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    Data di pubblicazione: 17/03/2026

  • Premiare gli alunni nell'ambito di un concorso musicale organizzato dalla scuola: è possibile usare denaro o buoni di acquisto?
  • Dovremmo organizzare un concorso musicale aperto sia agli studenti interni che esterni, chiediamo se è possibile premiare i vincitori con...

    Data di pubblicazione: 17/03/2026

  • Assistenza a persona con disabilità grave: condizioni per l’accesso ai benefici da parte del genero...
  • Punto primo – richiesta permessi mensili L’art. 33, comma 3 della legge 104/92, stabilisce i soggetti principali legittimati alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di disabilità grave che sono: il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente e i parenti ed affini entro il secondo grado. La stessa legge, tuttavia, ha altresì previsto il diritto dei tre giorni di permesso per il terzo grado come eccezione. Nel caso in cui i familiari di primo o secondo grado abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano mancanti oppure siano affetti da patologie invalidanti. La suocera, soggetto principale avente diritto, nel grado di parentela è affine di 1 grado (cfr. art. 78 del C.C.), non è quindi una eccezione ma, rientra fra i soggetti legittimati ai permessi previsti per assistenza da parte del familiare, lavoratore dipendente. In merito alla platea dei familiari avente diritto, la stessa Funzione Pubblica già nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non lavoratori dipendenti). In tale ottica si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481:”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”. Nel caso specifico l’interessato ai permessi è lo stesso Dirigente. Al riguardo il CCNL/2019 dell’area istruzione e ricerca all’art. 15, comma 5 prevede: “Le assenze previste dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall’art. 19 della legge n. 53 del 2000, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità”. Quindi, risulta assolutamente chiaro che anche il dirigente scolastico, ricorrendone come nel caso specifico, le condizioni e i requisiti, può essere beneficiario delle previsioni dell’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 (tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, che rileva per la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità). Analogamente a tutto il personale scolastico la sua domanda corredata dalla relativa documentazione (verbale accertamento comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92 della suocera e dichiarazione sostituiva di certificazione) sarà presentata al competente Ufficio scolastico Regionale. Punto secondo – richiesta del congedo Diverse invece, sono le condizioni per poter usufruire del congedo previsto dall’art. 42, comma ,5 del Dlgs 151/2001, di seguito i chiarimenti. La legge, al fine di poter usufruire di questo congedo stabilisce per la platea dei familiari avente diritto un preciso e inderogabile ordine di priorità. 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. La suocera come precisato prima, nel grado di parentela è affine di 1 grado (cfr. art. 78 del C.C.) quindi rientra a scalare nel punto 5. Per entrambi i soggetti individuati al momento della richiesta del congedo devono essere soddisfatte le seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare, deve essere soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92. b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni. c) Essere conviventi. Unica eccezione i genitori per i figli. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, alla quale si fa riferimento per un eventuale approfondimento, ha fornito per il comparto del pubblico impiego le indicazioni operative comuni per tutte le amministrazioni, scuola compresa. Stesse indicazioni anche da parte dell’INPS nelle diverse circolari al riguardo per il settore privato. Indicazioni, sempre come precisato per i 3 giorni di permesso mensile, legittime anche per i Dirigenti. In merito al concetto di CONVIVENZA la stessa circolare afferma quanto segue.” Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di disabilità grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. L’iscrizione all’Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza. Quando la permanenza nel Comune supera i 12 mesi, non può più essere considerata temporanea e quindi l’interessato dovrà chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente. Se quest’ultimo non provvede autonomamente, sarà l’Ufficiale d’Anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, procederà ad iscriverlo d’ufficio. La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall’interessato ai sensi degli art. 46-47-76 del DPR 445/2000. In alternativa, Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo (cfr. applicazione dell’art. 2 comma 1 lettera n del D.lgs. 105/2022) ma, che deve essere comunque presente al momento dell’assenza per congedo. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000). L’età del suocero/coniuge di 84 anni è irrilevante, questo dato, dal legislatore e dalle omogenee indicazioni per una corretta gestione pubblico e privato, non è stato preso in considerazione come requisito a scalare. Quindi in risposta al quesito, diversamente dalla possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso mensile, a nostro parere e con le condizioni evidenziate nel testo del quesito, non è possibile richiedere ed usufruire del congedo. Infatti, a tale proposito, rileva sia la presenza del coniuge/suocero, sia la presenza anagrafica di uno dei figli nello stato di famiglia della persona assistita.

    Data di pubblicazione: 17/03/2026

  • Colloqui scuola-famiglia e soggetti legittimati: il caso del convivente di un genitore separato...
  • Nella pratica scolastica non è raro che emergano tensioni tra genitori separati. Una delle situazioni più frequenti riguarda la partecipazione ai colloqui con i docenti: può un genitore presentarsi accompagnato da una persona di fiducia? È necessario il consenso dell’altro genitore? Il quesito nasce spesso da contestazioni formali avanzate da uno dei genitori, che invoca il principio di bigenitorialità o la tutela della privacy del minore. Uno dei casi maggiormente controversi è appunto quello del genitore che si presenta al colloquio con una persona di fiducia sgradita all’altro. Ovviamente, il fatto che il colloquio avvenga in presenza o per via telematica non cambia i termini della questione. Come precisato in precedenti consultazioni redazionali, il quadro normativo è offerto dagli artt. 316 e 337-ter del codice civile secondo cui la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli – relative ad esempio all’istruzione, alla salute o alla residenza – devono essere assunte di comune accordo. La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che non tutte le attività legate alla vita scolastica rientrano tra le decisioni di maggiore interesse. In particolare, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 31571 del 9 dicembre 2024) ha ritenuto che rientrano nell’ordinaria amministrazione e, pertanto, possono essere svolte in autonomia da ciascuno dei genitori, le attività che riguardano la gestione della vita quotidiana o la mera attuazione di scelte già compiute. Il colloquio con i docenti rientra chiaramente in questa categoria. Non si tratta infatti di una decisione che incide sul percorso scolastico del bambino, ma di un momento informativo: serve a conoscere l’andamento educativo e a dialogare con la scuola. Per questo motivo ogni genitore può parteciparvi autonomamente, senza bisogno di una preventiva autorizzazione dell’altro. In tal senso, la redazione ha qualificato tale attività come esercizio di un diritto a fruizione disgiunta, ravvisando in capo a ciascuno dei genitori un diritto incomprimibile e realizzabile in piena autonomia, se del caso anche mediante proprio delegato. Poiché si tratta di un diritto autonomo e incomprimibile che inerisce alla funzione genitoriale e che compete, in pari misura (salvo diverso provvedimento dell’autorità giudiziaria) a ciascuno dei genitori, ne discende che la sua fruizione non può subire reciproci condizionamenti o richiedere preventive autorizzazioni dell’altro genitore. Possono dunque darsi tre scenari: a) Partecipazione del compagno insieme alla madre È ammissibile. Il genitore titolare della responsabilità genitoriale può farsi accompagnare da una persona di fiducia durante il colloquio. In tal caso il terzo non partecipa in modo autonomo, ma assiste il genitore che rimane il solo interlocutore della scuola. b) Partecipazione del compagno da solo con delega della madre È possibile e lecita, purché vi sia una delega esplicita del genitore. In questo caso il compagno agisce come delegato del genitore, limitatamente alla partecipazione al colloquio informativo. c) Partecipazione del compagno da solo senza delega Non è consentita. In assenza di delega il terzo: • non è titolare della responsabilità genitoriale; • non ha alcun rapporto giuridico con la scuola; • non è legittimato a ricevere informazioni sull’alunna. Consentire la partecipazione comporterebbe inoltre un possibile trattamento illecito di dati personali ai sensi della normativa sulla privacy. Si deve pertanto concludere che: La richiesta del padre di vietare in assoluto la presenza del compagno della madre non appare giuridicamente fondata. Infatti: • il genitore può farsi accompagnare da una persona di fiducia; • può anche delegare un terzo a partecipare al colloquio. La scuola deve però garantire che tale presenza avvenga solo con il consenso o la delega del genitore interessato. In questa prospettiva, quando il compagno compare da solo, Ia scuola è tenuta a verificare l’esistenza di una delega espressa, rilasciata in forma scritta, specifica per il colloquio e accompagnata da copia del documento del delegante.

    Data di pubblicazione: 17/03/2026

  • Autorizzazione genitoriale all’uscita autonoma: vale anche per le attività scolastiche svolte oltre l’orario ordinario?
  • L’art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito nella L. 4 dicembre 2017 n. 172 stabilisce che “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono autorizzare l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma dei minori di anni quattordici dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”. Dal dato letterale emerge chiaramente che l’autorizzazione riguarda l’uscita “dai locali scolastici” e “al termine dell’orario delle lezioni”. Ciò premesso, la redazione ritiene che la portata precettiva della disposizione, che si sostanzia in un esonero dalla responsabilità civile, sia insuscettibile di essere estesa a fattispecie diverse ed ulteriori da quelle da essa espressamente contemplate. A tale conclusioni è dato pervenire per le seguenti ragioni: a) Le norme che escludono o attenuano le responsabilità previste dalla legge hanno natura eccezionale e non possono essere oggetto di applicazione analogica. b) La stessa prassi amministrativa (Nota MIUR prot. n.2379 del 12/12/2017), laddove mette in evidenza che l’efficacia temporale dell’autorizzazione genitoriale è sempre revocabile e comunque circoscritta alla durata dell’anno scolastico conferma tale assunto. c) L’autorizzazione genitoriale è rilasciata in virtù di una piena conoscenza, da parte dei genitori, del tempo in cui e del luogo da cui il minore rientra in autonomia. Alla luce di quanto precede, proprio perché nelle ipotesi alle quali il quesito si riferisce il rientro avviene in luoghi e orari diversi da quelli ordinari, sembra necessario che la scuola richieda il rilascio di un’autorizzazione specifica delle famiglie, distinta da quella prevista per l’uscita quotidiana. Tale prassi, oltre a rafforzare le posizione dell’amministrazione in caso di contenzioso, appare rispettoso dell’esigenza di mantenere un corretto flusso informativo scuola / famiglia circa le modalità di svolgimento delle attività didattiche.

    Data di pubblicazione: 17/03/2026

  • Trattenuta della cauzione per danni causati durante un viaggio di istruzione: come tutelare le famiglie non coinvolte?
  • La questione prospettata nel quesito riguarda la ripartizione delle responsabilità per i danni causati da un alunno durante un viaggio di istruzione e le conseguenze nel caso in cui la famiglia dell’alunno responsabile non provveda spontaneamente al risarcimento. I riferimenti normativi sono anzitutto costituiti dalle norme del codice civile. Ai sensi dell’art. 2043 c.c., chi cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto al risarcimento. Quando il fatto è commesso da un minore, trova applicazione anche l’art. 2048 c.c., secondo cui i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori non emancipati che abitano con essi, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto. Nel contesto scolastico opera, inoltre, la responsabilità dell’amministrazione per culpa in vigilando, derivante dall’obbligo di sorveglianza sugli alunni durante le attività scolastiche, comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la scuola può essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dagli alunni durante il tempo in cui sono affidati alla vigilanza del personale scolastico. Il panorama sopra descritto deve essere integrato alla luce del contratto stipulato con l’agenzia di viaggi (che dovrebbe recare alcune clausole specifiche) nonché con la polizza per responsabilità civile di cui l’amministrazione scolastica dovrebbe essere titolare: non può infatti escludersi che l’evento in questione possa trovare copertura al suo interno. Tutto ciò premesso e considerato, l’albergo, che ha subito il danno, ha titolo per agire nei confronti dell’amministrazione scolastica che, in virtù del richiamato art.2048 del codice civile, aveva l’obbligo di vigilanza sugli studenti. Salvo diversa pattuizione eventualmente prevista nel contratto con l’agenzia di viaggi o nell’atto di adesione al viaggio di istruzione, i genitori degli studenti estranei al danneggiamento ritengono, a buon diritto, di non dover subire pregiudizi economici in ragione di un illecito compiuto da altro studente e in relazione a un’attività scolastica (perché di questo si tratta) che era connotata da un preciso obbligo di vigilanza a carico della scuola. Invero, il trattenimento delle cauzioni da parte dell’albergo nei confronti di tutti gli alunni costituisce una misura cautelativa adottata dal gestore della struttura, ma non incide sulla ripartizione della responsabilità tra i partecipanti. Pertanto, le famiglie degli altri studenti, estranei al fatto, hanno titolo a chiedere la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione. Qualora la famiglia del responsabile del fatto si rifiuti di rimborsare il danno, la scuola non dispone di poteri autoritativi per imporre il pagamento, trattandosi di una obbligazione di natura civilistica. In questo difficile contesto si suggerisce di: - Attivare e istruire tempestivamente un procedimento disciplinare a carico dello studente individuato come responsabile. - Segnalare tempestivamente l’evento e la richiesta risarcitoria dell’albergo alla società assicuratrice con la quale è intrattenuta polizza per responsabilità civile. - Interessare della questione la competente Avvocatura dello Stato onde verificare se, anche alla luce del contratto con l’Agenzia di viaggi e delle eventuali regole interne che disciplinavano il viaggio di istruzione, si debba, come allo stato pare, procedere alla restituzione delle cauzioni alle altre famiglie e si possa agire in rivalsa nei confronti della famiglia dello studente vandalo per culpa in educando. L’esperibilità dell’azione di rivalsa deve essere attentamente esaminata in quanto si tratta di superare la presunzione di responsabilità che incombe sulla scuola ai sensi dell’art.2048 (culpa in vigilando). Nelle more del responso dell’Avvocatura, si potrà comunque intimare, meglio all’esito del procedimento disciplinare, i genitori dello studente a rifondere la scuola di quanto corrisposto alla struttura alberghiera.

    Data di pubblicazione: 17/03/2026

  • Accesso documentale e protezione dei dati personali nei procedimenti scolastici per bullismo...
  • La formulazione del quesito rende evidente che sono ben noti i principi che governano l’accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990. Ciò premesso, si rammenta che per accedere ai documenti è necessario avere un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22 legge n. 241). Nel caso descritto risulta che: 1. Non è stato avviato alcun procedimento disciplinare. 2. Non sono stati raccolti riscontri oggettivi sui fatti. 3. Il documento richiesto è un modulo di prima segnalazione interna. 4. Gli studenti segnalanti hanno dichiarato timore di ritorsioni. 5. Tutti i soggetti coinvolti sono minori (14-15 anni). I richiedenti l’accesso, che peraltro si dolgono di alcune dichiarazioni apparse nell’ambito di una chat privata non gestita dalla scuola (dichiarazioni che ben potrebbero smentire essi stessi all’interno della chat privata) prospettano di agire legalmente, non si sa bene nemmeno a carico di chi. Ebbene, poiché i genitori in questione fanno riferimento all’accesso difensivo, la redazione richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, con sentenza 18/03/2021 n. 4 (in LexForschool) ha messo in luce che in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 , non è sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare. Premesso che non si ravvisa un apprezzabile interesse all’ostensione nei termini sopra precisati, la redazione ritiene comunque che, a tutto concedere, anche laddove si ritenesse di accogliere parzialmente l’istanza, i nominativi dei ragazzi che avevano reso le dichiarazioni raccolte dalla docente dovrebbero essere oscurati. Ciò in quanto occorre preservare la riservatezza degli strumenti attraverso i quali la scuola procede ad intercettare (attraverso le prime segnalazioni) gli episodi che possano essere rivelatori di fenomeni di bullismo. Rendere note le generalità di coloro i quali segnalano situazioni di disagio, malessere o paura avrebbe la certa conseguenza di vanificare l’efficacia delle misure preventive che il legislatore ha richiesto di adottare.

    Data di pubblicazione: 17/03/2026

  • Anno di prova dei docenti neoassunti: struttura e contenuti del colloquio finale...
  • In base all’art. 13, c. 3, D.M. n. 226/2022, “Il Comitato procede, contestualmente al colloquio, all’accertamento di cui all’articolo 4, comma 2, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test finale sottoposto al docente, e consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Per le finalità di cui al presente comma e per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, è previsto l’allegato A al presente decreto in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze di cui all’articolo 4 comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine significative e alla conseguente valutazione di cui al presente comma. Con successivo decreto ministeriale si provvede ad eventuale integrazione ed aggiornamento degli indicatori e dei descrittori di valutazione di cui al precedente periodo.” Fatte salve successive indicazioni da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, si ritiene che il test non sia altro che un approfondimento – mediante colloquio – dell’attività didattica svolta dal docente durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, così come osservata dal tutor e dal dirigente scolastico in base alla scheda allegata al D.M. citato. Ciò al fine di verificare “in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma” 2 dell’articolo 4 del D.M. n. 226/2022. In base a quest’ultimo, “Il percorso di formazione e il periodo annuale di prova in servizio è altresì finalizzato ad accertare e verificare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo, la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, particolarmente negli ambiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine significativi.” La disposizione citata recita: “Il percorso di formazione e periodo di prova annuale in servizio è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali con riferimento ai seguenti ambiti, propri della professione docente: a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico - didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione; […].” Alla luce di quanto fin qui illustrato, si ritiene che: - nel corso della seduta del comitato di valutazione occorra dedicare specifico spazio al test, verbalizzandone l’avvenuto svolgimento; - il test non debba necessariamente essere predisposto prima, anche se i membri del comitato possono prepararne una traccia, partendo dalle schede di osservazione del tutor e del dirigente scolastico e nell’ottica di effettuare la verifica del possesso ed esercizio delle competenze richiamate dall’art. 4 del D.M. n. 226/2022. Tuttavia, non è tappa obbligatoria: i membri del comitato possono anche sviluppare il test a partire dal colloquio, sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta dal tutor e dal dirigente scolastico; - il rischio che il test si sovrapponga al colloquio possa esistere, anche se il secondo deve svolgersi sul portfolio professionale mentre il primo sulle risultanze dell’istruttoria condotta dal tutor e dal dirigente scolastico. L’accertamento del comitato ha tuttavia la stessa finalità in entrambi i casi; solo che nel colloquio è il docente a illustrare quanto da lui ritenuto rilevante a quel fine, mentre nel test è il comitato a porre specifiche domande, utilizzando le risultanze per verificare l’acquisizione delle competenze e degli standard professionali necessari.

    Data di pubblicazione: 17/03/2026

  • Somministrazione del pasto ad un alunno con disabilità grave: obblighi del personale scolastico e profili di responsabilità del DS...
  • Avrei bisogno, per cortesia, di un parere in merito agli obblighi in carico ai collaboratori scolastici per quanto riguarda l'alimentazione di uno studente con disabilità grave...

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Criteri di computo della malattia in caso di personale ATA con part-time verticale concentrato in un solo giorno settimanale...
  • Preliminarmente si rileva che le assenze del personale a t.d. sono disciplinate dall’art. 35 del CCNL 2024 che ha abrogato l’art. 19 del CCNL 2007 (seppur mantenendone la stessa formulazione). Per quanto concerne le assenze per malattia del personale in part-time verticale (come nel caso di specie stante che al dipendente a t.d. con spezzone orario si applica la disciplina del personale in part time), l'ARAN con l'orientamento applicativo Comparto Scuola del 27 febbraio 2013, in merito a come debba essere effettuato il computo dei giorni di assenza per malattia, ha specificato che occorre andare a considerare se l’assenza sia giustificata da un unico certificato medico o da più certificati medici rilasciati solo per i giorni per i quali il dipendente in part-time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate; solo in quest’ultimo caso l’ARAN ritiene che essi vadano considerati separatamente, in quanto attestanti eventi morbosi distinti. Per completezza, va altresì osservato che in nostre risposte precedenti abbiamo sempre applicato il principio del riproporzionamento per le assenze per malattia (cioè di considerare solo i giorni di assenza coincidenti con le giornate di servizio del dipendente) anche a prescindere dal fatto che si fosse in presenza di certificati separati e distinti; a detta modalità di calcolo corrispondeva il riproporzionamento del periodo di comporto che conseguiva, per l’appunto, dal fatto di considerare malattia solo i giorni in cui il dipendente avrebbe servizio con l'Amministrazione indipendentemente dalla unicità o meno del certificato medico. Infatti, l'ARAN con il successivo Orientamento SCU_070 del 14 giugno 2013 ha così precisato: "Il periodo massimo di comporto relativo alle assenze per malattia deve essere rapportato al periodo lavorato presso l’Amministrazione in caso di regime di part-time verticale? ...Sulla base quindi dei principi desumibili dalla normativa di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza (vedi in particolare le sentenze di Cassazione Sez. lavoro, 30/12/2009 n. 27762 e 14 dicembre 1999 n. 14065 che hanno affermato il principio del riproporzionamento del periodo di comporto in caso di part time verticale) si ritiene che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale debba necessariamente tenere conto della ridotta entità della prestazione lavorativa, relativamente sia ai trattamenti economici per malattia, sia alle assenze dovute a malattia, sia ai permessi retribuiti che al periodo massimo di conservazione del posto, tutti elementi che dovranno essere rideterminati tenendo conto di tale criterio". L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo M_256 del 5 aprile 2016 (applicabile analogicamente anche al Comparto Scuola) ha precisato che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, trova applicazione un principio di riproporzionamento che, in relazione alle assenze per malattia, avrà ad oggetto tre elementi che compongono la fattispecie: il periodo massimo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto); il triennio di riferimento, entro il quale calcolare il predetto periodo di conservazione del posto; i periodi di retribuzione intera e ridotta. Nel medesimo Orientamento viene altresì precisato che: "In proposito, si precisa che, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa. In relazione ai giorni festivi e non lavorativi, ricadenti in tale periodo, si ritiene applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Sussiste, infatti, un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, nel calcolo del periodo di assenza per malattia, devono essere computati anche i giorni festivi o non lavorativi, che ricadano all’interno di tale arco temporale (Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 10/11/2004, n. 21385, sentenza 18/10/2000, n. 13816; sentenza 14/12/1999, n. 14065)". L'ARAN, con Orientamento RAL del 05/06/2011, ha affermato che in conseguenza di tale riproporzionamento del periodo massimo di conservazione del posto, ai fini della verifica del suo eventuale superamento si computano solo i giorni di malattia del lavoratore coincidenti con quelli nei quali, in base all'articolazione dell'orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa. Pertanto, alla luce degli Orientamenti ARAN, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, trova applicazione il principio di riproporzionamento che, in relazione alle assenze per malattia, ha ad oggetto tre elementi che compongono la fattispecie: - il periodo massimo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto) che per i dipendenti della Scuola è disciplinato dall’art. 17 comma 1 del CCNL 2007 e dall'art. 35 del CCNL 2024 per il personale a t.d.); - il triennio di riferimento, entro il quale calcolare il predetto periodo di conservazione del posto (o il diverso periodo stabilito per il personale a t.d come nel caso di specie ); - i periodi di retribuzione intera e ridotta (cfr art. 17 comma 8 del CCNL 2007 e art. 35 CCNL 2024 per il personale a t.d.). Affermato il principio di riproporzionamento vediamo come procedere. In tal senso utili indicazioni le possiamo trovare nell'Orientamento Applicativo ARAN RAL353 del 4/6/2011 (che richiama l'OA RAL352). L'ARAN ha precisato che in caso di assenza per malattia di un dipendente in part-time verticale, l'ente deve procedere a riproporzionare il periodo massimo di conservazione del posto, il periodo di riferimento all'interno del quale sommare tutte le assenze per malattia effettuate dal lavoratore, e i periodi a retribuzione intera e ridotta previsti dal CCNL di riferimento. L'ARAN precisa quindi, ad esempio, che in caso di dipendente che in ogni settimana lavora 3 giorni su 5, detti riproporzionamenti andranno effettuati in ragione di 3/5; se il dipendente lavora 3 giorni su 6, detti riproporzionamenti andranno effettuati in ragione di 3/6. In conseguenza di tale riproporzionamento del periodo massimo di conservazione del posto ai fini della verifica del suo eventuale superamento si computano solo i giorni di malattia del lavoratore coincidenti con quelli nei quali, in base all'articolazione dell'orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa. Secondo detti Orientamenti si dovranno considerare solo i giorni di malattia corrispondenti a quelli in cui il lavoratore deve rendere la sua prestazione. Pertanto, si dovranno considerare solo i giorni di malattia corrispondenti ai giorni della settimana in cui il lavoratore deve rendere la sua prestazione. Tuttavia, nel caso in cui, nel giorno stabilito per la ripresa dell'attività lavorativa ( il venerdì) , il lavoratore si assenti di nuovo per malattia, nel computo del periodo di comporto si dovrebbe tenere conto anche della domenica (o anche il sabato in presenza di orario di servizio strutturato su cinque giorni lavorativi) in virtù della presunzione di continuità della malattia costantemente affermata dalla giurisprudenza, anche al fine di evitare sia situazioni di disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato sia comportamenti non corretti dei lavoratori a tempo parziale che, attraverso opportuni calcoli, potrebbero assentarsi per lunghi periodi di tempo. Tuttavia si deve evidenziare che la stessa giurisprudenza (Cass. Civ., sez.lav., 18.10.2000, n. 13816; Cass.Civ., sez.Lav., 14.12.1999, n.14065; App.Torino, 19.6.2000), anche con riferimento al periodo di comporto del dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, ammette con uguale costanza che tale presunzione di continuità opera solo in mancanza di prova contraria che è onere del lavoratore stesso fornire. Pertanto, secondo gli Orientamenti prevalenti in materia, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale trova applicazione un principio di riproporzionamento mediante il quale l’Amministrazione dovrà imputare a malattia le giornate di assenza del dipendente ricomprese nel certificato medico e coincidenti con i giorni in cui avrebbe dovuto prestare l’attività lavorativa. Inoltre, con riguardo al giorno di riposo settimanale (di norma, la domenica o anche il sabato in presenza di orario di servizio strutturato su cinque giorni lavorativi) è applicabile la medesima presunzione di continuità alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Sul punto, infatti, sussiste un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale i giorni festivi, i giorni non lavorativi nonché il giorno di riposo settimanale ricadenti all’interno di tale arco temporale non vengono computati solo nel caso in cui vi sia una previsione contrattuale in tal senso (ex multis, Cass. Civ. sez. Lavoro sent. del 24/11/2016 n. 24027; Cass. sent. del 24/9/2014 n. 20106; Cass. sent. del 15/12/2008 n. 29317). Alla luce dei principi sopra richiamati, ai fini del computo delle assenze per malattia, dovendo il comporto essere riproporzionato, si ritiene che debba tenersi conto esclusivamente delle giornate in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la propria prestazione lavorativa ( in applicazione del principio della continuità anche della domenica – e sabato in caso di articolazione su 5 giorni – se non vi è rientro in servizio). Pertanto, da un lato si considereranno come giorni di malattia unicamente quelli, ricadenti nel periodo coperto dai certificati medici, in cui il dipendente avrebbe dovuto lavorare; dall'altro, ai fini del periodo di comporto, si dovrà procedere al riproporzionamento. Nel caso di specie, a nostro avviso, il periodo di comporto, pari a nove mesi per i dipendenti a t.d. tempo pieno, si ridurrebbe a un sesto, ovvero a 1 mese e 15 giorni. Lo stesso meccanismo vale per i giorni al 100% (30 per il personale a t.d. al 30 giugno a tempo pieno) 30:6= X:1 X=5

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Docente con riconoscimento di inabilità lavorativa totale e permanente: ha diritto ai permessi L. 104/1992 per assistenza a familiare?
  • Per quanto concerne la possibilità del lavoratore invalido di fruire dei permessi previsti dall’art. 33 comma 3 della legge 104/92 per assistenza a familiare disabile con connotazione di gravità, la stessa norma non pone nessuna preclusione specifica al riguardo. La Circolare INPS n. 53/2008 al punto 6 prevede quanto segue: “Si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege n. 104/92 per sè stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave”. Anche INPDAP, con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1) ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza. Il punto 5.1 della circolare così prevede: “... cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Anche in questo caso il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.” Il Dipartimento della Funzione, nella Circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, intervenuta a seguito della Legge n. 183/2010 precisa che la normativa non preclude espressamente ad un lavoratore in situazione di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste. Tutto ciò premesso, quindi, a nostro avviso anche il docente con invalidità personale al 100% può, in linea di principio, usufruire dei tre giorni ex art. 33 legge n. 104/92 per assistere il familiare disabile.

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Supplenza fino al 30/06 e richiesta di aspettativa per contratto di ricerca post-dottorale all’estero: quale documentazione presentare?
  • Nel caso di specie si ritiene che la normativa di riferimento sia rappresentata dall’art. 22 bis della legge n. 240 del 2010 che disciplina gli incarichi post doc. Fermo quanto previsto dall'articolo 22 ( contratti di ricerca) le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Si tratta quindi di una aspettativa non soggetto alla valutazione discrezionale del DS ma il dipendente dovrà allegare alla domanda l’incarico di cui risulta destinatario. L’INPS, con la Circolare 11 settembre 2025 n. 125, ha fornito indicazioni in merito ai contratti di ricerca ed ai contratti denominati “incarichi post-doc” di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 240/2010 e i contratti denominati incarichi post-doc di cui all’articolo 22-bis della medesima legge sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi. I periodi di vigenza degli incarichi post-doc di cui all’articolo 22-bis della legge n. 240/2010 devono essere dichiarati mensilmente tramite le modalità in uso per il flusso Uniemens-ListaPosPA, utilizzando il codice appositamente previsto “53”, avente il significato di “Incarichi post-doc – art.22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. L’Amministrazione pubblica che pone in aspettativa il lavoratore che ha stipulato il contratto con una delle istituzioni previste dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010, deve valorizzare nell’ultimo periodo precedente l’aspettativa lo specifico codice cessazione “64”, avente il significato di “Aspettativa incarichi post-doc– art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. I suddetti codici devono essere utilizzati valorizzando nel flusso Uniemens-ListaPosPA l’elemento con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente circolare.

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Espulsione di una studentessa maggiorenne per reiterati episodi disciplinari: è possibile?
  • Una studentessa maggiorenne nel corso dell'anno è stata ripetutamente sanzionata anche con periodi di sospensione dalle lezioni. Dopo l'ennesimo grave episodio...

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Superamento del limite di assenze: obbligo di segnalazione agli enti preposti nonostante le giustificazioni familiari?
  • In merito alla situazione descritta, è fondamentale distinguere tra la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e la validità dell'anno scolastico. La legge pone in capo ai genitori o a chi ne fa le veci la responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico. In particolare, l’art. 114 D.Lgs. n. 62/2017 intesta la relativa vigilanza al sindaco e, per quanto di competenza, ai dirigenti scolastici secondo la procedura descritta al comma 4: “Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.” Il dirigente deve verificare la frequenza degli alunni e individuare coloro che si assentano per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi senza giustificati motivi. Se l'alunno non riprende la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione ai responsabili (ovvero i genitori o coloro che ne fanno le veci), il dirigente scolastico deve avvisare entro i successivi sette giorni il sindaco. La normativa stabilisce espressamente che costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di elusione o violazione dell'obbligo, il sindaco, dopo aver ammonito senza esito i responsabili, procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale (art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994). Nel caso specifico, sebbene i genitori adducano impedimenti familiari, la mancata presentazione alle convocazioni ufficiali e l’appropinquarsi del superamento della soglia impongono al dirigente di valutare se i motivi addotti siano "giustificati" o se non configurino, invece, una condotta elusiva dell’obbligo di istruzione, rendendo necessaria e obbligatoria la segnalazione al sindaco per le verifiche di competenza. La contestazione verbale del genitore non ha infatti valore giuridico a fronte dei doveri di vigilanza della scuola. Del resto, nel caso di specie è doveroso procedere a detta segnalazione, ancora prima del raggiungimento della mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, se non si ritengono giustificati i motivi a base delle assenze e queste si sono protratte per quindici giorni anche non consecutivi nel corso di tre mesi. In conclusione, la segnalazione agli enti preposti (ovvero al sindaco) è un atto dovuto volto a tutelare il diritto all'istruzione del minore, indipendentemente dall'opposizione dei genitori o dalle loro giustificazioni parziali. Ovviamente, quanto fin qui detto è profilo diverso da quello che riguarda esclusivamente la possibilità di procedere allo scrutinio finale dell'alunno e che risulta disciplinato nell’art. 5 del D.Lgs. n. 62/2017. Ivi si legge: “1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.” Per la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Il collegio dei docenti può deliberare deroghe a tale limite per casi eccezionali, congruamente documentati, a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione finale. Qualora l'alunno superi il limite delle assenze consentite e non sia possibile – pur applicando le deroghe deliberate – procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta la non validità dell’anno scolastico e dispone la non ammissione alla classe successiva. Ciò significa che, ai fini della validità dell’anno scolastico, le giustificazioni alla base delle assenze contano solo al fine di applicare le eventuali deroghe deliberate dal collegio dei docenti: se l’alunno rimane all’interno del numero di assenze consentite, anche se esse sono ingiustificate, la validità dell’anno scolastico è indiscussa.

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Ricovero in struttura accreditata e diritto al congedo straordinario per assistenza al familiare motivata da esigenze di supporto psicologico...
  • Come noto il diritto al congedo di cui al quesito per applicazione dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001 è subordinato a precise regole. In particolare, lo stesso art. 42 al comma 5 bis (aggiornamento art. 4, comma 1, lettera a) del DLgs 119/2011) stabilisce: “Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza”. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Al riguardo, la Funzione Pubblica nella circolare 13/2010 punto 5 e l’INPS nella circolare 32/2012 punto 6, precisano quanto segue. I genitori potranno fruire: • del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; • gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare. Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario: a) interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010); b) ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3); c) ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3): La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare. In merito invece alle diverse casistiche delle strutture pubbliche o private che garantiscono il ricovero h 24, in calce le nostre considerazioni. La Corte di Cass. nella sentenza n. 21416/2019 del 14.08.2019, ha affermato che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.” La stessa Corte di Cassazione Sez. Penale in altra sentenza la n. 8435 del 2013 aveva precisato che una residenza per anziani garantisce semplicemente una assistenza sanitaria di base e a carattere non continuativo. Nella motivazione si legge " La giurisprudenza di legittimità, così come quella amministrativa, hanno inoltre affermato che le case di riposo, ancorché in esse si svolgano attività sanitarie ed infermieristiche, non rientrano negli enti ospedalieri (Sez. L., sentenza n. 6655 del 19/07/1997, n. 6655, rv. 506169; Sez. L, sentenza n. 10865 del 16/08/2000, rv. 539619; Cons. Stato, Sez. 4, sentenza n. 1153 del 28/10/1996). Al riguardo, le case di riposo, le comunità alloggio e le case albergo presentano caratteristiche piuttosto simili e, per le relative attività economiche adottate, dall’Istat sono classificate come “struttura di assistenza infermieristica residenziale per anziani”. Mentre, diverso è il caso per le RSA e le case protette che sono strutture socio-sanitarie residenziali in grado di assicurare prestazioni sanitarie e riabilitative, con assistenza medica e infermieristica continua, prevalentemente indicate per quegli anziani che presentano un basso livello di autosufficienza, ma che non richiedono cure mediche ulteriormente specializzate. Nel caso in oggetto si tratta invece, di una casa di cura privata, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, che opera al pari di un ospedale pubblico. Una struttura sanitaria privata accreditata che viene riconosciuta idonea a erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Conclusivamente e, in risposta al quesito, considerato tutti i presupposti e le condizioni di legge per avere diritto al congedo, a parere di chi scrive può essere presa in considerazione l’ipotesi c) delle eccezioni. La docente deve allegare alla sua richiesta l’attestazione rilasciata dal direttore sanitario della casa di cura, che certifichi il bisogno di assistenza da parte del familiare/coniuge, documento probatorio che giustifica il ricovero. Si aggiunge che, come da prassi, per questo congedo è necessario emettere un decreto. Questo provvedimento, diversamente dalle altre assenze, è soggetto ai sensi del D.lgs. 123/2011 al controllo preventivo della competente RTS e, al successivo pagamento della relativa indennità, quindi, è necessario e propedeutico che gli atti a corredo siano completi e verificati dalla scuola prima del relativo invio. Al riguardo per correttezza, si aggiunge che all’amministrazione sono concessi per legge, applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera n), del Dlgs 105/2022, 30 giorni (termine massimo) dalla data della domanda al fine di verificare la correttezza della documentazione ricevuta, termine che dovrebbe essere preso in considerazione anche dallo stesso lavoratore.

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Rilascio del certificato di servizio al personale scolastico: procedura, imposta di bollo e modello di richiesta...
  • La questione tocca un punto nevralgico della gestione documentale nella Pubblica Amministrazione dopo la "decertificazione" introdotta dalla Legge 183/2011, incrociando la disciplina relativa all'imposta di bollo (DPR 642/1972) e le norme sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000). La Legge 183/2011 ha infatti introdotto un principio fondamentale: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.”. Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, infatti: “I certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.” (Art. 40, comma 1, DPR 445/2000). Per quanto concerne il bollo, in linea generale, il principio cardine è che l'imposta di bollo va sempre apposta se l’uso è nei rapporti privati, mentre l'esenzione è l'eccezione che deve poggiare su norme specifiche (vedi Tabelle allegate al DPR 642/1972 o leggi speciali). Proveremo quindi a fare un'analisi dettagliata per i due scenari prospettati: 1) Per quanto riguarda la richiesta di certificati di servizio (o meglio, la conferma dei dati) tra una Scuola e un'altra PA/Scuola, si rappresenta quanto segue: • Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011, le PA non possono richiedere né accettare da cittadino (o dipendente) certificati rilasciati da altre PA. Nei rapporti tra uffici pubblici, il certificato è sostituito dall'autocertificazione dell’interessato e, successivamente, dall'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti quanto dichiarato nell’autodichiarazione. • Quando un'amministrazione interpella un’altra PA per verificare la veridicità di una dichiarazione sostitutiva (art. 71 DPR 445/2000), si configura un'attività di controllo d'ufficio. • In questo caso, lo scambio di dati avviene in regime di esenzione dall'imposta di bollo. Tale esenzione non deriva necessariamente ed esclusivamente dalla Tabella B del DPR 642/1972, ma dal fatto che non si sta "rilasciando un certificato" al privato, bensì si sta effettuando uno scambio di dati tra soggetti pubblici per finalità istituzionali (procedimento amministrativo di ricostruzione carriera). • La PA che detiene i dati deve quindi rispondere alla richiesta della PA procedente senza pretendere il pagamento del bollo, poiché l'atto non è consegnato al cittadino, ma richiesto dalla PA procedente per dovere d’ufficio. 2) Se invece è il cittadino (dipendente o ex dipendente, come nel caso in trattazione) a richiedere formalmente il rilascio di un certificato di servizio "per uso privato": • Il certificato deve obbligatoriamente riportare la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". • Trattandosi di un documento rilasciato a un privato per usi personali, il certificato è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine (16,00 €), a meno che il richiedente non indichi una specifica causa di esenzione prevista dalla legge (es. uso controversie di lavoro, art. 10 Tab. B). • Se il dipendente non indica una finalità che rientri tra le esenzioni normativamente previste, l'Amministrazione deve richiedere il versamento dell'imposta. Il rilascio di un certificato in carta libera senza che vi sia una norma che lo preveda, configura, in capo all’Amministrazione, una responsabilità erariale per l'omesso pagamento del tributo. • Esistono tuttavia casi specifici di esenzione (Tabella B del D.P.R. 642/1972), come l'uso per fini previdenziali, per l'iscrizione alle liste di collocamento o per controversie di lavoro. Se il richiedente invoca l'esenzione, deve obbligatoriamente indicare nella richiesta l'uso specifico e l'articolo di legge che la prevede. 3 ) Se la richiesta di certificato perviene tramite un legale: • Deve essere accompagnata da una procura alle liti o delega specifica firmata dal dipendente/ex dipendente con copia del documento di identità dell'interessato. • Se il certificato è richiesto per essere prodotto in un procedimento giurisdizionale (es. ricorso al Giudice del Lavoro), è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 12, comma 1, n. 2), dell'Allegato B al DPR 642/1972 (controversie in materia di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego). Per quanto concerne la corretta modalità con cui il cittadino (o il suo legale) deve far pervenire all’Istituto la richiesta di rilascio del “certificato di servizio”, detta richiesta, da prodursi in forma scritta e firmata dal richiedente, dovrebbe pervenire al protocollo mediante: • PEC (Posta Elettronica Certificata): È il metodo preferibile per la certezza della data e dell'identità (se la PEC è personale). • Posta Elettronica Ordinaria: Accompagnata da copia del documento di identità del richiedente. • Consegna a mano: Presso l'ufficio di segreteria/protocollo, sempre previa identificazione. • Servizio postale (raccomandata A/R). In merito alla modulistica, non esiste un modulo standard obbligatorio: ogni istituto può adottare un proprio modello che, comunque, dovrebbe contenere i seguenti elementi: 1. Dati anagrafici del richiedente, periodo/i di servizio, recapiti per eventuali comunicazioni 2. Finalità dell’uso 3. Dichiarazione sull'imposta di bollo: a. Che il certificato è richiesto in carta resa legale, con impegno a fornire la marca da bollo da € 16,00 all’atto del ritiro del certificato. b. Che il certificato è richiesto in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Tabella B, art. ______ per il seguente uso: _______________ 4. Dichiarazione obbligatoria: “Il sottoscritto è consapevole che il certificato rilasciato non potrà essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 15 L. 183/2011).” 5. Data e firma del richiedente 6. Indicazione degli allegati: a. copia documento d’identità del richiedente (dipendente, ex dipendente, legale); b. procura alle liti o delega specifica firmata dal dipendente (per richieste tramite legale)

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Rientro in servizio durante l'aspettativa per motivi personali: valutazione della compatibilità con supplenza già conferita fino al 31/08...
  • L'art. 18 del CCNL 2007 - non modificato dal CCNL 2024 - prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'ARAN con l'O.A. SCU_025 del 4/06/2010 ha affermato che: “L’art. 18 del CCNL 29-11-2007, contratto vigente per il comparto scuola, nel trattare dell’aspettativa di famiglia non ha alcuna previsione né alcun divieto sulla possibilità di interruzione per alcun motivo di detto istituto. Detta interruzione si deve però ritenere possibile, se per causa di malattia per l’ipotesi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che tale situazione genera impossibilità di assolvere a doveri lavorativi e a svolgere prestazioni specifiche non giustificabile con l’aspettativa per motivi di famiglia”. Il successivo orientamento applicativo ARAN SCU_039 del 7/12/2011 si è espresso in maniera ancora più netta, sostenendo che “l’aspettativa per motivi di famiglia o personali, prevista dall’art. 18, comma 1 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/57, i quali nulla dispongono sulla interruzione di tale aspettativa ma solo sulla revoca della stessa ad opera del dirigente scolastico per ragioni di servizio”. Da ultimo l'ARAN, con l'O.A. del 24 febbraio 2021 CIRS43, ha ribadito che l’interruzione dell’aspettativa per motivi di famiglia non è regolata né dall’art. 18, comma 1, del CCNL Scuola del 29/11/2007, né dal D.P.R. n. 3/1957, il quale prevede unicamente la possibilità di revoca ad opera del dirigente scolastico. In una recente risposta a quesito abbiamo fornito parere negativo sulla richiesta di interruzione di un'aspettativa per motivi di famiglia da parte di una dipendente poiché il compagno che voleva assistere stava meglio di quanto inizialmente previsto. Siamo stati più di apertura nel caso in cui un'aspettativa era stata richiesta per assistere il marito che era poi deceduto, proprio perchè era venuto meno il presupposto oggettivo - ed unico - per cui era stata chiesta l'aspettativa. Nel caso specifico, e pur ribadendo quanto detto in premessa, si ritiene che sulla base di quanto meramente affermato dal docente (semplice richiesta di interruzione), non si è in presenza di un motivo oggettivo tale da interrompere l'aspettativa non retribuita in essere. Conclusivamente, riteniamo che la richiesta possa essere rigettata tenuto conto anche della presenza di un supplente sino al 31 agosto 2026.

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Collaborazione con una Fondazione privata per la catalogazione patrimonio librario: aspetti amministrativi e contabili...
  • L'iniziativa descritta è un tipico esempio di sussidiarietà orizzontale in cui la scuola e il privato collaborano per la valorizzazione del patrimonio culturale. Proviamo a dare la nostra "soluzione", per dare una veste giuridica alla collaborazione e nel contempo indicare una strada non troppo complessa per gestire le somme in questione. Per perfezionare la collaborazione tra la scuola e la Fondazione privata, è tuttavia necessario seguire un iter amministrativo che garantisca la trasparenza e la corretta gestione delle risorse. Amministrativamente, il percorso per le Istituzioni Scolastiche è tracciato dal D.I. 129/2018 e richiede alcuni passaggi formali per garantire, come detto, trasparenza e legittimità. Al fine di inquadrare correttamente l'operazione sotto il profilo amministrativo e contabile, riteniamo che l’Istituto debba procedere come segue: - Il rapporto deve essere formalizzato attraverso una Convenzione (o un Protocollo d'Intesa), fattispecie espressamente prevista dall’art. 43, comma 2, del Regolamento di contabilità. Trattandosi di un impegno pluriennale - che comporta oneri e attività specifiche – occorrerà sottoporre l’atto all’approvazione dal Consiglio di Istituto, in base alle previsioni di cui all’art. 45, comma 1, lett. d), del DI 129/2018. - Per quanto concerne il contributo, trattasi di compartecipazione ai costi sostenuti nell'ambito di un progetto culturale di interesse comune. Riteniamo pertanto che l'importo versato dalla Fondazione possa essere acquisito dalla scuola sotto forma di erogazione liberale vincolata (o donazione modale), da sottoporre anch’essa (congiuntamente alla convenzione pluriennale) alla delibera del CdI, ex art. 45, comma 1, lett. a) del Regolamento. La natura di tale erogazione si sostanzia quindi in un contributo in denaro (che nasce senza obbligo di controprestazione diretta di mercato) finalizzato a uno scopo specifico: l'innovazione tecnologica e/o l'offerta formativa legata alla catalogazione. - Resta inteso che nella causale del versamento del contributo e nella lettera di accompagnamento della Fondazione dovrà essere specificato che la somma è destinata unicamente al "pagamento del canone annuale del software di registrazione testi". - Ricordiamo inoltre che, qualora la Fondazione intenda beneficiare di detrazioni fiscali, l'erogazione dovrebbe essere configurata come un'erogazione liberale per l'innovazione tecnologica (art. 13 L. 40/2007), a condizione che il software porti un beneficio anche alla didattica o all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola. Riportiamo infine alcune indicazioni in ordine alla struttura dell’atto e gli elementi essenziali che, a nostro avviso, dovrebbero essere previsti: 1) Oggetto: attività di catalogazione del patrimonio librario della Fondazione tramite il software in uso alla scuola. 2) Durata: pluriennale (es. 3–5 anni), senza possibilità – o con possibilità - di rinnovo (da valutare a cura del Consiglio di Istituto). 3) Impegni della scuola: a. mettere a disposizione il software di catalogazione; b. mettere a disposizione eventuale personale scolastico per l'inserimento dei dati in affiancamento al personale della Fondazione; c. garantire la corretta gestione dei dati e conservazione digitale dei record inseriti, secondo la normativa vigente; d. mettere a disposizione della Fondazione l’uso di spazi o attrezzature. 4) Impegni della Fondazione: a. Individuare il personale che opererà sul software, previa formazione, per la catalogazione del patrimonio librario dell’Istituto b. Assicurare che l’attività non interferisca con il regolare funzionamento dei servizi scolastici. c. Contribuire al pagamento del canone annuale del software (per un importo pari a € XX annui, per n. x annualità) mediante erogazione liberale vincolata a favore dell’Istituto; d. effettuare il versamento secondo le modalità indicate dall’Istituto. e. Mettere a disposizione eventuali ulteriori supporti logistici o materiali di proprietà della Fondazione. 5) Regime dei dati, Proprietà dei Dati e Proprietà Intellettuale: a. Chiarire, in particolare, a chi apparterrà il catalogo creato e chi potrà accedervi. b. Indicare il soggetto responsabile della tutela del patrimonio librario e dei dati catalogati c. prevedere l’eventuale possibilità di rendere il catalogo consultabile pubblicamente (OPAC) come servizio alla comunità. 6) Responsabilità e coperture assicurative 7) Trattamento dei Dati Personali (GDPR) 8) Clausole di recesso, sospensione, risoluzione 9) Disposizioni finali a. Rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa nazionale vigente in materia b. Individuazione del foro competente

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Affidamento dell’incarico di medico competente a persona fisica: procedura comparativa o affidamento diretto?
  • Con deliberazione 11 dicembre 2024, n. 135/2024/INPR, la Corte dei conti dell'Emilia Romagna ha adottato delle "Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca", nelle quali viene affrontato, fra l'altro, il problema della distinzione fra contratti di appalti di servizi, disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e incarichi a personale esterno con contratto di prestazione d'opera. disciplinati dall'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Senza qui ripetere l'interessante ed estesa disamina contenuta nelle Linee guida, giova qui soffermarsi sulla considerazione, espressa dalla Corte dei conti, sul fatto che le due diverse fattispecie, nella pratica, possono sovrapporsi, poiché hanno in comune l'esecuzione di opere o, come nel caso in oggetto, la fornitura di servizi. Sempre secondo le Linee guida, il confine fra appalto di servizi e prestazione d'opera è individuabile in base al carattere imprenditoriale delle prestazioni (appalto) o in base al carattere intellettuale delle stesse (contratto d'opera); non essendo sempre facile individuare tale confine, la scelta molto spesso risulta così rientrante nel potere discrezionale della pubblica amministrazione. La Corte dei conti ha anche evidenziato che la scelta fra appalto di servizi e incarichi a personale esterno "non dovrà essere elusiva degli intenti di riduzione di spesa perseguiti né della severa disciplina di cui all’articolo 7, commi 6 e 6-bis" del D.Lgs. 165/2001. Non solo: la Corte prosegue affermando che "il mero nomen iuris utilizzato dall’ente conferente, non vale di per sé a ricomprendere nell’una o nell’altra categoria un determinato provvedimento, dovendo darsi prevalenza al comportamento complessivo delle parti e al concreto contenuto dell’atto". Tale precisazione della Corte dei conti, con ogni evidenza, deriva dal fatto che, nella maggioranza dei casi, gli incarichi a consulenti esterni sono di importo inferiore alla soglia di 140.000 euro per gli affidamenti diretti, prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per le forniture di beni e servizi. Ricorrere all'affidamento diretto, invece che alla disciplina di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 165/2001, rappresenta pertanto il rischio di eludere proprio tale "severa disciplina", rischio che le pubbliche amministrazioni non devono correre. Non è possibile, in altre parole, ricorrere all'affidamento diretto (che non comporta la pubblicazione di alcun avviso, né obbligo di acquisire più preventivi) per evitare di effettuare una selezione pubblica comparativa. In ogni caso, una volta effettuata la scelta fra appalto a persona giuridica o incarico a persona fisica, è necessario attenersi alla procedura prevista dalla legge in relazione a tale scelta. Se si opta per l'appalto di servizi, dovrà applicarsi la procedura prevista dal D.Lgs. 36/2023, in relazione al valore dell'appalto; se si opta per affidare un incarico a persona fisica, è invece necessario attenersi al disposto di cui all'articolo 7, comma 6-bis del D.Lgs. 165/2001, che obbliga l'amministrazione a espletare procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Concludiamo, pertanto, che se si vuole individuare il medico competente in una persona fisica, sia necessario ricorrere a procedure a evidenza pubblica, mediante la pubblicazione di apposito avviso. Osserviamo che, per tale particolare figura professionale, non appare possibile il ricorso a personale interno, dal momento che il medico competente non potrebbe operare una valutazione su sé medesimo. L'avviso pubblico, pertanto, dovrà essere rivolto, a nostro parere, a personale esterno all'istituzione scolastica.

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Studentessa con disabilità certificata senza docente di sostegno: è possibile la dispensa dalle prove scritte di Latino e Greco nel PDP?
  • La famiglia di una studentessa frequentante la classe prima del Liceo Classico ha richiesto, in sede di predisposizione del Piano Didattico Personalizzato...

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Assenze reiterate di una dipendente tra malattia e congedo parentale: valutazione di eventuale segnalazione agli organi competenti...
  • In riferimento al quesito posto, se le assenze sono regolarmente richieste e certificate non ci sono gli estremi per una segnalazione alla guardia di finanza, trattandosi di istituti previsti dal CCNL e dalla normativa di riferimento cui la dipendente legittimamente può ricorrere. Quello che la scuola può e deve fare è controllare la sussistenza dei requisiti delle assenze. Il congedo parentale è qualificato dalla giurisprudenza quale diritto potestativo e quindi il datore di lavoro non può negarne la concessione per esigenze di servizio. Tuttavia le domande devono rispettare i termini di preavviso che sono disciplinati dai commi 6 e 7 dell’art. 34 del CCNL 2024 che andiamo a riportare: “6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n.151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro”. Per quanto concerne l’assenza per visite specialistiche del personale ATA questa è disciplinata dall’art 69 del CCNL 2024 e non più dall’ art 33 del CCNL 2018. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. L’assenza per i permessi è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Infine, per quanto concerne le assenze per malattia l’unico strumento di controllo è quello della visita fiscale (si rinvia alle disposizioni del DM 206/2017).

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Organizzazione del servizio di assistenza educativa agli alunni con disabilità: passaggio dal modello ad personam all'educatore di plesso...
  • In merito al quesito posto, la questione dell'Educatore di Plesso è già stata affrontata in altri contesti territoriali o ambiti con diverse procedure. Rappresenta il tentativo dei Comuni di passare da una logica assistenziale "quantitativa" (un certo numero di ore al singolo) a una "qualitativa/organizzativa" (risorse per il progetto). Dal punto di vista giuridico e organizzativo, è una questione molto complessa, sulla quale, peraltro, non c'è giurisprudenza o prassi amministrativa da utilizzare a supporto. Non ci vogliamo comunque sottrarre e proviamo a dare il nostro parere. A livello nazionale non esiste una norma che vieti esplicitamente l'educatore di plesso, ma esiste un principio costituzionale invalicabile: il diritto all'istruzione dell’alunno con disabilità è un diritto soggettivo perfetto. Secondo il D.Lgs. 66/2017 (come modificato dal 96/2019), è il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) a quantificare le ore di assistenza necessarie sul singolo alunno assegnato e non sulla classe o su un gruppo eterogeneo. Se il GLO stabilisce che per un alunno vi è la necessità di esempio 10 ore e il Comune, tramite il modello "di plesso", ne eroga di fatto meno (perché l'educatore deve ruotare o intervenire su altri), il Comune è “vulnerabile” di fronte a un ricorso amministrativo. La giurisprudenza nelle maggior parte delle sentenze è costante: le esigenze di bilancio non possono prevalere sul diritto all'assistenza. Il modello dell'educatore di plesso non è una novità assoluta, ma è spesso implementato come integrazione, non come sostituzione totale dell'assistenza ad personam. In molte zone dell’Emilia Romagna e della Toscana si sono stipulati protocolli d'intesa (spesso con l'avallo delle ASL) dove l'educatore non è dedicato al proprio alunno con disabilità ma di fatto svolge il ruolo di "facilitatore del contesto". In questi casi, l'educatore lavora sulla classe per favorire l'interazione, ma la quota oraria resta comunque agganciata ai PEI degli alunni presenti in quel plesso. Alcuni comuni della Lombardia sperimentano la progettualità diffusa. Invece di assegnare ore di assistenza, si assegnano obiettivi. Se l'obiettivo di inclusione è raggiunto meglio con un educatore che gestisce un piccolo gruppo di cui fa parte l'alunno con disabilità, il modello potrebbe essere efficace. A questo punto però si apre una situazione del tutto nuova che non è contemplata negli aspetti contrattuali dell’assistente educatore. Il dirigente scolastico ha sempre una responsabilità per quanto riguarda l’organizzazione della vigilanza sugli alunni. Un assistente educatore avrebbe come responsabilità diretta prevista dai propri contratti di lavoro, la vigilanza sul proprio alunno e non sulla generalità della classe. In caso di infortunio di un alunno (diverso da quello certificato) facente parte del gruppo gestito dall'educatore, la Corte dei Conti potrebbe effettivamente intervenire e andrebbero applicate le stesse regole che sono previste per i docenti e di conseguenza andrebbero valutate le condizioni in cui si è verificato l’infortunio. L’assistente educatore potrebbe in astratto vedersi richiedere dalla Corte dei Conti la restituzione delle quote versate dallo Stato per il sinistro occorso a uno studente che svolge un’attività didattica insieme al proprio alunno con disabilità. Se l'organo giudicante dovesse rilevare imprudenza, negligenza o imperizia, l'assistente educatore potrebbe essere chiamato a restituire le somme versate dallo Stato per il risarcimento del danno. Questo accade perché l'educatore starebbe operando al di fuori del perimetro di responsabilità diretta previsto dal proprio profilo professionale standard. Inoltre, in particolare per le scuole secondarie di secondo grado, l’assistente educatore che opera in un contesto fuori dalla classe con un gruppo di studenti in cui è coinvolto il ragazzo con disabilità, che attività è chiamato a svolgere visto che non è un docente abilitato all’insegnamento di una disciplina? Vi sono però altre criticità che vanno affrontate: se il Comune adotta questo sistema per coprire i "buchi" di bilancio o di personale, le famiglie degli studenti con disabilità se proponessero ricorso molto probabilmente risulterebbero vincitori di ogni eventuale causa. Poiché alla base dell’assegnazione delle ore di assistenza si deve far riferimento a quelle riportate nel PEI e quante ne sono state effettivamente erogate. Vi può essere una responsabilità anche del dirigente scolastico se venisse accettato un modello che riduce le ore effettive rispetto a quanto deliberato nel GLO senza una motivazione pedagogica solida e in questo caso il dirigente potrebbe essere chiamato a rispondere del disservizio. Per alcuni alunni (es. spettro autistico o gravi disabilità relazionali), il cambio frequente di figura o la mancanza di un riferimento costante (l'educatore "di tutti" e di "nessuno") potrebbe essere controproducente e contestato dagli specialisti ASL. Per rendere legittima questa modalità operativa, il Comune dovrebbe proporre un Accordo di Programma. Il modello dell’educatore di plesso deve essere condiviso e "validato" dai GLO. Se nel PEI si scrive: "L'intervento educativo sarà svolto in modalità di plesso/gruppo per favorire l'autonomia e l'interazione sociale" allora la prassi diventa legittima. Il sistema deve garantire che, in caso di necessità acuta di un singolo, l'educatore torni ad essere ad personam. Infine, è fondamentale che la ASL (neuropsichiatria) certifichi che quel modello è idoneo per i profili di funzionamento degli alunni con disabilità di quella scuola.

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Compensi PNRR e variazione dello stato giuridico del docente: necessità di ricalcolo delle ritenute previdenziali...
  • Riprendendo precedenti risposte ad analoghi quesiti, riteniamo che sia necessario procedere al ricalcolo del compenso poiché, ad oggi, la contribuzione INPS non è più dovuta. Infatti, la circostanza che la docente in questione attualmente risulti di ruolo rileva ai fini del pagamento del compenso stesso, in quanto tale spettanza, pur originatasi dalla situazione giuridica dell’interessata quando la stessa era ancora assunta con contratto a tempo determinato, deve essere riconsiderata – sotto il profilo fiscale e contributivo - alla luce della situazione giuridica all'atto del pagamento, secondo il cd. principio di cassa ex articolo 51 del Tuir. In buona sostanza, quando lo stato giuridico del docente cambia tra il momento del conferimento dell’incarico e il momento della liquidazione, prevale, per quanto riguarda gli oneri previdenziali e fiscali, lo status del docente all’atto del pagamento. Per completezza, trattandosi di attività svolte nell’ambito di un progetto PNRR, si consiglia di allegare agli atti riguardanti la liquidazione (cedolino, tabelle di liquidazione, mandati di pagamento, ecc..) un documento in cui si attesta l’avvenuta trasformazione dello stato giuridico della docente (da tempo determinato a tempo indeterminato), circostanza che legittima l’applicazione del principio di cassa, ex articolo 51 del Tuir.

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Attivazione di percorsi ad indirizzo sperimentale: procedura da attuare e trattamento economico dei docenti coinvolti...
  • La questione posta nel quesito richiede un riscontro articolato che si deve necessariamente riferire alla corretta applicazione della normativa in merito all’esercizio dell’autonomia e alla determinazione del curricolo di Istituto. In primis, si sottolinea che, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 275/1999, possono essere introdotte innovazioni ordinamentali, da parte della singola istituzione scolastica o di una rete di scuole, presentando apposito progetto al Ministero, che lo potrà valutare ed approvare previo parere del CSPI. Non si ritiene che l’ipotesi prefigurata nel quesito possa essere riportata a quanto sopra illustrato. Infatti, per quanto concerne il settore musicale, un percorso (non una sperimentazione) può essere attivato nel rispetto, nei termini e nei limiti previsti dal Decreto Interministeriale 176/2022. Tale Decreto prevede che l’attivazione del percorso venga autorizzata dall’Ufficio scolastico provinciale competente, previa presentazione di un progetto approvato dagli Organi collegiali della scuola e verificata la compatibilità con le dotazioni organiche a livello provinciale. Per quanto concerne il settore sportivo, invece, non esistono al momento vere e proprie sperimentazioni nazionali (un’ipotesi in merito è al vaglio del Ministero), ma molte scuole prevedono un potenziamento delle ore di scienze motorie utilizzando la quota di autonomia (20%) e compatibilmente con le risorse professionali presenti nell’organico dell’autonomia. Infine, si sottolinea che, in caso di attivazione di percorsi o declinazioni del curricolo come prima illustrate, non sono previste retribuzioni aggiuntive dal CCNL di comparto; l’impegno di docenti in percorsi innovativi potrebbe essere oggetto di incentivazione con il Fondo dell’Istituzione scolastica, nell’ambito della contrattazione di istituto.

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Docente inidonea fino al 30/06 con ferie pregresse non godute: modalità di smaltimento ed eventuale monetizzazione...
  • L'art. 8 del CCNI 25 giugno 2008 prevede che l'orario di lavoro del personale docente inidoneo utilizzato in altri compiti è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007. Il personale utilizzato conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato. Il personale utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al salario accessorio e al fondo d'istituto di sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione di istituto, compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli. Al personale inidoneo utilizzato è assicurato il diritto alla partecipazione, in orario di servizio e previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, alle iniziative di formazione promosse dall'amministrazione, dall'università o da enti accreditati. Qualora il numero delle ore dei corsi ecceda l'orario giornaliero di servizio, il personale ha diritto al corrispondente recupero compensativo. Ciò premesso, stante che l'orario è di 36 ore settimanali, con relativa applicazione degli istituti specifici del personale ATA (es. orario a 35 ore settimanali) il personale docente in utilizzazione deve essere presente in servizio durante il periodo di sospensione delle attività didattiche- come il personale ATA - a meno che non presenti formale domanda di ferie. Nel caso di specie il contratto di utilizzazione è sino al 30 giugno 2026. Nulla esclude che la scuola – di norma entro il 30 aprile come per gli ATA - possa consentire il recupero delle ferie maturate e non fruite negli anni scolastici precedenti. Atteso che il contratto di utilizzazione è sino al 30 giugno, teoricamente dal 1° luglio la dipendente potrebbe tornare nel ruolo di docente e quindi ad oggi non è possibile programmare la fruizione delle ferie per i mesi di luglio ed agosto. Ad ogni anche se l’utilizzazione venisse prorogata, essendo il termine del 30 aprile ordinatorio, si potranno recuperare le ferie maturate negli AA.SS. precedenti durante i mesi di luglio ed agosto. Infine si rileva che la monetizzazione è possibile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr anche Dichiarazione Congiunta n. 2 al CCNL 2024).

    Data di pubblicazione: 16/03/2026

  • Trattamento economico della ricaduta in caso di precedente convalescenza post-ricovero...
  • La Funzione Pubblica, con parere n. 53/2008, ha ricordato che ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/08, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo “il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore”. Ad avviso della Funzione Pubblica, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero. Il periodo di ricovero e post ricovero rileva però ai fini del superamento del periodo di comporto non essendo previsto in merito alcun trattamento di favore (come, invece, avviene per le assenze per grave patologia). Per quanto concerne la relativa certificazione si rileva che se il certificato è rilasciato direttamente dalla Struttura Pubblica Ospedaliera è sufficiente la suddetta certificazione rilasciata dall’ospedale contenente la prognosi correlata alla convalescenza post-ricovero. Trattasi infatti di struttura sanitaria pubblica ai sensi dell’art. 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001. Ad ogni modo, se la certificazione non è rilasciata direttamente dall'Ospedale, il medico nella certificazione può ricondurre espressamente l’assenza al precedente ricovero ospedaliero, per consentire alla scuola di conoscere la tipologia dell’assenza e di non applicare le decurtazioni economiche previste dall’art. 71, comma 1, del decreto 112/2008. Pertanto, anche il medico convenzionato con il SSN può ricondurre un periodo di assenza per malattia alla convalescenza post ricovero. In definitiva se il medico nella certificazione riconduce espressamente l’assenza al precedente ricovero ospedaliero, non dovranno essere applicate le decurtazioni economiche previste dall’art. 71 comma 1, del decreto 112/2008. Ricordiamo, altresì, che l'INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013 ha fornito ulteriori indicazioni sul certificato telematico precisando che gli elementi che costituiscono il certificato sono stati ulteriormente implementati di nuovi campi tra i quali si segnala la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa. L’INPS, con una Guida pubblicata in data 26 luglio 2018, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti in caso di assenza per malattia con specifico riferimento alla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo. L'INPS ha ribadito che nel certificato telematico, oltre alla possibilità di ricondurre l’assenza ad una determinata tipologia (es. grave patologia), può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa. Pertanto, il medico, nella certificazione telematica, potrebbe completare la diagnosi specificando che trattasi di convalescenza post ricovero. Ad ogni modo, nel caso vi fossero criticità in merito alla segnalazione nel certificato telematico (infatti il campo note diagnosi compilato non è visibile all'Amministrazione), sarà onere del dipendente fornire la relativa certificazione cartacea del medico che riconduce, per l’appunto, il periodo di assenza a convalescenza. Inoltre, se il medico ha comunque precisato che trattasi di continuazione (rispetto al precedente periodo di assenza attestato come ricovero in ospedale) si ritiene che ciò sia sufficiente a considerare il nuovo periodo come convalescenza post ricovero. Ciò premesso, stante che l’assenza viene qualificata come “ricaduta” ciò non è a nostro avviso sufficiente a ricondurla a convalescenza post ricovero; in tal senso il certificato medico dovrà essere integrato con la specifica, nel campo note, che l’assenza dal 24 febbraio 2026 è una continuazione della convalescenza post ricovero ospedaliero.

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