Data di pubblicazione: 11/09/2026
Con la pubblicazione nella G.U. del 4/9/2023 del decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 sono state apportate numerose modifiche alla disciplina del lavoro sportivo ivi compresa la questione della compatibilità dei dipendenti pubblici. Più specificamente il decreto, entrato in vigore il 5 settembre 2023, ha dettato disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Il nuovo art. 25 del decreto 28/02/2021 - n. 36 disciplina la figura del lavoratore sportivo E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile (come nel caso di specie). Il nuovo comma 6 dell'art. 25 prevede che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'articolo da ultimo citato prevede che le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis , e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. L'art. 25 al comma 6 contempla anche la diversa fattispecie in cui sia prevista una retribuzione per l'attività sportiva prestata ( come nel caso di specie) disponendo che qualora l'attività dei dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui sopra, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter (trattamento pensionistico) e all'articolo 36, comma 6 (I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Pertanto, se l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientra nell’ambito del lavoro sportivo e si prevede il versamento di un corrispettivo, superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza da rilasciare o da rigettare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con meccanismo di silenzio-assenso. Il Decreto 10 novembre 2023 "Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 20/12/2023. Il citato decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni: a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate; b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente. La scuola dovrà quindi chiedere specifiche al dipendente su come verrà svolta l'attività al fine di valutare se ci sono i presupposti per concedere l’autorizzazione secondo quanto sopra esposto. ( nella bozza di contratto allegata non vi è alcun riferimento all’impegno settimanale richiesto al collaboratore) Tuttavia è fondamentale verificare se viene superata o meno la somma di 5000 euro all’anno a titolo di corrispettivo. Infatti, si rileva che l'art. articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, ha aggiunto la lettera f-ter) al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi della quale per le prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, non è necessaria l'autorizzazione preventiva ma è sufficiente la comunicazione preventiva. Nel caso di specie, il contratto prevede a titolo di compenso un importo annuo lordo 4000 euro e, quindi, si rientra nella previsione più favorevole di cui alla lettera f-ter ( è sufficiente la comunicazione preventiva).
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
In riferimento al quesito posto, si precisa che, se in fase di inserimento su NoiPA, è stato utilizzato un codice compenso errato per i compensi/indennità degli Esami di Stato (es.: inserito codice imponibile anziché codice relativo a quota esente), sono state applicate ritenute fiscali e contributive non dovute e gli interessati hanno ricevuto somme al netto inferiori, la gestione del problema deve avvenire in capo a MEF/NoiPA. Per i pagamenti effettuati tramite Cedolino Unico (NoiPA) le azioni di recupero/compensazione delle ritenute erariali e degli oneri gravano sul MEF/NoiPA; i versamenti a rimborso o la compensazione seguono le norme fiscali vigenti (richiamato il DPR 10/11/1997, n. 445 e la Risoluzione Agenzia delle Entrate del 09/12/2015 n.103). Per le somme correlate a contributi previdenziali indebitamente trattenuti, il soggetto legittimato ad agire nei confronti dell’ente previdenziale è il datore di lavoro/soggetto che ha effettuato il pagamento (richiamo alla disciplina richiamata nella giurisprudenza e alla normativa in materia contributiva). Procedura operativa consigliata (passi da seguire) 1) Verifiche iniziali interne Individuare tutti i cedolini interessati e l’elenco dei beneficiari (Presidenti, componenti Commissioni) con l’indicazione dello stato del pagamento (es. "pagamento emesso", "pagato"). Calcolare per ciascun interessato: importo lordo liquidato, trattenute erariali operate, trattenute previdenziali operate, aliquote applicate, codice compenso inserito e codice corretto. Predisporre un prospetto riepilogativo Redigere un file (Excel/PDF) contenente per ciascun dipendente: - Nome e Cognome - Codice fiscale - Numero e data del cedolino o riferimento pagamento - Partita di spesa / PG / capitolo - Importo lordo erogato - Codice compenso errato e codice compenso corretto - Importo delle ritenute erariali indebitamente applicate - Importo delle trattenute previdenziali indebitamente applicate - Totale da rimborsare al dipendente 3) Azioni amministrative da attivare A) Se la scuola ha capienza sul piano gestionale di riferimento e può anticipare le somme: - Procedere immediatamente alla liquidazione e al versamento delle somme dovute ai beneficiari (rimborso diretto delle ritenute indebitamente applicate) imputandole al capitolo/PG relativo agli Esami di Stato. La restituzione attribuisce ai dipendenti quanto indebitamente trattenuto. - Inviare a NoiPA una comunicazione dettagliata con allegato il prospetto riepilogativo a MEF/NoiPA. B) Se la scuola non può anticipare le somme: - Segnalare immediatamente il caso a NoiPA e produrre il prospetto riepilogativo con richiesta formale di operare da parte di MEF/NoiPA. Indicare esplicitamente che i compensi sono stati pagati con codice errato e che si richiede la rettifica e la compensazione/rimborso per le ritenute erariali e la sistemazione contributiva.
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
Una docente neo-immessa in ruolo per IRC a seguito di concorso, in quanto destinata dalla Curia a prestare servizio in una città diversa da quella di residenza...
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
La problematica posta va affrontata su diversi piani di programmazione territoriale, che si sviluppano in fasi successive, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti interessati. Dal punto di vista normativo, i riferimenti vanno ricercato negli articoli 138 e 139 del Decreto legislativo 112/98, che così prevedono: Articolo 138 …… sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:….. a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); Articolo 139 ……. sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche …… Nel rispetto di tale cornice normativa, ciascuna Regione, con l’emanazione di apposite Linee guida, determina gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa e indica le precise procedure amministrative e le relative tempistiche. I Comuni, per il primo ciclo di istruzione e per il territorio di riferimento, approvano con propria delibera le proposte di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa nel rispetto delle linee di programmazione regionale, anche sulla scorta di quanto concertato con le scuole di propria competenza, garantendo spazi (punti di erogazione funzionali) e i servizi (mensa, trasporto scolastico, ecc.); Le Province attivano l’istruttoria per il dimensionamento provinciale e per l‘offerta formativa territoriale, inserendo le proposte dei Comuni e le proprie determinazioni per il secondo ciclo di istruzione in apposito piano provinciale. A termine di tale “percorso di programmazione”, la Regione, sulla base dei piani provinciali, adotta con propria delibera la programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica Tanto premesso, nel caso di cui al quesito, la procedura può essere la seguente: a) previo parere favorevole degli OOCC, il dirigente scolastico presenta la richiesta di poter riorganizzare l’offerta formativa al Comune sede dei plessi. b) Il Comune delibera, se condivide la proposta, tale organizzazione e ne dà comunicazione a Provincia e Regione per l’inserimento nel piano provinciale e nel piano regionale di programmazione dell’offerta formativa. c) completata questa fase deliberativa, l’Ufficio scolastico regionale, che comunque era stato preventivamente consultato per esprimere eventuali pareri e proposte, recepisce con proprio decreto la delibera della Regione e delega gli uffici di ambito territoriale ad apportare le opportune modifiche ai codici meccanografici.
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
Dai dati forniti pare che il docente nella posizione di incaricato a tempo determinato abbia maturato il diritto alla ricostruzione della carriera dal 01/09/2026, ma dalla stessa data ha ottenuto l’immissione in ruolo, variando in tal modo la sua posizione giuridica. Alla luce di tale premessa si precisa quanto segue; 1) La ricostruzione della carriera come docente di religione a tempo determinato non spetta al medesimo in quanto al momento che ne acquisisce il diritto varia il suo stato giuridico; 2) L’anno scolastico 2026/2027 il docente deve effettuare l’anno di formazione e di prova conseguente all’immissione in ruolo; 3) Dopo il superamento dell’anno di formazione e di prova e dietro presentazione di domanda da parte dell’interessato in “istanze on line” la scuola provvederà ad emettere, tramite SIDI, il decreto di ricostruzione della carriera con la valutazione di tutti i servizi non di ruolo effettivamente prestati con il possesso del prescritto titolo di studio. Per quanto riguarda l’attribuzione dell’assegno ad personam dal 01/09/2026, decorrenza della nomina in ruolo, occorre premettere che il docente , qualora non fosse stato immesso in ruolo avrebbe maturato il diritto alla ricostruzione della carriera come docente a tempo determinato per cui ha sicuramente almeno un quadriennio di servizio, di conseguenza avrebbe avuto diritto ad un aumento biennale e, quindi, l’importo dell’aumento biennale dovrebbe essere attribuito come assegno ad personam all’atto dell’immissione in ruolo.
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
La proposta di diniego formulata dalla Dirigente nel quesito, in merito all'ostensione degli elaborati dei compagni di classe appare aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale. Come pacificamente riconosciuto dal Giudice Amministrativo, tra cui il Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. VI n. 6311 del 08/11/2018, l'istanza volta a ottenere copia dei compiti altrui, qualora formulata in termini generici e indistinti per dedurne una presunta e non circostanziata disparità di trattamento, si profila come un inammissibile controllo generalizzato ed esplorativo sull'operato della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della L. 241/1990. Per completezza di analisi, si dà comunque atto della recente sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 1476 del 22 maggio 2026, la quale, in un caso analogo di non ammissione a seguito delle prove di recupero, ha ritenuto prevalente il diritto di difesa dello studente, imponendo alla scuola l'ostensione anonimizzata degli elaborati altrui; tuttavia, tale pronuncia deve essere rigorosamente inquadrata come un orientamento di primo grado ancora minoritario e isolato, che non muta la solidità dell'impostazione maggioritaria. Quest'ultima, infatti, valorizza la natura formativa e individualizzata della valutazione scolastica, la quale non costituisce una procedura concorsuale di tipo comparativo finalizzata alla redazione di una graduatoria a posti limitati, bensì un giudizio tecnico-discrezionale basato sul percorso di apprendimento del singolo alunno, espressione dell'autonomia didattica di cui al D.P.R. 275/1999 e delle prerogative collegiali dei docenti. Pertanto, nel redigere il provvedimento motivato di accoglimento solo parziale dell'istanza, l'Amministrazione potrà escludere dall'accesso gli elaborati dei terzi, stante la carenza di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a documenti esattamente individuati, nonché il prevalente rispetto della riservatezza dei controinteressati. Al contempo, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, deflazionando il rischio di eventuali ricorsi giurisdizionali, la Dirigente avrà cura di concedere l'ostensione completa e integrale della prova del richiedente, delle griglie di valutazione analitiche preventivamente approvate dagli organi competenti e degli estratti dei verbali del Consiglio di Classe, esplicitando chiaramente nella motivazione del diniego che la generica comparazione con i compiti altrui risulta inidonea a comprovare eventuali vizi di legittimità. Va fatta salva naturalmente la facoltà per l'Istituzione scolastica di intervenire d'ufficio in autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, qualora dalla rilettura degli atti dovessero eccezionalmente emergere palesi vizi logici, travisamenti dei fatti o evidenti errori materiali di calcolo occorsi nella correzione della prova dell'istante.
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Il secondo comma del citato articolo prevede che, ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Ai sensi del terzo comma il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, l'art. 18 in questione disciplina tre diverse tipologie di aspettative con la precisazione che il dottorato di ricerca è disciplinato da una normativa specifica (legge n. 476 del 1984 riformata dalla legge 448 del 2011). L’art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 176, come riformata dal D.Lgs. n. 119 del 2011, prevede che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Il MIM con la CM 15 del 2011 ha precisato che la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato. Pertanto il congedo segue la durata del corso di dottorato; se questo è finito e il docente ha necessità di ulteriore periodo di assenza ( ad es per preparare la tesi) può richiedere l’aspettativa non retribuita per motivi personali o per motivi di studio. Infatti, la CM 15 del 2011, così ha precisato “ Si precisa che l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l’Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa. Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto scuola”. Non occorre l’effettiva ripresa del servizio tra l’assenza per dottorato e quella per motivi personali/studio. In giurisprudenza, seppur con riferimento ai permessi L. 104/1992 (cfr Cassazione civile sez. lav., 17/02/2016, n. 3065) è stato precisato che la fruizione dei permessi non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo - questa - una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro. In definitiva, dopo un periodo di assenza per congedo per dottorato il dipendente può assentarsi ad altro titolo (es. aspettativa non retribuita per motivi di famiglia), senza previa ripresa del servizio a meno che detta condizione non sia stabilita dalla legge o dal CCNL (ma nulla viene previsto in merito). Resta fermo che dovrà essere rispettato il termine di preavviso per la presentazione della domanda relativa alla nuova assenza per aspettativa per famiglia. ( 30 giorni cfr art. 69 DPR 3/1957 richiamato dall’art. 18 del CCNL 2007)
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
La scuola che dirigo ha ricevuto una richiesta da parte di un genitore collocatario di un alunno, che deve ancora completare la procedura di adozione, di poter utilizzare il cognome...
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Data di pubblicazione: 10/09/2026
La convenzione con un istituto di credito per il servizio di tesoreria della scuola è in scadenza. Onde procedere adeguatamente con una nuova convenzione pluriennale, si chiede cortesemente...
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Data di pubblicazione: 10/09/2026
Dal 1° settembre 2026 i due istituti vengono soppressi e viene costituita una nuova istituzione scolastica, con nuovo codice meccanografico e fiscale. Ciò non comporta necessariamente la cessazione di tutti i rapporti contrattuali pendenti, ma impone di verificare se e a quali condizioni essi possano proseguire in capo al nuovo soggetto. Nel caso della polizza assicurativa, il punto decisivo è rappresentato dalle concrete condizioni del contratto in essere e dall'accordo con la compagnia assicuratrice. Non appare quindi corretto ritenere che la scuola possa unilateralmente mantenere la precedente polizza sino al 29 ottobre 2026 semplicemente versando un'integrazione per gli alunni provenienti dall'altro istituto. L'obiettivo prioritario deve essere, infatti, quello di assicurare una copertura effettiva e certa del rischio. Dal 1° settembre cambia il contraente e, potenzialmente, cambiano in misura significativa anche la popolazione assicurata, il personale, i plessi, le attività e quindi il rischio assunto dalla compagnia. È indispensabile che l'assicuratore sia formalmente informato e sappia con precisione quale soggetto e quali rischi sta assicurando: diversamente, proprio nel momento del sinistro potrebbero sorgere contestazioni sull'effettiva operatività della garanzia. Per tale ragione, si ritiene astrattamente praticabile mantenere la copertura sino al 29 ottobre 2026, senza che ciò costituisca una proroga della durata del contratto, ma soltanto previo accordo con la compagnia e formale adeguamento della polizza alla nuova realtà scolastica. La compagnia dovrebbe quindi formalizzare, mediante appendice o altro atto contrattualmente idoneo, il subentro della nuova istituzione e l'estensione della copertura agli alunni, al personale, ai plessi e alle attività confluiti nella nuova scuola, determinando anche l'eventuale integrazione del premio. La soluzione è particolarmente sostenibile qualora le condizioni originarie prevedano un premio pro capite, meccanismi di regolazione del premio o clausole che consentano variazioni del numero degli assicurati. Devono pertanto essere esaminati polizza, capitolato/disciplinare, offerta aggiudicata e relative condizioni assicurative. Occorre inoltre verificare che l'adeguamento non comporti una modifica sostanziale dell'affidamento incompatibile con l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. In conclusione, non consigliamo una prosecuzione automatica della vecchia polizza. Consigliamo invece di interpellare immediatamente la compagnia, rappresentando integralmente gli effetti del dimensionamento, e verificare se sia possibile concordare e formalizzare una copertura della nuova istituzione sino al 29 ottobre 2026 alle condizioni consentite dal contratto originario. Nel frattempo dovrà essere avviata tempestivamente la procedura per la nuova polizza. Questa impostazione è coerente con i precedenti della banca dati, nei quali la continuità dei rapporti delle scuole cessate viene distinta dalla diversa questione della compatibilità dell'oggetto del precedente contratto con quello necessario alla nuova istituzione.
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Data di pubblicazione: 10/09/2026
Un collaboratore scolastico ha preso l'incarico annuale di 2 ore settimanali presso il nostro Istituto conferito dall'Ufficio Scolastico Territoriale, ma ha già in essere un contratto di lavoro...
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Data di pubblicazione: 10/09/2026
La risposta alla domanda posta nel quesito è affermativa, ma subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e alle direttive specifiche emanate dal Dirigente scolastico. Prima di introdurre o attivare un ventilatore in classe è fondamentale che la scuola stabilisca le regole di utilizzo e posizionamento, guidando tutta la procedura (dall'acquisto alla sistemazione nelle aule). I dispositivi di aerazione (ventilatori) devono infatti essere gestiti nel pieno rispetto sia delle norme di sicurezza, volte a tutelare la salute e l'incolumità di studenti e personale, sia di precise disposizioni operative. Per utilizzare un ventilatore portatile in aula è indispensabile attenersi ad alcune linee guida generali (declinate in specifiche circolari interne d'istituto), tra le quali: - i ventilatori devono essere a norma, integri, dotati di griglie di protezione a maglie strette e provvisti di marcature CE; - vietare l’introduzione di apparecchiature elettriche non preventivamente verificate e censite dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP); - i cavi elettrici non devono intralciare i passaggi, le vie di fuga o creare rischio di inciampo per alunni e docenti; - qualora un ventilatore dovesse risultare difettoso, usurato o non conforme (es. distacco spontaneo di componenti a causa delle vibrazioni), non deve essere assolutamente acceso o manomesso; il docente presente in aula, o gli studenti stessi, devono segnalare immediatamente l’anomalia; - per evitare secchezza delle mucose o congiuntiviti, colpi d’aria e per non sollevare polvere il flusso d’aria il ventilatore non deve essere orientato direttamente sulle persone, ma verso zone neutre o verso l’alto. Occorre altresì tenere presente che i ventilatori muovono semplicemente l’aria già presente ma non la ricambiano; si rende quindi obbligatorio garantire il ricambio periodico dell’aria attraverso l’apertura manuale delle finestre (coerentemente con quanto stabilito dal DPCM 26 luglio 2022).
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Data di pubblicazione: 10/09/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto, pur essendo il congedo richiesto fino al 31/08 e quindi per tutto l’anno scolastico, il posto non è sicuramente disponibile per il periodo, essendo possibile un rientro anticipato del titolare. Pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 430/2000 sicuramente non è possibile stipulare una supplenza annuale fino al 31/08 , poiché il posto è occupato da un titolare e non è vacante in organico di diritto, ma neanche è possibile stipulare una supplenza fino al termine delle attività didattiche cioè fino al 30\06 se il posto non è sicuramente disponibile per tutto l’anno scolastico. La scuola deve scorrere la graduatoria di istituto di III fascia attribuendo una supplenza fino al termine delle lezioni. Una clausola risolutiva può essere apposta sul contratto, in caso di rientro anticipato del titolare per cessazione della causa che ha determinato la richiesta di congedo. In mancanza di tale clausola l’eventuale rientro anticipato non comporterebbe la revoca del contratto e il supplente rimarrebbe in servizio, come precisato dall’ARAN nell’orientamento SCU n.110.
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Data di pubblicazione: 10/09/2026
Gentile utente, l’O.M. 27/2026 che ha disposto l’aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali di supplenza per il biennio 2026/2028 all’art. 15 disciplina gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e dell’abbandono del servizio. Sono previste delle sanzioni in caso di rinuncia, sia per le supplenze conferite sulla base delle GPS che per quelle disposte sulla base delle graduatorie di istituto. Le sanzioni già dal biennio 2024\2026 sono state inasprite per ridurre la possibilità di rinunce e abbandoni, che determinino la mancata copertura dei posti, pur lasciando intatta la posizione in graduatoria dei candidati e pertanto al comma 1 dell’art. 15 relativamente alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all’art. 2 comma 5 attribuite con lo scorrimento delle GPS è previsto che: “In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all’articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie;” Nel caso sottoposto, la rinuncia del candidato alla supplenza comporta certamente la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per tutto il biennio di vigenza delle graduatorie, per tutte le classi di concorso per cui è incluso, pur essendo giustificata dall’assegnazione provvisoria .Resta ferma la possibilità di conseguire supplenze brevi, attraverso le graduatorie di istituto che tuttavia non consentono al personale di ruolo di accettare rapporti a tempo determinato ai sensi dell’art. 70 del CCNL essendo prevista la possibilità solo per supplenze di durata fino al 31\08 o fino al 30\06. L’effetto sanzionatorio non prevede eccezioni nelle norme dell’O.M. 27e pertanto il candidato deve essere depennato dalle GPS per la durata di validità delle stesse. la scuola segnalerà il caso all'ufficio territoriale che ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza è competente alle esclusioni dalle GPS.
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Data di pubblicazione: 09/09/2026
Nella configurazione descritta, il rapporto va ricondotto alla concessione di servizi, nonostante la panetteria non installi attrezzature e non riceva locali o spazi in uso esclusivo. È questa la soluzione sostenuta dai precedenti più recenti della banca dati anche per servizi basati su prenotazioni individuali, pagamenti effettuati direttamente dagli utenti e semplice consegna delle merende alla scuola. Particolarmente pertinente è il precedente del 2026 che considera espressamente non decisive, ai fini dell’esclusione della concessione, tanto l’assenza di spazi esclusivi quanto l’estraneità della scuola ai rapporti economici fra esercente e utenti. Il servizio può essere circoscritto al solo plesso distaccato, purché tale scelta corrisponda a un’esigenza effettiva e non costituisca un frazionamento artificioso. Si potrà anche sottoscrivere un documento denominato «convenzione», ma come contratto che disciplina una concessione regolarmente affidata, non come alternativa alla procedura di scelta del concessionario. Il modesto valore del rapporto e la precedente delibera del Consiglio d’istituto non consentono, da soli, di stipulare direttamente con la panetteria interessata. L’art. 2, comma 1, lettera c), dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 individua la concessione nel contratto con il quale l’amministrazione affida la fornitura e la gestione di un servizio, remunerando l’operatore mediante il diritto di gestirlo, eventualmente accompagnato da un prezzo. Non è richiesto, come elemento necessario, il conferimento di un immobile o di uno spazio in uso esclusivo. La distinzione fra concessione del servizio e disponibilità dei locali è alla base anche della lettura accolta nei precedenti richiamati. Nel caso prospettato, la scuola intende consentire a un operatore di svolgere stabilmente un servizio di approvvigionamento delle merende rivolto agli studenti del plesso. Il corrispettivo economico dell’attività è costituito dai proventi delle vendite agli utenti. L’assenza di spese per il bilancio scolastico non rende quindi il rapporto economicamente irrilevante, così come l’assenza di un canone in favore della scuola non esclude, di per sé, la concessione. La raccolta degli ordini e degli importi tramite i rappresentanti di classe costituisce una modalità organizzativa del servizio, non una ragione sufficiente per mutarne la natura. Occorre però considerare anche l’effettivo trasferimento del rischio operativo, richiesto dall’art. 177 del Codice: l’operatore deve essere esposto a un rischio reale di gestione, non meramente nominale, senza garanzia di recuperare in ogni caso i costi sostenuti. La prenotazione preventiva può ridurre il rischio di invenduto, ma non dimostra da sola l’assenza del rischio di domanda e di copertura dei costi sull’intera durata del servizio. La valutazione va compiuta concretamente, tenendo conto degli obblighi di continuità, dei costi organizzativi e di consegna e dell’assenza di acquisti minimi garantiti. Ricordiamo infine che il valore della concessione inferiore a 140.000 euro consente la possibilità di utilizzare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati mediante indagini di mercato o elenchi, nel rispetto della rotazione degli inviti, ma non l’affidamento diretto. Quanto alla delibera già adottata, essa può costituire il presupposto organizzativo dell’iniziativa, ma non sostituisce la procedura di affidamento.
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Data di pubblicazione: 09/09/2026
Un docente ITP in classe di concorso B019 in Istituto professionale, ottenuto il passaggio ruolo a classe di concorso da tabella A (A045) richiede e ottiene subito...
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Data di pubblicazione: 09/09/2026
Un'alunna con disabilità certificata che nell'anno scolastico 2026-27 frequenterà la seconda classe della scuola primaria ha subito un intervento chirurgico molto invasivo...
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Data di pubblicazione: 08/09/2026
Le due richieste di cui al quesito vanno inquadrate come autorizzazione all’esercizio della libera professione. Si presuppone, infatti, che anche l'attività come informatore scientifico venga svolta con partita iva e non come dipendente della azienda farmaceutica. La normativa di riferimento sulla possibilità per i docenti di svolgere la libera professione è rappresentata dal comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Detta norma prevede che al personale docente anche a tempo pieno, sia di ruolo che a t.d., è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. L'esercizio della libera professione presuppone l'apertura della partita iva. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508, comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ai fini della autorizzazione il dirigente deve valutare che l’esercizio della libera professione: 1. non sia di pregiudizio alla funzione docente; 2. sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio; La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale - regolamentato da apposita normativa - il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico ( es. avvocato, ingegnere, architetto come nel caso di specie). Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Ad ogni modo chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Quindi, a partire dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata (ad esempio quelle relative alla ristorazione, alla musica etc) dovrà indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura «Professionista di cui alla legge n. 4/2013». Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR ora MIM). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012, n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020, n. 105 confermata anche in sede di appello). Quindi, (cfr anche Tribunale Modena - Sezione Lavoro - Sentenza 29/05/2020) il personale docente è obbligato a richiedere l’autorizzazione all'esercizio della libera professione con cadenza annuale, stante la specificità, anche oraria, dell’attività di insegnamento e dell’organizzazione scolastica, che si rinnova in forme e orari diversi all’inizio di ogni anno scolastico. La ratio di detto orientamento giurisprudenziale si fonda sul principio che l’amministrazione deve essere portata a conoscenza della persistenza dell’incarico, in modo da poter compiere la verifica di compatibilità in relazione alle nuove condizioni didattiche e all’orario di insegnamento e di servizio. Non sono ammissibili rinnovi taciti, posto che la normativa richiede una previa autorizzazione del direttore dirigente scolastico, incompatibile con l’emanazione di un provvedimento in forma tacita. Nè il pregresso svolgimento, ad opera del medesimo dipendente, di incarichi similari e la comunicazione degli emolumenti percepiti negli anni pregressi al datore di lavoro sono idonei a fondare il ragionevole affidamento che la necessaria autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza sia stata concessa, sicché essa va, comunque, nuovamente richiesta. Inoltre, il docente deve presentare la richiesta anche in caso di assenza dal servizio giustificata dai vari istituti del rapporto di lavoro. Pertanto: - l’attività di architetto rientra nell’esercizio della libera professione; - l'attività di cui informatore scientifico può, in linea generale, essere svolta sotto forma di libera professione. Nel richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione tuttavia, il docente dovrà precisare che si tratta per l’appunto di attività libero professionale esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013 (non risulta ancora l'esistenza di un albo nel caso di specie) con possesso di partita iva ( l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva). Alla stessa stregua dovrà dichiarare che non vi è iscrizione alla Camera di commercio il che inquadrerebbe l'attività come commerciale e quindi vietata. Una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione, ( nel caso dell’informatore scientifico con la specifica che trattasi di attività esercitata ai sensi della Legge 4 del 2013), il dirigente potrà concedere la suddetta autorizzazione richiesta previa valutazione dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e che abbiamo sopra riportato.
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Data di pubblicazione: 08/09/2026
In materia di monetizzazione ferie personale docente, alla luce delle integrazioni introdotte dal D.L. n.144/2026 nonchè di quanto affermato dalla Corte di Cassazione...
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Data di pubblicazione: 08/09/2026
Si ritiene utile premettere un breve inquadramento sul riparto di competenze tra Collegio dei docenti e dirigente scolastico, prima di trarne le conseguenze applicative per il caso posto. Il punto di partenza è l'articolo 7 del D.lgs. n. 297/1994 che disciplina composizione, presidenza e attribuzioni del Collegio dei docenti. Il comma 1 stabilisce che l'organo «è presieduto dal dirigente scolastico»: è dunque la stessa fonte istitutiva dell'organo a individuare nel dirigente il soggetto titolare della presidenza e, con essa, del potere di convocazione che ne costituisce l'espressione più immediata. Il comma 2 del medesimo articolo elenca poi, in modo tassativo, le competenze proprie del Collegio: cura della programmazione didattica, valutazione periodica dell'andamento dell'azione educativa, adozione dei libri di testo, promozione di iniziative di sperimentazione e di aggiornamento, formulazione di proposte per la formazione delle classi e per l'orario delle lezioni, elezione dei propri rappresentanti in altri organi. Si tratta di un elenco chiuso, di natura pedagogico-didattica e organizzativo-scolastica in senso stretto; in nessun punto esso include la determinazione delle modalità con cui l'organo stesso si riunisce. La conclusione è dunque testuale, prima ancora che sistematica: il Collegio non ha, tra le proprie attribuzioni tipizzate dalla legge, il potere di decidere se e come le proprie sedute debbano svolgersi in presenza, a distanza o in forma mista. Questa lettura trova conferma, sul piano generale dell'organizzazione del lavoro, nell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce al dirigente, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro. La scelta della modalità di convocazione è, a tutti gli effetti, un atto organizzativo di questa natura. Appartiene dunque alla sfera datoriale del dirigente, non a quella deliberativa del Collegio. A questo duplice fondamento – l'elenco tassativo dell'articolo 7 e il potere organizzativo dell'articolo 5 – si aggiunge un ulteriore tassello, di fonte contrattuale. L'articolo 11, comma 9, lettera b), punto b5), del CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, colloca la definizione dei criteri generali e delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto (comprese, alla luce della Nota MIM n. 3803/2026 e del relativo Allegato tecnico, quelle relative allo svolgimento a distanza delle attività collegiali) nel confronto tra dirigente scolastico e RSU a livello di istituzione. Anche sotto questo profilo, dunque, la sede propria non è la delibera del Collegio, ma un circuito relazionale distinto che vede l'organo collegiale partecipare, se del caso, solo in termini di proposta. Ne consegue, in conclusione, che un'eventuale delibera del Collegio dei docenti che disponesse lo svolgimento stabile a distanza delle proprie sedute avrebbe valore di mero indirizzo o sollecitazione, privo di efficacia vincolante nei confronti del dirigente scolastico. Quest'ultimo resta l'unico soggetto legittimato – quale presidente dell'organo ex articolo 7, comma 1, D.lgs. n. 297/1994 e quale titolare del potere organizzativo ex articolo 5, comma 2, D.lgs. 165/2001 – a stabilire se e in quale misura le riunioni si svolgano a distanza, mantenendo sempre la facoltà di disporre, in tutto o in parte, lo svolgimento in presenza.
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Data di pubblicazione: 08/09/2026
Il team docente di una scuola primaria a tempo pieno si rifiuta di fare lezione con l'alunno con disabilità per L. 104/1992 art. 3 comma 3 in assenza della docente...
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Data di pubblicazione: 08/09/2026
In premessa, l’art. 3-bis, c. 1 del D.L. 73/2017 (convertito dalla Legge 119/2017) prevede che “a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati”. Il c. 2 dispone che “le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente”. A norma del c. 3 “nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente”. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie “entro il 20 luglio […] trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4” (c. 4). Ai sensi del c. 5 “per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione”, mentre per gli altri gradi di istruzione, nonché per i centri di formazione professionale regionale “la mancata presentazione della documentazione di' cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami”. In riferimento al quesito posto risulta che gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno depositato agli atti della scuola la documentazione di cui al c. 3 dell’art. 3-bis del D.L. 73/2017 e precisamente “la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente” senza però dar seguito, a quanto risulta, all’impegno preso: si tratterà, quindi, di verificare la documentazione successiva comprovante l’avvenuta vaccinazione dei minori dopo che gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno depositato agli atti della scuola la richiesta di vaccinazione. Si ritiene che spetti al dirigente scolastico adottare il provvedimento di decadenza solo dopo aver formalmente sollecitato gli esercenti la responsabilità genitoriale a riscontrare l’esito della prenotazione depositata, considerato che l’ufficio vaccinale competente ha formalmente comunicato all’istituzione scolastica che l’alunna non è in regola con le vaccinazioni. Competenza del dirigente scolastico, ai sensi del c. 4, è, infatti, anche quella di trasmettere “la documentazione di cui al comma 3 pervenuta […] alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4”, fermo restando che “per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione” (c. 5), provvedimento la cui adozione spetta al dirigente scolastico.
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Data di pubblicazione: 08/09/2026
L’interdizione dal lavoro citata nel quesito risulta essere quella disposta dall’art. 17, comma 2, lettera a),” nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” provvedimento ASL territorialmente competente agli atti della scuola, dal 14/04/2026 al 28/09/2026, data presunta del parto 23/11/2026. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche con la nota prot. 70 del 1dicembre 2004 in seguito al “Parere Consiglio di Stato, Sez. II, n. 460/2003” ha fornito nel merito precise indicazioni che si condividono. La nota precisa: “Ai sensi dell’art. 16 e dell’art. 17, comma 2, lettera a), il tassativo “divieto di adibire al lavoro le donne” che è alla base del “congedo di maternità” nel nostro ordinamento e la sua “estensione” nel caso di gravi complicanze della gravidanza ricomprendono anche le ipotesi di un lavoro “potenziale”, per cui sarebbe vietato adibire al lavoro anche donne in stato di disoccupazione (o in uno degli altri casi di cui all’art. 54, compreso quello delle donne licenziate per giusta causa) che potrebbero trovare lavoro proprio in quel periodo, qualunque sia il tipo di (nuovo) lavoro da svolgere, con conseguente erogazione dei benefici che la legge prevede per il periodo coperto da tale divieto assoluto. Di conseguenza, nei casi previsti dall’art. 17, comma 2, lettera a) del Testo Unico sulla maternità, il prolungamento dell’interdizione anticipata e della conseguente indennità economica potrà essere concesso anche in comprovata carenza di un sottostante rapporto di lavoro. La nota prende in considerazione una casistica esemplificativa delle varie ipotesi che possono verificarsi nell’applicazione delle norme in esame. Nel nostro caso può essere d’aiuto l’esempio 7 “ CASO Parto previsto il 30 giugno e scadenza contratto il 15 gennaio (prima dei sessanta giorni precedenti ai due mesi prima del parto), data in cui la lavoratrice è già in congedo ex art. 17, comma 2, lett. a). Anche in questo caso l’anticipazione dell’interdizione non si interrompe con il cessare del rapporto di lavoro, e prosegue, sussistendone le ragioni mediche, sino al 30 settembre o comunque fino a tre mesi dalla data effettiva della nascita). Lo stesso art. 24 del D.lgs. 151/2001 al comma 4, precisa: “Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché' all’indennità ordinaria di disoccupazione” ( cfr. Cassazione 21218/2004, Cassazione 21121/2009). Mentre, per quello che concerne il pagamento della indennità in sostituzione della NASPI, l'art. 57 del citato D.lgs., che ha recepito l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, precisa quanto segue: - Co.1 Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all’indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. - Co. 2- Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro. Quindi, in risposta, l’interessata ha diritto all'indennità di maternità fuori nomina: - dal 30/05/2026 al termine de congedo di maternità per 18h - dal 01/07/2026 al termine de congedo di maternità per 18 h
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Data di pubblicazione: 07/09/2026
L'articolo 7, comma 2, lettera c) del Testo unico scuola (D.lgs 297/94) così recita: ......Il Collegio……… c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; La formulazione utilizzata induce a ritenere che l'intendimento del legislatore fosse quello di prevedere una divisione in tre periodi (trimestre) o in due periodi (quadrimestre, oppure, secondo un’interpretazione molto diffusa nelle scuole, in trimestre e pentamestre). Si osserva, altresì, che la formulazione “unitamente per tutte le classi" porta ad escludere che possano essere deliberate scelte differenziate a seconda degli indirizzi di studio presenti. Il successivo quadro normativo sull'autonomia scolastica fornisce a ciascuna istituzione ampi margini di discrezionalità organizzativa e didattica, ampliando altresì le competenze del dirigente scolastico. Ciò non toglie che il richiamo al Testo Unico sopra riportato, ed ancora vigente, debba essere rispettato. Nello specifico del quesito, si ritiene perciò che “eliminare” lo scrutinio intermedio non risponderebbe a quanto previsto dalla norma. Dal punto di vista sostanziale, lo scrutinio intermedio riveste una rilevanza specifica, perché consente ai consigli di classe di dibattere e formalizzare le valutazioni intermedie e di perseguire l’obiettivo fondamentale di “funzione formativa della valutazione” più volte richiamata dalle norme, dalle indicazioni nazionali e dalle Linee Guida, programmando in modo strutturato eventuali attività di recupero e di riallineamento dei percorsi rispetto alla programmazione iniziale e facilitando la corretta gestione dei canali informativi a famiglie e studenti. In questa cornice, di particolare rilevanza è il ruolo del dirigente scolastico, in quanto garante della gestione unitaria e titolare della competenza di fornire al Collegio linee di indirizzo per la elaborazione del PTOF. In estrema sintesi, si ritiene che, nell’ambito del legittimo confronto che si sviluppa nel Collegio dei docenti, il dirigente abbia il diritto/dovere non solo di far rispettare la norma ma di promuovere un sereno dibattito che possa portare ad una deliberazione per quanto possibile unitaria sulla suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi, definendo anche e soprattutto la precisa scansione temporale degli stessi, in modo da fornire a tutte le classi, a tutti gli studenti e alle famiglie un quadro chiaro ed omogeneo.
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Data di pubblicazione: 07/09/2026
Docenti supplenti e formazione obbligatoria sulla sicurezza: decorrenza della presa di servizio e trattamento delle ore formative...
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