Data di pubblicazione: 30/01/2026
L'articolo 7, comma 31 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 51, comma 8 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 prevede sia l'obbligo, per le istituzioni scolastiche e per il personale docente, di adottare registri online, sia che l'accesso a detti registri avvenga tramite SPID o CIE. L'obbligo di utilizzo, in via esclusiva, di SPID o CIE, risulta anche da altre disposizioni di legge: - l'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera e), numero 6) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che impone alle Pubbliche amministrazioni di utilizzare esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete; - l'articolo 24, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che vieta espressamente alle Pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS (Carta nazionale dei servizi). Le nuove norme sono dunque, formalmente, già in vigore; tuttavia, nella prassi, gli istituti scolastici si stanno adeguando gradualmente alla nuova normativa. Interpretare le norme restrittivamente, nel senso dell'immediata preclusione all'accesso se non si entra con SPID o CIE, appare effettivamente contrario alla ratio legis del D.L. n. 182/2025, intitolato "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese". Un'interpretazione che, invece di semplificare la vita dei cittadini, finisse per complicarla, sarebbe a nostro parere contraria alla volontà del legislatore. Si consiglia, pertanto, di rendere nota a tutti gli studenti, così come alle famiglie e a tutto il personale, la necessità di dotarsi nel più breve tempo possibile di SPID o CIE per l'accesso ai servizi online, ma di consentire provvisoriamente l'accesso anche con le credenziali attuali, pur nella prospettiva della loro disattivazione nei prossimi giorni/settimane. Quest'obbligo normativo non può assolutamente essere disatteso; ci può essere un pò di tolleranza "temporale" maggiore magari per soggetti svantaggiati (ad esempio famiglie di alunni stranieri in particolari condizioni di difficoltà) ma progressivamente, nel minor tempo possibile, devono adeguarsi tutti.
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
La nostra risposta è affermativa di seguito le motivazioni. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la nota n. 3004 del 28 agosto 2006, che si condivide e si riporta di seguito, ha dato il proprio parere positivo in materia di malattia del bambino insorta durante il periodo di fruizione del congedo parentale. “L’Università degli Studi di Verona ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità che la malattia del bambino insorta durante la fruizione del congedo parentale possa “interrompere (…) la fruizione del congedo (…) consentendo così la sostituzione del titolo dell’assenza. In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e preso atto di quanto già osservato dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), si rappresenta quanto segue. Si ritiene anzitutto che l’istante, nella formulazione del quesito, pur adoperando il termine “interrompere”, voglia riferirsi più correttamente alla possibilità che la malattia del bambino sospenda la fruizione del congedo parentale. Ciò premesso, si sottolinea che il congedo parentale di cui all’art. 32 del T.U. n. 151/2001 è nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio di cui all’art. 47 dello stesso T.U., trattandosi di istituti profondamente diversi sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti, sia sotto quello della disciplina. Come osserva l’ARAN, le norme citate non pongono alcun divieto di cumulo dei due istituti, intendendosi tuttavia per cumulo la possibilità di fruire, non contemporaneamente, sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio. Ciò appare peraltro confermato dall’espressa previsione di cui all’art. 22, comma 6, del T.U. n. 151/2001, secondo cui “le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità” e ciò anche sotto il profilo del trattamento economico (art. 34, comma 6, T.U. n. 151/2001). Appare dunque possibile sospendere la fruizione del congedo parentale, su domanda dell’interessato, in caso di insorgenza della malattia del bambino; ciò che dunque rileva, al fine della possibilità di fruire dell’uno o dell’altro istituto è la sussistenza dei requisiti di legge. Tale orientamento sembra trovare una ulteriore conferma nel parere reso dall’INPS con riferimento all’analoga ipotesi di insorgenza della malattia del genitore durante il congedo parentale. La circolare dell’Istituto n. 8 del 17 gennaio 2003 prevede infatti la sospensione del congedo, a domanda dell’interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore, mutando così il titolo dell’assenza dal lavoro. L'INPS con la Circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 ha previsto la sospensione del congedo parentale, a domanda dell'interessato, a fronte della sopravvenuta malattia. Anche l'ARAN, con l'Orientamento RAL873 si è espresso negli stessi termini. Riportiamo l'Orientamento citato. "La fruizione di un periodo di congedo parentale può essere interrotta, a richiesta della lavoratrice, in caso di sua malattia? Riteniamo ammissibile che, sulla base dell'art.22 del D.Lgs.n.151/2001, la lavoratrice possa interrompere la fruizione in atto del congedo parentale in caso di malattia. In tal senso si è espressamente pronunciato anche il Dipartimento per gli Affari Sociali. A tal fine la lavoratrice chiederà la trasformazione del titolo dell'assenza, da congedo parentale in assenza per malattia, presentando la necessaria documentazione. In materia troverà applicazione la generale disciplina delle assenze per malattia di cui all'art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Riteniamo, inoltre, che l'intervenuta interruzione della fruizione del congedo parentale, traducendosi di fatto in una forma di frazionamento dello stesso, comporti che, ai fini dell'ulteriore godimento, sia necessaria una nuova richiesta da parte dell'interessata, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti". Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 31/2009 del 20/3/09, ha considerato legittima la sospensione del congedo parentale nei casi in cui l'interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, ai sensi dell'art. 30 del CCNL del 16/10/08, a causa dell'insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata ed integrante il requisito dei “gravi motivi”. Nell'Interpello si legge quanto segue " L’INPS con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell’interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore. È stata, pertanto, riconosciuta la possibilità di mutare il titolo giustificativo dell’assenza dal servizio senza che a ciò osti la diversa natura giuridica del titolo stesso. L’ammissibilità della sospensione del congedo parentale appare peraltro legittimata da una lettura orientata dell’art 22, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001 (trattamento economico e normativo del congedo di maternità) cui l’art 34, comma 6, dello stesso D.Lgs. (trattamento economico e normativo del congedo parentale) fa rinvio, secondo cui le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di congedo parentale. Se ne deduce che i predetti congedi potranno essere sospesi da ferie o assenze ad altro titolo, stante la non contemporaneità del loro godimento". Una volta interrotto il congedo parentale dovrà essere ripresentata nuova domanda con applicazione del termine di preavviso previsto dal CCNL. L’art. 34 del CCNL 2024 ai commi 6 e 7 prevede quanto segue “ 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n.151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro”.
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
L'art. 18, comma 3, del CCNL/2007 prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. L'art. 19, comma 1, del CCNL 2007 prevede che: "1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi". Nessuna limitazione viene prevista per il personale a t.d. ( tra l'altro nel caso di specie non si tratta di supplente breve e saltuario) per quanto concerne l'aspettativa in questione. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Il fatto che l’anno scolastico sia il periodo massimo di riferimento ( anche ai fini della proroga) porta a ritenere che il docente, che ha usufruito già di un'aspettativa per motivi di lavoro per 12 giorni nel corrente anno scolastico, possa usufruire di un ulteriore periodo, non consecutivo, di aspettativa di circa 1 mese per motivi di lavoro purchè sempre nel corrente anno scolastico.
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
I docenti chiedono di discutere in collegio la possibilità di eliminare la suddivisione dell'anno scolastico in periodi didattici (trimestri, quadrimestri)...
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
La sostituzione del DSGA è regolata dall’articolo 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 del 18/01/2024. Tale articolo distingue due periodi di sostituzione, fino a tre mesi e oltre i citati 3 mesi. Infatti il comma 1 prevede che a fronte di un’assenza del DSGA titolare per per un periodo superiore a 15 giorni e fino a tre mesi continuativi, incluse proroghe, il Dirigente Scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica ed inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Il Dirigente Scolastico, può derogare al comma 1 in caso di assenze inferiori a 15 giorni, qualora ritenga che l’assenza sia tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa. Il comma 2 detta il relativo trattamento economico, statuendo: Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio. Qualora, però, nella vigenza dell’incarico triennale di cui al comma 5 dell’art. 55 (Incarichi di Elevata Qualificazione), il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, la competenza al conferimento dell’incarico passa al Responsabile dell’Ufficio relativo all’Ambito Territoriale, il quale: a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali); b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA. Ai commi 4 e 5 troviamo il trattamento economico spettante: Al personale che, ai sensi del comma 3, lett. a) viene conferito un incarico temporaneo di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di 74 cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. b), lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell’indennità di direzione relativa all’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di detta istituzione. Per quanto sopra premesso, la scuola non può derogare a tali disposizioni, provvedendo con una collaborazione plurima (a cui si può ricorrere eventualmente solo per fornire un servizio di formazione, anche periodica, al sostituto).
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
Il quesito verte su una questione, molto articolata e complessa, riguardante le Associazioni - le ASD in questo caso - , la cui disciplina trova riferimento in numerose norme tra cui il Codice Civile, i Decreti Legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 e n. 39 (Riforma dello Sport), il TU DPR 917/1986, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il D.Lgs 460/1997 ed infine il Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.),. Nello specifico, l’ASD, associazione sportiva dilettantistica, è un ente associativo normato dal Titolo II, Capo II e III del codice civile, in quanto essa può, come ogni altro ente non commerciale di tipo associativo, assumere le vesti di ente riconosciuto o non riconosciuto. Le ASD, sono regolate, oltre che dalla disciplina del codice civile, dall’art. 90 della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) e dal D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo), in particolare dall’art. 6 (Forma Giuridica). Una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è quindi un’Associazione con finalità sportive che non persegue scopo di lucro. É quindi un’organizzazione fondata per perseguire in modo stabile e continuativo il fine comune di gestire una o più attività sportive svolte in forma dilettantistica. Un’Associazione Sportiva Dilettantistica, per vedersi riconosciuto il fine sportivo, deve iscriversi presso il Registro tenuto dal CONI, il quale trasmette annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati ai fini di verifica dei presupposti per l’ammissione ai benefici di carattere fiscale (in tal senso si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 21 febbraio 2014). Con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) regolato dal Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.), le Associazioni Sportive Dilettantistiche, in possesso dei requisiti come Enti del Terzo Settore, POSSONO – E NON DEVONO - registrarsi al RUNTS (ipotesi che riguarda il caso in trattazione). Infatti, l’Art.4, c.1, del CTS non elenca fra gli ETS tipici le A.S.D., le quali, pertanto, non sono obbligate ad iscriversi al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e non devono modificare la loro struttura al fine di diventare APS sportiva. La mancata iscrizione al RUNTS non pregiudica l’instaurazione di rapporti convenzionati o contrattuali con le PA, ma comporta comunque alcune conseguenze: - La prima conseguenza è che gli Enti che decidono di non iscriversi al RUNTS non possono essere qualificati come Enti del Terzo Settore, non potendo quindi nemmeno usare tale indicazione, pena la sanzione amministrativa prevista dall’art. 91 del Codice del Terzo Settore. - La seconda conseguenza consiste nel fatto che devono continuare, sotto il profilo giuridico, ad essere qualificati e ad agire come associazioni, fondazioni o altri enti, come espresso nel primo libro del codice civile. - Invece, sotto il profilo fiscale, vengono qualificati come generici enti non commerciali, oppure, nel caso di mancato rispetto dei relativi parametri di natura fiscale, come enti commerciali. Rimangono, inoltre, soggetti alla disciplina fiscale, in particolare quella contenuta nel TUIR, non abrogata dalla Riforma del Terzo Settore. - La terza conseguenza consiste nel fatto che ai non iscritti, viene negata la possibilità di accedere alle particolari agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal CTS e riservate ai soli enti iscritti al RUNTS. Le ASD sono tuttavia tenute ad iscriversi nel registro unico nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) tenuto dal Dipartimento per lo sport attraverso Sport e Salute spa. Si ricorda che il Registro è l’unico strumento certificatore sia della natura sportiva dilettantistica delle attività promosse che, previa affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (Fsn, Dsa e Eps), della natura sportiva dilettantistica delle organizzazioni, andando così a sostituire il ruolo assolto in passato dal registro Coni. Nello specifico, il RASD è stato istituito dal D.Lgs 39/ 2021, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è gestito da Sport e Salute S.p.A. per conto del Governo. Il RASD, che ha sostituito a tutti gli effetti il precedente “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI, assolve le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39. L’iscrizione al registro è anche presupposto per poter “accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura” e per poter accedere alle agevolazioni fiscali: a tal fine il registro trasmetterà l’elenco dei soggetti iscritti all’Agenzia delle entrate. Il funzionamento di tale registro è definito da un regolamento, aggiornato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 27 marzo 2023. Se in passato ci si limitava a parlare di Asd e Ssd, con la riforma si deve parlare di “enti sportivi dilettantistici”, intendendo tali gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art.6, dlgs n. 36 del 2021, inclusi - dal primo luglio 2023 - gli enti diversi dalle Asd e Ssd iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Si ritiene che l’iscrizione nel Rasd sia obbligatoria con riferimento all’esercizio di tale attività e non sia connessa alla mera indicazione in statuto di tale attività. Data la complessità e vastità della materia, si ritiene inoltre necessario entrare nel merito di alcuni aspetti rilevanti, soprattutto in riferimento alla distinzione tra le attività di tipo “non commerciali” (che non necessitano di P.IVA e fatturazione elettronica) e quelle “commerciali” non prevalenti (per le quali è necessaria la partita IVA e la relativa fatturazione) che le Associazioni possono svolgere in rapporto alla loro natura statutaria. Preliminarmente, occorre esaminare l'associazione da due punti di vista: uno fiscale e l'altro civilistico. Il primo ne descrive la sostanza contenuta nella definizione di “ente non commerciale”, mentre il secondo ne chiarisce la classificazione estratta dal titolo II, capo II del codice civile. La definizione di Ente non commerciale può essere riscontrata all'interno dell'articolo 73 comma 1, lett. c) del DPR n. 917 del 1986 ess.mm.ii., il quale si riferisce a “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”, ovvero, come poi definito dall’art.1 del D.Lgs 460/1997 , modificativo dell’art.87 TUIR: l'oggetto esclusivo o principale dell'ente […] determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.” Pertanto, la “decommercializzazione” dell'attività di un ente associativo, è la possibilità data dal legislatore agli enti/associazioni che svolgono un servizio (cd. attività istituzionale) alla comunità, contribuendo al miglioramento della collettività e all'accrescimento del benessere sociale, di essere esclusi dalla normale disciplina fiscale e dagli adempimenti ad essa connessi. Nel 2015 il MEF, in riferimento ad interrogazione parlamentare n.5-05002 del 12/03/2015, precisava che non sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica gli enti no profit, non titolari di partita IVA, che forniscono prestazioni alla pubblica amministrazione, in quanto l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica costituisce una diversa modalità di emissione della fattura e non incide sui presupposti per l’emissione della stessa. In pratica, diceva il MEF, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti ad emettere fattura PA in quanto non obbligati dalla norma, «potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica». Per individuare l’eventuale prevalenza o meno dell’attività commerciale dell’associazione, si osserva che la sola forma giuridica di associazione non è sufficiente per qualificarla come ente non commerciale ai fini fiscali; inoltre l’ente non commerciale per sua natura tende al conseguimento dell’attività istituzionale, limitando l’eventuale attività di natura commerciale entro ambiti di carattere ausiliario e strumentale al conseguimento degli scopi sociali. La disciplina tributaria degli enti privati e pubblici che non hanno per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali è dettata dagli artt. 143-150 del TUIR (D.P.R. 917/1986); in particolare l’art. 148 contiene l’elenco delle attività considerate commerciali per gli enti di tipo associativo. In sostanza, si possono distinguere due casi: • l’associazione svolge attività commerciale in via occasionale e marginale, a integrazione l’attività istituzionale svolta verso i soci, e i proventi derivanti dall’attività commerciale non sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’attività istituzionale verso i soci. In questo caso l’associazione rimane un ente non commerciale, ancorché dotato di partita IVA (In detta ipotesi riteniamo rientri l’attività resa dall’ASD nell'ambito del Progetto PON); • l’attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente (verso terzi non soci), e i proventi di tali attività superano quelli conseguiti nell’ambito dell’attività verso i soci. In tale caso l’associazione perde il requisito della non commercialità e viene considerata, ai fini fiscali, un’impresa a tutti gli effetti per cui le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d’impresa, con l’obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie. Il discrimine è pertanto la prevalenza dei ricavi dell’attività commerciale rispetto al valore delle prestazioni di attività istituzionali verso i soci e alla prevalenza dei redditi derivanti dall’attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali. Per giustificare l’esonero dalla fatturazione, l’Associazione deve produrre una autodichiarazione attestante la propria natura non commerciale ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 117 del 3/07/2017, nel caso in cui l’attività commerciale svolta per almeno un intero periodo di imposta (es. anno 2025) non sia prevalente rispetto all’attività istituzionale. Occorre altresì aggiungere che in caso di solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (ipotesi che non sembra riguardare il caso in trattazione) l’ASD non è, al momento, tenuta a possedere o ad aprire partita IVA né ad emettere fattura. Tuttavia la situazione muterà a decorrere dal 01.01.2036 (termine slittato per effetto del decreto legislativo n. 149 del 20 novembre 2025) quando, in base all’ art. 5, comma 15-quater del D.L. 146/2021 e a fronte della procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione europea, tutte le associazioni, ISCRITTE O MENO AL RUNTS, passeranno dall’esclusione all’esenzione IVA, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA, rilascio di fattura elettronica, registrazione e dichiarazione delle operazioni per le quali si applica l’IVA e certificazione di tutti i corrispettivi delle attività poste in essere, compresi i corrispettivi specifici incassati dalle associazioni nello svolgimento delle proprie attività istituzionali (decommercializzate) che, nel caso delle ASD, sono rappresentate dalle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Resta invece confermata, dal 1° gennaio 2026, l’entrata in vigore del nuovo assetto fiscale del Codice del Terzo settore (Titolo X). Infatti, con il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto” cambia il regime forfetario della legge 398/1991 per le Associazioni di promozione Sociale e le Asd. Tuttavia, per le ASD che non siano iscritte al RUNTS (come nel caso in trattazione) resta invariato l’accesso al regime forfetario IRES e IVA di cui alla L. 398/91 (al ricorrere dei requisiti di legge). In merito merito all’assenza di iscrizione della ASD alla Camera di Commercio, si rappresenta quanto segue. Le associazioni che non svolgono attività commerciale, cioè quelle che non sono in possesso di partita IVA, non devono iscriversi in Camera di Commercio (CCIAA). In linea generale, l’iscrizione si rende necessaria solo se l’ente, accanto all’attività istituzionale, ha ad oggetto anche lo svolgimento di un’attività economica, che se prevalente determinerà l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, mentre se sussidiaria ed accessoria rispetto all’attività istituzionale richiederà l’iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio (c.d. REA). Il REA raccoglie notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative a soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (es. ADS, ETS, fondazioni, comitati, enti non societari), ma anche relative a soggetti iscritti nel Registro Imprese (denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività e l’apertura, modifica e cessazione di unità locali). Pertanto, ove non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell’associazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Quindi, se un'associazione (es. sportiva dilettantistica, culturale, di promozione sociale, ecc) svolge, in modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale - e quindi possiede un numero di partita IVA - allora deve iscriversi al REA. Nel REA devono quindi iscriversi i soggetti non iscritti nelle sezioni del Registro, che esercitano in modo sussidiario e non prevalente un’attività economica di natura commerciale. E’ dunque un’anagrafe residuale rispetto alle sezioni del Registro delle Imprese che trova fondamento nell’art. 2188 del Codice Civile. L’obbligo di iscrizione è previsto dall’art.9 comma II lett.a) del D.P.R. 581/95. Le disposizioni normative contenute nel D.P.R. 581/1995, hanno tuttavia generato, sin dalla loro emanazione, diversi dubbi interpretativi in ordine alla loro efficacia per tutti gli enti non di natura commerciale, come associazioni, fondazioni o enti religiosi. È solo con la circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del Ministero dell’Industria, commercio ed artigianato che si è fatta luce sulla questione. La circolare stabilisce che “ i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, eccetera del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili – stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura – alla tipologia dell’impresa quali, a esempio, le aziende speciali di codeste Camere.” In merito agli enti non profit, poi, precisa: “Resta fermo che, qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o principale essi debbono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese (tramite il modello S1) e sottostare – a tutti gli effetti – alla disciplina della “pubblicità legale” prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188-2202 del Codice civile”. Da questo quadro interpretativo emerge che l’elemento discriminante che determina l’obbligatorietà dell’iscrizione al REA è rappresentato dal carattere dell’attività economica svolta rispetto a quella istituzionale propria dell’ente. Più precisamente: • se l’Ente/Associazione esercita in via esclusiva o principale un’attività economica in forma di impresa deve iscriversi al Registro delle Imprese; • se l’Ente/Associazione, pur esercitando un’attività economica commerciale, non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa, deve iscriversi nel REA. Ne consegue che l’obbligatorietà dell’iscrizione al REA non sussiste se l’ente svolge solo attività istituzionali, per le quali è previsto l’utilizzo del solo numero di codice fiscale. Di converso, si ribadisce, le associazioni sono tenute all’iscrizione al REA, istituito presso la Camera di Commercio competente per territorio, quando svolgono, accanto a quelle istituzionali e sempre in via sussidiaria, attività di natura commerciale, per le quali è prevista l’apertura della posizione IVA. Pertanto, anche le associazioni sportive dilettantistiche dotate di partita IVA che esercitano un‘attività economica secondaria e strumentale rispetto allo scopo principale (ipotesi che riteniamo possa riguardare il caso in esame) sono tenute all‘iscrizione al REA; obbligo che ricade sul legale rappresentante dell’ASD. Tanto premesso, si rappresenta che nel Registro Imprese confluisce anche il Repertorio Economico Amministrativo (REA) istituito presso la Camera di Commercio. Pertanto, riteniamo che l’iscrizione al REA sia verificabile nella consueta maniera, ovvero attraverso la consultazione del FVOE o richiedendo il certificato di iscrizione REA alla Camera di Commercio ove ha sede l’ASD. Concludendo: dal quadro normativo sopra rappresentato emerge, ad avviso dello scrivente, che non vi siano preclusioni affinché l’Istituto possa procedere all’affidamento diretto dell’appalto in favore dell’ASD in trattazione, ai sensi dell’art. 50, comma1, lett b), del D.Lgs 36/2023 . Trattandosi di una attività di tipo commerciale che si sostanzia in un contratto di appalto di servizi (ovvero di un servizio a titolo oneroso dove è prevista una remunerazione, un compenso o corrispettivo per l’Associazione, come nel caso in trattazione) sottoposto alla disciplina del codice appalti, sussiste l’obbligo di acquisizione del CIG con i correlati obblighi inerenti la tracciabilità. Per quanto infine concerne i controlli da svolgere, è opinione di chi scrive che l 'Associazione debba essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95 del D.Lgs 36/2023 e debba presentare le dichiarazioni e la documentazione richiesta ad un soggetto giuridico di diritto privato, ovvero: -Statuto e Atto costitutivo dell’Associazione -Dati e documento del Legale rappresentante -Iscrizione al REA presso la camera di commercio -dichiarazione in merito al regime fiscale adottato -modello EAS -dichiarazione di iscrizione o meno al RUNTS -dichiarazione di iscrizione al RASD -DURC o dichiarazione di esenzione (nel caso in cui l’AD non abbia lavoratori dipendenti) -verifica P.Iva agenzia delle entrate -Certificato di regolarità fiscale. (Trattandosi di ASD dotata di codice fiscale e partita IVA, riteniamo che detto certificato possa essere acquisito attraverso il FVOE, oppure inviando apposita richiesta alla sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente) -Elenco nominativo dei professionisti coinvolti con relativi curricula -Ogni altra dichiarazione solitamente richiesta agli operatori economici per gli affidamenti ex art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023.
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
Come affermato in numerosi quesiti presenti in banca dati, un dipendente può interrompere, previa espressa istanza, la fruizione del congedo biennale nei seguenti specifici casi: a) decesso del familiare b) ricovero a tempo pieno (cfr Funzione Pubblica circolare n. 1 del 2012) c) malattia dell'interessato o maternità (cfr. circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001; INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. b); informativa n. 22 del 25 ottobre 2002). Si riporta un estratto della Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001 la quale, secondo il nostro parere, risulta applicabile per analogia anche ai dipendenti pubblici. La sospensione del congedo per malattia del richiedente discende, infatti, dall’insorgenza di una temporanea impossibilità oggettiva di prestare la necessaria cura, assistenza e sostegno al familiare con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992). “Punto 7. Compatibilità del congedo straordinario con altri permessi Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il "congedo straordinario", di altri eventi che di per sè potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. In caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario, interruzione che può comportare o meno, secondo le regole consuete, l’erogazione di indennità a carico dell’INPS; in tal caso la possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova domanda (v. par. 4). A proposito della indennizzabilità o meno dell’evento di malattia o di maternità che consente l’interruzione del congedo straordinario si sottolinea in particolare che, considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni (6) dall’inizio della sospensione (in linea di massima coincidente, come è noto, con l’ultima prestazione lavorativa).” Tutto ciò premesso, si conferma la possibilità di interrompere il congedo straordinario per sopravvenuta malattia del dipendente, entro i limiti definiti dalla citata circolare INPS. Nello specifico, l’interruzione del congedo per malattia del dipendente è ammessa solo se l'evento morboso insorge entro 60 giorni dall’inizio della sospensione dall'attività lavorativa; l’interruzione, invece, per maternità è consentita anche qualora siano trascorsi più di 60 giorni dalla decorrenza del congedo straordinario.
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
Gentile utente, la possibilità di proroga del contratto per supplenti è prevista anche per il personale ata in alcune situazioni ben definite. Infatti la circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n. 157048/2026 nelle disposizioni comuni al personale docente ed ata prevede che: "Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Si ricorda inoltre quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, e dall’articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile” Nel caso sottoposto non ricorrono le condizioni per la proroga del contratto del collaboratore scolastico nel periodo di sospensione e oltre , poichè il titolare ha interrotto il congedo di malattia o parentale in tale periodo e ha usufruito delle ferie che sono equiparate al servizio effettivo. Pertanto la scuola dovrà procedere da una nuova convocazione, in caso di nuova assenza del titolare.
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
Riprendendo precedenti risposte,ricordiamo che i viaggi di istruzione sono attività didattiche previste ed incluse nel PTOF, predisposto e deliberato in base a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dalla Legge 107/2015. Ne consegue che i docenti impegnati sono da considerarsi in servizio esterno a tutti gli effetti con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Detta normativa, applicabile ai trattamenti di missione e ai relativi rimborsi spese, risulta essere la seguente: - Legge n. 836 del 18 dicembre 1973, - DPR 395/88 e ss.mm.ii, - Legge 266/2005, art. 1, commi da 213 a 217; - D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12; - D.I. 23 marzo 2011 (Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero). Entrando nel merito dei rimborsi spese in generale, considerata la vastità e complessità della materia, riteniamo che occorra esaminare la questione procedendo per punti e muovendo dall’esame comparato delle norme che disciplinano il trattamento di missione sul territorio nazionale con quelle riguardanti le missioni all’estero: • Per quanto concerne le trasferte in Italia, l’art. 5 del DPR 395/1988 stabilisce i seguenti limiti di spesa giornalieri per la consumazione dei pasti: - per missioni non inferiori alle 8 ore, nella misura massima di € 22,26 (€ 30,55 per i soli Dirigenti) per un solo pasto, - per missioni di durata pari o superiore alle 12 ore, nella misura massima di € 44,26 (€ 61,10 per i soli Dirigenti) quale limite complessivo per due pasti. La somma complessiva viene considerata in presenza di 2 ricevute fiscali anche di diverso importo (es. primo pasto € 30,00 e secondo pasto € 14.26). Nel caso in cui venga presentata una sola ricevuta, la stessa non può superare il limite di € 22,26. In merito al rimborso del secondo pasto, nel caso di trattamento alberghiero di mezza pensione, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (a seguito di apposito quesito posto da un Istituto Scolastico), con nota prot. 205876 del 14/05/1999, ha chiarito quanto segue: "Codesto istituto, premesso che gli accompagnatori dei viaggi in Italia fruiscono, in virtù di accordi con le agenzie organizzatrici, del trattamento di mezza pensione (prima colazione e pranzo), ha chiesto di conoscere se agli stessi possa essere rimborsato il costo dell’eventuale secondo pasto. A riguardo si fa presente che le vigenti norme (art. 2, legge 417/78 e art. 5 D.P.R. 395/88) consentono unicamente i rimborsi delle spese per alloggio in albergo e per n. 2 pasti giornalieri. Ciò posto, si è dell’avviso che, nel caso in specie, al fine di contenere la spesa complessiva nei limiti previsti dalla vigente normativa, il trattamento concordato di mezza pensione debba considerarsi comprensivo delle spese per i due pasti giornalieri. Pertanto, l’importo relativo alla prima colazione va equiparato al corrispettivo per il consumo di un vero e proprio pasto anche se fruito nelle ore antimeridiane". Analoga previsione è anche contenuta nell’art. 4, comma 2, del DM 23 marzo 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011 – che disciplina i trattamenti di missione all’estero. Occorre comunque precisare che, qualora i giorni di missione non siano tutti coperti dalla mezza pensione (ad es. la mezza pensione inizia dal secondo giorno e termina il penultimo), è possibile rimborsare il pasto del giorno di andata e un pasto del giorno di ritorno, purché dalla partenza all’inizio del trattamento alberghiero, o dalla fine del trattamento alberghiero al rientro in sede, trascorrano almeno 8 ore. • Per quanto riguarda le trasferte all’estero, Ministero degli Affari Esteri (MAE), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con DM 23 marzo 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011, ha emanato il decreto sulle nuove norme per il trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni inviato in missione all'estero, come previsto a seguito della soppressione dell’istituto della diaria (art. 6, comma 12, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78). L'art. 1 del Decreto, concernente il "Trattamento di missione con rimborso documentato", prevede che ai dipendenti pubblici, di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 165/2001, inviati in missione all'estero viene riconosciuto, in base all'accorpamento degli Stati di destinazione parametrato sui costi in loco di cui all’allegata tabella A, oltre al rimborso del viaggio secondo la normativa vigente, il rimborso delle seguenti spese su presentazione di idonea documentazione: a) spese alberghiere, nel limite della I categoria, non di lusso, per il personale della dirigenza, categorie equiparate ed aree funzionali non inferiore alla III, F4; seconda categoria per il rimanente personale, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 in caso di lunga missione. In caso di missioni superiori ai 10 giorni solari, qualora più economico rispetto al soggiorno alberghiero, è ammesso il rimborso delle spese di alloggio in «residence» di categoria equivalente alla categoria alberghiera spettante. b) rimborso delle spese relative al vitto nel limite giornaliero seguente: - dirigenza e categorie equiparate in regime di diritto pubblico: nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella allegata B (classe 1), per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione; - rimanente personale e categorie equiparate in regime di diritto pubblico: nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella allegata B (classe 2), per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione. • In merito ai pasti, il citato art. 4, comma 2, del DM 23 marzo 2011 prevede poi che il “rimborso non compete qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente dall'Amministrazione o da terzi, come determinati all'art. 1 del presente decreto”. Ciò significa, a parere dello scrivente, che il personale in trasferta all’estero non ha diritto ad alcun ulteriore rimborso spese nel caso in cui il viaggio, l'alloggio e il vitto - comprendente, come nel caso della mezza pensione, “uno o due pasti per ogni giorno di missione” - siano a carico dell’Amministrazione, di terzi o in gratuità (che comunque sono “spalmate” nel costo complessivo del viaggio). Concludendo, dall’esame della normativa sopra citata si evince, a nostro avviso, che, sia per i viaggi in Italia che per quelli all’estero, il personale in trasferta non abbia diritto ad alcun ulteriore rimborso spese di pasti nel caso in cui la sistemazione alberghiera comprenda, come nel caso della mezza pensione, due pasti giornalieri (colazione e pranzo o cena). Nel caso di sistemazione in B&B, essendo compresa la colazione, riteniamo che il personale possa avere diritto al rimborso del secondo pasto (pranzo o cena). Concludiamo precisando che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, disciplinate dall’apposito Regolamento deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994 - nel quale il Consiglio di Istituto può stabilire opportuni criteri per la copertura e il rimborso delle spese dei docenti accompagnatori - dovrebbero , sempre e comunque, tenere conto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, come sopra rappresentata.
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
Un’alunna di classe quinta secondaria secondo grado affetta da disabilità, da poco maggiorenne, esprime la volontà di partecipare ad un viaggio di istruzione all’estero...
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
In linea generale, il sistema educativo di istruzione e formazione garantisce il proseguimento degli studi anche dopo una interruzione del percorso. Naturalmente, tenendo conto dell'età anagrafica, gli studenti possono essere opportunamente indirizzati verso il sistema di istruzione degli adulti (percorsi di secondo livello per conseguire il diploma finale), ma non vi sono norme prescrittive che impediscano di riprendere gli studi presso i corsi ordinari (cosiddetti diurni), fatta salva la effettiva disponibilità di posto in classi già esistenti.
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Data di pubblicazione: 30/01/2026
Nel caso di specie, la strada da perseguire è quella della trattenuta stipendiale e non già quella del recupero delle ore non prestate per le ragioni di seguito esposte. La docente non ha svolto le ore di insegnamento previste, “sostituendole” autonomamente e illegittimamente con attività funzionali dovute, quali sono quelle relative alla stesura di un verbale e alla redazione del PEI. La prima è attività di documentazione e la seconda di progettazione, entrambe riconducibili al disposto dell’art. 44, c. 1 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 (“L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”) In altri termini, in sostituzione delle ore di insegnamento non prestate la docente ha svolto attività funzionali, infungibili con le prime (cfr. orientamento applicativo ARAN 22 marzo 2022 CIRS97) e comunque dovute, cioè non utili all’assolvimento dell’obbligo di erogare il numero di ore settimanali di insegnamento previste per il corrispondente ordine di scuola dall’art. 43, c. 5 del citato CCNL (25 per la scuola dell’infanzia, 22 per la scuola primaria e 18 per la scuola secondaria). A fronte di un simile quadro, la trattenuta stipendiale è l’unica strada da percorrere, unitamente alla irrogazione della sanzione disciplinare, dal momento che, proprio alla luce del suddetto art. 43, c. 5, il lavoratore ha l’obbligo di prestare un determinato numero di ore settimanali di insegnamento. Ciò significa, per converso, che le ore non erogate nel corso di una settimana non possono essere recuperate in quella o in quelle successive, se non a fronte di specifiche disposizioni in tal senso: è il caso del recupero dei permessi brevi di cui all’art. 16 del CCNL comparto scuola 2007 e della flessibilità didattica e organizzativa di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 che può spingersi fino all’articolazione plurisettimanale dell’orario dei docenti. Al di fuori di queste due ipotesi, non è previsto il “recupero” delle ore non prestate al di là della stessa settimana in cui dovevano essere erogate. Ed è per tale motivo che, nella fattispecie, il dirigente deve procedere a operare la trattenuta stipendiale.
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
L’istituto Comprensivo di cui sono dirigente “pro tempore” ha acquisito la buona pratica di organizzare, in occasione di inizio, fine anno scolastico e festività...
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
Preliminarmente, si rammenta che il dirigente scolastico è tenuto ad agire sempre entro il perimetro tracciato dalle norme e dalle prerogative dirigenziali, operando un prudente bilanciamento tra il soddisfacimento dei diritti del personale e la tutela del diritto all’istruzione, garantendo la continuità del servizio. Sotto il profilo normativo, infatti, la gestione del personale rientra nelle competenze esclusive del Dirigente (D.Lgs. 165/01, art. 25, commi 2 e 4; art. 5, comma 2). Tale funzione è esercitata in collaborazione con il Funzionario di Elevata Qualificazione (ex DSGA) per quanto concerne il personale ATA, il quale opera sulla base delle disposizioni fornite nella Direttiva di Massima. La normativa vigente prevede il diritto del personale alla fruizione di permessi per motivi personali o familiari (retribuiti e non retribuiti), documentabili anche tramite autocertificazione. La disciplina è così articolata: • Personale docente: 3 giorni per anno scolastico (art. 15, comma 2 CCNL 2007 per il personale a tempo indeterminato e art. 35, commi 12 e 13 CCNL 19-21 per quello a tempo determinato). • Personale ATA: può fruire di permessi analoghi, ma con quantificazione oraria (art. 67, CCNL 19-21 e art. 35, commi 12 e 13 CCNL 19-21 per il personale a tempo determinato). La normativa contrattuale esclude l'utilizzo di motivazioni generiche per la richiesta di permessi personali o familiari. Il dipendente ha l'onere di specificare la causa della richiesta, anche in caso di ricorso all'autocertificazione. Quest'ultima deve riportare le medesime informazioni puntuali che risulterebbero dalla documentazione probatoria, garantendo la trasparenza sulla sussistenza del motivo addotto. La recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024) ha ribadito che "[la disciplina di cui all'articolo 15, comma 2 CCNL, estensibile ovviamente anche ai permessi di cui all’art. 35, comma 12 del CCNL 19-21, è formulata] in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione. [...] [Deve trattarsi] pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze […]”. Coerentemente con l'orientamento della Cassazione, il dipendente deve, dunque, specificare adeguatamente il motivo della richiesta, superando formulazioni generiche. Tale obbligo permette al Dirigente Scolastico di esercitare il proprio dovere di bilanciamento tra le esigenze personali del richiedente e la continuità del servizio pubblico. La richiesta di documentazione o autocertificazione risulterebbe, altrimenti, priva di funzione normativa. Alla luce del quadro normativo esposto, emerge con evidenza che un eventuale provvedimento di diniego da parte del Dirigente Scolastico debba essere puntualmente motivato. Tale motivazione deve dare atto dell'avvenuto bilanciamento tra il soddisfacimento dei diritti del personale e la preminente tutela del diritto all’istruzione. Non è possibile tipizzare a priori le fattispecie in cui il diniego possa ritenersi legittimo, in quanto la valutazione di merito spetta esclusivamente al Dirigente che valuta l'effettiva compromissione dell’offerta formativa, tale da giustificare la compressione del diritto del dipendente. Inoltre, il dirigente dovrà tener conto di plurimi fattori: le motivazioni addotte, l’eventuale cumulo di richieste per la medesima giornata, l’impossibilità di garantire la vigilanza, ecc. Il motivo citato nel quesito a titolo esemplificativo (docente in servizio su classi terminali) non appare, se isolato, sufficientemente solido da sostenere un diniego. Ciò anche in considerazione del fatto che il numero di permessi retribuiti è limitato a sole tre giornate per anno scolastico, rendendo l'impatto sul servizio fisiologicamente circoscritto. Al fine di garantire trasparenza e uniformità d'azione, si suggerisce l’emanazione, all'inizio di ogni anno scolastico, di una circolare interna organizzativa. Tale atto dovrà fornire indicazioni puntuali sulle modalità di fruizione delle diverse tipologie di assenza, in stretta coerenza con il CCNL di comparto e la normativa di settore vigente.
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
La presenza dei rappresentanti dei genitori ai consigli di Classe “straordinari”, convocati per decidere su questioni disciplinari è ormai indiscussa, essendo peraltro stata ribadita anche dalla nota ministeriale del 31 luglio 2008 Prot.3602/P0, tuttora valido riferimento interpretativo, nonostante la recente novella del DPR 249/1998. Ivi infatti si indica che: “[…]con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga”. Peraltro l’art.6 del TU scuola precisa che : “Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.” Va da sé che in tutte le altre sedute il consiglio di classe opera in composizione completa, con la componente elettiva. Ciò posto, il voto di ciascuna componente non ha un peso differenziato in base alla condizione soggettiva dei membri: è cioè personale e uguale. L’unica eccezione viene espressamente indicata dal legislatore all’art.37 3^ comma TU Scuola, per cui: “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”. Non esistono altre deroghe al principio di uguaglianza dei voti.
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
Un DS può modificare quanto riportato dal docente sul registro elettronico?...
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
Sulla redazione del verbale non si riscontrano disposizioni normative: i riferimenti sono i consolidati orientamenti giurisprudenziali e le elaborazioni dottrinali. Il verbale di una seduta degli organi collegiali ha una funzione storico- documentale; in quanto tale deve riportare, in efficace sintesi secondo un fondato orientamento giurisprudenziale, l’esatto svolgimento della seduta, ovvero l’insieme dei fatti interessanti la riunione, l ’andamento della discussione e – soprattutto - con precisione le delibere assunte. Se un consigliere è assente nella seduta non può pretendere tout court che sue osservazioni, inviate per e- mail, siano messe a verbale, pubblicate e messe agli atti del consiglio, perché è il Presidente che governa i lavori. Se il presidente, nel corso della seduta, ritenendole pertinenti ai fini delle decisioni da assumere in base all'ordine del giorno, cita le osservazioni pervenute da uno o più consigliere/i assente/i alla riunione e decide, opportunamente col consenso dei presenti, di leggere o riassumere gli scritti del/i consigliere/i assente/i, questo “fatto”, in quanto accadimento della seduta, dovrà essere riportato nel verbale. Pertanto, in questi caso, sia che il presidente legga integralmente le osservazioni dell’assente, sia che le riferisca sinteticamente, di ciò si darà conto nella redazione del verbale e la comunicazione pervenuta sarà inserita tra gli atti documentali allegati al verbale della riunione.
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
L’ambiguità del parere fornito da ARAN non fa altro che replicare l’ambiguità del quadro normativo scaturente dalle disposizioni normative e pattizie. Infatti, è ben noto che all’art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che intesta al solo dirigente (scolastico) i poteri di gestione delle risorse umane (““Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, […]”) fa da contraltare l’articolo 43, c. 4 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7”. Alla luce del contrasto esistente tra il D.Lgs. n. 165/2001, da un lato, e la disposizione di origine pattizia, dall’altra, si è sostenuto in precedenti pareri che il piano annuale delle attività debba essere presentato ed illustrato dal dirigente scolastico in collegio docenti, mettendo lo stesso in condizione di formulare eventuali suggerimenti e proposte. Si è inoltre costantemente affermato che simili prassi, operando un bilanciamento tra i poteri dell’organo monocratico e quelli dell’organo collegiale, sono corrette nella misura in cui consentono di ricercare e perseguire la massima condivisione delle scelte di carattere organizzativo, senza tuttavia abdicare alle prerogative dirigenziali. In questa stessa prospettiva deve essere letta e risolta l’antinomia tra il medesimo art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e il potere del collegio dei docenti di programmare annualmente le attività di formazione nel PTOF (art. 44, c. 4 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021). Infatti il collegio è sicuramente chiamato a definire temi e ambiti della formazione, in coerenza con il PTOF e gli altri documenti strategici della scuola, mentre la individuazione del monte ore relativo spetta al dirigente scolastico nell’ambito di quei poteri di gestione delle risorse umane, in virtù dei quali gli è intestata pure la competenza alla determinazione degli ulteriori contenuti del piano annuale delle attività. Come detto in precedenza, tuttavia, si ritiene che detto piano nella sua interezza – e dunque anche per la parte relativa al monte ore di attività formative – debba essere discusso con il collegio, aprendo spazi di interlocuzione e dialogo con l’organo collegiale volti a raccogliere proposte e suggerimenti al riguardo.
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
La questione sollevata mette in evidenza alcune criticità che si presentano nella gestione amministrativa dei progetti PTOF, soprattutto quando il budget dei finanziatori esterni (Regioni, Fondazioni, Comuni) non collima rispetto ai vincoli retributivi previsti dal CCNL . Per quanto riguarda il personale interno e il personale con contratto di collaborazione plurima (ex art. 35 e 57 CCNL del 29 novembre 2007), non è possibile derogare al ribasso rispetto agli importi previsti dalle tabelle previste dal CCNL, in quanto il rapporto di lavoro dipendente contrattualizzato impone che le ore di attività aggiuntive debbano essere retribuite secondo le misure definite dalla contrattazione collettiva (vedi TAB E1.6 CCNL 18.01.2024). Infatti, secondo l'Articolo 2113 del Codice Civile, “le rinunce e le transazioni (ndr. accordi) che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi […] non sono valide”. Inoltre, l’art. 1418 c.c., prevede che “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative […]”. In buona sostanza, in base al combinato disposto degli articoli 1418 e 2113 c.c., ogni accordo/incarico individuale che preveda un compenso inferiore alle tabelle contrattuali è nullo perché contrario alle disposizioni inderogabili contenute nel CCNL . Occorre poi aggiungere che, nel caso di incarichi per corsi di formazione rivolti al personale della PA si applicano i compensi stabiliti dal DI 326/1995 (ben più elevati rispetto agli importi stabiliti dal CCNL). Per quanto poi concerne il personale esperto esterno (lavoratore autonomo), Il D.I. 129/2019 rimanda alla competenza del Consiglio di Istituto le deliberazioni circa «criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, […] dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti» (art. 45 comma 2 lett. h). Inoltre, l’art. 44, comma 4 , prevede che “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.» È imprescindibile quindi l’adozione di un regolamento che definisca i confini (procedure, criteri di scelta, limite minimo/massimo compensi, ecc.) entro i quali il Dirigente scolastico può svolgere tale attività negoziale. Per quanto riguarda la definizione degli importi da corrispondere, occorre tenere innanzi tutto presente il dispositivo dell’art. 2233 del c.c., il quale precisa che la misura del compenso di liberi professionisti deve, in ogni caso, «essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro del professionista». Un importante punto di riferimento può rinvenirsi nel vigente CCNL scuola, la cui tabella E1.6, per attività di docenza e funzionali, può essere adottata anche per gli esperti esterni, pur non costituendo limite massimo dei compensi lordi erogabili, laddove la professionalità richiesta sia tale da giustificare il pagamento di somme superiori a quelle stabilite per il personale scolastico. Ulteriori parametri di riferimento possono essere le tariffe regolamentate dagli enti erogatori dei contributi utilizzati per l’attività degli esterni (vedi ad esempio le disposizioni Regionali concernenti i progetti FSE-POR), quelle indicate nella Circolare n° 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (https://www.tuttocamere.it/files/egov/2008_2_Circ_PCM.pdf) , quelle definite da specifici ordini professionali, nonché quelle previste per i progetti finanziati con fondi comunitari (PON/FSE/PNRR). Nel regolamento di Istituto devono essere quindi determinati gli importi minimi e massimi da corrispondere ai collaboratori esterni ( che devono essere comunque adeguati “all’importanza dell’opera e al decoro del professionista»), tenendo conto del tipo di attività previsto, dell’impegno e competenze professionali richieste e delle disponibilità finanziarie programmate. Per quanto sopra illustrato, concludiamo con una ulteriore precisazione: nel caso in cui il finanziamento ricevuto sia incapiente rispetto alle ore di attività inizialmente progettate, riteniamo non sia possibile indicare negli avvisi (e nei conseguenti incarichi): - importi inferiori a quelli previsti dal CCNL per il personale interno/collaborazione plurima; - tariffe orarie inferiori a quelle deliberate nel regolamento di Istituto per gli esperti esterni lavoratori autonomi. In detta ipotesi, occorrerà quindi adottare, a nostro avviso, una delle seguenti soluzioni: - diminuire il numero di ore di attività (pur rispettando gli obiettivi progettuali) in rapporto al budget/costi orari stabiliti (da CCNL o Regolamento di Istituto); - Integrare il finanziamento ricevuto, con risorse proprie dell’Istituzione Scolastica , fino alla concorrenza delle ore progettate, calcolate in base ai costi orari previsti dal CCNL o dal Regolamento di Istituto.
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
Con nota prot. n. 49267 del 27/10/2025, l’USR Lazio, all’esito del confronto con le organizzazioni sindacali, ha confermato anche per l’anno 2026 le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA., valido per il triennio 2022-2024 e per l’anno 2025. Nel caso di specie, viene in considerazione l’art. 10 del suddetto CIR secondo cui: “6. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro/orari di servizio che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre, tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. […] . 8. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi: - per la frequenza dei corsi e l'effettuazione dell'eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso; 9. la fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata. a) Permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio b) Permessi giornalieri - utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio. […] 11. Il personale titolare dei permessi produce a richiesta del Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione. 12. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente scolastico la propria assenza, comunque, con almeno cinque giorni di anticipo.” Da ciò si evince che: - la docente ha diritto a un orario che agevoli la frequenza del corso e anche del previsto tirocinio; - la stessa ha l’obbligo di produrre, a richiesta del dirigente scolastico, un prospetto mensile delle assenze onde consentire allo stesso di organizzare le eventuali sostituzioni e, comunque, di comunicare la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo. Si fa presente a questo riguardo che anche l’obbligo di sostituire il docente assente nella scuola secondaria con personale dell’organico dell’autonomia nei primi dieci giorni può essere superato in caso di “motivate esigenze didattiche”, come stabilito dal comma 85 della legge n. 107/2015, dopo la modifica apportata dalla legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e che il divieto di sostituzione fin dal primo giorno può essere derogato in tutti gli ordini di scuola ai sensi dell’art. 13, c. 14 dell’O.M. n. 88/2024 in vista della tutela e della garanzia dell’offerta formativa e del rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi. Dunque, la scuola ha adempiuto all’obbligo che su di lei incombeva, ovvero quello di strutturare un orario per la docente che agevolasse la sua frequenza al corso. La docente, invece, non ha messo in grado la scuola di gestire al meglio la sua assenza (esigenza che pure traspare dalle disposizioni del CIR sopra riportate), collocando il tirocinio – che pure può essere concordato con l’istituzione scolastica ospitante – proprio nelle ore che erano state faticosamente ritagliate per consentirle l’esercizio del diritto allo studio con la minore compressione possibile delle necessità del servizio. Da parte della docente si può dunque parlare di “abuso” del proprio diritto, contrario ai principi di buona fede e correttezza che innervano il rapporto di lavoro. Se dunque l’istituzione valuta di non riuscire a sostituire con continuità la docente (neppure alla luce delle disposizioni sopra richiamate), può richiederle di concordare una diversa articolazione del tirocinio con l’istituzione scolastica ospitante o di motivare circa l’impossibilità di traslare l’attività in questione in altro giorno o orario. Occorre tuttavia tenere conto che, se la scuola si spingesse fino a negare la possibilità di fruire dei permessi per diritto allo studio il venerdì, un eventuale contenzioso dinanzi al giudice del lavoro potrebbe avere un esito incerto: infatti, i permessi vengono meramente “comunicati” dal beneficiario al dirigente scolastico e l’unico motivo che pare sorreggere un loro diniego è l’assenza dei presupposti legittimanti (ovvero la destinazione dei permessi a una delle attività consentite: frequenza del corso o del tirocinio e, nei limiti massimi di 18 ore, per attività propedeutiche alle prove di verifica in itinere e finali). In definitiva, pur trovandosi di fronte a un “abuso” del diritto, data l’incertezza dell’esito di un eventuale contenzioso, si suggerisce di interloquire con la docente nei termini anzidetti e solo se l’assenza del venerdì non può essere coperta con continuità.
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
La questione posta è molto specifica e tocca aspetti di particolare complessità nell’applicazione delle norme riguardanti gli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Occorre preliminarmente osservare che laddove l’importo complessivo del budget di progetto sia di 258.000 euro, questo è comprensivo dell’IVA che, per norma, non deve essere considerata nel valore dell’appalto. Pertanto, nel nostro caso, il valore netto da prendere a riferimento sarebbe di € 211.475,41, esclusa IVA. Appare necessario a questo punto evidenziare che, come precisato con il Comunicato ANAC del 5 novembre 2025, gli Istituti Scolastici privi di qualificazione come stazione appaltante possono comunque affidare servizi e forniture fino alla soglia comunitaria di 216.000 euro (nuova soglia in vigore dal 1° gennaio 2026 – art. 14, c.1, lett. c) del Codice) in quanto amministrazioni sub centrali. In tali casi le Istituzioni Scolastiche possono pertanto procedere all’affidamento di appalti attraverso l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, quali CONSIP/MEPA (vedasi art. 62, comma 6, lett. c), del Codice). Dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, lett. c) e lett. d), e 62, comma 6, lett. c), discende che le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni sub centrali, possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ad affidare appalti (Consi/MEPA): - di beni e servizi fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 216.000 euro - di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE fino alla soglia comunitaria pari a 750.000 euro. Alla luce di quanto sopra accennato, l’Istituto, a nostro avviso, può procedere autonomamente, attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP/MEPA, senza la necessità di ricorrere ad una stazione appaltante qualificata. Resta inteso che laddove l’importo di 258.000,00 €, per fornitura di beni e servizi per il progetto Lab Camp, fosse già scorporato dell’IVA di legge o che i beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto non fossero acquisibili attraverso gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip/MEPA (o altra centrale di committenza), il ricorso a una Stazione Appaltante Qualificata (come la Città Metropolitana) diventa obbligatorio per poter procedere all'affidamento. Per quanto concerne la nomina del DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), in base alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e, in particolare, dell'Allegato II.14, le figure del RUP (Responsabile Unico di Progetto) e del DEC di norma coincidono (art. 114, comma 7), a meno che non si verifichino determinate condizioni. Il DEC deve essere una figura obbligatoriamente diversa dal RUP nel caso in cui: • L'importo del contratto superi i 500.000,00 € (art. 32, c. 2 e 3, Allegato II.14 al Codice Contratti) • L'appalto presenti una particolare complessità tecnica o logistica (art. 32, c. 2 e 3, Allegato II.14 al Codice Contratti). Complessità che, a nostro avviso, gli appalti per i PCTO all'estero Erasmus e per il PNRR “LabCamp” potrebbero avere e, di conseguenza, rientrare in tale valutazione di necessità, ancorché non sussistente l’obbligo collegato al valore. In particolare, l’art. 32, commi 2 e 3, dell’Allegato II.14 al Codice Contratti, testualmente prevede che: “2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi: a) servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h) servizi alberghieri e di ristorazione (ndr. fattispecie che potrebbe riguardare il nostro caso); i) servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi (ndr. altra fattispecie che potrebbe riguardare il nostro caso). 3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000, 00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.”. Pertanto, anche se non vi è obbligo di nominare un DEC diverso dal RUP sotto i 500.000 euro, la necessità di nominarlo deve essere valutata alla luce della complessità di ogni appalto; valutazione da effettuarsi in base alle previsioni di cui al citato art. 32, indipendentemente dall’obbligo – o meno – di dover ricorrere a una Stazione Appaltante Qualificata (come la Città Metropolitana). Attenta valutazione che, per quanto sopra illustrato, occorre operare soprattutto in relazione agli appalti finanziati con fondi Erasmus (PCTO all'estero) e con fondi del PNRR (vedi “Scuola 4.0” D.M.25/10/2024 n.215- LabCamp).
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
I congedi per le donne vittime di violenza sono disciplinati dall’art. 17 del CCNL 19/21 che ha abrogato l’art. 18 del CCNL 19/04/2018. Il CCNL 2022/24 non è intervenuto sulla materia. Per dirimere la questione, si riportano i seguenti commi del suddetto articolo 17: • Comma 1: “La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato”. • Comma 2: “Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo”. • Comma 5: “La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo”. • Comma 9: “Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e il personale docente e di ricerca dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera”. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince che il requisito essenziale per l'accesso al congedo indennizzato è la certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione. Tali percorsi devono essere certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio (art. 5-bis, D.L. 93/2013, convertito con modificazioni dalla L. 119/2013). Si conferma, pertanto, che l’unico requisito richiesto per usufruire del diritto di astenersi dal lavoro per le donne vittime di violenza è la certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione, nei termini di cui sopra.
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Data di pubblicazione: 29/01/2026
Come è noto, l’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, oltre a disciplinare l’aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali per le supplenze, definisce le procedure di conferimento delle supplenze per il biennio 2024/2025 – 2025/2026, sostituendo per previsione normativa il previgente Regolamento per le supplenze di cui al decreto ministeriale n. 131 del 2007. In particolare, l’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza individua le diverse tipologie di supplenza per il personale docente, secondo i seguenti parametri: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessita? diversa dai casi precedenti. Prima di disporre qualsivoglia supplenza, è necessario inquadrare la fattispecie in uno dei casi sopra elencati. Nel caso prospettato, par di capire che originariamente la supplenza fosse stata disposta per sostituire un docente assente dal 27/11/25 al 31/01/26 (o a una data anteriore, rispetto alla quale l’assenza si è poi prolungata): si tratta dunque di una supplenza rientrante nella fattispecie c). La situazione muta il 19/01/26, quando interviene il giudizio di inabilità, che rende vacante il posto in questione, mutando la natura giuridica della disponibilità. Tuttavia, va evidenziato che, trattandosi di un posto che si è reso vacante dopo il 31/12 dell’anno scolastico di riferimento, la supplenza da disporre NON può rientrare né nella tipologia a) né nella tipologia b) e, conseguentemente, appartiene alla tipologia c), cioè alla medesima tipologia della supplenza già in essere. Dunque, alla mutata natura giuridica della disponibilità non corrisponde un mutamento della tipologia di supplenza. Si ritiene pertanto che sia applicabile la previsione contenuta nell’articolo 13, comma 11, della medesima ordinanza, che prospetta la proroga della supplenza nei confronti del medesimo supplente. In questo caso, la supplenza sarà disposta – a norma dell’articolo 2, comma 9, lettera c), dell’ordinanza – sino all’ultimo giorno di permanenza delle esigenze di servizio, vale a dire sino all’ultimo giorno di lezione. Va evidenziato che la situazione descritta sarebbe stata gestita diversamente in vigenza del Regolamento per le supplenze di cui al DM 131/07, per ragioni che non è qui il caso di approfondire.
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Data di pubblicazione: 28/01/2026
Spett. Italiascuola desidero porre un quesito legato alla possibilità di erogare la DDI in un Istituto secondario superiore. Espongo il caso...
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Data di pubblicazione: 28/01/2026
In merito alle tre misure proposte da una organizzazione sindacale della scuola si osserva quanto segue. Prima misura Le istituzioni scolastiche sono sedi di attività amministrativa e di attività didattica. Con l’ordinanza di sospensione delle lezioni il sindaco impone che sia sospesa per uno o più giorni l’attività didattica. Di conseguenza i docenti, in riferimento al sinallagma del rapporto di lavoro (retribuzione vs. prestazione lavorativa) e all’art. 1256 primo comma del c.c (“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”), sono esonerati dall’obbligazione dell’insegnamento e quindi non sono tenuti a recarsi a scuola per un servizio che è stato sospeso per disposizione della competente autorità. Ma, se le lezioni sono sospese, l’ufficio scolastico, in quanto sede di attività amministrativa, deve rimanere aperto; ne deriva che, se una parte del personale amministrativo può in tale evenienza prestare, in forza di una disposizione del contratto di istituto, servizio in “smart working”, una o più unità devono essere presenti in ufficio. E per l’apertura dell’ufficio sarà necessario che un paio di collaboratori siano presenti a scuola. Il restante personale (dsga e assistenti amministrativi non in “smart”, dirigente scolastico e collaboratori non presenti in istituto) potrà utilizzare istituti contrattuali (ferie, riposi compensativi ecc). Seconda misura Come detto sopra, per assicurare l’attività amministrativa della scuola, è necessario che un paio di collaboratori siano in servizio per aprire i locali, esercitare la dovuta sorveglianza e provvedere alla pulizia. Ciò in ragione della permanenza dell’attività amministrativa nell’istituto; non essendo sospesa l’attività amministrativa, devono col loro servizio assicurarne la possibilità di svolgimento. Terza misura Circa la "la chiusura" della scuola, questa può essere disposta, oltreché dal sindaco, dal prefetto o dalle autorità della protezione civile. Una norma del D.Lgs. 297/1994, l’art. 396 comma 2 lettera l, assegna al dirigente scolastico “l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola”. Dal che si deduce che, ricorrendo tali casi, nell’inerzia delle competenti autorità o nell’impossibilità di un loro tempestivo intervento, il dirigente scolastico può, anzi deve, assumere con congrua motivazione il provvedimento di chiusura, dandone ovviamente comunicazione al sindaco. Ma è appena il caso di segnalare l'assoluta eccezionalità della situazione (es. garantire la salvaguardia e l'incolumità delle persone in situazioni di evidente pericolo). Detto questo, veniamo all’ultima situazione di cui al quesito. Come detto sopra, per il giorno per il quale il sindaco ha disposto la “sospensione delle lezioni”, deve essere assicurato, sia pure in forma ridotta, il servizio di segreteria: quindi il dsga, in ottemperanza alle direttive del dirigente, provvederà, secondo il piano delle attività, a disporre la presenza in servizio di alcune unità di personale: ove poi questi siano impossibilitati a raggiungere la sede (impraticabilità delle strade, mancanza di trasporti, malattia sopraggiunta, ecc), determinando la mancata apertura della stessa, al dirigente non potrà essere imputata la interruzione di servizio. In conclusione si ritiene utile ricordare, comunque, che l’art. 139 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 112/1998, avente oggetto “trasferimenti alle province e comuni”, assegna in via ordinaria al comune “la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti” e non già la chiusura della scuola, che è provvedimento avente carattere di eccezionalità.
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