Data di pubblicazione: 08/06/2026
La strutturazione dell'orario in una scuola primaria con tre classi a tempo pieno e una pluriclasse, richiede un'analisi che tenga insieme il quadro normativo di riferimento e le esigenze organizzative concrete. Il tempo pieno nella scuola primaria è disciplinato dal D.P.R. n. 89/2009, che all'articolo 5 fissa in 40 ore settimanali il monte ore del modello a tempo pieno, comprensive del tempo mensa. Il riferimento contrattuale è il CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019–2021 il cui articolo 43, comma 5, fissa in 22 ore settimanali l'orario di insegnamento dei docenti di scuola primaria, cui si aggiungono 2 ore di programmazione collegiale, per un orario di servizio complessivo di 24 ore. Le ore di religione cattolica (2 ore settimanali per classe, ai sensi dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, ratificato con la L. n. 121/1985, e della successiva Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva con il D.P.R. n. 751/1985, con monte ore confermato dall'articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 89/2009) e di lingua inglese sono coperte da specialisti con proprio orario e concorrono a pieno titolo alla copertura delle 40 ore settimanali di ciascuna unità, riducendo proporzionalmente il fabbisogno a carico dei docenti generalisti. La distribuzione oraria della lingua inglese per anno di corso (1 ora in prima, 2 ore in seconda e terza, 3 ore in quarta e quinta) è definita nell'ambito del quadro orario complessivo stabilito dall'allegato A al D.P.R. n. 89/2009, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione adottate con D.M. n. 221/2025. Le tre classi prime hanno ciascuna 2 ore di IRC e 1 ora di inglese, per un totale di 3 ore di specialisti a settimana. Il fabbisogno netto a carico dei docenti generalisti è quindi di 37 ore per ciascuna delle tre classi prime. Per la pluriclasse le 2 ore di IRC restano invariate. Per la lingua inglese, il monte ore va definito unitariamente e non come somma degli anni di corso presenti: nella prassi consolidata si attribuisce un monte ore corrispondente al valore più alto tra gli anni di corso che compongono la pluriclasse, ovvero 3 ore settimanali. Il totale degli specialisti sulla pluriclasse è quindi di 5 ore, con un fabbisogno netto a carico dei docenti generalisti di 35 ore. Il quadro complessivo del fabbisogno è il seguente: Unità Ore specialisti Fabbisogno netto Classe prima A IRC 2 + inglese 1 = 3 ore 37 ore Classe prima B IRC 2 + inglese 1 = 3 ore 37 ore Classe prima C IRC 2 + inglese 1 = 3 ore 37 ore Pluriclasse I–V IRC 2 + inglese 3 = 5 ore 35 ore Sette docenti con 22 ore settimanali ciascuno esprimono un monte ore di insegnamento complessivo di 154 ore, con un margine di 8 ore rispetto al fabbisogno complessivo di 146 ore. Con sette docenti su quattro unità scolastiche la distribuzione non può essere perfettamente simmetrica. La configurazione organizzativa più razionale prevede che due delle tre classi prime siano affidate a una coppia di docenti contitolari ciascuna (quattro docenti), mentre la terza classe prima e la pluriclasse condividono i restanti tre docenti, con il settimo docente che distribuisce il proprio orario tra le due unità. Ciascuna delle due classi prime con coppia completa dispone di 44 ore di copertura generalista a fronte di un fabbisogno netto di 37 ore, generando un margine di 7 ore per unità, per un totale di 14 ore disponibili. Tali ore, unitamente alle 8 ore di margine complessivo già calcolate, costituiscono la leva organizzativa con cui il dirigente scolastico può garantire la copertura della terza classe prima e della pluriclasse, redistribuendo le ore eccedenti dei docenti delle classi più coperte sulle unità più scoperte, nel rispetto del vincolo individuale delle 22 ore settimanali di insegnamento. Va precisato che le compresenze strutturali tra docenti generalisti sono state formalmente superate dalla riforma introdotta dal D.P.R. n. 89/2009 che all'articolo 4, comma 3, ha introdotto il modello dell'insegnante unico, superando il precedente assetto del modulo e delle compresenze. Le sovrapposizioni tra docenti si producono pertanto in via residuale e derivano dall'intreccio delle cattedre: in corrispondenza delle ore coperte dagli specialisti di IRC e lingua inglese, nonché, nella pluriclasse, durante le ore di educazione motoria. Le disponibilità orarie generate dalle sovrapposizioni con gli specialisti confluiscono nell'organico di istituto e possono essere destinate, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del CCNL 2019–2021, allo svolgimento di attività previste dal PTOF (laboratori, recupero, potenziamento dell'offerta formativa) e, in via residuale, alla copertura di supplenze brevi interne fino a dieci giorni, nei limiti dell'organico disponibile. Tali ore devono essere impiegate per finalità didattiche programmate collegialmente e inserite nel PTOF, e non possono essere destinate ad attività amministrative o burocratiche. Per la pluriclasse, le disponibilità orarie assumono un valore organizzativo particolarmente significativo, consentendo di articolare la didattica per gruppi di livello riferiti ai diversi anni di corso presenti nell'unità, rendendo più gestibile la differenziazione curricolare imposta dalla compresenza di alunni dalla prima alla quinta. Le 2 ore settimanali di programmazione collegiale per ciascun docente devono essere collocate in fasce orarie comuni per i docenti assegnati a ciascuna unità scolastica. Per la pluriclasse e per la terza classe prima, che condividono docenti, è opportuno prevedere un momento di raccordo comune tra i docenti coinvolti nelle due unità, al fine di garantire la coerenza della progettazione didattica e la continuità degli interventi. La struttura oraria sostenibile con sette docenti su quattro unità a tempo pieno si regge dunque sui seguenti principi: - due classi prime affidate a una coppia di docenti contitolari ciascuna; - la terza classe prima e la pluriclasse coperte dai restanti tre docenti con distribuzione dell'orario tra le due unità rimessa alla valutazione organizzativa del dirigente scolastico; - utilizzo del margine di 8 ore e delle disponibilità residuali per garantire la piena copertura delle unità più scoperte e per attività di potenziamento inserite nel PTOF; - collocazione delle ore di programmazione in fasce orarie comuni per i docenti di ciascuna unità. Ciò detto, la distribuzione concreta delle ore tra le unità scolastiche non è definibile in astratto per una pluralità di ragioni che attengono sia al quadro normativo sia alla specificità organizzativa di ciascuna istituzione scolastica. Sul piano normativo, il dirigente scolastico esercita in materia una competenza propria e non delegabile. L'articolo 25 del D.lgs. n. 165/2001 attribuisce al dirigente la responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali dell'istituzione scolastica, ivi compresa l'organizzazione dell'attività didattica. L'assegnazione dei docenti alle classi e la formazione dell'orario sono atti di natura organizzativa che rientrano nella sua autonomia funzionale, nel rispetto dei criteri generali deliberati dal consiglio di istituto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994 e delle proposte del collegio dei docenti in materia di organizzazione didattica. Sul piano organizzativo concreto, la distribuzione delle ore del settimo docente e delle ore eccedenti dei docenti delle classi prime A e B tra la terza classe prima e la pluriclasse dipende da una serie di variabili che solo il dirigente può valutare in sede di formazione dell'orario definitivo. Rilevano in particolare la composizione numerica delle singole unità scolastiche e le competenze disciplinari specifiche dei docenti disponibili, elemento quest’ultimo particolarmente significativo per la pluriclasse che richiede una padronanza curricolare estesa a tutti gli anni di corso.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Occorre premettere che i docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione, visite guidate, uscite per attività istituzionali, ecc., sono da considerarsi in servizio esterno a tutti gli effetti con il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Detta normativa, applicabile in generale ai trattamenti di missione e relativi rimborsi spese , risulta essere la seguente: - D.I. 23/03/2011 - D.L. 31/05/2010, n. 78 - Legge 266/05 - Legge 836/73 - DPR 395/88 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda, nello specifico, la rimborsabilità della tassa di soggiorno, puntuale riferimento è rinvenibile nel “ Regolamento Interno concernerete le trasferte ed il rimborso delle spese di missioni all’interno e all’estero”( https://www.mim.gov.it/documents/20182/7414469/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000068.27-07-2023.pdf/1d296abf-8eeb-514a-c122-db8f1aa6dc98?version=1.0&t=1693392937870 ), adottato in data 27/07/2023, con decreto n. 68, dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dove, all’art. 8, comma 12, è indicato che “Si fa presente che l’onere relativo alla tassa di soggiorno potrà essere anticipato dal soggetto inviato in missione, che potrà chiederne successivamente il rimborso all’Amministrazione.” Pertanto, siamo dell’avviso che la tassa di soggiorno pagata all’albergo in cui si pernotta durante il viaggio di istruzione (tenuto conto che anche la spesa per l’albergo sarebbe rimborsabile laddove non sostenuta direttamente dall’Istituzione Scolastica) sia rimborsabile, sempre che sia opportunamente documentata e quindi giustificata. Peranto, in base a quanto sopra esposto, si ritiene che i docenti accompagnatori abbiano titolo ad essere rimborsati per la spesa della tassa di soggiorno sostenuta e documentata. Concludiamo aggiungendo che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, vengono, di norma, disciplinate da apposito Regolamento, deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, nel quale il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle varie disposizioni, può stabilire opportuni criteri per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Quanto sottoposto all’attenzione della redazione verte su due distinti quesiti: il primo concerne il recupero delle ore di programmazione della scuola primaria in caso di assenza, il secondo il rapporto tra detta programmazione e il lavoro a distanza. In merito al primo quesito, come in analoghe precedenti risposte si ribadisce che le ore di programmazione didattica collegiale costituiscono parte integrante dell'orario obbligatorio del docente di scuola primaria, quantificato in 24 ore settimanali ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del CCNL comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021, di cui 22 di insegnamento e 2 di programmazione. Non si tratta di attività funzionale all'insegnamento ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del medesimo CCNL il cui monte ore è distinto e separato, bensì di quota costitutiva dell'orario di servizio in senso proprio. Occorre preliminarmente distinguere due ipotesi. Qualora l'assenza del docente si estenda all'intera giornata lavorativa, comprensiva quindi sia delle ore di insegnamento mattutino sia delle ore pomeridiane di programmazione, non sorge alcun obbligo di recupero specifico per queste ultime, in quanto la mancata prestazione è integralmente assorbita dall'assenza giustificata che legittima la non esecuzione della totalità dell'attività lavorativa nella giornata. Diversa è invece l'ipotesi dell'assenza alla sola programmazione che costituisce ipotesi non espressamente disciplinata dal CCNL di comparto. In conformità agli orientamenti applicativi ARAN, essa è tuttavia riconducibile all'istituto del permesso breve di cui all'articolo 16 del CCNL comparto scuola 2007, con conseguente applicazione del relativo regime. Tale istituto è strutturalmente calibrato, per il personale docente, sui permessi fruiti durante l'orario di insegnamento. Tuttavia, la sua estensione all'assenza durante la programmazione non pone particolari problemi sul piano della compatibilità con le esigenze di servizio, posto che l'assenza di un singolo docente non pregiudica lo svolgimento della riunione per i colleghi presenti. Solo nelle sedute degli organi collegiali che richiedono il collegio perfetto il permesso breve risulta formalmente incompatibile con l'attività dell'organo; al di fuori di tale ipotesi, la compatibilità è da ritenersi sussistente. Quanto alle modalità di recupero, il dirigente scolastico è tenuto a richiedere al docente il corrispondente recupero entro due mesi dalla fruizione del permesso. Tale recupero non può avvenire in attività di insegnamento frontale, stante la piena infungibilità tra le due tipologie di prestazione, come confermato dall'orientamento applicativo ARAN CIRS97 del 22 marzo 2022. La circostanza che le sostituzioni dei docenti assenti siano compensate con un'indennità oraria specifica e distinta dal trattamento economico ordinario conferma sul piano retributivo l'autonoma qualificazione contrattuale dell'insegnamento aggiuntivo rispetto alle attività funzionali, rendendo ulteriormente inammissibile qualsiasi forma di compensazione tra i due istituti. Pur non trattandosi di attività funzionale all'insegnamento in senso stretto, il recupero può avvenire mediante altre attività di natura funzionale quali riunioni di organi collegiali o ulteriori forme di attività collegiale già programmate nel piano annuale delle attività. Occorre, tuttavia, considerare che le attività funzionali sono programmate prima dell'avvio dell'anno scolastico per l'intera durata dello stesso, con la conseguenza che individuare spazi utili per il recupero può risultare concretamente difficoltoso. Il dirigente scolastico è quindi tenuto a offrire al docente la possibilità di recuperare le ore non prestate entro il termine di due mesi. In assenza di recupero nei termini, si procederà alla corrispondente decurtazione della retribuzione. Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, l'articolo 44, comma 6, del CCNL comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021 consente che le due ore di programmazione didattica collegiale dei docenti di scuola primaria siano svolte a distanza, purché ciò sia previsto nel Regolamento d'istituto. La disposizione contrattuale non opera tuttavia una qualificazione autonoma della fattispecie, rinviando espressamente alle due modalità disciplinate dal Titolo III del medesimo CCNL: il lavoro agile (articoli 11–15) e il lavoro da remoto (articolo 16). È necessario, tuttavia, rilevare una criticità di ordine sistematico. Il suddetto Titolo, come chiarito dall'articolo 10 dello stesso, individua quali destinatari delle disposizioni sul lavoro a distanza il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, ove compatibile con le attività svolte nonché con le esigenze e l'organizzazione del lavoro. Il personale docente non rientra pertanto nell'ambito soggettivo di applicazione di tali disposizioni contrattuali. Ne consegue che, là dove la programmazione venga svolta a distanza, non sono le previsioni del Titolo III del CCNL a regolare la fattispecie, bensì le disposizioni normative di rango primario e regolamentare in materia di lavoro a distanza: la legge n. 81/2017 per il lavoro agile e, per la pubblica amministrazione, l'articolo 4 della legge n. 191/1998, mentre il D.P.R. n. 70/1999 per il telelavoro, quest'ultimo corrispondente a ciò che il CCNL denomina lavoro da remoto. La distinzione tra le due modalità non è formale ma sostanziale e produce conseguenze giuridiche rilevanti sul piano degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza. Il lavoro agile si caratterizza per l'assenza di vincoli di luogo e di orario: in tale caso l'articolo 22 della legge n. 81/2017 prevede che il datore di lavoro assolva i propri obblighi mediante la consegna, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione. Il telelavoro implica invece un preciso vincolo di luogo e di orario, con conseguente piena applicabilità del D.lgs. n. 81/2008 e del D.P.R. n. 70/1999, e comporta obblighi di non agevole sostenibilità gestionale: la preventiva verifica della conformità del domicilio del lavoratore alle norme generali di prevenzione e sicurezza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 70/1999; la messa a disposizione, installazione e collaudo della postazione a cura e spese dell'amministrazione, sulla quale gravano altresì manutenzione e costi di gestione, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del medesimo D.P.R.; l'attivazione dei collegamenti telematici necessari a spese dell'istituzione scolastica; la verifica periodica dell'idoneità del luogo di lavoro ai fini della valutazione del rischio infortuni, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti, come confermato dall'ARAN con l’orientamento applicativo CIRS120 del 12 giugno 2024 con riferimento all'analoga disciplina contrattuale. Deve essere sottolineato che la qualificazione della fattispecie – lavoro agile o telelavoro – non è rimessa alla discrezionalità del dirigente scolastico né degli organi collegiali, ma è determinata dalle caratteristiche oggettive della prestazione alla luce delle rispettive discipline normative. È la norma, e non la volontà delle parti, a stabilire entro quale fattispecie ricada la prestazione svolta a distanza: la programmazione, svolta con vincolo di orario, ricade nel telelavoro con tutti gli obblighi che ne conseguono, a prescindere da qualsiasi diversa qualificazione operata in sede locale. Tale configurazione, applicata a un numero significativo di docenti quale è quello tipico della scuola primaria in un istituto comprensivo, espone l'istituzione scolastica a oneri organizzativi, economici e di responsabilità difficilmente compatibili con le ordinarie risorse disponibili. Ne deriva che il dirigente scolastico, nell'esercizio delle proprie funzioni datoriali, è tenuto a valutare con particolare cautela l'opportunità di autorizzare lo svolgimento della programmazione a distanza, avendo piena consapevolezza del quadro di responsabilità che tale scelta comporta.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Si premette che, alla luce del comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 62/2017 relativo alla composizione dei consigli di classe in sede di scrutinio, i docenti di strumento non partecipano, né in sede di scrutinio né in sede d’esame, alla valutazione degli studenti non iscritti ai percorsi ad indirizzo musicale ma partecipano solamente alla valutazione degli studenti loro assegnati. È quanto si ricava da: - il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 62/2017, là dove afferma: “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.” Ciò significa che i docenti di strumento partecipano alla valutazione intermedia e finale dei soli studenti a loro assegnati; - il comma 2 dell’art. 4 del D.M. n. 741/2017, là dove dispone: “Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. Quindi, in sede di commissione d’esame i docenti di strumento partecipano ai colloqui pluridisciplinari e alla valutazione dei soli studenti a essi assegnati; - l’art. 8 del D.I. n. 176/2022, “Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”, il quale ancora più chiaramente stabilisce: “1. In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente. Qualora le attività di cui all’articolo 4, comma 2, siano svolte da più docenti di strumento viene espressa una unica valutazione. 2. In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, di cui all’articolo 2, comma 1, il colloquio previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l’esecuzione di musica d’insieme. 3. I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni. […]” Pertanto, proprio perché ciascun docente di strumento partecipa alla valutazione e – nel corso dell’esame – al colloquio dei soli studenti a esso assegnati, l’uno può, in caso di assenza, sostituire il collega, sia in sede di scrutinio che in sede di commissione d’esame, garantendo la collegialità perfetta richiesta, rispettivamente, al consiglio di classe e alla medesima commissione. Fatta tale premessa, anticipando le conclusioni a cui si perverrà, affrontiamo più da vicino i singoli quesiti. Per gestire la sostituzione di un docente di strumento musicale assente per infortunio durante l’esame di Stato del primo ciclo, è necessario seguire le indicazioni fornite dal D.M. n. 741/2017. La normativa di riferimento, ovvero l’art. 4, comma 7 del D.M. n. 741/2017, stabilisce che i lavori della commissione e delle sottocommissioni devono svolgersi sempre alla presenza di tutti i componenti. Pertanto, l'assenza del docente di strumento (che fa parte integrante della sottocommissione per le classi a indirizzo musicale) rende obbligatoria la sua sostituzione per garantire la validità delle operazioni. In base al citato art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017, “I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica”. Nulla si dice circa la durata della sostituzione che è pertanto ragionevole ritenere correlata – come accade solitamente – alla sola durata dell’assenza. Si precisa inoltre che: • alla luce della disposizione citata, la commissione e le sottocommissioni, come detto, operano come collegi perfetti; • la sostituzione deve avvenire con “docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”, senza richiedere che il sostituto appartenga necessariamente al segmento di istruzione della scuola secondaria di primo grado. Ciò significa che il Presidente della commissione dovrà disporre la sostituzione del docente assente ricorrendo nell’ordine, all’interno dell’istituzione scolastica: 1. a docente che impartisce la medesima disciplina; 2. in subordine, a docente che ha l’abilitazione per impartire detto insegnamento; 3. solo in assenza di personale dotato dei requisiti fin qui illustrati, a docente che ha il titolo di studio per farlo, a prescindere – lo si ribadisce – dal segmento di istruzione in cui presta servizio. Soltanto nel caso in cui non sia possibile procedere in tal senso, può farsi riferimento al criterio delle aree disciplinari così come definite nel D.M. n. 28/2026 che, nel caso di specie, consentono la sostituzione ricorrendo ad altro docente di strumento musicale. Il Presidente, cioè, deve sempre disporre la sostituzione del docente con altro in servizio nell’istituzione scolastica, seguendo l’ordine di priorità indicato, senza poter far ricorso a una nomina da graduatoria di istituto. Infatti, solo se la nomina del supplente è anteriore allo svolgimento dell’esame, questi sarà presente nella commissione in forza di quanto stabilito dalla nota MIUR prot. n. AOODGPER 9038 del 17 giugno 2009 (“Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione, ma uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.”) Nel caso specifico, dunque, è pur vero che manca un docente abilitato per quello stesso strumento all’interno dell’istituzione scolastica, ma è possibile utilizzare in sostituzione uno dei docenti di altro strumento musicale, in quanto appartenente alla medesima area disciplinare e in virtù del fatto che ciò garantisce comunque la collegialità perfetta dei lavori delle sottocommissioni e della commissione. È importante considerare infatti che, per i percorsi ad indirizzo musicale, il colloquio d'esame prevede anche una prova pratica di strumento. La scelta di un docente con le competenze musicali indicate è dunque la soluzione più idonea per permettere alla commissione di valutare adeguatamente l'esecuzione del candidato. Per quanto riguarda, poi, la sostituzione del docente in sede di scrutini, valgono le considerazioni già anticipate: - ciascun docente di strumento formula una valutazione solo relativamente agli studenti a lui assegnati; - un docente di strumento può così essere sostituito da altro collega di strumento senza che venga meno la collegialità perfetta richiesta in quella occasione al consiglio di classe; - tale sostituzione è possibile inoltre per l’appartenenza dei docenti (sostituito e sostituto) alla medesima area disciplinare; - detta sostituzione può essere operata con un supplente solo se la sua nomina è anteriore allo svolgimento dello scrutinio ed è pertanto avvenuta durante e in vista dello svolgimento delle lezioni. Si richiama a tale riguardo il contenuto della citata nota MIUR prot. n. AOODGPER 9038 del 17 giugno 2009. In altri termini, non è possibile procedere alla nomina di un supplente solo per lo svolgimento degli scrutini e degli esami.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Nel quadro normativo che regola la ricostruzione di carriera del personale ATA, il principio fondamentale è il riconoscimento di qualsiasi servizio prestato nelle scuole statali. Questo viene valutato per la sua effettiva durata, comprese le frazioni di anno, a patto che il rapporto di lavoro sia stato costituito direttamente con lo Stato e che sia stato regolarmente retribuito, così come previsto dall'art. 570 del D.Lgs 297/1994. A questa regola generale si affiancano alcune specifiche tutele e validità. Innanzitutto, secondo quanto stabilito dalla Delibera della Corte dei Conti 1281/1982, il servizio come docente è valido a tutti gli effetti anche se prestato prescindendo dal possesso del titolo di studio ordinariamente richiesto. Inoltre, come detto in precedenti risposte, il periodo in cui un Assistente Amministrativo ha prestato servizio quale DSGA, in base alle previsioni di cui art. 59 del CCNL 2007, rientra tra i servizi valutabili e, se correttamente registrato al SIDI, deve concorrere al computo ai fini della progressione giuridica ed economica (anzianità, maturazione delle fasce/posizioni stipendiali) nel profilo di appartenenza (Assistente Amministrativo). Tale servizio, oltre ad essere valutabile e rilevante per il raggiungimento di scatti/posizioni stipendiali nel profilo di AA, è utile ai fini del riconoscimento dei servizi (pre ruolo e ruolo) in caso di passaggio al ruolo di DSGA, secondo la normativa vigente (come nel caso in trattazione). In sintesi, per il personale ATA i principali servizi valutabili ai fini della ricostruzione di carriera sono: • servizi non di ruolo ATA prestati nelle scuole statali; • servizi non di ruolo ATA in scuole statali italiane e negli istituti di cultura all’estero con nomina MAE; • servizi di ruolo prestato dal personale statale ATA in carriera inferiore (nel nostro caso il servizio in qualità di assistente amministrativa a tempo indeterminato) ; • servizi non di ruolo prestati in qualità di docente ed educatore (nel nostro caso il servizio in qualità docente di scuola primaria a tempo determinato). Pertanto, appurata la validità di tutti i servizi elencati nel quesito, preme evidenziare che, nel caso in trattazione, trattasi di passaggio di ruolo da Assistente Amministrativa a funzionaria EQ con incarico di DSGA, assunta a seguito di procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari EQ riservata ai DSGA facenti funzione. Ne consegue che detti servizi/periodi dovrebbero essere già stati valutati nella ricostruzione come Assistente Amministrativo. Come chiarito in molteplici occasioni dalle diverse Ragionerie Territoriali, nel caso di passaggio di ruolo (ipotizzando che la prima immissione in ruolo come Assistente Amministrativa sia avvenuta in data antecedente l’a.s. 2023/2024) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1 lett. c), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (“all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/ 2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.»), in quanto previsione riguardante esclusivamente il personale ATA assunto per la prima volta “a far data dall'anno scolastico 2023/ 2024”). La ricostruzione di passaggio andrà quindi elaborata tenendo conto delle anzianità e dei servizi (ruolo e pre ruolo ) riconosciuti nel profilo di Assistente Amministrativo, applicandosi quindi l’istituto della cd. “temporizzazione” e, all’atto della conferma in ruolo, la ricostruzione di carriera con il consueto calcolo dei 4 anni +2/3 ai fini giuridici ed economici e l’accantonamento del 1/3 ai soli fini economici, riassorbibile al raggiungimento dell’anzianità complessiva di 18 anni. In tema di passaggi di ruolo, la recentissima giurisprudenza che, ricordando l’istituto della cd. “Temporizzazione”, ha sentenziato quanto segue: - "... “In tema di ricostruzione di carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.). Sono conformi a legge i provvedimenti che, nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A. a seguito di concorso pubblico riservato definiscono, a domanda degli interessati, la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici con il riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988. Agli stessi interessati spetta la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.”, cui la Corte è giunta con la seguente motivazione: “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. “In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. “Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. “Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. “Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva ..." (cfr. Tribunale di Macerata, Sentenza n. 111/2023 del 19-04-2024) - "... Ancora, questo Tribunale (cfr. sentenza n. 9624) ha statuito che non vi sia "dubbio poi .. che in sede di nuovo inquadramento, deve trovare applicazione, tra i due sistemi alternativi alla c.d. temporizzazione (ex art. 6 DPR n. 345/1983) e della ricostruzione di carriera (ex art. 485 – 569 D.lgs. n. 297/1994), il trattamento più favorevole al lavoratore (v. anche art. 4, comma 13, DPR n. 399/1988)". " (cfr. Tribunale di Foggia, Sentenza n. 719/2024 del 08-02-2024) - "... in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25306/2007; Cass n. 22556/2013; Cass. n. 8489/2014), secondo cui l'art. 66 del c.c.n.l. 4/8/1995, richiamato dal successivo c.c.n.l. del 24/7/2003, non prevede affatto per il personal e A.T.A. che l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali debba avvenire sulla base dell'intera" anzianità maturata, ma si limita a richiamare solo il diverso e più generico concetto di "anzianità maturata"; si è inoltre evidenziato che tale possibilità non è prevista nemmeno dalle norme di legge richiamate dall'art. 66, comma 6, del c.c.n.l. L’art. 4 del d.P.R. 2/3/8/1988 n. 399 ha, infatti, stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del "reticolo retributivo", di cu i alla tabella A, allegato al decreto, e sulla base dell'anzianità; i commi 8 e 9 dell'art . 4 prevedono inoltre che "nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra io stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi (ndr. assegno ad personam), previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”. La disposizione contenuta nel successivo comma 13, secondo cui: "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dall'art. 3 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli " si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione; il meccanismo del comma 13 è infatti previsto ai "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla "ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato" […]. Si è dunque evidenziato che il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, si è inoltre rimarcato che a breve distanza dal c.c.n.l. 1995, era stato introdotto l'art. 569 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 […]. Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità affettiva. E' stato dunque ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica, tanto è vero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile. In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" previsto nelle circolari ministeriali e nelle quali si richiama quanto disposto dall'art. 4 del d.P.R. 399/88 (ed ancor prima dall'art. 6 del d.P.R. 345/83), non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi (ndr. in primis) il meccanismo della temporizzazione. ..." (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza del 03-04-2024) Entrando nel merito del caso prospettato, riteniamo che siamo comunque di fronte ad un passaggio di ruolo avvenuto a seguito delle particolari previsioni contemplate dall'art. 59 del C.C.N.L. 29/11/2007 (ora art. 70 CCNL 2024) cui ha fatto seguito la procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari EQ riservata ai DSGA facenti funzione. Per i “passaggi di ruolo”, la ricostruzione di carriera viene elaborata dal SIDI con l’applicazione dell’istituto della temporizzazione, in prima battuta, e quindi mediante ricostruzione della carriera, applicando poi “il trattamento più favorevole al lavoratore”. Tanto premesso, dall’esame del complesso normativo e giurisprudenziale sopra rappresentato, è ragionevole asserire, a nostro avviso, che per il caso in questione, trattandosi di passaggio in altro profilo professionale (e non prima immissione) nell’a.s. 2024/2025, si debba procedere come segue: - Inquadramento ( provvisorio), all'atto del passaggio, con il metodo della temporizzazione. - Ricostruzione della carriera (alla conferma in ruolo) in base alla precedente formulazione dell’art. 569 del TU 297/1994, ovvero valutando il servizio pregresso (pre-ruolo e ruolo in carriera inferiore) nella misura dei 4 anni +2/3 ai fini giuridici ed economici e l’accantonamento del 1/3 ai soli fini economici, riassorbibile al raggiungimento dell’anzianità complessiva di 18 anni. - Applicazione del trattamento economico più favorevole che potrebbe risultare quello derivante dalla “temporizzazione”. Si precisa infine che, in merito alla “convenienza” tra temporizzazione e ricostruzione, in data 25/07/2019, con deliberazione n. 4, la sezione centrale del controllo della Corte dei Conti ha ritenuto che, a prescindere dalla modalità del SIDI, debba essere la persona interessata a scegliere l’inquadramento che ritiene essere più favorevole Pertanto, nel caso in cui un dipendente presenti detta istanza, il relativo decreto deve essere integrato nelle premesse con l’indicazione della deliberazione della Corte dei Conti citata e con la dichiarazione di opzione del dipendente interessato.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
La recentissima nota DGTVET prot.n. 1605 del 4 giugno 2026 chiarisce che, nonostante la specificità del settore dell’istruzione professionale, le norme contenute del DPR 135/2025 debbano avere piena applicazione per tutte le studentesse e gli studenti, tenuto conto del carattere “complessivo” della novella normativa che non prevede specifiche deroghe per l’istruzione professionale e della rilevanza che il legislatore ha voluto attribuire alle finalità educative del voto di comportamento e della successiva predisposizione dell’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Pertanto, i consigli delle classi prime degli indirizzi di istruzione professionale svolgeranno gli scrutini, per gli aspetti attinenti alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento delle diverse discipline, applicando quanto previsto nelle Linee Guida del 2019, che non prevede la sospensione del giudizio per carenze nel “profitto”, ma di norma la revisione e l’aggiornamento del P.F.I. Ciò non toglie, che, nel caso di attribuzione di un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio stesso assegnerà la predisposizione dell’elaborato, da consegnare e discutere secondo tempi stabiliti nell’ambito del regolamento di Istituto e tempestivamente comunicati. La mancata presentazione o l’esito non positivo della discussione comporterà la non ammissione anche per le studentesse e gli studenti delle classi prime degli Istituti professionali (si osserva, peraltro, che anche le Linee Guida non escludono in via assoluta la non ammissione alla classe seconda al verificarsi di particolari situazioni– cfr paragrafo 3.2.3. delle Linee Guida, box n. 9 “esempio di procedura per la valutazione del p.f.i. al termine del primo anno punto. 2 lett. d)”-.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Le modalità di iscrizione alle classi della scuola primaria è regolamentata, nel rispetto della cornice normativa del testo unico, dall’annuale specifica circolare ministeriale (per l’anno scolastico 2026/27 nota prot. n.100847 del 17 dicembre 2025), che definisce non solo termini e modalità, ma fornisce anche indicazioni sulla gestione delle situazioni di esubero, nel paragrafo 2.3 “iscrizioni in eccedenza”, di cui si riportano alcuni stralci: ….. È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L’estrazione a sorte costituisce l’extrema ratio….. In un passaggio successivo, la nota affronta anche la questione delle domande di iscrizione presentate in ritardo: ……. Tenuto conto della frequenza con la quale si verifica la necessità di trattare domande di iscrizione pervenute in corso d’anno in relazione a trasferimenti della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro, pare opportuno che il Consiglio di istituto prenda in considerazione anche questa casistica e deliberi i criteri di precedenza nell’accoglimento delle stesse, tenendo in particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi e che non devono causare l’interruzione della frequenza per gli alunni/studenti….. Visto il quadro sopra delineato, si osserva che non vi sono condizioni ostative ad accogliere iscrizioni presentate fuori termine o per alunni residenti fuori comune, per agevolare la fruizione del diritto all’istruzione del minore: l’unica motivazione che può essere posta alla base di un mancato accoglimento della richiesta è l’eccedenza dell’iscrizione rispetto alla capienza della/delle classi richiesta/e. Infatti, la provenienza da un percorso di istruzione parentale non impedisce di richiedere iscrizione e frequenza. L’assegnazione del posto è disciplinata dalle procedure ordinarie e dalle priorità deliberati con criteri del consiglio di Istituto dall’Istituto. La non residenza può incidere in presenza di posti limitati o di criteri di priorità, ma la decisione negativa deve comunque essere motivata e documentata come sopra. Se il minore era già formalmente iscritto a un’altra scuola, la procedura corretta è il trasferimento; se non era iscritto, si applicano le ordinarie regole di iscrizione. Per quanto concerne la specifica richiesta contenuta nel quesito, visto che la gestione delle iscrizioni (e della carriera scolastica di un alunno) costituisce un procedimento amministrativo da trattare nei termini previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i., ogni provvedimento non solo deve avere una precisa motivazione, ma è diritto di ogni soggetto che ne abbia interesse concreto ed attuale venire a conoscenza di tale motivazione. Quindi, si ritiene che i genitori abbiano diritto ad ottenere una motivazione scritta dell’esito negativo dell’istanza di iscrizione/trasferimento in quanto si tratta di un provvedimento amministrativo che incide su un legittimo specifico interesse privato; la scuola è tenuta a fornire agli interessati, su richiesta, la motivazione del provvedimento e ad assicurare l’accesso agli atti amministrativi pertinenti, secondo la disciplina generale in materia di trasparenza e accesso agli atti. Per quanto concerne la gestone documentale, si ritiene che debbano essere forniti, a supporto del provvedimento di diniego: - il numero attuale di alunni iscritti nella classe richiesta e la capienza massima o il criterio utilizzato per la determinazione dei limiti (rapporto docenti/alunni, eventuali vincoli derivanti dalla superficie degli ambienti, eventuali documentazioni tecniche che attestino la capienza massima). - i criteri adottati dall’Istituto per la gestione delle iscrizioni in eccedenza. - non è prevista, per norma, l’emanazione di un provvedimento di “chiusura” delle iscrizioni, che vanno gestite nel rispetto delle indicazioni ministeriali e dei criteri sopra illustrati. Naturalmente, non possono essere divulgati dati personali di terzi in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali (es. elenchi con dati sensibili degli altri alunni). È possibile fornire dati aggregati riferiti solo al numero complessivo degli alunni e al numero dei disabili presenti. Per quanto concerne il comportamento aggressivo del genitore e la tutela della comunità scolastica, si ritiene che: - In caso di atteggiamenti molesti o minacciosi il personale (e nello specifico il Dirigente scolastico) ha il dovere di tutelare la sicurezza di studenti e operatori: chiamare le forze dell’ordine (come già avvenuto) è corretto; va redatta una relazione dettagliata dell’accaduto, con nomi dei testimoni, orari e modalità, da inserire a protocollo e a disposizione dell’Autorità competente. - È possibile adottare misure organizzative per limitare accessi non concordati (ricevimento su appuntamento, presidio dell’ingresso, segnaletica, richiesta di documenti di identità) e, se necessario, procedere con formale diffida e/o denuncia per minacce o violenza. Infine, si sottolinea che, in caso di mancata accettazione della richiesta di iscrizione, la citata nota per le iscrizioni a.s. 26/27 prevede che la scuola che tratta la domanda di iscrizione, qualora sia impossibilitata ad accoglierla in quanto eccedente rispetto ai posti rimasti disponibili, è tenuta ad affiancare la famiglia nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad accertarsi che il procedimento si concluda con l’effettiva iscrizione dell’alunno/studente. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale forniranno ai dirigenti delle scuole il necessario supporto in questo processo, interessandosi direttamente di eventuali casi particolari in relazione alla collocazione territoriale delle scuole, soprattutto per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione e/o di specifici indirizzi di studio per quanto riguarda il secondo ciclo. Questo supporto alla famiglia nell’individuazione di una scuola in grado di accogliere l’iscrizione assume un rilievo ancora maggiore per gli alunni/studenti in età dell’obbligo alla luce dell’art. 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente il rafforzamento delle misure relative al rispetto dell’obbligo di istruzione.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Abbiamo una docente in malattia da novembre 2025 fino ad oggi, con certificati INPS debitamente comprovanti la malattia, interrotti da brevi periodi di messa a disposizione...
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
L'articolo 58, comma 6 del CCNL del comparto Scuola, stipulato il 29 novembre 2007, prevede quanto segue: "Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7 [...]". Il successivo comma 7 disciplina tre tipologie di contratto a tempo parziale: a) orizzontale (prestazione del servizio in tutti i giorni lavorativi); b) verticale (prestazione del servizio solo in alcuni giorni della settimana, o del mese, o dell'anno) c) misto (combinazione delle due tipologie precedenti). Pertanto, con riferimento al quesito posto, osserviamo che occorre fare riferimento alle clausole indicate nel contratto di lavoro a tempo parziale. Se questo prevede genericamente un tempo parziale verticale, non precisando le giornate di lavoro, si ritiene che spetti al dirigente assegnare l'orario e anche modificarlo, per esigenze di servizio, pur nel rispetto delle clausole del contratto, modificabili solo con l'accordo di entrambe le parti (dirigente e lavoratore). Ad esempio, se il contratto individuale di lavoro prevede che il servizio sia prestato per due giorni settimanali, il dirigente non potrebbe assegnarne tre senza il consenso del lavoratore; se sono previsti due giorni, senza precisare quali, il dirigente potrebbe modificarli per esigenze di servizio. Indipendentemente dalle clausole di tale contratto, osserviamo che esso mantiene validità fino al 30 giugno. Pertanto, per la sua proroga occorrerà stipulare un nuovo contratto, che non è strettamente vincolato alle clausole precedentemente concordate. L'autorizzazione dell'USP, infatti, consente al dirigente scolastico di stipulare un nuovo contratto, fino al 31 agosto, di 14 ore, ma le clausole da inserire in tale contratto sono oggetto di accordo fra le parti e non potrebbe una sola parte, unilateralmente, imporre determinate condizioni. Ciò vale sia per il dirigente, sia per il lavoratore; se il dirigente propone una diversa distribuzione oraria e il dipendente non la accetta, il contratto non si potrà stipulare; ugualmente, non potrebbe il lavoratore imporre al dirigente di sottoscrivere un contratto alle proprie condizioni. In conclusione, riteniamo che: - in sede di stipula del contratto per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto, le parti (dirigente e lavoratore) potranno concordare una particolare articolazione dell'orario, anche diversa da quella del contratto precedente. In mancanza di accordo, il contratto non potrebbe essere stipulato; - il dirigente scolastico, se per qualunque motivo ritiene di non aver più necessità della proroga, deve comunicare all'USP le cessate esigenze, in modo che tale ufficio possa, eventualmente, riassegnare la proroga ad altra istituzione scolastica che non l'abbia già ottenuta.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Una docente di sostegno assunta da GPS decide di rinviare all'anno successivo il suo anno di formazione e prova per motivati problemi di salute. Tuttavia...
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Per il personale della scuola, la cessazione ordinaria avviene normalmente il 1° settembre in applicazione dell'art. 59, comma 9, della Legge n. 449/1997. Tuttavia, l'APE Sociale costituisce una fattispecie particolare, tant'è che nella circolare MIM prot. n. 205851 del 25 settembre 2025 al paragrafo "APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci" si legge testualmente: "Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2026. Si precisa che per l’accesso alla prestazione di APE sociale non trova applicazione l’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997." Nonostante l'indicazione "de qua" alcuni UU.SS.RR. non permettono la cessazione dal servizio in corso d'anno, anche se, una volta ricevuto il provvedimento di cessazione adottato dall'istituzione scolastica, l'Inps può procedere alla liquidazione della prestazione anche in corso d’anno, senza necessità di attendere il termine del 31 agosto. Per quanto riguarda l'indennità di mancato preavviso, a nostro giudizio, non risulta applicabile considerato che la cessazione per APE è collegata all'accesso a un istituto previdenziale riconosciuto dalla legge e il Ministero ha disposto che i dipendenti possono presentare domanda ENTRO il 31 agosto. Cordiali saluti
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
L'articolo 20, comma 1, del D.M. n. 741/2017 dispone che il consiglio di classe trasmetta alla commissione d'esame, in plico separato, apposita documentazione relativa al percorso scolastico dell'alunno con disabilità, recante l'indicazione delle misure dispensative e compensative adottate, delle modalità di svolgimento delle prove differenziate e dei criteri di valutazione applicati. La qualificazione del documento come "riservato" va intesa in senso tecnico-procedurale: essa presidia la corretta gestione delle operazioni d'esame, impedendo una circolazione indiscriminata delle informazioni all'interno della commissione prima del momento deputato alla loro valutazione, e non introduce alcuna deroga al regime generale di accessibilità documentale nei confronti del diretto interessato. Diversamente opinando, si perverrebbe all'esito manifestamente irragionevole sul piano sistematico per cui un atto redatto «sulla persona e nell'interesse della persona» risulterebbe inaccessibile alla persona medesima e a chi ne esercita la rappresentanza legale, là dove invece è accessibile a soggetti terzi quali i componenti della commissione d'esame. Sul piano del diritto di accesso ai documenti amministrativi, la legittimazione della famiglia trova fondamento negli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b), sono titolari del diritto di accesso «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Nel caso di specie, il nesso tra il richiedente, ovvero il genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli 316 e ss. c.c., e il documento è immediato e inscindibile: la relazione riservata ha per oggetto esclusivo la situazione educativa, didattica e personale del minore, sì che non è nemmeno necessario dimostrare un interesse qualificato ulteriore rispetto a quello che già si desume dalla titolarità della responsabilità genitoriale. L'articolo 25 della medesima legge fissa il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento di accesso, decorso il quale il silenzio si intende come diniego impugnabile. Concorrente e autonomo rispetto al diritto di accesso procedimentale è il diritto riconosciuto all'interessato dall'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La relazione riservata contiene dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento, segnatamente dati relativi alla salute, il che non determina una compressione del diritto di accesso dell'interessato, ma semmai una più intensa tutela del medesimo nei confronti di soggetti terzi. Il titolare del trattamento è dunque tenuto a fornire copia dei dati personali oggetto di trattamento su richiesta dell'interessato o del suo rappresentante legale, senza che la qualificazione di riservatezza apposta al documento a fini procedurali possa costituire motivo di diniego. In assenza di specifici elementi ostativi, l’istituzione scolastica è tenuta al rilascio della copia. Sul piano della buona amministrazione, è peraltro auspicabile che il consiglio di classe assicuri alla famiglia, prima delle operazioni d'esame, un'informazione sostanziale sul contenuto della relazione, in attuazione del principio di trasparenza e di partecipazione che permea l'intero impianto della Legge n. 241/1990 e che trova ulteriore ancoraggio nel modello di corresponsabilità educativa prefigurato dal D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Il dipendente, qualora debba assentarsi, è tenuto ad avvisare l'istituto scolastico entro e non oltre l'inizio del proprio orario di servizio. Ciò è espressamente previsto dall'articolo 17, comma 10 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007 per le assenze per malattia, ma la clausola è a maggior ragione valida per tutte le tipologie di permesso, ove non sia previsto un termine di preavviso maggiore, come accade, ad esempio, per i congedi dei genitori. Anche quando non sono previsti termini, infatti, rientra nei doveri di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile avvertire tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza in servizio, quale ne sia il motivo. Quanto alle concrete modalità di presentazione delle richieste di permesso, nel rispetto delle clausole del CCNL, possono essere previste dal dirigente scolastico, nell'ambito dei poteri organizzativi riservati al datore di lavoro. Possono ovviamente crearsi delle situazioni in cui, per particolari circostanze, il dipendente non sia riuscito ad avvertire tempestivamente la scuola della propria assenza; in tal caso, è legittimo che il datore di lavoro chieda spiegazioni al lavoratore e, qualora tali giustificazioni non siano ritenute valide o siano addirittura assenti, il dirigente sarà allora legittimato a procedere disciplinarmente contro il lavoratore. Qualora il dipendente non solo non avesse fornito alcun preavviso dell'assenza, ma non l'avesse neanche giustificata, ciò evidentemente aggraverebbe l'infrazione compiuta dal dipendente. Appare opportuno, prima di procedere, che il dirigente chieda al dipendente di giustificarsi, sia in merito al ritardo o assenza di preavviso dell'assenza, sia in merito alla mancanza di giustificazione dell'assenza stessa. A tal fine, è sufficiente una sola richiesta; rientra nella discrezionalità del dirigente, se lo ritiene opportuno, sollecitare una risposta. Il procedimento disciplinare va comunque distinto dall'accertamento di assenza ingiustificata, che è un provvedimento autonomo che il dirigente deve adottare, una volta che il dipendente non abbia provveduto a giustificare l'assenza né abbia riscontrato validamente l'invito a farlo, nel termine assegnato dall'amministrazione. Solo dopo aver adottato tale provvedimento, con relativa decurtazione delle giornate di assenza ingiustificata, il dirigente può, infatti, contestare disciplinarmente l'assenza ingiustificata. Se il dipendente giustifica l'assenza, sia pure tardivamente, tale provvedimento non sarà ovviamente adottato ma il dirigente potrà comunque procedere disciplinarmente, contestando eventualmente solo la tardività o l'assenza di previa comunicazione dell'assenza. In caso di assenza ingiustificata, il dirigente deve pertanto seguire i seguenti passi: - invito a giustificare l'assenza, assegnando un breve termine al lavoratore; - in mancanza di giustificazione, adottare il provvedimento di decurtazione economica; - successivamente, procedere alla contestazione disciplinare. Osserviamo che, oltre ai giorni di permesso per motivi personali, esistono molteplici istituti normativi e contrattuali che consentono ai dipendenti di assentarsi. Spetta però ai lavoratori richiederli, ricorrendone i presupposti, senza che debba essere il datore di lavoro a doverli suggerire. Non è poi necessario (ma neanche vietato) informare il dipendente che, alla quarta assenza ingiustificata nel biennio (o all'ottava nel decennio) potrà incorrere nel licenziamento disciplinare, ove l'amministrazione abbia provveduto a rendere noto ai dipendenti il Codice disciplinare vigente, come previsto dall'articolo 25, comma 12 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" del 18 gennaio 2024. Infine, quanto alla possibilità di concedere le ferie per i giorni di assenza, si ritiene che ciò sarebbe opportuno solo nel caso in cui il dipendente provasse di essersi dovuto improvvisamente assentare per giustificati e particolari motivi.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
L’articolo 5 del DM 741/2017, nel trattare del calendario delle operazioni degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, fa riferimento allo svolgimento di eventuali prove suppletive, senza specificarne condizioni e scadenze. Nella nota applicativa prot. 1865 del 10 ottobre 2017 la questione viene maggiormente sviluppata, perché, in merito alle prove suppletive, si prevede che: ….. tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e, comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico… Da ciò si evince che agli alunni che, per comprovati motivi, non possano partecipare alla sessione ordinaria degli esami di licenza media è consentito sostenere prove suppletive; tali prove devono comunque essere espletate entro il 31 di agosto. Tanto premesso, in riferimento al caso concreto illustrato nel quesito, la commissione, ricevuta una tempestiva e formale richiesta della famiglia e acquisita agli atti idonea certificazione medica giustificativa, potrà calendarizzare le prove di esame in una sessione suppletiva da svolgere nei tempi sopra indicati. Pur se si tratta di una situazione abbastanza “particolare”, non sussistendo un impedimento dovuto a motivi di salute del candidato, è comunque consigliabile aderire alla richiesta, se tempestiva e adeguatamente certificata, nell’ottica esclusiva della tutela del minore. Si consiglia, in ogni caso, di curare in modo puntuale e tempestivo le comunicazioni tra scuola e famiglia, notificando formalmente, dopo aver avuto le dovute informazioni sulla data presunta del rientro, il calendario degli esami.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Le strade percorribili sono, a nostro parere, due: l'attivazione della visita presso il medico competente (qualora nominato in coerenza con il DVR e laddove ne ricorrano le condizioni) oppure la richiesta di una visita medico-collegiale presso l'INPS. In merito alla prima ipotesi, l’art. 41 comma 1 del Dlgs n. 81/2008 dispone quanto segue: “1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.” Il comma 2 del medesimo articolo elenca i casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, tra cui rilevano i seguenti: “c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.” L’ipotesi in esame (potenziale inidoneità psicofisica) potrebbe rientrare sia nella fattispecie di cui alla lettera c), sia in quella di cui alla lettera e-ter). In tale circostanza, si consiglia di richiedere l’intervento del medico competente, qualora nominato in attuazione del proprio DVR. Si ricorda, infatti, che la nomina del medico competente è obbligatoria solo se nel Documento di Valutazione dei Rischi sono riportate tipologie di rischio che richiedono la sorveglianza sanitaria, ovvero laddove emerga l’esposizione di lavoratori/studenti a determinati rischi. In alternativa, è possibile inoltrare la richiesta di visita collegiale. La materia è regolata dalle disposizioni di cui al. D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 (“Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”). Si riportano i commi dell’art. 3 del richiamato DPR ritenuti di specifico interesse: • “2. Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova”. • “3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.” Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, l'iniziativa per l'avvio della procedura di accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. La richiesta di accertamento da parte dell’Amministrazione scolastica non presenta particolari vincoli formali: deve essere indirizzata dal Dirigente scolastico alla Commissione medica presso l’INPS e contenere ogni informazione utile, con specifico riferimento alle circostanze che potrebbero far presupporre la sussistenza di un'inidoneità alle mansioni specifiche del proprio profilo. Si deve naturalmente evitare qualsiasi ipotesi diagnostica – di stretta competenza medica –, limitandosi a descrivere i fatti e i comportamenti oggettivi che giustificano la richiesta di accertamento. Il Dirigente scolastico potrà allegare altresì la documentazione o certificazione medica eventualmente già agli atti della scuola e relativa al dipendente, utile per permettere alla Commissione di esprimere un giudizio quanto più completo possibile. Di tale richiesta la scuola deve dare immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato (cfr. art. 5 DPR 171/2011). Quest'ultimo, pertanto, non può opporre alcun diniego, né è necessario il suo consenso per l'attivazione della visita. Si rammenta che dal 1° giugno 2023, quindi, le richieste di accertamento sanitario e medico-legale elencate nel messaggio 18 maggio 2023, n. 1834 dovranno essere presentate all’INPS esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio online, come descritto nel messaggio 1° giugno 2023, n. 2064. Qualora la docente, all'esito del percorso, fosse ritenuta permanentemente o temporaneamente inidonea alle proprie funzioni per motivi di salute, ma idonea ad altro proficuo lavoro, troverà applicazione il CCNI 2008, tuttora vigente e concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, al quale si rinvia per un'attenta lettura. Si suggerisce, infine, la lettura della Nota USR Piemonte n. 17320 del 25/11/2022, nonché della Nota ministeriale 11 settembre 2020, n. 1585, alla quale si rinvia per maggiori dettagli e per le parti ancora applicabili.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, l’art. 32, ai commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/08, recita: “8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.” La scuola deve quindi rispettare l'ordine di priorità sopra descritto. In argomento il T.A.R. Campania, Sezione Quarta, con la Sentenza 15/01/2018 n. 334, ha ribadito che, nel bando di selezione indetto da un istituto per la carica di RSPP, l'incarico debba essere affidato a personale esterno alla scuola esclusivamente se non è disponibile personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti specifici o personale interno ad un'altra unità scolastica in possesso dei medesimi requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. La scuola potrà conferire l’incarico ad un RSPP esperto esterno allorchè vi sia la mancanza del personale di cui alle lett. a) e b). Nel caso di specie, il docente ha avuto l’incarico di RSPP beneficiando della precedenza di cui alla lett. a) sopra citata. Proprio in virtù di tale considerazione, a nostro avviso, non è possibile una proroga automatica dell’incarico ( da incarico a dipendente interno a contratto di prestazione d’opera a soggetto esterno all’Amministrazione) e quindi si ritiene che la scuola debba procedere con la procedura di cui sopra declinata dai commi 8 e 9 dell’art. 32 citato. Tra l’altro il soggetto in quiescenza rileverebbe come esperto esterno e l’attività di RSPP non può essere svolta come lavoro autonomo occasionale ma solo da libero professionista in possesso dei presupposti di legge.
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
Gentile utente, la normativa vigente e le circolari INPS non escludono i pensionati in Opzione Donna dalle riliquidazioni a seguito di rinnovo contrattuale e, nel CCNL 2019-2021, si parla genericamente di personale cessato nel triennio "a qualsiasi titolo". Tanto premesso, a nostro avviso, l'istituzione scolastica, in qualità di datore di lavoro, deve inserire le informazioni per permettere la riliquidazione, sarà poi l'INPS a verificare se, nel caso concreto della pensione liquidata con Opzione Donna, gli incrementi producano o meno effetti economici sulla pensione. Cordiali saluti
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Data di pubblicazione: 08/06/2026
La normativa stabilisce che, in caso di assenza, impedimento o reggenza, le funzioni di Presidente della commissione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione siano svolte da "un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (art. 4, comma 4 del D.M. n. 741/2017, come modificato dall’art. 5 del D.M. n. 183/2019). Sebbene l'organigramma di istituto preveda solitamente due collaboratori, la disposizione del D.Lgs. n. 165/2001 non pone un limite numerico invalicabile e, di fatto, oltre ai due collaboratori, sono docenti individuati ai sensi dell’art. 25, comma 5 del suddetto decreto tutti quelli che vengono delegati “per specifici compiti” in materia organizzativa e amministrativa, come ad esempio i referenti di plesso – se delegati a disporre le sostituzioni – o le funzioni strumentali (anche in questo caso se delegate allo svolgimento di compiti organizzativi o amministrativi: si pensi al fatto che la funzione strumentale sul sostegno, ad esempio, può essere delegata a presiedere i GLO in luogo del dirigente). Pertanto, qualora il dirigente scolastico abbia un impedimento a svolgere le funzioni di Presidente, può procedere alla nomina di un docente, scelto secondo i criteri sopra riferiti, per svolgere specificamente le funzioni di Presidente della commissione. A tale proposito, peraltro, un punto fondamentale, chiarito dal D.M. n. 183/2019, è che il docente individuato per la sostituzione non deve necessariamente essere "appartenente al ruolo della scuola secondaria". L'individuazione del sostituto, poi, può avvenire in qualsiasi momento si verifichi l'impedimento del dirigente. La validità delle operazioni d'esame è garantita dalla presenza costante di tutti i componenti; pertanto, in presenza di un impedimento improvviso e documentato (anche in prossimità dell'avvio delle prove), il dirigente deve provvedere tempestivamente alla nomina. La commissione d'esame è composta da tutti i docenti dei singoli consigli delle classi terze (art. 4, comma 2 del D.M. n. 741/2017). Sebbene la disposizione citata – al successivo comma 6 – preveda che la commissione si articoli in sottocommissioni e che ogni sottocommissione individui al suo interno un coordinatore, il Presidente ha una funzione di supervisione generale e di presidenza delle sedute plenarie. Dunque, anche in assenza di una norma espressa sul punto, l'esigenza di distinguere le funzioni di presidente da quelle di componente della commissione impone di individuare un collaboratore che non sia impegnato nelle sottocommissioni d'esame. Alla luce di quanto fin qui illustrato, il dirigente – nel caso in cui egli sia impedito e il proprio primo collaboratore sia componente della commissione d’esame – può individuare quale Presidente tanto un docente di scuola secondaria che sia suo delegato nel senso sopra detto quanto il proprio collaboratore appartenente al ruolo della scuola primaria.
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Data di pubblicazione: 05/06/2026
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del CCNL (norme in materia di continuità didattica), il periodo di 150 giorni di assenza necessario per il mantenimento della supplenza è ridotto a 90 giorni per i docenti che prestano servizio nelle classi terminali. In tali ipotesi, qualora il titolare rientri in servizio dopo il 30 aprile, il supplente deve essere mantenuto in servizio senza interruzioni per gli scrutini e le valutazioni finali (e per gli eventuali esami), al fine di garantire la continuità didattica per le classi terminali. Applicazione al caso concreto - Stato dei fatti: la titolare è assente da oltre 90 giorni e la supplente è stata nominata dal 10/03/2026 al 29/05/2026 per una classe terminale della scuola secondaria di I grado. La titolare intende rientrare il 03/06/2026. - Conseguenza: essendo rispettata la condizione della presenza di un’assenza superiore a 90 giorni per docente di classe terminale e trattandosi di rientro dopo il 30 aprile, la supplente deve essere mantenuta in servizio per lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali. Pertanto il contratto della supplente andrà prorogato fino al completamento di tali adempimenti (scrutini/esami/valutazioni finali), anche se la data di scadenza del contratto era il 29/05/2026. Effetti sul rientro della titolare - La titolare può formalmente rientrare in servizio il 03/06/2026, ma non può sostituire la supplente nelle funzioni connesse alla classe terminale per le quali la supplente è mantenuta fino al termine degli scrutini/valutazioni. - Se la titolare ha altri incarichi o ore in classi non terminali nella stessa istituzione, può essere riassegnata a tali attività; tuttavia, per quanto riguarda la gestione della classe terminale e le operazioni di scrutinio/esame, il supplente rimane in servizio fino al termine delle procedure. Passi operativi per il Dirigente Scolastico (DS) 1) Verificare e documentare il periodo effettivo di assenza del titolare (per dimostrare che supera i 90 giorni). 2) Provvedere alla proroga formale del contratto della supplente fino al termine degli scrutini/esami/valutazioni finali mediante atto amministrativo a firma del DS (decreto di proroga o altro provvedimento formale), con indicazione del periodo prorogato e del motivo (continuità didattica, classe terminale). 3) Comunicare la proroga alla supplente e agli uffici competenti (per gli adempimenti di segreteria e per la gestione delle presenze/retribuzioni). 4) Se la titolare rientra il 03/06/2026, predisporre la riassegnazione delle attività diverse da quelle della classe terminale; chiarire per iscritto i compiti di ciascuna docente durante il periodo di scrutini. Conclusione Nel caso descritto, la supplente nominata dal 10/03/2026 al 29/05/2026 deve essere mantenuta in servizio per le operazioni di scrutinio e valutazione finale, pertanto il contratto dovrà essere prorogato; Il contratto di proroga deve essere continuativo, senza interruzione fino alla fine degli esami , ai sensi della C.M. n. 9038\0209 e non per i singoli giorni di attività, trattandosi di mantenimento in servizio ai sensi dell'art. 37 del CCNL. La titolare che intende rientrare il 03/06/2026 non può assumere immediatamente le responsabilità relative alla classe terminale fino al completamento delle predette operazioni. Il Dirigente Scolastico dovrà pertanto emettere il relativo provvedimento di proroga e gestire la riassegnazione delle attività.
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Data di pubblicazione: 05/06/2026
Il dirigente scolastico è, per espresso disposto normativo, il Presidente della commissione d'esame del proprio istituto (art. 4, comma 3 del D.M. n. 741/2017). Tuttavia, in caso di assenza, impedimento o reggenza di altra istituzione scolastica (come nel caso di una nomina a Presidente esterno), le sue funzioni vengono svolte da un docente collaboratore (art. 4, comma 4 del suddetto D.M. come modificato dall’art. 5 del D.M. n. 183/2019). Tale docente deve essere individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che permette al dirigente scolastico di avvalersi di docenti collaboratori per compiti organizzativi e gestionali. Se il Presidente individuato dal dirigente non può presiedere la Commissione in seduta plenaria preliminare, si ritiene che il dirigente debba procedere o alla individuazione di altro Presidente o alla rimodulazione del calendario degli esami, spostando l’orario o la data della riunione plenaria. Infatti: - spetta al dirigente scolastico definire e comunicare “al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione” (art. 5, comma 2, lettera a) del D.M. n. 741/2017). Pertanto, nulla vieta al dirigente – preso atto dell’impedimento del collaboratore che è stato individuato quale Presidente – di spostare l’orario o la data della riunione preliminare in modo da consentirgli di prendervi parte regolarmente; - il dirigente può individuare quale Presidente un suo collaboratore ex art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, non essendo neppure vincolato alla sua appartenenza ai ruoli della scuola secondaria di primo grado. Se dunque quello già individuato non può partecipare alla riunione preliminare e non è possibile lo spostamento della seduta, è preferibile individuare altro collaboratore in sua vece per lo svolgimento di un simile compito. Infatti, è nella riunione preliminare che si compiono i passaggi fondamentali per l’organizzazione e, in buona sostanza, per la serena riuscita degli esami: dalla durata delle prove scritte, alla loro successione, alla successione delle classi per i colloqui, alla predisposizione delle prove, alla individuazione delle modalità di svolgimento delle stesse per gli alunni con DSA e in condizione di disabilità, ai criteri per la correzione e la valutazione delle prove. Creare discontinuità nella presidenza della commissione in un momento così delicato dell’intera procedura può dar luogo, nei fatti, a una maggiore difficoltà di gestione degli esami stessi; - la nota MIUR prot. n. 1865/2017 prende in considerazione il solo impedimento o la sola assenza temporanei del Presidente e ne prevede la sostituzione in sottocommissione ad opera del coordinatore della stessa (“Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.”) Ciò tuttavia non può avvenire nella riunione preliminare, là dove si tratta di presiedere la commissione e i coordinatori non risultano ancora individuati. Detta disposizione pare del resto prefigurare la possibilità di sostituzione del Presidente con altro Presidente solo in caso di impedimento non temporaneo: del resto, a un impedimento non solo temporaneo ma per di più programmato – come nel caso di specie – si può far fronte attraverso una rimodulazione del calendario delle operazioni di esame.
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Data di pubblicazione: 05/06/2026
Abbiamo una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato attualmente in aspettativa art. 70. La predetta sta svolgendo un incarico a tempo determinato per il profilo di assistente...
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Data di pubblicazione: 05/06/2026
Si richiede un parere in merito alla corretta procedura amministrativo-contabile da seguire a seguito della ricezione di una formale richiesta di risarcimento...
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Data di pubblicazione: 05/06/2026
L'articolo 35, comma 14 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" sottoscritto il 18 gennaio 2024 prevede quanto segue: "Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato [...] sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio". Trattandosi (a differenza di quanto previsto per il personale di ruolo) di permessi non retribuiti, spesso il personale a tempo determinato chiede in questi casi, in alternativa, di fruire delle ferie. Tuttavia, nel caso specifico di cui al presente quesito, osserviamo che l'articolo 1, comma 54 della legge n. 228/2012, con disposizione inderogabile dai contratti collettivi ai sensi del successivo comma 56, prevede espressamente il divieto di fruire delle ferie, da parte del personale docente, nei giorni "destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative". In conclusione, la fruizione delle ferie in occasione degli scrutini non è consentita. Il dipendente, pertanto, dovrà fruire dei permessi non retribuiti previsti dall'articolo 35, comma 14 del CCNL, sopra riportato.
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Data di pubblicazione: 05/06/2026
L’art. 35 del CCNL 2024, al comma 2, prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato (senza distinzioni tra supplenze annuali e supplenze brevi) sono proporzionali al servizio prestato. L'art. 13 comma 6 del CCNL 2007 prevede che "Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero". L'art. 13 comma 6 si riferisce al personale a t.i. e, conseguentemente, applicando letteralmente la previsione dell'art. 35 co 2, ai sensi del quale le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato si ritiene che il calcolo dei giorni dovrà essere operato secondo la seguente proporzione: - 365 giorni stanno a 32 giorni di ferie ( o 30 se il dipendente ha meno di tre anni di servizio) come i giorni di servizio effettivo stanno ai giorni di ferie da calcoare da questa proporzione si ricava che giorni di ferie = (32/30 * giorni di servizio) / 365 ( abbiamo questa volta calcolato l'anno a 365 giorni stante che abbiamo considerato i giorni effettivi di servizio) Facciamo il calcolo con 355 giorni di servizio effettivo ( detratti i 10 di settembre stante che la supplenza è partita dall’11 settembre): 365:32= 355: X X= 31, 12 Quindi il dipendente ha diritto a 31 giorni di ferie Se il dipendente ha meno di 3 anni di servizio si avrà 365:30= 355: X X= 29,17 Quindi il dipendente ha diritto a 29 giorni di ferie
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Data di pubblicazione: 04/06/2026
Il dipendente può richiedere l’aspettativa di cui all'art. 18, comma 3, del CCNL/2007 ai sensi del quale il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Altra aspettativa è quella prevista dall’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale prevede che "in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti". Si ricorda, altresì, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere n. 7147 del 3 febbraio 2021, pubblicato in data 8 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al fatto se - alla luce delle previsioni dell’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - sia possibile concedere al pubblico dipendente l’aspettativa per lo svolgimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso altra Pubblica Amministrazione o organizzazione privata. La Funzione Pubblica, dopo aver ricordato che è vigente nel nostro ordinamento il divieto di cumulo di impieghi pubblici posto dall’art. 65 del DPR n. 3 del 1957, ritiene che - in ragione della sua specialità - l’aspettativa di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 possa trovare applicazione esclusivamente in termini di residualità rispetto ad altri istituti previsti da norme di rango legislativo che disciplinano con maggior dettaglio fattispecie in cui il dipendente pubblico può prestare servizio per un’amministrazione diversa da quella nei cui ruoli è inquadrato e, comunque, subordinatamente alla previa valutazione dell’esigenze organizzative e in funzione del perseguimento di obiettivi di crescita professionale del dipendente interessato. Più specificamente, ad avviso del Dipartimento, l’aspettativa di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 per espressa previsione del legislatore costituisce una deroga del principio dell’esclusività del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione. In assenza di previsioni espresse sul rapporto con il divieto generale di cumulo degli impieghi, la Funzione Pubblica è del parere che tale aspettativa non sia utilizzabile nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con altra amministrazione conseguente al positivo esperimento di procedure a carattere selettivo. È opportuno che le amministrazioni che si debbano esprimere sulla richiesta di aspettativa di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 adottino criteri generali per assicurare la regolare prosecuzione delle attività istituzionali e scongiurare la sussistenza di potenziali conflitti di interesse. La ratio sottesa alla norma, ossia quella di favorire lo sviluppo di esperienze lavorative più articolate da parte dei dipendenti pubblici, dovrebbe riferirsi a situazioni e contesti contigui ma non identici, in modo tale da generare esperienze professionali diverse non altrimenti conseguibili nell’organizzazione di provenienza. La previsione normativa, che pone a carico del soggetto presso cui è svolta la diversa esperienza lavorativa gli oneri relativi al trattamento previdenziale, è sintomatica dell’applicabilità dell’istituto in situazioni non coperte da discipline già tipizzate che consentono il lavoro presso altre amministrazioni. La previsione normativa non attribuisce, pertanto, in capo al dipendente un diritto potestativo al collocamento in aspettativa a fronte di un obbligo di disposizione in capo al datore di lavoro, ma configura un onere dell'amministrazione a valutare in concreto la sussistenza delle condizioni di sostenibilità organizzativa. Pertanto, alla luce dei chiarimenti della Funzione Pubblica: - il possibile ricorso al regime di aspettativa previsto dall'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 deve essere considerato sulla base delle esigenze organizzative dell'amministrazione che la dispone; - in ordine alla possibilità di collocare in aspettativa un dipendente che, avendo partecipato alla selezione per unità di personale non dirigenziale, è stato convocato per la sottoscrizione del relativo contratto di assunzione a tempo determinato, l'Amministrazione dovrà valutare in concreto, sulla base del ponderato esercizio del proprio potere datoriale, l'opportunità della concessione dell'aspettativa di cui trattasi, avuto riguardo, in ogni caso, alle specifiche esigenze organizzative. Per quanto concerne la durata il comma 4 dell'art. 23-bis si limita a prevedere che "nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche (, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza"; quindi la durata non deve coincidere con l'anno scolastico o comunque concludersi nello stesso AS come per l'art. 18, c. 3 e del CCNL 2007. L’aspettativa in questione può essere concessa anche a scavalco di due anni scolastici. Infine l’art. 18 della legge 183 del 2010 nell'attuale testo normativo così prevede: "1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Le attività professionali o imprenditoriali presuppongono il possesso della partita iva e quindi si ritiene che la suddetta aspettativa non possa essere richiesta nel caso di tratti di attività lavorativa presso un terzo.
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