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    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Insegnante di religione cattolica in servizio su più istituzioni scolastiche: modalità di attribuzione delle ore di programmazione...
  • Se una docente di religione cattolica di scuola primaria viene nominata dalla Curia con incarico annuale per 12 ore in un istituto comprensivo e 10 ore in un altro istituto...

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Legge 104/2026 sul consenso informato: convenzioni tra scuola ed enti locali per la realizzazione di attività formative con soggetti esterni...
  • Un IC ha una lunga tradizione di collaborazione con i propri Comuni, che continuano a scegliere a finanziare una cooperativa esterna con personale formato e capace...

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Consiglio di Istituto: elezioni suppletive per il seggio vacante o completamento della componente docente?
  • Le elezioni suppletive, giusto quanto dispone l'art. 35 del D. lgs. 297/1994, devono essere indette , nell'impossibilità della surroga di altri candidati inseriti nella lista elettorale, "per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, ...omissis....... venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità" . Dunque le lezioni suppletive sono finalizzate alla mera sostituzione di consiglieri decaduti dall'organo e non anche per ricoprire i seggi "vacanti" dall'inizio della consiliatura per mancanza di liste di candidati o loro insufficienza numerica L’unica eccezione a quanto detto sopra - ma questa non riguarda la situazione dedotta nel quesito - concerne la componente dei genitori nel caso in cui nella tornata ordinaria non sia stata presentata alcuna lista e quindi manchi la rappresentanza dei genitori. Solo per questo specifico caso la normativa (O.M. 215/1991 art. 53 comma 2) prevede di indire elezioni suppletive per assicurare tale rappresentanza (poiché da tale componente viene eletto il presidente).

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Organi collegiali e riunioni a distanza: quali sono ammesse dalle recenti novità normative?
  • Quali sono le riunioni che si possono svolgere a distanza, alla luce delle recenti novità normative? In particolare, il Regolamento di Istituto può stabilire che anche le riunioni...

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Orario di lavoro del personale ATA : applicazione delle 35 ore settimanali in presenza di turni alternati...
  • Il requisito oggettivo necessario per concedere la riduzione oraria al personale ATA è soddisfatto. Ma l’art. 55, comma 1, del CCNL di comparto 2007 afferma che il beneficio delle 35 ore è condizionato anche alla presenza di “sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità.”. Ad una attenta lettura del testo si comprende che il beneficio va a compensare una gestione articolata, flessibile e variabile dei turni individuali, che interviene a modificare l’orario ordinario di servizio. Dal quesito è possibile dedurre che l’orario del personale è sì organizzato in turni settimanali, ma questi rimangono fissi per l’intero anno scolastico. Da questo si è portati a dedurre che in presenza di esigenze straordinarie (collegi, consigli di classe, incontri dei genitori, consigli d’istituto, open day, ecc.) saranno richieste prestazioni straordinarie, suscettibili di pagamento o di recupero. La concessione della riduzione oraria in queste condizioni di servizio garantirebbe al personale ATA un doppio vantaggio: accorciare l’orario di lavoro settimanale e continuare ad usufruire del lavoro straordinario. Ma la gestione articolata dell’orario di servizio verrebbe meno all’obiettivo di assicurare la copertura dell’orario ordinario e delle prestazioni occasionali straordinarie. Va in proposito ricordato che l’orario di servizio del personale ATA è ad oggi disciplinato dall’art. 63 del CCNL di comparto 2019/21, dove è previsto che l’orario debba essere definito all’interno del Piano annuale delle attività del personale ATA, redatto dal DSGA ad inizio d’anno scolastico e adottato dal dirigente scolastico con proprio atto datoriale. Al comma 2 dell’art. 63 si aggiunge che nell’organizzare i turni ordinari di lavoro del personale ATA: “possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto: a) Flessibilità b) Programmazione plurisettimanale c) Turnazione”. La flessibilità viene trattata al successivo art. 64, dove si dichiara che: “che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).”. La turnazione, fissa per l’intero anno scolastico, impedisce che lo “scivolamento” o lo “slittamento” degli orari di inizio e fine turno di lavoro costituiscano una modalità ordinaria di organizzare flessibilmente l’orario di servizio del personale ATA “secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica”. Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che il sistema della turnazione fissa non comporti particolari disagi al personale e non li costringa a “significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario,”. Quindi le condizioni di lavoro del personale ATA non giustificherebbero la riduzione oraria a 35 ore settimanali.

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Servizio di approvvigionamento alimentare tramite APP: responsabilità degli esercenti affiliati e dell'Istituzione scolastica...
  • La definizione della concessione di servizi è contenuta nell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023: elemento caratterizzante è che il corrispettivo dell'operatore consiste nel diritto di gestire economicamente il servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo. È precisamente la struttura che ricorre nei servizi di ristoro: la scuola mette l'operatore nelle condizioni di offrire il servizio alla comunità scolastica e la remunerazione proviene dagli utenti. Abbiamo già rilevato, in precedenti occasioni, che il mancato versamento di un canone alla scuola non esclude affatto la concessione. L'affidamento sotto soglia delle concessioni segue l'art. 187 D.Lgs. 36/2023. Dopo il D.Lgs. 209/2024, per una concessione di valore inferiore a 140.000 euro la scuola può procedere autonomamente anche senza qualificazione; sopra tale valore occorre invece avvalersi di una stazione appaltante qualificata. Il valore non coincide con un eventuale canone versato alla scuola, ma va stimato sulla base del fatturato complessivo realizzabile dal concessionario per l'intera durata. Anche ANAC considera espressamente i servizi di ristoro scolastico mediante bar e distributori come contratti di concessione; nella nota del 27 febbraio 2024 affrontava proprio il problema della qualificazione delle scuole per tali affidamenti. Per quanto riguarda il caso specifico, a nostro avviso il documento allegato conferma, più che smentire, la natura organizzata del rapporto. Non si limita infatti a consentire l'ingresso di un fattorino. La scuola, definita addirittura “partner”, dovrebbe impegnarsi a comunicare agli studenti e al personale informazioni sul servizio mediante circolari, sito, social, e-mail e perfino iniziative di presentazione; dovrebbe comunicare i riferimenti dei rappresentanti d'istituto; consentire l'ingresso degli esercenti affiliati; controllare il rispetto delle modalità di accesso; individuare un'area per la consegna; comunicare chiusure, uscite anticipate e altre variazioni dell'orario. L'accordo ha inoltre durata di dodici mesi, rinnovo tacito e recesso con preavviso di novanta giorni. Siamo quindi ben oltre la semplice tolleranza dell'accesso di un corriere: la scuola sembrerebbe cooperare stabilmente all'organizzazione, alla promozione e all'esecuzione del servizio, mettendo a disposizione l'accesso alla propria comunità scolastica e una parte della propria organizzazione. È proprio questo che rende particolarmente debole una qualificazione come mera “autorizzazione all'ingresso”. Vi è poi un ulteriore profilo critico: si dichiara nel testo di non essere «responsabile in alcun modo dell'operato dell'esercente», pur affermando contemporaneamente di selezionare gli esercenti e di avere con ciascuno di essi un contratto che disciplina qualità, sicurezza, scadenza, avvertenze e tempi di consegna. Una clausola del genere regola, al più, i rapporti contrattuali tra le parti; non può essere assunta dalla scuola come garanzia generale di esenzione da responsabilità verso gli utenti. Sul piano della legislazione alimentare, il punto di partenza è invece favorevole alla scuola, purché il rapporto sia correttamente strutturato. L'art. 17 del Regolamento (CE) n. 178/2002 attribuisce agli operatori del settore alimentare, nelle attività poste sotto il loro controllo, il compito di garantire il rispetto della legislazione alimentare. Gli artt. 18 e 19 impongono inoltre rintracciabilità, ritiro/richiamo dei prodotti non sicuri e collaborazione con le autorità competenti. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 attribuisce poi all'operatore alimentare responsabile il compito di assicurare presenza ed esattezza delle informazioni sul prodotto e disciplina espressamente ingredienti, allergeni, scadenza e condizioni di conservazione. Pertanto, la scuola non diviene automaticamente responsabile della sicurezza intrinseca dell'alimento soltanto perché questo viene consegnato nei suoi locali. La responsabilità primaria per produzione, preparazione, confezionamento, informazioni sugli allergeni, conservazione e trasporto rimane in capo agli operatori alimentari per le rispettive fasi. Ciò non significa, però, che la scuola possa considerarsi immune da qualsiasi responsabilità. Un possibile profilo proprio dell'Istituto può sorgere se il danno sia causalmente collegato a una condotta organizzativa imputabile alla scuola: per esempio, conservazione inadeguata dopo la consegna, distribuzione effettuata impropriamente dal personale scolastico (evenienza che ha già sollevato, in altri casi, rimostranze sindacali), mancato rispetto di prescrizioni note relative ad allergeni, accesso non controllato di soggetti non autorizzati o altre carenze organizzative riconducibili all'Istituto. La soluzione più prudente non consiste quindi nel rafforzare le clausole di esonero contenute nell'“Autorizzazione ingresso”, ma nel cambiare a monte l'inquadramento del rapporto. Il servizio dovrebbe essere affidato come concessione, applicando l'art. 187 D.Lgs. 36/2023 e la documentazione del Quaderno MIM n. 2 pertinente ai servizi di ristoro. Occorrerà preliminarmente stimare il valore della concessione sulla base del fatturato complessivo prevedibile per tutta la durata: sotto 140.000 euro la scuola può procedere autonomamente; sopra tale importo occorrerà una stazione appaltante qualificata.

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Passaggio di profilo professionale nello stesso comparto: chiarimenti sulla liquidazione del TFR...
  • Un'assistente amministrativa ha prestato servizio in ruolo presso il nostro istituto dal 1 settembre 20xx al 31 agosto 20xx, data in cui ha cessato il servizio di assistente...

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Programmazione didattica nella scuola primaria: pianificazione, turnazione e competenze del Dirigente scolastico...
  • Il piano annuale delle attività del personale docente è disciplinato dall’art. 43, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 secondo cui: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.” Tuttavia, tale disposto contrattuale non può derogare e deve dunque essere coordinato con l’art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 in base al quale spettano al dirigente (scolastico) i poteri di organizzazione del lavoro e gestione del personale (“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9.”) Occorre pertanto distinguere, all’interno del piano annuale delle attività, tra quanto ha contenuto e natura pedagogico?didattica (afferente alla sfera di competenza dell’organo collegiale) e quanto è di natura puramente organizzativa e gestionale (di competenza dirigenziale). E anticipiamo subito che stabilire la calendarizzazione della programmazione rientra in quest’ultima fattispecie. Orbene, è legittimo che il dirigente, nell’esercizio del potere organizzativo, proponga al collegio dei docenti un piano che contenga modalità di programmazione articolata per «finestre temporali» o «archi d’impegno» (es. periodo 10–15 ottobre per i consigli di classe, con fascia oraria indicativa; programmazione settimanale in giorno della settimana da individuarsi parimenti con fascia oraria indicativa) quando la definitiva calendarizzazione è ostacolata da criticità organizzative (es. uso di spazi condivisi, docenti con incarichi su più istituzioni scolastiche, necessità di coordinamento con le stesse). Altrimenti, rinviare a momenti successivi dell’anno scolastico la puntuale individuazione di impegni che dovrebbe avvenire all’inizio (cfr. art. 43, comma 4 citato) per consentire l’adeguata programmazione delle attività progettuali, soprattutto se extracurricolari, rischia di amplificare le possibilità di sovrapposizioni. In tali casi, che devono comunque essere motivati – come detto – da criticità organizzative non superabili nelle prime settimane dell’anno scolastico, nella proposta presentata dal dirigente al collegio vanno indicati elementi utili per la programmazione individuale (numero complessivo di riunioni per mese e fasce orarie previste) nonché i termini e i criteri per l’assegnazione delle singole date. È opportuno altresì prevedere che la calendarizzazione definitiva sia comunicata con congruo anticipo e che le eventuali variazioni siano motivate e documentate. Qualora il collegio dei docenti insista per la redazione di un calendario dettagliato, occorre tenere presente che, se il piano contiene scelte di natura pedagogico?didattica (articolazione dell’offerta formativa, progetti che incidono sul PTOF), detto organo ha titolo a esprimersi nel merito; se invece il piano investe questioni organizzative e di calendarizzazione – come nel caso della individuazione delle date in cui svolgere la programmazione settimanale –, la proposta del dirigente scolastico prevale perché non necessita del suo avallo. Ovviamente, non è opportuno entrare in conflitto con il collegio sul punto, tanto più che la adozione del piano annuale delle attività si colloca – per l’appunto – nelle fasi iniziali dell’anno scolastico e dunque un simile contrasto potrebbe pregiudicare i rapporti tra dirigente e collegio per la restante parte di esso. Per tale motivo, ove il dirigente si determini a procedere senza calendarizzare puntualmente gli impegni è bene esplicitarne le ragioni e comunicare con anticipo criteri e termini per la individuazione delle date coinvolte. Egli, del resto, ha l’obbligo di promuovere il confronto e la mediazione con il collegio, chiarendo motivazioni e criteri organizzativi e fornendo informativa alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 11, comma 9, lettera b1) del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024, così da favorire l’adozione condivisa. Se il contrasto persiste e riguarda profili puramente organizzativi (come, nel caso del quesito, la mera calendarizzazione), il dirigente può adottare comunque il piano con proprio atto nell’esercizio dei poteri a lui intestati dall’art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001. Egli, invece, non può sostituirsi al collegio dei docenti quando si tratta di scelte di contenuto pedagogico?didattico tipiche dell’organo collegiale (PTOF, criteri generali di didattica che incidono sull’offerta formativa). Infine, le variazioni che incidono sul contenuto deliberato dal collegio dei docenti devono essere dallo stesso parimenti deliberate. Le variazioni sostanzialmente organizzative (slittamento di data o orario di una singola riunione, cambio di aula, differimento per sopravvenute esigenze) possono essere assunte dal dirigente con disposizione di servizio, purché la modifica non alteri contenuti pedagogici o decisioni collegiali già assunte, la motivazione sia resa nota e la relativa comunicazione sia tempestiva. Ovviamente, risulta opportuno inserire nel piano annuale delle attività una «clausola di flessibilità» che renda noto, fin dall’inizio dell’anno, che il dirigente può apportare modifiche non sostanziali, così depotenziando e disinnescando potenziali conflitti. La strada consigliata, in definitiva, è quella di: a) predisporre una proposta chiara che distingua contenuti pedagogici e organizzativi; b) prevedere la clausola di flessibilità; c) cercare la massima condivisione. Rispettate queste condizioni, nulla osta alla definizione di una mera calendarizzazione di massima della programmazione della scuola primaria alla luce dell’art. 43, comma 5 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 (“[…] Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. […]”)

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Docente assegnato su cattedra di 21 ore: possibilità di destinare parte dell’orario a progetti di potenziamento...
  • L'assegnazione dei docenti alle classi è un'attività che rientra nella competenza del Dirigente Scolastico, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 2 e all'art. 25, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165/01. Tale procedura deve essere svolta in ossequio all'iter procedurale delineato dal D.lgs. n. 297/1994. L'iter di assegnazione dei docenti alle classi si articola secondo la seguente ripartizione di ruoli e competenze: • Il Consiglio d'Istituto delibera i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi (D.lgs. n. 297/1994, art. 10, c. 4). • Il Collegio dei docenti formula proposte per l'assegnazione dei docenti alle classi (D.lgs. n. 297/1994, art. 7, c. 2, lett. b). • Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 396, c. 2, lett. d) - D.lgs. n. 297/1994, procede all'assegnazione formale tenendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti. Al Dirigente è riconosciuta la facoltà di discostarsi da tali criteri e proposte, purché la sua decisione sia debitamente motivata. La motivazione si rende indispensabile non solo per il rispetto delle regole procedurali, ma anche in relazione alla connessa responsabilità dirigenziale. La procedura normativa sopra descritta è stata confermata da giurisprudenza consolidata, tra cui la sentenza Cassazione Civile n. 11548 del 15 giugno 2020 e la sentenza n. 60 del 14 gennaio 2022 del Giudice del Lavoro di Potenza. Si rammenta, inoltre, che la delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 individua l'assegnazione dei docenti alle classi tra i processi a maggior rischio corruttivo. Si precisa, altresì, che i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA sono oggetto di confronto (CCNL 2022-24, art. 11, comma 9, lett. b2) mentre la proposta di formazione delle classi e degli organici è oggetto di informazione (CCNL 2022-24, art. 11, comma 10, lett. b1). Qualora l’istituzione scolastica avesse sedi ubicate in Comuni diversi da quello principale, il Dirigente Scolastico è tenuto ad applicare, se ne ricorrono le condizioni, quanto disposto dall’art. 3, c. 5 del CCNI 2025-2028. Si richiama infine l’art. 41, comma 1 del CCNL 19-21, tuttora vigente, che afferma quanto segue: “I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.” Premesso tutto ciò, si risponde al quesito. L’assegnazione a un docente con contratto a tempo determinato o indeterminato di ore non strettamente curriculari o riconducibili a progetti di potenziamento trova fondamento nella natura stessa dell’orario di servizio, il quale non si esaurisce unicamente nella tradizionale didattica in aula. Le ore che compongono il contratto di lavoro assolvono infatti all'obbligo di insegnamento complessivo del docente e, nel rispetto della programmazione d'istituto, possono legittimamente ricomprendere interventi integrativi, attività di arricchimento dell'offerta formativa, di coordinamento didattico e organizzativo, nonché progettualità deliberate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Nell'ambito dei poteri organizzativi e gestionali riconosciuti al Dirigente Scolastico, è dunque ammesso destinare il docente a tali attività o a ore di “potenziamento” (ai sensi della legge 107/2015), purché l'impiego trovi riscontro formale negli atti di pianificazione della scuola. Di conseguenza, l'articolazione dell'orario d'obbligo su attività diverse dalla didattica curriculare ordinaria richiede un'apposita disposizione del Dirigente Scolastico di assegnazione del personale alle classi o alle diverse attività programmate. Ai fini della legittimità dell'operazione, l'attribuzione di una quota dell'orario obbligatorio a progetti di potenziamento — in deroga alla didattica d'aula ordinaria — resta, dunque, subordinata alla rigorosa sussistenza di condizioni coessenziali: la previsione nel PTOF, la formalizzazione amministrativa dell'assegnazione da parte dell'istituzione scolastica e il rispetto dei vincoli normativi e contrattuali in materia di supplenze e sostituzioni, richiamate nella circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 (Anno scolastico 2026/2027 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.). In conclusione, si ricorda il divieto posto dall’art. 14, comma 14, della OM n. 27/2026, ai sensi del quale: “I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015, ai sensi del predetto comma non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 43, comma 11, del CCNL 2019/21 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10 e 15 del presente articolo.”

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Il decreto di assegnazione dei docenti alle classi e le eventuali rettifiche vanno pubblicate sull'Albo online?
  • La questione richiede preliminarmente di distinguere la pubblicità legale di un atto, che comporta la sua diffusione nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti, dalla comunicazione o messa a disposizione di un provvedimento ai soggetti direttamente interessati. L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha trasferito sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ma non ha introdotto un generalizzato obbligo di pubblicazione all’Albo online di tutti gli atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione. Le Linee guida AgID sulla pubblicità legale precisano, infatti, che sono pubblicati all’Albo online «i documenti previsti dall’ordinamento, da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipende la loro efficacia». Il decreto di assegnazione dei docenti alle classi costituisce un atto di organizzazione e gestione del personale, adottato dal dirigente scolastico nell’esercizio delle proprie competenze. Il provvedimento non è destinato a una pluralità indistinta di soggetti, ma riguarda una cerchia determinata o comunque agevolmente determinabile di destinatari: i docenti interessati dalle assegnazioni. Né risulta una specifica disposizione dell’ordinamento che prescriva la pubblicazione all’Albo online del decreto di assegnazione dei docenti alle classi o che subordini alla relativa pubblicazione l’acquisizione di efficacia del provvedimento. La circostanza che si tratti di un decreto dirigenziale non costituisce, di per sé, un presupposto sufficiente per assoggettarlo a pubblicità legale. Non tutti i provvedimenti amministrativi devono essere pubblicati all’Albo online, ma soltanto quelli per i quali tale forma di pubblicità sia prevista dall’ordinamento o risponda ai presupposti propri della pubblicità legale. Nel caso in esame ricorre, invece, l’esigenza di portare il provvedimento a conoscenza esclusivamente dei suoi destinatari. A tale finalità risponde più correttamente la messa a disposizione del decreto mediante la bacheca ad accesso riservato del registro elettronico, indirizzata esclusivamente al personale interessato, ovvero mediante altra area riservata del sistema documentale dell’Istituzione scolastica, alla quale possano accedere soltanto i soggetti aventi titolo. La distinzione assume rilievo anche sotto il profilo della protezione dei dati personali. La pubblicazione all’Albo online determina infatti la diffusione sul web delle informazioni contenute nel provvedimento e la loro conoscibilità da parte di una platea indeterminata di soggetti. La messa a disposizione attraverso un’area riservata consente, invece, di circoscrivere la conoscibilità del documento ai soli destinatari, in coerenza con la finalità per la quale esso è stato adottato e con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali. Sotto il distinto profilo dell’efficacia, non risulta una disposizione che attribuisca alla pubblicazione all’Albo del decreto di assegnazione una funzione costitutiva o integrativa dell’efficacia stessa. La pubblicità legale svolge tale funzione nei casi nei quali è l’ordinamento a collegare alla pubblicazione la produzione degli effetti giuridici dell’atto; non può, invece, essere assunta quale condizione generale di efficacia di qualsiasi provvedimento amministrativo. La conoscenza del decreto da parte dei docenti interessati deve pertanto essere assicurata mediante una modalità di comunicazione idonea e documentabile, quale la pubblicazione nella bacheca riservata del registro elettronico o in altra area riservata del sistema documentale, avendo cura che il sistema consenta di individuare i destinatari della comunicazione e di documentarne la messa a disposizione. Le medesime considerazioni valgono per le eventuali rettifiche o successive modificazioni delle assegnazioni.

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Benefici L. 104/1992: validità del diritto alla fruizione dei permessi in caso di omessa revisione da parte dell’INPS...
  • A decorrere dal 1gennaio 2010, tutte le domande interessate alla richiesta dei suddetti benefici sono gestite esclusivamente per via telematica dall’INPS. L’Ente al riguardo, ha fornito precise indicazioni con la circolare n. 131 del 28 dicembre 2009 e, nella stessa per quello che concerne l’integrale applicazione di quanto disposto dalla normativa con riferimento al contenzioso in materia di invalidità civile, si rinvia a quanto disposto con le circolari n. 93 del 20 luglio 2009, e la circolare n. 106 del 9 settembre 2009. Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l' art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 445-bis, che prevede, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Lo stesso Ente ha ulteriormente dato indicazioni con la circolare n.168 del 30/12/2011. L’obiettivo è di risolvere il contenzioso in tempi rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di ripetute udienze. Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione dell’INPS (esempio più frequente: un verbale di accertamento sull’handicap) non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio all' Ente, ma presenta invece al Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite. Al Termine dell'espletamento dell’accertamento tecnico preventivo disposto dal giudice con la nomina di un consulente tecnico d’ufficio CTU e, in assenza di contestazione da parte dell’INPS, il Giudice, entro il previsto termine, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare reclami ma solo attivare il giudizio di merito. Il decreto, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, per l’eventuale pagamento delle relative prestazioni economiche (quali indennità di accompagnamento), da effettuarsi entro 120 giorni. In sintesi, si tratta di una procedura semplificata nella quale viene semplicemente esperita una perizia da parte di un medico terzo ed imparziale nominato dal Tribunale. Il risultato della consulenza tecnica verrà poi convalidato dal giudice (c.d. Omologa), e solo allora si potranno ottenere i benefici di cui al relativo grado di invalidità risultante (con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda amministrativa). Conclusivamente, il decreto del giudice, dopo la data di omologa, conclude il previsto iter, non è impugnabile né modificabile ed è notificato agli enti competenti e all’interessato. La legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) all’art.27, comma 1, lettera f, ha eliminato il secondo grado del giudizio di merito successivo all’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo per tutte le cause di natura sanitaria Inps iniziate dopo la data del 1/1/2012 quindi, a nostro avviso, questa condizione ha precluso all’INPS la possibilità di proporre eventuale appello avverso il decreto di omologa. Nel caso in oggetto si precisa che, il diritto scaturisce da un’omologa da parte del tribunale che stabilisce una scadenza per la validità ( febbraio 2024). Il decreto di omologa sostituisce a tutti gli effetti il verbale dell’INPS. Ci sono casi in cui i requisiti per accedere alla Legge 104 sono soggetti a revisione o a rinnovo come nel caso specifico, in questo caso la revisione è obbligatoria. Compete all’INPS convocare l’interessato dinanzi alla Commissione medica per la visita. Se la visita di revisione ha esito positivo, c’è la conferma dello stato di disabilità e, quindi, ci sarà la proroga delle agevolazioni previste dalla Legge 104. Al contrario, se la visita ha esito negativo, l’INPS comunica la revoca dello stato di disabilità e, quindi, si perderà il diritto ai benefici della Legge 104. In questa ipotesi, si perderanno le agevolazioni della Legge 104 dal giorno successivo a quello in cui è stato emesso il verbale di revisione. La formulazione dell'art. 25, comma 6-bis del D.L. n. 90 del 2014 non lascia dubbi, Compete all’INPS convocare l’interessato dinanzi alla Commissione medica per la visita "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale “ l'INPS, con il messaggio n. 188 del 17/01/2025 successiva circolaren.42 del 17.02.2025 ha diffuso le istruzioni operative relative alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 62/2024 in materia di accertamento della condizione di disabilità e invalidità previdenziale. Queste disposizioni, valide dal 1° gennaio 2025, includono innovazioni che semplificano le visite di revisione e l'accertamento dei requisiti sanitari. Tutto ciò premesso, in risposta al quesito: a) permane il diritto al riconoscimento dei i tre giorni di permesso già fruiti in attesa dell’esito della revisione; b) il diritto rimane se dopo la revisione è stato confermato il comma 3 dell’art. 3 della legge104/92; c) al contrario se l’esito della revisione non ha confermato il comma 3, dalla data del nuovo accertamento i permessi fruiti successivamente a tale data devono essere recuperati con altra tipologia di assenza. d)Considerata la rivedibilità del beneficio già scaduto a febbraio 2024 nel dubbio ed eventualmente, non è esclusa la possibilità di richiedere direttamente alla sede INPS di competenza la condizione aggiornata del familiare titolare del diritto.

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Permessi Legge 104/1992 : presupposti e modalità per la fruizione in forma oraria...
  • Si ritiene che la condizione di cui al quesito: ”beneficiario dei permessi per L. 104 (art. 3 comma 3)” sia riferita allo stesso interessato quindi, sia riferita ai permessi previsti dall’art. 33 comma 6 della legge 104/92. Questo comma 6 dell’articolo 33 della Legge 104/92, stabilisce che: se l'interessato è stato riconosciuto "soggetto disabile con gravità riconosciuta ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della Legge" può usufruire alternativamente (in genere un mese per un altro) dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 33. comma 3 della legge (genericamente definiti per assistenza), oppure, di ore di permesso orario giornaliero previste dall'art. 33, comma 2 della legge equiparato ai riposi per allattamento. La scelta della prima o della seconda soluzione è un atto unilaterale del lavoratore, per il quale il Dirigente non ha nessun poter discrezionale. Per consolidata giurisprudenza e regola, come precisato prima, la scelta in ore è equiparata al riposo per allattamento e, come tale, è prevista analoga distribuzione: - due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, - un ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore. Come per il riposo per allattamento, in genere, la scelta dell'interessato, lavoratore dipendente sia con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (in riferimento al rapporto contrattuale in essere), è proprio quella della riduzione oraria giornaliera. Mentre, in merito alle modalità, la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero può essere richiesta per posticipare o per anticipare le ore di servizio ma, non è nemmeno preclusa a priori la possibilità di programmare/concordare la collocazione oraria dei riposi con l’amministrazione di appartenenza, secondo i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione della norma e del contratto di lavoro. Fra l’altro la programmazione seppur non prevista per legge, si ritiene un atto opportuno affinché il datore di lavoro possa organizzare il lavoro e i servizi. Per quanto chiarito, la formula dello sgravio di n. 2 ore di servizio al giorno per tutto l'anno scolastico, per un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, invece che dei 3 giorni mensili, deve essere accettata. Questa modalità non prevede nessun monte ore mensile.

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Riduzione dell’unità oraria per cause di forza maggiore: legittimità di una diversa articolazione dell’orario tra le sedi...
  • Un istituto superiore con due sedi ha deliberato al termine dello scorso anno scolastico l’organizzazione delle lezioni in cinque giorni...

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Cantiere in corso e indisponibilità delle aule: legittimità del differimento dell’inizio delle lezioni per una parte degli studenti...
  • Premesso che le situazioni emergenziali consentono di adottare modalità organizzative il più possibile idonee al fine di contemperare la sicurezza di studenti e personale con la garanzia del diritto allo studio, la soluzione proposta appare molto al limite, a meno che non vengano previste, quando le condizioni della struttura lo consentiranno, attività di recupero delle ore/giornate di lezione mancanti per le classi interessate per completare il monte orario ordinamentale annuale. Una delibera degli Organi collegiali nei termini illustrati dal quesito andrebbe discussa con grande prudenza, tenendo conto che le attività didattiche delle classi quarte e quinte hanno la stessa valenza formativa rispetto a quelle delle altre classi (le classi quinte dovranno affrontare l’esame di maturità...); a parere di chi scrive, sarebbe forse opportuno prevedere una rotazione delle classi per “distribuire” il carico, oppure garantire la frequenza integrale per le classi prime per favorire le attività di accoglienza e far ruotare le altre. Tanto premesso, si ritiene che il dirigente debba procedere con grande attenzione al coinvolgimento e alla condivisione delle scelte, in modo che la sua proposta agli organi collegiali non appaia come una scelta imposta dall’alto e poco motivata. Ribadiamo che senza una prospettiva di recupero delle ore perse la scelta presenta profili di illegittimità.

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Introduzione di piccoli animali domestici negli ambienti scolastici: limiti e condizioni per le attività didattiche...
  • Gentile utente, in risposta al quesito posto, si rappresenta che l’autorizzazione allo svolgimento di attività didattiche con animali all’interno dei locali dell’Istituzione scolastica richiede l’espletamento di una serie di adempimenti da parte del Dirigente scolastico, nonché il coinvolgimento e la consultazione delle diverse componenti interessate. In analogia con altri pareri forniti in materia, si suggerisce di procedere secondo le seguenti modalità: 1. Acquisizione e protocollazione della proposta progettuale Acquisire al protocollo dell’Istituzione scolastica la proposta relativa all’attività che si intende realizzare. La proposta progettuale dovrà descrivere in maniera dettagliata l’attività, indicando chiaramente gli obiettivi educativi perseguiti, i benefici attesi per gli alunni e, soprattutto, le modalità concrete di svolgimento dell’attività proposta. 2. Acquisizione del parere del RSPP Sulla base del progetto presentato, acquisire il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con particolare riferimento a tutti gli aspetti concernenti la prevenzione e la protezione dai rischi connessi allo svolgimento dell’attività. 3. Acquisizione dei pareri e delle dichiarazioni degli interessati Acquisire per iscritto il parere favorevole dei genitori degli alunni coinvolti, chiedendo agli stessi di dichiarare espressamente l’assenza di allergie o di specifiche patologie che possano risultare rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività. Analogo parere dovrà essere richiesto ai docenti presenti durante lo svolgimento dell’attività, e non esclusivamente ai docenti che ne abbiano proposto o organizzato la realizzazione. 4. Acquisizione dei pareri degli organi collegiali Presentare la proposta al Consiglio di classe/interclasse, nel quale sono presenti i docenti e i rappresentanti dei genitori, al fine di acquisire il parere delle componenti interessate e consentire, ove necessario, un’eventuale personalizzazione o rimodulazione del progetto nella fase di avvio. La proposta dovrà essere altresì sottoposta al Consiglio d’Istituto per l’approvazione, informando l’organo collegiale delle risultanze dell’istruttoria preliminare sopra indicata. Nell’ambito di tale valutazione, occorrerà tenere conto di eventuali allergie o specifiche patologie degli alunni e considerare che l’attività è comunque sconsigliata per i bambini che presentino ferite aperte, allergie specifiche al pelo, zoofobie o rupofobie. Alla luce di quanto sopra, si ritiene importante coinvolgere tutte le parti interessate, garantire la massima trasparenza delle procedure e assicurarsi di acquisire i necessari consensi e le necessarie approvazioni prima dell’avvio dell’attività. La priorità deve infatti essere quella di garantire che l’esperienza proposta si svolga in condizioni di sicurezza e possa risultare effettivamente benefica per i docenti e gli alunni coinvolti.

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Congedo per cure per lavoratori invalidi: fruizione in caso di terapia effettuata fuori dall’orario di servizio...
  • L’art. 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011 “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni - che abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo di cui sopra è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta (pertanto non è sufficiente solo il certificato medico con la spunta stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta). Il terzo comma del citato articolo prevede che durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 10 dell'8 marzo 2013, ha fornito indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 7 D. Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili. È stato ribadito che: - il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante; - la fruizione frazionata dei permessi deve essere intesa come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta. Il Ministero del Lavoro osserva che l'art. 7 del Decreto n. 119/2011 ha stabilito che durante la fruizione del congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Pertanto, le caratteristiche del congedo in questione possono così riassumersi: - il congedo (30 giorni fruibili in modo anche frazionato) è accordato per cure che si riferiscono all'infermità invalidante riconosciuta; - il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto; - il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia; - il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. La Funzione Pubblica, con il Parere 7 febbraio 2022, n. 12173 pubblicato in data 23 dicembre 2022, ha fornito chiarimenti circa le modalità di applicazione dell’istituto del congedo straordinario per cure riservato ai lavoratori invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011, con particolare riferimento alla computabilità delle giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente che ha chiesto di fruire di trenta giorni consecutivi di congedo straordinario per cure. Viene ribadito che durante il suddetto periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia e che tale periodo non è computabile nel periodo di comporto individuato dai CCNL. Come si è visto sopra la norma prevede unicamente che si tratta di congedo a giornate e che il dipendente deve documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. Non è previsto che la certificazione indichi l’orario e d’altra parte una terapia legata ad una invalidità seppure effettuata in una determinata ora potrebbe richiedere l’intera giornata per lo spostamento o avere effetti e conseguenze che vanno oltre il mero momento della terapia. Pertanto, a nostro avviso, si ritiene che il dipendente possa richiedere il congedo anche se la terapia viene effettuata al di fuori dell’orario di servizio.

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Prove scritte in corso d'anno e prove scritte per il recupero dei debiti formativi: dubbi sulla necessità di utilizzare le griglie di valutazione...
  • Gentile redazione, presso il liceo che dirigo, tutti i Dipartimenti di materia hanno adottato specifiche griglie di valutazione, le quali risultano regolarmente pubblicate---

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Passaggio a un diverso indirizzo di studi con iscrizione a un anno di corso inferiore: è possibile?
  • In linea generale, la carriera scolastica di uno studente, soprattutto se in obbligo di istruzione, non può prevedere un “ritorno” ad una classe precedente quando lo stesso è stato ammesso per scrutinio ad una classe successiva. La recentissima Ordinanza sugli esami integrativi prevede, peraltro, per il primo biennio misure di estrema flessibilità per il passaggio da un indirizzo all’altro senza dover sostenere esami integrativi, ma previa elaborazione di un piano di studi personalizzato per consentire il riallineamento delle competenze e l’eventuale recupero dei contenuti nelle discipline non previste nel piano di studi pregresso. Si ritiene, quindi, che lo studente possa essere ammesso a frequentare la classe seconda di altro indirizzo di studi previo colloquio orientativo e svolgimento delle attività integrative previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza 162 del 7 agosto 2026.

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Permessi L. 104/92 per un dipendente a tempo determinato: spettano per l'assistenza al nipote con disabilità?
  • L’art. 33 comma 3 relativo ai della legge 104/92 relativo all’assistenza, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. ( è stata quindi eliminata la figura del referente unico) Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Pertanto, sino al secondo grado di parentale o affinità trattasi di soggetti legittimati in via prioritaria e non è necessaria alcuna rinuncia da parte degli altri soggetti titolari del diritto né la sussistenza in capo a questi di condizioni ostative. Tutto ciò premesso, in riferimento al quesito si precisa quanto segue: a) il nonno nel grado di parentela è in linea retta (parentela ascendente) di secondo grado; b) i genitori sono lavoratori autonomi e, quindi, esclusi dai soggetti legittimati alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92 e, in particolare, dei citati permessi: tre giorni mensili validi ai fini giuridici e economici, interamente retribuiti. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento dei permessi al nonno, non è necessario dimostrare una particolare impossibilità o indisponibilità dei genitori anche c) ad assistere la nipote anche se minore; d) non è necessario che il nonno sia convivente Quindi, la domanda del nonno può essere accettata. Le condizioni essenziali per poter richiedere i tre giorni di permesso mensile sono: - la nipote soggetto da assistere sia in una situazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge 104/1992); - non sia ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. In caso di ricovero, valgono le eccezioni esplicitate nelle Circolari Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, INPS n. 155/2010, INPDAP n. 1/2011: interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7). In conclusione, poiché trattasi di personale ATA, per il comparto scuola, il CCNL vigente sottoscritto in data 18.01.2024 ha previsto una ulteriore possibilità di utilizzo mensile. L’ art. 68 ai commi 1-2-3 ha ripreso e confermato il precedente art. 32 CCNL 2016-2018 e precisa quanto segue. “1.I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. 3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso”.

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Distributori automatici: è possibile prorogare eccezionale il servizio nelle more della nuova gara?
  • Occorre anzitutto distinguere la disciplina degli appalti da quella specifica delle concessioni. L'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 contempla, per gli appalti, una proroga eccezionale quando ricorrano «oggettivi e insuperabili ritardi» nella conclusione della nuova procedura e l'interruzione possa determinare pericoli oppure un grave danno all'interesse pubblico. La prosecuzione è comunque consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. Per le concessioni, tuttavia, assume particolare rilievo l'art. 178, comma 5, D.Lgs. 36/2023, secondo il quale «la durata dei contratti di concessione non è prorogabile», fatta salva la specifica ipotesi di revisione richiamata dalla medesima disposizione. Il dato è stato ribadito anche dall'ANAC, che nel 2025 ha ricordato, in termini generali, come la proroga della concessione non risulti ordinariamente ammissibile. La circostanza favorevole alla scuola è che non sembra esservi una mera inerzia: la nuova procedura è stata affidata alla Provincia, quale soggetto competente, e i tempi si sono dilatati anche a causa dello scambio e dell'integrazione della documentazione. Questo elemento può spiegare e documentare il ritardo, ma non risolve il problema fondamentale: la proroga tecnica è già stata consumata. Concederne oggi un'altra alle medesime condizioni significherebbe mantenere in vita il rapporto con il concessionario uscente dopo la scadenza sia del contratto sia dello strumento transitorio già utilizzato. La qualificazione formale del nuovo provvedimento come “prosecuzione temporanea”, anziché come “proroga”, non ne muterebbe la sostanza. Non appare inoltre decisivo il richiamo all'utilità del servizio per la comunità scolastica. I distributori automatici costituiscono certamente un servizio apprezzato da studenti e personale, ma appare difficile sostenere che la loro temporanea assenza integri quelle situazioni di pericolo o di grave danno all'interesse pubblico che il legislatore considera, per gli appalti, quale presupposto della proroga eccezionale dell'art. 120, comma 11. A maggior ragione, il dato deve essere letto con cautela nel settore delle concessioni, per il quale l'art. 178 contiene una disciplina particolarmente restrittiva. Nella stessa banca dati, peraltro, abbiamo già affrontato specificamente il tema dei distributori automatici e delle concessioni scolastiche, mantenendo un'impostazione restrittiva sulla proroga e indicando come soluzione fisiologica l'espletamento della nuova procedura. Pertanto, sulla base dei dati disponibili, non suggeriamo di disporre un'ulteriore prosecuzione con il concessionario uscente. La circostanza che la nuova gara sia stata demandata alla Provincia e abbia richiesto tempi superiori alle previsioni può essere adeguatamente documentata agli atti, ma non sembra sufficiente a legittimare una “proroga della proroga”. Il precedente orientamento della nostra banca dati è, sul punto, coerentemente negativo. Alla scadenza della proroga tecnica già concessa, pertanto, il concessionario uscente dovrebbe provvedere al ritiro dei distributori secondo quanto previsto dal contratto. Parallelamente, la scuola dovrà rappresentare formalmente alla Provincia l'avvenuta cessazione del servizio e la conseguente esigenza di portare a conclusione con la massima tempestività la procedura di affidamento. Una soluzione diversa potrebbe essere presa in considerazione soltanto qualora dall'esame degli originari atti di gara, del contratto e del provvedimento di proroga già adottato emergesse che quella già utilizzata non era, in realtà, la proroga tecnica oggi descritta nel quesito, ma l'esercizio di una diversa opzione contrattuale originariamente prevista e computata nel valore della concessione. È quindi opportuno effettuare quest'ultima verifica documentale prima di adottare il provvedimento definitivo.

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Maternità dopo la cessazione del contratto al 30 giugno: spettano cinque mesi post partum?
  • La disciplina del congedo di maternità prevede la possibilità di flessibilità del periodo pre e post partum: è ammesso il posticipo del periodo di astensione obbligatoria, entro il limite complessivo di un mese di differimento rispetto allo schema ordinario (si richiamano le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 art.16 e art.20 e le successive modifiche introdotte dalla legge di bilancio). Più specificamente l’art. 20 del D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede che ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. L’INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, ha precisato che per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tali certificazioni devono essere rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale. Acquisite, quindi, le predette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto, disposto dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001. Mentre sempre in ordine alla richiesta di flessibilità del periodo obbligatorio disposto dall’art. 16 comma 1 dello stesso DLgs 151/2001 e, con le stesse modalità, il successivo comma 1.1 dispone che:” In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". Nel merito del quesito, la circolare INPS n. 148 del 12-12-2019 precisa: a) Si ricorda, inoltre, che l’interruzione della flessibilità – volontaria o per fatti sopravvenuti – determina l’inizio del congedo di maternità (cfr. la circolare n. 152/2000), con conseguente impossibilità per la lavoratrice di esercitare l’opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto di cui all’articolo 16, comma 1.1, del D.lgs n. 151/2001. In entrambi i casi la facoltà di astenersi dal lavoro ( effettivo servizio) esclusivamente dopo l’evento del parto è condizionata all’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro. Ciò premesso nel caso specifico considerato che: a) Nell’anno scolastico 2025/2026 l’interessata aveva un incarico fino al 30/06/2026 b) Che dal 2/06/2026 (considerato il 02/08/26 data presunta e certa del parto) doveva essere in maternità inizio dei due mesi ante, a nostro avviso, i giorni effettivi di flessibilità ai sensi dell’art. 20 del citato D.lgs. 151/2001 di lavoro sono 28 da aggiungere ai tre mesi post parto e, non è possbile concedere i 5 msi +1. c) Per quanto evidenziato, quindi, non è possibile considerare il mese di luglio fino al 2 agosto come flessibilità per mancanza di un rapporto di lavoro ovvero di effettivo servizio. d) Pertanto, per questo periodo l’interessata ha diritto ai sensi dell’art. 24 del sempre citato D.lgs. 151/2001 alla relativa indennità di maternità.

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

  • Docente consigliere comunale: può essere trasferito in un plesso ubicato in un altro Comune?
  • Docente consigliere comunale può essere trasferito su plesso di comune diverso rispetto a quello in cui espleta il mandato?...

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

  • Alunno con disabilità in istruzione parentale: obblighi della scuola, PEI, programmazione didattica ed esame di idoneità...
  • La disciplina generale sull’istruzione parentale prevede che i genitori comunichino (e non chiedano alcuna autorizzazione) annualmente al dirigente scolastico la volontà di avvalersi dell’istruzione parentale e che l’alunno sostenga, come candidato esterno, l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva (cfr. art. 23 del D.lgs. n. 62/2017). Nella situazione descritta dal quesito, non si ritiene che debba essere redatto un PEI per l’anno scolastico di riferimento. Il PEI è lo strumento di progettazione e documentazione educativa e didattica previsto per gli alunni con disabilità che frequentano la scuola statale o paritaria e viene redatto dal GLO (o dalla struttura prevista) per gli alunni iscritti e frequentanti. Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, come successivamente modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96, definisce il Piano Educativo Individualizzato quale strumento di progettazione educativa e didattica finalizzato all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. La formulazione normativa individua con chiarezza la dimensione funzionale dell’atto. Il PEI è il progetto educativo e didattico individualizzato previsto dall'ordinamento scolastico per gli alunni con disabilità inseriti in un percorso di inclusione scolastica. Proprio perché presuppone la frequenza dell'istituzione scolastica e l'operatività del GLO, non deve normalmente essere predisposto per un alunno che fruisce esclusivamente dell'istruzione parentale. Esso rappresenta l’atto attraverso il quale vengono pianificati gli interventi didattici, le misure di sostegno, gli adattamenti metodologici e i criteri di valutazione, tutti elementi che trovano concreta applicazione nel contesto della frequenza scolastica. La struttura del PEI, come delineata dal D.I. 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020 e dalle relative Linee guida e dai modelli successivamente pubblicati, conferma tale impostazione. Ai fini della predisposizione e dello svolgimento dell’esame di idoneità la famiglia deve produrre una documentazione che descriva il percorso educativo/riabilitativo effettivamente svolto (certificazione attestante la condizione di disabilità, progetto didattico/educativo dei genitori, eventuali relazioni specialistiche, profilo di funzionamento se presente o precedente profilo dinamico funzionale, eventuali certificazioni cliniche, PEI pregresso se presente. Tale documentazione servirà alla scuola per definire prove d’esame coerenti con il percorso seguito. L’alunno in istruzione parentale sostiene l’esame come candidato esterno; la commissione d’esame valuta in base al percorso che i genitori dichiarano e documentano e, insieme alla documentazione clinica, ne definisce la congruità rispetto agli obiettivi della classe di riferimento. Per uno studente con disabilità la commissione, nella quale è consigliabile inserire anche un docente di sostegno per fruire delle sue competenze specifiche in merito all’inclusione, ha il compito di adeguare le prove (prove differenziate o adattate) in funzione delle competenze effettivamente sviluppate e della programmazione che la famiglia dimostra di aver seguito. In pratica: non è richiesto che lo studente abbia svolto integralmente il percorso della classe, ma che abbia raggiunto, nel quadro dettato dalle Indicazioni nazionali, obiettivi fortemente personalizzati e adattati alle caratteristiche dell'alunno e coerenti con il percorso effettivamente attuato e verificabile tramite documentazione. Per quanto concerne, invece, l’autorizzazione ad una frequenza parziale settimanale, tale ipotesi appare discutibile, sia perché non coerente con la normativa nazionale che non prevede la presenza di uditori, sia perché implicherebbe una presa in carico anche di un’eventuale vigilanza (con le conseguenti responsabilità da ciò derivanti) Potrebbe essere, al limite, prevista una limitata partecipazione ad attività di socializzazione con gli altri bambini, magari nel corso di progetti o di percorsi di arricchimento dell’offerta formativa, previa sottoscrizione di un accordo scritto con la famiglia che rimane in ogni caso responsabile della sorveglianza e vigilanza del minore.

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

  • Buongiorno, una docente di IRC scuola dell'infanzia, con contratto al 31 agosto 2026, in servizio in tre istituti (nove ore presso il nostro IC e sei ore in ciascuno degli altri due con gestione indipendente dei tre contratti) è stata, su richiesta dell’interessata, per il tramite del sindacato che la rappresenta, inviata a visita medico collegiale per ottenere i benefici della L. 335/95. In data 27 maggio 2026 la CMV ha comunicato il seguente esito: a) Inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica (ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001) e (ove ricorra il caso) a proficuo lavoro. b) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 c. 12, della L. 335/1995. c) L’inidoneità di cui al punto a) di cui, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio. d) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è nel complesso ascrivile alla I categoria tabella A, annessa al DPR 834/1981 e ss.ii. In data 29 maggio 2026 l’Istituzione scolastica ha emesso un decreto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici del servizio prestato dall’01/09/2025 al 29/05/2026 e notificato alla diretta interessata. In data 11 settembre 2026 è pervenuta, da parte del sindacato che la rappresenta, una richiesta urgente in cui si chiede di “provvedere ad attivare le pratiche mancanti per poter permettere alla ex lavoratrice di percepire la pensione”. Premesso che, dalla data di risoluzione del contratto, l’Istituto non ha ricevuto comunicazioni formali da parte della docente, nè per il tramite del sindacato, né tantomeno da parte dell’INPS, si chiedono indicazioni su come procedere per la chiusura della pratica e se sia di competenza di questa istituzione scolastica, delle tre scuole interessate oppure dell’INPS. Si chiede, inoltre, se siano rilevabili mancanze da parte della nostra segreteria. Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  • La gestione del rapporto di lavoro e della pensione di inabilità seguono percorsi diversi. In merito al primo aspetto, l'art. 8 del DPR 171 del 2011 prevede che, nel caso di accertata permanente inidoneità, psicofisica assoluta al servizio del dipendente, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. Quindi, il dirigente (la competenza è infatti del dirigente scolastico trattandosi di atto di gestione del rapporto di lavoro), acquisito il verbale della CMV (ora la competenza è dell'INPS), qualora si attesti l’inidoneità fisica permanente e assoluta al servizio deve predisporre il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità e il provvedimento di liquidazione dell’indennità di preavviso. Per quanto concerne l’aspetto pensionistico, la pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico. L’istituto della pensione di inabilità è stato introdotto con l’art. 2, comma 12, della legge 335 del 1995 ed ha come presupposto una invalidità permanente; è quindi richiesta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa in conseguenza della infermità. I requisiti per poter attribuire la pensione di inabilità sono i seguenti: 1) Status di pubblico dipendente, anche a tempo determinato 2) Anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità 3) Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio 4) Riconoscimento, attraverso, apposito accertamento medico collegiale dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività conseguente alla infermità. ( in questo caso la CMV solitamente precisa con la seguente dicitura “ SI riconoscimento L. 335/1995) Nel caso di specie sono presenti tutti i presupposti di cui sopra. La domanda di pensione di inabilità può essere presentata sia dal dipendente ancora in servizio che da quello già cessato dal servizio. L’art. 3 del Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 “Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria” prevede che la domanda di pensione di inabilità è presentata, per il tramite dell’ufficio presso il quale il dipendente presta servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L'INPS, con la Circolare 140 del 2013, (che pur si riferiva alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative) ha confermato che per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici la domanda di pensione di inabilità viene presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro. Pertanto, è la scuola che riceve la domanda a gestire la relativa pratica, ivi inclusa la richiesta di visita collegiale presso l'INPS. L'INPS, sul sito istituzionale, ha precisato che per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall'art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 è necessario presentare domanda all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell'allegato 1 della circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57. A tale istanza va allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In funzione dell'ente o amministrazione di appartenenza l'accertamento dello stato di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari: - Commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno; - Commissione medica dell'ASL per il comparto enti pubblici non economici; - Commissione medica di verifica per il comparto scuola, università, ministeri, sanità, enti locali. Dal 1° giugno 2023 come noto la competenza ora è dell'INPS: Per l'accertamento del diritto alla prestazione, l'ente di appartenenza dell'iscritto deve inviare necessariamente il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d'inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità. La procedura amministrativa tipica è quindi la seguente: 1) Commissione esprime giudizio di inidoneità assoluta e permanente; 2) l’amministrazione (Dirigente) adotta il provvedimento di collocamento a riposo per inidoneità; 3) la documentazione (verbale della visita medico collegiale e provvedimento di risoluzione per inidoneità) viene trasmessa all’ente pensionistico per l’istruttoria della domanda di pensione di inabilità. La domanda di pensione può essere presentata anche contestualmente (cioè il dipendente può depositare la domanda appena conosciuto l’esito o prima dell’adozione formale del provvedimento), ma la liquidazione della prestazione da parte dell’INPS richiede comunque il verbale e il relativo provvedimento dell’Amministrazione. Quindi: le due procedure possono procedere contestualmente dal punto di vista dell’avvio, ma il presupposto formale per la liquidazione della pensione è l’adozione del provvedimento di collocamento a riposo e la trasmissione del relativo verbale all’ente pensionistico. Una volta accertata dall’organo collegiale l’inidoneità assoluta e permanente e adottato il provvedimento di collocamento a riposo, il rapporto di lavoro cessa per effetto del provvedimento stesso: ciò comporta la cessazione della obbligazione retributiva da parte dell’amministrazione. La prestazione pensionistica di inabilità spetta solo se riconosciuta dall’ente pensionistico (INPS) a seguito dell’istruttoria sulla domanda e sulla documentazione trasmessa; la decorrenza economica e la liquidazione della pensione sono determinate dall’INPS secondo le regole vigenti: una volta accertato il diritto l’INPS liquiderà l’importo e gli eventuali arretrati dalla decorrenza stabilita. Tutto ciò premesso è stato corretto che la domanda di pensione è stata presentata alla scuola che ha emesso il provvedimento di risoluzione che poi dovrà procedere ad inviare il tutto all’INPS come sopra esposto.

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

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