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Il pagamento delle spese di giudizio dovute a soccombenza in giudizio: spetta alla scuola?

 01/07/2020
 Altro
 
Contenzioso e responsabilità: pagamento delle spese processuali

#pbb #spesa #condannare #capitolo #giudizio #consulto #rifusione #miur #rifondere #controversia #soccombenza
Domanda
Con la presente si chiede un consulto circa la rifusione delle spese di due gradi di giudizio cui è stata condannata la scuola a seguito sentenza della Corte di Appello. Più specificatamente la sentenza condanna il Ministero dell’Istruzione a pagare al Presidente di commissione di esami di stato una somma di € 1.386,88 (oltre interessi legali) a titolo di differenza fra quanto spettante e quanto liquidato e a rifondere le spese di giudizio (complessivamente euro 5000,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge). L’istituzione scolastica non disponendo di fondi per la liquidazione delle citate spese, può chiedere che le stesse siano corrisposte dall’USR di competenza o dal Miur?
Risposta
Poiché l’ente debitore (e legittimato passivo nella controversia) è il Ministero dell’Istruzione (nella sua qualità di datore di lavoro), l’esecuzione della sentenza deve essere curata dall’Ufficio Scolastico Regionale e non dalla scuola e ciò ancorché la controversia abbia avuto origine da fatti di servizio avvenuti presso di essa. In talune fattispecie (ad esempio quando ci sono ritenute previdenziali da effettuare) alcuni USR inviano alle istituzioni scolastiche i conteggi e i fondi, mandando alle stesse di curare gli atti esecutivi.
Il pagamento delle spese di lite dovute a soccombenza in giudizio e degli interessi trova collocazione in apposito capitolo di spesa dell’Ufficio Scolastico Regionale, che, pertanto dovrà, pertanto, provvedere, ai relativi adempimenti (Nota MIUR – Dipartimento per i Servizi nel Territorio, 1.3.2002, prot.275/02). Tra gli adempimenti posti a carico dell’Ufficio Regionale rientra anche l’acquisizione del visto di congruità, da parte dell’Avvocatura dello Stato, sulle spese successive alla sentenza eventualmente richieste da controparte. Il capitolo in questione è “a memoria”, cioè senza una dotazione di base, ma i cui importi vengono assegnati dal MIUR a seguito di espressa richiesta e sulla base delle pronunce da eseguire.
Per quanto riguarda la sorte capitale, invece, trattandosi di spese di personale, i pagamenti dovrebbero essere di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si ricorda che il MEF è ordinatore secondario di spesa, cosicché il provvedimento è predisposto dal datore di lavoro. Sul punto si rinvia alla nota MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio 3, AOODGPFB 4494 del 04.07.2013.
Per quanto attiene al differenziale del compenso (sorte capitale), l’importo è di competenza ministeriale (non è precisato l’anno di competenza); anche in questo caso, quindi, la scuola non dovrebbe disporre di un capitolo di spesa specifico.
Per scrupolo, si suggerisce di segnalare all’USR l'esistenza della sentenza e la necessità di provvedere al pagamento, se del caso ricorrendo allo strumento del conto sospeso.
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Approfondimenti

Il dirigente è responsabile dei contratti e di tutta l'attività contabile e amministrativa - Corte dei Conti LAZIO Sentenza 10/07/2017 n° 164
Giurisprudenza
Il dirigente scolastico, quale organo apicale dell’istituzione scolastica, è tenuto a vigilare attentamente su tutta l’attività amministrativa e contabile dell’istituto. E’ pertanto personalmente responsabile per colpa grave, nel giudizio di responsabilità contabile avanti alla Corte dei Conti, per aver illegittimamente stipulato contratti di prestazione d’opera come consulente/tutor con personale docente estraneo all’istituto, ritenendo sufficienti mere autocertificazioni delle incaricate circa le rispettive competenze professionali, senza l’offerta di un curriculum dal quale poter rilevare la sussistenza dei titoli attestanti le conoscenze professionali e le esperienze lavorative richieste, in seguito risultate insussistenti. Di tale danno erariale è responsabile unicamente il dirigente scolastico, non potendosi configurare in capo ai componenti del Consiglio d’Istituto un atteggiamento gravemente colposo, trattando si organo elettivo composto dai rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli alunni e del personale ATA, al quale il legislatore ha conferito una funzione di indirizzo politico-ammnistrativo della scuola. Analogamente, il dirigente scolastico è responsabile in via amministrativa per aver conferito un incarico di assistenza e consulenza legale ad un avvocato in un giudizio penale scaturito dall’esposto-denuncia dello stesso dirigente per asserite irregolarità nella documentazione presentata da un docente per l’inserimento nella graduatoria dell’istituto; il dirigente avrebbe dovuto rimettersi alle decisioni del Ministero dell’Istruzione, facendo eventualmente ricorso all’Avvocatura dello Stato. Altro addebito consiste nell’aver richiesto un parere pro veritate al medesimo avvocato di cui sopra al fine di ottenere il riconoscimento, da parte della Provincia, dell’indirizzo “turistico-termale” in favore dell’istituto, trattandosi di materia ordinamentale di competenza del Ministero dell’Istruzione. Infine, il dirigente è responsabile per aver stipulato 5 contratti individuali di lavoro a tempo determinato per il profilo di assistente amministrativo, in sovrapposizione con l’incarico di tutor affidato alla medesima professionista esterna, risultata essere la figlia del dirigente, in contrasto con evidenti ragioni di incompatibilità, trasparenza e imparzialità. Pertanto, la Corte dei Conti ha affermato la responsabilità amministrativa del dirigente scolastico “il quale, nella sua funzione, ha posto in essere, in modo continuato, condotte illecite consistenti nella colposa e, in alcuni casi, volontaria violazione dei suoi doveri di ufficio trasgredendo alle disposizioni che regolano le competenze e le attribuzioni proprie del Dirigente scolastico ed ha gestito le risorse finanziarie dell’Istituto scolastico di appartenenza come se ne fosse il dominus assoluto nella completa inosservanza delle norme e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento scolastico”.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#responsabilità amministrativa#contratto #irregolarità #incarico #stipulare #convenuto #capo #organo #addebito #tutor #conferire
Accesso ai ruoli per l'insegnamento della religione cattolica: all'Ordinario Diocesano compete solo la valutazione dell'idoneità del docente all'insegnamento - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 10/01/2018 n° 343
Giurisprudenza
La Legge n. 198 del 18 luglio 2003, all'articolo 2, comma 3, prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna Regione. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato é disposta dal Dirigente Regionale, d'intesa con l'Ordinario Diocesano competente per territorio, Il concetto di "intesa" trova fondamento nell'art. 5, lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e verte sulle modalità attraverso le quali l'Ordinario Diocesano propone i nominativi delle persone ritenute idonee per l'insegnamento della religione, di modo che la nomina riguardi solo insegnanti riconosciuti tali dall'autorità ecclesiastica e disposti a svolgere l'incarico. Pertanto, secondo il procedimento dettato dalla Legge n. 198 del 2003 per l'accesso ai ruoli, il Dirigente Regionale approva l'elenco di coloro che hanno superato il concorso e invia all'Ordinario Diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche. L'indicazione dell'Ordinario Diocesano è determinante per quanto concerne la valutazione dell'idoneità, del docente indicato dal Dirigente Regionale, all'insegnamento della religione cattolica, mentre non rileva ai fini dell'individuazione delle dotazioni organiche, compito che esula dalle competenze dell'autorità ecclesiastica per essere devoluto, in via esclusiva, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, a norma dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 198 del 2003, provvede con contratti di lavoro a tempo indeterminato alla copertura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi. (La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la Sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il diritto di una docente ad essere immessa nel ruolo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e, per l'effetto, condannato il MIUR a risarcire alla medesima docente il danno subito in conseguenza del diniego di ammissione in ruolo, mediante corresponsione di una somma pari alle retribuzioni maturate ai sensi del D.M. n. 61/2007 e del Decreto Regionale n. 19058 del 30.7.2007).
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#ordinario #religione #diocesi #insegnamento #intesa #dotazione #vallo #territorio #dirigente #idoneità
Risoluzione del rapporto di lavoro del docente: cosa si intende per annullamento della "procedura di reclutamento"? - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 08/05/2018 n° 10948
Giurisprudenza
Solo il MIUR è compente ad indire o annullare le "procedure di reclutamento" dei docenti, che sono procedure non individuali, ma di carattere collettivo. Per la realizzazione delle suddette procedure per l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato possono utilizzarsi le GAE (graduatorie ad esaurimento) oppure il pubblico concorso per titoli ed esami. Ne consegue che la dicitura "procedura di reclutamento" - contemplata nell'art. 25, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009 - che costituisce il presupposto del contratto di assunzione ed il cui annullamento è causa di risoluzione del contratto stesso, non può che essere riferita alla procedura complessiva di reclutamento indetta dal Ministero. Pertanto, l'Amministrazione periferica - provinciale o regionale - non ha alcuna competenza per modificare o annullare di propria iniziativa una procedura di reclutamento, sia pure con esclusivo riferimento all'ambito territoriale di rispettiva competenza o a parte di esso, in quanto ha comunque il modo di fare eventuali osservazioni sulla consistenza delle vacanze e/o delle quote di riserva prima della definizione della procedura stessa da parte del MIUR e, in ipotesi, potrebbe anche chiedere dopo la pubblicazione del decreto ministeriale una rettifica sul punto da parte del Ministero, ma certo non dopo aver proceduto alla regolare assunzione dei docenti. Pertanto, l' Amministrazione periferica non può, motu proprio, modificare la parte della procedura di reclutamento relativa alle quote di riserva per i docenti disabili per i quali con la definizione delle quote era sorto l'obbligo di assunzione. (Nel caso di specie la Cassazione ha riformato la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda proposta da una docente al fine di ottenere la reintegra nell'incarico di una docente di sostegno, conferitole in base a determina dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Provinciale seguita da contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il medesimo USP, che dopo alcuni mesi di esecuzione è stato successivamente annullato per effetto di d.d. dello stesso USP. La Corte ha osservato che il d.d. con cui è stato annullato il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla docente è privo di una qualsiasi base giuridica, stante che la procedura di reclutamento al termine della quale la ricorrente era stata assunta non è mai stata annullata, si è svolta regolarmente e non sono mai stati messi in discussione il punteggio spettante all'interessata all'interno della graduatoria di appartenenza ed il suo titolo di riservista invalida civile, nè la docente è stata mai stata esclusa dalla graduatoria stessa. Il caso deciso è particolare e sembra lasciare spazio comunque alla applicazione dell'art. 25, quinto comma, riferito al personale docente, e dell'art. 44, settimo comma, riferito al personale ATA, del CCNL 2007, peraltro ancora vigenti rispetto al CCNL 2018, nelle ipotesi in cui, invece, vi sia un evento che riguardi soggettivamente il singolo dipendente, influente sulla graduatoria, come ad es. l'accertamento del mancato possesso del titolo di studio o degli altri requisiti di accesso all'impiego).
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente#reclutamento #quota #assunzione #procedura #riservista #contratto #docente #miur #professoressa #usp
Dottorato estero: spetta al GO, la controversia relativa al parere di equipollenza del corso presso Università estera - T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA Sentenza 26/02/2018 n° 60
Giurisprudenza
Spetta al giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, la controversia inerente la concessione del congedo straordinario per dottorato di ricerca ad una docente della Scuola, in relazione alla cui concessione il parere del Ministero sulla equipollenza del dottorato all'estero che si intende frequentare costituisce atto presupposto del quale il giudice del lavoro può conoscere disapplicandolo ove lo ritenga illegittimo. Infatti, l’atto del MIUR, inerente l'equipollenza del Dottorato di ricerca presso Università all'estero, è atto endoprocedimentale presupposto della decisione da adottarsi dall’Amministrazione Scolastica sulla istanza di congedo straordinario con assegni della insegnante, il cui rapporto di impiego rientra tra quelli di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001. L’art. 63 del D.lgs. 165/2001 contempla espressamente anche le questioni che coinvolgono atti amministrativi presupposti, prevedendo che la giurisdizione resti del g.o. ovvero del giudice competente a decidere sull’atto consequenziale, atteso che ove rilevanti gli atti presupposti sono disapplicati se illegittimi. Infatti, solo la diretta cognizione degli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 - quali atti presupposti, rispetto a quelli di gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili situazioni di interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto – spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando il giudizio investe direttamente atti di gestione del rapporto, in relazione ai quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti. ( Nel caso di specie il TAR ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso di una docente avverso il diniego di preventivo parere di equipollenza del Dottorato di ricerca triennale presso l’Università Pegaso di Malta, in “Diritto, educazione e sviluppo”, parere finalizzato alla decisione della istanza di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell’art. 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e dell’art. 18 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. Inoltre, atteso che la docente non aveva preso servizio presso l'Istituzione Scolastica, avendo dichiarato di avere fatto ricorso al congedo parentale per seguire i corsi presso la Pegaso International ltd di Malta, il TAR ha segnalato la vicenda alla Procura della Repubblica ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per le eventuali valutazioni di competenza)
Keywords
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Azzerato il piano di investimento per realizzare scuole innovative, manca l'intesa con Regioni e autonomie locali - Corte Costituzionale Sentenza 07/03/2018 n° 71
Giurisprudenza
Il Giudice delle leggi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 85 e 627 della legge 232/2016, nella parte in cui non prevedono l’intesa con gli organi rappresentativi di Regioni e autonomie locali (intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). Sulla eccezione della Regione ricorrente di violazione degli artt. 117, c. 3, Cost., 5 e 120 Cost., in relazione al principio di leale collaborazione, non avendo il Governo previsto le necessarie procedure di coinvolgimento delle Regioni, la Corte Costituzionale richiama la propria giurisprudenza (sentt. 62/2013, 284/2016) e chiarisce che la disciplina della edilizia scolastica interseca diverse materie «quali il “governo del territorio”, “l’energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.». La necessità di coinvolgere le Regioni nella procedura in esame ha rilevanza costituzionale poiché di tutte le materie sulla quali ricade la disciplina oggetto del giudizio non si trova una sola materia di esclusiva competenza statale. Specificamente, il comma 85 della legge interessa unicamente materie di competenza regionale concorrente. Per la Corte, questa condizione richiede il più ampio coinvolgimento possibile delle Regioni, «coinvolgimento da realizzare mediante lo strumento dell’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Il comma in esame infatti è affetto da illegittimità costituzionale giacché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indica altresì i criteri di selezione dei progetti, senza che vi sia una previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. «La particolare rilevanza sociale del servizio scolastico e, più specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano ai requisiti della sicurezza strutturale e antisismica, e l’inerenza dello stesso a diritti fondamentali dei suoi destinatari, impongono, peraltro, che sia garantita continuità nell’erogazione delle risorse finanziarie […]». Per quanto riguarda il comma 627, esso istituisce il Fondo statale per la rievocazione storica. Tale finanziamento, destinato a Regioni e Comuni e a soggetti privati, è ascrivibile alla categoria della promozione di eventi, feste e attività ex art. 117, c. 3, Cost. Il mancato rispetto del principio di leale collaborazione da parte del Governo in materie di legislazione concorrente determina la illegittimità costituzionale della deposizione in esame.
Keywords
#stato e regione: competenza legislativa#edilizia e arredi scolastici#regione #fondo #rievocazione #ministro #coinvolgimento #risorsa #cost #collaborazione #criterio #finanziamento
Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 19/02/2016 n° 3275
Giurisprudenza
In tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti), impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (c.d. interpretazione utile), che, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto (anche con l'eventuale riferimento alla disposizione dell'art. 1891 c.c.) un qualche effetto, anzichè negarglielo affatto. (Nel caso di specie, a seguito dell'infortunio di una alunna di scuola elementare accaduto nei bagni della scuola, i genitori richiedevano il risarcimento dei danni dalla stessa subiti nei confronti del Ministero dell'istruzione. Nel costituirsi in giudizio quest'ultimo esercitava la domanda di manleva nei confronti dell'istituto assicuratore giusta polizza assicurativa stipulata dalla istituzione scolastica. Accolta la domanda risarcitoria, la Corte di Appello dichiarava però inammissibile la domanda di manleva, escludendo che il Ministero potesse essere considerato "assicurato" in virtù della polizza stipulata dalla Direzione didattica. Nel contestare tale assunto, la Corte di Cassazione afferma che se per i fatti garantiti dall'assicurazione, la Direzione didattica stipulante non può mai essere chiamata a rispondere, proprio perché è il Ministero l'unico soggetto legittimato passivamente per le azioni risarcitorie, allora il contratto di assicurazione fatto valere in giudizio — a meno che non sussistano elementi tale da far ritenere che esso sia stato stipulato effettivamente ad esclusiva copertura di eventuali diverse e specifiche responsabilità gravanti sull'organo stipulante, benché derivanti da fatto del personale o degli alunni — si sarebbe rivelato del tutto privo di effetti e, a ben vedere, addirittura privo di rischio assicurato, con conseguente difetto di causa negoziale e nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. Donde la valorizzazione delle regole di interpretazione del contratto con particolare riferimento al criterio della cd. "interpretazione utile" di cui alla massima. E' evidente che il rischio che in giudizio vengano sollevate eccezioni del genere può essere risolto attraverso lo stesso testo contrattuale inserendo, quale definizione di soggetto assicurato, oltre che l'istituzione scolastica, anche il Ministero dell'Istruzione e ogni altro suo organo interno).
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#infortunio scolastico#responsabilità civile#manleva #duomo #improduttività #fornace #fresa #intimati #intimata #autenticare #notaio #intestazione
T.A.R. VENETO - Sezione Terza Sentenza 12/11/2008 n° 330
Giurisprudenza
Spetta alla giurisdizione del giudice amminsitrativo la decisione sull'impugnazione, da parte della Regione, della determinazione dell'Istituzione scolastica di modificare, per quanto attiene all'ambito della scuola, il calendario scolatico regionale, essendo fatta valere, dalla Regione, l'incompetenza realtiva dell'Istituzione scolastica e non il difetto assoluto di attribuzione e vertendosi, così, in fattispecie di annullabilità del provvedimento e non di nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 21 septies l. n. 241/90. La Regione è titolare di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio, per ristabilire la propria competenza nella cura degli interessi pubblici, che le è demandata dal legislatore, proponendo un’azione d’annullamento a tutela della propria sfera d’attribuzioni, incisa dall’emanazione, da parte dell'Istituzione scolastica, di un provvedimento di modifica del calendario regionale, che la Regione assuma rientrare nella sua esclusiva competenza. Le istituzioni scolastiche sono rigorosamente vincolate a rispettare i giorni d’attività didattica annuale previsti dalla legge e la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali; per il resto, le previsioni del calendario regionale sono suscettibili di adattamenti che ciascuna istituzione scolastica adotterà legittimamente se –come stabilisce, l'art. 21 al comma 8 della l. n. 59/97- siano finalizzati alla realizzazione “della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale”. Il potere di adattamento del calendario scolastico (se non intacca il minimo di 200 giorni di effettiva attività d’aula) correalto all’autonomia organizzativa riconosciuta alle Istituzioni scolastiche dall’art. 5 del D.P.R. 275/1999, è funzionale alla migliore attuazione del piano dell’offerta formativa, e si può manifestare anche con una mera trasposizione (scambio) delle giornate di vacanza, giustificata da specifiche situazioni di carattere locale rilevanti sull’attività didattica, quale la festività locale: il carattere vincolante del calendario regionale riguarda ciò che l'art. 138 d. lgs. n. 112/98 prescrive inderogabilmente (come il numero minimo annuo di lezioni di 200 giorni), ma non quanto costituisca legittimo adattamento alle puntuali esigenze dei singoli Istituti scolastici nel regime dell'autonomia. L’assegnazione, sulla base del calendario regionale di un dato numero di giorni liberamente utilizzabili da ciascuna istituzione scolastica impone alle scuole di effettuare i propri adattamenti tenendo tale circostanza in costante considerazione, ma non permette di affermare che un adattamento sia illegittimo solo perché non ne usufruisca, totalmente o parzialmente, se ciò risponda, nel caso specifico, a logicità e ragionevolezza, e sia adeguatamente motivato. Non si realizza violazione dell’art. 138 d. lgs. 112/98, da parte di un Istituto scolastico che eserciti il proprio potere d’adattamento del calendario regionale nell'ambito delle finalità stabilite dall’art. 21 l. n. 89/97, e, comunque, nel rispetto dei comuni principi di logicità e ragionevolezza, in relazione alla situazione di fatto esistente, ove sia fornita una adeguata motivazione della circostanza che deve essere tanto più approfondita, quanto più ci si discosti dalle disposizioni del calendario scolastico regionale, che si presumere rappresenti le normali esigenze delle istituzioni scolastiche, anche per le svariate interconnessioni esistenti tra le stesse e gli altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la legittimità della deliberazione del Consiglio d'Istituto di Istituzione scolatica che, in deroga alle prevsione del calendario regionale, aveva stabilito che l’Istituto non avrebbe svolto attività scolastica il venerdì e il sabato nel periodo di carnevale -poiché l’ultimo venerdì di Carnevale si tenevano nella località sede della scuola numerosi festeggiamenti pubblici e privati-, e, nello stesso tempo, temendo di non raggiungere il limite minimo di 200 giorni d’attività didattica, a causa d’avvenimenti imprevisti -in particolare, una consultazione elettorale, che fu poi effettivamente indetta– aveva disposto, per uno dei due giorni festivi appena stabiliti, di impiegare uno dei tre riconosciuti dal calendario scolastico, e, per compensare la seconda festività, di svolgere attività scolastica il mercoledì successivo -le ceneri-, in contrasto con quanto disposto dal calendario regionale).
Keywords
#calendario scolastico#questioni processuali: giurisdizione#intaccare #poiché #zanon #cenere
Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 07/11/2000 n° 14484
Giurisprudenza
Ai sensi dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". Tale disposizione concerne esclusivamente il personale scolastico, docente o non docente, appartenente all'Amministrazione dello Stato, poiché è esclusivamente tale rapporto che che comporta l’immedesimazione organica con l’amministrazione. Pertanto, l’unico soggetto legittimato passivo in un giudizio di responsabilità per violazione dell’obbligo di vigilanza è il Ministero dell’Istruzione, e non l’Istituto scolastico, né il docente tenuto a prestare l’obbligo di vigilanza al momento dell’infortunio. Ciò anche nel caso in esame, in cui l’evento si è verificato mentre l’alunna di un istituto tecnico è stata affidata dalla docente alla cura di una bidella. Infatti, pur essendo il personale ausiliario degli istituti tecnici commerciali dipendente della Provincia, ciò non toglie che la legittimazione passiva resta in capo al Ministero, poiché in tale fase rileva solo che l'infortunio si verificò nell'ambito dell'istituto e durante l'ora di lezione, nel momento in cui, cioè, la minore sicuramente doveva ritenersi affidata alla vigilanza dell'insegnante. Le concrete modalità del fatto (affidamento della minore medesima da parte dell'insegnante alla bidella) potranno avere rilievo in una fase successiva, e cioè quando il giudice di merito dovrà provvedere ad accertare se la condotta dell'agente sia stata adeguatamente diligente, cioè tale da scagionarlo e da vincere, quindi, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2048, comma 2, cod. civ.
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#bidella #scagionare #camomilla #flacone #dizione #stomaco #ravvisatile #fornelletto #spruzzare #fiammata
T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - Sezione Seconda Sentenza 28/06/2011 n° 1219
Giurisprudenza
Il provvedimento disciplinare di allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni è di competenza del Consiglio d’Istituto e, pertanto, è legittima la sanzione dell’allontanamento di 30 giorni adottata dal Dirigente Scolastico in attuazione di una delibera del Consiglio d’Istituto, cui dunque, l’atto stesso è riferibile. Non viene violato il diritto allo studio né il principio della continuità didattica quando l’allontanamento dalla scuola per 30 giorni riguardi una alunna con disturbi emozionali e un lieve ritardo nell’apprendimento e venga irrogato a seguito di comportamenti reiterati scorretti e pericolosi. Peraltro, graduali misure sanzionatorie sono finalizzate alla crescita umana e civile e sono utili all’alunna per farle comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. (Sulla sospensione dalle lezioni si veda anche TAR Campania Napoli sentenza n. 5578/2011##220L.)
Keywords
#studenti: azione disciplinare#intempestività #bestemmia #frasario #vituperio
Esame di Stato e whatsApp: l’annullamento di una prova comporta l'esclusione dalle ulteriori prove - T.A.R. MARCHE Sentenza 22/01/2018 n° 57
Giurisprudenza
Quando il dirigente scolastico abbia avuto cura di informare gli studenti circa il divieto di uso dei cellulari durante le prove scritte degli esami di Stato e circa le sanzioni previste in caso di violazione, è corretto, in virtù delle istruzioni MIUR n. 5754/2017, escludere dalle ulteriori prove d’esame uno studente al quale sia stata annullata la prova scritta di matematica per violazione di tali disposizioni. (Nel caso concreto, uno studente del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado veniva sorpreso, durante la prova scritta di matematica dell’esame di Stato, ad utilizzare un telefono cellulare, sul quale erano attive, attraverso l’applicazione "whatsapp", delle schermate che contenevano la trattazione di alcuni problemi e quesiti, riguardanti la prova in questione, verosimilmente svolti da un soggetto mittente con cui il telefono era collegato. La prova veniva quindi annullata e il ricorrente escluso dalle prove successive in applicazione delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con atto 24.5.2017 n. 5754. In sede cautelare, il T.A.R. Marche rilevava che il ricorso e i motivi aggiunti apparivano “prima facie fondati solo con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 95 del R.D. n. 653/1925 nella parte in cui si prevede l’annullamento della singola prova e non l’esclusione dall’esame del candidato sorpreso ad utilizzare dispositivi tecnologici durante lo svolgimento delle prove”. Di conseguenza l’amministrazione provvedeva, in via cautelativa, ad ammettere il ricorrente alla sessione straordinaria di settembre per lo svolgimento della terza prova scritta e della prova orale, disponendo altresì che, per la prova di matematica, comunque da considerarsi annullata, avrebbe dovuto essere attribuito il voto corrispondente alla “prova non svolta/consegna in bianco”. All’esito delle ulteriori prove e sotto riserva in pendenza di giudizio, il ricorrente conseguiva il punteggio complessivo di 60/100. In sede di decisione sul merito, tuttavia, il T.A.R. Marche ha respinto il ricorso ritenendo preminente il fatto che i divieti e le sanzioni per l’utilizzo dei cellulari durante le prove d’esame in oggetto erano stati riportati nel calendario delle prove scritte firmato dal dirigente scolastico del Liceo, in ossequio all’adempimento prescritto dal MIUR, secondo cui “I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati….”, e che dei medesimi divieti e sanzioni era stato dato altresì avviso orale prima dell’inizio delle prove. Ciò premesso, l’art. 95, comma 3, del R.D. n. 653/1925, disciplina esclusivamente la competenza ad annullare singole prove “durante la sessione” (attribuendo la stessa alla commissione) oppure “dopo la chiusura della sessione” (attribuendo la stessa al Preside o al Ministro). Nulla tuttavia stabilisce circa le conseguenze di tale annullamento in punto di legittimazione del candidato a partecipare alle prove successive. Questo profilo è disciplinato invece dalle norme integrative ministeriali contenute nelle istruzioni MIUR n. 5754/2017. L’annullamento della prova di matematica e la conseguente esclusione dalle ulteriori prove sono quindi da ritenersi legittimi in virtù delle istruzioni MIUR in esame, secondo cui “nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame”; formula che non lascia all’autorità scolastica margini per valutazioni discrezionali).
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In presenza di difficoltà dell'apprendimento non meglio specificate non è obbligatoria l'adozione di un Piano didattico personalizzato - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 06/10/2017 n° 1903
Giurisprudenza
Va esclusa la legittimazione passiva del MIUR nel giudizio riguardante la non ammissione alla classe successiva di un istituto paritario, in quanto oggetto di contestazione sono esclusivamente gli atti della scuola paritaria, unica legittimata a resistere. L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende problematiche diverse e più vaste dei DSA, che normalmente non vengono o possono non venire certificate ai sensi della l. 104/92 e che quindi non danno diritto alle misure contemplate dalla legge in questione, ma aprono a diversi canali di cura educativa. Come chiarito dal Ministero in plurime circolari e note, in questi casi la scuola può intervenire nella personalizzazione in diversi modi, ma in presenza di difficoltà non meglio specificate va esclusa l’obbligatorietà dell’approvazione di un Piano didattico personalizzato. Solo qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) e del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. (Nel caso di specie i genitori impugnavano la bocciatura del proprio figlio lamentando che la stessa fosse dovuta alla mancata considerazione, da parte dei docenti, dei problemi allo stesso diagnosticati e alla mancata adozione di misure idonee ed efficaci in risposta a tali criticità. La scuola, infatti, aveva adottato un Piano didattico di gruppo che i ricorrenti ritenevano carente di personalizzazione.)
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Trasferimento per incompatibilità ambientale dei docenti - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 04/05/2017 n° 10833
Giurisprudenza
Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede (cd. trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale), che non ha finalità sanzionatorie, non è annoverabile tra i provvedimenti disciplinari atteso che la situazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale rientra nell’esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, amministrativi di carattere gestionale, e mantiene una propria autonomia funzionale e procedimentale, anche quando si interseca con il distinto esercizio della funzione disciplinare in senso proprio Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale è disciplinato dagli artt. 468 e 469 del D.Igs. n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ., ha natura cautelare e non disciplinare. Con riguardo ai profili procedurali, l'art. 21 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, prevede, con disposizione applicabile a tutto il personale della scuola, che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso, e che il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta. Non essendo previsto alcun termine perentorio, né alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l'adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d'urgenza del provvedimento ed il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto. (Con riferimento alla natura non disciplinare del trasferimento d’ufficio per ragioni di incompatibilità ambientale, la sentenza conferma principi già affermati dalla stessa Corte di Cassazione: sentenze n. 28282 del 2009 e n. 11589 del 2003. Sotto il profilo del procedimento, la sentenza è in linea con i principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione n. 15775 del 2011. L’art. 21 del D.P.R. n. 399 del 1998 “sopravvive” alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico per effetto dell’art 146 del CCNL Scuola 2007, che include questa disposizione fra quelle che continuano ad applicarsi al personale della scuola. In quanto atto non più amministrativo, ma di gestione, ad esso non si applicano i principi posti dalla L. n. 241/1990 come affermato dalla stessa sent. n. 11589 del 2003. La competenza all’adozione dell’atto è dell’Ufficio scolastico regionale che la esercita attraverso gli uffici di ambito territoriale, in quanto atto “legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione” scolastica ex art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999)
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Scatta il risarcimento del danno se la P.A. si rifiuta ingiustificatamente di procedere all'assunzione in servizio - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 22/01/2018 n° 1492
Giurisprudenza
Il datore di lavoro che rifiuti ingiustificatamente di procedere all'assunzione è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratto l'inadempimento. A seguito dell'accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'Amministrazione, non opera la retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno. Infatti, le retribuzioni non corrisposte configurano un danno da lucro cessante commisurato alla redditività cui il dipendente avrebbe presuntivamente avuto diritto, secondo un giudizio basato sull'id quod plerumque accidit, configurabile sia in presenza di un illecito contrattuale che in caso di illecito extracontrattuale. In tale contesto, non opera alcun automatismo, ma occorre indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita. E', pertanto, legittimo il ricorso alla prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno; alla stregua dì un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale di elementi indiziari, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. Ai fini della liquidazione del danno, spetta al datore di lavoro provare l'aliunde perceptum oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione; ad ogni modo, la detrazione dell'aliunde perceptum attiene alla fase relativa alla liquidazione del danno, ossia ad una fase successiva a quella dell'accertamento della sussistenza e della determinazione del suo ammontare. (La Cassazione ha confermato la Sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito da una aspirante inserita in graduatoria per effetto della mancata assunzione in servizio quale docente nell'anno scolastico 2005/2006. Il danno è stato commisurato alle retribuzioni non corrisposte, detratto quanto percepito dalla ricorrente per il servizio prestato nello stesso anno presso un istituto scolastico parificato).
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Quale la responsabilità amministrativa del docente dopo la condanna civile del MIUR? - Corte dei Conti - Terza sezione centrale d’appello Sentenza 15/06/2017 n° 302
Giurisprudenza
Qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno autodanneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave. Il giudizio civile e il giudizio contabile, tuttavia, sono tra loro autonomi e pertanto va escluso qualsiasi automatismo derivante dalla sentenza intervenuta nel giudizio civile in merito alla responsabilità di un insegnante (ritenuta responsabile, nel caso in esame, per l’infortunio occorso ad un alunno di una scuola media, colpito all’occhio dal lancio di una gomma da cancellare da parte di un compagno di classe). Ciò in quanto il giudizio civile si svolge nei confronti di soggetti diversi (il Ministero, unico legittimato passivo in tale sede), con l’applicazione del regime probatorio di cui all’art. 2048, comma 2, cod. civ., che si fonda su una presunzione di culpa in vigilando superabile solo con la prova liberatoria di non avere potuto impedire il fatto. In sede contabile, invece, la presunzione di colpevolezza prevista in tale norma non trova applicazione ed è pertanto onere della Procura dimostrare la colpa grave dell’insegnante convenuta. (Nel caso in esame, la Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha respinto l’appello confermando la sentenza di primo grado, in quanto la Procura si sarebbe limitata a richiamare le risultanze del giudizio civile, senza fornire ulteriori riscontri probatori e senza riuscire a dimostrare la colpa grave dell’insegnante convenuta).
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La dispensa per inidoneità fisica ( ed ora la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del DPR 171/2011) spetta al dirigente scolastico - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 12/12/2007 n° 26084
Giurisprudenza
A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ex art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, delle funzioni (non riservate all'Ufficio Scolastico Provinciale) già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative allo stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica ove il dipendente presta lavoro il potere di dispensarlo dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 3 del 1957 o di licenziarlo per i motivi previsti dalla contrattazione collettiva. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica emanato dal dirigente scolastico a seguito di visita medica collegiale che aveva accertato la totale inidoneità di una collaboratrice scolastica alla qualifica di appartenenza e sul presupposto della insussistenza di una diversa utilizzazione compatibile. Successivamente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9129 dell'8 aprile 2008, ha ribadito che l'art. 513 del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui attribuisce all'amministrazione scolastica centrale e periferica la competenza ad emettere i provvedimenti di dispensa dal servizio deve ritenersi abrogato per incompatibilità dagli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001 i quali attribuiscono al dirigente scolastico la competenza in questione. Per completezza si rileva che ora la questione relativa alla dispensa per inidoneità fisica è stata assorbita (sempre con conferma della competenza DS ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001) dalle previsioni del DPR 27/07/2011 n. 171 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità. psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 8 del citato DPR prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, il Dirigente, previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.)
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Assoluzione in sede penale: quali effetti spiega nel giudizio di responsabilità innanzi la Corte dei Conti - Corte dei Conti - Terza sezione centrale d’appello Sentenza 24/10/2017 n° 503
Giurisprudenza
L’art. 652 c.p.p., nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 97/2001, prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste”, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. La suddetta norma va riferita anche ai procedimenti per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti. Tuttavia, l’osservanza dell’art. 652 c.p.p. non comporta alcun automatismo applicativo tra l’assoluzione e l’efficacia extra-penale del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste” non necessariamente sta a significare l’insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell’elemento che compone la fattispecie delittuosa. Infatti pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali, sussiste rispetto a quest’ultimi una pluriqualificazione giuridica ( penale ed amministrativo contabile) che rende i giudizi (penale e contabile) reciprocamente autonomi ed indipendenti. Ne consegue che, in presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l’applicazione dell’art. 652 c.p.p. non può prescindere dall’autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l’insussistenza dell’evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale. Pertanto, la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l’eventuale liceità penale non esclude anche l’illiceità contabile. In definitiva, in applicazione dell’art. 652 c.p.p., il giudicato penale ha effetto preclusivo solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; non altrettanto nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia determinata dall'accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o in ordine all’attribuibilità del fatto all'imputato. ( Nel caso di specie la Corte dei Conti Centrale d'Appello ha accolto l'appello di una docente che era stata condannata dalla Sezione Regionale al pagamento della somma di euro 1.228,42 per aver svolto attività libero professionale di guida turistica nei giorni in cui aveva richiesto ed ottenuto permessi retribuiti per assentarsi dal lavoro a causa di malattia, infortunio o motivi di famiglia. Stante l'assoluzione in sede penale della docente, la Corte di Appello, ha affermato l'applicazione dell'art. 652 del c.p.p. in quanto il fatto reato coincide con gli stessi fatti che hanno determinato l’insorgere del giudizio di responsabilità presso la Corte dei conti. Nella sentenza penale era stato accertato che la docente non svolgeva attività di guida, con materiale accompagnamento dei turisti nei luoghi da visitare, e svolgeva invece dal proprio domicilio attività di coordinamento, a mezzo del telefono o della posta elettronica, della altrui attività di accompagnamento dei turisti. Inoltre, sempre in sede penale, era stato accertato che le date delle fatture emesse dalla prof.sa nei confronti delle agenzie turistiche non coincidevano, se non casualmente, con la data delle prestazioni svolte giacchè esse facevano riferimento, ad es., alla data di arrivo delle navi da crociera che trasportavano i turisti da accompagnare nelle città d'arte della Toscana. Infine, la sentenza penale di appello, anche a seguito della audizione dei medici che hanno assistito la docente nel corso degli anni, ha affermato che tutte le assenze per malattia risultavano ben giustificate).
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E’ legittimo consumare nella mensa scolastica un pasto domestico - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Sesta Sentenza 13/03/2018 n° 1566
Giurisprudenza
E’ illegittimo il Regolamento di servizio di ristorazione scolastica adottato da un Comune con il quale si renda tale servizio “obbligatorio per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno del territorio comunale” (art.1), imponendo che la mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta “l’obbligo da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico” (art. 3), e ciò in ragione del fatto che “Nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio nell’ambito del contratto in vigore. Infatti, il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario. E’ fatto obbligo ai Dirigenti scolastici la vigilanza in merito al rispetto delle predette disposizioni” (art. 2). Considerato che il servizio di ristorazione scolastica è pacificamente ritenuto un servizio pubblico locale a domanda individuale, in quanto l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo e si tratta comunque di un servizio attivabile a richiesta degli interessati, è illegittimo il divieto, inserito in tale regolamento comunale, di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti somministrati da casa. Infatti, in materia di consumazione del pasto domestico, è di fondamentale importanza la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i direttori degli Uffici scolastici Regionali; tale nota ministeriale, muovendo proprio dal riconoscimento alle famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola”, fa presente che l’indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella “di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei cd pasti speciali”. I giudici amministrativi, nel ritenere illegittimo il regolamento comunale, hanno rilevato, del resto, che “non appare inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico, ponendosi anche per queste –a tutto concedere- la eventuale problematica del rischio igienico- sanitario”.
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L'indennità di amministrazione non spetta al personale scolastico impiegato presso il MIUR - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 26/06/2018 n° 16705
Giurisprudenza
Nell'impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori (cfr. Cass. 19043 e 13014 del 2017 in tema di misure differenziate dell'indennità di amministrazione). (la S.C. ha confermato la legittimità della previsione del contratto integrativo secondo cui il personale della scuola impiegato in via definitiva in compiti diversi da quelli di istituto e utilizzato nello svolgimento di funzioni amministrative presso strutture periferiche del MIUR -in ragione della sopravvenuta inidoneità fisica all'insegnamento o alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza- che aveva, per tale ragione, perso l'indnnità di funzione, non ha diritto al pagamento dell'indennità di amministrazione, prevista dal C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri). L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si configura come indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale (artt. 1362 e ss. cod. civ.), con la conseguenza che, non essendo consentito, in sede di legittimità, di riesaminare il merito, il ricorso per cassazione deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, e deve precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti» (Cass. 9.10.2012 n. 17168; Cass. 15.4.2013 n. 9054; Cass. 18.5.2016 n. 10271).
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Non sussiste responsabilità erariale se il ritardato pagamento dell'IRAP dipende dal mancato versamento dei finanziamenti da parte del MIUR - Corte dei Conti - Terza sezione centrale d’appello Sentenza 14/09/2017 n° 441
Giurisprudenza
Ai fini della responsabilità erariale, la colpa grave consiste nella evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o di regole di condotta. Sono connotazioni di tale trasgressione: a) che sia ex ante astrattamente riconoscibile per dovere professionale di ufficio; b) che non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito di ufficio; c) che nel caso di potenziale e particolare delicatezza delle funzioni esercitate dal soggetto, questo non si sia attenuto all’obbligo di usare il massimo della cautela e dell’attenzione; d) che nel caso di illecito che si concreti in comportamento omissivo, questo sia pervicace ed ingiustificato, tale da rendere ostensiva la volontà del soggetto di disinteressarsi deliberatamente di adempimenti che gli fanno carico. Ne consegue che non emerge colpa grave, e conseguente responsabilità, nelle condotte di Dirigente Scolastico e DSGA per ritardato versamento dell' IRAP - cui sono conseguite sanzioni ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo di somme in favore di Equitalia - allorchè sia emersa una effettiva ed oggettiva esistenza di una strutturale carenza di liquidità delle casse dell’istituto scolastico determinata dal ritardo con il quale il MIUR corrispondeva all’istituto medesimo i finanziamenti dovuti per le spese correnti del medesimo e, in particolare, per quelle necessarie al suo funzionamento e per quelle relative a compensi da corrispondere obbligatoriamente al personale per attività di partecipazione ad esami, per prestazioni eccedenti l’orario di lavoro e per supplenze. (La Corte dei Conti - Sezione Centrale di Appello - ha confermato la sentenza della Sezione Umbria che non aveva rilevato responsabilità erariale in capo al DS ed al DSGA tenuto conto che la grave mancanza di liquidità occorsa non poteva in alcun modo essere imputata alla condotta dei suddetti convenuti, dipendendo, invece, dall’omesso versamento dei finanziamenti da parte del MIUR, che ha costretto la dirigenza dell’Istituto a fare una scelta, consistente nel pagare le retribuzioni in luogo dei tributi).
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Tribunale PIACENZA - Lavoro Sentenza 10/01/2009 n° 212
Giurisprudenza
Pur avendo eliminato, per i dipendenti con regime di part-time ridotto, il divieto di iscrizione ad albi e l’esercizio di attività professionali, l’art. 1 comma 56-bis della L. 662/1996, al fine di evitare possibili conflitti di interessi, vieta ai dipendenti pubblici di ricevere incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche e di assumere il patrocinio nelle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione. Pertanto, è nullo il ricorso (e tutti gli atti susseguenti) presentato per conto di un dipendente del MIUR da parte di un difensore che sia anche docente statale (di scuola superiore) inquadrato nei ruoli del Ministero stesso. Trattandosi di una violazione dell’articolo 82 cpc, in tema di valida instaurazione del contraddittorio, la stessa produce una nullità assoluta ed insanabile rilevabile d’ufficio.
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USR LOMBARDIA - Linea Guida - PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA 13/09/2017
Prassi, Circolari, Note
PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Regione Lombardia, Codice fiscale 80050050154, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa da Giovanni Daverio nella sua qualità di Direttore Generale Welfare
E
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Codice Fiscale 97254200153, rappresentato per la firma del presente Protocollo d’Intesa da Delia Campanelli nella sua qualità di Direttore Generale
Premesso
Che la tutela della salute e del benessere di bambini/ragazzi che, in relazione a patologie acute e croniche che richiedono interventi durante l’orario scolastico, è una priorità di sistema per entrambe le parti, che richiede il raccordo tra i diversi attori coinvolti al fine di garantire un appropriato percorso di gestione degli interventi nel contesto scolastico
Richiamati
-D.P.R n.275 del 8 Marzo 1999 concernente il regolamento per l’autonoma scolastica
-D.M. n.388 del 15 luglio 2003 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
-Piano sulla malattia diabetica approvato in Conferenza Stato-Regioni il 6 dicembre 2012
-Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 (approvato il 16 ottobre 2014)
-Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità e successive
modifiche
-D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
-Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti.
Viste
-Le Raccomandazioni del 25 novembre 2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’intesa
con il Ministero della Salute aventi ad oggetto “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”
-La Circolare di Regione Lombardia n. 30/San del 12/07/2005 avente ad oggetto “Linee guida sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico”
Considerato
-Che la “somministrazione farmaci a scuola” è regolata mediante accordi di collaborazione a valenza locale stipulati
negli anni da Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Uffici Scolastici Territoriali
-Che la l.r. n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i. ha modificato, tra l’altro, l’assetto organizzativo del Servizio Sociosanitario lombardo istituendo 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e 27 Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST)
Considerato inoltre che in Lombardia
- il 23% delle scuole primarie e il 21% delle scuole secondarie di I grado sono coinvolte in richieste di somministrazione di farmaci per continuità terapeutica
- il 40% delle scuole primarie e il 34% delle scuole secondarie di I grado sono coinvolte in richieste di somministrazione di farmaci per emergenza (Fonte ISTAT “La somministrazione di farmaci nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali e non statali. Anni 2013-2014”)
Rilevata pertanto la necessità di garantire un approccio omogeneo alla gestione degli interventi su tutto il territorio regionale.
Si conviene e si stipula il seguente protocollo quadro finalizzato a regolamentare la somministrazione di farmaci nelle collettività scolastiche con riferimento a tutti gli alunni – studenti che necessitano di somministrazione improrogabile di
farmaci in orario scolastico.
PREMESSA
Il presente protocollo è finalizzato a regolamentare la somministrazione di farmaci nelle collettività scolastiche, con riferimento alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado, al fine di garantire a tutti gli alunni che necessitano di somministrazione improrogabile di farmaci in orario scolastico di ricevere una appropriata assistenza, evitare incongrue somministrazioni di farmaci, sostenere al contempo, là dove ve ne sono le condizioni, il percorso di empowerment individuale nella gestione della propria patologia.
Nell’ambito degli obiettivi perseguiti dal presente Protocollo le Associazioni di Pazienti rappresentano una risorsa nello sviluppo di empowerment e capacity building mediante la partecipazione al processo di sensibilizzazione –informazione a livello regionale e locale.
ART.1 ASPETTI GENERALI
La somministrazione di farmaci a scuola, oggetto del presente protocollo, è riferita alle seguenti situazioni:
• Continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;
• Somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.
- La somministrazione di farmaci a scuola, oggetto del presente protocollo, è riservata esclusivamente a situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute. In relazione alla patologia diabetica si richiama quanto definito dalla Circolare Regionale n. 30 del 12 luglio 2005 “Linee Guida sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico.”
- In tutti i casi in cui si ravvisi un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico dell'emergenza 112.
- La somministrazione di farmaci a scuola, oggetto del presente protocollo, è organizzata secondo un percorso che, coinvolgendo il bambino/ragazzo, la famiglia, il medico, l’istituto scolastico, perviene alla definizione di specifico percorso individuale d'intervento. In ogni situazione individuale nelle quali si riscontrano elementi di criticità il percorso individuale è oggetto di esame anche tramite il coinvolgimento di ATS/ASST territorialmente competenti con l’eventuale apporto di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti, con l’intento di ricercare le modalità di gestione più appropriate.
- Condizione necessaria alla somministrazione di farmaci a scuola è la presenza di certificazione attestante lo stato di
malattia dell’alunno con la prescrizione della terapia specifica di cui lo studente necessita.
-Il personale scolastico in via del tutto volontaria può somministrare farmaci a condizione che tale somministrazione
non debba richiedere il possesso di cognizioni di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica.
- La prima somministrazione del farmaco non deve avvenire in ambiente scolastico ad eccezione di specifiche situazioni.
ART. 2 SOGGETTI COINVOLTI
La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge diversi attori:
- Genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
- Alunni - Studenti
- Scuola: Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA (ausiliario, tecnico, amministrativo)
- Soggetti Sanitari: Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata), Agenzie Territoriali della Salute (ATS), Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU)
Ciascuno degli attori concorre al percorso in relazione alle rispettive competenze e responsabilità:
Genitori (o esercenti la potestà genitoriale) e Alunni se maggiorenni
- Formulano la richiesta al Dirigente Scolastico fornendo la certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico redatti dal Medico, allegando eventuale documentazione integrativa utile (es.: prospetti per utilizzazione/conservazione del farmaco, ecc.)
- Forniscono disponibilità e recapiti per essere contattati in caso di necessità/consulenza
- Segnalano tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentate dal Medico responsabile dello stesso
- Forniscono il farmaco ed eventuali presidi, provvedendo al loro regolare approvvigionamento
Alunni - Studenti
- Sono coinvolti, in maniera appropriata rispetto ad età e competenze sviluppate, nelle scelte che riguardano la
gestione del farmaco a scuola
- Nelle condizioni ove è possibile si autosomministrano il farmaco
- Comunicano tempestivamente all’adulto di riferimento nel contesto scolastico eventuali criticità legate alla patologia o alla gestione del farmaco.
Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata)
- A seguito di richiesta dei Genitori certifica lo stato di malattia e redige il Piano Terapeutico con le indicazioni per la corretta somministrazione del farmaco.
- Fornisce eventuali informazioni e delucidazioni per l’applicazione del Piano Terapeutico.
Agenzie Territoriali della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) Definiscono, entro l’avvio dell’Anno Scolastico successivo a quello della data di stipula del presente Protocollo, modalità organizzative condivise in relazione alla
attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo sui territori di competenza. Le ATS comunicano alla Direzione Genera
le Welfare di Regione Lombardia il modello organizzativo adottato sul proprio territorio di competenza.
ATS e/o ASST (in base al modello organizzativo adottato)
- Comunica i riferimenti dei Servizi competenti alle Dirigenze degli Istituti Scolastici
- Informa tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e/o interessati circa il modello organizzativo e laprocedura
- Su richiesta del Dirigente Scolastico:
·Valuta la congruenza della richiesta
·Fornisce collaborazione in caso di eventuali criticità relative alla attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti
- Raccoglie eventuali esigenze di sensibilizzazione – informazione e definisce modalità di riscontro anche mediante la collaborazione con AREU, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.
- Raccoglie periodicamente dalle Scuole le segnalazioni di alunni con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi e le comunica all’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU)
- Raccoglie annualmente dalle Scuole il numero di alunni che hanno attivato la richiesta di somministrazione di farmaci e trasmette, entro il 10 settembre, alla DG Welfare i dati aggregati.
Dirigente Scolastico
- Acquisisce la richiesta dei Genitori, informa il consiglio di classe ed il Personale della Scuola
- Individua gli operatori scolastici disponibili (docenti e non docenti) e/o eventuali altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal Genitore, ad intervenire nelle casistiche oggetto del presente protocollo
- Verifica le condizioni atte a garantire una corretta modalità di conservazione del farmaco;
- Segnala alla ATS/ASST territorialmente competenti i casi con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi;
- Attiva le procedure del caso
Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di ATS/ASST territorialmente competenti, in particolare
richiedendo il supporto in caso di eventuali criticità relative alla attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei
locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui
soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altri soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.
Docenti, Personale ATA
A seguito dell’adesione volontaria al percorso di somministrazione dei farmaci a scuola, somministra il farmaco e collabora, per quanto di competenza, alla gestione delle situazioni.
ART.3 IL PERCORSO OPERATIVO
A) La richiesta dei Genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale o da parte dello studente maggiorenne)
I Genitori (o chi esercita la potestà genitoriale o l’alunno maggiorenne), sottopongono al Dirigente Scolastico la richiesta di autorizzazione di somministrazione di farmaci a scuola completa della Certificazione dello stato di malattia e relativo Piano Terapeutico, redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata).
La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico ad ogni cambio di ciclo scolastico e anche in caso di trasferimento/passaggio ad altra Istituzione Scolastica. La richiesta deve indicare i recapiti per contatti in caso di necessità da parte della Scuola.
Nella richiesta i Genitori (o chi esercita la potestà genitoriale o lo Studente maggiorenne) devono dichiarare di:
- Essere consapevoli che nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale scolastico resosi disponibile lo stesso non deve avere né competenze né funzioni sanitarie;
- Autorizzare il personale della scuola a somministrare il farmaco secondo le indicazioni del Piano Terapeutico e di sollevarlo da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso;
- Impegnarsi a fornire alla Scuola il farmaco/i farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione integra da conservare a scuola e l’eventuale materiale necessario alla somministrazione (es. cotone, disinfettante, siringhe, guanti, etc.) necessario per la somministrazione, nonché a provvedere a rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all’avvenuto consumo e/o in
prossimità della data di scadenza;
- Impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso
- Autorizzare, se del caso, l’auto – somministrazione di cui al successivo punto D)
B) La Certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico
La Certificazione dello stato di malattia redatta del Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata) ai fini della presa in carico della richiesta dei Genitori al Dirigente Scolastico, deve esplicitare:
- La assoluta necessità della somministrazione con riferimento a tempistica e posologia della stessa;
-Che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in relazione ai tempi, alla posologia ed alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
Il piano terapeutico, parte integrante della Certificazione dello stato di malattia redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata), conterrà necessariamente:
- Nome e cognome dello studente;
- Nome commerciale del farmaco, forma farmaceutica e dosaggio;
- Principio attivo del farmaco
- Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
- Dose da somministrare;
- Modalità di somministrazione (auto-somministrazione o somministrazione da parte di terzi) e di conservazione
del farmaco, secondo quanto disposto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel FoglioIllustrativo del/i farmaco/i (FI);
- Durata e tempistiche della terapia (orario e giorni).
- L’indicazione di prescrizione di adrenalina in caso di rischio di anafilassi
C) Procedura attuativa
Il Dirigente Scolastico, in esito alla verifica della sussistenza di tutti gli elementi di cui ai precedenti punti A) e B):
-Informa il Consiglio di Classe
-Individua i Docenti, il personale ATA, che si rendano volontariamente disponibili ad intervenire nelle casistiche oggetto del presente protocollo e se lo ritiene opportuno ne acquisisce il consenso scritto; recepisce inoltre la eventuale disponibilità di altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal Genitore
- Verifica le condizioni ambientali atte a garantire una corretta modalità alla conservazione del farmaco secondo quanto disposto dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel Foglio Illustrativo per il paziente (FI), così come indicate nel Piano Terapeutico;
Comunica ai Genitori l’avvio della procedura
-Garantisce la tutela della privacy.
-Segnala alla ATS/ASST di riferimento i casi con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi.
Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di ATS/ASST (come da modello organizzativo adottato
localmente), in particolare richiedendo il supportoin caso di eventuali criticità relative alla attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altri soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.
D)Auto-somministrazione
Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'intesa, l’auto-somministrazione del farmaco è prevista laddove l’alunno, per età, esperienza, addestramento, è autonomo nella gestione del problema di salute. Considerata la progressiva maggiore autonomia degli studenti con il crescere dell'età, si conviene sulla possibilità di prevedere, laddove possibile ed in accordo con la famiglia e i sanitari, l'auto-somministrazione dei farmaci.
Tale modalità dovrà essere esplicitamente autorizzata da parte del Genitore (o dagli esercitanti la potestà genitoriale o dall’alunno maggiorenne) nella richiesta di attivazione del percorso al Dirigente Scolastico
E) Raccolta e segnalazione ad AREU di casi per la somministrazione di adrenalina per rischio di anafilassi
Il Dirigente Scolastico trasmette alla ATS/ASST territorialmente competente i riferimenti dei casi con prescrizione
di adrenalina per rischio di anafilassi.
ATS/ASST raccoglie i riferimenti dei casi e li trasmette ad AREU, di norma, due volte all'anno (entro ottobre, entro
gennaio).
In caso di richiesta di intervento la scuola comunica all'operatore della Sala Operativa Regionale che trattasi di un
paziente per cui è attivo il "Protocollo Farmaci" affinché sia gestito tempestivamente l'evento.
F)Manifestazione acuta correlata a patologia nota
Alcune patologie possono dare origine a manifestazioni acute per affrontare le quali è necessario prevedere di mettere in atto opportuni interventi pianificati preliminarmente, effettuabili comunque anche da personale non sanitario, secondo le indicazioni del medico:
in tutti i casi in cui si ravvisa un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico
dell'emergenza 112.
In caso di manifestazione acuta in alunni che rientrano tra i casi con prescrizione di adrenalina per rischio anafilassi
segnalati ad AREU (punto E), al momento della chiamata al numero unico 112, quando si è messi in contatto con l'emergenza sanitaria, sarà necessario identificare la richiesta di intervento con il termine “PROTOCOLLO FARMACO”.
G)
Emergenza imprevista
Il caso dell’emergenza imprevista è trattato nell’ambito del primo soccorso aziendale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03.
In tutti i casi in cui si ravvisa un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico dell'emergenza 112.
H)Formazione
L’attività formativa eventualmente realizzata da ATS/ASST non qualifica con competenze di tipo sanitario e relative responsabilità i Docenti, il Personale ATA e gli altri soggetti eventualmente partecipanti (Genitori, Volontari) ed in tal senso non è sostitutiva di titoli riconosciuti per legge.
ART.5 DURATA
Le Parti si impegnano ad attivare il monitoraggio sulla applicazione del presente Protocollo, finalizzato a rilevare eventuali criticità ed a valorizzare buone pratiche nella risoluzioni di specifiche situazioni, a tal fine predispongono dopo il primo anno di applicazione, e nei successivi, un report congiunto, basato sui dati raccolti presso le Scuole, che verrà messo a  disposizione di tutti i portatori di interesse, anche al fine di sostenere un percorso condiviso di miglioramento continuo.
In relazione alla definizione e/o aggiornamento di linee di indirizzo regionali relative alla gestione di singole patologie,
di cui dovesse emergere l’esigenza, le Parti si impegnano ad attivare specifici percorsi con il coinvolgimento di settori specialistici del Servizio Sociosanitario Lombardo, Società Scientifiche, Associazioni di Pazienti, altre Associazioni a vario titolo coinvolte.
Milano,31/07/2017
per Regione Lombardia
Il Direttore Generale Welfare Giovanni Daverio
per Ufficio Scolastico Regionale
Il Direttore Generale Delia Campanelli
Keywords
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #ats #protocollo #asst #scuola #emergenza #piano #adrenalina #anafilassi #patologia
USR TOSCANA - Linea Guida - PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA TRA REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’ E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE UFFI CIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 30/03/2009
Prassi, Circolari, Note
PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
TRA
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dellaRicerca d'intesa con il Ministero della Salute (allegato 1) ;
VISTA la nota inoltrata, in data 9 ottobre 2006, all'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana dal Dirigente dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la quale richiede la elaborazione di un documento che possa supportare
le scuole nella regolamentazione di queste esigenze sanitarie;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da porre in Toscana i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizioni di adottare delle prassi uniformi;
PREMESSO CHE:
1 L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni (Comuni, Province, Amministrazioni Scolastiche, AUSL competenti) e
delle Associazioni delle famiglie che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di fattibilità;
2 La presenza di tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione delle istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone la necessità urgente di predispone un accordo convenzionale, il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso di intervento nelle singole situazioni.
3 Per regolamentare in modo unitario percorsi d' intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare i farmaci sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio della AUSL, i soggetti istituzionali coinvolti convengono di articolare il presente Protocollo di Intesa.
VALUTATO CHE:
1 il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
2 Tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della AUSL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
3 La prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione insituazione” riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. l – Protocollo Terapeutico e criteri adottati dalle AUSL della Regione Toscana per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico:
- i farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
- l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti stessi se maggiorenni, che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.
I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:
- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;
Il modulo di autorizzazione, allegato al presente Protocollo di cui fa parte integrante deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:
- nome e cognome dello studente;
- nome commerciale del farmaco;
- descrizione dell' evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.
La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta di cui all'art. 2, unitamente al modulo di autorizzazione rilasciato dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o Medici di
Medicina Generale e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento,
dando il proprio consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.
Nei casi previsti dagli specifici protocolli d'intesa l'operatore del SSR informerà tempestivamente l'USR della presenza di un alunno con necessità di assumere farmaci in orario scolastico.
Art. 2
- II capo di Istituito, acquisiti la richiesta dalla famiglia, o dallo studente se maggiorenne, e il modulo di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti, valutata la fattibilità organizzativa
- costruisce, con tempestività, insieme all'AUSL uno specifico Piano di trattamento sanitario, comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la formazione degli operatori scolastici, nonché la tutela della privacy
- individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) per la somministrazione del farmaco salvavita
- acquisisce eventuali disponibilità di operatori scolastici, adeguatamente formati, per la somministrazione di farmaci indispensabili in orario scolastico
- cura l'esecuzione di quanto indicato nel modulo (se nel caso, coinvolgendo anche la famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la necessaria formazione
- in occasione dei passaggi ad altre scuole, acquisito il consenso della famiglia o dello studente, se maggiorenne, informa il Capo di Istituto della scuola di destinazione e trasmette la documentazione necessa ria;
Art. 3 – Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione.
Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'auto somministrazione dei farmaci autorizzati dall'AUSL e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda.
Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'Intervento in atto potranno essere proseguiti.
Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con l'USL e la famiglia, si può prevedere nel Progetto d'Intervento l'auto somministrazione.
Art. 4
Nei casi in cui si presentassero criticità nella messa in opera del presente protocollo d'intesa, verrà fatto riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute circa la somministrazione di farmaci in orario scolastico (Moratti-Storace, 25/11/2005).
Art. 5 – Gestione dell'emergenza.
Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia possibile applicare il Protocollo Terapeutico o questo risulti inefficace.
Art. 6 – Durata della validità della presente Intesa
Le Parti convengono di effettuare una verifica dell'efficacia della presente Intesa dopo un anno della sua attuazione,.
Tale verifica terrà conto delle informazioni statistiche registrate dalle scuole e dalle AUSL in merito a frequenza dei casi, tipologia, soluzioni adottate e problematiche evidenziate.
Firme dei sottoscriventi:
Regione Toscana
Firmato Assessore Enrico Rossi
Ufficio Scolastico Regionale
Firmato Direttore Cesare Angotti
Firenze, 30 marzo 2009
Keywords
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #studente #ausl #protocollo #orario #intesa #somministrare #scuola #toscano #salute
Garante per la protezione dei dati personali - Parere - Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero della pubblica istruzione, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali di ricerca educativa 26/07/2006
Prassi, Circolari, Note

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentata dal Ministero dell'istruzione;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Il 16 marzo u.s. il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato presso il medesimo Ministero, le istituzioni scolastiche ed educative, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli istituti regionali di ricerca educativa, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Il Ministero dell'istruzione, in relazione al parere interlocutorio espresso sul suddetto schema di regolamento dal Consiglio di Stato il 27 aprile u.s. ed a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181 all'assetto organizzativo dell'amministrazione medesima, ha chiesto il parere del Garante in ordine ad un nuovo schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il Ministero stesso, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali di ricerca educativa (nota del 30 maggio 2006, n. 2018/UL/251). Tale schema di regolamento è stato ulteriormente modificato dal Ministero il quale ha ritenuto opportuno trasmetterlo al Garante per acquisire un nuovo parere (nota del 30 giugno 2006, n. 2414/UL/251), benché fosse intervenuta una modifica legislativa riguardante la sola configurazione dell'amministrazione, senza sostanziali mutamenti nelle schede allegate al testo precedentemente esaminato, sui tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e sulle operazioni eseguite in relazione alle finalità di rilevante interessate perseguite.

Il nuovo documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili dal Ministero dell'istruzione, dalle istituzioni scolastiche ed educative e dagli istituti regionali di ricerca educativa, i quali ne effettuano il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene quindi sottoposto anch'esso al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

In ragione dell'assenza di sostanziali mutamenti sul trattamento dei dati personali già oggetto del precedente parere favorevole del 16 marzo 2006, non vi sono rilievi da formulare.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 20 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sul nuovo schema di regolamento che dovrà essere adottato dal Ministero della pubblica istruzione per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali di ricerca educativa.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE Pizzetti

IL RELATORE Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#ministero #parere #schema #dato #ricerca #istituto #garante #istruzione #regolamento #trattamento
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 10/10/2017 n° 1865
Prassi, Circolari, Note
Keywords
#esami di stato#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#certificazione #ciclo #merito #indicazione #esame #competenza #scuola #istruzione #valutazione #stato
USR PIEMONTE - Linea Guida - PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - SINERGIE ISTITUZIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE CHE COMPORTANO BISOGNI SPECIALI DI SALUTE IN ORARIO SCOLASTICO/FORMATIVO 05/06/2014
Prassi, Circolari, Note
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#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#sinergia #bisogno #patologia #protocollo #orario #alunno #alunna #intesa #studio #ricerca
Rimborso delle spese di patrocinio legale - Decreto legge 25/03/1997 n° 67 n° 18
Normativa

1.  Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità. (1)

2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

(1) L'art. 10-bis, comma 10, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 17, comma 30-quinquies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha interpretato il presente comma nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza.

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#questioni processuali: spese giudiziali#rimborso #avvocatura #spesa #giudizio #patrocinio #miliardo #sentenza #lira #responsabilità #tesoro
Trasporto per aereo o automezzo - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 667
Normativa

[1.  Qualora i trasporti di cui all'art. 666 avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.
2.  L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.] (1)

(1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 38 del D.lgs. 64/2017 a decorrere dal 31 maggio 2017.


 

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#automezzo #aereo #trasporto #occorrente #bagaglio #familiare #pagare #spesa #mezzo #franchigia
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure - Decreto legge 06/07/2012 n° 95 n° 1
Normativa

1.  Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

[2.  (2)]

[2-bis. (2)]

3.  Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

[4. (2)]

5.  (4)

6.  Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.

7.  Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

8.  I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

9.  Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

10.  Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip S.p.A. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

[11 (1)]

12.  L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

13.  Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14.  Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

15.  Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16.  La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.

16-bis.  Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».

17.  Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.

18.  Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.

19.  Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

20.  Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.

21.  Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.

22.  Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.

23.  Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24.

24.  All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: «l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

25.  All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: ."Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato." sono sostituite dalle seguenti: ."Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.".

26.  Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.

26-bis.  Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma.

26-ter.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (3)

(1) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 1, e dall’ allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, con effetto a decorrere dal 29 gennaio 2016, stante il disposto dell’ art. 3, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 10/2016.

(2) Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con effetto a decorrere dal 19 aprile 2016, stante il disposto dell’ art. 220 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

(3) Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si veda l’ art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(4) Con Comunicato 9 luglio 2012, in G.U. 9 luglio 2012, n. 158, si è reso noto che il presente comma è stato pubblicato per un mero errore e pertanto deve intendersi come non pubblicato.

Keywords
#consip #stipulare #convenzione #centrale #comma #committenza #contratto #acquisto #dicembre #amministrazione
Regio Decreto 30/10/1933 n° 1611 n° 21
Normativa

L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione.

[Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione] (1).

Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all’altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

(1) Comma abrogato dal comma 2 dell’art. 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Keywords
#avvocato #procuratore #avvocatura #stato #soccombente #competenza #compensazione #transazione #erario #giudizio
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Decreto legislativo 14/03/2013 n° 33 n° 4-bis
Normativa

1.   L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
2.  Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3.  Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4.   Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  

Keywords
#amministrazione digitale#bilancio e contabilità#trasparenza amministrativa#soldo #beneficiario
Arbitrato - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 209
Normativa

1.  Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
2.  La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.
3.  E’ nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.
4.  Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 210, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5.  La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti all'albo.
6.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati:
a)  i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o a riposo nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;
b)  coloro che nell'ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico;
c)  coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
d)  coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;
e)  coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;
f)  coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g)  coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.
7.  La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo.
8.  Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.
9.  Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, comma 9; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.
10.  Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
11.  I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
12.  Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.
13.  Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.
14.  Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15.  Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
16.  La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica l'articolo 216, comma 22.
17.  Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
18.  La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorarie delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.
19.  Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.
20.  Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.
21.  Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
 

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