Data di pubblicazione: 16/07/2026
Nel caso di cui al quesito trova applicazione l’istituto della surroga secondo la previsione dell’art. 53 comma 1 dell’O.M. 215/1991. A nulla rileva il fatto che il candidato, che dovrebbe essere nominato consigliere in ragione della surroga, non abbia ottenuto alcun voto di preferenza; intatti, come precisa l’articolo sopracitato, si deve fare ricorso a nuove elezioni nel solo caso di esaurimento della lista: situazione che non si verifica nel caso in questione. Del resto l’articolo 44 comma 7, intervenendo sulla questione dell’elezione di due candidati con pari voti, prevede che “sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.” Dal che si deduce che, ove nello scorrimento della lista ai fini della proclamazione degli eletti risultino solo candidati con zero preferenze, può essere nominato consigliere anche un candidato che non abbia riportato preferenze. Lo stesso criterio si applica pertanto anche nel caso in cui allo scorrimento della lista si debba fare ricorso per la surroga. Il requisito per la nomina è quello di essere collocato nella lista.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
Preliminarmente, va precisato che il genitore, in quanto partecipante diretto alla riunione di cui chiede il verbale, ha un interesse qualificato, diretto e concreto all'accesso (ex artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990) ad ottenere copia del relativo verbale. Trattandosi della riunione di un organo collegiale o di un incontro scuola-famiglia a cui il richiedente ha preso parte, il diritto di accesso al verbale si configura come un diritto all'ostensione integrale del documento, senza che ad esso possa essere opposto alcun limite generico di riservatezza da parte degli altri partecipanti su quanto verbalizzato. In ragione di ciò, l'ostensione con "omissis" non appare legittima, salvo che nel verbale siano riportati dati ultrasensibili (es. dati sanitari o giudiziari) relativi a soggetti terzi (es. altri alunni) non rappresentati dal richiedente, diversi cioè dal figlio del richiedente. Inoltre, con riguardo all'ostensione del verbale di una riunione a cui il genitore richiedente ha partecipato, non vi sono "controinteressati" in senso tecnico (ex art. 22, comma 1, lett. c, L. 241/1990). Di conseguenza, nessuno dei presenti può legittimamente opporre ragioni di riservatezza idonee a limitare il dovere dell'Amministrazione scolastica di adempiere alla richiesta di accesso. Va poi osservato che il Difensore Civico Regionale non è competente a decidere sul ricorso presentato dalla docente (o dall'eventuale richiedente l'accesso) contro i provvedimenti di un'istituzione scolastica. Le scuole pubbliche infatti sono istituzioni dello Stato dotate di autonomia funzionale, ma incardinate nell'amministrazione statale del MIM -Ministero dell'Istruzione e del Merito e non sono quindi enti territoriali né uffici periferici della Regione. Inoltre, ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 241/1990 e delle singole leggi regionali istitutive, il Difensore Civico Regionale ha competenza esclusiva per il riesame del diniego (o differimento) dell'accesso agli atti solo quando questi siano formati o detenuti stabilmente da amministrazioni regionali, provinciali, comunali o locali. Diversamente per gli atti emanati da amministrazioni statali (centrali o periferiche, comprese le istituzioni scolastiche), l'organo amministrativo di tutela giustiziale preposto al riesame in caso di diniego o di controversie sull'accesso è esclusivamente la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non il Difensore Civico Regionale. Ferma è poi, in ogni caso, la tutela giustiziale a mezzo di ricorso al TAR. Alla luce di quanto esposto, qualora il Difensore Civico Regionale dovesse trasmettere formale richiesta di chiarimenti o di riesame all'Istituto, la Dirigenza potrà eccepire in via pregiudiziale il difetto di competenza dell'organo adito.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
In merito al corretto impiego del contributo volontario si esprimono in modo specifico la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312 (Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie) e la Nota MIUR del 7 marzo 2013, n. 593 (Richiesta di contributi scolastici alle famiglie) sottolineando da un lato l’assoluta volontarietà del versamento e l’impossibilità per l’istituzione scolastica di esigerlo, dall’altro il necessario vincolo di tali risorse alla realizzazione di attività di ampliamento effettivo dell’offerta formativa. In particolare, la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312, a pag. 2 sottolinea che “le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti”). Da ricordare, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, c. 7, del D.I. 129/2018 la relazione illustrativa allegata al programma annuale “evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5”, mentre ai sensi dell’art. 23, c. 1, la relazione da cui è corredato il conto consuntivo “evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5”. In riferimento al caso proposto, immaginiamo che il contributo delle famiglie degli studenti che partecipano al corso ICDL sia registrato nel programma annuale anche come entrata vincolata alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, compresi “corsi per certificazioni ICDL” per studenti. In tale prospettiva, si ritiene che le risorse derivate dal contributo delle famiglie, vincolate all’attuazione di tale tipo di progetti, debbano essere utilizzate anche per la copertura delle spese necessarie alla realizzazione del progetto, compresa la remunerazione del personale necessario a rendere possibili le attività di ampliamento dell’offerta formativa (corsi per la certificazione ICDL), vale a dire il personale docente esperto, in tal caso interno, incaricato di tenere i corsi per gli studenti e le unità di personale ATA (collaboratori scolastici e assistenti tecnici, ad esempio) coinvolte per la realizzazione del progetto di ampliamento dell’offerta formativa.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
L’operatore economico con il quale l’Istituzione Scolastica stipula la polizza è la compagnia assicuratrice, non l’agente o il broker. Ne consegue che non si intravede un problema di rotazione, anche perché di solito (ma non sempre) la provvigione del soggetto tramite (sia esso un agente o un broker) resta al di sotto della soglia di cui al comma sesto dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023. Tale condizione non sembrerebbe sussistere invece in caso di coassicurazione, anche parziale, perché in quel caso l’operatore economico stipulante sarebbe l’agente o il broker. Conseguentemente: riteniamo di dover distinguere il contratto con il soggetto tramite (broker o agente che sia) dalla compagnia che offrirà il servizio assicurativo. Se i due contratti sono distinti, sarà necessario esaminare separatamente i presupposti della rotazione: - il contratto del soggetto tramite dovrebbe essere esente da rotazione in base al comma sesto dell’art. 49, che prevede il limite dei 5.000 euro. Non sempre le Istituzioni Scolastiche conoscono la quota provvigionale, ma un breve approfondimento potrebbe sciogliere il dubbio; - il contratto assicurativo non sembra invece soggetto a rotazione, essendo diverse le compagnie. Complessivamente, se entrambe le condizioni sono rispettate, non sembrano sussistere problemi di rotazione.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
La questione inerente ai limiti della fruizione del congedo è sicuramente complessa. Procediamo quindi ad una analisi completa della stessa evidenziando in premessa che nella nostra precedente risposta non si riscontra una contraddizione nelle motivazioni fornite. L'art. 2 della legge n. 476 del 1984 prevede che non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Dal punto di vista interpretativo meramente letterale, l'art. 2 sopra citato, nell'individuare le due diverse situazioni che escludono la possibilità di ottenere il congedo straordinario, a nostro avviso, ha inteso collegare una sola di esse alla concessione di un precedente congedo atteso che le limitazioni sono inerenti alle seguenti tipologie di personale: - dipendenti che già possiedano un titolo di dottore di ricerca (a prescindere dal fatto se questi abbiano o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca); - dipendenti che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca fruendo di un congedo straordinario. Alla luce della formulazione letterale della norma, si evince che il legislatore abbia ancorato il divieto da un lato al semplice fatto di aver conseguito il titolo, a prescindere dall'utilizzo del congedo; dall'altro, all'aver frequentato per almeno un anno accademico il dottorato fruendo di detto congedo. Pertanto, secondo detta impostazione letterale, la norma, nell'individuare le due diverse situazioni che escludono la possibilità di ottenere il congedo straordinario, avrebbe inteso collegare una sola di esse alla concessione di un precedente congedo e cioè riferirsi semplicemente ai dipendenti che già possiedano un titolo di dottore di ricerca, a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca. Tale lettura, risulta conforme all'interpretazione fornita dal MIM con la C.M. n. 15 del 2001 ove viene precisato l' espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca. Sempre in tal senso depone la Circolare n. 12 del 2011 della Funzione Pubblica con la quale viene affermato che “il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo”. Tuttavia, la posizione della giurisprudenza di merito (seppur risalente nel tempo) che si è pronunciata sulla specifica questione ha fornito una interpretazione più estensiva. Il Tribunale di Trieste, con Ordinanza dell'11 gennaio 2018, ha affermato che l' art.2, comma 1, della legge n. 476/1984, come modificato dall’art. 19, comma 3, L. 240/2010, nella parte in cui prevede che; ''Non hanno diritto al congedo straordinario con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano già iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico , beneficiando di detto congedo" va interpretata alla luce dell’art.3 della Costituzione nel senso che essa osta alla concessione del congedo soltanto laddove il lavoratore ne abbia già beneficiato per conseguire altro titolo di dottorato o per frequentare per almeno un anno accademico i relativi corsi. Ad avviso del Tribunale di Trieste é, pertanto, illegittimo il diniego del dirigente scolastico quando il lavoratore, pur già in possesso del dottorato, non abbia mai fruito del relativo congedo. Anche il Tribunale di Roma, con l'Ordinanza 02 novembre 2011 , ha accolto il ricorso di un docente, già in possesso di un dottorato di ricerca, avverso il provvedimento di diniego da parte del Dirigente Scolastico sulla richiesta di congedo straordinario relativo ad nuovo dottorato; anche in detta fattispecie il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'interpretazione letterale del nuovo divieto introdotto dall'art. 19 della l. n. 240/2010. Atteso ciò, trattandosi di precedenti di merito e non essendoci stato ancora intervento della Cassazione in materia, si ritiene che la scuola, prudenzialmente, debba seguire la linea di indirizzo del MIM e della Funzione Pubblica che, come visto sopra, offrono una interpretazione letterale della norma in questione. Conseguentemente, sulla scorta delle indicazioni di cui sopra, il congedo non può essere concesso se il dipendente ha già conseguito un titolo di dottore di ricerca a prescindere dal fatto che questi abbia o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
La Legge 11 febbraio 1980, n. 26 disciplina il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero. L'art. 1 prevede che l'impiegato dello Stato, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 citato, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno (Cfr. art. 2 legge citata). L'art. 3 prevede che il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza (Cfr. art. 4). Ricordiamo che la Legge n. 333 del 1985 ha esteso la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa anche al dipendente il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali. Pertanto, l'aspettativa in questione: - spetta di diritto al dipendente; - può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge; - non ha un limite legale di durata. La normativa suddetta nulla prevede per quanto concerne il part time; nessuna previsione specifica è contenuta nel CCNL. L’ARAN si è pronunciato esclusivamente in merito all’aspettativa di famiglia per i dipendenti in part time verticale proprio perché l’aspettativa suddetta ha limiti massimi di durata. Invece, l’aspettativa per ricongiungimento di coniuge all’estero può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge. Quindi, a nostro avviso non si pone un problema di limite di durata e non serve alcun riproporzionamento per i dipendenti in part time.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Buongiorno, il quesito inviato ha sostanzialmente una componente essenziale di conoscenza/assistenza su Classe Viva e Segreteria digitale, che i nostri consulenti non possono affrontare. Le suggeriamo di porre lo stesso quesito a cvv.assistenza@spaggiari.eu Questo quesito, come il precedente verrà cancellato tra tre giorni, in modo da non gravare sul conteggio finale. La redazione di Italiascuola
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Il fatto presenta profili di rilevanza disciplinare. Tuttavia, tenuto conto dell’oggettiva gravità della condotta, l’infrazione non raggiunge il livello di offensività tale da giustificare l’irrogazione di una sanzione espulsiva, sicché, una volta spirata la vigenza del contratto di lavoro a tempo determinato, l’esercizio del potere disciplinare deve ritenersi precluso dalla disposizione recata dall’art.55-bis, comma 9, del D.Lgs n.165/2001. Per completezza si segnala l’esistenza di un precedente della Corte d’Appello di Trieste che ha ritenuto che la norma in questione non trovi applicazione nell’ipotesi di personale assunto sulla base delle graduatorie scolastiche; sennonché, come evidenziato in precedenti consultazioni, si tratta di un precedente isolato che, pertanto, non riduce apprezzabilmente il rischio di soccombenza giudiziale in caso di contenzioso.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Le assenze per grave patologia, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, come disposto dall'articolo 17, comma 9 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. Di conseguenza, come espressamente previsto dallo stesso comma, per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Inoltre, tutte queste assenze non devono essere considerate ai fini del comporto, ovvero del periodo massimo di conservazione del posto in caso di assenza per malattia. Ciò non comporta automaticamente che i dipendenti pubblici possano così vantare il diritto alla conservazione del posto a tempo indefinito. Ciò a causa del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171: "La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio". Pertanto, come già rilevato in precedenti risposte, in caso di assenza prolungata per grave patologia ( come nel caso di specie ove il dipendente è degente presso una struttura dell’Azienda Sanitaria, che lo stesso è affetto da esiti di ictus ischemico e che trattasi di grave patologia con necessità di trattamenti riabilitativi continuativi), il dirigente può comunque richiedere d'ufficio una visita medica collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n. 171 allorchè le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Si ricorda che dal 1° giugno 2023 la competenza è passata dalle CMV del MEF all'INPS (cfr. Messaggi INPS 18 maggio 2023 n. 1834 e 2064 del 1 giugno 2023). Quindi la visita non potrà essere richiesta per l'accertamento del riconoscimento della grave patologia nè tanto meno per superamento del comporto ma esclusivamente ai fini della verifica delle condizioni fisiche del dipendente assente. Non esiste un periodo di assenze per gravi patologie superato il quale è necessario attivare la richiesta di visita medico collegiale; dipende dalle circostanze concrete, da quanto il dipendente è già assente e dalle nuove prognosi. Nel caso di specie si tratta di assenza pressocchè continuativa da circa un anno. Ciò premesso, a nostro avviso è opportuno che la scuola acquisisca una certificazione con prognosi; se questa non è allo stato prevedibile o se è di lunga durata senza prospettive di rientro in servizio a breve, si ritiene che la scuola debba inviare il dipendente a visita collegiale.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
L’art. 1 del CCNL 18 gennaio 2024 prevede che il suddetto CCNL si articola in: a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto, fatte salve specifiche eccezioni; b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono: - istituzioni scolastiche ed educative; - istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; - università e aziende ospedaliero-universitarie; - istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. Ebbene l’art. 95 da Voi citato si trova nella Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie e quindi non si applica al personale delle istituzioni scolastiche. Il CCNL 2024, nella sezione Scuola, in merito alle ferie ha introdotto solo l'art. 38 e la Dichiarazione Congiunta n. 2 che si riferiscono alla monetizzazione delle ferie non godute. Pertanto, le ferie del personale scolastico ( ivi compresa la questione del personale ATA che lavora su cinque giorni) continuano ad essere disciplinate dall’art. 13 del CCNL 2007 stante che l’art. 1 comma 16 del citato CCNL 2024 prevede che “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Recentemente è intervenuto sulla tematica oggetto di quesito il TAR Liguria, Sezione I, con la sentenza numero 755 del 23 giugno 2025, per cui l'istanza di accesso civico generalizzato avanzata da uno studente per ottenere copia del proprio elaborato scritto d'esame è da considerarsi pienamente ammissibile e fondata sotto il profilo del merito, anche qualora sussista in capo al candidato un interesse specifico e individuale. Il Tribunale amministrativo ha infatti chiarito che non esiste alcun appiglio normativo per dichiarare inammissibile un'istanza FOIA adducendo la necessaria sussistenza di un interesse qualificato ex Legge 241/1990 o la presunta eccentricità dello strumento rispetto alle esigenze personali dell'istante, poiché imporre all'amministrazione una verifica circa l'assenza di un interesse individuale ingenererebbe un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio di trasparenza dell'istituto. Questo approccio si coordina peraltro con le indicazioni fornite dall'ANAC nel parere n.2672/2025, secondo cui l'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione, proteggendo l'interesse alla conoscenza in quanto tale, senza che l'amministrazione possa operare un sindacato di meritevolezza sulle ragioni (anche meramente personali o di ricordo) espresse dal candidato. Ne consegue che l'eccezione sollevata circa la "sproporzione" degli oneri materiali per l'apertura dei sigilli del pacco d'esame, della quale ben comprendiamo lo spirito, non ci sembra giuridicamente sostenibile: in assenza di comprovate cause di esclusione assoluta o di un reale e gravissimo pregiudizio al buon andamento degli uffici, l'apertura del plico e l'estrazione del compito costituiscono un obbligo primario dell'amministrazione. Parimenti, alla luce del decisivo arresto del TAR Liguria, la scuola non deve e non può subordinare l'ostensione a una formale riqualificazione o pretendere che il candidato rinunci alla veste del FOIA, né può legittimamente rigettare l'istanza qualora il richiedente insista nel mantenerla. L'istituzione scolastica deve invece dare diretto corso alla richiesta così come formulata, attivando i propri poteri organizzativi per adempiere all'esibizione entro i termini di legge. Nel fare ciò, per contemperare l'obbligo ostensivo con la doverosa protezione dei dati altrui conservati nel medesimo contenitore, il personale scolastico procederà all'apertura del plico sigillato secondo la procedura specifica, che prevede la presenza di almeno due testimoni e la verbalizzazione delle operazioni.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
L’espressione usata nel quesito («parrebbe sensato concedere comunque il dato») coglie l'esito probabile, ma occorre fare alcune riflessioni sul percorso corretto. Il consenso (autorizzazione) della famiglia A non è la base giuridica corretta per una comunicazione di dati da parte di una pubblica amministrazione: la scuola non avrebbe dovuto chiederlo e, di conseguenza, il diniego non può essere un veto. La via corretta e sicura è quella dell'accesso documentale c.d. difensivo (artt. 22 ss. e 24, c. 7, L. 241/1990, espressamente fatti salvi dall'art. 59 del Codice privacy): la famiglia B deve presentare un'istanza scritta e motivata; la scuola notifica l'istanza alla famiglia A quale controinteressata (art. 3 D.P.R. 184/2006), ne raccoglie l'eventuale opposizione — che NON è vincolante — e decide con provvedimento motivato. Trattandosi di dati comuni (nominativi e residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale), necessari per notificare l'atto introduttivo di un'azione ex artt. 2048 c.c., la giurisprudenza costante fa prevalere l'accesso difensivo sulla riservatezza: a fronte di un'istanza formale ben motivata, l'accoglimento, nei limiti della stretta pertinenza e minimizzazione, è la soluzione da privilegiare. Vanno invece evitati i due estremi: il diniego secco (quasi certa soccombenza al TAR con spese) e la consegna informale senza procedura (illecito ex art. 2-ter Codice privacy, con rischio di reclamo al Garante da parte della famiglia A). Gli interessi in conflitto sono tre: 1. il diritto della famiglia B di agire in giudizio (art. 24 Cost.), che presuppone di sapere contro chi notificare l'atto; 2. il diritto alla riservatezza della famiglia A (art. 8 CEDU, GDPR); 3. l'interesse della scuola a operare nella legalità, senza esporsi né a un ricorso al TAR (se nega) né a un reclamo al Garante (se comunica senza titolo). Sullo sfondo vi può essere financo un quarto profilo: la scuola stessa è un potenziale convenuto (culpa in vigilando, art. 2048, c. 2, c.c.; per il personale statale l'azione si propone contro l'Amministrazione ex art. 61 L. 312/1980): il Dirigente decida quindi l'istanza di accesso con assoluta imparzialità e per iscritto, perché ogni suo atto in questa vicenda potrebbe finire agli atti di un futuro giudizio. Per i soggetti pubblici il trattamento (e in particolare la 'comunicazione' a terzi privati) di dati personali non si fonda sul consenso, ma su una base giuridica normativa: art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 3, GDPR; art. 2-ter del Codice privacy (D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.L. 139/2021), per il quale la comunicazione di dati personali da parte di una P.A. a privati è ammessa solo se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Il Garante lo ha ribadito costantemente (v., ad es., provv. 27 maggio 2021, n. 9690937). Nel caso specifico ne discendono due corollari speculari: – il diniego di consenso della famiglia A non chiude la partita: se esiste una norma che legittima la comunicazione, questa può e deve avvenire anche contro la volontà dell'interessato; – ma, in assenza di quella norma-titolo, nemmeno il consenso avrebbe sanato la comunicazione: chiederlo è stato un passo improprio, che forse ora rischia di aver generato nella famiglia A l'affidamento di poter 'bloccare' i propri dati (occorrerà spiegare, eventualmente, con tatto che quel consenso non era giuridicamente necessario, per evitare che la famiglia A percepisca l'accoglimento dell'accesso come un tradimento della parola data). La norma di legge che legittima la comunicazione è la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi: artt. 22 ss. L. 241/1990, espressamente fatti salvi dall'art. 59 del Codice privacy (“i presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali... restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241”). Lo stesso Garante, nelle FAQ 'Scuola e privacy', conferma che è possibile accedere agli atti e documenti detenuti dalla scuola ai sensi della L. 241/1990. In particolare, l'art. 24, c. 7, impone: 'Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici' (c.d. accesso difensivo). L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentt. nn. 19, 20 e 21 del 2020 e n. 4 del 2021) ha fissato i requisiti: a) istanza motivata in modo puntuale e specifico (art. 25, c. 2), con dimostrazione del 'nesso di strumentalità' tra i documenti chiesti e la situazione giuridica finale da tutelare, anche in fase stragiudiziale o pre-processuale; b) non basta un generico richiamo a 'esigenze difensive'; c) per contro, l'amministrazione non deve valutare la fondatezza o l'utilità della futura causa: «la pubblica amministrazione detentrice del documento... non deve svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato» (Cons. Stato, III, n. 9588/2022). Applicato al caso: il nominativo e la residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale su A, risultanti dai documenti scolastici (fascicolo dell'alunno, domanda di iscrizione, denuncia di infortunio), sono l'informazione minima senza la quale la famiglia B non può materialmente notificare un atto di citazione ex art. 2048 c.c.: il nesso di strumentalità è evidente e difficilmente contestabile. I dati richiesti (nominativi e indirizzo dei genitori) sono dati personali 'comuni', non rientranti nelle categorie particolari (art. 9 GDPR) né nei dati giudiziari (art. 10). Per essi il bilanciamento con l'accesso difensivo segue il criterio della semplice 'necessità' (non quello, più severo, della 'stretta indispensabilità' riservato a dati sensibili e giudiziari, né quello della 'parità di rango' dei dati supersensibili ex art. 60 Codice): la giurisprudenza è costante nel ritenere la riservatezza 'comune' recessiva rispetto all'accesso difensivo. In ambito scolastico i giudici amministrativi hanno più volte ordinato alle scuole l'ostensione di documenti riguardanti altri alunni quando strumentali alla difesa (da ultimo, TAR sul caso della non ammissione con accesso alle prove dei compagni: “la riservatezza cede di fronte al diritto di difesa”). Il fatto che A sia minorenne impone cautela ulteriore, ma va osservato che l'identità del minore A è già nota alla famiglia B (sono compagni di classe) e i dati richiesti riguardano in realtà gli adulti esercenti la responsabilità genitoriale, quali destinatari della notifica. Il bilanciamento si esercita sul quantum, secondo il principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR). Vanno comunicati soltanto i nominativi degli esercenti la responsabilità genitoriale e l'indirizzo utile alla notifica, oscurando ogni altro dato eventualmente presente nei documenti (codici fiscali non necessari, recapiti telefonici, e-mail, dati reddituali, situazioni familiari, ecc.). In pratica si può procedere così: ISTANZA FORMALE: se la richiesta della famiglia B è stata finora informale, la scuola la inviti a presentare (o riqualifichi essa stessa, chiedendo integrazione) un'istanza di accesso ex artt. 22 ss. L. 241/1990, scritta, motivata e documentata (indicazione dell'episodio, del danno, dell'intento di agire ex art. 2048 c.c.). NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI: la scuola trasmette copia dell'istanza alla famiglia A ex art. 3 D.P.R. 184/2006, assegnando 10 giorni per un'eventuale opposizione motivata. L'opposizione (o il già espresso diniego di consenso) non è vincolante: la scuola ne tiene conto nel bilanciamento, ma decide autonomamente. PROVVEDIMENTO MOTIVATO: Decisione entro 30 giorni (art. 25, c. 4), con motivazione che dia conto della natura difensiva dell'istanza, del nesso di strumentalità, della natura comune dei dati, della prevalenza dell'accesso, della minimizzazione operata, dell'avvenuta interlocuzione con i controinteressati. VINCOLO DI FINALITÀ: Nel provvedimento si dia atto che i dati sono comunicati esclusivamente per la tutela giudiziale/stragiudiziale dichiarata e che ogni diverso utilizzo resta a rischio e responsabilità del richiedente.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Preliminarmente, osserviamo che sulla riduzione dei giorni di ferie spettanti causa sciopero, il parere di questa Redazione è che sia ancora valido quanto affermato dalla Cassazione nella Sentenza n. 1315 del 15 febbraio 1985, pur risalente nel tempo, secondo cui il periodo di assenza dal lavoro per sciopero, poiché l'esercizio di tale diritto comporta, in relazione alla sinallagmaticità che caratterizza le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro, il venir meno dell'obbligo (del datore di lavoro) di corrispondere la retribuzione, non è utile ai fini del conseguimento del diritto alle ferie annuali retribuite, salve disposizioni della disciplina collettiva, favorevoli ai lavoratori, da interpretare nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Non rivenendosi nel CCNL alcuna norma più favorevole, rispetto a quanto affermato dalla Cassazione, confermiamo pertanto che, secondo il nostro orientamento, le giornate di sciopero non siano utili alla maturazione delle ferie. Per quanto riguarda l’arrotondamento, in mancanza di norme che precisano come effettuarlo, questa Redazione ha sempre considerato, in via analogica, valide le indicazioni di cui alla circolare INPS n. 133/2000, secondo la quale la frazione pari o inferiore a 0,5 giorni va arrotondata per difetto, quella superiore a 0,5 giorni per eccesso. A nostro parere, pertanto, 31,91 giorni di ferie vanno arrotondati a 32 giorni, mentre 3,99 giorni di riposo per festività soppresse vanno arrotondati a 4. Una diversa conclusione produrrebbe un risultato paradossale, perché un solo giorno di sciopero comporterebbe la perdita addirittura di 2 giorni di riposo, 1 di ferie e 1 di festività soppresse. Appare logico che tali riduzioni possano essere ritenute corrette solo se i giorni di sciopero o, più in generale, i periodi di assenza non retribuiti e perciò non utili alla maturazione delle ferie, assommino a una quantità più rilevante, tale da comportare una detrazione di almeno 0,5 giorni e non solo di piccole frazioni di giornata. Precisiamo che le considerazioni su esposte non valgono nel caso in cui le ferie, invece di essere fruite, debbano essere monetizzate (peraltro, nelle limitate ipotesi in cui ciò è consentito). In tal caso non si dovrebbe effettuare alcun arrotondamento delle ferie e/o festività soppresse da liquidare, poiché la monetizzazione non richiede la necessità di effettuare alcun arrotondamento dei giorni spettanti (se ne devono essere monetizzati 2,92 se ne liquideranno esattamente 2,92).
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Si ritiene che i contributi volontari delle famiglie possano essere impiegati, previa delibera del Consiglio d’Istituto, per l’implementazione di un laboratorio di chimica in un istituto tecnico, purché l’utilizzo dei fondi sia finalizzato all’ampliamento e al miglioramento dell’offerta formativa e rispetti i limiti e le garanzie di trasparenza e volontarietà previste dalla normativa e dalla prassi ministeriale. Riferimenti e principi normativi di riferimento - Il regolamento di contabilità, emanato con D.I. 129/2028, che disciplina la gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che possano essere inserite nel programma annuale le entrate derivanti dai contributi delle famiglie (voce specifica “contributi da privati”). La nota MIUR 20 marzo 2012 n. 312 e la nota MIUR 7 marzo 2013 n. 593 chiariscono la natura volontaria dei contributi delle famiglie, le finalità consentite (ampliamento dell’offerta formativa) e l’obbligo di informazione e rendicontazione verso le famiglie. ….. le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario ed amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti….. E’ utile anche ricordare che, all’articolo 3 del DL 7/2007, convertito con Legge 40/2007, si prevede che tra le detrazioni fiscali a favore delle famiglie sono previste per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. A tal proposito, è stata anche emanata apposita circolare dell’Agenzia delle entrate (n.3/2016), nella quale, tra le causali per ottenere le detrazioni, si chiarisce che sono inserite le cosiddette “erogazioni liberali a favore delle scuole per innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa. Vincoli e divieti principali - Volontarietà: il contributo deve rimanere volontario. L’iscrizione o la frequenza non possono essere subordinate al versamento; non può essere imposto come obbligatorio. - Finalità: i fondi vanno destinati a interventi coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e inseriti nel programma annuale Programma annuale; l’acquisto di attrezzature e materiali per laboratori rientra tra le finalità ammissibili. - Divieto di utilizzare per spese di competenza dello Stato/ente locale o per retribuzioni del personale docente/ATA (non possono coprire costi strutturali obbligatori a carico dell’Amministrazione). - Parità di trattamento: le attività devono restare accessibili a tutti gli alunni; prevedere criteri per l’esonero o agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica. Obblighi di informazione e rendicontazione - Delibera esplicita del Consiglio d’Istituto che approva la destinazione dei contributi per il progetto di laboratorio (indicare importo stimato, obiettivi, tempi, eventuale pianificazione dei pagamenti). - Informativa preventiva alle famiglie circa la finalità del contributo, la natura volontaria e le modalità di versamento. - Rendicontazione annuale (in sede di conto consuntivo e comunicazione alle famiglie) che mostri come sono stati spesi i contributi e quali benefici ne ha tratto la comunità scolastica. Passaggi operativi consigliati 1) Proposta progettuale: predisporre progetto tecnico-pedagogico del laboratorio (funzionalità didattiche, dotazioni richieste, costi stimati, piano sicurezza e conformità normative per laboratori chimici). 2) Delibera del Consiglio d’Istituto: approvare la richiesta/ destinazione dei contributi volontari per il progetto (specificare modalità di raccolta e vincolo d’uso). 3) Inserimento nel PTOF e nel Programma annuale: indicare la voce di entrata (contributi volontari) e la destinazione della spesa nel bilancio della scuola. 4) Comunicazione alle famiglie: invio di informativa chiara e trasparente (finalità, importo consigliato, modalità di versamento, facoltà di non partecipare, eventuali esoneri), e informazioni sulle eventuali agevolazioni fiscali richiamate dalla normativa. 5) Raccolta e gestione contabile: accettazione e registrazione dei versamenti secondo le regole di contabilità (capitolazioni, impegni, liquidazioni); emissione di ricevute contabili se previsto (o documentazione di entrata secondo le procedure della scuola). 6) Approvvigionamento e procedure di acquisto: per acquisti di beni e attrezzature rispettare la normativa sugli acquisti pubblici e le procedure previste dal regolamento di contabilità; per spese rilevanti valutare gare/affidamenti conformi 7) Rendicontazione e trasparenza: al termine e annualmente rendere conto alle famiglie e al Consiglio d’Istituto sull’impiego delle somme. Conclusione L’impiego dei contributi volontari per l’implementazione di un laboratorio di chimica si ritiene legittimo e praticabile, a condizione che sia deliberato dal Consiglio d’Istituto, sia finalizzato all’innovazione tecnologica e al miglioramento dell’offerta formativa, sia gestito con trasparenza contabile e nel rispetto delle disposizioni di contabilità e della normativa sugli acquisti. Si raccomanda di predisporre un progetto tecnico dettagliato (comprensivo di aspetti di sicurezza) e di seguire la procedura amministrativa sopra indicata
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
La procedura da seguire, nelle istituzioni scolastiche, per il reperimento del Responsabile SPP, è quella riportata nel quesito, prevista dall’articolo 32, comma 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e anche dai successivi commi 9 e 10 che si riportano qui di seguito: “9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti”. La procedura è vincolante e l’istituzione scolastica non può non espletarla così come descritta. I passi da seguire obbligatoriamente, pertanto, sono i seguenti: a) pubblicazione di un avviso rivolto al personale interno, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 e che sia disponibile ad assumere la funzione di RSPP; b) nel caso in cui l’avviso interno vada deserto o nessuno dei candidati possieda i requisiti previsti dalla legge, si dovrà pubblicare un avviso analogo, rivolto al personale di altri istituti. Eventualmente, per semplicità, queste due fasi possono essere unificate con pubblicazione di un unico avviso, precisando che i candidati interni all’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti, hanno la precedenza su candidati dipendenti da altre istituzioni scolastiche; c) qualora anche tale avviso vada deserto o nessuna delle candidature presentate sia ammissibile, si potrà allora, verificata l’assenza di convenzioni con l’ente locale proprietario, affidare il servizio di RSPP a un operatore economico, individuato con appalto di servizi ovvero, in alternativa, a un libero professionista, da individuare previo avviso pubblico ex articolo 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di cui al presente quesito, l’istituzione scolastica vorrebbe affidare il servizio direttamente a un ente specializzato. Tale risultato, tuttavia, non è conseguibile senza prima espletare i passaggi dell’avviso interno e dell’avviso rivolto a personale di altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima). Si pone quindi il problema rappresentato dalla possibilità che il Responsabile SPP uscente, di cui viene riferito un servizio non soddisfacente, possa ripresentare la disponibilità a ricoprire le relative funzioni, costringendo l’istituzione scolastica – specie in mancanza di altre candidature – a riaffidare il servizio alla stessa persona. Tale eventualità può essere evitata, a nostro parere, solo se l’istituzione scolastica, per iscritto, abbia contestato il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali al RSPP uscente e, conseguentemente, abbia risolto il contratto. Se ciò è avvenuto, appare corretto che nella successiva procedura di individuazione del RSPP si inserisca una clausola che escluda dalla procedura coloro che abbiano già ricoperto le relative funzioni presso l’istituzione scolastica ma che siano incorsi nella risoluzione del contratto per giusta causa. Se, invece, nulla è stato contestato al RSPP uscente, non appare possibile, a nostro parere, impedire al RSPP di partecipare nuovamente alla selezione. Né può invocarsi, sempre a nostro parere, un “principio di rotazione” atto a giustificare l’esclusione dell’RSPP uscente. Il principio di rotazione, infatti, è previsto solo per gli appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 e non si applica, invece, alle selezioni di collaboratori esterni, ai quali si applica, come detto sopra, l’articolo 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001. In conclusione, riteniamo che l’istituzione scolastica debba seguire la procedura prevista dall’articolo 32, commi 8-9-10 d.lgs. 81/2008 e non possa derogarvi. Per poter affidare il servizio tramite appalto, sarà dunque necessario il previo esperimento di avvisi per candidati interni o di altre istituzioni scolastiche, che potranno essere esclusi dalle selezioni solo nel caso di precedenti contratti risolti per giusta causa. Solo nel caso in cui tali avvisi siano stati infruttuosi, allora l’istituzione scolastica potrà affidare un appalto di servizi a un ente specializzato. Un'osservazione finale di carattere esperienziale: molto spesso il vecchio RSPP non gradito non presenta di nuovo la sua candidatura a fronte di due situazioni. 1) nel corso del vecchio incarico il DS lo ha messo alle strette con richieste scritte, chiedendo attività che l'RSPP o non ha svolto o ha svolto in ritardo. Molto spesso lui stesso evita di dover di nuovo lavorare con un DS con cui non si è trovato bene. 2) si può lavorare sull'avviso (magari chiedendo un mero consiglio informale alla società specializzata), mettendo "paletti" sulle attività da svolgere che già è noto che il vecchio RSPP non accetterà.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
L’art. 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011 “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni - che abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo di cui sopra è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta (pertanto non è sufficiente solo il certificato medico con la spunta stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta). Il terzo comma del citato articolo prevede che durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 10 dell'8 marzo 2013, ha fornito indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili. È stato ribadito che: - il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante; - la fruizione frazionata dei permessi deve essere intesa come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta. Il Ministero del Lavoro osserva che l'art. 7 del Decreto n. 119/2011 ha stabilito che durante la fruizione del congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Pertanto, le caratteristiche del congedo in questione possono così riassumersi: - il congedo (30 giorni fruibili in modo anche frazionato) è accordato per cure che si riferiscono all'infermità invalidante riconosciuta; - il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto; - il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia; - il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. La Funzione Pubblica, con il Parere 7 febbraio 2022, n. 12173 pubblicato in data 23 dicembre 2022, ha fornito chiarimenti circa le modalità di applicazione dell’istituto del congedo straordinario per cure riservato ai lavoratori invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011, con particolare riferimento alla computabilità delle giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente che ha chiesto di fruire di trenta giorni consecutivi di congedo straordinario per cure. Viene ribadito che durante il suddetto periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia e che tale periodo non è computabile nel periodo di comporto individuato dai CCNL. Tutto ciò premesso, si ritiene corretta l’interpretazione della scuola in quanto il certificato medico nel quale si legge che “è affetto da patologia invalidante del rachide cervicale che richiede trattamento con ciclo di cure termali, da iniziare nel breve periodo” non è sufficiente a imputare l’assenza al congedo ex art. 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011 che richiede specifica certificazione a monte e a valle come sopra specificato. Per completezza di risposta analizziamo anche le modalità di assenza per cure termali. Il congedo straordinario per cure termali è stato abolito. L’art. 22 comma 25 della legge 724/1994 (finanziaria 1995) recita: “Il comma 42 dell’art. 3 della legge 24/12/1993, n°537, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 37 del testo unico approvato con DPR 3/57, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo nº29/93 [oggi trasfuso nel D.Lgs. 30/03/2001, n. 165], e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche”. Successivamente con il CCNL 4/08/1995 che ha introdotto i permessi retribuiti, l’istituto del congedo straordinario è stato abrogato. Lo stesso CCNL all’art. 82 – disapplicazioni – annoverava tra le norme disapplicate anche l’art. 37 del DPR 10/01/1957, n. 3, comprese le modificazioni apportate con l’art. 3, commi 37-41 della legge 537/1993 (finanziaria 1994), pertanto la soppressione del congedo per cure idrotermali riguarda anche i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio così come previsto dall’art. 37 comma 2 del DPR 3/1957. Inoltre il CCNL/2007, all’art. 146 comma 1, prevede che tutte le norme che non siano state già abrogate alla data del 13/01/1994, divengono disapplicabili con la firma definitiva del contratto, tranne quelle dallo stesso elencate che continuano a trovare applicazione: tra queste non c’è alcun riferimento alle cure termali. La disciplina vigente in questa materia per il personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, non prevede più, quindi, l’istituto dei “permessi straordinari retribuiti per cure termali”, abrogati già dall’art.22, comma 25, della legge 724/1994. Allo stato, dunque, il dipendente pubblico che volesse sottoporsi a tali trattamenti terapeutici dovrà ricorrere, di norma, ai permessi o congedi ordinari riconosciutigli dal contratto, ovvero, in casi tassativamente delimitati dalle disposizioni rilevanti, usufruire dell’assenza per malattia, sussistendone le condizioni. L’art. 13 della legge 638/1983 dispone al comma 3 che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali, ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS o dall’ INAIL, su motivata prescrizione dei predetti istituti”. L’art. 16, comma 5, della legge 412/1991, che integra la disciplina della materia, precisa ulteriormente che “In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto.” Attualmente trovano applicazione: - l'art. 13 del D.L. n. 463/1983, convertito con Legge n. 638/1983; - l'art. 16, comma 5, della Legge n. 412/1991; - il D.M. 12 agosto 1992, che indica in modo tassativo le patologie per le quali sono ammesse le cure termali; - l'art. 22, comma 25, della Legge n. 724/1994 (finanziaria 1995) che abroga tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità, per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche; - la Legge n. 323/2000, che in sede di riordino del settore termale ha sancito il principio per cui le cure termali sono erogate con oneri a carico del SSN limitatamente alle patologie che, sulla base di specifici studi clinici e riscontri obiettivi, possono trarre dalle stesse reale beneficio ai fini sia curativi che riabilitativi. Dall'interpretazione della normativa attualmente vigente si desume che: 1) in via generale, il lavoratore può sottoporsi alle cure termali solamente nell'ambito del periodo di ferie, ovvero usufruendo dei permessi ordinari riconosciuti dal CCNL ( sia CCNL per il personale scolastico che quello per i dirigenti); 2) eccezionalmente, il lavoratore può imputare il periodo delle cure termali agli istituti dell'assenza per malattia ( con il relativo trattamento previsto dal CCNL di riferimento), con applicazione della relativa disciplina, ricorrendo le specifiche condizioni richieste dalla normativa sopra richiamata. ( necessità di certificazione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale). Anche l'art. 16, comma 5, della Legge n. 412/1991 ha confermato, indirettamente, tale regola generale, prevedendo le condizioni tassative che, eccezionalmente, consentono al lavoratore di assentarsi per fruire delle cure termali anche al di fuori del periodo di ferie (imputandole, in questo caso, a malattia). Per il lavoratore che, solo in presenza di dette condizioni, effettua le cure termali al di fuori delle ferie, l'assenza dal servizio, da imputare a malattia, non può mai superare i 15 giorni all'anno (art. 13 Legge n. 638/1983). Inoltre, al fine di evitare forme di abuso, l'art. 13, comma 5, della Legge n. 638/1983 stabilisce che tra i periodi di effettuazione delle cure e delle ferie deve intercorrere un periodo di almeno 15 giorni. Il periodo di cure termali deve essere fruito dal lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta medica e tra la concessione del periodo per cure termali e il godimento di un periodo di ferie deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di almeno 15 giorni. La giurisprudenza sull'argomento ha precisato che la retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali esige, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 12/9/83, n. 463 (convertito, con modifiche, dalla L. n. 638/83), la produzione, da parte dell'interessato, di apposita prescrizione di medico specialista della ASL, da cui risulti motivata attestazione della sussistenza di effettive attuali esigenze terapeutiche o riabilitative, tali che, pur a prescindere da una situazione di indifferibilità, possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente e, perciò, in periodo extraferiale. Il diritto al trattamento economico di malattia spettante durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, compete solo quando quelle cure risultano in concreto incompatibili con le ferie oppure quando (pur essendo compatibili) non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicarne il conseguimento degli obbiettivi terapeutici. L'anticipazione della cura rispetto alle ferie deve essere motivata dallo specialista e deve incidere sui risultati del trattamento (Cass. 9/11/2001 13902; Cass. 14/06/1999 n. 5898; TAR Valle d'Aosta 22/7/1992 n. 98). L'art. 13 Legge citata prevede altresì che i permessi in questione non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi. Non possono essere fruite in periodo extra feriale: - le cure meramente preventive, finalizzate ad impedire l'insorgenza di malattie nuove, dato che esse non sono in alcun modo previste dalla disciplina legale; - le cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 13, comma 6, della Legge n. 638/1983, salvo che le cure stesse non siano richieste dai lavoratori invalidi civili con percentuale superiore ai due terzi, ciechi, invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro; - le cure per le quali non sia stata attestata dal medico specialista dell'ASL la sussistenza dei previsti requisiti (esistenza della patologia, riconoscimento della maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa della cura se non differita fino alle ferie); - le prestazioni termali prescritte per patologie non elencate nella tabella di cui al D.M. 15/12/1994; - le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di intervallo di 15 giorni con le ferie. La previsione di un necessario intervallo di 15 giorni tra cure termali e ferie può non trovare applicazione quando la richiesta di fruizione delle prime intervenga successivamente al godimento delle ferie e la deroga può giustificarsi sulla base dei caratteri d'indilazionabilità e imprevedibilità della terapia. La giurisprudenza di merito ha ritenuto, infine, che se la necessità di sottoporsi a cure termali sorge quando mancano meno di 15 giorni rispetto alla fruizione delle ferie, queste devono essere posticipate; viene ipotizzato anche un differimento delle cure termali in relazione alla data di conclusione delle ferie, purché nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge in proposito e cioè 30 giorni dalla prescrizione medica (cfr O.A. ARAN RAL521 5 giugno 2011). L'imputazione a malattia delle assenze effettuate per sottoporsi alle cure termali e, rispettivamente, climatiche, elioterapiche e psammoterapiche, comporta l'assoggettamento alle decurtazioni previste dalla vigente normativa per i primi dieci giorni di malattia (art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 2008 convertito in Legge n. 133 del 2008); tale decurtazione non si applica in caso di assenze effettuate dagli invalidi per causa di servizio. L'imputazione a malattia comporta altresì il calcolo dei relativi giorni di assenza nel periodo di comporto, ai sensi della vigente normativa contrattuale. L'ARAN con l'O.A. SCU_073 del 2012 ha così precisato: "I giorni di fruizione delle cure termali sono imputati alle assenze per malattia? Questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che i giorni di fruizione delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per malattia, essendo venuto meno l’istituto del congedo straordinario di fruizione delle stesse. Pertanto esse rientrano nel computo di cui all’art. 17 del CCNL del 29.11.2007 e devono essere fruite per un periodo massimo di 15 giorni annui, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 638/1983". Con specifico riguardo agli aspetti procedurali, il dipendente che intende avvalersi del diritto alla fruizione di un ciclo di cure termali è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro apposita istanza con allegata la certificazione rilasciata dal medico specialista dell'ASL o dall'INAIL (solo in caso di infortunio o di malattia derivante da causa di servizio) indicante: - l'affezione in atto; - l'idoneità terapeutica o riabilitativa della cura prescritta; - che per la risoluzione dell'affezione stessa è giudicato determinante un tempestivo trattamento termale; - il periodo entro cui tale trattamento va necessariamente effettuato. La Pubblica Amministrazione, accertata la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, oltre che la sussistenza di motivi ostativi alla fruizione delle cure durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge n. 412 del 1991, autorizza il dipendente ad assentarsi dal lavoro nel periodo richiesto per effettuare il prescritto ciclo di cure termali precisando che: - l'assenza a tale titolo va considerata, ad ogni effetto, assenza per malattia, comune o derivante da causa di servizio; - al rientro in servizio va prodotta idonea certificazione attestante le cure specificamente effettuate. Pertanto, in mancanza dei presupposti di cui sopra l’assenza per cure termali non potrà essere imputata a malattia.
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Data di pubblicazione: 14/07/2026
Con la presente si richiede parere legale in merito alla corretta procedura amministrativa da adottare per il recupero delle somme indebitamente corrisposte ad una dipendente...
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Data di pubblicazione: 14/07/2026
In merito al quesito posto si rileva preliminarmente che il personale ATA di ruolo ha diritto a 18 ore (e non tre giorni) a titolo di permessi per motivi personali e familiari (cfr art. 67 CCNL 2024). Nel caso di specie una dipendente sta fruendo dell'aspettativa ex art. 70 CCNL 2024 sino al 30 giugno 2026 per svolgere altra attività come docente. Il quesito inerisce, quindi, a quanti permessi per motivi personali spettano. Su detta questione non risultano indicazioni ufficiali da parte delle Amministrazioni competenti. L’accettazione dell’incarico ex art. 70 CCNL 2024 comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato (nel caso di specie dipendente a t.d. sino al 30 giugno 2026). A parte le indicazioni sul rinvio delle ferie presenti in alcuni Orientamenti ARAN, nessuna disposizione specifica è prevista per la gestione degli istituti contrattuali al rientro in servizio nella sede di titolarità. Ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2024 il personale ATA a tempo indeterminato, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. L’art. 35 del CCNL 2024 prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari). La dipendente di cui al quesito, al rientro in servizio al 1° luglio nella scuola di titolarità riacquista il suo status di dipendente a tempo indeterminato. L'ammettere che la dipendente dal 1° luglio possa fruire nuovamente di tutte le 18 ore per motivi personali di cui all'art. 67 comporterebbe, in sostanza, che durante un A.S. la dipendente medesima fruisca in modo pieno di tutti gli istituti contrattuali previsti sia per il personale di ruolo che per quello a t.d. il che, a nostro avviso, rappresenterebbe una differenziazione di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti. Tenuto altresì conto che alla luce del nuovo art 35 del CCNL 2024 il dipendente a t.d. al 30 giugno ha diritto alle 18 ore retribuite ( o 3 giorni se docente) si ritiene che ne caso di specie alla dipendente di cui al quesito spettino in totale 18 ore per l’intero anno scolastico. Pertanto, a nostro avviso, la dipendente, nel periodo compreso tra il 01/07/2026 e il 31/08/2026 (fase di rientro nel ruolo di titolarità come a.a. ), dal momento che durante il contratto a t.d. al 30 giugno non ha fruito dei permessi, può fruire del monte ore totale previsto per i permessi per motivi personali e familiari (18 ore annue) dall’art. 67 del CCNL 2024. Ovviamente trattasi di nostra interpretazione tenuto conto che, sul punto, non vi sono indicazioni ufficiali né orientamenti ARAN.
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Data di pubblicazione: 14/07/2026
La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali per il personale ATA è stata introdotta con i CCNL di comparto del 2003 e poi del 2007 (art. 55) ed è prevista esclusivamente per i casi in cui sussistono congiuntamente: (i) una condizione oggettiva dell’istituzione scolastica (ad es. scuole con orario giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana, istituzioni educative o con annesse aziende agrarie) e (ii) una condizione soggettiva del lavoratore (essere adibito a regimi orari articolati su più turni o coinvolto in sistemi orari comportanti significative oscillazioni degli orari individuali), come chiarito dalle relative indicazioni del MIM e del MEF. La Ragioneria Generale dello Stato (nota MEF n. 73072 del 06.06.2006) ha ribadito che la riduzione a 35 ore non può essere riconosciuta al personale che effettui un turno fisso o che solo sporadicamente effettui rientri pomeridiani. Dai dati forniti risulta che il plesso centrale è aperto per almeno 3 volte a settimana per più di 10 ore al giorno; e questo significa che la condizione oggettiva prevista dal CCNL è soddisfatta. Quindi il presupposto “oggettivo” per valutare la riduzione esiste, anche se limitatamente al plesso centrale. Risulta inoltre che i collaboratori scolastici sono stati assegnati, a seguito dell’adozione del Piano annuale delle attività fissato a inizio anno, a turni orari costanti: 1) n.2 CS con 4 giorni mattina (7.15/14.27) + 1 giorno pomeriggio (11.18/18.30); 2) n.4 CS con 3 giorni mattina (7.30/14.42) + 2 giorni pomeriggio (11.18/18.30). Si tratta, da quanto è dato capire, di turni predeterminati e mantenuti per tutto l’anno scolastico. Tali turni, così come descritti (turni fissi/programmati e non alternanze variabili settimanalmente), rientrano nella fattispecie esclusa dalla nota del MEF; non comportano, di per sé, “significative oscillazioni degli orari individuali” tali da assimilare i singoli lavoratori a veri turnisti. Pertanto, in base alla disciplina contrattuale richiamata, i collaboratori nelle fasce orarie indicate non risultano, in via generale, automaticamente destinati alla riduzione dell’orario settimanale a 35 ore. A quanto detto è opportuno anche aggiungere che i CCNL successivi a quello risalente al 2007 non sono tornati sulla questione della riduzione oraria, in compenso hanno ripreso la disciplina dell’orario di lavoro del personale ATA, stabilendo nel dettaglio che gli strumenti della turnazione degli orari, della flessibilità circa l’inizio e la fine dei turni di servizio, della programmazione plurisettimanale dei turni, alternando periodi di intensificazione e di diluizione dei carici orari in relazione alle esigenze dell’istituto, sono applicabili nell‘organizzazione dell’orario ordinario di servizio, senza che siano previste contropartite di riduzione delle ore di lavoro (artt. da 63 a 66 del CCNL di comparto 2019/21). La richiesta della RSU obbliga comunque l’Amministrazione ad avviare una sessione di confronto sindacale. Il riferimento all’art. 6 del CCNL di comparto 2022/24 è corretto, ma ci si sarebbe aspettati che la RSU facesse riferimento anche all’art. 11, comma 9, lettera b1, dove si tratta la materia specifica dell’l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA. Le azioni operative consigliate sono le seguenti: a. Rispondere tempestivamente alla PEC della RSU, comunicando l’avvio del confronto ai sensi dell’art. 6 del CCNL e proponendo la convocazione per esaminare la questione. Il dirigente scolastico deve ottemperare entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, aprendo il confronto a tutti i soggetti sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione integrativa d’istituto, anche se la richiesta è pervenuta da un membro della RSU. b. Predisporre la documentazione normativa e amministrativa da portare al confronto: Piano delle attività e turni assegnati (con evidenza delle ripetizioni settimanali), rilevazione oraria giornaliera del plesso (giorni/ore di apertura >10 ore), elenco nominativo del personale con l’indicazione dei turni effettivamente svolti, eventuali variazioni programmate o rotazioni, e ogni altro documento che evidenzi la programmazione dei turni. c. Aprire e gestire il confronto garantendo a ciascuna delle parti il tempo necessario ad illustrare e documentare la propria posizione. La verbalizzazione delle posizioni non è prevista ma non è neanche vietata. d. Concordare eventuali altre sedute, se necessarie, tenendo presente che non si può andare oltre i dieci giorni dall’inizio del confronto. e. Il confronto deve obbligatoriamente concludersi con un verbale che riporti le posizioni delle parti. Non è una forma surrogata di contrattazione integrativa d’istituto e quindi non è richiesto che si trovi un accordo. Se il confronto conferma l’assenza della condizione soggettiva (turni fissi), il dirigente dovrà motivare formalmente il diniego. Qualora, invece, dal confronto dovessero risultare posizioni individuali con reale rotazione/oscillazione significativa (non evidenziate a suo tempo nel Piano annuale delle attività), si procederà all’individuazione caso per caso e alla conseguente applicazione della riduzione dove dovuta. Alle richieste specifiche è possibile dare le seguenti risposte: - I turni di lavoro riportati nel quesito non comportano le significative oscillazioni di orario richieste dalla norma contrattuale: - L’organizzazione del servizio del personale ATA prevede turni individuali che non subiscono variazioni nel corso dell’anno scolastico. Pertanto configura dei turni fissi nel tempo. La nota MEF 73072 del 6 giugno 2006 non fa che ribadire il vincolo posto dal CCNL. la Nota dichiara, infatti, che: “Parimenti la riduzione di orario non può essere prevista per il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano”. In altri casi analoghi si è comunque consigliato di interpellare preventivamente per le vie brevi i revisori dei conti, in modo da acquisirne un parere di massima e di evitare eventuali possibili successivi rilievi. La concessione di un beneficio non giustificato dal possesso di requisiti oggettivi potrebbe configurare un danno erariale. È pertanto consigliabile agire con la necessaria accortezza, evitando di subire eventuali forzature sindacali.
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Data di pubblicazione: 14/07/2026
La famiglia presenta una diagnosi per xxxx e chiede un PDP il xx aprile 2026. La scuola risponde che non ci sono i tempi tecnici per predisporre un PDP per l'anno in corso...
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Data di pubblicazione: 14/07/2026
Nel caso di specie è stata concessa l’aspettativa per attività presso organismi pubblici o privati ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs n. 165 del 2001 sino al 31 ottobre 2026. La docente vorrebbe interrompere detta aspettativa per fruire di quella prevista dall’art. 18 co. 3 CCNL 2007 dal 01/09/2026 al 31/08/2027. Intanto si ritiene che l’aspettativa ex art 23 bis possa essere mantenuta in caso di attività lavorativa presso la ASL con un numero maggiore di ore. Infatti, l’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Si ricorda, altresì, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere n. 7147 del 3 febbraio 2021, pubblicato in data 8 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al fatto se - alla luce delle previsioni dell’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - sia possibile concedere al pubblico dipendente l’aspettativa per lo svolgimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso altra Pubblica Amministrazione o organizzazione privata. La Funzione Pubblica, dopo aver ricordato che è vigente nel nostro ordinamento il divieto di cumulo di impieghi pubblici posto dall’art. 65 del DPR n. 3 del 1957, ritiene che - in ragione della sua specialità - l’aspettativa di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 possa trovare applicazione esclusivamente in termini di residualità rispetto ad altri istituti previsti da norme di rango legislativo che disciplinano con maggior dettaglio fattispecie in cui il dipendente pubblico può prestare servizio per un’amministrazione diversa da quella nei cui ruoli è inquadrato e, comunque, subordinatamente alla previa valutazione dell’esigenze organizzative e in funzione del perseguimento di obiettivi di crescita professionale del dipendente interessato. Più specificamente, ad avviso del Dipartimento, l’aspettativa di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 per espressa previsione del legislatore costituisce una deroga del principio dell’esclusività del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione. In assenza di previsioni espresse sul rapporto con il divieto generale di cumulo degli impieghi, la Funzione Pubblica è del parere che tale aspettativa non sia utilizzabile nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con altra amministrazione conseguente al positivo esperimento di procedure a carattere selettivo. ( ma non è questo il caso). La ratio sottesa alla norma, ossia quella di favorire lo sviluppo di esperienze lavorative più articolate da parte dei dipendenti pubblici, dovrebbe riferirsi a situazioni e contesti contigui ma non identici, in modo tale da generare esperienze professionali diverse non altrimenti conseguibili nell’organizzazione di provenienza. La previsione normativa, che pone a carico del soggetto presso cui è svolta la diversa esperienza lavorativa gli oneri relativi al trattamento previdenziale, è sintomatica dell’applicabilità dell’istituto in situazioni non coperte da discipline già tipizzate che consentono il lavoro presso altre amministrazioni. La previsione normativa non attribuisce, pertanto, in capo al dipendente un diritto potestativo al collocamento in aspettativa a fronte di un obbligo di disposizione in capo al datore di lavoro, ma configura un onere dell'amministrazione a valutare in concreto la sussistenza delle condizioni di sostenibilità organizzativa. Pertanto, alla luce dei chiarimenti della Funzione Pubblica: - il possibile ricorso al regime di aspettativa previsto dall'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 deve essere considerato sulla base delle esigenze organizzative dell'amministrazione che la dispone; - in ordine alla possibilità di collocare in aspettativa un dipendente che, avendo partecipato alla selezione per unità di personale non dirigenziale, è stato convocato per la sottoscrizione del relativo contratto di assunzione a tempo determinato, l'Amministrazione dovrà valutare in concreto, sulla base del ponderato esercizio del proprio potere datoriale, l'opportunità della concessione dell'aspettativa di cui trattasi, avuto riguardo, in ogni caso, alle specifiche esigenze organizzative. Per quanto concerne la durata il comma 4 dell'art. 23-bis si limita a prevedere che "nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza"; quindi la durata non deve coincidere con l'anno scolastico o comunque concludersi nello stesso AS come per l'art. 18, c. 3 e del CCNL 2007. La normativa nulla prevede in merito all’interruzione dell’aspettativa; l'ARAN, con l'O.A. del 24 febbraio 2021 CIRS43, ha ribadito, sulla scorta di precedenti pareri analoghi, che l’interruzione dell’aspettativa per motivi di famiglia non è regolata né dall’art. 18, comma 1, del CCNL Scuola del 29/11/2007, né dal D.P.R. n. 3/1957, il quale prevede unicamente la possibilità di revoca ad opera del dirigente scolastico. I pareri Aran citati concernono l'aspettativa per motivi di famiglia ma riteniamo che possano essere applicati anche al caso di specie in via di interpretazione analogica. Nelle nostre precedenti risposte sull’interruzione dell’aspettativa per motivi di famiglia, abbiamo ritenuto che il rientro anticipato non è possibile se dovuto a mera volontà del dipendente ma solo per cause oggettive (es nel congedo straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001 muore il familiare disabile cui il dipendente presta assistenza). Tuttavia, nel caso di specie si tratterebbe di passare da una aspettativa non retribuita ( frazionabile) ad altra aspettativa non retribuita e quindi riteniamo che sia possibile l’interruzione dell’aspettativa ex art. 23 bis con passaggio all’aspettativa ex art. 18 co. 3 CCNL 2007.
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Data di pubblicazione: 14/07/2026
I compensi dei commissari e dei presidenti per gli esami di maturità, anche per il corrente anno scolastico, sono determinati sempre dal D.I. 24 maggio 2007 e dalle relative indicazioni, di cui alla Nota prot. n. 7054 del 2.07.2007 e prot. n. 7321 del 12 novembre 2012 del Ministero dell'Istruzione. I compensi per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono omnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento accessorio. Il MIUR, con la nota prot. n. 5850 del 23.06.2015, ha fornito ulteriori chiarimenti sui compensi stabiliti, al fine di uniformare l'operato delle singole Istituzioni Scolastiche, in relazione ai costi relativi allo svolgimento degli esami medesimi. Relativamente ai tempi di percorrenza, è stato chiarito che, ai fini del calcolo del compenso da corrispondere ai commissari esterni, non assumono alcuna rilevanza nè i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, nè le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento, ecc,), dovendosi fare riferimento esclusivo ai tempi di percorrenza come individuati e definiti dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Interministeriale citato. Pertanto, il compenso da corrispondere per la trasferta al commissario è unicamente quello di cui al QUADRO B - Tabella 1 allegata al D.I. 24.05.2007, spettante in base al tempo di percorrenza tra la sede di servizio o di residenza (dichiarate dagli interessati) e la sede d'esame; tra la sede di servizio e di residenza si considera quella più vicina (sempre in termini di tempo di percorrenza) alla sede d'esame. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci, in vigore all'inizio delle operazioni d'esame. In caso di sedi d'esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza è dato dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Qualora manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata. La circolare Ministeriale n. 104 del 16 aprile 1999 specifica inoltre, a proposito dell'utilizzo dei mezzi pubblici: "La quota del compenso forfettario riferito alla trasferta eventualmente spettante ai componenti le commissioni è determinata in base ai tempi di percorrenza desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci che collegano la località di servizio o di abituale dimora con la sede d'esame, utilizzabili per raggiungere quest'ultima località in tempo utile, desumibile dal calendario dei lavori della commissione, per l'espletamento dell'incarico (per i centri abitati con più stazioni, deve essere presa a riferimento la stazione principale)". Per analogia, pertanto, in caso di utilizzo di pullman, si ritiene debba essere preso in considerazione l'orario di arrivo/partenza al/dal capolinea, considerato stazione di arrivo/partenza principale. In base a tale normativa, dove viene evidenziato l'utilizzo "degli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci", facendo riferimento ai tempi di percorrenza tra la sede di servizio o di residenza (dichiarate dagli interessati) e la sede d'esame, si ritiene che debba essere considerato solo il trasporto extraurbano. In buona sostanza, la scuola sede d'esame coincide con il comune/città in cui è ubicata. Nel caso di specie, si precisa che gli spostamenti all'interno del comune/città ove è ubicata l'Istituzione scolastica sede d'esame, per i quali è previsto il servizio di pullman/autobus urbano, non sono presi in considerazione, dal momento che, come correttamente rilevato dalla scuola, non vanno conteggiati i tempi di percorrenza per gli spostamenti nel territorio servito da mezzi urbani.
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Data di pubblicazione: 14/07/2026
Al dipendente a t.d. in infortunio sul lavoro spetta, ai sensi dell'art. 20 CCNL 2007 (non modificato sul punto dal CCNL 2024), l'intero trattamento retributivo. Infatti, l'art. 20 comma 1 prevede che in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a). Il comma 3 prevede che le suddette disposizioni sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina ( non c’è quindi obbligo di proroga della supplenza) conferita in costanza delle patologie di cui sopra. Pertanto, per tutto il periodo della nomina ed in caso di nuova nomina conferita a dipendente infortunato si applica la disposizione di cui all'art. 20 CCNL 2007 (quindi retribuzione al 100%). La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11737 dell’8 giugno 2016, ha precisato che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, perchè gli stessi, durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro (cfr art. 20 CCNL 2007). Il disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127, comma 2, dispone che “Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”. Rileva inoltre il D.M. 10 ottobre 1985, art. 2, del Ministero del Lavoro (Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL) in base al quale “Le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’art. 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”. Dalle norma sopra citate, ad avviso della Cassazione si evince che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perchè gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro. Successivamente, con l'Ordinanza 07/02/2018 n. 2978, la Suprema Corte ha ribadito che alla stregua delle fonti normative che disciplinano la tutela antinfortunistica dei dipendenti pubblici (cfr artt. 124 e 127, secondo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 del 1965; art. 2 del d.m. 10 ottobre 1985) va escluso il diritto dei suddetti dipendenti all'indennità giornaliera per inabilità temporanea. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finché si protrae la condizione di inabilità ostativa all'espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'infortunato, sicché tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione. Infatti, la tutela economica dei dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro. A nostro avviso, quindi, fino a quando c'è copertura di nomina (o eventuale conferimento di nuova nomina) al dipendente spetta l'intera retribuzione; per i periodi fuori nomina non retribuiti dovrebbe provvedere l'INAIL. Ad ogni modo, in situazioni analoghe a quella di cui al quesito, abbiamo riscontrato (cfr anche precedenti quesiti in argomento) che la prassi dell'INAIL è quella di ritenere che, trattandosi comunque di dipendente pubblico, per il periodo di durata dell'inabilità assoluta temporanea non corrisponde l'indennità temporanea per infortunio, ma che questa deve essere pagata dalla scuola. Atteso ciò, si suggerisce di prendere contatti con la RTS competente per verificare se ci sono prassi in merito ma, a nostro avviso, l'obbligo dell'Amministrazione anche sotto il profilo del pagamento dell'assenza per infortunio è sino alla durata del contratto di lavoro.
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Data di pubblicazione: 13/07/2026
Una docente entra di ruolo in qualità di insegnante di scuola infanzia a tempo pieno dall'01/09/2026 nel nostro Istituto in cui ha sempre svolto attività professionale...
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Data di pubblicazione: 13/07/2026
Come detto in precedenti risposte, l’art. 53, al comma 12, prevede poi che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. Pertanto, dal punto di vista di una mera interpretazione letterale della norma, ogni incarico conferito a personale interno andrebbe inserito in Anagrafe. La nostra posizione ribadita nel corso degli anni, e che ha trovato conferma nelle prassi riscontrate durante i nostri corsi di formazione, è che, per quanto concerne il personale interno, non devono essere inseriti in Anagrafe (e quindi, per completezza, non vanno pubblicati in Amministrazione trasparente) tutti i compensi provenienti dal MOF/FIS liquidati al personale per attività di insegnamento, per attività funzionali o per attività aggiuntive, assegnati dal dirigente scolastico e rientranti nella specifica previsione dell’art. 88 del CCNL 2007 (richiamato dall’art. 40 del CCNL 19.4.2018, a sua volta recepito all’art. 78 del CCNL 18.01.2024). In senso analogico, soccorre anche l'interpretazione fornita in tema di pubblicazione dei dati sul sito dall'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anti Corruzione che con le FAQ (domande frequenti con relativa risposta) in merito agli obblighi di pubblicazione sui siti delle Amministrazioni Pubbliche alla luce del D.Lgs. n. 33 del 2013 c.d. "Decreto Trasparenza", pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha precisato che non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 gli incarichi conferiti a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa (nazionale). Dovranno, invece, essere rilevati tutti gli incarichi per i quali sono stati corrisposti compensi con fondi extra MOF/FIS di provenienza esterna. In buona sostanza, sulla base di quanto previsto dalla normativa interpretata letteralmente, OGNI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, conferito ai dipendenti interni andrebbe inserito in Anagrafe delle Prestazioni. Un'eccezione alla norma generale è costituita dagli incarichi connessi e finanziati con la contrattazione integrativa. Come detto sopra, il combinato disposto tra l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 18 del D.Lgs. 33/2013, esplicitato dall’ANAC, con la FAQ n. 8.2 contenuta nel documento “FAQ in materia di trasparenza sull’applicazione del Decreto Legislativo 33/2013” esclude dall’ambito di applicazione gli incarichi ai dipendenti della scuola finanziati con fondi MOF/FIS. Quindi, stante l’assenza di indicazioni specifiche sul punto da parte del MIM, in merito al quesito posto si ribadisce che, a nostro avviso, vanno comunicati all’Anagrafe delle Prestazioni - e conseguentemente pubblicati - gli incarichi affidati dall’Istituzione Scolastica ai propri dipendenti allorché questi siano assegnati al di fuori degli istituti contrattuali del MOF e, pertanto, nei casi di incarichi retribuiti con fondi extra MOF/FIS come , appunto, nel caso di attività su progetti finanziati da fondi PON, PNRR, POC.
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