Data di pubblicazione: 17/06/2026
Un assistente amministrativo a t.i. neo immesso in ruolo, chiede 32 giorni di ferie. E' al primo anno di servizio di ruolo come assistente amministrativo, e ha 6 anni...
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
L'Istituto applica la settimana corta e il personale ATa lavora su 5 gg. alla settimana dal lunedì al venerdì essendo il sabato, riposo compensativo, poichè l'orario settimanale...
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
Come noto, la struttura ordinamentale dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti rientra in una specifica fattispecie, regolamentata dal DPR 263/2012 e dalle successive Linee Guida del 2015. Non a caso, anche nel quesito, si parla di secondo periodo didattico e non di classe, periodo didattico cui lo studente era stato ammesso grazie alla deliberazione della apposita Commissione costituita presso il CPIA di riferimento e competente per la elaborazione del Patto formativo individuale (PFI). A tal proposito vedi i punti 3.2, 3.3 e 5 delle Linee Guida. Non si ritiene, pertanto, che il caso possa essere equiparato a quello previsto dal comma 4 dell’articolo 192 del Testo unico, che si riferisce alla non ammissione alla classe successiva nei percorsi “ordinari”. Il caso deve essere comunque portato all’attenzione della Commissione sopra citata, perché, evidentemente, c’è bisogno di un’approfondita riflessione sulla impostazione e sull’attuazione del patto formativo, che dovrà essere rivisto, coinvolgendo direttamente lo studente, che deve essere reso adeguatamente edotto sulle motivazioni del ripetuto insuccesso formativo e sulle prospettive di sviluppo del percorso.
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
Nel caso di specie trattasi di docente con contratto fino all’8 giugno 2026. La Cassazione civile sez. lav., con l’Ordinanza del 17/06/2024 n. 16715, aveva affermato quanto segue “ Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), NON consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. Il MIM, con la Nota del 27 marzo 2025 aveva quindi precisato che, in attuazione della suddetta giurisprudenza, i Dirigenti scolastici dovessero invitare - espressamente e in forma scritta – il personale docente a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva. Da ultimo, la Cassazione civile sez. lav., con la Sentenza 27/05/2026 n. 16530 ha affermato nuovi principi in materia con una interpretazione più restrittiva rispetto alla precedente Ordinanza del 2024. Il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative. Tale interpretazione , non si pone in contrasto con il diritto comunitario perché pone il docente nella concreta possibilità di usufruire delle ferie, come risulta dal chiaro disposto normativo, secondo cui il personale docente "fruisce" delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, resi tempestivamente noti (comma 54, prima parte, art. 1, legge n. 228 del 2012), ed avverte il personale a tempo determinato, con specifica previsione inserita nel contesto della normativa sul divieto di monetizzazione delle ferie, che, se sceglie di non usufruirne per non averne fatto richiesta, perderà limitatamente a detto periodo il relativo trattamento sostitutivo, che potrà essere riconoscimento solo a titolo di differenza fra i giorni spettanti e quelli in cui - pur potendo - non ha goduto delle ferie. Viceversa, nel periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ogni anno ( ma non interessa la fattispecie di cui al quesito), i docenti, di ruolo e non, sono di regola convolti nell'adempimento degli obblighi funzionali all'insegnamento di tipo collettivo ed inseriti nella apposita programmazione delle relative attività da parte del dirigente scolastico, cosicché sono, in linea di principio, chiamati a tenersi a disposizione per le esigenze di ufficio. Ne consegue che, per detto periodo, il docente non può fruire liberamente delle ferie ed il relativo regime, espressamente differenziato dal medesimo comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, non può rientrare in quello meramente "consentito", di cui al successivo comma 55, sul riconoscimento del trattamento sostitutivo. Pertanto, per tale periodo si rende necessaria l'espressa comunicazione del dirigente scolastico circa la possibilità o meno di godere delle ferie, con il correlato avvertimento a presentare domanda di ferie pena perdita delle stesse e del trattamento economico sostitutivo. Tutto ciò premesso, alla luce dei nuovi principi affermati dalla Cassazione, il docente ha diritto al pagamento delle ferie limitatamente alle giornate risultanti dalla differenza tra giorni di ferie maturate e giorni in cui era possibile fruirne ( cioè le giornate di sospensione delle lezioni presenti nella durata del contratto a t.d.). Infatti, come detto sopra, il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico.
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
I servizi prestati nelle scuole primarie parificate sono riconoscibili esclusivamente sino alla data del 31/08/2008. Il Ministero dell’Istruzione con le note prot. 1728 del 8/3/2010 e prot. 3589 del 2/4/2010 ed il MEF con la nota prot. 69064 del 4/8/2010 hanno precisato che sono riconoscibili i servizi prestati nelle scuole primarie parificate solo sino al 31/8/2008 in quanto alla predetta data sono scadute le convenzioni di parifica.
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
Se la mancata approvazione del conto consuntivo da parte del consiglio era dovuta al parere espresso dai revisori dei conti, allorché i rilievi mossi siano puntualmente superati, il consiglio può riesaminare il conto consuntivo per la sua approvazione. Stando alla tempistica di cui all’art. 23 comma 4 del DI 129 del 28 agosto 2019, comma 4, la approvazione deve avvenire entro il 30 aprile (per l’anno in corso il 30 maggio a seguito della proroga concessa con nota MIM 24617 del 13/3/26). Il successivo comma 5 dell’art. 23 precisa che “Nel caso in cui il Consiglio di istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data indicata sopra, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all’Ufficio Scolastico Regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina”. Se quindi il consiglio di istituto non ha deliberato il conto entro il 30 maggio il dirigente ne avrà data comunicazione all’USR per gli adempimenti consequenziali (nomina “commissario ad acta”). Se poi la delibera è intervenuta prima della nomina del commissario, a nostro parere, sulla base dei criteri della semplificazione amministrativa, si può soprassedere alla nomina.
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
Purtroppo, il caso prospettato rientra nelle fattispecie previste per le istituzioni scolastiche che, anche per una variazione dell'offerta formativa che comporta però il cambio non solo del codice meccanografico, ma anche del codice fiscale e del conto di tesoreria, acquisiscono una nuova soggettività giuridica. Si ritiene, pertanto, che, in ordine agli adempimenti amministrativo-contabili, debbano essere applicate le procedure previste per le scuole che cessano al 31/08; a tal proposito, vedasi la nota prot. n. 33598 dell'USR per la Campania, emanata in data 11/06/2024. Data la particolarità del caso, si potrebbe però prospettare allo stesso Ufficio scolastico regionale la concessione di una deroga, tenendo conto che, dal punto di vista sostanziale, i documenti contabili dovrebbero essere solo chiusi e riaperti confermando le stesse poste di bilancio. Si consiglia, perciò, di indirizzare una formale richiesta di chiarimenti alla Direzione generale di tale Ufficio, inserendo in copia i revisori dei conti, per verificare la concessione di un'eventuale deroga.
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
Nel caso prospettato la supplenza temporanea con contratto codice N01 ha scadenza fino alla fine delle lezioni, secondo le disposizioni del regolamento delle supplenze del personale ata D.M. 430/2000 art. 1, comma 1, tuttora vigenti. Qualora le scuole abbiano esigenze di sevizio relative agli adempimenti della fine dell’anno scolastico per gli scrutini ed esami o esigenze nei mesi successivi di luglio ed agosto dopo il 30 giugno possono prorogare i contratti, anche quelli di supplenza temporanea previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Tale possibilità è prevista nella circolare sulle proroghe n. 12049/2026 che richiama le disposizioni della precedente nota n. 8586/2009. Secondo le indicazioni fornite dal MIM, le proroghe devono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità, qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.). Nel caso sottoposto pertanto la scuola deve interrompere il contratto N01 di supplenza temporanea alla fine delle lezioni e richiedere l’autorizzazione all’USR per la proroga contrattuale con codice N29 fino al 31 luglio, motivando la richiesta con esigenze di servizio. Non è consentito prorogare la supplenza con decreto motivato del dirigente scolastico, ma è necessaria l’autorizzazione dell’ufficio competente.
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
Il congedo biennale previsto dall'art. 42, comma 5, del DLgs 151/2001 è fruibile non solo in una unica soluzione ma, anche in modo frazionato (a mesi e a giorni interi, ma non ad ore). Al riguardo, la Funzione Pubblica per tutto il comparto del pubblico impiego scuola compresa, nella circolare n. 1 del 2012 precisa quanto segue: “Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni come nel caso di specie),è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi". La Nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, fornisce una serie di esempi e modalità di computo del congedo; la nota si riferisce al congedo parentale ma può applicarsi in via analogica anche al calcolo del congedo biennale in caso di assenze cicliche. Nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale (ma analoghe considerazioni valgono per il congedo biennale) nel seguente modo: 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale Sabato e domenica 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo Sabato e domenica 3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo Sabato e domenica 4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse). Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto. Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo: dal martedì al giovedì = congedo parentale venerdì = ferie sabato e domenica lunedì= ferie dal martedì a giovedì = congedo parentale. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì). A chiarimento di quanto sopra esposto l'INPS fornisce ancora due possibili casi: Caso 1 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = ripresa del lavoro Caso 2 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = congedo parentale venerdì = ripresa del lavoro Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa). Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale. I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto. Per quanto concerne le giornate di sabato e domenica tra due periodi di malattia si deve ritenere tuttora vigente quanto affermato dalla nota prot. n. 108127 del 15 giugno 1999 della Ragioneria Generale dello Stato, secondo cui “[...] i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi [...]”. L'orientamento è stato poi confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica col parere n. 4742 del 30 gennaio 2009, che ha nuovamente affermato che le giornate di sabato e domenica, intercorrenti tra due periodi di assenza malattia, vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio, secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio. Ciò premesso, in riferimento alla situazione del dipendente, il sabato e la domenica saranno ricompresi a titolo di malattia solo se compresi tra due periodi di malattia ( venerdì e lunedì successivo). Invece le giornate di sabato e domenica saranno imputate a congedo biennale esclusivamente in presenza di assenza ciclica come negli esempi sopra esposti (che però non risultano corrispondere alla situazione descritta).
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
In premessa si conferma che, ai sensi dell’art. 42 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 151 del 2001, il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Ciò premesso, come noto, durante il periodo estivo il personale docente, anche se non formalmente assente ( e quindi anche a prescindere dalla fruizione delle ferie), non è tenuto alla prestazione lavorativa essendo sospese le lezioni e ciò al netto di eventuali attività funzionali o collegiali programmate. Precisiamo ulteriormente. Nel caso di specie la docente, nel periodo estivo non formalmente coperto dalle ferie, sarà a disposizione della scuola solo per attività correlate alla funzione docente eventualmente programmate e calendarizzate. In mancanza di attività programmate il docente non dovrà presentarsi a scuola e non sarà soggetto ad alcuna decurtazione della retribuzione. A supporto della nostra interpretazione, si rileva che la Cassazione, con l'Ordinanza 29/10/2020, n. 23934, ha affermato che nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola, sicché la remunerazione è comunque dovuta. La suddetta interpretazione (fornita in riferimento alla Contrattazione collettiva della provincia autonoma di Bolzano) è comunque coerente con il quadro delle regole sulle prestazioni di lavoro dei docenti di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto, norme che regolano in positivo l'attività, prevedendo in concreto prestazioni didattiche in senso stretto e prestazioni c.d. funzionali, sulla base, per quanto attiene al C.C.N.L., sulla base di una pianificazione annuale ad opera dei competenti organi scolastici. Pertanto, i docenti che, per ragioni diverse (es. nel caso di specie trattavasi di fruizione di un congedo parentale nel corso dell'anno scolastico), abbiano maturato un numero di giorni di ferie inferiori a quelli degli altri insegnanti, hanno diritto a ricevere la retribuzione anche per quei giorni in cui, non fruendo delle ferie perché non maturate, essi non siano destinatari di incarichi specifici da svolgere a scuola e quindi non si presentino presso di essa ma siano da considerare, secondo il quadro complessivo della disciplina sopra detta, a disposizione.
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Data di pubblicazione: 16/06/2026
In primis si precisa che può fare domanda di assegnazione provvisoria il personale ATA, incluso il DSGA, che si trova in una delle seguenti condizioni: • personale ATA con contratto a tempo indeterminato; • in possesso di titolarità su una sede (non in attesa di nomina definitiva); • non soggetto a vincoli di permanenza non derogabili. L’assegnazione provvisoria è una misura che consente al personale ATA di ruolo di chiedere un trasferimento temporaneo per un solo anno scolastico, per motivi familiari o personali. In particolare per ricongiungimento familiare: • al coniuge, convivente, parte dell’unione civile; • ai figli minori o affidati con provvedimento giudiziario; • ai genitori non autosufficienti. Inoltre può fare domanda il personale che si trova in gravi esigenze di salute, certificate da struttura sanitaria pubblica, o deve assistere un familiare disabile, ai sensi della Legge 104/92. Il CCNL del 18/01/2024 regola la sospensione cautelare agli artt. 26 e 27. In particolare, l’art. 26 dispone che: "Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3- bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. …. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio". Mentre l’art. 27 statuisce, tra l’altro: "Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà". Dal combinato disposto delle norme richiamate si deduce che un DSGA può presentare domanda di assegnazione provvisoria pur trovandosi in stato di sospensione dal servizio, sia essa cautelare o disciplinare. Lo status di sospensione non fa infatti decadere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, requisito fondamentale per l'accesso alla mobilità annuale. In altre parole, trattandosi di un provvedimento temporaneo e non definitivo, il lavoratore conserva il proprio status giuridico e il diritto a presentare istanza di assegnazione, anche se risulta sospeso dal servizio al momento della presentazione della domanda.
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Data di pubblicazione: 16/06/2026
In via preliminare, occorre richiamare il quadro normativo vigente in materia di inclusione e valutazione. Per gli alunni con disabilità, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il riferimento fondamentale per la progettazione didattica e per la valutazione degli apprendimenti. Nel caso in cui il PEI preveda un percorso differenziato, caratterizzato da obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali, la valutazione è coerentemente riferita agli obiettivi personalizzati e, al termine del percorso scolastico, conduce al rilascio di un attestato di credito formativo, e non del diploma. Tale impostazione è oggi disciplinata dal D.lgs. 66/2017, come modificato dal D.lgs. 96/2019, nonché dal D.I. 182/2020 e dal suo correttivo D.I. 153/2023, oltre che dalla normativa generale sulla valutazione di cui al D.lgs. 62/2017. La prassi di riportare in calce alla pagella una dicitura esplicita relativa al PEI trova il suo fondamento nell’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001, la quale prevedeva espressamente tale annotazione per gli alunni che seguivano un percorso differenziato. Tuttavia, il quadro normativo è stato successivamente innovato e tale disposizione non risulta più oggi vigente nella sua originaria formulazione, né è stata riprodotta nelle norme più recenti poiché l’O.M. 90/2001 è stata abrogata dal D.I. 182/2020, di conseguenza non esiste più alcuna norma nell’ordinamento italiano che imponga o autorizzi la scuola a scrivere "Valutazione riferita al PEI" sulla pagella. Ciò non incide, evidentemente, sulla legittimità e sulla validità della valutazione, che resta in ogni caso riferita al PEI e agli obiettivi in esso definiti. Tuttavia, la questione dell’esplicitazione di tale riferimento nei documenti di valutazione deve essere esaminata anche alla luce dei principi generali dell’ordinamento, e in particolare della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) qualifica infatti come dati particolari quelli idonei a rivelare lo stato di salute, tra cui rientrano le informazioni relative alla condizione di disabilità. In ambito scolastico, il trattamento di tali dati è consentito in quanto necessario per l’esercizio di funzioni di interesse pubblico, ma deve comunque rispettare il principio di minimizzazione, secondo cui devono essere trattati e resi conoscibili solo i dati strettamente necessari rispetto alla finalità perseguita. In questa prospettiva, l’inserimento nella pagella di una dicitura che renda esplicito il riferimento al PEI o alla differenziazione del percorso potrebbe comportare la diffusione di informazioni sensibili non strettamente indispensabili nel documento valutativo, specie considerando che la pagella, pur essendo un atto scolastico, è destinata a circolare anche al di fuori dell’istituzione. Un ulteriore elemento di riflessione è offerto dal D.lgs. 62/2017, il quale stabilisce espressamente che nel diploma finale non deve essere fatta alcuna menzione del percorso differenziato o del PEI. Tale previsione evidenzia un orientamento del legislatore volto a evitare che nei documenti ufficiali destinati all’esterno siano inseriti elementi idonei a rivelare la condizione di disabilità, in un’ottica di tutela della dignità della persona e di non discriminazione. Alla luce di tali considerazioni, pur in assenza di un espresso divieto normativo, deve ritenersi che l’inserimento della dicitura «valutazione riferita al PEI» nella pagella non costituisca oggi un adempimento obbligatorio e richieda, anzi, una valutazione attenta da parte dell’istituzione scolastica. In coerenza con i principi di riservatezza e di minimizzazione dei dati personali, nonché con l’evoluzione normativa che tende a evitare esplicitazioni della condizione di disabilità nei documenti ufficiali, appare preferibile non riportare tale annotazione nella pagella. Resta fermo che la natura del percorso, la coerenza della valutazione rispetto al PEI e la relativa documentazione trovano piena e legittima collocazione negli atti interni della scuola, in particolare nel PEI e nel fascicolo personale dell’alunno.
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Data di pubblicazione: 16/06/2026
Un collaboratore scolastico è risultato irreperibile a visita medica di controllo domiciliare INPS all'indirizzo dichiarato. E' stato quindi invitato a visita medica ambulatoriale...
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Data di pubblicazione: 16/06/2026
Un assistente amministrativo in regime di lavoro agile riceve dal Dirigente scolastico un ordine di servizio con il quale dispone lo svolgimento della prestazione lavorativa...
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
A prima vista si sarebbe portati a ritenere che i giorni di sospensione delle attività didattiche, disposti dalle competenti autorità per gli adempimenti elettorali o per causa di forza maggiore, siano da considerare utili, al pari dei giorni di festività o di sospensione delle lezioni disposte dal calendario scolastico della regione, per la richiesta da parte dei docenti a tempo determinato di poter fruire dei giorni di ferie maturati. Ciò in quanto nei giorni di sospensione delle lezioni per adempimenti elettorali o per cause di forza maggiore (es . eventi atmosferici particolarmente intensi) il personale docente è esonerato dalla prestazione lavorativa conservando il diritto alla corresponsione della retribuzione. Ma sulla materia ha avuto modo di intervenire qualche giorno fa la Cassazione civile, (Sez. lavoro, sent. N. 16525 del 27 maggio 2026) che, al paragrafo 5 della motivazione, ha precisato quanto segue. «Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative »; «analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico». Da quanto sopra si deduce che la possibilità per il docente a t.d. di richiedere giorni di ferie maturati in giornate di sospensione delle lezioni è limitato ai “soli giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali” La “ratio” della predetta interpretazione sta nel fatto che tali “sospensioni” sono conoscibili “ex ante”." Il calendario regionale è deliberato e pubblicato con largo anticipo prima dell’inizio delle lezioni con la conseguenza che il docente è reso pienamente avvertito dai calendari regionali dei giorni di sospensione delle lezioni disposti nell’arco temporale che si svolge dall’inizio al termine delle stesse, così da poter organizzare tempestivamente il godimento delle ferie in detti periodi” ( Cass. Civ. , Sez. lavoro n. 16525 paragrafo 7 delle motivazioni). Quando l’istituto è chiuso con atto autoritativo di una amministrazione competente per causa di forza maggiore (es. l’allestimento dei seggi elettorali, le votazioni e adempimenti consequenziali), il personale della scuola è esonerato da ogni prestazione lavorativa prevista per quei giorni. Come riportato in altre risposte a quesiti analoghi, ciò discende, in relazione alla particolare natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, da quanto previsto dall’art.1256 del codice civile “ (L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento”). Pertanto, in occasione di questo tipo di chiusura della scuola, il relativo personale docente è esonerato “ex se” dal servizio: non deve produrre istanza alcuna né richiedere giorni di ferie.
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
Come affermato in precedenti pareri presenti in banca dati: - circa i permessi per motivi personali o familiari. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL 2006-2009 (confermato dai successivi), il docente ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito ad anno scolastico per motivi personali o familiari, documentabili anche mediante autocertificazione. Trattandosi di un diritto, il dirigente scolastico non può negarli per "esigenze di servizio" ma deve pur sempre valutare la meritevolezza dell’interesse sotteso al permesso (cfr. Cassazione, ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024) e la idoneità della documentazione prodotta dal richiedente a comprova della motivazione addotta. La Cassazione ha infatti affermato che: “«[…] essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro […]». In altri termini, il dirigente – in vista della concessione o del diniego di permesso – deve sempre e solo valutare: a) la meritevolezza dell’interesse (personale o familiare) sotteso al permesso. Esso deve essere tale da giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa richiesta; b) la idoneità della documentazione a rappresentare compiutamente tale interesse. Solo in assenza di uno o di entrambi i presupposti, rimessi – lo si ripete – all’apprezzamento del dirigente, quest’ultimo è legittimato a negare la concessione del permesso; - sulle ferie. Per quanto riguarda invece la fruizione delle ferie da parte del personale docente, il c. 54 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) prevede che esso (senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato) fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie per i docenti è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 56, peraltro, le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Alla luce di questo disposto, a nostro avviso, quando un docente, dopo aver usufruito dei tre giorni di permesso per motivi personali, chiede di poter fruire di giorni di ferie, deve presentare il piano delle sostituzioni. Secondo l’interpretazione sostenuta costantemente nei pareri presenti in banca dati, per i docenti la possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi familiari o personali ai sensi dell'art. 15, c. 2, CCNL “comparto scuola” 2007 è esclusa dalla previsione introdotta dalla legge di stabilità nell'ipotesi in cui comporti oneri per la scuola. Infatti, ai sensi dell'art. 13, c. 9, dello stesso CCNL del 2007 per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni era subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvaleva senza oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, c. 2. Quest’ultimo tuttora prevede che per motivi personali e familiari possano essere fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, c. 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Quindi, prima della legge di stabilità del 2013 il ricorso ai motivi personali serviva per richiedere le ferie indipendentemente dal fatto che vi fosse la possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi. Tuttavia, stante il tenore letterale della stessa e la disapplicazione delle norme contrattuali contrastanti, si ritiene che per i docenti la possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi familiari o personali ai sensi dell'art. 15, c. 2, CCNL del 2007, con oneri a carico dello Stato, sia adesso esclusa. In altri termini, si ritiene che i docenti possano fruire dei sei giorni di ferie durante il periodo delle lezioni (o nei periodi in cui si è impegnati in scrutini, esami, o attività collegiali) solo se la scuola è in grado di sostituire senza oneri. Una simile interpretazione, per noi ampiamente motivata, non esclude, vista anche la mancanza di indicazioni ufficiali, interpretazioni differenti a livello di Uffici scolastici regionali. Ad esempio l’USR Calabria si è espresso in senso contrario mentre in senso conforme alla interpretazione illustrata si è espresso l’USR Umbria con parere del 20 gennaio 2015, con il quale è stato precisato che a decorrere dal 1 settembre 2013, i sei giorni di ferie che i docenti possono chiedere durante il periodo delle lezioni possono essere fruiti, (sia che siano chiesti come ferie che in aggiunta ai tre giorni di permessi retribuiti) solo a condizione che non si determinino oneri per l'erario. Nella medesima direzione si muove la giurisprudenza. Infatti, il Tribunale di Terni (sentenza 26/06/2017, n. 232) ha affermato la correttezza del provvedimento del dirigente di rigetto della richiesta di un giorno di ferie da usufruire al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche stabilito dal calendario scolastico sul presupposto che ciò avrebbe comportato un maggior onere economico per la scuola, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, c. 56, della legge n. 228/2012, che aveva subordinato la fruizione delle ferie al di fuori dei periodi di sospensione delle lezioni alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalesse senza che venissero a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La sentenza è stata confermata dalla decisione della Corte d'appello di Perugia, sezione lavoro, n. 106/2019. A questo punto, se si aderisce alla interpretazione illustrata e richiamata in tutte le precedenti risposte, il dirigente scolastico può accogliere solo le richieste di ferie, durante l’attività didattica e i giorni impegnati in scrutini, esami ed attività collegiali che non comportino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. • Nel caso specifico della docente che chiede ferie per assistenza a un familiare, si osserva: - che le ferie fruibili a titolo di permessi personali non sono più previste, alla luce del quadro normativo sopra descritto. Dunque, o si fruisce di un permesso per motivi familiari o personali – e allora la motivazione deve essere comprovata anche mediante autocertificazione e non è sufficiente riferirsi genericamente alla necessità di assistere un familiare –, o si fruisce di ferie e queste allora sono concedibili solo se non comportano oneri a carico dello Stato; - la generica motivazione addotta non è in grado di legittimare, a parere del consulente, la concessione di un permesso per motivi personali; - né è concedibile la possibilità di assentarsi a titolo di ferie posta la impossibilità di sostituire senza oneri a carico dello Stato. Infatti, se l’unica possibilità di “coprire” l’assenza risiede nella divisione degli alunni nelle altre sezioni, non si dà sostituzione “piena” della docente nella sezione cui è assegnata ma ci si limita a garantire la continuità del servizio e la sicurezza degli alunni ricorrendo a uno strumento che deve rappresentare una extrema ratio e non la ordinarietà. La suddivisione, in altri termini, non assicura l'effettivo svolgimento delle attività didattiche programmate per quella specifica sezione (la continuità didattica e non la mera continuità del servizio), che è ciò che con la sostituzione del docente si intende per contro garantire.
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
La disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è contenuta nel D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (articoli 6-10) e nel decreto attuativo D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, recante il «Regolamento per la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione», con particolare riferimento all'art. 8 in materia di ammissione all'esame. Il quadro in materia di protezione dei dati personali è costituito dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Assumono rilievo centrale, ai fini del presente quesito, le indicazioni operative contenute nella nota ministeriale prot. n. 9168 del 9 giugno 2020 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha fornito precisazioni sull'applicazione dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Sebbene dettate in un contesto emergenziale, tali indicazioni hanno portata generale in materia di protezione dei dati negli scrutini e negli esami, come confermato dal loro richiamo in sede applicativa anche per gli anni scolastici successivi (cfr. O.M. n. 52 del 3 marzo 2021, art. 4, c. 4). Esse costituiscono pertanto il riferimento operativo più specifico disponibile in materia. La nota ministeriale prot. n. 9168/2020 introduce una distinzione fondamentale tra la pubblicazione dell'esito (ammesso/non ammesso) e la pubblicazione del voto in decimi. I due dati, pur correlati, soggiacciono a regimi di pubblicità diversi in ragione del principio di minimizzazione ex articolo 5, paragrafo 1, lettera c, GDPR: solo i dati strettamente necessari alla finalità perseguita possono essere resi accessibili a ciascuna categoria di destinatari. Per le istituzioni scolastiche dotate di registro elettronico, la nota ministeriale stabilisce un regime articolato su due livelli di accesso: — «Area documentale riservata accessibile agli alunni della classe»: è pubblicato esclusivamente l'esito con la dicitura «Ammesso» o «Non Ammesso». Il voto in decimi non è visibile in quest'area, in quanto costituirebbe un dato valutativo di ciascun alunno accessibile agli altri compagni di classe, in violazione del principio di minimizzazione. — «Area riservata individuale, accessibile al singolo alunno tramite proprie credenziali»: in quest'area può essere reso disponibile il voto di ammissione in decimi, unitamente agli altri esiti valutativi. L'accesso individuale garantisce che ciascun alunno (e i suoi genitori, tramite i relativi profili) possa consultare esclusivamente i propri dati. La nota ministeriale raccomanda inoltre di predisporre uno specifico disclaimer con cui si informino i soggetti abilitati all'accesso che i dati personali consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione, anche mediante pubblicazione su blog o social network. Stabilisce altresì che la pubblicazione all'albo della scuola – da intendersi come albo cartaceo fisico e non come albo online – è consentita solo nel caso, estremamente residuale, in cui l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico. In coerenza con il quadro illustrato, la comunicazione del voto di ammissione alle famiglie tramite registro elettronico deve avvenire attraverso l'area riservata individuale, accessibile ai genitori tramite le proprie credenziali personali e riferita esclusivamente al profilo del figlio. Tale modalità garantisce che ciascuna famiglia possa visualizzare il voto del proprio figlio senza accesso ai dati valutativi degli altri alunni. Questa impostazione non deriva da una riservatezza assoluta del dato-voto in sé – il voto è in linea di principio un dato pubblicabile, come confermato dagli orientamenti del Garante (deliberazione 21 marzo 2007) – bensì dalla necessità di evitare che lo strumento digitale, diversamente dall'atto amministrativo di affissione collettiva all'albo, consenta la visibilità laterale dei dati di un alunno da parte di altri genitori. La distinzione è dunque di canale e di contesto, non di natura del dato. Sotto il profilo della configurazione tecnica, il dirigente scolastico deve verificare – nell'ambito dei propri obblighi di titolare del trattamento e nei rapporti con il gestore del registro elettronico quale responsabile del trattamento ex articolo 28 GDPR – che i profili di accesso siano correttamente impostati, in modo da non consentire a un genitore la visualizzazione dei dati valutativi di alunni diversi dal proprio figlio. Il regime sin qui descritto, pur muovendo da un nucleo di principi comuni – la distinzione tra esito complessivo dello scrutinio e dati valutativi analitici, e la conseguente diversa estensione del pubblico abilitato all'accesso – trova applicazione differenziata a seconda dell'ordine e del grado di istruzione, in ragione della diversa tipologia di esiti che lo scrutinio finale è chiamato a produrre. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, con riferimento alle classi non terminali, lo scrutinio finale si conclude con un esito binario – ammissione o non ammissione alla classe successiva – privo di ulteriori articolazioni. Coerentemente, la nota ministeriale prot. n. 9168/2020 limita il contenuto pubblicabile nell'area di classe del registro elettronico alla sola dicitura dell'esito, relegando i voti analitici nelle singole discipline all'area riservata individuale, accessibile al solo alunno interessato tramite le proprie credenziali. Nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, l'esito dello scrutinio assume una connotazione ulteriore in quanto all'ammissione si accompagna un voto di ammissione in decimi che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.M. n. 741/2017, concorre alla determinazione del voto finale dell'esame di Stato. Si tratta, dunque, di un dato che presenta una intrinseca affinità con i voti disciplinari delle classi intermedie, condividendone la natura di informazione individuale sul profitto scolastico. Per questa ragione, ad esso deve essere riservato il medesimo trattamento previsto per i voti analitici delle classi non terminali: pubblicazione nell'area riservata individuale, e non nell'area di classe, dove può comparire la sola dicitura dell'esito di ammissione. Nella scuola secondaria di secondo grado, infine, lo scrutinio finale delle classi intermedie può concludersi, oltre che con la promozione o la non promozione, anche con la sospensione del giudizio per la presenza di insufficienze in una o più discipline, ai sensi del D.M. n. 80/2007 e dell'O.M. n. 92/2007. Tale esito, in quanto categoria tipizzata e generale dello scrutinio, alla pari di «promosso» e «non promosso», può essere legittimamente pubblicato nell'area di classe del registro elettronico, senza che ciò determini una indebita diffusione di informazioni sul profitto individuale eccedenti quelle già desumibili dalla pubblicazione dell'esito stesso. Diverso discorso vale invece per l'indicazione delle discipline interessate dal debito formativo e per i relativi voti, che, analogamente ai voti delle classi intermedie del primo ciclo e al voto di ammissione delle classi terze della secondaria di primo grado, costituiscono dati valutativi analitici riservati alla sfera individuale dell'alunno e delle relative famiglie, da comunicare nell'area riservata personale del registro elettronico ovvero mediante le comunicazioni scritte previste dall'articolo 8 dell'O.M. n. 92/2007. In sostanza, il criterio unificante che attraversa i diversi ordini e gradi di istruzione non è la tipologia formale dell'esito, bensì la natura dell'informazione veicolata: ciò che individua sinteticamente la posizione dell'alunno nell'ambito delle categorie generali previste dalla normativa di settore (ammesso, non ammesso, promosso, non promosso, sospensione del giudizio) può essere reso visibile all'intera classe, mentre ogni dato che scenda al dettaglio del profitto in singole discipline, ivi compreso, per le classi terze della secondaria di primo grado, il voto di ammissione all'esame di Stato, deve essere veicolato esclusivamente attraverso canali di comunicazione individuale, riservati all'alunno e alla sua famiglia.
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
Come affermato in precedenti pareri presenti in banca dati: - circa i permessi per motivi personali o familiari. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL 2006-2009 (confermato dai successivi), il docente ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito ad anno scolastico per motivi personali o familiari, documentabili anche mediante autocertificazione. Trattandosi di un diritto, il dirigente scolastico non può negarli per "esigenze di servizio" ma deve pur sempre valutare la meritevolezza dell’interesse sotteso al permesso (cfr. Cassazione, ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024) e la idoneità della documentazione prodotta dal richiedente a comprova della motivazione addotta. La Cassazione ha infatti affermato che: “«[…] essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro […]». In altri termini, il dirigente – in vista della concessione o del diniego di permesso – deve sempre e solo valutare: a) la meritevolezza dell’interesse (personale o familiare) sotteso al permesso. Esso deve essere tale da giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa richiesta; b) la idoneità della documentazione a rappresentare compiutamente tale interesse. Solo in assenza di uno o di entrambi i presupposti, rimessi – lo si ripete – all’apprezzamento del dirigente, quest’ultimo è legittimato a negare la concessione del permesso; - sulle ferie. Per quanto riguarda invece la fruizione delle ferie da parte del personale docente, il c. 54 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) prevede che esso (senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato) fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie per i docenti è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 56, peraltro, le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Alla luce di questo disposto, a nostro avviso, quando un docente, dopo aver usufruito dei tre giorni di permesso per motivi personali, chiede di poter fruire di giorni di ferie, deve presentare il piano delle sostituzioni. Secondo l’interpretazione sostenuta costantemente nei pareri presenti in banca dati, per i docenti la possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi familiari o personali ai sensi dell'art. 15, c. 2, CCNL “comparto scuola” 2007 è esclusa dalla previsione introdotta dalla legge di stabilità nell'ipotesi in cui comporti oneri per la scuola. Infatti, ai sensi dell'art. 13, c. 9, dello stesso CCNL del 2007 per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni era subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvaleva senza oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, c. 2. Quest’ultimo tuttora prevede che per motivi personali e familiari possano essere fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, c. 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Quindi, prima della legge di stabilità del 2013 il ricorso ai motivi personali serviva per richiedere le ferie indipendentemente dal fatto che vi fosse la possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi. Tuttavia, stante il tenore letterale della stessa e la disapplicazione delle norme contrattuali contrastanti, si ritiene che per i docenti la possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi familiari o personali ai sensi dell'art. 15, c. 2, CCNL del 2007, con oneri a carico dello Stato, sia adesso esclusa. In altri termini, si ritiene che i docenti possano fruire dei sei giorni di ferie durante il periodo delle lezioni (o nei periodi in cui si è impegnati in scrutini, esami, o attività collegiali) solo se la scuola è in grado di sostituire senza oneri. Una simile interpretazione, per noi ampiamente motivata, non esclude, vista anche la mancanza di indicazioni ufficiali, interpretazioni differenti a livello di Uffici scolastici regionali. Ad esempio l’USR Calabria si è espresso in senso contrario mentre in senso conforme alla interpretazione illustrata si è espresso l’USR Umbria con parere del 20 gennaio 2015, con il quale è stato precisato che a decorrere dal 1 settembre 2013, i sei giorni di ferie che i docenti possono chiedere durante il periodo delle lezioni possono essere fruiti, (sia che siano chiesti come ferie che in aggiunta ai tre giorni di permessi retribuiti) solo a condizione che non si determinino oneri per l'erario. Nella medesima direzione si muove la giurisprudenza. Infatti, il Tribunale di Terni (sentenza 26/06/2017, n. 232) ha affermato la correttezza del provvedimento del dirigente di rigetto della richiesta di un giorno di ferie da usufruire al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche stabilito dal calendario scolastico sul presupposto che ciò avrebbe comportato un maggior onere economico per la scuola, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, c. 56, della legge n. 228/2012, che aveva subordinato la fruizione delle ferie al di fuori dei periodi di sospensione delle lezioni alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalesse senza che venissero a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La sentenza è stata confermata dalla decisione della Corte d'appello di Perugia, sezione lavoro, n. 106/2019. A questo punto, se si aderisce alla interpretazione illustrata e richiamata in tutte le precedenti risposte, il dirigente scolastico può accogliere solo le richieste di ferie, durante l’attività didattica e i giorni impegnati in scrutini, esami ed attività collegiali che non comportino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Venendo poi alla possibilità di limitare o, meglio, regolamentare a livello di singola istituzione scolastica le richieste, in linea astratta questo è possibile, non è certamente illegittimo. Questo è stato evidenziato anche in altre risposte precedentemente fornite da Italiascuola. Chi scrive ritiene però opportuno evidenziare alcune possibili controindicazioni: - i presupposti sia delle ferie che dei permessi per motivi personali e familiari sono già disciplinati, rispettivamente, a livello normativo e a livello pattizio; - la loro concessione o il loro diniego si collocano nell’alveo dei poteri di gestione del dirigente scolastico quale datore di lavoro (artt. 5 e 25 D.Lgs. n. 165/2001) e devono dunque essere ispirati ai principi di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.). Ciò significa che la valutazione caso per caso delle singole istanze, pur in assenza di un quadro regolatorio comune, non può mai sfociare in arbitrio ma deve essere sempre improntata alla ragionevolezza e alla considerazione di tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie; - il CCNL prevede l’adozione di appositi “criteri” di fruizione solo con riferimento ai permessi per aggiornamento, oggetto di informazione e confronto con la parte sindacale (cfr. art. 11, comma 9, lettera b3) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2022-2024). Ribadendo la legittimità dell'eventuale scelta di adottarlo, chi scrive ritiene che un regolamento che avesse simile oggetto, se non congeniato adeguatamente, potrebbe determinare, con la sua rigidità, la mancata piena valutazione di tutti gli elementi rilevanti per assumere la decisione più giusta nel caso di specie.
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
L’art. 15, c. 4, dell’O.M. 54/2026, che disciplina lo svolgimento dell’Esame di maturità, dispone: “al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni/classi abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti”. L’istituzione scolastica che ospita le prove di esame non potrà che prendere atto del calendario definito dal presidente di ogni commissione al fine di adottare tutte le determinazioni organizzative necessarie a garantire la funzionalità degli ambienti e degli strumenti (laboratori, aule ecc.), anche disponendo in merito alla presenza del personale interno (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e assistenti amministrativi). La scelta di svolgere attività nella giornata di sabato pertiene, quindi, ai presidenti delle commissioni insediate presso l’istituzione scolastica. L’adozione della cosiddetta ‘settimana corta’ da parte dell’istituzione scolastica non può limitare le scelte delle commissioni in materia di calendario delle attività relative all’Esame di maturità, fermo restando che tali calendari siano formulati secondo ragionevolezza e buon senso (a titolo di esempio, da escludere attività da svolgersi in fasce orarie notturne). Per quanto riguarda l’eventuale erogazione del salario accessorio e, quindi, l’autorizzazione di prestazioni lavorative aggiuntive, tale possibilità si configurerà solo dopo aver esperito ogni tentativo di organizzare le presenze in servizio del personale ATA in riferimento alle esigenze conseguenti alla calendarizzazione delle attività da parte delle commissioni, tenuto conto che le attività didattiche si sono concluse l’8 giugno 2026 e che, di conseguenza, il dirigente scolastico potrà disporre l’impiego del personale in modo da rendere possibile le attività secondo i calendari definiti dai presidenti delle singole commissioni. Si ritiene molto opportuno inserire tale previsione nel piano annuale delle attività del personale ATA.
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
In premessa, si rileva che il decreto legge 9 settembre 2025 n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 164/2025, all’articolo 1, comma 3, prevede che: ….. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo….. I casi illustrati nel quesito rientrano, pertanto, nel primo e nel secondo periodo del comma citato, essendo riferiti al primo biennio. Vi è da rilevare che lo stesso DL 127/2025 prevede che con Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito vengano stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo. Tale Ordinanza, che si ritiene di ormai prossima emanazione, permetterà quindi di avere a disposizione elementi di chiarimento aggiuntivi. Nelle more, in merito al quesito posto, si ritiene che la norma primaria riferita al primo biennio e la formulazione “classe corrispondente” possano trovare corrispondenza nel contenuto del decreto 221/2025, riferito ai percorsi di filiera, decreto che all’articolo 10, comma 3, così recita: “……Alle classi prime e seconde dei percorsi quadriennali dell’istruzione tecnica e professionale possono accedere gli studenti delle classi prime e seconde provenienti da percorsi quinquennali previa valutazione positiva del consiglio di classe, tenuto conto della programmazione didattica e correlazione tra il percorso quinquennale di provenienza e quello quadriennale…..” Dalla lettura di tale testo si evince, quindi, che la competenza per la valutazione di tali passaggi è affidata al consiglio di classe del percorso quadriennale che, tenuto conto della programmazione didattica e della correlazione tra i due percorsi, potrò esprimere parere positivo, senza necessità di svolgere esami integrativi.
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
Vi chiedo aiuto per risolvere un grave errore che abbiamo commesso sia per inesperienza (è il primo caso per la nostra scuola) sia per una lettura non corretta...
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
Uno studente di questo Istituto di classe quarta, ha effettuato un semestre all'estero (xxxxx xxxxx) dopo la valutazione del primo quadrimestre presso questo Istituto...
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
La restituzione al ruolo di provenienza è disciplinata dall'articolo 515 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: “1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione. 2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi. 3. [omissis] 4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso”. Nessuna norma, invece, prevede che l'istituto della restituzione al ruolo di provenienza non sia più possibile, decorso un certo numero di anni. La circostanza che il dirigente sia in servizio in tale ruolo da 9 anni, al riguardo, è pertanto irrilevante. Il dirigente scolastico interessato ad essere restituito al ruolo di docente dovrà, pertanto, presentare domanda all’USR di appartenenza specificando la regione presso la quale intende riassumere il ruolo docente. La restituzione, come specificato al comma 1 cit., ha effetto dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione: questo implica che il dirigente che intende essere restituito al ruolo di docente ha tutto l’interesse a produrre l’istanza tenendo conto della tempistica relativa ai movimenti e alle immissioni in ruolo del personale docente. Da osservare, al riguardo, che l'art. 7 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, sottoscritto il 10 marzo 2026 prevede che la domanda di restituzione al ruolo di provenienza vada presentata entro i termini previsti dall'annuale ordinanza ministeriale sulla mobilità. L'art. 3, comma 3 dell'O.M. n. 43 del 12-03-2026, ad esempio, ha fissato tale termine, per le restituzioni con decorrenza 01-09-2026, al quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande di mobilità al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Tali termini, per quest'anno già scaduti, sono dettati per il personale docente e ATA ma il principio è mutuabile anche in relazione al caso delle richieste di restituzione al ruolo docente da parte dei dirigenti scolastici, poiché esso è strettamente collegato alle operazioni non solo di mobilità, ma anche di immissione in ruolo del personale. Alla data del presente quesito, non solo i termini sono scaduti, ma le stesse operazioni di mobilità del personale docente e ATA con effetto dal 1° settembre 2026 si sono già concluse. Ciò non toglie che la domanda possa essere comunque presentata; tuttavia, a questo punto dell'anno scolastico, la domanda potrà essere accolta nel solo caso in cui residuino, nella provincia richiesta e nella classe di concorso precedentemente ricoperta, posti disponibili. In caso contrario, la domanda non potrà essere accolta, ma potrà essere ripresentata per il prossimo anno scolastico (con effetto dal 01/09/2027). Per avere maggiori possibilità di successo, il dirigente può eventualmente chiedere il rientro su altre classi di concorso, purché sia in possesso dell'abilitazione prevista, ovvero su altra provincia. Precisiamo che può essere richiesta qualunque provincia, anche di regione diversa da quella di attuale appartenenza nel ruolo dirigenziale. Quanto all'istituto dell'aspettativa per motivi personali, esso è regolato dagli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai sensi di tali norme, i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni, per la durata massima di un anno, prorogabile alla scadenza di ulteriori sei mesi per motivi di particolare gravità. Si badi che tale aspettativa è subordinata all'accoglimento da parte del direttore generale USR che può, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, respingere la domanda, ritardarne l'accoglimento e ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. L'aspettativa può anche essere fruita in modo frazionato; in tal caso, la durata massima - ferma restando la possibilità della proroga di sei mesi - è determinata in due anni e mezzo in un quinquennio, facendo attenzione che i periodi di aspettativa si sommano - ai fini del raggiungimento del predetto limite di un anno - se fra essi non intercorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. In conclusione, non esistono termini specifici, per i dirigenti scolastici, per presentare la richiesta di restituzione nei ruoli del personale docente, ma è bene attivarsi con congruo anticipo rispetto alla data del 1° settembre, in modo da facilitare l'accoglimento della domanda. L'accesso all'aspettativa senza assegni è sempre possibile, ma nei precisi limiti di durata sopra riportati e sempre che l'Amministrazione non opponga ragioni di servizio ostative alla richiesta.
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
Il quesito tocca un profilo di concreta applicabilità delle sanzioni disciplinari deliberate a ridosso del termine dell'anno scolastico, distinguendo tre misure diverse tra loro per natura e regime giuridico: il voto di condotta con annesso elaborato di cittadinanza, l'allontanamento dalle lezioni e le attività presso enti convenzionati. Il quadro normativo di riferimento La legge n. 150 del 1° ottobre 2024 ha profondamente rivisto la disciplina delle sanzioni disciplinari scolastiche e della valutazione del comportamento. Per quanto qui rileva, l'art. 1, comma 5, lett. a) ha modificato il DPR 249/1998 prevedendo che: • l'allontanamento fino a due giorni comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti sanzionati; • l'allontanamento superiore a due giorni comporti lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate, e che tali attività, «se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità». Per la valutazione del comportamento, la medesima legge ha introdotto l'art. 7, comma 2-ter, DPR 122/2009 (come novellato), in base al quale per gli studenti con voto pari a sei decimi in condotta il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; «la mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva». L'elaborato di cittadinanza attiva e solidale ha una disciplina espressa che ne consente la gestione a cavallo tra i due anni scolastici. L'elaborato va presentato e discusso prima dell'integrazione dello scrutinio finale. La delibera del Consiglio di classe che lo ha assegnato è quindi pienamente eseguibile e la sua mancata presentazione o l'esito negativo comportano la non ammissione all'anno successivo. Sotto questo profilo, nessun problema. Per quanto concerne l'allontanamento dalle lezioni (2 e 15 giorni), la situazione è diversa. L'allontanamento è una sanzione che presuppone l'esistenza di lezioni in corso da cui essere allontanati. Con l'anno scolastico terminato, l'esecuzione non è materialmente possibile se non con il differimento all’anno successivo. Per quanto riguarda la legittimità della determinazione che differisce all’anno scolastico successivo l’esecuzione della sanzione disciplinare non esiste un divieto espresso dal punto di vista normativo. Nel diritto del lavoro la giurisprudenza di legittimità riconosce pacificamente che il datore di lavoro, nell'irrogare la sanzione disciplinare, può determinarne il momento esecutivo, purché ciò avvenga senza ingiustificato ritardo e nel rispetto del termine dilatorio di cinque giorni ex art. 7 St. Lav. Tuttavia il diritto scolastico ha una sua autonomia sistematica: qui la sanzione non è solo afflittiva ma ha una finalità educativa e recuperatoria (art. 4, comma 2, DPR 249/1998), e il rapporto scuola-studente non è un rapporto di lavoro. Il parallelo è suggestivo ma non direttamente trasponibile. In tal senso, tale determinazione potrebbe essere impugnata sotto il profilo dell’eccesso di potere e della violazione di legge: i ricorrenti potrebbero infatti dolersi del venir meno dell’efficacia educativa di una sanzione la cui esecuzione avviene a significativa distanza dal fatto commesso e, comunque, far valere l’autonomia di ciascun anno scolastico rispetto al precedente. Ciò premesso, la base giuridica per operare il differimento in parola è rappresentata dall’art.21-quater L. 241/1990. Occorre pertanto verificare se la delibera del 6 giugno conteneva o meno un termine iniziale differito e se il differimento sia sorretto anche da una valutazione di opportunità educativo-disciplinare che compete al Consiglio di classe. Se la delibera tace sul punto, appare possibile integrare il provvedimento, pur con il rischio di esporsi ad ulteriori profili di impugnazione sotto l’aspetto dell’eccesso di potere: si tratterebbe infatti di motivare anche sulle ragioni della disposta integrazione, posto che l’autorità procedente non poteva ignorare che la sanzione irrogata era materialmente ineseguibile nel corrente anno scolastico.
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Data di pubblicazione: 15/06/2026
In via preliminare, occorre inquadrare la natura del requisito previsto dall'avviso. Il possesso di laurea magistrale, specialistica o di diploma di laurea del previgente ordinamento, "coerente con l'oggetto dell'incarico", costituisce requisito di accesso in senso proprio, condizione di ammissibilità della candidatura e non mero elemento di valutazione comparativa. La sua eventuale carenza non incide sul punteggio attribuibile al candidato ma sulla stessa ammissibilità a partecipare alla procedura. Ne discende che la verifica della sua sussistenza precede, logicamente e giuridicamente, ogni valutazione comparativa dei titoli e che l'eventuale carenza determina effetti escludenti ab origine, non sanabili in corso di procedura. Sotto il profilo della qualificazione del titolo posseduto dal candidato, la questione si articola su due piani che conviene tenere distinti. Il primo piano è quello della comparabilità di livello, indipendente da ogni procedimento di riconoscimento formale: secondo le Linee guida CIMEA per il riconoscimento accademico dei titoli esteri, il titolo di primo ciclo denominato Bachelor, quale che ne sia la durata, anche quadriennale come nel sistema statunitense, resta qualifica di primo ciclo, comparabile in Italia alla laurea (triennale), e non al diploma di laurea del previgente ordinamento né, a maggior ragione, alla laurea magistrale o specialistica che appartengono al secondo ciclo. Tale classificazione discende dall'architettura per cicli del Processo di Bologna (1999) che articola i percorsi universitari in primo ciclo (laurea/Bachelor), secondo ciclo (laurea magistrale/Master) e terzo ciclo (dottorato) e che costituisce il criterio comparativo adottato dalla stessa CIMEA: la posizione di un titolo nella sequenza dei cicli, e non la sua durata in anni, è ciò che ne determina la comparabilità di livello. Per questo un Bachelor quadriennale resta primo ciclo, mentre il diploma di laurea italiano del vecchio ordinamento – sistema previgente, non strutturato per cicli – viene complessivamente ricondotto, ai fini comparativi, al livello del secondo ciclo. Da questo primo rilievo discende che il titolo dichiarato dal candidato, anche a prescindere da ogni questione di riconoscimento, non appartiene alla medesima fascia di livello richiesta dall'avviso: si tratta, in altri termini, di un'eterogeneità di tipo, non di un semplice difetto di "traduzione" giuridica del titolo. Il secondo piano è quello, distinto, della spendibilità giuridica del titolo estero nell'ordinamento italiano per le finalità della procedura. A tal fine occorre che il titolo sia stato oggetto di una procedura di equipollenza, equivalenza o riconoscimento ai sensi della disciplina di settore (Legge n. 148/2002, di ratifica della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio, e procedure CIMEA/MUR per le specifiche finalità del concorso pubblico o dell'incarico). In assenza di tale procedimento, l'amministrazione scolastica non dispone del potere di procedere autonomamente a una valutazione di equipollenza con effetti costitutivi. Essa può, al più, svolgere un atto di efficacia giuridica di mera corrispondenza di livello ai fini della verifica del requisito dichiarato in autocertificazione, ma tale atto, proprio per quanto detto sopra, anche alla luce delle Linee guida CIMEA, condurrebbe comunque a un esito di non corrispondenza con il prerequisito richiesto. Su questo quadro si innesta la questione dell'ammissione con riserva. L'istituto, di matrice concorsuale generale, presuppone che il candidato abbia già attivato, prima della scadenza del termine di partecipazione o comunque in pendenza di procedura, un procedimento di riconoscimento presso l'autorità competente e che la riserva sia destinata a sciogliersi entro un termine definito e correlato a un atto amministrativo verificabile, normalmente anteriore alla stipula del contratto di incarico. Nel caso di specie, dagli elementi indicati non risulta alcun procedimento di riconoscimento pendente per cui la richiesta di ammissione con riserva si configura pertanto come riserva non sorretta da alcun procedimento in atto, priva di un termine di scioglimento riferibile a un provvedimento dell'autorità competente. Va inoltre osservato che, anche qualora tale procedimento fosse instaurato, il suo esito più favorevole ipotizzabile – l'equiparazione a laurea di primo livello – non sarebbe comunque idoneo a soddisfare il prerequisito richiesto, per le ragioni di eterogeneità di ciclo sopra esposte. L'ammissione con riserva risulterebbe quindi, in questo caso, non solo priva di presupposti procedimentali, ma anche inidonea, in ipotesi, a sanare la carenza sostanziale del requisito. Sul versante procedimentale, il Quaderno MIM n. 3 ("Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali") richiama, per le procedure comparative ad evidenza pubblica relative al conferimento di incarichi individuali, il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e par condicio tra i candidati, nonché la necessità che i requisiti di partecipazione siano puntualmente verificati dall'amministrazione prima della formalizzazione dell'incarico, in coerenza con il regime delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000. Tale verifica, sollecitata nel caso di specie dal reclamo del secondo candidato, costituisce non solo facoltà ma obbligo del dirigente scolastico la cui omissione esporrebbe l'amministrazione a responsabilità per l'eventuale conferimento dell'incarico a soggetto privo dei requisiti, oltre a un possibile vizio di legittimità della procedura opponibile in sede di autotutela o di tutela giurisdizionale dal candidato pretermesso. Da ultimo, l'istanza di accesso agli atti presentata dal secondo candidato trova fondamento negli articoli 22 ss. della Legge n. 241/1990 e nel D.P.R. bn. 184/2006, in quanto relativa a documentazione di una procedura selettiva rispetto alla quale il richiedente è portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla propria posizione in graduatoria; l'accoglimento dell'istanza non è quindi soggetto a valutazioni discrezionali di opportunità. Sul piano tecnico-giuridico la fattispecie presenta quindi due ordini di ragioni – eterogeneità di ciclo del titolo rispetto al prerequisito richiesto e assenza di procedimento di riconoscimento pendente a fondamento dell'ammissione con riserva – ciascuno autonomamente idoneo a sorreggere un provvedimento di esclusione dalla procedura, da adottarsi previa comunicazione al candidato interessato, con conseguente rettifica della graduatoria provvisoria e scorrimento in favore del candidato successivamente collocato, ove in possesso dei requisiti.
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