Data di pubblicazione: 06/05/2026
Gentile utente, in base al principio più volte ribadito nelle circolari ministeriali sulle supplenze (l’ultima è la circolare n. 157048/2025) , se l’assenza del titolare prosegue “senza soluzione di continuità” la supplenza temporanea è prorogata a favore dello stesso supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto. Tale continuità non è interrotta dal verificarsi di un giorno festivo o di giorni non lavorativi. Applicazione al caso concreto - Il congedo parentale del titolare termina il 30/04/2026; la nuova assenza per malattia inizia il 04/05/2026. Tra le due assenze si collocano il 01/05 (giorno festivo) e il 02-03/05 (giorni non lavorativi). - Poiché l’assenza del titolare si considera continuativa anche se interrotta da festività/giorni liberi, la proroga del contratto del supplente deve decorrere dal 01/05/2026 (cioè dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto), e non dal 04/05/2026, a prescindere dalla diversa tipologia di assenza. Attenzione operativa - Verificate comunque che la titolare non abbia effettuato rientri effettivi in servizio nell’intervallo 01-03/05; se la titolare fosse rientrata effettivamente in servizio in quei giorni, la proroga partirebbe dalla data di effettiva ricomparsa dell’assenza (in questo caso dal 04/05/2026). - Procedere con l’emissione del provvedimento di proroga del contratto di supplenza con decorrenza 01/05/2026 e con durata fino al termine dell’assenza (ad esempio 18/05/2026), annotando la motivazione (prosecuzione dell’assenza del titolare) e allegando la certificazione di malattia. - Comunicare formalmente al supplente la proroga e aggiornare il sistema amministrativo/gestionale del personale (e gli atti contabili pertinenti) per garantire la corretta liquidazione della retribuzione e della contribuzione. Riferimenti - Principio espresso nella circolare annuale sulle supplenze n. 157048/2025 (cfr. disposizioni comuni al personale docente e ATA), secondo cui la supplenza è prorogata in caso di prosecuzione dell’assenza anche se interrotta da giorno festivo o giorno libero.
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Data di pubblicazione: 06/05/2026
In premessa si osserva che non abbiamo ancora avuto modo di reperire e leggere in forma integrale la sentenza in commento ma questa rappresenta un precedente di merito in un quadro giurisprudenziale contrastante dove però due sentenze di Corte di Appello si sono pronunciate nel senso della interpretazione sempre fornita da Italiascuola.it Da quanto risulta da alcuni commenti su Riviste pubblicati in rete, con la sentenza n. 188/2026, il Tribunale di Vicenza ha affermato che il dirigente scolastico non ha il potere discrezionale di negare i giorni di ferie richiesti dai docenti per motivi personali, indipendentemente dalle difficoltà organizzative dell'istituto. Quindi, secondo l’interpretazione del Tribunale, i sei giorni di ferie fruibili dal personale docente durante l'attività didattica, se richiesti per motivi personali o familiari non sono subordinati alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico né alla verifica preventiva di oneri organizzativi per l'amministrazione. Il giudice ha ritenuto illegittimo il diniego opposto, evidenziando anche la mancanza di prova circa eventuali oneri aggiuntivi, peraltro esclusi dalla sostituzione interna già prevista dal piano d'istituto. Per contro ribadiamo il nostro orientamento che, in attesa di un intervento della Cassazione sulla questione, riteniamo di dover mantenere anche nei nostri eventi di formazione. La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto delle norme che limitano la possibilità, per il personale docente, di fruire delle ferie nel periodo delle attività didattiche. In particolare, l'articolo 1, comma 54 di tale legge prevede che "il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e che, durante la rimanente parte dell’anno, è consentita la fruizione di un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". Il successivo comma 56 stabilisce che tale disposizione è inderogabile dai contratti collettivi e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate a decorrere dal 1° settembre 2013. Il tenore delle norme di legge citate appare inequivocabile, nel senso di escludere qualunque modalità di fruizione delle ferie, da parte del personale docente, che possa comportare oneri per l'amministrazione pubblica per la sua sostituzione. Ne segue che la possibilità, prevista dall'articolo 15, comma 2 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007, di poter fruire delle ferie per motivi personali, è preclusa a far data dal 1° settembre 2013. Da osservare, inoltre, che nel CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" del 18 gennaio 2024 sono richiamati espressamente, ribadendone la vigenza, i commi 54-55-56 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012. Tale richiamo è contenuto, infatti, nella Dichiarazione congiunta n. 2 all'articolo 38 di detto CCNL, rafforzando così la rilevanza - già di per sé molto chiara - della disciplina legislativa. Il Tribunale di Terni, con la Sentenza n. 232/2017, confermata dalla Corte d'appello di Perugia con la Sentenza n. 106/2019, ha ritenuto legittimo il diniego alla fruizione quando la richiesta avrebbe comportato oneri per la scuola, in applicazione della legge n. 228/2012. Rileviamo, inoltre, che l'ARAN si è pronunciata sul punto, almeno pubblicamente, nel 2011 con l'orientamento interpretativo n. 2698, non più valido in quanto pubblicato in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 228/2012, nonché nel 2021 con l'orientamento n. 28393, limitandosi però, in questo caso, a precisare che i sei giorni di ferie, qualora fruiti, diminuiscono i giorni complessivi di ferie spettanti, senza pronunciarsi sulle condizioni della loro concessione. La Corte Appello di Bari, con la sentenza 23 gennaio 2023, ha ribadito che i docenti possono fruire delle ferie durante il periodo delle attività didattiche solo se vi è sostituzione senza oneri Questi i passaggi della Sentenza. La legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012), all’art. 1, detta disposizioni specifiche che consentono di ritenere superato il meccanismo di fruizione – nel periodo di svolgimento delle attività didattiche – delle ferie “convertibili” in permessi disciplinato dal contratto collettivo. Ed infatti: A) il comma 54 dell’art. 1 cit. stabilisce: «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli de-stinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»; B) il successivo comma 56, a sua volta, prevede: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013». Orbene, tra le “clausole contrastanti” suscettibili di disapplicazione ex lege rientra indubbiamente quella contenuta nell’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 15 dello stesso contratto, ossia a indipendentemente dalla possibilità di sostituzione del docente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo della citata legge di stabilità per il 2013, la quale non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche, ma subordina in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie) la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Del resto, se così non fosse, la disciplina di cui ai commi 54 e 56 dell’art. 1 della l. n. 228 del 2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui all’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, non avrebbe avuto alcun senso, dato che già quest’ultima norma contrattuale – come visto – subordina la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata; tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura dei fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta. A questo punto, se si aderisce alla nostra interpretazione sopra esposta e richiamata in tutte le nostre precedenti risposte, il docente se chiede ferie durante il periodo delle lezioni queste devono essere senza oneri (e quindi senza possibilità di nomina del supplente) e deve essere il docente in autonomia ad individuare il sostituto senza oneri e detto compito non può essere delegato alla scuola. In mancanza di una sostituzione senza oneri non potranno essere autorizzati i giorni di ferie richiesti durante il periodo delle lezioni.
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Data di pubblicazione: 06/05/2026
Si ritiene che un'assenza che copra solo parte dell’orario di servizio del docente debba essere riguardata alla stregua di un permesso breve con conseguente applicazione del disposto dall'articolo 16 del CCNL comparto scuola del 2007. Il che significa, da un punto di vista della giustificazione, che il lavoratore può limitarsi ad addurre una “esigenza personale”, senza che vi sia necessità né di autocertificarla né tantomeno di documentare la presenza in studio in un determinato orario. Un simile regime di favore – rispetto a quello dei permessi per motivi personali o familiari di cui al c. 2 dell’art. 15 del CCNL del comparto scuola 2007 – trova del resto fondamento nella necessità di recupero delle ore non prestate da parte del lavoratore, a pena di trattenuta stipendiale. Tuttavia, l’ipotesi disciplinata dal citato art. 16 è tarata, per il personale docente, sui permessi fruiti durante l’orario di insegnamento. Rispetto a questi, nel caso di permessi fruiti durante lo svolgimento di attività funzionali o, come nel caso di specie, durante la programmazione, il problema non è attinente alla verifica di “compatibilità” del permesso con le esigenze di servizio: solo nelle riunioni degli organi collegiali che richiedono il collegio perfetto, il permesso breve è incompatibile – sotto il profilo formale – con l’attività dell’organo. Il problema è che al docente che ne fruisce deve essere richiesto dal dirigente, entro due mesi dalla fruizione del permesso, il corrispondente recupero al fine di evitare la decurtazione stipendiale prevista. La criticità risiede, in altri termini, proprio nelle modalità di recupero. Esso, anche alla luce dell’orientamento applicativo ARAN 22 marzo 2022 CIRS97, non può avvenire in attività di insegnamento ma solo in attività funzionali, data la infungibilità tra le due. Infatti, anche alla luce dell’ Orientamento ARAN 22 marzo 2022 CIRS97, si rileva che non è prevista la fungibilità tra ore di insegnamento e ore di attività funzionali all’insegnamento, con la conseguenza che per le ore di permesso fruite in occasione di una riunione del collegio o del consiglio di classe non può essere chiesto il recupero in corrispondenti ore di insegnamento. Pertanto, la misura prospettata (consentire che permessi brevi fruiti in occasione di attività funzionali all’insegnamento siano recuperati in ore di docenza, anche derogando al limite della metà dell’orario giornaliero) non è ammissibile sul piano giuridico. Essa contrasterebbe con la normativa contrattuale vigente che disciplina i permessi brevi e la distinzione/infungibilità tra ore di insegnamento e attività funzionali; il dirigente non può unilateralmente modificare tale quadro contrattuale. In altri termini, delle ore di permesso fruite in occasione di una seduta di un organo collegiale o, per la sola scuola primaria, di una riunione di programmazione non può essere chiesto il recupero in corrispondenti ore di insegnamento. Come noto, tuttavia, le attività funzionali sono programmate prima dell’avvio dell’anno scolastico e per l’intera durata dello stesso all’interno del piano annuale. Trovare margine per un simile recupero risulta dunque assai difficoltoso. Non si vede, peraltro, come possano essere programmate attività funzionali, anche solo di formazione, “aggiuntive” da svolgersi solo da parte di chi risulti assente ad attività funzionali, posto che la formazione che concorre al monte orario annuo delle 40+40 ore e risulta obbligatoria fino alla sua concorrenza deve essere inserita nel PTOF (art. 44, c. 4 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021). In altri termini: se la formazione possiede queste due ultime caratteristiche dovrebbe essere già inserita nel piano annuale e risultare obbligatoria per tutti; se invece non lo è si può offrire la possibilità di recuperare uno o più permessi brevi con formazione aggiuntiva comunicando ovviamente che, in caso di mancato recupero, si provvederà alla prevista decurtazione stipendiale. Una ipotesi perseguibile per ottenere il recupero delle ore di attività funzionali all’insegnamento, non svolte per fruizione di permesso breve, è quella di rivedere eventuali autorizzazioni di esonero da attività funzionali collegiali di cui all’art. 44 comma 3 del CCNL 18 gennaio 2024, esonero concesso al fine di evitare lo sforamento delle 40 ore.
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Data di pubblicazione: 06/05/2026
La collaboratrice nominata ma che ha differito la presa di servizio mediante certificati medici conserva la validità giuridica del contratto, ma non matura decorrenza economica fino alla presa effettiva di servizio. Questo comporta che non può vantare la proroga della supplenza solo perché titolare e supplenza si prolungano. - La proroga della supplenza, invece, spetta al supplente che risultava in effettivo servizio alla scadenza del precedente incarico: quindi spetta al "supplente 2" che ha preso servizio e ha svolto la sostituzione. - Quando la prima supplente (quella che aveva differito) prende effettivo servizio, l’incarico del "supplente 2" cessa: in parola semplice, il supplente che era stato chiamato per sopperire all’assenza del primo decade al momento del rientro/assunzione in servizio di quest’ultimo, e la scuola deve formalizzare la cessazione e la presa di servizio nel sistema informativo. Motivazione normativa e operativo-pratica - Come richiamato nella circolare annuale sulle supplenze, n. 157048\2025 è previsto il differimento della presa di servizio (maternità, malattia, ricovero, infortunio ecc.) e la stipula del contratto conserva validità giuridica anche se la presa di servizio viene differita; però la decorrenza economica coincide con la presa effettiva di servizio. - Sempre nella medesima circolare si stabilisce che, qualora l’assenza del titolare si prolunghi, la supplenza viene prorogata nei confronti del medesimo supplente già in effettivo servizio alla scadenza del precedente incarico. Pertanto: risposte puntuali alle sue domande 1) "Le spetta in questo caso la proroga, seppur solo ai fini giuridici e non economici?" No. Se la prima supplente non ha mai preso servizio per i certificati presentati, il suo contratto resta valido giuridicamente ma non ha effetto economico e non determina diritto alla proroga. La proroga è assegnata al supplente che invece ha effettivamente svolto servizio. 2) "Il supplente individuato continua a lavorare sull'assenza per malattia della supplente e non su quella del titolare infortunato. Quando la prima supplente prenderà effettivo servizio, il 'supplente 2' decade automaticamente la proroga?" Sì. Il "supplente 2", che è stato nominato e ha effettivamente prestato servizio, mantiene la proroga fintanto che continua a coprire la supplenza; se la prima supplente rientra e prende effettivo servizio per lo stesso rapporto sostitutivo, il contratto del supplente 2 termina al momento del rientro. La scuola deve quindi provvedere a formalizzare l’assunzione in servizio della prima supplente e la cessazione del contratto del supplente 2 nel sistema di gestione delle supplenze. Adempimenti pratici che la scuola deve porre in essere - Conservare e registrare i certificati medici presentati dalla prima supplente e annotare formalmente il differimento della presa di servizio. - Formalizzare la nomina e la proroga (se del caso) del supplente effettivamente in servizio alla scadenza del primo incarico, con le relative comunicazioni e registrazioni amministrative. - All’atto del rientro della prima supplente, aggiornare il sistema informativo e predisporre l’atto scritto di cessazione del contratto del supplente 2 (con decorrenza dal giorno in cui la prima supplente assume servizio), informando tempestivamente il personale interessato. Note conclusive La soluzione descritta è quella di prassi e trova riscontro nella disciplina richiamata dalla circolare annuale sulle supplenze n. 157048\2025: validità giuridica del contratto in caso di differimento della presa di servizio, decorrenza economica dall’assunzione effettiva, e diritto alla proroga spettante al supplente in effettivo servizio.
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Data di pubblicazione: 06/05/2026
L’art. 37, comma 6 del CCNL 2024 prevede che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4). Il CIR Toscana del 26 gennaio 2026 all’art. 8 punto 9) prevede che i permessi possono essere fruiti dagli aventi titolo utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio (permessi orari) e/o l'intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri). Il successivo art. 9 prevede che la fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata: a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero per cui si è obbligati; b) permessi giornalieri – utilizzando l'intero orario per cui si è obbligati Pertanto, nel caso di specie, se la docente chiede 4 ore di permesso come permesso orario, trattasi di fruizione oraria e quindi va concessa l’autorizzazione e si decurtano 4 ore dal monte ore annuale dei permessi per diritto allo studio. Se la docente chiedesse, invece, il permesso giornaliero per quella data, dovranno essere decurtate le ore corrispondenti all’effettivo orario di servizio non prestato in quel giorno, cioè 5 ore.
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Data di pubblicazione: 06/05/2026
Per quanto concerne la selezione di esperti esterni (previa ovviamente l'impossibilità di personale interno competente e disponibile) l'art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Quindi, rilevata in via generale la necessità dell'espletamento di una procedura comparativa ogni volta che una amministrazione deve conferire incarichi a esperti esterni, la circolare n. 2 del 2008 della Funzione Pubblica ha precisato che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore. La Corte dei Conti, con interpretazione più rigorosa, ha precisato che il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei seguenti casi: 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014, n. 122); 2) interventi formativi che si svolgono nell’arco di una sola giornata (Corte Conti Emilia Romagna Delib. n. 50/2016). Con la Deliberazione n. 122/2014 sopra citata è stato precisato che la materia è estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi e, pertanto, non può farsi ricorso a detti criteri; pertanto, il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e che può prescindersi solo in circostanze del tutto particolari, come per esempio procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. Ne consegue che in caso di esperti esterni, con i quali sono stati stipulati contratti di lavoro autonomo, le uniche condizioni per non porre in essere una procedura comparativa sono quelle di cui alla circolare Funzione Pubblica e della Corta dei Conti sopra ricordate. L'impossibilità del ricorso alla procedura comparativa, a causa della peculiarità o specificità dell'attività oggetto dell'incarico, si dovrà evincere con chiarezza dalla determina dirigenziale. In giurisprudenza è stato ulteriormente affermato che: - è illegittima una generica esclusione del principio concorsuale che, prescindendo da circostanze particolari, si basi in modo generalizzato sul modico valore del corrispettivo o sulla individuazione di una soglia di valore (cfr CC Lombardia deliberazione n. 162/2010/REG; CC Calabria deliberazione n. 36/2009/REG, CC Piemonte 34/2018/REG) - C.C. Piemonte Deliberazione n. 24/2019: al di fuori della ricorrenza di quelle specifiche e peculiari circostanze tipizzate dalla giurisprudenza, quali, ad esempio, l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, cui potrebbero ricondursi a titolo esemplificativo gli incarichi di docenza, deve escludersi che la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso corrisposto possano giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico - non può costituire in nessun modo esimente dalla regola della comparazione il riferimento all’esiguità dell’erogazione” (Corte Conti, sez. Contr. Lombardia, 3.7.2013 n. 294). Sul punto, rileva quanto ribadito dalla Deliberazione della Corte di Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte n. 39/2018 «[…] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, infatti, le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali “procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG ed in senso analogo, ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 61/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 59/2013 n. 59; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG; Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 28/2013/REG) […]». La Corte dei conti - sez. controllo Emilia-Romagna, con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2024 ha approvato le Linee guida riguardanti gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. Pur non essendo espressamente indirizzate alle scuole, nondimeno esse presentano indicazioni di carattere generale, utili anche alle istituzioni scolastiche. La Corte, in tale documento, ricorda che l'affidamento diretto a consulenti esterni non è mai possibile, neanche in caso di esiguità del compenso da erogare. Le uniche eccezioni, ammesse dalla giurisprudenza contabile, riguardano casi molto ristretti: l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (ovvero, quando la prestazione può essere erogata solo da una persona determinata), l'assoluta urgenza derivante da eventi imprevedibili o eccezionali, nonché il caso in cui la procedura comparativa sia andata deserta. Il Quaderno 3, nell’ultima edizione di giugno 2025, rileva che si riscontrano orientamenti non unanimi nella prassi e nella giurisprudenza. Ad esempio nel senso della possibilità di un affidamento diretto di un singolo corso di formazione: Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2018, n. 39, la quale prevede la possibilità di affidare l’Incarico «in via diretta e fiduciariamente, senza l’esperimento di procedure di selezione» ove abbia ad oggetto «[…] prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 […]»; Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 12 settembre 2017, n. 134: «[…] Invece, relativamente all'ultima versione dell'art. 54, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto di incarichi viene previsto qualora si ravvisi la necessità di avvalersi di "prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa": in questo caso, come già ribadito con deliberazione n. 113/2016/REG, l'affidamento senza procedura comparativa è consentito limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di una singola giornata […]». Altri orientamenti affermano che anche le prestazioni occasionali devono essere precedute da una procedura pubblica comparativa ( cfr. Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 16 ottobre 2019, n. 80; Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 8 giugno 2015, n. 98). Se trattasi di un unico corso didattico/formativo nel caso di specie, l'affidamento diretto dell'incarico all'esperto ( libero professionista) è al limite ma riteniamo che possa comunque essere motivato sulla base di parte della giurisprudenza sopra riportata. L'impossibilità del ricorso alla procedura comparativa, a causa della peculiarità o specificità dell'attività oggetto dell'incarico e/o del fatto che trattasi di una unica sessione didattica, si dovrà evincere con chiarezza dalla determina dirigenziale. Conclusivamente, a meno che non si tratti di un incarico per un solo evento formativo o didattico (o eventualmente di attività caratterizzata da peculiarità tale da dover essere affidata necessariamente al soggetto individuato), si ritiene che la scuola debba procedere con avviso di selezione.
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Data di pubblicazione: 06/05/2026
Partiamo dall’art. 96 D.Lgs. n. 297/1994, secondo cui: “1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22. 2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. 3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali. 4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. 5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.” In base alla disposizione riportata, Regione ed Ente locale possono utilizzare i locali scolastici, sulla base di convenzioni conformi ai criteri di utilizzo deliberati dal consiglio scolastico competente. Poiché le delibere di quest’ultimo organo collegiale sono risalenti a oltre venti anni fa, sono spesso irreperibili. Si applica comunque, invece, quanto stabilito dall’art. 45, comma 2, lettera d) del D.I. n. 129/2018, secondo cui spetta al consiglio di istituto individuare criteri e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell’attività negoziale relativa all’utilizzazione da parte di soggetti terzi dei locali della scuola. In tal caso, tuttavia, non è necessario alcun assenso dell’organo collegiale: il dirigente stipula la relativa convenzione attenendosi ai criteri da esso deliberati ma, lo si ribadisce, in via di principio non è previsto che detto utilizzo possa essere impedito dall’istituzione scolastica posto che non si parla affatto di “assenso” o di “autorizzazione”. L’Ente locale, a sua volta, previo assenso dell’organo collegiale, può concedere l’utilizzo dei locali scolastici “fuori dell’orario del servizio scolastico” a terzi al fine di realizzare la funzione sociale, culturale e civile della scuola, ovvero di aprirla alle esigenze del territorio: è quanto avviene in occasione della concessione dei locali per lo svolgimento dei centri estivi o delle palestre per l’utilizzo da parte delle associazioni sportive. In tal caso, non solo è previsto il previo “assenso” del consiglio di istituto, ma – una volta acquisito quest’ultimo – il dirigente dovrà stipulare la relativa concessione attenendosi pur sempre ai criteri e limiti dettati dal medesimo organo collegiale per l’utilizzo dei locali scolastici ex art. 45, comma 2, lettera d) del D.I. n. 129/2018. Posto ovviamente che il dirigente scolastico, in quanto responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati, nonché della gestione unitaria dell'istituzione, ha il compito di assicurare che l'uso dei locali non pregiudichi le finalità istituzionali, si suggerisce di valutare attentamente, anche alla luce dei criteri e limiti dettati dal consiglio di istituto, la compatibilità della richiesta del Comune con le attività scolastiche in corso. In particolare, si ritiene che: - il dirigente debba negare la richiesta del Comune, se fatta in vista della concessione dei locali a terzi (ad esempio, associazioni del territorio) per lo svolgimento dei centri estivi sulla sola base del fatto che essa non avverrebbe al di fuori dell’orario del servizio scolastico (art. 96, c. 4 del D.Lgs. n. 297/1994); - il dirigente possa e debba negare la disponibilità dei locali, se richiesta direttamente dall’Ente locale e non già in vista della concessione a terzi, solo se: 1) non è possibile separare fisicamente i percorsi o i locali destinati, rispettivamente, ad attività scolastiche e ad attività comunali (ad esempio perché non vi sono due ingressi separati all’edificio e gli orari di avvio delle attività coincidono); 2) i tempi di restituzione dei locali non consentono la completa predisposizione dei locali per gli esami. In entrambi i casi il diniego di concessione deve essere motivato per iscritto, indicandone i motivi e, se possibile, le condizioni che il Comune dovrebbe rispettare per ottenerla. Infine: - nessuna richiesta di parere deve essere rivolta al Prefetto a cui – come emerge chiaramente dalle disposizioni sopra riportate – non è intestata nessuna competenza in materia; - il corretto svolgimento degli esami può essere garantito dalla stipula di una convenzione con il Comune per la concessione dei locali che assicuri la non interferenza tra le due attività – quella scolastica e quella comunale – nel senso suddetto.
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
Si premette che, in base all’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, “1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.” Alla luce di una simile disposizione, con riferimento al quesito formulato si osserva che la legge n. 107/2015 ha riscritto l’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, deputato alla disciplina del comitato per la valutazione dei docenti, espungendone i membri supplenti. Ciò significa che esso non è (più) un organo collegiale perfetto e può operare anche in assenza di alcuni componenti, ad esempio perché non espressi dalla relativa componente. Tuttavia, il successivo art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 297/1994 stabilisce che: “1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. […] 3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.” Ciò significa che, all’esito delle dimissioni della docente eletta dal collegio dei docenti, spetta al medesimo organo collegiale individuare il sostituto con elezioni suppletive, a meno che non sia possibile la surroga con un candidato non eletto in occasione della precedente elezione. La procedura da seguire è dunque la seguente: 1) dimissioni formali. La docente deve produrre per iscritto le dimissioni e queste devono essere comunicate al comitato per la valutazione dei docenti. Contestualmente, il dirigente comunica la surroga con il primo dei non eletti dal collegio dei docenti, ove possibile; in caso contrario procede alla convocazione del collegio dei docenti, dandone parimenti comunicazione al comitato; 2) convocazione del collegio dei docenti. Là dove non sia possibile la surroga, il dirigente convoca il collegio – comunicandolo al comitato di valutazione – per deliberare la nomina del nuovo componente, seguendo le modalità e i criteri già adottati in occasione della precedente elezione dei membri del comitato; 3) delibera e verbalizzazione: il collegio elegge il nuovo componente. La scelta va verbalizzata e comunicata al comitato di valutazione; 4) funzionamento provvisorio del comitato: fino alla sostituzione, il comitato può operare se è comunque raggiunto il quorum previsto per la validità delle sue sedute (la metà dei componenti più uno). Ovviamente, data la delicatezza delle valutazioni intestate al comitato in occasione del colloquio e del test dei docenti in periodo di prova, è opportuno operare la surroga/elezione suppletiva prima del loro svolgimento.
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
L'istituto delle ferie e riposi solidali è previsto, in via generale, dall'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (c.d. "Jobs act"). Tale norma consente la cessione ad altri colleghi, per motivi di solidarietà, delle ferie e dei riposi spettanti ai lavoratori; tuttavia, non si tratta di una disposizione a effetti immediati, dal momento che la concreta applicazione di tale istituto è espressamente rimessa "alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi [...]". In mancanza di disposizioni nel CCNL applicabile, pertanto, la disposizione di legge resta priva di effetto. Il CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, stipulato il 19 aprile 2018 (quindi, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 151/2015), ha disciplinato per la prima volta l'istituto delle ferie e riposi solidali per il personale del comparto; tali norme, tuttavia, sono presenti solo nelle sezioni relative a "Università e aziende ospedaliero-universitarie" e a "Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione". Le sezioni "Scuola" e "AFAM" ne sono rimaste escluse. Il successivo CCNL di comparto per il triennio 2019-2021 del 18 gennaio 2024 ha modificato parzialmente le disposizioni in oggetto, ma sempre relativamente alle sezioni Università e Ricerca. Nessun intervento in merito, inoltre, è stato disposto dal CCNL per il triennio 2022-2024 del 23 dicembre 2025. Infine, neanche nell'ipotesi di CCNL per il triennio 2025-2027 sono presenti nuove disposizioni in materia. Sul punto è intervenuta anche l'ARAN, con l'orientamento interpretativo n. 28381 (ex CIRS14) del 24 febbraio 2021, che qui riportiamo: "Il nuovo CCNL del 19 aprile 2018, come precisato all’art. 1, è articolato in una parte comune, che contiene le disposizioni applicabili a tutti i lavoratori del comparto e quattro specifiche sezioni (Scuola, Università, Ricerca e AFAM) ciascuna delle quali disciplina gli istituti giuridici ed economici destinati esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni ricomprese nella Sezione stessa. Pertanto, poiché nella Sezione dedicata alle Istituzioni scolastiche, non viene disciplinato l’istituto delle ferie e dei riposi solidali, tale disposizione non potrà essere applicata al personale della Scuola". La risposta al quesito è dunque negativa: l'istituto delle ferie e riposi solidali non è applicabile in ambito scolastico.
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
La procedura di selezione dell’RSPP è espressamente disciplinata dall’art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/2008 e riveste carattere di inderogabilità. Si riportano integralmente i suddetti commi: 1. Comma 8: “Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti”. 2. Comma 9: “In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista”. L'individuazione dell’RSPP, come si evince dall’art. 32 sopracitato, deve seguire una determinata procedura che prevede il previo accertamento, all’interno dell’istituzione scolastica, della presenza di personale in possesso dei requisiti professionali che si dichiari disponibile ad accettare l’incarico di RSPP. In sintesi, ai sensi della disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro sopra richiamata, l'iter per l'individuazione del RSPP ha un ordine sequenziale: 1) verificare la disponibilità e i requisiti del personale interno alla singola istituzione scolastica; 2) verificare la disponibilità tra il personale interno di altre istituzioni scolastiche (anche attraverso forme di rete o di pluralità di istituti); 3) solo in mancanza delle due precedenti opzioni, procedere all'affidamento a esperto esterno, tramite convenzione o incarico a ditte/consulenti esterni. Tale ordine deve essere rispettato e documentato. Inoltre, la priorità di stipulare convenzioni con l'ente locale proprietario degli edifici è prevista dalla stessa normativa. Considerando le prescrizioni di cui al sopracitato art. 32, si consiglia di non procedere con una selezione unica, bensì di pubblicare un avviso rivolto, in via prioritaria, al personale interno (laddove in possesso dei requisiti previsti) e, contestualmente o in subordine, al personale di altre istituzioni scolastiche (tramite collaborazioni plurime, convenzioni o accordi di rete). Qualora tali tentativi non consentano l'individuazione di una figura idonea, si potrà avviare una nuova fase selettiva per il conferimento dell'incarico a esperti esterni (persone fisiche) o, in alternativa, a persone giuridiche/agenzie formative. È però indispensabile rispettare e documentare l’ordine procedurale previsto dalla normativa in materia di RSPP (verifica interna prima, poi tra istituti, quindi esterni) e inserire nel bando/avviso requisiti chiari, criteri di selezione e clausole contrattuali che garantiscano la completezza del servizio (DVR aggiornato, formazione conforme, gestione primo soccorso e DAE, tempi e responsabilità). Per completezza, si ricorda che l'individuazione di professionisti esterni (persone fisiche) avviene ai sensi dell'art. 7, comma 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 il quale, inter alia, dispone che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Le procedure negoziali per l'affidamento di appalti di servizi e forniture sono disciplinate, invece, dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Qualora la selezione ricada su persone giuridiche, si rammenta che, in coerenza con i commi 8 e 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, è necessario richiedere all’operatore economico individuato di indicare espressamente il nominativo del professionista in possesso dei requisiti che svolgerà le funzioni di RSPP. In caso di contratto pluriennale, sussiste l'obbligo di acquisire la specifica delibera del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. d) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
Gentile utente La disciplina generale del congedo parentale è contenuta nel D.Lgs. 151/2001; le modifiche più rilevanti in termini di durata e limiti indennizzabili sono intervenute con il D.Lgs. 105/2022 modifica all’art.32 e all’art.34. I limiti massimi individuali di entrambi i genitori previsti dall’art. 32, fino a 14 di vita del bambino, sono così suddivisi: - 6 mesi la madre; - 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per il padre; - entrambi i genitori: complessivamente massimo di 10 mesi (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi. Mentre relativamente al trattamento economico il congedo parentale è retribuito sempre sino ai 14 anni di vita del bambino, per i primi 9 mesi, mentre per il periodo eccedente (decimo ed anche undicesimo mese) dipende dalla situazione reddituale. In riferimento ai 9 mesi spettano: a) 3 mesi con relativa indennità alla madre non trasferibili, b) 3 mesi con relativa indennità al padre sempre non trasferibili (non trasferibili significa che sono personali e non possono essere usati alternativamente l’uno o l’altro) – 3 mesi cumulativi ( massimo) da fruire alternativamente madre e/o padre. Cosa significa "primi 30 giorni al 100%" Nel CCNL vigente del comparto scuola nell’art. 34 comma 3, così come per altri CCNL del comparto del pubblico impiego, è prevista l’intera retribuzione (100%) per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dalla lavoratrice o, in alternativa, dal lavoratore padre computati complessivamente per entrambi i genitori che possono essere frazionati. Si tratta di un beneficio retributivo relativo a giorni di congedo parentale: non rappresenta un’ulteriore durata aggiuntiva oltre ai limiti previsti dalla normativa (i limiti individuali e complessivi restano quelli previsti dalla legge e dagli aggiornamenti contrattuali), ma una diversa forma di pagamento per i giorni che rientrano in quella soglia. Si possono usare 11 giorni residui al 100% avendo già fruito di 5 mesi e 19 giorni al 30%? - Il primo dato da verificare è il residuo effettivo di congedo parentale spettante a livello individuale come precisato in premessa, quindi, se l’interessato ha già fruito di 5 mesi e 19 giorni, ha effettivamente un residuo di circa 11 giorni entro il limite dei 6 mesi. - La possibilità che questi 11 giorni siano retribuiti al 100% dipende da due condizioni principali: 1) che non siano già stati utilizzati dall’altro genitore sempre nel comparto del pubblico impiego; 2) che quindi siano i "primi 30 giorni al 100%" utilizzati nel comparto del pubblico impiego (integralmente o in parte) dall’interessato o dall'altro genitore: la franchigia dei 30 giorni è complessiva per entrambi i genitori. Infine si precisa che con la riforma operata dalla Legge di Bilancio 2026 il congedo parentale è fruibile sino al quattordicesimo anno di età del bambino e fino a detta età spettano i primi 30 giorni al 100% previsti dall'art. 34 del vigente CCNL.
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
L'articolo 55-septies, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che: "In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale [...]". La semplice affermazione dell'impossibilità di contattare il medico, nella giornata di venerdì, non appare sufficiente, da sola, a escludere l'obbligo di produzione del certificato telematico. Negli orari notturni, come nei giorni prefestivi e festivi, è infatti attivo il servizio di continuità assistenziale (c.d. "guardia medica") che avrebbe potuto sopperire alle presunte difficoltà di reperimento del medico. Il dipendente dovrebbe, pertanto, fornire altri elementi, utili a dimostrare che l'impossibilità di contattare il medico fosse dovuta a motivi oggettivi. Il certificato medico successivamente prodotto, per i giorni di lunedì e martedì, non è idoneo a giustificare anche l'assenza del venerdì. La dicitura apposta dal medico non appare valida, in quanto il certificato - come precisa la Guida INPS sui certificati di malattia - può avere validità dal giorno precedente solo se questo sia feriale e la visita sia domiciliare. Precisiamo meglio. Il problema delle diagnosi riferite (come risulta essere il caso di cui al quesito) dai pazienti è assai delicato. In effetti il medico dovrebbe, in teoria, diagnosticare solo quanto da lui personalmente riscontrato. È però possibile e plausibile che alcuni stati morbosi di breve durata ma di elevata intensità inabilitante provochino disturbi che non siano visibili o che siano scomparsi all’atto della visita medica: per es. una crisi di emicrania, una nevralgia del trigemino, una crisi di vertigine acuta, un’enterite con diarrea profusa ma transitoria, oppure uno stato post-operatorio. Il medico anche in questi casi deve rilasciare al paziente il certificato perché anche di fronte alla più subiettiva delle infermità egli non può escludere che quell’infermità sussista e non può contrastare o eludere l’interesse del paziente ad ottenere il certificato. In tal caso il medico deve certificare che il paziente "accusa" degli stati morbosi, formula idonea a lasciare al paziente la paternità e responsabilità di quanto egli dice al medico in merito ad infermità non obiettivabili"(cfr. Boll. O. M. di Roma e Prov., n. 3, 1983). Il medico potrà anche esprimere un giudizio (diagnosi e prognosi) basandosi sull’"attendibilità" della sintomatologia riportata dal paziente, sempre chiarendo che trattasi di patologia riferita. Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. lavoro, dec. n. 3332 del 17/4/90 - 27/3/91 che ha affermato che il giudizio sotteso alla prognosi non verte soltanto sul decorso futuro del fenomeno morboso ma concerne una valutazione complessiva dello stesso che sulla base della diagnosi e dello stato di avanzamento della malattia in atto ben può riferirsi al periodo antecedente al momento in cui la visita medica viene effettuata”). L'indicazione "dichiara di essere ammalato dal.......", richiede di specificare la data di inizio della malattia invalidante secondo quanto dichiarato al medico dal lavoratore. Tuttavia, come anche ben evidenziato in numerosi vademecum e prontuari delle ASL e degli ordini dei medici, la data del certificato deve essere obbligatoriamente sempre quella in cui il documento è stato compilato. Come rilevato in precedenti risposte sull’argomento, l’INPS con la circolare n. 147 del 15 luglio 1996 aveva precisato che il diritto all’indennità di malattia è riconosciuto al massimo a partire dal giorno precedente a quello del rilascio del certificato, termine, questo che può essere quindi preso come riferimento temporale entro il quale può essere fatta decorrere la prognosi. Inoltre si ricorda che l’A.R.A.N. in una risposta ad uno specifico interrogativo posto da una Amministrazione Pubblica in data 5/05/2003 ha affermato che la prognosi possa decorrere anche dal giorno antecedente al rilascio della certificazione medica. Quindi, il certificato medico recante una "diagnosi riferita", rappresenta una certificazione un pò "al limite", con cui il medico, se la sottoscrive regolarmente, attesta la veridicità di quanto dichiarato dal dipendente, assumendosene la responsabilità. Il medico nella certificazione dovrà inserire quale data di rilascio quella in cui il dipendente si è recato effettivamente dal medico; nel riquadro Dati prognosi/Dati diagnosi dovrà inserire la dicitura che “il lavoratore dichiara di essersi ammalato” dal…. e che viene assegnata prognosi clinica a tutto il..... Tuttavia, sempre in merito alla c.d. diagnosi riferita, l’INPS, con la Guida operativa pubblicata a marzo 2024 (che quindi rappresenta l'interpretazione più recente), ha precisato che il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare (mentre nel caso di specie si tratta di visita ambulatoriale), l’INPS riconosce validità anche al giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. Nei giorni festivi e prefestivi (e in analogia nei giorni in cui il medico curante non svolge servizio) il dipendente deve rivolgersi al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì. L’INPS così precisa: “ In caso di malattia, che causa un’incapacità assoluta e temporanea al tuo specifico lavoro, il medico curante redige il certificato di malattia e lo trasmette all’INPS per via telematica, immediatamente o, in caso di visita domiciliare, entro il giorno successivo. Anche il medico libero professionista a cui puoi rivolgerti nei casi previsti dalla legge o dal tuo contratto di lavoro, può rilasciare il certificato di malattia telematico, poiché ha le credenziali di accesso al servizio….. Nei giorni festivi e prefestivi, rivolgiti al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia. Questo vale sia per le malattie iniziate nei giorni festivi e prefestivi, sia per giustificare la continuazione di una malattia certificata fino al venerdì. Per ricoveri o accessi al Pronto Soccorso, richiedi alla struttura ospedaliera la certificazione del periodo di degenza e l’eventuale prognosi. Anche in questi casi, assicurati che l’eventuale trasmissione telematica sia stata correttamente effettuata”. Sempre nella guida si legge ( con riferimento ai dipendenti privati ma i cui chiarimenti possono essere utili anche nel caso di specie): “ In quali casi l’INPS riconosce la tutela della malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato? L’INPS riconosce la tutela della malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: • il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante; • questa informazione è espressamente indicata dal medico nel certificato; • il giorno precedente alla data di redazione è un giorno feriale. In caso contrario, il datore di lavoro non può anticipare la prestazione per conto dell’INPS”. Nel caso di specie si è trattato di visita ambulatoriale e quindi si ritiene che, in punto di stretta applicazione della normativa vigente, il certificato di cui al quesito non sarebbe idoneo a giustificare l'assenza per malattia. Riteniamo, pertanto, che l'assenza del venerdì, che il dipendente aveva dichiarato essere dovuta a malattia debba essere ricondotta ad altro istituto mentre non riteniamo opportuno, se trattasi del primo episodio di tal genere, procedere dal punto di vista disciplinare in quanto comunque il dipendente aveva comunicato l’assenza ed era poi seguito un certificato con diagnosi riferita che però non può essere accettato per i motivi suesposti. Va da sè che in mancanza di giustificazione con altro istituto dell'assenza si tratterà di assenza ingiustificata con relativa contestazione disciplinare da avviare.
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
Innanzitutto, va precisato che per legge e per contratto la gestione dello stato giuridico del singolo dipendente è di competenza della scuola di servizio, ogni Dirigente Scolastico è responsabile della gestione amministrativa e contabile del proprio personale. Ogni contratto di lavoro deve essere gestito in modo autonomo applicando la disciplina prevista per legge e per lo stesso rapporto di lavoro (cfr. ARAN SCU_118 del 22 giugno 2020, ARAN CIRS30 del 24 febbraio 2021). Fatta questa doverosa premessa, si precisa che, l’interessato deve presentare la domanda relativa ai permessi previsti dall’art. 33 co. 3 della legge 104/92 per il familiare disabile riconosciuto ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della stessa legge 104/92 alla singola scuola, corredata dalla relativa documentazione. Per analoghe risposte e per prassi ormai consolidata ogni contratto deve essere gestito come un part-time verticale. Al riguardo, si condivide l’orientamento ARAN CRS84 del 15/06/2021, comparto Università che per analogia è applicabile anche al comparto scuola. Ad un docente con un rapporto di lavoro part-time verticale che presta l’attività lavorativa per 9 ore su 18, è ancora applicabile il riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, ciò anche a seguito di alcune sentenze intervenute in materia? Nel merito, appare utile riportare un estratto dell’orientamento applicativo del comparto scuola, pubblicato nella Raccolta sistematica relativa ai permessi: “[…] Nel caso invece di part time verticale, il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. A tale riguardo possono essere consultate le seguenti circolari: Circolare 34 del 10 luglio 2000 dell’INPDAP (punto 8); Circolare 133 del 17 luglio 2000 dell’INPS in cui al punto 3.2 Circolare 100 del 24 luglio 2012 dell’INPS in cui al punto 4, lett. a). In proposito, occorre anche precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità: 1. per tutti i giorni lavorativi, ma solo in alcuni mesi dell’anno; 2. soltanto per alcune settimane del mese o per alcuni giorni della settimana. Conseguentemente, nel caso in cui il contratto di part time sia riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 1, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa”. Tale orientamento applicativo trae origine, oltre che dall’interpretazione delle norme contrattuali, anche dalle indicazioni fornite dagli Enti e Dipartimenti Pubblici deputati all’interpretazione delle norme di legge. Nel caso de quo, in particolare, si richiama il messaggio INPS n. 3144 del 7.08.2018 da cui si evince un possibile e lecito riproporzionamento del numero complessivo dei giorni mensili ex lege 104 del lavoratore part time “riproporzionato in ragione della ridotta entità della sua prestazione lavorativa “. Inoltre, sempre in materia di riproporzionamento delle assenze e dei permessi nei confronti dei lavoratori in regime di part-time verticale, va ricordata la pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta con sentenza n. 22925 depositata il 29 settembre 2017, in tema di permessi ex legge n. 104/1992, la quale, per l’autorevolezza della fonte, rappresenta un indirizzo applicativo concreto e fattuale non in contraddizione con il principio generale espresso nella clausola contrattuale in oggetto di cui, anzi, condivide la logica. Tale sentenza ha affermato che “Il criterio che può ragionevolmente desumersi da tali indicazioni è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro part time e, nello specifico, del rapporto part time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto". Tutto quanto sopra considerato, si ritiene che nel caso prospettato – qualora la prestazione resa in part-time verticale sia pari al 50% di quella a tempo pieno - i tre giorni di permesso di cui alla L. 104/1992 siano soggetti a riproporzionamento. Quindi, in risposta al quesito, i 3 giorni di permesso devono essere proporzionati al numero dei giorni di lavoro e non al monte ore. In conclusione, il docente ha diritto ai 3 giorni mensili complessivi a prescindere dal fatto di avere più contratti poiché, considerato i 4 giorni di servizio si presume su 5 giorni lavorativi si supera il 50% superato. Le richieste vanno inoltrate agli istituti interessati in rapporto a dove si intende assentarsi; se l’assenza riguarda giornate in cui è impegnato in entrambe le scuole, la comunicazione deve essere fatta a entrambe. Il caso pratico il docente vuole assentarsi 3 giorni sempre dalla scuola A e lavorare normalmente nella scuola B: presenta la domanda alla scuola A (con allegati) e non presenta domanda alla B per quei tre giorni. Se invece in una giornata il docente sarebbe presente in entrambe le scuole e deve assentarsi per assistere il familiare, deve chiedere il permesso ad entrambe e quella giornata verrà conteggiata come 1 giorno ai fini del limite mensile. Per maggiore chiarezza amministrativa è consigliabile condividere le informazioni fra le due segreterie.
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
Nel caso prospettato se nel contratto del supplente temporaneo non è stato possibile inserire una clausola risolutiva, non è possibile risolverlo, anche se il titolare rientra anticipatamente per il decesso della persona disabile. Il supplente è mantenuto in servizio fino alla scadenza del contratto e utilizzato nell’ambito dell’organizzazione interna e per eventuali altre supplenze che dovessero esse attribuite in caso di assenza di altri titolari. Quanto sopra è in linea con l’orientamento dell’ARAN SCU 110 che precisa: “In caso di rientro anticipato del titolare, il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione del docente o del personale ATA si risolve automaticamente? In merito si osserva che da un lato che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 è stato superato dalle previsioni contenute nel CCNL comparto scuola del 29/11/2007, dall’altro tale ultimo contratto agli artt. 25 e 44 ha disciplinato – rispettivamente per il personale docente ed ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato. In particolare è richiesta la forma scritta e l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l’ipotesi di “ individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie ” espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018. Pertanto, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l’indicazione delle cause che comportano detta risoluzione.”
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
La risposta è negativa per quanto riguarda la natura delle attività di tirocinio. la normativa di riferimento è la nota MIM n.7845 del 28\06\2024 relativa a “Percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024.” In tale nota si afferma che sono ascritte a tirocinio diretto le seguenti attività: “- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche; - osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi; - osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale; - affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche. Quanto, invece, al tirocinio indiretto, l’allegato 1 al D.P.C.M., prevede che “Le attività di tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, e guidata e coordinata dai tutor; documentazione, approfondimento, come progettate dalle sedi, sono volte, tra l’altro alla: - rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso; costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale .” Come si evince dalle disposizioni, le ore di tirocinio non posso essere utilizzate per l’espletamento diretto dell’insegnamento e quindi nella sostituzione di titolari, pur in compresenza con docente di sostegno e tecnico di laboratorio, che è una figura di personale ata.
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
Il docente di cui al quesito, in utilizzazione in altri compiti a seguito di giudizio di inidoneità temporanea e relativa, può svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile con le precisazioni che seguono. Innanzitutto, essendo stato riconosciuto inidoneo alla propria funzione di docente per motivi di salute, è utilizzato in altri compiti (cfr. art. 2 del CCNI sul personale inidoneo alla sua funzione per motivi di salute del 25/06/2008). L'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità (cfr. art. 2, c. 7 del CCNI citato) e può comprendere attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, come quelle descritte nel quesito (es. biblioteca ecc.), in ossequio al disposto dell’art. 3, c. 1 del CCNI del 2008. L'orario di lavoro del personale utilizzato in questi compiti è di 36 ore settimanali (art. 8, c. 1 del CCNI citato). Non solo; lo stesso art. 8, c. 1 prevede che al personale utilizzato possano essere applicate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto e secondo i criteri definiti in sede di informazione e confronto con le organizzazioni sindacali (cfr. art. 30, c. 9, lettera b1) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021). Ugualmente, si applicano al personale utilizzato le disposizioni in materia di ferie, ritardi, recuperi compensativi e 35 ore valevoli per il personale ATA. Vi è, in buona sostanza, una riconduzione del personale docente inidoneo alla disciplina prevista per il personale ATA, con la sola eccezione del trattamento economico che rimane quello “previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato” (art. 8, c. 2 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021). Per quanto riguarda la possibilità di svolgere lavoro a distanza, l’art. 10 del CCNL di comparto 2019-2021 precisa che le disposizioni relative si applicano, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l’organizzazione del lavoro, al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative. Non è esplicitamente menzionata la possibilità di applicarle al personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti a seguito di accertamento della inidoneità psicofisica. Tuttavia – come detto – l’art. 8 del CCNI del 25/06/2008 concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo prevede che ad esso possano essere applicate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL per il personale ATA in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto e con i criteri definiti in sede informazione e confronto con la parte sindacale. Risulta dunque fondamentale che: - le attività di supporto assegnate al docente siano compatibili con lo svolgimento a distanza; - venga stipulato l’accordo individuale tra il lavoratore e il dirigente scolastico che definisca le modalità, gli obiettivi e i criteri di verifica del lavoro svolto a distanza. Sono incompatibili con la modalità agile, in linea generale, le attività che richiedono necessariamente presenza fisica o contatto diretto con utenza e materiali: apertura al pubblico, sorveglianza di studenti in presenza, gestione diretta di laboratori, attività che richiedono movimentazione o catalogazione fisica non delegabile, interventi tecnici su apparecchiature che non possono essere gestite da remoto, attività che comportano l’uso esclusivo di documentazione cartacea accessibile solo in sede. - Attività di biblioteca: alcune funzioni di catalogazione, digitalizzazione, preparazione di schede e materiale divulgativo, ideazione e preparazione di locandine, gestione digitale del patrimonio bibliografico e comunicazione con enti esterni possono essere svolte da remoto; altre (gestione fisica del prestito, riordino di volumi, attività di apertura al pubblico) richiedono presenza. - Manutenzioni informatiche complesse e controllo di apparecchiature possono richiedere presenza; invece attività di supervisione e preparazione di materiali didattici per PC possono essere svolte da remoto se l’accesso alle risorse digitali è garantito. Pertanto, prima di autorizzare lavoro agile occorre verificare concretamente, mansione per mansione, la possibilità di eseguire le attività fuori sede, anche tenendo conto della tutela dei dati personali e della sicurezza informatica.
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
In merito alla concessione di utilizzo temporaneo dei locali scolastici, si chiede se la titolarità alla concessione sia del Dirigente o dell'Ente proprietario ...
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Data di pubblicazione: 05/05/2026
Un docente di ruolo esercita l'attività di artista di strada (nello specifico xxxxxxxx), per la quale richiede ai passanti un riconoscimento attraverso quello che viene definito...
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
In una classe x della Scuola Secondaria di Primo grado del mio Istituto Comprensivo frequenta un'alunna che nel corso dell'anno ha manifestato una serie di difficoltà...
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
La questione posta tocca aspetti particolarmente delicati della contabilità pubblica: la tracciabilità dei flussi finanziari, l'obbligo di fatturazione elettronica e la gestione dei crediti ceduti. Andiamo con ordine, analizzando i punti critici della procedura per evitare rilievi contabili. 1. Alla domanda se sia possibile procedere al pagamento (anche in "saldo e stralcio") senza fattura elettronica, la risposta è negativa. A norma del DM n. 55/2013, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Infatti, la fattura elettronica è l'unico documento che garantisce la regolarità e la tracciabilità fiscale e permette l'automatismo della comunicazione alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Poiché le fatture originali - che riportavano un CIG errato - sono state rifiutate, queste "non esistono" ai fini contabili. Il pagamento senza una nuova fattura corretta violerebbe le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). 2. La procedura di saldo e stralcio è configurabile come una transazione (Art. 1965 del Codice Civile). La Scuola può indubbiamente accettare un'offerta migliorativa (pagare meno del dovuto), ma deve formalizzarla correttamente: a. Deve essere predisposto e sottoscritto, da ambo le parti, un atto in cui risulti evidente che la transazione sia conveniente per la scuola (ad esempio, risparmio sulla quota capitale – in questo caso circa 40 euro - ed estinzione di eventuali interessi di mora o spese legali). Inoltre, l’atto (da trasmettersi via PEC) dovrebbe specificare che: • La scuola riconosce il debito per le prestazioni ricevute. • La Ditta accetta l'offerta di saldo e stralcio di €238,40. b. Anche in caso di accordo transattivo (saldo e stralcio), la ditta (o il cessionario, se ne ha titolo) dovrà emettere una fattura elettronica per l'importo concordato (€238,40), indicando il CIG corretto. Solo con l’emissione della fattura elettronica la scuola potrà generare il mandato di pagamento e alimentare correttamente la Piattaforma Crediti Commerciali (PCC). 3. Affinché il pagamento alla società di recupero crediti sia legittimo, devono sussistere i seguenti presupposti: a. Notifica della Cessione: La scuola deve aver ricevuto una notifica formale della cessione del credito (solitamente tramite PEC o raccomandata A/R) ai sensi degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile. b. Verifica dei poteri: Occorre distinguere se la società di recupero agisce come mandataria (incassa per conto della ditta XXX) o come cessionaria (ha acquistato il credito e ne è diventata titolare). • Se è mandataria: La fattura deve essere emessa dalla ditta XXX, e il pagamento può essere indirizzato alla società di recupero (previa delega all'incasso). • Se è cessionaria: La fattura deve comunque essere emessa dal cedente (ditta XXX) con l'annotazione della cessione e il mandato di pagamento viene emesso a favore del cessionario. c. Verifiche necessarie: Prima di liquidare alla società di recupero crediti, la scuola è tenuta a: • Verificare il DURC sia della ditta originaria (XXXX) che della società di recupero. • Controllare che nell'atto di cessione sia specificato che la società di recupero subentra anche negli obblighi di tracciabilità, acquisendo la dichiarazione del conto corrente dedicato, ex art. 3 Legge 136/2010, di detta società. 4. Una volta ricevuta la fattura corretta su SdI, occorrerà redigere il decreto di liquidazione richiamando l'accordo di saldo e stralcio e la ricezione della fattura. Si precisa che l'atto di liquidazione è necessario a dare copertura contabile e legittimità amministrativa, ma non può derogare dall’acquisizione del documento fiscale informatico obbligatorio per legge. Prima di procedere all’emissione mandato di pagamento verso le coordinate bancarie (IBAN) indicate nella documentazione di cessione o delega, occorrerà verificare che il conto corrisponda a quello dedicato alle commesse pubbliche, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità. Concludendo, siamo dell’avviso che sia ammissibile accettare il saldo e stralcio (che è un risparmio per l'amministrazione, quindi visto con favore), pretendendo, comunque, l'emissione di una fattura elettronica corretta transitante per il Sistema di Interscambio. Qualora ditta XXX non riemettesse la fattura elettronica col CIG corretto (inadempienza imputabile esclusivamente al fornitore), la scuola resterebbe nell'impossibilità oggettiva di pagare. Nel caso in cui la ditta non fosse più in grado di emettere il documento fiscale corretto, sarà la società di recupero crediti che dovrà coordinarsi con l’azienda per produrre il documento necessario.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Il DPR 8 agosto 2025, n. 134 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025) modifica il DPR 249/1998, aggiornando lo Statuto delle studentesse e degli studenti. Le norme rafforzano la valenza educativa dei provvedimenti disciplinari, promuovono la responsabilità individuale e il rispetto reciproco, revisionano il patto di corresponsabilità e introducono la giustizia riparativa. Gli elementi caratterizzanti la novella normativa possono essere sintetizzati come segue: • Obiettivo Educativo e Responsabilità: Il nuovo statuto punta a trasformare gli errori in opportunità di crescita, ponendo l'accento sul recupero e il reintegro piuttosto che sulla sola punizione. • Patto Educativo di Corresponsabilità: Viene rivisto per consolidare l'alleanza tra scuola e famiglia, con una sezione specifica per la prevenzione di bullismo, cyberbullismo e disagi giovanili. • Giustizia Riparativa: Viene introdotta nelle scuole secondarie per stimolare l'empatia negli studenti, confrontandoli con le conseguenze delle proprie azioni. • Vigilanza e Cittadinanza Attiva: Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, la vigilanza è in capo alle strutture ospitanti. • Contrasto al Disagio: La scuola assume un ruolo attivo come presidio di legalità e salute per contrastare l'uso di sostanze e l'illegalità. Tanto premesso, vi è da sottolineare che l’intero articolo 4 della norma è dedicato alla disciplina e alle sanzioni previste in caso di comportamento in contrasto con il regolamento di disciplina, definito dalla scuola nel rispetto dei principi guida prima illustrati. A tal proposito, il comma 1 dell’articolo 4 recita testualmente: …… I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati…… Venendo al caso illustrato nel quesito, fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nella determinazione di una sanzione superiore ai 15 giorni di allontanamento dalle lezioni, il DPR 234/2025 dedica a siffatta tipologia i commi 8 sexies e 9, che così prevedono: …… 8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8…… In pratica, mentre per le sanzioni di allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni il comma 8 ter prevede in modo specifico lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture ospitanti convenzionate, attività commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, tale fattispecie non è prevista per le sanzioni più gravi, per le quali si prevede comunque un percorso di recupero educativo finalizzato al reintegro. Tanto premesso, si ritiene che: - L’allontanamento dalla comunità scolastica è un provvedimento disciplinare con finalità educativa e temporanea e non elimina il diritto allo studio. Ai fini formali, tali giorni vengono registrati come provvedimento disciplinare. - Ai fini del computo delle assenze per la validità dell’anno scolastico (frazione minima di frequenza prevista dalla normativa sul monte ore), la regola generale è che le giornate in cui lo studente è effettivamente assente concorrano al conteggio delle assenze. Tuttavia, la normativa e la prassi consentono all’istituzione scolastica, con adeguata motivazione e nel rispetto delle procedure collegiali, di prevedere deroghe o misure organizzative nei casi eccezionali. Di conseguenza, è possibile che l’organo collegiale competente (Collegio dei docenti per i criteri di deroga, Consiglio d’Istituto per l’approvazione del regolamento di Istituto) deliberi di non computare tali giorni ai fini della validità dell’anno, purché la decisione sia adeguatamente motivata e non pregiudichi la possibilità di valutazione dello studente. - In pratica: se la scuola non adotta una deliberazione motivata che dispensi dal computo delle assenze, i 16 giorni si considerano assenze e concorrono al raggiungimento della soglia minima di frequenza; se la scuola, sulla base di valutazioni motivate e documentate, delibera di escluderli dal computo, allora si ritiene che non incidano sulla validità dell’anno. Sempre nel caso in esame, si ritiene comunque che l’istituzione scolastica debba curare in modo specifico il reintegro nella comunità scolastica e le relative azioni da promuovere in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria Si consiglia perciò di: - Convocare immediatamente la famiglia: fissare un incontro formale (con verbale) per informare del provvedimento, illustrare le motivazioni e proporre il percorso di reintegrazione; indicare responsabilità e tempi. - Predisporre un percorso educativo individualizzato (Piano di reinserimento): documento formale che specifichi obiettivi (inclusione, responsabilizzazione, recupero degli apprendimenti), attività e modalità di verifica. Il piano va condiviso con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali. - Coinvolgimento dei servizi sociali: se emergono fattori di fragilità familiare o sociale, la scuola attiva il contatto con i servizi del territorio per progettare interventi di supporto; documentare ogni richiesta/riscontro. - Coinvolgimento dell’autorità giudiziaria solo se sussistono obblighi di legge (eventuali reati, misure cautelari ecc.): la segnalazione/debito di informazioni va fatta nei casi previsti dalla normativa penale o minorile, rispettando i limiti di competenza e la riservatezza. - Proposte di attività obbligatorie a carattere educativo (attività di cittadinanza attiva, mediazione, laboratori): vanno indicate nel piano e possono essere svolte durante o dopo il periodo di allontanamento per favorire il reintegro. - Rimessa a disposizione dell’offerta formativa: predisporre modalità di recupero degli apprendimenti (compiti personalizzati, recupero pomeridiano, tutorato) e misure di monitoraggio (verbali di partecipazione, report periodici). - Riammissione al termine del provvedimento: allo scadere del periodo di allontanamento lo studente va riammesso e reinserito, salvo diverse e specifiche determinazioni giuridiche (es. provvedimenti dell’autorità giudiziaria).
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Non si ritiene vi siano riferimenti normativi o regolamentari di carattere generale sulla possibile ammissione di soggetti esterni per assistere alle prove orali degli esami di idoneità o dell'esame preliminare. E' prassi condivisa che le prove orali degli esami di maturità si svolgano alla presenza del pubblico. Quindi, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal DPR 487/94 per i pubblici concorsi e con gli esami di maturità, non vi siano elementi ostativi alla presenza del pubblico anche ai colloqui degli esami di cui al quesito, presenza le cui modalità devono naturalmente essere puntualmente regolamentate.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Per rispondere in modo approfondito al quesito è necessario esaminare in modo sintetico le richieste formulate: Lo studente maggiorenne, titolare di certificazione L. 104 art. 3, è stato valutato con PEI differenziato nei precedenti anni e ha ottenuto il passaggio dalla I alla IV in virtù di una valutazione che ha valorizzato progressi extrascolastici. Ora chiede: 1) trasformare gli anni pregressi da differenziato a personalizzato (ossia valutazione ordinaria per obiettivi globalmente corrispondenti); 2) poter sostenere esami integrativi e non essere ammesso alla V perché desidera ripartire dalla IV; 3) se è possibile applicare per analogia una norma sulle idoneità (limite di presentazione per più di due anni); 4) se, ritirando la certificazione di disabilità, può evitare conseguenze legate al numero di assenze. Per la prima domanda si fa presente che la normativa non prevede “la trasformazione di un percorso differenziato svolto negli anni precedenti in curricolare”. Innanzitutto il consiglio di classe dovrà valutare se il passaggio dal percorso differenziato a quello curricolare ai fini del conseguimento del titolo di studio possa essere deliberato dal consiglio di classe su propria iniziativa oppure per richiesta esplicita dello studente in quanto maggiorenne. A tale scopo, occorre far riferimento al D.I. 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020 e nelle Linee guida allegate. L’art. 10 bis del D.I. 153/2023 e a pagina 41 e 42 delle Linee Guida è evidenziato quanto segue: “La procedura con la quale alcune famiglie chiedono il passaggio solo nell’ultimo anno” da PEI differenziato a PEI semplificato, “con esiti spesso paradossali e con frequente insorgenza di contenzioso, è una grave criticità e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti, è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI semplificato significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell’ultimo anno. Un raggiungimento che non può avvenire nell’arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario”. Purtuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario secondo quanto previsto da c.1 dell’art. 10 bis del D.I. 153/2023: “Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure dello stesso studente maggiorenne la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: a. superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; b. senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza”. Ovviamente, nella scuola secondaria di secondo grado, in base al principio di autodeterminazione degli studenti, occorre coinvolgere lo studente con disabilità nel caso in cui la sua condizione psicofisica e cognitiva glielo possa consentire alle riunioni del GLOI. Pertanto sarà parte attiva nella progettazione del suo percorso curricolare, secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 4 del D.I. 182/2020. A seguito della richiesta dello studente del passaggio al percorso curricolare per il conseguimento del titolo di studio, si consiglia di indire una convocazione straordinaria del GLO al fine di: formalizzare il cambio di percorso in quanto il passaggio da "differenziato" a "personalizzato con verifiche equipollenti" non è un semplice atto amministrativo, ma una variazione sostanziale del PEI. Il GLO deve redigere un nuovo PEI (o un addendum) che rifletta il cambiamento degli obiettivi (da obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali a obiettivi "globalmente corrispondenti"). Verificare la consapevolezza delle scelte da affrontare da parte del ragazzo, il GLO è la sede in cui si verbalizzerà che lo studente è consapevole delle difficoltà del nuovo percorso (frequenza costante, esami integrativi, prove equipollenti). Questo verbale è la miglior tutela per la scuola contro futuri ricorsi. Poiché lo studente è seguito dai servizi socio-sanitari e ha beneficiato della valorizzazione dei progressi extrascolastici, il GLO (che include la ASL) deve esprimersi su come il venir meno della "condizione di disabilità" impatterà sullo studente nel percorso ordinario. Inoltre, il consiglio di classe dovrebbe avere già tutti gli elementi per valutare il percorso di studi seguito dallo studente e capire se sia in grado oppure no di sostenere gli esami integrativi e verificare se ha svolto tutte le ore di FSL previste per affrontare in futuro gli esami di maturità. È ovvio che se lo studente dovesse superare tutti gli esami integrativi delle discipline seguite con percorso differenziato e raggiungere i livelli degli apprendimenti della classe quinta, il consiglio di classe non può mettere un limite e collocarlo in quarta solo perché lo studente fa un’esplicita richiesta in tal senso. Non è nemmeno possibile adottare le ultime disposizioni normative sugli esami di idoneità in particolare sul massimo degli anni che si richiede per il riconoscimento dell’idoneità innanzitutto perché è uno studente interno alla scuola e secondo, perché è un ragazzo con disabilità e la scuola è obbligata ad adottare la specifica normativa prevista dalla L. 104/1992 e successiva. Infine il «ritiro» della certificazione di disabilità e le eventuali ricadute sulle assenze e sullo scrutinio. Va sottolineato che il semplice ritiro della certificazione clinica da parte dello studente maggiorenne non annulla in maniera retroattiva le decisioni scolastiche assunte né i percorsi didattici svolti (PEI, valutazioni, esoneri ecc.). La certificazione sanitaria è atto rilevante per l’adozione di misure di inclusione e per la redazione del PEI; se essa viene formalmente revocata, la scuola aggiornerà la documentazione e la valutazione seguendo la normativa e le procedure ordinarie, ma i cambiamenti e le ripercussioni normative riguarderanno solo l’anno in corso e non i precedenti. Pertanto, la deroga sulle assenze era stata riconosciuta in base alla L. 104/1992 e al deficit che interessa lo studente in quello specifico contesto ambientale e temporale e il ritiro della certificazione del riconoscimento della condizione di disabilità fatta in questo anno scolastico non può incidere a livello giuridico per i periodi precedenti.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
È possibile rettificare in autotutela le graduatorie interne provvisorie qualora si riscontrino errori materiali nella attribuzione dei punteggi ex art. 21-novies della legge n. 241/1990, dal momento che la formazione delle graduatorie interne costituisce esercizio di un potere amministrativo (cfr. ad esempio, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6230/2021). La rettifica va però adottata mediante provvedimento motivato e pubblicato con le stesse modalità previste per il provvedimento originario; inoltre, poiché la rettifica incide su quest’ultimo, modificandolo, i termini per il reclamo decorrono dalla pubblicazione della rettifica stessa: in caso contrario, la possibilità di reclamo verrebbe frustrata e il disposto dell’art. 17, comma 1 del CCNI mobilità 2025-2028 verrebbe svuotato di significato. Occorre inoltre evidenziare che, nel caso in cui fossero già stati individuati e comunicati i soprannumerari all’Ufficio di Ambito territoriale, ogni modifica deve essere tempestivamente notificata al personale coinvolto e comunicata all’Ufficio medesimo in modo che la procedura per la presentazione delle domande di mobilità da parte dei docenti soprannumerari avvenga correttamente. Alla luce di quanto precede, si suggeriscono i seguenti passaggi operativi: 1) verifica documentale: individuato l’errore materiale, occorre indicarne in modo analitico gli elementi probanti (documenti, calcoli); 2) adozione dell’atto di autotutela: il dirigente scolastico provvede con un atto scritto a correggere il provvedimento originario, motivandone le ragioni; 3) comunicazione e pubblicazione: è necessario procedere a ripubblicare la graduatoria rettificata e a notificare per iscritto ai soprannumerari la rettifica. In caso vi siano soprannumerari, va inoltre inviata tempestiva comunicazione all’Ufficio territoriale competente. Il provvedimento di rettifica deve contenere chiara indicazione della riapertura dei termini per la proposizione del reclamo. Conclusivamente, procedere alla rettifica in autotutela è legittimo, a condizione che: 1) essa sia formalizzata con provvedimento motivato; 2) la graduatoria rettificata sia ripubblicata e specificamente notificata ai docenti soprannumerari; 3) si dia immediata comunicazione all’Ufficio territoriale se la procedura di mobilità d’ufficio è già stata avviata. In caso di ripubblicazione, i termini per proporre reclamo decorrono da quel momento, secondo i termini previsti dalla normativa applicabile.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Quadro generale - La scelta dell’organizzazione del tempo scuola rientra nella potestà degli istituti scolastici in applicazione della disciplina sull’autonomia scolastica; il Collegio dei Docenti esprime il parere tecnico?didattico, mentre il Consiglio di Istituto assume la decisione di indirizzo e la delibera definitiva. Occorre in ogni caso rispettare il monte ore annuale delle singole discipline e tener conto delle disposizioni regionali in materia di giorni di lezione. 1) Analisi preliminare a cura del Dirigente - Verificare la normativa regionale e le eventuali prescrizioni locali sui giorni di lezione; nel caso di riduzione dei giorni settimanali da 6 a 5, occorrerà effettuare un calcolo proporzionale dei giorni minimi di lezione (ad esempio, se il calendario regionale prevede 204 giorni di lezione, l’adozione della settimana corta potrà prevedere 170 giorni di attività effettive) - Redigere una relazione tecnica preliminare che espliciti: motivazioni pedagogiche/organizzative del cambiamento; ipotesi di orario settimanale su 5 giorni (con indicazione dei giorni con prolungamento pomeridiano, monte ore settimanale e distribuzione disciplinare), con l’indicazione delle le modalità di recupero di eventuali riduzioni delle unità orarie; impatto su trasporti, mensa, sorveglianza e segreteria (chiusura eventuale del sabato); eventuali ricadute sull’orario di servizio del personale. - Raccogliere i dati necessari: numero di studenti residenti nei vari comuni di provenienza, tempi di percorrenza, disponibilità servizi comunali, organico docente e ATA. 2) Coinvolgimento preventivo degli Enti locali e soggetti erogatori dei servizi - Organizzare incontri con Comune/Provincia (per trasporto e mensa), con l’azienda dei trasporti e con i servizi socio?sanitari se necessario, per verificare fattibilità e costi. - Richiedere formalmente per iscritto la disponibilità dei servizi e le condizioni (orari, costi, requisiti ASL per la mensa). 3) Indagine conoscitiva tra famiglie e studenti (organizzata dal Consiglio d’Istituto) Non si ritiene che il parere sia vincolante, ma è assolutamente opportuno il coinvolgimento delle famiglie. Il Consiglio d’Istituto definirà le modalità dell’indagine (chi è chiamato a esprimersi, modalità di raccolta delle preferenze, termine, modalità di pubblicizzazione, eventuale quorum o soglia di validità). I risultati saranno un elemento importante da mettere a disposizione di entrambi gli OOCC coinvolti 4) Parere del Collegio dei Docenti - Presentare al Collegio la relazione tecnica e la proposta di articolazione oraria su 5 giorni. - Richiedere e verbalizzare il parere tecnico?didattico del Collegio: il parere non è sostitutivo della deliberazione del Consiglio di Istituto, ma è elemento fondamentale per la valutazione complessiva. 5) Informativa al tavolo sindacale L’organizzazione del servizio non è oggetto di contrattazione, ma di informativa ed eventuale confronto con le OOSS (RSU + rappresentanti delle OOSS provinciali (cfr art. 5 comma 5 e art. 11 nuovo CCNL, per la ricaduta sull’articolazione dell’orario di lavoro) 6) Delibera finale del Consiglio di Istituto - Alla luce del parere del Collegio, degli esiti dell’indagine e delle risposte degli Enti locali, il Consiglio di Istituto assume la deliberazione definitiva sul passaggio alla settimana corta: se favorevole, stabilisce il modello orario, eventuali prolungamenti, la tempistica di attuazione e le disposizioni relative alla segreteria (es. chiusura sabato). - Il verbale di delibera deve riportare motivazioni, documentazione allegata (parere Collegio, esiti indagine, risposte Enti) e modalità di attuazione. - In caso di contrasto tra Collegio e Consiglio, si ritiene prevalga la deliberazione del Consiglio di Istituto quale organo di indirizzo. 7) Accordi esecutivi e comunicazioni - Formalizzare per iscritto gli accordi con Enti locali e fornitori di servizi (trasporto, mensa) e definire responsabilità e tempistiche. - Adeguare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e pubblicare la nuova organizzazione del tempo scuola nell’Offerta Formativa/A.S. successivo e nel calendario scolastico dell’istituto. - Convocare assemblee informative per docenti, personale ATA, studenti e famiglie per illustrare modalità attuative e raccogliere osservazioni pratiche. - Pubblicare sul sito e affiggere comunicazioni indirizzate alla comunità scolastica; comunicare formalmente la delibera agli Uffici Scolastici territoriali e, se necessario, all’ente regionale competente. 8) Attuazione pratiche amministrative - Aggiornare orari di servizio e pianificazioni (es. vigilanza mensa, sorveglianza ricreazione, turni del personale ATA) assicurando il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme vigenti in materia di orario. - Predisporre le modifiche al registro elettronico e alle comunicazioni alle famiglie. - Monitorare l’attuazione nei primi mesi e predisporre verifiche a metà anno e fine anno per valutare eventuali correzioni. Suggerimenti pratici per garantire trasparenza e condivisione - Predisporre tutta la documentazione a supporto (relazione del Dirigente, verbali, esiti dell’indagine, risposte formali degli Enti) e allegarla alla delibera del Consiglio. - Stabilire un cronoprogramma pubblicato e condiviso (date incontri, termine indagine, data delibera, data di avvio del nuovo orario). - Coinvolgere le rappresentanze (RSU, comitati genitori, rappresentanti studenti) fin dalle fasi iniziali per ridurre il contenzioso. - Prevedere un periodo di monitoraggio e una verifica formale dopo i primi mesi di applicazione per adeguare elementi organizzativi eventualmente non sostenibili. Conclusione Procedere attraverso i passaggi indicati garantisce la correttezza istituzionale e la massima trasparenza: analisi preliminare del Dirigente, confronto con Enti locali, indagine conoscitiva con le famiglie, parere tecnico?didattico del Collegio e delibera finale del Consiglio. Documentare ogni fase con verbali e accordi scritti e aggiornare il PTOF e il calendario scolastico. In caso di dissenso fra organi, la decisione di indirizzo del Consiglio di Istituto è quella decisiva, mentre l’assenza di intese con l’Ente locale potrebbe obbligare a trovare soluzioni alternative o a rinviare l’attuazione.
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