Data di pubblicazione: 02/10/2026
Osserviamo che i diritti spettanti ai dipendenti non possono incidere negativamente sulla configurazione del contratto di lavoro. Se il docente, nel rispetto della normativa vigente, ha ottenuto una cattedra di 19 ore settimanali anziché 18, la richiesta di fruizione dei riposi giornalieri, previsti dagli articoli 39 (per le madri) e 40 (per i padri, a certe condizioni) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non può dunque comportare, a nostro parere, la revoca dell'ora eccedente l'orario d'obbligo già assegnata. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto col divieto di discriminazione di cui all'articolo 3 dello stesso d.lgs. n. 151/2001, il cui testo vigente è il seguente: "È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso [...] con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti". In conclusione, riteniamo che nelle circostanze rappresentate nel quesito non sia possibile revocare l'ora eccedente.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
Il Testo Unico sulla maternità e paternità D.lgs. n. 151/2001 riconosce diversi benefici per i genitori: madre e padre, questi in alcune circostanze possono essere condivisi, in altre possono essere fruiti separatamente o solo in alternativa. Il riposo per allattamento è disciplinato nell’art. 39: “1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo, come nel nostro caso, è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. (…)” Dalla formulazione utilizzata dal legislatore, quindi, si evince che le ore di riposo in questione possono concorrere a determinare la durata dell’orario di lavoro strutturale, quindi indirettamente ad una riduzione di un orario di lavoro effettivo stabilito per contratto. La legge, ha riconosciuto alla lavoratrice madre questo diritto, con la precisa finalità di assicurare alla stessa dipendente la possibilità di accudire direttamente il bambino, possibilità che non sussisterebbe qualora la lavoratrice stessa dovesse svolgere il proprio orario di lavoro per l’intera durata giornata di lavoro normalmente previsto. Infatti, lo stesso termine di «riposo» presuppone logicamente che la lavoratrice madre continui ad espletare anche attività lavorativa dopo aver fruito del periodo di riposo. La riduzione d'orario è relativa alla singola giornata lavorativa, per la sua stessa finalità non è possibile cumulare le ore e, se non fruite si perdono, non sono monetizzabili. Il CCNL di comparto vigente, all’art. 34 relativo ai “Congedi dei genitori” diversamente dal congedo parentale non specifica nulla di diverso rispetto alla norma. In assenza di disposizioni specifiche da parte del contratto di comparto, si applica dunque la norma generale. Sul punto oggetto del quesito la Circolare INPS n° 95 bis del 6 Settembre 2006 afferma che i riposi in questione sono riconoscibili anche laddove la somma delle ore di recupero e delle ore di allattamento esauriscano l’intero orario giornaliero di lavoro comportando di fatto la totale astensione dall’attività lavorativa. Quindi, in generale e come già applicato in altri casi, si ritiene che è possibile fruire del riposo anche qualora il docente sia tenuto in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata. Il diritto all’ora di riposo non può essere negato in virtù della previsione organizzativa che richiede l’articolazione dell’orario su più giorni: quella previsione contrattuale che riguarda la distribuzione dell’orario settimanale, non può essere utilizzata per variare i diritti di tutela della maternità/paternità.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
L’art. 33 comma 6 della legge 104/92 riferito al soggetto lavoratore per se stesso stabilisce che: se l'interessato è stato riconosciuto "soggetto disabile con gravità riconosciuta ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della Legge" può usufruire alternativamente (in genere un mese per un altro) dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 33. comma 3 della legge (genericamente definiti per assistenza), oppure, di ore di permesso orario giornaliero previste dall'art. 33, comma 2 della legge equiparato ai riposi per allattamento. La scelta della prima o della seconda soluzione è un atto unilaterale del lavoratore, per il quale il Dirigente non ha nessun poter discrezionale. Per consolidata giurisprudenza e regola, come precisato prima, la scelta in ore è equiparata al riposo per allattamento e, come tale, è prevista analoga distribuzione: - due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, - un’ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore. Come per il riposo per allattamento, in genere, la scelta dell'interessato, lavoratore dipendente sia con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (in riferimento al rapporto contrattuale in essere), è proprio quella della riduzione oraria giornaliera. Mentre, in merito alle modalità, la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero può essere richiesta per posticipare o per anticipare le ore di servizio ma, non è nemmeno preclusa a priori la possibilità di programmare/concordare la collocazione oraria dei riposi con l’amministrazione di appartenenza, secondo i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione della norma e del contratto di lavoro. Fra l’altro la programmazione dei permessi seppur non prevista per legge, si ritiene un atto opportuno affinché il datore di lavoro possa organizzare il lavoro e i servizi. Quindi, in risposta al quesito e in merito alla possibilità per il docente di poter richiedere per se stesso la fruizione oraria dei tre giorni spettanti la nostra risposta, come per altri quesiti, è negativa. Il CCNL del comparto scuola all’art., 68 commi 1-2-3 ha previsto questa possibilità solo per il personale ATA ed ha escluso il personale docente. Si ritiene che il docente possa optare per il permesso a ore previsto dallo stesso art. 33 co. 6 della legge e, la programmazione che presumibilmente sarà di 1 ora può essere anche solo per alcuni giorni e non necessariamente per tutta la settimana.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
Come è noto, la disciplina della procedura cosiddetta “di interpello” trova fondamento nell’articolo 14, comma 22, dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che così recita: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 18 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 15”. Alla sopra richiamata disposizione di carattere generale fornisce puntuali previsioni di carattere gestionale il punto 3.2 della nota prot. 11814 del 6 maggio 2026 che, dopo aver esplicitato dettagliatamente gli aspetti tecnici relativi allo scorrimento delle graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, entra nel merito dei casi in cui ricorrere all’interpello, passandone in rassegna gli aspetti fondamentali, come di seguito riassunti. 1) Si stabilisce innanzitutto il principio cardine per cui “gli avvisi di interpello sono finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio”; 2) Si fissano le modalità di pubblicizzazione dell’interpello e dei suoi esiti; 3) Si individuano gli elementi necessari che ogni avviso di interpello deve contenere, tra cui “indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS; qualora si valuti, in ulteriore subordine, la possibilità di prendere in considerazione anche candidati non in possesso dei titoli di studio previsti, andranno esplicitati ulteriori criteri di priorità”; 4) Si individuano le tipologie di personale che non possono partecipare alla procedura; 5) Si ribadisce che i contratti stipulati all’esito dell’interpello sono sottoposti ai vincoli di cui all’articolo 15 dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 2026. In nessun caso, dunque, la disciplina della procedura parla di “attribuire un punteggio” al fine di individuare il destinatario del contratto di supplenza. Ciò significa che probabilmente è la scuola stessa che ha fissato l’attribuzione di punteggi per individuare – a parità delle condizioni previste dal punto 1) e a parità degli ulteriori criteri in caso di candidati privi di titolo di cui al punto 3) – il destinatario della supplenza. Se i criteri fissati dalla scuola determinano una parità di punteggio, si può fare riferimento all'art. 3, comma 7, della legge 127 del 1997, ancora in vigore che dice semplicemente che, a parità di punteggio, passa il più giovane. Ecco il testo del comma 7 citato: 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
L’Ordinanza del Comune di Genova 13 del 14/1/2016, allegata al quesito, dispone: “Dalla validità e per tutta la durata dello stato di Allerta Rossa Meteo-Idrologica, emanato dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria, la seguente misura per il territorio del Comune di Genova: la chiusura di tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, dei Centri di Formazione Professionale e di tutte le attività didattiche dei Dipartimenti Universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova per i motivi di cui in premessa; dalla validità e per tutta la durata dello stato di Allerta Arancione Meteo-Idrologica, emanato dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria, la seguente misura per il territorio del Comune di Genova: la sospensione delle uscite didattiche, anche se programmate, sia che si tratti di uscite all’interno della città, sia che prevedano un itinerario verso zone non interessate dallo stato di Allerta, perché comunque una parte di percorso si svolge in zona soggetta ad allertamento" E la normativa , nella fattispecie il D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998 (art. 139 comma 1 lett, e) prevede “la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;”. Ora, in ragione di tale delega, il sindaco, ricorrendo gli estremi di cui all’ordinanza, sospende le lezioni. Come precisato nell’ordinanza la sospensione si estende anche alle “uscite didattiche , anche se programmate, sia che si tratti di uscite all’interno della città, sia che prevedano un itinerario verso zone non interessate dallo stato di allerta, perchè comunque una parte del percorso si svolge in zona soggetta ad allertamento”. Alla luce di quanto sopra, anche se il viaggio programmato ha una meta esente da provvedimenti di allerta, qualora, come nel caso di cui al quesito, sia previsto il transito in zona interessata da disposizioni di allerta per raggiungere l’aeroporto, il viaggio deve essere annullato. Se così non fosse e se, nel transito della zona interessata, qualche alunno o accompagnatore dovesse riportare danni, sul dirigente scolastico ne ricadrebbe la responsabilità a tutti gli effetti. Conseguentemente è necessario che nel regolamento dei viaggi dell’istituto sia prevista la clausola dell’annullamento del viaggio qualora in città sia proclamato lo stato di allerta rossa o arancione. In riferimento a questa previsione, nei contratti con le agenzie di viaggio dovrà essere inserita la clausola dell’annullamento in caso di allerta rossa o arancione nel comune e, prudenzialmente a nostro avviso, , anche per un provvedimento di analoga allerta nelle sedi di destinazione o nel tragitto previsto. La cosa determinerà un aumento dell’importo del contratto ma, d’altronde, è da ritenere che l’esonero da gravi responsabilità penali e civili del dirigente lo richieda.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
L’art. 17, comma 1, del CCNL 2007 (non modificato dai successivi CCNL) prevede che il dipendente a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Per quanto concerne il personale a t.d. l’art. 35 CCNL 2024 prevedono che il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Pertanto, i riferimenti temporali per il periodo di comporto sono del tutto differenti tra personale a t.i. e personale a t.d.: rispettivamente diciotto mesi calcolati sommando alle assenze dovute all’ultimo periodo morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente e periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Alla stessa stregua diversi sono i regimi di trattamento economico durante la malattia. Nel caso di specie si ritiene che trattandosi in entrambi i casi di personale a tempo indeterminato le assenze si sommano. L’art. 62 comma 4 del CCNL 2024 prevede che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007”. Detta norma si limita a prevedere unicamente un comporto “speciale di sei mesi durante il periodo di prova nel senso che il dipendente in prova in caso di malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può ( e non deve) essere risolto.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
Nel caso di specie il docente rimane dipendente dell’Amministrazione scolastica nella quale è collocato in aspettativa retribuita per frequentare il dottorato di ricerca ai sensi dell’art. 2 della legge 476 del 1984. Pertanto, la gestione giuridica ed economica rimane della scuola di titolarità. Durante l'aspettativa per motivi di famiglia (cfr. art. 18, comma 1 del CCNL 2007) il dipendente non può svolgere attività incompatibile stante il generale principio (cfr da ultimo Cassazione - Sez. Lavoro - Ord. 9 marzo 2020, n. 6637) ai sensi del quale l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto il regime di aspettativa non esclude la persistenza del rapporto di lavoro pubblico, nè l'applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53. Infatti, l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma di cui al citato art. 53 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire. I suddetti principi possono essere applicati analogicamente anche al dipendente in congedo per dottorato. Pertanto, il docente se vuole svolgere un'attività extraistituzionale - anche se si trova in dottorato - dovrà fare apposita richiesta di autorizzazione al DS della scuola di titolarità ( che ha concesso precedentemente il congedo) che ne dovrà valutare la compatibilità in via generale con lo status di dipendente pubblico (quindi incarico autorizzabile se occasionale, temporaneo e non in conflitto di interessi - cfr. Linee Guida Funzione Pubblica del 2013 sulle incompatibilità). Ciò vale anche per la richiesta di autorizzazione alla libera professione.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
Gent.mi, all'inizio del corrente anno scolastico 2026/27 ha preso servizio come collaboratore Scolastico da nomina dell'USP, nell'Istituto da me diretto...
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
In premessa si ritiene utile chiarire quali sono i diritti del personale disabile art. 3 comma 3 della legge 104/92 per sé stesso lavoratore dipendente, sia esso a tempo indeterminato che determinato. L’art. 33 comma 6 della legge 104/92 è specificatamente riferito al soggetto lavoratore per se stesso e, stabilisce che: se l'interessato è stato riconosciuto "soggetto disabile con gravità riconosciuta ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della Legge" può usufruire alternativamente (in genere un mese per un altro) dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 33. comma 3 della legge (genericamente definiti per assistenza), oppure, di ore di permesso orario giornaliero previste dall'art. 33, comma 2 della legge equiparato ai riposi per allattamento. La scelta della prima o della seconda soluzione è un atto unilaterale del lavoratore, per il quale il Dirigente non ha nessun poter discrezionale. Per consolidata giurisprudenza e regola, come precisato prima, la scelta in ore è equiparata al riposo per allattamento e, come tale, è prevista analoga distribuzione: - due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, - un’ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore. Come per il riposo per allattamento, in genere, la scelta dell'interessato, lavoratore dipendente sia con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (in riferimento al rapporto contrattuale in essere), è proprio quella della riduzione oraria giornaliera. Mentre, in merito alle modalità, la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero può essere richiesta per posticipare o per anticipare le ore di servizio ma, non è nemmeno preclusa a priori la possibilità di programmare/concordare la collocazione oraria dei riposi con l’amministrazione di appartenenza, secondo i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione della norma e del contratto di lavoro. Fra l’altro la programmazione dei permessi seppur non prevista per legge, si ritiene un atto opportuno affinché il datore di lavoro possa organizzare il lavoro e i servizi. Quindi, la prima risposta è si la docente ha diritto sia ai tre giorni di permesso mensile ma anche ha anche la facoltà di scegliere una riduzione di orario giornaliero. In ordine ai tre giorni di permesso il suo orario ridotto è equiparato ad un rapporto di lavoro part-time. Al riguardo, la Cassazione, con le Sentenze n. 4069 del 20 febbraio 2018 e n. 22925 del 29 settembre 2017, ha affermato che i tre giorni di permesso non si riproporzionano in caso di part-time superiore al 50%. Ad avviso della Suprema Corte appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori. L’ARAN, con l’O.A. CFC34 del 25 novembre 2019, ha affermato che l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017, ribadito anche nella sentenza n. 4069 del 20/02/2018, in tema di permessi ex Legge n. 104/1992, per l’autorevolezza della fonte rappresenti un indirizzo applicativo concreto. La stessa INPS per il privato con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito alle formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile. Indicazioni recepite nelle nostre risposte ad analoghi quesiti. Ancora, la stessa ARAN con l’O.A. 15 giugno 2021 CIRS84 (comparto Istruzione), ha così ulteriormente precisato “Ad un docente con un rapporto di lavoro part-time verticale che presta l’attività lavorativa per 9 ore su 18, è ancora applicabile il riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/92, ciò anche a seguito di alcune sentenze intervenute in materia? Nel merito, appare utile riportare un estratto dell’orientamento applicativo del comparto scuola, pubblicato nella Raccolta sistematica relativa ai permessi: “[…] Nel caso invece di part-time verticale, il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. Come redazione, abbiamo sempre osservato che, come per il caso specifico i 3 giorni di permesso devono essere proporzionati al numero dei giorni di lavoro. Il calcolo basato sui giorni settimanali di lavoro ordinario (sei) è il seguente: 3 giorni di lavoro settimanale: 6 giorni (settimana lavorativa ridotta) = x: 3 (giorni di permesso mensili) uguale 1,5 giorni che arrotondato è uguale a 1 come da circolare INPS citata 45/2001 (il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore). Come si ricontra dai dati forniti la riduzione proporzionale porta a 1 giorno di permesso mensile ma, in alternativa, più spesso praticabile per part?time con giornate inferiore alle 6 ore, la docente può optare per la fruizione oraria e beneficiare di 1 ora di permesso in ciascuna giornata di servizio.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
In riferimento alla possibilità di trattenere in servizio personale ATA e docenti coinvolti in progetti internazionali. Si chiede se dopo una proroga effettuata già per 1 anno...
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
La richiesta di accesso formulata dalla docente deve essere esaminata alla luce degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, tenendo distinta la documentazione concernente il procedimento di assegnazione dei docenti alle classi dalla documentazione contenente segnalazioni o dichiarazioni di studenti e famiglie. La docente appare titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti che riguardano l'assegnazione alle classi e, in particolare, di quelli suscettibili di incidere sulla continuità didattica rispetto alle classi già seguite nel precedente anno scolastico. La circostanza che il provvedimento definitivo di assegnazione non sia stato ancora adottato non consente, pertanto, di respingere integralmente l'istanza, ferma restando l'impossibilità di consentire l'accesso ad atti che non siano stati ancora formati. Devono conseguentemente ritenersi ostensibili, ove già esistenti, i criteri generali stabiliti dagli organi collegiali, le proposte formulate dal Collegio dei docenti, le disposizioni organizzative pertinenti e gli ulteriori atti effettivamente formati e detenuti dall'Istituzione scolastica che risultino collegati alla futura assegnazione dei docenti alle classi. Quanto al decreto di assegnazione dei docenti alle classi, sarà sufficiente rappresentare che esso non è stato ancora adottato, essendo tuttora in corso la definizione dell’organico. Analogamente, l’Istituzione scolastica non è tenuta a predisporre, al solo fine di soddisfare l’istanza, prospetti comparativi, elaborazioni o altri documenti attualmente inesistenti, potendo il diritto di accesso avere ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi già formati e detenuti dall’Amministrazione. Tale circostanza assume rilievo anche rispetto alle segnalazioni e agli altri documenti che, in astratto, potrebbero concorrere alla futura determinazione sull’assegnazione della docente alle classi. Finché il relativo provvedimento non sia stato adottato, non è infatti possibile stabilire se e in quale misura tali documenti saranno effettivamente acquisiti e valutati ai fini della decisione né, conseguentemente, qualificarli sin d’ora come atti istruttori posti a fondamento della scelta di interrompere la continuità didattica. Allo stato, pertanto, non si pone ancora, sotto tale specifico profilo, la questione della loro ostensibilità quali atti istruttori della decisione di assegnazione. Ciò non esclude, tuttavia, che i documenti già esistenti e detenuti dall’Istituzione scolastica possano essere oggetto di accesso ove la richiedente prospetti, rispetto ad essi, un autonomo interesse diretto, concreto e attuale, ovvero specifiche esigenze di carattere difensivo. La questione assumerà comunque diversa consistenza una volta adottato il provvedimento di assegnazione, ove le segnalazioni o i fatti in esse rappresentati risultino effettivamente acquisiti e valutati ai fini della decisione. In tale evenienza dovrà essere verificata, in concreto, la sussistenza del necessario collegamento tra la documentazione richiesta e la determinazione adottata, nonché il corretto bilanciamento tra le esigenze difensive della docente e quelle di riservatezza dei soggetti coinvolti. A tale riguardo assume rilievo decisivo verificare se tali documenti abbiano costituito o siano destinati a costituire elementi istruttori effettivamente considerati dal Dirigente scolastico ai fini della decisione di interrompere la continuità didattica della docente nelle classi interessate. Qualora le segnalazioni siano rimaste estranee al procedimento di assegnazione e non siano state utilizzate, neppure sostanzialmente, quale elemento posto a fondamento della scelta organizzativa, la relativa istanza dovrà essere valutata verificando in concreto la sussistenza del necessario collegamento tra ciascun documento richiesto e la situazione giuridica che la docente intende tutelare, non essendo consentito l'accesso documentale quale strumento di controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione. Diversamente, qualora proprio le difficoltà relazionali e didattiche rappresentate da studenti e famiglie abbiano concorso alla decisione di interrompere la continuità didattica, le relative segnalazioni assumono una diretta rilevanza rispetto alla posizione professionale della docente. In tale ipotesi appare difficilmente sostenibile un diniego integrale dell'accesso, tanto più ove la richiesta sia formulata anche in funzione della tutela dei propri interessi giuridici. Ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, deve infatti essere garantito l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici dell'istante. Secondo la giurisprudenza amministrativa, l'Amministrazione deve verificare il nesso di necessaria strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione che l'interessato intende tutelare, senza poter compiere una valutazione anticipata circa l'effettiva utilità o decisività del documento nell'eventuale successivo giudizio. La presenza di dati personali di studenti e genitori non giustifica, di per sé, il diniego dell'accesso. Dovranno tuttavia essere individuati gli eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990 e dovrà essere loro data comunicazione dell'istanza secondo la disciplina prevista dal d.P.R. n. 184/2006, affinché possano eventualmente rappresentare specifiche esigenze di riservatezza. Non appare invece prudente stabilire in via generale che le segnalazioni possano essere sempre rilasciate con oscuramento dell'identità degli autori. La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infatti ribadito che non sussiste, in linea generale, un diritto all'anonimato di colui che abbia reso dichiarazioni o presentato segnalazioni a carico di un terzo successivamente utilizzate dall'Amministrazione, salva la sussistenza di specifiche e concrete esigenze di tutela (Consiglio di Stato - Sezione Sesta - Sentenza 16/02/2026 n° 1199). La questione dovrà pertanto essere valutata in concreto, tenendo conto anche della presenza di studenti minorenni e applicando, comunque, il principio di minimizzazione rispetto ai dati personali estranei alle esigenze difensive della richiedente. Come evidenziato in altre risposte, noi suggeriamo in prima battuta di oscurare il nome dei minori, ovi ci sia un concreto pericolo di ritorsioni. Analogo criterio deve essere applicato alle domande di iscrizione nelle quali alcune famiglie abbiano espresso la richiesta che i propri figli non vengano assegnati alla docente. Qualora tali documenti siano del tutto estranei alla decisione relativa all'attuale assegnazione alle classi e non siano stati presi in considerazione dal Dirigente scolastico, potrà essere escluso l'accesso ove difetti uno specifico nesso di strumentalità con la posizione giuridica dedotta dalla richiedente. Qualora, viceversa, anche tali dichiarazioni siano state considerate quali elementi rappresentativi della reiterazione nel tempo delle problematiche relazionali e didattiche e siano state valorizzate ai fini della scelta di interrompere la continuità, esse entrano nel perimetro documentale rilevante ai fini della tutela della docente e non appare giustificabile una loro integrale sottrazione all'accesso. Infine, si ritiene opportuno suggerire, per il futuro, una particolare cautela anche nelle interlocuzioni informali con il personale, evitando di anticipare che la mancata conferma della docente nelle medesime classi risponderebbe ad una finalità di tutela della stessa, ove la scelta trovi in realtà fondamento nelle reiterate criticità didattiche e relazionali segnalate dall’utenza. L’assegnazione dei docenti alle classi costituisce esercizio del potere organizzativo del Dirigente scolastico, da esercitarsi nel rispetto dei criteri generali e delle proposte formulate dagli organi collegiali competenti. Qualora la continuità didattica costituisca uno dei criteri ordinariamente seguiti, l’eventuale deroga dovrà pertanto trovare giustificazione in concrete e coerenti esigenze organizzative e didattiche, evitando che la diversa assegnazione possa assumere, anche solo indirettamente, la funzione di una misura di carattere disciplinare al di fuori delle relative garanzie procedimentali. Le segnalazioni e le lamentele dell’utenza, infatti, non assumono natura disciplinare per il solo fatto di essere state formulate, ma possono costituire elementi conoscitivi rilevanti ai fini dell’esercizio del potere organizzativo, purché siano oggetto di autonoma valutazione da parte del Dirigente e la decisione sull’assegnazione sia riconducibile alle esigenze didattiche e organizzative dell’Istituto, e non al mero recepimento della richiesta delle famiglie di non avere un determinato docente.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
Le ferie, i permessi e le assenze del personale assunto con contratto a tempo determinato sono disciplinate dall'art. 35 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021. Come sostenuto in altri pareri in banca dati, per quanto riguarda le ferie, tale articolo (al comma 2) si limita a stabilire che esse sono proporzionali al servizio prestato e che sono liquidate al termine del contratto di lavoro, qualora la sua durata non ne consenta la fruizione. Per le restanti disposizioni è presente un rinvio (comma 1) a quanto previsto per il personale con contratto a tempo indeterminato. In proposito, l'art. 13, commi 2 e 3 del CCNL 2006-2009, nel disciplinare la durata delle ferie per detto personale, la fissa in "giorni lavorativi". Ciò significa che non si può fruire delle ferie in giorni non lavorativi; di conseguenza, al fine di individuare i giorni nei quali il personale docente può fruire delle ferie, è necessario escludere, se il servizio è organizzato su 5 giorni settimanali, tutti i sabato: questi, non essendo lavorativi, non possono essere imputati a ferie né nelle settimane ordinarie né nel caso di sospensione delle attività didattiche. Tale conclusione è confermata dal comma 5 del medesimo art. 13, secondo cui "nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno". Una simile disposizione è però espressamente limitata al solo personale ATA e non può, pertanto, essere estesa anche al personale docente, essendo preclusa, nei contratti di lavoro, l'interpretazione analogica (cfr., ex multis, Cass., n. 8621/2020). In conclusione, le giornate del sabato non devono essere conteggiate ai fini della fruizione delle ferie e quindi, nel caso di specie, il sabato non sarà considerato giorno nel quale goderne. Inoltre, è errato imputare giorni a ferie quando non ancora maturati. Le ferie del personale a tempo determinato maturano in proporzione al servizio effettivamente prestato. La disciplina speciale stabilita dall'art. 1, commi 54 e 55 della legge n. 228/2012, come interpretata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 16525/2026), non prevede un'automatica collocazione in ferie d'ufficio o l'imputazione di periodi non ancora maturati dal dipendente. Detta pronuncia sostiene infatti: “5.6. La disposizione, pertanto, non contempla un'ipotesi di automatica imputazione del predetto periodo a titolo di ferie né prescinde dalla richiesta dell'interessato, necessaria e prevista dalla contrattazione collettiva (art. 13, comma 8, c.c.n.l. del 2007), ma provvede a regolare il diritto all'indennità sostitutiva prevedendo unicamente la monetizzazione dei giorni di ferie che il docente non abbia potuto godere per causa a sé non imputabile. E' evidente, infatti, che il docente cui sia conferita una supplenza breve o saltuaria potrebbe non aver avuto la concreta possibilità di usufruire dei (pur pochi) giorni di ferie maturati ove nel proprio periodo lavorativo non vi siano stati giorni di sospensione delle lezioni; viceversa, il docente cui sia stata conferita la supplenza sin dall'inizio delle lezioni e sino al termine delle attività didattiche, potrà effettivamente avvalersi dei giorni di sospensione delle lezioni, resi tempestivamente noti con la predisposizione del calendario regionale, per usufruire dei giorni di ferie progressivamente e proporzionalmente maturati.” L'orientamento espresso dalla Suprema Corte chiarisce cioè che il meccanismo normativo serve a calcolare l'indennità sostitutiva esclusivamente a consuntivo al termine del rapporto di lavoro, sottraendo dal totale dei giorni di ferie maturati all'atto della cessazione del contratto i giorni di sospensione didattica compresi nel periodo contrattuale nei quali il docente avrebbe potuto fruirne. Imputare "a debito" o d'ufficio nei periodi di sospensione dell’attività didattica giorni di ferie che il docente non ha ancora maturato rappresenta pertanto un errore procedurale. Infine, venendo alla richiesta di accesso agli atti, la scuola deve limitarsi a fornire copia dei documenti amministrativi esistenti e non è tenuta a elaborare nuovi dati o prospetti di calcolo. Ai sensi della legge n. 241/1990 (art. 22, comma 1, lettera d) nonché comma 4) e del D.P.R. n. 184/2006 (art. 2, comma 2), il diritto di accesso ha per oggetto esclusivamente l'ostensione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi già formati ed esistenti. Non potrebbe essere più chiaro il citato art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 184/2006, secondo cui: “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.” Dalla giurisprudenza amministrativa e dalla normativa sopra richiamata si evince che la amministrazione non ha l'obbligo di: - rielaborare dati, compiere conteggi o redigere prospetti contabili ad hoc non presenti agli atti; - formare nuovi documenti per soddisfare le pretese del richiedente. Di conseguenza, la risposta della scuola all'istanza dell'avvocato va così articolata: - consegna degli atti esistenti. L’istituzione scolastica è tenuta a rilasciare copia di tutte le istanze di ferie o riposi presentate dalla docente, dei relativi provvedimenti/autorizzazioni del dirigente, dei decreti di rettifica o conguaglio e delle delibere di adattamento del calendario scolastico relative ai quattro anni scolastici richiesti; - attestazione negativa sull'avviso del dirigente. Qualora l'atto (es. disposizione con cui si invita il personale a fruire delle ferie con avviso di decadenza dalla relativa indennità sostitutiva) non esista o non sia mai stato emanato per quegli anni scolastici, la scuola non deve "creare" un atto, ma semplicemente riscontrare la richiesta attestando nella nota formale di risposta che l'atto richiesto non è presente agli atti della scuola (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V, n. 779/2026); - prospetti di calcolo e ferie maturate. Per la quantificazione delle ferie maturate alla vigilia delle sospensioni o il calcolo teorico dell'indennità, la scuola può precisare che tali dati non costituiscono documenti formati preesistenti e che dunque non ne può essere consentito l’accesso ex art. 22, comma 1, lettera d) nonché comma 4 della legge n. 241/1990 e art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 184/2006.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
In giurisprudenza è stato più volte affermato che, il congedo parentale è configurabile come un diritto potestativo, caratterizzato da un comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà da parte del datore di lavoro, al quale è lasciato solo un diritto di verifica delle modalità dell’esercizio di tale diritto (Cassazione Civile, sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010, n.17984). In tal senso poi, anche il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 13 dell’11 aprile 2016, ha precisato che il diritto alla fruizione del congedo va qualificato in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. 16 giugno 2008, n. 16207). Pertanto, nel caso di specie, la scuola non può negare o modificare il congedo per esigenze di servizio dovendo limitarsi a verificare la spettanza dei periodi richiesti ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151 del 2001 e dell’art. 34 del CCNL 2024. Per quanto concerne i permessi per allattamento l’art. 39 del D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede quanto segue: “1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda”. La Direzione Generale per l‘Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 24 settembre 2015, ha precisato che “il diritto di fruire dei riposi in questione ha natura di diritto potestativo, inteso quest‘ultimo quale situazione giuridica soggettiva consistente nell‘attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo; il datore deve, infatti, consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta. Nello specifico, a differenza di quanto avviene nell‘ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei summenzionati riposi; nell‘ipotesi in cui decida di esercitarlo e il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall‘art. 46. Diversamente, qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione dell‘art. 39 e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata. Resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventuali verifiche in ordine alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi in questione. Al riguardo appare pertanto opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.)”. Tutto ciò premesso, si ritiene che la scuola non abbia un potere vincolante nell’individuare la concreta collocazione oraria in caso di mancato accordo, stante per l’appunto, come detto sopra, che trattasi di diritto potestativo in capo alla dipendente. L'articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la lavoratrice ( o lavoratore come nel caso di specie ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 151 del 2001) e il datore di lavoro e, in mancanza di accordo sarà determinata dalla Direzione Territoriale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del neonato e dell'attività lavorativa. La lettera n. 4256/1204/10 del 16 maggio 1988 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (richiamata anche nella Circolare INPS n. 48 del 7 marzo 1989) così precisa “ Peraltro con alcune recenti sentenze la Corte di Cassazione ha consolidato, in contrasto con la giurisprudenza di merito, un differente orientamento che riconosce alla lavoratrice il diritto a riposo ex art.10 in relazione all'orario giornaliero normale e non gia' al numero di ore di lavoro effettivamente prestato nelle singole giornate. La Suprema Corte rileva che i riposi di cui all'art.10 sono fissati con accordo tra la lavoratrice ed il datore di lavoro, ovvero, in mancanza d'intesa, dall'Ispettorato del Lavoro. Tali riposi cosi' determinati non devono subire spostamenti o soppressioni in relazione ad evenienze particolari che modifichino o riducano la durata dell'orario normale. La Cassazione afferma dunque in modo incontestabile il principio secondo cui i riposi sono deputati alla cura del bambino, e pertanto una volta fissati, determinano fasce orarie rigide che non possono subire modifiche pena la compromissione dell'equilibrio alimentare del bambino. La modulazione temporale dei permessi deve quindi prescindere dalle concrete evenienze attinenti all'orario giornaliero di lavoro. …. Per concludere si ritiene di poter esprimere i seguenti orientamenti. a) I riposi vengono concessi alla madre per salvaguardare la salute del bambino: a questi fini essi devono essere fissati tassativamente in base ad un accordo tra lavoratrici e datori di lavoro o mediante l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro volto a contemperare le esigenze proprie del regime biologico del bambino e quello della produzione;….”.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
Gentile utente, la questione è molto dibattuta. Di seguito quella che noi riteniamo sia l'interpretazione più corretta, fermo restando, ripetiamo, che su questo punto c'è ampio dibattito. La decorrenza economica del passaggio di ruolo per il collaboratore scolastico differito per malattia decorre dalla effettiva presa di servizio, quindi nel caso descritto dal 30 settembre 2026. La decorrenza giuridica (ossia la validità dell'incarico) può essere fissata alla data indicata nell'atto (1 settembre 2026), ma gli effetti economici (retribuzione, aumenti di livello, accesso a istituti retributivi) iniziano dalla data in cui il dipendente assume effettivamente servizio. Il differimento della presa di sevizio per il personale della scuola di ruolo e non di ruolo è previsto dalle norme sia per le immissioni in ruolo che per i contratti a tempo determinato per particolari motivi che impediscono la presa di servizio, come malattia, maternità , infortunio. In particolare per il personale di ruolo la possibilità di differimento della presa d servizio deriva all’art. 9 comma 1 del D.P.R. 3\1957 che precisa: “La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.” Nel caso sottoposto non si tratta di nuova nomina ,essendo il dipendente già di ruolo ma di passaggio ad altro ruolo e sono differiti al momento della presa d servizio solo gli effetti economici del nuovo ruolo.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
Il punto di partenza per rispondere al quesito non può che essere costituito dai commi 2 e 3, lettera a) dell’art. 44 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo i quali: “2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie. 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; […]”. Come affermato in altri pareri, l’art. 44 CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 – al pari del precedente art. 29 CCNL comparto scuola 2006-2009 – distingue tra “i rapporti individuali con le famiglie”, rientranti tra gli adempimenti dovuti da tutti i docenti, senza alcun monte ore predefinito (c. 2, lettera c)) e “l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali”, ricompresa tra le attività collegiali di cui al c. 3, lettera a) e, perciostesso, dovuta fino a concorrenza del monte annuo di 40 ore ivi stabilito. In altri termini, per espressa previsione di quest’ultima disposizione, l’informazione alle famiglie che concorre alle 40 ore annue, destinate alle attività collegiali di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 44 CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, è (soltanto) quella relativa ai risultati degli scrutini, periodici e finali, solitamente attuata all’esito delle valutazioni periodiche e finali. Non a caso una simile attività viene ricondotta a quelle collegiali: come lo è la valutazione, periodica e finale, così lo è – o dovrebbe esserlo – anche l’attività comunicativa susseguente. Essa dovrebbe, infatti, costituire un momento di “restituzione” da parte dell’intero consiglio di classe della valutazione operata. Invece i colloqui “individuali” con le famiglie, anche quando condotti in contemporanea dai singoli docenti in orario pomeridiano, non costituiscono un’attività collegiale, bensì – come dice l’art. 44, comma 2 citato – un adempimento dovuto connaturato alla funzione docente e, per questo, sottratto a un limite temporale. Alla luce di tale disciplina contrattuale e della interpretazione che ne abbiamo già fornita in occasione di analoghi quesiti, si può sostenere che: - l'art. 44, comma 2, lettera c) del CCNL vigente colloca i "rapporti individuali con le famiglie" tra gli adempimenti individuali dovuti da ciascun docente senza che a esso sia imposto il rispetto di alcun monte ore predefinito. Il che vuol dire che essi dovranno svolgersi con le modalità e la frequenza prevista nel piano annuale delle attività, una volta acquisita la delibera del consiglio di istituto circa le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti di cui al comma 5 del medesimo art. 44. Sono riconducibili a tale fattispecie i colloqui di metà quadrimestre; - la comunicazione delle carenze formative nelle singole materie e la restituzione dei documenti di valutazione spettano invece ai docenti contitolari del consiglio di classe poiché disciplinate dall’art. 44, comma 3, lettera a) soprariportato. Rientrano in tale ipotesi i colloqui di fine anno. Delegare in via esclusiva o strutturale al solo coordinatore di classe i colloqui di metà quadrimestre e finali priva la famiglia del diritto di interloquire direttamente con i docenti delle discipline, snatura il ruolo del coordinatore, il quale può svolgere compiti di sintesi o raccordo organizzativo, ma non può sostituirsi agli altri docenti nell'illustrazione delle specifiche carenze disciplinari e infine risulta del tutto innecessario – per quanto riguarda i primi, ovvero i colloqui “intermedi” – posto che essi sfuggono al monte orario annuo stabilito dall’art. 44, comma 3, lettera a). Dunque, mentre questi ultimi possono e debbono essere svolti da ciascun docente alle condizioni sopra riportate, per quanto riguarda i colloqui finali, al termine dell’anno scolastico, se il monte orario di 40 ore di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 44 è stato interamente saturato da altre attività collegiali: • si consiglia in prima battuta di rimodulare il piano annuale delle attività, riducendo le ore destinate ad altre riunioni collegiali per farli rientrare entro le 40 ore. Questa opzione è quella preferibile, posto che salvaguarda la collegialità della restituzione della valutazione. Del resto, come ricordato, spetta al consiglio di istituto dettare “criteri e modalità per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”. Se, nell’esercizio di tale potere, il consiglio si spinge fino a individuare un momento finale di restituzione collegiale, il piano annuale non può non tenerne conto; • in alternativa, può prevedersi, nel piano annuale delle attività, un momento di ascolto e incontro, al termine dell’anno scolastico, tra il coordinatore della classe e le famiglie che lo richiedono. In tal caso, non si tratta di “delegare” al coordinatore lo svolgimento di un’attività che il CCNL 2019-2021 – come i precedenti – intende come necessariamente collegiale e che tale deve rimanere. Si tratta di offrire alle famiglie altro: un’occasione per ottenere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni sul prosieguo del percorso scolastico del proprio figlio. Le risorse del FIS di cui all’art. 78 del CCNL 2019-2021 e all’art. 88 del CCNL comparto scuola 2006-2009 sono destinate a remunerare prestazioni e attività aggiuntive o specifici incarichi organizzativi della scuola. Dunque, mentre si può prevedere un compenso per l’attività del coordinatore condotta alla fine dell’anno scolastico, non è invece legittimo utilizzare il FIS per pagare un docente, il coordinatore, affinché svolga adempimenti ordinari spettanti ai singoli colleghi come i colloqui di metà quadrimestre.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
In premessa un breve riepilogo. L’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU), aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni (come spiega il messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026). Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. La durata massima complessiva del congedo parentale per la i genitori è fissata in 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo (anche frazionati). La madre ha diritto a un massimo di 6 mesi di congedo parentale. Il padre ha diritto a un massimo di 6 mesi individuali, elevabili a 7 mesi se ne fruisce per almeno 3 mesi complessivi. Questo mese aggiuntivo porta anche il totale di coppia da 10 a 11 mesi. I genitori soli (in caso di morte, grave infermità o abbandono dell’altro genitore, o affidamento esclusivo) hanno diritto a un massimo di 11 mesi di congedo, di cui 9 indennizzabili. Per ogni nuovo figlio nato o adottato i contatori ripartono da zero: i mesi già usati per il primo figlio non intaccano quelli disponibili per il secondo. Mentre per quello che concerne il relativo trattamento economico: • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore; • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore; • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi. Le diverse leggi di bilancio dal 2023 ad oggi 2026 hanno modificato la relativa indennità e hanno previsto una indennità all’80% per i primi tre mesi di congedo rispetto alla normale indennità al 30%. L’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore. Nl caso in oggetto poiché il minore è nato nel 2026, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione. Come precisato nella circolare INPS numero 95 del 26-05-2025 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale. Nel comparto scuola deve essere ulteriormente precisato che nell’ambito del periodo indennizzabile al 30 %, il CCNL vigente comparto scuola all’art. 34 co. 3 ( ex art- 12 comma CCNL 2007), in merito ai tre mesi non trasferibili della madre o del padre se sono i primi 30 gg di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, stabilisce un miglior beneficio economico e riconosce che sono interamente retribuiti. Nel merito la Funzione Pubblica, nel parere prot. 20810 del 27/03/2023, chiarisce che, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dipendenti pubblici, l’indennità all’80% per la durata massima di un mese è già interessata da una deroga migliorativa da parte della contrattazione collettiva. Considerando quindi che l’indennità maggiorata all’80 per cento della retribuzione riguarda esclusivamente i 30 giorni di congedo parentale, tale misura non si applica al personale delle pubbliche amministrazioni in quanto riferita al medesimo periodo per il quale il relativo contratto nazionale di comparto già riconosce la misura del 100%. Quindi in risposta al quesito, la docente per la figlia nata ad aprile 2026, considerato che il coniuge/padre lavora in azienda e non intende usufruire dei suddetti congedi, nel rispetto dei limiti disposti dall’ art. 32 (massimo 6 mesi), il relativo trattamento economico è il seguente: a) Retribuzione primo mese al 100% per CCNL fino a 14 anni b) Secondo e terzo mese all’80 % per legge di bilancio fino a 6 anni c) I restanti tre mesi per il limite dei 6 mesi con una indennità al 30% fino a 14 anni
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
In merito ai quesiti posti relativi all'applicazione del punto 3.7 della Nota MIM prot. n. 11814 del 06/05/2026 per la scuola primaria, si forniscono le seguenti indicazioni operative. Il personale dell’organico di potenziamento non rientra nella fattispecie di “personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola”. Come chiarito annualmente dalle circolari ministeriali sugli organici (da ultimo la Nota MIM prot. n. 10164 del 16/04/2026), le attività di potenziamento introdotte dalla legge n. 107/2015 sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi comuni a tutti gli alunni e declinati in quella stessa legge, al comma 7. Di conseguenza, analogamente alle attività curriculari ordinarie, le ore di potenziamento devono restare estranee alle attività alternative all'IRC, che costituiscono invece un servizio rivolto esclusivamente a una parte circoscritta di studenti (gli alunni non avvalentisi). Con l'espressione "personale a disposizione" la norma intende, dunque, esclusivamente i docenti (di ruolo o a tempo determinato) già titolari di contratto che, all'interno del proprio orario d'obbligo contrattualizzato, debbano prestare ore residue non destinate all'insegnamento frontale (es. ore non impegnate in cattedra), come accade – proprio nella scuola primaria – nel caso delle ex compresenze. Alla luce di tale ricostruzione, la seconda questione viene assorbita e superata: non è in alcun modo consentito ricorrere al personale di potenziamento per la copertura dell'attività alternativa all'IRC. A maggior ragione, tali risorse professionali non possono essere sottratte o "distratte" dallo svolgimento di specifici progetti e attività del PTOF deliberati dal collegio dei docenti per la totalità della platea scolastica. Nella scuola primaria, trattandosi di un fabbisogno di 22 ore (pari a un posto intero) e dato il divieto di attribuire ore eccedenti oltre il limite massimo di 24 ore settimanali, in assenza di personale interno con ore "a disposizione" (escluso il potenziamento), la scuola deve applicare il seguente ordine di priorità: 1. attribuzione a docenti supplenti già in servizio per il completamento dell'orario d'obbligo; 2. in via residuale e subordinata, stipula di contratti a tempo determinato con personale appositamente assunto tramite graduatorie di istituto.
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Data di pubblicazione: 02/10/2026
Le norme di riferimento sarebbero chiare se non fossero contraddette da un passaggio del CCNL di comparto del 2007. In ambito legislativo l’art. 25, comma 5, del D.lgs. 165/2001 afferma: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti,”. Quindi non sono richiamati vincoli numerici. L’art. 1, comma 83, della legge 107/2015 ha successivamente aggiunto: “Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.”. In questo caso il vincolo è costituito dalla percentuale del 10% tarata sull’organico dell’autonomia, che comunque garantisce un ampio spazio di scelta. Fin qui tutto chiaro. Il problema nasce dal fatto che il CCNL di comparto 2007, abrogato in molte sue parti, ma non in quelle dove si annidano alcuni vincoli all’agibilità operativa del dirigente scolastico, all’art. 88, comma 2, lettera f), stabilisce che il Fondo d’istituto è anche finalizzato a comprendere: “i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali,”. Il contratto non potrebbe sovrascrivere una legge dello Stato, ma a volte succede l’esatto contrario. Si riscontra pertanto che buona parte dei revisori dei conti, e in sede di contenzioso buona parte dei giudici del lavoro, ritengano il testo contrattuale (benché risalente ad un anno precedente alla riforma del D.lgs. 165/2001 introdotta una prima volta nel 2009 e una seconda volta nel 2017) prevalente sulle norme legislative e che impongano agli istituti di nominare e di compensare i collaboratori del dirigente scolastico nel rispetto del vincolo contrattuale del 2007. Venendo al quesito specifico, si ritiene che la possibilità di sdoppiare le due cariche non sia contemplata da nessuna delle norme richiamate. Potrebbe essere condivisa dalla parte sindacale (ammesso e non concesso che sia disposta a condividerla), ma pretendendo senza dubbio che vadano divisi a metà (e non raddoppiati) i due compensi autorizzati dal CCNL 2007. Ma a questo punto difficilmente i quattro collaboratori accetterebbero di collaborare nella prospettiva di un compenso dimezzato rispetto a quanto sarebbe spettato ai due collaboratori canonici. Inoltre non è chiaro se alle due coppie di collaboratori sarebbero assegnati gli stessi compiti o incarichi diversi; in entrambi i casi si potrebbero verificare antagonismi o contestazioni che sarebbe meglio evitare. A questo può essere aggiunto che sarebbe più semplice aggirare l’ostacolo della contraddizione tra la legge e il contratto nominando un primo e un secondo collaboratore, in modo che la parte sindacale e i revisori dei conti non protestino, e affiancare a questi un n. x di figure di sistema inserite nel funzionigramma d’istituto, alle quali assegnare incarichi di coordinamento di specifici settori, in modo che ognuno abbia chiari il proprio ambito d’azione e i propri compiti, possa essere inserito nella contrattazione del FIS in rapporto al carico di responsabilità assegnato, possa partecipare alle riunioni di staff previste dalla legge 107/2015 e dare il proprio contributo nell’azione di miglioramento della qualità della performance d’istituto. La parte sindacale probabilmente obietterà che l’art. 1, comma 83, prevede che dall’organizzazione dello staff non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. A parte la contraddittorietà di questa posizione con il diritto delle persone a veder compensato ogni incarico aggiuntivo rispetto al carico ordinario di lavoro, il comma 83 dichiara che non possono essere richieste risorse aggiuntive rispetto a quelle assegnate per corrispondere ogni forma di salario accessorio (vedi Fondo MOF), e non che un istituto non possa destinare le risorse già assegnate anche a docenti che assumano il ruolo di figure di sistema. Si ritiene pertanto preferibile non esporsi alle conseguenze derivanti dallo sdoppiamento delle due figure di collaboratori del dirigente scolastico e di seguire la strada della valorizzazione del funzionigramma d’istituto.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
- La figura del “coordinatore di classe” non ha una disciplina normativa autonoma; non è prevista dalle disposizioni sugli organi collegiali (D. Lgs. 297/1994) . Consiste in una designazione di prassi o di organigramma d’istituto e, se prevista in modo strutturato, va inserita nel POF (cfr. D.P.R. 275/1999, art. 3) e gestita anche in sede di contrattazione d’istituto quando all’incarico è collegato un compenso. La funzione di segretario del consiglio trova invece previsione all’art. 5 del D. Lgs. 297/1994; è attribuita dal dirigente scolastico a uno dei docenti membri del consiglio. In via di diritto non esiste incompatibilità tra le due figure. Tuttavia, considerato che generalmente il dirigente, per tutte le riunioni dei consiglio di classe alle quali non partecipa, delega formalmente alla presidenza il docente coordinatore, in questa situazione si verrebbe a determinare una coincidenza in capo alla stessa persona della funzione del coordinatore e del segretario, coincidenza non ammissibile in quanto il verbale, redatto dal segretario, deve esser controfirmato per autentica dal presidente della riunione: pertanto le due figure devono essere distinte. In questa situazione si potrebbe ovviare all’impedimento di cui sopra, per le riunioni in cui il coordinatore presiede il consiglio, con la attribuzione a un collega di classe della funzione di segretario, ma è evidente che questa è una soluzione piuttosto farraginosa che induce a sconsigliare il conferimento, da parte del dirigente, dei due incarichi a un unico docente.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Come già detto in precedenti risposte, per norma tutti i compensi, a qualsiasi titolo spettanti a personale interno impegnato in attività aggiuntive, devono essere assoggettati alla completa contribuzione previdenziale e assistenziale sia a carico Stato che a carico dipendente. La circostanza che il docente in questione (in precedenza individuato mediante procedura ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e quindi incaricato attraverso stipula di contratto di lavoro autonomo occasionale) attualmente risulti dipendente dell’Amministrazione scolastica rileva ai fini del pagamento del compenso stesso, in quanto tale spettanza, pur originatasi dalla situazione giuridica dell’interessato quando lo stesso non era ancora in attività di servizio come dipendente dell’Amministrazione, deve essere riconsiderata alla luce della situazione giuridica all'atto del pagamento (personale dipendente dell’Amministrazione), secondo il cd. principio di cassa ex articolo 51 del Tuir. Pertanto, siamo dell’avviso che la scuola debba calcolare il dovuto sulla base dell'attuale status del docente (interno all'Amministrazione), provvedendo quindi ad applicare l’intera contribuzione previdenziale/ assistenziale (Inpdap lavoratore, F.C., Irap, Inpdap Stato) ed erariale IRPEF per redditi di lavoro dipendente. Riteniamo inoltre opportuna la redazione di un addendum al contratto originario che giustifichi e documenti la mutazione dell’inquadramento del docente ai fini delle modalità del pagamento.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
La questione richiede preliminarmente di distinguere tra gli atti che attengono alla gestione ordinaria e quotidiana del minore e le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione ed educazione. In via generale, l’art. 316 c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di separazione, l’art. 337-ter c.c. prevede, a sua volta, che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative, tra l’altro, all’istruzione e all’educazione siano assunte di comune accordo, mentre, per le questioni di ordinaria amministrazione, può essere previsto l’esercizio separato della responsabilità genitoriale. La distinzione trova ulteriore fondamento nell’art. 320 c.c., secondo cui gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. In caso di affidamento esclusivo, l’art. 337-quater c.c. attribuisce, salvo diversa disposizione del giudice, l’esercizio della responsabilità genitoriale al genitore affidatario, ferma restando la necessità dell’accordo di entrambi sulle decisioni di maggiore interesse, salvo che il giudice abbia diversamente disposto. La Nota MIUR prot. n. 5336 del 2 settembre 2015, nel richiamare tali principi, suggerisce, laddove per le pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, di inserire nella modulistica una dichiarazione con la quale il genitore sottoscrittore attesti, sotto la propria responsabilità, di avere effettuato la scelta o la richiesta nel rispetto delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. 1. Genitori non separati La delega ad un soggetto maggiorenne per il ritiro del minore all’uscita da scuola appare normalmente riconducibile alla gestione quotidiana del figlio e non ad una decisione di maggiore interesse relativa all’istruzione o all’educazione. Non sembra pertanto necessario imporre, in ogni caso, la sottoscrizione materiale di entrambi i genitori. La scuola può comunque prevedere che la delega sia sottoscritta da entrambi oppure, quando sia sottoscritta da uno soltanto, che il firmatario dichiari sotto la propria responsabilità di avere agito nel rispetto delle disposizioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, secondo il modello indicato dalla Nota MIUR n. 5336/2015. La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 costituisce uno strumento idoneo a documentare fatti e circostanze di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza. Essa non può, tuttavia, essere utilizzata per sostituire un consenso effettivamente mancante quando tale consenso sia giuridicamente necessario, né per superare l’espresso dissenso dell’altro genitore già portato a conoscenza della scuola. 2. Genitori separati con affidamento condiviso Anche in questa ipotesi occorre partire dalla natura dell’atto. La mera individuazione della persona incaricata di prendere materialmente in consegna il minore all’uscita da scuola appare, di regola, un atto di gestione quotidiana, piuttosto che una scelta di indirizzo relativa alla sua istruzione o educazione. La più recente giurisprudenza distingue, infatti, le decisioni di maggiore interesse dalle decisioni ordinarie, qualificando queste ultime come decisioni di gestione della vita quotidiana o di mera attuazione delle scelte di indirizzo già compiute. Ne consegue che non è necessario subordinare sistematicamente la delega conferita da un genitore alla controfirma dell’altro. Ciascun genitore, infatti, può autonomamente riprendere in consegna il minore senza preventivi assensi dell’altro. Tale attività può essere effettuata personalmente oppure mediante delegato, senza che sia configurabile un diritto di veto dell’altro genitore circa la scelta del delegato stesso. La soluzione è particolarmente chiara quando il provvedimento giudiziale stabilisca tempi determinati di permanenza del minore presso ciascun genitore: durante il periodo nel quale il minore si trova legittimamente affidato alla cura di uno di essi, appare ragionevole riconoscere a quel genitore la possibilità di provvedere personalmente al ritiro o di incaricare a tal fine una persona di propria fiducia, salvo naturalmente che il provvedimento giudiziale contenga specifiche limitazioni. Non sembra, tuttavia, che l'indicazione giudiziale di specifici giorni costituisca un requisito indispensabile perché possa essere conferita una delega. Occorre piuttosto verificare il contenuto del provvedimento sull'affidamento e accertare se esso contenga limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di presa in consegna del minore. Resta fermo che, qualora alla scuola pervengano indicazioni espressamente contrastanti dei due genitori sul soggetto autorizzato al ritiro, l’istituzione scolastica non può assumere il compito di risolvere il conflitto familiare. Sarà opportuno acquisire il provvedimento giudiziale e attenersi alle sue prescrizioni, invitando, ove necessario, i genitori a comporre il contrasto nelle sedi competenti. 3. Affidamento esclusivo In caso di affidamento esclusivo occorre anzitutto esaminare il provvedimento dell’autorità giudiziaria, non essendo sufficiente la mera qualificazione formale dell’affidamento. Ai sensi dell’art. 337-quater c.c., infatti, il genitore affidatario esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, salvo diversa disposizione del giudice; le decisioni di maggiore interesse devono tuttavia essere assunte da entrambi, salvo che il provvedimento giudiziale disponga diversamente. Il genitore non affidatario conserva, comunque, il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio. Ciò premesso, si osserva che, in linea di principio, l’affidamento esclusivo non comporta, di per sé, l’estromissione del genitore non affidatario dalla vita del figlio. Il genitore non affidatario potrà prendere in consegna il minore nei tempi e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento giudiziale, salvo che il medesimo provvedimento disponga limitazioni ulteriori. In tale ipotesi, la scuola deve esaminare il provvedimento giudiziale e attenersi alle eventuali prescrizioni specifiche in esso contenute, purché formalmente comunicate all’istituto. In assenza di divieti, limitazioni o particolari modalità di consegna espressamente risultanti dal provvedimento, la scuola può procedere alla consegna del minore al genitore che si presenti, previa verifica della sua identità e della sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale. Non è ragionevole né esigibile che la scuola verifichi quotidianamente se il ritiro effettuato da uno dei genitori sia conforme, sotto il profilo temporale, agli accordi di separazione o al calendario di frequentazione stabilito dal giudice. La scuola non è chiamata a controllare l’attuazione dei rapporti di frequentazione né a risolvere eventuali contrasti tra i genitori. Qualora uno dei genitori ritenga che l’altro abbia violato gli accordi o il provvedimento giudiziale, spetta al genitore interessato rivolgersi all’autorità giudiziaria competente per ottenere i provvedimenti di attuazione o le altre misure previste dall’ordinamento. Resta fermo che, ove la scuola riceva un provvedimento giudiziale contenente uno specifico divieto di consegna, una limitazione dei rapporti o particolari modalità di ritiro e riconsegna, essa è tenuta a rispettarne il contenuto. Diverso è il diritto del genitore non affidatario di ricevere le informazioni scolastiche rilevanti e di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio, che la scuola deve comunque salvaguardare secondo le indicazioni della Nota MIUR n. 5336/2015. Resta naturalmente fermo quanto eventualmente stabilito in modo specifico dal provvedimento giudiziale. 4. Autorizzazioni relative ad attività scolastiche ed extrascolastiche Le conclusioni raggiunte per le deleghe al ritiro non possono essere automaticamente estese a tutte le altre autorizzazioni. Occorre valutare la natura dell’attività. Le autorizzazioni meramente attuative di attività ordinarie già comprese nella programmazione scolastica possono, in linea di principio, essere ricondotte alla gestione ordinaria. Diversamente, quando l’autorizzazione riguardi una scelta idonea a incidere in modo significativo sull’istruzione, sull’educazione, sulla salute o sulla sicurezza del minore, trova applicazione il principio del consenso di entrambi i genitori. Particolare prudenza è pertanto opportuna per viaggi di istruzione, attività comportanti pernottamenti, trasferimenti significativi, attività con peculiari profili di rischio o comunque iniziative che, per caratteristiche e durata, trascendano la normale gestione della vita scolastica. Per le attività già comprese nella programmazione scolastica e non caratterizzate da profili particolari di rischio, durata o onerosità, la scuola può acquisire la sottoscrizione di un genitore, accompagnata dalla dichiarazione prevista dalla Nota MIUR n. 5336/2015. Per viaggi con pernottamento, attività plurigiornaliere, iniziative con costi rilevanti o peculiari profili di rischio, è invece opportuno predisporre una procedura più rigorosa, informando entrambi i genitori e acquisendo, ove possibile, entrambe le sottoscrizioni. In presenza di dissenso espresso e documentato, la scuola deve attenersi al provvedimento giudiziale e non può utilizzare la dichiarazione unilaterale per neutralizzare il dissenso. Occorre inoltre tenere distinta da tali autorizzazioni l’ipotesi dell’uscita autonoma del minore infraquattordicenne disciplinata dall’art. 19-bis del D.L. n. 148/2017. In questo caso la legge attribuisce all’autorizzazione genitoriale uno specifico effetto di esonero del personale scolastico dall’obbligo di vigilanza. In presenza di espresso dissenso di uno dei genitori, l’autorizzazione non può pertanto considerarsi perfezionata fino alla composizione del contrasto. Inoltre, l’autorizzazione ordinaria all’uscita autonoma dalla scuola non dovrebbe essere automaticamente estesa al termine di visite didattiche o viaggi di istruzione conclusi in luoghi o orari differenti: per tali situazioni è opportuno acquisire una specifica autorizzazione. In conclusione, può suggerirsi all’istituzione scolastica di predisporre una modulistica uniforme fondata sui seguenti criteri: 1. per le deleghe ordinarie al ritiro, generalmente ammettere la firma di un solo genitore, se del caso accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla responsabilità genitoriale, salva l’esistenza di specifiche limitazioni giudiziali o di un dissenso dell’altro genitore noto alla scuola; 2. in caso di separazione o affidamento, verificare sempre eventuali provvedimenti giudiziali comunicati alla scuola, senza presumere limitazioni non espressamente previste; 3. in presenza di un contrasto espresso e documentato, la scuola non deve risolvere autonomamente il conflitto né attribuire in via generale prevalenza alla volontà dell’uno o dell’altro genitore. Deve applicare il provvedimento giudiziale vigente e, ove il provvedimento non consenta di individuare una soluzione certa, adottare una condotta prudenziale, verificare se il dissenso riguarda una semplice delega ordinaria e informando i genitori della necessità di definire il contrasto nelle sedi competenti; 4. per le autorizzazioni scolastiche, distinguere le attività di ordinaria gestione dalle decisioni di maggiore interesse, richiedendo per queste ultime il consenso di entrambi, salva la possibilità della dichiarazione prevista dalla Nota MIUR n. 5336/2015 quando non consti alcun dissenso. Tale impostazione consente di salvaguardare, da un lato, il principio di bigenitorialità e, dall’altro, di evitare che la scuola sia chiamata a risolvere conflitti sull’esercizio della responsabilità genitoriale che competono esclusivamente ai genitori e, in caso di disaccordo, all’autorità giudiziaria.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Ad avviso della redazione, nel caso prospettato non appare giuridicamente sostenibile l’avvio, da parte del Dirigente scolastico, di un procedimento disciplinare nei confronti dell’assistente amministrativo il cui rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Istituto sia cessato il 31 agosto 2025 e non sia stato successivamente rinnovato. Assume rilievo, anzitutto, l’art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui «la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio». La disposizione depone, a maggior ragione, nel senso dell’impossibilità di instaurare ex novo, dopo la cessazione del rapporto, un procedimento destinato all’applicazione di una sanzione conservativa. Nel caso in esame, peraltro, il problema si pone anche sotto il profilo della competenza disciplinare. Ai sensi dell’art. 55-bis, comma 9-quater, del d.lgs. n. 165/2001, per il personale ATA il Dirigente scolastico è competente per le infrazioni per le quali sia prevista una sanzione fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni; per le infrazioni punibili più gravemente, la competenza appartiene invece all’Ufficio per i procedimenti disciplinari. Ne consegue che, qualora l’interessato abbia successivamente instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra istituzione scolastica, l’eventuale competenza disciplinare datoriale non potrebbe comunque ritenersi radicata in capo al Dirigente dell’Istituto presso il quale il precedente rapporto è ormai cessato, ma, nei limiti della competenza attribuita al dirigente scolastico dall’art. 55-bis, comma 9-quater, in capo al Dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale il dipendente presta attualmente servizio; per le infrazioni eccedenti tale competenza, resterebbe competente l’Ufficio per i procedimenti disciplinari. L’Istituto presso il quale i fatti si sono verificati potrebbe, pertanto, trasmettere una circostanziata segnalazione al Dirigente scolastico dell’istituzione presso la quale l’interessato risulti attualmente in servizio, affinché questi valuti, anche ai fini dell’eventuale trasmissione all’UPD, la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare. Rimarrebbe, in ogni caso, da verificare il distinto e non secondario profilo della tempestività dell’azione, avuto riguardo al tempo trascorso dalla commissione dei fatti e al momento in cui l’Amministrazione ne ha acquisito una conoscenza sufficientemente completa.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3. Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con l'ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica n. 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Nel Documento è precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonchè che si pongano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Ricordiamo che già la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto. Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. Pertanto i requisiti per autorizzare un incarico sono: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego; - la necessità che l’attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio. La carica in questione è compatibile - e quindi potrà essere concessa l'autorizzazione - se connotata da temporaneità e saltuarietà della prestazione, secondo quanto sopra precisato. ( in tal senso si potranno chiedere chiarimenti sulle modalità di effettuazione dell'incarico). Non si applica infatti la previsione dell'incompatibilità assoluta prevista per le cariche in società con scopo di lucro ( cfr. l'art. 60 sopra citato). Infatti, le società sportive dilettantistiche (SSD) rappresentano una speciale categoria di società di capitali (srl o soc. coop.), caratterizzate dall’assenza del fine di lucro e che esercitano, infatti, attività sportiva dilettantistica. Tra l’altro la carica è gratuita e ìnel caso di incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate non è neanche richiesta l’autorizzazione preventiva (art. 53, comma 6, lett. d del D.Lgs. n. 165 del 2001). Ad ogni modo (anche per le attività per le quali non deve essere richiesta l’autorizzazione) non deve mai esserci la sussistenza di conflitto di interessi (es. attività della associazione con alunni delle classi del docente). In tal senso ricordiamo anche l'art. 5 del DPR 62/2013 ai sensi del quale "Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati".
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Linea di massima i genitori nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale possono validamente autorizzare l'uscita autonoma del minore di quattordici anni avvalendosi di una dichiarazione sostitutiva redatta in forma libera ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, non potendo la scuola esigere a pena di irricevibilità l'utilizzo esclusivo del modello approvato dal Consiglio di Istituto. Sebbene l'art.10 del D.Lgs. 297/1994 e l'autonomia sancita dal D.P.R. 275/1999 consentano all'istituzione scolastica di predisporre modulistica standardizzata per ragioni di efficienza e uniformità, il fondamentale principio di divieto di aggravamento del procedimento, sancito dall'articolo 1, comma 2, della L.241/1990, impedisce alla Pubblica Amministrazione di rigettare un'istanza sostanzialmente idonea solo per difformità estetiche o per il mancato utilizzo di un prestampato. Conseguentemente, il Dirigente Scolastico, nell'esercizio dei propri poteri è tenuto ad accogliere la dichiarazione del genitore, purché essa contenga gli elementi essenziali richiesti dalla normativa per operare il valido esonero dalla responsabilità per colpa in vigilando. A tal fine, l'articolo 19-bis del D.L. 148/2017, convertito con Legge 172/2017, esige inderogabilmente che l'autorizzazione all'uscita autonoma scaturisca da un'espressa valutazione, da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, dell'età del minore, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, elementi che, unitamente alle generalità dell'alunno, al tracciato di uscita (es. uso dello scuolabus) e alla copia del documento d'identità del dichiarante, costituiscono il contenuto minimo essenziale dell'atto. Qualora la dichiarazione libera del genitore risulti priva di tali specifiche e irrinunciabili assunzioni di responsabilità, la medesima non è idonea a produrre l'effetto esonerativo a favore del personale scolastico. In questo caso il Dirigente Scolastico non deve tuttavia opporre un diniego definitivo e immotivato, ma deve attivare l'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 241/1990, invitando formalmente il dichiarante a regolarizzare o integrare l'atto con gli elementi mancanti. Nelle more di tale formale integrazione, a tutela dell'incolumità dell'alunno e per prevenire in toto i profili di responsabilità civile ex articolo 2048 del Codice Civile, l'efficacia dell'autorizzazione resta sospesa e l'uscita autonoma non può essere consentita, dovendo il minore continuare a essere affidato, al termine delle lezioni, esclusivamente a un genitore o a un soggetto maggiorenne formalmente delegato.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
L'inserimento di 12 ore di formazione all'interno del monte delle 40+40 ore, di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 44 del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, è pienamente legittimo. Il CCNL citato disciplina infatti la fattispecie ne: - l'art. 44, comma 4. L'art. 44, comma 4, del CCNL stabilisce espressamente che, fermo restando il fatto che le ore di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 sono prioritariamente destinate alle riunioni collegiali (fino a 40 ore per i collegi dei docenti e fino a 40 ore per i consigli di classe/interclasse/intersezione e GLO), le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nel limite del monte ore annuo delle 40+40, alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti all'interno del PTOF; - l’art. 36, comma 7, secondo cui “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.” Perché l'imputazione delle ore di formazione al monte ore annuo delle 40+40 sia corretta e ne consegua la obbligatorietà delle attività formative per il personale docente, occorre che siano rispettate le seguenti condizioni, tutte presenti nel caso rappresentato: - programmazione e delibera collegiale. La formazione deve essere programmata dal collegio dei docenti e inserita nel PTOF. Nel caso di specie, l’organo collegiale ha formalmente deliberato l'adesione al percorso formativo PNRR sugli "snodi formativi IA"; - esistenza di ore non utilizzate. La destinazione alla formazione riguarda le ore del monte 40+40 che non vengono assorbite dalle riunioni collegiali necessarie nel corso dell'anno scolastico; - mancato superamento del tetto massimo. Poiché le 12 ore rientrano nei limiti della quota oraria non utilizzata e non determinano un superamento del tetto massimo complessivo (di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 44 citato), l'operazione non crea alcun esubero orario e non genera la necessità di stanziare risorse del MOF per la erogazione di compensi accessori al personale docente impegnato nelle attività formative in questione. Riassumendo: - trattandosi di attività formativa deliberata dal collegio dei docenti e svolta all'interno delle 40+40 ore funzionali all'insegnamento, la frequenza rientra tra gli obblighi di servizio del docente e non richiede compensi aggiuntivi; - ai sensi dell'art. 36, comma 7 del CCNL 2019-2021, soltanto le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle rientranti nell'art. 44, comma 4, devono essere retribuite con appositi compensi (anche forfettari) a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF). Poiché nel caso di specie la formazione rientra entro il monte ore massimo previsto, l'attività resta compresa nel novero delle attività funzionali dovute. In sintesi, la delibera del collegio dei docenti che destina le ore non utilizzate delle attività collegiali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 44 al percorso formativo PNRR rispetta appieno il dettato contrattuale.
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