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    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Sono dirigente scolastico di un istituto comprensivo dal 1 settembre 2025. Nel mio istituto si utilizzano gli applicativi di Spaggiari ClaSse viva, Segreteria digitale, Isoft, ed altri. Da una verifica effettuata in data odierna mi sono accorta che nei fascicoli personali degli studenti mancano le schede valutative sia di IRC/alternativa sia la scheda valutativa dell'a.s.2023/2024. Tutti i passaggi di chiusura e pubblicazioni esiti finali sono stati espletati a chiusura scrutinio e i genitori hanno avuto la scheda valutativa attraverso classe viva. Come si può procedere se volessi ora scaricare ed inserire nelle apposite pratiche le schede? Possono essere non firmate digitalmente? La scheda valutativa riporta firma autografa del dirigente oggi in pensione. Si ringrazia ed in attesa di riscontro cordiali saluti
  • Buongiorno, il quesito inviato ha sostanzialmente una componente essenziale di conoscenza/assistenza su Classe Viva e Segreteria digitale, che i nostri consulenti non possono affrontare. Le suggeriamo di porre lo stesso quesito a cvv.assistenza@spaggiari.eu Questo quesito, come il precedente verrà cancellato tra tre giorni, in modo da non gravare sul conteggio finale. La redazione di Italiascuola

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Dipendente con grave patologia e inabilità al 100%: gestione dell'assenza e limiti del comporto...
  • Le assenze per grave patologia, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, come disposto dall'articolo 17, comma 9 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. Di conseguenza, come espressamente previsto dallo stesso comma, per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Inoltre, tutte queste assenze non devono essere considerate ai fini del comporto, ovvero del periodo massimo di conservazione del posto in caso di assenza per malattia. Ciò non comporta automaticamente che i dipendenti pubblici possano così vantare il diritto alla conservazione del posto a tempo indefinito. Ciò a causa del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171: "La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio". Pertanto, come già rilevato in precedenti risposte, in caso di assenza prolungata per grave patologia ( come nel caso di specie ove il dipendente è degente presso una struttura dell’Azienda Sanitaria, che lo stesso è affetto da esiti di ictus ischemico e che trattasi di grave patologia con necessità di trattamenti riabilitativi continuativi), il dirigente può comunque richiedere d'ufficio una visita medica collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n. 171 allorchè le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Si ricorda che dal 1° giugno 2023 la competenza è passata dalle CMV del MEF all'INPS (cfr. Messaggi INPS 18 maggio 2023 n. 1834 e 2064 del 1 giugno 2023). Quindi la visita non potrà essere richiesta per l'accertamento del riconoscimento della grave patologia nè tanto meno per superamento del comporto ma esclusivamente ai fini della verifica delle condizioni fisiche del dipendente assente. Non esiste un periodo di assenze per gravi patologie superato il quale è necessario attivare la richiesta di visita medico collegiale; dipende dalle circostanze concrete, da quanto il dipendente è già assente e dalle nuove prognosi. Nel caso di specie si tratta di assenza pressocchè continuativa da circa un anno. Ciò premesso, a nostro avviso è opportuno che la scuola acquisisca una certificazione con prognosi; se questa non è allo stato prevedibile o se è di lunga durata senza prospettive di rientro in servizio a breve, si ritiene che la scuola debba inviare il dipendente a visita collegiale.

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Consegna delle chiavi dell'Istituto a un soggetto esterno: quali responsabilità per il collaboratore scolastico?
  • Il fatto presenta profili di rilevanza disciplinare. Tuttavia, tenuto conto dell’oggettiva gravità della condotta, l’infrazione non raggiunge il livello di offensività tale da giustificare l’irrogazione di una sanzione espulsiva, sicché, una volta spirata la vigenza del contratto di lavoro a tempo determinato, l’esercizio del potere disciplinare deve ritenersi precluso dalla disposizione recata dall’art.55-bis, comma 9, del D.Lgs n.165/2001. Per completezza si segnala l’esistenza di un precedente della Corte d’Appello di Trieste che ha ritenuto che la norma in questione non trovi applicazione nell’ipotesi di personale assunto sulla base delle graduatorie scolastiche; sennonché, come evidenziato in precedenti consultazioni, si tratta di un precedente isolato che, pertanto, non riduce apprezzabilmente il rischio di soccombenza giudiziale in caso di contenzioso.

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Comunicazione dei dati personali di uno studente ai fini di un'azione risarcitoria: profili privacy...
  • L’espressione usata nel quesito («parrebbe sensato concedere comunque il dato») coglie l'esito probabile, ma occorre fare alcune riflessioni sul percorso corretto. Il consenso (autorizzazione) della famiglia A non è la base giuridica corretta per una comunicazione di dati da parte di una pubblica amministrazione: la scuola non avrebbe dovuto chiederlo e, di conseguenza, il diniego non può essere un veto. La via corretta e sicura è quella dell'accesso documentale c.d. difensivo (artt. 22 ss. e 24, c. 7, L. 241/1990, espressamente fatti salvi dall'art. 59 del Codice privacy): la famiglia B deve presentare un'istanza scritta e motivata; la scuola notifica l'istanza alla famiglia A quale controinteressata (art. 3 D.P.R. 184/2006), ne raccoglie l'eventuale opposizione — che NON è vincolante — e decide con provvedimento motivato. Trattandosi di dati comuni (nominativi e residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale), necessari per notificare l'atto introduttivo di un'azione ex artt. 2048 c.c., la giurisprudenza costante fa prevalere l'accesso difensivo sulla riservatezza: a fronte di un'istanza formale ben motivata, l'accoglimento, nei limiti della stretta pertinenza e minimizzazione, è la soluzione da privilegiare. Vanno invece evitati i due estremi: il diniego secco (quasi certa soccombenza al TAR con spese) e la consegna informale senza procedura (illecito ex art. 2-ter Codice privacy, con rischio di reclamo al Garante da parte della famiglia A). Gli interessi in conflitto sono tre: 1. il diritto della famiglia B di agire in giudizio (art. 24 Cost.), che presuppone di sapere contro chi notificare l'atto; 2. il diritto alla riservatezza della famiglia A (art. 8 CEDU, GDPR); 3. l'interesse della scuola a operare nella legalità, senza esporsi né a un ricorso al TAR (se nega) né a un reclamo al Garante (se comunica senza titolo). Sullo sfondo vi può essere financo un quarto profilo: la scuola stessa è un potenziale convenuto (culpa in vigilando, art. 2048, c. 2, c.c.; per il personale statale l'azione si propone contro l'Amministrazione ex art. 61 L. 312/1980): il Dirigente decida quindi l'istanza di accesso con assoluta imparzialità e per iscritto, perché ogni suo atto in questa vicenda potrebbe finire agli atti di un futuro giudizio. Per i soggetti pubblici il trattamento (e in particolare la 'comunicazione' a terzi privati) di dati personali non si fonda sul consenso, ma su una base giuridica normativa: art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 3, GDPR; art. 2-ter del Codice privacy (D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.L. 139/2021), per il quale la comunicazione di dati personali da parte di una P.A. a privati è ammessa solo se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Il Garante lo ha ribadito costantemente (v., ad es., provv. 27 maggio 2021, n. 9690937). Nel caso specifico ne discendono due corollari speculari: – il diniego di consenso della famiglia A non chiude la partita: se esiste una norma che legittima la comunicazione, questa può e deve avvenire anche contro la volontà dell'interessato; – ma, in assenza di quella norma-titolo, nemmeno il consenso avrebbe sanato la comunicazione: chiederlo è stato un passo improprio, che forse ora rischia di aver generato nella famiglia A l'affidamento di poter 'bloccare' i propri dati (occorrerà spiegare, eventualmente, con tatto che quel consenso non era giuridicamente necessario, per evitare che la famiglia A percepisca l'accoglimento dell'accesso come un tradimento della parola data). La norma di legge che legittima la comunicazione è la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi: artt. 22 ss. L. 241/1990, espressamente fatti salvi dall'art. 59 del Codice privacy (“i presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali... restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241”). Lo stesso Garante, nelle FAQ 'Scuola e privacy', conferma che è possibile accedere agli atti e documenti detenuti dalla scuola ai sensi della L. 241/1990. In particolare, l'art. 24, c. 7, impone: 'Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici' (c.d. accesso difensivo). L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentt. nn. 19, 20 e 21 del 2020 e n. 4 del 2021) ha fissato i requisiti: a) istanza motivata in modo puntuale e specifico (art. 25, c. 2), con dimostrazione del 'nesso di strumentalità' tra i documenti chiesti e la situazione giuridica finale da tutelare, anche in fase stragiudiziale o pre-processuale; b) non basta un generico richiamo a 'esigenze difensive'; c) per contro, l'amministrazione non deve valutare la fondatezza o l'utilità della futura causa: «la pubblica amministrazione detentrice del documento... non deve svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato» (Cons. Stato, III, n. 9588/2022). Applicato al caso: il nominativo e la residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale su A, risultanti dai documenti scolastici (fascicolo dell'alunno, domanda di iscrizione, denuncia di infortunio), sono l'informazione minima senza la quale la famiglia B non può materialmente notificare un atto di citazione ex art. 2048 c.c.: il nesso di strumentalità è evidente e difficilmente contestabile. I dati richiesti (nominativi e indirizzo dei genitori) sono dati personali 'comuni', non rientranti nelle categorie particolari (art. 9 GDPR) né nei dati giudiziari (art. 10). Per essi il bilanciamento con l'accesso difensivo segue il criterio della semplice 'necessità' (non quello, più severo, della 'stretta indispensabilità' riservato a dati sensibili e giudiziari, né quello della 'parità di rango' dei dati supersensibili ex art. 60 Codice): la giurisprudenza è costante nel ritenere la riservatezza 'comune' recessiva rispetto all'accesso difensivo. In ambito scolastico i giudici amministrativi hanno più volte ordinato alle scuole l'ostensione di documenti riguardanti altri alunni quando strumentali alla difesa (da ultimo, TAR sul caso della non ammissione con accesso alle prove dei compagni: “la riservatezza cede di fronte al diritto di difesa”). Il fatto che A sia minorenne impone cautela ulteriore, ma va osservato che l'identità del minore A è già nota alla famiglia B (sono compagni di classe) e i dati richiesti riguardano in realtà gli adulti esercenti la responsabilità genitoriale, quali destinatari della notifica. Il bilanciamento si esercita sul quantum, secondo il principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR). Vanno comunicati soltanto i nominativi degli esercenti la responsabilità genitoriale e l'indirizzo utile alla notifica, oscurando ogni altro dato eventualmente presente nei documenti (codici fiscali non necessari, recapiti telefonici, e-mail, dati reddituali, situazioni familiari, ecc.). In pratica si può procedere così: ISTANZA FORMALE: se la richiesta della famiglia B è stata finora informale, la scuola la inviti a presentare (o riqualifichi essa stessa, chiedendo integrazione) un'istanza di accesso ex artt. 22 ss. L. 241/1990, scritta, motivata e documentata (indicazione dell'episodio, del danno, dell'intento di agire ex art. 2048 c.c.). NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI: la scuola trasmette copia dell'istanza alla famiglia A ex art. 3 D.P.R. 184/2006, assegnando 10 giorni per un'eventuale opposizione motivata. L'opposizione (o il già espresso diniego di consenso) non è vincolante: la scuola ne tiene conto nel bilanciamento, ma decide autonomamente. PROVVEDIMENTO MOTIVATO: Decisione entro 30 giorni (art. 25, c. 4), con motivazione che dia conto della natura difensiva dell'istanza, del nesso di strumentalità, della natura comune dei dati, della prevalenza dell'accesso, della minimizzazione operata, dell'avvenuta interlocuzione con i controinteressati. VINCOLO DI FINALITÀ: Nel provvedimento si dia atto che i dati sono comunicati esclusivamente per la tutela giudiziale/stragiudiziale dichiarata e che ogni diverso utilizzo resta a rischio e responsabilità del richiedente.

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Settimana lavorativa su cinque giorni: quale disciplina per il computo delle ferie del personale ATA?
  • L’art. 1 del CCNL 18 gennaio 2024 prevede che il suddetto CCNL si articola in: a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto, fatte salve specifiche eccezioni; b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono: - istituzioni scolastiche ed educative; - istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; - università e aziende ospedaliero-universitarie; - istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. Ebbene l’art. 95 da Voi citato si trova nella Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie e quindi non si applica al personale delle istituzioni scolastiche. Il CCNL 2024, nella sezione Scuola, in merito alle ferie ha introdotto solo l'art. 38 e la Dichiarazione Congiunta n. 2 che si riferiscono alla monetizzazione delle ferie non godute. Pertanto, le ferie del personale scolastico ( ivi compresa la questione del personale ATA che lavora su cinque giorni) continuano ad essere disciplinate dall’art. 13 del CCNL 2007 stante che l’art. 1 comma 16 del citato CCNL 2024 prevede che “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”.

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Richiesta di accesso civico generalizzato agli elaborati dell'Esame di Stato: quali obblighi per la scuola?
  • Recentemente è intervenuto sulla tematica oggetto di quesito il TAR Liguria, Sezione I, con la sentenza numero 755 del 23 giugno 2025, per cui l'istanza di accesso civico generalizzato avanzata da uno studente per ottenere copia del proprio elaborato scritto d'esame è da considerarsi pienamente ammissibile e fondata sotto il profilo del merito, anche qualora sussista in capo al candidato un interesse specifico e individuale. Il Tribunale amministrativo ha infatti chiarito che non esiste alcun appiglio normativo per dichiarare inammissibile un'istanza FOIA adducendo la necessaria sussistenza di un interesse qualificato ex Legge 241/1990 o la presunta eccentricità dello strumento rispetto alle esigenze personali dell'istante, poiché imporre all'amministrazione una verifica circa l'assenza di un interesse individuale ingenererebbe un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio di trasparenza dell'istituto. Questo approccio si coordina peraltro con le indicazioni fornite dall'ANAC nel parere n.2672/2025, secondo cui l'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione, proteggendo l'interesse alla conoscenza in quanto tale, senza che l'amministrazione possa operare un sindacato di meritevolezza sulle ragioni (anche meramente personali o di ricordo) espresse dal candidato. Ne consegue che l'eccezione sollevata circa la "sproporzione" degli oneri materiali per l'apertura dei sigilli del pacco d'esame, della quale ben comprendiamo lo spirito, non ci sembra giuridicamente sostenibile: in assenza di comprovate cause di esclusione assoluta o di un reale e gravissimo pregiudizio al buon andamento degli uffici, l'apertura del plico e l'estrazione del compito costituiscono un obbligo primario dell'amministrazione. Parimenti, alla luce del decisivo arresto del TAR Liguria, la scuola non deve e non può subordinare l'ostensione a una formale riqualificazione o pretendere che il candidato rinunci alla veste del FOIA, né può legittimamente rigettare l'istanza qualora il richiedente insista nel mantenerla. L'istituzione scolastica deve invece dare diretto corso alla richiesta così come formulata, attivando i propri poteri organizzativi per adempiere all'esibizione entro i termini di legge. Nel fare ciò, per contemperare l'obbligo ostensivo con la doverosa protezione dei dati altrui conservati nel medesimo contenitore, il personale scolastico procederà all'apertura del plico sigillato secondo la procedura specifica, che prevede la presenza di almeno due testimoni e la verbalizzazione delle operazioni.

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Calcolo delle ferie e delle festività soppresse in presenza di giornate di sciopero...
  • Preliminarmente, osserviamo che sulla riduzione dei giorni di ferie spettanti causa sciopero, il parere di questa Redazione è che sia ancora valido quanto affermato dalla Cassazione nella Sentenza n. 1315 del 15 febbraio 1985, pur risalente nel tempo, secondo cui il periodo di assenza dal lavoro per sciopero, poiché l'esercizio di tale diritto comporta, in relazione alla sinallagmaticità che caratterizza le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro, il venir meno dell'obbligo (del datore di lavoro) di corrispondere la retribuzione, non è utile ai fini del conseguimento del diritto alle ferie annuali retribuite, salve disposizioni della disciplina collettiva, favorevoli ai lavoratori, da interpretare nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Non rivenendosi nel CCNL alcuna norma più favorevole, rispetto a quanto affermato dalla Cassazione, confermiamo pertanto che, secondo il nostro orientamento, le giornate di sciopero non siano utili alla maturazione delle ferie. Per quanto riguarda l’arrotondamento, in mancanza di norme che precisano come effettuarlo, questa Redazione ha sempre considerato, in via analogica, valide le indicazioni di cui alla circolare INPS n. 133/2000, secondo la quale la frazione pari o inferiore a 0,5 giorni va arrotondata per difetto, quella superiore a 0,5 giorni per eccesso. A nostro parere, pertanto, 31,91 giorni di ferie vanno arrotondati a 32 giorni, mentre 3,99 giorni di riposo per festività soppresse vanno arrotondati a 4. Una diversa conclusione produrrebbe un risultato paradossale, perché un solo giorno di sciopero comporterebbe la perdita addirittura di 2 giorni di riposo, 1 di ferie e 1 di festività soppresse. Appare logico che tali riduzioni possano essere ritenute corrette solo se i giorni di sciopero o, più in generale, i periodi di assenza non retribuiti e perciò non utili alla maturazione delle ferie, assommino a una quantità più rilevante, tale da comportare una detrazione di almeno 0,5 giorni e non solo di piccole frazioni di giornata. Precisiamo che le considerazioni su esposte non valgono nel caso in cui le ferie, invece di essere fruite, debbano essere monetizzate (peraltro, nelle limitate ipotesi in cui ciò è consentito). In tal caso non si dovrebbe effettuare alcun arrotondamento delle ferie e/o festività soppresse da liquidare, poiché la monetizzazione non richiede la necessità di effettuare alcun arrotondamento dei giorni spettanti (se ne devono essere monetizzati 2,92 se ne liquideranno esattamente 2,92).

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Nomina del RSPP: è possibile affidare il servizio a un ente esterno?
  • La procedura da seguire, nelle istituzioni scolastiche, per il reperimento del Responsabile SPP, è quella riportata nel quesito, prevista dall’articolo 32, comma 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e anche dai successivi commi 9 e 10 che si riportano qui di seguito: “9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti”. La procedura è vincolante e l’istituzione scolastica non può non espletarla così come descritta. I passi da seguire obbligatoriamente, pertanto, sono i seguenti: a) pubblicazione di un avviso rivolto al personale interno, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 e che sia disponibile ad assumere la funzione di RSPP; b) nel caso in cui l’avviso interno vada deserto o nessuno dei candidati possieda i requisiti previsti dalla legge, si dovrà pubblicare un avviso analogo, rivolto al personale di altri istituti. Eventualmente, per semplicità, queste due fasi possono essere unificate con pubblicazione di un unico avviso, precisando che i candidati interni all’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti, hanno la precedenza su candidati dipendenti da altre istituzioni scolastiche; c) qualora anche tale avviso vada deserto o nessuna delle candidature presentate sia ammissibile, si potrà allora, verificata l’assenza di convenzioni con l’ente locale proprietario, affidare il servizio di RSPP a un operatore economico, individuato con appalto di servizi ovvero, in alternativa, a un libero professionista, da individuare previo avviso pubblico ex articolo 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di cui al presente quesito, l’istituzione scolastica vorrebbe affidare il servizio direttamente a un ente specializzato. Tale risultato, tuttavia, non è conseguibile senza prima espletare i passaggi dell’avviso interno e dell’avviso rivolto a personale di altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima). Si pone quindi il problema rappresentato dalla possibilità che il Responsabile SPP uscente, di cui viene riferito un servizio non soddisfacente, possa ripresentare la disponibilità a ricoprire le relative funzioni, costringendo l’istituzione scolastica – specie in mancanza di altre candidature – a riaffidare il servizio alla stessa persona. Tale eventualità può essere evitata, a nostro parere, solo se l’istituzione scolastica, per iscritto, abbia contestato il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali al RSPP uscente e, conseguentemente, abbia risolto il contratto. Se ciò è avvenuto, appare corretto che nella successiva procedura di individuazione del RSPP si inserisca una clausola che escluda dalla procedura coloro che abbiano già ricoperto le relative funzioni presso l’istituzione scolastica ma che siano incorsi nella risoluzione del contratto per giusta causa. Se, invece, nulla è stato contestato al RSPP uscente, non appare possibile, a nostro parere, impedire al RSPP di partecipare nuovamente alla selezione. Né può invocarsi, sempre a nostro parere, un “principio di rotazione” atto a giustificare l’esclusione dell’RSPP uscente. Il principio di rotazione, infatti, è previsto solo per gli appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 e non si applica, invece, alle selezioni di collaboratori esterni, ai quali si applica, come detto sopra, l’articolo 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001. In conclusione, riteniamo che l’istituzione scolastica debba seguire la procedura prevista dall’articolo 32, commi 8-9-10 d.lgs. 81/2008 e non possa derogarvi. Per poter affidare il servizio tramite appalto, sarà dunque necessario il previo esperimento di avvisi per candidati interni o di altre istituzioni scolastiche, che potranno essere esclusi dalle selezioni solo nel caso di precedenti contratti risolti per giusta causa. Solo nel caso in cui tali avvisi siano stati infruttuosi, allora l’istituzione scolastica potrà affidare un appalto di servizi a un ente specializzato. Un'osservazione finale di carattere esperienziale: molto spesso il vecchio RSPP non gradito non presenta di nuovo la sua candidatura a fronte di due situazioni. 1) nel corso del vecchio incarico il DS lo ha messo alle strette con richieste scritte, chiedendo attività che l'RSPP o non ha svolto o ha svolto in ritardo. Molto spesso lui stesso evita di dover di nuovo lavorare con un DS con cui non si è trovato bene. 2) si può lavorare sull'avviso (magari chiedendo un mero consiglio informale alla società specializzata), mettendo "paletti" sulle attività da svolgere che già è noto che il vecchio RSPP non accetterà.

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Congedo per cure degli invalidi: requisiti documentali e gestione dell'assenza...
  • L’art. 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011 “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni - che abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo di cui sopra è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta (pertanto non è sufficiente solo il certificato medico con la spunta stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta). Il terzo comma del citato articolo prevede che durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 10 dell'8 marzo 2013, ha fornito indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili. È stato ribadito che: - il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante; - la fruizione frazionata dei permessi deve essere intesa come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta. Il Ministero del Lavoro osserva che l'art. 7 del Decreto n. 119/2011 ha stabilito che durante la fruizione del congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Pertanto, le caratteristiche del congedo in questione possono così riassumersi: - il congedo (30 giorni fruibili in modo anche frazionato) è accordato per cure che si riferiscono all'infermità invalidante riconosciuta; - il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto; - il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia; - il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. La Funzione Pubblica, con il Parere 7 febbraio 2022, n. 12173 pubblicato in data 23 dicembre 2022, ha fornito chiarimenti circa le modalità di applicazione dell’istituto del congedo straordinario per cure riservato ai lavoratori invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011, con particolare riferimento alla computabilità delle giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente che ha chiesto di fruire di trenta giorni consecutivi di congedo straordinario per cure. Viene ribadito che durante il suddetto periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia e che tale periodo non è computabile nel periodo di comporto individuato dai CCNL. Tutto ciò premesso, si ritiene corretta l’interpretazione della scuola in quanto il certificato medico nel quale si legge che “è affetto da patologia invalidante del rachide cervicale che richiede trattamento con ciclo di cure termali, da iniziare nel breve periodo” non è sufficiente a imputare l’assenza al congedo ex art. 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011 che richiede specifica certificazione a monte e a valle come sopra specificato. Per completezza di risposta analizziamo anche le modalità di assenza per cure termali. Il congedo straordinario per cure termali è stato abolito. L’art. 22 comma 25 della legge 724/1994 (finanziaria 1995) recita: “Il comma 42 dell’art. 3 della legge 24/12/1993, n°537, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 37 del testo unico approvato con DPR 3/57, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo nº29/93 [oggi trasfuso nel D.Lgs. 30/03/2001, n. 165], e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche”. Successivamente con il CCNL 4/08/1995 che ha introdotto i permessi retribuiti, l’istituto del congedo straordinario è stato abrogato. Lo stesso CCNL all’art. 82 – disapplicazioni – annoverava tra le norme disapplicate anche l’art. 37 del DPR 10/01/1957, n. 3, comprese le modificazioni apportate con l’art. 3, commi 37-41 della legge 537/1993 (finanziaria 1994), pertanto la soppressione del congedo per cure idrotermali riguarda anche i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio così come previsto dall’art. 37 comma 2 del DPR 3/1957. Inoltre il CCNL/2007, all’art. 146 comma 1, prevede che tutte le norme che non siano state già abrogate alla data del 13/01/1994, divengono disapplicabili con la firma definitiva del contratto, tranne quelle dallo stesso elencate che continuano a trovare applicazione: tra queste non c’è alcun riferimento alle cure termali. La disciplina vigente in questa materia per il personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, non prevede più, quindi, l’istituto dei “permessi straordinari retribuiti per cure termali”, abrogati già dall’art.22, comma 25, della legge 724/1994. Allo stato, dunque, il dipendente pubblico che volesse sottoporsi a tali trattamenti terapeutici dovrà ricorrere, di norma, ai permessi o congedi ordinari riconosciutigli dal contratto, ovvero, in casi tassativamente delimitati dalle disposizioni rilevanti, usufruire dell’assenza per malattia, sussistendone le condizioni. L’art. 13 della legge 638/1983 dispone al comma 3 che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali, ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS o dall’ INAIL, su motivata prescrizione dei predetti istituti”. L’art. 16, comma 5, della legge 412/1991, che integra la disciplina della materia, precisa ulteriormente che “In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto.” Attualmente trovano applicazione: - l'art. 13 del D.L. n. 463/1983, convertito con Legge n. 638/1983; - l'art. 16, comma 5, della Legge n. 412/1991; - il D.M. 12 agosto 1992, che indica in modo tassativo le patologie per le quali sono ammesse le cure termali; - l'art. 22, comma 25, della Legge n. 724/1994 (finanziaria 1995) che abroga tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità, per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche; - la Legge n. 323/2000, che in sede di riordino del settore termale ha sancito il principio per cui le cure termali sono erogate con oneri a carico del SSN limitatamente alle patologie che, sulla base di specifici studi clinici e riscontri obiettivi, possono trarre dalle stesse reale beneficio ai fini sia curativi che riabilitativi. Dall'interpretazione della normativa attualmente vigente si desume che: 1) in via generale, il lavoratore può sottoporsi alle cure termali solamente nell'ambito del periodo di ferie, ovvero usufruendo dei permessi ordinari riconosciuti dal CCNL ( sia CCNL per il personale scolastico che quello per i dirigenti); 2) eccezionalmente, il lavoratore può imputare il periodo delle cure termali agli istituti dell'assenza per malattia ( con il relativo trattamento previsto dal CCNL di riferimento), con applicazione della relativa disciplina, ricorrendo le specifiche condizioni richieste dalla normativa sopra richiamata. ( necessità di certificazione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale). Anche l'art. 16, comma 5, della Legge n. 412/1991 ha confermato, indirettamente, tale regola generale, prevedendo le condizioni tassative che, eccezionalmente, consentono al lavoratore di assentarsi per fruire delle cure termali anche al di fuori del periodo di ferie (imputandole, in questo caso, a malattia). Per il lavoratore che, solo in presenza di dette condizioni, effettua le cure termali al di fuori delle ferie, l'assenza dal servizio, da imputare a malattia, non può mai superare i 15 giorni all'anno (art. 13 Legge n. 638/1983). Inoltre, al fine di evitare forme di abuso, l'art. 13, comma 5, della Legge n. 638/1983 stabilisce che tra i periodi di effettuazione delle cure e delle ferie deve intercorrere un periodo di almeno 15 giorni. Il periodo di cure termali deve essere fruito dal lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta medica e tra la concessione del periodo per cure termali e il godimento di un periodo di ferie deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di almeno 15 giorni. La giurisprudenza sull'argomento ha precisato che la retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali esige, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 12/9/83, n. 463 (convertito, con modifiche, dalla L. n. 638/83), la produzione, da parte dell'interessato, di apposita prescrizione di medico specialista della ASL, da cui risulti motivata attestazione della sussistenza di effettive attuali esigenze terapeutiche o riabilitative, tali che, pur a prescindere da una situazione di indifferibilità, possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente e, perciò, in periodo extraferiale. Il diritto al trattamento economico di malattia spettante durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, compete solo quando quelle cure risultano in concreto incompatibili con le ferie oppure quando (pur essendo compatibili) non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicarne il conseguimento degli obbiettivi terapeutici. L'anticipazione della cura rispetto alle ferie deve essere motivata dallo specialista e deve incidere sui risultati del trattamento (Cass. 9/11/2001 13902; Cass. 14/06/1999 n. 5898; TAR Valle d'Aosta 22/7/1992 n. 98). L'art. 13 Legge citata prevede altresì che i permessi in questione non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi. Non possono essere fruite in periodo extra feriale: - le cure meramente preventive, finalizzate ad impedire l'insorgenza di malattie nuove, dato che esse non sono in alcun modo previste dalla disciplina legale; - le cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 13, comma 6, della Legge n. 638/1983, salvo che le cure stesse non siano richieste dai lavoratori invalidi civili con percentuale superiore ai due terzi, ciechi, invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro; - le cure per le quali non sia stata attestata dal medico specialista dell'ASL la sussistenza dei previsti requisiti (esistenza della patologia, riconoscimento della maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa della cura se non differita fino alle ferie); - le prestazioni termali prescritte per patologie non elencate nella tabella di cui al D.M. 15/12/1994; - le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di intervallo di 15 giorni con le ferie. La previsione di un necessario intervallo di 15 giorni tra cure termali e ferie può non trovare applicazione quando la richiesta di fruizione delle prime intervenga successivamente al godimento delle ferie e la deroga può giustificarsi sulla base dei caratteri d'indilazionabilità e imprevedibilità della terapia. La giurisprudenza di merito ha ritenuto, infine, che se la necessità di sottoporsi a cure termali sorge quando mancano meno di 15 giorni rispetto alla fruizione delle ferie, queste devono essere posticipate; viene ipotizzato anche un differimento delle cure termali in relazione alla data di conclusione delle ferie, purché nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge in proposito e cioè 30 giorni dalla prescrizione medica (cfr O.A. ARAN RAL521 5 giugno 2011). L'imputazione a malattia delle assenze effettuate per sottoporsi alle cure termali e, rispettivamente, climatiche, elioterapiche e psammoterapiche, comporta l'assoggettamento alle decurtazioni previste dalla vigente normativa per i primi dieci giorni di malattia (art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 2008 convertito in Legge n. 133 del 2008); tale decurtazione non si applica in caso di assenze effettuate dagli invalidi per causa di servizio. L'imputazione a malattia comporta altresì il calcolo dei relativi giorni di assenza nel periodo di comporto, ai sensi della vigente normativa contrattuale. L'ARAN con l'O.A. SCU_073 del 2012 ha così precisato: "I giorni di fruizione delle cure termali sono imputati alle assenze per malattia? Questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che i giorni di fruizione delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per malattia, essendo venuto meno l’istituto del congedo straordinario di fruizione delle stesse. Pertanto esse rientrano nel computo di cui all’art. 17 del CCNL del 29.11.2007 e devono essere fruite per un periodo massimo di 15 giorni annui, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 638/1983". Con specifico riguardo agli aspetti procedurali, il dipendente che intende avvalersi del diritto alla fruizione di un ciclo di cure termali è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro apposita istanza con allegata la certificazione rilasciata dal medico specialista dell'ASL o dall'INAIL (solo in caso di infortunio o di malattia derivante da causa di servizio) indicante: - l'affezione in atto; - l'idoneità terapeutica o riabilitativa della cura prescritta; - che per la risoluzione dell'affezione stessa è giudicato determinante un tempestivo trattamento termale; - il periodo entro cui tale trattamento va necessariamente effettuato. La Pubblica Amministrazione, accertata la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, oltre che la sussistenza di motivi ostativi alla fruizione delle cure durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge n. 412 del 1991, autorizza il dipendente ad assentarsi dal lavoro nel periodo richiesto per effettuare il prescritto ciclo di cure termali precisando che: - l'assenza a tale titolo va considerata, ad ogni effetto, assenza per malattia, comune o derivante da causa di servizio; - al rientro in servizio va prodotta idonea certificazione attestante le cure specificamente effettuate. Pertanto, in mancanza dei presupposti di cui sopra l’assenza per cure termali non potrà essere imputata a malattia.

    Data di pubblicazione: 15/07/2026

  • Utilizzo del contributo volontario delle famiglie per il potenziamento del laboratorio di chimica: ammissibilità e riferimenti normativi...
  • Si ritiene che i contributi volontari delle famiglie possano essere impiegati, previa delibera del Consiglio d’Istituto, per l’implementazione di un laboratorio di chimica in un istituto tecnico, purché l’utilizzo dei fondi sia finalizzato all’ampliamento e al miglioramento dell’offerta formativa e rispetti i limiti e le garanzie di trasparenza e volontarietà previste dalla normativa e dalla prassi ministeriale. Riferimenti e principi normativi di riferimento - Il regolamento di contabilità, emanato con D.I. 129/2028, che disciplina la gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che possano essere inserite nel programma annuale le entrate derivanti dai contributi delle famiglie (voce specifica “contributi da privati”). La nota MIUR 20 marzo 2012 n. 312 e la nota MIUR 7 marzo 2013 n. 593 chiariscono la natura volontaria dei contributi delle famiglie, le finalità consentite (ampliamento dell’offerta formativa) e l’obbligo di informazione e rendicontazione verso le famiglie. ….. le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario ed amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti….. E’ utile anche ricordare che, all’articolo 3 del DL 7/2007, convertito con Legge 40/2007, si prevede che tra le detrazioni fiscali a favore delle famiglie sono previste per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. A tal proposito, è stata anche emanata apposita circolare dell’Agenzia delle entrate (n.3/2016), nella quale, tra le causali per ottenere le detrazioni, si chiarisce che sono inserite le cosiddette “erogazioni liberali a favore delle scuole per innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa. Vincoli e divieti principali - Volontarietà: il contributo deve rimanere volontario. L’iscrizione o la frequenza non possono essere subordinate al versamento; non può essere imposto come obbligatorio. - Finalità: i fondi vanno destinati a interventi coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e inseriti nel programma annuale Programma annuale; l’acquisto di attrezzature e materiali per laboratori rientra tra le finalità ammissibili. - Divieto di utilizzare per spese di competenza dello Stato/ente locale o per retribuzioni del personale docente/ATA (non possono coprire costi strutturali obbligatori a carico dell’Amministrazione). - Parità di trattamento: le attività devono restare accessibili a tutti gli alunni; prevedere criteri per l’esonero o agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica. Obblighi di informazione e rendicontazione - Delibera esplicita del Consiglio d’Istituto che approva la destinazione dei contributi per il progetto di laboratorio (indicare importo stimato, obiettivi, tempi, eventuale pianificazione dei pagamenti). - Informativa preventiva alle famiglie circa la finalità del contributo, la natura volontaria e le modalità di versamento. - Rendicontazione annuale (in sede di conto consuntivo e comunicazione alle famiglie) che mostri come sono stati spesi i contributi e quali benefici ne ha tratto la comunità scolastica. Passaggi operativi consigliati 1) Proposta progettuale: predisporre progetto tecnico-pedagogico del laboratorio (funzionalità didattiche, dotazioni richieste, costi stimati, piano sicurezza e conformità normative per laboratori chimici). 2) Delibera del Consiglio d’Istituto: approvare la richiesta/ destinazione dei contributi volontari per il progetto (specificare modalità di raccolta e vincolo d’uso). 3) Inserimento nel PTOF e nel Programma annuale: indicare la voce di entrata (contributi volontari) e la destinazione della spesa nel bilancio della scuola. 4) Comunicazione alle famiglie: invio di informativa chiara e trasparente (finalità, importo consigliato, modalità di versamento, facoltà di non partecipare, eventuali esoneri), e informazioni sulle eventuali agevolazioni fiscali richiamate dalla normativa. 5) Raccolta e gestione contabile: accettazione e registrazione dei versamenti secondo le regole di contabilità (capitolazioni, impegni, liquidazioni); emissione di ricevute contabili se previsto (o documentazione di entrata secondo le procedure della scuola). 6) Approvvigionamento e procedure di acquisto: per acquisti di beni e attrezzature rispettare la normativa sugli acquisti pubblici e le procedure previste dal regolamento di contabilità; per spese rilevanti valutare gare/affidamenti conformi 7) Rendicontazione e trasparenza: al termine e annualmente rendere conto alle famiglie e al Consiglio d’Istituto sull’impiego delle somme. Conclusione L’impiego dei contributi volontari per l’implementazione di un laboratorio di chimica si ritiene legittimo e praticabile, a condizione che sia deliberato dal Consiglio d’Istituto, sia finalizzato all’innovazione tecnologica e al miglioramento dell’offerta formativa, sia gestito con trasparenza contabile e nel rispetto delle disposizioni di contabilità e della normativa sugli acquisti. Si raccomanda di predisporre un progetto tecnico dettagliato (comprensivo di aspetti di sicurezza) e di seguire la procedura amministrativa sopra indicata

    Data di pubblicazione: 14/07/2026

  • Recupero somme indebitamente percepite da dipendente: un parere sulle modalità di intervento e sui rapporti con la RTS...
  • Con la presente si richiede parere legale in merito alla corretta procedura amministrativa da adottare per il recupero delle somme indebitamente corrisposte ad una dipendente...

    Data di pubblicazione: 14/07/2026

  • Permessi per motivi personali e familiari non fruiti durante l'incarico di docente: sono utilizzabili al rientro come assistente tecnico?
  • In merito al quesito posto si rileva preliminarmente che il personale ATA di ruolo ha diritto a 18 ore (e non tre giorni) a titolo di permessi per motivi personali e familiari (cfr art. 67 CCNL 2024). Nel caso di specie una dipendente sta fruendo dell'aspettativa ex art. 70 CCNL 2024 sino al 30 giugno 2026 per svolgere altra attività come docente. Il quesito inerisce, quindi, a quanti permessi per motivi personali spettano. Su detta questione non risultano indicazioni ufficiali da parte delle Amministrazioni competenti. L’accettazione dell’incarico ex art. 70 CCNL 2024 comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato (nel caso di specie dipendente a t.d. sino al 30 giugno 2026). A parte le indicazioni sul rinvio delle ferie presenti in alcuni Orientamenti ARAN, nessuna disposizione specifica è prevista per la gestione degli istituti contrattuali al rientro in servizio nella sede di titolarità. Ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2024 il personale ATA a tempo indeterminato, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. L’art. 35 del CCNL 2024 prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari). La dipendente di cui al quesito, al rientro in servizio al 1° luglio nella scuola di titolarità riacquista il suo status di dipendente a tempo indeterminato. L'ammettere che la dipendente dal 1° luglio possa fruire nuovamente di tutte le 18 ore per motivi personali di cui all'art. 67 comporterebbe, in sostanza, che durante un A.S. la dipendente medesima fruisca in modo pieno di tutti gli istituti contrattuali previsti sia per il personale di ruolo che per quello a t.d. il che, a nostro avviso, rappresenterebbe una differenziazione di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti. Tenuto altresì conto che alla luce del nuovo art 35 del CCNL 2024 il dipendente a t.d. al 30 giugno ha diritto alle 18 ore retribuite ( o 3 giorni se docente) si ritiene che ne caso di specie alla dipendente di cui al quesito spettino in totale 18 ore per l’intero anno scolastico. Pertanto, a nostro avviso, la dipendente, nel periodo compreso tra il 01/07/2026 e il 31/08/2026 (fase di rientro nel ruolo di titolarità come a.a. ), dal momento che durante il contratto a t.d. al 30 giugno non ha fruito dei permessi, può fruire del monte ore totale previsto per i permessi per motivi personali e familiari (18 ore annue) dall’art. 67 del CCNL 2024. Ovviamente trattasi di nostra interpretazione tenuto conto che, sul punto, non vi sono indicazioni ufficiali né orientamenti ARAN.

    Data di pubblicazione: 14/07/2026

  • Un parere in merito alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore in presenza di turni programmati e apertura prolungata della scuola...
  • La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali per il personale ATA è stata introdotta con i CCNL di comparto del 2003 e poi del 2007 (art. 55) ed è prevista esclusivamente per i casi in cui sussistono congiuntamente: (i) una condizione oggettiva dell’istituzione scolastica (ad es. scuole con orario giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana, istituzioni educative o con annesse aziende agrarie) e (ii) una condizione soggettiva del lavoratore (essere adibito a regimi orari articolati su più turni o coinvolto in sistemi orari comportanti significative oscillazioni degli orari individuali), come chiarito dalle relative indicazioni del MIM e del MEF. La Ragioneria Generale dello Stato (nota MEF n. 73072 del 06.06.2006) ha ribadito che la riduzione a 35 ore non può essere riconosciuta al personale che effettui un turno fisso o che solo sporadicamente effettui rientri pomeridiani. Dai dati forniti risulta che il plesso centrale è aperto per almeno 3 volte a settimana per più di 10 ore al giorno; e questo significa che la condizione oggettiva prevista dal CCNL è soddisfatta. Quindi il presupposto “oggettivo” per valutare la riduzione esiste, anche se limitatamente al plesso centrale. Risulta inoltre che i collaboratori scolastici sono stati assegnati, a seguito dell’adozione del Piano annuale delle attività fissato a inizio anno, a turni orari costanti: 1) n.2 CS con 4 giorni mattina (7.15/14.27) + 1 giorno pomeriggio (11.18/18.30); 2) n.4 CS con 3 giorni mattina (7.30/14.42) + 2 giorni pomeriggio (11.18/18.30). Si tratta, da quanto è dato capire, di turni predeterminati e mantenuti per tutto l’anno scolastico. Tali turni, così come descritti (turni fissi/programmati e non alternanze variabili settimanalmente), rientrano nella fattispecie esclusa dalla nota del MEF; non comportano, di per sé, “significative oscillazioni degli orari individuali” tali da assimilare i singoli lavoratori a veri turnisti. Pertanto, in base alla disciplina contrattuale richiamata, i collaboratori nelle fasce orarie indicate non risultano, in via generale, automaticamente destinati alla riduzione dell’orario settimanale a 35 ore. A quanto detto è opportuno anche aggiungere che i CCNL successivi a quello risalente al 2007 non sono tornati sulla questione della riduzione oraria, in compenso hanno ripreso la disciplina dell’orario di lavoro del personale ATA, stabilendo nel dettaglio che gli strumenti della turnazione degli orari, della flessibilità circa l’inizio e la fine dei turni di servizio, della programmazione plurisettimanale dei turni, alternando periodi di intensificazione e di diluizione dei carici orari in relazione alle esigenze dell’istituto, sono applicabili nell‘organizzazione dell’orario ordinario di servizio, senza che siano previste contropartite di riduzione delle ore di lavoro (artt. da 63 a 66 del CCNL di comparto 2019/21). La richiesta della RSU obbliga comunque l’Amministrazione ad avviare una sessione di confronto sindacale. Il riferimento all’art. 6 del CCNL di comparto 2022/24 è corretto, ma ci si sarebbe aspettati che la RSU facesse riferimento anche all’art. 11, comma 9, lettera b1, dove si tratta la materia specifica dell’l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA. Le azioni operative consigliate sono le seguenti: a. Rispondere tempestivamente alla PEC della RSU, comunicando l’avvio del confronto ai sensi dell’art. 6 del CCNL e proponendo la convocazione per esaminare la questione. Il dirigente scolastico deve ottemperare entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, aprendo il confronto a tutti i soggetti sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione integrativa d’istituto, anche se la richiesta è pervenuta da un membro della RSU. b. Predisporre la documentazione normativa e amministrativa da portare al confronto: Piano delle attività e turni assegnati (con evidenza delle ripetizioni settimanali), rilevazione oraria giornaliera del plesso (giorni/ore di apertura >10 ore), elenco nominativo del personale con l’indicazione dei turni effettivamente svolti, eventuali variazioni programmate o rotazioni, e ogni altro documento che evidenzi la programmazione dei turni. c. Aprire e gestire il confronto garantendo a ciascuna delle parti il tempo necessario ad illustrare e documentare la propria posizione. La verbalizzazione delle posizioni non è prevista ma non è neanche vietata. d. Concordare eventuali altre sedute, se necessarie, tenendo presente che non si può andare oltre i dieci giorni dall’inizio del confronto. e. Il confronto deve obbligatoriamente concludersi con un verbale che riporti le posizioni delle parti. Non è una forma surrogata di contrattazione integrativa d’istituto e quindi non è richiesto che si trovi un accordo. Se il confronto conferma l’assenza della condizione soggettiva (turni fissi), il dirigente dovrà motivare formalmente il diniego. Qualora, invece, dal confronto dovessero risultare posizioni individuali con reale rotazione/oscillazione significativa (non evidenziate a suo tempo nel Piano annuale delle attività), si procederà all’individuazione caso per caso e alla conseguente applicazione della riduzione dove dovuta. Alle richieste specifiche è possibile dare le seguenti risposte: - I turni di lavoro riportati nel quesito non comportano le significative oscillazioni di orario richieste dalla norma contrattuale: - L’organizzazione del servizio del personale ATA prevede turni individuali che non subiscono variazioni nel corso dell’anno scolastico. Pertanto configura dei turni fissi nel tempo. La nota MEF 73072 del 6 giugno 2006 non fa che ribadire il vincolo posto dal CCNL. la Nota dichiara, infatti, che: “Parimenti la riduzione di orario non può essere prevista per il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano”. In altri casi analoghi si è comunque consigliato di interpellare preventivamente per le vie brevi i revisori dei conti, in modo da acquisirne un parere di massima e di evitare eventuali possibili successivi rilievi. La concessione di un beneficio non giustificato dal possesso di requisiti oggettivi potrebbe configurare un danno erariale. È pertanto consigliabile agire con la necessaria accortezza, evitando di subire eventuali forzature sindacali.

    Data di pubblicazione: 14/07/2026

  • Un parere sulla predisposizione del PDP in caso di presentazione della diagnosi oltre il termine deliberato dal Collegio dei Docenti...
  • La famiglia presenta una diagnosi per xxxx e chiede un PDP il xx aprile 2026. La scuola risponde che non ci sono i tempi tecnici per predisporre un PDP per l'anno in corso...

    Data di pubblicazione: 14/07/2026

  • Interruzione anticipata dell'aspettativa ex art. 23-bis e successiva aspettativa per altro lavoro: è possibile?
  • Nel caso di specie è stata concessa l’aspettativa per attività presso organismi pubblici o privati ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs n. 165 del 2001 sino al 31 ottobre 2026. La docente vorrebbe interrompere detta aspettativa per fruire di quella prevista dall’art. 18 co. 3 CCNL 2007 dal 01/09/2026 al 31/08/2027. Intanto si ritiene che l’aspettativa ex art 23 bis possa essere mantenuta in caso di attività lavorativa presso la ASL con un numero maggiore di ore. Infatti, l’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Si ricorda, altresì, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere n. 7147 del 3 febbraio 2021, pubblicato in data 8 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al fatto se - alla luce delle previsioni dell’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - sia possibile concedere al pubblico dipendente l’aspettativa per lo svolgimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso altra Pubblica Amministrazione o organizzazione privata. La Funzione Pubblica, dopo aver ricordato che è vigente nel nostro ordinamento il divieto di cumulo di impieghi pubblici posto dall’art. 65 del DPR n. 3 del 1957, ritiene che - in ragione della sua specialità - l’aspettativa di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 possa trovare applicazione esclusivamente in termini di residualità rispetto ad altri istituti previsti da norme di rango legislativo che disciplinano con maggior dettaglio fattispecie in cui il dipendente pubblico può prestare servizio per un’amministrazione diversa da quella nei cui ruoli è inquadrato e, comunque, subordinatamente alla previa valutazione dell’esigenze organizzative e in funzione del perseguimento di obiettivi di crescita professionale del dipendente interessato. Più specificamente, ad avviso del Dipartimento, l’aspettativa di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 per espressa previsione del legislatore costituisce una deroga del principio dell’esclusività del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione. In assenza di previsioni espresse sul rapporto con il divieto generale di cumulo degli impieghi, la Funzione Pubblica è del parere che tale aspettativa non sia utilizzabile nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con altra amministrazione conseguente al positivo esperimento di procedure a carattere selettivo. ( ma non è questo il caso). La ratio sottesa alla norma, ossia quella di favorire lo sviluppo di esperienze lavorative più articolate da parte dei dipendenti pubblici, dovrebbe riferirsi a situazioni e contesti contigui ma non identici, in modo tale da generare esperienze professionali diverse non altrimenti conseguibili nell’organizzazione di provenienza. La previsione normativa, che pone a carico del soggetto presso cui è svolta la diversa esperienza lavorativa gli oneri relativi al trattamento previdenziale, è sintomatica dell’applicabilità dell’istituto in situazioni non coperte da discipline già tipizzate che consentono il lavoro presso altre amministrazioni. La previsione normativa non attribuisce, pertanto, in capo al dipendente un diritto potestativo al collocamento in aspettativa a fronte di un obbligo di disposizione in capo al datore di lavoro, ma configura un onere dell'amministrazione a valutare in concreto la sussistenza delle condizioni di sostenibilità organizzativa. Pertanto, alla luce dei chiarimenti della Funzione Pubblica: - il possibile ricorso al regime di aspettativa previsto dall'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 deve essere considerato sulla base delle esigenze organizzative dell'amministrazione che la dispone; - in ordine alla possibilità di collocare in aspettativa un dipendente che, avendo partecipato alla selezione per unità di personale non dirigenziale, è stato convocato per la sottoscrizione del relativo contratto di assunzione a tempo determinato, l'Amministrazione dovrà valutare in concreto, sulla base del ponderato esercizio del proprio potere datoriale, l'opportunità della concessione dell'aspettativa di cui trattasi, avuto riguardo, in ogni caso, alle specifiche esigenze organizzative. Per quanto concerne la durata il comma 4 dell'art. 23-bis si limita a prevedere che "nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza"; quindi la durata non deve coincidere con l'anno scolastico o comunque concludersi nello stesso AS come per l'art. 18, c. 3 e del CCNL 2007. La normativa nulla prevede in merito all’interruzione dell’aspettativa; l'ARAN, con l'O.A. del 24 febbraio 2021 CIRS43, ha ribadito, sulla scorta di precedenti pareri analoghi, che l’interruzione dell’aspettativa per motivi di famiglia non è regolata né dall’art. 18, comma 1, del CCNL Scuola del 29/11/2007, né dal D.P.R. n. 3/1957, il quale prevede unicamente la possibilità di revoca ad opera del dirigente scolastico. I pareri Aran citati concernono l'aspettativa per motivi di famiglia ma riteniamo che possano essere applicati anche al caso di specie in via di interpretazione analogica. Nelle nostre precedenti risposte sull’interruzione dell’aspettativa per motivi di famiglia, abbiamo ritenuto che il rientro anticipato non è possibile se dovuto a mera volontà del dipendente ma solo per cause oggettive (es nel congedo straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001 muore il familiare disabile cui il dipendente presta assistenza). Tuttavia, nel caso di specie si tratterebbe di passare da una aspettativa non retribuita ( frazionabile) ad altra aspettativa non retribuita e quindi riteniamo che sia possibile l’interruzione dell’aspettativa ex art. 23 bis con passaggio all’aspettativa ex art. 18 co. 3 CCNL 2007.

    Data di pubblicazione: 14/07/2026

  • Esami di Stato un parere sull'individuazione della sede di destinazione e sul computo dei tempi di percorrenza ai fini dell'indennità di trasferta...
  • I compensi dei commissari e dei presidenti per gli esami di maturità, anche per il corrente anno scolastico, sono determinati sempre dal D.I. 24 maggio 2007 e dalle relative indicazioni, di cui alla Nota prot. n. 7054 del 2.07.2007 e prot. n. 7321 del 12 novembre 2012 del Ministero dell'Istruzione. I compensi per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono omnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento accessorio. Il MIUR, con la nota prot. n. 5850 del 23.06.2015, ha fornito ulteriori chiarimenti sui compensi stabiliti, al fine di uniformare l'operato delle singole Istituzioni Scolastiche, in relazione ai costi relativi allo svolgimento degli esami medesimi. Relativamente ai tempi di percorrenza, è stato chiarito che, ai fini del calcolo del compenso da corrispondere ai commissari esterni, non assumono alcuna rilevanza nè i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, nè le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento, ecc,), dovendosi fare riferimento esclusivo ai tempi di percorrenza come individuati e definiti dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Interministeriale citato. Pertanto, il compenso da corrispondere per la trasferta al commissario è unicamente quello di cui al QUADRO B - Tabella 1 allegata al D.I. 24.05.2007, spettante in base al tempo di percorrenza tra la sede di servizio o di residenza (dichiarate dagli interessati) e la sede d'esame; tra la sede di servizio e di residenza si considera quella più vicina (sempre in termini di tempo di percorrenza) alla sede d'esame. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci, in vigore all'inizio delle operazioni d'esame. In caso di sedi d'esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza è dato dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Qualora manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata. La circolare Ministeriale n. 104 del 16 aprile 1999 specifica inoltre, a proposito dell'utilizzo dei mezzi pubblici: "La quota del compenso forfettario riferito alla trasferta eventualmente spettante ai componenti le commissioni è determinata in base ai tempi di percorrenza desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci che collegano la località di servizio o di abituale dimora con la sede d'esame, utilizzabili per raggiungere quest'ultima località in tempo utile, desumibile dal calendario dei lavori della commissione, per l'espletamento dell'incarico (per i centri abitati con più stazioni, deve essere presa a riferimento la stazione principale)". Per analogia, pertanto, in caso di utilizzo di pullman, si ritiene debba essere preso in considerazione l'orario di arrivo/partenza al/dal capolinea, considerato stazione di arrivo/partenza principale. In base a tale normativa, dove viene evidenziato l'utilizzo "degli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci", facendo riferimento ai tempi di percorrenza tra la sede di servizio o di residenza (dichiarate dagli interessati) e la sede d'esame, si ritiene che debba essere considerato solo il trasporto extraurbano. In buona sostanza, la scuola sede d'esame coincide con il comune/città in cui è ubicata. Nel caso di specie, si precisa che gli spostamenti all'interno del comune/città ove è ubicata l'Istituzione scolastica sede d'esame, per i quali è previsto il servizio di pullman/autobus urbano, non sono presi in considerazione, dal momento che, come correttamente rilevato dalla scuola, non vanno conteggiati i tempi di percorrenza per gli spostamenti nel territorio servito da mezzi urbani.

    Data di pubblicazione: 14/07/2026

  • Docente con contratto scaduto e continuazione dell'infortunio INAIL: chi provvede agli adempimenti e all'indennità?
  • Al dipendente a t.d. in infortunio sul lavoro spetta, ai sensi dell'art. 20 CCNL 2007 (non modificato sul punto dal CCNL 2024), l'intero trattamento retributivo. Infatti, l'art. 20 comma 1 prevede che in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a). Il comma 3 prevede che le suddette disposizioni sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina ( non c’è quindi obbligo di proroga della supplenza) conferita in costanza delle patologie di cui sopra. Pertanto, per tutto il periodo della nomina ed in caso di nuova nomina conferita a dipendente infortunato si applica la disposizione di cui all'art. 20 CCNL 2007 (quindi retribuzione al 100%). La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11737 dell’8 giugno 2016, ha precisato che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, perchè gli stessi, durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro (cfr art. 20 CCNL 2007). Il disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127, comma 2, dispone che “Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”. Rileva inoltre il D.M. 10 ottobre 1985, art. 2, del Ministero del Lavoro (Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL) in base al quale “Le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’art. 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni”. Dalle norma sopra citate, ad avviso della Cassazione si evince che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perchè gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro. Successivamente, con l'Ordinanza 07/02/2018 n. 2978, la Suprema Corte ha ribadito che alla stregua delle fonti normative che disciplinano la tutela antinfortunistica dei dipendenti pubblici (cfr artt. 124 e 127, secondo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 del 1965; art. 2 del d.m. 10 ottobre 1985) va escluso il diritto dei suddetti dipendenti all'indennità giornaliera per inabilità temporanea. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finché si protrae la condizione di inabilità ostativa all'espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'infortunato, sicché tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione. Infatti, la tutela economica dei dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro. A nostro avviso, quindi, fino a quando c'è copertura di nomina (o eventuale conferimento di nuova nomina) al dipendente spetta l'intera retribuzione; per i periodi fuori nomina non retribuiti dovrebbe provvedere l'INAIL. Ad ogni modo, in situazioni analoghe a quella di cui al quesito, abbiamo riscontrato (cfr anche precedenti quesiti in argomento) che la prassi dell'INAIL è quella di ritenere che, trattandosi comunque di dipendente pubblico, per il periodo di durata dell'inabilità assoluta temporanea non corrisponde l'indennità temporanea per infortunio, ma che questa deve essere pagata dalla scuola. Atteso ciò, si suggerisce di prendere contatti con la RTS competente per verificare se ci sono prassi in merito ma, a nostro avviso, l'obbligo dell'Amministrazione anche sotto il profilo del pagamento dell'assenza per infortunio è sino alla durata del contratto di lavoro.

    Data di pubblicazione: 13/07/2026

  • Compatibilità tra l'immissione in ruolo come docente e la prosecuzione dell'attività di logopedista già svolta presso il medesimo Istituto...
  • Una docente entra di ruolo in qualità di insegnante di scuola infanzia a tempo pieno dall'01/09/2026 nel nostro Istituto in cui ha sempre svolto attività professionale...

    Data di pubblicazione: 13/07/2026

  • Incarichi conferiti ai docenti interni nell'ambito di progetti PON, PNRR e POC: obbligo di inserimento nell'Anagrafe delle prestazioni?
  • Come detto in precedenti risposte, l’art. 53, al comma 12, prevede poi che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. Pertanto, dal punto di vista di una mera interpretazione letterale della norma, ogni incarico conferito a personale interno andrebbe inserito in Anagrafe. La nostra posizione ribadita nel corso degli anni, e che ha trovato conferma nelle prassi riscontrate durante i nostri corsi di formazione, è che, per quanto concerne il personale interno, non devono essere inseriti in Anagrafe (e quindi, per completezza, non vanno pubblicati in Amministrazione trasparente) tutti i compensi provenienti dal MOF/FIS liquidati al personale per attività di insegnamento, per attività funzionali o per attività aggiuntive, assegnati dal dirigente scolastico e rientranti nella specifica previsione dell’art. 88 del CCNL 2007 (richiamato dall’art. 40 del CCNL 19.4.2018, a sua volta recepito all’art. 78 del CCNL 18.01.2024). In senso analogico, soccorre anche l'interpretazione fornita in tema di pubblicazione dei dati sul sito dall'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anti Corruzione che con le FAQ (domande frequenti con relativa risposta) in merito agli obblighi di pubblicazione sui siti delle Amministrazioni Pubbliche alla luce del D.Lgs. n. 33 del 2013 c.d. "Decreto Trasparenza", pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha precisato che non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 gli incarichi conferiti a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa (nazionale). Dovranno, invece, essere rilevati tutti gli incarichi per i quali sono stati corrisposti compensi con fondi extra MOF/FIS di provenienza esterna. In buona sostanza, sulla base di quanto previsto dalla normativa interpretata letteralmente, OGNI INCARICO NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO, conferito ai dipendenti interni andrebbe inserito in Anagrafe delle Prestazioni. Un'eccezione alla norma generale è costituita dagli incarichi connessi e finanziati con la contrattazione integrativa. Come detto sopra, il combinato disposto tra l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 18 del D.Lgs. 33/2013, esplicitato dall’ANAC, con la FAQ n. 8.2 contenuta nel documento “FAQ in materia di trasparenza sull’applicazione del Decreto Legislativo 33/2013” esclude dall’ambito di applicazione gli incarichi ai dipendenti della scuola finanziati con fondi MOF/FIS. Quindi, stante l’assenza di indicazioni specifiche sul punto da parte del MIM, in merito al quesito posto si ribadisce che, a nostro avviso, vanno comunicati all’Anagrafe delle Prestazioni - e conseguentemente pubblicati - gli incarichi affidati dall’Istituzione Scolastica ai propri dipendenti allorché questi siano assegnati al di fuori degli istituti contrattuali del MOF e, pertanto, nei casi di incarichi retribuiti con fondi extra MOF/FIS come , appunto, nel caso di attività su progetti finanziati da fondi PON, PNRR, POC.

    Data di pubblicazione: 13/07/2026

  • Autonomia scolastica e rimodulazione del quadro orario nazionale dell'indirizzo Tecnico – Elettronica: chiarimenti sulla procedura...
  • L’organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici nel quadro ordinamentale previsto dal DPR 88/2010 è definita nell’articolo 5, comma 3, di tale regolamento, che così recita: ……… gli istituti tecnici…….possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'Allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli Allegati B) e C)….. Nell’ambito di tale cornice normativa, le variazioni indicate nel quadro orario allegato al quesito appaiono coerenti con le previsioni prima illustrate, perché non superano la quota del 20% rispetto all’orario complessivo del triennio e non prevedono una decurtazione di più del 20% di ciascuna disciplina. Resta inteso che l’adattamento del quadro orario curriculare così definito debba tener conto delle disponibilità delle risorse nell’organico dell’autonomia (deve essere evitato il “rischio” di creare sovrannumerari) e debba derivare da una dettagliata progettualità (che può avvalersi del parere del comitato tecnico scientifico e/o della diverse articolazioni del Collegio) e tenga conto di un’analisi approfondita degli effettivi fabbisogni svolta grazie ad un opportuno coinvolgimento di studenti e famiglie. In sintesi, la procedura da seguire potrà essere la seguente: - Elaborazione di un dettagliato progetto tecnico didattico a cura di un’apposita struttura (es; Commissione, Gruppo di lavoro, Dipartimento) che tenga conto degli elementi sopra illustrati - Interlocuzione con l’Ufficio organici dell’UAT competente per verificare la compatibilità con le dotazioni organiche - Delibere collegiali per l’inserimento nel PTOF - Adeguata informazione alle famiglie in una logica di trasparenza e di corretto orientamento

    Data di pubblicazione: 13/07/2026

  • Un parere sull'accesso difensivo agli atti nell'ambito di un procedimento disciplinare e sul bilanciamento con il diritto alla protezione dei dati personali...
  • Con la presente si richiede un parere relativo alla seguente faccenda: a seguito di un esposto del legale di un gruppo di genitori, è stato avviato un procedimento disciplinare...

    Data di pubblicazione: 10/07/2026

  • Problematiche operative nella gestione dei GLO e nella definizione delle ore di sostegno per alunni con disabilità...
  • Nell'Istituto Comprensivo che dirigo è presente un numero molto cospicuo di alunni con disabilità; si rende pertanto necessaria la delega ai docenti a presiedere i GLO...

    Data di pubblicazione: 10/07/2026

  • Un parere sulla legittimità della concessione del patrocinio da parte dell'istituzione scolastica a un'associazione locale...
  • Non si rinvengono disposizioni di legge in tema di patrocinio. Per le amministrazioni dello Stato le regole generali sono dettate dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Cerimoniale – del 16 febbraio 2010, che, pertanto, può essere utilizzata come parametro di riferimento. In linea di principio, il patrocinio è concesso a titolo gratuito per iniziative di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano scopi o finalità commerciale e di carattere strettamente locale. Il riferimento al profilo nazionale o internazionale dell’iniziativa è ovviamente proprio della Presidenza del Consiglio e non si attaglia al bacino di riferimento di un’istituzione scolastica. Ciò che rileva, invece, è che gli eventi per i quali è richiesto il patrocinio non debbano avere, nemmeno indirettamente, finalità lucrativa. Ricostruendo i caratteri giuridici della concessione del patrocinio, l’accordo di patrocinio si presenta a valle di un procedimento amministrativo discrezionale diretto a valutare l’opportunità della concessione del patrocinio stesso. In sostanza, il procedimento è volto ad acclarare la meritevolezza dell’iniziativa, la serietà e l’affidabilità del soggetto richiedente e l’assenza di elementi ostativi quali, ad esempio, la connessione dell’evento con attività di tipo commerciale. L’ente che concede il patrocinio agisce con animo “liberale”, senza ricercare alcun tipo di corrispettivo, essendosi determinato esclusivamente in virtù del riconoscimento dell’alto valore dell’iniziativa secondo i parametri sopra indicati. In questa prospettiva, l’accordo di patrocinio è ricondotto alla figura della donazione modale, dove il “modo” si compendia nei limiti e nei vincoli ai quali è assoggettato l’evento per poter trovare il riconoscimento ufficiale. In quanto amministrazioni dello Stato, nulla sembra quindi precludere alle istituzioni scolastiche di concedere il proprio patrocinio a eventi o attività secondo le regole sopra illustrate e sempre che l’iniziativa sia compatibile con le finalità didattiche e formative previste dall’ordinamento (patrocinio attivo). Restano inibite le attività che possano compromettere la posizione di neutralità istituzionale della scuola, quali, ad esempio, attività di natura politica, sindacale, commerciale o comunque priva di qualunque rilevanza culturale o sociale. Poiché il patrocinio implica il coinvolgimento dell’immagine dell’istituto nell’attività praticata dal soggetto terzo, si ritiene che competa al Consiglio d’Istituto di fissare, nel regolamento interno, criteri e modalità per la sua concessione. In mancanza di un regolamento ad hoc, la fattispecie potrebbe farsi rientrare nella previsione dell’art. 45, comma 1, lett. h del D.I. n. 129/2018: “partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati”, che richiede la deliberazione dell’organo collegiale. Conclusivamente: - Il fatto che l’attività sia stata organizzata da terzi (senza intervento della scuola) non è preclusivo rispetto alla concessione del patrocinio. La materia potrebbe trovare una sua disciplina generale nell’ambito di un regolamento interno della scuola oppure in un’apposita sezione di quello dedicato all’attività negoziale. In tale sede potranno essere declinati i presupposti per la concessione del patrocinio (che, si ricorda, è istituto ben diverso dalla sponsorizzazione -attiva- pur presentando alcuni elementi comuni). Ad avviso della redazione, nulla comunque sembra precludere al dirigente, In attesa delle disposizioni interne, di effettuare l’istruttoria volta ad accertare la meritevolezza dell’iniziativa e poi chiederà al Consiglio di deliberare in materia ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. h del D.I. n.129.

    Data di pubblicazione: 10/07/2026

  • Ferie maturate e non godute per grave patologia o interdizione per gravidanza a rischio: monetizzazione e fruizione in caso di trasferimento...
  • La monetizzazione delle ferie non godute, per i docenti di ruolo, è un caso del tutto residuale, che può verificarsi solo alla cessazione del servizio e non nel semplice caso del trasferimento presso altra istituzione scolastica. Il trasferimento, infatti, non interrompe il rapporto di lavoro ma ne modifica solo la sede. Di conseguenza, resta pienamente applicabile il disposto di cui all'articolo 13, comma 10 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007: "In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.". Le ferie non godute dai docenti a causa di assenze per malattia per grave patologia e/o per interdizione/astensione obbligatoria per maternità saranno dunque recuperate nei periodi di sospensione delle attività didattiche dell'anno scolastico successivo. Ciò sia nell'ipotesi di mantenimento della stessa sede, sia in quella del trasferimento ad altra scuola. Precisiamo che qualora non si riesca a recuperare tutte le ferie nell'anno scolastico successivo, essendo le stesse un diritto irrinunciabile, sarà comunque possibile recuperarle anche negli anni scolastici seguenti, sempre nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Solo nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompesse, sarebbe allora possibile la monetizzazione nei confronti del personale di ruolo delle ferie non godute per particolari motivi (malattia, infortunio, decesso ecc.), come previsto dall'articolo 13, comma 15 CCNL 29/11/2007, come modificato dall'articolo 38, comma 1 del CCNL 18/01/2024 (vedi anche Dichiarazione congiunta n. 2 in calce a detto articolo 38, relativa alla monetizzazione delle ferie all'atto della cessazione dal servizio).

    Data di pubblicazione: 10/07/2026

  • Assegnazione dei docenti a classi e plessi: ruolo della proposta del Collegio dei docenti e prerogative del dirigente scolastico...
  • Spesso è capitato di rilevare evidenti contraddizioni tra il profilo professionale del dirigente scolastico e un apparato normativo e contrattuale che sopravvive alle più recenti novità legislative (e parliamo soprattutto del D.lgs. 297/1994 e del più recente CCNI sulla mobilità del personale 2025/28). Il caso delle assegnazioni del personale ai plessi e alle classi, da questo punto di vista, è particolarmente sintomatico. In sostanza una competenza gestionale/amministrativa che l’art. 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001, come aggiornato nel 2009 e nel 2017, assegna in via esclusiva al dirigente scolastico, (fatto salvo l’obbligo di fornire alla parte sindacale l’informazione in merito) resta subordinato al rispetto dei criteri deliberati da un altro organo, il consiglio d’istituto, e su questi il collegio docenti ha la facoltà di esprimere propri pareri. Inoltre, come se ciò non bastasse, in sede di contrattazione integrativa nazionale (condotta non con l’ARAN ma coi vertici burocratici ministeriali) si è concordato che i criteri per la mobilità in plessi collocati in comuni diversi da quello della sede centrale vanno ricondotti alla contrattazione integrativa d’istituto. Siamo in presenza di una evidente forzatura. La mobilità del personale scolastico, infatti, non rientra tra le materie devolute alla contrattazione integrativa d’istituto, individuate all’art. 11, comma 4, lettera c) del CCNL di comparto 2022/24. Ma si è fatto comunque in modo di aggirare l’ostacolo. Questa volta l’ARAN non ha responsabilità, dal momento che si tratta di contrattazione integrativa di livello nazionale; ma è di tutta evidenza che il passaggio contenuto nel CCNI interferisce pesantemente con le competenze che la legge assegna al dirigente scolastico. Ma tant’è, finché non interverrà una sentenza o un nuovo contratto il comma andrà applicato. Il quesito pone in particolare il problema della legittimità della richiesta al collegio docenti affinché si esprima circa la proposta di assegnazione alle classi e ai plessi. In proposito è necessario procedere ad un chiarimento pregiudiziale. L’art. 7, comma 2, lettera b) del D.lgs. 297/1994, recita letteralmente: “Formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, …”. L’art. 10, comma 4 dello stesso Decreto stabilisce che il consiglio d’istituto: “Indica i criteri generali per l’assegnazione ad esse dei singoli docenti…“. Le due competenze collegiali riportate hanno un diverso peso giuridico: il consiglio indica i criteri attraverso una sua delibera, il collegio docenti esprime un parere di carattere generale e di valore consultivo. L’elemento determinante, ai fini della legittimità della procedura dirigenziale è la disponibilità e il rispetto dei criteri votati dal consiglio d’istituto. Se non fosse così i due organi collegiali potrebbero entrare in conflitto di competenza, come è possibile che avvenga laddove il livello alto di conflittualità sindacale porta il collegio ad assumere un ruolo di indirizzo politico, che invece la norma assegna al consiglio d’istituto. È quindi necessario che le funzioni degli organi non si sovrappongano e se ne rispetti la gerarchia; in altri termini occorre evitare che il collegio metta in discussione i criteri adottati dal consiglio d’istituto o, peggio, che cerchi d’imporre suoi criteri di assegnazione. Per evitare possibili sbandamenti sarebbe consigliabile presentare la proposta al collegio in forma generale, senza affrontare casi individuali e dichiarando la sua coerenza con i criteri del consiglio. Le eventuali proposte andranno verbalizzate correttamente, anche nel caso in cui alcuni docenti decidessero di prendere posizione contraria ad alcuni criteri adottati. Le proposte avanzate in Collegio non vincolano il dirigente scolastico: il potere di assegnazione ai plessi e alle classi rimane una decisione datoriale, che può discostarsi dalla proposta purché motivi adeguatamente la scelta alla luce dell’interesse generale e faccia riferimento al rispetto dei criteri adottati dal consiglio d’istituto. Va infatti ricordato che in caso di contenzioso è consuetudine diffusa che il giudice del lavoro chieda il riscontro di coerenza tra le scelte operate e i criteri del consiglio d’istituto e non con le proposte del collegio docenti. È quindi opportuno che l’atto datoriale di assegnazione ai plessi e alle classi citi espressamente il criterio, o i criteri, al quale ci si è attenuti, a seconda che l’atto sia individuale o collettivo. Per le assegnazioni a plessi ubicati in Comune diverso da quello della sede centrale rimane ferma l’applicazione delle previsioni contrattuali inerenti alla mobilità, qualora le fattispecie rientrino nelle ipotesi previste dal contratto (ad es. costituzione di cattedre orario con completamento esterno); in tali casi la contrattazione integrativa d’Istituto disciplina i criteri da applicare. Anche in questo caso occorre vigilare affinché i criteri non si discostino dalle previsioni contrattuali di livello nazionale e non si sconfini nel territorio deliberativo che compete al consiglio d’istituto. Per quanto riguarda la procedura che dia la massima garanzia di legittimità e di correttezza si forniscono le seguenti indicazioni. Fase propedeutica: a. verificare l’adeguatezza dei criteri già adottati dal consiglio d’istituto e valutare l’opportunità di un loro eventuale aggiornamento, anche in relazione a particolari criticità (incompatibilità con colleghi, genitori e classi, opportunità di spostamenti, ecc.) che nel frattempo si siano verificate. b. se necessario, portare in Giunta esecutiva una proposta di adeguamento dei criteri in adozione e decidere l’eventuale messa all’odg del prossimo consiglio d’istituto. c. in caso di aggiornamento dei criteri darne comunicazione al personale e aggiornare il Regolamento d’istituto. Fase di proposta in sede di collegio docenti: a. espresso riferimento ai criteri generali adottati dal consiglio d’istituto. b. richiamo al valore consultivo delle proposte collegiali, in relazione alle competenze datoriali attribuite al dirigente scolastico. c. Raccolta e verbalizzazione sintetica delle eventuali proposte, che abbiamo uno specifico valore educativo/didattico (ambito di competenza del collegio) e che esulino da esigenze di carattere personale. d. È sicuramente inopportuno che il collegio entri nel merito di singole assegnazioni e di eventuali casi di conflittualità o di scarsa collegialità nelle équipe. Occorre mettere nel conto che l’interesse del collegio docenti probabilmente sarà orientato verso la preferenza di criteri quali l’anzianità di servizio e la continuità didattica; sarà compito del dirigente scolastico sostenere la tesi che tali criteri saranno rispettati nel limite del possibile, senza però precludere la possibilità di operare scelte diverse che rispondano all’interesse di eliminare nodi problematici e di mettere il personale nelle condizioni di lavorare con la necessaria serenità e in un regime di reale collaborazione e collegialità. Nell’atto di assegnazione (provvedimento scrittoi) il dirigente dovrà riportare il richiamo alla delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri generali, agli esiti della contrattazione integrativa sindacale, alla delibera contenente la proposta del collegio docenti e fornire una motivazione sintetica in caso di scostamento dalla proposta collegiale (ragioni organizzative/didattiche, esigenze degli alunni, casi di incompatibilità, ecc.). Il dirigente scolastico dovrà infine comunicare ufficialmente le assegnazioni ai docenti interessati e pubblicare quanto previsto dalle norme interne sull’affissione/trasmissione degli atti; e inserire la documentazione nel fascicolo personale del docente. È fondamentale che il dirigente scolastico conservi tutti gli atti e la documentazione a supporto delle scelte operate (delibere, verbali, istanze dei docenti, segnalazioni delle famiglie, relazioni istruttorie, note di confronto sindacale) al fine di motivare l’atto dirigenziale in caso di contestazioni o di ricorso individuale avverso l’assegnazione.

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