Data di pubblicazione: 14/04/2026
Gentile Utente, in merito alla richiesta di questo congedo, come per altre analoghe risposte, in premessa una breve sintesi delle attuali condizioni soggettive e oggettive. Il congedo straordinario biennale di cui al quesito, per assistere un familiare, persona con disabilità grave è disciplinato dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. La giurisprudenza amministrativa, la circolare della Funzione Pubblica e le indicazioni INPS richiamano un ordine di priorità e condizioni inderogabili (convivenza; mancanza, decesso o patologie invalidanti degli aventi diritto di grado superiore). Per legge, questo preciso e inderogabile ordine di priorità è così suddiviso: 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Nel caso specifico la richiesta del congedo è riferita alla nonna che, nel grado di parentela in linea retta ai sensi dell’art. 75 del codice civile è di secondo grado e, nella scala dei familiari avente diritto è al quinto posto. La richiesta del congedo è subordinata alle seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare la nonna, è soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 oggi, ai sensi degli art. 3-4 del D.lgs. 62/2024, definita persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni c) Essere conviventi. Unica eccezione i genitori per i figli e, non viceversa. Al riguardo, la nuova formulazione dell'art. 42 prevede che il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, tuttora attuale alla quale si fa riferimento, ha fornito per il comparto del pubblico impiego le indicazioni operative comuni per tutte le amministrazioni, scuola compresa. Di questa circolare, in calce, sono evidenziati sinteticamente alcuni punti fondamentali e, in particolare come precisato prima, le relative eccezioni a scalare per gli altri soggetti individuati dalla norma: mancanza, decesso, patologie invalidanti. Per quello che concerne il concetto della convivenza la citata circolare precisa che:” Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000). Mentre, per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, invece, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Non è considerato come eccezione avere superato i 65 anni di età. • La stessa circolare, per quello che concerne l'inderogabilità dei soggetti avente diritto, a fronte di alcune richieste di parere sul punto, evidenzia che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile e, fra questi requisiti, come precisato, uno dei requisiti essenziali è essere conviventi. • L’INPS, dopo l’abrogazione per legge del Referente Unico (D.Lgs n. 105/2022) con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità. Al riguardo, l’Ente rileva che è possibile autorizzare sia la fruizione del già menzionato congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni. Ciò precisato in risposta al quesito si ritiene che, la domanda può essere accettata solo se l’interessato al congedo è l’unico convivente con la nonna, condizione che deve essere verificata dalla scuola prima dell’assenza dal servizio e confermata dallo stato di famiglia allegato alla domanda. In caso contrario, invece, in merito al figlio invalido al 70% unico possibile avente diritto prima dell’interessato in ordine di priorità, se convivente, è necessario allegare al decreto una certificazione medica che attesti una grave patologia riconosciuta ai sensi del citato DM278/2000. La situazione degli altri due figli non conviventi , viceversa, non compromette la richiesta del congedo.
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Un docente chiede congedo parentale dall'08/04/2026 al 22/04/2026 e dal 27/04/2026 al 30/04/2026. Giovedì 23 aprile la scuola sarà chiusa...
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Dal punto di vista strettamente normativo (GDPR e Codice Privacy), il fatto che la ripresa sia stata solo simulata ha impedito conservazione e diffusione di dati del minore. Non è quindi configurabile una violazione del diritto all'immagine o alla riservatezza, per insussistenza del fatto, in quanto il video non esiste. Tuttavia, anche in assenza di un video, il comportamento delle docenti potrebbe essere configurato come sanzionabile sotto il profilo della responsabilità disciplinare. Infatti la "simulazione" di un atto intimidatorio non legittimo (video al minore da recapitare al genitore senza il suo consenso e senza un'apposita previsione normativa) per ottenere il silenzio o la disciplina non sembra una strategia educativo-didattiche accettabile nell'ambito delle norme che regolano l'attività didattica. L'uso di questo tipo di minaccia (seppur simulata) configura una condotta non consona alla funzione docente. Poi, ovviamente, vanno fatti tutti gli approfondimenti del caso (come è stata proferita la frase, il tono, la reiterazione, il contesto, ecc). Ad ogni modo, utilizzare lo "spauracchio" del video potrebbe essere interpretato anche come una carenza di competenze pedagogiche e di capacità di gestione del gruppo classe che costituiscono elementi della professionalità. A ciò si aggiunge che, di fatto, il comportamento della docente ha innescato un conflitto con la famiglia e ha minato il patto di corresponsabilità educativa, creando un potenziale danno reputazionale all'istituzione. Nel caso in esame il problema non è il "video" (che non c'è), ma la scelta educativa inadeguata e la condotta professionale inappropriata, per cui il DS, almeno in linea teorica è tenuto ad avviare il procedimento disciplinare, riservandosi poi di valutare la tenuità del fatto in fase di decisione finale. Dopo la contestazione degli addebiti e la difesa della docente, egli valuterà se archiviare il caso (come immaginiamo accadrà, se l'errore è scusabile o isolato) o comminare una sanzione.
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
In relazione all’istanza di trattenimento in servizio del docente in oggetto, nonché alle osservazioni formulate dal difensore dello stesso, si rappresenta quanto segue. L’art. 509 del D.Lgs. 297/1994 e l’art. 24, comma 4, del D.L. 201/2011 (Legge Fornero) fissano il limite massimo ordinamentale per la permanenza in servizio a 67 anni di età, elevabili per l’adeguamento alla speranza di vita. L’art. 1, comma 257, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) consente invece la permanenza in servizio solo a chi non abbia ancora maturato il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata e necessiti di raggiungere il minimo contributivo utile. Pertanto il trattenimento in servizio è finalizzato esclusivamente al conseguimento dei requisiti minimi contributivi (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996). Anche la circolare del Dipartimento della Funziona Pubblica n. 2/2015 recita testualmente: "Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall’articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all’istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all’articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012. Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l’importo della pensione non risulterà inferiore all’importo soglia di 1,5 volte l’assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011)". Nel caso specifico se il docente, considerata la somma delle anzianità contributive non raggiunge il totale di 20 anni, non può essere trattenuto in servizio. Resta ferma, in via meramente teorica, la diversa ipotesi prevista dall’ordinamento previdenziale per i soggetti privi di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996, per i quali è consentito l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del settantunesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva. Alla luce di quanto sopra, il provvedimento adottato dall’Amministrazione risulta conforme al quadro normativo vigente. Cordiali saluti
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Come si legge nel quesito, la richiesta dell’ex alunno è stata prodotta come esercizio del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In tal caso non è necessario che l’istante dimostri un “interesse qualificato” come nell’accesso documentale ex L. 241/1990: il diritto è dell’interessato. Secondo il nostro parere, l'ex alunno, in linea generale, ha ragione nel merito: la Corte di Giustizia UE (Sentenza C-434/16, caso Nowak), ha affermato che le risposte a un esame e i commenti dell'esaminatore costituiscono dati personali. Il caso di specie dà luogo a un classico conflitto tra il diritto di accesso ai dati personali (disciplinato dal GDPR), che si configura come diritto assoluto e non necessita di specifica motivazione, e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.), volto a salvaguardare l'efficienza e la funzionalità degli uffici. Infatti, l'art. 12, par. 5 del GDPR disciplina le eccezioni all'obbligo di riscontro del titolare del trattamento: “Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta”. L'onere di dimostrare il carattere infondato o eccessivo della richiesta ricade interamente sul titolare del trattamento. In linea di principio, la ricerca di un documento cartaceo in un archivio storico (14 anni fa circa), se non digitalizzato e difficilmente reperibile, può rientrare in questa casistica. A conferma di quanto asserito, si citano i seguenti riferimenti normativi: 1. Giurisprudenza e Pareri del Garante Premesso che il "Diritto alla Privacy" non è assoluto (Corte di Giustizia UE), nella già citata sentenza C-434/16 (Nowak), la Corte ha chiarito che l'accesso deve essere garantito, ma ha anche aperto alla possibilità di limitazioni basate sulla tutela degli interessi della PA, se il recupero dei dati comporta un onere amministrativo irragionevole. 2. Sentenza Consiglio di Stato ad. plenaria n.10/2025 Sebbene riferita all'accesso civico generalizzato (FOIA), il principio espresso dal Consiglio di Stato è spesso applicato per analogia: la PA può rifiutare l'accesso se la richiesta costringe l'amministrazione a un'attività di elaborazione o ricerca massiva che pregiudica il regolare svolgimento delle funzioni ordinarie. 3. Linee Guida del Garante Privacy (Provv. n. 521/2018) Il Garante ha spesso ribadito che il diritto di accesso ai dati personali riguarda i "dati" e non necessariamente il "documento integrale". Se l'estrazione del dato (il contenuto del tema) richiede la ricerca fisica di un fascicolo in un archivio remoto o disorganizzato, la scuola può eccepire che la richiesta è eccessiva ai sensi dell'art. 12.5 GDPR. Nella fattispecie in esame si ritiene, pertanto, che il diniego necessiti di una robusta motivazione in quanto gli atti degli esami di Stato (adesso Esami di maturità), inseriti in appositi plichi, sono (o dovrebbero essere) facilmente rintracciabili in qualsiasi archivio esistente. Inoltre, tali atti (amministrativi) sono soggetti ad un particole regime di conservazione. La questione è regolata, oltre che dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.), dalle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall’AgID con Determinazione n. 407/2020 del 9 settembre 2020 e in seguito aggiornate con Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021. Nello specifico, per le Istituzioni scolastiche, sulla scorta delle citate Linee Guida AgID, è intervenuta la Nota interministeriale n. 3868 del 10.12.2021 sulla gestione documentale, emanata congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archivi che, in collaborazione con AgID, hanno ridefinito il modello di gestione documentale delle Istituzioni scolastiche per la corretta produzione e gestione dei documenti amministrativi. In particolare, nell’Allegato n. 4 (Massimario di conservazione e scarto per le Istituzioni scolastiche), pag. 11, per la tipologia documentaria “Elaborati delle prove scritte, grafiche per gli esami di Stato” (ID IV.10.2) sono previsti i seguenti tempi di conservazione: “ILLIMITATI nel plico dell’esame”. In conclusione, sebbene l’art. 12, par. 5 del GDPR consenta al Titolare del trattamento di respingere istanze “eccessive”, si suggerisce di dare seguito alla richiesta dell’ex studente, formulata con riferimento al GDPR, in quanto espressione di un diritto soggettivo pienamente tutelato. Peraltro, il recupero del fascicolo relativo agli Esami di Stato dell'anno scolastico xxxx/xxxx, ancorché risalente nel tempo, non appare configurarsi quale onere sproporzionato per l'Amministrazione, considerato l'obbligo di conservazione illimitata gravante sui verbali e sugli atti d'esame (plichi). Al fine di agevolare la ricerca di quanto richiesto, è sufficiente che l’istante fornisca dettagli più precisi (es. classe, sezione, commissione d'esame esatta). Per l’apertura del plico si consiglia di procedere in analogia a quanto previsto dall’art. 31 dell’O.M. n. 54/2026 per l’accesso agli atti ex Legge n. 241/90: “In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo”. Infine, si giudica utile citare, a titolo informativo e a conferma della pluralità di regimi giuridici applicabili all'ostensione degli atti scolastici, la recente sentenza n. 755/2025 del TAR Liguria. Tale pronunciamento asserisce il diritto di uno studente di esperire l'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) per ottenere copia del proprio elaborato della prima prova dell'Esame di Stato. Il Collegio ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione scolastica, ribadendo che tale tipologia di accesso prescinde dalla titolarità di un interesse qualificato, mirando a garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni pubbliche.
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
L’Amministratore di Sistema (AdS) è una figura tecnica definita dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) del 27.11.2008 incaricata della gestione e manutenzione dei sistemi informatici e delle infrastrutture ICT, con potenziale accesso a dati personali. Il provvedimento del GPDP individua una funzione critica ai fini della sicurezza dei dati, imponendo obblighi stringenti su nomina, compiti, tracciamento e controllo. Nelle istituzioni scolastiche tale figura opera sotto l’autorità del Titolare del trattamento (Dirigente Scolastico), in coordinamento con il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO). Preliminarmente, occorre rilevare che non esiste una distinzione tra l’amministratore di sistema e quello di rete. L’unica figura normativamente definita, infatti, è quella dell’AdS, che raccoglie in sé le funzioni tipiche dell’amministrazione di una rete (infrastruttura, firewall, connettività, ecc.). I compiti generali, coerenti con il provvedimento del Garante e le norme correlate (Regolamento UE 679/2016 - GDPR, Codice dell’Amministrazione Digitale, Misure di sicurezza ICT emanate da AgID con la Circolare n. 2 del 18 aprile 2017), possono essere sintetizzati come di seguito. Gestione e manutenzione dei sistemi • Installazione, configurazione e aggiornamento di server, client, sistemi operativi, applicativi e gestione delle infrastrutture di rete (LAN/Wi-Fi). Gestione degli accessi • Creazione e gestione account utenti, attribuzione e revoca privilegi, implementazione del principio di least privilege (le utenze devo accedere solo ai dati di cui hanno realmente bisogno). Sicurezza informatica • Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32 GDPR), gestione firewall, antivirus, sistemi di protezione, monitoraggio vulnerabilità. d) Backup e continuità operativa • Pianificazione e verifica dei backup, ripristino dati (disaster recovery), supporto alla business continuity. Monitoraggio e logging • Registrazione degli accessi amministrativi, conservazione dei log per almeno 6 mesi, verifica periodica degli stessi. Supporto tecnico • Assistenza al personale scolastico e risoluzione problematiche IT. Il Provvedimento del GDPD del 27.11.2008, inoltre, impone al Titolare del trattamento obblighi molto precisi quali la designazione individuale, la verifica dei requisiti e il tracciamento delle attività dell’AdS, oltre ad una verifica periodica, almeno annuale, del suo operato. Preventivamente alla nomina, infatti, il dirigente scolastico deve valutare esperienza, affidabilità e competenze tecniche. Nel provvedimento di nomina deve essere definito l’ambito operativo e i sistemi gestiti. Devono essere registrati accessi logici ai sistemi e operazioni rilevanti. I log file devono essere protetti da modifiche. 6. Caso di affidamento a ditta esterna (D. Lgs. 36/2023) Nel caso di affidamento a operatore economico, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 rimangono, ovviamente, fermi compiti e responsabilità. Ciò che muta è esclusivamente la modalità di selezione. In tal caso si rilevano alcuni obblighi aggiuntivi quali: La nomina a Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) alla persona giuridica con conseguente individuazione, da parte della stessa, degli AdS. La ditta incaricata, infatti, dovrà identificare nominativamente gli AdS, comunicandolo formalmente alla Scuola. La nomina dovrà contenere adeguate clausole contrattuali a garanzia degli obblighi di riservatezza, tracciamento degli accessi, misure di sicurezza e gestione incidenti (data breach). Alla Scuola spetta la vigilanza sull’operato del fornitore.
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Il caso in esame configura una fattispecie di collaborazione plurima (art. 35 del CCNL 2007, comparto Scuola, tuttora vigente in quanto non novellato dai successivi CCNL). Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), nonché in conformità alle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica e alle delibere ANAC, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare al sistema PerlaPA i dati relativi agli incarichi conferiti ai propri dipendenti o a dipendenti di altre amministrazioni. Si riportano di seguito i principali adempimenti in materia di incarichi extra-istituzionali, così come disciplinati dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: • entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, il soggetto che ha erogato il compenso comunica all'Amministrazione di appartenenza dell’incaricato l'ammontare del suddetto compenso (comma 11); • “Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto” (comma 12); • “Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11” (comma 13). Dalla norma sopra citata si deduce che la Scuola A (di titolarità/servizio) deve comunicare all'Anagrafe delle Prestazioni l'incarico autorizzato, mentre la Scuola B (conferente) ha l'onere di comunicare alla Scuola A il compenso effettivamente corrisposto al dipendente. Esemplificazione procedurale Qualora la Scuola B (Amministrazione conferente) attribuisca l’incarico e provveda alla relativa liquidazione in favore di un dipendente in servizio presso la Scuola A (Amministrazione di appartenenza), si conferma la correttezza della seguente procedura: • La Scuola B (conferente/erogante del compenso) procede alla comunicazione prevista nei confronti dell’amministrazione di appartenenza del dipendente (Scuola A), ai sensi del comma 11; • La Scuola A (amministrazione di appartenenza), che ha autorizzato la prestazione, rimane responsabile delle comunicazioni di competenza verso il Dipartimento della Funzione Pubblica circa gli incarichi autorizzati (ai sensi del comma 12) e dell’eventuale rendiconto complessivo dei compensi per i propri dipendenti (comma 13), secondo la tempistica e le modalità previste dalla normativa. La corretta gestione della procedura richiede un coordinamento costante tra le due istituzioni scolastiche. Si rammenta che l'inosservanza dei termini di comunicazione in PerlaPA può comportare sanzioni amministrative a carico del dirigente e l'impossibilità per il dipendente di percepire il compenso (art. 53, comma 15, D.Lgs. 165/2001).
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Il caso riguarda uno studente ultrasedicenne, iscritto ancora in 1° classe (Sec. II grado), il quale non ha completato dieci anni di frequenza scolastica perché per ragioni di salute...
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Innanzi tutto occorre precisare che diversa è la situazione e, quindi, la risposta al quesito posto a seconda della decorrenza della nomina in ruolo del docente. Vediamo le due diverse situazioni: 1) Se il docente è stato immesso in ruolo sino all’anno scolastico 2022/2023 l’anno scolastico 2016/2017 è valutabile ad anno intero ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che prevede infatti che il servizio non di ruolo sia valutato come anno scolastico intero se è prestato per almeno 180 giorni oppure se è continuativo dal 1° febbraio fino alla chiusura degli scrutini. Per far si che il SIDI valuti l’anno scolastico è necessario inserirlo come un solo periodo dal 11/01/2017 al 14/06/2017 crocettando la voce scrutini anche se il servizio è stato prestato in scuole diverse; 2) Se, invece, il docente è stato immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024 in poi il servizio si valuta per i peridi effettivamente prestati in applicazione del D.L 69/2023, convertito nella legge 103/2023.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Occorre premettere che i docenti inviati in trasferta per attività istituzionali o come accompagnatori nei viaggi di istruzione/visite guidate, sono da considerarsi in servizio esterno a tutti gli effetti con il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Detta normativa, applicabile in generale ai trattamenti di missione e relativi rimborsi spese , risulta essere la seguente: - D.I. 23/03/2011 - D.L. 31/05/2010, n. 78 - Legge 266/05 - Legge 836/73 - DPR 395/88 e ss.mm.ii. Alla luce della normativa vigente, l’esclusione dal rimborso prevista nell’originaria disposizione del R.D.L. 24/11/1938, n. 1926 (che prevedeva una generale esenzione per "impiegati e salariati dello Stato") è ampiamente superata dalle più recenti norme che disciplinano l’imposta di soggiorno che i Comuni possano istituire, regolamentare e applicare. Tale tributo, soppresso dall’art. 10 del DL. 66/1989 convertito con legge 144/1989, è stato reintrodotto e disciplinato dal Decreto legislativo n. 23/2011: la sua applicazione dipende dalla deliberazione degli enti locali e dai relativi regolamenti comunali. La norma (art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), infatti, ripristinando l'imposta di soggiorno, ha delegato ai Comuni la definizione di esenzioni specifiche tramite regolamento. La maggior parte dei regolamenti comunali prevedono esenzioni per: minori (fino a 18 anni), portatori di handicap (legge 104/92) con accompagnatore, malati e soggetti che assistono i degenti ricoverati, forze dell'ordine e residenti. Per quanto riguarda, in particolare, la rimborsabilità della tassa di soggiorno, puntuale riferimento è rinvenibile nel “ Regolamento Interno concernerete le trasferte ed il rimborso delle spese di missioni all’interno e all’estero”( https://www.mim.gov.it/documents/20182/7414469/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000068.27-07-2023.pdf/1d296abf-8eeb-514a-c122-db8f1aa6dc98?version=1.0&t=1693392937870 ), adottato in data 27/07/2023, con decreto n. 68, dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dove, all’art. 8, comma 12, è indicato che “Si fa presente che l’onere relativo alla tassa di soggiorno potrà essere anticipato dal soggetto inviato in missione, che potrà chiederne successivamente il rimborso all’Amministrazione.” Pertanto, è opinione di chi scrive che, nel caso in cui il regolamento del comune dove il dipendente viene inviato in missione non preveda specifiche esenzioni per il personale scolastico, la tassa di soggiorno pagata all’albergo in cui il dipendente pernotta sia rimborsabile, sempre che sia indicata in fattura - o altro documento fiscale - e quindi giustificata. Dunque, in base a quanto sopra esposto, si ritiene che i docenti inviati in missione sul territorio nazionale abbiano titolo ad essere rimborsati per la spesa della tassa di soggiorno - sostenuta e documentata- nel caso in cui il regolamento comunale non preveda particolari esenzioni per il personale della scuola. Concludiamo aggiungendo che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, vengono, di norma, disciplinate da apposito Regolamento, deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, nel quale il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle varie disposizioni, può stabilire opportuni criteri per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori. Segnaliamo che tale esclusione non viene più riportata nel testo Bergantini edizione 2025.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
La circolare prot. n. 90455 del 25 marzo 2026, emanata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, disciplina organicamente i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – nuovamente denominato esame di maturità – per l'anno scolastico 2025/2026. Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dall'articolo 16, comma 4, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, nonché dal D.M. n. 183 del 2019, come modificato dal D.M. n. 45 del 20 marzo 2026. In forza di tali disposizioni, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi d'esame sono costituite commissioni nella misura di una ogni due classi, ciascuna presieduta da un presidente esterno e composta da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da due membri interni, con riferimento alle discipline individuate dal D.M. n. 13/2026. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame è configurata dalla normativa vigente non come facoltà bensì come obbligo inerente allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, con le sole eccezioni espressamente previste dall'ordinamento. Venendo al quesito specifico, occorre distinguere con precisione tra l'obbligo di presentare l'istanza di nomina e la facoltà di farlo, nonché tra le diverse categorie di personale contemplate dalla circolare. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del citato D.M. n. 183/2019 sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di commissario esterno i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico – ivi compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell'organico – in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, qualora non designati commissari interni o referenti del plico telematico, che insegnino discipline previste dai piani di studio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso, ovvero discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni. Il docente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale presso un istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado è invece collocato dalla Nota in una categoria distinta: quella del personale che ha facoltà, e non obbligo, di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno, purché ricada in una delle tipologie di cui ai paragrafi 3.c.c. e 3.c.d. della Nota stessa. Ne discende che il docente a tempo parziale della scuola secondaria di secondo grado non è obbligato a presentare il modello ES-1 per la nomina a commissario esterno: la Nota lo annovera esplicitamente tra i soggetti che possono presentare istanza, rimettendo alla loro volontà la scelta di partecipare o meno al procedimento di nomina. Di consegienza la sua eventuale mancata partecipazione al procedimento non è suscettibile di valutazione in sede disciplinare, a differenza di quanto previsto per le categorie di personale su cui grava l'obbligo di presentazione dell'istanza. Tuttavia, è necessario precisare un elemento di rilievo sul piano degli effetti giuridici conseguenti all'eventuale nomina: qualora il docente a tempo parziale decida di presentare istanza e venga effettivamente nominato commissario esterno, egli è obbligato a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno per tutta la durata dell'effettiva partecipazione all'esame. A fronte di tale obbligo, la normativa riconosce al docente il diritto a percepire, per il medesimo periodo, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che avrebbe percepito in assenza della riduzione dell'orario lavorativa, ma ciò esclusivamente ai fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Nel caso prospettato la supplente ha diritto alla conferma del contratto a partire dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione cioè dal giorno 8/04 e non alla proroga durante i periodi di sospensione. Infatti la docente titolare ha sospeso il proprio periodo di congedo, rientrando in servizio con la richiesta delle ferie , riprendendo poi il congedo parentale dopo il rientro dalla sospensione. Pertanto in tal caso si applica la norma contenuta nell'art. 13, comma 12, dell'O.M. 88/2024, per il biennio 2024/2026 che prevede: "Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni."
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse, atta a "superare" il principio di rotazione sull'incarico triennale RSPP uscente, con affidamento...
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Si premette che nonostante l'art. 55-bis, comma 9-quater, D.Lgs. 165/2001 preveda che il dirigente scolastico possa irrogare sanzioni fino a dieci giorni di sospensione, per il personale docente la competenza del DS è limitata alle sole sanzioni non sospensive (censura e avvertimento scritto). La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la competenza tra DS e UPD si determina in base alla sanzione edittale massima prevista in astratto dalla fattispecie contestata, non in base alla sanzione concretamente irrogata. Per il personale docente, dunque, il DS può irrogare solo censura e avvertimento scritto. Tutte le sanzioni sospensive, anche di un solo giorno, sono di competenza dell'UPD. Va altresì precisato che l'art. 55-quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. 165/2001 prevede il licenziamento solo per: "assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione". Nel caso di specie si tratta solo di due assenze (una poi giustificata), sicché non sembra ricorrere l’infrazione punibile con la sanzione del licenziamento. Si deve pertanto ritenere che, probabilmente, sarebbe stato preferibile interessare con tempestiva segnalazione l’UPD, ma anche che l’irrogazione della censura non appare irragionevole (soprattutto se si tratta della prima formale contestazione di addebiti). A tal riguardo si rileva che le condotte pregresse, qualora non contestate ritualmente, sono irrilevanti dal punto di vista disciplinare. Ciò premesso, le opzioni praticabili sono essenzialmente due: il procedimento disciplinare viene portato a conclusione con l’irrogazione della censura da parte della dirigente che ha contestato l’addebito. Questa soluzione è certamente la più semplice e sgombra il campo da una serie di eccezioni procedurali che la lavoratrice non mancherebbe si sollevare in via contenziosa (ad esempio: intempestività dell'azione disciplinare, violazione del principio di invarianza dell'autorità disciplinare, violazione del diritto di difesa ecc.). La seconda consiste nella segnalazione (certamente non tempestiva ma legittima) all’UPD, tenuto conto che secondo la giurisprudenza il termine di dieci giorni è meramente ordinatorio (ossia non a pena di decadenza). Come detto, la seconda opzione appare legittima. Si richiama, al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, 17/10/2024, n.26936, che affermato che “il responsabile della struttura, ove si avveda, dopo la contestazione dell'addebito e una volta avviata l'istruttoria disciplinare, che la sanzione da applicare può eccedere i limiti della sua competenza, può (ed anzi deve) trasmettere gli atti all'Ufficio disciplinare, in guisa che l'esito del procedimento si compendia non solo nell'alternativa secca tra archiviazione e irrogazione della sanzione, di cui al comma 2 articolo 55 bis cit., ma anche nello sbocco prospettato come eventuale nel successivo comma 3 (i.e., trasmissione degli atti all'UPD). Una diversa interpretazione contrasterebbe con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) che informa l'attività del datore di lavoro pubblico e con le prioritarie esigenze di graduazione della sanzione all'effettiva gravità delle infrazioni contestate, atteso che il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 cod. civ., richiamato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche nel testo risultante dalla novella del 2009 (v. Cass., n. 18858 del 2016; Cass., n. 5706 del 2017; Cass., n. 13865 del 2019; Cass., n. 14063 del 2019; Cass., n. 28111 del 2019)”. La medesima sentenza ha altresì escluso che tale fattispecie possa costituire violazione del bis in idem (che ricorre sono qualora il primo procedimento sia stato portato a conclusione). Ciò premesso, si suggerisce di effettuare una valutazione delle circostanze del caso concreto: se, in ultima analisi, il fatto non presenta particolari profili di gravità, ben potrà essere sanzionato con una censura (soluzione che ci sembra consigliabile), con riserva di interessare l’UPD nel caso di reiterazione dell’infrazione. La decurtazione della retribuzione da parte della Ragioneria è atto autonomo e distinto dalla sanzione disciplinare e rappresenta la conseguenza amministrativa della violazione del principio di corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro subordinato (si veda l’art.1460 c.c.). Ne discende che la trasmissione alla Ragioneria è atto dovuto.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
In tema di procedimento disciplinare per studenti vorrei sapere se è necessario - per la correttezza della procedura - che lo studente sia ascoltato per la propria difesa...
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Nel caso di specie trattasi di docente inidonea utilizzato in altri compiti ai sensi del CCNI 25 giugno 2008 con contratto di utilizzazione. L'art. 8 del suddetto CCNI prevede che l'orario di lavoro del personale inidoneo utilizzato in altri compiti è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007. Ciò premesso, come evidenziato un una nostra precedente risposta in argomento, si ritiene in punto di stretta applicazione normativa che la dipendente di cui al quesito abbia diritto ai permessi per visite specialistiche di cui all'art. 69 del CCNL 2024. Conclusivamente, la docente nella situazione descritta ha diritto alla disciplina dei permessi prevista per il personale ATA (inclusa la misura di 18 ore annue per visite mediche), posto che è utilizzata in compiti amministrativi con orario e disciplina del profilo ATA (36 ore settimanali), fermo restando il mantenimento della qualifica e del trattamento economico di provenienza.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Nel caso di specie i periodi di assenza sono stati i seguenti: congedo parentale 30/3–1/4; ferie 2/4–7/4; malattia 8/4–10/4; permessi legge 104 13/4–15/4. Le giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile si collocano fra un periodo di malattia e l’inizio dei permessi L.104, quindi tra due tipi diversi di assenza. Per quanto concerne la malattia personale i giorni festivi che si collocano fra due periodi di assenza per malattia fruiti senza interruzione vanno compresi nel computo della durata del periodo di assenza per malattia. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 4742 del 30 gennaio 2009 ha, infatti, precisato che secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio. L'ARAN, con l'O.A. CIRS35 24 febbraio 2021, ha precisato che nel caso in cui due periodi di malattia siano intervallati dalla domenica o - qualora l’articolazione dell’orario preveda che il sabato sia giornata non lavorativa - dal sabato e dalla domenica, l’assenza si considera come un unico periodo di malattia. In merito si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 ha reso un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica (avente ad oggetto l’art.71 del d.l. n. 112/2008) con il quale si chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”. Pertanto, a nostro avviso, le giornate di 11 e 12 aprile sono considerati giorni non lavorativi ( si presuppone che l’attività lavorativa sia su cinque giorni) e quindi "neutri" ai fini delle assenze: conseguentemente non si imputano né a malattia né ai permessi L.104. Conclusivamente, sul presupposto che il sabato sia giorno non lavorativo, il sabato 11/4 e la domenica 12/4 vanno considerati giorni neutri ai fini delle assenze e non devono essere imputati né alla malattia (8–10/4) né ai permessi L.104 (13–15/4).
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Fino all'entrata in vigore del Decreto 119/2011, permessi e congedo straordinario erano considerati due benefici con la medesima finalità per i quali il Legislatore non aveva previsto la possibilità di contemporanea fruizione. Il Decreto 119/2011, però, ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'articolo 42 del Decreto 151/2001, prevedendo che "per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”. La Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 , ha precisato quanto di seguito evidenziato: " Il D.L.vo n. 119 del 2011 ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'art. 42 in esame, rivedendo all'attuale comma 5 bis che “i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto.”. A seguito della modifica, i genitori possono fruire delle predette agevolazioni (permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La conclusione vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell'arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., D.Lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale. Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell'ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992. A fronte di alcune richieste di chiarimento in proposito, si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all'art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è previsto un riproporzionamento"( cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 24/2012 del 1° agosto 2012, prot. n. 37/0014188). La stessa INPS nel messaggio 3114 del 07/08/2018, aveva già precisato che:” Si precisa che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici”. Quindi in risposta al quesito, come specificato per altre analoghe risposte, i tre giorni di permesso mensile previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92, possono essere fruiti nello stesso mese insieme al congedo straordinario previsto dall’art. 42 co.5 del D.L.gs 151/2001 e, non c’ è nessuna incompatibilità tra queste due tipologie di assenza. Nel merito, per il caso specifico, la stessa INPS già nella circolare 53/2008 che nel messaggio 3114 del 07/08/2018 (indicazioni condivise nelle nostre risposte) ha precisato che: ”i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici”. Quindi, a nostro avviso, il sabato e la domenica, ricadenti tra le due tipologie di assenza non vanno computati nel calcolo del congedo biennale. (sabati/domeniche del periodo 12/05/2026–29/05/2026) Pertanto, a nostro avviso, applicando i criteri richiamati, le giornate di sabato e domenica 16-17 e 23-24 maggio vanno considerate «neutre» e non imputabili al congedo straordinario biennale Analogo discorso va fatto, a nostro avviso, per i giorni 1, 2, 3 maggio 2026 (in quanto compresi tra congedo biennale e giorno di permesso e quindi neutri ai fini delle assenze.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall'art. 37 del CCNL comparto scuola del 2007. In base a esso, “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”. Al fine di prorogare il contratto del supplente, mantenendolo in servizio sulle classi assegnate al docente sostituito con conseguente impiego del titolare in supplenze o nello svolgimento di interventi educativi e didattici, l'assenza di quest'ultimo (150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali) deve essere “continuativa”. La continuità del periodo o dei periodi di assenza è interrotta se il titolare riprende servizio (anche un solo giorno) nella classe o nelle classi a lui assegnate, mentre non risulta tale se il rientro è meramente “formale”, come accade in occasione della sospensione dell’attività didattica in corrispondenza delle festività natalizie o pasquali. Perché vengano meno i presupposti di applicazione dell’art. 37 citato, in buona sostanza, occorre il rientro effettivo in classe del docente mentre non è sufficiente un rientro “convenzionale” durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. A tale proposito, la circolare MIUR n. 6 del 28/10/2016 ricorda, al punto c), l'Orientamento applicativo ARAN SCU_101 dell'11ottobre 2016 secondo cui “dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell'attività didattica rientrano nel computo dell'assenza continuativa del docente, che l'inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico”. Detto Orientamento applicativo, alla domanda “Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?”, risponde: “ Per quanto concerne il rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile, l'art. 37 del CCNL del 29/11/2007, prevede espressamente che “al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”. Pertanto, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell'attività didattica rientrano nel computo dell'assenza continuativa del docente, e che l'inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico. Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa del dipendente". L'ARAN, con il successivo O.A. del 24 febbraio 2021 CIRS55, ha ulteriormente precisato che ai fini dell'applicazione della disposizione pattizia ciò che rileva è la continuità dell'assenza. Sotto tale profilo, l'assenza si considera non continuativa qualora si verifichi l'effettiva ripresa del servizio da parte del lavoratore. Ne consegue che, in assenza di una effettiva ripresa del servizio, nel computo dell'assenza continuativa del docente si considerano anche i citati giorni di sospensione delle lezioni. Ovviamente, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, la classe quinta della scuola primaria è classe terminale, poiché posta al termine non già del ciclo ma dell’ordine di scuola relativo e dunque sarà sufficiente una assenza – computata nel modo anzidetto – pari a 90 giorni affinché dal rientro del titolare dopo il 30 aprile scaturiscano le conseguenze delineate dall’art. 37 CCNL comparto scuola 2007. Infine, sulla messa a disposizione durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si osserva quanto segue. A tale riguardo, la nota MEF prot. n. 108127/1999 ha precisato che “diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l'inizio della sospensione delle attività didattiche (quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo)… In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”. In merito a cosa debba intendersi per ripresa del servizio, il MEF ha dunque specificato che "ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio". Pertanto, è responsabilità del dirigente individuare le modalità per attestare la ripresa del servizio al termine di un periodo di assenza, in coincidenza con un periodo di sospensione dell’attività didattica (ad esempio, richiedendo la manifestazione di disponibilità al servizio tramite PEC o peo). In altri termini, come affermato in altri pareri presenti in banca dati, la disponibilità alla ripresa del servizio può anche essere manifestata con una e-mail, nella quale si dichiara cessata la condizione ostativa al servizio e la messa a disposizione. Ciò è confermato, ancora una volta, da un orientamento applicativo ARAN, SCU_111 del 31 marzo 2020. Alla domanda: “Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze?”, ARAN ha infatti risposto come segue. “A tal riguardo questa Agenzia ritiene opportuno richiamare la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 secondo cui “…..i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi……Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”. Ovviamente, proprio perché è responsabilità del dirigente attestare la ripresa del servizio ed è dunque lo stesso a dover individuare le relative modalità di verifica, può richiedere ai docenti una dichiarazione di cessazione della condizione ostativa allo svolgimento dell’attività lavorativa e una messa a disposizione nei confronti della scuola.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Le istruzioni per la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, per il personale scolastico, sono contenute nella nota RGS n. 72696 del 4 settembre 2013. Esse mantengono la loro validità, salvo che per quanto riguarda l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di mettere il dipendente in condizione di poter fruire delle ferie e avvertirlo che, in caso di mancata fruizione, le stesse non potranno essere monetizzate (Cass., n. 16715/2024). Dette istruzioni, preliminarmente, ricordano quanto previsto dalle seguenti disposizioni di legge: - articolo 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che stabilisce l'obbligo di far fruire ai dipendenti delle ferie spettanti e il correlato divieto di monetizzazione, con previsione di responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti, in caso di violazione. La norma non si applica al personale scolastico supplente, ma solo limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie; - articolo 1, commi 54-55-56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare, il comma 55 modifica l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 nel senso sopra citato e il comma 56 rende tali disposizioni inderogabili dai contratti collettivi. In base alla normativa richiamata, le ferie non godute al termine del rapporto per il personale ATA con contratto fino al 30 giugno non sono, di norma, monetizzabili. La monetizzazione è ammessa - come da istruzioni della RGS - in casi ristretti e tassativi, come nel caso di supplenze molto brevi (non è però il caso in oggetto) o in altri casi residuali, che la RGS individua in quelli previsti dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6 agosto 2012: - la sospensione del rapporto di lavoro, alla quale segua la cessazione; - casi previsti dal CCNL applicabile. Per il comparto Istruzione e ricerca, la Dichiarazione congiunta n. 2 in calce all'articolo 38 del CCNL 18/01/2024 prevede quanto segue: "In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che [...] all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012". In conclusione, alla luce della normativa richiamata, le ferie non godute da personale ATA con contratto fino al 30 giugno non si monetizzano ordinariamente: la scuola deve attivare la pianificazione e l'invito formale alla fruizione e, in ultima istanza, procedere all'assegnazione d'ufficio delle ferie. La monetizzazione resta possibile solo in quei casi eccezionali, sopra descritti, di oggettiva impossibilità alla fruizione; fuori di tali casi, la monetizzazione comporta responsabilità erariale e disciplinare del dirigente scolastico.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Gli articoli 138 e 139 del D.Lgs 112/98 affidano alla competenza degli Enti Locali diverse funzioni relative all’organizzazione della rete scolastica. In particolare, il testo dell’articolo 139, nella cornice della competenza regionale in merito alla programmazione della rete scolastica, così prevede: …….Sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche….. omissis……… d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche……. Pertanto, in linea generale, una diversa riorganizzazione dell’offerta formativa sul territorio dovrebbe essere comunicata tempestivamente all’Ente Regione, competente in materia, ed inserita nel piano di dimensionamento, in modo da consentire, altresì, all’Ufficio scolastico regionale di modificare i codici meccanografici e all’istituzione scolastica di indicare con chiarezza nel PTOF e comunicare alle famiglie e al personale l’ubicazione dei punti di erogazione del servizio. Dal testo del quesito, pare evincersi che tali passaggi siano già stati perfezionati (altrimenti non sarebbe stato possibile l’attivazione di un nuovo codice meccanografico da parte dell’Ufficio scolastico territoriale). In ogni caso, è consigliabile verificare: - Se siano state approvate le delibere comunali riferite alla diversa utilizzazione dei plessi e allo spostamento dell’offerta formativa - Se di tali delibere sia stata fornita opportuna informazione alla Regione - Se l’Ufficio scolastico territoriale abbia provveduto alla disattivazione dei vecchi codici riferiti alle sedi non più attive, a seguito di decreto di recepimento dell’USR delle delibere degli Enti locali - Se l’istituzione scolastica abbia provveduto ai passaggi di sua competenza per quanto concerne la modifica del PTOF (la formulazione “in accordo con la Dirigente scolastica” appare generica ed insufficiente). In mancanza di uno o più di questi passaggi, sarebbe opportuno convocare una specifica conferenza di servizio tra tutti gli Enti e le istituzioni interessate al fine di definire la questione e di formalizzarla opportunamente in tempi rapidi,
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
In premessa, si osserva che la presenza di uno studente quasi diciottenne nell’anagrafe di una scuola secondaria di primo grado appare circostanza assolutamente discutibile e di dubbia legittimità, evidentemente collegata ad un “anomalo” trattenimento nel primo ciclo di istruzione, che dovrebbe essere assolutamente evitato. Sulla questione specifica, un qualsiasi studente in istruzione parentale iscritto nella terza classe di una scuola secondaria di primo grado non deve sostenere due esami (idoneità e esame di Stato), ma un unico esame conclusivo del primo ciclo in qualità di candidato privatista. A tal proposito, chiarissime sono le indicazioni contenute nelle recenti linee guida sull’istruzione parentale (emanate il 17 dicembre 2025), che si riportano di seguito: …..In luogo dell’esame di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, il minore in istruzione parentale sostiene l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidato/a privatista, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, cui si rimanda per ogni informazione di dettaglio…. Si osserva, peraltro, che tutta la normativa primaria e le indicazioni applicative sugli esami di idoneità (cfr art. 10 del D.Lgs 62/2017 e art. 2 OM 218/2025) prevedono che lo svolgimento di tali esami sia finalizzato all’ammissione alla frequenza della seconda e della terza classe della scuola secondaria di primo grado; da ciò si può facilmente evincere che il conseguimento del diploma finale sia collegato ad un unico esame conclusivo (non è previsto il doppio esame).
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
La formulazione contenuta nella nota MIM 74346 riportata nel quesito, corrispondente peraltro a quanto indicato nell’articolo 4, comma 5, della recente OM 54/2026, specifica testualmente che “non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di maturità nell’ambito dei percorsi di istruzione di secondo livello di istruzione degli adulti”. Non si prevede quindi una esclusione assoluta per gli studenti provenienti da tali percorsi; la loro ammissione dipende dal possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e riportati nella recente ordinanza, requisiti che si riportano di seguito: …… Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di maturità, in qualità di candidati esterni, coloro che: a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’art. 15 del d. lgs. 226/2005 ….. Si rileva, altresì, che il comma 4 dello stesso articolo 4 dell’OM prevede che: …… Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettera a) o b), e intendono partecipare all’esame di maturità in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2026…… Si parla quindi di classi antecedenti l’ultima, non specificando a quale tipo di percorso ci si riferisca. Dall’analisi comparata di tali disposizioni, si ritiene possa evincersi che: - Nel caso prefigurato dal quesito, trattandosi di studente non più frequentante alcun percorso da prima del 15 marzo, lo stesso possa essere inserito in una commissione di un corso ordinario (non di un corso “ex serale”), se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, articolo 4 OM 54/2026 sopra riportato. - Come per tutti gli altri candidati esterni, il candidato deve sostenere le prove INVALSI ed attestare la frequenza di attività di formazione scuola lavoro o di attività a loro assimilabili, nel rispetto del DM 226/2024. - La Commissione incaricata di svolgere l’esame preliminare dovrà verificare il curriculum del candidato e somministrare prove riferite, oltre che alle discipline del quinto anno di corso, anche ai contenuti delle discipline o parti di discipline non affrontate nel percorso pregresso; nel caso in oggetto, trattandosi di studente proveniente da un percorso di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti, dovrà essere analizzato con estrema attenzione il patto formativo individuale stipulato con la scuola e la valutazione delle competenze acquisite, al fine di poter stabilire natura e contenuti delle prove.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Ricordiamo in premessa che i viaggi di istruzione sono attività didattiche previste ed incluse nel PTOF, predisposto e deliberato in base a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dalla Legge 107/2015. Ne consegue che i docenti impegnati sono da considerarsi in servizio esterno a tutti gli effetti con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Detta normativa, applicabile ai trattamenti di missione e ai relativi rimborsi spese, risulta essere la seguente: - Legge n. 836 del 18 dicembre 1973, - DPR 395/88 e ss.mm.ii, - Legge 266/2005, art. 1, commi da 213 a 217; - D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12; - D.I. 23 marzo 2011 (Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero). Tanto premesso, anticipiamo, sinteticamente, la risposta al quesito confermando che, a nostro avviso, è possibile procedere al rimborso delle spese di pernottamento sostenute dai docenti anche se la struttura è una casa per ferie (extra-alberghiera) gestita da un Ente religioso, a patto che siano rispettate le condizioni di tracciabilità e di documentazione previste per le missioni della Pubblica Amministrazione. Forniamo di seguito i dettagli operativi per gestire correttamente il rimborso: 1. Ammissibilità della struttura non alberghiera La normativa vigente per il personale scolastico ammette il rimborso delle spese di alloggio purché la struttura sia formalmente autorizzata all'attività ricettiva. Le case per ferie, pur essendo gestite da enti religiosi, sono strutture ricettive regolarmente riconosciute dalle leggi regionali sul turismo e offrono servizi equivalenti a quelli alberghieri (come nel vostro caso: bagno privato, TV, aria condizionata). Inoltre, per il cd. “Turismo lento e sostenibile”, la scelta di strutture extra-alberghiere appare coerente con le finalità didattiche di tali viaggi, purché la spesa non ecceda quella di un albergo della categoria standard ammessa (ipotesi che riteniamo comunque remota). Il rimborso è quindi ammesso nei limiti delle tabelle vigenti per la categoria di missione (generalmente equiparato alla categoria alberghiera prevista in base al ruolo rivestito dal dipendente). 2. Documentazione richiesta Per liquidare il rimborso, i docenti devono presentare la documentazione originale che identifichi chiaramente la spesa come personale ed effettivamente sostenuta: - Ricevuta Fiscale (o Fattura se l’Ente e possessore di partita IVA) che deve riportare l'intestazione della struttura (anche se ente religioso), i dati del docente (nome, cognome e codice fiscale), le date del soggiorno e il dettaglio dei servizi inclusi (es. "pernottamento e prima colazione"). In buona sostanza, pur trattandosi di un ente ecclesiastico, per l'attività di "casa per ferie" l'ente deve rilasciare un documento fiscale valido (fattura con IVA se configurabile tra le attività commerciali o ricevuta fiscale se rientrante nelle attività istituzionali di natura non commerciale). - Attestazione di pagamento: Essendo strutture religiose, potrebbero quindi emettere una semplice ricevuta non commerciale (se l'attività non è d'impresa). In tal caso, è fondamentale che il documento riporti il timbro dell’ente, la firma del responsabile e l’indicazione che la somma pagata è a fronte di una operazione non rientrante nell’ambito di attività commerciali. 3. Tracciabilità del pagamento Dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 81 della Legge n. 207/2024, per ottenere il rimborso delle spese di missione in regime di esenzione fiscale, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (carta di credito/debito, bancomat, bonifico). Pertanto ai docenti deve essere richiesta la ricevuta del POS o l'estratto conto della carta utilizzata, da allegare alla fattura/ricevuta della struttura, in quanto i pagamenti in contanti (seppur permessi per legge sotto certe soglie) potrebbero rendere il rimborso soggetto a tassazione come reddito di lavoro dipendente. 4. Suggerimenti operativi • Prima della partenza: prevedere autorizzazione scritta per i docenti accompagnatori e indicare nella comunicazione interna quali tipologie di documentazione saranno accettate per il rimborso. Precisare che il pagamento dovrà essere effettuato mediante strumenti tracciabili (carta/bonifico) e che il documento fiscale dovrà riportare il codice fiscale del docente per la corretta associazione della spesa. Precisare inoltre che non possono essere rimborsate spese extra come minibar, pay-tv o servizi non strettamente legati alla missione. • Al rientro: richiedere ai docenti la presentazione degli originali (documento contabile + prova pagamento tracciabile) in segreteria. • Se la struttura è all’estero e dichiara una categoria diversa da quella ammessa, richiedere documentazione ufficiale di classificazione locale per valutare l’equivalenza. • Per evitare eventuali fraintendimenti e/o contestazioni da parte dei docenti accompagnatori, si consiglia di inserire nel Regolamento di Istituto una disposizione che disciplini esplicitamente le tipologie di alloggio ammesse e la documentazione necessaria. Si ricorda infatti che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, vengono di norma disciplinate da apposito Regolamento, deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, nel quale il Consiglio di Istituto può stabilire opportuni criteri per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori, tenuto conto, sempre e comunque, dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, come elencata in premessa.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Letta la documentazione allegata al quesito si confermano le perplessità espresse sulla natura del contratto. Infatti, il contratto viene espressamente qualificato come contratto di co.co.co. di natura parasubordinata con applicazione del relativo CCNL. Tuttavia l’oggetto del contratto fa riferimento al D.Lgs. 81 del 2015 art. 2 comma 2 lett. b) che esclude dall’applicazione del divieto di co.co.co. le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Più specificamente il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Per quanto concerne i profili dell'incompatibilità, ricordiamo che già la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto. Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Nel documento viene precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che comunque presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri dell'abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono vietati anche gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. Ricordiamo che l'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, al comma 6, disciplina alcuni incarichi per i quali non è richiesta la preventiva autorizzazione tra cui alla lett. f-bis) vi è l'attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica. Nel caso di specie, anche se si tratta di docenza presso un ente privato nel documento sui "Criteri generali" sopra citato viene precisato che gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro. Sono altresì incompatibili: - gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego; - gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione. Conclusivamente, anche se si tratta di docenza (non soggetta ad autorizzazione), occorre comunque rilevare che si è in presenza di un contratto di co.co.co. Nei casi di co.co.co. l'incompatibilità con lo status di dipendente pubblico trova conferma, a parere di chi scrive, anche alla luce di quanto affermato dalla Funzione Pubblica nel Parere n. 182 del 18 novembre 2003 avente ad oggetto "incarico di collaborazione coordinata e continuativa a dipendente pubblico" in cui viene testualmente affermato "venendo alla natura della prestazione, in relazione al quesito posto, occorre valutare i singoli elementi che la costituiscono. Da tale riflessione, infatti, emerge come la realizzazione di un programma, di un progetto o di una sua fase, rispetto alla quale il prestatore si obbliga a conseguire il risultato pattuito, comporta, generalmente, un impegno rilevante se caratterizzato dalla continuità dell'azione e, quindi, con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative all'attività che il dipendente della pubblica amministrazione deve rendere, con carattere di esclusività, a favore del suo datore di lavoro, tale da far supporre che possa risultare prevalente rispetto a quest'ultima o, comunque, di tale intensità, quanto ad impegno profuso ed energie dedicate, da apparire inconciliabile con le obbligazioni dedotte nell'ambito del rapporto di lavoro in atto con l'amministrazione. Anche l'aspetto economico deve risultare attentamente monitorato, in quanto un tale impegno dovrà risultare adeguatamente remunerato, venendosi, così, a realizzare un ulteriore elemento paradigmatico tra quelli individuati, dalla Corte dei Conti, come sintomatico della situazione di incompatibilità". Pertanto, si ritiene che il dipendente di una scuola statale, a meno che non si tratti di part time (o spezzone orario) non superiore al 50% in via generale non possa accettare un contratto di co.co.co. da parte di un ente terzo stante che l'incarico esulerebbe i requisiti della occasionalità e temporaneità. Nel caso di specie lo stesso contratto prevede che le prestazioni saranno svolte con continuità. In definitiva la forma contrattuale del co.co.co. è incompatibile con lo status di dipendente pubblico; il docente potrebbe optare per l'apertura della partita iva e la richiesta di esercizio di libera professione non regolamentata ai sensi della L. 4/2013. L’art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 994 disciplina l’autorizzazione all’esercizio della libera professione da parte dei docenti ( anche a tempo pieno). Infine si rileva che l'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto; il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il DS, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Conclusivamente, se il contratto è un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l'incarico è incompatibile e l'autorizzazione non può essere concessa per i dipendenti a tempo pieno o con part?time superiore al 50%. Si suggerisce quindi di richiedere precisazioni al dipendente e se viene confermata la natura di co.co.co. si ritiene che non possa essere concessa l’autorizzazione.
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