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    Data di pubblicazione: 20/07/2026

  • Gen.ma redazione, Si chiede di poter aver, con cortese sollecitudine, un Vs. parere in merito a quanto segue. Una docente della scuola infanzia ottiene il passaggio di ruolo nella scuola primaria con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2012. La docente, in base alla CM n. 196/2006, avrebbe dovuto svolgere solo l’anno di prova con successiva emissione da parte del dirigente scolastico del decreto di conferma in ruolo. Le attività di formazione non erano previste. Dalla documentazione rinvenuta agli atti della scuola e nel fascicolo dell’interessata non è rinvenibile il decreto di conferma in ruolo. Vi è un solo verbale di valutazione riferito ai docenti in anno di prova che dovevano svolgere il percorso completo e in tale verbale non si fa alcun riferimento alla docente in questione Alla luce di quanto esposto si chiede come sanare la mancanza del decreto di conferma in ruolo, documento fondamentale anche ai fini della successiva ricostruzione di carriera.
  • Come detto in precedenti risposte, la competenza a predisporre il decreto di conferma in ruolo spetta alla scuola nella quale il docente ha ottenuto il passaggio e ha svolto l’anno di prova. Tale scuola è tenuta a formalizzare gli atti anche a distanza di tempo («ora per allora»), qualora non risultino agli atti originari. In assenza di ulteriori informazioni, ipotizziamo che, nel caso in esame, la scuola competente si possa identificare con l’Istituto oggetto del quesito, quale sede presso la quale la docente interessata ha originariamente ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2012/2013. In assenza di decreto e menzione nel verbale di valutazione, occorre ricercare negli atti d’archivio ogni informazione utile a ricostruire la vicenda. A titolo esemplificativo possono giovare la nomina del tutor con la relativa relazione conclusiva, attestazioni circa l’effettivo servizio svolto dall’insegnante nell’anno scolastico di riferimento (l’art. 438 del TU 297/1994 all’epoca prevedeva esclusivamente che il servizio effettivamente prestato non fosse “inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico”) e, soprattutto, la relazione dell’allora Dirigente scolastico sull’esito dell’anno di prova. Si consiglia inoltre di inviare contestualmente una richiesta formale all’Ufficio Scolastico Provinciale/Regionale per la ricerca di eventuali atti in suo possesso (relazioni o copie dell’eventuale provvedimento). Qualora venga accertata anche l’assenza della relazione dell’allora Dirigente scolastico sull’esito dell’anno di prova (o la relazione del tutor), tale circostanza non impedisce la conferma in ruolo se dal fascicolo risultano elementi che dimostrano l’avvenuto superamento del periodo di prova (es.: servizio prestato superiore a 180 giorni, assenza di annotazioni negative, ecc). In tale situazione la scuola dovrà predisporre una regolarizzazione “ora per allora” (emissione retroattiva dell’atto e/o produzione della documentazione integrativa) con la relazione dell’attuale Dirigente scolastico e, se necessario, il parere del comitato di valutazione. Tanto premesso, riteniamo che l’Istituto debba procedere nel seguente modo: - Occorre preliminarmente attivare un’accurata ricerca di ogni documentazione relativa al superamento dell’anno di prova (relazione del Dirigente scolastico, parere del comitato di valutazione, nomina del tutor, evidenze sul servizio svolto, ecc.). - Richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale (o Ufficio territoriale competente) l’intervento per la ricostruzione del fascicolo, indicando i motivi della richiesta. - Qualora gli atti non vengano in alcun modo reperiti, l’Istituto in trattazione sarà tenuto a predisporre, «ora per allora», i provvedimenti mancanti sulla base della documentazione probatoria disponibile (es. contratto di assunzione, registri di servizio, nomina tutor, evidenza di servizio > 180 giorni, ecc.). - Come detto, il decreto di conferma in ruolo può essere emesso anche se non è rinvenibile la relazione originale dell’allora Dirigente scolastico, purché risultino elementi oggettivi che attestino la regolarità del periodo di prova (servizio svolto per il periodo previsto, assenza di elementi negativi di valutazione, ecc.). In questo caso l’Istituto può procedere alla redazione degli atti integrativi necessari (relazione ex post dell’attuale Dirigente o atto ricostruttivo e, se del caso, parere del comitato di valutazione o documentazione sostitutiva), utili per legittimare il decreto di conferma. Infatti, se il fascicolo dimostra formalmente che il docente ha completato regolarmente l’anno di prova, la scuola è in grado di emettere il decreto di conferma in ruolo “ora per allora”, corredandolo da una relazione ricostruttiva dell’attuale Dirigente e, laddove possibile, dal parere del comitato di valutazione. A tal proposito, si precisa che, in base al prevalente orientamento dottrinale, nei provvedimenti «ora per allora» (da non confondere con i provvedimenti propriamente retroattivi) tale formula è utilizzabile per indicare quei provvedimenti adottati in conformità a una situazione di fatto già esistente e/o a una disposizione già in vigore nella fase di avvio dell’esercizio della funzione amministrativa, come nel caso in questione. Tradizionalmente, tale fattispecie di atti soggiace a tre condizioni naturali: a) le posizioni soggettive dei terzi; b) la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l’emanazione dell’atto fin dalla data a cui si vogliono far risalire gli effetti; c) i fatti già avvenuti in epoca anteriore, che non possono venir meno (factum infectum fieri nequit). La formula “ora per allora” può quindi legittimamente ammettersi per gli atti favorevoli alla sfera del destinatario su cui incidono e quando assicuri il soddisfacimento dell’interesse con riguardo alla data della sua costituzione (come nel nostro caso). La giurisprudenza trae tale argomento per analogia dagli artt. 1399 e 1445 Codice Civile, che tutelano la buona fede del destinatario. Una volta reperiti o prodotti gli atti necessari, la scuola potrà quindi emettere il decreto di ricostruzione della carriera una volta inseriti al SIDI i dati mancanti.

    Data di pubblicazione: 20/07/2026

  • Lo scrivente Dirigente Scolastico chiede un cortese parere in merito alla situazione di seguito rappresentata. Un'Assistente Amministrativa, trasferita presso questa istituzione scolastica con decorrenza 1° settembre 2023, non ha potuto assumere regolarmente servizio in quanto già collocata in assenza per gravi patologie e sottoposta a terapie salvavita. Nel periodo compreso tra il 1° settembre 2023 e la data odierna, la dipendente ha prestato servizio per un numero estremamente limitato di giornate lavorative, concentrate nel mese di settembre 2024, per poi riprendere in modo continuativo la fruizione delle assenze previste dalla vigente normativa per i lavoratori affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Nel pieno rispetto della particolare situazione sanitaria della dipendente e nella consapevolezza della necessità di garantire la massima tutela dei diritti della lavoratrice, questa Istituzione scolastica ritiene opportuno acquisire indicazioni circa la corretta procedura da seguire qualora si renda necessario verificare la permanenza dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito. Si chiede pertanto di conoscere: se, nelle circostanze sopra descritte, sia possibile e/o opportuno attivare una procedura di accertamento sanitario finalizzata alla verifica dell'idoneità al servizio; quale sia l'organo competente all'effettuazione di tale accertamento (Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ovvero Commissione Medica competente per gli accertamenti medico-legali; quali siano gli eventuali presupposti, le modalità procedurali e gli adempimenti posti a carico dell'Amministrazione scolastica. Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico
  • Le vigente normativa contrattuale non prevede alcun limite per la fruizione di assenze per malattia per gravi patologie o per terapie salvavita, con diritto all'intera retribuzione. Tali assenze, infatti, non sono considerate ai fini del comporto, come previsto dall'articolo 17, comma 9 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007. Tuttavia, la necessità di assentarsi, in maniera sostanzialmente continuativa, per lunghi periodi non può non far sorgere, nell'amministrazione, il dubbio che la dipendente non sia in possesso dell'idoneità psicofisica all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. In proposito, l'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 171/2011 prevede quanto segue: "La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; [omissis]". Benché il periodo di assenza per grave patologia non sia considerato nel conteggio del comporto, ai sensi della clausola del CCNL sopra riportata, riteniamo che lo stesso periodo vada invece considerato, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, da parte dell'amministrazione, di avviare l'accertamento dell'eventuale inidoneità all'impiego. Tale accertamento, infatti, non è materia regolata dalla contrattazione collettiva, ma dalle norme di cui all'articolo 55-octies del d.lgs. n. 165/2001, delle quali il D.P.R. n. 171/2011 è il Regolamento di attuazione. La clausola del CCNL, che consente ai dipendenti il diritto alla conservazione del posto e all'intero trattamento economico, senza alcun limite definito, in caso di assenze per grave patologie, riguarda pertanto solo il trattamento economico del lavoratore e non incide sul dovere dell'amministrazione di accertare l'eventuale inidoneità dei propri dipendenti, qualora le assenze siano tali da superare il periodo di comporto e indurre, così, il sospetto che tale inidoneità possa effettivamente sussistere. In altre parole, anche se le assenze non rilevano ai fini del trattamento economico e del superamento del comporto per malattia ordinaria, esse sono comunque rilevanti, a nostro parere, ai fini della necessità dell'accertamento di inidoneità, . Riteniamo, pertanto, che l'istituzione scolastica debba procedere a richiedere alle commissioni istituite presso l'INPS la visita medica collegiale per la propria dipendente, ai fini di verificarne l'idoneità al servizio. L'INPS è competente dal giugno 2023 (prima la competenza era del MEF) e la richiesta va presentata in modalità telematica attraverso l'apposito applicativo ( cfr da ultimo Messaggio INPS 15 luglio 2025, n. 2254)

    Data di pubblicazione: 20/07/2026

  • Per il secondo anno consecutivo ho ricoperto la carica di Dirigente Scolastico Reggente di un Istituto Comprensivo. Qualora il posto di Dirigente in quella scuola risultasse ancora disponibile, potrei nuovamente candidarmi per ricoprire la reggenza? Esiste un limite di annualità per tale incarico?
  • In merito al quesito posto, occorre premettere che il dirigente scolastico che abbia ricoperto per il secondo anno consecutivo la reggenza di una istituzione scolastica può legittimamente ripresentare la propria candidatura per la medesima sede anche per un terzo anno scolastico, qualora il posto risulti ancora privo di titolare, non sussistendo, nell'ordinamento applicabile, alcun vincolo normativo di rango primario o contrattuale che ponga un limite assoluto e inderogabile alla reiterazione dell'incarico. La reggenza, occorre ricordarlo, trova il proprio fondamento nell'articolo 19, lettera b), del CCNL Area V sottoscritto l'11.04.2006 – non modificato dai successivi rinnovi contrattuali, incluso quello del 7.08.2024 – quale incarico aggiuntivo che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare su disposizione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e costituisce, per sua intrinseca natura, un atto discrezionale e fiduciario dell'Amministrazione. Circostanza che l'USR Toscana ha avuto modo di esplicitare in termini inequivoci e sostanzialmente identici tanto nell'avviso relativo all'anno scolastico 2024/2025 quanto in quello connesso all'anno scolastico 2025/2026 (prot. n. 15185 del 20.08.2025), là dove ha precisato in entrambe le occasioni che la dichiarazione di disponibilità non costituisce vincolo per l'Amministrazione né presupposto indispensabile al conferimento e che non sussiste in capo alla stessa alcun obbligo di motivare il mancato affidamento dell'incarico. Ne discende che la disciplina dei criteri di attribuzione, ivi compresa l'eventuale introduzione di un tetto massimo di annualità consecutive, è rimessa alla discrezionalità organizzativa di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, con esiti non uniformi sul territorio nazionale, come dimostra il raffronto tra gli avvisi emanati da diversi Uffici. L'USR Sicilia, a titolo di esempio, per l'anno scolastico 2025/2026, ha utilizzato un criterio esplicito secondo cui, di norma, non vengono conferiti incarichi di reggenza allo stesso dirigente per più di due anni consecutivi, clausola che tuttavia, proprio in virtù dell'inciso "di norma", non configura un divieto assoluto bensì un criterio di preferenza generale suscettibile di motivata deroga. L’USR Veneto, dal canto suo, non pone alcun divieto di sorta, ma colloca l'aver svolto l'incarico di reggenza nella medesima sede nell'ultimo biennio quale primo criterio di priorità in caso di concorrenza tra più aspiranti nella fase a domanda, riservando il criterio della mancata reggenza nell'ultimo triennio alla sola fase di conferimento d'ufficio, in tal modo premiando, e non ostacolando, la conferma dell'incarico. L'USR Toscana, infine, Ufficio territorialmente competente nel caso di specie, annovera espressamente – con formulazione costante negli avvisi relativi tanto all'anno scolastico 2024/2025 quanto all'anno scolastico. 2025/2026 – gli «incarichi di reggenza precedentemente espletati» tra i criteri generali di attribuzione, dunque quale titolo preferenziale a favore del candidato, senza prevedere alcuna soglia numerica né alcuna causa di esclusione correlata alla pregressa reiterazione dell'incarico. Non risultando, pertanto, nella prassi regionale toscana finora documentata alcun vincolo di durata massima assimilabile a quello siciliano, il dirigente scolastico interessato potrà senz'altro presentare l'istanza di disponibilità anche per il terzo anno consecutivo sulla medesima sede, fermo restando che l'attribuzione resterà comunque soggetta alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la quale – in sede di comparazione con altri eventuali aspiranti alla medesima sede, ovvero in applicazione del principio di rotazione degli incarichi dirigenziali più volte richiamato anche a livello di soft law regionale – potrebbe orientare diversamente la propria scelta, senza per ciò essere tenuta a un particolare onere motivazionale. Resta pertanto opportuno, in una prospettiva di prudenza professionale, verificare puntualmente il testo del futuro avviso dell’USR Toscana relativo al conferimento di incarichi aggiuntivi di reggenza per l'anno scolastico 2026/2027, non appena pubblicato, al fine di accertare che l'Amministrazione regionale non abbia nel frattempo innovato i propri criteri generali rispetto alla prassi consolidata negli anni precedenti.

    Data di pubblicazione: 20/07/2026

  • Contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo può essere richiesta la cessione del quinto anche se il ruolo ha decorrenza 1 settembre 2026?
  • Rappresentiamo in apertura che il “contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo” resta comunque, agli effetti giuridici e amministrativi, un rapporto di lavoro a tempo determinato. La decorrenza del ruolo fissata al 1° settembre 2026 costituisce un elemento di fatto positivo per il richiedente, ma non muta lo status contrattuale sino a quella data. Teoricamente, è possibile richiedere la cessione del quinto anche se l’immissione in ruolo è prevista con decorrenza 1/9/2026. Tuttavia l’accoglimento della pratica non è pacifico: la decisione spetta all’istituto finanziario che valuta la domanda e al Dirigente Scolastico che deve vagliare l’istanza di delegazione convenzionale di pagamento sulla base della durata residua del rapporto di lavoro, della continuità retributiva e della documentazione prodotta. Occorre inoltre ricordare che, di per sé, l’immissione in ruolo non è considerabile quale instaurazione di rapporto di lavoro definitivo e stabile ab initio, poiché subordinato al superamento dell'anno di prova e alla successiva conferma in ruolo. In merito alla possibilità di ottenere cessioni del quinto in costanza di rapporto a tempo determinato, l’art. 13 del D.P.R. n. 180/1950 dispone testualmente che “Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.” Giova ricordare anche la risposta alla FAQ n. 45 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/02/I_-_FAQ_Delegazioni_2014.doc) nella quale la Ragioneria Generale dello Stato esprime il seguente parere: “Relativamente ai dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato, il piano di rimborso del finanziamento tramite delegazione convenzionale di pagamento può eccedere il periodo di tempo previsto per la scadenza del medesimo contratto di lavoro? Ordinariamente no. In generale, la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento non può eccedere il rimanente periodo di tempo del contratto di lavoro. Ragioni di natura interpretativa, di prudenza nonché, non da ultimo, di tutela del dipendente interessato inducono a ritenere che, di norma, non sia assentibile, pur in assenza di un esplicito divieto normativo, la delegazione convenzionale di pagamento che preveda, per il rimborso del finanziamento ottenuto, un piano di rimborso avente una durata superiore alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente-mutuatario. Non sembra peregrino ricordare che il piano di rimborso deve avere una sua coerenza, sotto il profilo temporale, con il restante periodo di servizio del dipendente. Tra l’altro, non può essere dimenticato che l’art. 13 del D.P.R. n. 180/1950 prevede, per il personale assunto con contratto a tempo determinato, come la cessione del quinto dello stipendio non possa eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso. Ciò precisato, fermo restando che dovranno essere valutate con estremo rigore le istanze di delegazione convenzionale di pagamento il cui contratto di finanziamento presenti un piano di rimborso avente una durata maggiore di quella del residuo periodo di lavoro del dipendente-mutuatario, in considerazione del rilievo delle volontà del delegante e del delegatario nelle fattispecie in discorso, non sembra potersi escludere a priori e in assoluto una pattuizione in tal senso, sempreché contenuta, oltre che nel contratto di finanziamento, anche nella relativa convenzione stipulata tra l’Amministrazione e l’istituto delegatario. Va da sé che, ad ogni modo, l’Amministrazione-delegata, una volta conclusosi il rapporto di lavoro del dipendente per scadenza del termine, non ha più alcun obbligo nei confronti dell’istituto delegatario.” Tanto premesso, siamo dell’avviso che, pur potendo presentare istanza per l’avvio dell'istruttoria della pratica fin da adesso (allegando il documento ufficiale che attesti la futura immissione in ruolo dal 1° settembre 2026), sia opportuno che il docente richieda espressamente la decorrenza delle rate a partire dai mesi di settembre/ottobre prossimi. Ciò al fine di avere maggiori probabilità di ottenere la cessione richiesta e l’assenso del Dirigente Scolastico alla delegazione di pagamento.

    Data di pubblicazione: 20/07/2026

  • Docente in aspettativa chiede di partecipare ad un bando interno: possibilità preclusa?
  • Un docente di scuola secondaria di I grado a tempo indeterminato è in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca fino al xx settembre 202x; lo stesso chiede di partecipare ad un bando interno inerente lo svolgimento nell’a.s. 2026/2027 di attività di sportello psicologico di ascolto per complessive xx ore distribuite su due sedi afferenti a comuni diversi.

    Data di pubblicazione: 20/07/2026

  • Buongiorno nella scuola scuola che dirigo uno studente con sospensione di giudizio doveva sostenere l'esame di recupero delle carenze in data XX/7 tuttavia il giorno XX/7 la famiglia ha inviato certificato di pronto soccorso con prognosi di xx giorni in quanto lo studente ha avuto dei problemi di salute. Allo stato attuale è dunque impossibilitato a sostenere l'esame, tuttavia pur dovendo prevedere una sessione suppletiva essa non è stata prevista nel piano delle attività. Vi chiedo un parere su come procedere, entro quando devono essere sostenuti, come calendarizzare lo stesso esame considerando che dal primo settembre ci sarà un nuovo dirigente e che dal 20 luglio al 31 agosto i docenti sono in ferie.
  • La calendarizzazione delle prove di verifica e di scrutinio per gli studenti con sospensione di giudizio sono affiati alla competenza delle istituzioni scolastiche, nell’esercizio della autonomia organizzativa, fatto salvo che tali operazioni devono essere completate entro la fine dell’anno scolastico o, per casi eccezionali e debitamente motivati, prima del termine di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (cfr. articolo 8 OM 92/07 e articolo 4, comma 6 del DPR 122 09). Molti elementi di giudizio inducono a ritenere che la soluzione più opportuna e corretta sia quella di rispettare il termine del 31 di agosto, per evitare che il consiglio di classe che si troverà a svolgere le prove e a valutarle possa essere diverso da quello che ha deliberato in sede di scrutinio a giugno (es, per trasferimenti, pensionamenti, conclusione del contratto a t.d. etc.) Nel caso in oggetto, ferma restando la necessità di accertare con adeguata documentazione medica (certificato del pronto soccorso e certificazione del medico curante nei quali sia precisata la sola prognosi), tenuto conto delle cause di forza maggiore e visto che, nelle valutazioni degli apprendimenti in sede di scrutinio ed anche negli esami è sempre prevista la possibilità di una “sessione suppletiva” per legittimo impedimento (a differenza di procedure concorsuali che ciò non consentono), si ritiene che la scuola possa e debba calendarizzare un ulteriore momento di verifica e valutazione. Si ritiene, altresì, che non debbano essere “spostate” le operazioni dell’intera classe, ma possa essere regolamentata la questione con atto motivato del dirigente scolastico. Per quanto concerne la calendarizzazione, richiamato quanto sopra già illustrato, sarebbe possibile ed opportuno acquisire la disponibilità dei docenti interessati ad anticipare il rientro dalle ferie (basterebbero un paio di giorni nel periodo compreso tra il 28 e il 31 agosto) o posticiparle di qualche giorno (es dal 20 al 23 luglio). Non si consiglia di adottare un provvedimento, pur possibile e legittimo, di revoca dell’autorizzazione delle ferie già concessa da parte del dirigente, per ovvi motivi di una possibile ricaduta in termini di “clima”, di rapporti con i docenti stessi e di un potenziale contenzioso (visto anche il cambio del dirigente). Se questa ipotesi non fosse praticabile, si consiglia di predisporre già da ora un atto organizzativo di calendarizzazione delle prove subito dopo il 31 agosto, data di rientro in servizio, cui il nuovo dirigente darà applicazione (o, eventualmente, apporterà una modifica di qualche data). Sarebbe consigliabile, altresì anticipare in modo informale tale decisione al nuovo dirigente, in modo da “metterlo in situazione”. Nell’ambito di questa procedura, è comunque necessario curare con particolare attenzione la comunicazione con la famiglia, notificando tempestivamente le scelte organizzative e la nuova calendarizzazione.

    Data di pubblicazione: 20/07/2026

  • Buongiorno. Relativamente a docente a tempo indeterminato con giudizio di inidoneità temporanea assoluta da parte della Commissione Medica di Verifica. Il dirigente scolastico ha emesso decreto di malattia d'ufficio. Si chiede quanto segue: la malattia d'ufficio prevale sulla fruizione delle ferie e, quindi, il periodo di ferie estivo non fruito dovrà essere restribuito dall'amministrazione? Durante i mesi in cui è stata disposta la malattia d'ufficio, il docente dovrà rispettare la fascia oraria di reperibilità per eventuali visite medico legali disposte dall'INPS? E' necessaria qualche dichiarazione o certificato da parte del medico di base? Nel periodo di inidoneità, il docente potrà eventualmente partecipare ai Collegi Docenti o altre riunioni oppure non potrà essere comunque accolto a scuola? Grazie.
  • L'accertamento dell'inidoneità temporanea assoluta da parte della Commissione Medica di Verifica ha l'effetto di impedire all'amministrazione qualunque utilizzazione del dipendente. Ciò, infatti, sarebbe in contraddizione con lo stato di inidoneità e potrebbe anzi aggravare la patologia sofferta dal dipendente, con gravi conseguenze per il datore di lavoro che avesse utilizzato il dipendente temporaneamente inidoneo. Essendo la sospensione disposta direttamente dall'amministrazione a seguito di referto della CMV, il dipendente non è tenuto né a giustificare le assenze, né a rispettare le fasce di reperibilità. Non avrebbero senso, infatti, né le giustificazioni né il controllo medico fiscale, dal momento che - come detto - la sospensione dal servizio in questi casi è disposta direttamente dall'amministrazione. Di conseguenza, si risponde ai quesiti posti: - le ferie hanno lo scopo di consentire ai dipendenti il recupero delle energie psico-fisiche. Si ritiene, pertanto, che lo stato di sospensione per inidoneità temporanea non sia compatibile con la fruizione delle ferie, a meno che non sia il dipendente stesso a chiederle. Pertanto, esse potranno essere concesse - con diritto all'intera retribuzione e interrompendo così il periodo di comporto - soltanto a domanda dell'interessato ( ad esempio per interrompere il periodo di comporto) e non imposte d'ufficio. Per quanto riguarda l'eventuale monetizzazione delle ferie non godute, questa presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e per il personale di ruolo, le ferie non godute possono essere recuperate nell'anno scolastico successivo (e, occorrendo, anche negli anni successivi); per il personale docente, tale recupero può avvenire unicamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, periodo estivo) ai sensi dell'articolo 13, comma 10 del CCNL 29/11/2007. La monetizzazione, come previsto dalla Dichiarazione congiunta n. 2 in calce all'articolo 38 del CCNL 18/01/2024, sarà eventualmente possibile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora la malattia abbia impedito la fruizione delle ferie non godute nelle modalità sopra indicate; - come già affermato, il dipendente sospeso per inidoneità temporanea ha diritto al trattamento economico ordinario di malattia, ma non ha alcun obbligo di rispettare fasce orarie né è soggetto alla visita fiscale, essendo già stato individuato come temporaneamente inidoneo dalla CMV. Inoltre, il certificato della stessa CMV rende del tutto superflua qualunque certificazione del medico di base del dipendente; - ribadiamo, infine, che è assolutamente vietato far svolgere qualunque attività, di qualunque tipo, al personale dichiarato temporaneamente inidoneo, sino alla ricezione dell'esito della visita di controllo presso la stessa CMV.

    Data di pubblicazione: 20/07/2026

  • Selezione per un progetto finanziato con fondi europei: un docente si candida, ma a breve andrà in pensione
  • Per un corso di formazione organizzato dall' istituto comprensivo e finanziato con i fondi del programma europeo pn21-27, l'istituto ha previsto un modulo di 30 ore di supporto allo studio per studenti della scuola secondaria di I grado. Un docente interno alla scuola è disponibile a svolgere tale attività retribuita con il finanziamento pn21-27 e dovrebbe rispondere all'avviso emanato dalla scuola che scade il 17 luglio. Il corso però è previsto a settembre e il docente il 31 agosto andrà in pensione

    Data di pubblicazione: 17/07/2026

  • Passweb: inserimento del congedo straordinario per malattia privo di codice dedicato...
  • Gentile utente, in riferimento al quesito formulato, si comunica che il periodo di congedo straordinario per malattia fruito anteriormente all'entrata in vigore del CCNL 6 luglio 1995 è considerato, ai fini previdenziali, servizio utile a tutti gli effetti. Pertanto, in Nuova Passweb il periodo deve essere acquisito come "Servizio ordinario" e non deve essere associato ad alcuna causale di assenza o evento particolare, non essendo prevista una specifica codifica per tale istituto. Non è quindi necessario inserire alcuna causale diversa o effettuare particolari valorizzazioni del periodo interessato. Il servizio dovrà essere registrato con continuità, come ordinario servizio prestato. Cordiali saluti

    Data di pubblicazione: 17/07/2026

  • Facoltà di conciliare rispetto a contenziosi pendenti da tempo: il Dirigente non ha un autonomo potere decisionale...
  • Sono una Dirigente scolastica neoassunta. Nella mia scuola ho trovato pendente una richiesta di conciliazione ex artt. 135 ss. CCNL del 29/1172007, relativa a un TFR...

    Data di pubblicazione: 17/07/2026

  • rasferimento e aspettativa ex art. 23-bis: come si coordina la presa di servizio nella nuova scuola?
  • In relazione al caso sottoposto, si ritiene che il docente di pianoforte possa differire la presa di servizio presso la sede in cui è stato trasferito dal 1 settembre 2026 , avendo usufruito dell'art. 23 bis del DLGS 165\2001 che prevede: "i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera." SI rileva infatti che il differimento della presa di servizio è sempre possibile per il personale della scuola sia di di ruolo che non di ruolo, per documentati motivi , ai sensi dell'art. 9 del DPR 3\1957 . Nel caso in questione il docente si è avvalso dell'aspettativa prevista dal suddetto art. 23 bis per ottenere un incarico preso altra amministrazione come è quella del Conservatorio e nel contratto integrativo sulla mobilità del personale della scuola non esiste alcuna restrizione per quanto riguarda il differimento della presa di servizio rispetto alla casistica generale prevista dalle citate norme tuttora vigenti. Inoltre, trattandosi di dipendente di ruolo soggetto a trasferimento, non si pone alcuna questione in merito a situazioni di incompatibilità all’atto della immissione in ruolo. 

    Data di pubblicazione: 17/07/2026

  • Vizi del procedimento disciplinare e annullamento in autotutela: conseguenze sulla sanzione e sullo scrutinio finale...
  • Si ritiene che il procedimento disciplinare avviato e concluso nei confronti degli studenti in questione sia illegittimo per più motivi: - non è stata trasmessa alcuna comunicazione di avvio del procedimento né in occasione della prima sanzione né in occasione della seconda, in aperta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 – applicabile ai procedimenti de quo, in quanto procedimenti amministrativi – e delle disposizioni del Regolamento di istituto citate nella richiesta di accesso dei genitori. Ciò ha impedito il corretto esercizio del diritto di difesa da parte degli studenti; - la sanzione è stata comminata una prima volta e poi, all’esito di una seconda convocazione del consiglio di classe, estesa a tre giorni di sospensione. Benché, secondo la giurisprudenza, il principio del “ne bis in idem” non operi nei procedimenti disciplinari degli studenti poiché non hanno natura assimilabile a quelli penali, non è ben chiaro il presupposto per cui – a così breve distanza di tempo – l’istituzione scolastica abbia esercitato il proprio potere di autotutela, operando la modifica di un precedente provvedimento amministrativo. Si ricorda infatti che l’esercizio di qualsiasi potere di autotutela deve essere motivato alla luce di un interesse pubblico (cfr. artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990); - risulta che, quantomeno in occasione della irrogazione della prima sanzione, uno degli studenti coinvolti abbia partecipato alla seduta del consiglio di classe in quanto rappresentante e non in quanto incolpato. Nel caso di specie, egli non poteva partecipare alla seduta dell’organo collegiale chiamato a valutare la sua posizione. Si tratta, infatti, di un’ipotesi di astensione obbligatoria per manifesta incompatibilità. Si è pronunciato in questi termini il MIUR con Nota 31 luglio 2008 prot n. 3602/P0 secondo cui: “In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga”; - infine, la “sospensione” per tre giorni non è più provvedimento previsto nel nostro ordinamento, dopo le modifiche apportate al D.P.R. n. 249/1998 dal D.P.R. n. 134/2025. L’art. 4, comma 8-ter del D.P.R. n. 249 citato recita adesso. “Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. […]”. Dunque, non doveva essere comminata la sospensione per tre giorni ma l’allontanamento dalle lezioni con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgersi presso una struttura ospitante. Ciò posto, appare chiaro che i provvedimenti sanzionatori assunti siano illegittimi. Occorre tuttavia interrogarsi sulla opportunità di intervenire in autotutela per annullarli, previa riconvocazione del consiglio di classe. A tale proposito viene in considerazione la recente pronuncia del T.A.R. Lazio-Roma, sezione III, 12 dicembre 2025, n. 22526, secondo cui l’interesse diretto, concreto ed attuale alla base dell’azione di annullamento deve sussistere fino alla decisione del ricorso. Ne consegue che deve ritenersi realizzata un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (D.Lgs. n. 104/2010), in relazione all’impugnazione di misure disciplinari scolastiche qualora le stesse siano state interamente eseguite e non residui possibilità di ulteriori effetti delle medesime, né siano stati dimostrati in concreto pregiudizi curriculari, morali o di immagine, e a condizione che non siano stati emanati ulteriori atti che le tengano in considerazione. Nel caso di specie, dunque, è opportuno procedere all’annullamento delle sanzioni comminate solo qualora siano state decisive nella valutazione finale degli studenti coinvolti. Se, nella motivazione che ha sorretto l’assegnazione del giudizio sospeso, esse hanno “spostato l’ago della bilancia” è, infatti, di tutta evidenza che le famiglie interessate conservino l’interesse ad impugnarle, alla luce della giurisprudenza citata. Risulta pur vero, in altri termini, che il giudizio sospeso non è immediatamente e direttamente lesivo della sfera soggettiva dei suoi destinatari – mentre lo è la non ammissione alla classe successiva – ma è altrettanto vero che, se sono le sanzioni ad averlo determinato, i genitori conservano interesse alla impugnazione e all’annullamento delle prime per conseguire l’ammissione alla classe successiva dei loro figli. Si impone dunque al dirigente scolastico di soppesare attentamente la incidenza dei provvedimenti disciplinari sulla valutazione finale degli studenti coinvolti alla luce dei criteri e delle modalità di valutazione del comportamento deliberate dal collegio dei docenti. Se, in base agli stessi, pur in assenza delle “sospensioni”, la valutazione finale non sarebbe mutata, allora appare inutile una riconvocazione del consiglio di classe per annullare le sanzioni disciplinari e riesaminare, di conseguenza, la valutazione finale già espressa. In definitiva: - i provvedimenti sanzionatori assunti risultano palesemente illegittimi; - la eventuale rimozione degli stessi in autotutela deve essere disposta solo alle condizioni sopra citate e non è impedita dal fatto che essi abbiano già avuto esecuzione, dal momento che il loro annullamento produrrebbe l’effetto positivo dell’ammissione alla classe successiva. Dinanzi a siffatto beneficio, sia i destinatari che l’amministrazione conservano un interesse alla loro rimozione; - come detto sopra, se il giudizio sospeso è sufficientemente motivato alla luce dei criteri e delle modalità di valutazione deliberati dal collegio dei docenti anche al di là dei provvedimenti sanzionatori irrogati, allora non è necessario rimuovere le sanzioni disciplinari e la conseguente valutazione del comportamento da parte del consiglio di classe. In caso contrario, deve essere dapprima riconvocato il consiglio di classe anche con la componente genitori e studenti per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti sanzionatori; in seconda battuta, il consiglio di classe nella sola componente docenti è chiamato a rivalutare il comportamento degli studenti coinvolti, intervenendo sulla precedente valutazione finale e modificando il voto attribuito. L’esercizio del potere di autotutela, in entrambi i casi, comporta la ripetizione del procedimento di primo grado e coinvolge la competenza del medesimo organo collegiale che ha assunto il provvedimento viziato (cfr. art. 21-nonies della legge n. 241/1990).

    Data di pubblicazione: 17/07/2026

  • Congedo per cure degli invalidi: requisiti documentali e gestione dell'assenza...
  • Un collaboratore scolastico si assenta dal x all’xx luglio imputando l’assenza a Congedo per cure per invalidi ai sensi dell'art 7 del D.LVO 119/2011 (congedo cure termali)...

    Data di pubblicazione: 16/07/2026

  • Decadenza di un componente ATA del Consiglio di Istituto: criteri per la surroga in assenza di preferenze...
  • Nel caso di cui al quesito trova applicazione l’istituto della surroga secondo la previsione dell’art. 53 comma 1 dell’O.M. 215/1991. A nulla rileva il fatto che il candidato, che dovrebbe essere nominato consigliere in ragione della surroga, non abbia ottenuto alcun voto di preferenza; intatti, come precisa l’articolo sopracitato, si deve fare ricorso a nuove elezioni nel solo caso di esaurimento della lista: situazione che non si verifica nel caso in questione. Del resto l’articolo 44 comma 7, intervenendo sulla questione dell’elezione di due candidati con pari voti, prevede che “sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.” Dal che si deduce che, ove nello scorrimento della lista ai fini della proclamazione degli eletti risultino solo candidati con zero preferenze, può essere nominato consigliere anche un candidato che non abbia riportato preferenze. Lo stesso criterio si applica pertanto anche nel caso in cui allo scorrimento della lista si debba fare ricorso per la surroga. Il requisito per la nomina è quello di essere collocato nella lista.

    Data di pubblicazione: 16/07/2026

  • Atto unilaterale del DS e continue interlocuzioni con la parte sindacale: i percorsi possono andare in parallelo...
  • In tema di contrattazione integrativa di Istituto, se un Dirigente dopo avere inutilmente esperito ogni tentativo per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto, decide di adottare...

    Data di pubblicazione: 16/07/2026

  • Utilizzo dei contributi volontari delle famiglie per la retribuzione di docenti esperti e personale ATA nei corsi ICDL..
  • In merito al corretto impiego del contributo volontario si esprimono in modo specifico la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312 (Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie) e la Nota MIUR del 7 marzo 2013, n. 593 (Richiesta di contributi scolastici alle famiglie) sottolineando da un lato l’assoluta volontarietà del versamento e l’impossibilità per l’istituzione scolastica di esigerlo, dall’altro il necessario vincolo di tali risorse alla realizzazione di attività di ampliamento effettivo dell’offerta formativa. In particolare, la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312, a pag. 2 sottolinea che “le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti”). Da ricordare, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, c. 7, del D.I. 129/2018 la relazione illustrativa allegata al programma annuale “evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5”, mentre ai sensi dell’art. 23, c. 1, la relazione da cui è corredato il conto consuntivo “evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5”. In riferimento al caso proposto, immaginiamo che il contributo delle famiglie degli studenti che partecipano al corso ICDL sia registrato nel programma annuale anche come entrata vincolata alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, compresi “corsi per certificazioni ICDL” per studenti. In tale prospettiva, si ritiene che le risorse derivate dal contributo delle famiglie, vincolate all’attuazione di tale tipo di progetti, debbano essere utilizzate anche per la copertura delle spese necessarie alla realizzazione del progetto, compresa la remunerazione del personale necessario a rendere possibili le attività di ampliamento dell’offerta formativa (corsi per la certificazione ICDL), vale a dire il personale docente esperto, in tal caso interno, incaricato di tenere i corsi per gli studenti e le unità di personale ATA (collaboratori scolastici e assistenti tecnici, ad esempio) coinvolte per la realizzazione del progetto di ampliamento dell’offerta formativa.

    Data di pubblicazione: 16/07/2026

  • Affidamento del servizio assicurativo scolastico tramite il medesimo intermediario MEPA con diversa compagnia assicurativa: possiamo procedere?
  • L’operatore economico con il quale l’Istituzione Scolastica stipula la polizza è la compagnia assicuratrice, non l’agente o il broker. Ne consegue che non si intravede un problema di rotazione, anche perché di solito (ma non sempre) la provvigione del soggetto tramite (sia esso un agente o un broker) resta al di sotto della soglia di cui al comma sesto dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023. Tale condizione non sembrerebbe sussistere invece in caso di coassicurazione, anche parziale, perché in quel caso l’operatore economico stipulante sarebbe l’agente o il broker. Conseguentemente: riteniamo di dover distinguere il contratto con il soggetto tramite (broker o agente che sia) dalla compagnia che offrirà il servizio assicurativo. Se i due contratti sono distinti, sarà necessario esaminare separatamente i presupposti della rotazione: - il contratto del soggetto tramite dovrebbe essere esente da rotazione in base al comma sesto dell’art. 49, che prevede il limite dei 5.000 euro. Non sempre le Istituzioni Scolastiche conoscono la quota provvigionale, ma un breve approfondimento potrebbe sciogliere il dubbio; - il contratto assicurativo non sembra invece soggetto a rotazione, essendo diverse le compagnie. Complessivamente, se entrambe le condizioni sono rispettate, non sembrano sussistere problemi di rotazione.

    Data di pubblicazione: 16/07/2026

  • Autonomia scolastica e rimodulazione del quadro orario nazionale negli istituti tecnici: chiarimenti sulla procedura...
  • Chiedo una indicazione relativa ai quadri orari dei tecnici. In particolare chiedo se sia possibile modificare il quadro discostandosi da quello nazionale...

    Data di pubblicazione: 16/07/2026

  • Congedo straordinario per dottorato: spetta a chi ha già conseguito un precedente titolo senza aver mai fruito del beneficio?
  • La questione inerente ai limiti della fruizione del congedo è sicuramente complessa. Procediamo quindi ad una analisi completa della stessa evidenziando in premessa che nella nostra precedente risposta non si riscontra una contraddizione nelle motivazioni fornite. L'art. 2 della legge n. 476 del 1984 prevede che non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Dal punto di vista interpretativo meramente letterale, l'art. 2 sopra citato, nell'individuare le due diverse situazioni che escludono la possibilità di ottenere il congedo straordinario, a nostro avviso, ha inteso collegare una sola di esse alla concessione di un precedente congedo atteso che le limitazioni sono inerenti alle seguenti tipologie di personale: - dipendenti che già possiedano un titolo di dottore di ricerca (a prescindere dal fatto se questi abbiano o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca); - dipendenti che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca fruendo di un congedo straordinario. Alla luce della formulazione letterale della norma, si evince che il legislatore abbia ancorato il divieto da un lato al semplice fatto di aver conseguito il titolo, a prescindere dall'utilizzo del congedo; dall'altro, all'aver frequentato per almeno un anno accademico il dottorato fruendo di detto congedo. Pertanto, secondo detta impostazione letterale, la norma, nell'individuare le due diverse situazioni che escludono la possibilità di ottenere il congedo straordinario, avrebbe inteso collegare una sola di esse alla concessione di un precedente congedo e cioè riferirsi semplicemente ai dipendenti che già possiedano un titolo di dottore di ricerca, a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca. Tale lettura, risulta conforme all'interpretazione fornita dal MIM con la C.M. n. 15 del 2001 ove viene precisato l' espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca. Sempre in tal senso depone la Circolare n. 12 del 2011 della Funzione Pubblica con la quale viene affermato che “il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo”. Tuttavia, la posizione della giurisprudenza di merito (seppur risalente nel tempo) che si è pronunciata sulla specifica questione ha fornito una interpretazione più estensiva. Il Tribunale di Trieste, con Ordinanza dell'11 gennaio 2018, ha affermato che l' art.2, comma 1, della legge n. 476/1984, come modificato dall’art. 19, comma 3, L. 240/2010, nella parte in cui prevede che; ''Non hanno diritto al congedo straordinario con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano già iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico , beneficiando di detto congedo" va interpretata alla luce dell’art.3 della Costituzione nel senso che essa osta alla concessione del congedo soltanto laddove il lavoratore ne abbia già beneficiato per conseguire altro titolo di dottorato o per frequentare per almeno un anno accademico i relativi corsi. Ad avviso del Tribunale di Trieste é, pertanto, illegittimo il diniego del dirigente scolastico quando il lavoratore, pur già in possesso del dottorato, non abbia mai fruito del relativo congedo. Anche il Tribunale di Roma, con l'Ordinanza 02 novembre 2011 , ha accolto il ricorso di un docente, già in possesso di un dottorato di ricerca, avverso il provvedimento di diniego da parte del Dirigente Scolastico sulla richiesta di congedo straordinario relativo ad nuovo dottorato; anche in detta fattispecie il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'interpretazione letterale del nuovo divieto introdotto dall'art. 19 della l. n. 240/2010. Atteso ciò, trattandosi di precedenti di merito e non essendoci stato ancora intervento della Cassazione in materia, si ritiene che la scuola, prudenzialmente, debba seguire la linea di indirizzo del MIM e della Funzione Pubblica che, come visto sopra, offrono una interpretazione letterale della norma in questione. Conseguentemente, sulla scorta delle indicazioni di cui sopra, il congedo non può essere concesso se il dipendente ha già conseguito un titolo di dottore di ricerca a prescindere dal fatto che questi abbia o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca.

    Data di pubblicazione: 16/07/2026

  • Conteggio dei giorni di aspettativa per una docente in part-time verticale in caso di ricongiungimento al coniuge all'estero...
  • La Legge 11 febbraio 1980, n. 26 disciplina il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero. L'art. 1 prevede che l'impiegato dello Stato, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 citato, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno (Cfr. art. 2 legge citata). L'art. 3 prevede che il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza (Cfr. art. 4). Ricordiamo che la Legge n. 333 del 1985 ha esteso la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa anche al dipendente il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali. Pertanto, l'aspettativa in questione: - spetta di diritto al dipendente; - può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge; - non ha un limite legale di durata. La normativa suddetta nulla prevede per quanto concerne il part time; nessuna previsione specifica è contenuta nel CCNL. L’ARAN si è pronunciato esclusivamente in merito all’aspettativa di famiglia per i dipendenti in part time verticale proprio perché l’aspettativa suddetta ha limiti massimi di durata. Invece, l’aspettativa per ricongiungimento di coniuge all’estero può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge. Quindi, a nostro avviso non si pone un problema di limite di durata e non serve alcun riproporzionamento per i dipendenti in part time.

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Sono dirigente scolastico di un istituto comprensivo dal 1 settembre 2025. Nel mio istituto si utilizzano gli applicativi di Spaggiari ClaSse viva, Segreteria digitale, Isoft, ed altri. Da una verifica effettuata in data odierna mi sono accorta che nei fascicoli personali degli studenti mancano le schede valutative sia di IRC/alternativa sia la scheda valutativa dell'a.s.2023/2024. Tutti i passaggi di chiusura e pubblicazioni esiti finali sono stati espletati a chiusura scrutinio e i genitori hanno avuto la scheda valutativa attraverso classe viva. Come si può procedere se volessi ora scaricare ed inserire nelle apposite pratiche le schede? Possono essere non firmate digitalmente? La scheda valutativa riporta firma autografa del dirigente oggi in pensione. Si ringrazia ed in attesa di riscontro cordiali saluti
  • Buongiorno, il quesito inviato ha sostanzialmente una componente essenziale di conoscenza/assistenza su Classe Viva e Segreteria digitale, che i nostri consulenti non possono affrontare. Le suggeriamo di porre lo stesso quesito a cvv.assistenza@spaggiari.eu Questo quesito, come il precedente verrà cancellato tra tre giorni, in modo da non gravare sul conteggio finale. La redazione di Italiascuola

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Accesso agli atti scolastici con oscuramento di dati personali: competenza del Difensore Civico Regionale?
  • In qualità di Dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo, a seguito di accesso agli atti di un genitore ad un verbale di riunione genitori-docenti...

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Dipendente con grave patologia e inabilità al 100%: gestione dell'assenza e limiti del comporto...
  • Le assenze per grave patologia, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, come disposto dall'articolo 17, comma 9 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. Di conseguenza, come espressamente previsto dallo stesso comma, per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Inoltre, tutte queste assenze non devono essere considerate ai fini del comporto, ovvero del periodo massimo di conservazione del posto in caso di assenza per malattia. Ciò non comporta automaticamente che i dipendenti pubblici possano così vantare il diritto alla conservazione del posto a tempo indefinito. Ciò a causa del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171: "La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio". Pertanto, come già rilevato in precedenti risposte, in caso di assenza prolungata per grave patologia ( come nel caso di specie ove il dipendente è degente presso una struttura dell’Azienda Sanitaria, che lo stesso è affetto da esiti di ictus ischemico e che trattasi di grave patologia con necessità di trattamenti riabilitativi continuativi), il dirigente può comunque richiedere d'ufficio una visita medica collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n. 171 allorchè le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Si ricorda che dal 1° giugno 2023 la competenza è passata dalle CMV del MEF all'INPS (cfr. Messaggi INPS 18 maggio 2023 n. 1834 e 2064 del 1 giugno 2023). Quindi la visita non potrà essere richiesta per l'accertamento del riconoscimento della grave patologia nè tanto meno per superamento del comporto ma esclusivamente ai fini della verifica delle condizioni fisiche del dipendente assente. Non esiste un periodo di assenze per gravi patologie superato il quale è necessario attivare la richiesta di visita medico collegiale; dipende dalle circostanze concrete, da quanto il dipendente è già assente e dalle nuove prognosi. Nel caso di specie si tratta di assenza pressocchè continuativa da circa un anno. Ciò premesso, a nostro avviso è opportuno che la scuola acquisisca una certificazione con prognosi; se questa non è allo stato prevedibile o se è di lunga durata senza prospettive di rientro in servizio a breve, si ritiene che la scuola debba inviare il dipendente a visita collegiale.

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Consegna delle chiavi dell'Istituto a un soggetto esterno: quali responsabilità per il collaboratore scolastico?
  • Il fatto presenta profili di rilevanza disciplinare. Tuttavia, tenuto conto dell’oggettiva gravità della condotta, l’infrazione non raggiunge il livello di offensività tale da giustificare l’irrogazione di una sanzione espulsiva, sicché, una volta spirata la vigenza del contratto di lavoro a tempo determinato, l’esercizio del potere disciplinare deve ritenersi precluso dalla disposizione recata dall’art.55-bis, comma 9, del D.Lgs n.165/2001. Per completezza si segnala l’esistenza di un precedente della Corte d’Appello di Trieste che ha ritenuto che la norma in questione non trovi applicazione nell’ipotesi di personale assunto sulla base delle graduatorie scolastiche; sennonché, come evidenziato in precedenti consultazioni, si tratta di un precedente isolato che, pertanto, non riduce apprezzabilmente il rischio di soccombenza giudiziale in caso di contenzioso.

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Richiesta di accesso civico generalizzato agli elaborati dell'Esame di Stato: quali obblighi per la scuola?
  • Recentemente è intervenuto sulla tematica oggetto di quesito il TAR Liguria, Sezione I, con la sentenza numero 755 del 23 giugno 2025, per cui l'istanza di accesso civico generalizzato avanzata da uno studente per ottenere copia del proprio elaborato scritto d'esame è da considerarsi pienamente ammissibile e fondata sotto il profilo del merito, anche qualora sussista in capo al candidato un interesse specifico e individuale. Il Tribunale amministrativo ha infatti chiarito che non esiste alcun appiglio normativo per dichiarare inammissibile un'istanza FOIA adducendo la necessaria sussistenza di un interesse qualificato ex Legge 241/1990 o la presunta eccentricità dello strumento rispetto alle esigenze personali dell'istante, poiché imporre all'amministrazione una verifica circa l'assenza di un interesse individuale ingenererebbe un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio di trasparenza dell'istituto. Questo approccio si coordina peraltro con le indicazioni fornite dall'ANAC nel parere n.2672/2025, secondo cui l'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione, proteggendo l'interesse alla conoscenza in quanto tale, senza che l'amministrazione possa operare un sindacato di meritevolezza sulle ragioni (anche meramente personali o di ricordo) espresse dal candidato. Ne consegue che l'eccezione sollevata circa la "sproporzione" degli oneri materiali per l'apertura dei sigilli del pacco d'esame, della quale ben comprendiamo lo spirito, non ci sembra giuridicamente sostenibile: in assenza di comprovate cause di esclusione assoluta o di un reale e gravissimo pregiudizio al buon andamento degli uffici, l'apertura del plico e l'estrazione del compito costituiscono un obbligo primario dell'amministrazione. Parimenti, alla luce del decisivo arresto del TAR Liguria, la scuola non deve e non può subordinare l'ostensione a una formale riqualificazione o pretendere che il candidato rinunci alla veste del FOIA, né può legittimamente rigettare l'istanza qualora il richiedente insista nel mantenerla. L'istituzione scolastica deve invece dare diretto corso alla richiesta così come formulata, attivando i propri poteri organizzativi per adempiere all'esibizione entro i termini di legge. Nel fare ciò, per contemperare l'obbligo ostensivo con la doverosa protezione dei dati altrui conservati nel medesimo contenitore, il personale scolastico procederà all'apertura del plico sigillato secondo la procedura specifica, che prevede la presenza di almeno due testimoni e la verbalizzazione delle operazioni.

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