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    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Dimissioni volontarie senza preavviso nel personale ATA: conseguenze e cautele per il dirigente scolastico...
  • Il MIM stabilisce annualmente il termine entro il quale il personale scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può presentare o ritirare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio. Come previsto dall’art. 1 del DPR n. 351 del 28/4/1998 e dall’art. 510 del D.Lgs. n. 297/94, è possibile, per i dipendenti del comparto scuola, presentare domanda di dimissioni volontarie con decorrenza, però, dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo. Tuttavia, alla luce della privatizzazione del pubblico impiego le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio che causa la risoluzione del rapporto di lavoro a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di accettarle o meno. E rileva soltanto la data in cui lo stesso ne sia venuto a conoscenza (si veda la sentenza Cassazione n. 3267 del 2009). In giurisprudenza (cfr Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2007, n. 20787) è stato affermato che nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro nonché dalle norme sul pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. La Corte dei conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - con la Delibera n. 1 del 19 febbraio 2018 ha altresì affermato che possono essere accettate le dimissioni del personale anche se presentate oltre i termini previsti dal DM annuale sulle cessazioni. Da ultimo (cfr. Corte di Cassazione - Lavoro - Sentenza 28/05/2021, n. 14993) è stato affermato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, essendo il cd. rapporto di pubblico impiego privatizzato regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione. La giurisprudenza da ultimo citata, a volte non viene applicata da alcuni Uffici d’Ambito che, in caso di dimissioni con valenza immediata – o comunque oltre il termine fissato dal D.M. annuale- richiamano ancora la fattispecie di assenza ingiustificata con conseguente rilevanza di licenziamento disciplinare o di decadenza. Proprio alla luce della privatizzazione del pubblico impiego, anche nel caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro derivi dalla volontà del dipendente è necessario prevedere un termine di preavviso. In questo periodo, il rapporto di lavoro continua, quindi il dipendente lavora, con la permanenza delle reciproche obbligazioni delle parti. In merito all'eventuale mancato rispetto del preavviso (per la durata si rinvia all'art. 23 CCNL 2007 non modificato dal CCNL 2024) si rappresenta quanto segue. In via generale si osserva che la parte che non rispetta i termini di preavviso deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso stesso. Sempre in via generale la non osservanza delle norme sul preavviso può essere fonte di responsabilità patrimoniale per i dirigenti preposti agli uffici del personale, sia nel caso di recesso da parte dell’amministrazione, comportante l’esborso della relativa indennità sostitutiva, sia nel caso di dimissioni del dipendente, qualora si ometta di introitare la predetta indennità. Pertanto, in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, il recedente deve riconoscere alla controparte un'indennità sostitutiva. Ad ogni modo va precisato che il periodo di preavviso, anche per giurisprudenza pacifica, deve essere un periodo di effettivo lavoro ed è pertanto incompatibile con qualsiasi sospensione della prestazione lavorativa (ferie, malattia, infortunio, permessi, aspettativa). I periodi di malattia, infortunio, permessi e congedi interrompono il periodo di preavviso laddove questo sia iniziato o ne rinviano la decorrenza. Quindi, in caso di mancato rispetto del preavviso, la scuola dovrebbe recuperare il preavviso non effettuato. Si è usato il condizionale perchè appare complessa e scivolosa la questione del recupero del preavviso nei confronti del dipendente. La redazione è consapevole dell’esistenza di pareri favorevoli espressi in materia da alcuni uffici scolastici. Al riguardo devono svolgersi le seguenti precisazioni. L’art. 2118 c.c. prevede, in termini generali, che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Sennonché, nel caso di specie la risoluzione del rapporto è avvenuta non in seguito a un atto di recesso di natura costitutiva, bensì in ragione di dimissioni che hanno comunque effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza. Inoltre, l’art. 23 del CCNL del 2007 sopra citato, nel fissare i termini e gli importi del preavviso, circoscrive la sua portata applicativa ai casi previsti dal medesimo contratto collettivo. Le considerazioni che precedono inducono la redazione a dubitare della legittimità della richiesta del preavviso nei confronti del lavoratore, fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte dell'USR/AT. Pertanto, a nostro avviso, la scuola dovrà disporre l’accettazione (meglio: la presa d'atto) delle dimissioni (presentate al DS e non tramite portale) dandone comunicazione all’interessato e, contestualmente, all’ufficio Scolastico Territoriale per la liberazione del posto e alla RTS per la cessazione, a decorrere da detta data, della corresponsione degli emolumenti e per la chiusura della partita di spesa fissa. E’ però utile interloquire preliminarmente con l’Ufficio d’Ambito in quanto, come detto sopra, alcuni Uffici Scolastici in caso di dimissioni con valenza immediata – o comunque oltre il termine fissato dal D.M. annuale- ritengono si applichi la fattispecie di assenza ingiustificata con conseguente rilevanza di licenziamento disciplinare o di decadenza. Al netto di quanto da ultimo detto, l’istituzione scolastica deve: • prendere atto delle dimissioni, comunicando il relativo provvedimento al dipendente dimissionario (atto che però non è necessario ai fini dell’efficacia delle dimissioni); • trasmettere gli atti all’Ambito Territoriale di riferimento; • inserire tramite apposita funzionalità sul SIDI la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente dimissionario; • eseguire formale comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Personale ATA in part-time verticale su cinque giorni: come si determinano ferie e festività soppresse?
  • Il testo integrale del comma 11 dell'articolo 58 del CCNL del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, è il seguente: "I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa". Tale clausola contrattuale distingue nettamente: - i dipendenti a tempo parziale orizzontale, ai quali sono riconosciuti gli stessi giorni di ferie e di festività soppresse previsti per i dipendenti a tempo pieno; - i dipendenti a tempo parziale verticale, ai quali tali giorni sono riconosciuti in proporzione ai giorni di lavoro; - la retribuzione, che per tutti i lavoratori a tempo parziale - indipendentemente dalla sua articolazione, orizzontale o verticale - è commisurata alla durata della prestazione, ovvero - in caso di articolazione settimanale, come nel caso in questione - in base al numero di ore settimanali lavorate rispetto alle 36 ore previste per i dipendenti a tempo pieno. Pertanto, alla dipendente con orario di 30 ore settimanali su 36 e in servizio cinque giorni settimanali su sei spettano trenta trentaseiesimi di stipendio e cinque sesti di giorni di ferie e di festività soppresse, rispetto a quelli spettanti ai dipendenti a tempo pieno. Osserviamo che in questo caso trenta trentaseiesimi e cinque sesti sono frazioni equivalenti (si tratta però di una coincidenza). Le doglianze della dipendente appaiono irrilevanti. Il fatto che il part time sia autorizzato nell'ambito del contingente provinciale non ha evidentemente alcuna importanza; circa l'asserita penalizzazione, derivante dal fatto che alla riduzione dello stipendio si aggiunge la riduzione delle ferie, se ne rileva l'insussistenza. Prendiamo ad esempio, infatti, due lavoratori entrambi a tempo parziale con orario 30/36, uno però con part time orizzontale e l'altro con part time verticale. Entrambi percepiscono lo stesso stipendio; se però si riconoscessero a entrambi gli stessi giorni di ferie, si creerebbe una palese disparità di trattamento, in quanto a fronte di una prestazione lavorativa diversa - il primo dipendente lavora sei giorni su sei e il secondo cinque giorni su sei - si fruirebbe delle stesse giornate di riposo. In altre parole, il part time orizzontale e quello verticale, anche se prestati per lo stesso numero di ore settimanali, non sono del tutto equivalenti; le ore prestate sono identiche e ciò giustifica l'attribuzione della medesima retribuzione, ma i giorni settimanali di lavoro sono diversi e ciò giustifica la corrispondente riduzione delle ferie. In conclusione, si ritiene necessario che l'istituzione scolastica applichi alle ferie e alle festività soppresse la riduzione prevista dal CCNL.

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Fruizione dei permessi studio del personale scolastico: sono ammesse frazioni orarie?
  • La concessione dei permessi per il diritto allo studio è disciplinata dall'articolo 37 del CCNL del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024, con rinvio, per quanto riguarda i criteri per la loro fruizione, al livello regionale di contrattazione integrativa. Per la regione Veneto, il CIR vigente, valido per gli anni solari 2025, 2026 e 2027, è stato stipulato il 27 agosto 2024. L’art. 10 del CIR prevede che i permessi retribuiti possono essere goduti esclusivamente per la frequenza dei corsi di cui all’articolo 4 e per sostenere i relativi tirocini e/o esami. Le lezioni, i tirocini e gli esami devono svolgersi in orario di servizio. I permessi si estendono al tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni, dei tirocini e degli esami. In caso di frequenza di corsi serali, i permessi sono quindi concessi solo nel caso in cui l’orario di svolgimento delle lezioni coincida con l’orario di servizio. In caso di lezioni on line, i permessi sono concessi solo se le lezioni si svolgano in modalità sincrona durante l’orario di lavoro. A tal fine, i beneficiari devono produrre documentazione attestante che le lezioni si svolgeranno con tale modalità e dichiarare, nei termini e nei modi previsti dal successivo articolo 11, di aver partecipato alla lezione on line. I permessi sono concessi nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, considerando per anno quello solare. Nel caso del personale a tempo determinato con nomina di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), i permessi sono concessi in proporzione alla durata del contratto (100 ore nel primo caso e 75 nel secondo). Pertanto, a nostro avviso, nessuna previsione del CIR esclude che i permessi possano essere fruiti anche per frazioni di ore purchè secondo le modalità e finalità previste dall’art. 10 sopra citato.

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Dopo 2 anni e 6 mesi di aspettativa per motivi personali è possibile ottenere un anno di aspettativa per diversa attività lavorativa?
  • L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Il secondo comma del citato articolo prevede che, ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Ai sensi del terzo comma il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, l'art. 18 in questione disciplina tre diverse tipologie di aspettative con la precisazione che il dottorato di ricerca è disciplinato da una normativa specifica (legge n. 476 del 1984 riformata dalla legge 448 del 2011). Come detto sopra, l’art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. In sintesi: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art. 70.1, Dpr 3/57); b) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art. 70.2, Dpr 3/57); c) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art. 70.3, Dpr 3/57). Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Infine, si rileva che l’art. 70 citato prevede che “per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione (ora il riferimento è ovviamente al DS) può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”. In sostanza, alla luce di quanto detto sopra è possibile prendere periodi frazionati di aspettativa all'interno del limite massimo di due anni e mezzo in un quinquennio e tenendo conto che il periodo massimo di fruizione continuativa è di dodici mesi calcolato come sopra esposto. Quindi, è possibile richiedere l'aspettativa in modo frazionato per più di due periodi all'interno del limite massimo dei 12 mesi continuativi (ad esempio: 5 gg, poi un mese, poi altri 3 mesi, il tutto anche intervallato da periodi di servizio attivo o in assenza per altri motivi, ad esempio malattia); l'importante è che il limite continuativo di dodici mesi non venga superato fermo restando poi il limite complessivo di due anni e mezzo nel quinquennio. L'art. 26 della Legge n. 448/1998, al comma 14, prevede che i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali (c.d. anno sabbatico). Trattasi quindi di assenza disciplinata da apposita e specifica normativa. Detta aspettativa non può essere oggetto di frazionamento così che l'avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico esaurisce il diritto dell'interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell'arco del decennio in considerazione (cfr. C.M. 28 marzo 2000 n. 96 prot. n. 48760 di trasmissione della nota n. 7574 del 6 marzo 2000). L'art. 18, comma 3, del CCNL/2007 prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro anche per superare un periodo di prova. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Quindi, l’aspettativa per altra attività lavorativa non può riguardare 2 anni scolastici. Conclusivamente, in merito al quesito posto, si rileva che l'aspettativa per motivi di lavoro di cui al comma 3 dell'art. 18 NON fa cumulo ai fini dei periodi usufruibili a titolo di aspettativa per motivi di famiglia e quindi la dipendente di cui al quesito ha diritto a fruire dell'aspettativa in questione dal 01/09/2026 al 31/08/2027. Successivamente, può chiedere di assentarsi per anno sabbatico non essendo necessario rientrare effettivamente in servizio stante che la normativa non richiede espressamente (tra aspettativa per motivi di lavoro e anno sabbatico) il rientro effettivo a lavoro.

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Come si calcolano le festività soppresse quando il servizio non copre 12 mesi completi?
  • L'art. 14 del CCNL 2007 prevede che a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo, di cui sopra, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. Le festività soppresse maturano proporzionalmente al servizio prestato. Infatti il CCNL prevede esclusivamente che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato (art. 35 CCNL 2024); tuttavia per prassi consolidata anche le festività soppresse vengono calcolate proporzionalmente al servizio. Le festività maturano 1 ogni 3 mesi di servizio (4/12). In caso di festività maturate con risultanza finale decimale, ai fini delle giornate di effettivo godimento si ritiene che il calcolo deve essere arrotondato non essendo possibile considerare la frazione come giorno intero: es. 3,91 arrotondato a 4. Nel caso di specie trattandosi di supplenza annuale con decorrenza dall’11 settembre si ritiene che spettini 4 giornate di festività. 365: 4= 355: X X= 3,89 Questo perchè ferie e festività soppresse devono essere goduti a giorni interi (e non in modalità oraria). Pertanto, a nostro avviso, ogniqualvolta il risultato è superiore alla metà si arrotonda all’intero (es. 2,66 si arrotonda a 3) mentre se inferiore si arrotonda per difetto (es. 0,22 a 0). Se il risultato è la metà della frazione (0,50; 1,50) per prassi si arrotonda per difetto (soluzione per la quale noi propendiamo e già ribadita in precedenti risposte). Conclusivamente, a nostro avviso, il dipendente che ha maturato n. 3,89 giorni di festività soppresse, ha diritto alla fruizione di quattro giorni di festività (arrotondamento per eccesso). Non vi sono indicazioni specifiche ma, in caso di risultanze decimali, trattandosi di istituto da fruire a giornata (come per ferie o festività), deve operare necessariamente il meccanismo dell'arrotondamento (che è sia per eccesso che per difetto).

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Dipendente ATA ricoverato per programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza: assenza per malattia o aspettativa?
  • L’INPS, con la recentissima Circolare numero 65 del 16-06-2026, ha fornito indicazioni per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia (per il settore privato ma le indicazioni hanno valenza generale con la differenza che nel pubblico impiego l’INPS non corrisponde il trattamento economico durante l’assenza per malattia che rimane a carico dell’Amministrazione) nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital, permanenza presso Centri di Salute Mentale (CSM), permanenza in strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali, permanenza in strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB), permanenza in comunità terapeutiche per dipendenze patologiche e permanenza presso centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA). Viene precisato che le comunità terapeutiche e le strutture accreditate, secondo quanto previsto dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentano un presidio fondamentale per la cura e la riabilitazione dalle dipendenze patologiche (droghe, abuso di alcol, gioco d’azzardo e nuove dipendenze). Esse offrono servizi a carattere residenziale, con permanenza diurna e notturna, o semiresidenziale, limitata alla sola permanenza diurna. L’accesso in tali strutture avviene, di norma, a seguito di valutazione e certificazione di tossicodipendenza o di alcol-dipendenza rilasciata dai Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) del SSN, sebbene in casi specifici siano ammessi invii privati. La presenza di équipe multidisciplinari (medici, psicologi, operatori sanitari, assistenti sociali, educatori, tecnici della riabilitazione) e la tipologia di servizi erogati determinano la natura sanitaria o socio-educativa della struttura e, conseguentemente, una differente trattazione ai fini della tutela previdenziale. Pertanto, superando l’interpretazione fornita con la circolare n. 136/2003 (cfr. il par. 9), l’INPS ritiene che la permanenza presso le strutture che garantiscono assistenza sanitaria è assimilabile al ricovero ospedaliero. Il trattamento economico del ricovero è disciplinato dall’art. 17 co. 8 del CCNL 2007 e si ricorda che il ricovero fa cumulo ai fini del periodo di comporto. L'articolo 17, comma 9 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 prevede quanto segue: "In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione". Pertanto, l'assenza di un dipendente per ricovero ospedaliero non rientra nel periodo di comporto solo se tale ricovero (anche in day hospital) è dovuto a grave patologia; qualora tale circostanza non sia attestata dalla certificazione medica, il ricovero va compreso integralmente nel comporto. Conclusivamente il periodo di ricovero e di successiva convalescenza ( non correlato ad una grave patologia) rilevano ai fini del periodo di comporto. Come abbiamo rilevato in precedenti risposte in argomento, ultimamente viene citata, a sostegno della tesi contraria, la sentenza della Cassazione n. 15845 del 2024 che però concerne un dipendente cui si applicava il CCNL Carta Industria. Nella motivazione della Sentenza si legge infatti che la norma contrattuale collettiva invocata esclude dal comporto, tra le altre “le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital”. Più specificamente nel caso di specie si verteva sull'applicazione del CCNL Carta Industria che testualmente prevede quanto segue "Nel computo dei limiti della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate: a) le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital; b) le terapie salvavita; c) i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni". Per contro, per quanto concerne il personale scolastico, l'art. 17 del CCNL 2007 non prevede alcuna disposizione specifica e quindi il periodo di ricovero e post ricovero (cui secondo l'interpretazione dell'ARAN è equiparabile il day hospital ed il day surgery) nonchè l'accesso al Pronto Soccorso rilevano ai fini del superamento del periodo di comporto non essendo previsto in merito alcun trattamento di favore come, invece, avviene per le assenze per grave patologia.

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Docente in anno di prova infortunato: è possibile sostenere a distanza il colloquio e la lezione simulata?
  • Un docente in anno di prova, assunto con contratto a T.D. finalizzato al ruolo, subisce un infortunio negli ultimi mesi di scuola dopo aver maturato tutti i requisiti...

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Sessione suppletiva Esame di Stato conclusivo del primo ciclo: problematiche organizzative e composizione della commissione...
  • La questione si articola su due piani distinti che è opportuno tenere separati per poi ricomporli in una soluzione operativa coerente: il fondamento, i limiti temporali e le modalità procedurali della sessione suppletiva, ivi compreso il supporto documentale necessario per attivarla; la condizione contrattuale del personale docente, sia quello con rapporto di lavoro a tempo determinato scaduto, sia quello con rapporto a tempo indeterminato in regime di ferie. Con riguardo al primo piano, il quadro normativo di riferimento è definito dal combinato disposto di tre fonti. L'articolo 8, comma 10, del D.lgs. n. 62/2017 pone l'obbligo in capo alla commissione di prevedere una sessione suppletiva per gli alunni assenti a una o più prove per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe. L'articolo 11 del D.M. n. 741/2017 ne fissa i termini: la sessione suppletiva «si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.» La Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017, nel paragrafo dedicato alla riunione preliminare e al calendario delle operazioni, specifica che «tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico», confermando che esso corrisponde al 31 agosto. Ne consegue che tale data non è una scelta amministrativa facoltativa ma corrisponde esattamente al limite temporale massimo consentito dall'ordinamento per i casi eccezionali. La ratio protettiva sottesa alla norma e il principio del superiore interesse del minore – ricavabile dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con la Legge n. 176/1991 – depongono nel senso di aderire alla richiesta della famiglia, ove tempestiva e adeguatamente documentata. Sul piano procedurale, la data della sessione suppletiva è deliberata dalla commissione d'esame, cui spetta in via generale la definizione del calendario delle operazioni ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 741/2017. Il dirigente scolastico, nella sua funzione di Presidente, convoca la commissione affinché, acquisita la documentazione prodotta dalla famiglia, deliberi il calendario delle prove suppletive. A tal fine è sufficiente che la famiglia produca una tempestiva e formale richiesta scritta con indicazione della data presunta di rientro, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46-47 D.P.R. n. 445/2000) che attesti la necessità del viaggio e l'impossibilità di posticiparlo ed eventualmente da un'attestazione sanitaria limitata alla necessità dell'assistenza alla madre, senza richiedere il dettaglio diagnostico che costituisce dato appartenente a categorie particolari ex articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679 e non è necessario allo scopo. Questi elementi integrano già la nozione di «idonea certificazione» richiesta dalla Nota n. 1865/2017 e fondano la valutazione di gravità del motivo che la commissione è chiamata a compiere, nel rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del medesimo Regolamento. È quindi opportuno notificare alla famiglia con congruo anticipo le date deliberate dalla commissione. Sul piano organizzativo, la citata Nota n. 1865/2017 stabilisce, nel paragrafo relativo alle sedi d'esame e alle commissioni, che «i lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti» e che «eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.» Dalla norma discende che la presenza di tutti i componenti è requisito di validità delle operazioni e che le sostituzioni avvengono attraverso la designazione presidenziale di docenti in servizio nell'istituto. Non è richiesto che siano titolari del medesimo posto, bensì che siano in servizio nell'istituzione scolastica al momento delle operazioni. La soluzione organizzativa va quindi ricercata interamente all'interno delle risorse umane disponibili nell'istituto alla data del 31 agosto, con una ricognizione sistematica che si articola su più livelli. Il primo livello è quello dei docenti a tempo indeterminato della secondaria di primo grado già in servizio nell'istituto e non impegnati in altre commissioni: per gli otto docenti di sostegno già sostituibili per questa via, la designazione presidenziale è lo strumento diretto, senza necessità di ulteriori adempimenti. Il secondo livello attinge alla più ampia platea dei docenti in servizio nell'istituto comprensivo. La Nota n. 1865/2017 fa riferimento ai «docenti in servizio presso l'istituzione scolastica» senza limitare tale categoria ai soli docenti del medesimo ordine o titolari del medesimo posto, il che in un istituto comprensivo consente di attingere a un bacino assai più ampio. Possono pertanto essere designati in sostituzione, con provvedimento formale del Presidente: - i docenti di scuola secondaria di primo grado titolari di altre discipline, non impegnati nelle operazioni d'esame, che siano in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno; - i docenti di scuola primaria e della scuola dell'infanzia titolari di posto di sostegno, vale a dire che svolgano stabilmente la funzione di docente di sostegno nei rispettivi organici, in quanto la titolarità del posto attesta già di per sé il possesso della specializzazione e la familiarità con le funzioni valutative connesse all'inclusione; - i docenti di scuola primaria e della scuola dell'infanzia che, pur non essendo titolari di posto di sostegno, siano in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Tutte queste categorie, se in servizio nell'istituto alla data del 31 agosto, rientrano pienamente nella fattispecie prevista dalla Nota n. 1865/2017 e possono essere legittimamente chiamate a integrare la commissione plenaria per le operazioni di ratifica. Circa la posizione dei docenti a tempo indeterminato che hanno richiesto ferie fino al 31 agosto, la Nota n. 1865/2017 stabilisce che «i lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti»: da tale requisito discende che la partecipazione alla sessione suppletiva costituisce obbligo per i docenti contrattualmente in servizio alla data delle prove. Il 31 agosto non è pertanto una giornata nella quale le ferie sono fruibili, né per i docenti della sottocommissione né per i componenti della commissione plenaria chiamati alla ratifica. La norma contrattuale vigente – art 1 comma 54 Legge 228/2012 richiamato dalla Dichiarazione Congiunta n. 2 al CCNL 2024 – esclude espressamente dalla fruibilità feriale estiva i giorni destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative. Ne consegue che il dirigente scolastico non autorizza le ferie per quella giornata e può formalmente non accogliere le richieste già presentate per il 31 agosto, motivando il diniego con il richiamo al requisito di presenza e alla calendarizzazione della sessione suppletiva. La circolare già inoltrata con l'invito a richiedere ferie fino al 30 agosto è del tutto coerente con questo quadro e costituisce un atto preventivo e corretto, preferibile all'atto formale di diniego anche sul piano del consenso. Tale impostazione, praticata prima che le ferie siano in godimento, ha il vantaggio di non attivare il meccanismo del richiamo in servizio che presuppone ferie già iniziate e comporta l'obbligo di rimborso delle spese documentate di viaggio di andata e ritorno e del periodo di ferie non goduto, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, CCNL scuola 2007.

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Esame di Stato del primo ciclo in sessione suppletiva: è necessaria la riconvocazione della commissione plenaria?
  • Gentile utente, in base alla disciplina applicabile, per la somministrazione di prove in sessione suppletiva a favore di una studentessa ricoverata in ospedale non è necessario convocare l’intera commissione in seduta plenaria, purché le prove siano state predisposte nella riunione preliminare. Per il resto degli adempimenti, è sufficiente l’intervento della sottocommissione o, se esigenze particolari lo richiedono, di componenti della sottocommissione appositamente individuati. L’intera commissione in seduta plenaria sarà poi necessaria per la determinazione del voto finale (collegio perfetto). Riferimenti normativi: - Il Decreto Ministeriale n. 741/2017 prevede espressamente che gli alunni ricoverati nel periodo d’esame possano sostenere le prove in sessione suppletiva o, in alternativa, in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza (art. 15, commi riferiti ai casi di ricovero). Il medesimo decreto disciplina anche la possibilità dello svolgimento tramite modalità telematiche sincrone alla presenza di componenti della sottocommissione nei casi di particolare gravità. - In sede di riunione preliminare la commissione organizza l’attività delle sottocommissioni (art. 5 e segg.), perciò modalità operative e turni possono essere gestiti dalla sottocommissione stessa in relazione al candidato interessato. Indicazioni operative pratiche 1) Acquisire certificazione medica aggiornata che attesti l’impossibilità a sostenere le prove in sessione ordinaria e la necessità del ricovero o delle modalità alternative (domicilio/ospedale/telematico). 2) Il Dirigente scolastico, accertato che on sede di preliminare siano state scelte le terne/tracce delle prove per la sessione suppletiva, convoca i componenti della sottocommissione o i componenti delegati per l’espletamento delle prove in sede ospedaliera o in sessione suppletiva; in questo caso non è richiesta la riconvocazione plenaria per la sola somministrazione delle prove a quel candidato. Nel caso invece in cui non siano state previste in sede di preliminare le prove suppletive, è necessario convocare la commissione per la scelta delle terne/tracce per le prove scritte. 3) Se si opta per lo svolgimento in ospedale, la sottocommissione si reca sul luogo indicato; se si utilizza la modalità telematica sincrona (nei casi di particolare gravità) devono essere presenti i componenti della sottocommissione appositamente individuati e garantita la regolarità delle operazioni (identificazione, verbalizzazione, registrazione degli eventuali atti richiesti). 4) La correzione e valutazione delle prove scritte deve essere effettuata collegialmente dalla sottocommissione; la successiva verbalizzazione e la proposta di voto vengono annotate nei relativi verbali. La sottocommissione procede quindi con la determinazione della proposta di voto finale. 5) La ratifica in sede di commissione plenaria (collegio perfetto) è necessaria per la determinazione del voto finale. 6) Conservare accuratamente la documentazione (verbali, certificazione sanitaria, comunicazioni alle famiglie, convocazioni formali) per garantire la tracciabilità e la regolarità dell’operazione.

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Educazione motoria nelle classi quinte: è possibile mantenere il modello a 30 ore per esigenze organizzative e territoriali?
  • A seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il Decreto interministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022 ha stabilito: “In attuazione dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a partire dall’a.s. 2022/23, per le classi quinte, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali” (art. 1, c. 1). La nota MI prot. n. 2116 del 09/09/2022 ha inoltre affermato a tale riguardo: “Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di cui trattasi è introdotto per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza.” Orbene, anche alla luce del prosieguo della nota (“Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa”) si comprende che l’ora o le ore (obbligatorie) di educazione motoria si aggiungono alle attività obbligatorie, tranne che nel tempo pieno, là dove essere vengono “incorporate” nelle 40 ore. Il tempo scuola adottato dall’istituzione scolastica in questione si compone di 27 ore (di attività obbligatorie) alle quali se ne aggiungono tre, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 4 D.P.R. n. 89/2009 e dall’art. 7, cc. 1-3, D.Lgs. n. 59/2004 cui il primo decreto rinvia, mentre la mensa non fa parte delle attività obbligatorie, tanto che il comma 3 dell’art. 7 citato esclude il tempo a ciò dedicato dal tempo scuola. Che le attività obbligatorie siano pari a 27 ore settimanali lo si deduce anche dalla nota annuale sugli organici, prot. n. 10164 del 16/04/2026, secondo cui – come noto – “la scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato D.P.R. n. 89/2009 e dall'art. 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, ricordando che l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali.” L’istituzione scolastica, in altri termini, deve aggiungere le ore di educazione motoria alle 27 di attività obbligatorie, senza tener conto del tempo dedicato alla mensa e potendo benissimo rimodulare internamente l’offerta formativa facoltativa e opzionale (le 3 ore in più). In altri termini, se l’Ambito territoriale ha assegnato due ore di educazione motoria per la classe a 30 ore, si ritiene corretto mantenere il tempo scuola a 30 ore poiché alle attività obbligatorie basterà sommare le due (altrettanto obbligatorie) di educazione motoria e mantenere l’ora residua per il laboratorio o la mensa. Ovviamente, tale rimodulazione interna alle 30 ore deve essere deliberata dai competenti organi collegiali (collegio dei docenti e consiglio di istituto) per l’inserimento nel PTOF e non può essere imposta con unilaterale determinazione del dirigente scolastico. Se questo genererà soprannumerarietà, è difficile a dirsi e può soltanto evincersi all’esito di una interlocuzione con l’Ambito territoriale. A rigore, dal quadro normativo si evince che la compresenza del docente curricolare e del docente di educazione motoria può essere possibile solo nel tempo pieno. Dunque, le ore in sovrannumero confluirebbero nell’organico dell’autonomia e dovrebbero trovare impiego in base alla delibera del collegio dei docenti (cfr. art. 43, cc. 5 e 11 CCNL comparto “istruzione e ricerca” 2019-2021). È per questo, a parere di chi scrive, che le note del MIM – anche quella sopracitata, relativa agli organici per l’anno scolastico 2026/2027 – riaffermano che le ore di educazione motoria si aggiungono a quelle ordinamentali sia nel tempo a 24 ore che in quello a 27 e “fino a 30 ore”, dal momento che non deve aversi compresenza tra il docente di educazione motoria e quello curricolare. Da quanto fin qui detto e alla luce dei paletti imposti dagli orari degli scuolabus e dalle esigenze delle famiglie, si conclude che: - le ore di educazione motoria possono essere svolte all’interno delle 30 ore nei termini illustrati; - è tuttavia necessario, prima ancora che un passaggio con gli organi collegiali per la rimodulazione del curricolo, anche un confronto con l’Ambito territoriale; - nel caso in cui il tempo scuola debba essere portato a 32 ore, le soluzioni praticabili per ovviare alle criticità individuate sono soltanto due: a) lo svolgimento delle lezioni su sei giorni anziché su cinque. Ciò consentirebbe di mantenere inalterati i due rientri pomeridiani e di distribuire il carico orario sui restanti quattro giorni. Peraltro, è pur vero che il servizio scuolabus potrebbe non essere effettuato il sabato ma in quel giorno potrebbe risultare più agevole per i genitori accompagnare e riprendere i figli a scuola; b) l’utilizzo della flessibilità organizzativa prevista dall’art. 5, c. 3, D.P.R. n. 275/1999 secondo cui “L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.” Ciò potrebbe ad esempio comportare la modulazione dell’orario su base plurisettimanale, garantendo per due settimane l’orario usuale (30 ore su cinque giorni con due rientri) e per due settimane un orario pari a 34 ore. Quest’ultimo orario potrebbe, a sua volta, essere organizzato su sei giorni e non su cinque con rientri invariati. I disagi di una modifica all’orario consueto verrebbero così ridotti poiché si produrrebbero solo ogni due settimane.

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Verifica delle vaccinazioni obbligatorie del personale: la scuola è tenuta a conservare la documentazione?
  • Si ritiene indispensabile che la Dirigente scolastica comunichi formalmente all’ASL che l’obbligo vaccinale per il personale scolastico non rientra tra gli adempimenti a carico del Dirigente scolastico/datore di lavoro, in considerazione del fatto che le certificazioni vaccinali del personale dipendente non rientrano tra i documenti che il Dirigente scolastico è tenuto a possedere o esibire. La normativa di riferimento (Legge 31/07/2017 n. 119) ha introdotto e regolamentato l’obbligo di alcune vaccinazioni esclusivamente per gli alunni, prevedendo procedure di verifica dello stato vaccinale e sanzioni in caso di inadempienza, ma non pone in capo al Dirigente Scolastico l'onere di raccogliere e detenere i certificati vaccinali del personale dipendente. Anche in situazioni particolari, come nel caso specifico dell’Emergenza Sanitaria del COVID-19, le eventuali procedure di verifica dell'obbligo vaccinale (che era stato introdotto per tutto il personale nel 2021) avvenivano digitalmente attraverso la piattaforma SIDI e non comportavano, di regola, la custodia di documentazione cartacea presso gli archivi scolastici. Si osserva, altresì, che il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede, anche negli Istituti Scolastici, il coinvolgimento del Medico Competente nella valutazione del rischio e nell’utilizzo della Sorveglianza Sanitaria come misura di prevenzione. Il Medico Competente, in merito alla sorveglianza sanitaria, esprime esclusivamente un giudizio di idoneità alla mansione sulla base dei rischi a cui il lavoratore è soggetto e sullo stato di salute del dipendente visitato, trasmettendone copia al Dirigente Scolastico ed al lavoratore stesso. I casi particolari in cui il medico competente è tenuto a prendere in considerazione lo stato vaccinale del lavoratore sono marginali e correlati a specifiche mansioni ed attività lavorative, come, ad esempio, nel caso dei lavoratori addetti alle aziende agrarie degli Istituti Tecnico-Agrari, ai quali, a seconda della mansione svolta e del protocollo sanitario previsto per le visite, può essere richiesto il dosaggio degli anticorpi del Tetano. In base alle disposizioni e ai pareri del Garante per la protezione dei dati personali il Dirigente Scolastico è tenuto al rispetto del Codice Privacy e non ha titolo per richiedere, trattare e conservare documenti specifici sullo stato vaccinale del personale. Si osserva, pertanto, che il Dirigente scolastico può far notare all’ASL che, per eventuali verifiche riguardanti la sorveglianza sanitaria o profili epidemiologici specifici per i lavoratori, l'ASL stessa è l'Ente titolare dei dati e degli elenchi vaccinali, suggerendo che le richieste siano eventualmente gestite tramite i canali istituzionali dell'Azienda Sanitaria Locale.

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Attribuzione del credito scolastico: dubbi su insufficienze, voto di comportamento e altri indicatori...
  • Chiedo dei chiarimenti in merito alle modalità di assegnazione dei crediti scolastici. La nostra scuola ha deciso di prendere in considerazione per l’attribuzione del credito...

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • Attività funzionali all'insegnamento e richieste di ferie: quali limiti dopo la fine delle lezioni?
  • Allo stato attuale e alla luce della più recente giurisprudenza, come possono essere valutate le richieste di ferie dei docenti che vanno dal termine delle lezioni al termine delle attività...

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • Il divieto di fumo nelle scuole opera anche al di fuori dell'orario scolastico?
  • Si ritiene che il divieto di fumo, nei locali dell’edificio scolastico, esteso a tutte le pertinenze con specifico atto di autoregolamentazione adottato dall’istituzione scolastica, debitamente segnalato unitamente al nominativo del personale autorizzato a vigilare sul rispetto del divieto, nonché ad accertare le violazioni ai fini della successiva contestazione in coerenza con la L. 689/1981, vada inteso come vigente in modo assoluto per l’intero arco delle 24 ore giornaliere indipendentemente dalla presenza degli studenti, del personale della scuola o da eventuali visitatori. Qualora in determinate fasce orarie i locali e le pertinenze dell’edificio scolastiche siano utilizzati da associazioni o terzi ai quali gli spazi sono stati affidati in concessione dall’ente proprietario o in uso temporaneo e precario dall’istituzione scolastica stessa ai sensi e nei limiti dell’art. 38 del D.I. 129/2018, si ritiene che l’istituzione scolastica debba sottoscrivere con il concessionario apposita convenzione o accordo nel quale si specifica la vigenza del divieto di fumo anche nella fascia oraria interessata dalla concessione o dell’uso temporaneo e precario, pretendendo che nell’accordo si individui il soggetto preposto a vigilare sull’attuazione del divieto sul quale non potrà non ricadere la responsabilità di eventuali trasgressioni non segnalati all’istituzione scolastica. Si ritiene, a tal proposito, del tutto ammissibile che nell’accordo sia prevista espressamente una clausola di sospensione o addirittura, nei casi più gravi, di risoluzione dell’accordo stesso in caso di inerzia da parte del concessionario qualora si verifichi una violazione del divieto da parte di soggetti che utilizzano gli spazio dell’edificio scolastico per le attività oggetto della concessione degli spazi stessi, ferma restando la disciplina prevista negli atti di autoregolamentazione interna qualora sia contestualmente presente negli spazi personale della scuola.

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • Riduzione dell'unità oraria a 55 minuti: quali attività possono essere computate ai fini del recupero del monte ore degli studenti?
  • Sintesi del principio normativo di riferimento - La riduzione della durata dell’unità oraria (es. ora da 60 a 55 minuti) è ammessa se la programmazione complessiva mantiene il monte ore annuale per le singole discipline; le scelte organizzative devono essere inserite nel Piano triennale dell’Offerta Formativa e deliberate dagli organi collegiali competenti. Il recupero delle ore non prestate deve pertanto assicurare il completamento del monte ore annuale e va realizzato con attività di natura curricolare/didattica. Valutazione delle attività elencate 1) Corsi di recupero disciplinari: sono l’opzione più appropriata e inequivocabilmente spendibile come recupero perché hanno natura curricolare e si riferiscono direttamente alle discipline interessate. Devono essere programmati e documentati (registro, obiettivi, verifiche) e inseriti nel PTOF. 2) Formazione scuola–lavoro svolta al di fuori dell’orario scolastico: si tratta di attività inserite a pieno titolo nel curricolo; vanno opportunamente programmate e tracciate 3) Attività di orientamento svolte al di fuori dell’orario scolastico: possibile solo se non opzionale e configurata come attività didattica curricolare, progettata secondo quanto previsto dal DM 328/2022 e regolarmente tracciata. In altre parole, se l’attività di orientamento è intesa come progetto didattico rivolto agli stessi allievi per il raggiungimento di competenze riferibili al curricolo, e viene formalmente deliberata, può essere conteggiata. Attività di orientamento informale o promozionale non si ritengono idonee a garantire il recupero del monte ore disciplinare. 4) Curvatura biomedica (per l’indirizzo Classico): in generale, gli adattamenti al piano orario curricolare (chiamate spesso impropriamente “curvature”) utilizzano la quota di autonomia e costituiscono una scelta operata nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa; va tuttavia chiarito in delibera quale monte ore disciplinare viene recuperato. 5) Uscite didattiche / viaggi di istruzione: la questione è abbastanza complessa, considerato che, pur avendo finalità meramente didattiche, non tutte le ore possono essere riconosciute come equipollenti alle ore del curriculum (ad esempio, viaggi, spostamenti, orari notturni) salvo casi ben motivati e documentati. Nello specifico, ciascuna “uscita” dovrebbe essere corredata da una progettazione comprendente precisi obiettivi didattici disciplinari e una quantificazione delle ore che possano essere considerate assimilabili al curriculum. Altre modalità di offerta formativa “spendibili” come recupero del monte ore non svolte a causa della riduzione dell’unità oraria potrebbero essere: - Lezioni aggiuntive in orario curricolare (moduli di potenziamento/recupero inseriti nella scansione settimanale) deliberati dal Collegio e indicati nel PTOF. - Laboratori disciplinari pomeridiani o modulazioni laboratorali formalmente inserite nel curricolo e documentate. - Attività di tutoring e peer tutoring finalizzate al recupero delle competenze disciplinari, con documentazione e verifiche. - Progetti interdisciplinari con parti di attività riconducibili in modo chiaro agli obiettivi delle discipline carenti. Modalità operative e adempimenti necessari 1) Delibera formale: ogni modalità che intenda essere utilizzata per il recupero deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti (indicando attività, ore, destinatari, modalità di verifica) e recepita nel PTOF, se necessario. 2) Coerenza didattica: il recupero deve essere finalizzato a ricostituire il monte ore/obiettivi disciplinari; pertanto, è preferibile, ma non obbligatorio in senso assoluto, che le attività siano omologhe a quelle non svolte (es. recupero di matematica con attività di matematica). 3) Documentazione: registro presenze, programma dell’attività, obiettivi, strumenti di verifica e valutazione, dichiarazione dei docenti coinvolti e, se svolte al di fuori dell’orario, autorizzazioni/consensi ove previsti. 4) Tracciabilità: indicare chiaramente in quale misura l’attività viene conteggiata (numero di ore ai fini del monte ore annuale). 5) Comunicazione: informare famiglie e studenti su finalità, calendario e natura delle attività considerate recupero.

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • Attivazione di un percorso a indirizzo sportivo nella scuola secondaria di I grado: requisiti organizzativi e normativa di riferimento...
  • Premesso che non esiste, ad oggi, un progetto nazionale ministeriale denominato “scuola secondaria di primo grado ad indirizzo sportivo”, ma che è stato stipulato nel 2023 un accordo di rete finalizzato a elaborare un progetto da portare poi all’attenzione del Ministero per attivare una eventuale sperimentazione nazionale, nel caso prospettato dal quesito possono essere utilizzati gli strumenti previsti dal DPR 275/99 e dalla Legge 107/2015 per l’adattamento del curricolo nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa. Quindi, una sezione o un percorso ad “indirizzo sportivo” nella scuola secondaria di I grado può essere introdotto come declinazione del curricolo e come potenziamento delle attività di scienze motorie e sportive nell’ambito dell’autonomia scolastica, previa formalizzazione tramite progetto didattico e deliberazioni degli organi collegiali. Procedura operativa consigliata (passi concreti) 1) Costituzione del gruppo di progettazione - Il Dipartimento di scienze motorie e sportive redige un progetto articolato che descriva obiettivi didattici, monte ore aggiuntivo previsto, metodologia, criteri di accesso degli alunni, valutazione, spazi e attrezzature necessarie, eventuali partner esterni (es. CONI, enti sportivi locali) e stima fabbisogno di personale. 2) Delibere degli organi collegiali - Il Collegio dei Docenti valuta e delibera il progetto motivando la coerenza con il curricolo dell’Istituto e con il PTOF. - Il Consiglio d’Istituto delibera aspetti organizzativi e di bilancio (es. impegno di risorse, uso del Fondo d’Istituto, eventuali contributi volontari delle famiglie, modalità di funzionamento della sezione). - Il progetto e le relative delibere devono essere inseriti nel PTOF come declinazione dell’offerta formativa. 3) Verifica della compatibilità con l’organico - Utilizzare la cattedra di potenziamento prevista nell’organico dell’autonomia (la risorsa indicata dalla scuola) per coprire le ore aggiuntive: la dotazione organica dell’autonomia è lo strumento attraverso cui la scuola dispone delle ore/posti per potenziare attività curriculari. - Verificare la compatibilità del progetto con l’organico provinciale/regionale: se la sezione richiede risorse aggiuntive non presenti nella dotazione, è necessario segnalare all’Ufficio Scolastico provinciale/regionale la necessità di verifica/integrazione delle dotazioni organiche. 4) Comunicazione all’Ufficio Scolastico - Se si tratta di una innovazione interna (p.e. potenziamento con le risorse dell’organico dell’autonomia) non è necessario richiedere una specifica autorizzazione ministeriale; è però buona prassi informare l’Ufficio Scolastico territoriale in fase di programmazione, soprattutto se si richiede una variazione o un adattamento nell’organico dell’autonomia. 5) Aggiornamento PTOF e informazione alle famiglie - Il progetto va inserito nel PTOF e reso trasparente alle famiglie (informativa, modalità di accesso e criteri di selezione, eventuali contributi sempre di carattere volontario). 6) Aspetti organizzativi, gestione docenti e retribuzioni - Copertura oraria: la cattedra di potenziamento prevista nell’organico dell’autonomia può essere utilizzata per attribuire le ore di potenziamento; la gestione delle ore è svolta secondo le norme vigenti su organico e incarichi. - Compensi: eventuali incarichi aggiuntivi o attività che richiedano compenso sono regolati dalla contrattazione di istituto e possono essere finanziati con il Fondo dell’Istituzione scolastica (FIS) o altre risorse a disposizione; non esistono retribuzioni automatiche al di fuori di quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa. - Procedure di nomina: l’utilizzo di docenti interni, incarichi a tempo determinato o nomine con supplenze segue le norme ordinarie sull’assegnazione delle ore e sulle graduatorie. 7) Verifica di idoneità dei locali e sicurezza - Valutare spazi, attrezzature e requisiti di sicurezza per le attività sportive; il DSGA e il responsabile per la sicurezza devono verificare la conformità alle norme di sicurezza e antinfortunistiche. Tempi e pianificazione - Per attivare la sezione a partire dall’anno scolastico 2027/28 è necessario predisporre il progetto e le deliberazioni nell’anno scolastico precedente, per poter inserire la proposta nel PTOF e verificare la compatibilità con la dotazione organica prevista per l’a.s. 2027/28. È opportuno concordare le necessità di organico e di eventuali adeguamenti strutturali con l’Ufficio Scolastico territoriale entro i tempi utili per la definizione dell’organico.

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • Aspettativa per attività di ricerca universitaria del personale docente: trattamento giuridico ed effetti sull'anzianità di servizio...
  • Nel caso di specie la posizione di Postdoctoral Research Fellow può essere ricondotta a quella dell’assegno di ricerca. Il trattamento amministrativo e il riconoscimento ai fini giuridici (anzianità di servizio, progressione di carriera, trattamento previdenziale) di periodi svolti all’estero come titolare di assegno di ricerca è disciplinato principalmente dall’art. 22 della legge n. 240/2010 in relazione agli assegni di ricerca e dalla prassi ministeriale (nota el 12 maggio 2011 prot. AOODGPER n. 4058 ). Tuttavia, la normativa è stata interpretata in modo non univoco quando l’assegno è conferito da istituzioni estere; alcune Ragionerie Territoriali hanno rifiutato il riconoscimento finale ai fini giuridici e previdenziali, mentre altre lo hanno riconosciuto in applicazione della nota ministeriale. Il dubbio, quindi, è se, trattandosi di università straniera si possa applicare l'aspettativa prevista dall'art. 22 per i titolari di assegni di ricerca ( ora contratti di ricerca). Precisiamo. Gli artt. 22 e 24 della Legge n. 240 del 2010 non contemplano tra i soggetti che possono conferire gli assegni di ricerca (ora contratti di ricerca) o i contratti di ricercatore a t.d. enti ed università straniere. Da quanto ci risulta in data 20 marzo 2012 era stata posta in essere una interrogazione parlamentare atteso che non risultava intervenuta alcuna specifica interpretazione ministeriale circa il riconoscimento dell'aspettativa senza assegni anche a favore dei pubblici dipendenti assegnisti di ricerca presso università straniere. La nota del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058 della direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprimendosi sulle caratteristiche dell'aspettativa per assegno di ricerca, di cui possono usufruire i docenti della scuola, con riferimento alla questione della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilisce che «i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca». Risulta che diverse ragionerie territoriali dello Stato, in assenza di una norma esplicita, continuino a negare il riconoscimento del periodo di aspettativa per assegno di ricerca ai fini del servizio, della progressione di carriera, del trattamento di previdenza e quiescenza, non riconoscendo quindi la nota del 12 maggio 2011 della direzione generale per il personale scolastico di cui sopra. Risulta, invece, che altre ragionerie territoriali riconoscono la nota in questione. Dal punto di vista letterale manca, infatti, il riconoscimento che l’assegno (ora contratto) di ricerca conferito all’estero possa comportare l’aspettativa non retribuita per il dipendente. Si tratta quindi di questione dibattuta su cui non constano ad oggi precedenti giurisprudenziali e su cui si potrebbe sentire preventivamente la RTS competente. Pertanto, visto che l’assegno è conferito da un’università estera (Università di Rijeka) la fattispecie non è esplicitamente prevista dall’art. 22 e la prassi amministrativa non è univoca. In tale caso esistono alternative amministrativamente praticabili: - 1) concedere l’aspettativa non retribuita richiamando l’art. 22 L.240/2010 e la nota ministeriale del 12/05/2011 (documentando la titolarità dell’assegno) previa interlocuzione con la Ragioneria Territoriale dello Stato in merito ad un parere sull’applicazione dell’aspettativa ex art. 22 citato; - 2) disporre l’aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 18 co. 2 del CCNL 2007 (aspettativa per motivi di studio), con i limiti e le caratteristiche previste dall’ordinamento contrattuale (si ricorda che l’aspettativa è disciplinata dagli artt. 69 e 70 del DPR 3/1957 e la durata massima continuativa è di dodici mesi). Per quanto concerne la validità giuridica: a) Se l’aspettativa è riconosciuta in virtù dell’art. 22 L.240/2010 (assegno di ricerca equiparato a dottorato secondo la nota ministeriale del 12/05/2011): - il periodo è equiparabile, ai fini del servizio e della progressione di carriera, a quello derivante dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca; pertanto il periodo è valente ai fini dell’anzianità utile per la progressione e ai fini previdenziali, Infatti, la CM 15 del 2011 prevede che il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - con nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999. b) Se l’assenza è concessa come aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 18 del CCN 2007 il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza ( cfr art. 69 del DPR 3/1957 cui rinvia il secondo comma del citato art. 18 per quanto concerne l’aspettativa per motivi di studio).

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • Discipline con voto orale: le verifiche sommative devono essere necessariamente orali o possono consistere anche in prove scritte?
  • Già da molti anni, la determinazione dei criteri generali e delle modalità di valutazione degli apprendimenti è affidata alla competenza degli organi collegiali, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa. Dal punto di vista normativo, si richiama il contenuto del DPR 122/09, che, ai commi 4 e 5 dell’articolo 1, ancora vigenti, così recita: 4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ……. 5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. IL ruolo e le attribuzioni del collegio vengono peraltro confermati nel comma 1, articolo 1 del D.Lgs 62/2017. Non a caso, l’Amministrazione centrale non ha più emanato, già dal 2001, ordinanze sullo svolgimento degli scrutini (l’ultima è la OM 90/2001). A ciò si aggiunga che, mentre i quadri orari degli indirizzi del secondo ciclo di istruzione, prima del riordino del 2010, prevedano le valutazioni distinte in scritto orale (quando opportuno anche pratico), i quadri orari ordinamentali allegati ai DDPPRR 87-88-89 del 2010 e quelli successivi, non prevedono più alcuna distinzione. Già nel 2012, con la circolare 89 del 18 ottobre, la Direzione degli ordinamenti del Ministero affermava che: ……. il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti…… Per quanto concerne gli scrutini intermedi, la suddetta circolare prevedeva che: ……. si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi …… la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. In coerenza con la cornice normativa e regolamentare sopra richiamata, si ritiene che: - Nel Piano dell’offerta formativa deve venire inserita una specifica sezione dedicata a criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti, che tenga conto anche delle diverse proposte scaturite nel collegio e nelle sue articolazioni funzionali (es. dipartimenti disciplinari) - In linea generale, per quanto concerne gli strumenti di verifica i docenti possono usare interrogazioni orali ma anche test, prove scritte (aperti, strutturati, questionari), prove pratiche, prove “autentiche” o altri strumenti valutativi durante il percorso didattico. Queste prove possono e devono concorrere alla costruzione del voto finale. - In sede di scrutinio il voto di profitto sintetizza i risultati ottenuti nelle diverse verifiche effettuate. - Si ritiene consigliabile, anche nello scrutinio intermedio, prevedere la sintesi valutativa che porti all’espressione di un unico voto, considerando che tale valutazione numerica si riferisce al grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimenti previsti dal curriculum per ogni disciplina. - E’ comunque necessario che le modalità di verifica e i criteri per la sintesi valutativa vengano resi noti agli studenti e alle famiglie, sia per una esigenza di trasparenza amministrativa, sia per tenere conto della funzione eminentemente formativa della valutazione.

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • Compenso a esperto esterno pensionato per attività PNRR: trattamento fiscale, previdenziale e IRAP...
  • Come detto in precedenti risposte, l’art. 44, c. 2, D.L. 269/2003 (L. 326/2003) ha disposto l’iscrizione alla Gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche per i collaboratori occasionali di cui all’articolo 2222 c.c. quando i redditi fiscalmente imponibili sono superiori a 5.000 euro nell’anno solare, prevedendo per i percipienti le stesse regole applicabili ai collaboratori coordinati e continuativi, sia nelle modalità di iscrizione alla Gestione separata (modalità telematica) sia nella modalità di calcolo e ripartizione del contributo (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente). Nel calcolare tale limite il collaboratore deve tenere conto dei compensi percepiti nell’anno (solare) da parte di tutti i committenti con i quali il soggetto intrattiene rapporti di lavoro autonomo di tipo occasionale. Quindi, il DL 269/2003 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 numero 326) prevede espressamente - all’articolo 44 “Disposizioni varie in materia previdenziale” - che l’iscrizione alla Gestione Separata riguarda coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale, nel momento in cui il reddito annuo derivante da detta attività “sia superiore ad euro 5.000”. Di conseguenza, l’obbligo per il lavoratore autonomo occasionale di: • iscriversi alla Gestione Separata Inps; • versare i contributi alla suddetta Gestione Separata; sorge soltanto nel momento in cui l’interessato realizza un reddito annuo fiscalmente imponibile eccedente i 5 mila euro, anche se per effetto di prestazioni rese a beneficio di più committenti. I lavoratori occasionali interessati devono (sotto la personale responsabilità) comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi obbligatoriamente alla Gestione Separata Occorre precisare che il superamento della soglia dei 5000 euro - per l’applicazione della contribuzione alla gestione separata – non deve essere considerato sull’importo lordo Stato, bensì sulle somme lorde spettanti al prestatore d’opera (cd. reddito lordo prestatore). Tanto premesso, confermiamo che è corretto pagare il compenso netto, versando la ritenuta d'acconto al 20% e l'Irap , ma non l'aliquota inps per la gestione separata, poichè l'esperto ha dichiarato di non aver superato, nell’anno in corso, la soglia dei 5.000 euro. Confermiamo altresì che dal compenso lordo stato - pari a euro 1464 – occorre scorporare la percentuale del 8,5 % IRAP. Per la precisione, il calcolo - fino ad arrivare al netto - è il seguente: € 1464*100/108.5= € 1349,31 (lordo prestatore) € 1349,31*20%= € 269,86 (ritenuta d’acconto IRPEF da versare con F24EP) € 1349,31- € 269,86 = € 1079,45 (compenso netto) € 1349,31*8,5%= € 114,69 (IRAP da versare con F24EP) TOTALE - € 1079.45 + € 269,86 + € 114,69 = € 1464,00

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • Bonifico o PagoPA: come deve essere accreditato un premio destinato all'istituzione scolastica?
  • Occorre ricordare, che, in considerazione della centralità a livello nazionale di pagoPA quale piattaforma unica per la gestione degli incassi, i soggetti obbligati per legge (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs 82/2005 e dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) all’adesione a pagoPA (tutte le Pubbliche Amministrazioni, tra cui le Scuole) non possono richiedere pagamenti che non siano integrati con il Sistema pagoPA e, proprio per tale ragione, al paragrafo 5 delle Linee Guida AgID (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lineeguidapagamenti_v_1.2.pdf ) è precisato che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito”. Tale divieto, che non prevede eccezioni, decorre dalla data di pubblicazione delle Linee Guida (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018). L’obbligo di utilizzo della “piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità" discende dal dispositivo di cui all’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) che stabilisce un principio assoluto: qualsiasi entrata a favore di una Pubblica Amministrazione (comprese le istituzioni scolastiche) proveniente da un soggetto privato — che si tratti di tasse, contributi volontari, sponsorizzazioni, donazioni o, come in questo caso, di un premio da concorso — deve obbligatoriamente transitare tramite la piattaforma pagoPA. Ne consegue, pertanto, il divieto per le scuole di fornire (o pubblicare) l'IBAN per aggirare il sistema pagoPA, al fine di evitare i cosiddetti pagamenti "extra-nodo" (fuori dalla piattaforma). Entrando nel merito del quesito, siamo dell’avviso che quanto riportato dall'associazione descrive una prassi di fatto (non ortodossa) che spesso si verifica nella realtà quotidiana delle segreterie scolastiche. In buona sostanza, onde evitare antipatiche discussioni, non è infrequente che le scuole accettino passivamente il bonifico ordinario, commettendo, tuttavia, una violazione normativa. Altro aspetto da evidenziare consiste nel fatto che molte associazioni sostengono di poter pagare solo mediante bonifico poiché sono convinte che l'unico modo per tracciare legittimamente un'erogazione nei loro bilanci sia il bonifico ordinario contenente l'IBAN del beneficiario. In realtà, tale convinzione è basata su un malinteso di tipo tecnico/informatico: pagare un avviso PagoPA tramite il proprio Home Banking aziendale (circuito CBILL) è a tutti gli effetti un bonifico bancario, ma integrato con il nodo nazionale: l'associazione mantiene la totale tracciabilità fiscale dell'uscita, ma la scuola riceve il denaro in modo regolare e conforme al CAD. In conclusione, reputiamo che l’Istituto debba garbatamente far presente all'associazione che le PA/scuole, a prescindere dalla prassi, sono vincolate per legge al nodo pagoPA e che l'invio di un avviso di pagamento è l'unico modo conforme alla legge per consentire il versamento del premio tramite il conto bancario dell’Associazione stessa.

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • In caso di giudizio sospeso la scuola può comunicare tutti i voti a giugno o solo dopo lo scrutinio di agosto?
  • La Nota del Ministero dell’Istruzione del 9 giugno 2020, n. 9168, relativa a Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, precisa che “per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni. In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni” (si tenga presente anche la Nota MI del 28 maggio 2020, n. 8464). Tali indicazioni riguardano gli esiti degli scrutini, vale a dire quanto deliberato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale. Come disciplinato dal D.M. n. 80/2007 e dalla successiva O.M. n. 92/2007, nel caso in cui il consiglio di classe, durante lo scrutinio finale immediatamente successivo al termine delle attività didattiche, deliberi di sospendere il giudizio per uno o più studenti in coerenza con i criteri contenuti nel PTOF dell’istituzione scolastica, lo scrutinio per tali studenti è da ritenersi sospeso e destinato ad essere riavviato e concluso all’esito dello svolgimento delle prove finalizzate a documentare l’avvenuto recupero o la permanenza delle carenze che hanno determinato la sospensione del giudizio, secondo la calendarizzazione decisa dall’istituzione scolastica. Solo durante la seduta dello scrutinio, successivo allo svolgimento delle prove di recupero, il consiglio di classe delibera finalmente quale sia l’esito conseguito dallo studente al termine dell’anno scolastico (ammesso o non ammesso alla classe successiva) rendendo definitivi i voti assegnati e deliberati sulla base dei quali il consiglio di classe delibera l’ammissione o la non ammissione dello studente alla classe successiva, in coerenza con i criteri stabiliti nel PTOF. Si ritiene, pertanto, che se da una parte non sussiste alcun obbligo per l’istituzione scolastica di comunicare tutti i voti assegnati ad uno studente per cui è stata deliberata la sospensione del giudizio per una o più discipline al termine della seduta di scrutinio svolta immediatamente dopo il termine delle attività didattiche, dall’altra non si configura alcuna violazione della normativa posta a tutela dei dati personali qualora l’istituzione scolastica renda conoscibili agli esercenti la responsabilità genitoriale anche i voti sufficienti o superiori alla sufficienza conseguiti dallo studente, nelle more dell’effettuazione delle prove di recupero e del successivo scrutinio finale. La prassi della scuola indicata nel quesito, fa parte di una scelta gestionale che appare assolutamente legittima, seguita anche da chi scrive la presente risposta. Si ritiene, infine, che gli esercenti la responsabilità genitoriale sullo studente per cui è stata disposta la sospensione del giudizio in una o più discipline siano da considerarsi soggetti interessati qualora presentino istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 per conoscere i voti attribuiti in ogni singola disciplina dal consiglio di classe nella seduta in cui è stata comunque deliberata la sospensione del giudizio.

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • Interruzione delle ferie per malattia: il referto di Pronto Soccorso privo di trasmissione telematica INPS è sufficiente a giustificare l'assenza?
  • L'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150 del 2009, ha previsto che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente (resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica costituisce illecito disciplinare per il medico il quale - riprendendo quanto analogamente previsto per il caso del medico che abbia redatto un certificato falso ovvero abbia rilasciato attestazioni di dati clinici non direttamente constatati o non oggettivamente documentati (art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001) - in caso di reiterazione è soggetto, se dipendente dell'amministrazione a licenziamento ovvero, se convenzionato con le ASL, alla decadenza dalla convenzione. L'INPS, con una Guida pubblicata in data 26 luglio 2018, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti in caso di assenza per malattia con specifico riferimento alla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo. L'INPS riepiloga quelli che sono gli adempimenti sia del medico che del dipendente in caso di malattia e assenza dal lavoro. Il medico curante: - redige l'apposito certificato di malattia e lo trasmette all'INPS con modalità telematica, immediatamente o al più il giorno dopo quando la visita è avvenuta al tuo domicilio; - se richiesta, deve consegnare al dipendente una copia cartacea; - se richiesto, il medico è tenuto ad inviare la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del dipendente; - nel certificato telematico, oltre alla possibilità di ricondurre l'assenza ad una determinata tipologia (es. grave patologia), può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa; - il certificato di malattia e l'attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. Il dipendente: - è esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato al datore di lavoro che può visualizzarlo mediante i servizi presenti sul sito web www.inps.it; - deve comunque attenersi alle disposizioni previste CCNL per informare il datore di lavoro della tua assenza (Cfr. art. 17 CCNL 2007); - nei giorni festivi e prefestivi deve rivolgersi al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni ( come avvenuto nel caso di specie per il 2 giugno) sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì; - nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, deve richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Anche in tali casi deve assicurarsi che l'eventuale trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata. Qualora invece la Struttura Ospedaliera sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e consegni un certificato cartaceo, deve accertarsi che siano presenti tutti i dati fondamentali e provvedere all'invio dello stesso al datore di lavoro. Successivamente l’INPS con FAQ ufficiale ha così precisato: “Le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero ed eventualmente di malattia? Come deve comportarsi il lavoratore in caso di ricovero? Sì. Anche le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia. Tuttavia, qualora le stesse ancora siano impossibilitate alla trasmissione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo e trasmetterlo all'INPS ( questo riteniamo solo in caso di lavoratore del settore privato) con le modalità previste. Deve, inoltre, provvedere a inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro.” Pertanto, riteniamo che sia sufficiente l’invio della copia cartacea del certificato di PS per la giornata del 1 giugno stante che evidentemente la struttura è stata impossibilitata all’invio telematico. Ovviamente il certificato di PS deve essere completo di tutti i dati necessari sopra richiamati.

    Data di pubblicazione: 22/06/2026

  • Esami di Stato: il DS può organizzare turni di vigilanza utilizzando i docenti non impegnati nelle commissioni?
  • L’art. 13, c. 4, dell’O.M. 54/2026, che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026, prevede che “la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di maturità, da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola”; in particolare al c. 4 si precisa che “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2026, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”. Il riferimento alla presenza in servizio nei giorni delle prove scritte è funzionale ad assicurare la vigilanza in coerenza con quanto deciso dalle commissioni per l’Esame di maturità insediate presso l’istituzione scolastica in merito all’organizzazione delle attività. Del resto, se i docenti sono da ritenersi in servizio fino al 30 giugno, come indica il c. 4 dell’art. 13, ciò rileva in considerazione della necessità di garantire proprio lo svolgimento delle prove scritte dell’Esame di maturità ed eventuali casi in cui si rendesse necessario disporre la sostituzione di membri delle commissioni di esame, indipendentemente dalle previsioni contenute nel piano annuale delle attività del personale docente, che ovviamente non possono condizionare le attività dell’esame stesso. Si ritiene, pertanto, non solo legittimo ma doveroso che il dirigente scolastico adotti disposizioni di natura organizzativa per garantire la vigilanza durante le prove scritte di esame in collaborazione con quanto indicato dalle commissioni insediate presso l’istituzione scolastica.

    Data di pubblicazione: 19/06/2026

  • Un parere in merito a segnalazioni concernenti il comportamento di un docente, alla discontinuità didattica e ai possibili profili di rilevanza disciplinare...
  • In premessa relativamente all’assegnazione dei docenti alle classi l’art. 10, c. 4, del D. lgs. 297/1994 dispone che “il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all' assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell' orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull' andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi”. L’art. 7, c. 2, lett. b, del D. lgs. 297/1994 prevede che il collegio dei docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto”, mentre ai sensi dell’art. 396, c. 2, lett. d, spetta al dirigente scolastico “procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. Del resto, l’art. 5, c. 2, del D.lgs. 165/2001 attribuisce al dirigente scolastico ogni competenza in ordine all’organizzazione del lavoro e alla gestione del personale. Qualora il dirigente scolastico rilevi la necessità di procedere all’attribuzione di un docente alle classi in deroga rispetto ai criteri stabiliti dal consiglio di istituto, provvederà a motivare con precisione le ragioni dell’adozione del provvedimento adottato in deroga. In riferimento al caso proposto, si prende atto che “nella proposta di criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi approvata dal collegio e dal consiglio di istituto, la continuità viene valorizzata solo in funzione dell'interesse formativo degli studenti e studentesse”: in considerazione di tale criterio si ritiene che il dirigente scolastico, rilevato che sotto l’aspetto relazionale la permanenza del docente nella classe non comporterebbe un valore aggiunto, ma al contrario una compressione delle condizioni di serenità necessarie agli studenti, almeno a stare a quanto documentano le segnalazioni pervenute circa i comportamenti del docente, che si consiglia ovviamente di accertare, possa senz’altro assegnare al docente un’altra classe, considerato che la continuità didattica non si configurerebbe quale valore da preservare. Circa il comportamento adottato dal docente in riferimento all’obbligo a cui avrebbe sottoposto “studenti e studentesse ad inviare preventivamente, al suo indirizzo di posta istituzionale, la comunicazione della eventuale assenza il giorno prima dell'assenza stessa, richiamando poi chi non l'avesse fatto”, si ritiene che tale comportamento, una volta accertato anche attraverso la documentazione reperibile sul registro elettronico, da un lato rafforzi la decisione del dirigente scolastico di non assegnare il docente alla classe per il prossimo anno scolastico, dall’altro possa assumere un profilo disciplinare, con conseguente esercizio del potere disciplinare da parte del dirigente scolastico (da valutare almeno come contestazione di addebito), in quanto tale obbligo di comunicazione non si configura in alcun modo in capo agli studenti, tanto più in relazione alla posta del singolo docente.

    Data di pubblicazione: 19/06/2026

  • Affidamento del servizio di ristoro scolastico: determinazione della base di gara e partecipazione del gestore uscente...
  • A breve scadrà il contratto in essere per la gestione della buvette interna (punto di ristoro). La precedente assegnazione è avvenuta tramite gara espletata...

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