Data di pubblicazione: 13/04/2026
Abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse, atta a "superare" il principio di rotazione sull'incarico triennale RSPP uscente, con affidamento...
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Si premette che nonostante l'art. 55-bis, comma 9-quater, D.Lgs. 165/2001 preveda che il dirigente scolastico possa irrogare sanzioni fino a dieci giorni di sospensione, per il personale docente la competenza del DS è limitata alle sole sanzioni non sospensive (censura e avvertimento scritto). La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la competenza tra DS e UPD si determina in base alla sanzione edittale massima prevista in astratto dalla fattispecie contestata, non in base alla sanzione concretamente irrogata. Per il personale docente, dunque, il DS può irrogare solo censura e avvertimento scritto. Tutte le sanzioni sospensive, anche di un solo giorno, sono di competenza dell'UPD. Va altresì precisato che l'art. 55-quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. 165/2001 prevede il licenziamento solo per: "assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione". Nel caso di specie si tratta solo di due assenze (una poi giustificata), sicché non sembra ricorrere l’infrazione punibile con la sanzione del licenziamento. Si deve pertanto ritenere che, probabilmente, sarebbe stato preferibile interessare con tempestiva segnalazione l’UPD, ma anche che l’irrogazione della censura non appare irragionevole (soprattutto se si tratta della prima formale contestazione di addebiti). A tal riguardo si rileva che le condotte pregresse, qualora non contestate ritualmente, sono irrilevanti dal punto di vista disciplinare. Ciò premesso, le opzioni praticabili sono essenzialmente due: il procedimento disciplinare viene portato a conclusione con l’irrogazione della censura da parte della dirigente che ha contestato l’addebito. Questa soluzione è certamente la più semplice e sgombra il campo da una serie di eccezioni procedurali che la lavoratrice non mancherebbe si sollevare in via contenziosa (ad esempio: intempestività dell'azione disciplinare, violazione del principio di invarianza dell'autorità disciplinare, violazione del diritto di difesa ecc.). La seconda consiste nella segnalazione (certamente non tempestiva ma legittima) all’UPD, tenuto conto che secondo la giurisprudenza il termine di dieci giorni è meramente ordinatorio (ossia non a pena di decadenza). Come detto, la seconda opzione appare legittima. Si richiama, al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, 17/10/2024, n.26936, che affermato che “il responsabile della struttura, ove si avveda, dopo la contestazione dell'addebito e una volta avviata l'istruttoria disciplinare, che la sanzione da applicare può eccedere i limiti della sua competenza, può (ed anzi deve) trasmettere gli atti all'Ufficio disciplinare, in guisa che l'esito del procedimento si compendia non solo nell'alternativa secca tra archiviazione e irrogazione della sanzione, di cui al comma 2 articolo 55 bis cit., ma anche nello sbocco prospettato come eventuale nel successivo comma 3 (i.e., trasmissione degli atti all'UPD). Una diversa interpretazione contrasterebbe con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) che informa l'attività del datore di lavoro pubblico e con le prioritarie esigenze di graduazione della sanzione all'effettiva gravità delle infrazioni contestate, atteso che il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 cod. civ., richiamato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche nel testo risultante dalla novella del 2009 (v. Cass., n. 18858 del 2016; Cass., n. 5706 del 2017; Cass., n. 13865 del 2019; Cass., n. 14063 del 2019; Cass., n. 28111 del 2019)”. La medesima sentenza ha altresì escluso che tale fattispecie possa costituire violazione del bis in idem (che ricorre sono qualora il primo procedimento sia stato portato a conclusione). Ciò premesso, si suggerisce di effettuare una valutazione delle circostanze del caso concreto: se, in ultima analisi, il fatto non presenta particolari profili di gravità, ben potrà essere sanzionato con una censura (soluzione che ci sembra consigliabile), con riserva di interessare l’UPD nel caso di reiterazione dell’infrazione. La decurtazione della retribuzione da parte della Ragioneria è atto autonomo e distinto dalla sanzione disciplinare e rappresenta la conseguenza amministrativa della violazione del principio di corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro subordinato (si veda l’art.1460 c.c.). Ne discende che la trasmissione alla Ragioneria è atto dovuto.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
In tema di procedimento disciplinare per studenti vorrei sapere se è necessario - per la correttezza della procedura - che lo studente sia ascoltato per la propria difesa...
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Nel caso prospettato la supplente ha diritto alla conferma del contratto a partire dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione cioè dal giorno 8/04 e non alla proroga durante i periodi di sospensione. Infatti la docente titolare ha sospeso il proprio periodo di congedo, rientrando in servizio con la richiesta delle ferie , riprendendo poi il congedo parentale dopo il rientro dalla sospensione. Pertanto in tal caso si applica la norma contenuta nell'art. 13, comma 12, dell'O.M. 88/2024, per il biennio 2024/2026 che prevede: "Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni."
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Occorre premettere che i docenti inviati in trasferta per attività istituzionali o come accompagnatori nei viaggi di istruzione/visite guidate, sono da considerarsi in servizio esterno a tutti gli effetti con il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Detta normativa, applicabile in generale ai trattamenti di missione e relativi rimborsi spese , risulta essere la seguente: - D.I. 23/03/2011 - D.L. 31/05/2010, n. 78 - Legge 266/05 - Legge 836/73 - DPR 395/88 e ss.mm.ii. Alla luce della normativa vigente, l’esclusione dal rimborso prevista nell’originaria disposizione del R.D.L. 24/11/1938, n. 1926 (che prevedeva una generale esenzione per "impiegati e salariati dello Stato") è ampiamente superata dalle più recenti norme che disciplinano l’imposta di soggiorno che i Comuni possano istituire, regolamentare e applicare. Tale tributo, soppresso dall’art. 10 del DL. 66/1989 convertito con legge 144/1989, è stato reintrodotto e disciplinato dal Decreto legislativo n. 23/2011: la sua applicazione dipende dalla deliberazione degli enti locali e dai relativi regolamenti comunali. La norma (art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), infatti, ripristinando l'imposta di soggiorno, ha delegato ai Comuni la definizione di esenzioni specifiche tramite regolamento. La maggior parte dei regolamenti comunali prevedono esenzioni per: minori (fino a 18 anni), portatori di handicap (legge 104/92) con accompagnatore, malati e soggetti che assistono i degenti ricoverati, forze dell'ordine e residenti. Per quanto riguarda, in particolare, la rimborsabilità della tassa di soggiorno, puntuale riferimento è rinvenibile nel “ Regolamento Interno concernerete le trasferte ed il rimborso delle spese di missioni all’interno e all’estero”( https://www.mim.gov.it/documents/20182/7414469/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000068.27-07-2023.pdf/1d296abf-8eeb-514a-c122-db8f1aa6dc98?version=1.0&t=1693392937870 ), adottato in data 27/07/2023, con decreto n. 68, dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dove, all’art. 8, comma 12, è indicato che “Si fa presente che l’onere relativo alla tassa di soggiorno potrà essere anticipato dal soggetto inviato in missione, che potrà chiederne successivamente il rimborso all’Amministrazione.” Pertanto, è opinione di chi scrive che, nel caso in cui il regolamento del comune dove il dipendente viene inviato in missione non preveda specifiche esenzioni per il personale scolastico, la tassa di soggiorno pagata all’albergo in cui il dipendente pernotta sia rimborsabile, sempre che sia indicata in fattura - o altro documento fiscale - e quindi giustificata. Dunque, in base a quanto sopra esposto, si ritiene che i docenti inviati in missione sul territorio nazionale abbiano titolo ad essere rimborsati per la spesa della tassa di soggiorno - sostenuta e documentata- nel caso in cui il regolamento comunale non preveda particolari esenzioni per il personale della scuola. Concludiamo aggiungendo che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, vengono, di norma, disciplinate da apposito Regolamento, deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, nel quale il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle varie disposizioni, può stabilire opportuni criteri per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori. Segnaliamo che tale esclusione non viene più riportata nel testo Bergantini edizione 2025.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
La circolare prot. n. 90455 del 25 marzo 2026, emanata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, disciplina organicamente i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – nuovamente denominato esame di maturità – per l'anno scolastico 2025/2026. Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dall'articolo 16, comma 4, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, nonché dal D.M. n. 183 del 2019, come modificato dal D.M. n. 45 del 20 marzo 2026. In forza di tali disposizioni, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi d'esame sono costituite commissioni nella misura di una ogni due classi, ciascuna presieduta da un presidente esterno e composta da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da due membri interni, con riferimento alle discipline individuate dal D.M. n. 13/2026. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame è configurata dalla normativa vigente non come facoltà bensì come obbligo inerente allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, con le sole eccezioni espressamente previste dall'ordinamento. Venendo al quesito specifico, occorre distinguere con precisione tra l'obbligo di presentare l'istanza di nomina e la facoltà di farlo, nonché tra le diverse categorie di personale contemplate dalla circolare. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del citato D.M. n. 183/2019 sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di commissario esterno i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico – ivi compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell'organico – in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, qualora non designati commissari interni o referenti del plico telematico, che insegnino discipline previste dai piani di studio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso, ovvero discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni. Il docente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale presso un istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado è invece collocato dalla Nota in una categoria distinta: quella del personale che ha facoltà, e non obbligo, di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno, purché ricada in una delle tipologie di cui ai paragrafi 3.c.c. e 3.c.d. della Nota stessa. Ne discende che il docente a tempo parziale della scuola secondaria di secondo grado non è obbligato a presentare il modello ES-1 per la nomina a commissario esterno: la Nota lo annovera esplicitamente tra i soggetti che possono presentare istanza, rimettendo alla loro volontà la scelta di partecipare o meno al procedimento di nomina. Di consegienza la sua eventuale mancata partecipazione al procedimento non è suscettibile di valutazione in sede disciplinare, a differenza di quanto previsto per le categorie di personale su cui grava l'obbligo di presentazione dell'istanza. Tuttavia, è necessario precisare un elemento di rilievo sul piano degli effetti giuridici conseguenti all'eventuale nomina: qualora il docente a tempo parziale decida di presentare istanza e venga effettivamente nominato commissario esterno, egli è obbligato a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno per tutta la durata dell'effettiva partecipazione all'esame. A fronte di tale obbligo, la normativa riconosce al docente il diritto a percepire, per il medesimo periodo, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che avrebbe percepito in assenza della riduzione dell'orario lavorativa, ma ciò esclusivamente ai fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Fino all'entrata in vigore del Decreto 119/2011, permessi e congedo straordinario erano considerati due benefici con la medesima finalità per i quali il Legislatore non aveva previsto la possibilità di contemporanea fruizione. Il Decreto 119/2011, però, ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'articolo 42 del Decreto 151/2001, prevedendo che "per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”. La Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 , ha precisato quanto di seguito evidenziato: " Il D.L.vo n. 119 del 2011 ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'art. 42 in esame, rivedendo all'attuale comma 5 bis che “i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto.”. A seguito della modifica, i genitori possono fruire delle predette agevolazioni (permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La conclusione vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell'arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., D.Lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale. Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell'ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992. A fronte di alcune richieste di chiarimento in proposito, si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all'art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è previsto un riproporzionamento"( cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 24/2012 del 1° agosto 2012, prot. n. 37/0014188). La stessa INPS nel messaggio 3114 del 07/08/2018, aveva già precisato che:” Si precisa che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici”. Quindi in risposta al quesito, come specificato per altre analoghe risposte, i tre giorni di permesso mensile previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92, possono essere fruiti nello stesso mese insieme al congedo straordinario previsto dall’art. 42 co.5 del D.L.gs 151/2001 e, non c’ è nessuna incompatibilità tra queste due tipologie di assenza. Nel merito, per il caso specifico, la stessa INPS già nella circolare 53/2008 che nel messaggio 3114 del 07/08/2018 (indicazioni condivise nelle nostre risposte) ha precisato che: ”i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici”. Quindi, a nostro avviso, il sabato e la domenica, ricadenti tra le due tipologie di assenza non vanno computati nel calcolo del congedo biennale. (sabati/domeniche del periodo 12/05/2026–29/05/2026) Pertanto, a nostro avviso, applicando i criteri richiamati, le giornate di sabato e domenica 16-17 e 23-24 maggio vanno considerate «neutre» e non imputabili al congedo straordinario biennale Analogo discorso va fatto, a nostro avviso, per i giorni 1, 2, 3 maggio 2026 (in quanto compresi tra congedo biennale e giorno di permesso e quindi neutri ai fini delle assenze.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall'art. 37 del CCNL comparto scuola del 2007. In base a esso, “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”. Al fine di prorogare il contratto del supplente, mantenendolo in servizio sulle classi assegnate al docente sostituito con conseguente impiego del titolare in supplenze o nello svolgimento di interventi educativi e didattici, l'assenza di quest'ultimo (150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali) deve essere “continuativa”. La continuità del periodo o dei periodi di assenza è interrotta se il titolare riprende servizio (anche un solo giorno) nella classe o nelle classi a lui assegnate, mentre non risulta tale se il rientro è meramente “formale”, come accade in occasione della sospensione dell’attività didattica in corrispondenza delle festività natalizie o pasquali. Perché vengano meno i presupposti di applicazione dell’art. 37 citato, in buona sostanza, occorre il rientro effettivo in classe del docente mentre non è sufficiente un rientro “convenzionale” durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. A tale proposito, la circolare MIUR n. 6 del 28/10/2016 ricorda, al punto c), l'Orientamento applicativo ARAN SCU_101 dell'11ottobre 2016 secondo cui “dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell'attività didattica rientrano nel computo dell'assenza continuativa del docente, che l'inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico”. Detto Orientamento applicativo, alla domanda “Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?”, risponde: “ Per quanto concerne il rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile, l'art. 37 del CCNL del 29/11/2007, prevede espressamente che “al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”. Pertanto, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell'attività didattica rientrano nel computo dell'assenza continuativa del docente, e che l'inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico. Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa del dipendente". L'ARAN, con il successivo O.A. del 24 febbraio 2021 CIRS55, ha ulteriormente precisato che ai fini dell'applicazione della disposizione pattizia ciò che rileva è la continuità dell'assenza. Sotto tale profilo, l'assenza si considera non continuativa qualora si verifichi l'effettiva ripresa del servizio da parte del lavoratore. Ne consegue che, in assenza di una effettiva ripresa del servizio, nel computo dell'assenza continuativa del docente si considerano anche i citati giorni di sospensione delle lezioni. Ovviamente, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, la classe quinta della scuola primaria è classe terminale, poiché posta al termine non già del ciclo ma dell’ordine di scuola relativo e dunque sarà sufficiente una assenza – computata nel modo anzidetto – pari a 90 giorni affinché dal rientro del titolare dopo il 30 aprile scaturiscano le conseguenze delineate dall’art. 37 CCNL comparto scuola 2007. Infine, sulla messa a disposizione durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si osserva quanto segue. A tale riguardo, la nota MEF prot. n. 108127/1999 ha precisato che “diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l'inizio della sospensione delle attività didattiche (quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo)… In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”. In merito a cosa debba intendersi per ripresa del servizio, il MEF ha dunque specificato che "ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio". Pertanto, è responsabilità del dirigente individuare le modalità per attestare la ripresa del servizio al termine di un periodo di assenza, in coincidenza con un periodo di sospensione dell’attività didattica (ad esempio, richiedendo la manifestazione di disponibilità al servizio tramite PEC o peo). In altri termini, come affermato in altri pareri presenti in banca dati, la disponibilità alla ripresa del servizio può anche essere manifestata con una e-mail, nella quale si dichiara cessata la condizione ostativa al servizio e la messa a disposizione. Ciò è confermato, ancora una volta, da un orientamento applicativo ARAN, SCU_111 del 31 marzo 2020. Alla domanda: “Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze?”, ARAN ha infatti risposto come segue. “A tal riguardo questa Agenzia ritiene opportuno richiamare la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 secondo cui “…..i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi……Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”. Ovviamente, proprio perché è responsabilità del dirigente attestare la ripresa del servizio ed è dunque lo stesso a dover individuare le relative modalità di verifica, può richiedere ai docenti una dichiarazione di cessazione della condizione ostativa allo svolgimento dell’attività lavorativa e una messa a disposizione nei confronti della scuola.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Nel caso di specie trattasi di docente inidonea utilizzato in altri compiti ai sensi del CCNI 25 giugno 2008 con contratto di utilizzazione. L'art. 8 del suddetto CCNI prevede che l'orario di lavoro del personale inidoneo utilizzato in altri compiti è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007. Ciò premesso, come evidenziato un una nostra precedente risposta in argomento, si ritiene in punto di stretta applicazione normativa che la dipendente di cui al quesito abbia diritto ai permessi per visite specialistiche di cui all'art. 69 del CCNL 2024. Conclusivamente, la docente nella situazione descritta ha diritto alla disciplina dei permessi prevista per il personale ATA (inclusa la misura di 18 ore annue per visite mediche), posto che è utilizzata in compiti amministrativi con orario e disciplina del profilo ATA (36 ore settimanali), fermo restando il mantenimento della qualifica e del trattamento economico di provenienza.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Nel caso di specie i periodi di assenza sono stati i seguenti: congedo parentale 30/3–1/4; ferie 2/4–7/4; malattia 8/4–10/4; permessi legge 104 13/4–15/4. Le giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile si collocano fra un periodo di malattia e l’inizio dei permessi L.104, quindi tra due tipi diversi di assenza. Per quanto concerne la malattia personale i giorni festivi che si collocano fra due periodi di assenza per malattia fruiti senza interruzione vanno compresi nel computo della durata del periodo di assenza per malattia. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 4742 del 30 gennaio 2009 ha, infatti, precisato che secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio. L'ARAN, con l'O.A. CIRS35 24 febbraio 2021, ha precisato che nel caso in cui due periodi di malattia siano intervallati dalla domenica o - qualora l’articolazione dell’orario preveda che il sabato sia giornata non lavorativa - dal sabato e dalla domenica, l’assenza si considera come un unico periodo di malattia. In merito si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 ha reso un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica (avente ad oggetto l’art.71 del d.l. n. 112/2008) con il quale si chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”. Pertanto, a nostro avviso, le giornate di 11 e 12 aprile sono considerati giorni non lavorativi ( si presuppone che l’attività lavorativa sia su cinque giorni) e quindi "neutri" ai fini delle assenze: conseguentemente non si imputano né a malattia né ai permessi L.104. Conclusivamente, sul presupposto che il sabato sia giorno non lavorativo, il sabato 11/4 e la domenica 12/4 vanno considerati giorni neutri ai fini delle assenze e non devono essere imputati né alla malattia (8–10/4) né ai permessi L.104 (13–15/4).
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Le istruzioni per la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, per il personale scolastico, sono contenute nella nota RGS n. 72696 del 4 settembre 2013. Esse mantengono la loro validità, salvo che per quanto riguarda l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di mettere il dipendente in condizione di poter fruire delle ferie e avvertirlo che, in caso di mancata fruizione, le stesse non potranno essere monetizzate (Cass., n. 16715/2024). Dette istruzioni, preliminarmente, ricordano quanto previsto dalle seguenti disposizioni di legge: - articolo 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che stabilisce l'obbligo di far fruire ai dipendenti delle ferie spettanti e il correlato divieto di monetizzazione, con previsione di responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti, in caso di violazione. La norma non si applica al personale scolastico supplente, ma solo limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie; - articolo 1, commi 54-55-56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare, il comma 55 modifica l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 nel senso sopra citato e il comma 56 rende tali disposizioni inderogabili dai contratti collettivi. In base alla normativa richiamata, le ferie non godute al termine del rapporto per il personale ATA con contratto fino al 30 giugno non sono, di norma, monetizzabili. La monetizzazione è ammessa - come da istruzioni della RGS - in casi ristretti e tassativi, come nel caso di supplenze molto brevi (non è però il caso in oggetto) o in altri casi residuali, che la RGS individua in quelli previsti dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6 agosto 2012: - la sospensione del rapporto di lavoro, alla quale segua la cessazione; - casi previsti dal CCNL applicabile. Per il comparto Istruzione e ricerca, la Dichiarazione congiunta n. 2 in calce all'articolo 38 del CCNL 18/01/2024 prevede quanto segue: "In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che [...] all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012". In conclusione, alla luce della normativa richiamata, le ferie non godute da personale ATA con contratto fino al 30 giugno non si monetizzano ordinariamente: la scuola deve attivare la pianificazione e l'invito formale alla fruizione e, in ultima istanza, procedere all'assegnazione d'ufficio delle ferie. La monetizzazione resta possibile solo in quei casi eccezionali, sopra descritti, di oggettiva impossibilità alla fruizione; fuori di tali casi, la monetizzazione comporta responsabilità erariale e disciplinare del dirigente scolastico.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Gli articoli 138 e 139 del D.Lgs 112/98 affidano alla competenza degli Enti Locali diverse funzioni relative all’organizzazione della rete scolastica. In particolare, il testo dell’articolo 139, nella cornice della competenza regionale in merito alla programmazione della rete scolastica, così prevede: …….Sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche….. omissis……… d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche……. Pertanto, in linea generale, una diversa riorganizzazione dell’offerta formativa sul territorio dovrebbe essere comunicata tempestivamente all’Ente Regione, competente in materia, ed inserita nel piano di dimensionamento, in modo da consentire, altresì, all’Ufficio scolastico regionale di modificare i codici meccanografici e all’istituzione scolastica di indicare con chiarezza nel PTOF e comunicare alle famiglie e al personale l’ubicazione dei punti di erogazione del servizio. Dal testo del quesito, pare evincersi che tali passaggi siano già stati perfezionati (altrimenti non sarebbe stato possibile l’attivazione di un nuovo codice meccanografico da parte dell’Ufficio scolastico territoriale). In ogni caso, è consigliabile verificare: - Se siano state approvate le delibere comunali riferite alla diversa utilizzazione dei plessi e allo spostamento dell’offerta formativa - Se di tali delibere sia stata fornita opportuna informazione alla Regione - Se l’Ufficio scolastico territoriale abbia provveduto alla disattivazione dei vecchi codici riferiti alle sedi non più attive, a seguito di decreto di recepimento dell’USR delle delibere degli Enti locali - Se l’istituzione scolastica abbia provveduto ai passaggi di sua competenza per quanto concerne la modifica del PTOF (la formulazione “in accordo con la Dirigente scolastica” appare generica ed insufficiente). In mancanza di uno o più di questi passaggi, sarebbe opportuno convocare una specifica conferenza di servizio tra tutti gli Enti e le istituzioni interessate al fine di definire la questione e di formalizzarla opportunamente in tempi rapidi,
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
In premessa, si osserva che la presenza di uno studente quasi diciottenne nell’anagrafe di una scuola secondaria di primo grado appare circostanza assolutamente discutibile e di dubbia legittimità, evidentemente collegata ad un “anomalo” trattenimento nel primo ciclo di istruzione, che dovrebbe essere assolutamente evitato. Sulla questione specifica, un qualsiasi studente in istruzione parentale iscritto nella terza classe di una scuola secondaria di primo grado non deve sostenere due esami (idoneità e esame di Stato), ma un unico esame conclusivo del primo ciclo in qualità di candidato privatista. A tal proposito, chiarissime sono le indicazioni contenute nelle recenti linee guida sull’istruzione parentale (emanate il 17 dicembre 2025), che si riportano di seguito: …..In luogo dell’esame di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, il minore in istruzione parentale sostiene l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidato/a privatista, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, cui si rimanda per ogni informazione di dettaglio…. Si osserva, peraltro, che tutta la normativa primaria e le indicazioni applicative sugli esami di idoneità (cfr art. 10 del D.Lgs 62/2017 e art. 2 OM 218/2025) prevedono che lo svolgimento di tali esami sia finalizzato all’ammissione alla frequenza della seconda e della terza classe della scuola secondaria di primo grado; da ciò si può facilmente evincere che il conseguimento del diploma finale sia collegato ad un unico esame conclusivo (non è previsto il doppio esame).
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Letta la documentazione allegata al quesito si confermano le perplessità espresse sulla natura del contratto. Infatti, il contratto viene espressamente qualificato come contratto di co.co.co. di natura parasubordinata con applicazione del relativo CCNL. Tuttavia l’oggetto del contratto fa riferimento al D.Lgs. 81 del 2015 art. 2 comma 2 lett. b) che esclude dall’applicazione del divieto di co.co.co. le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Più specificamente il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Per quanto concerne i profili dell'incompatibilità, ricordiamo che già la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto. Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Nel documento viene precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che comunque presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri dell'abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono vietati anche gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. Ricordiamo che l'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, al comma 6, disciplina alcuni incarichi per i quali non è richiesta la preventiva autorizzazione tra cui alla lett. f-bis) vi è l'attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica. Nel caso di specie, anche se si tratta di docenza presso un ente privato nel documento sui "Criteri generali" sopra citato viene precisato che gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro. Sono altresì incompatibili: - gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego; - gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione. Conclusivamente, anche se si tratta di docenza (non soggetta ad autorizzazione), occorre comunque rilevare che si è in presenza di un contratto di co.co.co. Nei casi di co.co.co. l'incompatibilità con lo status di dipendente pubblico trova conferma, a parere di chi scrive, anche alla luce di quanto affermato dalla Funzione Pubblica nel Parere n. 182 del 18 novembre 2003 avente ad oggetto "incarico di collaborazione coordinata e continuativa a dipendente pubblico" in cui viene testualmente affermato "venendo alla natura della prestazione, in relazione al quesito posto, occorre valutare i singoli elementi che la costituiscono. Da tale riflessione, infatti, emerge come la realizzazione di un programma, di un progetto o di una sua fase, rispetto alla quale il prestatore si obbliga a conseguire il risultato pattuito, comporta, generalmente, un impegno rilevante se caratterizzato dalla continuità dell'azione e, quindi, con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative all'attività che il dipendente della pubblica amministrazione deve rendere, con carattere di esclusività, a favore del suo datore di lavoro, tale da far supporre che possa risultare prevalente rispetto a quest'ultima o, comunque, di tale intensità, quanto ad impegno profuso ed energie dedicate, da apparire inconciliabile con le obbligazioni dedotte nell'ambito del rapporto di lavoro in atto con l'amministrazione. Anche l'aspetto economico deve risultare attentamente monitorato, in quanto un tale impegno dovrà risultare adeguatamente remunerato, venendosi, così, a realizzare un ulteriore elemento paradigmatico tra quelli individuati, dalla Corte dei Conti, come sintomatico della situazione di incompatibilità". Pertanto, si ritiene che il dipendente di una scuola statale, a meno che non si tratti di part time (o spezzone orario) non superiore al 50% in via generale non possa accettare un contratto di co.co.co. da parte di un ente terzo stante che l'incarico esulerebbe i requisiti della occasionalità e temporaneità. Nel caso di specie lo stesso contratto prevede che le prestazioni saranno svolte con continuità. In definitiva la forma contrattuale del co.co.co. è incompatibile con lo status di dipendente pubblico; il docente potrebbe optare per l'apertura della partita iva e la richiesta di esercizio di libera professione non regolamentata ai sensi della L. 4/2013. L’art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 994 disciplina l’autorizzazione all’esercizio della libera professione da parte dei docenti ( anche a tempo pieno). Infine si rileva che l'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto; il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il DS, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Conclusivamente, se il contratto è un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l'incarico è incompatibile e l'autorizzazione non può essere concessa per i dipendenti a tempo pieno o con part?time superiore al 50%. Si suggerisce quindi di richiedere precisazioni al dipendente e se viene confermata la natura di co.co.co. si ritiene che non possa essere concessa l’autorizzazione.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
La risposta in breve è: sì, le istituzioni scolastiche statali non solo possono, ma devono emettere note di debito (o richieste di pagamento) per somme che non rientrano nell'ambito commerciale (e quindi non soggette a IVA), come nel caso dei rimborsi spese o contributi per tirocini formativi. È quindi possibile (anzi necessario) che l’Istituto emetta una nota di debito per richiedere il contributo di 150 euro previsto dalla convenzione con l’università privata. Tale documento deve essere trattato come una richiesta di rimborso/ristoro dei costi sostenuti dalla scuola per lo svolgimento del tirocinio e va motivato e documentato in maniera adeguato. Tanto premesso, procediamo, punto per punto, ad esaminare la questione dal punto di vista fiscale e contabile, considerando le regole vigenti per le Pubbliche Amministrazioni e,in particolare, per le Istituzioni Scolastiche. 1. Il tirocinio formativo è un'attività che rientra nelle finalità istituzionali della Scuola. Il contributo versato dall'Università non è quindi considerato il corrispettivo di una prestazione commerciale, ma un ristoro spese e/o un contributo per il supporto all'attività svolta in favore dei tirocinanti. Pertanto: a. L'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA (fuori campo IVA) ai sensi dell'Art. 4 del DPR 633/72 (enti pubblici che agiscono in veste di autorità pubblica). b. Non dovendo addebitare l'IVA, non viene rilasciata una "fattura commerciale", ma una nota di debito emessa in modalità analogica o in formato PDF (documento che attesta un credito della scuola verso terzi). 2. Aspetti fiscali e imposta di bollo a. La disciplina dell'imposta di bollo rileva in quanto, se l'importo supera i 77,47 €, sulla nota di debito deve essere assolta l'imposta di bollo di 2,00 €. Occorre sul punto precisare che le esenzioni previste dal D.P.R. 642/1972 (art. 16 della Tabella, Allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) operano tassativamente quando il documento è scambiato con una "amministrazione dello Stato”; le scuole sono incluse nelle amministrazioni dello Stato ai fini di tale normativa. b. Nel caso delle Università private (e anche delle Università pubbliche che, ai fini dell'esenzione, non rientrano tra le amministrazioni dello Stato), qualora il documento sia soggetto a bollo, i chiarimenti, le risoluzione e gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione Agenzia delle Entrate n.243/E del 1° settembre 2009, Risposta all’istanza di interpello 22 ottobre 2020, n. 495, risposta AdE – Direzione Regionale del Veneto - richiesta di interpello n. 907-1509/2021) indicano che l'imposta è sempre a carico della controparte (Università privata e pubblica). 3. Emissione del documento a. La "Nota di debito" (o "Nota di addebito") deve essere intestata all'università, con riferimento alla convenzione (numero e data), indicazione della causale (es. contributo per tirocinio a favore di xxxxx come previsto dalla Convenzione), importo, eventuale riferimento all'esenzione/bollo e modalità di pagamento. b. Ai fini IVA devono essere espressamente indicati i motivi di esenzione, inserendo nei riferimenti normativi: "Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'Art. 4 DPR 633/72". c. Alla nota dovrebbero essere allegati i giustificativi: elenco frequenze/registro presenza del tirocinante, relazione sintetica e/o dichiarazione del tutor che attesti l'attività svolta e, conseguentemente, il rimborso dovuto. d. È fondamentale ricordare che, per la normativa sulla digitalizzazione della PA, l'Università privata non può pagare tramite bonifico bancario diretto "ordinario", ma deve utilizzare il sistema PagoPA. Si consiglia pertanto, contestualmente all’invio della nota di debito, di allegare l'avviso di pagamento PagoPA generato dal sistema adottato. Ciò facilita l'ufficio ragioneria dell'Università e garantisce all’Istituto la riconciliazione automatica dell'incasso. 4. Per quanto concerne l'iter contabile, questo segue il normale ciclo delle entrate previsto dal D.I. 129/2018: 1. Programmazione - Verificare che l'entrata sia prevista nel Programma Annuale e, ove non prevista, apportare la necessaria variazione, imputando l’entrata all’aggregato 06- Contributi da Privati – e l’uscita alla scheda attività/progetto individuata. Di norma, i contributi per i tirocinanti delle Università sono destinati a remunerare il docente tutor interno. In tal caso, la somma (soggetta a ritenute previdenziali ed erariali) sarà liquidata al docente tutor, previa contrattazione integrativa d'istituto e incarico formale. 2. Accertamento - Procedere all'accertamento del credito sulla base della convenzione firmata con l'Università. 3. Emissione - Emettere la nota di debito analogica/PDF e inviarla via PEC all'Università. Il documento dovrà: - riportare la data, il numero di protocollo e la numerazione cronologica e progressiva, unica per tutte le note emesse dall’Istituto (es. Nota di debito n. 1, nota di debito n. 2, ecc) - essere firmato digitalmente dal Dirigente scolastico. In caso di emissione di più note per la stessa convenzione, si consiglia di: a) emettere una nota per ciascun tirocinante; oppure b) emettere una nota riepilogativa a fronte di più tirocini, allegando i singoli giustificativi. 4. Riscossione - Poiché il pagamento deve transitare attraverso il sistema PagoPA, generare un avviso di pagamento e inviarlo all'Università assieme alla nota di debito. 5. Reversale - Una volta ricevuto il flusso finanziario, emettere la reversale d'incasso per chiudere l'accertamento. 6. Conservazione documentale - Conservare la convenzione, la nota di debito emessa, i giustificativi delle attività, la corrispondenza con l'università e i documenti di incasso per il periodo di conservazione previsto dalla normativa. Questi atti giustificano la legittimità dell'entrata e sono necessari per eventuali controlli dei Revisori dei conti.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
La formulazione contenuta nella nota MIM 74346 riportata nel quesito, corrispondente peraltro a quanto indicato nell’articolo 4, comma 5, della recente OM 54/2026, specifica testualmente che “non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di maturità nell’ambito dei percorsi di istruzione di secondo livello di istruzione degli adulti”. Non si prevede quindi una esclusione assoluta per gli studenti provenienti da tali percorsi; la loro ammissione dipende dal possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e riportati nella recente ordinanza, requisiti che si riportano di seguito: …… Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di maturità, in qualità di candidati esterni, coloro che: a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’art. 15 del d. lgs. 226/2005 ….. Si rileva, altresì, che il comma 4 dello stesso articolo 4 dell’OM prevede che: …… Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettera a) o b), e intendono partecipare all’esame di maturità in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2026…… Si parla quindi di classi antecedenti l’ultima, non specificando a quale tipo di percorso ci si riferisca. Dall’analisi comparata di tali disposizioni, si ritiene possa evincersi che: - Nel caso prefigurato dal quesito, trattandosi di studente non più frequentante alcun percorso da prima del 15 marzo, lo stesso possa essere inserito in una commissione di un corso ordinario (non di un corso “ex serale”), se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, articolo 4 OM 54/2026 sopra riportato. - Come per tutti gli altri candidati esterni, il candidato deve sostenere le prove INVALSI ed attestare la frequenza di attività di formazione scuola lavoro o di attività a loro assimilabili, nel rispetto del DM 226/2024. - La Commissione incaricata di svolgere l’esame preliminare dovrà verificare il curriculum del candidato e somministrare prove riferite, oltre che alle discipline del quinto anno di corso, anche ai contenuti delle discipline o parti di discipline non affrontate nel percorso pregresso; nel caso in oggetto, trattandosi di studente proveniente da un percorso di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti, dovrà essere analizzato con estrema attenzione il patto formativo individuale stipulato con la scuola e la valutazione delle competenze acquisite, al fine di poter stabilire natura e contenuti delle prove.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Ricordiamo in premessa che i viaggi di istruzione sono attività didattiche previste ed incluse nel PTOF, predisposto e deliberato in base a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dalla Legge 107/2015. Ne consegue che i docenti impegnati sono da considerarsi in servizio esterno a tutti gli effetti con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Detta normativa, applicabile ai trattamenti di missione e ai relativi rimborsi spese, risulta essere la seguente: - Legge n. 836 del 18 dicembre 1973, - DPR 395/88 e ss.mm.ii, - Legge 266/2005, art. 1, commi da 213 a 217; - D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12; - D.I. 23 marzo 2011 (Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero). Tanto premesso, anticipiamo, sinteticamente, la risposta al quesito confermando che, a nostro avviso, è possibile procedere al rimborso delle spese di pernottamento sostenute dai docenti anche se la struttura è una casa per ferie (extra-alberghiera) gestita da un Ente religioso, a patto che siano rispettate le condizioni di tracciabilità e di documentazione previste per le missioni della Pubblica Amministrazione. Forniamo di seguito i dettagli operativi per gestire correttamente il rimborso: 1. Ammissibilità della struttura non alberghiera La normativa vigente per il personale scolastico ammette il rimborso delle spese di alloggio purché la struttura sia formalmente autorizzata all'attività ricettiva. Le case per ferie, pur essendo gestite da enti religiosi, sono strutture ricettive regolarmente riconosciute dalle leggi regionali sul turismo e offrono servizi equivalenti a quelli alberghieri (come nel vostro caso: bagno privato, TV, aria condizionata). Inoltre, per il cd. “Turismo lento e sostenibile”, la scelta di strutture extra-alberghiere appare coerente con le finalità didattiche di tali viaggi, purché la spesa non ecceda quella di un albergo della categoria standard ammessa (ipotesi che riteniamo comunque remota). Il rimborso è quindi ammesso nei limiti delle tabelle vigenti per la categoria di missione (generalmente equiparato alla categoria alberghiera prevista in base al ruolo rivestito dal dipendente). 2. Documentazione richiesta Per liquidare il rimborso, i docenti devono presentare la documentazione originale che identifichi chiaramente la spesa come personale ed effettivamente sostenuta: - Ricevuta Fiscale (o Fattura se l’Ente e possessore di partita IVA) che deve riportare l'intestazione della struttura (anche se ente religioso), i dati del docente (nome, cognome e codice fiscale), le date del soggiorno e il dettaglio dei servizi inclusi (es. "pernottamento e prima colazione"). In buona sostanza, pur trattandosi di un ente ecclesiastico, per l'attività di "casa per ferie" l'ente deve rilasciare un documento fiscale valido (fattura con IVA se configurabile tra le attività commerciali o ricevuta fiscale se rientrante nelle attività istituzionali di natura non commerciale). - Attestazione di pagamento: Essendo strutture religiose, potrebbero quindi emettere una semplice ricevuta non commerciale (se l'attività non è d'impresa). In tal caso, è fondamentale che il documento riporti il timbro dell’ente, la firma del responsabile e l’indicazione che la somma pagata è a fronte di una operazione non rientrante nell’ambito di attività commerciali. 3. Tracciabilità del pagamento Dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 81 della Legge n. 207/2024, per ottenere il rimborso delle spese di missione in regime di esenzione fiscale, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (carta di credito/debito, bancomat, bonifico). Pertanto ai docenti deve essere richiesta la ricevuta del POS o l'estratto conto della carta utilizzata, da allegare alla fattura/ricevuta della struttura, in quanto i pagamenti in contanti (seppur permessi per legge sotto certe soglie) potrebbero rendere il rimborso soggetto a tassazione come reddito di lavoro dipendente. 4. Suggerimenti operativi • Prima della partenza: prevedere autorizzazione scritta per i docenti accompagnatori e indicare nella comunicazione interna quali tipologie di documentazione saranno accettate per il rimborso. Precisare che il pagamento dovrà essere effettuato mediante strumenti tracciabili (carta/bonifico) e che il documento fiscale dovrà riportare il codice fiscale del docente per la corretta associazione della spesa. Precisare inoltre che non possono essere rimborsate spese extra come minibar, pay-tv o servizi non strettamente legati alla missione. • Al rientro: richiedere ai docenti la presentazione degli originali (documento contabile + prova pagamento tracciabile) in segreteria. • Se la struttura è all’estero e dichiara una categoria diversa da quella ammessa, richiedere documentazione ufficiale di classificazione locale per valutare l’equivalenza. • Per evitare eventuali fraintendimenti e/o contestazioni da parte dei docenti accompagnatori, si consiglia di inserire nel Regolamento di Istituto una disposizione che disciplini esplicitamente le tipologie di alloggio ammesse e la documentazione necessaria. Si ricorda infatti che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, vengono di norma disciplinate da apposito Regolamento, deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, nel quale il Consiglio di Istituto può stabilire opportuni criteri per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori, tenuto conto, sempre e comunque, dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, come elencata in premessa.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Sulla base delle FAQ, delle indicazioni contenute nel D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e della legge 199 del 30/12/2025 – che ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - una Istituzione scolastica che produce esclusivamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività d’ufficio (es. toner NON PERICOLOSI) non è, in linea generale, tenuta all’iscrizione al RENTRI come «produttore»; l’obbligo di iscrizione (Scuole comprese) riguarda invece i produttori di rifiuti pericolosi e talune tipologie di produttori, con più di 10 dipendenti, di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali (https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxONDA5MTQsLA==&query=Obblighi%20degli%20enti%20appartenenti%20al%20comparto%20istruzione%20e%20ricerca&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud). Tuttavia la tracciabilità deve essere assicurata: per i rifiuti non pericolosi il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e la relativa documentazione devono essere prodotti e conservati secondo la normativa e le procedure previste (emissione/vidimazione del FIR in formato cartaceo o tramite le funzionalità del RENTRI a seconda dei casi). A tal proposito, si ricorda che la Legge 27 febbraio 2026 n. 26 di conversione del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, (cd 'Decreto Milleproroghe') ha stabilito che, fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale (xFIR) previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59. In caso di utilizzo del FIR digitale, è in ogni caso necessario effettuare la registrazione gratuita sul portale RENTRI al fine di ottenere le credenziali per accedere ai servizi di "vidimazione digitale“ del XFIR. Si rammenta inoltre che il formato con cui è emesso emesso il FIR da parte del produttore/detentore (scuola), determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. In particolare: • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo. Entrando nel merito delle varie domande poste nel quesito, riteniamo quanto segue: 1) Obbligo di iscrizione al RENTRI - Se la scuola produce soltanto rifiuti urbani e toner classificati come rifiuti speciali non pericolosi e la gestione dello smaltimento è affidata alla ditta incaricata dal Comune (ovvero il soggetto esterno svolge la prestazione di raccolta/trasporto/smaltimento), la scuola non è, di norma, tenuta a registrarsi come “produttore” nel RENTRI. - Se invece la scuola detiene o produce rifiuti pericolosi (es. sostanze chimiche di laboratorio), l’iscrizione è obbligatoria e va fatta secondo le modalità e le scadenze previste dal D.M. 59/2023. 2) Indicazione del “destinatario” dei rifiuti - Il destinatario da inserire è la ditta (o l’ente) che materialmente riceve il rifiuto per il recupero o lo smaltimento finale. Nel caso in esame, se la raccolta e il trasferimento sono effettuati dalla ditta incaricata dal Comune, occorre indicare nei documenti (FIR o altro documento di trasferimento) la ragione sociale di tale ditta e, se la ditta non è destinataria finale ma solo trasportatrice, indicare il soggetto destinatario finale (impianto di trattamento/società di smaltimento) che la stessa ditta è tenuta a comunicare. 3) Documentazione e dati da richiedere alla ditta/Comune (da acquisire sempre prima dell’allontanamento del rifiuto) Al fine di garantire correttezza e tracciabilità, richiedere e conservare copia dei seguenti elementi: - ragione sociale e sede della ditta che esegue il ritiro, partita IVA/CF, recapiti e PEC; - estremi di iscrizione o autorizzazione della ditta (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o altro titolo autorizzativo a seconda dei casi) e numero identificativo se previsto; - qualifica del soggetto nei confronti del rifiuto (se la ditta agisce come trasportatore e/o come destinatario/impianto di smaltimento); - estremi dell’impianto destinatario finale (se diverso dalla ditta che effettua il ritiro); - estremi del veicolo e del conducente al momento del ritiro (targa, data/ora); - per ogni ritiro: FIR (cartaceo o digitale) firmato dal trasportatore/destinatario con indicazione tipologia e quantità stimata dei rifiuti, data e firma. In definitiva, anche nel caso in cui la scuola non sia obbligata all’iscrizione, occorre rispettare gli obblighi di tracciabilità: per i rifiuti speciali non pericolosi vige l’obbligo di emissione del FIR secondo le modalità indicate dalla normativa/portale RENTRI e, pertanto, la ditta che effettua il servizio deve collaborare fornendo i dati richiesti. 4) Modalità di ritiro La chiamata telefonica può essere accettabile per la gestione ordinaria dei rifiuti urbani, tuttavia, per garantire tracciabilità e tutela amministrativa, è opportuno formalizzare le richieste e le evidenze. Si consiglia pertanto di: • chiedere sempre conferma del ritiro per iscritto (email o, preferibilmente, PEC) con indicazione di data/ora prevista; • ottenere prima del ritiro (o al momento del ritiro) la documentazione elencata al punto 3; • chiedere che, per i toner (rifiuto speciale) o altri rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani, la ditta rilasci la documentazione che attesti la presa in carico del rifiuto firmata dal trasportatore/destinatario; • conservare copia della documentazione in archivio dell’Istituto per la durata prevista dalla normativa sulla tracciabilità (la documentazione costituisce prova dell’avvenuto corretto allontanamento). 5) Passi pratici consigliati per l’Istituzione Scolastica - inviare al Comune e/o alla ditta incaricata una richiesta scritta (email o PEC) in cui si chiede esplicitamente: chi è il soggetto che materialmente presta il servizio (ragione sociale), quale soggetto risulta destinatario finale dei rifiuti, ed esibire i relativi titoli autorizzativi; - per ogni ritiro richiedere la documentazione descritta e conservarne copia nell’archivio dell’Istituto; - inserire nel registro interno (anche semplice foglio elettronico amministrativo) le date dei ritiri, tipologia dei rifiuti (toner, RAEE, urbani), quantità approssimativa e documenti collegati (FIR, email di conferma); - se in futuro l’Istituto dovesse rilevare in sede rifiuti classificabili come pericolosi, occorrerà procedere immediatamente alla verifica e all’iscrizione al RENTRI come produttore di rifiuti pericolosi. Si precisa che in base alla FAQ pubblicata sul portale RENTRI (https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI# ) “Sono tenute ad iscriversi al RENTRI anche le imprese e gli enti che producono occasionalmente e/o saltuariamente rifiuti pericolosi. L'obbligo di iscrizione sussiste anche quando gli stessi soggetti producono un solo rifiuto pericoloso.”
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
L’iter da rispettare per il conferimento di incarico di RSPP è disciplinato dall'art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/2008, che di seguito si riporta: “8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.” Pertanto, solo in mancanza di disponibilità di un dipendente interno o di altra istituzione scolastica, la scuola potrà rivolgersi all'esterno. In caso di libero professionista si tratta di contratto d’opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2222 e segg del c.c. e la scuola dovrà porre in essere una procedura comparativa ai sensi dell’art. 7 comma 6bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. In sostanza nella selezione di esperti rilevano le norme in tema di affidamento degli incarichi individuali ( D.Lgs. 165 del 2001 art. 7 commi 6 e 6bis; Quaderno 3 del MIM) e non la normativa sugli appalti. Per quanto concerne il conferimento di incarichi a pensionati si osserva quanto segue. L'art. 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (come modificato dal'art. 6, comma 1, della legge n. 114 del 2014 e da ultimo dall’art. 17 (comma 3) della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 prevede che é fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (tra le quali, come noto, rientrano anche le scuole), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. In definitiva è stato introdotto che è fatto divieto per le Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le scuole, di conferire a ex lavoratori privati o pubblici collocati ora in quiescenza: a) incarichi di studio e di consulenza b) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni Pertanto, al fine di individuare quali incarichi le scuole possono ancora conferire ad ex dipendenti in quiescenza, occorre analizzare cosa si intende per incarichi di "studio" e "consulenza". Una chiave di interpretazione ci può essere fornita dalla Deliberazione n. 6/CONTR/05 della Corte dei Conti del 15/02/2005 che ha dettato le linee di indirizzo e i criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311/2004 in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza. Ad avviso della Corte gli incarichi di studio consistono nello “svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale […] è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte”. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono “la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione”. Le consulenze, infine, “riguardano le richieste di pareri ad esperti”. A titolo esemplificativo, vengono elencati alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa: studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. Non rientrano, invece, in detta previsione: le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n.6 del 4 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti sull' interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante il divieto di incarichi a soggetti in quiescenza; chiarimenti che confermano quanto da noi sopra sostenuto. Incarichi vietati, ad avviso della Funzione Pubblica, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni. Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Costituiscono incarichi di studio quelli consistenti nello svolgimento di un'attività di studio, che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338. Costituiscono consulenze le richieste di pareri a esperti (così Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05). Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame. Ciò premesso, per quanto concerne il RSPP, come già rilevato in precedenti risposte, esprimiamo forti dubbi che possa qualificarsi quale incarico di consulenza che, si ribadisce, è la tipologia di incarico che non può essere affidata a soggetti in quiescenza alla luce della nuova normativa. Infatti, l'incarico di RSPP è sia obbligatorio (ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 le scuole ricorrono a professionisti esterni se nessun docente interno o di altra scuola si sia reso disponibile) sia non è qualificabile quale mera richiesta di un parere ad un esperto ma inerisce a tutta una seria di attività inerenti alla sicurezza della scuola e quale figura di stretta fiducia e collaborazione del dirigente scolastico, datore di lavoro ai sensi del T.U. del 2008. Conclusivamente è possibile conferire un incarico a un libero professionista in quiescenza previo rispetto delle procedure previste dall’art. 32 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 81 del 2008; inoltre, come detto sopra, in caso la scuola debba ricorrere ad esperto esterno per l’attività di RSPP dovrà predisporre apposita procedura selettiva.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, commi 329-338) ha introdotto una figura del tutto nuova nel panorama della scuola primaria italiana: il docente specialista di educazione motoria, abilitato attraverso uno specifico concorso per titoli ed esami, e titolare di laurea magistrale nelle classi LM-67, LM-68 o LM-47. Si tratta di una scelta legislativa consapevole e deliberata, che segna una discontinuità netta rispetto al passato, quando l'educazione motoria nelle classi quarte e quinte era affidata all’insegnante di posto comune nell'ambito delle ore curricolari ordinarie. Il decreto ministeriale del 30 marzo 2022, che disciplina le modalità concorsuali per l'accesso al ruolo, rafforza ulteriormente questa impostazione: il concorso è abilitante, e il superamento di tutte le prove costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento. Ciò significa che il legislatore ha voluto costruire un profilo professionale specifico e riconoscibile, non intercambiabile con quello del docente generalista. Il quesito posto investe un tema sul quale, effettivamente, l'ordinamento non offre una risposta esplicita: nessuna norma vieta espressamente al docente di posto comune di accompagnare le classi quarte e quinte in palestra in caso di assenza del collega specialista, ma nessuna norma lo autorizza a svolgere l'insegnamento dell'educazione motoria in sua vece in modo giuridicamente fondato. Occorre distinguere. dunque, due piani distinti: a) Il piano organizzativo-gestionale, relativo alle supplenze brevi nel cui ambito, il dirigente scolastico esercita la propria autonomia funzionale in forza dell’articolo 25 del D.lgs. n. 165/200 e può assegnare temporaneamente classi a docenti disponibili, anche di posto comune, per garantire la sorveglianza e la continuità didattica. Tuttavia, tale potere organizzativo non equivale ad autorizzare lo svolgimento di un insegnamento per il quale è richiesta una specifica abilitazione; b) Il piano della responsabilità professionale e della sicurezza che attiene, invece, alla qualità dell'intervento educativo e alla tutela dell'incolumità degli alunni durante le attività motorie. Qui il silenzio normativo non può essere interpretato come indifferenza dell'ordinamento, bensì come lacuna da colmare in via analogica e sistematica. In via prudenziale – e la cautela adottata dall'istituzione scolastica appare del tutto condivisibile sul piano tecnico-giuridico – occorre considerare che le attività motorie in palestra comportano rischi specifici connessi alla gestione degli spazi, delle attrezzature e delle dinamiche corporee degli alunni. Un docente privo di formazione specialistica nelle scienze motorie non possiede né le competenze disciplinari né, spesso, le competenze in materia di prevenzione degli infortuni proprie del profilo specialistico. Eventuali responsabilità civili e penali in caso di infortunio potrebbero pertanto risultare aggravate dalla circostanza che l'attività sia stata condotta da personale non idoneo. Peraltro, la differenza tra il vecchio e il nuovo profilo del docente di educazione motoria nella primaria emerge con particolare chiarezza dal confronto tra i due testi delle Indicazioni Nazionali. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al D.M. n. 254/2012, pur valorizzando l'educazione fisica come ambito formativo, la trattano come una delle competenze del docente generalista di scuola primaria, inserita nel quadro di un profilo professionale polivalente e integrato. Il docente di posto comune era chiamato a presidiare l'intera esperienza formativa del bambino, inclusa la dimensione corporea e motoria. Tale educazione risultava così tendenzialmente assorbita nella pratica quotidiana della classe, priva di un presidio disciplinare autonomo e riconoscibile. Le nuove Indicazioni Nazionali di cui al D.M. n. 221/2025, in coerenza con la riforma introdotta dalla legge n. 234/2021, segnano invece un cambio di paradigma significativo. L'educazione motoria nelle classi quarte e quinte assume la dignità di disciplina a sé stante, affidata a un professionista dotato di competenze specifiche in scienze motorie, fisiologia dell'esercizio, didattica dell'attività motoria adattata e prevenzione. Il corpo non è più soltanto uno degli ambiti di sviluppo del bambino da presidiare genericamente, ma diventa oggetto di un insegnamento strutturato, progressivo e disciplinarmente fondato. Le nuove Indicazioni valorizzano esplicitamente la correlazione tra movimento, apprendimento cognitivo e benessere psicofisico, richiedendo al docente competenze che non possono essere improvvisate o desunte dall'esperienza generalista. Tale evoluzione riflette, sul piano culturale e scientifico, una consapevolezza crescente circa il ruolo del movimento nello sviluppo neuromotorio del bambino in età scolare: una consapevolezza che il legislatore del 2021 ha recepito istituendo la figura dello specialista e che le nuove Indicazioni traducono in un progetto didattico-educativo coerente. La posizione prudenziale adottata dall'istituzione scolastica appare pertanto giuridicamente fondata e meritevole di conferma. In assenza di un'espressa previsione normativa che autorizzi tale sostituzione e alla luce del chiaro intento legislativo di affidare l'educazione motoria a personale specializzato e abilitato, il dirigente scolastico è tenuto ad adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire che, in caso di assenza del docente specialista, le classi interessate siano sorvegliate in modo adeguato senza però che si proceda allo svolgimento di attività motorie strutturate da parte di personale non abilitato. La sorveglianza in aula o lo svolgimento di attività alternative di natura non motoria costituiscono, allo stato della normativa vigente, la soluzione più coerente con il quadro ordinamentale e con le esigenze di sicurezza degli alunni.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
La docente, in servizio a tempo pieno (18/18), è stata autorizzata dal DS solo alla partecipazione alla procedura di selezione; successivamente ha sottoscritto un contratto qualificato come "prestazione di lavoro autonomo occasionale" della durata di 6 mesi per €12.000. Occorre valutare sia la correttezza dell’inquadramento giuridico del rapporto sia la compatibilità con lo status di dipendente pubblico. In premessa si osserva che l’esercizio della libera professione ( che presuppone il possesso della partita iva) va tenuto distinto dal lavoro autonomo occasionale. Nel caso di specie la Docente ha stipulato Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale, con l'Università, della durata di n.6 mesi e compenso di € 12.000,00 con trattamento previdenziale INPS. Infatti, in caso di superamento dell’importo complessivo di 5000 euro nell’anno solare a titolo di lavoro autonomo occasionale scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. In sostanza l’importo del contratto ha comportato l’iscrizione alla Gestione Separata INPS mentre nel quesito non vengono precisate le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa né tanto meno la tipologia di attività anche se si presume che trattasi di attività di docenza. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Più specificamente il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Per quanto concerne i profili della incompatibilità, ricordiamo che già la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto. Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Nel documento viene precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che comunque presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono vietati anche gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. Ricordiamo che l'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, al comma 6, disciplina i seguenti incarichi per i quali non è richiesta la preventiva autorizzazione e tra i quali, alla lettera fbis) vi è “l’ attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica. L'incarico di cui al quesito rientrerebbe nella lett. f-bis) "docenza e ricerca scientifica" in quanto si presuppone che trattasi di attività di docenza presso una Università. Ad ogni modo, nel documento sui "Criteri generali" sopra citato viene precisato che gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro. Sono altresì incompatibili: - gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego; - gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione. Ciò premesso, in merito al quesito posto, si ribadisce che l'incarico di docenza in questione rientra in via generale tra quelli non soggetti ad autorizzazione preventivs, fermo restando che detto incarico è vietato allorchè interferisca con l'attività ordinaria del docente secondo le indicazioni fornite nel Documento e sopra riportate. Ribadiamo, altresì, che sono preclusi gli incarichi, pur rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto d’impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività. Non c'è un limite preciso di ore ma ai fini della incompatibilità si deve valutare se trattasi di un impegno che non interferisca con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività. Ciò premesso, si suggerisce al DS di chiedere chiarimenti alla docente in merito al contratto stipulato per verificare esattamente se trattasi di incarico di docenza ( e quindi non soggetto ad autorizzazione preventiva) e se eventualmente presenta elementi di incompatibilità. Questi i passaggi consigliati: 1. Richiedere alla docente, copia integrale del contratto sottoscritto, della documentazione sulla natura dell’incarico, e copia dell’eventuale autorizzazione rilasciata (se esiste) o dell’istanza presentata. 2. Verificare se l’autorizzazione originaria rilasciata riguardava esclusivamente la partecipazione alla selezione o anche lo svolgimento dell’incarico retribuito; verificare se trattasi di incarico di docenza che rientra nella lett fbis sopra riportata. 3. Valutare la natura giuridica effettiva del rapporto (occasionale vs. continuativo/co.co.co/partita IVA). Se la prestazione risulta continuativa o riconducibile a collaborazione coordinata concludere che la qualificazione come prestazione occasionale è erronea e che sussiste incompatibilità per il personale a tempo pieno. 4. In caso di accertata incompatibilità ( quindi incarico non di docenza o svolto con contratto di co.co.co.) : intimare la cessazione dell’attività e, se la docente ottempera, resta comunque la valutazione del comportamento dal punto di vista disciplinare. Si suggerisce di inviare alla docente la seguente comunicazione: "Alla Dott.ssa [Nome]: si richiede entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della presente copia del contratto sottoscritto con l’Università degli Studi di Perugia, la documentazione descrittiva delle attività da svolgere (tipologia attività, programma, tempi e modalità), copia della domanda presentata al Dirigente e copia di ogni eventuale autorizzazione ricevuta. A seguito di istruttoria l’Amministrazione valuterà la compatibilità dell’incarico con il rapporto di lavoro e comunicherà l’esito. Fino a tale comunicazione l’interessata dovrà astenersi dallo svolgimento di attività che possano interferire con il servizio scolastico."
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Tenendo conto della specifica situazione della studentessa e delle esigenze di garantire il diritto allo studio con adeguata personalizzazione del percorso, si ritiene che le due modalità non siano alternative. Un progetto di istruzione domiciliare può essere svolto in modalità mista, utilizzando sia strumenti di didattica digitale integrata di tipologia sincrona, sia ore di presenza di uno o più docenti presso il suo domicilio. Si osserva, a tal proposito, che le linee di indirizzo ministeriali per la realizzazione dei percorsi di istruzione domiciliare prevedono specificamente tale possibilità (cfr punto 5.2 in cui si legge: .....A tal fine, è auspicabile contemplare l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un’efficace didattica a distanza.....) Pertanto, il consiglio di classe potrà elaborare un percorso personalizzato che comprenda le modalità sopra indicate, portandolo poi all'attenzione del Collegio e del CDI per le delibere di competenza
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Nel caso prospettato le supplenti hanno diritto alla conferma del contratto a partire dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione e non alla proroga durante i periodi di sospensione. Infatti la docente titolare ha sospeso il proprio periodo di malattia, rientrando in servizio con la richiesta delle ferie non monetizzabili, riprendendo poi il congedo per malattia dopo il rientro dalla sospensione. Pertanto in tal caso si applica la norma contenuta nell'art. 13 comma 12 dell'O.M. 88\2024, per il biennio 2024/2026 che prevede: "Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni."
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Preliminarmente, osserviamo che per ottenere la riduzione del carico di lavoro per motivi di salute non è sufficiente la richiesta del lavoratore, ma un referto medico rilasciato a seguito di visita presso le CMV costituite presso l'INPS, al quale il dipendente va avviato in seguito alla propria richiesta (o d'ufficio, nei casi di cui all'articolo 3, comma 3 D.P.R. n. 171/2011). Tuttavia, in via prudenziale, è opportuno - anche in base al giudizio del medico competente, qualora si tratti di personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, come generalmente accade per il personale ATA - che l'amministrazione riduca il carico di lavoro nelle more di tale accertamento medico o, se ricorrono i casi di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 171/2011, proceda alla sospensione cautelare del dipendente. Una volta ottenuto il referto della CMV, è necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato; se, in ipotesi, il referto vietasse di adibire il lavoratore a prestazioni straordinarie, l'amministrazione non potrebbe che prenderne atto. Fuori di tale caso limite, i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 25 giugno 2008. In particolare, l'articolo 8, comma 3 di tale CCNI prevede quanto segue: "Il personale utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al salario accessorio e al fondo d'istituto di cui all'art. 84 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione di istituto, compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli". Tale disposizione riguarda il personale utilizzato in altri compiti, diversi da quelli del profilo di appartenenza; a maggior ragione, può essere ritenuta applicabile anche nei confronti dei lavoratori che possono continuare a essere utilizzati nel medesimo profilo, sia pure con delle limitazioni. In conformità a quanto previsto dalla norma del CCNI citata, in linea di principio un collaboratore scolastico, che ha ottenuto una riduzione del carico di lavoro per motivi di salute, può effettuare, pertanto, prestazioni di lavoro straordinario, ma solo a condizioni specifiche e nel rispetto delle prescrizioni mediche. Si consiglia di operare come di seguito indicato: 1) Verificare la documentazione sanitaria. Il Dirigente scolastico deve prendere visione del referto medico della CMV che ha determinato la riduzione delle mansioni e delle eventuali prescrizioni/limitazioni indicate, fornendo al DSGA apposite direttive per l'utilizzazione del dipendente nell'ambito del Piano di lavoro. Si ricorda che il referto medico è vincolante per l'amministrazione. Nelle more della visita da parte della CMV, è opportuno acquisire il referto del Medico competente e attenersi alle relative prescrizioni. 2) Compatibilità con le prescrizioni e con le mansioni consentite. Lo straordinario può essere autorizzato solo per attività effettivamente compatibili con le mansioni e con le limitazioni cliniche indicate. Se le mansioni consentite sono ridotte, non si può imporre al lavoratore attività che contrastino con tali limiti. 3) Autorizzazione preventiva e valutazione del rischio. Come per tutto il lavoro straordinario, anche quello svolto dal personale parzialmente inidoneo deve essere preventivamente autorizzato e motivato in relazione a esigenze di servizio. In aggiunta, il datore di lavoro deve però valutare l’effettiva compatibilità con lo stato di salute, in modo da non compromettere la tutela sanitaria del dipendente; qualora sussistano dubbi sulla compatibilità tra attività straordinaria e condizioni di salute, è opportuno acquisire il giudizio del Medico competente. In conclusione, è possibile che il collaboratore scolastico dichiarato idoneo al servizio con alcune limitazioni effettui prestazioni straordinarie, ma solo se le prestazioni richieste rientrano nelle mansioni consentite dalla certificazione medica e sono compatibili con le limitazioni di salute.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
La materia della incompatibilità dei pubblici dipendenti è regolata, in via generale, dall’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001, il quale, al primo comma, prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". E’ stato precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, le seguenti ipotesi che però non rappresentano il caso di cui al quesito: a) l’assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall’art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l’assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Inoltre, l' attività di cui al quesito non rientra tra quelle previste dal comma 6 dell'art. 53 citato per le quali la normativa non prevede l'autorizzazione preventiva ( es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica etc). Nelle Linee Guida citate viene altresì precisato che sono vietati gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell’attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro. Per quanto concerne il lavoro intermittente (cioè la tipologia lavorativa proposta al dipendente - contratto a chiamata), la disciplina di riferimento è oggi contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2015. L'art. 1 del Decreto citato prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 13 il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16. Trattasi quindi di un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza. È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato. In definitiva il contratto a chiamata è un particolare contratto di lavoro subordinato mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione "all'occorrenza", secondo le proprie esigenze, nel rispetto di un termine minimo di preavviso (non inferiore ad un giorno lavorativo). Per le sue caratteristiche è un contratto particolarmente utilizzato nel settore della ristorazione, dell'alberghiero, del commercio, dello spettacolo e, in genere, nel turismo per la sua estrema flessibilità. Il lavoratore intermittente, quindi, alterna periodi di lavoro a periodi di inattività senza avere alcuna garanzia di poter svolgere la prestazione lavorativa in quanto il datore di lavoro può chiamarlo o meno a seconda delle proprie necessità aziendali (ciò lo differenzia, pertanto, da un lavoratore a tempo parziale che ha la certezza di svolgere la prestazione lavorativa in relazione all'orario definito nella lettera di assunzione). Il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato (in questo caso il lavoratore presta la propria opera ogniqualvolta l'azienda lo richieda, restando a disposizione della stessa nei periodi di inattività). Inoltre, può essere di due specie: a)con garanzia di disponibilità, in tal caso il lavoratore assicura la propria disponibilità all'eventuale chiamata del datore di lavoro, ricevendo in cambio, per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata, un indennizzo, cosiddetta indennità di disponibilità, determinata dai contratti collettivi ma comunque non inferiore all'importo minimo determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; b)senza garanzia di disponibilità, in questo caso il lavoratore è libero di accettare o meno di eseguire la prestazione, non essendosi obbligato a rispondere positivamente alla chiamata. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte e in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Nei periodi di attesa, invece, in cui non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura alcun trattamento né economico né normativo e non è titolare di alcun diritto spettante ai lavoratori subordinati (tranne, se dovuta, l'indennità di disponibilità). Pertanto, il contratto di lavoro intermittente, è un contratto di lavoro subordinato con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro. Ne consegue, a nostro avviso, che detta tipologia contrattuale è incompatibile con lo status di dipendente pubblico a meno che non si tratti di dipendente in part time o con spezzone orario non superiore al 50% dell'orario del titolare. La Cassazione civile, con la Sentenza del 30/11/2017 , n. 28797, ha precisato che l'instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente, è senz'altro riconducibile all'assunzione di impiego alle dipendenze di terzi e non può certo assumere alcun rilievo che le prestazioni, rese a titolo oneroso, non siano state di fatto retribuite per l'inadempimento del datore. Precisa la Corte nella motivazione "La gratuità dell'incarico, che può eventualmente escludere la incompatibilità, è ravvisabile solo in presenza di prestazioni rese affectionis vel benevolentiae causa, ossia per una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, e non va confusa con la mancata riscossione da parte del dipendente delle somme allo stesso dovute in forza di pattuizioni contrattuali, sottoscritte in violazione dell'obbligo di esclusività". Tutto ciò premesso, a nostro avviso, trattandosi di dipendente a tempo pieno, l'attività in questione ( contratto di lavoro intermittente) è incompatibile con lo status di dipendente pubblico. Quanto sopra sul presupposto che trattasi di contratto a chiamata e non si un semplice incarico di natura occasionale. Conclusivamente, la richiesta descritta (due ore settimanali, ogni venerdì, per oltre quattro mesi, "a chiamata") presenta elementi che fanno propendere per la non occasionalità: pertanto per completezza il DS potrebbe acquisire il contratto ma in assenza di elementi che escludano la periodicità o la presenza di indennità di disponibilità e soprattutto che escludano che trattasi di contratto a chiamata, il DS è legittimato a negare l'autorizzazione.
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