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Dubbi sulla possibilità di derogare alle convenzioni Consip...

 06/11/2019
 Forniture
 
Acquisti/forniture/contratti: CONSIP

#pbb #rotazione #caratteristica #consip #convenzione #pagina #prezzo #mercato #affidamento #quaderno #numero
Domanda
Sono un neo ds e nella mia scuola sono scaduti i contratti del servizio fotocopiatori stipulati con una ditta locale. Su Consip esistono delle convenzioni che però, facendo riferimento ad una delle caratteristiche essenziali, stabilite dal MEF, risultano in parte inadeguate (numero di pagine incluse molto basso rispetto al ns fabbisogno); inoltre il costo del servizio su Consip risulta più caro di quasi 400 euro nonostante il numero di pagine su Consip sia più basso di quello necessario.
E' possibile operare extra-Consip alla luce di quanto sopra?
Ho anche un forte dubbio sulla possibilità di affidarlo al vecchio contraente in quanto verrebbe meno il principio di rotazione (la conoscenza delle macchine da parte dei collaboratori o l'affidabilità della ditta che in questi tre anni è stata diligente nella fornitura del servizio in generale potrebbe essere una motivazione sufficiente?). E' possibile procedere ad un affidamento diretto aperto a tutti, e quindi anche al vecchio contraente, in cui stabilite le caratteristiche tecniche, che ho chiare, faccio riferimento al minor prezzo, (così da non creare una commissione, snellendo il lavoro della PA, ma facendo solo una comparazione dei preventivi che mi vengono presentati)?

Grazie
Risposta
Si procede a rispondere ai tre quesiti.

Sulla possibilità di derogare alle convenzioni Consip.

E’ possibile derogare l’obbligo generalizzato di ricorso alle convenzioni Consip di cui all’art. 1, comma 449 L. 296/2006) in caso di assenza o inidoneità della convenzione individuati nelle Istruzioni Generali MIUR.

L’ipotesi di deroga all’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip è prevista dall’art. 1, comma 510 L. 208/2015 il quale dispone che “le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.

Le “caratteristiche essenziali” di cui parla la norma sono state elencate dal Decreto MEF 28/11/2017.

Detto decreto prevede all’allegato 1 che le fotocopiatrici multifunzione (fascia media e alta), aventi come caratteristica principale la fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione, possono avere le seguenti caratteristiche essenziali: 1) Velocità 2) Durata Contrattuale 3) Numero di pagine incluse (per la durata contrattuale) 4) Servizi Connessi.

Alla luce di quanto sopra riportato si conclude che:
- non sono previste soglie al di sotto delle quali non opera il vincolo di ricorso alle convenzioni Consip;
- è prevista solo una deroga legata alle caratteristiche essenziali del servizio;
- se l’Istituto scolastico individua caratteristiche essenziali del servizio tra quelle indicate nel sopra citato allegato 1 del decreto MEF 28/11/2017 potrà procedere all’acquisto autonomo, previa autorizzazione motivata del DS da trasmettere alla Corte dei Conti locale.

Nel caso di specie pare mancare uno dei requisiti essenziali (numero di pagine) e pertanto si ritiene possibile operare extra-Consip, con determina motivata da comunicare in Corte dei Conti.

Sul principio di rotazione

La giurisprudenza più recente ha avuto modo di ribadire come il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia debba essere rispettato tanto nella fase di invito alla presentazione dell’offerta tanto in quella di vera e propria aggiudicazione.

Infatti, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, con la conseguenza che la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore - amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione. (Cons. Stato Sez. V, 17/01/2019, n. 435 - Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524)

Ne consegue che la stazione appaltante deve motivare la scelta di invitare l’operatore uscente in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione (Linee Guida ANAC n. 4 e quaderno MIUR n. 1).

In conclusione è possibile procedere ad invitare nuovamente il medesimo operatore con adeguata motivazione ma è necessario tenere presente che altri operatori economici potrebbero sollevare contestazioni sul punto.

Criterio del minor prezzo

Se la prima parte della domanda, laddove si legge “è possibile procedere ad un affidamento diretto aperto a tutti” è da intendersi come procedura aperta (e non affidamento diretto per il quale varrebbe quanto sopra esposto) si evidenzia che l’utilizzo di procedura aperta elimina la necessità dell’applicazione della rotazione sulla base del disposto del par. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 vigenti: “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (così anche quaderno MIUR n. 1).
Per quanto riguarda, invece, il criterio di aggiudicazione nulla vieta di utilizzare il criterio del minor prezzo tenendo tuttavia presente che il bando di gara andrà dettagliato precisamente quanto alle caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti.
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Approfondimenti

Il principio di rotazione si applica anche ai singoli lotti - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 09/07/2018 n° 4541
Giurisprudenza
In tema di affidamenti sotto soglia, l’operatore uscente, di regola, non può essere invitato ad una procedura avente ad oggetto il medesimo contratto o anche solo una parte di esso (come nel caso di specie, in cui è stato suddiviso in lotti il servizio precedentemente gestito). Infatti, non viene meno la ratio del principio di rotazione - da rintracciarsi nella finalità evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinate imprese in danno di altre - anche nel caso in cui vi sia solo parziale coincidenza tra il servizio precedente e quello oggetto del nuovo affidamento. La previsione della possibilità da parte dell’Amministrazione Pubblica di invitare il gestore uscente ha carattere eccezionale e deve, pertanto, essere adeguatamente motivata, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St, VI, 31 agosto 2017, n. 4125##432L; Cons. St, V, 31 agosto 2017, n. 4142).
Keywords
#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#stazione #gara #procedura #appaltare #portierato #servizio #rotazione #invito #invitare #affidamento
Codice dei contratti: ancora su rotazione e contraente "uscente" - T.A.R. TOSCANA - Sezione Seconda Sentenza 12/06/2017 n° 816
Giurisprudenza
Il principio di rotazione è strumentale al principio di concorrenza e va applicato nei limiti di quest’ultimo. Ne consegue che, quando alla manifestazione di interesse abbiano risposto solo due operatori, di cui uno era il gestore uscente, l’esclusione di quest’ultimo, in forza dell’invocato principio di rotazione, non avrebbe aumentato ma diminuito la concorrenza. Alle concessioni sono applicabili le norme previste per gli appalti “per quanto compatibili”. Ne deriva che i casi di obbligatorietà della verifica dell’anomalia dell’offerta di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 97, D.lgs. 50/2016, non sono applicabili alle concessioni ove non è dato ravvisare alcuna media aritmetica di ribassi percentuali (comma 2 dell’art. 97), né una combinazione di punteggi relativi alla qualità dell’offerta e al “prezzo” proposto dal concorrente il quale ultimo è altra cosa rispetto al canone di concessione. Il concedente ha la facoltà, e non già l’obbligo, di procedere alla verifica di anomalia sulle offerte che in base a specifici indizi appaiono anormalmente basse a norma del sesto comma dell’art. 97, D.lgs. 50/2016. (Fattispecie precedente le modifiche apportate al Codice dei contratti dal D.lgs n. 56/2017. Come noto, il nuovo testo del primo comma dell'art. 36 per le procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria impone la "rotazione degli inviti e degli affidamenti")
Keywords
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#concedente #rialzo #bassa #ricavo #specialis #discapito #esplorazione #levare #montepulciano #rialzare
Il principio di rotazione prima del decreto correttivo - Consiglio di Stato - Sezione Quinta Sentenza 13/12/2017 n° 5854
Giurisprudenza
La ratio del principio di rotazione trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato; pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale. Ove la Stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente appaltatore, essa deve puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. (Decisione relativa a fattispecie precedente le modifiche apportate dal cd. Correttivo Appalti adottato con il D.Lgs. 56/2017. Come noto, sul punto la modifica apportata al testo dell'art. 36 impone la rotazione anche negli inviti oltre che nell'aggiudicazione, rendendo dubbia la legittimità di nuovo affidamento al contraente uscente).
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#rotazione #principio #operatore #gara #mercato #appaltare #stazione #invito #affidamento #comune
Rotazione e utilizzo di marca e modello nelle concessioni di servizi - T.A.R. TOSCANA - Sezione Seconda Sentenza 21/02/2018 n° 288
Giurisprudenza
Il principio di rotazione non ha carattere assoluto ma relativo, altrimenti esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; si tratta di un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza. E’ illegittima la lex specialis che preveda l’assegnazione di un numero elevato di punti per una determinata marca, qualora tale clausola non sia accompagnata dalla menzione "o equivalente". Tale divieto è derogabile unicamente nel caso in cui non esistano sul mercato prodotti idonei equivalenti, e sempre che l'indicazione non produca l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. (Cfr. T.A.R. Toscana, II, 12.06.2017 n. 816##350L e Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 13 dicembre 2017 n. 5854##578L secondo cui: ”…(omissis)....Ove la Stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente appaltatore, essa deve puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento”. Ne consegue che ogni caso andrà valutato in maniera specifica alla luce del mercato di riferimento).
Keywords
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#mercato #marca #concorrenza #menzione #fornitore #assegnare #accompagnare #ammissione #sez #eccedente
Appalti: ancora sulla rotazione - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 31/08/2017 n° 4125
Giurisprudenza
Il principio di rotazione deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte con il fine di evitare il consolidamento di una posizione di vantaggio in capo all’affidatario uscente, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Dunque, la Stazione appaltante, fin dal momento dell’invito all’affidatario uscente – e non solo, quindi, nel momento successivo dell’eventuale aggiudicazione – deve motivare le ragioni eccezionali per le quali, nell’alternativa di non invitare il gestore uscente o di invitarlo, abbia optato per la seconda ipotesi. La mancata motivazione della stazione appaltante in ordine all’eccezionale possibilità di invitare o meno alla procedura il precedente gestore, comporta l’illegittimità della partecipazione di quest’ultimo alla procedura. La parità di trattamento è garantita anche al gestore uscente nel momento in cui a quest’ultimo si impone soltanto di “saltare” il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti. (La sentenza riforma parzialmente la sentenza di primo grado del TAR Toscana##182L).
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#saltare #classificata #subentro #concessionaria #riequilibrare #snack #pretermessi #classificatasi #sostentare #remissione
T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Seconda Ter Sentenza 07/08/2017 n° 9249
Giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, la scelta del criterio più adeguato da adottare è effettuata discrezionalmente dalla Stazione appaltante in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere utilizzato quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla Stazione appaltante nel capitolato d’oneri, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione con la conseguenza che il concorrente deve solo offrire un prezzo e non ha alcun margine di definizione dell’offerta.
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#vestizione #feretro #noleggio #spalla #autofunebri #onoranza #cremazione #dgue #inumazione #funerale
Consiglio di Stato - Sezione Quinta Sentenza 28/08/2017 n° 4081
Giurisprudenza
La base d’asta non deve essere corrispondente necessariamente al prezzo di mercato ma una sua previsione manifestamente sproporzionata ed eccessiva che alteri la concorrenza, risulta arbitraria e viola il precetto dell’art. 89 del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui deve essere individuato il «miglior prezzo di mercato». L’inciso «ove verificabili» presente nel testo dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 non implica necessariamente l’esistenza di dati preconfezionati, rispetto al quale nessuna attività di ulteriore analisi sarebbe esigibile dalle stazioni appaltanti. Al contrario, la Stazione Appaltante deve individuare il miglior prezzo di mercato assumendo informazioni e svolgendo le opportune rielaborazioni e conseguenti valutazioni e non già accettando come ineluttabile l’idea che un servizio dalle caratteristiche standardizzate e per il quale non constano particolari dinamiche di prezzi al rialzo, ma per il quale è oggi consentita un’apertura al mercato, possa da un triennio ad un altro subire un simile incremento di costo. (La sentenza afferma un principio di carattere generale circa la necessità che le condizioni individuate dalla amministrazione nella lex specialis, inclusa la determinazione della cd "base d'asta" siano non macroscopicamente "sganciati" dalle effettive condizioni del mercato di riferimento).
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#verificatore #mln #divario #recapito #standardizzare #fornitore #preconfezionare #rialzo #rielaborazione #competizione
Il divieto di offerte in aumento nelle concessioni di servizi - T.A.R. MARCHE - Sezione Prima Sentenza 07/04/2018 n° 237
Giurisprudenza
E’ legittimo, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento di esclusione di una ditta da una gara di appalto per l'affidamento della concessione del servizio di gestione di distributori automatici, che sia motivato con riferimento al fatto che la ditta interessata, in violazione di una espressa previsione del bando in tal senso, ha presentato una offerta recante prezzi unitari, offerti al pubblico, superiori ai prezzi unitari posti a base d’asta, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità dell’affidamento e alla ratio sottesa alla gara de qua, che è quella di offrire un servizio ai dipendenti, ma anche agli utenti (trattandosi di un ospedale, nel caso, ai familiari dei degenti e ai degenti medesimi), a prezzi contenuti.
Keywords
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#prezzo #offerta #asta #gara #aumento #degente #base #prodotto #offrire #pubblico
Appalto sotto-soglia e principio di rotazione: non invitare il contraente uscente è la regola - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quinta Sentenza 18/01/2018 n° 413
Giurisprudenza
La regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore- amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione. A fronte del principio di rotazione in materia di appalti, negli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la seguente alternativa: o di non invitare il gestore uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere dal suo invito
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#asl #servizio #appalto #procedura #gara #rotazione #affidamento #coop #invito
Appalti sotto-soglia e principio di rotazione: non invitare il contraente uscente è la regola - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Quater Sentenza 31/01/2018 n° 1115
Giurisprudenza
In materia di contratti pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, sussistendo l'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. (Nel caso di specie si trattava di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. Afferma il T.A.R: "nella specie l’Amministrazione dovrebbe motivare con particolare intensità la propria eventuale scelta di coinvolgere il Broker uscente [...] nella nuova procedura di affidamento, non dovendo invece giustificare in alcun modo il mancato invito, posto che in tal modo essa si limiterebbe a conformare in maniera fisiologica e diretta il proprio agire al principio generale della rotazione degli inviti e degli affidamenti").
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#broker #affidamento #asl #gbsapri #convenzione #gara #brokeraggio #uib #contratto #roma
E’ illegittima la bocciatura per troppe assenze se i voti sono sufficienti - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 25/05/2018 n° 899
Giurisprudenza
E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un alunno, motivato con riferimento al fatto che l’interessato è risultato assente per un elevato numero di giorni, nel caso in cui il medesimo alunno abbia comunque riportato un profitto scolastico complessivo e valutazioni intermedie tali da apparire idoneo al passaggio alla classe successiva e l’istituto scolastico non abbia opportunamente informato i genitori dei rischi di una non ammissione alla classe successiva, determinati dalle numerose assenze. Sotto il profilo normativo, l'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009 prevede che, nella scuola secondaria di secondo grado, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell'orario annuale, fatte salve le ipotesi di deroga (tra cui le assenze dovute a motivi di salute) che spetta ai singoli istituti scolastici prevedere. Nel caso in esame, l’alunno aveva frequentato per 685 ore, e quindi la frequenza aveva avuto ad oggetto un numero di ore inferiore ai ¾ del monte orario curricolare previsto dagli ordinamenti. Ciò nonostante, l’alunno aveva effettuato prove scritte e orali in tutte le materie, conseguendo risultati tali da renderlo idoneo alla promozione alla classe successiva. (Osserva il TAR come la giurisprudenza ha affermato che la presenza scolastica debba essere valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi. In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione).
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#alunno #assenza #bocciatura #profitto #frequenza #deroga #ripetere #apprendimento #borgo #valutazione
Contratti pubblici sotto-soglia e principio di rotazione: non invitare il contraente uscente è la regola - T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima Sentenza 02/01/2018 n° 17
Giurisprudenza
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all' art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. Ne deriva che esso si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata. (Precisa inoltre il T.A.R. che la circostanza che l'avviso per manifestazione d’interesse sia stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione non "costituisce ragione sufficiente per derogare al principio della "rotazione", normativamente prescritto per gli inviti e non solo per gli affidamenti, sia per la limitata efficacia dello specifico strumento di pubblicità utilizzato, sia in quanto si tratta comunque di procedura negoziata alla quale il succitato art. 36 comma 2 lett. b ascrive esplicitamente il criterio di rotazione. Il suddetto avviso, per sua espressa precisazione, non costituisce infatti una procedura di gara concorsuale, ma un’indagine conoscitiva tesa ad individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, e già nella fase dell’invito, per espressa statuizione dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, si innesta la regola dell’esclusione del gestore uscente". Da tale premessa il T.A.R. conferma che non consente deroga al principio di rotazione la circostanza che l'amministrazione abbia fatto precedere all'invito alla gara la manifestare interesse.)
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#rotazione #invito #dlgs #procedura #operatore #gara #gestore #principio #affidamento
Appalti sotto soglia: sì alla rotazione e no a regole di preferenza per le ditte locali - T.A.R. VENETO - Sezione Prima Sentenza 21/03/2018 n° 320
Giurisprudenza
Negli appalti sotto soglia è illegittima la gara nella quale sia stato violato il principio di rotazione per essere stato invitato senza alcuna specifica motivazione alla partecipazione alla stessa l’operatore economico che nell’anno precedente era risultato affidatario dello stesso servizio (il quale avrebbe dovuto “saltare il primo affidamento successivo” in ragione della posizione di vantaggio acquisita rispetto agli altri concorrenti). E' illegittima l'aggiudicazione di una gara nella quale sia stata prevista l'attribuzione di un punteggio preferenziale alle ditte radicate nel territorio tale da determinare una restrizione della platea dei concorrenti e da realizzare così un’illegittima rendita anticoncorrenziale di posizione, in contrasto con i principi di libera concorrenza e di non discriminazione, nonché in violazione degli artt. artt. 4, 30 e 36 d.lgs. 50/2016. (Sul primo punto, si registra giurisprudenza costante: Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Cons. Stato Sez. V, Sent., 31 agosto 2017, n. 4125)
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#gara #aggiudicazione #cooperativa #benaco #danno #rotazione #concorrente #ulss #territorio #soglia
Contratti sotto soglia: il gestore uscente non deve essere invitato nuovamente - Consiglio di Stato - Sezione Quinta Sentenza 03/04/2018 n° 2079
Giurisprudenza
Le procedure sotto soglia comunitaria con modalità negoziata, come prevista dall’art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50-2016, soggiacciono al rispetto del cd. principio di rotazione. Il principio di rotazione comporta l'obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli “appalti cd. “sotto soglia”, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato È illegittima una procedura negoziata “sotto soglia” indetta da una PA alla quale abbia partecipato il gestore uscente; in tal caso infatti l'Amministrazione, in applicazione del principio di rotazione, avrebbe dovuto escludere dal proseguimento della gara il gestore uscente, ovvero, in alternativa, invitarlo, motivando puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prescindere dall’invito. (Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Toscana n. 17/2018##633L oggetto di impugnazione. I principi affermati sono conformi alla giurisprudenza consolidata: si vedano, Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Consiglio di Stato, Sez.VI, 31 agosto 2017, n.4125. Si vedano anche le Linee Guida ANAC n. 4##1793T, come aggiornate con delibera 1 marzo 2018, in particolare il punto 3.6)
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#gestore #rotazione #soglia #gara #invitare #sotto #paolo #rendita #soggiacere #posizione
La statuizione del GA sulle ore di sostegno da assegnare può valere anche per gli aa.ss. successivi della scuola dell'obbligo - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 13/02/2018 n° 1670
Giurisprudenza
I ricorsi avverso il PEI ed il verbale GLI rientrano nella giurisdizione del GA, in quanto trattasi di controversie concernenti un pubblico servizio (l’istruzione) ex art. 133, coma 1 lett. c) c.p.a. nelle quali sono ravvisabili posizioni di interesse legittimo, poiché tali dell’Amministrazione scolastica sono posti in essere nell’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale. Come già riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2023/2017, in sede di formulazione del PEI il GLOH elabora proposte finalizzate all’educazione e all’istruzione del disabile, tra le quali rientra la determinazione del numero di ore di sostegno, lasciando a carico degli altri attori istituzionali la fornitura delle risorse necessarie. Il GLOH, quando propone il numero delle ore di sostegno, tiene conto della fascia di gravità dell’handicap, per cui propone per la disabilità grave o gravissima la copertura della totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media circa la metà e per la disabilità lieve poco meno della metà. Tali orari corrispondono a 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali per la scuola primaria e a 18 ore per la scuola secondaria, di primo o di secondo grado. Pertanto, vanno annullati i provvedimenti con i quali si sono riconosciuti a un alunno di scuola prima e a un alunno di scuola secondaria di primo grado, entrambi affetti da handicap grave, un numero di ore inferiore rispettivamente a 22 e 18. La richiesta di ottenere una statuizione in ordine alle ore di sostegno anche per gli anni scolastici successivi non trova generalmente accoglimento, stante la presumibile mutevolezza delle condizioni di salute del discente disabile. Tuttavia, nel caso di specie, in considerazione della situazione di particolare gravità dell’handicap, si ritiene di poter estendere gli effetti della presente pronuncia, riconoscendo il rapporto 1/1 del sostegno anche ai successivi anni scolastici della scuola dell’obbligo, a condizione che continui a permanere lo stato di disabilità grave e che lo studente continui a frequentare il medesimo istituto. (Nell’aderire alle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2023/2017, il TAR Lazio sembra ammettere una sorta di automatismo tra la proposta formulata dal GLOH con riferimento alle numero di ore di sostegno per ciascun alunno disabile ed il relativo provvedimento di assegnazione, per cui lo stesso, sul punto, non potrebbe discostarsi dalla proposta. Inoltre, la presente pronuncia si segnala per aver eccezionalmente esteso l’efficacia della statuizione anche agli anni scolastici successivi. Solitamente la giurisprudenza amministrativa, essendo il quadro clinico soggetto a mutevolezza, ha sempre ritenuto necessaria una valutazione anno per anno delle condizioni dello studente disabile, con conseguente rigetto in parte qua dei ricorsi. Nel caso di specie, però, il Giudice, alla luce della particolare gravità dell’handicap dello studente, ha ritenuto di poter effettuare una sorta di prognosi anticipata sulla irreversibilità della patologia, sì da riconoscere perdurante validità alla sua statuizione anche per gli aa.ss. successivi, pur nei limiti sopra indicati e riconoscendo i genitori e gli organi certificatori responsabili delle dichiarazioni anno per anno rese in ordine allo stato di salute del disabile.)
Keywords
#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#questioni processuali: giurisdizione#studenti: integrazione e disabilità#sostegno #anno #alunno #disabilità #handicap #gloh #scuola #assegnare #istituto
La mancata suddivisione in lotti va motivata - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Seconda Bis Sentenza 07/11/2017 n° 11064
Giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 la scelta operata dalla Stazione appaltante in ordine alla “mancata suddivisione in lotti” deve essere motivata. La ratio della disposizione risiede anche nell’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile per la salvaguardia dell’interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, nell’interesse stesso dell’Amministrazione ad acquisire, in virtù di una consistente partecipazione delle imprese alle procedure ad evidenza pubblica, l’offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica È illegittimo il bando con il quale è stata indetta, in unico lotto e senza alcuna motivazione, una gara sia per la “gestione degli asili nido”, che per la gestione “del servizio di refezione scolastica”, il quale finisce per comprimere – e non certo favorire – il numero dei potenziali partecipanti alla procedura. (Il T.A.R. Lazio censura una gara nella quale la mancata suddivisione in lotti aveva generato difficoltà di partecipazione. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute alle suddivisione in lotti quando, con unica gara, si affidano forniture e servizi di natura diversa. Occorre ricordare il divieto di frammentazione artificiosa ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016).
Keywords
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T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Terza Sentenza 30/09/2016 n° 1514
Giurisprudenza
Il gestore uscente dello stesso servizio cui si riferisce la trattativa privata, in relazione alla quale censura il mancato invito a presentare un’offerta, versa in una posizione peculiare e differenziata rispetto all’interesse semplice di cui sono normalmente titolari i privati di fronte alle analoghe scelte dell’amministrazione e assume la natura e consistenza dell’interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. La determinazione della P.A. di non invitare il gestore uscente a presentare un’offerta in una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.163 del 2006 deve essere specificatamente e congruamente motivata ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006. La motivazione deve illustrare espressamente la gravità della negligenza o dell’errore professionale commesso, idonei a determinare il venir meno dell’elemento fiduciario destinato a caratterizzare, sin dal momento genetico, i contratti di appalto pubblico e il rilievo che tali elementi hanno sull’affidabilità dell’impresa nei confronti della stazione appaltante e sull’interesse (pubblico) dell’Amministrazione a stipulare un nuovo contratto con il predetto gestore. E’ illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante determina di non invitare il precedente gestore del servizio a una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.163 del 2006 senza esternare con adeguata motivazione la sussistenza delle condizioni di cui all’art.38,primo comma,lettera f) dello stesso decreto. La gravità della generica negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. (La decisione è relativa a una procedura negoziata disciplinata dal D.Lgs n.163 del 2006. Mentre l’art.63, u.c., del D.Lgs n.50 del 2016 richiama il principio di rotazione alla stessa stregua dell’omologa disposizione del D.Lgs n.163 del 2006, in relazione ai contratti sotto soglia, l’art.36 del nuovo codice insiste in modo particolare sulla necessità di osservare detto principio. In particolar modo, il comma 2, alle lettere a) e b), si riferisce espressamente alla rotazione degli inviti. In questa prospettiva, almeno per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, il principio affermato nella sentenza in commento potrebbe trovare applicazione solo alla fattispecie dell’invito –legittimo- del precedente gestore che sia risultato affidatario del contratto a seguito di una procedura ordinaria –aperta o ristretta-).
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#amministrazione digitale#aro #arpa #legittimo #aperta #ristretta #ristrettezza #diserzione #risanamento #maestranza
T.A.R. TOSCANA - Sezione Seconda Sentenza 27/06/2001 n° 1199
Giurisprudenza
In materia di determinazione dell’orario settimanale delle attività didattiche delle classi, l’indicazione del numero di rientri pomeridiani può essere considerata come espressione dei criteri generali spettanti alla competenza del Consiglio di circolo in tema di “adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività didattiche alle condizioni ambientali” di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 297 del 1994, ma non costituiscono un vincolo per il Direttore didattico, a cui spetta “procedere alla formulazione dell’orario sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo e delle proposte del Collegio dei docenti”. Il Direttore didattico pertanto può decidere in maniera difforme dai criteri generali e dalle proposte citate, dandone ovviamente adeguata motivazione.
Keywords
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E' illegittima l'assegnazione delle ore di sostegno senza la previa redazione del PEI - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 17/01/2018 n° 389
Giurisprudenza
Il diritto all’istruzione dello studente disabile, in quanto parte del servizio scolastico, appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, rientrando nella materia dei pubblici servizi ex art. 133 comma 1 cpa. In quanto materia di giurisdizione esclusiva, al GA spetta anche la tutela dei diritti fondamentali, ancorchè la loro lesione sia derivata da un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della PA. Il provvedimento con cui la PA ha attribuito allo studente disabile un numero limitato di ore di sostegno, in mancanza di un documento tecnico che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, è illegittimo in quanto la PA era obbligata ad adottare tempestivamente il PEI per l’a.s. in corso e a darvi esecuzione. Va rigettata la richiesta dei ricorrenti di ore di sostegno anche per gli anni futuri in quanto la natura e la disciplina del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato comporta che la relativa valutazione vada effettuata dalla PA anno per anno, in base alle concrete esigenze e all’evoluzione della patologia del disabile, fermo restando l’obbligo di predisporre il PEI anno per anno. (Con riguardo all'ultimo punto, la giurisprudenza maggioritaria è concorde con quanto affermato dalla pronuncia de qua. Tuttavia, in senso contrario si veda TAR Lazio, Roma, sent, 1670/2018.)
Keywords
#questioni processuali: giurisdizione#studenti: integrazione e disabilità#redazione #patologia #quantificare #esecuzione #giurisdizione #cavallo #cpa #commissario #adeguare #notificazione
Lettera di invito a formulare un preventivo per affidamento diretto di contratto di assicurazione (art. 36, secondo comma, lett. a) D.Lvo n. 50/2016) Modulistica

Come noto, il D.Lvo n. 56/2017 (cd decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici) ha modificato, semplificandola, la procedura di individuazione del contraente per i contratti di valore inferiore ai 40.000 euro: si ammette infatti l’”affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” (art. 36, secondo comma, lett. a). Il medesimo decreto ha poi, con riferimento al criterio di aggiudicazione, introdotto una deroga all’obbligatorio ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: per i servizi e le forniture di importo fino ai 40.000 euro può essere utilizzato il criterio del minor prezzo (art. 95, quarto comma, lett. c). Il combinato disposto di queste disposizioni semplifica le procedure di affidamento in questione, pur non essendo certamente vietato ricorrere a forme comparative di selezione. In ogni caso, dovrà applicarsi il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti” (art. 36, primo comma).

 

 

 

Keywords
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Adozioni e affidamenti(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 26
Normativa

1.  Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2.  In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3.  In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.

4.  La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5.  L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.

6.  Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

6-bis.  La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.

Keywords
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Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 04/06/2018 n° 1005
Prassi, Circolari, Note

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Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016
Aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018

Sommario
PREMESSA..........................................................................................................................................................2
I.IL QUADRO NORMATIVO.... ............................................................................................................................3
II.I CRITERI DI VALUTAZIONE.............................................................................................................................5
III.LA PONDERAZIONE........................................................................................................................................9
IV.LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI.....................................................................................11
V.LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI.................... ……...................14
VI.LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....................................................................................................16
1.Il metodo aggregativo compensatore..........................................................................................................17
2.Il metodo Electre.........................................................................................................................................17
3.Il metodo Topsis..........................................................................................................................................19
PREMESSA
Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) , l’Autorità ha predisposto le presenti linee
guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il
calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i
diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei
punteggi.
A seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto correttivo),
l’ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’ambito oggettivo di
applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Tali modifiche riguardano direttamente l’art. 95 del Codice, ma anche talune disposizioni specifiche
novellate dal correttivo.
Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto
compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del Codice. Si
raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione
nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la
formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attività e
la consapevolezza della partecipazione.
Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e
la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.

I. IL QUADRO NORMATIVO
L’art. 95, comma 2, del Codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e
di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione
e i concorsi di idee sulla base del criterio dell’OEPV individua ta sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può - e non deve - essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a
2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto
esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha
l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari
o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall’art. 148, comma 6 , per quanto riguarda l’affidamento di
appalti di lavori nel settore dei beni culturali.
Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”
devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel
mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono
a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti,
connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al
fine di assicurare la continuità della prestazione.
In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri,
in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo,
quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto). Ciò
si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con
condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli
affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione
appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su
aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la
stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi.

Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni
appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il
criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di
approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita).
Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della
deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un
particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del
prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.
Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della norma
generale di cui all’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:
a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di
manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo
totale del contratto – art. 50, comma 1, ult. per.), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a);
b) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari
o superiore a 40.000 euro.
Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel Codice, ipotesi speciali nelle quali è prescritto che
l’aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in alcuni casi, si indicano ulteriori
specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione.
Tali ipotesi sono:
a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);
b) partenariato per l’innovazione (art. 65, comma 4);
c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi
pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da
associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall’art. 142, commi
5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall’ipotesi sub 95, comma 3, lett. a);
d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell’art. 144, comma 1;
e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell’art. 144, comma 6;
f) finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 4;
g) locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 187, comma 2;
h) contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188, comma 3;
i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 195, comma 4;
L’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al Codice, di cui al D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56, ha
prescritto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro
il limite del 30 per cento. Per espressa previsione della norma, tale misura è finalizzata ad assicurare

l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi
dell’offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui
profili tecnici.
La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule
per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della
graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla
predisposizione della documentazione di gara.
Si raccomanda, pertanto:
a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la
sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono
l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;
b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;
c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di
procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

II.I CRITERI DI VALUTAZIONE
L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica
amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o
per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve
anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo
e qualità e la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste
due esigenze. Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare
concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire
le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo
obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale.
Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara. Le presenti linee guida sono
finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell’adozione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque,
la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi.
Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o
fattore di ponderazione.
I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le
caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc.
Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta
economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di
valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a
carattere generale.

In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener
conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche
tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato
di riferimento è in grado di esprimere.
L’art. 95, comma 6, del Codice prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo
devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto
quei criteri che:
- riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o
scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro
contenuto sostanziale);
- attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione
appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili
indicati dal Codice.
Sempre all’art. 95, comma 6, del Codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:
a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi
energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o
prestazioni oggetto del contratto;
c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti
dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico
di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile
2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la
qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione
dell’appalto;
f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.
I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi
(CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i
criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni

superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole
contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM,
dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).
In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a
evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse
in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto,
consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di
appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione
che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con
cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a
miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.
Si deve anche considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida
separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la
materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di
carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità
dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso,
devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della
prestazione.
Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente
la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre
criteri dimensionali.
Al comma 13 dell’art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che
presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri
premiali legati al rating di legalità e di impresa dell’offerente, all’impatto sulla salute e sull’ambiente (ivi
compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero) e per agevolare la partecipazione delle
microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova
costituzione.
Si ricorda che il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle
imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la
stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla
procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che,
per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova
costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la
sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating.
In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità, la stazione appaltante potrebbe
indicare gli elementi presenti nel rating di legalità (di cui alla Delibera dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14 novembre 2012-Regolamento Rating di legalità "Regolamento
di attuazione dell’art. 5 - ter del dl 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del dl
29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012" e successivi aggiornamenti), diversi da quelli già
considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata

la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “stellette” ritenuto
idoneo.
Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani
professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri
di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.
Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto
qualità/prezzo, il bando può prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalità ivi descritte.
Tali varianti devono essere comunque collegate all’oggetto dell’appalto, avere un livello di definizione pari
a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di
valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere
finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.
Ai sensi del comma 14 -bis, in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto
previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.
La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo
meramente quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del
principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale.
Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che
debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (sulla
base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella
parte riservata al prezzo.
Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, tenuto conto della formulazione dell’art.
95, comma 7, si ritiene che, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui
l’individuazione dell’OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), l’elemento economico
può essere valutato in termini di prezzo o di costo.
È opportuno ricordare che il Codice, recependo le indicazioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE,
prevede che l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato
sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei
lavori, delle forniture o dei servizi. Ai sensi del Considerando 96 della citata Direttiva «il concetto abbraccia i
costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione
e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali
l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal
prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i
costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di
vita.
Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi
del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell’impatto economico
degli stessi nonché a una valutazione dei costi che più direttamente ricadono sulla stazione appaltante (in
ultima analisi sintetizzabili in un “prezzo”); il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo
previsto nell’ambito dell’offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell’offerta;

Mentre con la Direttiva 2004/18/CE e il d.lgs. 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio
particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la
componente prezzo, attualmente tale possibilità è ammessa dall’art. 95, comma 7, del Codice, secondo il
quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità.
La norma lascia però aperta la definizione delle fattispecie per le quali è possibile annullare l’elemento
costo nell’ambito dell’OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all’art. 95, comma 2, per l’individuazione
dei casi in cui si può ricorrere al prezzo fisso: i casi in cui sono presenti «disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici».
Tale casistica però non è esaustiva, in considerazione della locuzione “anche” utilizzata per il suddetto
rimando.
L’indeterminatezza contenuta nel Codice sembra presente anche nella Direttiva 2014/24/UE, laddove
all’art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a
criteri qualitativi». Invero, al Considerando 92 è esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell’appalto
non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo Considerando 93 che nei casi
in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni
appaltanti devono valutare il rapporto qualità/prezzo per aggiudicare un appalto.
Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell’affidamento
per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono
adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o
costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di
imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.
In sostanza, fuori dai casi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti se vogliono limitare o
annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta e
sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l’oggetto
dell’acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un’esaustiva
indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi già richiamati
dalla normativa, l’osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di
affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti. Non si può ricorrere a un affidamento basato sul prezzo o
costo fisso, anche quando le imprese praticano prezzi simili, se le soluzioni presenti sul mercato
comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento diversificati o esternalità ambientali o
sociali che le stazioni appaltanti sono tenute a prendere in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di
vita.

III.LA PONDERAZIONE
I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione
appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).
La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o
subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque,

dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di
valutazione.
Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio
sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione
nella scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o
svilimento di determinati profili a scapito di altri.
In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio
deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni
della stazione appaltante.
Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione, la stazione appaltante deve altresì tener
conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilità di
svilupparla. Tali considerazioni consentono altresì la definizione dell’ordine di importanza dei criteri,
laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile per ragioni oggettive.
Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto
dell’affidamento; a tal proposito è opportuno:
a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari
dell’affidamento.
b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non
essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.
Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi del comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi
a lavori, servizi e forniture da fornire nell’ambito dell’appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del
loro ciclo di vita.
La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti
alla procedura di aggiudicazione.
Sulla base delle indicazioni contenute nel Codice, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio
assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%, secondo quanto previsto dall’art. 95
comma 10 - bis) e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e
del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13 che devono rappresentare una componente limitata
del punteggio complessivo, in modo da non modificare l’oggetto dell’affidamento).
In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del
30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o
quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici;
viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato
sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.
Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad
esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto
dell’offerta ma la natura dell’offerente.

Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per
quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali è alta l’interrelazione tra la capacità
dell’offerente e la qualità dell’offerta.
Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell’offerta
ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo,
determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri,
fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È
evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante può non
aggiudicare la gara.
Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che
nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita
dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul
metodo aggregativo compensatore.
La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per
riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza.
L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri
quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il
punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in
relazione ai singoli sub-criteri.
La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la
parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate.
Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista
nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la
componente tecnica e la componente economica.
In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto
per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione
dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo
stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al
coefficiente.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti
all’esito delle relative riparametrazioni.
La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere
espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse
componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il
massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.
Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.

IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI

Di regola l’offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di
esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti
all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del rating
di legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il
proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.
Nelle presenti Linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli
coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno
pubblicato dall’Autorità nel dicembre 2011, denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il
prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo, (cfr.art.
59, comma 4, lett. c) del Codice) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio
minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre
il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.
Di seguito si riportano modalità di calcolo dei punteggi economici che rispettano i criteri suddetti,
utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria è quello aggregativo
compensatore.
La scelta sull’utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo.
Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 10/15 punti) non dovranno
essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.
Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite un’interpolazione lineare.
In simboli:

(OMISSIS: SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF) 


Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai;
mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più
volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati;
ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la
concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive. In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare,
specie per l’elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio
cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti,
per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di
scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare

l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente
differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza
basata sul prezzo. Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

(OMISSIS: SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF) 

Nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle
sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene più intuitiva, presenta il rischio di
attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare
ribassi “eccessivi”.
Per ridurre questi rischi è necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra
della retta relativa all’interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule
non lineari con alfa < 1.
Non rispondono al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente  1 e
quella cosiddetta proporzionale inversa (che non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo in caso

di assenza di ribassi sul premio a base di gara), in quanto – a causa dell’andamento convesso – premiano in
misura maggiore rispetto all’interpolazione lineare i ribassi elevati.
Sebbene sia la curva bilineare che quella quadratica attenuino i possibili rischi richiamati per il caso
dell’interpolazione lineare, si deve evidenziare che la formula non lineare premia maggiormente piccoli
scostamenti dei valori all’estremità della distribuzione, come dimostra il grafico seguente, nel quale si sono
simulati gli effetti dei punteggi assegnati per una gara con uno sconto massimo del 20%, con una
distribuzione uniforme degli sconti, valore del coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di α pari a
½ per la formula non lineare (quadratica).

(GRAFICO OMESSOSI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF) 

Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, è possibile utilizzare anche formule indipendenti (per le
quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti).
Tali formule hanno il pregio di consentire al concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio e di
valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta.
Come per il caso del prezzo fisso, l’adozione di formule indipendenti impone un’elevata conoscenza del
mercato da parte della stazione appaltante Soprattutto, quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di
tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso sia sottratta al rischio di manipolazioni
da parte del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi
di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la
stazione appaltante e uno o più operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a
favorire questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra, ribassi superiori a quelli del punto di flesso
danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la
conoscenza ex-ante del punto di flesso incentiva l’allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto,
qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti è
necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione
del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell’eventuale punto di flesso.
Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio
massimo alla migliore offerta, si pone i problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta
economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non è possibile il ricorso alla
riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior
ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere,
in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il
punteggio massimo all’offerta economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta
tecnica, non ponendosi la necessità di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti.
Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura
soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo
caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a
determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo
caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio

crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore. Ad
esempio, se per il rating di legalità sono previsti fino a tre punti, è attribuito il punteggio 0 a chi non ha il
rating, il punteggio 1 a chi lo ha con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi
sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di
invito, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che non
presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto più elevato)

V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI
Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei
commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla
commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione
appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni
all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro
atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per
la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere
introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti
e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere
estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.
Come indicato al comma 8 dell’art. 95 del Codice, può essere opportuno, specie qualora il criterio sia
caratterizzato da più aspetti da valutare separatamente l’uno dall’altro, che lo stesso sia diviso in più sub
criteri, ciascuno con il proprio sub punteggio.
La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di
natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità,
trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi
alternativi:
a) l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in
relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.
Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di
tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri
presenti nel bando.
In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici
profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o
subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e
di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la
media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene
sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli
altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado
di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 –
preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori
intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti
meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna
casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di
preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto,
assegnando un punto ad entrambe.

(GRAFICO OMESSO - SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF) 


Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:
1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il &quot;confronto a
coppie&quot;, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario
attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un
punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;
2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il &quot;confronto a coppie&quot; in
coefficienti variabili tra zero ed uno;
In alternativa si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari
mediante il &quot;confronto a coppie&quot;, seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della
matrice completa dei confronti a coppie, modificando opportunamente la matrice sopra riportata,
eventualmente utilizzando valori intermedi tra il punteggio 1 (parità) e il punteggio 2 (preferenza minima)
della scala semantica, come suggerito da Saaty nell’utilizzo del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP),
per tener conto di offerte che differiscono poco dal punto di vista qualitativo. Tale metodo consente il
calcolo di un indice di coerenza attraverso il quale valutare la qualità dei punteggi attribuiti a ciascun
criterio e risulta perciò preferibile.
Il confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente
adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessità di attribuire più punteggi
discrezionali (e relative motivazionali), tuttavia il numero di confronti da effettuare cresce notevolmente
all’aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o sottocriterio) il numero di confronti da
effettuare è pari a n*(n-1)/2, dove n è il numero di concorrenti. Ad esempio se si hanno 4 concorrenti
occorre effettuare 6 confronti, se il numero cresce a 10 il numero di confronti è pari a 45, se si arrivasse a
100 concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950.

VI. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli
elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni
offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
L’art. 95 prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire
di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più vantaggiosa.
A questo fine occorre fare riferimento a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla
letteratura, quali l’aggregativo compensatore, l’Electre, il metodo AHP, il Topsis. Nessun metodo è in
assoluto il migliore.
La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta
ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:
a) avere basi scientifiche;
b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;
c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente
rispetto ad un’altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;
d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.

1. Il metodo aggregativo compensatore
Il metodo aggregativo compensatore, semplice e intuitivo, è il più utilizzato dalle stazioni appaltanti; si basa
sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A
ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

Il metodo aggregativo compensatore presenta l’inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi
elementi e di colmare, nell’ambito del punteggio finale, eventuali profili carenti dell’offerta con quelli più
completi. Tale metodo inoltre è particolarmente sensibile alle distorsioni descritte per i criteri economici,
specie quando si utilizza l’interpolazione lineare. È evidente che questo problema viene meno quando si
utilizza il criterio del prezzo o costo fisso, poiché non vi è più l’offerta economica da valutare.

2. Il metodo Electre
Il metodo Electre (Elimination and Choice Traslating Reality) consente di superare gli inconvenienti sopra
evidenziati, in quanto, a differenza del metodo aggregativo compensatore, non permette la compensazione
delle risposte carenti per determinati criteri di valutazione. Il metodo Electre è un metodo di aiuto alle
decisioni fondato sul principio del surclassamento. In termini operativi, il principio del surclassamento
prevede che, date due alternative A e B, si può affermare che A surclassa B qualora:
a) esiste una sufficiente maggioranza di criteri di valutazione rispetto ai quali si può asserire che
l’alternativa A è preferibile o indifferente rispetto alla alternativa B;
b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa maggioranza di criteri, l’alternativa B
risulta ampiamente preferibile all’alternativa A.
Il primo passo consiste nell’individuare gli elementi di valutazione di ciascun offerente per ciascuna
prestazione e calcolare gli scarti massimi per ciascuna di essa. Per queste finalità si utilizza la seguente
notazione:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)


Il secondo passo consiste nel calcolo, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, degli scarti fra
ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

Occorre eliminare dalla valutazione quegli elementi per i quali non esiste variabilità tra i diversi concorrenti.
Con il terzo passo si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, sulla base di tali scarti, gli
indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

A differenza del metodo aggregativo compensatore, il metodo Electre, limitatamente alle offerte relative a
criteri di valutazione di natura quantitativa o di natura qualitativa misurabili, può essere applicato anche
senza procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori in coefficienti variabili tra zero ed
uno, in quanto è sufficiente conoscere i valori assoluti delle offerte. Si precisa, poi, che la soglia di anomalia
prevista dall’articolo 97, comma 3, del Codice non è in questo caso calcolabile, dal momento che la
graduatoria delle offerte non è costruita sulla somma dei punteggi, ma sulla somma degli indici unici di
dominanza; pertanto, ancorché non previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante può
eventualmente applicare il comma 6 dell’articolo 97 del Codice.

3. Il metodo Topsis
Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni già vista nel metodo Electre. Ogni elemento di detta matrice
viene normalizzato nel seguente modo:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

L’offerta migliore è quella con il valore più grande di V.

Delibera approvata dal Consiglio nell’adunanza del 2 maggio 2018

Il Presidente Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2018

Il Segretario Maria Esposito

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#delibera #aprile #consiglio #aggiornare #offerta #recare #guida #approvare #linea #settembre
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Linea Guida - Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». 26/10/2016 n° 1097
Prassi, Circolari, Note

Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”    Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  1097, del  26 ottobre 2016 

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018

(Le modifiche da ultimo apportate sono riportate in grassetto.)

Premessa

Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell'art.  36,  comma 7, del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e ss.mm.ii. (di  seguito “Codice dei contratti pubblici”) che affida  all'ANAC  la  definizione  delle  modalita'  di dettaglio per  supportare  le  stazioni  appaltanti  nelle  attivita' relative ai contratti di importo inferiore alla soglia  di  rilevanza europea e migliorare la qualita' delle procedure, delle  indagini  di mercato  nonche'  la  formazione  e  gestione  degli  elenchi   degli operatori economici. A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’ANAC è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del  Codice  e  le  presenti linee guida si applicano alle  stazioni  appaltanti  -  ad  eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di  diritti  speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice -  (di  seguito  solo stazioni  appaltanti),  che  intendono  affidare  lavori  servizi   eforniture di importo inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  del Codice:     a)  nei  settori  ordinari,  ivi  inclusi  i  servizi   attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi  sociali  e  gli  altri servizi specifici elencati all'allegato IX;     b) nei settori speciali, in quanto compatibili.  

1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti  speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito definito dagli  articoli  da  115  a  121,  applicano  la  disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in  particolare  quelli di  non  discriminazione  in  base  alla  nazionalita',  parita'   di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.  

1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  cccc)  del  Codice)  e  di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del  Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in  materia  di contenimento della spesa nonche' la  normativa  sulla  qualificazione delle stazioni appaltanti e  sulla  centralizzazione  e  aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti  si  applicano  le medesime  condizioni  di  trasparenza,  pubblicita'   e   motivazione descritte nelle presenti linee guida.  

1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio  della propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche' a quelle semplificate,  qualora  le  esigenze  del  mercato  suggeriscano   di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice.  

1.5 Le stazioni appaltanti verificano  se  per  un  appalto  o  una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di  cui  all'art.  35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in  conformita' ai criteri elaborati  dalla  Corte  di  giustizia,  quali,  a  titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza  economica  e la tecnicita' dell'intervento,  le  caratteristiche  del  settore  in questione (si veda la Comunicazione della Commissione europea  2006/C 179/02),   relativa   al   diritto   comunitario   applicabile   alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate  dalle direttive  «appalti  pubblici»).  Per  l'affidamento  di  appalti   e concessioni  di  interesse   transfrontaliero   certo   le   stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano  mezzi di pubblicita' atti a garantire  in  maniera  effettiva  ed  efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.   

============

Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice  e  le  presenti  Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture  di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari  di  diritti  speciali  ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi  di  importo inferiore alla soglia comunitaria,  rientranti  nell'ambito  definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la  disciplina  stabilita  nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere  conforme  ai principi dettati dal Trattato UE. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e  di negoziazione, anche telematici, previsti dalle  vigenti  disposizioni in materia di contenimento della spesa  nonche'  la  normativa  sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla  centralizzazione  e aggregazione della committenza. Le  stazioni  appaltanti  possono  discrezionalmente  ricorrere  alle procedure  ordinarie  anziche'  a   quelle   dell'art.   36   decreto legislativo 50/2016. Per   l'affidamento   di   appalti   e   concessioni   di   interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano  le  procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti  a  garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle  imprese estere.

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2. Il valore stimato dell'appalto

2.1  Il  valore  stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35  del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti  devono prestare attenzione alla  corretta  definizione  del  proprio  fabbisogno  in  relazione  all’oggetto  degli  appalti, specialmente  nei  casi  di  ripartizione  in  lotti,  contestuali  o  successivi,  o  di  ripetizione dell’affidamento nel tempo.

2.2 Per  le  opere  di  urbanizzazione  a scomputo totale  o  parziale  del  contributo  previsto  per  il rilascio   del   permesso   di   costruire,   nel   calcolo   del   valore   stimato   devono   essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  di  importo  inferiore  alla soglia  comunitaria,  detto  valore  deve  essere  calcolato - tenendo  conto  dell’intervenuta abrogazione  del  decreto  legislativo 12  aprile  2006,  n. 163 - secondo  i  parametri  stabiliti dall’articolo 5,  paragrafo 8,  della direttiva 2014/24/UE e dall’articolo 35 del  Codice  dei contratti  pubblici.   Al   ricorrere   della   suindicata   ipotesi,   per   effetto   della   previsione derogatoria  contenuta  nell’articolo 16,  comma  2-bis, del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 380/2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del permesso  di  costruire  non  trovano  applicazione  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 163/2006 ed ora del Codice dei contratti pubblici; 2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 380/2001,   di   importo   inferiore   alla   soglia   comunitaria,   ai   fini   della individuazione del valore stimato dell’appalto, non si somma al valore delle altre opere  di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi.

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Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Ciò vale anche per le opere a scomputo di cui all’articolo 36, comma 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente se si tratta  di  lavori  di  urbanizzazione  primaria  o  secondaria,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

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3. Principi comuni

3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice  dei  contratti  pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità, rotazione), 34   (criteri   di   sostenibilità   energetica   e   ambientale)   e   42   (prevenzione   e risoluzione   dei   conflitti   di interesse)   del   Codice   dei   contratti   pubblici.   Le   stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50  del  Codice  dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio.

3.2 Nell’espletamento  delle  procedure  semplificate  di  cui  al  richiamato articolo 36,  le  stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento  della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

b) al  principio  di  efficacia,  la  congruità  dei  propri  atti  rispetto  al  conseguimento  dello  scopo  e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al  principio  di  correttezza,  una  condotta  leale  ed  improntata  a  buona  fede,  sia  nella  fase  di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al  principio  di  non  discriminazione  e  di  parità  di  trattamento,  una  valutazione  equa  ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni  nella  predisposizione  delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al  principio  di  proporzionalità,  l’adeguatezza  e  idoneità  dell’azione  rispetto  alle  finalità  e all’importo dell’affidamento;    

i) al  principio  di  rotazione degli  inviti  e  degli  affidamenti,  il  non  consolidarsi  di  rapporti  solo con  alcune  imprese,  favorendo  la  distribuzione  delle  opportunità  degli  operatori  economici  di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) i  criteri  di  sostenibilità  energetica  e  ambientale,  la  previsione  nella  documentazione progettuale  e  di  gara  dei  criteri  ambientali  minimi  adottati  con  decreto  del  Ministro dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, tenendo  conto  di eventuali aggiornamenti;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure   di   prevenzione   e risoluzione   dei   conflitti   di   interesse   sia   nella   fase   di svolgimento   della   procedura   di   gara   che   nella   fase   di   esecuzione   del   contratto, assicurando   altresì   una   idonea   vigilanza   sulle   misure   adottate, nel   rispetto   della normativa   vigente   e   in   modo   coerente con   le   previsioni   del   Piano   Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.3 Le  stazioni  appaltanti  tengono  conto  delle  realtà  imprenditoriali  di  minori  dimensioni,  fissando requisiti  di  partecipazione  e  criteri  di  valutazione  che,  senza  rinunciare  al  livello  qualitativo  delle prestazioni,   consentano   la   partecipazione   anche   delle   micro,   piccole   e   medie   imprese, valorizzandone il potenziale.

3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29  del Codice  dei  contratti  pubblici.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 95,  comma  4  del  Codice  dei  contratti pubblici,  gli  affidamenti  possono  essere aggiudicati  con  il  criterio  del  minor  prezzo  (si  vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”). ù

3.6 Si  applica  il  principio  di  rotazione  degli  affidamenti  e  degli  inviti,  con  riferimento all’affidamento immediatamente  precedente  a  quello  di  cui  si  tratti,  nei  casi  in  cui  i  due affidamenti,  quello  precedente  e  quello  attuale,  abbiano  ad  oggetto  una  commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora  nello  stesso  settore  di  servizi.  Il  principio  di  rotazione  comporta,  di  norma,  il divieto  di  invito  a  procedure  dirette  all’assegnazione  di  un  appalto,  nei  confronti  del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.  La  rotazione  non  si  applica  laddove il  nuovo affidamento  avvenga  tramite procedure  ordinarie  o  comunque  aperte  al  mercato,  nelle  quali  la  stazione  appaltante,  in virtù  di  regole  prestabilite  dal  Codice dei  contratti  pubblici ovvero  dalla  stessa  in  caso  di indagini  di  mercato  o  consultazione  di  elenchi,  non  operi  alcuna  limitazione  in  ordine  al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito  regolamento  (di  contabilità  ovvero  di  specifica  disciplina delle  procedure  di affidamento  di  appalti  di  forniture,  servizi  e  lavori),  può  suddividere  gli  affidamenti  in fasce  di  valore  economico,  in  modo  da  applicare  la  rotazione  solo  in  caso  di  affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva  differenziazione  tra  forniture,  servizi  e  lavori  e  deve  essere  adeguatamente motivato  in  ordine  alla  scelta  dei  valori  di  riferimento  delle  fasce;  detti  valori  possono tenere  conto,  per  i  lavori,  delle  soglie previste  dal  sistema  unico  di  qualificazione  degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata,  con  riferimento  agli  affidamenti  operati  negli  ultimi  tre  anni  solari,  mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o  strumentali  determinazioni  del  calcolo  del  valore  stimato  dell’appalto;  alternanza sequenziale  di  affidamenti  diretti  o  di  inviti agli  stessi  operatori  economici;  affidamenti  o inviti disposti,  senza  adeguata  giustificazione,  ad  operatori  economici  riconducibili  a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli  affidamenti  e  degli  inviti fa sì che l’affidamento o il  reinvito al  contraente uscente abbiano carattere  eccezionale  e richiedano un  onere  motivazionale  più  stringente.  La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata  effettiva  assenza  di  alternative, tenuto  altresì  conto del  grado  di  soddisfazione maturato  a  conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da  altre  ragionevoli  circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di  importo  inferiore  a  1.000  euro,  è  consentito  derogare  all’applicazione  del  presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

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L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia, tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché  dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti  di  interessi. Il  principio  di  rotazione degli  inviti  e  degli  affidamenti si  applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici  selezionati.  I  regolamenti  interni  possono  prevedere  fasce,  suddivise  per  valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il  reinvito  al contraente  uscente  abbiano  carattere  eccezionale  e  richiedano  un  onere  motivazionale  più stringente. L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

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4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo  inferiore  a 40.000,00 euro

4.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire  tramite affidamento diretto,  o,  per  i  lavori, anche  tramite  amministrazione  diretta  di  cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice. 4.2 I  lavori  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  da  realizzare  in  amministrazione  diretta,  sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

4.1 L’avvio della procedura

4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle  regole  di  concorrenza,  la  stazione  appaltante  può  acquisire  informazioni,  dati,  documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4.1.2 La  procedura  prende  avvio  con  la  determina  a  contrarre  ovvero  con  atto  a  essa  equivalente secondo  l’ordinamento  della  singola  stazione  appaltante.  In  applicazione  dei  principi  di imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  la  determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una  sintetica  indicazione  delle  ragioni,  i  criteri  per  la  selezione  degli  operatori  economici  e  delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4.1.3 Nel  caso  di  affidamento  diretto,  o  di  lavori  in  amministrazione  diretta,  si  può  altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

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Le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della  procedura che si vuole seguire con  una sintetica indicazione delle ragioni.  Il  contenuto  del  predetto  atto  può  essere  semplificato,  per i  contratti di  importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori.

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4.2 I requisiti generali e speciali

4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità  professionale.  In  proposito,  potrebbe  essere  richiesto  all’operatore  economico  di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o  ad  altro  Albo,  ove  previsto,  capace  di  attestare  lo  svolgimento  delle  attività  nello  specifico settore oggetto del contratto; b) capacità  economica  e  finanziaria.  Al  riguardo,  potrebbe  essere  richiesta  la  dimostrazione  di livelli  minimi  di  fatturato  globale,  proporzionati  all’oggetto  dell’affidamento  tali  da  non compromettere  la  possibilità  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  di  risultare  affidatarie.  In alternativa   al fatturato,   per   permettere   la   partecipazione   anche   di   imprese   di   nuova costituzione,   può   essere   richiesta   altra   documentazione   considerata   idonea,   quale   un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; c) capacità    tecniche    e    professionali, stabilite in  ragione  dell’oggetto  e  dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo,  l’attestazione di esperienze maturate nello specifico  settore,  o  in  altro  settore  ritenuto  assimilabile,  nell’anno  precedente  o  in  altro intervallo  temporale  ritenuto  significativo  ovvero  il  possesso  di  specifiche  attrezzature  e/o equipaggiamento tecnico. L’eventuale  possesso  dell’attestato  di  qualificazione  SOA  per  la  categoria  dei  lavori  oggetto dell’affidamento  è  sufficiente  per  la  dimostrazione   del   possesso   dei   requisiti   di   capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.2.2 Per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  fino  a  5.000,00  euro,  in  caso  di  affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  2000, n.  445, anche secondo  il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.  In  tal  caso  la  stazione  appaltante  procede  comunque,  prima  della  stipula  del contratto,  da  effettuarsi  nelle forme di cui all’articolo 32,  comma  14,  del  Codice dei contratti  pubblici,  alla  consultazione  del  casellario  ANAC,  alla  verifica  del  documento unico  di  regolarità  contributiva  (DURC),  nonché  della  sussistenza  dei  requisiti  speciali ove  previsti  e  delle  condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l’esercizio  di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso  contenere  espresse,  specifiche  clausole,  che  prevedano,  in  caso  di  successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento  del  valore  del  contratto.  Sulle  autodichiarazioni  rese  dagli operatori  economici  ai fini  dell’affidamento  diretto  di  cui  al  presente  paragrafo,  le  stazioni  appaltanti  sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71,  comma  1,  del Decreto  del Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445;  a tal  fine  le  stesse  si  dotano  di apposito  regolamento,  od  altro  atto  equivalente,  nel  quale  sono  definite  una  quota significativa  minima  di  controlli  a  campione  da  effettuarsi  in  ciascun  anno  solare  in relazione  agli  affidamenti  diretti  operati,  nonché  le modalità  di  assoggettamento  al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.3 Per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  superiore  a  5.000,00  euro  e  non superiore  a 20.000,00  euro,  in  caso  di  affidamento  diretto,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di procedere  alla  stipula  del  contratto  sulla  base  di  un’apposita autodichiarazione  resa dall’operatore  economico  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del Decreto  del  Presidente  della Repubblica 28  dicembre  2000 n.  445, secondo  il  modello  del  documento  di  gara  unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80  del  Codice dei  contratti  pubblici e  speciale,  ove  previsti.  In  tal  caso  la  stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32,  comma  14,  del  Codice dei  contratti  pubblici,  alla  consultazione  del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1,  4  e  5, lettera b)  del  Codice dei  contratti  pubblici e  dei  requisiti  speciali  ove  previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio  ex articolo 1,  comma  52,  legge  n.  190/2012).  Il  contratto  deve  in  ogni  caso contenere   espresse,   specifiche,   clausole,   che   prevedano,   in   caso   di   successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento  del  valore  del  contratto.  Sulle  autodichiarazioni  rese  dagli  operatori  economici  ai fini  dell’affidamento  diretto  di  cui  al  presente  paragrafo,  le  stazioni  appaltanti  sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71,  comma  1,  del Decreto  del Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445;  a  tal  fine  le  stesse  si  dotano  di apposito  regolamento,  od  altro  atto  equivalente,  nel  quale  sono  definite  una  quota significativa  minima  di controlli  a  campione  da  effettuarsi  in  ciascun  anno  solare  in relazione  agli affidamenti  diretti  operati,  nonché  le  modalità  di  assoggettamento  al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.4  Per  importi  superiori  a  20.000,00  euro,  nel  caso  di  affidamento  diretto  la  stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80  del  Codice dei  contratti  pubblici e di  quelli  speciali,  se previsti,  nonché  delle  condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l’esercizio  di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

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L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80  del Codice  dei  contratti  pubblici nonché  dei  requisiti  speciali  richiesti  dalla  stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria  e  tecnico/professionale. Per  gli  affidamenti  diretti  di  importo  fino  a 20.000,00 euro sono  consentite  semplificazioni  nel  procedimento  di  verifica  dei  requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.

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4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione

4.3.1 In  ottemperanza  agli  obblighi  di  motivazione  del  provvedimento  amministrativo  sanciti  dalla legge  7  agosto  1990  n.  241  e  al  fine  di  assicurare  la  massima  trasparenza,  la  stazione  appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad  essa  equivalente,  della  rispondenza  di  quanto  offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A  tal  fine,  la  stazione  appaltante  può  ricorrere  alla  comparazione  dei  listini  di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da  due  o  più  operatori  economici  rappresenta  una best  practice anche  alla  luce  del principio  di  concorrenza.  Si  richiama  quanto  previsto  ai  paragrafi  3.6  e  3.7  in  merito all’applicazione del principio di rotazione.  

4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel  rispetto  di  apposito  regolamento  (ad  esempio  regolamento  di  contabilità)  già  adottato  dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato.

4.3.3 In  caso  di  affidamento  diretto,  è  facoltà  della  stazione  appaltante  non  richiedere  la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

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La  stazione  appaltante motiva  in  merito  alla  scelta  dell’affidatario  e  verifica  il  possesso  da  parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 4.3.2.

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4.4 La stipula del contratto ù

4.4.1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  può  avvenire  mediante  corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi  negli  Stati  membri  ovvero  tramite  piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

4.4.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del  Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

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La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

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5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  a  150.000,00  euro  e  per  l’affidamento  di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 3.

5.1 Gli  operatori  economici  da  invitare  alle  procedure  negoziate,  per  i  lavori  di  importo  pari  o superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  a  150.000,00  euro  ovvero per i  servizi  e  le  forniture  di importo  pari  o  superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  alle  soglie  europee, sono  individuati sulla base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici  nel  rispetto  del  criterio  di rotazione degli inviti. La   stazione   appaltante  può   eseguire   i   lavori   anche   in   amministrazione   diretta,   fatta   salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

5.2 La  procedura  prende  avvio  con  la  determina  a  contrarre  ovvero  con  atto  a  essa  equivalente secondo l’ord inamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2.

5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi: a) svolgimento  di  indagini  di  mercato  o  consultazione  di  elenchi  per  la  selezione  di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; c) stipulazione del contratto.

5.1 L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici

5.1.1 Le stazioni   appaltanti possono dotarsi,   nel   rispetto   del   proprio   ordinamento,   di   un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le  modalità  di  conduzione  delle  indagini  di  mercato,  eventualmente  distinte  per  fasce  di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7; b) le  modalità di  costituzione e  revisione dell’elenco degli  operatori  economici,  distinti  per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo  dall’elenco degli  operatori  economici propri  o  da  quelli  presenti  nel  Mercato Elettronico  delle  P.A.  o  altri  strumenti  similari  gestiti  dalle  centrali  di  committenza di riferimento.

5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a  partecipare alle  procedure  di  selezione  per  lo  specifico  affidamento.  Tale  fase  non  ingenera  negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

5.1.3 Le  indagini  di  mercato  sono  svolte  secondo  le  modalità  ritenute  più  convenienti  dalla  stazione appaltante,  differenziate  per  importo  e  complessità  di  affidamento,  secondo  i  principi  di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico   propri   o   delle   altre   stazioni   appaltanti,   nonché   di   altri   fornitori   esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina  a  contrarre  o  dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero  compromettere  la  posizione  degli  operatori  sul  mercato  di  riferimento.  La  stazione appaltante  deve  comunque  tener  conto  dell’esigenza  di  protezione  dei  segreti  tecnici  e commerciali.

5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo  gli  strumenti  più  idonei  in  ragione  della  rilevanza  del  contratto  per  il  settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A  tal  fine  la  stazione appaltante  pubblica  un avviso  sul  profilo  di  committente,  nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme  di  pubblicità.  La  durata  della  pubblicazione  è  stabilita  in  ragione  della  rilevanza  del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali  del  contratto,  i  requisiti  di  idoneità  professionale,  i  requisiti  minimi  di  capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero  minimo  ed  eventualmente  massimo  di  operatori  che  saranno  invitati  alla  procedura,  i criteri  di  selezione  degli  operatori  economici,  le  modalità  per  comunicare  con  la  stazione appaltante.

5.1.6 La  stazione appaltante  può  individuare  gli  operatori  economici  da  invitare,  selezionandoli  da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso  pubblico,  nel  quale  è  rappresentata  la  volontà  della  stazione  appaltante  di  realizzare  un elenco  di  soggetti  da  cui  possono  essere  tratti  i  nomi  degli  operatori  da  invi tare. L’avviso di costituzione  di  un  elenco  di  operatori  economici è  reso  conoscibile  mediante  pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la  modalità  di  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare,  le  categorie  e  fasce  di  importo  in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione,  parametrati  in  ragione  di  ciascuna  categoria  o  fascia  di  importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo  ovvero  a singole  categorie. La  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  può  essere  facilitata  tramite  la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale richiesti.

5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni  temporali.  L’operatore  economico  attesta  il  possesso  dei  requisiti  mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al Decreto  del  Presidente della  Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.  L’operatore  economico  è  tenuto  a  informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

5.1.8 La  stazione  appaltante  procede  alla  valutazione  delle  istanze  di  iscrizione  nel  termine  di  trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta  salva  la  previsione  di  un  maggiore  termine,  non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

5.1.9 La  stazione  appaltante  prevede  le  modalità  di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio  semestrale – o  al  verificarsi  di  determinati  eventi,  così  da  disciplinarne  compiutamente modi  e  tempi  di  variazione  (i.e.  cancellazione  degli  operatori  che  abbiano  perduto  i  requisiti richiesti  o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione  della  stessa  stazione  appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio  della  loro  attività  professionale.  Possono  essere  del  pari  esclusi  quegli  operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

5.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

5.1.11 Gli  elenchi  di  operatori  economici  vigenti  possono  continuare  ad  essere  utilizzati  dalle  stazioni appaltanti,  purché  compatibili  con  il  Codice  dei  contratti  pubblici  e  con  le  presenti  linee  guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

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Le  amministrazioni  possono  dotarsi,  nel  rispetto  del  proprio  ordinamento,  di  un  regolamento  in  cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo  svolgimento  delle  indagini  di  mercato  non  ingenera  negli  operatori  alcun  affidamento  sul successivo invito alla procedura. Le  indagini  di  mercato  sono  svolte  secondo  le  modalità  ritenute  più  convenienti  dalla  stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. La  stazione  appaltante  assicura  l’opportuna  pubblicità dell’indagine  di mercato,  scegliendo  gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. La  stazione  appaltante  può  individuare  gli  operatori  economici  da  invitare, selezionandoli  anche  da elenchi  appositamente  costituiti,  a  seguito  di  avviso  pubblico,  secondo  le  modalità  indicate  nei paragrafi 5.1.6 e seguenti delle presenti Linee guida. Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l’articolo 80  del Decreto   Legislativo 50/2016  ed  i  requisiti  speciali  richiesti  dall’avviso.  L’eventuale  possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

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5.2 Il confronto competitivo

5.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori  da  invitare,  in  numero  proporzionato  all’importo e  alla  rilevanza  del  contratto  e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. Nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione,  che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei  principi  di  concorrenza,  non  discriminazione,  proporzionalità  e  trasparenza. Se  non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico  dell’affidamento nonché   della   volontà   di   avvalersi   della   facoltà   prevista dall’articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

5.2.2 Ai  sensi  dell’articolo 36,  comma  2, lettera b),  del  Codice  dei  contratti  pubblici  la  stazione appaltante  è  tenuta  al  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti,  al  fine  di  favorire  la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei  e  di  evitare  il  consolidarsi  di  rapporti  esclusivi  con  alcune  imprese. Si  richiama  quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7.

5.2.3 Nel  caso  in  cui risulti  idoneo  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  un  numero  di operatori  economici  superiore  a  quello predeterminato dalla  stazione  appaltante in  sede di  avviso  pubblico e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione  dell’elenco degli  operatori  economici,  criteri  ulteriori  di  selezione  in conformità  a  quanto  previsto  dal  paragrafo  5.2.1,  secondo  periodo, la  stazione  appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di  mercato o  nell’avviso  di  costituzione  dell’elenco.  In  tale  ipotesi,  la  stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento  del  sorteggio,  adottando  gli  opportuni  accorgimenti  affinché  i  nominativi  degli operatori  economici  selezionati  tramite  sorteggio  non  vengano  resi  noti,  né  siano  accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5.2.4 La  stazione  appaltante indica nella  determina  a  contrarre  o  nell’atto  equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

5.2.5 La  stazione  appaltante  invita  contemporaneamente  tutti  gli  operatori  economici  selezionati  a presentare  offerta  a  mezzo  PEC  ovvero,  quando  ciò  non  sia  possibile,  tramite  lettera  in conformità a quanto disposto dall’articolo 75,  comma  3,  del  Codice dei  contratti  pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

5.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara  o,  nel  caso  di  operatori  economici  selezionati  da  un elenco,  la  conferma  del  possesso  dei  requisiti  speciali  in  base  ai  quali  sono  stati  inseriti nell’elenco;

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

e)il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei  contratti  pubblici e  motivando  nel  caso  di  applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo di  cui al  predetto articolo 95, comma  4.  Nel  caso  si  utilizzi  il  criterio  del  miglior  rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l’eventuale richiesta di garanzie;

i) il nomin ativo del RUP;

j) nel  caso  di  applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo,  la  volontà  di  avvalersi  della  facoltà prevista dell’articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) nel  caso  di  applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo occorre altresì specificare,  per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97,  comma  2  del  Codice  dei  contratti  pubblici:  a) che il  così  detto taglio  delle  ali,  che consiste  nel  tralasciare  e  non  considerare  le  offerte  estreme  nella  misura  percentuale indicata  dalla  legge,  si  applica  per  individuare  le  offerte  tra  le  quali  calcolare  la  media aritmetica  dei  ribassi  percentuali  offerti.  Successivamente  il  calcolo dello  scarto  medio aritmetico   dei   ribassi   percentuali   che   superano   la   predetta   media   si   effettua esclusivamente  prendendo  in  considerazione  i  ribassi  delle  offerte  che  sono  residuate dopo  il  suddetto taglio  delle  ali; b) che,  in  caso  di  sorteggio  del  metodo  di  cui  alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così  detto taglio  delle  ali,  occorre  sommare  i  ribassi  percentuali  delle offerte  residue  e, calcolata  la  media  aritmetica  degli  stessi,  applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla  norma  tenendo  conto  della  prima  cifra  decimale  del  numero  che  esprime  la sommatoria  dei  ribassi; c) che  le  offerte  con  identico  ribasso  percentuale avranno,  ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica; d) a  prescindere dal metodo sorteggiato,  il  numero  di  decimali  per  il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o  il  seggio  di  gara  procedono  all’apertura  dei  plichi  e  della  documentazione amministrativa.

5.2.7 Le  sedute  di  gara,  siano  esse  svolte  dal  Rup  che  dal  seggio  di  gara  ovvero  dalla  commissione  giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

5.2.8 Nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante  abbia  fatto  ricorso  alle  procedure  negoziate,  la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall’articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

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La  stazione  appaltante  seleziona,  in  modo  non  discriminatorio  gli  operatori  da  invitare,  in  numero proporzionato  all’importo  e  alla  rilevanza  del contratto  e,  comunque,  in  numero  almeno  pari ai minimi previsti dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  procedere  alla  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare  sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle offerte. La  stazione  appaltante  invita  contemporaneamente  tutti  gli  operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 5.2.6 delle presenti Linee guida. La  stazione  appaltante  verifica  il  possesso  dei  requisiti  da  parte  dell’aggiudicatario.  La  stazione appaltante    può    effettuare    verifiche    nei    confronti    degli    altri    operatori    economici    invitati, conformemente  ai  principi  in  materia  di  autocertificazione  di  cui  al Decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

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5.3 La stipula del contratto

5.3.1 Ai sensi dell’articolo 32,  comma  14,  del  Codice  dei  contratti  pubblici  la  stipula  del  contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo  le  norme  vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

5.3.2 Ai  sensi  dell’articolo 32,  comma  10, lettera b),  del  Codice  dei  contratti  pubblici  è  esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

5.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito  della  procedura  negoziata  pubblica  le  informazioni  relative  alla  procedura  di  gara,  previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate. 

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La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

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6. La  procedura  negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro 

6.1 I contratti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  euro  150.000,00  euro  e  inferiore  a  1.000.000,00 euro  possono  essere  affidati mediante  procedura  negoziata,  con  consultazione  di  almeno quindici operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto del criterio  di  rotazione  degli  inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all’articolo 36,  comma  2, lettera b),  del  Codice  dei contratti pubblici ed esplicitata al paragrafo 5 delle presenti linee guida, con l’estensione a quindici del  numero  minimo  di  operatori  economici  da  invitare  al  confronto  competitivo.  Valgono, pertanto,  le  osservazioni  e  le  indicazioni  fornite  nei  paragrafi  precedenti  anche  in  riferimento  ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono  comprovati  dall’attestato  di  qualificazione  SOA  per  categoria  e  classifica  da  definire  in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.

6.3 Considerata  l’ampiezza  del  limite  di  soglia  fino  a  1.000.000,00  di  euro  e  i rischi  insiti  (per definizione)  nella  possibilità  di  affidare  tramite  procedura  negoziata  una  porzione  ragguardevole dell’intero  mercato  degli  appalti  di  lavori,  appare  tanto  più  necessaria  l’individuazione  di meccanismi  idonei  a  garantire  la  trasparenza  della  procedura  e  la  parità  di  trattamento  degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti.  Per  affidamenti  di  importo  elevato,  superiori  a  500.000  euro,  le  stazioni  appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

6.4 Ai sensi dell’articolo articolo 32,  comma  10 del  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applica  il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

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La procedura per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 36,  comma  2, lettera c), del Codice  dei contratti pubblici è del tutto simile a quella di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo Codice, come esplicitata al paragrafo 5 delle presenti Linee guida. L’invito è rivolto ad almeno quindici operatori. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

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7. Entrata in vigore

7.1 Le  presenti  Linee  guida  aggiornate  al Decreto  Legislativo 19  aprile  2017,  n. 56 entrano  in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente Raffaele Cantone

Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 1 marzo 2018

Depositate presso la segreteria del Consiglio in data 7 marzo 2018

Il Segretario Maria Esposito

 

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#sorteggio #affidatario #cio #contendibilita #esplorazione #aggiudicatario #prescegliere #ingenerare #classifica #praticare
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure - Decreto legge 06/07/2012 n° 95 n° 1
Normativa

1.  Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

[2.  (2)]

[2-bis. (2)]

3.  Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

[4. (2)]

5.  (4)

6.  Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.

7.  Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

8.  I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

9.  Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

10.  Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip S.p.A. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

[11 (1)]

12.  L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

13.  Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14.  Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

15.  Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16.  La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.

16-bis.  Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».

17.  Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.

18.  Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.

19.  Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

20.  Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.

21.  Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.

22.  Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.

23.  Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24.

24.  All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: «l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

25.  All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: ."Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato." sono sostituite dalle seguenti: ."Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.".

26.  Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.

26-bis.  Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma.

26-ter.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (3)

(1) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 1, e dall’ allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, con effetto a decorrere dal 29 gennaio 2016, stante il disposto dell’ art. 3, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 10/2016.

(2) Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con effetto a decorrere dal 19 aprile 2016, stante il disposto dell’ art. 220 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

(3) Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si veda l’ art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(4) Con Comunicato 9 luglio 2012, in G.U. 9 luglio 2012, n. 158, si è reso noto che il presente comma è stato pubblicato per un mero errore e pertanto deve intendersi come non pubblicato.

Keywords
#consip #stipulare #convenzione #centrale #comma #committenza #contratto #acquisto #dicembre #amministrazione
Commissione giudicatrice (1) - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 77
Normativa

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. (2)
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante. (2)
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. (2)
5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35‐bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35‐bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto. (2)
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economi‐co dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
12. (3)
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

(1) Rubrica così modificata dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

(2) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

(3) Comma abrogato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

1.  Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2.  La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3.  I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.
4.  I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5.  Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6.  Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7.  La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8.  Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9.  Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
10.  Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11.  In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
12.  Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
13.  Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

Keywords
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Consiglio di Stato - Parere - Contratti pubblici sotto-soglia: il parere del Consiglio di Stato per le nuove Linee guida 12/02/2018 n° 361
Prassi, Circolari, Note


Numero 00361/2018 e data 12/02/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 26 gennaio 2018


NUMERO AFFARE 00001/2018

OGGETTO:

Autorita' nazionale anticorruzione.

Linee guida - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Aggiornamento sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 56/2017.

LA COMMISSIONE SPECIALE del 26 gennaio 2018

Vista la nota del Presidente dell’A.N.A.C. n. 0000042 in data 2 gennaio 2018, con la quale la detta Autorità, in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate, nonché dell’impatto dell’atto erga omnes, ha trasmesso e chiesto il parere del Consiglio di Stato sul documento in oggetto;

Visti i contributi dei soggetti interessati ed operatori del settore;

Esaminati gli atti e, presente il Presidente aggiunto Carlo Saltelli, uditi i relatori Consiglieri Salvatore Cacace e Stefano Toschei;

Premesso e considerato.

- Premesse generali.

L’Autorità nazionale anticorruzione (d’ora innanzi, “Autorità”), con nota prot. n. 0000042 del 2 gennaio 2018, ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione alle Linee guida indicate in oggetto, di aggiornamento ed adeguamento delle Linee guida n. 4/2016, adottate dalla stessa Autorità in attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, alle disposizioni del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici ).

La stessa nota dell’Autorità precisa che l’oggetto del documento che si sottopone al parere di questo Consiglio è predefinito dal legislatore all’art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici novellato (d’ora innanzi, “Codice”).

Sulla base di tale delimitazione del potere esercitato dall’Autorità va pertanto anzitutto declinato il disposto del citato art. 36, comma 7, che così recita: “L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9”.

La richiesta di parere che proviene dall’Autorità e qui in esame assume particolare rilievo sotto un duplice aspetto:

da un lato perché, come già è stato osservato da precedenti Commissioni speciali di questo Consiglio specificamente nominate per l’esame di altre Linee guida della stessa Autorità (cfr., per tutti, il parere n. 01903/2016 reso sulle originarie Linee guida n. 4/2016), l’Autorità nazionale anticorruzione, pur non venendo in evidenza un atto per il quale è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato, ha nondimeno ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio l’adottato schema di Linee guida, ancora in fase istruttoria e quindi in epoca antecedente rispetto alla pubblicazione e dell’acquisizione della loro efficacia, in una logica di fattiva cooperazione istituzionale e tenuto conto della rilevanza e della portata generale delle relative indicazioni e ciò in disparte dalla caratterizzazione delle disposizioni da esse recate in termini di vincolatività o meno;

sotto altro versante, per la circostanza che l’Autorità, a differenza di quanto operato in occasione dell’aggiornamento di altre Linee guida, ha ritenuto in questo caso opportuno “predisporre una relazione AIR (analisi dell’impatto della regolazione) così da informare il mercato sulle novità introdotte” (così, testualmente, nella relazione di accompagnamento alla bozza di Linee guida di cui si tratta ), adeguandosi in tal modo ai costanti inviti ad operare in tal senso formulati dalle Commissioni speciali di questo Consiglio in precedenti occasioni (sul punto si rinvia ai precedenti pareri espressi dalle Commissioni speciali, in particolare, i pareri del 30 marzo 2016, n. 839; 1º aprile 2016, n. 855; 7 aprile 2016, n. 890; 15 aprile 2016, n. 929; 3 maggio 2016, n. 1075; 5 maggio 2016, n. 1113; 9 maggio 2016, n. 1142; 12 maggio 2016, n. 1183; 13 luglio 2016, n. 1640; 4 agosto 2016, n. 1784 e, da ultimo, 22 dicembre 2017, n. 2698, mentre sull’AIR e sulla VIR si rimanda al parere espresso dalla Sezione atti normativi, 19 giugno 2017, n. 1458 sullo schema di d.P.C.M. recante la nuova disciplina regolamentare dell’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), della Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) e della consultazione sugli atti normativi delle amministrazioni statali).

Sia la predisposizione della relazione AIR, sia la pubblica consultazione che l’ha preceduta devono essere considerate con favore, valendo a migliorare la qualità della regolazione affidata all’Autorità dall’art. 213 del Codice e l’efficienza ed efficacia dello stesso svolgimento dei compiti dal legislatore demandati all’A.N.A.C.

Quanto, infine, allo statuto dell’atto di regolazione di cui si tratta, occorre ricordare che tràttasi di atto amministrativo generale non vincolante, che, perseguendo lo scopo di fornire indirizzi ed istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, all’uopo adottando un atto, preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dall’ordinamento eurounitario e da quello nazionale.

Né a snaturare, nel caso di specie, l’indicato modello (che resta finalisticamente improntato all’individuazione ed all’implementazione di buone prassi e quindi a migliorare la qualità delle procedure, in coerenza dunque con il modello generale di linee guida non vincolanti di cui al citato art. 213) può bastare la peculiarità della previsione del veduto art. 36, comma 7, del Codice, la cui disciplina sui contratti sotto-soglia (ove considerata in uno con altre disposizioni del Codice stesso; si vedano, ad esempio, gli articoli 30, 32, 80, 81 e 85, per citare alcune delle norme che in qualche modo interagiscono con le questioni principali affrontate nel documento in esame) deve considerarsi sufficientemente dettagliata, sì da non richiedere strumenti normativi di indirizzo di carattere “integrativo”, che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio.

Alla luce di tale disciplina specifica, devono essere vagliate le Linee guida in argomento, che sono state poste in consultazione pubblica (con svariati contributi pervenuti) nel periodo 8-25 settembre 2017 e trasmesse a questo Consiglio, in bozza, in data 2 gennaio 2018, ai fini dell’espressione del richiesto parere.

Riferisce in particolare l’Autorità che, nell’operare le scelte di fondo, e – come ribadito nella relazione AIR (incentrata, del resto, quasi esclusivamente nel dare conto delle ipotesi applicative prospettate nel documento sottoposto a consultazione e degli esiti della consultazione stessa) – nel valutare i contributi ricevuti alla luce del diritto vivente, essa è stata guidata dal principio del rispetto dell’autonomia e della discrezionalità riconosciuta dall’ordinamento alle stazioni appaltanti, nonché dalla necessità di realizzare un bilanciamento tra l’esigenza di semplificazione e di razionalizzazione della disciplina e la necessità di osservare i principii generalissimi che regolano l’affidamento e l’esecuzione degli appalti e delle concessioni (art. 30, comma 1, del Codice).

Sulla base di tali coordinate ordinamentali essa ha pertanto proceduto a fornire indicazioni di carattere procedurale attinenti in particolare a quattro questioni rilevanti:

verifiche sull’affidatario individuato senza svolgimento di procedura negoziata;

portata del principio di rotazione degli affidamenti ed inviti;

modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;

disciplina dell’esclusione automatica delle offerte anomale.

Se tale è il contesto dell’intervento dell’Autorità, obiettivo delle Linee guida oggetto del richiesto parere è, sottolinea la relativa relazione AIR, quello di “pervenire a concrete modalità di semplificazione delle procedure nel sotto-soglia, che garantiscano al contempo il rispetto dei principi di legalità a tutela del mercato e della concorrenza”.

Orbene, questa Commissione speciale deve premettere che il raggiungimento dell’intento di introdurre ulteriori elementi di semplificazione per le procedure sotto-soglia non può in ogni caso prescindere dalla garanzia della qualità delle prestazioni e dal rispetto dei principii generali ed indefettibili enunciati all’art. 30 dello stesso Codice: in particolare, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità.

Essi non possono non rappresentare la stella polare di ogni intervento regolatorio e di indirizzo in materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni pubblici.

Ragionando ancora in termini generali, in un mercato sempre più rilevante in termini percentuali come quello del “sotto-soglia” ( che conta, secondo quanto risulta dalla relazione AIR all’esame, “un numero globale di affidamenti pari a poco più di 5 milioni all’anno” ), qualsiasi intento di semplificazione non può andare a discapito dei profili della correttezza di tutti i soggetti che in esso operano e della garanzia di “procedure leali”, anche al fine di “combattere efficacemente la corruzione e le frodi” (si veda, in proposito, il considerando n. 126 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), anche in relazione alla necessità di rispettare, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici (anche di valore inferiore rispetto alle c.d. soglie comunitarie), i principii del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e garantire l’uso “più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici” (si vedano, in tal senso, i considerando nn. 1 e 2 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Da ultimo, sempre in via generale, appare utile rammentare quanto già espresso in un recente parere in ordine ad una “bozza” di linea guida di aggiornamento, come nel caso presente, di un precedente atto di regolazione dell’Autorità reso necessario dalla novellazione nel 2017 del Codice. In quella occasione si è affermato (cfr. parere commissione speciale 22 dicembre 2017, n. 2698), e se ne ribadisce anche in questo caso l’opportunità, come sia raccomandabile un uso il più possibile contenuto della tecnica redazionale tendente a riprodurre all’interno delle linee guida le norme di legge primaria.

Tale tendenza, oltre ai rischi di una non fedele riproduzione, comporta la necessità di “rincorrere” continuamente le novelle legislative, che l’esperienza relativa al previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) dimostrano essere molto frequenti.

La riproduzione della norma primaria nel corpo di linee guida non vincolanti, quali quelle oggetto del presente parere (ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016), in tanto può considerarsi opportuna in quanto strumentale ad una migliore definizione degli indirizzi generali in cui tali linee si sostanziano (come evincibile dall’intitolazione dell’atto regolatorio in esame).

Al di fuori di questa evenienza, appare maggiormente rispondente ai sopra accennati canoni di qualità della regolazione limitarsi ad enunciare l’indirizzo che l’Autorità ritiene di emanare sulla base della norma di legge, senza trascrivere anche il testo di quest’ultima.

Laddove invece riprodotta, la Commissione ritiene indispensabile l’utilizzo di strumenti grafici quali le virgolette, all’interno dei quali richiamare la norma di legge, per la versione del testo destinata alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e il carattere grassetto per la versione on-line consultabile sul sito internet dell’Autorità.

Tutto ciò premesso, può procedersi ad una sintetica disamina dell’atto, con riferimento specifico alle tematiche generali sopra individuate, come disciplinate nel relativo articolato delle Linee guida, muovendo dal dettato della legge sui singoli aspetti.

Ad ogni modo, per chiarezza espositiva, si terrà conto dei “titoli” assegnati ai singoli capitoli della bozza di linea guida trasmessa dall’Autorità e per ciascuno di essi, laddove necessario, la Commissione procederà qui di seguito a fornire i propri suggerimenti modificativi.

– Valore stimato dell’’appalto (punto 2)

La Commissione suggerisce di formulare nuovamente l’ultimo periodo del punto 2.2, nel quale si legge che “La previsione contenuta nell’art. 16, comma 2 bis, D.P.R. n. 380/2001 deve essere interpretata con riferimento alla disciplina delle procedure di gara contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, trovando applicazione l’art. 5, paragrafo 8, della Direttiva 2014/24/UE e le norme di cui all’art. 35, D.Lgs. n. 50/2016”.

La frase in questione, nella sua costruzione, rischia di ingenerare dubbi applicativi nei confronti di una norma primaria quale è l’art. 16, comma 2 bis, D.P.R. n. 380/2001, a mente del quale “Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 (del medesimo art. 16, n.d.rr.), di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

Detta disposizione, inserita dall'art. 45, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, contiene una evidente (ed eccezionale) deroga normativa all’applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di affidamento di commesse pubbliche laddove l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria (purché realizzate “Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, … funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, …”) sia attuata direttamente dal titolare dell’abilitazione a costruire e l’importo delle stesse sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Ne deriva che, ferma la impossibilità che una prescrizione contenuta in una linea guida non vincolante (ma non cambierebbe se la natura della stessa fosse “vincolante”) possa recare una interpretazione autentica di una fonte di rango primario, nel caso di specie la indicazione contenuta nella bozza di linea guida sottoposta all’esame di questa commissione potrebbe alimentare interpretazioni contrastanti con la su riprodotta disposizione di legge, la quale, viceversa, va interpretata nel senso che, laddove le opere di urbanizzazione abbiano natura “funzionale” e debbano essere eseguite a cura del titolare del permesso di costruire (o di altro titolo abilitativo a costruire ad esso equivalente): 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 163/2006 ed ora del d.lgs. 50/2016; 2) di conseguenza il valore delle stesse, ai fini della individuazione del “valore stimato dell’appalto”, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione(non funzionali) eventualmente da realizzarsi.

Nei sensi di cui sopra si invita l’Autorità a riformulare il (solo) secondo periodo del punto 2.2 della bozza di linea guida, nei termini, che, per comodità, si propongono qui di seguito: “2.2 (…) Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato - tenendo conto dell’intervenuta abrogazione del d.lgs. 163/2006 – secondo i parametri stabiliti dall’art. 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall’art. 35 d.lgs. 50/2016. Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della previsione derogatoria contenuta nell’art. 16, comma 2-bis, D.P.R. 380/2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 163/2006 ed ora del d.lgs. 50/2016; 2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato dell’appalto, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi”.

Il contenuto dell’abstract normativo inserito nel successivo box dovrà poi recare una corrispondente modifica nei sensi di cui sopra.

- Principi comuni (punto 3)

Al punto 3.1 della bozza, correttamente, l’Autorità segnala la introduzione per effetto del decreto correttivo, nell’art. 36, comma 1, del Codice, dei richiami ai principi di cui all’art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse), nonché alla circostanza che le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’art. 50 del Codice sulle clausole sociali.

Si tratta di una innovazione di indubbio rilievo, che determina la esportazione nel settore degli affidamenti “sotto-soglia” di principi che discendono direttamente dalle direttive del 2014.

Ritiene la commissione che la mera enunciazione di tale innovazione legislativa, senza che la linea guida contenga alcuna indicazione operativa, anche solo di massima, in merito alle modalità di applicazione, nel corso delle procedure, di siffatti principi, rischia di lasciare gli operatori delle stazioni appaltanti in una condizione di incertezza comportamentale idonea a provocare conseguenze di rilievo contenzioso (si pensi ad esempio al collegamento del principio di cui all’art. 42, comma 2, con la previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice nel caso di non corretta gestione di situazioni di conflitto di interesse potenziale da parte della stazione appaltante).

Si suggerisce pertanto all’Autorità di riflettere sulla possibilità e sulle modalità preferibili al fine di scongiurare i rischi sopra evidenziati, non potendo la commissione, per evidenti limiti di esercizio della funzione consultiva, proattivarsi in merito esprimendo puntuali e concrete proposte.

Nell’ambito del capitolo 3 della bozza di linea guida dedicato ai “Principi comuni”, ai punti 3.6 e 3.7 l’Autorità si occupa della delicata questione dell’applicazione delle disposizioni innovative, introdotte nel Codice dal decreto correttivo del 2017, in materia di principio di rotazione e dell’istituto del “reinvito”.

Va subito chiarito che il principio di rotazione trova la sua fonte nell’ordinamento dell’Unione europea, sia a livello di Trattato (laddove vengono enunciati i noti principi di libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, in quanto ancillari rispetto ai precedenti, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza), sia a livello di coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti, ove lo stesso tenore letterale delle Direttive (si veda, in proposito, il considerando n. 2 della direttiva 2014/24) pone a base della revisione della normativa sugli appalti l’accrescimento dell’efficienza della spesa pubblica e la facilitazione dell’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.

L'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto "del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese".

La disposizione, inoltre, attribuisce alle stazioni appaltanti il potere di avvalersi, comunque, delle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità:

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).

Se nell’art. 36, comma 1, del Codice il criterio di rotazione (degli inviti e degli affidamenti) è espressamente affermato dal Legislatore, detto principio deve ritenersi anche implicitamente richiamato nell'art. 30, comma 1, per via del più generale riferimento al principio di libera concorrenza, di cui il criterio in esame costituisce una evidente espressione attuativa.

Il criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti - che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare a presentare le offerte - trova fondamento nella esigenza di evitare la così detta asimmetria informativa nel libero mercato a causa del consolidamento di rendite di posizione in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) nonché in capo all’operatore invitato nella precedente procedura di selezione dalla stazione appaltante senza che risultasse affidatario (per il quale tuttavia il rischio di consolidamento della rendita di posizione è certamente attenuato rispetto alla posizione di vantaggio che caratterizza il gestore uscente), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo in favore dello stesso operatore economico, che ostacolino l'ingresso delle micro, piccole e medie imprese e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei ad eseguire il contratto, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Cons. St., V, 31 agosto 2017, n. 4142).

La regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento, come si è visto, è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore, donde la sua applicabilità a prescindere dalle caratteristiche del procedimento di selezione precedente – ha dunque il fine di riequilibrare e implementare le dinamiche competitive del mercato, in cui il gestore uscente affidatario diretto della concessione di servizi è in una posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti.

E’ peraltro dirimente rilevare che l'art. 36 cit. contiene una norma pro-competitiva, che favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti e che comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento non solo del gestore uscente, ma anche dei soggetti invitati nella precedente procedura; ciò per una precisa scelta del legislatore, che ha inteso rafforzare la valenza del principio, stabilendone l’applicazione sia con riferimento all’affidamento che con riguardo alla fase degli inviti a partecipare (del resto, come è stato correttamente rilevato nella relazione AIR trasmessa a questa Commissione speciale, “la rotazione opera solo in relazione ad affidamenti nei quali la stazione appaltante, in ossequio a disposizioni di legge o per opzione, eserciti limitazioni al numero di operatori da invitare”, con conseguente esclusione della applicabilità della limitazione conseguente alla rotazione nelle procedure aperte).

Deve quindi ritenersi che correttamente le Linee guida all’esame abbiano confermato l’opzione di eccezionalità della consultazione del contraente uscente, con l’ulteriore, opportuna specificazione, che le caratteristiche del mercato, che appunto possano consentire la deroga al principio, debbano porsi come un prius rispetto alla valutazione, che della qualità dell’operatore economico l’Amministrazione può pur compiere sempre a detti fini.

Nondimeno appare ragionevole differenziare, come già rilevato da questo Consiglio nel parere n. 782/2017 reso sullo schema di “decreto correttivo” del Codice, il trattamento dell’invitato non affidatario rispetto a quello riservato al gestore uscente; e ciò in quanto le semplici occasioni di partecipazione alla selezione si risolvono, per l’operatore economico, in un mero contatto con la stazione appaltante e non rappresentano certo una occasione per il sorgere o il consolidarsi di legami contrattuali e professionali con la struttura della stessa stazione appaltante.

Sotto tale versante prospettico si rivela dunque logica ed equilibrata la previsione di un regime meno rigoroso con riferimento alla posizione dell’operatore economico che, già invitato per una precedente selezione dalla stazione appaltante, non sia risultato aggiudicatario della stessa.

La necessità di una mitigazione del criterio della rotazione degli inviti in siffatte condizioni è stata còlta dall’Autorità, prevedendo nella bozza di Linea guida in questione la “possibilità del reinvito” previa “motivazione della stazione appaltante”, fondata sulla “ragionevole aspettativa dell’idoneità dell’operatore”; sì che quest’ultima assurge in tal caso ad elemento base della valutazione dell’Amministrazione, laddove, come s’è visto, per il contraente uscente essa resta comunque subordinata alla necessaria, preliminare, considerazione delle caratteristiche del mercato di riferimento.

Appare poi altrettanto congruo e razionale il ripristino, in capo ai soggetti non reinvitati, della posizione paritaria con gli altri operatori alla prima gara successiva a quella “saltata”.

Si rivela infatti preminente la necessità di assicurare comunque nel mercato, per lo meno nel medio periodo, una volta soddisfatte le esigenze sottese al principio di rotazione, i principii della libertà di impresa e di concorrenza nell’approvvigionamento di beni e servizii in favore della Pubblica Amministrazione; ciò anche tenuto conto dell’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principii di trasparenza e, appunto, rotazione (si vedano gli artt. 83, comma 2, 2, comma 1 e 4 del Codice ).

Se, poi, il principio di rotazione consente di escludere dall’invito coloro che siano risultati aggiudicatarii (o meramente invitati a) precedenti procedure dirette alla assegnazione di un appalto, appare più che consona con la natura e la ratio del principio stesso la previsione, recata dalle Linee guida all’esame, che l’esclusione debba operare con riferimento alle successive aggiudicazioni dello stesso genere (cfr.. Cons. St., V, n. 4142/2017, cit. ), o, meglio, aventi lo stesso oggetto, sì da essere applicabile, come enunciato sul punto nella relazione AIR in considerazione, “in caso di commessa identica o analoga a quella di cui trattasi” (locuzione, questa, che necessita tuttavia di specificazioni in relazione al possibile diverso oggetto del contratto cui si riferisce) ed all’interno di fasce di valore degli affidamenti, la cui completa e dettagliata disciplina viene opportunamente devoluta alla potestà regolamentare delle stazioni appaltanti ed alla discrezionalità tecnico-amministrativa, che in essa classicamente si dispiega.

Per finire sul punto, va poi sottolineato che il carattere bagatellare degli affidamenti aventi valore inferiore ai mille euro attenua di molto il rischio che il precedente affidatario possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente prorogare, se non rinnovare, il relativo rapporto, al di fuori delle regole di legge.

Ne deriva che pienamente rispondente al principio di proporzionalità, oltre che al principio di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa, appare la previsione, recata dalle Linee guida di cui trattasi, della possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare motivatamente, per tali affidamenti, alla rotazione; ferma la necessità, rileva il Collegio, che la motivazione relativa dia esplicitamente conto della non ricorrenza nel singolo caso dell’ipotesi di un arbitrario ed elusivo frazionamento della commessa, assumendo a tal fine come riferimento un periodo pari a tre anni solari.

Si rendono pertanto opportune, alla stregua di quanto sopra osservato, alcune modifiche ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee guida proposte, che per chiarezza espositiva e di lettura si ritrascrivono integralmente nella versione integrata e modificata:

3.6 - Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

In ragione delle suesposte suggerite modifiche del testo proposto della Linea guida in esame, l’Autorità provvederà ad apportare le corrispondenti modifiche con riferimento al contenuto dell’abstract inserito nel box posto alla fine del capitolo 3.

- L’avvio della procedura (punto 4).

Il Codice (art. 36, comma 7, secondo periodo) prevede che nelle Linee guida di cui si tratta (recanti in generale, ai sensi del primo periodo, “le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”) siano “anche indicate specifiche modalità (…) di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata”.

Fermo restando quanto previsto dallo stesso art. 36, comma 5 ( relativo alla verifica dei requisiti nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 1, per il quale l’oggetto della verifica non viene ulteriormente specificato o in qualche modo ridimensionato rispetto all’àmbito generale disegnato agli artt. 80, 81, 85 e 86 del Codice, mentre è precisato, quanto all’àmbito soggettivo, peraltro in linea con quanto previsto in via generale all’art. 85, comma 5, che la verifica stessa “avviene sull’aggiudicatario” e che “la stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche ad altri partecipanti”), il successivo comma 7 del medesimo articolo fa riferimento alle verifiche da effettuarsi in caso di affidamento effettuato ai sensi del comma 2, lett. a), dello stesso art. 36.

Trattasi di una procedura, nella quale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Orbene, nel caso di affidamento diretto al “fornitore” della commessa pubblica, se l’art. 32, comma 2, del Codice stabilisce che il riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, sia contenuto nel decreto o nella determina a contrarre, appare chiaro che la previsione di cui all’art. 36, comma 7, del Codice, nel demandare all’Autorità l’indicazione delle “specifiche modalità (…) di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata”, nell’àmbito degli affidamenti disposti senza gara, va letta alla luce dell’obiettivo di una significativa semplificazione del procedimento di verifica dei requisiti fissati dagli articoli 80 ed 83 del Codice, come individuati e specificati dalla stazione appaltante nella determinazione a contrarre.

In questa direzione, l’indicazione, trasfusa nelle Linee guida qui in scrutinio, di introdurre “delle semplificazioni, per le stazioni appaltanti, nel regime dei controlli, variamente atteggiate in riferimento alle soglie di spesa, alla natura del requisito oggetto di verifica ed alle modalità di espletamento del controllo” (in tal senso la relazione AIR), non si pone in contrasto col dettato della legge e, pur risolvendosi in una attenuazione, o, meglio (per usare le parole della stessa relazione), in una “effettiva riduzione” dei controlli, ossia delle verifiche sul possesso dei requisiti per gli affidamenti di micro-contrattualistica, realizza un significativo e realistico contemperamento tra le esigenze di economicità dell’azione amministrativa (particolarmente avvertite nell’àmbito in questione, al fine di soddisfare l’esigenza, comune ad entrambi i contraenti, di procedere celermente all’affidamento e di consentire la esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura in tempi brevi) e la tutela del principio di legalità.

Infatti, sulla scorta delle linee guida predisposte, la prevista sottrazione al circuito dei controlli di una fetta di operatori economici (realizzata in varia misura per gli affidamenti di valore non superiore a 20.000 euro) è congruamente compensata dalla previsione che alla stipula del contratto (da effettuarsi nelle forme, di cui all’art. 32, comma 14, del Codice) si addivenga sulla base di una autocertificazione dell’affidatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il pieno possesso di tutti i prescritti requisiti; oltre che dalla prevista verifica del possesso dei requisiti d’ordine generale e di moralità e del rispetto dei criterii di selezione, di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del Codice, pur in misura diversificata in relazione a tre diverse fasce di valore del contratto, per come emerge dalla proposta dell’Autorità (fino a 5.000 euro; da 5.001 a 20.000 euro; da 20.001 a 40.000 euro ).

L’esigenza di assicurare l’affidabilità di chi si propone alla pubblica Amministrazione quale contraente è anche garantita dalla necessaria applicazione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai fini di cui sopra rese dagli operatori economici, dei controlli di cui al Capo V del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da prevedersi ed effettuarsi in misura comunque significativa secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante con apposito atto regolamentare od equivalente.

Quanto sopra vale a realizzare, come enunciato nella relazione AIR all’esame, l’introduzione di “meccanismi di controllo, non penalizzanti per l’efficiente svolgimento del procedimento, che non compromettano tuttavia la possibilità di accertamento, per la stazione appaltante, della affidabilità morale dell’operatore economico selezionato tramite affidamento diretto”.

Fermo che a regime il Codice individua all’art. 81 (ad oggi del tutto inattuato, e ciò in evidente contrasto anche con il disposto del paragrafo 5 dell’art. 59 della Direttiva 2014/24) nella banca dati nazionale degli operatori economici la soluzione ottimale per una efficiente gestione dei controlli di cui si tratta con l’effettivo prevedibile azzeramento dei tempi oggi necessarii alle stazioni appaltanti per processare tutte le richieste da indirizzare alle amministrazioni preposte alla certificazione dei varii requisiti e per il riscontro da parte di queste ultime, con riferimento ai suggerimenti proposti nella bozza di Linee guida formulata dall’Autorità (in particolare al punto 4.2. “I requisiti generali e speciali) la Commissione ritiene necessario precisare che:

la prevista autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 deve essere redatta secondo il modello del documento di gara unico europeo (art. 85 del Codice);

non si appalesa opportuno assegnare al responsabile unico del procedimento il grave compito di valutare, in autonomia, quali siano le verifiche “ritenute opportune” oltre a quelle indicate dalla legge e precisate nelle Linee guida qui in esame da effettuare sugli affidatari, potendo in astratto tale compito trovare modalità applicative non omogenee con riferimento a tutti i destinatari o perfettamente imparziali;

la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione (o, in alternativa a quest’ultima, l’applicazione di una apposita penale), da effettuarsi nel caso di risultanze negative della procedura di accertamento dei requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva, debbono essere sempre oggetto di una apposita, specifica, previsione contrattuale, inserita a cura della stazione appaltante.

Si rendono pertanto opportune, alla stregua di quanto sopra osservato, alcune modifiche ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida proposte, che per chiarezza espositiva e di lettura si ritrascrivono integralmente nella versione integrata e modificata:

4.2.2 - Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) , nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.3 - Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

Anche in questo caso, in ragione delle suesposte suggerite modifiche del testo proposto della Linea guida in esame, l’Autorità provvederà ad apportare le corrispondenti modifiche con riferimento al contenuto dell’abstract inserito nel box posto alla fine del capitolo 3.

- L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici (punto 5).

Il capitolo 5 della linea guida in esame è dedicato ai suggerimenti operativi in tema di indagini di mercato e formazione dell’elenco degli operatori economici da considerare per gli affidamenti e per gli inviti.

Nell’ambito di tale capitolo, al punto 5.2.6., lett. k), la linea guida indica che “nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’art. 97,comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che: a) l’esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) si accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%), indipendentemente dalla presenza di più offerte con identico ribasso percentuale; c) a prescindere dal metodo sorteggiato, deve essere indicato il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia”.

Osserva la Commissione che, sebbene quanto viene indicato nel su riprodotto testo alla lettera a) sostanzialmente coincida con la formulazione dell'abrogato art. 121, comma 3, d.P.R. 207/2010, l’indicazione de qua necessiti di una più chiara formulazione, che potrebbe così risultare: Il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali.”

Produce invece perplessità di sostanza quanto è indicato dall’Autorità, nel medesimo testo, alla lettera b), atteso che la indicazione che proviene dal testo pare non allineata al recente arresto dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (19 settembre 2017 n. 5), che, seppur intervenendo interpretativamente in merito all’applicazione degli ormai abrogati art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 ed art. 121, comma 1, d.P.R. 207/2010, ha affermato il principio per cui “le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali, sia nel caso in cui si collochino all'interno di esse”.

Si invita, pertanto, l’Autorità a verificare la compatibilità di quanto indicato al punto

5.2.6., lett. k), della bozza di Linea guida proposta con il succitato recente arresto dell’Adunanza plenaria e, nel caso di confermato contrasto, riequilibrare il testo in applicazione del recente orientamento giurisprudenziale richiamato, la cui condivisibile ratio “antiturbativa” non può, a parere del Collegio, considerarsi venuta meno solo per effetto del complesso meccanismo introdotto dalla novellata disciplina dell’art. 97 del Codice in tema di esclusione automatica.

In ordine, infine, al “confronto competitivo” come disegnato al par. 5.2 delle Linee guida, condiviso l’obiettivo dell’Autorità di affiancare al meccanismo del sorteggio, ai fini della selezione degli operatori da invitare alla procedura di gara, quello di una possibile valutazione della professionalità degli operatori economici sulla base di criterii predefiniti dalla stazione appaltante, si rende opportuna una più coerente e chiara formulazione del par. 5.2.3, primo periodo, nei sensi che seguono: “5.2.3 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione dell’elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco”.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Commissione speciale.

GLI ESTENSORI Salvatore Cacace, Stefano Toschei

IL PRESIDENTE Claudio Zucchelli 

IL SEGRETARIO Giuseppe Carmine Rainone

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#affidamento #appaltare #stazione #linea #rotazione #operatore #mercato #procedura #codice
Contratto di disponibilità - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 188
Normativa

1. L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all’eventuale contributo incorso d’opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice.
2.  L’affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione  dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.
3.  Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 36, comma 9, secondo l’importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l’opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell’ambito del contratto di disponibilità. (1)
4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario; l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica‐ economica approvato dall’amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvati dall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell’affidatario. L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presi‐ dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. (1)
6.  L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all’amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità.
Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L’adempimento degli impegni dell’amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#cauzione #affidatario #ridotta #esproprio #rifacimento #dente #espropriare #cinquanta #dieci #aggiudicatario
Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 63
Normativa

1.  Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2.  Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
a)  qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
b)  quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1)  lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2)  la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3)  la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
  Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
c)  nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3.  Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a)  qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b)  nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c)  per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d)  per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
4.  La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5.  La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6.  Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
 

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#fabbricare #ammortizzare #redditività #aggiudicatario
Definizioni - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 3
Normativa

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub‐centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. Sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. Pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una ditali attività, quali:
2.1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
2.2. Le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
2.3. Gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice;
h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate in‐tese di natura commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto‐legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associa‐ zione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
v)   «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;
2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l’operatore economico che ha presentato un’offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di
appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35; gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici
relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;
2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipo‐logia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
oo‐bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; (1)
oo‐ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11; (1)
oo‐quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza c he da ciò derivi una modifica ione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; (1)
oo‐quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; (1)
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 44‐bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti‐to, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; (2)
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del con‐tratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al operatore economico. Si considera che il operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile; (2)
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera;
bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio le‐ gato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianifica‐zione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idro‐geologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1‐ bis, del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per isoli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; (2)
fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività; mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l’affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di
affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque con‐sentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni
effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento,
certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l’etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;
nnnn) «innovazione», l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radio‐ diffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la riezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettro‐magnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
ssss) «AAP», l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 , assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; (2)
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere ei lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità; (2)
bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l’acquisizione di beni, servizi o lavori; (2)
ggggg) lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
ggggg‐bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati; (1)
ggggg‐ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; (1)
ggggg‐quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo,  anche  in  termini  ambientali,  nonché sotto il profilo tecnico ed economico; (1) 
ggggg‐quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta; (1)
ggggg‐sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta; (1)
ggggg‐septies) «elenco annuale dei lavori», l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di  riferimento, da  avviare  nel corso della prima annualità del programma stesso; (1)
ggggg‐octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; (1)
ggggg‐nonies) «quadro esigenziale», il documento che  viene  redatto  ed  approvato  dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell’ opera o dell’intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; (1) 
ggggg‐decies)     «capitolato     prestazionale»,     il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l’opera  deve  soddisfare,  stabilendone  la  soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione; (1)
ggggg‐undecies) «cottimo», l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore. (1)

(1) Lettera aggiunta dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

(2) Lettera così modificata dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#opera #servizio #appaltare #stazione #lavoro #operatore #appalto #contratto #impresa #procedura
Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 41
Normativa

1.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.
2.  L'individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l'attività di CONSIP e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.
2‐bis. E’ fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi  alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58. (1)

3.  Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attività di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonché gli accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

(1) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.


 

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#gara #committenza #consip #procedura #centrale #soggetto #revisione #misura #costo #impresa
Contratti sotto soglia - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 36
Normativa

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché  del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50. (1)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a), (1)
3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le procedure di cui al comma 2.(1)
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.(1)
5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto  ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene  esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque,  estendere le   verifiche agli  altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il  possesso  dei  requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.(1)
6. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. (1)
6‐bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in  fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato  elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5. (2)
7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida  sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura  negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda  avvalersi della facoltà  di esclusione delle offerte anomale. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all’articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e ser‐vizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

(2) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appaltare #importo #stazione #affidamento #procedura #articolo #soglia #mercato #rotazione #euro
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PARTE QUARTA
Contratti e appalti  pubblici   Sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Uffic...
Pagina: 1007
Keywords
#fsc #esclusa #consip #aggregato #aoodgefid #wwwbergantiniit #mit #codificazione #coesione #url
PON 2014-2020: Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria
Nota 25 luglio 2017, n. 31732
Pagina: 10
Keywords
#affidamento #dlgs #euro #operatore #mepa #appaltare #offerta #importo #stazione #procedura
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Dubbi sulla possibilità di derogare alle convenzioni Consip...

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