Data di pubblicazione: 22/06/2026
Premesso che non esiste, ad oggi, un progetto nazionale ministeriale denominato “scuola secondaria di primo grado ad indirizzo sportivo”, ma che è stato stipulato nel 2023 un accordo di rete finalizzato a elaborare un progetto da portare poi all’attenzione del Ministero per attivare una eventuale sperimentazione nazionale, nel caso prospettato dal quesito possono essere utilizzati gli strumenti previsti dal DPR 275/99 e dalla Legge 107/2015 per l’adattamento del curricolo nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa. Quindi, una sezione o un percorso ad “indirizzo sportivo” nella scuola secondaria di I grado può essere introdotto come declinazione del curricolo e come potenziamento delle attività di scienze motorie e sportive nell’ambito dell’autonomia scolastica, previa formalizzazione tramite progetto didattico e deliberazioni degli organi collegiali. Procedura operativa consigliata (passi concreti) 1) Costituzione del gruppo di progettazione - Il Dipartimento di scienze motorie e sportive redige un progetto articolato che descriva obiettivi didattici, monte ore aggiuntivo previsto, metodologia, criteri di accesso degli alunni, valutazione, spazi e attrezzature necessarie, eventuali partner esterni (es. CONI, enti sportivi locali) e stima fabbisogno di personale. 2) Delibere degli organi collegiali - Il Collegio dei Docenti valuta e delibera il progetto motivando la coerenza con il curricolo dell’Istituto e con il PTOF. - Il Consiglio d’Istituto delibera aspetti organizzativi e di bilancio (es. impegno di risorse, uso del Fondo d’Istituto, eventuali contributi volontari delle famiglie, modalità di funzionamento della sezione). - Il progetto e le relative delibere devono essere inseriti nel PTOF come declinazione dell’offerta formativa. 3) Verifica della compatibilità con l’organico - Utilizzare la cattedra di potenziamento prevista nell’organico dell’autonomia (la risorsa indicata dalla scuola) per coprire le ore aggiuntive: la dotazione organica dell’autonomia è lo strumento attraverso cui la scuola dispone delle ore/posti per potenziare attività curriculari. - Verificare la compatibilità del progetto con l’organico provinciale/regionale: se la sezione richiede risorse aggiuntive non presenti nella dotazione, è necessario segnalare all’Ufficio Scolastico provinciale/regionale la necessità di verifica/integrazione delle dotazioni organiche. 4) Comunicazione all’Ufficio Scolastico - Se si tratta di una innovazione interna (p.e. potenziamento con le risorse dell’organico dell’autonomia) non è necessario richiedere una specifica autorizzazione ministeriale; è però buona prassi informare l’Ufficio Scolastico territoriale in fase di programmazione, soprattutto se si richiede una variazione o un adattamento nell’organico dell’autonomia. 5) Aggiornamento PTOF e informazione alle famiglie - Il progetto va inserito nel PTOF e reso trasparente alle famiglie (informativa, modalità di accesso e criteri di selezione, eventuali contributi sempre di carattere volontario). 6) Aspetti organizzativi, gestione docenti e retribuzioni - Copertura oraria: la cattedra di potenziamento prevista nell’organico dell’autonomia può essere utilizzata per attribuire le ore di potenziamento; la gestione delle ore è svolta secondo le norme vigenti su organico e incarichi. - Compensi: eventuali incarichi aggiuntivi o attività che richiedano compenso sono regolati dalla contrattazione di istituto e possono essere finanziati con il Fondo dell’Istituzione scolastica (FIS) o altre risorse a disposizione; non esistono retribuzioni automatiche al di fuori di quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa. - Procedure di nomina: l’utilizzo di docenti interni, incarichi a tempo determinato o nomine con supplenze segue le norme ordinarie sull’assegnazione delle ore e sulle graduatorie. 7) Verifica di idoneità dei locali e sicurezza - Valutare spazi, attrezzature e requisiti di sicurezza per le attività sportive; il DSGA e il responsabile per la sicurezza devono verificare la conformità alle norme di sicurezza e antinfortunistiche. Tempi e pianificazione - Per attivare la sezione a partire dall’anno scolastico 2027/28 è necessario predisporre il progetto e le deliberazioni nell’anno scolastico precedente, per poter inserire la proposta nel PTOF e verificare la compatibilità con la dotazione organica prevista per l’a.s. 2027/28. È opportuno concordare le necessità di organico e di eventuali adeguamenti strutturali con l’Ufficio Scolastico territoriale entro i tempi utili per la definizione dell’organico.
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
Si ritiene che il divieto di fumo, nei locali dell’edificio scolastico, esteso a tutte le pertinenze con specifico atto di autoregolamentazione adottato dall’istituzione scolastica, debitamente segnalato unitamente al nominativo del personale autorizzato a vigilare sul rispetto del divieto, nonché ad accertare le violazioni ai fini della successiva contestazione in coerenza con la L. 689/1981, vada inteso come vigente in modo assoluto per l’intero arco delle 24 ore giornaliere indipendentemente dalla presenza degli studenti, del personale della scuola o da eventuali visitatori. Qualora in determinate fasce orarie i locali e le pertinenze dell’edificio scolastiche siano utilizzati da associazioni o terzi ai quali gli spazi sono stati affidati in concessione dall’ente proprietario o in uso temporaneo e precario dall’istituzione scolastica stessa ai sensi e nei limiti dell’art. 38 del D.I. 129/2018, si ritiene che l’istituzione scolastica debba sottoscrivere con il concessionario apposita convenzione o accordo nel quale si specifica la vigenza del divieto di fumo anche nella fascia oraria interessata dalla concessione o dell’uso temporaneo e precario, pretendendo che nell’accordo si individui il soggetto preposto a vigilare sull’attuazione del divieto sul quale non potrà non ricadere la responsabilità di eventuali trasgressioni non segnalati all’istituzione scolastica. Si ritiene, a tal proposito, del tutto ammissibile che nell’accordo sia prevista espressamente una clausola di sospensione o addirittura, nei casi più gravi, di risoluzione dell’accordo stesso in caso di inerzia da parte del concessionario qualora si verifichi una violazione del divieto da parte di soggetti che utilizzano gli spazio dell’edificio scolastico per le attività oggetto della concessione degli spazi stessi, ferma restando la disciplina prevista negli atti di autoregolamentazione interna qualora sia contestualmente presente negli spazi personale della scuola.
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
Allo stato attuale e alla luce della più recente giurisprudenza, come possono essere valutate le richieste di ferie dei docenti che vanno dal termine delle lezioni al termine delle attività...
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
Sintesi del principio normativo di riferimento - La riduzione della durata dell’unità oraria (es. ora da 60 a 55 minuti) è ammessa se la programmazione complessiva mantiene il monte ore annuale per le singole discipline; le scelte organizzative devono essere inserite nel Piano triennale dell’Offerta Formativa e deliberate dagli organi collegiali competenti. Il recupero delle ore non prestate deve pertanto assicurare il completamento del monte ore annuale e va realizzato con attività di natura curricolare/didattica. Valutazione delle attività elencate 1) Corsi di recupero disciplinari: sono l’opzione più appropriata e inequivocabilmente spendibile come recupero perché hanno natura curricolare e si riferiscono direttamente alle discipline interessate. Devono essere programmati e documentati (registro, obiettivi, verifiche) e inseriti nel PTOF. 2) Formazione scuola–lavoro svolta al di fuori dell’orario scolastico: si tratta di attività inserite a pieno titolo nel curricolo; vanno opportunamente programmate e tracciate 3) Attività di orientamento svolte al di fuori dell’orario scolastico: possibile solo se non opzionale e configurata come attività didattica curricolare, progettata secondo quanto previsto dal DM 328/2022 e regolarmente tracciata. In altre parole, se l’attività di orientamento è intesa come progetto didattico rivolto agli stessi allievi per il raggiungimento di competenze riferibili al curricolo, e viene formalmente deliberata, può essere conteggiata. Attività di orientamento informale o promozionale non si ritengono idonee a garantire il recupero del monte ore disciplinare. 4) Curvatura biomedica (per l’indirizzo Classico): in generale, gli adattamenti al piano orario curricolare (chiamate spesso impropriamente “curvature”) utilizzano la quota di autonomia e costituiscono una scelta operata nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa; va tuttavia chiarito in delibera quale monte ore disciplinare viene recuperato. 5) Uscite didattiche / viaggi di istruzione: la questione è abbastanza complessa, considerato che, pur avendo finalità meramente didattiche, non tutte le ore possono essere riconosciute come equipollenti alle ore del curriculum (ad esempio, viaggi, spostamenti, orari notturni) salvo casi ben motivati e documentati. Nello specifico, ciascuna “uscita” dovrebbe essere corredata da una progettazione comprendente precisi obiettivi didattici disciplinari e una quantificazione delle ore che possano essere considerate assimilabili al curriculum. Altre modalità di offerta formativa “spendibili” come recupero del monte ore non svolte a causa della riduzione dell’unità oraria potrebbero essere: - Lezioni aggiuntive in orario curricolare (moduli di potenziamento/recupero inseriti nella scansione settimanale) deliberati dal Collegio e indicati nel PTOF. - Laboratori disciplinari pomeridiani o modulazioni laboratorali formalmente inserite nel curricolo e documentate. - Attività di tutoring e peer tutoring finalizzate al recupero delle competenze disciplinari, con documentazione e verifiche. - Progetti interdisciplinari con parti di attività riconducibili in modo chiaro agli obiettivi delle discipline carenti. Modalità operative e adempimenti necessari 1) Delibera formale: ogni modalità che intenda essere utilizzata per il recupero deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti (indicando attività, ore, destinatari, modalità di verifica) e recepita nel PTOF, se necessario. 2) Coerenza didattica: il recupero deve essere finalizzato a ricostituire il monte ore/obiettivi disciplinari; pertanto, è preferibile, ma non obbligatorio in senso assoluto, che le attività siano omologhe a quelle non svolte (es. recupero di matematica con attività di matematica). 3) Documentazione: registro presenze, programma dell’attività, obiettivi, strumenti di verifica e valutazione, dichiarazione dei docenti coinvolti e, se svolte al di fuori dell’orario, autorizzazioni/consensi ove previsti. 4) Tracciabilità: indicare chiaramente in quale misura l’attività viene conteggiata (numero di ore ai fini del monte ore annuale). 5) Comunicazione: informare famiglie e studenti su finalità, calendario e natura delle attività considerate recupero.
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
Nel caso di specie la posizione di Postdoctoral Research Fellow può essere ricondotta a quella dell’assegno di ricerca. Il trattamento amministrativo e il riconoscimento ai fini giuridici (anzianità di servizio, progressione di carriera, trattamento previdenziale) di periodi svolti all’estero come titolare di assegno di ricerca è disciplinato principalmente dall’art. 22 della legge n. 240/2010 in relazione agli assegni di ricerca e dalla prassi ministeriale (nota el 12 maggio 2011 prot. AOODGPER n. 4058 ). Tuttavia, la normativa è stata interpretata in modo non univoco quando l’assegno è conferito da istituzioni estere; alcune Ragionerie Territoriali hanno rifiutato il riconoscimento finale ai fini giuridici e previdenziali, mentre altre lo hanno riconosciuto in applicazione della nota ministeriale. Il dubbio, quindi, è se, trattandosi di università straniera si possa applicare l'aspettativa prevista dall'art. 22 per i titolari di assegni di ricerca ( ora contratti di ricerca). Precisiamo. Gli artt. 22 e 24 della Legge n. 240 del 2010 non contemplano tra i soggetti che possono conferire gli assegni di ricerca (ora contratti di ricerca) o i contratti di ricercatore a t.d. enti ed università straniere. Da quanto ci risulta in data 20 marzo 2012 era stata posta in essere una interrogazione parlamentare atteso che non risultava intervenuta alcuna specifica interpretazione ministeriale circa il riconoscimento dell'aspettativa senza assegni anche a favore dei pubblici dipendenti assegnisti di ricerca presso università straniere. La nota del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058 della direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprimendosi sulle caratteristiche dell'aspettativa per assegno di ricerca, di cui possono usufruire i docenti della scuola, con riferimento alla questione della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilisce che «i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca». Risulta che diverse ragionerie territoriali dello Stato, in assenza di una norma esplicita, continuino a negare il riconoscimento del periodo di aspettativa per assegno di ricerca ai fini del servizio, della progressione di carriera, del trattamento di previdenza e quiescenza, non riconoscendo quindi la nota del 12 maggio 2011 della direzione generale per il personale scolastico di cui sopra. Risulta, invece, che altre ragionerie territoriali riconoscono la nota in questione. Dal punto di vista letterale manca, infatti, il riconoscimento che l’assegno (ora contratto) di ricerca conferito all’estero possa comportare l’aspettativa non retribuita per il dipendente. Si tratta quindi di questione dibattuta su cui non constano ad oggi precedenti giurisprudenziali e su cui si potrebbe sentire preventivamente la RTS competente. Pertanto, visto che l’assegno è conferito da un’università estera (Università di Rijeka) la fattispecie non è esplicitamente prevista dall’art. 22 e la prassi amministrativa non è univoca. In tale caso esistono alternative amministrativamente praticabili: - 1) concedere l’aspettativa non retribuita richiamando l’art. 22 L.240/2010 e la nota ministeriale del 12/05/2011 (documentando la titolarità dell’assegno) previa interlocuzione con la Ragioneria Territoriale dello Stato in merito ad un parere sull’applicazione dell’aspettativa ex art. 22 citato; - 2) disporre l’aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 18 co. 2 del CCNL 2007 (aspettativa per motivi di studio), con i limiti e le caratteristiche previste dall’ordinamento contrattuale (si ricorda che l’aspettativa è disciplinata dagli artt. 69 e 70 del DPR 3/1957 e la durata massima continuativa è di dodici mesi). Per quanto concerne la validità giuridica: a) Se l’aspettativa è riconosciuta in virtù dell’art. 22 L.240/2010 (assegno di ricerca equiparato a dottorato secondo la nota ministeriale del 12/05/2011): - il periodo è equiparabile, ai fini del servizio e della progressione di carriera, a quello derivante dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca; pertanto il periodo è valente ai fini dell’anzianità utile per la progressione e ai fini previdenziali, Infatti, la CM 15 del 2011 prevede che il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - con nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999. b) Se l’assenza è concessa come aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 18 del CCN 2007 il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza ( cfr art. 69 del DPR 3/1957 cui rinvia il secondo comma del citato art. 18 per quanto concerne l’aspettativa per motivi di studio).
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
La Nota del Ministero dell’Istruzione del 9 giugno 2020, n. 9168, relativa a Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, precisa che “per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni. In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni” (si tenga presente anche la Nota MI del 28 maggio 2020, n. 8464). Tali indicazioni riguardano gli esiti degli scrutini, vale a dire quanto deliberato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale. Come disciplinato dal D.M. n. 80/2007 e dalla successiva O.M. n. 92/2007, nel caso in cui il consiglio di classe, durante lo scrutinio finale immediatamente successivo al termine delle attività didattiche, deliberi di sospendere il giudizio per uno o più studenti in coerenza con i criteri contenuti nel PTOF dell’istituzione scolastica, lo scrutinio per tali studenti è da ritenersi sospeso e destinato ad essere riavviato e concluso all’esito dello svolgimento delle prove finalizzate a documentare l’avvenuto recupero o la permanenza delle carenze che hanno determinato la sospensione del giudizio, secondo la calendarizzazione decisa dall’istituzione scolastica. Solo durante la seduta dello scrutinio, successivo allo svolgimento delle prove di recupero, il consiglio di classe delibera finalmente quale sia l’esito conseguito dallo studente al termine dell’anno scolastico (ammesso o non ammesso alla classe successiva) rendendo definitivi i voti assegnati e deliberati sulla base dei quali il consiglio di classe delibera l’ammissione o la non ammissione dello studente alla classe successiva, in coerenza con i criteri stabiliti nel PTOF. Si ritiene, pertanto, che se da una parte non sussiste alcun obbligo per l’istituzione scolastica di comunicare tutti i voti assegnati ad uno studente per cui è stata deliberata la sospensione del giudizio per una o più discipline al termine della seduta di scrutinio svolta immediatamente dopo il termine delle attività didattiche, dall’altra non si configura alcuna violazione della normativa posta a tutela dei dati personali qualora l’istituzione scolastica renda conoscibili agli esercenti la responsabilità genitoriale anche i voti sufficienti o superiori alla sufficienza conseguiti dallo studente, nelle more dell’effettuazione delle prove di recupero e del successivo scrutinio finale. La prassi della scuola indicata nel quesito, fa parte di una scelta gestionale che appare assolutamente legittima, seguita anche da chi scrive la presente risposta. Si ritiene, infine, che gli esercenti la responsabilità genitoriale sullo studente per cui è stata disposta la sospensione del giudizio in una o più discipline siano da considerarsi soggetti interessati qualora presentino istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 per conoscere i voti attribuiti in ogni singola disciplina dal consiglio di classe nella seduta in cui è stata comunque deliberata la sospensione del giudizio.
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
Occorre ricordare, che, in considerazione della centralità a livello nazionale di pagoPA quale piattaforma unica per la gestione degli incassi, i soggetti obbligati per legge (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs 82/2005 e dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) all’adesione a pagoPA (tutte le Pubbliche Amministrazioni, tra cui le Scuole) non possono richiedere pagamenti che non siano integrati con il Sistema pagoPA e, proprio per tale ragione, al paragrafo 5 delle Linee Guida AgID (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lineeguidapagamenti_v_1.2.pdf ) è precisato che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito”. Tale divieto, che non prevede eccezioni, decorre dalla data di pubblicazione delle Linee Guida (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018). L’obbligo di utilizzo della “piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità" discende dal dispositivo di cui all’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) che stabilisce un principio assoluto: qualsiasi entrata a favore di una Pubblica Amministrazione (comprese le istituzioni scolastiche) proveniente da un soggetto privato — che si tratti di tasse, contributi volontari, sponsorizzazioni, donazioni o, come in questo caso, di un premio da concorso — deve obbligatoriamente transitare tramite la piattaforma pagoPA. Ne consegue, pertanto, il divieto per le scuole di fornire (o pubblicare) l'IBAN per aggirare il sistema pagoPA, al fine di evitare i cosiddetti pagamenti "extra-nodo" (fuori dalla piattaforma). Entrando nel merito del quesito, siamo dell’avviso che quanto riportato dall'associazione descrive una prassi di fatto (non ortodossa) che spesso si verifica nella realtà quotidiana delle segreterie scolastiche. In buona sostanza, onde evitare antipatiche discussioni, non è infrequente che le scuole accettino passivamente il bonifico ordinario, commettendo, tuttavia, una violazione normativa. Altro aspetto da evidenziare consiste nel fatto che molte associazioni sostengono di poter pagare solo mediante bonifico poiché sono convinte che l'unico modo per tracciare legittimamente un'erogazione nei loro bilanci sia il bonifico ordinario contenente l'IBAN del beneficiario. In realtà, tale convinzione è basata su un malinteso di tipo tecnico/informatico: pagare un avviso PagoPA tramite il proprio Home Banking aziendale (circuito CBILL) è a tutti gli effetti un bonifico bancario, ma integrato con il nodo nazionale: l'associazione mantiene la totale tracciabilità fiscale dell'uscita, ma la scuola riceve il denaro in modo regolare e conforme al CAD. In conclusione, reputiamo che l’Istituto debba garbatamente far presente all'associazione che le PA/scuole, a prescindere dalla prassi, sono vincolate per legge al nodo pagoPA e che l'invio di un avviso di pagamento è l'unico modo conforme alla legge per consentire il versamento del premio tramite il conto bancario dell’Associazione stessa.
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
Già da molti anni, la determinazione dei criteri generali e delle modalità di valutazione degli apprendimenti è affidata alla competenza degli organi collegiali, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa. Dal punto di vista normativo, si richiama il contenuto del DPR 122/09, che, ai commi 4 e 5 dell’articolo 1, ancora vigenti, così recita: 4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ……. 5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. IL ruolo e le attribuzioni del collegio vengono peraltro confermati nel comma 1, articolo 1 del D.Lgs 62/2017. Non a caso, l’Amministrazione centrale non ha più emanato, già dal 2001, ordinanze sullo svolgimento degli scrutini (l’ultima è la OM 90/2001). A ciò si aggiunga che, mentre i quadri orari degli indirizzi del secondo ciclo di istruzione, prima del riordino del 2010, prevedano le valutazioni distinte in scritto orale (quando opportuno anche pratico), i quadri orari ordinamentali allegati ai DDPPRR 87-88-89 del 2010 e quelli successivi, non prevedono più alcuna distinzione. Già nel 2012, con la circolare 89 del 18 ottobre, la Direzione degli ordinamenti del Ministero affermava che: ……. il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti…… Per quanto concerne gli scrutini intermedi, la suddetta circolare prevedeva che: ……. si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi …… la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. In coerenza con la cornice normativa e regolamentare sopra richiamata, si ritiene che: - Nel Piano dell’offerta formativa deve venire inserita una specifica sezione dedicata a criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti, che tenga conto anche delle diverse proposte scaturite nel collegio e nelle sue articolazioni funzionali (es. dipartimenti disciplinari) - In linea generale, per quanto concerne gli strumenti di verifica i docenti possono usare interrogazioni orali ma anche test, prove scritte (aperti, strutturati, questionari), prove pratiche, prove “autentiche” o altri strumenti valutativi durante il percorso didattico. Queste prove possono e devono concorrere alla costruzione del voto finale. - In sede di scrutinio il voto di profitto sintetizza i risultati ottenuti nelle diverse verifiche effettuate. - Si ritiene consigliabile, anche nello scrutinio intermedio, prevedere la sintesi valutativa che porti all’espressione di un unico voto, considerando che tale valutazione numerica si riferisce al grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimenti previsti dal curriculum per ogni disciplina. - E’ comunque necessario che le modalità di verifica e i criteri per la sintesi valutativa vengano resi noti agli studenti e alle famiglie, sia per una esigenza di trasparenza amministrativa, sia per tenere conto della funzione eminentemente formativa della valutazione.
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
Come detto in precedenti risposte, l’art. 44, c. 2, D.L. 269/2003 (L. 326/2003) ha disposto l’iscrizione alla Gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche per i collaboratori occasionali di cui all’articolo 2222 c.c. quando i redditi fiscalmente imponibili sono superiori a 5.000 euro nell’anno solare, prevedendo per i percipienti le stesse regole applicabili ai collaboratori coordinati e continuativi, sia nelle modalità di iscrizione alla Gestione separata (modalità telematica) sia nella modalità di calcolo e ripartizione del contributo (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente). Nel calcolare tale limite il collaboratore deve tenere conto dei compensi percepiti nell’anno (solare) da parte di tutti i committenti con i quali il soggetto intrattiene rapporti di lavoro autonomo di tipo occasionale. Quindi, il DL 269/2003 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 numero 326) prevede espressamente - all’articolo 44 “Disposizioni varie in materia previdenziale” - che l’iscrizione alla Gestione Separata riguarda coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale, nel momento in cui il reddito annuo derivante da detta attività “sia superiore ad euro 5.000”. Di conseguenza, l’obbligo per il lavoratore autonomo occasionale di: • iscriversi alla Gestione Separata Inps; • versare i contributi alla suddetta Gestione Separata; sorge soltanto nel momento in cui l’interessato realizza un reddito annuo fiscalmente imponibile eccedente i 5 mila euro, anche se per effetto di prestazioni rese a beneficio di più committenti. I lavoratori occasionali interessati devono (sotto la personale responsabilità) comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi obbligatoriamente alla Gestione Separata Occorre precisare che il superamento della soglia dei 5000 euro - per l’applicazione della contribuzione alla gestione separata – non deve essere considerato sull’importo lordo Stato, bensì sulle somme lorde spettanti al prestatore d’opera (cd. reddito lordo prestatore). Tanto premesso, confermiamo che è corretto pagare il compenso netto, versando la ritenuta d'acconto al 20% e l'Irap , ma non l'aliquota inps per la gestione separata, poichè l'esperto ha dichiarato di non aver superato, nell’anno in corso, la soglia dei 5.000 euro. Confermiamo altresì che dal compenso lordo stato - pari a euro 1464 – occorre scorporare la percentuale del 8,5 % IRAP. Per la precisione, il calcolo - fino ad arrivare al netto - è il seguente: € 1464*100/108.5= € 1349,31 (lordo prestatore) € 1349,31*20%= € 269,86 (ritenuta d’acconto IRPEF da versare con F24EP) € 1349,31- € 269,86 = € 1079,45 (compenso netto) € 1349,31*8,5%= € 114,69 (IRAP da versare con F24EP) TOTALE - € 1079.45 + € 269,86 + € 114,69 = € 1464,00
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
L'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150 del 2009, ha previsto che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente (resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica costituisce illecito disciplinare per il medico il quale - riprendendo quanto analogamente previsto per il caso del medico che abbia redatto un certificato falso ovvero abbia rilasciato attestazioni di dati clinici non direttamente constatati o non oggettivamente documentati (art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001) - in caso di reiterazione è soggetto, se dipendente dell'amministrazione a licenziamento ovvero, se convenzionato con le ASL, alla decadenza dalla convenzione. L'INPS, con una Guida pubblicata in data 26 luglio 2018, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti in caso di assenza per malattia con specifico riferimento alla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo. L'INPS riepiloga quelli che sono gli adempimenti sia del medico che del dipendente in caso di malattia e assenza dal lavoro. Il medico curante: - redige l'apposito certificato di malattia e lo trasmette all'INPS con modalità telematica, immediatamente o al più il giorno dopo quando la visita è avvenuta al tuo domicilio; - se richiesta, deve consegnare al dipendente una copia cartacea; - se richiesto, il medico è tenuto ad inviare la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del dipendente; - nel certificato telematico, oltre alla possibilità di ricondurre l'assenza ad una determinata tipologia (es. grave patologia), può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa; - il certificato di malattia e l'attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. Il dipendente: - è esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato al datore di lavoro che può visualizzarlo mediante i servizi presenti sul sito web www.inps.it; - deve comunque attenersi alle disposizioni previste CCNL per informare il datore di lavoro della tua assenza (Cfr. art. 17 CCNL 2007); - nei giorni festivi e prefestivi deve rivolgersi al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni ( come avvenuto nel caso di specie per il 2 giugno) sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì; - nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, deve richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Anche in tali casi deve assicurarsi che l'eventuale trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata. Qualora invece la Struttura Ospedaliera sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e consegni un certificato cartaceo, deve accertarsi che siano presenti tutti i dati fondamentali e provvedere all'invio dello stesso al datore di lavoro. Successivamente l’INPS con FAQ ufficiale ha così precisato: “Le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero ed eventualmente di malattia? Come deve comportarsi il lavoratore in caso di ricovero? Sì. Anche le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia. Tuttavia, qualora le stesse ancora siano impossibilitate alla trasmissione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo e trasmetterlo all'INPS ( questo riteniamo solo in caso di lavoratore del settore privato) con le modalità previste. Deve, inoltre, provvedere a inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro.” Pertanto, riteniamo che sia sufficiente l’invio della copia cartacea del certificato di PS per la giornata del 1 giugno stante che evidentemente la struttura è stata impossibilitata all’invio telematico. Ovviamente il certificato di PS deve essere completo di tutti i dati necessari sopra richiamati.
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
L’art. 13, c. 4, dell’O.M. 54/2026, che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026, prevede che “la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di maturità, da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola”; in particolare al c. 4 si precisa che “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2026, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”. Il riferimento alla presenza in servizio nei giorni delle prove scritte è funzionale ad assicurare la vigilanza in coerenza con quanto deciso dalle commissioni per l’Esame di maturità insediate presso l’istituzione scolastica in merito all’organizzazione delle attività. Del resto, se i docenti sono da ritenersi in servizio fino al 30 giugno, come indica il c. 4 dell’art. 13, ciò rileva in considerazione della necessità di garantire proprio lo svolgimento delle prove scritte dell’Esame di maturità ed eventuali casi in cui si rendesse necessario disporre la sostituzione di membri delle commissioni di esame, indipendentemente dalle previsioni contenute nel piano annuale delle attività del personale docente, che ovviamente non possono condizionare le attività dell’esame stesso. Si ritiene, pertanto, non solo legittimo ma doveroso che il dirigente scolastico adotti disposizioni di natura organizzativa per garantire la vigilanza durante le prove scritte di esame in collaborazione con quanto indicato dalle commissioni insediate presso l’istituzione scolastica.
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Data di pubblicazione: 22/06/2026
In primis, da quanto si evince dal quesito, vi è da rilevare una imprecisione sostanziale nell’interpretazione e nell’applicazione della norma. Aver riportato un voto di comportamento pari o superiore a nove non comporta automaticamente l’attribuzione di un credito “posizionato” nella fascia alta della tabella. Infatti, un voto di comportamento superiore a nove rappresenta condizione necessaria e non sufficiente per poter assegnare il massimo della fascia. A tal proposito, si sottolinea che l’articolo 11 della recente Ordinanza 54/2026 sugli esami di Stato, al comma 1, chiarisce che l’art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017 prevede che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Non a caso viene detto “possa” e non “debba”, a significare proprio che il nove o dieci in “condotta” rappresentano un prerequisito non una condizione per l’attribuzione automatica. Altra precisazione si ritiene opportuna per quanto concerne il passaggio, contenuto nello stesso articolo 11, che recita: “la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico”. Ciò significa che il voto di comportamento “fa media” nel senso che viene computato nel calcolo complessivo della media aritmetica di cui tenere conto per l’applicazione della Tabella A concernente l’attribuzione dei crediti. Tanto premesso, si ritiene che una determinazione del credito in misura minima/massima rispetto alla fascia di merito basata sugli unici criteri illustrati nel quesito risulti effettivamente un po’ debole in relazione alle motivazioni, ma non per questo illegittima. In particolare, aver assegnato il punteggio massimo della fascia a studenti che sono stati ammessi all’esame nonostante una insufficienza riportata in una sola disciplina appare abbastanza discutibile, riportando tale attribuzione al solo conseguimento di un voto di condotta alto. Si ritiene, quindi, sarebbe stato opportuno ricorrere ad indicatori più ampi e diversificati. Ciò nonostante, per rispondere ai diversi punti indicati nel quesito, si ritiene che: - Il controllo del presidente di commissione (e della commissione) si debba basare sulla verifica della legittimità della procedura e della corretta applicazione della legge, senza entrare nel merito di scelte che, seppur discutibili, non collidano in modo evidente dalla norma - Tale attribuzione, pertanto, non possa essere considerata irregolare; al limite, per favorire la serenità delle operazioni della commissione, il dirigente scolastico potrebbe provvedere a produrre una nota illustrativa da mettere agli atti e da trasmettere anche all’Ufficio scolastico territoriale, che possa spiegare e motivare meglio le procedure adottate, allegando adeguata documentazione (es. delibere del collegio sui criteri, verbali del consiglio di classe di ammissione, schede con la motivazione per ciascun candidato) - Si consiglia, comunque, di voler approfondire la questione in occasione delle prossime riunioni del collegio, in modo da riflettere in modo approfondito e rendere i criteri per l’attribuzione dei crediti puntuali, articolati e basati su più congruenti indicatori e descrittori.
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Data di pubblicazione: 19/06/2026
In premessa relativamente all’assegnazione dei docenti alle classi l’art. 10, c. 4, del D. lgs. 297/1994 dispone che “il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all' assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell' orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull' andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi”. L’art. 7, c. 2, lett. b, del D. lgs. 297/1994 prevede che il collegio dei docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto”, mentre ai sensi dell’art. 396, c. 2, lett. d, spetta al dirigente scolastico “procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. Del resto, l’art. 5, c. 2, del D.lgs. 165/2001 attribuisce al dirigente scolastico ogni competenza in ordine all’organizzazione del lavoro e alla gestione del personale. Qualora il dirigente scolastico rilevi la necessità di procedere all’attribuzione di un docente alle classi in deroga rispetto ai criteri stabiliti dal consiglio di istituto, provvederà a motivare con precisione le ragioni dell’adozione del provvedimento adottato in deroga. In riferimento al caso proposto, si prende atto che “nella proposta di criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi approvata dal collegio e dal consiglio di istituto, la continuità viene valorizzata solo in funzione dell'interesse formativo degli studenti e studentesse”: in considerazione di tale criterio si ritiene che il dirigente scolastico, rilevato che sotto l’aspetto relazionale la permanenza del docente nella classe non comporterebbe un valore aggiunto, ma al contrario una compressione delle condizioni di serenità necessarie agli studenti, almeno a stare a quanto documentano le segnalazioni pervenute circa i comportamenti del docente, che si consiglia ovviamente di accertare, possa senz’altro assegnare al docente un’altra classe, considerato che la continuità didattica non si configurerebbe quale valore da preservare. Circa il comportamento adottato dal docente in riferimento all’obbligo a cui avrebbe sottoposto “studenti e studentesse ad inviare preventivamente, al suo indirizzo di posta istituzionale, la comunicazione della eventuale assenza il giorno prima dell'assenza stessa, richiamando poi chi non l'avesse fatto”, si ritiene che tale comportamento, una volta accertato anche attraverso la documentazione reperibile sul registro elettronico, da un lato rafforzi la decisione del dirigente scolastico di non assegnare il docente alla classe per il prossimo anno scolastico, dall’altro possa assumere un profilo disciplinare, con conseguente esercizio del potere disciplinare da parte del dirigente scolastico (da valutare almeno come contestazione di addebito), in quanto tale obbligo di comunicazione non si configura in alcun modo in capo agli studenti, tanto più in relazione alla posta del singolo docente.
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Data di pubblicazione: 19/06/2026
A breve scadrà il contratto in essere per la gestione della buvette interna (punto di ristoro). La precedente assegnazione è avvenuta tramite gara espletata...
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Data di pubblicazione: 19/06/2026
L'accertamento dell'idoneità al servizio del personale scolastico rientra nelle competenze delle commissioni mediche istituite presso l'INPS, come previsto, per tutti i dipendenti pubblici, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. Il referto del medico competente, espresso nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 81/2008, non è pertanto sufficiente a giustificare una riduzione delle mansioni assegnate a un dipendente pubblico. Lo stesso referto del medico competente, tuttavia, costituisce senz'altro una certificazione dell'esistenza di condizioni fisiche che facciano quantomeno presumere l'idoneità permanente al servizio, sia pure in modo relativo. In questi casi, l'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 171/2011 impone all'Amministrazione di procedere, d'ufficio, all'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, valendosi dell'apposita procedura telematica messa a disposizione dall'INPS sul proprio portale. Nelle more dell'effettuazione di tale visita, sarà bene adottare misure prudenziali, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la salute della lavoratrice. Ciò potrà avvenire mediante un'opportuna riduzione del carico di lavoro e l'assegnazione, durante l'orario di servizio, di apposite pause che permettano alla dipendente di riposarsi. Si tratterà, beninteso, di misure temporanee, valide fino alla comunicazione del giudizio della Commissione medica di verifica dell'INPS. Ricevuto tale giudizio, il referto del medico competente sarà superato e si dovranno necessariamente adottare tutte le misure previste dalla Commissione medica: - nel caso di giudizio di piena idoneità, alla dipendente dovranno essere assegnati carichi di lavoro ordinari, comuni a quelli della generalità dei colleghi; - nel caso di giudizio di idoneità con limitazioni, queste dovranno essere immediatamente adottate e rispettate scrupolosamente. È anche possibile che tali limitazioni siano temporanee; in tal caso, esse avranno la durata indicata dalla Commissione e la dipendente, al termine di tale periodo, dovrà essere rivalutata dalla medesima Commissione; - nel caso estremo di inidoneità assoluta permanente ( ma non sembra essere questo il caso) , il rapporto di lavoro dovrà essere risolto. In conclusione, consigliamo di avviare la dipendente a visita medica, disposta d'ufficio, presso la Commissione medica di verifica INPS e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni del relativo referto. Nelle more, si adotteranno per precauzione le misure stabilite dal medico competente.
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Data di pubblicazione: 19/06/2026
Sono dirigente scolastico da 9 anni, fuori regione, vorrei sapere se la richiesta di ritornare al ruolo di provenienza e cioè al ruolo docente possa essere fatta...
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Data di pubblicazione: 18/06/2026
Si ritiene che la condizione per affidare l’incarico di insegnamento per i corsi di recupero nel mese di luglio ad un docente che alla data attuale non ha rapporto di lavoro con l’istituzione scolastica, in quanto il contratto di lavoro individuale a tempo determinato da lui sottoscritto ha avuto termine il giorno 12 giugno 2026, è quella prevista dall’art. 7, c. 6, del D. lgs. 165/2001 che prevede: “fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione […]”. L’istituzione scolastica, di conseguenza, procederà, accertata “l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” ai fini della realizzazione dei corsi di recupero di informatica, ad avviare una procedura comparativa ad evidenza pubblica tramite avviso ai sensi dell’art. 7, c. 6, del D. lgs. 165/2001 alla quale potrà senz’altro partecipare anche il docente titolare del contratto a tempo determinato che ha avuto termine il giorno 12 giugno 2026 e che parteciperebbe alla selezione in qualità di esperto esterno all'Amministrazione..
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Data di pubblicazione: 18/06/2026
Si ritiene possibile procedere alla stipula, ma solo previa valutazione motivata del fatto emerso. Il reato tributario indicato non determina, di per sé, l’esclusione automatica ex art. 94 D.Lgs. 36/2023. Esso non rientra infatti tra i reati nominativamente elencati da tale disposizione: resta però rilevante ai fini delle cause di esclusione non automatica. In particolare, può integrare un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice. L’art. 98 richiama espressamente anche i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000. Ciò vale quando il fatto sia riferibile all’operatore o a soggetti rilevanti, tra cui il legale rappresentante. La scuola non può quindi ignorare il dato acquisito tramite FVOE: deve invece svolgere una sintetica istruttoria in contraddittorio con l’operatore. Andranno verificati natura del provvedimento, definitività, data del fatto e ruolo attuale del soggetto. Andranno inoltre valutate eventuali misure di self-cleaning adottate dall’impresa. Se il fatto non appare attuale o concretamente incidente sull’affidabilità, si potrà stipulare. Se invece emergono gravità, attualità e incidenza sull’integrità dell’operatore, si potrà non stipulare. La motivazione dovrà richiamare gli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 D.Lgs. 36/2023. Non si parlerebbe propriamente di “rinuncia”, ma di mancata stipula per grave illecito professionale.
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Data di pubblicazione: 18/06/2026
Avverso il verbale di accertamento sanitario della CMV il dipendente può presentare ricorso presso la Commissione Medica di seconda istanza del Ministero della Difesa, da presentare per il tramite dell’amministrazione di appartenenza entro 10 giorni dalla ricezione del verbale stesso. Ogni verbale della CMV INPS di primo grado rappresenta un atto autonomo e quindi autonomamente reclamabile alla Commissione di seconda istanza. Pertanto, la scuola si deve limitare trasmettere il verbale e restare in attesa delle determinazioni della suddetta Commissione di appello. Inoltre, nè nella normativa vigente nè nella prassi applicativa (cfr Circolare MEF n. 757/2007) si rinviene il riferimento al fatto che la presentazione del ricorso alla Commissione di seconda istanza spieghi un effetto sospensivo sul giudizio della Commissione di primo grado. Pertanto, a nostro avviso, allo stato attuale non deve essere coinvolto l’AT.
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Data di pubblicazione: 18/06/2026
Un alunno autistico grave con sostegno rompe il pc personale di un docente (non il docente incaricato alla sua sorveglianza). L'assicurazione scolastica, a cui il docente...
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Data di pubblicazione: 18/06/2026
Il CCNI 25 giugno 2008 disciplina la gestione del personale docente inidoneo ma utilizzato in altri compiti ( inidoneità relativa). L’art. 8 del CCNI prevede che l'orario di lavoro del personale in questione è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007. Il comma 2 del citato art. 8 prevede che il personale utilizzato conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato. Pertanto, in riferimento ai quesiti posti si ritiene quanto segue: 1. se con l'assegnazione di mansione di Assistente amministrativo, la docente conservi comunque la qualifica giuridica ed economica del personale docente: SI 2. se tale assegnazione comporti variazioni giuridiche o economiche rispetto alla posizione attuale. Nessuna variazione giuridica ed economica ma per quanto concerne le modalità di utilizzazione, l’orario di servizio e gli istituti fruibili si rinvia alle previsioni del citato CCNI 25 giugno 2008.
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
Un assistente amministrativo a t.i. neo immesso in ruolo, chiede 32 giorni di ferie. E' al primo anno di servizio di ruolo come assistente amministrativo, e ha 6 anni...
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
L'Istituto applica la settimana corta e il personale ATa lavora su 5 gg. alla settimana dal lunedì al venerdì essendo il sabato, riposo compensativo, poichè l'orario settimanale...
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
Come noto, la struttura ordinamentale dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti rientra in una specifica fattispecie, regolamentata dal DPR 263/2012 e dalle successive Linee Guida del 2015. Non a caso, anche nel quesito, si parla di secondo periodo didattico e non di classe, periodo didattico cui lo studente era stato ammesso grazie alla deliberazione della apposita Commissione costituita presso il CPIA di riferimento e competente per la elaborazione del Patto formativo individuale (PFI). A tal proposito vedi i punti 3.2, 3.3 e 5 delle Linee Guida. Non si ritiene, pertanto, che il caso possa essere equiparato a quello previsto dal comma 4 dell’articolo 192 del Testo unico, che si riferisce alla non ammissione alla classe successiva nei percorsi “ordinari”. Il caso deve essere comunque portato all’attenzione della Commissione sopra citata, perché, evidentemente, c’è bisogno di un’approfondita riflessione sulla impostazione e sull’attuazione del patto formativo, che dovrà essere rivisto, coinvolgendo direttamente lo studente, che deve essere reso adeguatamente edotto sulle motivazioni del ripetuto insuccesso formativo e sulle prospettive di sviluppo del percorso.
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Data di pubblicazione: 17/06/2026
Nel caso di specie trattasi di docente con contratto fino all’8 giugno 2026. La Cassazione civile sez. lav., con l’Ordinanza del 17/06/2024 n. 16715, aveva affermato quanto segue “ Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), NON consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. Il MIM, con la Nota del 27 marzo 2025 aveva quindi precisato che, in attuazione della suddetta giurisprudenza, i Dirigenti scolastici dovessero invitare - espressamente e in forma scritta – il personale docente a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva. Da ultimo, la Cassazione civile sez. lav., con la Sentenza 27/05/2026 n. 16530 ha affermato nuovi principi in materia con una interpretazione più restrittiva rispetto alla precedente Ordinanza del 2024. Il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative. Tale interpretazione , non si pone in contrasto con il diritto comunitario perché pone il docente nella concreta possibilità di usufruire delle ferie, come risulta dal chiaro disposto normativo, secondo cui il personale docente "fruisce" delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, resi tempestivamente noti (comma 54, prima parte, art. 1, legge n. 228 del 2012), ed avverte il personale a tempo determinato, con specifica previsione inserita nel contesto della normativa sul divieto di monetizzazione delle ferie, che, se sceglie di non usufruirne per non averne fatto richiesta, perderà limitatamente a detto periodo il relativo trattamento sostitutivo, che potrà essere riconoscimento solo a titolo di differenza fra i giorni spettanti e quelli in cui - pur potendo - non ha goduto delle ferie. Viceversa, nel periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ogni anno ( ma non interessa la fattispecie di cui al quesito), i docenti, di ruolo e non, sono di regola convolti nell'adempimento degli obblighi funzionali all'insegnamento di tipo collettivo ed inseriti nella apposita programmazione delle relative attività da parte del dirigente scolastico, cosicché sono, in linea di principio, chiamati a tenersi a disposizione per le esigenze di ufficio. Ne consegue che, per detto periodo, il docente non può fruire liberamente delle ferie ed il relativo regime, espressamente differenziato dal medesimo comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, non può rientrare in quello meramente "consentito", di cui al successivo comma 55, sul riconoscimento del trattamento sostitutivo. Pertanto, per tale periodo si rende necessaria l'espressa comunicazione del dirigente scolastico circa la possibilità o meno di godere delle ferie, con il correlato avvertimento a presentare domanda di ferie pena perdita delle stesse e del trattamento economico sostitutivo. Tutto ciò premesso, alla luce dei nuovi principi affermati dalla Cassazione, il docente ha diritto al pagamento delle ferie limitatamente alle giornate risultanti dalla differenza tra giorni di ferie maturate e giorni in cui era possibile fruirne ( cioè le giornate di sospensione delle lezioni presenti nella durata del contratto a t.d.). Infatti, come detto sopra, il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico.
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