Data di pubblicazione: 20/10/2026
Per rispondere al quesito posto si fa presente che il CUP (Codice Unico di Progetto) è obbligatorio nei Progetti di investimento pubblico ovvero per tutti i lavori pubblici, acquisti di beni o servizi, e interventi finanziati con risorse pubbliche o private a valenza pubblica. Occorre inoltre sottolineare che lo stesso DM 179/2026 fa espressa menzione alla “delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP)”, nonché al “decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026» e, in particolare, all’articolo 3, comma 2-ter, con il quale, al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, è incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026” Tanto premesso, ad avviso di chi scrive, è obbligatorio richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) per i finanziamenti destinati al comfort microclimatico e al raffrescamento degli ambienti didattici, regolati dal D.M. n. 179 del 02/09/2026. Trattandosi di fondi pubblici derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito (vedi art. 3 DL 45/2025), erogate dal MIM a favore delle istituzioni scolastiche statali, l'assegnazione è configurata come un progetto d'investimento pubblico. Di conseguenza, l'attivazione del CUP è un adempimento amministrativo indispensabile per garantire la tracciabilità e la regolarità di tutte le successive procedure di spesa e rendicontazione.
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
Premesse: negli istituti professionali (riforma dlgs. 61/2017), per gli studenti del primo anno, una valutazione negativa in una o più discipline non comporta la classica...
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
Per rispondere al quesito posto si fa presente che il CUP (Codice Unico di Progetto) è obbligatorio nei Progetti di investimento pubblico ovvero per tutti i lavori pubblici, acquisti di beni o servizi, e interventi finanziati con risorse pubbliche o private a valenza pubblica. Occorre inoltre sottolineare che lo stesso DM 179/2026 fa espressa menzione alla “delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP)”, nonché al “decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026» e, in particolare, all’articolo 3, comma 2-ter, con il quale, al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, è incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026”. Tanto premesso, ad avviso di chi scrive, è obbligatorio richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) per i finanziamenti destinati al comfort microclimatico e al raffrescamento degli ambienti didattici, regolati dal D.M. n. 179 del 02/09/2026. Trattandosi di fondi pubblici derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito (vedi art. 3 DL 45/2025), erogate dal MIM a favore delle istituzioni scolastiche statali, l'assegnazione è configurata come un progetto d'investimento pubblico. Di conseguenza, l'attivazione del CUP è un adempimento amministrativo indispensabile per garantire la tracciabilità e la regolarità di tutte le successive procedure di spesa e rendicontazione.
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto l’assistente tecnico, titolare a tempo indeterminato, è stato collocato in aspettativa per svolgere una supplenza annuale come docente, ai sensi dell’art. 70 del CCNL di comparto attualmente vigente. Dalle informazioni fornite nel quesito risulta che in precedenza ha già fruito complessivamente di due anni di aspettativa non retribuita. Ai sensi della norma richiamata, il periodo massimo complessivo durante il quale il personale ATA può mantenere la titolarità senza assegni per svolgere incarichi a tempo determinato è di tre anni: pertanto, alla data odierna all’interessato residuerebbe un anno di facoltà di aspettativa senza assegni. Successivamente all’incarico, l’interessato ha comunicato la volontà di dimettersi dal contratto a tempo determinato . Se, nel frattempo, sulla sua sede di titolarità ATA è stato conferito un incarico a supplente annuale, la sede risulta regolarmente occupata fino alla scadenza del contratto della supplenza conferita, e pertanto anche se il titolare rientra anticipatamente sulla sede di titolarità, il supplente non può essere licenziato a meno che nel contratto con lui stipulato non sia stata sottoscritta una clausola che ne prevede la risoluzione al rientro anticipato del titolare. -Infatti l’ARAN nell’orientamento applicativo SCU 110 ha indicato che: “In merito si osserva che da un lato che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 è stato superato dalle previsioni contenute nel CCNL comparto scuola del 29/11/2007, dall’altro tale ultimo contratto agli artt. 25 e 44 ha disciplinato – rispettivamente per il personale docente ed ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato. In particolare è richiesta la forma scritta e l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l’ipotesi di “ individuazione di un nuovo avene titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie ” espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018. Pertanto, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l’indicazione delle cause che comportano detta risoluzione.” In base a quanto sopra, al rientro del titolare il supplente deve essere mantenuto in servizio , in assenza di clausola risolutiva. Per quanto riguarda la posizione dell’assistente tecnico che ha abbandonato la supplenza, l’O.M. 27\2026 che disciplina il conferimento dei contratti a tempo determinato all’art 15 prevede in caso di abbandono l’impossibilità di stipulare altri contratti a tempo determinato per tutte le cassi di concorso o posti di insegnamento in cui è inserito per l’intero periodo biennale di vigenza delle graduatorie Pertanto la risoluzione dall’incarico docente può avere effetti sanzionatori sulla posizione dell’interessato nelle graduatorie per eventuali successive convocazioni. Se l’ interessato rientra nel proprio ruolo rientrerà nelle sue funzioni, fermo restante il mantenimento del supplente e comunque la scuola dovrà comunicare il rientro all’ufficio territoriale che lo ha individuato come avente diritto alla nomina in base alle GPS. La scuola che ha assunto il docente a tempo determinato deve formalizzare la cessazione del rapporto e comunicarlo tempestivamente all’istituzione scolastica di titolarità e all’Ufficio Scolastico competente, inoltrando la documentazione prevista, per le comunicazioni alle scuole del territorio ai fini dell’applicazione della sanzione.
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
La fattispecie in esame potrebbe delineare possibili profili di responsabilità sia in sede penale e disciplinare a carico del docente, ma solo ad alcune condizioni. La condotta del docente potrebbe integrare gli estremi della diffamazione, in quanto la giurisprudenza di legittimità equipara i social network ai mezzi di pubblicità, ritenendo del tutto irrilevante che la pubblicazione avvenga in un gruppo chiuso di soli “amici” o sia limitata ai soli contatti diretti, data la potenziale diffusività del mezzo informatico. Va osservato poi che la mancata indicazione nominativa del Dirigente Scolastico non preclude la configurabilità del reato, purché l'identificazione della persona offesa possa chiaramente desumersi dal contesto, dalle circostanze oggettive e dai riferimenti spazio-temporali, rendendo il destinatario inequivocabilmente riconoscibile. In particolare il reato di diffamazione può infatti ritenersi consumato solo se i riferimenti e il contesto generale rendano inequivocabilmente identificabile la persona quale bersaglio diretto degli attacchi. Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ricordato che “In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una specifica indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quelle della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita” (Cass., 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass., 27 agosto 2015, n. 17207; Cass., 28 settembre 2012, n. 16543; Cass., 6 agosto 2007, n. 17180). Solo se ciò si fosse verificato, il Dirigente Scolastico potrebbe efficacemente sporgere querela, tuttavia dal materiale allegato al quesito ciò non emerge chiaramente. Questo lo dobbiamo dire con onestà, il solo materiale allegato non è sufficiente, perché il nome della DS non è citato. Bisogna valutare se il complesso dei materiali e dei documenti in possesso della DS consente di riferire gli insulti sicuramente a lei. Qualora ciò si evincesse dalla completa sequela dei post e da altri elementi, il Dirigente a tutela della propria immagine, potrebbe sporgere querela entro il termine perentorio di tre mesi dall'effettiva conoscenza degli screenshot, avendo cura di supportare la denuncia con tutta la documentazione in proprio possesso, comprendendo quella attestante la mendacità delle precedenti dichiarazioni difensive del docente nel procedimento disciplinare, utili a comprovare l'elemento soggettivo del dolo e la pretestuosità dell'attacco. Nello specifico, qualora il contenuto dei documenti potesse avere rilevanza giudiziaria, sarebbe opportuno procedere a un’acquisizione digitale più completa possibile e tecnicamente affidabile e dovrebbe comprendere tutti i post e i commenti nella loro interezza; il profilo dell’autore; il link diretto al contenuto; la data e l’ora della pubblicazione; il contesto della conversazione; le reazioni e i commenti degli altri utenti; le eventuali condivisioni; le comunicazioni attraverso le quali la vittima è venuta a conoscenza del contenuto. Parallelamente, a tutela del decoro dell'Istituzione scolastica e in ossequio ai doveri di lealtà sanciti dal D.P.R. 62/2013 e dal vigente CCNL, il Dirigente potrebbe trasmettere una circostanziata relazione, corredata di tutta la documentazione probatoria, al Dirigente Scolastico dell'attuale scuola di titolarità del docente, il quale, potrà valutare la sussistenza di elementi sufficienti ad avviare l'azione disciplinare ai sensi dell'articolo 55-bis del D.Lgs. 165/2001, ovvero di trasmettere gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari competente qualora si prefiguri una sanzione superiore a dieci giorni di sospensione. Per quanto attiene invece all'omissione difensiva dell'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione scolastica, pur non potendo agire direttamente in giudizio contro un'articolazione del medesimo apparato statale, può segnalare il danno erariale causato dalla mancata difesa. Nel dettaglio, a seguito della soccombenza in giudizio derivante dall'omessa costituzione, pur in presenza di una tempestiva e completa trasmissione degli atti istruttori da parte della scuola, il Dirigente Scolastico potrà trasmettere una relazione dettagliata sui fatti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale, evidenziando il grave vulnus recato al potere disciplinare e al prestigio dell'Amministrazione. Per completezza, però, dobbiamo dire che questa azione di "denuncia" probabilmente non porterà ad alcun risultato concreto, ma può restare ad ogni modo agli atti. Sempre per completezza, ricordiamo che nel giudizio del lavoro, a certe condizioni, l'amministrazione può stare in giudizio da sola; quindi, a nostro parere, una segnalazione del DS rischia comunque, magari, di avere effetti negativi dei confronti del DS stesso (magari si scopre anche l'USR non è stato solerte...), che comunque il suo dovere l'ha fatto (in modo corretto e esaustivo) e quindi potrebbe anche considerarsi a posto così (senza che ciò infici il profilo penale, su cui può agire in autonomia).
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
Si premette che quanto di seguito è una pezza da mettere al buco ed è una forzatura. Ad ogni buon conto il Quaderno n. 3 del MIM (aggiornato a dicembre 2024 / aprile 2025) rappresenta il punto di riferimento normativo e operativo per le istituzioni scolastiche in materia di conferimento di incarichi individuali. Analizzando il documento alla luce del suo quesito — ovvero come giustificare la deroga ai compensi del D.I. 326/1995 per un ex docente universitario (12 ore, 1.800 € compenso + 198 € spese di viaggio) — emergono elementi chiave, tutele e spunti operativi preziosi per la scuola. Il Quaderno ribadisce che, in via generale, per le attività di formazione si applicano i riferimenti normativi specifici, tra cui proprio le tabelle storiche del D.I. 326/1995. Tuttavia, la stessa prassi e la giurisprudenza amministrativa e contabile ammettono la deroga e la congruità economica basata sulla particolare complessità e sull'altissimo livello della professionalità richiesta. Quali soni i presupposti legittimanti l'incarico esterno (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001) : 1. Impossibilità oggettiva interna, ovvero aver esperito preventivamente la ricognizione del personale interno (e/o collaborazioni plurime) con esito negativo o di insussistenza di pari competenze specialistiche sui BES. 2. Natura altamente qualificata, la scelta di un ex docente universitario risponde perfettamente al requisito dell'altissima specializzazione richiesta per interventi formativi d'eccellenza. 3. L'incarico deve essere circoscritto (12 ore) e finalizzato a obiettivi specifici del PTOF o di progetti formativi dell'istituto. Per superare l'anacronismo dei compensi fissati dal D.I. 326/1995 (i cui importi orari risalgono a trent'anni fa e non sono più attrattivi né congrui per docenti di rango universitario), la determina e la delibera devono poggiare su una motivazione rafforzata. Questi gli argomenti cardine da inserire negli atti amministrativi: 1. Incongruità dei minimi tabellari storici rispetto al mercato accademico: Va esplicitato che l'applicazione rigida del D.I. 326/1995 renderebbe deserta qualsiasi selezione mirata a intercettare professionalità universitarie di chiara fama, vanificando la qualità dell'offerta formativa sui Bisogni Educativi Speciali (tematica delicata e complessa che richiede un altissimo rigore scientifico). 2. La congruità del compenso pattuito: Il costo totale di 1.800 € per 12 ore corrisponde a 150 € lordi all'ora. Tale importo risulta pienamente in linea con i parametri medi di mercato per docenze post-universitarie di alto livello e rispetta i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione intellettuale. 3. Il rimborso delle spese di viaggio (€ 198): Il Quaderno e la normativa generale (L. 441/1978 e prassi contabile) confermano che le spese vive di trasferta (documentate a piè di lista) sono estranee al compenso orario didattico e pienamente legittime se preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico per esperti non residenti. Di seguito suggeriamo uno schema di motivazione formale (da inserire nella Determina a contrarre / Lettera d'Incarico) "Vista la necessità di attivare un percorso formativo specialistico sui Bisogni Educativi Speciali (BES)... Considerato che l'indagine conoscitiva interna e le procedure preliminari hanno evidenziato l'oggettiva impossibilità di far fronte all'esigenza formativa con le risorse interne all'istituzione; Rilevato che la complessità e la specificità della materia richiedono il coinvolgimento di un esperto di altissima qualificazione scientifica, già docente universitario; Preso atto che i compensi previsti dal D.I. 326/1995 risultano del tutto inadeguati e anacronistici rispetto agli attuali standard di mercato per docenze di rango accademico, e che l'applicazione rigida di detti parametri pregiudicherebbe irrimediabilmente il reperimento di una figura professionalmente idonea; Ritenuto pertanto di dover procedere, con adeguata e rigorosa motivazione, alla deroga dei limiti tabellari del citato D.I. 326/1995, fissando un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 150,00 (€ 1.800,00 complessivi per 12 ore), ritenuto congruo in relazione alla professionalità del docente e agli standard di mercato, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate per € 198,00 nel rispetto dei limiti normativi vigenti..." Per stare del tutto sereni con i Revisori dei Conti (che oggi svolgono anche l'attestazione sugli obblighi di trasparenza ex art. 1, comma 562, L. 197/2022), bisogna assicurarsi che l'avviso di selezione pubblica (o la procedura comparativa) rettifichi o precisi chiaramente fin dall'origine che il compenso offerto è commisurato all'alto profilo accademico richiesto, derogando espressamente ai limiti del D.I. 326/1995 per ragioni di infungibilità e specializzazione, verificando che il CV dell'esperto attesti in modo inequivocabile i titoli accademici posseduti.
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
L’animatore digitale è previsto dall’articolo 1, comma 59, della Legge n. 107/2015 e dal Piano Nazionale Scuola Digitale di cui al D.M. n. 851/2015. È il docente di ruolo che ogni istituzione scolastica individua per coordinare la diffusione dell’innovazione digitale, nell’ambito delle azioni del PNSD e degli obiettivi del PTOF. L’incarico è aggiuntivo rispetto alla funzione docente, è conferito dal dirigente e, in assenza di risorse dedicate, è retribuito a carico del Fondo dell’istituzione scolastica nella misura stabilita dalla contrattazione integrativa di istituto. Nulla, nella sua disciplina, autorizza una riduzione dell’orario di insegnamento: le attività connesse al ruolo, come la Code Week, i laboratori sui book trailer o le iniziative di formazione interna, si collocano dunque oltre l’orario di servizio. Nell’ordinamento vigente, del resto, non esistono esoneri o semiesoneri di diritto neppure per i collaboratori del dirigente scolastico. L’articolo 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 consente al dirigente di avvalersi, nelle proprie funzioni organizzative e amministrative, di docenti da lui individuati cui delegare specifici compiti, ma non incide sul loro orario di insegnamento. La riduzione di quell’orario discende piuttosto dall’articolo 1, comma 83, della Legge n. 107/2015 che consente al dirigente di destinare ad attività di supporto organizzativo e didattico fino al 10% dei docenti dell’organico dell’autonomia. Si tratta, quindi, di una modalità di utilizzazione dell’organico, non di un esonero in senso tecnico. È su questo piano che va valutata la posizione della docente. L’articolo 1, comma 5, della Legge n. 107/2015 chiama tutti i docenti dell’organico dell’autonomia a concorrere alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento, senza distinzione di stato giuridico tra docenti “curricolari” e “di potenziamento”. L’articolo 43 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 precisa che, una volta assicurata la piena copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti, l’orario dei docenti può essere destinato in tutto o in parte ad attività di potenziamento dell’offerta formativa o ad attività organizzative. È dunque legittimo che le ore di servizio della docente siano impiegate in attività diverse dall’insegnamento in classe, purché coerenti con il PTOF. Occorre però che lo disponga il dirigente con un atto formale, ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 25 del D.lgs. n. 165/2001, che deve indicare a quali attività sono destinate le ore non impiegate nell’insegnamento e quali restano disponibili per la copertura delle supplenze brevi. Le attività svolte in quelle ore, anche quando riguardano l’innovazione digitale, sono prestazioni di servizio e non possono essere ricondotte all’incarico di animatore né retribuite con il relativo compenso. Non è invece legittima la situazione descritta nel quesito ovvero una riduzione dell’attività didattica che non risulta da alcun atto e che si giustifica soltanto con le funzioni di animatore. In questo modo attività per loro natura aggiuntive vengono assorbite nell’orario di servizio e diventa impossibile separare le ore dovute dalle prestazioni da retribuire. Il dirigente è quindi tenuto a regolarizzare la posizione della docente, indipendentemente dalla candidatura alla funzione strumentale. Una volta regolarizzata questa posizione, nessuna norma prevede un’incompatibilità tra il ruolo di animatore digitale e l’incarico di funzione strumentale. L’unica disposizione contrattuale che si occupa del rapporto tra incarichi di questo tipo è l’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL scuola 29/11/2007. La norma riguarda i collaboratori del dirigente compensati a carico del FIS ma non impedisce loro di assumere anche una funzione strumentale, limitandosi a escludere il cumulo dei relativi compensi. Si tratta di una clausola di stretta interpretazione che non può essere estesa per analogia all’animatore digitale, salvo che la docente sia stata anche formalmente designata collaboratrice del dirigente. Opera piuttosto un limite di carattere generale: la stessa attività non può essere remunerata due volte, né un’attività svolta in orario di servizio può essere retribuita come aggiuntiva. La funzione strumentale, compensata con la specifica voce del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, presuppone quindi compiti ulteriori sia rispetto alle ore di servizio della docente, sia rispetto a quelli già retribuiti per l’incarico di animatore. L’eventuale sovrapposizione, tuttavia, non si desume dalla denominazione dell’area ma dipende dai compiti che il collegio le ha attribuito e dagli obiettivi del PTOF che ha inteso perseguire. Un’area di “Innovazione tecnologica e supporto ai docenti” può essere orientata, ad esempio, all’assistenza ai colleghi nell’uso del registro elettronico e delle piattaforme didattiche o alla gestione delle dotazioni tecnologiche, compiti diversi dal coordinamento delle azioni del PNSD e dalla promozione dell’innovazione metodologica propri dell’animatore. Se invece la delibera avesse attribuito alla funzione strumentale gli stessi compiti dell’animatore, il problema non riguarderebbe la candidatura della docente, ma la coerenza della delibera. Questa duplicherebbe una figura già prevista dall’ordinamento, per giunta a carico dello stesso Fondo, sia pure su voci diverse, con il rischio di remunerare attività già compensate e le conseguenti responsabilità sul piano amministrativo-contabile. Quanto alla procedura, l’articolo 33 del CCNL 29/11/2007 riserva al collegio dei docenti l’identificazione delle funzioni strumentali in coerenza con il PTOF e, con la stessa delibera, la definizione dei criteri di attribuzione, del numero e dei destinatari. Per “destinatari” si intendono il profilo e i requisiti dei docenti cui l’incarico può essere conferito, non i nominativi. Qui si esaurisce la competenza del collegio. L’individuazione del docente, infatti, è un atto di gestione del rapporto di lavoro che spetta al dirigente scolastico con i poteri del privato datore di lavoro. È invece necessario che i criteri siano fissati prima dell’esame delle candidature, perché costituiscono il parametro cui il dirigente deve attenersi nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. In presenza di due candidature per la stessa area, il dirigente le compara alla luce di quei criteri, come le competenze, le esperienze e l’eventuale progetto di lavoro presentato. In sostanza, la candidatura della docente è ammissibile e va valutata alla pari con l’altra, ma ragioni di opportunità organizzativa potrebbero suggerire di affidare la funzione strumentale a un docente diverso dall’animatore digitale. Tuttavia, se la scelta ricadesse su di lei, dovrebbe verificare, alla luce della delibera del collegio, che i compiti della funzione strumentale restino distinti da quelli dell’animatore.
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
Devo fare riliquidazione pensione e TFS a docenti cessati anni 2022 e 2023. Ci sono pare discordanti tra chi sostiene che a questi pensionati non spetti nulla come arretrato...
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
Gentile utente, la proroga di una supplenza temporanea, quando l'assenza del titolare prosegue oltre il termine del contratto conferito al supplente, è attribuita al supplente che risulta effettivamente in servizio al momento della prosecuzione, per ragioni di continuità didattica . Tale indicazione è contenuta nell’O.M. 27\2026 che disciplina l’attribuzione delle supplenze all’art. 14 comma 11 ed è ribadita nella circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n.11814\2026 Nel caso sottoposto il supplente A richiede congedo parentale e la fine del suo congedo coincide con la scadenza del suo contratto; la scuola nomina un supplente B per coprire l'assenza. Se il titolare protrae la malattia oltre tale data, la supplenza proseguirà con il supplente che è in servizio al momento della prosecuzione, cioè con il supplente B, per ragioni di continuità didattica. Il contratto nazionale di lavoro del comparto attualmente vigente all’art. 34 sui congedi parentali riconosce l’astensione obbligatoria come periodo che può essere considerato effettivo servizio e l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di stato assimila l’astensione facoltativa oggi congedo parentale all’astensione obbligatoria per alcuni effetti giuridici. Tuttavia, tale qualificazione incide sulla titolarità della proroga solo se il congedo parentale fosse ancora in corso, ma poiché il congedo termina con la fine del contratto e la scuola ha regolarmente nominato un supplente B, la continuità didattica impone che la proroga sia attribuita al supplente B.
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
Per quanto concerne la malattia personale i giorni festivi che si collocano fra due periodi di assenza per malattia fruiti senza interruzione vanno compresi nel computo della durata del periodo di assenza per malattia. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 4742 del 30 gennaio 2009 ha, infatti, precisato che secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio. L'ARAN, con l'O.A. CIRS35 24 febbraio 2021 Id: 28451, ha precisato che nel caso in cui due periodi di malattia siano intervallati dalla domenica o - qualora l’articolazione dell’orario preveda che il sabato sia giornata non lavorativa - dal sabato e dalla domenica, l’assenza si considera come un unico periodo di malattia. In merito si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 ha reso un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica (avente ad oggetto l’art.71 del d.l. n. 112/2008) con il quale si chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”. Se ne deduce che nel caso in questione sabato e domenica vanno considerati facenti parte di un unico evento morboso, per il quale occorre applicare la ritenuta di cui all'articolo 71 del D.L. n. 112/2008 (c.d. "ritenuta Brunetta") limitatamente ai primi 10 giorni di assenza, conteggiati dal primo giorno di assenza per malattia. Tutte le giornate di malattia comprese in tale unico periodo, inoltre, dovranno essere conteggiate ai fini del calcolo del periodo di comporto. In altre parole, sabato e domenica, ricadenti fra due periodi di malattia senza che si sia verificata ripresa di servizio, sono considerati giorni di malattia a tutti gli effetti. Osserviamo che l'INPS, con la recentissima circolare n. 92 del 4 settembre 2026 e innovando rispetto alle disposizioni precedenti, prevede ora che il medico possa far partire la prognosi dal giorno precedente il rilascio del certificato, ma alla condizione che questo non sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale (Guardia medica). La circolare INPS precisa chiaramente che tali nuove norme si applicano "anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia". Tale circolare sembrerebbe ( il condizionale è d’obbligo) quindi portare a concludere che i giorni di sabato e domenica, non lavorativi, non debbano essere considerati automaticamente giorni di malattia e che da lunedì decorra un nuovo evento di malattia, con la conseguenza che il conteggio dei 10 giorni della "ritenuta Brunetta" dovrebbe ripartire da zero. Tuttavia, in mancanza di disposizioni applicative provenienti dal MIM o dal MEF-RGS, come già detto in altre nostre precedenti risposte, consigliamo di continuare ad attenersi alle disposizioni applicative per i dipendenti pubblici di cui all'orientamento interpretativo ARAN del 2021 ed alle circolari della Funzione Pubblica e RGS sopra richiamate. Confermiamo, pertanto, che a nostro parere, al momento il sabato e la domenica, intercorrenti fra due periodi di malattia, vadano considerati come giorni di malattia facenti parte di un unico evento morboso, insieme ai giorni che precedono e seguono.
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
Non essendo noto il contenuto degli atti (comunicazione, termini letterali della richiesta di accesso ecc.) il parere non potrà che essere reso per così dire “in astratto”. Preso atto della propensione della dirigente a non concedere l’accesso, di seguito si indica la soluzione che – a parere di chi scrive – espone meno la scuola, sia a un ricorso del dipendente sia a contestazioni della famiglia. Si premette che sarebbe stato assolutamente da evitare di indicare al dipendente che la famiglia non lo voleva: bastava comunicare l'elenco degli autorizzati. Il principio di minimizzazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati chiede di comunicare solo le informazioni necessarie, e quella non lo era. Ciò detto, il diritto di accesso ai documenti (legge 241/1990, articoli 22 e seguenti) spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una posizione che la legge tutela. Per un verso la posizione del collaboratore è debole perché nessun dipendente ha diritto a essere incaricato della somministrazione farmaci: secondo le Raccomandazioni dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute del 25 novembre 2005, il personale vi provvede solo se si rende disponibile, e l'indicazione delle persone a cui affidare il proprio figlio, contenuta nell'autorizzazione firmata dai genitori, è una scelta legata alla loro responsabilità genitoriale, che non richiede motivazione. Ma per altro verso la posizione del CS è più consistente perché l'esclusione gli è stata comunicata con il suo nome. Un dipendente indicato individualmente come persona non gradita può temere un danno alla propria reputazione, che è un diritto della personalità, e ha interesse a sapere se negli atti della scuola esistono affermazioni che lo riguardano. Se poi gli incaricati ricevessero anche un qualche compenso, fosse anche solo simbolico e legato alla disponibilità – aspetto che si ignora – l'esclusione avrebbe per l’istante anche un effetto economico e la sua posizione si rafforzerebbe. Va ricordato che l'accesso riguarda documenti, non spiegazioni: se la famiglia non ha scritto alcuna ragione, la scuola non deve ricostruirla né chiederla (articolo 22, comma 4, legge 241/1990; articolo 2, comma 2, d.P.R. 184/2006). Inoltre, dopo la sentenza n. 4 del 2021 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, chi chiede l'accesso per difendersi deve spiegare in modo specifico a quale esigenza di tutela servono i documenti: un generico desiderio di «conoscere le ragioni» non è sufficiente. La famiglia è «controinteressata», cioè titolare di una riservatezza che la richiesta può toccare, e correttamente è stata avvisata (articolo 3, d.P.R. 184/2006). La sua opposizione, però, non decide la pratica: è un elemento da valutare e di cui si deve dare conto nella motivazione del provvedimento, ma la decisione è esclusivamente del DS e può discostarsi dall’opposizione. Per i dati sulla salute del minore la regola è severa: l'articolo 24, comma 7, della legge 241/1990 e l'articolo 60 del Codice privacy ammettono l'accesso solo se strettamente indispensabile e solo se chi lo chiede difende un diritto di rango almeno pari a quello del bambino alla riservatezza sulla propria salute. Il Garante privacy, in un caso analogo (un docente che chiedeva atti contenenti dati sanitari di un alunno), ha preso atto senza rilievi della scelta della scuola di consegnare i documenti oscurando i dati sanitari. Vanno esclusi in ogni caso certificati medici, prescrizioni, piano terapeutico, diagnosi e ogni riferimento alla patologia o alla disabilità: per difendere la propria reputazione al collaboratore non serve conoscerli, e la sua esigenza non giustifica il sacrificio della riservatezza sanitaria del bambino. Il discorso cambia per la parte della dichiarazione dei genitori che lo nomina. Se quella parte contiene solo la frase di esclusione, consegnarla, oscurando tutto il resto, NON GLI RIVELA NULLA CHE NON SAPPIA GIÀ. Se invece la famiglia ha scritto motivazioni che riguardano la sua persona o il suo comportamento, l'interesse a conoscerle diventa forte, perché si tratta di affermazioni su di lui conservate negli atti dell'amministrazione, e negarle esporrebbe la scuola a un rischio concreto di soccombenza davanti al Tribunale amministrativo. = = = Dipende tutto dal contenuto effettivo della comunicazione della famiglia e dal preciso testo dell’istanza – entrambi ignoti. Una soluzione speditiva potrebbe consistere nel negare in prima battuta, mettendo però in conto un probabile ricorso alla Commissione per l’accesso e poi al TAR, e in quest’ultima sede probabilmente la decisione non reggerebbe. Una soluzione più prudente non è il rigetto totale, ma un accoglimento parziale, costruito in tre passaggi: 1 - se l'istanza non spiega a quale esigenza di tutela servono i documenti, la scuola chiede al dipendente di precisarla (articolo 6, comma 5, d.P.R. 184/2006); 2 - in mancanza di una risposta adeguata, si procede al rigetto per genericità, che risulterebbe già più solidamente fondato; 3 - se invece l'istanza è motivata, la Dirigente decide con provvedimento scritto, entro trenta giorni dalla presentazione, negando tutta la documentazione sanitaria e consentendo l'estratto della dichiarazione dei genitori LIMITATO ALLE SOLE RIGHE CHE RIGUARDANO IL COLLABORATORE, con oscuramento di ogni altro dato. Ovviamente, per il futuro, nella procedura di somministrazione farmaci conviene comunicare al personale soltanto i nominativi autorizzati, senza riferire esclusioni o preferenze espresse dalle famiglie.
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
La questioni della copertura delle assenze brevi nella scuola ha avuto sempre una natura problematica, soprattutto in ragione del fatto che, a differenza di altre amministrazioni pubbliche, la scuola si occupa di minori, dei quali è tenuta a garantire vigilanza e sicurezza. È il codice civile a prescrivere specifici doveri per chi è responsabile di minori. L’art. 2048 recita infatti che: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”. La stessa giurisprudenza, anche a livello di Corte di Cassazione, ha più volte confermato che l’obbligo di vigilanza sui minori prevale su qualunque altro obbligo di servizio. All’interno di questo quadro, di per sé complesso, diventa prioritario scoraggiare ogni ipotesi di abuso, cosa non facile in presenza di un sistema di controllo medico molto lasco e oneroso, ma comunque necessaria soprattutto laddove, come si dichiara nel quesito, il personale indulge ad approfittare della situazione. Non sarebbe corretto generalizzare, ma è proprio il rispetto per chi fa con coscienza il lavoro a richiedere che eventuali “furbi” vengano individuati e richiamati ai propri doveri. Per quanto riguarda le sostituzioni degli assenti occorre fare alcune considerazioni preliminari. La questione è stata normata più volte, ma resta confermato che per le assenze brevi gli istituti devono arrangiarsi con le proprie risorse interne. Spetta al dirigente scolastico fare fronte ad eventuali esigenze straordinarie, anche ad eccezionali nomine di supplenti, purché ogni provvedimento sia adeguatamente motivato in ragione dell’interesse dei minori affidati. Il secondo aspetto riguarda il nodo problematico dell’accorpamento/sdoppiamento delle classi. A fronte della facilità con cui può essere presa questa decisione, va tenuto conto di evidenti problemi legati alla capacità delle classi, al turbamento dell’attività didattica di più classi, all’aumento della responsabilità dei docenti per situazioni che diventano difficilmente gestibili. Per questi motivi è opportuno evitare di ricorrere a questa scorciatoia organizzativa, per altro apertamente osteggiata da molti docenti. Il terzo aspetto riguarda l’utilizzazione funzionale dell’organico dell’autonomia. Chiarito, in premessa, che non c’è distinzione tra docenti titolari e docenti del potenziamento, tutti fanno parte dell’organico che in autonomia può essere gestito, secondo le peculiarità stabilite nel PTOF e nel modello organizzativi adottato. All’interno di questo quadro va considerato anche il sistema di copertura delle assenze brevi, prevedendo sia qualche ora a disposizione che l’eventuale sdoppiamento di compresenze inserite più o meno stabilmente nell’orario settimanale. Il quarto aspetto riguarda il ruolo sindacale sulla materia. La competenza per quanto riguarda la gestione del personale è attribuita dalla legge, e in via esclusiva, al dirigente scolastico (art. 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001). Alla parte sindacale è riconosciuto il diritto di avere l’informazione sulle decisioni che il dirigente si accinge a prendere e a richiedere eventualmente l’apertura di una sessione di confronto, da espletare secondo quanto prescritto nell’art. 6 del CCNL di comparto 2022/24. Il TAS deve sapere che le decisioni spettano al dirigente scolastico e che, se è interessato a modificare le modalità di recupero delle sostituzioni degli assenti, ha la facoltà di proporlo in sede di confronto, senza che questo comporti l’accettazione della proposta da parte del dirigente scolastico. Per quanto riguarda le risposte alle richieste specifiche: 1. Le compresenze realizzate attraverso l’organizzazione funzionale dell’organico dell’autonomia possono essere sdoppiate se questa possibilità è prevista all’interno delle indicazioni che il dirigente scolastico assegna al collegio docenti per l’elaborazione del PTOF, sia nell’organizzare le attività curricolari che nell’indicare lo sdoppiamento tra le modalità di copertura delle supplenze brevi (può essere una direttiva o una semplice circolare interna). La soluzione, che sembra trovare la condivisione dei docenti, in questo modo diventa legittima, anche se la parte sindacale dichiarerà quasi sicuramente la sua contrarietà. 2. La richiesta del pagamento delle ore eccedenti effettuate, o della loro permuta in ore di recupero, va definita all’interno della stessa direttiva/circolare. È opportuno scegliere una soluzione che non risulti troppo rigida, ma è anche da evitare che il recupero sia scelto secondo le esigenze private del personale. In quest’ultimo caso il meccanismo continuerebbe a produrre assenze e sostituzioni a non finire e a renderne difficile la gestione. 3. La costituzione della “banca delle ore” non è prevista dalle norme, e continua a non essere inserita all’interno del CCNL come sarebbe necessario, ma questo non ha impedito ad alcuni istituti di adottarla anche se in forma sperimentale. L’ipotesi di istituire una banca delle ore nelle istituzioni scolastiche fu in verità accarezzata dal Governo durante la fase di elaborazione e poi di approvazione della Legge 107/2015, ma riscontrò un netto disaccordo da parte sindacale. Ma mentre in altri comparti di lavoro la banca ha la finalità di tenere il conto delle ore di lavoro svolte in eccedenza dal lavoratore per poi successivamente attingere per fruire dei riposi compensativi, nella scuola le poche esperienze avviate si sono poste prevalentemente il problema contrario, di conteggiare le ore non lavorate nei periodi di riduzione oraria, nei ponti o nei prefestivi o in occasione di permessi per poi recuperarle in rapporto alle esigenze organizzative dell’istituto. La proposta merita di essere avanzata e studiata nei particolari, ma bisognerà comunque fare i conti con la reazione della parte sindacale. Non è materia contrattuale a livello di istituzione scolastica, ma potrebbe essere un caso possibile di confronto, richiesto stavolta ad iniziativa della parte pubblica, come previsto dal CCNL.
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Data di pubblicazione: 20/10/2026
La materia della incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche", dall'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", dall'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola. L'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce, infatti, che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e segg. del DPR n. 3 del 1957, che vietano ai lavoratori pubblici l'esercizio di attività commerciali ed industriali, l'esercizio di professioni, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. L’art. 60 del DPR n. 3/1957 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. L'art. 61 prevede che il divieto di cui all'articolo 60 non si applica nei casi di società cooperative. Per quanto concerne il personale docente l'art. 508 comma 10 prevede che detto personale non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Ai sensi del comma 11 il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative. Richiamata la normativa di riferimento si rileva che, a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti. Nel Documento è precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonchè che si pongano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Viene precisato che sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione DI CARICHE IN ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE O CONTROLLATE (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Per quanto concerne l'assunzione di cariche o la partecipazione al consiglio di amministrazione di una società pubblica (come nel caso di specie), l’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. I tratti peculiari che caratterizzano il modello dell’in house sono la mancanza di qualsiasi rischio di impresa, l’assenza dello scopo di lucro, la sussistenza di uno o più azionisti pubblici detentori dell’intero capitale sociale e la mancata circolazione di partecipazioni azionarie Il Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, con la Sentenza 03/02/2022, n. 402, ha precisato che la società in house è un'articolazione interna della P.A. I requisiti di tale tipologia di ente devono sussistere contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie e sono: 1) un capitale sociale integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, con divieto, previsto nello statuto, di cessione delle partecipazioni ai soggetti privati; 2) la società deve esercitare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione deve essere per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile. In giurisprudenza é stato precisato che é la partecipazione ad una società avente fine di lucro ad essere incompatibile con la posizione di pubblico dipendente a termini dell'art. 60 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Pertanto legittimamente l'amministrazione pronuncia la decadenza dall'impiego di un dipendente che, sebbene diffidato, non elimini siffatte situazioni di incompatibilità. (Consiglio Stato sez. V 03 ottobre 1994, n. 1083). La Corte Conti Liguria, Sentenza 22/10/2015, n. 83, ha precisato che è incompatibile con lo status di pubblico dipendente l'assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro, che possono essere svolte soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2000, n. 5574 ha affermato che la circostanza che una s.p.a. sia a prevalente partecipazione pubblica e abbia come scopo precipuo la gestione di un pubblico servizio non esclude che la stessa debba essere identificata quale società avente scopo di lucro e rientri, quindi, tra quelle società per le quali l'assunzione di cariche sociali risulta incompatibile con la condizione di dipendente dell'amministrazione scolastica. La società che è stata costituita nelle forme del diritto privato, anche se organizzata secondo il modello dell''in house providing" e incaricata di gestire un servizio pubblico, non può essere equiparata a una 'pubblica amministrazione' ai sensi del d.l. n. 95/2012 e, conseguentemente, non è soggetta al regime normativo previsto per le amministrazioni. (Cassazione civile sez. III, 11/07/2024, n. 19121) La Corte Conti, (Abruzzo) sez. reg. giurisd., 15/03/2017, n.30, ha precisato che il dipendente pubblico ove intenda svolgere incarichi presso una società in house dell'ente presso il quale svolge il mandato elettivo, è tenuto, ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, a richiedere la dovuta autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza e non all'ente, "in quanto il mandato elettivo [...] non può essere assimilato ad un rapporto di lavoro dipendente agli effetti del citato art. 53". Da ultimo ( cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2025, n. 32465) è stato ulteriormente affermato che la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per la sola presenza di partecipazione pubblica. Essa opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale; il rapporto tra la società e l'ente locale è di sostanziale autonomia, non essendo consentito all'ente pubblico di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto o sull'attività della società tramite poteri autoritativi o discrezionali; l'eventualità del cosiddetto 'controllo analogo' (tipico delle società in house), mediante il quale l'azionista pubblico esercita un'influenza dominante sulla società, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico formale tra la pubblica amministrazione e l'ente privato societario. L'ente privato societario rimane un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante; di conseguenza, l'ente pubblico è privo di titolarità passiva rispetto alle responsabilità contrattuali che traggono origine dal contratto di appalto stipulato fra la stazione appaltante società in house e l'ATI. Tutto ciò premesso, dal momento che da quanto si evince dal quesito trattasi di società partecipata, non sussiste il divieto assoluto previsto per l'assunzione di cariche in società private con scopo di lucro. Pertanto, si ritiene che la carica sia compatibile con lo status di dipendente pubblico stante i presupposti sopra descritti fermo restando che l'attività in questione non deve interferire con l'attività ordinaria come docente e non deve presentare conflitti di interesse neanche a livello potenziale. Sotto il primo profilo un impegno non costante retribuito con gettone di presenza è, di regola, di carattere saltuario/occasionale e non presenta i presupposti di abitualità/professionalità indicati dalla normativa e dalla prassi, pertanto tende a risultare compatibile con il rapporto di lavoro a tempo pieno, purché non determini interferenze con il servizio. In merito alla questione del conflitto di interessi è fondamentale verificare l’eventuale inesistenza di conflitti tra le funzioni connesse al ruolo di docente e le attività/decisioni della società (ad es. se la scuola/istituto è parte contraente, beneficiario diretto di provvedimenti o destinatario di forniture/servizi che la Società potrebbe deliberare). Conclusivamente, se ricorrono i presupposti favorevoli (società effettivamente in house; impegno saltuario; assenza di conflitto di interessi; nessuna interferenza con l’orario/completa prestazione di servizio), il Dirigente può autorizzare l’accettazione dell’incarico mediante provvedimento scritto, con le seguenti prescrizioni/esoneri tipici: a) l’autorizzazione è subordinata al fatto che l’impegno non interferisca con l’ordinaria prestazione di servizio e che il docente rispetti l’orario di lavoro e gli obblighi didattici; b) il docente deve comunicare tempestivamente all’amministrazione eventuali situazioni di conflitto o mutamenti dell’impegno (aumento riunioni, incarichi esecutivi, compensi maggiori tali da far configurare abitualità); c) l’autorizzazione potrà essere revocata se dovessero emergere incompatibilità o conflitti di interesse; il provvedimento indichi espressamente tale facoltà di revoca. Conclusivamente, il Dirigente Scolastico può autorizzare lo svolgimento dell’incarico se, dopo verifica documentale, risulta che: la società è effettivamente una società in house (rispondente ai requisiti), l’impegno è saltuario (un incontro al mese con gettone di presenza così come descritto) e non sussistono situazioni di conflitto di interesse o interferenze con le mansioni di docente. L’autorizzazione deve essere concessa con atto formale scritto, contenente eventuali prescrizioni e la facoltà di revoca. In mancanza dei suddetti requisiti l’incarico deve essere negato.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La nota MIM prot. n. 11814 del 06/05/2026 che detta le istruzioni operative per l'anno scolastico 2026/2027 ha stabilito che, in tutti i casi in cui si dia luogo alla individuazione di docenti per lo svolgimento delle attività alternative, “la durata del contratto dovrà essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”. La suddetta novità è stata già recepita dal “MANUALE UTENTE Ed. 3 Rev.44/25-08-2026 Gestione rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa” disponibile sulla dashboard della piattaforma SIDI, p. 265, là dove si legge che in relazione alla: “Data termine della supplenza, obbligatoria nel formato gg/mm/aaaa la funzionalità controlla che : • sia maggiore o uguale alla data inizio; • sia minore della data termine supplenza già presente; • sia minore o uguale del 30/06 dell’anno scolastico di fatto del servizio per i servizi N11, N23, N25 e N33 per personale DOC, ATA e PED; […]”. Si tenga presente che il codice SIDI N23 individua il “servizio a temporanea fino al termine delle attività didattiche attività alternative all’IRC” mentre il codice SIDI N25 il “servizio per ore aggiuntive attività alternative all’IRC”, reso dal personale docente oltre il proprio orario d’obbligo. Le due tipologie di incarico sono equiparate, all'interno del Manuale e ciò significa che per entrambe dovrebbe essere possibile inserire quale termine quello delle lezioni, termine di riferimento per le supplenze non annuali a copertura delle disponibilità esistenti all'interno della scuola. Si suggerisce di verificare che anche il gestionale di segreteria sia allineato alla novità soprariportata.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Il secondo comma del citato articolo prevede che, ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Ai sensi del terzo comma il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, l'art. 18 in questione disciplina tre diverse tipologie di aspettative con la precisazione che il dottorato di ricerca è disciplinato da una normativa specifica (legge n. 476 del 1984 riformata dalla legge 448 del 2011). L'art. 18, comma 3, del CCNL/2007 prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro anche per superare un periodo di prova ( come nel caso di specie). Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Conclusivamente, in merito al quesito posto, si rileva che l'aspettativa per motivi di lavoro di cui al comma 3 dell'art. 18 non fa cumulo ai fini dei periodi usufruibili a titolo di aspettativa per motivi di famiglia e quindi la dipendente di cui al quesito, dopo aver fruito dell’aspettativa per motivi personali di cui al primo comma dell’art. 18 citato, ha diritto a fruire dell'aspettativa per altra attività lavorativa prevista dal comma 3 del medesimo articolo. Inoltre, la normativa non prevede che per usufruire dell’aspettativa in questione la docente debba rientrare effettivamente in servizio dopo il precedente periodo di aspettativa per motivi personali. In giurisprudenza, seppur con riferimento ai permessi L. 104/1992 (cfr Cassazione civile sez. lav., 17/02/2016, n. 3065) è stato precisato che la fruizione dei permessi non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo - questa - una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro. In definitiva, dopo un periodo di assenza per aspettativa può assentarsi ad altro titolo (es. aspettativa non retribuita per altra attività lavorativa), senza previa ripresa del servizio a meno che detta condizione non sia stabilita dalla legge o dal CCNL (ma nulla viene previsto in merito).
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La disciplina dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e degli stage rientra nell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ai sensi del D.P.R. n. 275/1999. La nota MIUR prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012 ha chiarito che le iniziative devono rispettare i criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione educativa (articolo 7 D.lgs. n. 297/1994) e quelli fissati dal Consiglio d’istituto nell’organizzazione della vita della scuola (articolo 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). La stessa nota ha precisato che la normativa previgente, a partire dalla C.M. 14 ottobre 1992, n. 291, e dalla C.M. 2 ottobre 1996, n. 623, ha perso carattere prescrittivo, pur restando un riferimento opportuno per orientamenti e indicazioni operative. La fonte primaria è dunque il regolamento d’istituto, entro i limiti posti dalle norme di rango superiore in materia di responsabilità, contratti pubblici e contabilità. Nessuna disposizione vigente esclude la partecipazione del dirigente. La citata C.M. n. 291/1992 attribuiva istituzionalmente l’incarico di accompagnatore al docente, perché il viaggio è parte della progettazione educativa. Ammetteva però la partecipazione del capo d’istituto nel rispetto delle disposizioni relative agli accompagnatori e ne riconosceva la particolare utilità nei viaggi che comportano rapporti con autorità o istituzioni, in Italia e all’estero, o connessi a progetti didattici qualificati. A queste ipotesi si possono oggi ricondurre gli scambi culturali, le mobilità Erasmus+ e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – ora denominati formazione scuola lavoro – svolti all’estero. Quindi la presenza del dirigente può assumere due configurazioni giuridicamente distinte. Nella prima egli partecipa come rappresentante istituzionale o capo delegazione, non è computato nel rapporto numerico fra accompagnatori e studenti fissato dal regolamento e gli obblighi di vigilanza restano in capo ai docenti designati. Nella seconda è inserito tra gli accompagnatori, anche in sostituzione di un docente impossibilitato, e assume integralmente il dovere di vigilanza. Ne risponde quindi ai sensi degli articoli 2047 e 2048 c.c. e dell’articolo 61 della Legge n. 312/1980. In ogni caso il dirigente conserva la responsabilità organizzativa propria della funzione ex articolo 25 del D.lgs. n. 165/2001. La quota di partecipazione del dirigente non può essere posta a carico degli studenti. Deve trovare copertura nel bilancio dell’istituzione scolastica, nella scheda di attività o progetto dedicata ai viaggi d’istruzione ai sensi del D.I. n. 129/2018. In questo senso disponeva già il punto 11.1 della C.M. n. 291/1992 che imputava al bilancio le spese di realizzazione del viaggio, comprese quelle del personale accompagnatore. Per le gratuità che gli operatori riconoscono in proporzione al numero dei paganti, il punto 9.4 della stessa circolare offre un criterio tuttora condivisibile. Le condizioni di favore vanno destinate agli alunni, con una riduzione della quota o mettendo il posto a disposizione dei più bisognosi, oppure devono tradursi in un’economia di bilancio. Non possono invece giustificare incarichi di accompagnatore aggiuntivi rispetto a quelli programmati. La gratuità può quindi andare al dirigente quando questi è computato tra gli accompagnatori previsti, perché riduce comunque un costo che graverebbe sul bilancio. Se invece egli partecipa come figura ulteriore, la spesa ricade interamente sull’istituto. Sul piano procedurale, la determina a contrarre e la richiesta di preventivo o lettera d’invito, nell’ambito delle procedure del D.lgs. n. 36/2023, dovrebbero indicare fin dall’origine il numero dei partecipanti non paganti, la loro qualifica e la destinazione delle gratuità. In questo modo l’agenzia formula l’offerta considerando la posizione del dirigente. Si fa presente che nelle mobilità finanziate dal programma Erasmus+ i costi delle persone accompagnatrici sono di regola coperti dal contributo comunitario, secondo le regole della convenzione di sovvenzione. Quanto alla comunicazione all’Ufficio scolastico regionale, la partecipazione al viaggio è attività di servizio e non un’assenza in senso tecnico. La contrattazione collettiva dell’Area Istruzione e Ricerca riconosce infatti al dirigente l’autonoma organizzazione dei tempi e dei modi della propria prestazione, in funzione degli obiettivi assegnati. Non sussiste perciò un obbligo generale di comunicazione analogo a quello previsto per ferie, malattia e permessi, salvo specifiche disposizioni dell’USR di appartenenza che è prudente verificare. Per i viaggi all’estero o di più giorni resta comunque consigliabile fornire un’informativa all’Ufficio. Va invece sempre assicurata la continuità della direzione, mediante formale delega al collaboratore vicario per gli atti indifferibili, in forza dell’articolo 25, comma 5, D.lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 1, comma 83, Legge n. 107/2015) e garantendo la propria reperibilità. Con riferimento al secondo quesito, nessuna norma prevede un’apposita attestazione per consentire allo studente con disabilità di dormire in camera con i compagni. La sistemazione notturna non presuppone quindi un’autorizzazione o certificazione speciale ma rientra tra le modalità organizzative di partecipazione al viaggio che la scuola definisce sulla base di elementi provenienti da soggetti diversi, ciascuno con un ruolo distinto. Il punto di partenza è il principio di inclusione. La partecipazione dello studente con disabilità alle attività della classe, viaggi compresi, è un diritto garantito dagli articoli 12 e 13 della Legge n. 104/1992 e dal D.lgs. n. 66/2017. Una sua limitazione non sorretta da esigenze oggettive costituirebbe discriminazione ai sensi della Legge n. 67/2006. Ne consegue che la sistemazione in camera con i compagni è la soluzione ordinaria e non richiede alcuna attestazione. Una sistemazione diversa, per esempio con un accompagnatore o con l’assistente per l’autonomia e la comunicazione, sarebbe giustificata solo da esigenze specifiche documentate e andrebbe motivata. Quando lo studente presenta bisogni sanitari o assistenziali che riguardano anche le ore notturne, come terapie da somministrare, rischio di crisi, uso di dispositivi o necessità di assistenza igienico-personale, il ruolo centrale spetta ai genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale. Sono loro a dover rappresentare alla scuola le esigenze del figlio e a dover acquisire e trasmettere la valutazione tecnica del medico che lo ha in cura, sia esso il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista del Servizio sanitario che lo segue, come il servizio di neuropsichiatria infantile per i minori. Spetta a quest’ultimo attestare se sussistano controindicazioni alla condivisione della camera e quali cautele occorrano, mentre compete ai genitori farsi carico di produrre tale attestazione e di manifestare per iscritto il consenso alla partecipazione e alla sistemazione prevista. In assenza di particolari esigenze sanitarie, la dichiarazione dei genitori è sufficiente e non occorre alcuna certificazione medica, dal momento che la sistemazione con i compagni costituisce la soluzione ordinaria. Se occorre somministrare farmaci durante il soggiorno, si applicano le Raccomandazioni interministeriali MIUR-Ministero della Salute del 25 novembre 2005, secondo le quali la somministrazione presuppone una formale richiesta dei genitori corredata dalla certificazione medica che indichi il farmaco, la posologia e le modalità di somministrazione, oltre alla disponibilità del personale individuato. Infine, si evidenzia che la redazione non fornisce schemi di regolamento. Il regolamento dei viaggi d’istruzione è espressione dell’autonomia di ciascuna istituzione scolastica e va deliberato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), del D.lgs. n. 297/1994, in coerenza con il PTOF e con i criteri didattici del Collegio dei docenti. Il regolamento è anche la sede in cui disciplinare espressamente i criteri di copertura delle spese degli accompagnatori, compresa la posizione del dirigente, e le modalità di partecipazione degli studenti con disabilità o con particolari esigenze sanitarie.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
In premessa, l’art. 3-bis, c. 1 del D.L. 73/2017 (convertito dalla Legge 119/2017) prevede che “a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati”. Il c. 2 dispone che “le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente”. A norma del c. 3 “nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente”. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie “entro il 20 luglio […] trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4” (c. 4). Ai sensi del c. 5 “per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione”, mentre per gli altri gradi di istruzione, nonché per i centri di formazione professionale regionale “la mancata presentazione della documentazione di' cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami”. In riferimento al quesito posto risulta che gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno depositato agli atti della scuola la documentazione di cui al c. 3 dell’art. 3-bis del D.L. 73/2017 e precisamente “la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente” senza però dar seguito all’impegno preso: si tratterà, quindi, di verificare la documentazione successiva comprovante l’avvenuta vaccinazione dei minori dopo che gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno depositato agli atti della scuola la richiesta di vaccinazione. Si ritiene che spetti al dirigente scolastico adottare il provvedimento di decadenza solo dopo aver formalmente sollecitato gli esercenti la responsabilità genitoriale a riscontrare l’esito della prenotazione depositata, considerato che l’azienda sanitaria competente dichiara che è possibile accedere in modo libero in ogni giorno di apertura al servizio vaccinale. Competenza del dirigente scolastico, ai sensi del c. 4, è, infatti, anche quella di trasmettere “la documentazione di cui al comma 3 pervenuta […] alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4”, fermo restando che “per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione” (c. 5), provvedimento la cui adozione spetta al dirigente scolastico.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, l’art. 32, ai commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/08, recita: “8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.” La scuola deve quindi rispettare l'ordine di priorità sopra descritto. In argomento il T.A.R. Campania, Sezione Quarta, con la Sentenza 15/01/2018 n. 334, ha ribadito che, nel bando di selezione indetto da un istituto per la carica di RSPP, l'incarico debba essere affidato a personale esterno alla scuola esclusivamente se non è disponibile personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti specifici o personale interno ad un'altra unità scolastica in possesso dei medesimi requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. La scuola potrà conferire l’incarico ad un RSPP esperto esterno allorchè vi sia la mancanza del personale di cui alle lett. a) e b). Come già osservato in precedenti risposte, a nostro avviso, in caso di conferimento di incarico a personale interno alla scuola (o dipendente di altre scuole) rileva lo status di dipendente pubblico e quindi è sufficiente un incarico ed il compenso è soggetto a tutte le ritenute (nè sulla specifica questione sono stati forniti chiarimenti con il Quaderno n. 3). La prestazione d'opera è, invece, lo strumento utilizzato quando anche dalle scuole viciniori non emerge alcuna candidatura ed allora si passa alla selezione di un libero professionista. In definitiva, a nostro avviso, nel caso in cui venga scelto un dipendente interno, questi sarebbe selezionato ai sensi della lettera a) dell’art. 32 sopra citato e non quale esperto esterno. Quindi, se trattasi di dipendente interno (anche se autorizzato all’esercizio della libera professione) l’incarico sarà inquadrato all'interno degli incarichi conferiti ai dipendenti interni all'istituzione scolastica. Alla stessa stregua, si ritiene preferibile inquadrare l'attività di RSPP svolta da dipendente di altra scuola – come nel caso di specie - ( anche se autorizzato alla libera professione) quale collaborazione plurima, per le cui condizioni di autorizzazione si rinvia all’art.35 del CCNL 2007 il quale prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. La prestazione d'opera è, invece, lo strumento utilizzato quando anche dalle scuole viciniori non emerge alcuna candidatura e allora si passa alla selezione di un libero professionista esterno. Quindi, la nostra interpretazione è che se il RSPP è un dipendente di altra scuola (anche se autorizzato all’esercizio della libera professione) l’incarico sarà inquadrato nelle collaborazioni plurime (avendo beneficiato della precedenza di cui al punto b) con applicazione di tutte le ritenute di legge, a meno che il dipendente abbia eventualmente partecipato alla procedura comparativa come professionista esterno (cfr comma 9). Pertanto, nel caso di specie, se trattasi di docente di altra scuola si ritiene preferibile l’inquadramento come collaborazione plurima. Inoltre, al netto che in caso di incarichi a personale interno o di altre scuola la durata è preferibile che sia annuale, si ricordo che, in caso di contratti pluriennali, è sempre necessaria la delibera del CdI ( art 45 primo comma lett d) del DI 129 del 2018) Ad ogni modo anche in caso di incarichi si tratta di atti di natura privata con applicazione delle regole del codice civile ivi compresa previsione della clausola di cui all’art. 1456 cc ai sensi del quale “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva” Nell’articolato contrattuale è preferibile evitare il riferimento a contestazione degli addebiti per sostituirlo con contestazione degli inadempimenti. Va distinta quindi la previsione delle ipotesi di cui all’art. 1456 cc e quindi alla clausola risolutiva espresso rispetto alle previsioni della risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1454 cc. ai sensi del quale “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”. Infine, per quanto concerne il compenso spettante nel caso di un contratto d'opera intellettuale a esecuzione continuata o periodica, la disciplina del compenso in seguito alla risoluzione per inadempimento segue regole specifiche, dettate dall'art. 1458, comma 1, del Codice Civile. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione per inadempimento non ha effetto retroattivo per le prestazioni già eseguite. Per il periodo precedente all'inadempimento il professionista ha pieno diritto a trattenere o a esigere il compenso relativo alle prestazioni regolarmente svolte fino a quel momento. Il committente non può chiederne la restituzione, poiché in quel periodo il contratto ha spiegato validamente i suoi effetti. Per il periodo successivo all'inadempimento il prestatore perde qualsiasi diritto al compenso per la frazione di triennio non ancora decorsa o rimasta ineseguita. A maggior ragione, allorchè si qualifichi il contratto come incarico aggiuntivo, è corretta la corresponsione degli importi solo per l’attività effettivamente svolta.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La richiesta di proporre al Consiglio d’Istituto, richiamando le C.M. n.243/1979 e n.192/1980 e l’art. 28 del CCNL, un’organizzazione su 7 ore giornaliere con riduzione a 50 minuti di alcune ore per motivi di pendolarismo ha un fondamento giuridico limitato e condizionato: le circolari citate ammettono riduzioni dell’unità oraria per cause estranee alla didattica (es. insuperabili difficoltà dei trasporti) e riportano il principio secondo cui, in tali ipotesi, non sussiste obbligo di recupero delle frazioni orarie da parte dei docenti. Tuttavia, tale possibilità è soggetta a condizioni rigorose e non può essere applicata in modo generalizzato senza verifiche e garanzie. Di seguito i punti chiave e le azioni operative da seguire. 1) Requisiti sostanziali per poter invocare le circolari - Deve sussistere una situazione di effettiva e documentata difficoltà dei trasporti (pendolarismo diffuso e orari dei mezzi incompatibili con l’orario scolastico). La documentazione va raccolta non solo in termini generici; rilevazioni e certificazioni sugli orari dei mezzi pubblici sono elementi essenziali, come pure essenziale si ritiene la necessità di interloquire con la/le ditte che assicurano il servizio di TPL e l’Ente locale competente 2) Non si ritiene possa è ammesso il cumulo di riduzioni riferibili a fattispecie diverse (per esempio non si possono sommare riduzioni “per motivi di trasporto” con riduzioni “per esigenze di carattere didattico/organizzativo”). 2) Limite inderogabile: rispetto del monte ore/diritto allo studio In ogni caso, la scuola deve garantire il monte orario annuale previsto per gli indirizzi (quadro normativo determinante per la durata complessiva dell’offerta formativa). Se la riduzione dell’unità oraria fa venir meno il monte ore annuale, occorrono misure di compensazione (recuperi, integrazione oraria, diversa articolazione del calendario scolastico) affinché non sia compromesso il diritto allo studio. 3) Conseguenze sul recupero delle frazioni orarie - Se la riduzione è effettivamente motivata da cause di trasporto come disciplinato dalle circolari citate, non si configura l’obbligo per i docenti di recuperare le frazioni di orario così ridotte. Ciò detto, qualsiasi decisione deve comunque preservare il corretto monte ore per gli studenti (cfr. punto precedente). 4) Procedura operativa consigliata - Il Dirigente scolastico: - Verifica e documenta l’effettiva sussistenza della “forza maggiore”/difficoltà dei trasporti per ciascuna classe (raccolta di orari, percentuale di pendolari, attestazioni). – - Convoca il Collegio dei Docenti per valutare le ricadute didattiche e per formulare un parere sul progetto di articolazione oraria; il Collegio deve esprimersi sulle soluzioni per garantire il percorso formativo. - Predispone la proposta motivata da sottoporre al Consiglio d’Istituto (containing: motivazione dettagliata, dati sul pendolarismo, piano per il monte ore annuale e eventuali misure di compensazione). - Il Consiglio d’Istituto delibera e la scelta viene inserita nel PTOF e nel calendario scolastico; vanno documentate le motivazioni e la temporalità dell’eventuale misura (es. sperimentazione per un anno). - Informa le RSU/OO.SS. e coinvolgere l’ente locale competente per i trasporti; Conclusione sintetica La richiesta è fondata nella misura in cui sussistano e siano documentati il pendolarismo diffuso e l’impossibilità di conciliare gli orari dei mezzi con l’organizzazione didattica; la riduzione a 50 minuti di alcune ore potrà essere proposta senza obbligo di recupero per i docenti se si tratta delle ipotesi contemplate dalle C.M. n.243/79 e n.192/80. Tuttavia, occorre che il Dirigente scolastico accerti la causa di forza maggiore, garantisca il rispetto del monte ore/diritto allo studio (attuando eventuali misure compensative) e segua la procedura: valutazione del Collegio dei Docenti, deliberazione del Consiglio d’Istituto, inserimento nel PTOF e nel calendario scolastico. In assenza di questi presupposti la proposta sarebbe priva di adeguata base normativa e potrebbe essere impugnata.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Per quanto riguarda la istituzione della carriera alias, occorre preliminarmente rilevare che l’art. 1 della legge n. 164/1982 “Norme in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso” dispone tuttora: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Ciò significa che la modifica nell’attribuzione di sesso e dunque della identità anagrafica consegue al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Nessun’altra indicazione viene fornita a livello normativo; in particolare, non vi è alcuna previsione circa la possibilità di una anticipazione degli effetti della sentenza di rettificazione durante la transizione di genere. La cosiddetta “carriera alias” è nata dunque in seno ad alcune Università sulla scorta della necessità di garantire un ambiente di studio sereno agli studenti e alle studentesse che stanno percorrendo quella strada. Consiste nell’assegnazione di una identità provvisoria e non consolidabile nei soli documenti interni all’università stessa (ad esempio, il tesserino o libretto universitario). Le certificazioni ad uso esterno contengono comunque il riferimento all’identità anagrafica. Parimenti, nel caso in cui il titolo finale sia conseguito prima che sia intervenuta una sentenza del tribunale, tutti gli atti della carriera si intenderanno riferiti alla effettiva identità anagrafica. Parimenti, nelle scuole che l’hanno attivata, la carriera ALIAS dispiega effetti solo all'interno dell’istituzione scolastica medesima e non incide sugli atti a rilevanza esterna (scheda di valutazione, diploma, certificazioni attestanti la frequenza ecc.). L’impiego del nome di elezione in quell’ambito mira alla creazione e al consolidamento di un ambiente pienamente inclusivo per gli studenti in transizione di genere. Non è strada imposta dalla normativa vigente, ma – a fronte delle richieste delle famiglie e degli alunni – risulta tuttavia opportuno che la scuola adotti una regolamentazione proprio al fine di garantire la inclusione di tutti e di ciascuno. Farlo, peraltro, seppure non imposto dalla normativa vigente, non implica al tempo stesso alcuna sua violazione: né dell’art. 6 c.c., né dell’art. 5 della legge n. 164/1982, né infine degli artt. 11 e 89 del D.P.R. n. 396/2000, in materia di attribuzione di un nome corrispondente al sesso anagrafico. L’identità ALIAS non viene infatti utilizzata negli atti a rilevanza esterna, ha solo rilevanza interna alla scuola. Alcuna confusione viene dunque indotta sull’identità del soggetto, posto che la carriera alias non modifica i dati anagrafici della persona e non viola le norme in materia di attribuzione di un nome corrispondente al sesso anagrafico. Incide solo sul nome d'uso all'interno della scuola. Detta identità, del resto, possiede una natura provvisoria e transitoria, tanto che – nelle previsioni dei regolamenti delle scuole – essa viene meno qualora lo studente o i genitori comunichino di aver abbandonato il percorso per la rettifica o di averlo concluso positivamente. L’utilizzo della carriera ALIAS nelle università è favorito dal fatto che non vi è vera e propria costituzione di un gruppo classe, né è prevista la pubblicità di snodi fondamentali della carriera dello studente: non vengono pubblicati i risultati dei singoli esami, né il voto di laurea. Poiché gli atti ad uso esterno su cui viene riportata l’identità anagrafica reale non hanno come destinatari né i docenti né i compagni di corso, né sono da loro conoscibili l’identità ALIAS dello studente risulta pienamente tutelata. La stessa distinzione applicata alla scuola porta invece ad esiti diversi, in ragione del regime di pubblicità di snodi fondamentali della carriera degli studenti quali ad esempio le valutazioni finali. L’identità ALIAS potrà dunque essere utilizzata, in via generale e di regola, nei soli documenti a uso interno della scuola e riservati alla famiglia mentre vi sarà la necessità di collegare alla identità anagrafica il gestionale del registro elettronico e l’esito degli scrutini anche nell’ottica del dialogo con l’applicazione SIDI. È infatti la pubblicità che connota il registro – visibile a tutti i docenti del consiglio di classe – e l’esito degli scrutini – visibile a tutti gli studenti della classe – a determinare la conoscibilità della identità anagrafica dello studente. Risulta tuttavia evidente che chi chiede l’attivazione di detta carriera debba essere edotto dei limiti della stessa e della conoscibilità della identità anagrafica dello studente quantomeno da parte dei docenti del consiglio di classe. Da quanto fin qui detto risulta evidente che la strada del regolamento deliberato dal consiglio di istituto non è imposta dalla normativa vigente (essendo la carriera alias sconosciuta all’ordinamento) ma consigliabile proprio per questo, ovvero alla luce dell’assenza di qualsiasi disposizione applicabile nonché nell’ottica della maggiore condivisione possibile della finalità inclusiva della stessa. Per di più, la “cristallizzazione” di una disciplina della carriera alias in un regolamento legittimerebbe anche la integrazione del piano di formazione del personale docente e ata con percorsi specifici sul tema del superamento degli stereotipi di genere e in generale dell’educazione al rispetto secondo le indicazioni del Piano nazionale del 2017 (disponibile al link: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0). Tuttavia, proprio perché nessuna disposizione normativa impone l’adozione (della carriera alias e, a maggior ragione) di un regolamento a tale riguardo, si ritiene che il dirigente scolastico possa – nella denegata ipotesi che gli organi collegiali non pervengano alla relativa delibera – dettare disposizioni circa l’utilizzo del nome di elezione dello studente in transizione negli atti interni della scuola, qualora ne venga richiesto. L’iter consigliato per l’adozione della carriera alias all’interno dell’istituto è dunque il seguente: - acquisizione delle istanze delle famiglie – in caso di minorenni – e degli studenti – se maggiorenni – volte al riconoscimento della carriera ALIAS; - sottoposizione di uno schema di regolamento al collegio dei docenti per la raccolta di una proposta al riguardo; - acquisizione della delibera del consiglio di istituto; - attivazione di percorsi formativi sul tema del superamento degli stereotipi di genere. Il regolamento dovrà contenere quantomeno disposizioni circa la gestione delle richieste di attivazione della carriera alias e la sua validità nonché precisazioni circa il rilascio di eventuali certificazioni.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Nel caso in esame, lo studente si trova ancora nel periodo di assolvimento dell'obbligo di istruzione. Pertanto, ogni provvedimento disciplinare, pur nel suo necessario rigore, deve mantenere una finalità educativa e non puramente punitiva, mirando al recupero dello studente, come sancito dall'art. 4, comma 1 del DPR 249/1998- Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Ciò posto, qualora lo studente dovesse reiterare atteggiamenti gravi caratterizzati da violenza fisica o verbale o da condotte che mettano in pericolo l’incolumità o la dignità della persona, è certamente possibile procedere a un allontanamento dalla comunità scolastica anche superiore a 15 giorni e, nei casi di estrema gravità, fino al termine dell'anno scolastico. A differenza di quanto talvolta si ipotizzi, il fatto che lo studente sia in obbligo scolastico non preclude l'applicazione dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (comma 9-bis) o l'esclusione dallo scrutinio finale/Esame di Stato in caso di recidiva o estremo allarme sociale. Tuttavia, come chiarito dalla Nota MIUR 3602/2008, in questi casi l'istituzione scolastica ha il preciso dovere di non interrompere il processo educativo. Per le sospensioni superiori a 15 giorni o fino al termine dell'anno, la scuola deve promuovere, in coordinamento con la famiglia, i Servizi sociali ed eventualmente l'Autorità Giudiziaria minorile, percorsi di recupero educativo mirati, predisponendo attività didattiche alternative compatibili con la sanzione (es. inserimento temporaneo in progetti del terzo Settore e/o didattica a distanza dedicata). Si ricorda inoltre che la reiterazione di tali gravi condotte incide in modo dirimente sulla valutazione finale: ai sensi della vigente normativa sul voto di comportamento, tali mancanze comportano l'attribuzione del voto di 5/10 in condotta, con conseguente non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infine, per evitare vizi di forma e legittimità l'adozione di sanzioni così afflittive deve seguire un iter rigoroso che procede dalla raccolta di elementi probatori (relazioni dei docenti, segnalazioni, eventuali referti medici per lesioni)e da una motivazione del provvedimento fondata su fatti circostanziati. Pertanto, In presenza di violenza fisica o verbale grave e reiterata, lo studente di terza media può essere allontanato dalla comunità scolastica, anche per periodi prolungati o fino al termine dell'anno, con potenziali effetti preclusivi sull'Esame di Stato. Tale misura deve essere considerata quale extrema ratio ed è legittima a condizione che l'organo competente (Consiglio di Istituto o Consiglio di classe, in base alla durata della sanzione prevista) rispetti le garanzie del contraddittorio e predisponga, stante la condizione di l'obbligo scolastico, percorsi alternativi di recupero socio-educativo.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La questione è molto complessa anche alla luce delle recenti indicazioni di molte RTS (es. RTS Firenze Nota 9 settembre 2026) con cui viene precisato quanto segue “A tal fine si richiama integralmente la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 12689 del 27.09.2023 in risposta ad una richiesta di parere ex ante circa l’ipotetica equipollenza di corso di dottorato estero con il corso di dottorato italiano per fruire di benefici economici, che si allega alla presente. In particolare si richiama il seguente enunciato della citata nota: “In generale, vale la pena sottolineare che nessuna equipollenza ex ante è attuabile da nessuna autorità italiana, su nessun titolo (tranne i casi di presenza di accordi bilaterali in tal senso tra Stati o, in caso di dottorati, attraverso il dottorato in co-tutela, nel qual caso la presenza di un ateneo italiano nella co-tutela rende superfluo ogni riconoscimento)....“. Pertanto, al fine di evitare casi di concessione da parte delle Istituzioni scolastiche del congedo straordinario per motivi di studio per la frequenza di dottorati di ricerca all’estero in mancanza dei necessari presupposti, si auspica vivamente che la citata nota venga debitamente diffusa alle istituzioni scolastiche della Provincia. Si ricorda infine che la concessione dell’Istituto del congedo straordinario per motivi di studio in mancanza dei necessari presupposti comporta, in caso di mantenimento da parte del pubblico dipendente del trattamento in godimento, azioni di recupero di somme indebitamente erogate di notevole entità oltre ad essere fonte di possibile danno erariale per il dirigente scolastico”. La posizione delle RTS riprendono quelle del MUR. Sulla pagina del Ministero dell’Università e della Ricerca si legge quanto segue. “Titoli accademici esteri Il processo di riconoscimento I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne il riconoscimento. Esso comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici. In tal senso, si devono attivare due diversi procedimenti regolati da norme differenti. Tali norme segnano una precisa scansione del processo amministrativo da avviare e dei documenti da presentare: il giudizio di riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo (articolo 5 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea) la dichiarazione di riconoscimento accademico (la vecchia Equipollenza) è un’analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l’atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea). Il riconoscimento accademico (equipollenza): procedimento amministrativo Il riconoscimento accademico (l’equipollenza) dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale i singoli Atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che si deve inoltrare domanda. Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge. Le autorità accademiche competenti possono: riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Ateneo. La procedura di valutazione si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza; riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano. Il riconoscimento finalizzato (equivalenza) : procedimento amministrativo Il riconoscimento finalizzato (equivalenza) dei titoli di studio esteri è contenuto in un provvedimento (rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse ), in ordine a determinate casistiche previste dall’articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 189 del 2009 e dall‘articolo 12 Legge 29 del 2006 (gli ultimi due riferimenti normativi riguardano, il primo, la procedura di riconoscimento di titoli acquisiti nei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, il secondo, la procedura di valutazione della corrispondenza di titoli e certificazioni comunitarie acquisiti nell’ Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica). Gestori di pubblici servizi Anche i gestori di pubblici servizi devono rivolgersi al Ministero per le proprie procedure ove siano previste valutazioni di titoli esteri come requisiti essenziali o accessori. Richiesta di parere ex-ante circa l’ipotetica equipollenza di un titolo di dottore di ricerca estero non conseguito con il titolo di dottore di ricerca italiano per fruire di medesimi benefici economici (aspettativa con o senza assegni o congedo retribuito, ai sensi dell’art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476). Si comunica che non risulta sussistente, in capo al Ministero dell’università e della ricerca, la competenza ex lege, riferibile all’obbligo di pronunciarsi ex ante su equipollenze tra titoli esteri di dottore di ricerca, non conseguiti, con titoli italiani, onde farne scaturire gli stessi effetti legali. Tale obbligo non risulta previsto né dalla normativa italiana né dalle vigenti normative eurounionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio e di qualifiche professionali conseguiti all’estero. In materia di frequenze di corsi di studio esteri, compresi i corsi di dottorato di ricerca, in ogni Paese sussistono diverse forme di tutele riguardanti lo studente lavoratore, cui gli iscritti potranno fare riferimento. Si informa, pertanto, che le relative istanze da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, ove pervenute, saranno considerate non ricevibili. Si comunica, inoltre, che la novella dell’art. 38, co. 3.2.,* del d.lgs. n. 165/2001, entrata in vigore il 1° marzo 2022, ha tacitamente abrogato l’art. 74 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382 primo periodo di cui si riporta il testo: “Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane. L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale”. Per cui, il Ministero dell’università e della ricerca non provvede all’equipollenza tra titoli esteri di dottore di ricerca, ove conseguiti e titoli italiani di dottore di ricerca. Si rinvia, ove di interesse, per il personale scolastico, a quanto disposto dall’art. 453 “incarichi e borse di studio” del D.Lvo n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. *3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego”. In sostanza, secondo quanto sopra riportato, è stata devoluta alle Università ed istituti AFAM la competenza ai riconoscimenti accademici (vecchie equipollenze) dei titoli di dottorato di ricerca conseguiti all’estero (solo a conseguimento del titolo), peraltro solo ai “riconoscimenti indiretti”. Si muove in senso contrario la giurisprudenza. E’ stato dichiarato illegittimo il silenzio del MUR sulla valutazione ex ante di riconoscimento per equivalenza del corso di studi inglese (cfr. T.A.R. VENETO - Sezione Quarta - Sentenza 26/02/2024, n. 357). Il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in ordine all’istanza con la quale un istituto di istruzione superiore, ai fini del riconoscimento dell’aspettativa retribuita ai sensi dell’art. 2 L. 476/1984, chiedeva la valutazione ex ante di riconoscimento per equivalenza del corso di studi inglese, cui era stata ammessa una docente dell’istituto, quale Dottorato di ricerca post lauream corrispondente al terzo ciclo dell’istruzione universitaria italiana. Così si legge nella motivazione: "... -che è illegittima la condotta del MUR, il quale, a fronte della vicenda esposta, non ha ancora concluso il procedimento in parola mercé l’adozione di un provvedimento espresso in punto di valutazione ex ante del riconoscimento per equivalenza del corso di studi cui è stata ammessa la ricorrente, ai fini del riconoscimento dell’aspettativa retribuita ai sensi dell’art. 2 della L. n. 476/1984; - che l’inerzia del MUR integra la violazione dell’obbligo sancito dall’art.2, comma 1, l. n. 241/1990 (“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”); RITENUTO conclusivamente: - che il ricorso debba essere accolto con la declaratoria dell’obbligo del MUR di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente decisione, prevedendosi sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia del Ministero alla scadenza del termine appena indicato, la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Dirigente della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in servizio facente capo alla medesima Direzione, che dovrà provvedervi nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni....". Il Tribunale di Gorizia, con la Sentenza 20/06/2024 n° 88, ha affermato che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha non solo il “potere” di formulare la valutazione ex ante - requisito ancora necessario per la fruizione dell'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca all’estero - ma anche ha il “dovere” di procedervi. E’ pertanto illegittimo l’atto con il quale il M.U.R. si è indebitamente sottratto all’esercizio di questo potere-dovere, esprimendosi solo in termini perplessi e dubitativi. Una lettura dell’art.2 della legge n.476/1984 circoscritta alla possibilità di concedere il congedo retribuito per i soli dottorati conseguiti in Italia deve intendersi discriminatoria. Nel caso di cui al quesito si fa riferimento a una collaborazione tra le Università ma non sappiamo se si tratta di dottorato in co-tutela, nel qual caso la presenza di un ateneo italiano nella co-tutela renderebbe superfluo ogni riconoscimento. Se non si trattasse di dottorato in co-tutela, in via generale, come già osservato in precedenti risposte, soprattutto alla luce della posizione espressa dalle RTS ( non sappiamo se nel caso di specie sia pronunciata la RTS di riferimento), previa interlocuzione con l’USR/AT di riferimento, anche in ottica di eventuale contenzioso, si potrebbe aver cura di inserire nel provvedimento di concessione del congedo per dottorato di ricerca retribuito una clausola con cui si specifica che, in caso di mancato riconoscimento a titolo conseguito o in caso di mancato conseguimento del titolo, il dipendente dovrà procedere con la restituzione delle somme corrisposte durante il congedo. Infine si ricorda che ( cfr. CM 15 del 2011) la concessione del congedo segue la durata del corso ( senza distinzione tra dottorato estero o in Italia).
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La materia della incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e dall’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Tuttavia, il medesimo art. 53 del Testo Unico del 2001 ha introdotto un regime di incompatibilità “relativa”, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedimentali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti di ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l’autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi. Infatti, il comma 6 del più volte citato art. 53 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Pertanto, nel pubblico impiego, il divieto di espletare incarichi extraistituzionali è attenuato dalle disposizioni contenute nel comma 6 e nel comma 7 dell'art. 53 D.Lgs. n. 165 del 2001, in base alle quali al dipendente pubblico è concesso, rispettivamente, di svolgere attività occasionali "liberalizzate" o espletabili previa autorizzazione datoriale, ovvero attività liberamente esercitabili anche senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (in tali termini Corte Conti reg., Lombardia, sez. giurisd., Sent. 25/11/2014, n. 216). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% (a cui può essere equiparato il dipendente a t.d. con spezzone orario non superiore al 50% dell'orario del titolare) i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr. Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Richiamata la normativa di riferimento si rileva che, a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti. Nel Documento è precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si pongano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Viene precisato che sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Il DS, quindi, ai fini della autorizzazione deve preliminarmente accertare: - che non sussistano le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa; - che l’attività per cui viene richiesta l’autorizzazione non confligga con le preminenti attività di servizio. Nell’atto autorizzativo il dirigente deve evidenziare che l’autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi di servizio evidenziando anche la natura degli stessi. Nel caso di specie si tratta di autorizzazione richiesta per incaricato alle vendite. L'art. 1 della Legge n. 173 del 2005 definisce "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. L'art. 3 della Legge n. 173 del 2005 prevede che "l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese. La natura dell'attività di cui al comma 3 é di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro". Pertanto, se l'attività è svolta in forma occasionale (senza apertura di partita iva), con un reddito annuo non superiore a 5000 euro come prevede il citato art. 3 (come affermato dal dipendente) si ritiene che l'attività possa essere autorizzata.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
Sintesi della valutazione - L’organizzazione generalizzata del "monoennio" con orario standard di 27 ore settimanali per 33 settimane (891 ore) non è compatibile con il monte ore complessivo di 1.518 ore indicato nell’Allegato D richiamato nella sua segnalazione, salvo che per ciascun studente non si proceda ad un accertamento individuale dei crediti che giustifichi formalmente una consistente riduzione del percorso. - Il fondamento normativo essenziale è il principio di personalizzazione e di riconoscimento dei crediti previsto dal DPR 263/2012: il riconoscimento dei crediti e la definizione del Patto Formativo Individuale devono avvenire a livello individuale e determinare la durata e i contenuti del percorso per ciascun adulto. Il DPR prevede inoltre limiti alle attività di accoglienza e alla didattica a distanza (rispettivamente fino al 10% e, di regola, fino al 20% del monte ore complessivo del percorso), che vanno rispettati nell’organizzazione. - La disciplina “Scienze e tecnologie applicate”, indicata fra gli insegnamenti obbligatori dell’Allegato D, deve essere assicurata nel primo periodo didattico salvo che il singolo studente non abbia titoli/crediti che ne giustifichino l’esonero o l’equivalenza; la sua assenza generalizzata nell’assetto orario non è pertanto conforme. Motivazione giuridica e principio operativo - Il DPR 263/2012 stabilisce che i percorsi per adulti sono modulari, personalizzabili e fondati sul riconoscimento dei crediti formali, non formali e informali; il percorso e il relativo monte ore vanno quindi definiti per ciascun studente nel Patto Formativo Individuale, definito dalla Commissione insediata presso il CPIA di riferimento. - L’Allegato D del provvedimento organizzativo citato fissa il monte ore complessivo del primo periodo didattico. Una riduzione generalizzata e preventiva del monte ore per tutti gli iscritti equivale a sostituire la personalizzazione individuale con una soglia omogenea non prevista dalla disciplina di riferimento. Conseguenze e rischi - Mantenere l’assetto attuale espone l’Istituto al rischio di non conformità normativa in sede di vigilanza e può creare problemi ai percorsi degli studenti ai fini del riconoscimento dei crediti e dell’ammissione al periodo successivo. - L’omissione della disciplina obbligatoria può compromettere il rispetto del quadro di competenze richiesto dall’Allegato D. Azioni operative da avviare (immediate e urgenti) 1) Avviare immediatamente la procedura per chiedere alla Commissione di procedere all’ accertamento individuale delle competenze e dei crediti per tutti gli iscritti al primo periodo didattico. Ogni accertamento deve essere documentato e tradotto nel relativo Patto Formativo Individuale (PFI) firmato dallo studente e dalla scuola. 3) Per gli studenti senza crediti sufficienti, programmare le azioni per raggiungere il monte ore previsto dall’Allegato D: es. aumentare le ore settimanali o le settimane di attività, programmare attività integrative in presenza, e/o ricorrere alla FAD entro il limite del 20% del monte ore complessivo e alle attività di accoglienza entro il 10%, come previsto dalla disciplina sui percorsi per adulti. 4) Reinserire nel curricolo la disciplina “Scienze e tecnologie applicate” per gli studenti che non risultano esonerati da riconoscimenti; ove necessario, organizzare moduli integrativi di recupero/integrazione e relative verifiche di apprendimento. 5) Convocare, con priorità, Collegio dei Docenti per deliberare le modalità di adeguamento del curricolo del primo periodo, specificando come saranno erogate le ore mancanti per gli studenti privi di crediti riconosciuti. 6) Formalizzare tutte le scelte con delibere collegiali e aggiornamento del PTOF/Regolamento d’Istituto e conservare tutta la documentazione per eventuali ispezioni e per la certificazione dei crediti. Soluzioni pratiche per non interrompere il percorso già in corso - Se non è possibile aumentare immediatamente le ore in presenza, utilizzare una combinazione delle seguenti misure rispettando i vincoli normativi: a) Prolungamento del calendario (più settimane/periodi didattici), come già talvolta applicato; b) Aumento temporaneo delle ore settimanali per alcune classi o gruppi (riformulando l’orario e coerentemente con l’organico); c) Ricorso alla FAD per quote non superiori al 20% del monte ore complessivo del percorso; d) Attività seminariali e laboratoriali integrative e riconoscimento formale dei risultati come credito. - Tutte le integrazioni devono essere specificate nel PFI e certificate tramite registrazioni, prove e verbali. Comunicazione a studenti e parti interessate - Informare tempestivamente gli studenti e i tutor aziendali (se presenti) delle modifiche e delle modalità di integrazione/recupero; consegnare copia del PFI e dei criteri di valutazione. Osservazioni finali - In base al quadro normativo richiamato (in particolare il principio di personalizzazione e il DPR 263/2012), la riduzione generalizzata del monte ore non è conforme se non supportata da riconoscimenti individuali documentati e formalizzati nei PFI. - E‘ necessario, mettere in atto gli interventi indicati sopra per mettere l’Istituto in regola nel corso dell’anno, privilegiando la certificazione puntuale dei crediti e la trasparenza delle deliberazioni collegiali.
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Data di pubblicazione: 19/10/2026
La fattispecie descritta presenta una concatenazione di omissioni e corresponsabilità tra la scuola di titolarità e la docente, determinata da assenza di comunicazione (da parte della scuola di titolarità e della docente) e dalla mancanza di adeguato controllo (da parte, ancora una volta, della scuola di titolarità). La istituzione scolastica di titolarità è il soggetto incaricato della gestione dello stato giuridico del dipendente. All'atto del passaggio di ruolo con contestuale assegnazione provvisoria, la scuola di titolarità aveva il compito di aggiornare a SIDI la posizione della docente, registrandone il passaggio di ruolo oltre che di comunicarla formalmente alla scuola di servizio. Proprio perché è la istituzione scolastica di titolarità ad avere il dovere di monitorare la regolarità del percorso della docente, il fatto che siano trascorsi 12 anni prima di rilevare l'omesso svolgimento evidenzia una palese carenza nella gestione del fascicolo personale e nel flusso informativo del SIDI da parte dell'istituzione tenuta, per l’appunto, a gestirne il ruolo. In capo alla docente, poi, come a qualsiasi lavoratore sussistono i doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro (cfr. artt. 1175 e 1375 c.c.). Trattandosi di un beneficio professionale di cui è stata diretta destinataria (il passaggio di ruolo), la docente era a conoscenza della necessità di sostenere il periodo di prova nel nuovo ruolo. Omettere di comunicare tale condizione alla scuola presso cui ha prestato servizio in assegnazione provvisoria ha costituito una violazione del dovere di correttezza e buona fede verso l'amministrazione. La scuola presso cui la docente è stata assegnata, infine, avrebbe dovuto attivare le procedure connesse all'anno di prova (nomina del tutor, sottoscrizione del patto per lo sviluppo professionale, osservazione peer-to-peer, convocazione del comitato di valutazione) sulla base dei dati trasmessi dalla scuola di titolarità o formalmente dichiarati dal docente all'atto della presa di servizio. In assenza di dette comunicazioni, la scuola di servizio non è stata posta nelle condizioni organizzative di avviare il percorso formativo ed è esente da responsabilità dirette per l'omesso avvio della procedura.
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