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    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Assenze reiterate per malattia, con certificazione settimanale: valutazioni sulla "ripetitività" del comportamento...
  • Un dipendente a tempo indeterminato - ATA xxxx - dal 1 settembre 2025 ad oggi si sta assentando sistematicamente dal lunedì al venerdì senza soluzione...

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Partecipazione del coro scolastico ad una produzione discografica esterna: profili di diritto d’autore e tutela dei minori...
  • Nel quesito si intersecano aspetti molto diversi (privacy, diritto d’autore, competenze dell’Ispettorato del lavoro) a formare un intreccio assai complesso. In merito alla necessità di ottenere l'autorizzazione di quest’ultimo per la registrazione del coro degli alunni minori di 14 anni da inserire nell'album di un cantante, la risposta è negativa, a condizione che non sussista un rapporto di lavoro. Secondo l'orientamento espresso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 7966 dell'11 settembre 2019, l'autorizzazione ex art. 4 della Legge n. 977/1967 è necessaria esclusivamente nell'ipotesi in cui sussista un rapporto di lavoro. Poiché nel caso di specie si tratta – a quanto si evince dal quesito – di un'attività non remunerata, collegata a un progetto inserito nel PTOF, essa non configura un "impiego lavorativo" di minori. Di conseguenza, non è richiesta l'autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Sul versante della tutela della riservatezza, poi, si ricorda che la pubblicazione della voce in un album destinato alla circolazione all’esterno della scuola costituisce una "diffusione" di dati personali a soggetti indeterminati. Tuttavia, nel caso di specie, il dato non sarebbe trattato dalla scuola ma dal privato (il cantante): sarebbe lui a diffonderlo e a ricavarne dei profitti. Esso verrebbe utilizzato, nella fattispecie, per scopi privati e di lucro, estranei alle finalità istituzionali della scuola, da parte di un soggetto esterno alla stessa. Del resto, l’attività d’incisione del disco è stata proposta al referente del coro e non è stata progettata dalla scuola all’interno dell’offerta formativa e in coerenza con essa. Ciò porta alla luce il fatto che la gestione della vicenda possa seguire due strade diverse: 1. la scuola può “fare propria” la istanza del cantante, veicolare l’iniziativa all’interno del progetto inserito nel PTOF, integrandolo, e, dopo aver acquisito la disponibilità delle famiglie degli alunni coinvolti, addivenire alla stipula di un contratto con il cantante, all’interno del quale venga regolato anche lo sfruttamento del diritto d’autore. In questa prima ipotesi, dunque, l’incisione diviene vera e propria attività scolastica, seppure non curricolare, che può essere svolta a pieno titolo nelle ore destinate al progetto: il docente può essere retribuito per le ore impiegate nella registrazione e lo sfruttamento del diritto d’autore è intestato alla scuola sulla base dell’art. 36 del D.I. n. 129/2018. Tuttavia la diffusione del dato sarebbe sempre operata dal privato e non dalla scuola. Sarebbe dunque lui a dover richiedere il consenso dei genitori a un simile trattamento; la scuola dovrebbe solo acquisire la disponibilità a far partecipare i figli all’iniziativa, illustrando per di più le regole circa lo sfruttamento del diritto d’autore e integrando eventualmente l’informativa fornita all’inizio dell’anno scolastico in modo che non vi sia dubbio alcuno circa l’estraneità della scuola alla diffusione del dato; 2. la scuola non include questa iniziativa nel PTOF. Ciò implica che la registrazione non possa avvenire nelle ore destinate al progetto, che il docente referente del coro non possa dunque essere retribuito per l’eventuale attività aggiuntiva posta in essere e che lo sfruttamento del diritto d’autore non risulti intestato alla scuola ma ai singoli partecipanti (docente e alunni), con cui il cantante dovrebbe accordarsi direttamente. Parimenti, la questione della “privacy” dovrebbe essere regolata tra i primi e il secondo. Questa seconda soluzione, tuttavia, desta delle perplessità insormontabili: sarebbe difficile “rompere” il legame tra la incisione del disco e le attività scolastiche, posta la presenza del docente referente del coro della scuola (il “ponte tra il cantante e gli alunni) e, ciononostante, l’attività si svolgerebbe al di fuori delle regole proprie delle suddette attività (tanto per dirne una, la copertura assicurativa). In altri termini, il coinvolgimento del docente, oltreché degli alunni, in questa iniziativa potrebbe ingenerare confusione nelle famiglie circa la riconducibilità della stessa a una iniziativa della scuola. Si consiglia dunque, proprio perché la registrazione dovrebbe avvenire nelle ore destinate al progetto, di integrare il progetto inserito nel PTOF e di stipulare un contratto con il cantante nei termini anzidetti.

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Valutazione dei Dirigenti Scolastici a.s. 2024/25: criteri di assegnazione dei 20 punti di competenza dei Direttori Generali...
  • In merito al nuovo Sistema di Valutazione dei dirigenti scolastici, il decreto Interministeriale 616 del 26.03.2025 stabilisce, all'art.1, che obiettivi, indicatori e target...

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Aspirante inserito nelle GPS d’Istituto titolare di partita IVA: compatibilità con una supplenza di 18 ore...
  • La materia della incompatibilità del personale scolastico è regolata dall’art. 53 del D.Lgs.30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 non modificate dai successivi CCNL. La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all’art. 508 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.L.vo 165 del 2001). Ai sensi del comma 15 dell’art. 508 citato, al personale docente ( senza distinzione tra docenti di ruoli e docenti supplenti, nè tra personale a tempo pieno e a tempo parziale) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ovviamente l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva. La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Si rileva, inoltre, che i redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui al comma 14 dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale, il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico. Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate e chiunque svolga una delle professioni non regolamentate in questione contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Nel caso di specie però l’iscrizione all’Ordine dei Biologi nella Sez.A conferisce il titolo giuridico a svolgere la professione di biologo di cui all’Art. 3 della Legge 396/67 (individua l’oggetto della professione di biologo) tra cui quella del nutrizionista. Per svolgere la professione di Biologo nutrizionista è, quindi, obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez.A. Essere in possesso della Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione e non essere iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi non consente di svolgere attività professionale di Biologo nutrizionista. Nessun rilievo viene dato dalla normativa alla connessione tra attività professionale e disciplina insegnata a scuola. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, d.lg. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente. (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020 n° 105) La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello ( cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n° 1013). Conclusivamente, in merito al quesito posto, la supplenza potrà essere conferita fermo restando che l'interessato, se vuole continuare ad esercitare la libera professione durante la vigenza del contratto a t.d, dovrà presentare richiesta di autorizzazione al DS secondo quanto sopra esposto.

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Gestione dei sabati e domeniche non lavorativi tra due periodi di congedo per figli distinti...
  • Relativamente al congedo parentale e congedo per malattia del bambino, il comma 5 dell’art. 34 del CCNL 2024 prevede che i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 e 4 (congedo parentale e congedo per malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice (prima il riferimento normativo era l'art. 12 del CCNL 2007). Sulla questione specifica di cui al quesito, seppur con riferimento al congedo parentale ha fornito chiarimenti l'ARAN con l'Orientamento Applicativo CIRS41 del 24 febbraio 2021 che riportiamo in integrale; chiarimenti che possono essere applicati in via analogica anche alla malattia del bambino come nel caso di specie. "Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, debbano essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola ( ora cfr art. 34 CCNL 2024)? Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice” (analoga previsione è contenuta nel CCNL 2024 art. 34). L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto. Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi. L’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica non rientrano nel computo del congedo parentale. A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio”, sia il messaggio Inps 18 ottobre 2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d.lgs. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo". Pertanto, il sabato e la domenica tra due periodi di congedo per malattia del figlio ma richiesti per figli diversi non sono computabili come malattia del figlio ma saranno neutri ai fini delle assenze.

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Inquadramento giuridico della convalescenza successiva a ricovero ospedaliero e relativa certificazione medica...
  • La Funzione Pubblica, con parere n. 53/2008, ha ricordato che ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/08, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo “il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore”. Ad avviso della Funzione Pubblica, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero. Il periodo di ricovero e post ricovero rileva però ai fini del superamento del periodo di comporto non essendo previsto in merito alcun trattamento di favore (come, invece, avviene per le assenze per grave patologia). Per quanto concerne la relativa certificazione si rileva che se il certificato è rilasciato direttamente dalla Struttura Pubblica Ospedaliera è sufficiente la suddetta certificazione rilasciata dall’ospedale contenente la prognosi correlata alla convalescenza post-ricovero. Trattasi infatti di struttura sanitaria pubblica ai sensi dell’art. 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001. Ad ogni modo, se la certificazione non è rilasciata direttamente dall'Ospedale, il medico nella certificazione può ricondurre espressamente l’assenza al precedente ricovero ospedaliero, per consentire alla scuola di conoscere la tipologia dell’assenza e di non applicare le decurtazioni economiche previste dall’art. 71, comma 1, del decreto 112/2008. Pertanto, anche il medico convenzionato con il SSN può ricondurre un periodo di assenza per malattia alla convalescenza post ricovero. In definitiva se il medico nella certificazione riconduce espressamente l’assenza al precedente ricovero ospedaliero, non dovranno essere applicate le decurtazioni economiche previste dall’art. 71 comma 1 del decreto 112/2008. Ricordiamo, altresì, che l'INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013 ha fornito ulteriori indicazioni sul certificato telematico precisando che gli elementi che costituiscono il certificato sono stati ulteriormente implementati di nuovi campi tra i quali si segnala la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa. L’INPS, con una Guida pubblicata in data 26 luglio 2018, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti in caso di assenza per malattia con specifico riferimento alla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo. L'INPS ha ribadito che nel certificato telematico, oltre alla possibilità di ricondurre l’assenza ad una determinata tipologia (es. grave patologia), può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa. Pertanto, il medico, nella certificazione telematica, potrebbe completare la diagnosi specificando che trattasi di convalescenza post ricovero. Ad ogni modo, nel caso vi fossero criticità in merito alla segnalazione nel certificato telematico (infatti il campo note diagnosi compilato non è visibile all'Amministrazione), sarà onere del dipendente fornire la relativa certificazione cartacea del medico che riconduce, per l’appunto, il periodo di assenza a convalescenza. Inoltre, se il medico ha comunque precisato che trattasi di continuazione (rispetto al precedente periodo di assenza attestato come ricovero in ospedale) si ritiene che ciò sia sufficiente a considerare il nuovo periodo come convalescenza post ricovero. Tuttavia, nel caso di specie (che tra l’altro risale ad oltre 6 anni fa) il certificato recava la mera dicitura “inizio ambulatoriale” e quindi, a nostro avviso, detta certificazione non integra una assenza riconducibile a convalescenza post ricovero.

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Intervento di un terapista privato in classe: i genitori dell'alunno chiedono di poter assistere per valutarne l'operato...
  • La risposta va inquadrata all’interno del quadro normativo e dai principi che regolano l'autonomia scolastica e la tutela dei minori. La richiesta dei genitori, seppur comprensibile dal punto di vista umano/economico (il costo della prestazione), è giuridicamente infondata e professionalmente inammissibile all'interno di un'istituzione scolastica. Va innanzitutto fatto presente che la scuola e in particolare la classe dove si svolgono le lezioni non è un luogo "pubblico", ma un ambiente protetto in cui sono presenti altri alunni minorenni. La presenza di un genitore (che è un soggetto terzo rispetto all'amministrazione) durante le lezioni comporterebbe l'accesso a dinamiche relazionali e comportamenti di tutti gli altri alunni della classe. Mentre il terapista accede in virtù di un ruolo professionale specifico e con finalità osservative legate al PEI (soggetto a segreto professionale), il genitore non ha alcuna veste giuridica per osservare la classe. La presenza costante di un genitore che "controlla" l'operato dei docenti o del terapista configura un'indebita interferenza nella libertà di insegnamento e nell'autonomia didattica. Inoltre, la presenza di estranei durante l'attività potrebbe far generare atti interruttivi o di disagio fino a ipotizzare un eventuale turbamento di pubblico servizio, in quanto altera il normale clima relazionale e pedagogico necessario per il corretto svolgimento delle lezioni. L'accesso di estranei ai locali scolastici è limitato e regolamentato dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Ogni persona che accede deve avere una motivazione istituzionale e una copertura assicurativa specifica. I genitori sono coperti solo per eventi programmati (assemblee, colloqui). Un'autorizzazione ad assistere alle lezioni esporrebbe il Dirigente Scolastico a gravi responsabilità civili e penali in caso di infortunio del genitore o causato dallo stesso genitore. Il fatto che i genitori paghino un terapista di loro fiducia è un elemento totalmente irrilevante per l'istituzione scolastica. Il rapporto tra famiglia e terapista è un contratto privatistico che esaurisce i suoi effetti al di fuori dell’Istituzione scolastica. La scuola autorizza l'accesso del terapista esclusivamente per il benessere dell'alunno e in coerenza con il Progetto Educativo Individualizzato (PEI), non per facilitare l'adempimento di un contratto privato di consulenza o la verifica in presenza della professionalità del terapista. Infine si consiglia di: acquisire il certificato del casellario giudiziale (specifico per la verifica di assenza di reati contro i minori, ex art. 25-bis del D.P.R. 313/2002. Anche se il terapista è pagato dalla famiglia, nel momento in cui entra nei locali scolastici ed opera in presenza di minori, la scuola deve garantire che tale soggetto non abbia carichi pendenti o condanne per reati quali pedofilia o pornografia minorile. Solitamente non si chiede l'estratto direttamente al terapista, ma si richiede una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) in cui l'esperto dichiara l'assenza di condanne, riservandosi la scuola di effettuare il controllo d'ufficio presso il Casellario. È opportuno, a nostro parere, subordinare l'accesso del terapista alla presentazione di un fascicolo completo composto da: • Titolo di studio e abilitazione: Copia della laurea e iscrizione all'albo professionale (es. Albo dei Logopedisti, Psicoterapeuti, ecc.). • Polizza Assicurativa: Copia della polizza R.C. professionale del terapista che copra esplicitamente l'attività svolta anche presso terzi (la scuola). • Patto di riservatezza: Una dichiarazione firmata in cui il terapista si impegna al rispetto del segreto professionale e del GDPR, garantendo di non trattare dati degli altri alunni. • Protocollo di accesso: Un documento che chiarisca orari, modalità di accesso e il fatto che il terapista agisce sotto la supervisione (anche se non tecnica) del personale scolastico.

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Riconoscimento dell’attività di accompagnamento ai viaggi di istruzione come formazione per i docenti: è possibile?
  • La normativa primaria e la disciplina contrattuale qualificano in modo univoco le visite guidate e i viaggi di istruzione come attività didattiche integrative rivolte agli studenti e non come attività di formazione in servizio del personale docente. La risalente C.M. 14 ottobre 1992, n. 291, tuttora richiamata quale atto di indirizzo generale, afferma testualmente che «Le visite guidate e i viaggi di istruzione […] si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.» La Nota MIUR 11 aprile 2012, n. 2209, evoca espressamente le competenze del Collegio dei docenti (articolo 7 D.lgs. n. 297/1994) e del Consiglio d’Istituto (articolo 10, comma 3, lettera e), D.lgs. 297/1994), ribadendo che tali iniziative devono essere inserite nella programmazione didattica. In particolare, l’articolo 7, comma 2, lettera a) del Testo Unico stabilisce che il Collegio dei docenti «cura la programmazione dell’azione educativa». Ne consegue che i viaggi di istruzione e le visite guidate: - rientrano nella programmazione didattica; - costituiscono a tutti gli effetti tempo scuola; - rappresentano attività finalizzate alla formazione degli studenti. In nessuna sede normativa o contrattuale risultano qualificati come attività di formazione del personale docente. Sul piano della responsabilità, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza 15 maggio 2013, n. 11751) ha affermato che l’iscrizione dell’alunno «fonda un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto da cui scaturisce […] accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi». Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i docenti sono responsabili dei danni cagionati dagli alunni nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Durante i viaggi di istruzione, pertanto, essi restano titolari di obbligo di vigilanza pieno e svolgono prestazione professionale, operando nell’ambito del sinallagma contrattuale. Si tratta, dunque, di attività lavorativa a tutti gli effetti, non di partecipazione, ancorché parziale, a un percorso formativo. La disciplina contrattuale rafforza ulteriormente tale conclusione. Il CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 distingue nettamente tra: - attività di insegnamento; - attività funzionali all’insegnamento; - formazione in servizio. L’articolo 44 stabilisce che la funzione docente si realizza attraverso «attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento». Le attività funzionali comprendono programmazione, valutazione, partecipazione agli organi collegiali e rapporti con le famiglie. I viaggi e le visite di istruzione rientrano nel perimetro della funzione docente in quanto attività didattica programmata nel PTOF. La formazione in servizio è invece disciplinata dall’articolo 36 CCNL 2019-2021 che la definisce «obbligatoria, permanente e strutturale.» La stessa disposizione precisa che la formazione è coerente con il PTOF, deliberata nel Piano annuale di formazione e finalizzata allo sviluppo professionale. Elemento essenziale è la sua strutturazione formale: obiettivi, contenuti, metodologia, documentazione e attestazione. Pertanto, la mera partecipazione a un’attività didattica rivolta agli studenti non integra, di per sé, attività formativa del docente. Durante il viaggio il docente non assume mai la posizione di discente, ma esercita la propria funzione educativa e di vigilanza. Sotto il profilo delle competenze, il Collegio dei docenti delibera il Piano di formazione ma non può modificare la natura giuridica delle attività previste dal CCNL. Parimenti, il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 297/1994, delibera «in materia di organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola» ma non ha potestà di incidere sulla qualificazione contrattuale delle prestazioni, né di trasformare un’attività didattica in formazione in servizio. Conclusivamente, la proposta del Collegio, pur apprezzabile sotto il profilo organizzativo e motivazionale, risulta non praticabile sul piano normativo per le seguenti ragioni: - assimila una prestazione lavorativa ordinaria ad attività di formazione; - elude la tipicità dell’istituto della formazione in servizio e introduce un riconoscimento forfettario privo di progettazione formativa, contenuti, verifica e attestazione; - non distingue tra l’indubbio valore formativo dell’esperienza sul piano pedagogico e la formazione in servizio dei docenti quale istituto giuridico contrattualmente definito: il fatto che un’attività sia in generale culturalmente e umanamente arricchente non la trasforma automaticamente in formazione. Alla luce di quanto sopra, a parere di chi scrive la proposta non risulta conforme al quadro normativo e contrattuale vigente e non è legittimamente attuabile mediante semplice deliberazione degli organi collegiali.

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Conferimento di supplenza temporanea ATA su posto resosi vacante: riparto di competenze tra DS e UAT...
  • Gentile utente, il regolamento delle supplenze del personale ata D.M. 430\2000 ancora vigente all'art. 1 comma1 prevede le varie tipologie di supplenza, indicando che: "Nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con: a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico; c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6. Poi ai commI 5 e 6 è specificato: "5.L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo. 2, comma l; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5. 6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine: a) per le supplenze annuali il 31 agosto; b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio." In base alle norme citate, nel caso sottoposto la supplenza temporanea è di competenza del dirigente scolastico, anche perchè l'aspettativa di cui all'art. 70, pur essendo disposta per tutto l'anno, non rende il posto sicuramente disponibile, in quanto il titolare può sempre rientrare anticipatamente in servizio.

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Dipendente a t.d.: può lasciare l'incarico per accettare una supplenza come docente?
  • Gentile utente, nel caso sottoposto anche se non sono specificate nè la tipologia di supplenza per la quale è in servizio il collaboratore, nè quella che accetterebbe come docente, comunque la risposta è negativa. Infatti Per la varie situazioni si fa riferimento al D.M. 430/2000 tuttora vigente come regolamento delle supplenze del personale ata che all'art. 7 prevede le penalizzazioni in caso di rinuncia o abbandono del servizio , indicando che: "1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti: A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1: 1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo; 2) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso. B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: 1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto; 2) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso. 2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine." Inoltre la circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n. 157048\2025 nel paragrafo dedicato al personale ata precisa che: " L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio." In base alle suddette norme , nel caso sottoposto se il collaboratore ha una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche , non può lasciarla per accettarne un 'altra perchè ha già preso e prestato servizio. Se il collaboratore ha invece una supplenza temporanea saltuaria, avrebbe potuto lasciarla fino al 31 dicembre se la supplenza come docente fosse stata annuale o fino al termine delle attività didattiche. A momento attuale invece non può lasciarla comunque, perchè dopo il 31/2 tutte le supplenze anche su posto vacante o disponibile sono considerate temporanee fino al termine delle lezioni, sia per il personale docente che per il personale ata.

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Dipendente a t.d. con assenze sistematiche e reperibilità presso la residenza distante dalla sede di servizio: strumenti di controllo del DS...
  • La situazione descritta nel quesito, analoga ad altre cui abbiamo già risposto, è sicuramente paradossale e indice del comportamento del dipendente (che come specificato è già risultata assente numerose volte sempre il mercoledì) ma va affrontata dal punto di vista esclusivamente giuridico. Ai sensi del comma 13 dell’art. 17 del CCNL 2007 il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito ( la norma si applica anche al personale a t.d. in virtù del richiamo operato dall’art. 35 del CCNL 2024). Il dipendente ha mantenuto la residenza in luogo diverso dal comune della scuola di servizio. In giurisprudenza, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001 ha precisato che in materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare il certificato medico all'Inps (trattavasi di fattispecie in materia di lavoro alle dipendenze di privati) e al datore di lavoro, ha l'onere di verificare che sia in esso stato indicato - o, in difetto, di indicarvi lui stesso - il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall'Inps; adempiuti tali oneri, il lavoratore è libero di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale. Se il dipendente non ha comunicato nulla, resta fermo l'indirizzo di residenza agli atti della scuola. Ai sensi dell’ art. 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001 le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Quindi, se il dipendente ha comunicato alla scuola l’indirizzo di residenza l’istituzione scolastica deve limitarsi esclusivamente all’invio della visita fiscale, non potendo sindacare il perché il c.s. si trova nella località dove ha la effettiva residenza. La visita fiscale, in definitiva, è l'unica modalità di controllo della effettiva sussistenza dello stato di malattia. Nel caso di specie è evidente che il dipendente, comunicando il mercoledì di assentarsi per malattia e di trovarsi a 800 km di distanza dall'ufficio (cioè nel luogo di residenza), avesse già raggiunto detta località nel pomeriggio del martedì al termine del servizio ( stante tra l’altro che addirittura si presenta con il trolley). Tuttavia, applicando la giurisprudenza e le circolari INPS in materia il dipendente ha comunque ottemperato all'obbligo comunicativo dell'assenza per malattia e non ha dovuto fornire alcuna comunicazione integrativa del luogo ove verrà trascorsa la convalescenza in quanto per l'appunto si trova nel luogo di residenza. Conclusivamente si ritiene che la scuola debba limitarsi all'invio della visita fiscale non sussistendo, a nostro avviso, i presupposti per l'avvio di procedimento disciplinare. Ovviamente si potrà rappresentare all’INPS la necessità che la visita venga effettuata stante la periodicità delle assenze per malattia.

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Fruizione delle ferie ATA di ruolo in aspettativa ex art. 59 CCNL per supplenza docente – effetti della sentenza Cassazione n. 16715/2024 e sentenza n. 4649/2023 del 3 agosto 2023 del Tribunale Ordinario di Torino Un’assistente amministrativa di ruolo a tempo indeterminato ha accettato, con decorrenza 01/09/2025, una supplenza da GPS come docente di sostegno nella scuola primaria fino al 30/06/2026, chiedendo contestualmente l’aspettativa per altro incarico nel comparto scuola ai sensi dell’ex art. 59 del CCNL 29/11/2007, nella stessa istituzione scolastica di titolarità. Al momento del passaggio da ATA a docente, la dipendente presentava: - n. 10 giorni di ferie residue non fruite per esigenze di servizio; - circa n. 100 ore di straordinario da recuperare. Nel corso dell’anno scolastico, l’istituzione ha trasmesso ai docenti a tempo determinato l’informativa sull’obbligo di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione 17 giugno 2024, n. 16715, informativa regolarmente firmata per presa visione dalla dipendente. Nonostante ciò, durante i periodi di sospensione delle lezioni la docente non ha fruito delle ferie e ha comunicato formalmente che non avrebbe richiesto ferie nel corso dell’anno scolastico, dichiarando di voler fruire integralmente delle ferie maturate al rientro nella sede di titolarità come personale ATA, per recupero psico-fisico dal 01/07/2026. A supporto di tale posizione, la dipendente richiama l’ordinanza n. 4649/2023 del 3 agosto 2023 del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro, che ha riconosciuto il diritto del personale ATA di ruolo, in aspettativa ex art. 59 CCNL, a fruire (o monetizzare) al rientro nella sede di titolarità delle ferie maturate durante la supplenza come docente con contratto fino al 30 giugno 2026. Si rappresenta inoltre che la dipendente ha informalmente manifestato l’intenzione, allo stato altamente probabile, ad accettare un nuovo incarico come docente a tempo determinato a partire dal 01/09/2026. Tale circostanza comporterebbe, in concreto, l’impossibilità di individuare un periodo certo per la fruizione delle ferie maturate. Considerato che: - l’ordinanza del Tribunale di Torino è antecedente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16715/2024; - la Cassazione ha affermato il principio dell’obbligo di fruizione delle ferie per i docenti a tempo determinato nei periodi di sospensione delle attività didattiche; - non risultano, allo stato, indicazioni contrattuali o ministeriali che disciplinino espressamente il caso del personale ATA di ruolo in aspettativa ex art. 59 CCNL; si chiede quale comportamento debba adottare l’istituzione scolastica: - se debba ritenersi prevalente l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione n. 16715/2024, con conseguente obbligo di fruizione delle ferie durante la supplenza e perdita del diritto a fruirne al rientro come ATA; - oppure se continui ad applicarsi, per il personale ATA di ruolo in aspettativa ex art. 59 CCNL, l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Tribunale di Torino, con riconoscimento del diritto a fruire delle ferie maturate durante la supplenza al rientro nella sede di titolarità. Si chiede inoltre se, in caso di mancata fruizione delle ferie durante la supplenza, possano configurarsi profili di responsabilità in capo all’amministrazione.
  • La questione di cui al quesito va affrontata alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione in materia e della Nota MIM del 27 marzo 2025. Per inciso una isolata sentenza di tribunale ( che fa effetto solo tra le parti) non può rappresentare un consolidato orientamento giurisprudenziale. L'art. 70 del CCNL 2024 prevede che il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. Ferme restando l’impossibilità di monetizzazione ( che presuppone la cessazione del servizio) in tutte le nostre precedenti risposte in argomento abbiamo sempre evidenziato che per verificare se vi fossero dei giorni di ferie residui da fruire al rientro nella scuola ove presta servizio come ATA (ove fruirà poi anche delle ferie maturate nei mesi di luglio ed agosto), dalle ferie maturate durante il contratto a t.d. come docente (prima ex art. 59 CCNL 2007 e ora ex art. 70 CCNL 2024) andavano detratti automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni a meno che il docente non era stato impegnato in scrutini, esami e valutazioni. Tuttavia, sul punto, è intervenuta la recente interpretazione della Cassazione che, con l'Ordinanza 17/06/2024 n. 16715, ha affermato che il docente a tempo determinato (come per l'appunto il dipendente ATA con incarico ex art. 59 CCNL 2007 e ora 70 CCNL 2024) che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno. La Suprema Corte ha cassato Corte di Appello di Milano - Lavoro - Sentenza 13/09/2022 n. 688 che aveva invece affermato la non spettanza dell’indennità per ferie non godute nei giorni di sospensione delle lezioni per tale intendendosi anche il periodo successivo al termine delle lezioni. Sempre in sede di merito il Tribunale di Bologna con le Sentenze 03/03/2022 n. 127 e 13/12/2021 n. 82 si era pronunciato affermando che il periodo che va dalla fine delle lezioni alla scadenza del contratto è uno dei periodi dell’anno in cui i docenti, che non siano impegnati in attività di scrutinio o comunque di istituto, possono fruire delle ferie, e nel caso dei docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, è uno dei periodi che rileva per il conteggio delle ferie automatiche. La nostra precedente interpretazione si basava sia sull'orientamento ARAN SCU14 in materia (ai sensi del quale le ferie maturate e non godute dal personale ex art. 59 CCNL 2007 non vanno monetizzate ma fruite al rientro nella scuola di titolarità) che su quello della RGS che con la nota prot. 73425 del 6 settembre 2013 di trasmissione della nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696. aveva precisato che l'articolo 1, comma 55 della Legge di Bilancio 2013 (Legge n. 228/2012) sui giorni da considerare come ferie automatiche del personale a t.d. fa riferimento ai "giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie" e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. Secondo l'interpretazione della RGS quindi a nulla rilevava ai fini della "monetizzazione" se il docente avesse o meno richiesto le ferie ma si sarebbe dovuto tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto. Invece, ora la Cassazione, con l'Ordinanza citata, ha fornito una interpretazione diversa ai sensi della quale il docente a t.d. (come nel caso di specie) non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno. Quindi, alla luce dei principi sopra affermati, i giorni di sospensione delle lezioni non possono essere automaticamente fruiti come giorni ferie fruiti dal docente a t.d.. Sul punto, al momento, si registra la Nota dell'USR Piemonte n. 11853 del 16 luglio 2024 di cui riportiamo alcuni passaggi: "L’applicazione della disposizione sopra richiamata (legge 228/2012) ha comportato la monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. La suddetta circostanza ha dato avvio ad un cospicuo contenzioso volto ad ottenere la liquidazione dell’indennità sostitutiva delle ferie in applicazione letterale della disposizione normativa prima citata: nello specifico, i ricorrenti, chiedevano di espungere, dall’ammontare dei giorni da decurtare, il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. La tematica sopra evidenziata ha subito un’evoluzione giurisprudenziale, da ultimo con l’ordinanza della Suprema Corte n. 16715/24, che ha enunciato il seguente principio di diritto. Principio di Diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’ indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l’art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno”. Alla luce della suddetta ordinanza della Corte di cassazione n. 16715 del 2024, che si allega per completezza, si ritiene opportuno che le S.S.L.L., provvedano, all’atto dell’instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti …) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva". La Nota MIM del 27 marzo 2025 ha ribadito che, alla luce della giurisprudenza sopra citata, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie «se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Ne consegue che i Dirigenti scolastici devono invitare - espressamente e in forma scritta – il personale docente a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva. Pertanto, per il personale docente a t.d. (come nel caso di specie) i giorni di sospensione delle lezioni non saranno più decurtati automaticamente come ferie ma il DS della scuola ove presta servizio come docente dovrà invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva. Per quanto concerne le ferie, in via generale ( e quindi per tutti i dipendenti), la recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 27/11/2023, n. 32807) prevede che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Infatti, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Quindi, la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 20/06/2023, n. 17643). Conclusivamente, a nostro avviso, non può essere accolta la richiesta della docente a t.d. di portare le sue ferie al ruolo di provenienza (AA) stante che l’art. 70 del CCNL 2024 prevede esplicitamente che si applica la disciplina prevista per il personale a t.d. ivi inclusa quella relativa alle ferie. In mancanza di domanda ( stante l’avviso della scuola di fruirle pena la perdita del diritto e dell’indennità sostitutiva) le ferie maturate come docente a t.d. andranno perse e non potranno essere traslate al rientro nella scuola di titolarità al 1° luglio (dove invece la dipendente potrà fruire dei 10 giorni maturati come personale ATA e non ancora fruiti prima dell’accettazione del contratto a t.d.).

    Data di pubblicazione: 13/02/2026

  • Supplenza ATA su posto part-time verticale: corretta decorrenza contrattuale tra certificati medici successivi...
  • Gentile utente, nel caso sottoposto si ritiene che alla supplente si possa attribuire un contratto di proroga per 28 ore settimanali, se l'assenza è continuativa e non interrotta, senza rientro in servizio della titolare, come previsto dalla circolare annuale sulle supplenze n. 57048\2025, che nelle disposizioni comuni al personale docente ed ata stabilisce che: "Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto." Nel caso sottoposto, la proroga è possibile, se le assenze risultano interrotte solo da giorni festivi o da giorni liberi, dato che che in alcuni giorni il supplente non è in servizio, in quanto il suo contratto è per un numero di ore settimanali inferiore a quello d'obbligo , come nel contratto della titolare.

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Infortunio del docente di sostegno causato dal comportamento di un alunno con disabilità: valutazione della possibilità di azione di rivalsa dell'Amministrazione...
  • La scuola può avviare un'azione di rivalsa in caso di infortunio occorso ad un docente (nella fattispecie di sostegno) che ha ricevuto un violento colpo da parte...

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Interdizione, congedo di maternità e congedo parentale: effetti sulla decorrenza e validità del periodo di prova...
  • L'art. 62 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 disciplina il “periodo di prova" per il personale ATA assunto a tempo indeterminato, stabilendone la durata che, nel caso della collaboratrice scolastica, è pari a due mesi (c.1, lettera a)); specifica inoltre che, “decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto”, il dipendente è confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (c. 7); afferma che esso può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta (c. 9); precisa infine che, ai fini del compimento del periodo di prova, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato (c. 3). Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL (c. 4). In buona sostanza, per rispondere al quesito è necessario fare riferimento proprio ai commi 3 e 4 dell’art. 62 del CCNL 2019-2021 per il comparto istruzione e ricerca. Alla luce di un simile quadro si osserva che il periodo di prova, in tutti i casi indicati nel quesito, non può essere "rinviato" discrezionalmente ad opera del dirigente scolastico, ma viene sospeso di diritto. Infatti: • il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia; • la sospensione opera anche negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL, il che include tutte le fattispecie passate in rassegna, ivi compresi il congedo parentale e le ferie; • durante queste assenze, la dipendente ha diritto alla conservazione del posto, ma il computo dei mesi necessari al superamento della prova non decorre. Pertanto, il periodo di prova della collaboratrice scolastica prenderà a decorrere solo dal momento dell'effettivo rientro in servizio. Se dunque il periodo di prova di due mesi non decorre, non si ritiene necessario un provvedimento di proroga, rinvio o sospensione del medesimo, posto che: a) detto periodo deve consistere – come disposto dal CCNL vigente e comunicato al lavoratore con il contratto individuale di lavoro – di due mesi di servizio effettivamente prestato e b) la proroga o il rinnovo sono possibili (una sola volta) alla scadenza. Nel caso di specie, il periodo di prova non si è compiuto e non è pertanto possibile procedere alla sua proroga e tanto meno al suo rinnovo. L’astensione obbligatoria, così come in futuro l’eventuale congedo parentale e le ferie, come detto, sospendono il decorso del periodo di prova senza che il dirigente scolastico debba attestare alcunché al riguardo, poiché un suo atto datoriale è richiesto solo allorché si determini, alla scadenza del suddetto periodo, alla sua proroga o al suo rinnovo.

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Riduzione dell’orario a 35 ore per il personale ATA: interpretazione del concetto di “significativa oscillazione” dell’orario di lavoro...
  • L’articolo 55, comma 1 del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, richiede la coesistenza di due condizioni affinché il personale ATA risulti destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali: - la prima condizione è di carattere soggettivo, ovvero l’essere tale personale adibito a regimi di orario articolato su più turni o l’essere coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all’orario ordinario; - la seconda condizione, invece, è oggettiva, ovvero l’essere in servizio in istituzioni scolastiche educative, in quelle con annesse aziende agrarie e in quelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana. Detto articolo precisa che la previsione di turni od oscillazioni di orario deve essere finalizzata all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o deve comprendere "particolari gravosità". Ciò premesso, l'espressione "significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario" non va a nostro parere interpretata rispetto a un ipotetico "orario ordinario" vigente nell'istituzione scolastica, ma nel senso che vi siano, individualmente, variazioni significative di orario durante la settimana lavorativa, che non sussistono qualora l'orario consista di un unico turno fisso. In questi casi, infatti, non sarebbe presente quella "particolare gravosità" che è pure richiesta, dalla norma contrattuale, per il riconoscimento della riduzione dell'orario a 35 ore settimanali. Tale interpretazione è condivisa anche dalla RGS (nota n. 73072 del 6 giugno 2006), che esplicitamente afferma quanto segue: "[...] si ritiene che la possibilità di usufruire delle 35 ore settimanali non può che essere limitata al solo personale effettivamente adibito a regimi di orario articolato su turni o coinvolto in sistemi di orario caratterizzati da significative oscillazioni degli orari individuali e che la riduzione di orario non vada, invece, estesa in forma generalizzata. Parimenti la riduzione di orario non può essere prevista per il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano". Tale nota si riferiva alla corretta interpretazione da dare all'articolo 54 del CCNL 24 luglio 2003, di contenuto analogo a quello della disposizione vigente. In conclusione, si ritiene che al collaboratore scolastico, che effettui un turno fisso dalle ore 9 alle ore 15, non spetti la riduzione dell'orario a 35 ore settimanali.

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Gestione del trattamento pensionistico (TFR/TFS) per docente con servizio pre-ruolo comunale...
  • Gentile utente, il MEF doveva applicare il regime TFS dal 01/12/2015 considerato che non c'è stata interruzione di servizio e fino al 30/11/2015 la docente era iscritta alla cassa INADEL, pertanto in regime TFS. La circolare esplicativa INPDAP n. 30 del 1° agosto 2002 al paragrafo 1) PERSONALE IN REGIME TFR recita testualmente: "Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato". Tanto premesso è necessario comunicare alla RTS tale errore e chiedere la variazione del regime. Successivamente a tale modifica, l'istituzione scolastica dovrà richiedere al MEF, tramite il portale NOIPA, l'invio di flussi a variazione per il periodo dal 01/12/2015 al 31/08/2023. Considerato che i tempi saranno piuttosto lunghi, si consiglia di chiedere all'Inps, se nel caso in questione, è possibile procedere con l'invio del PL1 cartaceo, in sostituzione della Comunicazione cessazione TFS, così l'ente previdenziale può procedere ugualmente con la liquidazione della prestazione. Cordiali saluti

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Revoca del trattenimento in servizio per una dipendente a seguito di maturazione diritto a pensione di vecchiaia...
  • Il trattenimento in servizio del personale del comparto scuola oltre i limiti ordinari di collocamento a riposo costituisce misura eccezionale, consentita esclusivamente al fine di permettere il raggiungimento del requisito minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico, e presuppone, pertanto, la mancata maturazione del diritto a pensione. Così come indicato, altresì, nella circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 19 febbraio 2015, "per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall’articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all’istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all’articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012." Tanto premesso, considerato che l'Inps ha certificato il diritto a pensione di vecchiaia in regime di cumulo contributivo, con decorrenza immediata, come risulta da certificazione acquisita tramite interrogazione SIDI – “Diritto a pensione”, la dipendente non può essere ulteriormente trattenuta. Si evidenzia che il cumulo contributivo opera ex lege, indipendentemente da una specifica istanza del dipendente, e che la volontà soggettiva dell’interessata di non avvalersene non incide sulla sussistenza del diritto pensionistico accertato dall’ente previdenziale. Venuto meno il presupposto giuridico essenziale del trattenimento in servizio, lo stesso non risulta più legittimamente mantenibile, configurandosi in capo all’istituzione scolastica l’obbligo di procedere alla revoca del precedente provvedimento e alla conseguente cessazione d’ufficio dal servizio, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla L. 241/1990. Resta ferma la competenza dell’Amministrazione scolastica all’adozione del provvedimento conseguente (cessazione d'ufficio), sulla base delle risultanze istruttorie e nel rispetto della normativa vigente. Un facsimile di provvedimento da adottare potrebbe essere il seguente: IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO l’art. 24 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; VISTO l’art. 1, comma 257, della L. 208/2015; VISTA la L. 228/2012, art. 1, commi 239 e ss., in materia di cumulo contributivo; VISTO l’art. 21-quinquies della L. 241/1990; VISTO il decreto n. ___ del //____ con cui, in via prudenziale e in assenza di certificazione INPS, veniva disposto il trattenimento in servizio della Sig.ra ____________________ fino al 31/08/2027; PRESO ATTO della successiva certificazione del diritto a pensione di vecchiaia in regime di cumulo, acquisita tramite interrogazione SIDI – “Diritto a pensione”; CONSIDERATO che il trattenimento in servizio è consentito esclusivamente in assenza del diritto a pensione e che il cumulo contributivo opera ex lege, indipendentemente da istanza del dipendente; RILEVATO che è venuto meno il presupposto giuridico essenziale del trattenimento in servizio; DATO ATTO che il provvedimento di cessazione dal servizio costituisce atto vincolato e dovuto; DECRETA Art. 1 – Revoca in autotutela È revocato, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, il decreto n. ___ del //____ di trattenimento in servizio della Sig.ra ____________________, collaboratrice scolastica, per sopravvenuta insussistenza del presupposto giuridico. Art. 2 – Cessazione d’ufficio dal servizio La Sig.ra ____________________ è collocata a riposo d’ufficio con decorrenza dal 01/09/2026, avendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia in regime di cumulo contributivo. Art. 3 – Clausola di salvaguardia Il presente provvedimento è adottato fatti salvi eventuali diversi accertamenti da parte degli enti previdenziali competenti e senza pregiudizio per il diritto della dipendente alla corretta liquidazione del trattamento pensionistico spettante. Art. 4 – Comunicazioni Il presente decreto è notificato all’interessata ed è trasmesso agli enti competenti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Docente a TD in malattia non retribuita: valutazione del diritto alla maturazione delle ferie...
  • Le ferie, i permessi e le assenze per malattia del personale scolastico, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sono disciplinate dall'articolo 35 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" del 18 gennaio 2024. Tale articolo prevede, in relazione al presente quesito, quanto segue: - al comma 2, che le ferie sono proporzionali al servizio prestato; - al comma 3, il diritto alla conservazione del posto (periodo di comporto), per i supplenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto, per nove mesi in un triennio scolastico; - al comma 4, fermo restando il suddetto periodo di comporto, che la retribuzione sia corrisposta per intero nel primo mese di assenza e per il 50% nel secondo e terzo mese. Il restante periodo non è retribuito; - al comma 15, che i periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Il combinato disposto di tali disposizioni consente di affermare che il periodo di conservazione del posto senza diritto a retribuzione, non maturandosi l'anzianità di servizio, non va considerato ai fini del calcolo delle ferie spettanti. Ciò perché l'articolo 35, comma 15 cit. specifica espressamente che l'interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio avviene "a tutti gli effetti", non consentendo, pertanto, interpretazioni che escludano l'assenza per malattia, non retribuita, dall'applicazione della medesima disposizione. In conclusione, a nostro parere il dipendente, durante il periodo di assenza per malattia con diritto alla conservazione del posto senza assegni, non consegue il diritto alla maturazione delle ferie.

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Ricostruzione di carriera: valutazione del servizio pre-ruolo svolto all’estero da un docente...
  • Qualora il servizio sia stato prestato nelle scuole italiane all’estero il servizio è valutabile ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera ai sensi dell’art. 485 commi 1 e 2 del decreto legislativo 297 del 1994. Qualora, invece, il servizio sia stato prestato nelle scuole estere non può essere riconosciuto ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera perché non previsto dalla normativa.

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Chiarimenti sul riconoscimento delle ferie del personale ATA in servizio temporaneo come docente...
  • La questione di cui al quesito va affrontata alla luce della recente giurisprudenza in materia e della Nota MIM del 27 marzo 2025. L'art. 70 del CCNL 2024 prevede che il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. In tutte le nostre precedenti risposte in argomento abbiamo sempre evidenziato che per verificare se vi fossero dei giorni di ferie residui da fruire al rientro nella scuola ove presta servizio come ATA (ove fruirà poi anche delle ferie maturate nei mesi di luglio ed agosto), dalle ferie maturate durante il contratto a t.d. come docente (prima ex art. 59 CCNL 2007 e ora ex art. 70 CCNL 2024) andavano detratti automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni a meno che il docente non era stato impegnato in scrutini, esami e valutazioni. Tuttavia, sul punto, è intervenuta la recente interpretazione della Cassazione che, con l'Ordinanza 17/06/2024 n. 16715, ha affermato che il docente a tempo determinato (come per l'appunto il dipendente ATA con incarico ex art. 59 CCNL 2007 e ora 70 CCNL 2024) che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno. La Suprema Corte ha cassato Corte di Appello di Milano - Lavoro - Sentenza 13/09/2022 n. 688 che aveva invece affermato la non spettanza dell’indennità per ferie non godute nei giorni di sospensione delle lezioni per tale intendendosi anche il periodo successivo al termine delle lezioni. Sempre in sede di merito il Tribunale di Bologna con le Sentenze 03/03/2022 n. 127 e 13/12/2021 n. 82 si era pronunciato affermando che il periodo che va dalla fine delle lezioni alla scadenza del contratto è uno dei periodi dell’anno in cui i docenti, che non siano impegnati in attività di scrutinio o comunque di istituto, possono fruire delle ferie, e nel caso dei docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, è uno dei periodi che rileva per il conteggio delle ferie automatiche. La nostra precedente interpretazione si basava sia sull'orientamento ARAN SCU14 in materia (ai sensi del quale le ferie maturate e non godute dal personale ex art. 59 CCNL 2007 non vanno monetizzate ma fruite al rientro nella scuola di titolarità) che su quello della RGS che con la nota prot. 73425 del 6 settembre 2013 di trasmissione della nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696. aveva precisato che l'articolo 1, comma 55 della Legge di Bilancio 2013 (Legge n. 228/2012) sui giorni da considerare come ferie automatiche del personale a t.d. fa riferimento ai "giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie" e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. Secondo l'interpretazione della RGS quindi a nulla rilevava ai fini della "monetizzazione" se il docente avesse o meno richiesto le ferie ma si sarebbe dovuto tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto. Invece, ora la Cassazione, con l'Ordinanza citata, ha fornito una interpretazione diversa ai sensi della quale il docente a t.d. (come nel caso di specie) non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno. Quindi, alla luce dei principi sopra affermati, i giorni di sospensione delle lezioni non possono essere automaticamente fruiti come giorni ferie fruiti dal docente a t.d.. Sul punto, al momento, si registra la Nota dell'USR Piemonte n. 11853 del 16 luglio 2024 di cui riportiamo alcuni passaggi: "L’applicazione della disposizione sopra richiamata (legge 228/2012) ha comportato la monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. La suddetta circostanza ha dato avvio ad un cospicuo contenzioso volto ad ottenere la liquidazione dell’indennità sostitutiva delle ferie in applicazione letterale della disposizione normativa prima citata: nello specifico, i ricorrenti, chiedevano di espungere, dall’ammontare dei giorni da decurtare, il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. La tematica sopra evidenziata ha subito un’evoluzione giurisprudenziale, da ultimo con l’ordinanza della Suprema Corte n. 16715/24, che ha enunciato il seguente principio di diritto. Principio di Diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’ indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l’art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno”. Alla luce della suddetta ordinanza della Corte di cassazione n. 16715 del 2024, che si allega per completezza, si ritiene opportuno che le S.S.L.L., provvedano, all’atto dell’instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti …) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva". La Nota MIM del 27 marzo 2025 ha ribadito che, alla luce della giurisprudenza sopra citata, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie «se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Ne consegue che i Dirigenti scolastici devono invitare - espressamente e in forma scritta – il personale docente a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva. Pertanto, per il personale docente a t.d. (come nel caso di specie) i giorni di sospensione delle lezioni non saranno più decurtati automaticamente come ferie ma il DS della scuola ove presta servizio come docente dovrà invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva. Per quanto concerne le ferie, in via generale ( e quindi per tutti i dipendenti), la recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 27/11/2023, n. 32807) prevede che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Infatti, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Quindi, la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 20/06/2023, n. 17643). Conclusivamente, a nostro avviso, non può essere accolta la richiesta del docente a t.d. ( annuale tra l’altro) di portare le sue ferie al ruolo di provenienza (AA) senza essere costretto a utilizzarle tutte durante la sospensione delle lezioni stante che l’art. 70 del CCNL 2024 prevede esplicitamente che si applica la disciplina prevista per il personale a t.d. ivi inclusa quella relativa alle ferie.

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Ore eccedenti rispetto all’orario di cattedra e organico di diritto: dubbi sulla decorrenza del compenso...
  • Si chiede di chiarire da quale data decorra la retribuzione delle ore eccedenti rispetto all’orario di cattedra (18 ore nella scuola secondaria)...

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Richiesta di congedo parentale limitato al giorno di attività didattica: dubbi sulla gestione della supplenza...
  • Gentile utente, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2024 del comparto scuola stabilisce, all'articolo 34 comma 5, i criteri precisi per il calcolo dei periodi di astensione dal lavoro, definendo le modalità di computo dei giorni. La norma prevede che i periodi di congedo parentale, quando fruiti in modo continuativo, includano automaticamente anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadono all'interno del periodo richiesto. Questo computo si applica non solo alla fruizione ininterrotta, ma anche ai casi di fruizione frazionata, qualora i diversi segmenti di assenza non siano intervallati da un effettivo ritorno in servizio del dipendente. Di conseguenza, secondo l'interpretazione fornita dall'ARAN il calcolo deve tenere conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo approvato, senza alcuna esclusione per weekend o festività infrasettimanali. L'orientamento dell'Aran specifica la condizione necessaria affinché il sabato e la domenica non vengano conteggiati nel periodo di assenza: è indispensabile l'effettiva ripresa del servizio al termine del congedo. Questa interpretazione è confermata nella la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale, sebbene riferita al congedo biennale, sottolinea l'importanza del ritorno materiale al lavoro per escludere i giorni non lavorativi dal calcolo. Allo stesso modo, il messaggio Inps n. 19772 del 2011 rafforza questo principio, specificando che il sabato e la domenica non sono computabili quando si trovano tra periodi di assenza fruiti ad altro titolo, situazione assimilabile al caso di congedi richiesti per due figli distinti Per quanto concerne il congedo parentale in caso di part time con servizio solo in alcuni giorni o in un giorno solo come nel caso sottoposto, mancando previsioni specifiche nel CCNL vigente occorre fare riferimento alle interpretazioni dell'ARAN. Con l'O.A M19 del 24 maggio 2011 è stato precisato che le assenze dovute a congedo parentale, si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l’ultimo giorno lavorativo precedente l’effettivo rientro in servizio. L'ARAN, per spiegare il suddetto principio, propone il seguente esempio: se un dipendente che lavora nei giorni di martedì e giovedì chiede 10 giorni di astensione facoltativa a partire dal martedì, tali giornate verranno conteggiate come segue: CONGEDO: Martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18, sabato 19, domenica 20, lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24. Venerdì (25) , sabato (26) domenica (27) e lunedì (28) non vanno computati nel periodo di assenza e martedì 29 c’è il rientro in servizio. L’ARAN, con l’O.A. 13 aprile 2021 CIRS79 , per quanto concerne l’esatto computo del periodo di congedo parentale chiesto da un dipendente a tempo determinato in regime di part time verticale, ha ribadito che il calcolo di tale periodo di assenza deve effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto. Premesso che non ci sono precise regole contrattuali per il personale del comparto scuola, alla luce degli Orientamenti ARAN sopra citati, in caso di servizio su un solo giorno settimanale, il periodo massimo concedibile non viene riproporzionato e il congedo è computato con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo pieno. Pertanto, secondo questi orientamenti le assenze dovute a congedo parentale si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l’ultimo giorno lavorativo precedente l’effettivo rientro in servizio. Infatti, come detto nelle nostre ultime risposte in argomento, dal momento che non viene previsto il riproporzionamento, teoricamente il dipendente dovrebbe essere considerato in congedo parentale per tutta la durata del periodo richiesto e ciò vale per tutti i periodi di congedo parentale indipendentemente se indennizzati o meno. Per evitare ciò le domande di assenza del dipendente dovrebbero e possono essere riferite solo alle giornate in cui ha servizio a scuola e non per un intero periodo temporale. In relazione a quanto sopra, se la docente chiede un periodo di congedo parentale i giorni non lavorativi vanno conteggiati, se in vece la richiesta è un giorno solo ogni volta non c 'è computo dei giorni intermedi. Per quanto riguarda però la nomina del supplente, il divieto di nominare per un solo giorno di assenza previsto dall'art. 1 comma 333 della legge 190/2014 ne impedirebbe ogni volta l'assunzione obbligando la scuola a ricorrere alle risorse interne, qualora non sia definito un periodo temporale.

    Data di pubblicazione: 12/02/2026

  • Ricostruzione di carriera: esame della validità delle supplenze brevi ai fini del riconoscimento dell’anno di servizio (requisito dei 180 giorni)...
  • Dai dati forniti si fa presente che il docente matura il diritto alla valutazione dei servizi dal 01/09/2016 (il servizio prestato nel corso dell’anno 2013 non è utile ai fini della carriera ai sensi del D.P.R.122/2023). Dal 01/09/2016 deve essere valutato anche l’anno 2009/2010 se prestato con il possesso del titolo di studio per oltre 180 giorni per cui gli anni riconoscibili sono 5 di cui anni 4 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini economici. Si fa presente che, avendo l’interessato presentato la domanda di valutazione dei servizi a dicembre 2025, dovrà essere applicata la prescrizione quinquennale degli assegni dal 01/09/2016 al 30/11/2020.

    Data di pubblicazione: 11/02/2026

  • Trasferimento in corso d’anno tra indirizzi diversi nel quinto anno di scuola secondaria di secondo grado: possibilità di iscrizione e verifiche disciplinari...
  • Uno studente che ha frequentato i primi 4 anni di istituto alberghiero con regolare ammissione al quinto anno, ha poi frequentato il primo quadrimestre...

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