Data di pubblicazione: 06/07/2026
Analizziamo nel dettaglio gli aspetti procedurali per la riconferma del docente di sostegno: • acquisizione della richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata entro il 31 maggio 2026 • valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente, anche sentendo il GLO con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, da comunicare all’USR, alla famiglia e al docente entro il 15 giugno • espressa manifestazione di consenso alla conferma da parte del docente interessato. Fatta questa premessa occorre tener presente che sussiste una sorta di bilanciamento tra il diritto del docente all'assenza per motivi legittimi (maternità, congedo parentale, malattia, Legge 104/92) e il diritto dello studente con disabilità alla continuità didattica che è l'obiettivo primario della normativa. Nonostante la formulazione della norma ponga l'accento sulla valutazione del dirigente scolastico e sull'interesse del discente, non esistono indicazioni esplicite che permettano al dirigente di negare la conferma di un docente a tempo determinato su posto di sostegno esclusivamente a causa di assenze dovute a motivi riconosciuti dal contratto di lavoro e normativamente tutelati, anche se queste assenze portano a una presenza limitata nell'arco dell'anno scolastico. Oltretutto si osserva che il Decreto Ministeriale e la relativa Nota ministeriale non specificano una percentuale minima di presenza in servizio come condizione per la conferma. La valutazione del dirigente deve essere orientata a garantire la migliore offerta formativa per lo studente, considerando tutti gli elementi presi in esame. I punti chiave della normativa da evidenziare sono: la tutela costituzionale e del DLgs 151/2001 prevede che l'astensione obbligatoria per maternità (o l'interdizione anticipata) è un diritto indisponibile e il periodo di congedo è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato ai fini giuridici. Negare la continuità per questo motivo configurerebbe una discriminazione legata allo stato di gravidanza; Per quanto riguarda il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), la normativa attribuisce al GLO il compito di formulare una proposta in merito alla richiesta di continuità. Se il GLO valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente, anche con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe formula il proprio parere favorevole, il dirigente scolastico può procedere alla conferma del docente di sostegno. Inoltre spetta al dirigente scolastico inserire all’ordine del giorno del GLOI l’analisi della situazione del docente di sostegno che potrebbe essere riconfermato sullo stesso alunno con disabilità e richiedere durante la riunione il loro parere. Pertanto negare la conferma basandosi unicamente sull'assenza dovuta a maternità, congedo parentale o malattia potrebbe esporre l'amministrazione a ricorsi legali per discriminazione o per violazione di diritti tutelati dalla legge. In sintesi, sebbene la decisione finale spetti al dirigente scolastico, la sua discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto delle normative vigenti che tutelano i diritti dei lavoratori. La continuità didattica rappresenta un obiettivo prioritario, da perseguire nel rispetto dei diritti del lavoratore tutelati dall’ordinamento, ma questa non può essere perseguita a discapito dei diritti fondamentali del docente.
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
Non esistono norme legislative o clausole contrattuali che disciplinino specificamente le conseguenze sulle ferie dello sciopero dei lavoratori. Tuttavia, osserviamo che l'articolo 13, comma 14 del CCNL del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, prevede che il periodo di ferie non sia riducibile per malattia o per assenze parzialmente retribuite. Ne segue che, qualora tali assenze siano invece del tutto prive di retribuzione, le stesse non debbano essere considerate valide agli stessi fini. La citata clausola del CCNL comporta, ad esempio, che i giorni di permesso non retribuiti per motivi personali, fruiti dai supplenti brevi e saltuari, riducano le ferie, mentre le assenze degli stessi supplenti, retribuite al 50%, non incidano sulle ferie spettanti a tale tipologia di personale. Applicando lo stesso principio, non essendo le giornate di sciopero retribuite, si può dedurre che esse non vadano conteggiate ai fini del calcolo delle ferie spettanti. La questione risulta però dibattuta, sia per la mancanza di norme specifiche, sia perché lo sciopero non comporta l'assenza dal lavoro in seguito a fruizione di un determinato permesso, ma rappresenta, piuttosto, una volontaria e collettiva astensione dal lavoro da parte dei lavoratori dipendenti. In ogni caso, non può negarsi che esso produca la sospensione sia della prestazione del lavoro, sia della corresponsione della retribuzione, ovvero delle due obbligazioni fondamentali - a carico, rispettivamente, del lavoratore e del datore di lavoro - che costituiscono il rapporto di impiego. A nostro parere, pur in mancanza di recenti interpretazioni ufficiali, riteniamo che lo sciopero non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, tenuto conto che trattasi di assenza priva di trattamento retributivo. In particolare, a nostro parere è condivisibile la tesi espressa nella nota n. 76680 del 29 giugno 2011 del MEF-RTS di Torino, secondo la quale le giornate di sciopero non sono utili ai fini della maturazione delle ferie. Pur risalente nel tempo, riteniamo altresì ancora valido quanto affermato dalla Cassazione nella Sentenza n. 1315 del 15 febbraio 1985, secondo cui il periodo di assenza dal lavoro per sciopero, poiché l'esercizio di tale diritto comporta, in relazione alla sinallagmaticità che caratterizza le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro, il venir meno dell'obbligo (del datore di lavoro) di corrispondere la retribuzione, non è utile ai fini del conseguimento del diritto alle ferie annuali retribuite, salve disposizioni della disciplina collettiva, favorevoli ai lavoratori, da interpretare nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Non rivenendosi nel CCNL alcuna norma più favorevole, rispetto a quanto affermato dalla Cassazione, confermiamo pertanto che, secondo il nostro orientamento, le giornate di sciopero non siano utili alla maturazione delle ferie.
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
In riferimento al quesito posto, si premette che la giurisprudenza amministrativa ha, da tempo, affermato la natura doverosa e non rinunciabile dell’azione di ripetizione di somme percepite e non dovute: “la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c.c.; il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo …….. quindi necessariamente da recuperare e/o da trattenere in caso di accertata loro non debenza, a tutela proprio dell’erario e dell’utenza, in tempi ragionevoli con riguardo alla singola fattispecie". Anche la giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato che “in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede di quest’ultimo non preclude la ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti – attesa la sussistenza in capo all’Ente di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale”. (Corte dei Conti -Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione 15/06/2015, n. 125). Fatte le debite premesse di ordine normativo e giurisprudenziale, reputiamo opportuno evidenziare che l'analisi del caso proposto evidenzia una corretta e tempestiva gestione iniziale da parte della Scuola (annullamento immediato del decreto SIDI a seguito del diniego della RTS). Di fronte al rifiuto esplicito della dipendente di trovare una soluzione bonaria, e considerando che la dipendente dovrebbe essere rientrata in servizio presso l’Istituto il 1° luglio 2026 come Collaboratrice Scolastica, la strada del recupero coattivo è non solo legittima, ma doverosa per evitare un potenziale danno erariale. Di seguito si fornisce per punti il parere specifico sui due quesiti posti, strutturato in base alla normativa vigente (art. 36 Cost, Art. 2033 c.c., L. 241/1990, CCNL Scuola e disposizioni MEF/RTS). 1. Provvedimento di recupero e qualificazione dell'assenza È assolutamente corretto, oltre che necessario, emanare un formale provvedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte. • Inquadramento giuridico (Indebito Oggettivo): Come detto, ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (riavere) ciò che ha pagato. La pubblica amministrazione ha il dovere rigoroso di recuperare le somme erogate senza titolo, in virtù dei principi di buon andamento e imparzialità (Art. 97 Cost.). • Qualificazione del periodo: Poiché il titolo giustificativo (congedo biennale L. 104) è stato respinto e annullato, e la dipendente non ha prestato attività lavorativa nell'agosto 2025, concordiamo sul fatto che tale mese vada qualificato giuridicamente come "assenza ingiustificata non retribuita" (o "assenza senza assegni"). Come alternativa, riteniamo che sia possibile proporre alla dipendente di giustificare formalmente l’assenza mediante presentazione di istanza di aspettativa senza assegni per il periodo in questione. • Decreto di Recupero: Detto provvedimento costituisce il titolo giuridico presupposto indispensabile. La RTS non può infatti procedere a trattenute sullo stipendio tramite NoiPA senza un formale decreto dell'Istituzione Scolastica che quantifichi il debito e certifichi la variazione dello stato giuridico del dipendente. 2. Notifica di diffida, preavviso e utilizzo delle ferie future Il procedimento amministrativo deve seguire precise garanzie a tutela del dipendente per evitare vizi di forma che renderebbero il decreto annullabile davanti al Giudice del Lavoro. • L'obbligo del preavviso (Diritto al Contraddittorio): Prima di inviare il decreto definitivo alla RTS, è necessario notificare alla dipendente una "Comunicazione di avvio del procedimento di recupero somme indebite e contestuale preavviso di recupero". In tale atto (che funge da diffida) si assegna un termine perentorio (solitamente 10 o 15 giorni) per: a. Prendere visione dei conteggi analitici del debito. b. Presentare eventuali controdeduzioni scritte o memorie. c. Proporre un piano di rateizzazione del debito • La questione del recupero tramite "ferie future": Avendo la dipendente opposto rifiuto esplicito e formale alla compensazione ( più che compensazione sarebbe corretto parlare di "copertura dell'assenza precedentemente imputata a congedo) delle ferie per l'anno scolastico 2025/2026 ( quindi quelle già maturate e non godute), e non essendo possibile una compensazione/attribuzione d'ufficio, reputiamo che l'amministrazione non sia legittimata a proporre il recupero dell’indebito a valere sulle ferie che la dipendente maturerà nel prossimo anno scolastico (2026/2027) e che quindi non sono ancora tecnicamente fruibili. Di conseguenza, riteniamo che la scuola debba procedere esclusivamente per via finanziaria (restituzione dell’indebito secondo le modalità che saranno stabilite in accordo tra la dipendente e la competente RTS).
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
In riferimento al quesito posto, si precisa che, in tema di compensi da corrispondere ai Presidenti ed ai Commissari impegnati negli esami di Stato, la normativa cui fare riferimento è il D.I. 24 maggio 2007 e le relative indicazioni di cui alla Nota prot. n. 7054 del 2.07.2007 e prot. n. 7321 del 12 novembre 2012 del Ministero dell'Istruzione. I compensi per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono omnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento accessorio. Il MIUR, con la nota prot. n. 5850 del 23.06.2015, ha fornito ulteriori chiarimenti sui compensi degli Esami di Stato, al fine di uniformare l'operato delle singole Istituzioni Scolastiche, in relazione ai costi relativi allo svolgimento degli esami medesimi. I compensi correlati alla funzione ed attribuiti per la partecipazione ad ogni commissione sono declinati all'interno della tabella 1 allegata al D. I. 25/05/2007, QUADRO A. Gli importi concorrono per il 100% a formare la base contributiva e pensionabile, sono assoggettati alle ritenute previste per legge sui compensi accessori. Per i commissari interni la configurazione della “commissione” è costituita da una classe; è per questa ragione che, se un commissario interno opera su due classi, o della stessa commissione o di commissioni diverse, il compenso correlato alla funzione è pari a € 798,00, compenso doppio rispetto a quello che spetta per una sola classe (€ 399,00). Fermo restando che questo doppio compenso rappresenta il massimo possibile da conferire, in ogni caso. Invece il compenso correlato alla trasferta di cui al QUADRO B resta comunque unico. Le norme citate chiariscono anche il trattamento per trasferta del personale nominato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d’esame (sostituzioni per malattia, nomine successive, ecc.). Per il caso descritto, si precisa quanto segue: 1) Commissario nominato ma effettivamente presente 4 giorni su 16 (sostituito per malattia): - Quota A (compenso per la funzione): quando un componente è nominato e poi, per assenza prolungata, viene sostituito, si applica la proporzionalità in relazione ai giorni effettivamente prestati. Pertanto, il commissario che ha lavorato solo 4 giorni su 16 avrà diritto alla parte di Quota A proporzionale al periodo effettivamente svolto (4/16 del compenso previsto per la sua funzione). La restante parte della Quota A spettante per i restanti giorni andrà al commissario che ha svolto i rimanenti 12 giorni (12/16), in quanto nominato e impegnato per il periodo residuo. A quest'ultimo, già operante in una delle due classi della commissione spetta quindi la quota per funzione di cui al QUADRO A di € 399,00 per la classe dove opera e, in più, spetta la quota proporzionale del secondo compenso per funzione, in sostituzione del collega assente; per questo l'ulteriore quota per la funzione spetta nella misura di 12/16. - Quota B (compenso per la distanza/trasferta): secondo la prassi ministeriale, il trattamento della quota per trasferta deve tenere conto del principio del "personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni". Quindi, in caso di sostituzione per malattia, la quota per la distanza va ripartita proporzionalmente ai giorni effettivamente svolti: il commissario assente percepisce la parte corrispondente ai 4 giorni; il commissario sostituto, invece, percepisce già la sua indennità di trasferta che, per legge, resta unica.
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
Occorre premettere che per procedere all’emissione del decreto di riconoscimento dei servizi non di ruolo è necessario che l’interessato presenti una specifica domanda per cui è indispensabile verificare che agli atti della scuola sia presenta tale domanda. Qualora la predetta domanda non sia stata a suo tempo presentata l’interessato potrà provvedere dal 01/09 al 31/12 su istanze on line e solo dopo si potrà procedere a regolarizzare la sua posizione. Contrariamente se la domanda è stata a suo tempo presentata ed è agli atti della scuola si può immediatamente procedere. Le modalità per regolarizzare la posizione del docente in entrambi i casi è la seguente: 1) Cancellare le due pratiche presenti al SIDI nell’area della definizione della carriera. Qualora il SIDI non consenta alla scuola di cancellare le due pratiche occorre chiedere all’Ufficio scolastico territoriale di procedere alla cancellazione delle due pratiche esistenti: 2) Dopo la cancellazione delle due pratiche predette la scuola procederà come in tutti i casi di primo riconoscimento dei servizi. Il decreto emesso decorrerà dalla data d’immissione in ruolo applicando tutti i CCNL per i quali sono state rilasciate le funzioni SIDI. Regolarizzando ora la posizione del docente sia che lo stesso abbia presentato a suo tempo la domanda sia che la presenti ora si dovrà applicare la prescrizione quinquennale dalla data d’immissione in ruolo sino a 5 anni andando a ritroso dalla data d’emissione del decreto.
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
In base alle informazioni contenute nel quesito, riteniamo che la procedura corretta sia quella indicata nelle istruzioni di Consip e che l'operatore economico sia tenuto a rispettare rigorosamente le condizioni stabilite dall'Accordo Quadro. Siamo infatti dell’avviso che la posizione dell'Agenzia sia errata per due motivi fondamentali: uno di natura contrattuale derivante dall’Accordo Quadro e uno di natura fiscale, ex art. 74-ter del DPR 633/1972. 1. Il vincolo contrattuale dell'Accordo Quadro Le agenzie che risultano aggiudicatarie dei lotti all'interno dell'AQ Consip ID 2919 hanno firmato un contratto pubblico a monte. Le condizioni economiche offerte in quella sede (in questo caso il markup del 10,00%) sono fisse, vincolanti e immodificabili per tutta la durata dell'accordo. L'Agenzia, quindi, non può ricalcolare unilateralmente la propria percentuale portandola al 12,21% per compensare l'imposta, poiché il markup previsto da Consip rappresenta il tetto massimo di remunerazione consentito sulla piattaforma. 2. Il motivo fiscale: Il Regime Speciale "Art. 74-ter" Il regime IVA disciplinato dall'articolo 74-ter, comma 1, del DPR 633/72 è il sistema fiscale unico e obbligatorio creato appositamente per le agenzie di viaggio e i tour operator. Il regime speciale consiste nell’adozione di un sistema di detrazione dell’IVA con il procedimento “base da base”, anziché secondo le regole ordinarie “imposta da imposta”. Il fine principale consiste nel razionalizzare la gestione dell'imposta per le imprese del settore travel, esonerando le agenzie dall'onere di coordinare le differenti aliquote vigenti per i singoli servizi (voli, hotel, guide), acquistati in ambito intracomunitario ed extracomunitario. Proviamo adesso a spiegarne il funzionamento. A differenza del regime IVA ordinario (dove l'imposta si applica sull'intero prezzo di vendita e si detrae quella sugli acquisti), il regime 74-ter si basa sul margine lordo (viene infatti definito "regime del margine"). L'IVA quindi viene pagata solo sulla quota di guadagno effettivo dell'agenzia. Il calcolo alla base è il seguente: Corrispettivi lordi (quanto il cliente paga globalmente all'agenzia per il pacchetto turistico) – Costi per servizi a diretto vantaggio del viaggiatore (quanto l'agenzia paga gli alberghi, trasporti, ristoranti, ecc.) = Margine Lordo (il corrispettivo lordo spettante all’agenzia da cui deve essere scorporata e versata l'IVA). Pertanto: 1. L'IVA sugli acquisti non è detraibile: L'agenzia non può detrarre l'IVA indicata sulle fatture dei fornitori (es. la fattura dell'hotel). Quell'IVA diventa semplicemente un costo che va a ridurre il margine lordo per l’agenzia. 2. Niente IVA esposta in fattura al cliente: Quando l'agenzia emette la fattura, non deve mai indicare l'IVA separatamente. Sulla fattura sarà indicato il prezzo totale lordo e finito e la dicitura obbligatoria: “Regime speciale agenzie di viaggio, art. 74-ter DPR 633/72”. Il regime speciale- ex art. 74-ter, comma 1, non si applica a qualsiasi attività dell'agenzia, ma solo quando questa agisce in nome proprio nella vendita di pacchetti turistici o servizi organizzati (come nell’ipotesi dell’Accordo Quadro). Di contro, l’intermediazione pura (ovvero quando l'agenzia vende il pacchetto di un altro grande Tour Operator o un singolo biglietto aereo o ferroviario come intermediaria) non rientra nell’ambito di applicazione del regime speciale previsto dal comma 1 e l’agenzia, in base alle disposizione dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo, applica ed espone l'IVA sulla fattura del proprio corrispettivo netto. Occorre inoltre precisare che il trattamento dell'IVA cambia radicalmente a seconda del luogo in cui si svolgono i servizi di viaggio: a) Viaggi interamente all'interno dell'Unione Europea: Il margine calcolato viene "scorporato" applicando l'aliquota ordinaria del 22%. Pertanto, il margine per servizi UE è considerato un valore "lordo", cioè include già l'IVA al suo interno (ex comma 7 art. 74-ter). b) Viaggi interamente fuori dall'Unione Europea: Il margine è considerato non imponibile (art. 74-ter, comma 6). Non si paga IVA sul guadagno, perché il servizio viene consumato fuori dalla Comunità Europea. c) Viaggi misti (regola della territorialità): Se un pacchetto prevede tappe in paesi UE ed extra-UE, il costo del viaggio va ripartito proporzionalmente. La quota di margine legata ai servizi UE sarà soggetta alle regole di cui al precedente punto a), mentre la quota Extra-UE sarà non imponibile (vedi punto b). Tanto premesso - e venendo allo specifico quesito - il motivo per cui nella guida di Consip è scritto espressamente di indicare 0 nel campo IVA, dipende proprio dal particolare regime fiscale che regola i viaggi di istruzione e gli stage linguistici, come sopra illustrato. Infatti, facendo inserire "0" nel campo IVA, la Consip impedisce al sistema informatico di calcolare e aggiungere una quota IVA del 22% "a cascata", che risulterebbe del tutto illegittima in tale regime fiscale . In altre parole: l'Agenzia deve sì versare l'IVA sul proprio guadagno (il suo margine), ma deve scalarla (scorporarla) dal 10% (lordo IVA) previsto dall’accordo Quadro. Consigliamo quindi all’Istituto di non cedere alla richiesta dell'Agenzia e ci permettiamo inoltre di suggerire la seguente procedura: 1. Inviare una comunicazione scritta (via PEC o tramite la messaggistica di Acquisti in Rete) facendo presente che l'Istituto è obbligato a conformarsi letteralmente alla Guida di compilazione dell'Ordine dell'iniziativa Consip ID 2919. 2. Ribadire che l'ordine verrà emesso con il markup da convenzione (10,00%) e aliquota IVA impostata a 0, in perfetta coerenza con il regime d'esenzione/margine previsto per la categoria merceologica in questione. 3. Se l'Agenzia dovesse fare resistenza o rifiutarsi di dare seguito all'ordine, ricordare loro (gentilmente, ma con fermezza) che il rifiuto di adempiere alle condizioni dell'Accordo Quadro costituisce una violazione degli obblighi contrattuali, che la scuola si vedrebbe costretta a segnalare ufficialmente a Consip (di solito, tale argomento chiude rapidamente la discussione).
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
Non si riscontra nessuna disposizione nell'O.M. 215/1991 nè alcuna nota ministeriale che preveda per il genitore, che ricopre la carica di presidente del consiglio di istituto con scadenza il 31 agosto per perdita dei requisiti (conseguimento del titolo da parte del figlio) e nella impossibilità di procedere alla surroga, la proroga temporanea fino all'insediamento del nuovo consiglio eletto, alla data stabilita dal Ditrettore dell'USR, tramite le elezioni suppletive. Nella situazione la procedura più corretta è la convocazione del consiglio da parte del presidente prima del 31 agosto (quindi ancora nella pienezza dei suoi poteri) con data di svolgimento post 1 settembre. Il consiglio, in tale seduta del nuovo anno scolastico, sarà presieduto dal consigliere (dirigente scolastico, docente o ATA) più anziano, secondo quanto disposto dal D.I. 28 maggio 1975 art. 2 . Sarà poi convocato e presieduto, fino all'elezione del nuovo presidente da parte del consiglio integrato della componete dei genitori a seguito delle elezioni suppletive, sempre dal consigliere più anziano.
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
La possibilità di erogare percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà è regolato, nella cornice della norma primaria prevista dall’articolo 4, comma 4, del D.Lgs 61/2017, dal Decreto interministeriale 17 maggio 2018 (cd “decreto raccordi) L’offerta sussidiaria degli istituti professionali rientra nell’ambito dell’integrazione, dell’ampliamento e differenziazione dei percorsi in rapporto alle esigenze e alle specificità territoriali. Le istituzioni scolastiche possono attivare i percorsi sussidiari nell’ambito Piani triennali dell’offerta formativa, in base a quanto previsto dagli specifici accordi regionali (cfr art. 4 del D.I.) e previo accreditamento regionale. Le istituzioni scolastiche realizzano tali percorsi: ? sulla base degli standard formativi definiti da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal decreto legislativo n. 226 del 2005 e dei criteri generali contenuti nel presente provvedimento; ? con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, ferma restando la reversibilità delle scelte. La normativa e le intese in materia di offerta di percorsi professionali confermano che il conseguimento della qualifica triennale è riferito all’indirizzo di studio frequentato e all’offerta formativa dell’istituto. In particolare, gli accordi regionali prevedono criteri, modalità e procedure all’interno dei percorsi quinquennali degli Istituti Professionali, finalizzate al conseguimento al termine del terzo anno una qualifica professionale corrispondente alle qualifiche triennali individuate. Tali accordi, però, fanno salve le autonome determinazioni delle IISS nella elaborazione del PTOF. Nel sopra richiamato articolo 4, infatti, si legge: …… Tali accordi sono definiti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche….. Il piano organizzativo e i curricoli sono perciò predisposti nell’ambito del PTOF/POF e dai competenti Organi collegiali, nel rispetto del quadro normativo. Quindi, da quanto si evince dal Decreto sopra richiamato, la prosecuzione del percorso per il conseguimento della qualifica per il solo indirizzo proveniente dalla scuola annessa è conforme alla normativa e all’autonomia organizzativa dell’istituto: non sussiste un principio per il quale l’esistenza di un percorso di qualifica in un indirizzo imponga automaticamente l’attivazione della stessa qualifica in un altro indirizzo differente presente nello stesso istituto. La qualifica è collegata alla coerenza del curricolo e all’identità dell’indirizzo; pertanto, il Collegio dei Docenti può deliberare di attivare (o non attivare) il percorso di qualifica per ciascun indirizzo, secondo le esigenze formative, la compatibilità curricolare e le intese con gli enti locali/regionali ove richiesto. In sintesi, fatta salva la verifica di quanto previsto nell’accordo regionale, si ritiene che l’interpretazione illustrata nel quesito sia corretta: la presenza di un percorso per la qualifica in un indirizzo non vincola automaticamente gli altri indirizzi dell’istituto ad attivare lo stesso percorso. L’attivazione e la prosecuzione di percorsi per il conseguimento di qualifiche devono risultare da deliberazioni collegiali e dall’inclusione nell’offerta formativa dell’istituto e, se previsto dalla normativa regionale, dalle intese con l’ente territoriale competente.
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
Nel caso prospettato al docente di religione cattolica a tempo determinato al quale sia stato attribuito un aumento biennale prima di maturare il diritto alla ricostruzione della carriera, se con la valutazione dei servizi sia attribuita la posizione stipendiale 0-9 , deve essere attribuito un assegno ad personam pari all’importo dell’aumento biennale in quanto il trattamento economico già in godimento non può essere ridotto. L’assegno ad personam attribuito al momento della valutazione dei servizi sarà riassorbito all’atto del passaggio alla posizione stipendiale 9 – 14.
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
Partiamo dalla normativa vigente. Il punto di riferimento fondamentale è la delibera della Giunta della Regione Lombardia (deliberazione IX/3318 del 18/4/2012). Qui, al punto 4, si stabilisce che “le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali e opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni nelle fattispecie di seguito enucleate: a) esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa , in attuazione delle disposizioni di cui all’art.5 comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10’co 3 lett. c) del D. Lgs. 297/1994. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio”. La nota della regione Lombardia prot. E1. 2026.0568182 del 21/4/2026, in chiusura, riprendendo precisamente il sopracitato testo della delibera regionale del 2012 (a carattere permanente), ribadisce che “qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni , nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio”. Questo punto della nota , pienamente conforme al dettato normativo del regolamento dell’autonomia di cui al D.P.R. 275/1999 (art. 5), è stato travisato nel Decreto deliberativo della Provincia di Monza e Brianza n. 95 del 18/6/2026, che, nel merito, al punto 4 così si esprime: “La deliberazione di Giunta Regionale del 18.04.2012 n. 3318, esecutiva, di Approvazione del Calendario Scolastico Regionale per l’anno scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti, che attribuisce agli Enti Territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, la possibilità di adattare il calendario regionale prevedendo la sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, previo accordo con le istituzioni scolastiche del proprio territorio”. Come chiaramente si vede dalla nota soprariportata, il Presidente della Provincia di Monza e Brianza, presumibilmente per motivi semplificatori e di uniformità nella sospensione delle lezioni, si attribuisce un potere (quello di adattare il calendario scolastico regionale con la sospensione delle lezioni fino a un massimo di tre giorni, sia pure previa consultazione delle scuole) che la delibera regionale non gli conferisce. Anzi, la delibera regionale, che ha carattere permanente, ribadisce, conformemente al regolamento dell’autonomia, che la competenza alla sospensione delle lezioni, in ragione dell’adattamento del calendario stabilito dalla regione, appartiene alla singola istituzione scolastica, fissando come limite il “preventivo accordo” con l’ente territoriale competente alla erogazione dei servizi concernenti il diritto allo studio. Detto questo si può concludere, a nostro parere, che per le scuole che hanno previsto o che prevederanno , in riferimento alle esigenze del Piano dell’Offerta Formativa, la sospensione delle lezioni nei giorni “scelti” dal Presidente della Provincia Di Monza e Brianza, “nulla quaestio”. Le istituzioni scolastiche che, invece, hanno deliberato (o delibereranno) giorni diversi, in tutto o in parte, potranno farlo, ma solo a seguito di un accordo preventivo con l’Ente Provincia. Va da sé, a nostro avviso, che, dato l’intento unificante delle sospensioni espresso dalla Provincia, la proposta di altre date da parte di una scuola, che non condivide le indicazioni del “Decreto Deliberativo Presidenziale”, dovrebbe essere adeguatamente motivata e sostenuta. E pare difficile, considerata la particolare procedura adottata dalla Provincia, che possa essere accolta. In definitiva, la questione ha un carattere politico-istituzionale e dovrebbe essere affrontata e risolta tramite una interlocuzione tra le istituzioni coinvolte (Regione, Provincia,USR e sua articolazione provinciale) con le scuole che, in ragione della lro autonomia, ribadiscono la loro competenza circa la scelta delle giornate in cui sospendere le lezioni, salvo il nulla osta dell'ente locale competente.
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
La gestione dei passaggi di ruolo "atipici" (come quello da DSGA a personale docente) è uno degli adempimenti più complessi per le segreterie scolastiche, poiché il SIDI, attraverso le normali funzioni (Gestione della carriera - Riconoscimento Servizi Personale Immesso dall'a.s. 1997/98), non consente la produzione di un “normale” decreto di riconoscimento dei servizi, come di solito avviene nei casi di passaggio tra i ruoli del personale docente o tra i ruoli del personale ATA. In realtà il "blocco" del SIDI si fonda su una ragione normativa ben precisa che andiamo di seguito ad illustrare. Riprendendo precedenti risposte, si ricorda che i servizi prestati come personale ATA non sono riconoscibili nel passaggio a personale docente, come previsto dall’art. 485 del D.Lgs. 297/1994 che riconosce i soli servizi d’insegnamento. Di norma, il passaggio da personale ATA a docente è inquadrabile quale passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore. Poiché, come detto, i servizi ATA non sono riconoscibili, l’inquadramento nel nuovo ruolo avviene mediante l’applicazione della sola temporizzazione all’atto del passaggio, ex D.P.R. n. 25 giugno 1983, n. 345. Il caso in trattazione, tuttavia, riguarda un passaggio da qualifica funzionale superiore ad una inferiore e da un livello retributivo superiore (DSGA – livello retributivo apicale del comparto scuola) ad un livello retributivo inferiore (Docente scuola secondaria I^ grado). Riteniamo quindi che il caso di specie rientri nell’ambito di applicazione della sola norma di carattere generale, valida per tutti i pubblici dipendenti, di cui all’ articolo 1, comma 458 della legge 147/2013, che prevede la corresponsione, alla data del passaggio (01/09/2010), di un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità (11anni, 5 mesi e 18 giorni- fascia 9-14 docente scuola secondaria I^ grado, nel nostro caso) senza attribuzione di alcun assegno ad personam. Infatti, l’art. 1 comma 458 della legge 27/12/2013, n. 147 ha abrogato l’art. 3, commi 57 e 58 della legge 24//12/1993, n. 537 che prevedeva nei casi di passaggio di ruolo l’attribuzione di un assegno ad personam qualora lo stipendio nel ruolo di provenienza fosse superiore al nuovo ruolo. In applicazione di detto principio normativo, la docente non ripartirà dal gradone 0, ma le verrà attribuita l’anzianità pregressa nella fascia retributiva del nuovo ruolo. Tanto premesso, riteniamo che, in rigorosa applicazione della norma sopra citata, l’insegnante, ex DSGA, vada inquadrata nella posizione stipendiale 9 - docenti di scuola secondaria I^ grado - senza l’attribuzione dell'assegno ad personam. Con alcuni accorgimenti tecnico/giuridici è possibile utilizzare il Sistema per elaborare un decreto di inquadramento conforme alla norma citata e, soprattutto, sarà possibile proseguire mediante il SIDI per elaborare le future progressioni. Per fare in modo che il SIDI riconosca e allinei l’anzianità posseduta all’atto del passaggio nel ruolo inferiore, occorre agire nell’area “Definizione della Progressione di carriera” (anche se trattasi di primo inquadramento, poichè usando l’area “Riconoscimento servizi”, il SIDI, come detto, impedisce la produzione della ricostruzione di carriera) e aprire una nuova pratica dalla sottosezione “Recupero posizione manuale”. Operando attraverso tale funzione sarà possibile fare in modo che il SIDI recepisca l’anzianità di servizio nel ruolo superiore (11 anni, 5 mesi e 18 giorni), superando i blocchi che si verificano nell’area “Riconoscimento servizi”.
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Data di pubblicazione: 06/07/2026
Per fornire un corretto orientamento applicabile al caso in oggetto, bisogna ben distinguere la diversa natura giuridica degli esami di idoneità (finalizzati all’ammissione alla frequenza di una classe di altro indirizzo non frequentato- in questo caso la quinta classe) rispetto all'esame preliminare (previsto per i candidati esterni che vogliano sostenere direttamente l'esame di maturità) Nel primo caso, il D.M. 218/2025, emanato in applicazione della novella normativa di cui al D.L. 45/2025, non prevede distinzioni rispetto alla tipologia dei candidati o al titolo di studio già posseduto. Il testo dell'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto recita testualmente: ......... Ai sensi dell’art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.... Si ritiene, pertanto, che, se la finalità dell'esame sia quella di accedere alla frequenza della classe quinta, debba essere rispettato il limite dei due anni previsto dalla nuova normativa. Altra fattispecie è costituita dai soggetti che vogliono accedere agli esami di maturità in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare, il cui svolgimento è ancora regolamentato dal D.Lgs 62/2017 (art. 14, comma 2) e dalla recente OM 54/2026. In tal caso, non sono previsti limiti di annualità; l'aspirante avrebbe potuto chiedere, entro i termini previsti dalla norma e dalle circolari applicative (12 dicembre 2025 per il corrente anno scolastico o, per casi eccezionali motivati, 2 febbraio) l'ammissione all'esame di maturità in qualità di candidato esterno, previo superamento dell'esame preliminare concernente tutte le discipline (o parte delle discipline) non affrontate nel percorso di studi pregresso. In sintesi, se la finalità è quella di sostenere gli esami di idoneità alla classe quinta, si ritiene debba essere rispettato il limite delle due annualità; se invece l’aspirante (già diplomato) presenta istanza per essere ammesso all’esame di maturità in qualità di candidato esterno, tale limite non sussiste.
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
Il problema sollevato riguarda l’utilizzo a fini promozionali, da parte di un soggetto privato, di un’immagine che collega la comunicazione commerciale alla scuola senza alcuna previa autorizzazione da parte della stessa. Nel caso di specie, tuttavia, detta immagine è un simbolo per l’intera comunità di riferimento, richiamando immediatamente l’idea di una scuola secondaria di secondo grado e l’idea di offrire dei mazzi di fiori a chi si diploma. In altri termini, nella comunicazione commerciale in questione non viene in considerazione la scuola di per sé ma la potenza simbolica della sua immagine, così radicata nella storia della comunità di riferimento. In particolare, al di là del tag apposto alla pagina social dell’istituto, non vengono utilizzati né il logo né il nome della istituzione scolastica per finalità commerciali; ci si limita a far comparire l’immagine della scuola per l’effetto simbolico ed evocativo che le è proprio. È pur vero che il post è associato a un'attività di vendita; tuttavia, nel post non si rinvia ad alcuna collaborazione formalizzata con l’istituto e, dunque, non si crea alcuna lesione all’immagine o alla reputazione della scuola. Alla luce di tali dati, della diffusione e della durata limitate della comunicazione commerciale – circoscritta a livello locale e per il periodo di svolgimento degli esami di maturità – si sconsiglia di fare alcunché, non rilevandosi una violazione del diritto all’immagine della istituzione scolastica.
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
Gentile redazione, alcuni studenti del nostro xxxx xxxx sono stati individuati per far parte di una giuria scolastica chiamata a valutare delle opere di narrativa...
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
Si deve partire dal presupposto che l’atto unilaterale serve a sbloccare una trattativa sindacale che non riesce ad individuare una via di accordo tra le parti ma, al tempo stesso è da considerare un provvedimento “provvisorio”, che non chiude la procedura contrattuale, che deve proseguire entro i termini dell’anno scolastico e perseguire l’eventuale ricerca di un accordo possibile. È quanto prevede l’art. 8, comma 7, del CCNL di comparto 2022/24, il quale recita: “Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9 (clausole di raffreddamento), l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. L’amministrazione prosegue comunque le trattative convocando nuovamente la delegazione sindacale al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.”. A quanto riportato va aggiunto anche il riferimento al successivo art. 11, comma 7, del CCNL, dove si specifica che l’art. 8, comma 7, è applicabile soltanto alle materie di contrattazione integrativa d’istituto contraddistinte dalle lettere c2, c3 e c4, cioè alle materie che riguardano l’attribuzione del salario accessorio, attraverso l’attribuzione al personale scolastico delle risorse del Fondo MOF. Il testo contrattuale pone, quindi, delle condizioni e dei vincoli che è necessario tenere presenti: - L’atto unilaterale può essere adottato dal dirigente scolastico soltanto in relazione alle tre materie di contrattazione contrassegnate dalle lettere c2, c3, c4. Queste materie possono essere contrattate annualmente (anche in relazione agli stanziamenti annuali del Fondo MOF), mentre le restanti materie di contrattazione, previste dall’art. 11, comma 4, lettere c) del CCNL, che hanno valore normativo, hanno una vigenza triennale. - L’atto unilaterale deve essere adeguatamente motivato e argomentato, al fine di dimostrare che la sua adozione serve ad evitare un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, inoltre occorre che sia corredato di una motivazione scritta che ricostruisca il percorso negoziale e l’impossibilità di definire un accordo. Non va infatti ignorato che l’atto sarà oggetto di monitoraggio da parte di un Osservatorio a composizione paritetica costituito presso l’ARAN. - L’atto unilaterale, unitamente all’articolato contrattuale e alle due relazioni accompagnatorie (previste dall’art. 8, comma 11, del CCNL), deve essere inviato ai revisori dei conti per la conseguente certificazione. - Nel frattempo, e anche in presenza di una certificazione positiva, il dirigente scolastico è tenuto a convocare periodicamente la parte sindacale, al fine di verificare se si siano create le condizioni per un possibile accordo. Nel caso di esito positivo della trattativa si procederà alla sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto integrativo d’istituto e si invierà il tutto ai revisori dei conti, con la specifica che l’Ipotesi annulla e sostituisce il precedente invio con atto unilaterale. Nel caso in cui l’accordo risultasse impossibile ai 31 agosto il dirigente scolastico è autorizzato a procedere alla liquidazione (tramite MEF e cedolino unico) dei compensi previsti nella bozza di contratto adottata con atto unilaterale. - Si ricorda che sia l’atto unilaterale che l’eventuale accordo successivo tra le parti dovranno essere resi pubblici secondo gli obblighi di trasparenza dell’istituto. Pertanto l’iter dell’atto unilaterale non è da considerare un percorso irreversibile. Il dirigente scolastico può riaprire la trattativa anche dopo aver acquisito il parere di legittimità sull’atto unilaterale. I suoi effetti giuridici diventeranno esecutivi soltanto nel caso in cui gli incontri tra le parti, successivi alla adozione dell’atto si riveleranno infruttuosi ai fini del raggiungimento di un accordo. Al contrario, un eventuale accordo, anche se successivo all’adozione dell’atto unilaterale, annullerà gli effetti dell’atto e li sostituirà con i nuovi termini del contratto sottoscritto e stipulato dalle parti.
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
L'articolo 2109 del Codice civile, rubricato "Periodo di riposo" prevede quanto segue: "Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie". Il principio civilistico appare dunque chiaro: la durata delle ferie alle quali ogni lavoratore ha diritto è stabilita dalla legge e dalle "norme corporative" (oggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro), ma il periodo di fruizione è fissato dal datore di lavoro, che deve anche preventivamente comunicarlo al lavoratore, affinché questi sia effettivamente messo in condizione di poter fruire delle ferie. Non spetta al lavoratore, dunque, stabilire quando potrà fruire delle ferie cui ha diritto, ma è esattamente il contrario. Il CCNL del comparto Scuola, stipulato il 29 novembre 2007, disciplina all'articolo 13 le modalità di fruizione delle ferie, in conformità col principio civilistico sopra richiamato. In particolare tale articolo, dopo aver determinato la durata delle ferie spettanti a ciascun lavoratore, prevede ai commi 10 e 11 che: "10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto." Oltre al Codice civile, pertanto, anche le clausole contrattuali qui riportate affermano che spetta al datore di lavoro (e non al lavoratore) fissare i "turni prestabiliti", ovvero il periodo in cui il personale potrà fruire delle ferie spettanti. Alla luce delle disposizioni di legge e contrattuali, il dipendente non ha dunque alcun diritto di rinviare la fruizione delle ferie, anche solo in parte, all'anno scolastico successivo; ciò può avvenire in due casi: - qualora l'amministrazione rilevi la presenza di particolari esigenze di servizio, fermo restando il diritto a 15 giorni di ferie consecutivi estivi; - qualora, per motivate esigenze di carattere personale e di malattia, il dipendente non sia riuscito a fruire delle ferie spettanti entro il 31 agosto. In tali casi, il recupero avviene "di norma" entro il successivo mese di aprile, ma tale termine può essere superato qualora vi sia stata impossibilità di recuperare le ferie per particolari motivi quali, come nel caso concreto, un lungo periodo di malattia. Circa la previsione del rinvio delle ferie per motivate esigenze di carattere personale, si ritiene che esse siano rimesse alla valutazione del datore di lavoro, che deve bilanciarle con le esigenze di servizio. In altre parole, a nostro parere tale clausola contrattuale non può essere estesa fino al punto di consentire al dipendente di rinviare le ferie all'anno successivo a semplice richiesta, perché ciò sarebbe in contraddizione col principio che spetta al datore di lavoro stabilire quando le ferie possono essere fruite. Principio che, a ben vedere, appare un'applicazione del potere di organizzazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 165/2001, il cui secondo comma prevede che i dirigenti gestiscano il personale con gli stessi poteri del privato datore di lavoro. Spetta pertanto all'amministrazione, a nostro parere, organizzare la fruizione delle ferie spettanti al personale in modo che ciò sia compatibile con le esigenze di efficienza e di efficacia del servizio, con l'unico vero vincolo rappresentato dal diritto, da parte dei dipendenti, di un periodo di ferie di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo estivo (dal 1° luglio al 31 agosto). In conclusione, spetta al dirigente, sentito il DSGA, determinare il periodo nel quale i dipendenti possono fruire sia delle ferie residue relative agli anni precedenti, sia di quelle spettanti per l'anno scolastico corrente. I dipendenti, dal canto loro, sono tenuti a presentare la domanda di fruire le ferie nei periodi assegnati, potendo il dirigente assegnargliele d'ufficio, come extrema ratio, qualora tale domanda non sia presentata.
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
Quando si rende necessaria la sostituzione di un docente nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, trova applicazione l’art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017, richiamato nel quesito, in base al quale “I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica”. Nulla si dice circa la durata della sostituzione che è pertanto ragionevole ritenere correlata – come accade solitamente – alla sola durata dell’assenza. Si precisa inoltre che: - alla luce della disposizione citata, la commissione e le sottocommissioni operano come collegi perfetti; - la sostituzione deve avvenire con “docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”, senza richiedere che il sostituto appartenga necessariamente al segmento di istruzione della scuola secondaria di primo grado. Ciò significa che il Presidente della commissione dovrà disporre la sostituzione del docente assente ricorrendo nell’ordine, all’interno dell’istituzione scolastica: 1. a docente che impartisce la medesima disciplina; 2. in subordine, a docente che ha l’abilitazione per impartire detto insegnamento; 3. solo in assenza di personale dotato dei requisiti fin qui illustrati, a docente che ha il titolo di studio per farlo, a prescindere – lo si ribadisce – dal segmento di istruzione in cui presta servizio. Se la sostituzione riguarda l’intera durata dell’esame, si può procedere alla sostituzione mediante docente che – nel rispetto delle priorità sopra indicate – fa già parte della commissione. Se la sostituzione riguarda solo parte dell’esame, invece, proprio in ossequio al principio della collegialità perfetta, il docente dovrà essere sostituito con un esterno alla commissione. Premesso tutto questo, il Presidente deve sempre disporre la sostituzione del docente con altro in servizio nell’istituzione scolastica, seguendo l’ordine di priorità indicato, senza poter far ricorso a una nomina da graduatoria di istituto. Per il docente individuato, l’incarico è del resto obbligatorio e non può essere rifiutato, alla luce non soltanto del disposto dell’art. 4, c. 7 del D.M. n. 741/2017 ma anche di quanto statuito dall’art. 44, c. 3, lettera c) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: […] c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”, senza che rilevi il monte ore impegnato in detti adempimenti. Tanto premesso: - la docente titolare può rientrare a pieno titolo nella commissione per lo svolgimento dei colloqui e per le operazioni di scrutinio finale, previa acquisizione agli atti della sua dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità; - il rientro della docente in commissione risulta giustificato non solo alla luce della normativa sopra specificata ma anche in considerazione del fatto che la regola vuole la commissione formata dai docenti assegnati alle classi terze (art. 4, comma 2 del D.M. n. 741/2017); - non esistono specifiche indicazioni ministeriali a questo riguardo (note, circolari ecc.) ma le conclusioni cui si è pervenuti risultano confermate anche dal confronto con la disciplina dell’esame di maturità (cfr. O.M. n. 54/2026) là dove si stabilisce espressamente che: “4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2026, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. 5. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta. 6. Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso. 7. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame” (art. 13, cc. 4-7).
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
Dirigo un istituto diffuso, articolato su xx plessi in x comuni diversi e necessariamente la figura del referente di plesso è molto importante nella gestione del personale...
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
Distinguiamo la problematica attuale dall’eventuale azione o reazione futura, ricomprendendo nell’una e nell’altra anche tutto il pregresso in termini di profluvio di richieste alla scuola, e relative ricadute sul servizio. PROBLEMATICA ATTUALE: l’accesso civico generalizzato al Piano delle attività dei due anni precedenti è l’esercizio di un diritto che, a differenza dell’accesso documentale ex L. 241/1990, “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” e non richiede motivazione: chiunque può accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria. L’amministrazione non può sindacare né la legittimazione né le ragioni dell’istante, a pena di soccombenza nel ricorso gerarchico (avanti il DG dell’USR, in veste di RPCT - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) o nel ricorso giurisdizionale (TAR). Il fatto che l’ex-docente non abbia motivato l’istanza è irrilevante perché l’assenza di motivazione è un carattere strutturale dell’istituto (art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013). Negare “perché non motivata” esporrebbe il provvedimento a sicuro annullamento. Tale motivo va perciò escluso. Anche l’argomentazione del documento “non più disponibile” è da maneggiare con estrema prudenza. Il Piano annuale delle attività è un atto formale, predisposto dal Dirigente in raccordo con il Collegio dei docenti e soggetto agli obblighi di conservazione, per cui qualificarlo come mero “documento di lavoro” aggiornato di anno in anno non lo sottrae a tali obblighi. Per annualità così recenti, inoltre, l’affermazione che il documento non sia più disponibile è poco plausibile e, se resa senza riscontro, rischia di far apparire pretestuoso il diniego. La via corretta è verificare in protocollo e in archivio; se il documento esiste, deciderne l’ostensibilità (con i limiti di cui diremo sotto) o negarlo per abuso (entro i margini che diremo); se davvero non esiste in alcuna versione, dichiararlo veritieramente come “non detenuto”. Va però assolutamente evitata la formula sospensiva “potrebbe non essere più disponibile”, debole e rischiosa: invita al ricorso… (l’ex-docente, già molestatore compulsivo con centinaia di istanze e richieste, se come dice il quesito “ha ora scoperto l’istituto dell’accesso civico generalizzato”, verosimilmente avrà scoperto anche il facile ricorso al RPCT). SE SI DECIDE PER L’OSTENSIONE del Piano delle attività, i limiti da osservare sono i seguenti: - se nel documento si individuano controinteressati, occorre prima comunicare loro la richiesta in modo che entro dieci giorni possano presentare motivata opposizione (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 33/2013, procedura “parallela” a quella dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 per l’accesso documentale); questo comporta dei costi per l’Amministrazione che, a parere di chi scrive, andrebbero equiparati ai rimborsi previsti per la riproduzione fisica degli atti, poiché diversamente chiunque potrebbe “imporre” spese esose ad ogni P.A. invisa; - se il Piano delle attività contiene nominativi o dati del personale, va valutato l’oscuramento dei dati personali non necessari alla conoscibilità (art. 5-bis, comma 2, lettera a, D. Lgs. n. 33/2013). SE SI DECIDE PER IL DINIEGO del documento richiesto, l’unico motivo in grado di reggere ai ricorsi gerarchico e/o giurisdizionale è l’abuso del diritto e il carattere massivo e seriale delle richieste. È infatti stata riconosciuta legittima la negazione dell’accesso quando l’istanza si inserisce in una serie di richieste massive, plurime, ravvicinate e riconducibili a un unico centro di interesse, tali da tradursi in un carico sproporzionato e da pregiudicare il buon andamento dell’amministrazione (situazione che sembra proprio ricorrere nella vicenda che vi coinvolge). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 ha individuato come «possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche […], contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi». Tale indirizzo è stato costantemente confermato dal Giudice amministrativo (fra le più recenti: Consiglio di Stato, sez. V, n. 3159/2026; sez. III, n. 7973/2025; sez. IV, n. 7675/2025). Nel caso specifico abbiamo un unico soggetto, centinaia di istanze ravvicinate, fondate su istituti diversi, con effetto di paralisi del servizio – situazione che corrisponde con precisione al paradigma censurato dal Giudice amministrativo. Su tale base il diniego, anche di questa singola istanza, è difendibile, proprio in quanto l’istanza si colloca all’interno della serie massiva e seriale. Tuttavia il diniego, perché sia solido, deve rispettare alcune cautele decisive: - che il provvedimento sia ESPRESSO, in quanto nell’accesso civico generalizzato non esiste, a differenza dell’accesso documentale ex L. 241/10990, il silenzio-diniego; - che sia TEMPESTIVO, cioè che intervenga entro 30 giorni dall’acquisizione dell’istanza (art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 33/2013), a pena di un vizio destinato a decretarne la soccombenza al riesame del RPCT o avanti il Giudice; - soprattutto che sia AMPIAMENTE MOTIVATO, inquadrandolo – ancorché riferito alla specifica istanza di accesso al Piano delle attività – in un “arazzo” in cui si dia conto, con dati oggettivi, del numero complessivo delle richieste, della loro concentrazione temporale, della riconducibilità a un unico centro di interesse, della sproporzione del carico lavorativo complessivo e dell’eventuale intento emulativo. Siccome la motivazione è fondamentale, si segnala che un ulteriore motivo potrebbe essere “un interesse conoscitivo disallineato dalle finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato, quali sono l’informazione e la formazione dell’opinione pubblica, il controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali, la verifica dell’impiego delle risorse pubbliche e la promozione della partecipazione democratica” (così il già citato Consiglio di Stato, sezione V, 23 aprile 2026, n. 3159 - Pres. Caringella, Est. Fasano, documento di cui – sul punto - si consiglia la lettura diretta). Questo motivo può essere utilmente aggiunto alla motivazione principale del rigetto qualora dalla attuale istanza e dal complesso delle precedenti emerga con evidenza che l’interesse sotteso agli accessi sia principalmente di natura individuale e privatistica, avulso dall’afflato pubblicistico sotteso all’istituto dell’accesso civico generalizzato. In parallelo all’adozione del provvedimento di rigetto, si giudica opportuno un coinvolgimento preventivo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT, che nella scuola coincide col direttore generale dell’USR), perché è a tale soggetto che l’ex-docente può chiedere entro venti giorni il riesame del provvedimento di diniego. Poiché i precedenti del docente sono noti all’Ufficio regionale, sia in termini di carriera scolastica sia in termini di segnalazioni ed istanze seriali, un raccordo può assicurare la Dirigente rispetto alla decisione sul riesame. Se poi l’istante dovesse ricorrere al Giudice amministrativo – cosa che per altro non pare in concreto molto probabile, dati i costi - il provvedimento potrà reggere a maggior ragione a quel vaglio se, oltre alle motivazioni in esso espresse, potrà poggiare anche sull’avvallo di prima istanza da parte del RPCT. = = = Sul diverso quesito circa la PROMOZIONE DI UNA CAUSA PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO vi è da osservare che: - l’interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) è reato procedibile d’ufficio: non si propone una “causa”, ma si presenta una denuncia o un esposto alla Procura della Repubblica, che valuta l’esercizio dell’azione penale. È inoltre reato di evento, che richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità del servizio considerato nel suo complesso, non di una singola prestazione o di un disagio lavorativo; - la Corte di Cassazione (sez. VI, n. 25296/2021) ha affermato che l’esercizio legittimo del diritto di accesso, anche con plurime e insistenti richieste, non integra l’art. 340 c.p. in assenza di due elementi: la prova del nesso di causalità tra le richieste e il turbamento dell’attività dell’ufficio, e il dolo - anche eventuale - di strumentalizzare l’accesso per turbare il funzionamento del servizio. La Corte distingue espressamente il turbamento psicologico degli impiegati, che non basta, dall’oggettivo turbamento della regolarità del servizio, che invece è necessario. Ne deriva che, sui soli fatti descritti, una denuncia ex art. 340 c.p. ha bassa probabilità di tradursi nell’esercizio dell’azione penale: lo stress dell’ufficio, per quanto reale e non sostenibile, è proprio l’elemento ritenuto insufficiente dalla Suprema Corte. A tutela di POSIZIONI PERSONALI, a seconda del contenuto delle comunicazioni e PEC precedenti, potrebbero in astratto venire in rilievo fattispecie penali più centrate dell’art. 340 c.p.: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), realizzabili anche con strumenti telematici come la PEC, ove la reiterazione cagioni un perdurante e grave stato d’ansia o di timore; la calunnia (art. 368 c.p.), se gli esposti incolpano di reati persone sapute innocenti; la diffamazione (art. 595 c.p.), per comunicazioni offensive dirette a una pluralità di destinatari. La configurabilità di tali reati dipende dal contenuto concreto delle comunicazioni e va verificata caso per caso, ed inoltre l’azionabilità penale non è d’ufficio ma mediante querela individuale dei singoli offesi, ed ha come termini decadenziale tre mesi dalla conoscenza del fatto. Per quanto riguarda l’Istituto scolastico, in termini di rapporto costi-benefici, pare decisamente preferibile la via amministrativa sopra indicata per la gestione dell’istanza attualmente pendente, eventualmente da ripercorrere per prossime, prevedibili iniziative dell’ex-docente, con questi accorgimenti organizzativi: - Documentare in modo sistematico tutte le comunicazioni ricevute e i relativi riscontri, con ricevute di accettazione e consegna e un registro di date e orari, a comprova della persistenza e della reiterazione; - Gestire il flusso con dinieghi espressi e motivati per le istanze di accesso e, per le sole comunicazioni di identico contenuto, con risposte standard o cumulative; coinvolgere stabilmente l’RPCT. - Richiedere eventualmente un parere o una consulenza all’Avvocatura dello Stato sull’intera vicenda, funzione propria dell’Avvocatura nei confronti delle amministrazioni statali. In subordine, e se le predette azioni organizzative ed amministrative non esplicano un effetto deterrente, la Dirigente può: - in qualità di legale rappresentante dell’istituto, valutare un esposto circostanziato alla Procura e/o alle forze dell’ordine che ad essa devono riferire, nel quale sia descritto il quadro complessivo (volume, serialità, offensività, eventuale intento emulativo), lasciando all’autorità la qualificazione giuridica dei fatti; - sul piano personale della Dirigente, valutare di proporre querela mirata per le condotte che integrino reati specifici, ben individuati nel contenuto e nella modalità delle istanze e dei quali risulti la persona offesa, con eventuale richiesta di patrocinio dell’Avvocatura ex art. 44 del R.D. n. 1611/1933, qualora ricorra piena coincidenza tra la posizione della Dirigente medesima e quella dell'Amministrazione, secondo la procedura descritta dalla Circolare MIM n. 326/2023.
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
La sospensione del giudizio, come disciplinata dal D.M. n. 80/2007 e dalla successiva O.M. n. 92/2007, adottata dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale in coerenza con i criteri stabiliti nel PTOF presuppone due condizioni: lo studente non ha raggiunto pienamente gli obiettivi formativi in una o più discipline per essere ammesso alla classe successiva, ma tali carenze sono recuperabili, anche mediante specifici interventi di recupero individuati dal consiglio di classe stesso, nel periodo che intercorre tra la data dello scrutinio finale e quella della verifica finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi al fine dell’ammissione alla classe successiva. In questa prospettiva, a parere di chi scrive, risulta quanto meno contraddittorio con quanto previsto dal D.M. n. 80/2007 e dalla successiva O.M. n. 92/2007 che la verifica del cosiddetto ‘debito’ formativo presupponga l’assegnazione di tutti i contenuti disciplinari, mentre appare del tutto logico che la verifica sia lo strumento attraverso il quale il consiglio di classe accerta l’acquisita padronanza da parte dello studente di quei contenuti necessari per l’ammissione alla classe successiva non ancora sedimentati nel momento dello scrutinio di giugno. Del resto, pretendere o auspicare che lo studente colmi in poche settimane le lacune accumulate durante nove mesi di attività didattico-formative risulterebbe quanto meno irrealistico se non illogico. Qualora, infatti, lo studente non sia in possesso di nessuna conoscenza e per questo debba recuperare tutti i contenuti disciplinari dell’intero anno scolastico, tale condizione renderebbe più fondata la delibera di non ammissione alla classe successiva rispetto a quella di sospensione del giudizio, che presuppone, invece, la realistica fiducia che il consiglio di classe nutre sulla possibilità dello studente di recuperare effettivamente. Si ritiene che proprio il PTOF sia il documento nel quale l’istituzione scolastica debba esplicitare, oltre ai criteri per la delibera di sospensione del giudizio (ad es. il numero di discipline con votazione insufficiente e livelli di apprendimento segnalati dalle votazioni stesse), anche l’individuazione delle carenze recuperabili che non potranno riguardare tutte le conoscenze disciplinari relative alla programmazione dell’intero anno scolastico, la mancanza delle quali giustificherebbe la non ammissione dello studente alla classe successiva, ma dovranno riguardare i contenuti disciplinari fondamentali la cui padronanza da parte dello studente autorizza il consiglio di classe a deliberare l’ammissione dello studente stesso alla classe successiva.
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
Il dirigente scolastico è un membro di diritto del consiglio di istituto ma, salvo eventuali adempimenti previsti nel regolamento di istituto (es. relazione sui vari o alcuni punti all’ordine del giorno), non ha particolari attribuzioni o prerogative rispetto agli altri consiglieri. Conseguentemente, posto che in caso di impossibilità o di decisione personale di non partecipare alla riunione, può rilasciare formale delega a uno dei collaboratori istituzionali ex art. 25 , comma 5, del D. Lgs. 165/2001, qualora non partecipi alla riunione e non conferisca la delega di cui sopra, la riunione del consiglio, nella sussistenza del “quorum strutturale”, si svolge regolarmente. E, in quanto regolare, può deliberare su tutti i punti all’ordine del giorno, a meno che il consiglio, in considerazione dello specifico contributo che il dirigente può portare all’esame di uno o più argomenti , deliberi di soprassedere alle relative delibere rimandando le relative decisioni alla seduta successiva.
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
Un Istituto Scolastico Statale, può stipulare una convenzione per la fornitura di servizi di connettività non applicando il codice degli appalti, essendo sia il fornitore...
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
Una risposta approfondita è possibile solo dopo l’analisi del contratto, ma – dando per scontato che nulla si dica sul punto in qualunque atto di gara o scrittura contrattuale – il concessionario non ha diritto di trattenere il canone concessorio. Parimenti, è illegittimo lo slittamento del canone, che corrisponde di fatto ad un danno erariale per il pari importo e costituisce un possibile motivo di lamentela per altre imprese, che potrebbero sostenere che avrebbero potuto essere solvibili oppure che avrebbero partecipato all’affidamento alle condizioni modificate in corso di causa. Non ci sono soluzioni mediane: se il canone risulta dal contratto, costituisce un credito erariale che l’Istituto è tenuto ad esigere. Se il sollecito non porta risultati, occorrerà avvisare l’Avvocatura di Stato per procedere tramite decreto ingiuntivo, valutando al contempo la risoluzione del contratto per inadempimento e segnalazione all’ANAC per grave illecito professionale (anche la risoluzione dipende dal testo contrattuale, ed è per esempio prevista dallo schema di contratto del Quaderno n. 2).
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
La norma principale che stabilisce la competenza della manutenzione degli edifici scolastici in capo agli enti locali proprietari è l'articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 ("Norme per l'edilizia scolastica") che dispone al primo comma quanto segue: “In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.” Di rilevanza per le istituzioni scolastiche è anche l’articolo 39 del D.I. n. 129/2018 che si cita integralmente: “1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso. 3. Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni. 4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.” Ulteriori norme di riferimento: 1. D.Lgs. n. 81/2008, artt. 18, comma 3, e 64: dal combinato disposto di tali disposizioni si evince che, sebbene il Dirigente Scolastico rivesta la qualifica di datore di lavoro, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessari a garantire la sicurezza dei luoghi restano a carico esclusivo dell'Ente locale (Comune o Provincia/Città Metropolitana) proprietario dell'immobile. 2. D.Lgs. n. 297/1994, art. 85: la disposizione ribadisce le competenze e i relativi oneri di manutenzione posti a carico di Comuni e Province in materia di edilizia scolastica, confermando il dovere di tali enti di fornire e mantenere i locali idonei all'uso scolastico. 3. D.Lgs. n. 112/1998, art. 139: la norma disciplina il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione dallo Stato agli Enti locali, confermando e consolidando le competenze gestionali e di supporto organizzativo attribuite a Comuni e Province. In base alle norme sopra richiamate, la cura e gli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria degli alberi spettano all’ente proprietario, poiché questi ultimi — in linea con quanto dichiarato nel quesito — rientrano tra le pertinenze della scuola. Pertanto, il Libero Consorzio è tenuto a provvedere alle verifiche di stabilità e agli eventuali interventi di messa in sicurezza. Accertata tramite planimetrie e documenti la titolarità delle aree interessate, il Dirigente Scolastico deve inviare al Libero Consorzio una segnalazione formale (via PEC) dettagliata — completa di ubicazione, descrizione della problematica, documentazione fotografica e riferimenti normativi — richiedendo un sopralluogo urgente e la redazione di una relazione tecnica, sottoscritta da personale qualificato (es. agronomo o arboricoltore), che includa la valutazione di stabilità, gli interventi necessari e le relative tempistiche. In presenza di un rischio concreto e imminente, la scuola è tenuta ad adottare tempestive misure di salvaguardia (quali la limitazione o l'interdizione dell'area, la deviazione dei percorsi o la sospensione delle attività esterne), coordinandosi con il Rspp e aggiornando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per registrare i provvedimenti temporanei assunti. Al fine di dimostrare la diligenza dell’Istituto, è necessario conservare tutta la documentazione (comunicazioni, verbali tecnici, fotografie e solleciti). In caso di mancato riscontro o intervento da parte dell’ente proprietario, si consiglia di procedere con formali solleciti via PEC. Solo in casi eccezionali e di effettivo pericolo imminente è possibile valutare un intervento indifferibile da parte della scuola a tutela dell’incolumità della comunità scolastica. In conclusione, si ritiene legittimo e doveroso richiedere al Libero Consorzio le verifiche e gli interventi necessari. La procedura sopra indicata assicura la tracciabilità degli atti, la tutela della sicurezza e il corretto inquadramento delle responsabilità; al contempo, protegge l’Istituto dimostrandone la diligenza e l’adozione di tutte le misure previste a salvaguardia di alunni, personale e utenza. Si raccomanda, pertanto, di coinvolgere direttamente il proprio RSPP e di osservare le disposizioni di cui all'art. 39 del D.I. 129/2018, unitamente alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
L'utilizzo da parte di un docente dell’elaborato di un alunno minore per finalità estranee a quelle istituzionali della scuola (collaborazioni universitarie, pubblicazioni su riviste o corsi di formazione) presenta diversi profili di criticità sia sotto il profilo della tutela del diritto d’autore sia sotto il profilo della protezione dei dati personali. Partendo dal diritto d'autore si osserva quanto segue. Secondo la normativa vigente, il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche (curricolari e non) spetta all'istituzione scolastica. L’art. 36 del D.I. n. 129/2018 prevede infatti: "1. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente. 3. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto. 4. Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività. 5. All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori". Alla luce di quanto fin qui illustrato: - all'alunno è riconosciuto il diritto morale alla paternità dell'opera. Se questa viene sfruttata, deve essere riconosciuto all’alunno il diritto a vedersene riconoscere autore; - il diritto patrimoniale d’autore è invece intestato all’istituzione scolastica nei limiti precisati e non già né al singolo studente né al singolo docente che decide di sfruttare quanto prodotto dal primo. In particolare, sebbene competa all’alunno il diritto morale alla paternità dell’opera, il diritto d’autore e, con esso, il diritto allo sfruttamento economico dell’opera sono intestati all’istituzione scolastica per espresso e inderogabile disposto normativo. Ciò significa che qualsiasi forma di utilizzazione economica o sfruttamento dell'opera (come la pubblicazione in una rivista) deve essere deliberata dal consiglio d'istituto; - poiché il diritto allo sfruttamento economico è dell'istituto, il docente non può disporre "personalmente" del tema per collaborazioni esterne senza una preventiva, formale cessione da parte della scuola alla luce della citata delibera del consiglio. Oltre a detta cessione, il docente deve inoltre acquisire il consenso della famiglia dell’alunno minore in vista dell’utilizzo del tema al di fuori delle finalità istituzionali della scuola, garantendo così che la stessa eserciti il diritto morale d’autore, in vece del figlio e sia posta al contempo in condizione di tutelare il diritto alla privacy dello stesso. Il docente, in altre parole, deve fornirle un’informativa chiara e completa (finalità dell’utilizzo, soggetti destinatari, modalità di diffusione, diritto di revoca del consenso) e richiederle il consenso scritto agli specifici usi esterni indicati (collaborazione con università, pubblicazione su rivista, uso in corsi di formazione). Nel modulo di consenso deve cioè indicarsi esplicitamente: a) finalità (es. pubblicazione su rivista X; uso in corso di formazione Y; utilizzo a fini di ricerca universitaria); b) modalità (anonimizzazione, citazione o meno dell’autore, estratti interi o parziali); c) durata e limiti territoriali della diffusione; d) diritto di revoca; e) identificazione del titolare del trattamento che, nel caso di specie, è il docente medesimo. Tutto ciò si rende necessario dal momento che, sebbene il testo sia privo di riferimenti diretti, la narrazione di un "percorso personalizzato" legato alla disabilità tocca categorie particolari di dati (dati relativi alla salute). Trattandosi di un minore, il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Anche se l'immagine o il nome non compaiono, la diffusione della storia personale di un minore per fini di ricerca o formazione da parte di un privato – come è nel caso d specie il docente – richiede che la famiglia sia stata preventivamente informata sulle caratteristiche essenziali del trattamento e vi abbia espressamente consentito. Parimenti, la raccolta o l'utilizzo di informazioni personali per attività di ricerca effettuate da soggetti esterni (come un'università) è consentita solo se gli studenti (o i genitori, se minori) sono stati preventivamente informati e lasciati liberi di non aderire. Anche se il docente è parte del sistema scolastico, l'attività descritta (collaborazione personale con l'università) esula dalle finalità istituzionali ordinarie della scuola e richiede, dunque, l’adesione volontaria della famiglia. In sintesi: senza aver informato la famiglia e ottenuto il suo consenso formale nei termini sopra specificati, così come in assenza di una cessione del diritto allo sfruttamento economico del diritto d’autore da parte della scuola, l'utilizzo del tema per scopi personali del docente, estranei alle finalità istituzionali dell’istituto, è sconsigliato, in quanto violerebbe i diritti di proprietà dell'istituto e le norme sulla tutela della privacy dei minori.
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