Data di pubblicazione: 14/09/2026
Si ritiene che il quesito riguardi l'assegnazione del personale ai plessi dell'istituzione scolastica, qualora questa ricomprenda plessi ubicati in comuni diversi; tale circostanza implica che l'assegnazione ai plessi debba essere considerata un "trasferimento" ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile (Cass., n. 35356/2023). Conseguentemente, l'assegnazione del personale a plessi di un medesimo comune è oggetto di solo confronto, rientrando nelle attribuzioni dirigenziali; invece, l'assegnazione a plessi ubicati in comuni diversi è oggetto di contrattazione, a livello di istituzione scolastica. L'articolo 3, comma 5 del CCNI mobilità del 10 marzo 2026, in materia, dispone infatti quanto segue: "[...] ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13". La risposta al quesito, pertanto, dipende molto dai criteri che sono stati inserti nel contratto integrativo di istituto. Tali criteri non sono peraltro del tutto "liberi", ma devono comunque tenere conto di due aspetti: - continuità; - maggior punteggio nella graduatoria di istituto; - e, comunque, delle precedenze di cui all'articolo 13 CCNI. Fra le precedenze, riscontriamo anche la presenza della n. VII: "personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali". Tale personale, fra l'altro, gode anche dell'esclusione dalla graduatoria di istituto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 CCNI. Rimandando alla lettura delle clausole presenti nel contratto integrativo di istituto, alle quali il dirigente non potrà che attenersi, riteniamo che il docente in questione abbia comunque diritto all'assegnazione nel plesso nel quale esplica il mandato (o, nel caso che già sia stato assegnato a tale plesso negli anni scolastici precedenti, a permanervi), in forza della precedenza ex articolo 13 CCNI del quale il contratto di istituto non potrebbe non tenere conto. Ciò a meno che il docente non sia stato trasferito nell'istituzione scolastica con decorrenza dallo scorso 1° settembre e nel plesso in questione non vi sia disponibilità di posto. In altre parole, la precedenza opera esclusivamente nel caso in cui ci siano posti disponibili; non si potrebbe, a nostro parere, violare il principio della continuità di un docente per fare posto al docente che beneficia della precedenza. Infine, osserviamo che il testo del quesito non precisa se l'esigenza di utilizzazione - o il trasferimento - del docente in un plesso ubicato in comune diverso, rispetto a quello di espletamento del mandato amministrativo, sia determinata solo da ragioni organizzative, ovvero se ne sussistano di altre, di tipo diverso. Si ritiene che ragioni meramente organizzative, nel caso specifico, non sarebbero sufficienti a giustificare il trasferimento; eventuali altre ragioni richiederebbero, invece, separata e specifica trattazione.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Riprendendo pareri già espressi in precedenti risposte, anticipiamo che l'impostazione di un'unica procedura di gara (RDO) suddivisa in lotti funzionali rappresenta, a nostro avviso, la soluzione più coerente e giuridicamente prudente rispetto alla frammentazione in procedure del tutto disgiunte, alla luce del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 36/2023 (in particolare l’art. 14, comma 6, che vieta espressamente il frazionamento artificioso dell'appalto volto ad aggirare le norme del Codice o a eludere procedure competitive adeguate) e delle specificità dei fondi strutturali (PN 2021-2027 - FESR). Infatti, il progetto complessivo di cui all’Avviso PN 21/27-FESR88927/2025, sebbene articolato in tre moduli relativi a differenti categorie merceologiche (laboratorio di sala, servizi turistici e automazione), nasce da un unico provvedimento di ammissione a finanziamento nell'ambito dello stesso Avviso ministeriale. Ne consegue che la stretta applicazione della nota MIM prot. 206159 del 26-11-2025 e del consolidato orientamento dell'ANAC (espresso in modo cristallino, ex multis, nel Parere n. 40/2023) impone un radicale e rigoroso cambio di prospettiva rispetto alla mera valutazione aritmetica della soglia per gli affidamenti diretti. Anche se l’importo complessivo ricalcolato di 139.000 euro si colloca temporalmente e finanziariamente al di sotto della soglia di 140.000 euro (art. 50, comma 1, lett. b, D.Lgs. 36/2023), l’articolazione della procedura di acquisizione non può in alcun modo prescindere dal principio di unicità del progetto finanziato (identificato da un univoco Codice Unico di Progetto - CUP) e dal correlato e stringente divieto di frazionamento. Difatti, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il Parere 40/2023, ha chiarito in modo inequivocabile che, in presenza di un disegno programmatico unitario derivante da un unico provvedimento di finanziamento, le acquisizioni necessarie alla sua realizzazione non possono essere parcellizzate in procedure amministrative autonome e disgiunte. Il nesso teleologico e funzionale che lega i tre laboratori (sala alberghiero, servizi turistici, automazione) all’interno del medesimo progetto approvato nel quadro dell'Avviso PN 21/27 impone alla Stazione Appaltante di concepire l'acquisto come un unicum procedurale. La profonda diversità merceologica dei beni da acquisire non costituisce in alcun modo una deroga giuridica che giustifichi la moltiplicazione delle procedure di gara (indire tre RdO semplici distinte), ma rappresenta invece il presupposto esatto e normativamente previsto per procedere alla suddivisione in lotti prestazionali o merceologici all'interno di un'unica procedura RDO "madre" (RDO evoluta), come previsto dall'art. 58 del Nuovo Codice degli Appalti. La successiva nota MIM prot. 206159 del 26-11-2025 si inserisce proprio in questo alveo ermeneutico per richiamare le Istituzioni Scolastiche al rigoroso rispetto delle regole di tracciabilità e monitoraggio dei fondi europei. Il Ministero, allineandosi ai dettami dell'ANAC, ribadisce che la frammentazione in procedure disgiunte di un fabbisogno afferente a un singolo CUP genera criticità insanabili sul piano della trasparenza, altera il calcolo del valore stimato dell'appalto e crea disallineamenti gravi nella trasmissione dei dati alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale (PCP). Si osserva altresì che il riscontro fornito dal Ministero tramite il ticket di assistenza, chiarendo che la scuola gode di piena autonomia nella rimodulazione delle voci di costo e delle percentuali (nel rispetto del vincolo dell'85% per le forniture e del 15% per le spese generali), precisa tuttavia che esula dalla competenza del MIM il rilascio di pareri preventivi sulla legittimità degli atti, rimettendo interamente al Dirigente Scolastico e al RUP la scelta della procedura di affidamento più corretta e la relativa motivazione. Pertanto, il ticket ministeriale che accorda autonomia alla scuola sulla "rimodulazione delle voci di costo" è riferibile, a nostro avviso, esclusivamente alla flessibilità finanziaria interna ai quadri economici (ad esempio, lo spostamento di risorse da un laboratorio all'altro in base al fabbisogno aggiornato), ma non autorizza in alcun caso la destrutturazione amministrativa dell'appalto. Riteniamo inoltre necessario evidenziare che il riscontro ministeriale stabilisce l'obbligo di garantire "almeno l'85% dell'importo complessivo destinato alle forniture" e che "non oltre il 15%" sia dedicato alle spese generali. Il documento precisa in modo stringente che "IL CALCOLO DELLE SUDDETTE PERCENTUALI DEVE ESSERE EFFETTUATO SULL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO E NON SU QUELLO INIZIALMENTE AUTORIZZATO". Nel caso in trattazione, le spese generali dovranno quindi essere ricalcolate sulla base della minore spesa - comprensiva di IVA - per le forniture, generandosi una economia di progetto: - Forniture IVA inclusa € 169.580,00 (€ 139.000 IVA esclusa) - base di calcolo che rappresenta l'85% del totale utilizzato. - Totale Massimo Utilizzabile € 199.505,88 - Ottenuto dividendo l'importo delle forniture per 0,85 (169.580 € ÷ 0,85). - Spese Generali Massime (15%) € 29.925,88 - Importo massimo destinabile a detta voce per rispettare il limite del 15%" (199.505,88 € - 169.580,00 €). - Economie di Progetto € 1.494,12 - Quota residua del finanziamento iniziale di 201.000 € (201.000 -199.505,88) che non potrà essere spesa e andrà in economia. Concludendo, alla luce dei vincoli ineludibili sopra descritti, l'istruttoria e la successiva operatività su MePA dovranno essere strutturate seguendo un'architettura unitaria. Sarà pertanto opportuno (per non dire necessario) procedere con un'unica RDO evoluta sul MEPA, suddivisa in tre distinti lotti (corrispondenti ai tre moduli). Tale scelta, a parere degli scriventi, garantisce la massima linearità amministrativa, rispetta la flessibilità di partecipazione dei fornitori specializzati nei diversi settori merceologici e mette al riparo l'istituzione scolastica da contestazioni dell’Unità di Missione in sede di rendicontazione e del controllo dei Revisori dei Conti.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Un nostro docente di ruolo in part time con 12/18 ore settimanali chiede di poter svolgere l'attività di Tecnico Allenatore e preparatore atletico presso un società dilettantistica...
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Inquadramento generale Le problematiche connesse alla possibilità di ridurre la durata dell’unità oraria, a seguito di insormontabili difficoltà logistiche (legate per lo più ai trasporti pubblici), sono fonte di difficoltà di gestione organizzativa e didattica di indubbia complessità. Infatti, la necessità di garantire agli studenti l’offerta formativa per l’intero monte ore ordinamentale confligge con le “vecchie” circolari del 1979 e 1980, che vengono periodicamente richiamate nelle norme pattizie che tengono conto solo dell’eventuale recupero dell’orario di servizio dei docenti. Ogni istituzione scolastica, in caso di dimostrata ed inequivocabile impossibilità di adattare gli orari dei TPL alle esigenze della platea scolastica, adotta soluzioni differenziate; è comunque consigliabile, in linea generale, affrontare il problema nella sua interezza, prendendo cioè in considerazione tutti i fattori in “gioco”. E’ quindi opportuno: - Verificare la quantificazione dell’offerta formativa complessiva derivante dalla riduzione oraria della prima e dell’ultima ora, calcolando le “perdite” a livello annuale rispetto al monte ore ordinamentale (es. in molti licei il monte ore complessivo annuo è di 891 ore per il primo biennio e di 990 per il secondo biennio e per il quinto anno) - Computare in tal modo l’offerta formativa che si riesce ad assicurare con l’organizzazione oraria illustrata nel quesito (340 minuti al giorno per una media di 170 giorni di lezione in un anno scolastico permettono di garantire circa 963 di attività didattiche effettive) - Per le classi con monte ore ordinamentale pari a 990 ore determinare attività che permettono di recuperare, a favore degli studenti, le ore mancanti; diverse possono essere le modalità, dalla formazione scuola lavoro ad una serie di attività svolte in ambiente extrascolastico (visite, laboratori, altre attività di integrazione O.F.); per le classi del biennio, non ci dovrebbero essere problemi di “recupero”. Il caso specifico Grazie al pieno esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa, si ritiene possibile che un istituto con più sedi adotti articolazioni orarie diverse per le singole sedi, purché tale scelta sia motivata, documentata e adottata secondo le procedure previste per l’organizzazione dell’attività scolastica. Le deliberazioni devono rispettare il diritto allo studio (garanzia del monte ore annuale) e le competenze degli organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto) e del Dirigente scolastico, nonché le disposizioni pattizie richiamate dalle circolari in materia di unità oraria. E’ però necessario, in fase preliminare, disporre di una documentazione congrua, costituita da un’attestazione scritta, puntuale e circostanziata della ditta di trasporto che documenti l’impossibilità logistica di gestire gli spostamenti degli studenti per una specifica sede qualora le lezioni terminassero oltre le 13:40 (si tenga conto, a tal proposito, che in genere le ditte di TPL usufruiscono di cospicui finanziamenti pubblici, regionali e/o provinciali, finalizzati proprio alla garanzia del servizio e degli utenti, in questo caso degli studenti). Trattandosi di spostamenti da e verso il centro città e non di grossi spostamenti inter provinciali, e pur non conoscendo la situazione organizzativa specifica del TPL, tale limitazione alle 13.40 appare abbastanza discutibile, considerato che, trattandosi di servizio scolastico, è la ditta che deve adeguarsi all’utenza e non il contrario. Tale attestazione costituisce un necessario pre-requisito per poter disporre di una motivazione fattuale (di “insuperabili difficoltà dei trasporti”) che giustifichi l’adozione di una diversa articolazione oraria per quella sola sede. La riduzione proposta (10 minuti alla prima e 10 minuti alla sesta ora per la sola sede interessata) può quindi essere deliberata, purché: a) sia adottata con le procedure e le motivazioni formali richieste; b) non determini la mancata copertura del monte ore annuale minimo per gli studenti (in caso contrario vanno previste misure di recupero rivolte agli studenti). Procedura raccomandata e passaggi operativi 1. Ottenere e archiviare la documentazione scritta e circostanziata dall’agenzia di trasporto che attesti l’impossibilità dopo le 13:40 solo per la specifica sede. 2. Procedere ad un’istruttoria tecnica interna (ad esempio con l’ausilio dello staff di presidenza e i responsabili di dipartimento) per analizzare la ricaduta didattica della proposta. 3. Il Collegio dei Docenti formula proposta motivata in ordine all’articolazione dell’orario per la singola sede (allegando la documentazione del trasporto e la valutazione sul monte ore). Il Collegio indica altresì le modalità con cui si intende assicurare il recupero del monte ore agli studenti. 4. Il Consiglio di Istituto delibera l’organizzazione oraria (specificando che la diversa articolazione vale esclusivamente per la sede interessata e allegando la documentazione). Nella delibera indicare la motivazione fattuale, l’elenco delle misure per il recupero delle ore a beneficio degli studenti e gli eventuali effetti organizzativi per il personale. L’organizzazione oraria così deliberata deve naturalmente trovare piena corrispondenza nel PTOF. 5. Il Dirigente scolastico cura altresì le procedure informative e le modalità di comunicazione agli stake-holders, con particolare riferimento alle famiglie, agli studenti, a tutto il personale; comunica altresì tale organizzazione agli EE.LL (Comune e Provincia e alle ditte di trasporti). Informa le Organizzazioni Sindacali (RSU/ rappresentanti provinciali che fanno parte del tavolo). Conclusioni Non si ritiene corretto estendere semplicemente la riduzione ad entrambe le sedi per mere esigenze organizzative interne (es. sorveglianza, coincidenza turni) se la causa di forza maggiore documentata dall’agenzia di trasporto riguarda una sola sede. L’estensione sarebbe giustificabile solo se sussistessero analoghe e documentate ragioni per entrambe le sedi o se vi fosse una scelta motivata e deliberata dagli organi collegiali basata su esigenze organizzative condivise e compatibile con il diritto allo studio e la disciplina contrattuale. - Se la motivazione dell’estensione riguarda l’orario dei docenti in servizio su entrambe le sedi (per esempio, per consentire gli spostamenti dei docenti tra sedi), si entra nel campo dell’organizzazione del lavoro del personale: qualsiasi soluzione che incida sul rapporto di lavoro (orari, spostamenti, tempi di presenza) implica apposita informativa ed eventuale confronto con le RSU/OO.SS., fatte salve le competenze esclusive del dirigente scolastico e degli OO.CC. In ogni caso, se si decidesse di estendere l’organizzazione oraria anche alle altre sedi, ciò risulterebbe un’autonoma determinazione della scuola e implicherebbe il recupero integrale non solo a favore degli studenti (garanzia sempre prevista), ma anche da parte di tutti i docenti
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 le istanze di accesso documentali devono essere supportate da una motivazione che provi la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione degli atti richiesti. Nel caso specifico, si riporta che l'interessato chiede di poter accedere agli atti di una procedura selettiva alla quale lo stesso interessato aveva tuttavia successivamente rinunciato. Nel formulare l'istanza di accesso, il docente precisa, però, che "la successiva comunicazione con cui dichiaravo la mia non disponibilità all’incarico riguardava esclusivamente l’eventuale conferimento dell’incarico nella situazione risultante dalla graduatoria allora determinata e non costituiva rinuncia alla partecipazione alla procedura, alla graduatoria o alla possibilità di verificarne la correttezza". In altri termini, il docente vorrebbe distinguere la rinuncia all'incarico dalla partecipazione alla procedura. Da quanto esposto, la tesi del docente sarebbe quella che la rinuncia all'incarico era determinata dalla posizione in graduatoria, giudicata evidentemente insoddisfacente; lasciando così intendere che se la posizione fosse stata diversa, a seguito dell'accoglimento di un reclamo, il docente avrebbe invece accettato l'incarico. Tale tesi appare dubbia, perché rinunciando all'incarico il docente, di fatto, ha rinunciato all'intera procedura. Ciò premesso, tuttavia, riteniamo che l'istanza possa comunque essere accolta, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza in merito alla qualificazione dell'interesse all'accesso. La giurisprudenza amministrativa, ogni anno, sembra ampliare i confini dell'accesso agli atti. Meglio evitare un contenzioso inutile. Il Consiglio di Stato, peraltro, ha ripetutamente affermato che tale interesse va inteso in senso ampio; ex multis, vedasi ad esempio Cons. Stato, n. 651/2018, secondo cui va accolta una nozione ampia del diritto di accesso "in forza di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni legislative surrichiamate e tese verso la piena attuazione del principio di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.". Nel caso di cui al presente quesito, anche se il docente aveva rinunciato all'incarico, riteniamo che ciò, almeno in astratto, non possa determinare, automaticamente, la decadenza dall'interesse di conoscere gli atti in base ai quali la graduatoria è stata formata. In conclusione, a nostro parere l'istanza può essere accolta dall'Amministrazione, avendo cura di oscurare i dati personali dei candidati (indirizzi fisici ed elettronici, numeri telefonici, codice fiscale ecc.) eventualmente presenti nella documentazione richiesta, non essendone necessaria la conoscenza. Il tutto, come detto, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Prima questione. La data delle elezioni suppletive per la componente genitori è fissata dal Direttore dell’U.S.R.: pertanto la scuola attende la data stabilita dall’USR (nella prassi è frequente che le convocazioni per il rinnovo vengano fissate nel mese di novenbre, ma il termine è definito dall’U.S.R.). Le procedure (nomina commissione elettorale, termini per la presentazione delle liste, affissione dei seggi, ecc.) si svolgeranno in funzione della data comunicata dall’USR secondo la tempistica stabilita dall'O:M. 215/1991. Seconda questione La rappresentanza studentesca per il consiglio d’istituto è soggetta alla procedura semplificata prevista dalla normativa di settore (procedura annuale) come precisato dall'O. M. 215/1991 (art. 21 comma3); pertanto le elezioni degli studenti si tengono, secondo la prassi richiamata nella normativa, con termine entro il 31 ottobre, e sono svolte con la stessa procedura semplificata delle elezioni per i consigli di classe. Non è quindi obbligatorio attendere la data fissata dall’USR per le elezioni suppletive dei genitori: le elezioni studentesche si svolgono separatamente, secondo la procedura semplificata e nei termini consueti (entro la fine di ottobre). Terza questione. È possibile che consiglieri subentranti (surrogati) rinuncino alla carica; si tratta di atti personali che devono essere formalizzati con dichiarazione scritta indirizzata al dirigente scolastico. Le conseguenze operative sono le seguenti: 1) Se dalla stessa lista risultano altri soggetti da chiamare in surroga, si procede alla surroga dal medesimo elenco secondo l’ordine previsto; 2) Se la lista è esaurita e non sono quindi disponibili altri soggetti alla surroga, si determina temporaneamente la mancanza della rappresentanza della componente degli studenti; comunque entro le fine di ottobre, secondo la citata previsione dell'art. 21 comma 3 dell'O.M., 215/1991 si terranno secondo la procedura semplificata le elezioni per la nuova rappresentanza. Come richiamato nella descrizione del quesito, nel periodo intermedio fino al rinnovo della componente, il Consiglio di Istituto è comunque validamente costituito e può deliberare giusto quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 297/1994.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Infortunio in itinere – rivalsa della Scuola nei confronti dei responsabili del sinistro. Nell’a.s. 2024/2025 un docente, mentre si recava al lavoro come passeggero dell’autovettura...
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Preliminarmente si rileva che, stante la sussistenza della partita iva, non si è in presenza di lavoro autonomo occasionale. Ai sensi dell’art. 2 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 si definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche. Ciò premesso, in merito alla questione posta l'aspetto preliminare è se l'apertura della partita Iva si riferisce allo svolgimento di un'attività autonoma libero-professionale oppure all'esercizio di una attività commerciale. Passando alla questione specifica della professione di Guida Turistica la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14069 del 19 giugno 2006 ha affermato che l'iscrizione nella gestione separata è riservata alle guide o accompagnatori o interpreti turistici che svolgono un'attività di lavoro autonomo mentre l'iscrizione alla gestione commercianti è riservata alle guide, ecc. che esercitano l'attività in modo imprenditoriale (cioè con partita Iva ed iscrizione nel Registro delle Imprese). Il Tribunale Roma sez. lav., 04/01/2019, n. 16 ha affermato che i soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata dell'Inps sono solo coloro che svolgono attività professionale il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali oppure coloro che non sono soggetti al versamento del contributo (nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto l'obbligo per il ricorrente di versare alla gestione separata Inps i contributi derivanti dall'attività di guida turistica perché trattasi di attività per la quale non esiste un albo professionale rientrante, dunque, nella previsione di cui al comma 26 dell'art. 2 della Legge n. 335 del 1995). Pertanto, se l'attività è svolta sotto forma di libera professione ( come si presume nel caso di specie), questa può essere autorizzata e non vi è incompatibilità. Infatti, l'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede che al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e a t.d.; nè tra docenti a tempo pieno e docenti in part time) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. Invece, se l'attività viene svolta sotto forma di impresa, con conseguente iscrizione presso la Camera di commercio, questa sarebbe incompatibile. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione all’esercizio della libera professione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, d.lg. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente. (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020 n° 105) La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello ( cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n° 1013). Pertanto, nel caso di specie, l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di guida turistica potrà essere concessa in presenza dei presupposti sopra richiamati tra i quali non rientrano né la tipologia di committenti né eventuali limiti di reddito professionale.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
La questione non può essere risolta mediante una rigida alternativa tra “appalto di servizi” e “appalto escluso”: raffiniamo la risposta sul punto specifico. L’art. 56, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 36/2023 esclude dall’applicazione delle disposizioni relative ai settori ordinari soltanto gli appalti concernenti «i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana». La disposizione non comprende, quindi, il trasporto mediante autobus e non pare suscettibile di estensione analogica. La stessa distinzione è presente nell’art. 10, lett. i), della direttiva 2014/24/UE ed è confermata dalla Corte di giustizia, secondo la quale i contratti aventi a oggetto servizi di trasporto pubblico mediante autobus restano, in linea generale, soggetti alla disciplina degli appalti (CGUE, 21 marzo 2019, cause riunite C 266/17 e C 267/17). A nostro modesto avviso ciò, tuttavia, non significa che la scuola, per accompagnare gli alunni su un autobus di linea, debba affidare un appalto pubblico. Occorre infatti distinguere: - l’affidamento di un servizio di trasporto dedicato, nel quale la scuola incarica un operatore di mettere a disposizione un mezzo e definisce percorso, orari e modalità della prestazione; - il semplice acquisto di titoli di viaggio per utilizzare un servizio pubblico di linea già istituito, organizzato dal relativo gestore e offerto agli utenti a tariffe prestabilite. Nel secondo caso la scuola non affida né organizza il servizio di trasporto, ma acquista, nella posizione di utente, i titoli necessari per accedere a un servizio già disponibile al pubblico. È precisamente questa l’ipotesi considerata dalla FAQ ANAC C11, secondo la quale: «L’acquisto di biglietti per viaggi presso i gestori dei servizi di trasporto non è soggetto a tracciabilità. È invece soggetto a tracciabilità l’affidamento del servizio alle agenzie di viaggio». La FAQ riguarda formalmente la tracciabilità e, pertanto, non consente di qualificare il trasporto mediante autobus come appalto escluso ai sensi dell’art. 56. Essa offre però un’indicazione operativa inequivoca: per il mero acquisto diretto dei biglietti dal gestore del trasporto pubblico non è richiesta l’acquisizione del CIG né l’attivazione di una procedura di affidamento mediante piattaforma digitale. Resta naturalmente necessario documentare e autorizzare la spesa secondo le ordinarie regole amministrativo-contabili dell’istituzione scolastica. La conclusione cambierebbe se la scuola non acquistasse semplicemente titoli di viaggio, ma commissionasse un autobus riservato, richiedendo corse o condizioni specifiche oppure affidando a un’agenzia l’organizzazione o l’intermediazione del servizio. In tali casi si configura un affidamento di servizi soggetto al Codice e agli obblighi di acquisizione del CIG. In conclusione, l’acquisto diretto di normali biglietti dell’autobus di linea non costituisce un appalto escluso ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. o), ma neppure richiede l’espletamento di una procedura di gara: si tratta dell’acquisto di titoli per la fruizione di un servizio pubblico già organizzato, espressamente sottratto da ANAC agli obblighi di tracciabilità.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Per il personale ATA impiegato in progetti a valere su fondi europei e nazionali (PON, PNRR o similari), la sola compilazione del timesheet sotto forma di autocertificazione non è sufficiente. È infatti richiesta l'acquisizione oggettiva della presenza tramite timbratura del cartellino (badge) o sistema automatizzato equipollente, che deve corrispondere con la redazione analitica del timesheet, ma che non può in alcun modo essere da questo sostituita. L’utilizzo congiunto di entrambi gli strumenti non costituisce una duplicazione burocratica, ma risponde a due obblighi normativi e amministrativi profondamente diversi e complementari. 1. La doppia valenza della rilevazione La gestione amministrativa del personale ATA obbedisce a regole contrattuali rigide in materia di orario di lavoro, sulle quali si innestano i rigorosi vincoli di rendicontazione dei fondi europei. • La Timbratura (Certificazione del Tempo): Costituisce un obbligo normativo generale per i dipendenti pubblici a tutela della spesa pubblica (art. 22, comma 3, della legge n. 724/94, art. 4, comma 2, D.Lgs. 165/2001, Circolare Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95 e orientamenti applicativi ARAN). Anche il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca prevede che l'orario di lavoro del personale ATA sia documentato mediante sistemi oggettivi e automatizzati di rilevazione delle presenze. La timbratura certifica in modo inconfutabile l'effettiva presenza in servizio del dipendente e l'estensione oraria della sua prestazione. Nel caso di progetti PON/PNRR, la timbratura è lo strumento primario per dimostrare ai Revisori dei Conti che l'attività progettuale è stata svolta in regime di lavoro straordinario (oltre il normale orario di servizio di 36 ore settimanali), scongiurando la sovrapposizione con le mansioni ordinarie. • Il Timesheet (Certificazione dell'Attività): Certifica la natura delle mansioni svolte. I manuali operativi e le linee guida ministeriali per i fondi strutturali e il PNRR impongono il timesheet come strumento di rendicontazione analitica. Mentre il badge registra il dato quantitativo (dalle 14:00 alle 17:00), il timesheet registra il dato qualitativo e teleologico (ad esempio, in quelle 3 ore l'assistente amministrativo ha caricato i dati sulla piattaforma ministeriale per il modulo "Laboratori Green", oppure il collaboratore scolastico ha garantito l'apertura dei locali e l'assistenza agli alunni per il medesimo modulo). 2. Il principio di addizionalità e il rischio di doppio finanziamento Uno dei cardini della gestione dei fondi europei è il rigoroso divieto di doppio finanziamento: il personale scolastico non può essere retribuito due volte per lo stesso arco temporale (una volta con lo stipendio ordinario erogato dal MEF e un'altra volta con i fondi del progetto). Affidarsi esclusivamente all'autocertificazione del timesheet potrebbe quindi esporre l’istituzione scolastica e il Dirigente (nonché il DSGA) a rilievi amministrativo-contabili in fase di audit. Gli ispettori dell'Unità di Missione PNRR, l'Autorità di Gestione PON o i revisori dei conti potrebbero infatti richiedere l’incrocio sistematico dei timesheet di progetto con i tabulati marcatempo (cartellini) mensili ordinari. Qualora nei timesheet venissero riportate ore di lavoro progettuale in un momento in cui il sistema marcatempo non ha registrato un corrispondente prolungamento d'orario, la relativa spesa verrebbe dichiarata inammissibile e soggetta a recupero, potendo profilarsi anche ipotesi di danno erariale e responsabilità disciplinare per falsa attestazione. Per garantire una rendicontazione corretta, l'istituzione scolastica dovrebbe adottare il seguente iter amministrativo: 1. Autorizzazione preventiva: L'incarico conferito al personale ATA deve specificare chiaramente il monte ore assegnato, la tariffa oraria prevista dall'Avviso e il divieto di svolgere tali ore in sovrapposizione al normale orario di lavoro. 2. Tracciatura oggettiva: Laddove il software gestionale delle presenze lo consenta, è estremamente utile configurare una "causale" specifica sul terminale marcatempo (es. "Straordinario PNRR" o "Progetto PON"). In tal modo, il dipendente che termina il proprio turno ordinario e inizia quello di progetto può effettuare una timbratura con cambio causale, mantenendo i due contatori orari separati direttamente a sistema. 3. Compilazione periodica del Timesheet: Il dipendente compila il timesheet (su base settimanale o mensile), indicando la data, l'orario di inizio e fine dell'attività progettuale e una sintetica descrizione della mansione svolta. 4. Validazione incrociata: Prima della liquidazione dei compensi, il DSGA (o l'Assistente Amministrativo incaricato) deve acquisire sia il timesheet firmato dal dipendente, sia l'estratto del cartellino marcatempo. La concordanza tra i due documenti (le ore dichiarate sul timesheet devono trovare esatta corrispondenza nelle ore in eccesso registrate dal badge) è condizione essenziale per la firma finale di validazione da parte del Dirigente Scolastico e per la successiva procedura di pagamento.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Il DM n. 219 dell’11 novembre 2025 ha previsto uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro destinati alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti di formazione sull’intelligenza artificiale. Le risorse rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sono finalizzate a rafforzare le competenze digitali del personale scolastico e a promuovere l’innovazione didattica attraverso l’uso consapevole dell’IA. Riprendendo precedenti risposte, si ricorda, come prima indicazione, il principio generale per cui la Pubblica Amministrazione, preliminarmente ed in via prioritaria, ha l'obbligo di ricercare ed individuare al suo interno le professionalità necessarie per qualsiasi prestazione (a questo proposito si suggerisce di compulsare l'art. 97 della Costituzione, l'art. 43, comma 3 del D.I. 129/2018, l'art. 7 comma 6 del D. Lgs.vo 165/2001). Entrando poi nel merito delle specifiche domande poste nel quesito, riteniamo opportuno evidenziare, per una lettura combinata ed esegetica, le disposizioni di cui alla Nota MIUR 34815/2017, Capo C, PRIMO CAPOVERSO, e all’art. 7 dell’Avviso prot. 73226 del 27/03/2026(PNRR - D.M. n. 219/2025) che testualmente prevedono; - “si fa presente che NELL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO POSSONO ESSERE STABILITE DISPOSIZIONI SPECIFICHE A CURA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE finalizzate a garantire l’efficacia e la qualità degli interventi per il conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare sono definite disposizioni specifiche nei casi in cui le istituzioni scolastiche titolari dei progetti svolgono una funzione per la formazione del personale a livello territoriale o anche nazionale in favore di diverse scuole e categorie di personale. In tal caso, al fine di garantire esperti di alto livello adeguato al personale da formare, si prevede direttamente l’adozione di procedure ad evidenza pubblica, senza previa ricerca del personale interno (cfr.Avviso 6076 del 04/04/2016)” (Nota MIUR 34815/2017, Capo C, primo capoverso) - “1. Le istituzioni scolastiche statali partecipanti alla presente procedura devono assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia stato selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). 2. Il personale necessario ed essenziale allo svolgimento delle attività di progetto, in qualità di formatore o esperto in possesso delle relative competenze, deve essere individuato dalle scuole, soggetti attuatori degli interventi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, assenza di conflitto di interessi, attraverso procedure selettive. 3. Le attività retribuite eventualmente conferite al personale scolastico interno devono essere svolte al di fuori dell’orario di servizio, devono essere prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato, funzionalmente vincolate all’effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo progetto.[…]”(art. 7 dell’Avviso prot. 73226 del 27/03/2026) Dall’esame delle predette disposizioni si evince, a parere degli scriventi, che la l’Istituzione Scolastica non possa omettere automaticamente la previa ricerca di personale interno basandosi sulla deroga della Nota MIUR 34815/2017, ma, in subordine, abbia la facoltà di affidare il servizio a Università o Enti specializzati applicando direttamente l'art. 7 dell'Avviso PNRR, in combinato disposto con il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Le ragioni del parere appena reso risiedendo nel tenore testuale del primo capoverso di cui al Capo C della Nota MIUR del 2017 in comparazione con le differenti indicazioni contenute nel quadro normativo delineato dall’Avviso del progetto PNRR DM 2019/2025. Approfondiamo, quindi, come si configurano i due punti sollevati: • Sulla deroga alla ricerca del personale interno: La Nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 stabilisce che l'omissione della ricerca di personale interno sia possibile per i progetti del Fondo Sociale Europeo, ma solo a condizione che per l’attuazione dei progetti FSE vengano stabilite "disposizioni specifiche a cura dell'Autorità di Gestione" per garantire l'efficacia degli interventi. Tuttavia, l'attuale Avviso PNRR (D.M. 219/2025 - prot. 73226 del 27/03/2026) non contiene analoga disposizione derogatoria. Al contrario, l'art. 7, comma 2, dell'Avviso PNRR impone che il personale necessario venga individuato attraverso procedure selettive basate sui principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e assenza di conflitto di interessi. Di conseguenza, reputiamo che non sia corretto appellarsi all'automatismo previsto dalla Nota 34815/2017 per omettere del tutto le consuete procedure di ricognizione o selezione interna. • Sull'affidamento a Università ed Enti Accreditati: Sebbene non sia possibile, a nostro avviso, utilizzare la semplificazione prevista nella nota del 2017 (per “saltare” le procedure interne), l'esternalizzazione del servizio di formazione è pienamente prevista dall'Avviso del DM 2019/2025. Infatti, l'art. 7, comma 5, stabilisce chiaramente che i percorsi formativi e i laboratori possono essere realizzati in collaborazione con università, centri di ricerca ed enti o organismi di formazione specializzati. L'affidamento a titolo oneroso a detti soggetti esterni deve avvenire nel pieno rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), assicurando i principi di libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità. In buona sostanza, trattandosi di un appalto di servizi formativi altamente specialistici ( in cui è rimessa all’Ente/Università l'individuazione e la messa a disposizione dei formatori esperti qualificati), riteniamo possibile procedere all'affidamento ad operatori economici idonei (o ad una Università), motivando adeguatamente negli atti di indizione la necessità di ricorrere al mercato esterno a causa dell'elevata specificità delle competenze sull'IA richieste dal progetto, che non sono risultate rinvenibili internamente o che richiedono un'organizzazione strutturata globale non gestibile tramite singole collaborazioni plurime. Ciò consente, anche tenuto conto dell’importo del finanziamento PNRR, di procedere con affidamento diretto (Trattativa Diretta/MEPA), ex art.50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ottemperando nel contempo all'obbligo di procedure ad evidenza pubblica richiesto dall'art. 7 dell'Avviso PNRR. Sul corretto iter di individuazione, importante chiarimento è contenuto nella FAQ n. 7, relativa al PNRR D.M. n. 65/2023 (Chiarimenti e FAQ 28 febbraio 2024, n. 30662), in cui viene precisato che “Qualora l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria discrezionalità, intenda acquisire un servizio di formazione e, dunque, individuare un operatore economico che possa erogare tale servizio, troveranno diretta applicazione le disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici). Nel caso in cui l’istituzione scolastica intenda, invece, procedere all’affidamento di un incarico individuale, la procedura sarà soggetta alle regole generali in materia di pubblico impiego, effettuando una ricognizione circa la sussistenza o meno di professionalità interne, prima di ricorrere ad altro personale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.” Se ne deduce che l’istituzione scolastica possa, all’esito negativo delle procedure di selezione interne, scegliere, a quel punto, se affidare il servizio di formazione a un Ente di formazione o individuare personale esterno per incarichi individuali ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. Dalle disposizioni sopra indicate si evince quindi che le istituzioni scolastiche, in tassativo subordine al personale interno, possono discrezionalmente scegliere una o più opzioni per la procedura di individuazione di soggetti esterni persone fisiche o persone giuridiche di privato (Enti di formazione/imprese) o di diritto Pubblico (Università). Volendo quindi descrivere l’ordine da rispettare per il reclutamento del personale da coinvolgere nella realizzazione delle attività di cui al DM 219/2025 , riteniamo che l’iter possa essere il seguente: - in primis, l’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 3, deve verificare se sono presenti e/o disponibili al suo interno le risorse professionali necessarie. E’ necessario svolgere tale verifica rendendo note le necessità attraverso apposito avviso interno, da pubblicare sul sito web dell’Istituto, contenente i criteri specifici di selezione. - Qualora venga accertata l’impossibilità di reperire personale interno (o l’insufficienza delle professionalità necessarie), la Scuola può discrezionalmente decidere: a) di affidare il servizio a persone giuridiche di diritto privato (Enti di formazione) o di diritto Pubblico (Università) b) oppure di individuare soggetti esterni - persone fisiche. Nel primo caso l’Istituto procederà con la stipula di contratti di affidamento di servizi, ex art. 1655 c.c., in favore di Operatori economici, in base alle procedure previste dal D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (anche mediante affidamento diretto, entro il valore previsto dall’art. 50, comma 1 lett. b), del Codice) Nella seconda ipotesi, a sua motivata scelta, con l’emanazione di avviso di collaborazione plurima, per la ricerca di dipendenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche, ex art. 35 e 57 CCNL 2007, e, a seguire, con l’emanazione di ulteriore apposito avviso pubblico, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del D.Lgs. 165/2001, per reperire esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione con cui stipulare contratti di lavoro autonomo, ex art. 2222 e seg. c.c. (si ricorda che i criteri di selezione degli esperti esterni devono essere fissati in apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto (art.45 c.2 lett. h DI 129/2018).. Si ribadisce che la scelta tra queste opzioni è discrezionale, ma deve essere in ogni caso motivata e correttamente documentata. Concludendo, riteniamo che, qualora andasse deserto il prioritario - e obbligatorio - avviso interno o non venisse reperito personale interno sufficiente per la realizzazione delle attività programmate (ipotesi assai probabile considerata la tematica), l’Istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, può direttamente procedere mediante contratto di Appalto di Servizi formativi complessi in favore di un Ente di Formazione accreditato o di una Università, in base alle procedure previste dal D.Lgs 36/2023 (Trattativa Diretta MEPA/Affidamento Diretto ai sensi dell'art.50, c. 1, lett. b).
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Per affrontare la questione prospettata occorre fare riferimento, in primo luogo, alla disciplina speciale che governa la procedura. L’art. 6, comma 2, lettera i), dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 – riproducendo l’identica disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2, lettera i), dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 – preclude la partecipazione alle procedure di inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle correlate graduatorie di istituto a «coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235». La disciplina non è dunque mutata, sotto questo profilo, nel passaggio dall’O.M. n. 88/2024 all’O.M. n. 27/2026. Nel caso in esame assume, tuttavia, rilievo preliminare e potenzialmente assorbente la circostanza che la pena risulta applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 stabiliva che le condizioni di incandidabilità previste dal medesimo decreto operassero anche quando la sentenza definitiva avesse disposto l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Tale disposizione deve essere oggi coordinata con l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come sostituito dall’art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo cui, «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna». Sull’incidenza della nuova disposizione sul regime delle incandidabilità si è pronunciato il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, con la circolare n. 29/2023, prot. n. 7903 del 17 marzo 2023, avente a oggetto «Modifica dell’art. 445 del codice di procedura penale», adottata sulla base del conforme parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Secondo l’indirizzo espresso nella circolare, la nuova formulazione dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. comporta che, salvo il caso in cui siano state applicate pene accessorie, non producano più effetti le disposizioni extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. Poiché le misure previste dal d.lgs. n. 235/2012 non hanno natura penale, il Ministero, sulla scorta dell’avviso dell’Avvocatura generale, ha ritenuto implicitamente abrogato l’art. 15, comma 1, del medesimo decreto. Tale interpretazione è stata accolta anche dalla giurisprudenza (si veda Cass. civ., Sez. I, Sent., 15/04/2025, n. 9890; Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere 29 aprile 2024, n. 524, reso nell’affare n. 445/2024, che ne ha riconosciuto l’applicabilità, per l’avvenire, anche alle sentenze di patteggiamento pronunciate prima dell’entrata in vigore della riforma). Pertanto, qualora – come sembra desumersi dagli elementi riportati nel quesito – con la sentenza di patteggiamento sia stata applicata esclusivamente la pena di un anno di reclusione e di euro 900 di multa, con concessione della sospensione condizionale, senza applicazione di pene accessorie, la pronuncia non appare idonea a determinare la condizione ostativa prevista dal d.lgs. n. 235/2012 e richiamata dall’art. 6, comma 2, lettera i), dell’O.M. n. 27/2026. La sospensione condizionale della pena non assume, in tale ricostruzione, autonoma efficacia risolutiva: ciò che rileva è la natura della sentenza e l’assenza di pene accessorie. Tale ragione preliminare, quindi, non consente di attribuire alla sentenza in questione efficacia ostativa all'assunzione e ciò a prescindere dal merito della condanna. Per completezza, anche prescindendo dalla questione preliminare relativa agli effetti del patteggiamento, l’applicabilità della causa ostativa non sarebbe priva di margini di dubbio con riferimento alla specifica condotta accertata. L’art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235/2012 include, tra le condizioni ostative in materia di stupefacenti, le condanne definitive: – per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309/1990; – per un delitto previsto dall’art. 73 dello stesso d.P.R., quando concerna «la produzione o il traffico» di sostanze stupefacenti. La norma non richiama, pertanto, in modo indiscriminato qualsiasi condanna per uno dei delitti previsti dall’art. 73, ma circoscrive espressamente la preclusione alle fattispecie concernenti la produzione o il traffico delle sostanze. L’inciso finale deve conservare una propria funzione selettiva, tanto più che si tratta di una disposizione limitativa dell’accesso alla procedura e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica. Il concetto di traffico comprende certamente le condotte di vendita, cessione, distribuzione e commercio. Più problematica è la riconducibilità a tale nozione della mera detenzione illecita. È vero che la condanna ai sensi dell’art. 73, comma 5, presuppone che sia stata esclusa la destinazione della sostanza all’uso esclusivamente personale, che avrebbe comportato l’applicazione delle sole sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990. Ai fini della distinzione assumono rilievo la quantità e la qualità della sostanza, il numero delle dosi ricavabili, le modalità di confezionamento, la disponibilità di strumenti per la pesatura o la suddivisione, il possesso di somme di denaro non giustificate e le altre circostanze concrete dell’azione. La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che il dato ponderale non è, isolatamente considerato, decisivo, ma deve essere valutato insieme agli ulteriori indici sintomatici della destinazione non personale, quali la suddivisione in dosi, il possesso di strumenti per il confezionamento e la capacità economica di acquistare scorte per uso proprio. Nel caso esaminato dalla sentenza, il numero particolarmente elevato delle dosi ricavabili era stato ritenuto indicativo di una provvista destinata allo spaccio (Cass. pen., Sez. IV, 19 giugno 2019, n. 27224, che richiama Cass. pen., Sez. VI, 6 marzo 2013, n. 11025, e Cass. pen., Sez. III, 2 ottobre 2012, n. 43496). Tale giurisprudenza non consente, tuttavia, di affermare in termini generali che ogni detenzione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 73 coincida necessariamente con una condotta di traffico. Essa dimostra, piuttosto, che la destinazione allo spaccio deve essere ricavata dalla valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto. Nel caso sottoposto, il certificato del casellario reca soltanto la sintetica indicazione «detenzione illecita di sostanze stupefacenti». Tale formulazione, da sola, non permette di stabilire se la sostanza fosse concretamente destinata alla vendita o alla cessione e, quindi, se il fatto rientrasse nella nozione di traffico richiamata dall’art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235/2012. Anche sotto questo profilo si renderebbe pertanto necessario acquisire il capo d’imputazione e la sentenza, dai quali potranno emergere la natura della condotta, le caratteristiche della sostanza e gli elementi in base ai quali è stata esclusa la destinazione all’uso personale. Alla luce di quanto precede, si ritiene che la condanna in questione non abbia effetto ostativo all’assunzione. Parimenti non si ravvisano legittime cause di esclusione da specifici incarichi.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
L'art. 81 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) prevede che "i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86". L’Art. 82 prevede che “ 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia , i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa”. Il successivo art. 86 prevede che “1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81”. Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con Parere del 2 Marzo, 2021 ha precisato che per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ( come nel caso di cui al quesito), legittimati a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte del comune. Riportiamo in integrale il parere del Ministero “ E’ stato chiesto dal sindaco di un comune di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di conoscere l’avviso di questo ufficio in ordine alla individuazione del soggetto in capo al quale sussiste l’obbligo di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di un assessore comunale in aspettativa non retribuita. Al riguardo, con nota prot. 546 del 18 gennaio 2021, si è osservato quanto segue. Le disposizioni normative del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cui deve farsi riferimento sono contenute negli articoli 81 e 86. L’articolo 81, di disciplina delle “Aspettative”, a seguito delle modifiche disposte dalla legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244/2007), prevede che “[…] i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova”; l’ultimo periodo del suddetto articolo prevede che “I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86”. Il successivo articolo 86, rubricato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative”, disciplina il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo di specifiche categorie di amministratori (tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti”; cfr. il suo comma 1) che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando ad un’attività lavorativa dipendente (v. comma 1) o di natura autonoma (v. comma 2). Più nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 86 in questione dispone che “L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per […] gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti […] che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico”. Ebbene, facendo applicazione delle disposizioni sopra riportate emerge anzitutto che tutti i soggetti che rivestono la carica di assessore comunale e che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato (v. art. 81 cit.). Ancora, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, del T.U.O.E.L., qualora abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita, debbono assumere a proprio carico il pagamento degli oneri previsti dal successivo articolo 86 (v. art. 81 cit., ultimo periodo). A contrario, gli altri amministratori elencati nell’articolo 81 del decreto legislativo n. 267/2000 non assumono a proprio carico il versamento degli oneri ex articolo 86, restando il pagamento degli stessi o in capo all’ente locale presso cui svolgono le funzioni pubbliche o in capo al proprio datore di lavoro. Invero, per comprendere se detti oneri facciano carico al datore di lavoro o all’ente locale soccorre la disciplina dettata dal successivo articolo 86, il cui primo comma – come sopra visto – impone alle amministrazioni locali di provvedere a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per specifiche categorie di amministratori espressamente elencati, collocati in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”. Ergo, per i componenti delle giunte comunali di enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti collocati in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri di cui all’articolo 86 del T.U.O.E.L. non può essere posto a carico del comune presso cui si esercita la funzione assessorile – ostando a ciò l’espressa dizione normativa – ma non può essere posto nemmeno a carico dell’amministratore interessato, in quanto, a mente del citato articolo 81, ultimo periodo, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, assumono a proprio carico il versamento degli oneri in questione. Pertanto, come già opinato in passato da questo Ministero in un parere reso in data 27 agosto 2010, confermato anche in più recenti pareri, dal combinato disposto dei predetti articoli 81 e 86 del decreto legislativo n. 267/2000, si rileva che per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati, ex articolo 81, a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte dell’altra amministrazione interessata, vale a dire il comune”. Sempre il Ministero dell’Interno con Parere del 27 gennaio 2006 ha precisato che il periodo di aspettativa ex art. 81 del D.Lgs. n. 267 del 2000 è considerato come servizio effettivamente prestato. Posto che con l'aspettativa viene sospeso il rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e dipendente e vengono meno i reciproci obblighi connessi al rapporto di lavoro subordinato - prestazione lavorativa, da una parte, e corresponsione della retribuzione, dall'altra – e considerato che il periodo feriale è essenzialmente destinato a consentire il recupero delle energie psicofisiche consumate dal lavoratore nel corso e per effetto della sua prestazione, si ritiene che nel periodo di aspettativa venga di conseguenza meno anche il maturarsi dei giorni di ferie. Tutto ciò premesso, in riferimento ai quesiti posti si ritiene quanto segue: - l’aspettativa non è retribuita. Per l’indennità si rinvia all’art 82 del TUEL - se trattasi di comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi del dipendente in aspettativa è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte del comune. - il periodo di aspettativa ex art. 81 del D.Lgs. n. 267 del 2000 è considerato come servizio effettivamente prestato. Per la mobilità si dovrà far riferimento al CCNI vigente.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
La questione è piuttosto complessa e va inquadrata sia dal punto di vista generale che con riferimento a particolari e specifici casi. In linea generale, la scuola ha l’obbligo di garantire la vigilanza degli alunni per l’intero tempo di permanenza nelle attività scolastiche e di assicurare il pieno svolgimento delle attività di lezione. Tale obbligo è alla base della regola generale per cui non è consentito interrompere l’orario delle lezioni per la sola assenza del docente titolare, salvo situazioni tassativamente regolamentate o di eccezione: la giurisprudenza (ex pluribus Corte di Cassazione, sentenza n. 3074/1999) ha più volte rilevato che “il servizio non può essere interrotto per la semplice assenza dell’insegnante”, atteso che l’assenza “è un evento prevedibile e gestibile dall’organizzazione scolastica”. Fermo restando che il dirigente scolastico ha il dovere di assicurare il servizio in tutti i casi nei quali sia possibile una sostituzione con docente della classe o altro docente (che svolge comunque attività didattica e non pura e semplice sorveglianza). Nello specifico, si ritiene debbano però essere distinte diverse fattispecie fattuali, con riferimento a due doversi elementi: la prevedibilità dell’evento e l’età degli studenti. Caso 1: l’assenza dell’insegnante era prevedibile già dal giorno precedente (o dai giorni precedenti) In tale caso, il dirigente provvede alla sostituzione con docenti disponibili anche di altre classi (con retribuzione aggiuntiva o no, a seconda dei casi). Se non vi sono docenti disponibili, il dirigente, comunicandolo preventivamente alla famiglia con le procedure previste dal regolamento di istituto e verificando che la famiglia abbia preso visione della comunicazione, può programmare l’interruzione anticipata delle lezioni. Caso 2: l’assenza dell’insegnante viene comunicata nella stessa giornata In tale caso, non si ritiene che possa essere prevista l’uscita anticipata dalla scuola, a meno che non vengano avvertite e le famiglie e non ci sia da parte loro un "via libera" (utilizzando il registro elettronico); il dirigente scolastico, dunque, in primo luogo provvede a verificare la possibilità di una sostituzione ad horas; solo in caso di impossibilità, può ricorrere a misure organizzative alternative “di emergenza” (es. distribuzione degli alunni in gruppi se compatibile con la capienza dei locali; trattenimento in aree comuni con la mera vigilanza del personale collaboratore scolastico); come ultima "ratio", utilizzando il registro elettronico, si comunica con le famiglie richiedendo una presa visione dell'uscita anticipata (non facendo uscire l'alunna/o in assenza di presa visione). Entrambi i casi sopra illustrati vanno, altresì, affrontati tenendo conto dell’età degli studenti e della loro correlata maggiore o minore autonomia. Per gli studenti minorenni, si ritiene che l’obbligo di vigilanza abbia una valenza assoluta, nel senso che la scuola deve garantire il servizio scolastico in ogni caso; non si ritiene, a tal proposito, possano eliminare o attenuare questo obbligo eventuali autorizzazioni di carattere generale sottoscritte dai genitori e valide per l’intero anno scolastico. Per gli studenti maggiorenni, nel caso di comprovata impossibilità di garantire il pieno svolgimento dell’anno scolastico, si ritiene, invece, che le procedure possano essere più flessibili; in caso di assenze imprevedibili e non “sostituibili” dell’insegnante, nei confronti della famiglia dovrebbe essere applicato solo il dovere di informare, tramite strumenti telematici previsti dal regolamento, in merito alla riduzione del servizio scolastico. Si sottolinea, comunque, la necessità di regolamentare tutte queste casistiche in modo puntuale e specifico nel regolamento di Istituto. Per quanto concerne la garanzia del monte ore ordinamentale, si ritiene che, in caso di riduzione del servizio scolastico, la scuola debba essere in grado di dimostrare la materiale ed oggettiva impossibilità di provvedere alle dovute sostituzioni.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Come previsto dai regolamenti vigenti in materia di valutazione degli apprendimenti, la competenza per determinare criteri e modalità per la verifica e valutazione spetta al collegio dei docenti; a tal proposito l’articolo 1, comma 5 del DPR 122/09 (ancora vigente con s.m.i.) così recita: ….. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa….. Tale competenza del Collegio viene altresì confermata dall’articolo 1, comma 1 del D.Lgs 62/2017. Tanto premesso, è chiaro che il collegio, anche per il tramite delle sue articolazioni funzionali come i Dipartimenti, deve determinare con chiarezza la cornice metodologica e procedurale da applicare per lo svolgimento delle verifiche e la valutazione periodica e finale degli apprendimenti. In questo ambito, le determinazioni dei Dipartimenti devono essere fatte proprie dal collegio e far parte integrante del PTOF. Nel merito del quesito, l’utilizzo di griglie meramente quantitative, se da un lato può rispondere alle esigenze di trasparenza ed equità, dall’altro riduce la valutazione complessiva ad aspetti “misurativi” che possono risultare poco coerenti con i più recenti orientativi docimologici, con l previsioni di legge e con la giurisprudenza. Si osserva, peraltro, che il voto attribuito ad ogni singola disciplina viene deliberato dal consiglio di classe su proposta motivata del docente e che tale consiglio non si può limitare a prendere atto di calcoli numerico/aritmetici basati su griglie quantitative. In estrema sintesi, in riferimento alle questioni poste, si ritiene che: - per assicurare la piena legittimità dell’attribuzione delle votazioni a ciascuno studente per ogni disciplina, è importante verificare se il collegio dei docenti abbia pienamente esercitato le proprie competenze, inserendo nel PTOF criteri, modalità e procedure chiare e trasparenti - l’utilizzo di griglie basate su metodi di calcolo quantitativi, seppur prassi molto diffusa e in linea generale legittima ma non obbligatoria, non può sostituire del tutto funzioni e competenze dei consigli di classe, tenendo conto, altresì, delle finalità fondamentalmente formative della valutazione; in in ogni caso, se viene deliberato l'utilizzo di griglie di valutazione di tale tipologia, i modelli stessi delle griglie, da allegare al PTOF, devono contenere indicazioni inequivocabili sulle modalità di calcolo dei punteggi e sulla corrispondenza tra punteggi e voti di profitto - per quanto concerne lo svolgimento delle verifiche degli studenti con sospensione del giudizio (non si definisce più debito formativo), è importante che il collegio, nel PTOF, chiarisca bene se potranno/dovranno essere adottate modalità alternative rispetto alla valutazione in corso d’anno, anche perché, trattandosi di prove di tipo sommativo senza possibilità di ulteriore recupero, l’applicazione di griglie rigidamente quantitative rischia in modo rilevante di non poter ammettere lo studente alla classe successiva anche con valutazioni che, da punto di vista aritmetico, non consentono di raggiungere la valutazione di sei decimi.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
In premessa si rileva che l’art. 12, c. 1, del D. lgs. 297/1994 prevede: “gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli”. La norma riconosce il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. L’art. 13 del D. lgs. 297/1994, relativo alle assemblee studentesche, dispone: “[…] 2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. […] 6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. 7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. Il quadro che si delinea è, quindi, il seguente: gli studenti possono svolgere una assemblea di istituto al mese nell’orario delle lezioni con l’eccezione del mese conclusivo delle lezioni durante il quale l’assemblea di istituto non può essere svolta; nel corso di massimo quattro delle assemblee che possono essere svolte nell’arco di un anno scolastico, dedicate alla trattazione di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, possono partecipare esperti indicati dagli studenti previa autorizzazione del consiglio di istituto. Se gli studenti lo richiedono, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. La nota del MIUR del 26/11/2003, prot. 4733/A3 specifica che solo le ‘massimo quattro’ assemblee di cui all’art. 13, c. 6 e le assemblee di cui al c. 7 concorrono al raggiungimento dei 200 giorni previsti dall’art. 74 del D. lgs. 297/1994. Delineato il quadro normativo di riferimento in relazione ai quesiti posti l’art. 13 del D. lgs. 297/1994, relativamente alle assemblee studentesche che si prevede di svolgere durante l’orario delle lezioni alle quali i quesiti sembrano soprattutto riferirsi, dispone: “[…] 2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. […] 6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata […]”. La norma prevede chiaramente, quindi, che la durata dell’assemblea di istituto non oltrepassi il termine orario di inizio e di conclusione delle lezioni del giorno in cui l’assemblea stessa si svolge. Si ritiene che l’eventuale previsione dello svolgimento della prima ora di lezione o delle prime due ore di lezione prima dell’inizio dell’assemblea studentesca debba essere adottata, previo opportuno parere del collegio dei docenti, dal consiglio di istituto, nel quale sono rappresentati anche gli studenti. Qualora l’assemblea dovesse terminare prima del termine programmato come da richiesta degli studenti, questi hanno il dovere di completare l’orario giornaliero previsto per lo svolgimento dell’assemblea e l’istituzione scolastica ha l’obbligo di garantire la vigilanza sugli stessi fino al termine programmato di conclusione dell’attività ai sensi dell’art. 2048 c.c. Tale obbligo implica che i docenti per cui è stato disposto il servizio di vigilanza non possano che svolgere le attività loro assegnate secondo l’orario dell’assemblea e della disposizione adottata dal dirigente scolastico. Tale obbligo vale per tutti i docenti per cui il dirigente scolastico ha disposto il servizio nel giorno di svolgimento dell’assemblea, tenuto conto dell’impegno orario complessivo previsto per il singolo docente coinvolto per la giornata interessata e indipendentemente dall’orario giornaliero ordinario di inizio e di termine del servizio di insegnamento. Si consiglia al dirigente scolastico, in conclusione, di individuare prima del giorno di svolgimento dell’assemblea, in osservanza dell’art. 2048 c.c., la consistenza numerica di studenti che intendono partecipare all’assemblea stessa e di disporre un servizio di vigilanza efficace e proporzionato all’effettiva presenza degli studenti, anche per gestire la possibile interruzione dell’assemblea che dovesse essere necessario adottare rispetto al termine previsto. Circa la presenza dei docenti a scuola nel giorno di svolgimento dell’assemblea di istituto come da disposizione adottata dal dirigente scolastico, si coglie l’occasione per ricordare che già la Circolare ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312 concernente Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica così disponeva in merito alla “presenza all'assemblea di istituto del preside e degli insegnanti”: “l'art. 43 - ultimo comma - del D.P.R. 416 stabilisce che all'assemblea di istituto (o di classe) possono assistere il preside, o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino. Si ritiene opportuno precisare che né il regolamento interno dell'istituto né alcuna deliberazione del consiglio di istituto possono limitare il diritto del preside e degli insegnanti di assistere all'assemblea: né tale divieto può essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca”. Il c. 8 dell’art. 13 del D. lgs. 297/1994, infatti, dispone che “[…] all'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. Si configura, pertanto, con il richiamo all’art. 43 del D.P.R. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica), confluito poi negli artt. 12-13 del D. lgs. 297/1994, il diritto dei docenti di assistere e di partecipare all’assemblea che però non determina l’esonero dal servizio ordinario, che, come detto, comporta, previa adozione delle opportune determinazioni del dirigente scolastico per garantire gli obblighi previsti dall’art. 2048 c.c., anche la vigilanza sugli studenti impegnati in una attività formativa quale l’assemblea di istituto.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto non è possibile attribuire un contratto a tempo determinato all’assistente amministrativo per sole 6 ore settimanali. Infatti a norma del CCNL del comparto scuola vigente il rapporto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti non può essere inferiore al 50 % della prestazione lavorativa. Alle norme contrattuali fa riferimento anche la circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n. 11814\2026 nelle disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo parziale. Alla stessa tipologia di rapporto fa riferimento anche l’art. 4 del regolamento delle supplenze del personale ata n. 430\2000 che prevede il completamento di orario e la cumulabilità dei diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico precisando che: “ 1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.” In base alle norme citate pertanto le 18 residue dal completamento di orario della prima supplente devono essere attribuite senza ulteriori frazionamenti e la richiesta dell’assistente non può essere accettata.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
Alla luce della Nota MIM prot. n. 95371 dell’11/12/2025 “Oggetto: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’anno scolastico 2025-2026” e al netto di eventuali successivi chiarimenti del MIM stesso, si osserva quanto segue. Sia la classe di concorso A045 (Scienze economico-aziendali) sia la tipologia di posto ADSS (Sostegno) appartengono alla scuola secondaria di secondo grado. Ai sensi del D.M. 226/2022 e delle relative note ministeriali, il servizio prestato su posto di sostegno nel medesimo grado di istruzione è pienamente valido ai fini del superamento del periodo di formazione e prova per il posto comune/classe di concorso di immissione in ruolo. Si è consapevoli del fatto che l’art. 438, comma 3 del D.Lgs. n. 297/1994 stabilisce che: “Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. […]” Tuttavia, secondo la Nota MIM dell’11/12/2025 sussiste una equivalenza tra il servizio prestato sul sostegno e quello su posto comune e viceversa, purché prestato nello stesso grado di istruzione (in questo caso, la scuola secondaria di II grado). In base a essa, infatti, non sono tenuti a ripetere il periodo di formazione e prova coloro “che abbiano già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune sia su posto di sostegno, ivi compresi i diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva che, a seguito di provvedimento giurisdizionale negativo, abbiano avuto la risoluzione del contratto di lavoro successivamente al positivo superamento dell'anno e del periodo di prova e che, poi, siano stati riassunti in ruolo a qualunque titolo nello stesso grado di scuola. […]” Ciò stabilisce una sostanziale fungibilità tra il periodo di prova su posto comune e quello di sostegno, purché svolto nello stesso ordine e grado di scuola. Del resto, come recita l’art. 2, comma 3 del D.M. n. 226/2022, “Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.” E, nel caso di specie, non vi è alcuna disposizione normativa o pattizia che escluda espressamente il docente utilizzato dal novero di coloro che sono tenuti al periodo di prova. Vista, comunque, la delicatezza del caso – in cui, da un lato, la docente ha già rinviato una volta il periodo di prova e, dall’altro, l’amministrazione ha tutto l’interesse a farglielo svolgere il prima possibile, onde non perpetuare nel tempo un vincolo contrattuale costituito precariamente – si suggerisce di acquisire anche l’orientamento dell’USR in materia e, ancora prima, di interloquire con la scuola polo per la formazione dei neoassunti che può aver già trattato casi simili.
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Data di pubblicazione: 14/09/2026
La gestione dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti si basa sovente su un’interpretazione non molto corretta della normativa primaria di riferimento (DPR 263/2012) e delle successive Linee Guida del 2015. In particolare, l’ammissione allo specifico periodo didattico viene spesso gestita come si trattasse di un vero e proprio esame di idoneità, non applicando correttamente i principi e i criteri del sistema di istruzione degli adulti, che prevede una specifica procedura per il riconoscimento dei crediti pregressi. Il quadro normativo sopra richiamato, infatti, prevede che l’ammissione al percorso di uno studente/adulto venga deliberata da un’apposita Commissione incardinata presso il CPIA di riferimento (ricordiamo a tal proposito che i percorsi di secondo livello sono parte integrante della rete territoriale del CPIA); l’ammissione si riferisce non alla singola classe ma ad uno specifico periodo didattico. Si richiama, a tal proposito, il testo dell’articolo 5, comma 2 del DPR 263, che così recita: 2. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono…….. commissioni per la definizione del Patto formativo individuale …….., composte dai docenti dei periodi didattici…. La corrispondenza dei periodi didattici alle classi dei rispettivi ordinamenti viene chiarita dall’articolo 4, comma 3 del DPR 263: ……. il secondo periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; il terzo periodo didattico si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo …. Le procedure per il riconoscimento dei crediti pregressi, per la elaborazione del PFI e per l’ammissione ad uno specifico periodo didattico sono chiarite dalle Linee Guida (cfr punti 3.3. e 5.2 di tale documento). In coerenza con tale quadro normativo e con i relativi orientamenti, le procedure vanno gestite seguendo i seguenti passaggi: - Presentazione dell’istanza di ammissione al percorso da parte dello studente; alla domanda vanno allegati tutti i documenti attestanti il percorso formativo pregresso in modo da poter mettere la Commissione nelle condizioni di poter individuare, valutare le competenze acquisite in ambito formale (es. corso diurno frequentato), non formale ed informale, ed attestare i relativi crediti, anche avvalendosi di apposite prove di verifica riferite a saperi e competenze che non possono essere desunti da tale documentazione - Nel caso prospettato dal quesito, l’attività della Commissione poteva portare all’ammissione dello studente al secondo (corrispondente al secondo biennio) o al terzo periodo didattico (corrispondenti all’ultimo anno di corso), con la elaborazione di uno specifico PFI contenente il percorso di studi personalizzato - Vi è però da precisare che il secondo periodo didattico può essere fruito, secondo quanto previsto dalle Linee Guida, in uno o due anni di corso. In altre parole, una eventuale ammissione al secondo periodo didattico può concretizzarsi in un Percorso personalizzato della durata di un anno, che si traduce, in pratica, nell’equivalente all’ammissione ad una classe quarta In estrema sintesi, la Commissione, incardinata presso il CPIA , presieduta dal dirigente di tale istituzione e composta secondo i criteri sopra indicati, avrebbe dovuto: - Procedere al riconoscimento dei crediti pregressi grazie alla individuazione, valutazione delle competenze e attestazione dei crediti posseduti, basandosi sia sulla valorizzazione del percorso pregresso, sia sulle verifiche cui è stato sottoposto lo studente. - Ammissione dello studente ad uno specifico periodo didattico; nel caso in oggetto, la Commissione avrebbe potuto ammetterlo al secondo periodo didattico con un Percorso di studio personalizzato della durata di un anno (corrispondente in pratica all’ammissione ad una classe quarta) o ammetterlo al terzo periodo didattico (corrispondente alla classe quinta), con eventuale previsione di misure di recupero e riallineamento da inserire nel PFI. Spetta pertanto al dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale è incardinato il percorso, di concerto con il dirigente del CPIA presidente della Commissione, verificare se le procedure di legge siano state rispettate. In caso contrario, si ritiene necessario riconvocare la Commissione al fine di riesaminare il caso applicando in modo puntuale la norma primaria e le indicazioni delle Linee Guida, cui fare integrale riferimento.
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
In riferimento al quesito posto, si precisa che, se in fase di inserimento su NoiPA, è stato utilizzato un codice compenso errato per i compensi/indennità degli Esami di Stato (es.: inserito codice imponibile anziché codice relativo a quota esente), sono state applicate ritenute fiscali e contributive non dovute e gli interessati hanno ricevuto somme al netto inferiori, la gestione del problema deve avvenire in capo a MEF/NoiPA. Per i pagamenti effettuati tramite Cedolino Unico (NoiPA) le azioni di recupero/compensazione delle ritenute erariali e degli oneri gravano sul MEF/NoiPA; i versamenti a rimborso o la compensazione seguono le norme fiscali vigenti (richiamato il DPR 10/11/1997, n. 445 e la Risoluzione Agenzia delle Entrate del 09/12/2015 n.103). Per le somme correlate a contributi previdenziali indebitamente trattenuti, il soggetto legittimato ad agire nei confronti dell’ente previdenziale è il datore di lavoro/soggetto che ha effettuato il pagamento (richiamo alla disciplina richiamata nella giurisprudenza e alla normativa in materia contributiva). Procedura operativa consigliata (passi da seguire) 1) Verifiche iniziali interne Individuare tutti i cedolini interessati e l’elenco dei beneficiari (Presidenti, componenti Commissioni) con l’indicazione dello stato del pagamento (es. "pagamento emesso", "pagato"). Calcolare per ciascun interessato: importo lordo liquidato, trattenute erariali operate, trattenute previdenziali operate, aliquote applicate, codice compenso inserito e codice corretto. Predisporre un prospetto riepilogativo Redigere un file (Excel/PDF) contenente per ciascun dipendente: - Nome e Cognome - Codice fiscale - Numero e data del cedolino o riferimento pagamento - Partita di spesa / PG / capitolo - Importo lordo erogato - Codice compenso errato e codice compenso corretto - Importo delle ritenute erariali indebitamente applicate - Importo delle trattenute previdenziali indebitamente applicate - Totale da rimborsare al dipendente 3) Azioni amministrative da attivare A) Se la scuola ha capienza sul piano gestionale di riferimento e può anticipare le somme: - Procedere immediatamente alla liquidazione e al versamento delle somme dovute ai beneficiari (rimborso diretto delle ritenute indebitamente applicate) imputandole al capitolo/PG relativo agli Esami di Stato. La restituzione attribuisce ai dipendenti quanto indebitamente trattenuto. - Inviare a NoiPA una comunicazione dettagliata con allegato il prospetto riepilogativo a MEF/NoiPA. B) Se la scuola non può anticipare le somme: - Segnalare immediatamente il caso a NoiPA e produrre il prospetto riepilogativo con richiesta formale di operare da parte di MEF/NoiPA. Indicare esplicitamente che i compensi sono stati pagati con codice errato e che si richiede la rettifica e la compensazione/rimborso per le ritenute erariali e la sistemazione contributiva.
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
Una docente neo-immessa in ruolo per IRC a seguito di concorso, in quanto destinata dalla Curia a prestare servizio in una città diversa da quella di residenza...
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
La proposta di diniego formulata dalla Dirigente nel quesito, in merito all'ostensione degli elaborati dei compagni di classe appare aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale. Come pacificamente riconosciuto dal Giudice Amministrativo, tra cui il Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. VI n. 6311 del 08/11/2018, l'istanza volta a ottenere copia dei compiti altrui, qualora formulata in termini generici e indistinti per dedurne una presunta e non circostanziata disparità di trattamento, si profila come un inammissibile controllo generalizzato ed esplorativo sull'operato della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della L. 241/1990. Per completezza di analisi, si dà comunque atto della recente sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 1476 del 22 maggio 2026, la quale, in un caso analogo di non ammissione a seguito delle prove di recupero, ha ritenuto prevalente il diritto di difesa dello studente, imponendo alla scuola l'ostensione anonimizzata degli elaborati altrui; tuttavia, tale pronuncia deve essere rigorosamente inquadrata come un orientamento di primo grado ancora minoritario e isolato, che non muta la solidità dell'impostazione maggioritaria. Quest'ultima, infatti, valorizza la natura formativa e individualizzata della valutazione scolastica, la quale non costituisce una procedura concorsuale di tipo comparativo finalizzata alla redazione di una graduatoria a posti limitati, bensì un giudizio tecnico-discrezionale basato sul percorso di apprendimento del singolo alunno, espressione dell'autonomia didattica di cui al D.P.R. 275/1999 e delle prerogative collegiali dei docenti. Pertanto, nel redigere il provvedimento motivato di accoglimento solo parziale dell'istanza, l'Amministrazione potrà escludere dall'accesso gli elaborati dei terzi, stante la carenza di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a documenti esattamente individuati, nonché il prevalente rispetto della riservatezza dei controinteressati. Al contempo, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, deflazionando il rischio di eventuali ricorsi giurisdizionali, la Dirigente avrà cura di concedere l'ostensione completa e integrale della prova del richiedente, delle griglie di valutazione analitiche preventivamente approvate dagli organi competenti e degli estratti dei verbali del Consiglio di Classe, esplicitando chiaramente nella motivazione del diniego che la generica comparazione con i compiti altrui risulta inidonea a comprovare eventuali vizi di legittimità. Va fatta salva naturalmente la facoltà per l'Istituzione scolastica di intervenire d'ufficio in autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, qualora dalla rilettura degli atti dovessero eccezionalmente emergere palesi vizi logici, travisamenti dei fatti o evidenti errori materiali di calcolo occorsi nella correzione della prova dell'istante.
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
Dai dati forniti pare che il docente nella posizione di incaricato a tempo determinato abbia maturato il diritto alla ricostruzione della carriera dal 01/09/2026, ma dalla stessa data ha ottenuto l’immissione in ruolo, variando in tal modo la sua posizione giuridica. Alla luce di tale premessa si precisa quanto segue; 1) La ricostruzione della carriera come docente di religione a tempo determinato non spetta al medesimo in quanto al momento che ne acquisisce il diritto varia il suo stato giuridico; 2) L’anno scolastico 2026/2027 il docente deve effettuare l’anno di formazione e di prova conseguente all’immissione in ruolo; 3) Dopo il superamento dell’anno di formazione e di prova e dietro presentazione di domanda da parte dell’interessato in “istanze on line” la scuola provvederà ad emettere, tramite SIDI, il decreto di ricostruzione della carriera con la valutazione di tutti i servizi non di ruolo effettivamente prestati con il possesso del prescritto titolo di studio. Per quanto riguarda l’attribuzione dell’assegno ad personam dal 01/09/2026, decorrenza della nomina in ruolo, occorre premettere che il docente , qualora non fosse stato immesso in ruolo avrebbe maturato il diritto alla ricostruzione della carriera come docente a tempo determinato per cui ha sicuramente almeno un quadriennio di servizio, di conseguenza avrebbe avuto diritto ad un aumento biennale e, quindi, l’importo dell’aumento biennale dovrebbe essere attribuito come assegno ad personam all’atto dell’immissione in ruolo.
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
La problematica posta va affrontata su diversi piani di programmazione territoriale, che si sviluppano in fasi successive, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti interessati. Dal punto di vista normativo, i riferimenti vanno ricercato negli articoli 138 e 139 del Decreto legislativo 112/98, che così prevedono: Articolo 138 …… sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:….. a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); Articolo 139 ……. sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche …… Nel rispetto di tale cornice normativa, ciascuna Regione, con l’emanazione di apposite Linee guida, determina gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa e indica le precise procedure amministrative e le relative tempistiche. I Comuni, per il primo ciclo di istruzione e per il territorio di riferimento, approvano con propria delibera le proposte di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa nel rispetto delle linee di programmazione regionale, anche sulla scorta di quanto concertato con le scuole di propria competenza, garantendo spazi (punti di erogazione funzionali) e i servizi (mensa, trasporto scolastico, ecc.); Le Province attivano l’istruttoria per il dimensionamento provinciale e per l‘offerta formativa territoriale, inserendo le proposte dei Comuni e le proprie determinazioni per il secondo ciclo di istruzione in apposito piano provinciale. A termine di tale “percorso di programmazione”, la Regione, sulla base dei piani provinciali, adotta con propria delibera la programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica Tanto premesso, nel caso di cui al quesito, la procedura può essere la seguente: a) previo parere favorevole degli OOCC, il dirigente scolastico presenta la richiesta di poter riorganizzare l’offerta formativa al Comune sede dei plessi. b) Il Comune delibera, se condivide la proposta, tale organizzazione e ne dà comunicazione a Provincia e Regione per l’inserimento nel piano provinciale e nel piano regionale di programmazione dell’offerta formativa. c) completata questa fase deliberativa, l’Ufficio scolastico regionale, che comunque era stato preventivamente consultato per esprimere eventuali pareri e proposte, recepisce con proprio decreto la delibera della Regione e delega gli uffici di ambito territoriale ad apportare le opportune modifiche ai codici meccanografici.
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Data di pubblicazione: 11/09/2026
L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Il secondo comma del citato articolo prevede che, ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Ai sensi del terzo comma il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, l'art. 18 in questione disciplina tre diverse tipologie di aspettative con la precisazione che il dottorato di ricerca è disciplinato da una normativa specifica (legge n. 476 del 1984 riformata dalla legge 448 del 2011). L’art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 176, come riformata dal D.Lgs. n. 119 del 2011, prevede che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Il MIM con la CM 15 del 2011 ha precisato che la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato. Pertanto il congedo segue la durata del corso di dottorato; se questo è finito e il docente ha necessità di ulteriore periodo di assenza ( ad es per preparare la tesi) può richiedere l’aspettativa non retribuita per motivi personali o per motivi di studio. Infatti, la CM 15 del 2011, così ha precisato “ Si precisa che l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l’Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa. Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto scuola”. Non occorre l’effettiva ripresa del servizio tra l’assenza per dottorato e quella per motivi personali/studio. In giurisprudenza, seppur con riferimento ai permessi L. 104/1992 (cfr Cassazione civile sez. lav., 17/02/2016, n. 3065) è stato precisato che la fruizione dei permessi non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo - questa - una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro. In definitiva, dopo un periodo di assenza per congedo per dottorato il dipendente può assentarsi ad altro titolo (es. aspettativa non retribuita per motivi di famiglia), senza previa ripresa del servizio a meno che detta condizione non sia stabilita dalla legge o dal CCNL (ma nulla viene previsto in merito). Resta fermo che dovrà essere rispettato il termine di preavviso per la presentazione della domanda relativa alla nuova assenza per aspettativa per famiglia. ( 30 giorni cfr art. 69 DPR 3/1957 richiamato dall’art. 18 del CCNL 2007)
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