Docente con inidoneità permanente ma relativa: in mancanza di istanza d'utilizzazione in altri compiti come considerare l'assenza?
Il verbale della CMV è di inidoneità permanente ma relativa.
Nel caso di docenti dichiarati inidonei in modo permanente ma relativo (come per l'appunto nel caso di specie), per quanto concerne l'utilizzazione si osserva che l'art. 15, ai commi 4 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12/09/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013, dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico.
Il MIUR (ora MIM), con la nota n. 13000 del 3 dicembre 2013, ha precisato che in assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Il MIUR, con la successiva Nota n. 13220 del 6 dicembre 2013, ha precisato che nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016 (ma sul punto non sono pervenute successive indicazioni), il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI del 25 giugno 2008, anche per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
Nella Nota MIUR n. 7749 del 1 agosto 2014 è stato precisato che anche il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.
In caso di domanda di utilizzazione (l'utilizzazione è sempre su istanza di parte e mai d'ufficio), si ritiene che la competenza a disporre tale utilizzazione è del Dirigente dell’Ambito Territoriale, acquisito il referto medico collegiale.
Ciò si desume dall'art. 2, comma 6, del CCNI 25 giugno 2008 (richiamato anche nella Nota 1585/2020 sulla gestione del personale inidoneo a seguito di giudizio del medico competente) il quale prevede che il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell’interessato/a l'utilizzazione temporanea o permanente.
L'art. 6 del CCNI prevede che il contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 2007. Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 del citato art. 17.
L'art. 3 del CCNI 25 giugno 2008 prevede che " L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo). Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell’interessato, in coerenza con il PTOF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto"
Nella citata Nota 1585/2020 si legge quanto segue: "L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza dell'inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia. Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi. Il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.
Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui: servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto".
In mancanza di richiesta di utilizzazione la docente sarà assente per malattia d'ufficio con conseguente applicazione delle decurtazioni economiche e cumulo ai fini del comporto e con il rischio quindi di licenziamento allorchè venisse superato detto periodo ( cfr. art. 17 commi 1-3 CCNL 2007 non modificato dal CCNL 2024).
L'art. 17, comma 1, del CCNL 2007 - non modificato dal CCNL 2024 - prevede che il dipendente a t.i. assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Il secondo comma del citato articolo prevede che, superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Il terzo comma prevede che, prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma secondo, l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
Ai fini della maturazione di tale periodo si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Dunque, la durata massima dell'assenza per malattia è stabilita in 18 mesi, sia se fruito in un unico periodo continuativo, sia se frazionato in più periodi nell'arco del triennio precedente l'ultimo evento morboso.
L'ARAN, con Orientamenti Applicativi pubblicati nel periodo settembre/novembre 2020 ha precisato che:
- per periodo di comporto si intende la somma di tutte le assenze per malattia avvenute in un predeterminato arco di tempo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonostante l'esecuzione della prestazione venga sospesa per fatto inerente alla sua persona;
- il triennio da considerare per il conteggio dei diciotto mesi di assenza va calcolato, andando a ritroso dal giorno che precede l'ultimo episodio morboso; seguendo tale criterio si sommano tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto); infine, alla somma ricavata si aggiunge l'assenza relativa all'episodio morboso in atto. Il risultato ottenuto, che potrebbe essere definito “somma economica”, permette di determinare sia il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia fruiti all'interno del periodo di comporto, sia il trattamento economico spettante al lavoratore per il periodo di assenza per malattia in corso, così come stabilito all'art. 17, comma 8, del CCNL 2007 e tenuto conto delle disposizioni dell'art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008;
- il periodo di 18 mesi deve essere calcolato considerando convenzionalmente 30gg. per ogni mese, con la conseguenza che il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non eccedente i 540gg.;
- il lavoratore che intenda fruire degli ulteriori 18 mesi di assenza non retribuita (Cfr. art. 17, comma 2, CCNL 2007), alla relativa istanza, deve allegare idonea certificazione medica attestante la gravità della patologia che non consente la ripresa dell'attività lavorativa;
- per quanto riguarda le modalità di fruizione del secondo periodo di comporto (ulteriori 18 mesi), la formulazione adottata nel CCNL non consente un utilizzo dello stesso in misura frazionata. Al lavoratore è, comunque, consentita la ripresa del servizio nel caso sopraggiunga la completa guarigione prima che scadano i diciotto mesi;
- l'evento morboso si considera unico sia nel caso in cui l'assenza sia attestata mediante un unico certificato, sia qualora essa sia attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata, senza la ripresa effettiva del servizio. L'evento morboso si considera, altresì, unico nel caso in cui l'assenza si protragga senza soluzione di continuità, pur se risulta essere stata originata da prognosi differenti.
In merito al secondo periodo di comporto occorre fare attenzione al superamento di detto periodo.
L’ARAN, con l’Orientamento Applicativo RAL 536 inerente al Comparto Regioni ed autonomie locali (che possiamo utilizzare in via analogica anche alla situazione di cui al quesito) ha fornito chiarimenti in merito alla seguente domanda: “Un dipendente al quale è stato concesso l'ulteriore periodo di assenza non retribuita, è rientrato in servizio e, dopo aver lavorato per più di un anno, si è assentato nuovamente per malattia. Qual è il trattamento giuridico ed economico di tale ultima assenza?”
L’ARAN ha precisato che se il dipendente, dopo aver ottenuto la concessione dell'ulteriore periodo di assenza non retribuita è rientrato in servizio in anticipo rispetto alla scadenza del previsto periodo di 18 mesi non retribuiti e, dopo aver lavorato, si assenta nuovamente per malattia, dovrà essere trattato come tutti gli altri dipendenti: l'ente dovrà calcolare a ritroso le assenze per malattia effettuate nel triennio precedente l'ultimo episodio morboso (senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che in tale periodo siano comprese anche le assenze non retribuite) sia al fine di stabilire se il lavoratore abbia o meno superato il periodo di conservazione del posto (18 mesi nel triennio) sia al fine di stabilire il trattamento economico dell'assenza.
Conclusivamente, in mancanza di istanza d'utilizzazione in altri compiti, la docente sarà assente per malattia ed allo scadere del primo periodo di comporto, per conservare il posto di lavoro, dovrà chiedere ulteriore periodo di comporto ai sensi dell'art. 17 co. 2 CCNL 2007 come sopra specificato.
In questo caso la scuola, anche ai sensi delle previsioni del DPR 171 del 2011, dovrà chiedere nuova visita collegiale ( cfr. art. 3 comma 3 lett. a).
Invece, la docente, una volta superato il comporto, non potrà più chiedere l'aspettativa per famiglia non retribuita.