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    Data di pubblicazione: 30/09/2026

  • Utilizzo di SPID o CIE per lo svolgimento delle mansioni: il dipendente può rifiutare l’accesso?
  • 1. Premessa Il quesito riguarda la possibilità per l’Istituzione scolastica di richiedere a un’assistente amministrativa l’utilizzo di SPID o CIE per l’accesso alle funzioni di segreteria della piattaforma Nuvola, escludendo l’utilizzo di credenziali costituite da nome utente e password, nonché le eventuali conseguenze del rifiuto della dipendente di utilizzare le modalità di accesso individuate dall’Amministrazione. Per completezza, occorre preliminarmente distinguere tale fattispecie da quella relativa all’accesso al Registro elettronico di docenti, alunni e famiglie per il quale la modalità di accesso mediante SPID o CIE discende direttamente dalla norma. Per quest’ultimo, infatti, l’art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 51, comma 8, della L. n. 182/2025, stabilisce espressamente che «ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE)». Non risulta invece una disposizione speciale equivalente che imponga direttamente l’utilizzo di SPID o CIE per ogni dipendente ATA quando usa gestionali della scuola per pratiche amministrative. La questione deve quindi essere esaminata sotto il diverso profilo della legittimità della scelta organizzativa dell’Amministrazione, della sicurezza dei sistemi informativi, della certezza dell’identificazione degli operatori e dell’organizzazione dei relativi flussi documentali. In tale quadro non assume rilievo, ai fini della presente valutazione, la circostanza che altri sistemi informativi utilizzati dalle istituzioni scolastiche possano prevedere differenti modalità di autenticazione. Dunque, per i gestionali di segreteria, non sussiste un generale divieto di utilizzo delle credenziali nominative. Ciò posto, l’assenza di una disposizione normativa speciale che imponga direttamente SPID o CIE per le funzioni gestionali interne di Nuvola non impedisce all’Istituzione scolastica di individuare tali strumenti quali modalità di identificazione e autenticazione degli operatori abilitati. SPID e CIE non costituiscono semplicemente credenziali di accesso, ma strumenti di identità digitale nei quali l’identità della persona fisica è previamente verificata secondo procedure e livelli di garanzia definiti dalla normativa e dalle relative regole tecniche. Il loro utilizzo consente pertanto all’Amministrazione di adottare un sistema di autenticazione forte, idoneo ad assicurare un elevato grado di certezza circa l’identità del soggetto che accede al sistema e una più robusta riconducibilità delle operazioni compiute all’utente autorizzato. Sotto il profilo della sicurezza, l’adozione di SPID o CIE può inoltre costituire una misura tecnica e organizzativa adeguata ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla natura dei dati trattati, alle funzioni disponibili attraverso l’applicativo e alla necessità di garantire che l’accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati. Ciò non equivale ad affermare che le credenziali costituite da nome utente e password siano, in quanto tali, vietate dalla normativa o necessariamente inadeguate. La valutazione dei rischi può concorrere alla scelta delle misure di sicurezza e giustificare l’adozione di modalità di autenticazione più robuste, ma non costituisce la fonte di un generale divieto di utilizzo delle credenziali tradizionali. Ciò che rileva, ai fini del quesito, è dunque la possibilità per l’Amministrazione di individuare, per determinate funzioni, modalità di identificazione e autenticazione idonee a garantire la sicurezza degli accessi e la certa riconducibilità delle operazioni agli utenti autorizzati. La scelta deve inoltre trovare coerente collocazione nell’organizzazione del sistema di gestione documentale dell’Istituzione scolastica. Le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedono l’adozione del Manuale di gestione documentale, nel quale sono descritti, tra l’altro, il sistema di gestione dei documenti informatici, gli strumenti utilizzati, i flussi di lavorazione interni all’Amministrazione e le relative misure di sicurezza. Con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche, la nota MIM prot. n. 3868 del 10 dicembre 2021 ha fornito le indicazioni per l’attuazione di tale disciplina e un modello di Manuale per la gestione dei flussi documentali. Qualora Nuvola sia utilizzato per la gestione di flussi documentali dell’Istituzione scolastica, l’applicativo e le relative modalità operative e di accesso dovranno trovare coerente collocazione nell’organizzazione documentale descritta nel Manuale. L’individuazione di SPID o CIE quale modalità di autenticazione non trae dal Manuale il proprio fondamento normativo, ma costituisce, ove legittimamente adottata, una componente dell’organizzazione documentale e delle misure di sicurezza definite dall’Amministrazione e, in quanto tale, una modalità operativa cui il personale in servizio è tenuto ad attenersi. Quindi, ricapitolando, nel campo dei gestionali di segreteria, non abbiamo la norma specifica che abbiamo visto più sopra per il registro elettronico, in relazione a CIE e SPID, ma la scuola può comunque decidere, nell'ambito delle proprie politiche di sicurezza, di estendere l'utilizzo di queste credenziali oltre il registro elettronico. L’Istituzione dovrà quindi verificare la coerenza del Manuale di gestione vigente con l’organizzazione effettivamente adottata e, ove necessario, provvedere al suo aggiornamento. La mera preferenza individuale, espressa da un dipendente, per un diverso sistema di autenticazione non costituisce, di per sé, ragione idonea a sottrarre il dipendente alle modalità operative legittimamente stabilite dall’Amministrazione, né determina un diritto a ottenere il rilascio o il mantenimento di credenziali applicative alternative. Nel caso prospettato assume inoltre specifico rilievo la circostanza che l’Istituto disponga per la dipendente di postazione di lavoro, connettività e lettore per l’utilizzo della CIE. L’accesso alle funzioni assegnate può pertanto essere effettuato senza richiedere l’utilizzo di dispositivi personali della lavoratrice, escludendo sotto tale profilo la necessità di predisporre una diversa modalità di autenticazione. Deve pertanto ritenersi legittimo che l’Istituzione scolastica individui, nell'ambito delle proprie politiche di sicurezza, SPID o CIE quali modalità di accesso alle funzioni gestionali di Nuvola, purché tale scelta sia coerentemente inserita nell’organizzazione dei propri sistemi informativi e documentali e siano assicurati al dipendente gli strumenti necessari per utilizzarla. L’Istituto può, conseguentemente, escludere per tali funzioni l’accesso mediante nome utente e password. Tale conclusione non discende da un generale divieto normativo delle credenziali tradizionali né dalla sola valutazione dei rischi, ma dalla legittima individuazione, da parte dell’Amministrazione, della modalità di identificazione e autenticazione da utilizzare per l’accesso alle proprie funzioni gestionali. La valutazione dei rischi concorre a tale scelta sotto il profilo della sicurezza e dell’adeguatezza delle misure adottate. 3. Rilevanza disciplinare dell’eventuale rifiuto e individuazione dell’organo competente Sotto il profilo disciplinare occorre distinguere la scelta personale della dipendente di non utilizzare SPID o CIE dalle conseguenze che tale scelta può produrre nell’ambito del rapporto di lavoro. Il rilievo disciplinare non attiene, infatti, al rifiuto in sé di utilizzare uno specifico strumento di identità digitale, ma all’eventuale inosservanza delle legittime disposizioni organizzative impartite dall’Amministrazione e al conseguente mancato svolgimento delle attività di servizio assegnate. A tal fine, l’Istituzione scolastica dovrà preliminarmente verificare che la modalità di accesso prescritta sia stata legittimamente individuata e formalmente disciplinata, che trovi coerente riscontro nei propri atti organizzativi e nel Manuale di gestione documentale, che la dipendente ne sia stata adeguatamente informata e che disponga degli strumenti necessari per utilizzarla. In presenza di tali condizioni, il Dirigente scolastico potrà impartire alla dipendente un formale ordine di servizio, richiedendo l’utilizzo della modalità di accesso individuata dall’Amministrazione per lo svolgimento delle attività assegnate. Qualora, in assenza di impedimenti oggettivi, la dipendente persista nel rifiuto e ciò determini l’inosservanza della disposizione impartita o il mancato svolgimento delle attività lavorative assegnate, la condotta potrà assumere rilievo disciplinare (competenza a nostro parere del DS almeno come prima infrazione).

    Data di pubblicazione: 30/09/2026

  • Docenti della scuola primaria: le due ore di programmazione settimanale possono essere svolte da remoto?
  • La legittimità dello svolgimento a distanza della programmazione didattica settimanale della scuola primaria non dipende dalla sua collocazione nell'orario di servizio anziché nel monte ore delle attività funzionali all'insegnamento. Dipende piuttosto dalla fonte contrattuale che ne consente la prestazione con modalità diverse dalla presenza. Occorre pertanto tenere distinti due piani: la natura sostanziale dell'attività e la modalità con cui essa può essere resa. Quanto al primo piano, non vi è dubbio che le due ore di programmazione nella scuola primaria costituiscano quota dell'orario di servizio in senso proprio. Esse sono infatti quantificate nell'ambito delle ventiquattro ore d'obbligo settimanali ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del CCNL comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021, e restano estranee alle attività funzionali di cui al successivo articolo 44, comma 3, il cui monte ore è distinto e separato. Quanto alla modalità, è la stessa fonte contrattuale a sciogliere la questione: l'articolo 44, comma 6, richiama espressamente la programmazione didattica accanto alle attività funzionali di cui al comma 3 ai soli fini dello svolgimento a distanza. Il richiamo non ne muta la natura di attività di servizio, ma ne consente in via generale la prestazione a distanza, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Istituto che la norma contrattuale individua quale sede e presupposto. La base giuridica della richiesta dei docenti va dunque rinvenuta direttamente nel contratto e non nella Nota ministeriale n. 3803/2026 richiamata nel quesito. Quest'ultima ha ad oggetto la partecipazione a distanza agli organi collegiali, anche con carattere deliberativo, mentre la programmazione didattica non è un organo collegiale né ha natura deliberativa. La Nota e il relativo Allegato tecnico assumono tuttavia rilievo decisivo sotto un diverso profilo, quello della qualificazione giuridica della prestazione. L'orientamento applicativo ARAN CIRS120 del 12 giugno 2024 riconduce lo svolgimento a distanza delle attività di cui all'articolo 44, comma 6, all'una o all'altra delle due modalità disciplinate dal Titolo III del CCNL. La prima è il lavoro agile, privo di vincoli di luogo e di orario; la seconda è il lavoro da remoto, caratterizzato da un preciso vincolo di orario. Alla stregua di tale distinzione, la programmazione didattica, che si svolge in un giorno e in una fascia oraria predeterminati e con carattere necessariamente collegiale in «incontri collegiali dei docenti interessati», sembrerebbe doversi ricondurre al lavoro da remoto. Ne discenderebbe l'obbligo di verificare l'idoneità della postazione domestica in fase di avvio e, successivamente, con cadenza almeno semestrale. La Nota n. 3803/2026 ha però qualificato espressamente come lavoro agile la partecipazione a distanza alle attività di cui all'articolo 44, comma 3, lettere a) e b), che presentano i medesimi caratteri oggettivi di vincolo orario e collegialità. Non sussistendo alcuna ragione strutturale per trattare diversamente fattispecie omogenee, si ritiene che anche la programmazione didattica svolta a distanza possa ricondursi al lavoro agile, pur restando attività di servizio e non attività funzionale né deliberativa. La soluzione prospettata dai docenti, fondata sull'alternanza settimanale tra incontri in presenza e incontri a distanza, è pertanto legittima, a condizione che l'istituzione scolastica vi dia attuazione con gli strumenti e gli adempimenti propri dell'istituto. Sul piano regolamentare, occorrerà in ogni caso un apposito intervento del Consiglio d'Istituto. Esso potrà consistere in un addendum dedicato alla sola programmazione didattica, qualora non si intenda estendere la modalità a distanza alle attività di cui all'articolo 44, comma 3. Tale estensione non è infatti un effetto necessario della disciplina della programmazione e resta rimessa alla discrezionalità organizzativa del dirigente scolastico, cui compete decidere se avvalersi della modalità a distanza per lo svolgimento degli organi collegiali. Ove invece il dirigente intenda avvalersene anche per le sedute deliberative e non deliberative, appare preferibile un unico corpo organico che disciplini criteri generali e modalità attuative comuni a tutte le occasioni ricorrenti di svolgimento a distanza nel corso dell'anno scolastico. Alla disciplina regolamentare si affiancano gli adempimenti propri del lavoro agile. Il primo è la sottoscrizione dell'accordo individuale con ciascun docente interessato, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n. 81/2017. Il secondo è la consegna al dipendente e al RLS di un'informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione in modalità agile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del D.lgs. n. 81/2008, introdotto dalla legge n. 34/2026. Il terzo è la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro che per le pubbliche amministrazioni va effettuata entro il giorno 20 del mese successivo all'effettivo inizio della prestazione, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510/1996. Sotto il profilo sindacale, i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto sono materia di confronto a livello di istituzione scolastica, come da articolo 11, comma 9, lettera b), punto b5), del CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025. Non rileva invece la contrattazione integrativa sui criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto, né quella sui casi di estensione del numero delle giornate di prestazione in tali modalità di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), punto c11). Si tratta infatti di materie che presuppongono una selezione tra richiedenti, esigenza propria del personale ATA. Per la programmazione didattica tale necessità non si pone in quanto essa ha natura necessariamente collegiale e la modalità agile va pertanto consentita, alle medesime condizioni, a tutti i docenti tenuti a parteciparvi.

    Data di pubblicazione: 30/09/2026

  • Docente che non vuole usare né SPID, né CIE per accedere al registro elettronico: profili giuridici e di responsabilità...
  • Docente priva di SPID/CIE e mancato accesso al Registro elettronico: obblighi del docente, comunicazioni istituzionali e possibile utilizzo del registro cartaceo...

    Data di pubblicazione: 30/09/2026

  • Passaggio di ruolo da ITP a docente di sostegno: il docente è tenuto a ripetere il periodo di formazione e prova?
  • Per rispondere al quesito sulla necessità o meno di ripetere l'anno di formazione e prova per un docente ITP già di ruolo immesso su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, occorre guardare al combinato disposto della Nota MIM prot. n. 95371 dell'11 dicembre 2025 con la disciplina della mobilità professionale di cui al CCNI Mobilità 2025-2028. La Nota ministeriale n. 95371 dell'11 dicembre 2025 definisce in modo puntuale i soggetti tenuti e quelli esonerati dall'anno di formazione e prova: - la regola generale è quella dell’esonero dal periodo di prova per i docenti che abbiano già svolto e superato positivamente l'anno di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune che di sostegno; - l’eccezione espressa riguarda la scuola secondaria di II grado. La Nota citata stabilisce un'eccezione specifica, prevedendo che il periodo di formazione e prova sia obbligatoriamente dovuto per i docenti della scuola secondaria di secondo grado immessi in ruolo su classi di concorso della Tabella A provenienti dalle classi di concorso della Tabella B (ITP). Il posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado non costituisce una classe di concorso a sé stante, ma una tipologia di posto articolata all'interno dei due distinti ruoli presenti nel secondo grado: 1. il ruolo dei docenti laureati (Tabella A); 2. il ruolo dei docenti diplomati/ITP (Tabella B). Orbene, l'art. 4, comma 3 del CCNI Mobilità 2025-2028 chiarisce che la richiesta del personale diplomato ITP di passare nei ruoli del personale insegnante laureato (anche su posto di sostegno) configura a tutti gli effetti un passaggio di ruolo verso il ruolo dei laureati. L'obbligo di svolgere l'anno di formazione e prova dipende dunque dalla natura specifica del passaggio di ruolo ottenuto dal docente ITP. Se il docente ITP ha ottenuto il passaggio di ruolo transitando dal ruolo dei diplomati/ITP (Tabella B) al ruolo dei docenti laureati su posto di sostegno (Tabella A), si applica integralmente l’eccezione prevista dalla Nota MIM prot. n. 95371/2025. In questo caso, trattandosi di un passaggio dal ruolo ITP al ruolo dei laureati, il periodo di formazione e prova è dovuto. Se il docente ITP ha ottenuto il posto di sostegno all'interno del ruolo dei diplomati (sostegno ITP/Tabella B), non si verifica alcun transito verso il ruolo dei laureati. Di conseguenza, avendo il docente già superato il periodo di prova nello stesso grado di istruzione e nel medesimo ruolo diplomati/ITP, si applica la regola generale e l'anno di formazione e prova non deve essere ripetuto.

    Data di pubblicazione: 30/09/2026

  • Esame di abilitazione alla professione di Ottico: il DS può delegare la funzione di Presidente a un docente componente della Commissione?
  • L'ultima Ordinanza emanata dal Ministro dell'Istruzione risale al 2021 (OM n. 248 del 6 agosto 2021) L'articolo 8 di tale Ordinanza così recita: .....La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica sede d'esame o da un suo delegato.... Non vi sono dubbi pertanto della possibilità per il Dirigente scolastico di nominare un delegato che possa fungere da presidente. Altra questione è la possibilità di svolgere contemporaneamente la funzione dei Presidente e quella di Commissario. Come di norma in tutte le commissioni di valutazione, ed in particolare di quelle per l'abilitazione alle libere professioni, è necessario assicurare il collegio perfetto (4 docenti più il Presidente). Si ritiene, pertanto, che il Dirigente scolastico possa delegare la funzione ad un docente che non faccia già parte della Commissione.

    Data di pubblicazione: 30/09/2026

  • Figlio non convivente e nipote convivente: chi ha diritto al congedo straordinario biennale?
  • Nel congedo biennale L.104/92 la priorità gerarchica stabilita è inderogabile? Ovvero Si applica solo tra i conviventi della persona disabile, oppure l'ordine prioritario...

    Data di pubblicazione: 30/09/2026

  • Collaboratore scolastico in part-time verticale: modalità di calcolo dei permessi ex art. 33 Legge 104/1992...
  • Il personale assunto a tempo determinato con un orario di lavoro settimanale inferiore a quello contrattualmente previsto è considerato come il personale in part-time verticale. Per quanto concerne l’utilizzò dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della legge 104/92, per il in caso di part-time verticale, la Cassazione, con le Sentenze n. 4069 del 20 febbraio 2018 e n. 22925 del 29 settembre 2017, ha affermato che i tre giorni di permesso non si riproporzionano in caso di part-time superiore al 50%. Ad avviso della Suprema Corte appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992. L’ARAN, con l’O.A. CFC34 del 25 novembre 2019, ha affermato che l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017, ribadito anche nella sentenza n. 4069 del 20/02/2018, in tema di permessi ex Legge n. 104/1992, per l’autorevolezza della fonte rappresenti un indirizzo applicativo concreto e fattuale. Fermo restando, quindi, il generale obbligo di riproporzionamento nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, in considerazione della natura di strumento di politica socio-assistenziale del permesso riconosciuto per l’assistenza alla persona con grave disabilità, a parere della Suprema Corte non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex art. 33 della Legge n. 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto in part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time. L’INPS, con la Circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito alle formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa part-time superiore al 50%. L’INPS, ha chiarito che le formule, indicate nel messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, devono essere riviste alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione che, come detto sopra, ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro. Pertanto: - in caso di part-time di tipo orizzontale, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati; - con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, si procede con il riproporzionamento e rimangono valide le disposizioni fornite con il messaggio n. 3114/2018 (formule che vengono ribadite anche con la circolare n. 45/2021); - per i dipendenti in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile; - il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore (possibile per il personale ATA ai sensi dell’art. 68 del CCNL 2024). Tutto ciò premesso, in riferimento al quesito si ritiene quanto segue. 1) Quante giornate o ore di permesso sono spettanti mensilmente? Come redazione, abbiamo sempre osservato che come per il caso specifico i 3 giorni di permesso devono essere proporzionati al numero dei giorni di lavoro. Il calcolo basato sui giorni settimanali di lavoro ordinario (cinque) è il seguente:1 giorno di lavoro settimanale: 5 giorni (settimana lavorativa ridotta) = x: 3 (giorni di permesso mensili) uguale 0,60 giorni che arrotondato come da circolare INPS citata 45/2001 (il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore) a nostro parere è pari a 1 giorno. Se, invece, l‘interessato sceglie di fruire i tre gironi in ore, come da indicazioni INPS per il settore privato, in questo caso, il calcolo dovrebbe essere il seguente, 6 (ore di lavoro settimanali): 36 ore settimanali ordinarie= x : 18 (totale delle ore previste per CCNL per il permesso a ore), il risultato è uguale a 3 ore su 18 da suddividere nel mese.

    Data di pubblicazione: 30/09/2026

  • Attività funzionali all’insegnamento dei docenti part-time: applicazione del criterio di proporzionalità...
  • Per comprendere la portata degli obblighi di servizio del docente in part-time, occorre combinare le disposizioni del CCNL di comparto, le disposizioni ministeriali e l'orientamento della Corte di Cassazione. Il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, all’art. 44, comma 3, stabilisce: - per gli impegni di cui alla lettera a) (riunioni del collegio dei docenti, programmazione/verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie) un limite fino a 40 ore annue; - per gli impegni di cui alla lettera b) (consigli di classe, di interclasse, di intersezione e GLO) un monte fino a ulteriori 40 ore annue. L’ordinanza ministeriale n. 446/1997, all’art. 7, comma 7, disciplina specificamente la quantificazione delle ore per il personale in part-time stabilendo che "le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. [...] Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42 comma 3, lett. b) [ora art. 44, c. 3, lett. b)], il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito". Infine la Corte di cassazione, con ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019, ha affermato la netta distinzione tra le due tipologie di attività collegiali: 1. per le attività di cui alla lettera a) (collegio dei docenti e informativa famiglie), il docente in part-time è tenuto a partecipare alle medesime condizioni e senza alcuna riduzione proporzionale rispetto ai docenti a tempo pieno, in ragione della natura unitaria e non scindibile dell'apporto al collegio; 2. per le attività di cui alla lettera b) (consigli di intersezione/interclasse/classe e GLO), si applica pienamente il principio di proporzionalità in base all'orario di insegnamento svolto. Per determinare l'impegno orario dovuto dalla docente, come già sostenuto in precedenti pareri presenti in banca dati, occorre distinguere tra il tetto massimo individuale assoluto e la programmazione effettiva d'istituto: 1. il tetto massimo individuale è pari a 20 ore. In base all'art. 7, comma 7 dell'O.M. n. 446/1997, il limite delle 40 ore previsto dal CCNL, art. 44, comma 3, lettera b), va riproporzionato alla quota di part-time (50%), determinando per la docente un tetto massimo insuperabile pari a 20 ore annue; 2. l'impegno effettivo in relazione al piano annuale delle attività. Il piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti definisce il carico orario effettivo di riunioni programmato per i docenti della scuola. Se esso prevede per i docenti dell'infanzia a tempo pieno un totale di 18 ore per le attività della citata lettera b), richiedere alla docente in part-time di effettuare 18 ore (ossia la totalità delle ore deliberate per il tempo pieno) significherebbe annullare del tutto l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'O.M. n. 446/97 e confermato dalla Cassazione. Il concetto di "tetto", in altri termini, rappresenta la soglia massima non valicabile, ma l'impegno concreto dovuto si calcola riproporzionando al 50% le ore che la scuola ha effettivamente programmato nel piano delle attività per i docenti a tempo pieno della scuola dell'infanzia. Ciò significa che il calcolo corretto dell'impegno dovuto dalla docente per le riunioni di cui all’art. 44, comma 3, lettera b) del CCNL 2019-2021 va rapportato alle ore previste nello specifico piano delle attività dell'istituto per i docenti dell'infanzia (ovvero il 50% delle ore deliberate per il tempo pieno, pari a 9 ore), fermo restando che in nessun caso la programmazione individuale della docente per tali attività avrebbe potuto superare il tetto massimo assoluto di 20 ore annue. Per venire alla pretesa della docente di ottenere la retribuzione di "ore in eccedenza" o arretrati per i tre anni scolastici precedenti, occorre sottolineare subito che essa appare priva di fondamento giuridico ed economico, per le seguenti motivazioni. Innanzitutto non risulta superato il tetto massimo contrattuale (20 ore annue). Pertanto, la dipendente non ha mai prestato servizio oltre il limite massimo fissato dall'art. 7, comma 7 dell'O.M. n. 446/1997. Inoltre, le ore funzionali svolte all'interno del tetto potenziale di 20 ore non costituiscono automaticamente "lavoro straordinario" o "ore eccedenti" retribuibili con il Fondo di Istituto in assenza di preventivo provvedimento autorizzativo del dirigente. Del resto, la docente ha svolto le attività negli anni passati in adempimento del piano delle attività e delle disposizioni organizzative adottate dal dirigente, senza aver attivato tempestive impugnative o contestazioni formali prima dello svolgimento delle riunioni. Se lo facesse adesso, si concreterebbe una palese violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che avrebbero richiesto la segnalazione tempestiva della questione al dirigente e la rideterminazione proporzionale degli impegni cui la docente era tenuta. La richiesta di arretrati va pertanto rigettata: la docente non ha mai travalicato il limite massimo di 20 ore annue previsto dalla legge e dal contratto per la sua quota di part-time, né sussiste alcun provvedimento dirigenziale che abbia autorizzato la remunerazione di ore aggiuntive a carico del FIS.

    Data di pubblicazione: 30/09/2026

  • Permessi L. 104 per più familiari disabili: condizioni per l’assistenza contemporanea al suocero e alla suocera...
  • L’art. 33, comma 3, legge 104/92 relativo all’assistenza prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro (è stata quindi eliminata la figura del referente unico) Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Pertanto, sino al secondo grado di parentale o affinità trattasi di soggetti legittimati in via prioritaria e non è necessaria alcuna rinuncia da parte degli altri soggetti titolari del diritto né la sussistenza in capo a questi di condizioni ostative. La norma, quindi, va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo alle citate condizioni (circolare FP 1/2012 al punto 4, circolare INPS 32/2011). Nel caso specifico i suoceri sono affini di primo grado quindi inclusi nella platea dei familiari avente diritto al cumulo dei tre giorni mensili di permesso. Sempre la stessa Funzione Pubblica già nella circolare 13/2010, al punto 3, in merito al cumulo aveva precisato che, è chiaro che una tutela più adeguata nei confronti del disabile è realizzabile, almeno in astratto, quando questi può contare sull'opera di assistenza di una persona che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva; infatti, un'attività prestata nei confronti di più famigliari può risultare non soddisfacente. È, inoltre, evidente che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo stesso lavoratore crea notevole disagio all'attività amministrativa per la possibilità di assenze frequenti e protratte del lavoratore stesso. Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente, limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall'altro non è possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre giorni mensili. La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente ha l'onere di dichiarare all'atto della presentazione della domanda, non può che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di responsabilità del lavoratore interessato, considerato il loro carattere assolutamente relativo e la difficoltà di un eventuale accertamento. In merito poi, alla platea dei familiari avente diritto, la stessa Funzione Pubblica già nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non lavoratori e/o lavoratori autonomi). In tale ottica si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481:”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”. In conclusione, il beneficio in questione non è subordinato alla presenza di altri familiari in grado di assistere il familiare disabile. Quindi, in risposta al quesito, la domanda del collaboratore scolastico a tempo determinato non può essere rifiutata. A nostro parere, in generale, non è nemmeno necessario che gli altri avente diritto, gli altri familiari, la moglie e gli altri figli, alcuni dei quali hanno un lavoro autonomo e altri sono dipendenti privati, presentino una loro dichiarazione giustificativa di non essere disponibili ad assistere il familiare. Queste condizioni oggettive sono sostituite dalla precisa e circostanziata dichiarazione personale presentata dallo stesso collaboratore scolastico in applicazione del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 con la quale se ne assume la piena responsabilità.

    Data di pubblicazione: 30/09/2026

  • Somministrazione di farmaci a scuola: il genitore medico può sottoscrivere anche la prescrizione medica?
  • Le Linee guida del MIUR e del Ministero della Salute prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 dispongono all’art. 4 che “la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)”, prevedendo all’art. 3 che “la somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; - la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; - i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; - gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno. Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti”. Il Protocollo di intesa tra MIUR-Ufficio scolastico per il Lazio e Regione Lazio “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico” (Reg. Cron. 21036 del 5 febbraio 2018) dispone all’art. 2 che “i farmaci a scuola devono essere somministrati soltanto su richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sostenuta da prescrizione del Medico curante, in caso di assoluta necessità della somministrazione durante l’orario scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione” e prescrive che la richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno (Allegato 1) “è sempre accompagnata dalla prescrizione del Medico curante” (Allegato 2). L’individuazione del cosiddetto medico di famiglia, medico di medicina generale o medico curante, è esito della libera scelta operata dal cittadino nell’ambito del Sistema sanitario nazionale. Ai sensi dell’art. 19, c. 2, della L. 833/1978 “ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari” e l’art. 25, c. 3, dispone che “l'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino”. Un medico, pertanto, può assumere la funzione di medico curante del proprio figlio e, nel caso specifico, sottoscrivere l’Allegato 2 del Protocollo di intesa tra MIUR-Ufficio scolastico per il Lazio e Regione Lazio “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico” (Reg. Cron. 21036 del 5 febbraio 2018). Non ci sembra che esistano elementi giuridici per escludere il genitore medico che in scienza e coscienza firmi il documento.

    Data di pubblicazione: 29/09/2026

  • Sostituzione del personale ATA in aspettativa: dubbi sulla decorrenza e sul termine della supplenza...
  • Gentile utente, l’indicazione data dall’UST è corretta, poiché le supplenze con termine fino al 30/06 sono attribuite per coprire posti disponibili in organico fino alla fine dell’anno scolastico, cioè fino al 31/08. Gli assistenti amministrativi sono in aspettativa dal proprio ruolo, avendo ottenuto un incarico di docenza fino al 30\6, ai sensi dell’art. 70 del CCNL di comparto. La sostituzione per i due assistenti è disposta dopo il trentesimo giorno di assenza, come supplenza temporanea. Il regolamento delle supplenze del personale ata D.M. 430\2000 all’art. 1 comma 1 distingue tra le varie tipologie di supplenza, prevendo che: “Nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilita' di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con: a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico; c) supplenze temporanee, per ogni altra necessita' di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine: a) per le supplenze annuali il 31 agosto; b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita'didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attivita' didattiche; c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.” Nel caso sottoposto la supplenza temporanea deve essere attribuita fino alla fine delle lezioni, a partire dal trentesimo giorno di assenza,. Infatti il divieto di sostituzione per gli assistenti ammnistrativi inizialmente previsto dall’art. 1 comma 332 della legge 190/2014 è stato parzialmente derogato dalla successiva legge finanziaria n. 205/2017 art. 1, comma 602, come precisato anche nella circolare annuale sulle supplenze n. 11814/2026. Tale legge ha introdotto la condizione dell’inizio delal suppelnza dal trentesimo giorno di assenza.

    Data di pubblicazione: 29/09/2026

  • Docente di potenziamento di 18 ore: l'inserimento delle ore di alternativa all'IRC rientra nell’orario di servizio?
  • Sulla base della Nota MIM n. 11814 del 06/05/2026 che detta le istruzioni operative per l'anno scolastico 2026/2027 nonché dei principi generali che regolano l'attribuzione delle ore di attività alternativa all'IRC, si forniscono di seguito le risposte ai quesiti formulati. Per le attività alternative (formative e didattiche o di assistenza allo studio), la nota MIM annuale sulle supplenze (prot. n. 11814 del 06/05/2026) prevede un ordine di priorità specifico con il ricorso a: 1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola. Questo non coincide con l’organico di potenziamento dal momento che il MIM, con la nota annuale relativa agli organici (per l’a.s. 2026/2027 si tratta della nota prot. n. 10164 del 16/04/2026), afferma: “Le attività di potenziamento introdotte dalla legge n. 107 del 2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica”; 2. docenti supplenti già in servizio disponibili per il completamento dell'orario d'obbligo; 3. docenti (di ruolo o non di ruolo) che abbiano dichiarato la propria disponibilità a prestare ore eccedenti; 4. stipula di contratti a tempo determinato con personale appositamente assunto. L'organico di potenziamento, in definitiva, essendo parte integrante dell'organico dell'autonomia destinato all'intera platea scolastica, non può essere "distratto" per coprire un servizio che è rivolto esclusivamente a una parte degli studenti (quelli non avvalentisi dell'IRC). Con l’espressione “personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola” ci si riferisce perciò a docenti che sono già titolari di un contratto (sia esso a tempo indeterminato o a tempo determinato, ad esempio su cattedra intera o spezzone) e che, all'interno del proprio orario di servizio contrattualizzato, devono prestare delle ore non destinate all'insegnamento frontale (ore "a disposizione"). Non sono tali, lo si ribadisce, le ore destinate alle attività di potenziamento introdotte dalla legge n. 107/2015 poiché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi comuni a tutti gli alunni, declinati nel comma 7 della medesima legge. Di conseguenza, proprio come le attività curriculari, esse "devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica" (cfr. la già citata Nota MIM prot. n. 10164 del 16/04/2026 sugli organici). In altri termini, il docente assegnato a una cattedra di potenziamento non può erogare l’attività alternativa all’interno dell’orario obbligatorio pari, nella scuola secondaria, a 18 ore. Le ore di attività alternativa possono essergli assegnate solo come eccedenti, su base volontaria e nel rispetto dell’ordine di priorità da ultimo sancito dalla Nota MIM sulle supplenze del 6 maggio scorso. Infine, si osserva che le circolari ministeriali intervenute in materia (C.M. nn. 129, 130, 131 del 1986 e C.M. n. 316/1987) stabiliscono che dette attività debbano consistere in percorsi formativi e didattici non curricolari, volti ad esempio all'approfondimento dei valori fondamentali della vita, della convivenza civile, dei diritti umani e della cittadinanza. Impartire l’insegnamento di una disciplina curricolare (come la storia dell'arte), all’interno delle attività alternative, creerebbe una disparità di trattamento per gli studenti non avvalentesi, imponendo loro un carico disciplinare o una valutazione curricolare differenziata rispetto ai compagni. Il collegio dei docenti ha pertanto errato quando ha deliberato che le attività alternative dovessero consistere nell’insegnamento della "materia curricolare Storia dell'arte", ma avrebbe dovuto assumere a riferimento un progetto didattico-formativo ad hoc. Si suggerisce, in conclusione, di: - riconvocare il suddetto organo collegiale per modificare, in autotutela, la delibera illegittimamente assunta; - individuare il docente cui assegnare le ore di attività alternativa tra coloro che hanno l’abilitazione per impartire discipline coerenti con il progetto didattico-formativo deliberato, seguendo l’ordine di priorità delineato dalla Nota MIM n. 11814 del 06/05/2026.

    Data di pubblicazione: 29/09/2026

  • Passaggio dalla settimana lunga alla settimana corta: competenze del Consiglio di Istituto e consenso delle famiglie...
  • Per evitare situazioni del genere di solito si approfitta delle assemblee di dicembre o di gennaio, in vista delle nuove iscrizioni alla scuola primaria, per orientare i genitori verso modelli orari che soddisfino, per quanto possibile, le loro esigenze ma, al tempo stesso, non creino alle scuole problemi organizzativi di difficile gestione. Nella situazione presentata nel quesito le famiglie hanno operato scelte divergenti, ottenendo che le loro richieste non confluissero verso soluzioni orarie unitarie. Sulla base di tali scelte il dirigente scolastico ha inviato le sue richieste di organico classi e di organico docenti e ATA all’USP, che ha assegnato all’istituto un certo numero di classi a settimana corta e un certo numero di classi a settimana lunga. È difficile ad anno scolastico iniziato modificare questa situazione, tanto più che le classi iniziate ad orario ordinario, e non a tempo pieno, dovrebbero mantenere lo stesso modello orario per l’intero ciclo di cinque anni. È molto probabile che i genitori che non hanno sottoscritto la petizione si appellino a questo principio e che siano anche disposti ad impugnare una eventuale delibera del consiglio d’istituto che imponga a tutte le classi la settimana corta. Si raccomanda pertanto di non prendere decisioni affrettate e di non modificare l’organizzazione oraria per il corrente anno scolastico, adottata nel rispetto degli esiti delle iscrizioni per il corrente anno e per gli anni scolastici precedenti; in sede di ricorso questo aspetto sarebbe sicuramente preso in considerazione. Modificare l’orario settimanale costringerebbe a mettere mano all’organico del personale, a dover giustificare e contrattare ogni eventuale modifica con l’USP e, forse, ad andare incontro ad una pronuncia della giustizia amministrativa. Il tempo a disposizione può servire per predisporre un’indagine accurata circa i desiderata dei genitori in funzione del prossimo anno scolastico. L’indagine potrebbe coinvolgere anche i genitori degli alunni dell’ultimo anno delle attuali scuole dell’infanzia che dovessero convergere sull’istituto e le famiglie delle attuali classi a settimana lunga. Sarebbe utile ricorrere ad un questionario nel quale si analizzino correttamente pro e contro dei due modelli. È opportuno che l’iniziativa veda la partecipazione attiva dei membri del consiglio d’istituto, soprattutto dei rappresentanti dei genitori, sia per la definizione della maggioranza qualificata necessaria ad adottare la settimana corta (non meno del 70 o 75%, soprattutto in presenza di una minoranza agguerrita), sia per analizzare le risposte delle famiglie, tramite la riconsegna del questionario con la scelta selezionata, e validarne l’esito in un senso o nell’altro (dandone informazione alle famiglie coinvolte). In questo modo e dando alla consultazione la massima trasparenza sarà possibile adottare in forma generalizzata il modello della settimana corta anche in presenza di genitori contrari, ma alla condizione che siano una esigua minoranza e che agli stessi sia comunque riconosciuto il diritto di trasferire i figli in altro istituto. Questo lasso di tempo sarà utile al consiglio d’istituto per predisporre l’indagine conoscitiva nei minimi particolari (che possono risultare essenziali in caso di contenzioso); al collegio docenti per esprimere un parere sulla questione, soprattutto di natura pedagogico-didattica (anche in vista dell’eventuale modifica del PTOF); al dirigente scolastico per coinvolgere l’amministrazione comunale per gli aspetti relativi ai servizi di supporto (ad es. il trasporto scolastico). Al momento è consigliabile comunicare agli autori della petizione che la loro richiesta non può essere accolta ad anno scolastico iniziato, ma che sarà valutata dal consiglio d’istituto e sottoposta al parere delle famiglie interessate in vista del prossimo anno scolastico.

    Data di pubblicazione: 29/09/2026

  • Uscita autonoma degli alunni al termine di visite guidate e viaggi di istruzione: validità dell’autorizzazione e obblighi di vigilanza...
  • L'autorizzazione all'uscita autonoma, rilasciata ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 148/2017 convertito in L. 172/2017, non è in alcun modo estensibile al termine di visite guidate, uscite didattiche o viaggi di istruzione che prevedano rientri in orari o luoghi difformi da quelli ordinari, rendendo inderogabile l'acquisizione di un'autorizzazione specifica per ogni singola attività extracurricolare. La norma in esame introduce un'esimente alla culpa in vigilando sancita dall'art. 2048 del Codice Civile, sollevando l'amministrazione e il personale da responsabilità, e, avendo natura eccezionale, è soggetta a stretta interpretazione letterale ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi. Il legislatore ha infatti vincolato la validità della liberatoria a due parametri inderogabili, ovvero l'uscita esclusiva "dai locali scolastici" e "al termine dell'orario delle lezioni", presupposti spaziali e temporali che un'attività fuori sede altera radicalmente, esponendo l'alunno a variabili ambientali non valutabili ex ante. Coerentemente la Nota MIUR n. 2379/2017 subordina l'efficacia dell'autorizzazione alla valutazione genitoriale dello "specifico contesto", che nel caso di un viaggio d'istruzione differisce da quello ordinario e richiede necessariamente un consenso ad hoc. Sotto il profilo delle responsabilità, l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti accompagnatori, richiamato anche dalla C.M. n. 291/1992, ha natura di obbligazione di risultato e la giurisprudenza di legittimità, tra cui la sentenza della Cassazione Civile n. 3074/1999, conferma che tale obbligo permane senza soluzione di continuità fino all'effettivo trasferimento della responsabilità tramite riconsegna ai genitori, a persona delegata, o allontanamento autonomo specificamente autorizzato. Affidarsi a una liberatoria generica per un rientro in orari o luoghi non consueti espone l'istituzione a sicura responsabilità. Per contemperare l'autonomia didattica e organizzativa prevista dall'art. 4 del DPR 275/1999 con l'incolumità degli studenti, la scuola deve prevedere che il modulo di adesione alla singola uscita indichi esplicitamente data, luogo dell'attività, luogo ed orari di partenza e rientro, integrando una specifica sezione in cui la famiglia autorizza il rientro autonomo calibrato esclusivamente su quel particolare evento.

    Data di pubblicazione: 29/09/2026

  • Valutazione dei progetti "PTOF" e conflitto di interessi: criteri di composizione della Commissione e relative incompatibilità...
  • Il Collegio docenti ha deliberato, su proposta del sottoscritto DS in accordo con la RSU, di approvare la formazione di una Commissione che coadiuvi il sottoscritto...

    Data di pubblicazione: 29/09/2026

  • Comunicazioni via PEC da parte di un dipendente contenenti espressioni offensive nei confronti della DSGA: rilevanza ai fini disciplinari...
  • Un collaboratore scolastico nel corso di comunicazioni via PEC all'Istituto scolastico da me diretto, in relazione a presunti torti ricevuti in relazione alla corresponsione...

    Data di pubblicazione: 29/09/2026

  • Docente cessata dal ruolo per dimissioni: può accettare una supplenza da interpello?
  • Gentile utente, le procedure d interpello per la stipula di contratti a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche sono previste nell’ambito del reclutamento del personale della scuola in caso di esaurimento delle graduatorie ufficiali provinciali e di istituto per coprire posti ancora disponibili. Gli interpelli sono disciplinati dall’art. 14 comma 22 dell’O.M. 27\2026 e dalla circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n. 11814 a punto. L’art. 14 al comma 22 prevede che per gli interpelli gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 15. La circolare sulle supplenze n. 11814 al punto 3.2 precisa che” non possono partecipare alle procedure di interpello coloro che: “ • sono già in possesso di un contratto a tempo determinato; • sono già stati individuati quali destinatari di una supplenza e, nelle more della presa di servizio, non risultano ancora in possesso del relativo contratto; • a coloro che sono stati assunti a tempo determinato sui posti comuni della scuola secondaria sulla base delle procedure di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 del 2023, n. 3059 del 2024 o n. 2939 del 2025, cui hanno preso parte senza essere in possesso dell’abilitazione; • ai destinatari dei contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo di cui all’articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111; • ai destinatari delle conferme su posto di sostegno di cui all’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale. In ogni caso, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei Dirigenti Scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.” I candidati che partecipano agli interpelli quindi devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione delle supplenze ,come gli aspiranti delle graduatorie ufficiali. I requisiti specifici si riferiscono ai titoli di accesso alle varie classi di concorso e posti di insegnamento, mentre i requisiti generali sono indicati nell’art 6 e sono quelli utili per l’accesso al pubblico impiego le situazioni ostative per l’attribuzione dei rapporti d lavoro. Tra queste condizioni ostative non è compreso il personale dimissionario da un ruolo precedente, mentre è preclusa la partecipazione ai dipendenti destituiti o dispensati dal servizio per non aver superato il periodo di prova, licenziati per giusta causa o giustificato motivo, decaduti , temporaneamente inabilitati o interdetti. Nel caso sottoposto la candidata se non si trova in nessuna delle condizioni ostative indicate nell’art. 6 e non è stata precedentemente destinataria di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo, può essere individuata tramite interpello per stipulare un contratto di supplenza. Comunque la scuola, prima della stipula dl contratto dovrà richiedere alla candidata le dichiarazioni necessarie per il controllo dei requisiti e anche quelle relative alle dimissioni rassegnate. Nel caso sottoposto si distingue la situazione precedente di dipendente di ruolo da quella attuale di aspirante a contratti non di ruolo e pertanto nel caso in specifico è necessario che la candidata possieda i requisiti per l’accesso alle supplenze anche tramite interpello, che non presuppone alcun tipo di reintegro e quindi è indipendente dalla situazione precedente di personale di ruolo.

    Data di pubblicazione: 29/09/2026

  • Supplenza ATA a 18 ore e successiva disponibilità di posto intero: possibilità di completamento orario...
  • Gentile utente, il diritto al completamento dell’orario (cioè all’assegnazione di ulteriori ore per portare il rapporto fino all’orario obbligatorio di servizio ore) sussiste solo se, al momento della precedente scelta/accettazione dell’incarico part-time, al candidato non era offerta la possibilità di stipulare un contratto a tempo pieno per lo stesso profilo. Se, come indicato nel quesito al momento della scelta in prima fascia presso l’UST erano disponibili anche posti a 36 ore e il collaboratore ha volontariamente scelto e accettato il posto di 18 ore, non ha titolo al completamento successivo. L’articolo 4 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (regolamento supplenze personale ATA) prevede la disciplina del completamento d’orario per gli spezzoni part?time e la possibilità di conseguire il completamento mediante più rapporti di lavoro nel rispetto di criteri quali il numero massimo di scuole e la facile raggiungibilità. La circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n.11814\2026 , richiamando l’art. 4 del regolamento , precisa che è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero solo se, al momento della convocazione per lo spezzone, non vi fosse disponibilità per posto intero; il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Quindi sia in caso di completamento che in caso di opzione per posto intero, il candidato può accettare l’orario a tempo pieno solo se nella precedente convocazione non vi erano disponibilità di posti ad orario completo. Nel caso sottoposto quindi il collaboratore non può richiedere il completamento di orario, né può optare per il posto intero e la scuola deve conferire la supplenza di 36 ore ad altro aspirante nella graduatoria di istituto.

    Data di pubblicazione: 28/09/2026

  • Riordino e gestione degli archivi scolastici: affidamento diretto a professionisti o avviso di selezione?
  • In via preliminare va precisato che la qualificazione dell’affidamento tra "incarico professionale" (prestazione d’opera intellettuale) e "appalto di servizi" dipende dalla natura reale della prestazione richiesta e dalla tipologia del soggetto che esegue il servizio. Le linee guida generali per distinguere le due fattispecie sono le seguenti: 1) incarico professionale (art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.Lgs. 165/2001 e art. 2222 c.c.) - Si tratta di prestazioni a carattere intellettuale basate sulla personalità della prestazione, con prevalenza dell'elemento personale rispetto a quello organizzativo (es.: attività di schedatura, riordino documentale, inventariazione e classificazione svolte personalmente da professioniste qualificate). - Requisiti pratici: impossibilità di svolgere l’attività con il personale interno; natura temporanea e ben delimitata dell’incarico; predeterminazione di durata, luogo e compenso. - Procedura: l’affidamento può avvenire mediante conferimento di incarico ai sensi dell’art. 7, attraverso una procedura comparativa pubblicizzata (il comma 6-bis dell’art. 7 richiede pubblicità/trasparenza nella selezione). Non è necessario applicare la disciplina degli appalti pubblici prevista per i servizi (né la tracciabilità con CIG se si resta nell’ambito del contratto di prestazione d’opera), fermo restando il rispetto delle regole interne dell’Istituto. 2) appalto di servizi (art. 1655 c.c., D.Lgs 36/2023 e D.I. 129/2018) - Si configura quando la prestazione ha natura organizzativa, richiede mezzi, personale strutturato o quando il soggetto esecutore è una associazione, cooperativa o impresa che offre un servizio complessivo e organizzato (es.: fornitura di un servizio di riordino comprensivo di personale, attrezzature e gestione operativa su più plessi). - In tal caso si applica la disciplina per gli appalti, verificando la soglia di spesa per determinare la corretta procedura (affidamento diretto, procedura negoziata, ecc) e rispettando gli obblighi di tracciabilità (CIG, etc.). Per completezza, reputiamo necessario approfondire l’argomento esaminando quanto chiarito recentemente dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna nelle “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca”. La Corte, con Delibera Sezione Controllo n. 135 del 16/12/2024, ha precisato quanto segue: “Si ritiene fondamentale individuare la distinzione tra appalto di servizi di tipo intellettuale (ad esempio servizi di architettura e di ingegneria) e incarico professionale di consulenza, studio o ricerca. Il primo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, mentre il secondo afferisce all’art. 7 c. 6 e seguenti del D. Lgs. n.165/2001. La norma di cui all’art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che il contratto che segue alla determinazione dirigenziale di incarico abbia la forma di un contratto di lavoro autonomo (o di opera intellettuale), in cui rilevano, per l’appunto, l’autonomia del prestatore d’opera e l’intuitu personae, con conseguente infungibilità della prestazione. Ai fini che qui rilevano, va richiamato in questa particolare sede il quadro di riferimento, per gli incarichi professionali, definito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella delibera n. 6/2005 che ha distinto: a) gli incarichi di studio, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5, d.P.R. n. 338/1994, si caratterizzano per la consegna, da parte dell’incaricato, dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico (…) I risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e del prodotto finale della stessa”; b) le consulenze vere e proprie, sono da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con esse l’amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l’azione dei propri organi; c) gli incarichi di ricerca, i quali si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione affidante l’incarico e sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell’amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell’incaricato. In definitiva, è orientamento prevalente che il contenuto delle tre descritte categorie coincida e concretizzi un contratto di prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229-2238 del cod. civ.), riconducibile alla locatio operis, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Cosicché appare chiaro che la nozione appena descritta resta concettualmente distinta dalla nozione di appalto di servizi; gli incarichi di consulenza, studio o ricerca forniscono all’Ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con autorevolezza l’azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l’amministrazione pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute. La prestazione oggetto di un contratto di appalto, invece, coincide con un servizio che l’amministrazione recepisce senza discostarsene. In tale analisi, la Corte dei conti evidenzia come entrambe le fattispecie contrattuali possono sovrapporsi nella pratica poiché hanno in comune l’esecuzione di opere o di servizi. In linea generale, ai fini della distinzione delle due figure, giova adottare due criteri: oggettivo (natura della prestazione) e soggettivo (soggetto giuridico destinatario della prestazione). La consulenza è assimilata al contratto d’opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, che è considerato una species del genus contratto di lavoro (ndr. come nel caso dei contratti di docenza/formazione stipulati dalla scuola con esperti esterni) . Tale tipo negoziale ricomprende l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. Nel contratto d’opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un’obbligazione di mezzi (ad es. un parere, una valutazione o una stima peritale), quanto i caratteri dell’obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito musicale, o di un’opera artistica di particolare pregio). Nel contratto di appalto, l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). Nell’appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un’obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V^ sezione sent. n. 8/2009). Il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore (cfr. Sez. Lombardia, delib. n. 178/2014). Resta sempre nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione la scelta tra incarico professionale di consulenza e appalto, ma tale scelta non dovrà essere elusiva degli intenti di riduzione di spesa perseguiti né della severa disciplina di cui all’art. 7, cc. 6 e 6-bis. Pertanto, il mero nomen iuris utilizzato dall’ente conferente, non vale di per sé a ricomprendere nell’una o nell’altra categoria un determinato provvedimento, dovendo darsi prevalenza al comportamento complessivo delle parti e al concreto contenuto dell’atto.” Dall’esame di quanto disposto dalla Corte, emerge, in sintesi, che: - Se le attività richieste sono prevalentemente intellettuali e vengono svolte direttamente dai liberi professionisti persone fisiche (ancorché dotati di partita IVA, come le due archiviste), occorre procedere con il conferimento di incarico professionale mediante procedura comparativa pubblica (avviso), richiamando l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 2222 e seguenti c.c. - Se invece l’affidamento richiede organizzazione, risorse di terzi, personale di supporto o se il soggetto affidatario è un ente/associazione/impresa che propone un servizio complessivo, occorre procedere con l’affidamento di appalto di servizi, secondo la disciplina del Codice Contratti (D.Lgs. 36/2023). Si precisa inoltre che, sotto il profilo della tracciabilità, tali concetti sono anche rinvenibili nella Delibera ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con Delibera n. 585 del 19/12/2023, e nelle successive risposte alle FAQ rese dall’Autorità (https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari ) che, segnatamente chiariscono: - Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice e soggetto alle regole di tracciabilità. (punto 3.12 Delibera ANAC). - Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie: […] gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 6) […] (FAQ C.1). - […] gli incarichi di collaborazione previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità [FAQ C.6). Tanto premesso, per dare concreta risposta al quesito in esame, siamo dell’avviso che l'attività di riordino degli archivi che l’Istituto intenderebbe affidare alle due archiviste libere professioniste, trattandosi di prestazione intellettuale che verrebbe svolta direttamente dalle lavoratrici autonome persone fisiche, rientri nella fattispecie di cui all’art. 2222 e seguenti c.c. e che, pertanto, vadano osservate le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs 165/2001 mediante l’emanazione di apposito avviso.

    Data di pubblicazione: 28/09/2026

  • Banchi monoposto ministeriali inutilizzati e collocati nelle vie di fuga: possibilità di donazione ad altro istituto scolastico...
  • Come detto in precedenti risposte, il problema dell’accumulo dei “banchi a rotelle”, inviati dal Ministero durante l’emergenza pandemica, sta spingendo moltissime scuole ad intraprendere iniziative analoghe a quelle indicate nel quesito. Per molto tempo è risultato difficoltoso individuare la corretta procedura di dismissione in quanto detti materiali, essendo beni acquistati dalla pubblica amministrazione (centrale), non era chiaro se e come potevano essere ceduti. Molte Istituzioni scolastiche hanno avanzato appositi quesiti all’Amministrazione, senza però ricevere risposte certe dal Ministero. Un chiarimento è intervenuto con la giurisprudenza della Corte dei Conti (Sentenza n. 57/2024 della Sezione Giurisdizionale Veneto) che ha condannato per danno erariale quei dirigenti che hanno mandato direttamente al macero o smaltito in discarica i banchi Covid ancora utili, senza prima tentare il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche o enti no-profit. Dall’esegesi della citata sentenza , emerge che, in caso di cessione a titolo gratuito tra due Pubbliche Amministrazioni finalizzata alla continuità del servizio pubblico e al riutilizzo di beni dello Stato, l'operazione risulta pienamente legittima in quanto aderente alla regolamentazione ministeriale (artt. 29 e 34 DI 129/2018) in materia di gestione dei beni, patrimoniali e non, di pertinenza delle istituzioni scolastiche. In buona sostanza, il danno erariale si configura quando un bene pubblico viene distrutto, sprecato o ceduto senza un'adeguata procedura di valorizzazione. Nel caso in trattazione, riteniamo quindi possibile e legittimo procedere con la cessione a titolo gratuito all'Istituto Comprensivo - senza incorrere in alcun danno erariale – poiché, trattandosi di trasferimento tra due Istituzioni Scolastiche statali, i beni in questione non escono dal patrimonio della Pubblica Amministrazione, ma vengono ricollocati dove sussiste un'effettiva utilità. Inoltre, la presenza di ingombri nelle vie di fuga, configurandosi quale violazione del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), costituisce una motivazione d'urgenza stringente che rafforza la necessità della dismissione. La rimozione dei banchi è quindi un atto dovuto per tutelare l'incolumità pubblica e per sollevare Il Dirigente, in qualità di datore di lavoro, da precise responsabilità civili e penali. Essendo stati forniti direttamente dalla struttura commissariale per l'emergenza, i banchi fanno parte del patrimonio della sua scuola, conferendole piena facoltà di disporne il trasferimento nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 129/2018. Come detto, la dismissione dei beni è normata dal Regolamento di contabilità scolastica. In particolare, l'art. 34, comma 4, del Decreto Interministeriale 129/2018, stabilisce espressamente che i beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente ad altre istituzioni scolastiche o enti pubblici. Descriviamo di seguito l'iter procedurale da porre in essere in sinergia tra DS e DSGA: 1.Verifica inventariale Accertare se i banchi sono stati regolarmente inseriti nel registro degli inventari al momento della consegna (purtroppo, molti istituti, durante l'emergenza, hanno ricevuto questi arredi senza bolle di carico formali e, conseguentemente, li hanno stoccati senza iscriverli in inventario). 2.Verbale della Commissione interna La commissione per il discarico inventariale deve quindi redigere un verbale in cui si dichiara che i banchi sono "non più utilizzabili per i fini istituzionali" dell'Istituto Superiore, evidenziando inoltre la loro obsolescenza rispetto alla didattica e il rischio per la sicurezza legato all'ingombro delle vie di fuga. 3.Scambio di note formali tramite PEC L'Istituto Comprensivo interessato dovrebbe inviare, tramite PEC, una formale richiesta di acquisizione dei banchi a titolo gratuito, oppure rispondere con un'accettazione formale a una precedente proposta di cessione inviata dall’Istituto cedente. 4.Emanazione della Determina Dirigenziale Sulla base del verbale della commissione e dello scambio di corrispondenza con l’Istituto Comprensivo, il DS deve emanare una Determina di dismissione e cessione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.I. 129/2018. È fondamentale inserire nelle motivazioni l'urgenza di ripristino della conformità al Piano di Emergenza, indicando, altresì, che i beni in questione non escono dal patrimonio della Pubblica Amministrazione, ma vengono ricollocati dove sussiste un'effettiva utilità. 5.Passaggio di consegne e discarico Al momento del trasferimento fisico dei banchi, i DSGA dei due Istituti devono sottoscrivere il verbale di consegna. Nel verbale andrà specificato il numero esatto di banchi trasferiti e l’indicazione che le spese e gli oneri di trasporto sono a totale carico dell'istituto ricevente, sollevando la scuola cedente da qualsiasi ulteriore costo o responsabilità dalla data della consegna. Tale documento permetterà al DSGA dell’Istituto cedente di effettuare il discarico formale dal registro degli inventari. Aggiungiamo infine che. in attesa di completare l'iter burocratico, qualora le tempistiche per il ritiro dovessero prolungarsi, è consigliabile far spostare provvisoriamente i banchi in un'area dell'edificio non interessata dai percorsi di sfollamento primari per mitigare immediatamente il rischio sicurezza.

    Data di pubblicazione: 28/09/2026

  • Albo sindacale non disponibile: le comunicazioni: possono essere pubblicate all’albo pretorio?
  • Il diritto di affissione delle rappresentanze sindacali è sancito dall’art. 25 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) il quale prevede che “Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.” Gli “appositi spazi” che il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere in utilizzo ai sindacati sono in genere noti come “bacheche sindacali” (cartacee o elettroniche). In ambito pubblico il diritto è ribadito dalla disciplina contrattuale che riconosce la possibilità di utilizzo, ove disponibili, anche di sistemi informatici. Il Testo coordinato delle Disposizioni contrattuali sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017 e s.m.i., pubblicato dall’ARAN nel 2024, riporta l’articolo 5 del CCNQ del 4/12/2017 novellato dal CCNQ 2023: “I soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici. Agli stessi le amministrazioni forniscono, a richiesta, l’elenco degli eventuali indirizzi mail istituzionali del personale dipendente”. Si cita anche la nota inserita nel testo in riferimento all’ultimo periodo del suddetto articolo: «Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 2 del CCNQ del 30 novembre 2023. Si evidenzia che su detta previsione, a marzo 2024, sono stati mossi dei rilievi da parte del GPDP. In proposito l’Aran, il 20 novembre 2024, ha emanato la Circolare n. 1/2024 con allegata la nota del GPDP n. 126839 del 29/10/2024, pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Contrattazione”, “Contratti Quadro”, “Prerogative Sindacali” alla voce “Circolari”.» Premesso ciò, posto che l’Albo Pretorio online dell’istituzione scolastica è la sezione istituzionale destinata esclusivamente alla pubblicità legale, risulta sostanzialmente improprio confondervi o inserirvi materiale sindacale, a meno che non si ricavi, all'interno dell'albo on line della scuola, una sezione che sia chiaramente individuabile come albo sindacale, con una dicitura chiara che la renda distinta da tutto resto dei contenuti dell'albo (soluzione, questa, adottata, comunque, da diverse scuole italiane). Le comunicazioni sindacali, a nostro parere, possono trovare un migliore spazio sul sito della scuola all'interno di un’apposita «bacheca sindacale online», collocata fuori dall'albo on line della scuola. Al riguardo, come previsto dall'articolo 5 del CCNQ sopra richiamato, la pubblicazione è prevista espressamente su appositi spazi fisici (bacheche) e, ove possibile, gli stessi possono essere realizzati attraverso ausili informatici in coerenza con la medesima disposizione, previo accordo sulle relative modalità con la scuola. Con la parte sindacale andranno concordate le modalità operative di inserimento e pubblicazione degli atti.

    Data di pubblicazione: 28/09/2026

  • Docente in ritardo a scuola a causa di un incidente: deve recuperare le ore?
  • Il ritardo del dipendente, se adeguatamente giustificato, non rileva a fini disciplinari; ciò non toglie che la mancata prestazione di lavoro debba essere recuperata e/o regolarizzata tramite la fruizione di uno dei permessi previsti dal CCNL applicabile. Nel caso esposto nel presente quesito, pertanto, la docente, una volta che abbia fornito la giustificazione del ritardo e che questa sia stata accettata dall'amministrazione, dovrà dunque chiedere di imputare il ritardo all'istituto del "permesso breve" (detto anche permesso orario), previsto dall'articolo 16 del CCNL del 29 novembre 2007. Tale tipologia di permesso prevede il recupero delle ore non prestate entro i due mesi successivi "in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso" (articolo 16, comma 3 CCNL 29/11/2007)". Inoltre, "nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate" (articolo 16, comma 4 CCNL 29/11/2007). In conclusione, la risposta al quesito è affermativa: la docente deve recuperare le ore di servizio non prestate in relazione alle esigenze di servizio, entro i due mesi successivi; in mancanza di recupero, per fatto imputabile alla docente, il dirigente dovrà adottare un provvedimento di recupero della retribuzione corrispondente al servizio non reso.

    Data di pubblicazione: 28/09/2026

  • Supplenza breve di 4 ore derivante da cattedra COE: quale procedura di conferimento dell’incarico?
  • Gentile utente, nel caso sottoposto la supplenza fino al 20 novembre è sicuramente una supplenza breve e temporanea in sostituzione di titolare assente e deve essere attribuita con lo scorrimento delle graduatorie di istituto il cui fine primario è proprio quello di conferire contratti temporanei. L’O.M. 27\2026 all’art. 2 commi 6 ,7 e 8 distingue tra le varie tipologie di supplenza e prevede che: “Qualora non sia stato possibile assicurare la copertura delle disponibilità attraverso l’impiego di personale docente con contratto a tempo indeterminato secondo quanto previsto dai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali sino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. 7. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 6, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 . 8. Per le supplenze temporanee di cui al comma 6, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11.” La scuola utilizzerà le graduatorie di istituto per coprire le 4 ore di insegnamento di cui è costituita la cattedra orario esterna , poiché per questa tipologia di cattedra strutturata tra due scuole ogni scuola procede autonomamente alla sostituzione per le ore di propria competenza, come disposto dalla stessa O.M. 27/2026 all’art. 14 comma 13.

    Data di pubblicazione: 28/09/2026

  • Docenti non psicologi allo sportello di ascolto: possono svolgere attività di primo ascolto e orientamento?
  • Gentile utente, lo “Sportello d'Ascolto scolastico” affonda le sue radici giuridiche nel D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (il Testo Unico sugli stupefacenti e sulle tossicodipendenze). Nello specifico, l'Articolo 106 del decreto ha istituito i C.I.C. (Centri di Informazione e Consulenza) all'interno delle scuole secondarie superiori. Nel corso degli anni, l'evoluzione di questi centri ha portato alla nascita dei moderni sportelli d'ascolto psicologici e pedagogici. Infatti, i C.I.C. nacquero principalmente con compiti di informazione e prevenzione legati al disagio giovanile e all'uso di sostanze. Nel tempo il servizio si è esteso al supporto più ampio del benessere psicofisico e relazionale degli studenti durante la crescita. Lo sportello di “ascolto scolastico” e lo sportello psicologico a scuola spesso coincidono, poiché il primo è lo strumento pratico attraverso cui viene offerto il servizio di consulenza psicologica. Tuttavia, in alcune realtà scolastiche si sceglie di attivare uno solo o entrambi i servizi, che si differenziano da un punto di vista formale e di denominazione, a cui si riconducono differenze sostanziali basate sulle figure professionali di chi gestisce lo spazio o sugli obiettivi specifici. Lo Sportello di Ascolto (non psicologico) può essere gestito da pedagogisti, educatori o docenti. In questo caso, l’obiettivo principale è quello di offrire uno spazio di accoglienza "di soglia", orientamento o supporto relazionale immediato per dubbi scolastici, conflitti con i compagni o momenti di transizione quali la scelta del percorso scolastico futuro. Ha una funzione prevalentemente preventiva, di decodifica del disagio e di eventuale rinvio ai servizi territoriali specialistici (o allo sportello psicologico, se presente all’interno della scuola) se la situazione richiede una presa in carico specialistica. Lo Sportello Psicologico, invece è condotto esclusivamente da uno psicologo o psicoterapeuta iscritto all'albo professionale. L’Obiettivo principale: Lavorare sul benessere psicologico profondo, sull'elaborazione di stati d'ansia, stress, vissuti depressivi o problematiche emotive complesse tramite il counseling o la consulenza psicologica breve. È strettamente tutelato dal segreto professionale e da specifiche regole deontologiche. Venendo al quesito posto, dunque, un «primo ascolto» svolto da docenti non psicologi è ammissibile in ambito scolastico purché sia chiaramente delimitato: non può costituire attività diagnostica, terapeutica o prestazione professionale riservata allo psicologo. Le prestazioni riconducibili all’esercizio della professione di psicologo (prestazioni «psicologiche» in senso tecnico-deontologico) devono essere affidate a professionisti iscritti all’albo. Il docente può svolgere un’attività di ascolto di prima accoglienza: raccogliere segnalazioni, offrire supporto empatico e orientare lo studente (o la famiglia) verso i servizi scolastici o esterni appropriati. Questo ruolo è parte della normale relazione educativa e delle responsabilità didattiche. Per contro, le attività riconducibili alla professione di psicologo sono riservate agli iscritti all’albo. Nel caso in cui la scuola voglia offrire uno sportello con attività psicologica specialistica, occorre avvalersi di psicologi esterni o di professionisti iscritti all’albo secondo i criteri previsti (protocollo MI?CNOP 2024). Come già evidenziato in precedenti parei, infatti, se un docente è anche iscritto all’albo degli psicologi, esistono forti vincoli deontologici e potenziali incompatibilità a intervenire come psicologo nei confronti dei propri alunni o colleghi (conflitto di ruoli). Per questo motivo l’affidamento dell’attività psicologica agli psicologi va di norma ricercato all’esterno della stessa Istituzione scolastica. Concludendo, l’attività di “primo ascolto” rivolta agli studenti può essere condotta dai docenti, purché sia fornita ad alunni e famiglie adeguata informazione sulle finalità dello sportello, natura del servizio (primo ascolto vs. intervento psicologico specialistico), modalità di accesso e referenti interni.

    Data di pubblicazione: 28/09/2026

  • Un parere sull'accettazione di una donazione da parte di un’ODV rappresentata da una docente dell’istituto...
  • Il quesito verte principalmente sulla complessa disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego e, a latere, sulla gestione delle liberalità. Fermo restando il necessario rinvio alla normativa di settore e a quella del Terzo settore, si menzionano le principali disposizioni in materia di partecipazioni e liberalità rinvenibili nel D.I. n. 129 del 2018: 1. Art. 43, comma 5: “Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in contrasto con le finalità istituzionali. Qualora i predetti atti di liberalità implichino la partecipazione a società di persone e società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete ai sensi del comma 2, le istituzioni scolastiche provvedono a dismettere le partecipazioni medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia.” 2. Art. 45, comma 1: “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni”. Tutto ciò premesso, si passa alla trattazione e alla risoluzione del quesito. Preliminarmente, si richiama l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l'incompatibilità con altri rapporti di lavoro e il cumulo di impieghi per i dipendenti pubblici. La norma stabilisce che i dipendenti a tempo pieno, in virtù del rapporto di esclusività con la Pubblica Amministrazione, possono svolgere esclusivamente attività di natura occasionale che non risultino in conflitto con gli interessi dell'ente. Si precisa, altresì, che ai dipendenti pubblici è precluso lo svolgimento di incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai sensi degli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957, richiamati dal citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l’assunzione di un impiego pubblico è incompatibile con: • l’esercizio di attività commerciali, industriali o professionali; • l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati (fin dalla presa di servizio);; • l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato. Eccezionalmente, è ammissibile l’assunzione di altri impieghi da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (prestazione non superiore al 50% del tempo pieno), previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tali incarichi non possono essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono determinare conflitti di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). A tal fine, il Dirigente Scolastico valuta i seguenti profili: 1. Occasionalità o abitualità dell’incarico; 2. Assenza o presenza di conflitto di interessi (anche potenziale, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013); 3. Interferenza con gli obblighi di servizio. Si evidenzia che il conflitto di interessi può configurarsi per la natura o l'oggetto dell'incarico, ma anche qualora esso pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Restano escluse dall'obbligo di autorizzazione le attività previste dall'art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001, purché non determinino comunque un conflitto di interessi. In sintesi, sono vietati gli incarichi che presentino caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità, anche laddove l'attività non sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, D.P.R. n. 633/1972; art. 53, D.P.R. n. 917/1986; Cass. Civ., sez. V, n. 27221/2006; Cass. Civ., sez. I, n. 9102/2003). Si riportano integralmente anche le seguenti disposizioni: 1. Art. 60 DPR n. 3/1957: “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”. 2. Art. 508, comma 10 D.lgs. n. 297/94: “il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”. Pur non vertendo il quesito sulle società cooperative, si ritiene utile ricordare anche le seguenti coordinate normative e interpretative: 1. Art. 508, comma 11 D.lgs. n. 297/94: “il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi si società cooperative”. 2. Documenti Funzione Pubblica “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti", 2013: “Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l’assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall’art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l’assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).” 3. Circolare n. 6 del 1997 della Funzione Pubblica: “L'altra situazione che merita qualche precisazione riguarda le cariche sociali. Nell'ambito delle società cooperative questo caso è previsto dal testo unico n. 3/1957 con riguardo, originariamente, alle sole cooperative tra impiegati pubblici. L'art. 18 della legge n. 59/1992 ha esteso questa ipotesi a tutte le cooperative. Questo significa che la partecipazione a cariche sociali è ora consentita qualunque sia la natura e l'attività della cooperativa”. 4. Principali pronunciamenti giurisprudenziali: TAR Veneto, Sez. I, 26 gennaio 1999, n. 35, Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 21/01/1993, n. 68, T.A.R. Lombardia - Sez. Brescia, con la Sentenza 19/01/1998, n. 17, Cons. St., VI, n. 865 del 1992. Inoltre, si segnala il comma 2 dell’articolo 34 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017): “Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.” Si rinvia, per un compiuto approfondimento sul punto, alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6214 del 09/07/2020. In conclusione, la carica in questione si ritiene compatibile — e potrà pertanto essere concessa la relativa autorizzazione (necessaria) — qualora sia connotata da temporaneità e saltuarietà della prestazione; allo stesso modo, non sussiste incompatibilità qualora l'incarico sia svolto a titolo gratuito. Resta fermo il principio inderogabile per cui non deve mai configurarsi una situazione di conflitto di interessi. Si rammenta espressamente l'articolo 5 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubbliche amministrazioni), ai sensi del quale: «Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.» L'atto di liberalità (la donazione) è, dunque, pienamente praticabile se coerente con le disposizioni sopra richiamate. Il fatto che una docente di ruolo sia anche legale rappresentante dell’associazione ODV proponente non determina in assoluto un’incompatibilità formale (autorizzabile ricorrendone le condizioni). Tuttavia, la situazione configura un potenziale conflitto di interessi e una sovrapposizione di ruoli che va attentamente inquadrata alla luce delle norme sul rapporto di pubblico impiego precedentemente citate. A titolo cautelativo, si consiglia di acquisire una dichiarazione scritta della docente che attesti formalmente il suo ruolo di legale rappresentante dell’ODV e contenga l'impegno formale ad astenersi da ogni attività decisionale o gestionale relativa alla valutazione, accettazione, rendicontazione e realizzazione delle opere o dei proventi finanziati dalla donazione.

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