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    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Collaboratore scolastico supplente e accettazione di un nuovo incarico dopo precedente rinuncia...
  • Nel caso prospettato il collaboratore scolastico che ha rinunciato alla proroga della supplenza di una settimana può rispondere ad una nuova convocazione, accettando successivamente la stessa supplenza di un mese. L’accettazione questa volta è giustificata dalla durata del nuovo contratto e comunque legittima ai sensi del regolamento delle supplenze del personale ata D.M. 430\2000 . Infatti tale decreto all’art. 7 prevede gli effetti delle rinunce e degli abbandoni del servizio per tutte le tipologie d supplenza e al comma 1 lettera B relativamente alle supplenze attribuite da graduatorie di istituto dispone che: “B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: 1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;” In base a quanto sopra nel caso sottoposto la precedente rinuncia alla proroga non preclude l’accettazione successiva dello stesso contratto temporaneo.

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Mancata partecipazione ai corsi di formazione previsti dal piano annuale e/o frequenza di corsi scelti autonomamente dai docenti: che fare?
  • Per quanto riguarda la formazione: - il c. 4 dell’art. 44 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 stabilisce che: “Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”; - il c. 7 dell’art. 36 del medesimo CCNL precisa poi che “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.” Ciò significa che le ore di formazione programmate dal collegio docenti nel PTOF confluiscono nelle 40 ore+40 ore, con obbligo di remunerazione a carico dell’istituzione scolastica di quelle eventualmente eccedenti, anche con compensi forfettari stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. In altri termini, se i percorsi di formazione vengono inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, di essi si può imporre la frequenza fino a concorrenza delle 40 ore+40 ore, come fatto nel piano annuale delle attività allegato al quesito. Oltre questo monte orario annuo, la formazione per il personale docente diviene volontaria (come accade con tutte le attività aggiuntive); tuttavia, se effettuata, deve essere remunerata anche con compensi stabiliti in misura forfetaria come previsto dal c. 7 dell’art. 36 citato. Se invece i percorsi formativi non sono stati inseriti nel PTOF, a rigore viene meno la possibilità di imporne la frequenza fino a concorrenza delle 40 ore+40 ore ma anche e parimenti l’obbligo di prevedere una remunerazione della formazione svolta in eccedenza, secondo quanto previsto dall’art. 36, c. 7, CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021. Dunque: se le ore di formazione di cui al quesito sono state inserite nel PTOF – come pare evincersi dal quesito medesimo – esse risultano obbligatorie e il dirigente può esigerne l’effettuazione. A fronte del mancato svolgimento della formazione dovuta, non sorretto da alcun legittimo impedimento, quest’ultimo deve procedere sia alla decurtazione del compenso per le ore relative sia all’avvio del procedimento disciplinare, previa richiesta di chiarimenti scritti ai docenti coinvolti. Infatti, la mancata effettuazione di attività funzionali obbligatorie rileva sotto entrambi i profili: come violazione dei doveri inerenti alla funzione docente ex art. 493 D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. Istruzione) e come mancata prestazione lavorativa che implica la ripetizione dell’indebita retribuzione percepita. Si consiglia pertanto, come accade ogniqualvolta non venga prestata l’attività lavorativa dovuta, di richiedere chiarimenti scritti, assegnando a tal fine ai docenti coinvolti un breve lasso di tempo per fornirli (non più di 5 giorni). Se la mancata frequenza dei corsi di formazione deliberati dal collegio non è sorretta – come detto – da alcun legittimo impedimento, competono al dirigente sia l’azione disciplinare sulla base dell’art. 493 T.U. Istruzione sia la decurtazione stipendiale corrispondente alle ore non prestate. Circa la richiesta di riconoscimento della formazione svolta autonomamente quale assolvimento dell’obbligo imposto dal piano annuale delle attività, si osserva infine quanto segue: - il collegio dei docenti ha la facoltà di programmare le attività di formazione utilizzando le ore non integralmente destinate alle attività collegiali sopra citate, entro il limite delle 80 ore annue complessive; - il piano di formazione d'istituto è adottato in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con le priorità delineate a livello nazionale, ma deve anche considerare le esigenze individuali. Questo potrebbe lasciare spazio al riconoscimento di iniziative individuali, tuttavia – lo si ripete – è il piano di formazione dell'istituto, deliberato dal collegio dei docenti, a definire le attività formative riconosciute. Nel caso di specie, il piano annuale – si suppone in coerenza con il PTOF e il piano di formazione – ha specificato quali attività formative rientrano nelle ore previste fino alla concorrenza delle 40 ore+40 ore e sono quelle “organizzate dalla scuola”. Affinché altre ore di formazione svolte autonomamente da uno o più docenti siano riconosciute come assolvimento dell'obbligo deliberato dal collegio, è necessario che il piano di formazione dell'istituto abbia previsto tale possibilità e definito i criteri per il riconoscimento di attività di autoformazione o iniziative individuali. Senza una specifica previsione che disciplini il riconoscimento di attività formative individuali, non organizzate dalla scuola, come assolvimento dell'obbligo formativo deliberato, la richiesta dei docenti non può essere accolta.

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Un parere sulla possibilità di modificare la sequenza delle prove scritte dell’Esame di Stato del Primo ciclo...
  • L’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è, in parte, di competenza del dirigente scolastico e, in parte e all’interno della cornice generale definita da quest’ultimo, della commissione d'esame. Il quadro è delineato, in particolare, dai primi 5 commi dell’articolo 5 del D.M. n. 741/2017, secondo cui: “1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. 2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi; c) colloquio; d) eventuali prove suppletive. 3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. 4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui. 5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo. […]” La normativa non impone, quindi, una successione fissa e predefinita per le tre prove scritte (italiano, competenze logico-matematiche e lingue straniere). La ripartizione delle competenze tra il dirigente scolastico e la commissione d'esame circa dette prove è infatti così strutturata: • il dirigente scolastico ha il compito di definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame, indicando specificamente le date in cui si svolgeranno le tre prove scritte, che devono aver luogo in tre giorni diversi, anche non consecutivi. Il dirigente non deve specificare quale prova si terrà in una determinata data, ma deve soltanto limitarsi a individuare le date a ciò destinate; • la commissione d'esame, durante la riunione preliminare, ha il compito di definire, tra le altre cose, l'ordine di successione delle prove scritte e l'ordine delle classi per i colloqui. Pertanto, l'istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia e per mezzo della commissione d'esame, può stabilire liberamente la sequenza delle prove scritte in base alle proprie esigenze organizzative, purché tale decisione venga formalizzata durante la riunione preliminare.

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Considerazioni in merito all'inserimento in contrattazione d’istituto del compenso del RSPP interno, compresi i corsi di formazione sulla sicurezza...
  • Con la presente si chiede se sia corretto inserire nella contrattazione di Istituto il compenso destinato al RSPP di Istituto, reclutato con regolare bando interno...

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Esami di Stato primo ciclo: validità della partecipazione del commissario assente alla riunione preliminare...
  • Quando si rende necessaria la sostituzione di un docente nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, trova applicazione l’art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017, in base al quale “I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica”. Nulla si dice circa la durata della sostituzione che è pertanto ragionevole ritenere correlata – come accade solitamente – alla sola durata dell’assenza. Né l’assenza alla riunione preliminare della commissione impone di sostituire il docente per l’intera durata degli esami: una volta terminato l’impedimento, egli riprenderà servizio svolgendo gli esami per la loro durata residua. Occorrerà, comunque, aver cura di acquisire agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità che i commissari rilasciano nel corso di detta riunione. Si precisa inoltre che: - alla luce della disposizione citata, la commissione e le sottocommissioni operano come collegi perfetti; - la sostituzione deve avvenire con “docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”, senza richiedere che il sostituto appartenga necessariamente al segmento di istruzione della scuola secondaria di primo grado. Ciò significa che il Presidente della commissione dovrà disporre la sostituzione del docente assente ricorrendo nell’ordine, all’interno dell’istituzione scolastica: 1. a docente che impartisce la medesima disciplina; 2. in subordine, a docente che ha l’abilitazione per impartire detto insegnamento; 3. solo in assenza di personale dotato dei requisiti fin qui illustrati, a docente che ha il titolo di studio per farlo, a prescindere – lo si ribadisce – dal segmento di istruzione in cui presta servizio. Se la sostituzione riguarda l’intera durata dell’esame, si può procedere alla sostituzione mediante docente che – nel rispetto delle priorità sopra indicate – fa già parte della commissione. Se la sostituzione riguarda solo parte della medesima, invece, proprio in ossequio al principio della collegialità perfetta, il docente dovrà essere sostituito con un esterno alla commissione. Premesso tutto questo, il Presidente deve sempre disporre la sostituzione del docente con altro in servizio nell’istituzione scolastica, seguendo l’ordine di priorità indicato, senza poter far ricorso a una nomina da graduatoria di istituto. Per il docente individuato, l’incarico è del resto obbligatorio e non può essere rifiutato, alla luce non soltanto del disposto dell’art. 4, c. 7 del D.M. n. 741/2017 ma anche di quanto statuito dall’art. 44, c. 3, lettera c) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: […] c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”, senza che rilevi il monte ore impegnato in detti adempimenti. L’assenza alla riunione della commissione o la mancata partecipazione ai lavori delle sottocommissioni da parte del sostituto sarà dunque passibile di procedimento disciplinare.

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Alunni che svolgono un'attività estiva presso un'azienda agraria annessa all’istituto: aspetti giuridici, assicurativi e retributivi...
  • L’attività di FSL ex PCTO deve essere inserita nel progetto formativo della scuola per poter essere svolta nell’azienda agraria dell’Istituto poiché tale attività rientra a pieno titolo nel percorso curricolare dell’Istituto. A tale proposito basta leggere le linee guida dell’Alternanza scuola – lavoro del 2015 o quelle più recenti del 2019. Infatti la Legge di Bilancio 2019, pur ridenominando i percorsi di alternanza in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO), fa riferimento ai principi del d.lgs. 77/2005, confermando, quindi, quanto statuito dalla norma in relazione alle finalità di tali percorsi, intesi come metodologia didattica che si innesta nel curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti29”; le modalità realizzative e organizzative dei percorsi (es.: convenzioni, percorsi formativi personalizzati, criteri di gradualità e progressività ecc.); la funzione tutoriale; i principi in tema di valutazione e certificazione; è confermata la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di adottare le modalità realizzative dei percorsi introdotte dalla legge 107/2015, da attuarsi anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, in impresa formativa simulata e all’estero; la nuova durata complessiva dei percorsi è da intendersi sempre come limite minimo, restando immutata la possibilità, da parte dell’istituzione scolastica, di adottare un numero di ore superiore a detti limiti in ragione della programmazione attuata nell’ambito della propria autonomia; rimangono in vigore la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti” e il Registro Nazionale previsti dalla legge 107/2015, compresi i meccanismi di individuazione delle strutture ospitanti da parte dei dirigenti scolastici”. Le attività interne alla scuola di Formazione Scuola – Lavoro (FSL) rientrano nella responsabilità organizzativa della scuola. In tal caso gli studenti non sono lavoratori dipendenti ma partecipanti a un percorso formativo con tutele INAIL e obblighi di sicurezza a carico della scuola. Se invece si trattasse di un tirocinio extracurriculare promosso da soggetti esterni o non collegato al percorso di studi, si applicano regole diverse (normativa regionale per i tirocini, comunicazioni obbligatorie, ecc.). Vediamo nel dettaglio le singole richieste: a) Per gli studenti non si configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. Trattandosi di studenti iscritti, l'attività va inquadrata come tirocinio curricolare interno o come percorso di FSL estivo (ex PCTO). Dal punto di vista documentale, è necessario redigere un Progetto Formativo e un registro delle presenze. La classica "convenzione" tra ente promotore e ospitante si risolverà in un atto interno del Dirigente Scolastico, visto che le due realtà coincidono, ossia il progetto di FSL estivo all’interno dell’azienda Agraria dell’Istituto. Mentre per i docenti Il Dirigente Scolastico attribuisce un incarico formale come Tutor interno/scolastico. Trattandosi di attività svolta nei mesi estivi (luglio/agosto), questa prestazione eccede il normale orario di servizio e va contrattualizzata attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo e, se previsto, considerare la retribuzione accessoria secondo le disposizioni contrattuali e le risorse disponibili (procedura e compatibilità da gestire con DSGA e con le norme interne dell’Istituto e in RSU). b) Gli studenti impegnati in esperienze tecnico?professionali ed esercitazioni pratiche svolte nell’ambito dell’Istituzione scolastica rientrano nella tutela INAIL (gestione per conto dello Stato) ai sensi della normativa vigente (DPR 1124/1965 e successive indicazioni). Pertanto l’attività svolta nell’azienda agraria annessa, se configurata come attività didattica/di FSL, gli studenti sono coperti dalla "Gestione per Conto dello Stato" dell'INAIL. La normativa ha esteso la tutela INAIL a tutte le attività della FSL e ai contesti di apprendimento pratico, inclusi i periodi estivi, purché l'attività sia formalizzata e inserita nel PTOF. La scuola deve verificare che la propria polizza assicurativa privata (R.C. e infortuni integrativa, stipulata annualmente dall'istituto) copra esplicitamente le attività laboratoriali e i progetti estivi anche nei mesi di interruzione delle lezioni. c) Gli studenti in FSL/tirocinio/stage sono equiparati a lavoratori. La scuola deve quindi garantire che i ragazzi abbiano: Ricevuto la formazione sulla sicurezza (4 ore generale + 8 ore specifica per Rischio medio oppure + 12 ore Rischio Alto se previsto dal DVR della scuola). Effettuato la sorveglianza sanitaria (visita del Medico Competente della scuola), se previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le specifiche mansioni agricole (es. movimentazione carichi o uso di attrezzature). Ricevuto i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale, come scarpe antinfortunistiche e guanti). Inoltre, identificare e nominare i responsabili (tutor didattico e referente per la sicurezza, primo soccorso, ecc. se previsti). I tirocini curriculari e i percorsi di FSL promossi dalle scuole per i propri studenti frequentanti sono esenti dall'obbligo di comunicazione Unilav ai Centri per l'Impiego. L'obbligo di comunicazione preventiva (Unilav) sussiste esclusivamente per i tirocini extracurriculari (ovvero quelli rivolti a soggetti che hanno già terminato il ciclo di studi, come i neo-diplomati). d) È possibile prevedere un rimborso spese o una piccola indennità simbolica a favore degli studenti per coprire costi effettivi (spostamenti, pasti, materiali), purché ciò sia chiaramente previsto nella progettazione e nei documenti di progetto. Ovviamente, l’attività di FSL per gli studenti non può essere configurata come un rapporto di lavoro: i pagamenti devono essere qualificati come rimborsi documentati e gestiti secondo le norme contabili dell’Istituto. La scuola può deliberare (tramite il Consiglio d'Istituto) l'erogazione di un incentivo economico simbolico sotto forma di "Borsa di studio", "Premio di frequenza" o "Rimborso spese forfettario/documentato" (ad esempio per le spese di trasporto o per i pasti). Tali somme possono essere attinte per esempio, dai proventi dell'azienda agraria stessa (attività per conto terzi / vendita dei prodotti) o da sponsorizzazioni esterne, da fondi senza destinazione d’uso. Si consiglia di seguire le procedure amministrative per la liquidazione e la tracciabilità (gestione da parte della segreteria/DSGA). e) Se l’attività è formalmente inserita tra la FSL o nel PTOF dell’Istituto, è possibile utilizzare le risorse destinate alla FSL/PTOF per coprire spese di funzionamento del progetto: formazione, materiali, attrezzature, rimborso spese studenti, compensi per esperti esterni o per il personale che svolge attività aggiuntive, nei limiti delle risorse disponibili e delle regole contabili e di rendicontazione dell’Istituto, il compenso orario del docente tutor (secondo le tabelle del CCNL per le ore aggiuntive), compresi i costi vivi della sicurezza (acquisto dei DPI per gli studenti, eventuali visite del medico del lavoro).

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Non ammissione alla classe successiva di alunna con PDP: limiti della discrezionalità valutativa del Consiglio di Classe...
  • La situazione descritta delinea un classico conflitto tra due macro-interessi tutelati dall'ordinamento: da un lato, il diritto alla salute e al benessere psicofisico del minore (art. 32 Cost.); dall'altro, il principio di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), in cui si inserisce la funzione certificatoria della scuola. È comprensibile il disagio professionale del corpo docente. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito i confini tra l'aspetto clinico e quello valutativo. La valutazione dell’apprendimento e la deliberazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva spettano collegialmente al Consiglio di Classe e devono basarsi su elementi di fatto documentati (prove, registrazioni, partecipazione, esiti delle misure di recupero) e su motivazione adeguata. La normativa di riferimento e la giurisprudenza amministrativa (come richiamato nello storico delle risposte simili) confermano che, anche in presenza di certificazione specialistica e di un PDP attivato, il giudizio di ammissione resta ancorato al raggiungimento degli obiettivi globalmente corrispondenti di apprendimento (norme e prassi sul tema della valutazione, vedi il D.Lgs. n.62/2017, il DPR 122/2009 e la normativa BES (Dir. Min. 27/12/2012) che permette di personalizzare i tempi e le modalità di verifica, ma non di abolire l'accertamento delle competenze disciplinari. In un istituto superiore, gli obiettivi globalmente corrispondenti sono definiti dal PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale). Se un alunno ha un PDP (e non un PEI differenziato), gli obiettivi restano quelli della classe. La presenza di una certificazione medica e di un PDP regolarmente attivato garantisce alla studentessa il diritto a misure dispensative e strumenti compensativi, ma non il diritto automatico alla promozione. Il PDP serve a individuare strategie, metodologie e processi di valutazione per permettere il raggiungimento degli obiettivi globalmente corrispondenti, non a eliminare gli obiettivi stessi. Se l'alunna si sottrae sistematicamente alle verifiche (anche concordate) e accumula assenze strategiche, viene meno l'oggetto stesso della valutazione. La giurisprudenza (es. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 433/2014) ribadisce che il giudizio di non ammissione non è una "sanzione", ma la presa d'atto oggettiva del mancato raggiungimento della maturità minima richiesta per affrontare l'anno successivo. La relazione medica che "invita a promuovere" per motivi clinici costituisce un suggerimento terapeutico, ma non è vincolante per l'organo collegiale, il quale detiene l'esclusiva competenza valutativa didattica. Il Consiglio di Classe può legittimamente deliberare la non ammissione alla classe successiva anche se è presente una certificazione specialistica e un PDP regolarmente attivato, quando dagli elementi di fatto emergono insufficienze gravi e diffuse e il mancato raggiungimento degli obiettivi globalmente corrispondenti, nonostante le misure previste e l’offerta di opportunità di recupero. La motivazione della non ammissione deve essere collegiale, circostanziata e documentata nel verbale dello scrutinio. La giurisprudenza conferma che la presenza del PDP non equivale a garanzia automatica di promozione. I docenti e il dirigente devono resistere a pressioni che impongano decisioni non supportate da fatti e valutazioni documentate. La pagella scolastica e il verbale dello scrutinio finale sono, a tutti gli effetti, atti pubblici. Cedendo a pressioni che comportino l’attribuzione di valutazioni non corrispondenti alla realtà si possono determinare responsabilità: - amministrativa e disciplinare (per i docenti e, nei casi in cui intervenga, per il dirigente); - civile (eventuali richieste di risarcimento collegate a decisioni illegittime); - e, in ipotesi estrema, penale, se vi fosse manipolazione o falsificazione degli atti pubblici. Detto rischio sussiste se vi è una volontà cosciente di alterare la verità dei fatti/valutazioni, invece, l’operato collegiale, motivato e fondato su elementi documentati costituisce la principale forma di tutela per i docenti e per il dirigente. Si consiglia di redigere verbali dettagliati. Ogni riunione del Consiglio di Classe deve essere verbalizzata con cura. In caso di deliberazione di non ammissione la motivazione deve riportare: esiti disciplinari e didattici per ciascuna area/disciplina (voti e giudizi), partecipazione a verifiche concordate, assenze (date e percentuale), evidenza delle verifiche non effettuate o rinviate su richiesta dello studente/famiglia, interventi di recupero programmati e risultati, eventuali aggiornamenti del PDP e loro attuazione. Ogni singola assenza nei giorni di verifica concordata deve essere registrata con precisione. Le annotazioni devono riportare formule chiare (es. "L'alunna, nonostante la verifica fosse stata concordata in data XX ai sensi del PDP, è assente" oppure "Si rifiuta di sostenere la prova"). Si consiglia di inviare una comunicazione scritta formale (tramite PEC o raccomandata, a firma del Dirigente Scolastico) in cui si rappresenta il quadro delle insufficienze e l'impossibilità di valutare la studentessa a causa della sua mancata collaborazione, evidenziando che l'applicazione del PDP è stata garantita ma è rimasta unilaterale. Il verbale di scrutinio non deve essere standard. Deve contenere una motivazione analitica e personalizzata che dia conto: di tutte le strategie, misure compensative e dispensative attivate dalla scuola in conformità al PDP (dimostrare la perfetta adempienza della scuola); del comportamento della studentessa (rifiuto delle verifiche, assenze mirate); del fatto che la decisione di non ammissione viene presa non "contro" la studentessa, ma per l'oggettiva impossibilità di certificarne le competenze e per garantirle la ripetizione di un percorso che non ha potuto/voluto frequentare, a tutela del suo stesso futuro scolastico. Il PDP deve essere aggiornato e coerente: inserire nel PDP misure specifiche, tempi e modalità delle verifiche, criteri di valutazione adottati per le prove differenziate, monitoraggio con scadenze precise. Se la famiglia propone integrazioni, acquisire per iscritto la documentazione proposta (relazioni) e verbalizzare l’esito della valutazione collegiale su ogni proposta, motivando le ragioni di accoglimento o di rigetto. Inviare alla famiglia ogni decisione rilevante (convocazioni, PDP, verbali sintetici) con modalità tracciabili (PEC o raccomandata A/R), annotando eventuali rifiuti di firma da parte della famiglia. Conservare copia delle comunicazioni e delle ricevute. Conservare elaborati, compiti in classe, prove oggettive e relativi correttori/annotazioni; registrare sul registro elettronico tutte le verifiche effettuate e le valutazioni intermedie, nonché le assenze giustificate e ingiustificate. Indicare quali strategie sono state messe in atto (lezioni di recupero, verifiche integrative, lavori domiciliari controllati), le date e l’esito. Se l’istituto non ha potuto attivare corsi pomeridiani, documentare le alternative messe a disposizione (diverse modalità di verifica, tutoraggio, scadenze differenziate). Ogni tentativo di pressione da parte della famiglia della studentessa va verbalizzato (data, contenuto) e segnalato al dirigente scolastico; il dirigente, quale rappresentante legale, deve assumere l’impegno a sostenere l’operato collegiale purché correttamente documentato.

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Attività di coaching del Dirigente Scolastico e autorizzazione a formazione specialistica: compatibilità, incarichi extraistituzionali e rimborsi...
  • Il sistema delle incompatibilità dei pubblici dipendenti trova il proprio fondamento nell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 che rinvia all'articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957 nelle parti applicabili. Quest'ultima disposizione vieta all'impiegato pubblico di esercitare il commercio, l'industria, «né alcuna professione» o di assumere impieghi privati o cariche in società lucrative, salvo autorizzazione ministeriale per le sole cariche di nomina statale. Il divieto, formulato in termini deliberatamente ampi e onnicomprensivi, risponde alla finalità di garantire la piena dedizione del dipendente ai doveri istituzionali e di preservarne l'imparzialità in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione. È essenziale rilevare sin da subito che la locuzione «né alcuna professione» non contiene alcuna limitazione alle sole professioni il cui esercizio sia riservato per legge ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile: il divieto si estende, nella sua portata testuale, a qualsiasi attività che assuma i connotati sostanziali di un'attività professionale, indipendentemente dalla sua qualificazione formale nell'ambito dell'ordinamento delle professioni regolamentate. L'ordinamento prevede due deroghe al principio di esclusività, entrambe inapplicabili al dirigente scolastico. La prima, di cui all'articolo 508, comma 15, del D.lgs. n. 297/1994, consente al solo personale docente l'esercizio della libera professione previa autorizzazione del dirigente scolastico. La seconda, introdotta dall'articolo 1, commi 56 e 56-bis, della Legge n. 662/1996, abilita i dipendenti pubblici in part-time con prestazione non superiore al 50% all'esercizio di attività professionali regolamentate e all'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Tale disposizione è strutturalmente preclusa al dirigente scolastico il cui rapporto di lavoro è per natura a tempo pieno e non trasformabile in part-time. Ne consegue che il dirigente scolastico rimane integralmente soggetto al regime di esclusività e non può esercitare la libera professione in alcuna delle sue forme. Prima di affrontare la specifica questione del coaching, occorre richiamare una distinzione che la dottrina e la prassi hanno elaborato con riguardo alle professioni regolamentate: il divieto sancito dall'articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957 si riferisce testualmente all'«esercizio» della professione, non all'iscrizione agli albi professionali istituiti per legge. In senso strettamente esegetico, il dirigente scolastico potrebbe in astratto mantenere l'iscrizione a un albo professionale – ad esempio quello degli ingegneri o dei giornalisti – purché si astenga dal compimento di atti professionalmente riservati. Tuttavia, nella pratica, l'iscrizione fa sorgere in capo all'USR la presunzione, priva di fondamento normativo esplicito ma operativamente concreta, che il dirigente intenda in qualche modo esercitare la professione, con il rischio di procedimenti di verifica o contestazione disciplinare. La scelta prudenzialmente più cautelativa rimane pertanto quella di sospendere l'iscrizione per la durata del rapporto dirigenziale. Questa distinzione tra iscrizione ed esercizio rileva ai soli fini delle professioni regolamentate e non è in alcun modo trasponibile alla fattispecie del coaching. Per il coaching, infatti, non esiste alcun albo professionale né alcuna forma di iscrizione pubblica obbligatoria: l'AICP è un'associazione di diritto privato costituita ai sensi della Legge n. 4/2013 e, in assenza di qualsiasi norma di legge che istituisca un albo pubblico per i coach o riservi l'attività ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, il suo registro interno non produce alcun effetto di riserva dell'attività. La questione del coaching si pone pertanto su un piano distinto e autonomo rispetto a quella dell'iscrizione agli albi e va affrontata direttamente alla luce della portata del divieto di cui all'articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957. Il coaching rientra nel perimetro della citata Legge n. 4/2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», che all'articolo 1 definisce «professione non organizzata in ordini o collegi» ogni attività economica intellettuale prestata a favore di terzi, con esclusione delle attività riservate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile. La legge non svolge una funzione abilitativa né introduce riserve di attività, ma ha funzione ricognitiva e promozionale: prende atto dell'esistenza di attività intellettuali non regolamentate, riconosce alle associazioni di categoria la possibilità di darsi codici deontologici e sistemi di attestazione della qualità e consente ai singoli di ottenere certificazioni da organismi accreditati ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 17024. Il titolo di coach professionista e l'iscrizione all'AICP sono dunque riconoscimenti di diritto privato, privi di qualsiasi effetto pubblicistico o abilitativo, in nessun modo assimilabili all'iscrizione a un albo professionale pubblico istituito per legge. La qualificazione del coaching come attività rientrante nella Legge n. 4/2013 assume tuttavia un significato opposto a quello che potrebbe apparire favorevole al dirigente. Essa non esclude l'applicazione del divieto di cui all'articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957, bensì, al contrario, ne conferma la rilevanza: la stessa legge qualifica esplicitamente il coaching come «professione», sia pure non organizzata in ordini o collegi. Poiché il divieto dell'articolo 60 si estende a «qualsiasi professione» senza distinzione tra professioni regolamentate e non regolamentate, la qualificazione normativa operata dalla Legge n. 4/2013 finisce per corroborare, sul piano sistematico, la riconducibilità del coaching al perimetro del divieto medesimo. Il nodo centrale dell'analisi risiede nella portata applicativa del divieto di «esercitare alcuna professione» sancito dall'articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957. Come anticipato, la disposizione non distingue tra professioni regolamentate e non regolamentate, tra professioni ordinistiche e attività intellettuali non riservate: essa si riferisce, nella sua ampiezza testuale, a qualsiasi attività che assuma i connotati di un'attività professionale in senso sostanziale. Tali connotati sono tradizionalmente individuati nell'abitualità e nella continuità dell'esercizio, nella prestazione intellettuale a favore di terzi e nella produzione di un reddito, elementi che, nel caso del coaching svolto con carattere sistematico, nell'ambito di un percorso strutturato di sviluppo professionale e a fronte di un compenso, risultano tutti pienamente integrati. L'interpretazione sistematica e storica della norma, corroborata dall'evoluzione legislativa confluita nella Legge n. 662/1996, conferma questa lettura estensiva. La Legge n. 662/1996 ha introdotto, come si è detto, una deroga al divieto per i soli dipendenti in part-time fino al 50%, abilitandoli all'esercizio di attività professionali e all'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Se il legislatore ha ritenuto necessario introdurre una deroga espressa persino per consentire attività professionali regolamentate ai dipendenti part-time, è evidente che il divieto di base – applicabile a pieno al dirigente scolastico – ha portata generale e non tollera distinzioni fondate sulla natura ordinistica o meno dell'attività. L'argomento a contrario, in questo contesto, non opera a favore del coaching ma ne conferma la problematicità: non vi è deroga applicabile al dirigente scolastico che ne consenta lo svolgimento professionale, quale che sia la qualificazione formale dell'attività. Va aggiunto che il fatto che il dirigente sta conseguendo un titolo di coach professionista con possibilità di iscrizione all'AICP – associazione che presuppone il rispetto di standard qualitativi, l'adempimento di obblighi di aggiornamento e lo svolgimento di un numero minimo di ore di pratica – rafforza ulteriormente la qualificazione dell'attività come professionale in senso sostanziale. Non si tratta di un'attività occasionale e sporadica, ma di un esercizio strutturato, continuativo e remunerato di una funzione intellettuale specializzata, che per tali caratteristiche ricade nel divieto generale sancito dall'articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957. Occorre a questo punto esaminare se l'autorizzazione prevista dall'articolo 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 possa costituire lo strumento idoneo a superare il profilo di incompatibilità così delineato. La risposta non può essere affermativa senza significative riserve. L'autorizzazione di cui all'articolo 53 è lo strumento ordinario con cui il sistema bilancia il principio di esclusività rispetto a incarichi esterni di natura occasionale, non interferenti con il servizio e privi dei caratteri dell'esercizio professionale sistematico: essa consente, tipicamente, la partecipazione a commissioni, lo svolgimento di incarichi di docenza, la redazione di pareri e perizie episodici. Essa non è invece concepita né nella sua struttura né nella sua ratio come strumento di legalizzazione di un'attività che presenti, per frequenza, sistematicità e corrispettivo economico, i caratteri sostanziali di un esercizio professionale continuativo rispetto al quale opera il divieto assoluto dell'articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957. Indipendentemente dai profili di incompatibilità che connotano il primo quesito, la partecipazione al percorso di eccellenza in TEEN coaching e Corporate coaching si colloca su un piano distinto e autonomo, riconducibile alla disciplina della formazione del dirigente scolastico di cui all'articolo 24 del CCNL Area «Istruzione e ricerca» 2016-2018, non modificato dal successivo CCNL 2019-2021. La formazione, anche autonoma, non integra esercizio di attività professionale e non è soggetta al regime delle incompatibilità: essa attiene allo sviluppo delle competenze del dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e trova la propria disciplina esclusivamente nel quadro contrattuale. I commi 8 e 9 dell'articolo 24 prevedono che il dirigente possa partecipare a percorsi di aggiornamento coerenti con le finalità del contratto senza oneri automatici per l'amministrazione, e che quest'ultima possa concorrere alle spese documentate qualora riconosca l'effettiva connessione con l'attività di servizio. La partecipazione al percorso di eccellenza soddisfa pienamente il requisito di coerenza in quanto il TEEN coaching interseca le competenze psico-relazionali del dirigente nella gestione della comunità scolastica. Il Corporate coaching, a sua volta, è direttamente riconducibile alle funzioni manageriali di direzione di un'organizzazione complessa. Entrambi i filoni, poi, trovano ulteriore radicamento nella sperimentazione istituzionale sulle competenze non cognitive e trasversali in corso presso la scuola, elemento che rafforza la connessione con l'incarico concretamente ricoperto. Il concorso alle spese da parte dell'Amministrazione è rimesso alla valutazione discrezionale del Direttore Generale dell'USR e non ha natura di diritto soggettivo: il riconoscimento richiede un atto formale nei limiti delle risorse annualmente destinate alla formazione dirigenziale. L'istanza dovrà pertanto essere adeguatamente motivata, valorizzando la ricaduta istituzionale del percorso sull'attività della scuola. Si rammenta, infine che ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del medesimo CCNL, il dirigente scolastico ha diritto a un massimo di otto giorni per anno scolastico di assenza retribuita per partecipazione a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi connessi con la propria attività lavorativa. Il presupposto della connessione con l'attività lavorativa risulta ampiamente soddisfatto nel caso del percorso di eccellenza. Il contingente è direttamente fruibile per i moduli del percorso, previa comunicazione preventiva all'USR e documentazione della partecipazione mediante attestati rilasciati dall'ente erogatore.

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Un docente critica pubblicamente su Facebook le condizioni della scuola: obblighi e poteri del DS...
  • Un docente pubblica sul suo profilo facebook foto della xxxxx e della xxxxx della scuola rivolgendo accuse all'ente comunale di non provvedere alla riparazione e denunciando...

    Data di pubblicazione: 22/05/2026

  • Festività del Santo Patrono e apertura di un solo plesso scolastico: trattamento del personale ATA...
  • L’art. 14 comma 1 del CCNL 2007,al secondo periodo, afferma “E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del S. Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”. Se, per ragioni imprescindibili (come ad esempio le operazioni di correzione dei compiti della sessione d’esami) si rende necessario disporre, per la festività del S. Patrono, il servizio di docenti e personale ATA, a questi spetta una giornata di recupero della festività non goduta per superiori esigenze di servizio, In questo senso si è espressa anche l'ARAN in un orientamento applicativo (35087 comparto funzioni locali)

    Data di pubblicazione: 21/05/2026

  • Un parere in merito al diritto della RSU di ottenere copia dei contratti integrativi degli anni precedenti...
  • La sottoscritta, dirigente scolastica di un istituto secondario di secondo grado, ha ricevuto xxxxx da parte di un docente componente RSU d’istituto una richiesta...

    Data di pubblicazione: 21/05/2026

  • Interpretazione dell’art. 43, comma 11, CCNL Scuola 2024 sulle ore non programmate e supplenze fino a dieci giorni...
  • La questione sottoposta richiede un'analisi di coordinamento tra fonti di diverso rango e natura giuridica: da un lato, la fonte contrattuale collettiva (CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, articolo 43, comma 11); dall'altro, la fonte legislativa primaria, nella formulazione novellata dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (articolo 1, comma 85, Legge n. 107/2015), con la clausola di salvaguardia di cui al comma 196 della medesima legge. L'articolo 43, comma 11, del CCNL stabilisce che le ore non programmate nel PTOF dai docenti della scuola primaria e secondaria «sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni». La disposizione contrattuale opera su un piano funzionale-organizzativo individuando una destinazione d'uso delle ore residue dell'organico dell'autonomia e assegnando al dirigente scolastico uno strumento gestionale per far fronte alle sostituzioni brevi senza necessità di ricorrere sin da subito a supplenti esterni. Il nuovo articolo 1, comma 85, Legge n. 107/2015 – modificato per l’appunto dalla legge di bilancio 2026 – trasforma quello che era un potere facoltativo del dirigente scolastico in un obbligo giuridico: le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per assenze fino a dieci giorni devono essere effettuate con personale dell'organico dell'autonomia, salvo «motivate esigenze di natura didattica». Il ricorso alla supplenza esterna diventa, quindi, una deroga eccezionale e motivata, non più la regola. Là dove, invece, il comma 196 della Legge n. 107/2015 sancisce l'inefficacia delle «norme e procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge», si è in presenza di una clausola di supremazia legislativa che, in coerenza con il principio di gerarchia delle fonti e con l'articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ribadisce la cedevolezza della fonte contrattuale rispetto alla legge nelle materie da quest'ultima regolate in modo imperativo. Tale comma non è solo una clausola meramente ricognitiva del principio gerarchico delle fonti, bensì una disposizione con funzione precettiva autonoma: blindare le scelte legislative della Legge n. 107/2015 dalla contrattazione collettiva sottraendo alla sede negoziale materie che il legislatore ha inteso riservare a sé. Infatti, con la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026, egli ha rivendicato la disciplina della materia trasformando una facoltà in obbligo e circoscrivendo la deroga alle sole motivate esigenze didattiche. In questo quadro, invocare l'articolo 43, comma 11, CCNL come fondamento autonomo per scelte difformi dall'obbligo legale produrrebbe un effetto elusivo del comma 85 novellato, vale a dire proprio ciò che il comma 196 intende prevenire. Il nodo interpretativo più delicato riguarda invece la clausola di deroga. Il comma 85 novellato consente il ricorso alla supplenza esterna solo in presenza di «motivate esigenze di natura didattica», omettendo qualsiasi riferimento a quelle esigenze di natura organizzativa che pure rientrano nella sfera di competenza propria del dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n.165/2001. Ciò sebbene l'articolo 43, comma 11, CCNL, letto in combinato con i successivi commi 12 e 13, riconosca espressamente le attività organizzative come componente autonoma e non residuale della funzione docente e della gestione scolastica. Il comma 13, in particolare, riconduce le attività organizzative all'articolo 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali.

    Data di pubblicazione: 21/05/2026

  • Proroga del contratto per gli esami di licenza di docente supplente con contemporaneo rientro al lavoro nel settore privato...
  • In primo luogo, non si può non osservare che il dipendente pubblico ha un dovere di esclusività verso la Nazione (art. 98 Cost.) che l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, per tutti i dipendenti della p.a., e l'art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994, con riferimento specifico al personale docente, declinano vietando di cumulare l'impiego presso l’amministrazione con altri rapporti di impiego pubblico ovvero di mantenere impieghi alle dipendenze di privati. Quest’ultima incompatibilità viene meno solo nel caso in cui il rapporto con la p.a. si costituisca a tempo parziale con prestazione oraria pari o inferiore al 50% rispetto all’impiego full time (cfr. art. 53, c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 sopra ricordato e commi 58 e ss. della legge n. 662/1996). Né l’aspettativa fa venire meno l’incompatibilità tra impieghi a tempo pieno, come affermato dall’ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 6637 del 09/03/2020, anche se con riferimento al cumulo di impeghi pubblici. Tuttavia, quanto rilevato a quest’ultimo proposito non può che applicarsi anche in caso di cumulo di un impiego pubblico e un impiego privato, come nel caso di specie. La Cassazione afferma infatti: “l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, in questo caso non solo l'Agenzia, ma anche la Regione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire”. Tanto premesso, non potendo ormai caducare il contratto di lavoro a suo tempo stipulato con la docente fino al termine delle lezioni, si consiglia di non dar luogo alla proroga dello stesso in forza della incompatibilità tra l’impiego (necessariamente a tempo pieno, come diremo in seguito) alle dipendenze della scuola presso il privato che, dopo quella data, verrebbe riassunto. Infatti, dal punto di vista formale, la prosecuzione del contratto con la docente si configura quale proroga dello stesso, ovvero modifica del solo suo termine finale e non degli altri elementi del contratto (come, ad esempio, la prestazione settimanale). Ciò lo si afferma sulla base della nota del Miur prot. n. 9038/2009 tuttora applicabile, secondo cui: “A chiarimento e parziale rettifica della nota prot. A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009, si comunica che al punto 2) ”Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art. 37 del vigente CCNL del comparto scuola. Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art. 37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale."

    Data di pubblicazione: 21/05/2026

  • Festività nazionale cadente di sabato in un istituto con settimana corta: spetta il recupero?
  • La nostra scuola fa servizio su cinque giorni settimanali con chiusura al sabato. Quest'anno il 25 aprile cade di sabato ed un'amministrativa vorrebbe...

    Data di pubblicazione: 21/05/2026

  • Eliminazione dall’inventario di beni obsoleti e fuori uso: necessità o meno di esperire procedure di vendita o cessione gratuita...
  • Le Linee Guida del M.I. per la gestione del patrimonio e degli inventari delle Istituzioni Scolastiche ricordando che il procedimento di eliminazione dei beni dall’inventario è disciplinato dall’art. 33 del Regolamento D.I. 129/2018, operano un approfondimento utilissimo alle Scuole in relazione alle varie modalità per il discarico di detti beni. Infatti, sempre tenendo presente le varie tipologie di beni per cui è possibile l’eliminazione, vengono prese in considerazione le procedure relativamente alla documentazione necessaria a sostegno del decreto di eliminazione del Dirigente Scolastico. Nel medesimo provvedimento, poi, deve essere indicato, nel caso di mancanze o danneggiamenti, l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, dandone adeguata motivazione. È cura del Dirigente Scolastico promuovere l’accertamento, formulare le consequenziali conclusioni e adottare le necessarie iniziative (dichiarazione sull'assenza di responsabilità amministrative e contabili; provvedimento di messa in mora dei responsabili finalizzato al reintegro patrimoniale; denuncia alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti; ecc.). Quanto agli aspetti più strettamente operativi, possono essere individuate fondamentalmente due tipologie di procedimenti, a seconda che il bene da eliminare dall'inventario sia nel possesso giuridico e materiale dell'istituzione scolastica o meno. Nel primo caso, si tratta di beni ormai inutilizzabili oppure ancora integri e comunque suscettibili di riuso, mentre nel secondo caso si tratta di beni illecitamente sottratti oppure perduti per eventi fortuiti. Per quei beni di proprietà dell'istituzione scolastica e ancora in suo possesso, il procedimento di discarico può riguardare: – materiali di risulta: si tratta di materiali che rimangono a seguito di lavorazioni o di materiali di scarto; – beni fuori uso: tra questi rientrano i beni inservibili, rotti, danneggiati o guasti, per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione; – beni obsoleti: rientrano in questa categoria i beni funzionanti, ma superati dal punto di vista tecnologico anche in relazione alla cura dell'interesse pubblico concretamente perseguito; – beni non più funzionali: ovvero quei beni integri e suscettibili di riuso, ma non più rispondenti alle esigenze dell'attività didattica e/o laboratoriale. Di seguito si ripropone lo schema delle Linee Guida con qualche precisazione che si ritiene utile alla trattazione. Di seguito si sintetizza il procedimento operativo per procedere al discarico inventariale dei: – materiali di risulta e beni fuori uso; – beni obsoleti o non più funzionali; Atti e azioni per procedere al discarico dei "Materiali di risulta e Beni fuori uso" 1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto sull'esistenza di materiali di risulta o beni fuori uso. Tale relazione deve indicare le circostanze che hanno determinato la situazione dei beni in oggetto e deve essere corredata dal relativo elenco completo dei riferimenti inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla "Commissione per il rinnovo inventariale" possono sostituire la relazione del D.S.G.A.. 2. Verbale della Commissione per la verifica e la contestuale valutazione dei materiali di risulta e dei beni fuori uso. Si precisa che il valore dei suddetti beni va calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, così come individuato dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento. 3. Provvedimento del D.S. per la cessione o l'eliminazione dei beni dichiarati dismissibili dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento. 4. Onere, a carico del D.S., di accertare eventuali responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza o di custodia dei soggetti affidatari dei suddetti beni e consequenziale esperimento delle necessarie azioni volte al reintegro patrimoniale. 5. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti e alle loro famiglie, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. Il provvedimento di discarico di cui all'art. 33, comma 1, del Regolamento, oltre all'elenco dei beni, dovrà dare atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione. Eventuali spese, di natura tributaria e per il trasporto, sono a carico dell'acquirente, salvo diversa previsione di legge. 6. In caso di mancata aggiudicazione, anche per gara andata deserta, i beni possono essere ceduti a trattativa privata a titolo oneroso. In tal caso, per il discarico inventariale si osservano le medesime modalità descritte in caso di aggiudicazione. In alternativa alla cessione privata, con provvedimento motivato del D.S., i beni possono essere ceduti a titolo gratuito a favore di enti pubblici non economici o, in subordine, a enti non profit (Onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc.). Nel caso di cessione a titolo gratuito il discarico va documento anche con il verbale di consegna dei beni trasferiti, sottoscritto dal rappresentante dell'ente trasferitario. 7. In estremo subordine, nell'ipotesi in cui né la cessione a titolo oneroso né la cessione a titolo gratuito abbiano dato esito, con provvedimento motivato del D.S. è disposta la destinazione dei beni allo smaltimento (c.d. "avvio alla discarica pubblica"). Il ricorso allo smaltimento deve avvenire nel rispetto delle norme di tutela ambientale. In tal caso, il discarico inventariale va documentato anche con il verbale attestante lo smaltimento dei beni. Grande attenzione va riservata allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) Fermo restando l'iter procedimentale sopra delineato valevole a carattere generale, si ritiene che, sotto la propria responsabilità, il D.S. nell'osservanza dei principi di economicità, efficacia e trasparenza che sorreggono l'azione amministrativa, avrà cura di valutare a monte, esclusivamente per i beni assolutamente inservibili e privi di alcun valore, la maggior proficuità di un diretto avvio alla discarica pubblica o allo smaltimento. Atti e azioni per procedere al discarico dei "Beni obsoleti e Beni non più funzionali" 1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto sull'esistenza di beni obsoleti o non più utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle esigenze dell'istituzione scolastica. La suddetta relazione deve essere corredata dall'elenco dei beni con l'indicazione dei riferimenti inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla "Commissione per il rinnovo inventariale" possono sostituire la relazione del D.S.G.A.. 2. Verbale della Commissione interna per la verifica sulle condizioni dei materiali obsoleti e non più utilizzabili e la determinazione del relativo valore. Si precisa che il valore dei suddetti beni va calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato dalla citata Commissione, di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento 3. Provvedimento del D.S. per la cessione dei beni dichiarati dismissibili dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento. 4. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti e alle loro famiglie, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. La vendita può avvenire anche mediante trattativa privata ad altri enti pubblici non economici. In ogni caso, il prezzo base di vendita, salvo ipotesi assolutamente eccezionali e da motivare dettagliatamente, non potrà essere inferiore al valore determinato dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento. Eventuali spese, salvo diversa previsione di legge, sono a carico dell'acquirente. Il provvedimento di discarico di cui all'art. 33, comma 1, del Regolamento, dovrà dare atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo. 5. In caso di aggiudicazione non andata a buon fine, con provvedimento motivato del D.S., i soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti a titolo gratuito solamente ad altra istituzione scolastica. In tal caso il discarico dall'inventario dovrà essere documentato anche con il verbale di consegna dei beni all'istituzione scolastica trasferitaria. 6. Nel caso in cui la cessione a titolo gratuito non dovesse andare a buon fine, si può ricorrere alla dismissione dei beni fuori uso mediante l'invio alle discariche pubbliche, nonché attraverso la distruzione o l'eliminazione nel rispetto delle norme di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In tal caso, il discarico dalle scritture contabili dei beni oggetto di dismissione può essere effettuato solo a fronte della relativa documentazione giustificativa, non essendo sufficiente la semplice declaratoria di bene non più utilizzabile. Tutto quanto sopra esposto è valido per i beni inventariati altrimenti per quelli che non impattano sul patrimonio della scuola tali procedure non servono. Pertanto in base a quanto sopra specificato si ritiene di rispondere ai quesiti nel modo seguente: 1) I beni obsoleti non più utilizzabili dalla scuola anche se a valore 0 ma ancora funzionanti non possono essere eliminati dall’inventario con la dichiarazione del DS come per i beni completamente rotti e inservibili. Per questi beni vanno effettuate le procedure sopra descritte. 2) La commissione interna di cui all’art.34 c.1 del D. I. n. 129/2018, costituita da 3 elementi, nominati dal DS, può essere costituita anche da figure che non prevedono il profilo docente. Devono essere operatori che conoscono le norme sulla gestione dei beni e del patrimonio scolastico. 3) Sarebbe ottimale che la scuola potesse usufruire del sistema di smaltimento rifiuti organizzato dal Comune, quindi va sempre fatta una richiesta in tal senso prima di procedere autonomamente. La documentazione necessaria alla scuola è una dichiarazione dell’Ente che nella tal giornata ha provveduto al ritiro di (elenco preciso con numero e descrizione dei beni alienati). E’ importante inoltre che nella dichiarazione ci sia scritto, proprio in relazione ai beni descritti nel quesito, che lo smaltimento avverrà in base alle norme in vigore per i rifiuti di quel tipo.

    Data di pubblicazione: 20/05/2026

  • Comitato di valutazione dei docenti: il primo collaboratore del DS può farne parte?
  • Il primo collaboratore del DS può essere individuato dal collegio dei docenti come membro del comitato di valutazione...

    Data di pubblicazione: 20/05/2026

  • Variazione dall’avanzo di amministrazione: è necessaria anche la convocazione della Giunta esecutiva?
  • La prima voce del Programma annuale è costituita dall'avanzo (o disavanzo) presunto di amministrazione. La relativa consistenza è "presunta" in quanto, alla data di approvazione del Programma annuale, non è ancora stato approvato il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente e, pertanto, non si può avere certezza di tale consistenza. In seguito all'approvazione del Conto consuntivo, si rende necessario, qualora l'avanzo (o il disavanzo) di amministrazione definitivamente accertato sia differente da quello presunto, modificare il Programma annuale approvando, in sede di Consiglio di istituto, un'apposita variazione di bilancio. Non è necessario, a tal fine, convocare previamente anche la Giunta esecutiva. L'articolo 10, comma 3 del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, approvato con decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, prevede, infatti, che le proposte di variazioni siano "deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico". Nel caso si trattasse di entrate finalizzate, tale delibera non sarebbe necessaria, bastando un semplice "decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto" (articolo 10, comma 5 D.I. n. 129/2018). Nel caso in questione, non si tratta di entrate finalizzate e pertanto occorre la delibera del Consiglio di istituto; tuttavia, la semplice proposta del dirigente scolastico, di variazione del Programma annuale in merito alla consistenza dell'avanzo di amministrazione, è del tutto sufficiente, senza che occorra convocare anche la Giunta esecutiva. Non sono previste, per l'adozione di tale delibera, tempistiche particolari ma si raccomanda di provvedere nel corso della prima riunione utile del Consiglio di istituto, al fine di allineare tempestivamente il Programma annuale con le risultanze del Conto consuntivo.

    Data di pubblicazione: 20/05/2026

  • Sospensione del congedo di maternità per ricovero della madre: è possibile?
  • L’art. 16-bis del D.Lgs 151/2001 “ Testo unico sulla maternità e paternità” relativo al “Rinvio e sospensione del congedo di maternità” precisa: 1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. 2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa La circolare INPS del 28/04/2016 n. 69 proprio in relazione a queste modifiche al punto 2 prende in considerazione questa modifica al testo unico, che era stata già prevista con la sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 4 aprile 2011, la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità in caso di ricovero immediato del neonato nato molto prematuro. In merito al quesito quindi, si ritiene che la domanda della docente non possa essere accettata, la normativa vigente non prevede tale casistica, ma si rferisce esclusivamente al ricovero del neonato e non della madre.

    Data di pubblicazione: 20/05/2026

  • Adozione libri di testo nella scuola secondaria di primo grado: tipologie e tetti di spesa...
  • In merito all'adozione dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2026/2027, le tipologie di testi e i relativi tetti di spesa sono disciplinati dal D.M. n. 51 del 26 marzo 2026 e dalle istruzioni operative ministeriali. Le norme vigenti prevedono tre tipologie di testi (definite dall'allegato al D.M. n. 781/2013): • tipologia A: versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; • tipologia B (modalità mista): testi realizzati in versione cartacea e digitale accompagnati da contenuti digitali integrativi; • tipologia C (modalità digitale): testi realizzati esclusivamente in versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. I tetti di spesa per l'anno 2026/2027 sono stati adeguati al tasso di inflazione programmata dell'1,5%. Secondo quanto stabilito dal D.M. n. 51/2026 e dalla nota ministeriale, prot. n. 97152 del 31/03/2026: 1. adozione di libri di tipologia B e C: se in una classe sono adottati libri sia di tipologia B che di tipologia C, il tetto di spesa da considerare è quello ridotto del 10%. La riduzione del 30% si applica infatti solo se tutti i testi adottati per la classe sono di tipologia C (esclusivamente digitali); la riduzione del 10% si applica sia se i libri adottati sono tutti di tipologia B sia nel caso di una combinazione di B e C, poiché la condizione minima (presenza di digitale/misto per tutta la dotazione) è soddisfatta; 2. adozione di libri di tipologia A e B: alla luce di quanto sopra riportato, se sono presenti testi di tipologia A (che non presentano la combinazione mista o digitale richiesta per lo sconto sui tetti), la riduzione del 10% non può essere applicata alla dotazione libraria della classe. In definitiva, poiché il tetto di spesa è unitariamente inteso, non è ammesso frazionare la riduzione applicando percentuali diverse su porzioni della dotazione (ad esempio, -10% su una parte e -30% su un’altra della medesima dotazione). La riduzione, se applicabile, va calcolata sull’intero importo riferito alla classe, operando nella misura prevista e solo quando ricorre la condizione unica prevista dalla norma. Si consiglia infine di verificare la classificazione (A, B, C) di ciascun testo adottato e di riportarla nella delibera degli organi collegiali: anche in vista dei successivi controlli dei revisori dei conti, è importante documentare la tipologia dei singoli testi e il calcolo del tetto.

    Data di pubblicazione: 20/05/2026

  • Dipendente in servizio su due scuole e residente all’estero: spettano i permessi L. 104?
  • Il diritto ai permessi art. 33, comma 3, della legge 104/1992 per l'assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità sussiste se è presente il relativo riconoscimento di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della stessa legge. La residenza della dipendente all'estero (Svizzera) non elimina in via automatica il diritto: ciò che rileva è il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione italiana e il riconoscimento, secondo la normativa italiana, dello stato di handicap grave del figlio. La fruizione dei permessi da parte di un dipendente con rapporto part?time e completamento orario in un altro istituto va gestita in coordinamento fra le amministrazioni interessate (i permessi giustificano l'assenza nelle giornate/ore in cui sono fruiti). Se il dipendente presta servizio in due scuole entrambe le assenze vanno annotate e giustificate presso i rispettivi istituti, ogni istituto è responsabile della gestione del singolo contratto di lavoro, quindi del diritto ai tre giorni di permesso mensile cumulativi, in base alle giornate lavorative della singola scuola. I permessi possono essere richiesti in entrambi o solo in un istituto, quello che rileva è di quanti giorni ha diritto l’interessata con un orario di lavoro di 6 ore che si presume, perché non chiarito, siano su una unica giornata lavorativa. • Al riguardo, la Cassazione, con le Sentenze n. 4069 del 20 febbraio 2018 e n. 22925 del 29 settembre 2017, ha affermato che i tre giorni di permesso non si riproporzionano in caso di part-time superiore al 50%. Ad avviso della Suprema Corte appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992. L’ARAN, con l’O.A. CFC34 del 25 novembre 2019, ha affermato che l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017, ribadito anche nella sentenza n. 4069 del 20/02/2018, in tema di permessi ex Legge n. 104/1992, per l’autorevolezza della fonte rappresenti un indirizzo applicativo concreto e fattuale. Fermo restando, quindi, il generale obbligo di riproporzionamento nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, in considerazione della natura di strumento di politica socio-assistenziale del permesso riconosciuto per l’assistenza alla persona con grave disabilità, a parere della Suprema Corte non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex art. 33 della Legge n. 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto in part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time. L’INPS, con la Circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito alle formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa part-time superiore al 50%. L’INPS, ha chiarito che le formule, indicate nel messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, devono essere riviste alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione che, come detto sopra, ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro. Pertanto: - con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, si procede con il riproporzionamento e rimangono valide le disposizioni fornite con il messaggio n. 3114/2018 (formule che vengono ribadite anche con la circolare n. 45/2021); - per i dipendenti in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile; - il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore (possibile per il personale ATA ai sensi dell’art. 68 del CCNL 2024). Tutto ciò premesso, in riferimento al quesito si ritiene che anche nel caso specifico i 3 giorni di permesso mensile devono essere proporzionati al numero dei giorni di lavoro. Il calcolo basato sui giorni settimanali di lavoro ordinario (cinque/sei ) è il seguente: giornate lavorative settimanali 1: 6 (settimana lavorativa ordinaria) = x: 3 (giorni di permesso mensili), il risultato numerico andrà arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore, quindi nel caso specifico non matura nessun giorno.

    Data di pubblicazione: 20/05/2026

  • Passaggio da IeFP a liceo scientifico scienze applicate: esami integrativi o di idoneità?
  • La situazione illustrata nel quesito presenta indubbi elementi di complessità, considerato che il sistema dei passaggi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale e i percorsi del sistema nazionale di istruzione è stata oggetto di regolamentazione solo per quanto concerne i rapporti tra IP e IeFP, mentre manca una regolamentazione specifica per i passaggi tra IeFP e istituti tecnici o licei. Per affrontare il caso in questione, pertanto, si può ricorrere ad un’interpretazione analogica, che può far riferimento al combinato disposto tra le “vecchie” norme previste dal DPR 257/2000 (pur se tali norme trovano attualmente una base giuridica abbastanza debole per l’abrogazione di una parte dell’articolo 68 della legge delega 144/99) e la cornice normativa per il riconoscimento dei crediti e delle competenze risalente addirittura al DPR 275/1999. Si sottolinea, altresì, che, pure trattandosi di due diversi sistemi, la frequenza ai percorsi di IeFP rappresenta un canale giuridicamente valido per l’adempimento dell’obbligo di istruzione; quindi, soprattutto nel primo biennio, ci troviamo in un percorso che è mirato al conseguimento delle competenze chiave previste negli assi culturali dell’obbligo. Tanto premesso, e in attesa di un’eventuale indicazione che potrebbe essere contenuta nell’emananda OM sugli esami integrativi, si ritiene che: - possa essere applicata, per il caso in questione, la procedura di riconoscimento dei crediti pregressi e delle competenze acquisite nel percorso di IeFP, per mezzo di apposita Commissione di valutazione che provvederà a comparare gli obiettivi di apprendimento e gli standard formativi di entrambi i percorsi - espletata tale verifica, lo studente dovrà essere sottoposto a prove integrative sulle discipline o i contenuti di parti delle discipline non affrontati precedentemente - il passaggio potrà essere consentito, pertanto, nel caso di esito positivo delle prove predisposte secondo i criteri sopra illustrati. Si osserva, infine, che la nota dell’USR Sicilia, che peraltro non risulta ad oggi confermata dall’Amministrazione centrale o concordata con altre strutture territoriali, si riferisce a studenti in possesso di diploma di qualifica o di tecnico conseguiti in IeFP, fattispecie diversa da quella descritta nel quesito.

    Data di pubblicazione: 20/05/2026

  • Ricostruzione di carriera ATA dopo il passaggio di ruolo: quale disciplina per il servizio pre-ruolo?
  • Il caso rappresentato può essere definito nel seguente modo: 1) Anche se nel ruolo come collaboratore scolastico l’interessata non ha mai superato il periodo di prova in quanto ha accettato incarichi a tempo determinato come Assistente amministrativa, giuridicamente ha diritto alla progressione della carriera solo sulla base dell’anzianità di ruolo senza la valutazione dei servizi non di ruolo con l’attribuzione degli aumenti contrattuali previsti per la posizione di anni 0; 2) Dopo la nomina in ruolo come Assistente amministrativa l’inquadramento deve essere effettuato con il meccanismo della temporizzazione del valore economico acquisito nel ruolo di provenienza che nel caso rappresentato darà un’anzianità di anni 0; 3) Per quanto riguarda il riconoscimento di tutti i servizi prestati sino al 31/08/2024, dopo l’acquisizione della conferma in ruolo, occorre ricordare che le procedure SIDI, nei casi di passaggio di ruolo, e la situazione rappresentata è comunque un passaggio di ruolo, non applicano la legge 103/2024 con l’integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici ma continua ad applicare l’art. 485 del Decreto legislativo 207/1994. Si ritiene opportuno far presente che a nostro parere, anche per tutti coloro che hanno ottenuto un passaggio di ruolo dall’anno scolastico 2023/2024, come nel caso prospettato, si dovrebbe applicare la legge 103/2023 nella valutazione dei servizi prestati prima del passaggio stesso.

    Data di pubblicazione: 20/05/2026

  • Dubbi sulla comunicazione del dettaglio dei compensi del personale ai membri del CdI, in fase di approvazione del PTOF...
  • Da un membro del Consiglio di Istituto che è anche componente della RSU mi è stato chiesto se è legittimo che il Consiglio di Istituto - quando prende conoscenza...

    Data di pubblicazione: 19/05/2026

  • Infortunio di un docente e successivo risarcimento assicurativo: chiarimenti sulla comunicazione all'INAIL...
  • Quando un infortunio sul lavoro è dovuto alla responsabilità di un terzo, l’INAIL ha il diritto di esercitare azione di rivalsa/subentro nei confronti del soggetto responsabile per recuperare quanto corrisposto per prestazioni e indennità. Inoltre, ai sensi della disciplina contrattuale (art. 17 CCNL 2007), se il dipendente ha ottenuto da un terzo un risarcimento comprensivo della retribuzione percepita durante l’assenza, l’amministrazione deve richiedere al dipendente la restituzione della parte corrispondente. Nel caso di specie occorrerebbe capire a che titolo l’assicurazione ha proceduto con l’indennizzo alla docente. Ribadiamo, ad ogni modo, che la rivalsa è possibile esclusivamente nel caso in cui l’assenza sia dipesa da fatto di un terzo ( nel quesito si parla di rottura improvvisa della sedia). Pertanto, sul presupposto che la denuncia è stata regolarmente inviata all’Istituto si suggerisce di inviare all’INAIL la documentazione relativa all’indennizzo corrisposto dall’assicurazione della scuola: comunicazione/quietanza di pagamento, eventuale lettera dell’assicuratore che motiva l’erogazione e la sua natura (se si tratta di risarcimento per danni, di integrazione per spese mediche, di indennità per mancato guadagno, ecc.); - Eventuali verbali o accertamenti relativi alla causa dell’incidente (es. rilevazioni interne, segnalazioni su difetto di arredo, foto della sedia rotta), che possano indicare responsabilità di terzi (fornitore/manutentore/produttore). Verifiche da compiere con l’assicurazione della scuola - Richiedere formalmente all’assicurazione la specificazione della natura dell’indennizzo (a che titolo è stato erogato e se l’erogazione comporta riconoscimento di responsabilità di terzi o della scuola); - Ottenere copia della pratica e della motivazione del pagamento e l’eventuale rinuncia da parte dell’assicuratore a un’azione nei confronti di terzi. Conseguenze pratiche - Se l’indennizzo dell’assicurazione comprende la quota di retribuzione corrispondente al periodo di assenza: la scuola deve verificare se tale somma debba essere riversata all’amministrazione dal dipendente ai sensi del CCNL (richiedere la quantificazione della quota retributiva eventualmente compresa nel pagamento); - Indipendentemente dall’importo, l’INAIL deve essere informata delle circostanze e delle somme corrisposte: l’Istituto valuterà se esercitare la rivalsa nei confronti del terzo responsabile o nei confronti dell’assicurazione che ha adempiuto, in ragione del proprio diritto di subentro/recupero delle somme erogate. Ulteriori azioni e interlocuzioni - Se emergono elementi che indicano responsabilità del fornitore, del produttore della sedia o di altri terzi, la scuola (sarà opportuno consultare l’Avvocatura di Stati competente) può promuovere azioni dirette per il recupero del danno; Conclusione - Pertanto, la scuola deve informare tempestivamente l’INAIL e trasmettere tutta la documentazione relativa all’infortunio e al pagamento dell’assicurazione (quietanza, motivazione, dettagli sul contenuto dell’indennizzo). Questo permette all’INAIL di valutare ed eventualmente esercitare l’azione di rivalsa o di subentro nei confronti del terzo responsabile. Inoltre la scuola dovrà accertare se il pagamento di 900€ include quote riferibili alla retribuzione e, in tal caso, agire secondo quanto previsto dall’art. 17 del CCNL (richiesta di restituzione da parte del dipendente).

    Data di pubblicazione: 19/05/2026

  • Un parere sulla continuità del docente di sostegno tra scuola dell’Infanzia e Primaria in assenza del relativo titolo di specializzazione...
  • Nel caso prospettato non è possibile la conferma del docente di sostegno per continuità didattica su un ordine diverso di scuola e in mancanza del titolo di specializzazione nell’ordine di scuola per il quale si richiede la continuità. Riferimenti normativi: La conferma sul posto di sostegno per continuità didattica, prevista dal decreto legislativo 66\2017, come modificato dalla legge 106\2024 è stato poi disciplinato per l’applicazione pratica nell’O.M. 27\2026 che all’art. 13 detta le condizioni per il provvedimento di conferma e al comma 4 prevede che: “4. Al ricorrere di tutte le condizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, l’Ufficio scolastico territorialmente competente provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sul posto assegnato l’anno precedente. Degli esiti delle operazioni viene data pubblicazione da parte dell’Ufficio all’albo on line.” Come si evince dalle disposizioni citate la conferma del docente di sostegno è sul posto assegnato l’anno precedente qualora presente in organico e quindi non su un posto di altro ordine o grado di scuola, come è invece il posto della scuola primaria nel caso sottoposto. Anche i successivi commi fanno riferimento al specifico ordine e grado di scuola e prevedono che il docente da confermare abbia la specializzazione per quell ‘ordine oppure sia stato nominato nell’anno precedente come non specializzato dalla seconda fascia delle GPS ma sempre per il relativo ordine e grado, oppure dall’incrocio di GAE e GPS ,non dalle graduatorie di istituto . Le norme sono state poi ribadite anche nella circolare ministeriale n. 7766\2026. Conclusione: non è prevista la conferma del docente di sostegno dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, il docente può essere confermato solo sul posto dell’anno precedente.

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