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    Data di pubblicazione: 10/03/2026

  • Docente temporaneamente fuori ruolo per inidoneità: che fare alla scadenza del periodo, in attesa della nuova visita della commissione medica?
  • Un docente è stato collocato temporaneamente fuori ruolo per inidoneità all'insegnamento, ai sensi dell'art. 514 del D.Lgs 297/1994 e della normativa INPS...

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

  • Alunno testimone di violenza domestica sulla madre: obblighi della scuola e procedibilità del reato...
  • Un insegnante mi ha comunicato che la madre di un alunno minore durante un colloquio ha riferito di avere subito episodi di violenza domestica da parte...

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

  • Partecipazione dei docenti al corso di formazione per preposti: gestione delle richieste di recupero orario...
  • La questione della corretta imputazione delle ore di frequenza dei corsi sulla sicurezza, da parte del personale docente, è notoriamente oggetto di discussione e anche di pronunce giurisprudenziali non univoche. Secondo il Tribunale di Modena (sentenza n. 277/2011, confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza n. 376/2016), la frequenza dei corsi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 costituisce “attività ricompresa nell’ampia dizione di cui all’art. 29” del CCNL 29/11/2007 (ora, articolo 44 CCNL 18/01/2024) quale “attività funzionale all’insegnamento” che comprende, fra le altre le attività di “aggiornamento e formazione” e, pertanto, non deve essere separatamente retribuita come attività aggiuntiva. La sentenza non fu oggetto di ricorso per Cassazione. I CCNL successivi non hanno mai affrontato la questione e, di conseguenza, per il personale docente la questione è rimasta sempre controversa. Questa Redazione, in proposito, ha sempre consigliato di attenersi al principio stabilito dalla Corte di appello di Bologna e, di conseguenza, di ricomprendere le ore in questione fra le 40+40 attualmente previste dall'articolo 44, comma 3, lettere a) e b) del CCNL per il comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024. Le 40+40 ore in questione, infatti, sono orario ordinario di lavoro e, pertanto, ben possono comprendere le attività relative ai corsi di formazione per la sicurezza che i lavoratori sono obbligati a frequentare. Recentemente, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 23084/2025, ha deciso un caso che verteva su attività di formazione per la sicurezza svolte durante il periodo di sospensione delle lezioni nel mese di giugno. In primo grado, il Tribunale di Terni aveva stabilito, diversamente da quanto aveva affermato la Corte di appello di Bologna, che tale formazione andava qualificata come attività aggiuntiva e pertanto retribuita. La Corte di appello di Perugia, tuttavia, aveva riformato tale sentenza, affermando che, essendo sospesa l'attività didattica nel mese di giugno, l'impegno di partecipazione al corso sulla formazione in tale mese dovesse ritenersi esigibile entro il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. Sempre secondo la Corte di appello, non sarebbe stata comunque possibile una remunerazione delle medesime ore, stante l'obbligo di cui al d.lgs. 81/2008 di comprendere la formazione nell'orario ordinario di lavoro. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di cassazione, che ha pertanto respinto il ricorso presentato dal lavoratore. A margine, osserviamo che detta sentenza suscita alcune perplessità, dal momento che essa ipotizza che l'obbligo di prestare 18 ore settimanali di insegnamento (o più, secondo il grado scolastico) si estenda anche ai periodi in cui le lezioni sono sospese, consentendo così lo svolgimento di altre attività nel limite del medesimo orario settimanale, sebbene l'articolo 43, comma 5 CCNL 18/01/2024 (con disposizione del tutto analoga ai CCNL precedenti) limiti l'obbligo di prestare 18 o più ore di insegnamento al periodo delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale. Tale osservazione non rileva, tuttavia, ai fini della consulenza qui richiesta. Venendo al caso di cui al presente quesito, alcuni docenti, sulla base di quanto stabilito dalla Corte di appello di Perugia e confermato dalla Corte di cassazione, effettuano un ragionamento così sintetizzabile: - il corso di formazione sulla sicurezza è avvenuto durante lo svolgimento delle attività didattiche, cioè in un periodo in cui i docenti prestano servizio per 18 ore settimanali di insegnamento; - le ore così prestate in più per la frequenza del corso non possono essere monetizzate, dovendo rientrare nell'orario di lavoro ordinario; - di conseguenza, va concesso un riposo compensativo pari al numero delle ore del corso (otto ore). A nostro parere, tale ragionamento non appare corretto, perché muove da un'inappropriata estensione di quanto affermato dalla Corte di cassazione. Questa, infatti, si è pronunciata in un caso in cui la formazione sulla sicurezza si era svolta nel periodo di sospensione delle attività didattiche e, di conseguenza, ha ritenuto imputabili alle 18 ore la frequenza di detti corsi; ma non ha statuito che le medesime ore non possano essere imputate ad altri istituti contrattuali, come le 40+40 ore, allorché la medesima formazione si sia tenuta nel periodo delle attività didattiche. Ciò, come abbiamo ricordato all'inizio della presente risposta, è stato affermato dalla Corte di appello di Bologna e non vediamo valide ragioni per discostarsi da tale orientamento, atteso che la sentenza della Cassazione si riferisce allo specifico - e diverso - caso delle attività svolte nel periodo della sospensione delle lezioni e costituisce, pertanto, un utile riferimento giurisprudenziale solo limitatamente a tale ipotesi, senza che - del tutto impropriamente, a nostro parere - possa essere estesa a casi non sottoposti allo scrutinio della stessa Corte. In altre parole, secondo la Cassazione, quando la formazione sulla sicurezza è svolta nel periodo di sospensione delle lezioni, essa si considera svolta in orario di lavoro nel limite di 18 ore settimanali; ciò non implica, tuttavia, che la stessa formazione non possa essere imputata ad altri obblighi contrattuali, se essa si svolge nel periodo delle lezioni. Le sentenze pronunciate dai giudici, infatti, definiscono il caso concreto verificatosi e non è corretto estenderne indebitamente la portata ad altri casi, estranei all'oggetto del giudizio. Riteniamo, in conclusione, che l'istanza dei docenti possa essere respinta dal dirigente scolastico, giacché le ore di formazione sono state rese nell'ambito delle 40+40 ore di cui all'articolo 44, comma 3, lettere a) e b) CCNL 18/01/2024 e, pertanto, durante l'orario ordinario di lavoro.

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

  • Gestione della richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL dopo un infortunio in itinere di un docente...
  • Si premette che la redazione non ha potuto esaminare il carteggio intrattenuto con l’INAIL. Le considerazioni che seguono, quindi, riflettono la prassi che generalmente viene seguita. La fattispecie descritta nel quesito richiede di distinguere con chiarezza due diverse possibili pretese risarcitorie, che trovano fondamento in titoli giuridici differenti e che non devono essere confuse: - da un lato l’azione di rivalsa (o surrogazione) esercitata dall’INAIL; - dall’altro l’azione per il recupero degli emolumenti corrisposti a vuoto al dipendente. Invero, dal sinistro sorgono due obblighi tra loro concorrenti: l’INAIL provvede ad erogare le prestazioni assicurative (se ed in quanto dovute) al dipendente; il Ministero continua ad erogare le retribuzioni senza tuttavia poter fruire della prestazione lavorativa del dipendente infortunato. Di regola l’INAIL, avuta notizia dell’infortunio, assume l’iniziativa, quale mandatario dello Stato, nei confronti del terzo responsabile del sinistro, diffidandolo a procedere al risarcimento di entrambe le poste. Tale diffida ha il preciso scopo di interrompere la decorrenza dei termini prescrizionali e, pertanto, giova anche all’amministrazione scolastica. Occorre tuttavia precisare che le due poste risarcitorie non coincidono e fanno capo a soggetti diversi: l’INAIL agisce in surroga per recuperare il costo delle prestazioni assicurative corrisposte al lavoratore, mentre l’amministrazione datrice di lavoro può, in linea teorica, agire autonomamente per il recupero delle retribuzioni corrisposte durante l’assenza del dipendente (c.d. emolumenti corrisposti a vuoto). Come detto, si tratta di pretese tra loro autonome, fondate su titoli differenti e riferite a voci di danno diverse. In tal senso, l’azione che l’INAIL può esercitare a seguito dell’erogazione delle prestazioni assicurative in favore del lavoratore infortunato trova fondamento nell’art. 1916 c.c. e nell’art. 142 del D.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui l’Istituto assicuratore, dopo avere corrisposto le prestazioni dovute, si surroga nei diritti dell’assicurato verso il responsabile civile dell’evento dannoso. Il recupero degli “emolumenti a vuoto” invece compete esclusivamente all’amministrazione datrice di lavoro: nel caso del personale della scuola, il datore di lavoro è il Ministero e l’istituzione scolastica provvede agli adempimenti successivi alla prima diffida dell’INAIL per conto dell’amministrazione centrale quale organo decentrato. Sennonché, nel caso del personale delle amministrazioni statali, quale il personale scolastico, l’assicurazione contro gli infortuni opera in regime di “conto Stato”: l’INAIL gestisce il rapporto assicurativo e provvede alla liquidazione delle prestazioni, ma l’onere economico finale grava sul bilancio dello Stato. Il decreto ministeriale del 10 ottobre 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1986, stabilisce infatti che "in caso di gestione per conto dello Stato il rimborso dei costi infortunistici avviene sulla base di elaborazioni centrali tra INAIL e le singole amministrazioni statali interessate". In sostanza, il sistema opera attraverso compensazioni contabili centralizzate gestite a livello ministeriale e conduce a ritenere che, in ultima istanza, il soggetto creditore sia pur sempre lo Stato. Ciò nondimeno, l’INAIL continua a esercitare operativamente l’azione di recupero nei confronti del responsabile civile o della sua compagnia assicuratrice, agendo in rivalsa o surroga anche nell’interesse della finanza pubblica, poiché le somme recuperate sono destinate a compensare l’onere sostenuto dal bilancio statale. L’oggetto di tale azione riguarda esclusivamente le prestazioni assicurative erogate al lavoratore (indennità di inabilità temporanea, eventuali rendite o indennizzi per danno biologico, spese sanitarie e altre prestazioni previste dal sistema assicurativo). In tal caso, i conteggi sono a carico dell’INAIL. Diversa è invece la posizione dell’amministrazione datrice di lavoro. Qualora l’infortunio sia imputabile a un terzo responsabile, la giurisprudenza riconosce in capo al datore di lavoro la possibilità di agire per il recupero degli emolumenti corrisposti al dipendente durante il periodo di assenza dal servizio, configurando tale pregiudizio come danno da lesione aquiliana del diritto di credito alla prestazione lavorativa (art. 2043 c.c.). In questa prospettiva, il terzo, cagionando l’infortunio, impedisce all’amministrazione di fruire dell’attività lavorativa del dipendente, determinando un esborso retributivo non compensato dalla prestazione lavorativa. L’oggetto di questa distinta azione è quindi costituito dalle retribuzioni e dagli altri oneri stipendiali sostenuti dall’amministrazione, e non dalle prestazioni assicurative erogate dall’INAIL. L’eventuale procedimento giudiziale di recupero è di competenza dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente, mentre i relativi conteggi sono effettuati dall’istituzione scolastica con la collaborazione della Ragioneria dello Stato. Tutto ciò premesso, la peculiarità del regime assicurativo dei dipendenti dello Stato sopra descritto richiede in capo al D.S. di svolgere un’attività di raccordo con l’INAIL, ad evitare duplicazioni nel recupero delle poste creditorie. Invero, ben può darsi il caso in cui, a seguito dell’iniziativa dell’INAIL, il terzo responsabile (o il suo assicuratore) provveda a risarcire l’intero (ossia le prestazioni INAIL e le retribuzioni) o, viceversa, che l’intero sia erogato in ragione delle distinte azioni dell’amministrazione con il patrocinio dell’Avvocatura. E’ dunque evidente l’esigenza di non moltiplicare le azioni al riguardo e di evitare costi inutili. L’eventuale incasso delle prestazioni INAIL dovrà altresì essere segnalato all’USR e alla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero (DGRUF: ufficio che gestisce rapporti finanziari, partite di rivalsa e regolazioni inter-amministrative) avendo cura di fornire un quadro dettagliato recante le seguenti informazioni: nominativo del dipendente, qualifica rivestita, data evento infortunistico, periodo di assenza dal servizio, importo risarcito. In tale contesto, non va trascurata l’esigenza di provvedere all’interruzione del termine prescrizionale che, in caso di sinistro stradale, è di due anni ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, c.c.

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

  • Articolazione dell’orario su 5 giorni per il personale ATA: effetti sul calcolo di ferie e permessi...
  • L'articolo 13, comma 5 del CCNL del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, prevede quanto segue: "Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno". Alla luce di tale disposizione contrattuale, nelle settimane in cui il servizio è prestato su cinque giorni, al personale ATA le ferie avranno il "valore" di 1,2 per ciascun giorno. Chiariamo con alcuni esempi, tutti riferiti alla "settimana corta" con sabato libero: - il lavoratore ATA che prende ferie dal lunedì al mercoledì (3 giorni) ne avrà computate 1,2 X 3 = 3,6 giorni di ferie; - il lavoratore ATA che prende ferie dal lunedì al venerdì (intera settimana, 5 giorni) ne avrà computate 1,2 X 5 = 6 giorni di ferie Non esiste alcuna correlazione riferita al numero di ore giornaliere lavorate. Quale che sia l'orario di servizio di ciascun giorno (6 ore, 7 ore e 12 minuti, 9 ore con rientro pomeridiano) il computo delle ferie è assolutamente identico. Ciò vale anche per i permessi computati a giorni, per i quali pure non occorre tenere conto dell'orario di servizio giornaliero. La fruizione di un permesso giornaliero, infatti, giustifica l'intera giornata, indipendentemente dall'orario previsto nel giorno specifico di fruizione.

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

  • Graduatorie: come procedere in presenza di docente neoimmesso e docente trasferito nello stesso anno?
  • Gentile utente, nel caso sottoposto si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola valido per il triennio 2025/2028 in particolare all'art. 11 che disciplina le modalità di 'assegnazione delle cattedre e dei posti con titolarità su scuola sulle cattedre interne ed esterne. Le norme prevedono che: "Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su quest’ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda. Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1° settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, o in assenza di richieste, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13, comma 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto." Nel caso in questione il docente YYY è stato trasferito su cattedra esterna, poichè nella domanda di trasferimento aveva espresso l'opzione anche per quest'ultima tipologia di cattedra. Lo stesso rimane titolare sulla cattedra esterna, anche se sono modificate le scuole di completamento negli anni successivi, a meno che non si liberi una cattedra interna nella scuola di titolarità che sia libera da titolare. Se il docente XXX è già titolare di cattedra interna non può essere sostituito dal docente YYY per tale cattedra. Le uniche condizioni per cui il docente YYY possa essere assegnato su cattedra interna sono le seguenti: a) una nuova disponibilità di cattedra priva di titolare a seguito di un aumento di organico oppure di trasferimento di docente che già occupava una cattedra interna e la rende vacante. b) una contrazione dell'organico con nuova cattedra esterna per la cui assegnazione si ricorra alla graduatoria interna di istituto. In quest'ultimo caso i docenti XXX e YYY sono considerati entrambi in coda, perchè sono entrati a far parte dell'organico dell'istituto dal 1settembre 2025 e il docente YYY ha maggior anzianità di servizio e maggior punteggio rispetto all'altro insegnante. Se non ricorrono le condizioni sopra indicate, come sembra dalla lettura del quesito, il docente YYY rimane sulla cattedra esterna finchè non si liberi altra cattedra interna priva di titolare e il docente XXX rimane sulla sua cattedra interna di titolarità.

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

  • Revoca delle dimissioni volontarie presentate da collaboratore scolastico a t.d.: come procedere?
  • Il personale supplente può abbandonare la supplenza in qualsiasi momento, salva l'applicazione delle sanzioni previste. Per il personale ATA, tali sanzioni sono stabilite dall'articolo 7 del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, tuttora vigente. L'abbandono della supplenza, in questi casi, si indentifica chiaramente con le dimissioni, rispetto alle quali l'amministrazione non può che prenderne atto. Si pone ora il problema della legittimità della revoca delle dimissioni. In proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14993/2021, ha confermato che, a seguito della privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, le dimissioni non necessitano di accettazione da parte della Pubblica amministrazione, che deve limitarsi a prenderne atto non potendo neanche rigettarle, se non che nei casi in cui la stessa amministrazione rilevi degli impedimenti alla risoluzione del rapporto. Nel caso in oggetto, tali impedimenti non sussistono, dal momento che la possibilità dell'abbandono della supplenza è espressamente prevista, pur sanzionata. Sempre secondo la medesima sentenza, la successiva revoca non produce effetto, proprio perché l'effetto delle dimissioni è immediato. In particolare, sempre secondo tale sentenza non sono applicabili le norme di cui all'articolo 4, commi 16-22 della legge 92/2012, ove l'amministrazione non abbia adottato degli apposti provvedimenti attuativi per l’armonizzazione del lavoro privato con quello, appunto, pubblico. Il termine sospensivo di sette giorni per l'efficacia delle dimissioni, previsto da tali norme, non è pertanto applicabile al caso in oggetto. Del resto, l'articolo 26 del d.lgs. n. 151/2015, che disciplina la facoltà di revoca delle dimissioni entro detto termine di sette giorni, non è applicabile all'impiego pubblico stante il disposto di cui al comma 8-bis dello stesso articolo. Ciò non toglie, prosegue la Cassazione, che le parti possano decidere di comune accordo, in ossequio al principio generale di libertà negoziale, di proseguire il rapporto di pubblico impiego, privando così di efficacia le dimissioni. Nel caso di cui al presente quesito, ove l'istituzione scolastica non abbia già provveduto all'individuazione di un nuovo supplente, si ritiene che sia preferibile mantenere il rapporto di lavoro accettando la revoca delle dimissioni; in caso contrario, l'amministrazione sarà senz'altro legittimata a respingere la revoca delle dimissioni.

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

  • Decesso del docente titolare e supplenza già conferita: proroga fino al termine delle lezioni o nuova nomina?
  • Gentile utente, nel caso in questione anche se il posto risulta vacante e disponibile per il decesso della titolare, la natura della supplenza non cambia poichè si tratta sempre di una supplenza temporanea, a seguito di disponibilità sopravvenuta dopo il 31/12. L'O.M. 88\2026 che disciplina il conferimento delle supplenze nel biennio 2024/2026 all'art. 2, commi 5 e 6, prevede che: "In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. 6. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11." In base alle disposizioni citate la supplenza attribuita resta temporanea con nomina da graduatoria di istituto anche a seguito del decesso della titolare e pertanto è possibile la proroga, per garantire la continuità didattica, come previsto dall'art. 13, comma 11, della stessa ordinanza 88/2024 in cui si precisa: "11. Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto." La suddetta norma è confermata anche nella circolare annuale sulle supplenze n. 157048/2025. La supplente quindi potrà avere la proroga del contratto fino al 9/06, senza nuovo scorrimento della graduatoria.

    Data di pubblicazione: 10/03/2026

  • Proroga della supplenza breve dopo un contratto di 30 giorni: obbligo o nuova convocazione da graduatoria?
  • Gentile utente, nel caso in questione il supplente non ha diritto alla proroga perchè vi è stata interruzione tra il contratto precedente e il secondo contratto ed inoltre non era in servizio al momento del nuovo contratto. D'altra parte la scuola ha dovuto attendere la comunicazione dei giorni di prognosi per poter attribuire nuovamente il contratto con il termine esatto, non potendo nominare senza indicare la data della fine del contratto. La proroga della supplenza in caso di nuova assenza del titolare in continuità con l'assenza precedente può essere disposta per motivi d continuità didattica nei confronti del supplente in effettivo servizio. Nel caso sottoposto il supplente che ha preso servizio, ma poi si è subito assentato ed è quindi stato sostituito da altro docente non può pretendere la proroga , in quanto al momento della nuova assenza non era in effettivo servizio e quindi non può vantare una continuità didattica. Al massimo la proroga, se ci fosse stata continuità, deve essere disposta nei confronti del supplente in servizio effettivo. L'O.M. 88\2024 all'art. 13 comma 11 prevede che: " Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto." Si ritiene quindi che senza continuità non si possa disporre alcuna proroga e sia necessario rifare la convocazione.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Detrazione spese per viaggio d’istruzione: è ammessa se l’alunno non appartiene alla scuola del docente accompagnatore?
  • In merito alla detraibilità delle spese per il viaggio di istruzione del figlio del docente accompagnatore (non alunno della scuola), il parere è che tale spesa debba essere esclusa dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate e non possa essere detratta dal genitore, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, per le seguenti motivazioni: • Mancanza del requisito di frequenza scolastica: La detrazione prevista dalla lettera e-bis dell'art. 15 del TUIR è strettamente legata alla frequenza di corsi di istruzione presso l'istituto che eroga il servizio. Poiché il figlio del docente non è iscritto né frequenta la scuola in esame, la spesa sostenuta non può essere configurata come "spesa per la frequenza scolastica" presso l’istituto. • Finalità del viaggio di istruzione: Le gite scolastiche sono detraibili in quanto rientrano nell'ampliamento dell'offerta formativa deliberata dagli organi collegiali per i propri alunni. La partecipazione di un soggetto esterno (anche se figlio di un dipendente) non risponde alle finalità istituzionali e didattiche proprie degli studenti iscritti, configurandosi quindi come una partecipazione a titolo privato priva del nesso funzionale con il piano dell'offerta formativa (PTOF) della scuola ricevente (nel merito specifico della vicenda, nutriamo altresì diverse perplessità in ordine al corretto assolvimento dei doveri di vigilanza sui propri alunni in capo al docente accompagnatore/genitore e, conseguentemente, alle potenziali criticità sotto il profilo assicurativo che, in caso di sinistri, avrebbero esposto il Dirigente Scolastico a rilevanti questioni di responsabilità civile). • Oggetto della comunicazione all'AdE: Le scuole devono comunicare le spese sostenute dalle famiglie per i propri alunni iscritti e frequentanti. Inserire un codice fiscale di un soggetto non presente nell'anagrafe degli alunni della scuola per spese di istruzione genererebbe un'incongruenza nei sistemi dell'Agenzia delle Entrate, in quanto mancherebbe il presupposto soggettivo dell'iscrizione. In conclusione, la spesa in trattazione deve essere puntualmente esclusa dal flusso telematico da inviare entro il 16 marzo all’Agenzia delle Entrate. Su richiesta dal docente, la scuola può rilasciare una semplice attestazione di pagamento specificando, comunque, che la spesa non rientra tra quelle agevolabili ai sensi dell'art. 15 del TUIR per mancanza del requisito di iscrizione e frequenza.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Incompatibilità del docente psicologo nello sportello di ascolto: vale anche tra primaria e secondaria dello stesso Istituto?
  • Gentile utente, come osservato in precedenti risposte, a nostro avviso, non è possibile conferire un incarico professionale (psicologo) ad un docente interno. Sul punto, appare utile riportare una FAQ presente sul sito dell'Ordine degli psicologi del Lazio (faq n. 15 del 20 novembre 2020): Può un Istituto scolastico affidare la conduzione del supporto psicologico al proprio personale interno in possesso dei requisiti, o è obbligato a ricercare all’esterno gli psicologi che si occuperanno del servizio? Lo psicologo che insegna in un Istituto scolastico non potrà presentare richiesta di partecipare al bando di supporto psicologico nell’Istituto scolastico medesimo, perché si configurerebbe una situazione di incompatibilità duplice: - in base al Protocollo, che dispone che gli psicologi selezionati, per tutta la durata dell’incarico, non possono stabilire rapporti professionali di natura diversa – rispetto a quelli oggetto della convenzione – con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, degli Istituti scolastici nei quali prestano il supporto psicologico; - in base all’art. 26 del Codice Deontologico, ai sensi del quale è precluso che allo psicologo che insegna in un Istituto scolastico sia consentito prendere in carico presso il servizio i propri allievi, i genitori dei propri allievi o gli insegnanti con i quali abbia rapporto di colleganza. Gli istituti scolastici, quindi, dovranno ricercare all’esterno gli psicologi a cui affidare gli incarichi oggetto dell’accordo tra Ministero dell’Istruzione e CNOP, per le ragioni di incompatibilità sopra esposte." Il Protocollo cui si fa riferimento è il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, trasmesso dal M.I., con la Nota n. 1746 del 26 ottobre 2020, al fine di permettere a ciascuna Istituzione scolastica di attivare i servizi di supporto psicologico a studenti e docenti, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. Detto Protocollo non risulta più in vigore, ma il Codice Deontologico citato nella FAQ sì, e i principi generali cui si fa riferimento sono, a nostro avviso, ancora applicabili. Nell'ipotesi specifica il conflitto di interessi è non solo potenziale ma anche reale in quanto il docente si troverebbe nella duplice condizione, da una parte, di docente o collega nei confronti del personale e degli alunni e, dall'altro, di psicologo. A parere di chi scrive, infatti, l’ordine di scuola nel quale il docente non pare rilevante, considerato che si fa riferimento sempre alla “Istituzione scolastica”. In effetti, gli alunni della secondaria, cui lo sportello è destinato, potrebbero essere potenzialmente ex alunni e i colleghi sarebbero pur sempre colleghi, anche se di diverso ordine di scuola. Per quanto riguarda i compiti dello psicologo incaricato di offrire ad alunni (spesso lo sportello è aperto anche a famiglie e personale, ma questo dipende dalle esigenze e dalle conseguenti scelte dell’Istituto), anch’essi dovrebbero derivare da un’analisi dei bisogni rilevati all’interno dell'istituzione, alunni, famiglie e personale. In generale, possiamo affermare che lo scopo del servizio di sportello d’ascolto sia quello prevenire e individuare il disagio psicologico, al fine di favorire il benessere psicologico. Lo sportello non è un percorso di psicoterapia, ma uno spazio di consulenza breve per riorientare e sostenere. psicologo può lavorare in rete con DS, docenti famiglie e studenti per migliorare il benessere scolastico, prevenendo e intervenendo in caso di disagio e dispersione scolastica; può costruire e attuare momenti di sensibilizzazione per genitori o interventi formativi per gli insegnanti sui seguenti argomenti: gestione dei conflitti del gruppo classe; mediazione tra insegnanti e famiglie; miglioramento dell’autostima e della consapevolezza delle emozioni negli studenti; formazione di docenti e genitori sul riconoscimento precoce di varie problematiche e delle modalità per affrontarle. Lo psicologo scolastico coinvolto in tale servizio può agire sui seguenti obiettivi: prevenzione del disagio; sostegno; promozione del benessere; orientamento e informazione.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Premi relativi a un concorso musicale scolastico: è possibile usare denaro o buoni di acquisto?
  • Anticipiamo la risposta confermando che, ad avviso degli scriventi, è possibile premiare gli studenti sia con somme in denaro (da erogare attraverso strumenti tracciabili come il bonifico bancario sul conto corrente della famiglia o l’assegno circolare non trasferibile) che mediante buoni acquisto, ma è necessario strutturare correttamente l'iniziativa per rispettare la normativa in materia e il regime fiscale applicabile alle scuole statali. Ecco i punti chiave per procedere correttamente: • Premi in denaro: i concorsi organizzati dalle scuole per finalità educative e di promozione del merito sono generalmente esclusi dalla disciplina generale sulle manifestazioni a premio (DPR 430/2001), in quanto, in ambito scolastico, le somme erogate vengono configurate come borse di studio e/o premi per la valorizzazione delle eccellenze. • Buoni acquisto: sono considerati premi "in natura" e sono ampiamente utilizzati nei bandi scolastici per l'acquisto di libri, strumenti musicali o materiale didattico. Tuttavia, per essere ammissibili, non devono essere convertibili in denaro contante e devono contenere scadenza e condizioni chiare di utilizzo. Per quanto concerne gli aspetti fiscali, in base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, i premi erogati agli studenti per concorsi a fini di studio non costituiscono reddito e non sono soggetti a ritenuta alla fonte. Infatti, con Risoluzione 25 novembre 2009, n. 280 (che ha rivisto e modificato completamente l’interpretazione fornita in precedenza con la Risoluzione 12 giugno 2009, n. 156 nella quale i premi in questione venivano classificati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c, TUIR) l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i benefici economici corrisposti agli studenti meritevoli non costituiscono borse di studio tassabili ai fini IRPEF (non sono quindi soggetti ad alcuna ritenuta erariale). Tali sostegni in riconoscimento del merito, come previsto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 - "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione", perseguono, infatti, finalità di interesse generale al fine di stimolare e accrescere l’interesse degli studenti a conseguire un più elevato livello di formazione culturale e professionale. Non appare superfluo ricordare che l'iniziativa deve essere prevista nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e approvata dal Consiglio di Istituto, che è chiamato a deliberare l'entità dei premi e i criteri di assegnazione. Infatti, la norma che disciplina l’istituzione di borse di studio - o premi- in favore di alunni meritevoli è l’art. 45, comma 1 lett. C), del DI 129/2018 ove è previsto che “Il Consiglio d’istituto delibera in ordine […] all’istituzione o compartecipazione a borse di studio”. Concludiamo aggiungendo che la partecipazione di studenti esterni è ammissibile, ma il bando del concorso dovrà specificare chiaramente che il premio ha natura di riconoscimento del merito personale o borsa di studio per proseguire il percorso musicale, garantendo così il mantenimento del regime di esclusione dalle norme fiscali.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Trasferimento scolastico di una studentessa: prevalenza dell’interesse del minore rispetto alla volontà dei genitori?
  • La situazione descritta richiede che la dirigente tenti una mediazione tra le aspirazioni della studentessa e le esigenze che hanno indotto i genitori a richiedere il nulla osta verso un altro Istituto. Sotto il profilo strettamente giuridico, si deve considerare che l’emissione del nulla osta, qualora richiesto congiuntamente da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, costituisce un atto dovuto e non discrezionale dell’Amministrazione. Il Dirigente Scolastico è pertanto tenuto a rilasciare il documento entro 30 giorni dalla richiesta; tale obbligo non viene meno per il rifiuto della studentessa ancora minorenne. Qualora ogni tentativo di comporre il conflitto tra figlia e genitori risultasse vano, il rimedio legale risiede nel ricorso al Giudice Tutelare. Quest'ultimo, una volta investito della questione, potrebbe decidere nell'esclusivo interesse della ragazza, valutando se il trasferimento forzato possa pregiudicare il suo diritto all'istruzione o il suo equilibrio psico-fisico. Tuttavia la minore non può adire autonomamente il giudice, ma deve farlo tramite i suoi stessi genitori, oppure con una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni o attraverso i Servizi Sociali, i quali valutano se investire il giudice della questione. In tali casi, il Giudice può nominare un curatore speciale che rappresenti legalmente la minore in opposizione ai genitori. La scuola deve in tale contesto comunque agire con estrema prudenza: pur dovendo procedere al rilascio del nulla osta, ha il dovere di verbalizzare il dissenso della minore e, in presenza di un manifesto e grave disagio, segnalare la situazione ai servizi sociali.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Riduzione oraria nelle prime classi del quadriennale: legittimità senza obbligo di recupero per docenti?
  • La questione posta si inquadra nel contesto di una situazione purtroppo molto diffusa in alcuni territori del nostro Paese, nei quali il trasporto pubblico locale, che usufruisce peraltro di rilevanti finanziamenti pubblici e che dovrebbe essere a servizio di tutti i cittadini ed in particolare delle comunità studentesche, impone troppo spesso modalità organizzative inadeguate e inadatte a soddisfare le legittime esigenze degli studenti (un’ultima corsa programmata per le ore 14, come illustrato nel quesito rende molto difficile, se non impossibile, la programmazione di un orario delle lezioni efficace e pienamente aderente alle norme). Tanto premesso, e sottolineato che il problema si pone non tanto e non solo per il recupero delle ore di servizio dei docenti, ma soprattutto nell’ottica della garanzia del diritto allo studio dei discenti, si ritiene che la “strada” dell’adattamento dell’orario come prefigurato dal quesito sia percorribile. Si consiglia, però, proprio perché trattasi di un percorso quadriennale che si avvale di una flessibilità organizzativa molto rilevante, di prevedere modalità di “recupero” a favore degli studenti adottando metodologie e strumenti diversificati (ad es. potenziamento delle attività extra scolastiche, incremento della formazione scuola lavoro, incontri e seminari con esperti esterni anche con modalità FAD etc.).

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Procedimento disciplinare nei confronti di un collaboratore scolastico: i genitori possono conoscere le sanzioni inflitte?
  • Un genitore mi segnala un comportamento (non grave) di un collaboratore scolastico ai danni di sua figlia. Data la descrizione dei fatti ed appuratane...

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Docente a tempo determinato con 5 ore settimanali: quanti giorni di permesso retribuito spettano?
  • La disciplina relativa ai permessi per motivi personali o familiari per il personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) è rinvenibile nell’art. 35, comma 12, del CCNL 2019-2021. La norma dispone testualmente: “Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).” Come si evince dal dettato negoziale, la norma non prevede esplicitamente il criterio della proporzionalità (riproporzionamento) dei giorni di permesso in relazione all'orario di servizio prestato, né tale limitazione è rinvenibile in altre fonti di rango primario. In merito alla fattispecie in esame, pur in assenza di una specifica indicazione sulla tipologia contrattuale, il servizio su spezzone orario (5h/18) configura, presumibilmente, una prestazione lavorativa riconducibile, de facto, al regime di part-time verticale. Al riguardo, occorre osservare che sebbene il riproporzionamento per i contratti in regime di part-time verticale sia espressamente previsto per le ferie (art. 39, comma 11 del CCNL 2007, tuttora vigente), per i permessi retribuiti gli Orientamenti Applicativi ARAN suggeriscono un'interpretazione analogica, volta a garantire l'equilibrio sinallagmatico del contratto. L’ARAN nell’Orientamento SCU070, afferma che “sulla base quindi dei principi desumibili dalla normativa di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza (vedi in particolare le sentenze di Cassazione Sez. lavoro, 30/12/2009 n. 27762 e 14/12/1999 n. 14065 che hanno affermato il principio del riproporzionamento del periodo di comporto in caso di part time verticale) si ritiene che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale debba necessariamente tenere conto della ridotta entità della prestazione lavorativa, relativamente sia ai trattamenti economici per malattia, sia alle assenze dovute a malattia, sia ai permessi retribuiti che al periodo massimo di conservazione del posto, tutti elementi che dovranno essere rideterminati tenendo conto di tale criterio”. Inoltre, l'ARAN, nell'orientamento applicativo L8 (comparto Ministeri), ribadisce che "il principio della proporzionalità è insito nello stesso rapporto di lavoro a tempo parziale, in quanto la sua ratio sembra rinvenirsi nella necessità di mantenere un quadro di generale equilibrio delle tutele previste per i dipendenti a prescindere dalla diversità delle tipologie del rapporto di lavoro instaurato. Una diversa interpretazione comporterebbe un ingiustificato vantaggio per il personale in part-time, con la conseguente penalizzazione dei dipendenti a tempo pieno". In conformità ai numerosi pareri già espressi sull'argomento e consultabili nella banca dati, si ribadisce l'adesione agli Orientamenti applicativi ARAN. Pertanto, in caso di part-time verticale, i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari devono essere riproporzionati al numero di giornate di servizio settimanali (e non al monte orario di insegnamento). Non essendo desumibile dal quesito l'articolazione settimanale del docente, si riporta di seguito la formula di calcolo applicabile: N (giorni lavorativi settimanali del docente) : 6/5 (settimana lavorativa) = X : 3 (giorni di permesso annuali). Esempio 1: docente con 2 giorni di servizio settimanali (scuola con servizio organizzato su sei giorni) • 2:6=X:3 o X= 1 (1 giorno di permesso retribuito per motivi personali o familiari) Esempio 2: docente con 2 giorni di servizio settimanali (scuola con servizio organizzato su cinque giorni) • 2:5=X:3 o X= 1,2 (si attribuisce n. 1 giorno di permesso retribuito per motivi personali o familiari, a seguito di arrotondamento all'unità inferiore)

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Assistenza al coniuge ricoverato per trauma: rientra nei permessi per gravi motivi familiari?
  • I permessi di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 sono indipendenti dai permessi per motivi personali previsti dal CCNL. La loro fruizione è inoltre consentita dall’art. 15 comma 7 CCNL 2007 ( per il personale ATA cfr art. 68 CCNL 2024). Tali tipologie di permessi, infatti, sono chiaramente distinte. Quelli di cui alla legge 53/2000, infatti, devono essere concessi - trattandosi di un diritto - solo al ricorrere di precise condizioni; quelli di cui al CCNL, invece, possono essere concessi per i più vari motivi personali o familiari, essendo rimesso al dirigente scolastico il bilanciamento fra le motivazioni addotte dal lavoratore e le esigenze di organizzazione del servizio (Cass., n. 12991/2024). Nel merito, osserviamo che i permessi di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 53/2000 sono concessi in caso di "documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente". Non basta, pertanto, provare l'infortunio del coniuge o del parente, ma è necessario attestare che si tratti di "grave infermità". Circa la definizione di quest'ultima, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti con la nota del 25 novembre 2008, n. 16754. Secondo tale nota, il concetto di grave infermità, pur non trovando un’espressa definizione legislativa, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell’art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000 che definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e “l’individuazione delle patologie specifiche”. Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all’art. 1 del medesimo Decreto. Riportiamo la citata lettera d): “d. le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà". Valutare se un evento traumatico che abbia comportato una frattura a un arto, come nel caso in oggetto, possa essere considerato grave infermità, è compito riservato al personale medico. Al riguardo, il Ministero ha precisato che al fine di comprovare il diritto alla fruizione del permesso è necessario presentare documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. In proposito, si considera idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica, sia la qualificazione medico legale in termini di grave infermità. Viene, inoltre, ricordato che che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL. Non è ovviamente possibile sostituire il certificato con un'autocertificazione, stante il divieto di sostituire certificati medici con altri documenti (articolo 49, comma 1 D.P.R. n. 445/2000). In conclusione, se il dipendente presenta idonea certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera o dall'ASL, di sussistenza di grave infermità, il permesso potrà essere concesso ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 53/2000. Diversamente, il permesso potrà essere concesso per motivi personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Procedura di trasferimento di un plesso d’infanzia in altro comune: iter e adempimenti burocratici...
  • La pianificazione dell'offerta formativa e la previsione della distribuzione territoriale dei punti di erogazione del servizio rientrano nelle competenze degli Enti locali, in particolare della Regione che, nel proprio piano di dimensionamento, prende atto ed accoglie le esigenze manifestate nei piani comunali e provinciali. In genere, modalità e procedure in merito vengono definite in apposite Linee Guida regionali. Si ritiene, pertanto, che la procedura di cui al quesito debba passare attraverso apposite delibere dei comuni interessati, rispetto alle quali la Regione dovrà prendere atto. Si ritiene che per le comunicazioni di cambio sede si debba procedere ad iniziativa degli Enti territoriali (comuni) e non su iniziativa della scuola. L'ufficio scolastico regionale dovrà emettere un decreto di recepimento delle determinazioni degli Enti locali e l'ufficio scolastico provinciale ne prenderà atto. Si ritiene, altresì, che il codice meccanografico debba essere oggetto di variazione, anche per il corretto inserimento nell'elenco dei codici nei bollettini ufficiali (validi anche per le operazioni di mobilità).

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • DSA e prove scritte Esame di Stato: uso del riconoscimento vocale come strumento compensativoDSA e prove scritte Esame di Stato: uso del riconoscimento vocale come strumento compensativo...
  • Secondo il D.Lgs 62/2017 (Art. 11) gli alunni con DSA che affrontano l'esame di Stato occorre prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi già impiegati in corso d'anno e il D.M. 741/2017 (Art. 13) ribadisce che la Commissione deve predisporre le condizioni adeguate per l'espletamento delle prove, includendo i mezzi tecnologici necessari. Inoltre, il consiglio di classe nella relazione Finale del Consiglio di Classe (prevista dall'Art. 9 del D.M. 741/2017) deve: 1) descrivere il percorso d'esame previsto per l'alunno con DSA; 2) Specificare quali strumenti compensativi sono necessari per lo svolgimento delle prove scritte e orali; 3) dichiarare che tali strumenti sono stati utilizzati abitualmente durante l'anno scolastico e sono inseriti nel PDP. Il timore che la prova si trasformi in un colloquio orale è comprensibile, ma va evidenziato che la scrittura è di fatto un processo cognitivo, scrivere non significa solo riprodurre graficamente una frase ma va su un piano più profondo che è quello della pianificazione di un testo, della scelta del registro lessicale, dell’organizzazione della sintassi e della coerenza logica dei contenuti. Non avendo esaminato la certificazione di DSA dell’alunno in oggetto, si presume che abbia difficoltà nello scrivere a causa di una grave disgrafia o disortografia. In questi casi la digitazione vocale è il mezzo che permette di superare il blocco della coordinazione motoria o del recupero ortografico, lasciando libera la mente di concentrarsi sulla produzione del pensiero. A differenza di un'esposizione orale "volatile", il testo dettato compare su uno schermo. L'alunno ha il compito di rileggere, correggere ove possibile la produzione scritta, la punteggiatura e formattare il testo. Questa fase di revisione è ciò che trasforma il parlato in "scritto". La prova di italiano o inglese valuta la capacità di produrre un testo (ideazione, coerenza, lessico). La difficoltà della scrittura manuale o della digitazione su tastiera, per un ragazzo con disgrafia o disortografia grave, è un ostacolo che possiamo definire meccanico e che non deve inficiare la valutazione delle sue competenze intellettive. L'uso della dettatura vocale non fornisce soluzioni in più al ragazzo. Se non sa cosa scrivere, il software rimarrà in attesa. Il software trasforma solo la voce in grafemi, esattamente come farebbe una penna se non ci fosse il disturbo. È compito della Commissione (e del docente che assiste) assicurarsi che il ragazzo utilizzi il software per costruire un testo. Come già evidenziato in precedenza, una volta finita la dettatura, il ragazzo deve rileggere il testo a video, correggere il tutto e inserire la punteggiatura e la sintassi. Questo processo di revisione è ciò che qualifica la prova come scritta. È opportuno che l'alunno sia collocato in un'aula separata o in una posizione tale da non disturbare i compagni e da non essere influenzato da aiuti esterni. Se si usa uno strumento online (come Google Digitazione Vocale), è bene assicurarsi che l'alunno non acceda a motori di ricerca o IA generativa. Esistono software offline specifici per questo. Una volta terminata la dettatura e la revisione, il testo viene stampato. L'alunno deve firmare l'elaborato, assumendosene la paternità intellettuale. La griglia di valutazione deve essere la stessa della classe, ma con l'attenzione (prevista dal PDP) a non penalizzare gli errori ortografici se questi sono diretta conseguenza del disturbo, valutando invece la ricchezza di contenuti e la struttura. Negare lo strumento compensativo significherebbe non valutare le reali competenze dell'alunno, ma solo il suo limite fisico/strumentale. Nel verbale di seduta dell’esame si deve annotare che l'alunno ha utilizzato lo strumento previsto nel PDP, ricordando che il tempo a disposizione può essere aumentato (fino al 30% in più) per permettere la fase di revisione del testo dettato.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Recupero di compensi indebitamente erogati in un progetto PNRR: trattenuta su nuovi compensi o restituzione?
  • Come detto in precedenti risposte, occorre premettere che la più recente giurisprudenza amministrativa ha, da tempo, affermato la natura doverosa e non rinunciabile dell’azione di ripetizione di somme percepite e non dovute: “la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c.c.; il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo …….. quindi necessariamente da recuperare e/o da trattenere in caso di accertata loro non debenza, a tutela proprio dell’erario e dell’utenza, in tempi ragionevoli con riguardo alla singola fattispecie". Il recupero delle somme costituisce quindi il risultato di attività amministrativa, di verifica, di controllo, priva di valenza provvedimentale; in tali ipotesi l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione (cfr. Consiglio di stato, Sez. III, 09/06/2014, n. 2903). Si tratta dunque di un atto dovuto che non lascia all'Amministrazione alcuna discrezionale e, anzi, configura il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate come danno erariale. Il solo temperamento ammesso è costituito dalla regola per cui le modalità di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore (Cfr. Cons. Stato, sez. III 28 ottobre 2013, n. 5173, Cons. Stato – Sez. VI - n. 3950/2009). Anche la giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato che “in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede di quest’ultimo non preclude la ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti – attesa la sussistenza in capo all’Ente di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale”. (Corte dei Conti -Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione 15/06/2015, n. 125). Infine, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di indebito retributivo, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso (somma netta) e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Diversamente, si avrebbe un aggravio ingiustificato per il lavoratore medesimo costretto a rifondere più di quanto concretamente percepito. (Cass., ordinanza n. 1963 del 23 gennaio 2023; Cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 febbraio 2012, n. 1464 e 25 luglio 2018, n. 19735; TAR Toscana, sezione I, sentenza 22 giugno 2017, n. 858; n. 120/2015). In sostanza nel provvedimento, oltre alla dimostrazione della somma indebitamente percepita, deve essere meramente richiamato il presupposto dell'azione di recupero in base al quadro normativo e giurisprudenziale sopra riportato. Per quanto concerne l’effettiva azione di recupero, è fondamentale individuare, sul cedolino di liquidazione dei compensi DM 170/2022, la somma netta percepita dal personale per calcolare – partendo dall’importo lordo attribuito – i maggiori assegni da recuperare rispetto al corretto calcolo di quanto effettivamente dovuto. In tal modo i docenti interessati non dovranno restituire l’intera somma a suo tempo percepita, ma solo la differenza erroneamente corrisposta. Una volta individuato l’importo esatto del debito, sarà necessario inviare agli interessati apposita lettera comunicando: - l’entità del debito e i motivi che lo hanno originato ( in questo caso “maggiori assegni liquidati per compensi DM 170/2022, incarico prot. _____del ______ - recupero indebito - liquidazione mese di __________ anno ______”) - l'obbligo di versare l’importo della somma erroneamente accreditata mediante apposito bollettino (IUV) PagoPA/Pago In Rete - collegato al Conto di Tesoreria della Scuola acceso presso l’Istituto Cassiere - intestato al personale debitore. - richiesta di trasmettere alla Scuola la quietanza del versamento effettuato. Trattandosi di compensi accessori “fuori sistema” comunicati a NOIPA per la confluenza nei redditi da lavoro dipendente, sarà necessario inoltre comunicare contestualmente al MEF/NoiPA l'avvenuta restituzione degli emolumenti, allegando copia del versamento effettuato, per la dovuta rettifica (e ricalcolo del conguaglio) della Certificazione Unica relativa all’anno di riferimento. La questione, a questo punto, deve essere esaminata sotto due distinti profili: gli aspetti di natura fiscale e quelli di natura previdenziale. Per quanto riguarda il primo aspetto, per molto tempo è stato dibattuto e controverso se la ripetizione dell’indebito dovesse essere al netto o al lordo delle ritenute fiscali, dividendosi il campo tra sentenze che propendevano per una ed altre che sostenevano l’altra tesi. L’incertezza, tuttavia, non ha riguardato la questione dei contributi previdenziali e assistenziali, che vanno comunque decurtati dall’imponibile lordo, oggetto di richiesta al lavoratore, quanto piuttosto gli aspetti fiscali. Secondo la prevalente giurisprudenza, è ormai principio pacifico che l'amministrazione, nel disporre nei confronti dei propri dipendenti la ripetizione di somme erroneamente corrisposte, può recuperare solo le somme effettivamente percepite dai dipendenti medesimi, che sono, di regola, le somme al netto, e non al lordo, delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, fatta salva la possibilità per l'amministrazione medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al fisco delle somme erroneamente trattenute e versate in eccesso rispetto all'IRPEF effettivamente dovuta dal dipendente (Cfr. Consiglio di Stato-Adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego del 5 febbraio 2001). In tempi più recenti, in linea con quanto sopra detto, è stato confermato che la restituzione deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite, ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore, a mente dell’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) rubricato “Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto”, che ha inserito il comma 2 bis all’articolo 10 del Tuir (D.P.R. 917/1986). Pertanto, già a partire dal 1° gennaio 2020, le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d’imposta al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione e non costituiscono oneri deducibili, quindi solo nei limiti di quanto percepito effettivamente da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. (inter alia Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2014, n. 18674). Anche recente giurisprudenza (ad es., TAR Sicilia, sez. Catania, sentenza n. 1200/2021) ha confermato tale orientamento. Per recuperare l’Irpef (e l'Irap) versate ma non dovute è applicabile l'art. 1, co. 1, del DPR 10 novembre 1997, n. 445, che recita: "Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi". Per cui quanto versato in eccesso a titolo di ritenute erariali e/o di Irap può essere scomputato dai successivi versamenti esclusivamente tramite compensazione nel mod. F24EP. Con “Risoluzione del 09/12/2015 n. 103" - Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta – Enti pubblici – le compensazioni in F 24 EP delle ritenute fiscali versate in eccesso. Nel caso in cui - nei mesi successivi - nessuna imposta risulti dovuta dall'istituzione scolastica è percorribile il rimborso da modello 770 e dichiarazione Irap relativi al periodo d'imposta in questione . Pertanto: • se durante l'esercizio finanziario sono ancora dovute imposte, ritenute d'acconto e Irap è possibile portare in detrazione dai versamenti successivi quelli versati in eccesso in precedenza, • se viceversa nessuna imposta è ancora dovuta fino al 31/12 è possibile procedere al recupero tramite chiusura a credito delle dichiarazioni 770 e Irap e procedere al rimborso all'agenzia delle entrate. Per quanto attiene invece le ritenute previdenziali, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 19, Legge 4 aprile 1952, n. 218, il responsabile del pagamento, anche per la quota a carico dei lavoratori trattenuta sulla retribuzione, è il datore di lavoro, pertanto, nelle ipotesi di indebito contributivo, l’unico soggetto legittimato all’azione di ripetizione nei confronti dell’ente (INPS ex INPDAP), anche riguardo alle predette quote, è proprio il datore di lavoro (Scuola) (ex multis Corte di Cassazione – 9.10.2001/28.1.2002, n. 1036/02, Corte di Cassazione - 8.5/16.7.2001, n. 9618/01, Corte Appello, Milano, sentenza 22/11/2018 n° 1731). Tanto premesso – e fermo restando il doveroso recupero delle somme nette percepite dall'interessata - occorrerà che la Scuola invii motivata richiesta all'INPS di restituzione dei contributi indebitamente versati (sia a carico dei dipendenti che a carico dello Stato) con riferimento alla posizione contributiva del personale interessato. Il rimborso avviene dietro istanza inviata dal datore di lavoro (Scuola) all'INPS. L’istanza di rimborso deve essere inviata attraverso il Cassetto previdenziale mediante il servizio online, sul sito INPS (https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.rimborso-dei-crediti-contributivi-alle-aziende-50027.rimborso-dei-crediti-contributivi-alle-aziende.html#:~:text=Domanda,datore%20di%20lavoro%20all'INPS.&text=L'istanza%20di%20rimborso%20deve,servizio%20online%2C%20sul%20sito%20INPS ) Il modulo di richiesta online contiene i dati identificativi del richiedente, i dati dell’azienda/ente beneficiario, i dati necessari per l'accredito bancario o postale e la prevista dichiarazione di responsabilità attestante che l’importo non sia stato già chiesto a rimborso. Una volta avviata correttamente la procedura, viene rilasciato il protocollo di avvenuta trasmissione. Questi dati vengono successivamente prelevati dalla procedura debiti presente nella Gestione contributiva per le successive fasi elaborative di rimborso. È prevista anche la possibilità di chiedere la compensazione dei contributi previdenziali versati in eccesso. In merito si applicano interamente le regole del codice civile (art.1241 e succ.). La compensazione opera quando lo stesso soggetto risulta contemporaneamente debitore e creditore nei confronti dell’Istituto. Infatti, le partite creditorie e debitorie dell’azienda si elidono, fino a concorrenza del minore importo, dal momento in cui ha inizio la loro coesistenza La compensazione viene effettuata d’ufficio dall’INPS o su richiesta dell’azienda (Scuola). Per questa tipologia di crediti non è prevista la compensazione attraverso il modello F24. La richiesta deve essere presentata alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale. L’accertamento effettuato dall’INPS ha valore meramente dichiarativo, pertanto gli effetti della compensazione si verificano di diritto. Fatte le debite premesse di ordine normativo e giurisprudenziale, al fine di dare concreta risposta alle varie domande poste nel quesito, riteniamo che l’Istituto, anche al fine di evitare spiacevoli contestazioni, debba procedere come segue - Non trattenere sui nuovi compensi la somma da restituire (potrebbero ingenerarsi ulteriori errori di calcolo), ma chiedere la doverosa ripetizione delle maggiori somme (nette) indebitamente percepite, seguendo le indicazioni sopra riportate. - Procedere con la richiesta di compensazione o rimborso delle ritenute erariali, previdenziali e degli oneri a carico dell’Amministrazione (IRPEF, INPS conto dipendente e conto Stato, IRAP) sulla base delle procedure sopra indicate. - Inviare comunicazione al MEF/NoiPA di avvenuta restituzione dei maggiori assegni per la necessaria rettifica (e ricalcolo del conguaglio) della Certificazione Unica relativa all’anno di riferimento. Per i docenti di ruolo e con contratto annuale/termine attività didattiche, si consiglia di contattare preliminarmente la RTS territorialmente competente. - In caso di contestazioni circa le maggiori tasse pagate, rappresentare ai docenti interessati la doverosità dell’azione di recupero, illustrando loro le azioni intraprese per il ricalcolo della CU.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Mobilità Erasmus+ per docenti e ATA: come gestire assenze, permessi e assicurazione?
  • La gestione delle mobilità Erasmus+ per il personale scolastico (Docenti e ATA) richiede una distinzione netta tra la formazione scelta autonomamente dal dipendente e quella che rientra in un progetto istituzionale della scuola. Essendo il progetto Erasmus inserito nel PTOF, l'attività all'estero non è una concessione di un permesso, ma l'esecuzione di una missione di servizio finalizzata all'aggiornamento professionale in correlazione con gli obiettivi stabiliti dal Programma Erasmus+. Infatti, occorre ricordare che i progetti di mobilità Erasmus+ sono attività che devono necessariamente essere previste ed incluse nel PTOF, predisposto e deliberato in base a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999, modificato dalla Legge 107/2015. I periodi di formazione all'estero possono comprendere, nell’ambito dello “STAFF MOBILITY”, affiancamento lavorativo (job shadowing, come nel nostro caso), periodi di osservazione, corsi di sviluppo professionale o attività specifiche per lo sviluppo delle competenze. Dall’iter decisionale sopra descritto discende che i dipendenti, appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico, sono considerati in servizio a tutti gli effetti (si veda anche artt. 8.1 e 10 della Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992), con orario diverso da quello ordinariamente previsto e con maggiori carichi di responsabilità, nel caso in cui siano nominati accompagnatori degli studenti (analogamente ai viaggi di istruzione, visite guidate, uscite per attività istituzionali, ecc.). In buona sostanza, il personale interessato, essendo formalmente incaricato dalla Scuola a partecipare al programma di mobilità, è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti e, a nostro avviso, non è tenuto a richiedere alcun tipo di permesso per le seguenti ragioni: - Il personale non si "assenta" nel senso tecnico del termine (come farebbe per un permesso per motivi personali), ma svolge attività di servizio fuori sede. - Il limite dei 5 giorni previsto dall'art. 36 del CCNL riguarda la partecipazione a corsi di formazione scelti individualmente dal docente che necessita della concessione del relativo permesso da parte del Dirigente Scolastico. - Poiché il progetto Erasmus è parte integrante dell'offerta formativa della scuola (PTOF), la durata della mobilità è dettata esclusivamente dal piano di progetto approvato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE - Il dipendente quindi non è tenuto a coprire i giorni eccedenti i 5 con le ferie, poiché sta lavorando per conto dell'Istituzione Scolastica. Pertanto, se la mobilità dura 7 giorni, tutti i 7 giorni sono da considerarsi servizio effettivo. Per quanto concerne i profili assicurativi, il personale in mobilità Erasmus gode di una doppia protezione: - Trattandosi di attività di servizio con nomina del DS, la copertura INAIL è garantita automaticamente come se il dipendente fosse a scuola (comprese le attività "interne ed esterne" previste dal programma ERASMUS+). - La polizza infortuni e RC della scuola solitamente copre alunni e personale durante le trasferte e uscite didattiche previste dal PTOF. E’ pertanto necessario verificare se la polizza in essere estende le coperture assicurative alla fattispecie in esame. - Per quanto riguarda l’assicurazione, il “Modello di convenzione per la mobilità individuale” Erasmus+ prevede che “L’organizzazione deve assicurarsi che il partecipante disponga di adeguata copertura assicurativa fornendo essa stessa l’assicurazione o […] fornendo al partecipante le informazioni e il supporto pertinenti per stipulare un’assicurazione per conto proprio. La copertura assicurativa deve comprendere almeno un’assicurazione sanitaria, un’assicurazione di responsabilità civile e un’assicurazione contro gli infortuni.” - In base alle indicazioni sempre fornite dall’Agenzia nazionale Erasmus+, la spesa per l’assicurazione sanitaria, se non inclusa nella polizza scolastica o posseduta dal personale, può essere sostenuta con la quota del contributo per il supporto organizzativo.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Procedimento disciplinare per atti contrari al decoro della professione docente: vediamo alcuni dubbi...
  • Come richiesto si forniscono gli elementi normativi: Quesito n. 1): il procedimento disciplinare a carico dei lavoratori è attività privatistica, sicché non si applica la legge n. 241/1990. L’atto di contestazione degli addebiti, quindi, non deve menzionare la predetta legge che, come essa stessa espressamente dispone, riguarda solo il procedimento amministrativo. Il procedimento disciplinare è regolato dall’art. 55-bis del D.Lgs n. 165/2001. Quesito n. 2): l’elemento essenziale della contestazione degli addebiti è la descrizione precisa e specifica della condotta (attiva o omissiva del lavoratore). Se questo elemento difetta, il procedimento è irrimediabilmente viziato, anche se si dovesse indicare la normativa di riferimento. Al contrario, di regola non è obbligatorio indicare le norme violate. Tuttavia, l’indicazione di tali norme può essere opportuna per meglio garantire il diritto di difesa del dipendente. Va precisato, per completezza, che in talune fattispecie, quando l’illiceità della condotta non sia immediatamente percepibile da parte dell’incolpato, anche l’indicazione delle norme violate potrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere ritenuta necessaria dal Giudice laddove sia strettamente funzionale alla comprensione della condotta e, quindi, all’esercizio del diritto di difesa. Quesito n. 3): La docente non ha ragione giuridica nel sostenere che il concetto di "decoro" e "sessualmente esplicito" siano mere opinioni personali. La giurisprudenza ha consolidato un orientamento chiaro: i doveri di comportamento del personale docente non si esauriscono nella prestazione didattica, ma si estendono anche alla condotta extra-lavorativa, quando questa sia idonea a ledere l'immagine dell'amministrazione o a compromettere il vincolo fiduciario. Particolare attenzione è rivolta anche alla funzione educativa che è strettamente connessa alla professione docente. Su tali profili esiste giurisprudenza consultabile su Lexforschool e richiamata in precedenti consultazioni redazionali. Quesito n.4) (non esplicitato): l’esercizio dell’azione disciplinare deve essere ancorato a un preciso elemento temporale costituito dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (altrimenti si rischia di incorrere nel vizio di tardività della contestazione). Meglio quindi sarebbe avere a protocollo una segnalazione di un terzo. Infine, ancorché non richiesto, va rammentata la ridotta competenza disciplinare del D.S. che, nei confronti del personale docente, non può legittimamente irrogare sanzioni superiori alla censura.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Supplenza ATA per maternità nella scuola dell’infanzia: termine del contratto e utilizzo del personale interno...
  • Gentile utente, in linea generale le supplenze temporanee da graduatorie di istituto per sostituzione di personale assente sono conferite al massimo fino al termine delle lezioni, che è l'ultimo giorno di effettive necessità di servizio. Nella scuola dell'infanzia, a differenza degli altri ordini di scuola, le attività scolastiche terminano il 30\06 , che è considerato termine delle lezioni per questo ordine di scuola, in particolare per il personale docente. Per quanto riguarda il personale ata, i collaboratori scolastici sono assegnati alle varie mansioni anche con turnazioni e rotazioni e nel caso di un istituto comprensivo, se dopo il termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria il dirigente può assegnare alla scuola dell'infanzia altro personale interno, non vi sono le necessità di servizio che giustifichino la stipula del contratto fino al 30\6 e quindi lo stesso può essere conferito fino al 10\06, secondo le necessità dell'istituzione scolastica. Quanto sopra è avvalorato dalle disposizioni del D.M. 430\200O che all'art. 1 comma 6 prevede : " Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine: a) per le supplenze annuali il 31 agosto; b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Inoltre l'art. 6 comma 2 dello stesso decreto dispone: " Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto."

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • DVR e sicurezza scolastica: i genitori possono richiedere copia o sola visione?
  • Si sottolinea preliminarmente che il genitore nel caso specifico, pur dimostrando un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante (la tutela della salute del figlio), può chiedere alla scuola, ai sensi della Legge n. 241/99, di “visionare” il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ma non di estrarne copia, estrazione consentita, invece, al Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza (RLS). Sul punto, va detto che c'è giurisprudenza decisamente contrastante, nel senso che i giudici amministrativi, su questa questione, si sono espressi in modo diverso. Noi, prudenzialmente, abbiamo adottato la linea sopra espressa. Ciò premesso, la valutazione del “rischio biologico” e, nello specifico, la valutazione del “rischio legionella”, è obbligatoria per legge nelle scuole, come disposto all’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. 81/2008 (“… valutazione di TUTTI i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa…”). Si osserva, altresì, come precisato in precedenti risposte ad analoghi quesiti, che spetta al Dirigente scolastico richiedere (tramite PEC) al Comune proprietario dell’edificio scolastico, copia dell’esito della valutazione del “rischio legionella” degli impianti idrici presenti negli edifici scolastici di pertinenza e dei relativi aggiornamenti periodici o, qualora l’Ente locale non vi avesse ancora provveduto, di richiedere tempestivamente allo stesso l’adempimento a tale obbligo. A tal proposito si pone in evidenza che l’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, dispone:”3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.” Come si rileva, l’obbligo di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti scolastici, compreso l’obbligo di valutare e, se del caso, eliminare il “rischio legionella”, ricade principalmente sull’Ente locale (Comune/Provincia), in quanto responsabile della sicurezza e della manutenzione degli edifici stessi e degli impianti idrici. Ne consegue che l’Ente locale proprietario degli edifici scolastici è tenuto a: - effettuare la valutazione del rischio legionella degli impianti idrici presenti negli edifici scolastici; - implementare le misure di prevenzione e protezione identificate nella valutazione del rischio (questo include interventi strutturali e gestionali sugli impianti idrici); - garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, compresi i boiler, le tubazioni e i punti terminali come docce e rubinetti; - programmare ed eseguire interventi periodici di pulizia, disinfezione e controllo degli impianti, seguendo le indicazioni riportate nelle “Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” del 2005 (emanate dal Ministero della Salute in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – Provvedimento 13 Gennaio 2005); - assicurare che vengano effettuati i flussaggi periodici dei terminali idrici, soprattutto in caso di inutilizzo prolungato degli impianti idrici; - provvedere allo scarico completo dei boiler durante i periodi di chiusura prolungata e al successivo trattamento di innalzamento della temperatura prima della riattivazione; - effettuare analisi periodiche della qualità dell'acqua per la ricerca di legionella, se ritenuto necessario dalla valutazione del rischio. Alla luce di quanto sopra, all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi deve essere pertanto presente una scheda relativa al “rischio biologico”, comprensiva della valutazione del “rischio legionella”. Al riguardo è da sottolineare che gli interventi periodici di prevenzione e protezione, specificati nel DVR aggiornato, da attuare nei confronti del rischio legionella rientrano tra gli obblighi dell’Ente locale proprietario in quanto attinenti all’edificio che fornisce il servizio scolastico. Spetta, quindi, al Dirigente scolastico segnalare periodicamente all’Ente locale, qualora non vi avesse provveduto nei termini previsti, la necessità di effettuare sia l’aggiornamento della valutazione del rischio legionella degli impianti idrici presenti negli edifici scolastici sia i relativi interventi di prevenzione e protezione indicati nel DVR aggiornato.

    Data di pubblicazione: 09/03/2026

  • Mancata presenza all’audizione disciplinare per malattia comunicata telefonicamente: rinvio obbligatorio o prosecuzione del procedimento?
  • Una docente, regolarmente convocata per audizione a difesa, nell'ambito di un procedimento disciplinare di cui all'art. 55-bis del Dlgs 165/2001, non presenta...

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