IS

Casi & Pareri

Ricerca:
Nel titolo Nel sommario
Nella domanda Nella risposta
Area tematica:
Data:
dal
al
Regione:
Argomenti:
(Tenere premuto CTRL durante la selezione per effettuare una scelta multipla)
Riferimenti normativi:
Gli argomenti più ricercati

    Ultime novità

    Data
    Pertinenza
    [1-25] di 43385

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Rapporti scuola-famiglia: inquadramento degli incontri con i genitori negli impegni dei docenti...
  • Il punto di partenza non può che essere costituito dai primi cinque commi dell’art. 44 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui: “1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie. 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 4. Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF. 5. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. […]” In base alla disciplina contrattuale di riferimento, dunque: - l’unica «informazione alle famiglie» che assume carattere collegiale e rientra nel monte ore annuale destinato alle attività collegiali di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 44 è quella relativa alla restituzione collegiale degli esiti degli scrutini intermedi e finali; - la partecipazione alle attività collegiali disciplinate dall'art. 44, comma 3, lett. b) è circoscritta esclusivamente alle riunioni formali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione (che includono, nel CCNL vigente, anche i GLO). Una riunione di carattere puramente informativo/conoscitivo tra docenti e famiglie non costituisce una seduta del consiglio di classe, in quanto quest'ultimo è un organo collegiale con una composizione, compiti e formalità di convocazione e verbalizzazione ben definiti dalla legge (cfr. art. 5 D.Lgs. n. 297/1994). Pertanto, non è legittimo neppure computare le ore dell’incontro di cui al quesito nel monte ore delle 40 ore annue destinate ai consigli di classe. Le riunioni informative e conoscitive rivolte ai genitori – anche se convocate con la partecipazione simultanea di tutti i docenti della classe – devono invece essere ricondotte alle attività funzionali all’insegnamento di cui al comma 1 dell’art. 44 (partecipazione alle riunioni e attuazione delle delibere degli organi collegiali, nel caso di specie: il consiglio di istituto) e sono sottratte al limite del monte ore delle 40+40 previste per le attività collegiali. Detti incontri, tuttavia, vanno comunque inseriti nel piano annuale delle attività del personale docente come impegno funzionale all’insegnamento, in modo da renderli programmati, trasparenti e fruibili per famiglie e docenti. È opportuno, infatti, che il collegio dei docenti sia informato e che il piano delle attività venga condiviso con esso; tuttavia la natura dell’impegno resta quella sopra descritta e non si trasforma in attività collegiale di cui alla lettera a) oppure b) del comma 3 dell’art. 44 citato per il solo fatto della partecipazione simultanea dei docenti. In conclusione, si suggerisce di: - inserire formalmente la riunione nel piano annuale delle attività con data/orario, modalità di svolgimento e indicazione dei docenti coinvolti facendo espresso riferimento alla delibera del consiglio di istituto; - comunicare a docenti e famiglie il calendario e le modalità di partecipazione.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Docenti supplenti e formazione obbligatoria sulla sicurezza: decorrenza della presa di servizio e trattamento delle ore formative...
  • Docenti supplenti e formazione obbligatoria sulla sicurezza: decorrenza della presa di servizio e trattamento delle ore formative...

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici: delibera del Collegio e possibilità di periodo unico...
  • L'articolo 7, comma 2, lettera c) del Testo unico scuola (D.lgs 297/94) così recita: ......Il Collegio……… c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; La formulazione utilizzata induce a ritenere che l'intendimento del legislatore fosse quello di prevedere una divisione in tre periodi (trimestre) o in due periodi (quadrimestre, oppure, secondo un’interpretazione molto diffusa nelle scuole, in trimestre e pentamestre). Si osserva, altresì, che la formulazione “unitamente per tutte le classi" porta ad escludere che possano essere deliberate scelte differenziate a seconda degli indirizzi di studio presenti. Il successivo quadro normativo sull'autonomia scolastica fornisce a ciascuna istituzione ampi margini di discrezionalità organizzativa e didattica, ampliando altresì le competenze del dirigente scolastico. Ciò non toglie che il richiamo al Testo Unico sopra riportato, ed ancora vigente, debba essere rispettato. Nello specifico del quesito, si ritiene perciò che “eliminare” lo scrutinio intermedio non risponderebbe a quanto previsto dalla norma. Dal punto di vista sostanziale, lo scrutinio intermedio riveste una rilevanza specifica, perché consente ai consigli di classe di dibattere e formalizzare le valutazioni intermedie e di perseguire l’obiettivo fondamentale di “funzione formativa della valutazione” più volte richiamata dalle norme, dalle indicazioni nazionali e dalle Linee Guida, programmando in modo strutturato eventuali attività di recupero e di riallineamento dei percorsi rispetto alla programmazione iniziale e facilitando la corretta gestione dei canali informativi a famiglie e studenti. In questa cornice, di particolare rilevanza è il ruolo del dirigente scolastico, in quanto garante della gestione unitaria e titolare della competenza di fornire al Collegio linee di indirizzo per la elaborazione del PTOF. In estrema sintesi, si ritiene che, nell’ambito del legittimo confronto che si sviluppa nel Collegio dei docenti, il dirigente abbia il diritto/dovere non solo di far rispettare la norma ma di promuovere un sereno dibattito che possa portare ad una deliberazione per quanto possibile unitaria sulla suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi, definendo anche e soprattutto la precisa scansione temporale degli stessi, in modo da fornire a tutte le classi, a tutti gli studenti e alle famiglie un quadro chiaro ed omogeneo.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Collaboratore scolastico a 2 ore settimanali e altro rapporto di lavoro part-time presso cooperativa sociale: compatibilità, autorizzazione e limiti orari...
  • In merito al quesito posto si ritiene che può essere conferita la supplenza ad un aspirante che già ha un rapporto di lavoro con datore di lavoro privato (indipendentemente dalle ore lavorative presso il datore di lavoro privato) solo se si tratta di spezzone orario non superiore alla metà dell’orario ordinario di servizio del titolare (la metà dell’orario del titolare rappresenta quindi il massimo delle ore accettabili). Precisiamo meglio. La materia dell'incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola del 29 novembre 2007. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Pertanto, un temperamento “soggettivo” del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all’art. 1, comma 56 e seguenti viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero- professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto lavorativo viene legislativamente consentito, con la conseguenza che, per i dipendenti in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle contenute in leggi o regolamenti che vietano l’iscrizione in albi professionali, risultano inapplicabili. Infatti, riteniamo che la normativa suesposta per il personale in part time sia applicabile anche al personale titolare di spezzone orario. Detto personale è, in sostanza, titolare di un contratto con orario inferiore a quello ordinario; ne consegue che il suo rapporto di lavoro, ai fini del regime delle incompatibilità, è equiparabile ad un part time. Sulla questione del lavoro presso le cooperative, da ultimo in giurisprudenza ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/07/2025, n.19904) è stato ribadito che il combinato disposto degli artt. 60 e 61 del D.P.R. n. 3 del 1957 va interpretato nel senso che l'esclusione della incompatibilità con riguardo alle società cooperative vada riferita all'assunzione della qualità di socio delle stesse e non alla prestazione di lavoro presso le medesime (Cass., Sez. L, n. 18861 del 26 settembre 2016) e analoga conclusione deve ritenersi valida con riferimento all’ art. 508 del D.Lgs. n. 207 del 1994. Nel caso di specie, trattandosi di aspirante supplente ATA con contratto a t.d. di 2 ore settimanali (quindi non superiore al 50%), a nostro avviso, può essere conferita la supplenza non essendoci questione di incompatibilità. Una volta perfezionato il contratto, è preferibile comunque che il dipendente chieda l’autorizzazione e questa venga concessa dal DS. In merito agli ulteriori quesiti si ritiene quanto segue: Qualora gli venissero proposte altre ore come CS, fino a quante ore potrebbe accettare? Il regime più favorevole sulle incompatibilità è per il part time non superiore al 50%. Se la cooperativa, invece, volesse aumentare il part time, fino a quante ore può arrivare tenendo conto dell'incarico già di 2 ore presso la scuola? Quello che conta, ai fini delle incompatibilità, è la tipologia di rapporto di lavoro con l’Amministrazione.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Assegnazione provvisoria dei compiti al personale ATA: normativa di riferimento...
  • La definizione "assegnazione provvisoria dei compiti" non trova esatta corrispondenza in un articolo del CCNL. Tuttavia, a nostro avviso, è prassi amministrativa pienamente legittima e necessaria, poiché, all'inizio dell'anno scolastico, in attesa della redazione e adozione definitiva del Piano annuale delle attività, la scuola deve comunque funzionare. Pertanto, il Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA (previo breve incontro con il personale interessato) , procede con un'assegnazione provvisoria dei reparti e delle mansioni per garantire l'apertura, la vigilanza, la pulizia e il funzionamento amministrativo. L’assegnazione provvisoria dei compiti al personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) all’inizio dell’anno scolastico, nelle more dell'adozione definitiva del Piano delle Attività , trova il suo fondamento giuridico nel combinato disposto del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) e delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca. Attualmente, l'impianto normativo-contrattuale di riferimento si basa sul CCNL 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024), che ha introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale, integrato con le parti non abrogate dello “storico” CCNL Scuola 2007, nonché, per gli aspetti riguardanti le relazioni sindacali, sul recente CCNL 2022-2024 (sottoscritto il 23 dicembre 2025). Come detto, l'assegnazione provvisoria dei compiti è una necessità “fisiologica” per le scuole: all'avvio dell'anno scolastico (primi di settembre), non sussistono i tempi tecnici per l'emanazione delle direttive di massima del Dirigente Scolastico, per la stesura del Piano delle Attività da parte del DSGA e per la successiva informativa/confronto sindacale (per non parlare dell'endemica assenza di personale ATA a copertura dei posti in organico). Per garantire il funzionamento dei servizi, si procede pertanto con disposizioni transitorie. I riferimenti contrattuali e normativi fondamentali sono: • Art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001: Stabilisce che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione (il Dirigente Scolastico) con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. • Art. 25, comma 4 del D.Lgs. 165/2001: Individua le competenze del DSGA, il quale ha autonomia operativa nell'ambito delle direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico e coordina il personale ATA. • Art. 53 (Piano delle attività) del CCNL 2007 (confermato per le parti non incompatibili) come modificato e integrato dall’art. 63 del CCNL 2019/2021: È la norma cardine. Stabilisce che all'inizio dell'anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano delle attività. La mancata approvazione immediata di questo piano giustifica l'emissione di un ordine di servizio provvisorio (previo incontro con il personale interessato) per coprire i servizi essenziali fin dai primi giorni di settembre. • Allegato A (Declaratoria dei profili professionali) del CCNL 2019/2021: Sostituisce i vecchi mansionari. L'assegnazione, pur provvisoria, non può mai derogare dalle mansioni previste dall'Allegato A per la specifica Area di appartenenza (Area dei Collaboratori per i CS; Area degli Assistenti per gli AA). • Artt. 5 e 11 del CCNL 2022-2024: Disciplinano l’informazione e il confronto con la RSU d'istituto in materia di organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario. L'assegnazione provvisoria degli incarichi è legittima proprio perché si configura come atto di urgenza in attesa del completamento dell'iter di relazioni sindacali previsto detti articoli. • Art. 51 CCNL 2007 (ORARIO DI LAVORO ATA) e Artt. 63, 64, 65 e 66 (Modalità di articolazione del’orario di lavoro, Orario di lavoro flessibile , Orario plurisettimanale e turnazioni) del CCNL 2019/2021: Disciplinano i vincoli orari (36 ore settimanali) e le regole su turni e flessibilità che devono essere rispettati anche nella fase di assegnazione provvisoria degli incarichi. L'iter per l'assegnazione, anche se in forma transitoria, segue una rigida gerarchia delle fonti interne all'Istituto: 1. La Direttiva del Dirigente Scolastico: Il DS, in assenza della direttiva di massima annuale completa, emana una direttiva d'urgenza o un decreto in cui conferisce al DSGA il mandato di organizzare provvisoriamente il lavoro, garantendo la copertura dei plessi, la vigilanza e la continuità amministrativa. 2. L'Ordine di Servizio del DSGA: Ricevuto l’atto, il DSGA, dopo un breve incontro con il personale interessato, emette una disposizione organizzativa avente carattere di ordine di servizio scritto, con il quale ripartisce i compiti "nelle more dell'approvazione del Piano delle Attività ATA". Nella stesura del documento di assegnazione provvisoria, il DSGA deve modulare equamente il carico di lavoro rispettando la professionalità e declinando i compiti specifici per profilo: • Per gli Assistenti Amministrativi (Area degli Assistenti): L'assegnazione provvisoria generalmente conferma la ripartizione dei settori dell'anno precedente per garantire la continuità dell'azione amministrativa, fatta salva l’eventuale rotazione degli incarichi che andrà strutturata nel piano definitivo. I settori tipici sono: • Area Didattica/Alunni (gestione iscrizioni, fascicoli, certificazioni, registri). • Area Personale (gestione assenze, contratti, graduatorie, stato giuridico). • Area Contabilità e Patrimonio (acquisti, inventario, liquidazioni). • Area Affari Generali e Protocollo. Per i Collaboratori Scolastici (Area dei Collaboratori): L'assegnazione è primariamente legata alla dislocazione logistica e ai turni. Il provvedimento provvisorio deve specificare: • Assegnazione del Plesso o del Reparto: Indicazione esatta del piano, del padiglione, delle aule, dei laboratori o dei servizi igienici di competenza per le attività di pulizia quotidiana. • Vigilanza e Accoglienza: Assegnazione delle postazioni (es. ingresso principale, portineria, corridoi) per la sorveglianza degli alunni, in particolare nelle fasi di entrata, uscita e ricreazione. • Turnazione provvisoria: Definizione dell'orario di servizio mattutino o pomeridiano, garantendo l'apertura e la chiusura della struttura. • Assistenza di base: Inserimento della clausola per l'assistenza materiale agli alunni con disabilità, compito che il CCNL 2019-2021 ribadisce come ordinario e ineludibile per il profilo dei Collaboratori. Affinché l'assegnazione provvisoria sia inattaccabile dal punto di vista giuslavoristico e sindacale, il documento emanato dal DSGA (e adottato dal DS) dovrebbe contenere: • La formula esplicita della temporaneità: "Assegnazione provvisoria dei reparti/compiti per l’a.s. 2026/2027, valida fino all’adozione del Piano Annuale delle Attività del personale ATA" (o dicitura simile). • Il richiamo normativo alle mansioni dell'Allegato A del CCNL 2019-2021. • La notifica formale ai diretti interessati e alle parti sindacali (tramite firma per presa visione o pubblicazione nell'area riservata del registro elettronico/Bacheca Sindacale). • La precisazione che, rientrando nei poteri datoriali (Art. 5 D.Lgs. 165/2001), il personale è tenuto all'immediata esecuzione, salva la facoltà di produrre eventuali e successive osservazioni scritte in vista della redazione del Piano definitivo.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Lavoro agile del personale ATA: possibilità di articolazione in ore giornaliere e limite delle giornate mensili...
  • La disciplina del lavoro a distanza per il personale del comparto “Istruzione e Ricerca” trova la propria fonte primaria nella legge 22 maggio 2017, n. 81 che agli articoli 18-24 configura il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. A tale impianto generale si è innestata la contrattazione di comparto. Il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 ha introdotto, per la prima volta, i rinvii alla disciplina del lavoro agile "ordinario" applicandola al personale ATA distinguendo espressamente il lavoro agile in senso proprio, privo di vincoli orari rigidi e organizzato per obiettivi, dal lavoro da remoto che si svolge invece con vincolo di orario e nel rispetto degli obblighi di presenza propri della prestazione ordinaria, mutando unicamente il luogo di adempimento della prestazione che deve avvenire in luogo idoneo, diverso dalla sede di assegnazione. Il CCNL “Istruzione e Ricerca 2022-2024”, sottoscritto il 23 dicembre 2025, ha ulteriormente definito la materia, demandando alla contrattazione integrativa di istituto la individuazione dei criteri di priorità per l'accesso a tali modalità e dei casi in cui è possibile estendere il numero di giornate di prestazione resa a distanza, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c11). Prima ancora di entrare nel merito della singola richiesta, si richiama l'attenzione del dirigente sul fatto che l'attivazione del lavoro a distanza per il personale ATA non discende automaticamente dalla mera istanza del dipendente, ma presuppone un procedimento articolato in fasi obbligate a partire dalla mappatura delle attività remotizzabili cui deve seguire l'informazione alla parte sindacale sui criteri di attuazione del lavoro agile e da remoto, con eventuale successivo confronto se richiesto, e solo all'esito di tali passaggi, la stipula dell'accordo individuale con il dipendente interessato. In sede di informazione il dirigente può peraltro legittimamente rappresentare anche l'insussistenza delle condizioni organizzative per attivare la modalità a distanza per il personale ATA, ovvero la loro sussistenza per il solo profilo del DSGA. È dunque necessario, ai fini della risposta al quesito concreto, verificare se tale iter sia stato già espletato e, in particolare, se in sede di informazione sindacale sia stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per concedere lo smart working o il lavoro da remoto anche al personale di segreteria. Ciò premesso, e venendo al punto specifico sollevato nel quesito, la risposta è negativa poiché la prestazione in modalità agile o da remoto non è frazionabile in ore nell'ambito della medesima giornata lavorativa, ma deve essere resa per giornate intere. Il sistema costruito dalla contrattazione collettiva sul modello della L. 81/2017 individua, infatti, l'unità minima di riferimento della prestazione a distanza nella giornata, non nella singola ora. Il dipendente, nei giorni individuati come giorni di lavoro agile o da remoto, nel limite massimo stabilito dal dirigente, salve le estensioni eventualmente contrattate in sede integrativa ai sensi del CCNL 2022-2024, rende l'intera prestazione lavorativa giornaliera fuori sede, mentre nei restanti giorni la rende, per intero, in presenza. Non è pertanto configurabile una prestazione mista nell'ambito della stessa giornata, con alcune ore rese in presenza e altre a distanza, poiché una simile frammentazione oraria snaturerebbe la ratio dell'istituto che è quella di individuare giornate a vincolo di presenza pieno o giornate a distanza piena e non una diversa articolazione delle modalità di prestazione del debito lavorativo giornaliero.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per motivi di salute: deroga al termine ordinario di presentazione della domanda...
  • Ai sensi dell’art. 7 dell’O.M. n. 55/1998, che ha modificato sul punto l’art. 3, comma 1, dell’O.M. 22/07/1997, il termine annuale per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non è più il del 30 giugno di ciascun anno scolastico, ma la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere presentata entro il 15 marzo di ciascun anno scolastico. Considerato che nell’anno in corso l’ordinario termine del 15 marzo cadeva in giorno festivo – domenica - la scadenza è stata automaticamente prorogata al primo giorno seguente non festivo, vale a dire a lunedì 16 marzo 2026. Il suddetto termine si applica a tutto il personale che, a qualsiasi titolo, richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debitamente sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata, per il tramite del Dirigente Scolastico, all’Ambito Territoriale in cui si trova la sede di titolarità (cfr. art. 3 dell’O.M. n. 446/1997). La scadenza del 16 marzo 2026, non ha riguardato i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato); infatti, per i nuovi assunti è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico. Il termine del 16 marzo 2026 non ha riguardato il personale collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2026, che ha già dovuto manifestare, entro il termine fissato dal MIM, la volontà di continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale. Per la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze. L’art. 1, comma 58, della Legge n. 662/1996 (la Finanziaria del 2007) aveva stabilito che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avvenisse “automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda” dell’interessato, prevedendo così un vero e proprio diritto potestativo del lavoratore, che l’Amministrazione di appartenenza avrebbe potuto disconoscere, negando la chiesta trasformazione, solo qualora il lavoratore intendesse contemporaneamente svolgere una attività di lavoro autonomo o subordinato implicante un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta; ed avrebbe potuto differire, ma soltanto per un periodo massimo di sei mesi, qualora la trasformazione stessa potesse arrecare grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. L’art. 73, del D.L. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008) ha cambiato la previsione precedente, stabilendo che la trasformazione può “essere concessa dall’amministrazione”, con i limiti del divieto di svolgere un’altra attività lavorativa in conflitto di interessi con quella della P.A. e sempre che la trasformazione non arrechi pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa. In tal modo il legislatore ha mutato radicalmente la natura della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, che è passata da essere un diritto soggettivo pieno del lavoratore a costituire prerogativa discrezionale della P.A. Queste le modifiche alla disciplina generale sul part-time (Decreto n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008): - è stato eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione interessata; - è stata soppressa la mera possibilità per l’Amministrazione di differire la trasformazione del rapporto sino al termine dei sei mesi nel caso di grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa; - è stata contestualmente introdotta la possibilità di rigettare l’istanza di trasformazione del rapporto presentata dal dipendente nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione. La Funzione Pubblica, con la Circolare 30 giugno 2011, ha fornito precisazioni sui presupposti per trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale alla luce delle novità apportate dal Decreto n. 112/2008. In base alla nuova normativa, a fronte di un’istanza del lavoratore interessato, l’Amministrazione non ha più un obbligo di accoglimento, né la trasformazione avviene in maniera automatica. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione “può” essere concessa entro 60 giorni dalla domanda. La legge fa riferimento a particolari condizioni ostative alla trasformazione, essendo state tipizzate ex ante le cause che precludono l’accoglimento della domanda. Pertanto, in presenza del posto nel contingente e in mancanza di tali condizioni preclusive (che riguardano il perseguimento dell’interesse istituzionale e il buon funzionamento dell’amministrazione) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell’amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti. La valutazione dell’istanza, una volta verificatane l’accoglibilità dal punto di vista soggettivo e la presenza delle altre condizioni di ammissibilità, si basa su tre elementi: 1. la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (cfr. per il CCNL Scuola gli artt. 39 e 58); 2. l’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell’attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorre con altra amministrazione (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale); 3. l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative, come pure quella relativa alla collocazione temporale della prestazione proposta dal dipendente e alla decorrenza della trasformazione, non può che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari che l’amministrazione è tenuta ad analizzare. In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale. La motivazione deve essere puntuale, evitando l’uso di clausole generali o formule generiche che non sono utili allo scopo. Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile la domanda del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, è comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del lavoratore interessato. La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e va compiuta in concreto con riferimento al momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo in base alla domanda del dipendente. Nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la valutazione sull’accoglimento va operata tenendo conto congiuntamente dell’interesse al funzionamento dell’amministrazione e della particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, può essere titolare di un interesse protetto, di un titolo di precedenza o di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto. Le fattispecie che radicano un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto sono previste nell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 61 del 2000, come modificato dall’art. 1 della Legge n. 247 del 2007. Hanno diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori del settore pubblico affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica. Tali lavoratori hanno poi anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno a seguito della richiesta. I titoli di precedenza nella trasformazione sono a favore dei: 1. lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche; 2. lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, con riconoscimento di un’invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; 3. lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni; 4. lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave. La disciplina contenuta nel citato art. 12-bis, in quanto fonte di pari rango successiva, ha determinato l’abrogazione implicita dell’art. 1, comma 64, della Legge n. 662 del 1996, che individuava delle cause di precedenza nella trasformazione del rapporto. Il grado di tutela accordato dall’ordinamento alle varie situazioni è differenziato: - nel caso di titolarità del diritto alla trasformazione (lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa), una volta ricevuta l’istanza dell’interessato, l’amministrazione non può negare la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione; - nel caso di titolarità di un diritto di precedenza, la domanda dell’interessato deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti. Tutto ciò premesso, si rileva che la normativa non prevede la possibilità di presentare ( e accogliere) una eventuale richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentata oltre la scadenza del 16 marzo 2026. Infatti, come detto sopra, le uniche due eccezioni hanno riguardato i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) ed il personale collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2026.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Mobilità interna del personale docente tra plessi ubicati in Comuni diversi: chiarimenti sulla procedura da adottare...
  • Sono un Dirigente scolastico presso un istituto scolastico articolato in più plessi, alcuni dei quali sono situati in Comuni diversi. Avrei necessità di...

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Chiarimenti sul compenso spettante al commissario interno operante su due classi, di cui una articolata...
  • In riferimento al quesito posto, si precisa che la normativa prevede che al Commissario delegato a sostituire il Presidente spetta una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di Commissario previsto dalla Tabella 1 - quadro A (art. 3, comma 2, D. M. 24/05/2007). Si cita come riferimento anche la Nota MIUR prot. 4901/24/07/2014 (interpretazione sull’applicazione della maggiorazione del 10%). Il 10% viene calcolato sempre sull'importo effettivo spettante al Commissario per lo svolgimento della sua funzione. Orbene, se il Presidente, erroneamente, ha nominato come delegato a sostituirlo il docente X, nella classe nella quale però il medesimo non risulta nominato come Commissario interno, il 10% del compenso relativo alla funzione non può essere calcolato per quella classe; può invece essere attribuito solo sul compenso effettivamente spettante al docente nella classe/commissione nella quale è stato nominato commissario interno (classe articolata). Pertanto, a parere di chi scrive, correttamente ha operato la scuola, che non ha calcolato alcun compenso per la classe in cui il docente non è stato nominato commissario interno.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Elezioni degli organi collegiali a distanza: possibilità di voto telematico e requisiti delle piattaforme...
  • La nota MIM n. 3803 del 30 giugno 2026, emanata a seguito e in conformità dell’accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali di categoria in data 24 giugno 2026 , disciplina lo svolgimento a distanza delle attività degli organi collegiali della scuola anche quando hanno carattere deliberativo, precisando comunque che tale modalità non è automatica ma può essere attuata solo con un aggiornamento del regolamento di istituto con precisa previsione di specifici requisiti tecnici della piattaforma utilizzata. Ma le assemblee preelettorali per il rinnovo annuale delle componenti genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado degli studenti , nonché le attività di seggio elettorale per la elezione del consiglio di istituto non sono organi collegiali, bensì particolari adempimenti obbligatori per la costituzione, secondo norma inderogabile, dei rispettivi organi collegiali. Pertanto, almeno ad oggi, non è possibile rinvenire riferimenti normativi certi per dar corso alle votazioni on line per la costituzione degli organi collegiali della scuola, sia di durata annuale che triennale. Di conseguenza, suggeriamo di soprassedere.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Malattia del docente nominato da GPS: validità del certificato specialistico e obbligo del certificato telematico...
  • Nel caso sottoposto la situazione di salute della dipendente permette il differimento della presa di servizio fino alla scadenza del certificato di malattia, ai sensi della circolare annuale sulle supplenze n. 11814/2026. La decorrenza giuridica del contratto ha inizio dal 1° settembre, dopo l'accettazione, mentre quella economica ha inizio dopo la presa di servizio, Più specificamente, l'art. 9 del D.P.R. 3/1957 stabilisce che "La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina." La norma è stata mantenuta nel tempo, sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato. La circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola (cfr Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026) ha ribadito che la stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio). In base alle norme attuali, quindi il dipendente che è impossibilitato ad assumere servizio per motivi di salute e giustifica la propria assenza con idonea documentazione (ad es. certificato telematico di malattia), ha diritto alla decorrenza giuridica del contratto, posticipando quella economica al momento dell'assunzione in servizio. Il differimento della presa di servizio è quindi previsto sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato. Riprendendo quanto già contenuto, in parte, nella Legge n. 133 del 2008, l'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150 del 2009, ha previsto che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. La certificazione medica deve, per tutte le assenze (quindi anche per quelle di un solo giorno), essere trasmessa dal medico all'INPS in via telematica secondo le modalità già in uso per il settore privato e dall'Istituto inviata immediatamente all'amministrazione. Conclusivamente, a nostro avviso, il fatto che vi è comunque decorrenza del servizio, impone comunque di osservare le regole sul certificato di malattia che abbiamo sopra esposto. Pertanto,solo nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Docente tutor per neoimmesso alla scuola primaria su posto di Educazione motoria: requisiti e criteri di individuazione...
  • La disciplina della designazione del docente tutor per il personale docente in periodo di formazione e prova è recata dall'articolo 12 del D.M. 226/2022. La disposizione, ai commi 2 e 3, individua i criteri di designazione: «Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare» (art. 12, comma 2). «Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti per la designazione dei docenti tutor per i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale» (articolo 12, comma 3). Il criterio stringente enunciato dal comma 2 – appartenenza del tutor alla medesima classe di concorso del docente in periodo di prova, con possibilità di ripiego, in caso di motivata impossibilità, sulla classe affine o sull'area disciplinare – è testualmente riferito dal legislatore alla sola «scuola secondaria di primo e secondo grado». Tale riferimento si giustifica per la struttura ordinamentale della secondaria, organizzata per classi di concorso disciplinari; struttura estranea, per definizione, alla scuola primaria, ove l'organico è articolato per posto comune e per i posti di specialista introdotti dall'articolo 1, commi 329-337, della Legge n. 234/2021 (lingua inglese, educazione motoria, musica). Ne consegue che, per la scuola primaria, il criterio di designazione del tutor non può essere ancorato a un'appartenenza a "classe di concorso" - categoria giuridica ivi non esistente - bensì ai criteri generali e prioritari dettati dal successivo comma 3, di applicazione generale e non limitata al solo secondo ciclo. Per la scuola primaria, dunque, la designazione del tutor va orientata, in via prioritaria, verso un docente in possesso di uno dei titoli previsti per i tutor dei percorsi abilitanti, ove reperibile; in mancanza, verso il docente che presenti «adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale» (articolo 12, comma 3, D.M. 226/2022). Qualora, come nel caso di specie, l'istituzione scolastica non disponga, tra il personale già in servizio alla primaria, di alcun docente specialista di scienze motorie, la ricerca della figura più affine per competenze – pur non essendo un obbligo di legge assimilabile a quello dettato per la secondaria dal comma 2, ma un criterio di buona amministrazione desumibile dal comma 3 e dai principi generali in materia di formazione del personale – suggerisce di individuare il tutor secondo il seguente ordine di preferenza, da motivare nell'atto di designazione: a) un docente dello stesso team docenti/modulo o dello stesso plesso in cui presta servizio il neoassunto, per favorire la reciproca osservazione in classe e la conoscenza del contesto organizzativo e degli alunni, elemento più rilevante, in una logica di prossimità funzionale, dell'affinità disciplinare; b) in subordine, tra i docenti disponibili di scuola primaria, un docente titolare su posto comune che abbia maturato esperienza, anche pregressa, nella conduzione di attività di educazione motoria - attività che, prima dell'istituzione dei posti di specialista ad opera della L. 234/2021, rientrava ordinariamente tra i compiti dei docenti di posto comune - così da assicurare comunque una adeguata competenza culturale e didattica sul versante specifico dell'insegnamento osservato; c) in ogni caso, un docente con attitudine al tutoraggio, al counseling e alla supervisione professionale, requisito che il comma 3 pone sullo stesso piano delle competenze disciplinari e che, in assenza di specialisti, assume rilievo determinante. In assenza, nell'organico dell'istituzione scolastica, di docenti specialisti di scienze motorie già in servizio alla primaria, il dirigente scolastico può legittimamente designare come tutor del docente neoassunto un docente titolare su posto comune della scuola primaria. Tale scelta non contrasta con l'articolo 12 del citato decreto il cui comma 2 – relativo all'appartenenza del tutor alla medesima classe di concorso o a classe affine – riguarda esclusivamente la scuola secondaria di primo e secondo grado e non trova applicazione, per ragioni ordinamentali, alla scuola primaria. La designazione dovrà comunque fondarsi sui criteri prioritari di cui al comma 3 (titoli per il tutoraggio, ove posseduti; adeguate competenze culturali; comprovata esperienza didattica; attitudine al tutoraggio, al counseling e alla supervisione professionale), privilegiando, a parità di condizioni, il docente dello stesso team/plesso e, se possibile, con pregressa esperienza nella conduzione di attività motoria, dando atto nell'atto di designazione delle ragioni della scelta e dell'impossibilità di reperire, all'interno dell'istituzione, un docente della medesima specializzazione.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Personale ATA: richiesta di part-time a 12 ore presentata dopo l’assunzione a tempo determinato...
  • Il rapporto di lavoro a tempo parziale è ancora regolato, per il personale ATA, dall'articolo 58 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. In particolare, il comma 5 di detto articolo 58 prevede espressamente quanto segue: "Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno". Il tenore letterale della norma non consente, pertanto, di costituire rapporti di lavoro ATA a tempo parziale con orario inferiore a 18 ore settimanali, essendo l'orario di lavoro del tempo pieno pari a 36 ore. Osserviamo che per il personale docente l'articolo 39, comma 4 del medesimo CCNL prevede la stessa percentuale minima del 50%, ma con l'aggiunta dell'inciso "di norma" che non è invece riportato nell'articolo 58 per il personale ATA. Ne deduciamo che il CCNL ha voluto regolare diversamente il tempo parziale per docenti e ATA, consentendo solo ai primi, eventualmente, la possibilità di costituire posti con orario inferiore al 50% di quello di cattedra. La differenza di trattamento per il personale docente e ATA, del resto, appare a nostro parere giustificata, in quanto il personale docente effettua appunto "di norma" - salvo il caso del potenziamento - un orario corrispondente a quello delle classi che gli sono assegnate, mentre ciò non avviene per il personale ATA che, dovendo espletare servizi amministrativi e ausiliari, non può costituire un rapporto di lavoro per un numero esiguo di ore. Precisiamo che ciò non comporta l'impossibilità, in senso assoluto, di conferire supplenze ATA di orario inferiore a 18 ore settimanali. Ciò può infatti accadere in due casi: - supplenti ATA già in servizio presso altra istituzione scolastica, con orario inferiore a 36 ore settimanali. Tali dipendenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.P.R. n. 430/2000, hanno diritto al completamento di orario (ad esempio, un supplente già in servizio per 30 ore settimanali avrebbe diritto a un completamento di sole 6 ore in altra scuola); - posti in organico di fatto derivanti da tempo parziale concesso a dipendenti di ruolo. Ad esempio, se un ATA di ruolo trasforma il proprio rapporto di lavoro in tempo parziale con 24 ore su 36, residuano 12 ore che sono destinate a supplenza. L'oggetto del quesito, però, non riguarda tali casi particolari ma la possibilità, che il CCNL esclude, di costituire sin dall'inizio un rapporto di lavoro ATA a tempo parziale con orario inferiore al 50% dell'orario settimanale, o comunque di trasformare una supplenza di 36 ore in una con orario inferiore a tale percentuale. La risposta al quesito è pertanto negativa: la collaboratrice scolastica non può ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con sole 12 ore settimanali su 36. Il dirigente, in alternativa, potrà proporre alla dipendente un orario di 18 ore settimanali, sempre che non sussistano ragioni organizzative che ostino a tale concessione e fermo restando il rispetto delle istruzioni impartite dall'Ufficio di ambito territoriale, circa la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale per il personale supplente. Ricordiamo, infatti, che i posti a tempo parziale possono essere istituiti nel limite del contingente provinciale del 25% dell'organico e che il controllo del rispetto di tale percentuale spetta proprio all'Ufficio di ambito territoriale.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Supplenza breve per un dipendete assente per congedo parentale e straordinario: decorrenza della sostituzione...
  • Gentile utente, la circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n. 11814/2026 nelle disposizioni comuni al personale docente ed ata prevede che : “La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.” Nel caso sottoposto i candidati individuati come aventi diritto all’attribuzione delle supplenze sui posti disponibili di assistente ammnistrativo hanno perfezionato il contratto a tempo determinato con la presa di servizio e quindi possono usufruire dei congedi richiesti previsti dalla legge e dal CCNL di comparto. Per quanto riguarda la possibilità di nominare i supplenti, si precisa che le norme vigenti richiamate nella stessa circolare citata nella parte dedicata al personale ata prevedono la sostituzione del personale assente con supplenze temporanee che devono avere inizio soltanto a partire dal trentesimo giorno d’ assenza. La condizione sopra citata è già una deroga prevista da una legge successiva al divieto iniziale disposto dalla legge di stabilità n. 190\2014 che non prevedeva alcuna sostituzione del personale del suddetto profilo per supplenze brevi e temporanee durante tutto l’anno scolastico. La condizione del trentesimo giorno quindi non è nuovamente derogabile , essendo prevista da una legge finanziaria n. 602/2017 e fino a quel momento la scuola non può stipulare alcun contratto di supplenza breve, come riportato nella circolare annuale già citata.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Iscrizione di un alunno straniero di 12 anni privo di precedente esperienza scolastica: adempimenti e procedure...
  • Il quadro normativo per i minori stranieri in obbligo di istruzione da accogliere nelle scuole italiane trova riferimento nell’articolo 45, comma 2, del DPR 394/99, che recita testualmente: …..I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno: c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza: d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno….. Il testo sopra riportato chiarisce che l’elemento principale di cui tener conto per definire la classe di inserimento è l’età anagrafica dell’alunno. Nel caso di cui al quesito, trattandosi di un minore di 12 anni di età, acquisita tutta la documentazione disponibile e la dichiarazione di responsabilità dei genitori o dei titolari della responsabilità genitoriale sulla effettiva mancanza di qualsiasi percorso educativo/formativo pregresso, il primo elemento da considerare è proprio l’età del bambino che, in teoria, potrebbe essere inserito in una classe prima o in una classe seconda della scuola secondaria di primo grado. La problematica è però resa più complessa dalla mancanza di un percorso scolastico pregresso che non consente una valutazione, appunto, di un corso di studi già svolto. Quindi, la determinazione della classe di inserimento è affidata, nella sostanza e nella forma, agli accertamenti che la scuola accogliente dovrà svolgere. Tali verifiche hanno una duplice finalità: quella di definire puntualmente la classe di inserimento e, soprattutto, quella di progettare un percorso di riallineamento, con eventuali attività di recupero personalizzate. Svolte tali verifiche, il consiglio di classe potrà portare all’attenzione del collegio dei docenti elementi utili per l’approvazione della delibera prevista dal sopra riportato DPR 349/1999 Al fine di progettare un percorso efficace, la scuola terrà conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ministeriali per l’inserimento degli alunni stranieri (emanate nel 2006 ed aggiornate nel 2014). Nello specifico, in esito agli accertamenti di cui sopra, è necessario predisporre un progetto individualizzato/piano di accoglienza che contenga: obiettivi di breve e medio termine (alfabetizzazione in L2, consolidamento competenze di base), modalità organizzative (attività di recupero, laboratori, assistente linguistico, moduli di alfabetizzazione L2), criteri e tempi di verifica. E’ prevista altresì l’individuazione di un docente referente per l'inclusione/accoglienza e il coinvolgimento strutturato e sistematico del consiglio di classe per la definizione degli interventi. Non è da sottovalutare, inoltre, la necessità di monitorare periodicamente i progressi (es. ogni trimestre/semestrale), in modo da evidenziare eventi lacune che rendano opportune le rivisitazione/adattamento del percorso. Sarebbe altresì opportuno avviare una interlocuzione con i servizi sociali, per meglio focalizzare le problematiche scaturenti da una pregressa mancata scolarizzazione, che non sempre possono essere affrontate con gli strumenti a disposizione dell’istituzione scolastica. Tali contatti potranno altresì consentire di verificare meglio la situazione familiare e di progettare, per quanto possibile, una collaborazione continua finalizzata alla tutela del minore.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Docente beneficiario della Legge 104/1992: diritto di scelta della sede e limiti all’assegnazione delle classi...
  • Per rispondere al quesito occorre muovere dalla Nota ministeriale annuale sulle supplenze prot. n. 11814 del 6 maggio 2026 che, nel paragrafo 5.2, afferma: "Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in condizione di disabilità di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in condizioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore." Ciò significa che l’espressione “sede” deve intendersi riferita alla singola istituzione scolastica e non ai singoli plessi: se una simile interpretazione non crea problemi in relazione alla fattispecie di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992 (“1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”), essa per contro – come sostenuto in altri pareri presenti in banca dati – non sembra compatibile con il comma 6 del successivo art. 33, secondo cui: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.” Né con il comma 5 dell’art. 33 citato che, parimenti, recita: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.” In entrambe le fattispecie (sia quella del comma 5 che quella del successivo comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/1992), la sede sembra piuttosto doversi riferire al plesso, ovvero alla sede in cui concretamente viene svolta l’attività lavorativa: non a caso, si parla di “sede di lavoro” e non soltanto di “sede”, come avviene nell’art. 21. Tuttavia, il diritto di scelta dei lavoratori al riguardo non è incondizionato e può essere soddisfatto solo “ove possibile”. E questo implica che ciò possa avvenire solo là dove – nel plesso da essi richiesto – non siano già stati assegnati altri docenti titolari, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio di istituto e delle proposte formulate dal collegio dei docenti. È noto, infatti, che circa l’assegnazione alle classi la competenza è attribuita al dirigente scolastico, il quale deve tuttavia fare riferimento ai criteri deliberati dal consiglio d’istituto e alle proposte formulate dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 297/1994. In base a tale disposizione normativa, “Il collegio dei docenti: […] b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto”. Per quanto riguarda poi l’assegnazione ai plessi, egli è tenuto a rendere informazione e aprire eventualmente il confronto con la parte sindacale secondo il disposto dell’art. 11, comma 9, lettera b2) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2022-2024. Si consiglia pertanto di verificare quali siano i criteri deliberati dal consiglio di istituto e quali le proposte formulate dal collegio dei docenti: se i lavoratori non vengono assegnati al plesso richiesto, la motivazione del provvedimento dirigenziale deve essere ben argomentata con riferimento agli stessi in modo da far emergere che “non è possibile” soddisfare il loro diritto. Ciò ovviamente non pone particolari problemi per le classi successive alle prime, in virtù del criterio della continuità segnalato dal consiglio di istituto come prioritario. In relazione alle classi iniziali, invece, a meno che non vi siano esigenze specifiche del servizio, anche alla luce delle delibere collegiali acquisite (ad esempio, la necessità di particolari competenze), in principio nulla osta alla loro assegnazione ai docenti assunti a tempo determinato. Infine, l’assegnazione alle classi, una volta disposta, ha carattere tendenzialmente stabile e può subire variazioni solo ove ciò sia più funzionale alla erogazione di un servizio di qualità. In altri termini, non sono le esigenze o le condizioni personali dei docenti il movente primo per l’assegnazione delle classi agli stessi, come fin qui illustrato: dunque, anche il mutamento di quelle esigenze o condizioni è, in principio, insuscettibile di influenzarla. Ciò significa che la morte dell’assistito, nel corso dell’anno scolastico, non è motivo sufficiente per operare una diversa assegnazione dei docenti alle classi che, del resto, potrebbero subire un contraccolpo dal cambiamento magari non auspicato. In conclusione, il diritto alla scelta del plesso per i beneficiari della legge n. 104/1992 è subordinato alla sussistenza del posto nel medesimo comune dell'assistito e alla compatibilità con i criteri deliberati dagli organi collegiali per l’assegnazione alle classi e con quelli per l’assegnazione ai plessi comunicati dal dirigente alle organizzazioni sindacali. Ogni diniego o assegnazione difforme deve essere supportato da una motivazione che evidenzi l'interesse pubblico prevalente e la corretta istruttoria procedimentale, garantendo così il primato dell'efficacia didattica e la legittimità dell'azione amministrativa.

    Data di pubblicazione: 07/09/2026

  • Incarico di formazione e tutoraggio a un DSGA esperto: possibilità di affidamento diretto sotto i 5.000 euro...
  • Per la formazione del DSGA è possibile fare un contratto con DSGA esperto individuato tramite affidamento diretto senza avviso pubblico...

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Assistente amministrativo part-time e lavoro all’estero: compatibilità tra i due rapporti di lavoro...
  • La risposta è affermativa in quanto trattasi di dipendente a t.d. con contratto su spezzone orario ( equiparabile al part time) non superiore al 50%. Il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Pertanto, un temperamento “soggettivo” del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all’art. 1, comma 56 e seguenti viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero- professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto lavorativo viene legislativamente consentito, con la conseguenza che, per i dipendenti in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle contenute in leggi o regolamenti che vietano l’iscrizione in albi professionali, risultano inapplicabili. Per quanto concerne i dipendenti della Scuola detta disposizioni il CCNL 2007 all'art. 58, comma 9 per il Personale ATA ed all'art. 39, comma 9 con riferimento ai docenti (detti articoli non sono stati modificati dal CCNL 2024). Ai sensi dell’art. 58, comma 9, al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni. In senso più estensivo si muove anche la recente giurisprudenza. Ad esempio (cfr Cassazione civile sez. lav., 18/07/2022, n. 22497 seppur con riferimento ad un dipendente di un ente locale) ha affermato che i dipendenti pubblici con un part time non superiore al 50% possono instaurare rapporti con altri enti anche in assenza di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione di appartenenza. Nella motivazione si richiama Cass., Sez. L, n. 28757 del 7 novembre 2019, "In tema di pubblico impiego privatizzato, alla stregua della disciplina di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 (applicabile "ratione temporis"), D.P.C.M. n. 117 del 1989, art. 6, comma 2, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 58-bis, si deve escludere che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento possano essere implicitamente autorizzati, in via generale, allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita, in quanto la normativa in esame consente una deroga al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time solo quando il lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento" (per lo sviluppo giurisprudenziale in materia, cfr. Cass., Sez. L, n. 8642 del 12 aprile 2010)".

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Aspettativa per motivi di famiglia e interruzione con le ferie: si può concedere un nuovo periodo?
  • Un docente a tempo indeterminato ha chiesto nell'arco del 20xx e del 20xx alcuni spezzoni di aspettativa per motivi personali e familiari non retribuita ex artt. 69...

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Docente con partita IVA e attività artistica occasionale: è necessaria l’autorizzazione?
  • La materia della incompatibilità del personale scolastico è regolata dall’art. 53 del D.Lgs.30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 non modificate dai successivi CCNL. La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all’art. 508 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.L.vo 165 del 2001). Nel caso di specie la docente con contratto a tempo indeterminato è titolare di partita IVA con denominazione "altre attività professionali non classificate altrove" in ambito artistico e quindi trattasi di autorizzazione inerente all’esercizio della libera professione. Ai sensi del comma 15 dell’art. 508 citato, al personale docente ( senza distinzione tra docenti di ruoli e docenti supplenti, nè tra personale a tempo pieno e a tempo parziale) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ovviamente l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva ( senza iscrizione alla Camera di commercio che andrebbe a qualificare l’attività come imprenditoriale e quindi assolutamente incompatibile). La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Si rileva, inoltre, che i redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui al comma 14 dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale, il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico. Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate e chiunque svolga una delle professioni non regolamentate in questione contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Nessun rilievo viene dato dalla normativa alla connessione tra attività professionale e disciplina insegnata a scuola. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, d.lg. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente. (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020 n° 105) La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello ( cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n° 1013). Pertanto: - l'attività di cui al quesito può, in linea generale, essere svolta sotto forma di libera professione. Nel richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione tuttavia, la docente dovrà precisare che si tratta per l’appunto di attività libero professionale esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013 (non risulta ancora l'esistenza di un albo nel caso di specie) con possesso di partita iva ( l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva come nel caso di specie). Alla stessa stregua dovrà dichiarare che non vi è iscrizione alla Camera di commercio il che inquadrerebbe l'attività come commerciale e quindi vietata. Una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione, con la specifica che trattasi di attività esercitata ai sensi della Legge 4 del 2013, il dirigente potrà concedere la suddetta autorizzazione richiesta previa valutazione dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994.

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Iscrizione al corso diurno di un ex studente maggiorenne ritiratosi dalla scuola: obblighi dell’istituto e possibilità di accesso al CPIA...
  • Un ex studente, non ammesso alla quinta al termine dell'a.s. 24/25 e poi ritiratosi nel settembre 2025, chiede ora di tornare a frequentare la classe quarta...

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Incarico di lavoro autonomo a dipendente pubblico nell’ambito del PNRR (DM 19): trattamento fiscale, previdenziale e documentazione contabile...
  • Riprendendo precedenti risposte ad analoghi quesiti, reputiamo occorra partire dall’esame della posizione dell’esperto in quanto appartenente ad altra Amministrazione (Ente locale). Anche il Quaderno n. 3 del MIM - “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali” – nella versione aggiornata di giugno 2025, dedica un apposito capitolo agli “incarichi a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti esterni” (cap. 3.3). Per quanto concerne l’incarico al personale di altre PA , il capitolo 3.3 del Quaderno MIM indica quanto segue: “Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono attribuire Incarichi a dipendenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati.” Le indicazioni contenute nel Quaderno n. 3 assimilano quindi, limitatamente all’iter di individuazione, gli incarichi a dipendenti di altre PA a quelli conferiti a soggetti estranei (privati), restando fermo, comunque, il fatto che, per svolgere un incarico presso altra Amministrazione, il dipendente pubblico deve preventivamente ottenere l'autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza, come previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 165/2001, fatte salve particolari fattispecie per cui non è necessaria l'autorizzazione preventiva (come, ad esempio, la “partecipazione a convegni e seminari” ex art. 53 comma 6 lett. c) e le “attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica” ex art. 53 comma 6 lett. f-bis). Il paragrafo 3 del Quaderno prevede che la scuola dovrà stipulare un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 in caso di ricorso a personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione oppure al personale esterno. Tanto premesso, trattandosi - nel caso in esame - di un dipendente di un'altra Pubblica Amministrazione (Ente Locale) privo di partita IVA e provvisto della prescritta autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il rapporto contrattuale si inquadra giuridicamente e fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c. e art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR). La liquidazione dovrà pertanto ricalcare fedelmente tale inquadramento giuridico e il compenso pattuito, trattandosi di reddito di lavoro autonomo occasionale, sarà soggetto all’applicazione delle sole ritenute IRPEF in acconto del 20%, ai sensi della normativa vigente, da versarsi congiuntamente all’IRAP a carico dello Stato, secondo le modalità consuete (F24EP), con successivo rilascio di una CU ordinaria. Forniamo quindi elementi di maggior dettaglio in ordine alle domande poste nel quesito, precisando quanto segue: 1. Trattamento Fiscale e Previdenziale • Ritenuta IRPEF: Dal punto di vista fiscale il compenso va trattato come “reddito diverso” (ex art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR , DPR 917/1986) con applicazione della ritenuta in acconto del 20% ( fatta salva la possibilità per il collaboratore di richiedere una aliquota maggiore). Pertanto, sull'importo lordo contrattuale (definito "lordo percipiente" o "lordo dipendente") la scuola dovrà applicare la ritenuta d'acconto del 20%. • IRAP (8,5%): È un'imposta a carico esclusivo dell'Amministrazione scolastica e non deve essere sottratta dal compenso spettante all'esperto. Poiché l'incarico PNRR prevede un "importo orario omnicomprensivo" (ovvero il costo totale a carico del progetto, o "lordo Stato"), per calcolare il compenso lordo da erogare all'esperto (su cui calcolare il 20% di ritenuta) è necessario prima scorporare l'IRAP (Es. Importo lordo Stato / 1,085 = Importo lordo percipiente). • Trattamento previdenziale (INPS): Trattandosi di prestazione occasionale, i compensi sono del tutto esenti da contribuzione previdenziale fino alla soglia limite di € 5.000,00 lordi annui. Sotto tale cifra non vi è alcun obbligo di iscrizione o versamento alla Gestione Separata INPS. Infatti, come detto in precedenti risposte, l’art. 44, c. 2, D.L. 269/2003 (L. 326/2003) ha disposto l’iscrizione alla Gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche per i collaboratori occasionali di cui all’articolo 2222 c.c. quando i redditi fiscalmente imponibili sono superiori a 5.000 euro nell’anno solare, prevedendo per i percipienti le stesse regole applicabili ai collaboratori coordinati e continuativi, sia nelle modalità di iscrizione alla Gestione separata (modalità telematica) sia nella modalità di calcolo e ripartizione del contributo (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente). Nel calcolare tale limite il collaboratore deve tenere conto dei compensi percepiti nell’anno da parte di tutti i committenti con i quali il soggetto intrattiene rapporti di lavoro autonomo di tipo occasionale. Quindi, il DL 269/2003 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 numero 326) prevede espressamente - all’articolo 44 “Disposizioni varie in materia previdenziale” - che l’iscrizione alla Gestione Separata riguardi coloro che esercitano ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, nel momento in cui il reddito annuo derivante da detta attività “sia superiore ad euro 5.000”. Di conseguenza, l’obbligo per il lavoratore autonomo occasionale di: • iscriversi alla Gestione Separata Inps; • versare i contributi alla suddetta Gestione Separata; sorge soltanto nel momento in cui l’interessato realizza un reddito annuo fiscalmente imponibile eccedente i 5 mila euro, anche per effetto di prestazioni rese a beneficio di più committenti. I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione Separata. 2. Dichiarazioni di Soglia Siamo dell’avviso che l'acquisizione della dichiarazione sia obbligatoria. Pertanto, prima di procedere alla liquidazione, la scuola dovrebbe richiedere all'esperto una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex DPR 445/2000) che attesti esplicitamente che, cumulando il compenso in liquidazione con eventuali altri redditi percepiti nell'anno solare in corso per lavoro autonomo occasionale, non viene superata la soglia di € 5.000,00 lordi. Qualora l'esperto dovesse superare tale limite, scatterebbe, come detto, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, con applicazione dell'aliquota contributiva (per 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico della scuola) esclusivamente sulla quota eccedente i € 5.000,00. 3. Documentazione di Pagamento Per la corresponsione del compenso, l'esperto (privo di partita IVA) non può emettere fattura, ma è tenuto presentare una Nota di addebito analogica (o Notula/Ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale). La notula dovrebbe contenere: • Dati anagrafici e codice fiscale dell'esperto, estremi conto corrente (IBAN bancario o postale) per il bonifico. • Riferimento all'incarico svolto e al Progetto (es. "Percorsi di mentoring PNRR, DM 19") • Dicitura di esenzione IVA: "Compenso per prestazione di lavoro autonomo occasionale ex art. 67, c.1, lett. l, DPR 917/1986 (TUIR), fuori campo applicazione IVA ex art. 5 DPR 633/1972". • Dettaglio degli importi: Compenso lordo, trattenuta IRPEF del 20%, e l'importo Netto da liquidare. • Marca da bollo da € 2,00: Obbligatoria se l'importo lordo supera € 77,47. La data della marca da bollo deve essere antecedente o contestuale a quella di emissione della notula. Il costo della marca è, per norma, a carico dell'esperto (che applica il contrassegno telematico originale sul documento).

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Compatibilità tra insegnamento e contratto Co.Co.Co. con società sportiva: disciplina e requisiti...
  • Con la pubblicazione nella G.U. del 4/9/2023 del decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 sono state apportate numerose modifiche alla disciplina del lavoro sportivo ivi compresa la questione della compatibilità dei dipendenti pubblici. Più specificamente il decreto, entrato in vigore il 5 settembre 2023, ha dettato disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Il nuovo art. 25 del decreto 28/02/2021 - n. 36 disciplina la figura del lavoratore sportivo E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile (come nel caso di specie). Il nuovo comma 6 dell'art. 25 prevede che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'articolo da ultimo citato prevede che le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis , e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. L'art. 25 al comma 6 contempla anche la diversa fattispecie in cui sia prevista una retribuzione per l'attività sportiva prestata ( come nel caso di specie) disponendo che qualora l'attività dei dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui sopra, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter (trattamento pensionistico) e all'articolo 36, comma 6 (I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Pertanto, se l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientra nell’ambito del lavoro sportivo e si prevede il versamento di un corrispettivo, superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza da rilasciare o da rigettare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con meccanismo di silenzio-assenso. Il Decreto 10 novembre 2023 "Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 20/12/2023. Il citato decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni: a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate; b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a TEMPO PIENO, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera PREVALENTE l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente. La scuola dovrà quindi chiedere specifiche al dipendente su come verrà svolta l'attività al fine di valutare se ci sono i presupposti per concedere l’autorizzazione secondo quanto sopra esposto. ( nella bozza di contratto allegata non vi è alcun riferimento all’impegno settimanale richiesto al collaboratore) Tuttavia è fondamentale verificare se viene superata o meno la somma di 5000 euro all’anno a titolo di corrispettivo. Infatti, si rileva che l'art. articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, ha aggiunto la lettera f-ter) al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi della quale per le prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, non è necessaria l'autorizzazione preventiva ma è sufficiente la comunicazione preventiva. In via informale il docente ha comunicato che il compenso mensile previsto dal contratto sarebbe di € 1.000,00 circa, da corrispondersi in dieci rate mensili a decorrere da settembre a giugno 2027. (totale circa 10.000 euro ) Se il compenso di cui sopra non è tutto relativo ad un anno solare ( sicuramente ciò vale per il 2026 ove in virtù del contratto allegato dovrebbe percepire circa 4000 euro da settembre a dicembre), e quindi se il dipendente precisa che anche con ulteriori ed eventuali collaborazioni sportive non supera l’importo complessivo di 5000 euro annui , l’incarico è compatibile, non serve l’autorizzazione preventiva ma il docente si dovrà limitare ad una comunicazione preventiva. Se invece, ciò soprattutto per il 2027, il contratto prevede un compenso annuo superiore a 5000 euro i requisiti per procedere con l’autorizzazione sono quelli sopra esposti.

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Studente con disabilità e passaggio di corso: esami integrativi, programmazione differenziata e successivo accesso all’Esame di Stato...
  • La situazione illustrata nel quesito trova risposta nel nuovo D.I. 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020 e nelle Linee guida allegate (art. 10 bis del D.I. 153/2023 e a pagina 41 e 42 delle Linee Guida). Esaminiamo il primo punto del quesito, ossia l'iscrizione diretta al terzo anno possa perfezionarsi senza la necessità di far sostenere allo studente esami integrativi di recupero per le discipline d'indirizzo non impartite nel biennio liceale, con particolare riferimento ai laboratori pratici, qualora l'alunno mantenga la programmazione differenziata Qualora lo studente prosegua con percorso differenziato (Percorso C), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 62/2017 e dell'art. 10 del D.I. 182/2020 come modificato dal D.I. 153/2023, il passaggio all'Istituto Professionale può perfezionarsi senza la preventiva effettuazione di esami integrativi finalizzati all'accertamento dei programmi disciplinari dell'indirizzo di destinazione, poiché tali prove sono funzionali al conseguimento del titolo di studio e non alla prosecuzione di un percorso differenziato. Trattandosi di un percorso differenziato, la programmazione non è vincolata al raggiungimento degli standard curricolari nazionali né al recupero retroattivo delle discipline o dei laboratori dell'indirizzo Enogastronomico non frequentati nel biennio liceale. Il Consiglio di Classe e il GLO rimoduleranno gli obiettivi educativi e didattici all'interno del nuovo PEI, commisurandoli alle capacità e al profilo di funzionamento dell'alunno. Pertanto, il Consiglio di Classe non somministra prove integrative abilitanti o vincolanti per l'accesso. Svolge unicamente prove osservative iniziali e attività di accoglienza volte a rilevare le competenze di partenza, le abilità pratiche residue e gli interessi dello studente, al fine di strutturare le attività didattiche e laboratoriali all'interno del PEI di ingresso. Per ciò che attiene all’applicazione dell'articolo 10-bis introdotto dal Decreto Interministeriale 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020, ossia se il Consiglio di Classe possa deliberare tale cambio di percorso senza il previo svolgimento di prove integrative la risposta si evidenzia nella lettura dell’articolo stesso: “Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: a. superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; b. senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza”. Le prove integrative son volte ad accertare che lo studente possieda le competenze essenziali necessarie per accedere alla classe terza con un percorso valido per il diploma. Ovviamente, nella scuola secondaria di secondo grado, in base al principio di autodeterminazione degli studenti, occorre coinvolgere lo studente con disabilità nel caso in cui la sua condizione psicofisica e cognitiva glielo possa consentire alle riunioni del GLOI. Pertanto sarà parte attiva nella progettazione del suo percorso curricolare, secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 4 del D.I. 182/2020 e del D.I.153/2023. Il GLO esprime una valutazione tecnico-pedagogica e formula proposte in ordine alla progettazione del percorso educativo; la decisione sulla tipologia di programmazione e sul sistema di valutazione compete tuttavia al Consiglio di Classe. Questa valutazione deve basarsi su riscontri oggettivi che dimostrino come l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione tale da poter affrontare gli obiettivi globalmente corrispondenti previsti dal piano di studi ministeriale. Nel caso in cui il consiglio di classe deliberi a maggioranza il passaggio al percorso “semplificato” o globalmente corrispondente vuol dire che ha gli elementi per poter definire il percorso di studi personalizzato utile al conseguimento del titolo di studio. L'eventuale assenza di competenze laboratoriali relative al biennio dell'Istituto Professionale non determina automaticamente l'obbligo di sostenere prove integrative, ove il Consiglio di Classe abbia espresso parere favorevole al rientro nel percorso personalizzato ai sensi dell'art. 10-bis. Resta tuttavia opportuno verificare il possesso delle competenze ritenute essenziali per la frequenza proficua del triennio Vi è però un aspetto che non va sottovalutato per la frequenza dei laboratori al professionale. Occorre fare riferimento alle C.M. 400/1991 e C.M. 181/1993, entrambe specificano l'iter procedurale per l'iscrizione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale, disciplinano le modalità di accertamento sanitario dell'idoneità alla frequenza rilasciato dalle Unità Sanitarie Locali (ASL), chiariscono il vincolo delle certificazioni per la scuola secondaria di secondo grado: in presenza di parere sanitario negativo definitivo da parte della ASL, non è consentita l'iscrizione ad specifici percorsi (tecnici, professionali e artistici) o allo svolgimento delle attività nei singoli laboratori tecnico - professionali. Inoltre, occorre verificare la consapevolezza delle scelte da affrontare da parte del ragazzo, il GLO è la sede in cui si verbalizzerà che lo studente è consapevole delle difficoltà del nuovo percorso (frequenza costante, esami integrativi, prove equipollenti). A parere dello scrivente, è consigliabile, qualora si intenda portare lo studente verso il percorso con valore legale (diploma), che le ore e le competenze laboratoriali non svolte nel biennio liceale siano in qualche modo svolte attraverso una programmazione del CdC con moduli integrativi di laboratorio, stage formativi dedicati o attività pratiche aggiuntive per integrare le competenze che si ritengono irrinunciabili. Una volta fatto questo percorso compensativo, il CdC registrerà le attività svolte e verbalizzerà in sede del primo consiglio di classe utile il raggiungimento delle competenze richieste all’uscita dal biennio di un istituto professionale. La normativa non prevede un monte ore minimo di laboratorio del biennio da recuperare ai fini dell'ammissione all'Esame di Maturità. Ciò che rileva è che, al momento della valutazione finale del quinto anno, lo studente abbia raggiunto gli obiettivi previsti dal PEI con valore equivalente al percorso personalizzato finalizzato al conseguimento del diploma e soddisfi i requisiti generali di ammissione previsti dalla normativa vigente. Per concludere si ricorda che è opportuno seguire questa procedura operativa: Convocazione del GLO per la revisione del PEI e la formalizzazione della proposta di percorso. Acquisizione del consenso formale (o mancata opposizione) della famiglia per la programmazione differenziata; in caso di diniego della famiglia, lo studente deve essere valutato secondo il percorso ordinario/equipollente. Delibera formale del CdC a verbale su: tipologia di percorso assegnato, eventuali crediti/debiti e piano di recupero o integrazione laboratoriale. È fondamentale informare la famiglia in modo chiaro e formale sulle conseguenze della scelta (mantenimento della programmazione differenziata o passaggio a percorso finalizzato al diploma): l’eventuale scelta iniziale di proseguire in differenziata non impedisce cambiamenti successivi, ma questi sono disciplinati dalla normativa e dalla valutazione del CdC.

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Assenza prolungata del DSGA: quali soluzioni per evitare il blocco dell’attività amministrativa?
  • Concordiamo pienamente con le preoccupazioni esposte nel quesito: la situazione descritta integra un vero e proprio stato di paralisi amministrativo-contabile della scuola, aggravato dal rischio concreto di danno erariale per gli interessi moratori dovuti ai fornitori. Siamo dell’avviso che possa esistere una soluzione formale, posta interamente in capo al Dirigente Scolastico, il quale dovrebbe esercitare i propri poteri datoriali e di gestione del servizio, per superare sia il blocco dell'Ambito Territoriale sia i rifiuti e le assenze “strategiche” degli Assistenti Amministrativi. Riteniamo che per sbloccare la situazione occorra agire contemporaneamente su fronti: interno e sovraordinato (AT/USR). 1) Secondo l'Art. 57, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 18.01.2024, per le assenze superiori a 15 giorni (o comunque tali da compromettere il corretto funzionamento della scuola), il Dirigente Scolastico conferisce un incarico temporaneo di sostituzione del DSGA a personale interno. L’incarico è conferito d'ufficio e non è rifiutabile. Infatti, con l'orientamento applicativo CIRS133, l’ARAN ha chiarito che: • l'incarico temporaneo conferito dal DS all'Assistente Amministrativo interno non può essere rifiutato/rinunciato dal dipendente individuato. • Il DS dovrebbe procedere assegnando l'incarico prioritariamente agli AA con seconda posizione economica, poi a quelli con prima posizione economica e infine agli altri Assistenti in servizio. “L’ordine di scelta appena indicato, in ogni caso, non rappresenta un obbligo per il DS, il quale potrebbe ritenere che seppure siano presenti assistenti amministrativi in possesso [..] posizione economica, vi siano in servizio altri assistenti amministrativi in possesso di maggiori capacità e competenze necessarie per la sostituzione del DSGA.” • Il Dirigente deve emettere un provvedimento formale di conferimento d'ufficio dell'incarico, notificandolo all'interessato. Ne consegue, a nostro avviso, che il rifiuto ingiustificato - o il ricorso sistematico a congedi in concomitanza con l'ordine di servizio – può costituire comportamento valutabile sotto il profilo della responsabilità disciplinare. Tanto premesso, sotto il profilo operativo si consiglia al Dirigente di procedere come segue: • Emanare tempestivamente un decreto di conferimento d'ufficio delle funzioni di DSGA all'AA individuato secondo la graduatoria o i criteri interni stabiliti, specificando la natura obbligatoria e non rinunciabile dell'incarico. • Attivare immediate visite fiscali ad ogni presentazione di nuovo certificato medico da parte dell’ AA o del DSGA e, qualora emergano profili di anomalia nelle assenze comunicate e/o negli esiti delle visite di controllo, attivare le previste misure disciplinari per accertare la legittimità dei congedi e la sussistenza di un eventuale abuso del diritto o condotta elusiva dei doveri d'ufficio. 2) Siamo dell’avviso che l'interpretazione dell'AT (che nega la reggenza “perché non ci sono i tre mesi di congedo continuativi”) sia puramente formalistica e non tenga conto della continuità sostanziale dell'assenza (da marzo a oggi) che sta producendo una vera e propria paralisi amministrativo-contabile per l'istituzione scolastica. Infatti, anche se le assenze del DSGA sono frazionate (15 gg, 20 gg, ecc.), la continuità dell'assenza (per oltre 5 mesi complessivi) configura una scopertura strutturale di fatto che potrebbe anche comportare una potenziale interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.). Ci permettiamo quindi di suggerire i seguenti passaggi operativi: • Il DS dovrebbe inviare una formale comunicazione di massima urgenza all'AT, segnalando la totale paralisi dei pagamenti, le diffide dei fornitori e il conseguente rischio di danno erariale (con eventuale ipotesi di interruzione di pubblico servizio). Nella nota andrebbe evidenziato che la frammentazione strategica dei certificati non cancella l'effetto interruttivo sul servizio e che l'Istituto, pertanto, si trova nell'oggettiva impossibilità di garantire le funzioni direttive con il solo personale interno. Nella comunicazione il Dirigente dovrebbe contestualmente ribadire e reiterare la richiesta di assegnazione di un DSGA reggente ad interim, ai sensi dell'Art. 57, comma 3 del CCNL (assegnazione da parte dell’AT), affinché l'Ambito Territoriale, tenuto conto della grave situazione, adotti, in via straordinaria e motivata, un provvedimento di nomina ad interim che consenta all’Istituto la prosecuzione del servizio scolastico. • Riteniamo inoltre necessaria una ulteriore formale segnalazione all'AT, comunicando che l’Istituto non risponde di eventuali aggravi di spesa derivanti da interessi moratori, anche causati dalla mancata concessione di una reggenza a fronte di un'assenza che di fatto perdura da mesi.

    [1-25] di 43385

    Eventi
    in presenza

    Tutti gli appuntamenti

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!