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    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Liquidazione degli interessi su sentenze: individuazione della competenza tra dirigente attuale e dirigente originario...
  • La nota allegata al quesito, prot. n. 50106 dell’8 maggio 2026, deve essere letta assieme alla precedente, prot. n. 14736 del 17 marzo 2023 cui la prima rinvia. In base a quanto in esse stabilito, la competenza ad emettere il decreto di liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria ricade sull'istituzione scolastica che ha in carico l'esecuzione della sentenza. Sebbene le note citate non specifichino esplicitamente il caso del personale trasferito, l'analisi della procedura e della documentazione necessaria alla liquidazione degli interessi suggerisce che la competenza appartenga alla scuola che ha emanato il primo decreto (quello della sorte capitale), per le seguenti ragioni: - continuità della procedura. La nota del 2023, nell’intestare alle istituzioni scolastiche la competenza ad adottare il provvedimento di determinazione degli interessi e/o di rivalutazione monetaria, afferma: “Il provvedimento di determinazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, unitamente a tutta la documentazione relativa, dovrà essere trasmesso alla RTS, che provvederà all’emissione dell’ordinativo di pagamento La pratica dovrà contenere i seguenti documenti: copia della sentenza attributiva del diritto; il precedente decreto emesso dal Dirigente Scolastico ed inviato alla RTS, con cui è stata liquidata la sorte capitale; copia del tabulato rilasciato dalla RTS comprovante l’avvenuto pagamento della sorte, con l’indicazione del giorno, mese ed anno di pagamento della quota capitale; tabella con il calcolo degli interessi legali e/o rivalutazione firmato dal DSGA e dal dirigente scolastico; dichiarazione liberatoria dell’avente diritto di non aver percepito somme al medesimo titolo, con l’indicazione degli elementi necessari all’emissione dell’ordinativo di pagamento (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo, modalità di pagamento).” Dunque, la pratica di liquidazione degli interessi deve obbligatoriamente contenere il "precedente decreto emesso dal Dirigente Scolastico ed inviato alla RTS, con cui è stata autorizzata la liquidazione della sorte capitale". Poiché tale atto è stato emesso dalla scuola di precedente titolarità, quest'ultima possiede già parte dei dati necessari per dare seguito alla liquidazione degli accessori del credito; - interlocuzione con la RTS. Per procedere al calcolo, la scuola deve richiedere alla RTS il tabulato comprovante l’avvenuto pagamento della sorte capitale, indicando data e dettagli del versamento già effettuato. La scuola che ha già istruito la pratica è l'interlocutore naturale della RTS per tale verifica; - responsabilità dell'esecuzione. Spetta all'ufficio presso cui è avvenuta la notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto disporre l'esecuzione del pagamento. Una volta che una scuola ha iniziato l'esecuzione emettendo il decreto per la quota capitale, essa rimane responsabile del completamento dell'obbligazione pecuniaria, inclusi gli interessi legali. In conclusione, essendo il decreto degli interessi un atto accessorio e strettamente dipendente dal precedente decreto di liquidazione della sorte capitale, la competenza dovrebbe rimanere in capo all'istituto che ha originariamente gestito l'esecuzione della sentenza. Si è consapevoli, tuttavia, che spesso gli Uffici scolastici regionali e quelli di Ambito gravano la scuola di servizio di adempimenti riconnessi all’esecuzione di sentenze, anche se ne ha già conosciuto altra scuola (quella di precedente titolarità), sulla base – evidentemente – della possibilità di diretta interlocuzione con il lavoratore o con la lavoratrice in caso di contenzioso o di dubbi applicativi. Poiché in materia non vi è un chiaro disposto normativo da applicare, il margine di azione per eventuali disposizioni di servizio da parte dell’USR o dell’Ufficio di Ambito territoriale in direzione diversa da quella indicata è ampio e non censurabile in punto di legittimità proprio per l’assenza di riferimenti giuridici certi. Per questo, come suggerito anche nella nota dello scorso 8 maggio, qualora persistessero dubbi su specifici casi di personale trasferito si consiglia di rivolgersi al proprio Ambito Territoriale per ricevere indicazioni operative puntuali circa la corretta esecuzione delle pronunce giurisdizionali.

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Possibilità di utilizzare ore curriculari in orario pomeridiano, per attività di recupero e potenziamento...
  • Vorrei una informazione in merito alla seguente tematica: l'utilizzo di ore curricolari in orario extra-curricolare pomeridiano. E' prassi consolidata, nella scuola secondaria di primo grado...

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Spettanza dell’indennità di mancato preavviso in caso di risoluzione del rapporto per inidoneità permanente...
  • Esponiamo il caso di 2 collaboratori scolastici per i quali è stata richiesta dalla scuola la visita collegiale in seguito a lunghi periodi di assenza per malattia...

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Certificazione DSA pervenuta dopo il 30 giugno: predisposizione del PDP e gestione degli esami di recupero...
  • In via preliminare, si ricorda che il Disturbo Specifico di Apprendimento è riconosciuto tramite diagnosi certificativa rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, oppure da privati con successiva validazione da parte della ASL. Tale certificazione ha valore legale e costituisce il presupposto per l’adozione, da parte della scuola, delle misure di personalizzazione previste dalla L. 170/2010, tra cui la redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Come chiarito dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, nelle more della formalizzazione del PDP, le istituzioni scolastiche sono comunque tenute ad attivare tempestivamente le misure compensative e dispensative ritenute necessarie, al fine di garantire il diritto allo studio dell’alunno. In questo caso la scuola non può rifiutare la presa in carico della certificazione, che deve essere acquisita. Tuttavia, la redazione formale del PDP richiede una delibera del Consiglio di Classe (CdC). Inoltre, stando quanto previsto dalla normativa, occorrerebbe un periodo di osservazione prima di redigere un PDP che può giungere fino a tre mesi. Poiché nel periodo successivo al 30 giugno i docenti non impegnati negli esami di Stato possono essere in ferie oppure il piano delle attività annuale può non prevedere attività collegiali programmate, la convocazione del CdC e la conseguente stesura formale del PDP possono essere rinviate all'inizio di settembre. Il rinvio è giustificato dall'oggettiva impossibilità di riunire l'organo collegiale, ma non annulla i diritti dello studente. I docenti devono comunque garantire le tutele: secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa l'obbligo di tutela scatta dal momento del deposito della certificazione a scuola, indipendentemente dai tempi tecnici necessari alla scuola per redigere il PDP. Anche in assenza del documento formale, i docenti delegati allo svolgimento e alla valutazione degli esami del giudizio sospeso, devono: • Prendere visione della diagnosi clinica depositata. • Garantire gli strumenti compensativi (es. calcolatrice, formulari, mappe concettuali) e le misure dispensative (es. 30% di tempo in più, riduzione del carico della prova scritta, privilegio della valutazione orale) strettamente necessari e coerenti con il disturbo segnalato. • Annotare dettagliatamente nel verbale d'esame quali strumenti e misure sono stati concessi allo studente. La mancata applicazione delle tutele è un motivo di un eventuale ricorso da parte della famiglia dello studente con DSA Se lo studente affronta gli esami di riparazione senza le misure previste dalla L. 170/10 e l'esito della prova determina la non ammissione alla classe successiva, la famiglia ha solide basi legali per impugnare il provvedimento davanti al TAR. Il TAR non sanzionerà tanto la "mancata firma del PDP" (giustificabile con la pausa estiva e la chiusura delle attività didattiche), quanto il fatto che i docenti, pur sapendo della presenza di una diagnosi di DSA regolarmente acquisita, non abbiano predisposto le tutele minime durante la somministrazione e la valutazione della prova. Il Dirigente dovrebbe quindi emettere una disposizione di servizio rivolta ai docenti della commissione d'esame, indicando di applicare in via transitoria le misure compensative e dispensative desumibili dalla certificazione medica, rimandando la stesura del PDP definitivo entro i primi mesi dell'anno scolastico successivo.

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Calcolo delle ferie e delle festività non godute del personale docente a tempo determinato...
  • In riferimento al quesito posto, ricordiamo preliminarmente il recente intervento della Cassazione sulla monetizzazione delle ferie non godute del personale docente a t.d. Con la Sentenza n. 16530 del 27/05/2026, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c disposto dalla Corte d'appello di Torino, la Cassazione ha affermato nuovi principi di diritto in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute. Questi i nuovi principi di diritto affermati dalla Corte: 1) Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative; 2) analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. Ciò premesso, in presenza dei presupposti per il pagamento delle ferie e delle festività, l'eventuale frazione che si determina sia nelle ferie che nelle festività non si possono sommare trattandosi di istituti diversi. Per quanto concerne la monetizzazione delle ferie non godute - nei casi in cui ovviamente sia ancora possibile - la C.M. 14/10/1999, n. 244 stabilisce le modalità di calcolo del numero dei giorni di ferie maturate nel seguente modo: n. giorni di ferie = n. giorni di servizio che danno titolo alle ferie x 30 o 32 (ferie annue). Più specificamente nella CM viene precisato che per la determinazione del numero dei giorni di ferie maturate si procede moltiplicando i giorni di servizio, che danno titolo alle ferie, per il coefficiente 30 o 32 (ferie annue) e dividendone il prodotto per 360. Il corrispondente compenso sostitutivo si determina moltiplicando il trattamento fondamentale mensile lordo tabellare spettante all'interessato, in base all'anno di servizio, per il numero dei giorni di ferie maturati, come sopra determinato; il risultato viene diviso per 30 ( giorni mensili). Il computo delle ferie viene effettuato con base decimale (due cifre) perché anche la frazione di ferie deve essere retribuita. Nel caso in cui il numero dei giorni di ferie risulti decimale, in quanto anche la frazione di giorno di ferie va retribuita, ai fini del calcolo vanno utilizzate due cifre decimali. Pertanto, nel calcolo del valore economico delle ferie maturate e non godute, questo tiene conto dei giorni validi senza alcun arrotondamento, se non quello finale considerando le due cifre decimali con arrotondamento per difetto o per eccesso. Le modalità di calcolo suesposte valgono per le ferie mentre per le festività – sempre se ovviamente possibile alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione - si pagheranno le giornate intere ( in caso di risultanze decimali opera il meccanismo dell'arrotondamento). Quindi la scuola pagherà 6.83 giorni di ferie e 3 festività ( 2.68 si arrotonda a 3 per eccesso).

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Procedimento disciplinare: integrazione dell'istruttoria mediante acquisizione di una testimonianza non raccolta in fase iniziale...
  • Si deve premettere che il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è governato dal principio inquisitorio, il che significa che l'Amministrazione — nella fase degli accertamenti preliminari come nell'istruttoria successiva alla contestazione — è dominus del procedimento e gode di ampia discrezionalità nella scelta e nella selezione delle fonti di prova. Questa discrezionalità, tuttavia, incontra un limite invalicabile nel diritto di difesa dell'incolpato e nella completezza istruttoria necessaria a sorreggere la motivazione del provvedimento finale. Inoltre, va rammentata la differenza tra gli accertamenti “preliminari” che, nel rispetto del principio di tempestività, precedono la contestazione degli addebiti e l’istruttoria vera e propria che, invece, è volta a verificare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria anche alla luce delle eventuali sollecitazioni che provengono dall’incolpato. Ai fini della contestazione degli addebiti, quindi, non è affatto necessario acquisire la preventiva prova provata della colpevolezza del lavoratore, ma basta che al datore di lavoro sia pervenuta una notizia dell’infrazione sufficientemente circostanziata e plausibile. Ne consegue che nessun obbligo di preventiva audizione della docente sussisteva prima della contestazione. A diverse conclusioni non è dato pervenire nemmeno nella fase successiva alla contestazione. Il dirigente resta dominus del procedimento e conserva ampia discrezionalità istruttoria. Sennonché il punto si sposta sul piano della fondatezza dell’azione disciplinare, essendo evidente che l’omissione in questione potrebbe assumere rilevanza decisiva in sede contenziosa. In sostanza, il lavoratore potrebbe legittimamente dolersi della mancata audizione della predetta docente e chiedere che la stessa sia sentita dal Giudice. E’ di tutta evidenza che qualora le dichiarazioni della stessa fossero completamente favorevoli dal lavoratore, la sanzione sarebbe annullata e il Giudice potrebbe financo ritenere persecutoria la condotta del dirigente che, pur richiesto, abbia disatteso l’istanza di approfondimento istruttorio. Per quanto attiene al profilo procedimentale, la redazione ritiene che si debba scrupolosamente osservare quanto previsto dall’art.55-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Tale norma, al quarto comma, prevede che l’audizione dell’incolpato sia celebrata una volta sola. I termini ivi contemplati sono perentori non solo per la contestazione, ma anche per l’irrogazione della sanzione. Il legislatore ha quindi previsto che nella memoria difensiva l’incolpato possa introdurre elementi di prova o richieste di approfondimento istruttorio. Il dirigente, come detto, è libero di dare corso agli approfondimenti oppure no. Nel quadro descritto la redazione ritiene che sarebbe opportuno procedere all’approfondimento. Sarà pertanto sufficiente acquisire delle dichiarazioni scritte dalla docente in questione a conferma (o confutazione) dei fatti originariamente contestati (la contestazione, si ricorda, cristallizza il fatto e non può essere modificata). Se la dichiarazione assunta fa ritenere insussistente la responsabilità dell’incolpato, il procedimento potrà essere archiviato. In caso contrario, si potrà procedere all’irrogazione della sanzione. Tertium non datur. Eventuali fatti nuovi o dettagli inediti che la docente dovesse riferire restano fuori dal thema decidendum e non possono fondare una sanzione diversa e più grave. Ancorché non previsto da alcuna norma, si potrà consegnare copia documentale del supplemento istruttorio al lavoratore (sufficiente una comunicazione scritta) senza necessità di alcuna nuova audizione o di termini a difesa (la memoria è già stata presentata). Nella motivazione della sanzione si potrà dare conto che la condotta è rimasta confermata anche dal testimone a discarico indicato dall’incolpato

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Aspettativa senza assegni per attività lavorativa esterna: reiterazione in caso di successivi incarichi non continuativi presso enti di ricerca...
  • L’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti". Si ricorda, altresì, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere n. 7147 del 3 febbraio 2021, pubblicato in data 8 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al fatto se - alla luce delle previsioni dell’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - sia possibile concedere al pubblico dipendente l’aspettativa per lo svolgimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso altra Pubblica Amministrazione o organizzazione privata. La Funzione Pubblica, dopo aver ricordato che è vigente nel nostro ordinamento il divieto di cumulo di impieghi pubblici posto dall’art. 65 del DPR n. 3 del 1957, ritiene che - in ragione della sua specialità - l’aspettativa di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 possa trovare applicazione esclusivamente in termini di residualità rispetto ad altri istituti previsti da norme di rango legislativo che disciplinano con maggior dettaglio fattispecie in cui il dipendente pubblico può prestare servizio per un’amministrazione diversa da quella nei cui ruoli è inquadrato e, comunque, subordinatamente alla previa valutazione dell’esigenze organizzative e in funzione del perseguimento di obiettivi di crescita professionale del dipendente interessato. Più specificamente, ad avviso del Dipartimento, l’aspettativa di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 per espressa previsione del legislatore costituisce una deroga del principio dell’esclusività del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione. In assenza di previsioni espresse sul rapporto con il divieto generale di cumulo degli impieghi, la Funzione Pubblica è del parere che tale aspettativa non sia utilizzabile nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con altra amministrazione conseguente al positivo esperimento di procedure a carattere selettivo. È opportuno che le amministrazioni che si debbano esprimere sulla richiesta di aspettativa di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 adottino criteri generali per assicurare la regolare prosecuzione delle attività istituzionali e scongiurare la sussistenza di potenziali conflitti di interesse. La ratio sottesa alla norma, ossia quella di favorire lo sviluppo di esperienze lavorative più articolate da parte dei dipendenti pubblici, dovrebbe riferirsi a situazioni e contesti contigui ma non identici, in modo tale da generare esperienze professionali diverse non altrimenti conseguibili nell’organizzazione di provenienza. La previsione normativa, che pone a carico del soggetto presso cui è svolta la diversa esperienza lavorativa gli oneri relativi al trattamento previdenziale, è sintomatica dell’applicabilità dell’istituto in situazioni non coperte da discipline già tipizzate che consentono il lavoro presso altre amministrazioni. La previsione normativa non attribuisce, pertanto, in capo al dipendente un diritto potestativo al collocamento in aspettativa a fronte di un obbligo di disposizione in capo al datore di lavoro, ma configura un onere dell'amministrazione a valutare in concreto la sussistenza delle condizioni di sostenibilità organizzativa. Pertanto, alla luce dei chiarimenti della Funzione Pubblica: - il possibile ricorso al regime di aspettativa previsto dall'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 deve essere considerato sulla base delle esigenze organizzative dell'amministrazione che la dispone; - in ordine alla possibilità di collocare in aspettativa un dipendente che, avendo partecipato alla selezione per unità di personale non dirigenziale, è stato convocato per la sottoscrizione del relativo contratto di assunzione a tempo determinato, l'Amministrazione dovrà valutare in concreto, sulla base del ponderato esercizio del proprio potere datoriale, l'opportunità della concessione dell'aspettativa di cui trattasi, avuto riguardo, in ogni caso, alle specifiche esigenze organizzative. Per quanto concerne la durata il comma 4 dell'art. 23-bis si limita a prevedere che "nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche ( ma nel caso di specie si tratterebbe di Ente di ricerca pubblico), il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza"; quindi la durata non deve coincidere con l'anno scolastico o comunque concludersi nello stesso AS come per l'art. 18, c. 3 e del CCNL 2007. L’aspettativa in questione può essere concessa anche a scavalco di due anni scolastici. Il docente può, pertanto, dal 1/7/2026 al 1/7/2027 usufruire dell’aspettativa ex art. 23 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. Per quanto concerne l’ulteriore quesito posto, si è sopra evidenziato che nel caso di svolgimento di attività presso amministrazioni pubbliche non c’è un limite di durata. Pertanto, fermo restando quanto detto sopra sulle caratteristiche dell’aspettativa e sui poteri del datore di lavoro, il docente può richiedere nuovamente l’aspettativa dal 1/7/2028 al 1/7/2029.

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Chiarimenti sulla chiusura del CIG a seguito di errata selezione della scheda ANAC su MePA...
  • L’'errore iniziale di aver selezionato la scheda AD3 (prevista per affidamenti pari o superiori a 5.000€) al posto della AD5 (specifica per importi inferiori a 5.000€) ha modificato l'intero flusso esecutivo che l'Orchestratore ANAC si aspetta in cooperazione applicativa PCP/MEPA. Infatti, invece della classica scheda di chiusura semplificata (CO2- associata alla scheda AD5), il sistema ha proposto la scheda di chiusura ordinaria (CO1). L'errore "ERR 79 contratto già presente per partecipante e lotto" si verifica perché la scheda di chiusura che si sta compilando non ha agganciato l'idContratto generato dalla scheda di sottoscrizione precedente (la scheda SC1) che, dall’esame dello screenshot allegato al quesito, non risulta compilata. Non trovando questo ID univoco nel flusso di trasmissione, la piattaforma PCP di ANAC interpreta il comando come il tentativo di registrare un nuovo contratto per lo stesso operatore e per lo stesso lotto, attivando il blocco di sicurezza. Per superare l'errore e trasmettere correttamente i dati a PCP, è necessario fare in modo che il sistema colleghi correttamente la chiusura al contratto già registrato, in base ai seguenti step: - Tornare nella sezione ANACFORM del MePA in cui è visibile la cronologia delle schede ANAC gestite per l’acquisto. - Non tentare di correggere o reinviare la scheda che ha generato l'errore: le bozze già create spesso non aggiornano i link strutturali nascosti. Eliminare completamente la scheda di chiusura in bozza che ha dato l'errore ERR 79 (è eliminabile attraverso la funzione “Cestino" sulla destra). - Individuare e selezionare la scheda di sottoscrizione/stipula ( SC1), compilare i dati necessari e trasmetterla alla PCP - Una volta trasmessa la scheda SC1, generare nuovamente la scheda di chiusura (CO1). Avendo compilato e trasmesso la scheda SC1, la nuova scheda di chiusura dovrebbe acquisire in automatico l'idContratto corretto dalla scheda precedente (SC1). - Quindi: • Inserire nuovamente i dati essenziali richiesti (importo finale liquidato e data di ultimazione della prestazione). • Cliccare su "Comunica con PCP". La trasmissione dovrebbe andare a buon fine, permettendo di chiudere il CIG .

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Compatibilità dell'attività di naturopata con il rapporto di lavoro a tempo pieno del personale docente...
  • La normativa di riferimento sulla possibilità per i docenti di svolgere la libera professione è rappresentata dal comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Detta norma prevede che al personale docente (anche a tempo pieno) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. L'esercizio della libera professione presuppone l'apertura della partita iva. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508, comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ai fini della autorizzazione il dirigente deve valutare che l’esercizio della libera professione: 1. non sia di pregiudizio alla funzione docente; 2. sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio; La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale - regolamentato da apposita normativa - il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico ( es. avvocato, ingegnere etc). Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Ad ogni modo chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Quindi, a partire dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata (ad esempio quelle relative alla ristorazione, alla musica etc) dovrà indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura «Professionista di cui alla legge n. 4/2013». Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR ora MIM). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012, n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020, n. 105 confermata anche in sede di appello). Quindi, (cfr anche Tribunale Modena - Sezione Lavoro - Sentenza 29/05/2020) il personale docente è obbligato a richiedere l’autorizzazione all'esercizio della libera professione con cadenza annuale, stante la specificità, anche oraria, dell’attività di insegnamento e dell’organizzazione scolastica, che si rinnova in forme e orari diversi all’inizio di ogni anno scolastico. La ratio di detto orientamento giurisprudenziale si fonda sul principio che l’amministrazione deve essere portata a conoscenza della persistenza dell’incarico, in modo da poter compiere la verifica di compatibilità in relazione alle nuove condizioni didattiche e all’orario di insegnamento e di servizio. Non sono ammissibili rinnovi taciti, posto che la normativa richiede una previa autorizzazione del direttore dirigente scolastico, incompatibile con l’emanazione di un provvedimento in forma tacita. Nè il pregresso svolgimento, ad opera del medesimo dipendente, di incarichi similari e la comunicazione degli emolumenti percepiti negli anni pregressi al datore di lavoro sono idonei a fondare il ragionevole affidamento che la necessaria autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza sia stata concessa, sicché essa va, comunque, nuovamente richiesta. Inoltre, il docente deve presentare la richiesta anche in caso di assenza dal servizio giustificata dai vari istituti del rapporto di lavoro. Pertanto: - l'attività di cui al quesito può, in linea generale, essere svolta sotto forma di libera professione. Nel richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione tuttavia, la docente dovrà precisare che si tratta per l’appunto di attività libero professionale esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013 (non risulta ancora l'esistenza di un albo nel caso di specie) con possesso di partita iva ( l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva). Alla stessa stregua dovrà dichiarare che non vi è iscrizione alla Camera di commercio il che inquadrerebbe l'attività come commerciale e quindi vietata. Una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione, con la specifica che trattasi di attività esercitata ai sensi della Legge 4 del 2013, il dirigente potrà concedere la suddetta autorizzazione richiesta previa valutazione dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Tuttavia, nel caso di specie la docente dichiara di non essere titolare di partita iva e quindi, a nostro avviso, non si è in presenza di attività professionale ( che presuppone come detto sopra la partita iva) bensì di una mera attività occasionale. Non è possibile quindi una attività professionale occasionale. Infatti, l'esercizio di una attività di lavoro autonomo svolta in forma professionale presuppone il possesso della partita iva senza iscrizione alla Camera di commercio che, invece, connoterebbe l’attività come commerciale e quindi vietata ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165 del 2001 che rinvia agli artt. 60 e 61 del DPR 3/1957 In mancanza di partita iva non si è in presenza di un esercizio di libera professione e quindi il dipendente dovrà precisare la tipologia di incarichi; in tal senso ricordiamo che, in applicazione della normativa sulle incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, gli incarichi extraistituzionali possono essere svolti previa autorizzazione solo se occasionali, non abituali, temporanei e non in conflitto di interessi con l'attività ordinaria a scuola. A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". E’ stato precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Pertanto, in linea generale, se trattasi di attività occasionale (si ribadisce che l’attività è o professionale con partita iva o occasionale) la scuola ai fini della autorizzazione deve verificare i presupposti di cui sopra.

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Aspettativa per motivi di famiglia del personale ATA in part-time verticale: durata massima e criteri di calcolo...
  • L’art. 18 del CCNL 2007 - non modificato dal CCNL 2024 - prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. In sintesi: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art. 70.1, Dpr 3/57); b) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art. 70.2, Dpr 3/57); c) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art. 70.3, Dpr 3/57). Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Infine, si rileva che l’art. 70 citato prevede che “per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione (ora il riferimento è ovviamente al DS) può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”. In sostanza, alla luce di quanto detto sopra è possibile prendere periodi frazionati di aspettativa all'interno del limite massimo di due anni e mezzo in un quinquennio e tenendo conto che il periodo massimo di fruizione continuativa è di dodici mesi calcolato come sopra esposto. Quindi, è possibile richiedere l'aspettativa in modo frazionato per più di due periodi all'interno del limite massimo dei 12 mesi continuativi (ad esempio: 5 gg, poi un mese, poi altri 3 mesi, il tutto anche intervallato da periodi di servizio attivo o in assenza per altri motivi, ad esempio malattia); l'importante è che il limite continuativo di dodici mesi non venga superato fermo restando poi il limite complessivo di due anni e mezzo nel quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Sul concetto di servizio attivo offre utili chiarimenti la circolare del Ministero Difesa 8 luglio 2015 n. 45501 che si riporta in integrale nella parte che qui può interessare "Si ritiene che possano rientrare nel “servizio attivo” (dicitura utilizzata dalla norma contrattuale) anche le assenze (diverse dalla malattia e dalle aspettative) retribuite e che comportano la maturazione dell’anzianità di servizio. Dunque, nella nozione di “servizio attivo” possono rientrare le ferie, i cosiddetti “recuperi delle festività soppresse” (L. 937 del 1977), i giorni di assenza per terapia salvavita, i permessi sindacali retribuiti (quindi anche i permessi retribuiti per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), il distacco sindacale, l’interdizione dal lavoro, i congedi di maternità e paternità, i congedi parentali, i congedi per malattia del bambino, i riposi giornalieri (quindi anche i permessi giornalieri) previsti dal D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, i permessi ex legge 104/1992. Non appare invece riconducibile a “servizio attivo” il congedo di cui all’art. 42, 5° comma, D.Lgs. 151/2001 (che è indennizzato, utile ai fini previdenziali, ma non è computato nell'anzianità di servizio). La malattia non può essere considerata “servizio attivo” (ARAN, orientamento applicativo RAL 1157)". L'ARAN, con l'O.A. RAL_1157 27 giugno 2012 in merito al fatto se i periodi di malattia, successivi al rientro in servizio, siano da considerare esclusi dal “servizio attivo”, ha precisato che la malattia è equiparata al servizio ma non è "servizio attivo e conseguentemente, essa non può essere valutata come servizio attivo". Ciò premesso, il CCNL Scuola nulla dice in merito al calcolo dell’aspettativa per motivi personali (art. 18, comma 1, CCNL 2007) per i dipendenti in part-time. Come rilevato in nostre precedenti risposte, riteniamo applicabile in via analogica l’Orientamento applicativo ARAN del 24/05/2016, n. 1846 relativo al Comparto Enti Locali. L’ARAN ha precisato che per l'esatta applicazione del criterio del riproporzionamento è necessario tener conto delle giornate di lavoro previste come lavorative nell’anno per il rapporto di lavoro a tempo parziale (come risultanti dallo specifico contratto individuale, che a tal fine stabilisce la distribuzione della ridotta prestazione lavorativa nei giorni della settimana, del mese o dell’anno, a seconda della tipologia di tempo parziale verticale adottata). Quindi la scuola, in caso di dipendente in part time verticale, deve procedere al necessario riproporzionamento sia del periodo di aspettativa per motivi personali sia dell’arco temporale di riferimento previsto dal DPR n. 3 del 1957 cui rinvia l’art. 18, comma 1, del CCNL 2007 non modificato dal CCNL 2024 e in detto calcolo, in caso di fruizione continuativa, vanno inclusi anche i sabati e le domeniche come precisato dall'ARAN nel parere sopra citato. Riportiamo l'Orientamento ARAN che è applicabile analogicamente anche per il personale scolastico e dove sono contenute ipotesi di calcolo che la scuola potrà utilizzare in riferimento alla specifica situazione. "Un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale al 30% e con presenza in servizio su due giorni settimanali, ha richiesto sei mesi di aspettativa per motivi personali, ai sensi dell’art. 11 del CCNL del 14/09/2000. Quali sono i termini di concessione dell’aspettativa e la misura della stessa, tenuto conto che l’art. 6, comma 8, del CCNL del 14/09/2000, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, prevede il riproporzionamento delle assenze dal servizio e che l’art. 5, comma 1, del medesimo CCNL prevede che la prestazione non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno? L’art. 6, comma 8, del CCNL del 14/09/2000 stabilisce che, per la particolare fattispecie del rapporto a tempo parziale di tipo verticale, trovi applicazione il principio generale del riproporzionamento sia per il numero dei giorni di ferie, sia per tutte le altre tipologie di legittima assenza del lavoratore previste da fonte contrattuale o da fonte legale (salvo le eccezioni ivi espressamente richiamate). Tale principio, naturalmente, deve essere applicato anche alla specifica fattispecie dell’aspettativa non retribuita di cui all’art. 11 del CCNL del 14/09/2000. Occorre, peraltro, ricordare che la fruizione dell’aspettativa dell’art.11 non forma oggetto di un diritto soggettivo per il richiedente. Infatti, la sua concessione è subordinata ad una preventiva valutazione discrezionale che l’Ente è chiamato ad effettuare relativamente all’assenza di ricadute negative del periodo di aspettativa, anche sotto il profilo della durata, sulle proprie esigenze organizzative e funzionali, nell’ambito dell’arco temporale considerato. Per l'esatta applicazione del criterio del riproporzionamento sarà necessario tener conto delle giornate di lavoro previste come lavorative nell’anno per il rapporto di lavoro a tempo parziale (come risultanti dallo specifico contratto individuale, che a tal fine stabilisce la distribuzione della ridotta prestazione lavorativa nei giorni della settimana, del mese o dell’anno, a seconda della tipologia di tempo parziale verticale adottata). Per maggiori indicazioni sulle modalità applicative della vigente disciplina contrattuale relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale, con particolare riguardo al principio del riproporziona mento, si rinvia agli orientamenti applicativi già predisposti in materia e pubblicati sul sito istituzionale: www.aranagenzia.it, Comparto Regioni-Autonomie Locali, Raccolta sistematica, Titolo IV - Il rapporto di lavoro, Capo V - Flessibilità del rapporto di lavoro, rapporto di lavoro a tempo parziale" che riportiamo. "Alla luce di quanto sopra riportato, con riferimento alla particolare fattispecie prospettata, quindi, l’ente deve procedere al necessario riproporzionamento sia del periodo di aspettativa per motivi personali sia dell’arco temporale di riferimento (il triennio), stabiliti dall’art. 11 del CCNL 14/09/2000 (ovviamente per la scuola il riferimento sono i 2 anni e mezzo - 30 mesi - in un quinquennio - cfr. art. 69 e 70 DPR 3/1957). I periodi di assenza, conseguentemente, sono ridotti in proporzione alle giornate di lavoro previste come lavorative nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale e si computano in relazione alle stesse. Quindi, poiché il dipendente è titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale articolato su soli due giorni in presenza di una settimana lavorativa di cinque giorni per i lavoratori a tempo pieno, si avrà che lo stesso può fruire di un periodo di aspettativa pari ai 2/5 di 12 mesi in un arco temporale corrispondente ai 2/5 di 36 mesi (il triennio). Assumendo che un mese corrisponda convenzionalmente a 30 giorni, la durata massima dell’aspettativa sarà pari a 144 giorni (4 mesi e 24 giorni) nell’ambito di un periodo complessivo di 432 giorni (1 anno, 2 mesi e 12 giorni). Si ricorda che l’aspettativa nella durata prevista può essere fruita al massimo in due periodi (previsione non applicabile al personale scolastico come ricordato sopra per il quale occorre invece ribadire le regole suesposte sulla durata continuativa ed il rientro in servizio attivo superiore a sei mesi). Tenuto conto della regola generale della continuità della fruizione nell’ambito dei due periodi previsti (valida anche per il caso della fruizione dell’aspettativa da parte del lavoratore a tempo pieno), sono ricompresi nel computo del periodo di aspettativa anche le giornate del sabato e della domenica intercorrenti tra due settimane di aspettativa (nonché gli eventuali giorni festivi infrasettimanali ricadenti all’interno dei periodi di aspettativa). Non sono, invece, ricompresi i giorni non lavorativi per il dipendente per effetto del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale. Pertanto, ipotizzando che il dipendente fruisca di un solo periodo continuativo di 144 giorni, lo stesso sarà assente per un totale massimo di 36 settimane (144 giorni divisi per i 4 giorni, comprensivi del sabato e della domenica, fruiti per ogni settimana)". Conclusivamente, in merito al quesito posto, in applicazione dei principi affermati dall'ARAN (fermo restando che il CCNL nulla prevede in argomento) il periodo massimo di aspettativa è da riproporzionare al part time e per verificare i periodi spettanti si potranno seguire i calcoli riportati nel parere ARAN. Quindi, poiché il dipendente è titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale articolato su tre giorni in presenza di una settimana lavorativa di sei giorni per i lavoratori a tempo pieno, si avrà che lo stesso può fruire di un periodo di aspettativa pari ai 3/6 di 12 mesi. Si ritiene quindi corretto il calcolo operato dalla scuola.

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Trasferta per un docente nominato commissario esterno: criteri di applicazione del compenso in caso di residenza e sede di servizio nello stesso comune..
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    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Procedimento disciplinare nei confronti di studenti: diritto di accesso agli atti dei genitori dell'alunno che ha subito il danno...
  • La questione prospettata impone alcune precisazioni preliminari sul concetto di controinteressato. Anzitutto, si rileva come i genitori della “vittima” non possano essere considerati controinteressati all’accesso. Al riguardo, secondo l’art. 22, comma 1, lett. c), della L. 241/1990, tale qualifica spetta, al contrario, ai soggetti — individuati o individuabili — che dall'accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, e cioè gli studenti sanzionati e i loro genitori. Alle medesime conclusioni si deve pervenire laddove la qualifica di controinteressati (rectius: parti necessarie) fosse riferita al procedimento disciplinare stesso. Detto altrimenti: i genitori della vittima avrebbero dovuto essere coinvolti ab origine nel procedimento disciplinare? Ad avviso della redazione la risposta è negativa. L'art. 7 della L. 241/1990, infatti, impone la comunicazione di avvio del procedimento a tre categorie di soggetti: (a) i diretti destinatari del provvedimento finale; (b) coloro che per legge devono intervenire; (c) i soggetti, diversi dai diretti destinatari, ai quali il provvedimento potrebbe arrecare pregiudizio (purché individuati o facilmente individuabili). Nel procedimento disciplinare scolastico, il provvedimento finale (la sanzione) produce effetti diretti esclusivamente sullo studente incolpato. I genitori della vittima non sono destinatari della sanzione. Né esiste una norma — né nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998) né nella L. 241/1990 che preveda il loro intervento obbligatorio nel procedimento. Quanto al "pregiudizio" da provvedimento: può la vittima ricevere un pregiudizio da una sanzione ritenuta troppo lieve? In astratto sì, ma questo pregiudizio non è la tipologia di pregiudizio giuridicamente qualificato al quale si riferisce l'art. 7 della legge n. 241/1990. Il pregiudizio rilevante ex art. 7 è l'incisione diretta di una situazione giuridica soggettiva (es. un proprietario confinante rispetto a un permesso di costruire), non la mera insoddisfazione per l'esito di un procedimento altrui. L'art. 9 della L. 241/1990 accorda una facoltà di intervento a chiunque possa subire un pregiudizio dal provvedimento. Ma si tratta di una facoltà, non di un diritto a ricevere la comunicazione di avvio: l'onere di attivarsi grava sull'interessato. E comunque, anche in questo caso, il pregiudizio deve essere giuridicamente apprezzabile. Il procedimento disciplinare scolastico è strutturalmente un procedimento tra autorità scolastica e studente incolpato. Non è un processo penale in cui la persona offesa ha un ruolo formale. La vittima è un terzo rispetto al rapporto procedimentale. A questo punto occorre chiedersi quale sia, in concreto, l'interesse ad accedere? Al riguardo si deve rammentare che detto interesse dovrebbe risultare dalla motivazione che sorregge l’istanza di accesso documentale. I fatti sono già noti. I genitori sanno che alcuni compagni hanno frugato di nascosto nello zaino del figlio. È un fatto accertato, non ipotetico. Che cosa aggiungerebbe, in termini di utilità concreta, la conoscenza del verbale del Consiglio di classe? O, peggio, delle memorie difensive delle famiglie degli studenti sanzionati? Anche supponendo che i genitori intendessero agire ex art. 2043 c.c. per il danno subìto dal figlio, la condotta di "Frugare nello zaino" — senza sottrazione di beni, senza danneggiamento, senza diffusione di contenuti privati — appare difficilmente integrare un pregiudizio apprezzabile. Nulla, peraltro, inibisce l’eventuale iniziativa penale (denuncia, querela ecc.) che non è subordinata né alla prova della preventiva azione disciplinare, né all’esito della stessa. Sembra piuttosto che i richiedenti vogliano verificare l’operato della scuola, il che collide con quanto previsto dall’art. 24, comma 3, della L. 241/1990: «Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni». Il punto appare esattamente questo: voler sapere «come è stata gestita la cosa» dalla scuola, senza un pregiudizio concreto e attuale a una propria situazione giuridica, è controllo generalizzato. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che l'istanza di accesso non possa essere accolta.

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Docente vincitore di procedure concorsuali in regioni diverse: effetti sulla conferma in ruolo...
  • Il D.M. 226/2022, all’art. 13, disciplina rigorosamente lo svolgimento del colloquio innanzi al comitato di valutazione, prevedendo quanto segue: “1. Al termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’accertamento di cui all’articolo 4, comma 2 e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. 2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta. […]” Una volta compiuti i requisiti di servizio previsti dall’art. 3, comma 1 del D.M. n. 226/2022 (180 giorni di servizio effettivo di cui 120 per attività didattica) e del successivo comma 4 (la formazione per almeno 50 ore), non rientra nella disponibilità del docente neoassunto sottrarsi alla valutazione del periodo di prova da parte del comitato di valutazione e del dirigente scolastico. Nel caso di "impedimenti non derogabili" (come la malattia certificata), l’unica possibilità, infatti, risiede nel rinvio del colloquio e del test di fronte al comitato, consentito una sola volta. Se il docente non si presenta e l'assenza non è motivata da impedimenti inderogabili, il comitato può comunque procedere all'espressione del parere basandosi sulla documentazione disponibile. Se il docente invece ha un impedimento non derogabile, il colloquio – pur in assenza di espressa richiesta del medesimo – deve essere differito una sola volta purché si svolga entro il 31 agosto prossimo, data entro cui il dirigente deve assumere uno dei provvedimenti previsti dall’art. 14 del D.M. n. 226/2022. Tuttavia, se il docente non si presenta neppure nella seconda data individuata, il sistema non prevede ulteriori differimenti o proroghe oltre la fine dell'anno scolastico, poiché il colloquio deve avvenire nell'intervallo tra il termine delle lezioni e la conclusione dell'anno scolastico. Come accade nell’ipotesi di impedimento derogabile, poi, l’assenza al colloquio e al test, anche qualora differiti, non può impedire la valutazione del comitato che avverrà sulla base degli elementi disponibili. Alla luce di quanto sopra riportato pertanto: - una volta compiuti i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. n. 226/2022, il periodo di prova del docente neoassunto è sottoposto alla valutazione del comitato e del dirigente; - non rientra nella disponibilità del docente sottrarvisi. Può solo ottenere il differimento della convocazione dinanzi al comitato per una sola volta ed entro il 31 agosto prossimo, in caso di impedimento non differibile; - la fruizione dell’aspettativa non consente di evitare né la valutazione del comitato né quella del dirigente, se sono comunque adempiuti i requisiti di servizio di cui al citato art. 3; - il docente non può dunque eludere il depennamento dalla graduatoria di merito cui risulta parimenti inserito, se conseguirà – all’esito della valutazione del periodo di prova – la conferma in ruolo, giusto il disposto dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2017, secondo cui il docente, dopo il superamento del test finale e la valutazione positiva, deve essere cancellato da ogni altra graduatoria (di merito, di istituto o a esaurimento).

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Procedimento disciplinare e recupero economico delle ore non prestate nei confronti di una docente cessata dal servizio...
  • Poiché la docente è cessata dal servizio per scadenza naturale del contratto a tempo determinato, senza che fosse stata disposta alcuna sospensione cautelare, e l'infrazione contestabile non è punibile con il licenziamento, opera la regola generale dell'art. 55-bis, comma 9: il procedimento disciplinare si estingue con la cessazione del rapporto. Per completezza si precisa che esiste un precedente isolato della Corte d’Appello di Trieste (sentenza 9 agosto 2017, n. 234) secondo cui, nel settore scolastico, sarebbe consentito irrogare sanzioni conservative ai docenti a tempo determinato anche successivamente allo cessazione del rapporto; tuttavia, la giurisprudenza appare per lo più orientata in senso sfavorevole. La decurtazione dello stipendio per ore non prestate opera sul piano della corrispettività contrattuale, non su quello disciplinare. Se la docente non ha lavorato un certo numero di ore – e ciò risulta oggettivamente dal registro elettronico – l'amministrazione ha il diritto-dovere di non corrispondere la retribuzione per quelle ore, indipendentemente dall'eventuale sanzione disciplinare. I due piani sono distinti e autonomi. In tal senso si richiama la sentenza n.709/2022 della Corte d’Appello di Venezia, pubblicata il 10 febbraio 2023, secondo cui il dipendente non può determinare unilateralmente il proprio orario di lavoro e il datore di lavoro ha il diritto ad effettuare la trattenuta stipendiale. La sentenza è stata confermata dalla Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4118/2025 che ha chiarito che la trattenuta sullo stipendio operata per la mancata prestazione lavorativa e la sanzione disciplinare per l'inosservanza dell'orario operano su piani distinti, il primo attinente alla corrispettività delle obbligazioni, il secondo alla rilevanza disciplinare dell'inadempimento, e non si escludono reciprocamente. In altre parole: la mancata prestazione legittima la trattenuta retributiva a prescindere dall'esito (o dalla stessa attivazione) del procedimento disciplinare. L'evidenza documentale delle ore non lavorate – che il quesito indica come risultante dalle firme sul registro elettronico – costituisce base sufficiente per operare il recupero. Si segnala, per completezza, che in caso di contestazione da parte della docente, l'onere probatorio graverebbe sull'amministrazione, la quale dovrà esibire la documentazione da cui emerge lo scostamento tra orario assegnato e orario effettivamente prestato. La relazione del referente di plesso e le risultanze del registro elettronico costituiscono elementi probatori solidi.

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Assistente amministrativo di ruolo con incarico annuale come docente: calcolo delle ferie al rientro in servizio...
  • Nel caso di specie trattasi di incarico ex art. 70 del CCNL 2024. Pertanto, durante il corrente A.S. e fino al 30 giugno il dipendente è docente a t.d. con relativa applicazione del regime delle ferie anche alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 16530 del 27/05/2026, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c disposto dalla Corte d'appello di Torino, ha affermato nuovi principi di diritto in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute. Questi i nuovi principi di diritto affermati dalla Corte: 1) Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative; 2) analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. Ne consegue che i giorni di sospensione delle lezioni presenti nel contratto a t.d. sono già considerati ferie godute e quindi solo eventuali residui ( dovuti, ad esempio, al fatto che i giorni di sospensione delle lezioni non coprono tutte le ferie, oppure che durante dette giornate il dipendente era assente ad altro titolo) saranno fruiti al rientro il 1° luglio come a.a. nella scuola di titolarità. Ne consegue che, trattandosi di dipendente che fino al 30 giugno 2026 ha svolto servizio come docente a t.d., ha fruito delle ferie nelle modalità suindicate e non si pone il problema quindi di poter fruire di quindici giorni consecutivi come dipendente ATA nel periodo estivo ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2007.

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Progetto "Laboratori innovativi": possibilità di evitare il definanziamento mediante regolarizzazione degli atti...
  • La situazione in cui si trova l'Istituto è molto complessa, ma (purtroppo) comune a molte istituzioni scolastiche che si sono trovate a districarsi tra la sovrapposizione delle rigide scadenze dei progetti Comunitari (PNRR/PON-POC) e l'applicazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). La prudenza dimostrata dall’Istituto nella valutazione del cumulo dei lotti, alla luce della Nota MIM prot. 206159 del 26 novembre 2025, è sintomo di una gestione responsabile: l'art. 14 del Codice vieta infatti il frazionamento artificioso degli appalti e impone il calcolo del valore stimato complessivo sulla base della totalità dei lotti, qualora ascrivibili a un disegno progettuale unitario. Tuttavia, il blocco amministrativo generato dal dubbio procedurale ha fatto collidere l'Istituto con il termine perentorio del 25 maggio stabilito dall'Autorità di Gestione (AdG). Forniamo di seguito un'analisi dettagliata per punti dei singoli quesiti sollevati, finalizzata a suggerire la strategia di gestione del rischio più corretta. 1. Caricamento ex post di atti predisposti e protocollati retroattivamente Reputiamo che tale azione sia da evitare in modo assoluto. Non solo non risolverebbe il problema amministrativo, ma esporrebbe la scuola a gravi responsabilità di natura penale, civile e contabile. Infatti, l’ipotesi di inserire a sistema una manifestazione d'interesse o un atto di indizione con protocollo antecedente al 25 maggio, ma caricato fisicamente ex post, si scontra con due ostacoli insormontabili: • L'impronta digitale delle piattaforme (MEPA/PCP/ANAC/BDNCP/Amministrazione Trasparente): I sistemi informatici di gestione delle procedure di gara e le piattaforme di approvvigionamento digitale (e-procurement) registrano in modo indelebile il timestamp (data e ora esatta) dell'effettivo caricamento del file e della trasmissione dei dati. Un disallineamento temporale tra la data dichiarata nel documento/protocollo e la data di sistema del caricamento viene rilevato automaticamente dagli algoritmi di controllo delle varie piattaforme. • Modificare la successione cronologica del registro di protocollo o inserire un atto formale datato retroattivamente per sanare una scadenza configura il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). Il Dirigente Scolastico e il DSGA, in quanto Pubblici Ufficiali, risponderebbero personalmente di tale condotta. Tale azione non bloccherebbe quindi il definanziamento. Al contrario, in sede di audit o controllo successivo (anche a distanza di anni), l'evidenza di un inserimento tardivo di documentazione retrodatata comporterebbe la revoca automatica del finanziamento per violazione dei principi di buona fede e correttezza, con le conseguenze che ne potrebbero derivare. 2. Definanziamento: revoca parziale o totale Nei progetti PON-POC per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio”, di cui all’Avviso prot. 88643 del 03/06/2025 (DD.MM. 107 e 153 del 2025), il mancato avvio delle attività entro i termini perentori stabiliti dall'Accordo di Concessione e dalle successive note ministeriali comporterebbe, di norma, la revoca totale dell'intero importo finanziato (€ 201.000). In altri termini, l'atto di indizione della procedura di gara (determina a contrarre o atto equivalente) rappresenta l'indicatore fondamentale per dimostrare l'avvio operativo del progetto. Se tale indicatore non viene registrato a sistema entro la scadenza: 1. Il progetto viene considerato "dormiente" o non attuabile nei tempi complessivi del Programma. 2. L'AdG può disporre la riacquisizione delle somme assegnate per destinarle a economie di scala o per evitare il definanziamento dell'intera linea di investimento a livello nazionale. 3. Rimodulazione economica al ribasso per evitare la procedura negoziata La proposta di ridurre l'importo del progetto sotto la soglia dei 140.000 euro per poter procedere tramite affidamento diretto (evitando così la RdO evoluta o la procedura negoziata) presenta, a nostro avviso, evidenti profili di irregolarità e inefficacia nella fase attuale: • Divieto di elusione delle soglie comunitarie: L'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 vieta esplicitamente di frazionare o rimodulare un appalto al solo fine di sottrarlo alle disposizioni del Codice relative alle soglie comunitarie e alle procedure ordinarie. Una riduzione volontaria e drastica del budget, operata al solo fine di utilizzare l'affidamento diretto, verrebbe censurata come un'elusione delle regole di concorrenza. • Mancata autorizzazione preventiva: Qualsiasi variazione strutturale del progetto (progetto inteso come quadro economico e obiettivi didattici) dovrebbe essere preventivamente autorizzata dall'AdG. Poiché il termine del 25 maggio è scaduto, è possibile che l’Autorità non ammetta modifiche retroattive del quadro economico per sanare l'inerzia procedurale. Si consiglia comunque di chiedere formalmente la valutazione di rimodulazione del progetto da parte dell’Autorità, ma di non attuare unilateralmente riduzioni volte a rientrare nei limiti per l’affidamento diretto (con conseguente rischio di contestazione per frazionamento artificioso). 4. Strategia operativa Reputiamo non opportuno per l’Istituto rassegnarsi alla perdita del progetto senza tentare una difesa formale, soprattutto a tutela del lavoro svolto dai docenti e per scongiurare eventuali contestazioni formali all'organo di vertice della scuola per "inerzia amministrativa". Suggeriamo pertanto di avviare formalmente un procedimento amministrativo secondo le fasi sequenziali sotto indicate: - Fase 1: Interlocuzione formale in regime di "Autotutela" Siamo dell’avviso che sia necessario l’invio tempestivo di una comunicazione ufficiale (tramite PEC) all'Autorità di Gestione, strutturata come istanza di proroga straordinaria o di rimessione in termini. Riteniamo che nella nota (a firma del Dirigente Scolastico) dovrebbero essere evidenziati, in maniera oggettiva, i seguenti punti: • Precisare che la scuola ha agito nel pieno rispetto del D.Lgs. 36/2023 e della stessa Nota MIM del 26 novembre. L'adeguamento alle linee guida ministeriali sul cumulo dei lotti ha imposto l'adozione di una procedura complessa (Procedura negoziata/RdO evoluta), richiedendo tempi di studio, progettazione tecnica e coordinamento mai affrontati prima dall'istituto. • Sottolineare che l’Istituto ha formalmente interrogato l'AdG tramite ticket proprio per operare in sicurezza giuridica, e che il tempo intercorso per la valutazione interna era finalizzato a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa ed evitare contenziosi da parte degli operatori economici. • Allegare i verbali del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto e i gruppi di lavoro che dimostrano come la progettazione didattico-tecnica dei due laboratori (Informatica e Meccanica) sia interamente conclusa. Fase 2: Gestione del "Preavviso di Rigetto" (Art. 10-bis L. 241/90) Nel momento in cui l'AdG dovesse avviare formalmente la procedura di definanziamento, dovrà inviare alla scuola una comunicazione di Avvio del procedimento di revoca o un Preavviso di rigetto. • Dalla ricezione di quell'atto, la scuola ha 10 giorni di tempo per presentare memorie scritte e osservazioni formali. • In quella sede dovranno essere formalizzate le medesime ragioni espresse nella Fase 1, chiedendo la concessione di un termine di grazia (es. 15 giorni) per il “lancio” della RdO evoluta su MePa, dimostrando di averla già strutturata in bozza ( con tutta la documentazione occorrente), di essere in procinto di acquisire i codici CIG e di pubblicare la conseguente decisione. A parziale conforto, si rappresenta infine che, in base alle nostre informazioni, non è infrequente che l’Autorità di Gestione, a fronte di situazioni generalizzate di ritardo dovute a cause oggettive, conceda riaperture straordinarie dei termini o sanatorie ex lege.

    Data di pubblicazione: 30/06/2026

  • Docente di ruolo assunto presso azienda privata: spettanza dell'aspettativa e normativa applicabile...
  • Il docente potrà richiedere - con le precisazioni che seguono - l'istituto previsto dall'art. 18, comma 3, del CCNL/2007 il quale prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro anche per superare un periodo di prova. Non vi è alcuna preclusione in merito al datore di lavoro (pubblico o privato) presso cui dovrà essere svolta l'attività lavorativa o superato il periodo di prova. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Nel quesito si precisa che il docente è in possesso di lettera di impegno all'assunzione a tempo pieno e indeterminato. Ciò premesso, nessun problema se il contratto con l’azienda farmaceutica fosse a t.d.; il dipendente potrebbe tranquillamente fruire dell’aspettativa. Se però la proposta lavorativa dell’azienda è rappresentata da un contratto a tempo indeterminato, il dipendente può anche chiedere l'aspettativa ex art. 18, comma 3 CCNL 2007 per superare il periodo di prova presso l’azienda farmaceutica ma, una volta superato detto periodo, trattandosi di contratto a t.i. presso datore di lavoro privato dovrà scegliere se rimanere come dipendente della scuola o dimettersi per continuare nel nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato non potendo coesistere contemporaneamente due contratti di lavoro a tempo indeterminato.

    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Convenzione tra Comune e scuola per l'apertura anticipata del cortile scolastico: ripartizione delle responsabilità...
  • Il quesito investe tre distinti piani: la fattibilità giuridica della convenzione proposta dal Comune, la distribuzione della responsabilità tra ente locale e dirigente scolastico e la modulabilità temporale dell'accordo. L'analisi non può tuttavia prescindere da un dato ordinamentale preliminare che ne condiziona l'intera impostazione. Il cortile di accesso, in quanto pertinenza dell'edificio scolastico, appartiene al patrimonio indisponibile dell'ente locale con destinazione a uso scolastico, ai sensi degli articoli 86 e 87 del D.lgs. n. 297/1994. Ne consegue che il Comune non ha il potere di modificarne la destinazione, nemmeno attraverso la dichiarazione di "suolo pubblico" per una determinata fascia oraria, e che tale limite non è disponibile per nessuna delle parti, neppure di comune accordo. In una fattispecie analoga in cui il Sindaco aveva tentato di intervenire attraverso ordinanza contingibile e urgente il TAR Veneto (sentenza n. 5160/2002) ha chiarito che in presenza di una condizione di pericolo stabile non sono ammissibili provvedimenti “extra ordinem”, ma misure altrettanto stabili da ricercare nell'ambito dei poteri ordinari delle amministrazioni competenti, nel rispetto delle rispettive attribuzioni. A maggior ragione non è ammissibile che il Comune intervenga sulle pertinenze scolastiche attraverso una convenzione che ne alteri la destinazione d'uso. Ma anche volendo prescindere da questo limite, la convenzione non raggiungerebbe il risultato auspicato sul piano della responsabilità. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità ha costruito nel tempo un orientamento del tutto consolidato. Il punto di partenza è la sentenza della Corte di Cass. n. 1623/1994 secondo cui ogni volta che l'amministrazione tollera che il minore entri anche solo di fatto nella sua area, quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico, come il cortile lasciato aperto in momenti non occupati da attività scolastica, se ne assume la responsabilità, anche per fatti avvenuti al di fuori dell'orario di lezione. Tale principio è stato poi applicato con specifico riferimento al cortile pre-ingresso dalla Cassazione (sentenza n. 22752/2013) che ha ritenuto responsabile la scuola e il Ministero per non aver organizzato un servizio di vigilanza sui bambini che sostavano nel cortile antistante dopo l'apertura del cancello in attesa di entrare in classe, precisando che tra le pertinenze scolastiche rientra il cortile del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stanziamento degli alunni prima di entrarvi. Sempre la Cassazione, con sentenza n. 14701/2016, ha ulteriormente chiarito che la responsabilità della scuola ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro si trovano legittimamente nell'ambito della scuola, con il dovere di organizzare la vigilanza sia in relazione all'uso degli spazi comuni durante l'entrata e l'uscita, sia sul controllo dei materiali in uso. Da ultimo, la Corte di Cassazione civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 21255/2022, ha ribadito che tale dovere di organizzare la vigilanza mediante l'adozione delle opportune cautele preventive sussiste sin dall'ingresso degli alunni nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici. Ne discende con assoluta chiarezza che il semplice fatto di aprire i cancelli alle 7.30, indipendentemente da qualsiasi accordo convenzionale con il Comune, determina in capo alla scuola l'assunzione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni che vi accedono. Una convenzione non può trasferire questa responsabilità al Sindaco, perché essa sorge per effetto della situazione di fatto e non del titolo formale di disponibilità dello spazio. Il fondamento civilistico è duplice: da una parte l'articolo 2048 c.c. che pone una presunzione di culpa in vigilando a carico degli insegnanti e, per estensione organizzativa, del dirigente; dall’altra, l'articolo 2043 c.c., in combinato con l'articolo 25 del D.lgs. n. 165/2001, che pone in capo al dirigente la responsabilità gestionale dell'istituzione, ivi compresa la sicurezza degli ambienti. Va aggiunto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 297/1994, spetta al Consiglio di Istituto deliberare le modalità di vigilanza degli alunni durante l'ingresso e l'uscita. Ne discende che qualsiasi modifica alle modalità di accesso non potrebbe dunque essere disposta dal dirigente da solo né concordata con il Comune senza il previo intervento deliberativo dell'organo collegiale competente. Quanto alla modulabilità temporale, la domanda se sia possibile escludere il cortile dalle pertinenze scolastiche solo nella fascia 7.30-8.00 non ha risposta affermativa praticabile. Il vincolo di destinazione non è suscettibile di modulazione temporale per via convenzionale: sottrarre formalmente il cortile alle pertinenze scolastiche richiederebbe un procedimento di variazione della destinazione d'uso che non è nella disponibilità delle parti. L'unica soluzione che compone in modo giuridicamente corretto le esigenze del Comune è l'attivazione di un servizio di pre-scuola, di competenza dell'ente locale ai sensi degli articoli 128 e 132 del D.lgs. n. 112/1998, dell'articolo 13 del D.lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 328/2000. Il servizio può essere svolto con la necessaria adesione volontaria dei collaboratori scolastici, opportunamente incentivati con oneri a carico del Comune che ne finanzia il servizio e ne assume la responsabilità organizzativa; i collaboratori esercitano la sorveglianza nella fascia anticipata in forza di uno specifico incarico retribuito; la scuola partecipa all'accordo senza assumere oneri aggiuntivi non coperti dall'ente locale. In questo modo la responsabilità è correttamente allocata in capo a chi esercita in concreto la sorveglianza e il Comune consegue l'obiettivo di sgravare la viabilità esterna senza produrre un'indebita traslazione di responsabilità sul dirigente scolastico. A parere della redazione il dirigente è pertanto legittimato – e si direbbe tenuto – a rappresentare al Comune queste criticità per iscritto, declinando la proposta convenzionale e indicando nel servizio di pre-scuola la via corretta per affrontare il problema.

    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Voto di comportamento e assenze: è legittimo escludere il 10 nel caso di superamento di una soglia fissata dal Collegio docenti?
  • Spett.le Italiascuola desidero sottoporre alla Vs cortese attenzione il seguente quesito. In occasione degli ultimi scrutini finali, in una classe xxxx di scuola secondaria...

    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Congedo straordinario per assistenza a familiare con disabilità grave: rilevanza della presenza di un fratello convivente pensionato...
  • Il congedo in oggetto è un congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con disabilità grave (riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3).Questo congedo piò essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti, siano essi del settore privato che del comparto del pubblico impiego, sia con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che con un contratto di lavoro a tempo determinato nel limite della vigenza del contratto, siano essi con un rapporto di lavoro a tempo pieno o in part-time. Per legge, per poter usufruire del congedo è condizione inderogabile il rispetto dell’ordine di priorità: 1. Coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto, conviventi 2. Padre o madre, anche adottivi o affidatari 3. Figlio/a convivente 4. Fratello o sorella convivente 5. Altri parenti o affini entro il terzo grado conviventi Le condizioni per le quali è possibile la degradazione in favore del legittimato successivo sono tassative e ricorrono esclusivamente in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto avente priorità a fruire del beneficio. Come si rileva, tranne che per i genitori è richiesta la convivenza con il familiare disabile, sia come stessa residenza (cfr. Circolare n. 3884 del 18/02/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, come dimora temporanea (applicazione dell’art. 32 del DPR n. 223/1989). È altresì possibile, instaurare la convivenza dopo la presentazione della domanda, purché entro l'inizio del congedo (Corte Costituzionale sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018). Il congedo non può essere fruito durante il ricovero a tempo pieno del familiare, può essere richiesto a giorni a mesi o per intero anno. La norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il famigliare lavoratore che provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili. Si segnala per eventuali approfondimenti la circolare della Funzione Pubblica 1/2012 Le Amministrazioni pubbliche, scuola compresa, così come per la gestione per il settore privato da parte dell’INPS, prima dell’assenza dal servizio, sono tenute a verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata a corredo di qualsiasi istanza presentata, procedendo alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ricevute, in conformità degli artt. 71 e 72 del DPR n.445/2000, in genere, in particolare, se trattasi la prima domanda presentata dall’interessato al congedo. Al riguardo la stessa legge fissa un termine massimo di 30 giorni per la verifica di questo specifico diritto a sostegno e per l’assistenza al familiare disabile con connotazione di gravità. In merito alle motivazioni di cui al quesito, la legge non preclude la possibilità di escludere il suddetto diritto al lavoratore dipendente se in famiglia è presente un familiare pensionato. Questa specifica condizione, infatti, e avvalorata dal fatto che il congedo, “cosiddetto straordinario” è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave. Quindi, a parità di diritto nelle linea dei familiari avente diritto del figlio per il genitore, il diritto può essere riconosciuto al Collaboratore Scolastico, figlio convivente della persona con disabilità grave.

    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Possibilità di prorogare un contratto di assistente amministrativo per un numero di ore inferiore a quello autorizzato...
  • Le proroghe dei contratti del personale ata dopo la fine dell'anno scolastico sono autorizzate per esigenze particolari delle istituzioni scolastiche, sulla base dell'art. 1 comma 7 del regolamento delle supplenze D.M. 430\2000 tuttora vigente e della circolare n. 8586\2009, entrambe richiamate ogni anno con altrettante note ministeriali . L'ultima nota è la n. 12049 \2026 nella quale è specificate che ai sensi delle norme sopra citate le scuole possono richiedere l'autorizzazione a prorogare i contratti all'USR competente per territorio, indicando i motivi che giustifichino tali proroghe . In generale sono richieste proroghe dei contratti originari per l'orario di servizio ad essi relativo, non è fornita alcuna precisazione su l'eventuale riduzione dell'orario di tali contratti. Pertanto nel caso sottoposto se l'assistente amministrativo accetta la proroga soltanto per la metà dell'orario del suo precedente contratto e la scuola ha necessità di avere comunque la disponibilità anche ad orario ridotto d tale dipendente, potrà far presente la situazione all'USR , richiedendo l'autorizzazione per al proroga di sole 18 ore , in relazione alle esigenze del periodo

    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Graduatorie ATA, errori di compilazione dell’istanza e valutazione del servizio di ruolo: quali margini per il soccorso istruttorio?
  • Gentile redazione, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un quesito abbastanza urgente, relativo alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche...

    Data di pubblicazione: 25/06/2026

  • Definizione dei criteri di selezione negli avvisi per incarichi interni ed esterni: quali competenze degli organi collegiali?
  • La questione posta si inscrive nel più ampio perimetro dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, rendendo necessario chiarire preliminarmente quale sia il riparto di competenze tra gli organi della scuola, poiché una sua errata ricostruzione, frequente nella prassi, genera atti deliberativi viziati o, all'opposto, una indebita concentrazione di potere discrezionale in capo al solo dirigente scolastico. La competenza del Consiglio di Istituto in materia è definita dall'articolo 10, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994 e, con specifico riferimento all'attività negoziale, dall'articolo 45, comma 2, lettera h), del D.I. n. 129/2018 che attribuisce all'organo la determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. Si tratta di una competenza di indirizzo e non di gestione in quanto il Consiglio non può e non deve scendere al livello di dettaglio delle singole procedure, pena la violazione del riparto funzionale tra organo collegiale di governo e organo monocratico di gestione, così come delineato dal D.lgs. n. 165/2001 e confermato, per le istituzioni scolastiche, dal DPR n. 275/1999. Ne consegue che la tabella di valutazione dei titoli, con l'indicazione delle voci di punteggio e dei relativi pesi, non può essere oggetto di deliberazione consiliare, in quanto dipende strutturalmente dal tipo di incarico che si intende conferire e dal profilo professionale ricercato. A titolo di esempio, ciò che è pertinente e proporzionato per la selezione di un esperto in didattica inclusiva non lo è necessariamente per quella di un formatore in materia di sicurezza sul lavoro, con la conseguenza che fissare in via generale e astratta tali tabelle significherebbe irrigidire indebitamente l'azione amministrativa ed esporla a censure per sproporzione o incoerenza rispetto all'oggetto del singolo incarico. Ciò che invece compete al Consiglio è la fissazione di principi generali di cornice – l'obbligo di pertinenza dei requisiti di accesso rispetto all'oggetto dell'incarico, il criterio di proporzionalità nella definizione dei titoli valutabili, l'indicazione delle macro-categorie di elementi suscettibili di valutazione quali titoli di studio, esperienze professionali e certificazioni specifiche – i quali, ove deliberati, costituiscono un vincolo per il dirigente che conserva piena discrezionalità tecnica nella loro declinazione concreta per ciascuna procedura, ma entro un perimetro predeterminato e pubblicamente conoscibile. La definizione puntuale dei requisiti di accesso e delle griglie di valutazione rientra infatti nella competenza gestionale del dirigente scolastico, ai sensi degli articoli 25 del D.lgs. n. 165/2001 e 3 del DPR n. 275/1999, fermi restando i principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. La prassi di definire i criteri avviso per avviso non è dunque di per sé illegittima, a condizione che ciascun avviso rechi una motivazione coerente e verificabile delle scelte operate e che i criteri adottati siano resi pubblici prima della valutazione dei candidati; il rischio che essa genera non è quello della illegittimità strutturale, bensì quello della vulnerabilità procedimentale, poiché in assenza di un atto di indirizzo generale del Consiglio ogni singola procedura è più esposta a contestazioni per disparità di trattamento o per costruzione dell'avviso in modo orientato verso un determinato candidato. Quanto alla distinzione per tipologia di destinatario, per gli incarichi al personale interno il fondamento normativo si rinviene nel CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 e nel D.lgs. n. 297/1994 e non vi è alcuna norma che imponga una delibera collegiale per la definizione dei criteri di ogni singola selezione, sebbene sia buona prassi richiamare nell'avviso i principi generali eventualmente fissati dal Consiglio. Per gli incarichi a esperti esterni, invece, il riferimento normativo cardine è l'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 – qualificato dal Quaderno MIM n. 3 (aggiornamento aprile 2025) come norma cardine della disciplina generale in materia di incarichi individuali – che esige, tra l'altro, che durata, oggetto e compenso siano preventivamente determinati e che la prestazione sia di natura altamente qualificata, imponendo altresì il previo accertamento dell'oggettiva impossibilità di fare fronte al fabbisogno con le risorse interne, in ossequio al principio di autosufficienza organizzativa ribadito anche dall'articolo 43, comma 3, del D.I. n. 129/2018, con la conseguenza che la predeterminazione dei criteri di selezione si configura non come esigenza di mera buona prassi, bensì come presupposto di legittimità della procedura, la cui definizione puntuale rimane nella sfera gestionale del dirigente, che li declina avviso per avviso nel rispetto dei principi generali fissati dal Consiglio di Istituto.

    Data di pubblicazione: 25/06/2026

  • Tetti di spesa dei libri di testo e adozioni in continuità: come gestire gli sforamenti nelle classi successive?
  • La questione sollevata coinvolge un nodo critico della normativa in tema di adozione dei libri di testo: la contraddizione normativa tra l'obbligo di confermare i testi per continuità e il minore importo dei tetti di spesa nelle classi intermedie (come la classe seconda della scuola secondaria di primo e secondo grado). Sebbene la verifica della somma dei tetti di spesa nel triennio si ponga nell’alveo della finalità perseguita dalla legge (ovvero il contenimento della spesa complessiva per le famiglie), essa non trova alcun fondamento normativo dal momento che: - il D.M. n. 51/2026 stabilisce i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria in relazione a ciascun anno di corso; - i controlli dei revisori dei conti e degli Uffici scolastici regionali vengono effettuati esclusivamente alla luce dei tetti stabiliti dal D.M. e dunque su base annuale e per singola classe. Pertanto, un risparmio nella classe prima non può legittimamente "compensare" uno sforamento nella classe seconda. Come poter operare in una simile situazione? Ovviamente, oltre alla adozione, quanto più possibile estesa, di testi unici nella classe prima, il dirigente scolastico può ricorrere al meccanismo di flessibilità previsto dal D.M. n. 51/2026, utilizzando la possibilità di incremento del tetto di spesa del 20%. In tal caso, è necessario che il collegio dei docenti motivi espressamente lo sforamento con l'impossibilità di rispettare il tetto ridotto della classe seconda a causa dei testi già adottati in prima. Lo sforamento deve essere parimenti approvato con apposita delibera del consiglio di istituto. Si suggerisce, inoltre, come fatto in altri pareri, di valutare l’adozione degli strumenti alternativi ai libri di testo, sollecitando i docenti – in coerenza con il PTOF – a vagliare la possibilità di utilizzo di risorse digitali presenti all’interno della scuola, della biblioteca scolastica, di abbonamenti a riviste e quotidiani o a biblioteche digitali. Si ricorda peraltro che dal 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria eroga contributi alle scuole che sottoscrivono abbonamenti come quelli citati: https://informazioneeditoria.gov.it/it/misure-di-sostegno-alleditoria/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/.

    Data di pubblicazione: 25/06/2026

  • In caso di giudizio sospeso la scuola può comunicare tutti i voti a giugno o solo dopo lo scrutinio di agosto?
  • Si chiede come l'Istituzione scolastica secondaria di secondo grado debba comportarsi in merito agli aspetti comunicativi dei giudizi sospesi agli scrutini di giugno...

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