Data di pubblicazione: 23/09/2026
Da quanto si desume dal quesito, il docente è stato destinatario di una misura interdittiva adottata dal GIP ai sensi dell’art. 289 c.p.p. La disposizione non si limita ad attribuire all’Amministrazione la facoltà di sospendere il dipendente, ma stabilisce direttamente che, con il provvedimento cautelare, il giudice «interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività» inerenti al pubblico ufficio o servizio. Pertanto, ove – come riferito nel quesito – il dispositivo disponga la sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di insegnante, per tutta la durata della misura il docente non può legittimamente svolgere attività riconducibili all’esercizio della funzione docente e l’Amministrazione, a sua volta, non può ammetterlo alla relativa prestazione. Si determina, dunque, un impedimento giuridico alla prestazione, direttamente riconducibile al provvedimento dell’autorità giudiziaria e distinto dalla sospensione cautelare disposta dall’Amministrazione. La distinzione tra le due misure trova riscontro anche nella giurisprudenza penale. La Corte di cassazione ha chiarito, infatti, che l’adozione da parte dell’Amministrazione di una sospensione cautelare non è, di per sé, ostativa all’applicazione della misura interdittiva penale, trattandosi di «misure che hanno una differente natura e che seguono diversi regimi, anche se entrambe incidono sull’attività inerente l’ufficio pubblico che viene temporaneamente interdetta al soggetto interessato» (Cass. pen., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 13932, che richiama Cass. pen., Sez. VI, 16 dicembre 2008, dep. 2009, n. 4298, Figliolia, Rv. 243036). Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, a escludere che la misura disposta dal GIP possa essere considerata una semplice “conferma esterna” della sospensione amministrativa. Le due misure sono distinte quanto a fonte, presupposti, finalità ed effetti. La sospensione cautelare amministrativa presuppone la permanenza del rapporto di lavoro e determina, in via provvisoria, l’allontanamento del dipendente dal servizio in funzione delle esigenze cautelari proprie dell’Amministrazione. La misura interdittiva penale introduce invece un elemento ulteriore e autonomo: per effetto del comando del giudice, il dipendente è giuridicamente impedito dall’esercitare il pubblico servizio cui la misura si riferisce. Ne consegue che, durante il periodo di efficacia dell’interdizione, l’Amministrazione non potrebbe comunque riammettere il docente all’esercizio della funzione, anche qualora venisse meno la sospensione cautelare amministrativa. Ciò non significa, peraltro, che il sopravvenire della misura interdittiva determini automaticamente la caducazione del provvedimento amministrativo di sospensione. Più correttamente, i due titoli possono coesistere, conservando ciascuno la propria autonomia; durante il periodo di contemporanea efficacia, tuttavia, l’impossibilità attuale di rendere la prestazione trova un autonomo e necessario fondamento anche nel provvedimento del giudice penale. La distinzione assume particolare rilievo ai fini del trattamento economico. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha distinto l’ipotesi nella quale la mancata prestazione derivi dalla scelta cautelare dell’Amministrazione da quella nella quale essa sia resa impossibile da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. In particolare, Cass. civ., Sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24117, nel pronunciarsi sugli effetti economici della sospensione cautelare e sul successivo diritto alla restitutio in integrum, ha escluso il diritto al recupero della retribuzione per il periodo nel quale il dipendente era stato sottoposto a custodia cautelare, rilevando che, in tale periodo, la perdita della retribuzione non derivava da una determinazione unilaterale del datore di lavoro, bensì dall’oggettiva impossibilità della prestazione conseguente al provvedimento giudiziario. Il principio è stato affermato con riferimento alla custodia cautelare e non specificamente alla misura interdittiva di cui all’art. 289 c.p.p.; esso offre, tuttavia, un significativo criterio interpretativo anche nella fattispecie in esame. In entrambe le ipotesi, infatti, l’impedimento alla prestazione non è riconducibile soltanto alla determinazione cautelare dell’Amministrazione, ma trova autonomo fondamento in un provvedimento dell’autorità giudiziaria che impedisce al dipendente di esercitare la propria attività. Alla luce di tale principio, appare difficilmente sostenibile che il precedente provvedimento amministrativo di sospensione possa, per il periodo coincidente con l’interdizione penale, costituire di per sé titolo sufficiente per continuare a corrispondere l’assegno alimentare, prescindendo dall’impedimento giuridico sopravvenuto. La soluzione che appare preferibile è, pertanto, quella di ritenere che la sospensione amministrativa possa continuare a sussistere quale autonomo provvedimento cautelare, ma che, durante il periodo di efficacia della misura interdittiva, l’assenza dal servizio trovi immediato fondamento anche – e necessariamente – nel provvedimento del GIP. Sul piano economico, ne consegue anzitutto che, per tale periodo, non è dovuta la retribuzione ordinaria. Più delicata è la questione relativa all’assegno alimentare. La sua corresponsione non può essere fatta discendere automaticamente dal precedente provvedimento di sospensione amministrativa, poiché la sopravvenienza della misura giudiziaria modifica il titolo in forza del quale il docente non può rendere la prestazione. Alla luce del principio espresso da Cass. n. 24117/2022 e della natura dell’impedimento derivante dall’art. 289 c.p.p., si ritiene preferibile la soluzione secondo cui, per il periodo nel quale il docente è giuridicamente impossibilitato a rendere la prestazione per effetto della misura interdittiva, non sia dovuto neppure l’assegno alimentare connesso alla sospensione cautelare amministrativa. Quanto alla posizione del docente rispetto all’assunzione a tempo indeterminato, la questione deve essere tenuta distinta da quella concernente la possibilità di rendere effettivamente la prestazione. L’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017 prevede che, conseguita l’abilitazione, i docenti interessati «sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio». La misura prevista dall’art. 289 c.p.p., per parte sua, non determina la perdita dello status necessario per accedere al pubblico impiego, ma interdice temporaneamente «le attività» inerenti al pubblico ufficio o servizio cui si riferisce. Essa non contiene, in quanto tale, un generale divieto di instaurare rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione. Ne consegue che, sulla base degli elementi esposti nel quesito e ferma la necessità di verificare l’esatto contenuto dell’ordinanza del GIP, non sembra che la misura interdittiva costituisca, di per sé, causa ostativa alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato prevista dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017. Non appare, d’altra parte, corretto differire la costituzione del rapporto sino alla cessazione della misura interdittiva. Una simile soluzione finirebbe infatti per attribuire all’art. 289 c.p.p. un effetto – quello di impedire temporaneamente l’assunzione – che non risulta previsto dalla disposizione, la quale incide sull’esercizio delle attività inerenti al pubblico servizio e non, di per sé, sulla possibilità di instaurare il rapporto di lavoro. Tale conclusione appare tanto più significativa nella fattispecie descritta nel quesito, nella quale il docente ha già superato la procedura concorsuale, ha stipulato il contratto a tempo determinato previsto dalla disciplina speciale e ha successivamente conseguito l’abilitazione, realizzando così il presupposto al quale l’art. 13, comma 2, ricollega l’assunzione a tempo indeterminato. Per tutta la durata della misura interdittiva il docente, pur essendo giuridicamente titolare del rapporto, non potrà essere ammesso all’esercizio della funzione docente. La costituzione del rapporto e la relativa decorrenza giuridica non comportano, infatti, necessariamente il diritto alla retribuzione per il periodo nel quale la prestazione sia resa giuridicamente impossibile dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Anche sotto questo profilo il principio espresso da Cass. civ., Sez. lav., n. 24117/2022 conferma l’esigenza di distinguere la titolarità del rapporto dagli effetti economici connessi all’effettiva possibilità di rendere la prestazione. Dovrà conseguentemente essere rinviato anche lo svolgimento del periodo annuale di formazione e prova, che presuppone l’effettiva prestazione del servizio e potrà essere utilmente svolto soltanto quando sarà cessato l’impedimento derivante dalla misura giudiziaria.
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Data di pubblicazione: 23/09/2026
La questione prospettata richiede di contemperare l’autonomia dell’istituzione scolastica con l’esigenza di preservarne la funzione educativa e la posizione di imparzialità rispetto agli interessi commerciali dei soggetti privati. Non sembra, infatti, configurabile un divieto assoluto di iniziative che comportino forme di collaborazione con operatori economici. Lo stesso ordinamento scolastico ammette, entro determinati limiti, la stipulazione di contratti di sponsorizzazione. Ciò che deve essere evitato è, piuttosto, che gli spazi, i canali di comunicazione e, soprattutto, il rapporto privilegiato della scuola con gli alunni e le loro famiglie siano utilizzati indiscriminatamente come veicolo di pubblicità commerciale. Occorre, pertanto, distinguere le iniziative dalle quali derivi anche un'utilità per l'istituzione scolastica o per la comunità degli studenti – come quelle che, attraverso raccolte di buoni, consentano alla scuola di acquisire gratuitamente attrezzature o materiale didattico – dalla mera promozione di beni o servizi offerti da singoli operatori economici. Anche nel primo caso, tuttavia, l'eventuale diffusione di materiale informativo all'interno della scuola deve essere previamente valutata e autorizzata dall'istituzione scolastica, evitando modalità che possano tradursi in un'indebita sollecitazione all'acquisto. Particolare cautela appare necessaria quando l'iniziativa commerciale sia rivolta direttamente agli studenti e alle loro famiglie, come nel caso della distribuzione di materiale relativo a viaggi-studio o della richiesta, da parte delle agenzie interessate, di incontrare gli studenti. In tali ipotesi la scuola non dovrebbe consentire un accesso indiscriminato degli operatori economici, né assumere iniziative che possano essere percepite come accreditamento o raccomandazione di uno specifico soggetto commerciale. Il fenomeno può dunque essere opportunamente disciplinato dall'istituzione scolastica secondo criteri generali, trasparenti e non discriminatori. Può essere prevista, ad esempio, la collocazione del materiale previamente autorizzato in un apposito spazio informativo, distinto dai canali istituzionali, precisando che la scuola si limita a consentirne la conoscibilità e resta estranea all'iniziativa commerciale e ai rapporti eventualmente instaurati dalle famiglie con l'operatore. In definitiva, più che un divieto generalizzato, appare necessario un controllo preventivo dell'istituzione scolastica, volto a verificare la compatibilità dell'iniziativa con la funzione educativa della scuola, l'assenza di indebite pressioni commerciali sugli studenti e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori. Ovviamente, come detto in altre risposte date precedentemente sul tema, queste vicende si gestiscono molto bene ove agli operatori non venga concessa un'esclusiva. E' evidente che, se c'è una pretesa di esclusiva, entra in ballo poi l'applicazione del codice dei contratti pubblici e la questione diventa molto più complicata.
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Data di pubblicazione: 22/09/2026
Si richiede un parere in merito alle modalità di pianificazione e organizzazione delle ore destinate alla programmazione didattica nella scuola primaria...
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Data di pubblicazione: 22/09/2026
In merito alla richiesta di questo congedo, come per altre analoghe risposte, in premessa una breve sintesi delle regole per una corretta gestione. Per legge, il congedo in oggetto disciplinato nell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001 e, considerate le successive modifiche, ultima in ordine di tempo la legge 105/2022, articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2 stabilisce un preciso e inderogabile ordine di priorità. 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Nel caso specifico la richiesta del congedo è riferita la nonna che, nel grado di parentela in linea retta ai sensi dell’art. 75 del codice civile è di secondo grado e, nella scala dei familiari avente diritto è al quinto posto. Mentre, il padre/figlio applicazione dell’art. 74 del codice civile in linea retta è di primo grado e nella scala degli avente diritto è al terzo posto. La richiesta del congedo è subordinata alle seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare la nonna, è soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 oggi, ai sensi degli art. 3-4 del D.lgs. 62/2024, definita persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni c) Essere conviventi. Unica eccezione i genitori per i figli e, non viceversa. Al riguardo, la nuova formulazione dell'art. 42 prevede che il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, tuttora attuale alla quale si fa riferimento, ha fornito per il comparto del pubblico impiego le indicazioni operative comuni per tutte le amministrazioni, scuola compresa. Di questa circolare, in calce, sono evidenziati sinteticamente alcuni punti fondamentali e, in particolare, le relative eccezioni a scalare per gli altri soggetti individuati dalla norma: mancanza, decesso, patologie invalidanti. Per quello che concerne il concetto della convivenza la citata circolare precisa che:” Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo (cfr. applicazione dell’art. 2 comma 1 lettera n del DLgs 105/2022). Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000). REQUISITI OGGETTIVI Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Non è considerato come eccezione avere superato i 65 anni di età. • La stessa circolare, per quello che concerne l'inderogabilità dei soggetti avente diritto, a fronte di alcune richieste di parere sul punto, evidenzia che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile e, fra questi requisiti, come precisato, uno dei requisiti essenziali è essere conviventi. Ciò precisato in risposta al quesito queste le condizioni: a) Si, la priorità gerarchica stabilita è inderogabile e si applica solo tra i conviventi della persona disabile quindi, il familiare non convivente non preclude il diritto del convivente. b) Se una collaboratrice scolastica chiede il congedo biennale per la nonna, suo padre (a sua volta figlio della nonna) che la precede nell'ordine delle priorità e, che non vive insieme alla nonna può chiedere successivamente il congedo per la madre, ma con la specifica e inderogabile condizione di essere convivente con le clausole specificate in premessa. In sostanza se il padre ( figlio della nonna) è convivente con il familiare da assistere, questi è il soggetto legittimato al congedo c) se il padre della dipendente è convivente con il familiare da assistere, la dipendente avrà diritto al congedo solo se il padre (che precede nell'ordine) ha patologie invalidanti (cfr. Circolare Funzione Pubblica 1/2012).
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Data di pubblicazione: 22/09/2026
L’art. 19-bis del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017, per la parte di interesse, dispone: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”. La disposizione non individua, nell’ambito dei minori di quattordici anni, una soglia anagrafica minima al di sotto della quale l’uscita autonoma debba ritenersi in ogni caso preclusa. L’età costituisce, tuttavia, uno degli elementi che la stessa norma espressamente considera, unitamente al grado di autonomia del minore e allo specifico contesto. La disciplina introdotta nel 2017 attribuisce alla valutazione e alla responsabilità genitoriale un ruolo centrale: sono infatti i genitori ad autorizzare l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma, assumendo su di sé la relativa responsabilità una volta cessato l’obbligo di vigilanza del personale scolastico. Ciò non sembra tuttavia comportare che la scuola sia tenuta a dare corso all’autorizzazione anche quando essa risulti, alla luce di circostanze immediatamente percepibili, manifestamente incongrua rispetto all’età e al grado di autonomia del minore o allo specifico contesto. Come già osservato in precedenti pareri, deve pertanto riconoscersi all’istituzione scolastica un limitato potere di verifica, che non può tradursi in una sistematica sostituzione della valutazione della scuola a quella della famiglia, ma può giustificare un motivato diniego in presenza di manifeste e concrete controindicazioni. Il regolamento d’istituto può opportunamente disciplinare le modalità di esercizio dell’autorizzazione e individuare criteri generali destinati a orientare la valutazione delle situazioni concrete. Appare invece più dubbia la possibilità di introdurre una soglia anagrafica rigida e automaticamente preclusiva, non prevista dall’art. 19-bis, che richiede piuttosto di considerare congiuntamente l’età, il grado di autonomia del minore e lo specifico contesto. Con particolare riguardo al caso prospettato, l’età di sette anni non determina dunque, di per sé, un divieto legislativo di uscita autonoma, ma costituisce certamente un elemento di particolare rilievo, che giustifica una valutazione particolarmente prudente della concreta capacità del bambino di gestire autonomamente l’uscita da scuola. Tale valutazione dovrà rimanere circoscritta agli elementi che la scuola può ragionevolmente conoscere, senza estendersi a una dettagliata istruttoria sul tragitto o sugli eventuali imprevisti successivi all’uscita, che ricadono invece nella sfera di valutazione e di responsabilità della famiglia. In conclusione, non sembra possibile individuare in via generale un’età minima, ulteriore rispetto a quanto stabilito dalla legge, al di sotto della quale l’autorizzazione genitoriale debba essere automaticamente disattesa. La scuola potrà tuttavia non consentire l’uscita autonoma quando, avuto riguardo all’età, al grado di autonomia del minore e alle concrete circostanze conosciute, l’autorizzazione risulti manifestamente incompatibile con le esigenze di tutela dell’alunno.
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Data di pubblicazione: 22/09/2026
La questione è regolata dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall’art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e dalle Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per le istituzioni scolastiche assumono specifico rilievo anche la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Cultura prot. n. 3868 del 10 dicembre 2021 e il Format del Manuale di gestione documentale ad essa allegato (nel seguito “Format”). L’art. 53 del D.P.R. 445/2000 prescrive la memorizzazione non modificabile degli elementi della registrazione di protocollo. Il Format precisa che ogni numero identifica un solo documento con i relativi allegati e che la registrazione deve avvenire dopo il loro caricamento nel sistema. Esclude, inoltre, che si possa riservare un numero alla data di ricezione per completare successivamente l’operazione e ammette la segnatura manuale soltanto in limitate ipotesi tecniche. La modalità operativa adottata dalla scuola non risulta conforme a tali prescrizioni: le registrazioni sono state chiuse senza che i documenti fossero acquisiti nel sistema e stabilmente associati ai relativi numeri di protocollo. Poiché l’irregolarità incide su registrazioni ormai perfezionate e sui loro elementi non modificabili, non è consentito inserirvi tardivamente le scansioni. Occorre, invece, procedere all’annullamento motivato delle registrazioni e, dopo la corretta acquisizione dei documenti, a una nuova protocollazione. L’art. 54 del D.P.R. 445/2000 dispone che le informazioni annullate restino memorizzate e leggibili, con gli estremi dell’autorizzazione, la data e l’identità dell’operatore. In coerenza con tale disposizione, il paragrafo 5.9 del Format attribuisce l’esecuzione o l’autorizzazione dell’annullamento al dirigente scolastico nella sua qualità di responsabile della gestione documentale. Il relativo provvedimento dovrà individuare puntualmente i protocolli coinvolti, descrivere l’irregolarità e disporre le operazioni necessarie, lasciando nel sistema la traccia completa di quanto avvenuto. Il numero scritto a penna sui moduli, pur costituendo un’annotazione impropria, non ne modifica il contenuto dichiarativo, non ne pregiudica la leggibilità e non li rende inutilizzabili. Gli originali dovranno pertanto essere digitalizzati e conservati nello stato in cui si trovano, senza cancellare, coprire o correggere l’annotazione. In concreto, la regolarizzazione dovrà essere eseguita secondo la seguente sequenza: 1. Ricognizione, individuando tutte le registrazioni interessate e abbinando a ciascuna il corrispondente originale cartaceo, con gli eventuali allegati. 2. Provvedimento di annullamento, indicando puntualmente i protocolli da annullare, descrivendo l’irregolarità riscontrata e disponendo le successive operazioni di digitalizzazione e protocollazione. 3. Annullamento delle registrazioni, eseguendo l’operazione nel sistema documentale e registrando la motivazione, la data, l’operatore e gli estremi del provvedimento. 4. Digitalizzazione degli originali, scansionando ciascun documento nello stato in cui si trova e verificando che la copia ne riproduca integralmente il contenuto e la forma. 5. Attestazione di conformità, formando la copia per immagine e attestandone la conformità all’originale secondo l’art. 22 del CAD e la procedura disciplinata dal Manuale. 6. Nuova protocollazione, acquisendo nel sistema il documento e gli eventuali allegati, effettuando una nuova registrazione e richiamando nelle annotazioni il protocollo annullato e il relativo provvedimento. 7. Fascicolazione, riunendo nel medesimo fascicolo le nuove registrazioni, il provvedimento di annullamento, l’elenco dei protocolli interessati, le relazioni acquisite e le eventuali evidenze tecniche. Con specifico riferimento alla digitalizzazione e all’attestazione di conformità, la semplice scansione non è sufficiente a formare una copia conforme. Ai sensi dell’art. 22 del CAD, la copia per immagine deve riprodurre fedelmente il contenuto e la forma dell’originale analogico. La corrispondenza deve essere accertata mediante raffronto tra i due documenti oppure, nei casi consentiti, mediante certificazione di processo. Nella procedura ordinaria l’operatore acquisisce in un unico file tutte le pagine del documento e verifica de visu la leggibilità, l’integrità e la completezza della scansione. All’esito positivo del raffronto compila l’attestazione, identificando l’originale e dichiarando che la copia è stata ottenuta mediante scansione, che ne riproduce fedelmente contenuto e forma e che il procedimento seguito corrisponde a quello disciplinato dal Manuale. L’attestazione può essere inserita nella copia, di regola come ultima pagina, oppure formata separatamente. Il documento così formato viene acquisito nel sistema e collegato in modo non modificabile alla nuova registrazione. La sottoscrizione digitale del dirigente scolastico attesta la conformità in qualità di pubblico ufficiale. La scansione dovrà comprendere anche il numero apposto a penna e gli originali cartacei saranno conservati nel fascicolo dopo la digitalizzazione. La vicenda rende inoltre necessario verificare che il Manuale di gestione documentale sia stato formalmente adottato e pubblicato e descriva le procedure effettivamente seguite dall’istituto. Se manca o risulta inadeguato, dovrà essere adottato o aggiornato senza ritardo, in conformità alle Linee guida AgID e alla Nota n. 3868/2021. Nel Manuale la scuola può disciplinare anche le modalità di comunicazione documentale con le famiglie, indicando i canali da utilizzare per deleghe, istanze e moduli e, per specifici procedimenti, rendendo obbligatorio l’impiego di determinati canali digitali. Per essere vincolanti per gli uffici e per l’utenza, tali modalità devono essere formalizzate, pubblicate e comunicate con chiarezza. Il Manuale dovrà inoltre regolare le eccezioni e garantire soluzioni concretamente accessibili. Considerata la significativa presenza di famiglie straniere, è opportuno prevedere modulistica semplice, istruzioni comprensibili e assistenza alla compilazione. Nei casi in cui sia ammessa la ricezione di un documento analogico, l’ufficio dovrà applicare la procedura sopra descritta e adottare le necessarie misure di riservatezza. Per ricostruire compiutamente l’accaduto, è infine opportuno chiedere alle assistenti amministrative una relazione scritta. La relazione dovrà indicare chi ha eseguito le operazioni, quando e sulla base di quali istruzioni, perché i documenti non siano stati digitalizzati, se vi siano altre registrazioni analoghe e se l’applicativo abbia mostrato avvisi o limitazioni. La richiesta di chiarimenti non determina, di per sé, l’avvio di un procedimento disciplinare. Ogni valutazione successiva richiede la verifica delle disposizioni di servizio, del Manuale vigente, della formazione impartita, delle abilitazioni assegnate e del funzionamento dell’applicativo. Dovrà inoltre essere accertato con il fornitore se il sistema consenta di chiudere protocolli in ingresso privi del documento digitale e se possano essere introdotti controlli o blocchi coerenti con la procedura adottata. Tali interventi dovranno operare per il futuro, senza alterare le registrazioni già formate.
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Data di pubblicazione: 22/09/2026
Salve sono un DS, desidero sapere se il decreto di assegnazione dei docenti alle classi, ed anche le relative rettifiche debbano essere pubblicato su albo on line...
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Data di pubblicazione: 22/09/2026
La risposta è affermativa e questa condizione può essere autodichiarata, di seguito le motivazioni. Come noto il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022 ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3. Nel merito infatti fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità (oggi questa condizione ai sensi del D.lgs. 62/2024 definita persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo) il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro (cfr. circolare INPS 39 del 2023). Come prassi la domanda viene presentata dall’interessato in applicazione del DPR 445/2000 completa sia dei requisiti soggettivi che oggettivi. In uno di questi punti si deve indicare: a) Se altri familiari utilizzano i 3 giorni di permesso mensile b) Se si, oltre al periodo, è necessario indicare le generalità dell’altro familiare interessato ai permessi, il rapporto di lavoro se privato o pubblico con ogni ulteriore dato utile e necessario per un eventuale controllo da parte della scuola c) Se privato è necessario indicare le generalità del datore di lavoro e la sede INPS territorialmente competente, se pubblico lo specifico riferimento di quale Pubblica Amministrazione si tratta sia a livello locale o centrale.
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
Tutte le Istruzioni Operative dei progetti PNRR indicano testualmente che ”Le attività retribuite al personale scolastico interno devono essere svolte al di fuori dell’orario di servizio, devono essere prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato, funzionalmente vincolate all’effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo progetto. In caso di incarichi aggiuntivi da conferire al personale interno individuato, gli stessi dovranno essere conferiti nel rispetto puntuale della parte normativa dei CCNL vigenti di riferimento per ciascuna figura operante nella scuola ed essere autorizzate sulla base delle norme vigenti. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/241, non sono ammissibili i costi relativi alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni. Non sono, altresì, ammissibili i costi relativi al funzionamento ordinario dell’istituzione scolastica. I costi per l’espletamento di tutte queste attività non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea.” Dall’esame delle citate disposizioni, si evince, a nostro avviso, che la generica dicitura “supporto al gruppo di lavoro” sia da ritenersi inadeguata ai fini della verifica dell’ammissibilità della spesa e della successiva liquidazione del compenso nel contesto di progetti PNRR, poiché, proprio le Istruzioni operative e le FAQ dell’Unità di Missione PNRR richiedono che le attività retribuite al personale interno siano “specifiche”, “prestate al di fuori dell’orario di servizio”, “funzionalmente vincolate al raggiungimento di target e milestone” e non riferibili ad attività ordinarie di supporto amministrativo o di rendicontazione, espressamente escluse dal Regolamento (UE) 2021/241. Ne consegue che la genericità della descrizione delle attività rende impossibile attestarne la pertinenza e rilevanza ai fini del progetto, nonché la tracciabilità e la natura aggiuntiva della prestazione rispetto ai compiti d'istituto ordinari. Riteniamo quindi che l’’Istituzione Scolastica abbia il dovere di sospendere la liquidazione e richiedere al dipendente un’integrazione/riformulazione analitica dei time sheet prima di procedere all’emissione dei relativi provvedimenti di spesa. Tanto premesso, per dare concreta e dettagliata risposta alle domande poste nel quesito, siamo del parere che: 1. La descrizione generica "supporto al gruppo di lavoro" non sia assolutamente adeguata ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa e della successiva liquidazione del compenso. Infatti, come sopra accennato, il principio cardine della rendicontazione PNRR è l'addizionalità della prestazione. Per essere eleggibile a finanziamento, l'attività del personale ATA deve andare oltre i normali doveri d'ufficio e deve essere direttamente riconducibile al target del progetto. Una dicitura generica impedisce quindi l'essenziale controllo di conformità, espone l'Istituzione Scolastica al rischio di doppio finanziamento (divieto previsto dall'art. 9 del Reg. UE 2021/241) e rende la spesa non ammissibile in sede di controllo. 2. Reputiamo non solo possibile, ma doveroso richiedere al dipendente la riformulazione e l'integrazione dei time sheet. Ricordiamo infatti che il Dirigente Scolastico, prima di apporre il visto di regolarità per la liquidazione, ha l'obbligo di verificare l'effettivo svolgimento delle ore e la loro pertinenza. È pertanto necessario che l’Istituto inviti il dipendente a specificare in modo puntuale le mansioni svolte, ricollegandole cronologicamente ai giorni indicati. 3. Siamo dell’avviso che un time sheet così formulato non possa, con ogni probabilità, essere ritenuto idoneo dall'AdG e/o dai revisori dei conti. Infatti, in caso di controllo a campione (o in sede di validazione della rendicontazione sulla piattaforma Futura PNRR), la mancanza di un nesso causale chiaro tra l'attività descritta e gli obiettivi del progetto potrebbe comportare la richiesta di chiarimenti (regolarizzazione) o, addirittura, l'immediato rigetto della spesa. Dunque, procedere alla liquidazione sulla base di tale documentazione esporrebbe la scuola a un potenziale danno erariale, qualora la spesa venisse successivamente decurtata.
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
Anticipiamo sinteticamente la risposta, chiarendo che, in merito al rimborso delle spese di vitto per i docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione (sia in Italia che all'estero), la regola generale prevede che non sia possibile cumulare più scontrini distinti (es. snack, bar, piccoli acquisti) per raggiungere il massimale giornaliero; il rimborso è strettamente legato al consumo del "pasto principale" (pranzo o cena). La normativa sulle missioni della Pubblica Amministrazione differenzia i limiti in base alla durata del viaggio e alla documentazione prodotta. Non solo, la disciplina fiscale e amministrativa (fondata sul D.P.R. 395/1988 e le successive circolari del MEF/MIM) ragiona per singolo evento ("pasto") e non per "plafond giornaliero aperto" spendibile frazionatamente Data la vastità e complessità della materia, riteniamo che occorra approfondire brevemente la questione sia per quanto concerne i viaggi in Italia che per quelli all’estero. Come più volte risposto, rammentiamo che i viaggi di istruzione, in Italia e all’estero, vengono realizzati tenendo conto, in primis, delle delibere del Consiglio di Istituto (organo fondamentale e non solo perché un viaggio presuppone un impegno finanziario), quindi delle scelte educative, didattiche, formative e metodologiche, effettuate dai Consigli di classe, sulla scorta della deliberata del Collegio dei docenti. Detti viaggi sono, pertanto, parte fondamentale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (predisposto e deliberato in base a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999, modificato dalla Legge 107/2015) e rappresentano un momento di apprendimento al di fuori dell’aula scolastica, nonché un metodo per integrare ed ampliare le conoscenze nelle discipline curricolari, per accrescere competenze relazionali e forme di socializzazione, per innalzare il livello di responsabilizzazione e autonomia, per attivare le competenze chiave e di cittadinanza, basilari nel processo educativo. Dall’iter decisionale sopra descritto discende che i docenti accompagnatori, appositamente incaricati, sono considerati in servizio a tutti gli effetti (si veda anche artt. 8.1 e 10 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992), con orario diverso da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, con il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, NEI LIMITI E ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. Tanto premesso, si rappresenta che la principale normativa in tema di trasferte, attualmente vigente, risulta essere la seguente: - Legge n. 836 del 18 dicembre 1973, - DPR 395/88 e ss.mm.ii, - Legge 266/2005, art. 1, commi da 213 a 217; - D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12; - D.I. 23 marzo 2011 (Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero). Rammentiamo che, per quanto concerne le trasferte in Italia, l’art. 5 del DPR 395/1988 stabilisce i seguenti limiti di spesa giornalieri per la consumazione dei pasti: - per missioni non inferiori alle 8 ore, nella misura massima di € 22,26 (€ 30,55 per i soli Dirigenti) per un solo pasto, - per missioni di durata pari o superiore alle 12 ore, nella misura massima di € 44,26 (€ 61,10 per i soli Dirigenti) quale limite complessivo per due pasti. La somma complessiva viene considerata in presenza di 2 ricevute fiscali anche di diverso importo (es. primo pasto € 30,00 e secondo pasto € 14.26). Nel caso in cui venga presentata una sola ricevuta, la stessa non può superare il limite di € 22,26. In merito al rimborso del secondo pasto, nel caso di trattamento alberghiero di mezza pensione, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (a seguito di apposito quesito posto da un Istituto Scolastico), con nota prot. 205876 del 14/05/1999, ha chiarito quanto segue: "Codesto istituto, premesso che gli accompagnatori dei viaggi in Italia fruiscono, in virtù di accordi con le agenzie organizzatrici, del trattamento di mezza pensione (prima colazione e pranzo), ha chiesto di conoscere se agli stessi possa essere rimborsato il costo dell’eventuale secondo pasto. A riguardo si fa presente che le vigenti norme (art. 2, legge 417/78 e art. 5 D.P.R. 395/88) consentono unicamente i rimborsi delle spese per alloggio in albergo e per n. 2 pasti giornalieri. Ciò posto, si è dell’avviso che, nel caso in specie, al fine di contenere la spesa complessiva nei limiti previsti dalla vigente normativa, il trattamento concordato di mezza pensione debba considerarsi comprensivo delle spese per i due pasti giornalieri. Pertanto, l’importo relativo alla prima colazione va equiparato al corrispettivo per il consumo di un vero e proprio pasto anche se fruito nelle ore antimeridiane". Analoga previsione è anche contenuta nell’art. 4, comma 2, del DM 23 marzo 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011 – che disciplina i trattamenti di missione all’estero. Venendo in risposta allo specifico caso, ribadiamo quanto detto in apertura, ovvero che, come deducibile dall’esegesi della normativa citata, la regola generale per il rimborso delle spese di ristorazione nei viaggi d'istruzione (sia in Italia che all'estero) non consente la somma di scontrini di acquisti frazionati avvenuti in momenti diversi della giornata per raggiungere il tetto massimo del pasto o della giornata. È tuttavia possibile rimborsare più scontrini solo se riferiti contestualmente al medesimo pasto. Esaminiamo, per punti, le spese ammissibili e non ammissibili in relazione alla presentazione di più scontrini, 1. Il principio dell'unicità del pasto Il rimborso a piè di lista per i docenti accompagnatori è finalizzato alla fruizione di un pasto effettivo (pranzo o cena) e non alla copertura di consumazioni generiche effettuate durante il viaggio. • Non si possono quindi sommare scontrini rilasciati da esercizi diversi o in orari differenti della giornata (es. un panino al bar la mattina, un gelato nel pomeriggio, una bibita a tarda sera) per raggiungere la cifra massima giornaliera o per pasto. • Gli scontrini da bar/distributori per snack, caffè o bevande isolate non rientrano nella nozione giuridica e contabile di "pasto" e vengono considerati spese personali non rimborsabili. 2. Eccezione: Più scontrini per lo STESSO pasto È ammesso sommare più scontrini per il rimborso del singolo pasto esclusivamente se: 1. Gli scontrini sono stati emessi dal medesimo esercizio commerciale (o nella stessa struttura di ristorazione, es. un self-service con casse separate per cibi e bevande). 2. Gli scontrini riportano la stessa data e una fascia oraria contigua (riconducibile al momento del pranzo o della cena). 3. La somma totale degli scontrini per quel pasto rientra nei limiti del massimale previsto dalla normativa di missione e dal Regolamento d'Istituto. Requisiti della documentazione fiscale Per essere ammessi a rimborso, gli scontrini o fatture (sia in Italia che all'estero) devono possedere le seguenti caratteristiche che la scuola è tenuta a verificare: • Nominativo e “Parlante": Deve riportare il codice fiscale e il nome del docente (l'intestazione può essere scritta a mano e timbrata dal ristoratore solo se la cassa non supporta l'inserimento elettronico, ma molte scuole richiedono ormai la fattura o lo scontrino parlante nativo). • Dettagliato: Deve emergere chiaramente la natura della spesa (deve trattarsi di somministrazione di alimenti e bevande e non di beni diversi) e contenere la descrizione analitica dei beni (es. "primo, secondo, acqua" o "menù prezzo fisso" e non la dicitura generica "reparto 1" senza specifiche). I singoli scontrini per l'acquisto di soli alcolici, souvenir o generi di conforto extra-pasto non sono ammissibili. • Non cumulativo tra colleghi: Ogni docente deve presentare la propria spesa individuale; non sarebbero ammessi rimborsi su scontrini di gruppo "unici" divisi a voce. • Coerenza temporale: La data e l'ora devono essere compatibili con la durata del viaggio e coerenti con le fasce orarie per i pasti (pranzo e cena). • Documentazione estera: Per i viaggi all'estero, sono validi gli scontrini o le ricevute fiscali locali (dette anche receipts o invoices) che attestino dettagliatamente il servizio di ristorazione fruito, convertiti al tasso di cambio del giorno dell'operazione se in valuta diversa dall'Euro. • Ricordiamo un elemento cruciale da tenere in considerazione che riguarda l'obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 81 lett. a), della Legge 207/2025): per ottenere il rimborso analitico delle spese di trasferta, il pagamento da parte del dipendente deve avvenire tassativamente con strumenti tracciabili (carta di credito, carta di debito o bancomat, ecc). Pertanto, il personale in trasferta, assieme allo scontrino/fattura del pasto, deve allegare la ricevuta telemica del POS o l'estratto conto della carta. I pagamenti effettuati in contanti non possono essere rimborsati con la modalità ordinaria (o, laddove i regolamenti interni lo consentano in via d'eccezione, concorrono a formare reddito tassabile in capo al dipendente). Operativamente, per evitare contenziosi o rilievi in sede di controllo contabile da parte dei Revisori dei Conti, si suggeriscono i seguenti passaggi: 1. Verifica del Regolamento d'Istituto: Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, ha il compito di definire opportuni criteri in apposito “Regolamento per i viaggi d'istruzione e le missioni”, fissando i tetti di spesa giornalieri/per pasto, in conformità con le tabelle ministeriali vigenti. 2. Istruzioni preventive ai docenti: È necessario che il DSGA o il Dirigente Scolastico forniscano ai docenti accompagnatori - prima della partenza - una nota informativa chiara ed esaustiva nella quale sia specificato, tra l’altro, di richiedere sempre un unico scontrino o fattura dettagliata per ciascun pasto principale (oppure più scontrini/fatture emessi dalla stessa struttura di ristorazione, es. un self-service con casse separate per cibi e bevande) e spiegando che i micro-scontrini da bar/distributori per snack, caffè o bevande, isolati rispetto all’orario dei pasti principali, non saranno presi in considerazione.
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
Gentile utente, nel caso di cattedra articolata su due o più sedi, la scuola di titolarità ha la competenza per la gestione del fascicolo personale e degli atti della carriera del docente, ma per le sostituzioni in caso di assenze temporanee ogni istituzione scolastica procede autonomamente per le ore di propria competenza, sulle graduatorie di istituto. Quanto sopra è precisato nell’art. 14 comma 13 dell’O.M. 27\2026 che ha disposto l’aggiornamento biennale delle GPS e delle graduatorie di istituto e che prevede: “13. Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ivi comprese le aggregazioni di cui all’articolo 2, comma 3, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.” La ratio della norma deriva dal fatto che le sostituzioni dei docenti assenti sono disposte dalle graduatorie di ciascuna istituzione scolastica che non includono gli stessi aspiranti, poiché i candidati delle graduatorie provinciali hanno facoltà di scegliere al momento dell’istanza per le suddette graduatorie le scuole in cui desiderano essere presenti nelle relative graduatorie di istituto. Non tutti gli aspiranti quindi scelgono le stesse scuole che per ciascuno di essi sono al massimo venti. Di conseguenza nelle cattedre esterne o nelle aggregazioni di posti tra più scuole la sede principale non può nominare il supplente dalla propria graduatoria che possa prestare servizio anche nella sede secondaria, in quanto il candidato potrebbe non essere presente nella graduatoria di tale sede secondaria. Pertanto da ciò deriva l’autonomia nella nomina dei supplenti temporanei per le scuole di cui è costituita l’aggregazione dei posti orario o la cattedra orario esterna, come disposto dall’art. 14 dell’O.M. 27\2026.
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
Per rispondere al quesito occorre distinguere tra l'obbligo di assistenza igienico-personale previsto dal profilo professionale del collaboratore scolastico, il ruolo della formazione e la specifica disciplina applicabile agli alunni con disabilità. La cura dell'igiene personale degli alunni, compreso il cambio del pannolino quando riconducibile alle attività di assistenza di base e non ad atti di natura sanitaria o specialistica, rientra nelle mansioni proprie del collaboratore scolastico. Il vigente CCNL Istruzione e Ricerca individua infatti, nell'ambito del profilo professionale del collaboratore scolastico, compiti di assistenza materiale agli alunni, comprensivi dell'ausilio nell'utilizzo dei servizi igienici e delle attività connesse alla cura della persona. Tali attività costituiscono espressione della cosiddetta "assistenza di base", che rappresenta parte integrante del servizio scolastico e concorre alla realizzazione del diritto allo studio e all'inclusione degli alunni. Ne consegue che il collaboratore scolastico non può rifiutarsi arbitrariamente di svolgere attività che rientrano nel proprio profilo professionale. Un eventuale rifiuto ingiustificato può integrare responsabilità disciplinare e, nelle particolari circostanze esaminate dalla giurisprudenza, può assumere anche rilievo sotto il profilo penale. A tale riguardo assume particolare rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, n. 22786 del 31 maggio 2016, che ha confermato la condanna di collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di prestare assistenza igienica ad un'alunna con disabilità, affermando che tra le mansioni ordinarie del collaboratore scolastico rientra anche l'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità. Occorre tuttavia precisare che tale principio opera entro i limiti delle mansioni proprie del profilo professionale. Qualora l'intervento richiesto comporti attività sanitarie, procedure specialistiche o situazioni che esulino dall'assistenza di base, sarà necessario valutare l'intervento di figure professionali diverse o specificamente qualificate. La formazione del personale ATA in materia di assistenza agli alunni costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione scolastica. In particolare, il legislatore ha attribuito uno specifico rilievo alla formazione dei collaboratori scolastici sulle competenze relative all'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali concernenti il processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità. A tale previsione si aggiungono gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che impongono al datore di lavoro pubblico di effettuare la valutazione dei rischi, fornire adeguata informazione e formazione al personale e mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale. La formazione dovrebbe pertanto riguardare: • le corrette modalità di assistenza igienico-personale; • il cambio del pannolino e le procedure igieniche correlate; • la movimentazione in sicurezza degli alunni; • l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; • gli aspetti relazionali e il rispetto della dignità della persona; • le procedure organizzative interne previste dall'istituto scolastico. L'eventuale mancanza della formazione prevista non determina, di per sé, l'esclusione della mansione dal profilo professionale del collaboratore scolastico né comporta automaticamente l'esonero dall'obbligo di servizio. Essa costituisce però una responsabilità organizzativa dell'Amministrazione, che deve attivarsi per garantire adeguati percorsi formativi e tutte le necessarie misure di tutela della salute e della sicurezza. In presenza di particolari rischi o di situazioni che eccedano la normale assistenza di base, il dirigente scolastico dovrà inoltre valutare l'adozione di ulteriori misure organizzative e l'eventuale coinvolgimento di personale dotato delle specifiche competenze richieste. In materia risultano particolarmente significativi gli orientamenti ARAN CIRS62 del 24 febbraio 2021 e CIRS124 del 5 novembre 2024, i quali confermano che l'assistenza all'igiene personale degli alunni, compreso il cambio del pannolino, rientra nelle attività proprie del collaboratore scolastico. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, occorre distinguere con chiarezza tra assistenza di base e assistenza specialistica. L'articolo 12 del D.I. n. 182/2020, come modificato dal D.I. n. 153/2023, prevede che nel PEI siano distintamente individuati: • gli interventi di assistenza di base, consistenti in attività di mera assistenza materiale; • gli interventi di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, riconducibili ad attività educative specialistiche. Lo stesso decreto chiarisce che l'assistenza specialistica riguarda principalmente lo sviluppo dell'autonomia personale, la comunicazione e gli interventi educativi necessari agli alunni con disabilità sensoriali, intellettive o del neurosviluppo. La programmazione delle risorse necessarie avviene nell'ambito del GLO, che individua il fabbisogno di sostegno e di assistenza specialistica da riportare nel PEI. Proprio tale distinzione normativa consente di affermare che l'assistenza igienico-personale e il cambio del pannolino, in quanto attività di assistenza di base, rimangono attribuiti ai collaboratori scolastici e non agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione. La presenza di un assistente specialistico non determina quindi il trasferimento automatico su tale figura delle incombenze relative all'igiene personale dell'alunno. Tale impostazione trova conferma in numerose disposizioni normative. L'art. 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 66/2017 dispone infatti che lo Stato provvede all'assegnazione dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale. Analogamente, il D.I. 153/2023 e le relative Linee guida specificano che l'assistenza igienica e di base è svolta dal personale ausiliario e deve essere descritta nel PEI indicando le modalità organizzative adottate dalla scuola per soddisfare le esigenze igieniche dell'alunno. Le Linee guida richiamano espressamente il ruolo dei collaboratori scolastici nelle attività di accompagnamento ai servizi igienici, pulizia personale, supporto agli spostamenti, assistenza in mensa e in tutti gli altri interventi riconducibili all'assistenza di base. Anche l'ARAN ha chiarito che rimane competenza dei collaboratori scolastici l'attività di assistenza all'igiene personale, comprensiva, ove necessario, delle operazioni di pulizia, lavaggio e cambio del pannolino. Inoltre, la Circolare Ministeriale n. 3390 del 2001 evidenzia come l'assistenza di base costituisca parte integrante del progetto inclusivo della scuola e non un'attività meramente materiale o accessoria. Particolare rilievo assume la Raccomandazione n. 2 del 5 marzo 2026 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. L'Autorità ha ribadito che l'assistenza igienico-personale costituisce una misura necessaria per garantire la frequenza scolastica degli alunni con disabilità ed integra una forma di accomodamento ragionevole la cui omissione può determinare una situazione discriminatoria. Secondo il Garante: • l'assistenza igienica rappresenta una condizione essenziale per la frequenza scolastica; • deve essere assicurata in modo tempestivo e continuativo; • non può essere trasferita sulle famiglie; • deve essere garantita mediante un'organizzazione stabile del servizio; • eventuali criticità organizzative non possono giustificare la mancata erogazione dell'assistenza. La responsabilità dell'organizzazione del servizio ricade pertanto sul dirigente scolastico, il quale è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'assistenza sia concretamente garantita durante l'intera permanenza dell'alunno a scuola. Qualora nell'istituto siano presenti collaboratori scolastici già formati e adeguatamente preparati, appare certamente opportuno che il dirigente scolastico li individui prioritariamente per lo svolgimento di tali attività. In assenza di personale che abbia già ricevuto una formazione specifica, la scuola dovrà attivare tempestivamente le iniziative formative necessarie, anche mediante accordi con reti di scuole, enti formatori o servizi socio-sanitari territoriali. Ciò non modifica tuttavia la natura delle mansioni di assistenza igienica, che continuano a rientrare nell'ambito dell'assistenza di base prevista dal profilo professionale del collaboratore scolastico. Sotto il profilo economico, va precisato che l'assistenza igienico-personale costituisce ordinariamente una prestazione riconducibile alle mansioni proprie del profilo professionale e non determina automaticamente il diritto ad un compenso aggiuntivo. Eventuali riconoscimenti economici possono essere previsti soltanto nei casi e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva e dalla contrattazione integrativa di istituto, mediante specifici incarichi o altre forme di valorizzazione consentite dal vigente quadro contrattuale. In conclusione, la normativa contrattuale relativa all'assistenza igienico-personale trova applicazione nei confronti di tutti gli alunni che necessitino di assistenza di base, compresi gli alunni con disabilità. Per questi ultimi, tuttavia, l'assistenza assume una particolare rilevanza ai fini dell'effettività del diritto all'inclusione scolastica e deve essere coordinata con le ulteriori misure previste nel PEI. L'assistenza igienica, compreso il cambio del pannolino, rientra nelle mansioni proprie del collaboratore scolastico quando si configura come assistenza di base e non come attività sanitaria o specialistica. L'istituzione scolastica è tenuta a garantire adeguata formazione, tutela della salute e sicurezza, organizzazione del servizio e continuità dell'intervento, mentre il collaboratore scolastico è tenuto ad adempiere alle prestazioni previste dal proprio profilo professionale, fatte salve le ipotesi eccezionali in cui ricorrano esigenze di sicurezza o attività eccedenti le mansioni contrattualmente attribuite.
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
La procedura descritta nel quesito per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro è sostanzialmente corretta e conforme alla ratio di semplificazione e proporzionalità che governa il micro-sotto-soglia (art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023). Infatti, l'articolo 52, comma 1, del Codice, in attuazione dei principi del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2), introduce una specifica deroga semplificatoria per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro (art. 50, comma 1, lett. a e b) che consente alle stazioni appaltanti di stipulare ed affidare i micro-appalti sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante il possesso dei requisiti generali e speciali. In tale fascia di importo, l’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 17, comma 5, non presuppone l'espletamento preventivo dell'intera istruttoria di verifica di tutti i requisiti di ordine generale e speciale, trovando, come detto, legittima copertura nell'autodichiarazione dell'operatore economico resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tuttavia, per garantire la legittimità dell'azione amministrativa ed evitare di contrarre con soggetti privi dei requisiti di partecipazione, riteniamo che la documentazione di base indicata (Autodichiarazione + DURC + Tracciabilità) dovrebbe essere utilmente integrata, prima dell'adozione dell'atto di affidamento, con due ulteriori verifiche sul FVOE 2.0 : 1. Visura Camerale aggiornata (CCIAA): per verificare la qualifica di operatore economico, lo stato di attività della società (assenza di procedure concorsuali o liquidazione), la corrispondenza dell'oggetto sociale con le prestazioni da affidare e i poteri di rappresentanza di chi sottoscrive la dichiarazione. 2. Consultazione delle Annotazioni Riservate nel Casellario Informatico ANAC (tramite FVOE/BDNCP): per accertare l'assenza di provvedimenti interdittivi, sospensioni attive o annotazioni bloccanti a carico dell'impresa. Lo stesso art. 52, comma 1, impone alla Stazione Appaltante di definire preventivamente (tramite apposito regolamento o atto organizzativo) le modalità, le tempistiche e la quota percentuale del sorteggio a campione (es. 10%-20% degli affidamenti semestrali o annuali). Qualora un affidamento rientri nel campione sorteggiato (oppure nei casi in cui la Stazione Appaltante decida autonomamente di svolgere la verifica puntuale su un operatore economico), le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 devono essere riscontrate tramite la seguente serie analitica di controlli: 1. Requisiti di Ordine Generale – Cause di esclusione automatica (Art. 94 D.Lgs. 36/2023) a. Casellario Giudiziale Integrale (Art. 94, commi 1 e 3): Assenza di condanne penali definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per i reati-spia (mafia, corruzione, frode, riciclaggio, sfruttamento del lavoro, ecc.). Soggetti da controllare: Legale rappresentante, amministratori con poteri di rappresentanza, direttori tecnici, soci unici o soci di maggioranza (per società con meno di 4 soci), membri degli organi di controllo. E’ consigliata anche la richiesta del Certificato dei carichi pendenti. b. Documentazione Anti-Mafia (Art. 94, comma 2): Assenza di misure di prevenzione o tentativi di infiltrazione mafiosa. Consultazione BDNA / White List istituita presso la Prefettura competente (per contratti sotto i 150.000 € è ammessa l’autodichiarazione, salvo specifici protocolli di legalità locali). c. Incapacità di contrarre con la P.A. e Sanzioni Interdittive (Art. 94, comma 5, lett. a): Assenza di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 o di divieti di contrattare con la P.A. Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative da reato - verifica Casellario ANAC. d. Ottemperanza alle norme sul lavoro dei disabili (Art. 94, comma 5, lett. b – L. 68/1999): Certificato di ottemperanza alla Legge 68/1999 (obbligatorio per aziende con oltre 15 dipendenti con nuove assunzioni o oltre 35 dipendenti) Certificato di ottemperanza rilasciato dal Servizio Collocamento Mirato territorialmente competente. e. Regolarità Contributiva (DURC) (Art. 94, comma 6 e Art. 95, comma 2): Regolarità nei versamenti contributivi e previdenziali (INPS, INAIL ed eventuale Cassa Edile). Sportello Unico DURC On Line. f. Regolarità Fiscale per violazioni definitivamente accertate (Art. 94, comma 6): Assenza di violazioni gravi e definitive al pagamento di imposte e tasse (soglia > 5.000 €). Certificato di Regolarità Fiscale (DURF) - richiesta trasmessa all'Agenzia delle Entrate competente. 2. Requisiti di Ordine Generale – Cause di esclusione non automatica (Artt. 95 e 98 D.Lgs. 36/2023) a. Grave Illecito Professionale (Art. 95, comma 1, lett. a e Art. 98): Presenza di significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti, penali comminate, risoluzioni anticipate o sanzioni da parte di Autorità amministrative indipendenti. Consultazione del Casellario Informatico ANAC (FVOE). b. Conflitto di Interessi e Distorsione della Concorrenza (Art. 95, comma 1, lett. b, c, d): Assenza di situazioni di conflitto d'interesse non risolvibili o di sanzioni per intese restrittive della concorrenza. Portale AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ed esame della compagine sociale/dichiarazioni rese. c. Violazioni Fiscali NON definitivamente accertate (Art. 95, comma 2): Assenza di contestazioni fiscali non definitive superanti le soglie di gravità fissate dall'Allegato II.10 del Codice. Interrogazione dell'Anagrafe Tributaria / Agenzia delle Entrate. 3. Requisiti di Idoneità Professionale e Speciali (Art. 100 D.Lgs. 36/2023) a. Iscrizione al Registro delle Imprese / Albi Professionali (Art. 100, comma 1, lett. a): Iscrizione attiva presso la CCIAA (o Albi/Ordini per i professionisti) per attività coincidente con l'oggetto della fornitura/servizio. Visura Camerale ordinaria e storica. b. Capacità Economica, Finanziaria e Tecnico-Professionale (Art. 100, comma 1, lett. b e c) (se espressamente richiesti dalla lettera di invito/disciplinare): Fatturato globale o specifico, esecuzione di contratti analoghi nel triennio, possesso di dotazioni tecniche o certificazioni di qualità (es. ISO 9001). : Richiesta di copie dei bilanci d'esercizio (laddove sia richiesto un fatturato specifico) e/o attestazioni di regolare esecuzione rilasciate da committenti pubblici o privati per servizi/forniture analoghi prestati nel periodo di riferimento, fatture o attestazioni ISO rilasciate da enti accreditati. 4. Ulteriori documenti a. Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC (art. 47 D.L. 77/2021 - convertito in Legge n. 108/2021): trasmissione della copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale (aziende > 50 dipendenti) nei contratti PNRR (da acquisire in sede di offerta). b. Impegni di carattere sociale e occupazionale (art. 102 D.Lgs. 36/2023): dichiarazione di impegno dell’operatore economico in materia di stabilità occupazionale, applicazione e osservanza dei CCNL, pari opportunità, inclusione lavorativa e parità di genere (da acquisire in sede di offerta). 5. Verifiche in fase esecutiva/pagamento c. Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010): riscontro della comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità/codici fiscali delle persone delegate a operarvi. d. Verifica Inadempimenti ex Art. 48-bis D.P.R. 602/1973 (in fase di pagamento): Verifica dello stato di morosità per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 5.000 € prima dell'emissione di ciascun pagamento. Modalità: Servizio "Verifica Inadempimenti" dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (Piattaforma Acquisti in Rete PA). e. Se trascorsi 120 giorni dall’acquisizione, nuova verifica della Regolarità Contributiva (DURC) Aggiungiamo infine che il regime semplificato, ex art. 52 del D.Lgs. 36/2023, è una norma speciale riferita esclusivamente all'affidatario diretto. Come chiarito dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Parere MIT n. 3846/2025), qualora l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto, i requisiti del subappaltatore devono essere verificati in via ordinaria ed esplicita ai sensi dell'art. 119 del Codice, prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, a prescindere dall'importo delle prestazioni subappaltate.
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
A parere dello scrivente, la contestazione sindacale non trova fondamento nella normativa vigente. L'istruzione domiciliare costituisce una modalità di esercizio del diritto allo studio rivolta agli alunni che, a causa di gravi patologie certificate, siano impossibilitati alla frequenza scolastica per un periodo significativo. Il servizio è attivato dalla scuola di iscrizione dell'alunno, che mantiene la piena titolarità del percorso educativo e didattico. Né le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare adottate con D.M. n. 461/2019, né il D.Lgs. 66/2017, né le successive indicazioni ministeriali e regionali individuano limiti territoriali riferiti al comune o alla provincia in cui si trova il domicilio dell'alunno. Pertanto, il fatto che il domicilio della bambina si trovi a circa 10 km dalla scuola e ricada in una provincia diversa non costituisce motivo ostativo all'attivazione dell'istruzione domiciliare. L'unico presupposto essenziale è che sussistano: • la richiesta della famiglia; • la certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica o da specialisti del Servizio sanitario nazionale attestante la grave patologia e l'impossibilità di frequenza; • la predisposizione del progetto di istruzione domiciliare da parte della scuola; • per l'alunna con disabilità, il raccordo con il PEI e con le decisioni del GLO. Molti USR hanno emanato proprie indicazioni operative in cui si definisce l'istruzione domiciliare come un servizio che le scuole possono attivare in qualunque periodo dell'anno scolastico per garantire il diritto all'istruzione agli studenti impossibilitati alla frequenza per gravi patologie, prevedendo normalmente l'intervento dei docenti della scuola di appartenenza al domicilio dell'alunno o a distanza. Anche tali indicazioni non contengono alcun vincolo relativo ai confini comunali o provinciali. L'eventuale problematica prospettata dal sindacato riguarda semmai aspetti organizzativi e contrattuali relativi all'impiego del personale, quali: • modalità di svolgimento del servizio; • tempi di percorrenza; • eventuali rimborsi o compensi per attività aggiuntive; • copertura finanziaria del progetto. Si tratta però di questioni gestionali che non incidono sul diritto dell'alunna a beneficiare dell'istruzione domiciliare né sulla possibilità della scuola di attivare il servizio. In conclusione, sulla base della normativa nazionale e delle indicazioni operative emanate dai vari USR, non risulta alcun divieto di attivare l'istruzione domiciliare per il solo fatto che il domicilio dell'alunna sia ubicato in una provincia diversa da quella della scuola frequentata. La scuola può pertanto continuare ad attivare il servizio, purché siano rispettati i requisiti sanitari, educativi e procedurali previsti dalla normativa vigente.
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto, il collaboratore scolastico che è stato individuato dall’UST quale avente diritto all’immissione in ruolo in base alle graduatorie provinciali dei concorsi per titoli e che non ha assunto servizio, non producendo alcuna giustificazione della malattia dopo essere stato invitato ad adempiere senza riscontro positivo, deve essere dichiarato decaduto dall’impiego. La decadenza è prevista ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. 3\1957 , richiamato dall’art. 511 del DLLGS 297\1994 e che precisa che “l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un temine più breve;” Per quanto riguarda la competenza ad emanare il decreto di decadenza, si precisa che il provvedimento è in capo al dirigente scolastico , che ha anche la competenza a stipulare il contratto di lavoro, a seguito dell’ individuazione e dell’assegnazione di sede da parte dell’ufficio scolastico territoriale. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro cui sono delegati tutti gli atti relativi alla carriera del personale, sottoscrive il contratto di lavoro, che è perfezionato con la presa di servizio. La segreteria scolastica quindi trasmette l’atto in via telematica al MEF per l’apertura della partita di spesa fissa, finalizzata alla relativa retribuzione, come indicato dalle istruzioni del manuale SIDI sulla gestione dei rapporti di lavoro , in cooperazione applicativa con il MEF.
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
La questione tocca un punto nevralgico della gestione documentale nella Pubblica Amministrazione dopo la "decertificazione" introdotta dalla Legge 183/2011, incrociando la disciplina relativa all'imposta di bollo (DPR 642/1972) e le norme sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000). La Legge 183/2011 ha infatti introdotto un principio fondamentale: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.”. Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, infatti: “I certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.” (Art. 40, comma 1, DPR 445/2000). Per quanto concerne il bollo, in linea generale, il principio cardine è che l'imposta di bollo va sempre apposta se l’uso è nei rapporti privati, mentre l'esenzione è l'eccezione che deve poggiare su norme specifiche (vedi Tabelle allegate al DPR 642/1972 o leggi speciali). Entrando nel merito del caso specifico, il certificato di servizio richiesto per l'estero, come regola generale, è soggetto al pagamento della marca da bollo da 16,00€, a meno che non venga dichiarato un uso specifico che goda di esenzione. Per quanto riguarda la firma, sebbene quella digitale sia pienamente valida nel nostro paese, per l'uso in Svizzera è fortemente raccomandata la firma autografa (su carta) per questioni legate alla legalizzazione. Illustriamo di seguito il quadro normativo e procedurale per gestire la richiesta: 1. Applicazione della Marca da Bollo (D.P.R. 642/1972) I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono assoggettati fin dall'origine all'imposta di bollo. La segreteria può rilasciare il certificato in carta semplice (esente da bollo) solo ed esclusivamente se la docente specifica nella richiesta l'uso esatto per cui lo richiede e se tale uso rientra nei casi di esenzione previsti dalla legge (Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972 o leggi speciali, ad esempio: ricongiungimento/riscatto di periodi contributivi pensionistici o assegni familiari ai sensi dell'art. 9, Tab. Allegato B). In tal caso, la scuola deve citare sullo stesso certificato la relativa norma di esenzione. Se l'uso indicato (es. "assunzione presso ente estero" o generico "uso estero") non rientra tra le esenzioni, la docente deve fornire la marca da bollo da 16,00€. Poiché il certificato non è destinato a una Pubblica Amministrazione italiana (per le quali vale l'autocertificazione), la scuola può emetterlo validamente, ma sul documento deve essere comunque apposta - a pena di nullità - la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Trattandosi di un certificato richiesto per l'estero, andrebbe aggiunta la formula: «Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è valido solo per l'estero». Trattandosi comunque di un atto amministrativo a istanza di parte, il documento sconta l'imposta di bollo in misura unica di 16,00€ fin dall'origine (D.P.R. 642/1972 – si veda anche il parere dell’Agenzia delle Entrate n. 153/2026 del 31 luglio 2026). 3. Validità della Firma Digitale per l'Estero e l'Apostille Sul piano formale, in base alla norma nazionale, la firma digitale del Dirigente Scolastico è valida e ha valore legale d'originale (ex CAD - D.Lgs. 82/2005). Occorre però fare attenzione all’aspetto riguardante l’assolvimento del bollo sui documenti digitali. Infatti, nel caso di certificato digitale soggetto a bollo, l'imposta deve essere pagata tramite il sistema PagoPA (se la scuola ha attivo il servizio per i bolli digitali) oppure richiedendo al docente il codice numerico di una marca da bollo cartacea, che la scuola provvederà poi ad annullare virtualmente inserendone gli estremi (numero identificativo e data di emissione, che deve essere antecedente o contestuale alla firma del certificato) all'interno del testo del documento. Inoltre, per l'utilizzo in paesi stranieri, quali la Svizzera, sorgono rilievi di natura internazionale: • La Svizzera è Paese firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961. Ciò comporta che le autorità elvetiche richiedano solitamente che i documenti pubblici italiani siano legalizzati tramite "Apostille", vidimazione effettuata dalla Prefettura - UTG (Ufficio Territoriale del Governo) competente per territorio, che certifica la qualifica e l'autenticità della firma del Dirigente Scolastico. • La maggior parte delle Prefetture italiane richiede la firma autografa (olografa) in originale sul documento cartaceo (firma da depositare negli elenchi degli specimen presso la Prefettura stessa) per poter rilasciare il timbro di Apostille/legalizzazione. Infatti, le procedure per l'Apostille su documenti informatici nativi sono, allo stato attuale, ancora rare, complesse e spesso non accettate agevolmente dalle autorità estere. In conclusione, riteniamo opportuno che l’istituto verifichi con il docente se l'autorità svizzera destinataria - o la Prefettura - richiedano l'Apostille. Qualora sia necessaria la legalizzazione, è raccomandato rilasciare il certificato in formato cartaceo recante la firma autografa originale del Dirigente Scolastico (e timbro ufficiale dell'istituto), applicando la relativa marca da bollo cartacea da € 16,00 (salvo motivi di esenzione espressamente dichiarati).
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
Ritiro studente di età inferiore ai 16 anni per iscrizione al primo anno di altro indirizzo di studi. Uno studente frequentante il secondo anno di un istituto...
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
Si chiedono chiarimenti sull'applicazione della legge 104/2026 art. 2. La legge subordina a una deliberazione del collegio docenti e all'approvazione del Consiglio di Istituto...
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
Preliminarmente, si osserva che l'articolo 7, comma 2, lettera b) del d.lgs. 297/1994 consente al Collegio dei docenti di formulare al dirigente scolastico proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto". Il successivo articolo 10, comma 4 conferma che il Consiglio di istituto possa deliberare soltanto "criteri generali". Dettagliare tali criteri, facendogliene perdere la generalità, rischia di interferire con il potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 165/2001, riservato agli organi preposti alla gestione (ovvero, ai dirigenti), nonché con le relazioni sindacali, dal momento che l'articolo 11, comma 9, lettera b1) del CCNL 23/12/2025 prevede che i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro di tutto il personale, docenti compresi, siano oggetto di confronto. Fatta questa doverosa premessa, osserviamo che l'O.M. 446/1997, insieme alle integrazioni di cui all'O.M. 55/1998, è espressamente richiamata dall'articolo 39, comma 13 del CCNL 29/11/2007, limitatamente però alle norme sulla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Il Regolamento d'istituto sull'orario, pertanto, avrebbe potuto prevedere, sull'articolazione dell'orario del personale con contratto a tempo parziale, disposizioni differenti da quelle delle OO.MM. citate; avendo però previsto di mantenere proprio tali disposizioni, richiamandole espressamente nel testo, la loro vigenza nell'ambito dell'istituzione scolastica appare confermata. Alla luce delle osservazioni di cui sopra, riteniamo che a norma del vigente Regolamento d'istituto l'orario del docente in questione dovrà essere articolato su 3 giorni settimanali. La presunta disparità di trattamento con il personale docente impegnato su spezzoni orari è a nostro parere infondata; i docenti supplenti su spezzone, infatti, mantengono il diritto ad accettarne altri, fino al completamento dell'orario di cattedra, presso altre istituzioni scolastiche e ciò giustifica una diversa regolamentazione dell'orario, rispetto ai docenti di ruolo a tempo parziale, per i quali tale evenienza non è possibile. Appare dunque ragionevole che per il personale supplente su spezzone si preveda una diversa articolazione dell'orario. Infine, osserviamo che indipendentemente da tutte le considerazioni precedenti, occorre in ogni caso rispettare il contenuto del contratto a tempo parziale sottoscritto dal dirigente e dal docente nel luglio del 2023. Qualora tale contratto contenesse clausole relative all'articolazione verticale del tempo parziale, sarebbe allora necessario rispettarle, benché il testo del quesito lasci presupporre che tali clausole siano assenti. In conclusione, dal quadro esposto riteniamo che al docente in questione non possa essere assegnato un orario articolato su due giorni settimanali, a meno che il dirigente non intenda ridiscutere la delibera del Consiglio di istituto, riconducendola nell'alveo di soli criteri generali e procedendo autonomamente, previo confronto con le rappresentanze sindacali, a determinare i criteri specifici per l'articolazione dell'orario del personale della scuola.
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Data di pubblicazione: 21/09/2026
L’art. 17, comma 9, del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Il CCNL Scuola non opera un elenco delle gravi patologie rilevanti ai fini dell'art. 17, comma 9. Sono necessarie, quindi, sia una certificazione a monte che riconosca al dipendente una grave patologia (rilasciata dalla ASL o dalla struttura ospedaliera) sia una successiva certificazione (redatta o dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie) dalla quale risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all’art. 17, comma 9 citato, la certificazione medica deve specificare che si tratta di “grave patologia” ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti (l'assenza, infatti, gode del beneficio contrattuale di cui all'art. 17, comma 9, anche per le conseguenze - certificate - delle terapie invalidanti cui il dipendente si sottopone con riferimento alla grave patologia di cui è affetto). Sempre con riferimento alla certificazione medica che deve essere presentata all'Amministrazione/scuola, relativamente alle assenze per gravi patologie, l'USR Lombardia con la Nota n. 12207 del 12/09/2012 aveva precisato che, ai fini della sussistenza dell'assenza in questione, dovessero essere valutati contestualmente due requisiti essenziali: - che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da struttura convenzionata; - che per fronteggiare la grave patologia da cui è affetto l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione gravi patologie, la valutazione della gravità non può essere rimessa all’amministrazione, ed in particolare al dirigente scolastico, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria. Risulta necessario, dunque, che il dipendente interessato fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza che attesti la sussistenza della grave patologia. Tale certificazione non è però sufficiente a consentire automaticamente la fruizione dell’agevolazione contrattualmente prevista. La norma, infatti, fa riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare. Ha fornito altresì chiarimenti l'ARAN con l'O.A. SCU064 del 21/06/2012 con il quale è stato osservato che l’art. 17, comma 9 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, e di conseguenza dalla decurtazione di cui al sopra citato decreto, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre un'adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Allo stato attuale, per quanto concerne la relativa certificazione, ricordiamo che l'INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013 (quindi successiva alle precedenti Note sopra citate) ha comunicato le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC così come modificate dal decreto ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012. Sono stati introdotti nuovi campi nel certificato telematico; tra questi quello che consente la segnalazione dell'esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta. L'Orientamento ARAN 11 aprile 2023 CIRS113B ricorda che il comma 9 del citato art. 17 esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Ai fini del beneficio vanno, quindi, ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente. La questione è stata trattata dall'ARAN anche nell'orientamento interpretativo n. 31091 (ex CIRS103a) del 23 dicembre 2022. Ad avviso dell’ARAN per il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL Scuola del 29.11.2007, che esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica rilasciata dai competenti organismi pubblici da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita. Anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, dovranno anch’essi essere certificati secondo la normativa vigente. In ogni caso, l’individuazione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate. L'orientamento espresso dall'ARAN è condiviso da questa Redazione, che anche in precedenza ha sempre espresso analogo parere. Il certificato medico recante la spunta di grave patologia è pertanto valido, ma occorre accompagnarlo a una certificazione medica pubblica - rilasciata dalla ASL, da un Ospedale pubblico - che attesti la presenza di una grave patologia. Quindi, in via generale, se il medico curante, nel compilare il certificato telematico, ha barrato il riquadro relativo alla patologia grave che richiede terapia salvavita, detto certificato è sufficiente ai sensi dell’art. 17, comma 9, fermo restando che, per completezza, come detto sopra, la scuola deve avere agli atti la certificazione dell'ASL o di altra struttura ospedaliera relativa alla attestazione della grave patologia. Per completezza di risposta si precisa che, a livello territoriale ci possono essere prassi diverse e, come appreso durante i nostri corsi di formazione, in alcune realtà la certificazione medica di attestazione della grave patologia è rilasciata dalla competente ASL di appartenenza in persona del medico curante o di specialista che opera presso gli ambulatori ASL. Inoltre, secondo una giurisprudenza rigorosa (cfr Corte Appello Milano n. 724 del 23 maggio 2019) al fine di escludere dal computo delle assenze i giorni in cui il lavoratore deve sottoporsi a cure salvavita, non è sufficiente certificare la sussistenza di una grave patologia e la necessità di tale tipologia di cure, ma anche che tali cure siano state effettivamente somministrate e in che giornate. Tuttavia, trattasi di posizione isolata e quindi non la riteniamo applicabile in modo generalizzato.
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Data di pubblicazione: 18/09/2026
La normativa concernente la chiusura prefestiva degli uffici scolastici è ancora oggi regolamentata dal DPR 207/1987 (art. 36, art. 3): “Durante l’interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive , fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale”. Si precisa che per giornate prefestive, come è stato sottolineato da note di diversi USR (es. nota USR Veneto 7993 del 16/4/2019), "devono intendersi le giornate che immediatamente precedono le festività civili e religiose riportate dalla annuale ordinanza ministeriale, con esclusione delle giornate che precedono la mera sospensione delle attività didattiche in ragione dell’adattamento del calendario scolastico ex art. 5 del DPR 275/1999". Alla luce di quanto sopra, considerato che la giornata di cui al quesito (4 gennaio 27) precede semplicemente un giorno di chiusura in quanto "prefestivo", una eventuale delibera del consiglio di istituto di chiusura del 4 gennaio sarebbe illegittima e configurerebbe gli estremi della interruzione di pubblico servizio.
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Data di pubblicazione: 18/09/2026
Nel caso illustrato dal quesito, non è semplice, naturalmente, contemperare il principio generale della garanzia del diritto allo studio con la situazione di chiara emergenza in cui si trova la comunità scolastica. In situazioni del genere, non sono facilmente reperibili nella normativa primaria e in quella pattizia soluzioni riferite al caso specifico; si ritiene, pertanto, che ci si debba muovere con grande prudenza, utilizzando al massimo gli strumenti di flessibilità organizzativa e cercando sempre il maggior possibile coinvolgimento delle diverse componenti della comunità scolastica. Entrando nel merito, dal punto di vista dell’orario di servizio dei docenti, si ritiene che la programmazione del recupero debba comunque tener conto dell’applicazione delle circolari del 1979 e del 1980, anche perché vengono richiamate nel CCNL. In altre parole, se può essere consentito adattare l’orario delle lezioni a casi particolari (cfr circolare 192/1980 che parla di provvedimento motivato nel caso di particolari necessità), non si ritiene che il mancato recupero possa essere consentito per la riduzione di tutte le ore di lezione, tenendo conto, altresì, che ci sarà bisogno di prevedere attività di lezione atte a garantire il monte orario degli studenti, nella misura e nelle modalità che potranno essere possibili e sostenibili nei prossimi mesi, quando i lavori di messa in sicurezza renderanno possibile la piena fruibilità della struttura.
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Data di pubblicazione: 18/09/2026
In merito al quesito posto si ritiene che può essere conferita la supplenza ad un’ aspirante che già ha un rapporto di lavoro con datore di lavoro privato (indipendentemente dalle ore lavorative presso il datore di lavoro privato) solo se si tratta di spezzone orario non superiore alla metà dell’orario ordinario di servizio del titolare (la metà dell’orario del titolare rappresenta quindi il massimo delle ore accettabili). Precisiamo meglio. La materia dell'incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola del 29 novembre 2007. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Pertanto, un temperamento “soggettivo” del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all’art. 1, comma 56 e seguenti viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero- professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto lavorativo viene legislativamente consentito, con la conseguenza che, per i dipendenti in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle contenute in leggi o regolamenti che vietano l’iscrizione in albi professionali, risultano inapplicabili. Infatti, riteniamo che la normativa suesposta per il personale in part time sia applicabile anche al personale titolare di spezzone orario. Detto personale è, in sostanza, titolare di un contratto con orario inferiore a quello ordinario; ne consegue che il suo rapporto di lavoro, ai fini del regime delle incompatibilità, è equiparabile ad un part time. Nel caso di specie, trattandosi contratto a t.d. di 1 ore settimanale (quindi non superiore al 50%), si ritiene applicabile il regime più favorevole per i dipendenti in part time; pertanto, il contratto di lavoro presso il datore di lavoro privato è compatibile con la supplenza fermo restando che non deve arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività di Istituto. Conclusivamente, a nostro avviso, un lavoratore dipendente nel privato può accettare una supplenza di 1 ora settimanale, a condizione che venga assicurata la compatibilità oraria e l’assenza di conflitto di interessi.
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Data di pubblicazione: 18/09/2026
Partiamo da una prima considerazione di base. Quella proposta è un organizzazione "strutturale" di un Liceo, valida per tutto l'anno scolastico. Questo rende il compito della scuola relativamente agevole. Vediamo meglio. L’art. 4, c. 2, del DPR 275/1999 dispone che “nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari”. Il medesimo DPR 275/1999 all’art. 5, c. 1, prevede che “le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa”. In riferimento al caso specifico proposto si ritiene che la scansione oraria delle lezioni debba essere illustrata/inserita nel Piano triennale dell’offerta formativa proprio perché adottata – come è presumibile- al fine di realizzare in modo efficace gli interventi didattico-formativi, previo coinvolgimento, quindi, del collegio dei docenti (per l’elaborazione del piano sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico) e del consiglio di istituto (per l’approvazione del piano), come previsto dall’art. 3, c. 4, del DPR 275/1999. Quello è lo strumento, a nostro parere, da utilizzare per il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola. Di conseguenza la scansione sarà poi anche riportata negli atti di autoregolamentazione dell’istituzione scolastica (ad es. nel cosiddetto regolamento di istituto). In considerazione della rilevanza organizzativa che assume la scansione oraria adottata si ritiene che tale scansione e le conseguenti misure organizzative debbano essere portate a conoscenza degli esercenti la responsabilità genitoriale prima dell’inizio delle attività didattiche mediante formale comunicazione che è opportuno sia poi acquisita dalla scuola con la sottoscrizione degli stessi esercenti la responsabilità genitoriale per ricevuta e conoscenza. A nostro parere, lo strumento migliore, in questo caso, è il registro elettronico, dove si acquisiscono le prese visione. Ciò non toglie che la scuola possa usare altri strumenti di comunicazione (sito web, tradizionali moduli cartacei). Ricordiamo che le famiglie non devono prestare il consenso, devono ricevere e lasciare traccia (analogica o digitale) della presa visione degli orari e dell'organizzazione della scuola.
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Data di pubblicazione: 18/09/2026
In merito alla richiesta di questo congedo, come per altre analoghe risposte, in premessa una breve sintesi delle regole per una corretta gestione. Per legge, il congedo in oggetto disciplinato nell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001 e, considerate le successive modifiche, ultima in ordine di tempo la legge 105/2022, articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2 stabilisce un preciso e inderogabile ordine di priorità. 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Nel caso specifico la richiesta del congedo è riferita la nonna che, nel grado di parentela in linea retta ai sensi dell’art. 75 del codice civile è di secondo grado e, nella scala dei familiari avente diritto è al quinto posto. Mentre, il genero/padre applicazione dell’art. 78 del codice civile per affinità è di primo grado. La richiesta del congedo è subordinata alle seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare la nonna, è soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 oggi, ai sensi degli art. 3-4 del D.lgs. 62/2024, definita persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni c) Essere conviventi. Unica eccezione i genitori per i figli e, non viceversa. Al riguardo, la nuova formulazione dell'art. 42 prevede che il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. L'INPS con il Messaggio 3096/22 ha precisato che, ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo. L'INPS evidenzia altresì che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, per quanto concerne la convivenza, ha precisato che:” Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo (cfr. applicazione dell’art. 2 comma 1 lettera n del DLgs 105/2022). Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000). REQUISITI OGGETTIVI Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, la Funzione Pubblica ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Non è considerato come eccezione avere superato i 65 anni di età. La stessa circolare, per quello che concerne l'inderogabilità dei soggetti avente diritto, a fronte di alcune richieste di parere sul punto, evidenzia che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile e, fra questi requisiti, come precisato, uno dei requisiti essenziali è essere conviventi. Ciò precisato in risposta al quesito si ritiene quanto segue: a) La nipote ed il genero rientrano nella stesso grado gerarchico di aventi diritto (il quinto) e quindi non c’è un ordine di priorità all’interno dello stesso grado. Ne consegue che, la presenza del genero convivente non limita il diritto della nipote se è convivente anche questa ( vedi punto b) b) In ordine alla questione se per presentare e fruire del congedo è sufficiente dimostrare di avere presentato richiesta di variazione della residenza, la risposta sarebbe si con le seguenti precisazioni. Come detto sopra, alla luce delle novità normative apportate dal D.Lgs. n. 105 del 2022, è sufficiente che la convivenza sia instaurata all’inizio del congedo e che venga mantenuta per tutta la sua durata. A tal fine, è ammesso anche il trasferimento temporaneo della residenza o del domicilio presso l’abitazione del familiare assistito, così come l’iscrizione anagrafica temporanea o una dichiarazione di dimora abituale, purché risulti effettiva e documentabile. Nel caso specifico si evidenzia che, l’interessata ha inoltrato la richiesta di cambio residenza allo stesso comune di residenza della nonna ma ad altro indirizzo. Quindi, se così fosse, verrebbe comunque a mancare il requisito della convivenza come inteso dalle indicazioni della Funzione Pubblica sopra riportate. c) In ultimo si aggiunge che per questo congedo, come noto, è necessario emettere un decreto, che diversamente dalle altre assenze, è soggetto ai sensi del D.lgs. 123/2011 al controllo preventivo della competente RTS e, al successivo pagamento della relativa indennità. Quindi, è fondamentale e propedeutico che gli atti a corredo siano completi e verificati dalla scuola prima del relativo invio, proprio per evitare eventuali osservazioni.
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