Data di pubblicazione: 07/10/2026
Gentile Utente In premessa alcune precisazioni, per poter richiedere e accettare la domanda per usufruire dei permessi per la zia. L’ art. 33, comma 3 della legge 104/92, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Per l’appunto il nipote (zia) ai sensi dell’art. 75 del C.C. in linea collaterale è di terzo grado quindi, il diritto ai tre giorni di permesso rientra nelle eccezioni di cui sopra e, solo a condizione di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto ( della persona da assistere), ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età La Funzione Pubblica nella circolare 13/2010 (stesse indicazioni da parte dell’INPS per il settore privato) a prescindere dall’età anagrafica over sessantacinque, ha definito come devono essere dimostrate le relative condizioni. L’espressione “mancanti”, è intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. Mentre, nel merito della definizione di “patologie invalidanti”, nella documentazione sanitaria che deve essere allegata alla domanda, invece, devono essere prese in considerazione le sole patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 . L' interpello Ministero del Lavoro n. 19 del 26 giugno 2014 ha chiarito che il parente o affine entro il terzo grado può fruire dei permessi anche qualora le condizioni sopra descritte si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma (genitori o il coniuge della persona da assistere) in quanto, il legislatore utilizza la congiunzione disgiunta. Per fruire dei citati permessi non è prevista la stessa residenza. Sulla questione la Funzione Pubblica nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati). In tale ottica si menziona l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481: ”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza” Al riguardo, l’abolizione del Referente Unico all’assistenza, ovvero che più familiari avente diritto possono usufruire dei 3 giorni al mese massimo previsto cumulativamente, in futuro, potrebbe se del caso prendere in considerazione gli stessi figli se lavoratori dipendente Conclusivamente, in risposta al quesito e, per quanto evidenziato, va considerata l’età del coniuge ultrasessantacinquenne che va ad integrare il requisito principale per l’eccezione. Mentre, il fatto che, nella situazione di specie, esistono figli di cui uno lavoratore dipendente presso una ditta privata e due lavoratrici autonome che potrebbero occuparsi della signora che non si trova nello stato di " abbandono,” secondo le recenti interpretazioni giurisprudenziali, a nostro parere come altre analoghe risposte è ininfluente. Ad ogni modo il dato letterale della norma che abbiamo sopra richiamato è chiaro e va ribadito che gli stessi figli non devono e non sono tenuti a presentare nessuna dichiarazione. Quindi, in risposta al quesito e, per quanto evidenziato, a nostro parere la domanda con allegata una puntuale dichiarazione soggettiva e oggettiva presentata ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445 del 2000 e sottoscritta dall’interessato, non può essere rifiutata.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
Il quesito richiede, in via preliminare, alcuni chiarimenti in ordine alla natura delle garanzie assicurative attivate e alla posizione del soggetto che, sin dal 2015, ha formulato richieste nell’interesse dell’alunna. In primo luogo, non risulta chiara la qualifica del soggetto indicato come “perito”, che non sembrerebbe essere un avvocato e che dichiara di agire per conto dei genitori dell’infortunata. Occorrerebbe pertanto verificare in forza di quale incarico egli abbia formulato le richieste succedutesi nel tempo. La questione assume particolare rilievo per le comunicazioni successive al raggiungimento della maggiore età dell’interessata, avvenuto nel 2025: da tale momento i genitori non sono più suoi rappresentanti legali e, pertanto, chi intenda formulare richieste per conto della danneggiata deve essere munito di un titolo che lo legittimi ad agire in suo nome. Occorre, inoltre, distinguere nettamente la garanzia infortuni dalla garanzia per responsabilità civile, che hanno natura, presupposti e disciplina differenti. La polizza infortuni attribuisce, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto, un diritto all’indennizzo in conseguenza dell'evento assicurato, indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità della scuola. Diversamente, la garanzia RC è destinata a tenere indenne l'Amministrazione delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla propria eventuale responsabilità verso il terzo danneggiato. Non è pertanto possibile valutare unitariamente le richieste che il perito dichiara di formulare, indistintamente, “in ambito RC e infortuni”. Sarebbe quindi necessario acquisire e verificare le polizze vigenti al momento del fatto, con le relative condizioni contrattuali, nonché ricostruire separatamente la gestione dei due eventuali sinistri. Quanto alla responsabilità civile, devono essere tenuti distinti il diritto della danneggiata al risarcimento nei confronti dell'Amministrazione e il diritto dell'Amministrazione assicurata alla garanzia nei confronti dell'assicuratore. Il primo è soggetto alle ordinarie regole sulla prescrizione del diritto al risarcimento. In particolare, ove sia fatta valere la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno subito dall'alunna durante il tempo nel quale era affidata alla vigilanza della scuola, trova applicazione, in linea generale, la prescrizione ordinaria decennale; ove la pretesa venga invece fatta valere esclusivamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, opera il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. Occorre naturalmente tenere conto, nella concreta ricostruzione della vicenda, degli eventuali atti interruttivi intervenuti. Sotto quest'ultimo profilo, la PEC del 2024 non può ritenersi priva di effetti per il solo fatto che, a causa di un disguido interno, non sia stata letta, protocollata o tempestivamente inoltrata. Se il messaggio è stato regolarmente consegnato all'indirizzo PEC dell'Amministrazione, la circostanza che esso non sia stato successivamente preso in carico dagli uffici non ne elimina la ricezione. Ai fini dell'effetto interruttivo rileva, infatti, che la richiesta scritta idonea a costituire in mora il debitore sia pervenuta nella sua sfera di conoscibilità, secondo i principi degli artt. 1335 e 2943, quarto comma, c.c. La successiva protocollazione costituisce quindi una regolarizzazione amministrativa interna e non il momento dal quale la comunicazione deve considerarsi ricevuta. Resta, tuttavia, da verificare se le singole comunicazioni siano state formulate da soggetto legittimato ad agire per conto della danneggiata. Per quelle anteriori al raggiungimento della maggiore età assume rilievo l'incarico conferito dai genitori, all'epoca esercenti la responsabilità genitoriale; per le comunicazioni successive al 2025 occorre invece verificare l'esistenza di un incarico proveniente direttamente dall'interessata. Non appare sufficiente, dopo il raggiungimento della maggiore età, il mero riferimento a un precedente incarico conferito dai genitori. Diversa è la prescrizione relativa al rapporto tra la scuola assicurata e la compagnia di assicurazione della responsabilità civile. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni; nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre, specificamente, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La stessa disposizione stabilisce, tuttavia, che la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. Ne consegue che, ai fini della posizione della scuola, assume rilievo centrale la ricostruzione di quanto avvenuto nel 2015. Occorre accertare, in particolare, la data della prima richiesta risarcitoria formulata nell'interesse dell'alunna e verificare se e quando tale richiesta sia stata comunicata dalla scuola all'assicuratore, direttamente o attraverso il soggetto eventualmente abilitato a riceverla per conto della compagnia. Se la richiesta del terzo è stata tempestivamente comunicata all'assicuratore, il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato alla garanzia è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 2952, quarto comma, c.c. nei termini stabiliti dalla disposizione. La mera circostanza che la compagnia abbia successivamente classificato unilateralmente il sinistro come chiuso “senza seguito” non è, di per sé, idonea a modificare il regime legale della prescrizione. È quindi opportuno chiedere formalmente all'assicuratore di ricostruire la pratica, precisando: la data di apertura del sinistro; la garanzia sulla cui base esso fu aperto; le richieste risarcitorie ricevute o trasmesse; le ragioni della chiusura “senza seguito”; l'eventuale liquidazione o diniego dell'indennizzo; nonché la posizione attuale della compagnia rispetto alla richiesta della danneggiata. Alla richiesta dovranno essere nuovamente allegate, per completezza, tutte le comunicazioni disponibili, compresa la PEC del 2024, dando conto del ritardato inoltro. Diversamente deve essere valutata la polizza infortuni. Non può affermarsi, sulla base dei soli elementi forniti, che le lettere indirizzate esclusivamente alla scuola abbiano automaticamente interrotto anche la prescrizione nei confronti dell'assicuratore. In linea generale, l'atto interruttivo deve essere rivolto al soggetto nei cui confronti il diritto viene fatto valere; occorre dunque verificare se, in base alla polizza, la scuola fosse soltanto contraente ovvero fosse anche abilitata a ricevere, per conto dell'assicuratore, le richieste degli assicurati o beneficiari. Per la stessa ragione non è possibile affermare, allo stato, una responsabilità della scuola per il mancato inoltro della PEC del 2024 in relazione alla garanzia infortuni. Una simile valutazione presuppone di stabilire, sulla base del contratto, quali obblighi di trasmissione gravassero sulla scuola, se nel 2024 il diritto all'indennizzo fosse ancora esistente e non prescritto e se l'omesso tempestivo inoltro abbia effettivamente determinato la perdita di un diritto che, altrimenti, sarebbe stato esercitabile. Alla luce di quanto precede, appare opportuno che l'istituto: 1. acquisisca le condizioni integrali delle polizze RC e infortuni vigenti alla data dell'evento; 2. ricostruisca cronologicamente, e separatamente per le due garanzie, tutte le comunicazioni intercorse dal 2015 ad oggi; 3. chieda formalmente alla compagnia assicuratrice e, se del caso, al broker o gestore del sinistro di precisare lo stato e l'esito di entrambe le pratiche, nonché le ragioni della chiusura senza seguito; 4. trasmetta nuovamente la documentazione, compresa la PEC ricevuta nel 2024, facendo espressamente salva ogni ragione e diritto dell'Amministrazione; 5. chieda al soggetto che si qualifica come perito, considerato che l'interessata è ormai maggiorenne, di documentare il titolo in forza del quale dichiara di agire per suo conto e di precisare distintamente le pretese formulate a titolo di indennizzo da polizza infortuni e quelle formulate a titolo di risarcimento del danno da responsabilità civile, indicandone altresì l'ammontare e i relativi elementi giustificativi. Quest'ultima richiesta può essere formulata senza riconoscere la fondatezza della pretesa. Sarà opportuno precisare espressamente che la richiesta di documentazione e chiarimenti è effettuata esclusivamente ai fini dell'istruttoria della pratica, senza riconoscimento, neppure implicito, dell'esistenza, fondatezza, attualità o misura di alcun diritto e con espressa riserva di ogni eccezione, anche in ordine alla prescrizione. Ciò consente di evitare che una interlocuzione meramente istruttoria possa essere equivocata come riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c. In conclusione, allo stato non appare possibile stabilire se e quali pretese siano tuttora esercitabili senza avere previamente ricostruito la posizione relativa alle due distinte coperture assicurative.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici (ivi compreso il personale ATA) la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3. Lo stesso articolo prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità e conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Ricordiamo che già la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto. Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. Pertanto i requisiti per autorizzare un incarico sono: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego; - la necessità che l’attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio. Ciò premesso, nel caso di specie si suggerisce al DS di chiedere alla docente ulteriori specifiche su come verrà svolta l’attività e nel caso di allegare il contratto che regola detta attività al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di cui sopra. Va da sé che se, all’esito della suddetta istruttoria, si appurasse che la docente è titolare di partita iva con codice ateco che prevede esercizio di attività commerciale, si tratterebbe di attività assolutamente incompatibile ai sensi dell’art. 60 del DPR 3/1957 ( richiamato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). Nel caso in cui la docente stesse svolgendo tale attività in assenza della preventiva autorizzazione, si osserva quanto segue. La disciplina dell'incompatibilità prevista dagli att. 60 ss. d.P.R. n. 3 del 1957, prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento può assumere rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del decreto 165/2001, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati "ab origine", avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. (cfr. Cassazione civile sez. lav. 21 agosto 2009 n. 18608; in senso conforme Cass. 12 ottobre 2012 n. 17437) Infatti, l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma 1, dello stesso decreto, che, riguardando la materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo. (cfr Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2015, n. 617) Quindi, allorquando un dipendente pubblico versi in una situazione di incompatibilità, ottemperando alla diffida che abbia eventualmente ricevuto, dovrà essere comunque soggetto a procedimento disciplinare di cui all'art. 55 e seguenti del D.Lgs. 165 del 2001 (Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2009 n. 15397). Infatti, come detto sopra, il comportamento del dipendente è sanzionabile disciplinarmente per la mancata richiesta di autorizzazione. Anche successivamente ( Cass. 6 agosto 2018 n. 20555) è stato ribadito che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità deve essere diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico; ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. Pertanto, l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 60 e ss., ed applicabile ai dipendenti di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, commi 2 e 3, attiene alla materia delle incompatibilità ed è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 stesso testo normativo. La Cassazione, con l'Ordinanza n. 11949 del 7 maggio 2019, ha, altresì, affermato che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, il mancato esercizio del potere di diffida di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 63, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 1, non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare nei casi in cui quest'ultima sia correlata all'espletamento di incarichi retribuiti non autorizzati. Inoltre, ai sensi dell’art. 53, comma 7, in caso di inosservanza del divieto ( svolgimento attività extraistituzionali senza autorizzazione preventiva), salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Il successivo comma 7bis prevede che l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Conclusivamente, questi i passaggi: - Procedere con una diffida alla dipendente rappresentando che risulta lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata concedendo quindici giorni al dipendente per fornire le spiegazioni dovute e comunque per cessare da detta attività con richiesta di restituzione dei compensi ai sensi dell’art. 53, comma 7; - All’esito del riscontro della dipendente la scuola valuterà se e come procedere alla luce di quanto suesposto.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività imprenditoriale; deve, inoltre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali. Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro. Invece, il divieto in questione di cui all'art. 53 citato non pone limiti alla partecipazione di un pubblico dipendente in società commerciali in qualità di mero socio di capitale (es socio di SRL, azionista di SPA e, per analogia, socio accomandante di società in accomandita semplice, socio in una società semplice agricola, ecc.). Esso esclude, invece, come detto sopra, che egli possa ricoprire cariche sociali, compiere atti di amministrazione nella società, trattare o concludere affari in nome della stessa. La Corte dei Conti, con la Sentenza n. 9 del 7 maggio 2019, ha affermato che per un dipendente pubblico a tempo indeterminato è assolutamente vietata l’attività di amministratore unico di una società di capitali, in quanto carica sociale palesemente e testualmente vietata e non autorizzabile ex art.60, d.P.R. n.3 del 1957, richiamato dall’art.53, co.1, d.lgs. n.165 del 2001 (che, nel caso di specie, tra l’altro, era stata svolta non in modo occasionale ma sistematico, dal 15.1.2004 al 19.9.2016). La giurisprudenza della Corte dei Conti è molto rigida in materia Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. Sussistendo un divieto assoluto di legge, l'attività non è neanche autorizzabile dall' amministrazione di appartenenza. ( Corte Conti Umbria n. 60 del 2022). La Corte dei Conti della Sardegna, con la Sentenza n. 130/2024, ha ribadito i suesposti principi. Nel caso di specie trattasi di società semplice che costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l’esercizio di attività agricola o professionale. La società semplice, infatti, non è soggetto al fallimento. La società semplice immobiliare è una forma giuridica per detenere e gestire immobili senza attività commerciale. Ne consegue, a nostro avviso, che nel caso di cui al quesito non opera il divieto di cui all’art. 60 citato e possa essere concessa l’autorizzazione richiesta. Si ritiene opportuno che il dipendente alleghi alla richiesta la documentazione comprovante l’attività da svolgere e quindi la natura della società in questione.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
In premessa alcuni chiarimenti. Il comma 3 bis dello stesso art. 33 precisa: “ Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito”. Relativamente al concetto di distanza, la Funzione Pubblica con la circolare 1/2012 per tutto il comparo del pubblico impiego, scuola compresa, ha fornito specifiche indicazioni per una corretta gestione di questi permessi. Indicazioni comuni anche per il settore privato da parte dell’INPS, circolare n. 32 del 6/03/2012 e n. 100 del 24/07/2012. Entrambi, hanno preso in considerazione la documentazione circa il raggiungimento del luogo di residenza della persona in situazione di handicap grave per l’utilizzo dei giorni di permesso, in particolare, precisando quanto segue. La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e della persona in situazione di handicap grave. Il presupposto per l'applicazione della norma è pertanto quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati. Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l'assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia, come visto, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento e per eventuale movimento in loco, scontrino parlante della farmacia), la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione di riferimento, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l'idonea documentazione. Come precisato in premessa, il legislatore in merito al concetto di residenza prende in considerazione il concetto di residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Codice civile come il "luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale". La residenza anagrafica di una persona è nel comune in cui è iscritto all'anagrafe della popolazione residente. Tipicamente, residenza e dimora per una persona fisica coincidono. Questi termini giuridici non devono essere confusi con il domicilio, che ai sensi dell’art. 43 comma 1 del Codice civile è il luogo in cui la persona ha stabilito e intende mantenere la sede principale dei suoi affari e interessi. Al riguardo, si precisa altresì che nella scuola, il personale scolastico non ha l'obbligo di residenza nel comune in cui si trova la scuola di servizio, questa norma è stata cancellata per la scuola dall'articolo 82 del CCNL Comparto Scuola del 1995. Per quanto chiarito e in risposta al quesito, quindi, si ritiene che solo se la residenza della persona che intende utilizzare i previsti permessi per legge 104/92 e la residenza del familiare sono distanti più di 150 Km è necessario giustificare i giorni di permesso come ad esempio con i titoli di viaggio o altra documentazione pertinente, la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione di riferimento. In caso contrario i giorni di permesso non devono essere comprovati.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
L'art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA la norma di riferimento è ora l'art. 67 CCNL 2024 che prevede analoga formulazione ma con riferimento a 18 ore di permesso e non 3 giorni mentre la disciplina per il personale a t.d. è contenuta nell’art. 35 del CCNL 2024. Con sentenza del 7 marzo 2018, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di primo grado e rigettava la domanda proposta da un docente avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico di diniego di un permesso per motivi personali o familiari e la condanna alla restituzione della somma corrispondente alla trattenuta operata sulla retribuzione per la giornata di assenza. La Corte aveva ritenuto legittimo il diniego opposto dal dirigente scolastico, rientrando nella sua discrezionalità l’apprezzamento delle ragioni di opportunità in ordine alla concessione della giornata di astensione dal lavoro. La Cassazione, con l'Ordinanza 13 maggio 2024, n.12991, nel confermare la sentenza della Corte di Appello, ha affermato che la disciplina prevista dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2007, essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, riflette l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione. Ciò comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nel caso di specie oggetto dell'intervento della Cassazione, non è stata ritenuta riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori città) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro. Pertanto, come si può osservare, i principi affermati ora dalla Suprema Corte sono totalmente diversi da quelli alla base delle precedenti Sentenze di merito che abbiamo citato nelle nostre precedenti risposte. In definitiva, nel caso di specie la Cassazione ha confermato la Sentenza della Corte di Appello - a sua volta confermativa della decisione di primo grado - che ha ritenuto legittimo il provvedimento del dirigente scolastico di diniego di un permesso per motivi personali o familiari, rientrando nella discrezionalità dirigenziale l’apprezzamento delle ragioni di opportunità in ordine alla concessione della giornata di astensione dal lavoro. Atteso ciò, alla luce della recente Ordinanza della Cassazione, riteniamo che il DS possa negare il permesso richiesto se il motivo non è adeguatamente specificato e quindi il DS può opporre diniego sulla base della valutazione delle contrapposte esigenze personali e di servizio. In sostanza, secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, vi è la necessità di motivare, adeguatamente e specificatamente, le richieste di permesso; in assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l’indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso può essere negato. Coerentemente con l'orientamento della Cassazione, il dipendente deve, dunque, specificare adeguatamente il motivo della richiesta, superando formulazioni generiche. Il dipendente deve quindi allegare la documentazione comprovante l’esigenza posta alla base della richiesta; tale documentazione, come previsto dalle disposizioni del CCNL, può essere costituita anche da autocertificazione. Conclusivamente, la motivazione del permesso deve essere supportata da documentazione o da autocertificazione che si potrà inserire anche nel modello di richiesta.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
La partecipazione societaria, senza alcuna carica di gestione, è pienamente compatibile con lo status di docente. La materia dell'incompatibilità del personale scolastico è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. L’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e segg. del DPR n. 3/1957, che vietano ai lavoratori pubblici l’esercizio di attività commerciali ed industriali, l’esercizio di professioni, l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Deve, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale anche il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni). Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro oppure la mera titolarità di quote societarie. Tra l’altro anche l’esercizio di attività imprenditoriale agricola non è assolutamente incompatibile con lo status di dipendente pubblico. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere 24 luglio 2026 prot. 50206 del 24 luglio 2026 pubblicato il 7 settembre 2026, ha fornito chiarimenti in materia di compatibilità tra attività agricola e rapporto di pubblico impiego precisando che - non esiste, nell’ordinamento vigente, una incompatibilità assoluta tra pubblico impiego e svolgimento di attività agricola con partita IVA; - la partita IVA agricola non integra, di per sé, una causa automatica di incompatibilità, ma costituisce un elemento qualificato di attenzione, suscettibile di evidenziare una possibile strutturazione imprenditoriale e professionale dell’attività; - l’amministrazione è tenuta a procedere, caso per caso, ad una valutazione concreta, rigorosa e adeguatamente motivata, verificando se l’attività sia qualificabile come imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, se interferisca con l’orario di lavoro e con i doveri d’ufficio, se determini conflitti di interesse, anche solo potenziali, e se assuma carattere prevalente rispetto al rapporto di pubblico impiego; - solo all’esito di tale complessiva valutazione potrà essere accertata la compatibilità o meno dell’attività agricola con lo status di dipendente pubblico, dovendosi, in ogni caso, escludere sia automatismi preclusivi fondati sulla mera titolarità della partita IVA, che presunzioni generalizzate di compatibilità non sorrette dalla verifica delle concrete modalità di svolgimento dell’attività. La società semplice ( cioè la fattispecie di cui al quesito) costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l’esercizio di attività agricola come nel caso di specie. Ne consegue, che in questi casi non opera il divieto di cui all’art. 60 citato ferma restando che l’attività non dovrà essere di interferenza con il servizio a scuola e non dovrà presentare situazione di conflitto di interessi. Conclusivamente, nel caso di specie, la mera partecipazione societaria è compatibile con lo status di dipendente pubblico.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
La normativa di riferimento sulla possibilità per i docenti di svolgere la libera professione è rappresentata dal comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Detta norma prevede che al personale docente anche a tempo pieno, sia di ruolo che a t.d., è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. L'esercizio della libera professione presuppone l'apertura della partita iva. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508, comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ai fini della autorizzazione il dirigente deve valutare che l’esercizio della libera professione: 1. non sia di pregiudizio alla funzione docente; 2. sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio; La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale - regolamentato da apposita normativa - il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico ( es. avvocato, ingegnere, architetto etc). Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Ad ogni modo chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Quindi, a partire dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata (ad esempio quelle relative alla ristorazione, alla musica etc) dovrà indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura «Professionista di cui alla legge n. 4/2013». Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR ora MIM). L'autorizzazione all'esercizio della libera professione deve essere richiesta e concessa su base annuale (Corte di Appello BOLOGNA - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n. 1013) Quindi, (cfr Cass. Ordinanza 12/03/2021 n. 7028) per quanto concerne l'autorizzazione all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 1994, proprio l'esigenza di assicurare da parte del dirigente scolastico una verifica circa la compatibilità tra le mansioni affidate dall'amministrazione scolastica (e mutevoli evidentemente in ragione non solo della sede di svolgimento della prestazione didattica, ma anche della concreta distribuzione delle ore di insegnamento, dell'eventuale coinvolgimento in attività extra didattiche) non consente di accedere alla tesi secondo cui l'autorizzazione abbia tendenzialmente carattere permanente. Venendo al caso di specie il codice 85.51.09 è riferito all’attività di insegnamento e formazione sportiva svolta da istruttori e altri operatori che esercitano professionalmente tale attività con relativa iscrizione alla gestione separata inps. Pertanto, la richiesta di esercizio di libera professione potrà essere autorizzata anche se trattasi di dipendente in part con orario superiore al 50% previa verifica dei requisiti sopra esposti.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
Una docente di xxxxxx, titolare nel Liceo che dirigo, chiede, tramite avvocato, un accesso agli atti in merito alla mancata continuità nell'assegnazione ad alcune classi...
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
La questione sottoposta richiede di distinguere il piano dell'esercizio della responsabilità genitoriale da quello delle modalità materiali attraverso le quali il genitore provvede al ritiro del figlio da scuola. Come già rilevato in precedente parere, la presa in consegna del minore all'uscita da scuola e l'individuazione di una persona incaricata di provvedervi appaiono, di regola, riconducibili alla gestione ordinaria e quotidiana del figlio e non alle decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione ed educazione. Ne consegue che, quando un genitore è legittimato a prendere personalmente in consegna il figlio, deve ritenersi, in linea di principio, legittimato anche a incaricare un soggetto maggiorenne di propria fiducia di provvedere materialmente al ritiro in sua vece. La delega non trasferisce al terzo l'esercizio della responsabilità genitoriale, ma costituisce soltanto lo strumento attraverso il quale il genitore esercita una facoltà che gli compete. Sotto questo profilo, non appare quindi giustificato subordinare necessariamente l'efficacia della delega conferita da un genitore alla controfirma dell'altro, né riconoscere a quest'ultimo un generale potere di veto sulla persona individuata dal primo. Nel caso prospettato, agli atti della scuola non risulta alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria che limiti l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre o la sua facoltà di prendere in consegna il figlio. Risulta, anzi, che la stessa madre abbia comunicato alla scuola che il padre provvederà al ritiro del minore nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. In tale situazione, ove il padre sia legittimato a prendere in consegna personalmente il figlio, non si ravvisano ragioni per escludere che possa provvedervi anche tramite una persona maggiorenne da lui espressamente delegata, previa identificazione del delegato secondo le ordinarie procedure adottate dall'Istituto. Né può essere richiesto all'istituzione scolastica di verificare, in occasione di ciascun ritiro, se quello specifico giorno rientri o meno nei periodi di permanenza del minore presso l'uno o l'altro genitore. Un simile controllo imporrebbe alla scuola di farsi carico dell'attuazione dei rapporti familiari e del rispetto degli accordi intercorsi tra i genitori, funzione che non le compete. In assenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria formalmente comunicati all'Istituto che stabiliscano specifici divieti o particolari modalità di consegna del minore, la scuola non è pertanto tenuta a sindacare la conformità del singolo ritiro al calendario di frequentazione eventualmente concordato o giudizialmente stabilito. Qualora uno dei genitori ritenga che l'altro stia esercitando le proprie facoltà in violazione degli accordi o dei provvedimenti che regolano i rapporti con il figlio, spetterà al genitore interessato far valere tale inosservanza dinanzi all'autorità giudiziaria competente e richiedere, nelle sedi proprie, l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari. Il dissenso manifestato dalla madre nei confronti della persona delegata non appare, pertanto, di per sé sufficiente a privare di efficacia la delega. Una diversa conclusione finirebbe infatti per attribuire a ciascun genitore un potere di veto sulle modalità con le quali l'altro provvede alla gestione quotidiana del figlio, pur in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che introduca specifiche limitazioni. Resta naturalmente fermo che la scuola dovrà attenersi ad eventuali provvedimenti giudiziali che le siano comunicati e che prevedano limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, particolari modalità di presa in consegna del minore o altre prescrizioni incompatibili con la delega.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
Il pasto cosiddetto “casalingo” è stato oggetto di una lunga querelle giudiziaria. Ricordiamo soltanto i passaggi giurisprudenziali più importanti: - La sentenza n. 1049, del 19 aprile 2017, della Corte d’Appello di Torino - La sentenza n. 5156 del 3 settembre 2018 del Consiglio di Stato - La sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 della Corte di Cassazione Con quest’ultima sentenza la Corte di Cassazione non ha riconosciuto il diritto dei genitori a provvedere in proprio al pasto come diritto soggettivo perfetto, ma è arrivata poi a concludere che: “Per il supremo consesso la materia, in assenza di un diritto perfetto, non può essere oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario. La gestione del servizio mensa rientra nell’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado in attuazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione.”. Ai riferimenti sopra citati vanno aggiunte la Nota MIUR prot. n. 348 del 3.3.2017 e la successiva Nota MIUR prot. n. 2270 del 09/12/2019. La questione è stata dunque devoluta alle scuole, decisione che le famiglie ricorrenti hanno interpretato come un tacito riconoscimento del loro diritto, dal momento che ogni eventuale diniego da parte di un istituto potrebbe essere oggetto di ulteriori ricorsi. In conseguenza di ciò ogni istituto interessato alla questione ha dovuto dotarsi di regole organizzative particolari, a garanzia del fatto che il pasto “casalingo” si svolga con gli stessi accorgimenti e la stessa sicurezza con cui operano le ditte impegnate negli appalti gestiti dagli enti locali. Da questo punto di vista è possibile rispondere al quesito posto che il parere dell'Ufficio Igiene e Alimenti dell'ASL (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione/ATS) non costituisce, in linea generale, una precondizione formale assoluta per deliberare l'autorizzazione al consumo del pasto domestico da parte degli alunni. In realtà la disciplina organizzativa del servizio mensa e delle modalità di fruizione dei pasti rientra nell’autonomia organizzativa dell’istituzione scolastica (come chiarito dalla prassi e dalla giurisprudenza). Tuttavia, il coinvolgimento dell’ASL/Servizio Igiene è fortemente consigliabile, dal momento che il parere fornisce indicazioni tecniche e prescrizioni igienico-sanitarie che sarà opportuno recepire nel Regolamento scolastico e nelle procedure operative che saranno adottate, riducendo il rischio di contestazioni e di responsabilità. A quanto detto si ritiene opportuno aggiungere alcune indicazioni operative che si suggerisce di seguire: 1. Provvedere alla delibera preventiva del Regolamento da parte del Consiglio d’Istituto (da integrare nel Regolamento d’istituto). Nel Regolamento vanno indicate modalità di accesso al servizio, limiti (es. divieto o disciplina del regime misto), comportamenti igienico-sanitari, divieto di scambio di alimenti tra alunni, e sanzioni/forme di gestione delle violazioni. 2. Nel Regolamento si deve dichiarare che le modalità applicative tengono conto delle indicazioni del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL/ATS: pertanto si consiglia di chiedere formale parere tecnico e di inserire nel Regolamento e nelle procedure eventuali prescrizioni indicate dall’ASL. Questo consente di dimostrare l’adozione di misure conformi alla normativa igienico-sanitaria e alle buone prassi. 3. Il Regolamento deve prevedere le modalità di accesso al servizio, a partire dal Modello di richiesta di consumo di cibi propri a scuola e dalla Liberatoria che le famiglie sono tenute a sottoscrivere prima di attivarsi in proprio. Sarà inoltre opportuno far sottoscrivere ai genitori un modello di adesione scritto con: dichiarazione sulle modalità di preparazione/trasporto del pasto, informazione su eventuali allergie/intolleranze e terapie, compresa l’assunzione di responsabilità in merito al contenuto del pasto e alla sua sicurezza. Sarà inoltre necessario richiedere eventuali certificazioni mediche per diete terapeutiche e diete per allergie e prevedere l’obbligo di segnalazione di ogni variazione che dovesse intervenire. 4. É opportuno coinvolgere il RSPP e integrare il DUVRI nel caso in cui il consumo del pasto domestico incida sulle attività in spazi e orari oggetto di appalto (refettorio, servizi) e si renda necessario adottare particolari modalità organizzative. 5. Onde evitare accuse di discriminazioni va privilegiato il consumo dei cibi propri nel refettorio, in area separata e con tavoli propri, e non in aula, per motivi igienico-organizzativi e didattici; la soluzione in classe è sconsigliata salvo casi temporanei e motivati. 6. Deve essere espressamente vietato lo scambio di cibo tra alunni e predisposta una specifica procedura per la gestione dei rifiuti e la pulizia dei tavoli. Occorre disciplinare la possibilità o il divieto del regime misto (pasto mensa un giorno e pasto domestico in altro giorno): può essere vietato per ragioni di coerenza organizzativa e sicurezza, purché il divieto sia chiaramente previsto nel Regolamento. 7. Si consiglia di stabilire un canale di comunicazione e di coordinamento con l’Ente Locale e il Gestore del servizio mensa, per informare il Comune/Ente gestore e la ditta appaltatrice circa la regolamentazione adottata, le modalità di accesso al refettorio e le eventuali limitazioni, e acquisire riscontri operativi (es. turni, pulizia, responsabili, ecc.). 8. Occorre stabilire modalità di sorveglianza: vigilanza da parte dei docenti durante il pasto (con particolare raccomandazione circa il divieto di scambio degli alimenti) e prevedere procedure in caso di emergenze (reazioni allergiche ed altro). Abbiamo già precedentemente suggerito, in vista della redazione del Regolamento, di fare riferimento al valido modello di Regolamento adottato e pubblicato dal Comune di Vicenza, facilmente reperibile in rete, con il quale ci si è preoccupati di stabilire una serie di regole che impegnano i genitori, ai quali si riconosce il diritto di non servirsi della mensa scolastica, la scuola per quanto attiene ai doveri di sorveglianza, senza discriminazione alcuna, e gli stessi alunni, chiamati a rispettare le indicazioni per una corretta consumazione del pasto portato da casa. È probabile che possa tornare utile anche in questo caso.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
Il comma 3 bis dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 precisa: “Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito”. Relativamente al concetto di distanza, la Funzione Pubblica con la circolare 1/2012 per tutto il comparo del pubblico impiego, scuola compresa, ha fornito specifiche indicazioni per una corretta gestione di questi permessi. Indicazioni comuni anche per il settore privato da parte dell’INPS, circolare n. 32 del 6/03/2012 e n. 100 del 24/07/2012. Entrambi, hanno preso in considerazione la documentazione circa il raggiungimento del luogo di residenza della persona in situazione di handicap grave per l’utilizzo dei giorni di permesso, in particolare, precisando quanto segue. La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e della persona da assistere. Il presupposto per l'applicazione della norma è pertanto quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati. Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l'assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia, come visto, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento e per eventuale movimento in loco, scontrino parlante della farmacia), la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione di riferimento, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l'idonea documentazione. Il legislatore in merito al concetto di residenza prende in considerazione la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Codice civile come il "luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale". La residenza anagrafica di una persona è nel comune in cui è iscritto all'anagrafe della popolazione residente. Tipicamente, residenza e dimora per una persona fisica coincidono. Questi termini giuridici non devono essere confusi con il domicilio, che ai sensi dell’art. 43 comma 1 del Codice civile è il luogo in cui la persona ha stabilito e intende mantenere la sede principale dei suoi affari e interessi. Al riguardo, si precisa altresì che nella scuola, il personale scolastico non ha l'obbligo di residenza nel comune in cui si trova la scuola di servizio, questa norma è stata cancellata per la scuola dall'articolo 82 del CCNL Comparto Scuola del 1995. In merito alla risposta al presente quesito si precisa quanto segue. Solo nel caso in cui le due residenze, intesa appunto come residenza anagrafica, residenza del familiare e residenza del lavoratore sono distanti più di 150 Km, l’interessato deve giustificare l’assenza e l’uso corretto dei giorni di permesso. L’onere della prova è in capo al dipendente e la scuola deve valutare l’attendibilità della documentazione presentata. Nel caso specifico come evidenziato nel quesito, il lavoratore e il familiare hanno residenze anagrafiche poste a meno di 150 km di distanza, tuttavia, il dipendente, per ragioni di lavoro, abita stabilmente in un Comune situato a oltre 150 km dalla residenza del familiare. Si ritiene pertanto che, il lavoratore non è tenuto a presentare nessuna documentazione che giustifichi i giorni di permesso. Per quello che concerne poi la seconda domanda, se devono essere giustificati i giorni qualora il familiare assistito, per un periodo temporaneo di alcuni mesi, dimori presso il dipendente nel Comune in cui quest’ultimo lavora e soggiorna, senza modificare la propria residenza anagrafica, in punto di norma continuerebbe ad applicarsi la previsione dell’art. 33 comma 3 bis. Ma, sempre in riferimento al caso specifico, a parere di chi scrive, anche la momentanea presenza del padre presso il dipendente nel Comune in cui quest’ultimo lavora e soggiorna non deve essere giustificata.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
Uno studente (anni xx) per consumare la merenda deve fare ricorso a PEG. Quale prassi seguire da parte della scuola sul piano dei vari passaggi anche formali...
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
L'articolo 16, comma 1 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, nel disciplinare i permessi brevi del personale, prevede espressamente che "Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione". Pertanto, ciò che rileva non è la durata effettiva del permesso, ma unicamente che si tratti di una "unità oraria minima di lezione". Nel caso di cui al quesito, nel quale tale unità oraria minima è pari a 55 minuti, dovrà pertanto conteggiarsi un'ora di permesso, da scalare dal monte ore annuale disponibile pari, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo del CCNL, all'orario settimanale di insegnamento. Trattandosi di scuola secondaria di 1° grado e ipotizzando che il docente sia in servizio a tempo pieno per 18 ore settimanali, la fruizione del permesso di cui all'oggetto comporterà dunque la decurtazione di n. 1 ora da tale monte annuale. Residueranno, pertanto, 17 ore fruibili di permessi brevi.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 07/10/2026
L’art. 16 del DLgs 151/2001al comma 1 stabilisce che: “È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi Mentre per quello che concerne la flessibilità al congedo di maternità l’art. 20, D.lgs. n. 151/2001 consente, sulla base di un’apposita certificazione medica, di posticipare di un mese l’inizio della maternità obbligatoria, prolungando così a quattro mesi il periodo successivo al parto. All’art. 20 si aggiunge sempre l’art. 16 ma, al comma 1.1. dello stesso D.lgs.” In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro” Come regola generale, per il personale a tempo determinato la richiesta è possibile solo se in servizio effettivo, nel periodo del proprio rapporto contrattuale di lavoro (punto 1.6 INPS 148/2019). Nel caso specifico la docente assunta in data 17.09.2026 con contratto al 30.06.2027 che ha partorito in data 24.09.2026, per legge, non può usufruire della possibilità di usufruire dei 5 mesi del congedo di maternità dopo il parto, in quanto, si suppone, senza aver optato per la flessibilità e non in servizio effettivo nei due mesi ante parto. Quindi, considerata la data del parto che si presume coincida con la data presunta, diversamente si applica la lettera d), l’interessata ha diritto all’intero trattamento economico per i tre mesi post e, il suo congedo terminerà il 24 dicembre 2026 (il giorno del parto è un giorno a sé). Ha diritto all’intero trattamento economico anche per i giorni dal 17 settembre al 23 settembre (parte del periodo ante parto). Per l’ulteriore periodo ante parto antecedente dal 23 luglio al 16 settembre spetta una indennità all’80%, indennità che sarà stata gestita o sarà gestita dalla stessa scuola o da altra.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 06/10/2026
A parere di chi scrive, non è necessario ripetere integralmente l’indagine di mercato e la RdO evoluta per il lotto n. 4. È giuridicamente sostenibile avviare un nuovo e autonomo affidamento diretto dei lavori, anche nei confronti dell’operatore economico che aveva trasmesso la propria manifestazione di interesse fuori MePA, purché siano rispettate alcune condizioni. La conclusione non si fonda sull’urgenza, né sul fatto che l’operatore avesse già manifestato interesse, bensì sul combinato disposto dell’art. 14, comma 11, e dell’art. 50, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023. L’art. 14, comma 11, nel testo modificato dal D.Lgs. 209/2024, permette infatti di aggiudicare singoli lotti con le modalità proprie degli affidamenti sotto soglia quando il lotto abbia valore, al netto dell’IVA, inferiore a 1.000.000 di euro per i lavori, a condizione che il valore cumulato dei lotti trattati con tale deroga non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti. Una volta ricondotto legittimamente il lotto alla disciplina autonoma del sotto soglia, l’art. 50, comma 1, lett. a), consente l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, purché l'affidatario possieda documentate esperienze pregresse idonee. Nel caso descritto il lotto lavori, pari a euro 8.250 IVA compresa, è enormemente inferiore alla soglia di euro 150.000. Inoltre, sulla base dei soli importi indicati nel quesito, rappresenterebbe indicativamente circa il 5,15% del valore di euro 160.250 derivante dalla somma di euro 152.000 per forniture/servizi ed euro 8.250 per lavori. La condizione del 20%, dunque, sembrerebbe ampiamente rispettata. Il calcolo formale deve però essere rifatto sugli importi stimati al netto dell’IVA e considerando anche eventuali altri lotti per i quali la scuola abbia utilizzato o intenda utilizzare la deroga dell’art. 14, comma 11. La conclusione presuppone che il lotto n. 4 sia effettivamente un appalto di lavori, e non una prestazione accessoria di installazione ricompresa nella fornitura; che esso fosse già individuato autonomamente nella procedura originaria e non venga artificiosamente separato soltanto ora per ricondurlo sotto la soglia dell’affidamento diretto; che non siano stati utilizzati altri lotti “minori” in misura tale da superare complessivamente il limite del 20% dell’art. 14, comma 11; e che l’operatore economico prescelto sia in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori. Occorre inoltre verificare il quadro economico autorizzato del progetto FESR. L’Avviso prot. 88927 del 3 giugno 2025 ammette espressamente “piccoli interventi di adattamento edilizio e impiantistico funzionali all’installazione e all’utilizzo dei beni e delle attrezzature acquistati” e fissa per i “piccoli adattamenti edilizi” una percentuale massima del 5% del progetto; la voce acquisti di beni deve invece rimanere almeno all’85%. Questo controllo è particolarmente importante. Gli euro 8.250 non possono essere confrontati soltanto con gli euro 152.000 di forniture e servizi: occorre utilizzare l’importo complessivo autorizzato e il piano finanziario eventualmente rimodulato in SIF2127. A titolo meramente esemplificativo, se euro 160.250 costituissero l’intero progetto autorizzato, il 5% sarebbe euro 8.012,50 e quindi euro 8.250 supererebbero, sia pure di poco, il massimale. Se invece il progetto autorizzato fosse di importo superiore, tale criticità potrebbe non esistere. L’Avviso ammette la rimodulazione dopo l’autorizzazione, fermo il vincolo minimo dell’85% destinato agli acquisti. Considerata la natura FESR del finanziamento, se dal quadro economico non risultasse immediatamente evidente il rispetto della voce massima del 5% o sorgessero dubbi sulla qualificazione delle opere, è consigliabile acquisire anche un riscontro scritto tramite il servizio di assistenza SIF2127, allegandolo al fascicolo del progetto.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 06/10/2026
Si richiede un parere in merito alla gestione delle deleghe per l’uscita dei minori dagli Istituti del primo ciclo, ai sensi degli articoli 316, 317, 337-ter, 337-quater...
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 06/10/2026
Ai sensi della disciplina vigente relativa alla sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali (art. 35 D.Lgs. 297/1994) la sostituzione si effettua mediante surrogazione dei primi dei non eletti nella stessa lista. Qualora la surrogazione non sia possibile per esaurimento delle liste, si procede con elezioni suppletive (come previsto dall'ordinamento e richiamato nelle indicazioni operative dell'O.M. 215/1991). Riguardo alla situazione dei genitori di cui al quesito, visto che le liste sono esaurite e non è possibile surrogare, è necessario indire elezioni suppletive per ricoprire esclusivamente i due seggi vacanti. Per il docente trasferito: analogamente, se non è possibile la surrogazione con il primo dei non eletti della stessa lista, va indetta un'elezione suppletiva per il seggio docente vacante. Fino alla nomina dei sostituti il Consiglio di Istituto continua a funzionare con i componenti effettivi (nel caso: 15 componenti). Il "quorum" per la validità della seduta e per il calcolo della maggiornaza assoluta dei voto validamente espressi (ex art. 37 del D. Lgs. 297/1994) si calcolano sulla base dell'effettivo numero dei membri in carica (cioè sui 15 componenti fino al momento dell'integrazione).
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 06/10/2026
Gentile utente, l’ulteriore trattenimento in servizio può essere riconosciuto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 14 luglio 2026, purché sia finalizzato al conseguimento del diritto alla pensione e siano verificati i relativi requisiti. La pronuncia ha dichiarato illegittimo l’art. 509, comma 3, del d.lgs. 297/1994 nella parte in cui prevedeva il limite massimo rigido di settant’anni, senza tener conto degli adeguamenti alla speranza di vita. La precedente concessione del trattenimento fino al 31 agosto 2027 non impedisce, pertanto, un’ulteriore prosecuzione entro il limite anagrafico così adeguato. Nel caso prospettato, se la docente raggiunge venti anni di contribuzione utile entro il 31 agosto 2029, non è necessario che abbia anche compiuto 71 anni e tre mesi. Occorre infatti distinguere due modalità di accesso alla pensione: - la pensione di vecchiaia ordinaria, che richiede normalmente venti anni di contributi e il requisito anagrafico ordinario, quest'ultimo già ampiamente superato dalla docente; - la pensione di vecchiaia contributiva con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, prevista per chi ha il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, che richiede invece il più elevato requisito anagrafico, pari a 71 anni e tre mesi nel 2028 e soggetto agli aggiornamenti successivi. Tanto premesso, si ritiene possibile riconoscere l’ulteriore trattenimento fino al 31 agosto 2029, previa verifica con l’INPS che tale prosecuzione consenta effettivamente la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione dal 1° settembre 2029. Cordiali saluti
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 06/10/2026
Un docente di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in aspettativa straordinaria per dottorato di ricerca senza borsa, chiede, alla luce della sentenza...
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 05/10/2026
Dirigo un I.I.S. e, nella prima settimana di settembre u.s., ho provveduto ad organizzare alcuni soggiorni linguistici, come previsto dal P.T.O.F. I docenti hanno scelto...
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 05/10/2026
La surroga, nei procedimenti elettorali su liste contrapposte, è possibile solo attingendo a candidati presenti nella lista e che, non eletti, conservino i requisiti di eleggibilità. Pertanto nel caso di cui al quesito sarà necessario fare ricorso alle elezioni suppletive. Si riporta, al riguardo, il passo della nota ministeriale 4367 del 29 settembre 2026. "In relazione ai rappresentanti eletti per tale biennio che abbiano cessato l’incarico per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, è necessario procedere alla nomina (surroga) di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste ovvero, in caso di esaurimento delle liste, a elezioni suppletive, da tenersi entro il 31 ottobre 2026".
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 05/10/2026
L’iscrizione ad un indirizzo del secondo ciclo di iscrizione e l’ammissione alla frequenza di una determinata classe devono tener conto del quadro normativo generale, in particolare dell’articolo 192 del testo unico e s.m.i., e della normativa secondaria (in questo caso la recentissima ordinanza sugli esami integrativi). A conferma di quanto sopra indicato, si riportano i principali riferimenti in merito. Il comma 1 dell’art. 192 del D.Lgs 297/94 così recita: …. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore ….. L’articolo 2 della Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n.162, così prevede: 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, sostengono gli esami integrativi: a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione; b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione. Dalla lettura comparata delle fonti sopra riportate, si può evincere che non si ritiene possibile l’ammissione ad una classe inferiore rispetto a quella per la quale lo studente è già stato ammesso. A ciò si aggiunga che tale passaggio non richiede di sostenere gli esami integrativi nell’ambito del primo biennio, esami che invece sono richiesti per il passaggio tra diversi indirizzi di studi dopo la frequenza del secondo anno (cfr art. 2 OM 163/2026). Il caso in oggetto di riferisce ad una studentessa che ha già adempiuto all’obbligo di istruzione e che ha già acquisito il titolo di ammissione alla classe terza di un percorso “ordinario”. Non si ritiene quindi legittima l’iscrizione alla classe prima dell’indirizzo professionale alberghiero. Avendo già compiuto 16 anni, la studentessa potrebbe essere indirizzata verso il primo periodo didattico del sistema di istruzione degli adulti, che può accogliere iscritti e frequentanti anche dopo il termine ordinario delle iscrizioni e che può, tramite apposita Commissione, elaborare, di concerto con la discente, un patto formativo individualizzato. Il superamento del primo periodo didattico potrebbe in futuro anche permettere il reinserimento in un percorso diurno. Di dubbia legittimità, poi, si ritiene l’ammissione della studentessa alla frequenza di attività didattiche in veste di “uditore”, figura che non trova corrispondenza nella vigente normativa e che peraltro comporterebbe ricadute molto delicate in termini di responsabilità assicurative (si tratta anche di una minorenne), di privacy e di trattamento dei dati personali.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 05/10/2026
In relazione alla progettazione di percorsi formativi destinati ai collaboratori scolastici nell'ambito delle azioni previste dal Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 e dei moduli formativi da 30 ore finanziati dal DM 40, appare opportuno inquadrare la questione alla luce del complessivo sistema normativo che disciplina l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e le funzioni attribuite al personale ATA. Il quadro di riferimento trova fondamento nella Legge 104/1992, nel D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009, nonché nelle disposizioni contrattuali contenute nel CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, che riconoscono ai collaboratori scolastici specifici compiti di assistenza di base agli alunni con disabilità, comprendenti l'ausilio materiale nell'accesso e nell'uscita dagli edifici scolastici, negli spostamenti interni, nell'utilizzo dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Particolare attenzione merita inoltre la Legge 227/2021, che ha avviato la riforma della disabilità introducendo il principio del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, successivamente disciplinato dal D.Lgs. 62/2024. In tale prospettiva, anche l'assistenza di base garantita in ambito scolastico deve essere considerata come parte integrante della rete dei sostegni necessari alla piena partecipazione della persona con disabilità nei diversi contesti di vita. Ne consegue che l'azione formativa destinata ai collaboratori scolastici non dovrebbe limitarsi all'apprendimento di procedure operative, ma dovrebbe concorrere alla costruzione di una cultura professionale orientata all'autodeterminazione, alla dignità e alla partecipazione attiva dell'alunno. A tale riguardo assume oggi particolare rilievo la Raccomandazione n. 2/2026 sulla garanzia dell'assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti adottata dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ha richiamato tutte le istituzioni scolastiche alla necessità di assicurare concretamente tali prestazioni ogniqualvolta siano previste nel PEI o negli altri strumenti di progettazione individualizzata. Il Garante ha evidenziato che l'assistenza igienico-personale costituisce una misura essenziale per l'effettività del diritto allo studio e dell'inclusione scolastica e che la sua mancata erogazione può determinare situazioni lesive della dignità della persona, oltre che forme di discriminazione indiretta. Ha inoltre precisato che non è ammissibile il trasferimento di tali responsabilità sulle famiglie né l'esclusione dell'alunno dalla frequenza scolastica a causa dell'assenza di un'organizzazione adeguata. Con riferimento alla durata della formazione, non risulta allo stato attuale una disposizione normativa che stabilisca un numero minimo obbligatorio di ore specificamente dedicato alla formazione dei collaboratori scolastici sull'assistenza agli alunni con disabilità. L'adeguatezza del percorso va pertanto valutata in relazione agli obiettivi formativi perseguiti e alle competenze che si intendono sviluppare. Sotto questo profilo, il modulo standard di 30 ore previsto dal DM 40 appare del tutto congruo per realizzare un percorso realmente professionalizzante, consentendo di integrare aspetti normativi, organizzativi, relazionali e pratico-operativi. Nella progettazione del percorso sarebbe opportuno prevedere una prima area dedicata al quadro normativo dell'inclusione scolastica. In tale ambito dovrebbero essere approfonditi i diritti degli alunni con disabilità, il ruolo del PEI, il funzionamento del GLO, il principio dell'accomodamento ragionevole, la distinzione tra assistenza di base di competenza della scuola e assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione attribuita agli enti territoriali, nonché i profili di responsabilità civile, disciplinare e amministrativa connessi alle funzioni del collaboratore scolastico. Particolare rilevanza dovrebbe essere attribuita al rapporto tra PEI e Progetto di Vita, evidenziando come il collaboratore scolastico operi all'interno di una rete integrata di sostegni che coinvolge scuola, famiglia, servizi sanitari ed enti locali. L'obiettivo è comprendere che ogni intervento assistenziale non costituisce un'attività isolata, ma un elemento funzionale alla piena partecipazione dell'alunno alla vita scolastica e sociale. Una seconda area, centrale nell'economia del percorso, dovrebbe essere dedicata agli aspetti operativi dell'assistenza di base. In questo contesto appare opportuno affrontare le corrette procedure per l'accompagnamento ai servizi igienici, la cura dell'igiene personale, il cambio degli indumenti e degli ausili per l'incontinenza, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la prevenzione dei rischi biologici e la tutela della dignità e della riservatezza dell'alunno. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle tecniche di movimentazione e trasferimento in sicurezza, all'utilizzo delle carrozzine e degli altri ausili, alle posture corrette durante la refezione e alla prevenzione degli infortuni sia dell'alunno sia del lavoratore. Considerata la natura eminentemente pratica di tali contenuti, appare altamente raccomandabile prevedere esercitazioni, simulazioni e laboratori operativi. Una terza area potrebbe riguardare gli aspetti relazionali ed educativi dell'assistenza. In essa dovrebbero trovare spazio i temi della comunicazione efficace con gli alunni, del rispetto dell'autonomia personale, della collaborazione con docenti e famiglie, della gestione dei comportamenti problema e delle principali situazioni emergenziali che possono verificarsi durante la vita scolastica. Potrebbero inoltre essere introdotti elementi di Comunicazione Aumentativa Alternativa e strategie di supporto agli alunni con disturbi del neurosviluppo o con bisogni comunicativi complessi. Per quanto concerne i formatori, la normativa non individua specifici titoli obbligatori. Tuttavia, in coerenza con i contenuti da trattare, appare opportuno selezionare figure dotate di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore. Per la parte normativa e organizzativa possono risultare particolarmente idonei dirigenti scolastici, dirigenti tecnici, esperti di legislazione scolastica, docenti universitari o formatori con documentata esperienza nell'ambito dell'inclusione scolastica. Per la parte operativa relativa all'assistenza igienico-personale, alla movimentazione e all'utilizzo degli ausili, appare invece fortemente consigliabile il coinvolgimento di professionisti dell'area sanitaria o socio-sanitaria, quali infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, terapisti occupazionali o terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, dotati di esperienza nel campo della disabilità e dell'età evolutiva. Pur non essendo previsto un obbligo normativo in tal senso, la presenza di queste professionalità consente di garantire un approccio metodologicamente corretto e rispettoso delle esigenze di sicurezza dell'alunno e degli operatori. Per gli aspetti relazionali e inclusivi possono inoltre essere coinvolti psicologi, pedagogisti, educatori professionali, docenti specializzati per il sostegno ed esperti dei CTS o delle reti territoriali per l'inclusione. In tale contesto, una soluzione particolarmente efficace è rappresentata dalla co-docenza tra un professionista sanitario o socio-sanitario e un esperto di inclusione scolastica. Tale modello consente di integrare la correttezza tecnica delle procedure assistenziali con la loro contestualizzazione all'interno del sistema scolastico, del PEI e del progetto educativo dell'alunno. Infine, in coerenza con i principi di partecipazione e corresponsabilità promossi dalla Convenzione ONU, dal D.Lgs. 66/2017 e dalla più recente disciplina del Progetto di Vita, può risultare utile prevedere, accanto ai formatori individuati dalla scuola, anche il contributo di professionisti che seguono direttamente l'alunno e che siano eventualmente indicati dalla famiglia, purché in possesso delle necessarie competenze professionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'istituzione scolastica. Si pensi, ad esempio, a fisioterapisti, logopedisti, TNPEE, terapisti occupazionali, psicologi, neuropsichiatri infantili, operatori dei centri di riabilitazione o esperti di Comunicazione Aumentativa Alternativa che conoscano in modo approfondito gli ausili, le modalità comunicative e le specifiche esigenze di determinati alunni. Il loro contributo può rappresentare un importante valore aggiunto per favorire la coerenza tra gli interventi realizzati a scuola e quelli previsti nel più ampio progetto di vita della persona. Si consiglia di andare a visionare la pagina https://www.scuolainclusionelombardia.it/2025/09/30/assistenza-di-base-iii-edizione/ Dell’USR Lombardia, probabilmente l'esperienza più strutturata e maggiormente documentata sull’argomento. Attraverso la rete Scuola Inclusione Lombardia collegata alle attività dell'USR Lombardia, sono state organizzate più edizioni del percorso "Assistenza di base", specificamente rivolto ai collaboratori scolastici. Il programma prevedeva moduli su: • normativa e organizzazione dell'inclusione; • assistenza di base; • igiene e prima assistenza; • aspetti etici e giuridici; • relazione con la persona con disabilità e la famiglia; • collaborazione tra scuola, servizi sanitari ed enti locali. Particolarmente interessante è la composizione del team formativo, nel quale figuravano dirigenti tecnici, infermieri, assistenti sociali ed esperti di inclusione. Per un dirigente scolastico che deve progettare un modulo DM 40, questo rappresenta probabilmente il modello più vicino a quello che oggi viene considerato una buona pratica formativa In conclusione, pur in assenza di una previsione normativa che imponga una durata minima della formazione, un percorso di 30 ore dedicato ai collaboratori scolastici appare pienamente adeguato purché contempli una significativa componente laboratoriale e affronti in modo integrato gli aspetti giuridici, organizzativi, assistenziali e relazionali. Una progettazione di questo tipo risulta coerente sia con il quadro normativo vigente sia con le indicazioni formulate dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, contribuendo a garantire un'assistenza qualificata, rispettosa della dignità della persona e realmente funzionale all'inclusione scolastica.
KEYWORDS
Data di pubblicazione: 05/10/2026
Fermo restando che l’esercizio della libera professione come educatrice professionale sanitaria e pedagogista da parte di una docente in part-time superiore al 50% (14 ore su 24 nella scuola primaria) deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico in coerenza con la normativa vigente in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi (artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957; art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994), il quesito verte principalmente su una questione non normata espressamente in modo specifico, ma direttamente correlata al tema del conflitto di interessi, uno dei capisaldi del rapporto di pubblico impiego. In via generale, i dipendenti pubblici possono svolgere esclusivamente incarichi extraistituzionali previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, a condizione che non siano d'intralcio ai doveri di servizio e non determinino situazioni di conflitto di interessi. A tal fine, il Dirigente Scolastico è tenuto a valutare preventivamente i seguenti profili fondamentale: 1. Occasionalità o abitualità dell’incarico (e natura professionale dello stesso). 2. Assenza di conflitto di interessi, anche potenziale (ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001). 3. Interferenza con gli obblighi di servizio. Per quanto concerne l’autorizzazione all’esercizio della libera professione si dovrà fare riferimento alle specifiche previsioni dell’art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Soffermandoci sul profilo del conflitto di interessi, si richiamano le principali fonti normative di riferimento: • Art. 1, comma 58, Legge n. 662/1996: stabilisce che l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo o subordinato “comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero [...] pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa”. • Art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici): “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali”. • Art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013: precisa che il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, di suoi familiari o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, oltre che “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”. • Art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001: prevede che l'amministrazione verifichi preventivamente l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Il conflitto si configura non solo per la natura dell'incarico, ma anche quando esso possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni o la trasparenza e il buon andamento della P.A. A livello sistematico, si menziona inoltre l’art. 508, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico Istruzione) che — vietando ai docenti di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto — traccia un chiaro principio generale: evitare sovrapposizioni tra il ruolo istituzionale del docente all'interno della comunità scolastica e rapporti economici/professionali privati con gli alunni della medesima scuola. L'impostazione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità: • La Corte di Cassazione (Sez. II Civile, 07/04/2023, n. 9552) ha ribadito che la P.A. deve verificare ex ante la sussistenza di eventuali conflitti di interessi, anche solo potenziali, al fine di assicurare il rispetto del buon andamento, dell'imparzialità e della trasparenza. • La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 29/03/2023, n. 8846) ha specificato che è necessaria “una previa verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell'attività espletata all'esterno e dell'impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al proprio dipendente”. • La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 03/08/2021, n. 22188) ha chiarito che nei casi di incompatibilità o conflitto “non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto”. Infine, per interpretazione analogica e di opportunità pedagogico-istituzionale, si può citare quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (2020) che, all'art. 2, punto 2.2, lett. b), prevedeva l'esplicita “impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico”. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, si ritiene l'incarico incompatibile e non autorizzabile poiché, pur non essendo l'alunna nella classe diretta della docente, la contestuale presenza nel medesimo plesso e istituto comprensivo determina una sovrapposizione di ruoli tra docente di sostegno dell'istituto ed educatrice privata, la quale genera un conflitto di interessi quanto meno potenziale ed evidenti ragioni di convenienza ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 62 del 2013, esprimendosi pertanto parere negativo circa la possibilità di autorizzare la prestazione professionale privata nei confronti dell'alunna dell'istituto.
KEYWORDS
Se sei abbonato a LexForSchool abbiamo trovato questi contenuti che ti potrebbero interessare:
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!