Data di pubblicazione: 28/09/2026
Gentile utente, lo “Sportello d'Ascolto scolastico” affonda le sue radici giuridiche nel D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (il Testo Unico sugli stupefacenti e sulle tossicodipendenze). Nello specifico, l'Articolo 106 del decreto ha istituito i C.I.C. (Centri di Informazione e Consulenza) all'interno delle scuole secondarie superiori. Nel corso degli anni, l'evoluzione di questi centri ha portato alla nascita dei moderni sportelli d'ascolto psicologici e pedagogici. Infatti, i C.I.C. nacquero principalmente con compiti di informazione e prevenzione legati al disagio giovanile e all'uso di sostanze. Nel tempo il servizio si è esteso al supporto più ampio del benessere psicofisico e relazionale degli studenti durante la crescita. Lo sportello di “ascolto scolastico” e lo sportello psicologico a scuola spesso coincidono, poiché il primo è lo strumento pratico attraverso cui viene offerto il servizio di consulenza psicologica. Tuttavia, in alcune realtà scolastiche si sceglie di attivare uno solo o entrambi i servizi, che si differenziano da un punto di vista formale e di denominazione, a cui si riconducono differenze sostanziali basate sulle figure professionali di chi gestisce lo spazio o sugli obiettivi specifici. Lo Sportello di Ascolto (non psicologico) può essere gestito da pedagogisti, educatori o docenti. In questo caso, l’obiettivo principale è quello di offrire uno spazio di accoglienza "di soglia", orientamento o supporto relazionale immediato per dubbi scolastici, conflitti con i compagni o momenti di transizione quali la scelta del percorso scolastico futuro. Ha una funzione prevalentemente preventiva, di decodifica del disagio e di eventuale rinvio ai servizi territoriali specialistici (o allo sportello psicologico, se presente all’interno della scuola) se la situazione richiede una presa in carico specialistica. Lo Sportello Psicologico, invece è condotto esclusivamente da uno psicologo o psicoterapeuta iscritto all'albo professionale. L’Obiettivo principale: Lavorare sul benessere psicologico profondo, sull'elaborazione di stati d'ansia, stress, vissuti depressivi o problematiche emotive complesse tramite il counseling o la consulenza psicologica breve. È strettamente tutelato dal segreto professionale e da specifiche regole deontologiche. Venendo al quesito posto, dunque, un «primo ascolto» svolto da docenti non psicologi è ammissibile in ambito scolastico purché sia chiaramente delimitato: non può costituire attività diagnostica, terapeutica o prestazione professionale riservata allo psicologo. Le prestazioni riconducibili all’esercizio della professione di psicologo (prestazioni «psicologiche» in senso tecnico-deontologico) devono essere affidate a professionisti iscritti all’albo. Il docente può svolgere un’attività di ascolto di prima accoglienza: raccogliere segnalazioni, offrire supporto empatico e orientare lo studente (o la famiglia) verso i servizi scolastici o esterni appropriati. Questo ruolo è parte della normale relazione educativa e delle responsabilità didattiche. Per contro, le attività riconducibili alla professione di psicologo sono riservate agli iscritti all’albo. Nel caso in cui la scuola voglia offrire uno sportello con attività psicologica specialistica, occorre avvalersi di psicologi esterni o di professionisti iscritti all’albo secondo i criteri previsti (protocollo MI?CNOP 2024). Come già evidenziato in precedenti parei, infatti, se un docente è anche iscritto all’albo degli psicologi, esistono forti vincoli deontologici e potenziali incompatibilità a intervenire come psicologo nei confronti dei propri alunni o colleghi (conflitto di ruoli). Per questo motivo l’affidamento dell’attività psicologica agli psicologi va di norma ricercato all’esterno della stessa Istituzione scolastica. Concludendo, l’attività di “primo ascolto” rivolta agli studenti può essere condotta dai docenti, purché sia fornita ad alunni e famiglie adeguata informazione sulle finalità dello sportello, natura del servizio (primo ascolto vs. intervento psicologico specialistico), modalità di accesso e referenti interni.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Il ritardo del dipendente, se adeguatamente giustificato, non rileva a fini disciplinari; ciò non toglie che la mancata prestazione di lavoro debba essere recuperata e/o regolarizzata tramite la fruizione di uno dei permessi previsti dal CCNL applicabile. Nel caso esposto nel presente quesito, pertanto, la docente, una volta che abbia fornito la giustificazione del ritardo e che questa sia stata accettata dall'amministrazione, dovrà dunque chiedere di imputare il ritardo all'istituto del "permesso breve" (detto anche permesso orario), previsto dall'articolo 16 del CCNL del 29 novembre 2007. Tale tipologia di permesso prevede il recupero delle ore non prestate entro i due mesi successivi "in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso" (articolo 16, comma 3 CCNL 29/11/2007)". Inoltre, "nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate" (articolo 16, comma 4 CCNL 29/11/2007). In conclusione, la risposta al quesito è affermativa: la docente deve recuperare le ore di servizio non prestate in relazione alle esigenze di servizio, entro i due mesi successivi; in mancanza di recupero, per fatto imputabile alla docente, il dirigente dovrà adottare un provvedimento di recupero della retribuzione corrispondente al servizio non reso.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto la supplenza fino al 20 novembre è sicuramente una supplenza breve e temporanea in sostituzione di titolare assente e deve essere attribuita con lo scorrimento delle graduatorie di istituto il cui fine primario è proprio quello di conferire contratti temporanei. L’O.M. 27\2026 all’art. 2 commi 6 ,7 e 8 distingue tra le varie tipologie di supplenza e prevede che: “Qualora non sia stato possibile assicurare la copertura delle disponibilità attraverso l’impiego di personale docente con contratto a tempo indeterminato secondo quanto previsto dai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali sino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. 7. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 6, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 . 8. Per le supplenze temporanee di cui al comma 6, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11.” La scuola utilizzerà le graduatorie di istituto per coprire le 4 ore di insegnamento di cui è costituita la cattedra orario esterna , poiché per questa tipologia di cattedra strutturata tra due scuole ogni scuola procede autonomamente alla sostituzione per le ore di propria competenza, come disposto dalla stessa O.M. 27/2026 all’art. 14 comma 13.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Il diritto di affissione delle rappresentanze sindacali è sancito dall’art. 25 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) il quale prevede che “Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.” Gli “appositi spazi” che il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere in utilizzo ai sindacati sono in genere noti come “bacheche sindacali” (cartacee o elettroniche). In ambito pubblico il diritto è ribadito dalla disciplina contrattuale che riconosce la possibilità di utilizzo, ove disponibili, anche di sistemi informatici. Il Testo coordinato delle Disposizioni contrattuali sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017 e s.m.i., pubblicato dall’ARAN nel 2024, riporta l’articolo 5 del CCNQ del 4/12/2017 novellato dal CCNQ 2023: “I soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici. Agli stessi le amministrazioni forniscono, a richiesta, l’elenco degli eventuali indirizzi mail istituzionali del personale dipendente”. Si cita anche la nota inserita nel testo in riferimento all’ultimo periodo del suddetto articolo: «Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 2 del CCNQ del 30 novembre 2023. Si evidenzia che su detta previsione, a marzo 2024, sono stati mossi dei rilievi da parte del GPDP. In proposito l’Aran, il 20 novembre 2024, ha emanato la Circolare n. 1/2024 con allegata la nota del GPDP n. 126839 del 29/10/2024, pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Contrattazione”, “Contratti Quadro”, “Prerogative Sindacali” alla voce “Circolari”.» Premesso ciò, posto che l’Albo Pretorio online dell’istituzione scolastica è la sezione istituzionale destinata esclusivamente alla pubblicità legale, risulta sostanzialmente improprio confondervi o inserirvi materiale sindacale, a meno che non si ricavi, all'interno dell'albo on line della scuola, una sezione che sia chiaramente individuabile come albo sindacale, con una dicitura chiara che la renda distinta da tutto resto dei contenuti dell'albo (soluzione, questa, adottata, comunque, da diverse scuole italiane). Le comunicazioni sindacali, a nostro parere, possono trovare un migliore spazio sul sito della scuola all'interno di un’apposita «bacheca sindacale online», collocata fuori dall'albo on line della scuola. Al riguardo, come previsto dall'articolo 5 del CCNQ sopra richiamato, la pubblicazione è prevista espressamente su appositi spazi fisici (bacheche) e, ove possibile, gli stessi possono essere realizzati attraverso ausili informatici in coerenza con la medesima disposizione, previo accordo sulle relative modalità con la scuola. Con la parte sindacale andranno concordate le modalità operative di inserimento e pubblicazione degli atti.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
In via preliminare va precisato che la qualificazione dell’affidamento tra "incarico professionale" (prestazione d’opera intellettuale) e "appalto di servizi" dipende dalla natura reale della prestazione richiesta e dalla tipologia del soggetto che esegue il servizio. Le linee guida generali per distinguere le due fattispecie sono le seguenti: 1) incarico professionale (art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.Lgs. 165/2001 e art. 2222 c.c.) - Si tratta di prestazioni a carattere intellettuale basate sulla personalità della prestazione, con prevalenza dell'elemento personale rispetto a quello organizzativo (es.: attività di schedatura, riordino documentale, inventariazione e classificazione svolte personalmente da professioniste qualificate). - Requisiti pratici: impossibilità di svolgere l’attività con il personale interno; natura temporanea e ben delimitata dell’incarico; predeterminazione di durata, luogo e compenso. - Procedura: l’affidamento può avvenire mediante conferimento di incarico ai sensi dell’art. 7, attraverso una procedura comparativa pubblicizzata (il comma 6-bis dell’art. 7 richiede pubblicità/trasparenza nella selezione). Non è necessario applicare la disciplina degli appalti pubblici prevista per i servizi (né la tracciabilità con CIG se si resta nell’ambito del contratto di prestazione d’opera), fermo restando il rispetto delle regole interne dell’Istituto. 2) appalto di servizi (art. 1655 c.c., D.Lgs 36/2023 e D.I. 129/2018) - Si configura quando la prestazione ha natura organizzativa, richiede mezzi, personale strutturato o quando il soggetto esecutore è una associazione, cooperativa o impresa che offre un servizio complessivo e organizzato (es.: fornitura di un servizio di riordino comprensivo di personale, attrezzature e gestione operativa su più plessi). - In tal caso si applica la disciplina per gli appalti, verificando la soglia di spesa per determinare la corretta procedura (affidamento diretto, procedura negoziata, ecc) e rispettando gli obblighi di tracciabilità (CIG, etc.). Per completezza, reputiamo necessario approfondire l’argomento esaminando quanto chiarito recentemente dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna nelle “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca”. La Corte, con Delibera Sezione Controllo n. 135 del 16/12/2024, ha precisato quanto segue: “Si ritiene fondamentale individuare la distinzione tra appalto di servizi di tipo intellettuale (ad esempio servizi di architettura e di ingegneria) e incarico professionale di consulenza, studio o ricerca. Il primo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, mentre il secondo afferisce all’art. 7 c. 6 e seguenti del D. Lgs. n.165/2001. La norma di cui all’art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che il contratto che segue alla determinazione dirigenziale di incarico abbia la forma di un contratto di lavoro autonomo (o di opera intellettuale), in cui rilevano, per l’appunto, l’autonomia del prestatore d’opera e l’intuitu personae, con conseguente infungibilità della prestazione. Ai fini che qui rilevano, va richiamato in questa particolare sede il quadro di riferimento, per gli incarichi professionali, definito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella delibera n. 6/2005 che ha distinto: a) gli incarichi di studio, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5, d.P.R. n. 338/1994, si caratterizzano per la consegna, da parte dell’incaricato, dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico (…) I risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e del prodotto finale della stessa”; b) le consulenze vere e proprie, sono da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con esse l’amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l’azione dei propri organi; c) gli incarichi di ricerca, i quali si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione affidante l’incarico e sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell’amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell’incaricato. In definitiva, è orientamento prevalente che il contenuto delle tre descritte categorie coincida e concretizzi un contratto di prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229-2238 del cod. civ.), riconducibile alla locatio operis, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Cosicché appare chiaro che la nozione appena descritta resta concettualmente distinta dalla nozione di appalto di servizi; gli incarichi di consulenza, studio o ricerca forniscono all’Ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con autorevolezza l’azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l’amministrazione pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute. La prestazione oggetto di un contratto di appalto, invece, coincide con un servizio che l’amministrazione recepisce senza discostarsene. In tale analisi, la Corte dei conti evidenzia come entrambe le fattispecie contrattuali possono sovrapporsi nella pratica poiché hanno in comune l’esecuzione di opere o di servizi. In linea generale, ai fini della distinzione delle due figure, giova adottare due criteri: oggettivo (natura della prestazione) e soggettivo (soggetto giuridico destinatario della prestazione). La consulenza è assimilata al contratto d’opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, che è considerato una species del genus contratto di lavoro (ndr. come nel caso dei contratti di docenza/formazione stipulati dalla scuola con esperti esterni) . Tale tipo negoziale ricomprende l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. Nel contratto d’opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un’obbligazione di mezzi (ad es. un parere, una valutazione o una stima peritale), quanto i caratteri dell’obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito musicale, o di un’opera artistica di particolare pregio). Nel contratto di appalto, l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). Nell’appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un’obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V^ sezione sent. n. 8/2009). Il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore (cfr. Sez. Lombardia, delib. n. 178/2014). Resta sempre nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione la scelta tra incarico professionale di consulenza e appalto, ma tale scelta non dovrà essere elusiva degli intenti di riduzione di spesa perseguiti né della severa disciplina di cui all’art. 7, cc. 6 e 6-bis. Pertanto, il mero nomen iuris utilizzato dall’ente conferente, non vale di per sé a ricomprendere nell’una o nell’altra categoria un determinato provvedimento, dovendo darsi prevalenza al comportamento complessivo delle parti e al concreto contenuto dell’atto.” Dall’esame di quanto disposto dalla Corte, emerge, in sintesi, che: - Se le attività richieste sono prevalentemente intellettuali e vengono svolte direttamente dai liberi professionisti persone fisiche (ancorché dotati di partita IVA, come le due archiviste), occorre procedere con il conferimento di incarico professionale mediante procedura comparativa pubblica (avviso), richiamando l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 2222 e seguenti c.c. - Se invece l’affidamento richiede organizzazione, risorse di terzi, personale di supporto o se il soggetto affidatario è un ente/associazione/impresa che propone un servizio complessivo, occorre procedere con l’affidamento di appalto di servizi, secondo la disciplina del Codice Contratti (D.Lgs. 36/2023). Si precisa inoltre che, sotto il profilo della tracciabilità, tali concetti sono anche rinvenibili nella Delibera ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con Delibera n. 585 del 19/12/2023, e nelle successive risposte alle FAQ rese dall’Autorità (https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari ) che, segnatamente chiariscono: - Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice e soggetto alle regole di tracciabilità. (punto 3.12 Delibera ANAC). - Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie: […] gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 6) […] (FAQ C.1). - […] gli incarichi di collaborazione previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità [FAQ C.6). Tanto premesso, per dare concreta risposta al quesito in esame, siamo dell’avviso che l'attività di riordino degli archivi che l’Istituto intenderebbe affidare alle due archiviste libere professioniste, trattandosi di prestazione intellettuale che verrebbe svolta direttamente dalle lavoratrici autonome persone fisiche, rientri nella fattispecie di cui all’art. 2222 e seguenti c.c. e che, pertanto, vadano osservate le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs 165/2001 mediante l’emanazione di apposito avviso.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Come detto in precedenti risposte, il problema dell’accumulo dei “banchi a rotelle”, inviati dal Ministero durante l’emergenza pandemica, sta spingendo moltissime scuole ad intraprendere iniziative analoghe a quelle indicate nel quesito. Per molto tempo è risultato difficoltoso individuare la corretta procedura di dismissione in quanto detti materiali, essendo beni acquistati dalla pubblica amministrazione (centrale), non era chiaro se e come potevano essere ceduti. Molte Istituzioni scolastiche hanno avanzato appositi quesiti all’Amministrazione, senza però ricevere risposte certe dal Ministero. Un chiarimento è intervenuto con la giurisprudenza della Corte dei Conti (Sentenza n. 57/2024 della Sezione Giurisdizionale Veneto) che ha condannato per danno erariale quei dirigenti che hanno mandato direttamente al macero o smaltito in discarica i banchi Covid ancora utili, senza prima tentare il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche o enti no-profit. Dall’esegesi della citata sentenza , emerge che, in caso di cessione a titolo gratuito tra due Pubbliche Amministrazioni finalizzata alla continuità del servizio pubblico e al riutilizzo di beni dello Stato, l'operazione risulta pienamente legittima in quanto aderente alla regolamentazione ministeriale (artt. 29 e 34 DI 129/2018) in materia di gestione dei beni, patrimoniali e non, di pertinenza delle istituzioni scolastiche. In buona sostanza, il danno erariale si configura quando un bene pubblico viene distrutto, sprecato o ceduto senza un'adeguata procedura di valorizzazione. Nel caso in trattazione, riteniamo quindi possibile e legittimo procedere con la cessione a titolo gratuito all'Istituto Comprensivo - senza incorrere in alcun danno erariale – poiché, trattandosi di trasferimento tra due Istituzioni Scolastiche statali, i beni in questione non escono dal patrimonio della Pubblica Amministrazione, ma vengono ricollocati dove sussiste un'effettiva utilità. Inoltre, la presenza di ingombri nelle vie di fuga, configurandosi quale violazione del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), costituisce una motivazione d'urgenza stringente che rafforza la necessità della dismissione. La rimozione dei banchi è quindi un atto dovuto per tutelare l'incolumità pubblica e per sollevare Il Dirigente, in qualità di datore di lavoro, da precise responsabilità civili e penali. Essendo stati forniti direttamente dalla struttura commissariale per l'emergenza, i banchi fanno parte del patrimonio della sua scuola, conferendole piena facoltà di disporne il trasferimento nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 129/2018. Come detto, la dismissione dei beni è normata dal Regolamento di contabilità scolastica. In particolare, l'art. 34, comma 4, del Decreto Interministeriale 129/2018, stabilisce espressamente che i beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente ad altre istituzioni scolastiche o enti pubblici. Descriviamo di seguito l'iter procedurale da porre in essere in sinergia tra DS e DSGA: 1.Verifica inventariale Accertare se i banchi sono stati regolarmente inseriti nel registro degli inventari al momento della consegna (purtroppo, molti istituti, durante l'emergenza, hanno ricevuto questi arredi senza bolle di carico formali e, conseguentemente, li hanno stoccati senza iscriverli in inventario). 2.Verbale della Commissione interna La commissione per il discarico inventariale deve quindi redigere un verbale in cui si dichiara che i banchi sono "non più utilizzabili per i fini istituzionali" dell'Istituto Superiore, evidenziando inoltre la loro obsolescenza rispetto alla didattica e il rischio per la sicurezza legato all'ingombro delle vie di fuga. 3.Scambio di note formali tramite PEC L'Istituto Comprensivo interessato dovrebbe inviare, tramite PEC, una formale richiesta di acquisizione dei banchi a titolo gratuito, oppure rispondere con un'accettazione formale a una precedente proposta di cessione inviata dall’Istituto cedente. 4.Emanazione della Determina Dirigenziale Sulla base del verbale della commissione e dello scambio di corrispondenza con l’Istituto Comprensivo, il DS deve emanare una Determina di dismissione e cessione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.I. 129/2018. È fondamentale inserire nelle motivazioni l'urgenza di ripristino della conformità al Piano di Emergenza, indicando, altresì, che i beni in questione non escono dal patrimonio della Pubblica Amministrazione, ma vengono ricollocati dove sussiste un'effettiva utilità. 5.Passaggio di consegne e discarico Al momento del trasferimento fisico dei banchi, i DSGA dei due Istituti devono sottoscrivere il verbale di consegna. Nel verbale andrà specificato il numero esatto di banchi trasferiti e l’indicazione che le spese e gli oneri di trasporto sono a totale carico dell'istituto ricevente, sollevando la scuola cedente da qualsiasi ulteriore costo o responsabilità dalla data della consegna. Tale documento permetterà al DSGA dell’Istituto cedente di effettuare il discarico formale dal registro degli inventari. Aggiungiamo infine che. in attesa di completare l'iter burocratico, qualora le tempistiche per il ritiro dovessero prolungarsi, è consigliabile far spostare provvisoriamente i banchi in un'area dell'edificio non interessata dai percorsi di sfollamento primari per mitigare immediatamente il rischio sicurezza.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Il quesito verte principalmente sulla complessa disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego e, a latere, sulla gestione delle liberalità. Fermo restando il necessario rinvio alla normativa di settore e a quella del Terzo settore, si menzionano le principali disposizioni in materia di partecipazioni e liberalità rinvenibili nel D.I. n. 129 del 2018: 1. Art. 43, comma 5: “Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in contrasto con le finalità istituzionali. Qualora i predetti atti di liberalità implichino la partecipazione a società di persone e società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete ai sensi del comma 2, le istituzioni scolastiche provvedono a dismettere le partecipazioni medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia.” 2. Art. 45, comma 1: “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni”. Tutto ciò premesso, si passa alla trattazione e alla risoluzione del quesito. Preliminarmente, si richiama l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l'incompatibilità con altri rapporti di lavoro e il cumulo di impieghi per i dipendenti pubblici. La norma stabilisce che i dipendenti a tempo pieno, in virtù del rapporto di esclusività con la Pubblica Amministrazione, possono svolgere esclusivamente attività di natura occasionale che non risultino in conflitto con gli interessi dell'ente. Si precisa, altresì, che ai dipendenti pubblici è precluso lo svolgimento di incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai sensi degli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957, richiamati dal citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l’assunzione di un impiego pubblico è incompatibile con: • l’esercizio di attività commerciali, industriali o professionali; • l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati (fin dalla presa di servizio);; • l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato. Eccezionalmente, è ammissibile l’assunzione di altri impieghi da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (prestazione non superiore al 50% del tempo pieno), previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tali incarichi non possono essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono determinare conflitti di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). A tal fine, il Dirigente Scolastico valuta i seguenti profili: 1. Occasionalità o abitualità dell’incarico; 2. Assenza o presenza di conflitto di interessi (anche potenziale, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013); 3. Interferenza con gli obblighi di servizio. Si evidenzia che il conflitto di interessi può configurarsi per la natura o l'oggetto dell'incarico, ma anche qualora esso pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Restano escluse dall'obbligo di autorizzazione le attività previste dall'art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001, purché non determinino comunque un conflitto di interessi. In sintesi, sono vietati gli incarichi che presentino caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità, anche laddove l'attività non sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, D.P.R. n. 633/1972; art. 53, D.P.R. n. 917/1986; Cass. Civ., sez. V, n. 27221/2006; Cass. Civ., sez. I, n. 9102/2003). Si riportano integralmente anche le seguenti disposizioni: 1. Art. 60 DPR n. 3/1957: “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”. 2. Art. 508, comma 10 D.lgs. n. 297/94: “il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”. Pur non vertendo il quesito sulle società cooperative, si ritiene utile ricordare anche le seguenti coordinate normative e interpretative: 1. Art. 508, comma 11 D.lgs. n. 297/94: “il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi si società cooperative”. 2. Documenti Funzione Pubblica “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti", 2013: “Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l’assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall’art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l’assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).” 3. Circolare n. 6 del 1997 della Funzione Pubblica: “L'altra situazione che merita qualche precisazione riguarda le cariche sociali. Nell'ambito delle società cooperative questo caso è previsto dal testo unico n. 3/1957 con riguardo, originariamente, alle sole cooperative tra impiegati pubblici. L'art. 18 della legge n. 59/1992 ha esteso questa ipotesi a tutte le cooperative. Questo significa che la partecipazione a cariche sociali è ora consentita qualunque sia la natura e l'attività della cooperativa”. 4. Principali pronunciamenti giurisprudenziali: TAR Veneto, Sez. I, 26 gennaio 1999, n. 35, Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 21/01/1993, n. 68, T.A.R. Lombardia - Sez. Brescia, con la Sentenza 19/01/1998, n. 17, Cons. St., VI, n. 865 del 1992. Inoltre, si segnala il comma 2 dell’articolo 34 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017): “Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.” Si rinvia, per un compiuto approfondimento sul punto, alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6214 del 09/07/2020. In conclusione, la carica in questione si ritiene compatibile — e potrà pertanto essere concessa la relativa autorizzazione (necessaria) — qualora sia connotata da temporaneità e saltuarietà della prestazione; allo stesso modo, non sussiste incompatibilità qualora l'incarico sia svolto a titolo gratuito. Resta fermo il principio inderogabile per cui non deve mai configurarsi una situazione di conflitto di interessi. Si rammenta espressamente l'articolo 5 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubbliche amministrazioni), ai sensi del quale: «Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.» L'atto di liberalità (la donazione) è, dunque, pienamente praticabile se coerente con le disposizioni sopra richiamate. Il fatto che una docente di ruolo sia anche legale rappresentante dell’associazione ODV proponente non determina in assoluto un’incompatibilità formale (autorizzabile ricorrendone le condizioni). Tuttavia, la situazione configura un potenziale conflitto di interessi e una sovrapposizione di ruoli che va attentamente inquadrata alla luce delle norme sul rapporto di pubblico impiego precedentemente citate. A titolo cautelativo, si consiglia di acquisire una dichiarazione scritta della docente che attesti formalmente il suo ruolo di legale rappresentante dell’ODV e contenga l'impegno formale ad astenersi da ogni attività decisionale o gestionale relativa alla valutazione, accettazione, rendicontazione e realizzazione delle opere o dei proventi finanziati dalla donazione.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Riprendendo precedenti risposte, rammentiamo che i viaggi di istruzione, in Italia e all’estero, vengono realizzati tenendo conto, in primis, delle delibere del Consiglio di Istituto (organo fondamentale e non solo perché un viaggio presuppone un impegno finanziario), quindi delle scelte educative, didattiche, formative e metodologiche, effettuate dai Consigli di classe, sulla scorta della deliberata del Collegio dei docenti. Detti viaggi sono, pertanto, parte fondamentale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (predisposto e deliberato in base a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999, modificato dalla Legge 107/2015) e rappresentano un momento di apprendimento al di fuori dell’aula scolastica, nonché un metodo per integrare ed ampliare le conoscenze nelle discipline curricolari, per accrescere competenze relazionali e forme di socializzazione, per innalzare il livello di responsabilizzazione e autonomia, per attivare le competenze chiave e di cittadinanza, basilari nel processo educativo. Dall’iter decisionale sopra descritto discende che i docenti accompagnatori, appositamente incaricati, sono considerati in servizio a tutti gli effetti (si veda anche artt. 8.1 e 10 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992), con orario diverso da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, con il conseguente diritto ad essere spesati, NEI LIMITI E ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. Tanto premesso, si rappresenta che la principale normativa in tema di trasferte, attualmente vigente, risulta essere la seguente: - Legge n. 836 del 18 dicembre 1973, - DPR 395/88 e ss.mm.ii, - Legge 266/2005, art. 1, commi da 213 a 217; - D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12; - D.I. 23 marzo 2011 (Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero). Per quanto concerne la specifica domanda, confermiamo che è assolutamente possibile, dal punto di vista normativo e contabile, utilizzare i fondi della "dotazione ordinaria destinata al funzionamento didattico e amministrativo" per coprire le spese di vitto e alloggio (come la mezza pensione) dei docenti accompagnatori in un progetto di scambio culturale, anche in assenza di finanziamenti ad hoc. Infatti, l’art. 2, comma 3, del Regolamento di contabilità (Decreto Interministeriale 129/2018), dispone espressamente che “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.”. Ciò significa che i fondi erogati dal Ministero per il "funzionamento amministrativo e didattico" sono fondi non vincolati e, conseguentemente, la scuola può deciderne liberamente la destinazione, purché la spesa sia coerente con le attività previste dal PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa). Essendo gli scambi culturali e i viaggi d'istruzione a tutti gli effetti attività didattiche istituzionali, il sostegno a tali attività rientra pienamente nel "funzionamento didattico" della scuola, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di trasferte e del preciso iter procedurale e contabile stabilito dal DI 129/2018, trattandosi di fondi pubblici. Concludiamo aggiungendo che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, vengono, di norma, disciplinate da apposito Regolamento, deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, nel quale il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle varie disposizioni, può stabilire opportuni criteri per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Vorrei cercare degli sponsor per supportare le attività dell'Istituto - in particolare per i convegni della scuola, fornendo materiale per il convegno stesso (cartelline, penne...)...
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
In merito alla prima richiesta posta nel quesito (obbligatorietà o meno dell’attestato HACCP in capo ai docenti che assistono gli alunni durante il pasto), si osserva che la funzione del docente in mensa rientra nel “tempo scuola”, ma è limitata alla vigilanza educativa e socializzazione degli alunni. Pertanto nei confronti dei docenti che assistono gli alunni durante il pasto non sussiste l’obbligo di possesso dell’attestato di formazione HACCP. Per quanto concerne la seconda domanda, relativa ai limiti d’intervento dei docenti rispetto al cibo somministrato (non manipolano, preparano, porzionano o distribuiscono i pasti), si evidenzia che agli stessi docenti è consentito fornire supporto materiale o di aiuto ad alunni con disabilità o in difficoltà (es. sbucciare la frutta o tagliare in piccoli pezzi la carne, aprire confezioni sigillate), dal momento che tali mansioni occasionali non trasformano il docente in un manipolatore di alimenti soggetto agli obblighi previsti dal protocollo HACCP. Riguardo alla terza richiesta posta nel quesito (concernente le responsabilità dei soggetti interessati) si sottolinea che il confine delle responsabilità tra il personale della ditta appaltatrice (gestita dal Comune) incaricato dello sporzionamento/distribuzione e il personale docente incaricato della vigilanza è nettamente separato dalla normativa e distingue la responsabilità igienico-sanitaria e di gestione del cibo (in capo alla ditta appaltatrice) dalla responsabilità della vigilanza e tutela degli alunni. Il personale della ditta appaltatrice agisce come Operatore del Settore Alimentare (OSA) ed è vincolato alle norme rigorose del pacchetto igiene europeo (Regolamenti CE 852-853-854/2004) e ai protocolli HACCP. La circostanza che il docente incaricato della vigilanza e assistenza alla mensa offra un supporto materiale al singolo alunno (come tagliare la carne o sbucciare la frutta per facilitarne l’assunzione), non configura, come precedentemente detto, in alcun modo il docente come “operatore del settore alimentare” o “ manipolatore professionale di alimenti”. Il personale della ditta appaltatrice risponde, invece, civilmente e penalmente della salubrità e sicurezza dei cibi immessi al consumo (per es. in caso di contaminazione degli alimenti, la mancata corrispondenza rispetto alle diete speciali) in fase di scodellamento e in caso di mancato rispetto delle norme igieniche delle attrezzature o dei tavoli prima del pasto.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Dal testo del quesito, appare abbastanza evidente che le procedure utilizzate non siano state prive di elementi di criticità. In effetti, il percorso di pianificazione pregresso presenta alcuni aspetti per i quali è necessaria una tempestiva regolarizzazione, ma anche alcuni punti che possono essere portati a supporto di tutta la procedura. Ad esempio: - Punti a favore del procedimento già svolto: molte fasi sono documentate (presentazioni, circolare informativa, sondaggio, gruppo PTOF, elaborazione orari, deliberazione del Consiglio di Istituto sul modello a 50’ e deliberazione del Collegio sulle modalità di recupero delle frazioni). Questi atti dimostrano che la comunità scolastica è stata coinvolta e informata più volte. - Punto critico: manca una deliberazione esplicita e univoca del Collegio sul “modello complessivo” (scansione oraria) che alcuni sindacati contestano. La mancanza formale legittima la richiesta di accesso agli atti per verificare i verbali. Si ritiene che la questione vada affrontata su due piani complementari In primis, è da sottolineare che la questione della riduzione della durata delle ore di lezione va affrontata tenendo conto soprattutto della garanzia del diritto allo studio di tutti i discenti, verificando quindi la possibilità di assicurare a tutti il monte ore previsto dagli ordinamenti vigenti (e ciò anche nei casi di riduzione per cause di forza maggiore). Nel caso prospettato non pare comunque che sussistano le condizioni per motivare la scelta con elementi di problematicità legati al sistema dei trasporti. Quindi, appare evidente che l’integrale copertura degli orari riguarda sia gli studenti, in riferimento al monte ore annuo complessivo degli specifici indirizzi di studio, sia i docenti in riferimento a quanto previsto dal CCNL. La seconda questione attiene alle competenze degli Organi collegiali, che ancora oggi, in mancanza di una riforma organica, sono contenuti negli articoli 7 e 10 del Testo Unico e nella Legge 107/2015. Nello specifico, l’organizzazione delle lezioni deve far parte integrante del PTOF, sia perché riguarda aspetti didattico/organizzativi, sia per garantire a famiglie e studenti la piena trasparenza su come viene strutturata l’offerta formativa. In particolare, il comma 14 dell’articolo 1 della Legge 107/2015 prevede che il PTOF venga elaborato dal Collegio dei docenti, nel rispetto delle linee di indirizzo del dirigente, e venga poi approvato dal Consiglio di Istituto. La situazione prospettata nel quesito richiede, pertanto, un’attenta valutazione dei passaggi formali e sostanziali che vanno programmati e svolti. Non si ritiene che, per l’anno scolastico da poco iniziato, possa venire messa in discussione l’organizzazione oraria finora adottata, anche perché inserita nel PTOF vigente (che peraltro viene pubblicato sui siti istituzionali e sulla piattaforma Scuola in chiaro già da periodo delle iscrizioni gennaio-febbraio 2026). Il percorso più corretto dovrebbe essere quello della fase di aggiornamento del PTOF, che, pur avendo una validità formalmente triennale, può essere aggiornato annualmente entro il mese di ottobre; tale termine è comunque da considerare ordinatorio perché gli eventuali aggiornamenti del PTOF vanno pubblicati e resi noti almeno prima dell’inizio delle iscrizioni (a tal proposito vedi la nota MIM sui documenti strategici prot. 66850 del 29 ottobre 2025). In estrema sintesi, fatto salvo che le modalità di elaborazione e di approvazione del PTOF, che le competenze di ciascun organo collegiale devono rispettare quanto previsto dal Testo unico e dalla legge 107/2015, si suggerisce di: - Predisporre una puntuale e significativa istruttoria finalizzata ad un’adeguata preparazione delle riunioni che consenta di presentare un dossier che riunisca tutti gli elementi utili (es. situazione logistica, esigenze di carattere straordinario concernenti il sistema dei trasporti pubblici, esigenze didattiche, esigenze dell’utenza etc) - Portare la questione all’attenzione del Collegio e del Consiglio di Istituto in sede di aggiornamento del PTOF, chiarendo che eventuali significative modifiche nell’organizzazione dell’offerta formativa non possono essere apportate in corso d’anno, a meno che non si presentino elementi di carattere straordinario e non prevedibile che rendano obbligatoria tale scelta. - Informare le rappresentanze sindacali delle fasi che potranno certamente consentire di perfezionare la procedura e renderla più aderente alla norma primaria e alle previsioni di tipo pattizio, evidenziando, altresì, che il rispetto della trasparenza nei confronti dell'utenza rappresenta un elemento primario e un valore imprescindibile per tutta la comunità scolastica.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
È prassi corretta e funzionale che il Collegio docenti (nell'esercizio della sua autonomia organizzativa) istituisca commissioni istruttorie e ne definisca modalità operative e regole procedurali, fermo restando che le relative proposte dovranno poi essere approvate dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto per l’inserimento o aggiornamento del PTOF. Quindi le commissioni non hanno potere deliberante ma solamente propositivo. Una disposizione che imponga, in termini assoluti e generalizzati, l'esclusione dalla commissione dei docenti che ricoprono ruoli sindacali (RSU o altri incarichi sindacali) o che siano presentatori di proposte da inserire nel PTOF si configura come lesiva dei diritti sindacali e delle prerogative proprie dei docenti nell’esercizio delle loro funzioni (riferimento primario all’art. 1 del D, Lgs. 297/1994) , senza considerare il detrimento propositivo della scuola in conseguenza della prevista impossibilità per membri della commissione di presentare iniziative progettuali. La “ratio” del divieto in questione, come evidenziato nella descrizione del quesito, sarebbe quella di evitare un possibile conflitto di interessi in capo al docente proponente; ma questo obiettivo può essere conseguito con il ricorso a quegli accorgimenti, ordinariamente disposti per la circostanza, che ne consentano il raggiungimento senza ledere arbitrariamente fondamentali diritti dei docenti e senza depauperare le loro potenzialità propositive in ambito didattico e organizzativo. In questa prospettiva un articolo regolamentare che stabilisca la mera astensione dei membri, che hanno un interesse diretto su una specifica proposta, sarebbe legittima e costituirebbe una misura proporzionata per prevenire possibili conflitti di interesse. Data la situazione dedotta nel quesito, la condizione posta dal collegio (divieto per i componenti della commissione o dei componenti della RSU di presentare proposte di progetti) è inaccettabile in quanto ingiustificatamente lesiva dei diritti dei docenti e, pertanto, passibile di contenzioso giuridicamente fondato. La previsione dell’obbligo di astensione in caso di proposte in cui sono coinvolti interessi personali può costituire una adeguata soluzione alle problematiche relative alla "condizione" posta dal collegio.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Gentile utente, per quanto riguarda le sostituzioni dei docenti assenti, la legge 190/2014 all’art. 1, comma 333, pone il divieto di sostituzione nel primo giorno di assenza, fatta salva la garanzia del servizio scolastico e dell’incolumità degli alunni. Infatti tale divieto può essere derogato nei casi in cui non si possa garantire il servizio con personale interno e in rapporto anche all’età degli alunni che necessitano di maggiore sorveglianza , come nelle scuole dell’infanzia e primaria o nel caso di alunni disabili cui è attribuito l’insegnante di sostegno. Si fa presente che in generale le supplenze nelle scuole primarie e dell’infanzia possono essere disposte anche per periodi inferiori a 10 giorni qualora non sia possibile utilizzare personale interno e al proposito nelle graduatorie di istituto sono presenti candidati che optano anche per supplenze di breve durata e sono convocati con procedure più rapide, sempre a garanzia del servizio. Quanto sopra è previsto nell’art. 14, comma 3 dell’O.M. 27/2026. Nelle scuole secondarie di I e II grado generalmente le supplenze si dispongono a partire dal quindicesimo giorno di assenza. Inoltre nella legge 107/2015 all’art. 1, comma 85, è previsto che i docenti assenti possono essere sostituiti dai docenti dell’organico dell’autonomia in servizio nella scuola, sia di posto comune che di posto di potenziamento per un massimo di 10 giorni e tale norma è ribadita nell’art. 4 dell’ O.M. 27/2026 già citata. Nel caso sottoposto, però, stante il quadro normativo richiamato , poiché si tratta dell’assenza di un insegnante di sostegno, se l’insegnamento non può essere garantito da altro insegnante della stessa specializzazione che possa prestare ore eccedenti per un massimo di 10 giorni, data la tipologia di insegnamento e il particolare profilo dell’alunno interessato la scuola può ricorrere al supplente senza condizioni temporali, procedendo alla convocazione dalle graduatorie di istituto.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
L'articolo 18, comma 3 del CCNL del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, non prevede alcuna discrezionalità per la concessione dell'aspettativa al dipendente che intenda realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa. Il testo della clausola contrattuale, infatti, è il seguente: "Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova". L'espressione "è collocato in aspettativa" configura un diritto del dipendente; pertanto, non si consiglia di effettuare valutazioni in merito all'attività di badante che la docente intende effettuare. La durata di tale aspettativa, comunque, non può eccedere l'anno scolastico. La durata indicata dal CCNL, pari a "un anno scolastico", va interpretata come di seguito indicato: - la durata massima è pari a quella dell'anno scolastico (dal 1° settembre al 31 agosto); - il periodo di fruizione, se inferiore all'intero anno, deve comunque essere collocato all'interno del medesimo anno scolastico. Ad esempio, è possibile fruire dell'aspettativa in questione dal 14 ottobre al 12 giugno, oppure dal 12 novembre al 31 agosto e così via. Una volta, però, che l'aspettativa sia stata fruita, essa non può essere prorogata o rinnovata. La fruizione, in altri termini, non solo è limitata al periodo temporale dell'anno scolastico, ma a una sola volta nell'arco della vita lavorativa. La docente, pertanto, potrà chiedere l'aspettativa in oggetto e fruirne, ma solo fino al 31 agosto prossimo. La docente dovrà in tal caso riprendere servizio il 1° settembre, nella scuola di titolarità o in quella in cui dovesse essere assegnata a seguito di mobilità annuale o definitiva.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Sul piano strettamente giuridico-amministrativo la pubblicazione di un avviso unico che contenga i codici progetto e i CUP relativi a più interventi può essere considerata valida se l’avviso è redatto in modo univoco, indica chiaramente la separazione dei percorsi di selezione/affidamento per ciascun progetto e specifica la priorità di impiego del personale interno rispetto a collaboratori esterni (in conformità all’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 e alle previsioni del CCNL per le collaborazioni plurime). Ciò vale se, nella pratica, è possibile attribuire inequivocabilmente e in modo certo e verificabile il personale - e i relativi ore/costi - al singolo codice/CUP. In buona sostanza, la pubblicazione di un unico Avviso per più progetti (e relativi CUP) può considerarsi procedura formalmente corretta ed ammissibile a condizione che la struttura del testo rispetti rigorosamente il principio della separazione finanziaria e della tracciabilità delle spese. In particolare, l'avviso unico può essere valido ed efficace se al suo interno sono stati chiaramente strutturati i seguenti elementi: a) Separazione dei fabbisogni e dei moduli: L'avviso non dovrebbe richiedere una generica e indistinta candidatura, ma dovrebbe chiarire quante ore/incarichi afferiscono ad ogni CUP (nel nostro caso CUP del Piano Estate e CUP di Agenda Nord). b) Graduatorie distinte o opzioni di scelta: L'istanza di partecipazione dei docenti dovrebbe consentire di candidarsi specificamente per l'uno, per l'altro o per entrambi i progetti, generando verbali e graduatorie di merito separate per ciascun codice progetto. c) Incarichi formalmente separati: Anche se l'avviso è unico, i successivi decreti di incarico/contratti firmati dal Dirigente Scolastico dovrebbero essere tassativamente disposti con atti separati, ciascuno recante un solo CUP e un solo codice progetto, con i relativi registri delle attività e time-sheet indipendenti. Occorre tuttavia rappresentare che, per la prassi gestionale dei progetti finanziati (Piano Estate, Agenda Nord, PNRR/POC ecc.), le piattaforme di rendicontazione e i controlli amministrativi spesso richiedono una corrispondenza univoca tra avviso e progetto/CUP. Siamo pertanto dell’avviso che la scelta più prudente e consolidata sia comunque pubblicare avvisi separati per ciascun progetto/CUP. Ciò per evitare anomalie in fase di caricamento sulla piattaforma, contestazioni in sede di audit e problemi di tracciabilità della spesa. Entrando nel merito del caso in trattazione, qualora da una necessaria verifica emergesse che l'avviso unico emanato ha fuso le due procedure in modo indistinto (ad esempio, generando una graduatoria unica per un monte ore globale senza specificare quale docente lavori su quale CUP), tale circostanza potrebbe bloccare la rendicontazione per violazione del principio di tracciabilità dei fondi comunitari. Poiché riteniamo che per detti progetti gli incarichi siano già stati conferiti e le attività già svolte, la sanatoria attraverso l’istituto dell’annullamento in autotutela della procedura è da escludersi: le prestazioni sono state rese, il personale ha maturato il diritto al compenso (o lo ha già ricevuto) e l'annullamento causerebbe un contenzioso e un danno certo per la scuola. Quindi, se dalla necessaria verifica dovesse emergere che, a valle dell'avviso unico, la separazione tra i due progetti non è stata mantenuta in modo netto (ad esempio, graduatorie e lettere di incarico unificate senza distinzione di ore e CUP), sarà necessario predisporre una "sanatoria" documentale interna, procedendo nel modo seguente: • Emanazione di una Determina Dirigenziale di ratifica e imputazione: Il Dirigente Scolastico, supportato dal DSGA, deve adottare una determina (da inserire quale addendum, parte integrante e sostanziale dell’avviso, nel fascicolo di entrambi i progetti e in allegato ai singoli incarichi conferiti ) in cui: o Si richiama l'avviso unico iniziale (specificando che è stato adottato per principi di semplificazione ed economicità amministrativa). o Si prende atto dell'avvenuto svolgimento delle attività e della necessità di rendicontazione separata. o Si opera la precisa imputazione contabile e oraria: Si dichiara esplicitamente, per ogni docente di sostegno individuato, quante ore e quale quota di compenso sono da imputare al progetto Piano Estate (CUP X) e quante al progetto Agenda Nord (CUP Y). o Caricamento in piattaforma: Al momento del caricamento della documentazione sulle piattaforme ministeriali (es. piattaforma GPU e/o FUTURA), si dovrà caricare il medesimo Avviso Unico per entrambi i progetti. Nella sezione relativa all'affidamento, dovrà inoltre essere caricata la determina di rettifica, inserendo a sistema solo le ore e gli importi pertinenti al singolo specifico CUP, seguendo la ripartizione stabilita nella citata determina in addendum. Concludendo, siamo dell’avviso che non sia necessario apportare nessun correttivo alla procedura se l'esecuzione (incarichi, ore, firme, pagamenti) è stata tenuta separata e non vi è alcun errore e/o commistione. Qualora a seguito di opportuna verifica emergesse che la separazione tra i due progetti non è stata mantenuta in modo netto, riteniamo che la Determina Dirigenziale correttiva di ripartizione ex-post sia strumento sufficiente per garantire la tracciabilità finanziaria richiesta.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
In riferimento alla possibilità di uscita autonoma degli alunni minore di anni 14, è previsto un limite di età oltre il quale tale diritto dei genitori possa essere negato?
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Lo studente, essendo maggiorenne e non risultando interdetto né beneficiario di un amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza in ambito scolastico, conserva la piena capacità di agire e di autodeterminarsi. Pertanto la richiesta di uscita anticipata dovrebbe essere formulata o comunque espressamente condivisa dallo stesso studente. La condizione di disabilità e l'assegnazione di ore di sostegno non incidono di per sé sulla capacità giuridica della persona né attribuiscono automaticamente ai genitori poteri sostitutivi nelle decisioni riguardanti la frequenza scolastica. Qualora l'uscita anticipata sia richiesta in modo occasionale, la scuola potrà gestirla secondo quanto previsto dal regolamento d'istituto. Se invece la richiesta assume carattere sistematico e stabile (ad esempio con uscita anticipata ogni settimana nei giorni di lezione di sei ore), il dirigente scolastico è legittimato a chiedere chiarimenti sulle ragioni della richiesta al fine di valutarne la compatibilità con il percorso formativo, la frequenza scolastica e, nel caso di studente con disabilità, con il PEI. Occorre inoltre considerare che, nel caso descritto, la documentazione disponibile fa riferimento a una situazione di ritardo lieve e a un percorso scolastico svolto presso un istituto secondario di secondo grado. In assenza di elementi diversi, ciò lascia presumere la concreta possibilità per lo studente di perseguire gli obiettivi del proprio percorso di studi e conseguire il relativo titolo finale. Proprio per questo motivo la scuola non può disinteressarsi degli effetti che una riduzione stabile dell'orario di frequenza potrebbe determinare sul suo percorso formativo. Nell’ipotesi che la scuola preveda un orario settimanale su 6 giorni, l'uscita anticipata di un'ora in tutti i giorni caratterizzati da sei ore di lezione comporterebbe infatti una riduzione della frequenza pari ad almeno 3 ore settimanali. Considerando un anno scolastico di circa 33 settimane effettive di attività didattica, la decurtazione risulterebbe pari a circa 99 ore annue di insegnamento. Si tratta di un numero di ore oggettivamente rilevante, tale da poter incidere sull'acquisizione degli apprendimenti, sulla partecipazione alle attività disciplinari, sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI e, più in generale, sul successo formativo dello studente. Proprio in ragione di tali possibili conseguenze, il dirigente scolastico e il consiglio di classe sono tenuti a valutare con particolare attenzione una richiesta che, pur formalmente qualificata come uscita anticipata, si traduce di fatto in una riduzione permanente del tempo scuola. In tale prospettiva, la richiesta di una motivazione non risponde a un'esigenza meramente burocratica, ma costituisce uno strumento necessario per verificare che la scelta sia effettivamente coerente con l'interesse educativo dello studente e non determini, nel tempo, effetti pregiudizievoli sul suo percorso scolastico. Va inoltre ricordato che i genitori, pur nel rispetto dell'autodeterminazione del figlio maggiorenne, continuano a svolgere una funzione di supporto e di cura e sono tenuti ad adottare comportamenti coerenti con il suo interesse formativo. Una richiesta che comporti la perdita di decine di ore annue di attività didattica richiede pertanto una motivazione seria e oggettivamente apprezzabile, poiché la scuola ha il dovere di verificare che tale scelta non comprometta il diritto all'istruzione, all'inclusione e al pieno sviluppo delle potenzialità dello studente. Siccome la famiglia chiede l'uscita anticipata senza certificazione sanitaria e senza il coinvolgimento del GLO e degli specialisti in ambito sanitario, la scuola non può considerare tale uscita una "riduzione d'orario" legittimata dal PEI. L'offerta formativa completa e quindi l’orario scolastico previsto vanno mantenuti e occorre registrare le uscite come assenze su richiesta della famiglia, che se ne assume la responsabilità. Si consiglia nella prossima verifica intermedia o finale del PEI (o in una riunione straordinaria del GLO), di prendere atto di questa frequenza ridotta non per scelta del GLO o dovute a esigenze di carattere sanitario dello studente, ma per scelta unilaterale e strutturale della famiglia. Questo dato di fatto potrebbe influenzare la valutazione finale degli obiettivi e inevitabilmente la successiva proposta di quantificazione delle ore di sostegno per l'anno a venire. Infine, sotto il profilo della privacy, i genitori e lo studente non sono tenuti a comunicare diagnosi o dettagli clinici. Tuttavia, il richiamo alla privacy non esclude la possibilità per la scuola di richiedere una motivazione sintetica e generica della richiesta, sufficiente a giustificare amministrativamente l'autorizzazione all'uscita anticipata. In conclusione, la posizione dei genitori non appare pienamente condivisibile: la scuola non può pretendere la conoscenza di dati sanitari riservati, ma può legittimamente richiedere una motivazione generale della richiesta e, soprattutto, deve acquisire la volontà dello studente maggiorenne, che resta il principale titolare delle decisioni riguardanti la propria frequenza scolastica.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Il quesito non precisa la qualifica del supplente. La risposta che segue suppone che si tratti di un docente a tempo pieno, con orario di insegnamento di 18 ore settimanali. Il regime delle incompatibilità, per i dipendenti pubblici, è regolato dall'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, il cui primo comma effettua un rinvio a disposizioni precedenti, fra le quali l'articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957 che esclude che i dipendenti pubblici possano assumere impieghi alle dipendenze di privati. Ne segue che la supplenza di 18 ore settimanali non è compatibile con altro impiego, anche se a tempo parziale. Tale incompatibilità assoluta, infatti, viene meno solo se il rapporto di lavoro pubblico (e non quello esterno, privato) è a tempo parziale non superiore al 50%. In altre parole, se la supplenza fosse di non oltre 9 ore settimanali, allora sarebbe compatibile con altro lavoro, previa autorizzazione del dirigente scolastico; al contrario, se il rapporto di lavoro pubblico è a tempo pieno, ciò preclude la possibilità di concedere analoga autorizzazione, anche se l'ulteriore impiego fosse, come nel caso in oggetto, a tempo parziale. Il dipendente non può pertanto accettare una supplenza di 18 ore ma potrebbe chiedere, per superare l'incompatibilità, di stipulare un contratto per non più di 9 ore. Osserviamo tuttavia che: - il dirigente non è obbligato ad accettare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, potendo opporre motivi inerenti alla funzionalità organizzativa dell'istituzione scolastica. In ogni caso, sarebbe necessario attenersi a eventuali istruzioni pervenute dall'USP sulla possibilità di stipulare contratti a tempo parziale a tempo determinato; - anche accettando di stipulare un contratto a tempo parziale, il dirigente potrebbe comunque valutare incompatibile l'impiego privato, per ragioni relative alla possibile sovrapposizione con gli impegni di servizio del docente (di insegnamento e funzionali all'insegnamento) o di conflitto di interessi, anche potenziale. In conclusione, la supplenza di 18 ore non può essere conferita. Nel caso in cui l'interessato chieda di costituire un rapporto di lavoro a tempo parziale, il dirigente valuterà la possibilità di concederlo e anche la compatibilità dello stesso con l'altro impiego, nei termini sopra descritti. Qualora avessimo equivocato e il supplente di cui al presente quesito fosse invece un ATA con orario di 18 ore settimanali su 36 (part-time 50%), l'incompatibilità assoluta verrebbe meno, ferme restando le esigenze di verifica della compatibilità dell'orario e dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Preliminarmente, si osserva che la figura dell'educatore ESEA (Educatore per lo Sviluppo dell'Autonomia e della Comunicazione) coincide sostanzialmente con quella che la normativa statale individua come assistente all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità, prevista dall'art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992. Si tratta, pertanto, di una diversa denominazione organizzativa adottata a livello regionale o territoriale per una figura professionale che svolge le medesime funzioni di supporto all'autonomia personale, relazionale e comunicativa dello studente con disabilità, nell'ambito del progetto inclusivo definito dalla scuola e dagli enti competenti. Gli educatori per l'autonomia e la comunicazione (ESEA), forniti dall'Ente locale ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n. 104/1992, non sono componenti del Consiglio di Classe e, pertanto, non partecipano alle deliberazioni dell'organo collegiale né hanno diritto di voto. La loro figura professionale svolge una funzione educativa e assistenziale a supporto del processo di inclusione dell'alunno con disabilità, ma non si identifica con quella del docente né con quella dei membri previsti dalla composizione del Consiglio di Classe disciplinata dal D.Lgs. n. 297/1994. Ciò premesso, non può affermarsi che gli educatori ESEA siano sempre ed in ogni caso esclusi dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Classe. In presenza di specifiche esigenze istruttorie o di coordinamento connesse all'alunno assistito, il dirigente scolastico può infatti prevederne l'intervento limitatamente alla trattazione degli argomenti per i quali il loro contributo risulti utile e pertinente. Tale partecipazione, tuttavia, non attribuisce all'educatore la qualità di membro del Consiglio e deve restare circoscritta alle tematiche direttamente collegate alle proprie funzioni professionali. Diversamente, non risulta né opportuno né giuridicamente giustificato che l'educatore partecipi all'intera seduta del Consiglio di Classe o assista alla discussione di argomenti riguardanti esclusivamente altri alunni, la programmazione didattica generale, le valutazioni della classe nel suo complesso, i procedimenti disciplinari o altre questioni estranee al percorso dell'alunno seguito. Particolare attenzione deve essere posta anche alla tutela della riservatezza. L'educatore è legittimato a conoscere le informazioni strettamente necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni educative e assistenziali, ma non può accedere indiscriminatamente ai dati personali, ai giudizi valutativi o alle informazioni riferite ad altri studenti della classe che non presentino alcun collegamento con il proprio incarico. Ne consegue che la sua eventuale presenza deve essere limitata ai momenti della riunione nei quali si trattano questioni pertinenti al progetto inclusivo dell'alunno assistito. Qualora l'educatore ESEA dipenda da una cooperativa o da altro soggetto esterno incaricato dall'ente locale, la partecipazione alle riunioni dovrà avvenire nell'ambito delle attività previste dall'affidamento del servizio e secondo le modalità concordate tra scuola, ente locale e soggetto gestore. Ciò non incide tuttavia sulle prerogative organizzative del dirigente scolastico, cui compete valutare la necessità della presenza dell'educatore in relazione agli argomenti trattati. La sede istituzionale nella quale la partecipazione dell'educatore è espressamente prevista dalla normativa è il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione), organismo deputato alla predisposizione, al monitoraggio e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI), vedi a questo proposito l’art. 3 c.5 del DI 182/2020 e il suo correttivo DI 153/2023. Ciò non significa, tuttavia, che il GLO costituisca l'unica occasione di confronto con i docenti; significa piuttosto che esso rappresenta la sede ordinaria e privilegiata nella quale la presenza dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione trova un preciso fondamento normativo. In conclusione, gli educatori ESEA non possono essere considerati componenti del Consiglio di Classe né partecipare stabilmente alle relative sedute. La loro eventuale presenza deve essere limitata ai soli punti all'ordine del giorno per i quali il contributo professionale risulti pertinente al percorso educativo e inclusivo dell'alunno con disabilità seguito. Spetta al dirigente scolastico disciplinarne le modalità di partecipazione, assicurando il rispetto delle competenze degli organi collegiali, dei principi di riservatezza e della corretta distinzione dei ruoli professionali.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Preliminarmente, appare opportuno chiarire che la figura dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS) possiede una specifica qualificazione professionale disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e opera nell'ambito socio-sanitario. Nella prassi scolastica e amministrativa, tuttavia, il termine "OSS" viene frequentemente utilizzato in modo improprio per indicare figure diverse, quali l'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione, l'educatore professionale o l'assistente ad personam. Tale sovrapposizione terminologica genera spesso equivoci nell'individuazione del soggetto istituzionalmente competente a garantire il servizio richiesto. Per evitare tali criticità, la questione non dovrebbe essere impostata come richiesta di una determinata figura professionale, bensì come corretta individuazione del bisogno assistenziale dello studente e delle conseguenti prestazioni necessarie a garantirne la frequenza scolastica in condizioni di sicurezza e inclusione. Ai sensi del D.Lgs. 66/2017 e del D.I. 182/2020, come modificato dal D.I. 153/2023, il bisogno dello studente deve emergere anzitutto dal Profilo di Funzionamento e dalla documentazione sanitaria specialistica predisposti dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare competente. Tali documenti non individuano normalmente la specifica figura professionale da assegnare, ma descrivono il funzionamento della persona, il livello di autonomia, le limitazioni presenti e gli interventi assistenziali necessari. Sulla base di tali elementi, il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO), in sede di redazione o aggiornamento del PEI, è chiamato a rilevare il fabbisogno di risorse e a formulare le conseguenti richieste agli enti competenti. È pertanto essenziale che la documentazione sanitaria non si limiti a formule generiche quali "necessita di assistenza continua" o "richiede una figura assistenziale", ma descriva con precisione la natura delle attività richieste, il livello di complessità assistenziale e gli eventuali profili sanitari coinvolti. In particolare, occorre distinguere chiaramente tra tre tipologie di intervento. La prima riguarda l'assistenza di base, riconducibile alle competenze del personale scolastico e in particolare dei collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni previste dal CCNL. Rientrano in tale area il supporto all'igiene personale, l'accompagnamento, la mobilità ordinaria, l'ausilio nell'utilizzo dei servizi igienici e il supporto nell'alimentazione ordinaria. La seconda concerne gli interventi finalizzati all'autonomia personale, relazionale e comunicativa dello studente con disabilità. Tali prestazioni sono riconducibili alla figura dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione e rientrano nelle competenze dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge 104/1992 e dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 66/2017. La terza tipologia è costituita dalle prestazioni sanitarie o socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria, che richiedono specifiche competenze professionali e che esulano dalle ordinarie attribuzioni della scuola e dei servizi educativi comunali. In tali casi la responsabilità dell'intervento ricade nel sistema sanitario regionale, fatte salve le modalità organizzative previste dalle singole Regioni e dagli accordi territoriali. Occorre infatti precisare che la presenza di un OSS non coincide automaticamente con una competenza della ASL, poiché tale figura può operare in diversi contesti organizzativi e alle dipendenze di soggetti differenti. Ciò che rileva non è tanto il profilo professionale formalmente richiesto, quanto la natura della prestazione necessaria allo studente e la sua qualificazione sotto il profilo assistenziale, educativo, socio-sanitario o sanitario. In termini generali, il ricorso a personale con competenze socio-sanitarie può rendersi necessario quando le esigenze dello studente superano l'assistenza di base normalmente assicurata dal personale scolastico e non possono essere ricondotte ai compiti educativi propri dell'assistente all'autonomia. Si pensi alle situazioni di totale dipendenza nelle attività della vita quotidiana, alle gravi compromissioni motorie che richiedano movimentazioni complesse, all'utilizzo di ausili particolarmente sofisticati o alla necessità di interventi assistenziali connessi a specifici presidi sanitari. Con riferimento alle problematiche alimentari o fisiologiche, particolare cautela deve essere adottata nei casi di nutrizione enterale mediante PEG, gestione di stomie, aspirazione di secrezioni, cateterismi o altre attività correlate a presidi sanitari. In tali situazioni non è possibile individuare aprioristicamente la figura professionale competente, poiché la soluzione dipende dalle indicazioni cliniche, dai protocolli regionali, dai modelli organizzativi adottati dall'azienda sanitaria e dall'eventuale presenza di specifici percorsi di formazione e addestramento. Sarà quindi il servizio sanitario competente a definire il livello di assistenza richiesto e il professionista idoneo a garantirla. Sotto il profilo delle competenze istituzionali, la ripartizione può essere sintetizzata nei seguenti termini. La scuola statale risponde dell'assistenza di base e delle attività rientranti nelle attribuzioni del personale scolastico. L'Ente Locale è tenuto ad assicurare i servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione necessari all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità. Il Servizio Sanitario Regionale risponde delle prestazioni aventi natura sanitaria o socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, garantendo gli interventi previsti dai livelli essenziali di assistenza e dalle discipline regionali di settore. In presenza di situazioni controverse o caratterizzate da incertezza circa il soggetto competente all'erogazione del servizio, appare opportuno che il Dirigente scolastico promuova un tempestivo confronto interistituzionale. A tal fine può essere richiesta la convocazione del GLO con la partecipazione della famiglia, dei rappresentanti dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL e dei referenti dell'Ente Locale, affinché il fabbisogno venga esaminato in modo condiviso e formalizzato agli atti. Contestualmente, si ritiene opportuno trasmettere una nota formale all'ASL chiedendo di precisare in maniera puntuale la natura delle prestazioni richieste dallo studente e il relativo livello assistenziale, specificando se esse siano riconducibili all'assistenza di base, al supporto per l'autonomia e la comunicazione oppure a prestazioni sanitarie o socio-sanitarie specialistiche. Tutte le richieste formulate dalla scuola e le risposte ricevute dagli enti interessati dovranno essere puntualmente verbalizzate nel GLO e richiamate nella Sezione 9 del PEI, nella quale andranno indicate le risorse professionali necessarie, le richieste inoltrate agli enti competenti e gli eventuali elementi critici emersi. Qualora ASL o Comune non provvedano all'assegnazione delle risorse necessarie, il Dirigente scolastico dovrà documentare accuratamente le iniziative intraprese e le richieste formulate, al fine di dimostrare che l'istituzione scolastica ha correttamente evidenziato il fabbisogno e attivato tutti i procedimenti di propria competenza. Ciò assume particolare rilevanza non solo sotto il profilo amministrativo, ma anche ai fini della tutela del diritto all'istruzione, all'inclusione scolastica e alla piena partecipazione dello studente alla vita della comunità scolastica. In conclusione, la problematica non dovrebbe essere affrontata in termini di attribuzione automatica di un "OSS", bensì attraverso una preventiva e rigorosa qualificazione del bisogno assistenziale dello studente. Saranno il Profilo di Funzionamento, la documentazione sanitaria specialistica, il PEI e il lavoro del GLO a consentire l'individuazione delle prestazioni necessarie e del soggetto istituzionalmente competente a garantirle. La scuola ha il dovere di rilevare e formalizzare il fabbisogno, ma non può sostituirsi né all'Ente Locale né al Servizio Sanitario nell'erogazione di prestazioni eccedenti il proprio ambito di competenza.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Fermo restando che il dirigente scolastico non può rifiutare l’iscrizione di un minore in obbligo di istruzione unicamente per motivi legati all’età anagrafica e che la norma primaria prevede, in via formale, l’inserimento alla classe in cui risulta ammesso grazie allo scrutinio dell’anno precedente (cfr art. 192, comma 1, del Testo Unico), la scuola è chiamata a verificare e valutare le effettive competenze pregresse e la possibilità di riallineare il percorso alla reale fascia di età. Quindi, accolta l’iscrizione e registrato l’alunno in classe quarta sulla base del documento di valutazione (atto formale che attesta l’ammissione alla classe successiva), la scuola svolgerà tempestivamente l’analisi della documentazione del percorso pregresso e predisporrà idonee prove di verifica degli obiettivi di apprendimento finora raggiunti. E’ anche necessario attivare una interlocuzione con la famiglia e con eventuali servizi territoriali che hanno seguito il bambino, al fine di comprendere meglio la “storia” educativa e formativa dello stesso. Dal punto di vista procedurale, la norma prevede la possibilità di sottoporre l’alunno all’esame di idoneità ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 62/2017 (che condiziona il requisito di accesso alla sola età anagrafica) e secondo le indicazioni del recente DM 218/2025. Sempre per quanto concerne la procedura, si pone il problema del calendario degli esami, che, secondo norma, dovrebbero concludersi entro il 30 giugno. Considerata però l’eccezionalità del caso, la scuola potrebbe applicare una deroga straordinaria perfezionando le operazioni nel più breve tempo possibile (ed informandone, se del caso, il servizio ispettivo dell’USR di riferimento al fine di acquisire un parere). Pur non avendo elementi sufficienti per analizzare il caso specifico, si ritiene che possa essere possibile attuare un percorso di allineamento progressivo, nel senso di inserire l’alunno almeno nella classe quinta primaria e di predisporre un piano educativo personalizzato per un eventuale futuro “recupero” rispetto all’età anagrafica (con eventuale ulteriore esame di idoneità alla fine dell’a.s. 26/27).
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
In merito alla somministrazione della merenda tramite PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) a uno studente di 15 anni, occorre distinguere tra assistenza di base e prestazioni aventi rilevanza sanitaria. La nutrizione enterale mediante PEG costituisce un trattamento sanitario e, pertanto, richiede una particolare attenzione sotto il profilo organizzativo e della sicurezza. Tuttavia, non può affermarsi in termini assoluti che ogni attività connessa alla PEG debba necessariamente essere svolta esclusivamente da personale sanitario. Occorre infatti fare riferimento alle specifiche indicazioni del servizio sanitario che ha in carico lo studente e alle Raccomandazioni del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute del 25 novembre 2005 in materia di somministrazione di farmaci e assistenza sanitaria in orario scolastico. L'assistenza di base attribuita ai collaboratori scolastici dal CCNL e dalla normativa in materia di inclusione scolastica riguarda la cura della persona, il supporto alla mobilità, l'accompagnamento, l'assistenza igienica e il sostegno nell'alimentazione ordinaria. La gestione della nutrizione attraverso PEG, in quanto connessa a un presidio sanitario, non rientra invece tra le ordinarie mansioni esigibili dal personale scolastico e non può essere imposta quale obbligo di servizio. Al fine di garantire il diritto allo studio dello studente e la corretta erogazione dell'intervento assistenziale, il Dirigente scolastico dovrebbe attivare il seguente percorso. 1) La famiglia dovrà presentare apposita richiesta corredata da certificazione medica aggiornata rilasciata dal servizio specialistico competente (Neuropsichiatria Infantile, Centro di Nutrizione Clinica o altra struttura sanitaria pubblica). La documentazione dovrebbe indicare: • la necessità della somministrazione durante l'orario scolastico; • le modalità operative della procedura; • la frequenza e i tempi di esecuzione; • i materiali necessari; • le eventuali misure di prevenzione e gestione delle emergenze; • l'eventuale possibilità che la procedura sia svolta da personale non sanitario adeguatamente formato. 2) La scuola dovrà acquisire le indicazioni operative dell'ASL o del servizio sanitario che segue lo studente al fine di accertare: • il livello di complessità della procedura; • la presenza o meno di margini di discrezionalità clinica; • la necessità di personale sanitario dedicato; • l'eventuale possibilità di affidare l'intervento a personale scolastico adeguatamente formato. La valutazione circa la natura della prestazione non dovrebbe essere effettuata autonomamente dalla scuola, ma deve derivare dalle indicazioni del competente servizio sanitario. 3) Qualora il servizio sanitario ritenga che la procedura possa essere eseguita in sicurezza anche da personale non sanitario, il Dirigente scolastico può verificare l'eventuale disponibilità volontaria di personale docente o ATA. Tale disponibilità: • non può essere imposta; • deve essere espressa volontariamente; • presuppone un percorso di formazione teorico-pratica specifica organizzato dai competenti servizi sanitari. Solo all'esito della formazione e sulla base delle indicazioni operative fornite dalla ASL il personale potrà essere individuato per lo svolgimento dell'attività. L'eventuale impegno aggiuntivo potrà essere valorizzato nell'ambito degli istituti contrattuali previsti dal CCNL e della contrattazione integrativa di istituto. Qualora si riscontrasse assenza di personale disponibile o necessità di prestazione sanitaria specialistica e nessun dipendente scolastico manifesti disponibilità; la formazione non venga attivata, oppure il servizio sanitario ritenga che la procedura richieda competenze di natura infermieristica o sanitaria specialistica, il Dirigente scolastico dovrà richiedere formalmente l'intervento dei soggetti istituzionalmente competenti, attivando i raccordi con l'ASL e con l'Ente locale affinché sia assicurata l'assistenza necessaria alla frequenza scolastica. In tale ambito assumono rilievo il principio di integrazione socio-sanitaria, il Progetto Individuale di cui all'art. 14 della Legge n. 328/2000 e le disposizioni del D.Lgs. n. 66/2017 in materia di inclusione scolastica. L'esigenza assistenziale connessa alla PEG deve essere esaminata nell'ambito del GLO e adeguatamente riportata nel PEI. In particolare dovranno essere individuati: • i soggetti responsabili dell'intervento; • le modalità organizzative adottate; • i raccordi con i servizi sanitari; • le procedure da seguire in situazione ordinaria e in caso di emergenza; • le risorse professionali eventualmente necessarie per garantire la frequenza scolastica. La previsione dovrà trovare collocazione nella Sezione 9 del PEI relativa alle risorse professionali e agli interventi di assistenza e supporto alla persona. In conclusione, la nutrizione enterale mediante PEG costituisce un trattamento sanitario indispensabile alla frequenza scolastica dello studente. La scuola non può qualificare autonomamente tale attività come prestazione esclusivamente infermieristica né può imporne l'esecuzione al personale scolastico. È necessario acquisire una specifica certificazione del servizio sanitario competente che definisca le modalità operative, il livello di complessità dell'intervento e l'eventuale possibilità di esecuzione da parte di personale scolastico formato e volontariamente disponibile. Qualora ciò non sia possibile, oppure il servizio sanitario ritenga la procedura riservata a personale sanitario, il Dirigente scolastico dovrà attivare i necessari raccordi con ASL ed Ente locale affinché siano garantiti sia l'intervento assistenziale richiesto sia il pieno esercizio del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica dello studente, in coerenza con i principi sanciti dal D.Lgs. 66/2017.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Come detto in precedenti risposte, nel quadro normativo che regola la ricostruzione di carriera del personale ATA, il principio fondamentale è il riconoscimento di qualsiasi servizio prestato nelle scuole statali. Questo viene valutato per la sua effettiva durata, comprese le frazioni di anno, a patto che il rapporto di lavoro sia stato costituito direttamente con lo Stato e che sia stato regolarmente retribuito, così come previsto dall'art. 570 del D.Lgs 297/1994. A questa regola generale si affiancano alcune specifiche tutele e validità. In particolare, il servizio di ruolo come Assistente Amministrativo, rientra pienamente tra i servizi valutabili e, se correttamente recepito al SIDI, è utile ai fini del riconoscimento dei servizi (pre ruolo e ruolo) in caso di passaggio al profilo di Funzionario EQ -DSGA, secondo la normativa vigente (come nel caso in trattazione). In sintesi, per il personale ATA i principali servizi valutabili ai fini della ricostruzione di carriera sono: • servizi non di ruolo ATA prestati nelle scuole statali; • servizi non di ruolo ATA in scuole statali italiane e negli istituti di cultura all’estero con nomina MAE; • servizi di ruolo prestato dal personale statale ATA in carriera inferiore (nel nostro caso il servizio in qualità di assistente amministrativa a tempo indeterminato dal 01/09/2019, con integrale riconoscimento del servizio pre ruolo mediante Sentenza n. 90/2023 del Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro); • servizi non di ruolo prestati in qualità di docente ed educatore. Pertanto, appurata la validità di tutti i servizi elencati nel quesito, preme evidenziare che, nel caso in esame, trattasi di passaggio di ruolo da Assistente Amministrativa a funzionaria EQ con incarico di DSGA, assunta a seguito di procedura concorsuale ordinaria ex D.D. n. 3122/2024, a decorrere dal 01/09/2025. Come chiarito in molteplici occasioni dalle diverse Ragionerie Territoriali, nel caso di passaggio di ruolo (tenuto conto che la prima immissione in ruolo come Assistente Amministrativa è avvenuta in data antecedente l’a.s. 2023/2024) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1 lett. c), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (“all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, IMMESSO IN RUOLO a far data dall'anno scolastico 2023/ 2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.»), in quanto previsione riguardante esclusivamente il personale ATA ASSUNTO PER LA PRIMA VOLTA “a far data dall'anno scolastico 2023/ 2024”. La ricostruzione di passaggio andrà quindi elaborata tenendo conto delle anzianità e dei servizi riconosciuti nel profilo di Assistente Amministrativo (nel nostro caso, ruolo e pre ruolo integralmente valutato come da sentenza), applicandosi quindi l’istituto della cd. “temporizzazione” e, all’atto della conferma in ruolo, la ricostruzione di carriera con il consueto calcolo dei 4 anni +2/3 ai fini giuridici ed economici e l’accantonamento del 1/3 ai soli fini economici, riassorbibile al raggiungimento dell’anzianità complessiva di 18 anni. Infatti, a differenza delle ricostruzioni per prima immissione a cui il Sidi (aggiornato) applica la disciplina dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994, come novellato dall'art. 14 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con L. 103/2023, per i “passaggi di ruolo” (successivi ad una prima immissione avvenuta in data antecedente al 01/09/2023) la ricostruzione di carriera viene elaborata dal sistema con l’applicazione dell’istituto della temporizzazione, in prima battuta, e quindi mediante ricostruzione della carriera (4 anni+2/3, ai fini giuridici ed economici ,e l’accantonamento del 1/3 ai soli fini economici) applicando poi “il trattamento più favorevole al lavoratore”, in base alla originaria formulazione dell’art. 569 che, ancora oggi, trova attuazione nei confronti del personale assunto prima dell’a.s. 2023/2024. Si aggiunge che, in tema di passaggi di ruolo, recente giurisprudenza della Cassazione, ricordando l’istituto della cd. “Temporizzazione”, ha sentenziato quanto segue: - "... “In tema di ricostruzione di carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.). Sono conformi a legge i provvedimenti che, nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A. a seguito di concorso pubblico riservato definiscono, a domanda degli interessati, la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici con il riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988. Agli stessi interessati spetta la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.”, cui la Corte è giunta con la seguente motivazione: “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. “In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. “Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. “Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. “Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva ..." (cfr. Tribunale di Macerata, Sentenza n. 111/2023 del 19-04-2024) - "... Ancora, questo Tribunale (cfr. sentenza n. 9624) ha statuito che non vi sia "dubbio poi .. che in sede di nuovo inquadramento, deve trovare applicazione, tra i due sistemi alternativi alla c.d. temporizzazione (ex art. 6 DPR n. 345/1983) e della ricostruzione di carriera (ex art. 485 – 569 D.lgs. n. 297/1994), il trattamento più favorevole al lavoratore (v. anche art. 4, comma 13, DPR n. 399/1988)". " (cfr. Tribunale di Foggia, Sentenza n. 719/2024 del 08-02-2024) - "... in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25306/2007; Cass n. 22556/2013; Cass. n. 8489/2014), secondo cui l'art. 66 del c.c.n.l. 4/8/1995, richiamato dal successivo c.c.n.l. del 24/7/2003, non prevede affatto per il personal e A.T.A. che l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali debba avvenire sulla base dell'intera" anzianità maturata, ma si limita a richiamare solo il diverso e più generico concetto di "anzianità maturata"; si è inoltre evidenziato che tale possibilità non è prevista nemmeno dalle norme di legge richiamate dall'art. 66, comma 6, del c.c.n.l. L’art. 4 del d.P.R. 2/3/8/1988 n. 399 ha, infatti, stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del "reticolo retributivo", di cu i alla tabella A, allegato al decreto, e sulla base dell'anzianità; i commi 8 e 9 dell'art . 4 prevedono inoltre che "nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra io stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi (ndr. assegno ad personam), previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”. La disposizione contenuta nel successivo comma 13, secondo cui: "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dall'art. 3 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli " si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione; il meccanismo del comma 13 è infatti previsto ai "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla "ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato" […]. Si è dunque evidenziato che il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, si è inoltre rimarcato che a breve distanza dal c.c.n.l. 1995, era stato introdotto l'art. 569 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 […]. Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità affettiva. E' stato dunque ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica, tanto è vero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile. In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" previsto nelle circolari ministeriali e nelle quali si richiama quanto disposto dall'art. 4 del d.P.R. 399/88 (ed ancor prima dall'art. 6 del d.P.R. 345/83), non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi (ndr. in primis) il meccanismo della temporizzazione. ..." (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza del 03-04-2024) Tanto premesso, dall’esame del complesso normativo e giurisprudenziale sopra rappresentato, è ragionevole asserire, a nostro avviso, che per il caso in questione, trattandosi di passaggio in altro profilo professionale (e non prima immissione) nell’a.s. 2025/2026, si debba procedere come segue: - Inquadramento (provvisorio), all'atto del passaggio, con il metodo della temporizzazione. - Ricostruzione della carriera (alla conferma in ruolo) in base alla precedente formulazione dell’art. 569 del TU 297/1994, ovvero valutando il servizio pregresso (pre-ruolo e ruolo in carriera inferiore) nella misura dei 4 anni +2/3 ai fini giuridici ed economici e l’accantonamento del 1/3 ai soli fini economici, riassorbibile al raggiungimento dell’anzianità complessiva di 18 anni. - Applicazione del trattamento economico più favorevole (che potrebbe anche risultare quello derivante dalla “temporizzazione”). Si precisa infine che, in merito alla “convenienza” tra temporizzazione e ricostruzione, in data 25/07/2019, con deliberazione n. 4, la sezione centrale del controllo della Corte dei Conti ha ritenuto che, a prescindere dalla modalità del SIDI, debba essere la persona interessata a scegliere l’inquadramento che ritiene essere più favorevole Pertanto, nel caso in cui un dipendente presenti detta istanza, il relativo decreto deve essere integrato nelle premesse con l’indicazione della deliberazione della Corte dei Conti citata e con la dichiarazione di opzione del dipendente interessato.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
Il quesito tocca un profilo che la Nota MIM n. 3803/2026 ha reso di immediata attualità. Essa ha definito, nell'Allegato tecnico, i requisiti delle piattaforme per le attività collegiali a distanza. Da allora si è posto il problema di individuare chi sia legittimato a stabilire se le sedute si tengano in presenza o a distanza: il dirigente scolastico, in quanto presidente dell'organo, oppure il Collegio dei docenti, talora chiamato a deliberare in materia. La soluzione richiede di ricostruire il riparto di competenze tra i due soggetti sul piano ordinamentale, organizzativo-datoriale e contrattuale. Sul piano ordinamentale, il punto di partenza è l'articolo 7 del D.lgs. n. 297/1994. Il comma 1 attribuisce la presidenza del Collegio al dirigente scolastico. È quindi la stessa norma istitutiva dell'organo a radicare in capo al dirigente il potere di convocazione, che della presidenza è la manifestazione più immediata. La determinazione della forma della seduta, in presenza, a distanza o mista, fa parte dell'atto di convocazione. Il comma 2 del medesimo articolo individua le attribuzioni del Collegio con un'elencazione di carattere tassativo. Vi rientrano la programmazione dell'azione educativa, la valutazione periodica del suo andamento, l'adozione dei libri di testo, la promozione di iniziative di sperimentazione e di aggiornamento, la formulazione di proposte in materia di formazione delle classi e di orario, l'elezione dei propri rappresentanti. Sono competenze di natura tecnico-didattica e organizzativo-scolastica in senso stretto, e nessuna di esse riguarda il modo in cui l'organo si riunisce. Poiché l'elenco è chiuso, l'argomento è anzitutto testuale: il Collegio non dispone, tra le attribuzioni tipizzate dalla legge, del potere di stabilire se e come le sue sedute si tengano a distanza. Questa lettura trova conferma nell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. La norma riserva agli organi preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro. La scelta della forma in cui si tengono le attività collegiali è un atto organizzativo di questa natura, poiché incide sul luogo e sulle modalità della prestazione resa dal personale docente nell'ambito delle attività funzionali all'insegnamento. Appartiene dunque alla sfera datoriale del dirigente e resta estranea a quella del Collegio. Il quadro è completato dalla fonte contrattuale, da leggere alla luce della Nota MIM n. 3803/2026. Nel regolare la partecipazione a distanza alle attività collegiali, la Nota richiama la disciplina del lavoro agile. La prestazione resa dal docente che si collega a distanza a una seduta del Collegio o di un consiglio si colloca infatti nello schema dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 in quanto eseguita all'esterno dei locali dell'istituzione, senza una postazione fissa e con l'impiego di strumenti tecnologici. La materia ricade pertanto nell'articolo 11, comma 9, lettera b), punto b5), del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2022-2024. Tale disposizione riserva al confronto tra dirigente scolastico e parte sindacale la definizione dei criteri generali e delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto. Anche sotto questo profilo, la sede propria della regolazione non è una delibera collegiale, ma un distinto circuito di relazioni sindacali. In esso il Collegio non ha competenza decisoria e può al più formulare sollecitazioni o proposte, che il dirigente è libero di valutare. Ne discendono tre corollari. Il primo riguarda il valore di un'eventuale delibera del Collegio che stabilisca di tenere stabilmente a distanza le proprie sedute. Una simile delibera avrebbe valore di mero indirizzo e sarebbe priva di efficacia vincolante nei confronti del dirigente. Infatti, questi conserva in ogni momento la facoltà di convocare in presenza, in tutto o in parte, anche singole sedute. Può farlo, ad esempio, in ragione della rilevanza delle materie all'ordine del giorno o di esigenze legate alla complessità territoriale della scuola. Il secondo riguarda la posizione dei singoli docenti. La partecipazione a distanza non costituisce un diritto soggettivo del docente né una mera "modalità" neutra sul piano del rapporto di lavoro. Essendo ricondotta al lavoro agile, dipende anzitutto dalla scelta organizzativa del dirigente. Una volta ammessa, tale scelta richiede l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge n. 81/2017: l'accordo individuale (art. 19), l'informativa sui rischi (art. 22) – da integrare con quella sul trattamento dei dati personali – e la comunicazione obbligatoria (art. 23). Per le attività deliberative occorre inoltre impiegare piattaforme conformi ai requisiti dell'Allegato tecnico alla Nota. Lo strumento regolativo appropriato è un'integrazione al Regolamento d'istituto che fissa la cornice entro cui il dirigente esercita, di volta in volta, il potere di convocazione. Il terzo corollario riguarda il perimetro soggettivo delle conclusioni. Esse valgono per gli organi collegiali presieduti dal dirigente scolastico ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.lgs. n. 297/1994 nei quali si svolgono le attività di cui all'articolo 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021ovvero il Collegio dei docenti e i consigli di classe, interclasse e intersezione. In relazione a tali organi, spetta dunque al dirigente scolastico stabilire se e in quale misura le riunioni si tengano a distanza.
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Data di pubblicazione: 28/09/2026
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per il personale scolastico, può essere concessa solo in presenza di posti disponibili nel contingente massimo autorizzabile ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'O.M. n. 446/1997, pari al 25% dell'organico. Tale valutazione va fatta a livello provinciale e occorre pertanto attenersi a eventuali comunicazioni dell'USP, circa le classi di concorso (per il personale docente) e i profili professionali (per il personale ATA) per i quali vi sia capienza. In mancanza di comunicazioni contrarie da parte dell'USP, deve ritenersi che la trasformazione sia astrattamente concedibile; il dirigente scolastico, tuttavia, può rifiutarla, se ciò impatta negativamente sul regolare funzionamento didattico della scuola. L'articolo 1, comma 58 della legge n. 662/1996, infatti, come modificato dall'articolo 73, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008, prevede quanto segue: - la trasformazione "può" (e non "deve") essere concessa dall'amministrazione; - l'amministrazione può negare la trasformazione, qualora essa "comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa". In conclusione, nel caso di cui al presente quesito: - in primo luogo, occorre verificare che l'USP non abbia comunicato che per la classe di concorso al quale appartiene il docente non si sia già raggiunto il tetto del 25% dell'organico per i contratti a tempo parziale. In caso di incertezza, suggeriamo di chiedere all'USP informazioni al riguardo; se il tetto è stato già raggiunto a livello provinciale, il dirigente scolastico deve negare la trasformazione eccependo tale motivo; - anche se la trasformazione, in relazione al contingente provinciale, possa essere astrattamente concessa, il dirigente scolastico può negarla comunque, eccependo motivazioni di carattere organizzativo. In tal caso, si suggerisce al dirigente di valutare attentamente la ricaduta che la concessione del part-time avrebbe sull'organizzazione didattica, in modo da evitare qualunque pregiudizio, con particolare riferimento agli studenti ma anche nei confronti del personale docente, qualora la trasformazione comporti la necessità di modificazione dell'orario delle lezioni.
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