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    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Un parere sulle aspettative non retribuite e calcolo del quinquennio per docente in part-time...
  • L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Il secondo comma del citato articolo prevede che, ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Ai sensi del terzo comma il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, l'art. 18 in questione disciplina tre diverse tipologie di aspettative con la precisazione che il dottorato di ricerca è disciplinato da una normativa specifica (legge n. 476 del 1984 riformata dalla legge 448 del 2011). Come detto sopra, l’art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. In sintesi: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art.70.1, Dpr 3/57); b) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art.70.2, Dpr 3/57); c) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art.70.3, Dpr 3/57). Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Infine, si rileva che l’art. 70 citato prevede che “per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione (ora il riferimento è ovviamente al DS) può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”. In sostanza, alla luce di quanto detto sopra è possibile prendere periodi frazionati di aspettativa all'interno del limite massimo di due anni e mezzo in un quinquennio e tenendo conto che il periodo massimo di fruizione continuativa è di dodici mesi calcolato come sopra esposto. Quindi, è possibile richiedere l'aspettativa in modo frazionato per più di due periodi all'interno del limite massimo dei 12 mesi continuativi (ad esempio: 5 gg, poi un mese, poi altri 3 mesi, il tutto anche intervallato da periodi di servizio attivo o in assenza per altri motivi, ad esempio malattia); l'importante è che il limite continuativo di dodici mesi non venga superato fermo restando poi il limite complessivo di due anni e mezzo nel quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Sul concetto di servizio attivo offre utili chiarimenti la circolare del Ministero Difesa 8 luglio 2015 n. 45501 che si riporta in integrale nella parte che qui può interessare "Si ritiene che possano rientrare nel “servizio attivo” (dicitura utilizzata dalla norma contrattuale) anche le assenze (diverse dalla malattia e dalle aspettative) retribuite e che comportano la maturazione dell’anzianità di servizio. Dunque, nella nozione di “servizio attivo” possono rientrare le ferie, i cosiddetti “recuperi delle festività soppresse” (L. 937 del 1977), i giorni di assenza per terapia salvavita, i permessi sindacali retribuiti (quindi anche i permessi retribuiti per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), il distacco sindacale, l’interdizione dal lavoro, i congedi di maternità e paternità, i congedi parentali, i congedi per malattia del bambino, i riposi giornalieri (quindi anche i permessi giornalieri) previsti dal D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, i permessi ex legge 104/1992. Non appare invece riconducibile a “servizio attivo” il congedo di cui all’art. 42, 5° comma, D.Lgs. 151/2001 (che è indennizzato, utile ai fini previdenziali, ma non è computato nell'anzianità di servizio). La malattia non può essere considerata “servizio attivo” (ARAN, orientamento applicativo RAL 1157)". L'ARAN, con l'O.A. RAL_1157 27 giugno 2012 in merito al fatto se i periodi di malattia, successivi al rientro in servizio, siano da considerare esclusi dal “servizio attivo”, ha precisato che la malattia è equiparata al servizio ma non è "servizio attivo e conseguentemente, essa non può essere valutata come servizio attivo". Ciò premesso, il CCNL Scuola nulla dice in merito al calcolo dell’aspettativa per motivi personali (art. 18, comma 1, CCNL 2007) per i dipendenti in part-time. Come rilevato in nostre precedenti risposte, riteniamo applicabile in via analogica l’Orientamento applicativo ARAN del 24/05/2016, n. 1846 relativo al Comparto Enti Locali. L’ARAN ha precisato che per l'esatta applicazione del criterio del riproporzionamento è necessario tener conto delle giornate di lavoro previste come lavorative nell’anno per il rapporto di lavoro a tempo parziale (come risultanti dallo specifico contratto individuale, che a tal fine stabilisce la distribuzione della ridotta prestazione lavorativa nei giorni della settimana, del mese o dell’anno, a seconda della tipologia di tempo parziale verticale adottata). Quindi la scuola, in caso di dipendente in part time verticale, deve procedere al necessario riproporzionamento sia del periodo di aspettativa per motivi personali sia dell’arco temporale di riferimento previsto dal DPR n. 3 del 1957 cui rinvia l’art. 18, comma 1, del CCNL 2007 non modificato dal CCNL 2024 e in detto calcolo, in caso di fruizione continuativa, vanno inclusi anche i sabati e le domeniche come precisato dall'ARAN nel parere sopra citato. Riportiamo l'Orientamento ARAN che è applicabile analogicamente anche per il personale scolastico e dove sono contenute ipotesi di calcolo che la scuola potrà utilizzare in riferimento alla specifica situazione. "Un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale al 30% e con presenza in servizio su due giorni settimanali, ha richiesto sei mesi di aspettativa per motivi personali, ai sensi dell’art. 11 del CCNL del 14/09/2000. Quali sono i termini di concessione dell’aspettativa e la misura della stessa, tenuto conto che l’art. 6, comma 8, del CCNL del 14/09/2000, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, prevede il riproporzionamento delle assenze dal servizio e che l’art. 5, comma 1, del medesimo CCNL prevede che la prestazione non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno? L’art. 6, comma 8, del CCNL del 14/09/2000 stabilisce che, per la particolare fattispecie del rapporto a tempo parziale di tipo verticale, trovi applicazione il principio generale del riproporzionamento sia per il numero dei giorni di ferie, sia per tutte le altre tipologie di legittima assenza del lavoratore previste da fonte contrattuale o da fonte legale (salvo le eccezioni ivi espressamente richiamate). Tale principio, naturalmente, deve essere applicato anche alla specifica fattispecie dell’aspettativa non retribuita di cui all’art. 11 del CCNL del 14/09/2000. Occorre, peraltro, ricordare che la fruizione dell’aspettativa dell’art.11 non forma oggetto di un diritto soggettivo per il richiedente. Infatti, la sua concessione è subordinata ad una preventiva valutazione discrezionale che l’Ente è chiamato ad effettuare relativamente all’assenza di ricadute negative del periodo di aspettativa, anche sotto il profilo della durata, sulle proprie esigenze organizzative e funzionali, nell’ambito dell’arco temporale considerato. Per l'esatta applicazione del criterio del riproporzionamento sarà necessario tener conto delle giornate di lavoro previste come lavorative nell’anno per il rapporto di lavoro a tempo parziale (come risultanti dallo specifico contratto individuale, che a tal fine stabilisce la distribuzione della ridotta prestazione lavorativa nei giorni della settimana, del mese o dell’anno, a seconda della tipologia di tempo parziale verticale adottata). Per maggiori indicazioni sulle modalità applicative della vigente disciplina contrattuale relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale, con particolare riguardo al principio del riproporziona mento, si rinvia agli orientamenti applicativi già predisposti in materia e pubblicati sul sito istituzionale: www.aranagenzia.it, Comparto Regioni-Autonomie Locali, Raccolta sistematica, Titolo IV - Il rapporto di lavoro, Capo V - Flessibilità del rapporto di lavoro, rapporto di lavoro a tempo parziale" che riportiamo. "Alla luce di quanto sopra riportato, con riferimento alla particolare fattispecie prospettata, quindi, l’ente deve procedere al necessario riproporzionamento sia del periodo di aspettativa per motivi personali sia dell’arco temporale di riferimento (il triennio), stabiliti dall’art. 11 del CCNL 14/09/2000 (ovviamente per la scuola il riferimento sono i 2 anni e mezzo - 30 mesi - in un quinquennio - cfr. art. 69 e 70 DPR 3/1957). I periodi di assenza, conseguentemente, sono ridotti in proporzione alle giornate di lavoro previste come lavorative nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale e si computano in relazione alle stesse. Quindi, poiché il dipendente è titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale articolato su soli due giorni in presenza di una settimana lavorativa di cinque giorni per i lavoratori a tempo pieno, si avrà che lo stesso può fruire di un periodo di aspettativa pari ai 2/5 di 12 mesi in un arco temporale corrispondente ai 2/5 di 36 mesi (il triennio). Assumendo che un mese corrisponda convenzionalmente a 30 giorni, la durata massima dell’aspettativa sarà pari a 144 giorni ( 4 mesi e 24 giorni) nell’ambito di un periodo complessivo di 432 giorni (1 anno, 2 mesi e 12 giorni). Si ricorda che l’aspettativa nella durata prevista può essere fruita al massimo in due periodi (previsione non applicabile al personale scolastico come ricordato sopra per il quale occorre invece ribadire le regole suesposte sulla durata continuativa ed il rientro in servizio attivo superiore a sei mesi non avvenuto nel caso di specie). Tenuto conto della regola generale della continuità della fruizione nell’ambito dei due periodi previsti (valida anche per il caso della fruizione dell’aspettativa da parte del lavoratore a tempo pieno), sono ricompresi nel computo del periodo di aspettativa anche le giornate del sabato e della domenica intercorrenti tra due settimane di aspettativa (nonché gli eventuali giorni festivi infrasettimanali ricadenti all’interno dei periodi di aspettativa). Non sono, invece, ricompresi i giorni non lavorativi per il dipendente per effetto del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale. Pertanto, ipotizzando che il dipendente fruisca di un solo periodo continuativo di 144 giorni, lo stesso sarà assente per un totale massimo di 36 settimane (144 giorni divisi per i 4 giorni, comprensivi del sabato e della domenica, fruiti per ogni settimana)". Ciò premesso, nel caso di specie il docente ha usufruito dei seguenti periodi di aspettativa: - Dal 3/9/2019 al 31/08/2020 ha usufruito di un periodo di aspettativa per diversa attività lavorativa ( che non fa cumulo ai fini dei due anni e mezzo in un quinquennio essendo una specifica aspettativa disciplinata autonomamente); - Dal 12.9.2022 al 12.11.2022 ha usufruito di un periodo di aspettativa per motivi di personali ( salute ) – quindi con assenza non imputata a malattia - maturando a seguire un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi; Il docente era in regime di Part-time 9 ore su 3 giorni lavorativi; - Dal 15.9.2023 al 14.09.2024 ha usufruito di un periodo di aspettativa per motivi personali. ll docente era in regime di Part-time 12 ore su 4 giorni lavorativi. - Richiede proroga (concessa) per 1 mese e mezzo 15.9.2024 al 31.10.2024 per motivi di grave salute di familiare di primo grado. Il docente riprende quindi servizio a far data 1.11.24 e maturando poi un servizio attivo superiore a 6 mesi. Il docente era in regime di Part-time 9 ore su 3 giorni lavorativi; Il docente chiede adesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali dal 25.08.2025 al 29.11.25. Tutto ciò premesso, nel caso di specie, si dovevano riproporzionare i periodi di aspettativa sulla base del parere ( isolato) dell’ARAN sopra citato. Se la scuola non ha proceduto valutiamo la nuova domanda senza operare alcun riproporzionamento. Questi in totale i periodi di aspettativa per motivi personali fruiti: Dal 12.9.2022 al 12.11.2022: 2 mesi periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi Dal 15.9.2023 al 14.09.2024: 12 mesi 15.9.2024 al 31.10.2024 proroga ( nel periodo straordinario di sei mesi): 45 giorni servizio attivo superiore a 6 mesi. Totale dal 12 settembre 2020: 15 mesi e 15 giorni Il docente chiede adesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali dal 25.08.2025 al 29.11.25 che, stante quanto detto sopra, potrà essere concessa. - come effettuare il calcolo del quinquennio ed a a decorrere da quale data quindi può ripartire per il dipendente il diritto ad usufruire dei 2 anni e mezzo in un quinquennio. Infine il riferimento ad "un quinquennio" si riferisce, a nostro avviso, a singoli quinquenni e non ad un solo quinquennio nell'arco di tutta la vita lavorativa. Pertanto, a nostro avviso, il quinquennio non s'intende per tutta la vita lavorativa ma ogni 5 anni; il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Applicazione della deroga per affidamenti oltre soglia senza qualificazione: analisi di trattative MEPA concluse entro i termini ma con CIG acquisita dopo il 31 maggio 2025...
  • Il quesito sembra dare per scontata una questione già trattata in passato, ovvero il fatto che, se tutte le operazioni relative alle trattative dirette in esame fossero state portate a termine entro il 31 maggio 2025 (pubblicazione del CIG inclusa), non ci sarebbero ostacoli all’affidamento diretto di appalti che, sommati insieme nell’anno di riferimento, superano la soglia di interesse comunitario di euro 143.000,00. La nota di dicembre, similmente a quella di febbraio 2024, si limita a “consentire alle Istituzioni scolastiche di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti”, ma non ha mai disposto una deroga al regime delle gare pubbliche oltre la soglia comunitaria. Sul punto, siamo ben consapevoli che le deroghe sono state lette come una sorta di “disco verde” all’affidamento diretto sopra soglia, ma siamo sempre stati dell’opinione che non si possa fare. Alla luce di questo aspetto, anche una risposta positiva al quesito non cambierebbe nulla sulla legittimità dell’affidamento. Dando invece per scontato il punto della legittimità del superamento della soglia tramite affidamenti diretti frammentati (punto sul quale, appunto, non concordiamo), la risposta al quesito è ragionevolmente positiva: è l’avvio della procedura a radicare la normativa applicabile, dunque – se l’aggiudicazione (che sembra essere avvenuta fuori MePA: questo sarebbe in contrasto con la delibera ANAC del dicembre 2023 che ha portato alla digitalizzazione delle gare) è avvenuta prima del 31 maggio, non sembra poter essere il CIG a fare differenza.

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Riconoscimento del servizio ai fini della ricostruzione carriera nella scuola primaria: l’anno 2015/2016 può valere per intero?
  • Nel caso rappresentato occorre porre attenzione alla data d’immissione in ruolo della docente perché ci possono essere due diverse situazione e precisamente: 1) Se la docente è stata immessa in ruolo sino all’anno scolastico 2022/2023 l’anno scolastico indicato è riconoscibile ad anno intero ai sensi dell’art. 11 della legge 124/1999. In tal caso occorre inserire i due periodi di servizio continuativo in un’unica soluzione (dal 07/01/2016 al 07/06/2016 e crocettare la voce scrutini). 2) Se, invece, la docente è stata immessa in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024 viene valutato il periodo di servizio effettivamente prestato ai sensi del D.L. 69/2023, convertito nella legge 103/2023.

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Interruzione anticipata dell’aspettativa per dottorato e richiesta di nuova aspettativa per altra attività lavorativa: è possibile il passaggio?
  • Il MIM, con la C.M. n. 15 del 22 febbraio 2011, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Vengono richiamate alcune precisazioni di cui alla precedente C.M. n. 120 del 2002, ancora applicabili pur dopo le riforme normative che hanno interessato il congedo per dottorato di ricerca: - la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova; - la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato; - il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità. Quindi è possibile la cessazione dal dottorato con conseguente interruzione del congedo e rientro in servizio. Nel caso di specie, a nostro avviso, nulla osta al fatto che il dipendente richieda, subito dopo l’interruzione del congedo, nuova aspettativa senza necessità di ripresa effettiva del servizio ( non essendo questa contemplata dalla normativa nel caso di specie). Tuttavia, trattandosi di attività svolta come libero professionista con partita iva, si ritiene che il riferimento non sia all’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL 2007 ( che, a nostro avviso, si riferisce allo svolgimento di altra attività lavorativa presso terzi ma l’aspettativa di cui all’art. 18 della legge 183 del 2010 che nell'attuale testo normativo così prevede: "1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Il Dirigente scolastico in caso di coinvolgimento familiare nel percorso di formazione e prova docenti ha l'obbligo di astenersi?
  • Nel quesito si fa correttamente riferimento all’art. 7 D.P.R. n. 62/2013 secondo cui: “1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.” Nel corso del periodo di formazione e prova del personale docente, il dirigente è tenuto a redigere e adottare una serie di atti (ad esempio, la relazione da presentare al comitato di valutazione: ex art. 13, c. 3 del D.M. n. 226/2022) e a porre in essere delle attività (come quella di osservazione in classe del neoassunto) propedeutici al provvedimento di conferma in ruolo o ripetizione del periodo di formazione e prova (art. 14, cc. 2 e 3 D.M. n. 226/2022) di cui è l’unico responsabile, stante la non vincolatività del parere del comitato di valutazione (art. 13, c. 5 del D.M. n. 226/2022). Dunque, alla luce dell’evidente conflitto di interessi esistente nel momento in cui il dirigente è tenuto a valutare e disporre in ordine al superamento del periodo di prova da parte della propria figlia, si ritiene che egli debba dar corso alla comunicazione dello stesso al direttore generale dell’USR territorialmente competente affinché egli decida al riguardo e dia le disposizioni ritenute adeguate al caso di specie. Poiché si ritiene improbabile che le attività di competenza del dirigente vengano demandate ad altro personale con qualifica dirigenziale che non ha alcun potere sostitutivo nei confronti del dirigente stesso (solo il dirigente generale è intestatario di detto potere ex art. 16, c. 1, lettera e) del D.Lgs. n. 165/2001), la soluzione potrebbe consistere nel demandare al collaboratore del dirigente scolastico tutta l’attività istruttoria in materia (attività osservativa, redazione della relazione da presentare al comitato) e la partecipazione in sede di comitato per la valutazione del colloquio e del test e nel riservare al solo dirigente l’assunzione del provvedimento di conferma in ruolo o ripetizione del periodo di formazione e prova. Infatti, se è pur vero che il dirigente si può discostare motivatamente dall’attività istruttoria pregressa e dal parere del comitato, è altrettanto indubbio che, in tal modo, egli non potrebbe influenzare la attività pregressa e propedeutica al provvedimento di propria spettanza e sarebbe tenuto a motivare in modo puntuale le motivazioni a base di un eventuale discostamento da quella medesima attività.

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Mobilità studentesca internazionale: il riconoscimento del quarto anno svolto all’estero senza patto formativo...
  • La situazione prefigurata nel quesito si presenta piuttosto complessa, considerato che le Linee guida e gli orientamenti citati sono stati elaborati nella prospettiva di un rientro in Italia della studentessa e non per un riconoscimento automatico, basato solo sua valutazione dei crediti maturati in un diverso sistema scolastico. Si ritiene, pertanto, corretta la considerazione di dover programmare e svolgere verifiche non solo documentali per poter “validare” l’esperienza all’estero. In sintesi, si ritiene che: - L’ammissione alla classe successiva non possa essere considerata automatica, pur se il consiglio di classe è chiamato a valorizzare tutti gli elementi desunti dal curricolo e dalle eventuali verifiche integrative: - La scelta sulla natura, sulla tipologia e sul contenuto delle prove è affidata al Consiglio di classe e si baserà sulla comparazione (necessariamente documentale) tra i due percorsi; le prove, quindi saranno finalizzate a verificare, in primis, le competenze e i contenuti delle discipline mancanti nel curriculum all’estero; - L’organizzazione e la calendarizzazione delle prove è affidata alle autonome determinazioni della scuola; non si ritiene, a tal proposito, che il termine del 31 agosto possa essere considerato perentorio, anche perché la studentessa non proseguirà nella frequenza nel sistema scolastico italiano; è consigliabile, comunque, che la data delle verifiche sia programmata non oltre l’inizio del calendario delle lezioni, in analogia con le altre tipologie di esame previste dall’ordinamento

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Richiesta di proroga dell’aspettativa per altra attività lavorativa da parte di docente part-time: si applica l’art. 23-bis D.lgs. 165/2001 o l’art. 18 CCNL 2007?
  • In riferimento al quesito posto si ritiene che per poter svolgere attività imprenditoriale non si poteva richiedere l’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL 2007 ( che, a nostro avviso, si riferisce allo svolgimento di altra attività lavorativa presso terzi e che ha durata massima di un anno scolastico) né l’aspettativa di cui all’art. 23 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 che si riferisce allo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati. Può essere, invece, richiesta l’aspettativa di cui all’art. 18 della legge 183 del 2010 che nell'attuale testo normativo così prevede: "1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". L'aspettativa in questione può essere fruita anche in modo frazionato.

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Nell'ambito dei progetti Erasmus la scuola può liquidare il saldo prima che il servizio venga erogato completamente?
  • Come detto in precedenti risposte, in merito ai pagamenti, l’art. 125, comma 1, del Codice Contratti (d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), prevede che l'appaltatore ha diritto di ricevere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (incrementabile fino al 30%, ove previsto negli atti di gara) del valore del contratto, a condizione che sia effettivamente iniziata "la prestazione", e, specificatamente, "entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione". L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale, mentre originariamente si riferiva soltanto agli appalti di lavori, è stata estesa anche agli appalti di servizi e forniture, al fine di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 sono esclusi dall'anticipazione i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma (ipotesi che comunque non dovrebbe riguardare il caso in trattazione in quanto servizio che per sua natura dovrebbe prevedere il cronoprogramma) o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali. Come precisato dalla Corte dei conti – Sezione regionale per il Piemonte con deliberazione n. 67/2020/SRCPIE/PAR l’anticipazione va contabilizzata in contabilità finanziaria come un acconto in conto lavori, servizi o forniture, con imputazione agli stanziamenti di spesa a cui essa si riferisce. Per il pagamento dell’anticipazione deve essere rilasciata dall’Impresa la relativa fattura, da emettersi al momento dell’adozione del certificato di pagamento da parte del RUP. Il certificato di pagamento deve essere tempestivamente trasmesso all’amministrazione affinché proceda alla corresponsione dell’acconto a favore dell’OE con l’emissione del mandato di pagamento (art. 125, comma 5). Il comma 7 dello stesso art. 125, prevede infine che “All’esito positivo […] della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo […] della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”. Pertanto, rispondendo alle domande poste nel quesito, riteniamo quanto segue: - In base alle previsioni di cui all’art. 125 del Codice, la le Aziende hanno diritto di ricevere, previa costituzione di garanzia definitiva, un’anticipazione del prezzo, pari al 20% (incrementabile fino al 30%, ove previsto negli atti di gara) del valore del contratto, a condizione che sia effettivamente iniziata "la prestazione", e, in particolare, "entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione". Non è pertanto, a nostro avviso, ammissibile corrispondere l’acconto all’atto della conferma del preventivo (ove richiesto dalle aziende stesse), ma solo ed esclusivamente a prestazione iniziata. - Fermo restando, come detto, l’effettivo inizio della prestazione (che, nel caso specifico, corrisponderebbe alla partenza degli studenti e/o del personale o all’inizio dell’esecuzione di altri eventuali servizi), l’acconto prevede il rilascio, a cura dell’OE, della relativa fattura, da emettersi al momento dell’adozione del certificato di pagamento da parte del RUP. - Per quanto concerne il saldo, la norma succitata prevede che questo sia effettuato “All’esito positivo […] della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture” (quindi al termine del servizio) e a seguito del rilascio da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, nonché di trasmissione di fattura a saldo da parte dell’Impresa. Non è pertanto, a nostro avviso, ammissibile corrispondere il saldo prima del termine del servizio (in questo caso addirittura un mese prima dall’inizio della prestazione).

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Trasferimento DSGA e aspettativa dal 1° settembre: a chi va presentata la richiesta?
  • Gentile utente, preliminarmente si ricorda che la gestione dello stato giuridico del personale è sempre di competenza dell’istituzione scolastica nella quale un dipendente presta servizio. Nel caso in esame, il dipendente ha facoltà di produrre al dirigente della scuola nella quale presta attualmente servizio istanza di aspettativa per motivi personali ex art. 18 CCNL 2007, tuttora vigente. Infatti, il dirigente della scuola dove è stato trasferito avrà competenza esclusivamente dal 1° settembre 2025. Alla luce di quanto esposto, qualora l'aspettativa sia stata richiesta nella scuola di attuale servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2025, e sia stata autorizzata, essa conserverà la sua validità ed efficacia anche nella scuola di nuova destinazione. In tal caso, il dipendente il 1° settembre 2025 non è tenuto ad assumere servizio. Se, invece, l'aspettativa non viene richiesta e autorizzata entro la conclusione dell’anno scolastico, il dipendente dovrà presentarsi in servizio il 1° settembre 2025 nella scuola di nuova destinazione e presentare, eventualmente, istanza di aspettativa. Precisiamo che questo parere è stato formulato basandosi esclusivamente sulle informazioni fornite nel quesito. Per quanto non indicato, si rimanda alla normativa vigente e alla nostra banca dati.

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Concessione bar in scadenza: si può attivare la proroga ex art. 120, commi 10-11, D.lgs. 36/2023 in presenza di situazione debitoria?
  • La questione della proroga è legata inscindibilmente ai requisiti dell’operatore economico: non c’è modo alcuno di prorogare se l’operatore non ha i requisiti di cui all’art. 94 D.Lgs. 36/2023. Da quanto emerso in sede di chiarimenti, l’operatore ha numerose cartelle di pagamento a proprio carico, ma l’atto di pignoramento non consente di capire se le violazioni in esame siano definitive o non definitive. Come è noto, la differenza è critica: - in tema di violazioni definitivamente accertate, il limite oltre il quale l’operatore economico è escluso è di soli 5.000 euro; - in tema di violazioni non definitivamente accertate, il limite oltre il quale l’operatore economico può essere oggetto di esclusione, con provvedimento motivato, è 35.000 euro. Ragionevolmente, l’Agenzia ha proceduto a pignoramento solo a seguito della definitività delle proprie pretese: da ciò solo deriverebbe l’impossibilità di una proroga ai sensi dell’art. 94 comma 6 D.Lgs. 36/2023. L’unico modo di esserne sicuri è procedere a controllo presso Agenzia Entrate chiedendo di certificare le violazioni definitive e non definitive a carico dell’operatore. Nel caso in cui le definitive, come sembra, superino i 5.000 euro, ogni proroga sarebbe illegittima, avendo l’operatore economico perso i requisiti durante l’esecuzione del contratto.

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Ricostruzione di carriera di un docente ex ATA: come gestire i periodi già riconosciuti nella carriera ATA?
  • L’art. 4 commi 8, 9 e10 del D.P.R. 399/1988 regolamenta l’inquadramento nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore senza specificare che detto passaggio debba essere solo nell’ambito del personale docente o del personale ATA, ma genericamente comprende tutti i casi di passaggio a qualifica funzionale superiore compreso quelli da personale ATA a personale docente. Tanto premesso il decreto elaborato dal SIDI, ove è prevista la temporizzazione del valore economico maturato nel ruolo di provenienza, in applicazione dell’art. 4 commi 8, 9 e10 del D.P.R. 399/1988, è conforme alla normativa per cui potete chiederne il visto in applicazione del D.P.R. 38/1988. Ad ogni buon conto, qualora intendiate uniformarvi al rilievo della Ragioneria territoriale dello Stato, e, quindi, elaborare il decreto manualmente, si ritiene che gli anni scolastici di supplenza come docente, mentre usufruiva di aspettativa dal ruolo ATA, siano valutabili nel ruolo docente.

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Assenza per malattia tra due periodi di ferie: verifica della legittimità e continuità del servizio...
  • Gentile utente, preliminarmente si ricorda che la gestione dello stato giuridico del personale è di competenza del dirigente scolastico. In genere, il piano ferie viene predisposto dal DSGA e approvato dal Dirigente Scolastico sulla base delle richieste presentate dal personale e delle necessità organizzative della scuola. Inoltre, il dirigente scolastico deve garantire i servizi minimi per ogni settore o ufficio, tenendo conto sia di eventuali e imprescindibili necessità (es. Esami di Stato) che delle attività finalizzate alla chiusura dell’anno scolastico e all’avvio di quello nuovo. Le ferie del personale a tempo indeterminato sono regolate dalle prescrizioni dell’art. 13 CCNL 2007, tuttora vigente, mentre quelle del personale a tempo determinato sono disciplinate dall’art. 35 CCNL 19-21 che ha abrogato l’art. 19 del CCNL 29/11/2007. Per rispondere ai vari quesiti posti si citano i seguenti commi dell’art. 13: • Comma 11: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto”. • Comma 12: “Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto”. Si schematizza la situazione del dipendente in ordine ai periodi di ferie e di malattia: • Primo periodo di ferie: dal 7 al 22 luglio • Malattia: complessivamente dal 23 luglio al 5 agosto • Secondo periodo di ferie: dal 6 al 24 agosto In sintesi, il periodo di malattia è compreso tra due periodi di ferie che supponiamo siano state preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico. Nel caso in esame, siamo del parere che non sia necessario che il dipendente riprenda effettivamente servizio prima di poter usufruire del secondo periodo di ferie. Si rimanda alla lettura dell’Orientamento Aran RAL_1718 del 14/10/2014 che, seppur relativo al Comparto Regioni ed Autonomie Locali, si ritiene applicabile, per analogia, anche a quello Istruzione e Ricerca. L’Aran afferma che nessuna norma vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia, a condizione che il periodo di feria sia stato autorizzato dal dirigente dopo aver valutato le esigenze di servizio. Inoltre, la sentenza della Cassazione civile sez. lav., 17/02/2016, n.3065, sebbene in merito ai permessi L. 104/1992, ha ribadito che la fruizione dei permessi non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia o aspettativa. La situazione avrebbe presentato un quadro differente qualora il periodo di ferie fosse stato intervallato da due periodi di malattia (secondo lo schema malattia – ferie – malattia). In questo caso, se le ferie sono comprese fra due distinti periodi di malattia, laddove i certificati non rechino la dicitura prosecuzione della malattia, i giorni di ferie intercorrenti nel mezzo non vengono considerati malattia ma ferie (si rinvia all’Orientamento Aran n. 31342 – 11 aprile 2023 dal titolo “A fronte di diversi certificati medici presentati dal dipendente, intervallati dai giorni di ferie già chiesti e autorizzati, si può considerare un unico periodo continuativo di assenza per malattia?”). Riguardo alla presunta incongruenza tra il certificato del medico “fiscale” e quello del medico di base, si consiglia di richiedere una nuova visita fiscale e contemporaneamente segnalare all’INPS quanto occorso. Non riteniamo che si debba procedere con formale denuncia o segnalazione all’Ordine dei medici a meno che i dubbi sulla legittimità delle assenze non siano supportati da elementi maggiormente stringenti e documentabili. Del resto, il dipendente potrebbe aver avuto una ricaduta dopo la visita fiscale. Per quanto concerne la continuità del servizio durante i mesi estivi, si suggerisce di riesaminare il piano ferie adottato al fine di valutare se integrarlo o modificarlo, tenendo conto, però, dei commi 11 e 12 dell’art. 13 CCNL 2007 succitati e di quanto argomentato in premessa. Si precisa che il presente parere è stato formulato sulla base delle sole informazioni contenute nel quesito o desumibili dallo stesso. Per quanto non espresso si rinvia alla normativa vigente.

    Data di pubblicazione: 04/08/2025

  • Computo delle 40+40 ore: quali attività possono essere conteggiate ai fini delle ore eccedenti retribuite?
  • Con riferimento alla dichiarazione rilasciata dalla docente, si rileva quanto segue. 1. Quanto alla formazione: - il c. 4 dell’art. 44 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 stabilisce che: “Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”; - il c. 7 dell’art. 36 del medesimo CCNL precisa poi che “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.” Ciò significa che le ore di formazione programmate dal collegio docenti nel PTOF confluiscono nelle 40 ore+40 ore, con obbligo di remunerazione a carico dell’istituzione scolastica di quelle eventualmente eccedenti, anche con compensi forfettari stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. In altri termini, se i percorsi di formazione vengono inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, di essi si può imporre la frequenza fino a concorrenza delle 40 ore+40 ore. Oltre questo monte orario annuo, la formazione per il personale docente diviene volontaria (come accade con tutte le attività aggiuntive); tuttavia, se effettuata, deve essere remunerata anche con compensi stabiliti in misura forfetaria come previsto dal c. 7 dell’art. 36 citato. Se invece i percorsi formativi non sono stati inseriti nel PTOF, a rigore viene meno la possibilità di imporne la frequenza fino a concorrenza delle 40 ore+40 ore ma anche e parimenti l’obbligo di prevedere una remunerazione della formazione svolta in eccedenza, secondo quanto previsto dall’art. 36, c. 7, CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021. Dunque: se le ore di formazione di cui al quesito sono state inserite nel PTOF – come pare evincersi dalla dichiarazione della docente – esse risultano obbligatorie fino a concorrenza del monte orario annuo indicato e, se svolte in eccedenza rispetto allo stesso, devono essere remunerate secondo quanto appositamente previsto nel contratto integrativo di istituto. 2. Quanto agli esami integrativi e di idoneità: la disposizione contrattuale di riferimento è l’art. 44, c. 3 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021. Secondo la lettera a), le attività di carattere collegiale dei docenti comprendono “[la] partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Alla lettera b) si aggiunge: “la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”. Occorre infine considerare che: “lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione” (di cui alla lettera c della medesima disposizione citata) non sono computabili né all’interno della lettera a) né della lettera b). Dunque, né gli esami di idoneità né gli esami integrativi possono essere conteggiati, cumulandoli, con le attività di cui alla lettera b): in altri termini, sono esclusi dal cumulo delle 40 ore + 40 ore annue perché costituiscono obblighi di servizio da assolvere a prescindere dall’impegno orario da essi implicato ai sensi della lettera c) dell’art. 44, c. 3 citato. Né il D.M. n. 5/2021 – che disciplina entrambi – contiene disposizioni che depongono in senso diverso. 3. Quanto a quelli che la docente definisce “esami giudizio sospeso”: la materia è regolata, come noto, dall’art. 8 dell’O.M. n. 92/2007. Esso, denominato significativamente “Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale”, dispone: “1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1. 3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. 4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. 6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.” Dalla disposizione citata, si evince che – nel caso di specie – non si è affatto di fronte a un “esame” ma a verifiche, successive allo scrutinio finale, con conseguente necessità di espletare una attività valutativa ad integrazione dello scrutinio finale medesimo. In altri termini, ci troviamo di fronte, da un lato, alle attività di cui all’art. 44, c. 1 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 (“attività…a carattere collegiale…di valutazione”) e, dall’altro e di nuovo, a uno scrutinio (integrativo) di cui all’art. 44, c. 3, lettera c) del suddetto CCNL. Anche in questo caso, quindi, le attività riportate dalla docente nella sua dichiarazione di riepilogo non danno luogo al cumulo con le attività di cui alla lettera b) del medesimo c. 3 dell’art. 44 e non concorrono al raggiungimento delle 40 ore annue relative. 4. Quanto ai colloqui scuola-famiglia periodici: l’art. 44 CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 – come il precedente art. 29 CCNL comparto scuola 2006-2009 – distingue tra “i rapporti individuali con le famiglie”, rientranti tra gli adempimenti dovuti (c. 2, lettera c)) e “l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali”, rientrante tra le attività collegiali di cui al successivo c. 3, lettera a) e, perciostesso, dovuta fino a concorrenza del monte annuo di 40 ore ivi stabilito. In altri termini, per espressa previsione di quest’ultima disposizione, l’informazione alle famiglie che concorre alle 40 ore annue, destinate alle attività collegiali di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 44 CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, è (soltanto) quella relativa ai risultati degli scrutini, periodici e finali, solitamente demandata al docente coordinatore e attuata all’esito delle valutazioni periodiche e finali. Non a caso una simile attività viene ricondotta a quelle collegiali: come lo è la valutazione, periodica e finale, così lo è – o dovrebbe esserlo – anche l’attività susseguente. Essa dovrebbe, infatti, costituire un momento di “restituzione” da parte dell’intero consiglio di classe della valutazione operata. I colloqui “generali”, per contro, a meno che non si collochino a ridosso di quei momenti e non abbiano quella stessa finalità, non rientrano in detta fattispecie: sono soltanto una modalità con cui la quasi totalità delle scuole rende concretamente più fluido ed efficace il flusso comunicativo tra scuola e famiglia, secondo quanto previsto dall’attuale c. 5 dell’art. 44 citato. Esso dispone: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.” Il fatto che i docenti siano disponibili contemporaneamente al colloquio con le famiglie non priva l’attività del carattere individuale e, dunque, non la sottrae alla disciplina del c. 2 dell’art. 44 citato: la contemporaneità di tempo e di luogo di detti colloqui è strumentale alla maggiore accessibilità del servizio da parte dei genitori, secondo il disposto del già citato comma 5, ma non rende questa una attività collegiale. Del resto, la stessa si sostanzia in una comunicazione dell’attività “individuale” di valutazione che il singolo docente sta operando e non già nella restituzione di una valutazione “collegiale”, quale quella operata in sede di scrutinio, periodico o finale. Ciò lo si evince anche guardando le altre disposizioni contrattuali che si riferiscono alle attività collegiali, delineandone i confini: - nell’art. 40, c. 3, CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 (significativamente intitolato “Funzione docente”), le attività collegiali comprendono anche la “informazione” alle famiglie circa i “risultati” dei “processi di confronto”, al cui interno i docenti “elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline”. Ancora una volta, parlando di attività di carattere collegiale, si fa riferimento alla “informazione” alle famiglie e non allo svolgimento di “colloqui”; - nell’art. 44, c. 1, CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, le attività (“anche collegiali”) si sostanziano in un novero abbastanza ampio, che tuttavia non comprende i rapporti con le famiglie (“programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.) Si ritiene, in conclusione, che i colloqui “generali” siano attività sottratta al monte annuo delle 40 ore di cui alla lettera a) del c. 3 dell’art. 44 CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021. In conclusione, si suggerisce di precisare per iscritto alla docente quali sono le attività cumulabili nelle 40 ore+40 ore alla luce dei dati e dei riferimenti contrattuali soprariportati, riconoscendo e corrispondendo l’eventuale compenso previsto per la formazione prestata in eccedenza rispetto a detto monte orario annuo, una volta correttamente ridefinito.

    Data di pubblicazione: 01/08/2025

  • Indennità sostitutiva DSGA e rilevazione SIDI: interpretazione della Nota 37579/2025 in riferimento alla sostituzione estiva breve...
  • La disciplina degli incarichi ai sostituti dei DSGA titolari assenti è stata completamente modificata e viene dettata, adesso, dall’art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca - Periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 Gennaio 2024. Tale articolo al comma 1 dispone quanto segue: Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa, il Dirigente Scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica ed inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L’incarico di cui al presente comma non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe. La modalità di retribuzione è dettata al secondo comma, dove si legge: Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio. Tale contesto è stato confermato e meglio chiarito dal MIM con la Nota prot. n. 18529 del 12/05/2025 – Liquidazione dell’indennità di direzione – parte fissa e parte variabile – spettante all’assistente amministrativo incaricato di svolgere funzioni superiori di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA): indicazioni operative. Lo scenario ricorrente è quello riportato a tabella 2. Da tale tabella si evince che al Funzionario/Elevata Qualificazione o, in sua assenza, all’Assistente Amministrativo che sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del FIS, l’indennità di direzione parte variabile e parte fissa. La parte variabile è calcolata secondo i nuovi parametri declinati nella Nota del MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024. Mentre la parte fissa, di cui all’art. 56 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024, va decurtata del compenso individuale accessorio (C.I.A.) già in godimento nel profilo di appartenenza. Il contratto collettivo citato non fa alcun riferimento alla tipologia dell’assenza del DSGA titolare. Le condizioni sono dettate dal richiamato articolo 57 al comma 1. Con la nota n. 37579 del 30/07/2025, il MIM ha attivato la consueta e annuale rilevazione per la quantificazione degli oneri afferenti all’indennità di sostituzione del DSGA. Nella nota stessa ne leggiamo la ratio: tale rilevazione è finalizzata ad assegnare un contributo finanziario alle scuole tenute a pagare la totalità dell’indennità di direzione (quota fissa e quota variabile) del DSGA sostituito, a valere sulle risorse del FIS. Il caso prospettato rientra nella casistica dettata al punto 1 della citata nota di rilevazione. Pertanto, nella fattispecie concreta, si può tranquillamente procedere alla rilevazione indicando i dati corretti relativi alla sostituzione (non si può più parlare di sostituzione annuale o estiva, ma solo di sostituzione a norma dell’art. 57). Si rappresenta, a sostegno di quanto sopra detto, che rispetto al passato la nota non fa più solo riferimento al periodo minimo, bensì, adeguandosi al contenuto del più volte citato art. 57, prevede la rilevazione “per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa.

    Data di pubblicazione: 01/08/2025

  • Avviso per l'individuazione di uno psicologo: è possibile ricorrere direttamente ad un esperto esterno?
  • Già durante il periodo pandemico Il Ministero dell’Istruzione con la Nota 26 ottobre 2020, n. 1746, ha trasmesso alle istituzioni scolastiche il Protocollo d’intesa tra il Ministero stesso e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi affinché esse si attivassero per garantire “supporto psicologico a studenti e docenti, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.” Le FAQ ministeriali pubblicate sul portale SIDI susseguenti a tale Protocollo forniscono indicazioni sull’opportunità o meno di individuare nell’ambito del personale interno la figura dello psicologo. Nello specifico, la FAQ F000366 così riportava: “Ciascuna istituzione scolastica deve effettuare una valutazione di opportunità, caso per caso, affinché non si verifichino conflitti di interesse e/o relazionali con colleghi, studenti e famiglie, tenuto conto altresì dell'autonomia professionale richiesta ai docenti nell'espletamento delle loro attività (art. 26, CCNL 2006-2009 - Comparto scuola). È da considerare inoltre che il "Codice Deontologico degli psicologi italiani, adottato ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera c) della Legge n. 56/89" (reperibile al seguente LINK), prevede espressamente che "Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale [...]" (art. 6).” Inoltre, il citato Protocollo d’intesa, in relazione al conferimento dell’incarico allo psicologo, indica all’articolo 2, comma 2 i seguenti criteri di selezione e condizioni di partecipazione: a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle Istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’Istituzione scolastica. Il punto sub b), dunque, si sofferma su un vincolo stringente per lo psicologo selezionato: quello, cioè, di non stabilire “rapporti professionali di natura diversa” con gli utenti del servizio, cosa alquanto difficile quando si è già parte di una comunità scolastica. Tale assunto, peraltro, è del tutto coerente con l’articolo 3, comma 2 del D.P.R. 62/2013 che così dispone: “Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.” A parere di chi scrive e in coerenza con il tenore delle precedenti risposte fornite dalla redazione sul punto, non è dunque percorribile il conferimento di un incarico professionale di psicologo a un docente interno per ragioni non solo di opportunità ma, soprattutto, di concreto conflitto di interessi dovuto al duplice ruolo ricoperto dal medesimo soggetto – docente e psicologo – che renderebbe inevitabile la commistione nonché l’interferenza tra più sfere relazionali. A supporto di quanto sopra, il Quaderno 3 MIM (versione aggiornata del 5 giugno 2025) nel riportare, a titolo esemplificativo, alcune figure che possono essere oggetto di incarichi esterni e delle procedure di affidamento rappresentate nel paragrafo 3 del medesimo documento, cita espressamente la figura dello psicologo disciplinata dall’articolo 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56. Circa le procedure il riferimento è all’articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni possono attribuire Incarichi a dipendenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati. Ciò sulla base di una procedura comparativa all’esito della quale la PA, nel caso in questione l’istituzione scolastica, procede con il conferimento di un contratto di prestazione d'opera a persona fisica. Detto Quaderno cita anche le “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005»”, adottate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 153 dell’11 dicembre 2024 – aggiornamento di quelle del 16 novembre 2021, adottate dalla medesima Sezione con deliberazione n. 241 – riportandone il seguente significativo passaggio: “le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, secondo il principio dell’ “autosufficienza organizzativa”, il quale trova fondamento nel canone costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.) ed è, a sua volta, corollario dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, L. n. 241/1990. Prima del conferimento dell'incarico, la cui prestazione deve avere un oggetto definito, circoscritto e determinato, l'amministrazione deve avere accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno”. Se ne ricava, dunque, che l’istituzione scolastica, accertata previamente l’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per le suesposte ragioni, possa conferire direttamente incarichi a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti esterni ex articolo 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. Non rileva, infine, la questione della collaborazione plurima con personale di altre istituzioni scolastiche, nel rispetto degli articoli 35 (personale docente) e 57 (personale ATA) del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Infatti, nel caso dell’individuazione della figura dello psicologo essa risulta inapplicabile poiché l’incarico conferito dall’istituzione scolastica sarebbe sempre di natura libero-professionale e, in quanto tale, soggetto all’autorizzazione del dirigente scolastico ex articolo 508 del D.lgs. n. 297/1994. In sostanza, se un docente di altra istituzione scolastica fosse individuato quale psicologo, lo sarebbe in qualità di libero professionista, non già di docente, facendo così venire meno il profilo stesso della collaborazione plurima. Tale docente, dunque, parteciperebbe anche lui a una procedura di selezione disciplinata dal citato articolo 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.

    Data di pubblicazione: 01/08/2025

  • Errore nel calcolo dei cedolini per il pagamento del personale docente e tutor dei corsi del DM65: esiste un decreto o una bozza per il recupero delle somme?
  • In riferimento al quesito posto, si premette che la più recente giurisprudenza amministrativa ha, da tempo, affermato la natura doverosa e non rinunciabile dell’azione di ripetizione di somme percepite e non dovute: “la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c.c.; il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo …….. quindi necessariamente da recuperare e/o da trattenere in caso di accertata loro non debenza, a tutela proprio dell’erario e dell’utenza, in tempi ragionevoli con riguardo alla singola fattispecie". Il recupero delle somme costituisce quindi il risultato di attività amministrativa, di verifica, di controllo, priva di valenza provvedimentale; in tali ipotesi l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione (cfr. Consiglio di stato, Sez. III, 09/06/2014, n. 2903). Si tratta dunque di un atto dovuto che non lascia all'Amministrazione alcuna discrezionale e, anzi, configura il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate come danno erariale. Il solo temperamento ammesso è costituito dalla regola per cui le modalità di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore (Cfr. Cons. Stato, sez. III 28 ottobre 2013, n. 5173, Cons. Stato – Sez. VI - n. 3950/2009). Anche la giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato che “in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede di quest’ultimo non preclude la ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti – attesa la sussistenza in capo all’Ente di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale”. (Corte dei Conti -Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione 15/06/2015, n. 125). Infine, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di indebito retributivo, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso (somma netta) e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Diversamente, si avrebbe un aggravio ingiustificato per il lavoratore medesimo costretto a rifondere più di quanto concretamente percepito. (Cass., ordinanza n. 1963 del 23 gennaio 2023; Cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 febbraio 2012, n. 1464 e 25 luglio 2018, n. 19735; TAR Toscana, sezione I, sentenza 22 giugno 2017, n. 858; n. 120/2015). In sostanza nel provvedimento, oltre alla dimostrazione della somma indebitamente percepita, deve essere meramente richiamato il presupposto dell'azione di recupero in base al quadro normativo e giurisprudenziale sopra riportato. Per quanto concerne l’effettiva azione di recupero, è fondamentale individuare, sul cedolino di liquidazione dei compensi DM 65/2023, la somma netta percepita dal personale per calcolare i maggiori assegni da recuperare. Una volta individuato l’importo esatto del debito, sarà necessario inviare agli interessati apposita lettera comunicando: - l’entità del debito e i motivi che lo hanno originato ( in questo caso “maggiori assegni liquidati per compensi DM 65/2023, incarico prot. _____del ______ - recupero indebito - liquidazione mese di __________ anno ______”) - l'obbligo di versare l’importo della somma erroneamente accreditata mediante apposito bollettino (IUV) PagoPA/Pago In Rete - collegato al Conto di Tesoreria della Scuola acceso presso l’Istituto Cassiere - intestato al personale debitore. - richiesta di trasmettere alla Scuola la quietanza del versamento effettuato. La questione, a questo punto, deve essere esaminata sotto due distinti profili: gli aspetti di natura fiscale e quelli di natura previdenziale. Per quanto riguarda il primo aspetto, per molto tempo è stato dibattuto e controverso se la ripetizione dell’indebito dovesse essere al netto o al lordo delle ritenute fiscali, dividendosi il campo tra sentenze che propendevano per una ed altre che sostenevano l’altra tesi. L’incertezza, tuttavia, non ha riguardato la questione dei contributi previdenziali e assistenziali, che vanno comunque decurtati dall’imponibile lordo, oggetto di richiesta al lavoratore, quanto piuttosto gli aspetti fiscali. Secondo la prevalente giurisprudenza, è ormai principio pacifico che l'amministrazione, nel disporre nei confronti dei propri dipendenti la ripetizione di somme erroneamente corrisposte, può recuperare solo le somme effettivamente percepite dai dipendenti medesimi, che sono, di regola, le somme al netto, e non al lordo, delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, fatta salva la possibilità per l'amministrazione medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al fisco delle somme erroneamente trattenute e versate in eccesso rispetto all'IRPEF effettivamente dovuta dal dipendente (Cfr. Consiglio di Stato-Adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego del 5 febbraio 2001). In tempi più recenti, in linea con quanto sopra detto, è stato confermato che la restituzione deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite, ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore, a mente dell’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) rubricato “Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto”, che ha inserito il comma 2 bis all’articolo 10 del Tuir (D.P.R. 917/1986). Pertanto, già a partire dal 1° gennaio 2020, le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d’imposta al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione e non costituiscono oneri deducibili, quindi solo nei limiti di quanto percepito effettivamente da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. (inter alia Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2014, n. 18674). Anche recente giurisprudenza (ad es., TAR Sicilia, sez. Catania, sentenza n. 1200/2021) ha confermato tale orientamento. Per recuperare l’Irpef (e l'Irap) versate ma non dovute è applicabile l'art. 1, co. 1, del DPR 10 novembre 1997, n. 445, che recita: "Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi". Per cui quanto versato in eccesso a titolo di ritenute erariali e/o di Irap può essere scomputato dai successivi versamenti esclusivamente tramite compensazione nel mod. F24EP. Con “Risoluzione del 09/12/2015 n. 103" - Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta – Enti pubblici – le compensazioni in F 24 EP delle ritenute fiscali versate in eccesso. Nel caso in cui - nei mesi successivi - nessuna imposta risulti dovuta dall'istituzione scolastica è percorribile il rimborso da modello 770 e dichiarazione Irap relativi al periodo d'imposta in questione . Pertanto: • se durante l'esercizio finanziario sono ancora dovute imposte, ritenute d'acconto e Irap è possibile portare in detrazione dai versamenti successivi quelli versati in eccesso in precedenza, • se viceversa nessuna imposta è ancora dovuta fino al 31/12 è possibile procedere al recupero tramite chiusura a credito delle dichiarazioni 770 e Irap e procedere al rimborso all'agenzia delle entrate. Per quanto attiene invece le ritenute previdenziali, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 19, Legge 4 aprile 1952, n. 218, il responsabile del pagamento, anche per la quota a carico dei lavoratori trattenuta sulla retribuzione, è il datore di lavoro, pertanto, nelle ipotesi di indebito contributivo, l’unico soggetto legittimato all’azione di ripetizione nei confronti dell’ente (INPS ex INPDAP), anche riguardo alle predette quote, è proprio il datore di lavoro (Scuola) (ex multis Corte di Cassazione – 9.10.2001/28.1.2002, n. 1036/02, Corte di Cassazione - 8.5/16.7.2001, n. 9618/01, Corte Appello, Milano, sentenza 22/11/2018 n° 1731). Tanto premesso – e fermo restando il doveroso recupero delle somme nette percepite dall'interessata - occorrerà che la Scuola invii motivata richiesta all'INPS di restituzione dei contributi indebitamente versati (sia a carico dei dipendenti che a carico dello Stato) con riferimento alla posizione contributiva del personale interessato. Il rimborso avviene dietro istanza inviata dal datore di lavoro (Scuola) all'INPS. L’istanza di rimborso deve essere inviata attraverso il Cassetto previdenziale mediante il servizio online, sul sito INPS (https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.rimborso-dei-crediti-contributivi-alle-aziende-50027.rimborso-dei-crediti-contributivi-alle-aziende.html#:~:text=Domanda,datore%20di%20lavoro%20all'INPS.&text=L'istanza%20di%20rimborso%20deve,servizio%20online%2C%20sul%20sito%20INPS) Il modulo di richiesta online contiene i dati identificativi del richiedente, i dati dell’azienda/ente beneficiario, i dati necessari per l'accredito bancario o postale e la prevista dichiarazione di responsabilità attestante che l’importo non sia stato già chiesto a rimborso. Una volta avviata correttamente la procedura, viene rilasciato il protocollo di avvenuta trasmissione. Questi dati vengono successivamente prelevati dalla procedura debiti presente nella Gestione contributiva per le successive fasi elaborative di rimborso. È prevista anche la possibilità di chiedere la compensazione dei contributi previdenziali versati in eccesso. In merito si applicano interamente le regole del codice civile (art.1241 e succ.). La compensazione opera quando lo stesso soggetto risulta contemporaneamente debitore e creditore nei confronti dell’Istituto. Infatti, le partite creditorie e debitorie dell’azienda si elidono, fino a concorrenza del minore importo, dal momento in cui ha inizio la loro coesistenza La compensazione viene effettuata d’ufficio dall’INPS o su richiesta dell’azienda (Scuola). Per questa tipologia di crediti non è prevista la compensazione attraverso il modello F24. La richiesta deve essere presentata alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale. L’accertamento effettuato dall’INPS ha valore meramente dichiarativo, pertanto gli effetti della compensazione si verificano di diritto.

    Data di pubblicazione: 01/08/2025

  • L'individuazione e affidamento autonomo dei servizi PCTO all’estero e la separazione dai viaggi di istruzione tradizionali....
  • Occorre partire da un dato ineludibile: l’Istituzione Scolastica non ha il potere, con regolamento o altra delibera consiliare, di derogare alla normativa nazionale in tema di contratti pubblici. L’introduzione di criteri di ripartizione della spesa ai fini del cumulo o meno in termini di soglia comunitaria è infatti una questione che si pone da anni (la normativa non è mai cambiata, dal 2016: la questione è emersa di recente solo perché si è posto il requisito della qualificazione) ma non è mai stata affrontata ad un livello superiore: il 31 maggio 2025, data di scadenza della deroga ANAC, è trascorso senza novità sul punto. In questi termini, le note di febbraio e dicembre 2024 da parte del MIM (quelle che hanno seguito le note ANAC sul punto dei viaggi di istruzione e, in un primo momento, sulle concessioni di servizi) non hanno operato alcuna distinzione fra le tipologie di viaggi che un’Istituzione Scolastica può acquistare, né il Ministero ha mai precisato quali sono i settori merceologici nei quali le Istituzioni Scolastiche possono esercitare la propria autonomia negoziale. Conseguentemente, le note ministeriali – proprio per il fatto che non operano alcuna distinzione – inducono a ritenere che nessuna ripartizione è supportata dalla posizione ministeriale e tutti gli acquisti del settore merceologico viaggi rientrano in un unico cumulo. Ciò detto, nel silenzio dell’Amministrazione, ogni provvedimento di ripartizione è soggetto al rischio di un’interpretazione successiva, e dunque quanto segue è un’opinione non supportata da alcuna posizione ufficiale, lungamente attesa. Concordiamo sul fatto che il comma 12 dell’art. 14 non dovrebbe trovare applicazione a viaggi non “ordinari” come il PCTO, essendo il cumulo previsto per appalti che presentino “caratteri di regolarità”. Se questo fosse vero, l’idea di procedere tramite due affidamenti diretti sarebbe legittima. Tuttavia, segnaliamo che l’alternativa di procedere tramite SAQ non è più un’anomalia statistica, e che già diverse scuole si sono affidate a stazioni appaltanti (in massima parte, ad enti locali) anche per l’affidamento dei viaggi di istruzione sopra soglia: conseguentemente, consigliamo senz’altro di procedere in tale direzione.

    Data di pubblicazione: 01/08/2025

  • Affidamento della concessione per distributori automatici: vediamo se è possibile procedere in autonomia in assenza di assegnazione provinciale...
  • Il valore della concessione superiore a 140.000 euro impone l’applicazione del comma quinto dell’art. 5 dell’Allegato II.4, che recita come segue: “Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi”. Le risposte ai quesiti sono pertanto le seguenti: - la scuola non può procedere in autonomia, per via del valore della procedura; - non c’è modo di procedere ad affidamento diretto: l’art. 187 D.Lgs. 36/2023 impone, anche sotto soglia, una procedura comparativa almeno negoziata; - la scuola non è obbligata a rivolgersi alla Provincia, potendo consultare il portale ANAC per cercare altra SAQ in linea con le istruzioni presenti sul Quaderno n. 2.

    Data di pubblicazione: 01/08/2025

  • Ex docenti a t.d. richiedono certificazioni riguardanti le ferie per gli anni pregressi: è obbligatorio rilasciarle?
  • Nella mia scuola, in questi giorni, stanno arrivando da parte di alcuni docenti in passato titolari di contratti fino al 30 giugno, o fino al termine....

    Data di pubblicazione: 01/08/2025

  • Effetti delle dimissioni del personale ATA presentate ai sensi del D.Lgs. 151/2001: conseguenze giuridiche e implicazioni per le graduatorie...
  • Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità? e della paternità?, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, all’articolo 55 stabilisce un regime di particolari tutele nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per il quale l’art. 54 del medesimo decreto prevede il divieto di licenziamento. Per contro, l’articolo 7, comma 5, del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, prevede che “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato”. Poiché il comma 1 del medesimo articolo prevede specifiche sanzioni per la fattispecie dell’abbandono di servizio, è chiaro che il comma 5 costituisce una disciplina derogatoria o, meglio, determina che l’irrogazione della sanzione non scatti in modo automatico, ma a seguito di una puntuale valutazione effettuata da chi di competenza, che non può che essere il dirigente scolastico. Tanto premesso, si ritiene che, nel caso in cui le dimissioni in questione rientrino nella fattispecie di cui all’art. 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001, ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 7, comma 5, del Regolamento sopra citato.

    Data di pubblicazione: 01/08/2025

  • La trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a parziale verticale con attività libero-professionale, è possibile anche in caso di mancato superamento del controllo di regolarità contabile?
  • Una docente con contratto T.I. su Scuola dell'Infanzia ha richiesto, a marzo 2025, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo...

    Data di pubblicazione: 01/08/2025

  • Partecipazione a percorsi formativi ATA per posizioni economiche: validità del riconoscimento ex post delle ore svolte in ferie senza preventiva autorizzazione...
  • Sul tema della formazione il CCNL del comparto “Istruzione e ricerca” 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 chiarisce con l’articolo 36, comma 5, che “i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.” Il comma 6, poi, disciplina la partecipazione da parte del personale a iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati previa autorizzazione del dirigente scolastico che deve valutarle in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, come prioritariamente serventi allo sviluppo e all’arricchimento della professionalità. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione. Da tali disposizioni si evince che in caso di iniziative formative o di aggiornamento che il dipendente decide di frequentare in autonomia senza previa autorizzazione del datore di lavoro, esse non vanno in alcun modo considerate attività in servizio né danno diritto a forme di recupero compensativo. Il caso oggetto del quesito riguarda una formazione di natura non obbligatoria disciplinata dal D.M. 12 luglio 2024, n. 140, che individua per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27 i criteri di riparto del Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A. nel quale confluiscono, nei loro valori annuali, le risorse finanziarie previste dall’articolo 79 del C.C.N.L. 2024. L’attribuzione di dette posizioni avviene mediante procedure selettive alle quali possono partecipare, come riportato nell’articolo 8 del citato decreto, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbiano maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Essendo in possesso di tali requisiti, il personale interessato può produrre istanza ai sensi del successivo articolo 9. Al termine del corso di formazione – delineato dall’articolo 11 – i partecipanti, se garantiscono una frequenza non inferiore ai tre quarti della sua durata, sostengono una prova finale di valutazione (articolo 12) all’esito della quale vengono formate le graduatorie per ciascun profilo professionale in ogni provincia. La risposta ai due quesiti strettamente collegati è fornita proprio dal citato articolo 11 che al comma 1 afferma che “la frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti” mentre al comma 5 puntualizza che “il personale che sia assente dal servizio per giustificato motivo può partecipare, a richiesta, all’attività formativa.” Ne discende che il personale interessato a tale attività possa chiedere il riconoscimento formale della formazione solo se svolta durante l’effettivo servizio, acquisendo “de plano” l’autorizzazione del dirigente e maturando, così, il diritto al recupero compensativo delle ore. Diversamente, se detto personale risulta assente giustificato o in ferie, tali ore non danno diritto ad alcun recupero. Si tratterebbe, infatti, di un’attività di formazione che il personale effettua solo come “richiesta”, decidendo di frequentare in autonomia senza previa autorizzazione del datore di lavoro e restando assente dal servizio pur per motivi legittimi. Pertanto, il fatto stesso che la collaboratrice abbia svolto il corso durante il periodo delle ferie come sua istanza fa venir meno il suo diritto a forme di recupero compensativo delle venti ore di corso, facendo venire meno anche la questione dell’autorizzazione da parte del dirigente scolastico. Infatti, poiché la formazione non è stata effettuata in servizio, il dirigente non è chiamato a valutare se concedere o meno il suo “imprimatur”.

    Data di pubblicazione: 31/07/2025

  • Concessione in uso gratuito di quadri da parte di una Fondazione: quali sono gli obblighi assicurativi a carico della Scuola?
  • L’operazione prospettata nella richiesta di consulenza che si riscontra presenta una serie di costi e alcuni rischi per l’istituzione scolastica. Invero, per quanto la Fondazione non sembri chiedere un corrispettivo per la concessione in utilizzo dei beni, occorre essere consapevoli del fatto che la scuola deve non solo garantire idonee misure organizzative volte a salvaguardare le opere da danneggiamenti e furti, ma anche dotarsi di adeguata copertura assicurativa (il che presuppone anche la conoscenza del valore di stima dei quadri di cui trattasi). Invero, dal punto di vista giuridico, il rapporto che si instaura tra la Fondazione e la Scuola sembra configurare un contratto di comodato d'uso gratuito, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile. In particolare, l'art. 1804 del Codice civile stabilisce chiaramente che "il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia", generando in capo alla Scuola, quale comodataria, un obbligo di custodia qualificato. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui nel contratto di comodato avente ad oggetto opere d'arte, il comodatario assume l'obbligo di custodire e conservare la cosa con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 del Codice civile, valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Come chiarito dalla Corte d'appello di Bologna nella sentenza n. 1981 del 2024, quando il rapporto intercorre tra proprietari di opere d'arte e istituzioni per finalità espositive, il comodatario deve garantire condizioni ambientali stabili e adottare tutte le cautele necessarie per la conservazione di beni particolarmente delicati. La responsabilità del comodatario si estende anche ai casi di furto e danneggiamento da parte di terzi, come emerge dall'art. 1805 del Codice civile, che stabilisce la responsabilità del comodatario per il perimento della cosa anche in caso di evento fortuito, quando poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria. La giurisprudenza ha precisato che il comodatario risponde dell'inadempimento dell'obbligo di custodia anche quando il deterioramento deriva da comportamento negligente dei propri dipendenti o da mancanza di adeguate cautele nella gestione del bene. Per quanto riguarda la copertura assicurativa, la normativa sui beni culturali fornisce indicazioni significative. L'art. 48 del Codice dei beni culturali stabilisce che per il prestito di opere d'arte per mostre ed esposizioni, l'autorizzazione è subordinata "all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda". Analogamente, l'art. 44 del medesimo Codice prevede che per i comodati di beni culturali presso istituti pubblici, "i beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero". Sebbene la normativa specifica sui beni culturali si riferisca principalmente ai rapporti con il Ministero, il principio generale che se ne ricava è quello della necessità di una copertura assicurativa a carico del soggetto che riceve in custodia l'opera. Questo principio, del resto, trova fondamento nella logica della responsabilità contrattuale: chi assume l'obbligo di custodia deve anche farsi carico della protezione assicurativa del bene. La circostanza che la Scuola non possieda una valutazione delle opere non la esime dalla responsabilità assicurativa. Al contrario, questa lacuna informativa dovrebbe spingere verso una maggiore cautela nella definizione della convenzione. La giurisprudenza ha chiarito che l'assenza di una stima precisa non elimina l'obbligo di custodia qualificata, e che il comodatario deve comunque adottare tutte le misure necessarie per la conservazione del bene, indipendentemente dalla conoscenza del suo valore specifico. Dal punto di vista pratico appare dunque prioritario stipulare una polizza assicurativa contro furto, incendio, danneggiamento e tutti i rischi che possano compromettere l'integrità delle opere. Tale polizza dovrebbe essere commisurata al valore delle opere, che la Fondazione dovrebbe comunicare alla Scuola o, in alternativa, dovrebbe essere determinato attraverso una perizia di stima da effettuarsi prima della consegna. La convenzione dovrebbe inoltre prevedere clausole specifiche relative alle condizioni di custodia, alle modalità di esposizione, alle misure di sicurezza da adottare e alle procedure da seguire in caso di sinistro. In conclusione, alla luce della normativa vigente e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, è la Scuola che dovrebbe farsi carico della polizza assicurativa contro furto e danni da terzi. La mancanza di una valutazione delle opere da parte della Fondazione non modifica questo principio, ma rende necessario che tale valutazione venga effettuata prima della stipula della convenzione, al fine di determinare l'adeguata copertura assicurativa. Ovviamente nulla impedisce che la Fondazione, per spirito di liberalità, si accolli quanto meno gli oneri dell’assicurazione.

    Data di pubblicazione: 31/07/2025

  • Valorizzazione della continuità didattica: chiarimenti sui trienni di riferimento per i due importi ricevuti...
  • Il vincolo di una parte delle somme del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF) per la valorizzazione della professionalità docente per la continuità è stato introdotto dall'art. 45, comma 1 del D.L. n. 36/2022, che ha modificato l'art. 1, comma 593 della legge n. 205/2017. Nelle more dell'aggiornamento contrattuale, inizialmente il Ministero, con D.M. n. 258/2022, ha individuato unilateralmente sia i criteri sia gli stessi docenti, beneficiari della misura di valorizzazione, per l'anno scolastico 2022-2023, comunicando l'assegnazione della risorsa e i nominativi dei destinatari con nota prot. n. 22854 del 19 luglio 2024. Successivamente, il CCNI sulla ripartizione del FMOF per l'anno scolastico 2024/25, sottoscritto il 26 settembre 2024, ha previsto, oltre ai criteri di ripartizione delle risorse fra le varie istituzioni scolastiche, anche che "La risorsa finanziaria è attribuita alla istituzione scolastica in proporzione alla numerosità del personale docente (a tempo determinato e indeterminato) che ha garantito la continuità didattica nell’ultimo triennio." e che "[...] i criteri di ripartizione della risorsa, individuati in sede di contrattazione d’istituto, terranno conto dell’effettivo servizio prestato e della continuità garantita agli studenti. Anche il personale docente trasferito in quanto perdente posto e rientrato nell’istituzione scolastica nel corso del periodo in esame può essere individuato quale beneficiario del compenso in proporzione all’effettivo servizio prestato" (art. 7, commi 5 e 6 CCNI FMOF 2024/25). Per quanto riguarda l'anno scolastico 2023/24, il 10 aprile 2025 è stato pubblicato il D.M. n. 242/2024, che riproduce, all'art. 3, comma 2 il medesimo testo sopra riportato del CCNL 2024/25. Dall'esame della normativa vigente, non emerge alcun particolare che preveda di dover considerare, fra i criteri da concordare in sede di contrattazione integrativa di istituto, un particolare triennio. In particolare, lasciando in disparte il D.M. 258/2022 che prevedeva l'individuazione diretta dei beneficiari da parte del Ministero, osserviamo che sia il D.M. 242/2024, sia il CCNI FMOF 2024/25 considerano il triennio come criterio di ripartizione della risorsa complessiva fra le istituzioni scolastiche, senza prevedere, però, in maniera esplicita la determinazione concreta di tale arco temporale né ponendo tale periodo come vincolante per la contrattazione integrativa di istituto, che potrebbe, pertanto, prevedere un arco temporale maggiore del triennio (non minore, perché ciò contrasterebbe con lo scopo di valorizzare la continuità in zone disagiate). Ne deriva, nel silenzio delle norme, che debba essere la contrattazione integrativa di istituto a stabilire se l'arco temporale debba ricomprendere o meno l'anno scolastico in corso, fermo restando che, sempre in sede di contrattazione integrativa di istituto, potrebbe anche essere concordato un periodo maggiore di quello triennale. In conclusione, si ritiene che la definizione del periodo, almeno triennale, di continuità spetti alla contrattazione integrativa di istituto, che disporrà anche in merito alla considerazione o meno dell'anno scolastico in corso.

    Data di pubblicazione: 31/07/2025

  • Incoerenza tra dichiarazioni e dati anagrafici per fruizione del congedo biennale: la scuola può procedere solo disciplinarmente o serve anche la denuncia penale?
  • Come precisato dalla Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 2012, il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l’orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all’esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000). Condividendo la posizione della RTS di diniego la scuola deve procedere a: 1) revoca del decreto con contestuale recupero delle somme; 2) richiedere giustificazione per l'assenza dal servizio per i giorni di congedo fruiti in mancanza dei presupposti (per evitare l'assenza ingiustificata e l'invio degli atti all'UPD). Sul secondo punto si precisa ulteriormente quanto segue. Ora, a nostro avviso, non è possibile d'ufficio collocare, ad esempio, in aspettativa non retribuita per motivi personali ma l'istanza dovrà avvenire da parte del dipendente a seguito dell'annullamento del collocamento in congedo straordinario. In mancanza di istanza, stante che l'assenza è non giustificata, a nostro avviso, la scuola dovrà inviare tutti gli atti all'UPD in quanto la fattispecie è astrattamente punibile con il licenziamento disciplinare. Alla stessa stregua, se il dipendente aveva fornito dichiarazioni non veritiere ( come per l’appunto nel caso di specie), la scuola dovrà procedere sia all'invio degli atti all'UPD che all'esposto alla Procura della Repubblica in quanto non rientra nelle competenze della scuola accertare o meno la presenza dell’elemento soggettivo del falso.

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