Data di pubblicazione: 17/07/2026
Gentile utente, in riferimento al quesito formulato, si comunica che il periodo di congedo straordinario per malattia fruito anteriormente all'entrata in vigore del CCNL 6 luglio 1995 è considerato, ai fini previdenziali, servizio utile a tutti gli effetti. Pertanto, in Nuova Passweb il periodo deve essere acquisito come "Servizio ordinario" e non deve essere associato ad alcuna causale di assenza o evento particolare, non essendo prevista una specifica codifica per tale istituto. Non è quindi necessario inserire alcuna causale diversa o effettuare particolari valorizzazioni del periodo interessato. Il servizio dovrà essere registrato con continuità, come ordinario servizio prestato. Cordiali saluti
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Data di pubblicazione: 17/07/2026
Sono una Dirigente scolastica neoassunta. Nella mia scuola ho trovato pendente una richiesta di conciliazione ex artt. 135 ss. CCNL del 29/1172007, relativa a un TFR...
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Data di pubblicazione: 17/07/2026
In relazione al caso sottoposto, si ritiene che il docente di pianoforte possa differire la presa di servizio presso la sede in cui è stato trasferito dal 1 settembre 2026 , avendo usufruito dell'art. 23 bis del DLGS 165\2001 che prevede: "i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera." SI rileva infatti che il differimento della presa di servizio è sempre possibile per il personale della scuola sia di di ruolo che non di ruolo, per documentati motivi , ai sensi dell'art. 9 del DPR 3\1957 . Nel caso in questione il docente si è avvalso dell'aspettativa prevista dal suddetto art. 23 bis per ottenere un incarico preso altra amministrazione come è quella del Conservatorio e nel contratto integrativo sulla mobilità del personale della scuola non esiste alcuna restrizione per quanto riguarda il differimento della presa di servizio rispetto alla casistica generale prevista dalle citate norme tuttora vigenti. Inoltre, trattandosi di dipendente di ruolo soggetto a trasferimento, non si pone alcuna questione in merito a situazioni di incompatibilità all’atto della immissione in ruolo.
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Data di pubblicazione: 17/07/2026
Si ritiene che il procedimento disciplinare avviato e concluso nei confronti degli studenti in questione sia illegittimo per più motivi: - non è stata trasmessa alcuna comunicazione di avvio del procedimento né in occasione della prima sanzione né in occasione della seconda, in aperta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 – applicabile ai procedimenti de quo, in quanto procedimenti amministrativi – e delle disposizioni del Regolamento di istituto citate nella richiesta di accesso dei genitori. Ciò ha impedito il corretto esercizio del diritto di difesa da parte degli studenti; - la sanzione è stata comminata una prima volta e poi, all’esito di una seconda convocazione del consiglio di classe, estesa a tre giorni di sospensione. Benché, secondo la giurisprudenza, il principio del “ne bis in idem” non operi nei procedimenti disciplinari degli studenti poiché non hanno natura assimilabile a quelli penali, non è ben chiaro il presupposto per cui – a così breve distanza di tempo – l’istituzione scolastica abbia esercitato il proprio potere di autotutela, operando la modifica di un precedente provvedimento amministrativo. Si ricorda infatti che l’esercizio di qualsiasi potere di autotutela deve essere motivato alla luce di un interesse pubblico (cfr. artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990); - risulta che, quantomeno in occasione della irrogazione della prima sanzione, uno degli studenti coinvolti abbia partecipato alla seduta del consiglio di classe in quanto rappresentante e non in quanto incolpato. Nel caso di specie, egli non poteva partecipare alla seduta dell’organo collegiale chiamato a valutare la sua posizione. Si tratta, infatti, di un’ipotesi di astensione obbligatoria per manifesta incompatibilità. Si è pronunciato in questi termini il MIUR con Nota 31 luglio 2008 prot n. 3602/P0 secondo cui: “In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga”; - infine, la “sospensione” per tre giorni non è più provvedimento previsto nel nostro ordinamento, dopo le modifiche apportate al D.P.R. n. 249/1998 dal D.P.R. n. 134/2025. L’art. 4, comma 8-ter del D.P.R. n. 249 citato recita adesso. “Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. […]”. Dunque, non doveva essere comminata la sospensione per tre giorni ma l’allontanamento dalle lezioni con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgersi presso una struttura ospitante. Ciò posto, appare chiaro che i provvedimenti sanzionatori assunti siano illegittimi. Occorre tuttavia interrogarsi sulla opportunità di intervenire in autotutela per annullarli, previa riconvocazione del consiglio di classe. A tale proposito viene in considerazione la recente pronuncia del T.A.R. Lazio-Roma, sezione III, 12 dicembre 2025, n. 22526, secondo cui l’interesse diretto, concreto ed attuale alla base dell’azione di annullamento deve sussistere fino alla decisione del ricorso. Ne consegue che deve ritenersi realizzata un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (D.Lgs. n. 104/2010), in relazione all’impugnazione di misure disciplinari scolastiche qualora le stesse siano state interamente eseguite e non residui possibilità di ulteriori effetti delle medesime, né siano stati dimostrati in concreto pregiudizi curriculari, morali o di immagine, e a condizione che non siano stati emanati ulteriori atti che le tengano in considerazione. Nel caso di specie, dunque, è opportuno procedere all’annullamento delle sanzioni comminate solo qualora siano state decisive nella valutazione finale degli studenti coinvolti. Se, nella motivazione che ha sorretto l’assegnazione del giudizio sospeso, esse hanno “spostato l’ago della bilancia” è, infatti, di tutta evidenza che le famiglie interessate conservino l’interesse ad impugnarle, alla luce della giurisprudenza citata. Risulta pur vero, in altri termini, che il giudizio sospeso non è immediatamente e direttamente lesivo della sfera soggettiva dei suoi destinatari – mentre lo è la non ammissione alla classe successiva – ma è altrettanto vero che, se sono le sanzioni ad averlo determinato, i genitori conservano interesse alla impugnazione e all’annullamento delle prime per conseguire l’ammissione alla classe successiva dei loro figli. Si impone dunque al dirigente scolastico di soppesare attentamente la incidenza dei provvedimenti disciplinari sulla valutazione finale degli studenti coinvolti alla luce dei criteri e delle modalità di valutazione del comportamento deliberate dal collegio dei docenti. Se, in base agli stessi, pur in assenza delle “sospensioni”, la valutazione finale non sarebbe mutata, allora appare inutile una riconvocazione del consiglio di classe per annullare le sanzioni disciplinari e riesaminare, di conseguenza, la valutazione finale già espressa. In definitiva: - i provvedimenti sanzionatori assunti risultano palesemente illegittimi; - la eventuale rimozione degli stessi in autotutela deve essere disposta solo alle condizioni sopra citate e non è impedita dal fatto che essi abbiano già avuto esecuzione, dal momento che il loro annullamento produrrebbe l’effetto positivo dell’ammissione alla classe successiva. Dinanzi a siffatto beneficio, sia i destinatari che l’amministrazione conservano un interesse alla loro rimozione; - come detto sopra, se il giudizio sospeso è sufficientemente motivato alla luce dei criteri e delle modalità di valutazione deliberati dal collegio dei docenti anche al di là dei provvedimenti sanzionatori irrogati, allora non è necessario rimuovere le sanzioni disciplinari e la conseguente valutazione del comportamento da parte del consiglio di classe. In caso contrario, deve essere dapprima riconvocato il consiglio di classe anche con la componente genitori e studenti per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti sanzionatori; in seconda battuta, il consiglio di classe nella sola componente docenti è chiamato a rivalutare il comportamento degli studenti coinvolti, intervenendo sulla precedente valutazione finale e modificando il voto attribuito. L’esercizio del potere di autotutela, in entrambi i casi, comporta la ripetizione del procedimento di primo grado e coinvolge la competenza del medesimo organo collegiale che ha assunto il provvedimento viziato (cfr. art. 21-nonies della legge n. 241/1990).
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Data di pubblicazione: 17/07/2026
Un collaboratore scolastico si assenta dal x all’xx luglio imputando l’assenza a Congedo per cure per invalidi ai sensi dell'art 7 del D.LVO 119/2011 (congedo cure termali)...
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
Nel caso di cui al quesito trova applicazione l’istituto della surroga secondo la previsione dell’art. 53 comma 1 dell’O.M. 215/1991. A nulla rileva il fatto che il candidato, che dovrebbe essere nominato consigliere in ragione della surroga, non abbia ottenuto alcun voto di preferenza; intatti, come precisa l’articolo sopracitato, si deve fare ricorso a nuove elezioni nel solo caso di esaurimento della lista: situazione che non si verifica nel caso in questione. Del resto l’articolo 44 comma 7, intervenendo sulla questione dell’elezione di due candidati con pari voti, prevede che “sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.” Dal che si deduce che, ove nello scorrimento della lista ai fini della proclamazione degli eletti risultino solo candidati con zero preferenze, può essere nominato consigliere anche un candidato che non abbia riportato preferenze. Lo stesso criterio si applica pertanto anche nel caso in cui allo scorrimento della lista si debba fare ricorso per la surroga. Il requisito per la nomina è quello di essere collocato nella lista.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
In tema di contrattazione integrativa di Istituto, se un Dirigente dopo avere inutilmente esperito ogni tentativo per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto, decide di adottare...
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
In merito al corretto impiego del contributo volontario si esprimono in modo specifico la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312 (Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie) e la Nota MIUR del 7 marzo 2013, n. 593 (Richiesta di contributi scolastici alle famiglie) sottolineando da un lato l’assoluta volontarietà del versamento e l’impossibilità per l’istituzione scolastica di esigerlo, dall’altro il necessario vincolo di tali risorse alla realizzazione di attività di ampliamento effettivo dell’offerta formativa. In particolare, la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312, a pag. 2 sottolinea che “le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti”). Da ricordare, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, c. 7, del D.I. 129/2018 la relazione illustrativa allegata al programma annuale “evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5”, mentre ai sensi dell’art. 23, c. 1, la relazione da cui è corredato il conto consuntivo “evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5”. In riferimento al caso proposto, immaginiamo che il contributo delle famiglie degli studenti che partecipano al corso ICDL sia registrato nel programma annuale anche come entrata vincolata alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, compresi “corsi per certificazioni ICDL” per studenti. In tale prospettiva, si ritiene che le risorse derivate dal contributo delle famiglie, vincolate all’attuazione di tale tipo di progetti, debbano essere utilizzate anche per la copertura delle spese necessarie alla realizzazione del progetto, compresa la remunerazione del personale necessario a rendere possibili le attività di ampliamento dell’offerta formativa (corsi per la certificazione ICDL), vale a dire il personale docente esperto, in tal caso interno, incaricato di tenere i corsi per gli studenti e le unità di personale ATA (collaboratori scolastici e assistenti tecnici, ad esempio) coinvolte per la realizzazione del progetto di ampliamento dell’offerta formativa.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
L’operatore economico con il quale l’Istituzione Scolastica stipula la polizza è la compagnia assicuratrice, non l’agente o il broker. Ne consegue che non si intravede un problema di rotazione, anche perché di solito (ma non sempre) la provvigione del soggetto tramite (sia esso un agente o un broker) resta al di sotto della soglia di cui al comma sesto dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023. Tale condizione non sembrerebbe sussistere invece in caso di coassicurazione, anche parziale, perché in quel caso l’operatore economico stipulante sarebbe l’agente o il broker. Conseguentemente: riteniamo di dover distinguere il contratto con il soggetto tramite (broker o agente che sia) dalla compagnia che offrirà il servizio assicurativo. Se i due contratti sono distinti, sarà necessario esaminare separatamente i presupposti della rotazione: - il contratto del soggetto tramite dovrebbe essere esente da rotazione in base al comma sesto dell’art. 49, che prevede il limite dei 5.000 euro. Non sempre le Istituzioni Scolastiche conoscono la quota provvigionale, ma un breve approfondimento potrebbe sciogliere il dubbio; - il contratto assicurativo non sembra invece soggetto a rotazione, essendo diverse le compagnie. Complessivamente, se entrambe le condizioni sono rispettate, non sembrano sussistere problemi di rotazione.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
Chiedo una indicazione relativa ai quadri orari dei tecnici. In particolare chiedo se sia possibile modificare il quadro discostandosi da quello nazionale...
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
La questione inerente ai limiti della fruizione del congedo è sicuramente complessa. Procediamo quindi ad una analisi completa della stessa evidenziando in premessa che nella nostra precedente risposta non si riscontra una contraddizione nelle motivazioni fornite. L'art. 2 della legge n. 476 del 1984 prevede che non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Dal punto di vista interpretativo meramente letterale, l'art. 2 sopra citato, nell'individuare le due diverse situazioni che escludono la possibilità di ottenere il congedo straordinario, a nostro avviso, ha inteso collegare una sola di esse alla concessione di un precedente congedo atteso che le limitazioni sono inerenti alle seguenti tipologie di personale: - dipendenti che già possiedano un titolo di dottore di ricerca (a prescindere dal fatto se questi abbiano o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca); - dipendenti che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca fruendo di un congedo straordinario. Alla luce della formulazione letterale della norma, si evince che il legislatore abbia ancorato il divieto da un lato al semplice fatto di aver conseguito il titolo, a prescindere dall'utilizzo del congedo; dall'altro, all'aver frequentato per almeno un anno accademico il dottorato fruendo di detto congedo. Pertanto, secondo detta impostazione letterale, la norma, nell'individuare le due diverse situazioni che escludono la possibilità di ottenere il congedo straordinario, avrebbe inteso collegare una sola di esse alla concessione di un precedente congedo e cioè riferirsi semplicemente ai dipendenti che già possiedano un titolo di dottore di ricerca, a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca. Tale lettura, risulta conforme all'interpretazione fornita dal MIM con la C.M. n. 15 del 2001 ove viene precisato l' espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca. Sempre in tal senso depone la Circolare n. 12 del 2011 della Funzione Pubblica con la quale viene affermato che “il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo”. Tuttavia, la posizione della giurisprudenza di merito (seppur risalente nel tempo) che si è pronunciata sulla specifica questione ha fornito una interpretazione più estensiva. Il Tribunale di Trieste, con Ordinanza dell'11 gennaio 2018, ha affermato che l' art.2, comma 1, della legge n. 476/1984, come modificato dall’art. 19, comma 3, L. 240/2010, nella parte in cui prevede che; ''Non hanno diritto al congedo straordinario con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano già iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico , beneficiando di detto congedo" va interpretata alla luce dell’art.3 della Costituzione nel senso che essa osta alla concessione del congedo soltanto laddove il lavoratore ne abbia già beneficiato per conseguire altro titolo di dottorato o per frequentare per almeno un anno accademico i relativi corsi. Ad avviso del Tribunale di Trieste é, pertanto, illegittimo il diniego del dirigente scolastico quando il lavoratore, pur già in possesso del dottorato, non abbia mai fruito del relativo congedo. Anche il Tribunale di Roma, con l'Ordinanza 02 novembre 2011 , ha accolto il ricorso di un docente, già in possesso di un dottorato di ricerca, avverso il provvedimento di diniego da parte del Dirigente Scolastico sulla richiesta di congedo straordinario relativo ad nuovo dottorato; anche in detta fattispecie il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'interpretazione letterale del nuovo divieto introdotto dall'art. 19 della l. n. 240/2010. Atteso ciò, trattandosi di precedenti di merito e non essendoci stato ancora intervento della Cassazione in materia, si ritiene che la scuola, prudenzialmente, debba seguire la linea di indirizzo del MIM e della Funzione Pubblica che, come visto sopra, offrono una interpretazione letterale della norma in questione. Conseguentemente, sulla scorta delle indicazioni di cui sopra, il congedo non può essere concesso se il dipendente ha già conseguito un titolo di dottore di ricerca a prescindere dal fatto che questi abbia o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
La Legge 11 febbraio 1980, n. 26 disciplina il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero. L'art. 1 prevede che l'impiegato dello Stato, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 citato, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno (Cfr. art. 2 legge citata). L'art. 3 prevede che il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza (Cfr. art. 4). Ricordiamo che la Legge n. 333 del 1985 ha esteso la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa anche al dipendente il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali. Pertanto, l'aspettativa in questione: - spetta di diritto al dipendente; - può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge; - non ha un limite legale di durata. La normativa suddetta nulla prevede per quanto concerne il part time; nessuna previsione specifica è contenuta nel CCNL. L’ARAN si è pronunciato esclusivamente in merito all’aspettativa di famiglia per i dipendenti in part time verticale proprio perché l’aspettativa suddetta ha limiti massimi di durata. Invece, l’aspettativa per ricongiungimento di coniuge all’estero può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge. Quindi, a nostro avviso non si pone un problema di limite di durata e non serve alcun riproporzionamento per i dipendenti in part time.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Buongiorno, il quesito inviato ha sostanzialmente una componente essenziale di conoscenza/assistenza su Classe Viva e Segreteria digitale, che i nostri consulenti non possono affrontare. Le suggeriamo di porre lo stesso quesito a cvv.assistenza@spaggiari.eu Questo quesito, come il precedente verrà cancellato tra tre giorni, in modo da non gravare sul conteggio finale. La redazione di Italiascuola
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Le assenze per grave patologia, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, come disposto dall'articolo 17, comma 9 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. Di conseguenza, come espressamente previsto dallo stesso comma, per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Inoltre, tutte queste assenze non devono essere considerate ai fini del comporto, ovvero del periodo massimo di conservazione del posto in caso di assenza per malattia. Ciò non comporta automaticamente che i dipendenti pubblici possano così vantare il diritto alla conservazione del posto a tempo indefinito. Ciò a causa del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171: "La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio". Pertanto, come già rilevato in precedenti risposte, in caso di assenza prolungata per grave patologia ( come nel caso di specie ove il dipendente è degente presso una struttura dell’Azienda Sanitaria, che lo stesso è affetto da esiti di ictus ischemico e che trattasi di grave patologia con necessità di trattamenti riabilitativi continuativi), il dirigente può comunque richiedere d'ufficio una visita medica collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n. 171 allorchè le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Si ricorda che dal 1° giugno 2023 la competenza è passata dalle CMV del MEF all'INPS (cfr. Messaggi INPS 18 maggio 2023 n. 1834 e 2064 del 1 giugno 2023). Quindi la visita non potrà essere richiesta per l'accertamento del riconoscimento della grave patologia nè tanto meno per superamento del comporto ma esclusivamente ai fini della verifica delle condizioni fisiche del dipendente assente. Non esiste un periodo di assenze per gravi patologie superato il quale è necessario attivare la richiesta di visita medico collegiale; dipende dalle circostanze concrete, da quanto il dipendente è già assente e dalle nuove prognosi. Nel caso di specie si tratta di assenza pressocchè continuativa da circa un anno. Ciò premesso, a nostro avviso è opportuno che la scuola acquisisca una certificazione con prognosi; se questa non è allo stato prevedibile o se è di lunga durata senza prospettive di rientro in servizio a breve, si ritiene che la scuola debba inviare il dipendente a visita collegiale.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Il fatto presenta profili di rilevanza disciplinare. Tuttavia, tenuto conto dell’oggettiva gravità della condotta, l’infrazione non raggiunge il livello di offensività tale da giustificare l’irrogazione di una sanzione espulsiva, sicché, una volta spirata la vigenza del contratto di lavoro a tempo determinato, l’esercizio del potere disciplinare deve ritenersi precluso dalla disposizione recata dall’art.55-bis, comma 9, del D.Lgs n.165/2001. Per completezza si segnala l’esistenza di un precedente della Corte d’Appello di Trieste che ha ritenuto che la norma in questione non trovi applicazione nell’ipotesi di personale assunto sulla base delle graduatorie scolastiche; sennonché, come evidenziato in precedenti consultazioni, si tratta di un precedente isolato che, pertanto, non riduce apprezzabilmente il rischio di soccombenza giudiziale in caso di contenzioso.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
In qualità di Dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo, a seguito di accesso agli atti di un genitore ad un verbale di riunione genitori-docenti...
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
L’art. 1 del CCNL 18 gennaio 2024 prevede che il suddetto CCNL si articola in: a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto, fatte salve specifiche eccezioni; b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono: - istituzioni scolastiche ed educative; - istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; - università e aziende ospedaliero-universitarie; - istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. Ebbene l’art. 95 da Voi citato si trova nella Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie e quindi non si applica al personale delle istituzioni scolastiche. Il CCNL 2024, nella sezione Scuola, in merito alle ferie ha introdotto solo l'art. 38 e la Dichiarazione Congiunta n. 2 che si riferiscono alla monetizzazione delle ferie non godute. Pertanto, le ferie del personale scolastico ( ivi compresa la questione del personale ATA che lavora su cinque giorni) continuano ad essere disciplinate dall’art. 13 del CCNL 2007 stante che l’art. 1 comma 16 del citato CCNL 2024 prevede che “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Recentemente è intervenuto sulla tematica oggetto di quesito il TAR Liguria, Sezione I, con la sentenza numero 755 del 23 giugno 2025, per cui l'istanza di accesso civico generalizzato avanzata da uno studente per ottenere copia del proprio elaborato scritto d'esame è da considerarsi pienamente ammissibile e fondata sotto il profilo del merito, anche qualora sussista in capo al candidato un interesse specifico e individuale. Il Tribunale amministrativo ha infatti chiarito che non esiste alcun appiglio normativo per dichiarare inammissibile un'istanza FOIA adducendo la necessaria sussistenza di un interesse qualificato ex Legge 241/1990 o la presunta eccentricità dello strumento rispetto alle esigenze personali dell'istante, poiché imporre all'amministrazione una verifica circa l'assenza di un interesse individuale ingenererebbe un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio di trasparenza dell'istituto. Questo approccio si coordina peraltro con le indicazioni fornite dall'ANAC nel parere n.2672/2025, secondo cui l'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione, proteggendo l'interesse alla conoscenza in quanto tale, senza che l'amministrazione possa operare un sindacato di meritevolezza sulle ragioni (anche meramente personali o di ricordo) espresse dal candidato. Ne consegue che l'eccezione sollevata circa la "sproporzione" degli oneri materiali per l'apertura dei sigilli del pacco d'esame, della quale ben comprendiamo lo spirito, non ci sembra giuridicamente sostenibile: in assenza di comprovate cause di esclusione assoluta o di un reale e gravissimo pregiudizio al buon andamento degli uffici, l'apertura del plico e l'estrazione del compito costituiscono un obbligo primario dell'amministrazione. Parimenti, alla luce del decisivo arresto del TAR Liguria, la scuola non deve e non può subordinare l'ostensione a una formale riqualificazione o pretendere che il candidato rinunci alla veste del FOIA, né può legittimamente rigettare l'istanza qualora il richiedente insista nel mantenerla. L'istituzione scolastica deve invece dare diretto corso alla richiesta così come formulata, attivando i propri poteri organizzativi per adempiere all'esibizione entro i termini di legge. Nel fare ciò, per contemperare l'obbligo ostensivo con la doverosa protezione dei dati altrui conservati nel medesimo contenitore, il personale scolastico procederà all'apertura del plico sigillato secondo la procedura specifica, che prevede la presenza di almeno due testimoni e la verbalizzazione delle operazioni.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Nel mese di dicembre dell'anno scolastico 2023/2024 uno studente A della classe 1x ha fatto cadere in classe lo studente B. Il giorno seguente l'episodio lo studente...
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Preliminarmente, osserviamo che sulla riduzione dei giorni di ferie spettanti causa sciopero, il parere di questa Redazione è che sia ancora valido quanto affermato dalla Cassazione nella Sentenza n. 1315 del 15 febbraio 1985, pur risalente nel tempo, secondo cui il periodo di assenza dal lavoro per sciopero, poiché l'esercizio di tale diritto comporta, in relazione alla sinallagmaticità che caratterizza le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro, il venir meno dell'obbligo (del datore di lavoro) di corrispondere la retribuzione, non è utile ai fini del conseguimento del diritto alle ferie annuali retribuite, salve disposizioni della disciplina collettiva, favorevoli ai lavoratori, da interpretare nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Non rivenendosi nel CCNL alcuna norma più favorevole, rispetto a quanto affermato dalla Cassazione, confermiamo pertanto che, secondo il nostro orientamento, le giornate di sciopero non siano utili alla maturazione delle ferie. Per quanto riguarda l’arrotondamento, in mancanza di norme che precisano come effettuarlo, questa Redazione ha sempre considerato, in via analogica, valide le indicazioni di cui alla circolare INPS n. 133/2000, secondo la quale la frazione pari o inferiore a 0,5 giorni va arrotondata per difetto, quella superiore a 0,5 giorni per eccesso. A nostro parere, pertanto, 31,91 giorni di ferie vanno arrotondati a 32 giorni, mentre 3,99 giorni di riposo per festività soppresse vanno arrotondati a 4. Una diversa conclusione produrrebbe un risultato paradossale, perché un solo giorno di sciopero comporterebbe la perdita addirittura di 2 giorni di riposo, 1 di ferie e 1 di festività soppresse. Appare logico che tali riduzioni possano essere ritenute corrette solo se i giorni di sciopero o, più in generale, i periodi di assenza non retribuiti e perciò non utili alla maturazione delle ferie, assommino a una quantità più rilevante, tale da comportare una detrazione di almeno 0,5 giorni e non solo di piccole frazioni di giornata. Precisiamo che le considerazioni su esposte non valgono nel caso in cui le ferie, invece di essere fruite, debbano essere monetizzate (peraltro, nelle limitate ipotesi in cui ciò è consentito). In tal caso non si dovrebbe effettuare alcun arrotondamento delle ferie e/o festività soppresse da liquidare, poiché la monetizzazione non richiede la necessità di effettuare alcun arrotondamento dei giorni spettanti (se ne devono essere monetizzati 2,92 se ne liquideranno esattamente 2,92).
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Si ritiene che i contributi volontari delle famiglie possano essere impiegati, previa delibera del Consiglio d’Istituto, per l’implementazione di un laboratorio di chimica in un istituto tecnico, purché l’utilizzo dei fondi sia finalizzato all’ampliamento e al miglioramento dell’offerta formativa e rispetti i limiti e le garanzie di trasparenza e volontarietà previste dalla normativa e dalla prassi ministeriale. Riferimenti e principi normativi di riferimento - Il regolamento di contabilità, emanato con D.I. 129/2028, che disciplina la gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che possano essere inserite nel programma annuale le entrate derivanti dai contributi delle famiglie (voce specifica “contributi da privati”). La nota MIUR 20 marzo 2012 n. 312 e la nota MIUR 7 marzo 2013 n. 593 chiariscono la natura volontaria dei contributi delle famiglie, le finalità consentite (ampliamento dell’offerta formativa) e l’obbligo di informazione e rendicontazione verso le famiglie. ….. le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario ed amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti….. E’ utile anche ricordare che, all’articolo 3 del DL 7/2007, convertito con Legge 40/2007, si prevede che tra le detrazioni fiscali a favore delle famiglie sono previste per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. A tal proposito, è stata anche emanata apposita circolare dell’Agenzia delle entrate (n.3/2016), nella quale, tra le causali per ottenere le detrazioni, si chiarisce che sono inserite le cosiddette “erogazioni liberali a favore delle scuole per innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa. Vincoli e divieti principali - Volontarietà: il contributo deve rimanere volontario. L’iscrizione o la frequenza non possono essere subordinate al versamento; non può essere imposto come obbligatorio. - Finalità: i fondi vanno destinati a interventi coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e inseriti nel programma annuale Programma annuale; l’acquisto di attrezzature e materiali per laboratori rientra tra le finalità ammissibili. - Divieto di utilizzare per spese di competenza dello Stato/ente locale o per retribuzioni del personale docente/ATA (non possono coprire costi strutturali obbligatori a carico dell’Amministrazione). - Parità di trattamento: le attività devono restare accessibili a tutti gli alunni; prevedere criteri per l’esonero o agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica. Obblighi di informazione e rendicontazione - Delibera esplicita del Consiglio d’Istituto che approva la destinazione dei contributi per il progetto di laboratorio (indicare importo stimato, obiettivi, tempi, eventuale pianificazione dei pagamenti). - Informativa preventiva alle famiglie circa la finalità del contributo, la natura volontaria e le modalità di versamento. - Rendicontazione annuale (in sede di conto consuntivo e comunicazione alle famiglie) che mostri come sono stati spesi i contributi e quali benefici ne ha tratto la comunità scolastica. Passaggi operativi consigliati 1) Proposta progettuale: predisporre progetto tecnico-pedagogico del laboratorio (funzionalità didattiche, dotazioni richieste, costi stimati, piano sicurezza e conformità normative per laboratori chimici). 2) Delibera del Consiglio d’Istituto: approvare la richiesta/ destinazione dei contributi volontari per il progetto (specificare modalità di raccolta e vincolo d’uso). 3) Inserimento nel PTOF e nel Programma annuale: indicare la voce di entrata (contributi volontari) e la destinazione della spesa nel bilancio della scuola. 4) Comunicazione alle famiglie: invio di informativa chiara e trasparente (finalità, importo consigliato, modalità di versamento, facoltà di non partecipare, eventuali esoneri), e informazioni sulle eventuali agevolazioni fiscali richiamate dalla normativa. 5) Raccolta e gestione contabile: accettazione e registrazione dei versamenti secondo le regole di contabilità (capitolazioni, impegni, liquidazioni); emissione di ricevute contabili se previsto (o documentazione di entrata secondo le procedure della scuola). 6) Approvvigionamento e procedure di acquisto: per acquisti di beni e attrezzature rispettare la normativa sugli acquisti pubblici e le procedure previste dal regolamento di contabilità; per spese rilevanti valutare gare/affidamenti conformi 7) Rendicontazione e trasparenza: al termine e annualmente rendere conto alle famiglie e al Consiglio d’Istituto sull’impiego delle somme. Conclusione L’impiego dei contributi volontari per l’implementazione di un laboratorio di chimica si ritiene legittimo e praticabile, a condizione che sia deliberato dal Consiglio d’Istituto, sia finalizzato all’innovazione tecnologica e al miglioramento dell’offerta formativa, sia gestito con trasparenza contabile e nel rispetto delle disposizioni di contabilità e della normativa sugli acquisti. Si raccomanda di predisporre un progetto tecnico dettagliato (comprensivo di aspetti di sicurezza) e di seguire la procedura amministrativa sopra indicata
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
La procedura da seguire, nelle istituzioni scolastiche, per il reperimento del Responsabile SPP, è quella riportata nel quesito, prevista dall’articolo 32, comma 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e anche dai successivi commi 9 e 10 che si riportano qui di seguito: “9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti”. La procedura è vincolante e l’istituzione scolastica non può non espletarla così come descritta. I passi da seguire obbligatoriamente, pertanto, sono i seguenti: a) pubblicazione di un avviso rivolto al personale interno, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 e che sia disponibile ad assumere la funzione di RSPP; b) nel caso in cui l’avviso interno vada deserto o nessuno dei candidati possieda i requisiti previsti dalla legge, si dovrà pubblicare un avviso analogo, rivolto al personale di altri istituti. Eventualmente, per semplicità, queste due fasi possono essere unificate con pubblicazione di un unico avviso, precisando che i candidati interni all’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti, hanno la precedenza su candidati dipendenti da altre istituzioni scolastiche; c) qualora anche tale avviso vada deserto o nessuna delle candidature presentate sia ammissibile, si potrà allora, verificata l’assenza di convenzioni con l’ente locale proprietario, affidare il servizio di RSPP a un operatore economico, individuato con appalto di servizi ovvero, in alternativa, a un libero professionista, da individuare previo avviso pubblico ex articolo 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di cui al presente quesito, l’istituzione scolastica vorrebbe affidare il servizio direttamente a un ente specializzato. Tale risultato, tuttavia, non è conseguibile senza prima espletare i passaggi dell’avviso interno e dell’avviso rivolto a personale di altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima). Si pone quindi il problema rappresentato dalla possibilità che il Responsabile SPP uscente, di cui viene riferito un servizio non soddisfacente, possa ripresentare la disponibilità a ricoprire le relative funzioni, costringendo l’istituzione scolastica – specie in mancanza di altre candidature – a riaffidare il servizio alla stessa persona. Tale eventualità può essere evitata, a nostro parere, solo se l’istituzione scolastica, per iscritto, abbia contestato il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali al RSPP uscente e, conseguentemente, abbia risolto il contratto. Se ciò è avvenuto, appare corretto che nella successiva procedura di individuazione del RSPP si inserisca una clausola che escluda dalla procedura coloro che abbiano già ricoperto le relative funzioni presso l’istituzione scolastica ma che siano incorsi nella risoluzione del contratto per giusta causa. Se, invece, nulla è stato contestato al RSPP uscente, non appare possibile, a nostro parere, impedire al RSPP di partecipare nuovamente alla selezione. Né può invocarsi, sempre a nostro parere, un “principio di rotazione” atto a giustificare l’esclusione dell’RSPP uscente. Il principio di rotazione, infatti, è previsto solo per gli appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 e non si applica, invece, alle selezioni di collaboratori esterni, ai quali si applica, come detto sopra, l’articolo 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001. In conclusione, riteniamo che l’istituzione scolastica debba seguire la procedura prevista dall’articolo 32, commi 8-9-10 d.lgs. 81/2008 e non possa derogarvi. Per poter affidare il servizio tramite appalto, sarà dunque necessario il previo esperimento di avvisi per candidati interni o di altre istituzioni scolastiche, che potranno essere esclusi dalle selezioni solo nel caso di precedenti contratti risolti per giusta causa. Solo nel caso in cui tali avvisi siano stati infruttuosi, allora l’istituzione scolastica potrà affidare un appalto di servizi a un ente specializzato. Un'osservazione finale di carattere esperienziale: molto spesso il vecchio RSPP non gradito non presenta di nuovo la sua candidatura a fronte di due situazioni. 1) nel corso del vecchio incarico il DS lo ha messo alle strette con richieste scritte, chiedendo attività che l'RSPP o non ha svolto o ha svolto in ritardo. Molto spesso lui stesso evita di dover di nuovo lavorare con un DS con cui non si è trovato bene. 2) si può lavorare sull'avviso (magari chiedendo un mero consiglio informale alla società specializzata), mettendo "paletti" sulle attività da svolgere che già è noto che il vecchio RSPP non accetterà.
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Data di pubblicazione: 14/07/2026
La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali per il personale ATA è stata introdotta con i CCNL di comparto del 2003 e poi del 2007 (art. 55) ed è prevista esclusivamente per i casi in cui sussistono congiuntamente: (i) una condizione oggettiva dell’istituzione scolastica (ad es. scuole con orario giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana, istituzioni educative o con annesse aziende agrarie) e (ii) una condizione soggettiva del lavoratore (essere adibito a regimi orari articolati su più turni o coinvolto in sistemi orari comportanti significative oscillazioni degli orari individuali), come chiarito dalle relative indicazioni del MIM e del MEF. La Ragioneria Generale dello Stato (nota MEF n. 73072 del 06.06.2006) ha ribadito che la riduzione a 35 ore non può essere riconosciuta al personale che effettui un turno fisso o che solo sporadicamente effettui rientri pomeridiani. Dai dati forniti risulta che il plesso centrale è aperto per almeno 3 volte a settimana per più di 10 ore al giorno; e questo significa che la condizione oggettiva prevista dal CCNL è soddisfatta. Quindi il presupposto “oggettivo” per valutare la riduzione esiste, anche se limitatamente al plesso centrale. Risulta inoltre che i collaboratori scolastici sono stati assegnati, a seguito dell’adozione del Piano annuale delle attività fissato a inizio anno, a turni orari costanti: 1) n.2 CS con 4 giorni mattina (7.15/14.27) + 1 giorno pomeriggio (11.18/18.30); 2) n.4 CS con 3 giorni mattina (7.30/14.42) + 2 giorni pomeriggio (11.18/18.30). Si tratta, da quanto è dato capire, di turni predeterminati e mantenuti per tutto l’anno scolastico. Tali turni, così come descritti (turni fissi/programmati e non alternanze variabili settimanalmente), rientrano nella fattispecie esclusa dalla nota del MEF; non comportano, di per sé, “significative oscillazioni degli orari individuali” tali da assimilare i singoli lavoratori a veri turnisti. Pertanto, in base alla disciplina contrattuale richiamata, i collaboratori nelle fasce orarie indicate non risultano, in via generale, automaticamente destinati alla riduzione dell’orario settimanale a 35 ore. A quanto detto è opportuno anche aggiungere che i CCNL successivi a quello risalente al 2007 non sono tornati sulla questione della riduzione oraria, in compenso hanno ripreso la disciplina dell’orario di lavoro del personale ATA, stabilendo nel dettaglio che gli strumenti della turnazione degli orari, della flessibilità circa l’inizio e la fine dei turni di servizio, della programmazione plurisettimanale dei turni, alternando periodi di intensificazione e di diluizione dei carici orari in relazione alle esigenze dell’istituto, sono applicabili nell‘organizzazione dell’orario ordinario di servizio, senza che siano previste contropartite di riduzione delle ore di lavoro (artt. da 63 a 66 del CCNL di comparto 2019/21). La richiesta della RSU obbliga comunque l’Amministrazione ad avviare una sessione di confronto sindacale. Il riferimento all’art. 6 del CCNL di comparto 2022/24 è corretto, ma ci si sarebbe aspettati che la RSU facesse riferimento anche all’art. 11, comma 9, lettera b1, dove si tratta la materia specifica dell’l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA. Le azioni operative consigliate sono le seguenti: a. Rispondere tempestivamente alla PEC della RSU, comunicando l’avvio del confronto ai sensi dell’art. 6 del CCNL e proponendo la convocazione per esaminare la questione. Il dirigente scolastico deve ottemperare entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, aprendo il confronto a tutti i soggetti sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione integrativa d’istituto, anche se la richiesta è pervenuta da un membro della RSU. b. Predisporre la documentazione normativa e amministrativa da portare al confronto: Piano delle attività e turni assegnati (con evidenza delle ripetizioni settimanali), rilevazione oraria giornaliera del plesso (giorni/ore di apertura >10 ore), elenco nominativo del personale con l’indicazione dei turni effettivamente svolti, eventuali variazioni programmate o rotazioni, e ogni altro documento che evidenzi la programmazione dei turni. c. Aprire e gestire il confronto garantendo a ciascuna delle parti il tempo necessario ad illustrare e documentare la propria posizione. La verbalizzazione delle posizioni non è prevista ma non è neanche vietata. d. Concordare eventuali altre sedute, se necessarie, tenendo presente che non si può andare oltre i dieci giorni dall’inizio del confronto. e. Il confronto deve obbligatoriamente concludersi con un verbale che riporti le posizioni delle parti. Non è una forma surrogata di contrattazione integrativa d’istituto e quindi non è richiesto che si trovi un accordo. Se il confronto conferma l’assenza della condizione soggettiva (turni fissi), il dirigente dovrà motivare formalmente il diniego. Qualora, invece, dal confronto dovessero risultare posizioni individuali con reale rotazione/oscillazione significativa (non evidenziate a suo tempo nel Piano annuale delle attività), si procederà all’individuazione caso per caso e alla conseguente applicazione della riduzione dove dovuta. Alle richieste specifiche è possibile dare le seguenti risposte: - I turni di lavoro riportati nel quesito non comportano le significative oscillazioni di orario richieste dalla norma contrattuale: - L’organizzazione del servizio del personale ATA prevede turni individuali che non subiscono variazioni nel corso dell’anno scolastico. Pertanto configura dei turni fissi nel tempo. La nota MEF 73072 del 6 giugno 2006 non fa che ribadire il vincolo posto dal CCNL. la Nota dichiara, infatti, che: “Parimenti la riduzione di orario non può essere prevista per il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano”. In altri casi analoghi si è comunque consigliato di interpellare preventivamente per le vie brevi i revisori dei conti, in modo da acquisirne un parere di massima e di evitare eventuali possibili successivi rilievi. La concessione di un beneficio non giustificato dal possesso di requisiti oggettivi potrebbe configurare un danno erariale. È pertanto consigliabile agire con la necessaria accortezza, evitando di subire eventuali forzature sindacali.
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Data di pubblicazione: 14/07/2026
Con la presente si richiede parere legale in merito alla corretta procedura amministrativa da adottare per il recupero delle somme indebitamente corrisposte ad una dipendente...
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Data di pubblicazione: 14/07/2026
In merito al quesito posto si rileva preliminarmente che il personale ATA di ruolo ha diritto a 18 ore (e non tre giorni) a titolo di permessi per motivi personali e familiari (cfr art. 67 CCNL 2024). Nel caso di specie una dipendente sta fruendo dell'aspettativa ex art. 70 CCNL 2024 sino al 30 giugno 2026 per svolgere altra attività come docente. Il quesito inerisce, quindi, a quanti permessi per motivi personali spettano. Su detta questione non risultano indicazioni ufficiali da parte delle Amministrazioni competenti. L’accettazione dell’incarico ex art. 70 CCNL 2024 comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato (nel caso di specie dipendente a t.d. sino al 30 giugno 2026). A parte le indicazioni sul rinvio delle ferie presenti in alcuni Orientamenti ARAN, nessuna disposizione specifica è prevista per la gestione degli istituti contrattuali al rientro in servizio nella sede di titolarità. Ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2024 il personale ATA a tempo indeterminato, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. L’art. 35 del CCNL 2024 prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari). La dipendente di cui al quesito, al rientro in servizio al 1° luglio nella scuola di titolarità riacquista il suo status di dipendente a tempo indeterminato. L'ammettere che la dipendente dal 1° luglio possa fruire nuovamente di tutte le 18 ore per motivi personali di cui all'art. 67 comporterebbe, in sostanza, che durante un A.S. la dipendente medesima fruisca in modo pieno di tutti gli istituti contrattuali previsti sia per il personale di ruolo che per quello a t.d. il che, a nostro avviso, rappresenterebbe una differenziazione di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti. Tenuto altresì conto che alla luce del nuovo art 35 del CCNL 2024 il dipendente a t.d. al 30 giugno ha diritto alle 18 ore retribuite ( o 3 giorni se docente) si ritiene che ne caso di specie alla dipendente di cui al quesito spettino in totale 18 ore per l’intero anno scolastico. Pertanto, a nostro avviso, la dipendente, nel periodo compreso tra il 01/07/2026 e il 31/08/2026 (fase di rientro nel ruolo di titolarità come a.a. ), dal momento che durante il contratto a t.d. al 30 giugno non ha fruito dei permessi, può fruire del monte ore totale previsto per i permessi per motivi personali e familiari (18 ore annue) dall’art. 67 del CCNL 2024. Ovviamente trattasi di nostra interpretazione tenuto conto che, sul punto, non vi sono indicazioni ufficiali né orientamenti ARAN.
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