Data di pubblicazione: 09/10/2026
In premessa si precisa che il personale a tempo determinato, considerato il suo contratto di lavoro a termine e come nel caso specifico con un numero di ore ridotto rispetto a quello ordinario, per quello che concerne i permessi per assistenza previsti dalla legge 104/92 art. 33 comma 3 ha gli stessi diritti del personale a tempo indeterminato. In merio al cumulo dei permessi è utile chiarire che per legge e in relazione alle vigenti disposizioni, la possibilità di cumulare i permessi previsti dall’art.33 co. 3 della legge 104/92 per più familiari, soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità (riconoscimento dell’art.3 co.3 della legge), non è preclusa. Nel merito, l’art. 6 del D.lgs. n. 119 del 2011 correttivo dello stesso art. 33 comma 3 della legge (permessi per assistenza al familiare), restringe la platea dei legittimati alla fruizione dei permessi. Infatti, la nuova condizione aggiunta al comma 3 dell'art. 33 della legge precisa: “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”. La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per l'assistenza nell'ambito del secondo grado di parentela o affinità (circolare FP 1/2012 al punto 4, circolare INPS 32/2011). Nel caso specifico, nel grado di parentela stabilito dal codice civile artt.74-75-78, i familiari indicati nel quesito, sono da considerare: a) la nonna in linea retta di 2^ grado c) mentre, la zia in linea collaterale di 3 grado. Per quanto chiarito in risposta al quesito ritiene che: l’interessato può fruire dei permessi per la nonna oppure può fruire dei permessi per la zia (eccezione del comma 3) ma, non può cumulare gli stessi, considerato che la zia nella platea dei soggetti avente diritto è nel terzo grado. Questo grado di parentela, per legge, è escluso dalla platea dei soggetti avente diritto nel cumulo dei benefici. Quindi, la domanda dell’interessato relativa al cumulo dei permessi nonna e zia, va rifiutata e/o modificata, a sua scelta dovrà richiedere i permessi o per la nonna o per la zia.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Come anticipato nel quesito, la nota MIM prot. n. 11814 del 06/05/2026 che detta le istruzioni operative per l'anno scolastico 2026/2027 ha stabilito che, in tutti i casi in cui si dia luogo alla individuazione di docenti per lo svolgimento delle attività alternative, “la durata del contratto dovrà essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”. La suddetta novità è stata già recepita dal “MANUALE UTENTE Ed. 3 Rev.44/25-08-2026 Gestione rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa” disponibile sulla dashboard della piattaforma SIDI, p. 265, là dove si legge che in relazione alla: “Data termine della supplenza, obbligatoria nel formato gg/mm/aaaa la funzionalità controlla che : • sia maggiore o uguale alla data inizio; • sia minore della data termine supplenza già presente; • sia minore o uguale del 30/06 dell’anno scolastico di fatto del servizio per i servizi N11, N23, N25 e N33 per personale DOC, ATA e PED; […]”. Si tenga presente che il codice SIDI N23 individua il “servizio a temporanea fino al termine delle attività didattiche attività alternative all’IRC” mentre il codice SIDI N25 il “servizio per ore aggiuntive attività alternative all’IRC”, reso dal personale docente oltre il proprio orario d’obbligo. Le due tipologie di incarico sono equiparate, all'interno del Manuale e ciò significa che per entrambe dovrebbe essere possibile inserire quale termine quello delle lezioni, termine di riferimento per le supplenze non annuali a copertura delle disponibilità esistenti all'interno della scuola. Si suggerisce di verificare che anche il gestionale di segreteria sia allineato alla novità soprariportata. Infine, si sconsiglia ovviamente la soluzione prospettata dall’assistenza SIDI dal momento che sarebbe foriera di contenziosi, il cui esito non può al momento prevedersi con certezza.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
La scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica è prevista dal Concordato del 1984 e dalle norme di esecuzione emanate con DPR n. 751/1985. L’amministrazione, ogni anno, detta istruzioni per esercitare tale facoltà, confermate – per il corrente anno scolastico – dalla nota MIM sulle iscrizioni (prot. n. 100847 del 17 dicembre 2025), secondo cui: “Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: ? attività didattiche e formative; ? attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; - libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); - non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica”. Dalle circolari ministeriali emanate nel corso degli anni (cfr. nn. 129 e 130/1986) e, in particolare dalla circolare n. 316/1987, si evince che spetta alle istituzioni scolastiche raccogliere tempestivamente le scelte formulate dalle famiglie ed organizzare le attività in base ad esse, assicurando il pieno esercizio delle diverse opzioni sopra indicate. Come sostiene la circolare ministeriale n. 316/1987 citata, “Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici. […] Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica. L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti. Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola”. La stessa circolare, con riferimento alle “modalità di utilizzazione del personale”, prosegue: “Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della "par condicio".” Dalle considerazioni che precedono si evince che: - le “attività alternative” si articolano in attività didattiche e formative; attività di studio/ricerca individuale con o senza l’assistenza del personale docente; non frequenza della scuola nelle ore di IRC; - gli alunni hanno pari diritto di scegliere tra tutte le opzioni previste; - lo studio individuale con l’assistenza del personale docente non si esaurisce in una mera vigilanza ma implica un’ “attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti”; - a detta attività deve dunque essere destinato personale docente appositamente individuato al pari di quanto avviene per le attività didattiche e formative. Per quanto attiene la valutazione, essa è tuttora regolata dal già citato articolo 2, comma 7 del D.Lgs. n. 62/2017, in base al quale “la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”. Si ritiene tuttavia che, mentre una simile valutazione possa essere operata in relazione alle attività didattiche e formative, non altrettanto possa dirsi per lo studio assistito, in cui il docente offre contributi formativi su stimolo degli studenti e in cui pertanto non si instaura una relazione di insegnamento-apprendimento. Esso non dà luogo ad attività valutativa da parte dei docenti coinvolti che, di conseguenza, non prendono parte né al consiglio di classe convocato per lo scrutinio intermedio e finale né alla commissione di esame. Infatti, l’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 62/2017 afferma che partecipano alla valutazione “I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica” relativamente ai soli alunne e alunni “che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.” Ma, come detto, l’assistenza allo studio individuale non instaura una relazione di insegnamento-apprendimento. La mancata partecipazione ai consigli di classe ex art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 62/2017 segna l’esclusione dei docenti che prestano assistenza allo studio individuale anche dalla commissione d’esame (cfr. art. 4, comma 2 del D.M. n. 741/2017: “2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.) Consta infine che, qualche anno orsono, l’allora MIUR aveva pubblicato, al link https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio_faq_5.shtml, una faq del seguente tenore: “Ecco come risponde il MIUR ad una domanda precisa. “76. Nel documento di valutazione, tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state previste due ipotesi tra di loro alternative: scelta dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. Ma ciò è riduttivo e non corrisponde alla possibilità di scelta ulteriore di cui le famiglie hanno diritto: attività di studio individuale con o senza assistenza di personale docente oppure uscita da scuola. Non è discriminante per chi si avvale delle due ultime ipotesi? La sede per esercitare il diritto di ulteriore alternativa all’insegnamento della religione cattolica (uscita da scuola e studio individuale) è quella delle iscrizioni; la sede per mettere in atto tale diritto è l’attività didattica svolta settimanalmente. In quelle due sedi e in quei momenti si realizza il pieno diritto degli alunni e il rispetto della libertà di coscienza. Il documento di valutazione non attiene a quel momento di scelta già esercitata, ma si limita a raccogliere gli esiti degli apprendimenti conseguiti relativamente alla religione cattolica o alle attività didattiche e formative alternative. Lo studio individuale e l’uscita da scuola non offrono contenuti di apprendimento valutabili; e non può quindi essere valutato quel che non c’è.” Ai consigli di classe, quando non convocati per la valutazione, partecipano invece: infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 297/1994 individua i componenti di detti organi collegiali in tutti i docenti di ogni singola classe, senza operare alcuna distinzione ulteriore. E di sicuro, se anche non instaurano una relazione di insegnamento-apprendimento, i docenti che assistono gli studenti sono assegnati a un gruppo di alunni di una determinata classe: del resto, la loro partecipazione ai consigli e alla programmazione educativo-didattica consente loro di offrire contributi agli studenti in maniera più consapevole e di collaborare così alla realizzazione di quella programmazione.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto, dalla lettura della diffida allegata al quesito inviata dall’aspirante che dichiara di essere stata lesa nel suo diritto alla stipula del contratto di supplenza, si evidenzia che non sarebbero state rispettate le procedure previste dall’art. 14 dell’O.M. 27\2026 per la convocazione dei candidati ai fini dell’assegnazione della supplenza. Infatti la norma citata prevede l’utilizzo obbligatorio della piattaforma informatica messa a disposizione dal SIDI e in caso di comunicazione multipla a più candidati l’indicazione dell’ordine di graduatoria in cui ciascuno è collocato, nonchè di tutti i dati relativi alla supplenza. In caso di errore materiale nelle convocazioni la scuola può procedere in autotutela alla rettifica della stessa, indicando puntualmente i motivi dell’errore , se trattasi di errore tecnico o materiale e nel caso di inserimento di nuovi candidati indicando la posizione degli stessi nella graduatoria pubblicata all’albo, nonché l’eventuale diritto al completamento dello spezzone orario già attribuito. In ogni caso era necessario emettere un formale provvedimento di rettifica in autotutela e non il semplice inserimento di nuovi nominativi nella convocazione, come riportato nell’atto di diffida. Il dirigente pertanto, per rispondere alla diffida e giustificare il comportamento dell’istituzione scolastica nelle convocazioni successive, deve acquisire dall ‘ufficio di segreteria una relazione puntale sui fatti ed emettere un decreto che espliciti i vari passaggi e contenga le motivazioni che hanno indotto all’inserimento di nuovi candidati , con la puntuale indicazione delle loro posizioni in graduatoria . Se la docente individuata e contrattualizzata non fosse l’avente diritto per ordine di graduatoria, in presenza di controinteressata che sia stata effettivamente lesa nel suo diritto al contratto, la scuola dovrebbe procedere all’annullamento del contratto del supplente erroneamente individuato, con decreto motivato (annullamento dell'individuazione e successivo annullamento del contratto). In tal caso, il supplente erroneamente nominato ha diritto alla retribuzione e al riconoscimento del servizio reso per errore imputabile non a se stesso ma all’amministrazione . Tale soluzione rappresenta il male minore per ristabilire il diritto alla nomina e il provvedimento in autotutela è corretto quando quello iniziale sia viziato per illegittimità. Tale decisione non esclude un contenzioso da parte del docente cui è annullato il contratto, ma l’interesse pubblico alla regolarizzazione della procedura di nomina può indebolire l’eventuale ricorso. Per quanto riguarda l’accesso agli atti, ai sensi della disciplina sul diritto di accesso (legge n. 241/1990) e del DPR n. 184/2006, sono da considerare controinteressati quei soggetti che, dall’ostensione dei documenti richiesti, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. In sostanza, nel caso concreto, la docente assunta (la “sig.ra Giallo”), ed altri che sono eventualmente in posizione più favorevole rispetto a chi fa l'istanza di accesso. La scuola, prima di rilasciare copia integrale, dovrà valutare i dati sensibili o non pertinenti e oscurare quelli non necessari. Noi, spesso, suggeriamo di non aggravare troppo il procedimento, con notifiche ai controinteressati che sono stanzialmente inutili rispetto al "peso" dei dati richiesti e al numero dei controinteressati. In sostanza, se una persona sta dietro in graduatoria ma ritiene di essere stata scavalcata illegittimamente, fermo restando il discorso della selezione dei dati strettamente necessari, ha comunque il diritto di visionare gli atti di chi la precede. La giurisprudenza sul punto ricorda che l’accesso strumentale al diritto di difesa prevale sui dati comuni del terzo quando è indispensabile .
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto la docente titolare ha diritto alle 5 ore di allattamento come previsto dall’art. 39 del DLGS 151/2001 e se presta servizio su 5 giorni, il diritto è a 5 ore settimanali di riposo, una al giorno. La regola generale prevista dal CCNL di comparto sull’applicazione del contratto part time e anche dalle norme per il completamento di orario dei supplenti è di garantire l’unicità dell’insegnamento nelle classi, per evitare che nella stessa classe si alternino contemporaneamente due insegnanti per la stessa materia. Quindi, per evitare la frammentazione, la riduzione va attuata esonerando intere classi. Quando l’esonero per intere classi supera il numero teorico di ore di riposo (ad es. si arriva a 6 o 7 ore), ciò è ammissibile e va considerato prassi corretta: il supplente va infatti nominato per le ore intere delle classi assegnate, non per quote orarie giornaliere frazionate nella stessa classe. - Come soluzione operativa ordinaria, al fine di evitare di frazionare l’insegnamento nello stesso gruppo/classe, il Dirigente scolastico: 1) individua una o più classi da esonerare che sommino ad almeno 5 ore settimanali; 2) attribuisce alla titolare, se necessario, ore “a disposizione” (o un’ora residua) per ricondurre l’orario a blocchi indivisi; 3) nomina il supplente per le ore effettive e intere delle classi esonerate. Applicazione ai casi specifici - Docente A (18 ore: 3,4,4,4,3): non esiste una combinazione che dia esattamente 5 ore senza frazionare le classi. Soluzioni pratiche possibili: esonerare due classi da 3 ore (tot. 6 ore) oppure una classe da 4 ore e una da 3 ore (tot. 7 ore). In entrambi i casi il supplente sarà nominato per 6 o 7 ore (a seconda della scelta), mentre alla titolare potrà essere riconosciuta, se utile per l’equilibrio dell’orario, un’ora “a disposizione”. - Docente B (19 ore: 3,3,3,3,3,4): analogamente, per raggiungere almeno 5 ore si può esonerare ad esempio due classi da 3 ore (tot. 6) oppure la classe da 4 ore più una da 3 (tot. 7). Il supplente va nominato per l’intero monte ore delle classi esonerate. - Il contratto di supplenza deve indicare espressamente: motivo (allattamento ai sensi art. 39 D.Lgs. 151/2001), le classi/discipline oggetto della supplenza, il monte ore settimanale (corrispondente alle ore intere delle classi assunte), il periodo e la decorrenza, l’orario settimanale e la retribuzione corrispondente. - Le ore di riposo riconosciute alla titolare vanno computate come ore lavorative ai fini della retribuzione e della contribuzione (comma 2 art. 39). Pertanto il trattamento economico del supplente deve essere calcolato sulle ore effettivamente conferite in contratto. - È prassi corretta che il supplente sia nominato per l’intero blocco orario delle classi esonerate: ciò non costituisce danno erariale se la scelta è motivata con il criterio di evitare il frazionamento dei blocchi orario delle cattedre.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Gentile utente, ai sensi della disciplina sul congedo parentale, il lavoratore può richiedere periodi di astensione frazionati: se la domanda indica con chiarezza i giovedì da occupare, l’assenza si considera predeterminata e programmata. - Le norme in materia di supplenze per il personale della scuola di cui alla circolare ministeriale n. 11814/2026 prevedono che, quando il titolare si assenta in modo continuativo rispetto all’orario che svolge nella singola scuola, il dirigente può mantenere in servizio un unico supplente per le ore/giorni interessati per l’intero periodo indicato nella domanda. Il supplente in tal caso sarebbe nominato in sostituzione per uno spezzone di ore rispetto all’orario di lavoro del titolare e si garantirebbe la continuità del servizio, evitando di nominare un sostituto per ogni giorno di assenza, senza peraltro poter garantire al proroga dello stesso. E' importante che nel contratto del supplente si indichino le date iniziali e finali della supplenza e il numero di ore di sostituzione.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
In merito alla procedura da adottare in caso di trasformazione del semiesonero in esonero totale della docente titolare a decorrere dal 01/01/2027, non è corretto conferire una nuova supplenza sull'intera cattedra di 18 ore. Infatti, l’art. 14, comma 11 dell’O.M. n. 27/2026 stabilisce che, ove a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro senza soluzione di continuità — anche a seguito di prolungamento del medesimo o mutamento del titolo giuridico dell'assenza —, la supplenza temporanea è prorogata nei confronti del medesimo supplente già in servizio al fine di garantire la continuità didattica (“Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”) Ciò significa che il supplente attualmente in servizio ha diritto alla proroga del contratto a tempo determinato per le 9 ore, a decorrere dal 1° gennaio 2027. Per quanto riguarda le 9 ore residue, invece, trattandosi di una disponibilità oraria che si verifica a decorrere dal 1° gennaio 2027 – quindi dopo la data limite del 31 dicembre – troverà applicazione l’art. 2, comma 6, lettera c) dell’O.M. n. 27/2026, con individuazione del supplente da parte del dirigente scolastico attingendo alla graduatoria di istituto. Dette ore saranno assegnate nel rispetto del comma 19 dell’art. 14 citato, secondo cui: “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero, attraverso le procedure di cui all’articolo 12 o al presente articolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, tramite altre supplenze a orario non intero, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria delle relative prestazioni di servizio.” Alla luce di tale disposizione, le restanti 9 ore potranno essere assegnate per completamento al supplente già in servizio solo compatibilmente alla sua posizione in graduatoria. In altri termini, il diritto al completamento del personale interno non è motivo sufficiente per evitare una convocazione dalla graduatoria di istituto.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
L'indicazione che esclude dal novero dei docenti incaricati delle attività alternative coloro che prestano già servizio nella classe degli alunni interessati è stata recentemente riaffermata. Non si tratta di un mero criterio di opportunità derogabile, ma di un vincolo esplicitamente recepito e confermato dalle indicazioni ministeriali più recenti. La Nota MIM prot. n. 11814 del 06/05/2026, al punto 3.7, stabilisce espressamente, circa l’attribuzione delle ore di attività alternativa, che “in tutti i casi sopra prospettati, l’incarico dovrà essere assegnato ai docenti che non prestino già servizio sulla classe”. Tale prescrizione conferma la ratio originaria enunciata nella C.M. n. 316/1987, volta ad assicurare per tutti gli studenti, avvalentisi e non avvalentisi, il rispetto del principio della par condicio. Dunque, un docente di ruolo così come a tempo determinato non può svolgere l'attività alternativa per gli alunni della propria classe, neppure per completare l'orario di cattedra o come ore eccedenti l’orario d’obbligo. Qualora all'interno dell'istituzione scolastica non vi sia un numero sufficiente di docenti disponibili per dette attività, l’istituzione scolastica non può derogare al vincolo assegnando le ore a un docente della classe. Essa sarà invece tenuta a seguire la sequenza operativa prevista dalla Nota MIM prot. n. 11814/2026, secondo cui, in caso di totale indisponibilità di personale interno idoneo, occorre ricorrere alla stipula di un contratto a tempo determinato con personale appositamente assunto tramite scorrimento delle graduatorie di istituto.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Gentile utente, le supplenze stipulate tramite la procedura di interpello, che si applica in casi di esaurimento delle GPS e graduatorie di istituto, sono soggette agli stessi vincoli e sanzioni previsti per le supplenze dalle suddette graduatorie. Tale indicazione è contenuta nell’art. 14 comma 22 dell’O.M. 27\2026 e nella circolare annuale sulle supplenze.11814\2026 . I vincoli e le sanzioni relativi alla mancata prosecuzione del rapporto di lavoro sono disciplinati dall’art 15 dell’O.M. 27\2026 che per le supplenze temporanee stipulate da graduatorie di istituto di cui all’art. 2 comma 6 lettera c) prevede che: “b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 3. Il personale in servizio su una supplenza di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. In base alle suddette norme, nel caso sottoposto la docente può lasciare una supplenza breve da interpello di cui all’art. 2 comma 6 lettera c) per accettare altra supplenza da interpello diversa dalla prima perchè di durata fino al 30/06 e quindi della tipologia di supplenze di cui all’art. 2 comma 6 lettera b), come previsto dall’eccezione posta nell’art. 15 sopra citato.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Gentile utente, se nella convocazione dei collaboratori scolastici vi è stato un errore materiale, omettendo di convocare due aspiranti alla supplenza con punteggio superiore, la scuola deve rettificare l’errore in autotutela, a seguito di reclamo formale del candidato che aveva diritto alla nomina. Prima di tutto si deve fornire immediata e formale risposta all’istanza ai sensi della Legge 241/90 entro il termine previsto, acquisendo e fornendo copia della documentazione richiesta (convocazioni, verbali, log mail, screen del gestionale, elenco disponibilità ecc.).La comunicazione deve avvenire preferibilmente via PEC. Si deve procedere poi con un’ istruttoria interna documentale, acquisendo e conservando tutta la documentazione probatoria (posta in arrivo, log del gestionale, eventuali ricevute di lettura, estratti di posta elettronica certificata, attestazioni del gestore del software). E’ opportuno preparare una relazione istruttoria che ricostruisca fatti, tempi e responsabilità (in particolare la mancata visibilità della mail/disponibilità e la causa dell’errore, se tecnica o materiale), anche in vista di un potenziale contenzioso da parte dei contro interessati.. Se dall’istruttoria emerge che l’avente diritto è stato omesso per un errore gestionale/omissione materiale o per una falla del sistema e che la procedura di convocazione non ha rispettato le regole di priorità delle graduatorie, l’atto di individuazione risulta viziato e può essere annullato in autotutela dall’amministrazione. La scuola deve emettere in autotutela un decreto di annullamento dell’individuazione irregolare che deve contenere : a) i riferimenti del procedimento (prot. convoca zione, posti messi a selezione, graduatoria d’istituto coinvolta); b) la ricostruzione fattuale (omissione, date, documenti prodotti dall’istruttoria); c) la qualificazione giuridica dell’errore (errore materiale/omissione procedurale che ha inciso sulla regolare individuazione dell’avente diritto); d) l’indicazione degli artt. 9 e 10 del D.M. 89\2024 che disciplinano le convocazioni del personale ata da graduatoria di istituto per l’attribuzione delle supplenze ed in particolare il riferimento all’ordine delle posizioni in graduatoria per l’individuazione dell’avente diritto; e) il dispositivo con la declaratoria di annullamento dell’individuazione e le misure conseguenti (ad esempio: proposizione di nuova individuazione a favore dell’avente diritto; eventuale modifica/risoluzione dei contratti già sottoscritti); f) indicazione degli atti e degli uffici cui dare comunicazione (interessati, altro istituto coinvolto). - Il decreto va motivato con la documentazione allegata e notificato mediante PEC agli interessati e all’altra istituzione scolastica. - Se l’annullamento è adottato per vizio che rende illegittima l’individuazione, l’Amministrazione procederà alla risoluzione/variazione dei contratti dei collaboratori attualmente in servizio e sostituirà la nomina con l’avente diritto. La risoluzione dovrà essere formale e motivata (atto che dichiari la illegittimità della precedente individuazione e disponga la risoluzione/reintegrazione dei rapporti nella misura necessaria). - Gli aventi causa che hanno prestato servizio percepiranno le retribuzioni spettanti per i giorni effettivamente lavorati; l’atto dovrà disciplinare gli effetti economici e contributivi (liquidazione spettanze sino alla cessazione del rapporto). - Se i contratti in essere sono stati regolarmente sottoscritti da persone che hanno preso servizio in buona fede, la loro risoluzione per sopravvenuta illegittimità dell’individuazione è ammissibile ma potrà dar luogo a contestazioni/ricorsi: l’atto amministrativo dovrà fornire motivazione stringente e documentale. Se l’ aspirante che ha fatto reclamo è già titolare di un contratto in altro istituto fino al 30/06/2027, l’accettazione dell’incarico nella vostra scuola richiede che l’interessato risolva il rapporto in essere o che proceda secondo le regole sulle incompatibilità. L’Amministrazione deve verificare la disponibilità effettiva dell’interessato ad assumere l’incarico sostitutivo; se l’interessato non può o non vuole recedere dal rapporto già in essere, la scuola potrà procedere alla nomina del successivo avente diritto nella graduatoria. Un errore amministrativo che ha impedito l’accettazione di una proposta non può essere fatto gravare sull’interessato: perciò la scuola, adottando l’annullamento e proponendo l’assunzione all’avente diritto, deve tenere conto dei vincoli del contratto dell’interessato e favorire soluzioni che rispettino i diritti di tutte le parti (es. modifica dei termini, se possibile; offerta alternativa; o nomina del successivo avente diritto qualora l’interessato non sia liberabile). Si procederà poi a trasmettere copia del decreto di annullamento e della nuova individuazione all’altra istituzione scolastica interessata. Risposte ai quesiti specifici: - Serve un decreto di annullamento in autotutela? Sì: quando l’istruttoria dimostra che l’individuazione è viziata per omissione o errore materiale che ha inciso sulla posizione dell’avente diritto, l’amministrazione può adottare un decreto motivato di annullamento in autotutela. - Esiste un “modello guida”? Non esiste un modello unico pubblicato obbligatorio; il decreto deve tuttavia contenere la motivazione, i riferimenti al procedimento e il dispositivo come sopra indicato . Di seguito un contenuto minimo da inserire nel decreto: intestazione e protocollo, oggetto, ricostruzione fattuale, motivi dell’annullamento, norma richiamata (potere di autotutela), dispositivo (annullamento e misure conseguenti), indicazione di comunicazioni e termini, firme e allegati.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
La nota MIM prot. n. 11814 del 6 maggio 2026 affronta la questione delle ore di programmazione della scuola primaria nel paragrafo 3.5, con specifico riferimento ai “posti comuni, di sostegno e di educazione motoria”. La dizione ampia sembra escludere dalle indicazioni ivi contenute solo i docenti di IRC a cui infatti le RTS ritengono tuttora applicabile la C.M. n. 336/1996. Ciò significa che le ore di programmazione dei docenti a tempo determinato che erogano le attività alternative vanno calcolate in proporzione alle ore di insegnamento frontale assegnate, applicando le seguenti regole: • 1 ora di programmazione settimanale per contratti con orario di insegnamento frontale fino a 11 ore; • 2 ore di programmazione settimanale per contratti con orario di insegnamento frontale da 12 fino a 22 ore. Nel caso di più contratti, non è possibile eccedere il limite massimo complessivo di 2 ore di programmazione settimanale. La Nota MIM prot. n. 11814/2026 specifica poi i due momenti operativi separati per la gestione amministrativa: 1. acquisizione a sistema (INS/SIDI). La registrazione delle disponibilità orarie a sistema informativo avviene inserendo unicamente le sole ore curriculari di insegnamento, escludendo la programmazione; 2. stipula del contratto. Una volta individuate le ore di insegnamento, il contratto a tempo determinato viene stipulato aggiungendo formalmente l'ora o le due ore di programmazione spettanti. Non deve trarre in inganno la terminologia utilizzata – “ore curricolari” – dal momento che la fonte di riferimento deve essere pur sempre rinvenuta nell’art. 43, comma 5 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui le ore di programmazione si sommano alle “22 ore settimanali di insegnamento”.
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Data di pubblicazione: 08/10/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto sia lo spezzone orario di 10 ore che il posto orario 10 +10 sono ore di organico di diritto che devono essere coperte con supplenze fino al termine delle attività didattiche, con lo scorrimento delle GPS. In caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, la copertura avviene con lo scorrimento in surroga delle graduatorie di istituto, ma la natura del posto non cambia. L’art. 12 comma 12 dell’O.M. 27/2026 disciplina il completamento di orario per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche da GPS indicando che: “12. L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo, senza frazionare le relative disponibilità, anche in caso di utilizzo delle graduatorie di istituto a seguito dell’esaurimento delle GPS.” Pertanto il completamento di orario , a differenza di quanto previsto per le supplenze brevi e temporanee dal successivo art. 14, può essere attribuito soltanto utilizzando altri spezzoni orario e non frazionando cattedre intere, esterne o posti orario. I posti orario infatti , sono stati introdotti dalla stessa ordinanza dall’art. 2 comma 3 per aggregare tutte le disponibilità orarie residue in organico e che non costituiscono posto intero o cattedra, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria, nei limiti dell’orario contrattualmente previsto per il corrispondente grado di scuola, al fine di ridurre il numero dei contratti su spezzone e incrementare l’entità oraria delle supplenze. Nel caso sottoposto la docente di suola primaria non può completare lo spezzone frazionando il posto orario 10+10.
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Data di pubblicazione: 08/10/2026
Un assistente amministrativo in prova restituisce il ruolo dopo il mancato superamento nel mese di luglio 2025 e rientra il primo settembre dell’anno scolastico...
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Data di pubblicazione: 08/10/2026
Il quesito non precisa se si tratti di docente con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nel primo caso (docente a tempo indeterminato), la domanda di trasformazione del contratto a tempo parziale va presentata annualmente entro il termine del 15 marzo. Il termine originariamente previsto del 30 giugno dall'O.M. n. 446/1997, infatti, è stato modificato in quello del 15 marzo dall'art. 7 dell'O.M. n. 55/1998 e, ai sensi del comma 3 di tale articolo, detto termine deve essere rispettato da "tutto il personale che, a qualsiasi titolo, richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro". Il termine vale, pertanto, anche nel caso in cui il dipendente si limiti a una variazione oraria del proprio rapporto di lavoro; la domanda va poi trasmessa al competente USP per l'approvazione e la trasformazione avrà effetto dal 1° settembre successivo. Se il docente fosse invece in servizio a tempo determinato, la scuola dovrebbe in tal caso attenersi alle disposizioni del proprio USP, in merito alla gestione delle richieste di tempo parziale da parte di tale personale. Qualora l'USP non abbia emanato apposite disposizioni, si consiglia di chiedere a tale ufficio apposite informazioni. Il dirigente, comunque, dovrebbe previamente valutare l'impatto che tale trasformazione avrebbe sull'anno scolastico già iniziato, con particolare riferimento all'andamento didattico e alla tutela degli studenti. Si ricorda, infatti, che la trasformazione del rapporto di lavoro non è un diritto ma va valutata dall'amministrazione, che può negarla ove ciò possa arrecare un pregiudizio alla funzionalità della scuola. In ogni caso, è necessario che il dirigente verifichi anche la compatibilità dell'orario di servizio richiesto con l'orario di insegnamento, al fine di rispettare il divieto di scindere l'insegnamento di una stessa disciplina nella medesima classe. Dal testo del quesito, appare che l'orario di insegnamento del docente sia di 2 ore per ogni classe; ciò comporta che non sia possibile autorizzare un tempo parziale di 9 ore su 18, perché ciò determinerebbe proprio la scissione dell'insegnamento in una delle classi, eventualità non ammessa. Il docente, pertanto, potrà chiedere di effettuare 10 ore oppure 8 ore settimanali, ma non 9 ore. Se il fine del docente è quello di non superare il 50% della prestazione richiesta ai dipendenti a tempo pieno, al fine di poter svolgere altre attività altrimenti incompatibili, il docente dovrà allora necessariamente richiedere un tempo parziale di 8 ore su 18. In conclusione, se l'orario settimanale in ogni classe è di due ore, il dirigente non potrà accogliere la trasformazione del rapporto di lavoro a 9 ore settimanali. Se il docente richiedesse 8 ore settimanali, l'istanza potrebbe invece essere accolta, con le modalità e nei termini sopra descritti.
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Data di pubblicazione: 08/10/2026
Sono dirigente scolastica di un istituto comprensivo e mi trovo in una situazione di rimbalzo delle responsabilità tra ASL ed Ente comunale rispetto alla figura...
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Data di pubblicazione: 08/10/2026
Come già rilevato in nostre precedenti risposte in argomento, per evitare una commistione dei requisiti e quindi un cd "bando misto" ( cioè che presenta elementi sia di una selezione di esperti esterni persone fisiche che di contratti di appalto), la scuola che vuole affidare un contratto ad un esterno, nel redigere l'avviso di selezione, deve precisare che trattasi di procedura rivolta solo esclusivamente a persone fisiche per l'affidamento dell'incarico (con contratto di lavoro autonomo) e quindi disciplinata dalla previsione dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 con la conseguenza che i requisiti ed il relativo punteggio si devono riferire alle singole candidature delle persone fisiche. Pertanto, ai fini delle domande poste nel quesito occorre verificare la previsione contenuta nell'avviso di selezione. E per l'appunto nel caso di specie si è trattato di un bando ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, del Decreto n. 165 del 2001. Nelle premesse del bando si legge “ACCERTATO che per la realizzazione del progetto ENGLISH IN ACTION si rende necessario procedere alla individuazione di un esperto madrelingua di lingua inglese, con cui stipulare un contratto di prestazione d'opera esperto madrelingua inglese in forma individuale” Ed ancora “ L’esperto selezionato stipulerà con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Chiavari II un contratto da prestatore d’opera”. Pertanto, alla luce del bando, non è possibile la partecipazione a persone giuridiche ( che avrebbe comportato poi l’affidamento di un contratto di appalto). La società ha dichiarato di avere al suo interno risorse umane madrelingua, individuando tre esperti di cui ha inviato i curricula, ma designandone uno in particolare, ed inviando la modulistica compilata sia dal legale rappresentante che dagli esperti. Ebbene, anche a voler considerare direttamente le candidature dei singoli esperti, il contratto poi dovrebbe essere fatto necessariamente con questi nel senso che la società non può essere considerata quale eventuale destinatario dell’incarico. In tal senso si riporta anche la seguente FAQ dell'AdG in tema di PON. "Sono stati selezionati dei professionisti i quali appartengono ad associazioni. È possibile intestare le fatture alle associazioni anziché agli esperti? No. Nel caso in cui l’individuazione dell’esperto sia stata fatta attraverso una procedura di reclutamento di personale, rivolta esclusivamente a persone fisiche, allora l’Istituzione Scolastica dovrà stipulare il contratto con l’esperto selezionato. Non rileva pertanto il rapporto che l’esperto ha con l’associazione con la quale, appunto, non si instaura alcun rapporto di natura giuridica. Diverso è il caso in cui la procedura per il reclutamento di personale sia rivolta solo a persone giuridiche. In tal caso le persone giuridiche, in quanto operatori economici, vanno selezionate adottando le regole generali previste dal codice dei contratti e dal D.M n. 44 del 2001 (ora 129/2018 ndr). Quindi il contratto che si andrà a stipulare sarà con l’associazione e non con l’esperto, in quanto il rapporto giuridico, a prescindere dal fatto che il servizio venga prestato da una persona fisica, deve instaurarsi esclusivamente con la persona giuridica aggiudicataria del servizio, attraverso la sottoscrizione di un contratto secondo le disposizioni dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti. Si rammenta però che l’associazione in questi casi indicherà in fattura il nominativo dell’esperto fornito che ha prestato il servizio, le ore effettuate ed il costo orario".
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Data di pubblicazione: 07/10/2026
Il quesito richiede, in via preliminare, alcuni chiarimenti in ordine alla natura delle garanzie assicurative attivate e alla posizione del soggetto che, sin dal 2015, ha formulato richieste nell’interesse dell’alunna. In primo luogo, non risulta chiara la qualifica del soggetto indicato come “perito”, che non sembrerebbe essere un avvocato e che dichiara di agire per conto dei genitori dell’infortunata. Occorrerebbe pertanto verificare in forza di quale incarico egli abbia formulato le richieste succedutesi nel tempo. La questione assume particolare rilievo per le comunicazioni successive al raggiungimento della maggiore età dell’interessata, avvenuto nel 2025: da tale momento i genitori non sono più suoi rappresentanti legali e, pertanto, chi intenda formulare richieste per conto della danneggiata deve essere munito di un titolo che lo legittimi ad agire in suo nome. Occorre, inoltre, distinguere nettamente la garanzia infortuni dalla garanzia per responsabilità civile, che hanno natura, presupposti e disciplina differenti. La polizza infortuni attribuisce, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto, un diritto all’indennizzo in conseguenza dell'evento assicurato, indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità della scuola. Diversamente, la garanzia RC è destinata a tenere indenne l'Amministrazione delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla propria eventuale responsabilità verso il terzo danneggiato. Non è pertanto possibile valutare unitariamente le richieste che il perito dichiara di formulare, indistintamente, “in ambito RC e infortuni”. Sarebbe quindi necessario acquisire e verificare le polizze vigenti al momento del fatto, con le relative condizioni contrattuali, nonché ricostruire separatamente la gestione dei due eventuali sinistri. Quanto alla responsabilità civile, devono essere tenuti distinti il diritto della danneggiata al risarcimento nei confronti dell'Amministrazione e il diritto dell'Amministrazione assicurata alla garanzia nei confronti dell'assicuratore. Il primo è soggetto alle ordinarie regole sulla prescrizione del diritto al risarcimento. In particolare, ove sia fatta valere la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno subito dall'alunna durante il tempo nel quale era affidata alla vigilanza della scuola, trova applicazione, in linea generale, la prescrizione ordinaria decennale; ove la pretesa venga invece fatta valere esclusivamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, opera il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. Occorre naturalmente tenere conto, nella concreta ricostruzione della vicenda, degli eventuali atti interruttivi intervenuti. Sotto quest'ultimo profilo, la PEC del 2024 non può ritenersi priva di effetti per il solo fatto che, a causa di un disguido interno, non sia stata letta, protocollata o tempestivamente inoltrata. Se il messaggio è stato regolarmente consegnato all'indirizzo PEC dell'Amministrazione, la circostanza che esso non sia stato successivamente preso in carico dagli uffici non ne elimina la ricezione. Ai fini dell'effetto interruttivo rileva, infatti, che la richiesta scritta idonea a costituire in mora il debitore sia pervenuta nella sua sfera di conoscibilità, secondo i principi degli artt. 1335 e 2943, quarto comma, c.c. La successiva protocollazione costituisce quindi una regolarizzazione amministrativa interna e non il momento dal quale la comunicazione deve considerarsi ricevuta. Resta, tuttavia, da verificare se le singole comunicazioni siano state formulate da soggetto legittimato ad agire per conto della danneggiata. Per quelle anteriori al raggiungimento della maggiore età assume rilievo l'incarico conferito dai genitori, all'epoca esercenti la responsabilità genitoriale; per le comunicazioni successive al 2025 occorre invece verificare l'esistenza di un incarico proveniente direttamente dall'interessata. Non appare sufficiente, dopo il raggiungimento della maggiore età, il mero riferimento a un precedente incarico conferito dai genitori. Diversa è la prescrizione relativa al rapporto tra la scuola assicurata e la compagnia di assicurazione della responsabilità civile. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni; nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre, specificamente, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La stessa disposizione stabilisce, tuttavia, che la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. Ne consegue che, ai fini della posizione della scuola, assume rilievo centrale la ricostruzione di quanto avvenuto nel 2015. Occorre accertare, in particolare, la data della prima richiesta risarcitoria formulata nell'interesse dell'alunna e verificare se e quando tale richiesta sia stata comunicata dalla scuola all'assicuratore, direttamente o attraverso il soggetto eventualmente abilitato a riceverla per conto della compagnia. Se la richiesta del terzo è stata tempestivamente comunicata all'assicuratore, il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato alla garanzia è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 2952, quarto comma, c.c. nei termini stabiliti dalla disposizione. La mera circostanza che la compagnia abbia successivamente classificato unilateralmente il sinistro come chiuso “senza seguito” non è, di per sé, idonea a modificare il regime legale della prescrizione. È quindi opportuno chiedere formalmente all'assicuratore di ricostruire la pratica, precisando: la data di apertura del sinistro; la garanzia sulla cui base esso fu aperto; le richieste risarcitorie ricevute o trasmesse; le ragioni della chiusura “senza seguito”; l'eventuale liquidazione o diniego dell'indennizzo; nonché la posizione attuale della compagnia rispetto alla richiesta della danneggiata. Alla richiesta dovranno essere nuovamente allegate, per completezza, tutte le comunicazioni disponibili, compresa la PEC del 2024, dando conto del ritardato inoltro. Diversamente deve essere valutata la polizza infortuni. Non può affermarsi, sulla base dei soli elementi forniti, che le lettere indirizzate esclusivamente alla scuola abbiano automaticamente interrotto anche la prescrizione nei confronti dell'assicuratore. In linea generale, l'atto interruttivo deve essere rivolto al soggetto nei cui confronti il diritto viene fatto valere; occorre dunque verificare se, in base alla polizza, la scuola fosse soltanto contraente ovvero fosse anche abilitata a ricevere, per conto dell'assicuratore, le richieste degli assicurati o beneficiari. Per la stessa ragione non è possibile affermare, allo stato, una responsabilità della scuola per il mancato inoltro della PEC del 2024 in relazione alla garanzia infortuni. Una simile valutazione presuppone di stabilire, sulla base del contratto, quali obblighi di trasmissione gravassero sulla scuola, se nel 2024 il diritto all'indennizzo fosse ancora esistente e non prescritto e se l'omesso tempestivo inoltro abbia effettivamente determinato la perdita di un diritto che, altrimenti, sarebbe stato esercitabile. Alla luce di quanto precede, appare opportuno che l'istituto: 1. acquisisca le condizioni integrali delle polizze RC e infortuni vigenti alla data dell'evento; 2. ricostruisca cronologicamente, e separatamente per le due garanzie, tutte le comunicazioni intercorse dal 2015 ad oggi; 3. chieda formalmente alla compagnia assicuratrice e, se del caso, al broker o gestore del sinistro di precisare lo stato e l'esito di entrambe le pratiche, nonché le ragioni della chiusura senza seguito; 4. trasmetta nuovamente la documentazione, compresa la PEC ricevuta nel 2024, facendo espressamente salva ogni ragione e diritto dell'Amministrazione; 5. chieda al soggetto che si qualifica come perito, considerato che l'interessata è ormai maggiorenne, di documentare il titolo in forza del quale dichiara di agire per suo conto e di precisare distintamente le pretese formulate a titolo di indennizzo da polizza infortuni e quelle formulate a titolo di risarcimento del danno da responsabilità civile, indicandone altresì l'ammontare e i relativi elementi giustificativi. Quest'ultima richiesta può essere formulata senza riconoscere la fondatezza della pretesa. Sarà opportuno precisare espressamente che la richiesta di documentazione e chiarimenti è effettuata esclusivamente ai fini dell'istruttoria della pratica, senza riconoscimento, neppure implicito, dell'esistenza, fondatezza, attualità o misura di alcun diritto e con espressa riserva di ogni eccezione, anche in ordine alla prescrizione. Ciò consente di evitare che una interlocuzione meramente istruttoria possa essere equivocata come riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c. In conclusione, allo stato non appare possibile stabilire se e quali pretese siano tuttora esercitabili senza avere previamente ricostruito la posizione relativa alle due distinte coperture assicurative.
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Data di pubblicazione: 07/10/2026
Gentile Utente In premessa alcune precisazioni, per poter richiedere e accettare la domanda per usufruire dei permessi per la zia. L’ art. 33, comma 3 della legge 104/92, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Per l’appunto il nipote (zia) ai sensi dell’art. 75 del C.C. in linea collaterale è di terzo grado quindi, il diritto ai tre giorni di permesso rientra nelle eccezioni di cui sopra e, solo a condizione di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto ( della persona da assistere), ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età La Funzione Pubblica nella circolare 13/2010 (stesse indicazioni da parte dell’INPS per il settore privato) a prescindere dall’età anagrafica over sessantacinque, ha definito come devono essere dimostrate le relative condizioni. L’espressione “mancanti”, è intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. Mentre, nel merito della definizione di “patologie invalidanti”, nella documentazione sanitaria che deve essere allegata alla domanda, invece, devono essere prese in considerazione le sole patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 . L' interpello Ministero del Lavoro n. 19 del 26 giugno 2014 ha chiarito che il parente o affine entro il terzo grado può fruire dei permessi anche qualora le condizioni sopra descritte si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma (genitori o il coniuge della persona da assistere) in quanto, il legislatore utilizza la congiunzione disgiunta. Per fruire dei citati permessi non è prevista la stessa residenza. Sulla questione la Funzione Pubblica nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati). In tale ottica si menziona l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481: ”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza” Al riguardo, l’abolizione del Referente Unico all’assistenza, ovvero che più familiari avente diritto possono usufruire dei 3 giorni al mese massimo previsto cumulativamente, in futuro, potrebbe se del caso prendere in considerazione gli stessi figli se lavoratori dipendente Conclusivamente, in risposta al quesito e, per quanto evidenziato, va considerata l’età del coniuge ultrasessantacinquenne che va ad integrare il requisito principale per l’eccezione. Mentre, il fatto che, nella situazione di specie, esistono figli di cui uno lavoratore dipendente presso una ditta privata e due lavoratrici autonome che potrebbero occuparsi della signora che non si trova nello stato di " abbandono,” secondo le recenti interpretazioni giurisprudenziali, a nostro parere come altre analoghe risposte è ininfluente. Ad ogni modo il dato letterale della norma che abbiamo sopra richiamato è chiaro e va ribadito che gli stessi figli non devono e non sono tenuti a presentare nessuna dichiarazione. Quindi, in risposta al quesito e, per quanto evidenziato, a nostro parere la domanda con allegata una puntuale dichiarazione soggettiva e oggettiva presentata ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445 del 2000 e sottoscritta dall’interessato, non può essere rifiutata.
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Data di pubblicazione: 07/10/2026
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici (ivi compreso il personale ATA) la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3. Lo stesso articolo prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità e conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Ricordiamo che già la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto. Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. Pertanto i requisiti per autorizzare un incarico sono: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego; - la necessità che l’attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio. Ciò premesso, nel caso di specie si suggerisce al DS di chiedere alla docente ulteriori specifiche su come verrà svolta l’attività e nel caso di allegare il contratto che regola detta attività al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di cui sopra. Va da sé che se, all’esito della suddetta istruttoria, si appurasse che la docente è titolare di partita iva con codice ateco che prevede esercizio di attività commerciale, si tratterebbe di attività assolutamente incompatibile ai sensi dell’art. 60 del DPR 3/1957 ( richiamato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). Nel caso in cui la docente stesse svolgendo tale attività in assenza della preventiva autorizzazione, si osserva quanto segue. La disciplina dell'incompatibilità prevista dagli att. 60 ss. d.P.R. n. 3 del 1957, prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento può assumere rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del decreto 165/2001, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati "ab origine", avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. (cfr. Cassazione civile sez. lav. 21 agosto 2009 n. 18608; in senso conforme Cass. 12 ottobre 2012 n. 17437) Infatti, l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma 1, dello stesso decreto, che, riguardando la materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo. (cfr Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2015, n. 617) Quindi, allorquando un dipendente pubblico versi in una situazione di incompatibilità, ottemperando alla diffida che abbia eventualmente ricevuto, dovrà essere comunque soggetto a procedimento disciplinare di cui all'art. 55 e seguenti del D.Lgs. 165 del 2001 (Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2009 n. 15397). Infatti, come detto sopra, il comportamento del dipendente è sanzionabile disciplinarmente per la mancata richiesta di autorizzazione. Anche successivamente ( Cass. 6 agosto 2018 n. 20555) è stato ribadito che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità deve essere diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico; ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. Pertanto, l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 60 e ss., ed applicabile ai dipendenti di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, commi 2 e 3, attiene alla materia delle incompatibilità ed è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 stesso testo normativo. La Cassazione, con l'Ordinanza n. 11949 del 7 maggio 2019, ha, altresì, affermato che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, il mancato esercizio del potere di diffida di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 63, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 1, non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare nei casi in cui quest'ultima sia correlata all'espletamento di incarichi retribuiti non autorizzati. Inoltre, ai sensi dell’art. 53, comma 7, in caso di inosservanza del divieto ( svolgimento attività extraistituzionali senza autorizzazione preventiva), salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Il successivo comma 7bis prevede che l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Conclusivamente, questi i passaggi: - Procedere con una diffida alla dipendente rappresentando che risulta lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata concedendo quindici giorni al dipendente per fornire le spiegazioni dovute e comunque per cessare da detta attività con richiesta di restituzione dei compensi ai sensi dell’art. 53, comma 7; - All’esito del riscontro della dipendente la scuola valuterà se e come procedere alla luce di quanto suesposto.
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Data di pubblicazione: 07/10/2026
In premessa alcuni chiarimenti. Il comma 3 bis dello stesso art. 33 precisa: “ Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito”. Relativamente al concetto di distanza, la Funzione Pubblica con la circolare 1/2012 per tutto il comparo del pubblico impiego, scuola compresa, ha fornito specifiche indicazioni per una corretta gestione di questi permessi. Indicazioni comuni anche per il settore privato da parte dell’INPS, circolare n. 32 del 6/03/2012 e n. 100 del 24/07/2012. Entrambi, hanno preso in considerazione la documentazione circa il raggiungimento del luogo di residenza della persona in situazione di handicap grave per l’utilizzo dei giorni di permesso, in particolare, precisando quanto segue. La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e della persona in situazione di handicap grave. Il presupposto per l'applicazione della norma è pertanto quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati. Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l'assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia, come visto, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento e per eventuale movimento in loco, scontrino parlante della farmacia), la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione di riferimento, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l'idonea documentazione. Come precisato in premessa, il legislatore in merito al concetto di residenza prende in considerazione il concetto di residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Codice civile come il "luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale". La residenza anagrafica di una persona è nel comune in cui è iscritto all'anagrafe della popolazione residente. Tipicamente, residenza e dimora per una persona fisica coincidono. Questi termini giuridici non devono essere confusi con il domicilio, che ai sensi dell’art. 43 comma 1 del Codice civile è il luogo in cui la persona ha stabilito e intende mantenere la sede principale dei suoi affari e interessi. Al riguardo, si precisa altresì che nella scuola, il personale scolastico non ha l'obbligo di residenza nel comune in cui si trova la scuola di servizio, questa norma è stata cancellata per la scuola dall'articolo 82 del CCNL Comparto Scuola del 1995. Per quanto chiarito e in risposta al quesito, quindi, si ritiene che solo se la residenza della persona che intende utilizzare i previsti permessi per legge 104/92 e la residenza del familiare sono distanti più di 150 Km è necessario giustificare i giorni di permesso come ad esempio con i titoli di viaggio o altra documentazione pertinente, la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione di riferimento. In caso contrario i giorni di permesso non devono essere comprovati.
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Data di pubblicazione: 07/10/2026
L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività imprenditoriale; deve, inoltre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali. Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro. Invece, il divieto in questione di cui all'art. 53 citato non pone limiti alla partecipazione di un pubblico dipendente in società commerciali in qualità di mero socio di capitale (es socio di SRL, azionista di SPA e, per analogia, socio accomandante di società in accomandita semplice, socio in una società semplice agricola, ecc.). Esso esclude, invece, come detto sopra, che egli possa ricoprire cariche sociali, compiere atti di amministrazione nella società, trattare o concludere affari in nome della stessa. La Corte dei Conti, con la Sentenza n. 9 del 7 maggio 2019, ha affermato che per un dipendente pubblico a tempo indeterminato è assolutamente vietata l’attività di amministratore unico di una società di capitali, in quanto carica sociale palesemente e testualmente vietata e non autorizzabile ex art.60, d.P.R. n.3 del 1957, richiamato dall’art.53, co.1, d.lgs. n.165 del 2001 (che, nel caso di specie, tra l’altro, era stata svolta non in modo occasionale ma sistematico, dal 15.1.2004 al 19.9.2016). La giurisprudenza della Corte dei Conti è molto rigida in materia Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. Sussistendo un divieto assoluto di legge, l'attività non è neanche autorizzabile dall' amministrazione di appartenenza. ( Corte Conti Umbria n. 60 del 2022). La Corte dei Conti della Sardegna, con la Sentenza n. 130/2024, ha ribadito i suesposti principi. Nel caso di specie trattasi di società semplice che costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l’esercizio di attività agricola o professionale. La società semplice, infatti, non è soggetto al fallimento. La società semplice immobiliare è una forma giuridica per detenere e gestire immobili senza attività commerciale. Ne consegue, a nostro avviso, che nel caso di cui al quesito non opera il divieto di cui all’art. 60 citato e possa essere concessa l’autorizzazione richiesta. Si ritiene opportuno che il dipendente alleghi alla richiesta la documentazione comprovante l’attività da svolgere e quindi la natura della società in questione.
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Data di pubblicazione: 07/10/2026
L'art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA la norma di riferimento è ora l'art. 67 CCNL 2024 che prevede analoga formulazione ma con riferimento a 18 ore di permesso e non 3 giorni mentre la disciplina per il personale a t.d. è contenuta nell’art. 35 del CCNL 2024. Con sentenza del 7 marzo 2018, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di primo grado e rigettava la domanda proposta da un docente avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico di diniego di un permesso per motivi personali o familiari e la condanna alla restituzione della somma corrispondente alla trattenuta operata sulla retribuzione per la giornata di assenza. La Corte aveva ritenuto legittimo il diniego opposto dal dirigente scolastico, rientrando nella sua discrezionalità l’apprezzamento delle ragioni di opportunità in ordine alla concessione della giornata di astensione dal lavoro. La Cassazione, con l'Ordinanza 13 maggio 2024, n.12991, nel confermare la sentenza della Corte di Appello, ha affermato che la disciplina prevista dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2007, essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, riflette l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione. Ciò comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nel caso di specie oggetto dell'intervento della Cassazione, non è stata ritenuta riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori città) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro. Pertanto, come si può osservare, i principi affermati ora dalla Suprema Corte sono totalmente diversi da quelli alla base delle precedenti Sentenze di merito che abbiamo citato nelle nostre precedenti risposte. In definitiva, nel caso di specie la Cassazione ha confermato la Sentenza della Corte di Appello - a sua volta confermativa della decisione di primo grado - che ha ritenuto legittimo il provvedimento del dirigente scolastico di diniego di un permesso per motivi personali o familiari, rientrando nella discrezionalità dirigenziale l’apprezzamento delle ragioni di opportunità in ordine alla concessione della giornata di astensione dal lavoro. Atteso ciò, alla luce della recente Ordinanza della Cassazione, riteniamo che il DS possa negare il permesso richiesto se il motivo non è adeguatamente specificato e quindi il DS può opporre diniego sulla base della valutazione delle contrapposte esigenze personali e di servizio. In sostanza, secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, vi è la necessità di motivare, adeguatamente e specificatamente, le richieste di permesso; in assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l’indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso può essere negato. Coerentemente con l'orientamento della Cassazione, il dipendente deve, dunque, specificare adeguatamente il motivo della richiesta, superando formulazioni generiche. Il dipendente deve quindi allegare la documentazione comprovante l’esigenza posta alla base della richiesta; tale documentazione, come previsto dalle disposizioni del CCNL, può essere costituita anche da autocertificazione. Conclusivamente, la motivazione del permesso deve essere supportata da documentazione o da autocertificazione che si potrà inserire anche nel modello di richiesta.
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Data di pubblicazione: 07/10/2026
La partecipazione societaria, senza alcuna carica di gestione, è pienamente compatibile con lo status di docente. La materia dell'incompatibilità del personale scolastico è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. L’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e segg. del DPR n. 3/1957, che vietano ai lavoratori pubblici l’esercizio di attività commerciali ed industriali, l’esercizio di professioni, l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Deve, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale anche il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni). Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro oppure la mera titolarità di quote societarie. Tra l’altro anche l’esercizio di attività imprenditoriale agricola non è assolutamente incompatibile con lo status di dipendente pubblico. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere 24 luglio 2026 prot. 50206 del 24 luglio 2026 pubblicato il 7 settembre 2026, ha fornito chiarimenti in materia di compatibilità tra attività agricola e rapporto di pubblico impiego precisando che - non esiste, nell’ordinamento vigente, una incompatibilità assoluta tra pubblico impiego e svolgimento di attività agricola con partita IVA; - la partita IVA agricola non integra, di per sé, una causa automatica di incompatibilità, ma costituisce un elemento qualificato di attenzione, suscettibile di evidenziare una possibile strutturazione imprenditoriale e professionale dell’attività; - l’amministrazione è tenuta a procedere, caso per caso, ad una valutazione concreta, rigorosa e adeguatamente motivata, verificando se l’attività sia qualificabile come imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, se interferisca con l’orario di lavoro e con i doveri d’ufficio, se determini conflitti di interesse, anche solo potenziali, e se assuma carattere prevalente rispetto al rapporto di pubblico impiego; - solo all’esito di tale complessiva valutazione potrà essere accertata la compatibilità o meno dell’attività agricola con lo status di dipendente pubblico, dovendosi, in ogni caso, escludere sia automatismi preclusivi fondati sulla mera titolarità della partita IVA, che presunzioni generalizzate di compatibilità non sorrette dalla verifica delle concrete modalità di svolgimento dell’attività. La società semplice ( cioè la fattispecie di cui al quesito) costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l’esercizio di attività agricola come nel caso di specie. Ne consegue, che in questi casi non opera il divieto di cui all’art. 60 citato ferma restando che l’attività non dovrà essere di interferenza con il servizio a scuola e non dovrà presentare situazione di conflitto di interessi. Conclusivamente, nel caso di specie, la mera partecipazione societaria è compatibile con lo status di dipendente pubblico.
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Data di pubblicazione: 07/10/2026
La normativa di riferimento sulla possibilità per i docenti di svolgere la libera professione è rappresentata dal comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Detta norma prevede che al personale docente anche a tempo pieno, sia di ruolo che a t.d., è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. L'esercizio della libera professione presuppone l'apertura della partita iva. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508, comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ai fini della autorizzazione il dirigente deve valutare che l’esercizio della libera professione: 1. non sia di pregiudizio alla funzione docente; 2. sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio; La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale - regolamentato da apposita normativa - il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico ( es. avvocato, ingegnere, architetto etc). Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Ad ogni modo chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Quindi, a partire dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata (ad esempio quelle relative alla ristorazione, alla musica etc) dovrà indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura «Professionista di cui alla legge n. 4/2013». Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR ora MIM). L'autorizzazione all'esercizio della libera professione deve essere richiesta e concessa su base annuale (Corte di Appello BOLOGNA - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n. 1013) Quindi, (cfr Cass. Ordinanza 12/03/2021 n. 7028) per quanto concerne l'autorizzazione all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 508 comma 15 del D.Lgs. n. 297 del 1994, proprio l'esigenza di assicurare da parte del dirigente scolastico una verifica circa la compatibilità tra le mansioni affidate dall'amministrazione scolastica (e mutevoli evidentemente in ragione non solo della sede di svolgimento della prestazione didattica, ma anche della concreta distribuzione delle ore di insegnamento, dell'eventuale coinvolgimento in attività extra didattiche) non consente di accedere alla tesi secondo cui l'autorizzazione abbia tendenzialmente carattere permanente. Venendo al caso di specie il codice 85.51.09 è riferito all’attività di insegnamento e formazione sportiva svolta da istruttori e altri operatori che esercitano professionalmente tale attività con relativa iscrizione alla gestione separata inps. Pertanto, la richiesta di esercizio di libera professione potrà essere autorizzata anche se trattasi di dipendente in part con orario superiore al 50% previa verifica dei requisiti sopra esposti.
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Data di pubblicazione: 07/10/2026
Il pasto cosiddetto “casalingo” è stato oggetto di una lunga querelle giudiziaria. Ricordiamo soltanto i passaggi giurisprudenziali più importanti: - La sentenza n. 1049, del 19 aprile 2017, della Corte d’Appello di Torino - La sentenza n. 5156 del 3 settembre 2018 del Consiglio di Stato - La sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 della Corte di Cassazione Con quest’ultima sentenza la Corte di Cassazione non ha riconosciuto il diritto dei genitori a provvedere in proprio al pasto come diritto soggettivo perfetto, ma è arrivata poi a concludere che: “Per il supremo consesso la materia, in assenza di un diritto perfetto, non può essere oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario. La gestione del servizio mensa rientra nell’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado in attuazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione.”. Ai riferimenti sopra citati vanno aggiunte la Nota MIUR prot. n. 348 del 3.3.2017 e la successiva Nota MIUR prot. n. 2270 del 09/12/2019. La questione è stata dunque devoluta alle scuole, decisione che le famiglie ricorrenti hanno interpretato come un tacito riconoscimento del loro diritto, dal momento che ogni eventuale diniego da parte di un istituto potrebbe essere oggetto di ulteriori ricorsi. In conseguenza di ciò ogni istituto interessato alla questione ha dovuto dotarsi di regole organizzative particolari, a garanzia del fatto che il pasto “casalingo” si svolga con gli stessi accorgimenti e la stessa sicurezza con cui operano le ditte impegnate negli appalti gestiti dagli enti locali. Da questo punto di vista è possibile rispondere al quesito posto che il parere dell'Ufficio Igiene e Alimenti dell'ASL (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione/ATS) non costituisce, in linea generale, una precondizione formale assoluta per deliberare l'autorizzazione al consumo del pasto domestico da parte degli alunni. In realtà la disciplina organizzativa del servizio mensa e delle modalità di fruizione dei pasti rientra nell’autonomia organizzativa dell’istituzione scolastica (come chiarito dalla prassi e dalla giurisprudenza). Tuttavia, il coinvolgimento dell’ASL/Servizio Igiene è fortemente consigliabile, dal momento che il parere fornisce indicazioni tecniche e prescrizioni igienico-sanitarie che sarà opportuno recepire nel Regolamento scolastico e nelle procedure operative che saranno adottate, riducendo il rischio di contestazioni e di responsabilità. A quanto detto si ritiene opportuno aggiungere alcune indicazioni operative che si suggerisce di seguire: 1. Provvedere alla delibera preventiva del Regolamento da parte del Consiglio d’Istituto (da integrare nel Regolamento d’istituto). Nel Regolamento vanno indicate modalità di accesso al servizio, limiti (es. divieto o disciplina del regime misto), comportamenti igienico-sanitari, divieto di scambio di alimenti tra alunni, e sanzioni/forme di gestione delle violazioni. 2. Nel Regolamento si deve dichiarare che le modalità applicative tengono conto delle indicazioni del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL/ATS: pertanto si consiglia di chiedere formale parere tecnico e di inserire nel Regolamento e nelle procedure eventuali prescrizioni indicate dall’ASL. Questo consente di dimostrare l’adozione di misure conformi alla normativa igienico-sanitaria e alle buone prassi. 3. Il Regolamento deve prevedere le modalità di accesso al servizio, a partire dal Modello di richiesta di consumo di cibi propri a scuola e dalla Liberatoria che le famiglie sono tenute a sottoscrivere prima di attivarsi in proprio. Sarà inoltre opportuno far sottoscrivere ai genitori un modello di adesione scritto con: dichiarazione sulle modalità di preparazione/trasporto del pasto, informazione su eventuali allergie/intolleranze e terapie, compresa l’assunzione di responsabilità in merito al contenuto del pasto e alla sua sicurezza. Sarà inoltre necessario richiedere eventuali certificazioni mediche per diete terapeutiche e diete per allergie e prevedere l’obbligo di segnalazione di ogni variazione che dovesse intervenire. 4. É opportuno coinvolgere il RSPP e integrare il DUVRI nel caso in cui il consumo del pasto domestico incida sulle attività in spazi e orari oggetto di appalto (refettorio, servizi) e si renda necessario adottare particolari modalità organizzative. 5. Onde evitare accuse di discriminazioni va privilegiato il consumo dei cibi propri nel refettorio, in area separata e con tavoli propri, e non in aula, per motivi igienico-organizzativi e didattici; la soluzione in classe è sconsigliata salvo casi temporanei e motivati. 6. Deve essere espressamente vietato lo scambio di cibo tra alunni e predisposta una specifica procedura per la gestione dei rifiuti e la pulizia dei tavoli. Occorre disciplinare la possibilità o il divieto del regime misto (pasto mensa un giorno e pasto domestico in altro giorno): può essere vietato per ragioni di coerenza organizzativa e sicurezza, purché il divieto sia chiaramente previsto nel Regolamento. 7. Si consiglia di stabilire un canale di comunicazione e di coordinamento con l’Ente Locale e il Gestore del servizio mensa, per informare il Comune/Ente gestore e la ditta appaltatrice circa la regolamentazione adottata, le modalità di accesso al refettorio e le eventuali limitazioni, e acquisire riscontri operativi (es. turni, pulizia, responsabili, ecc.). 8. Occorre stabilire modalità di sorveglianza: vigilanza da parte dei docenti durante il pasto (con particolare raccomandazione circa il divieto di scambio degli alimenti) e prevedere procedure in caso di emergenze (reazioni allergiche ed altro). Abbiamo già precedentemente suggerito, in vista della redazione del Regolamento, di fare riferimento al valido modello di Regolamento adottato e pubblicato dal Comune di Vicenza, facilmente reperibile in rete, con il quale ci si è preoccupati di stabilire una serie di regole che impegnano i genitori, ai quali si riconosce il diritto di non servirsi della mensa scolastica, la scuola per quanto attiene ai doveri di sorveglianza, senza discriminazione alcuna, e gli stessi alunni, chiamati a rispettare le indicazioni per una corretta consumazione del pasto portato da casa. È probabile che possa tornare utile anche in questo caso.
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