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    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Competenze del docente IRC in materia di educazione civica e partecipazione agli scrutini...
  • Si risponde di seguito ai quesiti formulati. Innanzitutto, è possibile che un docente, compreso l’insegnante di religione cattolica, venga incaricato dal dirigente scolastico di svolgere compiti organizzativi tra cui la presidenza del consiglio di classe, ex articolo 25, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, purché tale incarico sia conferito con atto formale del dirigente stesso. Operativamente: ogni delega di tal fatta deve risultare per iscritto, essere allegata al verbale di scrutinio e specificare i compiti assegnati, in modo da garantire chiarezza di competenze e responsabilità. Si ricorda per inciso che il dirigente può essere sostituito nella presidenza del consiglio di classe o da docente che ne fa parte, previa apposita delega, oppure da docente esterno all’organo collegiale solo in caso di assenza dal servizio del dirigente stesso. Ciò in virtù del fatto che la composizione del consiglio di classe – come di qualsiasi organo amministrativo – è tassativamente determinata dalla legge (nel caso specifico, dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 297/1994): pertanto, la partecipazione di un “esterno”, investito dell’apposita delega del dirigente, è consentita solo se quest’ultimo, che è tenuto a presiederlo, non è presente in servizio. Per quanto riguarda la possibilità che il docente di IRC impartisca l’insegnamento dell’educazione civica, si osserva poi quanto segue. Occorre prendere le mosse dall’articolo 2, commi 3 e seguenti della legge n. 92/2019: “3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. 4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. 5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. 6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.” Ciò significa che: - l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è connotato dalla contitolarità, ovvero dal fatto che deve essere affidato, nel primo ciclo di istruzione, a più docenti della classe o del consiglio di classe individuati alla luce del curricolo di istituto. Nel secondo ciclo di istruzione, per contro, è affidato in prima battuta al docente delle discipline giuridiche ed economiche. Sul punto, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate con D.M. n. 183/2024 precisano: “Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, se disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia. In caso contrario, in analogia a quanto previsto per il primo ciclo, l’insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti del consiglio di classe. In ogni caso, anche laddove la titolarità dell’insegnamento venga attribuita a un insegnante di materie giuridiche ed economiche, gli obiettivi di apprendimento vanno perseguiti attraverso la più ampia collaborazione tra tutti i docenti, valorizzando la trasversalità del curricolo. Ciò non preclude a tutte le altre discipline la possibilità di contribuire all’insegnamento dell’educazione civica […]”; - come meglio precisato nelle citate Linee guida, “ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno”; - ogni docente cui è affidato l’insegnamento trasversale dell’educazione civica concorre alla sua valutazione; - anche l’insegnamento della religione cattolica, al pari delle altre discipline, può in astratto concorrere, per gli alunni che si avvalgono dell’IRC, a comporre il curricolo dell’educazione civica. Tuttavia, ciò deve avvenire in condizioni di parità con gli studenti che non si avvalgono dell’IRC. In altri termini, poiché l’educazione civica è insegnamento curricolare che si svolge in orario scolastico e che ha una autonoma valutazione, non si può imporre a detti studenti la frequenza delle ore di IRC in cui si impartiscono contenuti afferenti al curricolo di educazione civica. Dato che l'insegnamento avviene trasversalmente durante le ore di lezione, l'apporto dell'insegnante di religione si realizza tipicamente durante la propria ora di lezione. Gli alunni che non si avvalgono dell'IRC, non essendo presenti in aula in quel momento, non ricevono l'insegnamento dell'educazione civica da quello specifico docente. Parimenti, risulta escluso che il docente di IRC impartisca l’insegnamento dell’educazione civica a chi non se ne avvale e può scegliere, nell’ora corrispondente, di fruire di attività alternative/studio individuale (con o senza assistenza di un docente)/uscita da scuola. Questi ultimi dovrebbero dunque ricevere il relativo insegnamento nell’ambito delle attività alternative. Perché ciò si realizzi è tuttavia necessario che: - l’istituzione scolastica abbia adottato un curricolo in cui determinati obiettivi di apprendimento dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica debbano essere conseguiti attraverso l’IRC/le attività alternative; - tutti gli studenti all’interno di una medesima classe fruiscano alternativamente o dell’IRC o delle attività alternative. Infatti, poiché – lo si ribadisce – l’educazione civica è insegnamento curricolare, non risulta possibile differenziarne il curricolo e la valutazione all’interno della medesima classe.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Docente impegnato in sostituzione e convocazione del Collegio docenti nella stessa giornata: quali obblighi prevalgono?
  • Occorre premettere che il caso in esame si colloca all'intersezione di due distinte discipline contrattuali: quella relativa all'orario di servizio del personale docente e quella attinente agli obblighi di partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale. L'articolo 44 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 disciplina le attività funzionali all'insegnamento, stabilendo al comma 1 che esse comprendono «tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi». Il comma 3, lettera a), qualifica espressamente la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti come attività obbligatoria di carattere collegiale, quantificata nel limite massimo di 40 ore annue. Tale limite costituisce un tetto, non già una soglia minima: l'obbligo di partecipazione permane per tutte le sedute convocate nell'ambito di detto monte ore, indipendentemente dalla gravosità della prestazione lavorativa svolta nella medesima giornata. L'articolo 28, comma 4, del CCNL 29/11/2007 – oggi confluito nell'impianto del CCNL 2019-2021 – prevede che le attività funzionali all'insegnamento a carattere collegiale siano programmate nel Piano Annuale delle Attività comunicato al Collegio medesimo ad inizio anno scolastico. Le convocazioni ivi previste assumono carattere di obbligatorietà, con la conseguenza che la partecipazione non è rimessa alla discrezionalità del singolo docente, bensì costituisce un adempimento doveroso scaturente dal rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. La circostanza che il docente abbia coperto, per esigenze di servizio, un turno continuativo di otto ore non costituisce, di per sé, causa di giustificazione dell'assenza alla seduta collegiale pomeridiana. Sul punto, occorre osservare quanto segue: - il CCNL non prevede alcuna esenzione automatica dagli obblighi collegiali in ragione della prestazione di ore eccedenti nella medesima giornata; - la stanchezza o il disagio fisico derivante dal turno prolungato non integrano una fattispecie di esonero normativamente tipizzata; - l'unica via percorribile per assentarsi legittimamente sarebbe stata la richiesta, preventiva o comunque tempestiva, di un permesso breve ai sensi dell'articolo 16 del CCNL 29/11/2007, subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio da parte del dirigente scolastico, con obbligo di recupero entro due mesi in attività fungibili. In assenza di tale richiesta e della relativa concessione da parte del dirigente l'assenza alla seduta del Collegio dei docenti deve essere qualificata come assenza ingiustificata. La decurtazione economica conseguente all'assenza ingiustificata non può riferirsi all'intera giornata lavorativa, bensì esclusivamente alle ore per le quali la seduta collegiale era stata convocata. Il provvedimento di decurtazione va poi trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti di competenza, con indicazione delle ore di assenza ingiustificata riferite alla sola seduta collegiale. Pertanto, venendo a sintesi, il docente che abbia prestato un turno continuativo per sostituzione di collega assente non è per ciò solo esonerato dall'obbligo di partecipare al collegio dei docenti convocato nel pomeriggio del medesimo giorno. La legittima astensione avrebbe richiesto una formale richiesta di permesso breve, preventivamente autorizzata dal dirigente. In difetto, il DS è tenuto ad adottare il provvedimento di assenza ingiustificata, a disporre la corrispondente decurtazione retributiva e, ricorrendone i presupposti, ad avviare il procedimento disciplinare secondo le forme previste dalla normativa contrattuale e legislativa vigente

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Ingresso anticipato del docente per attività progettuali: ha diritto al recupero delle ore?
  • La questione sottoposta all’attenzione della redazione attiene alla spettanza, in capo al docente di scuola dell'infanzia, del recupero compensativo delle ore prestate in anticipo rispetto all'orario standard di ingresso in servizio in ragione dello svolgimento di attività progettuali. Nel silenzio del quesito circa la natura retributiva di tali prestazioni e considerato il contesto descritto – attività e progetti di natura specifica, estranei alla ordinaria programmazione didattica – si assume come ipotesi di lavoro che le ore in questione siano remunerate attraverso il FIS, configurandosi pertanto come prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo, compensate in via accessoria nell'ambito della contrattazione integrativa di istituto. Su tale presupposto, la risposta al quesito è negativa: il docente non ha diritto al recupero compensativo delle ore prestate per le ragioni di seguito esposte. L'articolo 43, comma 5, del CCNL comparto “Istruzione e ricerca” 2019-2021 stabilisce che l'attività di insegnamento nella scuola dell'infanzia si svolge in 25 ore settimanali, distribuite su non meno di cinque giornate. Tale monte orario costituisce il perimetro dell'obbligo contrattuale ordinario del docente, entro il quale si esaurisce la prestazione dovuta a fronte della retribuzione tabellare. Il comma 4 del medesimo articolo disciplina le attività funzionali all'insegnamento, prevedendo che gli obblighi di lavoro del personale docente siano articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento, il cui svolgimento è pianificato dal dirigente scolastico nel Piano Annuale delle Attività, comunicato dal dirigente al collegio dei docenti. Il comma 12, invece, introduce la categoria distinta del potenziamento dell'offerta formativa che comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal PTOF, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici. La norma dispone espressamente che tali attività siano retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario ordinario di insegnamento. Il combinato disposto di tali norme delinea con chiarezza una tripartizione degli obblighi del docente: - orario ordinario di insegnamento (25 ore settimanali); - attività funzionali all'insegnamento, rientranti nell'obbligo contrattuale; - attività aggiuntive eccedenti, remunerate separatamente attraverso il FIS. Queste ultime attività rientrano nella categoria delle prestazioni aggiuntive volontarie, disciplinate dalla contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'articolo 22 del suddetto CCNL che individua tra le materie di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica proprio i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di retribuzione accessoria. Tali attività si caratterizzano per i seguenti elementi qualificanti: - sono eccedenti rispetto all'orario d'obbligo ordinario; - hanno natura volontaria, richiedendo la disponibilità del docente; • sono preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico; • trovano la loro integrale contropartita economica nel compenso accessorio riconosciuto a valere sul FIS, definito in sede di contrattazione integrativa di istituto. Il primo e più immediato ostacolo al riconoscimento del recupero compensativo risiede nel principio di unicità della contropartita: una prestazione lavorativa non può essere compensata due volte, né in forma economica né in forma di riposo compensativo senza che tale duplicazione trovi esplicito fondamento normativo o contrattuale. Le ore prestate anticipatamente nell'ambito di attività progettuali remunerate dal FIS trovano la propria satisfattiva ed esclusiva contropartita nel compenso accessorio riconosciuto. Non residua, pertanto, alcun credito orario in favore del docente suscettibile di essere recuperato sull'orario ordinario di servizio. Diversamente ragionando, si perverrebbe alla inammissibile conclusione che il docente percepisca un compenso per la prestazione aggiuntiva e, contestualmente, riduca il proprio orario ordinario mediante il recupero delle medesime ore, con evidente e ingiustificato vantaggio duplicativo. Anche a voler prescindere dal profilo della remunerazione, sussiste un ulteriore e autonomo ostacolo di natura strutturale vale a dire il principio di fungibilità delle prestazioni secondo il quale il recupero compensativo è ammissibile esclusivamente tra prestazioni della medesima natura giuridica e contrattuale. Infatti, l'istituto del recupero opera, per sua natura, all'interno del medesimo regime contrattuale: un'assenza o un ritardo sull'orario ordinario si compensa nell'ambito dell'orario ordinario; un'ora di attività funzionale non prestata si recupera nell'ambito delle attività funzionali. Non è viceversa giuridicamente possibile né contrattualmente previsto compensare ore appartenenti a regimi distinti e eterogenei quali sono l'orario ordinario di servizio e le attività aggiuntive progettuali. Le due tipologie di prestazione si collocano su piani contrattuali non intercambiabili: l'orario ordinario è disciplinato, come sopra riportato, dall'articolo 43 del CCNL ed è corrisposto mediante retribuzione tabellare; le attività aggiuntive sono disciplinate dalla contrattazione integrativa di istituto ed è corrisposto mediante retribuzione accessoria a valere sul FIS. Operare una compensazione tra le due categorie significherebbe alterare surrettiziamente l'equilibrio contrattuale definito dalle parti in sede di negoziazione, in assenza di qualsiasi previsione normativa che lo consenta.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Errata computazione del servizio pre-ruolo nella piattaforma SIDI per una docente neo-immessa in ruolo...
  • Nel quesito che si riscontra non è stata precisata la decorrenza della nomina in ruolo per concorso ma è stata indicata solo la data della conferma in ruolo dal 01/09/2023. Ad ogni buon conto si precisa quanto segue: 1) Qualora la decorrenza della seconda nomina abbia decorrenza dal 01/09/2022 con conferma in ruolo dal 01/09/2023, l’operato del SIDI che valuta il servizio non di ruolo secondo quanto previsto dall’art. 485 del Decreto legislativo 297/1994 è corretto, in quanto la nuova normativa si applica al personale immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024; 2) Contrariamente se il docente è stato immesso in ruolo dal 01/09/2023, con conferma in ruolo dal 01/09/2023 (in quanto ritenuto valido l’anno di formazione e di prova svolto a seguito della nomina con riserva) il servizio dovrebbe essere riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici per i periodi effettivamente prestato così come previsto dalla legge 103/2023. E’, infine, opportuno precisare che in tutti i casi che la nomina con riserva deve essere stata annullata per rinuncia, come pare essere nella situazione rappresentata.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Affidamento dell'incarico al medico competente su MEPA e superamento dell’importo contrattuale: gestione del CIG...
  • Nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di servizi, in particolare quelli relativi alla sorveglianza sanitaria e alle visite del medico competente, la determinazione delle prestazioni è per sua natura legata a variabili non sempre rigorosamente prevedibili (es. turnover del personale, visite straordinarie richieste dai lavoratori, visite di rientro da malattia). Nel caso in esame, il superamento del numero di visite inizialmente stimate ha determinato uno scostamento tra l'importo contrattuale originario (riflesso nel CIG iniziale) e l'importo effettivo delle prestazioni erogate. Tale scostamento, tuttavia, non può essere sanato con la sola correzione del CIG, ma richiede l'attivazione dell’istituto della modifica contrattuale, previsto dalla norma. La problematica esposta nel quesito potrebbe quindi trovare risposta nell’ art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), comma 1 lett c), del D.Lgs 36/2023 che prevede la possibilità di modificare un contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui occorra procedere con “[…] varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante” (come appunto parrebbe nel caso in trattazione) . Come detto in precedenti risposte, l’art. 120, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ha riscritto la disciplina relativa alla modifica del contratto già prevista nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. A tal proposito, va sottolineato che, in riferimento alla questione delle modifiche o varianti “sostanziali”, la direttiva 2014/24/UE (che ha riformato il settore degli appalti pubblici nei settori ordinari), utilizza una terminologia piuttosto generica consentendo le modifiche che non alterano “la natura generale del contratto”. In tal senso, l’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) ha ridefinito le ipotesi per cui è possibile modificare un contratto pubblico d’appalto durante la sua esecuzione, stabilendone le modalità ed i limiti. In base al successivo comma 3, i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previsto dal citato comma 1, senza necessità di una nuova procedura - a condizione che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto “e l’operazione economica sottesa” possano ritenersi inalterate - se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14 (ndr. soglie comunitarie); b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche. A seguire, il comma 8 dispone che il contratto possa essere modificato secondo le previsioni di cui all’articolo 9 del Codice il quale, a sua volta, prevede che, nell’ambito delle risorse individuate, la rinegoziazione si limiti al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. L’eventuale modifica, comunque, deve rispettare le clausole di rinegoziazione previste nel contratto stesso. Qualora il contratto non preveda clausole di rinegoziazione, la parte interessata (nel nostro caso la Scuola) deve avanzare tempestivamente una richiesta di rinegoziazione al fornitore. Il RUP, entro un termine massimo di tre mesi, è tenuto a provvedere alla formulazione di una proposta per un nuovo accordo. Tanto premesso, per dare concreta risposta al quesito, riteniamo possibile la modifica del contratto stipulato “senza una nuova procedura di affidamento” - ai sensi ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/23 co. 1 lett. c) - formalizzando al medico competente una richiesta di rinegoziazione (che, nel nostro caso, riguarderebbe la l’aumento del numero di visite rispetto a quanto inizialmente previsto nella trattativa) e, a seguire, la proposta per un nuovo accordo. Come detto, la proposta non dovrà alterare la struttura del contratto e l’operazione economica correlata, ovvero la modifica non dovrà comportare il superamento dei valori indicati al citato comma 3 (ipotesi che potrebbe non riguardare il nostro caso). Una volta sottoscritto (da ambo le parti) l’accordo di rinegoziazione, tale atto diventerà parte integrante e sostanziale del contratto iniziale. Tale sequenza documentale giustificherà la differenza e consentirà l'allineamento degli importi inizialmente previsti/contrattualizzati con la somma che poi sarà fatturata. Per quanto concerne la conseguente modifica dei CIG per della Trattativa MEPA, si rappresenta che la procedura varia a seconda del tipo di scheda ANAC utilizzata per la fase di affidamento: AD5 per appalti inferiori ai 5000 euro, ovvero AD3 per appalti pari o superiori a 5000 euro. Nel caso di affidamento diretto inferiore ai 5000 euro (scheda AD5), l’iter è il seguente: - nel cruscotto del portale AcquistinretePa accedere alla sezione “I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto” - Individuare la trattativa MEPA di interesse e rientravi con la funzione di RUP - Accedere all’ANACForm e selezionare “Scelta Scheda ANAC” - Appare, in un banner grigio, la scheda ANAC (AD5) del CIG acquisito che risulta nello stato di “Trasmessa”. Cliccandovi sopra si attiva nuovamente il soprastante menu a tendina per la selezione della tipologia di scheda di interesse - Selezionare quindi la scheda CM2 “Scheda di comunicazione modifica dati della procedura per appalti sotto i 5K euro” e compilare i campi obbligatori con le informazioni per la modifica. Tale modifica è analogamente prevista nel caso in cui il CIG (< 5000 euro) sia stato acquisito attraverso la PCP. - Una volta confermata la scheda di modifica, trasmettere il flusso informativo alla PCP attraverso la funzione “Comunica con PCP”. Nel caso di affidamento diretto pari o superiore ai 5000 euro (scheda AD3), occorre procedere come segue: - nel cruscotto del portale AcquistinretePa accedere alla sezione “I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto” - Individuare la Trattativa MEPA di interesse e rientravi con la funzione di RUP - Accedere all’ANACForm e selezionare “Scelta Scheda ANAC” - Appare, in un banner grigio, la scheda ANAC (AD3) del CIG acquisito che risulta nello stato di “Trasmessa”. Cliccandovi sopra si attiva nuovamente il soprastante menu a tendina per la selezione della tipologia di scheda di interesse. - Prima selezionare la Scheda SC1 – Sottoscrizione del contratto – e compilare detta scheda con i dati richiesti e, quindi, salvare - Una volta confermata la scheda di sottoscrizione del contratto, trasmettere il flusso informativo alla PCP attraverso la funzione “Comunica con PCP”. - Una volta che anche la scheda SC1 risulterà nello stato di “Trasmessa”, cliccandovi sopra si attiva nuovamente il soprastante menu a tendina per la selezione della tipologia di scheda di interesse - Selezionare quindi la scheda la Scheda M2- Modifica contrattuale sottosoglia, generale e settoriale., compilare detta scheda con i dati richiesti, l’importo esatto dell’affidamento e quindi salvare. - Una volta confermata la scheda di modifica contrattuale, trasmettere il flusso informativo alla PCP attraverso la funzione “Comunica con PCP”.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Congedo biennale legge 104 e accesso alla pensione (APE sociale e lavoratori precoci): dubbi su obbligo di rientro in servizio e preavviso...
  • Alla luce della normativa vigente e delle indicazioni contenute nella circolare MIM del 25 settembre 2025 prot. n. 205851, non emerge un obbligo di rientro in servizio dei collaboratori scolastici almeno quattro mesi prima della cessazione dal servizio prevista per il 01.09.2026, al solo fine di evitare eventuali richieste di indennità sostitutiva del preavviso. Infatti, i dipendenti: - risultano attualmente in congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001; - hanno già ottenuto da parte dell’INPS il riconoscimento positivo rispettivamente dell’APE Sociale e della pensione anticipata per lavoratori precoci; - cessano dal servizio nell’ambito di una procedura disciplinata da normativa speciale. La citata circolare ministeriale, nel paragrafo dedicato ad “APE sociale – pensione anticipata lavoratori precoci”, prevede espressamente che il personale interessato, una volta ottenuto il riconoscimento INPS, possa presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 31 agosto 2026, senza introdurre alcun obbligo di preventiva ripresa del servizio. Quanto agli adempimenti dell'Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico dovrà prendere atto della cessazione dal servizio con decorrenza 01.09.2026; disporre contestualmente la cessazione del congedo straordinario al 31.08.2026, quale effetto automatico della cessazione del rapporto di lavoro. Può risultare opportuno specificare nel relativo decreto che: “Il congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 cessa automaticamente in data 31.08.2026 per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 01.09.2026.”

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Delega al ritiro dell’alunno in caso di affido esclusivo o rafforzato ad un solo genitore...
  • Si deve sempre premettere che, dal punto di vista dell'istituzione scolastica, la questione non dovrebbe essere risolta in astratto, ma mediante l'esame del titolo giudiziale. In particolare, su impulso del genitore affidatario (che è onerato di prospettare eventuali limitazioni delle prerogative dell’altro), occorre verificare se il provvedimento dell’autorità giudiziaria preveda limitazioni specifiche ai poteri dell'altro genitore e se sia stata disposta una compressione o una decadenza, anche parziale, della responsabilità genitoriale. Ciò premesso, in linea di principio, anche quando il giudice dispone un affidamento esclusivo o un affidamento "rafforzato" ad un genitore, non è detto che l'altro perda la responsabilità genitoriale. L'art. 337-quater c.c. prevede infatti che il genitore affidatario eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle decisioni ordinarie, mentre l'altro conserva il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio e mantiene, salvo diversa disposizione del giudice, la titolarità della responsabilità genitoriale. In tale situazione, il ritiro da scuola e l'individuazione di una persona delegata al ritiro tendono normalmente ad essere qualificati come atti di ordinaria gestione della quotidianità del minore. Pertanto, in assenza di specifiche limitazioni contenute nel provvedimento giudiziale, vi sono argomenti per ritenere che il genitore conservi la facoltà di autorizzare una persona di fiducia al ritiro del figlio nei periodi in cui il minore si trovi legittimamente sotto la sua responsabilità. Sotto il profilo civilistico, una cosa è il potere decisionale sull'istruzione e sull'educazione, altra cosa è la gestione materiale dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore. Se il Tribunale attribuisce ad un genitore il potere esclusivo di assumere decisioni in materia scolastica, normalmente si riferisce a scelte quali l’iscrizione ad una scuola; il cambio di istituto; la scelta dell'indirizzo di studi; il sostegno didattico; ecc. Diversa è la questione del ritiro del minore all'uscita. Se il genitore non affidatario conserva il diritto di frequentazione e i tempi di permanenza con il figlio stabiliti dal giudice, appare difficile sostenere che non possa presentarsi personalmente a scuola per prenderlo o, in alternativa, incaricare una persona di fiducia di farlo al suo posto. In effetti, il potere di delegare un terzo al ritiro sembra più collegato all'esercizio del diritto-dovere di cura del minore durante il periodo di permanenza con quel genitore che non ad una decisione sull'istruzione o sull’educazione. Infine, nell’interpretazione dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, si ritiene che debba tendenzialmente escludersi l’applicazione di criteri analogici o estensivi.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Assenza per visita medica del docente a tempo indeterminato: è soggetta alla ritenuta dell'art. 71 del DL 112/2008?
  • Come è noto, il personale docente non dispone di appositi permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, riservati dall'articolo 69 del CCNL 18/01/2024 al solo personale ATA. Per le stesse esigenze, il personale docente, ove non fruisca di altri permessi (motivi personali, permessi brevi ecc.) può fruire di un giorno di assenza per malattia (articolo 55-septies, comma 5-ter d.lgs. 165/2001). Dall'imputazione a malattia, con la conseguenza dell'assenza per l'intera giornata, seguono gli effetti consueti, sia per quanto riguarda il periodo di comporto, sia per quanto riguarda il trattamento economico spettante, compresa la decurtazione del compenso accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia. L'articolo 71, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008, infatti, non prevede alcuna eccezione nei casi in l'assenza per malattia sia dovuta a visite ed esami specialistici. Il successivo comma 4, tuttavia, lascia alla contrattazione collettiva la definizione dei termini e delle modalità di fruizione di permessi orari. Ciò non è però avvenuto, come sopra ricordato, per il personale docente ma solo per il personale ATA. La vigente disciplina di cui all'articolo 69 CCNL dei permessi concessi al personale ATA fornisce una conferma della nostra posizione. Infatti, da una parte il comma 3, lettera b) di tale articolo esclude l'applicazione della ritenuta per detti permessi; dall'altra, però, il successivo comma 6 prevede invece proprio la decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza, qualora i permessi orari siano fruiti per l'intera giornata. Il comma 4, inoltre, prevede che ogni sei ore di permesso si computi un giorno nel periodo di comporto. Le clausole del CCNL, definendo le modalità di fruizione dei permessi spettanti al personale ATA, hanno pertanto dovuto adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 71 D.L. 112/2008, essendo queste norme imperative non derogabili ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Il CCNL ha quindi potuto prevedere l'esenzione dalla trattenuta del compenso accessorio solo se l'assenza non sia per l'intera giornata; in caso contrario, la trattenuta va effettuata e il CCNL non potrebbe derogarvi. In conclusione, l'assenza per malattia derivante dall'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici comporta sempre l'applicazione, al personale docente, della ritenuta di cui all'articolo 71, comma 1 D.L. 112/2008. Restano ferme solo le eccezioni previste per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Docenti IRC e riconoscimento del servizio pre-ruolo: effetti della Legge n. 103/2023 sul trattamento giuridico ed economico...
  • I docenti di religione cattolica a tempo determinato sulla base di una specifica normativa (art.53 ultimo comma della legge 312/1980 e dell’art. 3 commi 6 e 7 del D.P.R. 399/1988) qualora maturino i requisiti previsti (almeno un quadriennio di incarichi, possesso di uno dei titoli di studio previsti dal D.P.R. 751/1985 e/o D.P.R. 175/2012 ed abbiano l’orario previsto) hanno diritto alla valutazione dei servizi secondo la normativa prevista per i docenti a tempo indeterminato. Dal momento che la legge 103/2023 ha modificato l’art. 485 del decreto legislativo 297/1994 nella parte relativa alla misura del riconoscimento dei servizi, si ritiene che la nuova modalità di valutazione sia applicabile ogni qualvolta e per tutto il personale per il quale si procede alla valutazione dei servizi. Tanto premesso si ritiene che anche per i docenti di religione a tempo determinato, al momento che maturino il diritto alla valutazione dei servizi, sia applicabile la legge 103/2023 con il riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici di tutto il servizio effettivamente prestato come docente di religione a tempo determinato e con uno dei prescritti titoli di studio.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Disdetta inviata via PEC e prosecuzione della fatturazione: come tutelarsi nei confronti dell’operatore telefonico?
  • Il fenomeno delle "fatture fittizie" dopo il recesso è purtroppo un classico disservizio dei grandi operatori telefonici. Tuttavia, dal momento che la PEC ha valore legale di raccomandata A/R, la disdetta inviata dall’Istituto è valida, a tutti gli effetti, a partire dai 30 giorni successivi la ricezione da parte di TIM. Forniamo di seguito alcune indicazioni operative e i passi da seguire per ottenere la definitiva cessazione della fatturazione e il rimborso da TIM, alla luce del fatto che la disdetta è stata inviata via PEC (e protocollata) e (come riteniamo) sono già decorsi i 30 giorni dalla ricezione da parte del gestore telefonico. • Riteniamo innanzi tutto opportuno chiarire che l’Istituto è legittimato a rifiutare/ non pagare le fatturazioni riferite a periodi successivi i 30 giorni dall’invio della PEC, in quanto, avendo prova certa della ricezione/consegna della disdetta, la scuola non può essere considerata morosa, bensì è la TIM che sta fatturando un servizio non fruito e non dovuto. • SI consiglia di non aprire pratiche solo attraverso il 187, numero gratuito di TIM dedicato all'assistenza per la linea fissa, poiché talvolta accade che delle richieste inviate tramite call center non venga lasciata traccia utile allo scopo. • Inviare una PEC di contestazione a TIM utilizzando il seguente schema: - Oggetto: Contestazione fatture n. ________ del ______ - Utenza n. _________ - Contenuto: Specificare che il contratto è stato regolarmente disdetto in data xxx tramite PEC (allegando la ricevuta di consegna e il numero di protocollo) e che il servizio è passato ad altro operatore. Chiedere quindi lo storno immediato delle fatture emesse erroneamente e l'emissione di una nota di credito a saldo zero. Avvisare in ultimo il gestore che, in mancanza di riscontro entro 30 giorni, l’Istituto procederà a presentare formale reclamo all’Autorità competente e ad attivare le azioni giudiziali e di recupero tramite l’Avvocatura dello Stato. • Qualora entro 30 giorni dalla contestazione TIM non rispondesse o rifiutasse di stornare le fatture, è possibile inviare segnalazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) avvalendosi della piattaforma (gratuita) ConciliaWeb. Per fruire di tale servizio occorre: - Accedere tramite SPID o CIE sul sito conciliaweb.agcom.it. - Avviare un'istanza per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (Formulario UG) contro TIM, allegando la PEC di disdetta iniziale, le fatture contestate e la PEC relativa al reclamo inviato. Innanzi al Corecom, TIM sarà costretta a dialogare con un mediatore dell'Autorità. Solitamente, in presenza di disdetta inviata tramite PEC protocollata, l'operatore telefonico annulla immediatamente il debito per evitare sanzioni e ulteriori spese di gestione. E possibile inoltre richiedere un indennizzo per mancata o ritardata cessazione del servizio (pari a circa 2,50 € per ogni giorno di ritardo dalla data in cui il contratto doveva essere chiuso). • Coinvolgere contestualmente l’Avvocatura dello Stato per valutare una eventuale azione giudiziale o il recupero coattivo delle maggiori somme eventualmente pagate e per chiedere, se del caso, il risarcimento dei danni arrecati dalla persistente fatturazione.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Docente di musica potenzialmente assente agli esami: criteri di sostituzione e pianificazione della commissione...
  • Quando si rende necessaria la sostituzione di un docente nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, trova applicazione l’art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017, in base al quale “I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica”. Nulla si dice circa la durata della sostituzione che è pertanto ragionevole ritenere correlata – come accade solitamente – alla sola durata dell’assenza. Né l’assenza alla riunione preliminare della commissione impone di sostituire il docente per l’intera durata degli esami: una volta terminato l’impedimento, egli riprenderà servizio svolgendo gli esami per la loro durata residua. Occorrerà, comunque, aver cura di acquisire agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità che i commissari rilasciano nel corso di detta riunione. Si precisa inoltre che: - alla luce della disposizione citata, la commissione e le sottocommissioni operano come collegi perfetti; - la sostituzione deve avvenire con “docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”, senza richiedere che il sostituto appartenga necessariamente al segmento di istruzione della scuola secondaria di primo grado. Ciò significa che il Presidente della commissione dovrà disporre la sostituzione del docente assente ricorrendo nell’ordine, all’interno dell’istituzione scolastica: 1. a docente che impartisce la medesima disciplina; 2. in subordine, a docente che ha l’abilitazione per impartire detto insegnamento; 3. solo in assenza di personale dotato dei requisiti fin qui illustrati, a docente che ha il titolo di studio per farlo, a prescindere – lo si ribadisce – dal segmento di istruzione in cui presta servizio. Se la sostituzione riguarda l’intera durata dell’esame, si può procedere alla sostituzione mediante docente che – nel rispetto delle priorità sopra indicate – fa già parte della commissione. Se la sostituzione riguarda solo parte dell’esame, invece, proprio in ossequio al principio della collegialità perfetta, il docente dovrà essere sostituito con un esterno alla commissione. Premesso tutto questo, il Presidente deve sempre disporre la sostituzione del docente con altro in servizio nell’istituzione scolastica, seguendo l’ordine di priorità indicato, senza poter far ricorso a una nomina da graduatoria di istituto. Per il docente individuato, l’incarico è del resto obbligatorio e non può essere rifiutato, alla luce non soltanto del disposto dell’art. 4, c. 7 del D.M. n. 741/2017 ma anche di quanto statuito dall’art. 44, c. 3, lettera c) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: […] c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”, senza che rilevi il monte ore impegnato in detti adempimenti. L’assenza alla riunione della commissione o la mancata partecipazione ai lavori delle sottocommissioni da parte del sostituto sarà dunque passibile di procedimento disciplinare. Riassumendo, nel caso di specie: - se la docente sarà assente già dalla riunione preliminare e per tutta la durata dell’esame, sarà sostituita dal collega che impartisce la medesima disciplina anche se già impegnato nello svolgimento dell’esame; - se la docente sarà assente solo per parte della durata dell’esame (non importa, in tal caso, se già a partire dalla riunione preliminare della Commissione o in un momento successivo), è necessario – per quanto sopra riportato – sostituirla con personale in servizio non impegnato nello svolgimento dell’esame nel rispetto dei criteri di priorità sopra delineati.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Criteri di formazione delle classi e assegnazione dei docenti: competenze del DS e ruolo del Collegio e del Consiglio d’Istituto...
  • Secondo la disciplina vigente (D.lgs. 297/1994, art. 10, comma 4), il consiglio d'istituto è l'organo che indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti alle stesse, mentre il collegio dei docenti formula le proposte operative per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti, tenendo conto dei criteri del consiglio. In pratica, l'iter corretto è il seguente: il consiglio d'Istituto indica i criteri su proposta del dirigente scolastico; il collegio dei docenti formula proposte in conformità a tali criteri; quindi il dirigente adotta gli atti gestionali (formazione classi, assegnazione cattedre) sulla base dei criteri e delle proposte raccolte. Il dirigente scolastico ha quindi il dovere operativo di promuovere e di attivare l'iter collegiale (presentare la proposta di criteri che ritiene più opportuni al consiglio d'Istituto e acquisire le eventuali proposte del collegio dei docenti) prima di assumere l'atto finale di formazione delle classi e di assegnazione dei docenti. I criteri indicati dal Consiglio d'Istituto non vincolano in senso assoluto l'operato del dirigente scolastico: essi costituiscono la base normativa e partecipata su cui il dirigente deve fondare le proprie scelte, ma la giurisprudenza ha riconosciuto al dirigente la possibilità di discostarsene se ricorrono motivate ragioni organizzative e didattiche. In ogni caso, ogni scostamento deve essere adeguatamente e documentatamente motivato nell'atto amministrativo (motivazione specifica e puntuale), pena il possibile annullamento giurisdizionale del provvedimento per insussistenza o carenza di motivazione. Non è previsto dalla norma un obbligo annuale di adozione dei criteri. È il dirigente scolastico che valuta l’applicabilità dei criteri esistenti e l’eventualità o la necessità di un loro aggiornamento. Mentre per quanto riguarda il parere del collegio docenti è possibile che tra i vari adempimenti delle riunioni di inizio anno scolastico si richieda anche al collegio se ha nuove proposte o se sarà sufficiente tenere conto di quelle già precedentemente espresse, con relativa annotazione a verbale.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Ricreazione all’aperto in un'area promiscua con parcheggio: valutazione dei rischi e responsabilità del DS...
  • Si ritiene che il dirigente scolastico abbia operato correttamente, oltre che prudentemente, quando ha inibito l’utilizzo del cortile quale area in cui far svolgere la ricreazione agli studenti. Il cortile, infatti, non risulta essere area assegnata all’istituzione scolastica e far svolgere la ricreazione agli studenti in un’area non di pertinenza della scuola espone l’istituzione scolastica a oggettivi rischi, considerato che non si ritiene che possa essere considerata attiva la copertura assicurativa, indipendentemente dagli accorgimenti organizzativi che possono essere, comunque, disposti per assicurare il livello più alto di sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/2008 e della Legge 23/1996. Si consiglia di interloquire con l’ente locale proprietario dell’edificio scolastico al fine di valutare la possibilità di includere anche il cortile, debitamente delimitato, nelle pertinenze dell’istituzione scolastica e, quindi, di rivedere il contratto esistente tra l’ente locale e il privato proprietario sia degli spazi assegnati alla scuola sia del cortile. Questo al fine di rendere l’utilizzo di tutti gli spazi coerente con le previsioni della L. 23/1996, del D. lgs. 81/2008 e dell’art. 39 del D.I. 129/2018 e, conseguentemente, gestibili le connesse responsabilità incombenti sul dirigente scolastico.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Responsabilità dei docenti accompagnatori in caso di suddivisione degli studenti durante le uscite didattiche in fiera...
  • La fattispecie prospettata configura un’elevata criticità sul piano della culpa in vigilando, con specifico riferimento al principio della continuità e della contemporaneità della vigilanza sugli alunni. Ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile, il personale docente è gravato da una presunzione di responsabilità per i danni cagionati dagli studenti nel tempo in cui sono sottoposti alla sua vigilanza, obbligo che permane immutato per l'intera durata dell'uscita didattica o del viaggio di istruzione. Ne consegue che l'attribuzione della responsabilità esclusiva in capo a un unico docente, a fronte di una frammentazione della classe in molteplici gruppi dislocati in spazi non coesistenti o all'esterno del padiglione, risulti giuridicamente insostenibile, poiché l'istituzione scolastica ha il dovere di approntare misure organizzative idonee a prevenire situazioni di oggettiva impossibilità di controllo. Sotto il profilo regolamentare, si ritiene opportuno e preferibile procedere a un'integrazione strutturale del Regolamento d'Istituto, specificamente nella sezione dedicata ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, in luogo della redazione di un regolamento ad hoc. Tale opzione garantisce maggiore trasparenza ed evita la frammentazione derivante da disposizioni per singoli eventi. L'integrazione dovrà statuire l'obbligo di rimodulare il rapporto numerico tra docenti e studenti in presenza di manifestazioni complesse, prevedendo che la scomposizione della classe in più nuclei funzionali sia subordinata alla contestuale assegnazione di un numero congruo di accompagnatori, fatte salve le specifiche deroghe per gli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, qualora debitamente previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In merito all'esistenza di modelli predefiniti, si precisa che non sussiste un format ministeriale vincolante, in virtù dell'autonomia organizzativa e regolamentare riconosciuta alle istituzioni scolastiche. Un'efficace integrazione del testo regolamentare deve tuttavia recare elementi essenziali quali la tipizzazione degli eventi espositivi complessi, la ridefinizione dei rapporti di vigilanza in base al numero di sottogruppi e l'estensione del Patto di Corresponsabilità per l'autorizzazione preventiva da parte delle famiglie. Il testo dovrà inoltre disciplinare i protocolli di sicurezza interni, quali la mappatura dei docenti nelle diverse aree, la determinazione di punti di raccolta a cadenza oraria e l'uso dei dispositivi di comunicazione mobile, sancendo altresì il divieto assoluto di spostamento verso le aree perimetrali esterne in assenza di presidio diretto da parte del personale preposto.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Cessazione dal servizio per inabilità del docente: spetta l’indennità sostitutiva del preavviso?
  • Si presume che il quesito faccia riferimento al caso di un docente dichiarato inidoneo in modo permanente e assoluto, ovvero per il quale non sia possibile l'utilizzazione in altri compiti. L'articolo 17, comma 4, del CCNL 29/11/2007, prevede quanto segue: "Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso". Tale clausola contrattuale, pertanto, prevede espressamente, nei casi in cui il personale scolastico sia dichiarato inidoneo in modo permanente e assoluto, il diritto del dipendente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso. Tuttavia, la Corte di cassazione, con sentenza n. 9556 del 12 aprile 2021, ha apparentemente espresso un diverso orientamento, del quale la stessa ARAN ha dato notizia sul proprio sito. Secondo tale sentenza, infatti, non è dovuta al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di scioglimento automatico del rapporto per inidoneità permanente assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa per ragioni di salute. La Cassazione, nel motivare tale sentenza, ha osservato che "diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa, la sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato allo svolgimento dell’attività lavorativa, configura un caso di impossibilità assoluta della prestazione per il venir meno della causa del contratto, sicché la risoluzione del rapporto è oggettivamente vincolata, perché consegue al fatto in sé dell’inidoneità fisica allo svolgimento del lavoro, e quindi non occorre alcuna manifestazione di volontà da parte del datore, né il rispetto del termine di preavviso, di modo che non è dovuta la relativa indennità sostitutiva". A nostro parere, tale Sentenza non può però essere applicata nel caso di cui al presente quesito, essendo riferita alla particolare interpretazione di una clausola del CCNL 2002-2005 del comparto "Agenzie fiscali" che non si rinviene nei CCNL applicabili al personale scolastico. Inoltre, sempre l'ARAN, con il recentissimo orientamento interpretativo n. 37319 del 12 maggio 2026, è nuovamente tornata a sostenere la legittimità della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità assoluta e permanente. Tale orientamento è relativo al comparto delle Funzioni centrali e si fonda su una particolare clausola del relativo CCNL, che è stato modificato rendendolo, di fatto, analogo alla clausola prevista dal CCNL Scuola del 29/11/2007 sopra citata. In conclusione, si ritiene che al personale scolastico, il cui contratto di lavoro sia stato risolto per inidoneità assoluta e permanente a svolgere alcun proficuo lavoro, vada corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. Al medesimo personale spetta, inoltre, la monetizzazione delle eventuali ferie non godute (Dichiarazione congiunta n. 2 in calce all'articolo 38 del CCNL 18/01/2024), nonché la liquidazione del TFS/TFR maturato e, ove spettante, il trattamento di quiescenza.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Congedo matrimoniale del personale docente: possibilità di differimento per garantire la continuità didattica...
  • Il congedo matrimoniale di 15 giorni è previsto dall'articolo 15, comma 3 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007. La clausola contrattuale attribuisce ai lavoratori il diritto di fruizione, con decorrenza indicata dal dipendente. Il periodo in cui è possibile fruire di tale permesso inizia una settimana prima e termina due mesi dopo la data della celebrazione del matrimonio. Non è prevista una potestà discrezionale del Dirigente Scolastico per autorizzare una deroga a favore del dipendente oltre il termine dei due mesi e, pertanto, se il matrimonio viene celebrato il 9 maggio non è possibile fruire del congedo nel mese di settembre, dovendo questo essere fruito entro il 9 luglio. Sul punto si è pronunciata anche l'ARAN, con l'orientamento interpretativo n. 29773 del 29 settembre 2020, relativo ad altro comparto di contrattazione ma applicabile anche al comparto Istruzione e ricerca. Il caso trattato dall'ARAN riguardava la difficoltà di fruizione del permesso per matrimonio, entro il periodo consentito dal CCNL, nella peculiare situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. In proposito, l'ARAN ha affermato che la clausola contrattuale "pur riconoscendo un più ampio margine di flessibilità nella fruizione della tutela [fruizione da una settimana prima a due mesi dopo] ha tuttavia confermato la necessità di un termine finale per la fruizione stessa e non ha previsto che la materia possa costituire oggetto di diversa regolamentazione sulla base di una eventuale concorde volontà del datore e del dipendente. Anche nel caso di specie, quindi, nonostante ogni migliore considerazione, la scrivente Agenzia non può che uniformarsi alla sua costante interpretazione della normativa contrattuale in oggetto giusta la quale il rispetto dei limiti temporali ivi previsti non può essere derogato". In conclusione, la richiesta di collocare il congedo matrimoniale dal 1° al 15 settembre 2026 non può essere accolta in quanto eccede il termine di due mesi previsto dal CCNL e non è previsto un potere discrezionale del Dirigente per autorizzare tale deroga.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Ferie del personale ATA con articolazione su 5 giorni settimanali: modalità di computo dei giorni spettanti...
  • L'articolo 13, comma 5 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 prevede testualmente quanto segue: "Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno". Di conseguenza, per espressa previsione contrattuale, i periodi inferiori alla settimana - se il servizio è articolato su 5 giorni settimanali, c.d. "settimana corta" - vanno computati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Ad esempio, se in una settimana si fruisce di 3 giorni di ferie in una settimana, si dovranno conteggiare 1,2 X 3 = 3,6 giorni. Osserviamo che il criterio manterrebbe comunque la sua validità, anche in relazione a ferie fruite per l'intera settimana (dal lunedì al venerdì). In tal caso, infatti, sia che si consideri il sabato lavorativo, sia che si conteggi ogni giorno in ragione di 1,2, si otterrebbe sempre il risultato di 6 giorni di ferie fruite. Ciò perché la ratio di tale particolare metodo di calcolo è quella di "spalmare" la giornata del sabato sugli altri giorni settimanali, ovvero di dividere 1 giorno (sabato) sugli altri cinque giorni, ottenendosi così 1 diviso 5 = 0,2. Ecco perché, in definitiva, nel caso di servizio articolato su 5 giorni lavorativi ogni giorno di ferie va conteggiato in ragione di 1,2 (1 giorno più 0,2 corrispondenti alla "spalmatura" del sabato). La risposta al quesito, pertanto, è affermativa. Ricordiamo che tale metodo di conteggio delle ferie è applicabile esclusivamente al personale ATA e solo se il servizio è articolato su 5 giorni settimanali.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Verifiche programmate e assenze degli studenti: legittimità di richiedere giustificazioni documentate per il recupero...
  • In relazione al quesito sull’eventuale applicazione, nell’attività didattica ordinaria, di regole analoghe a quelle previste per le prove d’esame (quale l’art. 26 dell’O.M. n. 54/2026), occorre operare le seguenti precisazioni. L’indicazione contenuta nel citato art. 26 si riferisce specificamente alla disciplina delle prove dell’Esame di Maturità e non è automaticamente trasponibile alle verifiche curricolari ordinarie. Non esiste, infatti, una norma che estenda a tutte le valutazioni in itinere la disciplina delle sessioni suppletive prevista per gli esami conclusivi dei cicli di studio. Per le attività didattiche ordinarie trova applicazione la normativa generale in materia di valutazione; ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 62/2017 “la valutazione […] è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”. L’organizzazione didattica e la programmazione delle verifiche rientrano, infatti, nelle piene competenze degli organi collegiali. Nello specifico, spetta al Collegio dei Docenti deliberare tali criteri metodologici e valutativi, da inserire nel PTOF approvato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge n. 107/2015. La soluzione giuridica risiede, pertanto, nella regolamentazione interna e collegiale delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione. Tutto ciò premesso, e sebbene la questione in esame sia particolarmente delicata, ci si domanda se sia giuridicamente legittimo regolamentare il recupero delle prove non sostenute dagli alunni a causa di assenze (presumibilmente, ancorché non dimostrabili, di natura strategica), introducendo la regola per cui il recupero sia consentito esclusivamente a fronte di una malattia certificata o di un grave motivo documentato. La risposta, in linea di diritto, è affermativa. È infatti conforme alla legge prevedere, con delibera del Collegio dei Docenti da inserirsi nel PTOF — e da richiamare opportunamente nel Regolamento d’Istituto e nel Patto di Corresponsabilità —, che il recupero delle verifiche programmate venga concesso solo a fronte di assenze dovute a malattia debitamente certificata o a gravi motivi documentati, riconosciuti secondo le modalità deliberate. Tale scelta deve però essere adottata in modo uniforme, trasparente e previamente comunicata a studenti e famiglie. La disciplina dei recuperi deve essere omogenea in tutta l’istituzione scolastica o, quantomeno, chiaramente definita per indirizzi, al fine di prevenire potenziali contestazioni e garantire la parità di trattamento. In conclusione, si ritiene legittima l'introduzione di una riserva regolamentare che subordini il recupero delle prove ordinarie alla presenza di malattia certificata o gravi motivi documentati, purché deliberata dal Collegio dei Docenti, integrata nel Regolamento d’Istituto e attuata con criteri di trasparenza e uniformità. Tuttavia, resta fermo l'obbligo per l'istituzione scolastica di garantire gli interventi didattici volti al recupero delle carenze e alla prevenzione dell'insuccesso formativo. In proposito, occorre richiamare il dettato dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999, il quale dispone che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno”. Si suggerisce, di conseguenza, di promuovere un preliminare confronto pedagogico in seno al Collegio dei Docenti: l'introduzione della citata regola, infatti, non solleva il corpo docente dal dovere di diversificare le modalità di verifica e dall'obbligo di attivare percorsi didattici individualizzati, dovendo in ogni caso assicurare agli alunni la possibilità di essere valutati attraverso una pluralità di strumenti. Una rigida preclusione rischierebbe di limitare la portata formativa della valutazione che “ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 62/2017).

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Collaboratori scolastici impiegati in una struttura esterna durante l'assemblea d’Istituto: legittimità dell’ordine di servizio...
  • L’art. 12, c. 1, del D. lgs. 297/1994 prevede: “gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli”. La norma riconosce il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. L’art. 13 del D. lgs. 297/1994, relativo alle assemblee studentesche, dispone: “[…] 2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. […] 6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. 7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. Il quadro che si delinea è, quindi, il seguente: gli studenti possono svolgere una assemblea di istituto al mese nell’orario delle lezioni con l’eccezione del mese conclusivo delle lezioni durante il quale l’assemblea di istituto non può essere svolta; nel corso di massimo quattro delle assemblee che possono essere svolte nell’arco di un anno scolastico, dedicate alla trattazione di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, possono partecipare esperti indicati dagli studenti previa autorizzazione del consiglio di istituto. Se gli studenti lo richiedono, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. La nota del MIUR del 26/11/2003, prot. 4733/A3 specifica che solo le ‘massimo quattro’ assemblee di cui all’art. 13, c. 6 e le assemblee di cui al c. 7 concorrono al raggiungimento dei 200 giorni previsti dall’art. 74 del D. lgs. 297/1994. Delineato il quadro normativo di riferimento si ritiene l’istituzione scolastica abbia disciplinato lo svolgimento dell’assemblea degli studenti in uno spazio esterno rispetto all’edificio scolastico, previa convenzione con il Comune proprietario dello spazio, nell’ambito di un progetto. Si tratta, quindi, per un verso di un’attività qualificata come progetto, per un altro quale attività ordinaria che presuppone la disponibilità di tutto il personale in servizio al fine di garantire la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa, soprattutto per quanto attiene agli obblighi di vigilanza, che, comunque, non è esonerato, in quanto proprietario del palazzetto, dai medesimi obblighi. A tal fine si ritiene necessario che il dirigente scolastico coinvolga anche il RSPP ai fini della valutazione dei rischi connessi alle caratteristiche dei locali. Non è, infatti, necessario ribadire la sussistenza dell’obbligo dell’istituzione scolastica di garantire la vigilanza sugli studenti partecipanti all’assemblea anche qualora l’assemblea si svolga al di fuori dell’edificio scolastico. In tal caso il dirigente scolastico disporrà la necessaria vigilanza affidandola ai docenti in servizio così come avviene per le uscite didattiche, atteso che l’assemblea studentesca è parte dell’attività scolastica, nonché al restante personale (compresi i collaboratori scolastici) che si dovesse ritenere necessario coinvolgere (attività dunque non soggetta ad adesione volontaria dei C.S). Per quanto attiene la pulizia dei locali nei quali si prevede di far svolgere l’assemblea si ritiene che tale attività dovrebbe disciplinata nella convenzione sottoscritta tra l’istituzione scolastica e il comune e che, considerata l’estensione dei locali interessati rispetto a quelli ordinariamente assegnati ai collaboratori scolastici all’interno dell’edificio scolastico, qualora fossero coinvolti i collaboratori scolastici stessi, tale attività di pulizia potrebbe essere considerata quale attività soggetta ad intensificazione e quindi valorizzata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Attività alternativa alla religione cattolica: rinuncia del docente incaricato e sostituzione in corso d’anno scolastico...
  • La scuola non ha il potere di "rifiutare" la rinuncia a un contratto a tempo determinato, in quanto non può obbligare un dipendente a prestare servizio contro la sua volontà: non a caso, la prestazione di lavoro viene resa sulla base della stipula di un contratto e, cioè, su base consensuale. Tuttavia, se l’istituzione scolastica non può opporsi alla rinuncia, imponendo unilateralmente la prestazione lavorativa, deve applicare le conseguenze amministrative previste dall’O.M. n. 88/2024, in particolare dall’art. 14, c. 2, lettera b) (“Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: […] b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.”) La rinuncia si configura, dunque, come “abbandono del servizio o della supplenza” e comporta la perdita della possibilità di conseguire le supplenze da graduatorie di istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse. Riassumendo: la docente ha la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro, ma tale interruzione configura abbandono del servizio con conseguente perdita del diritto a ottenere altre supplenze da graduatorie di istituto nel periodo della loro vigenza. Infine, il rilievo della RTS sulla assegnazione dell’ora eccedente a docente interno – come pare evincersi dal quesito – si basa sulla distinzione tra la natura del posto e la data in cui questo si rende disponibile come previsto dall’art. 2, cc. 4 e 5 dell’O.M. n. 88/2024: • ore eccedenti fino a 6 ore disponibili all’inizio dell’anno scolastico (comma 4). Alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, il dirigente scolastico provvede attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi; • disponibilità, anche di spezzoni, dopo il 31 dicembre (comma 5, lettera c)). I posti e le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario che si rendono disponibili per qualsiasi causa dopo il 31 dicembre sono di competenza esclusiva del dirigente scolastico e vengono gestiti come supplenze temporanee. Il rilievo della RTS è pertanto corretto: l’assegnazione dell’ora eccedente dopo il 31 dicembre non può dar luogo a un nuovo contratto della stessa natura di quello stipulato con la docente rinunciataria perché, dopo il 31 dicembre, tutte le necessità di sostituzione assumono la veste giuridica di supplenza temporanea. Dunque l'attività alternativa all’IRC deve essere garantita agli studenti mediante la stipula di un contratto di supplenza temporanea per l’ora rimasta disponibile, anziché un contratto per "ore eccedenti", attingendo alle graduatorie di istituto e non ai docenti interni all’istituzione scolastica. La stipula di un contratto di tal genere sarà poi gestito, come di consueto, in cooperazione applicativa con NoiPA e non già mediante trasmissione alla RTS. Le ore eccedenti nel frattempo svolte dal docente interno potranno essere remunerate a valere sulle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti all’interno del FMOF.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Inquadramento giuridico e fiscale dei compensi PNRR DM 19/2024 liquidati nell’esercizio successivo alla prestazione...
  • La gestione amministrativo-contabile dei progetti PNRR (come le azioni legate al DM 19/2024 per il contrasto alla dispersione e il potenziamento delle competenze) presenta spesso queste criticità. Lo sfasamento temporale tra la prestazione (2025) e il pagamento (2026), unito al mutamento dello stato giuridico del personale, richiede di coordinare i principi civilistici sulla natura dei contratti con il principio fiscale di cassa e le regole previdenziali. Analizziamo quindi, in ordine, ciascuna delle tre fattispecie prospettate. 1) Esperti esterni nel 2025 divenuti personale scolastico nel 2026 Come già detto in precedenti risposte, per norma tutti i compensi, a qualsiasi titolo spettanti a personale interno impegnato in attività aggiuntive, devono essere assoggettati alla completa contribuzione previdenziale e assistenziale sia a carico Stato che a carico dipendente. La circostanza che il docente in questione (in precedenza individuato mediante procedura ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e quindi incaricato attraverso stipula di contratto di lavoro autonomo occasionale) attualmente risulti dipendente dell’Amministrazione scolastica rileva ai fini del pagamento del compenso stesso, in quanto tale spettanza, pur originatasi dalla situazione giuridica dell’interessato quando lo stesso non era ancora in attività di servizio, deve essere riconsiderata alla luce della situazione giuridica all'atto del pagamento (personale dipendente dell’Amministrazione), secondo il cd. principio di cassa ex articolo 51 del Tuir. Pertanto, siamo dell’avviso che la scuola debba calcolare il dovuto sulla base dell'attuale status del docente (interno all'Amministrazione/ collaborazione plurima), provvedendo quindi ad applicare l’intera contribuzione previdenziale/ assistenziale (Inpdap lavoratore, F.C., Irap, Inpdap Stato) ed erariale IRPEF per redditi di lavoro dipendente. Riteniamo inoltre opportuna la redazione di un addendum al contratto originario che giustifichi e documenti la mutazione dell’inquadramento giuridico del docente incaricato. 2) Personale interno cessato dal servizio (pensionati dal 01/09/2025) –attività svolta in costanza di rapporto Anche in questo caso, la circostanza che il docente in questione attualmente risulti in pensione rileva ai fini del pagamento del compenso stesso, in quanto tale spettanza, pur originatasi dalla situazione giuridica dell’interessato quando lo stesso era ancora in attività di servizio, deve essere riconsiderata alla luce della situazione giuridica all’atto del pagamento (personale in quiescenza - estraneo all’amministrazione), secondo il cd. principio di cassa ex articolo 51 del Tuir. Riteniamo, quindi, che la scuola debba calcolare il dovuto sulla base dell’attuale status dell’ex dipendente (su cui gravano le sole ritenute IRPEF in acconto del 20%, ai sensi della normativa vigente, per compensi di lavoro autonomo occasionale/rapporto esterno), provvedendo quindi a liquidare il netto spettante, dedotta l’IRPEF, da versarsi congiuntamente all’IRAP a carico dello Stato, secondo le modalità consuete, con conseguente rilascio di una CU ordinaria. Per completezza di trattazione, occorre precisare che, qualora con la liquidazione di tali compensi (o nel cumulo con altri eventuali compensi) il soggetto superasse i 5.000,00 Euro, lo stesso è tenuto all’iscrizione alla gestione separata. In tal caso, le somme eccedenti detto importo dovranno essere assoggettate anche a tale forma di contribuzione che, ricordiamo, per i titolari di reddito autonomo, pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, prevede, per l’anno 2026 (Circolare INPS n. 8 del 03-02-2026 https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.02.circolare-numero-8-del-03-02-2026_15153.html ), l’applicazione dell’aliquota del 24% (di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico dell’Amministrazione) . 3) Esperti già in quiescenza all’atto dell’incarico (2025) Per i soggetti che hanno ricevuto l'incarico nel 2025, essendo già titolari di trattamento pensionistico prima del conferimento, l'analisi va focalizzata sulla fase del conferimento e sulle conseguenti modalità di pagamento: • L'incarico è stato formalizzato ab origine come contratto di lavoro autonomo occasionalecon esperto esterno. • La liquidazione nel 2026 dovrà pertanto ricalcare fedelmente tale inquadramento giuridico e il compenso pattuito, trattandosi di reddito di lavoro autonomo occasionale, sarà soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF (20%) e alla verifica dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata INPS, in caso di eventuale superamento della soglia annua prevista (€ 5.000,00). • Esiste inoltre un importante adempimento a tutela sia della scuola che del professionista. Qualora l'esperto fosse andato in pensione anticipata con misure flessibili (es. Quota 100, Quota 102), vige il divieto assoluto di cumulo, previsto dall’art. 14 d.l. 4/2019, tra redditi da pensione e redditi da lavoro, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale entro il limite rigoroso di 5.000,00 euro lordi annui. Riteniamo pertanto opportuno che l’Istituto, prima di procedere alla liquidazione, acquisisca una dichiarazione sostitutiva in cui l’esperto attesti il rispetto di tale limite complessivo, poiché il superamento comporterebbe la sospensione della pensione per l'intero anno di percezione del reddito. Concludendo, per tutte le fattispecie di cui al quesito, la disciplina fiscale e contributiva da applicare si determina in base allo status del percettore alla data di pagamento. Pertanto: - se all’atto del pagamento il soggetto è dipendente pubblico, la liquidazione va trattata come compenso accessorio a dipendente e assoggettata alle ordinarie ritenute e contribuzioni previste per il personale interno/collaborazione plurima; - se all’atto del pagamento il soggetto è cessato/pensionato o comunque esterno, la liquidazione va trattata come pagamento a soggetto esterno con applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF (20%) e, se del caso, della contribuzione alla Gestione separata per importi eccedenti la soglia annua di 5000 euro.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Esame di Stato del primo ciclo per studenti certificati: ammissibilità del solo colloquio orale...
  • A una prima analisi del quesito, non conoscendo la natura del deficit del ragazzo con disabilità, la risposta sarebbe negativa perché ogni alunno con disabilità ha il diritto a sostenere prove coerenti con il PEI, anche sostitutive o ridotte previste dall’Esame di Stato di terza media e di non essere esonerato da qualunque disciplina. Pur tuttavia, entrando nello specifico delle procedure di esame, un alunno con disabilità certificata può sostenere le prove scritte differenziate svolte in modalità orale/colloquiale se ciò è previsto dal suo Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la commissione, nella riunione preliminare, delibera le modalità di esame conformemente al PEI. In tali casi le prove orali sostituiscono le prove scritte e l’esito dell’esame (ammissione/conseguimento della licenza) si valuta sulla base delle prove predisposte in applicazione del PEI e delle griglie di valutazione concordate dalla commissione. La sottocommissione può infatti predisporre prove differenziate anche se di natura equivalente e adattare tempi e modalità in base al PEI (normativa di riferimento: D.lgs. n. 62/2017 e DM n. 741/2017). La normativa sul primo ciclo prevede che, per i candidati con disabilità, la sottocommissione predisponga, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi dell'alunno rispetto ai livelli iniziali. Tali misure includono modalità di somministrazione e tempi differenziati. Operativamente si consiglia di agire in questo modo: 1. Verificare il PEI: controllare se il PEI prevede espressamente tempi differenziati, pause, modalità di somministrazione o l'inizio della prova in orari diversificati. Se non previsto, convocare il GLO per decidere la modalità personalizzata. 2. Decisione del GLO: il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (o l'équipe educativa prevista) deve formalizzare l'accomodamento (ritardo programmato, durata, supporti necessari) e riportarlo nel verbale/PEI. 3. Comunicazione alla commissione d'esame: la scuola deve informare tempestivamente il/la presidente della commissione delle misure decise, fornendo copia del PEI/verbale GLO e ogni documentazione utile. 4. Organizzazione logistica: predisporre ambiente, personale di sostegno, eventuale assistenza sanitaria, strumenti/ausili e materiali necessari; programmare l'orario di inizio e fine in modo che la prova rientri nella sessione d'esame concordata. 5. Documentazione: verbalizzare l'accordo (PEI/GLOI e verbale della commissione), conservare eventuale certificazione medica se rilevante e informare per iscritto la famiglia. Le modalità concrete (durata complessiva della prova, uso di pause, presenza del docente di sostegno, ecc.) vanno stabilite caso per caso in relazione al PEI e alle esigenze dell'alunno. Si consiglia prima degli esami, di anticipare e formalizzare ogni misura di personalizzazione nel PEI e nel verbale del GLOI, per evitare contestazioni in sede d'esame e di informare per iscritto la commissione e la famiglia (data/ora/luogo/figure di supporto) e prevedere la presenza del docente di sostegno in tutti i giorni dell’esame. Seguire i passaggi operativi indicati garantisce la prova differenziata ma di natura equivalente sia considerata come “accomodamento ragionevole” e non come assenza con conseguenze sul titolo rilasciato. La priorità della Commissione deve essere quella di mettere l'alunno nelle condizioni di svolgere la prova con serenità, evitando però che la prova personalizzata diventi un elemento di disturbo per il resto della classe o un vulnus alla validità formale dell'esame. Per quanto riguarda la seconda domanda, come già precedentemente sottolineato, senza essere in possesso di precisi dettagli sulla natura del deficit, si precisa che la calendarizzazione delle prove è stabilita dalla commissione nella riunione preliminare tenendo conto del PEI e delle esigenze dell’alunno. Se, per ragioni connesse alla sua situazione di disabilità (necessità di evitare stress prolungato, difficoltà logistiche, uso di ausili o di personale di sostegno, ecc.), la commissione ritenesse opportuno programmare la prova orale in data diversa rispetto agli scritti ordinari, può deliberarlo e fissarla in altri momenti. Non si tratta di un automatismo: la scelta deve risultare dalla motivazione e dal verbale della riunione preliminare e deve rispettare i criteri di correttezza, trasparenza e parità di trattamento. Pur tuttavia a parere dello scrivente l’esame è una procedura collegiale e calendarizzata dalla commissione, l’ordine delle prove (scritti ? orale) fa parte dell’organizzazione unitaria dell’esame anche per gli alunni con disabilità. Si possono adattare prove e modalità ma non si può alterare la struttura procedurale dell’esame La normativa infatti consente personalizzazione delle prove ma non prevede la possibilità di svolgere l’orale prima dell’avvio delle prove scritte per la sessione, o in modo totalmente svincolato dal calendario generale Inoltre, sul piano logico-procedurale l’orale è una fase conclusiva della valutazione anticiparlo comprometterebbe la parità di trattamento la sequenzialità deliberativa della commissione. In conclusione, si consiglia di far sostenere all’alunno con disabilità tutte le prove degli esami di Stato, in particolare perché anch’esso, seppur affetto da grave patologia, ha il diritto di svolgere l’intero percorso di studi previsto per la classe dove è iscritto, compreso il sostenere gli esami finali. Inoltre, la possibilità di svolgere le prove scritte con altra modalità garantisce di potersi esprimere nella propria interezza secondo quanto previsto nel Piano di Studi Personalizzato elaborato dal consiglio di classe per raggiungere gli obiettivi posti nel PEI.

    Data di pubblicazione: 25/05/2026

  • Dichiarazioni false rese nel corso del procedimento disciplinare: rilevanza ai fini dell’irrogazione della sanzione...
  • La condotta del dipendente che dichiara falsamente, nella propria memoria difensiva, la presenza di un testimone – circostanza poi smentita dall'istruttoria – può essere legittimamente valutata come elemento aggravante ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare. Si deve tuttavia precisare che, per considerare rilevante tale condotta, dovrebbe sussistere un quid pluris rispetto alla mera infondatezza delle difese e ciò allo scopo di non comprimere l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato. Occorre infatti evitare di configurare automaticamente la mera difesa del dipendente come un autonomo illecito disciplinare. Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare gode del pieno diritto di difendersi e di fornire la propria versione dei fatti. Deve dunque trattarsi di un’allegazione di un fatto incontrovertibilmente smentito dall’istruttoria e che sia connotata da profili di intenzionalità e contrarietà a buona fede. In sostanza, dovrebbe risultare che il dipendente abbia scientemente rappresentato circostanze non veritiere (soprattutto quando tali circostanze siano specifiche, verificabili e funzionali a ostacolare o sviare l'accertamento disciplinare) in modo tale da consentire di desumere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede che devono informare anche lo svolgimento del procedimento disciplinare. Laddove ricorrano tali presupposti, nella graduazione della sanzione, l'amministrazione può valutare complessivamente la condotta del dipendente, tenendo conto non solo del fatto contestato, ma anche dell'intensità dell'elemento soggettivo, del comportamento successivo e del grado di collaborazione prestato all'accertamento dei fatti. In tale prospettiva, una falsa dichiarazione resa nella memoria difensiva potrebbe essere valorizzata quale indice di particolare dolo o intenzionalità della condotta, dell’assenza di ravvedimento e, comunque, quale comportamento non collaborativo che conferma la gravità complessiva dell'addebito. In tal senso, si possono richiamare: l’art. 16 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il quale stabilisce che la violazione degli obblighi di diligenza, lealtà, correttezza e buona fede «è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni» e che «la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza». I doveri fondamentali di correttezza e buona fede sanciti dall’art. 2104 c.c., richiamato dall'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Ciò premesso, la redazione suggerisce comunque di non enfatizzare eccessivamente tale circostanza, dovendo la sanzione essere pur sempre focalizzata sulla condotta contestata e sul suo disvalore ad evitare che il dipendente possa prospettare di essere stato sanzionato anche per un autonomo illecito disciplinare, non previamente contestato e non specificamente previsto da infrazione inserita nel codice disciplinare. Anche la recidiva può essere valorizzata ai fini della graduazione della sanzione. Invero, l’art.25 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e, più in generale, i principi consolidati in materia disciplinare impongono di considerare, nella determinazione della sanzione, tra le altre cose, anche “la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti”. Pertanto, qualora la complessiva valutazione della condotta contestata, della falsa rappresentazione emersa in sede difensiva e dei precedenti disciplinari conduca a ritenere particolarmente elevato il disvalore disciplinare del comportamento, il Dirigente scolastico può irrogare la sanzione massima rientrante nella propria competenza. Resta fermo che il provvedimento dovrà dare puntualmente conto delle ragioni che rendono proporzionata tale misura, con specifico riferimento alla gravità dell'addebito principale, alla recidiva e agli ulteriori elementi valorizzati in funzione aggravante. Si raccomanda di curare il profilo motivazionale anche su tale aspetto in quanto una delle doglianze tipiche in sede contenziosa consiste proprio nella prospettazione della violazione del principio di proporzionalità.

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Collaboratore scolastico supplente e accettazione di un nuovo incarico dopo precedente rinuncia...
  • Nel caso prospettato il collaboratore scolastico che ha rinunciato alla proroga della supplenza di una settimana può rispondere ad una nuova convocazione, accettando successivamente la stessa supplenza di un mese. L’accettazione questa volta è giustificata dalla durata del nuovo contratto e comunque legittima ai sensi del regolamento delle supplenze del personale ata D.M. 430\2000 . Infatti tale decreto all’art. 7 prevede gli effetti delle rinunce e degli abbandoni del servizio per tutte le tipologie d supplenza e al comma 1 lettera B relativamente alle supplenze attribuite da graduatorie di istituto dispone che: “B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: 1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;” In base a quanto sopra nel caso sottoposto la precedente rinuncia alla proroga non preclude l’accettazione successiva dello stesso contratto temporaneo.

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Mancata partecipazione ai corsi di formazione previsti dal piano annuale e/o frequenza di corsi scelti autonomamente dai docenti: che fare?
  • Per quanto riguarda la formazione: - il c. 4 dell’art. 44 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 stabilisce che: “Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”; - il c. 7 dell’art. 36 del medesimo CCNL precisa poi che “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.” Ciò significa che le ore di formazione programmate dal collegio docenti nel PTOF confluiscono nelle 40 ore+40 ore, con obbligo di remunerazione a carico dell’istituzione scolastica di quelle eventualmente eccedenti, anche con compensi forfettari stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. In altri termini, se i percorsi di formazione vengono inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, di essi si può imporre la frequenza fino a concorrenza delle 40 ore+40 ore, come fatto nel piano annuale delle attività allegato al quesito. Oltre questo monte orario annuo, la formazione per il personale docente diviene volontaria (come accade con tutte le attività aggiuntive); tuttavia, se effettuata, deve essere remunerata anche con compensi stabiliti in misura forfetaria come previsto dal c. 7 dell’art. 36 citato. Se invece i percorsi formativi non sono stati inseriti nel PTOF, a rigore viene meno la possibilità di imporne la frequenza fino a concorrenza delle 40 ore+40 ore ma anche e parimenti l’obbligo di prevedere una remunerazione della formazione svolta in eccedenza, secondo quanto previsto dall’art. 36, c. 7, CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021. Dunque: se le ore di formazione di cui al quesito sono state inserite nel PTOF – come pare evincersi dal quesito medesimo – esse risultano obbligatorie e il dirigente può esigerne l’effettuazione. A fronte del mancato svolgimento della formazione dovuta, non sorretto da alcun legittimo impedimento, quest’ultimo deve procedere sia alla decurtazione del compenso per le ore relative sia all’avvio del procedimento disciplinare, previa richiesta di chiarimenti scritti ai docenti coinvolti. Infatti, la mancata effettuazione di attività funzionali obbligatorie rileva sotto entrambi i profili: come violazione dei doveri inerenti alla funzione docente ex art. 493 D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. Istruzione) e come mancata prestazione lavorativa che implica la ripetizione dell’indebita retribuzione percepita. Si consiglia pertanto, come accade ogniqualvolta non venga prestata l’attività lavorativa dovuta, di richiedere chiarimenti scritti, assegnando a tal fine ai docenti coinvolti un breve lasso di tempo per fornirli (non più di 5 giorni). Se la mancata frequenza dei corsi di formazione deliberati dal collegio non è sorretta – come detto – da alcun legittimo impedimento, competono al dirigente sia l’azione disciplinare sulla base dell’art. 493 T.U. Istruzione sia la decurtazione stipendiale corrispondente alle ore non prestate. Circa la richiesta di riconoscimento della formazione svolta autonomamente quale assolvimento dell’obbligo imposto dal piano annuale delle attività, si osserva infine quanto segue: - il collegio dei docenti ha la facoltà di programmare le attività di formazione utilizzando le ore non integralmente destinate alle attività collegiali sopra citate, entro il limite delle 80 ore annue complessive; - il piano di formazione d'istituto è adottato in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con le priorità delineate a livello nazionale, ma deve anche considerare le esigenze individuali. Questo potrebbe lasciare spazio al riconoscimento di iniziative individuali, tuttavia – lo si ripete – è il piano di formazione dell'istituto, deliberato dal collegio dei docenti, a definire le attività formative riconosciute. Nel caso di specie, il piano annuale – si suppone in coerenza con il PTOF e il piano di formazione – ha specificato quali attività formative rientrano nelle ore previste fino alla concorrenza delle 40 ore+40 ore e sono quelle “organizzate dalla scuola”. Affinché altre ore di formazione svolte autonomamente da uno o più docenti siano riconosciute come assolvimento dell'obbligo deliberato dal collegio, è necessario che il piano di formazione dell'istituto abbia previsto tale possibilità e definito i criteri per il riconoscimento di attività di autoformazione o iniziative individuali. Senza una specifica previsione che disciplini il riconoscimento di attività formative individuali, non organizzate dalla scuola, come assolvimento dell'obbligo formativo deliberato, la richiesta dei docenti non può essere accolta.

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