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    Data di pubblicazione: 11/06/2026

  • Mancata proroga di un contratto a tempo determinato e diritto di accesso alla documentazione amministrativa...
  • Si premette che la richiesta avanzata va valutata non solo e non tanto in base alla L.241/1990 art.22 e s.s. quale istanza di accesso documentale, ma anche in base al D.Lgs.33/2013 art.1, 2 e 5 bis, quale richiesta di accesso civico anche di tipo generalizzato, per la quale non è necessaria alcuna motivazione. Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (Sentenza n. 10 del 2 aprile 2020) ha chiarito che l'accesso generalizzato “FOIA” spetta a chiunque, senza dover dimostrare un interesse qualificato, e che la PA non può pretendere di conoscere le ragioni della richiesta per rigettarla. Vanno invece commentati i documenti richiesti in ostensione, al fine di verificare se possano essere trasmessi e in quale misura, in quanto unico effettivo limite è rappresentato, non solo dalla tutela della privacy degli altri lavoratori, ma anche dalla generalizzata richiesta di alcune intere categorie di atti pretesi. Non deve infatti essere superato il limite della "richiesta massiva/esplorativa" per cui la pretesa di ottenere interi registri o intere categorie di atti (come vedremo nei punti specifici) si scontra con il limite del buon andamento della PA (art. 97 Cost.). Inoltre le Linee Guida ANAC sull'accesso civico (Delibera n. 1309/2016) stabiliscono che sono inammissibili le richieste "manifestamente irragionevoli" o che comportino un "carico di lavoro tale da paralizzare l'attività amministrativa" (c.d. richieste massive). Inoltre l'accesso non può trasformarsi in un’indebita forma di controllo ispettivo permanente sull'intera gestione dei contratti della scuola. Preliminarmente si conferma che la richiesta di trasmissione del prospetto analitico finale di ripartizione e liquidazione del FIS relativo a tutto il personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico, va tassativamente respinta per diversi ordini di ragioni, sia che si invochi la Legge 241/90, sia che si invochi il Dlgs 33/2013. In tal caso non vi osta solo la riservatezza delle posizioni dei singoli lavoratori, ma anche le prerogative sindacali delle RSU. Inoltre, con la nota prot. n. 49472 del 28 dicembre 2020 il Garante per la protezione dei dati personali, ha ribadito che non è possibile rendere noti e associare i compensi accessori specifici ai nominativi dei singoli dipendenti per evitare pregiudizi professionali e relazionali. La scuola può rilasciare il dato solo in forma totalmente anonima o aggregata per profilo. Relativamente alle altre richieste si osserva quanto segue: 1. Sulla richiesta di prospetto ministeriale Sidi completo di rilevazione Organico di fatto/Diritto e posti disponibili relativo ai profili assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, si osserva che detto prospetto può essere trasmesso. Trattandosi di dati oggettivi sulla consistenza numerica dei posti e sull'organizzazione della scuola, prevale l'interesse pubblico alla trasparenza. Non sussistono ostacoli legati alla riservatezza, poiché il documento fotografa la situazione dei profili professionali (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) senza esporre dati particolari. 2. Sulla richiesta di copia integrale del registro cronologico dei contratti di supplenza stipulati per il personale ATA nell’a.s 25-26, con indicazione del codice del posto a sistema, si ritiene che detto “registro”, ove esistente, possa essere trasmesso, ma la richiesta va accolta con omissis. L'ostensione del registro (ove esistente) è legittima per verificare la regolarità delle nomine, ma l'amministrazione ha l'obbligo di oscurare i dati personali eccedenti dei terzi supplenti controinteressati (codici fiscali, indirizzi, numeri di telefono) ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 33/2013. Restano visibili solo i dati minimi e necessari (es. iniziali o nome e cognome, profilo e durata del contratto). 3. Sulla richiesta di copia di tutte le comunicazioni formali, delle istanze telematiche (form ministeriali di monitoraggio) e delle eventuali comunicazioni mediante pec/mail, di trasmissione inviate all'ufficio scolastico territoriale (UAT) nel corso del mese di maggio 2026 relativi alle proroghe contrattuali del personale ATA, si osserva che detta richiesta NON possa essere accolta poiché pretendere l'intera corrispondenza di un mese costituisce una richiesta massiva ed esplorativa (fishing expedition), vietata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7254/2020). Tale istanza arreca un carico di lavoro irragionevole agli uffici, violando il principio di proporzionalità e buon andamento della PA (si vedano sul punto le Linee Guida ANAC, Delibera n. 1309/2016 per cui: “Il principio di proporzionalità, infatti, esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (cfr. sul punto CGUE, 15 maggio 1986, causa C- 222/84; Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03”). 4. Sulla richiesta di copie degli atti di validazione, accettazione o diniego eventualmente pervenuti da parte dell'ufficio scolastico territoriale in merito alle ricognizioni di organico e alle richieste di proroga contrattuale avanzate dall'istituto nel mese di maggio, si ritiene che detti documenti possano essere trasmessi, ove esistenti nei limiti dei dati oggettivi. Se l'Ufficio Ambito Territoriale ha emanato decreti o provvedimenti formali di riscontro all'istituto, questi sono ostensibili. Anche in questo caso, l'ostensione deve limitarsi ai dati numerici generali o agli elementi che riguardano direttamente la richiedente, avendo cura di anonimizzare i riferimenti nominativi a situazioni di altri lavoratori terzi presenti negli stessi atti. 5. Sulla richiesta di copie di qualsiasi atto, nota, verbale o relazione di servizio protocollata a firma della DSGA o del dirigente scolastico contenente valutazioni sul servizio prestato o sulla posizione amministrativa della richiedente nel corso dell’a.s.25-26, ove esistenti e alle motivazioni indicate nel form in fase di compilazione della richiesta di proroga della scrivente, sia di carattere positivo e/o negativo, avanzato dal UAT per la decisione sull’eventuale accettazione o diniego della proroga da parte di quest'ultimo, si osserva che detta richiesta può essere accolta, solo con riguardo alla posizione della lavoratrice, a fronte di una motivazione implicita nel testo della richiesta, nell'ambito dell’accesso documentale di cui all’art. 22 L. 241/90 e nel diritto d'accesso ai propri dati personali di cui all’art. 15 GDPR - Regolamento UE 679/2016. La ex dipendente ha infatti diritto di conoscere i giudizi sul proprio operato e le motivazioni (anche interne o a sistema SIDI) che potrebbero aver determinato la mancata proroga del suo contratto, trattandosi di atti necessari a tutelare la propria posizione lavorativa e il diritto di difesa (art.24 Cost.). Il diniego si applica esclusivamente se tali note contengono valutazioni espresse su altri colleghi. Va comunque precisato che l’amministrazione non è obbligata a fornire motivazioni aggiuntive diverse dai documenti che costituiscono i provvedimenti già in suo possesso: se esiste un atto o una nota interna che ha determinato la mancata proroga, tale documento rientra tra quelli accessibili e quindi deve essere valutato per la comunicazione (con le opportune cautele sulla privacy). Se invece la decisione è frutto di scelta discrezionale e non vi è un documento esplicito, non è possibile dettagliare ora delle motivazioni; l’interessata può però chiedere e ottenere gli atti su cui si è basata la scelta, se formalmente esistono.

    Data di pubblicazione: 11/06/2026

  • Dimissioni di una collaboratrice del DS: è possibile ridistribuire il compenso accessorio senza riaprire la contrattazione d’istituto?
  • In una situazione normale non sarebbe necessario riaprire la contrattazione integrativa, dal momento che la questione potrebbe essere risolta in sede di rendicontazione finale, riconoscendo alla dimissionaria 9/12mi del compenso stabilito e attribuendo all’altra collaboratrice 3/12mi di maggiorazione del compenso. In effetti nulla cambia in relazione alla quantità di risorse destinate alle due collaboratrici del dirigente scolastico. La parte sindacale è stata correttamente informata del fatto e non dovrebbe aver eccepito sulla regolarità della procedura. Altrettanto potrebbe essere fatto, sempre a livello informativo, nei confronti dei revisori dei conti. Il quesito non accenna ad altri risvolti della situazione, che invece potrebbero giustificare una riapertura della contrattazione integrativa. Vediamo meglio. In una situazione di eventuale alta conflittualità sindacale (lo evidenziamo per completezza come mera ipotesi) la soluzione di cui sopra potrebbe incontrare degli ostacoli e non risultare sufficiente. Le dimissioni della collaboratrice potrebbero essere state prodotte da uno scontro di natura sindacale e potrebbero avere avuto una ricaduta sui rapporti tra le parti. È probabile che tutto questo non si sia verificato, ma qualora invece avesse un fondo di verità converrà procedere con particolare accortezza. Sarà pertanto opportuno che il dirigente scolastico chieda ai revisori dei conti un parere formale circa l’opportunità di riaprire la trattativa per apportare la modifica relativa al criterio adottato per compensare le due collaboratrici del dirigente scolastico. Quest’ultimo non potrà fare altro che attenersi rigidamente alla risposta pervenuta da parte dei revisori dei conti. La questione non è di particolare rilievo, ma conta molto il “clima” nel quale sono avvenute le dimissioni e l’atteggiamento assunto dalla parte sindacale. Soltanto il dirigente scolastico sarà in grado di valutare il contesto nel quale le dimissioni sono avvenute e di assumere le decisioni più opportune per risolvere la questione relativa ai compensi a carico del FIS.

    Data di pubblicazione: 11/06/2026

  • La proroga per scrutini spetta all’ultimo supplente o può essere riconosciuta anche ai precedenti?
  • Nel caso sottoposto si ritiene che il contratto per gli scrutini ed esami spetti solo all’ultima supplente attualmente in servizio e che ha un contratto fino al termine delle lezioni. Infatti in tal caso non si tratta di disporre una proroga contrattuale per la supplente in servizio, ma soltanto appositi contratti per i singoli giorni di impegno negli scrutini e quindi non si configura il diritto alla proroga previsto nei casi di astensione obbligatoria( e anche facoltativa secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato) che sono considerate come servizio effettivo, in applicazione dell’art. 34 del CCNL di comparto. La circolare ministeriale n. 9038\2009 infatti prevede che: “Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.” Nel caso sottoposto quindi l’ultima supplente ha diritto non alla proroga del contratto precedente, ma a specifico contratto per i giorni strettamente necessari. La prima e la seconda supplente quindi non hanno diritto ai contratti per i giorni degli scrutini, non trattandosi di proroghe continuative del contratto precedente.

    Data di pubblicazione: 11/06/2026

  • RDO aperta su MEPA e affidamento diretto: ammissibilità e partecipazione dell'operatore uscente,,,
  • Sembra il caso di premettere che il noleggio fotocopiatori è il settore merceologico per il quale è quasi sempre stata esistente una convenzione Consip obbligatoria ai sensi dell’art. 1, comma 449, L. 296/2006. Ciò detto, qualora si sia utilizzata la deroga prevista dal comma 510 dell’art. 1 L. 208/2015, e dunque si possa procedere tramite affidamento tradizionale, rispondiamo ai due quesiti: 1) L’effetto purgativo della manifestazione di interesse e/o dell’RDO aperta per gli affidamenti diretti è da sempre in discussione, in quanto il comma quinto dell’art. 49 sembra limitare il vantaggio ai casi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma primo dell’art. 50. Conseguentemente, se la RDO è solo una modalità telematica di acquisizione/confronto preventivi dentro un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), la tesi più prudente è: no, non si applica il comma 5. La giurisprudenza più recente sul punto valorizza la qualificazione sostanziale della procedura: se resta affidamento diretto, la previa manifestazione di interesse o l’ampliamento della platea non bastano, da soli, a trasformarla in procedura aperta/negoziata ex lett. c-d-e. Se invece la stazione appaltante imposta una vera procedura competitiva aperta al mercato, senza selezione discrezionale degli invitati e con possibilità per tutti gli operatori qualificati di partecipare, allora la rotazione può non operare, ma più correttamente perché manca la ratio della rotazione, non perché si sta facendo un “affidamento diretto” cui si applica meccanicamente il comma 5. ANAC chiarisce che la rotazione non si applica, oltre che alle procedure aperte, anche alle negoziate precedute da indagine di mercato senza limiti numerici agli operatori da invitare. Inoltre, il MIT ha ribadito che nel sotto-soglia resta possibile ricorrere a procedure ordinarie aperte o ristrette. Questo sembra il caso in esame, se la RDO è stata integralmente digitalizzata. 2) La dicitura dell’oggetto è formalmente irrilevante: a contare è la sostanza di cui al punto precedente.

    Data di pubblicazione: 11/06/2026

  • Il voto di ammissione all'Esame di Stato deve essere riportato nei tabelloni affissi a scuola?
  • La disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è contenuta nel D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (articoli 6-10) e nel decreto attuativo D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, recante il «Regolamento per la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione», con particolare riferimento all'articolo 8 riguardo all’ammissione all'esame. Il quadro in materia di protezione dei dati personali è costituito dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Assumono rilievo centrale, ai fini del presente quesito, le indicazioni operative contenute nella nota ministeriale prot. n. 9168 del 9 giugno 2020 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha fornito precisazioni sull'applicazione dell'O.M. n. 11/2020. Sebbene dettate in un contesto emergenziale, tali indicazioni hanno portata generale in materia di protezione dei dati negli scrutini e negli esami, come confermato dal loro richiamo in sede applicativa anche per gli anni scolastici successivi (cfr. O.M. n. 52 del 3 marzo 2021, articolo 4, comma 4). Esse costituiscono pertanto il riferimento operativo più specifico disponibile in materia. La nota ministeriale prot. n. 9168/2020 introduce una distinzione fondamentale tra la pubblicazione dell'esito (ammesso/non ammesso) e la pubblicazione del voto in decimi. I due dati, pur correlati, soggiacciono a regimi di pubblicità diversi in ragione del principio di minimizzazione ex articolo 5, paragrafo 1, lettera c, GDPR: solo i dati strettamente necessari alla finalità perseguita possono essere resi accessibili a ciascuna categoria di destinatari. Per le istituzioni scolastiche dotate di registro elettronico, la nota ministeriale stabilisce un regime articolato su due livelli di accesso: - «Area documentale riservata accessibile agli alunni della classe»: è pubblicato esclusivamente l'esito con la dicitura «Ammesso» o «Non Ammesso». Il voto in decimi non è visibile in quest'area, in quanto costituirebbe un dato valutativo di ciascun alunno accessibile agli altri compagni di classe, in violazione del principio di minimizzazione; - «Area riservata individuale, accessibile al singolo alunno tramite proprie credenziali»: in quest'area può essere reso disponibile il voto di ammissione in decimi, unitamente agli altri esiti valutativi. L'accesso individuale garantisce che ciascun alunno (e i suoi genitori, tramite i relativi profili) possa consultare esclusivamente i propri dati. La nota ministeriale raccomanda inoltre di predisporre uno specifico disclaimer con cui si informino i soggetti abilitati all'accesso che i dati personali consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione, anche mediante pubblicazione su blog o social network. La medesima nota stabilisce altresì che la pubblicazione all'albo della scuola – da intendersi come albo cartaceo fisico e non come albo online – è consentita solo nel caso in cui l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico. Nelle scuole dotate di registro elettronico, pertanto, la pubblicazione degli esiti avviene esclusivamente in forma digitale nelle modalità sopra descritte. Per le scuole prive di registro elettronico, la pubblicazione all'albo è ammessa con la sola indicazione della dicitura «ammesso» o «non ammesso», senza riportare il voto in decimi — in analogia con il regime previsto per l'area di classe del registro elettronico. Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini è stabilito dal dirigente scolastico e non deve eccedere i quindici giorni. Ne consegue che, contrariamente a quanto talvolta praticato, il voto di ammissione in decimi non deve essere riportato nel tabellone affisso all'albo, neppure là dove la pubblicazione cartacea fosse eccezionalmente consentita. Il dato valutativo numerico è destinato alla sola comunicazione riservata individuale. In coerenza con il quadro illustrato, la comunicazione del voto di ammissione alle famiglie tramite registro elettronico deve avvenire attraverso l'area riservata individuale, accessibile ai genitori tramite le proprie credenziali personali e riferita esclusivamente al profilo del figlio. Tale modalità garantisce che ciascuna famiglia possa visualizzare il voto del proprio figlio senza accesso ai dati valutativi degli altri alunni. Questa impostazione non deriva da una riservatezza assoluta del dato-voto in sé – il voto è in linea di principio un dato pubblicabile, come confermato dagli orientamenti del Garante (deliberazione 21 marzo 2007) – bensì dalla necessità di evitare che lo strumento digitale, diversamente dall'atto amministrativo di affissione collettiva all'albo, consenta la visibilità laterale dei dati di un alunno da parte di altri genitori. La distinzione è dunque di canale e di contesto, non di natura del dato. Infine, sotto il profilo della configurazione tecnica, il dirigente scolastico deve verificare, nell'ambito dei propri obblighi di titolare del trattamento e nei rapporti con il gestore del registro elettronico quale responsabile del trattamento ex articolo 28 GDPR, che i profili di accesso siano correttamente impostati, in modo da non consentire a un genitore la visualizzazione dei dati valutativi di alunni diversi dal proprio figlio.

    Data di pubblicazione: 10/06/2026

  • Dimissioni volontarie del personale ATA e mancato rispetto del termine di preavviso: criteri per il recupero dell’indennità sostitutiva...
  • Un assistente amministrativo a tempo indeterminato ha presentato comunicazione di dimissioni volontarie dal servizio senza diritto a pensione, a far data dal primo settembre...

    Data di pubblicazione: 10/06/2026

  • Incarichi extraistituzionali del collaboratore scolastico: è autorizzabile la collaborazione familiare gratuita?
  • Il primo comma dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici (senza distinzione tra personale di ruolo e dipendenti a tempo determinato) la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività imprenditoriale, la partecipazione in qualità di socio a società di persone con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società. Deve, inoltre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni). Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro. Pertanto il dipendente di una P.A. non può esercitare attività imprenditoriale nell’industria, nel commercio e nei servizi. Il divieto in questione non pone limiti alla partecipazione di un pubblico dipendente in società commerciali in qualità di mero socio di capitale (socio di SRL, azionista di SPA). Esso esclude, invece, che egli possa ricoprire cariche sociali, compiere atti di amministrazione nella società, trattare o concludere affari in nome della stessa. Fermo restando quanto sopra detto, per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". E’ stato precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Pertanto, in linea generale, la scuola ai fini della autorizzazione deve verificare i presupposti di cui sopra. L'art. 230 bis c.c. prevede che salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. In caso di prestazione svolta all’interno dell’impresa familiare (ai sensi dell’art. 230 bis c.c.), l'attività è compatibile solo se svolta in forma occasionale. L'ANAC, con apposita FAQ ha, infatti, così precisato: "La partecipazione a una impresa familiare costituisce una ipotesi di incompatibilità con lo status di dipendente pubblico? Previa valutazione (ai sensi dell’art. 1, comma 42, Legge n. 190 del 2012 e art. 4, co. 7, Legge n. 412 del 1991), l’amministrazione può, con provvedimento motivato, concedere l’autorizzazione a un dipendente pubblico che intende intraprendere un’attività nell’ambito di un’impresa familiare, al di fuori dell’orario di servizio e a titolo gratuito." Il riferimento alla valutazione di cui all'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 (cioè alla norma che ha riscritto l'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001) conferma che l'incarico è autorizzabile allorchè il dirigente valuti che detta attività di collaborazione si svolge con i caratteri della occasionalità e non continuità. In tal senso si potranno chiedere ulteriori indicazioni al dipendente sullo svolgimento della collaborazione in modo tale da poter valutare se ci sono i requisiti suesposti per poter autorizzare quanto richiesto.

    Data di pubblicazione: 10/06/2026

  • Ferie e permessi orari Legge 104 per docente inidoneo: il sabato va conteggiato durante la sospensione estiva?
  • Nel caso di specie trattasi di docente inidonea utilizzato in altri compiti ai sensi del CCNI 25 giugno 2008 con contratto di utilizzazione. L'art. 8 del suddetto CCNI prevede che l'orario di lavoro del personale inidoneo utilizzato in altri compiti è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007. Essendo il docente inidoneo utilizzato negli uffici di segreteria, i criteri per la concessione di ferie, permessi ecc. saranno i medesimi del restante personale degli stessi uffici. Pertanto, si dovranno utilizzare le norme del CCNL applicabili al personale ATA. Pertanto, visto che l’orario è su cinque giorni si applicherà l’art. 13 comma 5 del CCNL 2007 ai sensi del quale in caso di distribuzione dell’orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Analogamente, durante la sospensione delle attività didattiche, il docente inidoneo dovrà seguire l'orario dell'ufficio al quale è assegnato, prestando regolarmente servizio e potendo naturalmente, a richiesta, usufruire di ferie o altra tipologia di permessi. Osserviamo che, essendo applicabili le norme relative al personale ATA, è possibile la concessione delle ferie anche durante il periodo delle attività didattiche.

    Data di pubblicazione: 10/06/2026

  • Incarico di formatore della sicurezza a personale cessato dal servizio: condizioni e limiti normativi...
  • L'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (come modificato dal'art. 6, comma 1, della legge n. 114 del 2014 e da ultimo dall’art. 17 (comma 3) della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 prevede che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (tra le quali, come noto, rientrano anche le scuole), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. In definitiva è stato introdotto che è fatto divieto per le Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le scuole, di conferire a ex lavoratori privati o pubblici collocati ora in quiescenza: a) incarichi di studio e di consulenza b) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni Pertanto, al fine di individuare quali incarichi le scuole possono ancora conferire ad ex dipendenti in quiescenza, occorre analizzare cosa si intende per incarichi di "studio" e "consulenza". Una chiave di interpretazione ci può essere fornita dalla Deliberazione n. 6/CONTR/05 della Corte dei Conti del 15/02/2005 che ha dettato le linee di indirizzo e i criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311/2004 in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza. Ad avviso della Corte gli incarichi di studio consistono nello “svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale […] è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte”. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono “la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione”. Le consulenze, infine, “riguardano le richieste di pareri ad esperti”. A titolo esemplificativo, vengono elencati alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa: studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. Non rientrano, invece, in detta previsione: le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n.6 del 4 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti sull' interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante il divieto di incarichi a soggetti in quiescenza; chiarimenti che confermano quanto da noi sopra sostenuto. Incarichi vietati, ad avviso della Funzione Pubblica, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni. Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Costituiscono incarichi di studio quelli consistenti nello svolgimento di un'attività di studio, che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338. Costituiscono consulenze le richieste di pareri a esperti (così Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05). Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame. Pertanto la normativa di cui alla legge n. 135 riteniamo non sia applicabile al caso di specie in quanto l'attività in questione (formazione) non rientra nelle consulenze o negli incarichi di studio secondo l'accezione di cui sopra. Il punto di partenza per poter conferire un incarico ad esterni (e come tale rilevano i soggetti in quiescenza), è che le attività prestate dai suddetti soggetti esterni devono essere ricondotte all’interno di un Progetto della scuola. Il dipendente di cui al quesito rileverebbe il prossimo A.S. quale “esperto esterno”, in quanto con il pensionamento non ha più lo status di dipendente pubblico. Ciò premesso, per quanto concerne la selezione di esperti esterni (previa ovviamente l'impossibilità di ricorrere a personale interno competente e disponibile) l'art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. La Corte dei Conti, con interpretazione rigorosa, ha precisato che il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei seguenti casi: 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014, n. 122); 2) interventi formativi che si svolgono nell’arco di una sola giornata (Corte Conti Emilia Romagna Delib. n. 50/2016). Con la Deliberazione n. 122/2014 sopra citata è stato precisato che la materia è estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi e, pertanto, non può farsi ricorso a detti criteri; pertanto, il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e che può prescindersi solo in circostanze del tutto particolari, come per esempio procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. Ne consegue che in caso di esperti esterni, con i quali sono stati stipulati contratti di lavoro autonomo, le uniche condizioni per non porre in essere una procedura comparativa sono quelle di cui alla giurisprudenza della Corta dei Conti sopra ricordate. L'impossibilità del ricorso alla procedura comparativa, a causa della peculiarità o specificità dell'attività oggetto dell'incarico, si dovrà evincere con chiarezza dalla determina dirigenziale. In giurisprudenza è stato ulteriormente affermato che: - è illegittima una generica esclusione del principio concorsuale che, prescindendo da circostanze particolari, si basi in modo generalizzato sul modico valore del corrispettivo o sulla individuazione di una soglia di valore (cfr CC Lombardia deliberazione n. 162/2010/REG; CC Calabria deliberazione n. 36/2009/REG, CC Piemonte 34/2018/REG) - C.C. Piemonte Deliberazione n. 24/2019: al di fuori della ricorrenza di quelle specifiche e peculiari circostanze tipizzate dalla giurisprudenza, quali, ad esempio, l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, cui potrebbero ricondursi a titolo esemplificativo gli incarichi di docenza, deve escludersi che la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso corrisposto possano giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico - non può costituire in nessun modo esimente dalla regola della comparazione il riferimento all’esiguità dell’erogazione” (Corte Conti, sez. Contr. Lombardia, 3.7.2013 n. 294). I suddetti principi sono stati riportati anche nel Quaderno n. 3 del MIM ove è stato ribadito che l’obbligo di ricorrere a procedure comparative potrà essere derogato a favore dell'affidamento diretto solo in casi eccezionali e congruamente motivati (a titolo esemplificativo, nei casi di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l’Incarico o di procedura comparativa andata deserta). Sul punto, rileva quanto ribadito dalla Deliberazione della Corte di Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte n. 39/2018 «[…] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, infatti, le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali “procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG ed in senso analogo, ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 61/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 59/2013 n. 59; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG; Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 28/2013/REG) […]». Pertanto, a meno che non si tratti di un incarico di formazione per un solo evento formativo o sporadici (o eventualmente di attività formativa caratterizzata da peculiarità tale da dover essere affidata necessariamente al soggetto individuato), si ritiene che, per il prossimo A.S. la scuola debba procedere con avviso di selezione e non possa procedere con l’affidamento diretto dell’incarico al docente in quiescenza.

    Data di pubblicazione: 10/06/2026

  • Docente di religione: il passaggio di ruolo azzera il periodo di comporto per malattia?
  • L’art. 17, comma 1, del CCNL 2007 (non modificato dai successivi CCNL) prevede che il dipendente a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Per quanto concerne il personale a t.d. l’ art. 35 del CCNL 2024 al comma 5 prevede che il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4. Pertanto, i riferimenti temporali per il periodo di comporto sono del tutto differenti tra personale a t.i. e personale a t.d.: rispettivamente diciotto mesi calcolati sommando alle assenze dovute all’ultimo periodo morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente e periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Alla stessa stregua diversi sono i regimi di trattamento economico durante la malattia. Per il personale di ruolo il comma 8 del citato art. 17 prevede che il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. Per il personale a t.d. il comma 4 del citato art 35 prevede che, fermo restando il limite del comporto (periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico), in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale a t.d. è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Richiamato il quadro normativo di riferimento, pur mancando sul punto interpretazioni ufficiali da parte delle Amministrazioni competenti, riteniamo che, stante la diversità della disciplina inerente al periodo di comporto (e del trattamento retributivo) a seconda della tipologia di personale, ai fini delle assenze che sono effettuate come dipendente di ruolo non rilevano le precedenti assenze che si erano verificate durante il servizio come personale non di ruolo. Pertanto, in riferimento alla situazione di cui al quesito, riteniamo che, in caso di passaggio di ruolo e assenza per malattia, non siano da conteggiare anche le assenze per malattia effettuate durante i contratti a tempo determinato.

    Data di pubblicazione: 10/06/2026

  • Mancata reperibilità e inidonea giustificazione dell'assenza alla visita fiscale: come procedere?
  • L’INPS, con il Messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018, ha fornito un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti in relazione al Polo Unico per le visite fiscali che, come noto, prevede la competenza esclusiva dell’INPS per l’effettuazione (anche d’ufficio) delle visite di controllo dei dipendente assenti per malattia. Con riguardo, invece, alla documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare, l'INPS già con il messaggio n. 4282/2017 aveva precisato che la stessa può essere prodotta all’Istituto medesimo in occasione della visita medica ambulatoriale per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto. Infatti: a) è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza del dipendente dal domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; b) è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale dell’INPS territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario. La valutazione degli Uffici medico legali dell’INPS sulle giustificazioni di tipo sanitario può esser presa in considerazione dal datore di lavoro, che comunque è l’unico soggetto competente a giustificare il lavoratore e può tener conto, ai fini del provvedimento da assumere, come sopra già indicato, anche di eventuali altri fatti e atti di cui è a conoscenza. Ciò premesso, per quanto concerne la giustificazione dell'assenza, l'INPS, con i messaggi 31 ottobre 2017, n. 4282 e 29 marzo 2018, n. 1399 ha precisato che: 1. il medico, in caso di assenza del lavoratore alla visita fiscale, dovrà sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale; 2. il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal D.S.; è previsto l'esame delle giustificazioni, da parte dell'Ufficio medico legale INPS territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario. Anche in giurisprudenza è stato precisato che la visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza dal domicilio ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso (Cfr. Cass. 14 settembre 1993, n. 9523). Nel caso di specie il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale. L’art. 55 septies comma 5 bis del D.Lgs n. 165 del 2001 prevede che, qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'INPS. La Cassazione con la Sentenza 19 febbraio 2016, n. 3294, ha affermato che anche nel caso dell'esistenza di un motivo socialmente apprezzabile per l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, lo stesso lavoratore deve dimostrare l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro del mutamento di domicilio nonchè l'indifferibilità del viaggio. Pertanto, solo il carattere della indifferibilità consente, in queste situazioni, di considerare giustificata l'assenza alla visita; in caso contrario, il dipendente ha l'onere di informare la scuola. Il lavoratore assente per malattia che deduca a giustificazione della non reperibilità alla visita di controllo la sua presenza ad altra visita presso altro medico deve provare che la causa dell'assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità costituisca una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in orari diversi da quelli di reperibilità. Inoltre, gli obblighi di buona fede e correttezza correlati all'osservanza dell'obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale non prescindono dall'obbligo di comunicazione preventiva di assenza alla visita fiscale; se il dipendente risulta più volte assente alle visite fiscali senza addurre valide giustificazioni e senza preventiva comunicazione, non rileva, ai fini dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio, il fatto che il medico curante abbia successivamente confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi. La preventiva comunicazione può essere evitata solo in presenza di gravi ed indifferibili ragioni, ed il lavoratore ha l'onere di dimostrare l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro della repentina uscita di casa (Trib. Roma, Sent. 25/4/2019, n. 10277). Pertanto, il dipendente assente per malattia ha l'onere di comunicare al datore di lavoro la propria assenza, salvo l'impossibilità di avvisare della repentina uscita di casa. In definitiva, solo il carattere dell'indifferibilità consente, in queste situazioni, di considerare giustificata l’assenza alla visita; in caso contrario, il dipendente ha l’onere di informare la scuola. Sempre in tema di giustificazione all'assenza alla visita fiscale la Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2006 n. 8012, ha affermato che va considerato giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non solo lo stato di necessità o di forza maggiore, bensì anche una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore, quale quella di far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa dell’attività lavorativa. Anche nel caso in cui l'allontanamento sia stato determinato dalla necessità di sottoporsi a trattamenti sanitari, è previsto uno stretto vaglio di indifferibilità del medesimo: è stato, infatti, affermato che "il lavoratore, risultato assente al controllo sanitario domiciliare, che afferma di essersi allontanato dalla propria abitazione durante la fascia di reperibilità per sottoporsi a visita medica o trattamento sanitario, non decade dal diritto all'indennità di malattia qualora dimostri rigorosamente il carattere dell'indifferibilità della visita medica o del trattamento terapeutico o l'indispensabilità delle modalità con cui si sono attuati" (Cassazione civile, sez. lav., 28 gennaio 2008, n. 1809). La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 marzo 2010, n. 5718, ha ulteriormente affermato che il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità. Solo il carattere dell'indifferibilità consente, in queste situazioni, di considerare giustificata l'assenza alla visita; in caso contrario, il dipendente ha l'onere di informare la scuola. D’altra parte l’art. 55septies del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede, al comma 5bis, che qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps. Per quanto concerne la responsabilità disciplinare da ultimo la Corte di Cassazione - Sezione Sesta - con l' Ordinanza 18/07/2022, n. 22484 ha affermato che in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, la decadenza dal trattamento economico può essere annoverata tra le sanzioni a carattere amministrativo; a detta sanzione può aggiungersi un'ulteriore misura di carattere punitivo, espressione del potere disciplinare del datore di lavoro, ove la condotta del dipendente integri anche violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Pertanto, non tutte le condotte che possono determinare decadenza dal beneficio economico comportano anche una responsabilità disciplinare, perché per quest'ultima è necessario accertare il rispetto delle condizioni richieste sul piano sostanziale dall'art. 2106 c.c. Infatti, ai fini disciplinari, oltre a venire in rilievo il principio di legalità e quello di proporzionalità, occorre accertare che in concreto la condotta, valutata in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, integri una violazione degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono. L'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all'interno delle pareti domestiche. (Nel caso di specie è stato confermato l'annullamento della sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata ad un lavoratore in malattia che al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché "sotto la doccia" e ciò aveva impedito l'accesso del medico fiscale nell'abitazione. In sede di merito era stato accertato che il dipendente, peraltro, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l'accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell'accaduto agli organi preposti). Pertanto, in caso di mancata (o non adeguata) giustificazione dell’assenza alla visita fiscale: - l’assenza sarà considerata ingiustificata con applicazione delle decurtazioni economiche previste dalla normativa vigente ( nel caso di specie occorre verificare se è stata dimostrata l’indifferibilità e urgenza delle visita con conseguente impossibilità di avvisare la scuola della mancata presenza durante le fasce di reperibilità); - l’assenza ingiustificata alla visita fiscale può (non è un obbligo soprattutto alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione) anche essere valutata dal punto di vista disciplinare). Nel caso di specie si è agito anche dal punto di vista disciplinare. Nella memoria difensiva il dipendente si è limitato ad allegare un certificato che attesta la presenza in ambulatorio del lavoratore in corrispondenza del giorno e dell'ora di assenza alla visita ma, come correttamente, rilevato nel quesito, non si evincono caratteri di urgenza in tale certificazione tali da giustificare l’impossibilità di una comunicazione di assenza dalle fasce di reperibilità. Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, riteniamo che l’assenza alla visita fiscale sia non giustificata. Infine, se vi è stato un cambio di domicilio, è sempre onere del dipendente avvertire il datore di lavoro.

    Data di pubblicazione: 10/06/2026

  • Docente in aspettativa all’estero e sopravvenuta gravidanza a rischio: modalità di attivazione dell’interdizione anticipata...
  • Una docente a tempo indeterminato sta fruendo di un'aspettativa per motivi di famiglia art. 18 non retribuita all'estero. La docente trovasi al secondo mese di gravidanza...

    Data di pubblicazione: 09/06/2026

  • Gestione delle richieste di ferie da parte dei docenti nel periodo delle attività didattiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali...
  • Egregi Esperti di ItaliaScuola.it, vi scrivo in merito alla vexata quaestio delle ferie richieste nel periodo delle attività didattiche come ulteriori sei giorni di permesso per motivi...

    Data di pubblicazione: 09/06/2026

  • Viaggio con studenti maggiorenni organizzato autonomamente dai docenti: quali responsabilità?
  • Data la sinteticità del quesito, non appare chiara la tipologia del viaggio in oggetto (se d'istruzione o a carattere privato). Presumendo che si tratti di un viaggio di istruzione, la risposta è negativa. Tali attività, infatti, sono rimesse all'autonomia decisionale degli Organi collegiali della scuola ai sensi del DPR n. 275/99 e non alla libera discrezionalità dei docenti. In sintesi, la progettazione dei viaggi di istruzione da parte dei Consigli di classe deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.Lgs. n. 297/1994) e dal Consiglio di istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.Lgs. n. 297/1994). Inoltre, i viaggi deliberati dagli Organi collegiali fanno parte integrante del PTOF, aggiornato e approvato in coerenza con l’art. 3 del DPR n. 275/99, come novellato dall’art. 1, comma 14 della Legge n. 107/2015. Se, invece, dovesse trattarsi di un viaggio privato, completamente slegato da aspetti didattici, si rappresenta quanto segue. In linea generale, la partecipazione di studenti maggiorenni a iniziative private organizzate da docenti al di fuori dell’orario e della programmazione della scuola non è di per sé illegittima. La maggiore età consente a tali studenti di aderire liberamente e di esprimere il proprio valido consenso. Tuttavia, si consiglia di verificare che tale attività sia esclusivamente privata, svolta fuori dall’orario di servizio, senza l’utilizzo di risorse scolastiche o la previsione di compensi, e realizzata con il libero consenso degli studenti. Tale accertamento è necessario anche per tutelare l'Istituzione scolastica sotto il profilo assicurativo. La scuola deve inoltre verificare i fatti e le modalità organizzative per escludere abusi della posizione da parte del docente, la mancata autorizzazione per attività extraistituzionali o l'uso improprio di canali interni. Tutto ciò premesso, si ritiene prudenziale valutare tale iniziativa sotto il profilo dell’opportunità e della deontologia. Anche a fronte dell'adesione delle famiglie e degli studenti maggiorenni, permane una valutazione di opportunità: il docente non deve sfruttare il proprio ruolo per esercitare pressioni sui ragazzi ai fini della partecipazione. Se il viaggio è stato presentato chiaramente come privato, il profilo di illegittimità risulta attenuato; se, viceversa, il “reclutamento” fosse avvenuto in orario di lezione o mediante l’uso di elenchi di classe, comunicazioni ufficiali o locali della scuola, sorgerebbero evidenti criticità sotto i profili sopra richiamati. In conclusione, iniziative di questa natura, seppur astrattamente legittime alle condizioni sopra richiamate, presentano intrinseci profili di rischio per l’Istituzione scolastica. Pur svolgendosi al di fuori delle attività formali, esse sono suscettibili di produrre un impatto – seppur indiretto – sulla comunità educante, con inevitabili riflessi sull'immagine e sulla reputazione della scuola stessa.

    Data di pubblicazione: 09/06/2026

  • Compensi accessori al DSGA per gestione di progetti europei: attività svolte in orario di servizio e limiti applicativi dell’art. 56 CCNL...
  • L’incarico di DSGA, è remunerato con lo stipendio tabellare, cui si aggiunge l’indennità di direzione che si compone di una parte fissa e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all’Allegato C del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024. L’indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. (cf. art. 56 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024). Infatti, il comma 4 del su citato articolo conferma che ai titolari di incarico di DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM – da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l’offerta formativa. Tanto premesso, il conferimento di un incarico comporta che rientra nei doveri del titolare di detto incarico effettuare tutte le attività necessarie per l’espletamento dello stesso, di cui ha diretta responsabilità, anche se ciò comportasse la necessità di trattenersi oltre l’orario ordinario di lavoro. Per quanto attiene alla remunerazione di eventuali ore aggiuntive, la norma contrattuale non lascia dubbi in merito al fatto che laddove la durata della prestazione del DSGA ecceda l’orario ordinario settimanale per esigenze di servizio legate all’espletamento dell’incarico, non si dà adito alla remunerazione delle ore eccedenti l’orario di lavoro, fatta eccezione, come anticipato, di quanto previsto al comma 4 dell’art. 56 del CCNL del 18 gennaio 2024: Al personale titolare di incarico di DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM - da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l’offerta formativa. Pertanto, possono essere riconosciute al DSGA solo compensi per “attività e prestazioni aggiuntive” non connesse al FIS. Deve trattarsi di attività aggiuntive a quelle ordinarie per il carattere di onnicomprensività dettato dall’art. 56 citato. D’altronde in qualsiasi progetto di natura europea (Pon/Pnrr/Erasmus) sono previsti compensi per attività svolte oltre il proprio orario di servizio. Dal combinato disposto delle norme e dei regolamenti dei progetti citati, appare evidente che non è possibile riconoscere al DSGA un compenso forfettario a valere sui progetti finanziati con fondi europei come Erasmus e PNRR a titolo di intensificazione dell’attività lavorativa se svolte nell’ambito del proprio orario di servizio.

    Data di pubblicazione: 09/06/2026

  • Studente con disabilità e ammissione all’Esame di Stato: conseguenze della mancata partecipazione, della non ammissione e dell’esito negativo...
  • Le quattro ipotesi che sono state individuate sono concettualmente corrette, ma vanno precisate alla luce della normativa in materia di studenti con disabilità e degli esami di Maturità. Occorre far chiarezza sull’aspetto ripetenza. Lo studente ha frequentato la classe quinta l'anno scorso e la sta ripetendo quest'anno (seconda frequenza, prima ripetenza). Un'eventuale non ammissione lo porterebbe alla terza frequenza della stessa classe (seconda ripetenza). Per gli alunni con disabilità, l'art. 14, comma 1, lett. c) della Legge 104/92 permette espressamente sino a una terza ripetenza (quindi fino a 4 anni totali nella stessa classe). Ovviamente la ripetenza ha più senso per coloro che seguono la programmazione curricolare con un PEI semplificato, in quanto per un alunno con PEI differenziato, la ripetenza appare superflua dal momento che lo studente che versa in situazione di gravità non deve raggiungere gli obiettivi prefissati dalle indicazioni nazionali o dal Pecup dell’indirizzo di studi, ma quelli specifici concordati in sede di GLOI per il proprio percorso personalizzato. Non siamo nel campo dell'eccezionalità pura e discrezionale del Collegio. La reiscrizione si attiva su proposta del Consiglio di Classe, previo parere degli specialisti sanitari (espresso in sede di GLO) e formale delibera del consiglio di classe. Se il PEI evidenzia che un ulteriore anno è necessario al raggiungimento degli obiettivi ordinari/equipollenti, la scuola ha lo strumento di legge per procedere. Attenzione alla motivazione per la ripetenza dell’anno scolastico. Occorre evidenziare che lo studente NON ha raggiunto gli obiettivi individuati dal PEI che si riferiscono a quelli di apprendimento o a quelli legati alla sez. 4. Se il consiglio di classe non ammette lo studente all’esame di Maturità, la situazione è lineare: lo studente non conclude il percorso e può quindi ripetere la classe quinta, proseguendo il proprio iter scolastico. In questo caso, la permanenza nel sistema di istruzione è pienamente legittima. Punto 2: se lo studente con disabilità viene ammesso all’esame di Maturità, si entra in una fase conclusiva del percorso di istruzione secondaria. A questo punto, sia che: • non si presenti, • non sostenga una o più prove, trova applicazione l’art. 24, comma 9, dell’Ordinanza ministeriale, che richiama l’art. 20, comma 5, del d.lgs. 62/2017 e viene rilasciato l’attestato di credito formativo. Pertanto, mentre in generale la bocciatura all’esame non chiude necessariamente il percorso, nel caso specifico dello studente con disabilità a cui viene rilasciato l’attestato, il percorso si considera concluso. Viceversa, la non ammissione, in presenza di evidenti lacune, consente allo studente di rimanere nel percorso e di consolidare gli apprendimenti. Un altro elemento che il consiglio di classe dovrà tener conto in caso di ripetenza è la ricaduta a livello psicologico e sulla crescita evolutiva del ragazzo il doversi adattare al nuovo gruppo classe. In questo caso si consiglia di acquisire il parere del neuropsichiatra di riferimento dell’alunno che potrà fornire un aggiornamento del quadro clinico dello studente con disabilità in particolare dal punto di vista della dimensione della relazione, della socializzazione e dell’interazione. Pertanto, a parere dello scrivente, la ripetenza di uno studente con disabilità deve essere ben ponderata in sede di GLOI e deve basarsi concretamente sul mancato raggiungimento, in questo caso, degli obiettivi di apprendimento, relazionali e di socializzazione previsti dal PEI che il consiglio di classe dovrà attentamente valutare. La preoccupazione che l'USR non conceda il sostegno è superata dalla giurisprudenza costituzionale (in primis la storica Sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale). Il diritto all'istruzione e al sostegno per gli alunni con disabilità è un diritto costituzionalmente protetto ed esigibile. Se il GLO motiva la ripetenza all'interno del PEI come necessaria e il Collegio delibera la reiscrizione in conformità alla Legge 104/92, l'USR non può negare il personale di sostegno adducendo come motivazione il fatto che l'alunno stia ripetendo l'anno per la seconda o terza volta. Un eventuale diniego dell'ufficio scolastico sarebbe discriminatorio e impugnabile legalmente dalla famiglia. Per il punto 3, l'allievo è ammesso all'esame di maturità ed è bocciato: anche in questo scenario, se l'alunno si presenta all'Esame di Stato con prove equipollenti e la Commissione lo respinge, il ragazzo conserva il diritto di reiscriversi in quinta per la terza volta. Punto 4: L’allievo si presenta e consegue il diploma di maturità se lo studente supera l’esame, ottiene il diploma di Maturità con valore pieno.

    Data di pubblicazione: 09/06/2026

  • Esame conclusivo del primo ciclo e infortunio temporaneo di un alunno: misure compensative e supporti utilizzabili...
  • Un alunno con frattura al polso e gesso, se non è in grado di scrivere né di utilizzare il PC, ha diritto a misure che consentano l’effettiva partecipazione alle prove d’esame; la scelta concreta delle misure spetta al presidente della Commissione e deve essere verbalizzata con l’indicazione della certificazione medica allegata e dei riferimenti normativi. Riferimenti normativi utili da riportare a verbale: - D.M. n. 741/2017 (disposizioni per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo): in particolare le disposizioni organizzative sulle prove scritte e le modalità per candidati impossibilitati a recarsi a scuola. - Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017: Definisce le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo. In particolare, per gli studenti che si trovano in situazioni temporanee di impedimento (come un infortunio o un braccio rotto), si applicano per analogia le misure compensative previste per i candidati con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (BES), tra cui la possibilità di utilizzare un "lettore/scrittore". La normativa assegna alla Commissione (e al Presidente per essa) il compito di adottare tutte le tutele e le personalizzazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento delle prove scritte e orali. Misure compensative possibili e modalità operative 1) Scribe (persona che scrive la prova sotto dettatura) - da valutare attentamente l’applicabilità, in particolare per la prova scritta di lingue straniere e per quella sulle competenze logico-matematiche. - Indicare nel verbale (se possibile già nella preliminare) che la commissione designa uno o più scriventi per trascrivere fedelmente le risposte del candidato. Lo scrivente deve attenersi alle indicazioni della commissione e trascrivere testualmente quanto dettato dall’alunno. - Lo scrivente può essere un docente della commissione (es. docente della stessa classe o altro docente designato); per non arrecare disturbo agli altri candidati o creare interferenze, il candidato con gesso potrebbe essere collocato, unitamente allo scrivente e ad un membro della commissione incaricato della vigilanza, in un’aula diversa da quella degli altri candidati delle sottocommissioni. - Nel verbale indicare nome dello scrivente, ruolo e istruzioni fornite. 2) Uso di ausili informatici / tecnologici - Se il candidato può utilizzare il PC con software di sintesi o riconoscimento vocale, la commissione può disporne l’uso; se il gesso non consente neppure l’uso della tastiera, valutare il riconoscimento vocale o altri strumenti di dettatura. - Se l’alunno non è in grado di usare alcun ausilio, prevale la soluzione dello scribe o di modalità alternative. 3) Estensione dei tempi - La commissione può prevedere tempi aggiuntivi; la motivazione e la durata dell’estensione devono essere annotate a verbale. 4) Sessione suppletiva, svolgimento domiciliare o in ospedale (non sembrano ricorrere le condizioni per questa ultima ipotesi) - Se la certificazione medica attesta l’impossibilità di recarsi a scuola, la commissione, sulla base della normativa citata, può disporre che l’alunno svolga le prove in sessione suppletiva, o che le prove si svolgano in ospedale/domicilio. - Le modalità scelte (domicilio/ospedale) devono essere organizzate garantendo le operazioni di estrazione delle tracce, vigilanza, correttezza della prova e presenza dei componenti della sottocommissione o dei delegati; il tutto va documentato nel verbale. Procedure operative consigliate 1) Acquisire la certificazione medica che attesti la frattura e lo specifico impedimento a utilizzare la mano/PC; allegare copia della certificazione al verbale. 2) Il Dirigente scolastico in qualità di presidente della commissione valuta le soluzioni possibili in raccordo con la commissione (o dispone autonomamente se necessario, secondo i poteri assegnati) e prende decisione motivata. 3) Predisporre e verbalizzare la misura adottata (es.: scribe nominato, tempi aggiuntivi, uso di ausili, svolgimento a domicilio/ospedale o richiesta di sessione suppletiva), con il richiamo normativo (D.M. n. 741/2017, e con allegazione della certificazione medica. 4) Organizzare la logistica: luogo (aula, domicilio, ospedale),nmateriali, presenza e nomina degli scriventi, modalità di estrazione e conservazione delle tracce, sicurezza e riservatezza. 5) Vigilanza e conduzione: indicare chi vigila, chi trascrive e le istruzioni operative affinché lo svolgimento sia conforme a regole di regolarità e imparzialità. 6) Firma e sottoscrizione del verbale da parte del presidente e dei componenti che prendono parte all’operazione. Cosa riportare testualmente nel verbale (esempi di formulazione da adattare) - “Si allega certificazione medica del Sig. /Sig.ra [nome] in data [data], attestante frattura al polso con gesso e conseguente impossibilità a svolgere prove scritte manualmente e a usare il PC.” - “La Commissione, preso atto della certificazione e avendo valutato le condizioni dell’alunno, dispone che per le prove scritte venga nominato quale scrivente il/la prof.ssa/prof. [nome], affiancato/a da [altro docente] per la vigilanza; sarà altresì riconosciuto tempo aggiuntivo di [specificare se si è stabilito] e si autorizza l’uso di [strumento/ausilio], ai sensi del D.M. n. 741/2017 e delle disposizioni in materia di esami del primo ciclo”. - “Qualora le condizioni dell’alunno non consentano lo svolgimento in sede, la prova si svolgerà in data [data] in modalità [domiciliare/ospedaliera], alla presenza dei componenti della sottocommissione individuati. La presente decisione è assunta dal Presidente della Commissione e verbalizzata.” Osservazioni pratiche e responsabilità La misura deve sempre essere proporzionata all’impedimento e finalizzata a garantire la effettiva partecipazione e la possibilità di accertare le competenze previste dall’esame.

    Data di pubblicazione: 09/06/2026

  • Compatibilità tra prima posizione economica e compensi per incarichi specifici finanziati con il MOF...
  • L’abrogato art. 50 del CCNL 2006/2009 prevedeva “che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale …… L'attribuzione della posizione economica …………….. avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del presente CCNL.” Al comma successivo esplicitava alcuni compiti che potevano essere assegnati a tali beneficiari: Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del presente CCNL”. Il nuovo articolo 52 del CCNL 2019/2021, richiama in parte il dettato normativo del vecchio articolo 50, statuendo: “Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori e nell’Area degli Assistenti possono essere attribuite, con le modalità di cui ai commi seguenti, posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. …….. L’attribuzione delle posizioni economiche avviene, previo confronto di cui all’art. 30 (Livelli soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 9, lett. a6), mediante procedura selettiva ed è attivata dal MIM in relazione alle risorse del fondo per le posizioni economiche del personale ATA di cui all’art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) nel rispetto delle modalità e dei criteri” di cui al comma 3. Ma nulla viene precisato in merito a compiti aggiuntivi: Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Unico riferimento è all’articolo 54, rubricato “Incarichi Specifici al Personale ATA”: Tra le risorse destinate al conferimento di incarichi di cui al comma 2 rientrano quelle di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) del CCNL 19/04/2018. Esse saranno finalizzate in particolare per l’Area dei Collaboratori per remunerare gli incarichi correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell’infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso. Lo specifico incarico di cui al presente comma è retribuito con un’indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere. In tale sede è possibile prevedere che per il personale titolare di posizione economica l’indennità correlata all’incarico di cui al presente comma sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento. Il presente comma ha effetti sugli incarichi attribuiti successivamente alla definizione del contratto integrativo di cui al presente comma. Attenzione però, nel CCNL si parla di possibilità non di obbligo. Dal novellato quadro normativo, appare chiaro che trattasi di un beneficio esclusivamente economico, che non comporta automaticamente un aggravio di mansioni e non preclude la possibilità di ricevere incarichi specifici. Occorre considerare, comunque, il meccanismo del riassorbimento. Se, ad esempio, un collaboratore scolastico percepisce una posizione economica pari a 700 euro annui e riceve un incarico specifico di importo inferiore, tale incarico viene integralmente riassorbito e non dà luogo a un ulteriore compenso. Se, invece, l’incarico ha un valore superiore, il dipendente ha diritto alla differenza tra l’importo dell’incarico e quello della posizione economica. Con tali limitazioni, il beneficio in esame non è incompatibile con la posizione economica. Pertanto, qualora nel Piano Annuale delle Attività predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente siano previste attività che comportano l’assunzione di ulteriori responsabilità necessarie per la realizzazione del piano dell’offerta formativa da affidare al personale titolare delle nuove posizioni economiche, è possibile assegnare un compenso superiore cosi come sopra rappresentato.

    Data di pubblicazione: 09/06/2026

  • Copertura assicurativa degli studenti nelle uscite didattiche con partenza e rientro autonomi...
  • La consuetudine di dare appuntamento agli studenti direttamente sul luogo di svolgimento di una visita didattica o alla stazione ferroviaria/aeroporto e di consentire il rientro autonomo da tale sito è lecita, ma può presentare alcune criticità sul piano assicurativo e delle responsabilità della scuola. Il rischio legato al tragitto casa-luogo dell'evento/ritrovo spesso non è assicurato dalle polizze private stipulate dalle scuole, che garantiscono normalmente il rischio in itinere per il solo percorso standard tra l'abitazione e l'edificio scolastico. Quindi, di questo aspetto, va verificata la presenza in polizza. Se la scuola dà appuntamento direttamente sul posto, diverso dalle pertinenze dell’Istituto, lo studente non è formalmente affidato alla scuola finché non incontra il docente e viene effettuato l'appello, rendendo lo spostamento autonomo un normale tragitto privato non coperto dalla polizza scolastica, a meno di esplicite deroghe contrattuali. Quindi la scuola può fare questa comunicazione ai genitori e organizzarsi in questo modo, ma non è detto che la polizza infortuni lo copra, dipende, appunto, dalle condizioni di polizza. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione e l'art. 2048 del Codice Civile, la responsabilità civile della scuola e del suo personale sussiste esclusivamente nel periodo in cui gli alunni sono affidati alla vigilanza dell'istituzione scolastica, attivando in caso di danno la presunzione di colpa per omissione di vigilanza. Va da sé che se un alunno ha un incidente prima dell'orario di ritrovo, il sinistro ricade al di fuori dal periodo di affidamento, ma la scuola rischia comunque una responsabilità per carenza organizzativa se le modalità dell'appuntamento non sono state pianificate con assoluto rigore. Su questo punto, va detto che un'adeguata comunicazione alle famiglie, con tutte le coordinate dell'iniziativa ben chiare, consente di stare relativamente tranquilli. Parimenti, al rientro, la vigilanza cessa nel momento esatto in cui l'alunno lascia il gruppo secondo le modalità pattuite e l'eventuale sinistro successivo ricade fuori dall'obbligo di vigilanza. Per quanto qui di interesse, si ricorda che la L. 172/2017 sull'uscita autonoma dei minori di 14 anni è stata concepita per l’uscita dai locali scolastici e la giurisprudenza tende a interpretarla in modo restrittivo fuori sede. In questo quadro la presenza di una liberatoria firmata dai genitori ha un valore giuridico molto limitato, poiché non esonera l'istituzione dalle proprie responsabilità qualora si dimostri un difetto di organizzazione o una scelta imprudente. Per contemperare le esigenze didattiche con la massima tutela, le istituzioni scolastiche devono accertare subito se e in quali limiti la copertura assicurativa comprenda gli infortuni in itinere tramite chiarimenti scritti dall'assicuratore per i casi di appuntamento sul posto. È poi indispensabile richiedere un'autorizzazione scritta per ogni singola uscita che riporti chiaramente le modalità di rientro e specifichi con esattezza l'ora e il punto di ritrovo o i dati del delegato, predisponendo al contempo un modulo informativo trasparente sulle coperture per le famiglie. I docenti e il Dirigente dovrebbero inoltre valutare caso per caso la liceità del rientro autonomo in base all'età e alla maturità del singolo studente, vietando tale pratica e imponendo il ritiro da parte di un adulto se le condizioni di sicurezza o ambientali non siano idonee. Si consiglia che al termine della visita i docenti trascrivano formalmente sul registro l'orario di chiusura dell'attività. Infine, qualora l'appuntamento in loco sia una prassi consolidata all'interno dell'istituto, è vivamente consigliato strutturarla e formalizzarla tramite un'apposita delibera del Consiglio d'Istituto o all'interno del Regolamento delle Uscite Didattiche, così da uniformare le procedure, definire la modulistica e garantire la massima trasparenza e sicurezza per tutto il personale e per le famiglie coinvolte.

    Data di pubblicazione: 09/06/2026

  • Affidamento sotto soglia e concessione di distributori automatici: corretta gestione del CIG...
  • Il disciplinare allegato al cd. Quaderno n. 2 impone di utilizzare una piattaforma di approvigionamento digitale per la celebrazione della gara in tema di concessione di servizi (art. 1); l’art. 17 dello stesso disciplinare esclude la possibilità di accettare offerte non pervenute tramite tale piattaforma. Ne consegue che, come spesso capita, l’affidamento di cui si discute non è avvenuto in linea con le disposizioni sulla digitalizzazione integrale dei contratti pubblici avviata da ANAC con la delibera del dicembre 2023: è a causa di tale aspetto che si rende difficile, oggi, prendere un CIG per il contratto perché le schede ANAC disponibili (ragionevolmente, tutte schede AD) non sono adatte all’affidamento di una concessione. Sarebbe stato necessario, invece, partire con un procedimento governato da una scheda P (pubblicazione): quella più utilizzata è la scheda P713, adatta agli affidamenti disciplinati dall’art. 187 D.Lgs. 36/2023, come tutte le concessioni sotto soglia. Nel caso in cui non sia visibile la scheda in esame, l’abilitazione alla piattaforma ASP (prevista dal Quaderno n. 1) avrebbe consentito di procedere in tale direzione. Di qui nasce il problema del CIG, che negli anni le Istituzioni Scolastiche hanno risolto in molti modi diversi, non in linea con le disposizioni codicistiche, per vero non approfondite nelle istruzioni specifiche. In sostanza non riteniamo ci sia modo di intervenire in termini postumi se non contattando ANAC e spiegando la situazione, per fare in modo che consentano il rilascio di un CIG “postumo”, qualora sia possibile.

    Data di pubblicazione: 09/06/2026

  • RSPP prossimo al pensionamento: è possibile proseguire l'incarico durante il periodo di formazione del sostituto?
  • Il nostro RSPP, attualmente in servizio presso l'Istituto con il profilo di Assistente Tecnico, sarà collocato in quiescenza per pensionamento anticipato...

    Data di pubblicazione: 08/06/2026

  • Tassa di soggiorno nei viaggi di istruzione: è rimborsabile ai docenti accompagnatori?
  • Occorre premettere che i docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione, visite guidate, uscite per attività istituzionali, ecc., sono da considerarsi in servizio esterno a tutti gli effetti con il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Detta normativa, applicabile in generale ai trattamenti di missione e relativi rimborsi spese , risulta essere la seguente: - D.I. 23/03/2011 - D.L. 31/05/2010, n. 78 - Legge 266/05 - Legge 836/73 - DPR 395/88 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda, nello specifico, la rimborsabilità della tassa di soggiorno, puntuale riferimento è rinvenibile nel “ Regolamento Interno concernerete le trasferte ed il rimborso delle spese di missioni all’interno e all’estero”( https://www.mim.gov.it/documents/20182/7414469/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000068.27-07-2023.pdf/1d296abf-8eeb-514a-c122-db8f1aa6dc98?version=1.0&t=1693392937870 ), adottato in data 27/07/2023, con decreto n. 68, dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dove, all’art. 8, comma 12, è indicato che “Si fa presente che l’onere relativo alla tassa di soggiorno potrà essere anticipato dal soggetto inviato in missione, che potrà chiederne successivamente il rimborso all’Amministrazione.” Pertanto, siamo dell’avviso che la tassa di soggiorno pagata all’albergo in cui si pernotta durante il viaggio di istruzione (tenuto conto che anche la spesa per l’albergo sarebbe rimborsabile laddove non sostenuta direttamente dall’Istituzione Scolastica) sia rimborsabile, sempre che sia opportunamente documentata e quindi giustificata. Peranto, in base a quanto sopra esposto, si ritiene che i docenti accompagnatori abbiano titolo ad essere rimborsati per la spesa della tassa di soggiorno sostenuta e documentata. Concludiamo aggiungendo che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, vengono, di norma, disciplinate da apposito Regolamento, deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, nel quale il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle varie disposizioni, può stabilire opportuni criteri per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori.

    Data di pubblicazione: 08/06/2026

  • Strutturazione dell'organico e dell'orario in presenza di tre classi e una pluriclasse...
  • La strutturazione dell'orario in una scuola primaria con tre classi a tempo pieno e una pluriclasse, richiede un'analisi che tenga insieme il quadro normativo di riferimento e le esigenze organizzative concrete. Il tempo pieno nella scuola primaria è disciplinato dal D.P.R. n. 89/2009, che all'articolo 5 fissa in 40 ore settimanali il monte ore del modello a tempo pieno, comprensive del tempo mensa. Il riferimento contrattuale è il CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019–2021 il cui articolo 43, comma 5, fissa in 22 ore settimanali l'orario di insegnamento dei docenti di scuola primaria, cui si aggiungono 2 ore di programmazione collegiale, per un orario di servizio complessivo di 24 ore. Le ore di religione cattolica (2 ore settimanali per classe, ai sensi dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, ratificato con la L. n. 121/1985, e della successiva Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva con il D.P.R. n. 751/1985, con monte ore confermato dall'articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 89/2009) e di lingua inglese sono coperte da specialisti con proprio orario e concorrono a pieno titolo alla copertura delle 40 ore settimanali di ciascuna unità, riducendo proporzionalmente il fabbisogno a carico dei docenti generalisti. La distribuzione oraria della lingua inglese per anno di corso (1 ora in prima, 2 ore in seconda e terza, 3 ore in quarta e quinta) è definita nell'ambito del quadro orario complessivo stabilito dall'allegato A al D.P.R. n. 89/2009, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione adottate con D.M. n. 221/2025. Le tre classi prime hanno ciascuna 2 ore di IRC e 1 ora di inglese, per un totale di 3 ore di specialisti a settimana. Il fabbisogno netto a carico dei docenti generalisti è quindi di 37 ore per ciascuna delle tre classi prime. Per la pluriclasse le 2 ore di IRC restano invariate. Per la lingua inglese, il monte ore va definito unitariamente e non come somma degli anni di corso presenti: nella prassi consolidata si attribuisce un monte ore corrispondente al valore più alto tra gli anni di corso che compongono la pluriclasse, ovvero 3 ore settimanali. Il totale degli specialisti sulla pluriclasse è quindi di 5 ore, con un fabbisogno netto a carico dei docenti generalisti di 35 ore. Il quadro complessivo del fabbisogno è il seguente: Unità Ore specialisti Fabbisogno netto Classe prima A IRC 2 + inglese 1 = 3 ore 37 ore Classe prima B IRC 2 + inglese 1 = 3 ore 37 ore Classe prima C IRC 2 + inglese 1 = 3 ore 37 ore Pluriclasse I–V IRC 2 + inglese 3 = 5 ore 35 ore Sette docenti con 22 ore settimanali ciascuno esprimono un monte ore di insegnamento complessivo di 154 ore, con un margine di 8 ore rispetto al fabbisogno complessivo di 146 ore. Con sette docenti su quattro unità scolastiche la distribuzione non può essere perfettamente simmetrica. La configurazione organizzativa più razionale prevede che due delle tre classi prime siano affidate a una coppia di docenti contitolari ciascuna (quattro docenti), mentre la terza classe prima e la pluriclasse condividono i restanti tre docenti, con il settimo docente che distribuisce il proprio orario tra le due unità. Ciascuna delle due classi prime con coppia completa dispone di 44 ore di copertura generalista a fronte di un fabbisogno netto di 37 ore, generando un margine di 7 ore per unità, per un totale di 14 ore disponibili. Tali ore, unitamente alle 8 ore di margine complessivo già calcolate, costituiscono la leva organizzativa con cui il dirigente scolastico può garantire la copertura della terza classe prima e della pluriclasse, redistribuendo le ore eccedenti dei docenti delle classi più coperte sulle unità più scoperte, nel rispetto del vincolo individuale delle 22 ore settimanali di insegnamento. Va precisato che le compresenze strutturali tra docenti generalisti sono state formalmente superate dalla riforma introdotta dal D.P.R. n. 89/2009 che all'articolo 4, comma 3, ha introdotto il modello dell'insegnante unico, superando il precedente assetto del modulo e delle compresenze. Le sovrapposizioni tra docenti si producono pertanto in via residuale e derivano dall'intreccio delle cattedre: in corrispondenza delle ore coperte dagli specialisti di IRC e lingua inglese, nonché, nella pluriclasse, durante le ore di educazione motoria. Le disponibilità orarie generate dalle sovrapposizioni con gli specialisti confluiscono nell'organico di istituto e possono essere destinate, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del CCNL 2019–2021, allo svolgimento di attività previste dal PTOF (laboratori, recupero, potenziamento dell'offerta formativa) e, in via residuale, alla copertura di supplenze brevi interne fino a dieci giorni, nei limiti dell'organico disponibile. Tali ore devono essere impiegate per finalità didattiche programmate collegialmente e inserite nel PTOF, e non possono essere destinate ad attività amministrative o burocratiche. Per la pluriclasse, le disponibilità orarie assumono un valore organizzativo particolarmente significativo, consentendo di articolare la didattica per gruppi di livello riferiti ai diversi anni di corso presenti nell'unità, rendendo più gestibile la differenziazione curricolare imposta dalla compresenza di alunni dalla prima alla quinta. Le 2 ore settimanali di programmazione collegiale per ciascun docente devono essere collocate in fasce orarie comuni per i docenti assegnati a ciascuna unità scolastica. Per la pluriclasse e per la terza classe prima, che condividono docenti, è opportuno prevedere un momento di raccordo comune tra i docenti coinvolti nelle due unità, al fine di garantire la coerenza della progettazione didattica e la continuità degli interventi. La struttura oraria sostenibile con sette docenti su quattro unità a tempo pieno si regge dunque sui seguenti principi: - due classi prime affidate a una coppia di docenti contitolari ciascuna; - la terza classe prima e la pluriclasse coperte dai restanti tre docenti con distribuzione dell'orario tra le due unità rimessa alla valutazione organizzativa del dirigente scolastico; - utilizzo del margine di 8 ore e delle disponibilità residuali per garantire la piena copertura delle unità più scoperte e per attività di potenziamento inserite nel PTOF; - collocazione delle ore di programmazione in fasce orarie comuni per i docenti di ciascuna unità. Ciò detto, la distribuzione concreta delle ore tra le unità scolastiche non è definibile in astratto per una pluralità di ragioni che attengono sia al quadro normativo sia alla specificità organizzativa di ciascuna istituzione scolastica. Sul piano normativo, il dirigente scolastico esercita in materia una competenza propria e non delegabile. L'articolo 25 del D.lgs. n. 165/2001 attribuisce al dirigente la responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali dell'istituzione scolastica, ivi compresa l'organizzazione dell'attività didattica. L'assegnazione dei docenti alle classi e la formazione dell'orario sono atti di natura organizzativa che rientrano nella sua autonomia funzionale, nel rispetto dei criteri generali deliberati dal consiglio di istituto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994 e delle proposte del collegio dei docenti in materia di organizzazione didattica. Sul piano organizzativo concreto, la distribuzione delle ore del settimo docente e delle ore eccedenti dei docenti delle classi prime A e B tra la terza classe prima e la pluriclasse dipende da una serie di variabili che solo il dirigente può valutare in sede di formazione dell'orario definitivo. Rilevano in particolare la composizione numerica delle singole unità scolastiche e le competenze disciplinari specifiche dei docenti disponibili, elemento quest’ultimo particolarmente significativo per la pluriclasse che richiede una padronanza curricolare estesa a tutti gli anni di corso.

    Data di pubblicazione: 08/06/2026

  • Ore di programmazione e permessi brevi: modalità di recupero per i docenti della scuola primaria...
  • Quanto sottoposto all’attenzione della redazione verte su due distinti quesiti: il primo concerne il recupero delle ore di programmazione della scuola primaria in caso di assenza, il secondo il rapporto tra detta programmazione e il lavoro a distanza. In merito al primo quesito, come in analoghe precedenti risposte si ribadisce che le ore di programmazione didattica collegiale costituiscono parte integrante dell'orario obbligatorio del docente di scuola primaria, quantificato in 24 ore settimanali ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del CCNL comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021, di cui 22 di insegnamento e 2 di programmazione. Non si tratta di attività funzionale all'insegnamento ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del medesimo CCNL il cui monte ore è distinto e separato, bensì di quota costitutiva dell'orario di servizio in senso proprio. Occorre preliminarmente distinguere due ipotesi. Qualora l'assenza del docente si estenda all'intera giornata lavorativa, comprensiva quindi sia delle ore di insegnamento mattutino sia delle ore pomeridiane di programmazione, non sorge alcun obbligo di recupero specifico per queste ultime, in quanto la mancata prestazione è integralmente assorbita dall'assenza giustificata che legittima la non esecuzione della totalità dell'attività lavorativa nella giornata. Diversa è invece l'ipotesi dell'assenza alla sola programmazione che costituisce ipotesi non espressamente disciplinata dal CCNL di comparto. In conformità agli orientamenti applicativi ARAN, essa è tuttavia riconducibile all'istituto del permesso breve di cui all'articolo 16 del CCNL comparto scuola 2007, con conseguente applicazione del relativo regime. Tale istituto è strutturalmente calibrato, per il personale docente, sui permessi fruiti durante l'orario di insegnamento. Tuttavia, la sua estensione all'assenza durante la programmazione non pone particolari problemi sul piano della compatibilità con le esigenze di servizio, posto che l'assenza di un singolo docente non pregiudica lo svolgimento della riunione per i colleghi presenti. Solo nelle sedute degli organi collegiali che richiedono il collegio perfetto il permesso breve risulta formalmente incompatibile con l'attività dell'organo; al di fuori di tale ipotesi, la compatibilità è da ritenersi sussistente. Quanto alle modalità di recupero, il dirigente scolastico è tenuto a richiedere al docente il corrispondente recupero entro due mesi dalla fruizione del permesso. Tale recupero non può avvenire in attività di insegnamento frontale, stante la piena infungibilità tra le due tipologie di prestazione, come confermato dall'orientamento applicativo ARAN CIRS97 del 22 marzo 2022. La circostanza che le sostituzioni dei docenti assenti siano compensate con un'indennità oraria specifica e distinta dal trattamento economico ordinario conferma sul piano retributivo l'autonoma qualificazione contrattuale dell'insegnamento aggiuntivo rispetto alle attività funzionali, rendendo ulteriormente inammissibile qualsiasi forma di compensazione tra i due istituti. Pur non trattandosi di attività funzionale all'insegnamento in senso stretto, il recupero può avvenire mediante altre attività di natura funzionale quali riunioni di organi collegiali o ulteriori forme di attività collegiale già programmate nel piano annuale delle attività. Occorre, tuttavia, considerare che le attività funzionali sono programmate prima dell'avvio dell'anno scolastico per l'intera durata dello stesso, con la conseguenza che individuare spazi utili per il recupero può risultare concretamente difficoltoso. Il dirigente scolastico è quindi tenuto a offrire al docente la possibilità di recuperare le ore non prestate entro il termine di due mesi. In assenza di recupero nei termini, si procederà alla corrispondente decurtazione della retribuzione. Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, l'articolo 44, comma 6, del CCNL comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021 consente che le due ore di programmazione didattica collegiale dei docenti di scuola primaria siano svolte a distanza, purché ciò sia previsto nel Regolamento d'istituto. La disposizione contrattuale non opera tuttavia una qualificazione autonoma della fattispecie, rinviando espressamente alle due modalità disciplinate dal Titolo III del medesimo CCNL: il lavoro agile (articoli 11–15) e il lavoro da remoto (articolo 16). È necessario, tuttavia, rilevare una criticità di ordine sistematico. Il suddetto Titolo, come chiarito dall'articolo 10 dello stesso, individua quali destinatari delle disposizioni sul lavoro a distanza il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, ove compatibile con le attività svolte nonché con le esigenze e l'organizzazione del lavoro. Il personale docente non rientra pertanto nell'ambito soggettivo di applicazione di tali disposizioni contrattuali. Ne consegue che, là dove la programmazione venga svolta a distanza, non sono le previsioni del Titolo III del CCNL a regolare la fattispecie, bensì le disposizioni normative di rango primario e regolamentare in materia di lavoro a distanza: la legge n. 81/2017 per il lavoro agile e, per la pubblica amministrazione, l'articolo 4 della legge n. 191/1998, mentre il D.P.R. n. 70/1999 per il telelavoro, quest'ultimo corrispondente a ciò che il CCNL denomina lavoro da remoto. La distinzione tra le due modalità non è formale ma sostanziale e produce conseguenze giuridiche rilevanti sul piano degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza. Il lavoro agile si caratterizza per l'assenza di vincoli di luogo e di orario: in tale caso l'articolo 22 della legge n. 81/2017 prevede che il datore di lavoro assolva i propri obblighi mediante la consegna, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione. Il telelavoro implica invece un preciso vincolo di luogo e di orario, con conseguente piena applicabilità del D.lgs. n. 81/2008 e del D.P.R. n. 70/1999, e comporta obblighi di non agevole sostenibilità gestionale: la preventiva verifica della conformità del domicilio del lavoratore alle norme generali di prevenzione e sicurezza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 70/1999; la messa a disposizione, installazione e collaudo della postazione a cura e spese dell'amministrazione, sulla quale gravano altresì manutenzione e costi di gestione, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del medesimo D.P.R.; l'attivazione dei collegamenti telematici necessari a spese dell'istituzione scolastica; la verifica periodica dell'idoneità del luogo di lavoro ai fini della valutazione del rischio infortuni, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti, come confermato dall'ARAN con l’orientamento applicativo CIRS120 del 12 giugno 2024 con riferimento all'analoga disciplina contrattuale. Deve essere sottolineato che la qualificazione della fattispecie – lavoro agile o telelavoro – non è rimessa alla discrezionalità del dirigente scolastico né degli organi collegiali, ma è determinata dalle caratteristiche oggettive della prestazione alla luce delle rispettive discipline normative. È la norma, e non la volontà delle parti, a stabilire entro quale fattispecie ricada la prestazione svolta a distanza: la programmazione, svolta con vincolo di orario, ricade nel telelavoro con tutti gli obblighi che ne conseguono, a prescindere da qualsiasi diversa qualificazione operata in sede locale. Tale configurazione, applicata a un numero significativo di docenti quale è quello tipico della scuola primaria in un istituto comprensivo, espone l'istituzione scolastica a oneri organizzativi, economici e di responsabilità difficilmente compatibili con le ordinarie risorse disponibili. Ne deriva che il dirigente scolastico, nell'esercizio delle proprie funzioni datoriali, è tenuto a valutare con particolare cautela l'opportunità di autorizzare lo svolgimento della programmazione a distanza, avendo piena consapevolezza del quadro di responsabilità che tale scelta comporta.

    Data di pubblicazione: 08/06/2026

  • Esame di Stato I ciclo: criteri e modalità di sostituzione del docente di strumento musicale assente...
  • Si premette che, alla luce del comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 62/2017 relativo alla composizione dei consigli di classe in sede di scrutinio, i docenti di strumento non partecipano, né in sede di scrutinio né in sede d’esame, alla valutazione degli studenti non iscritti ai percorsi ad indirizzo musicale ma partecipano solamente alla valutazione degli studenti loro assegnati. È quanto si ricava da: - il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 62/2017, là dove afferma: “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.” Ciò significa che i docenti di strumento partecipano alla valutazione intermedia e finale dei soli studenti a loro assegnati; - il comma 2 dell’art. 4 del D.M. n. 741/2017, là dove dispone: “Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. Quindi, in sede di commissione d’esame i docenti di strumento partecipano ai colloqui pluridisciplinari e alla valutazione dei soli studenti a essi assegnati; - l’art. 8 del D.I. n. 176/2022, “Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”, il quale ancora più chiaramente stabilisce: “1. In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente. Qualora le attività di cui all’articolo 4, comma 2, siano svolte da più docenti di strumento viene espressa una unica valutazione. 2. In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, di cui all’articolo 2, comma 1, il colloquio previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l’esecuzione di musica d’insieme. 3. I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni. […]” Pertanto, proprio perché ciascun docente di strumento partecipa alla valutazione e – nel corso dell’esame – al colloquio dei soli studenti a esso assegnati, l’uno può, in caso di assenza, sostituire il collega, sia in sede di scrutinio che in sede di commissione d’esame, garantendo la collegialità perfetta richiesta, rispettivamente, al consiglio di classe e alla medesima commissione. Fatta tale premessa, anticipando le conclusioni a cui si perverrà, affrontiamo più da vicino i singoli quesiti. Per gestire la sostituzione di un docente di strumento musicale assente per infortunio durante l’esame di Stato del primo ciclo, è necessario seguire le indicazioni fornite dal D.M. n. 741/2017. La normativa di riferimento, ovvero l’art. 4, comma 7 del D.M. n. 741/2017, stabilisce che i lavori della commissione e delle sottocommissioni devono svolgersi sempre alla presenza di tutti i componenti. Pertanto, l'assenza del docente di strumento (che fa parte integrante della sottocommissione per le classi a indirizzo musicale) rende obbligatoria la sua sostituzione per garantire la validità delle operazioni. In base al citato art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017, “I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica”. Nulla si dice circa la durata della sostituzione che è pertanto ragionevole ritenere correlata – come accade solitamente – alla sola durata dell’assenza. Si precisa inoltre che: • alla luce della disposizione citata, la commissione e le sottocommissioni, come detto, operano come collegi perfetti; • la sostituzione deve avvenire con “docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”, senza richiedere che il sostituto appartenga necessariamente al segmento di istruzione della scuola secondaria di primo grado. Ciò significa che il Presidente della commissione dovrà disporre la sostituzione del docente assente ricorrendo nell’ordine, all’interno dell’istituzione scolastica: 1. a docente che impartisce la medesima disciplina; 2. in subordine, a docente che ha l’abilitazione per impartire detto insegnamento; 3. solo in assenza di personale dotato dei requisiti fin qui illustrati, a docente che ha il titolo di studio per farlo, a prescindere – lo si ribadisce – dal segmento di istruzione in cui presta servizio. Soltanto nel caso in cui non sia possibile procedere in tal senso, può farsi riferimento al criterio delle aree disciplinari così come definite nel D.M. n. 28/2026 che, nel caso di specie, consentono la sostituzione ricorrendo ad altro docente di strumento musicale. Il Presidente, cioè, deve sempre disporre la sostituzione del docente con altro in servizio nell’istituzione scolastica, seguendo l’ordine di priorità indicato, senza poter far ricorso a una nomina da graduatoria di istituto. Infatti, solo se la nomina del supplente è anteriore allo svolgimento dell’esame, questi sarà presente nella commissione in forza di quanto stabilito dalla nota MIUR prot. n. AOODGPER 9038 del 17 giugno 2009 (“Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione, ma uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.”) Nel caso specifico, dunque, è pur vero che manca un docente abilitato per quello stesso strumento all’interno dell’istituzione scolastica, ma è possibile utilizzare in sostituzione uno dei docenti di altro strumento musicale, in quanto appartenente alla medesima area disciplinare e in virtù del fatto che ciò garantisce comunque la collegialità perfetta dei lavori delle sottocommissioni e della commissione. È importante considerare infatti che, per i percorsi ad indirizzo musicale, il colloquio d'esame prevede anche una prova pratica di strumento. La scelta di un docente con le competenze musicali indicate è dunque la soluzione più idonea per permettere alla commissione di valutare adeguatamente l'esecuzione del candidato. Per quanto riguarda, poi, la sostituzione del docente in sede di scrutini, valgono le considerazioni già anticipate: - ciascun docente di strumento formula una valutazione solo relativamente agli studenti a lui assegnati; - un docente di strumento può così essere sostituito da altro collega di strumento senza che venga meno la collegialità perfetta richiesta in quella occasione al consiglio di classe; - tale sostituzione è possibile inoltre per l’appartenenza dei docenti (sostituito e sostituto) alla medesima area disciplinare; - detta sostituzione può essere operata con un supplente solo se la sua nomina è anteriore allo svolgimento dello scrutinio ed è pertanto avvenuta durante e in vista dello svolgimento delle lezioni. Si richiama a tale riguardo il contenuto della citata nota MIUR prot. n. AOODGPER 9038 del 17 giugno 2009. In altri termini, non è possibile procedere alla nomina di un supplente solo per lo svolgimento degli scrutini e degli esami.

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