Data di pubblicazione: 08/04/2026
La materia della incompatibilità del personale scolastico è regolata dall’art. 53 del D.Lgs.30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola del 29 novembre 2007 confermate dal nuovo CCNL 2024. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Tuttavia, il medesimo art. 53 del Testo Unico del 2001 ha introdotto un regime di incompatibilità “relativa”, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedimentali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti di ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l’autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi. Infatti, il comma 6 del più volte citato art. 53 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività imprenditoriale. Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% (a cui può essere equiparato il dipendente a t.d. con spezzone orario non superiore al 50% dell'orario del titolare) i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr. Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Inoltre si rileva che, a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Nel Documento è precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonchè che si pongano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Viene precisato che sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Quindi, un dipendente ATA di ruolo a tempo pieno non può aprire e svolgere, compatibilmente con il servizio, una Partita IVA riconducibile a un’attività di natura commerciale o imprenditoriale. Tale situazione è assolutamente incompatibile con il rapporto di pubblico impiego e non può essere autorizzata dal Dirigente scolastico. Inoltre, anche se la Partita IVA fosse riferibile a una libera professione, il personale ATA a tempo pieno non rientra nella deroga prevista per i dipendenti part-time. Infatti, la legge n. 662/1996 prevede una deroga per lo svolgimento di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici che abbiano rapporto di lavoro part time non superiore al 50%: tale deroga non si applica ai dipendenti a tempo pieno come nel caso di specie. ( diverso è il caso dei docenti per i quali l’art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede l’autorizzazione all’esercizio della libera professione anche per i docenti a tempo pieno). Richiamato il quadro normativo di riferimento, l’aspetto dirimente della questione è che agli atti non risulta alcuna richiesta di autorizzazione da parte del dipendente. Ciò premesso, la disciplina dell'incompatibilità prevista dagli att. 60 ss. d.P.R. n. 3 del 1957, prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento può assumere rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del decreto 165/2001, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati "ab origine", avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. (cfr. Cassazione civile sez. lav. 21 agosto 2009 n. 18608; in senso conforme Cass. 12 ottobre 2012 n. 17437) Infatti, l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma 1, dello stesso decreto, che, riguardando la materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo. (cfr Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2015, n. 617) Quindi, allorquando un dipendente pubblico versi in una situazione di incompatibilità, ottemperando alla diffida che abbia eventualmente ricevuto, dovrà essere comunque soggetto a procedimento disciplinare di cui all'art. 55 e seguenti del D.Lgs. 165 del 2001 (Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2009 n. 15397). Infatti, come detto sopra, il comportamento del dipendente è sanzionabile disciplinarmente per la mancata richiesta di autorizzazione. Anche successivamente ( Cass. 6 agosto 2018 n. 20555) è stato ribadito che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità deve essere diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico; ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. Pertanto, l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 60 e ss., ed applicabile ai dipendenti di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, commi 2 e 3, attiene alla materia delle incompatibilità ed è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 stesso testo normativo. La Cassazione, con l'Ordinanza n. 11949 del 7 maggio 2019, ha, altresì, affermato che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, il mancato esercizio del potere di diffida di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 63, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 1, non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare nei casi in cui quest'ultima sia correlata all'espletamento di incarichi retribuiti non autorizzati. Inoltre, ai sensi dell’art. 53, comma 7, in caso di inosservanza del divieto ( svolgimento attività extraistituzionali senza autorizzazione preventiva), salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Il successivo comma 7bis prevede che l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Conclusivamente: - In base alla normativa in materia di incompatibilità e incarichi dei dipendenti pubblici (art. 53 D.Lgs. 165/2001, artt. 60 e ss. DPR n. 3/1957), la fattispecie descritta presenta elementi fortemente indicativi di un’attività professionale/commerciale: vendita di brani, sponsorizzazione dell’immagine, calendario di esibizioni live, collaborazione continuativa con studio e produttore. Questi elementi caratterizzano abitualità, sistematicità e natura lucrativa, che eccedono la nozione di mera espressione artistica occasionale. - Pertanto l’attività non appare rientrare completamente nella semplice deroga prevista dal comma 6 (diritti d’autore ) nella misura in cui assuma connotati organizzativi e continuativi: in tal caso il dipendente a tempo pieno doveva ottenere la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (art. 53, comma 7). - Adempimenti operativi obbligatori/consigliati per il Dirigente: 1. Acquisire e conservare le prove pubbliche 2. Procedere con una diffida al dipendente rappresentando che risulta lo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzati concedendo quindici giorni al dipendente per fornire le spiegazioni dovute e comunque per cessare da dette attività con richiesta di restituzione dei compensi ai sensi dell’art. 53, comma 7; 3. All’esito del riscontro del dipendente la scuola valuterà se e come procedere alla luce di quanto suesposto: a) se si tratta di attività rientranti nelle fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 53 la scuola non dovrà fare nulla b) se trattasi di attività diverse da quelle del comma 6 e il dipendente chiede ora l’autorizzazione, il comportamento ( attività svolta senza autorizzazione) andrà comunque segnalato all’UPD e si dovrà procedere ai sensi dei commi 7 e 7 bis sopra riportati. c) se trattasi di attività incompatibile ed il dipendente non cessa dall’esercizio e non procede neanche con la richiesta di autorizzazione per il futuro, si dovrà procedere con la decadenza dal servizio.
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Data di pubblicazione: 08/04/2026
In riferimento alla fruizione delle ferie da parte del personale docente supplente a tempo determinato si pone il seguente quesito: premesso che...
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Data di pubblicazione: 08/04/2026
Il contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola valido per il triennio 2025/2028 nell'Allegato E contiene la tabella di valutazione di titoli e servizi per il personale ata di ruolo ai fini della mobilità volontaria e d'ufficio e della graduatoria interna di istituto finalizzata all'individuazione de soprannumerari. Alla lettera D della tabella è prevista l'attribuzione di un punteggio per il triennio di continuità di servizio nella scuola di attuale titolarità e alla lettera E tale continuità è prevista anche nei trasferimenti di ufficio a prescindere dal triennio, senza valutazione dell'anno in corso. Nelle note successive 4 e 4 bis sono forniti alcuni chiarimenti sul punteggio di continuità , soprattutto in relazione a particolari situazioni in cui la mancata coincidenza del servizio nella scuola di titolarità è giustificata e quindi valida ai fini dell'attribuzione del punteggio di continuità. In particolare la nota 4 precisa che non interrompe la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del titolare di incarico di DSGA, da parte del personale anche in scuola diversa da quella di titolarità. Pertanto si ritiene che nel caso sottoposto possa essere riconosciuto il punteggio di continuità.
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Data di pubblicazione: 08/04/2026
In caso di assenza per grave patologia, l’art. 17, comma 9, del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Il CCNL Scuola non opera un elenco delle gravi patologie rilevanti ai fini dell'art. 17, comma 9. Sono necessarie, quindi, sia una certificazione a monte che riconosca al dipendente una grave patologia (rilasciata dalla ASL o dalla struttura ospedaliera) sia una successiva certificazione (redatta o dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie) dalla quale risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all’art. 17, comma 9 citato, la certificazione medica deve specificare che si tratta di “grave patologia” ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti (l'assenza, infatti, gode del beneficio contrattuale di cui all'art. 17, comma 9, anche per le conseguenze - certificate - delle terapie invalidanti cui il dipendente si sottopone con riferimento alla grave patologia di cui è affetto). Allo stato attuale, per quanto concerne la relativa certificazione, ricordiamo che l'INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013 ha comunicato le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC così come modificate dal decreto ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012. Sono stati introdotti nuovi campi nel certificato telematico; tra questi quello che consente la segnalazione dell'esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta. Quindi, in via generale, se il medico curante, nel compilare il certificato telematico, ha barrato il riquadro relativo alla patologia grave che richiede terapia salvavita, detto certificato è sufficiente ai sensi dell’art. 17, comma 9, fermo restando che, per completezza, come detto sopra, la scuola deve avere agli atti la certificazione dell'ASL o di altra struttura ospedaliera relativa alla attestazione della grave patologia. Per completezza di risposta si precisa che, a livello territoriale ci possono essere prassi diverse e, come appreso durante i nostri corsi di formazione, in alcune realtà la certificazione medica di attestazione della grave patologia è rilasciata dalla competente ASL di appartenenza in persona del medico curante o di specialista che opera presso gli ambulatori ASL. L'Orientamento ARAN 11 aprile 2023 CIRS113B ricorda che il comma 9 del citato art. 17 esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Ai fini del beneficio vanno, quindi, ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente. Inoltre, secondo una giurisprudenza rigorosa (cfr Corte Appello Milano n. 724 del 23 maggio 2019) al fine di escludere dal computo delle assenze i giorni in cui il lavoratore deve sottoporsi a cure salvavita, non è sufficiente certificare la sussistenza di una grave patologia e la necessità di tale tipologia di cure, ma anche che tali cure siano state effettivamente somministrate e in che giornate. Tuttavia, trattasi di posizione isolata e quindi non la riteniamo applicabile in modo generalizzato. Nel caso di specie, come risulta dal quesito, la scuola è in possesso degli estremi documentali circa l'esistenza di grave patologia; pertanto, tutto il periodo coperto da certificato del medico curante con la spunta su “grave patologia che richiede terapia salvavita” è da ricondurre alla disciplina più favorevole di cui all’art. 17 co. 9 CCNL 2007. Per quanto concerne il periodo in ospedale è stato certificato che la dipendente è stata sottoposta a intervento chirurgico con successivo lungo decorso clinico di cure e convalescenza e che l'intervento e le cure prestate sono da considerarsi come terapia salvavita. Ciò premesso per completezza e per ricondurre con certezza all’art. 17, comma 9, anche questo periodo la certificazione dovrebbe essere integrata con il riferimento al affetto che il ricovero ospedaliero e le relative cure sono riferite alla grave patologia di cui è affetta la dipendente.
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Data di pubblicazione: 08/04/2026
Una docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado, in servizio con part time di 9 ore settimanali, vorrebbe chiedere aspettativa per motivi personali...
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Data di pubblicazione: 08/04/2026
Come noto, le norme per la formazione delle commissioni di maturità sono contenute nelle norme che vengono richiamate nelle disposizioni operative che vengono annualmente emanate dalla nota ministeriale della Direzione degli ordinamenti (per la sessione 2026 cfr nota DGOSV prot. 90455 del 25/03/2026). Il quadro sopra indicato, seppur non contenga delle specifiche prescrizioni in merito a quanto richiesto nel quesito, permette di evincere che le due funzioni vadano considerate non compatibili, soprattutto per consentire alle due commissioni di operare correttamente e senza rischi di inutili ed inopportune sovrapposizioni. Si rileva, inoltre, che, a punto 3.d.b.b della nota sopra richiamata, si indica, tra le categorie per le quali sussistono condizioni personali ostative alla nomina di presidente o di commissario, il: ….. - personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di maturità… In merito alla questione posta, si rileva, altresì, che proprio per consentire la partecipazione dei dirigenti scolastici del primo ciclo alle commissioni d’esame del secondo ciclo, è stata apportata una specifica modifica al DM 741/2017. Infatti, l’art. 4, comma 4, del DM 741/2017 è stato sostituito dall’articolo 5 del DM 13/2019, che prevede quanto segue: Al fine di consentire l’inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 20l 7, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Con riferimento specifico a quanto illustrato nel quesito, si precisa altresì che tutte le operazioni delle commissioni nel corso delle quali siano comprese fasi deliberative debbono svolgersi con la presenza dell’intera commissione; ad esempio, nel corso delle riunioni preliminari delle commissioni di maturità, vengono stabiliti fondamentali criteri per il regolare svolgimento degli esami e vengono adottate decisioni attinenti alla regolarità delle documentazioni a disposizione delle commissioni. il presidente di commissione di maturità, peraltro, una volta nominato, ha il dovere di presenziare alle riunioni preliminari e, di conseguenza, non potrebbe essere presente nell'istituzione scolastica durante lo svolgimento dei colloqui degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, in violazione dei propri doveri. In conclusione, si è del parere che sia il combinato disposto delle norme sopra illustrate, sia la necessità di garantire il collegio perfetto in alcune fasi di operatività delle commissioni di esame facciano ritenere, oltre che assolutamente inopportuno dal punto di vista organizzativo, anche potenzialmente illegittimo lo svolgimento della duplice funzione nel corso della stessa sessione di esame.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Per fornire una risposta completa ed esauriente gli elementi a disposizione non sono sufficienti, in quanto non è dato di conoscere la tipologia di deficit. Inoltre, se il ritardo è prevedibile e dovuto alla natura stessa della disabilità (es. tempi lunghi per la preparazione fisica, necessità di terapie mattutine indifferibili, crisi d'ansia documentate), tale eventualità dovrebbe essere già stata prevista nel PEI e discussa in sede di Consiglio di Classe La sottocommissione può infatti predisporre prove differenziate anche se di natura equivalente e adattare tempi e modalità in base al PEI (normativa di riferimento: D.lgs. n. 62/2017 e DM n. 741/2017, nonché prassi ministeriale richiamata nelle note). La normativa sul primo ciclo prevede che, per i candidati con disabilità, la sottocommissione predisponga, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi dell'alunno rispetto ai livelli iniziali. Tali misure includono modalità di somministrazione e tempi differenziati. "Iniziare in ritardo" può essere considerato un accomodamento ragionevole (ad esempio per somministrare la prova in momenti più favorevoli, consentire pause, garantire supporto sanitario o farmacologico, permettere l'accompagnamento da personale di sostegno o tecnico), se è previsto dal PEI e concordato con la sottocommissione. In tal caso non si configura come assenza. Operativamente si consiglia di agire in questo modo: 1. Verificare il PEI: controllare se il PEI prevede espressamente tempi differenziati, pause, modalità di somministrazione o l'inizio della prova in orari diversificati. Se non previsto, convocare il GLO per decidere la modalità personalizzata. 2. Decisione del GLO: il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (o l'équipe educativa prevista) deve formalizzare l'accomodamento (ritardo programmato, durata, supporti necessari) e riportarlo nel verbale/PEI. 3. Comunicazione alla commissione d'esame: la scuola deve informare tempestivamente il/la presidente della commissione delle misure decise, fornendo copia del PEI/verbale GLO e ogni documentazione utile. 4. Organizzazione logistica: predisporre ambiente, personale di sostegno, eventuale assistenza sanitaria, strumenti/ausili e materiali necessari; programmare l'orario di inizio e fine in modo che la prova rientri nella sessione d'esame concordata. 5. Documentazione: verbalizzare l'accordo (PEI/GLOI e verbale della commissione), conservare eventuale certificazione medica se rilevante e informare per iscritto la famiglia. Pertanto, è fondamentale che il ritardo sia concordato e registrato: un arrivo tardivo non concordato né autorizzato dalla commissione può essere considerato assenza e la decisione passa al Presidente di Commissione che dovrà decidere cosa fare secondo le procedure previste per gli esami finali di terza media. Le modalità concrete (quanto ritardo, durata complessiva della prova, uso di pause, presenza del docente di sostegno) vanno stabilite caso per caso in relazione al PEI e alle esigenze dell'alunno. Si consiglia prima degli esami, di anticipare e formalizzare ogni misura di personalizzazione nel PEI e nel verbale del GLOI, per evitare contestazioni in sede d'esame e di informare per iscritto la commissione e la famiglia (data/ora/luogo/figure di supporto) e predisporre un referente operativo il giorno dell'esame. L'avvio ritardato della prova è compatibile con la normativa sugli esami del primo ciclo se configurato e documentato come misura di personalizzazione prevista dal PEI e concordata con la sottocommissione. Seguire i passaggi operativi indicati garantisce che il ritardo sia trattato come “accomodamento ragionevole” e non come assenza con conseguenze sul titolo rilasciato. La priorità della Commissione deve essere quella di mettere l'alunno nelle condizioni di svolgere la prova con serenità, evitando però che il ritardo diventi un elemento di disturbo per il resto della classe o un vulnus alla validità formale dell'esame.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
La questione posta nel quesito nasce da una stratificazione normativa in cui una disposizione contrattuale risalente al 2007 continua a produrre effetti pratici nonostante sia stata ampiamente superata da fonti di rango legislativo superiore e da orientamenti giurisprudenziali consolidati. Il fondamento della prerogativa dirigenziale risiede nell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce al dirigente scolastico la facoltà di avvalersi della collaborazione di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, senza porre alcun limite numerico. Si tratta di una norma imperativa e, come tale, determina l'inefficacia delle clausole contrattuali che tentino di restringerne la portata. Su questo impianto si è innestato l'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha introdotto la possibilità di istituire uno staff del dirigente scolastico, fissando come unico limite quantitativo il dieci per cento dell'organico dell'autonomia. A sostegno di tale lettura si pone il parere del Consiglio di Stato n. 1021 del 26 luglio 2000 che ha chiarito come il dirigente scolastico, in quanto gravato di una obbligazione di risultato ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, debba poter scegliere fiduciariamente i propri collaboratori. Poiché il dirigente risponde personalmente del buon andamento del servizio, non sarebbe ammissibile che la scelta dei soggetti del cui operato egli è responsabile risulti compressa da limiti quantitativi che la legge non prevede. L'autonomia organizzativa del dirigente e la sua responsabilità di risultato sono due facce della stessa medaglia: limitare la prima senza una base legislativa significa svuotare di contenuto la seconda. Il limite di due collaboratori non deriva dunque dalla legge, ma dall'articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 che ha ristretto l'accesso al Fondo per l'Istituzione Scolastica – limitatamente alla figura del collaboratore del dirigente – a soli due docenti. Si tratta di una disposizione contrattuale che, al momento della sua introduzione, ha operato un'interferenza non legittima rispetto al quadro legislativo vigente e che, in quanto tale, deve ritenersi inefficace per contrasto con una norma imperativa di legge. Va peraltro rilevato che il CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” per il triennio 2019-2021 ha in parte preso atto di questa sovrapposizione: l'articolo 43, comma 13, riprendendo una formulazione già contenuta nell'articolo 28 del CCNL 2016-2018, rimasta però priva di adeguata attenzione applicativa, richiama esplicitamente sia l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, sia l'articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015 come fondamento delle attività organizzative, riconoscendo implicitamente che il perimetro contrattuale non esaurisce quello legale. In sostanza, il dirigente può legalmente nominare tre – e anche più di tre – collaboratori. Il vincolo delle due figure è esclusivamente contrattuale e riguarda l'accesso al FIS con quella specifica qualificazione, non la legittimità della nomina in sé. Il problema pratico si pone sul piano della remunerazione. Una parte dei collegi dei revisori dei conti ha assunto la posizione, tecnicamente non condivisibile sul piano della gerarchia delle fonti, ma concretamente ostativa, secondo cui solo i due collaboratori previsti dal CCNL 2007 possono accedere al FIS con quella causale. Laddove i revisori mantenessero questa posizione, il dirigente avrebbe due strade percorribili. La prima è contestare formalmente e per iscritto l'interpretazione adottata, richiamando il quadro sopra esposto, e se i revisori non modificassero il proprio orientamento, la questione potrebbe essere portata dinanzi alla Procura della Corte dei conti, con i tempi e le incertezze che un simile contenzioso comporta (ipotesi che dunque sconsigliamo caldamente). La seconda strada, più pragmatica e già prospetta nei riscontri ad analoghi quesiti, consiste nell'attribuire al terzo collaboratore e a eventuali ulteriori componenti dello staff denominazioni diverse da quella di “collaboratore” del dirigente in senso stretto, quali “responsabile organizzativo di plesso”, “responsabile o referente di area”, “coordinatore di progetto” o analoghe figure codificate nel funzionigramma e nel PTOF, remunerandole attraverso il FIS per il lavoro aggiuntivo e le responsabilità effettivamente assunte. Tale soluzione non risolve certo la questione di principio, ma consente di evitare un'ingiustizia sostanziale nei confronti dei docenti che svolgono funzioni di collaborazione dirigenziale al di là del numero formalmente previsto – ma superato – dal contratto del 2007.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
In relazione al quesito posto si ritiene che non esiste alcuna possibilità di recupero del sabato (giorno non lavorativo per articolazione su cinque giorni dell'orario lavorativo) nel caso in cui detta giornata coincida con un giorno festivo (come per l'appunto è la festività del Santo Patrono). Il nostro assunto si basa su una applicazione analogica dell’interpretazione giurisprudenziale in caso di coincidenza della domenica con un giorno festivo. Infatti, allorchè una festività coincida con una domenica o un altra giornata in cui non vi era attività lavorativa (come il sabato nel caso di specie), si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2008, ha affermato che i dipendenti pubblici non hanno diritto ad alcuna indennità specifica nell'ipotesi in cui una festività nazionale coincida con la domenica. Infatti, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 224, della legge n. 266/2005, nella parte in cui prevede che tra le disposizioni non applicabili dall'art. 69, comma 1, secondo periodo, del D.L.vo n. 165/2001, sia compreso l'art. 5, comma 3, della legge n. 260/1949, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90/1954, in materia di retribuzione delle festività civili nazionali che cadono di domenica. Tale norma, infatti, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore in considerazione delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e non si pone in contrasto con la Costituzione. Successivamente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11 del 4 gennaio 2016 ha affermato che l’art. 1, comma 224, Legge n. 266 del 2005, nell’escludere l’applicabilità ai lavoratori pubblici della norma recante la previsione del diritto ad una retribuzione aggiuntiva nel caso in cui le festività ricorrano di domenica, all’indomani della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, non contrasta con i principi della “parità delle armi” e della certezza del diritto ex art. 6 CEDU (Cfr. anche CASS. 12/1/2016 n. 328). Quindi, non spetta al personale ATA un “credito orario” perché la festività del Santo Patrono, essendo ricaduta in giorno non lavorativo (sabato nell’articolazione su cinque giorni), non dà diritto alla fruizione della festività né al relativo compenso o recupero. Il CCNL vigente ( art 14 CCNL 2007) disciplina la festività del Santo Patrono come giorno festivo per il dipendente solo se la ricorrenza “ricade in giorno lavorativo”. Quando la ricorrenza cade in giorno non lavorativo, non sussiste il diritto alla giornata retribuita come festività né alla sua “traslazione” in altra giornata. Inoltre, la delibera del Consiglio di Istituto può stabilire la sospensione delle attività didattiche, ma non può autonomamente ridefinire l’orario di servizio del personale: la micro-organizzazione e le modalità esecutive del servizio rientrano nelle competenze della dirigenza scolastica. Nella settimana in cui il Santo Patrono è caduto di sabato il personale ATA ha prestato servizio dal lunedì al venerdì per 36 ore: pertanto ha espletato l’orario settimanale contrattuale. Non deriva da ciò alcun credito orario a titolo di compensazione per la chiusura prefestiva del 30 aprile. Se il personale ha aderito alla "chiusura prefestiva" del 30 aprile, la gestione di quella giornata (ferie, festività soppresse, recupero ore già effettuate o altra modalità) deve avvenire secondo quanto previsto dal piano delle attività. Precisiamo ulteriormente. Come rilevato in altre risposte, il Consiglio di Istituto ha facoltà di deliberare, nel rispetto delle norme legali e contrattuali, la sola chiusura della scuola, mentre le forme di articolazione oraria e di recupero da parte del personale conseguenti alla chiusura stessa, a nostro avviso, non sono più oggetto di contrattazione integrativa alla luce del D.Lgs. n. 150 del 2009 che ha ricondotto alla determinazione dirigenziale tutti gli aspetti correlati alla microorganizzazione dell’attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 63 del nuovo CCNL 2024, all’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alle modalità di articolazione del lavoro del personale ATA, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 66 del 2017. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le procedure di cui all’art. 30, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA. Le modalità di recupero sono, quindi, definite nel Piano delle attività. Inoltre, per i giorni di chiusura prefestiva deliberati dal consiglio non è legittima l’imposizione di un obbligo al personale ATA di presentare domanda di ferie. Quindi, allorché la scuola rimane chiusa, il personale ATA è tenuto a recuperare le ore non prestate a seguito delle chiusure prefestive con modalità che saranno di volta in volta concordate alla luce di quanto stabilito nel piano delle attività; il personale potrà anche optare (ma come detto sopra non potrà a ciò essere obbligato) di estinguere le ore di lavoro, non prestate nel giorno di chiusura, ricorrendo a giorni di ferie o festività soppresse, come pure di utilizzare modalità di “compensazione” con ore di lavoro straordinario fatte. Conclusivamente, non è possibile riconoscere un credito orario automatico al personale ATA per il fatto che il Santo Patrono sia caduto in giorno non lavorativo; per la disciplina delle chiusure prefestive e delle conseguenti modalità di recupero si rinvia a quanto detto sopra.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Per affrontare il delicato bilanciamento tra il principio della continuità didattica e la discrezionalità organizzativa del dirigente scolastico nell'assegnazione dei docenti alle classi, occorre tenere conto del combinato disposto delle disposizioni normative vigenti. L'assegnazione dei docenti alle classi è rimessa alla competenza esclusiva del dirigente ai sensi dell'articolo 396, comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 297/1994, esercitata nel rispetto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto ex articolo 10, comma 4 e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) del medesimo decreto. Tale potere organizzativo trova ulteriore fondamento nell'articolo 25, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, che attribuisce al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. La giurisprudenza ha confermato tale impostazione: la sentenza della Corte di Cassazione n. 11.548 del 15 giugno 2020 e la sentenza del Giudice del Lavoro di Potenza n. 60 del 14 gennaio 2022 ribadiscono che, pur rimettendo al dirigente l'assegnazione delle classi ai docenti, la normativa gli impone il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e l'obbligo di valutare le proposte del Collegio dei docenti, senza che da ciò derivi alcun diritto soggettivo in capo al singolo docente. Il principio della continuità didattica, richiamato anche dall'articolo 3, comma 5 del CCNI 2025/2028 sulla mobilità quale criterio prioritario nell'assegnazione dei docenti, costituisce un obiettivo di carattere pedagogico-organizzativo volto a garantire agli alunni la medesima guida educativa lungo l'intero ciclo scolastico. Tuttavia, tale principio non configura un diritto soggettivo assoluto e inderogabile in capo al docente né un vincolo giuridico insuperabile per l'istituzione scolastica. Infatti, la continuità didattica, pur rappresentando il primo e principale criterio orientativo nella formazione dei team di classe, deve essere contemperata con ulteriori esigenze di natura organizzativa e didattica, potendo il dirigente scolastico discostarsene ove fornisca adeguata motivazione della scelta adottata. In tal senso, anche la discontinuità, se solidamente motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli alunni e non costituisce, di per sé, una violazione del quadro normativo di riferimento. Nel caso in questione, il docente titolare della classe 4^ ha prestato servizio continuativo con il medesimo gruppo-classe dalla classe 1^ alla classe 3^, accumulando un significativo pregresso relazionale e didattico. L'assenza totale nel corso dell'anno 2025/2026 ha prodotto, sul piano fattuale, una interruzione oggettiva e integrale del rapporto educativo con la classe, con la conseguenza che il legame didattico che giustifica l'applicazione del principio di continuità risulta sostanzialmente affievolito, nonostante il pregresso triennale. Occorre tuttavia sviluppare una riflessione più articolata sul piano della dimensione relazionale e psico-pedagogica che non può essere trascurata nell'esercizio della discrezionalità dirigenziale. Il rapporto educativo non si esaurisce nella mera trasmissione di contenuti disciplinari, ma si sostanzia in un legame fiduciario, affettivo e motivazionale tra il docente e il gruppo-classe, costruito nel tempo attraverso la condivisione quotidiana di esperienze formative. Orbene, tale legame, che nel caso del quesito era stato consolidato nel corso del triennio 1^-3^, è venuto meno durante l'intero anno scolastico 2025/2026, con la conseguenza che gli alunni hanno dovuto instaurare un nuovo rapporto educativo con il docente supplente subentrato. È proprio in questa prospettiva che la valutazione del dirigente scolastico deve farsi più attenta e ponderata. Assegnare il docente titolare alla classe 5^ nell'anno scolastico 2026/2027 significherebbe, in concreto, imporre agli alunni una ulteriore transizione relazionale, esponendoli al rischio di un nuovo disorientamento in una fase particolarmente delicata del loro percorso formativo quale è l'anno conclusivo del ciclo primario. Gli alunni, che nell'anno 2025/2026 si sono adattati alla presenza del supplente, strutturando con quest'ultimo dinamiche relazionali proprie e modalità di apprendimento consolidate, si troverebbero a dover rielaborare nuovamente il proprio contesto di riferimento, con possibili ricadute negative sul piano della stabilità emotiva e della continuità del percorso di apprendimento. Tale rischio, tuttavia, non è simmetrico rispetto all'ipotesi alternativa. Ove il dirigente scolastico decida di non assegnare il docente titolare alla classe 5^, si pone inevitabilmente la questione di chi sarà chiamato a guidare la classe nell'anno conclusivo. Se il docente supplente che ha seguito la classe 4^ per l'intero anno scolastico 2025/2026 fosse in grado di subentrare anche per la classe 5^, garantendo così una continuità effettiva e sostanziale del rapporto educativo già instaurato, tale soluzione risulterebbe pedagogicamente preferibile e giuridicamente più coerente con la ratio del principio di continuità didattica, inteso – come si è detto – non già quale prerogativa del docente titolare, bensì quale diritto degli alunni a beneficiare di una guida educativa stabile. In questo scenario, la deroga al principio di continuità formale del titolare si tradurrebbe paradossalmente in una piena realizzazione della continuità sostanziale nell'interesse degli alunni. Qualora, invece, non vi fosse alcuna certezza in ordine alla disponibilità del medesimo supplente per l'anno scolastico 2026/2027, il quadro si complica ulteriormente. In tal caso, l'opzione di non assegnare il titolare alla classe 5^ esporrebbe gli alunni al rischio concreto di dover affrontare, nell'anno di chiusura del ciclo, un terzo avvicendamento docente in tre anni, con evidenti implicazioni negative in termini di disorientamento relazionale e discontinuità metodologica. In una simile evenienza, la riassegnazione del titolare alla classe 5^ potrebbe risultare preferibile, in quanto garantirebbe almeno il recupero di un legame educativo pregresso, ancorché interrotto, rispetto all'alternativa di affidare la classe ad un insegnante del tutto sconosciuto agli alunni. Un ulteriore elemento di valutazione attiene alle esigenze organizzative complessive dell'istituzione scolastica. Il dirigente scolastico, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnico-amministrativa, è chiamato a considerare non soltanto l'interesse del singolo gruppo-classe, ma anche le necessità dell'offerta formativa dell'intera istituzione. Ad esempio, ove il docente titolare, per le sue specifiche competenze professionali e metodologiche, risulti particolarmente idoneo all'insegnamento nelle classi prime in ingresso – nelle quali la solidità della relazione educativa iniziale è di importanza fondamentale per l'intero percorso scolastico degli alunni – il dirigente potrebbe legittimamente orientarsi verso tale assegnazione, valorizzando al meglio le risorse professionali disponibili nell'organico dell'autonomia, in ossequio al principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione. Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che il dirigente scolastico possa legittimamente derogare al principio della continuità didattica e decidere di non assegnare il docente rientrante alla classe 5^ per l'anno scolastico 2026/2027, a condizione che tale scelta sia adeguatamente motivata con riferimento alle esigenze didattiche e organizzative dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo all'interesse degli alunni che costituisce il parametro fondamentale dell'intera operazione di assegnazione. La decisione del dirigente, dunque, dovrà tenere conto di una valutazione complessiva e dinamica, fermo restando che tale scelta rimane espressione di una discrezionalità tecnico-amministrativa orientata esclusivamente alla garanzia della qualità effettiva dell'offerta formativa.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
La nomina del RUP è un adempimento formale necessario e, normativamente, deve intervenire prima dell’avvio degli atti di progettazione e di affidamento. Una mancata nomina per “dimenticanza” non viene automaticamente sanata: alla luce della normativa sui contratti pubblici, la possibilità di regolarizzare dipende da diversi fattori, quali il soggetto che, di fatto, ha svolto la funzione di RUP o lo stato del procedimento. Infatti , come disposto dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs 36/2023, “In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento” (Dirigente Scolastico nel caso delle Scuole). Pertanto, ritenendo che la funzione sia stata svolta - di diritto e di fatto - dal Dirigente Scolastico, la mancata “assunzione a RUP”, in base alla normativa sui contratti pubblici, non si configurerebbe come un errore o una carenza formale e sostanziale. Tuttavia, trattandosi di un progetto PNRR, reputiamo necessaria l’emanazione a sanatoria di un motivato e circostanziato provvedimento dirigenziale di nomina del RUP, anche al fine di evitare eventuali rilievi che l’Unità di Missione potrebbe sollevare in fase di controllo della rendicontazione sulla Piattaforma Futura. Tale motivato decreto, da formalizzare con formula “ora per allora” e con decorrenza ed efficacia retroattiva dalla data di avvio del procedimento/progetto, costituirà apposito addendum agli atti di avvio degli affidamenti - diventandone parte integrante e sostanziale - e, congiuntamente ad essi, dovrà essere inserito in piattaforma Futura. Per quanto concerne l’emanazione del decreto “ora per allora”, riteniamo che la sua emissione sia necessaria e giustificata in quanto provvedimento idoneo a sanare atti amministrativi dovuti, ancorché in tempi successivi rispetto all’evento. Precisiamo nel merito che, in base al prevalente orientamento dottrinale, nei provvedimenti «ora per allora», da non confondere con i provvedimenti propriamente retroattivi, tale formula è utilizzabile per indicare quei provvedimenti adottati in conformità a una situazione di fatto già esistente e/o a una disposizione già in vigore nella fase di avvio dell’esercizio della funzione amministrativa, come nel caso in trattazione.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
In via generale, se due periodi di assenza dello stesso titolo (nel caso di specie congedo parentale) sono separati solo da giorni festivi o da giorni di sospensione delle lezioni e il lavoratore non ha effettivamente ripreso il servizio nel frattempo, i giorni intermedi (festivi, sospensione, fine settimana) devono essere computati come parte integrante del congedo parentale. Questo principio è espresso dal CCNL (art.34 CCNL 2024) e confermato da orientamenti RGS e ARAN: la continuità dell’assenza si presuppone salvo l’attestazione della effettiva ripresa del servizio da parte del Dirigente scolastico. Più specificamene, in merito al periodo delle vacanze compreso tra due periodi di assenza, come già detto in precedenti risposte, riteniamo applicabile l'orientamento MEF sulla questione di un assenza durante l'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni e nuova assenza al primo giorno di servizio successivo alla sospensione delle lezioni (per il medesimo titolo di assenza). Una fattispecie molto frequente è, infatti, quella in cui un docente si assenta l'ultimo giorno di attività prima delle vacanze per poi assentarsi nuovamente, per il medesimo titolo, il primo giorno in cui avrebbe avuto lezione al rientro delle vacanze. In argomento può soccorrere, ad avviso di chi scrive, l'orientamento MEF sulla questione di un'assenza durante l'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni e nuova assenza al primo giorno di servizio successivo alla sospensione delle lezioni (per il medesimo titolo di assenza). La nota del MEF n. 108127/1999 ha infatti precisato che “diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l'inizio della sospensione delle attività didattiche (quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo)… In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E' appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”. In merito a cosa debba intendersi per ripresa del servizio, il MEF ha precisato che "ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio". L’importante è dunque che sia data regolamentazione e comunicazione sulle modalità per attestare la ripresa del servizio scelte (ad esempio manifestazione di disponibilità al servizio inviata tramite PEC etc) e che il dirigente sia in condizione di disporre degli elementi probatori per non considerare assenza i giorni di sospensione nel caso di nuova assenza allo stesso titolo alla ripresa delle lezioni dopo il termine delle vacanze. Riportiamo anche l'orientamento dell'ARAN che conferma quanto detto sopra. "SCU_111_Orientamento Applicativo 31 marzo 2020 Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze? A tal riguardo questa Agenzia ritiene opportuno richiamare la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15/06/99, prot. n. 108127 secondo cui “…..i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi……Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”. Nel caso di specie questa è la situazione: - Periodi richiesti dalla docente: 08/04/2026–22/04/2026 e 27/04/2026–30/04/2026. Fra i due periodi si collocano: 23/04 (patrono, chiusura), 24/04 (sospensione lezioni con chiusura dell’Istituto), 25/04 e 26/04 (festivi/weekend). - Se la docente non manifesta in modo certo la disponibilità a riprendere il servizio al termine del primo periodo, tali giorni (23–26 aprile) saranno considerati parte del congedo parentale e quindi imputati al periodo di congedo. La docente può invece manifestare la disponibilità a rientrare il 24 aprile anche se l’Istituto è chiuso: come precisato dalla prassi suesposta, la “ripresa del servizio” non richiede necessariamente la presenza fisica in Istituto (che in giornata di chiusura è impossibile), purché la volontà di rientrare sia manifestata in modo certo e documentabile (es. PEC o e-mail istituzionale) e il Dirigente scolastico possa attestare tale disponibilità/ripresa effettiva. Se tale manifestazione è prodotta e il DS ne prende atto, i giorni 23–26 non rientreranno nel primo periodo di congedo e non saranno computati come proseguimento dello stesso. - In mancanza di manifestazione certa di disponibilità e di attestazione del DS, i giorni 23–26 aprile saranno imputati al congedo parentale (computo continuativo). Conclusivamente, la docente può dare la disponibilità di a rientrare in servizio il 24 aprile ed interrompere il congedo anche se la scuola è chiusa, ma tale disponibilità deve essere manifestata in modo certo e documentato (PEC/e-mail istituzionale) e deve essere attestata dal Dirigente scolastico. In mancanza di tale manifestazione/attestazione, i giorni 23–26 aprile saranno ricompresi nel congedo parentale come continuazione del periodo di assenza.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
In merito al primo quesito posto, per quanto concerne la traslazione delle ferie, l'art. 13, comma 10, del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2024, prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. Il nuovo CCNL 2024 non ha introdotto ulteriori disposizioni in materia. L'ARAN, nelle raccolte sistematiche degli Orientamenti Applicativi, ha precisato che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore. L’assegnazione delle ferie rientra tra i compiti gestionali del datore di lavoro a cui, pertanto, verrebbe imputata, in caso di mancato godimento delle stesse, la relativa responsabilità, con le eventuali conseguenze anche sotto il profilo del risarcimento del danno; l’onere della prova spetta al datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per consentire ai lavoratori la fruizione delle ferie. Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie. In via generale ( e quindi per tutti i dipendenti), la recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 27/11/2023, n. 32807) prevede che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Infatti, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Quindi, la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 20/06/2023, n. 17643). Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici. L'ARAN (Orientamento 8.4 della Raccolta Sistematica sulle Ferie e Festività del dicembre 2015), ha precisato, in riferimento all’espressione “motivate esigenze di carattere personale” contenuta nel comma 10 dell’art. 13 del CCNL 2007, che qualunque esigenza, purché motivata, del dipendente può dar luogo al rinvio all’anno successivo e non deve trattarsi quindi necessariamente di impossibilità di fruizione delle stesse da parte dell’interessato. Infatti, il concetto di ” motivate esigenze personali” è sicuramente più ampio e generico di quello di “impossibilità”, e quindi può ricomprendere ipotesi riconducibili alle più diverse motivazioni e non solo quelle di impedimento oggettivo o soggettivo alla fruizione delle ferie, come avveniva precedentemente in virtù dell’art. 4 del DPR n. 395/1988. Le ipotesi di rinvio dovrebbero, tuttavia, rappresentare un’eccezione che, in virtù del richiamo all’art. 2109 c.c. ed ai principi di buona organizzazione, consente alle amministrazioni di procedere ad una adeguata programmazione annuale dei calendari feriali del personale, in modo da evitare ogni possibile disfunzione, ed anche, in caso di inerzia o di resistenza dei dipendenti rispetto tali piani, di fissare essa stessa i periodi di fruizione delle ferie. La formulazione letterale della norma "il personale ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA" depone nel senso che il termine del 30 aprile non è perentorio ed in presenza, di adeguata motivazione, può anche essere oltrepassato. L'ARAN con l' Orientamento Applicativo SCU_093 del 15 luglio 2015 ha ribadito che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore. Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici. Atteso che la regola ordinaria della fruizione delle ferie durante il periodo di riferimento può subire delle eccezioni, dovute tanto a motivate esigenze di servizio che ad eventi oggettivi (malattia, infortunio, etc), soccorre la possibilità di traslare le ferie secondo la disciplina del comma 10 dell'art. 13 che, come detto sopra, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita all'anno scolastico successivo con tempistiche diverse per personale ATA e docente. L'ARAN, con l'O.A. SCU_085 del 2015, ha precisato altresì che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Pertanto: 1) gestione ordinaria delle ferie: l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse; 2) recupero entro il 30 aprile (personale ATA): solo in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale ATA di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. Non c'è un limite di giorni di ferie da poter recuperare se si è in presenza di una legittima ipotesi di traslazione secondo quanto sopra precisato; 3) recupero oltre il 30 aprile: il dipendente, in caso di ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, potrà fruirle, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL ( 30 aprile), ma sarà il Dirigente, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse. Per quanto concerne la seconda domanda, come rilevato in nostre precedenti risposte ogniqualvolta il risultato è superiore alla metà si arrotonda all’intero (es. 2,66 si arrotonda a 3) mentre se inferiore si arrotonda per difetto (es. 0,22 a 0). Se il risultato è la metà della frazione (0,50; 1,50) per prassi si arrotonda per difetto (soluzione per la quale noi propendiamo e già ribadita in precedenti risposte). Non vi sono indicazioni specifiche ma, in caso di risultanze decimali (come ad esempio nei casi esposti in premessa), trattandosi di istituto da fruire a giornata ( come per ferie o festività), deve operare necessariamente il meccanismo dell'arrotondamento (che è sia per eccesso che per difetto). Si ricorda che il CCNL 2007 all’art. 13, comma 5, prevede che in caso di distribuzione dell’orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Pertanto, se ad alcuni dipendenti ATA residuano delle frazioni di ferie dell’anno precedente (0,8 - 0,6 ecc.): queste non si possono sommare alle ferie dell’anno corrente. Per quanto concerne la tempistica della traslazione e l’arrotondamento si rinvia a quanto detto sopra. Inoltre, le ferie non sono fruibili ad ore né si possono sommare con ore di straordinario già fatto (o con permessi orari) in modo da arrivare alla giornata intera trattandosi di istituti diversi.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Il caso prospettato presenta una sovrapposizione di istituti giuridicamente distinti congegnati in modo tale da determinare un'assenza prolungata e sostanzialmente continuativa per quasi l'intero secondo quadrimestre. Prima di valutare gli strumenti a disposizione del dirigente, è necessario chiarire il regime normativo applicabile a ciascuno di essi, perché le conseguenze operative divergono sensibilmente a seconda della causale. Nel quesito si afferma che il dirigente non abbia discrezionalità sui sei giorni di ferie richiesti durante l'attività didattica. Tale posizione è solo parzialmente fondata e nella parte in cui è errata produce un effetto paradossalmente sfavorevole all'amministrazione. È corretto che il dirigente non possa negare le ferie per ragioni di merito, di opportunità o di valutazione soggettiva della richiesta. Tuttavia, l'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 subordina la fruizione dei sei giorni durante il periodo di attività didattica a una condizione di carattere oggettivo: la possibilità di procedere alla sostituzione del docente assente senza che ne derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma 56 della medesima legge ha espressamente disapplicato, a decorrere dal 1° settembre 2013, le clausole contrattuali incompatibili con tale vincolo e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 che consentiva la fruizione dei sei giorni per motivi personali o familiari a prescindere dall'assenza di oneri. Questa impostazione è stata integralmente confermata dalla dichiarazione congiunta n. 2 allegata all'articolo 38 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” del 18 gennaio 2024, nonché dalla giurisprudenza: il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 232 del 26 giugno 2017, ha ritenuto legittimo il rigetto di una richiesta di ferie in periodo didattico motivato dall'impossibilità di procedere alla sostituzione senza oneri, e la decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza n. 106/2019. La qualificazione formale dell'assenza come "ferie per motivi personali" non consente di aggirare questo limite: la causa soggettiva della richiesta è irrilevante rispetto alla condizione oggettiva imposta dalla legge. La discrezionalità del dirigente è dunque vincolata alla verifica di tale condizione, e non si estende a valutazioni di opportunità. Ma il vincolo opera in entrambe le direzioni: se la sostituzione senza oneri è impossibile, il rigetto non è soltanto legittimo ma doveroso; se invece è possibile, il dirigente è tenuto a concedere le ferie, ma la sostituzione dovrà avvenire con personale interno disponibile, senza attivazione di contratti di supplenza retribuiti a carico dell'istituzione scolastica. Diverso è il quadro normativo applicabile ai permessi per il diritto allo studio per i quali non opera il vincolo dell'assenza di oneri: si tratta di un diritto soggettivo perfetto, la cui fruizione non è condizionabile dall'amministrazione e la cui copertura con personale supplente è pienamente legittima. È su questo versante che si apre lo spazio operativo più rilevante, grazie alla novità introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), che ha modificato l'articolo 1, comma 85, della legge n. 107/2015. Infatti, la norma vigente stabilisce che le sostituzioni per assenze fino a dieci giorni dei docenti su posto comune della scuola secondaria di primo e secondo grado debbano essere effettuate con personale dell'organico dell'autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica. La clausola derogatoria non è di stretta interpretazione ma è stata concepita dal legislatore proprio per consentire al dirigente di fronteggiare situazioni in cui l'utilizzo del personale interno risulterebbe pregiudizievole per la continuità del servizio. Tra le motivazioni didattiche idonee rientrano, in via esemplificativa, le assenze ripetute del docente titolare che rischiano di compromettere la continuità del servizio e l'esigenza di garantire tale continuità alle classi terminali in vista degli esami conclusivi del ciclo. Il caso in esame integra queste fattispecie in forma aggravata: le assenze non sono episodiche ma sistematiche e programmate, si estendono per quasi l'intero secondo quadrimestre e rendono concretamente impossibile non soltanto la continuità didattica ma anche l'esercizio della funzione valutativa da parte della docente titolare. Il rientro previsto il 27 maggio 2026 non lascerebbe il tempo materiale per raccogliere elementi valutativi adeguati, con conseguente pregiudizio per gli studenti che non è meramente organizzativo ma investe il loro diritto soggettivo all'istruzione e alla valutazione. La motivazione didattica per la nomina di un supplente esterno è dunque ampiamente sostenibile e il dirigente può procedere in tal senso con la determina prevista dalla normativa vigente. Chiarito il regime delle singole causali, occorre affrontare la questione concreta se sia possibile nominare un unico supplente per un arco temporale nel quale le assenze hanno motivazioni giuridicamente eterogenee. Il supplente esterno, nominato con la determina fondata sulle motivate esigenze di natura didattica, copre i periodi di assenza per permessi per il diritto allo studio che costituiscono la parte prevalente e strutturale dell'assenza complessiva. Nei giorni di ferie durante le attività didattiche la situazione si biforca: se le ferie sono state negate perché la sostituzione senza oneri non era praticabile, non vi è alcuna assenza da coprire con personale esterno; se invece le ferie sono state concesse perché la sostituzione senza oneri era praticabile, essa dovrà avvenire con personale interno disponibile e non con il supplente retribuito a carico dell'istituzione. Il rapporto con il supplente esterno risulta quindi necessariamente discontinuo nei giorni corrispondenti alle ferie concesse, e non può essere artificialmente esteso a coprirli senza violare il vincolo normativo della legge n. 228/2012. Ciò non impedisce tuttavia di nominare il medesimo soggetto per tutti i periodi legittimamente coperti dalla supplenza, garantendo almeno nell'ambito quantitativamente prevalente – quello dei permessi per il diritto allo studio – una continuità didattica riconoscibile per gli studenti. Tale nomina risponderà così, nei limiti consentiti dalla legge, all'interesse primario alla continuità dell'insegnamento nelle classi coinvolte.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Nel caso di specie si tratta di supplenza 10/18 e quindi con spezzone orario superiore al 50% con conseguente applicazione in toto della normativa sull’incompatibilità dei dipendenti pubblici. La materia della incompatibilità del personale scolastico è regolata dall’art. 53 del D.Lgs.30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola del 29 novembre 2007 confermate dal nuovo CCNL 2024. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Tuttavia, il medesimo art. 53 del Testo Unico del 2001 ha introdotto un regime di incompatibilità “relativa”, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedimentali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti di ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l’autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi. Infatti, il comma 6 del più volte citato art. 53 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Riteniamo che la normativa suesposta per il personale in part time è applicabile anche al personale titolare di spezzone orario. Detto personale è, in sostanza, titolare di un contratto con orario inferiore a quello ordinario; ne consegue che il suo rapporto di lavoro, ai fini del regime delle incompatibilità, è equiparabile ad un part time. Pertanto, nel pubblico impiego, il divieto di espletare incarichi extraistituzionali è attenuato dalle disposizioni contenute nel comma 6 e nel comma 7 dell'art. 53 D.lgs. n. 165 del 2001, in base alle quali al dipendente pubblico è concesso, rispettivamente, di svolgere attività occasionali "liberalizzate" o espletabili previa autorizzazione datoriale, ovvero attività liberamente esercitabili anche senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (in tali termini Corte Conti reg., Lombardia, sez. giurisd., Sent. 25/11/2014, n. 216). Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività imprenditoriale. Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% (a cui può essere equiparato il dipendente a t.d. con spezzone orario non superiore al 50% dell'orario del titolare) i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr. Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Inoltre si rileva che, a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti. Nel Documento è precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonchè che si pongano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Viene precisato che sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. L’attività commerciale è assolutamente incompatibile e l’esercizio non può essere sanato dall’autorizzazione del DS. Per quanto concerne la compatibilità con l'esercizio di un B&B si ritiene quanto segue. Pur essendoci delle differenze tra le varie normative regionali, il bed and breakfast per la sua stessa natura non è un’impresa in quanto l’attività non è svolta in una maniera organizzata e continuativa venendo richiesto l'esercizio in modo saltuario (o per periodi ricorrenti stagionali) e/o che il servizio sia assicurato dalla normale organizzazione familiare. Con due risoluzioni emesse dal Ministero delle Finanze, la n° 180/e del 14/12/98 1 e la n° 155 del 13/10/2000, è stato precisato che l'attività di B & B per il suo carattere saltuario è fuori dal campo IVA: in tal modo non dovrà emettere alcun documento fiscale all'atto del pagamento. Ad ogni modo l’apertura della partita IVA ( come nel caso di specie) può consentire un ampliamento della clientela soprattutto con riferimento a chi viaggia per lavoro e richiede la fattura. Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del DPR n. 917/86 (TUIR), la gestione in forma non imprenditoriale deve intendersi ai fini fiscali come esercizio di un’attività senza il requisito dell’abitualità. Per esercizio in forma abituale dell’attività di impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977)”. Ciò troverebbe conferma anche nelle risoluzioni ministeriali n. 180 del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che, come detto sopra, riconoscono l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’attività ai fini IVA a condizione che la stessa non venga svolta in modo sistematico con carattere di stabilità. La Cassazione, con la Sentenza del 9 dicembre 2019 n. 32034, ha affermato che le peculiari caratteristiche dell'attività di bed & breakfast le quali comportano un attività di impegno limitato (all'effettuazione della pulizia delle camere, alla preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) e per un numero esiguo di giornate (che non devono superare il numero fissato dal legislatore regionale) escludono l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Ed ancora ( cfr. Comm. trib. reg., Sicilia, 21/08/2017, n.3080) l’attività di fornitura di “alloggio e prima colazione” (c.d. attività di “bed and breakfast”) rientra nel campo di applicazione dell’IVA, in quanto attività di impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, quando non sia occasionale, ma presenti carattere di stagionalità, essendo organizzata, al pari di una struttura alberghiera, in modo sistematico con carattere di stabilità. Nel caso di specie, il codice Ateco 55.20.51 concerne "Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence". Ricordiamo che il codice Ateco viene utilizzato per la classificazione delle attività economiche a livello nazionale e per l’apertura di una qualsiasi attività professionale in partita IVA. In giurisprudenza è stato affermato (cfr Cass. sez. II, 08/11/2010, n. 22665; Consiglio di Stato, sez. VI, 28/12/2015, n. 5853) che l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno. In difetto della prestazione di detti servizi, pertanto, quella cessione non può essere ricondotta nell'ambito dell'attività di affittacamere, né quindi sottratta alla disciplina della locazione ad uso abitativo. Pertanto (cfr Cassazione civile, sez. III, 03/12/2002, n. 17167) l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta natura a quest'ultima analoga, comportando, non diversamente dall'esercizio di un albergo, un'attività imprenditoriale, un'azienda ed il contatto diretto con il pubblico. Ciò premesso, nel caso di specie, trattandosi di attività commerciale con partita iva, si ritiene che detta attività era incompatibile con il conferimento della supplenza ( 10/18) Tra l’altro lo stesso ha dichiarato di non avere situazioni di incompatibilità e quindi ha posto in essere anche una dichiarazione non veritiera. A nostro avviso, allo stato attuale, si deve diffidare il docente a cessare dalla situazione di incompatibilità con l’avvertenza che in difetto di adempimento entro quindici giorni si procederà con la decadenza dal servizio. Ad ogni modo anche in caso di adempimento la condotta rileva comunque dal punto di vista disciplinare con competenza dell’UPD. Infine, allo stato attuale il dipendente non può più chiedere il part time dell’incarico di supplenza assegnato ed in essere. In conclusione, nel caso descritto — docente titolare di impresa individuale con partita IVA e codice Ateco 552051 (affittacamere/bed & breakfast/residence) — la situazione si configura come incompatibilità ai sensi della normativa richiamata. Il Dirigente scolastico non può regolarizzare mediante propria autorizzazione una attività imprenditoriale che la normativa considera incompatibile; pertanto la mera richiesta del docente di qualificare l’attività come "saltuaria/occasionale" e la dichiarazione che essa "non pregiudica" lo svolgimento del servizio non rendono compatibile una attività organizzata e registrata (partita IVA, iscrizione CCIAA, offerta di servizi ai clienti).
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Il riferimento più recente per rispondere al quesito è dato dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 90455 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto "Formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'a.s. 2025/2026". La questione richiede un'analisi puntuale delle disposizioni ivi contenute, in combinato disposto con la normativa di riferimento, segnatamente il D.M. n. 183 del 2019 come modificato dal D.M. n. 45 del 20 marzo 2026. La Nota, al punto 3.d.b.b, rubricato "Condizioni personali ostative all'incarico di presidente o commissario", individua tassativamente le condizioni che precludono la nomina, annoverando espressamente tra queste, alla lettera b), «avere in corso procedimenti disciplinari». Tale previsione configura un'ipotesi di incompatibilità oggettiva che, però, rileva al momento della nomina, non già in quello della mera presentazione dell'istanza. È tuttavia necessario distinguere con precisione i due momenti procedimentali. Da un lato, la presentazione dell'istanza tramite modello ES-1, il cui termine è fissato al 13 aprile; dall'altro, la nomina effettiva, di competenza del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale e cronologicamente successiva. La Nota non pone alcuna preclusione esplicita alla presentazione dell'istanza da parte di chi si trovi nella situazione descritta, imponendo tuttavia, al punto 3.b.d, un rigoroso obbligo di veridicità dichiarativa, laddove si afferma che «si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni». Tale responsabilità ha natura penale, civile e amministrativa, ed è richiamata con analoga enfasi anche al punto 1.c.c con riferimento alla compilazione dei modelli ES-0 ed ES-C. Pertanto, nella compilazione del modello ES-1, il dirigente è tenuto a dichiarare fedelmente la propria situazione, dando atto della pendenza del procedimento disciplinare. Sarà poi l'Ufficio Scolastico Regionale competente, in sede di nomina, a valutare la sussistenza o meno delle condizioni ostative alla luce dello stato del procedimento a quella data. Qualora il procedimento si fosse nel frattempo concluso con archiviazione, la condizione ostativa verrebbe meno e la nomina potrebbe essere disposta regolarmente. Qualora invece si fosse concluso con l'irrogazione di una sanzione disciplinare, spetterà all'USR valutare se detta sanzione integri o meno la condizione ostativa di cui all'articolo 14 del D.M. n. 183/2019 e ss.mm.ii., atteso che la medesima Nota, sempre al punto 3.d.b.b, preclude la nomina esclusivamente in presenza di «sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima» irrogate nell'ultimo biennio, con la conseguenza che l'irrogazione della sola sanzione minima non integrerebbe autonomamente causa ostativa alla nomina. In definitiva, la strategia proceduralmente più corretta e tutelante è quella di presentare l'istanza nei termini prescritti, con dichiarazione trasparente e completa della situazione in essere, rimettendo all' l'Ufficio Scolastico Regionale la valutazione di compatibilità al momento della nomina.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Gentile utente, Premesso che la proposta, così come illustrata, è percorribile, occorre procedere con cautela e formalizzare tutto per iscritto. Di seguito i punti essenziali e le azioni consigliate. 1) Forma contrattuale Per l’uso gratuito dell’area la soluzione più adeguata è il comodato d’uso gratuito ex artt. 1803 e segg. del codice civile. Il contratto/convenzione deve disciplinare in modo chiaro e dettagliato almeno: - soggetti contraenti e loro rappresentanza; individuazione catastale/descrizione dell’area; - finalità (solo attività didattiche e orari di utilizzo); durata e modalità di restituzione; - divieto di uso dell’area per fini diversi (es. parcheggio o stazionamento dei genitori); - obblighi di manutenzione ordinaria/straordinaria e ripartizione degli oneri (anche se il bene è concesso gratuitamente); - modalità di apertura/chiusura e controllo accessi (per evitare accessi liberi quando l’area non è in uso); - obblighi assicurativi del comodatario e del comodante (si veda più avanti); ; - divieto o limitazioni dell’uso di attrezzature pericolose; - regole di sicurezza e rispetto delle prescrizioni indicate dal RSPP; - clausole di responsabilità e limitazioni; - modalità di risoluzione, controllo e vigilanza. 2- Responsabilità civili e assicurazioni. Non è sufficiente una semplice dichiarazione (verbale o scritta) del proprietario che «non vuole oneri e vuole essere sollevato da responsabilità». Non si ritiene opportuno accettare una liberatoria generale che sollevi il proprietario da ogni responsabilità, se derivante da sua negligenza, anzi, si consiglia di prevedere invece obblighi assicurativi e meccanismi di indennizzo/riserva di responsabilità in caso di dolo o colpa, considerato l’obbligo dell’Istituzione di non eludere i propri obblighi di tutela degli alunni. Occorre infatti richiedere al proprietario comodante prova di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi relativa al bene; parallelamente verificare e integrare, se necessario, le coperture assicurative della scuola. Inserire nel contratto l’obbligo per il proprietario di mantenere la polizza attiva e di comunicare eventuali variazioni. Infatti, nonostante il giardino/orto sia utilizzato dalla scuola, il privato resta responsabile per: Vizi del bene: se il giardino presenta difetti pericolosi noti al proprietario e non comunicati alla scuola (es. alberi pericolanti, recinzioni instabili, pozzi non messi in sicurezza) e questi causano danni, il privato ne risponde. Manutenzione straordinaria: il proprietario è responsabile di eventuali lavori strutturali necessari. Se una mancata manutenzione straordinaria causa un incidente, la responsabilità è del privato. Responsabilità omissiva: se il proprietario è a conoscenza di una situazione di pericolo nel giardino e non interviene, può essere ritenuto responsabile in caso di danni. La polizza deve estendersi ai danni che terzi (alunni, insegnanti, genitori) possono subire all'interno dell'area ceduta (es. caduta rami, inciampi su parti strutturali disconnesse, danni da crollo). La scuola, dal canto suo, ha responsabilità precise: Manutenzione ordinaria - la scuola è responsabile della pulizia e della gestione quotidiana del giardino; Vigilanza - il Dirigente Scolastico e gli insegnanti, ognuno per i propri compiti, sono responsabili della vigilanza sugli alunni durante l'uso dello spazio; Assicurazione Scolastica - la scuola copre infortuni e responsabilità civile del personale e degli alunni tramite proprie polizze. Nel contratto di comodato d'uso è fondamentale inserire una clausola in cui la scuola si impegna a: utilizzare il giardino nel rispetto delle norme di sicurezza; prendere visione dello stato dei luoghi, riconoscendolo idoneo all'uso. Tuttavia, la copertura assicurativa del privato resta indispensabile per coprire eventuali lacune o responsabilità oggettive connesse alla proprietà. 3. Valutazione dei rischi e DVR. Il RSPP deve effettuare un sopralluogo preliminare e predisporre una valutazione specifica dei rischi legati all’uso dell’area per attività didattiche. Sulla base della valutazione il RSPP dovrà indicare le misure preventive e protettive (recinzioni, accessi, segnaletica, DPI, divieti, limiti di utilizzo, sorveglianza). Occorre aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’istituzione scolastica con un’apposita integrazione relativa all’orto didattico e conservare il relativo verbale. 5) Organizzazione operativa delle attività Si suggerisce di: individuare il docente responsabile dell’attività e le eventuali figure di supporto (collaboratori scolastici, volontari qualificati), con relativa informativa e formazione; predisporre un programma didattico con orari e modalità di svolgimento, elencando attività consentite e attività vietate; stabilire il numero massimo di alunni coinvolti, i criteri di sorveglianza e le procedure in caso di emergenza; predisporre modulo informativo/consenso per le famiglie, specie se si utilizzano attrezzi o si svolgono attività a rischio; proibire o regolamentare l’accesso dei genitori se non espressamente previsto e disciplinato dal contratto. 6) Rapporti con l’ente locale e registrazioni amministrative. Se l’area ha rilievo urbanistico o se l’uso incide su viabilità/aree pubbliche, è opportuno coinvolgere il Comune. In conclusione, la procedura prospettata (stipula di un atto di concessione/ comodato gratuito, sopralluogo e valutazione del RSPP e integrazione del DVR) è corretta come approccio di massima, ma deve essere accompagnata da un contratto scritto molto dettagliato, da obblighi assicurativi espliciti e dalla documentazione prodotta dal RSPP che integri il DVR. SI ribadisce il suggerimento di non accettare disimpegni di responsabilità generici: la scuola resta responsabile della sicurezza degli alunni durante lo svolgimento delle attività e deve adottare tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Con la pubblicazione nella G.U. del 4/9/2023 del decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 sono state apportate numerose modifiche alla disciplina del lavoro sportivo ivi compresa la questione della compatibilità dei dipendenti pubblici. Più specificamente il decreto, entrato in vigore il 5 settembre 2023, ha dettato disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Il nuovo art. 25 del decreto 28/02/2021 - n. 36 disciplina la figura del lavoratore sportivo E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. Il nuovo comma 6 dell'art. 25 prevede che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'articolo da ultimo citato prevede che le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis , e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. L'art. 25 al comma 6 contempla anche la diversa fattispecie in cui sia prevista una retribuzione per l'attività sportiva prestata disponendo che qualora l'attività dei dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui sopra, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter (trattamento pensionistico) e all'articolo 36, comma 6 (I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Pertanto, se l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientra nell’ambito del lavoro sportivo e si prevede il versamento di un corrispettivo, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza da rilasciare o da rigettare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con meccanismo di silenzio-assenso. Il Decreto 10 novembre 2023 "Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 20/12/2023. Il citato decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni: a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate; b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a TEMPO PIENO, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera PREVALENTE l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente. La scuola dovrà quindi chiedere specifiche al dipendente su come verrà svolta l'attività al fine di valutare se ci sono i presupposti per concedere l’autorizzazione secondo quanto sopra esposto. Tuttavia è fondamentale verificare se viene superata o meno la somma di 5000 euro all’anno a titolo di corrispettivo. Infatti, si rileva che l'art. articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, ha aggiunto la lettera f-ter) al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi della quale per le prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, non è necessaria l'autorizzazione preventiva ma è sufficiente la comunicazione preventiva. Nel quesito viene detto che il compenso è di euro 5.005,00 euro con acconti mensili per il periodo dal 15 settembre 2025 al 30 giugno 2026. Tuttavia, se il compenso di cui sopra non è tutto relativo ad un anno solare ( ed in tal senso si rinvia alla CU allegata dove l’importo indicato è inferiore a detta somma), e quindi se il dipendente precisa che anche con ulteriori ed eventuali collaborazioni sportive non supera l’importo complessivo di 5000 euro annui , l’incarico è compatibile, non serve l’autorizzazione preventiva ma il docente si dovrà limitare ad una comunicazione preventiva.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Risposta: La proroga del contratto di supplenza nel caso prospettato è disposta sia per il supplente B che ha prestato effettivo servizio nelle classi sia per il supplente A che non ha potuto prestare servizio prima per congedo obbligatorio per maternità e poi per congedo parentale, secondo quanto indicato nella circolare ministeriale n. 157048\2025. Infatti ai sensi dell'art. 34 del CCNL del comparto scuola attualmente vigente il congedo obbligatorio per maternità è considerato effettivo servizio sia per quanto riguarda il contratto che per la sua proroga. Anche Il congedo parentale, pur non essendo obbligatorio ma facoltativo è stato considerato effettivo servizio come quello obbligatorio , secondo il costante orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato ( si veda la sentenza del Consiglio di Stato sez.VI n. 5797 DEL 13\11\2007) che ha considerato il congedo facoltativo come naturale prosecuzione della maternità obbligatoria a tutela della prole, sancendo l'equiparazione dei due periodi come effettivo servizio).
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Un giornale locale ha pubblicato delle fotografie degli interni delle aule e dei bagni della scuola per evidenziarne le criticità e incolpare l'Ente locale...
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Va innanzitutto premesso che i docenti sono dipendenti pubblici il cui profilo professionale è delineato dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. Non esiste un obbligo generalizzato che imponga ai docenti di compilare questionari diagnostici per un professionista privato senza le garanzie formali richieste dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle regole della scuola. I doveri deontologici del docente non possono prevalere sulla tutela della privacy dei minori (e dei docenti, visto che il questionario non è anonimo), né sostituire il consenso informato richiesto per attività di natura clinica. Pertanto, il rifiuto o il blocco della compilazione da parte del dirigente scolastico è giustificato. I docenti rispondono all'istituzione scolastica e ai suoi organi collegiali, non a professionisti esterni incaricati dalle famiglie. La compilazione di test clinici complessi (115 domande sono un carico notevole) non rientra automaticamente nelle attività di "documentazione" o "valutazione" previste dal contratto, a meno che non siano finalizzate a procedure interne previste dalla legge (come l'iter per l'inclusione L. 104/92 o per i disturbi dell'apprendimento L. 170/2010). Lo psicologo, pertanto, non può invocare la "deontologia" altrui per imporre un carico di lavoro che va oltre a quello definito per legge. La collaborazione scuola-famiglia è un dovere, ma deve declinarsi secondo le modalità stabilite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dai regolamenti d'istituto. Analizziamo il quadro normativo che attiene alla richiesta dello psicologo: La professione di psicologo è disciplinata e include attività di valutazione e cura: l'esercizio comporta obblighi deontologici e l'applicazione delle norme sulla tutela della riservatezza (richiamo alla disciplina della professione di psicologo). I dati raccolti su comportamenti, pensieri ed emozioni costituiscono, in tutto o in parte, categorie particolari di dati (dati relativi alla salute) soggetti a regole stringenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice della privacy come modificato (riferimento a norme e interpretazioni contenute nelle risposte simili). La raccolta di informazioni su alunni minorenni per finalità diagnostiche o valutative da parte di un professionista esterno richiede il consenso informato dei titolari della responsabilità genitoriale; l'osservazione e la valutazione mirata di singoli alunni in contesto scolastico è attività che, secondo la giurisprudenza citata, necessita del preventivo consenso delle famiglie. La scuola, quale pubblica amministrazione, ha titolarità e responsabilità sul trattamento di dati per finalità istituzionali e può svolgere osservazioni/attività di supporto all'interno di progetti istituzionali: ogni iniziativa svolta in contesto scolastico che coinvolga gli alunni dovrebbe essere pianificata e documentata (es. deliberazione del Consiglio di Classe e, se opportuno, del Collegio/Consiglio d'Istituto), con adeguata informativa agli interessati. La richiesta dello psicologo, infatti, solleva criticità evidenti in termini di trattamento dati: La scuola è il "Titolare del trattamento" dei dati degli studenti e del personale scolastico. Fornire risposte scritte su "pensieri ed emozioni" di un minore a un soggetto privato terzo senza un protocollo formalizzato espone la scuola a rischi legali. Un primo aspetto riguarda la sensibilità delle informazioni, 115 domande su aspetti psicologici profondi producono una profilazione del minore. Se la scuola decidesse di collaborare, dovrebbe esserci un'autorizzazione esplicita e informata dei genitori (entrambi) e una nomina dello psicologo come "responsabile esterno" o una convenzione che regoli lo scambio di dati. Lo stesso dicasi sulla necessità di "informare gli altri genitori". Questo aspetto ricadrebbe sulla privacy del singolo studente va tutelata con il massimo riserbo. Gli altri genitori della classe non devono assolutamente essere informati della situazione clinica di un compagno, per non incorrere in una violazione del segreto d'ufficio e della privacy. L’affermazione dello psicologo privato che sostiene che senza il punto di vista dei docenti non può concludere l'iter rappresenta un suo limite professionale, non un obbligo della scuola. Si ricorda che la scuola interagisce ufficialmente con l'ASL/Unità di salute mentale per l’infanzia e l’adolescenza, con l’USR e altri Enti pubblici di riferimento per le certificazioni. Con i professionisti privati, la scuola "può" collaborare in un'ottica di benessere dell'alunno, ma tale collaborazione deve essere volontaria, deliberata e concordata. Per gestire il caso ed evitare che la situazione si trascini, è opportuno rispondere alla famiglia e allo psicologo con una nota formale basata sui seguenti punti: 1. Evidenziare che non esiste una convenzione tra l'Istituto e il professionista privato che regoli il trattamento dei dati e le modalità di collaborazione che dovrebbe essere esplicitata attraverso un protocollo 2. Precisare che ogni richiesta di osservazione sistematica o compilazione di test deve essere preventivamente vagliata dal Consiglio di Classe e, se strutturale, approvata dal Collegio dei Docenti. 3. Suggerire di fornire una relazione narrativa sintetica sulle osservazioni pedagogiche e didattiche dei docenti, redatta secondo i modelli interni della scuola. 4. Invitare il professionista a un colloquio con i docenti (nei tempi previsti per il ricevimento o negli incontri di programmazione) per uno scambio verbale, che è la forma di collaborazione più corretta e meno rischiosa sul piano della responsabilità civile e amministrativa. Infine, se la famiglia insiste e/o se si ritiene opportuno collaborare in concreto, occorre procedere secondo i seguenti passaggi, prima di autorizzare qualsiasi attività: 1) Richiesta formale e documentata: esigere una richiesta scritta della famiglia che autorizzi espressamente lo psicologo a raccogliere informazioni dalla scuola riguardo al singolo alunno, con l'indicazione chiara delle finalità, delle modalità, dei destinatari dei dati e della durata del trattamento. 2) Consenso informato scritto: ottenere il consenso informato firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale, specifico e circoscritto all'attività richiesta (compilazione del questionario da parte dei docenti e trasferimento dei dati allo psicologo). 3) Verifica professionalità e garanzie del professionista: richiedere copia dell'iscrizione all'Albo degli Psicologi, estremi di polizza assicurativa per responsabilità civile, descrizione del metodo/strumento somministrato, impegno scritto a rispettare segreto professionale e regole di privacy e a limitare l'oggetto della valutazione al singolo alunno. È opportuno prevedere una convenzione o incarico formale tra la famiglia/psicologo e l'Istituzione scolastica che disciplini ruoli e responsabilità. 4) Delibera e verbalizzazione: se l'attività coinvolge in modo formale la scuola o più docenti, sottoporre l'iniziativa al Consiglio di Classe e far verbalizzare la decisione; il Dirigente scolastico valuta e autorizza eventualmente l'intervento, con indicazioni precise su modalità e limiti. 5) Limitazione dell'intervento: vietare la somministrazione a più alunni o l'uso del questionario come strumento di osservazione di insieme senza consenso di tutte le famiglie; se la valutazione deve riguardare un solo alunno, le domande raccolte dovranno riguardare esclusivamente quel minore e non coinvolgere dati di terzi. 6) Specificare il tipo di contributo richiesto ai docenti: limitare le risposte dei docenti a osservazioni scolastiche fattuali (comportamenti osservati in ambito didattico, rendimento, frequenza, partecipazione) evitando che i docenti siano chiamati a formulare diagnosi cliniche e in particolare limitarsi a rilasciare delle relazioni di osservazione del comportamento dello studente. 7) Trattamento dati e informativa: acquisire l'informativa ex art. 13 GDPR da parte dello psicologo se questi è titolare del trattamento, e/o coordinare con il DS le modalità di trattamento, conservazione e cancellazione dei dati.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Ai sensi dell’art. 1, comma 81 della Legge n. 207/2024, le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto relativi a trasferte o missioni non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti delle predette spese siano eseguiti con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (richiamo alle modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 241/1997). Il comma 82 stabilisce che la stessa disposizione si applica anche ai fini dell’IRAP. Entrando nel merito del quesito, si rappresenta che per quanto concerne gli effetti ai fini contributivi (INPS/INAIL): - La esclusione dal reddito e dall’IRAP prevista dalla citata norma opera quando sono soddisfatti i requisiti formali di tracciabilità dei pagamenti e di documentazione delle spese. Tuttavia, ai fini previdenziali la giurisprudenza ha introdotto un requisito addizionale quando si tratta di rimborsi per spese “non documentabili”, tracciabili o di importo forfettario. - Infatti l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15053/2025 ha affermato che, per escludere tali rimborsi dalla base imponibile contributiva, non è sufficiente il mero riferimento a limiti giornalieri o a un importo complessivo: occorre che il datore di lavoro renda la prestazione analitica, ossia indichi in modo dettagliato la natura delle singole spese rimborsate (anche quando non vi sia documento fiscale emesso dal terzo). In altri termini: l’esenzione contributiva per le spese non dettagliatamente documentabili o tracciabili è subordinata alla presenza di una descrizione analitica delle spese stesse che consenta il controllo sulla effettività e conformità degli importi al tetto giornaliero. Alla luce di quanto sopra indicato, quando i pagamenti sono effettuati con strumenti tracciabili e le spese sono documentate con fatture, ricevute o scontrini fiscali analitici e dettagliati, intestati e corredati dalla prova del pagamento tracciabile, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto: • non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (esenzione IRPEF); • non rilevano ai fini IRAP (comma 82); • possono essere esclusi dalla base imponibile previdenziale e assicurativa a condizione che la documentazione sia idonea e fiscalmente valida. Per le spese ammissibili, ma non dettagliatamente descritte/documentabili e/o tracciabili - che rientrano nei limiti giornalieri previsti dalla disciplina fiscale - l’esclusione dalla base contributiva richiede che la scuola rediga e conservi una nota analitica contenente: data, nominativo del dipendente, missione/trasferta, tipologia di spesa, importo per singola voce e riferimento al documento di trasferta/ordine di servizio. In assenza di tale nota analitica (o di altra documentazione idonea) gli importi rimborsati devono essere assoggettati a contribuzione INPS e, se del caso, al premio INAIL, con conseguente incremento del costo per l’Amministrazione scolastica. Sul piano operativo si suggeriscono i seguenti adempimenti procedurali: 1) Richiedere sempre pagamenti tramite strumenti tracciabili (bonifico, carta di debito/credito/prepagata con ricevuta POS, ecc.) per tutte le spese rimborsabili; specificare questa modalità nelle disposizioni interne e nell’ordine/mandato di trasferta. 2) Esigere (e conservare in allegato alla richiesta di rimborso) documentazione fiscale (fatture, ricevute, scontrini) riportante descrizione in dettaglio del servizio e intestazione. Per i pagamenti tramite POS allegare anche la ricevuta o documento che attesti l’operazione. 3) Per spese non descritte e non tracciabili, predisporre una dichiarazione analitica di missione (data, luogo, finalità, dettagli spese, importi) a firma del dipendente, da approvare formalmente a cura del dirigente (la dichiarazione dovrà essere archiviata con la pratica di rimborso). 4) In sede di emissione del rimborso procedere a una verifica formale: in assenza di tracciabilità e documentazione analitica o dichiarazione analitica/dettagliata del dipendente, il rimborso deve essere trattato come imponibile e sottoposto a contributi e trattenute. Qualora invece i requisiti siano soddisfatti (anche mediante dichiarazione documentata da scontrini analitici e dettagliati, ancorché non tracciabili, come suggerito nel caso in esame), riteniamo che il rimborso possa essere erogato senza assoggettamento previdenziale/INAIL. Concludendo, qualora la scuola non osservi i requisiti previsti (tracciabilità + documenti/nota analitici), i rimborsi diventeranno imponibili e quindi soggetti a contributi INPS/INAIL e ritenute, con conseguente aumento della spesa a carico dell’istituzione scolastica. Se invece le modalità richieste dalla legge e dalla giurisprudenza vengono rispettate, siamo dell’avviso che il regime esentativo possa essere applicato, evitando oneri e contributivi aggiuntivi per l’Istituto.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
Posto che il regolamento allegato appare ben formulato e che se ne consigliano il rispetto e l’osservanza, con riferimento ai quesiti si osserva quanto segue. 1) Conflitto di interessi e delega al primo collaboratore Poiché il dirigente scolastico è contemporaneamente donatore e rappresentante legale dell’istituzione scolastica, deve procedere a: - comunicare all’USR l’esistenza del conflitto di interessi e le modalità secondo cui si propone di operare onde evitarlo, rendendosi tuttavia disponibile a seguire indicazioni diverse e/o ulteriori che dovessero provenire dall’Ufficio (art. 7 D.P.R. n. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”); - astenersi da ogni fase deliberativa e dalla sottoscrizione dell’accettazione e del verbale di consegna. Poiché, come correttamente ricordato nel quesito e nel regolamento allegato, la donazione deve essere accettata dal consiglio di istituto ex art. 45, comma 1, lettera a) del D.I. n. 129/2018, il dirigente scolastico deve astenersi non solo dalla sottoscrizione degli atti e documenti sopra ricordati, ma anche in occasione della delibera del consiglio di istituto. Tale astensione deve essere ovviamente verbalizzata; - delegare la sottoscrizione dell’atto di accettazione e del verbale di consegna al collaboratore (o altro docente individuato ex art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001), mediante delega specifica da allegarsi ai relativi atti e conservarsi unitamente agli stessi. 2) Offerta formale del bene L’offerta formale del bene a titolo di donazione deve contenere tutti gli elementi individuati nell’art. 3 del regolamento allegato. Tale elenco appare infatti esaustivo. Si suggerisce soltanto di indicare esplicitamente l’utilizzo al quale il bene deve essere destinato, in coerenza con il PTOF, in modo da costituire un vincolo (un modus) per il donatario (l’istituzione scolastica), tenuta a garantire – in caso di accettazione della donazione – la destinazione impressagli dal donante (il dirigente scolastico). Si tratta dell’istituto della cosiddetta donazione modale, di cui all’art. 793 c.c.. 3) Delibera del Consiglio di Istituto Quanto alla delibera del consiglio di istituto, tappa necessaria del procedimento alla luce dell’art. 45, comma 1, lettera a) del D.I. n. 129/2018 sopra ricordato, occorre inserire all’ordine del giorno la accettazione della donazione. Nel corso della seduta, il dirigente scolastico deve astenersi dal votare con riferimento a tale punto e detta astensione deve risultare a verbale. La delibera deve poi contenere: la descrizione del bene offerto; il suo valore; la valutazione circa l’assenza di oneri occulti o gravami; i documenti di cui si richiede la trasmissione unitamente alla consegna del bene (scontrino o fattura, garanzia, certificato di conformità); l’indicazione del soggetto delegato alla sottoscrizione dell’atto di accettazione e del verbale di consegna. 4) Accettazione formale e verbale di consegna Sulla base di detta delibera, il soggetto delegato nelle forme sopra ricordate sottoscrive la lettera/atto di accettazione della donazione in nome e per conto dell’istituzione scolastica e redige il verbale di consegna (contenente: data, luogo, descrizione del bene, condizioni, eventuali documenti allegati e cioè la copia della documentazione richiesta/presentata dal donatore: fattura o scontrino se presente, certificato di conformità, eventuale garanzia del produttore). Benché il collaudo sia obbligatorio in caso di acquisto di forniture o servizi (cfr. art. 116 D.Lgs. n. 36/2023), l’istituzione scolastica – all’atto della consegna – deve effettuare una verifica tecnico-funzionale e di sicurezza in vista dell’utilizzo del bene donato in attività didattiche all’aperto e, dunque, a garanzia della incolumità e della sicurezza degli studenti: deve cioè operarne un controllo di integrità, stabilità e assenza di rischi per gli alunni. Posto che il regolamento della scuola nulla prevede al riguardo, si suggerisce di annotare proprio nel verbale di consegna le condizioni del bene e l’esito della verifica (idoneo/non idoneo). Se detto esito fosse negativo e si rendessero necessari degli interventi di adeguamento, andrebbe valutata la possibilità di accettare comunque il bene donato alla luce della delibera del consiglio di istituto: se questi ha stimato che non vi fossero costi da sostenere per la donazione, non si può dar luogo all’accettazione ma occorre rimettere la questione al medesimo organo collegiale. 6) Inventario e rilevazione contabile In base all’art. 31, comma 5 del D.I. n. 129/2018, “Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa.” Il bene donato non deve dunque essere iscritto nell’inventario ma in un apposito elenco, secondo il regolamento interno dell’istituzione scolastica. La Nota MI prot. n. 4083 del 23/02/2021 – allegato A “Linee guida per la gestione del patrimonio e degli inventari” afferma, infatti, a tale proposito: “Per quanto concerne la gestione dei beni non inventariabili, l’articolo 29, comma 3 del D.I. 129/2018 prevede che i regolamenti interni delle scuole devono contenere “[…] le disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5 […]”. In linea generale, si consiglia di adottare un registro (o più registri in funzione delle diverse tipologie di beni non inventariabili) – separatamente dall’inventario – nel quale annotare, a titolo esemplificativo, la descrizione del bene, il valore, la quantità, le variazioni in aumento e in diminuzione, informazioni relative al processo d’acquisto, ecc.. Tale registro, oltre ad agevolare gli adempimenti facenti capo al consegnatario, permetterà di effettuare un esame dei consumi e delle giacenze dei beni non inventariabili, tramite il monitoraggio delle movimentazioni degli stessi, indispensabile ai fini di una corretta programmazione degli acquisti.”
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
1) Quadro giuridico e prassi - La richiesta del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) rientra nella prassi consolidata volta a verificare il possesso del presupposto per l’ammissione all’Esame di Stato. In ordine alla documentazione sostitutiva, la normativa sull’autocertificazione (D.P.R. 445/2000, art. 46) consente di far dichiarare il possesso di un titolo di studio mediante autocertificazione. Tuttavia, la scuola ha l’onere di verificare il titolo mediante contatto con l’istituto di provenienza. 2) Cosa chiedere subito alla famiglia - Far sottoscrivere ai genitori (o allo studente se maggiorenne) un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente: dati anagrafici dello studente, indicazione del titolo conseguito (tipo di titolo, anno scolastico, scuola che ha rilasciato il titolo), dichiarazione che il diploma originale non è in possesso e che non è stato ritirato. 3) Procedura che la sua scuola deve attivare - Inoltrare immediatamente, tramite PEC (o altra modalità tracciabile), una formale richiesta di verifica del titolo alla scuola che ha rilasciato la licenza media indicando: dati dello studente, richiesta di invio del diploma, o nel caso la scuola di provenienza dichiari che è irreperibile o che non può inoltrarlo, richiesta di invio di copia conforme del diploma o di un certificato sostitutivo/attestazione del titolo e, se presente, copia dell’atto di iscrizione che la scuola di II grado abbia in archivio. Conservare prova della comunicazione (PEC/PEC ricevuta). 4) Se il diploma è smarrito presso la famiglia o irreperibile - I genitori (o lo studente maggiorenne) devono presentare denuncia di smarrimento presso l’autorità competente; la ricevuta della denuncia va poi trasmessa alla scuola di provenienza per ottenere il duplicato o il certificato sostitutivo. - In mancanza di possibili delegati per il ritiro, la scuola di origine può rilasciare direttamente il certificato o inviare copia tramite PEC/segreteria alla scuola attuale, a seguito di richiesta formale. 5) Efficacia dell’autocertificazione e possibili criticità all’esame - L’autocertificazione attesta il possesso del titolo, ma non sostituisce la verifica formale: la scuola che organizza gli adempimenti per l’Esame di Stato deve accertare il titolo per iscritto presso la scuola di provenienza. - Se la verifica è stata attivata e risultano richieste formali documentate (PEC, richieste alla scuola di origine, eventuale denuncia di smarrimento), nella pratica non dovrebbero sorgere problemi alla partecipazione dello studente all’Esame di Stato; tuttavia, è opportuno completare la verifica prima dell’emanazione degli elenchi definitivi per le commissioni o comunque conservare tutta la documentazione che attesti le azioni intraprese e le risposte ricevute. 6) Raccomandazioni operative (ordine di priorità) - Ottenere subito l’autocertificazione firmata. - Inviare immediatamente richiesta ufficiale (PEC) alla scuola di provenienza per invio diploma, copia conforme/certificato sostitutivo/duplicato. - Se necessario, richiedere ai genitori la denuncia di smarrimento e trasmetterne copia alla scuola di origine. - Archiviare tutta la corrispondenza e le ricevute; qualora la scuola di provenienza non collabori, documentare i tentativi di contatto. Conclusione Con l’autocertificazione e la tempestiva richiesta ufficiale di verifica alla scuola di provenienza (e, se necessario, con la denuncia di smarrimento seguita dall’emissione del duplicato o certificato sostitutivo), la procedura usuale permette di superare gli ostacoli e di partecipare regolarmente all’Esame di Stato. È fondamentale però procedere con la massima celerità e documentare ogni passo mediante PEC o altra modalità tracciabile.
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Data di pubblicazione: 07/04/2026
In merito al quesito posto si ritiene che può essere conferita la supplenza ad un aspirante che già ha un rapporto di lavoro con datore di lavoro privato (indipendentemente dalle ore lavorative presso il datore di lavoro privato) solo se si tratta di spezzone orario non superiore alla metà dell’orario ordinario di servizio del titolare (la metà dell’orario del titolare rappresenta quindi il massimo delle ore accettabili). Precisiamo meglio. La materia dell'incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola del 29 novembre 2007. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Pertanto, un temperamento “soggettivo” del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all’art. 1, comma 56 e seguenti viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero- professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto lavorativo viene legislativamente consentito, con la conseguenza che, per i dipendenti in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle contenute in leggi o regolamenti che vietano l’iscrizione in albi professionali, risultano inapplicabili. Infatti, riteniamo che la normativa suesposta per il personale in part time sia applicabile anche al personale titolare di spezzone orario. Detto personale è, in sostanza, titolare di un contratto con orario inferiore a quello ordinario; ne consegue che il suo rapporto di lavoro, ai fini del regime delle incompatibilità, è equiparabile ad un part time. Nel caso di specie, trattandosi di aspirante supplente ATA con contratto a t.d. di 6 ore settimanali (quindi non superiore al 50%), si ritiene applicabile il regime più favorevole per i dipendenti in part time; pertanto, l'incarico in questione è compatibile con la supplenza e potrà essere autorizzato fermo restando che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibile con le attività di Istituto. Pertanto nel caso del dipendente di cui al quesito, trattandosi di spezzone non superiore al 50% dell'orario ordinario, a nostro avviso, può essere conferita la supplenza non essendoci questione di incompatibilità. Conclusivamente, a nostro avviso, un lavoratore dipendente nel privato con contratto di 40 ore settimanali può accettare una supplenza come docente di 6 ore settimanali, a condizione che venga assicurata la compatibilità oraria e l’assenza di conflitto di interessi. Il DS deve quindi accertare l’assenza di conflitto di interessi e la compatibilità oraria/consequenze organizzative per l’istituto. In presenza di sovrapposizioni o di comprovati pregiudizi all’ordinato svolgimento del servizio, la supplenza potrà essere negata.
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