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    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Indennizzo per ritardo del volo nell’ambito dei soggiorni linguistici: spettanza e modalità di gestione...
  • Dirigo un I.I.S. e, nella prima settimana di settembre u.s., ho provveduto ad organizzare alcuni soggiorni linguistici, come previsto dal P.T.O.F. I docenti hanno scelto...

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Alunna ripetente con ammissione al terzo anno: possibilità di iscrizione al primo anno di altro indirizzo in assenza di esami integrativi...
  • L’iscrizione ad un indirizzo del secondo ciclo di iscrizione e l’ammissione alla frequenza di una determinata classe devono tener conto del quadro normativo generale, in particolare dell’articolo 192 del testo unico e s.m.i., e della normativa secondaria (in questo caso la recentissima ordinanza sugli esami integrativi). A conferma di quanto sopra indicato, si riportano i principali riferimenti in merito. Il comma 1 dell’art. 192 del D.Lgs 297/94 così recita: …. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore ….. L’articolo 2 della Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n.162, così prevede: 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, sostengono gli esami integrativi: a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione; b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione. Dalla lettura comparata delle fonti sopra riportate, si può evincere che non si ritiene possibile l’ammissione ad una classe inferiore rispetto a quella per la quale lo studente è già stato ammesso. A ciò si aggiunga che tale passaggio non richiede di sostenere gli esami integrativi nell’ambito del primo biennio, esami che invece sono richiesti per il passaggio tra diversi indirizzi di studi dopo la frequenza del secondo anno (cfr art. 2 OM 163/2026). Il caso in oggetto di riferisce ad una studentessa che ha già adempiuto all’obbligo di istruzione e che ha già acquisito il titolo di ammissione alla classe terza di un percorso “ordinario”. Non si ritiene quindi legittima l’iscrizione alla classe prima dell’indirizzo professionale alberghiero. Avendo già compiuto 16 anni, la studentessa potrebbe essere indirizzata verso il primo periodo didattico del sistema di istruzione degli adulti, che può accogliere iscritti e frequentanti anche dopo il termine ordinario delle iscrizioni e che può, tramite apposita Commissione, elaborare, di concerto con la discente, un patto formativo individualizzato. Il superamento del primo periodo didattico potrebbe in futuro anche permettere il reinserimento in un percorso diurno. Di dubbia legittimità, poi, si ritiene l’ammissione della studentessa alla frequenza di attività didattiche in veste di “uditore”, figura che non trova corrispondenza nella vigente normativa e che peraltro comporterebbe ricadute molto delicate in termini di responsabilità assicurative (si tratta anche di una minorenne), di privacy e di trattamento dei dati personali.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Formazione dei collaboratori scolastici per l’assistenza agli alunni con disabilità: durata, contenuti e requisiti...
  • In relazione alla progettazione di percorsi formativi destinati ai collaboratori scolastici nell'ambito delle azioni previste dal Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 e dei moduli formativi da 30 ore finanziati dal DM 40, appare opportuno inquadrare la questione alla luce del complessivo sistema normativo che disciplina l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e le funzioni attribuite al personale ATA. Il quadro di riferimento trova fondamento nella Legge 104/1992, nel D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009, nonché nelle disposizioni contrattuali contenute nel CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, che riconoscono ai collaboratori scolastici specifici compiti di assistenza di base agli alunni con disabilità, comprendenti l'ausilio materiale nell'accesso e nell'uscita dagli edifici scolastici, negli spostamenti interni, nell'utilizzo dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Particolare attenzione merita inoltre la Legge 227/2021, che ha avviato la riforma della disabilità introducendo il principio del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, successivamente disciplinato dal D.Lgs. 62/2024. In tale prospettiva, anche l'assistenza di base garantita in ambito scolastico deve essere considerata come parte integrante della rete dei sostegni necessari alla piena partecipazione della persona con disabilità nei diversi contesti di vita. Ne consegue che l'azione formativa destinata ai collaboratori scolastici non dovrebbe limitarsi all'apprendimento di procedure operative, ma dovrebbe concorrere alla costruzione di una cultura professionale orientata all'autodeterminazione, alla dignità e alla partecipazione attiva dell'alunno. A tale riguardo assume oggi particolare rilievo la Raccomandazione n. 2/2026 sulla garanzia dell'assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti adottata dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ha richiamato tutte le istituzioni scolastiche alla necessità di assicurare concretamente tali prestazioni ogniqualvolta siano previste nel PEI o negli altri strumenti di progettazione individualizzata. Il Garante ha evidenziato che l'assistenza igienico-personale costituisce una misura essenziale per l'effettività del diritto allo studio e dell'inclusione scolastica e che la sua mancata erogazione può determinare situazioni lesive della dignità della persona, oltre che forme di discriminazione indiretta. Ha inoltre precisato che non è ammissibile il trasferimento di tali responsabilità sulle famiglie né l'esclusione dell'alunno dalla frequenza scolastica a causa dell'assenza di un'organizzazione adeguata. Con riferimento alla durata della formazione, non risulta allo stato attuale una disposizione normativa che stabilisca un numero minimo obbligatorio di ore specificamente dedicato alla formazione dei collaboratori scolastici sull'assistenza agli alunni con disabilità. L'adeguatezza del percorso va pertanto valutata in relazione agli obiettivi formativi perseguiti e alle competenze che si intendono sviluppare. Sotto questo profilo, il modulo standard di 30 ore previsto dal DM 40 appare del tutto congruo per realizzare un percorso realmente professionalizzante, consentendo di integrare aspetti normativi, organizzativi, relazionali e pratico-operativi. Nella progettazione del percorso sarebbe opportuno prevedere una prima area dedicata al quadro normativo dell'inclusione scolastica. In tale ambito dovrebbero essere approfonditi i diritti degli alunni con disabilità, il ruolo del PEI, il funzionamento del GLO, il principio dell'accomodamento ragionevole, la distinzione tra assistenza di base di competenza della scuola e assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione attribuita agli enti territoriali, nonché i profili di responsabilità civile, disciplinare e amministrativa connessi alle funzioni del collaboratore scolastico. Particolare rilevanza dovrebbe essere attribuita al rapporto tra PEI e Progetto di Vita, evidenziando come il collaboratore scolastico operi all'interno di una rete integrata di sostegni che coinvolge scuola, famiglia, servizi sanitari ed enti locali. L'obiettivo è comprendere che ogni intervento assistenziale non costituisce un'attività isolata, ma un elemento funzionale alla piena partecipazione dell'alunno alla vita scolastica e sociale. Una seconda area, centrale nell'economia del percorso, dovrebbe essere dedicata agli aspetti operativi dell'assistenza di base. In questo contesto appare opportuno affrontare le corrette procedure per l'accompagnamento ai servizi igienici, la cura dell'igiene personale, il cambio degli indumenti e degli ausili per l'incontinenza, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la prevenzione dei rischi biologici e la tutela della dignità e della riservatezza dell'alunno. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle tecniche di movimentazione e trasferimento in sicurezza, all'utilizzo delle carrozzine e degli altri ausili, alle posture corrette durante la refezione e alla prevenzione degli infortuni sia dell'alunno sia del lavoratore. Considerata la natura eminentemente pratica di tali contenuti, appare altamente raccomandabile prevedere esercitazioni, simulazioni e laboratori operativi. Una terza area potrebbe riguardare gli aspetti relazionali ed educativi dell'assistenza. In essa dovrebbero trovare spazio i temi della comunicazione efficace con gli alunni, del rispetto dell'autonomia personale, della collaborazione con docenti e famiglie, della gestione dei comportamenti problema e delle principali situazioni emergenziali che possono verificarsi durante la vita scolastica. Potrebbero inoltre essere introdotti elementi di Comunicazione Aumentativa Alternativa e strategie di supporto agli alunni con disturbi del neurosviluppo o con bisogni comunicativi complessi. Per quanto concerne i formatori, la normativa non individua specifici titoli obbligatori. Tuttavia, in coerenza con i contenuti da trattare, appare opportuno selezionare figure dotate di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore. Per la parte normativa e organizzativa possono risultare particolarmente idonei dirigenti scolastici, dirigenti tecnici, esperti di legislazione scolastica, docenti universitari o formatori con documentata esperienza nell'ambito dell'inclusione scolastica. Per la parte operativa relativa all'assistenza igienico-personale, alla movimentazione e all'utilizzo degli ausili, appare invece fortemente consigliabile il coinvolgimento di professionisti dell'area sanitaria o socio-sanitaria, quali infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, terapisti occupazionali o terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, dotati di esperienza nel campo della disabilità e dell'età evolutiva. Pur non essendo previsto un obbligo normativo in tal senso, la presenza di queste professionalità consente di garantire un approccio metodologicamente corretto e rispettoso delle esigenze di sicurezza dell'alunno e degli operatori. Per gli aspetti relazionali e inclusivi possono inoltre essere coinvolti psicologi, pedagogisti, educatori professionali, docenti specializzati per il sostegno ed esperti dei CTS o delle reti territoriali per l'inclusione. In tale contesto, una soluzione particolarmente efficace è rappresentata dalla co-docenza tra un professionista sanitario o socio-sanitario e un esperto di inclusione scolastica. Tale modello consente di integrare la correttezza tecnica delle procedure assistenziali con la loro contestualizzazione all'interno del sistema scolastico, del PEI e del progetto educativo dell'alunno. Infine, in coerenza con i principi di partecipazione e corresponsabilità promossi dalla Convenzione ONU, dal D.Lgs. 66/2017 e dalla più recente disciplina del Progetto di Vita, può risultare utile prevedere, accanto ai formatori individuati dalla scuola, anche il contributo di professionisti che seguono direttamente l'alunno e che siano eventualmente indicati dalla famiglia, purché in possesso delle necessarie competenze professionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'istituzione scolastica. Si pensi, ad esempio, a fisioterapisti, logopedisti, TNPEE, terapisti occupazionali, psicologi, neuropsichiatri infantili, operatori dei centri di riabilitazione o esperti di Comunicazione Aumentativa Alternativa che conoscano in modo approfondito gli ausili, le modalità comunicative e le specifiche esigenze di determinati alunni. Il loro contributo può rappresentare un importante valore aggiunto per favorire la coerenza tra gli interventi realizzati a scuola e quelli previsti nel più ampio progetto di vita della persona. Si consiglia di andare a visionare la pagina https://www.scuolainclusionelombardia.it/2025/09/30/assistenza-di-base-iii-edizione/ Dell’USR Lombardia, probabilmente l'esperienza più strutturata e maggiormente documentata sull’argomento. Attraverso la rete Scuola Inclusione Lombardia collegata alle attività dell'USR Lombardia, sono state organizzate più edizioni del percorso "Assistenza di base", specificamente rivolto ai collaboratori scolastici. Il programma prevedeva moduli su: • normativa e organizzazione dell'inclusione; • assistenza di base; • igiene e prima assistenza; • aspetti etici e giuridici; • relazione con la persona con disabilità e la famiglia; • collaborazione tra scuola, servizi sanitari ed enti locali. Particolarmente interessante è la composizione del team formativo, nel quale figuravano dirigenti tecnici, infermieri, assistenti sociali ed esperti di inclusione. Per un dirigente scolastico che deve progettare un modulo DM 40, questo rappresenta probabilmente il modello più vicino a quello che oggi viene considerato una buona pratica formativa In conclusione, pur in assenza di una previsione normativa che imponga una durata minima della formazione, un percorso di 30 ore dedicato ai collaboratori scolastici appare pienamente adeguato purché contempli una significativa componente laboratoriale e affronti in modo integrato gli aspetti giuridici, organizzativi, assistenziali e relazionali. Una progettazione di questo tipo risulta coerente sia con il quadro normativo vigente sia con le indicazioni formulate dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, contribuendo a garantire un'assistenza qualificata, rispettosa della dignità della persona e realmente funzionale all'inclusione scolastica.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Consulta Provinciale degli studenti: modalità di sostituzione del componente decaduto in caso di esaurimento della lista...
  • La surroga, nei procedimenti elettorali su liste contrapposte, è possibile solo attingendo a candidati presenti nella lista e che, non eletti, conservino i requisiti di eleggibilità. Pertanto nel caso di cui al quesito sarà necessario fare ricorso alle elezioni suppletive. Si riporta, al riguardo, il passo della nota ministeriale 4367 del 29 settembre 2026. "In relazione ai rappresentanti eletti per tale biennio che abbiano cessato l’incarico per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, è necessario procedere alla nomina (surroga) di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste ovvero, in caso di esaurimento delle liste, a elezioni suppletive, da tenersi entro il 31 ottobre 2026".

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Docente di sostegno e attività libero-professionale: compatibilità dell’incarico professionale nei confronti di un’alunna dello stesso istituto...
  • Fermo restando che l’esercizio della libera professione come educatrice professionale sanitaria e pedagogista da parte di una docente in part-time superiore al 50% (14 ore su 24 nella scuola primaria) deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico in coerenza con la normativa vigente in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi (artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957; art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994), il quesito verte principalmente su una questione non normata espressamente in modo specifico, ma direttamente correlata al tema del conflitto di interessi, uno dei capisaldi del rapporto di pubblico impiego. In via generale, i dipendenti pubblici possono svolgere esclusivamente incarichi extraistituzionali previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, a condizione che non siano d'intralcio ai doveri di servizio e non determinino situazioni di conflitto di interessi. A tal fine, il Dirigente Scolastico è tenuto a valutare preventivamente i seguenti profili fondamentale: 1. Occasionalità o abitualità dell’incarico (e natura professionale dello stesso). 2. Assenza di conflitto di interessi, anche potenziale (ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001). 3. Interferenza con gli obblighi di servizio. Per quanto concerne l’autorizzazione all’esercizio della libera professione si dovrà fare riferimento alle specifiche previsioni dell’art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Soffermandoci sul profilo del conflitto di interessi, si richiamano le principali fonti normative di riferimento: • Art. 1, comma 58, Legge n. 662/1996: stabilisce che l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo o subordinato “comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero [...] pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa”. • Art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici): “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali”. • Art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013: precisa che il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, di suoi familiari o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, oltre che “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”. • Art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001: prevede che l'amministrazione verifichi preventivamente l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Il conflitto si configura non solo per la natura dell'incarico, ma anche quando esso possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni o la trasparenza e il buon andamento della P.A. A livello sistematico, si menziona inoltre l’art. 508, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico Istruzione) che — vietando ai docenti di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto — traccia un chiaro principio generale: evitare sovrapposizioni tra il ruolo istituzionale del docente all'interno della comunità scolastica e rapporti economici/professionali privati con gli alunni della medesima scuola. L'impostazione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità: • La Corte di Cassazione (Sez. II Civile, 07/04/2023, n. 9552) ha ribadito che la P.A. deve verificare ex ante la sussistenza di eventuali conflitti di interessi, anche solo potenziali, al fine di assicurare il rispetto del buon andamento, dell'imparzialità e della trasparenza. • La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 29/03/2023, n. 8846) ha specificato che è necessaria “una previa verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell'attività espletata all'esterno e dell'impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al proprio dipendente”. • La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 03/08/2021, n. 22188) ha chiarito che nei casi di incompatibilità o conflitto “non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto”. Infine, per interpretazione analogica e di opportunità pedagogico-istituzionale, si può citare quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (2020) che, all'art. 2, punto 2.2, lett. b), prevedeva l'esplicita “impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico”. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, si ritiene l'incarico incompatibile e non autorizzabile poiché, pur non essendo l'alunna nella classe diretta della docente, la contestuale presenza nel medesimo plesso e istituto comprensivo determina una sovrapposizione di ruoli tra docente di sostegno dell'istituto ed educatrice privata, la quale genera un conflitto di interessi quanto meno potenziale ed evidenti ragioni di convenienza ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 62 del 2013, esprimendosi pertanto parere negativo circa la possibilità di autorizzare la prestazione professionale privata nei confronti dell'alunna dell'istituto.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Progetto PN 2021-2027: compatibilità tra incarico di tutor e componente della commissione giudicatrice per la selezione dell’esperto...
  • Né il «Manuale Utente Scuola – Realizzazione Progetti» (versione 1.12, luglio 2026) né altra disposizione prevedono un'incompatibilità in astratto tra il ruolo di tutor e quello di presidente della commissione che seleziona l'esperto dello stesso modulo. Il Manuale è messo a disposizione delle istituzioni scolastiche dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Autorità di Gestione del Programma Nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, come guida all'uso del Sistema Informativo Fondi (SIF2127) per documentare la realizzazione dei progetti FSE+. Lo stesso Manuale dichiara di non sostituire le linee guida, le note ministeriali e la normativa vigente. Si limita a chiedere che sulla piattaforma siano caricati la nomina della commissione e gli atti della selezione. Le cause ostative tipiche per i componenti di una commissione sono quelle dell'articolo 35-bis del D.lgs. n.165/2001 e quelle dell'articolo 51 c.p.c., applicabile per analogia secondo la giurisprudenza amministrativa. Nessuna di esse discende dalla semplice titolarità dell'incarico di tutor che svolge funzioni distinte e il cui compenso non dipende dall'individuazione dell'esperto. Che due procedure formalmente separate coinvolgano la stessa persona non comporta quindi, di per sé, alcuna illegittimità. Il caso va esaminato dunque sotto il profilo del conflitto di interessi, anche solo potenziale. Rilevano l'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990, gli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e, trattandosi di risorse europee, l'articolo 61 del Reg. (UE) 2024/2509. L'obbligo di copresenza tra tutor ed esperto previsto dal Manuale non integra, da solo, un interesse personale giuridicamente rilevante perché per costante giurisprudenza il conflitto deve essere concreto e non meramente ipotetico. Una causa ostativa si configura soltanto in due ipotesi: se la docente era a sua volta candidata nella seconda procedura oppure se ha con l'esperto selezionato rapporti di parentela, affinità, convivenza, frequentazione abituale o di natura economica. In assenza di tali circostanze la procedura di selezione è valida. Rimane però determinante un adempimento, coerente con le indicazioni del Quaderno MIM n. 3 (aggiornamento 2025). La presidente deve aver reso, dopo la scadenza dell'avviso e dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati, una dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000). Se la dichiarazione manca, l'irregolarità è formale e sanabile. Basta acquisirla ora, con riferimento alla data della valutazione, e farla seguire da un atto del dirigente scolastico che accerti l'assenza di conflitti e confermi la graduatoria. Se invece emerge un conflitto effettivo, la violazione dell'obbligo di astensione vizia l'intero giudizio collegiale che è unitario. In quel caso occorre annullare in autotutela (articolo 21-nonies della Legge n. 241/1990) e ripetere la valutazione con una commissione diversamente composta. Va considerato che, su programmi cofinanziati dall'Unione europea, un conflitto non gestito può dar luogo a rettifiche finanziarie in sede di controllo. Per le selezioni future si raccomanda, come buona prassi ispirata al principio di separazione delle funzioni, di non affidare la presidenza delle commissioni a personale che abbia presentato candidatura per ruoli specifici nell'ambito del medesimo progetto e che sia quindi potenzialmente destinato a ricoprirvi funzioni operative. Questo accorgimento elimina anche il solo dubbio di imparzialità, aspetto al quale le verifiche sui fondi strutturali prestano particolare attenzione.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Convenzione per la Formazione Scuola-Lavoro: regime dell’imposta di bollo e ripartizione dell’onere tra le parti...
  • In merito all’imposta di bollo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 16 della Tabella, Allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono esenti dall’imposta di bollo gli atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi ed associazioni, nonché comunità montane, sempreché vengano tra loro scambiati. Con detta disposizione il legislatore ha quindi previsto un regime di esenzione dall'imposta di bollo relativamente agli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo16. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 22 ottobre 2020, n. 495, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma si applica esclusivamente ai soggetti che rivestono la natura di amministrazione dello Stato, oltre che agli altri soggetti espressamente elencati, e non a tutte le pubbliche amministrazioni così come individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi di tale disposizione, per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e il Coni. I Centri di ricerca pubblici, secondo appunto le varie interpretazioni ad oggi espresse, non rientrano nella fattispecie di cui al citato art. 16 dell’allegato B del richiamato DPR 642/1972, non essendo considerati amministrazioni dello Stato. Infatti, in base ai chiarimenti contenuti nella risoluzione Agenzia delle Entrate n.243/E del 1° settembre 2009 ai fini dell’applicazione delle disposizioni a carattere fiscale si fa riferimento alla nozione di “amministrazione statale” (articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). L’Agenzia conclude affermando che l’esenzione si applica tassativamente “solo” ai casi esposti nel già citato art. 16 della tabella allegata al d.P.R. n 642 del 1972, ovvero nei confronti delle sole amministrazioni ivi incluse che, per quelle statali, sono riferite “allo «Stato-persona», e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva (cfr. Cass. n. 938/2009) ? [...] un'estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale” (n.243/E del 1° settembre 2009). Dirimente, a nostro avviso, e la recente risposta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto - ad una richiesta di interpello (Interpello n. 907-1509/2021). L’Agenzia - rimarcando che l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte esclusivamente nei rapporti con lo Stato, con la conseguenza che tale regime di favore non è destinato ad operare nei confronti delle amministrazioni non statali - ha chiarito quanto segue: “al fine di individuare quali amministrazioni possano essere considerate destinatarie della previsione recata dal sopra indicato art. 8, si osserva preliminarmente che, con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 601/1973, recante la disciplina delle esenzioni e agevolazioni tributarie, l'equiparazione allo Stato di numerosi enti, prevista fino al 31 dicembre 1973, è venuta a cessare per effetto dell'art. 42 di detto decreto, secondo il quale "dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato" (in tal senso, si vedano anche la risoluzione n. 290156 del 2 maggio 1978 e la circolare n. 1 del 2 gennaio 1984). Peraltro, sulla base dei principi generali del diritto tributario, le norme agevolative, contenendo deroghe all'ordinario trattamento di fattispecie fiscalmente rilevanti, devono essere comunque ritenute di stretta applicazione, non ammettendo quindi applicazioni in via analogica a fattispecie non specificamente previste dalle norme stesse. Ciò posto, rilevato che la disposizione di cui al sopra indicato art. 8 del D.P.R. n. 642/1972 pone l'onere del pagamento dell'imposta di bollo, nei rapporti con lo Stato, esclusivamente a carico dell'altra parte, tale previsione può trovare applicazione solo ove una delle parti sia per l'appunto, un'amministrazione dello Stato. A tale proposito si osserva che l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI". Sulla base di tale disposizione può, pertanto, desumersi che fra le " amministrazioni dello Stato" sono ricompresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative, mentre tutti gli altri enti elencati dalla norma sono da intendersi quali "pubbliche amministrazioni", che non rientrano pertanto nel novero delle amministrazioni dello Stato e non possono, di conseguenza, essere considerate destinatarie della riferita disposizione.” La risposta dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, chiarisce definitivamente che, nel caso in cui un atto sia soggetto ad imposta di bollo all'origine, tale tributo grava sempre sulla controparte (sia che si tratti di privati che di pubbliche amministrazioni, come i Centri di Ricerca/enti di diritto pubblico, diversi dallo Stato - o ad esso equiparati) laddove il rapporto sia instaurato con lo Stato o con le “amministrazioni dello Stato” equiparate dalla norma, tra cui sono ricompresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative. Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra rappresentato, riteniamo quindi che l’Istituto goda di esenzione soggettiva dal pagamento della propria quota dell’imposta di bollo in virtù dello status di “Amministrazione dello Stato”. Ne consegue che l'obbligo di applicazione e l'onere economico dell’imposta ricadono interamente sul Centro Ricerche, ente di diritto pubblico.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Esperto esterno con prestazione occasionale risultato inadempiente: modalità di pagamento del compenso e gestione delle ritenute fiscali...
  • In caso di esito positivo della verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis del DPR 602/73, con le modifiche operate dalla Legge n. 207/2024 e, in seguito, dal DL 38/2026, convertito con L. 88/2026) e successivo pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), le ritenute fiscali (IRPEF ed eventuale IRAP) devono essere calcolate, trattenute e versate normalmente dall'Amministrazione, esattamente come si sarebbe fatto in assenza di inadempienza (cioè pagando al professionista il netto dovuto). L'atto di pignoramento o la comunicazione di pagamento inviata dall'Agenzia delle Entrate devia unicamente il flusso del compenso netto spettante all'esperto, che, anziché essere pagato al professionista, viene versato all'Erario a parziale o totale copertura del suo debito esattoriale. Infatti, quando si attiva la procedura di blocco dei pagamenti per inadempienza, e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il versamento delle somme, gli adempimenti fiscali a carico dell’ente rimangono invariati poiché il versamento del netto effettuato all’AdER sostituisce a tutti gli effetti il pagamento materiale al lavoratore, ma non annulla gli obblighi del sostituto d'imposta (la Scuola). Forniamo di seguito le indicazioni operative su come procedere per gestire correttamente gli aspetti contabili: 1. Gestione dell'IRPEF (Ritenuta d'acconto) • Calcolare la ritenuta d'acconto (solitamente il 20% sul compenso lordo per le prestazioni occasionali) sul compenso totale dovuto. • Versare la ritenuta IRPEF tramite il modello F24EP entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettui il pagamento del netto all'Agenzia delle Entrate. • L'importo trattenuto dovrà essere regolarmente certificato all'esperto tramite la Certificazione Unica (CU) e dichiarato nel modello 770, in quanto il pignoramento del netto non cancella lo status di sostituto d'imposta dell'Amministrazione. 2. Gestione dell'IRAP • Se la prestazione occasionale è soggetta a IRAP a carico dell'Ente (come avviene per le Pubbliche Amministrazioni/Scuoleche applicano l'aliquota ordinaria all'8,5% sul lordo), l'imposta va calcolata normalmente sulla base imponibile lorda della prestazione. • Versare l'IRAP secondo le scadenze e le modalità ordinarie previste. 3. Pagamento del Netto all'Agenzia delle Entrate • L'importo da versare ad AdER corrisponde alla somma netta pignorata indicata nella comunicazione ufficiale, e comunque entro il limite massimo dell'importo netto che sarebbe stato liquidato al collaboratore • Il mandato di pagamento del netto andrà emesso a favore dell'ente di riscossione inserendo i riferimenti (codice identificativo della procedura o della comunicazione) inviati dall'Agenzia.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Ritardo nell’attivazione del servizio mensa: misure temporanee per garantire il tempo scuola, autorefezione e responsabilità del DS...
  • Gentile utente, considerato il consistente ritardo nell’attivazione del servizio mensa, il ricorso a soluzioni organizzative alternative al fine di consentire agli alunni la frequenza del tempo pieno (pasto domestico o uscita da scuola per consentire il consumo del pasto a casa e successivo rientro) appare non solo pienamente legittimo, ma doveroso, al fine di non interrompere il servizio scolastico. Sulla procedura seguita e sugli interlocutori interessati finora, si suggerisce il coinvolgimento tramite richiesta di parere (analoga a quella inviata al RSPP) alla ASL competente, in particolare al Servizio d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Questa indicazione è contenuta della nota del MIUR del 2017 (nota 9 marzo 2017, n. 4979), con la quale sono state fornite indicazioni ai Dirigenti Scolastici sul consumo a scuola del pasto domestico. Una volta ottenuto il parere del Servizio d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, le prescrizioni e i suggerimenti in esso esplicitati dovranno essere inseriti nel Regolamento finora elaborato.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Assemblea del personale indetta dalla RSU:chiarimenti sulla partecipazione delle organizzazioni sindacali...
  • Le assemblee sindacali sono disciplinate dall’art. 31 del CCNL di comparto 2019/21. Competenza della RSU e diritto di assemblea Il comma 3 dell’art. 31 dichiara che “Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.; b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.; c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.”. La RSU, in quanto organo eletto all'interno dell'istituto, ha quindi il diritto di indire assemblee del personale della scuola, unitariamente o a maggioranza. Partecipazione di organizzazioni Sindacali esterne La partecipazione di dirigenti o rappresentanti di sigle sindacali esterne a un'assemblea indetta dalla RSU è legittima quando è richiesta o autorizzata dalla stessa RSU promotrice dell'assemblea. Se la RSU, nel convocare l'assemblea, segnala la partecipazione di un dirigente sindacale esterno, questa partecipazione è una scelta della RSU e il dirigente scolastico non ha titolo a vietarla. Anche se la convocazione è inviata “in conoscenza” ai sindacati, la titolarità a decidere chi può intervenire nell'ambito dell'assemblea spetta alla RSU promotrice. Quindi una sigla sindacale esterna ha titolo a partecipare ad una assemblea d’istituto se formalmente invitata o se la RSU autorizza una sua eventuale richiesta di partecipazione. Obblighi di comunicazione e profili procedurali La disciplina contrattuale prevede che la convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni siano rese note al dirigente scolastico almeno 6 giorni prima (art. 31, comma 7). Tale comunicazione è finalizzata a provvedere agli aspetti organizzativi e di regolare svolgimento dell'attività scolastica. Ruolo e poteri del Dirigente scolastico Il dirigente scolastico ha il compito di prendere atto della convocazione, di predisporre le misure organizzative necessarie e vigilare sul regolare svolgimento dell'assemblea. Non può impedire la presenza di un rappresentante sindacale esterno richiesta o autorizzata dalla RSU. Se dovessero verificarsi comportamenti lesivi dell'ordine o della disciplina, il dirigente è invece tenuto a intervenire per ristabilire la regolarità dell'attività scolastica. Rapporti tra sigle sindacali e contestazioni Eventuali contestazioni fra sigle sindacali circa la legittimità della partecipazione o sulle modalità di convocazione sono questioni di carattere endosindacale e non rientrano nella competenza del dirigente scolastico. Dovrà essere la RSU ad assumersi la responsabilità del corretto svolgimento dell’assemblea. Indicazioni operative pratiche Al dirigente scolastico compete di verificare la regolarità della convocazione (chi la sottoscrive: RSU nel suo complesso o singoli componenti) e le comunicazioni contenute nella stessa (data, ora, sede, eventuale indicazione di partecipanti esterni). Se la RSU ha indicato la presenza di un dirigente sindacale esterno, il dirigente deve consentire lo svolgimento dell'assemblea e predisporre le semplici misure organizzative necessarie. Se un rappresentante esterno si presenta senza preavviso la competenza ad accettarne la presenza è della RSU. Al dirigente scolastico spetta il compito di vigilare affinché il fatto non produca particolari problemi, e attenersi alla decisione che prenderà la RSU. La partecipazione di una sigla sindacale all'assemblea indetta dalla RSU è, in linea di principio, legittima quando è decisa dalla RSU promotrice; la comunicazione al dirigente scolastico serve ai fini organizzativi. Eventuali rilievi sulla legittimità o sulla rappresentatività del dirigente sindacale esterno sono questioni sindacali interne, non riguardano le funzioni del dirigente scolastico e non comportano, di norma, il suo intervento salvo che non si configuri un concreto pregiudizio per il servizio o problemi di ordine pubblico interno. NB. Il file allegato non contiene la bozza di convocazione dell’assemblea ma delle indicazioni relative alla dichiarazione di partecipazione. Comunque ogni comunicato più o meno ufficiale deve riportare la firma del soggetto giuridico che lo ha emanato.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Accorpamento delle sedi scolastiche in un unico polo: comunicazioni, adempimenti amministrativi e codici meccanografici...
  • In senso generale, la competenza a decidere la riorganizzazione della rete scolastica (istituzione, trasferimento, soppressione o aggregazione di plessi/punti di erogazione) coinvolge gli Enti locali (Comune per il primo ciclo e Province per il secondo ciclo), le cui deliberazioni vanno inserite nell’ambito della programmazione regionale, come previsto dalla normativa vigente in materia di organizzazione della rete scolastica (cfr. D.Lgs. 112/1998 e disposizioni di attuazione). L’Ufficio Scolastico Territoriale (o Ufficio di Ambito) interviene nella gestione amministrativa conseguente e nell’assegnazione o variazione dei codici meccanografici. Per quanto concerne la modifica dei codici meccanografici, tale operazione viene svolta dagli Uffici scolastici territoriali previa emanazione del decreto di recepimento del piano di dimensionamento regionale da parte del Direttore scolastico regionale. Tanto premesso, se il trasferimento realizza un nuovo “punto di erogazione” distinto rispetto alle sedi esistenti (es. un nuovo plesso che sostituisce/accorpa due sedi), l’Ufficio Scolastico Territoriale può assegnare un nuovo codice meccanografico al nuovo plesso e procedere alla disattivazione o variazione dei codici riferiti alle sedi cessate. Se, invece, si tratta di un mero spostamento logistico all’interno della stessa sede amministrativa/punto di erogazione già censito, il codice può rimanere invariato; la decisione finale è presa dall’Ufficio Scolastico Territoriale in raccordo con l’ente locale e con la regione nell’ambito del piano di dimensionamento. Quindi, per l’eventuale modifica del codice, è necessario comunicare tempestivamente all’USR e all’Ufficio scolastico territoriale le modifiche nell’organizzazione sul territorio dell’offerta formativa chiedendo di avere tempestivo riscontro in merito. Ciò non toglie che, prima di procedere al trasferimento, il dirigente scolastico, in quanto responsabile della struttura e figura che svolge la funzione e le competenze del datore di lavoro, debba acquisire la documentazione tecnica necessaria per poter provveder ad una così radicale riorganizzazione (es. planimetrie, agibilità, certificazione prevenzione incendi, certificazioni di conformità degli impianti etc.) A seguito dell’acquisizione di tale documentazione, il dirigente, con il supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con la auspicabile collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale, dovrà provvedere alla tempestiva redazione del nuovo documento di valutazione dei rischi, comprensivo del piano di emergenza e di evacuazione. A livello “interno, dovrà poi provvedere a: - Aggiornare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e la Carta dei Servizi indicando la nuova ubicazione dei plessi/punti di erogazione. - Convocare gli organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Collegi dei Docenti) per informare formalmente il personale e per le eventuali delibere richieste dalle norme interne (es. nuovo regolamento per l’uso dei locali e di eventuali servizi aggiuntivi). - Aggiornare le informazioni sui registri di istituto, sul sito web, sulla PEC e sugli strumenti di comunicazione con le famiglie. - Provvedere ad un’adeguata informativa sull’aggiornamento dei documenti sulla prevenzione e sicurezza - Informare il personale (docente e ATA) su eventuali variazioni di sede di servizio, accessi, spazi e assegnazione locali; verificare gli aspetti organizzativi relativi ai servizi (pulizie, sorveglianza, mensa). E’ infine opportuno un coordinamento continuo con il Comune per programmare la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico e l’eventuale servizio mensa.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Uscita anticipata di alunno maggiorenne con disabilità: la famiglia può rifiutarsi di indicare la motivazione per ragioni di privacy?
  • I genitori di un ragazzo diversabile maggiorenne, non interdetto giuridicamente, con diagnosi funzionale di ritardo lieve e rapporto di sostegno 1:2 (9 ore a settimana)...

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Piattaforma di voto per le deliberazioni degli organi collegiali: possibilità di utilizzo per le elezioni dei rappresentanti di studenti e genitori...
  • La nota MIM n. 3803 del 30 giugno 2026, emanata a seguito e in conformità dell’accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali di categoria in data 24 giugno 2026, disciplina lo svolgimento a distanza delle attività degli organi collegiali della scuola anche quando hanno carattere deliberativo, precisando comunque che tale modalità non è automatica ma può essere attuata solo con un aggiornamento del regolamento di istituto con precisa previsione di specifici requisiti tecnici della piattaforma utilizzata. Ma le assemblee preelettorali per il rinnovo annuale delle componenti genitori, e nella scuola secondaria di secondo grado degli studenti, nonché le attività di seggio elettorale per ì’elezione del consiglio di istituto non sono organi collegiali, bensì particolari adempimenti obbligatori per la costituzione, secondo norma inderogabile, dei rispettivi organi collegiali. Pertanto, almeno in oggi, non è possibile dar corso alle votazioni on line per la costituzione degli organi collegiali della scuola, sia di durata annuale che triennale.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Aspettativa per servizio presso altra Istituzione scolastica: compatibilità con incarico di Tutor già conferito nell’ambito del Progetto PN 2021-2027...
  • Il quesito si risolve verificando se il dipendente conserva lo status di «personale interno» nel momento in cui l'incarico deve essere eseguito, e non soltanto quando è stato conferito. L'aspettativa non retribuita prevista dall'articolo 70, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, concessa per accettare una supplenza in un diverso profilo presso altra istituzione scolastica, sospende il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al dipendente resta la titolarità del posto, ma vengono meno l'obbligo della prestazione e il diritto alla retribuzione. Per tutta la durata dell'aspettativa il collaboratore scolastico non è in servizio presso l'istituto di titolarità e non è nella disponibilità del suo dirigente. Presta invece servizio, con un distinto contratto a tempo determinato e in un diverso profilo, presso un'altra istituzione scolastica. Vale qui un principio consolidato in materia di utilizzazione del personale: il dipendente la cui prestazione lavorativa è interamente destinata a un'altra amministrazione o istituzione non può ricevere incarichi dalla scuola di titolarità né essere da questa retribuito, perché l'incarico interno presuppone un rapporto di servizio attivo. Il «Manuale Utente Scuola – Realizzazione Progetti» (versione 1.12, luglio 2026), messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Autorità di Gestione del PN «Scuola e competenze» 2021-2027, conferma questa impostazione. Il paragrafo 6.2 stabilisce che non è possibile indicare come interni soggetti non presenti nell'anagrafica del sistema informativo del MIM, che «il contratto deve risultare attivo alla data del protocollo di incarico» e che «l'incarico deve essere firmato in un periodo in cui il docente risulta effettivamente in servizio presso l'istituto scolastico». Su tali dati la piattaforma effettua un controllo automatico. La disposizione si riferisce al momento del conferimento, ma esprime un requisito che, per la natura stessa dell'incarico interno, deve permanere per tutta la durata della prestazione. Un incarico aggiuntivo non può infatti essere eseguito da chi, nel periodo di svolgimento, non è in servizio presso l'istituzione che lo ha conferito. Che le prestazioni siano rese al di fuori dell'orario di servizio non cambia la conclusione, perché il requisito mancante non riguarda la compatibilità oraria ma l'esistenza stessa del rapporto di servizio. Ne consegue che, dal 2 ottobre 2026 e per tutta la durata dell'aspettativa, il dipendente perde i requisiti di personale interno e non può svolgere l'incarico di tutor conferito con la selezione interna dello scorso anno scolastico. Né appare percorribile l'ipotesi di ricondurre l'incarico già conferito all'istituto della collaborazione plurima. Il Quaderno MIM n. 3, «Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali», tiene distinti l'affidamento a personale interno all'istituzione (par. 3.1), che si realizza conferendo un incarico aggiuntivo (par. 4.3), e la collaborazione plurima con personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (par. 3.2), disciplinata per il personale ATA dall'articolo 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Si tratta di due titoli autonomi, con presupposti, platea dei destinatari e procedura di individuazione propri. L'incarico in esame trae origine da un avviso rivolto al solo personale dell'istituto e concluso con una graduatoria di interni. Mutarne la natura in collaborazione plurima non sarebbe una semplice modifica: equivarrebbe a conferire un incarico nuovo, a un soggetto che ha ormai uno status diverso, senza la procedura comparativa prevista per quella tipologia. Ne risulterebbero violati i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, sia verso gli altri candidati interni utilmente collocati in graduatoria, sia verso il personale di altre istituzioni scolastiche che non ha potuto concorrere. Lo stesso Manuale, del resto, per le scuole statali ammette selezioni diverse da quella interna solo per i ruoli e i moduli rimasti scoperti dopo una selezione interna con esito negativo ed esclude nuove selezioni per ruoli e moduli già coperti da una selezione con esito positivo. Una collaborazione plurima sarebbe quindi ammissibile solo come esito di una nuova e autonoma procedura. Questa potrebbe essere avviata soltanto dopo la rimozione dell'incarico in essere e quando la graduatoria interna risulti esaurita o non utilizzabile. Richiederebbe inoltre un avviso aperto al personale di altre istituzioni scolastiche e l'autorizzazione dell'istituzione presso cui il dipendente presta servizio, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001. In quella sede il dipendente potrebbe eventualmente concorrere, ma alla pari con gli altri aspiranti e senza alcuna posizione di vantaggio derivante dall'incarico precedente. Il dirigente scolastico dovrà quindi adottare, prima dell'avvio del modulo fissato per il 10 ottobre, un provvedimento motivato che dichiari la decadenza dall'incarico per il venir meno di un requisito soggettivo, oppure acquisire la rinuncia formale dell'interessato. In entrambi i casi il provvedimento va registrato in piattaforma con la funzione di modifica e rinuncia all'incarico (par. 7.9 del Manuale), consentita finché non sono state erogate ore del modulo, che libera le ore per un nuovo incarico. La sostituzione avverrà per scorrimento della graduatoria della selezione originaria, se non esaurita, oppure con una nuova procedura, dando sempre priorità al personale interno. Ogni compenso corrisposto in violazione di questi principi costituirebbe un esborso non dovuto, con il rischio di una rettifica finanziaria in sede di controllo e di responsabilità amministrativo-contabile.

    Data di pubblicazione: 05/10/2026

  • Docente con contratto al 30/06 e parto successivo all’assunzione: modalità di calcolo dei cinque mesi di congedo di maternità obbligatorio...
  • L’art. 16 del DLgs 151/2001al comma 1 stabilisce che: “È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi Mentre per quello che concerne la flessibilità al congedo di maternità l’art. 20, D.lgs. n. 151/2001 consente, sulla base di un’apposita certificazione medica, di posticipare di un mese l’inizio della maternità obbligatoria, prolungando così a quattro mesi il periodo successivo al parto. All’art. 20 si aggiunge sempre l’art. 16 ma, al comma 1.1. dello stesso D.lgs.” In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro” Come regola generale, per il personale a tempo determinato la richiesta è possibile solo se in servizio effettivo, nel periodo del proprio rapporto contrattuale di lavoro (punto 1.6 INPS 148/2019). Nel caso specifico la docente assunta in data 01.09.2026 (non coperta da servizio al 31.08.2026) con contratto al 30.06.2027 che ha partorito in data 13.09.2026, per legge, non può usufruire della possibilità di usufruire dei 5 mesi del congedo di maternità dopo il parto, in quanto, non in servizio effettivo nei due mesi ante parto. Quindi, la docente considerata la data del parto che si presume coincida con la data presunta, diversamente si applica la lettera d), ha diritto all’intero trattamento economico per i tre mesi post e, il suo congedo terminerà il 13 dicembre 2026 (il giorno del parto è un giorno a sé). Ha diritto all’intero trattamento economico anche per i giorni dal 1settembre al 13 settembre (parte del periodo ante parto). Per il periodo ante parto antecedente dal 13 luglio al 1 settembre spetta una indennità all’80%, indennità che sarà stata gestita o sarà gestita dalla stessa scuola o da altra.

    Data di pubblicazione: 02/10/2026

  • Docente con cattedra di 19 ore: effetti dei riposi per allattamento sull’orario di servizio...
  • Osserviamo che i diritti spettanti ai dipendenti non possono incidere negativamente sulla configurazione del contratto di lavoro. Se il docente, nel rispetto della normativa vigente, ha ottenuto una cattedra di 19 ore settimanali anziché 18, la richiesta di fruizione dei riposi giornalieri, previsti dagli articoli 39 (per le madri) e 40 (per i padri, a certe condizioni) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non può dunque comportare, a nostro parere, la revoca dell'ora eccedente l'orario d'obbligo già assegnata. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto col divieto di discriminazione di cui all'articolo 3 dello stesso d.lgs. n. 151/2001, il cui testo vigente è il seguente: "È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso [...] con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti". In conclusione, riteniamo che nelle circostanze rappresentate nel quesito non sia possibile revocare l'ora eccedente.

    Data di pubblicazione: 02/10/2026

  • Permessi per allattamento dei docenti: modalità di fruizione in caso di una sola ora di lezione giornaliera...
  • Il Testo Unico sulla maternità e paternità D.lgs. n. 151/2001 riconosce diversi benefici per i genitori: madre e padre, questi in alcune circostanze possono essere condivisi, in altre possono essere fruiti separatamente o solo in alternativa. Il riposo per allattamento è disciplinato nell’art. 39: “1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo, come nel nostro caso, è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. (…)” Dalla formulazione utilizzata dal legislatore, quindi, si evince che le ore di riposo in questione possono concorrere a determinare la durata dell’orario di lavoro strutturale, quindi indirettamente ad una riduzione di un orario di lavoro effettivo stabilito per contratto. La legge, ha riconosciuto alla lavoratrice madre questo diritto, con la precisa finalità di assicurare alla stessa dipendente la possibilità di accudire direttamente il bambino, possibilità che non sussisterebbe qualora la lavoratrice stessa dovesse svolgere il proprio orario di lavoro per l’intera durata giornata di lavoro normalmente previsto. Infatti, lo stesso termine di «riposo» presuppone logicamente che la lavoratrice madre continui ad espletare anche attività lavorativa dopo aver fruito del periodo di riposo. La riduzione d'orario è relativa alla singola giornata lavorativa, per la sua stessa finalità non è possibile cumulare le ore e, se non fruite si perdono, non sono monetizzabili. Il CCNL di comparto vigente, all’art. 34 relativo ai “Congedi dei genitori” diversamente dal congedo parentale non specifica nulla di diverso rispetto alla norma. In assenza di disposizioni specifiche da parte del contratto di comparto, si applica dunque la norma generale. Sul punto oggetto del quesito la Circolare INPS n° 95 bis del 6 Settembre 2006 afferma che i riposi in questione sono riconoscibili anche laddove la somma delle ore di recupero e delle ore di allattamento esauriscano l’intero orario giornaliero di lavoro comportando di fatto la totale astensione dall’attività lavorativa. Quindi, in generale e come già applicato in altri casi, si ritiene che è possibile fruire del riposo anche qualora il docente sia tenuto in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata. Il diritto all’ora di riposo non può essere negato in virtù della previsione organizzativa che richiede l’articolazione dell’orario su più giorni: quella previsione contrattuale che riguarda la distribuzione dell’orario settimanale, non può essere utilizzata per variare i diritti di tutela della maternità/paternità.

    Data di pubblicazione: 02/10/2026

  • Permessi legge 104/1992 e terapie connesse alla propria disabilità: modalità di fruizione...
  • L’art. 33 comma 6 della legge 104/92 riferito al soggetto lavoratore per se stesso stabilisce che: se l'interessato è stato riconosciuto "soggetto disabile con gravità riconosciuta ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della Legge" può usufruire alternativamente (in genere un mese per un altro) dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 33. comma 3 della legge (genericamente definiti per assistenza), oppure, di ore di permesso orario giornaliero previste dall'art. 33, comma 2 della legge equiparato ai riposi per allattamento. La scelta della prima o della seconda soluzione è un atto unilaterale del lavoratore, per il quale il Dirigente non ha nessun poter discrezionale. Per consolidata giurisprudenza e regola, come precisato prima, la scelta in ore è equiparata al riposo per allattamento e, come tale, è prevista analoga distribuzione: - due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, - un’ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore. Come per il riposo per allattamento, in genere, la scelta dell'interessato, lavoratore dipendente sia con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (in riferimento al rapporto contrattuale in essere), è proprio quella della riduzione oraria giornaliera. Mentre, in merito alle modalità, la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero può essere richiesta per posticipare o per anticipare le ore di servizio ma, non è nemmeno preclusa a priori la possibilità di programmare/concordare la collocazione oraria dei riposi con l’amministrazione di appartenenza, secondo i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione della norma e del contratto di lavoro. Fra l’altro la programmazione dei permessi seppur non prevista per legge, si ritiene un atto opportuno affinché il datore di lavoro possa organizzare il lavoro e i servizi. Quindi, in risposta al quesito e in merito alla possibilità per il docente di poter richiedere per se stesso la fruizione oraria dei tre giorni spettanti la nostra risposta, come per altri quesiti, è negativa. Il CCNL del comparto scuola all’art., 68 commi 1-2-3 ha previsto questa possibilità solo per il personale ATA ed ha escluso il personale docente. Si ritiene che il docente possa optare per il permesso a ore previsto dallo stesso art. 33 co. 6 della legge e, la programmazione che presumibilmente sarà di 1 ora può essere anche solo per alcuni giorni e non necessariamente per tutta la settimana.

    Data di pubblicazione: 02/10/2026

  • Periodo di comporto del personale ATA: cumulo delle assenze per malattia in caso di restituzione al ruolo...
  • L’art. 17, comma 1, del CCNL 2007 (non modificato dai successivi CCNL) prevede che il dipendente a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Per quanto concerne il personale a t.d. l’art. 35 CCNL 2024 prevedono che il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Pertanto, i riferimenti temporali per il periodo di comporto sono del tutto differenti tra personale a t.i. e personale a t.d.: rispettivamente diciotto mesi calcolati sommando alle assenze dovute all’ultimo periodo morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente e periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Alla stessa stregua diversi sono i regimi di trattamento economico durante la malattia. Nel caso di specie si ritiene che trattandosi in entrambi i casi di personale a tempo indeterminato le assenze si sommano. L’art. 62 comma 4 del CCNL 2024 prevede che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007”. Detta norma si limita a prevedere unicamente un comporto “speciale di sei mesi durante il periodo di prova nel senso che il dipendente in prova in caso di malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può ( e non deve) essere risolto.

    Data di pubblicazione: 02/10/2026

  • Un parere sull’applicazione di un'ordinanza sindacale in materia di sospensione dei viaggi di istruzione in caso di allerta meteo...
  • L’Ordinanza del Comune di Genova 13 del 14/1/2016, allegata al quesito, dispone: “Dalla validità e per tutta la durata dello stato di Allerta Rossa Meteo-Idrologica, emanato dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria, la seguente misura per il territorio del Comune di Genova: la chiusura di tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, dei Centri di Formazione Professionale e di tutte le attività didattiche dei Dipartimenti Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova per i motivi di cui in premessa; dalla validità e per tutta la durata dello stato di Allerta Arancione Meteo-Idrologica, emanato dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria, la seguente misura per il territorio del Comune di Genova: la sospensione delle uscite didattiche, anche se programmate, sia che si tratti di uscite all’interno della città, sia che prevedano un itinerario verso zone non interessate dallo stato di Allerta, perché comunque una parte di percorso si svolge in zona soggetta ad allertamento" E la normativa , nella fattispecie il D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998 (art. 139 comma 1 lett, e) prevede “la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;”. Ora, in ragione di tale delega, il sindaco, ricorrendo gli estremi di cui all’ordinanza, sospende le lezioni. Come precisato nell’ordinanza la sospensione si estende anche alle “uscite didattiche , anche se programmate, sia che si tratti di uscite all’interno della città, sia che prevedano un itinerario verso zone non interessate dallo stato di allerta, perchè comunque una parte del percorso si svolge in zona soggetta ad allertamento”. Alla luce di quanto sopra, anche se il viaggio programmato ha una meta esente da provvedimenti di allerta, qualora, come nel caso di cui al quesito, sia previsto il transito in zona interessata da disposizioni di allerta per raggiungere l’aeroporto, il viaggio deve essere annullato. Se così non fosse e se, nel transito della zona interessata, qualche alunno o accompagnatore dovesse riportare danni, sul dirigente scolastico ne ricadrebbe la responsabilità a tutti gli effetti. Conseguentemente è necessario che nel regolamento dei viaggi dell’istituto sia prevista la clausola dell’annullamento del viaggio qualora in città sia proclamato lo stato di allerta rossa o arancione. In riferimento a questa previsione, nei contratti con le agenzie di viaggio dovrà essere inserita la clausola dell’annullamento in caso di allerta rossa o arancione nel comune e, prudenzialmente a nostro avviso, , anche per un provvedimento di analoga allerta nelle sedi di destinazione o nel tragitto previsto. La cosa determinerà un aumento dell’importo del contratto ma, d’altronde, è da ritenere che l’esonero da gravi responsabilità penali e civili del dirigente lo richieda.

    Data di pubblicazione: 02/10/2026

  • Docente in aspettativa per dottorato di ricerca senza borsa: competenza nella gestione delle assenze e delle autorizzazioni...
  • Nel caso di specie il docente rimane dipendente dell’Amministrazione scolastica nella quale è collocato in aspettativa retribuita per frequentare il dottorato di ricerca ai sensi dell’art. 2 della legge 476 del 1984. Pertanto, la gestione giuridica ed economica rimane della scuola di titolarità. Durante l'aspettativa per motivi di famiglia (cfr. art. 18, comma 1 del CCNL 2007) il dipendente non può svolgere attività incompatibile stante il generale principio (cfr da ultimo Cassazione - Sez. Lavoro - Ord. 9 marzo 2020, n. 6637) ai sensi del quale l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto il regime di aspettativa non esclude la persistenza del rapporto di lavoro pubblico, nè l'applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53. Infatti, l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma di cui al citato art. 53 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire. I suddetti principi possono essere applicati analogicamente anche al dipendente in congedo per dottorato. Pertanto, il docente se vuole svolgere un'attività extraistituzionale - anche se si trova in dottorato - dovrà fare apposita richiesta di autorizzazione al DS della scuola di titolarità ( che ha concesso precedentemente il congedo) che ne dovrà valutare la compatibilità in via generale con lo status di dipendente pubblico (quindi incarico autorizzabile se occasionale, temporaneo e non in conflitto di interessi - cfr. Linee Guida Funzione Pubblica del 2013 sulle incompatibilità). Ciò vale anche per la richiesta di autorizzazione alla libera professione.

    Data di pubblicazione: 02/10/2026

  • Interpello per supplenza di strumento musicale: criteri di individuazione del candidato a parità di punteggio...
  • Come è noto, la disciplina della procedura cosiddetta “di interpello” trova fondamento nell’articolo 14, comma 22, dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che così recita: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 18 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 15”. Alla sopra richiamata disposizione di carattere generale fornisce puntuali previsioni di carattere gestionale il punto 3.2 della nota prot. 11814 del 6 maggio 2026 che, dopo aver esplicitato dettagliatamente gli aspetti tecnici relativi allo scorrimento delle graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, entra nel merito dei casi in cui ricorrere all’interpello, passandone in rassegna gli aspetti fondamentali, come di seguito riassunti. 1) Si stabilisce innanzitutto il principio cardine per cui “gli avvisi di interpello sono finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio”; 2) Si fissano le modalità di pubblicizzazione dell’interpello e dei suoi esiti; 3) Si individuano gli elementi necessari che ogni avviso di interpello deve contenere, tra cui “indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS; qualora si valuti, in ulteriore subordine, la possibilità di prendere in considerazione anche candidati non in possesso dei titoli di studio previsti, andranno esplicitati ulteriori criteri di priorità”; 4) Si individuano le tipologie di personale che non possono partecipare alla procedura; 5) Si ribadisce che i contratti stipulati all’esito dell’interpello sono sottoposti ai vincoli di cui all’articolo 15 dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 2026. In nessun caso, dunque, la disciplina della procedura parla di “attribuire un punteggio” al fine di individuare il destinatario del contratto di supplenza. Ciò significa che probabilmente è la scuola stessa che ha fissato l’attribuzione di punteggi per individuare – a parità delle condizioni previste dal punto 1) e a parità degli ulteriori criteri in caso di candidati privi di titolo di cui al punto 3) – il destinatario della supplenza. Se i criteri fissati dalla scuola determinano una parità di punteggio, si può fare riferimento all'art. 3, comma 7, della legge 127 del 1997, ancora in vigore che dice semplicemente che, a parità di punteggio, passa il più giovane. Ecco il testo del comma 7 citato: 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

    Data di pubblicazione: 02/10/2026

  • Docente che le famiglie preferiscono non avere: lei ora chiede l'accesso agli atti...
  • La richiesta di accesso formulata dalla docente deve essere esaminata alla luce degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, tenendo distinta la documentazione concernente il procedimento di assegnazione dei docenti alle classi dalla documentazione contenente segnalazioni o dichiarazioni di studenti e famiglie. La docente appare titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti che riguardano l'assegnazione alle classi e, in particolare, di quelli suscettibili di incidere sulla continuità didattica rispetto alle classi già seguite nel precedente anno scolastico. La circostanza che il provvedimento definitivo di assegnazione non sia stato ancora adottato non consente, pertanto, di respingere integralmente l'istanza, ferma restando l'impossibilità di consentire l'accesso ad atti che non siano stati ancora formati. Devono conseguentemente ritenersi ostensibili, ove già esistenti, i criteri generali stabiliti dagli organi collegiali, le proposte formulate dal Collegio dei docenti, le disposizioni organizzative pertinenti e gli ulteriori atti effettivamente formati e detenuti dall'Istituzione scolastica che risultino collegati alla futura assegnazione dei docenti alle classi. Quanto al decreto di assegnazione dei docenti alle classi, sarà sufficiente rappresentare che esso non è stato ancora adottato, essendo tuttora in corso la definizione dell’organico. Analogamente, l’Istituzione scolastica non è tenuta a predisporre, al solo fine di soddisfare l’istanza, prospetti comparativi, elaborazioni o altri documenti attualmente inesistenti, potendo il diritto di accesso avere ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi già formati e detenuti dall’Amministrazione. Tale circostanza assume rilievo anche rispetto alle segnalazioni e agli altri documenti che, in astratto, potrebbero concorrere alla futura determinazione sull’assegnazione della docente alle classi. Finché il relativo provvedimento non sia stato adottato, non è infatti possibile stabilire se e in quale misura tali documenti saranno effettivamente acquisiti e valutati ai fini della decisione né, conseguentemente, qualificarli sin d’ora come atti istruttori posti a fondamento della scelta di interrompere la continuità didattica. Allo stato, pertanto, non si pone ancora, sotto tale specifico profilo, la questione della loro ostensibilità quali atti istruttori della decisione di assegnazione. Ciò non esclude, tuttavia, che i documenti già esistenti e detenuti dall’Istituzione scolastica possano essere oggetto di accesso ove la richiedente prospetti, rispetto ad essi, un autonomo interesse diretto, concreto e attuale, ovvero specifiche esigenze di carattere difensivo. La questione assumerà comunque diversa consistenza una volta adottato il provvedimento di assegnazione, ove le segnalazioni o i fatti in esse rappresentati risultino effettivamente acquisiti e valutati ai fini della decisione. In tale evenienza dovrà essere verificata, in concreto, la sussistenza del necessario collegamento tra la documentazione richiesta e la determinazione adottata, nonché il corretto bilanciamento tra le esigenze difensive della docente e quelle di riservatezza dei soggetti coinvolti. A tale riguardo assume rilievo decisivo verificare se tali documenti abbiano costituito o siano destinati a costituire elementi istruttori effettivamente considerati dal Dirigente scolastico ai fini della decisione di interrompere la continuità didattica della docente nelle classi interessate. Qualora le segnalazioni siano rimaste estranee al procedimento di assegnazione e non siano state utilizzate, neppure sostanzialmente, quale elemento posto a fondamento della scelta organizzativa, la relativa istanza dovrà essere valutata verificando in concreto la sussistenza del necessario collegamento tra ciascun documento richiesto e la situazione giuridica che la docente intende tutelare, non essendo consentito l'accesso documentale quale strumento di controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione. Diversamente, qualora proprio le difficoltà relazionali e didattiche rappresentate da studenti e famiglie abbiano concorso alla decisione di interrompere la continuità didattica, le relative segnalazioni assumono una diretta rilevanza rispetto alla posizione professionale della docente. In tale ipotesi appare difficilmente sostenibile un diniego integrale dell'accesso, tanto più ove la richiesta sia formulata anche in funzione della tutela dei propri interessi giuridici. Ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, deve infatti essere garantito l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici dell'istante. Secondo la giurisprudenza amministrativa, l'Amministrazione deve verificare il nesso di necessaria strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione che l'interessato intende tutelare, senza poter compiere una valutazione anticipata circa l'effettiva utilità o decisività del documento nell'eventuale successivo giudizio. La presenza di dati personali di studenti e genitori non giustifica, di per sé, il diniego dell'accesso. Dovranno tuttavia essere individuati gli eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990 e dovrà essere loro data comunicazione dell'istanza secondo la disciplina prevista dal d.P.R. n. 184/2006, affinché possano eventualmente rappresentare specifiche esigenze di riservatezza. Non appare invece prudente stabilire in via generale che le segnalazioni possano essere sempre rilasciate con oscuramento dell'identità degli autori. La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infatti ribadito che non sussiste, in linea generale, un diritto all'anonimato di colui che abbia reso dichiarazioni o presentato segnalazioni a carico di un terzo successivamente utilizzate dall'Amministrazione, salva la sussistenza di specifiche e concrete esigenze di tutela (Consiglio di Stato - Sezione Sesta - Sentenza 16/02/2026 n° 1199). La questione dovrà pertanto essere valutata in concreto, tenendo conto anche della presenza di studenti minorenni e applicando, comunque, il principio di minimizzazione rispetto ai dati personali estranei alle esigenze difensive della richiedente. Come evidenziato in altre risposte, noi suggeriamo in prima battuta di oscurare il nome dei minori, ovi ci sia un concreto pericolo di ritorsioni. Analogo criterio deve essere applicato alle domande di iscrizione nelle quali alcune famiglie abbiano espresso la richiesta che i propri figli non vengano assegnati alla docente. Qualora tali documenti siano del tutto estranei alla decisione relativa all'attuale assegnazione alle classi e non siano stati presi in considerazione dal Dirigente scolastico, potrà essere escluso l'accesso ove difetti uno specifico nesso di strumentalità con la posizione giuridica dedotta dalla richiedente. Qualora, viceversa, anche tali dichiarazioni siano state considerate quali elementi rappresentativi della reiterazione nel tempo delle problematiche relazionali e didattiche e siano state valorizzate ai fini della scelta di interrompere la continuità, esse entrano nel perimetro documentale rilevante ai fini della tutela della docente e non appare giustificabile una loro integrale sottrazione all'accesso. Infine, si ritiene opportuno suggerire, per il futuro, una particolare cautela anche nelle interlocuzioni informali con il personale, evitando di anticipare che la mancata conferma della docente nelle medesime classi risponderebbe ad una finalità di tutela della stessa, ove la scelta trovi in realtà fondamento nelle reiterate criticità didattiche e relazionali segnalate dall’utenza. L’assegnazione dei docenti alle classi costituisce esercizio del potere organizzativo del Dirigente scolastico, da esercitarsi nel rispetto dei criteri generali e delle proposte formulate dagli organi collegiali competenti. Qualora la continuità didattica costituisca uno dei criteri ordinariamente seguiti, l’eventuale deroga dovrà pertanto trovare giustificazione in concrete e coerenti esigenze organizzative e didattiche, evitando che la diversa assegnazione possa assumere, anche solo indirettamente, la funzione di una misura di carattere disciplinare al di fuori delle relative garanzie procedimentali. Le segnalazioni e le lamentele dell’utenza, infatti, non assumono natura disciplinare per il solo fatto di essere state formulate, ma possono costituire elementi conoscitivi rilevanti ai fini dell’esercizio del potere organizzativo, purché siano oggetto di autonoma valutazione da parte del Dirigente e la decisione sull’assegnazione sia riconducibile alle esigenze didattiche e organizzative dell’Istituto, e non al mero recepimento della richiesta delle famiglie di non avere un determinato docente.

    Data di pubblicazione: 02/10/2026

  • Accesso agli atti e ferie non godute dei docenti a tempo determinato: modalità di calcolo e documentazione da fornire...
  • Le ferie, i permessi e le assenze del personale assunto con contratto a tempo determinato sono disciplinate dall'art. 35 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021. Come sostenuto in altri pareri in banca dati, per quanto riguarda le ferie, tale articolo (al comma 2) si limita a stabilire che esse sono proporzionali al servizio prestato e che sono liquidate al termine del contratto di lavoro, qualora la sua durata non ne consenta la fruizione. Per le restanti disposizioni è presente un rinvio (comma 1) a quanto previsto per il personale con contratto a tempo indeterminato. In proposito, l'art. 13, commi 2 e 3 del CCNL 2006-2009, nel disciplinare la durata delle ferie per detto personale, la fissa in "giorni lavorativi". Ciò significa che non si può fruire delle ferie in giorni non lavorativi; di conseguenza, al fine di individuare i giorni nei quali il personale docente può fruire delle ferie, è necessario escludere, se il servizio è organizzato su 5 giorni settimanali, tutti i sabato: questi, non essendo lavorativi, non possono essere imputati a ferie né nelle settimane ordinarie né nel caso di sospensione delle attività didattiche. Tale conclusione è confermata dal comma 5 del medesimo art. 13, secondo cui "nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno". Una simile disposizione è però espressamente limitata al solo personale ATA e non può, pertanto, essere estesa anche al personale docente, essendo preclusa, nei contratti di lavoro, l'interpretazione analogica (cfr., ex multis, Cass., n. 8621/2020). In conclusione, le giornate del sabato non devono essere conteggiate ai fini della fruizione delle ferie e quindi, nel caso di specie, il sabato non sarà considerato giorno nel quale goderne. Inoltre, è errato imputare giorni a ferie quando non ancora maturati. Le ferie del personale a tempo determinato maturano in proporzione al servizio effettivamente prestato. La disciplina speciale stabilita dall'art. 1, commi 54 e 55 della legge n. 228/2012, come interpretata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 16525/2026), non prevede un'automatica collocazione in ferie d'ufficio o l'imputazione di periodi non ancora maturati dal dipendente. Detta pronuncia sostiene infatti: “5.6. La disposizione, pertanto, non contempla un'ipotesi di automatica imputazione del predetto periodo a titolo di ferie né prescinde dalla richiesta dell'interessato, necessaria e prevista dalla contrattazione collettiva (art. 13, comma 8, c.c.n.l. del 2007), ma provvede a regolare il diritto all'indennità sostitutiva prevedendo unicamente la monetizzazione dei giorni di ferie che il docente non abbia potuto godere per causa a sé non imputabile. E' evidente, infatti, che il docente cui sia conferita una supplenza breve o saltuaria potrebbe non aver avuto la concreta possibilità di usufruire dei (pur pochi) giorni di ferie maturati ove nel proprio periodo lavorativo non vi siano stati giorni di sospensione delle lezioni; viceversa, il docente cui sia stata conferita la supplenza sin dall'inizio delle lezioni e sino al termine delle attività didattiche, potrà effettivamente avvalersi dei giorni di sospensione delle lezioni, resi tempestivamente noti con la predisposizione del calendario regionale, per usufruire dei giorni di ferie progressivamente e proporzionalmente maturati.” L'orientamento espresso dalla Suprema Corte chiarisce cioè che il meccanismo normativo serve a calcolare l'indennità sostitutiva esclusivamente a consuntivo al termine del rapporto di lavoro, sottraendo dal totale dei giorni di ferie maturati all'atto della cessazione del contratto i giorni di sospensione didattica compresi nel periodo contrattuale nei quali il docente avrebbe potuto fruirne. Imputare "a debito" o d'ufficio nei periodi di sospensione dell’attività didattica giorni di ferie che il docente non ha ancora maturato rappresenta pertanto un errore procedurale. Infine, venendo alla richiesta di accesso agli atti, la scuola deve limitarsi a fornire copia dei documenti amministrativi esistenti e non è tenuta a elaborare nuovi dati o prospetti di calcolo. Ai sensi della legge n. 241/1990 (art. 22, comma 1, lettera d) nonché comma 4) e del D.P.R. n. 184/2006 (art. 2, comma 2), il diritto di accesso ha per oggetto esclusivamente l'ostensione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi già formati ed esistenti. Non potrebbe essere più chiaro il citato art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 184/2006, secondo cui: “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.” Dalla giurisprudenza amministrativa e dalla normativa sopra richiamata si evince che la amministrazione non ha l'obbligo di: - rielaborare dati, compiere conteggi o redigere prospetti contabili ad hoc non presenti agli atti; - formare nuovi documenti per soddisfare le pretese del richiedente. Di conseguenza, la risposta della scuola all'istanza dell'avvocato va così articolata: - consegna degli atti esistenti. L’istituzione scolastica è tenuta a rilasciare copia di tutte le istanze di ferie o riposi presentate dalla docente, dei relativi provvedimenti/autorizzazioni del dirigente, dei decreti di rettifica o conguaglio e delle delibere di adattamento del calendario scolastico relative ai quattro anni scolastici richiesti; - attestazione negativa sull'avviso del dirigente. Qualora l'atto (es. disposizione con cui si invita il personale a fruire delle ferie con avviso di decadenza dalla relativa indennità sostitutiva) non esista o non sia mai stato emanato per quegli anni scolastici, la scuola non deve "creare" un atto, ma semplicemente riscontrare la richiesta attestando nella nota formale di risposta che l'atto richiesto non è presente agli atti della scuola (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V, n. 779/2026); - prospetti di calcolo e ferie maturate. Per la quantificazione delle ferie maturate alla vigilia delle sospensioni o il calcolo teorico dell'indennità, la scuola può precisare che tali dati non costituiscono documenti formati preesistenti e che dunque non ne può essere consentito l’accesso ex art. 22, comma 1, lettera d) nonché comma 4 della legge n. 241/1990 e art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 184/2006.

    Data di pubblicazione: 02/10/2026

  • Il dipendente non incorre in sanzioni se il reato non dichiarato non doveva essere presente nel casellario giudiziale...
  • Gent.mi, all'inizio del corrente anno scolastico 2026/27 ha preso servizio come collaboratore Scolastico da nomina dell'USP, nell'Istituto da me diretto...

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