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    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Due studenti sviluppano un'app per acquistare merende e bevande: come autorizzare gli studenti a svolgere l'attività commerciale alla luce del codice appalti?
  • Vi scrivo per chiedere un parere in merito alla seguente situazione particolare. Due studenti del nostro Liceo hanno sviluppato....

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Affidamento diretto servizio assicurativo triennale oltre soglia: è ammissibile l'affidamento diretto all'unica manifestazione di interesse del fornitore uscente?
  • La risposta è necessariamente divisa in due parti: - la manifestazione di interesse è possibile tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica solo fino a quando non sarà pubblicata la scheda SIM (Scheda Indagine di Mercato): quando ciò accadrà (la pubblicazione della relativa scheda è stata annunciata sul vademecum ANAC di luglio 2024) si dovrà necessariamente pubblicare sulla BDNCP; - quanto invece all’applicazione del principio di rotazione, l’applicazione del quinto comma dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023 (“Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”) mette spesso dubbi, perché la sua formulazione è in effetti suscettibile di due interpretazioni. Il nodo interpretativo sta nel distinguere se per “procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” si intendono: - tutti gli affidamenti che ricadono in tali soglie; - tutte le procedure elencate alle lettere c), d) ed e) del comma primo dell’art. 50 (quindi, per esempio, la manifestazione di interesse quale forma di procedura negoziata), indipendentemente dal valore. Se si interpreta nel primo modo, la rotazione dovrà essere applicata escludendo l’uscente, perché è improbabile che si abbia a che fare con un affidamento collocato esattamente fra 140.000 e 143.000 euro. Se invece si interpreta nel secondo modo, si potrà includere l’uscente. A nostro avviso, l’interpretazione più corretta è la prima, ma ci sono elementi che depongono per una lettura più favorevole: per esempio, il vademecum ANAC di luglio 2024 include il metodo dell’indagine di mercato “aperta” quale eccezione alla rotazione per il sotto soglia.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Un parere sui criteri da noi adottati per la non ammissione alla classe successiva: uso "limitato" del voto di consiglio e parametro delle tre insufficienze...
  • L’articolo 1, comma 1 del D.Lgs 62/2017, in piena coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del DPR 122/09, attribuisce al Collegio dei docenti la competenza di definire criteri e modalità per la valutazione degli apprendimenti ai quali i docenti, pur nel rispetto della propria autonomia professionale, si devono attenere: Si riportano di seguito le fonti precedentemente citate D.Lgs 62/2017 “…….La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa…..” DPR 122/09 “……. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa……” Tali norme primarie attengono prioritariamente al rapporto tra la libertà di insegnamento, l’autonomia professionale dei docenti e la necessità di garantire omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione. Non vi sono indicazioni specifiche (e perentorie) sul rapporto di competenze tra la delibera del Collegio e le decisioni dei Consigli di classe, fermo restando che la garanzia di omogeneità rappresenta un principio fondamentale. Ciò premesso, si ritiene consigliabile inserire nelle delibere del Collegio un riferimento alle autonome valutazioni dei Consigli di classe, che però dovrebbero, in caso di “scostamento” dai criteri generali, motivare adeguatamente ed in modo specifico tali scelte. In altre parole, criteri basati su meri automatismi, seppur garantiscono omogeneità di trattamento, non sempre risultano adeguati per operare delle corrette scelte; nel caso in esame, consentirebbero al singolo docente di “decidere per tutti”; un suo giudizio insufficiente nella sua disciplina, in sede di recupero dopo sospensione del giudizio, risulterebbe condizionante per l’ammissione o meno alla frequenza dell’anno successivo. E ciò potrebbe essere oggetto di potenziale contenzioso in sede amministrativa. Per mero scrupolo di approfondimento, si potrebbe anche osservare che l’automatica e rigida applicazione del criterio” NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO in caso di valutazione insufficiente in più di tre discipline” potrebbe portare a “bocciare” uno studente con quattro discipline in cui ha riportato 5/10 e a portare alla sospensione del giudizio di uno studente con tre discipline in cui ha riportato 3/10. In sintesi, pur se il Collegio è pienamente legittimato all’adozione di criteri per assicurare omogeneità e trasparenza, dovrebbe essere opportuno inserire nella delibera una clausola che possa fare salve le autonome determinazioni di ciascun Consiglio di classe, in casi particolari e debitamente motivati.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Recupero dei compiti durante la ricreazione: qual è il corretto bilanciamento tra diritto alla pausa e responsabilizzazione...
  • Si ritiene che la problematica vada affrontata con un approccio di tipo pedagogico-educativo più che con strumenti regolamentari. Si osserva “in primis” che i periodi dedicati alla cosiddetta ricreazione non vanno considerati come un mero intervallo, ma come un momento di pausa ed anche di socializzazione, nel corso del quale le insegnanti svolgono comunque il loro ruolo educativo, anche osservando comportamenti, approcci alle relazioni tra pari, capacità di autonomia e responsabilità. Utilizzare tali momenti, pur se per brevi periodi, per il recupero di eventuali inadempienze sui compiti a casa, se da un lato può essere utile al fine di responsabilizzare gli alunni, d’altra parte potrebbe essere interpretato come strumento quasi punitivo (es: mentre gli altri giocano, tu completi quello che non hai fatto). In ogni caso, non si tratta di scarsa professionalità degli insegnanti, ma di una scelta che, a quanto pare con l’accordo dei genitori (o almeno della maggioranza di essi), fa parte del patto di corresponsabilità educativa. Quindi, si ritiene che le critiche, spesso strumentali, di uno o più genitori, possano comunque essere occasione per uno sviluppo ancora maggiore del dialogo e del confronto tra scuola e famiglia, fatto salvo che le scelte definitive costituiscono un legittimo strumento di esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa di ciascuna istituzione scolastica.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Docente invalido e Legge n. 388/2000: come gestire la richiesta di benefici contributivi...
  • A decorrere dall’anno 2002, l’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 riconosce in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (fino al limite massimo di cinque anni) per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative. Il beneficio è riconosciuto su richiesta degli interessati contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, corredata dalla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge. Per i soli iscritti alla gestione esclusiva ex INPDAP, quindi anche il personale della scuola, la domanda di riconoscimento dei benefici in esame può essere presentata, in continuità di attività lavorativa, al datore di lavoro. L'inserimento delle maggiorazioni in posizione assicurativa, relative alla legge "de qua", è di competenza dell'ente previdenziale come indicato nel messaggio Inps n. 1836 del 3 maggio 2017 e circolare Inps n. 4 del 17 gennaio 2018. Tanto premesso la richiesta della docente deve essere inoltrata all'Inps territoriale. Cordiali saluti

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • I controlli da effettuare prima di liquidare i compensi ai docenti interni per importi superiori a 5.000,00 Euro...
  • Le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono dettate dall’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, in base al quale le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, A QUALUNQUE TITOLO, il pagamento di un importo superiore a 5000 euro (il precedente limite era di 10000 euro), verificano, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, per l’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La norma, introdotta ad opera del D.L. n. 262/2006 con lo scopo di tutelare le finanze pubbliche, prevede che un soggetto creditore della Pubblica Amministrazione possa ricevere il pagamento solamente se non ha crediti iscritti a ruolo scaduti e non pagati di importo superiore a 5.000 euro (limite introdotto dall'art. 1, comma 986, Legge n. 205/2017). Le relative disposizioni di attuazione sono state dettate dal decreto Mef n. 40, del 18 gennaio 2008. Il citato D.M. n. 40/2008 non aveva previsto alcuna forma di esclusione/esenzione delle verifiche presso Equitalia Servizi spa, estendendo pertanto tali controlli a tutti i pagamenti, e non aveva chiarito se il controllo fosse da effettuare sul pagamento o sul contratto. La circolare MEF n. 22 del 29/07/2008, ha poi stabilito che il termine “pagamento” deve essere inteso in senso privatistico, ossia occorre fare riferimento all’adempimento di un obbligo contrattuale. Il pagamento è l’effettivo adempimento di un’obbligazione pecuniaria derivante, per lo più, da un rapporto contrattuale. Nella materia - oggetto di chiarimento a cura della più recente circolare MEF 13/2018 - il presupposto oggettivo previsto dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 è appunto il pagamento, a qualunque titolo, di un importo superiore a cinquemila euro. La citata Circolare n. 22/2008, inoltre, ha introdotto una serie di pagamenti che per ragioni oggettive sono esclusi dalla verifica. In particolare, le esclusioni possono derivare da: • versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali; • rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona; • corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona; • pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o operazioni di peacekeeping; • pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per fronteggiare situazioni di calamità; • pagamenti a titolo di assegno alimentare; • sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento; • indennità per inabilità temporanea al lavoro; • finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari; • trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali; • crediti impignorabili (ex art. 545 c.p.c.). Rientrano, invece, nell’ambito dei controlli gli stipendi, i salari, le retribuzioni equivalenti e pensioni, in quanto derivanti da una prestazione. Nel merito, la Circolare n.22/2008, precisa infatti che: “Con la circolare n. 28/2007, in sede di definizione delle prime modalità applicative della disciplina introdotta dall’art. 48-bis, si era ritenuto di escludere dall’obbligo di verifica i pagamenti delle somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate. Infatti, da un lato, tali erogazioni si configurano per le Pubbliche Amministrazioni quali spese fisse ed obbligatorie, per cui appaiono inderogabili e indilazionabili, dall’altro, non emergono in modo così pressante quelle esigenze di tutela della riscossione, atteso che si tratta di rapporti giuridici continuativi, connotati da un certo grado di stabilità, in relazione ai quali la soddisfazione del credito esposto in una cartella di pagamento può avvenire abbastanza agevolmente, applicando la vigente normativa speciale (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180), senza necessità di procedere all’espletamento della previa verifica di cui al più volte indicato art. 48-bis. Il Regolamento (ndr. DM 40/2008), invece, ha di fatto incluso nell’obbligo della cennata verifica anche le somme erogate per stipendi e pensioni. In effetti, l’articolo 3, comma 4, esplicita che il soggetto pubblico, in caso di riscontrato inadempimento, è tenuto a sospendere il pagamento delle somme dovute al beneficiario sino a concorrenza del debito comunicato da Equitalia Servizi S.p.A., specificando che per i pagamenti relativi ai crediti di cui all’art. 545, terzo comma, del codice di procedura civile, nella sospensione si deve tener conto dei limiti fissati dal quarto comma del medesimo articolo e dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950. Gli anzidetti crediti, a norma dell’art. 2 ora citato, sono, appunto, “gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza”. Ciò precisato, sempre al fine di ottimizzare le operazioni di verifica prescritte dal Regolamento, si reputa che la soglia di diecimila euro (ndr. ora 5000 euro) sia da riferirsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. La delineata interpretazione, invero, poggia su ragioni sistematiche e di corretta esegesi della disciplina richiamata, fondate sulla constatazione che i diversi limiti previsti per il pignoramento sulle suddette somme sono valutati sempre al netto delle ritenute.” La materia è stata recentemente ripresa dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ) che, , allargando la platea dei controlli a carico della pubblica amministrazione, ha previsto, all’art. 1, c. 84, l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 48-bis, disponendo che “Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”. Il successivo comma 85 prevede poi che “Le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.” Tanto premesso, dal quadro normativo sopra rappresentato, emerge, a nostro avviso, che la Scuola sia tenuta ad effettuare le preventive verifiche, ex art. 48 bis del DPR 602/1973, in caso di pagamenti di IMPORTO NETTO superiore a 5000 euro, disposti in favore dei docenti interni cui sono stati conferiti incarichi relativi al PNRR DM65/2023.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Un parere sull'utilizzo del personale e il riposo compensativo in caso di allerta meteo...
  • Quando un plesso viene chiuso con provvedimento autoritativo per cause di forza maggiore (es. eventi atmosferici particolarmente intensi), il personale ad esso assegnato è esonerato dalla prestazione del servizio. Ciò discende, in relazione alla particolare natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, da quanto previsto dall’art.1256 del Codice civile (“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento”). Detto questo, tuttavia, se nei giorni di chiusura del plesso, si riscontra la necessità della sostituzione in sede o altri plessi (anche di comune diverso) di collaboratori assenti, è possibile disporre il servizio in sede o altro plesso per le unità di personale strettamente necessarie allo scopo. La informativa sindacale (e eventuale confronto), in applicazione in un certo senso estensiva (in quanto assegnazione temporanea e eccezionale) dell’art. 30 comma 9 b2 del CCNL 2024, è la sede idonea per affrontare la questione dei criteri dell’individuazione del/i collaboratore/i da utilizzare in sede o altro plesso. Riguardo ai criteri da seguire ci sembra opportuno privilegiare la volontarietà e la rotazione o, come nel caso di cui al quesito, la viciniorità della residenza (o domicilio) del collaboratore da utilizzare alla sede o plesso di temporanea assegnazione (e, scendendo in particolari, esonerando il personale residente o domiciliato nel comune ove è stata decretata l’allerta meteo per evitare spostamenti in zone con criticità) Considerato che il collaboratore scolastico, in servizio nel plesso chiuso, non è tenuto, come detto sopra, a nessuna prestazione lavorativa nei giorni di chiusura, qualora sia utilizzato per uno o più giorni presso la sede o altro plesso dell’istituto, matura il diritto a uno o più giorni di riposo compensativo quando sarà possibile (ovviamente senza oneri per l’amministrazione). Riguardo alla seconda questione (assistente amministrativo in servizio in altro plesso quando la sede è chiusa per causa di forma maggiore), a lui non compete alcun riposo compensativo; ha semplicemente eseguito la sua prestazione lavorativa prevista, per quel giorno nel luogo e per l’orario, dalla ordinaria organizzazione del servizio; a nulla rileva il fatto che, quel giorno, la sede sia stata chiusa per causa di forza maggiore.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Prima del rientro post infortunio sul lavoro una dipendente chiede di essere sottoposta a visita del medico competente: fino a quel momento può essere messa in "malattia d'ufficio"?
  • Una mia docente (sostegno) di scuola primaria è stata assente per qualche mese per un infortunio sul lavoro...

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • È legittimo inserire nel regolamento degli acquisti un comma che deroga al principio di rotazione per i servizi specifici oltre soglia?
  • La clausola proposta sembra basarsi su un equivoco, ovvero l’applicazione del principio di rotazione al mercato degli esperti esterni. Sul punto, la questione è disciplinata come segue: - il principio di rotazione è contenuto nell’art. 49 D.Lgs. 36/2023, e il Codice Appalti non si applica agli esperti esterni; - coerentemente, il Quaderno n. 3 del MIM non fa alcun riferimento al principio di rotazione; - il metodo di selezione degli esperti esterni, previsto dall’art. 7 D.Lgs. 165/2001, è in ogni caso sufficiente a superare la rotazione, giacché non è previsto l’affidamento diretto ma sempre un avviso aperto. Il quesito, tuttavia, fa riferimento all’affidamento a “società”, probabilmente ritenendo che l’affidamento a persone giuridiche comporti automaticamente l’applicazione del Codice Appalti e, dunque, l’applicazione dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023. Anche se tale considerazione non è lontana dal vero (sulla ripartizione fra esperti ed appalti nei contratti spesso in bilico fra tali mercati, come anche il DPO, rimandiamo alle molte risposte offerte in argomento), la specifica applicazione della regola ai due mercati proposti ci vede della seguente opinione: - per quanto riguarda lo sportello psicologico, la clausola sarebbe in astratto pensabile, ma è del tutto improbabile che si possa ragionare in termini di effettiva assenza di alternative, in quanto il mercato è tutt’altro che privo di alternative. La clausola è pensabile solo nel caso in cui almeno un avviso aperto sia andato deserto e vi siano oggettive difficoltà documentabili nell’affidamento del servizio; - per quanto riguarda invece l’RSPP, anche se sappiamo bene che l’affidamento del servizio oscilla spesso fra esperti ed appalti (intendiamo: fra le Istituzioni Scolastiche), non possiamo dimenticare che la normativa nazionale, specificamente dedicata anche alle Istituzioni Scolastiche, prevede la nomina di un esperto. Si riportano infatti i commi ottavo, nono e decimo dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008: “8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti”. Da tale impostazione deriva la nostra opinione che la clausola sarebbe illegittima.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • La scuola può stipulare un contratto di fornitura del servizio di vigilanza privata finanziato con fondi del Funzionamento Amm.vo/Didattico?
  • L'art. 43 D.I. 129/2018 prevede che le istituzioni scolastiche - per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali - hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015. Pertanto, in punto di diritto, nulla vieta alla scuola di stipulare un contratto di appalto per il servizio di vigilanza privata. Si consiglia di acquisire un parere preventivo del DPO in ordine agli eventuali profili di riservatezza da vagliare in caso di videosorveglianza, nonché di sentire l’Amministrazione Comunale per l’aspetto autorizzativo legato alla sbarra, che probabilmente richiederà una SCIA.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Richiesta di modifica dell'iscrizione dopo la scadenza del termine: come procedere?
  • Fatte salve le necessarie puntuali verifiche sulla validità delle richieste, si ritiene necessario comunicare ai genitori che le modifiche potranno essere accolte nei limiti dell’organico di diritto assegnato alla scuola, definito in base a precisi criteri di legge, e delle capienze nelle strutture dei diversi plessi. Si ritiene, altresì, debba essere coinvolto anche il Consiglio di Istituto, non solo al fine di informarlo della potenziale modifica nell’organizzazione dell’offerta formativa, ma anche, e soprattutto, per poter deliberare criteri di priorità per la eventuale accettazione di richieste. Trattandosi di spostamenti interni all’Istituto, più che tramite un vero e proprio nulla osta, l’accettazione o il diniego possono essere formulati come disposizione organizzativa del dirigente, con opportuna e specifica motivazione.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Il collaboratore del dirigente scolastico può ricoprire il ruolo di RLS?
  • Il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, o non manifestando le stesse l’intenzione di ricoprire la carica, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno (D.lgs. 81/2008, art. 47, comma 4). Questo significa che la RSU individua il RLS al proprio interno; ma nel caso in cui nessuno dei suoi membri sia disponibile saranno i lavoratori della scuola, appositamente convocati, ad eleggere il RLS tra i lavoratori stessi, tenendo conto delle disponibilità manifestate. Il D.lgs. 81/2008 non pone alcun vincolo in sede di elezione pertanto, essendo il collaboratore del dirigente scolastico un lavoratore della scuola, gode dell’elettorato passivo come tutti i suoi colleghi docenti e non docenti. Ovviamente la sua nomina deve essere frutto di una consultazione del personale della scuola e non può essere assimilata ad un incarico attribuito dal dirigente scolastico. La RSU, nel momento in cui non abbia proceduto alla designazione tra i suoi membri, non potrà eccepire a fronte di una elezione regolare. Per quanto riguarda eventuali forme di incompatibilità tra la funzione di collaboratore del dirigente scolastico e altre cariche, va ricordato che il CCNL di comparto del 2007, all’art. 88, comma 2, lettera f) prevede l’unica incompatibilità (da intendere come divieto di cumulabilità dei compensi a carico del FIS) tra collaboratore e funzione strumentale al PTOF.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Anno di prova del docente: come calcolare i giorni di assenza per la mancata maturazione del servizio...
  • La valutazione del periodo di formazione e prova del personale docente è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche (cfr. art. 3, c. 1 D.M. n. 226/2022). Secondo i commi 2 e 3 del citato art. 3, “2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. 3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.” Alla luce di una simile disposizione, non è possibile rispondere al quesito formulato dal momento che il numero di giorni complessivi di attività didattica è una variabile diversa da scuola a scuola e, all’interno della medesima scuola, da docente a docente. Dunque, dai dati forniti non è possibile individuare il numero di giorni di attività didattica svolti da un docente dal 16 dicembre in poi, detratti i 38 di assenza. Il numero di giorni complessivi di attività didattica dipende infatti da: - il calendario regionale. Questo prescrive, spesso, un numero di giorni destinati alle lezioni e alle attività didattiche integrative superiore a quello minimo previsto per la validità dell’anno scolastico (fissato, rispettivamente, a 170 per le scuole che articolano le lezioni su 5 giorni e 200 per le scuole che le articolano su 6 giorni). È il caso, ad esempio, della Toscana che – per l’a.s. 202472025 – aveva indicato il numero minimo dei giorni di attività didattica, rispettivamente, in 205 e 172 (cfr. https://www.regione.toscana.it/documents/10180/22487620/LETTERA_REGIONE_TOSCANA_CALENDARIO_SCOLASTICO.pdf/3a7d5ae5-9515-cacd-3ac2-cdb35edb194b?t=1716460867098); - gli adattamenti al calendario regionale stabiliti dalla singola istituzione scolastica; - il piano annuale delle attività dei docenti adottato, anche in questo caso, a livello di singola scuola. Nei giorni di attività didattica sono infatti ricompresi anche quelli destinati “al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”: ciò significa che concorrono al monte annuo dei 120 giorni di attività didattica anche i giorni, pur collocati in periodi di sospensione dell’attività didattica, in cui si sono svolte attività formative, sedute degli organi collegiali (collegio docenti, consigli di classe), riunioni di gruppi di lavoro (GLO, dipartimenti); - le classi assegnate al docente. Il numero delle classi assegnate al docente dipende dal numero delle ore attribuite alla disciplina da lui impartita e questo influisce, a cascata, sui giorni eventualmente impiegati per quelle attività valutative e collegiali sopra ricordate (si pensi al numero dei consigli di classe e degli scrutini). Si tenga inoltre presente che l’assegnazione a una classe terminale comporta necessariamente, nella scuola secondaria di primo grado, la partecipazione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione mentre può comportare, nella scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Ovviamente, i giorni impiegati per lo svolgimento di detti esami concorrono al monte annuo dei 120 giorni di attività didattiche; - eventuali incarichi aggiuntivi attribuiti al docente in questione. Infatti, concorrono parimenti a detto monte annuo i giorni utilizzati per lo svolgimento di progetti extracurricolari: si pensi, ad esempio, all’assunzione dell’incarico di tutor o esperto in uno o più moduli PNRR che si svolgono in periodi di sospensione dell’attività didattica. Alla luce di quanto fin qui riportato, si ribadisce pertanto che non è possibile individuare, senza disporre di tutti gli elementi sopra indicati, il numero di giorni di assenza che segna la mancata maturazione dei 120 giorni di attività didattica. Si confida tuttavia di aver fornito gli strumenti per compiere detto calcolo.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Docente part-time e incarico VPO (L. 51/2025): compatibilità e autorizzazione del DS...
  • I G.O.T. (così come i V.P.O.), sono magistrati onorari, il cui incarico ha una durata temporanea e si caratterizza per l'inesistenza di un rapporto di impiego e di subordinazione. In giurisprudenza (cfr Cassazione, Sez. Un., 21 febbraio 1991, n. 1845) è stato chiarito che la posizione del magistrato onorario non è riconducibile, neppure astrattamente, né al rapporto di impiego privato, né a quello pubblico. Il Consiglio di Stato, con parere del 23 maggio 2012 n. 2466, ha ritenuto che l’incarico di vice procuratore onorario (VPO), in considerazione delle indennità per esso previste, si configura come incarico retribuito e come tale è sottoposto all’obbligo di preventiva autorizzazione dell’attività extraistituzionale ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. La circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2021 ha così precisato "Il Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116, che disciplina la riforma organica della magistratura onoraria, ha previsto, in astratto, la compatibilità dell’incarico di magistrato onorario con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, come si desume dall’articolo 1 del medesimo decreto, il cui terzo comma così recita: “L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”. Ferma restando la competenza del Consiglio Superiore della Magistratura per tutto quanto attiene lo status del magistrato, anche onorario, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione, gli interessati dovranno indicare, nella relativa istanza, l’ufficio di espletamento delle funzioni onorarie, la retribuzione annua complessiva (prevista o presunta), l’impegno settimanale/mensile in media richiesto. Gli uffici (nella persona del Dirigente o, in mancanza, del Capo dell’ufficio), dove, invece, gli interessati sono assegnati a prestare servizio quali pubblici dipendenti, dovranno inoltrare le istanze di autorizzazione di quest’ultimi, esprimendo il proprio parere circa l’insussistenza o meno di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi delle funzioni onorarie con l’attività istituzionale, circa l’assenza o meno di pregiudizi o detrimenti allo svolgimento e alla funzionalità dell’attività degli uffici nonché in ordine alla compatibilità o meno con l’orario di servizio. In ogni caso, al perdurante svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie non potrà conseguire automaticamente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, restando al contrario tale opzione vincolata ad un’attenta valutazione delle scoperture e in genere della complessiva situazione dell’Ufficio in cui si presta servizio, acquisito comunque il parere dell’Ufficio medesimo, (anche in considerazione delle rilevantissime criticità da cui hanno preso le mosse le procedure di reclutamento per titoli e prova orale disciplinate dal decreto-legge n. 34 del 2020)". La Cassazione, con la Sentenza del 14/04/2023, n.10080, ha affermato che la figura del magistrato onorario, non diversamente da quella di qualsiasi funzionario onorario, si è sempre caratterizzata per l'esistenza di un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico - amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico - discrezionale), l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario). Tali caratteristiche del servizio onorario hanno anche in passato giustificato la conclusione che esso non è prestato nell'ambito di un rapporto di lavoro, né di carattere subordinato né di carattere autonomo, così restando al di fuori dell'ambito di applicazione degli artt. 35 e 36 Cost.. Pertanto, l'esercizio delle funzioni di viceprocuratore onorario non è riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il Ministero della Giustizia, ma ad un rapporto di servizio onorario con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali, l'inserimento strutturale del dipendente medesimo nell'apparato organizzativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto stesso. L’art 5 del Decreto 116/2017, riformato dalla legge 51 del 2025, disciplina le incompatibilità prevedendo che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative; d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; e) coloro che abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie . Il novellato Articolo 29 bis del Decreto 116/2017 prevede che Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati i magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6 (regime di esclusività), svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali. Conclusivamente, allo stato attuale, ferma restando la necessità di autorizzazione ( si dovrà valutare quindi la temporaneità dell’incarico e soprattutto la non interferenza con l’attività ordinaria a scuola), le assenze per attività di giudice onorario dovranno essere imputate agli istituti contrattuali o di legge sussistendone i requisiti (ferie, permessi non retribuiti per motivi personali, aspettativa etc). Se la docente fatturasse al tribunale con partita iva ricevendo una indennità per ogni udienza che svolge si ritiene che l'attività andrà ricondotta all'esercizio di libera professione ai sensi dell'art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 1994 per la quale la docente dovrà chiedere la relativa autorizzazione.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Formazione del personale scolastico: quale compenso orario applicare per AA e DSGA?
  • Come detto in precedenti risposte ad analoghi quesiti, in caso di attività di docenza (svolte anche attraverso incarico di collaborazione plurima) in corsi di formazione e aggiornamento, rivolti al personale della Scuola, si applicano gli importi di cui al D.I. n. 326/1995, ove non previsto diversamente da apposite norme o disposizioni regolamentari (vedi PNRR/PON). Detto Decreto Interministeriale ha stabilito – ormai da molti anni - la misura dei compensi spettanti al personale impegnato nella realizzazione, per l’appunto, delle attività di aggiornamento, di formazione e di riconversione professionale. I compensi, lordo dipendente, applicabili, in virtù del citato decreto, sono: - fino ad un massimo di € 41,32 giornalieri per le attività di direzione, organizzazione e controllo; - fino ad un massimo di € 41,32 orarie (elevabili a € 51,65 per i professori universitari) per le attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi; - fino ad un massimo di € 41,32 orarie (elevabili a € 51,65 per i professori universitari) per l'attività di docenza; - fino ad un massimo di € 25,82 orarie per l'assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni previste dal progetto formativo. Si ricorda altresì che sui compensi per attività di formazione non si applicano le ritenute previdenziali, come chiarito dalla nota MEF prot., 149948 del 10 giugno 1996 e dalla circolare MIUR n. 3761 del 30/07/2009, richiamante le circolari n. 3 del 15/01/1996 e n. 138 del 04/04/1996.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Esami di idoneità all'esame di Stato conclusivo del 2° ciclo: c'è un massimo di ore effettive in una giornata da rispettare?
  • Nel precisare che non si tratta di un esame di idoneità, ma di esame preliminare, si osserva che non ci sono riferimenti in merito nella normativa primaria, ma che tutto è affidato alle autonome determinazioni organizzative della scuola, ispirate a criteri di efficacia, efficienza e di ragionevolezza. Si sottolinea, d'altro canto, che di norma le prove degli esami preliminari si svolgono in orario pomeridiano, sia per non interferire con le attività di lezione e di docenza, sia per consentire una equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro e di impegno per tutti. Nel caso in oggetto, il candidato sarebbe impegnato per più di otto ore e, a prescindere dalle esigenze lavorative dei singoli, la scelta non appare ispirata a criteri di efficacia e di efficienza. La concentrazione di più prove nella stessa giornata dovrebbe essere quindi motivata da imprescindibili esigenze organizzative della scuola, tutte da precisare. Pur senza una formale impossibilità di ricorrere a tale modalità organizzativa, si consiglia pertanto di evitare tale "concentrazione", anche al fine di prevenire eventuali motivi di impugnazione.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Manifestazione di interesse per distributori automatici: l'autonomia scuole non qualificate dopo il 31 maggio 2025...
  • Dopo il D.Lgs. 209/2024 la qualificazione SF di livello 2 non è più necessaria per l’affidamento di concessioni di servizi di valore inferiore ad euro 140.000. Conseguentemente, non è più necessario rivolgersi ad una stazione appaltante qualificata; la data del 31 maggio 2025 non cambia nulla, perché la nota ANAC di dicembre 2024 – a differenza di quella di febbraio 2024 – non riguarda più le concessioni di servizi, ma solo i viaggi di istruzione. Sarà pertanto possibile procedere sin da subito, adattando il bando del Quaderno n. 2 alle proprie necessità e procedendo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dagli artt. 1 e 17 del relativo disciplinare.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Come gestire il voto di sei decimi nel comportamento in IP Enogastronomia alla luce della L. 150/2024?
  • Nella Legge 150/2024, mentre vengono previste modifiche immediatamente esecutive al D.Lgs 62/2017 per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo e l’attribuzione del credito scolastico, si rinvia ad una successiva regolamentazione per la novella del DPR 122/2009, che riguarda appunto gli scrutini delle classi intermedie. Infatti, il comma 4 dell’ articolo di tale Legge 1 rinvia all'adozione di uno o più regolamenti la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. In particolare, l’applicazione del comma 5, lettera b, punto 4, che si riferisce appunto alla sospensione del giudizio nel caso di sei in condotta, richiede l'emanazione dei regolamenti di cui sopra. Bisognerà perciò attendere l’emanazione di tale/i regolamento/i che conterrà certamente indicazioni per le situazioni come quella prefigurata nel quesito. Si rileva, altresì, che anche la normativa vigente prevede la non ammissione nel caso la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi (per le classi intermedie cfr. articolo 4, comma 5, dpr 122/09; per gli esami di Stato cfr art. 13 comma 2, lettera d).

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Legge di Bilancio 2025: come gestire le richieste di trattenimento in servizio del personale scolastico...
  • La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con il dipendente, il trattenimento in servizio oltre i 67 anni, nei limiti del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Tale limite è stato ribadito anche dal ministro della Pubblica Amministrazione nella nota del 20 gennaio 2025 che recita testualmente: "Ai fini del ricorso all’istituto in oggetto, la base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie” derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative". Purtroppo però i dirigenti scolastici non hanno la competenza funzionale nel decidere il numero delle assunzioni del personale docente e ATA, in quanto tale limite e competenza risultano unicamente far capo al superiore MIM, pertanto gli stessi, non avendo contezza di tali dati, al momento, non possono assumere alcuna decisione in merito al trattenimento in servizio. Risolto il problema del limite assunzionale potrebbe restare a carico dei dirigenti scolastici la valutazione circa "l'indispensabilità" dei dipendenti per l'ottimale gestione dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica di riferimento. Le note del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 25316 del 31 gennaio 2025 e prot. n. 45357 del 21 febbraio 2025 relativamente al trattenimento in servizio fino a 70 anni (art. 1, comma 165, della Legge di Bilancio 2025) per il personale scolastico (docenti e ATA), che ha raggiunto il limite d’età (67 anni), rinviano ad un ulteriore specifico successivo approfondimento. Si evidenzia però come la più volte citata Legge di Bilancio non preveda la permanenza in servizio “a domanda dell’interessato”, ma a seguito di “valutazioni esclusivamente in capo all’Amministrazione”. Tanto premesso, se come indicato nella domanda, per "amministrazione che ha già valutato positivamente il trattenimento in servizio" si intende l'Ufficio scolastico territoriale, i dipendenti possono continuare l'attività lavorativa, altrimenti no. Cordiali saluti

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Compenso per un supplente breve all'interno di un progetto PNRR: come si calcolano le ritenute?
  • Confermiamo, preliminarmente, quanto già chiarito in precedenza: per norma, tutti i compensi, a qualsiasi titolo spettanti a personale interno impegnato in attività aggiuntive connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente, devono essere assoggettati alla completa contribuzione previdenziale e assistenziale sia a carico Stato che a carico dipendente. Tuttavia, come detto in precedenti risposte, in base alla Legge 335/1995, per i supplenti brevi e saltuari, poiché lo stipendio tabellare è assoggettato a contribuzione INPDAP per il 118% del suo ammontare (cfr. cedolini NoiPA), gli emolumenti accessori non devono essere gravati da ritenute previdenziali (né a carico del dipendente né a carico dello Stato) all'atto della liquidazione, fatto salvo il conguaglio previdenziale di fine anno. A detto personale si applicano quindi le sole ritenute FC (0,35%) e IRPEF a carico del dipendente, oltre IRAP (8,5%) e INPS/DS (1,61%) a carico dello Stato.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Aspettativa per studio per docente con contratto a t.d.: diritti del docente e modalità di sostituzione per gli esami...
  • Gentile utente, l'art. 35, comma 1, del CCNL 19-21, abrogativo dell’art. 19 del CCNL 2007, stabilisce che “al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi". L’art. 18 del CCNL 2007, non modificato da quello 19-21, asserisce quanto segue: Comma 1: “L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico”. Comma 2: “Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994”. La circolare ministeriale n. 15 del 2011 ha chiarito la tipologia di personale a cui si riferiva l’art. 19 del CCNL 2007, affermando: “si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL […] intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno”. Tutto ciò premesso, riteniamo che l’aspettativa per motivi di studio possa essere autorizzata anche ad un docente a tempo determinato con incarico fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma in coerenza con gli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 a cui si rinvia per una attenta lettura soprattutto in ordine alla durata, all’interruzione e alle modalità di autorizzazione. Considerata l’importanza degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, che rappresentano comunque un obbligo per il personale docente, si evidenzia che l'istituto dell'aspettativa per motivi di famiglia/studio è stato previsto dal legislatore per soddisfare determinate esigenze personali dei dipendenti mediante la sospensione della prestazione lavorativa. Proprio per tale motivo, la concessione dell’aspettativa è subordinata alle esigenze di servizio. In altre parole, il docente non può pretendere che l’aspettativa debba essere concessa e l’Amministrazione ha facoltà di opporre un legittimo diniego motivando la presenza di contingenti ed indifferibili esigenze di servizio, non sindacabili in sede di giudizio amministrativo (Consiglio di Stato Sent. 27 settembre 2011 n. 5384). Ai fini della concessione, è necessario, quindi, che il docente motivi l’istanza esplicitando le esigenze di studio, giudicate dallo stesso di particolare rilievo e che possono essere soddisfatte solo assentandosi dal lavoro. Riguardo alla seconda domanda posta dal quesito, si ricorda che le norme di riferimento per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e il Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741. L’art. 4, c. 7 del DM. n. 741/17 prevede che “i lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica”. La sostituzione del docente assente può essere disposta ricorrendo a personale interno, non impegnato negli esami, secondo il seguente ordine di priorità: 1. docente che insegna la stessa disciplina; 2. docente in possesso dell’abilitazione o del titolo di specializzazione (se trattasi di sostituzione del docente di sostegno); 3. docente in possesso dei titoli di studio prescritti per insegnare la disciplina. Dato che l’art. 4, c. 7 del DM. n. 741/17 non prescrive che il sostituto sia esterno alla commissione di esame o che sia necessariamente un docente della scuola secondaria di primo grado, è possibile individuare anche un altro docente già facente parte della commissione, compatibilmente con le operazioni d’esame, oppure un docente esterno alla commissione, purché in servizio nella scuola e in conformità a una delle condizioni sopra riportate. Il ricorso a docenti esterni all’istituzione scolastica, da individuare tramite supplenza temporanea, è da intendersi come estrema ratio, qualora non fosse possibile ricorrere a nessuno dei docenti in servizio. Si precisa che il presente parere è stato formulato sulla base delle sole informazioni contenute nel quesito o desumibili dallo stesso. Per quanto non espresso si rinvia alla normativa vigente.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Un istituto di istruzione secondaria superiore può chiedere l'abilitazione alle gare ASP su Mepa?
  • La risposta è certamente positiva. A sostegno di tale soluzione segnaliamo: - la nota ministeriale prot. 6893 del 24 febbraio 2025, che ha segnalato alle Istituzioni Scolastiche la formazione online “PA Istituti Scolastici – La negoziazione in modalità ASP (As Service Provider)”; - la presenza del medesimo webinar sul canale YouTube di Consip (all’indirizzo in chiaro https://www.youtube.com/watch?v=r_d_bPJVDmQ); - il fatto che in sede di formazione si sia già dato atto del fatto che diverse scuole hanno provveduto ad utilizzare la modalità ASP per bandire, specie in tema di viaggi di istruzione.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Pubblicazione del regolamento dei viaggi d'istruzione: è possibile oscurare le tabelle dei tetti di spesa sul sito web?
  • La risposta è negativa: se le tabelle fanno parte del regolamento, nessuna disposizione ne consente l’oscuramento ai fini della pubblicazione. L’elemento in discussione qui è l’opportunità o meno di includere tali tabelle in un regolamento: non si vede il minimo vantaggio nel decidere un tetto massimo di spesa a livello regolamentare, mentre sono evidenti tutti gli svantaggi: - come probabile, le imprese conoscono il tetto di spesa; - non si potrà discostarsi dalla previsione regolamentare qualora fosse necessario; - in generale, non si “guadagna” nulla in termini di procedimento di affidamento. Il fatto che esista un tetto di spesa a livello regolamentare, infatti, non cambia nulla quanto ai singoli affidamenti: si potrà sempre decidere di fissare un tetto massimo all’offerta per ogni singola aggiudicazione anche in difetto di una disposizione regolamentare. Non si potrebbe invece escludere un’impresa per un superamento di un limite massimo di spesa che l’impresa non conosce.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • Esami idoneità (II ciclo): i docenti di sostegno devono partecipare allo scrutinio?
  • Trattandosi di candidati esterni agli esami di Stato, la situazione prefigurata nel quesito va affrontata con puntuale riferimento non agli esami di idoneità, ma agli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. Per il corrente anno scolastico, tali esami sono oggetto delle disposizioni di cui all’OM 67/2025 ed in particolare all’articolo 5 di tale Ordinanza, che al comma 9 recita testualmente: ……L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo…… Per quanto concerne il ruolo e la partecipazione degli insegnanti di sostegno, si rileva che il comma 5 dell’art. 315 del D.Lvo n.297/1994, prevede che: …… I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti…… Su tale punto è utile ricordare anche quanto previsto dal DPR 122/09 al comma 5, dell’articolo 2: ….. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni….. Tanto premesso, considerato che gli esami preliminari vengono svolti davanti al consiglio di classe collegato alla commissione cui i candidati esterni sono stati assegnati e che i docenti di sostegno fanno parte a pieno titolo del consiglio di classe, partecipando alle operazioni valutative di tutti gli alunni, si ritiene che essi debbano partecipare alle operazioni valutative anche in occasione degli scrutini dell’esame preliminare.

    Data di pubblicazione: 19/05/2025

  • È legittimo non esprimere la valutazione con i giudizi sintetici per disciplina in pagella per il primo quadrimestre ma limitarsi al giudizio globale?
  • La valutazione della scuola primaria è stata oggetto di una importante rivisitazione in forza della Legge n. 1° ottobre 2024, n. 150, recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, che modifica e integra gli articoli 2 e 6 del D.lgs. n. 62/2017. in particolare, il novellato articolo 2, comma 1 del citato decreto prevede che “a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.” La legge n. 150/2024 imponeva di emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), una ordinanza che definisse le modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, espressa attraverso giudizi sintetici, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti nonché per la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Essa si è concretizzata nell’O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025. Poiché la rilevante novità normativa è intervenuta nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, detta ordinanza ha chiarito la tempistica di applicazione delle modifiche intervenute. Nello specifico, l’articolo 7 dispone che “In via transitoria, per l’anno scolastico 2024/2025, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni, le disposizioni della presente ordinanza si applicano a partire dall’ultimo periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico, in base a quanto stabilito dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.” Pertanto, la nuova valutazione trova applicazione a partire dal secondo quadrimestre (o terzo trimestre) del corrente anno scolastico. Ciò comporta che la valutazione periodica relativa al primo quadrimestre – o al primo e al secondo trimestre – sia effettuata secondo le disposizioni previgenti, vale a dire quelle introdotte dall’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e dalle allegate Linee guida. Circa la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti richiamato dall’articolo 3, comma 8 dell’O.M. n. 3/2025, esso resta disciplinato dall’articolo 2, commi 3 e 7 del D.lgs. n. 62/2017. Detto giudizio globale è parte della valutazione e non può sostituirsi integralmente ai giudizi descrittivi di cui all’O.M. n. 172/2020, pienamente applicabili nell’ambito della valutazione periodica in forza delle sopra richiamate disposizioni transitorie di cui all’O.M. n. 3/2025. Non è possibile, dunque, derogare alla norma, neanche nelle classi prime.

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