Data di pubblicazione: 27/05/2026
In merito al quesito posto, si rileva che l’aspettativa per contratti di ricerca è disciplinata dall’art. 22 della legge n. 240 del 2010. L’art. 22 comma 8 della citata Legge n. 240 del 2010 prevede che “il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche”. Il comma 2 prevede che “I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente”. Tutto ciò premesso, nel caso di specie il docente ha diritto all’aspettativa prevista dall’art. 22 della legge n. 240 del 2010.
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
In caso di affido rafforzato ad un solo genitore per disposizione del Tribunale Civile, l'altro genitore può ancora delegare al ritiro dell'alunno all'uscita una persona...
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
I criteri di utilizzazione del personale scolastico, dichiarato non idoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, sono definiti dal CCNI del 25 giugno 2008. L’art. 4 del citato CCNI prevede che l'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia essa temporanea che definitiva, è disposta nell'ambito dello stesso circolo o istituto, sulla base delle certificazione medico collegiale, tenendo anche conto della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. L'utilizzazione conformemente a quanto previsto nel CCNI sulle utilizzazioni può essere disposta a domanda anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative. Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola. L’Amministrazione terrà conto di situazioni particolari di concentrazione di più inidonei nella stessa Istituzione scolastica al fine di assicurare la funzionalità delle Istituzioni scolastiche stesse. Ciò premesso si osserva quanto segue. 1. Poiché il dipendente è stato dichiarato non idoneo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento, non è possibile utilizzarlo in nessuno dei compiti previsti dal profilo professionale di assistente tecnico. Trattandosi di inidoneità relativa, il dipendente potrà essere utilizzato in altri compiti; tale utilizzazione non può però avvenire d'ufficio, ma solo a domanda dell'interessato (articolo 2, comma 2 CCNI, applicabile a nostro parere anche al personale ATA). 2. Il dirigente scolastico, pertanto, dovrà immediatamente sospendere dal servizio il dipendente, con diritto al trattamento ordinario di malattia (articolo 6, comma 1 CCNI), avvisandolo che, a domanda, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti. Il dipendente può presentare tale domanda in qualunque momento, entro però i limiti previsti dal periodo di comporto (18 mesi nell'ultimo triennio), decorsi i quali, in mancanza di richiesta di utilizzazione, il rapporto di lavoro dovrà essere risolto. 3. Presentata dal lavoratore la domanda di utilizzazione in altri compiti, il dirigente scolastico provvederà alla sua immediata trasmissione, unitamente al referto della commissione medica di verifica, al dirigente dell'ambito territoriale, competente alla predisposizione e firma del contratto di utilizzazione (articolo 2, comma 6 CCNI). Si consiglia di allegare anche una relazione del dirigente scolastico, dalla quale risulti il tipo di attività che il dipendente potrebbe svolgere presso l'istituzione scolastica (anche presso altre scuole eventualmente richieste dall'interessato) o presso gli uffici periferici del Ministero (USR/USP). 4. Presentata la domanda di utilizzazione, l'amministrazione (USP) deve soddisfarla entro 30 giorni (articolo 6, comma 1 CCNI), decorsi i quali il periodo di assenza non rileva più ai fini del comporto. 5. Sottoscritto il contratto di utilizzazione, se questa è disposta presso la propria istituzione scolastica, il dirigente scolastico integrerà la propria direttiva al DSGA con apposite istruzioni sull'utilizzazione del dipendente, evidenziando la necessità del rispetto assoluto delle limitazioni imposte dal referto della commissione medica di verifica. Descritta così la procedura alla quale si consiglia di attenersi, appare evidente che la parte più delicata è quella dell'individuazione dei compiti che, nel rispetto assoluto del referto medico, è possibile assegnare al dipendente. Essendo controindicate attività che comportino il contatto con gli alunni e la gestione autonoma di attività, non appare possibile utilizzare il dipendente per attività di vigilanza; anche i compiti dell'assistente amministrativo appaiono problematici, in quanto il relativo profilo professionale (Allegato A CCNL 18/01/2024) prevede proprio, fra l'altro, "capacità di attuazione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti informatici nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale)". Si ritiene che sarebbe più prudente assegnare al dipendente compiti di vigilanza in uffici dove non è prevista la presenza di alunni, come possono essere USR e USP. Nel caso si volessero affidare compiti di assistente amministrativo presso un'istituzione scolastica, l'utilizzo dovrebbe essere, a nostro parere, limitato a semplici attività standardizzate, stante il divieto di "gestione autonoma di attività"; inoltre, occorrerebbe individuare un settore amministrativo che non comporti il contatto con gli alunni. Si consiglia, proprio per la delicatezza della questione relativa ai compiti da assegnare al dipendente, di interfacciarsi con l'USP, specie in caso di utilizzo presso l'istituzione scolastica, in modo che nel contratto di utilizzazione firmato dal dirigente USP siano chiaramente specificate le attività che il dipendente può svolgere, assicurandosi che esse siano pienamente compatibili con quanto refertato dalla commissione medica di verifica.
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
Abbiamo avviato una procedura sul mepa con Rdo Evoluta per un bando di gara per il servizio di ristorazione mediante distributori automatici. Successivamente...
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
L'indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo di istruzione è ricompresa nel Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF) ed è ripartita fra le Istituzioni scolastiche secondo i criteri stabiliti dal relativo CCNI (per l'anno scolastico 2025/26, si applica l'articolo 8 del CCNI 29/09/2025). Lo stesso CCNI demanda alla contrattazione integrativa di istituto la definizione di parametri specifici, in relazione al contesto organizzativo scolastico. Tali indennità e le loro eventuali decurtazioni, essendo parte delle risorse del FMOF, sono pertanto soggette ai criteri stabiliti dal contratto integrativo di istituto. Si osserva che non sussistono più, in proposito, norme di legge applicabili. Originariamente, l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 conteneva un quinto comma, che prevedeva che le assenze dal servizio dei dipendenti (con alcune eccezioni) non fossero equiparate alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Tuttavia, l’articolo 17, comma 23 del decreto-legge n. 78/2009 ha abrogato interamente tale quinto comma dell'articolo 71 D.L. 112/2008. Venuto meno il vincolo legislativo, che consentiva la retribuzione con compensi accessori esclusivamente per le attività effettivamente svolte, spetta ora solo alla contrattazione integrativa di istituto la previsione di clausole che riducano i compensi a carico del FMOF di carattere forfettario, in relazione a determinate assenze dal servizio. Nel caso specifico di cui trattasi, la clausola riportata appare legittimamente costruita e riteniamo che debba essere applicata, anche nel caso dell'indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo. In conclusione, facendo parte del FMOF, la clausola di riduzione inserita nel contratto integrativo di istituto va applicata allo stesso modo previsto per tutti i compensi accessori ricompresi in detto Fondo; tuttavia, non è attualmente in vigore alcuna norma, che imponga di effettuare tale riduzione in difetto di apposita previsione contrattuale, se non che nel caso limite, estraneo a quanto riportato nel presente quesito, nel quale le attività non si siano per nulla svolte. Si precisa che le economie derivanti dalla riduzione, in mancanza di particolari altre clausole stabilite in contrattazione, potranno essere utilizzate nell'anno scolastico successivo senza vincolo di destinazione, come previsto per le specifiche risorse in oggetto dall'articolo 8, comma 3 e, più in generale per tutte le risorse FMOF, dall'articolo 9, comma 3 CCNI 29/09/2025.
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
La sottoscrizione del presidente e del dirigente del conto consuntivo, dopo l’approvazione da parte del consiglio, è un atto dichiarativo, non discrezionale; è un atto dovuto indipendentemente dalla posizione e dal voto contrario espresso in sede deliberativa. In altre parole la firma congiunta costituisce l’attestazione che il conto consuntivo è stato, in quella redazione approvato dal consiglio A questo punto, se il presidente si rifiuta di sottoscrivere il conto, il dirigente scolastico dovrebbe seguire, nell’ordine, i seguenti passaggi (in tempi rapidissimi data imminente scadenza). 1) Un invito verbale al presidente, spiegando, appunto, che la firma del conto consuntivo, una volta approvato, è un atto dovuto per il presidente e il dirigente, indipendentemente dalla posizione, dalle valutazioni e del voto da loro espresso nel processo di approvazione della delibera (Passaggio che indubbiamente il dirigente avrà già compiuto). 2) Immediatamente dopo, una diffida al presidente del consiglio, possibilmente via pec o comunque con atto scritto rapido e tracciabile, ad adempiere all’atto dovuto, opportunamente ribadendo che si tratta di atto di tipo dichiarativo. Inviare copia della diffida per conoscenza ai revisori e all’Ufficio Scolastico Regionale. 3) In caso di ulteriore inerzia comunicazione all’USR per gli adempimenti di sua competenza (nomina commissario ad acta (D.I. 129/2019, art. 23).
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
Il preavviso di licenziamento è il lasso di tempo che intercorre tra la comunicazione del licenziamento e l'ultimo giorno di lavoro. In materia di rapporto di lavoro, il preavviso ha una funzione diversa in base al soggetto che subisce il recesso. Nel caso di licenziamento la sua funzione è quella di garantire al lavoratore la percezione di una somma di denaro, al fine di garantirlo per il tempo che si presume necessario al reperimento di un nuovo lavoro (Corte appello Milano sez. lav., 20/04/2022, n. 164). Pertanto, in tema di licenziamento, il preavviso, cui è da attribuire efficacia reale, costituisce un termine legale sospensivo dell'efficacia del negozio di recesso, sicché, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto al preavviso comporta la prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del relativo termine che, peraltro, rimane sospeso in caso di sopravvenuta malattia del lavoratore, comunque non oltre la scadenza del periodo di comporto. (Tribunale Siracusa sez. lav., 31/07/2019, n.890). Al riguardo, va osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il preavviso, cui è da attribuire efficacia reale costituisce un termine legale sospensivo dell'efficacia del negozio di recesso, sicché, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto al preavviso comporta la prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del relativo termine che, peraltro, rimane sospeso in caso di sopravvenuta malattia del lavoratore, comunque non oltre la scadenza del periodo di comporto (Cfr. Cass. n. 17334/2004). Ad ogni modo va precisato che il periodo di preavviso deve essere un periodo di effettivo lavoro ed è pertanto incompatibile con qualsiasi sospensione della prestazione lavorativa (ferie, malattia, infortunio, permessi, aspettativa). I periodi di malattia, infortunio, permessi e congedi interrompono il periodo di preavviso laddove questo sia iniziato o ne rinviano la decorrenza. In giurisprudenza (cfr Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, n. 9268) è stato ribadito che la sospensione del termine di preavviso del licenziamento durante il decorso della malattia del lavoratore comporta la conseguente inefficacia del licenziamento fino alla cessazione della malattia O DELL'ESAURIMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO. La Cassazione, con la Sentenza del 21/11/2001, n. 14646 ha affermato che al preavviso è da attribuire efficacia reale, sicché durante il suo decorso proseguono gli effetti del contratto, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto di godere delle ferie anche durante il preavviso e che lo stesso periodo di preavviso se lavorato comporta la maturazione del diritto al numero proporzionalmente correlato di giorni di ferie, sicché lo spostamento del termine finale del preavviso avviene "ope legis". Afferma così la Suprema Corte " ..... per il principio dell'efficacia reale del preavviso, durante il decorso dello stesso proseguono gli effetti del contratto, tanto che, secondo autorevole dottrina, si applicano le norme di legge o collettive medio termine entrate in vigore e la malattia interrompe il preavviso (cfr. anche Cass. 29 aprile 1977, n. 1650; 27 marzo 1982, n. 1911; 17 maggio 1981, n. 3038). Se così è, non può dubitarsi che il lavoratore abbia diritto di godere delle ferie (e ha diritto di goderle in forma reale) anche durante il preavviso e che lo stesso periodo di preavviso, in quanto periodo lavorato (e la soluzione non muterebbe secondo la sentenza di questa Corte 16 luglio 1983, n. 4915 in caso di rinuncia alla prosecuzione delle prestazioni durante il preavviso, nel qual caso non sarebbe consentito far coincidere le ferie con il preavviso non lavorato, cosicché, ovviamente, ma soltanto in tale ipotesi, il diritto alle ferie verrebbe a mutarsi in quello all'indennità sostitutiva) comporta la maturazione del diritto al numero proporzionalmente correlato di giorni di ferie, sicché lo spostamento del termine finale del preavviso avviene ope legis". In sostanza il provvedimento disciplinare irrogato dall’UPD con efficacia differita mediante preavviso produce la cessazione del rapporto alla scadenza del periodo di preavviso indicato nell’atto. Come detto sopra, durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue, con tutti gli obblighi e i diritti connessi alla prestazione (compenso, contribuzione, ecc.). Nel caso di specie, durante il periodo di preavviso, il dipendente supererebbe il periodo di comporto. Il dipendente sta fruendo delle ferie ma, come detto sopra, in stretta applicazione della natura reale del preavviso questo comporterebbe lo slittamento del termine di preavviso. Ciò premesso si osserva quanto segue: E’ facoltà del dirigente concedere d’ufficio tutte le ferie maturate al dipendente anche in caso di ulteriore malattia? NO, le ferie sono solo su istanza di parte. Dato il procedimento in corso, che a breve porterà in ogni caso al licenziamento del dipendente, è ragionevole non porre in essere l’iter previsto per il licenziamento per superamento periodo di comporto? Come detto sopra, superato il comporto, il licenziamento riacquista efficacia. Pertanto, stante il provvedimento di licenziamento disciplinare, si ritiene che la scuola possa evitare di procedere con gli adempimenti post superamento del comporto ma ogni azione sul punto deve essere concordata con l’UPD che ha irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare.
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
Gentile utente, la richiesta avanzata dall’INPS relativa alla “verifica, inserimento e certificazione dei dati ultimo miglio” per Ricongiunzione onerosa, nonché dei periodi di servizio e delle relative retribuzioni ai fini previdenziali e del TFS/TFR, rientra effettivamente nelle competenze del datore di lavoro pubblico e, nel caso del personale scolastico, dell’istituzione scolastica di titolarità e/o assegnazione provvisoria. Tale competenza trova fondamento nel quadro normativo che attribuisce alle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro la gestione, certificazione e trasmissione dei dati previdenziali dei propri dipendenti. In particolare: – l’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce alle pubbliche amministrazioni la gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente; - l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, nel disciplinare la dirigenza scolastica, riconosce alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, con conseguente titolarità degli adempimenti inerenti alla gestione del personale; – il D.P.R. n. 275/1999 (“Regolamento dell’autonomia scolastica”) conferma l’autonomia amministrativa e organizzativa delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane; – l’art. 1, comma 2, della Legge n. 335/1995 e la successiva normativa in materia di gestione previdenziale pubblica attribuiscono alle amministrazioni datrici di lavoro gli obblighi dichiarativi e certificativi verso l’ente previdenziale; – il sistema “Nuova Passweb”, introdotto dall’INPS per la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, si fonda proprio sul principio secondo cui l’amministrazione datrice di lavoro è il soggetto tenuto alla verifica, implementazione e certificazione dei dati previdenziali. Tale impostazione risulta ulteriormente coerente con l’evoluzione normativa introdotta dalla Legge n. 107/2015, che ha rafforzato l’autonomia organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche e il ruolo del dirigente scolastico nella gestione delle risorse umane dell’istituzione scolastica. In particolare, i commi 78 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 107/2015, letti in combinato disposto con l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 e con il D.P.R. n. 275/1999, confermano che l’amministrazione scolastica è titolare delle funzioni di gestione del rapporto di lavoro del personale scolastico in tutte le sue fasi, dalla costituzione del rapporto sino alla cessazione, inclusi gli adempimenti giuridici, economici, previdenziali e certificativi nei confronti degli enti previdenziali. Sul punto, numerose circolari e messaggi INPS hanno chiarito che le attività di aggiornamento della posizione assicurativa, inserimento dei dati “ultimo miglio”, validazione delle retribuzioni pensionabili e certificazione dei servizi competono alle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro attraverso gli operatori abilitati all'applicativo Nuova Passweb. Tali disposizioni precisano che la sistemazione delle posizioni assicurative e l’inserimento dei dati necessari alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche e del TFS/TFR costituiscono attività demandate alle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro, incluse le istituzioni scolastiche. Con riferimento alle eventuali discrepanze tra retribuzioni percepite e retribuzioni successivamente rideterminate a seguito di ricostruzione di carriera, si evidenzia che l’istituzione scolastica può procedere alla verifica mediante consultazione delle DMA e dei flussi Uniemens/ListaposPA trasmessi dal sostituto d'imposta MEF NOIPA, assumendo quale riferimento gli imponibili e le fasce stipendiali risultanti dai flussi ufficialmente inviati.
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
L'adozione o la modifica del logo scolastico rientra nella piena autonomia amministrativa e organizzativa dell'istituto e si configura come un atto formale che non richiede alcuna approvazione o invio obbligatorio a USR o al MIM. L'unica eccezione comunicativa riguarda i casi di dimensionamento scolastico, in cui la variazione del logo si inserisce nella nascita di un nuovo soggetto giuridico da segnalare anche agli uffici territoriali. L'iter procedurale si sviluppa interamente all'interno della scuola e vede la sinergia del Collegio dei Docenti, per l’iniziale valutazione di coerenza didattica ed educativa delle proposte grafiche, che possono nascere anche da concorsi di idee interni mirati a stimolare la partecipazione degli studenti. L'organo centrale dell'intera procedura rimane comunque il Consiglio d'Istituto, a cui spetta il compito di esaminare la scelta finale e approvare la delibera ufficiale di adozione, definendo anche i criteri d'uso e la pubblicazione del nuovo logo. Il Dirigente Scolastico coordina l'operazione, cura l'esecuzione della delibera e sovrintendendo alla corretta conservazione dei documenti tecnici e dei formati digitali originali. Un aspetto da tenere in considerazione riguarda l’eventuale tutela della proprietà intellettuale e la gestione del diritto d'autore, regolata dal Decreto Interministeriale 129 del 2018. Quando il logo si sostanzia in un'opera artistica realizzata da studenti o docenti nell'ambito delle attività d'istituto, i diritti morali di paternità restano stabilmente in capo agli autori, mentre i diritti di sfruttamento economico spettano alla scuola. Il Consiglio d'Istituto ha la facoltà di deliberare le modalità di utilizzo commerciale e la ripartizione dei proventi con i creatori, prestando attenzione a non inserire simboli istituzionali protetti da altre leggi. Infine, se la scuola desidera proteggere l'immagine da plagi o intende avviare attività di merchandising, può decidere facoltativamente di registrare il logo come marchio d'impresa, una procedura esterna all'amministrazione scolastica che va attivata volontariamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
La richiesta di accesso agli atti e ai dati personali formulata dal genitore può essere esaminata alla luce della Legge 241/1990, ma richiede un’attenzione relativa alla tutela della riservatezza dei dati dei compagni e degli altri soggetti eventualmente implicati negli atti richiesti in ostensione. Sotto il profilo della legittimazione, l'interesse del genitore si configura come concreto, attuale e diretto, risultando qualificato “in re ipsa”, nella sua stessa posizione giuridica di rappresentante legale del minore, il che rende la motivazione addotta, incentrata sul diritto allo studio e sulla partecipazione alla vita scolastica, pienamente idonea e sufficiente a supportare l'istanza. Davanti a una formulazione estremamente ampia, omnicomprensiva e priva di coordinate temporali, l'Amministrazione non può procedere a un rigetto immediato, ma deve tempestivamente attivare l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del DPR 184/2006. La scuola è pertanto tenuta a inviare una comunicazione formale, invitando la richiedente a specificare l'arco temporale di riferimento o i singoli procedimenti di interesse e determinando così l'interruzione del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, il quale ricomincerà a decorrere solo dal momento in cui l'istanza sarà correttamente integrata. Per quanto riguarda il merito della richiesta e l'ostensibilità dei singoli documenti, la scuola deve operare una valutazione differenziata una volta ottenuti i chiarimenti sui periodi temporali. Qualora il fascicolo personale cartaceo o digitale dell'alunno sia già stato formalmente trasmesso al nuovo istituto scolastico di iscrizione in osservanza della normativa sulla continuità educativa (L.148/1990 e dalla CM 339/1992), la scuola attuale dovrà dichiarare il rigetto parziale per carenza di possesso materiale del documento, invitando contestualmente il genitore a rivolgersi alla nuova amministrazione detentrice, fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso a tutti i dati e registri storici rimasti comunque archiviati nei propri sistemi informatici. L'accesso deve essere pienamente garantito per tutti i documenti strettamente riferiti all'alunno, quali le note disciplinari, i provvedimenti, il Piano Educativo Individualizzato, il Piano Didattico Personalizzato e l'intera documentazione valutativa, comprese le verifiche scritte e le annotazioni contenute nel registro personale del docente, in quanto quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico. Al contrario, l'accesso ai verbali dei consigli di classe o di interclasse e alle relazioni interne che contengono dati di terzi potrà essere accordato solo in modalità parziale, provvedendo all’oscuramento o all'omissione di qualsiasi riferimento, nome o giudizio riguardante gli altri alunni della classe, al fine di contemperare il diritto di accesso del genitore con il diritto alla riservatezza degli altri minori. Restano infine del tutto esclusi dall'ostensione gli appunti informali e le note personali dei docenti che, non essendo confluiti in atti formali del protocollo o del registro elettronico, rimangono allo stato di mere bozze interne prive di una autonoma rilevanza documentale per l'amministrazione.
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
Sintesi normativa di riferimento - La disciplina sulle supplenze ATA prevede che, nel periodo successivo al termine delle attività didattiche, le istituzioni scolastiche possano disporre esclusivamente proroghe di contratti già in essere, per il periodo strettamente necessario e previa autorizzazione dell’Ufficio Scolastico competente. Tale possibilità è prevista dal regolamento sulle supplenze D.M 430\2000 art. 1 comma 7 e dalla circolare ministeriale n. 8586\ 2009, confermata negli anni successivi. Principio operativo fondamentale - Non è possibile stipulare ex novo un contratto di supplenza con inizio nel periodo 01/07–31/08 attraverso SIDI: il sistema è impostato per consentire contratti con decorrenza ordinaria tra il 01/09 e il 30/06 e le proroghe sono ammessi soltanto sui contratti già attivi. Come procedere nella vostra situazione 1) Verificare immediatamente se nella scuola vi siano altri dipendenti ATA già in servizio (a tempo determinato annuale o personale di ruolo con incarico disponibile) la cui prestazione possa essere prorogata o ampliata per il periodo 01/07–31/08. Solo un contratto già esistente può essere oggetto di proroga. Se trovate un soggetto già in servizio: - Predisponete motivata richiesta di autorizzazione alla proroga per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale/Regionale (USP/USR), indicando le ragioni (esami di Stato, ferie estive, permessi L.104 ecc.), il nominativo, il rapporto orario e il periodo richiesto. - Se l’USR autorizza, inserite la proroga in SIDI selezionando il contratto originario da prolungare. 2) Se non esiste personale già in servizio prorogabile: - Non potete creare un nuovo contratto con decorrenza in luglio/agosto tramite SIDI. Le opzioni sono: a) Riorganizzare temporaneamente il lavoro con il personale di ruolo presente (turni, rimodulazione di compiti) anche con eventuale ricorso a prestazioni straordinarie nei limiti contrattuali; 3) Documentazione e contenuti della richiesta all’USP/USR (da inviare con urgenza) - Dati dell’istituto e periodo richiesto (01/07–31/08). - Motivazione puntuale: svolgimento esami di Stato, turni per copertura ferie estive, presenza di permessi legge 104/92 di altro personale che riducono le risorse disponibili. - Nome e qualifica del dipendente per il quale si chiede proroga (se esiste un contratto già in essere), orario e oneri economici a carico della scuola. - Richiesta esplicita di autorizzazione alla proroga per il periodo indicato, ai sensi della disciplina vigente sulle proroghe. 4) Tempistiche operative - Agite subito: la richiesta all’USP/USR deve essere inviata con urgenza, se ci sono le condizioni per prorogare un contratto già in essere. 5) Nota su rifiuto del personale - Il personale può rifiutare la proroga: in tal caso non è obbligatorio accettarla e non esiste una procedura automatica che trasferisca quella proroga a un altro soggetto che non fosse già in servizio. Conclusione pratica - La via preferibile e conforme alla normativa è: trovare un dipendente già in servizio da prorogare e chiedere immediatamente l’autorizzazione all’USP/USR; in assenza di personale prorogabile, adottare soluzioni interne organizzative
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Più specificamente il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Per quanto concerne i profili dell'incompatibilità, ricordiamo che già la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto. Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Nel documento viene precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che comunque presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri dell'abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono vietati anche gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. Ricordiamo che l'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, al comma 6, disciplina alcuni incarichi per i quali non è richiesta la preventiva autorizzazione e tra questi alla lettera fbis) vi sono quelli inerenti l’attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica. Nel caso di specie, anche se si tratta di docenza presso un Conservatorio nel documento sui "Criteri generali" sopra citato viene precisato che gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro. Sono altresì incompatibili: - gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego; - gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione. Conclusivamente, anche se si tratta di docenza (non soggetta ad autorizzazione), occorre comunque rilevare che si è in presenza di un contratto di co.co.co. Nei casi di co.co.co. l'incompatibilità con lo status di dipendente pubblico trova conferma, a parere di chi scrive, anche alla luce di quanto affermato dalla Funzione Pubblica nel Parere n. 182 del 18 novembre 2003 avente ad oggetto "incarico di collaborazione coordinata e continuativa a dipendente pubblico" in cui viene testualmente affermato "venendo alla natura della prestazione, in relazione al quesito posto, occorre valutare i singoli elementi che la costituiscono. Da tale riflessione, infatti, emerge come la realizzazione di un programma, di un progetto o di una sua fase, rispetto alla quale il prestatore si obbliga a conseguire il risultato pattuito, comporta, generalmente, un impegno rilevante se caratterizzato dalla continuità dell'azione e, quindi, con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative all'attività che il dipendente della pubblica amministrazione deve rendere, con carattere di esclusività, a favore del suo datore di lavoro, tale da far supporre che possa risultare prevalente rispetto a quest'ultima o, comunque, di tale intensità, quanto ad impegno profuso ed energie dedicate, da apparire inconciliabile con le obbligazioni dedotte nell'ambito del rapporto di lavoro in atto con l'amministrazione. Anche l'aspetto economico deve risultare attentamente monitorato, in quanto un tale impegno dovrà risultare adeguatamente remunerato, venendosi, così, a realizzare un ulteriore elemento paradigmatico tra quelli individuati, dalla Corte dei Conti, come sintomatico della situazione di incompatibilità". Pertanto, si ritiene che il dipendente di una scuola statale, a meno che non si tratti di part time (o spezzone orario) non superiore al 50% in via generale non possa accettare un contratto di co.co.co. da parte di un ente terzo stante che l'incarico esulerebbe i requisiti della occasionalità e temporaneità. Nel caso di specie poi si tratterebbe di un impegno continuativo: 150 ore fino al 31 ottobre 2026. Quindi, si ritiene che l’incarico sia incompatibile anche se, in punto di norma, non doveva essere richiesta l’autorizzazione preventiva. Pertanto, si ritiene che la scuola possa diffidare alla cessazione dell’incarico, evidenziando che, anche se non era richiesta l’autorizzazione preventiva ( comma 6 lett. fbis citato) l’incarico in questione si presenta incompatibile con lo status di dipendente pubblico a tempo pieno.
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Data di pubblicazione: 27/05/2026
La manifestazione scritta di volontà della famiglia di «non avvalersi» del docente di sostegno riguarda la sola presenza operativa dell’insegnante in classe e non comporta l’annullamento dello stato di disabilità né la perdita dei diritti a essa connessi. La condizione di disabilità e il diritto a misure di inclusione permangono. Ciò che appare evidente è che la famiglia ha solo rinunciato alla presenza del docente di sostegno e non ai benefici derivanti dal riconoscimento dallo stato di disabilità previsti dalla L. 104/1992, pertanto occorre che il dirigente scolastico convochi il Gruppo di Lavoro Operativo sull’Inclusione (GLOI) e proceda alla definizione delle risorse necessarie umane e strumentali per una efficace inclusione della studentessa con disabilità nella classe. Il GLOI si compone, secondo quanto previsto dal D.I. 182/2020 e dal D.I. 153/2023, dalle seguenti figure: “team dei docenti contitolari o consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” A seguito della decisione di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di non avvalersi dell’insegnante specializzato, il GLOI può tuttavia decidere per la presenza del docente di sostegno in classe anche se per poche ore con compiti di osservazione, di consulenza e supporto per i docenti del consiglio di classe anche ai fini della redazione del PEI senza prevedere un intervento diretto a sostegno dell’alunno con disabilità. Pertanto occorrerà predisporre un PEI in cui andare a definire un percorso di studi personalizzato e coinvolgere l’operatore sociosanitario della ASL (neuropsichiatra/psicologo) del settore pubblico o il neuropsichiatra/psicologo indicato dalla famiglia per individuare le metodologie e le strategie didattiche più consone alle capacità e abilità possedute dall’alunno con disabilità che devono essere predisposte senza la presenza del docente di sostegno. Si sconsiglia di togliere del tutto il docente di sostegno in quanto la sua presenza come insegnante contitolare può essere di aiuto nella formulazione delle verifiche e delle valutazioni delle stesse, nonché nell’organizzazione delle lezioni e nell’adottare le migliori strategie e metodologie didattiche necessarie in particolare nel delicato passaggio alle scuole secondarie di secondo grado. Ecco una sintesi delle procedure da seguire: convocare il GLO (con tutte le figure previste) per la redazione/aggiornamento del PEI, inserendo nel verbale la dichiarazione scritta dei genitori che rifiutano la presenza del docente di sostegno. Nel verbale va riportata la posizione della scuola e dell’équipe (ASL/UVM se presente) e le motivazioni pedagogiche/professionali a favore dell’intervento di sostegno, laddove rilevanti. Se dalla documentazione in possesso (verbale di accertamento, PdF, Profilo funzionale) e dalla valutazione del GLO emergono bisogni che richiedono l’assegnazione di ore di sostegno, il Dirigente deve inoltrare formale richiesta all’Ambito territoriale/UST per l’assegnazione dell’organico di sostegno e/o delle ore necessarie. Questa richiesta è un atto tecnico-amministrativo motivato dai bisogni educativi riscontrati e non può essere impedita dalla sola rinuncia familiare. È ovvio che la richiesta delle ore di sostegno dovrà essere ben motivata e occorrerà quantificare un numero di ore inferiore rispetto alla normale assegnazione prevista per un alunno che è riconosciuto in condizione di disabilità lieve (L. 104/1992 art. 3 c.1). Queste ore non saranno finalizzate a un intervento diretto sul ragazzo (rispettando così la volontà della famiglia e il suo obiettivo di autonomia), ma saranno esplicitamente destinate a: Compiti di osservazione delle dinamiche relazionali e di apprendimento nella nuova classe superiore. Consulenza e supporto metodologico-didattico ai docenti del Consiglio di Classe (es. per la personalizzazione dei materiali o la gestione delle verifiche). Co-progettazione e supporto alla redazione/monitoraggio del PEI. In questo modo si supera il rischio di danno erariale, perché la risorsa viene effettivamente utilizzata per il fine istituzionale dell'inclusione sistemica. Per evitare contestazioni da parte della famiglia o degli organi di controllo, i documenti amministrativi devono essere predisposti in modo rigoroso: nel Verbale del GLO si deve dare atto che la famiglia ha espresso la formale volontà di non volere il docente di sostegno affiancato al figlio per favorirne l'autonomia. Contestualmente, si verbalizza che il GLO (composto anche dalla componente sanitaria e dai docenti), rilevando le necessità emergenti dal Profilo di Funzionamento e la delicatezza del passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, delibera di richiedere un numero minimo di ore (es. 4 o 5 ore settimanali) da destinarsi esclusivamente al supporto al Consiglio di Classe, all'osservazione indiretta e alla facilitazione dei processi di inclusione, senza affiancamento frontale all'alunno. Nella Sezione 11 del PEI (Richiesta risorse) non si indicherà "0 ore", ma si quantificherà il pacchetto minimo richiesto dal GLO. Nelle note o nello spazio motivazionale si espliciterà la formula: "Ore proposte per attività di osservazione, consulenza e supporto al Consiglio di Classe in regime di compresenza, in coerenza con il percorso di autonomia concordato con la famiglia e nelle more della rivalutazione clinica". A questo punto, il Dirigente Scolastico non dovrà comunicare una "rinuncia totale", bensì una rimodulazione motivata delle risorse: In sede di richiesta degli organici (diritto/fatto), la scuola chiederà per quell'alunno un monte ore ridotto rispetto a quello che teoricamente spetterebbe in base al Profilo di Funzionamento (trattandosi di un comma 1). Se necessario, il Dirigente invierà una nota di accompagnamento all'USP spiegando che l'alunno con disabilità, pur con profilo richiedente sostegno, usufruirà di un progetto di vita concordato con la famiglia focalizzato sull'autonomia, motivo per cui la scuola richiede solo un contributo orario minimo per il supporto al sistema-classe. Questa impostazione tutela l'istituto e accoglie la richiesta di autonomia della famiglia (evitando conflitti o rifiuti formali del servizio da parte loro in classe), fornisce ai docenti della prima superiore uno strumento di supporto indispensabile e mantiene attiva la rete di protezione attorno al ragazzo in attesa della rivalutazione della neuropsichiatria.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Il testo del quesito presenta alcuni aspetti che vanno chiariti. Non si comprende, infatti, come un alunno frequentante una scuola secondaria di primo grado possa poi partecipare agli esami finali del secondo ciclo (esami di maturità) senza aver acquisito il diploma di “terza media”. Quindi, se ci si riferisce all’ammissione agli esami finali del primo ciclo, il candidato, che dopo il ritiro ha assunto la qualifica giuridica di privatista, non deve sostenere l’esame preliminare (che nel primo ciclo non esiste), ma svolge le prove di esame finale nel rispetto delle procedure previste dal DM 741/2017. Se ci si riferisce all’esame finale del secondo ciclo, tale alunno non può sostenerlo non avendo acquisito il diploma conclusivo del primo ciclo.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
La fattispecie descritta integra una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il GDPR impone che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (art. 5, par. 1, lett. a); per i soggetti pubblici, la loro comunicazione a terzi è ammessa solo in presenza di un’espressa base giuridica costituita da norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 6, parr. 1, 2 e 3, GDPR; art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice Privacy). Un aspetto che occorre chiarire subito, perché i genitori potrebbero sollevarlo, è il seguente: il fatto che la bacheca del registro elettronico non sia uno spazio pubblicamente accessibile non è sufficiente a escludere la violazione. Il Garante ha chiarito in modo costante che la conoscibilità di dati personali da parte di soggetti non appartenenti alla cerchia dei destinatari legittimi integra il concetto di «comunicazione» ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 4, lettera a), del Codice. Lo ha ribadito nel provvedimento n. 583 del 9 ottobre 2025, relativo a un caso sostanzialmente sovrapponibile a quello in esame: «la pubblicazione dei messaggi in questione sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque tale da determinare una diffusione di dati personali, la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta, comunque in favore di un novero determinato o determinabile di soggetti essendo tale area accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe dell’interessato [...] dando luogo ad una comunicazione di dati personali del figlio della reclamante e di altri alunni» (Garante, provv. n. 583/2025). Il medesimo provvedimento richiama il principio per cui il diritto-dovere di informare le famiglie sulla vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori ed è necessario evitare di rendere identificabili, in comunicazioni non rivolte a destinatari specifici, alunni coinvolti in vicende disciplinari o in situazioni particolarmente delicate (Garante, Vademecum «La scuola a prova di privacy», ed. 2023). Sul piano della responsabilità va rimarcato un punto essenziale ovvero che la violazione commessa dalla docente, ancorché per mero errore materiale, è imputata all’Istituto in quanto titolare del trattamento. Il provvedimento n. 583/2025 richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 aprile 2024 (C-741/21) secondo cui: «un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità» (CGUE, C-741/21, richiamata in Garante, provv. n. 583/2025). L’Istituto è quindi esposto alle conseguenze della violazione indipendentemente dall’involontarietà dell’errore. Ciò non significa che la condotta individuale della docente sia irrilevante ma, al contrario, essa incide in modo determinante sulla graduazione della risposta disciplinare e sulla valutazione dell’Autorità di controllo. Prima di qualunque altro atto, il dirigente deve consultare il DPO dell’Istituto. Non si tratta di una facoltà discrezionale: l’articolo 38, paragrafo 1, GDPR impone al titolare del trattamento di coinvolgere tale figura in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati. Il DPO dovrà intervenire su quattro fronti: valutare il rischio ai fini dell’eventuale notifica al Garante ex articolo 33 GDPR; curare la compilazione del Registro delle violazioni ex articolo 33, paragrafo 5, GDPR; definire le misure correttive organizzative; supportare la predisposizione della risposta ai genitori nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 13 e 14 GDPR. La documentazione scritta di questo coinvolgimento – posta elettronica o verbali – costituisce prova di diligenza che, in caso di istruttoria, assume rilievo significativo. Il primo nodo che dirigente e DPO dovranno sciogliere è se sussista l’obbligo di notifica al Garante entro 72 ore ai sensi dell’articolo 33 GDPR, che scatta solo quando la violazione sia suscettibile di comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Nel caso in esame depongono verso una valutazione di rischio basso i seguenti elementi: la nota non contiene categorie particolari di dati; la visibilità è durata circa due ore; non risultano prove di download né di ulteriore diffusione; i destinatari involontari sono limitati ai genitori di una singola classe. La decisione spetta al DPO che la documenterà in modo motivato. Ciò che è invece in ogni caso obbligatorio è l’annotazione della violazione nel Registro delle violazioni ex articolo 33, paragrafo 5, GDPR, con descrizione delle circostanze, degli effetti e delle misure adottate, adempimento che il Garante valorizza positivamente. Non è invece dovuta la comunicazione agli interessati ex articolo 34 GDPR che presuppone un rischio elevato, soglia che non appare raggiunta nel caso di specie. Il colloquio con i genitori già pianificato assolve peraltro di fatto a una funzione analoga sul piano relazionale. La convocazione dei genitori è la prima mossa concreta. Il colloquio dovrà essere condotto con fermezza nel riconoscimento della violazione e chiarezza sulle misure adottate, senza cedere a una narrazione eccessivamente punitiva nei confronti della docente che non troverebbe corrispondenza nella gravità oggettiva del fatto. In quella sede si suggerisce che il dirigente riconosca formalmente l’accaduto e illustri le misure già adottate: rimozione della nota, annotazione nel Registro delle violazioni, avvio delle verifiche interne, revisione delle procedure operative per il personale. Dovrà poi rispondere alla richiesta di informazioni sul tempo di permanenza (circa due ore) e sugli accessi: a tal fine è opportuno richiedere tempestivamente al gestore del registro elettronico i log di visualizzazione, avvertendo che questi dati potrebbero non essere più disponibili o comportare costi di recupero, e documentare l’esito. Occorrerà inoltre precisare che non risultano prove di download o di condivisione al di fuori della bacheca e offrire le scuse formali dell’Istituto e, se la docente lo desidera, anche le sue. Quanto alla richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti della docente, il dirigente dovrà informare i genitori di avere avviato le verifiche interne di competenza, senza aggiungere dettagli. Infatti, il procedimento disciplinare resta nella sfera della valutazione dirigenziale e non costituisce un diritto soggettivo dei genitori a una determinata sanzione. Quanto all’eventuale ricorso al Garante, i genitori vi hanno ovviamente facoltà, ma la posizione dell’istituto non appare grave. Il Garante ha qualificato fattispecie analoghe come «violazione minore», infliggendo il solo ammonimento. Nel provvedimento n. 115/2025, riguardante la pubblicazione di un Piano Educativo Individualizzato contenente dati sanitari di un alunno con disabilità, il Garante ha concluso: «le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come ‘violazione minore’, ai sensi dell’art. 83, par. 2, del cons. 148 del Regolamento [...] Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento» (Garante, provv. n. 115/2025). Nel caso in esame i dati esposti sono di natura non particolare/sensibile, l’esposizione è durata circa due ore e la docente ha tenuto un comportamento spontaneamente collaborativo: elementi che depongono verso la medesima qualificazione mite, a condizione che l’istituto dimostri di aver adottato le misure correttive appropriate. Sul piano disciplinare, la condotta della docente configura una violazione degli obblighi di servizio connessi al corretto utilizzo degli strumenti informatici e alla tutela della riservatezza. La violazione è tuttavia attenuata da circostanze concrete che il dirigente dovrebbe tenere in adeguata considerazione. L’errore, infatti, è stato commesso in una situazione di evidente stress, immediatamente dopo un episodio in cui l’alunno aveva colpito fisicamente la docente. Tale contesto è giuridicamente rilevante ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo e della proporzionalità della risposta. Del resto, la docente non aveva alcun interesse a rendere pubblica quella comunicazione. Si è trattato di un errore materiale nella gestione del flag di visibilità, del tutto analogo a quello descritto nel provvedimento n. 115/2025: «la docente, per mero errore materiale, inserendo all’interno del Registro Elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore, fleggava non solo il nome dell’alunno interessato, ma anche la classe, di conseguenza il PEI, contrariamente alle intenzioni della docente, risultava visibile a tutti i genitori» (Garante, provv. n. 115/2025). A ciò si aggiunge che la docente si è presentata spontaneamente il giorno successivo, ha ammesso l’errore senza riserve e si è dichiarata disponibile a scusarsi con i genitori: un comportamento di trasparenza e resipiscenza che il dirigente dovrebbe valorizzare, in linea con il principio di proporzionalità che governa l’azione disciplinare. A parere della redazione, sulla base delle informazioni inserite nel quesito, la risposta proporzionata è l’apertura formale della contestazione di addebito con successiva archiviazione motivata, fondata sull’assenza di dolo, sull’assenza di colpa grave, sulla situazione di stress oggettivamente documentata e sulla resipiscenza spontanea. Procedere senza alcun atto formale, al contrario, potrebbe esporre il dirigente a una censura per omissione qualora la vicenda avesse ulteriori sviluppi. L’archiviazione motivata ci sembra dunque la soluzione tecnicamente più corretta: documenta che l’istituto ha valutato con serietà la violazione e ha concluso, in modo motivato, che non vi sono i presupposti per una sanzione. Indipendentemente dall’esito del procedimento disciplinare, il Dirigente, in raccordo con il DPO, dovrà adottare misure correttive coerenti con quanto fatto dagli istituti coinvolti nei provvedimenti citati: - revisione delle istruzioni operative per tutto il personale docente sull’utilizzo del registro elettronico, con particolare riguardo alle impostazioni di visibilità di documenti e comunicazioni; - formazione specifica sul trattamento dei dati personali, da documentare con attestati o verbali, con attenzione al personale supplente e temporaneo; - aggiornamento del Registro dei trattamenti per recepire le modifiche alle modalità operative. Nel provvedimento n. 115/2025 il Garante ha valorizzato positivamente il fatto che la dirigente avesse «rivisto e modificato la modulistica e la modalità di condivisione [...] con le famiglie coinvolte» e avesse «programmato di reiterare la formazione sul trattamento dei dati personali». Intervenire su questi aspetti prima di una eventuale istruttoria è un segnale di serietà organizzativa che il Garante ha dimostrati di sapere cogliere.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Nel caso sottoposto, a meno che ad inizio riunione il dirigente non abbia affidato l’incarico di segretario verbalizzante ad uno dei docenti presenti, il verbale sarà redatto e firmato dal dirigente stesso. Infatti, il verbale redatto dal dirigente, in quanto atto di certificazione redatto da un pubblico ufficiale, deve essere sottoscritto dal verbalizzante, cioè dal dirigente scolastico o da chi ufficialmente ha assunto la funzione di verbalizzante. Questa sottoscrizione è quella essenziale per la validità del documento. Se la riunione avesse avuto natura di organo collegiale formalmente costituito (es. consiglio di classe, consiglio di istituto, commissione), la prassi e la giurisprudenza indicano la firma del presidente dell’organo e del segretario verbalizzante come sottoscrizioni tipiche richieste. La firma dei docenti e dei genitori o degli altri presenti non è, di per sé, necessaria per la validità del verbale. Il Dirigente firma, infatti, come pubblico ufficiale. Veniamo agli aspetti di opportunità. In un caso come quello prospettato, è comunque consigliabile raccogliere anche le altre firme quale presa visione del contenuto. Infatti, far firmare i partecipanti: - attesta che hanno preso visione del contenuto; - riduce il rischio di contestazioni successive; - consente di raccogliere eventuali precisazioni o osservazioni da apporre in calce al verbale. Se un partecipante rifiuta di firmare, va annotata nel verbale la sua mancata sottoscrizione e, su richiesta, si può aggiungere in calce la precisazione che il soggetto intende inserire (o la sua opposizione rispetto al contenuto). Per rendere il verbale pienamente utilizzabile è opportuno indicare sempre: luogo, data, ora, elenco dei partecipanti (con qualifica) e l’oggetto della riunione. Nelle ipotesi delicate come casi di presunto bullismo, è buona prassi evitare trascrizioni inutilmente dettagliate di frasi offensive non pertinenti: documentare i fatti ritenuti rilevanti e le determinazioni assunte. Quanto sopra è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di verbali e certificazioni: la sottoscrizione del verbalizzante è essenziale per l’attestazione dei fatti; la sottoscrizione degli altri presenti ha funzione attestativa, ma non condiziona la validità dell’atto.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Quando si rende necessaria la sostituzione di un docente nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, trova applicazione l’art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017, in base al quale “I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica”. Nulla si dice circa la durata della sostituzione che è pertanto ragionevole ritenere correlata – come accade solitamente – alla sola durata dell’assenza. Né l’assenza alla riunione preliminare della commissione impone di sostituire il docente per l’intera durata degli esami: una volta terminato l’impedimento, egli riprenderà servizio svolgendo gli esami per la loro durata residua. Occorrerà, comunque, aver cura di acquisire agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità che i commissari rilasciano nel corso di detta riunione. Si precisa inoltre che: - alla luce della disposizione citata, la commissione e le sottocommissioni operano come collegi perfetti; - la sostituzione deve avvenire con “docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”, senza richiedere che il sostituto appartenga necessariamente al segmento di istruzione della scuola secondaria di primo grado. Ciò significa che il Presidente della commissione dovrà disporre la sostituzione del docente assente ricorrendo nell’ordine, all’interno dell’istituzione scolastica: 1. a docente che impartisce la medesima disciplina; 2. in subordine, a docente che ha l’abilitazione per impartire detto insegnamento; 3. solo in assenza di personale dotato dei requisiti fin qui illustrati, a docente che ha il titolo di studio per farlo, a prescindere – lo si ribadisce – dal segmento di istruzione in cui presta servizio. Se la sostituzione riguarda l’intera durata dell’esame, si può procedere alla sostituzione mediante docente che – nel rispetto delle priorità sopra indicate – fa già parte della commissione. Se la sostituzione riguarda solo parte dell’esame, invece, proprio in ossequio al principio della collegialità perfetta, il docente dovrà essere sostituito con un esterno alla commissione. Premesso tutto questo, il Presidente deve sempre disporre la sostituzione del docente con altro in servizio nell’istituzione scolastica, seguendo l’ordine di priorità indicato, senza poter far ricorso a una nomina da graduatoria di istituto. Per il docente individuato, l’incarico è del resto obbligatorio e non può essere rifiutato, alla luce non soltanto del disposto dell’art. 4, c. 7 del D.M. n. 741/2017 ma anche di quanto statuito dall’art. 44, c. 3, lettera c) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: […] c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”, senza che rilevi il monte ore impegnato in detti adempimenti.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
La soglia è sempre 140.000, ma al di sotto di essa la scuola può muoversi anche senza stazione appaltante qualificata. La soglia di 140.000 euro per le concessioni di servizi è individuata da una norma diversa da quella che fissa la soglia di interesse comunitario: - l’art. 14 D.Lgs. 36/2023 individua la soglia di interesse comunitario oggetto della nota MIM del 7 novembre 2025, anticipata dal comunicato ANAC del 5 novembre: per le Istituzioni Scolastiche, oggi la soglia (diversa da quella per l’affidamento diretto, che resta a 140.000 euro) è di euro 216.000; - l’art. 5, comma 5 dell’Allegato II.4 allo stesso D.Lgs. 36/2023, modificato dall’art. 88 del cd. Correttivo (D.Lgs. 209/2024), così recita: “Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi”. Ne deriva che nessuna lettura della normativa autorizza a pensare che la soglia di 216.000 euro si applichi anche alle concessioni di servizi ai fini della qualificazione. Segnaliamo, per completezza, che il comma 6-bis dell’art. 62 D.Lgs. 36/2023 così dispone: “Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1”. Le difficoltà legate all’applicazione concreta della modulistica del cd. Quaderno MIM n. 2 (in particolare, l’integrale digitalizzazione prevista dagli artt. 1 e 17 del disciplinare) hanno indotto alcune scuole ad esplorare la possibilità di applicare il citato comma 6-bis, ma sul punto – trattandosi di attività non obbligata ma facoltativa ed essendo possibile una violazione delle disposizioni dell’art. 43 comma terzo D.I. 129/2018 – consigliamo sempre di sentire prima i revisori.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
In una situazione di eccedenza dei tetti di spesa oltre il limite consentito, il dirigente scolastico deve agire con estrema cautela per bilanciare i propri doveri di vigilanza sul rispetto dei tetti medesimi con le prerogative degli organi collegiali. Occorre premettere che il dirigente non può portare all’attenzione del collegio docenti, affinché le deliberino, delle proposte illegittime per violazione di legge (come lo è una proposta dei consigli di classe che non osservi il tetto di spesa, con ciò inadempiendo il disposto dell’art. 6 della legge n. 128/2013, di conversione del decreto-legge n. 104/2013). In un simile caso, non può cioè rimettere al collegio – sic et simpliciter – la scelta sull’accoglimento o meno delle proposte presentate dai consigli di classe. Il dirigente, infatti, deve: o rinviare nuovamente ai consigli di classe chiedendo la formulazione di una proposta legittima o condurre il collegio a discostarsi dalle proposte ricevute, facendolo pervenire – sotto la sua guida – a una delibera pienamente conforme al disposto normativo. Il dirigente non può modificare unilateralmente le proposte di adozione ma può dirigere il collegio, facendo uso della sua leadership, verso l’assunzione di una delibera legittima, “smussando” ed eliminando i profili di illegittimità. È pertanto assolutamente possibile e anzi necessario riconvocare il collegio dei docenti. Sebbene le adozioni debbano essere deliberate entro la seconda decade di maggio, infatti, il termine perentorio per la comunicazione dei dati all'AIE è fissato all'8 giugno 2026. Una simile finestra temporale permette di effettuare una riconvocazione a distanza di pochi giorni per rettificare delibere altrimenti illegittime o per assumere delibere pienamente conformi al dettato normativo. Per gestire l'impasse, il dirigente deve pertanto effettuare questi passaggi: - in sede di collegio dei docenti, comunica che le proposte che superano il tetto di spesa oltre il limite massimo del 20% sono illegittime e non possono essere sottoposte a votazione; - se opta per la riconvocazione dei dipartimenti e dei consigli di classe, invita i coordinatori dei primi e dei secondi a rimodulare le proposte entro un termine breve, suggerendo di: 1. valutare l'adozione di testi in modalità digitale (Tipo C), che permettono una riduzione del tetto del 30% (contro il 10% della modalità mista Tipo B); 2. considerare l'uso di strumenti didattici alternativi al libro di testo, se coerenti con il PTOF; - una volta che le proposte siano rientrate nel limite del 20% di sforamento, deve guidare il collegio dei docenti a motivarlo adeguatamente nella delibera. Tale delibera dovrà poi essere inviata al consiglio di istituto per l'approvazione.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
In premessa, si sottolinea che Il Consiglio d’Istituto può determinare criteri e limiti per l’utilizzo di locali appartenenti all’istituzione scolastica, ma non può legittimamente esercitare un divieto assoluto di accesso a un’altra istituzione scolastica che ha formale titolarità o un atto di assegnazione dei locali, né sostituirsi all’ente proprietario (Comune) circa la gestione della titolarità degli spazi. - L’ente proprietario è quello chiamato a provvedere alla fornitura di locali idonei e alla loro manutenzione/realizzazione di opere strutturali; le questioni organizzative e di sicurezza vanno regolate con una convenzione tra le istituzioni scolastiche e l’ente locale. A tal proposito, si sottolinea che le Linee guida del 2015 confermano che i compiti e le funzioni di cui all’articolo 3 della Legge 23/1996 (norme sull’edilizia scolastica) sono svolti dai rispettivi Comuni presso i quali sono collocati la sede centrale e i punti di erogazione del servizio dei CPIA Quindi, se il CPIA è titolare di un atto di assegnazione o di una convenzione che riconosce l’uso degli spazi, quella titolarità prevale rispetto a decisioni interne del CdI che si risolvano in un divieto totale di accesso. In caso di conflitto, la competenza a decidere sull’assegnazione/uso definitivo è soprattutto dell’ente proprietario (Comune) e dell’Amministrazione scolastica territoriale. Si consiglia, quindi, di verificare la documentazione in possesso, con particolare riferimento ai seguenti passaggi: 1) Accertare la documentazione formale che regola l’utilizzo dei locali: atto di assegnazione rilasciato dal Comune, convenzione sottoscritta (se esistente), delibere precedenti del Consiglio d’Istituto e provvedimenti dell’Ufficio Scolastico. 2) Verificare il codice meccanografico e l’intestazione della sede nei registri amministrativi (per chiarire la titolarità formale). 3) Verificare il contenuto delle eventuali convenzioni precedentemente predisposte ai sensi della normativa vigente. Effettuata tale verifica, è necessario richiedere al Comune la convocazione di un incontro formale tra i due Dirigenti scolastici e il rappresentante dell’ente proprietario, per raccogliere informazioni su tempi e modalità dell’intervento edilizio e concordare soluzioni provvisorie in attesa del completamento dei lavori. Quindi, sarà necessario stipulare una convenzione transitoria volta a disciplinare formalmente: - le aule e gli spazi effettivamente assegnati al CPIA; - le modalità di accesso e le regole per ingressi/uscite separati o scaglionati; - la responsabilità per la vigilanza e per la sicurezza degli studenti e del personale (con riferimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); - la fornitura e manutenzione degli impianti e degli interventi strutturali, indicando l’ente responsabile (Comune) per le opere murarie richieste; - la documentazione tecnica (DVR, piani di emergenza/evacuazione, certificazioni di impiantistica e agibilità) che il soggetto ospitante dovrà consegnare al CPIA; - le modalità di pulizia e fornitura di DPI/attrezzature ove necessario; - la durata della convenzione e le procedure per la revisione e la risoluzione delle controversie. Si sottolinea l’importanza della verifica dei rischi “interferenziali” da formalizzare in un apposito DUVRI, in cui inserire anche un piano di emergenza congiunto Sarebbe necessario anche acquisite anche agli atti del CPIA copia delle certificazioni di agibilità e degli esiti di verifiche impianti delle aree che andrà ad occupare. Se il Comune non interviene o il Consiglio d’Istituto persiste nel diniego, si consiglia di trasmettere una diffida formale (con richiesta di intervento) al sindaco e per conoscenza al Consiglio d’Istituto e all’Ufficio Scolastico Regionale, documentando la titolarità del CPIA e la necessità di garantire il diritto all’istruzione degli adulti. Se la situazione non si risolve, il Dirigente del CPIA può valutare ulteriori azioni amministrative (es. ricorso agli ordinari rimedi amministrativi).
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Si premette che la redazione non conosce la vicenda alla quale si riferisce il quesito. In astratto, si conferma che la registrazione audio di una conversazione alla quale si partecipa personalmente è lecita e pienamente utilizzabile come prova in giudizio, sia nel processo penale sia in quello civile, quando è finalizzata all'esercizio del diritto di difesa. Non occorre il consenso dell'interlocutore, né vi è violazione della privacy che possa fondatamente opporsi. Questo principio è consolidato da oltre vent'anni nella giurisprudenza di legittimità. Il punto di riferimento è la sentenza delle Sezioni Unite penali n. 36747/2003 richiamata costantemente da tutta la giurisprudenza successiva. Il principio affermato è che la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti effettuata da un soggetto che vi partecipa — anche se eseguita clandestinamente, cioè all'insaputa dell'altro — non costituisce intercettazione, bensì una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico. L'autore della registrazione può disporne legittimamente anche a fini di prova nel processo. Tra i molti precedenti successivi si richiama l’ordinanza della Cassazione civile, sez. I - 16/09/2024, n. 24797, secondo cui il trattamento di dati personali raccolti mediante una registrazione audio effettuata all’insaputa degli interlocutori e, pertanto, senza il loro consenso, nell’ambito di una riunione di lavoro, quando funzionale all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, prescinde dal consenso della parte interessata e non può considerarsi illecito a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento. Secondo tale pronuncia, il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma comprende tutte le attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata. In conclusione: • chiunque si trovi a fronteggiare un'accusa infondata può lecitamente registrare, anche all'insaputa dell'interlocutore, una conversazione alla quale partecipa personalmente, al fine di precostituirsi una prova difensiva; • la registrazione così ottenuta è utilizzabile tanto in un eventuale procedimento penale (come documento ex art. 234 c.p.p.) quanto in sede civile (come riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c.); • l'interesse alla riservatezza cede rispetto al diritto di difesa e, a monte, il trattamento per finalità esclusivamente personali esula dall'ambito applicativo della normativa sul trattamento dei dati personali; • è essenziale che la registrazione venga utilizzata unicamente nel contesto difensivo e non venga diffusa al di fuori del procedimento.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Nel mese di maggio la famiglia di una studentessa frequentante l’ultimo anno di xxx ha trasmesso alla scuola una certificazione clinica relativa a disturbi xxxxx chiedendo...
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Si sottopone alla Vostra attenzione la seguente situazione al fine di acquisire un parere giuridico-amministrativo in merito alla correttezza dell’operato...
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
La corretta gestione dei rapporti con il personale presuppone una chiara distinzione tra l'ordinaria attività di direzione e controllo spettante al dirigente scolastico e l'esercizio del potere disciplinare. Il dirigente scolastico, quale responsabile della gestione dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, ha il potere-dovere di acquisire informazioni e richiedere chiarimenti al personale su fatti, situazioni o criticità riguardanti il servizio. Si tratta di un'attività conoscitiva e organizzativa che si svolge al di fuori di qualsiasi procedimento disciplinare e che non richiede particolari formalità. Occorre tuttavia evitare che tale attività si trasformi surrettiziamente in un procedimento disciplinare. Qualora dai chiarimenti acquisiti emergano elementi suscettibili di rilievo disciplinare, l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio dovrà necessariamente passare attraverso la preventiva contestazione formale degli addebiti, nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e, per il personale ATA, delle disposizioni contrattuali applicabili. Nell'ambito di tali colloqui informali non sussiste alcun diritto del dipendente a pretendere la presenza di persone di propria fiducia. Parimenti, il dirigente scolastico può legittimamente farsi assistere dal DSGA, da un collaboratore o da altro dipendente dell'amministrazione quando ciò risponda a esigenze organizzative, istruttorie o di verbalizzazione. Tali soggetti non assumono la veste di "testimoni" in senso tecnico, ma partecipano all'incontro nell'esercizio delle proprie funzioni e restano vincolati ai doveri di riservatezza connessi all'ufficio ricoperto. Per quanto concerne il procedimento disciplinare, una volta notificata la contestazione degli addebiti, il lavoratore ha diritto di prendere visione degli atti istruttori, di presentare memorie difensive e di chiedere di essere sentito personalmente. In sede di audizione egli può altresì farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o alla quale conferisce mandato, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Anche durante l'audizione disciplinare il dirigente può essere affiancato dal DSGA, da un collaboratore o da altro soggetto dell'amministrazione la cui presenza sia funzionale allo svolgimento del procedimento. È anzi opportuno che nel verbale siano indicati tutti i presenti, specificandone la qualifica e il ruolo, al fine di garantire la piena tracciabilità dell'attività procedimentale ed evitare successive contestazioni. L'audizione disciplinare non costituisce un processo e non è soggetta alle regole proprie dell'istruzione testimoniale prevista dal codice di procedura civile o penale. Ne consegue che il lavoratore non ha diritto a interrogare direttamente i soggetti che hanno presentato segnalazioni o reso dichiarazioni, né può pretendere che il dirigente proceda all'assunzione formale delle prove secondo modalità processuali. Il dipendente può tuttavia indicare persone in grado di riferire circostanze utili alla propria difesa e chiedere che vengano sentite. La valutazione circa l'opportunità di acquisire tali dichiarazioni rientra nei poteri istruttori del dirigente procedente, il quale è tenuto ad apprezzarne la pertinenza e la rilevanza rispetto ai fatti contestati. Sebbene non sussista un obbligo di ammettere ogni richiesta istruttoria formulata dall'incolpato, appare opportuno che eventuali richieste manifestamente rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti siano adeguatamente considerate nell'ambito dell'istruttoria, al fine di assicurare la completezza dell'accertamento e il pieno rispetto del diritto di difesa. In conclusione, il dirigente scolastico può legittimamente avvalersi della presenza del DSGA o di un collaboratore sia negli ordinari colloqui di servizio sia durante l'audizione disciplinare. Il dipendente non dispone di un corrispondente diritto a farsi assistere da persone di propria fiducia al di fuori delle forme espressamente previste dalla legge per il procedimento disciplinare, né può pretendere l'assunzione di prove testimoniali secondo le regole proprie del processo. Rimane tuttavia ferma la necessità che l'istruttoria disciplinare sia condotta secondo criteri di completezza, imparzialità e ragionevolezza, nel rispetto delle garanzie difensive riconosciute al lavoratore.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Occorre premettere che il caso in esame si colloca all'intersezione di due distinte discipline contrattuali: quella relativa all'orario di servizio del personale docente e quella attinente agli obblighi di partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale. L'articolo 44 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 disciplina le attività funzionali all'insegnamento, stabilendo al comma 1 che esse comprendono «tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi». Il comma 3, lettera a), qualifica espressamente la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti come attività obbligatoria di carattere collegiale, quantificata nel limite massimo di 40 ore annue. Tale limite costituisce un tetto, non già una soglia minima: l'obbligo di partecipazione permane per tutte le sedute convocate nell'ambito di detto monte ore, indipendentemente dalla gravosità della prestazione lavorativa svolta nella medesima giornata. L'articolo 28, comma 4, del CCNL 29/11/2007 – oggi confluito nell'impianto del CCNL 2019-2021 – prevede che le attività funzionali all'insegnamento a carattere collegiale siano programmate nel Piano Annuale delle Attività comunicato al Collegio medesimo ad inizio anno scolastico. Le convocazioni ivi previste assumono carattere di obbligatorietà, con la conseguenza che la partecipazione non è rimessa alla discrezionalità del singolo docente, bensì costituisce un adempimento doveroso scaturente dal rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. La circostanza che il docente abbia coperto, per esigenze di servizio, un turno continuativo di otto ore non costituisce, di per sé, causa di giustificazione dell'assenza alla seduta collegiale pomeridiana. Sul punto, occorre osservare quanto segue: - il CCNL non prevede alcuna esenzione automatica dagli obblighi collegiali in ragione della prestazione di ore eccedenti nella medesima giornata; - la stanchezza o il disagio fisico derivante dal turno prolungato non integrano una fattispecie di esonero normativamente tipizzata; - l'unica via percorribile per assentarsi legittimamente sarebbe stata la richiesta, preventiva o comunque tempestiva, di un permesso breve ai sensi dell'articolo 16 del CCNL 29/11/2007, subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio da parte del dirigente scolastico, con obbligo di recupero entro due mesi in attività fungibili. In assenza di tale richiesta e della relativa concessione da parte del dirigente l'assenza alla seduta del Collegio dei docenti deve essere qualificata come assenza ingiustificata. La decurtazione economica conseguente all'assenza ingiustificata non può riferirsi all'intera giornata lavorativa, bensì esclusivamente alle ore per le quali la seduta collegiale era stata convocata. Il provvedimento di decurtazione va poi trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti di competenza, con indicazione delle ore di assenza ingiustificata riferite alla sola seduta collegiale. Pertanto, venendo a sintesi, il docente che abbia prestato un turno continuativo per sostituzione di collega assente non è per ciò solo esonerato dall'obbligo di partecipare al collegio dei docenti convocato nel pomeriggio del medesimo giorno. La legittima astensione avrebbe richiesto una formale richiesta di permesso breve, preventivamente autorizzata dal dirigente. In difetto, il DS è tenuto ad adottare il provvedimento di assenza ingiustificata, a disporre la corrispondente decurtazione retributiva e, ricorrendone i presupposti, ad avviare il procedimento disciplinare secondo le forme previste dalla normativa contrattuale e legislativa vigente
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