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Fornitore con debito inferiore alla soglia di gravità: è possibile stipulare il contratto?

 05/06/2023
 Forniture
 
Acquisti/forniture/contratti: requisiti di onorabilità dei fornitori

Domanda
Con riferimento ai controlli di regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16 e in particolare alla seconda parte della disposizione in oggetto

"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa
a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande"

si chiede se, con fornitore di cui all'allegato certificato, possa essere stipulato il contratto di fornitura per €. 11.500,00 imponibile IVA, considerato che il debito non risulta definitivamente accertato e non è superiore a 35.000,00. Risulta, in oltre, in essere una rateizzazione del debito.
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