Data di pubblicazione: 19/10/2026
La disciplina dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e degli stage rientra nell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ai sensi del D.P.R. n. 275/1999. La nota MIUR prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012 ha chiarito che le iniziative devono rispettare i criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione educativa (articolo 7 D.lgs. n. 297/1994) e quelli fissati dal Consiglio d’istituto nell’organizzazione della vita della scuola (articolo 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). La stessa nota ha precisato che la normativa previgente, a partire dalla C.M. 14 ottobre 1992, n. 291, e dalla C.M. 2 ottobre 1996, n. 623, ha perso carattere prescrittivo, pur restando un riferimento opportuno per orientamenti e indicazioni operative. La fonte primaria è dunque il regolamento d’istituto, entro i limiti posti dalle norme di rango superiore in materia di responsabilità, contratti pubblici e contabilità. Nessuna disposizione vigente esclude la partecipazione del dirigente. La citata C.M. n. 291/1992 attribuiva istituzionalmente l’incarico di accompagnatore al docente, perché il viaggio è parte della progettazione educativa. Ammetteva però la partecipazione del capo d’istituto nel rispetto delle disposizioni relative agli accompagnatori e ne riconosceva la particolare utilità nei viaggi che comportano rapporti con autorità o istituzioni, in Italia e all’estero, o connessi a progetti didattici qualificati. A queste ipotesi si possono oggi ricondurre gli scambi culturali, le mobilità Erasmus+ e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – ora denominati formazione scuola lavoro – svolti all’estero. Quindi la presenza del dirigente può assumere due configurazioni giuridicamente distinte. Nella prima egli partecipa come rappresentante istituzionale o capo delegazione, non è computato nel rapporto numerico fra accompagnatori e studenti fissato dal regolamento e gli obblighi di vigilanza restano in capo ai docenti designati. Nella seconda è inserito tra gli accompagnatori, anche in sostituzione di un docente impossibilitato, e assume integralmente il dovere di vigilanza. Ne risponde quindi ai sensi degli articoli 2047 e 2048 c.c. e dell’articolo 61 della Legge n. 312/1980. In ogni caso il dirigente conserva la responsabilità organizzativa propria della funzione ex articolo 25 del D.lgs. n. 165/2001. La quota di partecipazione del dirigente non può essere posta a carico degli studenti. Deve trovare copertura nel bilancio dell’istituzione scolastica, nella scheda di attività o progetto dedicata ai viaggi d’istruzione ai sensi del D.I. n. 129/2018. In questo senso disponeva già il punto 11.1 della C.M. n. 291/1992 che imputava al bilancio le spese di realizzazione del viaggio, comprese quelle del personale accompagnatore. Per le gratuità che gli operatori riconoscono in proporzione al numero dei paganti, il punto 9.4 della stessa circolare offre un criterio tuttora condivisibile. Le condizioni di favore vanno destinate agli alunni, con una riduzione della quota o mettendo il posto a disposizione dei più bisognosi, oppure devono tradursi in un’economia di bilancio. Non possono invece giustificare incarichi di accompagnatore aggiuntivi rispetto a quelli programmati. La gratuità può quindi andare al dirigente quando questi è computato tra gli accompagnatori previsti, perché riduce comunque un costo che graverebbe sul bilancio. Se invece egli partecipa come figura ulteriore, la spesa ricade interamente sull’istituto. Sul piano procedurale, la determina a contrarre e la richiesta di preventivo o lettera d’invito, nell’ambito delle procedure del D.lgs. n. 36/2023, dovrebbero indicare fin dall’origine il numero dei partecipanti non paganti, la loro qualifica e la destinazione delle gratuità. In questo modo l’agenzia formula l’offerta considerando la posizione del dirigente. Si fa presente che nelle mobilità finanziate dal programma Erasmus+ i costi delle persone accompagnatrici sono di regola coperti dal contributo comunitario, secondo le regole della convenzione di sovvenzione. Quanto alla comunicazione all’Ufficio scolastico regionale, la partecipazione al viaggio è attività di servizio e non un’assenza in senso tecnico. La contrattazione collettiva dell’Area Istruzione e Ricerca riconosce infatti al dirigente l’autonoma organizzazione dei tempi e dei modi della propria prestazione, in funzione degli obiettivi assegnati. Non sussiste perciò un obbligo generale di comunicazione analogo a quello previsto per ferie, malattia e permessi, salvo specifiche disposizioni dell’USR di appartenenza che è prudente verificare. Per i viaggi all’estero o di più giorni resta comunque consigliabile fornire un’informativa all’Ufficio. Va invece sempre assicurata la continuità della direzione, mediante formale delega al collaboratore vicario per gli atti indifferibili, in forza dell’articolo 25, comma 5, D.lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 1, comma 83, Legge n. 107/2015) e garantendo la propria reperibilità. Con riferimento al secondo quesito, nessuna norma prevede un’apposita attestazione per consentire allo studente con disabilità di dormire in camera con i compagni. La sistemazione notturna non presuppone quindi un’autorizzazione o certificazione speciale ma rientra tra le modalità organizzative di partecipazione al viaggio che la scuola definisce sulla base di elementi provenienti da soggetti diversi, ciascuno con un ruolo distinto. Il punto di partenza è il principio di inclusione. La partecipazione dello studente con disabilità alle attività della classe, viaggi compresi, è un diritto garantito dagli articoli 12 e 13 della Legge n. 104/1992 e dal D.lgs. n. 66/2017. Una sua limitazione non sorretta da esigenze oggettive costituirebbe discriminazione ai sensi della Legge n. 67/2006. Ne consegue che la sistemazione in camera con i compagni è la soluzione ordinaria e non richiede alcuna attestazione. Una sistemazione diversa, per esempio con un accompagnatore o con l’assistente per l’autonomia e la comunicazione, sarebbe giustificata solo da esigenze specifiche documentate e andrebbe motivata. Quando lo studente presenta bisogni sanitari o assistenziali che riguardano anche le ore notturne, come terapie da somministrare, rischio di crisi, uso di dispositivi o necessità di assistenza igienico-personale, il ruolo centrale spetta ai genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale. Sono loro a dover rappresentare alla scuola le esigenze del figlio e a dover acquisire e trasmettere la valutazione tecnica del medico che lo ha in cura, sia esso il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista del Servizio sanitario che lo segue, come il servizio di neuropsichiatria infantile per i minori. Spetta a quest’ultimo attestare se sussistano controindicazioni alla condivisione della camera e quali cautele occorrano, mentre compete ai genitori farsi carico di produrre tale attestazione e di manifestare per iscritto il consenso alla partecipazione e alla sistemazione prevista. In assenza di particolari esigenze sanitarie, la dichiarazione dei genitori è sufficiente e non occorre alcuna certificazione medica, dal momento che la sistemazione con i compagni costituisce la soluzione ordinaria. Se occorre somministrare farmaci durante il soggiorno, si applicano le Raccomandazioni interministeriali MIUR-Ministero della Salute del 25 novembre 2005, secondo le quali la somministrazione presuppone una formale richiesta dei genitori corredata dalla certificazione medica che indichi il farmaco, la posologia e le modalità di somministrazione, oltre alla disponibilità del personale individuato. Infine, si evidenzia che la redazione non fornisce schemi di regolamento. Il regolamento dei viaggi d’istruzione è espressione dell’autonomia di ciascuna istituzione scolastica e va deliberato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), del D.lgs. n. 297/1994, in coerenza con il PTOF e con i criteri didattici del Collegio dei docenti. Il regolamento è anche la sede in cui disciplinare espressamente i criteri di copertura delle spese degli accompagnatori, compresa la posizione del dirigente, e le modalità di partecipazione degli studenti con disabilità o con particolari esigenze sanitarie.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La nota MIM prot. n. 11814 del 06/05/2026 che detta le istruzioni operative per l'anno scolastico 2026/2027 ha stabilito che, in tutti i casi in cui si dia luogo alla individuazione di docenti per lo svolgimento delle attività alternative, “la durata del contratto dovrà essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”. La suddetta novità è stata già recepita dal “MANUALE UTENTE Ed. 3 Rev.44/25-08-2026 Gestione rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa” disponibile sulla dashboard della piattaforma SIDI, p. 265, là dove si legge che in relazione alla: “Data termine della supplenza, obbligatoria nel formato gg/mm/aaaa la funzionalità controlla che : • sia maggiore o uguale alla data inizio; • sia minore della data termine supplenza già presente; • sia minore o uguale del 30/06 dell’anno scolastico di fatto del servizio per i servizi N11, N23, N25 e N33 per personale DOC, ATA e PED; […]”. Si tenga presente che il codice SIDI N23 individua il “servizio a temporanea fino al termine delle attività didattiche attività alternative all’IRC” mentre il codice SIDI N25 il “servizio per ore aggiuntive attività alternative all’IRC”, reso dal personale docente oltre il proprio orario d’obbligo. Le due tipologie di incarico sono equiparate, all'interno del Manuale e ciò significa che per entrambe dovrebbe essere possibile inserire quale termine quello delle lezioni, termine di riferimento per le supplenze non annuali a copertura delle disponibilità esistenti all'interno della scuola. Si suggerisce di verificare che anche il gestionale di segreteria sia allineato alla novità soprariportata.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Il secondo comma del citato articolo prevede che, ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Ai sensi del terzo comma il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, l'art. 18 in questione disciplina tre diverse tipologie di aspettative con la precisazione che il dottorato di ricerca è disciplinato da una normativa specifica (legge n. 476 del 1984 riformata dalla legge 448 del 2011). L'art. 18, comma 3, del CCNL/2007 prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro anche per superare un periodo di prova ( come nel caso di specie). Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Conclusivamente, in merito al quesito posto, si rileva che l'aspettativa per motivi di lavoro di cui al comma 3 dell'art. 18 non fa cumulo ai fini dei periodi usufruibili a titolo di aspettativa per motivi di famiglia e quindi la dipendente di cui al quesito, dopo aver fruito dell’aspettativa per motivi personali di cui al primo comma dell’art. 18 citato, ha diritto a fruire dell'aspettativa per altra attività lavorativa prevista dal comma 3 del medesimo articolo. Inoltre, la normativa non prevede che per usufruire dell’aspettativa in questione la docente debba rientrare effettivamente in servizio dopo il precedente periodo di aspettativa per motivi personali. In giurisprudenza, seppur con riferimento ai permessi L. 104/1992 (cfr Cassazione civile sez. lav., 17/02/2016, n. 3065) è stato precisato che la fruizione dei permessi non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo - questa - una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro. In definitiva, dopo un periodo di assenza per aspettativa può assentarsi ad altro titolo (es. aspettativa non retribuita per altra attività lavorativa), senza previa ripresa del servizio a meno che detta condizione non sia stabilita dalla legge o dal CCNL (ma nulla viene previsto in merito).
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
In premessa, l’art. 3-bis, c. 1 del D.L. 73/2017 (convertito dalla Legge 119/2017) prevede che “a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati”. Il c. 2 dispone che “le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente”. A norma del c. 3 “nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente”. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie “entro il 20 luglio […] trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4” (c. 4). Ai sensi del c. 5 “per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione”, mentre per gli altri gradi di istruzione, nonché per i centri di formazione professionale regionale “la mancata presentazione della documentazione di' cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami”. In riferimento al quesito posto risulta che gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno depositato agli atti della scuola la documentazione di cui al c. 3 dell’art. 3-bis del D.L. 73/2017 e precisamente “la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente” senza però dar seguito all’impegno preso: si tratterà, quindi, di verificare la documentazione successiva comprovante l’avvenuta vaccinazione dei minori dopo che gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno depositato agli atti della scuola la richiesta di vaccinazione. Si ritiene che spetti al dirigente scolastico adottare il provvedimento di decadenza solo dopo aver formalmente sollecitato gli esercenti la responsabilità genitoriale a riscontrare l’esito della prenotazione depositata, considerato che l’azienda sanitaria competente dichiara che è possibile accedere in modo libero in ogni giorno di apertura al servizio vaccinale. Competenza del dirigente scolastico, ai sensi del c. 4, è, infatti, anche quella di trasmettere “la documentazione di cui al comma 3 pervenuta […] alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4”, fermo restando che “per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione” (c. 5), provvedimento la cui adozione spetta al dirigente scolastico.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, l’art. 32, ai commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/08, recita: “8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.” La scuola deve quindi rispettare l'ordine di priorità sopra descritto. In argomento il T.A.R. Campania, Sezione Quarta, con la Sentenza 15/01/2018 n. 334, ha ribadito che, nel bando di selezione indetto da un istituto per la carica di RSPP, l'incarico debba essere affidato a personale esterno alla scuola esclusivamente se non è disponibile personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti specifici o personale interno ad un'altra unità scolastica in possesso dei medesimi requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. La scuola potrà conferire l’incarico ad un RSPP esperto esterno allorchè vi sia la mancanza del personale di cui alle lett. a) e b). Come già osservato in precedenti risposte, a nostro avviso, in caso di conferimento di incarico a personale interno alla scuola (o dipendente di altre scuole) rileva lo status di dipendente pubblico e quindi è sufficiente un incarico ed il compenso è soggetto a tutte le ritenute (nè sulla specifica questione sono stati forniti chiarimenti con il Quaderno n. 3). La prestazione d'opera è, invece, lo strumento utilizzato quando anche dalle scuole viciniori non emerge alcuna candidatura ed allora si passa alla selezione di un libero professionista. In definitiva, a nostro avviso, nel caso in cui venga scelto un dipendente interno, questi sarebbe selezionato ai sensi della lettera a) dell’art. 32 sopra citato e non quale esperto esterno. Quindi, se trattasi di dipendente interno (anche se autorizzato all’esercizio della libera professione) l’incarico sarà inquadrato all'interno degli incarichi conferiti ai dipendenti interni all'istituzione scolastica. Alla stessa stregua, si ritiene preferibile inquadrare l'attività di RSPP svolta da dipendente di altra scuola – come nel caso di specie - ( anche se autorizzato alla libera professione) quale collaborazione plurima, per le cui condizioni di autorizzazione si rinvia all’art.35 del CCNL 2007 il quale prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. La prestazione d'opera è, invece, lo strumento utilizzato quando anche dalle scuole viciniori non emerge alcuna candidatura e allora si passa alla selezione di un libero professionista esterno. Quindi, la nostra interpretazione è che se il RSPP è un dipendente di altra scuola (anche se autorizzato all’esercizio della libera professione) l’incarico sarà inquadrato nelle collaborazioni plurime (avendo beneficiato della precedenza di cui al punto b) con applicazione di tutte le ritenute di legge, a meno che il dipendente abbia eventualmente partecipato alla procedura comparativa come professionista esterno (cfr comma 9). Pertanto, nel caso di specie, se trattasi di docente di altra scuola si ritiene preferibile l’inquadramento come collaborazione plurima. Inoltre, al netto che in caso di incarichi a personale interno o di altre scuola la durata è preferibile che sia annuale, si ricordo che, in caso di contratti pluriennali, è sempre necessaria la delibera del CdI ( art 45 primo comma lett d) del DI 129 del 2018) Ad ogni modo anche in caso di incarichi si tratta di atti di natura privata con applicazione delle regole del codice civile ivi compresa previsione della clausola di cui all’art. 1456 cc ai sensi del quale “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva” Nell’articolato contrattuale è preferibile evitare il riferimento a contestazione degli addebiti per sostituirlo con contestazione degli inadempimenti. Va distinta quindi la previsione delle ipotesi di cui all’art. 1456 cc e quindi alla clausola risolutiva espresso rispetto alle previsioni della risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1454 cc. ai sensi del quale “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”. Infine, per quanto concerne il compenso spettante nel caso di un contratto d'opera intellettuale a esecuzione continuata o periodica, la disciplina del compenso in seguito alla risoluzione per inadempimento segue regole specifiche, dettate dall'art. 1458, comma 1, del Codice Civile. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione per inadempimento non ha effetto retroattivo per le prestazioni già eseguite. Per il periodo precedente all'inadempimento il professionista ha pieno diritto a trattenere o a esigere il compenso relativo alle prestazioni regolarmente svolte fino a quel momento. Il committente non può chiederne la restituzione, poiché in quel periodo il contratto ha spiegato validamente i suoi effetti. Per il periodo successivo all'inadempimento il prestatore perde qualsiasi diritto al compenso per la frazione di triennio non ancora decorsa o rimasta ineseguita. A maggior ragione, allorchè si qualifichi il contratto come incarico aggiuntivo, è corretta la corresponsione degli importi solo per l’attività effettivamente svolta.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La richiesta di proporre al Consiglio d’Istituto, richiamando le C.M. n.243/1979 e n.192/1980 e l’art. 28 del CCNL, un’organizzazione su 7 ore giornaliere con riduzione a 50 minuti di alcune ore per motivi di pendolarismo ha un fondamento giuridico limitato e condizionato: le circolari citate ammettono riduzioni dell’unità oraria per cause estranee alla didattica (es. insuperabili difficoltà dei trasporti) e riportano il principio secondo cui, in tali ipotesi, non sussiste obbligo di recupero delle frazioni orarie da parte dei docenti. Tuttavia, tale possibilità è soggetta a condizioni rigorose e non può essere applicata in modo generalizzato senza verifiche e garanzie. Di seguito i punti chiave e le azioni operative da seguire. 1) Requisiti sostanziali per poter invocare le circolari - Deve sussistere una situazione di effettiva e documentata difficoltà dei trasporti (pendolarismo diffuso e orari dei mezzi incompatibili con l’orario scolastico). La documentazione va raccolta non solo in termini generici; rilevazioni e certificazioni sugli orari dei mezzi pubblici sono elementi essenziali, come pure essenziale si ritiene la necessità di interloquire con la/le ditte che assicurano il servizio di TPL e l’Ente locale competente 2) Non si ritiene possa è ammesso il cumulo di riduzioni riferibili a fattispecie diverse (per esempio non si possono sommare riduzioni “per motivi di trasporto” con riduzioni “per esigenze di carattere didattico/organizzativo”). 2) Limite inderogabile: rispetto del monte ore/diritto allo studio In ogni caso, la scuola deve garantire il monte orario annuale previsto per gli indirizzi (quadro normativo determinante per la durata complessiva dell’offerta formativa). Se la riduzione dell’unità oraria fa venir meno il monte ore annuale, occorrono misure di compensazione (recuperi, integrazione oraria, diversa articolazione del calendario scolastico) affinché non sia compromesso il diritto allo studio. 3) Conseguenze sul recupero delle frazioni orarie - Se la riduzione è effettivamente motivata da cause di trasporto come disciplinato dalle circolari citate, non si configura l’obbligo per i docenti di recuperare le frazioni di orario così ridotte. Ciò detto, qualsiasi decisione deve comunque preservare il corretto monte ore per gli studenti (cfr. punto precedente). 4) Procedura operativa consigliata - Il Dirigente scolastico: - Verifica e documenta l’effettiva sussistenza della “forza maggiore”/difficoltà dei trasporti per ciascuna classe (raccolta di orari, percentuale di pendolari, attestazioni). – - Convoca il Collegio dei Docenti per valutare le ricadute didattiche e per formulare un parere sul progetto di articolazione oraria; il Collegio deve esprimersi sulle soluzioni per garantire il percorso formativo. - Predispone la proposta motivata da sottoporre al Consiglio d’Istituto (containing: motivazione dettagliata, dati sul pendolarismo, piano per il monte ore annuale e eventuali misure di compensazione). - Il Consiglio d’Istituto delibera e la scelta viene inserita nel PTOF e nel calendario scolastico; vanno documentate le motivazioni e la temporalità dell’eventuale misura (es. sperimentazione per un anno). - Informa le RSU/OO.SS. e coinvolgere l’ente locale competente per i trasporti; Conclusione sintetica La richiesta è fondata nella misura in cui sussistano e siano documentati il pendolarismo diffuso e l’impossibilità di conciliare gli orari dei mezzi con l’organizzazione didattica; la riduzione a 50 minuti di alcune ore potrà essere proposta senza obbligo di recupero per i docenti se si tratta delle ipotesi contemplate dalle C.M. n.243/79 e n.192/80. Tuttavia, occorre che il Dirigente scolastico accerti la causa di forza maggiore, garantisca il rispetto del monte ore/diritto allo studio (attuando eventuali misure compensative) e segua la procedura: valutazione del Collegio dei Docenti, deliberazione del Consiglio d’Istituto, inserimento nel PTOF e nel calendario scolastico. In assenza di questi presupposti la proposta sarebbe priva di adeguata base normativa e potrebbe essere impugnata.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Per quanto riguarda la istituzione della carriera alias, occorre preliminarmente rilevare che l’art. 1 della legge n. 164/1982 “Norme in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso” dispone tuttora: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Ciò significa che la modifica nell’attribuzione di sesso e dunque della identità anagrafica consegue al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Nessun’altra indicazione viene fornita a livello normativo; in particolare, non vi è alcuna previsione circa la possibilità di una anticipazione degli effetti della sentenza di rettificazione durante la transizione di genere. La cosiddetta “carriera alias” è nata dunque in seno ad alcune Università sulla scorta della necessità di garantire un ambiente di studio sereno agli studenti e alle studentesse che stanno percorrendo quella strada. Consiste nell’assegnazione di una identità provvisoria e non consolidabile nei soli documenti interni all’università stessa (ad esempio, il tesserino o libretto universitario). Le certificazioni ad uso esterno contengono comunque il riferimento all’identità anagrafica. Parimenti, nel caso in cui il titolo finale sia conseguito prima che sia intervenuta una sentenza del tribunale, tutti gli atti della carriera si intenderanno riferiti alla effettiva identità anagrafica. Parimenti, nelle scuole che l’hanno attivata, la carriera ALIAS dispiega effetti solo all'interno dell’istituzione scolastica medesima e non incide sugli atti a rilevanza esterna (scheda di valutazione, diploma, certificazioni attestanti la frequenza ecc.). L’impiego del nome di elezione in quell’ambito mira alla creazione e al consolidamento di un ambiente pienamente inclusivo per gli studenti in transizione di genere. Non è strada imposta dalla normativa vigente, ma – a fronte delle richieste delle famiglie e degli alunni – risulta tuttavia opportuno che la scuola adotti una regolamentazione proprio al fine di garantire la inclusione di tutti e di ciascuno. Farlo, peraltro, seppure non imposto dalla normativa vigente, non implica al tempo stesso alcuna sua violazione: né dell’art. 6 c.c., né dell’art. 5 della legge n. 164/1982, né infine degli artt. 11 e 89 del D.P.R. n. 396/2000, in materia di attribuzione di un nome corrispondente al sesso anagrafico. L’identità ALIAS non viene infatti utilizzata negli atti a rilevanza esterna, ha solo rilevanza interna alla scuola. Alcuna confusione viene dunque indotta sull’identità del soggetto, posto che la carriera alias non modifica i dati anagrafici della persona e non viola le norme in materia di attribuzione di un nome corrispondente al sesso anagrafico. Incide solo sul nome d'uso all'interno della scuola. Detta identità, del resto, possiede una natura provvisoria e transitoria, tanto che – nelle previsioni dei regolamenti delle scuole – essa viene meno qualora lo studente o i genitori comunichino di aver abbandonato il percorso per la rettifica o di averlo concluso positivamente. L’utilizzo della carriera ALIAS nelle università è favorito dal fatto che non vi è vera e propria costituzione di un gruppo classe, né è prevista la pubblicità di snodi fondamentali della carriera dello studente: non vengono pubblicati i risultati dei singoli esami, né il voto di laurea. Poiché gli atti ad uso esterno su cui viene riportata l’identità anagrafica reale non hanno come destinatari né i docenti né i compagni di corso, né sono da loro conoscibili l’identità ALIAS dello studente risulta pienamente tutelata. La stessa distinzione applicata alla scuola porta invece ad esiti diversi, in ragione del regime di pubblicità di snodi fondamentali della carriera degli studenti quali ad esempio le valutazioni finali. L’identità ALIAS potrà dunque essere utilizzata, in via generale e di regola, nei soli documenti a uso interno della scuola e riservati alla famiglia mentre vi sarà la necessità di collegare alla identità anagrafica il gestionale del registro elettronico e l’esito degli scrutini anche nell’ottica del dialogo con l’applicazione SIDI. È infatti la pubblicità che connota il registro – visibile a tutti i docenti del consiglio di classe – e l’esito degli scrutini – visibile a tutti gli studenti della classe – a determinare la conoscibilità della identità anagrafica dello studente. Risulta tuttavia evidente che chi chiede l’attivazione di detta carriera debba essere edotto dei limiti della stessa e della conoscibilità della identità anagrafica dello studente quantomeno da parte dei docenti del consiglio di classe. Da quanto fin qui detto risulta evidente che la strada del regolamento deliberato dal consiglio di istituto non è imposta dalla normativa vigente (essendo la carriera alias sconosciuta all’ordinamento) ma consigliabile proprio per questo, ovvero alla luce dell’assenza di qualsiasi disposizione applicabile nonché nell’ottica della maggiore condivisione possibile della finalità inclusiva della stessa. Per di più, la “cristallizzazione” di una disciplina della carriera alias in un regolamento legittimerebbe anche la integrazione del piano di formazione del personale docente e ata con percorsi specifici sul tema del superamento degli stereotipi di genere e in generale dell’educazione al rispetto secondo le indicazioni del Piano nazionale del 2017 (disponibile al link: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0). Tuttavia, proprio perché nessuna disposizione normativa impone l’adozione (della carriera alias e, a maggior ragione) di un regolamento a tale riguardo, si ritiene che il dirigente scolastico possa – nella denegata ipotesi che gli organi collegiali non pervengano alla relativa delibera – dettare disposizioni circa l’utilizzo del nome di elezione dello studente in transizione negli atti interni della scuola, qualora ne venga richiesto. L’iter consigliato per l’adozione della carriera alias all’interno dell’istituto è dunque il seguente: - acquisizione delle istanze delle famiglie – in caso di minorenni – e degli studenti – se maggiorenni – volte al riconoscimento della carriera ALIAS; - sottoposizione di uno schema di regolamento al collegio dei docenti per la raccolta di una proposta al riguardo; - acquisizione della delibera del consiglio di istituto; - attivazione di percorsi formativi sul tema del superamento degli stereotipi di genere. Il regolamento dovrà contenere quantomeno disposizioni circa la gestione delle richieste di attivazione della carriera alias e la sua validità nonché precisazioni circa il rilascio di eventuali certificazioni.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Si ritiene che per le classi prime attivate nell’istituto professionale quadriennale (filiera 4+2, IP23) lo scrutinio finale del primo anno debba essere considerato una valutazione intermedia: la procedura delineata dalla riforma dei professionali (D.lgs. 61/2017 e regolamento DI 92/2018) mantiene il principio del biennio sostanzialmente unitario; pertanto, di norma non si applica la classica «sospensione del giudizio» con conseguente debito da recuperare a settembre come avviene nei licei o negli istituti tecnici. Nello scrutinio di giugno lo studente viene ammesso alla classe successiva e il Consiglio di Classe procede alla revisione del P.F.I., definendo le misure di recupero e verifica. Solo in casi residuali, in presenza di carenze così gravi da non rendere verosimile il raggiungimento degli obiettivi entro il biennio, il Consiglio potrà valutare la non ammissione. In sintesi, si ritiene che la riorganizzazione del curricolo secondo il modello previsto dalla filiera formativa tecnologico professionale non possa modificare il principio generale affermato dalla norma primaria e dal regolamento applicativo: la «sospensione del giudizio» nella forma classica (debito da colmare con esami integrativi a settembre) non è la soluzione ordinaria per le classi prime dei percorsi professionali riformati; anche nel caso della nuova filiera 4+2 quadriennale si applica il principio del trattamento del primo anno come tappa intermedia del percorso formativo, con ammissione alla classe successiva e revisione del P.F.I., salvo casi eccezionali e motivati di non ammissione.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La questione è molto complessa anche alla luce delle recenti indicazioni di molte RTS (es. RTS Firenze Nota 9 settembre 2026) con cui viene precisato quanto segue “A tal fine si richiama integralmente la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 12689 del 27.09.2023 in risposta ad una richiesta di parere ex ante circa l’ipotetica equipollenza di corso di dottorato estero con il corso di dottorato italiano per fruire di benefici economici, che si allega alla presente. In particolare si richiama il seguente enunciato della citata nota: “In generale, vale la pena sottolineare che nessuna equipollenza ex ante è attuabile da nessuna autorità italiana, su nessun titolo (tranne i casi di presenza di accordi bilaterali in tal senso tra Stati o, in caso di dottorati, attraverso il dottorato in co-tutela, nel qual caso la presenza di un ateneo italiano nella co-tutela rende superfluo ogni riconoscimento)....“. Pertanto, al fine di evitare casi di concessione da parte delle Istituzioni scolastiche del congedo straordinario per motivi di studio per la frequenza di dottorati di ricerca all’estero in mancanza dei necessari presupposti, si auspica vivamente che la citata nota venga debitamente diffusa alle istituzioni scolastiche della Provincia. Si ricorda infine che la concessione dell’Istituto del congedo straordinario per motivi di studio in mancanza dei necessari presupposti comporta, in caso di mantenimento da parte del pubblico dipendente del trattamento in godimento, azioni di recupero di somme indebitamente erogate di notevole entità oltre ad essere fonte di possibile danno erariale per il dirigente scolastico”. La posizione delle RTS riprendono quelle del MUR. Sulla pagina del Ministero dell’Università e della Ricerca si legge quanto segue. “Titoli accademici esteri Il processo di riconoscimento I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne il riconoscimento. Esso comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici. In tal senso, si devono attivare due diversi procedimenti regolati da norme differenti. Tali norme segnano una precisa scansione del processo amministrativo da avviare e dei documenti da presentare: il giudizio di riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo (articolo 5 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea) la dichiarazione di riconoscimento accademico (la vecchia Equipollenza) è un’analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l’atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea). Il riconoscimento accademico (equipollenza): procedimento amministrativo Il riconoscimento accademico (l’equipollenza) dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale i singoli Atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che si deve inoltrare domanda. Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge. Le autorità accademiche competenti possono: riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Ateneo. La procedura di valutazione si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza; riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano. Il riconoscimento finalizzato (equivalenza) : procedimento amministrativo Il riconoscimento finalizzato (equivalenza) dei titoli di studio esteri è contenuto in un provvedimento (rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse ), in ordine a determinate casistiche previste dall’articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 189 del 2009 e dall‘articolo 12 Legge 29 del 2006 (gli ultimi due riferimenti normativi riguardano, il primo, la procedura di riconoscimento di titoli acquisiti nei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, il secondo, la procedura di valutazione della corrispondenza di titoli e certificazioni comunitarie acquisiti nell’ Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica). Gestori di pubblici servizi Anche i gestori di pubblici servizi devono rivolgersi al Ministero per le proprie procedure ove siano previste valutazioni di titoli esteri come requisiti essenziali o accessori. Richiesta di parere ex-ante circa l’ipotetica equipollenza di un titolo di dottore di ricerca estero non conseguito con il titolo di dottore di ricerca italiano per fruire di medesimi benefici economici (aspettativa con o senza assegni o congedo retribuito, ai sensi dell’art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476). Si comunica che non risulta sussistente, in capo al Ministero dell’università e della ricerca, la competenza ex lege, riferibile all’obbligo di pronunciarsi ex ante su equipollenze tra titoli esteri di dottore di ricerca, non conseguiti, con titoli italiani, onde farne scaturire gli stessi effetti legali. Tale obbligo non risulta previsto né dalla normativa italiana né dalle vigenti normative eurounionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio e di qualifiche professionali conseguiti all’estero. In materia di frequenze di corsi di studio esteri, compresi i corsi di dottorato di ricerca, in ogni Paese sussistono diverse forme di tutele riguardanti lo studente lavoratore, cui gli iscritti potranno fare riferimento. Si informa, pertanto, che le relative istanze da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, ove pervenute, saranno considerate non ricevibili. Si comunica, inoltre, che la novella dell’art. 38, co. 3.2.,* del d.lgs. n. 165/2001, entrata in vigore il 1° marzo 2022, ha tacitamente abrogato l’art. 74 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382 primo periodo di cui si riporta il testo: “Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane. L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale”. Per cui, il Ministero dell’università e della ricerca non provvede all’equipollenza tra titoli esteri di dottore di ricerca, ove conseguiti e titoli italiani di dottore di ricerca. Si rinvia, ove di interesse, per il personale scolastico, a quanto disposto dall’art. 453 “incarichi e borse di studio” del D.Lvo n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. *3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego”. In sostanza, secondo quanto sopra riportato, è stata devoluta alle Università ed istituti AFAM la competenza ai riconoscimenti accademici (vecchie equipollenze) dei titoli di dottorato di ricerca conseguiti all’estero (solo a conseguimento del titolo), peraltro solo ai “riconoscimenti indiretti”. Si muove in senso contrario la giurisprudenza. E’ stato dichiarato illegittimo il silenzio del MUR sulla valutazione ex ante di riconoscimento per equivalenza del corso di studi inglese (cfr. T.A.R. VENETO - Sezione Quarta - Sentenza 26/02/2024, n. 357). Il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in ordine all’istanza con la quale un istituto di istruzione superiore, ai fini del riconoscimento dell’aspettativa retribuita ai sensi dell’art. 2 L. 476/1984, chiedeva la valutazione ex ante di riconoscimento per equivalenza del corso di studi inglese, cui era stata ammessa una docente dell’istituto, quale Dottorato di ricerca post lauream corrispondente al terzo ciclo dell’istruzione universitaria italiana. Così si legge nella motivazione: "... -che è illegittima la condotta del MUR, il quale, a fronte della vicenda esposta, non ha ancora concluso il procedimento in parola mercé l’adozione di un provvedimento espresso in punto di valutazione ex ante del riconoscimento per equivalenza del corso di studi cui è stata ammessa la ricorrente, ai fini del riconoscimento dell’aspettativa retribuita ai sensi dell’art. 2 della L. n. 476/1984; - che l’inerzia del MUR integra la violazione dell’obbligo sancito dall’art.2, comma 1, l. n. 241/1990 (“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”); RITENUTO conclusivamente: - che il ricorso debba essere accolto con la declaratoria dell’obbligo del MUR di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente decisione, prevedendosi sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia del Ministero alla scadenza del termine appena indicato, la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Dirigente della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in servizio facente capo alla medesima Direzione, che dovrà provvedervi nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni....". Il Tribunale di Gorizia, con la Sentenza 20/06/2024 n° 88, ha affermato che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha non solo il “potere” di formulare la valutazione ex ante - requisito ancora necessario per la fruizione dell'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca all’estero - ma anche ha il “dovere” di procedervi. E’ pertanto illegittimo l’atto con il quale il M.U.R. si è indebitamente sottratto all’esercizio di questo potere-dovere, esprimendosi solo in termini perplessi e dubitativi. Una lettura dell’art.2 della legge n.476/1984 circoscritta alla possibilità di concedere il congedo retribuito per i soli dottorati conseguiti in Italia deve intendersi discriminatoria. Nel caso di cui al quesito si fa riferimento a una collaborazione tra le Università ma non sappiamo se si tratta di dottorato in co-tutela, nel qual caso la presenza di un ateneo italiano nella co-tutela renderebbe superfluo ogni riconoscimento. Se non si trattasse di dottorato in co-tutela, in via generale, come già osservato in precedenti risposte, soprattutto alla luce della posizione espressa dalle RTS ( non sappiamo se nel caso di specie sia pronunciata la RTS di riferimento), previa interlocuzione con l’USR/AT di riferimento, anche in ottica di eventuale contenzioso, si potrebbe aver cura di inserire nel provvedimento di concessione del congedo per dottorato di ricerca retribuito una clausola con cui si specifica che, in caso di mancato riconoscimento a titolo conseguito o in caso di mancato conseguimento del titolo, il dipendente dovrà procedere con la restituzione delle somme corrisposte durante il congedo. Infine si ricorda che ( cfr. CM 15 del 2011) la concessione del congedo segue la durata del corso ( senza distinzione tra dottorato estero o in Italia).
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Nel caso in esame, lo studente si trova ancora nel periodo di assolvimento dell'obbligo di istruzione. Pertanto, ogni provvedimento disciplinare, pur nel suo necessario rigore, deve mantenere una finalità educativa e non puramente punitiva, mirando al recupero dello studente, come sancito dall'art. 4, comma 1 del DPR 249/1998- Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Ciò posto, qualora lo studente dovesse reiterare atteggiamenti gravi caratterizzati da violenza fisica o verbale o da condotte che mettano in pericolo l’incolumità o la dignità della persona, è certamente possibile procedere a un allontanamento dalla comunità scolastica anche superiore a 15 giorni e, nei casi di estrema gravità, fino al termine dell'anno scolastico. A differenza di quanto talvolta si ipotizzi, il fatto che lo studente sia in obbligo scolastico non preclude l'applicazione dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (comma 9-bis) o l'esclusione dallo scrutinio finale/Esame di Stato in caso di recidiva o estremo allarme sociale. Tuttavia, come chiarito dalla Nota MIUR 3602/2008, in questi casi l'istituzione scolastica ha il preciso dovere di non interrompere il processo educativo. Per le sospensioni superiori a 15 giorni o fino al termine dell'anno, la scuola deve promuovere, in coordinamento con la famiglia, i Servizi sociali ed eventualmente l'Autorità Giudiziaria minorile, percorsi di recupero educativo mirati, predisponendo attività didattiche alternative compatibili con la sanzione (es. inserimento temporaneo in progetti del terzo Settore e/o didattica a distanza dedicata). Si ricorda inoltre che la reiterazione di tali gravi condotte incide in modo dirimente sulla valutazione finale: ai sensi della vigente normativa sul voto di comportamento, tali mancanze comportano l'attribuzione del voto di 5/10 in condotta, con conseguente non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infine, per evitare vizi di forma e legittimità l'adozione di sanzioni così afflittive deve seguire un iter rigoroso che procede dalla raccolta di elementi probatori (relazioni dei docenti, segnalazioni, eventuali referti medici per lesioni)e da una motivazione del provvedimento fondata su fatti circostanziati. Pertanto, In presenza di violenza fisica o verbale grave e reiterata, lo studente di terza media può essere allontanato dalla comunità scolastica, anche per periodi prolungati o fino al termine dell'anno, con potenziali effetti preclusivi sull'Esame di Stato. Tale misura deve essere considerata quale extrema ratio ed è legittima a condizione che l'organo competente (Consiglio di Istituto o Consiglio di classe, in base alla durata della sanzione prevista) rispetti le garanzie del contraddittorio e predisponga, stante la condizione di l'obbligo scolastico, percorsi alternativi di recupero socio-educativo.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La materia della incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e dall’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Tuttavia, il medesimo art. 53 del Testo Unico del 2001 ha introdotto un regime di incompatibilità “relativa”, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedimentali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti di ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l’autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi. Infatti, il comma 6 del più volte citato art. 53 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Pertanto, nel pubblico impiego, il divieto di espletare incarichi extraistituzionali è attenuato dalle disposizioni contenute nel comma 6 e nel comma 7 dell'art. 53 D.Lgs. n. 165 del 2001, in base alle quali al dipendente pubblico è concesso, rispettivamente, di svolgere attività occasionali "liberalizzate" o espletabili previa autorizzazione datoriale, ovvero attività liberamente esercitabili anche senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (in tali termini Corte Conti reg., Lombardia, sez. giurisd., Sent. 25/11/2014, n. 216). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% (a cui può essere equiparato il dipendente a t.d. con spezzone orario non superiore al 50% dell'orario del titolare) i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr. Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Richiamata la normativa di riferimento si rileva che, a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti. Nel Documento è precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si pongano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Viene precisato che sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Il DS, quindi, ai fini della autorizzazione deve preliminarmente accertare: - che non sussistano le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa; - che l’attività per cui viene richiesta l’autorizzazione non confligga con le preminenti attività di servizio. Nell’atto autorizzativo il dirigente deve evidenziare che l’autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi di servizio evidenziando anche la natura degli stessi. Nel caso di specie si tratta di autorizzazione richiesta per incaricato alle vendite. L'art. 1 della Legge n. 173 del 2005 definisce "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. L'art. 3 della Legge n. 173 del 2005 prevede che "l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese. La natura dell'attività di cui al comma 3 é di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro". Pertanto, se l'attività è svolta in forma occasionale (senza apertura di partita iva), con un reddito annuo non superiore a 5000 euro come prevede il citato art. 3 (come affermato dal dipendente) si ritiene che l'attività possa essere autorizzata.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Sintesi della valutazione - L’organizzazione generalizzata del "monoennio" con orario standard di 27 ore settimanali per 33 settimane (891 ore) non è compatibile con il monte ore complessivo di 1.518 ore indicato nell’Allegato D richiamato nella sua segnalazione, salvo che per ciascun studente non si proceda ad un accertamento individuale dei crediti che giustifichi formalmente una consistente riduzione del percorso. - Il fondamento normativo essenziale è il principio di personalizzazione e di riconoscimento dei crediti previsto dal DPR 263/2012: il riconoscimento dei crediti e la definizione del Patto Formativo Individuale devono avvenire a livello individuale e determinare la durata e i contenuti del percorso per ciascun adulto. Il DPR prevede inoltre limiti alle attività di accoglienza e alla didattica a distanza (rispettivamente fino al 10% e, di regola, fino al 20% del monte ore complessivo del percorso), che vanno rispettati nell’organizzazione. - La disciplina “Scienze e tecnologie applicate”, indicata fra gli insegnamenti obbligatori dell’Allegato D, deve essere assicurata nel primo periodo didattico salvo che il singolo studente non abbia titoli/crediti che ne giustifichino l’esonero o l’equivalenza; la sua assenza generalizzata nell’assetto orario non è pertanto conforme. Motivazione giuridica e principio operativo - Il DPR 263/2012 stabilisce che i percorsi per adulti sono modulari, personalizzabili e fondati sul riconoscimento dei crediti formali, non formali e informali; il percorso e il relativo monte ore vanno quindi definiti per ciascun studente nel Patto Formativo Individuale, definito dalla Commissione insediata presso il CPIA di riferimento. - L’Allegato D del provvedimento organizzativo citato fissa il monte ore complessivo del primo periodo didattico. Una riduzione generalizzata e preventiva del monte ore per tutti gli iscritti equivale a sostituire la personalizzazione individuale con una soglia omogenea non prevista dalla disciplina di riferimento. Conseguenze e rischi - Mantenere l’assetto attuale espone l’Istituto al rischio di non conformità normativa in sede di vigilanza e può creare problemi ai percorsi degli studenti ai fini del riconoscimento dei crediti e dell’ammissione al periodo successivo. - L’omissione della disciplina obbligatoria può compromettere il rispetto del quadro di competenze richiesto dall’Allegato D. Azioni operative da avviare (immediate e urgenti) 1) Avviare immediatamente la procedura per chiedere alla Commissione di procedere all’ accertamento individuale delle competenze e dei crediti per tutti gli iscritti al primo periodo didattico. Ogni accertamento deve essere documentato e tradotto nel relativo Patto Formativo Individuale (PFI) firmato dallo studente e dalla scuola. 3) Per gli studenti senza crediti sufficienti, programmare le azioni per raggiungere il monte ore previsto dall’Allegato D: es. aumentare le ore settimanali o le settimane di attività, programmare attività integrative in presenza, e/o ricorrere alla FAD entro il limite del 20% del monte ore complessivo e alle attività di accoglienza entro il 10%, come previsto dalla disciplina sui percorsi per adulti. 4) Reinserire nel curricolo la disciplina “Scienze e tecnologie applicate” per gli studenti che non risultano esonerati da riconoscimenti; ove necessario, organizzare moduli integrativi di recupero/integrazione e relative verifiche di apprendimento. 5) Convocare, con priorità, Collegio dei Docenti per deliberare le modalità di adeguamento del curricolo del primo periodo, specificando come saranno erogate le ore mancanti per gli studenti privi di crediti riconosciuti. 6) Formalizzare tutte le scelte con delibere collegiali e aggiornamento del PTOF/Regolamento d’Istituto e conservare tutta la documentazione per eventuali ispezioni e per la certificazione dei crediti. Soluzioni pratiche per non interrompere il percorso già in corso - Se non è possibile aumentare immediatamente le ore in presenza, utilizzare una combinazione delle seguenti misure rispettando i vincoli normativi: a) Prolungamento del calendario (più settimane/periodi didattici), come già talvolta applicato; b) Aumento temporaneo delle ore settimanali per alcune classi o gruppi (riformulando l’orario e coerentemente con l’organico); c) Ricorso alla FAD per quote non superiori al 20% del monte ore complessivo del percorso; d) Attività seminariali e laboratoriali integrative e riconoscimento formale dei risultati come credito. - Tutte le integrazioni devono essere specificate nel PFI e certificate tramite registrazioni, prove e verbali. Comunicazione a studenti e parti interessate - Informare tempestivamente gli studenti e i tutor aziendali (se presenti) delle modifiche e delle modalità di integrazione/recupero; consegnare copia del PFI e dei criteri di valutazione. Osservazioni finali - In base al quadro normativo richiamato (in particolare il principio di personalizzazione e il DPR 263/2012), la riduzione generalizzata del monte ore non è conforme se non supportata da riconoscimenti individuali documentati e formalizzati nei PFI. - E‘ necessario, mettere in atto gli interventi indicati sopra per mettere l’Istituto in regola nel corso dell’anno, privilegiando la certificazione puntuale dei crediti e la trasparenza delle deliberazioni collegiali.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
L’iniziativa illustrata nel quesito trova il proprio fondamento nell’autonomia didattica e organizzativa riconosciuta alle istituzioni scolastiche dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, nonché nella facoltà di ampliamento dell’offerta formativa prevista dall’articolo 9. Tali disposizioni consentono di articolare in modo flessibile tempi, luoghi e modalità dell’azione educativa, a condizione che le scelte operate risultino coerenti con il curricolo e con il PTOF. Sul piano dei contenuti, la legge 13 febbraio 2020, n. 15 impegna le scuole «a promuovere la lettura come momento qualificante del percorso educativo degli studenti e quale strumento di base per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla cultura nell’ambito della società della conoscenza», valorizzando a tal fine le biblioteche scolastiche. In questa direzione si muovono anche le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, adottate con il D.M. n. 221/2025, che pongono la lettura al centro del curricolo della primaria non soltanto come competenza strumentale. Le Indicazioni la presentano come esperienza capace di alimentare il piacere di leggere, l’immaginazione e la formazione della persona, anche attraverso la lettura ad alta voce e la condivisione dei testi nel gruppo. Un’iniziativa che fa della biblioteca il luogo di un’esperienza condivisa di lettura si colloca, dunque, pienamente nell’orizzonte da esse delineato. A ciò si aggiunga che la legge n. 107/2015 (articolo 1, comma 7) annovera tra gli obiettivi formativi prioritari l’apertura delle scuole oltre l’orario curricolare e la loro valorizzazione come comunità attiva. Né si tratta di un’esperienza priva di precedenti, giacché la scuola conosce da tempo attività educative che si svolgono in orario serale o prevedono il pernottamento. Ne sono esempi le esibizioni artistiche degli studenti, la «Notte nazionale del liceo classico», i campi scuola, i campeggi didattici, le uscite serali in montagna o le visite notturne agli osservatori astronomici. Si tratta di attività da sempre ricondotte alla programmazione didattica e rimesse, nel regime di autonomia, alla competenza degli organi collegiali, rispetto alle quali le cautele organizzative suggerite a suo tempo dalla C.M. n. 291/1992 conservano un apprezzabile valore di orientamento. Affinché la notte in biblioteca non appaia come un evento ludico isolato, è opportuno che il progetto ne espliciti il valore formativo quale momento culminante di un percorso di educazione alla lettura, indicandone gli obiettivi, le attività, le modalità di documentazione e di verifica. In una classe quinta, alle soglie del passaggio alla scuola secondaria di primo grado, l’esperienza assume inoltre un evidente significato di consolidamento del gruppo e di crescita dell’autonomia personale degli alunni. Quanto all’iter, esso è quello ordinario e si articola nella condivisione in sede di consiglio di interclasse, nella delibera del Collegio dei docenti per gli aspetti didattici e nell’approvazione del Consiglio d’istituto nell’ambito del PTOF. Sotto il profilo della sicurezza, occorre considerare che l’edificio scolastico è progettato e autorizzato per un’utenza diurna. Né la regola tecnica tradizionale del D.M. 26 agosto 1992 né la regola tecnica verticale per le attività scolastiche introdotta nel Codice di prevenzione incendi dal D.M. 7 agosto 2017, come modificato dal D.M. 14 febbraio 2020, dettano misure specifiche per l’ipotesi del pernottamento. Quest’ultima disciplina ammette, peraltro, lo svolgimento nell’edificio scolastico di attività diverse da quella ordinaria, purché nel rispetto delle regole tecniche applicabili e compatibilmente con la sicurezza delle attività contemporaneamente esercitate. Il recente D.M. 31 marzo 2026, che scandisce tempi e modalità dell’adeguamento antincendio degli edifici scolastici, rende inoltre opportuno verificare preliminarmente, con l’ente proprietario, lo stato di adeguamento dell’edificio. Un utilizzo occasionale non vale certo a trasformare la scuola in una struttura ricettiva, ma impone al dirigente, nella sua qualità di datore di lavoro, una valutazione specifica, da condurre con il RSPP a eventuale integrazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008. Tale valutazione dovrà riguardare l’idoneità della biblioteca in relazione alle vie di esodo, l’efficienza dell’illuminazione di emergenza, il carico di incendio determinato dal materiale per dormire e la gestione degli impianti e del sistema di allarme, da definire d’intesa con l’ente proprietario dell’immobile. Ne discende un piano di emergenza dedicato che dovrà disciplinare anche la custodia dell’edificio e le modalità di apertura e chiusura, fermo restando che le vie di esodo devono rimanere in ogni momento apribili dall’interno. Lo stesso piano dovrà assicurare, per l’intera durata dell’iniziativa, la presenza di almeno un addetto antincendio e di almeno un addetto al primo soccorso adeguatamente formati. Ove nelle ore notturne siano presenti soltanto le docenti, tali ruoli potranno essere ricoperti da queste ultime, ma solo previa adeguata formazione. Dovranno essere acquisiti, inoltre, il consenso scritto delle famiglie, sulla base di un’informativa dettagliata in ordine al programma, agli orari e alle modalità di consegna e di ritiro degli alunni, nonché le informazioni relative ad allergie, intolleranze e terapie in atto. L’obbligo di vigilanza, cui si riconnette la responsabilità prevista dall’articolo 2048 del codice civile, non viene meno durante il sonno degli alunni. Per questo la notte dovrà essere organizzata attraverso turni di veglia tra gli adulti e con un rapporto numerico adeguato, prevedendo la presenza di almeno due adulti in ogni momento, oltre all’eventuale docente di sostegno. Andrà altresì garantita la piena partecipazione degli alunni con disabilità o con esigenze particolari, anche mediante soluzioni flessibili quali il ritiro in serata per chi non intenda pernottare. È proprio l’inserimento nel PTOF, unitamente alla delibera degli organi collegiali, a qualificare la notte in biblioteca come attività istituzionale a tutti gli effetti, con la conseguente operatività della copertura assicurativa prevista per ogni attività programmata dalla scuola. Per quanto concerne il personale, l’impegno delle docenti non rientra negli obblighi di servizio, ma configura un’attività aggiuntiva a partecipazione volontaria. In quanto progetto inserito nel PTOF, essa è retribuita a carico del Fondo dell’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera k), del CCNL 29 novembre 2007, secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa d’istituto. Anche per i collaboratori scolastici la soluzione prospettata nel quesito risulta percorribile. L’articolo 51 del CCNL 2007, tuttora vigente, fissa l’orario di lavoro in 36 ore settimanali, entro un limite massimo di nove ore giornaliere. L’articolo 66 del CCNL 2019-2021 consente, dal canto suo, di organizzare l’orario su turni quando le forme ordinarie non siano sufficienti a coprire le esigenze del servizio e ammette espressamente il turno che si protrae oltre le ore 20 in presenza di specifiche esigenze connesse alle attività didattiche, quale è appunto un progetto inserito nel PTOF. Ne consegue che il DSGA, su direttiva del dirigente e acquisita la disponibilità degli interessati, può spostare il turno pomeridiano del venerdì nella fascia serale o notturna. Lo stesso articolo 66 impone tuttavia un riposo di almeno undici ore consecutive nell’arco delle ventiquattro. Questo vincolo, unito al limite delle nove ore giornaliere e alla pausa dovuta dopo sei ore di lavoro continuativo, esclude che un solo dipendente possa coprire l’intera durata dell’iniziativa. L’articolazione concreta dei turni andrà quindi definita in funzione delle esigenze di presidio individuate nel piano di emergenza. Quanto al riconoscimento economico, occorre distinguere. Le ore svolte in sostituzione del turno pomeridiano, mediante il semplice spostamento dell’orario ordinario nella fascia serale o notturna, non costituiscono prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. Il maggior disagio che esse comportano può tuttavia essere valorizzato a carico del FIS come intensificazione della prestazione, ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera e), del CCNL 2007, che vi ricomprende anche le particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Le ore che eccedono l’orario ordinario costituiscono invece prestazioni aggiuntive, retribuite a carico del FIS o, su richiesta del dipendente, compensate con riposi ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del medesimo contratto. Per quelle ricadenti nella fascia notturna, che l’articolo 66 del CCNL 2019-2021 individua tra le ore 22 e le ore 6, trova applicazione la misura oraria maggiorata prevista per il lavoro straordinario notturno. Sciolti tali nodi, la notte in biblioteca può tradursi in un’esperienza di grande valore educativo il cui successo dipende dalla cura del progetto didattico non meno che dalla solidità dell’impianto organizzativo che consente di realizzarla in condizioni di sicurezza.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La fattispecie descritta presenta una concatenazione di omissioni e corresponsabilità tra la scuola di titolarità e la docente, determinata da assenza di comunicazione (da parte della scuola di titolarità e della docente) e dalla mancanza di adeguato controllo (da parte, ancora una volta, della scuola di titolarità). La istituzione scolastica di titolarità è il soggetto incaricato della gestione dello stato giuridico del dipendente. All'atto del passaggio di ruolo con contestuale assegnazione provvisoria, la scuola di titolarità aveva il compito di aggiornare a SIDI la posizione della docente, registrandone il passaggio di ruolo oltre che di comunicarla formalmente alla scuola di servizio. Proprio perché è la istituzione scolastica di titolarità ad avere il dovere di monitorare la regolarità del percorso della docente, il fatto che siano trascorsi 12 anni prima di rilevare l'omesso svolgimento evidenzia una palese carenza nella gestione del fascicolo personale e nel flusso informativo del SIDI da parte dell'istituzione tenuta, per l’appunto, a gestirne il ruolo. In capo alla docente, poi, come a qualsiasi lavoratore sussistono i doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro (cfr. artt. 1175 e 1375 c.c.). Trattandosi di un beneficio professionale di cui è stata diretta destinataria (il passaggio di ruolo), la docente era a conoscenza della necessità di sostenere il periodo di prova nel nuovo ruolo. Omettere di comunicare tale condizione alla scuola presso cui ha prestato servizio in assegnazione provvisoria ha costituito una violazione del dovere di correttezza e buona fede verso l'amministrazione. La scuola presso cui la docente è stata assegnata, infine, avrebbe dovuto attivare le procedure connesse all'anno di prova (nomina del tutor, sottoscrizione del patto per lo sviluppo professionale, osservazione peer-to-peer, convocazione del comitato di valutazione) sulla base dei dati trasmessi dalla scuola di titolarità o formalmente dichiarati dal docente all'atto della presa di servizio. In assenza di dette comunicazioni, la scuola di servizio non è stata posta nelle condizioni organizzative di avviare il percorso formativo ed è esente da responsabilità dirette per l'omesso avvio della procedura.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Oggetto: Dematerializzazione delle autorizzazioni dei genitori tramite Registro Elettronico con accesso SPID/CIE: valore legale della firma. La digitalizzazione dei moduli cartacei...
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
In premessa, l’art. 3-bis, c. 1 del D.L. 73/2017 (convertito dalla Legge 119/2017) prevede che “a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati”. Il c. 2 dispone che “le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente”. A norma del c. 3 “nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente”. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie “entro il 20 luglio […] trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4” (c. 4). Ai sensi del c. 5 “per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione”, mentre per gli altri gradi di istruzione, nonché per i centri di formazione professionale regionale “la mancata presentazione della documentazione di' cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami”. In riferimento al quesito posto risulta che gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno depositato agli atti della scuola la documentazione di cui al c. 3 dell’art. 3-bis del D.L. 73/2017 e precisamente “la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente” senza però dar seguito ad oggi all’impegno preso. Risulta da quanto rappresentato che gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno comunicato che le vaccinazioni non potranno essere somministrate prima di maggio 2027 e questo al fine di dare esecuzione a controlli allergologici. Tale condizione, ostativa all’immediata somministrazione delle vaccinazioni, dovrebbe però essere documentata da idonea certificazione medica concernente l’esonero (temporaneo) dalle vaccinazioni sottoscritta dal medico e non certo rappresentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Si ricorda che la certificazione attestante l’esonero è prevista dal c. 3 dell’art. 3 bis del D.L. 73/2017 quale documentazione idonea a legittimare la frequenza della scuola dell’infanzia. Allo stato attuale, risulta che agli atti dell’istituzione scolastica è disponibile solo la prenotazione, che dà comunque diritto alla frequenza della minore, corredata dalla dichiarazione degli esercenti la responsabilità genitoriale inerente agli accertamenti allergologici: si tratterà, quindi, di verificare la documentazione successiva comprovante l’avvenuta vaccinazione dei minori dopo che gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno depositato agli atti della scuola la richiesta di vaccinazione. Si ritiene che spetti al dirigente scolastico adottare il provvedimento di decadenza solo dopo aver formalmente sollecitato gli esercenti la responsabilità genitoriale a riscontrare l’esito della prenotazione depositata, considerato che l’azienda sanitaria competente dichiara che è possibile accedere in modo libero in ogni giorno di apertura al servizio vaccinale. Competenza del dirigente scolastico, ai sensi del c. 4, è, infatti, anche quella di trasmettere “la documentazione di cui al comma 3 pervenuta […] alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4”, fermo restando che “per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione” (c. 5), provvedimento la cui adozione spetta al dirigente scolastico. In conclusione, si ritiene che l’istituzione scolastica abbia agito in coerenza con quanto previsto dalla norma, in disparte da quanto rappresentato dalla diffida ricevuta, che non può indurre l’amministrazione ad attuare disposizioni difformi dalla normativa.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
In relazione al quesito formulato e all'esame dei criteri di accoglimento delle domande di iscrizione adottati dall'istituto, si formulano le seguenti osservazioni. Occorre preliminarmente ricordare che il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un diritto fondamentale tutelato dagli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione, dalla Legge n. 104/1992, dalla Legge n. 67/2006 e dal D.Lgs. n. 66/2017. Tuttavia, tale diritto non può essere interpretato nel senso dell'esistenza di un diritto assoluto e incondizionato all'iscrizione presso uno specifico istituto scolastico, prescindendo da qualunque valutazione organizzativa o dalla presenza di situazioni di esubero. In presenza di domande eccedenti la capacità ricettiva dell'istituto, possono essere adottati criteri di precedenza purché previamente deliberati, adeguatamente pubblicizzati, oggettivi, ragionevoli e non discriminatori. Tuttavia, l'esercizio dell'autonomia scolastica e la predisposizione di criteri di precedenza non possono tradursi nell'introduzione di limitazioni dirette o indirette fondate sulla condizione di disabilità né nella fissazione di quote massime di alunni con disabilità accoglibili, non essendo tali limiti previsti dall'ordinamento vigente. Con riferimento ai criteri esaminati, emerge una criticità meritevole di particolare attenzione con riguardo all'utilizzo della votazione media conseguita nel primo trimestre o quadrimestre della scuola secondaria di primo grado quale criterio di graduazione delle domande. Pur non potendosi affermare in termini assoluti l'illegittimità di tale previsione, essa presenta profili di problematicità qualora venga applicata ad alunni con disabilità, in particolare nei casi in cui le valutazioni scolastiche siano strettamente correlate a percorsi personalizzati o individualizzati. In tali situazioni le valutazioni potrebbero non risultare pienamente comparabili con quelle degli altri candidati e l'utilizzo del profitto scolastico come elemento selettivo potrebbe determinare effetti indirettamente discriminatori ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 67/2006. Per tale ragione appare opportuno che il regolamento precisi espressamente che tale criterio non trova applicazione nei confronti degli alunni con disabilità certificata ovvero che individui criteri alternativi fondati su parametri oggettivi e non correlati al rendimento scolastico. Parimenti merita una revisione il riferimento alla presenza di più di due alunni con disabilità nella medesima classe. Tale formulazione potrebbe infatti indurre a ritenere erroneamente che esista un limite numerico normativamente predeterminato. In realtà, dall'esame dell'evoluzione della normativa in materia di inclusione scolastica, a partire dalla Legge n. 517/1977, dalla Legge n. 104/1992, sino al vigente D.Lgs. n. 66/2017, non emerge alcuna disposizione che individui un numero massimo di alunni con disabilità accoglibili all'interno della medesima classe o della medesima istituzione scolastica. Né la Legge n. 517/1977, né la Legge n. 104/1992, né il D.Lgs. n. 66/2017, né il DPR n. 81/2009 attribuiscono alle istituzioni scolastiche il potere di predeterminare un numero massimo di alunni con disabilità ammissibili in una classe o nell'istituto. La normativa disciplina invece la consistenza numerica complessiva delle classi e le misure organizzative necessarie a garantire il diritto all'inclusione. L'articolo 5 del DPR n. 81/2009 prevede infatti che le classi iniziali che accolgono alunni con disabilità siano costituite, di norma, con non più di venti alunni, purché tale consistenza numerica sia adeguatamente motivata in relazione alle esigenze formative degli studenti interessati. La disposizione riguarda pertanto il numero complessivo degli alunni della classe e non il numero degli alunni con disabilità presenti nella stessa. Inoltre, essa non introduce alcun automatismo, richiedendo una valutazione concreta delle specifiche situazioni e delle risorse disponibili. [normattiva.it], [minori.gov.it] Sotto il profilo procedurale, si ricorda che i criteri di precedenza nelle iscrizioni rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 297/1994. Resta comunque opportuno acquisire il contributo del Collegio dei Docenti e del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), al fine di valutare gli aspetti pedagogici, organizzativi e inclusivi delle scelte che verranno adottate. Quanto alle possibili implicazioni contenziose, la particolare delicatezza della materia suggerisce che, qualora l'applicazione dei criteri di iscrizione determini reclami, contestazioni o preannunci di azioni giudiziarie da parte delle famiglie o delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, l'istituzione scolastica provveda a informare tempestivamente l'Ufficio Scolastico Regionale, richiedendo il necessario supporto amministrativo e giuridico. L'interlocuzione con l'Amministrazione non dovrebbe limitarsi agli aspetti relativi all'organico e alla formazione delle classi, ma dovrebbe estendersi anche alla valutazione dei profili giuridici della vicenda, eventualmente coinvolgendo gli uffici legali competenti e l'Avvocatura dello Stato in caso di contenzioso. Particolare rilievo assume, ai fini di un'eventuale difesa dell'operato dell'istituzione scolastica, la capacità di dimostrare di aver posto in essere tutte le misure organizzative ragionevolmente esigibili per garantire l'effettività dell'inclusione scolastica. A tale fine appare opportuno che l'istituto: • deliberi criteri coerenti con la normativa sull'inclusione; • acquisisca il parere del GLI; • coinvolga formalmente il Consiglio d'Istituto; • rappresenti tempestivamente all'USR eventuali criticità derivanti dall'elevata concentrazione di alunni con disabilità; • richieda, ove necessario, posti aggiuntivi, deroghe ai parametri ordinari o l'attivazione di ulteriori classi; • documenti tutte le interlocuzioni con l'Amministrazione scolastica e le motivazioni poste a fondamento delle decisioni adottate. Alla luce dell'esame della normativa vigente e dei criteri adottati dall'istituto, si ritiene che possano essere legittimamente previsti criteri di precedenza in presenza di domande eccedenti i posti disponibili, purché fondati su elementi oggettivi, trasparenti, ragionevoli e non discriminatori. Non appare invece conforme ai principi che regolano l'inclusione scolastica l'introduzione di criteri finalizzati a contenere o limitare il numero degli alunni con disabilità accoglibili nell'istituto o nelle singole classi, poiché nessuna disposizione normativa prevede quote massime di accesso riferite agli studenti con disabilità. La normativa vigente disciplina infatti la composizione numerica complessiva delle classi e le misure organizzative necessarie a garantire l'effettività del diritto all'inclusione, ma non attribuisce alle istituzioni scolastiche il potere di contingentare il numero degli alunni con disabilità iscritti. Conseguentemente, eventuali criticità organizzative derivanti dall'elevata presenza di studenti con disabilità devono essere affrontate attraverso il confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale e con l'Ambito Territoriale competente, la richiesta di adeguate risorse professionali, l'eventuale attivazione di ulteriori classi, la riduzione della consistenza numerica delle classi nei casi consentiti dall'ordinamento e, più in generale, mediante tutti gli strumenti organizzativi e amministrativi previsti dalla normativa vigente, piuttosto che attraverso meccanismi selettivi che incidano direttamente o indirettamente sull'accesso degli alunni con disabilità all'istituzione scolastica. Pertanto, si ritiene opportuno procedere alla revisione dei criteri di accoglimento eliminando i profili di ambiguità sopra evidenziati, con particolare riguardo all'utilizzo del rendimento scolastico e ai riferimenti numerici relativi agli alunni con disabilità, al fine di ridurre il rischio di contenzioso e garantire la piena coerenza dell'azione amministrativa con i principi di inclusione, non discriminazione e pari opportunità che caratterizzano l'ordinamento scolastico vigente.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La questione è regolata dagli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dall'art. 2-ter del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dagli artt. 13 e 7-bis del D. Lgs. 33/2013, relativi agli obblighi di pubblicazione e ai limiti della trasparenza amministrativa. Nel corso degli anni, nei nostri corsi di formazione, abbiamo dato conto di quanto la questione posta nel quesito fosse dibattuta, anche al nostro interno. A fronte della linea interpretativa adattata dal Garante, in generale molto rigorosa sulle scuole, abbiamo optato per una linea restrittiva prudenziale. Vediamo meglio. La diffusione di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni deve trovare un idoneo fondamento giuridico, nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 196/2003. La pubblicazione non può pertanto essere rimessa alla libera discrezionalità dell'istituzione scolastica, né giustificata da generiche esigenze organizzative o informative, dovendo in ogni caso rispettare i principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento. Occorre preliminarmente distinguere la pubblicità legale, finalizzata a conferire agli atti gli effetti giuridici previsti dall'ordinamento, dalla trasparenza amministrativa, finalizzata a garantire la conoscibilità dell'organizzazione e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, secondo gli obblighi e i limiti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni applicabili alle istituzioni scolastiche. Tali pubblicazioni devono essere effettuate nelle rispettive sezioni deputate allo scopo denominate rispettivamente «Albo online» e «Amministrazione trasparente», secondo quanto previsto dalle rispettive discipline. La pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, qualora comporti diffusione di dati personali, richiede un'autonoma e idonea base giuridica. Nello specifico, l'art. 13, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 33/2013 prescrive la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, delle rispettive competenze e dei nomi dei dirigenti responsabili, nonché di una rappresentazione semplificata dell'organizzazione amministrativa mediante organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. La disposizione normativa non prevede, pertanto, la pubblicazione nominativa degli assistenti amministrativi assegnati alle diverse aree, né degli elenchi dei docenti distinti per grado scolastico. In assenza di idonea base giuridica, quindi, tali pubblicazioni non sono ammesse, risultando eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite dalla disposizione e in contrasto con il principio di minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), del GDPR. L'organigramma deve, pertanto, rappresentare la struttura organizzativa, le competenze delle diverse aree e i relativi riferimenti istituzionali, senza riportare indiscriminatamente i nominativi del personale assegnato. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi all'organizzazione amministrativa, l'art. 13 del D.Lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione del nominativo del dirigente responsabile, che nell'istituzione scolastica è il dirigente scolastico, senza estendere tale obbligo agli altri dipendenti. Anche per i funzionigrammi valgono i medesimi principi: l'attribuzione di una funzione o di un incarico organizzativo non costituisce, di per sé, una base giuridica per la pubblicazione del nominativo del dipendente sul sito istituzionale. Occorre, infatti, distinguere l'adozione degli atti di organizzazione e di conferimento degli incarichi, necessaria per il funzionamento dell'istituzione scolastica, dalla loro diffusione al pubblico, che costituisce un trattamento ulteriore e richiede un autonomo fondamento giuridico. Pertanto, in assenza di una specifica previsione che ne giustifichi la diffusione, i funzionigrammi pubblicati sul sito istituzionale devono limitarsi all'indicazione delle funzioni e delle relative competenze, senza riportare i nominativi dei dipendenti incaricati. Sulla questione assume particolare rilievo il provvedimento del Garante del 26 febbraio 2026 (doc. web n. 10233242), relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale di una scuola degli orari di servizio e dei turni di sorveglianza dei docenti, con indicazione nominativa degli interessati. Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento, rilevando che le generiche esigenze organizzative e di semplificazione dei rapporti con l'utenza non costituiscono un'idonea base giuridica per la diffusione online di dati personali. L'Autorità ha pertanto accertato la violazione degli artt. 5 e 6 del GDPR e dell'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003. Sebbene il provvedimento riguardi una fattispecie diversa dagli organigrammi e dai funzionigrammi, il principio espresso risulta pienamente pertinente al quesito: la pubblicazione nominativa non può essere giustificata dalla sola opportunità di rendere più facilmente conoscibile l'organizzazione scolastica, in assenza di un'idonea base giuridica. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che, per quanto riguarda l’organigramma del personale ATA, non sia ammessa in assenza di un'idonea base giuridica la pubblicazione dei nominativi degli assistenti amministrativi assegnati alle diverse aree. Analogamente, per gli elenchi del personale docente non è ammessa la pubblicazione di elenchi nominativi generalizzati, ancorché distinti per grado scolastico. Per ciò che riguarda il funzionigramma la pubblicazione deve limitarsi alla descrizione delle funzioni e delle competenze, senza indicazione nominativa del personale incaricato, non essendo il semplice conferimento dell'incarico una idonea base giuridica per legittimarne la diffusione. In sintesi, la trasparenza dell'organizzazione scolastica deve essere assicurata nei termini e nei limiti espressamente previsti dal D.Lgs. 33/2013, garantendo la conoscibilità delle strutture, delle competenze e delle responsabilità istituzionali, senza ricorrere a forme di diffusione nominativa del personale non giustificate dalla normativa applicabile e nel pieno rispetto dei principi di liceità e minimizzazione del trattamento dei dati personali.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La gestione di una sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla monetizzazione delle ferie prevede spesso una divisione dei compiti tra la Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) e l'Istituzione Scolastica. Mentre la RTS provvede solitamente alla liquidazione della sorte capitale (nel nostro caso 1.281,11 euro complessivi) gravante sui capitoli dedicati NoiPA/MEF, la scuola (o l'USR territorialmente competente) si trova a dover gestire la liquidazione degli accessori (interessi legali, eventuale rivalutazione monetaria) e delle eventuali spese generali/legali liquidate in sentenza. Forniamo di seguito le indicazioni operative e di calcolo per assolvere a tali adempimenti. 1. Calcolo degli Interessi Legali e della Rivalutazione La sentenza stabilisce il riconoscimento del credito "oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo". Nel rito del lavoro (art. 429 c.p.c.), ciò significa che occorre calcolare sia la rivalutazione monetaria (indici ISTAT FOI) sia gli interessi legali, riconoscendo al dipendente l'importo più alto tra i due (regola della maggior somma). A. Individuazione della decorrenza (data di partenza) Gli interessi e la rivalutazione decorrono dal momento in cui il credito è diventato esigibile, ovvero: • Per i 9,22 giorni relativi all'a.s. 2023/2024: dalla data di cessazione del contratto di quell'anno scolastico (generalmente il 30 giugno 2024) fino al giorno dell’effettivo pagamento. • Per i 6,82 giorni relativi all'a.s. 2024/2025: dalla data di cessazione del contratto dell'a.s. 2024/2025 (30 giugno 2025) fino al giorno dell’effettivo pagamento. B. I tassi di interesse legale da applicare (pro rata temporis) Come detto, si applica la rivalutazione o l'interesse, scegliendo il più favorevole, calcolati sul netto dovuto (in tal senso anche la recente Cassazione, sez. lavoro, n. 27184 del 10.10.2025). Per quanto concerne il calcolo degli interessi, in base alla giurisprudenza consolidata, in caso di ritardato pagamento di emolumenti retributivi a favore dei dipendenti pubblici, gli interessi legali (e la rivalutazione monetaria, ove sentenziata) devono essere calcolati sulla somma dovuta (cd. capitale) al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali Anche la Corte d’Appello di Napoli, Sezione lavoro, con sentenza n. 4227 del 2 dicembre 2024 ha affermato, aderendo sul punto alla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (ex multis Cass. S.U. n. 14429/2017, Cassazione, Ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34551), che in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall’art. 3, comma 2, del DM 352/1998. In base all’ultimo comma dell’art. 429 c.p.c. il calcolo deve essere effettuato con “decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”. Pertanto, gli interessi legali vanno quantificati non dalla data della sentenza, ma dalla maturazione del diritto (cosiddetto dies a quo). Il calcolo degli interessi legali deve essere effettuato applicando anno per anno il saggio legale (ex art. 1284 del Codice Civile) vigente stabilito dai decreti ministeriali del MEF: • Fino al 31 dicembre 2023: 5,0% annuo • Anno 2024 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024): 2,5% annuo • Anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025): 2,0% annuo • Anno 2026 (dal 1° gennaio 2026 in poi): 1,60% annuo C. Formula di calcolo degli interessi La formula analitica per ciascun periodo con tasso omogeneo è la seguente: Interessi = Capitale x Tasso x (Giorni di ritardo nel periodo/365) Poiché il capitale è diviso in due annualità, conviene (dopo aver calcolato il netto spettante) scindere l'importo complessivo in base al valore dei giorni riconosciuti per ciascun anno scolastico e calcolare gli interessi separatamente per ciascuna quota a partire dalla rispettiva data di scadenza fino al giorno dell'effettivo pagamento. D. Il confronto con la Rivalutazione Monetaria Per verificare se spetta la rivalutazione o gli interessi: 1. Si rivaluta il capitale anno per anno applicando la variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). 2. Si calcolano gli interessi legali maturati sullo stesso capitale. 3. Si confrontano i due risultati finali: se la rivalutazione supera gli interessi, viene erogata la rivalutazione (e viceversa, o l'eventuale differenza se la rivalutazione assorbe parzialmente gli interessi). Si precisa che per il calcolo degli interessi legali e rivalutazione monetaria ("dalla singola scadenza al saldo effettivo") è possibile avvalersi di strumenti gratuiti di calcolo, disponibili online (ad es. https://dejure.it/Tools/CalcolaAssegni). 2. Cosa si intende per "Spese Generali" L'indicazione della Ragioneria relativa alle "spese generali" fa quasi certamente riferimento alle spese di lite liquidate dal giudice in favore del ricorrente (o del suo avvocato antistatario). Nelle sentenze di condanna alle spese legali, la somma totale dovuta al legale comprende solitamente: 1. Compenso tabellare per le fasi della causa (studio, introduzione, istruttoria, decisione). 2. Spese generali forfettarie del 15% calcolate sul compenso tabellare (questo è il significato tecnico più comune di "spese generali" nei provvedimenti giudiziali). 3. CPA (4%) sul totale imponibile. 4. IVA (22%) se dovuta per legge. Dato che la RTS ha comunicato che liquiderà solo la sorte capitale della monetizzazione delle ferie, la scuola dovrà farsi carico (tramite il proprio Programma Annuale, solitamente a valere sui fondi di funzionamento o apposite risorse assegnate per contenziosi) del pagamento delle competenze legali liquidate dal giudice (compenso + spese generali 15% + IVA + CPA) e degli interessi di cui al punto precedente. Tanto premesso, riteniamo che le azioni concrete da porre in essere siano le seguenti: 1. Verificare con esattezza l’importo delle spese legali liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza e la data di decorrenza stabilita per gli interessi/rivalutazione. 2. Attraverso l’utilizzo di un applicativo di calcolo, generare il prospetto di calcolo degli interessi legali scaglionati per anno (2024, 2025, 2026). 3. Predisporre l'impegno di spesa sul Programma Annuale della scuola per la quota di interessi e per le spese legali/generali poste a carico dell'amministrazione. 4. Procedere al pagamento dei titoli accessori direttamente al beneficiario (docente e/o legale domiciliatario in base alla distrazione delle spese) contestualmente o successivamente alla liquidazione della sorte capitale da parte della RTS. Si rappresenta infine che compete all’USR il pagamento delle spese di lite nonché il calcolo (e la liquidazione) degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, elaborato sulla base del prospetto contabile contenente le somme liquidate in attuazione della sentenza. Alla Scuola, pertanto, non spetterebbero ulteriori adempimenti oltre all’emanazione del decreto in esecuzione della sentenza. Tuttavia, avendo contezza di comportamenti difformi tra RTS e USR delle diverse Regioni, si suggerisce di acquisire apposite conferme dalla Ragioneria e dall’Ufficio scolastico competenti territorialmente.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La gestione massiva delle richieste di certificazione del servizio e di sistemazione delle posizioni assicurative (RVPA sul Portale INPS) — in particolare per il personale non in procinto di pensionamento — rappresenta una delle criticità organizzative più ricorrenti per gli uffici del personale. Affrontare questa mole di lavoro richiede un bilanciamento rigoroso tra la tutela dei diritti previdenziali dei dipendenti e la sostenibilità operativa dell'ufficio, fondato sull'assunto fondamentale di non replicare acriticamente certificati passati, ma di procedere a una verifica puntuale. Per evitare il blocco dell'ufficio, reputiamo necessario che la scuola regolamenti la gradualità di trattazione delle istanze basata sulla scadenza dei termini e sull'urgenza previdenziale oggettiva. • Priorità Alta: o Personale in imminente collocamento a riposo (vecchiaia o anzianità/anticipata nei successivi 6–12 mesi). o Dipendenti che, pur non essendo prossimi al pensionamento ordinario, necessitano della sistemazione del conto assicurativo per la definizione di provvedimenti di riscatto, ricongiunzione (es. ai sensi della Legge 29/79) o computo in corso di istruttoria o Pratiche di pensione d'inabilità o superstiti. • Priorità Media : o Dipendenti a cui mancano tra i 3 e i 5 anni dal pensionamento. Per questi soggetti è opportuno programmare il rilascio entro scadenze concordate (es. finestre temporali dedicate nei mesi a minore carico di lavoro istituzionale). o Sistemazioni RVPA collegate a procedure di mobilità interamministrativa, passaggi di profilo o partecipazioni a concorsi interni/esterni con scadenze vincolate. • Priorità Bassa: o Sistemazioni della RVPA o richieste di "certificato unico dei servizi" da parte di personale con una carriera ancora molto lunga (es. a più di 5–10 anni dalla pensione), motivate unicamente da un controllo personale o dalla volontà di "bonificare" l'estratto conto in via preventiva. Per questi lavoratori la sistemazione della banca dati tramite RVPA non inficia l'immediato godimento di prestazioni e, pertanto, l'ufficio può differire la lavorazione o stabilire un contingente massimo di pratiche mensili gestibili. È comunque opportuno inviare un riscontro ai dipendenti in cui si comunica la presa in carico della richiesta, informandoli che la lavorazione avverrà secondo la calendarizzazione d'ufficio, nel rispetto, in ogni caso, delle disposizioni di cui all’art. 2 della Legge 241/1990. In particolare, per pratiche pensionistiche, va ricordata l’esenzione dal bollo secondo la Tabella B del DPR 642/1972 (punto relativo alle pratiche pensionistiche) e l’obbligo di apporre la dicitura prevista dall’art. 40 c.2 del DPR 445/2000 («Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»). Come correttamente evidenziato nell'assunto del quesito, il certificato di servizio destinato alla previdenza non può - e non deve - essere la mera trascrizione di certificazioni cartacee emesse in passato. Per redigere un certificato unico dei servizi affidabile, l’'istruttoria dovrebbe, pertanto, seguire un iter di verifica ex novo: 1. Ricostruzione dalla matrice storica: Ogni periodo dovrebbe essere verificato consultando esclusivamente i fascicoli personali, i decreti d'assunzione (o contratti individuali di lavoro), progressione di carriera, passaggi di qualifica, trasformazione del rapporto (es. da tempo pieno a part-time). 2. Verifica degli eventi interruttivi o sospensivi: È fondamentale poi esaminare gli atti storici alla ricerca di periodi che non concorrono al calcolo pensionistico o previdenziale, come aspettative senza assegni (non utili o non riscattate), sanzioni disciplinari con sospensione dal servizio, assenze ingiustificate o congedi non retribuiti. 3. Allineamento con l'Imponibile Pensionistico: Per i periodi dal 1° gennaio 1993 in poi, e in particolar modo per quelli successivi al subentro della denuncia mensile telematica (DMA/UNIEMENS), il servizio deve trovare esatto riscontro con le retribuzioni imponibili memorizzate o da inserire nei sistemi di competenza. 4. Aggiornamento contestuale su Passweb: Laddove l'amministrazione gestisca direttamente le posizioni previdenziali, è preferibile procedere alla sistemazione e certificazione direttamente all'interno della piattaforma Nuova Passweb (INPS), così da rendere il dato nativo, strutturato e definitivo anziché affidarsi unicamente al documento cartaceo/PDF. Precisiamo inoltre che la correzione o l'inserimento dei dati della posizione assicurativa pubblica non si esaurisce con la consegna di un documento cartaceo al dipendente, ma richiede l'interazione con le piattaforme ministeriali e previdenziali: • Verifica preventiva su Nuova Passweb: Prima di redigere un certificato cartaceo, l'operatore dell'Ente dovrebbe consultare l'estratto conto dell'iscritto tramite l'applicazione Nuova Passweb. Se i periodi contestati dal dipendente risultano già correttamente implementati, validati o trasmessi tramite flussi UNIEMENS ListaPosPA, il rilascio del cartaceo diventa superfluo e la richiesta può essere archiviata informando il lavoratore. • Limiti operativi correnti: Si raccomanda di prestare attenzione alle disposizioni INPS vigenti per la gestione delle casse pensionistiche degli Enti Locali (CPDEL, CPS, CPI, INADEL), per le quali, dal 1 ottobre 2025, l'uso della piattaforma Passweb ha subito progressive limitazioni operative a favore dell'esclusivo utilizzo del nuovo applicativo SCAD (Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata).
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Per i docenti e personale ATA cessati nel 2022 e nel 2023, deve essere inserito un nuovo ultimo miglio pensionistico inserendo anche i miglioramenti contrattuali spettanti, rispettando le relative decorrenze. Non è quindi sufficiente riportare gli importi delle partitarie, dato che queste non comprendono tutti i benefici utili alla riliquidazione. Nell’ambito del CCNL 2022–2024, per gli anni 2022 e 2023 gli incrementi tabellari corrispondono all’indennità di vacanza contrattuale già prevista; i nuovi aumenti decorrono dal 1° gennaio 2024 e producono effetti pensionistici anche per il personale cessato con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto. La tabella A2 costituisce pertanto il riferimento per il nuovo tabellare dal 2024, senza anticiparne l’applicazione alla data di cessazione. Va inoltre verificato il conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare dal 1° febbraio 2023, previsto dal precedente CCNL, quando pertinente al profilo e alla fascia stipendiale interessati. Nella ricostruzione relativa a un dipendente cessato nel 2022, questo passaggio va esaminato separatamente dagli aumenti decorrenti dal 2024. Tanto premesso, è necessario inserire un nuovo ultimo miglio per determinazione della pensione, indicando nel «Dettaglio voci retributive alla cessazione» gli importi spettanti nell’anno di cessazione. Questi potrebbero essere identici a quelli già comunicati in precedenza, qualora fosse stata correttamente inserita l’indennità di vacanza contrattuale, che rappresenta l’unico incremento tabellare previsto dal CCNL 2022–2024 per gli anni 2022 e 2023. Tra i miglioramenti contrattuali occorre inoltre inserire, ove spettante, il tabellare aggiornato al 1° febbraio 2023 per effetto del conglobamento dell’elemento perequativo, verificando il profilo e la fascia stipendiale interessati, in particolare per il personale ATA e per le fasce stipendiali più basse dei docenti. Va infine inserito il miglioramento contrattuale decorrente dal 1° gennaio 2024, desumendo il nuovo importo tabellare dalla tabella A2 del CCNL 2022–2024. Per il TFS, invece, rilevano soltanto gli aumenti maturati alla data di cessazione: non si applica quindi il tabellare del 2024 a chi è cessato nel 2022 o nel 2023. Occorre comunque controllare la pratica: se la retribuzione utile già comunicata comprende correttamente tutte le voci spettanti a quella data, l’ultimo miglio TFS potrebbe non richiedere alcuna modifica.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto il contatto deve essere prorogato nei confronti del supplente che è stato in effettivo servizio e che ha sostituto il collaboratore scolastico che è in malattia a sua volta supplente su assenza breve. Quest’ultimo essendo in malattia non è stato in servizio ed inoltre ha rinunciato alla proroga. La norma di riferimento è la circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n.11814\2026 che nelle disposizioni comuni al personale docente ed ata prevede che: “Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. “ In base alla suddetta disposizione , se l’assenza del titolare è stata continuativa o interrotta solo da giorno festivo o giorno libero il diritto alla proroga spetta a colui che fino alla scadenza del primo contratto è stato in servizio e che può garantire la continuità del servizio stesso.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Come detto in precedenti risposte in argomento, se la scuola ritiene di voler porre in essere una determinata attività nulla osta al fatto che possa essere individuato un esperto che offre la propria prestazione gratuitamente. Preliminarmente, va rilevato che il punto di partenza per poter conferire un incarico ad esterni, anche se svolto in forma gratuita, è che le attività prestate dai soggetti esterni devono essere ricondotte all’interno di un Progetto o funzione istituzionale della scuola. Il rapporto dell’esperto (del quale la scuola dovrà aver comunque accertato il possesso dei requisiti per poter svolgere l'attività inerente il Progetto), prestato gratuitamente, con l’istituzione scolastica, va comunque formalizzato in un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l’altro - le modalità della prestazione, gli obblighi delle parti e la copertura assicurativa. La formalizzazione dell'incarico permette di ricondurre la prestazione dell'esperto ad una attività della scuola anche ai fini della copertura assicurativa ( in tal senso si dovrà analizzare cosa prevede la polizza della scuola) Tutto ciò premesso, la pubblicazione dei dati dei consulenti e dei collaboratori esterni e dei loro curricula è prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2103. In breve, devono essere pubblicati il curriculum e gli “estremi dell’atto di conferimento dell’incarico”, ma non il contratto. Più specificamente l'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 2013, come riformato dal D.Lgs. n. 97 del 2016, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; - il curriculum vitae; - i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Il comma 2 dell'art. 15 prevede che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cioè la comunicazione all'Anagrafe) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 sopra citato, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le istituzioni scolastiche pubblicano i dati cui sopra entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. A nostro avviso, attesa la genericità della norma, per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione prudenzialmente il riferimento è anche agli incarichi conferiti a titolo gratuito agli esperti esterni; ovviamente in questi casi alla voce compenso dovrà essere precisato che trattasi di incarico gratuito. La nostra risposta è confermata dall'ANAC che, infatti, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Consulenti e Collaboratori del suo sito istituzionale, ha pubblicato anche gli incarichi conferiti ad esperti a titolo gratuito. Infatti, vengono pubblicati anche per questi esperti: Nome, CV, Incarico, Dichiarazione per l'assunzione dell'incarico mentre alla voce "Compenso Lordo annuo" viene indicato "gratuito". Analoghe considerazioni valgono per l'Anagrafe stante che ai sensi del comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.
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Data di pubblicazione: 16/10/2026
L’art. 9, comma 4 dell’ACNQ 12 aprile 2022 recita: “Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU.”. Il docente in questione rientra quindi nella categoria di coloro che decadono dalla funzione rappresentativa alla quale è stato eletto dal momento che ha richiesto l’assegnazione provvisoria in altro istituto, nel quale sicuramente opererà un’altra RSU. La decadenza è da considerare definitiva. Pertanto la RSU ha la facoltà di procedere alla surroga del decaduto, qualora la stessa lista contenga un primo dei non eletti, e ne darà comunicazione al dirigente scolastico. Si forniscono quindi le seguenti risposte: 1. Il docente non conserva il diritto di rappresentanza, né l’ACNQ prevede che la carica possa rimanere sospesa per la durata dell’assegnazione provvisoria. 2. Non è possibile ipotizzare un’incompatibilità per l’anno scolastico. Come già detto la decadenza è da considerare definitiva per la vigenza dell’intero triennio elettorale. È la RSU e non la scuola che deve provvedere alla surroga del decaduto con il primo dei non eletti della stessa lista. Non è quindi possibile restare in attesa delle dimissioni formali o della perdita definitiva di titolarità. Qualora dal verbale dello scrutinio per il rinnovo della RSU risulti che il docente decaduto era l’unico candidato e che nella lista non c’è un primo dei non eletti, la RSU non potrà procedere alla surroga. La RSU potrà continuare a funzionare alla condizione che continui ad essere assicurata la maggioranza (2 su 3, 4 su 6), oppure sarà possibile (non obbligatorio) procedere ad elezioni suppletive, che devono essere comunque indette dalle OO.SS. rappresentative nel comparto e firmatarie del CCNL. Il dirigente scolastico non ha un potere d’iniziativa sulla questione; il suo compito consiste essenzialmente nell’informare la RSU dell’avvenuta decadenza del membro a seguito di assegnazione provvisoria in altro istituto; oltre questo deve limitarsi a prendere atto delle decisioni che saranno assunte dalla parte sindacale.
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Data di pubblicazione: 16/10/2026
La presenza in classe di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica rende illegittima tale nomina. Occorre infatti prendere le mosse dall’articolo 2, commi 3 e seguenti della legge n. 92/2019: “3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. 4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. 5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. 6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.” Ciò significa che: - l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è connotato dalla contitolarità, ovvero dal fatto che deve essere affidato, nel primo ciclo di istruzione, a più docenti della classe o del consiglio di classe individuati alla luce del curricolo di istituto. Nel secondo ciclo di istruzione, per contro, è affidato in prima battuta al docente delle discipline giuridiche ed economiche. Sul punto, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate con D.M. n. 183/2024 precisano: “Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, se disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia. In caso contrario, in analogia a quanto previsto per il primo ciclo, l’insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti del consiglio di classe. In ogni caso, anche laddove la titolarità dell’insegnamento venga attribuita a un insegnante di materie giuridiche ed economiche, gli obiettivi di apprendimento vanno perseguiti attraverso la più ampia collaborazione tra tutti i docenti, valorizzando la trasversalità del curricolo. Ciò non preclude a tutte le altre discipline la possibilità di contribuire all’insegnamento dell’educazione civica […]”; - come meglio precisato nelle citate Linee guida, “ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno”; - ogni docente cui è affidato l’insegnamento trasversale dell’educazione civica concorre alla sua valutazione; - anche l’insegnamento della religione cattolica, al pari delle altre discipline, può in astratto concorrere, per gli alunni che si avvalgono dell’IRC, a comporre il curricolo dell’educazione civica. Tuttavia, ciò deve avvenire in condizioni di parità con gli studenti che non si avvalgono dell’IRC. In altri termini, poiché l’educazione civica è insegnamento curricolare che si svolge in orario scolastico e che ha una autonoma valutazione, non si può imporre a detti studenti la frequenza delle ore di IRC in cui si impartiscono contenuti afferenti al curricolo di educazione civica. Dato che l'insegnamento avviene trasversalmente durante le ore di lezione, l'apporto dell'insegnante di religione si realizza tipicamente durante la propria ora di lezione. Gli alunni che non si avvalgono dell'IRC, non essendo presenti in aula in quel momento, non ricevono l'insegnamento dell'educazione civica da quello specifico docente. Parimenti, risulta escluso che il docente di IRC impartisca l’insegnamento dell’educazione civica a chi non se ne avvale e può scegliere, nell’ora corrispondente, di fruire di attività alternative/studio individuale (con o senza assistenza di un docente)/uscita da scuola. Questi ultimi dovrebbero dunque ricevere il relativo insegnamento nell’ambito delle attività alternative. Perché ciò si realizzi è tuttavia necessario che: - l’istituzione scolastica abbia adottato un curricolo in cui determinati obiettivi di apprendimento dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica debbano essere conseguiti attraverso l’IRC/le attività alternative; - tutti gli studenti all’interno di una medesima classe fruiscano alternativamente o dell’IRC o delle attività alternative. Infatti, poiché – lo si ribadisce – l’educazione civica è insegnamento curricolare, non risulta possibile differenziarne il curricolo e la valutazione all’interno della medesima classe. Da quanto fin qui detto, discende che: - il docente di IRC può concorrere alla valutazione dell’educazione civica solo per i suoi studenti e, ancora prima, può impartire l’insegnamento dell’educazione civica solo alle condizioni sopra citate; - ovviamente, non si ritiene legittimo affidare al docente in questione il ruolo di coordinatore dell’educazione civica poiché dovrebbe essere lui a formulare la proposta di voto per tutti gli alunni, anche quelli non avvalentisi. Si giungerebbe dunque alla situazione paradossale per cui sarebbe tenuto alla formulazione di una proposta di voto che poi non sarebbe chiamato a deliberare. Si suggerisce pertanto al dirigente scolastico di opporre un diniego motivato alla richiesta, chiarendo formalmente al docente, alla luce della normativa sopra riportata, che la scelta del coordinatore deve garantire la regolarità delle procedure di scrutinio e la legittimità delle proposte di voto per l'intera classe.
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