Data di pubblicazione: 11/05/2026
In base all’art. 2 del D.M. n. 51/2026, “1. Gli Uffici Scolastici Regionali esercitano la necessaria vigilanza e mettono in atto gli opportuni controlli nei confronti delle istituzioni scolastiche affinché le adozioni dei libri di testo vengano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge e siano contenute entro i tetti di spesa di cui al presente decreto, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 2. I revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche verificano il rispetto dei tetti di spesa stabiliti con il presente decreto nell’ambito degli ordinari compiti affidati agli stessi dalla normativa vigente.” La nota MIM prot. n. 97152 del 31/03/2026 precisa inoltre: “A tal riguardo, si richiama la previsione di cui all’art. 2 del D.M. n. 51/2026 sopra citato, secondo la quale gli Uffici Scolastici Regionali e i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche sono chiamati, nell’ambito delle proprie prerogative, a vigilare e a verificare affinché le adozioni dei libri di testo vengano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge e siano contenute entro i tetti di spesa, eventualmente incrementati entro il limite massimo del 20%, definiti con riferimento all’anno scolastico 2026/2027 ai sensi di quanto previsto dall’art.15, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Come comunicato con la nota di questa Direzione Generale del 28 novembre 2025, n. 85676, per agevolare gli Uffici Scolastici Regionali nei suddetti adempimenti, è stata resa operativa, già per le adozioni del corrente anno scolastico, l’applicazione SIDI “Cruscotto Tetti di spesa – Libri di testo”. Ciò che accade comunemente è che siano i revisori a verificare il rispetto dei tetti di spesa normativamente previsti e che comunichino all’USR territorialmente eventuali rilievi ex art. 53, c. 2 del D.I. n. 129/2018, secondo cui: “I revisori dei conti trasmettono alle Ragionerie territoriali dello Stato territorialmente competenti, con modalità telematiche, tutti i verbali concernenti l’attività di revisione amministrativo-contabile. All’Ufficio scolastico regionale, con le medesime modalità, sono trasmessi soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e l’adozione dei provvedimenti di competenza. La medesima documentazione, relativa ai verbali contenenti rilievi, è trasmessa alle Ragionerie territoriali dello Stato.” Pertanto se, nell’esercizio della competenza loro intestata circa il controllo sul rispetto dei tetti di spesa, i revisori dei conti rilevano lo sforamento oltre il 20%, sono tenuti a trasmettere il relativo verbale all’USR per “le valutazioni e l’adozione dei provvedimenti di competenza”. Ovviamente, l’USR, dopo aver valutato le motivazioni poste a base del suddetto sforamento che spetta alla scuola rappresentare e far verbalizzare ai revisori, può esercitare l’azione disciplinare nei confronti del dirigente ai sensi dell’art. 26, c. 4, lettera a) del CCNL area istruzione e ricerca 2016-2018 (“[…] il dirigente deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’amministrazione, perseguendo direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; […]”.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
L'iniziativa del gruppo di genitori è mossa da un evidente spirito di appartenenza e finalità promozionali lodevoli, ma si scontra con le complesse procedure amministrativo-contabili delle Istituzioni Scolastiche, con le norme fiscali e con la normativa sul trattamento e protezione dei dati. Forniamo di seguito un'analisi sulla fattibilità – o meno - dell’iniziativa, degli eventuali passaggi necessari e delle criticità che comporta. L'operazione è configurabile come una liberalità a favore dell'istituzione scolastica con destinazione d'uso specifica (art. 793 del codice civile sulla donazione modale, art. 1180 del codice civile sull'adempimento del terzo e art. 45 D.I. 129/2018). Dal punto di vista del Codice Civile (Art. 1180), l'obbligazione può infatti essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia, è fondamentale distinguere le due componenti del versamento: 1. Quota assicurativa, diari e libretti: Sono costi vivi che la scuola sostiene per servizi individuali obbligatori e/o necessari. 2. Eventuale ulteriore contributo volontario (ampliamento offerta formativa): È, per definizione, una scelta libera della famiglia. Quindi, in linea puramente teorica, è legittimo che un soggetto (il gruppo di genitori) paghi per conto delle altre famiglie. In buona sostanza, il fatto che un gruppo di genitori voglia farsi carico della spesa per conto degli altri genitori del plesso è legittimo, ma richiede che la scuola accetti formalmente questa "donazione collettiva" per poi stornare il pagamento dai singoli conti dei genitori sul portale PagoPA (questione riguardante aspetti fiscali che affronteremo a seguire). Sarebbe comunque necessaria la delibera del Consiglio di Istituto, organo cui compete l’accettazione delle donazioni e delle liberalità (D.I. 129/2018). Il gruppo di genitori dovrebbe quindi inviare una specifica proposta formale di "donazione con vincolo di destinazione per copertura costi assicurazione, diari e libretti personali alunni plesso [Nome Plesso] a.s. 2026/27". Il Consiglio di Istituto dovrebbe poi approvare l'accettazione della somma proposta e la sua finalizzazione alla copertura delle quote individuali. Passando ai profili di maggior delicatezza, il primo riguarda il rispetto delle norme sulla Privacy (GDPR 679/2016) per le seguenti ragioni: • Diritto all'obiezione: Sebbene sia raro che un genitore rifiuti un "regalo", ogni famiglia ha il diritto di decidere se accettare un beneficio da terzi o se provvedere autonomamente (ad esempio, come poi diremo, per poter detrarre la spesa dalle tasse, cosa possibile per le erogazioni liberali tracciate). • Trattamento dati: La scuola non può fornire l'elenco nominativo degli iscritti al gruppo di genitori affinché questi paghino "per nome e per conto". Sarebbe una violazione della privacy in quanto trattamento dati, non previsto normativamente, che esula dalle finalità istituzionali per cui la Scuola è legittimata. • Andrebbe quindi inviata una comunicazione a tutti i genitori del plesso per raccogliere il consenso esplicito e informarli che, in tal modo, non sarà per loro possibile portare in detrazione le spese scolastiche dalla dichiarazione dei redditi. In sintesi, anche se l’iniziativa potrebbe portare un vantaggio ad ogni famiglia beneficiaria, la scuola non può comunicare a terzi i nominativi degli iscritti, né associare un pagamento esterno al codice fiscale di un minore senza il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Inoltre, alcuni genitori potrebbero voler versare il contributo autonomamente per usufruire della detrazione fiscale (il 19% del contributo è detraibile), possibilità che verrebbe meno con un pagamento cumulativo fatto da altri. In merito a quest’ultimo aspetto, concernente la detraibilità delle spese, si ricorda che a livello fiscale, in base alle istruzioni per la compilazione del modello 730/2026, tra “le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62)” (detraibili per il 19% e per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente) sono incluse: – le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; – le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola; – le spese per il servizio di trasporto scolastico; – i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto. Le stesse istruzioni indicano espressamente, nella Sezione “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90 per cento” , che “Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. […] Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.” Nel caso in esame, risulterebbe quindi preclusa alle singole famiglie la detraibilità delle spese scolastiche che, tuttavia, potrebbero essere portate complessivamente in detrazione dai genitori donanti intestatari e paganti dell’evento PagoPa, necessario per il versamento dell’intera somma. Concludendo, dal quadro generale sopra rappresentato emerge, a nostro avviso, che l'operazione sia legittima, ma che, nel contempo, presenti particolari criticità, soprattutto per quanto concerne i profili fiscali e il trattamento dati (Privacy).
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
In merito a quanto richiesto, è necessario precisare che la scuola è il titolare del trattamento dei dati personali prodotti nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali; i dati relativi alla salute e le immagini che ritraggono lo studente con disabilità costituiscono dati sensibili e devono essere trattati con misure di tutela rafforzate. Per le finalità di monitoraggio e coordinamento del percorso didattico-assistenziale previste dal PEI/attività istituzionali, la scuola dispone di una base giuridica per il trattamento, ferma restando l’obbligatorietà di fornire alle famiglie un’informativa completa sulle finalità, modalità, soggetti autorizzati e tempi di conservazione. Il DS quindi non può semplicemente "accettare" l'autorizzazione via mail, poiché la gestione di dati particolari (relativi alla salute e alla disabilità) in ambito digitale richiede protocolli rigorosi. Prima di creare qualsiasi cartella condivisa sulla piattaforma Google (anche se utilizzando indirizzi istituzionali), è necessario verificare e adottare tutte le garanzie tecniche e organizzative seguenti: - uso esclusivo degli account istituzionali gestiti dall’Amministrazione scolastica (non account "personali" del personale scolastico coinvolto); amministrazione dei permessi centralizzata dal dirigente o da un incaricato delegato; - verifica che il servizio cloud sia contrattualmente conforme alla normativa sulla protezione dei dati (accordi contrattuali/condizioni di servizio e, se del caso, clausole sul trasferimento dei dati fuori dall’UE); - aprire o gestire spazi cloud solo dopo una valutazione privacy (DPIA) e istruzioni interne. - accesso ristretto esclusivamente ai soggetti preventivamente autorizzati per iscritto e registrati (elenco nominativo dei docenti del team classe, educatrice, logopedista ASL se formalmente individuata, altri professionisti solo se esplicitamente autorizzati); - divieto assoluto di condivisione esterna tramite link pubblici o uso per finalità non previste; download su dispositivi personali ammesso solo con regole e misure di sicurezza definite; - definizione di un periodo di conservazione limitato e coerente con la finalità (indicato nell’informativa) e cancellazione al termine del periodo o del progetto; - nomina scritta degli incaricati del trattamento (personale scolastico) e sottoscrizione degli obblighi di riservatezza; predisposizione di un atto/accordo formale con professionisti esterni (ASL o privati) che definisca ruoli, responsabilità e misure di sicurezza; ogni soggetto esterno deve essere: formalmente individuato, autorizzato per iscritto, vincolato al segreto d’ufficio o a specifici accordi (es. nomina a responsabile esterno). Foto e video • non sono strumenti ordinari di documentazione didattica; • vanno valutati caso per caso, solo se strettamente necessari e con criteri chiari. Inoltre, vanno considerati i seguenti aspetti che attengono alla sfera professionale del personale esterno: - Professionisti pubblici dell’ASL: se la logopedista/altro operatore è parte integrante del percorso di cura e viene formalmente indicata quale figura che interagisce con l’alunno (ad es. attraverso la partecipazione al GLO/PEI o con formale indicazione dell’ASL), la sua accessibilità alla documentazione è giustificata per finalità istituzionali/di coordinamento; è comunque necessaria la formale indicazione della sua identità e la conferma della sua disponibilità a rispettare obblighi di riservatezza. - Professionisti privati segnalati dalla famiglia: per questi soggetti è necessaria una specifica autorizzazione scritta dei genitori e la stipula, quando necessario, di un incarico o di un accordo che disciplini il trattamento (garanzie di riservatezza, durata, scopi). Per la condivisione di dati sensibili con soggetti esterni privati occorre sempre una forma di autorizzazione scritta e informata. Infine, prima di procedere la scuola provvederà a: - predisporre e trasmettere un’informativa scritta ai sensi della normativa vigente, che specifichi finalità, base giuridica, categorie di dati trattati, soggetti che vi avranno accesso, tempi di conservazione e diritti degli interessati; - richiedere la sottoscrizione di una specifica richiesta da parte dei genitori per il trattamento e la conservazione delle immagini e dei video, in particolare se destinati ad essere condivisi con professionisti esterni privati o utilizzati oltre la stretta finalità di monitoraggio interno; - formalizzare per iscritto l’elenco delle persone autorizzate ad accedere alla cartella (docenti, educatrice, logopedista ASL se confermato, altri professionisti nominati) e la finalità di ciascun accesso. In merito alla sicurezza operativa e buone pratiche prestare attenzione affinché: - la cartella sia creata solo su piattaforma gestita dall’Istituto con controllo amministrativo; - i permessi limitati e periodicamente verificati; - la pubblicazione su piattaforme o canali aperti senza ulteriore autorizzazione scritta deve essere vietata; - il materiale potrà essere utilizzato esclusivamente per finalità di monitoraggio/valutazione e coordinamento del percorso educativo-riabilitativo; ogni uso diverso dovrà essere preventivamente autorizzato; - deve essere prevista la cancellazione dei materiali al termine del progetto o comunque entro il termine indicato nell’informativa. La scuola può proporre una soluzione conforme, ad esempio: • uso di piattaforma educativa istituzionale già autorizzata; • condivisione solo con il team docente; • eventuale coinvolgimento di ASL tramite canali ufficiali (PEI, incontri, relazioni). Alla famiglia va richiesto di: 1. confermare per iscritto i nominativi delle persone che desidera autorizzare (indicando nome, qualifica e, se possibile, recapito professionale della logopedista ASL e di eventuali altri professionisti); 2. prendere appuntamento per un incontro (in presenza o telematico) per sottoscrivere l’informativa e le richieste necessarie; durante l’incontro la scuola le fornirà i moduli da firmare (informativa, richiestge, eventuale modello di incarico/accordo per professionisti esterni); 3. indicare eventuali esigenze particolari relative all’utilizzo dei materiali (es. esclusione di riprese di compagni, limitazione a foto non identificative, ecc.). Al termine di queste verifiche la scuola provvederà, con atto formale, alla creazione della cartella e all’assegnazione dei diritti di accesso; in mancanza della documentazione richiesta non sarà possibile procedere alla condivisione. Altri suggerimenti operativi possono essere: • ribadire ai docenti che non possono creare cartelle condivise autonome con i genitori per scopi clinici senza autorizzazione scritta della dirigenza; • suggerire che i video vengano utilizzati solo per brevi sessioni di monitoraggio e cancellati una volta raggiunta la finalità di coordinamento, per evitare l'accumulo di dati sensibili sul cloud; • pretendere nominativi e titoli professionali degli "altri professionisti" prima di concedere qualunque accesso digitale; • adottare la minimizzazione dei dati. Il trattamento di foto e video è considerato ad alto rischio. Occorre valutare se non esistano strumenti meno invasivi per il monitoraggio. La risposta che il Dirigente fornirà alla famiglia dovrà tener conto degli elementi sopra evidenziati al fine di tutelare la scuola dal data breach o uso improprio delle immagini e, allo stesso tempo, e l’attenzione non solo alla didattica, ma anche alla protezione della dignità e della privacy dell'alunno. Ecco i punti essenziali da fornire nella risposta alla famiglia: in merito alla proposta di creazione di una cartella condivisa su Google Drive per il caricamento di foto e video delle attività svolte l’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli alunni, è tenuta a definire autonomamente modalità, strumenti e soggetti autorizzati al trattamento dei dati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. La scuola non può procedere all’attivazione di spazi di condivisione digitale né autorizzare l’accesso a soggetti interni o esterni sulla base di un’autorizzazione familiare, senza una specifica valutazione preventiva sotto il profilo organizzativo e della protezione dei dati. L’eventuale documentazione del percorso educativo dell’alunno avviene, di norma, attraverso strumenti istituzionali autorizzati dall’Istituto ed esclusivamente per finalità strettamente connesse all’attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), con accesso limitato al personale scolastico formalmente incaricato. Per quanto riguarda il coinvolgimento di figure sanitarie o educative esterne, la collaborazione avviene secondo le modalità previste dagli accordi con i servizi competenti e nel rispetto delle procedure formali della scuola.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
Il Decreto Ministeriale 218/2025 fornisce puntuali indicazioni sulla composizione della commissione di idoneità, affidando comunque alla scuola, ed in particolare al dirigente scolastico, la competenza si decidere in merito. Infatti, l’articolo 3 di tale decreto, come peraltro riportato nel testo del quesito, così prevede: Comma 4: Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle proposte formulate dal collegio dei docenti. Comma 6: Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Non vi sono quindi indicazioni prescrittive, se non quella di riferirsi a docenti di un consiglio della classe seconda per cui è richiesta l’idoneità (potrebbero non essere gli stessi della prima classe). Il dirigente, quindi, potrà, dopo aver acquisito la proposta del collegio, formare la commissione adottando le scelte che ritiene più opportune; in linea generale, si può ritenere che la presenza di docenti che già conoscono l’alunna potrebbe rivelarsi preferibile, a meno che non ci siano elementi oggettivi che possano sconsigliare (anche in parte) tale scelta.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, "l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957". L'articolo 69 del D.P.R. n. 3/1957 prevede che, sulla richiesta di aspettativa, l'amministrazione provveda sulla domanda "entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta". Non esiste, pertanto, un termine nei confronti del lavoratore, che può presentare la domanda quando ritiene di farlo, ma il termine di un mese è a disposizione dell'amministrazione, che ha un mese di tempo per pronunciarsi in merito e può anche, entro questo termine e per esigenze di servizio, respingere la domanda, ritardarla o anche ridurre il periodo richiesto. L'aspettativa non è pertanto un diritto del lavoratore, essendo subordinata all'apprezzamento delle esigenze di servizio da parte dell'amministrazione; ciò giustifica l'esistenza di un termine a sua disposizione, proprio per effettuare tale apprezzamento. In conclusione, se il lavoratore presenta la richiesta di aspettativa con un anticipo di almeno un mese, ne conoscerà l'esito - accoglimento, diniego, differimento o riduzione - prima dell'inizio del periodo richiesto; l'amministrazione, dal canto suo, potrebbe comunque pronunciarsi sulla domanda anche prima del termine massimo a propria disposizione. Il lavoratore potrebbe presentare la domanda, pertanto, anche con breve anticipo e l'amministrazione, se lo ritiene opportuno, potrebbe anche accoglierla. In altre parole, il termine è posto a tutela dell'amministrazione e non del lavoratore.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
In merito al corretto impiego del contributo volontario si esprimono in modo specifico la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312 (Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie) e la Nota MIUR del 7 marzo 2013, n. 593 (Richiesta di contributi scolastici alle famiglie) sottolineando da un lato l’assoluta volontarietà del versamento e l’impossibilità per l’istituzione scolastica di esigerlo, dall’altro il necessario vincolo di tali risorse alla realizzazione di attività di ampliamento effettivo dell’offerta formativa. In particolare, la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312, a pag. 2 sottolinea che “le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti”). Da ricordare, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, c. 7, del D.I. 129/2018 la relazione illustrativa allegata al programma annuale “evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5”, mentre ai sensi dell’art. 23, c. 1, la relazione da cui è corredato il conto consuntivo “evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5”. In riferimento al caso proposto non si comprende il rilievo sollevato dai revisori dei conti (utilizzo “anche per compensi per lettore lingua inglese ed esperto madrelingua”), i quali, del resto, non hanno segnalato con precisione la norma alla quale la scuola avrebbe dovuto attenersi in modo più coerente. Risulta, infatti, che l’istituzione scolastica, infatti, ha finalizzato le risorse finanziarie derivanti dal cosiddetto contributo finanziario dei genitori alla realizzazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa e precisamente delle attività di potenziamento linguistico di inglese mediante l’intervento di lettori ed esperti madrelingua. Si ritiene che, qualora tali attività siano effettivamente di ampliamento dell’offerta formativa rivolto a tutti gli studenti e non si sovrappongano, quindi, alle attività didattico-formative ordinarie, l’utilizzo delle risorse finanziarie determinato nel programma annuale per il pagamento dei compensi per gli esperti incaricati dello svolgimento delle attività sia da considerarsi conforme alla norma, almeno fino ad espressa indicazione della norma rispetto alla quale l’istituzione scolastica avrebbe agito in difformità.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
L’art. 47 del Dlgs 151/2001 relativo al “Congedo per la malattia del figlio” stabilisce che: 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni. Al riguardo, per chiarezza si precisa che, la legge n. 199/2025, ha esteso il diritto a questo congedo: I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto a dieci giorni l’anno (in precedenza i giorni erano massimo 5) di congedo per ogni figlio/a, fino al compimento dei 14 anni di età (in precedenza il limite di età era di 8 anni). I genitori possono beneficiarne solo in alternativa e non contemporaneamente; il diritto è personale e non cedibile, pertanto, l'eventuale rinuncia di un genitore non permette all'altro di cumulare le giornate, eccedendo il limite individuale di 10 giorni. Nel pubblico impiego, così come avviene nel privato, questi giorni non sono retribuiti. L’art. 34 comma 4 del CCNL scuola vigente, in linea con gli altri contratti del pubblico impiego, rispetto alla tutela legislativa contiene una norma di miglior favore con riguardo al trattamento economico dell’intero periodo di congedo per malattia figli di cui al citato all’art. 47, comma 1. “Successivamente al congedo di maternità o di paternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001” In pratica come noto, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti pubblici è previsto un mese di congedo per malattia del figlio al 100% della retribuzione, ogni anno fino ai tre anni. Al riguardo come noto, i genitori del settore pubblico, madre e padre alternativamente, fino a tre anni hanno diritto ad un miglior beneficio economico, rispetto a quelle del settore privato. La contrattazione riconosce ad entrambi i genitori, alternativamente, l’intera retribuzione dei primi trenta giorni di assenza a tale titolo. La ratio contrattuale è quella di attribuire i trenta giorni retribuiti per ciascun anno di età e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Dunque, ai fini della fruizione del beneficio in esame, va considerato l’anno di vita del bambino e non l’anno solare.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
La fattispecie è regolata dall’Allegato A “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026” al D.M. n. 137/2025. Infatti, in tale Allegato, dopoché nei paragrafi A.1 e A.2 si è tracciato l’ordine di immissione in ruolo nelle scuole dell’infanzia e primaria dalle diverse graduatorie ancora vigenti (tra cui quella derivante dal concorso indetto con DD n. 498/2020), nel paragrafo B.16 si legge: “Fatto salvo quanto previsto dal punto A.8, le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.” Quanto ivi stabilito si può pertanto così riassumere: - se la nomina in ruolo viene disposta dopo il 31 agosto, l’assunzione risulta differita all’anno scolastico successivo nei termini che seguono; - gli effetti giuridici si producono dal 1° settembre dell’anno scolastico della nomina, in cui viene assegnata la provincia di titolarità, mentre gli effetti economici decorreranno dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo alla nomina; - la sede definitiva viene assegnata all’esito della partecipazione alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico successivo; - il periodo di formazione e prova si svolgerà nella sede ottenuta all’esito della partecipazione alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico successivo. Ciò posto, sempre il citato Allegato A, nel paragrafo A.7 dispone inoltre: “L’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2025, prevede che i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – siano tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati e? considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina e? stata conferita. L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può comunque essere anteriore alla data del 1° settembre. L’accettazione della sede da parte del personale che sia già di ruolo comporta la rinuncia al ruolo precedente.” Infine, la nota MIM prot. n. 95371 dell’11/12/2025 afferma che: “Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d’intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico si rappresentano di seguito coloro che sono tenuti al periodo di formazione e prova [nell’anno scolastico 2025/2026]: […] • I docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.” Alla luce di quanto precede, si può concludere che: - la docente ha titolo a conseguire la conferma in ruolo come docente di posto comune di scuola dell’infanzia, se sussistono i presupposti di servizio di cui all’art. 3 del D.M. n. 226/2022 (180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattica) e all’esito della valutazione positiva del periodo di prova così come previsto dall’art. 13 del D.M. n. 226/2022. La nota MIM dell’11/12/2025 è chiara nell’affermare che i docenti, assunti con decorrenza giuridica dal 1° settembre scorso ed economica dal 1° settembre 2026, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione, sono tenuti allo svolgimento del periodo di prova e, con tutta evidenza, alla conferma in ruolo al ricorrere dei presupposti normativamente stabiliti; - la rinuncia al ruolo quale docente di IRC si compie con l’accettazione della sede assegnata all’esito della mobilità e la conseguente presa di servizio nel nuovo ruolo (docente di posto comune della scuola dell’infanzia) a far data dal 1° settembre prossimo. Recita infatti l’art. 436, c. 3 del D.Lgs. n. 297/1994: “Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico”; - se il periodo di prova si sarà concluso positivamente, la docente conseguirà dunque la conferma nel ruolo di posto comune.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
Sintesi normativa e principio di indirizzo - Non esistono disposizioni che autorizzino il rilascio del diploma di Stato (il titolo di studio rilasciato a seguito dell’Esame di Stato) a uno studente deceduto prima del sostenimento/conclusione dell’esame. Pertanto, non si ritiene che la scuola possa formalmente conferire il titolo di maturità in assenza della procedura d’esame prevista dalla normativa di settore. - È invece praticabile, sulla base dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche (DPR 275/1999, art. 14, comma 2), il conferimento di un “diploma alla memoria” o di un altro riconoscimento simbolico che onori la memoria dello studente e attesti pubblicamente il percorso e l’impegno svolti. Trattasi quindi di un documento con natura di attestato e non di vera e propria certificazione. Procedura operativa consigliata per il conferimento di un diploma alla memoria 1) Avvio della proposta: la proposta motivata può essere formulata dal Dirigente scolastico o da un organo collegiale (consiglio di classe, collegio dei docenti, consiglio d’istituto) o dai genitori. È opportuno acquisire consenso formale della famiglia sulla modalità desiderata. 2) Istruttoria del consiglio di classe: il consiglio di classe redige una relazione che attesti il percorso formativo dello studente, le valutazioni ottenute, l’impegno e gli eventuali crediti formativi; la relazione costituirà l’istruttoria tecnica a supporto della proposta. 3) Parere del collegio dei docenti: il collegio dei docenti valuta il profilo didattico-educativo e formula un pronunciamento sulla proposta, con motivazione. 4) Delibera del consiglio d’istituto: sulla base dell’istruttoria e del parere del collegio, il consiglio d’istituto delibera formalmente il conferimento del diploma alla memoria (atto deliberativo da verbalizzare). 5) Provvedimento del dirigente scolastico: il Dirigente, verificata la regolarità del procedimento, formalizza il rilascio del diploma alla memoria e ne dispone la consegna ai familiari. 6) Comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale: data la delicatezza e rarità dell’iniziativa, è opportuno informare l’Ufficio Scolastico Regionale dell’azione intrapresa (comunicazione informativa dell’atto), allegando la delibera e la relazione istruttoria. 7) Conservazione degli atti: tutti i verbali, le relazioni e la delibera vanno conservati negli atti d’istituto (verbali del consiglio di classe, verbale del collegio dei docenti, delibera del consiglio d’istituto e determinazione del Dirigente). Note sulla forma e sui contenuti del riconoscimento - Il “diploma alla memoria” deve essere inteso come atto simbolico e commemorativo: nella sua intestazione è opportuno indicare chiaramente che si tratta di un riconoscimento alla memoria e non del rilascio del titolo di Stato. - Si può accompagnare il diploma alla memoria con la consegna di una copia della certificazione del percorso scolastico (pagelle, certificato di corso/attestazione del percorso svolto), che documenti le votazioni e l’impegno scolastico, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy. Aspetti pratici e di opportunità - Coinvolgimento della famiglia: concordare con i genitori o i rappresentanti legali la forma della consegna (cerimonia pubblica, incontro privato, eventuale coinvolgimento della comunità scolastica) e il testo del documento. - Rispetto della privacy: quando, in sede di deliberazione o comunicazione, si rendano noti dati relativi ad altri studenti (es. verbali di classe), tali dati devono essere trattati in conformità al quadro normativo sulla protezione dei dati personali; eventuali informazioni su altri alunni devono essere rese in forma anonima se diffuse. - Comunicazione alla comunità scolastica: predisporre comunicazioni istituzionali sobrie e rispettose, concordate con la famiglia.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
L’Istituzione Scolastica della quale sono attualmente dirigente “pro tempore” da qualche anno (istituto comprensivo) ha tradizione di fissare i momenti salienti...
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
In assenza di uno specifico regolamento applicativo, si ritiene che l’orientamento operativo possa essere il seguente: la disposizione che prevede la "sospensione del giudizio" per le studentesse e gli studenti che riportano voto di comportamento pari a 6/10 si applica con riferimento specifico alla valutazione del comportamento (assegnazione dell’elaborato critico e conseguenze della sua mancata o insufficiente presentazione). Per quanto riguarda le carenze nelle discipline al termine della classe prima dell’istruzione professionale (biennio unitario), si adotta la modalità prevista dalla riforma dei professionali: ammissione alla classe successiva con revisione del P.F.I. e attuazione di misure di recupero e monitoraggio. In altri termini, le due procedure non si escludono a vicenda ma operano su ambiti distinti (comportamento vs risultati di apprendimento). Risposte ai singoli punti del quesito 1) L’ammissione con revisione del P.F.I. si applica anche quando il voto di comportamento è pari a 6/10: per gli aspetti didattico-formativi (materie/competenze non conseguite), lo scrutinio finale della prima classe del percorso professionale deve avere ad oggetto la verifica intermedia e, se del caso, la modifica del P.F.I. con indicazione delle misure di recupero (attività estive, attività iniziali nell’anno successivo, gruppi di livello, frequenza di UDA mirate, ecc.). Quindi, il Consiglio di classe può e deve ammettere lo studente alla classe seconda con revisione del P.F.I. e con obblighi/percorsi di recupero da svolgere nel periodo estivo e/o all’inizio del secondo anno. 2) Contemporaneamente, la previsione di sospensione del giudizio per voto di comportamento pari a 6/10 prevista dal DPR citato si applica specificamente alla valutazione del comportamento: il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, deve sospendere il giudizio in relazione alla valutazione del comportamento, assegnare l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (indicando modalità, criteri e termine di presentazione) e integrare lo scrutinio una volta valutato l’elaborato. La mancata presentazione dell’elaborato entro la scadenza fissata per l’integrazione, o la valutazione non sufficiente dello stesso, comportano la non ammissione alla classe successiva per quanto riguarda la valutazione del comportamento, ai sensi della norma richiamata. Quindi, si ritiene che nel verbale di scrutinio finale il Consiglio di classe debba: a) riportare il voto del comportamento (6/10) e dichiarare la sospensione del giudizio ai sensi della disposizione sul comportamento, con l’assegnazione dell’elaborato critico; indicare chiaramente il termine per la presentazione (per esempio: "entro la data fissata per l’integrazione dello scrutinio finale da parte del Consiglio di classe" o "prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo"); precisare i criteri di valutazione dell’elaborato e le modalità di presentazione; b) assumere la decisione relativa all’ammissione alla classe successiva per le discipline: nella logica del biennio unitario, la scelta coerente è l’"ammesso con revisione del P.F.I.", con la definizione puntuale delle attività di recupero, tempi, responsabili e modalità di verifica (es. attività estive, incontri di recupero, monitoraggio nella prima parte dell’anno successivo). Alternativamente il Consiglio potrà deliberare "non ammesso" o "ammesso" solo se i risultati di profitto lo giustificano, secondo i normali criteri di valutazione. - Verbalizzazione consigliata (esempio sintetico) "Il Consiglio di classe, preso atto del voto di comportamento pari a 6/10, sospende il giudizio in ordine alla valutazione del comportamento e assegna allo studente lo svolgimento di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da presentare entro [data], ai sensi del DPR 135/2025, comma 4, 2?ter; il mancato adempimento ovvero l'esito non positivo comporterà la non ammissione alla classe successiva. Per le carenze riscontrate nelle discipline, lo studente è ammesso alla classe successiva con revisione del P.F.I. che prevede le seguenti misure di recupero: [elenco attività, tempi e modalità di verifica]." Infine, si ritiene necessario specificare nella comunicazione alle famiglie modalità, scadenze e conseguenze in modo chiaro e in forma scritta.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
Si è verificato in alcune occasioni che dei docenti, che avevano prestato il servizio dovuto al mattino in attività di docenza, abbiano comunicato la propria...
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
L'articolo 37, comma 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede quanto segue: "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire [...] durante l'orario di lavoro [...]". Se il lavoratore non ha frequentato tutte le ore previste per il conseguimento dell'attestato, ciò non toglie che le ore in cui è stato presente facciano parte dell'orario di lavoro. Ne segue che tali ore vadano comunque riconosciute, a prescindere dalle motivazioni sottostanti alle assenze e persino se queste risultassero prive di giustificazione. Anche in tale ipotesi, infatti, le assenze ingiustificate sarebbero rilevanti dal punto di vista penale e disciplinare, ma non giustificherebbero il mancato riconoscimento, come orario di lavoro, delle presenze alla formazione. Osserviamo che la formazione sulla sicurezza non determina, comunque, l'effettuazione di "lavoro straordinario" nel senso che sia possibile retribuirlo come prestazione aggiuntiva, in quanto si tratta di formazione obbligatoria che, pertanto, non può dar luogo al pagamento delle ore eccedenti l'orario di servizio. Le ore eventualmente prestate, in più rispetto a quelle del normale orario settimanale (36 ore per i dipendenti a tempo pieno), dovranno pertanto essere oggetto di recupero.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
Come già illustrato nel quesito, il primo passaggio previsto dal DL 123/2023 consiste nella segnalazione al Sindaco del comune di residenza, che, per il tramite dei servizi sociali, attiva tutti gli accertamenti sulla situazione anagrafica e su un eventuale domicilio di fatto e procede poi a perfezionare gli ulteriori passaggi previsti dalla norma, interessando eventualmente la Procura ordinaria per evasione dall’obbligo di istruzione. Dopo aver formalmente acquisito i necessari elementi informativi dal Comune, soprattutto se vi è stato trasferimento della residenza anagrafica, si ritiene che la scuola possa cancellare l’alunno dagli elenchi SIDI dell’anagrafe alunni; in generale, in base ad una “vecchia” normativa che risale al RD 653/1925, perde la qualifica di alunno interno colui che non ha mai frequentato dal 15 marzo fino alla fine delle lezioni; a quanto si evince dal testo del quesito, è proprio questa la situazione prefigurata nel caso specifico. Per quanto concerne l’anagrafe alunni, in presenza di tutti gli elementi sopra indicati, il minore risulterà quindi depennato e non automaticamente reiscritto. Dal punto di vista operativo, si consiglia di perfezionare tale procedura al momento dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, in modo da disporre di dati corretti da comunicare altresì all’ufficio scolastico territoriale per le eventuali modifiche al numero delle classi da attivare. Al momento dello scrutinio finale, il consiglio di classe prenderà atto dei vari passaggi formali effettuati e non potrà fare altro che dichiarare la “non validità” dell’anno scolastico o, in caso di depennamento già avvenuto, verbalizzare tale fattispecie. Ciò non toglie che, come si verifica in altre non infrequenti situazioni, la famiglia, per motivazioni di lavoro o di altro tipo, possa rientrare nel comune di precedente residenza/domicilio e possa chiedere la ripresa della frequenza del minore. La scuola, in questo caso, non avrà difficoltà a riammettere alla frequenza e a reinserire l’alunno negli elenchi. Per verificare la classe in cui l’alunno verrà riammesso alla frequenza, la scuola valuterà tutti gli elementi a propria disposizione in applicazione dell’articolo 45 del DPR 394/99; in particolare, se il minore ha frequentato all’estero, verranno attivate le verifiche per valutare la possibilità di inserirlo nella classe corrispondente all’età anagrafica; se invece non vi sono elementi relativi ad un percorso scolastico in altro Paese, il minore può essere inserito nella ultima classe frequentata con esito negativo, ponendo però attenzione alla eventuale eccessiva differenza di età rispetto ai compagni.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
Preliminarmente si ricorda che vanno tenuti distinti i permessi per assistenza a familiare ( art. 33 comma 3 L. 104/1992 ) dai permessi che il dipendente con disabilità grave richiedere per se stesso (art. 33 comma 6 L. 104 del 1992). Così come evidenziato nel quesito il comma 6 dell’art. 33 prevede che il dipendente in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso. Vengono previste quindi due distinte modalità di fruizione dei relativi permessi: a) i tre giorni di permesso retribuito riferiti alla giornata lavorativa intera, che sono quelli previsti dall'art. 33 comma 3 per assistenza; b) la fruizione in forma oraria giornaliera. Per il personale, in particolare per il personale docente, che lavora con un orario di lavoro inferiori a 6 ore, spetterà 1 ora di permesso al giorno, mentre, per le giornate pari o superiori a 6 ore sono previste 2 ore giornaliere. Pertanto, se in una certa giornata la docente è in servizio soltanto per due ore ad esempio (8:30–10:30), il diritto alla fruizione oraria ordinaria riconosciuta dalla prassi è di 1 ora di permesso per quella giornata. In alternativa la docente può utilizzare per le due ore di lavoro di quel giorno, uno dei tre giorni di permesso (giornata intera) richiamati al punto b), in tal caso quel giorno è considerato giornata lavorativa intera e il permesso copre l’intera prestazione, indipendentemente dal numero di ore effettivamente svolte in quella giornata. Diversa invece, è la situazione del personale ATA che può usufruire sempre per un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore di due ore di permesso giornaliere. Per entrambi, personale docente o ATA, questi sono i diritti riconosciuti per legge attualmente vigenti e non modificati, non è previsto un limite massimo di ore fruibile nel mese. In alternativa, solo per il personale ATA con esclusioni del personale docente il CCNL vigente all’art. 68 commi 1-2-3 ha previsto la possibilità di frazionare in ore i tre giorni per assistenza previsti dal comma 3 dell’art. 33, con un limite massimo di 18 ore mensili.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
Le procedure per la fruizione dell’istruzione parentale, sebbene oggetto di puntuali Linee Guida pubblicate nel dicembre 2025, sono purtroppo spesso utilizzate in modo forzato e strumentale da parte delle famiglie, al fine di evitare il mancato riconoscimento della validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria o la segnalazione alle competenti autorità di vigilanza. Premesso che l’intero percorso scolastico dell’alunno deve essere oggetto di continuo monitoraggio (la norma di cui al DL 123/2023 prevede la segnalazione al Comune di elusione scolastica nel caso in cui le assenze superino i quindici giorni in un trimestre), non si ritiene che, alla data della presentazione del quesito, la scuola di precedente frequenza possa fare altro che prendere atto della situazione. Sarebbe in ogni caso opportuno, se non già fatto, segnalare la questione al Sindaco del Comune di residenza, in modo che i servizi sociali possano eventualmente prendere in carico la situazione per la tutela del minore. Per quanto concerne la scuola che ha ricevuto l’istanza per la partecipazione agli esami di idoneità, tale istituzione dovrà verificare il progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia o chiederne la presentazione o l’adeguamento (cfr a tal proposito le Linee Guida sull’istruzione parentale sopra richiamate) e far sostenere l’esame di idoneità, che costituisce l’unico strumento per verificare l’effettiva capacità della famiglia di farsi carico dell’istruzione del figlio. Non sarebbe consigliabile, infatti, escludere tale possibilità, nonostante l’irritualità della procedura, sia per il potenziale contenzioso che ne potrebbe scaturire, sia per la tutela stessa dell’alunno, rispetto al quale il sistema scolastico non potrebbe fornire altre opportunità.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
La docente ha diritto, semmai, alla rivalutazione del TFR, dato che nel 2010 ha scelto, aderendo ad Espero, il calcolo del TFR. In linea generale gli adeguamenti dovrebbero essere gestiti tramite flussi stipendiali NoiPA/Uniemens ListaPosPA, però, per sicurezza, è possibile procedere con l'invio del TFR2 cartaceo, all'Inps, considerate le variazioni economiche degli anni 2019 e 2020.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
La transizione dal vecchio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici necessita effettivamente di alcuni ulteriori passaggi concernenti l'impostazione didattico metodologica, soprattutto per le discipline che subiscono modifiche significative, come le scienze sperimentali di cui al quesito. Tenendo conto del quadro normativo che consente l'esercizio dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, nelle more della pubblicazione delle Linee guida ministeriali, si ritiene si possa procedere alle adozioni con le seguenti opzioni entrambe ammissibili: 1) Adottare un unico testo specifico per la disciplina “Scienze sperimentali” , se disponibile e ritenuto coerente con il PECUP dell'istruzione tecnica di cui al DL 45/2025 - (cfr allegato 2 bis al decreto), soluzione da preferire per coerenza didattica e per favorire un approccio integrato alla programmazione; 2) Adottare più volumi distinti (es. testi per Fisica, Chimica e Scienze della Terra) qualora si ritenga che la progettazione di Istituto non possa essere sviluppata in modo integrato in tempi utili per provvedere alle adozioni. Le scelte di adozione devono comunque rispettare il tetto di spesa previsto dalla normativa ministeriale sulle adozioni dei libri di testo. Pertanto ogni proposta deve essere valutata anche in relazione all’impatto economico per le famiglie.
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Data di pubblicazione: 08/05/2026
Diversamente da quanto affermato nel quesito, a nostro parere non è possibile, per il personale docente, indipendentemente dalla tipologia del proprio contratto di lavoro, fruire dei sei giorni di ferie durante il periodo delle attività didattiche alla stessa maniera dei tre giorni per motivi personali. L'articolo 1, comma 54 della legge n. 228/2012 (disposizione inderogabile dai contratti collettivi, con disapplicazione delle norme contrastanti a decorrere dal 1° settembre 2013 come previsto dal successivo comma 56) subordina per i docenti la possibilità di fruire delle ferie, durante il periodo delle attività didattiche, alla possibilità di "sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". Inoltre, è vietata la fruizione delle ferie durante gli scrutini, gli esami e altre attività valutative. I commi 54-55-56 dell'articolo 1 della legge 228/2012 sono anche richiamati dalla Dichiarazione congiunta in calce all'articolo 38 del CCNL 18/01/2024, pertanto non appare possibile dubitare della cogenza di tali disposizioni, nei confronti sia del personale di ruolo, sia di quello con contratto a tempo determinato. La norma di cui all'articolo 15, comma 2 del CCNL 29/11/2007 deve pertanto ritenersi disapplicata, nella parte in cui entra in contrasto col citato comma 54, a far data dal 1° settembre 2013. Inoltre, anche per quanto riguarda la fruizione dei tre giorni di permesso per motivi personali, non appare affatto scontato che il dirigente non possa valutarne, nel merito, la concessione. Al contrario, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12991 del 13 maggio 2024, ha ritenuto che la previsione del CCNL, circa la ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze. Ciò precisato, osserviamo che l'articolo 35, comma 1 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" sottoscritto il 18 gennaio 2024, estende al personale con contratto a tempo determinato le norme sulle ferie, permessi e assenze previste per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pur con alcune limitazioni di cui ai commi seguenti dello stesso articolo. Tali limitazioni, tuttavia, non riguardano i sei giorni fruibili dai docenti durante i periodi di attività didattica; pertanto, anche i docenti con contratto a tempo determinato possono fruirne, a prescindere dalla durata dello stesso (31 agosto, 30 giugno o supplenza breve e saltuaria). Tuttavia, occorre osservare che le ferie, al personale non di ruolo, spettano in proporzione al servizio prestato (articolo 35, comma 2 CCNL). Pertanto, in particolare per i supplenti brevi, la fruizione deve tenere conto dell'avvenuta maturazione di quelle eventualmente richieste. In conclusione, riteniamo che anche il personale con contratto di lavoro a tempo determinato possa fruire dei sei giorni di ferie durante il periodo delle attività didattiche, purché - in relazione alla durata del contratto - abbia maturato le ferie richieste e sia possibile - condizione richiesta a tutto il personale docente, anche di ruolo - la sua sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
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Data di pubblicazione: 08/05/2026
Un dipendente che svolge servizio come xxxx nel xxxxx che dirigo vorrebbe cedere, in parte, le proprie ferie ad altro collega che si trova in una situazione famigliare...
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Data di pubblicazione: 08/05/2026
L’art. 39 commi 6 e 7 del CCNL 2007 prevede che il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61. Per quanto concerne il rapporto di lavoro a tempo parziale, in giurisprudenza il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 15 maggio 2013, ha affermato che nel part-time verticale la scelta dei giorni in cui effettuare la prestazione deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto; in mancanza di detta indicazione il dirigente può modificarli dandone adeguata motivazione. La Cassazione (cfr. Sentenza 29/04/2024, n. 11333) ha affermato che in tema di lavoro a tempo parziale organizzato in turni, è necessaria la puntuale indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa, con riferimento a giorno, settimana, mese ed anno, non essendo consentito al datore di lavoro, nemmeno in base all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015, derogare a tale esigenza e indicare l'orario di lavoro su turni successivamente alla conclusione del contratto, in assenza di clausole flessibili ed elastiche. L’ARAN, con l’ Orientamento CIRS115 11 aprile 2023, ha fornito precisazioni in materia. “Il dirigente scolastico può modificare l’articolazione oraria di una collaboratrice scolastica in part time verticale (24 ore lavorative su 4 giorni settimanali) per sopravvenute esigenze di servizio? La norma contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA è l’art. 58 del CCNL Scuola del 29/11/2007. Tale articolo al comma 6 prescrive che il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7, che a sua volta indica le differenti modalità di svolgimento del part-time. Quindi è il contratto scritto a definire la durata e le modalità di svolgimento della prestazione in part time. Per quanto concerne, invece, la modifica del rapporto a tempo parziale, ai sensi della ordinanza ministeriale n. 446 del 1996 cui rinvia la norma contrattuale, essa può essere richiesta solo dall’interessato con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dopo due anni dalla costituzione del part time. In casi eccezionali, però, da valutare in relazione alla dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta, è ammissibile anche la modifica del rapporto di lavoro prima della scadenza del biennio. Pertanto, il rapporto di lavoro part time, come definito contrattualmente non può essere modificato in modo unilaterale dal dirigente scolastico”. In giurisprudenza (cfr. Corte appello Milano sez. lav., Sentenza 01/03/2023, n. 104) è stato ribadito che qualunque mutamento dell’orario di lavoro – da part-time a full time o viceversa – presuppone l’accordo tra le parti e quindi il consenso del lavoratore: pertanto è sicuramente illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al dipendente che abbia rifiutato una proposta di modifica dell’orario di lavoro ed inoltre il datore di lavoro non può imporre unilateralmente la trasformazione dell’orario di lavoro senza il consenso del lavoratore, per cui una tale evenienza giustifica senz’altro le dimissioni del lavoratore per giusta causa.. Ciò premesso, nel periodo tra termine delle lezioni e termine delle attività didattiche (esami) non vi è alcuna trasformazione automatica del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno; questo, conseguentemente, non legittima l’obbligo di fruire delle ferie per tutti i giorni della settimana. In sostanza il rapporto in part?time verticale permane e le ferie vanno fruite e, se necessario, monetizzate tenendo conto del riproporzionamento. Conclusivamente, i giorni indicati nell’invito ( in attuazione della recente giurisprudenza sulle ferie) devono corrispondere ai giorni di effettiva prestazione previsti dal rapporto su spezzone, non a tutti i giorni della settimana.
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Data di pubblicazione: 08/05/2026
Per normativa generale, tutti i lavoratori devono poter fruire di un giorno di riposo settimanale e, se impiegati in giorno festivo, devono poterlo recuperare tramite riposi compensativi. Da questo punto di vista, i giorni non lavorativi sono equiparati ai giorni festivi, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 452/1991. Ciò premesso, rispondiamo ai quesiti posti, che presuppongono che nell'intero periodo indicato il personale sia impegnato nelle attività del progetto. Qualora vi fossero dei giorni liberi da attività, questi andrebbero allora considerati come giorni di riposo. 1. Il 2 giugno è un giorno festivo e, di conseguenza, i dipendenti che quel giorno partecipano alle attività del progetto debbono poter recuperare la giornata lavorativa. Non è però possibile accreditare sullo stipendio dei docenti partecipanti una voce del tipo "festività non goduta", che non è prevista né dal CCNL né da alcuna norma di legge. Semplicemente, i docenti avranno diritto al recupero compensativo al termine dell'attività all'estero. 2. Anche i fine settimana compresi nell'attività, se lavorativi, devono poter essere recuperati. Pertanto, poiché nel periodo indicato sono presenti quattro giorni fra sabati e domeniche, sarà possibile recuperare altri quattro giorni lavorativi. La normativa non è diversa fra docenti di ruolo e con contratto a tempo determinato; semplicemente, nei giorni di recupero i dipendenti non saranno in servizio. La circostanza che in tali giorni siano o no previsti compiti istituzionali, dal punto di vista del recupero, appare irrilevante (l'importante è che il personale non sia impegnato nei giorni di riposo compensativo). Si osserva che, relativamente al personale a tempo determinato, in detti giorni non sarà possibile fruire delle ferie.
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Data di pubblicazione: 08/05/2026
La Legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata e sostituita dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) L’art. 47 del citato DPR disciplina le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prevedendo che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L’art. 71 del medesimo DPR prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. L’art. 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’art. 76 prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Ciò premesso, vista la dichiarazione del dipendente, questi i passaggi operativi che si suggerisce di porre in essere: - Archiviare e conservare copia dell’autodichiarazione resa dal dipendente. - Acquisire e conservare la documentazione oggettiva che attesta l’impiego della coniuge (es. copia del contratto di lavoro, comunicazioni ufficiali della scuola dove presta servizio, dati SIDI/registri di servizio se disponibili) ottenuta tramite canali ufficiali. - Verificare con l’INPS e/o l’ufficio competente se l’indennità relativa al congedo è stata erogata dall’Ente o dall’Amministrazione scolastica (per individuare il soggetto da informare per eventuale recupero). - Intraprendere la fase istruttoria disciplinare: se emergono profili di falso è opportuno coordinarsi con l’UPD per l’attivazione del procedimento disciplinare. - Se alla luce dei controlli effettuati risulta che il dipendente ha fruito congedo parentale non spettante e/o che non poteva essere retribuito, occorrerà procedere con la revoca del congedo e il recupero delle somme indebitamente percepite. Ovviamente, nel caso, il dipendente dovrà giustificare ad altro titolo le assenze onde non incorrere nell’assenza ingiustificata.
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Data di pubblicazione: 08/05/2026
Scrivo in merito alla recente sentenza n. 188/2026 del Tribunale di Vicenza della quale si sono occupati alcune testate giornalistiche alla quale peraltro...
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Data di pubblicazione: 08/05/2026
La risposta al quesito è affermativa. L'articolo 35, comma 1 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" sottoscritto il 18 gennaio 2024, estende al personale con contratto a tempo determinato le norme sulle ferie, permessi e assenze previste per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pur con alcune limitazioni di cui ai commi seguenti dello stesso articolo. Tali limitazioni, tuttavia, non riguardano i sei giorni fruibili dai docenti durante i periodi di attività didattica; pertanto, anche i docenti con contratto a tempo determinato possono fruirne, a prescindere dalla durata dello stesso (31 agosto, 30 giugno o supplenza breve e saltuaria). Tuttavia, occorre osservare che le ferie, al personale non di ruolo, spettano in proporzione al servizio prestato (articolo 35, comma 2 CCNL). Pertanto, in particolare per i supplenti brevi, la fruizione deve tenere conto dell'avvenuta maturazione di quelle eventualmente richieste. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 1, comma 54 della legge n. 228/2012, disposizione inderogabile dai contratti collettivi ai sensi del successivo comma 56. Pertanto, la fruizione delle ferie, durante il periodo delle attività didattiche, è subordinata alla possibilità di "sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". Inoltre, è vietata la fruizione delle ferie durante gli scrutini, gli esami e altre attività valutative. I commi 54-55-56 dell'articolo 1 della legge 228/2012 sono anche richiamati dalla Dichiarazione congiunta in calce all'articolo 38 del CCNL 18/01/2024. In conclusione, i docenti con contratto a tempo determinato possono fruire dei sei giorni di ferie durante il periodo delle lezioni alle stesse condizioni previste per il personale a tempo indeterminato, sempre che: - le ferie siano state maturate; - la fruizione non imponga la sostituzione con oneri per la finanza pubblica (vincolo valido per tutto il personale, compreso quello di ruolo).
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