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    Data di pubblicazione: 30/07/2026

  • Trattamento fiscale dei compensi PNRR corrisposti a ex dipendenti con contratto a tempo determinato scaduto...
  • Come già detto in precedenti risposte, per norma tutti i compensi, a qualsiasi titolo spettanti a personale interno impegnato in attività aggiuntive, devono essere assoggettati alla completa contribuzione previdenziale e assistenziale sia a carico Stato che a carico dipendente. Tuttavia, la circostanza che i docenti in questione attualmente risultino non più dipendenti dell’Amministrazione scolastica rileva ai fini del pagamento del compenso stesso, in quanto tale spettanza, pur originatasi dalla situazione giuridica degli interessati quando gli stessi erano ancora in regolare attività di servizio, deve essere riconsiderata alla luce della situazione giuridica all'atto del pagamento (personale estraneo all’Amministrazione), secondo il cd. principio di cassa ex articolo 51 del Tuir. Pertanto, la scuola calcolerà il dovuto sulla base dell'attuale status degli ex dipendenti (estraneo all'amministrazione su cui gravano le sole ritenute IRPEF in acconto del 20%), provvedendo quindi a liquidare il netto spettante, dedotta l'IRPEF, da versarsi congiuntamente all'IRAP a carico dello Stato, secondo le modalità consuete, con conseguente rilascio della CU per redditi di lavoro autonomo occasionale. Si ricorda inoltre che, qualora con la liquidazione di tali compensi i docenti interessati, nell’anno del pagamento, superassero i 5.000,00 Euro, gli stessi saranno tenuti all'iscrizione alla gestione separata. In tal caso, le somme eccedenti detto importo dovranno essere assoggettate anche a tale forma di contribuzione che, ricordiamo, per i titolari di reddito da lavoro autonomo occasionale prevede, per l’anno 2026 (Circolare INPS n. 8 del 03-02-2026 https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.02.circolare-numero-8-del-03-02-2026_15153.html ): - l’applicazione dell'aliquota del 24% (di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico dell’Amministrazione) nel caso di pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie tenuti alla contribuzione presso la Gestione separata; - l’applicazione dell'aliquota del 33,72% (di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico dell’Amministrazione) nel caso di lavoratori non coperti da altre forme di previdenza obbligatorie tenuti alla contribuzione presso la Gestione separata.

    Data di pubblicazione: 30/07/2026

  • Certificato di iscrizione scolastica richiesto nell'ambito di un procedimento di divorzio: è soggetto all'imposta di bollo?
  • Sono un'assistente amministrativa di una scuola secondaria superiore: devo rilasciare un certificato di iscrizione scolastica di un alunno, richiesto da...

    Data di pubblicazione: 30/07/2026

  • PNRR: dubbi sulla liquidazione del compenso di una docente transitata dalla scuola statale alla scuola paritaria...
  • Questa scuola deve liquidare un compenso per attività di docenza nei percorsi di potenziamento delle competenze di base, progetto PNRR. La docente...

    Data di pubblicazione: 30/07/2026

  • Dubbi sull'utilizzo delle ore di potenziamento per la sorveglianza durante lo studio autonomo degli alunni che non si avvalgono dell'IRC...
  • Sulla base nota annuale MIM relativa agli organici (per l’a.s. 2026/2027 si tratta della nota prot. n. 10164 del 16/04/2026), si conferma che non è possibile utilizzare i posti o le ore di potenziamento per coprire le attività alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), né per la sorveglianza durante lo studio autonomo, né per le attività formative e didattiche programmate. Dice la nota, analogamente a quanto avvenuto negli anni passati: “Le attività di potenziamento introdotte dalla legge n. 107 del 2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.” Di seguito i punti chiave tratti dalle disposizioni ministeriali: - incompatibilità del potenziamento con l'attività alternativa. Le attività di potenziamento introdotte dalla legge n. 107/2015 sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi comuni a tutti gli alunni, declinati nel comma 7 della medesima legge. Di conseguenza, proprio come le attività curriculari, esse "devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica". Ciò trova conferma nel disposto contrattuale e, per la precisione, nell’art. 43, cc. 11-13 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui: “11. L’orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. 12.Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’art. 44 (Attività funzionali all’insegnamento), le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 107 del 2015. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo. 13. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015”; - ambito di applicazione. Il divieto di utilizzo dell’organico di potenziamento si applica in generale a tutte le forme di attività alternativa, sia essa intesa come lezione strutturata che come assistenza allo studio, poiché il MIM non opera distinzioni all'interno della clausola di esclusione; - personale da utilizzare. Per le attività alternative (formative e didattiche o di assistenza allo studio), la nota MIM annuale sulle supplenze (prot. n. 11814 del 06/05/2026) prevede un ordine di priorità specifico che non include l'utilizzo funzionale del potenziamento bensì il ricorso a: 1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola. Questo non coincide con l’organico di potenziamento dal momento che tale espressione replica quella utilizzata nella nota MEF prot. n. 26482 del 07/03/2011, rispetto alla quale il MIM ha ogni anno effettuato la precisazione sopra riportata; 2. docenti supplenti già in servizio per il completamento dell'orario d'obbligo; 3. docenti di ruolo o non di ruolo che abbiano dichiarato la propria disponibilità a prestare ore eccedenti; 4. stipula di contratti a tempo determinato con personale appositamente assunto. L'organico di potenziamento, in definitiva, essendo parte integrante dell'organico dell'autonomia destinato all'intera platea scolastica, non può essere "distratto" per coprire un servizio che è rivolto esclusivamente a una parte degli studenti (quelli non avvalentisi dell'IRC).

    Data di pubblicazione: 29/07/2026

  • Riduzione dell'orario delle lezioni per esigenze di trasporto e uscita autonoma dei minori: quale disciplina si applica?
  • Dalla consultazione dei pareri presenti nella banca dati di ItaliaScuola emerge l'orientamento secondo cui l'autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni minori...

    Data di pubblicazione: 29/07/2026

  • Unico posto in organico provinciale e richiesta di part-time: prevale il diritto all'assistenza ex Legge 104/1992?
  • L’art. 1, comma 58, della Legge n. 662/1996 (la Finanziaria del 2007) aveva stabilito che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avvenisse “automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda” dell’interessato, prevedendo così un vero e proprio diritto potestativo del lavoratore, che l’Amministrazione di appartenenza avrebbe potuto disconoscere, negando la chiesta trasformazione, solo qualora il lavoratore intendesse contemporaneamente svolgere una attività di lavoro autonomo o subordinato implicante un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta; ed avrebbe potuto differire, ma soltanto per un periodo massimo di sei mesi, qualora la trasformazione stessa potesse arrecare grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. L’art. 73, del D.L. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008) ha cambiato la previsione precedente, stabilendo che la trasformazione può “essere concessa dall’amministrazione”, con i limiti del divieto di svolgere un’altra attività lavorativa in conflitto di interessi con quella della P.A. e sempre che la trasformazione non arrechi pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa. In tal modo il legislatore ha mutato radicalmente la natura della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, che è passata da essere un diritto soggettivo pieno del lavoratore a costituire prerogativa discrezionale della P.A. Riportiamo il seguente quadro di sintesi delle novità apportate con il D.L. n. 112 del 2008: - è stato eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione interessata; - è stata soppressa la mera possibilità per l’Amministrazione di differire la trasformazione del rapporto sino al termine dei sei mesi nel caso di grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa; - è stata contestualmente introdotta la possibilità di rigettare l’istanza di trasformazione del rapporto presentata dal dipendente nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione; - è stata innovata la destinazione dei risparmi derivanti dalle trasformazioni, prevedendo che una quota sino al 70% degli stessi possa essere destinata interamente all’incentivazione della mobilità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in contrattazione collettiva, per le amministrazioni che dimostrino di aver proceduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione di personale da una sede all’altra. La Funzione Pubblica, con la Circolare 30 giugno 2011, ha fornito precisazioni sui presupposti per trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale alla luce delle novità apportate dal Decreto n. 112/2008. In base alla nuova normativa, a fronte di un’istanza del lavoratore interessato, l’Amministrazione non ha più un obbligo di accoglimento, né la trasformazione avviene in maniera automatica. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione “può” essere concessa entro 60 giorni dalla domanda. La legge fa riferimento a particolari condizioni ostative alla trasformazione, essendo state tipizzate ex ante le cause che precludono l’accoglimento della domanda. Pertanto, in presenza del posto nel contingente e in mancanza di tali condizioni preclusive (che riguardano il perseguimento dell’interesse istituzionale e il buon funzionamento dell’amministrazione) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell’amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti. La valutazione dell’istanza, una volta verificatane l’accoglibilità dal punto di vista soggettivo e la presenza delle altre condizioni di ammissibilità, si basa su tre elementi: 1. la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (cfr. per il CCNL Scuola gli artt. 39 e 58); 2. l’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell’attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorre con altra amministrazione (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale); 3. l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative, come pure quella relativa alla collocazione temporale della prestazione proposta dal dipendente e alla decorrenza della trasformazione, non può che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari che l’amministrazione è tenuta ad analizzare. In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale. La motivazione deve essere puntuale, evitando l’uso di clausole generali o formule generiche che non sono utili allo scopo. Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile la domanda del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, è comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del lavoratore interessato. La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e va compiuta in concreto con riferimento al momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo in base alla domanda del dipendente. Nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la valutazione sull’accoglimento va operata tenendo conto congiuntamente dell’interesse al funzionamento dell’amministrazione e della particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, può essere titolare di un interesse protetto, di un titolo di precedenza o di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto. Le fattispecie che radicano un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto sono previste nell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 61 del 2000, come modificato dall’art. 1 della Legge n. 247 del 2007. Hanno diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori del settore pubblico affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica. Tali lavoratori hanno poi anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno a seguito della richiesta. I titoli di precedenza nella trasformazione sono a favore dei: 1. lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche; 2. lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, con riconoscimento di un’invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; 3. lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni; 4. lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave. La disciplina contenuta nel citato art. 12-bis, in quanto fonte di pari rango successiva, ha determinato l’abrogazione implicita dell’art. 1, comma 64, della Legge n. 662 del 1996, che individuava delle cause di precedenza nella trasformazione del rapporto. Altra situazione meritevole di tutela è poi quella dei famigliari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). Questa sindrome, che si riferisce alle ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, è stata oggetto di un recente intervento normativo con la Legge n. 170 del 2010, con il quale sono state previste apposite misure di sostegno e all’art. 6 è stato stabilito che: “I famigliari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili”. La norma fa poi rinvio ai contratti collettivi per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, la concreta attuazione del diritto è subordinata alla regolamentazione da parte dei contratti stessi. Comunque, la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell’ambito in ordine alla flessibilità dell’orario. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, previsto dall’art. 3, comma 101, della l. n. 244 del 2007, non è configurato come un diritto assoluto, ma nasce solo a condizione che sia stata avviata dalla P.A. una procedura di assunzione di personale a tempo pieno e che la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. (Cassazione civile sez. lav., 19/10/2022, n. 30840) Pertanto, il grado di tutela accordato dall’ordinamento alle varie situazioni è differenziato: - nel caso di titolarità del diritto alla trasformazione (lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa), una volta ricevuta l’istanza dell’interessato, l’amministrazione non può negare la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione; - nel caso di titolarità di un diritto di precedenza, la domanda dell’interessato deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti. L’ARAN, con l’Orientamento Applicativo SCU_065 del 4 novembre 2013, ha ricordato che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 183 del 2010, c.d. Collegato Lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata in base alla valutazione dell’istanza basata su diversi elementi, primo fra tutti l’impatto organizzativo della trasformazione, poiché dalla stessa potrebbe derivare un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, secondariamente in riferimento alla percentuale da rispettare, che nel corso dell’anno scolastico potrebbe anche essere satura. Con l’Orientamento Applicativo 25 febbraio 2013 SCU_056, è stato chiarito che sulla trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, oltre alle disposizioni contrattuali e normative di cui agli artt. 26, comma 6 e 39 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, sono intervenute sia il D.L. n. 112/2008, art. 73, convertito nella Legge n. 133/2008, sia la Legge n. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro. Con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2011 è stata precisata la necessità di entrambe le condizioni, oggettive e soggettive, per l’accoglimento dell’istanza del lavoratore per usufruire del part-time. L’ARAN rileva che l’amministrazione non ha più l’obbligo di accoglimento dell’istanza del dipendente, né la trasformazione avviene in modo automatico, essendo il dipendente titolare solo di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto di lavoro, ferma restando la valutazione da parte dell’amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposta. Pertanto, in riferimento al fatto se un docente, con rapporto di lavoro a tempo determinato, possa chiedere la trasformazione del contratto da tempo pieno in part-time, è stato precisato che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro in part time e sulla mancanza di condizioni preclusive alla stessa, che riguardano il perseguimento dell’interesse istituzionale e del buon funzionamento dell’amministrazione, non può che essere svolta in concreto dal Dirigente Scolastico, in base alle particolari circostanze fattuali che l’amministrazione è tenuta ad analizzare. Infine, l’ARAN, con l’Orientamento Applicativo SCU_102 del 28 giugno 2017, ha riepilogato, in caso di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente e ATA, quali sono i criteri che l’Amministrazione deve seguire. In tema di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, occorre fare riferimento, sotto il profilo legislativo, alla Legge n. 662 del 1996, nonché agli interventi normativi contenuti nel D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, a quelli della Legge n. 183/2010, il c.d. Collegato Lavoro, e da ultimo al D.Lgs. n. 81 del 2015 che ha abrogato il D.Lgs. n. 61 del 2000. Per gli aspetti applicativi, come detto sopra, occorre anche tener presente la circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2011 ove, fra l’altro, sono state precisate le condizioni “oggettive” e “soggettive”, necessarie per l’accoglimento dell’istanza del lavoratore, diretta a poter ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro. Le condizioni “oggettive” richieste sono: - la capienza dei posti disponibili secondo la percentuale fissata dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica; - l’oggetto dell’attività lavorativa autonoma o subordinata che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; - - l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento dell’istanza deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. Per quanto concerne invece le “condizioni soggettive”, la circolare evidenzia come la suindicata normativa (art. 73 del D.L. n. 112/2008) ha modificato la posizione del dipendente richiedente il part-time rispetto all’amministrazione datore di lavoro, in quanto quest’ultima non ha più l’obbligo di accoglimento dell’istanza del lavoratore, essendo venuto mendo il meccanismo di trasformazione automatica del rapporto di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta, previsto dalle precedenti disposizioni legislative. Pertanto, per quanto riguarda il comparto Scuola, la verifica circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro in part time e sulla mancanza di condizioni preclusive alla stessa, non può che essere svolta dalla Istituzione scolastica, in base alle particolari circostanze fattuali che l’amministrazione è tenuta ad analizzare. Il DS dovrà valutare anche la congruità del regime orario e la collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti. In caso di diniego, occorre rappresentare le motivazioni per permettere al dipendente di conoscere le ragioni della decisione assunta. I Dirigenti Scolastici devono esaminare le domande e, dopo aver accertato la funzionalità dell’orario prescelto dagli interessati, dovranno procedere all’acquisizione al SIDI della domanda medesima, utilizzando il seguente percorso: «Fascicolo personale scuola - personale scuola - personale comparto scuola - gestione posizione di stato - trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale - acquisire domanda». Le domande dovranno poi essere trasmesse in copia all’Ambito Territoriale unitamente al parere favorevole del Dirigente Scolastico. Eventuali pareri negativi dovranno essere espressi con una dettagliata e motivata dichiarazione. Alla luce delle disposizioni riportate, riteniamo che, in mancanza di una espressa norma derogatoria, non possa configurarsi un diritto potestativo all'accesso al tempo parziale nel caso rappresentato dal quesito. Il parere qui espresso appare, del resto, conforme alle previsioni di cui alla legge 104/1992 a favore dei lavoratori che assistono familiari disabili. Essi, infatti, hanno il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; ma tale diritto sussiste solo "ove possibile", cioè solo se esista una sede di lavoro disponibile vicina a tale domicilio (articolo 33, comma 5 legge 104/1992). Il caso della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non appare diverso, perché sussiste sì un diritto di priorità a tale trasformazione, ma solo se sia possibile costituire un posto di lavoro a tempo parziale. Anche nel caso di cui al presente quesito, pertanto, il diritto sussiste, ma solo "ove possibile" e non in via assoluta non essendo un caso di titolarità del diritto alla trasformazione (lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa), Si ritiene, in conclusione, che la sola condizione di lavoratore che presta assistenza a familiari con disabilità non sia sufficiente a garantire il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ma costituisca solo un fattore di priorità, nel caso in cui tali tipologie di posto siano effettivamente disponibili nell'ambito del contingente massimo autorizzabile.

    Data di pubblicazione: 29/07/2026

  • Certificato di malattia con indicazione di invalidità: il dirigente scolastico può chiedere la documentazione relativa?
  • Se un dipendente invia un certificato di malattia con la dicitura "Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta", il dirigente scolastico...

    Data di pubblicazione: 29/07/2026

  • Affidamento di servizi formativi PON a un ente del Terzo settore: convenzione o ricorso al MePA?
  • E’ noto che i rapporti con gli Enti del terzo Settore (Fondazioni, Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni culturali, ecc.) impattano su una questione molto articolata e complessa la cui disciplina trova riferimento nel Codice Civile, nel Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii.), nel decreto correttivo 105/2018, nel DM. 72 del 31.03.2021, nel TU DPR 917/1986 , nel D.Lgs. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) , nonché nel D.Lgs. 36 del 31.03.2023. In particolare, appare necessario ricordare quanto stabilito dal punto 4 delle Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. ed Enti del Terzo Settore del 31/03/2021, ovvero che le convenzioni costituiscono una delle forme tipiche nelle quali gli ETS possono concludere accordi di collaborazione con la PA. In particolare il D.Lgs 117/2017 - e le Linee Guida sopra richiamate - recepiscono quanto sancito dalla giurisprudenza europea che si era concentrata sul principio della gratuità e del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in materia di convenzioni (vedi art. 56, comma 2, D.Lgs 117/2017). Tuttavia, qualora l’ETS intenda effettuare attività commerciale (non prevalente), che tali Enti possono svolgere in rapporto alla loro natura statutaria, questi è inquadrabile quale Operatore Economico e l’attività, configurandosi come servizio, sarà regolata da un rapporto contrattuale, sottostante alla disciplina del Codice Contratti, D.Lgs 36/2023. In tale ipotesi l'Ente, deve essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95 del D.Lgs 36/2023, deve presentare tutta la documentazione richiesta ad un soggetto giuridico di diritto privato e deve essere titolare di partita IVA per l’emissione della fattura elettronica inerente il servizio svolto in favore della Stazione Appaltante/Scuola. La fattispecie appena descritta parrebbe riguardare il caso in trattazione in quanto, dalla lettura del quesito, parrebbe che la Fondazione (ETS iscritto al RUNTS- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) svolga attività commerciale con partita IVA (“eroga servizi di formazione”), anche se non in via prevalente, e che sia iscritta al MEPA. Pertanto, se una Fondazione possiede Partita IVA ed esercita un'attività economica (anche se secondaria o strumentale rispetto ai propri fini statutari), non occorre che sia iscritta nel Registro delle Imprese, ma è comunque tenuta per legge ad essere iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). Nel REA devono iscriversi i soggetti non iscritti nelle sezioni del Registro, che esercitano in modo sussidiario e non prevalente un’attività economica di natura commerciale. E’ dunque un’anagrafe residuale rispetto alle sezioni del Registro delle Imprese che trova fondamento nell’art. 2188 del Codice Civile. L’obbligo di iscrizione al REA è previsto dall’art. 9 comma II lett.a) del D.P.R. 581/95. Infatti, ai sensi della Legge n. 580/1993 (art. 8) e del citato D.P.R. n. 581/1995, la posizione delle Fondazioni/Associazioni presso la Camera di Commercio (CCIAA) si articola così: • Soggetti "Solo R.E.A.": Gli enti non commerciali (come le Fondazioni) che aprono una Partita IVA per svolgere attività fiscalmente rilevanti o prestazioni di servizi commerciali non sono tenuti ad iscriversi al Registro delle Imprese tradizionale (riservato alle società commerciali), ma hanno l'obbligo di iscriversi al R.E.A. come "Soggetti collettivi non societari". • Abilitazione MePA: Il portale Acquisti in Rete PA (Consip), in fase di accreditamento e abilitazione dei fornitori sul MePA, verifica l'esistenza dell'Anagrafica Tributaria (Partita IVA) e dei dati camerali. Se la Fondazione è abilitata sul MePA, possiede un proprio Numero REA rilasciato dalla CCIAA di appartenenza. Tanto premesso, riteniamo che, se la Fondazione, come ipotizzato in premessa, è presente su MePA (con iscrizione al REA) e possiede P.IVA, essa agisca a tutti gli effetti come Operatore Economico. In conclusione, dall’esame del quadro normativo sopra rappresentato in relazione al caso proposto, siamo dell’avviso che l’affidamento del servizio di formazione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e che pertanto: • la forma più consona per l’instaurazione del rapporto sia l’appalto di servizi. • La Scuola (visto l'esito deserto dell'avviso interno/esterno) possa procedere con un Affidamento Diretto tramite MePA (es. Trattativa Diretta) ai sensi dell'Art. 50 del D.Lgs. 36/2023. • Trattandosi di appalto di servizi (e non di rapporto in regime convenzionato), la Fondazione non sia tenuta a produrre la documentazione relativa ai pagamenti ai propri esperti/tutor (in quanto coperti dal prezzo contrattuale), ma debba garantire la regolarità contributiva (DURC), il rispetto della tracciabilità (CUP/CIG) e la documentazione di regolare esecuzione del servizio (registro presenze/relazioni). • La Fondazione, al termine dell’esecuzione, debba emettere fattura elettronica per il corrispettivo pattuito.

    Data di pubblicazione: 28/07/2026

  • Docente di sostegno e registro elettronico: può consultare le valutazioni di tutti gli alunni della classe?
  • Sintesi della questione e quadro normativo - I docenti di sostegno sono docenti contitolari della classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione degli alunni della classe, con riferimento alla disciplina contenuta nel DPR n. 122/2009 e alle Linee guida MIUR per l’integrazione (2009). Le Linee guida precisano che gli insegnanti di sostegno «dispongono di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari» e partecipano alle valutazioni. Principi generali - Partecipare alle operazioni di valutazione non equivale automaticamente al diritto incondizionato di accedere ai registri personali di tutti i docenti per visionare, in tempo reale e senza vincoli, ogni singola votazione attribuita da ciascun collega a ciascun alunno. La contitolarità comporta il diritto/dovere di conoscere i livelli e l’andamento degli alunni (in particolare dello studente con disabilità a lui assegnato), formulare osservazioni e partecipare alle decisioni collegiali, ma non sottrae al docente titolare della materia la responsabilità della registrazione delle proprie prove e della valutazione finale della materia. - L’accesso ai dati di valutazione deve rispettare i principi di necessità, pertinenza e minimizzazione del trattamento previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e normativa nazionale). Non è corretto «assegnare» la voce “sostegno” a tutti gli alunni come semplice workaround tecnico se tale scelta determina trattamenti di dati non necessari o eccedenti rispetto alle finalità didattiche e organizzative. Cosa il docente di sostegno può legittimamente ottenere - Accesso completo e sistematico alle valutazioni di tutte le discipline esclusivamente per lo studente con disabilità di sua pertinenza: il docente di sostegno deve poter verificare le prove e i risultati riferiti allo studente che segue, e inserire osservazioni e valutazioni connesse al proprio intervento, in coerenza con quanto previsto dal PEI e dalla normativa di riferimento. - Accesso alle informazioni della classe ritenute indispensabili per svolgere la funzione di contitolarità, quali: elenco degli alunni, presenze/assenze, ingressi ritardati/uscite anticipate, annotazioni disciplinari rilevanti, medie generali di alunni e classe (se forniti dal gestionale) e sintesi dell’andamento didattico generale. Le Linee guida MIUR 2009 giustificano la visione del registro recante i nomi degli alunni. Cosa non è corretto concedere in automatico - Accesso diretto, illimitato e non motivato al registro personale di ogni docente della classe, con possibilità di consultare tutte le singole votazioni attribuite dai colleghi a tutti gli alunni. Ciò trasformerebbe il docente di sostegno in un osservatore generalizzato dei registri individuali senza una specifica necessità funzionale e contrasterebbe con i principi di minimizzazione dei dati. Modalità operative consigliate per il Dirigente Scolastico e per l’ufficio ICT 1) Valutazione caso per caso: il DS valuta e documenta la richiesta del docente di sostegno alla luce del PEI, delle effettive esigenze didattiche e della contitolarità. Se emergono esigenze specifiche relative alla funzione inclusiva (es. gestione di attività integrative, verifiche calibrate, monitoraggio specifico), il DS può autorizzare accessi mirati. 2) Configurazione dei permessi sul gestionale: evitare soluzioni “tout court” (assegnare il ruolo “sostegno” a tutti gli alunni). Invece, configurare profili con privilegi mirati: ad esempio visualizzazione sistema della scheda completa per lo studente assegnato; visualizzazione del prospetto voti di classe in modalità sintetica (medie, andamento, presenza/assenza, note) senza accesso al registro personale dei singoli docenti; possibilità di inserire osservazioni o valutazioni riportate come contributi del docente di sostegno, da integrare dal docente titolare. 3) Motivazione e tracciatura: ogni autorizzazione va motivata per iscritto (verbale o nota del DS) e registrata (log degli accessi). Conservare la documentazione che giustifica la necessità dell’accesso (es. riferimento al PEI, deliberazione del consiglio di classe, nota del DS). 4) Coinvolgimento del RPD/DPO e informativa al personale: il Responsabile della protezione dei dati (se presente) o il referente privacy della scuola deve essere consultato per valutare l’impatto e le misure tecniche-organizzative. Aggiornare l’informativa interna sul trattamento dei dati e formare il personale sull’uso corretto del gestionale. 5) Regolamento d’Istituto: prevedere norme interne chiare sull’accesso al registro elettronico (ruoli, permessi, procedure di richiesta) e sul coordinamento tra docente titolare e docente di sostegno nelle operazioni di valutazione. Suggerimento pratico per la gestione del conflitto - Se il docente insiste, il DS convoca un incontro collegiale (consiglio di classe o incontro specifico con i docenti interessati) per definire le modalità operative condivise (chi vede cosa, quando, e come le osservazioni del sostegno confluiscono nella valutazione della disciplina), quindi formalizza la decisione per iscritto. Conclusione sintetica - Il docente di sostegno ha pieno diritto di partecipare alle operazioni di valutazione e di consultare tutte le informazioni necessarie per seguire lo studente con disabilità e svolgere la propria funzione di contitolarità. Tuttavia, non ha un diritto automatico e illimitato di accedere ai registri personali di ciascun docente per visionare tutte le singole votazioni di tutti gli alunni; dalla contitolarità non deriva automaticamente un diritto ad accedere in modo generalizzato, permanente e privo di limitazioni a tutte le annotazioni valutative contenute nei registri personali dei docenti. La scuola può quindi disciplinare i profili di accesso al registro elettronico secondo criteri di necessità e proporzionalità, purché sia comunque garantito al docente di sostegno l'esercizio effettivo delle proprie funzioni didattiche, valutative e inclusive.

    Data di pubblicazione: 28/07/2026

  • Assistente alla persona in pensione e attività di volontariato nella scuola: è possibile autorizzare la prosecuzione del servizio?
  • Un'assistente alla persona (nominata sempre da asl come operatore tecnico) ora in pensione chiede di continuare a prestare servizio a titolo gratuito in un istituto comprensivo....

    Data di pubblicazione: 28/07/2026

  • Assegnazione dei docenti alle classi: corretta sequenza tra criteri del Consiglio di istituto e proposte del Collegio dei docenti...
  • Prima di affrontare la questione della corretta procedura è forse opportuno soffermarsi sul valore delle diverse delibere che concorrono a definire il quadro delle assegnazioni del personale docente e ATA ai plessi scolastici e alle classi (per i soli docenti). L’assegnazione rientra nella esclusiva competenza del dirigente scolastico in quanto decisione che afferisce all’ambito organizzativo/gestionale (D.lgs. 165/2001, art. 5, comma 2). Quindi l‘assegnazione discende giuridicamente da un provvedimento datoriale, subordinato al solo obbligo di fornire l’informazione (e, a richiesta, l’eventuale confronto) alla parte sindacale. Se non c’è il provvedimento non c’è assegnazione e non c’è possibilità di sua impugnazione di fronte al giudice del lavoro. Considerando, comunque, la frequente contraddittorietà delle norme scolastiche, nello svolgersi della procedura il dirigente scolastico deve tenere conto anche di altri elementi che non dipendono dalla sua volontà, ma che comunque deve acquisire ed è tenuto a valutare: - I criteri di assegnazione del personale ai plessi e alle classi, che rientrano nella competenza deliberativa del consiglio d’istituto (D.lgs. 297/1994, art. 10, comma 4) - Il parere sulla procedura delle assegnazioni “tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto”, rientrante nella competenza deliberativa del collegio docenti (D.lgs. 297/1994, art. 7, comma 2, lettera b) - I criteri concordati in sede di contrattazione integrativa d’istituto per quanto riguarda l’eventuale trasferimento di unità di personale docente e non docente in plessi scolastici collocati in comuni diversi da quello sul quale insiste la sede centrale dell’istituto (CCNI sulla mobilità 2025/28, art. 3, comma 5) Da quanto sinteticamente riportato appare sufficientemente chiaro che le delibere dei due organi collegiali sono legati da una specifica consequenzialità. Il collegio docenti nell’esprimere il suo parere deve tenere conto dei criteri del consiglio d’istituto, la cui adozione deve necessariamente precedere l’espressione del parere. A ciò va aggiunta una seconda considerazione circa il diverso valore giuridico delle due delibere collegiali. La definizione dei criteri assume un valore giuridico decisamente superiore al parere del collegio docenti, che ha un valore di livello consultivo. I criteri sono deliberati dall’organo politico dell’istituto, con il parere anche della componente dei genitori, il parere è espresso da un organo tecnico e dovrebbe limitarsi alle indicazioni che afferiscono all’area pedagogico-didattica, non certo alle questioni personali. La possibilità che le parti si invertano e che il collegio docenti tenda a trasformarsi in organo d’indirizzo appartiene ad una patologia gestionale diffusa in alcuni istituti, che andrebbe ricondotta ad una corretta distribuzione dei compiti e delle responsabilità. Il CCNI sulla mobilità ha introdotto un obbligo contrattuale a livello d’istituto quando si tratti di spostare il personale in plessi scolastici collocati in comuni diversi da quello sul quale insiste la sede centrale dell’istituto. La mobilità del personale scolastico non rientra tra le materie devolute alla contrattazione integrativa d’istituto, individuate all’art. 11, comma 4, lettera c), del CCNL di comparto 2022/24; ma si è fatto comunque in modo di aggirare l’ostacolo e di concedere al sindacato un ulteriore spazio contrattuale. Per le assegnazioni a plessi ubicati in comune diverso da quello della sede centrale deve comunque rimanere ferma l’applicazione delle previsioni contrattuali nazionali inerenti alla mobilità, qualora le fattispecie rientrino nelle ipotesi previste dal contratto (ad es. costituzione di cattedre orario con completamento esterno); in tali casi la contrattazione integrativa d’Istituto disciplina i criteri da applicare. Occorre comunque vigilare affinché i criteri decisi in contrattazione non si discostino dalle previsioni contrattuali di livello nazionale e soprattutto non interferiscano nell’ambito deliberativo che compete al consiglio d’istituto. Spetta dunque al dirigente scolastico vigilare affinché ogni decisione, collegiale o contrattuale, venga assunta all’interno del proprio ambito di competenza, bloccando ogni tentativo di sconfinamento, Sul piano giuridico è opportuno tenere presente che il dirigente è tenuto a giustificare i suoi atti con precisi riferimenti ai criteri deliberati dal consiglio d’istituto (e che il dirigente avrà precedentemente fatto oggetto di una sua proposta in sede di Giunta esecutiva. È in questa sede che sarà possibile scegliere tra criteri oggettivi (continuità, anzianità di servizio, di solito difesi ad oltranza dai collegi docenti), che semplificano le cose ma non consentono di intervenire nelle situazioni critiche, e criteri soggettivi che tengano conto delle conflittualità latenti o palesi, delle incompatibilità tra colleghi, della necessità di promuovere, dove necessario, la collegialità, ecc. Se, invece, il dirigente scolastico ritenesse di doversi discostare dal parere del collegio docenti potrà farlo alla condizione che il suo atto contenga una adeguata giustificazione della sua decisione, tale da resistere ad un eventuale ricorso. Si consiglia pertanto di ripetere le deliberazioni degli organi collegiali nei tempi previsti dalle norme, di approfittare dell’occasione per verificare che la procedura assegni ad ogni soggetto il ruolo spettante, di valutare la qualità dei criteri in adozione ai fini di una efficace e virtuosa distribuzione del personale sia docente che non docente nelle classi e nei plessi. È possibile dunque concludere che: - È corretto procedere al riesame in autotutela ed è legittimo re-iscrivere all'OdG del prossimo consiglio di Istituto la delibera dei criteri generali e, solo successivamente, sottoporre al collegio dei docenti la formulazione delle relative proposte. - Nelle convocazioni dei due organi collegiali è necessario esplicitare la motivazione del reinserimento all'OdG (per regolarizzazione del vizio procedurale) nel rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.

    Data di pubblicazione: 28/07/2026

  • Docente a tempo indeterminato in aspettativa per motivi di famiglia: può essere assunta nel ristorante del coniuge?
  • Durante l'aspettativa per motivi di famiglia (cfr. art. 18, comma 1 del CCNL 2007) il dipendente non può svolgere attività incompatibile stante il generale principio (cfr Cassazione - Sez. Lavoro - Ord. 9 marzo 2020, n. 6637) ai sensi del quale l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto il regime di aspettativa non esclude la persistenza del rapporto di lavoro pubblico, nè l'applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53. Infatti, l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma di cui al citato art. 53 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire. Detti principi possono essere applicati in via analogica anche ad altre forme di aspettativa non retribuita. Pertanto, un docente se vuole svolgere un'attività extraistituzionale - anche se si trova in aspettativa - dovrà fare apposita richiesta di autorizzazione al DS che ne dovrà valutare la compatibilità in via generale con lo status di dipendente pubblico (quindi incarico autorizzabile se occasionale, temporaneo e non in conflitto di interessi - cfr. Linee Guida Funzione Pubblica del 2013 sulle incompatibilità). Nel caso di specie si tratterebbe di attività lavorativa come dipendente presso l'esercizio del proprio coniuge ( ristorante), all'estero e quindi, a nostro avviso, sussiste una incompatibilità con conseguente impossibilità di rilasciare l’autorizzazione. Ad ogni modo la docente potrebbe richiedere l’aspettativa per svolgere altra attività lavorativa ai sensi dell’art. 18 co. 3 CCNL 2007 ai sensi del quale il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro. Non vi è alcuna preclusione in merito al datore di lavoro (pubblico o privato) presso cui dovrà essere svolta l'attività lavorativa o superato il periodo di prova. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata.

    Data di pubblicazione: 28/07/2026

  • Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente assoluta: quale decorrenza indicare nel decreto?
  • La risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità permanente assoluta dei dipendenti pubblici è disciplinata dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171: "Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente [...] l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso". Quindi, il dirigente scolastico, acquisito il verbale della CMV, qualora esso attesti l’inidoneità fisica permanente e assoluta al servizio deve predisporre il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità e il provvedimento di liquidazione dell’indennità di preavviso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007. Deve essere disposto, inoltre, anche il pagamento delle ferie eventualmente non godute, liquidabili in base a quanto previsto dalle circolari richiamate nella Dichiarazione congiunta n. 2 in calce all'articolo 38 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" del 18 gennaio 2024. Nel provvedimento di risoluzione dovrà essere indicato, nelle premesse, l'esatta dicitura contenuta nel verbale della commissione che, per l'appunto, costituisce la causa della risoluzione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione, essi decorrono, a nostro parere, dalla data di emanazione del relativo provvedimento del dirigente scolastico e non dalla data del verbale di inidoneità o della sua notifica. Ciò in quanto il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, in questi casi, assume carattere costitutivo, come confermato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 5252 del 4 ottobre 2002. Inoltre, la Corte di cassazione, con Sentenza n. 18196 del 29 luglio 2013, ha stabilito, sia pure incidentalmente, che gli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro decorrono sempre dalla data di comunicazione del provvedimento al lavoratore e non dalla data dell'accertamento medico dell'inidoneità al servizio.

    Data di pubblicazione: 28/07/2026

  • Scrutinio finale "differito" e voto di comportamento: il consiglio di classe può modificare la valutazione espressa a giugno?
  • In una scuola secondaria di secondo grado, in sede di scrutinio finale differito, svolto a luglio a seguito di recupero delle carenze, il Consiglio di classe decide di modificare...

    Data di pubblicazione: 27/07/2026

  • Rinfresco da organizzare per corso di formazione, per i nostri docenti, che non si terrà nei locali scolastici: spesa ammissibile o ricorso a una sponsorizzazione?
  • A settembre la scuola organizzerà una giornata di formazione obbligatoria per i docenti interni, presso la sede di un'università locale: è possibile prevedere...

    Data di pubblicazione: 27/07/2026

  • Accordo Quadro CONSIP per stage linguistici: una ditta richiede un corrispettivo superiore a quello previsto nell'ordinativo...
  • Abbiamo aderito all’Accordo Quadro CONSIP ID2919 per l'organizzazione di stage linguistici a.s. 2026/2027. Un’Agenzia ha accettato l’ordinativo...

    Data di pubblicazione: 27/07/2026

  • Incarico al DSGA quale supporto tecnico-specialistico al RUP: decreto dirigenziale o avviso interno?
  • Siamo dell’avviso che l'attribuzione dell'incarico di supporto tecnico-operativo e specialistico al DSGA possa avvenire tramite individuazione diretta, senza la necessità di esperire una procedura selettiva o comparativa interna, e che, anche per i finanziamenti FSE+ della programmazione PN 21/27 (piano estate, formazione docenti, mobilità all'estero), possa essere adottata la stessa linea interpretativa già consolidata per le misure PNRR. Riteniamo infatti che il principio espresso nella Nota MIM prot. 21092 del 20 febbraio 2023 (FAQ n. 11 relativa al DM 170/2022) sia applicabile estensivamente anche alla gestione del PN 21/27 e, in generale, alle linee di finanziamento comunitarie e ai progetti PTOF. Le ragioni principali per cui non è richiesta la procedura comparativa per il DSGA si basa su alcuni principi cardine: • Competenza istituzionale ex lege: Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e del D.I. 129/2018, il DSGA ha la direzione dei servizi generali e amministrativo-contabili. Le attività di supporto specialistico al RUP/DS rientrano quindi nelle sue funzioni naturali di coordinamento e consulenza tecnico-amministrativa. • Unicità della figura istituzionale: Il DSGA è un profilo unico all'interno dell'istituzione scolastica, vertice dei servizi amministrativi e contabili. Non avrebbe senso logico, né giuridico, attivare una procedura di valutazione comparativa (bando interno) per attività di supporto gestionale, amministrativo e tecnico-operativo al RUP, poiché non esistono all'interno della scuola altre figure speculari con cui effettuare un confronto paritetico. • Orientamenti e FAQ ministeriali PNRR: Come detto, le istruzioni operative e le successive FAQ riguardanti i progetti PNRR hanno confermato che gli incarichi aggiuntivi di coordinamento, direzione e supporto specialistico organizzativo/tecnico, attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA “in ragione del loro specifico ruolo”, possono avvenire per conferimento diretto, con provvedimento motivato del DS. Anche in caso di incarico diretto, restano fermi i vincoli tassativi imposti dall'articolo 53 del D.lgs. 165/2001 (ribaditi anche dalle istruzioni operative del PNRR), ovvero: • Le attività di supporto tecnico-operativo specialistico devono essere prestate tassativamente al di fuori dell'orario di lavoro ordinario del DSGA. • Le prestazioni devono eccedere i normali compiti d'ufficio (già remunerati con l'indennità di direzione e le indennità parte variabile) e devono essere strettamente connesse, essenziali e mirate al raggiungimento degli obiettivi del PN 21/27. Per formalizzare correttamente l'incarico diretto al DSGA, il Decreto Dirigenziale, a nostro avviso, deve specificare: 1. Il richiamo normativo e autorizzativo: Indicare il codice del progetto PN 21/27, il codice CUP e la nota ministeriale di autorizzazione del finanziamento. 2. Le motivazioni dell'affidamento diretto Richiamare l’unicità del ruolo nell'istituto e le competenze specifiche in materia amministrativo-contabile. 3. L'oggetto della prestazione: Specificare che le mansioni riguardano attività di supporto specialistico al RUP svolte in orario aggiuntivo rispetto ai compiti ordinari. 4. Il monte ore e il compenso: Indicare le ore previste e il compenso orario lordo dipendente stabilito dalle tabelle del CCNL di comparto vigenti per le ore eccedenti/aggiuntive. 5. Assenza di conflitto di interessi: Acquisire (e citare) la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi. Resta inteso che, qualora l'istituto dovesse conferire incarichi di supporto operativo o di assistenza tecnica ad altre figure ATA (es. Assistenti Amministrativi o Assistenti Tecnici) o a personale Docente, in quel caso è obbligatorio l'Avviso Pubblico Interno con relativa griglia di valutazione dei titoli, in quanto esistono più dipendenti potenzialmente interessati.

    Data di pubblicazione: 27/07/2026

  • Docente già di ruolo e vincitrice di concorso in diversa classe di concorso: è dovuto l'anno di formazione e prova?
  • Alla luce delle informazioni fornite, si ritiene che la scuola abbia agito correttamente nel non far svolgere l'anno di formazione e prova alla docente in questione. Le motivazioni alla base di una simile affermazione sono le seguenti: - esonero per medesimo grado di istruzione. Secondo quanto precisato nella nota MIM prot. n. 95371 dell’11/12/2025, non devono svolgere il periodo di prova i docenti che abbiano già svolto positivamente tale percorso nello stesso grado di nuova immissione in ruolo; - immissione in ruolo da diversa procedura selettiva. La medesima nota specifica esplicitamente che sono esonerati dal periodo di prova coloro che, avendo già concluso positivamente l'anno di formazione e prova per una precedente immissione in ruolo, siano successivamente immessi in ruolo su una classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva (come nel caso del concorso D.D. 2575/2023). In sintesi, il superamento del periodo di formazione e prova è legato al grado di istruzione e non alla singola classe di concorso all'interno del medesimo grado (fatta eccezione per il passaggio da Tabella B a Tabella A nella scuola secondaria di secondo grado, che qui non sembra sussistere). Pertanto, avendo la docente già superato tale periodo nella scuola secondaria di secondo grado, la conferma in ruolo nel nuovo profilo avviene senza necessità di ripetere il percorso formativo e di prova.

    Data di pubblicazione: 27/07/2026

  • Assenza prolungata del DSGA e successiva richiesta di ferie: legittimità del differimento per esigenze organizzative...
  • L'articolo 13, comma 11 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 prevede quanto segue: "Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto". Anche il personale con incarico di DSGA appartiene al personale A.T.A. e, pertanto, anche a tale figura professionale devono essere garantiti almeno 15 giorni lavorativi di ferie nel periodo indicato dalla clausola contrattuale citata (1° luglio - 31 agosto), che va coordinata con quanto stabilito dal precedente comma 10 del medesimo articolo: "In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA". Anche tale clausola è applicabile al DSGA, salvo che per il parere richiesto allo stesso, ovviamente non necessario. Alla luce delle clausole contrattuali citate, pertanto, appare lecito posticipare l'inizio previsto delle ferie del DSGA per motivi di servizio, purché siano comunque assicurati almeno 15 giorni lavorativi di ferie nel periodo estivo e fermo restando il diritto al recupero delle ferie non godute nell'anno scolastico successivo, di norma entro il mese di aprile. La risposta al quesito è dunque affermativa, ma riteniamo opportuno osservare che il dirigente scolastico, invece di rinviare la fruizione delle ferie del DSGA, potrebbe risolvere la problematica descritta - assenza temporanea del DSGA - avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1 del CCNL del 18 gennaio 2024: "Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica ed inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L’incarico di cui al presente comma non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe". Il dirigente scolastico può dunque far fronte all'assenza del DSGA, semplicemente nominando in sua sostituzione un assistente amministrativo. Tale sostituzione può avvenire non solo per periodi di assenza superiori a 15 giorni, ma in ogni caso in cui vi sia il rischio di "compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica" (al limite, anche per un solo giorno). L'incarico di sostituzione del DSGA non può essere rifiutato dall'assistente amministrativo individuato dal dirigente, come affermato anche dall'ARAN con l'orientamento interpretativo CIRS 133 del 27/02/2025. Solo se l'assenza è continuativa e superiore a 3 mesi, subentra allora, per l'individuazione del sostituto DSGA, la competenza dell'Ambito territoriale (articolo 57, comma 3 CCNL 18/01/2024). Rimettendo al dirigente scolastico la valutazione se, nel caso concreto, sia preferibile posticipare le ferie del DSGA o nominare in sua assenza un assistente amministrativo che lo sostituisca, osserviamo che la seconda soluzione appare a nostro parere preferibile, perché la possibilità di sostituzione del DSGA indebolisce la necessità del rinvio delle ferie di tale figura professionale per motivi di servizio. Essa, inoltre, rappresenta l'unica strada percorribile, qualora l'assenza per malattia del titolare di incarico di DSGA dovesse prolungarsi.

    Data di pubblicazione: 27/07/2026

  • Contratto di prestazione d'opera occasionale con una persona fisica: verifiche obbligatorie ai fini del pagamento...
  • Con la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), il legislatore è intervenuto sull’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introducendo il nuovo comma 1-ter (recentemente modificato dalla L. 88/2026), destinato a incidere in modo selettivo sulla posizione degli esercenti arti e professioni che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La disposizione si inserisce nel più ampio quadro degli strumenti di rafforzamento della riscossione coattiva, perseguendo l’obiettivo di anticipare e semplificare il soddisfacimento del credito erariale attraverso l’intercettazione dei compensi professionali maturati verso enti pubblici. L’efficacia della norma è espressamente differita ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026. Recentemente è intervenuta la L. 88/2026 modificando il comma 1-ter nel seguente modo: In particolare la norma così dispone: 725. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:: a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito». Il nuovo comma 1-ter segna quindi una netta discontinuità rispetto all’impianto precedente. Per i soli professionisti, e per i soli pagamenti legati alla Pubblica amministrazione di importo anche inferiore a 5000 euro netti. infatti, la verifica ex articolo 48-bis diviene: • rafforzata, in quanto rileva qualsiasi debito scaduto, anche di entità minima; • automatica negli effetti, poiché conduce direttamente al pagamento in favore dell’agente della riscossione. La Legge n. 199/2025, con il nuovo comma 1-ter (come modificato dalla L.88/26), estende quindi la verifica ai pagamenti di qualsiasi importo, anche inferiore a 5.000 euro, ma esclusivamente per i compensi dovuti agli esercenti arti e professioni per attività professionale (art. 54 TUIR, D.P.R. 917/1986). La pubblica amministrazione, una volta accertata l’esistenza di carichi pendenti, non è più chiamata a sospendere il pagamento, ma deve destinare le somme dovute prioritariamente all’estinzione del debito iscritto a ruolo, nei limiti della capienza del credito professionale. Solo l’eventuale residuo viene corrisposto al professionista. Come detto, la norma si applica agli "esercenti arti e professioni" in relazione alle somme che costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR. Pertanto: · Poiché l'art. 54 del TUIR disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in modo abituale (si veda la definizione data dall’Art. 53 del TUIR), i soggetti interessati sono generalmente titolari di partita IVA. · La verifica è quindi legata alla natura professionale della prestazione resa alla Pubblica Amministrazione. Se il compenso è inquadrabile come reddito da lavoro autonomo professionale (e non, ad esempio, come lavoro autonomo occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR), la verifica scatta obbligatoriamente. · Dal 15 giugno 2026, in base alle disposizioni di cui comma 1-ter dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, sui compensi professionali (redditi di lavoro autonomo abituale ex art. 54 TUIR, che, di norma, presuppongono il possesso di partita IVA) la scuola sia tenuta a verificare l'inadempienza per tutti i pagamenti di qualunque ammontare (anche sotto la soglia dei 5.000 euro netti precedentemente prevista). · Non occorra effettuare la verifica per i compensi da lavoro autonomo occasionale (come per il caso in trattazione), ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, in quanto non espressamente indicati dal comma 1-ter dell'art. 48-bis del DPR 602/1973. A detti compensi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 48-bis, ovvero la verifica scatta per pagamenti eventualmente superiori ai 5000 euro netti.

    Data di pubblicazione: 24/07/2026

  • Articolazione dell'orario di servizio del Dirigente Scolastico in una scuola con funzionamento su sei giorni...
  • Si chiede se, stante l'organizzazione dell'orario scolastico e del personale di segreteria su 6 giorni settimanali, il dirigente scolastico possa organizzare...

    Data di pubblicazione: 24/07/2026

  • Aspettativa per motivi personali successiva ad aspettativa per altro lavoro e autorizzazione all'esercizio della libera professione...
  • In merito al primo quesito “È possibile concedere l’aspettativa per motivi di famiglia/personali ai sensi dell’art. 18 c. 1 del CCNL 2007 senza soluzione di continuità dopo un periodo di aspettativa per altro lavoro ai sensi dell’art. 18 c. 3 CCNL 2007?” si ritiene che ciò sia possibile non essendo necessario rientrare effettivamente in servizio stante che la normativa non richiede espressamente tra aspettativa per motivi di lavoro e aspettativa per motivi di famiglia/personali il rientro effettivo a lavoro. Ciò premesso, durante l'aspettativa per motivi di famiglia (cfr. art. 18, comma 1 del CCNL 2007) il dipendente non può svolgere attività incompatibile stante il generale principio (cfr da ultimo Cassazione - Sez. Lavoro - Ord. 9 marzo 2020, n. 6637) ai sensi del quale l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto il regime di aspettativa non esclude la persistenza del rapporto di lavoro pubblico, nè l'applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53. Infatti, l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma di cui al citato art. 53 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire. Nel caso di specie però non trattasi di incarico conferito da terzi per i quali valutare se sussiste o meno incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì di richiesta di svolgimento di libera professione ai sensi del comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Detta norma prevede che al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e a t.d.; nè tra docenti a tempo pieno e docenti in part time) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Quindi, le attività libero professionali (anche quelle non regolamentate di cui alla L. 4/2013) possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno, purché: 1. non siano di pregiudizio alla funzione docente; 2. siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio; 3. siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico (ovviamente, si deve trattare di attività rientranti effettivamente nel concetto di libera professione). Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR ora MIM). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012, n. 3163). In ordine allo specifico quesito, se cioè possa essere autorizzato l'esercizio della libera professione ad un docente in aspettativa per motivi di famiglia o per mandato politico, non se ne ravvisa l’incompatibilità e il dirigente può autorizzarlo ai sensi dell'art. 53/7 del D.Lgs. 165/2001. Infatti, l’autorizzazione del dirigente, ai sensi dell’art. 508 del T.U. 297/1994, inerisce all’esercizio della libera professione secondo i tempi e le modalità che il libero professionista deciderà di osservare stante, per l’appunto, che trattasi di prestazioni di lavoro autonomo e non eterodirette. Pertanto, una volta che il dirigente ha concesso l’autorizzazione, a nostro avviso nessun controllo deve essere effettuato in merito alle concrete modalità di esercizio della libera professione. Nè, a tal fine, rileva la circostanza che il docente è assente aspettativa. Infatti durante il periodo di aspettativa di cui all'art. 18 del CCNL/2007 il docente non è svincolato dagli obblighi inerenti il suo status, ad eccezione della prestazione del servizio. Tuttavia, svolgere la libera professione in tale contingenza è possibile proprio perché il docente non è tenuto a un orario di insegnamento e di servizio, condizione inderogabile, insieme all'autorizzazione del dirigente, per svolgerla legittimamente senza pregiudizio alla sua funzione. Pertanto, in ordine allo specifico quesito, se cioè possa essere autorizzato l'esercizio della libera professione ad una docente in aspettativa, non se ne ravvisa l’incompatibilità, purché l’interessato possa svolgere i compiti connessi con le esigenze personali alla base della aspettativa, ma ciò, tuttavia, non è sindacabile dalla scuola.

    Data di pubblicazione: 24/07/2026

  • Dipendente non idonea, non in servizio ormai da diversi anni: computo delle ferie maturate e non godute...
  • Una collaboratrice scolastica è stata giudicata "non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies...

    Data di pubblicazione: 23/07/2026

  • Copertura del servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità in assenza di un servizio comunale dedicato...
  • Presso il Comune è arrivata la richiesta di attivare il servizio di trasporto scolastico per un alunno residente con certificazione di disabilità e iscritto...

    Data di pubblicazione: 23/07/2026

  • Procedure di selezione degli incarichi individuali: il decreto di avvio è sempre necessario?
  • Il decreto (o decisione) di avvio della procedura selettiva non è un semplice adempimento formale introdotto dal PNRR, bensì un atto presupposto cardine del procedimento amministrativo. Esso trova il suo fondamento in norme di rango primario e regolamentare che vincolano l'azione di qualsiasi Pubblica Amministrazione, scuole comprese. Facciamo subito chiarezza: il decreto di avvio della procedura selettiva è assolutamente necessario e obbligatorio, non solo per il PNRR, ma anche per il Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, per il POC “Per la Scuola” e per i progetti Erasmus+. Infatti, anche se l'affidamento di incarichi individuali a esperti (personale interno o esterno) ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 non è disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici (che si applica ad appalti di servizi e forniture), la scuola è pur sempre una Pubblica Amministrazione. Pertanto, qualsiasi procedura che comporti una selezione e un impegno di spesa deve poggiare su basi giuridiche precise: • Il principio di autovincolo e imparzialità (Art. 97 della Costituzione): Una PA non può pubblicare un bando di selezione (che è un atto a rilevanza esterna) senza che un provvedimento formale a monte ne abbia stabilito le regole, i criteri di valutazione e i requisiti. Il decreto di avvio è l'atto con cui l'amministrazione "si vincola" a rispettare le regole del bando che andrà a pubblicare. • La Legge n. 241/1990 (Procedimento amministrativo): Detta legge impone che ogni procedimento amministrativo sia formalmente avviato, motivato e che venga individuato un Responsabile del Procedimento (RUP). Nel decreto di avvio, il Dirigente Scolastico assume formalmente la direzione del procedimento o nomina il RUP. • I poteri gestionali del Dirigente Scolastico (Art. 25 D.Lgs. 165/2001 e D.I. 129/2018): Il Dirigente Scolastico è l'unico soggetto che ha la rappresentanza legale dell'istituto e il potere di firma e di spesa. Prima di emanare un avviso (soprattutto se contenente impegni di natura economica), il Dirigente deve decretare formalmente l'avvio della procedura e attestare che vi sia copertura finanziaria. • L'attestazione dei presupposti di legittimità (Art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001): La norma vieta di contrattualizzare esperti esterni se prima non si è verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno (la cosiddetta ricognizione interna). Nel decreto di avvio, il Dirigente dichiara formalmente la necessità dell'incarico, la coerenza con il progetto e avvia la fase di ricerca interna (o dichiara l'esito negativo della stessa prima di passare all'esterno). Data l’importanza della questione posta, reputiamo necessario approfondire e aggiungere ulteriori precisazioni concernenti i fondamenti normativi su cui poggia il "Decreto di Avvio". Come sopra accennato, nel diritto amministrativo, la Pubblica Amministrazione non può agire per “vie di fatto” o avviare selezioni pubbliche senza una formale manifestazione di volontà del soggetto che ne ha la rappresentanza legale (il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro e organo di gestione). Il decreto di avvio risponde quindi a quattro pilastri normativi fondamentali che traggono origine dal superiore art. 97 Cost. 1. Il Principio di Autolimitazione e Trasparenza (Legge n. 241/1990) In base agli articoli 1 e 12 della Legge 241/1990, la PA deve predeterminare e rendere pubblici i criteri e le modalità a cui si atterrà nel concedere vantaggi economici o nel selezionare soggetti. Il decreto di avvio è l'atto con cui il Dirigente Scolastico fissa preventivamente le regole (requisiti di accesso, criteri di attribuzione dei punteggi, commissioni giudicatrici) prima che la procedura venga esternata con il bando e che giungano le candidature. Ciò previene qualsiasi sospetto di parzialità o di "criteri ad hoc". 2. La Disciplina del Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001) L'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce i presupposti tassativi per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione. Prima di pubblicare un avviso (anche solo interno), l'amministrazione deve attestare formalmente nel decreto di avvio: a) La rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente (coerenza con il progetto finanziato). b) L'inesistenza o l'insufficienza di risorse interne disponibili a svolgere quella specifica mansione (nel caso di avvisi rivolti all'esterno). c) La durata, l'oggetto e il massimale del compenso previsto. 3. Il Regolamento di Contabilità delle Scuole (D.I. n. 129/2018) In base agli articoli 44 e 45 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale e gestionale della scuola. Il decreto di avvio rappresenta l'equivalente della determina a contrarre prevista dal Codice dei Contratti Pubblici. Con tale atto, il DS certifica che la spesa trova copertura finanziaria nei fondi del progetto e che l'iniziativa è coerente con il Programma Annuale e con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 4. L'Obbligo del Codice Unico di Progetto (Legge n. 3/2003) L'articolo 11, comma 2-bis della Legge 3/2003 dispone la nullità assoluta degli atti amministrativi che autorizzano il finanziamento o l'esecuzione di investimenti pubblici in assenza del relativo CUP. Il decreto di avvio è l'atto in cui il CUP viene formalmente associato alla specifica procedura di selezione del personale. Dall’esegesi del quadro normativo sopra rappresentato, si evince quindi, a parere degli scriventi, che l'obbligatorietà del decreto di avvio si estende a tutti i programmi citati nel quesito, poiché la natura giuridica dell'Istituzione Scolastica (Pubblica Amministrazione) e le regole della contabilità pubblica non variano al variare del fondo di finanziamento. Pertanto, che si tratti di PNRR, del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) del Programma Nazionale, dei fondi complementari del POC o delle sovvenzioni Erasmus+ gestite dall'Agenzia Nazionale INDIRE, la scuola è tenuta ad agire sempre in osservanza delle norme che regolano il funzionamento delle PA. Si ricorda inoltre che tutti i programmi finanziati con fondi europei sono soggetti a regole di rendicontazione e audit (pista di controllo) estremamente rigide. In sede di controllo, i verificatori di primo e secondo livello (revisori dei conti, verificatori dell’Autorità di Gestione o della Commissione Europea) seguono una checklist cronologica standard e, qualora dovesse mancare l'atto formale di indizione (il decreto di avvio) propedeutico alla pubblicazione dell’avviso, potrebbe essere rilevata una irregolarità procedurale con possibili conseguenze sull’ammissibilità della spesa.

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