Data di pubblicazione: 04/05/2026
Per rispondere in modo approfondito al quesito è necessario esaminare in modo sintetico le richieste formulate: Lo studente maggiorenne, titolare di certificazione L. 104 art. 3, è stato valutato con PEI differenziato nei precedenti anni e ha ottenuto il passaggio dalla I alla IV in virtù di una valutazione che ha valorizzato progressi extrascolastici. Ora chiede: 1) trasformare gli anni pregressi da differenziato a personalizzato (ossia valutazione ordinaria per obiettivi globalmente corrispondenti); 2) poter sostenere esami integrativi e non essere ammesso alla V perché desidera ripartire dalla IV; 3) se è possibile applicare per analogia una norma sulle idoneità (limite di presentazione per più di due anni); 4) se, ritirando la certificazione di disabilità, può evitare conseguenze legate al numero di assenze. Per la prima domanda si fa presente che la normativa non prevede “la trasformazione di un percorso differenziato svolto negli anni precedenti in curricolare”. Innanzitutto il consiglio di classe dovrà valutare se il passaggio dal percorso differenziato a quello curricolare ai fini del conseguimento del titolo di studio possa essere deliberato dal consiglio di classe su propria iniziativa oppure per richiesta esplicita dello studente in quanto maggiorenne. A tale scopo, occorre far riferimento al D.I. 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020 e nelle Linee guida allegate. L’art. 10 bis del D.I. 153/2023 e a pagina 41 e 42 delle Linee Guida è evidenziato quanto segue: “La procedura con la quale alcune famiglie chiedono il passaggio solo nell’ultimo anno” da PEI differenziato a PEI semplificato, “con esiti spesso paradossali e con frequente insorgenza di contenzioso, è una grave criticità e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti, è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI semplificato significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell’ultimo anno. Un raggiungimento che non può avvenire nell’arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario”. Purtuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario secondo quanto previsto da c.1 dell’art. 10 bis del D.I. 153/2023: “Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure dello stesso studente maggiorenne la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: a. superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; b. senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza”. Ovviamente, nella scuola secondaria di secondo grado, in base al principio di autodeterminazione degli studenti, occorre coinvolgere lo studente con disabilità nel caso in cui la sua condizione psicofisica e cognitiva glielo possa consentire alle riunioni del GLOI. Pertanto sarà parte attiva nella progettazione del suo percorso curricolare, secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 4 del D.I. 182/2020. A seguito della richiesta dello studente del passaggio al percorso curricolare per il conseguimento del titolo di studio, si consiglia di indire una convocazione straordinaria del GLO al fine di: formalizzare il cambio di percorso in quanto il passaggio da "differenziato" a "personalizzato con verifiche equipollenti" non è un semplice atto amministrativo, ma una variazione sostanziale del PEI. Il GLO deve redigere un nuovo PEI (o un addendum) che rifletta il cambiamento degli obiettivi (da obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali a obiettivi "globalmente corrispondenti"). Verificare la consapevolezza delle scelte da affrontare da parte del ragazzo, il GLO è la sede in cui si verbalizzerà che lo studente è consapevole delle difficoltà del nuovo percorso (frequenza costante, esami integrativi, prove equipollenti). Questo verbale è la miglior tutela per la scuola contro futuri ricorsi. Poiché lo studente è seguito dai servizi socio-sanitari e ha beneficiato della valorizzazione dei progressi extrascolastici, il GLO (che include la ASL) deve esprimersi su come il venir meno della "condizione di disabilità" impatterà sullo studente nel percorso ordinario. Inoltre, il consiglio di classe dovrebbe avere già tutti gli elementi per valutare il percorso di studi seguito dallo studente e capire se sia in grado oppure no di sostenere gli esami integrativi e verificare se ha svolto tutte le ore di FSL previste per affrontare in futuro gli esami di maturità. È ovvio che se lo studente dovesse superare tutti gli esami integrativi delle discipline seguite con percorso differenziato e raggiungere i livelli degli apprendimenti della classe quinta, il consiglio di classe non può mettere un limite e collocarlo in quarta solo perché lo studente fa un’esplicita richiesta in tal senso. Non è nemmeno possibile adottare le ultime disposizioni normative sugli esami di idoneità in particolare sul massimo degli anni che si richiede per il riconoscimento dell’idoneità innanzitutto perché è uno studente interno alla scuola e secondo, perché è un ragazzo con disabilità e la scuola è obbligata ad adottare la specifica normativa prevista dalla L. 104/1992 e successiva. Infine il «ritiro» della certificazione di disabilità e le eventuali ricadute sulle assenze e sullo scrutinio. Va sottolineato che il semplice ritiro della certificazione clinica da parte dello studente maggiorenne non annulla in maniera retroattiva le decisioni scolastiche assunte né i percorsi didattici svolti (PEI, valutazioni, esoneri ecc.). La certificazione sanitaria è atto rilevante per l’adozione di misure di inclusione e per la redazione del PEI; se essa viene formalmente revocata, la scuola aggiornerà la documentazione e la valutazione seguendo la normativa e le procedure ordinarie, ma i cambiamenti e le ripercussioni normative riguarderanno solo l’anno in corso e non i precedenti. Pertanto, la deroga sulle assenze era stata riconosciuta in base alla L. 104/1992 e al deficit che interessa lo studente in quello specifico contesto ambientale e temporale e il ritiro della certificazione del riconoscimento della condizione di disabilità fatta in questo anno scolastico non può incidere a livello giuridico per i periodi precedenti.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Non si ritiene vi siano riferimenti normativi o regolamentari di carattere generale sulla possibile ammissione di soggetti esterni per assistere alle prove orali degli esami di idoneità o dell'esame preliminare. E' prassi condivisa che le prove orali degli esami di maturità si svolgano alla presenza del pubblico. Quindi, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal DPR 487/94 per i pubblici concorsi e con gli esami di maturità, non vi siano elementi ostativi alla presenza del pubblico anche ai colloqui degli esami di cui al quesito, presenza le cui modalità devono naturalmente essere puntualmente regolamentate.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
La questione posta tocca aspetti particolarmente delicati della contabilità pubblica: la tracciabilità dei flussi finanziari, l'obbligo di fatturazione elettronica e la gestione dei crediti ceduti. Andiamo con ordine, analizzando i punti critici della procedura per evitare rilievi contabili. 1. Alla domanda se sia possibile procedere al pagamento (anche in "saldo e stralcio") senza fattura elettronica, la risposta è negativa. A norma del DM n. 55/2013, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Infatti, la fattura elettronica è l'unico documento che garantisce la regolarità e la tracciabilità fiscale e permette l'automatismo della comunicazione alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Poiché le fatture originali - che riportavano un CIG errato - sono state rifiutate, queste "non esistono" ai fini contabili. Il pagamento senza una nuova fattura corretta violerebbe le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). 2. La procedura di saldo e stralcio è configurabile come una transazione (Art. 1965 del Codice Civile). La Scuola può indubbiamente accettare un'offerta migliorativa (pagare meno del dovuto), ma deve formalizzarla correttamente: a. Deve essere predisposto e sottoscritto, da ambo le parti, un atto in cui risulti evidente che la transazione sia conveniente per la scuola (ad esempio, risparmio sulla quota capitale – in questo caso circa 40 euro - ed estinzione di eventuali interessi di mora o spese legali). Inoltre, l’atto (da trasmettersi via PEC) dovrebbe specificare che: • La scuola riconosce il debito per le prestazioni ricevute. • La Ditta accetta l'offerta di saldo e stralcio di €238,40. b. Anche in caso di accordo transattivo (saldo e stralcio), la ditta (o il cessionario, se ne ha titolo) dovrà emettere una fattura elettronica per l'importo concordato (€238,40), indicando il CIG corretto. Solo con l’emissione della fattura elettronica la scuola potrà generare il mandato di pagamento e alimentare correttamente la Piattaforma Crediti Commerciali (PCC). 3. Affinché il pagamento alla società di recupero crediti sia legittimo, devono sussistere i seguenti presupposti: a. Notifica della Cessione: La scuola deve aver ricevuto una notifica formale della cessione del credito (solitamente tramite PEC o raccomandata A/R) ai sensi degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile. b. Verifica dei poteri: Occorre distinguere se la società di recupero agisce come mandataria (incassa per conto della ditta XXX) o come cessionaria (ha acquistato il credito e ne è diventata titolare). • Se è mandataria: La fattura deve essere emessa dalla ditta XXX, e il pagamento può essere indirizzato alla società di recupero (previa delega all'incasso). • Se è cessionaria: La fattura deve comunque essere emessa dal cedente (ditta XXX) con l'annotazione della cessione e il mandato di pagamento viene emesso a favore del cessionario. c. Verifiche necessarie: Prima di liquidare alla società di recupero crediti, la scuola è tenuta a: • Verificare il DURC sia della ditta originaria (XXXX) che della società di recupero. • Controllare che nell'atto di cessione sia specificato che la società di recupero subentra anche negli obblighi di tracciabilità, acquisendo la dichiarazione del conto corrente dedicato, ex art. 3 Legge 136/2010, di detta società. 4. Una volta ricevuta la fattura corretta su SdI, occorrerà redigere il decreto di liquidazione richiamando l'accordo di saldo e stralcio e la ricezione della fattura. Si precisa che l'atto di liquidazione è necessario a dare copertura contabile e legittimità amministrativa, ma non può derogare dall’acquisizione del documento fiscale informatico obbligatorio per legge. Prima di procedere all’emissione mandato di pagamento verso le coordinate bancarie (IBAN) indicate nella documentazione di cessione o delega, occorrerà verificare che il conto corrisponda a quello dedicato alle commesse pubbliche, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità. Concludendo, siamo dell’avviso che sia ammissibile accettare il saldo e stralcio (che è un risparmio per l'amministrazione, quindi visto con favore), pretendendo, comunque, l'emissione di una fattura elettronica corretta transitante per il Sistema di Interscambio. Qualora ditta XXX non riemettesse la fattura elettronica col CIG corretto (inadempienza imputabile esclusivamente al fornitore), la scuola resterebbe nell'impossibilità oggettiva di pagare. Nel caso in cui la ditta non fosse più in grado di emettere il documento fiscale corretto, sarà la società di recupero crediti che dovrà coordinarsi con l’azienda per produrre il documento necessario.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Il DPR 8 agosto 2025, n. 134 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025) modifica il DPR 249/1998, aggiornando lo Statuto delle studentesse e degli studenti. Le norme rafforzano la valenza educativa dei provvedimenti disciplinari, promuovono la responsabilità individuale e il rispetto reciproco, revisionano il patto di corresponsabilità e introducono la giustizia riparativa. Gli elementi caratterizzanti la novella normativa possono essere sintetizzati come segue: • Obiettivo Educativo e Responsabilità: Il nuovo statuto punta a trasformare gli errori in opportunità di crescita, ponendo l'accento sul recupero e il reintegro piuttosto che sulla sola punizione. • Patto Educativo di Corresponsabilità: Viene rivisto per consolidare l'alleanza tra scuola e famiglia, con una sezione specifica per la prevenzione di bullismo, cyberbullismo e disagi giovanili. • Giustizia Riparativa: Viene introdotta nelle scuole secondarie per stimolare l'empatia negli studenti, confrontandoli con le conseguenze delle proprie azioni. • Vigilanza e Cittadinanza Attiva: Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, la vigilanza è in capo alle strutture ospitanti. • Contrasto al Disagio: La scuola assume un ruolo attivo come presidio di legalità e salute per contrastare l'uso di sostanze e l'illegalità. Tanto premesso, vi è da sottolineare che l’intero articolo 4 della norma è dedicato alla disciplina e alle sanzioni previste in caso di comportamento in contrasto con il regolamento di disciplina, definito dalla scuola nel rispetto dei principi guida prima illustrati. A tal proposito, il comma 1 dell’articolo 4 recita testualmente: …… I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati…… Venendo al caso illustrato nel quesito, fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nella determinazione di una sanzione superiore ai 15 giorni di allontanamento dalle lezioni, il DPR 234/2025 dedica a siffatta tipologia i commi 8 sexies e 9, che così prevedono: …… 8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8…… In pratica, mentre per le sanzioni di allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni il comma 8 ter prevede in modo specifico lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture ospitanti convenzionate, attività commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, tale fattispecie non è prevista per le sanzioni più gravi, per le quali si prevede comunque un percorso di recupero educativo finalizzato al reintegro. Tanto premesso, si ritiene che: - L’allontanamento dalla comunità scolastica è un provvedimento disciplinare con finalità educativa e temporanea e non elimina il diritto allo studio. Ai fini formali, tali giorni vengono registrati come provvedimento disciplinare. - Ai fini del computo delle assenze per la validità dell’anno scolastico (frazione minima di frequenza prevista dalla normativa sul monte ore), la regola generale è che le giornate in cui lo studente è effettivamente assente concorrano al conteggio delle assenze. Tuttavia, la normativa e la prassi consentono all’istituzione scolastica, con adeguata motivazione e nel rispetto delle procedure collegiali, di prevedere deroghe o misure organizzative nei casi eccezionali. Di conseguenza, è possibile che l’organo collegiale competente (Collegio dei docenti per i criteri di deroga, Consiglio d’Istituto per l’approvazione del regolamento di Istituto) deliberi di non computare tali giorni ai fini della validità dell’anno, purché la decisione sia adeguatamente motivata e non pregiudichi la possibilità di valutazione dello studente. - In pratica: se la scuola non adotta una deliberazione motivata che dispensi dal computo delle assenze, i 16 giorni si considerano assenze e concorrono al raggiungimento della soglia minima di frequenza; se la scuola, sulla base di valutazioni motivate e documentate, delibera di escluderli dal computo, allora si ritiene che non incidano sulla validità dell’anno. Sempre nel caso in esame, si ritiene comunque che l’istituzione scolastica debba curare in modo specifico il reintegro nella comunità scolastica e le relative azioni da promuovere in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria Si consiglia perciò di: - Convocare immediatamente la famiglia: fissare un incontro formale (con verbale) per informare del provvedimento, illustrare le motivazioni e proporre il percorso di reintegrazione; indicare responsabilità e tempi. - Predisporre un percorso educativo individualizzato (Piano di reinserimento): documento formale che specifichi obiettivi (inclusione, responsabilizzazione, recupero degli apprendimenti), attività e modalità di verifica. Il piano va condiviso con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali. - Coinvolgimento dei servizi sociali: se emergono fattori di fragilità familiare o sociale, la scuola attiva il contatto con i servizi del territorio per progettare interventi di supporto; documentare ogni richiesta/riscontro. - Coinvolgimento dell’autorità giudiziaria solo se sussistono obblighi di legge (eventuali reati, misure cautelari ecc.): la segnalazione/debito di informazioni va fatta nei casi previsti dalla normativa penale o minorile, rispettando i limiti di competenza e la riservatezza. - Proposte di attività obbligatorie a carattere educativo (attività di cittadinanza attiva, mediazione, laboratori): vanno indicate nel piano e possono essere svolte durante o dopo il periodo di allontanamento per favorire il reintegro. - Rimessa a disposizione dell’offerta formativa: predisporre modalità di recupero degli apprendimenti (compiti personalizzati, recupero pomeridiano, tutorato) e misure di monitoraggio (verbali di partecipazione, report periodici). - Riammissione al termine del provvedimento: allo scadere del periodo di allontanamento lo studente va riammesso e reinserito, salvo diverse e specifiche determinazioni giuridiche (es. provvedimenti dell’autorità giudiziaria).
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
In una classe x della Scuola Secondaria di Primo grado del mio Istituto Comprensivo frequenta un'alunna che nel corso dell'anno ha manifestato una serie di difficoltà...
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Come noto, il Collegio dei docenti esercita una specifica competenza in ambito tecnico-didattico, con particolare riferimento ai criteri e alla modalità per la valutazione degli apprendimenti. A tal proposito significativo è il richiamo al comma 1, articolo 1, del D.Lgs 62/2017, che si riporta di seguito: …. La valutazione ….. è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa….. Tanto premesso, risulta “in primis” opportuno che il Collegio definisca con puntualità le attribuzioni dei dipartimenti disciplinari, proprio per la loro natura di articolazioni funzionali del Collegio stesso; in altre parole, i Dipartimenti sono generalmente chiamati ad elaborare proposte, ma anche a dare efficace applicazione a quanto deliberato in Collegio. Venendo al quesito specifico, e precisato che nel RAV la riduzione del numero dei non ammessi e delle sospensioni del giudizio andrebbe ben definita nelle priorità strategiche e nei relativi traguardi (non negli obiettivi di processo), si ritiene opportuno un passaggio in Collegio per definire meglio obiettivi, natura, modalità e struttura delle prove comuni o parallele, in modo che tale Organo possa esercitare a pieno le sue prerogative e in modo da costituire una base “solida” sulla quale il Dirigente elabora le specifiche indicazioni operative. Nel merito, la “pretesa” di utilizzare le prove INVALSI come prove comuni appare incongruente sia per la natura stessa delle rilevazioni standardizzate, sia per le finalità nell’utilizzo dei risultati, che costituiscono un “punto di partenza” per un’analisi di sistema e non uno strumento per migliorare gli esiti. In altre parole, tale utilizzo creerebbe una chiara confusione/sovrapposizione tra causa ed effetto e ciò a detrimento della qualità del sistema di valutazione di scuola e del raggiungimento effettivo degli obiettivi del PDM
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
È possibile rettificare in autotutela le graduatorie interne provvisorie qualora si riscontrino errori materiali nella attribuzione dei punteggi ex art. 21-novies della legge n. 241/1990, dal momento che la formazione delle graduatorie interne costituisce esercizio di un potere amministrativo (cfr. ad esempio, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6230/2021). La rettifica va però adottata mediante provvedimento motivato e pubblicato con le stesse modalità previste per il provvedimento originario; inoltre, poiché la rettifica incide su quest’ultimo, modificandolo, i termini per il reclamo decorrono dalla pubblicazione della rettifica stessa: in caso contrario, la possibilità di reclamo verrebbe frustrata e il disposto dell’art. 17, comma 1 del CCNI mobilità 2025-2028 verrebbe svuotato di significato. Occorre inoltre evidenziare che, nel caso in cui fossero già stati individuati e comunicati i soprannumerari all’Ufficio di Ambito territoriale, ogni modifica deve essere tempestivamente notificata al personale coinvolto e comunicata all’Ufficio medesimo in modo che la procedura per la presentazione delle domande di mobilità da parte dei docenti soprannumerari avvenga correttamente. Alla luce di quanto precede, si suggeriscono i seguenti passaggi operativi: 1) verifica documentale: individuato l’errore materiale, occorre indicarne in modo analitico gli elementi probanti (documenti, calcoli); 2) adozione dell’atto di autotutela: il dirigente scolastico provvede con un atto scritto a correggere il provvedimento originario, motivandone le ragioni; 3) comunicazione e pubblicazione: è necessario procedere a ripubblicare la graduatoria rettificata e a notificare per iscritto ai soprannumerari la rettifica. In caso vi siano soprannumerari, va inoltre inviata tempestiva comunicazione all’Ufficio territoriale competente. Il provvedimento di rettifica deve contenere chiara indicazione della riapertura dei termini per la proposizione del reclamo. Conclusivamente, procedere alla rettifica in autotutela è legittimo, a condizione che: 1) essa sia formalizzata con provvedimento motivato; 2) la graduatoria rettificata sia ripubblicata e specificamente notificata ai docenti soprannumerari; 3) si dia immediata comunicazione all’Ufficio territoriale se la procedura di mobilità d’ufficio è già stata avviata. In caso di ripubblicazione, i termini per proporre reclamo decorrono da quel momento, secondo i termini previsti dalla normativa applicabile.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Esaminiamo le alternative nell’ordine nel quale sono elencate: 1. Soluzione percorribile se il valore della concessione, stimato su tutta la durata del contratto, è inferiore a 140.000 euro, il che è improbabile per una secondaria di secondo grado. Si tratterebbe di una concessione di servizi in piena regola, governata dal cd. Quaderno n. 2 e dall’art. 187 D.Lgs. 36/2023; 2. Soluzione percorribile se il valore della concessione, stimato su tutta la durata del contratto, è inferiore a 140.000 euro, il che è improbabile per una secondaria di secondo grado. Anche in questo caso, a nostro avviso, si tratterebbe di una concessione di servizi in piena regola, governata dal cd. Quaderno n. 2 e dall’art. 187 D.Lgs. 36/2023; 3. Soluzione percorribile, in entrambe le modalità, se il valore della concessione è superiore a 140.000 euro, il che è del tutto probabile. Il cd. Quaderno n. 2 contiene, all’allegato 2, una formula di calcolo che – ragionevolmente – confermerà tale previsione. L’affidamento tramite stazione appaltante qualificata costituisce una semplificazione solo relativa della procedura di gara, dipendendo in massima parte dal contenuto della convenzione: succede infatti che alcuni accordi con SAQ proiettino l’intero carico di lavoro sull’Istituzione Scolastica, riservandole anche il compito di RUP e di redazione degli atti. Occorre pertanto selezionare con attenzione il partner anche sotto tale profilo.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Quadro generale - La scelta dell’organizzazione del tempo scuola rientra nella potestà degli istituti scolastici in applicazione della disciplina sull’autonomia scolastica; il Collegio dei Docenti esprime il parere tecnico?didattico, mentre il Consiglio di Istituto assume la decisione di indirizzo e la delibera definitiva. Occorre in ogni caso rispettare il monte ore annuale delle singole discipline e tener conto delle disposizioni regionali in materia di giorni di lezione. 1) Analisi preliminare a cura del Dirigente - Verificare la normativa regionale e le eventuali prescrizioni locali sui giorni di lezione; nel caso di riduzione dei giorni settimanali da 6 a 5, occorrerà effettuare un calcolo proporzionale dei giorni minimi di lezione (ad esempio, se il calendario regionale prevede 204 giorni di lezione, l’adozione della settimana corta potrà prevedere 170 giorni di attività effettive) - Redigere una relazione tecnica preliminare che espliciti: motivazioni pedagogiche/organizzative del cambiamento; ipotesi di orario settimanale su 5 giorni (con indicazione dei giorni con prolungamento pomeridiano, monte ore settimanale e distribuzione disciplinare), con l’indicazione delle le modalità di recupero di eventuali riduzioni delle unità orarie; impatto su trasporti, mensa, sorveglianza e segreteria (chiusura eventuale del sabato); eventuali ricadute sull’orario di servizio del personale. - Raccogliere i dati necessari: numero di studenti residenti nei vari comuni di provenienza, tempi di percorrenza, disponibilità servizi comunali, organico docente e ATA. 2) Coinvolgimento preventivo degli Enti locali e soggetti erogatori dei servizi - Organizzare incontri con Comune/Provincia (per trasporto e mensa), con l’azienda dei trasporti e con i servizi socio?sanitari se necessario, per verificare fattibilità e costi. - Richiedere formalmente per iscritto la disponibilità dei servizi e le condizioni (orari, costi, requisiti ASL per la mensa). 3) Indagine conoscitiva tra famiglie e studenti (organizzata dal Consiglio d’Istituto) Non si ritiene che il parere sia vincolante, ma è assolutamente opportuno il coinvolgimento delle famiglie. Il Consiglio d’Istituto definirà le modalità dell’indagine (chi è chiamato a esprimersi, modalità di raccolta delle preferenze, termine, modalità di pubblicizzazione, eventuale quorum o soglia di validità). I risultati saranno un elemento importante da mettere a disposizione di entrambi gli OOCC coinvolti 4) Parere del Collegio dei Docenti - Presentare al Collegio la relazione tecnica e la proposta di articolazione oraria su 5 giorni. - Richiedere e verbalizzare il parere tecnico?didattico del Collegio: il parere non è sostitutivo della deliberazione del Consiglio di Istituto, ma è elemento fondamentale per la valutazione complessiva. 5) Informativa al tavolo sindacale L’organizzazione del servizio non è oggetto di contrattazione, ma di informativa ed eventuale confronto con le OOSS (RSU + rappresentanti delle OOSS provinciali (cfr art. 5 comma 5 e art. 11 nuovo CCNL, per la ricaduta sull’articolazione dell’orario di lavoro) 6) Delibera finale del Consiglio di Istituto - Alla luce del parere del Collegio, degli esiti dell’indagine e delle risposte degli Enti locali, il Consiglio di Istituto assume la deliberazione definitiva sul passaggio alla settimana corta: se favorevole, stabilisce il modello orario, eventuali prolungamenti, la tempistica di attuazione e le disposizioni relative alla segreteria (es. chiusura sabato). - Il verbale di delibera deve riportare motivazioni, documentazione allegata (parere Collegio, esiti indagine, risposte Enti) e modalità di attuazione. - In caso di contrasto tra Collegio e Consiglio, si ritiene prevalga la deliberazione del Consiglio di Istituto quale organo di indirizzo. 7) Accordi esecutivi e comunicazioni - Formalizzare per iscritto gli accordi con Enti locali e fornitori di servizi (trasporto, mensa) e definire responsabilità e tempistiche. - Adeguare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e pubblicare la nuova organizzazione del tempo scuola nell’Offerta Formativa/A.S. successivo e nel calendario scolastico dell’istituto. - Convocare assemblee informative per docenti, personale ATA, studenti e famiglie per illustrare modalità attuative e raccogliere osservazioni pratiche. - Pubblicare sul sito e affiggere comunicazioni indirizzate alla comunità scolastica; comunicare formalmente la delibera agli Uffici Scolastici territoriali e, se necessario, all’ente regionale competente. 8) Attuazione pratiche amministrative - Aggiornare orari di servizio e pianificazioni (es. vigilanza mensa, sorveglianza ricreazione, turni del personale ATA) assicurando il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme vigenti in materia di orario. - Predisporre le modifiche al registro elettronico e alle comunicazioni alle famiglie. - Monitorare l’attuazione nei primi mesi e predisporre verifiche a metà anno e fine anno per valutare eventuali correzioni. Suggerimenti pratici per garantire trasparenza e condivisione - Predisporre tutta la documentazione a supporto (relazione del Dirigente, verbali, esiti dell’indagine, risposte formali degli Enti) e allegarla alla delibera del Consiglio. - Stabilire un cronoprogramma pubblicato e condiviso (date incontri, termine indagine, data delibera, data di avvio del nuovo orario). - Coinvolgere le rappresentanze (RSU, comitati genitori, rappresentanti studenti) fin dalle fasi iniziali per ridurre il contenzioso. - Prevedere un periodo di monitoraggio e una verifica formale dopo i primi mesi di applicazione per adeguare elementi organizzativi eventualmente non sostenibili. Conclusione Procedere attraverso i passaggi indicati garantisce la correttezza istituzionale e la massima trasparenza: analisi preliminare del Dirigente, confronto con Enti locali, indagine conoscitiva con le famiglie, parere tecnico?didattico del Collegio e delibera finale del Consiglio. Documentare ogni fase con verbali e accordi scritti e aggiornare il PTOF e il calendario scolastico. In caso di dissenso fra organi, la decisione di indirizzo del Consiglio di Istituto è quella decisiva, mentre l’assenza di intese con l’Ente locale potrebbe obbligare a trovare soluzioni alternative o a rinviare l’attuazione.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
In merito a quanto richiesto nella prima parte del quesito si riporta il recente Orientamento applicativo ARAN dell' 8 febbraio 2022 CIRS98 proprio inerente alla specifica questione. "Ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL Scuola del 29.11.2007, la scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo” oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori, come per esempio tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto? In merito alla modalità di fruizione delle ferie del personale ATA, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29/11/2007 stabilisce che: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionarie le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.” Dalla disposizione contrattuale in esame si evince che: a) occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie; b) nella programmazione di tali turni il Dirigente Scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1 luglio-31 agosto; c) il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi; d) le decisioni in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di frazionamento vengono assunte dal Dirigente Scolastico che, nella sua valutazione, dovrà principalmente tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio. Pertanto, il Dirigente Scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio-31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro - in assenza di una tale richiesta - non può non garantirli. Si ritiene, comunque, che la fruizione dei 15 gg anche in modo frazionato debba avvenire preferibilmente nel periodo 1 luglio-31 agosto, tenendo conto, comunque, delle esigenze di servizio, del rispetto dei turni prestabiliti e del fatto che agli altri dipendenti deve, comunque, essere garantita la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie". Conclusivamente, la richiesta del dipendente di usufruire in forma frazionata delle ferie è in via astratta legittima ma, come si evince anche dal parere ARAN sopra riportato, ai fini dell'accoglimento resta ferma la valutazione del Dirigente Scolastico che dovrà tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio. In definitiva, il Dirigente Scolastico, una volta ricevuta la richiesta di ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio-31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro - in assenza di una tale richiesta - non può non garantirli. In merito alla seconda parte del quesito si rileva che nelle istituzioni in cui il servizio è articolato su cinque giorni settimanali (c.d. "settimana corta"), si applica, al personale ATA, il disposto di cui all'articolo 13, comma 5 del CCNL 29/11/2007: "Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno". Si osserva che il sabato è "giorno lavorativo" solo ai fini del computo; pertanto, per tali giornate - come pure per le domeniche e i giorni festivi - non sarà necessario fruire di ferie. Pertanto, nel caso di ferie che inizino il 1° agosto 2026, cadendo questo giorno di sabato, non dovrà essere considerato, poiché giornata non lavorativa. Le ferie, pertanto, decorreranno dal 3 agosto 2026 e saranno così computate: 6 giorni per la settimana dal 3 al 7 agosto (5 giorni X 1,2 = 6 giorni); 6 giorni (secondo lo stesso calcolo) per la settimana dal 10 al 14 agosto. A tale data, pertanto, saranno stati fruiti 12 giorni di ferie. Se le ferie si concludono il 19 agosto, occorre allora aggiungere 3 X 1,2 = 3,6 giorni e il dipendente avrà così fruito di 15,6 giorni di ferie, nel rispetto del periodo minimo da concedere. Se le ferie si concludessero il 17 agosto, il dipendente avrebbe fruito di 13,2 giorni di ferie.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
A seguito della revoca dello stato di disabilità giunta alla fine dell’anno scolastico, la scuola dovrà porre in atto una revisione complessiva della situazione di assistenza allo studente. Se la neuropsichiatra ha esplicitamente deciso di non rinnovare la certificazione di disabilità (ex Legge 104/92), la natura giuridica dell'alunno cambia radicalmente dal 7 maggio 2026 e vi sarà una cessazione della condizione di disabilità. In questo caso, se la scelta della commissione medico collegiale confermasse la posizione della neuropsichiatra la scuola si troverà in una condizione di difficoltà per quanto riguarda non solo l’aspetto della valutazione del percorso di curricolare, ma anche per ciò che attiene lo stesso Piano di Studi Personalizzato (PSP) che dovrà essere rimodulato ed elaborato ai fini del raggiungimento del titolo di studio. Dalla scadenza della certificazione di disabilità, all'alunno non è più riconosciuta la condizione di “disabilità" per la legge, ma i suoi codici diagnostici (F81.9 - DSA e F90.0 - ADHD) non scompaiono. F81.9 (DSA): Questo codice garantisce la tutela della Legge 170/2010. L'alunno ha il diritto soggettivo a strumenti compensativi e misure dispensative. F90.0 e F93.8 (ADHD e Ansia): Questi codici rientrano nei BES (Bisogni Educativi Speciali) secondo la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012. Il Consiglio di Classe deve riunirsi d'urgenza (subito dopo il 6 maggio) per trasformare il PEI in un PDP (Piano Didattico Personalizzato). Questo passaggio "traghetta" le misure previste dal PEI nel nuovo alveo normativo (DSA/BES), garantendo che l'alunno non resti privo di tutele. In questi casi non sarà più possibile convocare un GLOI, quindi, non saranno più presenti le figure professionali esterne, quali, ad esempio, gli assistenti alla comunicazione e all’autonomia e il neuropsichiatra di riferimento. Pertanto, dovrà essere immediatamente convocato un Consiglio di classe e procedere all’adozione di un PDP per lo studente che sarà considerato studente con Bisogni Educativi Speciali. Nel quesito non si rileva se l’alunno segue un percorso personalizzato con obiettivi diversi da quelli della classe o se globalmente corrispondenti, condizione questa che consentirebbe il raggiungimento dei livelli degli apprendimenti adeguati per conseguire il diploma di terza media. Il Consiglio di Classe è quindi chiamato ad esaminare la documentazione clinica disponibile e redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) motivato e sottoscritto dalla famiglia, in cui vengano indicate le misure compensative/dispensative, le modalità di valutazione e di svolgimento dell’esame mentre il PDP fungerà da atto formale per l’applicazione delle misure L’adozione del percorso personalizzato utile al conseguimento del titolo di studio è preceduta da una chiara e formale informazione alla famiglia. A questo proposito, si consiglia di verbalizzare nella riunione del Consiglio di classe aperta alla partecipazione della famiglia dell’alunno BES, che ai fini della valutazione l’alunno non potrà più essere considerato con disabilità e la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe anche se la diagnosi clinica dell’alunno ha evidenziato un deficit che incide sulle capacità di apprendimento e di svolgimento delle verifiche. Per questo motivo il Consiglio di classe deve redigere un PDP che preveda un percorso curricolare con obiettivi globalmente corrispondenti a quelli della classe basati sui nuclei fondanti delle discipline. In particolare occorre approfondire l’aspetto cognitivo, neuropsicologico e dell'apprendimento, al fine di fornire al consiglio di classe indicazioni utili per la definizione di metodologie e di strategie didattiche più consone alle capacità e abilità possedute dallo studente BES. Un aiuto concreto può provenire dai docenti di sostegno che si consiglia di lasciarli assegnati alla classe in questa parte conclusiva dell’anno scolastico, in modo da consentire allo studente un passaggio graduale alle nuove modalità di assegnazione delle verifiche e delle procedure di valutazione. Per ciò che riguarda la valutazione finale dello studente, è ovvio che dovrà essere fatta un’analisi complessiva di quanto realmente affrontato dallo studente e procedere a una valutazione formativa che dovrebbe essere già in linea con gli obiettivi curricolari. Si conferma che, venendo meno la certificazione di disabilità, la presenza del docente di sostegno agli esami di Stato non potrà essere prevista. Dovranno essere gli stessi membri interni della commissione dell’esame a fornire il necessario supporto previsto dal Piano di Studi personalizzato. Molto più complessa sarebbe la situazione se l’alunno con disabilità seguisse un percorso personalizzato non in linea con gli obiettivi della classe. In questo caso non potrebbe sostenere l’esame di Stato con quanto stabilito nel PEI con il rischio della non ammissione all’esame di Stato per il mancato raggiungimento dei livelli essenziali degli apprendimenti. Infine le prove di esame. Nel quesito si fa riferimento alle "prove equipollenti". È necessario sottolineare che tali prove sono esclusive per coloro che sono in condizione di disabilità ai sensi della Legge 104 art. 3 in particolare per coloro che hanno il riconoscimento del comma 1. Quindi l’alunno DSA/BES, deve sostenere le stesse prove della classe, ma con l'ausilio degli strumenti compensativi e delle misure dispensative (es. uso del PC, calcolatrice, sintesi vocale, verifiche strutturate e semistrutturate, ecc.). La valutazione deve comunque tener conto del Piano Didattico Personalizzato adottato. Come già sottolineato, se il PEI prevedeva prove fortemente differenziate (non equipollenti al programma della classe), il passaggio al PDP a maggio è rischioso perché l'alunno dovrebbe improvvisamente affrontare obiettivi didattici globalmente corrispondenti a quelli della classe. Se invece il PEI prevedeva obiettivi riconducibili a quelli della classe, il passaggio al PDP per l'esame sarà più semplice e ciò potrà garantire il raggiungimento dei livelli degli apprendimenti di terza media.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
I provvedimenti giurisdizionali vanno eseguiti dall'amministrazione, nei limiti, tuttavia, di ciò che essi dispongono. L'adozione, da parte dell'amministrazione, di provvedimenti difformi dal dispositivo del giudice, infatti, può determinare responsabilità per danno erariale. Nel caso specifico del decreto monocratico del Presidente del TAR, allegato al quesito, si evince - dalle premesse - che il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione dalle GPS disposto dall'USP, nonché di ogni ulteriore atto collegato o connesso. Pur non conoscendo il testo del ricorso, dal provvedimento del giudice si può dedurre che esso verta sulla contestazione della legittimità dell'articolo 6, comma 4, dell'O.M. n. 88/2024. Dall'illegittimità di tale disposizione, a quanto pare sostenere il ricorrente, deriverebbe l'illegittimità della propria esclusione dalle GPS. Il ricorso, pertanto, non verte direttamente sulla revoca della supplenza e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, ma sulla legittimità di una disposizione di un atto amministrativo - ovvero, l'articolo 6, comma 4 O.M. 88/2024 - che, se pronunciata, determinerebbe, a cascata, l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle GPS nonché, in ultima analisi, del provvedimento di revoca della supplenza. In relazione a tale ricorso, il Presidente del TAR, nelle more della discussione dell'istanza di sospensione, ha adottato un decreto che dispone "la sospensione del provvedimento di esclusione fino alla camera di consiglio del 20 maggio 2026". Stante il dispositivo del decreto presidenziale, si ritiene che l'istituzione scolastica non abbia, allo stato, alcun titolo a revocare il provvedimento di revoca della supplenza e che l'amministrazione debba limitarsi, come ha già fatto, a reinserire provvisoriamente il docente nelle GPS con provvedimento di competenza dell'USP. L'effetto è quello di consentire nuovamente al docente, fino all'adozione da parte del TAR di ulteriori provvedimenti, di conseguire supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto che, come è noto, discendono dall'inserimento in GPS, ma non quello di far rivivere contratti nel frattempo interrotti. La contraria argomentazione del legale del docente non appare condivisibile, sia perché estranea al provvedimento del giudice (che non cita la continuità didattica) sia perché relativa a un separato provvedimento (la revoca della supplenza) la cui eventuale reviviscenza (agli effetti giuridici e/o economici) si porrà solo in un secondo momento, ovvero all'atto della definizione del giudizio pendente di fronte al TAR. Riteniamo, pertanto, che l'istituzione scolastica non debba dare seguito, al momento, alla richiesta di reintegro in servizio.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Le assenze per visite mediche specialistiche, come quelle per terapie o esami diagnostici, sono equiparate, per il personale docente, alle assenze per malattia. Ad esse si applica l'articolo 55-septies, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001, che richiede, per la giustificazione di tali assenze, "la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". Per il personale ATA, inoltre, il CCNL di comparto prevede particolari disposizioni, che non sono però applicabili al personale docente. Per quest'ultimo, pertanto, si applicano le disposizioni generali sulle assenze per malattia. In particolare, per quanto riguarda il preavviso dovuto da parte del dipendente, l'articolo 17, comma 10 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce quanto segue: "L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza". La norma contrattuale, pertanto, richiede la tempestività e pone come limite temporale non superabile l'inizio dell'orario di lavoro; in difetto, il dipendente è tenuto a comprovare le ragioni che gli hanno impedito la comunicazione dell'assenza entro il termine stabilito dal CCNL. Nel caso specifico, l'insegnante ha comunicato l'assenza prima dell'inizio del proprio servizio, anche se, trattandosi di visite specialistiche che - presumibilmente - erano state prenotate in anticipo, tale comunicazione potrebbe apparire non caratterizzata da quella tempestività, che pure richiede il CCNL. Dobbiamo tuttavia osservare che, nei procedimenti disciplinari, l'onere della prova del fatto contestato al dipendente ricade sul datore di lavoro. Ciò comporta che, se la comunicazione di assenza giunge dopo l'inizio dell'orario di servizio, al datore di lavoro basta provare tale tardività, incombendo al lavoratore la dimostrazione della sussistenza di impedimenti; al contrario, appare difficile fornire la prova della scarsa tempestività, nel caso in cui la comunicazione, comunque, sia giunta prima dell'inizio del servizio. In altre parole, in mancanza di altri elementi, utili a provare la malafede del lavoratore, riteniamo che la - presunta - scarsa tempestività della comunicazione dell'assenza possa difficilmente essere oggetto di contestazione in sede disciplinare. Occorrerebbe che il datore di lavoro possa provare l'insussistenza di ragioni di urgenza, tali da giustificare una comunicazione a ridosso dell'inizio dell'orario di lavoro; ma tale prova non può, a nostro parere, consistere nella mera probabilità che tali ragioni di urgenza non sussistessero. Infine, osserviamo che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, essendo equiparate alla malattia, non richiedono alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro, dovendo questi semplicemente prenderne atto senza che che sia possibile negare al lavoratore il diritto ad assentarsi.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Innanzitutto, occorre ricordare che per la secondaria di primo grado si applica il comma 2 dell’art. 6 e l’articolo 11 del d.lgs 62/2017 relativo alla valutazione degli alunni con disabilità frequentanti il primo ciclo: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”. Ovviamente in caso di ripetenza è richiesta l’adeguata motivazione al passaggio alla classe successiva o al conseguimento del titolo di studio, ma la decisone può essere presa a maggioranza. Certamente il mancato raggiungimento degli obiettivi va esplicitato con voti negativi. La ripetenza degli alunni con disabilità è disciplinata dal D.I. 182/2020 e D.I. 153/2023, dalla L. 104/1992 e dal d.Lvo 16.4.1994, n.297, pertanto il trattenimento di un alunno con disabilità (la cosiddetta la ripetenza) può essere previsto se vi sono concreti motivi che devono emergere in sede di Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione. Si ricorda che “per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI)”. Per questo motivo, in sede di GLOI sentite tutte le figure previste dal D.I. 153/2023, come modificate e integrate dal d.lgs. 66/2017 e dal recente d.lgs. 96/2019, può essere adottata la decisione di un’eventuale ripetenza dell’alunno con disabilità con motivazioni adeguate che poggiano su una fondata analisi clinico – evolutiva dello studente. Pur tuttavia, a parere dello scrivente, si sconsiglia di far ripetere l’anno scolastico all’alunno che versa in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo perché la scuola deve garantire una crescita “negli apprendimenti scolastici”, secondo le effettive capacità di ciascuno. Stando ai più recenti protocolli clinici e pedagogici, di norma è consigliabile mantenere il ragazzo con disabilità in un gruppo classe dell’età anagrafica a lui più vicina. Il corretto sviluppo evolutivo, infatti, lo si raggiunge con il gruppo dei pari. In base al d.lgs. 62/2017, al D.M. n° 741/2017 e alla Nota ministeriale esplicativa prot. n° 1865/2017 gli studenti con disabilità hanno diritto al diploma conclusivo del primo ciclo, purché effettuino l’esame su tutte le materie, anche se svolti con prove differenziate, basate sugli obbiettivi del proprio PEI e volte a verificare “il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”. Dalle Linee Guida si evince che il GLO ha il compito in particolare di verificare “se l’impianto complessivo della personalizzazione abbia funzionato o meno, ossia se l’insieme di interventi e di strategie attivati, assieme a quelli destinati alla realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo (così come indicato nella Sezione 7), abbia dato i risultati attesi, considerando altresì la verifica degli obiettivi didattici definiti dal team docenti e dal consiglio di classe, ma senza limitarsi al solo aspetto didattico”. Come in tutte le sezioni del PEI, quando si parla di verifica conclusiva degli esiti la valutazione è riferita prioritariamente all'efficacia degli interventi, non solo al raggiungimento degli obiettivi previsti da parte dell’alunno con disabilità. Pertanto, la non ammissione deve essere una scelta eccezionale e analiticamente motivata. Per questo specifico caso rivediamo quanto indicato nel quesito, l'alunno: • ha una media dei voti superiore all'otto; • ha raggiunto gli obiettivi stabiliti nel PEI; • ha frequentato regolarmente le lezioni. Si deduce che non sussistono i presupposti giuridici per la non ammissione. Un provvedimento di non ammissione in presenza di tali esiti positivi rappresenterebbe una falsa rappresentazione del livello realmente raggiunto dal ragazzo, poiché si dichiarerebbe il mancato raggiungimento di obiettivi che i documenti valutativi (pagelle, verbali GLO) attestano come raggiunti. Le relazioni dell'ASL e degli specialisti privati sono atti tecnici che offrono indicazioni cliniche, ma non sono vincolanti per la valutazione scolastica. Il "trattenimento" nella classe terza della scuola secondaria di primo grado non può essere disposto a fronte della sola volontà dei genitori: l’unico strumento giuridico per la permanenza nell’anno di corso è la non ammissione alla classe successiva o il mancato rilascio della licenza di Stato, che però devono essere motivati da valutazioni oggettive e documentate nel PEI e nel verbale del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO). La giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato) ha più volte ribadito che la valutazione degli alunni è una prerogativa esclusiva del Consiglio di Classe ("discrezionalità tecnica"). Il CdC non può abdicare al proprio ruolo valutativo recependo passivamente un'indicazione medica di invito a trattenere l’alunno con disabilità se questa contrasta con i risultati pedagogici e didattici effettivamente conseguiti. Molto probabilmente le indicazioni contenute nelle relazioni cliniche si basano solo sul rafforzare l’autodeterminazione del ragazzo in un ambiente conosciuto e nel rapporto privilegiato col docente di sostegno. Occorre invece andare oltre questa visione più limitata di crescita del ragazzo e basarsi su ciò che il D.Lgs. 66/2017 pone al centro del percorso di crescita del ragazzo ossia il suo "Progetto di Vita". Trattenere un alunno di 16 anni in un ambiente scolastico frequentato da ragazzi di 11-13 anni contrasta con le finalità di inclusione sociale e di transizione all'età adulta. Non solo, priva l'alunno del confronto con i pari, fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale, indipendentemente dalla gravità della patologia. Stando ai più recenti protocolli clinici e pedagogici, di norma è consigliabile mantenere il ragazzo con disabilità in un gruppo classe dell’età anagrafica a lui più vicina. Il corretto sviluppo evolutivo, infatti, lo si raggiunge con il gruppo dei pari. In base al d.lgs. 62/2017, al D.M. n° 741/2017 e alla Nota ministeriale esplicativa prot. n° 1865/2017 gli studenti con disabilità hanno diritto al diploma conclusivo del primo ciclo, purché effettuino l’esame su tutte le materie, anche se svolti con prove differenziate, basate sugli obbiettivi del proprio PEI e volte a verificare “il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”. Il "trauma" del passaggio si affronta con attività di orientamento e continuità (già previste dalla legge), non con la stagnazione in un ciclo di studi già concluso con successo. Come correttamente rilevato, il trattenimento ingiustificato comporta l'utilizzo di risorse pubbliche (ore di sostegno, personale scolastico) per un anno di corso aggiuntivo non dovuto ed esattamente come indicato dall’estensore del quesito, si potrebbe configurare un potenziale danno erariale segnalabile alla Corte dei Conti. Si suggerisce di agire su questi ambiti: convocare urgentemente il GLO integrando, se possibile, le relazioni ASL e degli specialisti alle cui indicazioni la scuola deve dare adeguato peso; proporre alla famiglia un progetto ponte anziché la ripetenza attraverso un serrato calendario di incontri tra il docente di sostegno attuale, il docente di sostegno della scuola secondaria di secondo grado ricevente e la famiglia. Questo ridurrà l'incertezza e il "trauma" del passaggio; verificare e documentare, in verbale, il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEI. In sede di scrutinio finale, il CdC deve essere consapevole che votare la non ammissione richiede una motivazione pedagogica che, allo stato attuale, sarebbe smentita dai fatti. Se il CdC dovesse insistere, il Dirigente Scolastico deve pretendere che a verbale risultino le motivazioni analitiche del perché, nonostante gli obiettivi del PEI siano stati raggiunti, si ritenga necessaria la ripetenza. (È molto probabile che davanti a questa responsabilità formale, il CdC desista).
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Si richiede un parere in relazione ad una diffida ricevuta da questa istituzione scolastica riguardante un servizio di prenotazione online di merende...
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Alla luce delle disposizioni richiamate nella Circolare MIUR n. 51/2010, in coerenza con l’art. 199, comma 6, e l’art. 187 del D.Lgs. n. 297/1994, l’elemento essenziale del diploma è la sottoscrizione autografa del Presidente della Commissione d’esame (nel primo ciclo il Dirigente scolastico o un suo delegato); la sua omissione può, infatti, comportarne la nullità. Al contrario, l’apposizione involontaria del timbro della scuola sulla pagina anteriore del diploma — in prossimità della firma o nello spazio riservato al bollo ministeriale — non configura, a parere dello scrivente, motivo di annullamento del documento, qualora ricorrano le seguenti condizioni: • il contenuto del diploma rispetti integralmente le indicazioni previste dalla normativa vigente; • la firma del Dirigente Scolastico (in qualità di Presidente delegato della Commissione) sia autografa e leggibile; • non siano state apportate correzioni, abrasioni o alterazioni ai dati anagrafici o alle risultanze d’esame. Gli elementi costitutivi del titolo sono, dunque, l’autenticità della firma e la correttezza sostanziale del contenuto. L’aggiunta accessoria di un timbro, laddove non alteri i dati né mascheri la sottoscrizione, costituisce un’irregolarità formale che, di norma, non inficia la validità del diploma. Si consideri, d'altronde, che tutti gli atti relativi agli esami conclusivi del primo ciclo sono ordinariamente validati con il timbro dell’istituzione scolastica. Si consiglia di redigere una breve nota amministrativa, da inserire nel fascicolo dell'alunno e/o nel registro dei diplomi, che dia atto dell’accaduto (data, numero di serie dei diplomi interessati, descrizione dell'irregolarità e firma del Dirigente). Tale adempimento garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa e documenta la buona fede dell'ufficio. In conclusione, se il timbro non ha occultato o alterato dati essenziali, non è necessario segnalare l’errore all’Ufficio Scolastico Territoriale né avviare la procedura di sostituzione d’ufficio. Come già affermato, se gli elementi salienti (dati, votazione e firma) risultano integri e corretti, l’apposizione accidentale del timbro non ne determina l’annullamento.
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Data di pubblicazione: 04/05/2026
Il contratto allegato è sostanzialmente un contratto di ricerca e non già d’insegnamento per cui si ritiene che il periodo in questione non possa essere riconosciuto ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera. L’art. 485 del decreto legislativo 297 del 1994 prevede espressamente che i servizi prestati presso le Università riconoscibili ai fini della carriera siano i servizi prestati come docente e/o assistente di ruolo o incaricato. Nel caso rappresentato le attività didattiche sono parte del dottorato di ricerca e non vanno intese come attività principale d’insegnamento.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
Per fornire una risposta più precisa sarebbe stato opportuno prendere visione del decreto già emesso e conoscere il numero degli anni di servizio prestato come docente a tempo determinato ai sensi dell’ex- art. 59. Ad ogni buon conto si precisa quanto segue: 1) Se l’anzianità derivante dalla temporizzazione è maggiore rispetto a quella che deriverebbe dalla valutazione dei servizi prestati come docente il decreto emesso è corretto; 2) Se, dopo aver inserito al SIDI nei servizi non di ruolo da docente, i periodi prestati come docente tempo determinato, quest’ultimi risultino superiori a quelli derivanti dalla temporizzazione, la persona interessata ha la possibilità, dietro presentazione di apposita richiesta di optare per la progressione della carriera derivante dalla valutazione dei servizi rinunciando alla temporizzazione, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti – sezione centrale del controllo con la deliberazione n. 4 del 23/7/2019 e dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 30/01/2020 n. 2232/2020; 3) Qualora si verifichi quanto previsto dal punto 2) il provvedimento dovrà essere elaborato manualmente; 4) Qualora la richiesta di modifica del decreto già emesso superi i 5 anni dalla consegna del medesimo decreto alla persona interessata dovrà essere applicata a prescrizione quinquennale degli assegni.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
L’opzione per l’istruzione parentale si esercita mediante comunicazione annuale da parte della famiglia; la scuola prende atto della comunicazione (richiamo alla disciplina in materia di istruzione parentale, come esplicitato nella prassi). Se la famiglia ha formalmente comunicato di avvalersi dell’istruzione parentale per l’anno scolastico in corso, il bambino non è in regime di frequenza e la scuola non è tenuta ad ammetterlo automaticamente a frequenze parziali. L’istruzione parentale comporta che la famiglia si assume l’obbligo dell’istruzione per conto del minore per l’anno scolastico di riferimento; pertanto la scuola può legittimamente rifiutare una presenza continuativa o parziale non concordata. Al contempo, la scuola può valutare e concordare con la famiglia una sperimentazione o un rientro graduale. Per farlo è opportuno che sia predisposto e sottoscritto un progetto formale di rientro graduale che definisca tempi, modalità, obiettivi e misure di accoglienza e tutela. Tale progetto dovrà essere condiviso con la famiglia e, ove presenti, con i servizi sanitari/terapeutici che seguono il minore e con i docenti coinvolti. Occorre anche un parere medico e la proposta della psicologa che segue il bambino costituisce un elemento rilevante da allegare al progetto. Ovviamente va anche inserita una diagnosi clinica in cui si possa evincere chiaramente che il bambino può trarre giovamento nell’affrontare un percorso curricolare misto istruzione parentale – scuola. Il progetto può comporsi di 2 parti: 1. Fase di Osservazione/Visita: Il bambino entra per brevi momenti (es. merenda, un'ora di arte), eventualmente se necessario accompagnato o con la presenza della madre/psicologa nelle vicinanze. 2. Fase di Partecipazione Attiva: Il bambino partecipa a singole lezioni. Questa gradualità tutela la scuola se il bambino dovesse avere una crisi di panico in classe. Oltre al progetto, è opportuno far firmare un Addendum al Patto di Corresponsabilità in cui la famiglia: • Riconosce che la responsabilità dell'istruzione rimane propria (ex art. 23 DLgs 62/2017). • Si impegna a riprendere il bambino immediatamente su chiamata della scuola qualora lo stato emotivo del minore lo richiedesse. • Esonera la scuola da responsabilità derivanti dalla mancata continuità didattica, essendo il regime scelto quello parentale. Inoltre, prima di autorizzare qualsiasi presenza del minore a scuola è necessario ottenere chiarimenti scritti dalla compagnia assicurativa che copre l’Istituzione scolastica: va verificato se la polizza infortuni/rc della scuola estende la copertura anche a coloro non in regime di frequenza ordinaria ma ammessi, su richiesta, a partecipare ad attività/visite. Se la polizza non prevede espressamente la copertura per non frequentanti come è molto probabile, la scuola non può dare per scontato che il bambino sia automaticamente coperto; in tal caso la scuola dovrà richiedere alla famiglia di prevedere una copertura assicurativa aggiuntiva o concordare con l’assicuratore una estensione temporanea della copertura. In ogni caso, la scuola dovrà garantire adeguata sorveglianza e documentare la presenza, i tempi e le attività svolte. Eventuali responsabilità civili per danni cagionati a terzi o subiti durante attività autorizzate saranno regolate secondo i termini della polizza assicurativa e, per gli infortuni del personale, secondo le norme competenti. Proposte operative e documentazione richiesta alla famiglia Per valutare e disciplinare la richiesta di “visite/partecipazioni graduali” si raccomanda di acquisire e conservare per iscritto: - la formale istanza della famiglia che specifica la richiesta (giorni/ore/attività richieste); - la relazione della psicologa/terapista che motiva la proposta e indica eventuali prescrizioni o limiti; - la dichiarazione con cui la famiglia conferma lo stato di istruzione parentale per l’anno in corso (se già presentata) e indica la volontà di sperimentare un rientro graduale; - il consenso informato dei genitori alla partecipazione alle specifiche attività e alla sorveglianza da parte del personale scolastico; - dichiarazione sulla copertura assicurativa: copia della polizza scolastica da chiedere all’ufficio amministrativo/assicuratore e, in caso di lacune, eventuale polizza integrativa fornita dalla famiglia. Contenuti minimi del progetto di rientro graduale (da formalizzare in un accordo scritto) - obiettivo (es. tentativo di rientro graduale con monitoraggio terapeutico); - durata e calendario delle visite/attività (giorni, ore, attività consentite); - modalità di accoglienza (persona di riferimento, docente tutor, spazi dedicati, numero massimo di ore); - modalità di sorveglianza e responsabilità del personale durante la permanenza; - impegno della famiglia a mantenere la terapia e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; - modalità di monitoraggio e verifica (incontri periodici tra famiglia, scuola e professionisti) e criteri per sospendere o estendere la sperimentazione; - dichiarazioni relative alla copertura assicurativa e al trattamento dei dati personali. Da sottolineare che occorre una formalizzazione dell’accordo in forma scritta, con sottoscrizione della famiglia e presa d’atto da parte della scuola; sia chiaro che la sperimentazione è temporanea e non equivale a ripresa della frequenza ordinaria fino a diversa comunicazione.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
L’O.M. 88/2024 che disciplina l’attribuzione delle supplenze per il corrente anno scolastico all’art. 11, comma 4, prevede che: “Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.” La ratio della norma è relativa alla necessità di poter coprire velocemente i posti vacanti per le assenze molto brevi con personale che sia disponibile ad accettarle, nonostante la breve durata del contratto, negli ordini di scuola ove è necessaria una copertura immediata, data l’età degli alunni cui oltre al servizio scolastico debba essere assicurata una particolare vigilanza. La stessa ordinanza all’art. 13, comma 11, indica che: “11. Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.” Come si evince dalla disposizione citata la proroga del contratto di supplenza temporanea allo stesso supplente già in servizio è giustificata dalla necessità di garantire la continuità didattica, che non sarebbe tutelata se la scuola procedesse ad una nuova convocazione di tutti gli aspiranti, anche di quelli che hanno scelto di concorrere per supplenze superiori a 10 giorni. Infatti , pur essendo modificata la durata della supplenza che con la proroga sarebbe di oltre 10 giorni, il diritto del supplente in servizio a mantenere il contratto è basato sul diritto dei discenti alla continuità dello stesso docente che ha già prestato servizio nella classe, prorogando il contratto originario. Del resto non vi è nessuna indicazione nella normativa di un’eccezione sulle proroghe che riguardi casi di supplenza di durata molto breve, poiché prevale sempre l’interesse degli utenti del servizio scolastico rispetto a quello degli aspiranti alle supplenze. Nel caso prospettato la scuola deve prorogare il contratto del docente cui è stato attribuito per 10 giorni , non procedendo ad una nuova convocazione che comprenda anche altri candidati con preferenza di supplenza fino superiore a 10 giorni.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
L’art. 35 del CCNL del comparto scuola attualmente vigente relativamente alle assenza per malattia del personale a tempo determinato al comma 6 prevede che: “6. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%. Annualità del calcolo. L a norma indica che il limite dei 30 giorni è annuale, ma non c’è nessuna indicazione riferita ad un singolo contratto di lavoro ad una necessità di proporzionalità al periodo dedotto nel contratto. Pertanto i 30 giorni vanno calcolati per anno scolastico, tenendo conto di tutte le assenze per malattia anche relative a precedenti supplenze brevi e saltuarie ottenute dal dipendente durante lo stesso anno, pur se in diverse istituzioni scolastiche. Nell’ipotesi in cui il dipendente raggiunga il limite dei 30 giorni di assenza per malattia, il Dirigente scolastico procede alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, mediante apposta determina dirigenziale, posta agli atti della scuola e trasmessa per conoscenza alle scuole nelle cui graduatorie è iscritto il dipendente, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro al SIDI. Le conseguenze per il lavoratore possono essere dedotte sulla base della ratio della legge complessiva: il dipendente non potrà accettare alcuna altra supplenza proveniente da qualsiasi altra istituzione scolastica per il restante periodo dell’anno scolastico in corso. Nel caso prospettato quindi il collaboratore che ha superato il periodo di comporto in altra istituzione scolastica nell’anno in corso non può essere individuato per una nuova supplenza breve sempre nell’anno in corso.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
In via preliminare, si osserva che l'esercizio di accesso ex L. 241/1990 si esercita rispetto a documenti "DETENUTI da una pubblica amministrazione", dunque - a parere di chi scrive - non si giustifica il rimando alla Scuola da parte del Servizio di Tutela Minori dell'ULSS; essendo pacificamente una Pubblica Amministrazione, il Servizio avrebbe dovuto assumere l'istanza e verificare se ricorressero le condizioni per l'ostensione del documento, anche perché non ricorre in questo caso la questione degli atti giudiziari o processuali (che imporrebbe una valutazione diversa, ad esempio nel caso in cui la relazione fosse stata redatta su mandato dell'autorità giudiziaria). Ciò non dispensa ora l’Istituto da prender in carico l’istanza, che l’interessato ben avrebbe potuto presentare indipendentemente e contemporaneamente all’una e all’altra Amministrazione. I tre requisiti di un interesse diretto, concreto ed attuale sono pacificamente soddisfatti. Resta il quarto requisito: “La richiesta di accesso ai documenti deve essere MOTIVATA.” (art. 25, comma 2. L. 241/1990). Il quesito non precisa se l'istanza reca UNA MOTIVAZIONE sulla base della quale si chiede per l'appunto l'ostensione del documento; se non ci fosse motivazione (o, come vedremo nel seguito, se fosse generica) allora l'istituto deve richiedere un'integrazione dell'istanza. Infatti, in caso di istanza formale di accesso “irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione”. (D.P.R. 184/2006, art. 6 comma 1). La motivazione, che il Dirigente sarà poi chiamato a valutare per la decisione di ostendere il documento richiesto, non potrà essere generica (tipo “per la tutela giuridica dei propri interessi”), ma dovrà essere formulata in termini tali da permettere di comprendere come la conoscenza del documento sia strumentale all’interesse che si intende tutelare. Infatti il legislatore ha ulteriormente richiesto che la situazione legittimante l’accesso sia “collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., n. 20/2020). Data la natura del caso specifico, è probabile che nella riformulazione dell’istanza, la madre esprima adeguatamente il nesso di strumentalità del documento, e a quel punto si ritiene che vada concessa l’ostenzione (rilasciata la copia), previo sub-procedimento con i controinteressati (se individuati) e con eventuale mascheramento, almeno in prima battuta, di dati personali di terzi, se non strettamente necessari.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
In premessa si ritiene indispensabile porre all’attenzione che, come chiarito dall’Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016, il mancato aggiornamento quinquennale della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro (nel caso in esame si rileva che la scadenza quinquennale è stata ampiamente superata, quindi la posizione dell’Istituto scolastico è irregolare), comporta la “sospensione” dell’attestato di formazione, non la sua automatica e definitiva decadenza. Si sottolinea, altresì, che con l’aggiornamento (pur se effettuato in ritardo) si riporta in piena validità il corso precedentemente effettuato. La norma che stabilisce l’obbligo di aggiornamento e la necessità di regolarizzare la formazione dei lavoratori è il D.Lgs. 81/2008, in particolare l’art. 37, definito poi tecnicamente dagli Accordi Stato – Regioni (il più recente è del 17/04/2025 che sostituisce il precedente del 21/12/2011). La normativa (D.Lgs. 81/2008 e Accordi Stato – Regioni) non prevede la “scadenza” della formazione specifica. Il credito formativo rimane valido; ciò che scade è la regolarità della posizione del lavoratore e quindi è inibito temporaneamente lo svolgimento della funzione. Per sanare l’inadempienza è sufficiente integrare le 6 ore di aggiornamento mancanti; completato detto aggiornamento il lavoratore torna “in regola” e può riprendere le sue mansioni in sicurezza. Non è necessario, quindi, ripetere il modulo intero di formazione specifica. Nel caso in esame l’interpretazione del RSPP (ripetizione integrale) è priva di un supporto normativo stringente. Alcuni orientamenti, in lettura del nuovo Accordo Stato – Regioni 2025 suggeriscono che l’obbligo di ripetere la formazione base sussista solo se il periodo di inadempienza supera i 10 anni senza alcun aggiornamento. In questo caso estremo l’attestato perderebbe definitivamente validità, richiedendo la frequenza ex novo del corso base. Ma questa lettura non ci convince affatto, perché la questione dei dieci anni è chiaramente legata alle certificazioni abilitanti, non ha tutti i percorsi di formazione. In questo contesto si osserva che l’aggiornamento quinquennale (6 ore) può essere svolto interamente in modalità e-learning (FAD asincrona), come previsto nell’Accordo Stato-Ragioni del 17 aprile 2025 per i lavoratori. Inoltre, tenuto conto che la norma consente di regolarizzare la posizione tramite il semplice aggiornamento, la richiesta del RSPP di ripetere la formazione specifica (spesso vincolata alla modalità sincrona/presenza) appare eccessivamente onerosa e priva di un supporto normativo Alla luce di quanto sopra, a nostro parere: - la posizione della RSU e dell’RLS dell’Istituto scolastico è più aderente al quadro normativo attuale; - lo svolgimento delle 6 ore di aggiornamento per i docenti (anche in FAD) è la procedura corretta per sanare l’inadempimento; una volta svolto l’aggiornamento, anche se in ritardo, la posizione del lavoratore torna ad essere regolare per i successivi 5 anni. In sintesi: si suggerisce di procedere subito con la formazione di aggiornamento e, in caso di ispezione nel frattempo, documentare l’avvio immediato delle pratiche di regolarizzazione.
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
Va distinto il piano della partecipazione da quello del consenso. Le famiglie partecipano alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali, le rappresentanze, le consultazioni e la pubblicità del PTOF. Ma questa partecipazione non equivale a un potere di autorizzare o vietare, caso per caso, i singoli strumenti didattici usati in classe. Nelle condizioni descritte nel quesito non è sostenibile che la scuola debba acquisire un “consenso informato” dei genitori per la visione guidata di parti di film di Harry Potter, se tale uso è una scelta didattica dell’insegnante, coerente con la programmazione, per di più preceduta dalla lettura del romanzo e riconducibile agli obiettivi del PTOF/curricolo. Potrebbe invece essere opportuno — e giuridicamente più corretto — che la scuola assicuri informazione, trasparenza e tracciabilità didattica: indicazione dell’attività nella programmazione, finalità educative, parti visionate, modalità di mediazione dell’insegnante, eventuali attenzioni rispetto all’età degli alunni. L’art. 4 del D.P.R. n. 275/1999 stabilisce che, nell’autonomia didattica, le istituzioni scolastiche concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi e possono regolare tempi, discipline e attività con le forme di flessibilità ritenute opportune. Soprattutto, il comma 5 prevede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, inclusi i libri di testo, siano coerenti con il Piano dell’offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Nel caso prospettato, il film — o meglio, parti selezionate del film — è uno strumento didattico collegato alla lettura del romanzo. Se l’attività è inserita nella progettazione della classe ed è coerente con PTOF/curricolo, non emerge una base normativa che imponga il consenso preventivo dei singoli genitori. Una dimostrazione a contraris permette di individuare velocemente quelle attività della scuola, diverse dalla normale didattica curricolare, per le quali consenso e/o autorizzazione dei genitori possono essere richiesti, ad esempio: 1. attività facoltative o opzionali non rientranti nell’orario/obbligo ordinario; 2. uscite didattiche, viaggi, spostamenti o attività con profili organizzativi ulteriori; 3. attività che comportino trattamento specifico di dati personali, immagini, riprese o pubblicazioni (non consenso ma informativa preventiva); 4. attività sanitarie o assimilabili (sportello di ascolto dello psicologo con consenso da fornire allo stesso); 5. iniziative extracurricolari a pagamento o con adesione volontaria. La visione guidata di brevi parti di un film come supporto alla lettura di un romanzo, svolta in classe dall’insegnante e collegata agli obiettivi del PTOF, certamente non rientra fra queste ipotesi. L’art. 30 della Costituzione riconosce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Questo diritto va bilanciato con la funzione pubblica della scuola, con la libertà di insegnamento e con il diritto degli alunni all’apprendimento. A livello europeo, l’art. 14, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, nel rispetto delle leggi nazionali. Anche questa disposizione non introduce, di per sé, un consenso preventivo dei genitori sui singoli materiali didattici usati dalla scuola pubblica. Quindi il genitore può chiedere chiarimenti, formulare osservazioni, rivolgersi agli organi scolastici e segnalare eventuali profili di inadeguatezza; non può però trasformare il proprio dissenso culturale o valoriale in un potere di interdizione della programmazione didattica, salvo casi specifici di illegittimità, non proporzionalità, contenuto discriminatorio o non adeguato all’età. In conclusione, accertato che: • l’attività sia effettivamente coerente con PTOF, curricolo e programmazione di classe; • sia documentata la finalità didattica (confronto romanzo/film, linguaggi narrativi, educazione all’immagine, comprensione del testo, analisi dei personaggi, sviluppo del pensiero critico, ecc.); si può assai succintamente rispondere al genitore in modo motivato, offrendo confronto, ma senza riconoscere un potere di autorizzazione individuale, grosso modo nel seguente tenore: «Gentile sig. XXXX, la visione di alcune parti del film XY, preceduta dalla lettura del romanzo e guidata dall’insegnante, costituisce uno strumento didattico coerente con la programmazione e con gli obiettivi formativi esplicitati nel PTOF. La normativa sull’autonomia scolastica e sulla libertà di insegnamento attribuisce alla scuola e ai docenti la scelta delle metodologie e degli strumenti didattici, nel rispetto della trasparenza, dell’età degli alunni e delle finalità educative. Non è pertanto previsto un consenso informato dei genitori per ogni singolo materiale didattico utilizzato in classe. La scuola resta naturalmente disponibile a illustrare finalità, modalità e parti selezionate dell’attività, nonché ad ascoltare eventuali osservazioni della famiglia.»
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Data di pubblicazione: 30/04/2026
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 si applica esclusivamente nei confronti del personale con contratto a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova. Ciò è espressamente disposto dall'articolo 3, commi 2 (per le visite di idoneità a richiesta del dipendente) e 3 (per le visite di idoneità disposte d'ufficio dall'Amministrazione) di tale D.P.R. Pertanto, la disciplina normativa pertanto escluderebbe formalmente dalla procedura attivabile innanzi alla Commissione medica di verifica il personale a tempo determinato (art. 3). Tuttavia in situazioni particolarmente delicate, allorché emerga una condizione di involontaria sottrazione ai propri doveri, per una disabilità o patologia manifeste che cagionano un’inidoneità tale da comportare rischi per la stessa salute del dipendente e comunque significativi intralci al servizio, si ritiene che la scuola possa comunque procedere a richiesta di visita collegiale, motivando la suddetta richiesta alla luce delle condizioni di salute che fanno presumere una inidoneità al servizio. Ciò anche allorchè l’invio a visita sia prescritto all’esito della visita del MC. Infatti, la prassi, riscontrata anche nei nostri corsi di formazione in materia e nei quesiti che ci vengono posti, è quella dell'invio anche del personale a t.d. (o che non ha superato il periodo di prova) a visita collegiale in presenza di condizioni psico fisiche che ne facciano presumere una inidoneità (anche relativa) al lavoro. Le Commissioni non rifiutano quasi mai l'effettuazione degli accertamenti con la precisazione che dette visite comunque hanno la finalità di accertare se il dipendente, seppur a t.d. o che non ha superato il periodo di prova, sia idoneo a prestare servizio e ciò al fine della tutela della sua incolumità. Pertanto, se le condizioni di salute o comportamentali sono effettivamente tali da rappresentare indice di una inidoneità al servizio, tale anche da comportare rischi per la stessa salute del dipendente, si ritiene che la scuola possa procedere a richiesta di visita collegiale motivando la suddetta richiesta alla luce delle condizioni di salute che fanno, per l'appunto, presumere una inidoneità al servizio. Anche in giurisprudenza è stato affermato che ai sensi dell'art. 3, terzo comma, DPR n. 171/2011 è legittima la sottoposizione a visita del dipendente anche durante il periodo di prova quando detto periodo, anche in virtù del disposto dell'art. 438 D.Lgs. n. 297/1994, si protragga per un tempo indefinito (cfr. Corte di Cassazione Sentenza 16/12/2021, n. 40406). ( cfr anche la Nota USR Piemonte del 25 novembre 2022 n.17320) A tal fine si segnala anche l'art. 6 del d.P.R. n. 171/2011, che formalmente si applicherebbe solo al personale che ha superato il periodo di prova (ma rinviamo a quanto detto sopra) e che prevede la possibilità di disporre la sospensione cautelare dal servizio nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo. Durante il periodo di eventuale sospensione cautelare attivata il trattamento economico è quello della malattia ( quindi tenendo conto della riduzione già in atto). Ad ogni modo, per il personale a t.d. – stante quanto detto sopra - il giudizio di idoneità può anche essere espresso dal medico competente - tanto più che ciò è stato richiesto dal dipendente - ed è sufficiente allo scopo, senza che occorra quello delle commissioni mediche costituite presso l'INPS. Qualora il medico competente dovesse esprimere un giudizio di inidoneità assoluta e temporanea, dovrà pertanto essere collocato d'ufficio in malattia, con diritto al trattamento ordinario - tenendo quindi conto delle precedenti assenze e continuando a percepire il 50% dello stipendio - fino a quando ciò sia possibile. Superato, cioè, il terzo mese di assenza nell'anno scolastico, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto - nel limite di 9 mesi in un triennio scolastico, come previsto dall'articolo 35, comma 3 CCNL 18/01/2024 - senza però diritto ad alcun assegno. Ciò nell'ulteriore limite del 30 giugno, termine del rapporto di lavoro. Il dirigente scolastico dovrebbe invece procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro e disporre il depennamento dalla graduatoria delle supplenze, per mancanza dei requisiti previsti per l'inserimento nella stessa, solo nel caso - che dal testo del quesito non appare però attuale - in cui il medico accertasse inidoneità permanente alle mansioni del profilo professionale ricoperto.
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