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Chiarimenti sul conferimento delle supplenze in caso di part-time...

 18/09/2019
 Personale a.t.a.
 
Personale/ATA: supplenze

#frazione #rimodulati #assistente #concentrare #insufficienza #convertire #assunzione #trasformare #accompagnamento #mail
Domanda
In riferimento ad una convocazione per Assistente Amministrativo per posto di 36 ore fatta ad un avente diritto in gradutatoria di terza fascia, la risposta pervenuta tramite mail è stata di accettazione di 6 ore su 35 in quanto titolare di L.104 con insufficienza grave ed accompagnamento di familiare. In questo senso l'orario di lavoro si concentra in 1 giorno alla settimana.

Intendo respingere la richiesta sulla base della normativa sottoindicata. Chiedo vostro parere.

Il Regolamento delle supplenze del 28.8.2019 recita quanto segue:
"CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME C.C.N.L. 2006-2009, nella parte ancora in vigore, prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008".
Il richiamo all'art. 44 del CCNL C. 8 esplicita
"L’assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro".
Completa l'art.58 c.5 nel seguente modo:
"Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale."
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