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    Data di pubblicazione: 28/08/2026

  • Assistente tecnico in servizio presso istituto della rete: gestione del debito orario e delle ore eccedenti...
  • La possibilità di individuare fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è espressamente prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c6) del CCNL del comparto Istruzione e ricerca del 23 dicembre 2025. In mancanza di espresse previsioni del contratto integrativo di istituto, pertanto, non è possibile riconoscere alcun diritto "autonomo" a forme di flessibilità dell'orario assegnato. Inoltre, anche in presenza di clausole contrattuali specifiche o, comunque, forme di autorizzazione da parte dell'istituzione scolastica, la flessibilità può essere riconosciuta a condizione che gli orari di entrata e di uscita siano certificati mediante la rilevazione elettronica tramite badge. Nel caso prospettato, tuttavia, non appare specificato il regime contrattuale applicabile all'assistente tecnico. Risulta, infatti, che questo è stato assegnato non a valere sul contingente nazionale di assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, ma grazie a una rete di scopo. Occorre, pertanto, verificare quale sia la tipologia di contratto applicata; se l'assistente tecnico fosse stato assunto con contratto di prestazione d'opera, con spese a carico della rete, ciò implicherebbe necessariamente autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, nonché farebbe comprendere il comportamento dell'assistente. In tal caso, l'obbligazione non sarebbe più oraria ma di risultato e l'eventuale decurtazione potrebbe avvenire solo in caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali e nei termini e modalità di cui allo stesso contratto di prestazione d'opera. Se, invece, con il dipendente è stato stipulato un contratto di lavoro subordinato, allora l'orario deve essere rispettato e non averlo fatto espone alla richiesta di recupero delle somme corrispondenti alla frazione di orario non prestata. In definitiva, si consiglia di verificare la tipologia del contratto in essere con l'assistente tecnico e verificarne le condizioni. In base a tale accertamento, si potrà valutare di insistere con la scuola capofila per l'applicazione delle ritenute derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

    Data di pubblicazione: 28/08/2026

  • Ferie non godute per infortunio sul lavoro: possono essere richieste a settembre?
  • L’art. 13 comma 10 del CCNL 2007 prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica Il c. 54 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) prevede che esso (senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato) fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie per i docenti è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 56, peraltro, le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la nota prot. 73425 del 6 settembre 2013, ha trasmesso la nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696 con la quale ha precisato che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc.. Ne consegue che non possono essere considerati “periodi liberi” le giornate in cui è prevista la partecipazione a attività di servizio obbligatorie (riunioni fissate, attività funzionali all’insegnamento deliberate, ecc.). Pertanto, le ferie non godute possono essere concesse nei periodi di sospensione delle lezioni dell’anno successivo; tuttavia quando in quei giorni sono previste attività di servizio obbligatorie (ad es. attività collegiali deliberate dal Collegio dei Docenti, attività funzionali all’insegnamento per l’avvio dell’anno), tali giornate non sono fruibili come ferie perché il personale è tenuto a partecipare. In conclusione, in riferimento al quesito posto: - se le giornate dal 1° al 15 settembre sono inserite nel calendario scolastico come giorni di sospensione delle lezioni e in assenza di obblighi di servizio per la docente (ossia le attività programmate in quei giorni non richiedono la sua presenza o sono facoltative), la domanda può essere accolta e le ferie concesse. - Se, invece, nei giorni per i quali la docente ha chiesto ferie sono calendarizzate attività obbligatorie (riunioni collegiali, attività funzionali deliberate e per le quali la docente risulta convocata), la domanda non può essere accolta per quei giorni: essendo attività di servizio, prevale l’obbligo di prestazione e le ferie non possono essere fruite in coincidenza con impegni obbligatori.

    Data di pubblicazione: 28/08/2026

  • Personale ATA e assenza ingiustificata: è possibile irrogare la sanzione dopo la scadenza del contratto?
  • Il quesito riguarda gli effetti della scadenza del contratto a tempo determinato sul procedimento disciplinare già avviato nei confronti dell’assistente amministrativo e, in particolare, la possibilità di attendere una sua eventuale nuova assunzione nel successivo anno scolastico per procedere all’irrogazione della sanzione. Dalla descrizione della vicenda risulta che il dirigente scolastico ha avviato il procedimento disciplinare e convocato il dipendente per l’audizione a difesa, alla quale quest’ultimo non si è presentato né ha fatto pervenire memorie difensive. Deve pertanto muoversi dal presupposto, in assenza di indicazioni di segno contrario, che la contestazione abbia avuto ad oggetto un’infrazione rientrante nella competenza disciplinare del dirigente scolastico e, dunque, suscettibile di una sanzione conservativa. Non sarebbe, infatti, corretto desumere dal mero riferimento, contenuto nel quesito, alle quattro precedenti assenze ingiustificate che sia stata contestata al dipendente una complessiva fattispecie di assenza ingiustificata astrattamente suscettibile di licenziamento. Non conosciamo il contenuto testuale della contestazione e il quesito riferisce, piuttosto, che il procedimento è stato avviato «relativamente al quinto giorno di assenza ingiustificata». Su tale presupposto deve essere affrontata la questione sollevata nel quesito. L’art. 55-bis, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce, come regola generale, che la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare, facendo salva l’ipotesi in cui per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. La disposizione appare dunque dirimente: quando il procedimento riguarda un’infrazione suscettibile di sanzione conservativa, la cessazione del rapporto di lavoro ne determina l’estinzione. È vero che, con specifico riferimento al settore scolastico, è stato sostenuto anche un diverso orientamento. In particolare, la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza 9 agosto 2017, n. 234, ha ritenuto che non possa negarsi la permanenza del potere disciplinare dell’Amministrazione scolastica per fatti verificatisi in costanza di rapporto e che tale potere possa esplicarsi sino alla conclusione del procedimento anche quando l’irrogazione della sanzione intervenga dopo la naturale scadenza del contratto. Si tratta, tuttavia, di un orientamento rimasto isolato e riferito, peraltro, a una fattispecie anteriore alla riformulazione dell’art. 55-bis, comma 9, operata dal D.Lgs. n. 75/2017, che ha espressamente disciplinato gli effetti della cessazione del rapporto sul procedimento disciplinare. Alla luce dell’attuale formulazione della norma, non sembra quindi prudente estendere tale soluzione alla fattispecie in esame. Se, come deve presumersi nel caso prospettato, la contestazione formulata dal dirigente scolastico riguardava un illecito rientrante nella sua competenza e suscettibile di sanzione conservativa, la scadenza naturale del contratto al 30 giugno ha pertanto determinato l’estinzione del procedimento. Non appare, quindi, possibile attendere l’eventuale stipulazione di un nuovo contratto nel successivo anno scolastico per procedere all’irrogazione della sanzione. La cessazione del rapporto non determina una mera sospensione o quiescenza del procedimento, suscettibile di venir meno in occasione di una futura assunzione, ma, secondo l’espressa previsione legislativa, la sua estinzione. L’eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, presso la medesima o presso altra istituzione scolastica, non può far rivivere un procedimento ormai estinto. Vi è, peraltro, un’ulteriore considerazione che conduce alla medesima conclusione anche ove, in ipotesi, si intendesse aderire al ricordato orientamento della Corte d’Appello di Trieste. Se l’Istituto riteneva che la scadenza del contratto non determinasse l’estinzione del procedimento disciplinare, avrebbe dovuto essere conseguente a tale impostazione e portare il procedimento a conclusione, adottando il provvedimento e tentando di notificarlo all’interessato secondo le forme consentite dall’ordinamento. La cessazione del rapporto, infatti, non determina alcuna sospensione legale del termine previsto per la conclusione del procedimento. Ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, il procedimento deve essere concluso entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Non è prevista una sospensione di tale termine per il periodo intercorrente tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e l’eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro. Ne consegue che neppure l’orientamento minoritario richiamato potrebbe giustificare la soluzione prospettata nel quesito, consistente nell’attendere il primo giorno di servizio utile del successivo anno scolastico. La tesi della permanenza del potere disciplinare dopo la cessazione del rapporto, ove accolta, comporterebbe semmai la necessità di esercitarlo e di concludere il procedimento tempestivamente, non già la possibilità di sospenderne unilateralmente il corso in attesa di una futura ed eventuale assunzione. Per completezza, una diversa conclusione dovrebbe essere raggiunta qualora la contestazione avesse avuto ad oggetto una fattispecie per la quale fosse prevista la sanzione del licenziamento. In tale ipotesi opererebbe, infatti, l’eccezione espressamente contemplata dall’art. 55-bis, comma 9, che consente la prosecuzione del procedimento nonostante la cessazione del rapporto. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi diversa da quella che deve presumersi sottesa al quesito e che, soprattutto, esulerebbe dalla competenza disciplinare del dirigente scolastico, appartenendo alla competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari. Quanto alla seconda domanda, la circostanza che per le giornate di assenza ingiustificata sia stata già effettuata la corrispondente decurtazione della retribuzione non impedirebbe, in linea generale, l’applicazione di una sanzione disciplinare. La mancata corresponsione della retribuzione relativa alla giornata nella quale la prestazione non è stata resa non costituisce, infatti, una sanzione disciplinare, ma rappresenta la conseguenza economica della mancata prestazione lavorativa. Nel caso concreto, tuttavia, la questione relativa alla congruità della prospettata sospensione dal servizio per un giorno resta assorbita dall’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare. In conclusione, si sconsiglia di attendere l’eventuale nuova assunzione dell’assistente amministrativo per irrogare la sanzione.

    Data di pubblicazione: 28/08/2026

  • Docente in aspettativa per motivi personali: può usufruire successivamente dell’aspettativa per svolgere un’altra attività lavorativa?
  • L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Il secondo comma del citato articolo prevede che, ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Ai sensi del terzo comma il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, l'art. 18 in questione disciplina tre diverse tipologie di aspettative con la precisazione che il dottorato di ricerca è disciplinato da una normativa specifica (legge n. 476 del 1984 riformata dalla legge 448 del 2011). L'art. 18, comma 3, del CCNL/2007 prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro anche per superare un periodo di prova. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Conclusivamente, in merito al quesito posto, si rileva che l'aspettativa per motivi di lavoro di cui al comma 3 dell'art. 18 non fa cumulo ai fini dei periodi usufruibili a titolo di aspettativa per motivi di famiglia e quindi la dipendente di cui al quesito ha diritto a fruire dell'aspettativa in questione dal 01/09/2026 al 31/08/2027. Inoltre, la normativa non prevede che per usufruire dell’aspettativa in questione la docente debba rientrare effettivamente in servizio dopo il precedente periodo di aspettativa per motivi personali. Per quanto concerne il fatto che la docente continui a svolgere attività libero professionale si parte del presupposto che questa non sia oggetto della richiesta di aspettativa ex art. 18 co. 3 ( che comunque come detto sopra riguarda altra attività lavorativa e non l’esercizio di attività libero professionale). Se non era stata richiesta l’autorizzazione all’esercizio delle libera professione ( cfr art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 1994) si suggerisce quindi al DS di chiedere informazioni alla docente procedendo alla contestuale diffida alla cessazione pena decadenza ai sensi dell’art. 63 del DPR 3/1957 richiamato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

    Data di pubblicazione: 28/08/2026

  • Figlio maggiorenne e diritto del genitore ad acquisire informazioni scolastiche: quali limiti?
  • La scuola non può opporre un diniego assoluto alla richiesta di accesso presentata dal padre per il solo fatto che lo studente sia diventato maggiorenne o abbia espresso una formale opposizione. Infatti il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non fa cessare automaticamente l'obbligo di mantenimento a carico del genitore separato o divorziato, che perdura finché il figlio non abbia raggiunto un’indipendenza economica o fino a quando il mancato raggiungimento della stessa non sia a lui imputabile. Ne deriva che il genitore onerato del mantenimento conserva un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti scolastici e formativi del figlio maggiorenne. Tale interesse sussiste sia in presenza di un giudizio in corso, sia nella fase antecedente e preventiva, ossia al solo fine di valutare la sussistenza dei presupposti per adire il giudice civile e richiedere la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa con le sentenze del TAR Veneto n.1116 del 01/07/2025 e del TAR Toscana n.1212 del 27/06/2025. La diffida inviata dallo studente maggiorenne trova il suo fondamento nella tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali. Tuttavia, l'art.24 della L.241/1990 stabilisce che deve essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il bilanciamento tra il diritto alla privacy dello studente e l'interesse economico e difensivo del genitore si risolve a favore dell'ostensione dei dati strettamente necessari a verificare la regolarità degli studi e della frequenza, facendo prevalere le esigenze difensive del genitore sull'opposizione dello studente. La scuola effettuerà una selezione rigorosa dei documenti e dei dati da rilasciare per garantire il principio di minimizzazione dei dati. Sono ostendibili e vanno pertanto rilasciati l'attestazione dell'iscrizione e della frequenza scolastica con il prospetto quantitativo delle assenze, la certificazione del superamento dell'anno scolastico o dell'eventuale bocciatura, nonché l'indicazione dell'eventuale conseguimento del diploma finale di scuola secondaria con la relativa data. Al contrario, devono essere esclusi dall'accesso i dettagli delle singole votazioni intermedie e finali, poiché la giurisprudenza ha chiarito che ai fini della verifica dei doveri di studio è sufficiente la conoscenza dell'andamento generale e della frequenza senza necessità di esibire i voti analitici. Devono inoltre essere escluse o oscurate le note disciplinari dettagliate, le attestazioni relative al pagamento delle tasse scolastiche e qualsiasi dato sensibile o sanitario legato a giustificazioni personali dello studente. Sul piano procedurale, la scuola deve preliminarmente notificare l'avvenuta richiesta al figlio controinteressato ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006, concedendogli dieci giorni per presentare formale opposizione. Successivamente, l'istituzione scolastica adotterà un provvedimento di accoglimento parziale, esibendo i certificati di iscrizione, frequenza e gli esiti finali delle annate scolastiche, mentre motiverà un contestuale diniego parziale relativamente ai voti numerici di dettaglio e alle pagelle analitiche, fondando la propria decisione sul bilanciamento tra privacy ed esigenze difensive delineato anche dalla citata giurisprudenza amministrativa.

    Data di pubblicazione: 28/08/2026

  • Aspettativa per motivi familiari: come si calcola il quinquennio e quali sono i limiti di durata?
  • L’art. 18 del CCNL 2007 - non modificato dal CCNL 2024 - prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. In sintesi: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art.70.1, Dpr 3/57); b) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art.70.2, Dpr 3/57); c) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art.70.3, Dpr 3/57). Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Infine, si rileva che l’art. 70 citato prevede che “per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione (ora il riferimento è ovviamente al DS) può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”. In sostanza, alla luce di quanto detto sopra è possibile prendere periodi frazionati di aspettativa all'interno del limite massimo di due anni e mezzo in un quinquennio e tenendo conto che il periodo massimo di fruizione continuativa è di dodici mesi calcolato come sopra esposto. Quindi, è possibile richiedere l'aspettativa in modo frazionato per più di due periodi all'interno del limite massimo dei 12 mesi continuativi (ad esempio: 5 gg, poi un mese, poi altri 3 mesi, il tutto anche intervallato da periodi di servizio attivo o in assenza per altri motivi, ad esempio malattia); l'importante è che il limite continuativo di dodici mesi non venga superato fermo restando poi il limite complessivo di due anni e mezzo nel quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Sul concetto di servizio attivo offre utili chiarimenti la circolare del Ministero Difesa 8 luglio 2015 n. 45501 che si riporta in integrale nella parte che qui può interessare "Si ritiene che possano rientrare nel “servizio attivo” (dicitura utilizzata dalla norma contrattuale) anche le assenze (diverse dalla malattia e dalle aspettative) retribuite e che comportano la maturazione dell’anzianità di servizio. Dunque, nella nozione di “servizio attivo” possono rientrare le ferie, i cosiddetti “recuperi delle festività soppresse” (L. 937 del 1977), i giorni di assenza per terapia salvavita, i permessi sindacali retribuiti (quindi anche i permessi retribuiti per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), il distacco sindacale, l’interdizione dal lavoro, i congedi di maternità e paternità, i congedi parentali, i congedi per malattia del bambino, i riposi giornalieri (quindi anche i permessi giornalieri) previsti dal D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, i permessi ex legge 104/1992. Non appare invece riconducibile a “servizio attivo” il congedo di cui all’art. 42, 5° comma, D.Lgs. 151/2001 (che è indennizzato, utile ai fini previdenziali, ma non è computato nell'anzianità di servizio). La malattia non può essere considerata “servizio attivo” (ARAN, orientamento applicativo RAL 1157)". L'ARAN, con l'O.A. RAL_1157 27 giugno 2012 in merito al fatto se i periodi di malattia, successivi al rientro in servizio, siano da considerare esclusi dal “servizio attivo”, ha precisato che la malattia è equiparata al servizio ma non è "servizio attivo e conseguentemente, essa non può essere valutata come servizio attivo". Tutto ciò premesso, ed in mancanza di interpretazioni ufficiali, il riferimento ad "un quinquennio" si riferisce, a nostro avviso, a singoli quinquenni e non ad un solo quinquennio nell'arco di tutta la vita lavorativa. Pertanto, a nostro avviso, il quinquennio non s'intende per tutta la vita lavorativa ma ogni 5 anni. Il quinquennio di riferimento non deve essere conteggiato ad anni scolastici ma ad anni solari stante che il DPR 3/1957 si riferisce a tutti i dipendenti pubblici e non solo al personale scolastico. Il quinquennio da prendere in considerazione, a nostro avviso, è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

    Data di pubblicazione: 27/08/2026

  • RLS e procedura di selezione dell’RSPP: quali documenti devono essere messi a disposizione?
  • Il RLS non è parte responsabile nella procedura di selezione e di assunzione del RSPP. In quanto rappresentante dei lavoratori della scuola per la sicurezza ha il diritto di essere “consultato”, cioè di ricevere le informazioni relative alla procedura messa in atto e di interloquire con il dirigente scolastico in merito alla stessa. Questo non significa che la legge gli attribuisca una funzione di controllo che semmai, se proprio dobbiamo cercarne una, spetterebbe più al consiglio di istituto, che ha approvato il Regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni ed eventualmente agli altri partecipanti alla selezione, che assumono il ruolo di controinteressati e, avendone fondati motivi, potrebbero ricorrere avverso l’esito della selezione. Il RLS è stato destinatario delle informazioni relative alla selezione, per altro rese pubbliche anche on-line, ed ha ricevuto le informazioni di dettaglio circa dati anagrafici, curriculum e offerta tecnica del vincitore. Le sue prerogative sono state pertanto rispettate. Un eventuale accesso gli atti riguarderebbe dati personali sottoposti a tutela (Regolamento UE 2016/679) e non discenderebbe da un diritto giuridicamente rilevante e tutelato (che invece è attribuibile agli altri concorrenti alla selezione) e che comunque richiederebbe un passaggio con i controinteressati (legge 241/1990, art. 22). Resta fermo il principio secondo il quale le disposizioni nazionali correlate al Regolamento UE vietano la comunicazione generalizzata di dati personali a terzi senza base giuridica (consenso dell’interessato, obbligo di legge o altra base prevista dal Regolamento). Pertanto la richiesta, a nostro parere, non può essere accolta, sulla base della considerazione che il ruolo del RLS è stato correttamente rispettato e che la procedura selettiva si è limitata ad applicare le prescrizioni del Regolamento per l’affidamento degli incarichi individuali.

    Data di pubblicazione: 27/08/2026

  • Sostituzione del DSGA: spetta il compenso se il sostituto si assenta durante il periodo di incarico?
  • Osserviamo che nessuna norma prevede che si debba necessariamente designare un sostituto del DSGA, in mancanza di un'effettiva necessità. L'articolo 57, comma 1 del CCNL 18/01/2024, infatti, prevede che la nomina sia disposta dal dirigente scolastico per i periodi di assenza superiori a 15 giorni e, comunque, in ogni caso in cui l'assenza comprometta il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica. Pertanto, ordinariamente, in caso di assenza del DSGA per brevi periodi - incluso quello determinato dalla fruizione delle ferie - non occorre nominare alcun sostituto, se non che in caso di effettiva necessità. Qualora questa si sia verificata e il DS, anche per brevi periodi, abbia disposto la sostituzione, la relativa indennità di direzione, in luogo del compenso individuale accessorio, andrà corrisposta "per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa" (articolo 57, comma 4 CCNL), quindi indipendentemente dalla durata della sostituzione. Non spetta, tuttavia, l'indennità di funzioni superiori, che viene riconosciuta solo per sostituzioni di durata superiore a 15 giorni (articolo 69, comma 1 CCNL 04/08/1995, richiamato dall’articolo 146, comma 1, lettera g), punto 7, del CCNL 29/11/2007). Al dipendente che sostituisce il DSGA anche per brevi periodi, pertanto, spetta l'indennità di direzione (parte fissa e variabile) a carico del FIS in luogo del compenso individuale accessorio. Materialmente, sarà necessario calcolare la differenza fra i relativi importi e liquidarla. Si consiglia, per tale motivo, di procedere a tali brevi sostituzioni solo in caso di effettiva necessità, al fine di non dover corrispondere pagamenti non corrispondenti a una reale esigenza di servizio. Infine, si ricorda che l'indennità di direzione, trattandosi di un compenso accessorio, è soggetta alla decurtazione in caso di assenza per malattia ai sensi della normativa vigente ( articolo 71, comma 1 del D.L. n. 112/2008 c.d. "ritenuta Brunetta" e art. 17 co 8 CCNL 2007). Di ciò occorre tenere conto, ai fini del calcolo dell'indennità effettivamente spettante all'assistente amministrativo individuato per la sostituzione.

    Data di pubblicazione: 27/08/2026

  • Nuove posizioni economiche ATA e incarichi specifici: i compensi 2025/26 sono dovuti o vanno sospesi?
  • La possibilità di cumulare i compensi per gli incarichi specifici con quelli derivanti dalla posizione economica ricoperta è stata finora esclusa, sulla base dell'articolo 50, comma 3 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007. Ciò sebbene l'articolo 2 della Sequenza contrattuale, sottoscritta il 25 luglio 2008, avesse sostituito il testo di detto articolo 50 senza riproporre tale divieto di cumulo. La ragione stava nel fatto che alla posizione economica veniva attribuita una valenza anche giuridica e non solo economica, subordinata alla successiva spendita, nel proprio lavoro, delle competenze professionali maturate nei percorsi formativi occorrenti per la sua acquisizione. Il CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" del 18 gennaio 2024, tuttavia, nel rivedere la disciplina delle posizioni economiche, le ha trasformate da istituti giuridici a benefici puramente economici, destinati alla valorizzazione dell'esperienza professionale e del servizio prestato. L'articolo 51, comma 1 di tale CCNL, infatti, prevede che per "remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza", oltre agli incrementi dello stipendio tabellare derivanti dalla progressione di carriera per anzianità, possano essere attribuite le posizioni economiche di cui al successivo articolo 52. Tale interpretazione è stata confermata dalla recentissima nota ministeriale prot. n. 20526 del 6 agosto 2026, che ribadisce che l'attribuzione della posizione economica consiste in un beneficio economico e non giuridico. Di conseguenza, tale beneficio non preclude l'affidamento di incarichi specifici e la retribuzione degli stessi. Occorre considerare, comunque, il meccanismo del riassorbimento, previsto dall'articolo 54, comma 4 CCNL 18/01/2024. Se, ad esempio, un collaboratore scolastico percepisce una posizione economica pari a 700 euro annui e riceve un incarico specifico di importo inferiore, tale incarico viene integralmente riassorbito e non dà luogo a un ulteriore compenso. Se, invece, l’incarico ha un valore superiore, il dipendente ha diritto alla differenza tra l’importo dell’incarico e quello della posizione economica. La risposta al quesito è dunque affermativa, nei limiti di quanto sopra riportato.

    Data di pubblicazione: 27/08/2026

  • Posizione economica ATA dal 1° settembre 2025: spetta anche il pagamento dell’incarico specifico?
  • La possibilità di cumulare i compensi per gli incarichi specifici con quelli derivanti dalla posizione economica ricoperta è stata finora esclusa, sulla base dell'articolo 50, comma 3 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007. Ciò sebbene l'articolo 2 della Sequenza contrattuale, sottoscritta il 25 luglio 2008, avesse sostituito il testo di detto articolo 50 senza riproporre tale divieto di cumulo. La ragione stava nel fatto che alla posizione economica veniva attribuita una valenza anche giuridica e non solo economica, subordinata alla successiva spendita, nel proprio lavoro, delle competenze professionali maturate nei percorsi formativi occorrenti per la sua acquisizione. Il CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" del 18 gennaio 2024, tuttavia, nel rivedere la disciplina della posizione economica, le ha trasformate da istituti giuridici a benefici puramente economici, destinati alla valorizzazione dell'esperienza professionale e del servizio prestato. L'articolo 51, comma 1 di tale CCNL, infatti, prevede che per "remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza", oltre agli incrementi dello stipendio tabellare derivanti dalla progressione di carriera per anzianità, possano essere attribuite le posizioni economiche di cui al successivo articolo 52. Tale interpretazione è stata confermata dalla recentissima nota ministeriale prot. n. 20526 del 6 agosto 2026, che ribadisce che l'attribuzione della posizione economica consiste in un beneficio economico e non giuridico. Di conseguenza, tale beneficio non preclude l'affidamento di incarichi specifici e la retribuzione degli stessi. Occorre considerare, comunque, il meccanismo del riassorbimento, previsto dall'articolo 54, comma 4 CCNL 18/01/2024. Se, ad esempio, un collaboratore scolastico percepisce una posizione economica pari a 700 euro annui e riceve un incarico specifico di importo inferiore, tale incarico viene integralmente riassorbito e non dà luogo a un ulteriore compenso. Se, invece, l’incarico ha un valore superiore, il dipendente ha diritto alla differenza tra l’importo dell’incarico e quello della posizione economica. La risposta al quesito è dunque affermativa, nei limiti di quanto sopra riportato.

    Data di pubblicazione: 27/08/2026

  • Educazione civica: il ruolo dei docenti IRC e la gestione delle ore per gli studenti che non si avvalgono della religione...
  • Come noto, nel secondo ciclo di istruzione, l’insegnamento “trasversale” di educazione civica è affidato, in prima battuta, al docente delle discipline giuridiche ed economiche o, in mancanza, in contitolarità ai docenti del consiglio di classe. Sul punto, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica adottate con D.M. n. 183/2024 precisano: “Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, se disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia. In caso contrario, in analogia a quanto previsto per il primo ciclo, l’insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti del consiglio di classe. In ogni caso, anche laddove la titolarità dell’insegnamento venga attribuita a un insegnante di materie giuridiche ed economiche, gli obiettivi di apprendimento vanno perseguiti attraverso la più ampia collaborazione tra tutti i docenti, valorizzando la trasversalità del curricolo. Ciò non preclude a tutte le altre discipline la possibilità di contribuire all’insegnamento dell’educazione civica […]”. Tanto premesso, pur se, in linea teorica, non può essere escluso l’affidamento dell’insegnamento o di parte di esso ad un docente di IRC, ciò nondimeno tale scelta richiede particolare prudenza. Dal punto di vista dei contenuti, l’insegnante di religione cattolica, cui sia affidata la trattazione di tematiche comprese nella programmazione di educazione civica, è vincolato a trattare tali contenuti che non si possono sovrapporre (o confondere) a quelli attinenti alla religione cattolica. In effetti, gli studenti non avvalentisi scelgono di non seguire le lezioni di religione cattolica, ma ciò non esclude a priori che tale insegnante possa essere utilizzato per altre attività anche per tali studenti. D’altra parte, si osserva che, visto che l'insegnamento dell’educazione civica avviene trasversalmente durante le ore di lezione, l'apporto dell'insegnante di religione si realizza tipicamente durante la propria ora di lezione; gli studenti che non si avvalgono dell’IRC possono esercitare tale scelta sia usufruendo di attività alternative, ma anche svolgendo studio individuale (con o senza assistenza) o addirittura uscendo dalla scuola. Quindi, l’affidamento dell’insegnamento di educazione civica ai docenti di IRC potrebbe, in teoria, collidere parzialmente con tali scelte, a meno che la scuola, nell’esercizio della propria autonomia, non organizzi l’insegnamento di educazione civica in ore non coincidenti con le 33 ore annuali di IRC (utilizzando la quota di autonomia ma necessariamente andando ad incidere sul monte ore di altre discipline). Per coloro che hanno scelto attività alternative, la soluzione potrebbe richiedere alla scuola di: - adottare un curricolo in cui determinati obiettivi di apprendimento dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica debbano essere conseguiti attraverso l’IRC/le attività alternative; - permettere che tutti gli studenti all’interno di una medesima classe fruiscano di tali contenuti o con l’insegnante di religione cattolica o con quello/i di attività alternative. Molto più complicata, e di dubbia legittimità, si ritiene la praticabilità dell’ipotesi di “imporre” a coloro che hanno scelto lo studio individuale o l’uscita dalla scuola di seguire tutte le ore di educazione civica previste dalla norma e dal curricolo di Istituto (con quali insegnanti?). Per tali studenti, non vi sono ipotesi praticabili di recupero dell’educazione civica con altre modalità che non siano quelle della lezione in presenza. A tutto ciò si aggiunge che la questione dovrebbe poi essere contestualizzata rispetto alla situazione specifica della platea scolastica interessata. Come si evince dalle problematiche illustrate sopra, pur se non vi sono indicazioni ministeriali specifiche, a fronte di una potenziale legittimazione giuridica dell’insegnante di IRC, si pongono problemi di tipo organizzativo, ma anche concernenti la garanzia delle “pari opportunità” educative, che rendono questa scelta molto delicata e per molti versi sconsigliabile. In ogni caso, si ritiene che la delibera del collegio dei docenti, nell’ambito delle competenze ad esso spettanti in termini di progettazione didattica e di elaborazione del PTOF, non possa essere considerata di per sé illegittima.

    Data di pubblicazione: 26/08/2026

  • Siamo un Istituto superiore con molte iniziative di scambio linguistico. Avremmo in programma, per ottobre 2026, circa 4 scambi da realizzare. Il "piano viaggi" dell'Istituto, comprensivo degli scambi, supera la soglia dei € 140.000, ma sarà possibile presentarlo, nella sua interezza, entro la fine di settembre; invece, gli scambi sono già organizzati (in rapporto alle particolari tempistiche di calendario delle scuole straniere): possiamo non aderire all’accordo quadro Consip, solo per gli scambi (procedendo ad eventuali affidi diretti), in virtù della necessità di non perdere il rapporto con le scuole partner (potrebbe essere motivazione adeguata per giustificare il mancato utilizzo dell’accordo quadro)? Oppure: in virtù della suddetta necessità, si può utilizzare l'accordo quadro per la sola fase degli scambi e successivamente integrare gli affidamenti con gli altri viaggi di istruzione?(anche se per i soli scambi, difficilmente raggiungiamo la soglia dei 140.000)
  • La necessità di realizzare gli scambi linguistici già programmati per ottobre non consente, di per sé, di sottrarli al calcolo complessivo del valore dell’appalto né di procedere mediante affidamenti diretti qualora, considerando unitariamente le prestazioni omogenee prevedibili nell’anno scolastico, risulti superata la soglia rilevante. La stima del valore deve essere effettuata prima dell’avvio degli affidamenti, considerando l’importo complessivo delle prestazioni omogenee ragionevolmente prevedibili e senza suddivisioni finalizzate ad applicare procedure meno rigorose. Il fatto che il piano definitivo sia deliberato soltanto a settembre non consente di ignorare gli scambi già conosciuti e organizzati. La necessità di rispettare il calendario delle scuole straniere è certamente rilevante sul piano organizzativo, ma non costituisce normalmente una ragione sufficiente per evitare lo strumento Consip o per disporre affidamenti diretti separati. L’urgenza, infatti, non dovrebbe derivare da una programmazione tardiva dell’amministrazione e, nel caso descritto, gli scambi risultano già noti. La soluzione preferibile è utilizzare l’Accordo Quadro Consip anche per gli scambi di ottobre, purché il lotto competente sia attivo e comprenda le prestazioni richieste. Non è necessario che i soli scambi superino euro 140.000:la soglia riguarda la procedura applicabile e la qualificazione della stazione appaltante, mentre l’Accordo Quadro può essere impiegato anche per contratti applicativi di importo inferiore, secondo le relative regole. È possibile affidare in momenti diversi gli scambi e gli altri viaggi, purché sin dall’inizio il valore stimato sia calcolato unitariamente e ciascun contratto applicativo sia inserito nel corretto percorso procedurale. Non sarebbe invece corretto considerare autonomamente i primi quattro scambi al solo fine di ricondurli sotto euro 140.000. Una separazione potrebbe essere ammessa soltanto in presenza di servizi realmente differenti per natura e finalità. Occorre quindi verificare se gli scambi linguistici comprendano prevalentemente un vero corso di lingua oppure costituiscano ordinari pacchetti di viaggio: la sola denominazione non è decisiva. La scuola dovrà pertanto stimare unitariamente tutti i viaggi e gli scambi già prevedibili per l’anno scolastico, verificare l’ambito del lotto Consip competente e utilizzare l’Accordo Quadro per gli scambi di ottobre e, successivamente, per gli altri viaggi mediante distinti contratti applicativi. La necessità di conservare il rapporto con le scuole partner, da sola, non appare motivazione sufficiente per bypassare l’Accordo Quadro e ricorrere ad affidamenti diretti.

    Data di pubblicazione: 26/08/2026

  • Devo avviare una gara di concessione per il bar, il concessionario uscente mi ha dichiarato che in 3 anni ha avuto un fatturato inferiore a 140.000,00 euro, questa dichiarazione è sufficiente per avviare una procedura sottosoglia su mepa da parte della scuola come stazione appaltante non qualificata?
  • La dichiarazione del concessionario uscente costituisce un elemento istruttorio utile, ma non è da sola sufficiente a determinare il valore della nuova concessione. La stima compete alla scuola, deve riguardare il fatturato prevedibile per l’intera durata del nuovo contratto ed essere fondata su un metodo oggettivo, esplicitato negli atti della procedura e, si precisa, ampiamente indicato nell’Allegato 2 al Quaderno 2 MIM. Più nel dettaglio. Ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale, al netto dell’IVA, che il concessionario dovrebbe generare durante l’intera durata del contratto. Il calcolo deve seguire un metodo oggettivo indicato nei documenti di gara, considerando anche opzioni, proroghe e altri vantaggi economici riconosciuti al concessionario. La banca dati dei quesiti Italiascuola contiene precedenti relativi al servizio bar scolastico nei quali il valore viene stimato sulla base dell’utenza media giornaliera, del prezzo medio dei prodotti, dei giorni di effettiva apertura e della durata della concessione. A seguito delle modifiche introdotte dal correttivo al Codice, per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle concessioni di valore inferiore a euro 140.000 non è richiesta la qualificazione prevista per le concessioni di importo pari o superiore a tale soglia. Resta necessario applicare la procedura prevista dall’art. 187 del Codice: per le concessioni sotto soglia non è ammesso l’affidamento diretto. Quindi, la dichiarazione dell’uscente può essere acquisita agli atti, preferibilmente con indicazione analitica dei ricavi, del periodo considerato e dell’importo al netto dell’IVA. La scuola deve però verificarne la ragionevolezza e tradurla in una propria stima, realizzata sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato 2 al Quaderno 2 tenendo conto della durata della nuova concessione, del numero degli utenti, dei giorni di apertura, dell’andamento dei prezzi, delle eventuali variazioni dell’utenza e di opzioni o proroghe previste. Il fatturato storico non coincide necessariamente con il valore futuro. Una durata maggiore, l’aumento dei prezzi o dell’utenza potrebbero portare il valore stimato oltre euro 140.000. Viceversa, una stima inferiore deve risultare espressamente documentata nella decisione di contrarre e negli atti della procedura. Concludendo, la scuola può procedere autonomamente come ente concedente non qualificato soltanto dopo avere approvato una stima motivata inferiore a euro140.000. Non è sufficiente recepire la dichiarazione dell’uscente: occorre acquisirla, verificarla e integrarla con dati oggettivi. Accertato il valore sotto soglia, la scuola potrà svolgere su piattaforma digitale una procedura negoziata ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 36/2023, invitando almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati mediante indagine di mercato o elenco. Se la stima raggiunge o supera euro 140.000, sarà necessario ricorrere a una stazione appaltante qualificata o conseguire la qualificazione richiesta.

    Data di pubblicazione: 06/08/2026

  • Formazione del personale ATA svolta oltre l'orario ordinario: modalità e termini di fruizione dei riposi compensativi...
  • La disciplina dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale ATA è stata rivista da vari CCNL di comparto e in particolare da quello stipulato il 18 gennaio 2024, che ha abrogato numerosi articoli dei CCNL precedenti. Tuttavia, l'articolo 54 del CCNL del 29 novembre 2007, rubricato "Ritardi, recuperi e riposi compensativi" non risulta fra quelli modificati, né sono rinvenibili nei CCNL successivi clausole sovrapponibili. Anzi, la sopravvivenza di detto articolo 54 può essere dedotta dal testo dell'articolo 69, comma 15 del CCNL 18/01/2024, che cita fra l'altro i "riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola", richiamando così implicitamente anche l'articolo 54 CCNL 29/11/2007. Concordiamo, inoltre, con l'affermazione che le ore di formazione del personale ATA non possono dare luogo a prestazioni di lavoro straordinario retribuite, trattandosi di attività che possono essere programmate. Esse rientrano, in realtà, più che nella previsione di cui all'articolo 54, comma 4 del CCNL 29/11/2007 (esigenze di servizio), in quella di cui all'articolo 65 del CCNL 18/01/2024 sull'orario plurisettimanale (prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività). Tale maggiori attività, che hanno comportato la prestazione di lavoro oltre l'orario ordinario, vanno recuperate secondo quanto disposto dal comma 3 del citato articolo 65: "Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative". In conclusione, la risposta al quesito è affermativa: i riposi compensativi derivanti da attività svolte oltre l'orario di servizio seguono la disciplina di cui all'articolo 54 del CCNL del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007. Tuttavia, precisiamo quanto segue: - se si tratta di attività svolte per esigenze di servizio non programmate (es.: necessità derivanti dall'assenza dei colleghi), spetta il pagamento del compenso previsto per lavoro straordinario o, in alternativa e a richiesta del dipendente (che l'amministrazione potrà valutare in relazione alle esigenze di servizio), convertite in riposi compensativi; - se si tratta, invece, di attività programmate (riunioni di organi collegiali, formazione ecc.), il pagamento delle ore di straordinario non è possibile e l'amministrazione deve disporre il recupero compensativo.

    Data di pubblicazione: 06/08/2026

  • Cessione di beni mobili inventariati non più utilizzati a favore di un'università: procedura amministrativa, contabile e modalità di trasferimento...
  • La cessione a titolo gratuito di macchinari di laboratorio da un’Istituzione Scolastica statale a un’Università pubblica trova una specifica e dettagliata copertura nel D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) e nelle relative Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla gestione del patrimonio e degli inventari. Dal punto di vista del diritto amministrativo e contabile, riteniamo che la fattispecie non vada inquadrata come una "donazione" (che presuppone un animus donandi incompatibile con la natura dei beni pubblici), bensì come un trasferimento a titolo gratuito tra Pubbliche Amministrazioni per cessata utilità istituzionale. Infatti, la donazione pura (art. 769 c.c.) presuppone un mero spirito di liberalità. Tuttavia, le Pubbliche Amministrazioni non possono porre in essere meri atti di liberalità privi di un nesso con le proprie finalità d'istituto o con l'interesse pubblico (come confermato da costante giurisprudenza della Corte dei Conti). Ne consegue, a nostro avviso, che il percorso amministrativo corretto sia, come sopra accennato, il trasferimento/cessione a titolo gratuito di beni non più funzionali all'attività didattica a favore di un altro ente pubblico (l'Università). Le basi normative di riferimento sono le seguenti: 1. Art. 34, comma 4, D.I. 129/2018: Stabilisce espressamente che «i soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici». Trattandosi di un'Università (Ente Pubblico di ricerca), è consentita la cessione diretta senza dover preventivamente esperire procedure di asta pubblica o gare di vendita. 2. Art. 15 della Legge 241/1990: Disciplina gli accordi e le convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico e la valorizzazione di risorse pubbliche. Poiché i beni in questione non sono "inservibili" (cioè rotti o guasti), ma "obsoleti o non più funzionali" per i piani di studio dell'istituto (PTOF), la loro cessione ad altro ente pubblico rispetta i principi di economicità, efficacia e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), evitando costi inutili di custodia o smaltimento per la scuola e consentendo il riuso per fini scientifici erarialmente protetti. Per garantire la piena legittimità dell'operazione, la procedura dovrebbe articolarsi in fasi sequenziali ben documentate.ne Tecnica] 1. Nomina della Commissione Tecnica interna Il Dirigente Scolastico dovrebbe costituire e nominare un'apposita Commissione Tecnica (composta da non meno di tre unità tra personale docente di settore e personale ATA/tecnico, ex art. 34, c. 1, D.I. 129/2018 e Regolamento d'Istituto sui beni). 2. Redazione del Verbale di Ricognizione e Perizia di stima La Commissione, a seguito di accurato sopralluogo, dovrebbe redigere un verbale dettagliato contenente: • Identificazione dei beni: Numero di inventario, descrizione tecnica, matricola, anno di acquisto. • Valore di carico e valore residuo: Indicazione del valore d'inventario originario e di quello contabile attuale (al netto degli ammortamenti). • Attestazione di non utilizzabilità scolastica: Certificazione motivata che le attrezzature non sono più coerenti con gli indirizzi di studio e le programmazioni didattiche attuali della scuola. • Stato di conservazione e funzionalità: Attestazione che i beni sono integri e funzionanti, unitamente alla stima del loro valore commerciale/usato presunto. 3. Relazione del DSGA Il DSGA, nella sua qualità di consegnatario dei beni (art. 30 del D.I. 129/2018), dovrebbe quindi predisporre una formale relazione al Dirigente Scolastico proponendo il discarico inventariale per alienazione/cessione a titolo gratuito. 4. Delibera del Consiglio di Istituto Il Consiglio di Istituto, informato dello scarico dall'inventario per i beni individuati, viene quindi chiamato a deliberare l'autorizzazione al Dirigente Scolastico alla cessione a titolo gratuito in favore dell'Università (ai sensi dell'art. 34, c. 4, D.I. 129/2018 e art. 15 L. 241/1990). 5. Decreto Dirigenziale di eliminazione dall'inventario A seguire, il Dirigente Scolastico dovrebbe emettere formale Decreto di eliminazione dall'inventario ex art. 34, comma 1, del D.I. 129/2018. Al decreto devono essere allegati la relazione del DSGA, il verbale della Commissione Tecnica e la delibera del Consiglio di Istituto. 6. Stipula della Convenzione di Cessione e Verbale di Consegna • È infine necessaria la redazione di apposito Accordo di cessione a titolo gratuito, firmato dai Rappresentanti Legali delle due istituzioni (Dirigente Scolastico e Rettore/Direttore di Dipartimento dell'Ateneo). Contestualmente al prelievo dei macchinari, è inoltre necessaria la sottoscrizione di idoneo verbale di passaggio di consegne. È consigliabile inquadrare l'operazione all'interno di un accordo di collaborazione, ex art. 15 della Legge 241/1990, per il perseguimento di finalità pubbliche di interesse comune (istruzione e ricerca). In detta ipotesi, reputiamo che occorra assicurarsi che l'interesse dell'Università sia formalizzato con una lettera ufficiale a firma del Rettore o del Direttore di Dipartimento, in cui si specifica l'uso didattico/scientifico dei beni. Per tutelare la scuola e il Dirigente Scolastico da contestazioni successive, la convenzione e il verbale di consegna dovrebbero inoltre contenere clausole espresse riguardanti: a. Stato del bene – Inserire la formula rituale "Nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”, senza rilascio di garanzie di futuro funzionamento da parte della scuola. b. Oneri di trasporto - Prevedere espressamente che tutti i costi di smontaggio, imballaggio, movimentazione, trasporto e collaudo vengono posti a totale carico e rischio dell'Università ricevente c. Sicurezza e D.Lgs. 81/2008 – Inserire apposita clausola in cui l'Università dichiara che i beni saranno messi in funzione ed eventualmente adeguati alle normative di sicurezza vigenti prima dell'uso sotto la propria ed esclusiva responsabilità. d. Presa in carico patrimoniale - Inserire apposita clausola in cui l'Università si impegna formalmente a iscrivere i macchinari nei propri registri inventariali entro un termine prestabilito (es. 30 giorni) e a inviare copia dell'avvenuta presa in carico alla scuola. Una volta completata la procedura, il DSGA effettuerà la cancellazione definitiva dal registro inventariale della scuola, citando gli estremi del Decreto Dirigenziale e del Verbale di consegna. Occorre a questo punto precisare che gli eventuali nodi critici in materia di responsabilità contabile possono, a nostro avviso, riguardare la discrepanza tra il basso valore d'inventario e il valore reale delle attrezzature, oltre alla sicurezza e alla responsabilità sui beni. L'art. 34, comma 1, del D.I. 129/2018 specifica che la valutazione dei beni da cedere deve basarsi sul valore di inventario dedotti gli ammortamenti o sul valore dell'usato. Se i macchinari hanno un valore inventariale "irrisorio" dovuto all'ammortamento storico, ma mantengono un valore d'uso significativo, la scelta della cessione gratuita direttamente a un'altra P.A. (senza asta pubblica) va supportata da adeguate motivazioni (da inserirsi nel verbale e nel decreto), come di seguito suggerite: • Assenza di danno erariale per il sistema pubblico complessivo: Il bene passa da un patrimonio pubblico (Scuola) a un altro patrimonio pubblico (Università). La destinazione d'uso rimane vincolata alla soddisfazione di un interesse generale della collettività (ricerca e alta formazione). • Economicità dell'operazione per la Scuola: La scuola dimostra che la vendita a privati tramite avviso pubblico avrebbe generato costi di procedura, tempi lunghi e incertezza di esito, a fronte di costi certi di occupazione degli spazi e potenziale degrado del bene. • Risparmio sui costi di smaltimento: In assenza di cessione, la scuola avrebbe dovuto procedere, a termine ciclo, a rottamazione con costi a proprio carico per il rifiuto speciale.

    Data di pubblicazione: 06/08/2026

  • Viaggi di istruzione: possibilità di richiedere una caparra non rimborsabile in caso di rinuncia della famiglia...
  • La scuola può chiedere alle famiglie, al momento dell’adesione al viaggio, il versamento di una somma anticipata a conferma della partecipazione. Non appare però opportuno qualificarla come caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c., poiché il rapporto tra scuola e famiglie non è pienamente riconducibile a un ordinario contratto sinallagmatico tra privati. È preferibile prevedere un acconto sulla quota di partecipazione, disciplinando espressamente nel regolamento d’istituto e nell’atto di adesione i casi di restituzione e quelli in cui la somma può essere trattenuta. L’organizzazione dei viaggi di istruzione rientra nell’autonomia organizzativa e negoziale dell’istituzione scolastica, ai sensi degli artt. 43 e seguenti del D.I.129/2018. I rapporti tra scuola e operatore economico sono regolati dal contratto stipulato con l’agenzia di viaggio. Nei confronti delle famiglie non esiste una disciplina speciale che consenta di applicare automaticamente l’istituto civilistico della caparra confirmatoria. Occorre quindi rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza, evitando clausole che impongano la perdita integrale della somma indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti dalla scuola. L’interesse della scuola a prevenire rinunce tardive è meritevole di tutela. Tali rinunce possono infatti determinare costi che l’istituzione scolastica è comunque tenuta a sostenere nei confronti dell’agenzia o degli altri fornitori. È pertanto possibile prevedere il versamento di un acconto all’atto dell’adesione e indicare preventivamente le condizioni di rimborso. In caso di rinuncia volontaria intervenuta dopo il termine fissato, la scuola potrà trattenere la somma nei limiti dei costi effettivamente sostenuti o delle penali contrattualmente dovute all’operatore economico. Non appare invece consigliabile utilizzare la formula “caparra confirmatoria non rimborsabile”, che potrebbe far ritenere applicabile una disciplina civilistica non perfettamente compatibile con il rapporto scolastico e consentire una trattenuta sproporzionata. Il regolamento dovrebbe inoltre contemplare le ipotesi di documentato impedimento o forza maggiore, come gravi motivi di salute, prevedendo il rimborso delle somme non ancora impegnate o recuperabili dall’operatore. Sembra il caso di precisare che meglio sarebbe “agganciare” le ipotesi in esame ai casi più frequenti di applicazione delle clausole penali da parte dei fornitori: tale precisazione impone un’analisi precisa delle condizioni contrattuali più frequentemente applicate da parte degli operatori economici, e dunque anche la stipulazione di contratti per intero, senza limitarsi alle stipulazioni MePA. Si suggerisce pertanto, se si conferma la volontà di procedere, di prevedere un acconto sulla quota di partecipazione, indicando: - il termine entro cui è possibile rinunciare senza conseguenze economiche; - i casi di rimborso integrale o parziale; - soprattutto, la trattenuta limitata ai costi e alle penali che la scuola sia effettivamente tenuta a sostenere, sulla base dell’applicazione delle condizioni contrattuali con il fornitore. La disciplina deve essere inserita nel regolamento d’istituto sui viaggi e richiamata nell’atto di adesione sottoscritto dalle famiglie.

    Data di pubblicazione: 06/08/2026

  • Indicazioni operative per la liquidazione di competenze arretrate al personale ATA: contratto non più gestibile in cooperazione applicativa...
  • Come detto in precedenti risposte, la vicenda impatta sulla problematica riguardante la generale impossibilità di inserire ex-novo al SIDI contratti per supplenze brevi (cod. SIDI - N01) dopo il termine dell’anno scolastico annualmente stabilito. Trattasi pertanto di un cd. “errore nel processo di assunzione”, commesso dall’Istituto che ha omesso l’inserimento, in tempo utile, del periodo corrispondente alle vacanze natalizie dell'a.s. 2021/2022. Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di errori commessi dal datore di lavoro durante il processo di assunzione che comportano un danno per il lavoratore (nel nostro caso il mancato conferimento del contratto per il periodo spettante), quest'ultimo ha diritto a ricevere un risarcimento. Questo significa che, se il datore di lavoro commette errori che influenzano la retribuzione o altre condizioni contrattuali, il lavoratore può ottenere il recupero delle somme dovute e, in alcuni casi, anche un risarcimento per i danni morali o organizzativi subiti. Infatti, anche recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28380/2024, ha stabilito che il lavoratore vittima di un errore di assunzione, ha diritto a un risarcimento che copra i danni economici, morali e organizzativi subiti. Tanto premesso, siamo quindi dell’avviso che, per non incorrere nella richiesta di risarcimento danni, il periodo di servizio svolto dal dipendente nominato debba essere (tempestivamente) riconosciuto giuridicamente mediante motivato provvedimento e contratto di lavoro predisposti manualmente, e, conseguentemente, retribuito. Entrando nel merito del soggetto cui compete il pagamento delle spettanze, si ricorda che la Ragioneria Territoriale dello Stato non gestisce - né ha competenza - sui capitoli del Cedolino Unico destinati alle supplenze brevi, all’uopo direttamente intestati alle Istituzioni Scolastiche. Infatti, nei contratti di supplenza breve e saltuaria, il Punto Ordinante di Spesa (POS) è il Dirigente Scolastico, e le risorse gravano su specifici capitoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) gestiti tramite il sistema SIDI. La RTS è a tutti gli effetti estranea alla gestione ordinaria e straordinaria di questi capitoli di spesa. In tale senso supporta la risposta ufficiale dell'Assistenza NoiPA laddove si “invita codesta Ragioneria Territoriale dello Stato a voler valutare la gestione della posizione mediante le opportune modalità amministrative, ai fini della eventuale liquidazione delle competenze spettanti. In alternativa la scuola dovrà liquidare il dovuto attraverso procedure fuori sistema che sono note alla scuola.", riferendosi, in quest’ultima ipotesi, proprio alla procedura di assegnazione diretta straordinaria da parte del MIM, stante il rifiuto della RTS di gestire la pratica in modalità straordinaria (rifiuto, a nostro avviso, ammissibile in quanto soluzione probabilmente valutata dalla RTS come impercorribile). Risulta agli scriventi che, in casi eccezionali dove il canale ordinario del Cedolino Unico (SIDIO/NOIPA) è definitivamente inibito per limiti temporali e la RTS non ha competenza d'incardinamento, il Ministero dell'Istruzione e del Merito interviene, a seguito di apposita motivata richiesta dalla scuola, erogando risorse dirette al bilancio dell'istituto. Occorre, a questo punto, aggiungere che il quesito formulato dall’Istituzione scolastica pone nuovamente l’accento sulle problematiche concernenti il pagamento degli stipendi ai supplenti brevi, stante la circostanza che le Scuole non provvedono, ormai da anni, al pagamento degli emolumenti fissi a carico del proprio bilancio. Come detto in precedenti risposte, occorre, innanzi tutto, ricordare che, in merito alla posizione contributiva INPS, come anche indicato nella Circolare INPS n. 115 del 2.8.2019 e nel messaggio INPS del 17 febbraio 2020, n. 591, l’Ente ha provveduto, a decorrere da gennaio 2020, alla chiusura delle sole posizioni associate all’invio delle denunce mensili ListaPosPA (progressivo 00001), rimanendo però attive le normali posizioni contributive con progressivo 0000 e la relativa matricola. Infatti, nella stessa circolare si legge che, a partire dal mese di gennaio 2020, i versamenti da parte delle Istituzioni scolastiche “andranno effettuati utilizzando il progressivo 00000”. Dette posizioni sono quelle che ancora vengono utilizzate per il pagamento e la denuncia UNIEMENS dei contributi DS (disoccupazione) sui compensi del personale a tempo determinato. Riassumendo - e cercando quindi di affrontare organicamente la materia - si rappresenta quanto segue: - In merito alle difficoltà riguardanti la liquidazione di stipendi ai supplenti, si ritiene che i più comuni software gestionali in uso alle segreterie scolastiche siano ancora in grado di elaborare e calcolare gli emolumenti del personale supplente. Si consiglia quindi di contattare la software house di riferimento per verificare l'attuale funzionalità. - Una volta calcolato e liquidato lo stipendio al supplente, si dovrà procedere al versamento delle ritenute e contributi mediante F24EP utilizzando i seguenti codici: o Sezione Erario - codice tributo 100E – IRPEF lavoro dipendente (se dovuta in base al calcolo mensile, anche tenuto conto che, trattandosi di emolumenti arretrati, l’applicativo dovrebbe applicare la tassazione separata) o Sezione INPDAP - codice tributo P101 – ritenute lavoratore e contributi Stato ai fini pensionistici o Sezione INPDAP - codice tributo P909 – Fondo Credito o Sezione INPDAP - codice tributo P708 – TFR o Sezione Regioni – codice tributo 380E + codice Regione - IRAP o Sezione INPS - codice tributo DM10 + codice sede + matricola INPS – Inps - I contributi INPS-DS versati saranno poi oggetto di regolare denuncia mensile UNIEMES. Per quanto concerne le denunce dei contributi TFR e INPS ex INPDAP - auspicando che, dato il verificarsi di un ingente numero di casi analoghi a quello in trattazione, vengano diramate apposite istruzione da parte del Ministero in accordo con Istituto di Previdenza - ci permettiamo di suggerire all’Istituto l’invio di apposita istanza/quesito alla sede INPS competente. In relazione invece alle voci di spesa, stante l’assenza di specifici codici relativi al pagamento delle supplenze, è nostro avviso che possano essere utilizzati i seguenti sotto conti presenti nel nuovo Piano dei Conti: - emolumenti netti: 01/04/008 (Spese di personale/Altri compensi per personale a tempo determinato/Compensi per altri incarichi conferiti a personale) - ritenute Fondo Credito, TFR e ritenute pensionistiche ex INPDAP a carico del dipendente: 01/04/016 (Spese di personale/Altri compensi per personale a tempo determinato/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente) - ritenute erariali IRPEF a carico del dipendente: 01/04/017 (Spese di personale/Altri compensi per personale a tempo determinato/Ritenute erariali a carico del dipendente) - imposta IRAP a carico dello Stato: 01/04/019 (Spese di personale/Altri compensi per personale a tempo determinato/Imposta regionale sulle attività produttive(IRAP)) - contributi pensionistici ex INPDAP, contributi INPS-DS e contributi TFR a carico dello Stato: 01/04/020 (Spese di personale/Altri compensi per personale a tempo determinato/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione). Si precisa inoltre che nel 2027, entro la scadenza annualmente prevista, dovrà essere predisposta e rilasciata al dipendente la Certificazione Unica per i redditi da lavoro dipendente erogati. Il servizio riconosciuto e svolto dal supplente dovrà infine essere inserito manualmente al SIDI nell’apposita area: Fascicolo Personale Scuola – Gestione Giuridica – Gestione della Carriera - Gestione Servizi Pregressi e Benefici. Riassumendo, quando l'automatismo NoiPA/SIDI è precluso per decorso dei termini, il flusso amministrativo per la liquidazione diretta su bilancio si articola operativamente in tre fasi: 1. Richiesta formale di Assegnazione Finanziaria Straordinaria al MIM (DGRUF): La scuola trasmette una nota formale e motivata al MIM (Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale - Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche – Ufficio VII) allegando: a. Il Decreto del Dirigente che riconosce il diritto economico della dipendente per il periodo di vacanze natalizie a.s. 2021/2022; b. Il prospetto di calcolo/cedolino delle somme spettanti (Lordo Dipendente, Lordo Stato, Ritenute Fiscali e Previdenziali); c. Le risposte al ticket NoiPA n. 1-3598896262 che certifica l'impossibilità tecnica di gestire il contratto a sistema e la successiva risposta della RTS. d. La richiesta esplicita dell'accredito dell'importo lordo stato sul Programma Annuale dell'istituto per effettuare il pagamento "fuori sistema". 2. Gestione dell'impegno di spesa e dell'accorpamento al 31/08 In merito alla gestione contabile del bilancio in chiusura per accorpamento: • Se il MIM assegna le risorse PRIMA del 31 agosto: La scuola iscrive la Risorsa in entrata, adotta la variazione di bilancio e assume l'impegno di spesa. Se la procedura di pagamento materiale non si conclude entro il 31/08, la somma impegnata confluisce nei Residui Passivi del Conto Consuntivo straordinario al 31/08 e viene trasferita alla nuova scuola (accorpante), che liquiderà a partire dal 1° settembre. • Se il MIM risponde DOPO il 31 agosto: La scuola attuale invia subito la richiesta di fondi al MIM prima della chiusura. Dal 1° settembre, la nuova scuola subentra nella titolarità dell'istanza (e del debito nei confronti del supplente) e, non appena il MIM erogherà il finanziamento, iscriverà l'entrata e la spesa nel proprio Programma Annuale per poi procedere al pagamento. 3. Erogazione del Pagamento Diretto ed Adempimenti Fiscali: La scuola, che opera come un sostituto d'imposta autonomo, secondo le indicazioni di dettaglio sopra rappresentate: a. Dispone il pagamento del netto spettante tramite mandato informatico (bonifico bancario) direttamente al dipendente; b. Versa i contributi previdenziali (INPS/INPDAP) ed erariali (IRPEF e IRAP) tramite modello F24 EP; c. Rilascerà la Certificazione Unica (CU) alla dipendente a fine anno.

    Data di pubblicazione: 05/08/2026

  • Docente di ruolo e attività di guida turistica con partita IVA: compatibilità e obblighi di comunicazione...
  • Ai sensi dell’art. 2 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 si definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche. Ciò premesso, in merito alla questione posta l'aspetto preliminare è se l'apertura della partita Iva si riferisce allo svolgimento di un'attività autonoma libero-professionale oppure all'esercizio di una attività commerciale. Passando alla questione specifica della professione di Guida Turistica la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14069 del 19 giugno 2006 ha affermato che l'iscrizione nella gestione separata è riservata alle guide o accompagnatori o interpreti turistici che svolgono un'attività di lavoro autonomo mentre l' iscrizione alla gestione commercianti è riservata alle guide, ecc. che esercitano l'attività in modo imprenditoriale (cioè con partita Iva ed iscrizione nel Registro delle Imprese). Il Tribunale Roma sez. lav., 04/01/2019, n. 16 ha affermato che i soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata dell'Inps sono solo coloro che svolgono attività professionale il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali oppure coloro che non sono soggetti al versamento del contributo (nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto l'obbligo per il ricorrente di versare alla gestione separata Inps i contributi derivanti dall'attività di guida turistica perché trattasi di attività per la quale non esiste un albo professionale rientrante, dunque, nella previsione di cui al comma 26 dell'art. 2 della Legge n. 335 del 1995). Pertanto, se l'attività è svolta sotto forma di libera professione ( come si presume nel caso di specie), questa può essere autorizzata e non vi è incompatibilità. Infatti, l'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede che al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e a t.d.; nè tra docenti a tempo pieno e docenti in part time) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. Invece, se l'attività viene svolta sotto forma di impresa, con conseguente iscrizione presso la Camera di commercio, questa sarebbe incompatibile. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione all’esercizio della libera professione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, d.lg. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente. (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020 n° 105) La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello ( cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n° 1013). Pertanto, nel caso di specie, l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di guida turistica potrà essere concessa in presenza dei presupposti sopra richiamati. Infine, si rileva che la suddetta autorizzazione non va inserita nell’Anagrafe delle Prestazioni. Circa le esclusioni da tale obbligo, la Circolare MIUR 24 luglio 2002, n. 497 riguardante l’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti e dei consulenti esterni, in combinato disposto con l’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, ne elenca i casi al paragrafo 5.1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, punti 12, 13 e 14, del D.lgs. n. 80/1998 e della Circolare 29 maggio 1998, n. 5/1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.F.P., punto 1), lettere a. e c., gli importi percepiti dai dipendenti pubblici per incarichi sia compresi che non compresi nei compiti e doveri d'ufficio vanno comunicati annualmente, con le seguenti esclusioni: A- esclusioni oggettive, elencate nella Circolare n. 5/1998, punto 1), lettera c. e punto 2), comma 7; a- diritti d'autore; b- compensi per attività di insegnamento; c- redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, ove consentita, e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale; d- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; e- utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; f- partecipazione a convegni e seminari g- prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate; h- prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; i- compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. B- esclusioni soggettive, elencate nella Circolare 29 maggio 1998, n. 5/1998, punto 2), comma 6 che riguardano: - i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno; - i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito; - i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. ( fattispecie applicabile al caso di cui al quesito)

    Data di pubblicazione: 05/08/2026

  • Permessi Legge 104 in caso di ricovero continuativo del familiare assistito: regole ed eccezioni...
  • L’art. 33 comma 3 della legge 104/92 relativo ai tre giorni di assistenza al familiare disabile con connotazione di gravità, stabilisce per legge che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno. Le circolari sia da parte della Funzione Pubblica ( circolare 13/2010) e dell' INPS (155 del 3/12/2010) precisano che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore; il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. Viene altresì precisato che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze: - interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie; - ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale; - ricovero a tempo pieno di soggetto con disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un familiare. La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare. Pertanto, come per altre analoghe risposte, in linea con la corretta prassi amministrativa gestionale, se si tratta di eccezione al ricovero, i giorni di permesso dovranno essere giustificati con una puntuale documentazione così come indicato nei precedenti punti. Nel caso specifico, la madre è stata ricoverata in una casa protetta quindi h 24 ( tempo pieno); pertanto, a nostro avviso, l’interessata per continuare ad usufruire dei permessi se presenta una dichiarazione della stessa struttura che attesti che non viene garantita l'assistenza sanitaria h24 oppure, nel caso si trattasse effettivamente di ricovero a tempo pieno, dovrà presentare adeguata documentazione attestante la sussistenza di una delle ipotesi di cui sopra.

    Data di pubblicazione: 05/08/2026

  • Monetizzazione delle ferie e delle festività soppresse non fruite alla cessazione dal servizio: spettanza e criteri di calcolo...
  • Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 40033 dell’8 ottobre 2012, ha chiarito che il divieto di liquidare le ferie al personale dipendente cessato dal servizio non opera nei casi in cui l’impossibilità ad usufruire delle ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso lavoratore quali, ad esempio, il decesso, la malattia, l’infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, nonché per congedo obbligatorio per maternità. La Dichiarazione Congiunta n. 2 al CCNL 2024 ricorda che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Secondo l’ARAN (Cfr. Il divieto di monetizzazione delle ferie, consultabile in: www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/dicembre-2012), le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono applicabili anche alle quattro giornate di riposo per festività soppresse, di cui alla L. n. 937/1977. In sostanza, la monetizzazione delle giornate di festività soppresse sarà possibile solo in presenza di una delle vicende interruttive del rapporto di lavoro sopra richiamate, intervenute in corso di anno, e con riferimento ai riposi maturati e non fruiti per esigenze di servizio o per le suesposte cause oggettive ( tra cui la malattia) alla data di cessazione. Sul punto richiamiamo anche il recente orientamento ARAN FC45b con il quale è stato ribadito che l’eventuale monetizzazione delle festività in parola (il cui importo rimane quello indicato dall’art. 1, comma 3, della L. n. 937/1977 “ Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde”) potrà ammettersi solo nei ristretti e precisi limiti consentiti nella suindicata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033. Per quanto concerne le ferie non godute, la RTS di Milano, con Circolare del 21 giugno 2012, dopo aver richiamato il calcolo della citata Circolare n. 244/1999, ha precisato che gli emolumenti, su base mensile, su cui effettuare il calcolo sono: - stipendio come da CCNL vigente; - indennità integrativa speciale; - RPD; - CIA; - indennità di vacanza contrattuale; - assegno di valorizzazione ATA (personale a t.i.). La retribuzione di riferimento è quella percepita nell'ultime mese di servizio. A nostro avviso, e fatte salve diverse indicazioni da parte della RTS competente, il calcolo delle ferie non godute include anche il rateo di tredicesima. Il M.I.M., con Nota prot. n. 452 del 2 agosto 2002, ha precisato che alla determinazione della retribuzione da utilizzare per il calcolo del compenso sostitutivo concorrono, oltre al trattamento economico fondamentale, anche tutti i tipi di compenso accessorio che si concretizzano in emolumenti fissi continuativi. Il MEF-NoiPA, sulla pagina dedicata sul sito istituzionale, ha affermato che l'importo spettante deve essere commisurato all'intero trattamento economico di carattere fisso e continuativo, corrisposto nell'ultimo mese di servizio e determinato in proporzione al servizio prestato nell'anno di riferimento, fino alla data di cessazione. Infatti, secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura retributiva e non risarcitoria e quindi deve essere soggetta a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 Legge 30 aprile 1969, n. 153. La natura retributiva è giustificata dal fatto che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute si riferisce a prestazioni lavorative che sono state effettuate in un periodo di tempo che doveva essere dedicato dal lavoratore al riposo. Peraltro, anche la natura risarcitoria di suddetta indennità non escluderebbe la riconducibilità alla nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque una attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (Cfr. Cass. 9/8/2005 n. 16761; 3/4/2004 n. 6607; 23/10/2002 n. 14956; 13/5/1998 n. 4839; 10/8/1995 n. 8791). Anche l'INPS ritiene che sussista l'obbligo di adempiere all'obbligazione contributiva sulle ferie non godute (Cfr. Circolari n. 186/1999 e n. 15/2012; Messaggi n. 79 del 27/6/2003 e n. 118 dell'8/10/2003). Anche successivamente in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile sez. lav., 29/05/2018, n. 13473; Cassazione civile sez. lav., 17/11/2020, n. 26160) è stato ribadito che l’indennità sostitutiva di ferie non godute è soggetta a contribuzione previdenziale in quanto attribuzione patrimoniale riconosciuta al lavoratore dipendente.

    Data di pubblicazione: 05/08/2026

  • Collaborazione plurima con RSPP collocato in quiescenza: effetti sull'incarico in corso...
  • Per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, l’art. 32, ai commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/08, recita: “8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.” La scuola deve quindi rispettare l'ordine di priorità sopra descritto. In argomento il T.A.R. Campania, Sezione Quarta, con la Sentenza 15/01/2018 n. 334, ha ribadito che, nel bando di selezione indetto da un istituto per la carica di RSPP, l'incarico debba essere affidato a personale esterno alla scuola esclusivamente se non è disponibile personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti specifici o personale interno ad un'altra unità scolastica in possesso dei medesimi requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. La scuola potrà conferire l’incarico ad un RSPP esperto esterno allorchè vi sia la mancanza del personale di cui alle lett. a) e b). Nel caso di specie, il docente ha avuto l’incarico di RSPP beneficiando della precedenza di cui alla lett. b) sopra citata. Proprio in virtù di tale considerazione, a nostro avviso, non è possibile una trasformazione automatica dell’incarico ( da collaborazione plurima a contratto di prestazione d’opera) e quindi si ritiene che la scuola debba procedere con la risoluzione/revoca dell’incarico al 31 agosto per i motivi suesposti e corrispondere il compenso proporzionato all'attività effettivamente prestata. Tra l’altro il soggetto in quiescenza rileverebbe come esperto esterno e l’attività di RSPP non può essere svolta come lavoro autonomo occasionale ma solo da libero professionista in possesso dei presupposti di legge.

    Data di pubblicazione: 05/08/2026

  • Dipendente deceduto: gestione del pagamento dei compensi accessori tramite NoiPA e bilancio della scuola...
  • Riprendendo precedenti risposte sull’argomento, si rappresenta che la liquidazione di compensi maturati da un collaboratore scolastico deceduto richiede la gestione differenziata dell'accredito a favore degli eredi, distinguendo la procedura automatizzata su NoiPA dal pagamento diretto sul bilancio dell'istituzione scolastica. Occorre innanzitutto approfondire la questione attraverso l’analisi delle fattispecie normativamente previste nel caso in cui, al momento del decesso del lavoratore, esistano spettanze retributive già maturate ma non ancora liquidate. Il legislatore opera una distinzione delle spettanze in due diverse categorie: somme jure successionis (ipotesi pertinente al caso in esame) e somme jure proprio. In relazione al personale deceduto, occorre procedere come segue: a) Eredi - Per l'individuazione degli eredi si deve fare riferimento al codice civile che distingue tra somme jure proprio (Tfr e l'indennità sostitutiva del preavviso che, ai sensi dell'art. 2122 del codice civile, devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se conviventi con il de cuius, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e somme jure successionis (rimanenti somme, tra cui il salario accessorio e le indennità, da corrispondere secondo le regole ordinarie della successione testamentaria o legittima), che presuppongono l'accettazione dell'eredità. Con riferimento al trattamento economico erogato jure successionis, tra cui rientrano, come detto, i compensi accessori, la Scuola dovrà accertarsi che gli eredi abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 346/1990 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, l'art. 48 c. 3, vieta al debitore del de cuius di pagare le somme dovute agli eredi "se non è stata fornita la prova della presentazione (...) della dichiarazione della successione (...) e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione". Inoltre, l'art. 48 c. 3, citato impone all’Amministrazione debitrice di comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del Registro, entro 10 giorni, i pagamenti previsti dall'art. 12, lett. e), dello stesso Testo Unico. Pertanto, dal momento che dette somme spettano ai beneficiari individuati in base alle norme sulla successione, ovvero a quelli nominati nel testamento del de cuius, non possono essere corrisposte da parte del datore di lavoro agli eredi senza un preventivo accertamento dell’accettazione dell’eredità, che deve essere adeguatamente documentata dagli aventi diritto. La Cassazione ha precisato che gli emolumenti dovuti al lavoratore defunto per differenza paga, lavoro straordinario e salario accessorio, festivo e domenicale e per ferie non godute, costituiscono parte dell'asse ereditario e pertanto la ripartizione dei medesimi fra gli eredi non avviene con le modalità stabilite dall'art. 2122 per la indennità di fine rapporto, bensì sulla scorta delle norme in materia di successione per causa di morte (Cassazione civile, sez. lav., 13 maggio 1982, n. 2981). I compensi che rientrano in tale tipologia e, quindi, la devoluzione delle relative somme agli eredi, avverrà dietro certificazione da loro presentata attestante la qualità di erede e secondo le norme in materia di successione. b) Adempimenti previdenziali - Sulle somme maturate dal lavoratore deceduto la contribuzione obbligatoria deve essere calcolata con le consuete modalità (la contribuzione rimane in capo al lavoratore). Pertanto, tutti gli emolumenti corrisposti agli eredi rientrano nell'imponibile previdenziale (con la sola esclusione del TFR e del TFS), ed i contributi (c/dipendente e c/Stato) devono essere denunciati a nome del de cuius. c) Trattamento fiscale - In caso di decesso del dipendente, gli emolumenti corrisposti agli eredi devono essere trattati fiscalmente in modi diversi in relazione alla loro natura. Nel caso in esame i compensi accessori in capo deceduto sarebbero stati assoggettati, qualora in vita, a tassazione ordinaria. Tuttavia, tali compensi verranno assoggettati, in capo agli eredi, alla ritenuta alla fonte del 23 per cento (primo scaglione di imposta) ai sensi dell'art. 23 c. 2, lett. e), D.P.R. 600/1973. Questi elementi retributivi, liquidati ora per allora, sono "soggettivamente" a tassazione separata ai sensi dell'art. 7 c. 3, del TUIR in quanto la modalità di tassazione dipende dal soggetto che li percepisce (l'erede del de cuius) e non dalla natura dell'elemento retributivo (che, in quanto tale, sarebbe a tassazione ordinaria). Sulle somme a tassazione separata non si applicano le addizionali regionale e comunale. d) Cedolini di liquidazione - Sotto il profilo operativo occorre elaborare più cedolini: 1. un cedolino intestato al defunto nel quale vengono quantificate le somme lorde. Su tali importi dovranno essere calcolati solo i contributi previdenziali, sia per la quota a carico del dipendente che per quella a carico dell'Amministrazione, che poi confluiranno nella posizione previdenziale del de cuius. Poiché non è possibile liquidare somme nette al deceduto, gli importi imponibili, al netto dei contributi previdenziali, dovranno essere trasferiti nei cedolini degli eredi secondo le regole successorie; 2. un cedolino per ciascun erede, nel quale dovranno confluire le somme al netto dei contributi previdenziali sulle quali andranno effettuate le ritenute fiscali secondo le regole proprie di ciascun emolumento erogato. e) Certificazione Unica - Al termine del percorso descritto è necessario compilare almeno due certificazioni: una rilasciata a nome del de cuius e una agli eredi per le somme derivanti dalla successione Nella certificazione del de cuius dovrà essere compilata la parte previdenziale secondo le regole ordinarie, con gli imponibili delle somme poi erogate agli eredi. Per le somme jure successionis dovrà essere rilasciata una CU intestata a ciascun erede contenente i redditi assoggettati a tassazione separata ex art. 7, comma 3, del Tuir, rapportati alla percentuale spettante a ciascun erede, e le relative ritenute Irpef operate. Tanto premesso, esaminiamo, per punti, la sequenza delle operazioni da porre in essere. 1. Presupposto Operativo: Documentazione Ereditaria Obbligatoria Prima di predisporre qualsiasi ordine di pagamento (sia su NoiPA che da Bilancio), la scuola dovrà acquisire al protocollo la seguente documentazione: • Certificato di morte del dipendente. • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) resa da uno degli eredi con l'indicazione di tutti gli eredi legittimi/testamentari, la piena capacità di agire e l'assenza di rinunce all'eredità o contenziosi. • Delega all'incasso sottoscritta da tutti gli eredi (con allegate copie dei documenti d'identità) a favore di un unico erede con indicazione del relativo IBAN, oppure formale richiesta di ripartizione pro-quota degli importi sui singoli IBAN di ciascun erede. • Codici fiscali e documenti d'identità di tutti gli eredi. 2. Liquidazione del FIS tramite NoiPA (Cedolino Unico) • Occorre, innanzi tutto, emettere il provvedimento formale di cessazione dal servizio per causa di morte (decorrenza dal giorno successivo al decesso). La scuola dovrà quindi trasmette il provvedimento alla Ragioneria Territoriale dello Stato (per l’interruzione dell’erogazione degli emolumenti fissi), all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e all’Ufficio Scolastico territoriale, inserendo, contestualmente, la cessazione sul portale SIDI (Fascicolo Personale Scuola – Gestione Cessazioni). • Il Dirigente Scolastico deve poi adottare un formale Decreto di Liquidazione delle spettanze maturate prima del decesso, individuando espressamente l'erede delegato (o gli eredi pro-quota) quali aventi diritto all'incasso. • Alla RTS dovrà quindi essere inviata apposita lettera in cui viene comunicata l’esistenza di spettanze (compensi accessori) ancora da liquidare tramite NoiPA (Cedolino Unico), con accluso il Decreto di Liquidazione sopra citato e la documentazione di cui al precedente punto 1. Analoga comunicazione (con allegati) dovrà essere inviata al MEF/NoiPA attraverso le apposite funzioni raggiungibili dal seguente percorso SIDI (accedendo con le credenziali del DS o del DSGA): o Applicazioni MEF- Servizi Federazione NoiPA – Assistenza- Richiedi assistenza tramite il modulo di contatto - Altro – Categoria Utenti: Operatore- Servizi Stipendiali – Versamento Ratei agli Eredi. ed anche o Applicazioni MEF- Servizi Federazione NoiPA – Assistenza- Richiedi assistenza tramite il modulo di contatto – Cedolini/Informazioni Stipendiali – Categoria Utenti: Operatore- Gestioni Accessorie – Gestione Compensi accessori • Variazione delle coordinate di accredito per gli eredi: Dato che il conto corrente del dipendente deceduto è congelato o chiuso, modificare la modalità di pagamento della partita stipendiale su NoiPA (Applicazioni MEF- Servizi Federazione NoiPA- Gestione Personale - Rubrica Amministrati) inserendo i dati dell'erede delegato (Codice Fiscale e relativo IBAN), onde evitare che il pagamento vada in scarto bancario. • Inserimento della prestazione accessoria, autorizzazione ed emissione del cedolino: Poiché i compensi del Fondo Istituzione Scolastica (FIS) maturati per attività svolte prima del decesso devono essere elaborati nel sistema accessorio di NoiPA, inserire ed elaborare le ore/prestazioni FIS spettanti al collaboratore scolastico nel sistema di gestione degli accessori Applicazioni MEF- Servizi Federazione NoiPA- Compensi Accessori- Accessori C.U.), facendo riferimento all'anno scolastico di pertinenza. Dopo che il Dirigente Scolastico e il DSGA avranno autorizzato l'elenco di liquidazione, NoiPA calcolerà le spettanze applicando la tassazione prevista per i redditi percepiti dagli eredi (art. 7, c. 3 e art. 23 del TUIR) ed emetterà il pagamento direttamente sull'IBAN dell'erede delegato. 3. Liquidazione del compenso a carico del Bilancio della Scuola Per i compensi corrisposti attingendo direttamente ai fondi dell'Istituto (es. progetti PTOF con finanziamento proprio), la scuola agisce direttamente come sostituto d'imposta attraverso il proprio programma di contabilità. • Adozione del Decreto di Liquidazione: Innanzi tutto è necessario che il Dirigente Scolastico adotti un secondo Decreto di Liquidazione delle spettanze maturate prima del decesso, individuando espressamente gli eredi pro-quota (o l'erede delegato) quali aventi diritto all'incasso. • Calcolo dei cedolini ed emissione dei mandati di pagamento: Come accennato in premessa: • Per i contributi Previdenziali (INPS - ex INPDAP), si applicano le trattenute previdenziali ordinarie (quota dipendente e quota ente) trattandosi di compensi relativi a prestazioni lavorative rese in vita. • Per la ritenuta IRPEF, si applica la ritenuta ex art. 23 c. 2, lett. e), D.P.R. 600/1973 per le somme erogate agli eredi (vedi lettera c) in premessa). Occorre quindi elaborare più cedolini: 1. un cedolino intestato al defunto nel quale vengono quantificate le somme lorde. Su tali importi dovranno essere calcolati solo i contributi previdenziali, sia per la quota a carico del dipendente che per quella a carico dell'Amministrazione, che poi confluiranno nella posizione previdenziale del de cuius. Poiché non è possibile liquidare somme nette al deceduto, gli importi imponibili, al netto dei contributi previdenziali, dovranno essere trasferiti nei cedolini degli eredi secondo le regole successorie; 2. un cedolino per ciascun erede, nel quale dovranno confluire le somme al netto dei contributi previdenziali sulle quali andranno effettuate le ritenute fiscali secondo le regole proprie di ciascun emolumento erogato. In fase di pagamento, nel software di contabilità, registrare come beneficiari gli eredi pro-quota (o l'erede delegato), inserendo nella causale dei relativi mandati: "Liquidazione compensi spettanti al dipendente deceduto [Nome Cognome] erogati all'erede [Nome Cognome]". 4. Versamento ritenute e adempimenti fiscali: Versare le ritenute previdenziali intestate al dipendente deceduto e le ritenute IRPEF applicate agli eredi tramite modello F24 EP entro il 16 del mese successivo al pagamento. Al termine del percorso descritto è necessario compilare almeno due certificazioni: una rilasciata a nome del de cuius e una agli eredi per le somme derivanti dalla successione Nella certificazione del de cuius dovrà essere compilata la parte previdenziale secondo le regole ordinarie, con gli imponibili delle somme poi erogate agli eredi. Per le somme jure successionis dovrà essere rilasciata una CU intestata a ciascun erede contenente i redditi assoggettati a tassazione separata - ex art. 7, comma 3, e art. 23 c. 2, lett. e), del D.P.R. 600/1973 - rapportati alla percentuale spettante ad ogni erede e le relative ritenute Irpef operate.

    Data di pubblicazione: 05/08/2026

  • Personale ATA cessato dal servizio: è possibile svolgere attività gratuita a favore della scuola?
  • L'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 114 del 2014 e da ultimo dall’art. 17 (comma 3) della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 prevede che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (tra le quali, come noto, rientrano anche le scuole), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi di cui sopra sono comunque consentiti a titolo gratuito. In definitiva è stato introdotto che è fatto divieto per le Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le scuole, di conferire a ex lavoratori privati o pubblici collocati ora in quiescenza: a) incarichi di studio e di consulenza b) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti sull'interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante il divieto di incarichi a soggetti in quiescenza; chiarimenti che confermano quanto da noi sopra sostenuto. Incarichi vietati, ad avviso della Funzione Pubblica, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni. Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Costituiscono incarichi di studio quelli consistenti nello svolgimento di un'attività di studio, che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338. Costituiscono consulenze le richieste di pareri a esperti (così Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05). Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame. Tuttavia, un limite al conferimento dell'incarico anche a titolo gratuito ad un soggetto in quiescenza è rappresentati dal disposto dell’art. 43 comma 3 del DI 129/2018 ai sensi del quale è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. Pertanto, ad esempio, a nostro avviso, non è possibile conferire un incarico ad un soggetto in quiescenza, seppur a titolo gratuito, per svolgere attività che rientrano nelle mansioni ordinarie del personale in servizio ( es. collaborazione a pratiche di segreteria). Italiascuola.it non dispone di un format di contratto; ad ogni modo, allorchè fosse possibile il ricorso alla collaborazione nel caso di specie, gli elementi da evidenziare nell’articolato contrattuale sono l’oggetto, la durata e la previsione che trattasi di attività svolta a titolo completamente gratuito.

    Data di pubblicazione: 04/08/2026

  • Piano Estate 2026: valutazione della candidatura di un esperto esterno e sul soggetto legittimato all'emissione della fattura...
  • Preliminarmente si ricorda che la Pubblica Amministrazione fa fronte ai propri fabbisogni ricorrendo prioritariamente alle risorse umane di cui dispone al proprio interno e che il conferimento di incarichi individuali deve essere svolto in coerenza con i principi di efficienza, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. Le principali norme di riferimento sono il D.Lgs. n. 165/2001 e il D.I. n. 129/2018. Si richiama inoltre la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 2008, che fornisce indicazioni e orientamenti specifici, e si raccomanda la lettura del Quaderno n. 3, recante “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali” (Aggiornamento 2025). Rammentiamo, altresì, che ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. n. 129/2018 è necessario che il Consiglio di Istituto deliberi il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali. Atteso che le Pubbliche Amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, si evidenzia che il ricorso ad esperti esterni è disciplinato nello specifico dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale, tra l'altro, afferma il principio generale secondo cui l’assegnazione di incarichi a professionisti esterni ha natura eccezionale. Le procedure per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture sono disciplinate, invece, dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Nei casi in cui gli incarichi siano conferiti a dipendenti pubblici, è necessario altresì rispettare rigorosamente le previsioni di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. n. 165/2001. Premesso ciò, si rileva che il quesito non esplicita chiaramente la procedura seguita dalla scuola; pertanto, si risponde tenendo conto della normativa generale di riferimento. Se il bando/avviso era rivolto a persone fisiche per l’affidamento di incarico di collaborazione/prestazione d’opera, il contratto e il pagamento devono essere intestati alla persona fisica individuata; la fattura è emessa direttamente dall’esperto se è titolare di partita IVA (oppure gestito tramite prestazione occasionale/collaborazione, a seconda della natura dell'incarico). Se, invece, la procedura era rivolta a persone giuridiche (associazioni, cooperative, società), il contratto e la fattura devono essere intestati all’associazione o all’ente aggiudicatario in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023. Riepilogando, la qualificazione giuridica del rapporto dipende dal destinatario dell’avviso. Se la selezione è stata effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (procedura rivolta a persone fisiche per l’affidamento di un incarico di collaborazione o prestazione d’opera), la scuola stipula il contratto con la persona fisica individuata e dovrà corrisponderle il compenso, previo rilascio della fattura (se l’esperto è titolare di partita IVA) o di nota di compenso/notula (in caso di prestazione occasionale). Se, invece, la procedura è stata rivolta a operatori economici (associazioni, cooperative, società) ed è stata condotta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il rapporto giuridico sorge con l’ente o la società affidataria del servizio, e sarà quest’ultimo a emettere la relativa fattura. Si suggerisce di verificare attentamente il testo dell'avviso per accertarsi che lo stesso non contenga ambiguità o indicazioni contraddittorie, tali da rendere la procedura poco chiara o "mista", vale a dire con elementi strutturali per esperti esterni persone fisiche insieme a contenuti per persone giuridiche (in questo caso, sarebbe meglio annullare la procedura in autotutela). In conclusione, se l’affidamento è di natura personale, il contratto si perfeziona con la persona fisica e la fattura (o nota di compenso) deve essere emessa dall'esperto titolare di partita IVA. Se l’esperto opera per il tramite di un’associazione e il bando era per operatori economici ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, la fattura dovrà essere emessa direttamente dall’associazione.

    Data di pubblicazione: 04/08/2026

  • Liceo Scientifico a indirizzo sportivo: legittimità della spesa per l'utilizzo di impianti sportivi esterni nelle attività curricolari...
  • In premessa, il D.P.R. 52/2013, recante Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, all’art. 1, c. 2, dispone: “le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati”. L’art. 4, c. 1, lett. c), prevede che “le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Nell’Allegato A, che contiene i risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo, si sottolinea che la scelta degli sport proposti “è in funzione di quanto previsto nel POF, sulla base delle disponibilità di impianti, strutture e risorse identificate”. In riferimento al caso specifico proposto si ritiene che l’istituzione scolastica possa utilizzare risorse finanziarie proprie per rendere disponibili gli impianti necessari alla realizzazione dell’offerta formativa, fermo restando che la scelta degli sport da inserire nel PTOF non potrà prescindere dal preventivo accertamento della disponibilità degli impianti e che, considerata l’obbligatorietà delle attività sportive deliberate dagli organi collegiali competenti ed enunciate nel PTOF, nessun onere finanziario può ricadere in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli studenti iscritti. L’art. 2, c. 3, del D.I. 129/2018 sottolinea che “le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.”. Si consiglia, ovviamente, prima di procedere all’utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione dell’istituzione scolastica nel rispetto della normativa relativa all’affidamento dei contratti pubblici, di provare ad interloquire con l’ente locale di riferimento e con tutte le agenzie formative del territorio al fine di sottoscrivere accordi e convenzioni che rendano possibile utilizzare gli impianti necessari senza alcun onere finanziario per l’istituzione scolastica e di documentare l’effettuazione di tali tentativi prima di impegnare le risorse finanziarie iscritte a bilancio.

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