Data di pubblicazione: 12/05/2026
Le istruzioni per la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, per il personale scolastico, sono contenute nella nota RGS n. 72696 del 4 settembre 2013. Esse mantengono la loro validità, salvo che per quanto riguarda l'obbligo generale, da parte del datore di lavoro, di mettere il dipendente in condizione di poter fruire delle ferie e avvertirlo che, in caso di mancata fruizione, le stesse non potranno essere monetizzate (Cass., n. 16715/2024 con specifico riferimento all’invito al personale docente di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni). Dette istruzioni, preliminarmente, ricordano quanto previsto dalle seguenti disposizioni di legge: - articolo 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che stabilisce l'obbligo di far fruire ai dipendenti delle ferie spettanti e il correlato divieto di monetizzazione, con previsione di responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti, in caso di violazione. La norma non si applica al personale scolastico supplente breve, al 30 giugno o fino al termine delle lezioni, ma solo limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie; - articolo 1, commi 54-55-56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare, il comma 55 modifica l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 nel senso sopra citato e il comma 56 rende tali disposizioni inderogabili dai contratti collettivi. La Dichiarazione Congiunta n. 2 al CCNL 2024 prevede che” In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”. In conclusione, alla luce della normativa richiamata, le ferie non godute da personale ATA con contratto fino al 30 giugno non si monetizzano ordinariamente: la scuola deve attivare la pianificazione e l'invito formale alla fruizione con l’avvertimento che, in mancanza di domanda formale, queste andranno perse e non si potrà dar luogo alla monetizzazione. Questa resta possibile solo in quei casi eccezionali, sopra descritti, di oggettiva impossibilità alla fruizione; fuori di tali casi, la monetizzazione comporta responsabilità erariale e disciplinare del dirigente scolastico. Nel caso di specie, quindi, stante che la mancata fruizione è dipesa da causa oggettiva ( interdizione per maternità) spetta la relativa monetizzazione. In sostanza l’interdizione per gravidanza a rischio non interrompe il diritto alla maturazione delle ferie; tuttavia se la dipendente non potrà fruirle prima della scadenza contrattuale, vanno pagate in sostituzione. Se, come indicato, dal 1° luglio 2026 l’interessata sarà coperta da indennità di maternità “fuori nomina” (prestazione riconosciuta anche in assenza di rapporto di lavoro quando l’interdizione è motivata da gravi complicanze della gravidanza), tale indennità è gestita separatamente (MEF/NoiPA) e non sostituisce la liquidazione delle ferie residue spettanti – e non godute per motivi oggettivi - al termine del contratto. Per quanto concerne l’operatività sul SIDI, si rappresenta che le FAQ 23 e 41 - Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola supplenze annuali o fino al termine delle attività (https://www.info-scuole.it/doc/2019/retribuzioni/mpi_nota_2178_2019-FAQ%20CoopApp%20Supplenze%20Annuali%20270820.pdf ) forniscono le seguenti indicazioni: FAQ 23 – “… Pagamento di ferie non godute (Prospetto R-2 solo per contratto N11 e N23 docenti, oppure C-1 nel caso di risoluzione anticipata)..” FAQ 41- “A conclusione del rapporto di lavoro, a seconda delle tipologie di contratto ed esclusivamente nei casi e nella misura previsti dalla specifica normativa, per i soli docenti è possibile comunicare eventuali i giorni di ferie da liquidare tramite prospetto R-2 o in caso di risoluzione anticipata del contratto C -1 se necessario. Per il personale ATA le ferie da liquidare possono essere indicate solo in caso di risoluzione anticipata del contratto (C-1)”. Nel caso in trattazione, trattandosi di personale ATA, ma non ricorrendo l’ipotesi della risoluzione anticipata, sarà necessario predisporre “manualmente” il decreto, inviandolo per PEC alla Ragioneria, in quanto il sistema SIDI non gestisce il tipo di liquidazione in esame.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
L'assegnazione delle risorse per la Formazione Scuola Lavoro (FSL, ex PCTO e Alternanza Scuola Lavoro) non è compresa fra quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il FMOF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa), ma fra quelle che compongono le assegnazioni al Programma annuale. Nella nota MIM prot. n. 9110 del 30 settembre 2025, tali risorse sono indicate separatamente: - nella sezione I, sono indicate le integrazioni al Programma annuale 2025 (quello in corso al momento della nota) per il periodo settembre-dicembre 2025 (c.d. "quattro dodicesimi"), in relazione al Funzionamento amministrativo-didattico, il compenso per i Revisori dei conti, la Formazione Scuola Lavoro è l'orientamento. Tutte queste risorse, che sono erogate tramite l'istituto bancario cassiere e confluiscono nel Programma annuale della scuola, sono assegnate "Lordo Stato"; - nella sezione II, sono indicate le medesime risorse di cui alla sezione I, riferite però al Programma annuale 2026 (quello successivo al momento della nota) per il periodo gennaio-agosto 2026 (c.d. "otto dodicesimi"). Anche queste assegnazioni sono tutte al "Lordo Stato"; - infine, nella sezione III, sono indicate le risorse del FMOF. Tali risorse, tuttavia, non sono erogate tramite l'istituto cassiere ma sono assegnate sul POS della scuola. Pertanto, esse non vanno iscritte nel Programma annuale e sono tutte valorizzate "Lordo Dipendente". La nota citata, sotto questo aspetto, è del tutto analoga alle note degli ultimi anni. Le assegnazioni per le attività di FSL, pertanto, sono tutte "Lordo Stato". Si ritiene opportuno osservare che la distinzione fra "Lordo Stato" e "Lordo Dipendente" rileva solo per la quota relativa al pagamento del personale; le risorse FSL, infatti, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di beni e servizi, occorrenti per lo svolgimento delle medesime attività. Al riguardo, si ricorda che è oggetto di contrattazione unicamente la quota di dette risorse eventualmente destinata alla retribuzione del personale, come previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera c3) del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" stipulato il 23 dicembre 2025.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
La recentissima circolare sugli organici per l’anno scolastico (cfr. nota prot. 10164 del 17 aprile 2026), riprendendo le disposizioni già emanate nell’anno precedente, in merito all’assegnazione dei posti per la classe di concorso A-23, prevede quanto segue: …Ai fini dell’assegnazione dei posti – calcolati di norma nella misura di una unità per ciascuna delle classi di seguito indicate - devono essere prese in considerazione, per ogni Istituzione scolastica, tutte le classi aventi un numero di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe, ovvero considerando le medesime classi a partire da quelle della scuola primaria fino a giungere a quelle della scuola secondaria di secondo grado… La Direzione dei servizi informativi mette a disposizione degli Uffici territoriali i dati relativi agli studenti stranieri iscritti per ogni istituzione scolastica, come elemento di base per l’assegnazione di tali posti. Per quanto concerne la possibile azione delle singole istituzioni scolastiche, è opportuno inviare una dettagliata relazione all’Ufficio organici dell’UAT competente, che illustri i fabbisogni in relazione alla oggettiva situazione, in modo che l’Ufficio stesso possa provvedere all’assegnazione in modo adeguato, sempre nel rispetto del contingente complessivo di tali posti ad esso assegnato. Procedura operativa consigliata 1) Rilevazione dati e valutazione iniziale - Raccogliere e documentare i dati: numero complessivo degli alunni, numero e percentuale degli alunni stranieri, numero di alunni "appena arrivati" (newly arrived) e le loro competenze linguistiche certificate o rilevate (valutazione iniziale, livelli A1/A2 ecc.). - Redigere schede di prima accoglienza/valutazione linguistica per ciascun alunno interessato. 2) Delibere e supporto interno - Convocare il Collegio dei docenti per evidenziare il bisogno didattico e predisporre un progetto/programma di intervento L2 (obiettivi, ore, tipologia di intervento: individuale, di piccolo gruppo, accoglienza ecc.) Se ritenuto necessario, coinvolgere il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) per la definizione degli interventi e delle priorità. 3) Redazione della richiesta formale all’Ufficio Scolastico - Destinatario: Ufficio Scolastico Regionale / Ambito Territoriale competente per la provincia. - Contenuto minimo della richiesta: • indicazione dell’istituto (denominazione, codice meccanografico). • tipologia di personale richiesto: docente specializzato in italiano L2 (classe di concorso A23 o abilitazione equivalente), specificando se si richiede tempo pieno o part-time e la durata (ad es. a tempo determinato per l’anno scolastico); • motivazione dettagliata: percentuale e numero di alunni stranieri, numero di "nuovi arrivati" e livello linguistico (es. percentuale >=20% e alunni con competenze inferiori al livello A2); descrizione delle difficoltà organizzative e didattiche che ne derivano; • progetto didattico allegato (delibera del Collegio, schede di valutazione iniziale, piano degli interventi L2, orario e classi coinvolte).
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
Sono un dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo della provincia di xxx e mi rivolgo alla vostra testata per un chiarimento su una questione che ritengo...
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
Ad una collaboratrice scolastica è stata comminata la sanzione del rimprovero verbale per condotta non conforme a principi di correttezza nei confronti di terzi...
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
La questione sollevata tocca tre piani distinti che conviene tenere separati: la legittimità della registrazione, la possibilità di utilizzarla e la (eventuale) responsabilità penale dei docenti. Per quanto riguarda la legittimità della registrazione effettuata dal Dirigente al fine di esser più preciso nella verbalizzazione la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che chi partecipa a una conversazione può registrarla senza il consenso degli altri presenti, perché non si tratta di intercettazione ma di documentazione di un fatto a cui si assiste. Dirimente è appunto essere presente (diversamente ci tratterebbe di intercettazione ambientale, illecita tranne che per disposizione dell’Autorità Giudiziaria). Attenzione però alla distinzione tra liceità della registrazione e liceità del suo utilizzo: la registrazione può essere legittimamente prodotta in giudizio o usata per finalità difensive (anche disciplinari proprie), mentre la diffusione a terzi estranei comporta profili di responsabilità previsti dal GDPR (anche la voce di una persona è un DATO PERSONALE) e dall'art. 167 del Codice Privacy per trattamento di dati illecito. Per gli usi come quello che ne sta facendo il dirigente (memoria personale per la verbalizzazione, eventuale tutela in sede legale) si resta nel perimetro lecito. Sulla responsabilità penale dei "bugiardi", per usare l’espressione del quesito, occorre essere realisti: la strada penale è in salita, per ragioni tecniche. La diffamazione (art. 595 c.p.) richiede che l'offesa sia comunicata a più persone IN ASSENZA della persona offesa. Le contestazioni rese durante la seduta del Collegio sono avvenute alla presenza del Dirigente, quindi non integrano diffamazione. La fattispecie potrebbe configurarsi solo se quegli stessi docenti avessero ripetuto la falsa accusa di scorretta verbalizzazione fuori dalla seduta - in sala docenti, con genitori, in chat di gruppo, in comunicazioni scritte indirizzate ad altri - sempre che si dimostri il dolo, cioè la consapevolezza della falsità (e la registrazione, su questo punto, sarebbe utilissima). Il diverso reato di ingiuria, consistente nell'offesa rivolta a persona presente (al Dirigente, durante la seduta) è stata depenalizzata dal D. Lgs. 7/2016. Resta dunque la possibilità di chiedere il risarcimento del danno (da quantificarsi) davanti al giudice civile, se l'offesa alla reputazione professionale è stata significativa. La calunnia (art. 368 c.p.) scatta solo se i colleghi presentassero una formale denuncia/querela alle autorità (o un esposto formale alla Pubblica Amministrazione) accusando il Dirigente di un reato che sanno non aver commesso - ad esempio, falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), poiché il verbale del Collegio è atto pubblico. Finché la contestazione resta nell'ambito della discussione collegiale, non c'è calunnia. Infine il falso in dichiarazione: se in un esposto scritto al Dirigente o all’UAT o all'USR i colleghi affermassero in modo circostanziato e consapevole il falso, si potrebbe valutare anche l'art. 483 c.p., ma con onere probatorio rilevante. Ciò che conviene fare in concreto, più che la via penale (incerta, lunga, costosa), potrebbe essere più efficace una strada procedimentale e probatoria: Nella prossima seduta il Dirigente può: - prevedere espressamente un punto all’O.d.G. dedicato all’ emendamento al verbale della seduta XX; - durante la trattazione, mettere a verbale che il Dirigente dispone di registrazione integrale della seduta contestata, ai fini di essere preciso nella verbalizzazione (specificando che si tratta di pratica lecita, se finalizzata a tale scopo); - comunicare che la registrazione dimostra la corretta verbalizzazione del seguente passaggio: «…» (il Dirigente leggerà o proietterà una trascrizione pedissequa di quelle che erano state le sue effettive parole, riportando anche il minutaggio di inizio e termine del brano); - aggiungere che, limitatamente alla sola propria elocuzione (non necessitando di consenso di terzi), è disponibile a farla ascoltare a un soggetto terzo o a depositarla presso la Dirigenza; - chiedere di conseguenza di voler emendare il Verbale, magari preavvisando che chi era assente alla seduta de quo è invitato a valutare di astenersi, non potendo in scienza e coscienza esprimersi sugli accadimenti di quel giorno (non solo sulle dichiarazioni contestate). Spesso questa sola dichiarazione fa cadere le contestazioni pretestuose. Se la maggioranza persiste, può chiedere che il dissenso e la motivazione (con riferimento alla registrazione) siano messi a verbale, e valutare successivamente con un legale di fiducia un'azione civile per risarcimento a carico di chi ha persistito nell’attribuirle dichiarazioni spregiative non rese (“siete ignoranti”). In tale ipotesi la registrazione è pacificamente utilizzabile come prova. Una nota di realismo: è anche possibile che il Collegio non intenda davvero accusare il Dirigente di falso, ma che stia facendo un'operazione politica per "ammorbidire" o "indurire" a posteriori le parole del Dirigente. Riconoscere la natura del conflitto aiuta a calibrare la risposta, e i toni da usare.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
Circa il primo quesito, occorre evidenziare che la normativa non prevede un "tetto differenziato" solo per chi si avvale dell'IRC; il tetto di spesa ex D.M. n. 51/2026 si riferisce all'intera dotazione libraria necessaria per l'anno di corso e comprende, dunque, anche il libro di testo di IRC. Per quanto riguarda poi la possibilità di indicare come “consigliato” detto testo, ciò è possibile alle condizioni abituali: ovvero deve avere carattere di approfondimento o monografico. Al di fuori di questa ipotesi, l’indicazione come “consigliato” è illegittima. Inoltre, venendo all’ultima domanda, relativa agli strumenti alternativi ai libri di testo si osserva quanto segue. Per inquadrare correttamente la tematica, occorre prendere le mosse dall’art. 6, c. 1, Legge n. 128/2013, secondo cui il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. Il collegio dei docenti può, cioè, scegliere tra l’adozione dei libri di testo e strumenti diversi ed alternativi: ciò però deve avvenire nel limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso ed entro il termine ordinariamente prescritto, fissato per quest’anno scolastico all’8 giugno 2026 dalla nota MIM prot. n. 97152 del 31/03/2026. Conferma questa possibilità, da ultimo, anche la nota già citata perché afferma che “Le istituzioni scolastiche che hanno deciso motivatamente di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma [www.adozioniaie.it] specificando che si avvalgono di strumenti alternativi”. Non è necessario, in particolare, alcun progetto di sperimentazione per l’adozione di tali strumenti. E questo perché, alla luce della normativa citata e, ancor prima, del d.P.R. n. 275/1999, la possibilità del collegio dei docenti di deliberarne l’adozione deriva dall’autonomia didattica riconosciuta alle Istituzioni scolastiche e incontra, sotto questo profilo, il solo limite – già menzionato – della coerenza con il piano (triennale) dell’offerta formativa. In base all’art. 4, comma 5, del citato decreto, “La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative”. Del resto, le disposizioni relative ai progetti di sperimentazione che spesso si citano a proposito dell’adozione degli strumenti alternativi (gli artt. 276, 277 e 278 T.U. Istruzione) sono state abrogate dall’art. 17 dello stesso d.P.R. n. 275/1999. Sulle caratteristiche che detti strumenti devono possedere nulla è stabilito: ovviamente perché – lo si ribadisce – essi vengono adottati in coerenza con le scelte didattiche e metodologiche fatte proprie dal PTOF e demandate all’autonomia didattica delle scuole. Riassumendo, il procedimento per l’adozione degli strumenti alternativi si snoda come segue: 1. nel PTOF o in occasione del suo aggiornamento, gli organi collegiali esprimono le scelte metodologiche e didattiche che aprono la strada alla scelta di strumenti alternativi. Si consiglia pertanto – contestualmente all’adozione di detti strumenti – di verificare la coerenza con le previsioni del PTOF e di provvedere all’eventuale allineamento tra le scelte effettuate nel piano e l’adozione degli strumenti alternativi; 2. entro il termine annualmente previsto, il collegio docenti, su proposta dei consigli di interclasse e dei consigli di classe, delibera l’adozione degli strumenti alternativi. Sulla loro tipologia e sulle loro caratteristiche, è appunto il collegio docenti ad operare, su proposta dei consigli di interclasse e di classe, le opportune valutazioni; 3. se quella degli strumenti alternativi ai libri di testo si configura come nuova adozione, essa può essere operata, come avviene di regola, solo per le classi prime nella scuola secondaria di primo grado. Ne sono escluse le altre classi; 4. l’adozione degli strumenti alternativi viene comunicata sulla piattaforma per la comunicazione dei dati adozionali entro il termine individuato dalla nota annuale. Come detto, essi possono assumere forme diverse, sulla base delle previsioni del PTOF e in coerenza con esse. Oltre ai materiali autoprodotti, si possono valorizzare a tale scopo le risorse digitali presenti all’interno della scuola, la biblioteca scolastica, gli abbonamenti a riviste e quotidiani o a biblioteche digitali. Si ricorda peraltro che dal 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria eroga contributi alle scuole che sottoscrivono abbonamenti come quelli citati: https://informazioneeditoria.gov.it/it/misure-di-sostegno-alleditoria/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/. Se si opta invece per i materiali autoprodotti, può capitare che essi contengano al loro interno opere di terzi. Nel caso, occorre interrogarsi circa l’applicazione della normativa che regola il diritto d’autore (legge n. 633/1941) e le sue eventuali ricadute. Infatti, la finalità didattica dell’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore non è irrilevante sotto il profilo della legittimità dell’uso stesso; tuttavia, da sola non è sufficiente a consentire la loro libera utilizzazione. Secondo l’art. 2575 del Codice civile e l’art. 1 della legge n. 633/1941 sono oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Detto diritto si sostanzia in un diritto morale, che si estrinseca a sua volta in alcune facoltà, quali il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, il diritto di inedito e il diritto di ritirarla dal commercio per gravi ragioni morali (cfr. artt. 20, 142 e 143 della legge n. 633/1941); e in un diritto patrimoniale che è il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla medesima legge sul diritto d’autore (cfr. art. 12, comma 2, della legge già citata). La titolarità di questi diritti rappresenta un incentivo economico alla creazione e diffusione delle opere dell’ingegno, fondamentale per promuovere a sua volta la diffusione della cultura. L’autore può esercitare così, ad esempio, il diritto di pubblicazione, il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera, il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, il diritto di comunicazione al pubblico, il diritto di distribuzione (cfr. artt. 12-18 e 61 della legge n. 633/1941). Tutto ciò implica che, in linea generale e salve le eccezioni di cui si darà conto, per l’utilizzo di materiali soggetti alla tutela del diritto d’autore è necessario acquisire il consenso espresso e corrispondere un compenso all’avente diritto. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno e? stabilita in tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25 legge n. 633/1941). Tale termine è indipendente dal fatto che i diritti vengano esercitati o meno. Alla scadenza, l’opera diviene di pubblico dominio e, nel rispetto dei limiti imposti dalla tutela dei diritti morali dell’autore, può essere liberamente utilizzata. Si tratta adesso di vedere come si atteggia il diritto d’autore nel caso della realizzazione di materiali didattici. Se il docente utilizza opere preesistenti (qualunque forma esse abbiano, digitale o non), incorporandole in tutto o in parte nei propri materiali didattici, è necessario che verifichi se le opere sono protette dal diritto d’autore oppure no. In caso positivo, si deve procurare non solo di citarne l’autore, ma anche di richiedere il consenso e corrispondere eventualmente un compenso, prima di procedere a qualunque forma di utilizzazione o distribuzione di detti materiali. Non si dà luogo a richiesta di consenso e alla eventuale corresponsione del compenso non solo nel caso in cui l’opera sia stata creata integralmente (ad esempio, dispense di testo ed immagini) dallo stesso docente, ma anche nei casi di libera utilizzazione e di pubblico dominio, che ricorre ad esempio – come detto – quando è decorso il termine della protezione legale. Tra i casi di libero utilizzo – ovvero senza il consenso e la corresponsione di un compenso – di opere o parti di opere protette dal diritto d'autore viene in considerazione, in primo luogo, quanto stabilito dall'art.70 della legge n. 633/1941, il cui comma 1 dispone: "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali". Il successivo comma 3 precisa che "il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta". Questa disposizione stabilisce pertanto che, nell'ambito della didattica, è consentito il libero utilizzo di opere protette dal diritto d'autore purché: • vengano utilizzati solo riassunti, brani o parti di esse (in assenza di precise indicazioni normative sui limiti cui attenersi, è opportuno circoscrivere l’utilizzo a quanto strettamente necessario a fini didattici); • tale utilizzo avvenga per finalità illustrative e non commerciali; • il riassunto, la riproduzione o la citazione siano sempre accompagnati dalla menzione dell’autore, del titolo dell’opera, dell’editore e, se del caso, del traduttore. Il comma 1-bis dell’art. 70, introdotto nel 2008, dispone poi con specifico riferimento alle immagini: "è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma". Ad oggi, il decreto ministeriale non è ancora intervenuto; tuttavia, dalla disposizione citata si evince che, a fini didattici e senza scopo di lucro, è altresì consentita la libera pubblicazione in internet, senza previo consenso dell’autore e a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate. Al di fuori di questi limiti e a meno che le immagini in questione non debbano intendersi di pubblico dominio nel senso sopra detto, la tutela del diritto d’autore si riespande. Si consiglia dunque di utilizzare, nelle lezioni online, immagini a bassa risoluzione o degradate, oppure di accedere ai contenuti coperti da licenze Creative Commons, utilizzandoli ovviamente nei limiti segnati di volta in volta da quelle medesime licenze d'uso (e quindi scartando i materiali la cui licenza prevede “non opere derivate”, che non possono essere usati per creare un altro contenuto, posto che la lezione, per l’appunto, lo sarebbe).
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
In merito all'adozione dei libri di testo per la scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2026/2027, le tipologie di testi e i relativi tetti di spesa sono disciplinati dal D.M. n. 51 del 26 marzo 2026 e dalle istruzioni operative ministeriali. Le norme vigenti prevedono tre tipologie di testi (definite dall'allegato al D.M. n. 781/2013): • tipologia A: versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; • tipologia B (modalità mista): testi realizzati in versione cartacea e digitale accompagnati da contenuti digitali integrativi; • tipologia C (modalità digitale): testi realizzati esclusivamente in versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. I tetti di spesa per l'anno 2026/2027 sono stati adeguati al tasso di inflazione programmata dell'1,5%. Secondo quanto stabilito dal D.M. n. 51/2026 e dalla nota ministeriale, prot. n. 97152 del 31/03/2026: 1. adozione di libri di tipologia B e C: se in una classe sono adottati libri sia di tipologia B che di tipologia C, il tetto di spesa da considerare è quello ridotto del 10%. La riduzione del 30% si applica infatti solo se tutti i testi adottati per la classe sono di tipologia C (esclusivamente digitali). Infatti, la riduzione del 10% si applica sia se i libri adottati sono tutti di tipologia B sia nel caso di una combinazione di B e C, poiché la condizione minima (presenza di digitale/misto per tutta la dotazione) è soddisfatta; 2. adozione di libri di tipologia A e B: alla luce di quanto sopra riportato, se sono presenti testi di tipologia A (che non presentano la combinazione mista o digitale richiesta per lo sconto sui tetti), la riduzione del 10% non può essere applicata alla dotazione libraria della classe. In definitiva, poiché il tetto di spesa è unitariamente inteso, non è ammesso frazionare la riduzione applicando percentuali diverse su porzioni della dotazione (ad esempio, -10% su una parte e -30% su un’altra della medesima dotazione). La riduzione, se applicabile, va calcolata sull’intero importo riferito alla classe, operando nella misura prevista e solo quando ricorre la condizione unica prevista dalla norma. Si consiglia infine di verificare la classificazione (A, B, C) di ciascun testo adottato e di riportarla nella delibera degli organi collegiali: anche in vista dei successivi controlli dei revisori dei conti, è importante documentare la tipologia dei singoli testi e il calcolo del tetto.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
Il Decreto Ministeriale 218/2025, che ha puntualmente regolamentato l’accesso e lo svolgimento degli esami di idoneità, distingue i requisiti di accesso tra primo e secondo ciclo di istruzione. Infatti, per gli alunni frequentanti le classi del primo ciclo, l’articolo 2, comma 5, prevede che possano accedere all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe. Agli studenti del secondo ciclo è invece dedicato l’articolo 4, che nei commi 4 e 5, recita testualmente … Possono sostenere gli esami di idoneità omissis b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. omissis L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità….. L’analisi del testo del decreto fa evincere, quindi, che il passaggio dalla terza alla quinta, che richiede necessariamente il superamento dell’esame di idoneità alla frequenza di tale classe, è consentito solo previa verifica del cosiddetto “intervallo”, cioè del periodo di tempo intercorso tra il conseguimento del diploma di “scuola media” e l’anno di corso frequentato. Possono essere dispensati dal rispetto dell’intervallo solo gli studenti che abbiano compiuto i diciotto anni prima dell’inizio della sessione d’esame. Si ritiene, quindi, che la richiesta della studentessa, che, se minore, deve essere comunque condivisa dalla famiglia, non possa essere accolta se non ricorrono le condizioni sopra illustrate. In altre parole, l’abbreviazione del corso di studi del secondo ciclo non può essere consentita. Si ricorda che, nel caso di studenti particolarmente meritevoli, può essere consentita l’ammissione all’esame di maturità dopo la frequenza della classe quarta, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma primaria (D.lgs 62/2017) puntualmente richiamate nella recente ordinanza 54/2026 (abbreviazione per merito). Si sottolinea, infine, come questioni delicate come quello illustrato nel quesito non possono essere oggetto di strumentali forzature da parte di un soggetto esterno che, pur nel pieno rispetto delle competenze professionali sue proprie, non può intervenire (“con insistenza” come detto nel quesito) sulla progettazione e sullo sviluppo della carriera scolastica, che rientra nelle competenze esclusive dell’istituzione scolastica che le esercita nel rispetto della legge.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
Sulla normativa relativa alla concessione delle ferie si è pronunciato recentemente il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 169 del 2 aprile 2025. Il caso riguardava un dipendente che aveva richiesto un periodo di ferie di 9 giorni, del quale aveva fruito in assenza di comunicazioni di assenso o diniego da parte del datore di lavoro che, al rientro il servizio, gli aveva poi notificato una contestazione disciplinare, in seguito al quale il lavoratore veniva poi licenziato per assenza ingiustificata. Il ricorso del dipendente è stato però rigettato dal giudice, che ha stabilito che "in applicazione di costanti e consolidati criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal datore di lavoro [...]. Né arbitrario diritto all'auto-assegnazione delle ferie è ammissibile poiché in contrasto sia con l'art. 2109 c.c. sia con le norme contenute nella fonte collettiva (v. ex multis, Cass. civ. sez. lav. n. 21918/2014)". La comunicazione di accettazione della domanda di ferie, pertanto, è una tutela per il lavoratore, in quanto - in mancanza - questi non avrebbe la certezza dell'accoglimento e, pertanto, assentandosi privo della conferma da parte del datore di lavoro, correrebbe il rischio di essere ritenuto assente ingiustificato. Ciò non toglie che, in linea però puramente teorica, l'amministrazione, al fine di semplificare la procedura di concessione delle ferie, possa automatizzarla, rendendo noto ai dipendenti (ad esempio, tramite circolare) che, in mancanza di risposta negativa, la domanda di ferie/festività soppresse si ritiene accolta; riteniamo però sconsigliabile tale soluzione organizzativa, per le considerazioni che seguono. Appare evidente, infatti, che l'amministrazione debba valutare attentamente tutte le richieste di ferie, al fine di non pregiudicare la regolare erogazione del servizio. Se l'approvazione fosse automatizzata, ciò renderebbe necessaria anche l'imposizione di un termine entro il quale presentare le domande, in modo da dare all'amministrazione il tempo di vagliarle e, nel caso, rispondere negativamente. Inoltre, anche il diniego dovrebbe essere comunicato con un certo anticipo, perché il dipendente - finché non riceve tale comunicazione - sarebbe indotto a pensare che le ferie sono state concesse e la comunicazione contraria, tramessa magari in prossimità dell'inizio del periodo richiesto, potrebbe sfuggirgli, con relative spiacevoli conseguenze. La fissazione di un termine entro il quale l'amministrazione deve comunicare il diniego, però, potrebbe rivelarsi una sorta di "boomerang" e causare problemi organizzativi ancora maggiori. Sussisterebbero, inoltre, rischi di contenzioso e anche di conflitti di tipo sindacale, dal momento che si tratta di aspetti non regolati dal CCNL e l'imposizione di termini perentori potrebbe, pertanto, essere tacciata di arbitrarietà. In conclusione, riteniamo che la soluzione organizzativa proposta rischierebbe di creare più problemi di quanti potrebbe risolverne. Consigliamo, pertanto, di riscontrare - affermativamente o negativamente - tutte le istanze di ferie pervenute, provvedendo in accordo col gestore del programma informatico di segreteria a implementare la possibilità di inviare ai dipendenti le comunicazioni (di accoglimento o di diniego) direttamente dalla piattaforma utilizzata. Il tema del silenzio-assenzo, infine, non è richiamabile in questo caso, perché non siamo dentro un procedimento amministrativo.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
L’art. 18 della legge 183 del 2010 nell'attuale testo normativo così prevede: "1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Le attività professionali o imprenditoriali presuppongono il possesso della partita iva e quindi si ritiene che la suddetta aspettativa non possa essere richiesta nel caso di specie che concerne una proposta di assunzione come ricercatore a tempo indeterminato. Pertanto, riteniamo che sia corretto richiedere l’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL 2007 ai sensi del quale il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.”? In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro anche per superare un periodo di prova. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Inoltre, l’aspettativa potrà essere richiesta fino al superamento del periodo di prova presso l’ENEA perché una volta consolidato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la suddetta Agenzia questo diventa incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scuola. Conclusivamente, la finalità dichiarata è superare il periodo di prova in un rapporto subordinato presso ENEA, la soluzione operativamente più corretta è presentare istanza di aspettativa ex art. 18, comma 3 del CCNL per l’anno scolastico 2026/2027 (specificando lo scopo: superamento periodo di prova presso ENEA) e allegando la documentazione utile: proposta di assunzione, data di presa servizio prevista, tipologia di rapporto, estremi della comunicazione dell’ENEA. - Se il rapporto con ENEA è invece assimilabile a una attività professionale autonoma o imprenditoriale (es. collaborazione autonoma, avvio d’impresa, partita IVA), - ma non sembra essere questo il caso - si potrebbe valutare l’istanza ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 183/2010: tale opzione offre durate più ampie (ai sensi della normativa aggiornata fino a 36 mesi e con possibilità di rinnovo, secondo i chiarimenti richiamati), ma la concessione è soggetta a valutazione dell’amministrazione in relazione alle esigenze organizzative e alla documentazione prodotta. Se la docente passa il periodo di prova e il rapporto con ENEA si consolida in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si realizzerà una situazione di cumulo di impieghi pubblici incompatibili: in tali casi la normativa sul divieto di cumulo determina la cessazione del rapporto precedente con l’istituzione scolastica Pertanto, la stabilizzazione presso ENEA comporterà conseguenze automatiche sul rapporto di lavoro come docente della scuola. Si rileva che l'art. 65 del DPR 3 del 1957 prevede che: "Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. ...... L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego". L’ENEA è un ente pubblico di ricerca. L'art. 65 t.u. imp. civ. St. (DPR 10 gennaio 1957, n. 3), nel porre il divieto esplicito di cumulo di pubblici impieghi, predispone un meccanismo automatico che richiede solo un'attività ricognitiva da parte dell'amministrazione, in base al quale meccanismo l'assunzione di un nuovo impiego da parte dell'impiegato determina di diritto la cessazione di quello precedente, sul presupposto che il dipendente, accettando il secondo rapporto, abbia inteso dismettere il primo con la cessazione di diritto del precedente rapporto a seguito dell'assunzione del nuovo, il legislatore vuole garantire che il pubblico dipendente presti la propria attività a favore di un solo datore di lavoro pubblico (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 14/10/2004, n. 6667).
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
In linea generale, non vi sono motivi ostativi al passaggio da un percorso di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti (ex serale) ad un corso ordinario (ex diurno). Tale passaggio deve però essere supportato da una specifica procedura che consenta al DS di emettere un decreto motivato di ammissione. Nello specifico si osserva che: - L’iscrizione ad un percorso di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e la determinazione del periodo didattico da poter frequentare è di competenza della Commissione incardinata presso il CPIA di riferimento; dal quesito si può evincere che questo passaggio sia stato regolarmente espletato (nel quesito si dice: ….valutati i crediti e gli studi pregressi….) - In occasione della verifica per il passaggio (anno 2023), la Commissione, di cui fanno parte integrante i docenti della scuola di destinazione (“il corso serale” per intenderci) ha deliberato (o avrebbe dovuto farlo) il patto formativo individuale, nel quale è compreso il percorso individualizzato che lo studente deve svolgere e il periodo didattico da poter frequentare (attenzione: l’ammissione non è alla classe terza, ma al secondo periodo didattico, che potrebbe essere svolto in uno o de anni, a seconda delle competenze pregresse possedute ed adeguatamente verificate e certificate). - L’ulteriore passaggio al “corso diurno”, che dal quesito di evince sia intervenuto nell’anno scolastico 2023/2024, avrebbe comunque richiesto un ulteriore passaggio valutativo da parte della scuola, che avrebbe dovuto verificare eventuali incoerenze/incongruenze tra il PFI del “corso serale” e la progettazione didattica della nuova classe di inserimento, progettando nel contempo, eventuali interventi di riallineamento e di recupero. Questa la procedura corretta, che la scuola avrebbe dovuto verificare al momento dell’inserimento in terza classe; come primo passaggio, quindi, è consigliabile controllare che la documentazione a supporto sia completa e congrua. Si sottolinea, però, che anche in caso di parziale incompletezza (o irregolarità) nella documentazione di cui sopra, nel momento in cui il ragazzo è stato ammesso alla frequenza, regolarmente scrutinato in due anni scolastici successivi e ammesso prima alla quarta e poi alla quinta classe, la situazione è stata di fatto sanata, perché il consiglio di classe ha ritenuto di poter valutare positivamente le competenze maturate nel frattempo e poter considerare conseguiti gli obiettivi di apprendimento caratterizzanti l’indirizzo di studi. In ogni caso, in base al principio generale “dell’affidamento del terzo in buona fede”, lo studente ha acquisito un vero e proprio diritto a continuare e concludere il corso di studi. In sintesi, si ritiene consigliabile che il dirigente scolastico controlli la documentazione pregressa in modo da poterla presentare in modo chiaro alla commissione; in ogni caso, pur se il Presidente di commissione potrà rilevare irregolarità o incompletezza nella procedura, tale irregolarità dovrà essere considerata sanabile, o, per meglio dire, già sanata nei fatti dalla scuola e dal consiglio di classe in particolare.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
Pur in attesa dell'ormai prossima emanazione della specifica Ordinanza Ministeriale prevista dal citato DL 12/2025, si ritiene che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, come novellato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, possano sostenere gli esami integrativi gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione. Si ritiene quindi che l'istanza di cui al quesito possa essere accettata. Infatti, solo i passaggi tra un indirizzo all'altro nell'ambito del primo biennio non richiedono lo svolgimento degli esami integrativi, che sono invece previsti dalla norma dopo il superamento di tale periodo (e quindi dopo la promozione dal secondo al terzo anno).
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
L'iniziativa del gruppo di genitori è mossa da un evidente spirito di appartenenza e finalità promozionali lodevoli, ma si scontra con le complesse procedure amministrativo-contabili delle Istituzioni Scolastiche, con le norme fiscali e con la normativa sul trattamento e protezione dei dati. Forniamo di seguito un'analisi sulla fattibilità – o meno - dell’iniziativa, degli eventuali passaggi necessari e delle criticità che comporta. L'operazione è configurabile come una liberalità a favore dell'istituzione scolastica con destinazione d'uso specifica (art. 793 del codice civile sulla donazione modale, art. 1180 del codice civile sull'adempimento del terzo e art. 45 D.I. 129/2018). Dal punto di vista del Codice Civile (Art. 1180), l'obbligazione può infatti essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia, è fondamentale distinguere le due componenti del versamento: 1. Quota assicurativa, diari e libretti: Sono costi vivi che la scuola sostiene per servizi individuali obbligatori e/o necessari. 2. Eventuale ulteriore contributo volontario (ampliamento offerta formativa): È, per definizione, una scelta libera della famiglia. Quindi, in linea puramente teorica, è legittimo che un soggetto (il gruppo di genitori) paghi per conto delle altre famiglie. In buona sostanza, il fatto che un gruppo di genitori voglia farsi carico della spesa per conto degli altri genitori del plesso è legittimo, ma richiede che la scuola accetti formalmente questa "donazione collettiva" per poi stornare il pagamento dai singoli conti dei genitori sul portale PagoPA (questione riguardante aspetti fiscali che affronteremo a seguire). Sarebbe comunque necessaria la delibera del Consiglio di Istituto, organo cui compete l’accettazione delle donazioni e delle liberalità (D.I. 129/2018). Il gruppo di genitori dovrebbe quindi inviare una specifica proposta formale di "donazione con vincolo di destinazione per copertura costi assicurazione, diari e libretti personali alunni plesso [Nome Plesso] a.s. 2026/27". Il Consiglio di Istituto dovrebbe poi approvare l'accettazione della somma proposta e la sua finalizzazione alla copertura delle quote individuali. Passando ai profili di maggior delicatezza, il primo riguarda il rispetto delle norme sulla Privacy (GDPR 679/2016) per le seguenti ragioni: • Diritto all'obiezione: Sebbene sia raro che un genitore rifiuti un "regalo", ogni famiglia ha il diritto di decidere se accettare un beneficio da terzi o se provvedere autonomamente (ad esempio, come poi diremo, per poter detrarre la spesa dalle tasse, cosa possibile per le erogazioni liberali tracciate). • Trattamento dati: La scuola non può fornire l'elenco nominativo degli iscritti al gruppo di genitori affinché questi paghino "per nome e per conto". Sarebbe una violazione della privacy in quanto trattamento dati, non previsto normativamente, che esula dalle finalità istituzionali per cui la Scuola è legittimata. • Andrebbe quindi inviata una comunicazione a tutti i genitori del plesso per raccogliere il consenso esplicito e informarli che, in tal modo, non sarà per loro possibile portare in detrazione le spese scolastiche dalla dichiarazione dei redditi. In sintesi, anche se l’iniziativa potrebbe portare un vantaggio ad ogni famiglia beneficiaria, la scuola non può comunicare a terzi i nominativi degli iscritti, né associare un pagamento esterno al codice fiscale di un minore senza il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Inoltre, alcuni genitori potrebbero voler versare il contributo autonomamente per usufruire della detrazione fiscale (il 19% del contributo è detraibile), possibilità che verrebbe meno con un pagamento cumulativo fatto da altri. In merito a quest’ultimo aspetto, concernente la detraibilità delle spese, si ricorda che a livello fiscale, in base alle istruzioni per la compilazione del modello 730/2026, tra “le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62)” (detraibili per il 19% e per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente) sono incluse: – le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; – le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola; – le spese per il servizio di trasporto scolastico; – i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto. Le stesse istruzioni indicano espressamente, nella Sezione “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90 per cento” , che “Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. […] Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.” Nel caso in esame, risulterebbe quindi preclusa alle singole famiglie la detraibilità delle spese scolastiche che, tuttavia, potrebbero essere portate complessivamente in detrazione dai genitori donanti intestatari e paganti dell’evento PagoPa, necessario per il versamento dell’intera somma. Concludendo, dal quadro generale sopra rappresentato emerge, a nostro avviso, che l'operazione sia legittima, ma che, nel contempo, presenti particolari criticità, soprattutto per quanto concerne i profili fiscali e il trattamento dati (Privacy).
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
Il Decreto Ministeriale 218/2025 fornisce puntuali indicazioni sulla composizione della commissione di idoneità, affidando comunque alla scuola, ed in particolare al dirigente scolastico, la competenza si decidere in merito. Infatti, l’articolo 3 di tale decreto, come peraltro riportato nel testo del quesito, così prevede: Comma 4: Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle proposte formulate dal collegio dei docenti. Comma 6: Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Non vi sono quindi indicazioni prescrittive, se non quella di riferirsi a docenti di un consiglio della classe seconda per cui è richiesta l’idoneità (potrebbero non essere gli stessi della prima classe). Il dirigente, quindi, potrà, dopo aver acquisito la proposta del collegio, formare la commissione adottando le scelte che ritiene più opportune; in linea generale, si può ritenere che la presenza di docenti che già conoscono l’alunna potrebbe rivelarsi preferibile, a meno che non ci siano elementi oggettivi che possano sconsigliare (anche in parte) tale scelta.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
In base all’art. 2 del D.M. n. 51/2026, “1. Gli Uffici Scolastici Regionali esercitano la necessaria vigilanza e mettono in atto gli opportuni controlli nei confronti delle istituzioni scolastiche affinché le adozioni dei libri di testo vengano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge e siano contenute entro i tetti di spesa di cui al presente decreto, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. 2. I revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche verificano il rispetto dei tetti di spesa stabiliti con il presente decreto nell’ambito degli ordinari compiti affidati agli stessi dalla normativa vigente.” La nota MIM prot. n. 97152 del 31/03/2026 precisa inoltre: “A tal riguardo, si richiama la previsione di cui all’art. 2 del D.M. n. 51/2026 sopra citato, secondo la quale gli Uffici Scolastici Regionali e i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche sono chiamati, nell’ambito delle proprie prerogative, a vigilare e a verificare affinché le adozioni dei libri di testo vengano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge e siano contenute entro i tetti di spesa, eventualmente incrementati entro il limite massimo del 20%, definiti con riferimento all’anno scolastico 2026/2027 ai sensi di quanto previsto dall’art.15, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Come comunicato con la nota di questa Direzione Generale del 28 novembre 2025, n. 85676, per agevolare gli Uffici Scolastici Regionali nei suddetti adempimenti, è stata resa operativa, già per le adozioni del corrente anno scolastico, l’applicazione SIDI “Cruscotto Tetti di spesa – Libri di testo”. Ciò che accade comunemente è che siano i revisori a verificare il rispetto dei tetti di spesa normativamente previsti e che comunichino all’USR territorialmente eventuali rilievi ex art. 53, c. 2 del D.I. n. 129/2018, secondo cui: “I revisori dei conti trasmettono alle Ragionerie territoriali dello Stato territorialmente competenti, con modalità telematiche, tutti i verbali concernenti l’attività di revisione amministrativo-contabile. All’Ufficio scolastico regionale, con le medesime modalità, sono trasmessi soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e l’adozione dei provvedimenti di competenza. La medesima documentazione, relativa ai verbali contenenti rilievi, è trasmessa alle Ragionerie territoriali dello Stato.” Pertanto se, nell’esercizio della competenza loro intestata circa il controllo sul rispetto dei tetti di spesa, i revisori dei conti rilevano lo sforamento oltre il 20%, sono tenuti a trasmettere il relativo verbale all’USR per “le valutazioni e l’adozione dei provvedimenti di competenza”. Ovviamente, l’USR, dopo aver valutato le motivazioni poste a base del suddetto sforamento che spetta alla scuola rappresentare e far verbalizzare ai revisori, può esercitare l’azione disciplinare nei confronti del dirigente ai sensi dell’art. 26, c. 4, lettera a) del CCNL area istruzione e ricerca 2016-2018 (“[…] il dirigente deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’amministrazione, perseguendo direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; […]”.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
In merito a quanto richiesto, è necessario precisare che la scuola è il titolare del trattamento dei dati personali prodotti nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali; i dati relativi alla salute e le immagini che ritraggono lo studente con disabilità costituiscono dati sensibili e devono essere trattati con misure di tutela rafforzate. Per le finalità di monitoraggio e coordinamento del percorso didattico-assistenziale previste dal PEI/attività istituzionali, la scuola dispone di una base giuridica per il trattamento, ferma restando l’obbligatorietà di fornire alle famiglie un’informativa completa sulle finalità, modalità, soggetti autorizzati e tempi di conservazione. Il DS quindi non può semplicemente "accettare" l'autorizzazione via mail, poiché la gestione di dati particolari (relativi alla salute e alla disabilità) in ambito digitale richiede protocolli rigorosi. Prima di creare qualsiasi cartella condivisa sulla piattaforma Google (anche se utilizzando indirizzi istituzionali), è necessario verificare e adottare tutte le garanzie tecniche e organizzative seguenti: - uso esclusivo degli account istituzionali gestiti dall’Amministrazione scolastica (non account "personali" del personale scolastico coinvolto); amministrazione dei permessi centralizzata dal dirigente o da un incaricato delegato; - verifica che il servizio cloud sia contrattualmente conforme alla normativa sulla protezione dei dati (accordi contrattuali/condizioni di servizio e, se del caso, clausole sul trasferimento dei dati fuori dall’UE); - aprire o gestire spazi cloud solo dopo una valutazione privacy (DPIA) e istruzioni interne. - accesso ristretto esclusivamente ai soggetti preventivamente autorizzati per iscritto e registrati (elenco nominativo dei docenti del team classe, educatrice, logopedista ASL se formalmente individuata, altri professionisti solo se esplicitamente autorizzati); - divieto assoluto di condivisione esterna tramite link pubblici o uso per finalità non previste; download su dispositivi personali ammesso solo con regole e misure di sicurezza definite; - definizione di un periodo di conservazione limitato e coerente con la finalità (indicato nell’informativa) e cancellazione al termine del periodo o del progetto; - nomina scritta degli incaricati del trattamento (personale scolastico) e sottoscrizione degli obblighi di riservatezza; predisposizione di un atto/accordo formale con professionisti esterni (ASL o privati) che definisca ruoli, responsabilità e misure di sicurezza; ogni soggetto esterno deve essere: formalmente individuato, autorizzato per iscritto, vincolato al segreto d’ufficio o a specifici accordi (es. nomina a responsabile esterno). Foto e video • non sono strumenti ordinari di documentazione didattica; • vanno valutati caso per caso, solo se strettamente necessari e con criteri chiari. Inoltre, vanno considerati i seguenti aspetti che attengono alla sfera professionale del personale esterno: - Professionisti pubblici dell’ASL: se la logopedista/altro operatore è parte integrante del percorso di cura e viene formalmente indicata quale figura che interagisce con l’alunno (ad es. attraverso la partecipazione al GLO/PEI o con formale indicazione dell’ASL), la sua accessibilità alla documentazione è giustificata per finalità istituzionali/di coordinamento; è comunque necessaria la formale indicazione della sua identità e la conferma della sua disponibilità a rispettare obblighi di riservatezza. - Professionisti privati segnalati dalla famiglia: per questi soggetti è necessaria una specifica autorizzazione scritta dei genitori e la stipula, quando necessario, di un incarico o di un accordo che disciplini il trattamento (garanzie di riservatezza, durata, scopi). Per la condivisione di dati sensibili con soggetti esterni privati occorre sempre una forma di autorizzazione scritta e informata. Infine, prima di procedere la scuola provvederà a: - predisporre e trasmettere un’informativa scritta ai sensi della normativa vigente, che specifichi finalità, base giuridica, categorie di dati trattati, soggetti che vi avranno accesso, tempi di conservazione e diritti degli interessati; - richiedere la sottoscrizione di una specifica richiesta da parte dei genitori per il trattamento e la conservazione delle immagini e dei video, in particolare se destinati ad essere condivisi con professionisti esterni privati o utilizzati oltre la stretta finalità di monitoraggio interno; - formalizzare per iscritto l’elenco delle persone autorizzate ad accedere alla cartella (docenti, educatrice, logopedista ASL se confermato, altri professionisti nominati) e la finalità di ciascun accesso. In merito alla sicurezza operativa e buone pratiche prestare attenzione affinché: - la cartella sia creata solo su piattaforma gestita dall’Istituto con controllo amministrativo; - i permessi limitati e periodicamente verificati; - la pubblicazione su piattaforme o canali aperti senza ulteriore autorizzazione scritta deve essere vietata; - il materiale potrà essere utilizzato esclusivamente per finalità di monitoraggio/valutazione e coordinamento del percorso educativo-riabilitativo; ogni uso diverso dovrà essere preventivamente autorizzato; - deve essere prevista la cancellazione dei materiali al termine del progetto o comunque entro il termine indicato nell’informativa. La scuola può proporre una soluzione conforme, ad esempio: • uso di piattaforma educativa istituzionale già autorizzata; • condivisione solo con il team docente; • eventuale coinvolgimento di ASL tramite canali ufficiali (PEI, incontri, relazioni). Alla famiglia va richiesto di: 1. confermare per iscritto i nominativi delle persone che desidera autorizzare (indicando nome, qualifica e, se possibile, recapito professionale della logopedista ASL e di eventuali altri professionisti); 2. prendere appuntamento per un incontro (in presenza o telematico) per sottoscrivere l’informativa e le richieste necessarie; durante l’incontro la scuola le fornirà i moduli da firmare (informativa, richiestge, eventuale modello di incarico/accordo per professionisti esterni); 3. indicare eventuali esigenze particolari relative all’utilizzo dei materiali (es. esclusione di riprese di compagni, limitazione a foto non identificative, ecc.). Al termine di queste verifiche la scuola provvederà, con atto formale, alla creazione della cartella e all’assegnazione dei diritti di accesso; in mancanza della documentazione richiesta non sarà possibile procedere alla condivisione. Altri suggerimenti operativi possono essere: • ribadire ai docenti che non possono creare cartelle condivise autonome con i genitori per scopi clinici senza autorizzazione scritta della dirigenza; • suggerire che i video vengano utilizzati solo per brevi sessioni di monitoraggio e cancellati una volta raggiunta la finalità di coordinamento, per evitare l'accumulo di dati sensibili sul cloud; • pretendere nominativi e titoli professionali degli "altri professionisti" prima di concedere qualunque accesso digitale; • adottare la minimizzazione dei dati. Il trattamento di foto e video è considerato ad alto rischio. Occorre valutare se non esistano strumenti meno invasivi per il monitoraggio. La risposta che il Dirigente fornirà alla famiglia dovrà tener conto degli elementi sopra evidenziati al fine di tutelare la scuola dal data breach o uso improprio delle immagini e, allo stesso tempo, e l’attenzione non solo alla didattica, ma anche alla protezione della dignità e della privacy dell'alunno. Ecco i punti essenziali da fornire nella risposta alla famiglia: in merito alla proposta di creazione di una cartella condivisa su Google Drive per il caricamento di foto e video delle attività svolte l’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli alunni, è tenuta a definire autonomamente modalità, strumenti e soggetti autorizzati al trattamento dei dati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. La scuola non può procedere all’attivazione di spazi di condivisione digitale né autorizzare l’accesso a soggetti interni o esterni sulla base di un’autorizzazione familiare, senza una specifica valutazione preventiva sotto il profilo organizzativo e della protezione dei dati. L’eventuale documentazione del percorso educativo dell’alunno avviene, di norma, attraverso strumenti istituzionali autorizzati dall’Istituto ed esclusivamente per finalità strettamente connesse all’attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), con accesso limitato al personale scolastico formalmente incaricato. Per quanto riguarda il coinvolgimento di figure sanitarie o educative esterne, la collaborazione avviene secondo le modalità previste dagli accordi con i servizi competenti e nel rispetto delle procedure formali della scuola.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, "l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957". L'articolo 69 del D.P.R. n. 3/1957 prevede che, sulla richiesta di aspettativa, l'amministrazione provveda sulla domanda "entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta". Non esiste, pertanto, un termine nei confronti del lavoratore, che può presentare la domanda quando ritiene di farlo, ma il termine di un mese è a disposizione dell'amministrazione, che ha un mese di tempo per pronunciarsi in merito e può anche, entro questo termine e per esigenze di servizio, respingere la domanda, ritardarla o anche ridurre il periodo richiesto. L'aspettativa non è pertanto un diritto del lavoratore, essendo subordinata all'apprezzamento delle esigenze di servizio da parte dell'amministrazione; ciò giustifica l'esistenza di un termine a sua disposizione, proprio per effettuare tale apprezzamento. In conclusione, se il lavoratore presenta la richiesta di aspettativa con un anticipo di almeno un mese, ne conoscerà l'esito - accoglimento, diniego, differimento o riduzione - prima dell'inizio del periodo richiesto; l'amministrazione, dal canto suo, potrebbe comunque pronunciarsi sulla domanda anche prima del termine massimo a propria disposizione. Il lavoratore potrebbe presentare la domanda, pertanto, anche con breve anticipo e l'amministrazione, se lo ritiene opportuno, potrebbe anche accoglierla. In altre parole, il termine è posto a tutela dell'amministrazione e non del lavoratore.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
La fattispecie è regolata dall’Allegato A “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026” al D.M. n. 137/2025. Infatti, in tale Allegato, dopoché nei paragrafi A.1 e A.2 si è tracciato l’ordine di immissione in ruolo nelle scuole dell’infanzia e primaria dalle diverse graduatorie ancora vigenti (tra cui quella derivante dal concorso indetto con DD n. 498/2020), nel paragrafo B.16 si legge: “Fatto salvo quanto previsto dal punto A.8, le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.” Quanto ivi stabilito si può pertanto così riassumere: - se la nomina in ruolo viene disposta dopo il 31 agosto, l’assunzione risulta differita all’anno scolastico successivo nei termini che seguono; - gli effetti giuridici si producono dal 1° settembre dell’anno scolastico della nomina, in cui viene assegnata la provincia di titolarità, mentre gli effetti economici decorreranno dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo alla nomina; - la sede definitiva viene assegnata all’esito della partecipazione alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico successivo; - il periodo di formazione e prova si svolgerà nella sede ottenuta all’esito della partecipazione alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico successivo. Ciò posto, sempre il citato Allegato A, nel paragrafo A.7 dispone inoltre: “L’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2025, prevede che i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – siano tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati e? considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina e? stata conferita. L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può comunque essere anteriore alla data del 1° settembre. L’accettazione della sede da parte del personale che sia già di ruolo comporta la rinuncia al ruolo precedente.” Infine, la nota MIM prot. n. 95371 dell’11/12/2025 afferma che: “Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d’intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico si rappresentano di seguito coloro che sono tenuti al periodo di formazione e prova [nell’anno scolastico 2025/2026]: […] • I docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.” Alla luce di quanto precede, si può concludere che: - la docente ha titolo a conseguire la conferma in ruolo come docente di posto comune di scuola dell’infanzia, se sussistono i presupposti di servizio di cui all’art. 3 del D.M. n. 226/2022 (180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattica) e all’esito della valutazione positiva del periodo di prova così come previsto dall’art. 13 del D.M. n. 226/2022. La nota MIM dell’11/12/2025 è chiara nell’affermare che i docenti, assunti con decorrenza giuridica dal 1° settembre scorso ed economica dal 1° settembre 2026, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione, sono tenuti allo svolgimento del periodo di prova e, con tutta evidenza, alla conferma in ruolo al ricorrere dei presupposti normativamente stabiliti; - la rinuncia al ruolo quale docente di IRC si compie con l’accettazione della sede assegnata all’esito della mobilità e la conseguente presa di servizio nel nuovo ruolo (docente di posto comune della scuola dell’infanzia) a far data dal 1° settembre prossimo. Recita infatti l’art. 436, c. 3 del D.Lgs. n. 297/1994: “Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico”; - se il periodo di prova si sarà concluso positivamente, la docente conseguirà dunque la conferma nel ruolo di posto comune.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
In merito al corretto impiego del contributo volontario si esprimono in modo specifico la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312 (Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie) e la Nota MIUR del 7 marzo 2013, n. 593 (Richiesta di contributi scolastici alle famiglie) sottolineando da un lato l’assoluta volontarietà del versamento e l’impossibilità per l’istituzione scolastica di esigerlo, dall’altro il necessario vincolo di tali risorse alla realizzazione di attività di ampliamento effettivo dell’offerta formativa. In particolare, la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312, a pag. 2 sottolinea che “le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti”). Da ricordare, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, c. 7, del D.I. 129/2018 la relazione illustrativa allegata al programma annuale “evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5”, mentre ai sensi dell’art. 23, c. 1, la relazione da cui è corredato il conto consuntivo “evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5”. In riferimento al caso proposto non si comprende il rilievo sollevato dai revisori dei conti (utilizzo “anche per compensi per lettore lingua inglese ed esperto madrelingua”), i quali, del resto, non hanno segnalato con precisione la norma alla quale la scuola avrebbe dovuto attenersi in modo più coerente. Risulta, infatti, che l’istituzione scolastica, infatti, ha finalizzato le risorse finanziarie derivanti dal cosiddetto contributo finanziario dei genitori alla realizzazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa e precisamente delle attività di potenziamento linguistico di inglese mediante l’intervento di lettori ed esperti madrelingua. Si ritiene che, qualora tali attività siano effettivamente di ampliamento dell’offerta formativa rivolto a tutti gli studenti e non si sovrappongano, quindi, alle attività didattico-formative ordinarie, l’utilizzo delle risorse finanziarie determinato nel programma annuale per il pagamento dei compensi per gli esperti incaricati dello svolgimento delle attività sia da considerarsi conforme alla norma, almeno fino ad espressa indicazione della norma rispetto alla quale l’istituzione scolastica avrebbe agito in difformità.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
L’art. 47 del Dlgs 151/2001 relativo al “Congedo per la malattia del figlio” stabilisce che: 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni. Al riguardo, per chiarezza si precisa che, la legge n. 199/2025, ha esteso il diritto a questo congedo: I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto a dieci giorni l’anno (in precedenza i giorni erano massimo 5) di congedo per ogni figlio/a, fino al compimento dei 14 anni di età (in precedenza il limite di età era di 8 anni). I genitori possono beneficiarne solo in alternativa e non contemporaneamente; il diritto è personale e non cedibile, pertanto, l'eventuale rinuncia di un genitore non permette all'altro di cumulare le giornate, eccedendo il limite individuale di 10 giorni. Nel pubblico impiego, così come avviene nel privato, questi giorni non sono retribuiti. L’art. 34 comma 4 del CCNL scuola vigente, in linea con gli altri contratti del pubblico impiego, rispetto alla tutela legislativa contiene una norma di miglior favore con riguardo al trattamento economico dell’intero periodo di congedo per malattia figli di cui al citato all’art. 47, comma 1. “Successivamente al congedo di maternità o di paternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001” In pratica come noto, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti pubblici è previsto un mese di congedo per malattia del figlio al 100% della retribuzione, ogni anno fino ai tre anni. Al riguardo come noto, i genitori del settore pubblico, madre e padre alternativamente, fino a tre anni hanno diritto ad un miglior beneficio economico, rispetto a quelle del settore privato. La contrattazione riconosce ad entrambi i genitori, alternativamente, l’intera retribuzione dei primi trenta giorni di assenza a tale titolo. La ratio contrattuale è quella di attribuire i trenta giorni retribuiti per ciascun anno di età e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Dunque, ai fini della fruizione del beneficio in esame, va considerato l’anno di vita del bambino e non l’anno solare.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
Sintesi normativa e principio di indirizzo - Non esistono disposizioni che autorizzino il rilascio del diploma di Stato (il titolo di studio rilasciato a seguito dell’Esame di Stato) a uno studente deceduto prima del sostenimento/conclusione dell’esame. Pertanto, non si ritiene che la scuola possa formalmente conferire il titolo di maturità in assenza della procedura d’esame prevista dalla normativa di settore. - È invece praticabile, sulla base dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche (DPR 275/1999, art. 14, comma 2), il conferimento di un “diploma alla memoria” o di un altro riconoscimento simbolico che onori la memoria dello studente e attesti pubblicamente il percorso e l’impegno svolti. Trattasi quindi di un documento con natura di attestato e non di vera e propria certificazione. Procedura operativa consigliata per il conferimento di un diploma alla memoria 1) Avvio della proposta: la proposta motivata può essere formulata dal Dirigente scolastico o da un organo collegiale (consiglio di classe, collegio dei docenti, consiglio d’istituto) o dai genitori. È opportuno acquisire consenso formale della famiglia sulla modalità desiderata. 2) Istruttoria del consiglio di classe: il consiglio di classe redige una relazione che attesti il percorso formativo dello studente, le valutazioni ottenute, l’impegno e gli eventuali crediti formativi; la relazione costituirà l’istruttoria tecnica a supporto della proposta. 3) Parere del collegio dei docenti: il collegio dei docenti valuta il profilo didattico-educativo e formula un pronunciamento sulla proposta, con motivazione. 4) Delibera del consiglio d’istituto: sulla base dell’istruttoria e del parere del collegio, il consiglio d’istituto delibera formalmente il conferimento del diploma alla memoria (atto deliberativo da verbalizzare). 5) Provvedimento del dirigente scolastico: il Dirigente, verificata la regolarità del procedimento, formalizza il rilascio del diploma alla memoria e ne dispone la consegna ai familiari. 6) Comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale: data la delicatezza e rarità dell’iniziativa, è opportuno informare l’Ufficio Scolastico Regionale dell’azione intrapresa (comunicazione informativa dell’atto), allegando la delibera e la relazione istruttoria. 7) Conservazione degli atti: tutti i verbali, le relazioni e la delibera vanno conservati negli atti d’istituto (verbali del consiglio di classe, verbale del collegio dei docenti, delibera del consiglio d’istituto e determinazione del Dirigente). Note sulla forma e sui contenuti del riconoscimento - Il “diploma alla memoria” deve essere inteso come atto simbolico e commemorativo: nella sua intestazione è opportuno indicare chiaramente che si tratta di un riconoscimento alla memoria e non del rilascio del titolo di Stato. - Si può accompagnare il diploma alla memoria con la consegna di una copia della certificazione del percorso scolastico (pagelle, certificato di corso/attestazione del percorso svolto), che documenti le votazioni e l’impegno scolastico, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy. Aspetti pratici e di opportunità - Coinvolgimento della famiglia: concordare con i genitori o i rappresentanti legali la forma della consegna (cerimonia pubblica, incontro privato, eventuale coinvolgimento della comunità scolastica) e il testo del documento. - Rispetto della privacy: quando, in sede di deliberazione o comunicazione, si rendano noti dati relativi ad altri studenti (es. verbali di classe), tali dati devono essere trattati in conformità al quadro normativo sulla protezione dei dati personali; eventuali informazioni su altri alunni devono essere rese in forma anonima se diffuse. - Comunicazione alla comunità scolastica: predisporre comunicazioni istituzionali sobrie e rispettose, concordate con la famiglia.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
In assenza di uno specifico regolamento applicativo, si ritiene che l’orientamento operativo possa essere il seguente: la disposizione che prevede la "sospensione del giudizio" per le studentesse e gli studenti che riportano voto di comportamento pari a 6/10 si applica con riferimento specifico alla valutazione del comportamento (assegnazione dell’elaborato critico e conseguenze della sua mancata o insufficiente presentazione). Per quanto riguarda le carenze nelle discipline al termine della classe prima dell’istruzione professionale (biennio unitario), si adotta la modalità prevista dalla riforma dei professionali: ammissione alla classe successiva con revisione del P.F.I. e attuazione di misure di recupero e monitoraggio. In altri termini, le due procedure non si escludono a vicenda ma operano su ambiti distinti (comportamento vs risultati di apprendimento). Risposte ai singoli punti del quesito 1) L’ammissione con revisione del P.F.I. si applica anche quando il voto di comportamento è pari a 6/10: per gli aspetti didattico-formativi (materie/competenze non conseguite), lo scrutinio finale della prima classe del percorso professionale deve avere ad oggetto la verifica intermedia e, se del caso, la modifica del P.F.I. con indicazione delle misure di recupero (attività estive, attività iniziali nell’anno successivo, gruppi di livello, frequenza di UDA mirate, ecc.). Quindi, il Consiglio di classe può e deve ammettere lo studente alla classe seconda con revisione del P.F.I. e con obblighi/percorsi di recupero da svolgere nel periodo estivo e/o all’inizio del secondo anno. 2) Contemporaneamente, la previsione di sospensione del giudizio per voto di comportamento pari a 6/10 prevista dal DPR citato si applica specificamente alla valutazione del comportamento: il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, deve sospendere il giudizio in relazione alla valutazione del comportamento, assegnare l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (indicando modalità, criteri e termine di presentazione) e integrare lo scrutinio una volta valutato l’elaborato. La mancata presentazione dell’elaborato entro la scadenza fissata per l’integrazione, o la valutazione non sufficiente dello stesso, comportano la non ammissione alla classe successiva per quanto riguarda la valutazione del comportamento, ai sensi della norma richiamata. Quindi, si ritiene che nel verbale di scrutinio finale il Consiglio di classe debba: a) riportare il voto del comportamento (6/10) e dichiarare la sospensione del giudizio ai sensi della disposizione sul comportamento, con l’assegnazione dell’elaborato critico; indicare chiaramente il termine per la presentazione (per esempio: "entro la data fissata per l’integrazione dello scrutinio finale da parte del Consiglio di classe" o "prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo"); precisare i criteri di valutazione dell’elaborato e le modalità di presentazione; b) assumere la decisione relativa all’ammissione alla classe successiva per le discipline: nella logica del biennio unitario, la scelta coerente è l’"ammesso con revisione del P.F.I.", con la definizione puntuale delle attività di recupero, tempi, responsabili e modalità di verifica (es. attività estive, incontri di recupero, monitoraggio nella prima parte dell’anno successivo). Alternativamente il Consiglio potrà deliberare "non ammesso" o "ammesso" solo se i risultati di profitto lo giustificano, secondo i normali criteri di valutazione. - Verbalizzazione consigliata (esempio sintetico) "Il Consiglio di classe, preso atto del voto di comportamento pari a 6/10, sospende il giudizio in ordine alla valutazione del comportamento e assegna allo studente lo svolgimento di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da presentare entro [data], ai sensi del DPR 135/2025, comma 4, 2?ter; il mancato adempimento ovvero l'esito non positivo comporterà la non ammissione alla classe successiva. Per le carenze riscontrate nelle discipline, lo studente è ammesso alla classe successiva con revisione del P.F.I. che prevede le seguenti misure di recupero: [elenco attività, tempi e modalità di verifica]." Infine, si ritiene necessario specificare nella comunicazione alle famiglie modalità, scadenze e conseguenze in modo chiaro e in forma scritta.
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
L’Istituzione Scolastica della quale sono attualmente dirigente “pro tempore” da qualche anno (istituto comprensivo) ha tradizione di fissare i momenti salienti...
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Data di pubblicazione: 11/05/2026
L'articolo 37, comma 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede quanto segue: "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire [...] durante l'orario di lavoro [...]". Se il lavoratore non ha frequentato tutte le ore previste per il conseguimento dell'attestato, ciò non toglie che le ore in cui è stato presente facciano parte dell'orario di lavoro. Ne segue che tali ore vadano comunque riconosciute, a prescindere dalle motivazioni sottostanti alle assenze e persino se queste risultassero prive di giustificazione. Anche in tale ipotesi, infatti, le assenze ingiustificate sarebbero rilevanti dal punto di vista penale e disciplinare, ma non giustificherebbero il mancato riconoscimento, come orario di lavoro, delle presenze alla formazione. Osserviamo che la formazione sulla sicurezza non determina, comunque, l'effettuazione di "lavoro straordinario" nel senso che sia possibile retribuirlo come prestazione aggiuntiva, in quanto si tratta di formazione obbligatoria che, pertanto, non può dar luogo al pagamento delle ore eccedenti l'orario di servizio. Le ore eventualmente prestate, in più rispetto a quelle del normale orario settimanale (36 ore per i dipendenti a tempo pieno), dovranno pertanto essere oggetto di recupero.
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