Data di pubblicazione: 23/01/2026
La deliberazione del Consiglio d’Istituto descritta nel quesito suscita diverse perplessità. La prima concerne la destinazione del contributo volontario: il Ministero ha infatti più volte richiamato la natura di donazione del contributo stesso, che è possibile richiedere, senza penalizzazioni per chi non provveda a erogarlo, allo scopo di arricchire l’offerta formativa. Ora, la destinazione di una quota parte di detto contributo al finanziamento della tutela legale dei docenti che partecipano ai viaggi di istruzione, per quanto comprensibile nelle sue finalità, sembra decampare dai limiti sopra evidenziati e, soprattutto, idonea a ingenerare polemiche da parte dell’utenza. Ricorrono tuttavia ulteriori ragioni, di ordine giuridico, che fanno dubitare della legittimità dell'iniziativa. Invero, il personale docente dello Stato non può essere convenuto direttamente in giudizio nelle controversie per infortunio scolastico; invero, l’art.61 della legge n.312/1980 stabilisce che il danneggiato (o i suoi rappresentanti legali) debbano proporre la richiesta risarcitoria nei soli confronti dello Stato, datore di lavoro, e, quindi nei confronti del Ministero dell’Istruzione. E’ dunque la scuola a subire la causa e, se del caso, a essere condannata al risarcimento del danno in favore della famiglia. La vera e propria responsabilità “civilistica” del docente scatta in un secondo tempo, ossia in sede di rivalsa da parte dello Stato, il che presuppone che quest’ultimo sia risultato soccombente nel giudizio instaurato dalla “parte lesa”. L’azione di rivalsa è esercitata dalla Procura regionale della Corte dei Conti che chiederà conto al docente dell’esito infausto del precedente giudizio risarcitorio instaurato dalla famiglia nei confronti della scuola. Il giudizio di rivalsa mira quindi a reintegrare l’esborso dell’amministrazione, previo accertamento del dolo o della colpa grave da parte dell’insegnante nell’esercizio del dovere di vigilanza sugli alunni. Alla luce di quanto precede, il costo della tutela legale (ossia del patrocinio) del docente in sede civile sarebbe privo di causa, giacché, come detto, in virtù della richiamata disposizione, il giudizio risarcitorio nei confronti degli insegnanti non è proponibile in via diretta, posto che ad essi si surroga lo Stato (ossia il Ministero). Per quanto concerne la difesa innanzi alla Corte dei Conti nell’ambito dell’accertamento della responsabilità per danno all’erario, appare evidente che tale voce di spesa non possa essere finanziata, nemmeno indirettamente, dall’amministrazione pubblica. In relazione alla difesa penale del docente, come più volte evidenziato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, laddove non sussista conflitto di interessi e l’amministrazione di appartenenza ne faccia richiesta, l’art.44 del R.D. n.1611/1933 prevede l’assunzione del patrocinio istituzionale e gratuito da parte dell’Avvocatura dello Stato. Laddove il docente optasse per un legale del libero foro, inoltre, occorre richiamare l’art.18 del D.L. 25/3/1997 n.67 convertito con legge n.135 dello stesso anno. La disposizione recita: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”. Il testo di legge prevede espressamente il diritto al rimborso delle spese legali anticipate dal dipendente statale (quindi anche dal docente) nei limiti di quanto ritenuto congruo dall’Avvocatura dello Stato. Il quadro normativo sopra descritto descrive una serie di tutele che si aggiunge a quelle previste dalle polizze infortuni e R.C. che ogni scuola generalmente possiede e fa ritenere che, contrariamente a quanto si possa pensare, il personale docente non è lasciato solo. Ciò che più conta, però, è che i fondi raccolti a seguito della contribuzione dell’utenza confluiscono a pieno titolo nelle risorse di cui la scuola dispone secondo le regole pubblicistiche dell’evidenza pubblica. Ne consegue che il finanziamento con risorse pubbliche di un servizio (quello di tutela legale) inutile (come in sede civile) o comunque assicurato dallo Stato direttamente (con il patrocinio dell’Avvocatura) o indirettamente (con il rimborso delle spese) potrebbe integrare gli estremi di un danno all’erario.
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Data di pubblicazione: 23/01/2026
Nella scuola secondaria di secondo grado è prassi diffusa consentire agli studenti di muoversi all’interno dell’Istituto o in aree delimitate dei cortili della scuola durante la ricreazione. Tale prassi, determinata anche dal maggior grado di autonomia degli studenti va tuttavia gestita con attenzione dal Dirigente scolastico, in quanto l’obbligazione di vigilanza dei docenti e del personale collaboratore scolastico si aggrava. In primo luogo, è utile definire nel regolamento scolastico le modalità con cui si effettua la ricreazione e i limiti alla mobilità degli studenti, definendo chiaramente le aree in cui essi possono recarsi in tale frangente. In secondo luogo, va definito un dettagliato piano di vigilanza che stabilisca le postazioni fisse di docenti e collaboratori, esplicitando e definendo in tal modo la zona di attenzione di ciascuno di loro. Ciascun lavoratore, in base al piano di vigilanza diffuso dal dirigente scolastico, che ha il valore di un ordine di servizio, sarà responsabile della vigilanza nel solo luogo cui è preposto. Non sembra ragionevole né legittimo caricare di doveri di vigilanza e delle connesse responsabilità il personale che si trova in luoghi diversi, per l’oggettiva evidenza che la vigilanza può essere esercitata solo “qui ed ora”, imponendo la prossimità sui soggetti vigilati. Non è quindi in alcun modo ipotizzabile una corresponsabilità in capo ai docenti o ad altro personale, salvo che si trovino contemporaneamente nello stesso luogo. L’obbligazione di vigilanza, nel caso di definizione di aree accessibili agli studenti e di loro regolamentata libertà di movimento, infatti, è in capo a ciascun lavoratore nella sola zona di vigilanza assegnata, non su specifici alunni, salvo attenzioni specifiche da prestare a studenti con bisogni speciali che restano al di fuori dal piano generale delle sorveglianze. Ad esempio, se un docente fosse tenuto in base al piano di vigilanza a restare in un’aula, egli potrà essere ritenuto responsabile della vigilanza in quel luogo, anche se in aula entrassero studenti di altre classi. Chiaramente, una tale gestione della ricreazione impone il presidio anche di zone quali i bagni, i corridoi, il cortile e altri snodi nevralgici, quindi in più punti, a copertura integrale di tutte le aree di possibile transito degli studenti. In caso di danni verificatisi a carico di studenti nel cortile esterno, l’eventuale responsabilità in vigilando va ascritta al solo personale che, in base al piano di vigilanza doveva essere presente nel luogo ove è occorso il fatto dannoso. Per liberarsi dalla responsabilità di cui all’art.2048 del codice civile è necessario, da parte dell’Amministrazione convenuta in giudizio, riuscire a superare la presunzione di colpa, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (c.d. “prova liberatoria”). Si dovrà dimostrare che Il personale preposto al luogo in cui è accaduto il fatto dannoso ha esercitato la vigilanza cui era tenuto per contratto con la massima diligenza, adottando tutte le misure possibili per prevenire l'evento, e che il danno causato dall'allievo è stato un evento imprevedibile e inevitabile, provando di non averlo potuto impedire nemmeno con la massima diligenza.
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Data di pubblicazione: 22/01/2026
Si premettono alcune informazioni generali sul periodo di prova per il personale ATA: - il periodo di prova per un assistente amministrativo è pari a 4 mesi; - ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato; - il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto (art. 62, c. 4 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019). In buona sostanza, per rispondere al quesito è necessario fare riferimento all’art. 62 del CCNL 2019-2021 per il comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, il comma 3 stabilisce che "Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato". Secondo il comma 4, poi, "Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL", ricorrendo – solo in caso di malattia protrattasi per un periodo superiore a 6 mesi – la possibilità di risoluzione del contratto. Alla luce di un simile quadro si osserva che: - il periodo di prova, in tutti i casi indicati nel quesito, non può essere "rinviato" discrezionalmente ad opera del dirigente scolastico, ma viene sospeso di diritto. Infatti: • il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia; • la sospensione opera anche negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL, il che include l’astensione obbligatoria e il congedo parentale; • durante queste assenze, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, ma il computo dei mesi necessari al superamento della prova si arresta. Pertanto, poiché l'assistente tecnico in questione è attualmente assente per malattia, il suo periodo di prova è ancora sospeso e riprenderà a decorrere solo dal momento dell'effettivo rientro in servizio. Si richiama l’attenzione sulla necessità di monitorare le assenze per malattia: al compimento dei sei mesi, infatti, il dirigente scolastico può procedere alla risoluzione del contratto, valutando le esigenze organizzative e l’utilità, per l’amministrazione, della permanenza del vincolo (ad esempio, alla luce della eventuale difficoltà a garantire continuità nella sostituzione del dipendente, a causa della frammentazione delle assenze); - in merito al calcolo dei giorni utili: • ai fini del compimento del periodo di prova, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato; • i giorni lavorati dal 01/09/2024 al 19/10/2024 costituiscono servizio effettivo e devono essere pienamente computati nel totale dei quattro mesi richiesti (e non già 120 giorni). Si ricorda, infine, che al termine del periodo di prova – ovvero completati i 4 mesi di servizio effettivo –, se il rapporto non è stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. La conferma è di competenza del dirigente scolastico. Il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 non richiede l’assunzione di un provvedimento di conferma in ruolo del personale ATA al termine del periodo di prova: la conferma discende dunque, come previsto dal codice civile (art. 2096, c. 4), dal mero decorso di quel periodo senza che sia intervenuto il recesso dal contratto di lavoro da nessuna delle due parti del rapporto (“Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”). Tuttavia, la RTS solitamente richiede un provvedimento di tal genere per poter procedere a vistare la ricostruzione di carriera, ove richiesta dal lavoratore.
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Data di pubblicazione: 22/01/2026
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Data di pubblicazione: 22/01/2026
In generale, il nostro sistema di istruzione e formazione favorisce e promuove il la fruizione del diritto all'istruzione. L'inserimento di studenti stranieri nelle nostre scuole è regolamentato dall'art. 45 del DPR 394/99 (per i minorenni) e dalla previsione più generale dell'art. 192 del testo unico; inoltre sono state emanate nel 2014 apposite Linee Guida (aggiornate con gli orientamenti del 2022). Il DPR 394, sopra citato, prevede che, per i minori in obbligo di istruzione, la frequenza scolastica debba essere garantita a prescindere dalle regolarità della loro posizione per quanto concerne il permesso di soggiorno. Ciò non toglie che possa essere favorita la partecipazione ai percorsi di istruzione anche a soggetti maggiorenni che vogliano completare il ciclo degli studi, previa valutazione del percorso pregresso e determinazione della classe di inserimento, In estrema sintesi, seppur trattasi di soggetto già maggiorenne, si ritiene che la scuola abbia adottato una procedura corretta. E' chiaro, altresì, che debbano essere puntualmente applicate le disposizioni dell'Autorità di Polizia concernenti il permesso di soggiornare nel nostro Paese. In altre parole, è consigliabile confrontarsi con tali Autorità per concertare e azioni opportune e legittime.
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Data di pubblicazione: 22/01/2026
Dal punto di vista formale, il passaggio tra due percorsi con struttura ordinamentale (e quadri orari) diversi non dovrebbe essere ammissibile in corso d'anno nemmeno con esami integrativi che, come è noto, devono concludersi entro l'inizio delle lezioni dell'anno di riferimento. Ciò dovrebbe valere anche in questo caso: pur trattandosi di percorsi simili, gli ordinamenti di riferimento sono diversi. Oltre a ciò, vi è da sottolineare che l'ammissione ad un percorso di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti richiede l'elaborazione di un patto formativo individualizzato, da elaborare da parte della Commissione prevista dal DPR 263/2012 ed incardinata presso il CPIA di riferimento, previo riconoscimento dei crediti maturati nel pregresso percorso di studi. In ogni caso, la questione non può essere affrontata per il tramite di un'autorizzazione dell'istituzione scolastica di attuale frequenza. Si consiglia, quindi, di porre urgentemente la questione all'attenzione della Commissione sopra richiamata, che, tenendo conto delle caratteristiche di flessibilità del sistema di istruzione degli adulti, potrà valutare approfonditamente la richiesta adottando la soluzione più idonea per il minore, che dovrà essere direttamente coinvolto nella condivisione dell'eventuale patto formativo.
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Data di pubblicazione: 22/01/2026
L'esposizione della bandiera nazionale e di quella dell'Unione Europea è prevista come obbligo - e non come facoltà - dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 e dal relativo Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121). L'articolo 4, comma 3 di tale Regolamento prevede espressamente quanto segue: “Le bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami”. Il tenore della norma consente di affermare che l'obbligo grava su tutti gli edifici scolastici adibiti a sede di lezione o esami, indipendentemente dal fatto che si tratti della sede amministrativa o di altri plessi dell'istituzione scolastica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 "[...] i comuni e le province provvedono [...] alle spese varie di ufficio e per l'arredamento [...]”. A nostro parere, trattandosi di arredi scolastici, gli oneri relativi all'installazione dei portabandiera, all'acquisto di bandiere ed aste competono pertanto all'ente locale. Tuttavia, ci risulta che quasi tutte le scuole acquistino le bandiere autonomamente con fondi propri; ciò perché non appare conveniente aprire un fronte di contrapposizione con l'ente locale, qualora questo non intenda sostenere l'onere dell'acquisto delle bandiere, data la modica spesa occorrente. Ovviamente, nel caso in cui il plesso fosse sprovvisto di portabandiera e di aste, tale intervento strutturale sull'edificio non potrebbe non gravare sull'ente locale. Si segnala che alcuni enti locali prevedono, nei loro regolamenti, l'obbligo di esporre sugli edifici scolastici di pertinenza anche il vessillo dell'ente locale stesso (comune, provincia o città metropolitana). Si consiglia, in proposito, di consultare direttamente l'ente locale interessato (nel caso di cui al presente quesito, la provincia di Parma) per verificare se sia necessario esporre anche tale bandiera. Appare opportuno ricordare che recentissimamente (8 gennaio 2026) il Ministro dell'istruzione e del merito, con una nota indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche, ha ricordato che la bandiera rappresenta la storia, l’unità e l'identità della nostra nazione e che le bandiere vanno sostituite qualora risultino deteriorate, scolorite o non più idonee alla funzione rappresentativa, come del resto prevede l'articolo 9 del D.P.R. n. 121/2000. In conclusione, si ritiene che la scuola debba provvedere all'esposizione delle bandiere su tutti i plessi scolastici. Si consiglia altresì, a meno che non sia presente la necessaria infrastruttura, di provvedere autonomamente all'acquisto delle bandiere. L'ordine di esposizione delle bandiere è il seguente: il posto d'onore a destra (a sinistra per chi guarda l'edificio) spetta alla bandiera italiana, mentre la bandiera europea deve essere collocata a sinistra (a destra per chi guarda). Qualora le bandiere collocate siano tre, il posto d'onore è quello centrale (dove verrà collocata la bandiera italiana), mentre a destra (a sinistra per chi guarda) andrà issata la bandiera europea e a sinistra (a destra per chi guarda) quella dell'ente locale. Infine, si ricorda che, solo in circostanze particolari, può essere disposta, dal Ministero dell'interno e/o dalla Prefettura, l'esposizione di altre bandiere, come ad esempio quella delle Nazioni Unite (articolo 8 D.P.R. 121/2000).
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Data di pubblicazione: 22/01/2026
Questo Istituto nell'a.s. 2024/2025 ha, erroneamente, prorogato 5 contratti di supplenti di sostegno dal 01/07/2025 al 31/08/2025...
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Data di pubblicazione: 22/01/2026
Si ritiene che, nel caso di specie, il periodo di prova sia dovuto dal momento che, nonostante la attuale unificazione delle classi di concorso interessate, la mobilità dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado costituisce un passaggio di ruolo ex articolo 4, comma 3 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2025-2028. E i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo devono essere sottoposti al periodo di prova, sulla base del chiaro disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.M. n. 226/2022. Non rileva, per contro, il fatto che la Nota USR Piemonte prot. n. 23799 del 12/12/2025 affermi la obbligatorietà dell’esperimento del periodo di prova “qualora il passaggio riguardi docenti della scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A”: infatti, detto passaggio riguarda la diversa fattispecie di chi ha ottenuto il passaggio da ITP a docente della scuola secondaria di secondo grado.
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Data di pubblicazione: 22/01/2026
Nelle settimane passate abbiamo avuto a che fare con un genitore alquanto particolare che lamentava la mancata consegna delle tradizionali credenziali...
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Data di pubblicazione: 22/01/2026
Le due fattispecie riportate nel quesito possono essere trattate congiuntamente poiché sottendono una identica domanda, ovvero se sia possibile attivare la didattica a distanza (DAD) in caso di alunni assenti da scuola per problemi di salute, là dove la DAD viene intesa come collegamento a distanza con l’aula in cui si svolgono le lezioni in presenza per tutti gli altri studenti della medesima classe. A partire dall’entrata in vigore del D.L. n. 111/2021 (art. 1, c. 1), tutte le attività scolastiche si svolgono in presenza. È pur vero che la disposizione citata fa riferimento al solo anno scolastico 2021/2022, ma è altrettanto indubitabile che durante l’emergenza pandemica sono state necessarie prescrizioni normative specifiche affinché le attività scolastiche (didattiche e non) potessero svolgersi a distanza, sia quelle curricolari che quelle extracurricolari. In altri termini, al di là della lettera del comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 111/2021, si ritiene che la regola per cui le attività scolastiche devono effettuarsi in presenza possa conoscere solo eccezioni espresse. Ciò è confermato adesso anche dall’art. 44 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, tuttora vigente, secondo cui solo alcune attività funzionali dei docenti possono svolgersi a distanza, previa previsione nel Regolamento di istituto e nei limiti tracciati dallo stesso CCNL. Dunque, dato per assodato che le attività scolastiche debbano svolgersi in presenza, per poterne effettuare una o alcune a distanza occorre che sia espressamente previsto. Premesso questo, si ritiene che, nei casi di malattia o fragilità mediche accertate, possa soltanto darsi applicazione di quanto disposto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 66/2017 e dai paragrafi 4.6 e 5.2 delle Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e istruzione domiciliare di cui al D.M. n. 461/2019. Nell’art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2017 si legge infatti: “Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.” Nel richiamato paragrafo 4.6 del D.M. n. 461/2019 si afferma inoltre: “Ciascuna istituzione scolastica è tenuta a mettere in atto ogni forma di flessibilità del percorso scolastico, a fronte di disagi socio-sanitari e/o economici. Pertanto, nel caso di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari o in regime di day hospital che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), le istituzioni scolastiche, su richiesta della famiglia supportata da certificazione medica rilasciata dal medico ospedaliero o comunque dai servizi sanitari nazionali, attivano progetti di istruzione domiciliare. Il progetto è elaborato dal consiglio di classe e approvato dagli organi collegiali competenti. Qualora fosse necessario, il dirigente scolastico può richiedere di avere accesso alle risorse del MIUR e trasmettere la richiesta, corredata dalla necessaria documentazione al competente Comitato tecnico regionale, che procederà alla valutazione della stessa, ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Il parere del Comitato è necessario, solo ed esclusivamente, al fine dell’accesso al contributo economico per la realizzazione della ID e prescinde dalla possibilità di attivare il progetto.” Nel successivo paragrafo 5.2 si stabilisce inoltre: “Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l’impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati. […] Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell’alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa. […] In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d’istruzione, di cura e di riabilitazione del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un’efficace didattica a distanza. Le singole autonomie scolastiche potranno, eventualmente, anche predisporre un solo progetto generale per l’istruzione domiciliare, da sottoporre agli organi collegiali, che i singoli consigli di classe dell’alunno/a (o degli alunni) coinvolti andranno, di volta in volta, a dettagliare con risorse e specificità, dopo aver acquisito la richiesta della famiglia.” E ancora si legge: “Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI).” Ciò significa che la didattica a distanza è possibile solo nel caso in cui essa sia inserita in un progetto di istruzione domiciliare il cui presupposto è l’“accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate”. L’istanza dei genitori tesa a riconoscere l’accesso alla DAD agli studenti malati, in assenza di tali presupposti, non può dunque essere accolta. E deve peraltro essere ben chiaro che, comunque, la DAD non deve essere intesa come collegamento a distanza con l’aula in cui si svolgono le lezioni, ma più semplicemente – come dice la lettera dell’art. 16 del D.Lgs. n. 66/2017 – quale utilizzo delle “nuove tecnologie” nell’ambito di un piano didattico personalizzato che alterni presenza (presso il domicilio) da parte di personale docente appositamente individuato e retribuito con fondi provenienti dall’USR e didattica a distanza nel senso sopra detto. Nel caso di alunno con disabilità non potrà imporsi al docente di sostegno di recarsi presso il domicilio dell’alunno – potendo ricorrere per tale attività solo a insegnanti a ciò volontariamente disponibili – ma egli giocherà comunque un ruolo fondamentale, di raccordo tra la programmazione educativo-didattica fissata nel PEI e l’attività dell’eventuale altro docente coinvolto nonché di accompagnamento a distanza dell’alunno medesimo. In altri termini l’iter da percorrere, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 16 citato, è: - acquisire la richiesta della famiglia supportata dalla certificazione medica che attesti l’impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni (anche non continuativi). A tal fine risulta valida anche la certificazione del NPI appartenente al SSN; - verificare l’inserimento nel PTOF di un “progetto-quadro” sull’istruzione domiciliare all’interno del quale declinare il progetto per gli alunni in questione da parte dei rispettivi team docenti/consigli di classe. Se una simile previsione nel PTOF non vi fosse, occorrerebbe inserirla, acquisendo le delibere del collegio dei docenti e del consiglio di istituto; - convocare il team docenti/consiglio di classe per l’elaborazione di un progetto di istruzione domiciliare che potrà anche avvalersi delle “nuove tecnologie”, così come previsto dall’art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 66/2017, mediante lezioni sincrone tra docente/i incaricato/i dell’istruzione domiciliare e alunno coinvolto o trasmissione di materiali didattici con possibilità di verifica degli apprendimenti. Una adeguata combinazione di didattica in presenza e a distanza consentirà di mantenere il rapporto con l’alunno/a senza al contempo che ne risulti una interferenza con le sue eventuali necessità di cura e riposo. Per contro, la somministrazione di sola didattica a distanza, intesa per di più come collegamento alla classe, oltre a non essere espressamente prevista, rischia di frustrare l’attenzione e il coinvolgimento dell’alunno/a in questione, non garantendo una adeguata personalizzazione dei tempi e delle modalità di apprendimento. In un simile quadro, è comunque necessario che la istituzione scolastica adegui l’utilizzo della piattaforma per la erogazione della didattica a distanza al provvedimento del Garante della privacy del 26 marzo 2020 (sotto il profilo della minimizzazione dei dati in caso di utilizzo delle piattaforme generaliste e della conservazione e cancellazione dei dati nonché della gestione delle violazioni e delle misure di sicurezza) integrando il registro del trattamento dei dati e l’informativa agli studenti e al personale docente, ovviamente di concerto con il DPO. Per quanto riguarda poi l’adozione di un regolamento della didattica a distanza intesa nel senso sopradetto, è opportuno che vi si proceda, stabilendo chiaramente: - quali sono i presupposti della sua attivazione; - quali le sue finalità; - quale la piattaforma utilizzata; - quali le misure di sicurezza adottate; - quali le responsabilità di docenti e studenti nell’utilizzo della stessa didattica a distanza, rinviando anche ai criteri e alle modalità di valutazione delle attività svolte deliberate dal collegio dei docenti e integrate nel PTOF. Una simile operazione contribuirà a veicolare con trasparenza tutte le regole che alla didattica a distanza presiedono, evitando soprattutto all’utenza di ricercarle nei diversi documenti (PTOF, informativa, progetto di istruzione domiciliare, regolamento di disciplina).
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
La «figura aggiuntiva» nei moduli del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021–2027 è prevista essa stessa come costo “aggiuntivo” e non come parte integrante dell’area formativa ordinaria del modulo. Le «Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – versione 2.0 (novembre 2025)» prevedono, infatti, una specifica «UCS figura aggiuntiva per bisogni specifici (mediatore linguistico, psicologo, figura specifica per target group) – 1 ora per allievo» e precisano che «Tale fattispecie riguarda il costo di una figura dedicata per un’ora al singolo allievo […] per il soddisfacimento di specifici bisogni […] ogni partecipante può usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione.» L’espressione “oltre il monte ore di formazione” assume un valore dirimente poiché indica che l’attività della figura aggiuntiva non coincide né con le ore del percorso formativo né con attività curricolari ordinarie, ma si colloca come una integrazione a esse. Ciò è coerente con quel principio strutturale di complementarietà delle attività finanziate – un vero e proprio sovrappiù per le istituzioni scolastiche finalizzato al raggiungimento delle finalità del Programma nell’ambito dello spazio europeo dell’istruzione – su cui si fonda il PN 2021–2027 che esclude la possibilità di coprire con risorse europee attività già dovute nell’ambito dell’ordinario funzionamento scolastico. Del resto, le citate «Disposizioni» indicano espressamente, tra le spese non ammissibili, «costi relativi ad attività di persone (docenza, tutor, personale amministrativo e ausiliario, ecc.) e di gestione organizzativa ed amministrativa prestate entro il regolare orario di servizio e quindi già coperte dalla retribuzione ordinaria». Tale principio si applica direttamente al personale coinvolto e deve intendersi esteso, per coerenza funzionale, anche alle attività degli studenti che non possono coincidere con l’orario curricolare obbligatorio, pena la perdita del carattere aggiuntivo dell’intervento e la conseguente non ammissibilità della spesa. Pertanto, poiché i moduli del PN – come pure le attività delle figure aggiuntive – non possono svolgersi nell’orario curriculare degli studenti né sostituire attività obbligatorie, ne derivano due conseguenze operative vincolanti: - gli studenti non possono essere sottratti alle lezioni ordinarie; - l’attività della figura aggiuntiva non può svolgersi in orario curricolare, nemmeno sotto forma di colloqui individuali. Il «Manuale Utente Scuola Realizzazione Progetti Versione 1.9 (ottobre 2025)» rafforza tale distinzione, chiarendo che le attività del PN sono oggetto di una specifica e separata documentazione che conferma la netta separazione tra esse e la didattica curricolare ordinaria: “Realizzazioni” è la parte del sistema informativo destinata a documentare la realizzazione degli interventi formativi alla quale le figure formative – esperto, tutor, figura aggiuntiva – «potranno accedere solo dopo essere stati associati ai singoli interventi formativi». Pertanto, la figura aggiuntiva non può operare in orario curricolare, ma esclusivamente in orario extrascolastico o comunque aggiuntivo rispetto all’orario ordinario degli alunni. Anche quando l’attività di tale figura dovesse consistere in colloqui individuali, mentoring o supporto orientativo personalizzato, resta pienamente valido quanto previsto dalle Disposizioni: «ogni partecipante può usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione». Ne consegue che il colloquio non può essere collocato durante le ore di lezione curricolare e deve svolgersi in orario extracurricolare o comunque aggiuntivo (ad esempio rientri pomeridiani, fasce orarie non coincidenti con l’orario obbligatorio, momenti precedenti o successivi alle lezioni tenute da esperto/tutor). Si rammenta, infine, che il sistema gestionale SIF2127 impone controlli rigidi sugli orari inseriti per prevenire sovrapposizioni che renderebbero la spesa non rimborsabile. Nello specifico, al momento della registrazione dell'intervento, è necessario indicare l'orario di inizio e fine, il quale «non potrà essere compreso nell'orario di svolgimento dell'attività formativa del Tutor e dell'Esperto». La rimborsabilità è legata a registri o «timesheet che evidenzino lo svolgimento delle attività oltre l’orario di lavoro ordinario».
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
Gentile Utente come noto, per legge, il congedo in oggetto disciplinato nell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001, considerato le successive modifiche e ultima in ordine di tempo la legge 105/2022, articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2 stabilisce un preciso e inderogabile ordine di priorità. 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Nel caso specifico, come precisato, nel grado di parentela, la figlia è in linea retta di primo grado mentre, la nuora è affine di primo grado quindi, in ordine di priorità la figlia è il soggetto primo rispetto alla nuora. Al riguardo, di seguito, sono elencate per entrambi i soggetti avente diritto al congedo, le seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare, è soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92, oggi dopo le modifiche di cui all’ art. 3-4 del D.lgs. 62/2024 definita ”persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo “. b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni. c) Essere conviventi, stessa residenza. Unica eccezione i genitori per i figli e, non viceversa. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, alla quale si fa riferimento per un eventuale approfondimento, ha fornito per il comparto del pubblico impiego le indicazioni operative comuni per tutte le amministrazioni, scuola compresa. Di questa circolare, in calce, si ritiene utile evidenziare sinteticamente alcuni punti fondamentali e, in particolare, considerata la stessa residenza come chiarito nel quesito, le relative eccezioni a scalare per gli altri soggetti individuati dalla norma: mancanza, decesso, patologie invalidanti. Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Non è considerato come eccezione avere superato i 65 anni di età. La stessa circolare, per quello che concerne l'inderogabilità dei soggetti avente diritto, a fronte di alcune richieste di parere sul punto, evidenzia che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile. Per quanto riguarda la durata, invece, il novellato comma 5 bis dell'art. 42 del D.lgs. n. 151 del 2001 precisa che “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa”. Dalla disposizione si evince un duplice principio: da un lato, la norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il famigliare lavoratore che provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili. Quindi, per legge nel caso in cui, ci sia più di un familiare disabile e si può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, per legge non è comunque possibile superare i due anni. La legge, invero, non ha previsto il cosiddetto “raddoppio”. Su questo punto, si è pronunciata la Sezione Lavoro del Tribunale di Treviso (ordinanza del 10 gennaio 2024) che ha accolto il ricorso di una lavoratrice riconoscendole il diritto al congedo straordinario retribuito per assistere il padre disabile, nonostante ne avesse già fruito in precedenza per assistere la madre bisognosa di cure ed assistenza. L'ordinanza cautelare in commento al momento è riferita al singolo caso e, solo una eventuale modifica per legge o per interpretazione della stessa Corte Costituzionale può estendere per tutti glia avente diritto questo duplice beneficio. Come redazione nelle nostre risposte abbiamo sempre confermato che per legge il limite complessivo massimo di durata del congedo è di due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti. Per quanto evidenziato, in risposta al quesito, in considerazione che nello stato di famiglia è presente come convivente anche la figlia, si ritiene che la domanda della nuora anche se convivente non possa essere accettata, in mancanza dei previsti vincoli di legge prioritari, che permettono di essere considerata fra i familiari principali avente diritto. Al riguardo, l'autocertificazione della figlia convivente che afferma di non poter prestare assistenza alla madre poiché "per motivi oggettivi" è impossibilitata visto che presta assistenza al padre in via continuativa, non rientra nelle condizioni di eccezione previste dal legislatore. Quindi, a nostro parere il primo familiare avente diritto al congedo, per la madre o in alternativa per il padre, è la figlia e, riteniamo che la domanda della nuora non può essere accettata.
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
Richiesta di chiarimenti su insegnamento del Latino (LEL) nella scuola secondaria di primo grado – Indicazioni nazionali 2025. Alla luce delle...
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
Per quanto concerne la malattia personale i giorni festivi che si collocano fra due periodi di assenza per malattia fruiti senza interruzione vanno compresi nel computo della durata del periodo di assenza per malattia. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 4742 del 30 gennaio 2009 ha, infatti, precisato che secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio. L'ARAN, con l'O.A. CIRS35 24 febbraio 2021, ha precisato che nel caso in cui due periodi di malattia siano intervallati dalla domenica o - qualora l’articolazione dell’orario preveda che il sabato sia giornata non lavorativa - dal sabato e dalla domenica, l’assenza si considera come un unico periodo di malattia. In merito si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 ha reso un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica (avente ad oggetto l’art.71 del d.l. n. 112/2008) con il quale si chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”. Con la circolare n. 7 del 2008 la Funzione Pubblica ha precisato che, quanto all'individuazione del "periodo superiore a dieci giorni" ( ai fini dell'applicazione delle decurtazioni di legge), la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta"). Tutto ciò premesso, nel caso di specie, si ritiene che si tratta di unico periodo di malattia continuativo in quanto, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, il sabato e la domenica sono da imputare a malattia.
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
Si premettono alcune informazioni generali sul periodo di prova per il personale ATA: - il periodo di prova per un assistente amministrativo è pari a 4 mesi; - ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato; - il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL (art. 62, c. 4 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019); - il CCNL non prevede alcun riproporzionamento del periodo di prova in caso di part time verticale. In buona sostanza, per rispondere al quesito è necessario fare riferimento all’art. 62 del CCNL 2019-2021 per il comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, il comma 3 stabilisce che "Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato". Il comma 4 chiarisce che "Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL". Come sostenuto in altri pareri presenti in banca dati, secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cassazione, 24 ottobre 1996, n. 9304 e 25 settembre 2015, n.19043), il decorso di un periodo di prova non risulta per contro sospeso nelle ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, mentre deve ritenersi tale, in assenza di diversa previsione contrattuale e alla luce della finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipula del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, i permessi, il congedo parentale, l’aspettativa, lo sciopero e il godimento delle ferie annuali. Pertanto, i periodi utili alla prova sono, oltre i giorni di presenza del dipendente, le domeniche e le festività. In altri termini, non sono utili in vista del periodo di prova i giorni di assenza a qualsiasi titolo: assenze per malattia, ferie, congedi, permessi, aspettative. Circa le festività soppresse di cui all’art. 1 della Legge n. 937/1977, occorre invece distinguere le due giornate in aggiunta alle ferie da quelle considerate giornate di riposo. Le prime, a causa dell'assimilazione per legge alle ferie, non sono utili alla prova, mentre le seconde, a causa della loro sostanziale natura di festività, sono invece utili alla prova. Orbene, alla luce di quanto precede, si può sostenere che: - se il periodo di prova per gli assistenti amministrativi è di 4 mesi, in assenza di sospensioni, esso deve considerarsi terminato il 01/01/2026. Lo slittamento del periodo di prova si calcola a partire dalla data ipotetica di fine periodo, considerando solo i giorni di effettivo lavoro, così come sopra delineati; - se invece l’assistente amministrativo ha effettuato due giorni di assenza tra il 01/09/2025 e il 31/12/2025, si considerano compiuti i 4 mesi di servizio effettivo in data 06/01/2026 per quanto sopra detto circa il computo dei festivi. Il periodo di prova si considera pertanto terminato in data 07/01/2026. Con l’occasione, si ricorda infine che il CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 non richiede più l’assunzione di un provvedimento di conferma in ruolo del personale ATA al termine del periodo di prova: la conferma discende dunque, come previsto dal codice civile (art. 2096, c. 4), dal mero decorso di quel periodo senza che sia intervenuto il recesso dal contratto di lavoro da nessuna delle due parti del rapporto (“Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”). Tuttavia, la RTS solitamente richiede un provvedimento di tal genere per poter procedere a vistare la ricostruzione di carriera, ove richiesta dal lavoratore.
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
La risposta necessita di una breve e opportuna premessa. L’art. 33, comma 3 della legge 104/92, stabilisce i soggetti principali legittimati alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave che sono: il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente e i parenti ed affini entro il secondo grado. La stessa legge, tuttavia, nel caso in cui i familiari di primo o secondo grado abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano mancanti oppure siano affetti da patologie invalidanti, ha previsto come eccezione lo stesso diritto dei tre giorni di permesso per il terzo grado. La suocera nel grado di parentela è affine di 1 grado (cfr. art. 78 del C.C.), non è quindi una eccezione ma, rientra fra i soggetti legittimati ai permessi previsti per assistenza da parte del familiare, lavoratore dipendente. La Funzione Pubblica, per quello che concerne tutto il personale del pubblico impiego, scuola compresa, (ma stesse indicazioni per il settore privato da parte dell’INPS) già nella circolare 13/2010 al punto 7 indica alcuni precisi presupposti indispensabili per la richiesta dei permessi. Presupposto principale e indispensabile per la fruizione dei permessi è che la persona sia portatrice di disabilità grave riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3 della stessa Legge 104/92, oggi dopo le modifiche di cui all’ art. 3-4 del D.lgs. 62/2024 definita ”persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo “, quindi, alla domanda è necessario allegare il relativo verbale di accertamento. Inoltre, deve essere allegata una dichiarazione sostituiva di certificazione presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 e, sottoscritta ai sensi dell’art. 76 dalla stessa docente che attesti: - che il familiare non è ricoverato a tempo pieno (si intende per ricovero a tempo pieno quello che si svolga nelle 24 ore) presso strutture ospedaliere o comunque presso strutture pubbliche o private che assicurino assistenza sanitaria, fatte salve alcune possibili eccezioni; - che i permessi sono uno strumento di assistenza del disabile e pertanto il loro riconoscimento comporta la conferma dell’impegno morale e giuridico a prestare la propria opera di assistenza; - che è consapevole che la possibilità di fruire dei permessi comporta un onere per l’Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela del disabile; - che si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni necessarie al diritto ai permessi. In ultimo si aggiunge che, il novellato articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 dopo le modifiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 con decorrenza dal 13 agosto 2022, stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Di fatto è stata abrogata la condizione di Referente Unico, infatti, tale previsione normativa comporta che, a fare data dal 13 agosto 2022, a differenza del passato, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Quindi, nella citata dichiarazione sostitutiva è altresì necessario indicare se: altri familiari utilizzano o non utilizzano (nel caso specifico potrebbe essere un altro familiare lavoratore dipendente del settore privato) degli stessi permessi. Si rammenta che, con la firma ai sensi dell’art. 76 il dichiarante si assume ogni responsabilità e deve essere anche consapevole che:” Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia anche penale. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. In merito poi, alla platea dei familiari avente diritto, la stessa Funzione Pubblica già nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non lavoratori dipendenti). In tale ottica si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481:”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”. In conclusione, il beneficio in questione non è subordinato alla presenza di altri familiari in grado di assistere il familiare portatore di handicap. Quindi, in risposta al quesito, la domanda non può essere rifiutata.
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
Il CCNL 2007 Scuola non prevede permessi specifici per la testimonianza in giudizio né, tanto meno, detti permessi, ai sensi dell'art. 15 comma 7 del CCNL, possono trovare la relativa fonte normativa nei codici processuali che, agli artt. 255 c.p.c. e 132 e 133 c.p.p., si limitano a disciplinare le ipotesi di mancata comparizione dei testimoni nonché l'accompagnamento coattivo. Nessuna previsione è altresì presente nel CCNL 2024. Secondo quanto precisato dall’ARAN nei pareri dell’8 luglio 2004 e del 1 aprile 2005, solo la testimonianza svolta nell’interesse dell’Amministrazione è equiparata all’effettivo servizio mentre se la testimonianza riguarda esclusivamente il dipendente, lo stesso deve poter assolvere all’obbligo di legge di rendere la testimonianza sulla base degli strumenti offerti dal CCNL vigente. La Circolare n. 7 del 17 luglio 2008 della Funzione Pubblica, indirizzata alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (tra le quali rientrano anche le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado) ha previsto che quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” vanno utilizzate le ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare) o, se la testimonianza è resa a favore dell’amministrazione, permessi per motivi di servizio. Alla testimonianza in giudizio è assimilabile la partecipazione all'udienza in qualità di parte. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo RAL 920 del 7 dicembre 2011 relativo al Comparto "Regioni ed autonomie locali" ha precisato che il dipendente che chieda di assentarsi dal lavoro per partecipare ad un’udienza penale in qualità di imputato potrà imputare ugualmente l’assenza a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali, secondo le proprie valutazioni. L'ARAN con Parere dell'8 luglio 2015 RAL_1773_ha ribadito che se il dipendente chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un processo civile o penale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione, lo stesso potrà imputare l’assenza secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali. Se invece il dipendente rende la testimonianza (in un processo civile o penale) nell’interesse dell’ente egli deve essere considerato in servizio. Il citato Parere precisa altresì che "se sussiste la condizione della finalizzazione della testimonianza alla tutela dell’interesse dell’amministrazione, secondo i consueti principi di logica e ragionevolezza, non vi sono ostacoli all’equiparazione della assenza per testimonianza al servizio reso". Da ultimo, l'ARAN, con l'O.A. CIRS93 dell'8 febbraio 2022, in merito a come debbano essere considerate le assenze dal servizio di un dipendente per l'effettuazione di testimonianze per conto dell'Amministrazione, ha ribadito (Cfr. anche O.A. 8/7/2015 RAL_1773) che non vi sono norme contrattuali che prevedono un permesso specifico “per citazione a testimoniare”. Fatta questa premessa occorre fare una distinzione: - nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell'amministrazione il dipendente è considerato in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o le giornate fruite; - nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione l'assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali, aspettativa etc. L'ARAN richiama anche le Circolari n. 7 ed 8 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, fornendo chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 71 del D.L. n. 112/08, riportano “Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell'ambito dell'utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell'amministrazione, permessi per motivi di servizio)”. Il presupposto affinché una testimonianza possa essere considerata "a favore o per conto della P.A." è che l'Amministrazione stessa sia parte del procedimento giudiziario, come attrice o resistente. Stante che nel caso di specie l’Amministrazione è parte del procedimento, e la presenza come testimone è riconducibile proprio allo status di dipendente ( e non come soggetto privato) si ritiene che i dipendenti in questione vadano considerati in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o le giornate fruite.
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
La Funzione Pubblica con la Circolare n. 1/2012 ha precisato che, ai sensi del comma 5-quinquies dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151 del 2001, i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici ma non ai fini della progressione economica (Cfr. Parere Funzione Pubblica 15/1/2013). Il CCNL non prevede, a differenza delle ferie, che i giorni di permesso si maturino con il servizio effettivo e quindi si ritiene che, nel caso di specie, il dipendente abbia diritto ai permessi per motivi personali ex art. 35 CCNL 2024 I permessi previsti dal CCNL non escludono che il dipendente abbia diritto anche ai permessi previsti dalla legge 53 del 2000. L’art. 68 del CCNL 2024 sul personale ATA a tempo indeterminato ( ma nessuna limitazione è prevista dall’art. 35 in merito al personale a t.d.) prevede al comma 4 che il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53 del 2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007. L’art. 35 del medesimo CCNL, al comma 1, prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai commi seguenti ( ma come detto sopra nulla viene detto in merito ad una non spettanza dei permessi previsti dalla legge 53/2000) L’ art. 4 della legge 53 del 2000 prevede che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. Il DM 278 del 2000 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari” prevede che la lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. ( per il personale scolastico però i permessi per lutto sono disciplinati dall’art. 15 del CCNL 2007). Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. I permessi in questione sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’art. 3 del citato DM 278 del 2000 prevede che la lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice.
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
Nel caso di specie si tratta di part time superiore (e non inferiore) al 50% - orario 16/22 - e quindi si applica in toto la normativa sull’incompatibilità dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001. La materia della incompatibilità del personale scolastico è regolata dall’art. 53 del D.Lgs.30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola del 29 novembre 2007 confermate dal nuovo CCNL 2024. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% (a cui può essere equiparato il dipendente a t.d. con spezzone orario non superiore al 50% dell'orario del titolare) i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr. Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Inoltre si rileva che, a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti. Nel Documento è precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonchè che si pongano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Viene precisato che sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Ai fini della valutazione dell'incompatibilità di una attività extraistituzionale rilevano quindi le modalità di svolgimento di detta attività e non il superamento di un determinato compenso. Nel caso di specie nel quesito si precisa che la docente prenderebbe partita iva. Si suppone che questa non sia per svolgere attività commerciale ( che sarebbe sempre vietata ai sensi dell’art. 60 del DPR 3/1957 sopra richiamato) ma per svolgere libera professione non regolamentata. Ai sensi del comma 15 dell’art. 508 citato, al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruoli e docenti supplenti, nè tra personale a tempo pieno e a tempo parziale) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ovviamente l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva. La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Si rileva, inoltre, che i redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui al comma 14 dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale, il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico. Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate e chiunque svolga una delle professioni non regolamentate in questione contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Nessun rilievo viene dato dalla normativa alla connessione tra attività professionale e disciplina insegnata a scuola. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020, n. 105). La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello (cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021, n. 1013). Pertanto, in via di principio si può svolgere la libera professione anche senza essere iscritti ad un albo e si tratterà di libera professione non regolamentata ai sensi della Legge 4 del 2013 e, ai fini dell'autorizzazione si rinvia a quanto detto sopra. In tal senso per completezza la docente deve dichiarare che trattasi di libera professione esercitata ai sensi della Legge n. 4/2013 (che disciplina l'esercizio delle professioni non regolamentate) e che non vi è iscrizione alla Camera di Commercio che connoterebbe l’attività come imprenditoriale e quindi vietata. Stesso discorso va fatto per l’esercizio della professione medica ( che però in questo caso è regolamentata ed in sede di richiesta il dipendente deve fornire tutti gli elementi per la valutazione da parte della scuola).
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
Il trattenimento in servizio del personale scolastico, oltre l'età ordinamentale del collocamento a riposo, attualmente fissata a 67 anni, può essere disposto in tre casi: - mancato raggiungimento del requisito di 20 anni di contribuzione (articolo 509, comma 3 del d.lgs. n. 297/1994); - personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri (articolo 1, comma 257 della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 630 della legge n. 205/2017); - personale dipendente di cui le pubbliche amministrazioni ritengono necessario continuare ad avvalersi, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili (articolo 1, comma 165 della legge n. 207/2024). Il primo caso (mancato raggiungimento di 20 anni di contribuzione) non riguarda il quesito in oggetto. Riguardo al secondo caso (progetti internazionali), il fatto che sia in corso un progetto di mobilità Erasmus non sembra del tutto conforme a quanto richiesto dalla normativa, dal momento che il trattenimento in servizio del dirigente non appare assolutamente necessario a garantire la continuità del progetto. Tuttavia, il dirigente può presentare domanda al direttore generale del proprio USR, entro il termine del 28 febbraio; non è previsto un modello particolare, ma il dirigente avrà cura di precisare che la richiesta è presentata ai sensi della norma sopra richiamata (articolo 1, comma 257 legge n. 208/2015) e, soprattutto, avrà cura di indicare una motivazione plausibile, utile a rappresentare che in mancanza di trattenimento non sarebbe garantita la continuità del progetto. Si precisa che i processi di dimensionamento e i nuovi percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale non sono motivazioni rilevanti. Per quanto riguarda il terzo caso (necessità della pubblica amministrazione), non si tratta di un trattenimento a domanda del dipendente interessato ma di una possibilità che la legge offre all'amministrazione, che può proporre ai propri dipendenti, nel limite del dieci per cento della facoltà assunzionale, di essere trattenuti in servizio per non oltre tre anni successivi al raggiungimento del limite di età. Il dipendente, che riceva tale proposta, è poi libero di accettarla o meno. Benché non sia dunque prevista la presentazione di una domanda, si ritiene che il dirigente possa, a ogni buon fine, manifestare al direttore generale del proprio USR la propria disponibilità al trattenimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 165 della legge 207/2024. Si evidenzia che, in caso di diniego da parte del direttore generale dell'USR, un eventuale ricorso al giudice avrebbe scarsissime o nulle possibilità di essere accolto. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24080/2021, ha infatti stabilito che il trattenimento in servizio per progetti internazionali non è un diritto soggettivo del personale, essendo rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione la decisione di accogliere o meno la domanda presentata dall'interessato. A maggior ragione, un diritto soggettivo del lavoratore non sussiste neanche nell'altro caso citato, in cui il procedimento si attiva su impulso dell'amministrazione e non del dipendente. In conclusione, le possibilità di ottenere il trattenimento in servizio dipendono, essenzialmente, dalle scelte discrezionali dell'amministrazione, rispetto alle quali i dipendenti interessati non possono vantare diritti. Ciò non toglie che sia possibile presentare l'istanza o manifestare la propria disponibilità al trattenimento, nelle modalità sopra riportate.
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
In premessa giova evidenziare che la pubblicazione di informazioni, documenti e atti della pubblica amministrazione è regolata da due istituti giuridici differenti: la pubblicità legale e l’amministrazione trasparente, due strumenti dell’amministrazione (digitale) profondamente diversi tra loro, che sottendono finalità del tutto disgiunte e complementari. Sono pubblicati all’albo on-line (ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009) i documenti previsti dall’ordinamento, da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipende la loro efficacia. L’amministrazione trasparente, invece, riguarda tutta una serie di informazioni che la PA diffonde in maniera selettiva, secondo obblighi puntuali definiti dal d. lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii., mediante una specifica ed apposita sezione incardinata nel proprio sito web istituzionale, al fine di elevare la conoscibilità (e quindi la trasparenza) dell’attività amministrativa. Pertanto, in nessun caso è possibile una generica e indistinta “pubblicazione sul sito istituzionale”, ma solo ed esclusivamente nei luoghi deputati, individuati dal legislatore e precedentemente richiamati. Inoltre, qualunque pubblicazione in assenza di previsione normativa espressa potrebbe configurare un trattamento eccedente e, di conseguenza, illecito. Tanto premesso, affinché un atto sia soggetto alla pubblicazione all’albo online non è sufficiente che esso generi diritti o obblighi o incida su interessi di terzi: è necessario che la pubblicazione sia condizione di efficacia giuridica. Nel caso in esame, la pubblicazione del contratto in questione all’albo online non concorre, secondo il diritto civile e amministrativo, all’efficacia dell’atto che, invece, diventa efficace con la sottoscrizione delle parti e, nei casi previsti, con l’impegno di spesa. Infatti, il contratto produce effetti solo tra le parti (PA e fornitore), i terzi non acquisiscono diritti dal contratto, la sua efficacia non è subordinata alla conoscibilità erga omnes. Per meglio comprendere, le delibere si pubblicano all’albo perché producono effetti verso terzi, le determine perché possono incidere su posizioni giuridiche, i bandi perché consentono la partecipazione, le graduatorie perché fanno decorrere i termini di impugnazione, le ordinanze perché hanno efficacia erga omnes. In tutti questi casi, la pubblicazione è condizione di efficacia o di decorrenza dei termini. Il contratto, invece, non va pubblicato all’albo perché genera diritti e doveri solo tra le parti. Inoltre, occorre tener conto che la gara è stata emanata e gestita della Provincia, quindi la scuola non risulta essere la stazione appaltante e pertanto il contratto risulta essere un atto negoziale esecutivo. Come già riferito, pubblicarlo all’albo non aggiunge efficacia, non è previsto da alcuna norma e non rientra nella nozione AgID di pubblicità legale. Le Linee guida AgID, infatti, non impongono la pubblicazione integrale dei contratti. La pubblicazione all’albo riguarda atti la cui efficacia dipende dalla diffusione ed il contratto è efficace per sottoscrizione, non per pubblicazione. A margine, si evidenzia come l’istituzione scolastica avrebbe dovuto riferirsi al proprio “atto di organizzazione della pubblicità legale”, nel quale sono riportati tutti e soli gli atti oggetto di pubblicazione. Tale documento organizzativo è obbligatorio, così come previsto dalle citate Linee Guida AgID.
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
In materia si deve ritenere tuttora vigente quanto affermato dalla nota prot. n. 108127 del 15 giugno 1999 della Ragioneria Generale dello Stato, secondo cui “[...] i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi [...]”. L'orientamento è stato poi confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica col parere n. 4742 del 30 gennaio 2009, che ha nuovamente affermato che le giornate di sabato e domenica, intercorrenti tra due periodi di assenza malattia, vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio, secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio. Il fatto che il certificato medico attesti l'inizio di un nuovo periodo di malattia (il che farebbe supporre che la diagnosi sottostante sia diversa per i due periodi) non appare rilevante, come confermato dal Tesoro in una FAQ del luglio 2004 in coerenza con le note sopra richiamate, che non distinguono fra l'unicità o la diversità della diagnosi, peraltro non conoscibile dal datore di lavoro che può accedere alla sola prognosi. In conclusione, i giorni di sabato 10 (che si presume non lavorativo, per organizzazione della scuola su 5 giorni o per "giorno libero" del docente) e domenica 11 vanno considerati, a ogni effetto, come assenza per malattia, ancorché non siano compresi nei certificati medici presentati dal lavoratore.
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Data di pubblicazione: 21/01/2026
Relativamente al congedo parentale e congedo per malattia del bambino, il comma 5 dell’art. 34 del CCNL 2024 prevede che i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 e 4 (congedo parentale e congedo per malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice (prima il riferimento normativo era l'art. 12 del CCNL 2007 citato nei pareri ARAN che andiamo a riportare). Pertanto, alla luce della suddetta disposizione contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale/ malattia del bambino non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati o come congedo parentale o come congedo malattia anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi. A supporto si riporta l'orientamento SCUOLA 060 del 23/05/2013. "Nel caso di assenza di un dipendente di tipo ciclica, cioè che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, le giornate del sabato e della domenica come devono essere computate? Si fa presente che ai sensi dell'art. 12, comma 6, del CCNL 29/11/2007 (congedi parentali) "6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice." In relazione alla nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, da voi citata, sembra chiaro, dall’esempio relativo al caso 2, che nel quesito da voi esposto ci si trovi di fronte ad un’assenza di tipo ciclica che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, in quanto le assenze per L. 104 ricadono all’interno di due differenti frazioni di congedo parentale senza nessuna ripresa del servizio". La citata Nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, fornisce una serie di esempi e modalità di computo del congedo. Nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo: 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale Sabato e domenica 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo Sabato e domenica 3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo Sabato e domenica 4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse). Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto. Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo: dal martedì al giovedì = congedo parentale venerdì = ferie sabato e domenica lunedì= ferie dal martedì a giovedì = congedo parentale. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì). A chiarimento di quanto sopra esposto l'INPS fornisce ancora due possibili casi: Caso 1 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = ripresa del lavoro Caso 2 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = congedo parentale venerdì = ripresa del lavoro Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa). Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale. I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto. L'ARAN, con l'O.A. CIRS46 24 febbraio 2021 ha ulteriormente precisato che nell’ipotesi, ad esempio, che il lavoratore o la lavoratrice richiedano 4 giorni di congedo parentale (lunedì –giovedì), 1 giorno di ferie (venerdì) e successivamente altri 4 giorni di congedo parentale (lunedì – giovedì), il sabato e la domenica ricadenti nei due periodi di congedo, non essendo gli stessi intervallati dal ritorno al lavoro, sono considerati congedo parentale e conteggiati nell’ambito di tali assenze. Per quanto concerne i figli diversi, l’ARAN, con l’ Orientamento Applicativo CIRS41 del 24 febbraio 2021, ha precisato quanto segue. "Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, debbano essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola ( ora art. 34 CCNL 2024)? Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice” (analoga previsione è contenuta nel CCNL 2024 art. 34). L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto. Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi. L’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica non rientrano nel computo del congedo parentale”. Ciò premesso, in riferimento al quesito posto si ritiene quanto segue. Il periodo di sospensione delle lezioni non è imputabile a congedo parentale in quanto compreso tra assenze a titolo diverso. Medesimo discorso vale, a nostro avviso, per le domeniche che intermezzano le diverse assenze a titolo diverso.
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Data di pubblicazione: 20/01/2026
In attuazione di quanto previsto dal DPR 8 agosto 2025, n. 134, l’Istituto ha provveduto ad aggiornare il regolamento di Istituto nella parte relativa al...
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