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    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Accettazione di una supplenza di un’ora da parte di lavoratrice dipendente a 40 ore settimanali: limiti e condizioni...
  • In merito al quesito posto si ritiene che può essere conferita la supplenza ad un’ aspirante che già ha un rapporto di lavoro con datore di lavoro privato (indipendentemente dalle ore lavorative presso il datore di lavoro privato) solo se si tratta di spezzone orario non superiore alla metà dell’orario ordinario di servizio del titolare (la metà dell’orario del titolare rappresenta quindi il massimo delle ore accettabili). Precisiamo meglio. La materia dell'incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola del 29 novembre 2007. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Pertanto, un temperamento “soggettivo” del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all’art. 1, comma 56 e seguenti viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero- professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto lavorativo viene legislativamente consentito, con la conseguenza che, per i dipendenti in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle contenute in leggi o regolamenti che vietano l’iscrizione in albi professionali, risultano inapplicabili. Infatti, riteniamo che la normativa suesposta per il personale in part time sia applicabile anche al personale titolare di spezzone orario. Detto personale è, in sostanza, titolare di un contratto con orario inferiore a quello ordinario; ne consegue che il suo rapporto di lavoro, ai fini del regime delle incompatibilità, è equiparabile ad un part time. Nel caso di specie, trattandosi contratto a t.d. di 1 ore settimanale (quindi non superiore al 50%), si ritiene applicabile il regime più favorevole per i dipendenti in part time; pertanto, il contratto di lavoro presso il datore di lavoro privato è compatibile con la supplenza fermo restando che non deve arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività di Istituto. Conclusivamente, a nostro avviso, un lavoratore dipendente nel privato può accettare una supplenza di 1 ora settimanale, a condizione che venga assicurata la compatibilità oraria e l’assenza di conflitto di interessi.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Riduzione dell’unità oraria per cause di forza maggiore: disciplina delle ore intermedie e obbligo di recupero...
  • Nel caso illustrato dal quesito, non è semplice, naturalmente, contemperare il principio generale della garanzia del diritto allo studio con la situazione di chiara emergenza in cui si trova la comunità scolastica. In situazioni del genere, non sono facilmente reperibili nella normativa primaria e in quella pattizia soluzioni riferite al caso specifico; si ritiene, pertanto, che ci si debba muovere con grande prudenza, utilizzando al massimo gli strumenti di flessibilità organizzativa e cercando sempre il maggior possibile coinvolgimento delle diverse componenti della comunità scolastica. Entrando nel merito, dal punto di vista dell’orario di servizio dei docenti, si ritiene che la programmazione del recupero debba comunque tener conto dell’applicazione delle circolari del 1979 e del 1980, anche perché vengono richiamate nel CCNL. In altre parole, se può essere consentito adattare l’orario delle lezioni a casi particolari (cfr circolare 192/1980 che parla di provvedimento motivato nel caso di particolari necessità), non si ritiene che il mancato recupero possa essere consentito per la riduzione di tutte le ore di lezione, tenendo conto, altresì, che ci sarà bisogno di prevedere attività di lezione atte a garantire il monte orario degli studenti, nella misura e nelle modalità che potranno essere possibili e sostenibili nei prossimi mesi, quando i lavori di messa in sicurezza renderanno possibile la piena fruibilità della struttura.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Autonomia scolastica e chiusura prefestiva: il Consiglio di Istituto può deliberare il 4 gennaio?
  • La normativa concernente la chiusura prefestiva degli uffici scolastici è ancora oggi regolamentata dal DPR 207/1987 (art. 36, art. 3): “Durante l’interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive , fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale”. Si precisa che per giornate prefestive, come è stato sottolineato da note di diversi USR (es. nota USR Veneto 7993 del 16/4/2019), "devono intendersi le giornate che immediatamente precedono le festività civili e religiose riportate dalla annuale ordinanza ministeriale, con esclusione delle giornate che precedono la mera sospensione delle attività didattiche in ragione dell’adattamento del calendario scolastico ex art. 5 del DPR 275/1999". Alla luce di quanto sopra, considerato che la giornata di cui al quesito (4 gennaio 27) precede semplicemente un giorno di chiusura in quanto "prefestivo", una eventuale delibera del consiglio di istituto di chiusura del 4 gennaio sarebbe illegittima e configurerebbe gli estremi della interruzione di pubblico servizio.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Pausa tra due turni di lezione e permanenza degli studenti a scuola: obblighi di vigilanza e misure organizzative...
  • Partiamo da una prima considerazione di base. Quella proposta è un organizzazione "strutturale" di un Liceo, valida per tutto l'anno scolastico. Questo rende il compito della scuola relativamente agevole. Vediamo meglio. L’art. 4, c. 2, del DPR 275/1999 dispone che “nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari”. Il medesimo DPR 275/1999 all’art. 5, c. 1, prevede che “le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa”. In riferimento al caso specifico proposto si ritiene che la scansione oraria delle lezioni debba essere illustrata/inserita nel Piano triennale dell’offerta formativa proprio perché adottata – come è presumibile- al fine di realizzare in modo efficace gli interventi didattico-formativi, previo coinvolgimento, quindi, del collegio dei docenti (per l’elaborazione del piano sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico) e del consiglio di istituto (per l’approvazione del piano), come previsto dall’art. 3, c. 4, del DPR 275/1999. Quello è lo strumento, a nostro parere, da utilizzare per il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola. Di conseguenza la scansione sarà poi anche riportata negli atti di autoregolamentazione dell’istituzione scolastica (ad es. nel cosiddetto regolamento di istituto). In considerazione della rilevanza organizzativa che assume la scansione oraria adottata si ritiene che tale scansione e le conseguenti misure organizzative debbano essere portate a conoscenza degli esercenti la responsabilità genitoriale prima dell’inizio delle attività didattiche mediante formale comunicazione che è opportuno sia poi acquisita dalla scuola con la sottoscrizione degli stessi esercenti la responsabilità genitoriale per ricevuta e conoscenza. A nostro parere, lo strumento migliore, in questo caso, è il registro elettronico, dove si acquisiscono le prese visione. Ciò non toglie che la scuola possa usare altri strumenti di comunicazione (sito web, tradizionali moduli cartacei). Ricordiamo che le famiglie non devono prestare il consenso, devono ricevere e lasciare traccia (analogica o digitale) della presa visione degli orari e dell'organizzazione della scuola.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Accesso agli atti relativi alla formazione delle classi: limiti e condizioni nell’ambito dell’assegnazione degli alunni ai plessi...
  • Si premette che la decisione di non procedere in autotutela, a fronte dell'istanza di riesame e sospensione dell’efficacia e annullamento del provvedimento di assegnazione degli alunni al plesso viciniore, rispettivamente ex art. 21-quater e 21-novies della legge n. 241/1990, è del tutto corretta e legittima. In particolare, quest’ultima disposizione recita: “1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. […]” L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio disciplinato dalla legge n. 241/1990, così come il potere di sospensione dell’efficacia, hanno natura ampiamente discrezionale (“il provvedimento amministrativo illegittimo…può essere annullato d’ufficio”) e richiedono la sussistenza di concrete ragioni di pubblico interesse, oltre alla comparazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nel caso di specie, accogliere la richiesta della singola famiglia avrebbe costretto la scuola a riesaminare tutte le altre istanze analoghe, con pregiudizio del buon andamento dell'azione amministrativa e quasi nessun beneficio effettivo per l’utenza (date la frequenza del medesimo tempo scuola richiesto e la vicinanza tra i plessi). Del resto, da quanto affermato nel quesito, non si rilevano neppure vizi di legittimità che facciano propendere per l’annullabilità del provvedimento censurato, condizione prima – come ovvio – per il suo annullamento. Posto dunque che il potere amministrativo in questione è discrezionale, il dirigente non è obbligato a dare seguito alla comunicazione della famiglia sul punto. Si consiglia, anzi, di non rispondere affatto perché qualsiasi esternazione che non costituisse atto meramente confermativo della precedente assegnazione ai plessi farebbe di nuovo decorrere, inevitabilmente, il termine di 60 giorni per la presentazione di un eventuale ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso di essa. Occorre, per contro, rispondere alla richiesta di accesso agli atti. Nell'evadere l'istanza presentata dalla famiglia, la scuola deve attenersi a due capisaldi sanciti dalla legge n. 241/1990, dal D.P.R. n. 184/2006 e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa: 1. inaccessibilità delle mere informazioni e divieto di rielaborazione dati. Ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 241/1990, "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo". L'accesso documentale si esercita esclusivamente nei confronti di atti già formati e materialmente detenuti dall'amministrazione. La scuola non ha alcun obbligo di svolgere un'attività di ricerca, estrazione, sintesi o rielaborazione dati, né di creare documenti ex novo o redigere prospetti informativi per soddisfare le pretese del richiedente; 2. attestazione formale di inesistenza del documento richiesto. Qualora un atto richiesto non esista in rerum natura, non sia mai stato formato o non sia detenuto dagli archivi scolastici, l'amministrazione deve rilasciare una formale dichiarazione di inesistenza dell'atto. L'ostensione di un documento inesistente configura un'ipotesi di "accesso impossibile" per il principio generale ad impossibilia nemo tenetur; la dichiarazione espressa resane dalla pubblica amministrazione sotto la propria responsabilità è ostativa all'accoglimento dell'istanza e soddisfa integralmente l'onere procedimentale dell'ente. Alla luce di tali elementi, si precisa di seguito come la scuola deve riscontrare ciascun punto dell'istanza di ostensione documentale: - punti a) e b) – criteri deliberati dal consiglio di istituto e dagli organi collegiali per le iscrizioni e la formazione delle classi. L’istanza è accoglibile, alla luce dell’interesse diretto, concreto e attuale dei richiedenti (art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990) e poiché si tratta di delibere e atti amministrativi generali formati e detenuti dall'istituto. La scuola può consentirne la visione/estrazione di copia oppure indicare alla famiglia la modalità telematica di consultazione (se già pubblicati sul sito d'istituto); - punto c) – verbali redatti dalla "Commissione per la formazione delle classi". Poiché nell'istituto non esiste alcuna commissione preposta alla formazione delle classi e queste vengono definite dal dirigente scolastico a seguito degli incontri di continuità e del confronto con i collaboratori, non è stato mai formato alcun verbale di commissione. L’istanza di accesso a tali documenti non è dunque accoglibile e l’istituzione scolastica deve rilasciare un'attestazione formale che dichiari l'inesistenza del documento. Ovviamente, l’amministrazione non è tenuta a redigere atti o verbali ex novo per riscontrare la richiesta (cfr. art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 184/2006: “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta”). Né il fatto che la formazione classi sia compiuta dal dirigente costituisce un vizio del procedimento, poiché il relativo provvedimento amministrativo è di sua competenza ed egli è libero di condurre l’istruttoria personalmente o con l’ausilio di una commissione. La legittimità del provvedimento di formazione delle classi non dipende da chi conduce l’istruttoria ma solo dalla previa acquisizione delle delibere sopra ricordate (cfr. artt. 7, comma 2, lettera b) e 10, comma 4 del D.Lgs. n. 297/1994); - punti d) ed e) – numero degli alunni iscritti/frequentanti e presenza di soggetti con disabilità nelle classi prime dei due plessi. La richiesta mira a conoscere mere "informazioni" e dati statistici/descrittivi disaggregati, privi della forma di un documento amministrativo precostituito, ponendosi in contrasto con l'art. 22, comma 4 della legge n. 241/1990 e con l'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 184/2006 sopra richiamati. La scuola non ha l'obbligo di rielaborare i propri archivi per costruire un prospetto informativo ad hoc. In aggiunta, le informazioni riguardanti la presenza e il numero di alunni con disabilità afferiscono a dati personali relativi allo stato di salute e alla sfera della riservatezza di terzi minori, soggetti a tutela rafforzata. Tale diritto, soprattutto in una piccola comunità, rischierebbe di essere leso anche solo dalla conoscenza di dati numerici. Per tutti questi motivi l’istanza, per tale profilo, non può essere accolta; - punto f) – data in cui sono state formate le classi. La relativa istanza può essere accolta mediante ostensione del documento (se esistente). Se la data coincide con un provvedimento o con la disposizione di fissazione del sorteggio/estrazione pubblica dell'abbinamento gruppi-classe/sezioni, la scuola riscontra la richiesta fornendo copia di tale disposizione/atto. Qualora la famiglia richieda l'informazione in quanto tale (senza riferirsi a un atto specifico), va ribadito che il diritto di accesso si esercita unicamente sui documenti esistenti e non tramite quesiti o richieste di chiarimenti scritti.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Congedo straordinario della nipote per assistenza alla nonna: priorità tra familiari e requisiti per la fruizione...
  • In merito alla richiesta di questo congedo, come per altre analoghe risposte, in premessa una breve sintesi delle regole per una corretta gestione. Per legge, il congedo in oggetto disciplinato nell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001 e, considerate le successive modifiche, ultima in ordine di tempo la legge 105/2022, articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2 stabilisce un preciso e inderogabile ordine di priorità. 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Nel caso specifico la richiesta del congedo è riferita la nonna che, nel grado di parentela in linea retta ai sensi dell’art. 75 del codice civile è di secondo grado e, nella scala dei familiari avente diritto è al quinto posto. Mentre, il genero/padre applicazione dell’art. 78 del codice civile per affinità è di primo grado. La richiesta del congedo è subordinata alle seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare la nonna, è soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 oggi, ai sensi degli art. 3-4 del D.lgs. 62/2024, definita persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni c) Essere conviventi. Unica eccezione i genitori per i figli e, non viceversa. Al riguardo, la nuova formulazione dell'art. 42 prevede che il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. L'INPS con il Messaggio 3096/22 ha precisato che, ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo. L'INPS evidenzia altresì che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, per quanto concerne la convivenza, ha precisato che:” Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo (cfr. applicazione dell’art. 2 comma 1 lettera n del DLgs 105/2022). Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000). REQUISITI OGGETTIVI Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, la Funzione Pubblica ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Non è considerato come eccezione avere superato i 65 anni di età. La stessa circolare, per quello che concerne l'inderogabilità dei soggetti avente diritto, a fronte di alcune richieste di parere sul punto, evidenzia che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile e, fra questi requisiti, come precisato, uno dei requisiti essenziali è essere conviventi. Ciò precisato in risposta al quesito si ritiene quanto segue: a) La nipote ed il genero rientrano nella stesso grado gerarchico di aventi diritto (il quinto) e quindi non c’è un ordine di priorità all’interno dello stesso grado. Ne consegue che, la presenza del genero convivente non limita il diritto della nipote se è convivente anche questa ( vedi punto b) b) In ordine alla questione se per presentare e fruire del congedo è sufficiente dimostrare di avere presentato richiesta di variazione della residenza, la risposta sarebbe si con le seguenti precisazioni. Come detto sopra, alla luce delle novità normative apportate dal D.Lgs. n. 105 del 2022, è sufficiente che la convivenza sia instaurata all’inizio del congedo e che venga mantenuta per tutta la sua durata. A tal fine, è ammesso anche il trasferimento temporaneo della residenza o del domicilio presso l’abitazione del familiare assistito, così come l’iscrizione anagrafica temporanea o una dichiarazione di dimora abituale, purché risulti effettiva e documentabile. Nel caso specifico si evidenzia che, l’interessata ha inoltrato la richiesta di cambio residenza allo stesso comune di residenza della nonna ma ad altro indirizzo. Quindi, se così fosse, verrebbe comunque a mancare il requisito della convivenza come inteso dalle indicazioni della Funzione Pubblica sopra riportate. c) In ultimo si aggiunge che per questo congedo, come noto, è necessario emettere un decreto, che diversamente dalle altre assenze, è soggetto ai sensi del D.lgs. 123/2011 al controllo preventivo della competente RTS e, al successivo pagamento della relativa indennità. Quindi, è fondamentale e propedeutico che gli atti a corredo siano completi e verificati dalla scuola prima del relativo invio, proprio per evitare eventuali osservazioni.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Docente con cattedra COE e libera professione: individuazione dell’istituzione scolastica competente al rilascio dell’autorizzazione...
  • La materia della incompatibilità del personale scolastico è regolata dall’art. 53 del D.Lgs.30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 non modificate dai successivi CCNL. La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all’art. 508 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.L.vo 165 del 2001). Nel caso di specie il docente è titolare di partita IVA e quindi trattasi di autorizzazione inerente all’esercizio della libera professione. Ai sensi del comma 15 dell’art. 508 citato, al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruoli e docenti supplenti, nè tra personale a tempo pieno e a tempo parziale) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ovviamente l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva ( senza iscrizione alla Camera di commercio che andrebbe a qualificare l’attività come imprenditoriale e quindi assolutamente incompatibile). La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Si rileva, inoltre, che i redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui al comma 14 dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale, il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico. Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate e chiunque svolga una delle professioni non regolamentate in questione contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Nessun rilievo viene dato dalla normativa alla connessione tra attività professionale e disciplina insegnata a scuola. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, d.lg. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente. (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020 n° 105) La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello ( cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n° 1013). Pertanto: - l'attività di cui al quesito può, in linea generale, essere svolta sotto forma di libera professione. Nel richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione tuttavia, il docente dovrà precisare che si tratta per l’appunto di attività libero professionale esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013 (non risulta ancora l'esistenza di un albo nel caso di specie) con possesso di partita iva ( l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva come nel caso di specie). Alla stessa stregua dovrà dichiarare che non vi è iscrizione alla Camera di commercio il che inquadrerebbe l'attività come commerciale e quindi vietata. Una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione, con la specifica che trattasi di attività esercitata ai sensi della Legge 4 del 2013, il dirigente potrà concedere la suddetta autorizzazione richiesta previa valutazione dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. - Si ritiene che la richiesta di autorizzazione debba essere inviata a tutte le scuole ove presta servizio.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Viaggi d’istruzione e superamento della soglia di € 140.000: c'è l'obbligo di ricorso all’Accordo Quadro Consip?
  • La risposta al quesito passa per una decisione che, probabilmente, non è stata ancora presa e rende impossibile, oggi, rispondere nel dettaglio: a regolamento acquisti, infatti, dovrebbe essere stato inserito un criterio per fissare il limite del cumulo dei viaggi di istruzione, basati sull’anno scolastico o sull’anno solare. Il Codice Appalti, infatti, fissa il metodo di calcolo in “dodici mesi”, disinteressandosi di come le diverse amministrazioni calcolano l’esercizio. Inoltre, la nota MIM di novembre 2025 incoraggiava i Consigli d’Istituto a suddividere i viaggi di istruzione per “finalità” in modo da rendere trasparente la modalità di calcolo: in difetto dell’adempimento a una o entrambe queste istruzioni, la decisione va presa adesso, tardivamente rispetto all’inserimento o meno del viaggio in esame. La documentazione dell’AQ 2919 stabilisce che l’Istituto, nella prima fase, deve inserire nel “Tool AQ Viaggi di istruzione” l’elenco dei viaggi che prevede di effettuare nel corso dell’anno scolastico, con il relativo importo presunto. È inoltre espressamente precisato che deve essere superiore a € 140.000 l’importo complessivo di tutti i viaggi ricompresi nell’Ordine e non quello del singolo viaggio. Lo stesso criterio emerge dai chiarimenti ufficiali Consip: nell'esempio formulato in sede di gara, cinque viaggi da € 40.000 ciascuno vengono considerati complessivamente per € 200.000 ai fini dell'utilizzo dell'Accordo Quadro. Sulla base dell’indicazione dell’anno scolastico come criterio base per il cumulo dei viaggi di istruzione, ci pare di poter dire che il viaggio di novembre possa essere conteggiato nell’anno scolastico 2026/2027, aggiudicandolo tramite l’Accordo Quadro, purché la scuola proceda a inserire il relativo criterio nel regolamento acquisti unitamente all’inserimento, nel medesimo regolamento, dei criteri suggeriti dalla nota MIM di novembre 2025: in difetto, il problema si ripresenterà ciclicamente.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Docente in allattamento a rischio e ferie non godute: obbligo di fruizione durante la sospensione delle lezioni?
  • Nel caso di specie trattasi di interdizione post partum con svolgimento di altri compiti in segreteria; infatti, rimane l’orario di 24 ore e lo status di docente in quanto il collocamento fuori ruolo con orario a 36 ore settimanali vi è solo in conseguenza di un giudizio di inidoneità relativa da parte della CMV. L’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 5944 dell’8 luglio 2025 ha fornito indicazioni utili sui provvedimenti di interdizione ante/post partum delle lavoratrici madri ai sensi degli articoli 6, 7 e 17 del D.lgs. n. 151/2001 e delle previsioni di natura esecutiva contenute nell’articolo 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 (vigente in forza dell’articolo 87 del D.lgs. n. 151/2001). Il documento rammenta che la richiesta di interdizione può essere inoltrata o su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, unitamente alla sopra citata documentazione. In caso di istanza presentata dal datore di lavoro, la stessa, come detto sopra, deve contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda. La nota evidenzia, altresì, che «la valutazione circa la possibilità ovvero l’impossibilità di spostamento ad altre mansioni compete, in via esclusiva, al datore di lavoro, il quale deve tenere conto del fatto che l’eventuale mutamento di mansioni o l’adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisca l’efficienza dell’organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell’azienda stessa.» Quindi, il datore di lavoro deve essere certo che il mutamento di mansioni della lavoratrice garantisca contestualmente l'efficienza organizzativa e non ne comprometta le finalità di buon andamento del servizio. Con specifico riferimento al personale scolastico, viene evidenziato che nel caso delle insegnanti di scuola primaria «il principale rischio è il rischio biologico (ad esempio malattie esantematiche, epidemia, etc.). In tale fattispecie il periodo di astensione dovrà ricomprendere tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto ed anche in questo caso, l’Ufficio provvederà al rilascio del provvedimento di astensione senza alcuna ulteriore specifica valutazione […].» Come affermato anche in altre risposte ad analoghi quesiti, tale affermazione sembra quasi “imporre” al dirigente scolastico un provvedimento interdittivo nel caso in cui non possa assegnare utilmente la docente ad altra mansione compatibile con il suo stato e non generativa delle suddette condizioni di rischio. Qualora invece ciò sia possibile alla luce del DVR e del parere del medico competente, come nel caso in oggetto, ciò non implica il mutamento dell’orario settimanale della docente – pari sempre a 24 ore, come da articolo 43, comma 5 del CCNL comparto “Istruzione e ricerca” 2019-2021 – e della sua retribuzione. Infatti, in tale situazione l’adibizione ad altra mansione è meramente correlata allo stato della lavoratrice, non già ai profili disciplinati dal CCNI 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute. Stante il mantenimento dell’originario orario di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche la docente adibita a mansioni alternative compatibili con lo stato di gravidanza non è tenuta a svolgerle. Infatti, il servizio durante tali fasi resta vincolato alle attività programmate inerenti alle mansioni di insegnamento, pur non effettivamente svolte. In sostanza, sospesa l’attività didattica, la docente gode dello stesso status dei colleghi in servizio e, dunque, non è obbligata a prendere ferie; alla stessa stregua solo in questo periodo può recuperare le ferie non godute ai sensi dell’art. 13 comma 10 del CCNL 2007.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Assenze per grave patologia: requisiti per l’esclusione dal periodo di comporto e corretta registrazione al SIDI...
  • L’art. 17, comma 9, del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Il CCNL Scuola non opera un elenco delle gravi patologie rilevanti ai fini dell'art. 17, comma 9. Sono necessarie, quindi, sia una certificazione a monte che riconosca al dipendente una grave patologia (rilasciata dalla ASL o dalla struttura ospedaliera) sia una successiva certificazione (redatta o dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie) dalla quale risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all’art. 17, comma 9 citato, la certificazione medica deve specificare che si tratta di “grave patologia” ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti (l'assenza, infatti, gode del beneficio contrattuale di cui all'art. 17, comma 9, anche per le conseguenze - certificate - delle terapie invalidanti cui il dipendente si sottopone con riferimento alla grave patologia di cui è affetto). Sempre con riferimento alla certificazione medica che deve essere presentata all'Amministrazione/scuola, relativamente alle assenze per gravi patologie, l'USR Lombardia con la Nota n. 12207 del 12/09/2012 aveva precisato che, ai fini della sussistenza dell'assenza in questione, dovessero essere valutati contestualmente due requisiti essenziali: - che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da struttura convenzionata; - che per fronteggiare la grave patologia da cui è affetto l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione gravi patologie, la valutazione della gravità non può essere rimessa all’amministrazione, ed in particolare al dirigente scolastico, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria. Risulta necessario, dunque, che il dipendente interessato fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza che attesti la sussistenza della grave patologia. Tale certificazione non è però sufficiente a consentire automaticamente la fruizione dell’agevolazione contrattualmente prevista. La norma, infatti, fa riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare. Ha fornito altresì chiarimenti l'ARAN con l'O.A. SCU064 del 21/06/2012 con il quale è stato osservato che l’art. 17, comma 9 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, e di conseguenza dalla decurtazione di cui al sopra citato decreto, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre un'adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Allo stato attuale, per quanto concerne la relativa certificazione, ricordiamo che l'INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013 (quindi successiva alle precedenti Note sopra citate) ha comunicato le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC così come modificate dal decreto ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012. Sono stati introdotti nuovi campi nel certificato telematico; tra questi quello che consente la segnalazione dell'esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta. Quindi, in via generale, se il medico curante, nel compilare il certificato telematico, ha barrato il riquadro relativo alla patologia grave che richiede terapia salvavita, detto certificato è sufficiente ai sensi dell’art. 17, comma 9, fermo restando che, per completezza, come detto sopra, la scuola deve avere agli atti la certificazione dell'ASL o di altra struttura ospedaliera relativa alla attestazione della grave patologia. Per completezza di risposta si precisa che, a livello territoriale ci possono essere prassi diverse e, come appreso durante i nostri corsi di formazione, in alcune realtà la certificazione medica di attestazione della grave patologia è rilasciata dalla competente ASL di appartenenza in persona del medico curante o di specialista che opera presso gli ambulatori ASL. L'Orientamento ARAN 11 aprile 2023 CIRS113B ricorda che il comma 9 del citato art. 17 esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Ai fini del beneficio vanno, quindi, ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente. Inoltre, secondo una giurisprudenza rigorosa (cfr Corte Appello Milano n. 724 del 23 maggio 2019) al fine di escludere dal computo delle assenze i giorni in cui il lavoratore deve sottoporsi a cure salvavita, non è sufficiente certificare la sussistenza di una grave patologia e la necessità di tale tipologia di cure, ma anche che tali cure siano state effettivamente somministrate e in che giornate. Tuttavia, trattasi di posizione isolata e quindi non la riteniamo applicabile in modo generalizzato. Ad ogni modo non è obbligatorio esibire un verbale di commissione per invalidità civile o una certificazione di disabilità per beneficiare dell’art. 17, comma 9; ciò che conta è la documentazione rilasciata dalla ASL o da struttura ospedaliera competente che attesti la “grave patologia” e la necessità di terapie con effetti invalidanti. In alcune situazioni tali riconoscimenti (invalidità civile, disabilità ) possono concorrere a fornire prova della patologia, ma non sono in sé sempre necessari ( disabilità, invalidità, grave patologia sono infatti fattispecie distinte) se esistono adeguate certificazioni rilasciate da strutture competenti come detto sopra. Tutto ciò premesso, si ritiene che una mera certificazione di grave patologia non sia sufficiente a ricondurre l’assenza alla fattispecie dell’art. 17 co. 9 CCNL 2007. Nel caso di specie sela certificazione integrativa è rilasciata dall’Ospedale si ritiene che ciò sia sufficiente per attestare la sussistenza della grave patologia fermo restando che per la giustificazione delle singole assenze è necessaria la certificazione del medico curante come sopra precisato.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Recupero delle frazioni orarie derivanti dalla riduzione a 52 minuti: quali modalità sono legittime?
  • Il principio fondamentale, cui deve ispirarsi l’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche e il conseguente esercizio della flessibilità, è costituito dalla garanzia del diritto allo studio e dalla conseguente necessità di garantire a tutti gli studenti il monte ore annuale complessivo previsto dagli ordinamenti scolastici. Ciò vale per tutti i percorsi e, in particolare, quando la riduzione dell’unità oraria è motivata da ragioni di carattere didattico e non da cause di forza maggiore. Nel testo del quesito vengono specificate alcune forme di possibile recupero che sono, in linea di principio, legittime, al verificarsi, però, di alcune condizioni che possono essere così sintetizzate. Per quanto concerne le attività svolte in ambiente extra scolastico, si ritiene che debbano essere programmate in base a precisi obiettivi curriculari e computate per l’effettiva durata di attività didattiche (è discutibile si possano calcolare anche i tempi di trasporto o altri momenti non dedicati alle attività didattico/formative). Non si ritiene vi siano grossi dubbi sul considerare le attività di recupero o di approfondimento come parte integrante del curricolo, a condizione che non si creino potenziali disparità tra gli studenti; ad esempio, se la partecipazione viene lasciata alla “libera scelta” degli studenti, il rischio è quello di non completare il monte ore obbligatorio previsto dai piani di studio ordinamentali. L’utilizzo dell’organico dell’autonomia si può basare su criteri di flessibilità; non si può escludere, a priori, che i docenti possano essere impiegati in alcune ore di compresenza o per garantire la sostituzione di colleghi assenti; la condizione imprescindibile, è sempre quella di garantire il monte orario complessivo annuo; a mero titolo di esempio, se in un percorso liceale il quadro orario prevede lo svolgimento di 990 ore annuali di lezione, la pianificazione annuale delle attività deve garantire che tali 990 ore debbano essere svolte integralmente e garantite a tutti gli studenti. Per quanto riguarda l’orario di servizio dei docenti, il riferimento resta naturalmente quanto previsto dal CCNL; l’orario effettivo di insegnamento, nella scuola secondaria, è pari a 18 ore, programmabile, se e quando necessario, anche su base plurisettimanale. A tal proposito, vedasi il comma 9 dell’articolo 43 del CCNL, che così recita: …. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore…….

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Insegnante di religione cattolica in servizio su più istituzioni scolastiche: modalità di attribuzione delle ore di programmazione...
  • Se una docente di religione cattolica di scuola primaria viene nominata dalla Curia con incarico annuale per 12 ore in un istituto comprensivo e 10 ore in un altro istituto...

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Ripetuta assenza alla visita medico-collegiale: adempimenti del dirigente e conseguenze sul rapporto di impiego...
  • Nel caso di specie la docente, pur regolarmente convocata a visita collegiale, non si è presentata senza produrre alcuna giustificazione (in realtà trattasi già della seconda assenza ingiustificata) Ciò premesso, può trovare applicazione, a nostro avviso, l'art. 6 del DPR 171/2011 il quale prevede la possibilità di disporre la sospensione cautelare dal servizio nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione ( il DS) può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione ( in questo caso l’UPD cui dovranno essere inviati gli atti) può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione e' preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni puo' presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione e' disposta con atto motivato e comunicata all'interessato. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi della lettera c), e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. La competenza alla sospensione cautelare è del DS trattandosi di atto di gestione del rapporto di lavoro; né è necessaria una successiva convalida da parte del Direttore dell’USR come invece avviene per le sospensioni cautelari correlate ad un procedimento disciplinare. Pertanto, la previsione dell’art. 55 octies lett d) del D.Lgs. n. 165 del 2001 “ possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità” è disciplinata dall’art. 6 del DPR 171 del 2011 che abbiamo sopra riportato.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Legge 104/2026 sul consenso informato: convenzioni tra scuola ed enti locali per la realizzazione di attività formative con soggetti esterni...
  • Un IC ha una lunga tradizione di collaborazione con i propri Comuni, che continuano a scegliere a finanziare una cooperativa esterna con personale formato e capace...

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Orario di lavoro dell’assistente tecnico su cinque giorni: compatibilità con l’organizzazione delle attività didattiche...
  • L'articolo 64, comma 1 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" sottoscritto il 18 gennaio 2024 prevede quanto segue, in relazione al solo personale ATA (l'articolo è inserito nel Titolo IV del CCNL, intitolato "Personale ATA"): "1. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.)". La possibilità di articolare il servizio del personale ATA su cinque giorni settimanali anziché su sei è dunque ammessa, ma il riferimento della clausola contrattuale alle finalità e obiettivi della scuola, così come formulati nel PTOF, fa sì che tale articolazione su cinque giorni non possa essere determinata da esigenze individuali, ma dalle necessità scolastiche, con particolare riferimento alle attività didattiche. Il comma 1 citato, in altre parole, consente la flessibilità solo "una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica"; ciò impedisce, pertanto, di strutturare in via generale un orario distribuito, per il personale ATA, su soli cinque giorni settimanali. Tale conclusione appare confermata dai commi 2 e 3 dello stesso articolo del CCNL, che prevedono: "2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal d.lgs. n. 151 del 2001, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa. 3. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale". Il comma 2 conferma che la flessibilità di cui al comma 1 deve essere generale, in relazione allo svolgimento delle attività didattiche della scuola; eventuali esigenze particolari, in base alle quali possa essere assegnato un orario con articolazione diversa, rilevano solo per i dipendenti cui spetti l'applicazione delle particolari norme di cui alle leggi sulla tutela delle persone con disabilità e della maternità e paternità e, successivamente, delle altre particolari situazioni di cui al comma 3. Osserviamo che in tutti i casi in cui il CCNL prevede la flessibilità dell'orario è sempre richiesta la compatibilità della stessa con le esigenze di servizio. Possiamo così affermare che tale flessibilità non è un diritto del dipendente, essendo subordinata alla valutazione di dette esigenze da parte del dirigente. In conclusione, la richiesta del dipendente, essendo le attività didattiche distribuite su sei giorni settimanali, può essere valutata dall'amministrazione, solo se il dipendente espone una particolare situazione di carattere personale rientrante in quelle di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 64 CCNL. Il dirigente scolastico, comunque, può anche in questi casi rifiutare la flessibilità richiesta, esponendo ragioni relative alla salvaguardia delle esigenze di servizio, con particolare riguardo, nel caso specifico, alle esigenze didattiche del laboratorio cui l'assistente tecnico è assegnato.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Convocazione per supplenza ATA e mancato utilizzo del link indicato: effetti sulla disponibilità dell’aspirante...
  • Sul punto proposto, riteniamo assolutamente che la scuola debba mantenere salda la propria posizione, rispettando quanto comunicato. L’istituzione scolastica ha trasmesso nel testo della convocazione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di assistente tecnico da graduatoria di istituto anche le modalità che l’aspirante è tenuto a seguire per comunicare il proprio interesse e la propria disponibilità. Si ritiene non corretto prendere in considerazione una comunicazione di interesse e di disponibilità pervenuta agli atti della scuola in una modalità non solo non prevista, ma espressamente esclusa dall’istituzione scolastica nella convocazione. Nel caso in cui l’istituzione scolastica decidesse di considerare quanto inviato dall’aspirante all’incarico con modalità espressamente esclusa dell’istituzione scolastica stessa, questa si esporrebbe al rischio di contestazione da parte degli altri aspiranti all’incarico che, pur con punteggio inferiore, si sono regolarmente attenuti alle modalità di trasmissione adottare e comunicate dall’amministrazione. È di tutta evidenza che gli aspiranti che si vedessero esclusi potrebbero, previa istanza di accesso documentale avanzata ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, tutelare il proprio diritto fondato sul legittimo affidamento dimostrato nell’aver attuato regolarmente le misure previste dall’istituzione scolastica.

    Data di pubblicazione: 18/09/2026

  • Supplenza ATA e rettifica della convocazione: effetti della precedente manifestazione di disponibilità e legittimità dello scorrimento della graduatoria...
  • Gentile utente, nel caso sottoposto, confrontando le due convocazioni inviate dalla scuola per la copertura di un posto di assistente ammnistrativo, si evidenzia che la prima contiene due meri errori materiali relativi alle date dell’accettazione e della presa di servizio che sono state erroneamente indicate nell’anno 2025 anzicchè 2026 , fermo restante che l’elemento essenziale della durata della supplenza dal 15 \09\2026 al 30\06\2026 risulta corretto fin dalla prima convocazione e quindi si possono ritenere soddisfatte le condizioni previste dall’art.10 dell’O.M. 89\2024 sulle indicazioni da apporre nella comunicazione inviata attraverso il sistema informativo . La rettifica contenuta nella seconda convocazione è riferita all’anno 2026 anzicchè 2025, e appare quindi come mero refuso materiale, e non fa invalidare la correttezza della prima convocazione, che infatti non è stata annullata, essendo chiaro che l’indicazione era erronea perché riferita ad un tempo già trascorso non applicabile per una procedura dell’anno scolastico in corso. Date le osservazioni di cui sopra, si ritiene valida la disponibilità espressa dal primo candidato alla prima convocazione, anche se la stessa non è stata ripetuta dopo la rettifica, in considerazione del fatto che il primo appello possa considerarsi valido nei suoi elementi essenziali. In ragione di quanto sopra, il candidato che per posizione di graduatoria è l’ avente diritto alla supplenza deve essere destinatario della proposta di contratto, non essendo venuta meno la sua volontà di accettazione, anche se non ripetuta dopo la rettifica del mero errore materiale. Quanto sopra esposto giustifica una risoluzione del contratto con altro candidato successivo in graduatoria (e l'annullamento della previa individuazione dello stesso) per autotutela, poiché l’avente diritto, cioè il primo candidato che aveva accettato la supplenza ha già contestato la mancata stipula .

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Consiglio di Istituto: elezioni suppletive per il seggio vacante o completamento della componente docente?
  • Le elezioni suppletive, giusto quanto dispone l'art. 35 del D. lgs. 297/1994, devono essere indette , nell'impossibilità della surroga di altri candidati inseriti nella lista elettorale, "per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, ...omissis....... venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità" . Dunque le lezioni suppletive sono finalizzate alla mera sostituzione di consiglieri decaduti dall'organo e non anche per ricoprire i seggi "vacanti" dall'inizio della consiliatura per mancanza di liste di candidati o loro insufficienza numerica L’unica eccezione a quanto detto sopra - ma questa non riguarda la situazione dedotta nel quesito - concerne la componente dei genitori nel caso in cui nella tornata ordinaria non sia stata presentata alcuna lista e quindi manchi la rappresentanza dei genitori. Solo per questo specifico caso la normativa (O.M. 215/1991 art. 53 comma 2) prevede di indire elezioni suppletive per assicurare tale rappresentanza (poiché da tale componente viene eletto il presidente).

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Passaggio di profilo professionale nello stesso comparto: chiarimenti sulla liquidazione del TFR...
  • Un'assistente amministrativa ha prestato servizio in ruolo presso il nostro istituto dal 1 settembre 20xx al 31 agosto 20xx, data in cui ha cessato il servizio di assistente...

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Programmazione didattica nella scuola primaria: pianificazione, turnazione e competenze del Dirigente scolastico...
  • Il piano annuale delle attività del personale docente è disciplinato dall’art. 43, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 secondo cui: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.” Tuttavia, tale disposto contrattuale non può derogare e deve dunque essere coordinato con l’art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 in base al quale spettano al dirigente (scolastico) i poteri di organizzazione del lavoro e gestione del personale (“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9.”) Occorre pertanto distinguere, all’interno del piano annuale delle attività, tra quanto ha contenuto e natura pedagogico?didattica (afferente alla sfera di competenza dell’organo collegiale) e quanto è di natura puramente organizzativa e gestionale (di competenza dirigenziale). E anticipiamo subito che stabilire la calendarizzazione della programmazione rientra in quest’ultima fattispecie. Orbene, è legittimo che il dirigente, nell’esercizio del potere organizzativo, proponga al collegio dei docenti un piano che contenga modalità di programmazione articolata per «finestre temporali» o «archi d’impegno» (es. periodo 10–15 ottobre per i consigli di classe, con fascia oraria indicativa; programmazione settimanale in giorno della settimana da individuarsi parimenti con fascia oraria indicativa) quando la definitiva calendarizzazione è ostacolata da criticità organizzative (es. uso di spazi condivisi, docenti con incarichi su più istituzioni scolastiche, necessità di coordinamento con le stesse). Altrimenti, rinviare a momenti successivi dell’anno scolastico la puntuale individuazione di impegni che dovrebbe avvenire all’inizio (cfr. art. 43, comma 4 citato) per consentire l’adeguata programmazione delle attività progettuali, soprattutto se extracurricolari, rischia di amplificare le possibilità di sovrapposizioni. In tali casi, che devono comunque essere motivati – come detto – da criticità organizzative non superabili nelle prime settimane dell’anno scolastico, nella proposta presentata dal dirigente al collegio vanno indicati elementi utili per la programmazione individuale (numero complessivo di riunioni per mese e fasce orarie previste) nonché i termini e i criteri per l’assegnazione delle singole date. È opportuno altresì prevedere che la calendarizzazione definitiva sia comunicata con congruo anticipo e che le eventuali variazioni siano motivate e documentate. Qualora il collegio dei docenti insista per la redazione di un calendario dettagliato, occorre tenere presente che, se il piano contiene scelte di natura pedagogico?didattica (articolazione dell’offerta formativa, progetti che incidono sul PTOF), detto organo ha titolo a esprimersi nel merito; se invece il piano investe questioni organizzative e di calendarizzazione – come nel caso della individuazione delle date in cui svolgere la programmazione settimanale –, la proposta del dirigente scolastico prevale perché non necessita del suo avallo. Ovviamente, non è opportuno entrare in conflitto con il collegio sul punto, tanto più che la adozione del piano annuale delle attività si colloca – per l’appunto – nelle fasi iniziali dell’anno scolastico e dunque un simile contrasto potrebbe pregiudicare i rapporti tra dirigente e collegio per la restante parte di esso. Per tale motivo, ove il dirigente si determini a procedere senza calendarizzare puntualmente gli impegni è bene esplicitarne le ragioni e comunicare con anticipo criteri e termini per la individuazione delle date coinvolte. Egli, del resto, ha l’obbligo di promuovere il confronto e la mediazione con il collegio, chiarendo motivazioni e criteri organizzativi e fornendo informativa alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 11, comma 9, lettera b1) del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024, così da favorire l’adozione condivisa. Se il contrasto persiste e riguarda profili puramente organizzativi (come, nel caso del quesito, la mera calendarizzazione), il dirigente può adottare comunque il piano con proprio atto nell’esercizio dei poteri a lui intestati dall’art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001. Egli, invece, non può sostituirsi al collegio dei docenti quando si tratta di scelte di contenuto pedagogico?didattico tipiche dell’organo collegiale (PTOF, criteri generali di didattica che incidono sull’offerta formativa). Infine, le variazioni che incidono sul contenuto deliberato dal collegio dei docenti devono essere dallo stesso parimenti deliberate. Le variazioni sostanzialmente organizzative (slittamento di data o orario di una singola riunione, cambio di aula, differimento per sopravvenute esigenze) possono essere assunte dal dirigente con disposizione di servizio, purché la modifica non alteri contenuti pedagogici o decisioni collegiali già assunte, la motivazione sia resa nota e la relativa comunicazione sia tempestiva. Ovviamente, risulta opportuno inserire nel piano annuale delle attività una «clausola di flessibilità» che renda noto, fin dall’inizio dell’anno, che il dirigente può apportare modifiche non sostanziali, così depotenziando e disinnescando potenziali conflitti. La strada consigliata, in definitiva, è quella di: a) predisporre una proposta chiara che distingua contenuti pedagogici e organizzativi; b) prevedere la clausola di flessibilità; c) cercare la massima condivisione. Rispettate queste condizioni, nulla osta alla definizione di una mera calendarizzazione di massima della programmazione della scuola primaria alla luce dell’art. 43, comma 5 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 (“[…] Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. […]”)

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Servizio di approvvigionamento alimentare tramite APP: responsabilità degli esercenti affiliati e dell'Istituzione scolastica...
  • La definizione della concessione di servizi è contenuta nell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023: elemento caratterizzante è che il corrispettivo dell'operatore consiste nel diritto di gestire economicamente il servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo. È precisamente la struttura che ricorre nei servizi di ristoro: la scuola mette l'operatore nelle condizioni di offrire il servizio alla comunità scolastica e la remunerazione proviene dagli utenti. Abbiamo già rilevato, in precedenti occasioni, che il mancato versamento di un canone alla scuola non esclude affatto la concessione. L'affidamento sotto soglia delle concessioni segue l'art. 187 D.Lgs. 36/2023. Dopo il D.Lgs. 209/2024, per una concessione di valore inferiore a 140.000 euro la scuola può procedere autonomamente anche senza qualificazione; sopra tale valore occorre invece avvalersi di una stazione appaltante qualificata. Il valore non coincide con un eventuale canone versato alla scuola, ma va stimato sulla base del fatturato complessivo realizzabile dal concessionario per l'intera durata. Anche ANAC considera espressamente i servizi di ristoro scolastico mediante bar e distributori come contratti di concessione; nella nota del 27 febbraio 2024 affrontava proprio il problema della qualificazione delle scuole per tali affidamenti. Per quanto riguarda il caso specifico, a nostro avviso il documento allegato conferma, più che smentire, la natura organizzata del rapporto. Non si limita infatti a consentire l'ingresso di un fattorino. La scuola, definita addirittura “partner”, dovrebbe impegnarsi a comunicare agli studenti e al personale informazioni sul servizio mediante circolari, sito, social, e-mail e perfino iniziative di presentazione; dovrebbe comunicare i riferimenti dei rappresentanti d'istituto; consentire l'ingresso degli esercenti affiliati; controllare il rispetto delle modalità di accesso; individuare un'area per la consegna; comunicare chiusure, uscite anticipate e altre variazioni dell'orario. L'accordo ha inoltre durata di dodici mesi, rinnovo tacito e recesso con preavviso di novanta giorni. Siamo quindi ben oltre la semplice tolleranza dell'accesso di un corriere: la scuola sembrerebbe cooperare stabilmente all'organizzazione, alla promozione e all'esecuzione del servizio, mettendo a disposizione l'accesso alla propria comunità scolastica e una parte della propria organizzazione. È proprio questo che rende particolarmente debole una qualificazione come mera “autorizzazione all'ingresso”. Vi è poi un ulteriore profilo critico: si dichiara nel testo di non essere «responsabile in alcun modo dell'operato dell'esercente», pur affermando contemporaneamente di selezionare gli esercenti e di avere con ciascuno di essi un contratto che disciplina qualità, sicurezza, scadenza, avvertenze e tempi di consegna. Una clausola del genere regola, al più, i rapporti contrattuali tra le parti; non può essere assunta dalla scuola come garanzia generale di esenzione da responsabilità verso gli utenti. Sul piano della legislazione alimentare, il punto di partenza è invece favorevole alla scuola, purché il rapporto sia correttamente strutturato. L'art. 17 del Regolamento (CE) n. 178/2002 attribuisce agli operatori del settore alimentare, nelle attività poste sotto il loro controllo, il compito di garantire il rispetto della legislazione alimentare. Gli artt. 18 e 19 impongono inoltre rintracciabilità, ritiro/richiamo dei prodotti non sicuri e collaborazione con le autorità competenti. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 attribuisce poi all'operatore alimentare responsabile il compito di assicurare presenza ed esattezza delle informazioni sul prodotto e disciplina espressamente ingredienti, allergeni, scadenza e condizioni di conservazione. Pertanto, la scuola non diviene automaticamente responsabile della sicurezza intrinseca dell'alimento soltanto perché questo viene consegnato nei suoi locali. La responsabilità primaria per produzione, preparazione, confezionamento, informazioni sugli allergeni, conservazione e trasporto rimane in capo agli operatori alimentari per le rispettive fasi. Ciò non significa, però, che la scuola possa considerarsi immune da qualsiasi responsabilità. Un possibile profilo proprio dell'Istituto può sorgere se il danno sia causalmente collegato a una condotta organizzativa imputabile alla scuola: per esempio, conservazione inadeguata dopo la consegna, distribuzione effettuata impropriamente dal personale scolastico (evenienza che ha già sollevato, in altri casi, rimostranze sindacali), mancato rispetto di prescrizioni note relative ad allergeni, accesso non controllato di soggetti non autorizzati o altre carenze organizzative riconducibili all'Istituto. La soluzione più prudente non consiste quindi nel rafforzare le clausole di esonero contenute nell'“Autorizzazione ingresso”, ma nel cambiare a monte l'inquadramento del rapporto. Il servizio dovrebbe essere affidato come concessione, applicando l'art. 187 D.Lgs. 36/2023 e la documentazione del Quaderno MIM n. 2 pertinente ai servizi di ristoro. Occorrerà preliminarmente stimare il valore della concessione sulla base del fatturato complessivo prevedibile per tutta la durata: sotto 140.000 euro la scuola può procedere autonomamente; sopra tale importo occorrerà una stazione appaltante qualificata.

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Organi collegiali e riunioni a distanza: quali sono ammesse dalle recenti novità normative?
  • Quali sono le riunioni che si possono svolgere a distanza, alla luce delle recenti novità normative? In particolare, il Regolamento di Istituto può stabilire che anche le riunioni...

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Orario di lavoro del personale ATA : applicazione delle 35 ore settimanali in presenza di turni alternati...
  • Il requisito oggettivo necessario per concedere la riduzione oraria al personale ATA è soddisfatto. Ma l’art. 55, comma 1, del CCNL di comparto 2007 afferma che il beneficio delle 35 ore è condizionato anche alla presenza di “sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità.”. Ad una attenta lettura del testo si comprende che il beneficio va a compensare una gestione articolata, flessibile e variabile dei turni individuali, che interviene a modificare l’orario ordinario di servizio. Dal quesito è possibile dedurre che l’orario del personale è sì organizzato in turni settimanali, ma questi rimangono fissi per l’intero anno scolastico. Da questo si è portati a dedurre che in presenza di esigenze straordinarie (collegi, consigli di classe, incontri dei genitori, consigli d’istituto, open day, ecc.) saranno richieste prestazioni straordinarie, suscettibili di pagamento o di recupero. La concessione della riduzione oraria in queste condizioni di servizio garantirebbe al personale ATA un doppio vantaggio: accorciare l’orario di lavoro settimanale e continuare ad usufruire del lavoro straordinario. Ma la gestione articolata dell’orario di servizio verrebbe meno all’obiettivo di assicurare la copertura dell’orario ordinario e delle prestazioni occasionali straordinarie. Va in proposito ricordato che l’orario di servizio del personale ATA è ad oggi disciplinato dall’art. 63 del CCNL di comparto 2019/21, dove è previsto che l’orario debba essere definito all’interno del Piano annuale delle attività del personale ATA, redatto dal DSGA ad inizio d’anno scolastico e adottato dal dirigente scolastico con proprio atto datoriale. Al comma 2 dell’art. 63 si aggiunge che nell’organizzare i turni ordinari di lavoro del personale ATA: “possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto: a) Flessibilità b) Programmazione plurisettimanale c) Turnazione”. La flessibilità viene trattata al successivo art. 64, dove si dichiara che: “che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).”. La turnazione, fissa per l’intero anno scolastico, impedisce che lo “scivolamento” o lo “slittamento” degli orari di inizio e fine turno di lavoro costituiscano una modalità ordinaria di organizzare flessibilmente l’orario di servizio del personale ATA “secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica”. Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che il sistema della turnazione fissa non comporti particolari disagi al personale e non li costringa a “significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario,”. Quindi le condizioni di lavoro del personale ATA non giustificherebbero la riduzione oraria a 35 ore settimanali.

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Docente assegnato su cattedra di 21 ore: possibilità di destinare parte dell’orario a progetti di potenziamento...
  • L'assegnazione dei docenti alle classi è un'attività che rientra nella competenza del Dirigente Scolastico, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 2 e all'art. 25, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165/01. Tale procedura deve essere svolta in ossequio all'iter procedurale delineato dal D.lgs. n. 297/1994. L'iter di assegnazione dei docenti alle classi si articola secondo la seguente ripartizione di ruoli e competenze: • Il Consiglio d'Istituto delibera i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi (D.lgs. n. 297/1994, art. 10, c. 4). • Il Collegio dei docenti formula proposte per l'assegnazione dei docenti alle classi (D.lgs. n. 297/1994, art. 7, c. 2, lett. b). • Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 396, c. 2, lett. d) - D.lgs. n. 297/1994, procede all'assegnazione formale tenendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti. Al Dirigente è riconosciuta la facoltà di discostarsi da tali criteri e proposte, purché la sua decisione sia debitamente motivata. La motivazione si rende indispensabile non solo per il rispetto delle regole procedurali, ma anche in relazione alla connessa responsabilità dirigenziale. La procedura normativa sopra descritta è stata confermata da giurisprudenza consolidata, tra cui la sentenza Cassazione Civile n. 11548 del 15 giugno 2020 e la sentenza n. 60 del 14 gennaio 2022 del Giudice del Lavoro di Potenza. Si rammenta, inoltre, che la delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 individua l'assegnazione dei docenti alle classi tra i processi a maggior rischio corruttivo. Si precisa, altresì, che i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA sono oggetto di confronto (CCNL 2022-24, art. 11, comma 9, lett. b2) mentre la proposta di formazione delle classi e degli organici è oggetto di informazione (CCNL 2022-24, art. 11, comma 10, lett. b1). Qualora l’istituzione scolastica avesse sedi ubicate in Comuni diversi da quello principale, il Dirigente Scolastico è tenuto ad applicare, se ne ricorrono le condizioni, quanto disposto dall’art. 3, c. 5 del CCNI 2025-2028. Si richiama infine l’art. 41, comma 1 del CCNL 19-21, tuttora vigente, che afferma quanto segue: “I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.” Premesso tutto ciò, si risponde al quesito. L’assegnazione a un docente con contratto a tempo determinato o indeterminato di ore non strettamente curriculari o riconducibili a progetti di potenziamento trova fondamento nella natura stessa dell’orario di servizio, il quale non si esaurisce unicamente nella tradizionale didattica in aula. Le ore che compongono il contratto di lavoro assolvono infatti all'obbligo di insegnamento complessivo del docente e, nel rispetto della programmazione d'istituto, possono legittimamente ricomprendere interventi integrativi, attività di arricchimento dell'offerta formativa, di coordinamento didattico e organizzativo, nonché progettualità deliberate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Nell'ambito dei poteri organizzativi e gestionali riconosciuti al Dirigente Scolastico, è dunque ammesso destinare il docente a tali attività o a ore di “potenziamento” (ai sensi della legge 107/2015), purché l'impiego trovi riscontro formale negli atti di pianificazione della scuola. Di conseguenza, l'articolazione dell'orario d'obbligo su attività diverse dalla didattica curriculare ordinaria richiede un'apposita disposizione del Dirigente Scolastico di assegnazione del personale alle classi o alle diverse attività programmate. Ai fini della legittimità dell'operazione, l'attribuzione di una quota dell'orario obbligatorio a progetti di potenziamento — in deroga alla didattica d'aula ordinaria — resta, dunque, subordinata alla rigorosa sussistenza di condizioni coessenziali: la previsione nel PTOF, la formalizzazione amministrativa dell'assegnazione da parte dell'istituzione scolastica e il rispetto dei vincoli normativi e contrattuali in materia di supplenze e sostituzioni, richiamate nella circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 (Anno scolastico 2026/2027 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.). In conclusione, si ricorda il divieto posto dall’art. 14, comma 14, della OM n. 27/2026, ai sensi del quale: “I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015, ai sensi del predetto comma non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 43, comma 11, del CCNL 2019/21 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10 e 15 del presente articolo.”

    Data di pubblicazione: 17/09/2026

  • Il decreto di assegnazione dei docenti alle classi e le eventuali rettifiche vanno pubblicate sull'Albo online?
  • La questione richiede preliminarmente di distinguere la pubblicità legale di un atto, che comporta la sua diffusione nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti, dalla comunicazione o messa a disposizione di un provvedimento ai soggetti direttamente interessati. L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha trasferito sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ma non ha introdotto un generalizzato obbligo di pubblicazione all’Albo online di tutti gli atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione. Le Linee guida AgID sulla pubblicità legale precisano, infatti, che sono pubblicati all’Albo online «i documenti previsti dall’ordinamento, da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipende la loro efficacia». Il decreto di assegnazione dei docenti alle classi costituisce un atto di organizzazione e gestione del personale, adottato dal dirigente scolastico nell’esercizio delle proprie competenze. Il provvedimento non è destinato a una pluralità indistinta di soggetti, ma riguarda una cerchia determinata o comunque agevolmente determinabile di destinatari: i docenti interessati dalle assegnazioni. Né risulta una specifica disposizione dell’ordinamento che prescriva la pubblicazione all’Albo online del decreto di assegnazione dei docenti alle classi o che subordini alla relativa pubblicazione l’acquisizione di efficacia del provvedimento. La circostanza che si tratti di un decreto dirigenziale non costituisce, di per sé, un presupposto sufficiente per assoggettarlo a pubblicità legale. Non tutti i provvedimenti amministrativi devono essere pubblicati all’Albo online, ma soltanto quelli per i quali tale forma di pubblicità sia prevista dall’ordinamento o risponda ai presupposti propri della pubblicità legale. Nel caso in esame ricorre, invece, l’esigenza di portare il provvedimento a conoscenza esclusivamente dei suoi destinatari. A tale finalità risponde più correttamente la messa a disposizione del decreto mediante la bacheca ad accesso riservato del registro elettronico, indirizzata esclusivamente al personale interessato, ovvero mediante altra area riservata del sistema documentale dell’Istituzione scolastica, alla quale possano accedere soltanto i soggetti aventi titolo. La distinzione assume rilievo anche sotto il profilo della protezione dei dati personali. La pubblicazione all’Albo online determina infatti la diffusione sul web delle informazioni contenute nel provvedimento e la loro conoscibilità da parte di una platea indeterminata di soggetti. La messa a disposizione attraverso un’area riservata consente, invece, di circoscrivere la conoscibilità del documento ai soli destinatari, in coerenza con la finalità per la quale esso è stato adottato e con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali. Sotto il distinto profilo dell’efficacia, non risulta una disposizione che attribuisca alla pubblicazione all’Albo del decreto di assegnazione una funzione costitutiva o integrativa dell’efficacia stessa. La pubblicità legale svolge tale funzione nei casi nei quali è l’ordinamento a collegare alla pubblicazione la produzione degli effetti giuridici dell’atto; non può, invece, essere assunta quale condizione generale di efficacia di qualsiasi provvedimento amministrativo. La conoscenza del decreto da parte dei docenti interessati deve pertanto essere assicurata mediante una modalità di comunicazione idonea e documentabile, quale la pubblicazione nella bacheca riservata del registro elettronico o in altra area riservata del sistema documentale, avendo cura che il sistema consenta di individuare i destinatari della comunicazione e di documentarne la messa a disposizione. Le medesime considerazioni valgono per le eventuali rettifiche o successive modificazioni delle assegnazioni.

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