Data di pubblicazione: 30/04/2026
L’opzione per l’istruzione parentale si esercita mediante comunicazione annuale da parte della famiglia; la scuola prende atto della comunicazione (richiamo alla disciplina in materia di istruzione parentale, come esplicitato nella prassi). Se la famiglia ha formalmente comunicato di avvalersi dell’istruzione parentale per l’anno scolastico in corso, il bambino non è in regime di frequenza e la scuola non è tenuta ad ammetterlo automaticamente a frequenze parziali. L’istruzione parentale comporta che la famiglia si assume l’obbligo dell’istruzione per conto del minore per l’anno scolastico di riferimento; pertanto la scuola può legittimamente rifiutare una presenza continuativa o parziale non concordata. Al contempo, la scuola può valutare e concordare con la famiglia una sperimentazione o un rientro graduale. Per farlo è opportuno che sia predisposto e sottoscritto un progetto formale di rientro graduale che definisca tempi, modalità, obiettivi e misure di accoglienza e tutela. Tale progetto dovrà essere condiviso con la famiglia e, ove presenti, con i servizi sanitari/terapeutici che seguono il minore e con i docenti coinvolti. Occorre anche un parere medico e la proposta della psicologa che segue il bambino costituisce un elemento rilevante da allegare al progetto. Ovviamente va anche inserita una diagnosi clinica in cui si possa evincere chiaramente che il bambino può trarre giovamento nell’affrontare un percorso curricolare misto istruzione parentale – scuola. Il progetto può comporsi di 2 parti: 1. Fase di Osservazione/Visita: Il bambino entra per brevi momenti (es. merenda, un'ora di arte), eventualmente se necessario accompagnato o con la presenza della madre/psicologa nelle vicinanze. 2. Fase di Partecipazione Attiva: Il bambino partecipa a singole lezioni. Questa gradualità tutela la scuola se il bambino dovesse avere una crisi di panico in classe. Oltre al progetto, è opportuno far firmare un Addendum al Patto di Corresponsabilità in cui la famiglia: • Riconosce che la responsabilità dell'istruzione rimane propria (ex art. 23 DLgs 62/2017). • Si impegna a riprendere il bambino immediatamente su chiamata della scuola qualora lo stato emotivo del minore lo richiedesse. • Esonera la scuola da responsabilità derivanti dalla mancata continuità didattica, essendo il regime scelto quello parentale. Inoltre, prima di autorizzare qualsiasi presenza del minore a scuola è necessario ottenere chiarimenti scritti dalla compagnia assicurativa che copre l’Istituzione scolastica: va verificato se la polizza infortuni/rc della scuola estende la copertura anche a coloro non in regime di frequenza ordinaria ma ammessi, su richiesta, a partecipare ad attività/visite. Se la polizza non prevede espressamente la copertura per non frequentanti come è molto probabile, la scuola non può dare per scontato che il bambino sia automaticamente coperto; in tal caso la scuola dovrà richiedere alla famiglia di prevedere una copertura assicurativa aggiuntiva o concordare con l’assicuratore una estensione temporanea della copertura. In ogni caso, la scuola dovrà garantire adeguata sorveglianza e documentare la presenza, i tempi e le attività svolte. Eventuali responsabilità civili per danni cagionati a terzi o subiti durante attività autorizzate saranno regolate secondo i termini della polizza assicurativa e, per gli infortuni del personale, secondo le norme competenti. Proposte operative e documentazione richiesta alla famiglia Per valutare e disciplinare la richiesta di “visite/partecipazioni graduali” si raccomanda di acquisire e conservare per iscritto: - la formale istanza della famiglia che specifica la richiesta (giorni/ore/attività richieste); - la relazione della psicologa/terapista che motiva la proposta e indica eventuali prescrizioni o limiti; - la dichiarazione con cui la famiglia conferma lo stato di istruzione parentale per l’anno in corso (se già presentata) e indica la volontà di sperimentare un rientro graduale; - il consenso informato dei genitori alla partecipazione alle specifiche attività e alla sorveglianza da parte del personale scolastico; - dichiarazione sulla copertura assicurativa: copia della polizza scolastica da chiedere all’ufficio amministrativo/assicuratore e, in caso di lacune, eventuale polizza integrativa fornita dalla famiglia. Contenuti minimi del progetto di rientro graduale (da formalizzare in un accordo scritto) - obiettivo (es. tentativo di rientro graduale con monitoraggio terapeutico); - durata e calendario delle visite/attività (giorni, ore, attività consentite); - modalità di accoglienza (persona di riferimento, docente tutor, spazi dedicati, numero massimo di ore); - modalità di sorveglianza e responsabilità del personale durante la permanenza; - impegno della famiglia a mantenere la terapia e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; - modalità di monitoraggio e verifica (incontri periodici tra famiglia, scuola e professionisti) e criteri per sospendere o estendere la sperimentazione; - dichiarazioni relative alla copertura assicurativa e al trattamento dei dati personali. Da sottolineare che occorre una formalizzazione dell’accordo in forma scritta, con sottoscrizione della famiglia e presa d’atto da parte della scuola; sia chiaro che la sperimentazione è temporanea e non equivale a ripresa della frequenza ordinaria fino a diversa comunicazione.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
Per fornire una risposta più precisa sarebbe stato opportuno prendere visione del decreto già emesso e conoscere il numero degli anni di servizio prestato come docente a tempo determinato ai sensi dell’ex- art. 59. Ad ogni buon conto si precisa quanto segue: 1) Se l’anzianità derivante dalla temporizzazione è maggiore rispetto a quella che deriverebbe dalla valutazione dei servizi prestati come docente il decreto emesso è corretto; 2) Se, dopo aver inserito al SIDI nei servizi non di ruolo da docente, i periodi prestati come docente tempo determinato, quest’ultimi risultino superiori a quelli derivanti dalla temporizzazione, la persona interessata ha la possibilità, dietro presentazione di apposita richiesta di optare per la progressione della carriera derivante dalla valutazione dei servizi rinunciando alla temporizzazione, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti – sezione centrale del controllo con la deliberazione n. 4 del 23/7/2019 e dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 30/01/2020 n. 2232/2020; 3) Qualora si verifichi quanto previsto dal punto 2) il provvedimento dovrà essere elaborato manualmente; 4) Qualora la richiesta di modifica del decreto già emesso superi i 5 anni dalla consegna del medesimo decreto alla persona interessata dovrà essere applicata a prescrizione quinquennale degli assegni.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
L’art. 35 del CCNL del comparto scuola attualmente vigente relativamente alle assenza per malattia del personale a tempo determinato al comma 6 prevede che: “6. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%. Annualità del calcolo. L a norma indica che il limite dei 30 giorni è annuale, ma non c’è nessuna indicazione riferita ad un singolo contratto di lavoro ad una necessità di proporzionalità al periodo dedotto nel contratto. Pertanto i 30 giorni vanno calcolati per anno scolastico, tenendo conto di tutte le assenze per malattia anche relative a precedenti supplenze brevi e saltuarie ottenute dal dipendente durante lo stesso anno, pur se in diverse istituzioni scolastiche. Nell’ipotesi in cui il dipendente raggiunga il limite dei 30 giorni di assenza per malattia, il Dirigente scolastico procede alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, mediante apposta determina dirigenziale, posta agli atti della scuola e trasmessa per conoscenza alle scuole nelle cui graduatorie è iscritto il dipendente, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro al SIDI. Le conseguenze per il lavoratore possono essere dedotte sulla base della ratio della legge complessiva: il dipendente non potrà accettare alcuna altra supplenza proveniente da qualsiasi altra istituzione scolastica per il restante periodo dell’anno scolastico in corso. Nel caso prospettato quindi il collaboratore che ha superato il periodo di comporto in altra istituzione scolastica nell’anno in corso non può essere individuato per una nuova supplenza breve sempre nell’anno in corso.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
L’O.M. 88/2024 che disciplina l’attribuzione delle supplenze per il corrente anno scolastico all’art. 11, comma 4, prevede che: “Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.” La ratio della norma è relativa alla necessità di poter coprire velocemente i posti vacanti per le assenze molto brevi con personale che sia disponibile ad accettarle, nonostante la breve durata del contratto, negli ordini di scuola ove è necessaria una copertura immediata, data l’età degli alunni cui oltre al servizio scolastico debba essere assicurata una particolare vigilanza. La stessa ordinanza all’art. 13, comma 11, indica che: “11. Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.” Come si evince dalla disposizione citata la proroga del contratto di supplenza temporanea allo stesso supplente già in servizio è giustificata dalla necessità di garantire la continuità didattica, che non sarebbe tutelata se la scuola procedesse ad una nuova convocazione di tutti gli aspiranti, anche di quelli che hanno scelto di concorrere per supplenze superiori a 10 giorni. Infatti , pur essendo modificata la durata della supplenza che con la proroga sarebbe di oltre 10 giorni, il diritto del supplente in servizio a mantenere il contratto è basato sul diritto dei discenti alla continuità dello stesso docente che ha già prestato servizio nella classe, prorogando il contratto originario. Del resto non vi è nessuna indicazione nella normativa di un’eccezione sulle proroghe che riguardi casi di supplenza di durata molto breve, poiché prevale sempre l’interesse degli utenti del servizio scolastico rispetto a quello degli aspiranti alle supplenze. Nel caso prospettato la scuola deve prorogare il contratto del docente cui è stato attribuito per 10 giorni , non procedendo ad una nuova convocazione che comprenda anche altri candidati con preferenza di supplenza fino superiore a 10 giorni.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
In premessa si ritiene indispensabile porre all’attenzione che, come chiarito dall’Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016, il mancato aggiornamento quinquennale della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro (nel caso in esame si rileva che la scadenza quinquennale è stata ampiamente superata, quindi la posizione dell’Istituto scolastico è irregolare), comporta la “sospensione” dell’attestato di formazione, non la sua automatica e definitiva decadenza. Si sottolinea, altresì, che con l’aggiornamento (pur se effettuato in ritardo) si riporta in piena validità il corso precedentemente effettuato. La norma che stabilisce l’obbligo di aggiornamento e la necessità di regolarizzare la formazione dei lavoratori è il D.Lgs. 81/2008, in particolare l’art. 37, definito poi tecnicamente dagli Accordi Stato – Regioni (il più recente è del 17/04/2025 che sostituisce il precedente del 21/12/2011). La normativa (D.Lgs. 81/2008 e Accordi Stato – Regioni) non prevede la “scadenza” della formazione specifica. Il credito formativo rimane valido; ciò che scade è la regolarità della posizione del lavoratore e quindi è inibito temporaneamente lo svolgimento della funzione. Per sanare l’inadempienza è sufficiente integrare le 6 ore di aggiornamento mancanti; completato detto aggiornamento il lavoratore torna “in regola” e può riprendere le sue mansioni in sicurezza. Non è necessario, quindi, ripetere il modulo intero di formazione specifica. Nel caso in esame l’interpretazione del RSPP (ripetizione integrale) è priva di un supporto normativo stringente. Alcuni orientamenti, in lettura del nuovo Accordo Stato – Regioni 2025 suggeriscono che l’obbligo di ripetere la formazione base sussista solo se il periodo di inadempienza supera i 10 anni senza alcun aggiornamento. In questo caso estremo l’attestato perderebbe definitivamente validità, richiedendo la frequenza ex novo del corso base. Ma questa lettura non ci convince affatto, perché la questione dei dieci anni è chiaramente legata alle certificazioni abilitanti, non ha tutti i percorsi di formazione. In questo contesto si osserva che l’aggiornamento quinquennale (6 ore) può essere svolto interamente in modalità e-learning (FAD asincrona), come previsto nell’Accordo Stato-Ragioni del 17 aprile 2025 per i lavoratori. Inoltre, tenuto conto che la norma consente di regolarizzare la posizione tramite il semplice aggiornamento, la richiesta del RSPP di ripetere la formazione specifica (spesso vincolata alla modalità sincrona/presenza) appare eccessivamente onerosa e priva di un supporto normativo Alla luce di quanto sopra, a nostro parere: - la posizione della RSU e dell’RLS dell’Istituto scolastico è più aderente al quadro normativo attuale; - lo svolgimento delle 6 ore di aggiornamento per i docenti (anche in FAD) è la procedura corretta per sanare l’inadempimento; una volta svolto l’aggiornamento, anche se in ritardo, la posizione del lavoratore torna ad essere regolare per i successivi 5 anni. In sintesi: si suggerisce di procedere subito con la formazione di aggiornamento e, in caso di ispezione nel frattempo, documentare l’avvio immediato delle pratiche di regolarizzazione.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
Va distinto il piano della partecipazione da quello del consenso. Le famiglie partecipano alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali, le rappresentanze, le consultazioni e la pubblicità del PTOF. Ma questa partecipazione non equivale a un potere di autorizzare o vietare, caso per caso, i singoli strumenti didattici usati in classe. Nelle condizioni descritte nel quesito non è sostenibile che la scuola debba acquisire un “consenso informato” dei genitori per la visione guidata di parti di film di Harry Potter, se tale uso è una scelta didattica dell’insegnante, coerente con la programmazione, per di più preceduta dalla lettura del romanzo e riconducibile agli obiettivi del PTOF/curricolo. Potrebbe invece essere opportuno — e giuridicamente più corretto — che la scuola assicuri informazione, trasparenza e tracciabilità didattica: indicazione dell’attività nella programmazione, finalità educative, parti visionate, modalità di mediazione dell’insegnante, eventuali attenzioni rispetto all’età degli alunni. L’art. 4 del D.P.R. n. 275/1999 stabilisce che, nell’autonomia didattica, le istituzioni scolastiche concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi e possono regolare tempi, discipline e attività con le forme di flessibilità ritenute opportune. Soprattutto, il comma 5 prevede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, inclusi i libri di testo, siano coerenti con il Piano dell’offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Nel caso prospettato, il film — o meglio, parti selezionate del film — è uno strumento didattico collegato alla lettura del romanzo. Se l’attività è inserita nella progettazione della classe ed è coerente con PTOF/curricolo, non emerge una base normativa che imponga il consenso preventivo dei singoli genitori. Una dimostrazione a contraris permette di individuare velocemente quelle attività della scuola, diverse dalla normale didattica curricolare, per le quali consenso e/o autorizzazione dei genitori possono essere richiesti, ad esempio: 1. attività facoltative o opzionali non rientranti nell’orario/obbligo ordinario; 2. uscite didattiche, viaggi, spostamenti o attività con profili organizzativi ulteriori; 3. attività che comportino trattamento specifico di dati personali, immagini, riprese o pubblicazioni (non consenso ma informativa preventiva); 4. attività sanitarie o assimilabili (sportello di ascolto dello psicologo con consenso da fornire allo stesso); 5. iniziative extracurricolari a pagamento o con adesione volontaria. La visione guidata di brevi parti di un film come supporto alla lettura di un romanzo, svolta in classe dall’insegnante e collegata agli obiettivi del PTOF, certamente non rientra fra queste ipotesi. L’art. 30 della Costituzione riconosce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Questo diritto va bilanciato con la funzione pubblica della scuola, con la libertà di insegnamento e con il diritto degli alunni all’apprendimento. A livello europeo, l’art. 14, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, nel rispetto delle leggi nazionali. Anche questa disposizione non introduce, di per sé, un consenso preventivo dei genitori sui singoli materiali didattici usati dalla scuola pubblica. Quindi il genitore può chiedere chiarimenti, formulare osservazioni, rivolgersi agli organi scolastici e segnalare eventuali profili di inadeguatezza; non può però trasformare il proprio dissenso culturale o valoriale in un potere di interdizione della programmazione didattica, salvo casi specifici di illegittimità, non proporzionalità, contenuto discriminatorio o non adeguato all’età. In conclusione, accertato che: • l’attività sia effettivamente coerente con PTOF, curricolo e programmazione di classe; • sia documentata la finalità didattica (confronto romanzo/film, linguaggi narrativi, educazione all’immagine, comprensione del testo, analisi dei personaggi, sviluppo del pensiero critico, ecc.); si può assai succintamente rispondere al genitore in modo motivato, offrendo confronto, ma senza riconoscere un potere di autorizzazione individuale, grosso modo nel seguente tenore: «Gentile sig. XXXX, la visione di alcune parti del film XY, preceduta dalla lettura del romanzo e guidata dall’insegnante, costituisce uno strumento didattico coerente con la programmazione e con gli obiettivi formativi esplicitati nel PTOF. La normativa sull’autonomia scolastica e sulla libertà di insegnamento attribuisce alla scuola e ai docenti la scelta delle metodologie e degli strumenti didattici, nel rispetto della trasparenza, dell’età degli alunni e delle finalità educative. Non è pertanto previsto un consenso informato dei genitori per ogni singolo materiale didattico utilizzato in classe. La scuola resta naturalmente disponibile a illustrare finalità, modalità e parti selezionate dell’attività, nonché ad ascoltare eventuali osservazioni della famiglia.»
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
In via preliminare, si osserva che l'esercizio di accesso ex L. 241/1990 si esercita rispetto a documenti "DETENUTI da una pubblica amministrazione", dunque - a parere di chi scrive - non si giustifica il rimando alla Scuola da parte del Servizio di Tutela Minori dell'ULSS; essendo pacificamente una Pubblica Amministrazione, il Servizio avrebbe dovuto assumere l'istanza e verificare se ricorressero le condizioni per l'ostensione del documento, anche perché non ricorre in questo caso la questione degli atti giudiziari o processuali (che imporrebbe una valutazione diversa, ad esempio nel caso in cui la relazione fosse stata redatta su mandato dell'autorità giudiziaria). Ciò non dispensa ora l’Istituto da prender in carico l’istanza, che l’interessato ben avrebbe potuto presentare indipendentemente e contemporaneamente all’una e all’altra Amministrazione. I tre requisiti di un interesse diretto, concreto ed attuale sono pacificamente soddisfatti. Resta il quarto requisito: “La richiesta di accesso ai documenti deve essere MOTIVATA.” (art. 25, comma 2. L. 241/1990). Il quesito non precisa se l'istanza reca UNA MOTIVAZIONE sulla base della quale si chiede per l'appunto l'ostensione del documento; se non ci fosse motivazione (o, come vedremo nel seguito, se fosse generica) allora l'istituto deve richiedere un'integrazione dell'istanza. Infatti, in caso di istanza formale di accesso “irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione”. (D.P.R. 184/2006, art. 6 comma 1). La motivazione, che il Dirigente sarà poi chiamato a valutare per la decisione di ostendere il documento richiesto, non potrà essere generica (tipo “per la tutela giuridica dei propri interessi”), ma dovrà essere formulata in termini tali da permettere di comprendere come la conoscenza del documento sia strumentale all’interesse che si intende tutelare. Infatti il legislatore ha ulteriormente richiesto che la situazione legittimante l’accesso sia “collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., n. 20/2020). Data la natura del caso specifico, è probabile che nella riformulazione dell’istanza, la madre esprima adeguatamente il nesso di strumentalità del documento, e a quel punto si ritiene che vada concessa l’ostenzione (rilasciata la copia), previo sub-procedimento con i controinteressati (se individuati) e con eventuale mascheramento, almeno in prima battuta, di dati personali di terzi, se non strettamente necessari.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 si applica esclusivamente nei confronti del personale con contratto a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova. Ciò è espressamente disposto dall'articolo 3, commi 2 (per le visite di idoneità a richiesta del dipendente) e 3 (per le visite di idoneità disposte d'ufficio dall'Amministrazione) di tale D.P.R. Pertanto, la disciplina normativa pertanto escluderebbe formalmente dalla procedura attivabile innanzi alla Commissione medica di verifica il personale a tempo determinato (art. 3). Tuttavia in situazioni particolarmente delicate, allorché emerga una condizione di involontaria sottrazione ai propri doveri, per una disabilità o patologia manifeste che cagionano un’inidoneità tale da comportare rischi per la stessa salute del dipendente e comunque significativi intralci al servizio, si ritiene che la scuola possa comunque procedere a richiesta di visita collegiale, motivando la suddetta richiesta alla luce delle condizioni di salute che fanno presumere una inidoneità al servizio. Ciò anche allorchè l’invio a visita sia prescritto all’esito della visita del MC. Infatti, la prassi, riscontrata anche nei nostri corsi di formazione in materia e nei quesiti che ci vengono posti, è quella dell'invio anche del personale a t.d. (o che non ha superato il periodo di prova) a visita collegiale in presenza di condizioni psico fisiche che ne facciano presumere una inidoneità (anche relativa) al lavoro. Le Commissioni non rifiutano quasi mai l'effettuazione degli accertamenti con la precisazione che dette visite comunque hanno la finalità di accertare se il dipendente, seppur a t.d. o che non ha superato il periodo di prova, sia idoneo a prestare servizio e ciò al fine della tutela della sua incolumità. Pertanto, se le condizioni di salute o comportamentali sono effettivamente tali da rappresentare indice di una inidoneità al servizio, tale anche da comportare rischi per la stessa salute del dipendente, si ritiene che la scuola possa procedere a richiesta di visita collegiale motivando la suddetta richiesta alla luce delle condizioni di salute che fanno, per l'appunto, presumere una inidoneità al servizio. Anche in giurisprudenza è stato affermato che ai sensi dell'art. 3, terzo comma, DPR n. 171/2011 è legittima la sottoposizione a visita del dipendente anche durante il periodo di prova quando detto periodo, anche in virtù del disposto dell'art. 438 D.Lgs. n. 297/1994, si protragga per un tempo indefinito (cfr. Corte di Cassazione Sentenza 16/12/2021, n. 40406). ( cfr anche la Nota USR Piemonte del 25 novembre 2022 n.17320) A tal fine si segnala anche l'art. 6 del d.P.R. n. 171/2011, che formalmente si applicherebbe solo al personale che ha superato il periodo di prova (ma rinviamo a quanto detto sopra) e che prevede la possibilità di disporre la sospensione cautelare dal servizio nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo. Durante il periodo di eventuale sospensione cautelare attivata il trattamento economico è quello della malattia ( quindi tenendo conto della riduzione già in atto). Ad ogni modo, per il personale a t.d. – stante quanto detto sopra - il giudizio di idoneità può anche essere espresso dal medico competente - tanto più che ciò è stato richiesto dal dipendente - ed è sufficiente allo scopo, senza che occorra quello delle commissioni mediche costituite presso l'INPS. Qualora il medico competente dovesse esprimere un giudizio di inidoneità assoluta e temporanea, dovrà pertanto essere collocato d'ufficio in malattia, con diritto al trattamento ordinario - tenendo quindi conto delle precedenti assenze e continuando a percepire il 50% dello stipendio - fino a quando ciò sia possibile. Superato, cioè, il terzo mese di assenza nell'anno scolastico, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto - nel limite di 9 mesi in un triennio scolastico, come previsto dall'articolo 35, comma 3 CCNL 18/01/2024 - senza però diritto ad alcun assegno. Ciò nell'ulteriore limite del 30 giugno, termine del rapporto di lavoro. Il dirigente scolastico dovrebbe invece procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro e disporre il depennamento dalla graduatoria delle supplenze, per mancanza dei requisiti previsti per l'inserimento nella stessa, solo nel caso - che dal testo del quesito non appare però attuale - in cui il medico accertasse inidoneità permanente alle mansioni del profilo professionale ricoperto.
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Data di pubblicazione: 29/04/2026
L’art. 31 comma 1 del CCNL del 18/1/2024 prevede che "I dipendenti hanno diritto a partecipare. durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali......"; dal che si evince che la partecipazione di un docente all'assemblea sindacale è equiparata alla prestazione lavorativa da cui è legittimamente esonerato. Conseguentemente , ai fini della determinazione delle ore di servizio quotidiano del docente che partecipa a una assemblea sindacale nel giorno in cui - per due ore - chiede un permesso breve, occorre considerare come "servizio" anche le ore di partecipazione all'assemblea sindacale. A titolo di esempio, se il docente il giorno dell'assemblea ha quattro ore di servizio, di cui due coincidenti con l'assemblea sindacale alla quale ha chiesto di partecipare , e altre due ore di lezione, atteso che le ore complessive di servizio giornaliero sono quattro, può usufruire di due ore di permesso essendo rispettata una delle condizioni poste dall'art. 16 del CCNL 2007 (permesso di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio) , L'altra è, ovviamente, la possibilità di una sua sostituzione.
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Data di pubblicazione: 29/04/2026
Come ribadito nella nota MIM prot. n. 97152 del 31/03/2026, “Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., i Collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni. Queste ultime possono riguardare i primi volumi di un corso (classi prime e quarte della scuola primaria, classi prime della scuola secondaria di primo grado, classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, classi quinte della scuola secondaria di secondo grado) ovvero i volumi unici. Le adozioni dei seguiti dei testi in più volumi si intendono confermate.” Ciò significa che le nuove adozioni nella scuola secondaria di primo grado possono riguardare esclusivamente i primi volumi di un corso o i volumi unici. Di conseguenza: - le nuove adozioni sono consentite solo per le classi prime; - per le classi seconde e terze, le adozioni dei volumi successivi (i "seguiti") si intendono confermate per legge; - non è possibile inserire un nuovo testo (come l'antologia in questione) in una classe terza se questo non faceva parte del piano adozionale approvato all'inizio del triennio. Procedere in tal senso significherebbe adottare delibere illegittime da parte degli organi collegiali coinvolti, il collegio dei docenti e il consiglio di istituto chiamato ad approvare la delibera di sforamento del tetto di spesa entro il limite massimo del 20%. Sebbene dunque l'esigenza didattica palesata dai docenti sia reale, l'errore materiale avvenuto due anni fa non giustifica una deroga alle procedure adozionali. Si suggerisce pertanto di sollecitare i docenti all’adozione di strumenti alternativi (risorse digitali presenti all’interno della scuola, biblioteca scolastica, abbonamenti a riviste e quotidiani o a biblioteche digitali. Si ricorda peraltro che dal 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria eroga contributi alle scuole che sottoscrivono abbonamenti come quelli citati: https://informazioneeditoria.gov.it/it/misure-di-sostegno-alleditoria/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/).
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Data di pubblicazione: 29/04/2026
Il D.P.R. n. 89/2009, all’art. 5, comma 10, prevede che: “A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole.” Si ritiene dunque, anche se il quesito non lo specifica, che sia questo il riferimento normativo in cui si iscrive l’insegnamento dell’italiano L2 per due ore settimanali all’alunna NAI della classe terza. Se così è, si osserva quanto segue. Le discipline su cui il consiglio di classe è chiamato a effettuare la valutazione intermedia e finale sono individuate, nel corrente anno scolastico per tutte le classi del primo ciclo, dal D.M. n. 254/2012 recante le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione. Così dispone l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 62/2017 secondo cui: “La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella scuola secondaria di primo grado, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. […]” Dunque, il docente che impartisce l’insegnamento di italiano L2 non esprime una propria, autonoma valutazione: egli svolge, in altri termini, una attività di integrazione/recupero/potenziamento rispetto alla disciplina di base (italiano). Ciò significa che la valutazione intermedia e finale della disciplina (italiano) resta di competenza del docente titolare della stessa, il quale formula la proposta di voto tenendo conto anche degli elementi forniti dal docente L2. È quanto si ricava dal comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 62/2017, là dove afferma: “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.” Ciò significa che il docente di italiano L2 non partecipa allo scrutinio finale ma fornisce al docente di italiano gli elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito dall’alunna a lui assegnata. Parimenti, detto docente non entrerà a far parte della commissione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
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Data di pubblicazione: 29/04/2026
La materia della incompatibilità dei pubblici dipendenti è regolata, in via generale, dall’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001, il quale, al primo comma, prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". E’ stato precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, le seguenti ipotesi che però non rappresentano il caso di cui al quesito: a) l’assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall’art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l’assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Inoltre, l'attività di cui al quesito non rientra tra quelle previste dal comma 6 dell'art. 53 citato per le quali la normativa non prevede l'autorizzazione preventiva ( es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica etc). Nelle Linee Guida citate viene altresì precisato che sono vietati gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell’attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro. - L’attività descritta (esibizione in luogo pubblico con raccolta di offerte tramite contenitore) non assume di per sé la qualifica di "libera professione" nelle forme previste dalla normativa sulle professioni: spesso manca la struttura autonoma, la continuità professionale documentata e gli elementi tipici della prestazione professionale organizzata (partita IVA, contratti con committenti, ecc.). Gli artisti di strada o busker sono coloro che scelgono zone pubbliche come piazze o strade per offrire un’esibizione artistica di qualsiasi tipo. Indicazioni specifiche variano da Comune a Comune e sono solitamente indicate nei Quindi se l’azione assume caratteri di occasionalità e non è svolta in modo abituale, può essere considerata attività extraistituzionale autorizzabile; se invece è continuativa, abituale o tale da assomigliare a forme di elemosina o accattonaggio (con possibile riflesso negativo sull’immagine dell’amministrazione) risulta incompatibile con il profilo e con il codice di comportamento del dipendente pubblico. Infatti, il dipendente deve rispettare il codice di comportamento di cui al DPR 62 del 2013 e conservare imparzialità, integrità e decoro nell’esercizio delle proprie funzioni. Un’attività che, per modalità o contesto, sia ritenuta lesiva dell’immagine della Pubblica Amministrazione o del ruolo docente può determinare profili di incompatibilità disciplinare. Pertanto, si suggerisce al DS di acquisire una relazione dettagliata e formale dal docente interessato: descrizione dell’attività, luogo, orari, frequenza, durata, modalità di raccolta delle offerte, se esistono contratti/accordi con organizzazioni/associazioni, natura del compenso (offerte spontanee, rimborsi, corrispettivi), partita IVA o altro inquadramento fiscale. Conseguentemente occorre valutare i criteri di compatibilità sulla base di: occasionalità/non abitualità; svolgimento esclusivamente fuori dall’orario di servizio; assenza di qualsiasi collegamento con l’istituzione scolastica; assenza di danno o pregiudizio all’immagine della P.A.; assenza di conflitto di interessi. Se i requisiti vengono ritenuti presenti, si procederà a rilasciare formale autorizzazione che specifichi limiti e condizioni (es. esclusivo svolgimento fuori orario, luoghi e modalità consentiti, divieto di utilizzo di strumenti che identifichino la qualità di dipendente pubblico). L’autorizzazione deve essere motivata e documentata. Più specificamente le indicazioni pratiche da chiedere al docente (modello sintetico di richiesta informazioni) - Luogo e giorni/ore in cui si esibisce; - Modalità di raccolta (contenitore, offerta libera, biglietti, ecc.); - Presenza di compensi formali o rimborsi; esistenza di partita IVA o di rapporti contrattuali con terzi; - Frequenza e continuità dell’attività (occasionale/settimanale/continua); - Se l’attività è svolta con riferimenti al ruolo pubblico o in prossimità della scuola o durante l’orario di servizio; - Eventuali pubblicità che collega l’attività alla qualifica di docente. Conclusivamente, l’attività di artista di strada con raccolta di offerte può essere compatibile con il ruolo di docente solo se svolta in via non abituale, esclusivamente fuori dall’orario di servizio, senza collegamenti con la funzione pubblica e senza ledere l’immagine della P.A.; in ogni caso è richiesta la procedura di autorizzazione prevista per incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001). Se l’attività assume i caratteri dell’abitualità, o si configura come accattonaggio o è reputata lesiva dell’immagine pubblica, è incompatibile e soggetta a diniego.
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Data di pubblicazione: 29/04/2026
Nei confronti di un docente di scuola infanzia a tempo indeterminato l'ufficio provvedimenti disciplinari, dell'ambito territoriale, ha emesso provvedimento disciplinare...
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Data di pubblicazione: 29/04/2026
Con riguardo alla possibile inidoneità psicofisica alle mansioni, si segnala che il Regolamento recato dal d.P.R.171/2011 condiziona l’avvio del procedimento di accertamento dell’idoneità al fatto che il dipendente abbia superato il periodo di prova. La disciplina normativa pertanto escluderebbe formalmente dalla procedura attivabile innanzi alla Commissione medica di verifica il personale a tempo determinato (art. 3). Tuttavia in situazioni particolarmente delicate, allorché emerga una condizione di involontaria sottrazione ai propri doveri, per una disabilità o patologia manifeste che cagionano un’inidoneità tale da comportare rischi per la stessa salute del dipendente e comunque significativi intralci al servizio, si ritiene che la scuola possa comunque procedere a richiesta di visita collegiale, motivando la suddetta richiesta alla luce delle condizioni di salute che fanno presumere una inidoneità al servizio. Infatti, la prassi, riscontrata anche nei nostri corsi di formazione in materia e nei quesiti che ci vengono posti, è quella dell'invio anche del personale a t.d. (o che non ha superato il periodo di prova) a visita collegiale in presenza di condizioni psico fisiche che ne facciano presumere una inidoneità (anche relativa) al lavoro. Le Commissioni non rifiutano quasi mai l'effettuazione degli accertamenti con la precisazione che dette visite comunque hanno la finalità di accertare se il dipendente, seppur a t.d. o che non ha superato il periodo di prova, sia idoneo a prestare servizio e ciò al fine della tutela della sua incolumità. Pertanto, se le condizioni di salute o comportamentali sono effettivamente tali da rappresentare indice di una inidoneità al servizio, tale anche da comportare rischi per la stessa salute del dipendente, si ritiene che la scuola possa procedere a richiesta di visita collegiale motivando la suddetta richiesta alla luce delle condizioni di salute che fanno, per l'appunto, presumere una inidoneità al servizio. Anche in giurisprudenza è stato affermato che ai sensi dell'art. 3, terzo comma, DPR n. 171/2011 è legittima la sottoposizione a visita del dipendente anche durante il periodo di prova quando detto periodo, anche in virtù del disposto dell'art. 438 D.Lgs. n. 297/1994, si protragga per un tempo indefinito (cfr. Corte di Cassazione Sentenza 16/12/2021, n. 40406). ( cfr anche la Nota USR Piemonte del 25 novembre 2022 n.17320) A tal fine si segnala anche l'art. 6 del d.P.R. n. 171/2011, che formalmente si applicherebbe solo al personale che ha superato il periodo di prova (ma rinviamo a quanto detto sopra) e che prevede la possibilità di disporre la sospensione cautelare dal servizio nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo. Tuttavia, nel caso di specie si è in presenza di una supplenza breve e quindi non ci sarebbero proprio i tempi tecnici per l’accertamento tramite visita collegiale ai sensi del DPR 171/2011. Ciò premesso, queste a nostro avviso, le misure immediate di tutela da adottare subito: - Limitare tempestivamente l’impiego della collaboratrice in attività che comportano vigilanza diretta sugli alunni o contatti non strettamente necessari. Non assegnarle turni di sorveglianza delle entrate/uscite, ricreazione, mensa o accompagnamento di alunni fino a valutazione del Medico Competente (MC). - Assegnare compiti che non prevedano contatto con gli alunni o comunque farla lavorare sempre in affiancamento diretto e costante con altro personale. - Segnalare formalmente al RSPP e al Medico Competente gli episodi osservati (smarrimento, ripetuti saluti, difficoltà nelle pulizie, comportamento di contatto fisico non gradito) con data/ora/testimoni; conservare copia delle comunicazioni nel fascicolo amministrativo. - Non somministrare farmaci da parte del personale scolastico: le medicine vanno somministrate da chi ha titolo (familiare o personale sanitario) e solo previa documentazione/consenso. Annotare gli episodi di necessità assistenziale nel registro alunni/personale e informare la famiglia. - È corretto che sia stata già programmata una visita urgente dal Medico Competente (data 4/5 maggio). Il MC, nell’ambito della sorveglianza sanitaria (D.Lgs. n. 81/2008), esprimerà un giudizio (idoneità, idoneità con prescrizioni/limitazioni, inidoneità temporanea o permanente) rispetto alla mansione specifica di collaboratore scolastico. In tal senso occorre trasmettere al MC tutta la documentazione raccolta (osservazioni, dichiarazioni, eventuali referti in possesso della lavoratrice) per consentire una valutazione completa. Queste le azioni dopo il giudizio del MC - Se il MC dichiara “idoneità con limitazioni/prescrizioni”: attuare immediatamente le limitazioni indicate (es. esclusione vigilanza alunni, mansioni senza contatto diretto). Tali prescrizioni devono essere rispettate nell’utilizzo quotidiano. - Se il MC dichiara “inidoneità temporanea” ed assoluta alla mansione: collocare la dipendente in malattia d’ufficio. - Se il MC ritiene possibile la presenza di inidoneità permanente o segnala disturbi del comportamento gravi, il Dirigente dovrebbe attivare la procedura per la visita collegiale (Commissione Medica di Verifica, ora di competenza INPS secondo la normativa vigente) ai sensi del DPR 171/2011. La richiesta alla Commissione dovrà essere motivata con la documentazione e le osservazioni raccolte ma si rinvia a quanto detto sopra in premessa sulla difficoltà pratica nel caso di specie ( supplenza breve che sta per finire).
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
Per legge, il congedo in oggetto disciplinato nell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001, considerato le successive modifiche e ultima in ordine di tempo la legge 105/2022, articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2 può essere usufruito da tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo rideterminato che determinato in costanza di un contratto di lavoro. La stessa legge stabilisce un preciso e inderogabile ordine di priorità. 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Per entrambi i soggetti individuati al momento della richiesta del congedo devono essere soddisfatte le seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare, è soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92. b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni c) Essere conviventi, stessa residenza. Unica eccezione i genitori per i figli e, non viceversa. In merito al concetto di convivenza il familiare, lavoratore dipendente e l’assistito, familiare avente diritto abbiano devono avere la stessa residenza, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento). Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Non è possibile richiedere la dimora temporanea nello stesso comune. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000). Sempre in merito alla convivenza lo stesso comma 5 dell’art. 42 precisa che: Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, alla quale si fa riferimento per un eventuale approfondimento, ha fornito per il comparto del pubblico impiego le indicazioni operative comuni per tutte le amministrazioni, scuola compresa. Di questa circolare, in calce, si ritiene utile evidenziare sinteticamente alcuni punti fondamentali e, in particolare, considerata la stessa residenza come chiarito nel quesito, le relative eccezioni a scalare per gli altri soggetti individuati dalla norma: mancanza, decesso, patologie invalidanti. Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Non è considerato come eccezione avere superato i 65 anni di età. La stessa circolare, per quello che concerne l'inderogabilità dei soggetti avente diritto, a fronte di alcune richieste di parere sul punto, evidenzia che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile. Per quanto precisato in risposta al quesito si ritiene che: a) La condizione della moglie (sorella) convivente che dovrà subire un intervento chirurgico non rientra fra le condizioni previste e, come precisato, solo un certificato medico che attesti una patologia invalidante può essere considerato valido b) Mentre la figura del figlio non convivente non è considerata ai fini del congedo Quindi, la domanda non può essere accettata . Si ricorda, altresì, che questo congedo è soggetto al visto ai sensi del DLGS 123/2011 della competente Ragioneria Territoriale dello Stato. La scuola prima dell’invio è tenuta a verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata a corredo di qualsiasi istanza, la legge fissa un termine massimo di 30 giorni dalla data della domanda.
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
Le ore relative a prestazione di lavoro straordinario non remunerate con il salario accessorio possono essere recuperate dal personale ATA (nel caso in questione, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi) con riposo compensativo di maggiori prestazioni lavorative, ferma restando la garanzia della continuità dell’azione amministrativa da parte del dirigente scolastico con il concorso del direttore dei servizi generali amministrativi. L’art. 54 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 dispone ai cc. 3-6: “3. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite. 4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. 5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite. 6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti”. Considerato che tale credito orario, vantato dal personale, pare essersi determinato durante l’anno scolastico precedente e che l’impegno aggiuntivo non sembra essere stato riconosciuto a valere sulle quote a ciò finalizzate del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, si consiglia di verificare preliminarmente che il servizio straordinario sia stato regolarmente e formalmente autorizzato dal dirigente scolastico o dal DSGA, a tal fine formalmente incaricato dal dirigente scolastico stesso. Completata la verifica, si ritiene che il dirigente scolastico, coadiuvato dal DSGA, al fine di evitare il probabile contenzioso, proceda al pagamento di quanto dovuto. Si ritiene superfluo consigliare al dirigente scolastico di monitorare (o far monitorare) con attenzione l’autorizzazione del servizio straordinario al personale ATA per l’anno scolastico in corso, anche per attuare quanto previsto dal c. 6 dell’art. 54 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Il secondo comma del citato articolo prevede che, ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Ai sensi del terzo comma il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, l'art. 18 in questione disciplina tre diverse tipologie di aspettative con la precisazione che il dottorato di ricerca è disciplinato da una normativa specifica (legge n. 476 del 1984 riformata dalla legge 448 del 2011). Come detto sopra, l’art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. In sintesi: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art.70.1, Dpr 3/57); b) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art.70.2, Dpr 3/57); c) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art.70.3, Dpr 3/57). Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Infine, si rileva che l’art. 70 citato prevede che “per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione (ora il riferimento è ovviamente al DS) può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”. In sostanza, alla luce di quanto detto sopra è possibile prendere periodi frazionati di aspettativa all'interno del limite massimo di due anni e mezzo in un quinquennio e tenendo conto che il periodo massimo di fruizione continuativa è di dodici mesi calcolato come sopra esposto. Quindi, è possibile richiedere l'aspettativa in modo frazionato per più di due periodi all'interno del limite massimo dei 12 mesi continuativi (ad esempio: 5 gg, poi un mese, poi altri 3 mesi, il tutto anche intervallato da periodi di servizio attivo o in assenza per altri motivi, ad esempio malattia); l'importante è che il limite continuativo di dodici mesi non venga superato fermo restando poi il limite complessivo di due anni e mezzo nel quinquennio. L'art. 18, comma 3, del CCNL/2007 prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro anche per superare un periodo di prova. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Quindi, l’aspettativa per altra attività lavorativa non può riguardare 2 anni scolastici. Ne consegue che l'aspettativa per motivi di lavoro di cui al comma 3 dell'art. 18 non fa cumulo ai fini dei periodi usufruibili a titolo di aspettativa per motivi di famiglia e quindi il docente di cui al quesito ha diritto a fruire dell'aspettativa in questione dal 01/09/2024 al 31/08/2025. Quindi se la richiesta è stata solo per l’aspettativa di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 18 la concessione è stata errata stante il superamento dei limiti sopra previsti e quindi la scuola dovrebbe procedere a sanare con altra tipologia di assenza. Visto che il coniuge lavora all’estero la docente potrebbe richiedere l’aspettativa per ricongiungimento di coniuge all’estero. La Legge 11 febbraio 1980, n. 26 disciplina il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero. L'art. 1 prevede che l'impiegato dello Stato, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 citato, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno (Cfr. art. 2 legge citata). L'art. 3 prevede che il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza (Cfr. art. 4). Ricordiamo che la Legge n. 333 del 1985 ha esteso la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa anche al dipendente il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali. Pertanto, l'aspettativa in questione: - spetta di diritto al dipendente; - può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge; - non ha un limite legale di durata. Il TAR Friuli-Venezia Giulia, Sede di Trieste, con la Sentenza 23/2/2002, n. 42, ha precisato che l'aspettativa che, ai sensi della L. 25/6/1985, n. 333, spetta al dipendente statale il cui coniuge presti servizio all'estero per soggetti non statali, si applica soltanto ai coniugi di personale, che sia stato inviato all'estero dall'azienda in cui lavora e non anche al coniuge di soggetto titolare dell'azienda stessa, che scelgo autonomamente la propria sede di lavoro. L'ARAN, con il parere RAL_1825_del 3/3/2016, ha affermato che la fattispecie legittimante la concessione dell'aspettativa è nella circostanza che il coniuge del lavoratore presti servizio all'estero; nessuna ulteriore indicazione o vincolo sono stabiliti, ai fini del riconoscimento del beneficio, con riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche del rapporto di lavoro di cui è titolare il coniuge del dipendente dell'ente all'estero (alle dipendenze di una amministrazione pubblica oppure di un datore di lavoro privato di società italiana o estera, ecc.). Pertanto (Cfr. Orientamento ARAN SAN 220), ai fini della concessione della aspettativa, il dipendente deve allegare la documentazione necessaria a comprovare la permanenza all'estero del coniuge per motivi di servizio, con l'indicazione della relativa durata. Con l'Orientamento RAL1015 l'ARAN ha ulteriormente precisato che ai fini della concessione di questa di aspettativa, il dipendente deve allegare la documentazione necessaria a comprovare la permanenza all’estero del coniuge per motivi di servizio, con l’indicazione della relativa durata. Infine si osserva che durante l'aspettativa per motivi di famiglia (cfr. art. 18, comma 1 del CCNL 2007) il dipendente non può svolgere attività incompatibile stante il generale principio (cfr da ultimo Cassazione - Sez. Lavoro - Ord. 9 marzo 2020, n. 6637) ai sensi del quale l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto il regime di aspettativa non esclude la persistenza del rapporto di lavoro pubblico, nè l'applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53. Infatti, l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma di cui al citato art. 53 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire. Detti principi possono essere applicati in via analogica anche ad altre forme di aspettativa non retribuita. Pertanto, durante il periodo di aspettativa si applica in toto la normativa sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti.
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
La sperimentazione del modello SAS, attuata con il supporto di INDIRE in alcune province italiane, presuppone una stretta correlazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali, che consenta la stipula di un patto formativo sottoscritto dall’alunno, dalla famiglia, dalla scuola e dai servizi che curano tale percorso. Tale patto dovrebbe essere finalizzato al riconoscimento formale e sostanziale delle attività svolte e al progressivo rientro nella comunità scolastica; il percorso SAS, in altre parole, non dovrebbe essere alternativo alla frequenza scolastica, ma costituire un’integrazione al piano didattico educativo dello studente. Dal testo del quesito non evincono elementi sufficienti per una completa comprensione della situazione, in particolar modo sulla eventuale sottoscrizione del patto educativo. Dal punto di vista formale, dall’analisi della normativa in merito all’obbligo di istruzione, non risulta che il percorso SAS possa essere equiparato a un percorso svolto in ambito scolastico (di scuola statale o paritaria), né, “strictu sensu”, ad un percorso di istruzione domiciliare. In questa fase dell’anno scolastico, considerando che i tempi di perfezionamento del percorso sono ormai molto limitati, potrebbero essere possibili due soluzioni alternative, in ogni caso basate su una interpretazione elastica del quadro normativo, nell’esclusivo interesse della tutela del minore. IPOTESI A) Considerare le assenze e la irregolare frequenza nell’ambito delle deroghe di carattere straordinario da deliberare in Collegio e in Consiglio di classe, al fine di “bypassare” il problema del pre-requisito delle presenze minime di cui alla norma primaria. In questo caso, però, ci sarebbe bisogno di raccogliere ogni elemento di valutazione finora disponibile, con particolare riferimento a: - Registro delle presenze e delle assenze; - Relazioni e report del SAS attestate dalla struttura (frequenza, attività svolte, risultati raggiunti); - Relazione o certificazione dei servizi socio-sanitari/servizi sociali e, con il consenso della famiglia, relazione del professionista che la segue (psicologo/neuropediatra) che attesti l’impatto della patologia sulla frequenza e sulle modalità di apprendimento; - Prove INVALSI svolte; - Materiale prodotto dalla studentessa (lavori, prodotti, prove svolte al SAS o a casa) e registrazioni di verifiche o colloqui svolti; - Eventuali prove somministrate a distanza debitamente documentate. Sarebbe poi necessario, al fine di consentire al Consiglio di classe di raccogliere gli elementi necessari per l’ammissione in qualità di candidato interno, predisporre misure valutative alternative e documentate: - Somministrare prove scritte/orali in sede SAS o in altra sede adeguata prima dello scrutinio, con criteri di valutazione esplicitati; - Predisporre un portfolio di competenze con evidenze (prodotti, osservazioni, relazioni); - Organizzare un colloquio orale valutativo con la studentessa (se disponibile) o con i referenti del SAS se la studentessa non è in condizione di sostenere il colloquio diretto; - Utilizzare osservazioni sistematiche dei docenti che hanno seguito la studentessa nel SAS come elementi di giudizio. Al termine di tale percorso, il consiglio di classe valuta complessivamente gli elementi raccolti e, se ritiene che siano sufficienti, procede alla formulazione delle valutazioni finali e all’eventuale proposta di ammissione all’Esame; IPOTESI B) Nel caso in cui, di concerto con la famiglia e con la struttura, non risulti praticabile lo svolgimento dei passaggi sopra indicati, potrebbe essere considerata l’ipotesi, in deroga rispetto ai termini di cui all’articolo 3 del DM 741/2017, di far sostenere gli esami conclusivi in qualità di candidata privatista, in analogia con quanto consentito agli alunni in istruzione parentale. Tale seconda ipotesi, da prendere in considerazione in via assolutamente residuale, non è del tutto coerente con gli obiettivi dei percorsi SAS, ma potrebbe consentire all’alunna di non essere esclusa da scrutini ed esami, in un’ottica, si ribadisce, di tutela del minore.
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
Nel caso sottoposto si ritiene che non esistano i presupposti per chiedere la continuità didattica su posto di sostegno, se tale richiesta è riferita alla possibilità che hanno i supplenti che hanno prestato servizio nel decorso anno scolastico su tale tipologia di posto di poter essere confermati anche per l’anno scolastico successivo nella stessa sede e per il sostegno allo stesso alunno disabile. Riferimenti normativi: La continuità didattica su posto di sostegno prevista dall’art. art.8 del decreto legge71/2024 convertito nella legge 106/2024 è stata poi disciplinata per la sua applicazione pratica dall’art. 13 dell’O.M. 27/2026 che regolamenta l’aggiornamento delle GPS e l’attribuzione delle supplenze per il biennio 2026/2028. Il presupposto per poter procedere alla conferma è costituito dalla richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia, nell’interesse del discente e anche del parere del Gruppo di Lavoro Operativo, che lavora nell’ambito dell’istituzione scolastica ,con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe. Tali condizioni sono valutate e comunicate dal dirigente scolastico all’ufficio territoriale, in presenza della richiesta del docente stesso . L’ufficio, dopo un’ulteriore verifica delle condizioni, procede alla conferma del docente che ne abbia presentato la propria richiesta nell’ambito delle procedure telematiche per l‘attribuzione di tutte le tipologie di supplenza, che saranno attivate presumibilmente nel prossimo mese di luglio e comunque prima dell’avvio del prossimo anno scolastico. Nel caso prospettato il docente di sostegno non ha mai preso servizio a motivo dello stato di astensione obbligatoria per maternità e pertanto non ha mai svolto la propria attività per il sostegno all’alunno disabile, che è la condizione essenziale per la richiesta da parte della famiglia e del parere del Gruppo operativo. Il docente, pur avendo avuto diritto al contratto ai sensi dell’art. 34 del CCNL di comparto non ha diritto alla particolare tipologia di conferma che è prevista a tutela della continuità didattica all’alunno disabile, in mancanza delle condizioni essenziali.
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
Le norme vigenti relative alla partecipazione dell’insegnante di religione cattolica (o di attività alternative) alle operazioni del consiglio di classe prevedono tale partecipazione solo per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento (o scelgono le attività alternative) – cfr articolo 2, comma 3 del D.Lgs 62/2017. Nel caso illustrato nel quesito, pare evidente che l’alunno non intenda avvalersi di tali opportunità, per cui si ritiene che non debba essere inserito il docente di IRC nella Commissione. Per quanto concerne la pubblicazione degli esiti degli esami, si ritiene che, ferma restando la necessità di informare adeguatamente la famiglia, comunicandone formalmente i risultati, si ritiene che, in coerenza con le indicazioni del Garante della Privacy, possano essere pubblicati tali risultati con la sola indicazione “idoneo/non idoneo”.
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
La scuola, e in primo luogo il Dirigente scolastico, ha il dovere di tutela del minore e di segnalazione di situazioni di rischio o di pregiudizio. Tale obbligo trova fondamento nella disciplina che riconosce la facoltà e, per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, il dovere di segnalare situazioni di abbandono o di rischio (v. indicazioni normative e giurisprudenziali). L’azione della scuola deve essere sempre documentata, proporzionata, rispettosa della privacy e orientata al superiore interesse del minore. Vi è tuttavia da prestare attenzione ad alcuni aspetti che devono essere affrontati dal dirigente scolastico in modo operativo e sequenziale ai singoli quesiti posti. 1) Limiti giuridici dell’intervento della scuola verso famiglie che non attivano o rifiutano percorsi specialistici. La scuola non può obbligare i genitori ad eseguire visite o valutazioni sanitarie; le scelte diagnostiche e terapeutiche in materia sanitaria rientrano nella responsabilità genitoriale. Tuttavia, il diritto dei genitori non è assoluto: quando le scelte o le omissioni compromettano il benessere, la salute o la sicurezza del bambino o del ragazzo, la scuola deve intervenire mediante segnalazione agli enti competenti. Il Dirigente può e deve documentare le osservazioni e sollecitare formalmente la famiglia a richiedere valutazioni specialistiche (Neuropsichiatria infantile/ASL). Se i genitori si rifiutano o procrastinano nel tempo le interventi da adottare e sussistono elementi concreti di pregiudizio per il minore, la scuola ha l’obbligo di segnalare la situazione ai Servizi Sociali e, nelle ipotesi più gravi o di urgenza, alla Procura per i Minorenni. Il Dirigente che agisce conformemente al dovere di segnalazione opera nell’esercizio di un dovere pubblico ed è tutelato dall’ordinamento (principio richiamato nelle prassi consultate): la segnalazione documentata e circostanziata non costituisce illecito né violazione illegittima dei doveri di riservatezza se effettuata per la tutela del minore. La scuola ha quindi il dovere di segnalare le difficoltà e suggerire percorsi. Il rifiuto di cure o diagnosi configura una "incuria educativa" o un pregiudizio allo sviluppo del minore, il limite della privacy e della libertà familiare decade a favore dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria o dei Servizi Sociali. 2) Sul secondo quesito, ossia quali passaggi formali e modalità documentali dopo i quali il Dirigente può ritenere esaurito il proprio dovere di segnalazione/attivazione si consiglia di seguire questa procedura: Raccolta documentata delle osservazioni: relazioni scritte e datate dei docenti della classe (osservazioni strutturate, episodi rilevanti, frequenza, andamento comportamentale e apprendimento). Convocazione formale della famiglia: invito scritto (email istituzionale e/o lettera con ricevuta) a incontro con il Dirigente e i docenti; verbalizzazione dell’incontro (riduzione in forma scritta e sottoscrizione dei partecipanti, o apposito verbale firmato dal Dirigente). Indicare chiaramente nelle comunicazioni le richieste fatte (es. richiesta di valutazione presso NPI) e tempi ragionevoli per un riscontro. Annotare le risposte dei genitori per iscritto (verbale o mail) se i genitori si impegnano, se si oppongono o se danno risposte parziali (es. terapie private). Monitoraggio e ulteriori tentativi di coinvolgimento (se utile): documentare le azioni messe in campo dalla scuola (PDP provvisorio, misure didattiche, incontri, coinvolgimento di altre figure interne). Invio formale di una comunicazione scritta alla famiglia che riepiloga i fatti, gli esiti degli incontri e la richiesta di attivare valutazione specialistica; specificare che, in mancanza di riscontro o qualora permangano elementi di rischio, la scuola provvederà a segnalare ai Servizi Sociali. Dopo avere compiuto tutte le attività sopra elencate, aver dato ai genitori opportunità concrete e documentate per attivarsi, e aver raccolto e archiviato la documentazione (relazioni, verbali, comunicazioni inviate e ricevute), se i genitori non collaborano o la loro azione è insufficiente, il dovere di tutela impone di procedere alla segnalazione ai servizi competenti. Modalità documentali pratiche (da allegare alla eventuale segnalazione): - rapporto/relazioni dei docenti datate e sottoscritte; - verbale dell’incontro scuola–famiglia o mail/PEC con l’invito e la risposta della famiglia; - copia della comunicazione formale inviata alla famiglia (lettera/PEC); - eventuale documentazione clinica già fornita dai genitori (se consegnata); - diario cronologico degli episodi significativi; - elenco delle misure scolastiche adottate (PDP provvisorio, adattamenti didattici, ecc.). Nel trattamento di dati sensibili, ogni trasmissione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente sulla privacy: inviare alle autorità competenti le informazioni strettamente necessarie e giustificate dalla finalità di tutela del minore. 3) Quando segnalare ai Servizi Sociali: contenuti e forma della segnalazione La segnalazione ai Servizi Sociali va effettuata quando, dopo le opportune verifiche e i tentativi di coinvolgimento della famiglia, persistono elementi concreti di rischio per il benessere, lo sviluppo o la sicurezza del minore (es. gravi difficoltà relazionali e comportamentali non gestibili a scuola, segnali di trascuratezza, mancata presa in carico sanitaria con ricadute su salute o apprendimento). Dopo i tentativi documentati di coinvolgimento della famiglia andati a vuoto o in presenza di un peggioramento drastico del comportamento/apprendimento, il Dirigente scolastico è tenuto a inviare una segnalazione descrittiva e fattuale dei comportamenti e atteggiamento dell’alunno. Occorre evitare diagnosi presunte (es. "l'alunno è autistico") e preferire descrizioni di fatti (es. "l'alunno manifesta crisi di pianto inconsolabili e isolamento sociale per la maggior parte del tempo scuola"). La finalità è ottenere valutazione specialistica e presa in carico territoriale, attivare progetti di sostegno alla famiglia e al minore, sollecitare interventi protettivi ove necessario. La segnalazione deve essere descrittiva, circostanziata e fattuale. Le indicazioni essenziali da inserire sono: dati anagrafici del minore e della famiglia; sintesi cronologica degli eventi; relazioni docenti allegate; esiti e verbali degli incontri scuola–famiglia; risposta o omissione dei genitori; eventuale documentazione terapeutica disponibile; indicazione delle misure scolastiche adottate e del loro esito. La segnalazione deve essere sottoscritta dal Dirigente e inviata secondo le modalità previste dai servizi territoriali (protocollo o canale istituzionale). 4) Quando ricorre un pregiudizio tale da giustificare la segnalazione al Tribunale per i Minorenni. La segnalazione al Tribunale per i Minorenni è opportuna quando sussistono elementi di gravità o urgenza non adeguatamente affrontabili dai Servizi Sociali o quando la situazione richiede misure giudiziali (es. limitazione della responsabilità genitoriale, collocamento protettivo) per garantire la tutela del minore. Il ricorso alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni è una misura estrema, legata al concetto di pregiudizio grave. La mancanza di diagnosi non è un ostacolo. Anzi, il rifiuto persistente di cercarne una di fronte a evidenze macroscopiche è di per sé un indicatore di pregiudizio (si potrebbe configurare l’estremo di abbandono morale e/o spirituale). Spesso i genitori usano il privato come "scudo" per evitare l'iter della Legge 104/1992 o la L. 170/2010. Se la terapia privata non produce miglioramenti e la famiglia rifiuta il coordinamento con la scuola, il DS può segnalare che la presa in carico è insufficiente o meramente formale, non garantendo il benessere del minore. Altre situazioni critiche possono essere se il bambino evidenzia aggressività incontrollata verso sé o altri, regressione delle competenze acquisite, apatia grave, segnali di trascuratezza igienica o alimentare correlati al rifiuto di aiuto specialistico. Se i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale manifesta negligenza grave o continuata, se gli stessi mettono rifiutano sistematicamente ogni forma di cura o valutazione medica pur in presenza di segni evidenti di patologia per i proprio figlio, o se o lasciano il ragazzo in condizioni di incuria tali da comprometterne salute e sviluppo episodi che configurano pericolo attuale per l’incolumità fisica o psichica del minore o degli altri alunni, in questi casi di norma la scuola invia al Servizio Sociale territoriale la segnalazione; se vi è urgenza o i Servizi non intervengono efficacemente, il Dirigente (o i servizi) può segnalare direttamente alla Procura per i Minorenni, allegando la documentazione fattuale. Va sottolineato che la normativa e la prassi consentono alle istituzioni scolastiche di ricorrere al giudice minorile ove necessario (v. possibilità di intervento giudiziale per collocamento fuori famiglia prevista per segnalazione degli enti pubblici). 5) Differenziazione d’intervento per ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) I bambini più piccoli dell’infanzia richiedono maggior sensibilità e rapidità nell’attivazione delle misure protettive. Sono più vulnerabili e la soglia per intervenire è più bassa: anche segnali di trascuratezza o di grave problema relazionale/affettivo devono spingere a un attivo coinvolgimento dei Servizi Sociali. In casi di pericolo immediato si può ricorrere alle misure amministrative urgenti previste dall’ordinamento (vedi possibilità di collocamento d’urgenza in luogo sicuro). È il momento della massima plasticità neuronale. Un ritardo nell'intervento qui è spesso irrecuperabile. La segnalazione deve essere rapida se il genitore nega l'evidenza. Per la scuola primaria è frequente l’emergere di difficoltà di apprendimento e comportamentali; la prassi prevede un lavoro sistematico di osservazione e personalizzazione didattica, con coinvolgimento precoce della famiglia e proposta di valutazioni specialistiche. Se la famiglia non collabora e le difficoltà compromettono il percorso scolastico o la sicurezza, procedere a segnalazione ai Servizi Sociali. Per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado si sottolinea che i minori hanno maggiore autonomia ma la collaborazione con la famiglia resta essenziale; tuttavia, persistenti comportamenti che compromettono la sicurezza o la salute, o segnali di abbandono, giustificano le stesse azioni di segnalazione. Entrano in gioco dinamiche di devianza, abbandono o autolesionismo. In generale, l’intervento didattico e disciplinare può essere più strutturato, ma non riduce l’obbligo di tutela del Dirigente. L'intervento è spesso congiunto con le Forze dell'Ordine se si ravvisano pericoli per la sicurezza.
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
In merito al quesito posto si ritiene che la docente in questione non abbia la possibilità di fruire di un secondo congedo per dottorato, né con retribuzione né senza. L'articolo 2 della legge n. 476/1984 , richiamato chiaramente nella circolare MIUR n. 15 del 22 febbraio 2011, precisa quanto segue: "Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo". Pertanto, vi è l’espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca. Il congedo per dottorato è un beneficio legato alla frequenza di un corso di dottorato e la sua fruizione precedente, per almeno un anno accademico, ne preclude la ripetizione. La disposizione citata non ammette eccezioni né con riferimento alla retribuzione del congedo (ciò significa che il congedo, retribuito o meno, può essere fruito solo una volta) né con riferimento al lasso di tempo intercorso tra la frequenza di un dottorato e quella del dottorato successivo né con riferimento al settore scientifico-disciplinare dello stesso. La norma è cioè chiara nel precludere il congedo a chi ne ha già beneficiato, indipendentemente dal ruolo ricoperto, dal settore scientifico-disciplinare del dottorato (storico o pedagogico) o dagli anni trascorsi dal precedente congedo. L'unica eccezione riguarda i congedi e benefici già in godimento alla data di entrata in vigore della disposizione. In sintesi, la legislazione italiana, nello specifico la legge n. 476/1984 come modificata nel 2010, impedisce la fruizione del congedo straordinario per dottorato di ricerca se il pubblico dipendente ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca come nel caso di specie. ( ci sono risalenti sentenze di merito che hanno fornito interpretazione diversa – nel senso che il divieto non si applicherebbe se il dottorato è stato conseguito prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico - ma sul punto non consta alcun intervento della Cassazione).
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
Ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 11 agosto 2014 n.1 (Norme regionali in materia di attività culturali) e delle norme del Codice civile, è costituita l'Associazione culturale denominata "Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia". L'Associazione persegue lo scopo dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale; l'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Come risulta dal sito della Regione FVG, trattasi di ente di diritto privato sottoposto a controllo da parte della Regione e costituito o vigilato dalla Regione e in cui la stessa ha un potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; pertanto il rapporto di lavoro con l’Associazione non può essere qualificato come di impiego pubblico o alle dipendenze di Amministrazione Pubblica. Ciò premesso, in merito al quesito posto si ritiene che può essere conferita la supplenza ad un aspirante che già ha un rapporto di lavoro con datore di lavoro privato come nel caso di specie (indipendentemente dalle ore lavorative presso il datore di lavoro privato) solo se si tratta di spezzone orario non superiore alla metà dell’orario ordinario di servizio del titolare (la metà dell’orario del titolare rappresenta quindi il massimo delle ore accettabili). Precisiamo meglio. La materia dell'incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola del 29 novembre 2007. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Pertanto, un temperamento “soggettivo” del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all’art. 1, comma 56 e seguenti viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero- professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto lavorativo viene legislativamente consentito, con la conseguenza che, per i dipendenti in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle contenute in leggi o regolamenti che vietano l’iscrizione in albi professionali, risultano inapplicabili. Infatti, riteniamo che la normativa suesposta per il personale in part time sia applicabile anche al personale titolare di spezzone orario. Detto personale è, in sostanza, titolare di un contratto con orario inferiore a quello ordinario; ne consegue che il suo rapporto di lavoro, ai fini del regime delle incompatibilità, è equiparabile ad un part time. Nel caso di specie, trattandosi docente con contratto a t.d. di 3 ore settimanali (quindi non superiore al 50%), si ritiene applicabile il regime più favorevole per i dipendenti in part time; pertanto, il contratto di lavoro presso l’Associazione è compatibile con la supplenza e potrà essere autorizzato fermo restando che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività di Istituto. Conclusivamente, a nostro avviso, un lavoratore dipendente nel privato può accettare una supplenza come docente di 3 ore settimanali, a condizione che venga assicurata la compatibilità oraria e l’assenza di conflitto di interessi. Il DS deve quindi accertare l’assenza di conflitto di interessi e la compatibilità oraria/consequenze organizzative per l’istituto. In presenza di sovrapposizioni o di comprovati pregiudizi all’ordinato svolgimento del servizio, la supplenza potrà essere negata.
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
Nel nostro Istituto sta emergendo l'idea di dotarci di un account Instagram/Facebook. Dell'iniziativa si occuperebbe un gruppo di docenti, che in tal modo...
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Data di pubblicazione: 28/04/2026
L’ipotesi di consentire ai genitori di trasportare autonomamente gli alunni presso una sede esterna situata a 60 km configura una modalità organizzativa ammissibile ma sconsigliata, poiché sposta il baricentro della responsabilità e frammenta l'unitarietà dell'esperienza formativa, la quale non deve essere intesa come un mero evento statico nel luogo di destinazione, ma come un percorso unitario in cui il viaggio collettivo è parte integrante della socializzazione e della didattica. Il ritrovo diretto sul posto trasforma l'attività in un evento frammentato, rischia di creare disparità di trattamento per gli studenti le cui famiglie non possono garantire il trasporto privato e aumenta il rischio di contenziosi dovuti a ritardi o mancate consegne dei minori. La distinzione tra responsabilità privata dei genitori e quella della scuola deve essere netta per evitare la cosiddetta culpa in organizzando, fermo restando che la responsabilità della scuola e la relativa copertura assicurativa per gli alunni decorrono esclusivamente dal momento della formale presa in carico nel punto di ritrovo degli stessi con i docenti incaricati, lasciando il tragitto casa-destinazione sotto la totale responsabilità civile e assicurativa dei genitori. Per quanto riguarda i docenti, il tragitto verso la sede esterna è tutelato come infortunio in itinere dall'INAIL solo se il Dirigente Scolastico emette un ordine di servizio formale che individui tale luogo come sede temporanea di lavoro, ricordando che l’uso del mezzo proprio deve essere esplicitamente autorizzato e l’autorizzazione è solo a fini assicurativi. Pertanto, pur restando ferma l'autonomia dell'istituto e la valutazione iniziale sulla legittimità in astratto di questa scelta, si consiglia estrema prudenza nel dare seguito a tale modalità organizzativa, poiché la mancanza di un trasporto collettivo organizzato dalla scuola aumenta il rischio di contenziosi legati a ritardi nella consegna dei minori o a disparità di trattamento per quegli studenti le cui famiglie fossero impossibilitate a garantire il trasporto privato.
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