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    Data di pubblicazione: 05/05/2026

  • Comitato di valutazione: è possibile sostituire un membro dimissionario?
  • Si premette che, in base all’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, “1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.” Alla luce di una simile disposizione, con riferimento al quesito formulato si osserva che la legge n. 107/2015 ha riscritto l’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, deputato alla disciplina del comitato per la valutazione dei docenti, espungendone i membri supplenti. Ciò significa che esso non è (più) un organo collegiale perfetto e può operare anche in assenza di alcuni componenti, ad esempio perché non espressi dalla relativa componente. Tuttavia, il successivo art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 297/1994 stabilisce che: “1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. […] 3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.” Ciò significa che, all’esito delle dimissioni della docente eletta dal collegio dei docenti, spetta al medesimo organo collegiale individuare il sostituto con elezioni suppletive, a meno che non sia possibile la surroga con un candidato non eletto in occasione della precedente elezione. La procedura da seguire è dunque la seguente: 1) dimissioni formali. La docente deve produrre per iscritto le dimissioni e queste devono essere comunicate al comitato per la valutazione dei docenti. Contestualmente, il dirigente comunica la surroga con il primo dei non eletti dal collegio dei docenti, ove possibile; in caso contrario procede alla convocazione del collegio dei docenti, dandone parimenti comunicazione al comitato; 2) convocazione del collegio dei docenti. Là dove non sia possibile la surroga, il dirigente convoca il collegio – comunicandolo al comitato di valutazione – per deliberare la nomina del nuovo componente, seguendo le modalità e i criteri già adottati in occasione della precedente elezione dei membri del comitato; 3) delibera e verbalizzazione: il collegio elegge il nuovo componente. La scelta va verbalizzata e comunicata al comitato di valutazione; 4) funzionamento provvisorio del comitato: fino alla sostituzione, il comitato può operare se è comunque raggiunto il quorum previsto per la validità delle sue sedute (la metà dei componenti più uno). Ovviamente, data la delicatezza delle valutazioni intestate al comitato in occasione del colloquio e del test dei docenti in periodo di prova, è opportuno operare la surroga/elezione suppletiva prima del loro svolgimento.

    Data di pubblicazione: 05/05/2026

  • Cessione delle ferie tra dipendenti scolastici: è possibile?
  • L'istituto delle ferie e riposi solidali è previsto, in via generale, dall'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (c.d. "Jobs act"). Tale norma consente la cessione ad altri colleghi, per motivi di solidarietà, delle ferie e dei riposi spettanti ai lavoratori; tuttavia, non si tratta di una disposizione a effetti immediati, dal momento che la concreta applicazione di tale istituto è espressamente rimessa "alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi [...]". In mancanza di disposizioni nel CCNL applicabile, pertanto, la disposizione di legge resta priva di effetto. Il CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, stipulato il 19 aprile 2018 (quindi, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 151/2015), ha disciplinato per la prima volta l'istituto delle ferie e riposi solidali per il personale del comparto; tali norme, tuttavia, sono presenti solo nelle sezioni relative a "Università e aziende ospedaliero-universitarie" e a "Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione". Le sezioni "Scuola" e "AFAM" ne sono rimaste escluse. Il successivo CCNL di comparto per il triennio 2019-2021 del 18 gennaio 2024 ha modificato parzialmente le disposizioni in oggetto, ma sempre relativamente alle sezioni Università e Ricerca. Nessun intervento in merito, inoltre, è stato disposto dal CCNL per il triennio 2022-2024 del 23 dicembre 2025. Infine, neanche nell'ipotesi di CCNL per il triennio 2025-2027 sono presenti nuove disposizioni in materia. Sul punto è intervenuta anche l'ARAN, con l'orientamento interpretativo n. 28381 (ex CIRS14) del 24 febbraio 2021, che qui riportiamo: "Il nuovo CCNL del 19 aprile 2018, come precisato all’art. 1, è articolato in una parte comune, che contiene le disposizioni applicabili a tutti i lavoratori del comparto e quattro specifiche sezioni (Scuola, Università, Ricerca e AFAM) ciascuna delle quali disciplina gli istituti giuridici ed economici destinati esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni ricomprese nella Sezione stessa. Pertanto, poiché nella Sezione dedicata alle Istituzioni scolastiche, non viene disciplinato l’istituto delle ferie e dei riposi solidali, tale disposizione non potrà essere applicata al personale della Scuola". La risposta al quesito è dunque negativa: l'istituto delle ferie e riposi solidali non è applicabile in ambito scolastico.

    Data di pubblicazione: 05/05/2026

  • Conferimento incarico RSPP: opzioni tra risorse interne, reti di scuole ed operatori esterni...
  • La procedura di selezione dell’RSPP è espressamente disciplinata dall’art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/2008 e riveste carattere di inderogabilità. Si riportano integralmente i suddetti commi: 1. Comma 8: “Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti”. 2. Comma 9: “In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista”. L'individuazione dell’RSPP, come si evince dall’art. 32 sopracitato, deve seguire una determinata procedura che prevede il previo accertamento, all’interno dell’istituzione scolastica, della presenza di personale in possesso dei requisiti professionali che si dichiari disponibile ad accettare l’incarico di RSPP. In sintesi, ai sensi della disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro sopra richiamata, l'iter per l'individuazione del RSPP ha un ordine sequenziale: 1) verificare la disponibilità e i requisiti del personale interno alla singola istituzione scolastica; 2) verificare la disponibilità tra il personale interno di altre istituzioni scolastiche (anche attraverso forme di rete o di pluralità di istituti); 3) solo in mancanza delle due precedenti opzioni, procedere all'affidamento a esperto esterno, tramite convenzione o incarico a ditte/consulenti esterni. Tale ordine deve essere rispettato e documentato. Inoltre, la priorità di stipulare convenzioni con l'ente locale proprietario degli edifici è prevista dalla stessa normativa. Considerando le prescrizioni di cui al sopracitato art. 32, si consiglia di non procedere con una selezione unica, bensì di pubblicare un avviso rivolto, in via prioritaria, al personale interno (laddove in possesso dei requisiti previsti) e, contestualmente o in subordine, al personale di altre istituzioni scolastiche (tramite collaborazioni plurime, convenzioni o accordi di rete). Qualora tali tentativi non consentano l'individuazione di una figura idonea, si potrà avviare una nuova fase selettiva per il conferimento dell'incarico a esperti esterni (persone fisiche) o, in alternativa, a persone giuridiche/agenzie formative. È però indispensabile rispettare e documentare l’ordine procedurale previsto dalla normativa in materia di RSPP (verifica interna prima, poi tra istituti, quindi esterni) e inserire nel bando/avviso requisiti chiari, criteri di selezione e clausole contrattuali che garantiscano la completezza del servizio (DVR aggiornato, formazione conforme, gestione primo soccorso e DAE, tempi e responsabilità). Per completezza, si ricorda che l'individuazione di professionisti esterni (persone fisiche) avviene ai sensi dell'art. 7, comma 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 il quale, inter alia, dispone che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Le procedure negoziali per l'affidamento di appalti di servizi e forniture sono disciplinate, invece, dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Qualora la selezione ricada su persone giuridiche, si rammenta che, in coerenza con i commi 8 e 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, è necessario richiedere all’operatore economico individuato di indicare espressamente il nominativo del professionista in possesso dei requisiti che svolgerà le funzioni di RSPP. In caso di contratto pluriennale, sussiste l'obbligo di acquisire la specifica delibera del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. d) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)

    Data di pubblicazione: 05/05/2026

  • Congedo parentale: chiarimenti sulla fruizione dei giorni al 100% e al 30% dopo la Legge di Bilancio 2025...
  • Gentile utente La disciplina generale del congedo parentale è contenuta nel D.Lgs. 151/2001; le modifiche più rilevanti in termini di durata e limiti indennizzabili sono intervenute con il D.Lgs. 105/2022 modifica all’art.32 e all’art.34. I limiti massimi individuali di entrambi i genitori previsti dall’art. 32, fino a 14 di vita del bambino, sono così suddivisi: - 6 mesi la madre; - 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per il padre; - entrambi i genitori: complessivamente massimo di 10 mesi (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi. Mentre relativamente al trattamento economico il congedo parentale è retribuito sempre sino ai 14 anni di vita del bambino, per i primi 9 mesi, mentre per il periodo eccedente (decimo ed anche undicesimo mese) dipende dalla situazione reddituale. In riferimento ai 9 mesi spettano: a) 3 mesi con relativa indennità alla madre non trasferibili, b) 3 mesi con relativa indennità al padre sempre non trasferibili (non trasferibili significa che sono personali e non possono essere usati alternativamente l’uno o l’altro) – 3 mesi cumulativi ( massimo) da fruire alternativamente madre e/o padre. Cosa significa "primi 30 giorni al 100%" Nel CCNL vigente del comparto scuola nell’art. 34 comma 3, così come per altri CCNL del comparto del pubblico impiego, è prevista l’intera retribuzione (100%) per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dalla lavoratrice o, in alternativa, dal lavoratore padre computati complessivamente per entrambi i genitori che possono essere frazionati. Si tratta di un beneficio retributivo relativo a giorni di congedo parentale: non rappresenta un’ulteriore durata aggiuntiva oltre ai limiti previsti dalla normativa (i limiti individuali e complessivi restano quelli previsti dalla legge e dagli aggiornamenti contrattuali), ma una diversa forma di pagamento per i giorni che rientrano in quella soglia. Si possono usare 11 giorni residui al 100% avendo già fruito di 5 mesi e 19 giorni al 30%? - Il primo dato da verificare è il residuo effettivo di congedo parentale spettante a livello individuale come precisato in premessa, quindi, se l’interessato ha già fruito di 5 mesi e 19 giorni, ha effettivamente un residuo di circa 11 giorni entro il limite dei 6 mesi. - La possibilità che questi 11 giorni siano retribuiti al 100% dipende da due condizioni principali: 1) che non siano già stati utilizzati dall’altro genitore sempre nel comparto del pubblico impiego; 2) che quindi siano i "primi 30 giorni al 100%" utilizzati nel comparto del pubblico impiego (integralmente o in parte) dall’interessato o dall'altro genitore: la franchigia dei 30 giorni è complessiva per entrambi i genitori. Infine si precisa che con la riforma operata dalla Legge di Bilancio 2026 il congedo parentale è fruibile sino al quattordicesimo anno di età del bambino e fino a detta età spettano i primi 30 giorni al 100% previsti dall'art. 34 del vigente CCNL.

    Data di pubblicazione: 05/05/2026

  • Permessi Legge 104/1992 per docente su due scuole: modalità di fruizione...
  • Innanzitutto, va precisato che per legge e per contratto la gestione dello stato giuridico del singolo dipendente è di competenza della scuola di servizio, ogni Dirigente Scolastico è responsabile della gestione amministrativa e contabile del proprio personale. Ogni contratto di lavoro deve essere gestito in modo autonomo applicando la disciplina prevista per legge e per lo stesso rapporto di lavoro (cfr. ARAN SCU_118 del 22 giugno 2020, ARAN CIRS30 del 24 febbraio 2021). Fatta questa doverosa premessa, si precisa che, l’interessato deve presentare la domanda relativa ai permessi previsti dall’art. 33 co. 3 della legge 104/92 per il familiare disabile riconosciuto ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della stessa legge 104/92 alla singola scuola, corredata dalla relativa documentazione. Per analoghe risposte e per prassi ormai consolidata ogni contratto deve essere gestito come un part-time verticale. Al riguardo, si condivide l’orientamento ARAN CRS84 del 15/06/2021, comparto Università che per analogia è applicabile anche al comparto scuola. Ad un docente con un rapporto di lavoro part-time verticale che presta l’attività lavorativa per 9 ore su 18, è ancora applicabile il riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, ciò anche a seguito di alcune sentenze intervenute in materia? Nel merito, appare utile riportare un estratto dell’orientamento applicativo del comparto scuola, pubblicato nella Raccolta sistematica relativa ai permessi: “[…] Nel caso invece di part time verticale, il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. A tale riguardo possono essere consultate le seguenti circolari: Circolare 34 del 10 luglio 2000 dell’INPDAP (punto 8); Circolare 133 del 17 luglio 2000 dell’INPS in cui al punto 3.2 Circolare 100 del 24 luglio 2012 dell’INPS in cui al punto 4, lett. a). In proposito, occorre anche precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità: 1. per tutti i giorni lavorativi, ma solo in alcuni mesi dell’anno; 2. soltanto per alcune settimane del mese o per alcuni giorni della settimana. Conseguentemente, nel caso in cui il contratto di part time sia riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 1, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa”. Tale orientamento applicativo trae origine, oltre che dall’interpretazione delle norme contrattuali, anche dalle indicazioni fornite dagli Enti e Dipartimenti Pubblici deputati all’interpretazione delle norme di legge. Nel caso de quo, in particolare, si richiama il messaggio INPS n. 3144 del 7.08.2018 da cui si evince un possibile e lecito riproporzionamento del numero complessivo dei giorni mensili ex lege 104 del lavoratore part time “riproporzionato in ragione della ridotta entità della sua prestazione lavorativa “. Inoltre, sempre in materia di riproporzionamento delle assenze e dei permessi nei confronti dei lavoratori in regime di part-time verticale, va ricordata la pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta con sentenza n. 22925 depositata il 29 settembre 2017, in tema di permessi ex legge n. 104/1992, la quale, per l’autorevolezza della fonte, rappresenta un indirizzo applicativo concreto e fattuale non in contraddizione con il principio generale espresso nella clausola contrattuale in oggetto di cui, anzi, condivide la logica. Tale sentenza ha affermato che “Il criterio che può ragionevolmente desumersi da tali indicazioni è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro part time e, nello specifico, del rapporto part time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto". Tutto quanto sopra considerato, si ritiene che nel caso prospettato – qualora la prestazione resa in part-time verticale sia pari al 50% di quella a tempo pieno - i tre giorni di permesso di cui alla L. 104/1992 siano soggetti a riproporzionamento. Quindi, in risposta al quesito, i 3 giorni di permesso devono essere proporzionati al numero dei giorni di lavoro e non al monte ore. In conclusione, il docente ha diritto ai 3 giorni mensili complessivi a prescindere dal fatto di avere più contratti poiché, considerato i 4 giorni di servizio si presume su 5 giorni lavorativi si supera il 50% superato. Le richieste vanno inoltrate agli istituti interessati in rapporto a dove si intende assentarsi; se l’assenza riguarda giornate in cui è impegnato in entrambe le scuole, la comunicazione deve essere fatta a entrambe. Il caso pratico il docente vuole assentarsi 3 giorni sempre dalla scuola A e lavorare normalmente nella scuola B: presenta la domanda alla scuola A (con allegati) e non presenta domanda alla B per quei tre giorni. Se invece in una giornata il docente sarebbe presente in entrambe le scuole e deve assentarsi per assistere il familiare, deve chiedere il permesso ad entrambe e quella giornata verrà conteggiata come 1 giorno ai fini del limite mensile. Per maggiore chiarezza amministrativa è consigliabile condividere le informazioni fra le due segreterie.

    Data di pubblicazione: 05/05/2026

  • Supplenza su congedo biennale: cosa fare in caso di decesso dell’assistito?
  • Nel caso prospettato se nel contratto del supplente temporaneo non è stato possibile inserire una clausola risolutiva, non è possibile risolverlo, anche se il titolare rientra anticipatamente per il decesso della persona disabile. Il supplente è mantenuto in servizio fino alla scadenza del contratto e utilizzato nell’ambito dell’organizzazione interna e per eventuali altre supplenze che dovessero esse attribuite in caso di assenza di altri titolari. Quanto sopra è in linea con l’orientamento dell’ARAN SCU 110 che precisa: “In caso di rientro anticipato del titolare, il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione del docente o del personale ATA si risolve automaticamente? In merito si osserva che da un lato che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 è stato superato dalle previsioni contenute nel CCNL comparto scuola del 29/11/2007, dall’altro tale ultimo contratto agli artt. 25 e 44 ha disciplinato – rispettivamente per il personale docente ed ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato. In particolare è richiesta la forma scritta e l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l’ipotesi di “ individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie ” espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018. Pertanto, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l’indicazione delle cause che comportano detta risoluzione.”

    Data di pubblicazione: 05/05/2026

  • Docente ITP in tirocinio: può sostituire il titolare in laboratorio?
  • La risposta è negativa per quanto riguarda la natura delle attività di tirocinio. la normativa di riferimento è la nota MIM n.7845 del 28\06\2024 relativa a “Percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024.” In tale nota si afferma che sono ascritte a tirocinio diretto le seguenti attività: “- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche; - osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi; - osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale; - affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche. Quanto, invece, al tirocinio indiretto, l’allegato 1 al D.P.C.M., prevede che “Le attività di tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, e guidata e coordinata dai tutor; documentazione, approfondimento, come progettate dalle sedi, sono volte, tra l’altro alla: - rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso; costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale .” Come si evince dalle disposizioni, le ore di tirocinio non posso essere utilizzate per l’espletamento diretto dell’insegnamento e quindi nella sostituzione di titolari, pur in compresenza con docente di sostegno e tecnico di laboratorio, che è una figura di personale ata.

    Data di pubblicazione: 05/05/2026

  • Concessione temporanea dei locali scolastici: riparto di competenze tra DS ed ente proprietario...
  • In merito alla concessione di utilizzo temporaneo dei locali scolastici, si chiede se la titolarità alla concessione sia del Dirigente o dell'Ente proprietario ...

    Data di pubblicazione: 05/05/2026

  • Lo svolgimento dell'attività di artista di strada è compatibile con lo status di docente dipendente della PA?
  • Un docente di ruolo esercita l'attività di artista di strada (nello specifico xxxxxxxx), per la quale richiede ai passanti un riconoscimento attraverso quello che viene definito...

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Alunna con frequenza discontinua e percorso SAS: indicazioni per la valutazione finale...
  • In una classe x della Scuola Secondaria di Primo grado del mio Istituto Comprensivo frequenta un'alunna che nel corso dell'anno ha manifestato una serie di difficoltà...

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Allontanamento dalla comunità scolastica e computo delle assenze: effetti sulla validità dell’anno...
  • Il DPR 8 agosto 2025, n. 134 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025) modifica il DPR 249/1998, aggiornando lo Statuto delle studentesse e degli studenti. Le norme rafforzano la valenza educativa dei provvedimenti disciplinari, promuovono la responsabilità individuale e il rispetto reciproco, revisionano il patto di corresponsabilità e introducono la giustizia riparativa. Gli elementi caratterizzanti la novella normativa possono essere sintetizzati come segue: • Obiettivo Educativo e Responsabilità: Il nuovo statuto punta a trasformare gli errori in opportunità di crescita, ponendo l'accento sul recupero e il reintegro piuttosto che sulla sola punizione. • Patto Educativo di Corresponsabilità: Viene rivisto per consolidare l'alleanza tra scuola e famiglia, con una sezione specifica per la prevenzione di bullismo, cyberbullismo e disagi giovanili. • Giustizia Riparativa: Viene introdotta nelle scuole secondarie per stimolare l'empatia negli studenti, confrontandoli con le conseguenze delle proprie azioni. • Vigilanza e Cittadinanza Attiva: Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, la vigilanza è in capo alle strutture ospitanti. • Contrasto al Disagio: La scuola assume un ruolo attivo come presidio di legalità e salute per contrastare l'uso di sostanze e l'illegalità. Tanto premesso, vi è da sottolineare che l’intero articolo 4 della norma è dedicato alla disciplina e alle sanzioni previste in caso di comportamento in contrasto con il regolamento di disciplina, definito dalla scuola nel rispetto dei principi guida prima illustrati. A tal proposito, il comma 1 dell’articolo 4 recita testualmente: …… I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati…… Venendo al caso illustrato nel quesito, fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nella determinazione di una sanzione superiore ai 15 giorni di allontanamento dalle lezioni, il DPR 234/2025 dedica a siffatta tipologia i commi 8 sexies e 9, che così prevedono: …… 8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8…… In pratica, mentre per le sanzioni di allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni il comma 8 ter prevede in modo specifico lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture ospitanti convenzionate, attività commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, tale fattispecie non è prevista per le sanzioni più gravi, per le quali si prevede comunque un percorso di recupero educativo finalizzato al reintegro. Tanto premesso, si ritiene che: - L’allontanamento dalla comunità scolastica è un provvedimento disciplinare con finalità educativa e temporanea e non elimina il diritto allo studio. Ai fini formali, tali giorni vengono registrati come provvedimento disciplinare. - Ai fini del computo delle assenze per la validità dell’anno scolastico (frazione minima di frequenza prevista dalla normativa sul monte ore), la regola generale è che le giornate in cui lo studente è effettivamente assente concorrano al conteggio delle assenze. Tuttavia, la normativa e la prassi consentono all’istituzione scolastica, con adeguata motivazione e nel rispetto delle procedure collegiali, di prevedere deroghe o misure organizzative nei casi eccezionali. Di conseguenza, è possibile che l’organo collegiale competente (Collegio dei docenti per i criteri di deroga, Consiglio d’Istituto per l’approvazione del regolamento di Istituto) deliberi di non computare tali giorni ai fini della validità dell’anno, purché la decisione sia adeguatamente motivata e non pregiudichi la possibilità di valutazione dello studente. - In pratica: se la scuola non adotta una deliberazione motivata che dispensi dal computo delle assenze, i 16 giorni si considerano assenze e concorrono al raggiungimento della soglia minima di frequenza; se la scuola, sulla base di valutazioni motivate e documentate, delibera di escluderli dal computo, allora si ritiene che non incidano sulla validità dell’anno. Sempre nel caso in esame, si ritiene comunque che l’istituzione scolastica debba curare in modo specifico il reintegro nella comunità scolastica e le relative azioni da promuovere in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria Si consiglia perciò di: - Convocare immediatamente la famiglia: fissare un incontro formale (con verbale) per informare del provvedimento, illustrare le motivazioni e proporre il percorso di reintegrazione; indicare responsabilità e tempi. - Predisporre un percorso educativo individualizzato (Piano di reinserimento): documento formale che specifichi obiettivi (inclusione, responsabilizzazione, recupero degli apprendimenti), attività e modalità di verifica. Il piano va condiviso con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali. - Coinvolgimento dei servizi sociali: se emergono fattori di fragilità familiare o sociale, la scuola attiva il contatto con i servizi del territorio per progettare interventi di supporto; documentare ogni richiesta/riscontro. - Coinvolgimento dell’autorità giudiziaria solo se sussistono obblighi di legge (eventuali reati, misure cautelari ecc.): la segnalazione/debito di informazioni va fatta nei casi previsti dalla normativa penale o minorile, rispettando i limiti di competenza e la riservatezza. - Proposte di attività obbligatorie a carattere educativo (attività di cittadinanza attiva, mediazione, laboratori): vanno indicate nel piano e possono essere svolte durante o dopo il periodo di allontanamento per favorire il reintegro. - Rimessa a disposizione dell’offerta formativa: predisporre modalità di recupero degli apprendimenti (compiti personalizzati, recupero pomeridiano, tutorato) e misure di monitoraggio (verbali di partecipazione, report periodici). - Riammissione al termine del provvedimento: allo scadere del periodo di allontanamento lo studente va riammesso e reinserito, salvo diverse e specifiche determinazioni giuridiche (es. provvedimenti dell’autorità giudiziaria).

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Accesso al colloquio negli esami di idoneità: pubblico o solo Commissione?
  • Non si ritiene vi siano riferimenti normativi o regolamentari di carattere generale sulla possibile ammissione di soggetti esterni per assistere alle prove orali degli esami di idoneità o dell'esame preliminare. E' prassi condivisa che le prove orali degli esami di maturità si svolgano alla presenza del pubblico. Quindi, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal DPR 487/94 per i pubblici concorsi e con gli esami di maturità, non vi siano elementi ostativi alla presenza del pubblico anche ai colloqui degli esami di cui al quesito, presenza le cui modalità devono naturalmente essere puntualmente regolamentate.

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Fatture rifiutate per CIG errato e cessione del credito: corretta gestione contabile e amministrativa...
  • La questione posta tocca aspetti particolarmente delicati della contabilità pubblica: la tracciabilità dei flussi finanziari, l'obbligo di fatturazione elettronica e la gestione dei crediti ceduti. Andiamo con ordine, analizzando i punti critici della procedura per evitare rilievi contabili. 1. Alla domanda se sia possibile procedere al pagamento (anche in "saldo e stralcio") senza fattura elettronica, la risposta è negativa. A norma del DM n. 55/2013, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Infatti, la fattura elettronica è l'unico documento che garantisce la regolarità e la tracciabilità fiscale e permette l'automatismo della comunicazione alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Poiché le fatture originali - che riportavano un CIG errato - sono state rifiutate, queste "non esistono" ai fini contabili. Il pagamento senza una nuova fattura corretta violerebbe le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). 2. La procedura di saldo e stralcio è configurabile come una transazione (Art. 1965 del Codice Civile). La Scuola può indubbiamente accettare un'offerta migliorativa (pagare meno del dovuto), ma deve formalizzarla correttamente: a. Deve essere predisposto e sottoscritto, da ambo le parti, un atto in cui risulti evidente che la transazione sia conveniente per la scuola (ad esempio, risparmio sulla quota capitale – in questo caso circa 40 euro - ed estinzione di eventuali interessi di mora o spese legali). Inoltre, l’atto (da trasmettersi via PEC) dovrebbe specificare che: • La scuola riconosce il debito per le prestazioni ricevute. • La Ditta accetta l'offerta di saldo e stralcio di €238,40. b. Anche in caso di accordo transattivo (saldo e stralcio), la ditta (o il cessionario, se ne ha titolo) dovrà emettere una fattura elettronica per l'importo concordato (€238,40), indicando il CIG corretto. Solo con l’emissione della fattura elettronica la scuola potrà generare il mandato di pagamento e alimentare correttamente la Piattaforma Crediti Commerciali (PCC). 3. Affinché il pagamento alla società di recupero crediti sia legittimo, devono sussistere i seguenti presupposti: a. Notifica della Cessione: La scuola deve aver ricevuto una notifica formale della cessione del credito (solitamente tramite PEC o raccomandata A/R) ai sensi degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile. b. Verifica dei poteri: Occorre distinguere se la società di recupero agisce come mandataria (incassa per conto della ditta XXX) o come cessionaria (ha acquistato il credito e ne è diventata titolare). • Se è mandataria: La fattura deve essere emessa dalla ditta XXX, e il pagamento può essere indirizzato alla società di recupero (previa delega all'incasso). • Se è cessionaria: La fattura deve comunque essere emessa dal cedente (ditta XXX) con l'annotazione della cessione e il mandato di pagamento viene emesso a favore del cessionario. c. Verifiche necessarie: Prima di liquidare alla società di recupero crediti, la scuola è tenuta a: • Verificare il DURC sia della ditta originaria (XXXX) che della società di recupero. • Controllare che nell'atto di cessione sia specificato che la società di recupero subentra anche negli obblighi di tracciabilità, acquisendo la dichiarazione del conto corrente dedicato, ex art. 3 Legge 136/2010, di detta società. 4. Una volta ricevuta la fattura corretta su SdI, occorrerà redigere il decreto di liquidazione richiamando l'accordo di saldo e stralcio e la ricezione della fattura. Si precisa che l'atto di liquidazione è necessario a dare copertura contabile e legittimità amministrativa, ma non può derogare dall’acquisizione del documento fiscale informatico obbligatorio per legge. Prima di procedere all’emissione mandato di pagamento verso le coordinate bancarie (IBAN) indicate nella documentazione di cessione o delega, occorrerà verificare che il conto corrisponda a quello dedicato alle commesse pubbliche, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità. Concludendo, siamo dell’avviso che sia ammissibile accettare il saldo e stralcio (che è un risparmio per l'amministrazione, quindi visto con favore), pretendendo, comunque, l'emissione di una fattura elettronica corretta transitante per il Sistema di Interscambio. Qualora ditta XXX non riemettesse la fattura elettronica col CIG corretto (inadempienza imputabile esclusivamente al fornitore), la scuola resterebbe nell'impossibilità oggettiva di pagare. Nel caso in cui la ditta non fosse più in grado di emettere il documento fiscale corretto, sarà la società di recupero crediti che dovrà coordinarsi con l’azienda per produrre il documento necessario.

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Studente con PEI differenziato: può chiedere di ripartire dalla quarta classe?
  • Per rispondere in modo approfondito al quesito è necessario esaminare in modo sintetico le richieste formulate: Lo studente maggiorenne, titolare di certificazione L. 104 art. 3, è stato valutato con PEI differenziato nei precedenti anni e ha ottenuto il passaggio dalla I alla IV in virtù di una valutazione che ha valorizzato progressi extrascolastici. Ora chiede: 1) trasformare gli anni pregressi da differenziato a personalizzato (ossia valutazione ordinaria per obiettivi globalmente corrispondenti); 2) poter sostenere esami integrativi e non essere ammesso alla V perché desidera ripartire dalla IV; 3) se è possibile applicare per analogia una norma sulle idoneità (limite di presentazione per più di due anni); 4) se, ritirando la certificazione di disabilità, può evitare conseguenze legate al numero di assenze. Per la prima domanda si fa presente che la normativa non prevede “la trasformazione di un percorso differenziato svolto negli anni precedenti in curricolare”. Innanzitutto il consiglio di classe dovrà valutare se il passaggio dal percorso differenziato a quello curricolare ai fini del conseguimento del titolo di studio possa essere deliberato dal consiglio di classe su propria iniziativa oppure per richiesta esplicita dello studente in quanto maggiorenne. A tale scopo, occorre far riferimento al D.I. 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020 e nelle Linee guida allegate. L’art. 10 bis del D.I. 153/2023 e a pagina 41 e 42 delle Linee Guida è evidenziato quanto segue: “La procedura con la quale alcune famiglie chiedono il passaggio solo nell’ultimo anno” da PEI differenziato a PEI semplificato, “con esiti spesso paradossali e con frequente insorgenza di contenzioso, è una grave criticità e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti, è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI semplificato significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell’ultimo anno. Un raggiungimento che non può avvenire nell’arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario”. Purtuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario secondo quanto previsto da c.1 dell’art. 10 bis del D.I. 153/2023: “Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure dello stesso studente maggiorenne la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: a. superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; b. senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza”. Ovviamente, nella scuola secondaria di secondo grado, in base al principio di autodeterminazione degli studenti, occorre coinvolgere lo studente con disabilità nel caso in cui la sua condizione psicofisica e cognitiva glielo possa consentire alle riunioni del GLOI. Pertanto sarà parte attiva nella progettazione del suo percorso curricolare, secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 4 del D.I. 182/2020. A seguito della richiesta dello studente del passaggio al percorso curricolare per il conseguimento del titolo di studio, si consiglia di indire una convocazione straordinaria del GLO al fine di: formalizzare il cambio di percorso in quanto il passaggio da "differenziato" a "personalizzato con verifiche equipollenti" non è un semplice atto amministrativo, ma una variazione sostanziale del PEI. Il GLO deve redigere un nuovo PEI (o un addendum) che rifletta il cambiamento degli obiettivi (da obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali a obiettivi "globalmente corrispondenti"). Verificare la consapevolezza delle scelte da affrontare da parte del ragazzo, il GLO è la sede in cui si verbalizzerà che lo studente è consapevole delle difficoltà del nuovo percorso (frequenza costante, esami integrativi, prove equipollenti). Questo verbale è la miglior tutela per la scuola contro futuri ricorsi. Poiché lo studente è seguito dai servizi socio-sanitari e ha beneficiato della valorizzazione dei progressi extrascolastici, il GLO (che include la ASL) deve esprimersi su come il venir meno della "condizione di disabilità" impatterà sullo studente nel percorso ordinario. Inoltre, il consiglio di classe dovrebbe avere già tutti gli elementi per valutare il percorso di studi seguito dallo studente e capire se sia in grado oppure no di sostenere gli esami integrativi e verificare se ha svolto tutte le ore di FSL previste per affrontare in futuro gli esami di maturità. È ovvio che se lo studente dovesse superare tutti gli esami integrativi delle discipline seguite con percorso differenziato e raggiungere i livelli degli apprendimenti della classe quinta, il consiglio di classe non può mettere un limite e collocarlo in quarta solo perché lo studente fa un’esplicita richiesta in tal senso. Non è nemmeno possibile adottare le ultime disposizioni normative sugli esami di idoneità in particolare sul massimo degli anni che si richiede per il riconoscimento dell’idoneità innanzitutto perché è uno studente interno alla scuola e secondo, perché è un ragazzo con disabilità e la scuola è obbligata ad adottare la specifica normativa prevista dalla L. 104/1992 e successiva. Infine il «ritiro» della certificazione di disabilità e le eventuali ricadute sulle assenze e sullo scrutinio. Va sottolineato che il semplice ritiro della certificazione clinica da parte dello studente maggiorenne non annulla in maniera retroattiva le decisioni scolastiche assunte né i percorsi didattici svolti (PEI, valutazioni, esoneri ecc.). La certificazione sanitaria è atto rilevante per l’adozione di misure di inclusione e per la redazione del PEI; se essa viene formalmente revocata, la scuola aggiornerà la documentazione e la valutazione seguendo la normativa e le procedure ordinarie, ma i cambiamenti e le ripercussioni normative riguarderanno solo l’anno in corso e non i precedenti. Pertanto, la deroga sulle assenze era stata riconosciuta in base alla L. 104/1992 e al deficit che interessa lo studente in quello specifico contesto ambientale e temporale e il ritiro della certificazione del riconoscimento della condizione di disabilità fatta in questo anno scolastico non può incidere a livello giuridico per i periodi precedenti.

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Graduatorie interne per l'individuazione dei docenti soprannumerari errate: è possibile correggerle e ripubblicarle?
  • È possibile rettificare in autotutela le graduatorie interne provvisorie qualora si riscontrino errori materiali nella attribuzione dei punteggi ex art. 21-novies della legge n. 241/1990, dal momento che la formazione delle graduatorie interne costituisce esercizio di un potere amministrativo (cfr. ad esempio, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6230/2021). La rettifica va però adottata mediante provvedimento motivato e pubblicato con le stesse modalità previste per il provvedimento originario; inoltre, poiché la rettifica incide su quest’ultimo, modificandolo, i termini per il reclamo decorrono dalla pubblicazione della rettifica stessa: in caso contrario, la possibilità di reclamo verrebbe frustrata e il disposto dell’art. 17, comma 1 del CCNI mobilità 2025-2028 verrebbe svuotato di significato. Occorre inoltre evidenziare che, nel caso in cui fossero già stati individuati e comunicati i soprannumerari all’Ufficio di Ambito territoriale, ogni modifica deve essere tempestivamente notificata al personale coinvolto e comunicata all’Ufficio medesimo in modo che la procedura per la presentazione delle domande di mobilità da parte dei docenti soprannumerari avvenga correttamente. Alla luce di quanto precede, si suggeriscono i seguenti passaggi operativi: 1) verifica documentale: individuato l’errore materiale, occorre indicarne in modo analitico gli elementi probanti (documenti, calcoli); 2) adozione dell’atto di autotutela: il dirigente scolastico provvede con un atto scritto a correggere il provvedimento originario, motivandone le ragioni; 3) comunicazione e pubblicazione: è necessario procedere a ripubblicare la graduatoria rettificata e a notificare per iscritto ai soprannumerari la rettifica. In caso vi siano soprannumerari, va inoltre inviata tempestiva comunicazione all’Ufficio territoriale competente. Il provvedimento di rettifica deve contenere chiara indicazione della riapertura dei termini per la proposizione del reclamo. Conclusivamente, procedere alla rettifica in autotutela è legittimo, a condizione che: 1) essa sia formalizzata con provvedimento motivato; 2) la graduatoria rettificata sia ripubblicata e specificamente notificata ai docenti soprannumerari; 3) si dia immediata comunicazione all’Ufficio territoriale se la procedura di mobilità d’ufficio è già stata avviata. In caso di ripubblicazione, i termini per proporre reclamo decorrono da quel momento, secondo i termini previsti dalla normativa applicabile.

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Organizzazione della pausa pranzo in un Istituto tecnico senza servizi di ristorazione vicini...
  • Esaminiamo le alternative nell’ordine nel quale sono elencate: 1. Soluzione percorribile se il valore della concessione, stimato su tutta la durata del contratto, è inferiore a 140.000 euro, il che è improbabile per una secondaria di secondo grado. Si tratterebbe di una concessione di servizi in piena regola, governata dal cd. Quaderno n. 2 e dall’art. 187 D.Lgs. 36/2023; 2. Soluzione percorribile se il valore della concessione, stimato su tutta la durata del contratto, è inferiore a 140.000 euro, il che è improbabile per una secondaria di secondo grado. Anche in questo caso, a nostro avviso, si tratterebbe di una concessione di servizi in piena regola, governata dal cd. Quaderno n. 2 e dall’art. 187 D.Lgs. 36/2023; 3. Soluzione percorribile, in entrambe le modalità, se il valore della concessione è superiore a 140.000 euro, il che è del tutto probabile. Il cd. Quaderno n. 2 contiene, all’allegato 2, una formula di calcolo che – ragionevolmente – confermerà tale previsione. L’affidamento tramite stazione appaltante qualificata costituisce una semplificazione solo relativa della procedura di gara, dipendendo in massima parte dal contenuto della convenzione: succede infatti che alcuni accordi con SAQ proiettino l’intero carico di lavoro sull’Istituzione Scolastica, riservandole anche il compito di RUP e di redazione degli atti. Occorre pertanto selezionare con attenzione il partner anche sotto tale profilo.

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Ferie estive del personale ATA: possono essere frazionate o devono essere consecutive?
  • In merito a quanto richiesto nella prima parte del quesito si riporta il recente Orientamento applicativo ARAN dell' 8 febbraio 2022 CIRS98 proprio inerente alla specifica questione. "Ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL Scuola del 29.11.2007, la scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo” oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori, come per esempio tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto? In merito alla modalità di fruizione delle ferie del personale ATA, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29/11/2007 stabilisce che: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionarie le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.” Dalla disposizione contrattuale in esame si evince che: a) occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie; b) nella programmazione di tali turni il Dirigente Scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1 luglio-31 agosto; c) il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi; d) le decisioni in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di frazionamento vengono assunte dal Dirigente Scolastico che, nella sua valutazione, dovrà principalmente tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio. Pertanto, il Dirigente Scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio-31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro - in assenza di una tale richiesta - non può non garantirli. Si ritiene, comunque, che la fruizione dei 15 gg anche in modo frazionato debba avvenire preferibilmente nel periodo 1 luglio-31 agosto, tenendo conto, comunque, delle esigenze di servizio, del rispetto dei turni prestabiliti e del fatto che agli altri dipendenti deve, comunque, essere garantita la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie". Conclusivamente, la richiesta del dipendente di usufruire in forma frazionata delle ferie è in via astratta legittima ma, come si evince anche dal parere ARAN sopra riportato, ai fini dell'accoglimento resta ferma la valutazione del Dirigente Scolastico che dovrà tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio. In definitiva, il Dirigente Scolastico, una volta ricevuta la richiesta di ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio-31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro - in assenza di una tale richiesta - non può non garantirli. In merito alla seconda parte del quesito si rileva che nelle istituzioni in cui il servizio è articolato su cinque giorni settimanali (c.d. "settimana corta"), si applica, al personale ATA, il disposto di cui all'articolo 13, comma 5 del CCNL 29/11/2007: "Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno". Si osserva che il sabato è "giorno lavorativo" solo ai fini del computo; pertanto, per tali giornate - come pure per le domeniche e i giorni festivi - non sarà necessario fruire di ferie. Pertanto, nel caso di ferie che inizino il 1° agosto 2026, cadendo questo giorno di sabato, non dovrà essere considerato, poiché giornata non lavorativa. Le ferie, pertanto, decorreranno dal 3 agosto 2026 e saranno così computate: 6 giorni per la settimana dal 3 al 7 agosto (5 giorni X 1,2 = 6 giorni); 6 giorni (secondo lo stesso calcolo) per la settimana dal 10 al 14 agosto. A tale data, pertanto, saranno stati fruiti 12 giorni di ferie. Se le ferie si concludono il 19 agosto, occorre allora aggiungere 3 X 1,2 = 3,6 giorni e il dipendente avrà così fruito di 15,6 giorni di ferie, nel rispetto del periodo minimo da concedere. Se le ferie si concludessero il 17 agosto, il dipendente avrebbe fruito di 13,2 giorni di ferie.

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Passaggio alla settimana corta: iter procedurale e competenze degli organi collegiali...
  • Quadro generale - La scelta dell’organizzazione del tempo scuola rientra nella potestà degli istituti scolastici in applicazione della disciplina sull’autonomia scolastica; il Collegio dei Docenti esprime il parere tecnico?didattico, mentre il Consiglio di Istituto assume la decisione di indirizzo e la delibera definitiva. Occorre in ogni caso rispettare il monte ore annuale delle singole discipline e tener conto delle disposizioni regionali in materia di giorni di lezione. 1) Analisi preliminare a cura del Dirigente - Verificare la normativa regionale e le eventuali prescrizioni locali sui giorni di lezione; nel caso di riduzione dei giorni settimanali da 6 a 5, occorrerà effettuare un calcolo proporzionale dei giorni minimi di lezione (ad esempio, se il calendario regionale prevede 204 giorni di lezione, l’adozione della settimana corta potrà prevedere 170 giorni di attività effettive) - Redigere una relazione tecnica preliminare che espliciti: motivazioni pedagogiche/organizzative del cambiamento; ipotesi di orario settimanale su 5 giorni (con indicazione dei giorni con prolungamento pomeridiano, monte ore settimanale e distribuzione disciplinare), con l’indicazione delle le modalità di recupero di eventuali riduzioni delle unità orarie; impatto su trasporti, mensa, sorveglianza e segreteria (chiusura eventuale del sabato); eventuali ricadute sull’orario di servizio del personale. - Raccogliere i dati necessari: numero di studenti residenti nei vari comuni di provenienza, tempi di percorrenza, disponibilità servizi comunali, organico docente e ATA. 2) Coinvolgimento preventivo degli Enti locali e soggetti erogatori dei servizi - Organizzare incontri con Comune/Provincia (per trasporto e mensa), con l’azienda dei trasporti e con i servizi socio?sanitari se necessario, per verificare fattibilità e costi. - Richiedere formalmente per iscritto la disponibilità dei servizi e le condizioni (orari, costi, requisiti ASL per la mensa). 3) Indagine conoscitiva tra famiglie e studenti (organizzata dal Consiglio d’Istituto) Non si ritiene che il parere sia vincolante, ma è assolutamente opportuno il coinvolgimento delle famiglie. Il Consiglio d’Istituto definirà le modalità dell’indagine (chi è chiamato a esprimersi, modalità di raccolta delle preferenze, termine, modalità di pubblicizzazione, eventuale quorum o soglia di validità). I risultati saranno un elemento importante da mettere a disposizione di entrambi gli OOCC coinvolti 4) Parere del Collegio dei Docenti - Presentare al Collegio la relazione tecnica e la proposta di articolazione oraria su 5 giorni. - Richiedere e verbalizzare il parere tecnico?didattico del Collegio: il parere non è sostitutivo della deliberazione del Consiglio di Istituto, ma è elemento fondamentale per la valutazione complessiva. 5) Informativa al tavolo sindacale L’organizzazione del servizio non è oggetto di contrattazione, ma di informativa ed eventuale confronto con le OOSS (RSU + rappresentanti delle OOSS provinciali (cfr art. 5 comma 5 e art. 11 nuovo CCNL, per la ricaduta sull’articolazione dell’orario di lavoro) 6) Delibera finale del Consiglio di Istituto - Alla luce del parere del Collegio, degli esiti dell’indagine e delle risposte degli Enti locali, il Consiglio di Istituto assume la deliberazione definitiva sul passaggio alla settimana corta: se favorevole, stabilisce il modello orario, eventuali prolungamenti, la tempistica di attuazione e le disposizioni relative alla segreteria (es. chiusura sabato). - Il verbale di delibera deve riportare motivazioni, documentazione allegata (parere Collegio, esiti indagine, risposte Enti) e modalità di attuazione. - In caso di contrasto tra Collegio e Consiglio, si ritiene prevalga la deliberazione del Consiglio di Istituto quale organo di indirizzo. 7) Accordi esecutivi e comunicazioni - Formalizzare per iscritto gli accordi con Enti locali e fornitori di servizi (trasporto, mensa) e definire responsabilità e tempistiche. - Adeguare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e pubblicare la nuova organizzazione del tempo scuola nell’Offerta Formativa/A.S. successivo e nel calendario scolastico dell’istituto. - Convocare assemblee informative per docenti, personale ATA, studenti e famiglie per illustrare modalità attuative e raccogliere osservazioni pratiche. - Pubblicare sul sito e affiggere comunicazioni indirizzate alla comunità scolastica; comunicare formalmente la delibera agli Uffici Scolastici territoriali e, se necessario, all’ente regionale competente. 8) Attuazione pratiche amministrative - Aggiornare orari di servizio e pianificazioni (es. vigilanza mensa, sorveglianza ricreazione, turni del personale ATA) assicurando il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme vigenti in materia di orario. - Predisporre le modifiche al registro elettronico e alle comunicazioni alle famiglie. - Monitorare l’attuazione nei primi mesi e predisporre verifiche a metà anno e fine anno per valutare eventuali correzioni. Suggerimenti pratici per garantire trasparenza e condivisione - Predisporre tutta la documentazione a supporto (relazione del Dirigente, verbali, esiti dell’indagine, risposte formali degli Enti) e allegarla alla delibera del Consiglio. - Stabilire un cronoprogramma pubblicato e condiviso (date incontri, termine indagine, data delibera, data di avvio del nuovo orario). - Coinvolgere le rappresentanze (RSU, comitati genitori, rappresentanti studenti) fin dalle fasi iniziali per ridurre il contenzioso. - Prevedere un periodo di monitoraggio e una verifica formale dopo i primi mesi di applicazione per adeguare elementi organizzativi eventualmente non sostenibili. Conclusione Procedere attraverso i passaggi indicati garantisce la correttezza istituzionale e la massima trasparenza: analisi preliminare del Dirigente, confronto con Enti locali, indagine conoscitiva con le famiglie, parere tecnico?didattico del Collegio e delibera finale del Consiglio. Documentare ogni fase con verbali e accordi scritti e aggiornare il PTOF e il calendario scolastico. In caso di dissenso fra organi, la decisione di indirizzo del Consiglio di Istituto è quella decisiva, mentre l’assenza di intese con l’Ente locale potrebbe obbligare a trovare soluzioni alternative o a rinviare l’attuazione.

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Prove comuni deliberate nel RAV: competenze del dirigente scolastico...
  • Come noto, il Collegio dei docenti esercita una specifica competenza in ambito tecnico-didattico, con particolare riferimento ai criteri e alla modalità per la valutazione degli apprendimenti. A tal proposito significativo è il richiamo al comma 1, articolo 1, del D.Lgs 62/2017, che si riporta di seguito: …. La valutazione ….. è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa….. Tanto premesso, risulta “in primis” opportuno che il Collegio definisca con puntualità le attribuzioni dei dipartimenti disciplinari, proprio per la loro natura di articolazioni funzionali del Collegio stesso; in altre parole, i Dipartimenti sono generalmente chiamati ad elaborare proposte, ma anche a dare efficace applicazione a quanto deliberato in Collegio. Venendo al quesito specifico, e precisato che nel RAV la riduzione del numero dei non ammessi e delle sospensioni del giudizio andrebbe ben definita nelle priorità strategiche e nei relativi traguardi (non negli obiettivi di processo), si ritiene opportuno un passaggio in Collegio per definire meglio obiettivi, natura, modalità e struttura delle prove comuni o parallele, in modo che tale Organo possa esercitare a pieno le sue prerogative e in modo da costituire una base “solida” sulla quale il Dirigente elabora le specifiche indicazioni operative. Nel merito, la “pretesa” di utilizzare le prove INVALSI come prove comuni appare incongruente sia per la natura stessa delle rilevazioni standardizzate, sia per le finalità nell’utilizzo dei risultati, che costituiscono un “punto di partenza” per un’analisi di sistema e non uno strumento per migliorare gli esiti. In altre parole, tale utilizzo creerebbe una chiara confusione/sovrapposizione tra causa ed effetto e ciò a detrimento della qualità del sistema di valutazione di scuola e del raggiungimento effettivo degli obiettivi del PDM

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Alunno con disabilità e certificazione non rinnovata: gestione del PEI e delle prove d’esame...
  • A seguito della revoca dello stato di disabilità giunta alla fine dell’anno scolastico, la scuola dovrà porre in atto una revisione complessiva della situazione di assistenza allo studente. Se la neuropsichiatra ha esplicitamente deciso di non rinnovare la certificazione di disabilità (ex Legge 104/92), la natura giuridica dell'alunno cambia radicalmente dal 7 maggio 2026 e vi sarà una cessazione della condizione di disabilità. In questo caso, se la scelta della commissione medico collegiale confermasse la posizione della neuropsichiatra la scuola si troverà in una condizione di difficoltà per quanto riguarda non solo l’aspetto della valutazione del percorso di curricolare, ma anche per ciò che attiene lo stesso Piano di Studi Personalizzato (PSP) che dovrà essere rimodulato ed elaborato ai fini del raggiungimento del titolo di studio. Dalla scadenza della certificazione di disabilità, all'alunno non è più riconosciuta la condizione di “disabilità" per la legge, ma i suoi codici diagnostici (F81.9 - DSA e F90.0 - ADHD) non scompaiono. F81.9 (DSA): Questo codice garantisce la tutela della Legge 170/2010. L'alunno ha il diritto soggettivo a strumenti compensativi e misure dispensative. F90.0 e F93.8 (ADHD e Ansia): Questi codici rientrano nei BES (Bisogni Educativi Speciali) secondo la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012. Il Consiglio di Classe deve riunirsi d'urgenza (subito dopo il 6 maggio) per trasformare il PEI in un PDP (Piano Didattico Personalizzato). Questo passaggio "traghetta" le misure previste dal PEI nel nuovo alveo normativo (DSA/BES), garantendo che l'alunno non resti privo di tutele. In questi casi non sarà più possibile convocare un GLOI, quindi, non saranno più presenti le figure professionali esterne, quali, ad esempio, gli assistenti alla comunicazione e all’autonomia e il neuropsichiatra di riferimento. Pertanto, dovrà essere immediatamente convocato un Consiglio di classe e procedere all’adozione di un PDP per lo studente che sarà considerato studente con Bisogni Educativi Speciali. Nel quesito non si rileva se l’alunno segue un percorso personalizzato con obiettivi diversi da quelli della classe o se globalmente corrispondenti, condizione questa che consentirebbe il raggiungimento dei livelli degli apprendimenti adeguati per conseguire il diploma di terza media. Il Consiglio di Classe è quindi chiamato ad esaminare la documentazione clinica disponibile e redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) motivato e sottoscritto dalla famiglia, in cui vengano indicate le misure compensative/dispensative, le modalità di valutazione e di svolgimento dell’esame mentre il PDP fungerà da atto formale per l’applicazione delle misure L’adozione del percorso personalizzato utile al conseguimento del titolo di studio è preceduta da una chiara e formale informazione alla famiglia. A questo proposito, si consiglia di verbalizzare nella riunione del Consiglio di classe aperta alla partecipazione della famiglia dell’alunno BES, che ai fini della valutazione l’alunno non potrà più essere considerato con disabilità e la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe anche se la diagnosi clinica dell’alunno ha evidenziato un deficit che incide sulle capacità di apprendimento e di svolgimento delle verifiche. Per questo motivo il Consiglio di classe deve redigere un PDP che preveda un percorso curricolare con obiettivi globalmente corrispondenti a quelli della classe basati sui nuclei fondanti delle discipline. In particolare occorre approfondire l’aspetto cognitivo, neuropsicologico e dell'apprendimento, al fine di fornire al consiglio di classe indicazioni utili per la definizione di metodologie e di strategie didattiche più consone alle capacità e abilità possedute dallo studente BES. Un aiuto concreto può provenire dai docenti di sostegno che si consiglia di lasciarli assegnati alla classe in questa parte conclusiva dell’anno scolastico, in modo da consentire allo studente un passaggio graduale alle nuove modalità di assegnazione delle verifiche e delle procedure di valutazione. Per ciò che riguarda la valutazione finale dello studente, è ovvio che dovrà essere fatta un’analisi complessiva di quanto realmente affrontato dallo studente e procedere a una valutazione formativa che dovrebbe essere già in linea con gli obiettivi curricolari. Si conferma che, venendo meno la certificazione di disabilità, la presenza del docente di sostegno agli esami di Stato non potrà essere prevista. Dovranno essere gli stessi membri interni della commissione dell’esame a fornire il necessario supporto previsto dal Piano di Studi personalizzato. Molto più complessa sarebbe la situazione se l’alunno con disabilità seguisse un percorso personalizzato non in linea con gli obiettivi della classe. In questo caso non potrebbe sostenere l’esame di Stato con quanto stabilito nel PEI con il rischio della non ammissione all’esame di Stato per il mancato raggiungimento dei livelli essenziali degli apprendimenti. Infine le prove di esame. Nel quesito si fa riferimento alle "prove equipollenti". È necessario sottolineare che tali prove sono esclusive per coloro che sono in condizione di disabilità ai sensi della Legge 104 art. 3 in particolare per coloro che hanno il riconoscimento del comma 1. Quindi l’alunno DSA/BES, deve sostenere le stesse prove della classe, ma con l'ausilio degli strumenti compensativi e delle misure dispensative (es. uso del PC, calcolatrice, sintesi vocale, verifiche strutturate e semistrutturate, ecc.). La valutazione deve comunque tener conto del Piano Didattico Personalizzato adottato. Come già sottolineato, se il PEI prevedeva prove fortemente differenziate (non equipollenti al programma della classe), il passaggio al PDP a maggio è rischioso perché l'alunno dovrebbe improvvisamente affrontare obiettivi didattici globalmente corrispondenti a quelli della classe. Se invece il PEI prevedeva obiettivi riconducibili a quelli della classe, il passaggio al PDP per l'esame sarà più semplice e ciò potrà garantire il raggiungimento dei livelli degli apprendimenti di terza media.

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Assenze per visite specialistiche e mancata autorizzazione preventiva: come procedere?
  • Le assenze per visite mediche specialistiche, come quelle per terapie o esami diagnostici, sono equiparate, per il personale docente, alle assenze per malattia. Ad esse si applica l'articolo 55-septies, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001, che richiede, per la giustificazione di tali assenze, "la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". Per il personale ATA, inoltre, il CCNL di comparto prevede particolari disposizioni, che non sono però applicabili al personale docente. Per quest'ultimo, pertanto, si applicano le disposizioni generali sulle assenze per malattia. In particolare, per quanto riguarda il preavviso dovuto da parte del dipendente, l'articolo 17, comma 10 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce quanto segue: "L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza". La norma contrattuale, pertanto, richiede la tempestività e pone come limite temporale non superabile l'inizio dell'orario di lavoro; in difetto, il dipendente è tenuto a comprovare le ragioni che gli hanno impedito la comunicazione dell'assenza entro il termine stabilito dal CCNL. Nel caso specifico, l'insegnante ha comunicato l'assenza prima dell'inizio del proprio servizio, anche se, trattandosi di visite specialistiche che - presumibilmente - erano state prenotate in anticipo, tale comunicazione potrebbe apparire non caratterizzata da quella tempestività, che pure richiede il CCNL. Dobbiamo tuttavia osservare che, nei procedimenti disciplinari, l'onere della prova del fatto contestato al dipendente ricade sul datore di lavoro. Ciò comporta che, se la comunicazione di assenza giunge dopo l'inizio dell'orario di servizio, al datore di lavoro basta provare tale tardività, incombendo al lavoratore la dimostrazione della sussistenza di impedimenti; al contrario, appare difficile fornire la prova della scarsa tempestività, nel caso in cui la comunicazione, comunque, sia giunta prima dell'inizio del servizio. In altre parole, in mancanza di altri elementi, utili a provare la malafede del lavoratore, riteniamo che la - presunta - scarsa tempestività della comunicazione dell'assenza possa difficilmente essere oggetto di contestazione in sede disciplinare. Occorrerebbe che il datore di lavoro possa provare l'insussistenza di ragioni di urgenza, tali da giustificare una comunicazione a ridosso dell'inizio dell'orario di lavoro; ma tale prova non può, a nostro parere, consistere nella mera probabilità che tali ragioni di urgenza non sussistessero. Infine, osserviamo che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, essendo equiparate alla malattia, non richiedono alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro, dovendo questi semplicemente prenderne atto senza che che sia possibile negare al lavoratore il diritto ad assentarsi.

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Effetti della sospensiva del TAR sull'esclusione di un docente dalle GPS e gestione di una supplenza già conferita...
  • I provvedimenti giurisdizionali vanno eseguiti dall'amministrazione, nei limiti, tuttavia, di ciò che essi dispongono. L'adozione, da parte dell'amministrazione, di provvedimenti difformi dal dispositivo del giudice, infatti, può determinare responsabilità per danno erariale. Nel caso specifico del decreto monocratico del Presidente del TAR, allegato al quesito, si evince - dalle premesse - che il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione dalle GPS disposto dall'USP, nonché di ogni ulteriore atto collegato o connesso. Pur non conoscendo il testo del ricorso, dal provvedimento del giudice si può dedurre che esso verta sulla contestazione della legittimità dell'articolo 6, comma 4, dell'O.M. n. 88/2024. Dall'illegittimità di tale disposizione, a quanto pare sostenere il ricorrente, deriverebbe l'illegittimità della propria esclusione dalle GPS. Il ricorso, pertanto, non verte direttamente sulla revoca della supplenza e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, ma sulla legittimità di una disposizione di un atto amministrativo - ovvero, l'articolo 6, comma 4 O.M. 88/2024 - che, se pronunciata, determinerebbe, a cascata, l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle GPS nonché, in ultima analisi, del provvedimento di revoca della supplenza. In relazione a tale ricorso, il Presidente del TAR, nelle more della discussione dell'istanza di sospensione, ha adottato un decreto che dispone "la sospensione del provvedimento di esclusione fino alla camera di consiglio del 20 maggio 2026". Stante il dispositivo del decreto presidenziale, si ritiene che l'istituzione scolastica non abbia, allo stato, alcun titolo a revocare il provvedimento di revoca della supplenza e che l'amministrazione debba limitarsi, come ha già fatto, a reinserire provvisoriamente il docente nelle GPS con provvedimento di competenza dell'USP. L'effetto è quello di consentire nuovamente al docente, fino all'adozione da parte del TAR di ulteriori provvedimenti, di conseguire supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto che, come è noto, discendono dall'inserimento in GPS, ma non quello di far rivivere contratti nel frattempo interrotti. La contraria argomentazione del legale del docente non appare condivisibile, sia perché estranea al provvedimento del giudice (che non cita la continuità didattica) sia perché relativa a un separato provvedimento (la revoca della supplenza) la cui eventuale reviviscenza (agli effetti giuridici e/o economici) si porrà solo in un secondo momento, ovvero all'atto della definizione del giudizio pendente di fronte al TAR. Riteniamo, pertanto, che l'istituzione scolastica non debba dare seguito, al momento, alla richiesta di reintegro in servizio.

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Piattaforma digitale di food delivery a scuola: arriva una diffida per presunta attività di ristoro priva di concessione...
  • Si richiede un parere in relazione ad una diffida ricevuta da questa istituzione scolastica riguardante un servizio di prenotazione online di merende...

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Alunno con disabilità e passaggio alla scuola superiore: la famiglia chiede il trattenimento in terza media...
  • Innanzitutto, occorre ricordare che per la secondaria di primo grado si applica il comma 2 dell’art. 6 e l’articolo 11 del d.lgs 62/2017 relativo alla valutazione degli alunni con disabilità frequentanti il primo ciclo: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”. Ovviamente in caso di ripetenza è richiesta l’adeguata motivazione al passaggio alla classe successiva o al conseguimento del titolo di studio, ma la decisone può essere presa a maggioranza. Certamente il mancato raggiungimento degli obiettivi va esplicitato con voti negativi. La ripetenza degli alunni con disabilità è disciplinata dal D.I. 182/2020 e D.I. 153/2023, dalla L. 104/1992 e dal d.Lvo 16.4.1994, n.297, pertanto il trattenimento di un alunno con disabilità (la cosiddetta la ripetenza) può essere previsto se vi sono concreti motivi che devono emergere in sede di Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione. Si ricorda che “per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI)”. Per questo motivo, in sede di GLOI sentite tutte le figure previste dal D.I. 153/2023, come modificate e integrate dal d.lgs. 66/2017 e dal recente d.lgs. 96/2019, può essere adottata la decisione di un’eventuale ripetenza dell’alunno con disabilità con motivazioni adeguate che poggiano su una fondata analisi clinico – evolutiva dello studente. Pur tuttavia, a parere dello scrivente, si sconsiglia di far ripetere l’anno scolastico all’alunno che versa in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo perché la scuola deve garantire una crescita “negli apprendimenti scolastici”, secondo le effettive capacità di ciascuno. Stando ai più recenti protocolli clinici e pedagogici, di norma è consigliabile mantenere il ragazzo con disabilità in un gruppo classe dell’età anagrafica a lui più vicina. Il corretto sviluppo evolutivo, infatti, lo si raggiunge con il gruppo dei pari. In base al d.lgs. 62/2017, al D.M. n° 741/2017 e alla Nota ministeriale esplicativa prot. n° 1865/2017 gli studenti con disabilità hanno diritto al diploma conclusivo del primo ciclo, purché effettuino l’esame su tutte le materie, anche se svolti con prove differenziate, basate sugli obbiettivi del proprio PEI e volte a verificare “il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”. Dalle Linee Guida si evince che il GLO ha il compito in particolare di verificare “se l’impianto complessivo della personalizzazione abbia funzionato o meno, ossia se l’insieme di interventi e di strategie attivati, assieme a quelli destinati alla realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo (così come indicato nella Sezione 7), abbia dato i risultati attesi, considerando altresì la verifica degli obiettivi didattici definiti dal team docenti e dal consiglio di classe, ma senza limitarsi al solo aspetto didattico”. Come in tutte le sezioni del PEI, quando si parla di verifica conclusiva degli esiti la valutazione è riferita prioritariamente all'efficacia degli interventi, non solo al raggiungimento degli obiettivi previsti da parte dell’alunno con disabilità. Pertanto, la non ammissione deve essere una scelta eccezionale e analiticamente motivata. Per questo specifico caso rivediamo quanto indicato nel quesito, l'alunno: • ha una media dei voti superiore all'otto; • ha raggiunto gli obiettivi stabiliti nel PEI; • ha frequentato regolarmente le lezioni. Si deduce che non sussistono i presupposti giuridici per la non ammissione. Un provvedimento di non ammissione in presenza di tali esiti positivi rappresenterebbe una falsa rappresentazione del livello realmente raggiunto dal ragazzo, poiché si dichiarerebbe il mancato raggiungimento di obiettivi che i documenti valutativi (pagelle, verbali GLO) attestano come raggiunti. Le relazioni dell'ASL e degli specialisti privati sono atti tecnici che offrono indicazioni cliniche, ma non sono vincolanti per la valutazione scolastica. Il "trattenimento" nella classe terza della scuola secondaria di primo grado non può essere disposto a fronte della sola volontà dei genitori: l’unico strumento giuridico per la permanenza nell’anno di corso è la non ammissione alla classe successiva o il mancato rilascio della licenza di Stato, che però devono essere motivati da valutazioni oggettive e documentate nel PEI e nel verbale del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO). La giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato) ha più volte ribadito che la valutazione degli alunni è una prerogativa esclusiva del Consiglio di Classe ("discrezionalità tecnica"). Il CdC non può abdicare al proprio ruolo valutativo recependo passivamente un'indicazione medica di invito a trattenere l’alunno con disabilità se questa contrasta con i risultati pedagogici e didattici effettivamente conseguiti. Molto probabilmente le indicazioni contenute nelle relazioni cliniche si basano solo sul rafforzare l’autodeterminazione del ragazzo in un ambiente conosciuto e nel rapporto privilegiato col docente di sostegno. Occorre invece andare oltre questa visione più limitata di crescita del ragazzo e basarsi su ciò che il D.Lgs. 66/2017 pone al centro del percorso di crescita del ragazzo ossia il suo "Progetto di Vita". Trattenere un alunno di 16 anni in un ambiente scolastico frequentato da ragazzi di 11-13 anni contrasta con le finalità di inclusione sociale e di transizione all'età adulta. Non solo, priva l'alunno del confronto con i pari, fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale, indipendentemente dalla gravità della patologia. Stando ai più recenti protocolli clinici e pedagogici, di norma è consigliabile mantenere il ragazzo con disabilità in un gruppo classe dell’età anagrafica a lui più vicina. Il corretto sviluppo evolutivo, infatti, lo si raggiunge con il gruppo dei pari. In base al d.lgs. 62/2017, al D.M. n° 741/2017 e alla Nota ministeriale esplicativa prot. n° 1865/2017 gli studenti con disabilità hanno diritto al diploma conclusivo del primo ciclo, purché effettuino l’esame su tutte le materie, anche se svolti con prove differenziate, basate sugli obbiettivi del proprio PEI e volte a verificare “il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”. Il "trauma" del passaggio si affronta con attività di orientamento e continuità (già previste dalla legge), non con la stagnazione in un ciclo di studi già concluso con successo. Come correttamente rilevato, il trattenimento ingiustificato comporta l'utilizzo di risorse pubbliche (ore di sostegno, personale scolastico) per un anno di corso aggiuntivo non dovuto ed esattamente come indicato dall’estensore del quesito, si potrebbe configurare un potenziale danno erariale segnalabile alla Corte dei Conti. Si suggerisce di agire su questi ambiti: convocare urgentemente il GLO integrando, se possibile, le relazioni ASL e degli specialisti alle cui indicazioni la scuola deve dare adeguato peso; proporre alla famiglia un progetto ponte anziché la ripetenza attraverso un serrato calendario di incontri tra il docente di sostegno attuale, il docente di sostegno della scuola secondaria di secondo grado ricevente e la famiglia. Questo ridurrà l'incertezza e il "trauma" del passaggio; verificare e documentare, in verbale, il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEI. In sede di scrutinio finale, il CdC deve essere consapevole che votare la non ammissione richiede una motivazione pedagogica che, allo stato attuale, sarebbe smentita dai fatti. Se il CdC dovesse insistere, il Dirigente Scolastico deve pretendere che a verbale risultino le motivazioni analitiche del perché, nonostante gli obiettivi del PEI siano stati raggiunti, si ritenga necessaria la ripetenza. (È molto probabile che davanti a questa responsabilità formale, il CdC desista).

    Data di pubblicazione: 04/05/2026

  • Apposizione involontaria del timbro della scuola sui diplomi: validità del titolo e necessità di eventuale sostituzione...
  • Alla luce delle disposizioni richiamate nella Circolare MIUR n. 51/2010, in coerenza con l’art. 199, comma 6, e l’art. 187 del D.Lgs. n. 297/1994, l’elemento essenziale del diploma è la sottoscrizione autografa del Presidente della Commissione d’esame (nel primo ciclo il Dirigente scolastico o un suo delegato); la sua omissione può, infatti, comportarne la nullità. Al contrario, l’apposizione involontaria del timbro della scuola sulla pagina anteriore del diploma — in prossimità della firma o nello spazio riservato al bollo ministeriale — non configura, a parere dello scrivente, motivo di annullamento del documento, qualora ricorrano le seguenti condizioni: • il contenuto del diploma rispetti integralmente le indicazioni previste dalla normativa vigente; • la firma del Dirigente Scolastico (in qualità di Presidente delegato della Commissione) sia autografa e leggibile; • non siano state apportate correzioni, abrasioni o alterazioni ai dati anagrafici o alle risultanze d’esame. Gli elementi costitutivi del titolo sono, dunque, l’autenticità della firma e la correttezza sostanziale del contenuto. L’aggiunta accessoria di un timbro, laddove non alteri i dati né mascheri la sottoscrizione, costituisce un’irregolarità formale che, di norma, non inficia la validità del diploma. Si consideri, d'altronde, che tutti gli atti relativi agli esami conclusivi del primo ciclo sono ordinariamente validati con il timbro dell’istituzione scolastica. Si consiglia di redigere una breve nota amministrativa, da inserire nel fascicolo dell'alunno e/o nel registro dei diplomi, che dia atto dell’accaduto (data, numero di serie dei diplomi interessati, descrizione dell'irregolarità e firma del Dirigente). Tale adempimento garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa e documenta la buona fede dell'ufficio. In conclusione, se il timbro non ha occultato o alterato dati essenziali, non è necessario segnalare l’errore all’Ufficio Scolastico Territoriale né avviare la procedura di sostituzione d’ufficio. Come già affermato, se gli elementi salienti (dati, votazione e firma) risultano integri e corretti, l’apposizione accidentale del timbro non ne determina l’annullamento.

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