IS

Casi & Pareri

Ricerca:
Nel titolo Nel sommario
Nella domanda Nella risposta
Area tematica:
Data:
dal
al
Regione:
Argomenti:
(Tenere premuto CTRL durante la selezione per effettuare una scelta multipla)
Riferimenti normativi:
Gli argomenti più ricercati

    Ultime novità

    Data
    Pertinenza
    [1-25] di 43741

    Data di pubblicazione: 23/10/2026

  • La scuola può rifiutare l’iscrizione di uno studente non più soggetto all’obbligo scolastico per mancanza di posti?
  • La disciplina per la composizione delle classi fa riferimento al DPR 81/2009, che contiene indicazioni sia per quanto concerne il numero minimo e massimo di studenti nelle classi inziali del ciclo, sia per quanto attiene la numerosità delle classi frequentate da studenti ed alunni con disabilità (di norma non più di venti alunni ove possibile). Bisogna poi tener conto dei limiti di capienza determinati dalla superficie utile delle aule, per le quali le norme per la progettazione forniscono un parametro generale di riferimento e sottolineano la necessità di disporre di uscite di larghezza sufficiente per consentire il rapido deflusso in casi di emergenza. Il caso descritto nel quesito si presenta di una certa complessità, in particolare per quanto concerne la presenza di un alunno disabile in tutte le classi che hanno già una numerosità superiore alle venti unità. Pur tenendo conto della necessità di garantire il diritto/dovere all’istruzione e formazione, previsto dal D.Lgs 76/2005 (fino al conseguimento di un titolo conclusivo o almeno di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età), si ritiene che la scuola non sia obbligata ad accettare la domanda di iscrizione, peraltro presentata, da quanto si evince, ad organici già definiti. Ciò nonostante, il dirigente scolastico potrà verificare, con prudente apprezzamento, se accettare o meno l’istanza, tenendo conto dei seguenti elementi: - La capienza “fisica” delle aule” (con il supporto del RSPP) - La gravità della disabilità degli alunni già iscritti e il PEI già deliberato (nella misura in cui le attività possano essere condizionate da un eccessivo affollamento) - Il parere del consiglio di classe in cui lo studente potrebbe essere inserito. Nel caso di valutazione negativa, potrà essere fatta una verifica sul territorio, di concerto con i colleghi dirigenti scolastici e chiedendo, se necessario, il supporto dell’Ufficio scolastico territoriale, che terrà conto anche delle motivazioni della richiesta (se per cambio di residenza o per volontà di trasferirsi in altro ambiente scolastico).

    Data di pubblicazione: 23/10/2026

  • Supplenze di lingua inglese nella scuola primaria: procedura da seguire in caso di esaurimento della graduatoria di istituto...
  • Gentile utente, l’O.M. 27/2026 all’art. 14 relativo alle supplenze brevi e temporanee prevede al comma 16 un ordine dettagliato per l’attribuzione delle supplenze nella scuola primaria per l’insegnamento della lingua inglese, precisando che: “ Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento della lingua inglese sono conferite, secondo l’ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica: a) gli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli precedenti all’anno 2012 per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese; b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria; c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea in Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi; d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2; e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016; agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi a decorrere dal 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità all'insegnamento della lingua inglese; f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 ottobre 2018. 17. “ Tutte queste categorie di aspiranti sono comprese nella graduatoria di istituto ma al comma 18 è precisato che nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità, sino all'intera provincia, reso a tale fine disponibile dal sistema informativo. Inoltre al comma 22 è previsto che “ in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.” Nel caso sottoposto quindi se la scuola non ha alcuna disponibilità di docenti nella graduatoria di istituto tra le categorie sopra richiamate, dovrà ricorrere alla graduatoria degli altri istituti viciniori e dell’intera provincia o in subordine agli avvisi per il reclutamento di personale esterno alle graduatorie, il cui contratto seguirà le stese regole degli altri contratti attribuiti ai candidati delle graduatorie ufficiali.

    Data di pubblicazione: 23/10/2026

  • Rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione: modalità di nomina e pubblicità degli esiti elettorali...
  • Il presente parere definisce il quadro giuridico-operativo e la corretta sequenza procedimentale relativa all'elezione, alla nomina e alla pubblicazione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali a livello di singola istituzione scolastica (consigli di classe, interclasse e intersezione), integrando la disciplina speciale di settore con la normativa in materia di protezione dei dati personali. La procedura elettorale per le rappresentanze dei genitori è disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 e ss.mm.ii., le cui disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 regolano le modalità semplificate di convocazione delle assemblee, lo svolgimento delle votazioni e la costituzione dei seggi elettorali. In particolare, l'articolo 22, comma 4, stabilisce che in ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, debba essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Al contrario, l'articolo 22, comma 5, prevede che per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sia la commissione elettorale dell'istituto a provvedere alla riassunzione dei voti e alla proclamazione (fattispecie limitata al rinnovo annuale e non dell’intero organo). È pertanto di tutta evidenza che la proclamazione dei rappresentanti dei genitori spetta ai singoli seggi elettorali nel caso dei rappresentanti di classe, intersezione e interclasse, nello specifico al Presidente del seggio al termine dello spoglio, con contestuale effettuazione dell'eventuale sorteggio in caso di parità di voti. Le operazioni elettorali e la proclamazione sono formalizzate nel verbale di seggio, atto pubblico che deve essere tempestivamente trasmesso al Dirigente Scolastico. Dal punto di vista della sequenza amministrativa, occorre, dunque, operare una netta distinzione tra la fase della proclamazione degli eletti e la successiva fase di emanazione del decreto di nomina. L'articolo 47 dell'O.M. 215/1991 dispone che la seconda fase procedimentale, rientra nella competenza esclusiva del Dirigente Scolastico, il quale, ricevuti i verbali e verificatane la regolarità, adotta il formale provvedimento di nomina. In riscontro alla prassi amministrativa e alla legittimità dell'atto, si conferma la piena ammissibilità dell'emanazione di un unico decreto di nomina cumulativo che raccolga gli eletti di tutte le classi, sezioni e plessi dell'Istituto Comprensivo, a condizione che nel preambolo dell'atto siano espressamente richiamati i riferimenti protocollari e le date dei singoli verbali di seggio di ciascun plesso, garantendo così il rispetto dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo ex articolo 3 della Legge 241/1990. Per quanto riguarda le concrete modalità di notifica e diffusione del provvedimento, il doveroso contemperamento tra gli obblighi di pubblicità e la tutela della riservatezza, si raccomanda l'applicazione del principio di minimizzazione dei dati personali sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), affiancato dall'articolo 2-ter del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal D.L. 139/2021, nonché dalle prescrizioni contenute nel Vademecum del Garante Privacy "La scuola a prova di privacy" (Edizione 2023 e seguenti). A tal fine, nel rispetto della massima tutela della riservatezza e dell'essenzialità del dato, si consiglia fortemente di formalizzare le modalità di pubblicazione nel modo seguente: il decreto unico di nomina sarà pubblicato all'Albo online dell'Istituto, ma a tale atto non verrà allegato alcun elenco dei membri eletti, evitando così la diffusione indistinta in rete dei nominativi. Parallelamente, sulle altre sezioni del sito web istituzionale dell'Istituto non verrà pubblicata alcuna informazione o elenco relativo agli eletti. La conoscibilità degli eletti sarà invece garantita mediante la formale affissione degli elenchi nominativi esclusivamente all'interno della bacheca cartacea della scuola e dei singoli plessi, per un periodo di tempo limitato. Inoltre, al fine di assicurare la conoscenza puntuale da parte dei soli soggetti direttamente interessati, gli elenchi completi dei rappresentanti nominati saranno resi consultabili all'interno dell'area riservata del Registro Elettronico, accessibile in modalità protetta dai soli genitori e alunni abilitati tramite identità digitale SPID o CIE (ex art. 51 del DDL Semplificazioni - Legge n. 182/2025, che modifica l'art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012). Se la pubblicazione in cartaceo è troppo gravosa, perché ormai desueta nella scuola, basta la pubblicazione sul registro. In conclusione, la procedura si perfeziona con la proclamazione redatta a verbale dal seggio, a cui segue l'adozione da parte del Dirigente Scolastico di un unico decreto di nomina per l'intero Istituto ex art. 47 O.M. 215/1991. Per la fase pubblicitaria si consiglia di tenere conto dell'art. 5 del GDPR e all'art. 2-ter del Codice Privacy, limitando l'affissione degli elenchi alla bacheca cartacea e alla consultazione protetta sul Registro Elettronico riservato, escludendo qualsiasi allegato nominativo dall'Albo online e omettendo ogni pubblicazione sul sito web dell'istituto.

    Data di pubblicazione: 23/10/2026

  • Interdizione post partum delle docenti di scuola primaria per rischio biologico: obblighi della dirigente scolastica e adeguatezza del DVR...
  • Per inquadrare la questione posta all’attenzione della redazione occorre partire dall’istituto dell’interdizione post partum, disciplinato dagli articoli 6, 7, 12 e 17 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con il quale l’ordinamento tutela la salute della lavoratrice madre e del bambino nel periodo successivo al parto, fino al compimento del settimo mese di età del figlio. L’astensione si estende oltre il termine del congedo obbligatorio di maternità quando le condizioni di lavoro risultano pregiudizievoli e la lavoratrice non può essere adibita ad altre mansioni compatibili con il suo stato. Il relativo provvedimento è adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro su istanza della lavoratrice o del datore di lavoro, il quale, quando l’iniziativa è assunta dalla lavoratrice, concorre all’istruttoria con la dichiarazione prevista dall’articolo 12 e con lo stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, redatto ai sensi dell’articolo 11. È dunque dal contenuto di questi atti, e in particolare dal modo in cui il DVR descrive il rischio biologico connesso all’insegnamento nella scuola primaria, che dipende la correttezza della risposta da dare all’Ispettorato. Quanto al primo interrogativo, si ritiene che il dirigente scolastico sia tenuto a trasmettere all’Ispettorato il modello richiesto. Con la nota prot. n. 1829 del 10 agosto 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito che il provvedimento di interdizione post partum presuppone la compresenza delle due condizioni contemplate dall’articolo 17, comma 2, lettere b) e c). Deve trattarsi di mansioni o condizioni ambientali pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino, e deve risultare impossibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili e prive di rischio. Entrambe le condizioni sono accertate dall’Ispettorato anche sulla base degli elementi resi dalle parti, che per la parte datoriale consistono proprio nella dichiarazione e nello stralcio del DVR. Ciò spiega perché la nota del Ministero del Lavoro n. 7553 del 29 aprile 2013, richiamata dalla nota INL n. 5944 dell’8 luglio 2025, qualifichi la valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro come il presupposto sulla base del quale il provvedimento deve essere emesso. Ne consegue che il dirigente non può sottrarsi alla richiesta né limitarsi a un riscontro generico, e che deve rispondere con tempestività. Il termine di sette giorni per l’adozione del provvedimento decorre infatti dalla ricezione della documentazione completa e l’astensione decorre sempre dalla data del provvedimento e non da quella dell’istanza, sicché ogni ritardo del datore di lavoro si tradurrebbe in un ritardo della tutela per le docenti. Anche il secondo interrogativo merita risposta affermativa, nel senso che nel modello va indicata la specificità del rischio biologico. La perplessità nasce dalla formulazione del DVR allegato al quesito, ma quella formulazione non è la parte del documento che rileva. Il riferimento alla presenza di portatori di agenti infettanti a trasmissione aerea, alla proliferazione di microrganismi negli impianti di condizionamento e alla scarsa igiene delle superfici esprime infatti la valutazione del rischio biologico generico. Si tratta di una valutazione che riguarda indistintamente tutte le persone presenti nei locali, che è associata a un indice di rischio modesto e che non considera la condizione di gravidanza o di allattamento, cosicché trasmettere soltanto quel passo significherebbe rappresentare all’Ispettorato un quadro incompleto. Lo stesso DVR contiene però, nella parte dedicata alla mansione di insegnante, una sezione specifica sulle lavoratrici gestanti in cui il contatto con alunni che possono essere portatori di malattie esantematiche trasmissibili è individuato come sorgente di rischio con un indice elevato (R = 8, prodotto di probabilità 2 e danno 4) e per gestazione e puerperio è prescritta la misura «Evitare». A parere di chi scrive, è questa la parte del documento da allegare in stralcio. Sulla sua base il dirigente può dichiarare nel modello che le docenti, in quanto insegnanti di scuola primaria, sono esposte a un rischio biologico specifico, quello derivante dal contatto con alunni potenzialmente portatori di malattie esantematiche. Una dichiarazione in questi termini non costituisce una forzatura, poiché si limita a riportare ciò che il documento di valutazione già riconosce. La conclusione appare così coerente con le indicazioni dell’Ispettorato. La nota INL n. 5944/2025, nell’individuare nel rischio biologico il rischio principale per le insegnanti di scuola primaria, prevede che l’astensione comprenda tanto la gestazione quanto il puerperio fino ai sette mesi dopo il parto, con un provvedimento rilasciato senza alcuna ulteriore specifica valutazione. La specificità del rischio discende dunque dalla mansione prima ancora che dalla formulazione del DVR. Ne deriva che, anche qualora il documento contenesse soltanto la formula generica citata nel quesito, il dirigente non potrebbe dichiarare l’assenza di esposizione, ma dovrebbe piuttosto prendere atto dell’inadeguatezza del DVR e attivarsi per aggiornarlo. Né appare idonea a condizionare la dichiarazione la previsione che il DVR riserva all’allattamento, sebbene riguardi proprio il periodo successivo al congedo obbligatorio per cui le docenti chiedono la tutela. In quella colonna il documento prevede una «esclusione condizionata dal parere del medico competente per la lavoratrice con particolari problemi fisici». Si tratta di una formula che non si concilia con la natura del rischio considerato che deriva dall’ambiente di lavoro e non dalle condizioni fisiche della madre e che non può quindi essere richiamata per escludere l’esposizione. Il modello richiede infine che il datore di lavoro si pronunci sulla possibilità di adibire le docenti ad altra mansione. Questa valutazione gli compete in via esclusiva e, come precisa la nota INL n. 5944/2025 richiamando l’interpello n. 6584 del 28 novembre 2006, va condotta in senso relativo, dal momento che non è esigibile una mansione alternativa che, pur disponibile in astratto, risulti in concreto gravosa per la lavoratrice e di scarsa utilità per l’organizzazione. Nel caso in esame lo stesso DVR registra anche per l’assistente amministrativa il possibile contatto con bambini portatori di malattie esantematiche, con il medesimo indice e la medesima misura, sicché l’utilizzo in segreteria non può considerarsi di per sé privo di rischio. In mancanza di una collocazione che escluda davvero il contatto con alunni e utenza, tanto più dovendo provvedere per due docenti contemporaneamente, si suggerisce di dichiarare nel modello l’impossibilità dello spostamento. L’esattezza di quanto dichiarato assume peraltro un rilievo che va oltre il singolo procedimento. L’articolo 17, comma 5, qualifica i provvedimenti di interdizione come definitivi. La nota INL n. 1829/2026 ha tuttavia precisato che la definitività esaurisce i rimedi amministrativi ordinari senza togliere all’Ispettorato il potere-dovere di riesaminare l’atto in autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Un provvedimento fondato su elementi inesatti forniti dal datore di lavoro resterebbe quindi esposto a revisione. È perciò opportuno che il dirigente rappresenti fedelmente quanto risulta dal DVR, senza attenuarlo per il timore della scopertura delle classi né ampliarlo oltre quanto il documento consente.

    Data di pubblicazione: 23/10/2026

  • Supplenza ATA e rettifica del punteggio in graduatoria per errore materiale nella certificazione del diploma: effetti sul contratto in essere...
  • Gentile utente, nel caso sottoposto la dipendente, inserita nelle graduatorie ATA 2024/2027, è stata assunta con punteggio inizialmente indicato come 77/100 in virtù del certificato rilasciato dall’istituto che aveva emesso un duplicato. Successivamente è emerso che tale certificazione conteneva un errore materiale e il punteggio corretto è 67/100, come affermato dall’istituto che aveva rilasciato il primo certificato di diploma. La scuola correttamente deve rettificare la graduatoria a seguito dei controlli previsti dall’art. 6 del D.M. 89\2024. Il contratto in essere con la dipendente scade il 22/12/2026. Per quanto riguarda la risoluzione dello stesso a seguito di rettifica della graduatoria, si ritiene che poiché la sanzione prevista dalla normativa di cui allo stesso art. 6 ,quale l’esclusione dalla graduatoria e la conseguente dichiarazione del servizio come "prestato di fatto e non di diritto" è applicabile solo in caso di assenza del titolo richiesto per l’accesso al profilo o di dichiarazione mendace da parte del candidato, la scuola possa mantenere il contratto in essere. Infatti nella situazione descritta l’errore è imputabile ad un rilascio errato della certificazione da parte dell’istituto e non ad una dichiarazione falsa o a mancanza del titolo da parte della candidata. In tali situazioni, in base alla disciplina dei controlli sopra richiamata, il servizio deve essere mantenuto valido sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico e il contratto possa essere mantenuto fino alla scadenza in esso prevista.

    Data di pubblicazione: 23/10/2026

  • Requisiti per la fruizione dei permessi Legge 104 nell’assistenza a un affine di terzo grado...
  • L’ art. 33, comma 3 della legge 104/92, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Per l’appunto lo zio della moglie ai sensi dell’art. 75 del C.C. in linea collaterale è di terzo grado quindi, il diritto ai tre giorni di permesso rientra nelle eccezioni di cui sopra e, solo a condizione di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto ( della persona da assistere), ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età. La Funzione Pubblica con la circolare 13/2010, a prescindere dall’età anagrafica over sessantacinque, ha definito come devono essere dimostrate le relative condizioni. L’espressione “mancanti”, è intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. Mentre, nel merito della definizione di “patologie invalidanti”, nella documentazione sanitaria che deve essere allegata alla domanda, invece, devono essere prese in considerazione le sole patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 . L' interpello Ministero del Lavoro n. 19 del 26 giugno 2014 ha chiarito che il parente o affine entro il terzo grado può fruire dei permessi anche qualora le condizioni sopra descritte si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma (genitori o il coniuge della persona da assistere) in quanto, il legislatore utilizza la congiunzione disgiunta. Per fruire dei citati permessi non è prevista la stessa residenza. La Funzione Pubblica, con il parere n. 13/2008, ha ulteriormente precisato che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati). In tale ottica si menziona l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481: ”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”. Conclusivamente, in risposta al quesito e, per quanto evidenziato, considerato che lo zio non è coniugato ed i genitori sono deceduti, sussistono i presupposti per la concessione dei permessi per assistenza a parente o affine di terzo grado, essendo ininfluente la presenza della sorella del familiare da assistere. Pertanto, ln docente a tempo indeterminato che ha lo zio della moglie in condizioni di gravità con L. 104 art. 3 c. 3 può utilizzare i giorni di permesso in quanto il familiare in questione non è coniugato e i genitori sono deceduti.

    Data di pubblicazione: 23/10/2026

  • Contratti per ore eccedenti e attività alternative all’IRC: individuazione del termine di scadenza...
  • La nota MIM prot. n. 11814 del 06/05/2026 che detta le istruzioni operative per l'anno scolastico 2026/2027 ha stabilito che, in tutti i casi in cui si dia luogo alla individuazione di docenti per lo svolgimento delle attività alternative, “la durata del contratto dovrà essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”. La suddetta novità è stata già recepita dal “MANUALE UTENTE Ed. 3 Rev.44/25-08-2026 Gestione rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa” disponibile sulla dashboard della piattaforma SIDI, p. 265, là dove si legge che in relazione alla: “Data termine della supplenza, obbligatoria nel formato gg/mm/aaaa la funzionalità controlla che : • sia maggiore o uguale alla data inizio; • sia minore della data termine supplenza già presente; • sia minore o uguale del 30/06 dell’anno scolastico di fatto del servizio per i servizi N11, N23, N25 e N33 per personale DOC, ATA e PED; […]”. Si tenga presente che il codice SIDI N23 individua il “servizio a temporanea fino al termine delle attività didattiche attività alternative all’IRC” mentre il codice SIDI N25 il “servizio per ore aggiuntive attività alternative all’IRC”, reso dal personale docente oltre il proprio orario d’obbligo. Le due tipologie di incarico sono equiparate, all'interno del Manuale e ciò significa che per entrambe è possibile inserire quale termine quello delle lezioni, termine di riferimento per le supplenze non annuali a copertura delle disponibilità esistenti all'interno della scuola. Si suggerisce di verificare che anche il gestionale di segreteria sia allineato alla novità soprariportata. Da ultimo, che il termine da apporre ai contratti in questione debba coincidere con il termine delle lezioni e non con il 30 giugno è stato reso evidente dalla nota USR Veneto prot. n. 32541 del 19/10/2026 “Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica - a.s.2026/27 – Rettifica scadenza durata contratti”. Ivi si legge infatti: “A rettifica di quanto previsto nella nota di questa Direzione AOODRVE n.30521 del 30 settembre 2026 ed in particolare nella parte relativa alle “Modalità di individuazione dei docenti e di pagamento delle ore alternative all’IRC”, si comunica che la retribuzione delle ore decorre dalla data di inizio delle attività e dovrà essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, ovverosia fino al termine delle lezioni, così come previsto dalla circolare MIM sulle supplenze AOODGPER n.11814 del 06 maggio 2026.”

    Data di pubblicazione: 23/10/2026

  • Organigramma e funzionigramma: si pubblicano con o senza nomi e cognomi delle persone?
  • Si chiede se sia legittima la pubblicazione sul sito della scuola dell'organigramma del personale Ata - assistenti amministrativi- con i nominativi...

    Data di pubblicazione: 23/10/2026

  • Rifiuto dei genitori di utilizzare l’identità digitale per accedere al registro elettronico: quali iniziative può adottare la scuola?
  • Ho ricevuto da una genitrice la richiesta di "modalità alternative" all'accesso con identità digitale al registro elettronico e al libretto web in quanto nessuno...

    Data di pubblicazione: 22/10/2026

  • Affidamento dei servizi per viaggi di istruzione, campus sportivi e stage linguistici: considerarle categorie autonome determina rischi di contenzioso?
  • In merito alla gestione dei viaggi di istruzione, tema ampiamente dibattuto, riscontro opinioni e interpretazioni contrastanti. Nello specifico, per il corrente...

    Data di pubblicazione: 22/10/2026

  • Trattenimento in servizio del personale ATA al raggiungimento dei limiti di età in assenza del requisito contributivo minimo per la pensione: obblighi e possibilità di proroga
  • Nel caso prospettato, a nostro avviso, non è possibile autorizzare il trattenimento in servizio fino a 77 anni per consentire il raggiungimento dei venti anni di contribuzione. La circolare MIM prot. n. 24818 del 24 settembre 2026, nel richiamare l’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994 e la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2026, conferma che la prosecuzione del servizio per raggiungere il minimo contributivo resta soggetta a un limite massimo di età. La Corte ha superato il limite rigido dei settant’anni esclusivamente per consentirne l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita: non ha riconosciuto il diritto a permanere in servizio senza limiti fino alla maturazione della pensione. Nel quadro applicabile al 2027, il limite è di 71 anni e un mese, fatti salvi i successivi adeguamenti normativi. Inoltre, il paragrafo 2.3.1 della circolare della Funzione pubblica n. 2 del 19 febbraio 2015 chiarisce che il trattenimento per insufficienza contributiva è consentito quando la prosecuzione del rapporto permetta di raggiungere il requisito minimo entro il limite massimo previsto. Se ciò non è possibile, l’amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro, anche in assenza di un trattamento pensionistico. Tanto premesso, sulla base dei dati indicati - dieci anni complessivi di contribuzione e necessità di ulteriori dieci anni per maturare il diritto - non sussistono i presupposti neppure per un trattenimento più breve, ad esempio fino a 69 anni, poiché tale permanenza non consentirebbe comunque di conseguire il minimo pensionabile entro il limite massimo consentito. La semplice richiesta del dipendente non è sufficiente a giustificare la proroga per questa finalità. L'istituzione scolastica dovrà acquisire preventivamente dall’INPS la verifica della posizione assicurativa complessiva, inclusi eventuali contributi presso altre gestioni e periodi ulteriormente valorizzabili. Qualora sia confermata l’impossibilità di maturare il diritto a pensione entro il limite massimo di permanenza, dovrà procedere alla cessazione per raggiunti limiti di età. Cordiali saluti

    Data di pubblicazione: 22/10/2026

  • Assemblee dei genitori per il rinnovo degli organi collegiali: obblighi di servizio e computo delle attività funzionali all’insegnamento...
  • Il piano annuale delle attività del personale docente è disciplinato dall’art. 43, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 secondo cui: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.” Il piano sottoposto al collegio e da questo deliberato – come sostenuto in altri pareri – limitatamente al contenuto educativo-didattico può contenere finanche attività aggiuntive ma di sicuro non può “scavalcare” il disposto dell’art. 44, comma 3 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021: può solo darvi attuazione. Da tale angolo visuale la partecipazione di soli due docenti (il docente coordinatore e quello di sostegno) all’assemblea dei genitori convocata per l'illustrazione della programmazione educativo-didattica e le successive operazioni elettorali del rinnovo della componente genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione ex art. 21 dell’O.M. n. 215/1991: • non rientra nell'art. 44, comma 3, lett. a) del CCNL 2019-2021. Tale voce è riservata alle riunioni del collegio dei docenti e sue articolazioni, quali i dipartimenti, nonché alle attività di programmazione/verifica di inizio e fine anno e all'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini; • non rientra neppure nell'art. 44, comma 3, lett. b). Una simile voce contempla la partecipazione ai consigli di classe/interclasse/intersezione e GLO. La delibera del collegio dei docenti che approva il piano annuale delle attività non possiede efficacia derogatoria rispetto a simili previsioni del CCNL. Il collegio, in altri termini, non può "forzatamente" ricondurre nell'ambito delle 40 ore+40 ore prestazioni che il contratto collettivo nazionale non vi riconduce, né può creare obblighi di servizio non previsti dal contratto collettivo medesimo. Ciò significa che la partecipazione all’assemblea di classe da parte di due soli docenti non può essere imputata al monte ore di cui all’art. 44, comma 3, lett. a) e b) citate. Per richiedere la partecipazione dei docenti configurandola correttamente sul piano formale e contrattuale, il dirigente scolastico ha a disposizione due soluzioni alternative di seguito illustrate. 1. Coinvolgimento di tutti i docenti nell'ambito dei rapporti scuola-famiglia. Qualora si ritenga fondamentale la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe (come adombrato nel comma 1 dell’art. 21 dell’O.M. n. 215/1991: “1. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto. 2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, […]”), l'evento deve essere formalmente articolato prevedendo, prima dello svolgimento delle operazioni elettorali, una riunione del consiglio di classe aperto ai genitori finalizzata all'illustrazione della programmazione didattico-educativa della classe e all'informativa alle famiglie. Poiché l'attività si configura come momento collettivo di rapporto con le famiglie, le relative modalità e criteri di svolgimento devono rientrare nell'apposita deliberazione del consiglio di istituto che, su proposta del collegio dei docenti, disciplina ex art. 44, comma 5 del CCNL 2019-2021 la gestione complessiva dei rapporti scuola-famiglia. In tal modo, l'impegno può essere legittimamente imputato al monte orario di cui alla lettera b) del comma 3 dell’art. 44 citato. 2. Partecipazione di alcuni docenti a titolo di attività aggiuntiva. Qualora l'incontro mantenga la forma di mera assemblea dei genitori: - si può legittimamente prevedere la presenza del solo docente coordinatore di classe (o comunque di un docente formalmente delegato dal dirigente scolastico) ed eventualmente di altro – come quello di sostegno – titolato alla illustrazione della programmazione didattico-educativa della classe; - trattandosi di un compito specifico ed eccedente le ordinarie sedute degli organi collegiali, la funzione di presidenza/coordinamento dell'assemblea o comunque l'attività aggiuntiva svolta devono essere retribuite attingendo al FIS. Se dunque nel piano annuale delle attività la partecipazione all’assemblea era stata inserita come obbligo riconducibile nell’ambito delle 40 ore della lettera a) o b) per i soli docenti coordinatori e di sostegno, è opportuno procedere a una rettifica del piano. Se si vuole obbligare tutti i docenti a parteciparvi (soluzione consigliata soprattutto per le classi prime), occorre modificare il piano nella direzione indicata sub 1). In tal caso, per economicità, la delibera del collegio sulla nuova proposta di piano potrà essere assimilata a quella proposta che il consiglio di istituto deve acquisire in vista della delibera delle modalità di comunicazione scuola/famiglia ex art. 44, comma 5 del CCNL 2019-2021. Se si sceglie invece la “sostenibilità organizzativa”, si suggerisce di modificare il piano prevedendo la partecipazione di soli alcuni docenti a titolo di attività aggiuntiva e disponendo la relativa copertura economica a carico del FIS in sede di contrattazione di istituto.

    Data di pubblicazione: 22/10/2026

  • Installazione di un sistema di allarme antintrusione a scuola: competenze decisionali, adempimenti privacy e autorizzazioni...
  • Le istituzioni scolastiche possono certamente procedere all'installazione di un impianto antifurto per difendersi dalle intrusioni dei malintenzionati e prevenire il rischio di subire furti. Dal momento che nelle scuole sono spesso presenti attrezzature di rilevante valore, dotarsi di un efficiente impianto moderno, come quello descritto nel quesito, è una scelta ampiamente condivisibile. Tale installazione pone tuttavia delle questioni, rappresentate nello stesso quesito; qui di seguito formuliamo, in proposito, un nostro parere. Per quanto attiene alla competenza del Consiglio di istituto, osserviamo che la materia "installazione di impianti antifurto" non rientra fra quelle di cui all'articolo 45 del D.I. n. 129/2018. Di conseguenza, la delibera del Consiglio di istituto non è necessaria, a meno che il caso non rientri comunque nell'elenco di cui al detto articolo 45 - ad esempio, nel caso in cui l'installazione comporti la stipula di contratti pluriennali, come potrebbe accadere con una società di vigilanza, ma questo attiene solo alla fase negoziale non alla scelta strategica, che resta del DS. L’installazione, essendo effettuata su immobile di proprietà dell'ente locale, richiede il relativo nulla osta, già da voi acquisito. Se l'ente locale resta estraneo all'iniziativa della scuola, ricordiamo che l'istituzione scolastica sarà interamente responsabile dell'efficienza dell'impianto, dovendo quindi provvedere ad acquisire le necessarie certificazioni dei lavori eseguiti, al collaudo e alla manutenzione. Gli aspetti più rilevanti sono con ogni evidenza quelli rappresentanti dagli obblighi derivanti dal GDPR per il trattamento dei dati, in particolare a causa della presenza di un microfono per interazione da remoto. La registrazione o l’ascolto in diretta di suoni o della voce costituisce, infatti, trattamento di dati personali particolari e può essere particolarmente impattante se riguarda minori o il personale. Tali aspetti, tuttavia, possono essere superati, disponendo che l'impianto antifurto sia attivato soltanto all'atto della chiusura dell'istituto e disattivato al momento della sua riapertura. Tale soluzione, infatti, risulta coerente con le indicazioni del Garante della protezione dei dati, espresse nel vademecum "La scuola a prova di privacy". Si tratta, a ben vedere, dello stesso accorgimento che tale vademecum prevede a proposito dell'installazione di telecamere all'interno dei locali scolastici: "[...] fare in modo che le telecamere, se posizionate all’interno dell’istituto, siano attivate solo al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche, avendo cura di ottemperare alla disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori ove ne ricorrano i presupposti". L'attivazione dell'impianto solo a locali chiusi consente, dunque, sia di rispettare le norme sulla privacy, sia quelle di cui allo Statuto del lavoratori. L'articolo 4 della legge n. 300/1970, infatti, prevede speciali procedure di tutela per l'installazione di strumenti dai quali derivi la possibilità di un controllo a distanza del personale. Se l'impianto è attivato solo quando nessuno è presente nei locali dell'istituto, il controllo dei lavoratori è comunque escluso e, pertanto, non occorre la stipula di un accordo con le rappresentanze sindacali, che altrimenti sarebbe necessario. Un' apposita informativa per il personale, gli studenti, le loro famiglie e i visitatori va prevista solo se l'impianto di allarme opera in presenza di queste persone (cosa che abbiamo escluso). Se vi è registrazione di dati (ma sembra di no dalla vostra descrizione), è necessario prevedere tempi di conservazione limitati e motivati, limitando gli accessi alle registrazioni da parte del personale autorizzato, che dovrà essere destinato di apposito incarico. Se le registrazioni o l’ascolto avvengono tramite soggetti esterni, come una società di vigilanza, con essi va sottoscritto un contratto di nomina a responsabile del trattamento. Per l'elaborazione di tutto questo materiale, si consiglia di chiedere l'assistenza del proprio DPO, che verrà coinvolto anche sulla eventuale DPIA che comunque, a queste condizioni, non appare davvero necessaria. Il microfono da remoto, di solito, negli impianti di allarme, è utilizzato per carpire i rumori oltre che le immagini. In conclusione, se l'attivazione dell'impianto di antifurto è prevista solo durante gli orari di chiusura della scuola, le problematiche derivanti dal rispetto del GDPR e dello Statuto dei lavoratori appaiono facilmente superabili, sia pure con le avvertenze di cui sopra. L'attivazione in orari di apertura della scuola appare, al contrario, decisamente sconsigliabile in quanto appare contraria alla normativa vigente in tema di tutela della privacy e di sorveglianza a distanza dei lavoratori.

    Data di pubblicazione: 22/10/2026

  • Permessi retribuiti ex Legge 104/1992 per assistenza a familiare con disabilità grave: quantificazione spettante in regime di part-time verticale del personale docente...
  • Per quanto concerne l’utilizzo dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge 104/92, in caso di part-time verticale, la Cassazione, con le Sentenze n. 4069 del 20 febbraio 2018 e n. 22925 del 29 settembre 2017, ha affermato che i tre giorni di permesso non si riproporzionano in caso di part-time superiore al 50%. Ad avviso della Suprema Corte appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992. L’ARAN, con l’O.A. CFC34 del 25 novembre 2019, ha affermato che l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017, ribadito anche nella sentenza n. 4069 del 20/02/2018, in tema di permessi ex Legge n. 104/1992, per l’autorevolezza della fonte rappresenti un indirizzo applicativo concreto e fattuale. Fermo restando, quindi, il generale obbligo di riproporzionamento nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, in considerazione della natura di strumento di politica socio-assistenziale del permesso riconosciuto per l’assistenza alla persona con grave disabilità, a parere della Suprema Corte non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex art. 33 della Legge n. 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto in part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time. L’INPS, con la Circolare n. 45 del 19 marzo 2021 citata nel quesito, ha fornito chiarimenti in merito alle formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa part-time superiore al 50%. La stessa ARAN con l’O.A. 15 giugno 2021 CIRS84, ha ratificato il precedente orientamento e l’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza 2295 del 2017. Al riguardo possono essere consultate le seguenti circolari: Circolare 34 del 10 luglio 2000 dell’INPDAP (punto 8); Circolare 133 del 17 luglio 2000 dell’INPS in cui al punto 3.2 Circolare 100 del 24 luglio 2012 dell’INPS in cui al punto 4, lett. a), messaggio INPS n. 3144 del 7/08/2018. Ciò premesso, nel caso di specie part time verticale 12 ore settimanali su 24 complessive previste dal CCNL di comparto, articolate su 3 giornate lavorative rispetto alle 5 previste per il tempo pieno a nostro parere i tre giorni non possono essere riproporzionati. La citata giurisprudenza della Cassazione e richiamata anche nel parere ARAN fa specifico riferimento a un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.

    Data di pubblicazione: 22/10/2026

  • Organizzazione del primo periodo didattico nei percorsi IDA di secondo livello: articolazione annuale e criteri di riconoscimento dei crediti...
  • Sono la nuova Dirigente scolastica di un Istituto Tecnico del settore tecnologico presso il quale è attivo un percorso IDA di secondo livello...

    Data di pubblicazione: 22/10/2026

  • Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età: verifica dell’anzianità contributiva e del diritto a pensione...
  • La collaboratrice scolastica dovrà essere collocata a riposo d’ufficio dal 1° settembre 2027, previa verifica dell’INPS sulla posizione contributiva complessiva e sull’effettiva maturazione del diritto a pensione. La circolare MIM prot. n. 24818 del 24 settembre 2026 prevede, per il 2027, il collocamento obbligatorio a riposo del personale che abbia raggiunto, entro il 31 agosto, 67 anni e un mese di età, in presenza del requisito contributivo minimo di venti anni. La dipendente, nata il 7 novembre 1958, ha già superato il requisito anagrafico. Per il requisito contributivo, la circolare della Funzione pubblica n. 2 del 19 febbraio 2015 chiarisce che devono essere considerati anche i contributi derivanti da precedenti rapporti di lavoro, accreditati presso altre gestioni previdenziali, utilizzabili mediante cumulo o totalizzazione. La mancata presentazione della domanda di ricongiunzione non giustifica, quindi, da sola, il mantenimento in servizio. La stessa circolare richiede all’amministrazione di effettuare preventivamente le opportune verifiche con l’ente previdenziale. Nel caso prospettato, i sette anni e sei mesi di contribuzione nella scuola, sommati alle 702 settimane pregresse - corrispondenti, su base di 52 settimane annue, a 13 anni e sei mesi, - porterebbero a circa ventuno anni complessivi, purché i periodi siano utili e non sovrapposti. Occorre pertanto chiedere preliminarmente all’INPS di verificare la contribuzione accreditata nelle diverse gestioni. Se l’INPS conferma il diritto a pensione dal 1° settembre 2027, dovrà essere disposta la cessazione d’ufficio da tale data, senza prosecuzione fino a 71 anni e un mese. Il trattenimento per raggiungere il minimo contributivo opera soltanto quando ne sussistano effettivamente i presupposti. Infine, qualora intenda chiedere la permanenza in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, la dipendente deve presentare la relativa istanza entro oggi, 21 ottobre 2026, termine fissato dalla circolare MIM anche per queste richieste. In attesa della verifica INPS, l’istanza può essere presentata in via cautelativa: il suo accoglimento resta subordinato all’accertamento dei requisiti e non consente di proseguire il servizio quando il diritto a pensione sia già maturato. Cordiali saluti

    Data di pubblicazione: 22/10/2026

  • Attribuzione delle ore eccedenti sulla classe di concorso A066: criteri di assegnazione e individuazione dei docenti aventi titolo...
  • L'assegnazione è corretta e conforme alla normativa vigente, a condizione che risulti rispettato il disposto dell’art. 2, comma 5 dell’OM n. 27/2026. Quest’ultimo, unitamente alla nota MIM prot. n. 16054/2026, stabilisce i criteri per l'assegnazione delle ore eccedenti fino a 6 ore settimanali e fino al limite di 24 ore complessive. Ivi si legge infatti: “Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prima di procedere alle aggregazioni di cui al comma 3 il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima nell’anno scolastico di riferimento, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Ai fini delle aggregazioni di cui al comma 3, il dirigente scolastico segnala all’Ufficio scolastico territorialmente competente tutti gli eventuali spezzoni non assegnati sulla base della procedura di cui al periodo precedente. Dopo l’inizio dell’anno scolastico, eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali residuati dalle aggregazioni di cui al comma 3 sono attribuiti, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo. In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto di I e di II fascia, gli eventuali ulteriori residui non assegnati potranno essere attribuiti, nell’ordine di priorità di cui sopra, anche al personale in servizio nella scuola medesima privo di abilitazione o specializzazione per lo specifico insegnamento, ma in possesso del prescritto titolo di studio. In ulteriore subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.“ Nel caso di docenti con orario completo, il personale a tempo indeterminato, fornito della specifica abilitazione, ha priorità rispetto al personale a tempo determinato. Di conseguenza, le due docenti di ruolo avevano titolo di precedenza rispetto al docente di sostegno a tempo determinato già titolare di un orario completo di 18 ore, a patto di possedere – come detto – la specifica abilitazione. L’assegnazione di ore di potenziamento o l'appartenenza allo staff del dirigente scolastico, poi, non costituisce alcuna incompatibilità normativamente o contrattualmente prevista per l'assegnazione di ore eccedenti. L'art. 43 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 equipara infatti l'attività di insegnamento, il potenziamento e le funzioni organizzative. L'attribuzione di ore oltre l'orario d'obbligo a collaboratori della dirigenza comporta unicamente una valutazione di opportunità interna: è difatti opportuno che il dirigente valuti, unitamente alle docenti coinvolte, che l'orario aggiuntivo non leda l'efficienza dei compiti dello staff. Tuttavia, sotto il profilo formale l'attribuzione di ore eccedenti resta pienamente valida.

    Data di pubblicazione: 22/10/2026

  • È possibile abbinare un’ora di permesso breve a due ore di assemblea sindacale nella stessa giornata?
  • La risposta è affermativa, per le considerazioni che seguono. I permessi brevi sono disciplinati dall'articolo 16 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007. Tali permessi sono fruibili alle seguenti condizioni: - compatibilità con le esigenze di servizio; - durata del singolo permesso non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale e, per il personale docente, comunque per non più di due ore e subordinatamente alla possibilità di sostituzione con personale in servizio. Alle citate condizioni, i permessi possono essere fruiti nel limite massimo complessivo annuale di 36 ore (per il personale ATA) o dell'orario settimanale di insegnamento (per il personale docente). Inoltre, il personale che ne fruisce deve obbligatoriamente recuperare le ore non lavorate entro due mesi, con decurtazione delle stesse qualora il recupero non avvenga per fatto imputabile al dipendente. Per quanto riguarda, invece, la partecipazione alle assemblee sindacali, l'articolo 31, primo comma del CCNL del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 prevede che "I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali [...]"; dal che si evince che la partecipazione del personale all'assemblea sindacale è equiparata alla prestazione lavorativa da cui si è legittimamente esonerati, nel limite di dieci ore annuali. Conseguentemente , ai fini della determinazione delle ore di servizio quotidiano del dipendente che partecipa a una assemblea sindacale nello stesso giorno in cui chiede un permesso breve, occorre considerare come "servizio" anche le ore di partecipazione all'assemblea sindacale. Nel caso rappresentato nel quesito, dal momento che le due ore di assemblea sindacale sono equiparate al servizio, il docente potrà fruire di 1 ora di permesso breve, nel rispetto di tutte le condizioni sopra elencate occorrenti per la sua concessione.

    Data di pubblicazione: 22/10/2026

  • Personale ATA proveniente da altre istituzioni scolastiche: trattamento delle ferie residue maturate nel precedente rapporto di lavoro...
  • Nel caso di specie trattasi di dipendenti a t.d. che avevano scadenza al 30 giugno. Le supplenze hanno durata massima annuale e non possono essere prorogate all’anno scolastico successivo, si tratterà per questo anno di nuova nomina secondo la normativa vigente in tema di supplenza. L'art. 13, comma 10 del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2024, prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. Il nuovo CCNL 2024 non ha introdotto ulteriori disposizioni in materia. Tutto ciò premesso si ritiene che però non sia possibile la traslazione delle ferie per il personale a t.d. come nel caso di specie; infatti, l'art. 13, comma 10, è previsione che si applica unicamente al personale di ruolo in quanto il riferimento all'anno successivo non può che essere esclusivamente al personale che ha un rapporto a tempo indeterminato con l'Amministrazione Pertanto, i dipendenti che nell'A.S. 2025/2026 hanno fruito meno dei giorni maturati non possono usufruirli ora nella scuola di attuale servizio con altro contratto a t.d. La valutazione sulla eventuale monetizzazione dovrà necessariamente essere della scuola ove hanno prestato servizio a t.d. nello scorso A.S. in cui hanno maturato le ferie poi non godute (cfr. Dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 2024).

    Data di pubblicazione: 21/10/2026

  • Un parere sulla possibilità di revoca del Presidente del Consiglio di Istituto per condotte ostative al regolare funzionamento dell’organo collegiale...
  • Non ci sono disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la possibilità di mozioni di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio di istituto, anche nei casi di evidente sua inidoneità a condurre i lavori consiliari o di irregolarità nell’esercizio della funzione. Ovviamente, se nell’istituto non vi è un regolamento di funzionamento del consiglio o questo non prevede clausole volte a evitare intralci, anche pretestuosi, all’efficace lavoro dell’assemblea, o se determinati atti presidenziali sono palesemente inaccettabili, è possibile, su proposta della Giunta (che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 297/1994,ha come compito principale la preparazione dei lavori del consiglio), porre all’ordine del giorno un regolamento o opportuna integrazione di quello esistente ai fini di superare le difficoltà di funzionamento rilevate, anche precisando le modalità di conduzione dell’organo volte a impedire il ripetersi degli episodi denunciati nella descrizione del quesito. E di fronte a una proposta della giunta su una materia di stretta competenza consiliare l’eventuale diniego al suo esame da parte del presidente non potrebbe che configurarsi come atto ostruzionistico e, come tale, valutabile da parte dell’amministrazione scolastica nell’esame di situazioni previste dell’art. 28 del D.Lgs. 297/1994, di cui si dirà appresso. In via generale il presidente non può non dare seguito alla delibera della giunta tendente a porre all’ordine del giorno del consiglio una determinata questione, salvo che non riguardi una materia eccedente le competenze consiliari. Ed è appena il caso di sottolineare che è buona prassi che il presidente formuli l’ordine del giorno della seduta dopo avere consultato il dirigente e sulla base di una opportuna intesa con lui. Se non è previsto nel regolamento di istituto , non è invece tenuto a inserite all’ordine del giorno un argomento di competenza consiliare richiesto da almeno un terzo dei consiglieri in quanto questo obbligo è, dal D, Lgs, 297/1994, previsto solo per il collegio dei docenti (art. 7). Ovviamente, qualora un consigliere rilevi in una riunione comportamenti del presidente ostativi al regolare funzionamento del consiglio o lesivi delle sue prerogative potrà rilevarlo formalmente chiedendone la verbalizzazione. Ciò dovrebbe indurre il presidente a rivedere la sua posizione e il suo comportamento, come pure sarà opportuna , “a latere” una discreta azione di “moral suasion” da parte del dirigente. Ove poi il presidente perseverasse nel suo comportamento ostruzionistico del regolare lavoro consiliare e se da questo atteggiamento derivassero ritardi o gravi intralci nell’attività dell’organo, con perniciose conseguenze sulla attività scolastica, il dirigente potrebbe (e dovrebbe) darne dettagliata e documentata relazione al competente AT al fine di attivare la procedura di cui al citato articolo 28 comma 7 del D.Lgs. 297/1998. Tutti i commi di questo articolo sono stati soppressi a seguito dell’entrata in vigore del DPR 275/1999 (il regolamento dell’autonomia scolastica) tranne il comma 7 che dispone quanto segue: “7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto (( . . .)), il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio. Di qui il ricorso alla segnalazione all’AT (e per conoscenza all'USR) ai fini degli opportuni interventi per la regolarizzazione del funzionamento del consiglio.

    Data di pubblicazione: 21/10/2026

  • Danneggiamento di beni degli alunni, nel cortile della scuola, da parte di altri studenti: obblighi di vigilanza, responsabilità della scuola e risarcimento del danno...
  • Una famiglia ha denunciato il danneggiamento della bicicletta del proprio figlio, avvenuto nel cortile della scuola xxxxxxxxxx ad opera di altro alunno frequentante...

    Data di pubblicazione: 21/10/2026

  • Un parere sul riconoscimento dell’indennità di maternità in caso di cessazione del rapporto di lavoro e fruizione della NASpI...
  • Nel quesito non è stato evidenziato se l’interdizione dal lavoro della docente è stata disposta: a) Ai sensi dall’art. 17, comma 2, lettera a),” per di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” b) Oppure per per le condizioni di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma nel caso in cui “le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli” – lett. b) – o “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 – lett. c. Tuttavia, anche in mancanza di questa precisazione, si prende in considerazione la nota prot. 70 del 1dicembre 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche in seguito al “Parere Consiglio di Stato, Sez. II, n. 460/2003”. La nota, ha fornito nel merito precise indicazioni per una corretta applicazione dell’art. 24 dello stesso DLGS in ordine al relativo trattamento economico con alcuni esempi, indicazioni che si condividono, ed ha precisato quanto segue: “ Nei casi previsti dall’art. 17, comma 2, lettera a) del Testo Unico sulla maternità, il prolungamento dell’interdizione anticipata e della conseguente indennità economica potrà essere concesso anche in comprovata carenza di un sottostante rapporto di lavoro. Mentre, l’interdizione concessa ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettere b) e c), dovrà essere disposta per una durata coincidente con il termine di cessazione del rapporto di lavoro, non potendo sussistere in assenza di prestazione lavorativa. Né, quindi, il medesimo provvedimento può essere disposto fino a 7 mesi dopo la data del parto, qualora il rapporto lavorativo scada durante il periodo dei tre mesi ordinari di astensione obbligatoria post partum (salvo rinnovo del contratto o nuova assunzione della lavoratrice entro il settimo mese di vita dell’infante”. Per quello che concerne, lo stesso art. 24 del D.lgs. 151/2001 al comma 4, precisa: “Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché' all’indennità ordinaria di disoccupazione” ( cfr. Cassazione 21218/2004, Cassazione 21121/2009). Mentre, per quello che concerne il pagamento della indennità in sostituzione della NASPI, l'art. 57 del citato D.lgs., che ha recepito l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, precisa quanto segue: - Co.1 Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all’indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. - Co. 2- Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro. In sintesi, va precisato che: l’indennità di disoccupazione e l’indennità di maternità non sempre vanno di pari passo. Ci sono diversi casi possibili: • NASPI in maternità per chi già percepisce la disoccupazione: in questo caso la NASpI viene sospesa per 5 mesi, durante i quali viene sostituita dall’indennità di maternità; • indennità di maternità e disoccupazione (senza NASpI): se si perde il lavoro all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, non si ha diritto alla NASpI ma, in generale, si accede all’indennità di maternità; • NASPI e dimissioni volontarie in gravidanza: le dimissioni volontarie non danno diritto alla Naspi, fatta eccezione se presentate durante il periodo del citato art. 16. L’INPS già nella circolare 94 del 12.05.2015 ha precisato quanto segue. L’evento di maternità è sempre indennizzato quando insorge entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità. Per quello che concerne il nostro caso, considerata la data presunta del parto il 06/10/2026, la docente avrebbe avuto diritto all’indennità di maternità per i due mesi ante dal 6/08/2026 fino al 6/10/2026. Come si riscontra, invece, dal 19/06/2026 per 63 giorni quindi fino al 21 agosto alla docente è stata riconosciuta la NASPI. Al riguardo, a nostro parere, la domanda deve essere accettata e, la scuola deve provvedere al pagamento della indennità dal 22 agosto 2026 fino al termine del congedo di maternità così come stabilito dall’art. 16 dello stesso DLgs, fatto salvo un nuovo ed eventuale contratto di lavoro. Mentre, per il periodo dal 06/08/2026 al 21/08/2026 poiché non è possibile avere diritto alle due indennità e, la NASpI risulta già erogata, la scuola deve acquisire la documentazione INPS che attesti la sospensione della NASpI e l’avvio delle procedure di recupero. Si aggiunge che, come prassi ormai accertata, la relativa procedura per il pagamento dell’indennità è per via telematica tramite SIDI / NoiPA (funzionalità contratti di supplenza / trattazione indennità) e, se il sistema automatico non consente la gestione (casi particolari) si procede con decreto cartaceo/manuale da inviare alla RTS, allegando la documentazione comprovante la sospensione della NASpI rilasciata dall’INPS (cfr. note MIUR nota n. 1977 del 12 ottobre 2007, nota 24056 del 19 dicembre 2007).

    Data di pubblicazione: 21/10/2026

  • Calcolo dell’indennità spettante per la sostituzione del DSGA assente per malattia...
  • Il caso rientra nello Scenario 2 degli schemi ministeriali (nota MIM 18529/2025). L'assistente amministrativo con supplenza fino al termine delle attività didattiche sostituisce il DSGA titolare, assente per malattia dal 26 settembre al 27 ottobre 2026. La nomina copre il periodo dal 14 al 27 ottobre 2026. L'istituto è un comprensivo con 148 unità nell'organico dell'autonomia. Al sostituto spetta l'indennità di direzione (parte fissa e parte variabile), al netto del CIA. Non spetta l'indennità di funzioni superiori, perché la sostituzione dura solo 14 giorni. Giorni di sostituzione: dal 14 al 27 ottobre compresi, cioè 14 giorni. Il conteggio è su giorni di calendario, con base 360 (mese commerciale). Vanno esclusi eventuali giorni di assenza del sostituto, perché l'indennità spetta «per ogni giorno di effettivo servizio» (art. 57, c. 2, CCNL 18/01/2024). Parte fissa annua: € 3.031,90 (art. 56, c. 1, CCNL 18/01/2024, come rideterminata dal CCNL 2022-2024 sottoscritto il 23/12/2025). Parte variabile annua per un istituto comprensivo con 148 unità (Allegato C, valori dal 1° settembre 2024): • quota per tipologia (istituti verticalizzati, con almeno due punti di erogazione, aggregati o con laboratori): € 825,00; • quota per unità di personale docente e ATA in organico: € 34,50 × 148 = € 5.106,00; • totale: € 5.931,00 annui. Se la contrattazione d'istituto ha incrementato gli importi dell'Allegato C, va usato l'importo contrattato. L'indennità lorda per i 14 giorni è di € 348,56, da cui va sottratto il CIA dello stesso periodo. Voce Formula Importo (€) Parte fissa 3.031,90 ÷ 360 × 14 117,91 Parte variabile 5.931,00 ÷ 360 × 14 230,65 Totale lordo 348,56 meno CIA (CIA mensile ÷ 30) × 14 – …………. Netto spettante (lordo dipendente) 348,56 – CIA CIA: l'assistente a tempo determinato fino al 30/6 percepisce il CIA nel cedolino, quindi va detratto (art. 57, c. 2, CCNL 18/01/2024; art. 82, c. 6, CCNL 29/11/2007). L'importo mensile si ricava dal cedolino NoiPA di ottobre. Ad esempio, con un CIA di € 80,00 mensili la detrazione sarebbe 80 ÷ 30 × 14 = € 37,33. Lordo Stato: si moltiplica il lordo dipendente per 1,327 (24,20% di contributi a carico dell'amministrazione + 8,50% di IRAP). L'importo grava sul FIS/MOF 2026/27. La soglia dei 15 giorni dell'art. 57, c. 1, CCNL 18/01/2024 riguarda invece l'assenza del titolare, che qui dura 32 giorni. Per questo il conferimento dell'incarico è legittimo e la parte fissa e variabile spettano comunque. Attenzione alla proroga, se il DSGA prolunga la malattia oltre il 27/10 e l'incarico viene prorogato, la sostituzione supera i 15 giorni. In quel caso l'indennità di funzioni superiori spetta per l'intera durata, dal 14 ottobre. Si calcola come differenza tra lo stipendio iniziale del DSGA (Area Funzionari/EQ) e la posizione in godimento del sostituto, ed è anch'essa a carico del FIS, trattandosi di posto non vacante.

    Data di pubblicazione: 21/10/2026

  • Chiarimenti in merito agli obblighi di riscontro a una diffida legale e alla comunicazione dei dati personali di un dipendente...
  • Innanzitutto il termine di 10 giorni indicato dal legale non vincola la scuola, perché non è previsto da alcuna norma. La cornice giuridica corretta è quella dell'accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990), che concede all'amministrazione 30 giorni dal ricevimento per decidere. Scaduti i 30 giorni senza risposta, la richiesta si intende respinta (il cosiddetto silenzio-rigetto) e il richiedente può rivolgersi al TAR. Con ricezione il 2 ottobre, il termine cadrebbe il 1° novembre, domenica e festivo, e slitta quindi a lunedì 2 novembre 2026. Si sconsiglia comunque di attendere la scadenza in silenzio. La lettera annuncia azioni civili e penali anche verso «ogni altro soggetto» responsabile: un silenzio prolungato potrebbe essere presentato come inerzia dell'Amministrazione nel tutelare la propria dipendente. Venendo al merito, la lettera del legale contiene tre richieste (estremi dell'eventuale procedimento disciplinare, iniziative della scuola, generalità del collaboratore), soggette a regole diverse. Vediamole separatamente. LE GENERALITÀ DEL COLLABORATORE: Si sconsiglia di comunicarle in risposta a una semplice lettera. Una P.A. può trasmettere a un privato dati personali di un dipendente solo se una norma di legge o di regolamento lo consente (art. 2-ter del Codice privacy). La norma che può consentirlo è quella sull'accesso difensivo (art. 24, comma 7, legge 241/1990), che però ha a oggetto documenti già esistenti e non informazioni da ricavare su richiesta: l'amministrazione «non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso» (art. 2, comma 2, D.P.R. 184/2006). Inoltre il collaboratore è un controinteressato, cioè un soggetto che dall'accesso subirebbe un pregiudizio alla riservatezza: va avvisato e ha dieci giorni per opporsi. Nome, cognome e sede del collaboratore sono già noti alla docente; per una querela non servono data di nascita o residenza, perché l'identificazione spetta all'autorità giudiziaria. La risposta rinvierà quindi a un'istanza formale di accesso, motivata; se arriverà, la scuola avviserà il collaboratore e comunicherà solo quanto strettamente necessario. INFORMAZIONI CIRCA L’AZIONE DISCIPLINARE: il quesito afferma la sussistenza di molestie a carattere sessuale ma non precisa se vi sia già stato avvio dell’azione disciplinare nei confronti del C.S., né quale sia l’organo procedente. Assumendo che il disciplinare sia in atto, la docente, autrice della segnalazione e persona offesa, ha un interesse riconosciuto a conoscere gli atti del procedimento disciplinare nato dalla sua segnalazione, anche per agire in giudizio (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1121/2022, pronuncia su un procedimento disciplinare forense, estendibile per analogia). Questo però non obbliga la scuola a fornire subito protocolli, fasi e tempi: si tratta di atti che riguardano un altro dipendente e, finché il procedimento è in corso, l'accesso può essere differito per non comprometterlo. È invece opportuno dire con chiarezza che la segnalazione è stata trasmessa all'ufficio competente e che sono state adottate misure di tutela, senza dettagli sulla posizione del collaboratore. Quanto alla competenza disciplinare, il contratto collettivo punisce le molestie a carattere sessuale del personale ATA con la sospensione da 11 giorni a 6 mesi e, nei casi gravi o di recidiva, con il licenziamento. Il Dirigente scolastico può irrogare sanzioni solo fino alla sospensione di 10 giorni: il caso spetta quindi all'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) dell'Ufficio scolastico regionale. La legge impone al Dirigente di segnalare i fatti a quell'ufficio «immediatamente, e comunque entro dieci giorni» dalla conoscenza (art. 55-bis, comma 4, D. Lgs. 165/2001). La Cassazione ha riconosciuto che il termine è ordinatorio, ma con una segnalazione del 24 settembre, quel termine è ampiamente trascorso. Se la trasmissione non è avvenuta, va fatta subito, con relazione e dichiarazioni raccolte. Un ulteriore ritardo può compromettere il procedimento e ricadere sul Dirigente, che risponde del mancato o ritardato esercizio dell'azione disciplinare (art. 55-sexies, comma 3). Quanto alla tutela delle persone, il datore di lavoro deve proteggere l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti (art. 2087 c.c.), e la legge equipara le molestie sessuali a discriminazioni (art. 26 D. Lgs. 198/2006). In attesa dell'esito disciplinare, il Dirigente può organizzare il servizio in modo da evitare contatti tra il collaboratore e le interessate (turni, plesso, compiti), con un atto motivato da esigenze organizzative e non punitive; l'UPD può valutare la sospensione cautelare prevista dal contratto. Va garantito che chi ha segnalato non subisca conseguenze sfavorevoli. Se l'educatrice dipende da un altro ente, occorre informare anche quell'ente. Documentate, queste misure sono anche la difesa dell'Amministrazione rispetto alla riserva di azione civile. Sul piano penale, le espressioni a sfondo sessuale rientrano di regola nel reato di molestia (art. 660 c.p.), oggi perseguibile solo su querela della persona offesa: il Dirigente non ha obbligo di denuncia, salvo che emergano contatti fisici o fatti più gravi. Gli «atteggiamenti invadenti» di cui parla il quesito vanno chiariti: un contatto fisico a connotazione sessuale configura la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), procedibile d'ufficio in alcune ipotesi (art. 609-septies c.p., ad esempio se commessa da incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni). = = = Ciò detto, e fatte salve le verifiche necessarie, si propone una risposta breve, grosso modo nei seguenti termini: «In riscontro alla Sua del 1° ottobre 2026, si comunica che la segnalazione della docente del 24 settembre 2026 è stata trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio procedimenti disciplinari in data … [se non fosse stata trasmessa e si procedesse adesso, rispondere successivamente, senza specificare la data, che evidenzierebbe l’inerzia della scuola] e che l'Istituto ha adottato misure organizzative a tutela della docente. Gli atti del procedimento e i dati personali del dipendente potranno essere valutati a seguito di istanza formale di accesso ai sensi della legge 241/1990, motivata e recante l'indicazione dei documenti richiesti, previa comunicazione al controinteressato e nei limiti consentiti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.»

    Data di pubblicazione: 21/10/2026

  • Individuazione del valore stimato degli appalti per iniziative didattiche e formative fuori sede: cumulo dei fabbisogni e procedure di affidamento...
  • La risposta al primo quesito è negativa: non esiste un obbligo generalizzato di cumulare tutte le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, i soggiorni linguistici e i percorsi di formazione scuola-lavoro in un unico importo annuo, per il solo fatto che tali attività comportino spostamenti degli studenti o siano riconducibili a codici CPV appartenenti alla medesima area dei servizi turistici. La posizione del MIM consente di distinguere procedure oggettivamente autonome quando i servizi da acquisire presentino natura e finalità intrinsecamente diverse. La distinzione deve essere sostanziale e adeguatamente documentata; non può essere utilizzata per sottrarre artificiosamente gli affidamenti all'applicazione di procedure più rigorose. Anche la risposta al secondo quesito richiede, pertanto, una precisazione: il superamento della soglia di 140.000 euro impone di abbandonare l'affidamento diretto per il fabbisogno unitario che supera tale importo, ma non obbliga la scuola a indire un'unica procedura comprendente servizi effettivamente distinti. Questa conclusione trova oggi un importante riferimento nella nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 8524 del 7 novembre 2025, emanata sulla base dei chiarimenti forniti dall'ANAC e condivisa con il Ministero del Turismo. L'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 disciplina il calcolo del valore stimato degli appalti. In particolare, il comma 4 stabilisce che tale valore è determinato considerando l'importo totale pagabile, al netto dell'IVA; il comma 6 vieta di scegliere il metodo di calcolo con l'intento di sottrarre l'affidamento all'applicazione del Codice e di frazionare artificiosamente un appalto; il comma 9 impone di considerare il valore complessivo dei lotti quando un servizio può dar luogo ad aggiudicazioni distinte. Il comma 12 detta, inoltre, specifiche regole di stima per gli appalti di servizi aventi carattere di regolarità o destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo. Queste disposizioni non equivalgono, però, a un obbligo di sommare indistintamente ogni acquisto che presenti qualche analogia merceologica. Il punto decisivo è individuare preliminarmente quale sia l'effettivo oggetto dell'acquisizione, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni, della loro funzione e del mercato degli operatori in grado di eseguirle. Sul punto è intervenuta la citata nota MIM n. 8524 del 7 novembre 2025. A pagina 3, il Ministero, richiamando i chiarimenti dell'ANAC, riconosce espressamente l'ammissibilità di procedure autonome quando i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse. Tra gli esempi sono indicati i corsi di lingua, i viaggi con finalità culturali e quelli strettamente connessi al percorso formativo. Il Ministero aggiunge che anche singoli viaggi culturali possono costituire lotti funzionali autonomi, ove presentino caratteristiche e finalità effettivamente differenti, e richiama espressamente le iniziative di orientamento comprese nei percorsi di formazione scuola-lavoro. La nota precisa altresì che l'elencazione non è tassativa, rimettendo alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, la valutazione di ulteriori distinzioni motivate. Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante, che consente una lettura meno rigida rispetto all'orientamento prudenziale seguito in precedenza, quando mancavano indicazioni specifiche del Ministero sui criteri di ripartizione dei servizi di viaggio. Resta fermo, comunque, che una nota amministrativa non può derogare al divieto legislativo di frazionamento artificioso. L'autonomia riconosciuta alle scuole deve essere esercitata nel rispetto dell'articolo 14. Passando al secondo quesito, è necessario distinguere tra il superamento della soglia da parte di un fabbisogno omogeneo e il superamento della medesima soglia ottenuto sommando fabbisogni effettivamente autonomi. Nel primo caso, la regola è chiara. Se, ad esempio, la scuola programma servizi omogenei di acquisto viaggi per un valore stimato complessivo di 180.000 euro, non può suddividerli in tre affidamenti diretti da 60.000 euro per evitare l'applicazione dell'articolo 50, comma 1, lettera e). Per tale fabbisogno unitario, il valore da considerare è quello complessivo. Nel secondo caso, invece, se la scuola individua con adeguata motivazione un servizio autonomo di trasporto giornaliero del valore di 70.000 euro e un diverso servizio di formazione linguistica del valore di 100.000 euro, il semplice fatto che la loro somma ammonti a 170.000 euro non determina necessariamente l'obbligo di ricorrere a una procedura negoziata. Ciascun affidamento realmente autonomo potrà seguire la procedura corrispondente al proprio valore stimato, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni applicabili. Quando il fabbisogno unitario raggiunge i 140.000 euro, ma resta inferiore alla soglia europea pertinente, l'articolo 50, comma 1, lettera e), prevede la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagini di mercato o elenchi. Dal 1° gennaio 2026 la soglia europea ordinaria applicabile agli appalti di servizi delle amministrazioni subcentrali, categoria nella quale sono state ricondotte le istituzioni scolastiche dai richiamati chiarimenti, è pari a 216.000 euro, in applicazione del regolamento delegato (UE) 2025/2152. Per i servizi effettivamente riconducibili alle categorie sociali e assimilate rimane ferma la specifica soglia europea di 750.000 euro. Per completezza occorre considerare una novità operativa di particolare rilievo. Nel 2026 è stato attivato l'Accordo quadro Consip ID 2919, relativo ai servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e degli stage linguistici, articolato in due lotti merceologici e relativi sub-lotti territoriali. Lo strumento consente alle scuole di acquistare pacchetti integrati tramite ordinativi rivolti agli operatori aggiudicatari, senza dover necessariamente organizzare una gara autonoma. Gli stessi chiarimenti ufficiali Consip, alla risposta al quesito n. 16 della prima raccolta, contemplano il ricorso all'Accordo quadro per importi superiori a 140.000 euro, anche quando l'amministrazione avrebbe astrattamente la possibilità di procedere mediante negoziata sotto soglia europea. Di conseguenza, prima di avviare una procedura negoziata autonoma, la scuola dovrà verificare l'ambito oggettivo dell'Accordo quadro, la sua idoneità a soddisfare lo specifico fabbisogno e gli obblighi di approvvigionamento tramite strumenti Consip applicabili all'istituzione scolastica. L'esistenza di tale strumento costituisce un'ulteriore ragione per escludere che il superamento della soglia di 140.000 euro comporti sempre e necessariamente l'indizione di una nuova procedura negoziata da parte della scuola. Alla luce della normativa e dei chiarimenti ministeriali, si ritiene che la scuola possa distinguere le quattro categorie prospettate e assoggettarle a procedure autonome, purché la separazione sia giustificata dall'effettiva diversità delle prestazioni richieste e dalle rispettive finalità. Sarebbe però altrettanto scorretto affermare che ciascuna delle quattro categorie disponga, automaticamente e senza ulteriore istruttoria, di una propria soglia di 140.000 euro. È necessario che la scuola predisponga, prima degli affidamenti, una ricognizione unitaria delle attività programmate, dalla quale risultino gli importi stimati, l'oggetto delle prestazioni e le ragioni dell'eventuale separazione. In particolare, sarà opportuno verificare il PTOF e le deliberazioni che approvano le iniziative, i capitolati tecnici, le caratteristiche dei progetti formativi, i requisiti richiesti agli operatori, gli importi storici e previsionali e le condizioni dei finanziamenti vincolati. Tali documenti sono determinanti per stabilire se le differenze dichiarate corrispondano a esigenze effettive o si traducano, in concreto, nella frammentazione di un medesimo fabbisogno. La decisione di contrarre dovrà dare conto dei criteri utilizzati per individuare ciascun contratto autonomo e per stimarne il valore, senza che la ripartizione delle spese tra diverse voci di bilancio o differenti momenti dell'anno costituisca l'unica motivazione. Resta inoltre necessario rispettare la disciplina sulla digitalizzazione degli affidamenti, la qualificazione delle stazioni appaltanti e, per i servizi di trasporto scolastico interessati, le disposizioni speciali dell'articolo 108 del Codice sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sulla valorizzazione degli elementi di sicurezza, introdotte dal D.L. 127/2025, convertito dalla legge n. 164/2025.

    [1-25] di 43741

    Eventi
    in presenza

    Tutti gli appuntamenti

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!