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    Data di pubblicazione: 07/07/2026

  • Quali sono i presupposti per la concessione dell'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia e quale documentazione deve essere acquisita?
  • Nel caso di specie è possibile richiedere l'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o personali con le precisazioni che seguono. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CCNL 29 novembre 2007 l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'art. 69 sopra citato prevede che l'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio (il riferimento è ora al Dirigente Scolastico); l'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta. Pertanto, alla luce della normativa sopra esposta, il dipendente che aspiri ad ottenere l'aspettativa deve presentare al Dirigente apposita domanda scritta documentata e motivata. Infatti, come si desume dagli articoli citati sopra il Dirigente Scolastico ha la facoltà di negare e di revocare l'aspettativa una volta concessa, per esigenze di servizio, nonché di ritardarne l'accoglimento della richiesta e persino di ridurne la durata, ma l'amministrazione deve comunque motivare l'eventuale provvedimento di diniego o di revoca. In giurisprudenza è stato precisato che l'istituto dell'aspettativa per motivi di famiglia è finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali e transitorie (dunque, imprevedibili e congiunturali) e non può essere utilizzato per contrastare situazioni permanenti e destinate a protrarsi per anni (TAR Lazio 7 luglio 2006, n. 5504). Quindi il suddetto istituto, in quanto diretto a soddisfare esigenze personali del dipendente attraverso l'interruzione delle prestazioni del servizio, è subordinato alle esigenze generali dell'amministrazione, nonché a quelle specifiche di servizio; pertanto, l'impiegato non ha un diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa, ma soltanto un interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell'amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio (Consiglio Stato sez. IV Sent. 11 marzo 1993, n. 275). E' stato altresì precisato che seppure l’art. 69 DPR 10 gennaio 1957 n. 3 prevede che l’aspettativa per motivi di famiglia possa essere negata solo in presenza di specifiche esigenze di servizio, il dipendente istante è tenuto a prospettare le esigenze familiari da soddisfare, al fine del suo ottenimento (cfr. Consiglio Stato sez. V – Sent. 29 gennaio 2003 n. 444). Più specificamente la Sentenza sopra citata ha affermato che "è pur vero che nella disposizione invocata si fa riferimento alla valutazione delle esigenze di servizio per consentire all’Amministrazione di negare, ridurre o ritardare l’aspettativa richiesta, ma ciò presuppone comunque che vengano prospettate (ed eventualmente documentate) da parte del dipendente serie esigenze familiari da soddisfare, come si desume dal fatto che la menzionata disposizione richiede al riguardo innanzitutto la presentazione di "motivata domanda". Il dipendente dovrà quindi motivare la richiesta esplicitando le condizioni personali, familiari e di studio. Non è previsto nella norma l’obbligo di documentazione ma come si evince dalla giurisprudenza sopra richiamata il dipendente non solo ha l’obbligo di evidenziare le esigenze familiari e personali a fondamento della istanza (non possono essere quindi addotte eccezioni di privacy) ma dette esigenze dovranno essere motivate e giustificate o con autocertificazione o con idonea documentazione. Per motivi personali e familiari si intendono tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n. 1415). L’ARAN, con l’Orientamento RAL_1454_dell’8/8/2012 (ma applicabile analogicamente anche al Comparto Scuola) ha precisato che, ai fini della concessione dell’aspettativa, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’Amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro. Ribadendo la giurisprudenza sopra citata, l’ARAN ha confermato che la concessione dell’aspettativa per motivi personali non rappresenta comunque un diritto per il dipendente, ma la sua concessione dipendeva da una valutazione della amministrazione sulla sua ricaduta sulle esigenze organizzative e funzionali da soddisfare. Quindi, anche se non è chiamato a valutare l’effettiva sussistenza o gravità dei motivi addotti a sostegno della domanda di aspettativa, tuttavia, l’ente non è per ciò stesso obbligato a concedere sempre ed in ogni caso l’aspettativa richiesta. Questa, infatti, non può andare a detrimento dell’organizzazione e della operatività degli uffici. Pertanto, la fruizione dell’aspettativa può essere legittimamente rifiutata quando l’assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio, sulla base dell’autonoma valutazione fatta dal datore di lavoro pubblico di tutti gli interessi concretamente coinvolti nel caso specifico. Inoltre, proprio perché a tutela del suo interesse organizzativo, all’ente sono riconosciuti ampi margini di discrezionalità della concessione dell’aspettativa con riferimento sia all’ “an” sia al “quantum”. Pertanto, l’ente potrebbe anche (ma con un provvedimento ben motivato): a) concedere l’aspettativa per una durata inferiore a quella richiesta; b) differire nel tempo l’accoglimento della stessa ricerca; c) eventualmente disporre anche la revoca dell’aspettativa già concessa. Tutto ciò premesso, stante la formulazione generica ed onnicomprensiva dell'aspettativa in questione, si ritiene che l'aspettativa non retribuita per motivi personali e/o familiari possa essere richiesta anche per motivi di salute propri o di un familiare La richiesta però, come detto sopra, deve essere documentata (es. certificazione medica) Infine, la dipendente deve indicare con precisione il periodo di aspettativa (inizio, durata, fine). In merito si ricorda che, ai sensi della normativa suesposta, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità, se fruita invece, a periodi frazionati non può superare in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi).

    Data di pubblicazione: 07/07/2026

  • Modalità di calcolo delle ferie per il personale ATA con contratto a tempo parziale e articolazione dell'orario su quattro giorni...
  • L’art. 58 (rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 11, del CCNL/2007 del comparto Scuola tuttora vigente (non modificato dal CCNL 2024) prevede che: “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa”. Al fine di stabilire l’entità delle ferie spettanti al dipendente, assume esclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non delle ore) lavorative prestate. Forniamo una possibile modalità di calcolo. Detto x il numero di giorni di ferie da determinare, si avrà: n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. (in analogia al personale a tempo pieno che lavora su 5 giorni per il quale l’art. 13 comma 5 del CCNL 2007 prevede che il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie ) = x gg. : 32 gg. (avendo più di 3 anni di servizio) Pertanto: 4:6= X: 32 X= 21,3 Nel caso di specie spetteranno 21 giorni di ferie ( arrotondamento per difetto)

    Data di pubblicazione: 07/07/2026

  • Certificazione DSA pervenuta dopo il 30 giugno: predisposizione del PDP e gestione degli esami di recupero...
  • Nel caso in cui l'istituzione scolastica (scuola superiore di secondo grado) riceva una certificazione ex L. 170/10 e richiesta di PDP, nel periodo...

    Data di pubblicazione: 07/07/2026

  • Nomina di una docente quale componente del Consiglio di amministrazione di una società in house: valutazione della compatibilità dell'incarico...
  • La materia della incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche", dall'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", dall'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola. L'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce, infatti, che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e segg. del DPR n. 3 del 1957, che vietano ai lavoratori pubblici l'esercizio di attività commerciali ed industriali, l'esercizio di professioni, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. L’art. 60 del DPR n. 3/1957 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. L'art. 61 prevede che il divieto di cui all'articolo 60 non si applica nei casi di società cooperative. Per quanto concerne il personale docente l'art. 508 comma 10 prevede che detto personale non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Ai sensi del comma 11 il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative. Richiamata la normativa di riferimento si rileva che, a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti. Nel Documento è precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonchè che si pongano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Viene precisato che sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione DI CARICHE IN ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE O CONTROLLATE (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Per quanto concerne l'assunzione di cariche o la partecipazione al consiglio di amministrazione di una società pubblica (come nel caso di specie), l’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. I tratti peculiari che caratterizzano il modello dell’in house sono la mancanza di qualsiasi rischio di impresa, l’assenza dello scopo di lucro, la sussistenza di uno o più azionisti pubblici detentori dell’intero capitale sociale e la mancata circolazione di partecipazioni azionarie Il Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, con la Sentenza 03/02/2022, n. 402, ha precisato che la società in house è un'articolazione interna della P.A. I requisiti di tale tipologia di ente devono sussistere contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie e sono: 1) un capitale sociale integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, con divieto, previsto nello statuto, di cessione delle partecipazioni ai soggetti privati; 2) la società deve esercitare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione deve essere per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile. In giurisprudenza é stato precisato che é la partecipazione ad una società avente fine di lucro ad essere incompatibile con la posizione di pubblico dipendente a termini dell'art. 60 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Pertanto legittimamente l'amministrazione pronuncia la decadenza dall'impiego di un dipendente che, sebbene diffidato, non elimini siffatte situazioni di incompatibilità. (Consiglio Stato sez. V 03 ottobre 1994, n. 1083). La Corte Conti Liguria, Sentenza 22/10/2015, n. 83, ha precisato che è incompatibile con lo status di pubblico dipendente l'assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro, che possono essere svolte soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2000, n. 5574 ha affermato che la circostanza che una s.p.a. sia a prevalente partecipazione pubblica e abbia come scopo precipuo la gestione di un pubblico servizio non esclude che la stessa debba essere identificata quale società avente scopo di lucro e rientri, quindi, tra quelle società per le quali l'assunzione di cariche sociali risulta incompatibile con la condizione di dipendente dell'amministrazione scolastica. La società che è stata costituita nelle forme del diritto privato, anche se organizzata secondo il modello dell''in house providing" e incaricata di gestire un servizio pubblico, non può essere equiparata a una 'pubblica amministrazione' ai sensi del d.l. n. 95/2012 e, conseguentemente, non è soggetta al regime normativo previsto per le amministrazioni. (Cassazione civile sez. III, 11/07/2024, n. 19121) La Corte Conti, (Abruzzo) sez. reg. giurisd., 15/03/2017, n.30, ha precisato che il dipendente pubblico ove intenda svolgere incarichi presso una società in house dell'ente presso il quale svolge il mandato elettivo, è tenuto, ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, a richiedere la dovuta autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza e non all'ente, "in quanto il mandato elettivo [...] non può essere assimilato ad un rapporto di lavoro dipendente agli effetti del citato art. 53". Da ultimo ( cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2025, n. 32465) è stato ulteriormente affermato che la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per la sola presenza di partecipazione pubblica. Essa opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale; il rapporto tra la società e l'ente locale è di sostanziale autonomia, non essendo consentito all'ente pubblico di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto o sull'attività della società tramite poteri autoritativi o discrezionali; l'eventualità del cosiddetto 'controllo analogo' (tipico delle società in house), mediante il quale l'azionista pubblico esercita un'influenza dominante sulla società, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico formale tra la pubblica amministrazione e l'ente privato societario. L'ente privato societario rimane un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante; di conseguenza, l'ente pubblico è privo di titolarità passiva rispetto alle responsabilità contrattuali che traggono origine dal contratto di appalto stipulato fra la stazione appaltante società in house e l'ATI. Tutto ciò premesso, dal momento che da quanto si evince dal quesito trattasi di società partrcipata, non sussiste il divieto assoluto previsto per l'assunzione di cariche in società private con scopo di lucro. Pertanto, si ritiene che la carica sia compatibile con lo status di dipendente pubblico stante i presupposti sopra descritti fermo restando che l'attività in questione non deve interferire con l'attività ordinaria come docente e non deve presentare conflitti di interesse neanche a livello potenziale. Sotto il primo profilo un impegno pari a un incontro al mese con gettone di presenza è, di regola, di carattere saltuario/occasionale e non presenta i presupposti di abitualità/professionalità indicati dalla normativa e dalla prassi, pertanto tende a risultare compatibile con il rapporto di lavoro a tempo pieno, purché non determini interferenze con il servizio. In merito alla questione del conflitto di interessi è fondamentale verificare l’eventuale inesistenza di conflitti tra le funzioni connesse al ruolo di docente e le attività/decisioni della società (ad es. se la scuola/istituto è parte contraente, beneficiario diretto di provvedimenti o destinatario di forniture/servizi che la Società potrebbe deliberare). La circostanza che la nomina sia stata fatta dal Sindaco del Comune di residenza/sede non costituisce di per sé impedimento, ma impone attenzione ai profili di conflitto. Conclusivamente, se ricorrono i presupposti favorevoli (società effettivamente in house; impegno saltuario; assenza di conflitto; nessuna interferenza con l’orario/completa prestazione di servizio), il Dirigente può autorizzare l’accettazione dell’incarico mediante provvedimento scritto, con le seguenti prescrizioni/esoneri tipici: a) l’autorizzazione è subordinata al fatto che l’impegno non interferisca con l’ordinaria prestazione di servizio e che il docente rispetti l’orario di lavoro e gli obblighi didattici; b) il docente deve comunicare tempestivamente all’amministrazione eventuali situazioni di conflitto o mutamenti dell’impegno (aumento riunioni, incarichi esecutivi, compensi maggiori tali da far configurare abitualità); c) l’autorizzazione potrà essere revocata se dovessero emergere incompatibilità o conflitti di interesse; il provvedimento indichi espressamente tale facoltà di revoca. Conclusivamente, il Dirigente Scolastico può autorizzare lo svolgimento dell’incarico se, dopo verifica documentale, risulta che: la società è effettivamente una società in house (rispondente ai requisiti), l’impegno è saltuario (un incontro al mese con gettone di presenza così come descritto) e non sussistono situazioni di conflitto di interesse o interferenze con le mansioni di docente. L’autorizzazione deve essere concessa con atto formale scritto, contenente eventuali prescrizioni e la facoltà di revoca. In mancanza dei suddetti requisiti l’incarico deve essere negato.

    Data di pubblicazione: 07/07/2026

  • Rientro in servizio al termine dell'aspettativa per dottorato: documentazione da acquisire e verifiche spettanti al dirigente scolastico...
  • La Legge 13 agosto 1984, n. 176, come riformata dal D.Lgs. n. 119 del 2011, prevede che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. La C.M. n. 15/2011 sui “Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere" così precisa: “Al riguardo, in relazione a quanto comunicato dall’Ufficio Legislativo, si ritiene di potersi concordare con il parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota 2 marzo 2005, n. 30098, sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell’art. 453 del D.Lgs. 297/94, il quale prevede l’applicabilità dell’art. 2 della legge 14 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere. Il richiamo al sopraccitato art. 2, legge 476/1984, comporta dunque, l’applicabilità a tale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di sostentamento.” Quindi, ai fini della concessione del congedo straordinario per il dottorato di ricerca all’estero, è stato sempre necessario acquisire la preventiva valutazione da parte del Ministero dell’Università di equipollenza ad un dottorato conseguibile in Italia, secondo l’articolo 74 del DPR 382/1980. Ad ogni modo, come abbiamo potuto rilevare in altri precedenti quesiti, recentemente il Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione per l'internalizzazione, ha affermato che non è possibile una valutazione ex ante di equipollenza del dottorato oggetto di richiesta da parte della scuola; come è avvenuto, per l’appunto, nel caso di specie. Recentemente è stato dichiarato illegittimo il silenzio del MUR sulla valutazione ex ante di riconoscimento per equivalenza del corso di studi inglese (cfr. T.A.R. VENETO - Sezione Quarta - Sentenza 26/02/2024, n. 357). Il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in ordine all’istanza con la quale un istituto di istruzione superiore, ai fini del riconoscimento dell’aspettativa retribuita ai sensi dell’art. 2 L. 476/1984, chiedeva la valutazione ex ante di riconoscimento per equivalenza del corso di studi inglese, cui era stata ammessa una docente dell’istituto, quale Dottorato di ricerca post lauream corrispondente al terzo ciclo dell’istruzione universitaria italiana. Così si legge nella motivazione: "... -che è illegittima la condotta del MUR, il quale, a fronte della vicenda esposta, non ha ancora concluso il procedimento in parola mercé l’adozione di un provvedimento espresso in punto di valutazione ex ante del riconoscimento per equivalenza del corso di studi cui è stata ammessa la ricorrente, ai fini del riconoscimento dell’aspettativa retribuita ai sensi dell’art. 2 della L. n. 476/1984; - che l’inerzia del MUR integra la violazione dell’obbligo sancito dall’art.2, comma 1, l. n. 241/1990 (“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”); RITENUTO conclusivamente: - che il ricorso debba essere accolto con la declaratoria dell’obbligo del MUR di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente decisione, prevedendosi sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia del Ministero alla scadenza del termine appena indicato, la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Dirigente della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in servizio facente capo alla medesima Direzione, che dovrà provvedervi nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni....". Il Tribunale di Gorizia, con la Sentenza 20/06/2024 n° 88, ha affermato che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha non solo il “potere” di formulare la valutazione ex ante - requisito ancora necessario per la fruizione dell'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca all’estero - ma anche ha il “dovere” di procedervi. E’ pertanto illegittimo l’atto con il quale il M.U.R. si è indebitamente sottratto all’esercizio di questo potere-dovere, esprimendosi solo in termini perplessi e dubitativi. Una lettura dell’art.2 della legge n.476/1984 circoscritta alla possibilità di concedere il congedo retribuito per i soli dottorati conseguiti in Italia deve intendersi discriminatoria. Inoltre, in via generale, come già osservato in precedenti risposte, previa interlocuzione con l’USR/AT di riferimento, anche in ottica di eventuale contenzioso in caso di diniego, si potrebbe aver cura di inserire nel provvedimento di concessione del congedo per dottorato di ricerca retribuito una clausola con cui si specifica che, in caso di mancata valutazione di equipollenza a titolo conseguito o in caso di mancato conseguimento del titolo, il dipendente dovrà procedere con la restituzione delle somme corrisposte durante il congedo. Ciò premesso, nel caso di specie la DS ha riconosciuto alla docente il periodo di tre anni di aspettativa ( congedo) dopo avere esaminato la documentazione. In sostanza il congedo è stato concesso con assunzione di responsabilità da parte della DS stante che da parte del MUR era stata rappresentata l’impossibilità della equipollenza preventiva. Finiti i tre anni, la docente rientrerà in servizio a settembre. La DS, del tutto correttamente, ha chiesto alla docente di presentare il titolo conseguito al fine di effettuare le opportune verifiche di equipollenza . Nel quesito viene detto “ La docente ha comunicato che il suo dottorato finirà a dicembre, pur rientrando in servizio a settembre e che comunque non sa se riuscirà a conseguire il titolo di dottore di ricerca”. In tal senso ricordiamo che il congedo ha una durata pari a quella del corso di dottorato e quindi non è necessario per la docente rientrare in servizio a settempre. Sempre nel questione viene detto che “ La docente sostiene che comunque anche se non riuscisse a conseguire il titolo, può dimostrare di avere per tre anni frequentato il corso di dottorato”. Il parere allegato così precisa “ Detta preclusione opera al fine di scongiurare valutazione ex ante confliggenti con valutazioni ex post, ove il titolo venga conseguito e non presenti i requisiti di sostanza e di forma di un dottorato italiano. Di contro, ove il titolo non venga conseguito ed il docente rientri dopo un periodo di iscrizione senza nulla produrre, non sarebbe nemmeno possibile una valutazione ex post del titolo conseguito, con ciò essendosi goduto di congedo o aspettativa con assegni per seguire un corso della cui natura non sarà poi possibile accertarsi”. Ne consegue, a nostro avviso, che in caso di mancato conseguimento del titolo ( ed impossibilità quindi del riconoscimento ex post) la docente dovrebbe restituire quanto percepito trattandosi di dottorato senza borsa. Tuttavia, ciò si potrà presentare complicato stante il mancato inserimento della clausola di cui abbiamo detto sopra.

    Data di pubblicazione: 07/07/2026

  • Ferie maturate durante l'assenza per grave patologia e modalità di fruizione al rientro in servizio...
  • Per quanto concerne la traslazione delle ferie, l'art. 13, comma 10, del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2024, prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. Il CCNL 2024 non ha introdotto ulteriori disposizioni in materia. L'ARAN, nelle raccolte sistematiche degli Orientamenti Applicativi, ha precisato che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore. L’assegnazione delle ferie rientra tra i compiti gestionali del datore di lavoro a cui, pertanto, verrebbe imputata, in caso di mancato godimento delle stesse, la relativa responsabilità, con le eventuali conseguenze anche sotto il profilo del risarcimento del danno; l’onere della prova spetta al datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per consentire ai lavoratori la fruizione delle ferie. Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici. L'ARAN (Orientamento 8.4 della Raccolta Sistematica sulle Ferie e Festività del dicembre 2015), ha precisato, in riferimento all’espressione “motivate esigenze di carattere personale” contenuta nel comma 10 dell’art. 13 del CCNL 2007, che qualunque esigenza, purché motivata, del dipendente può dar luogo al rinvio all’anno successivo e non deve trattarsi quindi necessariamente di impossibilità di fruizione delle stesse da parte dell’interessato. Infatti, il concetto di ” motivate esigenze personali” è sicuramente più ampio e generico di quello di “impossibilità”, e quindi può ricomprendere ipotesi riconducibili alle più diverse motivazioni e non solo quelle di impedimento oggettivo o soggettivo alla fruizione delle ferie, come avveniva precedentemente in virtù dell’art. 4 del DPR n. 395/1988. Le ipotesi di rinvio dovrebbero, tuttavia, rappresentare un’eccezione che, in virtù del richiamo all’art. 2109 c.c. ed ai principi di buona organizzazione, consente alle amministrazioni di procedere ad una adeguata programmazione annuale dei calendari feriali del personale, in modo da evitare ogni possibile disfunzione, ed anche, in caso di inerzia o di resistenza dei dipendenti rispetto tali piani, di fissare essa stessa i periodi di fruizione delle ferie. La formulazione letterale della norma "il personale ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA" depone nel senso che il termine del 30 aprile non è perentorio ed in presenza, di adeguata motivazione, può anche essere oltrepassato. L'ARAN con l' Orientamento Applicativo SCU_093 del 15 luglio 2015 ha ribadito che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore. Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici. Atteso che la regola ordinaria della fruizione delle ferie durante il periodo di riferimento può subire delle eccezioni, dovute tanto a motivate esigenze di servizio che ad eventi oggettivi (malattia, infortunio, etc), soccorre la possibilità di traslare le ferie secondo la disciplina del comma 10 dell'art. 13 che, come detto sopra, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita all'anno scolastico successivo con tempistiche diverse per personale ATA e docente. L'ARAN, con l'O.A. SCU_085 del 2015, ha precisato altresì che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia (come nel caso di specie), potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Pertanto: 1) gestione ordinaria delle ferie: l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse; 2) recupero entro il 30 aprile: in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale ATA di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA; 3) recupero oltre il 30 aprile: il dipendente, in caso di ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, potrà fruirle, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL ( 30 aprile), ma sarà il Dirigente, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse. Da ultimo l'ARAN, con l'Orientamento applicativo 11 aprile 2023 CIRS109, ha ribadito che il diritto alle ferie costituisce un diritto irrinunciabile per il lavoratore, qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate per una causa indipendente dalla sua volontà, le stesse potranno essere fruite anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL 2007 ai sensi del quale il personale ATA fruirà delle ferie non godute nell’A.S. precedente di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. In tal caso sarà l’amministrazione a fissare i termini di fruizione delle stesse, in applicazione dell’art. 2109 c.c. sulla base del quale le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore e fermo restando che il godimento delle ferie dovrà essere garantito nel più breve tempo possibile. Pertanto, al dipendente ( non sappiamo se in questi cinque anni è stato sottoposto o meno a visita collegiale), in punto di norma, spettano le ferie maturate nei cinque anni di assenza, e si dovrà predisporre idoneo piano di recupero che tenga conto delle esigenze di servizio. Infine, trattandosi di personale ATA, nulla vieta che le stesse possano essere usufruite anche nei periodi di attività didattiche.

    Data di pubblicazione: 07/07/2026

  • Personale temporaneamente inidoneo: stato giuridico e utilizzazione in altri compiti in attesa di revisione sanitaria...
  • La situazione descritta nel quesito purtroppo è abbastanza comune stante che le Commissioni Mediche (e ora dal 1° giugno 2023 l'INPS) fissavano la visita di revisione successivamente alla scadenza del periodo di inidoneità. Come noto, allorché in sede di visita medica collegiale la Commissione Medica non pervenga al normale giudizio del riconoscimento dell’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non le è precluso il potere di esprimere giudizi più limitati, come ad esempio sulla durata dell’infermità: in questi casi trattasi di malattia temporanea da cui scaturisce l’obbligo per il d.s. di collocare, con apposito provvedimento, il dipendente interessato in malattia di ufficio a meno che si tratti di una inidoneità relativa con possibilità di richiesta di utilizzazione in altri compiti (come nel caso di specie) . Nel caso di cui al quesito l’utilizzazione in altri compiti ai sensi del CCNI 25 giugno 2008 si fondava sul giudizio di inidoneità temporanea e relativa, giudizio che però è scaduto. Pertanto, successivamente alla scadenza del periodo di inidoneità temporanea (e nelle more della comunicazione formale del nuovo verbale), in via generale il dipendente dovrebbe comunque riprendere servizio come docente in quanto il verbale della Commissione non copre più l'assenza o l’utilizzazione ( come nel caso di specie) fermo restando che potrà ad assentarsi per malattia presentando il relativo certificato medico. In sostanza, al netto di un provvedimento di proroga amministrativa del verbale disposto dalla Commissione nelle more della fissazione della visita di revisione, il dipendente deve essere riammesso in servizio come docente e non potrà continuare ad essere utilizzato in altri compiti (tra l’altro si presume che il contratto di utilizzazione aveva come scadenza quello del verbale iniziale). In tal senso ad agosto potrà fruire delle ferie maturate e non fruite entro il mese di luglio.

    Data di pubblicazione: 07/07/2026

  • Commissari esterni agli Esami di Stato: effetti della soppressione dei treni sulla fascia di calcolo dei compensi...
  • In tema di compensi da corrispondere ai Presidenti ed ai Commissari impegnati negli esami di Stato, la normativa cui fare riferimento è il D.I. 24 maggio 2007 e le relative indicazioni di cui alla Nota prot. n. 7054 del 2.07.2007 e prot. n. 7321 del 12 novembre 2012 del Ministero dell'Istruzione. I compensi per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono omnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento accessorio. Il MIUR, con la nota prot. n. 5850 del 23.06.2015, ha fornito ulteriori chiarimenti sui compensi degli Esami di Stato, al fine di uniformare l'operato delle singole Istituzioni Scolastiche, in relazione ai costi relativi allo svolgimento degli esami medesimi. Relativamente ai tempi di percorrenza, è stato chiarito che, ai fini del calcolo del compenso da corrispondere ai commissari esterni, non assumono alcuna rilevanza nè i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, nè le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento, ecc.), dovendosi fare riferimento esclusivo ai tempi di percorrenza come individuati e definiti dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Interministeriale citato. Pertanto, il compenso da corrispondere per la trasferta al commissario è unicamente quello di cui al QUADRO B - Tabella 1 allegata al D.I. 24.05.2007, spettante in base al tempo di percorrenza tra la sede di servizio o di residenza (dichiarate dagli interessati) e la sede d'esame; tra la sede di servizio e di residenza si considera quella più vicina (sempre in termini di tempo di percorrenza) alla sede d'esame. Per sede di servizio si intende in maniera inequivocabile la sede dell'Istituto scolastico principale, sede di Dirigenza. Inoltre, il Ministero dell'Istruzione, sempre nella nota N. 7054/2007 ha chiarito che devono essere prese in considerazione esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di residenza dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione della domanda e riportate sui tabulati elaborati dal Sistema Informativo. In questo contesto normativo, si evince che la soppressione di treni o, più in generale, l’interruzione di un collegamento extraurbano, nel senso che è avvenuta la cancellazione nella programmazione d'orario dei viaggi, influenza la determinazione della fascia di calcolo della trasferta per i commissari esterni: non si tiene conto del tempo di percorrenza relativo a mezzi «non effettivamente utilizzabili», ma del collegamento extra-urbano più veloce effettivamente utilizzabile per raggiungere la sede d’esame, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia (rif. D.I. 24/05/2007, art. 1, comma 2, e indicazioni ministeriali e circolari richiamate). Se il treno è stato soppresso nel periodo degli esami, quel collegamento non è «effettivamente utilizzabile» e, pertanto, non si può prenderne il tempo come base di calcolo; va considerato il collegamento alternativo più veloce realmente utilizzabile. In buona sostanza, la soppressione di un treno modifica la fascia di calcolo se, come normale, rende quel collegamento non utilizzabile ed impone l’uso di un’alternativa più lenta. Infine si precisa che, invece, nell'ipotesi che il treno sia cancellato per un solo giorno, non influisce sul calcolo della trasferta.

    Data di pubblicazione: 07/07/2026

  • Dipendente ATA ricoverato per programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza: assenza per malattia o aspettativa?
  • Dipendente ATA a tempo indeterminato ricoverato in struttura accreditata per recupero tossicodipendenza, per essere sottoposto a programma terapeutico...

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • È possibile richiedere la continuità didattica se il docente di sostegno è stato assente per maternità durante l'anno scolastico?
  • Analizziamo nel dettaglio gli aspetti procedurali per la riconferma del docente di sostegno: • acquisizione della richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata entro il 31 maggio 2026 • valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente, anche sentendo il GLO con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, da comunicare all’USR, alla famiglia e al docente entro il 15 giugno • espressa manifestazione di consenso alla conferma da parte del docente interessato. Fatta questa premessa occorre tener presente che sussiste una sorta di bilanciamento tra il diritto del docente all'assenza per motivi legittimi (maternità, congedo parentale, malattia, Legge 104/92) e il diritto dello studente con disabilità alla continuità didattica che è l'obiettivo primario della normativa. Nonostante la formulazione della norma ponga l'accento sulla valutazione del dirigente scolastico e sull'interesse del discente, non esistono indicazioni esplicite che permettano al dirigente di negare la conferma di un docente a tempo determinato su posto di sostegno esclusivamente a causa di assenze dovute a motivi riconosciuti dal contratto di lavoro e normativamente tutelati, anche se queste assenze portano a una presenza limitata nell'arco dell'anno scolastico. Oltretutto si osserva che il Decreto Ministeriale e la relativa Nota ministeriale non specificano una percentuale minima di presenza in servizio come condizione per la conferma. La valutazione del dirigente deve essere orientata a garantire la migliore offerta formativa per lo studente, considerando tutti gli elementi presi in esame. I punti chiave della normativa da evidenziare sono: la tutela costituzionale e del DLgs 151/2001 prevede che l'astensione obbligatoria per maternità (o l'interdizione anticipata) è un diritto indisponibile e il periodo di congedo è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato ai fini giuridici. Negare la continuità per questo motivo configurerebbe una discriminazione legata allo stato di gravidanza; Per quanto riguarda il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), la normativa attribuisce al GLO il compito di formulare una proposta in merito alla richiesta di continuità. Se il GLO valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente, anche con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe formula il proprio parere favorevole, il dirigente scolastico può procedere alla conferma del docente di sostegno. Inoltre spetta al dirigente scolastico inserire all’ordine del giorno del GLOI l’analisi della situazione del docente di sostegno che potrebbe essere riconfermato sullo stesso alunno con disabilità e richiedere durante la riunione il loro parere. Pertanto negare la conferma basandosi unicamente sull'assenza dovuta a maternità, congedo parentale o malattia potrebbe esporre l'amministrazione a ricorsi legali per discriminazione o per violazione di diritti tutelati dalla legge. In sintesi, sebbene la decisione finale spetti al dirigente scolastico, la sua discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto delle normative vigenti che tutelano i diritti dei lavoratori. La continuità didattica rappresenta un obiettivo prioritario, da perseguire nel rispetto dei diritti del lavoratore tutelati dall’ordinamento, ma questa non può essere perseguita a discapito dei diritti fondamentali del docente.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Compatibilità tra incarico di docente a tempo pieno e attività professionale autonoma di Tecnico/Terapista ABA...
  • La normativa di riferimento sulla possibilità per i docenti di svolgere la libera professione è rappresentata dal comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Detta norma prevede che al personale docente (anche a tempo pieno) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. L'esercizio della libera professione presuppone l'apertura della partita iva. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508, comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ai fini della autorizzazione il dirigente deve valutare che l’esercizio della libera professione: 1. non sia di pregiudizio alla funzione docente; 2. sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio; La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale - regolamentato da apposita normativa - il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico ( es. avvocato, ingegnere etc). Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Ad ogni modo chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Quindi, a partire dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata (ad esempio quelle relative alla ristorazione, alla musica etc) dovrà indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura «Professionista di cui alla legge n. 4/2013». Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR ora MIM). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012, n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020, n. 105 confermata anche in sede di appello cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n° 1013). Quindi, (cfr anche Tribunale Modena - Sezione Lavoro - Sentenza 29/05/2020) il personale docente è obbligato a richiedere l’autorizzazione all'esercizio della libera professione con cadenza annuale, stante la specificità, anche oraria, dell’attività di insegnamento e dell’organizzazione scolastica, che si rinnova in forme e orari diversi all’inizio di ogni anno scolastico. La ratio di detto orientamento giurisprudenziale si fonda sul principio che l’amministrazione deve essere portata a conoscenza della persistenza dell’incarico, in modo da poter compiere la verifica di compatibilità in relazione alle nuove condizioni didattiche e all’orario di insegnamento e di servizio. Non sono ammissibili rinnovi taciti, posto che la normativa richiede una previa autorizzazione del direttore dirigente scolastico, incompatibile con l’emanazione di un provvedimento in forma tacita. Nè il pregresso svolgimento, ad opera del medesimo dipendente, di incarichi similari e la comunicazione degli emolumenti percepiti negli anni pregressi al datore di lavoro sono idonei a fondare il ragionevole affidamento che la necessaria autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza sia stata concessa, sicché essa va, comunque, nuovamente richiesta. Inoltre, il docente deve presentare la richiesta anche in caso di assenza dal servizio giustificata dai vari istituti del rapporto di lavoro. Inoltre, l'autorizzazione ad incarichi extraistituzionali o all'esercizio di libera professione deve valutare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale. La P.A. deve verificare ex ante la sussistenza di eventuali conflitti di interessi in capo al dipendente pubblico Infatti, in tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la P.A. è tenuta a verificare necessariamente "ex ante" le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa, ne consegue che il privato conferente l'incarico e il dipendente pubblico, anche se in part-time, hanno entrambi comunque l'obbligo di comunicare al datore il conferimento dell'incarico onde consentire all'ente di concedere la relativa autorizzazione previa valutazione dell'assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi dell'incarico con l'attività lavorativa. (Cassazione civile sez. II, 07/04/2023, n.9552) Quindi, trattandosi di terapista, l’autorizzazione all’esercizio della libera professione dovrà essere condizionata nel senso che il docente dovrà evitare situazioni che coinvolgono alunni della scuola ove presta servizio. Pertanto: - l'attività di cui al quesito può, in linea generale, essere svolta sotto forma di libera professione. Nel richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione tuttavia, la docente dovrà precisare che si tratta per l’appunto di attività libero professionale esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013 (non risulta ancora l'esistenza di un albo nel caso di specie) con possesso di partita iva ( l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva). Alla stessa stregua dovrà dichiarare che non vi è iscrizione alla Camera di commercio il che inquadrerebbe l'attività come commerciale e quindi vietata. Una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione, con la specifica che trattasi di attività esercitata ai sensi della Legge 4 del 2013, il dirigente potrà concedere la suddetta autorizzazione richiesta previa valutazione dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • I giorni di sciopero incidono sul diritto alle ferie?
  • Non esistono norme legislative o clausole contrattuali che disciplinino specificamente le conseguenze sulle ferie dello sciopero dei lavoratori. Tuttavia, osserviamo che l'articolo 13, comma 14 del CCNL del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, prevede che il periodo di ferie non sia riducibile per malattia o per assenze parzialmente retribuite. Ne segue che, qualora tali assenze siano invece del tutto prive di retribuzione, le stesse non debbano essere considerate valide agli stessi fini. La citata clausola del CCNL comporta, ad esempio, che i giorni di permesso non retribuiti per motivi personali, fruiti dai supplenti brevi e saltuari, riducano le ferie, mentre le assenze degli stessi supplenti, retribuite al 50%, non incidano sulle ferie spettanti a tale tipologia di personale. Applicando lo stesso principio, non essendo le giornate di sciopero retribuite, si può dedurre che esse non vadano conteggiate ai fini del calcolo delle ferie spettanti. La questione risulta però dibattuta, sia per la mancanza di norme specifiche, sia perché lo sciopero non comporta l'assenza dal lavoro in seguito a fruizione di un determinato permesso, ma rappresenta, piuttosto, una volontaria e collettiva astensione dal lavoro da parte dei lavoratori dipendenti. In ogni caso, non può negarsi che esso produca la sospensione sia della prestazione del lavoro, sia della corresponsione della retribuzione, ovvero delle due obbligazioni fondamentali - a carico, rispettivamente, del lavoratore e del datore di lavoro - che costituiscono il rapporto di impiego. A nostro parere, pur in mancanza di recenti interpretazioni ufficiali, riteniamo che lo sciopero non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, tenuto conto che trattasi di assenza priva di trattamento retributivo. In particolare, a nostro parere è condivisibile la tesi espressa nella nota n. 76680 del 29 giugno 2011 del MEF-RTS di Torino, secondo la quale le giornate di sciopero non sono utili ai fini della maturazione delle ferie. Pur risalente nel tempo, riteniamo altresì ancora valido quanto affermato dalla Cassazione nella Sentenza n. 1315 del 15 febbraio 1985, secondo cui il periodo di assenza dal lavoro per sciopero, poiché l'esercizio di tale diritto comporta, in relazione alla sinallagmaticità che caratterizza le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro, il venir meno dell'obbligo (del datore di lavoro) di corrispondere la retribuzione, non è utile ai fini del conseguimento del diritto alle ferie annuali retribuite, salve disposizioni della disciplina collettiva, favorevoli ai lavoratori, da interpretare nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Non rivenendosi nel CCNL alcuna norma più favorevole, rispetto a quanto affermato dalla Cassazione, confermiamo pertanto che, secondo il nostro orientamento, le giornate di sciopero non siano utili alla maturazione delle ferie.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Problematiche operative nella gestione dei GLO e nella definizione delle ore di sostegno per alunni con disabilità...
  • La questione deve essere affrontata principalmente sul piano dell'istruttoria e della qualità delle motivazioni del PEI, evitando di introdurre criteri quantitativi rigidi non previsti dalla normativa. Il sistema attuale di inclusione è regolato, tra gli altri, dal D.Lgs. 66/2017 (e successive modifiche) e dai Decreti Interministeriali che hanno introdotto i nuovi modelli di PEI (richiamati nelle risposte giuridiche consultate, D.I. 182/2020 e successivo correttivo D.I. 153/2023). La prassi amministrativa e la giurisprudenza attribuiscono al GLO l’onere tecnico-valutativo di proporre il fabbisogno di ore di sostegno per ciascun alunno, motivandolo nel PEI. Le proposte del GLO hanno forte valore tecnico e, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato nelle fonti consultate, non sono sindacabili nel merito dagli Uffici scolastici se non per vizi procedurali o riscontri oggettivi (errori materiali, ecc.). Il GLO è l'organismo competente a formulare la proposta del fabbisogno di risorse per il sostegno e tale proposta deve essere coerente con il Profilo di Funzionamento, con gli obiettivi del PEI e con le effettive necessità dell'alunno. Il dirigente scolastico non può sostituirsi al GLO nella determinazione del numero di ore, ma può e deve assicurare la correttezza del procedimento. A tal fine possono risultare utili alcune azioni: • predisporre linee di indirizzo interne condivise dal GLI che esplicitino i criteri da utilizzare nella formulazione delle proposte, richiamando la necessità di una motivazione analitica e personalizzata; • fornire ai presidenti delegati dei GLO modelli di verbalizzazione che richiedano l'esplicitazione del collegamento fra bisogni rilevati, obiettivi del PEI, modalità di intervento e fabbisogno di sostegno; • richiedere, prima della trasmissione delle proposte, una verifica della completezza e della coerenza della documentazione, soprattutto nei casi in cui vengano formulate richieste particolarmente elevate; • promuovere momenti di formazione specifica rivolti ai docenti sulla distinzione tra interventi di sostegno didattico, assistenza all'autonomia e alla comunicazione e altre misure di supporto; • curare una comunicazione trasparente con le famiglie, chiarendo che la proposta formulata dal GLO costituisce il fabbisogno individuato dalla scuola, mentre l'assegnazione delle risorse compete all'Amministrazione scolastica. Posti in deroga: quando la richiesta è motivata per casi di gravità elevata (es. necessità 1:1 o docente a tempo pieno), predisporre la richiesta motivata per posti in deroga all’USR, allegando tutta la documentazione clinico-funzionale e il PEI. Attualmente non sono state ancora adottate le nuove indicazioni contenute nei DD.II. 182/2020 e 153/2023, sulle modalità per l’individuazione delle ore di sostegno le quali, una volta applicate, saranno più calibrate sulle reali esigenze del ragazzo con disabilità. La presenza di più alunni con disabilità nella stessa classe costituisce un elemento organizzativo rilevante per la programmazione delle risorse dell'istituto e per le richieste complessive all'Amministrazione, pur non incidendo direttamente sulla valutazione del fabbisogno individuale di ciascun alunno; ad esempio sussistono situazioni particolarmente gravi come per esempio la presenza di ragazzi con problemi psichiatrici o alunni autistici, che necessitano di stare in certi momenti fuori dalla classe in rapporto 1 a 1. Oppure vi possono essere alunni con lievi deficit che possono essere seguiti in classe in modo non diretto ma con l’ausilio di una presenza discreta anche di altro docente di sostegno non direttamente assegnato su di lui ma presente durante le lezioni. La costante giurisprudenza attribuisce rilevanza tecnica vincolante alle determinazioni del GLO e considera possibile ricorso amministrativo/giudiziario qualora il fabbisogno individuato non sia rispettato dall’Amministrazione. In presenza di classi con un numero particolarmente elevato di alunni con disabilità, è opportuno inoltre sviluppare una riflessione organizzativa in sede di GLI e di collegio docenti sulle modalità di utilizzo delle risorse professionali e sulle strategie inclusive di contesto, evitando che la quantificazione delle ore venga percepita come l'unica risposta possibile ai bisogni educativi rilevati. La migliore tutela dell'istituzione scolastica rispetto al rischio di contenzioso non deriva dalla riduzione preventiva delle richieste, ma dalla possibilità di dimostrare che ogni proposta è stata formulata attraverso un procedimento accurato, coerente, personalizzato e adeguatamente motivato, ovvero: PEI completo, verbali GLO dettagliati, linee guida del GLI, richieste di deroga motivate e dialogo formale con l’Ufficio inclusione/USR. La giurisprudenza citata nelle fonti consultate tende a riconoscere alle proposte del GLO forte valore tecnico, perciò l’attenzione alla motivazione e alla documentazione è essenziale per la difendibilità delle scelte dell’Istituto.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Recupero somme indebitamente percepite da dipendente: un parere sulle modalità di intervento e sui rapporti con la RTS...
  • In riferimento al quesito posto, si premette che la giurisprudenza amministrativa ha, da tempo, affermato la natura doverosa e non rinunciabile dell’azione di ripetizione di somme percepite e non dovute: “la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c.c.; il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo …….. quindi necessariamente da recuperare e/o da trattenere in caso di accertata loro non debenza, a tutela proprio dell’erario e dell’utenza, in tempi ragionevoli con riguardo alla singola fattispecie". Anche la giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato che “in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede di quest’ultimo non preclude la ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti – attesa la sussistenza in capo all’Ente di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale”. (Corte dei Conti -Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione 15/06/2015, n. 125). Fatte le debite premesse di ordine normativo e giurisprudenziale, reputiamo opportuno evidenziare che l'analisi del caso proposto evidenzia una corretta e tempestiva gestione iniziale da parte della Scuola (annullamento immediato del decreto SIDI a seguito del diniego della RTS). Di fronte al rifiuto esplicito della dipendente di trovare una soluzione bonaria, e considerando che la dipendente dovrebbe essere rientrata in servizio presso l’Istituto il 1° luglio 2026 come Collaboratrice Scolastica, la strada del recupero coattivo è non solo legittima, ma doverosa per evitare un potenziale danno erariale. Di seguito si fornisce per punti il parere specifico sui due quesiti posti, strutturato in base alla normativa vigente (art. 36 Cost, Art. 2033 c.c., L. 241/1990, CCNL Scuola e disposizioni MEF/RTS). 1. Provvedimento di recupero e qualificazione dell'assenza È assolutamente corretto, oltre che necessario, emanare un formale provvedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte. • Inquadramento giuridico (Indebito Oggettivo): Come detto, ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (riavere) ciò che ha pagato. La pubblica amministrazione ha il dovere rigoroso di recuperare le somme erogate senza titolo, in virtù dei principi di buon andamento e imparzialità (Art. 97 Cost.). • Qualificazione del periodo: Poiché il titolo giustificativo (congedo biennale L. 104) è stato respinto e annullato, e la dipendente non ha prestato attività lavorativa nell'agosto 2025, concordiamo sul fatto che tale mese vada qualificato giuridicamente come "assenza ingiustificata non retribuita" (o "assenza senza assegni"). Come alternativa, riteniamo che sia possibile proporre alla dipendente di giustificare formalmente l’assenza mediante presentazione di istanza di aspettativa senza assegni per il periodo in questione. • Decreto di Recupero: Detto provvedimento costituisce il titolo giuridico presupposto indispensabile. La RTS non può infatti procedere a trattenute sullo stipendio tramite NoiPA senza un formale decreto dell'Istituzione Scolastica che quantifichi il debito e certifichi la variazione dello stato giuridico del dipendente. 2. Notifica di diffida, preavviso e utilizzo delle ferie future Il procedimento amministrativo deve seguire precise garanzie a tutela del dipendente per evitare vizi di forma che renderebbero il decreto annullabile davanti al Giudice del Lavoro. • L'obbligo del preavviso (Diritto al Contraddittorio): Prima di inviare il decreto definitivo alla RTS, è necessario notificare alla dipendente una "Comunicazione di avvio del procedimento di recupero somme indebite e contestuale preavviso di recupero". In tale atto (che funge da diffida) si assegna un termine perentorio (solitamente 10 o 15 giorni) per: a. Prendere visione dei conteggi analitici del debito. b. Presentare eventuali controdeduzioni scritte o memorie. c. Proporre un piano di rateizzazione del debito • La questione del recupero tramite "ferie future": Avendo la dipendente opposto rifiuto esplicito e formale alla compensazione ( più che compensazione sarebbe corretto parlare di "copertura dell'assenza precedentemente imputata a congedo) delle ferie per l'anno scolastico 2025/2026 ( quindi quelle già maturate e non godute), e non essendo possibile una compensazione/attribuzione d'ufficio, reputiamo che l'amministrazione non sia legittimata a proporre il recupero dell’indebito a valere sulle ferie che la dipendente maturerà nel prossimo anno scolastico (2026/2027) e che quindi non sono ancora tecnicamente fruibili. Di conseguenza, riteniamo che la scuola debba procedere esclusivamente per via finanziaria (restituzione dell’indebito secondo le modalità che saranno stabilite in accordo tra la dipendente e la competente RTS).

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Congedo straordinario per assistenza a familiare con disabilità grave: rilevanza della presenza di un fratello convivente pensionato...
  • Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in materia di assistenza alle persone con disabilità in situazione di gravità...

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Ricostruzione della carriera non registrata: gestione dei provvedimenti SIDI e iter di regolarizzazione...
  • Occorre premettere che per procedere all’emissione del decreto di riconoscimento dei servizi non di ruolo è necessario che l’interessato presenti una specifica domanda per cui è indispensabile verificare che agli atti della scuola sia presenta tale domanda. Qualora la predetta domanda non sia stata a suo tempo presentata l’interessato potrà provvedere dal 01/09 al 31/12 su istanze on line e solo dopo si potrà procedere a regolarizzare la sua posizione. Contrariamente se la domanda è stata a suo tempo presentata ed è agli atti della scuola si può immediatamente procedere. Le modalità per regolarizzare la posizione del docente in entrambi i casi è la seguente: 1) Cancellare le due pratiche presenti al SIDI nell’area della definizione della carriera. Qualora il SIDI non consenta alla scuola di cancellare le due pratiche occorre chiedere all’Ufficio scolastico territoriale di procedere alla cancellazione delle due pratiche esistenti: 2) Dopo la cancellazione delle due pratiche predette la scuola procederà come in tutti i casi di primo riconoscimento dei servizi. Il decreto emesso decorrerà dalla data d’immissione in ruolo applicando tutti i CCNL per i quali sono state rilasciate le funzioni SIDI. Regolarizzando ora la posizione del docente sia che lo stesso abbia presentato a suo tempo la domanda sia che la presenti ora si dovrà applicare la prescrizione quinquennale dalla data d’immissione in ruolo sino a 5 anni andando a ritroso dalla data d’emissione del decreto.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Esami di Stato: determinazione del compenso dei commissari interni in caso di sostituzioni per assenza per malattia...
  • In riferimento al quesito posto, si precisa che, in tema di compensi da corrispondere ai Presidenti ed ai Commissari impegnati negli esami di Stato, la normativa cui fare riferimento è il D.I. 24 maggio 2007 e le relative indicazioni di cui alla Nota prot. n. 7054 del 2.07.2007 e prot. n. 7321 del 12 novembre 2012 del Ministero dell'Istruzione. I compensi per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono omnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento accessorio. Il MIUR, con la nota prot. n. 5850 del 23.06.2015, ha fornito ulteriori chiarimenti sui compensi degli Esami di Stato, al fine di uniformare l'operato delle singole Istituzioni Scolastiche, in relazione ai costi relativi allo svolgimento degli esami medesimi. I compensi correlati alla funzione ed attribuiti per la partecipazione ad ogni commissione sono declinati all'interno della tabella 1 allegata al D. I. 25/05/2007, QUADRO A. Gli importi concorrono per il 100% a formare la base contributiva e pensionabile, sono assoggettati alle ritenute previste per legge sui compensi accessori. Per i commissari interni la configurazione della “commissione” è costituita da una classe; è per questa ragione che, se un commissario interno opera su due classi, o della stessa commissione o di commissioni diverse, il compenso correlato alla funzione è pari a € 798,00, compenso doppio rispetto a quello che spetta per una sola classe (€ 399,00). Fermo restando che questo doppio compenso rappresenta il massimo possibile da conferire, in ogni caso. Invece il compenso correlato alla trasferta di cui al QUADRO B resta comunque unico. Le norme citate chiariscono anche il trattamento per trasferta del personale nominato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d’esame (sostituzioni per malattia, nomine successive, ecc.). Per il caso descritto, si precisa quanto segue: 1) Commissario nominato ma effettivamente presente 4 giorni su 16 (sostituito per malattia): - Quota A (compenso per la funzione): quando un componente è nominato e poi, per assenza prolungata, viene sostituito, si applica la proporzionalità in relazione ai giorni effettivamente prestati. Pertanto, il commissario che ha lavorato solo 4 giorni su 16 avrà diritto alla parte di Quota A proporzionale al periodo effettivamente svolto (4/16 del compenso previsto per la sua funzione). La restante parte della Quota A spettante per i restanti giorni andrà al commissario che ha svolto i rimanenti 12 giorni (12/16), in quanto nominato e impegnato per il periodo residuo. A quest'ultimo, già operante in una delle due classi della commissione spetta quindi la quota per funzione di cui al QUADRO A di € 399,00 per la classe dove opera e, in più, spetta la quota proporzionale del secondo compenso per funzione, in sostituzione del collega assente; per questo l'ulteriore quota per la funzione spetta nella misura di 12/16. - Quota B (compenso per la distanza/trasferta): secondo la prassi ministeriale, il trattamento della quota per trasferta deve tenere conto del principio del "personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni". Quindi, in caso di sostituzione per malattia, la quota per la distanza va ripartita proporzionalmente ai giorni effettivamente svolti: il commissario assente percepisce la parte corrispondente ai 4 giorni; il commissario sostituto, invece, percepisce già la sua indennità di trasferta che, per legge, resta unica.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Accordo Quadro Consip ID2919: chiarimenti sull'applicazione dell'IVA al markup dell'agenzia affidataria...
  • In base alle informazioni contenute nel quesito, riteniamo che la procedura corretta sia quella indicata nelle istruzioni di Consip e che l'operatore economico sia tenuto a rispettare rigorosamente le condizioni stabilite dall'Accordo Quadro. Siamo infatti dell’avviso che la posizione dell'Agenzia sia errata per due motivi fondamentali: uno di natura contrattuale derivante dall’Accordo Quadro e uno di natura fiscale, ex art. 74-ter del DPR 633/1972. 1. Il vincolo contrattuale dell'Accordo Quadro Le agenzie che risultano aggiudicatarie dei lotti all'interno dell'AQ Consip ID 2919 hanno firmato un contratto pubblico a monte. Le condizioni economiche offerte in quella sede (in questo caso il markup del 10,00%) sono fisse, vincolanti e immodificabili per tutta la durata dell'accordo. L'Agenzia, quindi, non può ricalcolare unilateralmente la propria percentuale portandola al 12,21% per compensare l'imposta, poiché il markup previsto da Consip rappresenta il tetto massimo di remunerazione consentito sulla piattaforma. 2. Il motivo fiscale: Il Regime Speciale "Art. 74-ter" Il regime IVA disciplinato dall'articolo 74-ter, comma 1, del DPR 633/72 è il sistema fiscale unico e obbligatorio creato appositamente per le agenzie di viaggio e i tour operator. Il regime speciale consiste nell’adozione di un sistema di detrazione dell’IVA con il procedimento “base da base”, anziché secondo le regole ordinarie “imposta da imposta”. Il fine principale consiste nel razionalizzare la gestione dell'imposta per le imprese del settore travel, esonerando le agenzie dall'onere di coordinare le differenti aliquote vigenti per i singoli servizi (voli, hotel, guide), acquistati in ambito intracomunitario ed extracomunitario. Proviamo adesso a spiegarne il funzionamento. A differenza del regime IVA ordinario (dove l'imposta si applica sull'intero prezzo di vendita e si detrae quella sugli acquisti), il regime 74-ter si basa sul margine lordo (viene infatti definito "regime del margine"). L'IVA quindi viene pagata solo sulla quota di guadagno effettivo dell'agenzia. Il calcolo alla base è il seguente: Corrispettivi lordi (quanto il cliente paga globalmente all'agenzia per il pacchetto turistico) – Costi per servizi a diretto vantaggio del viaggiatore (quanto l'agenzia paga gli alberghi, trasporti, ristoranti, ecc.) = Margine Lordo (il corrispettivo lordo spettante all’agenzia da cui deve essere scorporata e versata l'IVA). Pertanto: 1. L'IVA sugli acquisti non è detraibile: L'agenzia non può detrarre l'IVA indicata sulle fatture dei fornitori (es. la fattura dell'hotel). Quell'IVA diventa semplicemente un costo che va a ridurre il margine lordo per l’agenzia. 2. Niente IVA esposta in fattura al cliente: Quando l'agenzia emette la fattura, non deve mai indicare l'IVA separatamente. Sulla fattura sarà indicato il prezzo totale lordo e finito e la dicitura obbligatoria: “Regime speciale agenzie di viaggio, art. 74-ter DPR 633/72”. Il regime speciale- ex art. 74-ter, comma 1, non si applica a qualsiasi attività dell'agenzia, ma solo quando questa agisce in nome proprio nella vendita di pacchetti turistici o servizi organizzati (come nell’ipotesi dell’Accordo Quadro). Di contro, l’intermediazione pura (ovvero quando l'agenzia vende il pacchetto di un altro grande Tour Operator o un singolo biglietto aereo o ferroviario come intermediaria) non rientra nell’ambito di applicazione del regime speciale previsto dal comma 1 e l’agenzia, in base alle disposizione dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo, applica ed espone l'IVA sulla fattura del proprio corrispettivo netto. Occorre inoltre precisare che il trattamento dell'IVA cambia radicalmente a seconda del luogo in cui si svolgono i servizi di viaggio: a) Viaggi interamente all'interno dell'Unione Europea: Il margine calcolato viene "scorporato" applicando l'aliquota ordinaria del 22%. Pertanto, il margine per servizi UE è considerato un valore "lordo", cioè include già l'IVA al suo interno (ex comma 7 art. 74-ter). b) Viaggi interamente fuori dall'Unione Europea: Il margine è considerato non imponibile (art. 74-ter, comma 6). Non si paga IVA sul guadagno, perché il servizio viene consumato fuori dalla Comunità Europea. c) Viaggi misti (regola della territorialità): Se un pacchetto prevede tappe in paesi UE ed extra-UE, il costo del viaggio va ripartito proporzionalmente. La quota di margine legata ai servizi UE sarà soggetta alle regole di cui al precedente punto a), mentre la quota Extra-UE sarà non imponibile (vedi punto b). Tanto premesso - e venendo allo specifico quesito - il motivo per cui nella guida di Consip è scritto espressamente di indicare 0 nel campo IVA, dipende proprio dal particolare regime fiscale che regola i viaggi di istruzione e gli stage linguistici, come sopra illustrato. Infatti, facendo inserire "0" nel campo IVA, la Consip impedisce al sistema informatico di calcolare e aggiungere una quota IVA del 22% "a cascata", che risulterebbe del tutto illegittima in tale regime fiscale . In altre parole: l'Agenzia deve sì versare l'IVA sul proprio guadagno (il suo margine), ma deve scalarla (scorporarla) dal 10% (lordo IVA) previsto dall’accordo Quadro. Consigliamo quindi all’Istituto di non cedere alla richiesta dell'Agenzia e ci permettiamo inoltre di suggerire la seguente procedura: 1. Inviare una comunicazione scritta (via PEC o tramite la messaggistica di Acquisti in Rete) facendo presente che l'Istituto è obbligato a conformarsi letteralmente alla Guida di compilazione dell'Ordine dell'iniziativa Consip ID 2919. 2. Ribadire che l'ordine verrà emesso con il markup da convenzione (10,00%) e aliquota IVA impostata a 0, in perfetta coerenza con il regime d'esenzione/margine previsto per la categoria merceologica in questione. 3. Se l'Agenzia dovesse fare resistenza o rifiutarsi di dare seguito all'ordine, ricordare loro (gentilmente, ma con fermezza) che il rifiuto di adempiere alle condizioni dell'Accordo Quadro costituisce una violazione degli obblighi contrattuali, che la scuola si vedrebbe costretta a segnalare ufficialmente a Consip (di solito, tale argomento chiude rapidamente la discussione).

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Decadenza di membro del Consiglio di Istituto per perdita del requisito di genitore: effetti in assenza di surroga...
  • Non si riscontra nessuna disposizione nell'O.M. 215/1991 nè alcuna nota ministeriale che preveda per il genitore, che ricopre la carica di presidente del consiglio di istituto con scadenza il 31 agosto per perdita dei requisiti (conseguimento del titolo da parte del figlio) e nella impossibilità di procedere alla surroga, la proroga temporanea fino all'insediamento del nuovo consiglio eletto, alla data stabilita dal Ditrettore dell'USR, tramite le elezioni suppletive. Nella situazione la procedura più corretta è la convocazione del consiglio da parte del presidente prima del 31 agosto (quindi ancora nella pienezza dei suoi poteri) con data di svolgimento post 1 settembre. Il consiglio, in tale seduta del nuovo anno scolastico, sarà presieduto dal consigliere (dirigente scolastico, docente o ATA) più anziano, secondo quanto disposto dal D.I. 28 maggio 1975 art. 2 . Sarà poi convocato e presieduto, fino all'elezione del nuovo presidente da parte del consiglio integrato della componete dei genitori a seguito delle elezioni suppletive, sempre dal consigliere più anziano.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Procedura di valutazione della docente neoimmessa in ruolo in caso di assenza alla seduta del Comitato di valutazione...
  • Il primo problema che deve essere affrontato riguarda la legittimità delle dimissioni presentate dalla docente. Pur consapevoli di interpretazioni difformi da parte degli Uffici scolastici regionali, la nostra interpretazione è la seguente. In giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2007, n. 20787 e 28/05/2021, n. 14993) è stato affermato che nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/1993, regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro nonché dalle norme sul pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. La Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con la Delibera n. 1 del 19/02/2018 ha altresì affermato che possono essere accettate le dimissioni del personale anche se presentate oltre i termini previsti dal decreto ministeriale annuale sulle cessazioni. La giurisprudenza da ultimo citata, a volte non viene applicata da alcuni Uffici che, in caso di dimissioni con valenza immediata, richiamano ancora la fattispecie di assenza ingiustificata con conseguente rilevanza di licenziamento disciplinare o di decadenza. Si ritiene invece che sia proprio il principio affermato dalla giurisprudenza a doversi applicare, tanto più nel caso di specie in cui il rapporto è ancora in uno stato di “precarietà” dovuto allo svolgimento del periodo di prova. Dovrebbe trovare così attuazione l’articolo 2096 c.c. secondo cui: “Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”. Sulla base dell’art. 438, comma 1 del T.U. Istruzione, ancora in vigore grazie al disposto dell’art. 1, comma 120 della legge n. 107/2015, “La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.” Ciò significa che, compiuto il periodo pari a 180 giorni, la docente può legittimamente recedere dal contratto. Pertanto, a nostro avviso, la scuola deve disporre la presa d'atto delle dimissioni (che vanno presentate al dirigente scolastico e non tramite portale), dandone comunicazione all’interessata e, contestualmente, all’ufficio Scolastico Territoriale per la liberazione del posto e alla RTS per la cessazione, a decorrere da detta data, della corresponsione degli emolumenti e per la chiusura della partita di spesa fissa. Tuttavia, il primo passo da compiersi, come detto, è quello di richiedere la presentazione delle dimissioni da parte della docente direttamente al dirigente, posto che la procedura da lei seguita non si applica alle istituzioni scolastiche. A questo punto, se le dimissioni verranno ripresentate tempestivamente, se è pur vero che non è nella disponibilità del docente neoassunto sottrarsi alla valutazione del comitato e del dirigente, una volta compiuti i requisiti di servizio previsti dall’art. 438 T.U. Istruzione e dall’art. 3 del D.M. n. 226/2022, è altrettanto vero che in questo caso il dirigente non potrebbe validamente assumere alcuno dei provvedimenti previsti dall’art. 14 del D.M. n. 226/2022, poiché presuppongono la prosecuzione del rapporto (conferma in ruolo o ripetizione del periodo di prova che sia). Si ritiene dunque che la seduta del comitato per l’espressione del parere non debba avere luogo. Ovviamente, se le dimissioni saranno validamente presentate oltre la data di convocazione del comitato, questi sarà invece tenuto all’espressione del parere e il dirigente a formulare uno dei provvedimenti di cui all’art. 14 del D.M. n. 226/2022. Data la delicatezza del caso e la notoria posizione di alcuni Uffici scolastici, si consiglia tuttavia di prendere contatti, anche solo informalmente, con l’Ufficio di Ambito territoriale in modo da vagliarne l’orientamento ed evitare contrasti o richieste successive di chiarimenti.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Il dimensionamento scolastico comporta l'estensione dei percorsi di qualifica professionale a tutti gli indirizzi dell'istituto?
  • La possibilità di erogare percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà è regolato, nella cornice della norma primaria prevista dall’articolo 4, comma 4, del D.Lgs 61/2017, dal Decreto interministeriale 17 maggio 2018 (cd “decreto raccordi) L’offerta sussidiaria degli istituti professionali rientra nell’ambito dell’integrazione, dell’ampliamento e differenziazione dei percorsi in rapporto alle esigenze e alle specificità territoriali. Le istituzioni scolastiche possono attivare i percorsi sussidiari nell’ambito Piani triennali dell’offerta formativa, in base a quanto previsto dagli specifici accordi regionali (cfr art. 4 del D.I.) e previo accreditamento regionale. Le istituzioni scolastiche realizzano tali percorsi: ? sulla base degli standard formativi definiti da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal decreto legislativo n. 226 del 2005 e dei criteri generali contenuti nel presente provvedimento; ? con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, ferma restando la reversibilità delle scelte. La normativa e le intese in materia di offerta di percorsi professionali confermano che il conseguimento della qualifica triennale è riferito all’indirizzo di studio frequentato e all’offerta formativa dell’istituto. In particolare, gli accordi regionali prevedono criteri, modalità e procedure all’interno dei percorsi quinquennali degli Istituti Professionali, finalizzate al conseguimento al termine del terzo anno una qualifica professionale corrispondente alle qualifiche triennali individuate. Tali accordi, però, fanno salve le autonome determinazioni delle IISS nella elaborazione del PTOF. Nel sopra richiamato articolo 4, infatti, si legge: …… Tali accordi sono definiti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche….. Il piano organizzativo e i curricoli sono perciò predisposti nell’ambito del PTOF/POF e dai competenti Organi collegiali, nel rispetto del quadro normativo. Quindi, da quanto si evince dal Decreto sopra richiamato, la prosecuzione del percorso per il conseguimento della qualifica per il solo indirizzo proveniente dalla scuola annessa è conforme alla normativa e all’autonomia organizzativa dell’istituto: non sussiste un principio per il quale l’esistenza di un percorso di qualifica in un indirizzo imponga automaticamente l’attivazione della stessa qualifica in un altro indirizzo differente presente nello stesso istituto. La qualifica è collegata alla coerenza del curricolo e all’identità dell’indirizzo; pertanto, il Collegio dei Docenti può deliberare di attivare (o non attivare) il percorso di qualifica per ciascun indirizzo, secondo le esigenze formative, la compatibilità curricolare e le intese con gli enti locali/regionali ove richiesto. In sintesi, fatta salva la verifica di quanto previsto nell’accordo regionale, si ritiene che l’interpretazione illustrata nel quesito sia corretta: la presenza di un percorso per la qualifica in un indirizzo non vincola automaticamente gli altri indirizzi dell’istituto ad attivare lo stesso percorso. L’attivazione e la prosecuzione di percorsi per il conseguimento di qualifiche devono risultare da deliberazioni collegiali e dall’inclusione nell’offerta formativa dell’istituto e, se previsto dalla normativa regionale, dalle intese con l’ente territoriale competente.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Ricostruzione di carriera del personale docente proveniente da DSGA: valutazione tra riallineamento e ricostruzione...
  • La gestione dei passaggi di ruolo "atipici" (come quello da DSGA a personale docente) è uno degli adempimenti più complessi per le segreterie scolastiche, poiché il SIDI, attraverso le normali funzioni (Gestione della carriera - Riconoscimento Servizi Personale Immesso dall'a.s. 1997/98), non consente la produzione di un “normale” decreto di riconoscimento dei servizi, come di solito avviene nei casi di passaggio tra i ruoli del personale docente o tra i ruoli del personale ATA. In realtà il "blocco" del SIDI si fonda su una ragione normativa ben precisa che andiamo di seguito ad illustrare. Riprendendo precedenti risposte, si ricorda che i servizi prestati come personale ATA non sono riconoscibili nel passaggio a personale docente, come previsto dall’art. 485 del D.Lgs. 297/1994 che riconosce i soli servizi d’insegnamento. Di norma, il passaggio da personale ATA a docente è inquadrabile quale passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore. Poiché, come detto, i servizi ATA non sono riconoscibili, l’inquadramento nel nuovo ruolo avviene mediante l’applicazione della sola temporizzazione all’atto del passaggio, ex D.P.R. n. 25 giugno 1983, n. 345. Il caso in trattazione, tuttavia, riguarda un passaggio da qualifica funzionale superiore ad una inferiore e da un livello retributivo superiore (DSGA – livello retributivo apicale del comparto scuola) ad un livello retributivo inferiore (Docente scuola secondaria I^ grado). Riteniamo quindi che il caso di specie rientri nell’ambito di applicazione della sola norma di carattere generale, valida per tutti i pubblici dipendenti, di cui all’ articolo 1, comma 458 della legge 147/2013, che prevede la corresponsione, alla data del passaggio (01/09/2010), di un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità (11anni, 5 mesi e 18 giorni- fascia 9-14 docente scuola secondaria I^ grado, nel nostro caso) senza attribuzione di alcun assegno ad personam. Infatti, l’art. 1 comma 458 della legge 27/12/2013, n. 147 ha abrogato l’art. 3, commi 57 e 58 della legge 24//12/1993, n. 537 che prevedeva nei casi di passaggio di ruolo l’attribuzione di un assegno ad personam qualora lo stipendio nel ruolo di provenienza fosse superiore al nuovo ruolo. In applicazione di detto principio normativo, la docente non ripartirà dal gradone 0, ma le verrà attribuita l’anzianità pregressa nella fascia retributiva del nuovo ruolo. Tanto premesso, riteniamo che, in rigorosa applicazione della norma sopra citata, l’insegnante, ex DSGA, vada inquadrata nella posizione stipendiale 9 - docenti di scuola secondaria I^ grado - senza l’attribuzione dell'assegno ad personam. Con alcuni accorgimenti tecnico/giuridici è possibile utilizzare il Sistema per elaborare un decreto di inquadramento conforme alla norma citata e, soprattutto, sarà possibile proseguire mediante il SIDI per elaborare le future progressioni. Per fare in modo che il SIDI riconosca e allinei l’anzianità posseduta all’atto del passaggio nel ruolo inferiore, occorre agire nell’area “Definizione della Progressione di carriera” (anche se trattasi di primo inquadramento, poichè usando l’area “Riconoscimento servizi”, il SIDI, come detto, impedisce la produzione della ricostruzione di carriera) e aprire una nuova pratica dalla sottosezione “Recupero posizione manuale”. Operando attraverso tale funzione sarà possibile fare in modo che il SIDI recepisca l’anzianità di servizio nel ruolo superiore (11 anni, 5 mesi e 18 giorni), superando i blocchi che si verificano nell’area “Riconoscimento servizi”.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Il trattamento economico spettante al docente di religione cattolica incaricato annuale in sede di primo inquadramento per posizioni stipendiali...
  • Nel caso prospettato al docente di religione cattolica a tempo determinato al quale sia stato attribuito un aumento biennale prima di maturare il diritto alla ricostruzione della carriera, se con la valutazione dei servizi sia attribuita la posizione stipendiale 0-9 , deve essere attribuito un assegno ad personam pari all’importo dell’aumento biennale in quanto il trattamento economico già in godimento non può essere ridotto. L’assegno ad personam attribuito al momento della valutazione dei servizi sarà riassorbito all’atto del passaggio alla posizione stipendiale 9 – 14.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Calendario scolastico e competenze degli organi territoriali: limiti e margini di autonomia delle scuole...
  • Partiamo dalla normativa vigente. Il punto di riferimento fondamentale è la delibera della Giunta della Regione Lombardia (deliberazione IX/3318 del 18/4/2012). Qui, al punto 4, si stabilisce che “le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali e opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni nelle fattispecie di seguito enucleate: a) esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa , in attuazione delle disposizioni di cui all’art.5 comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10’co 3 lett. c) del D. Lgs. 297/1994. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio”. La nota della regione Lombardia prot. E1. 2026.0568182 del 21/4/2026, in chiusura, riprendendo precisamente il sopracitato testo della delibera regionale del 2012 (a carattere permanente), ribadisce che “qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni , nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio”. Questo punto della nota , pienamente conforme al dettato normativo del regolamento dell’autonomia di cui al D.P.R. 275/1999 (art. 5), è stato travisato nel Decreto deliberativo della Provincia di Monza e Brianza n. 95 del 18/6/2026, che, nel merito, al punto 4 così si esprime: “La deliberazione di Giunta Regionale del 18.04.2012 n. 3318, esecutiva, di Approvazione del Calendario Scolastico Regionale per l’anno scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti, che attribuisce agli Enti Territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, la possibilità di adattare il calendario regionale prevedendo la sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, previo accordo con le istituzioni scolastiche del proprio territorio”. Come chiaramente si vede dalla nota soprariportata, il Presidente della Provincia di Monza e Brianza, presumibilmente per motivi semplificatori e di uniformità nella sospensione delle lezioni, si attribuisce un potere (quello di adattare il calendario scolastico regionale con la sospensione delle lezioni fino a un massimo di tre giorni, sia pure previa consultazione delle scuole) che la delibera regionale non gli conferisce. Anzi, la delibera regionale, che ha carattere permanente, ribadisce, conformemente al regolamento dell’autonomia, che la competenza alla sospensione delle lezioni, in ragione dell’adattamento del calendario stabilito dalla regione, appartiene alla singola istituzione scolastica, fissando come limite il “preventivo accordo” con l’ente territoriale competente alla erogazione dei servizi concernenti il diritto allo studio. Detto questo si può concludere, a nostro parere, che per le scuole che hanno previsto o che prevederanno , in riferimento alle esigenze del Piano dell’Offerta Formativa, la sospensione delle lezioni nei giorni “scelti” dal Presidente della Provincia Di Monza e Brianza, “nulla quaestio”. Le istituzioni scolastiche che, invece, hanno deliberato (o delibereranno) giorni diversi, in tutto o in parte, potranno farlo, ma solo a seguito di un accordo preventivo con l’Ente Provincia. Va da sé, a nostro avviso, che, dato l’intento unificante delle sospensioni espresso dalla Provincia, la proposta di altre date da parte di una scuola, che non condivide le indicazioni del “Decreto Deliberativo Presidenziale”, dovrebbe essere adeguatamente motivata e sostenuta. E pare difficile, considerata la particolare procedura adottata dalla Provincia, che possa essere accolta. In definitiva, la questione ha un carattere politico-istituzionale e dovrebbe essere affrontata e risolta tramite una interlocuzione tra le istituzioni coinvolte (Regione, Provincia,USR e sua articolazione provinciale) con le scuole che, in ragione della lro autonomia, ribadiscono la loro competenza circa la scelta delle giornate in cui sospendere le lezioni, salvo il nulla osta dell'ente locale competente.

    Data di pubblicazione: 06/07/2026

  • Candidati già diplomati: è possibile conseguire quattro annualità in un'unica sessione di esami di idoneità?
  • Per fornire un corretto orientamento applicabile al caso in oggetto, bisogna ben distinguere la diversa natura giuridica degli esami di idoneità (finalizzati all’ammissione alla frequenza di una classe di altro indirizzo non frequentato- in questo caso la quinta classe) rispetto all'esame preliminare (previsto per i candidati esterni che vogliano sostenere direttamente l'esame di maturità) Nel primo caso, il D.M. 218/2025, emanato in applicazione della novella normativa di cui al D.L. 45/2025, non prevede distinzioni rispetto alla tipologia dei candidati o al titolo di studio già posseduto. Il testo dell'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto recita testualmente: ......... Ai sensi dell’art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.... Si ritiene, pertanto, che, se la finalità dell'esame sia quella di accedere alla frequenza della classe quinta, debba essere rispettato il limite dei due anni previsto dalla nuova normativa. Altra fattispecie è costituita dai soggetti che vogliono accedere agli esami di maturità in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare, il cui svolgimento è ancora regolamentato dal D.Lgs 62/2017 (art. 14, comma 2) e dalla recente OM 54/2026. In tal caso, non sono previsti limiti di annualità; l'aspirante avrebbe potuto chiedere, entro i termini previsti dalla norma e dalle circolari applicative (12 dicembre 2025 per il corrente anno scolastico o, per casi eccezionali motivati, 2 febbraio) l'ammissione all'esame di maturità in qualità di candidato esterno, previo superamento dell'esame preliminare concernente tutte le discipline (o parte delle discipline) non affrontate nel percorso di studi pregresso. In sintesi, se la finalità è quella di sostenere gli esami di idoneità alla classe quinta, si ritiene debba essere rispettato il limite delle due annualità; se invece l’aspirante (già diplomato) presenta istanza per essere ammesso all’esame di maturità in qualità di candidato esterno, tale limite non sussiste.

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