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Un parere sui criteri di quantificazione e qualificazione del credito scolastico...
16/05/2022 Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
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Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi
Domanda
Sulla base di quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. 62/2017, deve considerarsi abrogato l’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 1998/323, che prevedeva il riconoscimento del credito formativo.
Ciò premesso, posto che l’O.M. sugli Esami di Stato prevede che nell’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi forniti dai docenti per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa, è legittima la previsione dei seguenti criteri per la valutazione degli elementi conoscitivi di cui sopra?
“Può essere attribuito il punteggio massimo all’interno della banda di oscillazione scaturente dalla media dei voti, nel caso di media inferiore a 6,60, 7,60 …. In presenza di:
1. frequenza assidua;
2. promozione a giugno deliberata all’unanimità suola base di proposte di voto non inferiori a sex;
3. partecipazione alle seguenti iniziative di ampliamento dell’offerta formativa extracurricolari previste nel PTOF:
- frequenza corso PON/POR
- conseguimento certificazioni linguistiche/informatiche
- partecipazione Campionati sportivi – partecipazione a gare sportive/culturali/artistiche
- partecipazione Stage/Scambi linguistici/intercultura ( se non valutati come P.C.T.O.)
- partecipazione progetti extracurricolari PTOF, incluse attività di Orientamento in entrata”.
Se una tale previsione non fosse legittima, come operare?
Per quanto concerne le attività formative extrascolastiche, è corretto intendere che, alla luce dell'attuale normativa, possono essere valutate solo attraverso il curriculum dello studente preso in considerazione in sede di Esami di Stato o possono essere valorizzate in qualche modo anche dall’Istituzione scolastica?
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