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    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Vediamo l'inter da seguire per trattenere un un'A.A. che dovrebbe essere collocata a riposo per raggiunti limiti di età...
  • La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con il dipendente, il trattenimento in servizio oltre i 67 anni, nei limiti del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Tale limite è stato ribadito anche dal ministro della Pubblica Amministrazione nella nota del 20 gennaio 2025 che recita testualmente: "Ai fini del ricorso all’istituto in oggetto, la base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie” derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative". Considerato che il dirigente scolastico non ha la competenza funzionale nel decidere il numero delle assunzioni del personale docente e ATA, in quanto tale limite e competenza risultano unicamente far capo al superiore MIM, lo stesso, non avendo contezza di tali dati, al momento, non può assumere alcuna decisione in merito al trattenimento in servizio. E' necessario attendere ulteriori indicazioni dal MIM, come precisato nelle "Disposizioni finali" della circolare prot. n. 25316 del 31 gennaio 2025. Cordiali saluti

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Certificazione Unica 2025 (redditi 2024) per il revisore del MEF: vediamo come procedere alla compilazione nella sezione dati fiscali...
  • Per rispondere al quesito posto si deve far riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 92 del 4 dicembre 2003 del Servizio per gli Affari economico – finanziari Ufficio V che detta le indicazioni e le istruzioni per l’applicazione del suddetto decreto interministeriale del 18 novembre 2003 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. In merito al trattamento fiscale e previdenziale cui assoggettare i compensi dovuti, la circolare prevede che per tali compensi si potrebbero instaurare le seguenti tipologie di rapporti: ? revisore contabile designato in rappresentanza dell’Amministrazione di appartenenza (Ministero o Ente locale); ? revisore libero professionista; ? revisore designato da un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza (incarico autorizzato). Nel caso in cui il revisore sia designato dall’Amministrazione di appartenenza il compenso è classificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, quindi in questa tipologia di rapporto il revisore dovrà comunicare prontamente alla scuola capofila la propria posizione fiscale per l’applicazione delle ritenute erariali. Inoltre, l’istituzione scolastica dovrà applicare le addizionali I.R.P.E.F. regionali e comunali con riferimento alla residenza del revisore stesso. Il reddito suddetto va escluso dal trattamento previdenziale, mentre rimane a carico della scuola l’imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.). L’art. 50 del TUIR riporta un elenco tassativo di redditi assimilati al lavoro dipendente e, tra questi ci sono le “somme percepite per l’attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica” L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente , in linea di principio, comporta un trattamento tributario quasi identico a quello riservato a tali redditi, se si esclude, per alcuni redditi assimilati, il diritto alle detrazioni e alcune altre specificità. Per cui in risposta al quesito posto, ad avviso di chi scrive i compensi percepiti dai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche vanno indicati nella Cu 2025 nella casella 4 "Altri redditi assimilati".

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Vediamo la nomina del DSGA ad interim dopo le dimissioni del titolare...
  • La problematica rappresentata va inquadrata nel solco delle disposizioni dettate dall’art. 57 del CCNL 2024, commi 3 e successivi che si riportano testualmente: 3.Qualora nella vigenza dell’incarico triennale di cui al comma 5 dell’art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell’ufficio relativo all’Ambito territoriale: a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali); b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA. 4.Al personale cui, ai sensi del comma 3, lett. a) viene conferito un incarico temporaneo di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio. 5.Nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. b), lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell’indennità di direzione relativa all’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di detta istituzione. Tali commi si occupano di posti liberi ma non vacanti. Per la copertura dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico, l’ipotesi del 27 giugno 2024 prevede, al punto 10, un preciso ordine di priorità, richiamando alla lettera b) i funzionari di cui all’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL. Dal combinato disposto delle norme citate, se la scuola ha conferito l’incarico a norma della lettera b) del citato comma 3 dell’art. 57, sopra esposto, ovvero un “incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA” (giusto per essere precisi, DSGA già di ruolo, che percepisce stipendio di DSGA), all’incaricato spetta l’indennità richiamata al successivo comma 5, ovvero “una indennità pari al 100% dell’indennità di direzione relativa all’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di detta istituzione”. Tale indennità come precisato dal contratto è a carico dell’istituzione scolastica.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Analizziamo i casi previsti dalla nota MIM relativa ai docenti già immessi in ruolo che non devono svolgere il periodo di prova...
  • L’art. 2, c. 1 del D.M. n. 226/2022 si limita a elencare il personale docente tenuto allo svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio secondo le procedure in esso previste. Esso dispone: “Sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio: a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo; b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.” Alla luce di una simile disposizione e dell’effetto retroattivo della sentenza a suo tempo pronunciata, il docente in questione sembrerebbe tenuto allo svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio così come disciplinato dal D.M. n. 226/2022 e, prima ancora, dall’art. 13 del D.Lgs. n. 59/2017. Tuttavia, la nota annuale MIM su tale argomento, prot. n. 202382 del 26/11/2024, individua chi risulta escluso da tale obbligo là dove afferma: “Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti: • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno; • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018; • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado; • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado; • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.” Alla luce dei chiarimenti apportati dalla citata nota, il docente non è pertanto tenuto allo svolgimento della procedura prevista dall’art. 13 D.Lgs. n. 59/2017 e dal D.M. n. 226/2022 nel corrente anno scolastico, in quanto “già immess[o] in ruolo con riserva”, che ha superato positivamente l’anno di formazione e di prova ed è stato nuovamente assunto per il medesimo ordine o grado. Ovviamente, cosa ben diversa dallo svolgimento (e superamento con esito positivo) della procedura di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 59/1997 e al D.M. n. 226/2022 è l’effettuazione della lezione simulata. L’art. 6, cc. 2 e 3, D.M. n. 119/2023 a questo riguardo recita: “2. Superate con valutazione positiva le procedure di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Ai fini di cui al presente decreto, il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. 3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al presente decreto, nella medesima istituzione scolastica. La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova come regolamentato dall’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4. Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.” Ciò significa che il docente in questione – per quanto sopra riportato – non è tenuto a ripercorrere la procedura di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 59/2017 e al D.M. n. 226/2022 (bilancio iniziale delle competenze – formazione – peer to peer con il tutor – osservazioni del dirigente – portfolio professionale – colloquio davanti al Comitato di valutazione – parere del Comitato di valutazione – provvedimento di superamento del periodo di prova), ma soltanto a sostenere la lezione simulata davanti al Comitato di valutazione nella composizione integrata con il membro esterno nominato dall’USR. Il giudizio di idoneità del Comitato, formulato in quella sede, segna la trasformazione del contratto del docente in contratto a tempo indeterminato; il giudizio negativo del Comitato segna la sua decadenza dall’intera procedura. In altri termini, sebbene il docente non sia tenuto all’esperimento della procedura regolamentata dal D.M. n. 226/2022, non si sottrae all’applicazione dell’art. 6 del D.M. n. 119/2023.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Scuola deturpata con scritte sulle pareti: a chi spettano pulizia e denuncia?
  • Cominciamo dalla seconda questione, La deturpazione o l’imbrattamento di beni immobili configura un reato ai sensi dell’art, 639 comma 2 del codice penale. La legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 3 comma 3 lettera c) ha poi previsto che nei casi di cui sopra si procede d’ufficio. Poiché l’edificio, di proprietà comunale, è stato destinato a uso scolastico e quindi assegnato all’istituzione scolastica, di cui il dirigente è il rappresentante legale, a questi compete la denuncia del reato. Gli interventi di ripristino della pulizia della parete, deturpata da scritte vandaliche fatte da ignoti, spettano invece all’ente proprietario, ovvero al comune, cui pertanto il dirigente indirizzerà la relativa istanza.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Permesso mensile ex L. 104/92 per la nonna: vediamo se può essere concesso considerata la presenza di altri parenti...
  • La platea dei familiari avente diritto ad usufruire dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92 sono: coniuge, convivente di fatto e unito civilmente (art. 1, comma 20 della legge 76/2016 e sentenza Corte Costituzionale 213/2016), parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado solo in caso eccezionale. La nonna, nell’ordinamento giuridico in linea retta, definita all’art. 75 c.c. persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio), rientra nel secondo grado, quindi incluso fra gli aventi diritto definiti nel citato comma 3 dell'art. 33 e, non come eccezione. In riferimento alla documentazione a corredo della domanda, la Funzione Pubblica, per quello che concerne tutto il personale del pubblico impiego (ma stesse indicazioni per il settore privato da parte dell’INPS), nella circolare 13/2010 al punto 7 indica alcuni precisi presupposti. Presupposto principale e indispensabile per la fruizione dei permessi è che la persona sia portatrice di grave disabilità riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della stessa legge 104/92 quindi, alla Domanda è necessario allegare il relativo verbale di accertamento. Inoltre, deve essere allegata una dichiarazione sostituiva di certificazione presentata ai sensi degli artt. 46 e 47e, sottoscritta ai sensi dell’art. 76 dalla stessa docente che attesti: - che il familiare non è ricoverato a tempo pieno (si intende per ricovero a tempo pieno quello che si svolga nelle 24 ore) presso strutture ospedaliere o comunque presso strutture pubbliche o private che assicurino assistenza sanitaria, fatte salve alcune possibili eccezioni; - che i permessi sono uno strumento di assistenza del disabile e pertanto il loro riconoscimento comporta la conferma dell’impegno morale e giuridico a prestare la propria opera di assistenza; - che è consapevole che la possibilità di fruire dei permessi comporta un onere per l’Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela del disabile; - che si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni necessarie al diritto ai permessi. Con la firma ai sensi dell’art. 76 il dichiarante si assume ogni responsabilità e deve essere anche consapevole che:” Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia anche penale. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. In ultimo si aggiunge che, il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 dopo le modifiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 con decorrenza dal 13 agosto 2022, stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Di fatto è stata abrogata la condizione di Referente Unico, infatti, tale previsione normativa comporta che, a fare data dal 13 agosto 2022, a differenza del passato, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. In merito poi, alla platea dei familiari avente diritto, la stessa Funzione Pubblica già nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati). In tale ottica si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481:”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”. In conclusione, il beneficio in questione non è subordinato alla presenza di altri familiari in grado di assistere il familiare portatore di grave disabilità. Quindi, in risposta al quesito, la domanda del dipendente può essere accettata. A nostro parere, in generale, non è nemmeno necessario che i figli della persona da assistere producano una dichiarazione di non fruizione dei predetti permessi perché, questo specifico requisito si può considerare come una condizione oggettiva prevista dall’art. 47 del D.lgs. 445/2000, e inserito nella circostanziata dichiarazione sostitutiva presentata dal soggetto interessato ai permessi.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Permessi sindacali: il dipendente deve motivare la richiesta e/o presentare un giustificativo al rientro?
  • Per rispondere al quesito occorre fare riferimento al CCNQ del 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e sulla Nota 21029 del 07-04-2022 del Ministero dell’Istruzione. L’art. 3 del CCNQ 4.12.2017 stabilisce che i componenti delle RSU sono dirigenti sindacali, quindi usufruiscono dei diritti spettanti a tale categoria. Si tratta di permessi giornalieri o orari che sono utilizzabili per l’espletamento del loro mandato, per partecipare a trattative sindacali o a convegni e congressi di natura sindacale. I permessi non possono superare i cinque giorni lavorativi a bimestre e i 12 giorni lavorativi nel corso di tutto l’anno scolastico. Il CCNQ 4.12.2017 prevede inoltre che la richiesta per usufruire del permesso debba riportare “l’esatta imputazione dell’assenza medesima”. Quindi il richiedente deve specificare se il permesso servirà all’espletamento del mandato (art.10) o per partecipare a riunioni degli organi statutari (art.13). Quindi il contratto prevede un obbligo per il dipendente di esplicitare il motivo del permesso, il dirigente scolastico può eccepire nel caso in cui la richiesta non sia motivata, ma nulla di più. La Nota ministeriale, da parte sua, prevede che le OO.SS. provvedano a “comunicare per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi”, e ciò deve avvenire in forma preventiva, nell’ottica di garantire “la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente”. (vedere anche CCNQ, art. 10, comma 7) Un altro aspetto da curare riguarda l’eventuale possibilità di cumulare i permessi (CCNQ, art. 18). In proposito la Nota ministeriale precisa che tale modalità di fruizione può essere prevista solo per il personale ATA e i dirigenti scolastici, ossia per coloro che non devono garantire la continuità didattica. Inoltre il Ministero assegna ai dirigenti scolastici il compito di definire il monte-ore di permessi spettanti alle RSU, applicando il calcolo di 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il dirigente scolastico comunicherà alla RSU l’ammontare del contingente di permessi disponibile, ma la gestione degli stessi è di competenza della RSU stessa, anche per la suddivisione tra i diversi membri. Va aggiunto che i permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. (CCNQ, art. 10, comma 6) L’art. 10, comma 7, già citato prevede anche che: “La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.”. Riassumendo le varie questioni citate, è possibile concludere che: 1. il dipendente è tenuto a esplicitare la motivazione che determina la richiesta. La stessa motivazione può anche essere contenuta nella comunicazione dell’organizzazione nella quale si preannuncia la richiesta di concessione del permesso. 2. Il CCNQ 4.12.2017 non prevede alcun giustificativo al rientro dal permesso, considerato che assegna alla sola organizzazione sindacale di appartenenza il compito di verificare la corretta utilizzazione del permesso da parte del suo affiliato. Di conseguenza il dirigente scolastico non è titolato a richiedere certificati o attestati.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Organizzazione di spettacoli di intrattenimento con associazioni esterne: vediamo la prassi del pagamento e gli aspetti della sicurezza...
  • Dal quesito non si evince se le manifestazioni in questione si svolgano al di fuori dell’orario scolastico e su esclusiva ed autonoma iniziativa dei genitori oppure, in quanto inserite nel PTOF della scuola, siano riferibili ad attività curricolari o extracurricolari caratterizzanti l’offerta formativa. Infatti, la gestione del pagamento alle associazioni di volta in volta coinvolte e i profili relativi alla sicurezza possono assumere connotati diversi, a seconda che ricorra la prima oppure la seconda ipotesi. Partiamo dunque dal caso in cui gli eventi si svolgono in orario extrascolastico e su esclusiva ed autonoma iniziativa dei genitori. Le responsabilità in materia di salute e sicurezza degli alunni e dei genitori in occasione di feste o eventi organizzati da questi ultimi, senza alcuna compartecipazione della scuola e allorché le iniziative in questione non rientrino nelle progettualità del PTOF, ricadono sugli stessi organizzatori ovvero, nel caso di specie, sui genitori. Affinché il dirigente scolastico risulti sollevato interamente da ogni responsabilità si consiglia di procedere come segue: - acquisire la richiesta formale da parte dei rappresentanti dei genitori (meglio se organizzati in comitato dei genitori, potendosi in tal modo far rappresentare da un loro presidente), contenente la dettagliata descrizione dell’evento, la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte degli organizzatori per tutti gli aspetti connessi alla vigilanza e alla sicurezza degli alunni e la richiesta di utilizzo dei relativi spazi; - rilasciare la concessione all’uso dei locali scolastici, in base all’art. 38 D.I. n. 129/2018, al cui interno l’istituzione scolastica deve precisare orari e modalità di svolgimento della festa. In particolare, occorre che nella concessione di uso dei locali vengano specificati: a) orari di utilizzo, ovviamente successivi al termine delle lezioni; b) il fatto che la vigilanza sugli alunni compete esclusivamente ai genitori degli alunni o a loro delegati; c) la capienza massima dei locali; d) il fatto che, in caso di infortuni o di altri eventi dannosi occorsi a qualsiasi persona presente (es. malesseri derivanti dall’ingerimento di alimenti consumati durante l’evento ecc.), l’istituzione scolastica rimane esente da qualsiasi responsabilità poiché estranea all’iniziativa; e) l’obbligo, in capo agli organizzatori, di risarcire eventuali danni provocati dai presenti alla palestra o alle attrezzature esterne all’edificio; f) l’obbligo, intestato agli stessi organizzatori, di procedere alla sottoscrizione di un’assicurazione contro gli infortuni a favore dei partecipanti e di esibire la relativa polizza in data antecedente allo svolgimento dell’evento (cfr. art. 38, ultimo comma, D.I. n. 129/2018); g) gli obblighi gravanti sugli organizzatori circa la pulizia dei locali al termine della festa medesima. L’assicurazione stipulata dalla istituzione scolastica, infatti, non comprende generalmente questa tipologia di eventi, se estranei al PTOF. Ciò rende necessario definire tutti gli aspetti di una eventuale responsabilità. In questo caso, inoltre, la scuola può disinteressarsi del pagamento del corrispettivo dovuto all’associazione che organizza l’intrattenimento per gli alunni: essa, infatti, si limita a concedere ai genitori la possibilità di utilizzo dei locali in cui l’intrattenimento avrà luogo, fermo restando che qualsiasi rapporto contrattuale inteso alla sua realizzazione si costituirà tra gli organizzatori e l’associazione medesima. Nella seconda ipotesi, ovvero nel caso in cui la manifestazione sia prevista nel PTOF, sia che si tratti di attività curricolare sia che si tratti di attività extracurricolare, occorre tenere presente quanto segue: - dato il generale divieto di gestione al di fuori del programma annuale (cosiddetta “gestione fuori bilancio”: cfr. art. 4, c. 2 del D.I. n. 129/2018) e la necessità che vi sia corrispondenza tra il programma annuale e il PTOF (art. 4, c. 1 del D.I. n. 129/2018), spetta al dirigente scolastico individuare prima – nel rispetto dei principi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) – e contrattualizzare poi le associazioni che organizzano le manifestazioni in questione. Un’attività progettuale della scuola – anche se sporadica ed eccezionale – non può non svolgersi nel rispetto di simili, basilari regole, confermate dall’art. 44, c. 1 del D.I. n. 129/2018, secondo cui: “Il dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 45”; - per quanto riguarda invece le misure a tutela della sicurezza e della salute, ferma restando l’operatività della polizza stipulata dall’istituzione scolastica per tutte le attività e gli interventi previsti nel PTOF, è necessario che il dirigente scolastico valuti con attenzione la capienza dei locali in relazione all’afflusso previsto, considerando anche l’opportunità di far svolgere l’evento all’aperto, se nelle pertinenze della scuola sono presenti ampi giardini o un’ampia area cortiliva o un ampio piazzale antistante l’edificio. In una simile ipotesi, il dirigente scolastico è tenuto a verificare che non siano presenti “rischi specifici”, in particolare prendendo in considerazione i seguenti aspetti con l’ausilio dell’RSPP: - lo stato di manutenzione dell’area; - la presenza/assenza di zone con ristagni d’acqua o fangose che potrebbero provocare cadute accidentali; - la presenza di superfici pavimentate antiscivolo, prive di buche e insidie per evitare il rischio di inciampo e cadute; - la presenza/assenza di rotture nei cordoli dei marciapiedi; - la presenza/assenza di impedimenti alla libera circolazione delle persone. Inoltre, i luoghi dove si individua la presenza di guasti o inadeguatezze che potrebbero mettere a rischio la salute e la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione devono essere opportunamente segnalati e delimitati per impedirne l’accesso o l’accostamento delle persone. Oltre a quanto sopra specificato, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento della festa di fine anno scolastico all’aperto, si rende altresì indispensabile: - curare l’informazione ai lavoratori circa le procedure di emergenza (su cui si veda anche ciò che sarà detto nel prosieguo); - rendere noto, anche con apposita cartellonistica, quali sono le procedure da adottare in caso di evacuazione; - coinvolgere le squadre di evacuazione, di primo soccorso e prevenzione incendi, in numero rapportato alla dimensione della manifestazione; - vietare l’accesso all’area dei mezzi di trasporto per tutto il periodo della manifestazione; le vie di percorrenza degli autoveicoli devono essere mantenute sgombre. Ovviamente, anche nel caso di svolgimento della manifestazione al chiuso, sarà cura del dirigente scolastico attivare le squadre di emergenza in numero necessario a far fronte a eventuali accadimenti e curare che, prima dell’evento, i lavoratori siano informati sulle procedure da porre in essere in caso di emergenza. A tal fine, risulta opportuno programmare per tempo con l’RSPP eventuali prove di evacuazione.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • La validità del contratto di istituto: facciamo chiarezza...
  • La norma cui fare riferimento è l’art. 12, comma 2, dell’ACNQ del 12 aprile 2022, il quale recita: “Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.”. Il computo deve quindi essere fatto sui componenti la RSU, che sono 6, e non sui presenti. Chiarita la regola generale, va comunque aggiunto che nelle situazioni di empasse, nelle quali risulti difficile trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa e nelle quali la RSU non riesca ad esprimere un voto unitario, è necessario tenere presente la posizione dei rappresentanti sindacali territoriali che partecipano alla trattativa a pieno diritto. È cioè possibile raccogliere tra RSU e rappresentanti sindacali una maggioranza significativa, che può anche giustificare la sottoscrizione di un accordo, sotto forma di Ipotesi di contratto integrativi d’istituto. Saranno poi i revisori dei conti a valutare la validità dell’accordo, ma generalmente la firma dei rappresentanti delle sigle sindacali più rappresentative nel settore scuola, unitamente ad una parte significativa della RSU, viene considerata una condizione favorevole alla certificazione dell’Ipotesi. Nel caso specifico non sarà probabilmente possibile ottenere le firme di 4 membri della RSU, ma se si ottenessero quelle di tre membri e a queste si aggiungessero le firme di almeno un paio di sigle sindacali tra le più rappresentative, sarebbe possibile inviare l’accordo, il verbale di sottoscrizione e le due relazioni accompagnatorie ai revisori dei conti e attendere il loro riscontro, che potrebbe avvenire in termini di certificazione oppure di rilievo. Nella relazione illustrativa il dirigente scolastico potrà accennare all’assenza di un membro della RSU per malattia, in modo da dare ai revisori un elemento oggettivo di valutazione.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • È corretto che il genitore, che vuole accompagnare la figlia con disabilità in gita, ritenga di non dover pagare le spese?
  • La mamma di un'alunna con disabilità desidera accompagnare la figlia in gita...

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Vediamo un caso sul collocamento a riposo d'ufficio di un dipendente che ha raggiunto il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia...
  • Prima della legge di bilancio 2025, il dirigente scolastico è tenuto a collocare in pensionamento d'ufficio il dipendente...

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Vediamo come procedere al recupero di uno stipendio pagato due volte...
  • La questione del recupero degli indebiti pagamenti per i contratti gestiti in Cooperazione Applicativa pone alle scuole alcune difficoltà in quanto è necessario acquisire una serie di informazioni che, oggettivamente, non sono di facile reperibilità. In riferimento al quesito posto, si premette che la più recente giurisprudenza amministrativa ha, da tempo, affermato la natura doverosa e non rinunciabile dell’azione di ripetizione di somme percepite e non dovute: “la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c.c.; il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo …….. quindi necessariamente da recuperare e/o da trattenere in caso di accertata loro non debenza, a tutela proprio dell’erario e dell’utenza, in tempi ragionevoli con riguardo alla singola fattispecie". Anche la giurisprudenza della Corte dei Conti afferma che “in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede di quest’ultimo non preclude la ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti – attesa la sussistenza in capo all’Ente di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale”. (Corte dei Conti -Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione 15/06/2015, n. 125) Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di indebito retributivo, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso (somma netta) e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Diversamente, si avrebbe un aggravio ingiustificato per il lavoratore medesimo costretto a rifondere più di quanto concretamente percepito. (Cass., ordinanza n. 1963 del 23 gennaio 2023; Cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 febbraio 2012, n. 1464 e 25 luglio 2018, n. 19735; TAR Toscana, sezione I, sentenza 22 giugno 2017, n. 858; n. 120/2015). Pertanto, in linea con quanto sopra detto, si conferma che la restituzione deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite, ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore, esaminando l’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) rubricato “Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto”, che ha inserito il comma 2 bis all’articolo 10 del Tuir (D.P.R. 917/1986). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020, le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d’imposta al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione e non costituiscono oneri deducibili, quindi solo nei limiti di quanto percepito effettivamente da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. (inter alia Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2014, n. 18674). Anche recente giurisprudenza (ad es., TAR Sicilia, sez. Catania, sentenza n. 1200/2021) ha confermato tale orientamento. Per quanto concerne la competenza al recupero degli emolumenti (netti, come detto), il Ministero ha più volte ribadito che “Se già vi è stata liquidazione delle rate è la scuola che deve provvedere al recupero degli importi indebitamente percepiti” (vedasi “FAQ - GESTIONE GIURIDICA E RETRIBUTIVA CONTRATTI SCUOLA SUPPLENZE BREVI, MATERNITÀ E IRC” https://www.mim.gov.it/documents/20182/1861314/FAQ_CoopApp_Supplenze+BreviMaternita+e+IRC.pdf/ce91a6f4-e7ce-0d06-9789-d70503300817?version=1.1&t=1602064831437&download=true ) E’ fondamentale pertanto, nel caso di specie, individuare su NoiPa (Archivio documenti/Cedolino Unico) la somma netta percepita dalla supplente breve per le rate stipendiali o i maggiori assegni da recuperare. Una volta individuato l’importo esatto del debito, sarà necessario, per il recupero, inviare apposita nota alla supplente, comunicando: - l’entità del debito e i motivi che lo hanno originato ( in questo caso “maggiori assegni liquidati per duplicazione emolumenti periodo dal _______ al ___________, contratto/i prot. _____del ______ - recupero indebita rata stipendiale mese di __________ anno ______”) - l'obbligo di versare l’importo della somma erroneamente accreditata alla Tesoreria Centrale - Capo XIII - cap. 363804” - Codice IBAN IT05Y0100003245350013363804 - causale “Restituzione indebito pagamento contratto supplenza breve in Cooperazione Applicativa capitolo/piano gestionale ____/___ (1227/1, 1228/1, 1229/1, 1230/1 (come indicato a sistema) mese/i di __________ anno ______” - richiesta di trasmettere alla Scuola la quietanza del versamento effettuato. Dopo aver ricevuto copia della quietanza, l’Istituto dovrà inviare comunicazione al Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio VII, indicando la somma recuperata, i motivi della restituzione e la richiesta di riassegnazione dell’importo al capitolo/piano gestionale originario (1227/1, 1228/1, 1229/1, 1230/1 come indicato a sistema). Alla lettera dovrà essere allegata la quietanza prodotta dalla dipendente. Sarà necessario inoltre comunicare contestualmente a NoiPA l'avvenuta restituzione degli emolumenti , allegando copia del versamento effettuato, per il recupero/compensazione delle ritenute previdenziali ed erariali versate in eccesso (azione di sua competenza in quanto ente pagatore/sostituto d'imposta) e la dovuta rettifica della Certificazione Unica.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • È necessario acquisire il CIG se il medico competente individuato dalla scuola è un libero professionista?
  • In risposta al quesito posto dobbiamo considerare quanto stabilito dalla DELIBERA ANAC 31 MAGGIO 2017, par. 2.8 che prevede che devono essere valutate singolarmente le diverse fattispecie contrattuali contemplate dal citato art. 17. Non sono da ricomprendere, infatti, tra i servizi soggetti ad obblighi di tracciabilità, i contratti di lavoro di cui all'art. 17 comma 1 lettera g) del Codice, per i quali, oltre alla presenza delle procedure ad evidenza pubblica utilizzate dalla stazione appaltante per la selezione del proprio personale, occorre considerare che si riferiscono a prestazioni di natura generica svolte da un soggetto specifico, che non ha natura di impresa e sono volte a soddisfare fabbisogni ordinari dell'ente, i cui pagamenti sono già registrati sebbene con modalità differenti da quelle previste dalla legge n.136/2010 e non sussiste una filiera produttiva da monitorare che vada oltre il dipendente medesimo. A questa delibera iniziale se ne sono aggiunte altre, nel corso degli anni, fino ai tempi recenti, che hanno ribadito lo stesso concetto. Sono, invece, soggetti all'obbligo di tracciabilità i servizi di collocamento e reperimento di personale, con riferimento al rapporto tra le stazioni appaltanti ed i soggetti incaricati del collocamento e del reperimento del personale stesso. Le attività previste dall’art. 2222 del codice civile sono attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell’ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici. Tra l’altro la DETERMINAZIONE AVCP N. 4/11 (poi ripresa da ANAC) ritiene non soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Per cui in risposta al quesito posto, la nomina del medico competente essendo una prestazione d’opera intellettuale, trattasi di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. non è da assoggettare all’obbligo di tracciabilità dei flussi e, pertanto, è esonerato anche dal rilascio del CIG. Infatti, in presenza di determinati presupposti di legittimità, il ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio non sono da assoggettare agli obblighi di tracciabilità.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • I servizi prestati con contratto di ricerca presso le Università sono riconoscibili ai fini della carriera?
  • Di norma i servizi prestati con contratto di ricerca presso le Università non sono riconoscibili ai fini della carriera. La normativa prevede esclusivamente che sono riconoscibili solo i servizi prestati in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato a straordinario (art. 485 comma 5 del decreto legislativo 16/04/1994 n. 297). Potrebbero essere valutabili solo se prestati in costanza di rapporto d’impiego con l’istituzione scolastica ovvero se il docente fosse destinatario di un incarico non di ruolo, utile ai fini della carriera, e fosse collocata in aspettativa senza assegni.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • La disciplina del periodo di prova del personale docente: facciamo chiarezza...
  • La disciplina del periodo di prova del personale docente è attualmente contenuta nei cc. 116-120 dell’art. 1 della legge n. 107/2015 e, per quanto compatibili con essi, negli artt. 437-440 del D.Lgs. n. 297/1994 nonché nel D.M. n. 226/2022. Dal complesso delle disposizioni citate, si evince chiaramente che si accede alla valutazione del comitato di valutazione solo se si realizzano i presupposti dei 180 giorni di servizio effettivo di cui almeno 120 di attività didattica. In questo senso risultano chiari sia il c. 116 della legge n. 107/2015, sia l’art. 3 del D.M. n. 226/2022 che subordinano il superamento del periodo di prova al compimento di detti presupposti, sia infine l’art. 438, c. 5, D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui: “Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.” A differenza della ripetizione del periodo di prova, “non rinnovabile” e pertanto possibile solo una volta in caso di esito sfavorevole del primo periodo di prova (cfr. art. 439 D.Lgs. n. 297/1994; c. 119 legge n. 107/2015 e art. 14, c. 4, D.M. n. 226/2022), la proroga di cui parla l’art. 438, c. 5, D.Lgs. n. 297/1994 non incontra tale limite. Ovviamente, tuttavia, come affermato da Cassazione, sez. lav., n. 40406/2021, fa eccezione il superamento del periodo di comporto che impone di sottoporre il personale a visita medico-collegiale per accertare la idoneità al servizio, cui può conseguire la risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 8 D.P.R. n. 171/2011. In buona sostanza, di per sé il fatto che il periodo di prova sia stato prorogato dal 2013 all’anno scolastico corrente non implica necessariamente che le istituzioni scolastiche di titolarità abbiano male operato. Occorre tuttavia ben ricostruire quali siano gli istituti che hanno consentito al docente di assentarsi pressoché ininterrottamente per questo lungo lasso di tempo. A tale proposito e alla luce delle scarne informazioni fornite, si rileva che: - l’aspettativa per assegno di ricerca è espressamente contemplata quale causa giustificativa della proroga del periodo di prova nell’art. 2, c. 3 del D.M. n. 226/2022 (“Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”). Si tenga inoltre presente che, alla luce dell’art. 22, c. 8 della legge n. 240/2010, “Il contratto di ricerca [che ha sostituito l’assegno di ricerca, n.d.r.] non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.” È pur vero che la modifica degli assegni di ricerca in contratti di ricerca, avvenuta in forza del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 79/2022, ne ha cambiato la natura e ha reso le attività sottostanti incompatibili con l’assunzione della qualifica di dipendente, ma è altrettanto indubbio che essa è intervenuta quando il rapporto tra il docente e l’amministrazione scolastica si era già instaurato. In altri termini, il docente in questione è collocato nell’aspettativa disciplinata dal comma 8 dell’art. 22 per tutta la durata dei contratti di ricerca di volta in volta sottoscritti, anche in questo caso senza alcun limite temporale; - il congedo straordinario per dottorato di ricerca – anch’esso menzionato quale causa giustificativa della proroga del periodo di prova dall’art. 2, c. 3 del D.M. n. 226/2022 – è disciplinato dall’art. 2 della legge n. 476/1984, secondo cui: “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”. L’art. 19, c. 3 della legge n. 240/2010 ha integrato detta disposizione, introducendo alcune limitazioni alla concessione del congedo straordinario, là dove afferma: “Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti”. Il docente in questione, dunque, può fruire del congedo straordinario solo nel rispetto dei vincoli fin qui riportati; - il CCNL del comparto “istruzione e ricerca” 2019-2021 non risulta aver innovato la disciplina dell’aspettativa non retribuita per motivi personali e familiari. Essa risulta tuttora regolamentata dall’art. 18, c. 1, CCNL comparto scuola 2006-2009, non abrogato da alcuna disposizione pattizia successiva. In base a esso, “1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.“ Il rinvio agli artt. 69 e 70 D.P.R. n. 3/1957 rende tuttora applicabile la disciplina ivi contenuta, secondo cui: “[…] Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa” (art. 69); “Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. […]” (art. 70). Dunque, al compimento di un anno di aspettativa non retribuita il dipendente non ha più titolo a fruirne se non una volta trascorsi almeno sei mesi dal periodo precedente. Il decorso di detto termine, infatti, impedisce che i due periodi di aspettativa si sommino. In tal modo, si può cumulare fino a due anni e mezzo di aspettativa nel quinquennio, senza che ciascun singolo periodo di aspettativa superi mai l’anno continuativo. Pertanto, il docente neoassunto che ha già trascorso un intero anno in aspettativa non retribuita non può godere di un ulteriore periodo di pari durata se non intercorrono almeno sei mesi di intervallo. Nel valutare la legittimità dell’aspettativa fin qui fruita dal docente, in altri termini, occorrerà tener conto di detti parametri di riferimento.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Cosa possiamo fare per non far perdere ad un alunno disabile ricoverato per atti violenti l'anno scolastico e potergli fare sostenere l'esame di terza media?
  • Alla luce delle informazioni fornite e data la impossibilità di garantire l’attività didattica all’interno della comunità e, dunque, di avviare un progetto di istruzione domiciliare ex art. 16 D.Lgs. n. 66/2017, l’unica strada percorribile pare la seguente. Si suggerisce di far ritirare l’alunno dalla frequenza scolastica – di fatto impossibile – sollecitando al contempo la presentazione di una richiesta di istruzione parentale da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Si è consapevoli che la soluzione forza le maglie della normativa e delle indicazioni ministeriali – impartite annualmente con la nota sulle iscrizioni – ma, date l’eccezionalità della situazione e la condizione di disabilità dell’alunno, si ritiene che ciò possa consentire di non frustare eventuali progressi da lui compiuti con un annunciato insuccesso scolastico. Una volta collocato in istruzione parentale entro il 15 marzo prossimo (art. 3, c. 2 del D.M. n. 741/2017), previa richiesta – lo si ripete – di chi esercita la responsabilità genitoriale, sarà possibile ammetterlo all’esame quale candidato privatista se rispetta le seguenti condizioni: - ha presentato richiesta di sostenere l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione entro il prossimo 20 marzo (art. 3, c. 3 del D.M. n. 741/2017); - ha partecipato alle prove INVALSI entro il mese di aprile, con le misure di supporto necessarie, previste nel PEI redatto dalla istituzione scolastica (art. 10, c. 6 e art. 11, c. 4 del D.Lgs. n. 62/2017); - soddisfa le condizioni di cui all’art. 10, c. 5 del D.Lgs. n. 62/2017 (“Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.”) Una volta ammesso a sostenere l’esame, in applicazione dell’art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 62/2017, “Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.” Ovviamente, nella valutazione delle “attività svolte”, la sottocommissione avrà cura di acquisire la programmazione didattico-educativa seguita all’interno della comunità e di curare particolarmente la calibratura delle prove di esame sul percorso formativo dell’alunno.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Incarico di responsabile di plesso ad una docente inidonea permanente alle mansioni del profilo professionale di appartenenza ma idonea all'impiego in mansioni parascolastiche: è possibile?
  • Alla luce di quanto riportato nel quesito, la Commissione medica di verifica avrebbe riconosciuto alla dipendente una inidoneità permanente relativa poiché contestualmente si fa riferimento all’idoneità della stessa all’impiego in mansioni “parascolastiche”. Si ricade, quindi, nello stato del lavoratore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del DPR n. 171/2011 che ne determina l'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento. Si riconosce, quindi, una residua capacità lavorativa limitata ad alcune tipologie di mansioni. Proprio con riferimento all’ipotesi di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente l’articolo 7, comma 1 del citato Regolamento dispone che “l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.” Il dirigente scolastico, acquisito il giudizio della Commissione, deve interloquire con il proprio Ambito territoriale al fine di utilizzare la docente in altri compiti secondo la normativa vigente ripercorsa dall’esaustiva Nota dell’USR per il Piemonte 25 novembre 2022, n. 17320. Il primo riferimento del caso è il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto il 25 giugno 2008 che, all’articolo 2, comma 2, così dispone: “Il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità [intercompartimentale], può, a domanda: a) essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro; b) essere dispensato dal servizio per motivi di salute.” Tale utilizzazione, in forza dell’articolo 3 del suddetto CCNI, è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo). Vengono pure riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compiti relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, in considerazione del dispositivo della Commissione, delle richieste dell’interessato/a, in coerenza con il PTOF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola: -servizio di biblioteca e documentazione; - organizzazione di laboratori; - supporti didattici ed educativi; - supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; - attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto. Il secondo riferimento è dato dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 secondo cui “il personale docente che, nel caso di inidoneità relativa permanente per motivi di salute, chieda formalmente, con un’istanza al dirigente, il passaggio nei ruoli amministrativi con conseguente assunzione della qualifica di assistente amministrativo o assistente tecnico e con assegnazione di una sede provvisoria. In assenza di istanza o di posti disponibili nel profilo richiesto, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico.” Successivamente, il Ministero (allora MIUR e MI) ha fornito con più note le seguenti indicazioni: - “nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d’anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico. In assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale […] Tuttavia, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale personale potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche” (Note n. 13000/2013 e n. 13220/2013); - “Il suindicato personale docente, nell’anno scolastico nel corso del quale viene dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, in attesa di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e tecnico del ruolo ATA, continuare ad essere utilizzato nell’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all’attuazione del P.O.F. in attesa dell’assegnazione della sede definitiva di titolarità nel ruolo del personale A.T.A. Con l’occasione si precisa che il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta” (Nota n. 7749/2014); - in periodo pandemico, la Nota MI n. 1585/2020 chiarisce che “L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza dell'inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia. Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi. Il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei. Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui: servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto". In tutti i riferimenti citati, sebbene in modo non esaustivo, vengono riportati come possibili compiti da affidare al personale con inidoneità permanente relativa “attività di supporto interno alle funzioni istituzionali della scuola”. Per questa ragione, quando la Commissione medica collegiale riporta una “idoneità all'impiego in mansioni parascolastiche”, la redazione evidenzia delle perplessità. Infatti, se “biblioteca, segreteria, ufficio personale, ...” sono riportati come esempi nel dispositivo e non da chi ha posto il quesito, allora si è in presenza di un uso inappropriato dell’aggettivo “parascolastico” mitigato, però, dalla suddetta esplicitazione; invece, se tali esempi sono estranei alla certificazione medica, allora è opportuno che l’istituzione scolastica chieda alla Commissione la riformulazione del giudizio dato che l’aggettivo “parascolastico” attiene a ciò che coadiuva o integra l’opera che è propria della scuola dall’esterno e non al suo interno. In ogni caso, sia che si tratti di attività “parascolastiche” o di supporto interno alle funzioni istituzionali della scuola, l'incarico di responsabile sfugge a tali casistiche poiché discende dalla delega di funzioni ossia dal trasferimento di alcune competenze dirigenziali al dipendente/delegato ai sensi dell’articolo 25, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001. Pertanto, tale attività non può essere affidata alla docente con inidoneità permanente relativa.

    Data di pubblicazione: 13/02/2025

  • Analizziamo l'obbligo di DUVRI nel caso del servizio panini e del servizio di trasloco...
  • Si premette che l’obbligo di redigere il DUVRI sussiste quando sono presenti “rischi interferenti”, ovvero quando il datore di lavoro, nella fattispecie il Dirigente scolastico committente, affida lo svolgimento di lavori o servizi all’interno dei propri luoghi di lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi che dovranno essere eseguiti in luoghi in cui si svolgono contemporaneamente le attività scolastiche. Nel primo caso posto nel quesito: “1. Servizio di fornitura panini” svolto all’interno dell’Istituto scolastico, trattandosi di un servizio affidato dal Dirigente scolastico committente ad operatori esterni, deve essere redatto il DUVRI dallo stesso Dirigente scolastico, con eventuali integrazioni ritenute indispensabili proposte dalla ditta fornitrice del “Servizio di fornitura panini”, allo scopo di prevenire, eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze. Nel caso in esame si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” per la presenza di personale esterno all’interno dell’edificio scolastico (quello della ditta che ha vinto l’appalto per la vendita dei panini) e il personale scolastico (studenti, docenti e personale ATA). I rischi interferenti afferiscono, non sempre in modo unico, a due differenti tipologie di valutazione dei rischi: 1) rischi da sovrapposizione attività, derivanti dallo svolgimento contemporaneo delle attività svolte dalla ditta appaltatrice, dagli operatori scolastici e dagli alunni nei medesimi luoghi; 2) rischi introdotti dall’attività svolta dalla stessa ditta fornitrice dei panini nei luoghi scolastici. Il trasporto con carrelli di attrezzature, alimenti e materiali da parte della ditta esterna può interferire con il normale flusso di studenti e personale scolastico, creando potenziali pericoli di collisione o intralcio. Va altresì osservato che la presenza di un punto vendita può aumentare il traffico di studenti in aree specifiche, come corridoi e atri, specialmente durante le ore di punta; ciò può comportare sovraffollamento, con incremento del rischio di cadute, urti e altri incidenti. In merito al secondo caso posto nel quesito: “2. Servizio di trasloco. Ogni anno, la Provincia affida a una ditta di facchinaggio l'incarico per gli spostamenti di materiali ingombranti, attrezzature e mobilia di tutte le scuole [...]”, si sottolinea che anche in occasione di spostamenti di materiali ingombranti, attrezzature e mobilia, si dovrà redigere il DUVRI in considerazione del fatto che nello svolgimento delle suddette attività sussistono “rischi interferenziali” tra gli addetti della ditta incaricata dalla Provincia alla rimozione dei citati materiali e il personale della scuola coinvolto. Occorre però evidenziare che in tal caso il “committente” dei lavori di rimozione degli stessi materiali non è il Dirigente scolastico, ma l’Ente locale proprietario che ha appaltato lo stesso servizio. L’art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione – comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, dispone che il “committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera.” Pertanto, ai fini della redazione del DUVRI l’ Ente committente è tenuto a convocare una riunione di coordinamento fra lo stesso Responsabile Tecnico della Provincia, il Dirigente scolastico titolare dell’attività scolastica e il Responsabile della ditta appaltatrice dei lavori di rimozione. In tale occasione, sia il Dirigente scolastico che il Responsabile della ditta incaricata del servizio di trasloco, attraverso un proficuo confronto delle rispettive attività, forniranno al Tecnico dell’Ente locale: a) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si svolgono i citati lavori; b) la tipologia dei rischi interferenziali esistenti fra l’attività scolastica e i lavori effettuati dalla ditta appaltatrice; c) le relative misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle singole attività. Acquisiti tutti i dati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il Responsabile Tecnico della Provincia, per conto della propria Amministrazione, redigerà il DUVRI e richiederà la firma di tutti i soggetti interessati: il Committente stesso, il Dirigente scolastico e il Responsabile della ditta esterna incaricata del servizio di trasloco.

    Data di pubblicazione: 12/02/2025

  • Ricostruzione di carriera o temporizzazione: vediamo cosa applicare in caso di passaggio da scuola secondaria di primo grado a secondaria di secondo...
  • Una docente passata dal ruolo della secondaria di primo grado a quello di secondo grado...

    Data di pubblicazione: 12/02/2025

  • La valutazione periodica e finale nella scuola primaria: è possibile introdurre il "discreto" per la religione cattolica, le attività alternative e il comportamento?
  • Avremmo bisogno di un chiarimento relativo alla valutazione. La nuova normativa in materia di valutazione periodica...

    Data di pubblicazione: 12/02/2025

  • Docente in riposo d'ufficio per raggiungimento del limite di età chiede di permanere fino ai 70 anni, possiamo concederlo?
  • La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con il dipendente, il trattenimento in servizio oltre i 67 anni, nei limiti del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Tale limite è stato ribadito anche dal ministro della Pubblica Amministrazione nella nota del 20 gennaio 2025 che recita testualmente: "Ai fini del ricorso all’istituto in oggetto, la base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie” derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative". Considerato che il dirigente scolastico non ha la competenza funzionale nel decidere il numero delle assunzioni del personale docente e ATA, in quanto tale limite e competenza risultano unicamente far capo al superiore MIM, lo stesso, non avendo contezza di tali dati, al momento, non può assumere alcuna decisione in merito al trattenimento in servizio. Risolto il problema del limite assunzionale potrebbe restare a carico del dirigente scolastico la valutazione circa "l'indispensabilità" del dipendente per l'ottimale gestione dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica di riferimento. Tanto premesso, è necessario attendere ulteriori indicazioni dal MIM, come precisato nelle "Disposizioni finali" della circolare prot. n. 25316 del 31 gennaio 2025 e si consiglia, altresì, di inoltrare l'istanza di trattenimento in servizio all'Ufficio scolastico territoriale competente. Cordiali saluti

    Data di pubblicazione: 11/02/2025

  • Esame di stato 2025, scuola sec. II grado Istituto tecnico economico: vediamo come procedere alle nomine dei commissari interni...
  • Esame di stato 2025, scuola sec. II grado Istituto tecnico economico, indirizzi ITRI...

    Data di pubblicazione: 11/02/2025

  • Anagrafe prestazioni - Quali incarichi conferiti ai propri dipendenti pubblicare in PerLaPa?
  • La materia oggetto del quesito è definita, come noto, dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale decreto con l’articolo 18 ha disciplinato gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 sono tenute alla pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. In ambito scolastico, vanno comunicati tutti gli incarichi conferiti al personale retribuiti con risorse provenienti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito o, in generale, con fondi esterni al FIS. Non rileva la distinzione tra l’incarico svolto dal dipendente e ciò che è espressamente compreso nel suo ruolo quanto, invece, il fatto che egli sia retribuito per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e nei doveri d’ufficio già retribuiti ordinariamente tramite lo stipendio mensile. In buona sostanza, riportando l’esempio proposto nel quesito ovvero quello del docente di lettere impegnato in più incarichi extra, detti incarichi devono essere sempre comunicati telematicamente in Anagrafe delle prestazioni. Ciò perché non si deve distinguere tra incarichi coerenti con la classe di concorso e/o cattedra di insegnamento del docente e incarichi del tutto avulsi da queste ultime e conferiti in forza di competenze specifiche e ulteriori che il docente ha acquisito come arricchimento del suo profilo professionale. Si tratta, in entrambi i casi, di incarichi extraistituzionali e retribuiti. Alla luce di quanto sopra, anche in merito ai compensi a carico dei progetti del PNRR, poiché essi sono svolti dal personale coinvolto al di fuori dell’orario di servizio, degli ordinari compiti d'ufficio e della funzione istituzionale rivestita e vengono compensati con fondi extra FIS, l’istituzione scolastica ha l’obbligo di darne comunicazione. Circa le esclusioni da tale obbligo, la Circolare MIUR 24 luglio 2002, n. 497 riguardante l’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti e dei consulenti esterni, in combinato disposto con l’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, ne elenca i casi al paragrafo 5.1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, punti 12, 13 e 14, del D.lgs. n. 80/1998 e della Circolare 29 maggio 1998, n. 5/1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.F.P., punto 1), lettere a. e c., gli importi percepiti dai dipendenti pubblici per incarichi sia compresi che non compresi nei compiti e doveri d'ufficio vanno comunicati annualmente, con le seguenti esclusioni: A- esclusioni oggettive, elencate nella Circolare n. 5/1998, punto 1), lettera c. e punto 2), comma 7; a- diritti d'autore; b- compensi per attività di insegnamento; c- redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, ove consentita, e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale; d- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; e- utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; f- partecipazione a convegni e seminari g- prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate; h- prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; i- compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. B- esclusioni soggettive, elencate nella Circolare 29 maggio 1998, n. 5/1998, punto 2), comma 6 che riguardano: - i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno; - i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito; - i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. In ambito scolastico, oltre ai suddetti casi di esclusione, ovviamente sfuggono alla pubblicazione tutti i compensi relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti provenienti dal FIS, liquidati a seguito di attività di insegnamento, di attività funzionali o di attività aggiuntive facenti capo alla previsione dell'articolo 88 del CCNL del 29/11/2007 (cfr. FAQ sul sito dell’ANAC in merito agli obblighi di pubblicazione sui siti delle Amministrazioni Pubbliche alla luce del D.lgs. n. 33/2013). Infine, per quanto riguarda in modo specifico i docenti, non sono oggetto di comunicazione le autorizzazioni all'esercizio della libera professione.

    Data di pubblicazione: 11/02/2025

  • CS con contratto a t.i.: quante ore può accettare su proposta di supplenza breve di 36 ore di 10 giorni?
  • Gentile utente, L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni fissano criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l’autorizzazione. Il comma 6 dell'art. 53prevde che le disposizioni sul cumulo di incarichi si applichino ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Ai sensi della normativa vigente quindi nel caso sottoposto il collaboratore può accettare una proposta di supplenza breve solo se con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50 per cento dell'orario settimanale obbligatorio, non di 36 ore e solo se compatibile e non in conflitto con il rapporto di pubblico impiego nella scuola.

    Data di pubblicazione: 11/02/2025

  • Assenza per ricovero ospedaliero e per convalescenza di un CS supplente breve: vediamo la retribuzione e il computo dei 30 giorni...
  • Come detto in precedenti risposte, la Funzione Pubblica, con parere n. 53/2008, ha ricordato che ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/08, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo “il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore”. Ad avviso della Funzione Pubblica, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero. Il CCNL Scuola 2007 all’art. 17, comma 8, (non modificato dal CCNL 2024) prevede che al dipendente a tempo indeterminato spetta "l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo”. Pertanto, riteniamo in via analogica che anche per il personale della scuola (il parere riguardava il CCNL Ministeri), relativamente al trattamento economico di chi si trovi in stato di convalescenza post ricovero ospedaliero, debba prevalere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL 2007, senza la decurtazione degli accessori previsti dall'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008. L’art. 35 comma 1, del CCNL 2024 prevede che al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai commi seguenti del medesimo CCNL. Dette precisazioni, per quanto concerne l’assenza per malattia, sono contenute nei commi 3 e 4. Il terzo comma prevede che il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Il successivo comma 4 prevede che, fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al citato terzo comma, è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Il comma 6 prevede che nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico (supplenza breve come nel caso di cui al quesito), tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Pertanto, le disposizioni specifiche per il personale a tempo determinato nulla prevedono in merito al trattamento per il ricovero ed il post-ricovero con la conseguenza che, a nostro avviso, trova applicazione, su tale questione, la disposizione generale di cui al citato art. 17, comma 8. Ciò sta a significare che per il personale supplente breve, fermo restando il trattamento retributivo fondamentale spettante, non vanno applicate le decurtazioni dell'accessorio di cui al Decreto 112/2008.Tuttavia, come noto, il personale supplente breve non ha titolo al pagamento del trattamento accessorio (CIA e RPD). Conclusivamente, si ritiene che al personale di cui al quesito (supplenza breve), per l'assenza relativa a ricovero, spetti l’intero trattamento economico previsto dal CCNL (che nel caso di specie è il 50% della retribuzione per 30 giorni). In definitiva, il personale supplente non ha titolo al trattamento più favorevole previsto per il ricovero in riferimento al trattamento accessorio (proprio perchè non percepisce detto trattamento accessorio) con la conseguenza che per il periodo di ricovero e post ricovero la retribuzione è quella prevista dal CCNL e quindi la retribuzione al 50%. In tal senso, in precedenti risposte, abbiamo espresso dei dubbi sulla quantificazione operata dal Sidi che non ridurrebbe la retribuzione fondamentale in caso di personale con supplenza breve, che, come detto, riteniamo debba retribuito al 50%. Infine, dal quadro normativo sopra rappresentato, emerge, a nostro avviso, che il periodo di ricovero e post ricovero rilevi (e quindi vada conteggiato) ai fini del superamento del periodo di comporto, non essendo previsto in merito alcun trattamento di favore (come, invece, avviene per le assenze per grave patologia).

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