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    Data di pubblicazione: 16/04/2026

  • Rientro anticipato del docente in aspettativa e tutela del contratto del supplente...
  • Il rientro anticipato del titolare, ad avviso di chi scrive, è possibile solo se dovuto a cause oggettive, che fanno venire meno i presupposti dell'assenza in essere, e non anche quando è riconducibile ad una mera volontà del dipendente. Ad esempio, il classico esempio di legittimo rientro anticipato del titolare si verifica quando, nel congedo straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, vi è il decesso del familiare in disabilità grave cui il dipendente presta assistenza. Altra fattispecie di rientro anticipato "necessitato" è quando il dipendente pubblico in congedo cessa o viene escluso dal dottorato; infatti, in questa ipotesi, ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità (cfr CM n.120 del 2002 - CM n. 15 del 2011). L’aspettativa per motivi di lavoro è disciplinata dall’art. 18, comma 3, del CCNL/2007 ai sensi del quale il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o soggetto privato. L’ARAN, con l’Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ribadito che l’aspettativa in questione: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo (come nel caso di specie) ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Sul rientro anticipato del dipendente in aspettativa per motivi di lavoro nulla viene specificato mentre sull'aspettativa per personali o di famiglia (art. 18, comma 1) l'ARAN con l’orientamento del 24 febbraio 2021 CIRS43, ha ribadito che l’interruzione dell’aspettativa per motivi di famiglia non è regolata né dall’art. 18, comma 1, del CCNL Scuola del 29.11.2007, né dal D.P.R. n. 3/1957, il quale prevede unicamente la possibilità di revoca ad opera del dirigente scolastico. In una nostra risposta a quesito siamo stati più di apertura nel caso in cui una aspettativa era stata richiesta per assistere il marito che era poi deceduto, proprio perchè era venuto meno il presupposto oggettivo per cui era stata chiesta l'aspettativa. Pertanto, a nostro avviso, il rientro anticipato è possibile solo in caso di situazione necessitata (es. al docente di cui al quesito viene risolto il rapporto di lavoro per il quale era stata chiesta l'aspettativa) e non anche in caso di decisione unilaterale da parte del docente. Ciò premesso, il contratto di supplenza a tempo determinato si può risolvere anticipatamente solo se, al momento della stipula, sono state indicate espressamente le cause risolutive (il CCNL vigente richiede l’indicazione degli elementi e delle cause che ne costituiscono condizione risolutiva). L’ARAN nell'orientamento SCU 110 ha chiarito che il rientro anticipato del titolare non è causa automatica di risoluzione, salvo che ciò sia previsto nel contratto. In definitiva, in caso di rientro anticipato, sempre in applicazione dei recenti Orientamenti ARAN in materia, non si può risolvere il rapporto di lavoro con il supplente a meno che non era stata inserita nel contratto apposita condizione risolutiva. Conclusivamente il rientro anticipato è possibile quando viene dimostrata la cessazione oggettiva delle ragioni dell’aspettativa. Tuttavia, il contratto del supplente si risolve anticipatamente soltanto se è stata prevista al momento della stipula una clausola risolutiva per il rientro del titolare; in mancanza di tale clausola non è possibile interrompere unilateralmente il rapporto del supplente nominato.

    Data di pubblicazione: 16/04/2026

  • Una docente a tempo determinato è stata in astensione obbligatoria fino al 26 marzo, poi in congedo parentale dal 27 marzo fino al 1 aprile. Successivamente ha richiesto di fruire delle ferie dal 2 al 7 aprile, durante le vacanze di Pasqua. Terminate le ferie ha chiesto un ulteriore periodo di maternità dal 8 aprile al 1 maggio. Il supplente che l'ha sostituita per tutti i periodi è rimasto in servizio fino al 31 marzo (ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua). Alla data dell' 8 aprile, quando è stato chiamato per proseguire la supplenza sul secondo periodo di maternità, questo supplente ha presentato certificato medico e ha richiesto 4 giorni di congedo per malattia. Si chiede: - il supplente ha diritto a proseguire con il secondo contratto anche se non ha preso servizio perché malato? - In caso affermativo, si tratta di una presa di servizio differita di 4 giorni (con interruzione della continuità e sospensione dello stipendio) oppure della prosecuzione del contratto precedente senza soluzione di continuità, ma con applicazione della malattia? Le vacanze di Pasqua sono riconosciute oppure la mancata presa di servizio fa decadere il diritto al riconoscimento della continuità durante le vacanze di Pasqua? Grazie per l'attenzione
  • Nel caso sottoposto il supplente ha diritto alla proroga del contratto, ai sensi di una specifica disposizione contenuta nell'O.M. 88\2024 che all'art. 13 comma 12 prevede: " Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni." Poichè la titolare ha interrotto la prima assenza nel periodo di sospensione chiedendo le ferie che sono considerate come servizio, la supplente non ha diritto alla contrattualizzazione e alla retribuzione in tale periodo , ma ha invece diritto alla proroga del suo contratto a partire dal giorno di ripresa delle lezioni, cioè dal giorno 8 \04 . Poichè si tratta di una proroga del contratto originario, si ritine che la docente possa usufruire del congedo di malattia, senza necessità di prendere servizio e quindi con la retribuzione prevista in caso di malattia.

    Data di pubblicazione: 16/04/2026

  • Gestione dell’istanza di accesso agli atti presentata da un operatore economico escluso per un inadempimento procedurale di tipo tecnico-informatico......
  • Un operatore economico ha presentato, in data odierna, istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento alla procedura espletata...

    Data di pubblicazione: 16/04/2026

  • Nomina del medico competente e del RPD: procedure e normativa di riferimento...
  • In generale, dovendo reperire figure professionali, le amministrazioni pubbliche, dopo aver accertato l'indisponibilità di risorse esterne, possono ricorrere all'individuazione di una persona fisica o all'appalto di servizi a un operatore economico. Le procedure, nei due casi, sono diverse, essendo regolate, rispettivamente, dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dal Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023. Come osservato dalla Corte dei conti dell'Emilia-Romagna nelle Linee guida sul conferimento degli incarichi, adottate con deliberazione n. 135/2024/INPR dell'11 dicembre 2024, la scelta fra incarico a persona fisica o appalto di servizi non è sempre agevole. La Corte, infatti, ha evidenziato che "entrambe le fattispecie contrattuali possono sovrapporsi nella pratica poiché hanno in comune l’esecuzione di opere o di servizi. [...] Il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo.[...] Resta sempre nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione la scelta tra incarico professionale di consulenza e appalto, ma tale scelta non dovrà essere elusiva degli intenti di riduzione di spesa perseguiti né della severa disciplina di cui all’art. 7, cc. 6 e 6-bis [del d.lgs. 165/2001]". Quanto finora esposto riguarda la disciplina generalmente applicabile. Nel caso specifico degli incarichi di medico competente e di RPD, tuttavia, l'ANAC e il MIM hanno elaborato diverse indicazioni, a causa della peculiare natura di dette attività professionali, che occorre esaminare separatamente. Per quanto riguarda il medico competente, l’art. 39 comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Ciò premesso, osserviamo innanzitutto che, per evidenti ragioni di incompatibilità, il medico competente non può essere individuato all'interno dell'amministrazione, dovendo necessariamente essere una persona terza rispetto ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Inoltre, l'ANAC, con delibera n. 412/2019, ha chiarito che, tendenzialmente, la natura dell’incarico di Medico competente ex d.lgs. n. 81/2008, affidato dalle P.A., sia da ricondurre all’appalto di servizi e non agli incarichi professionali previsti dal d.lgs. n. 165/2001. Secondo l'ANAC, la suddetta interpretazione è motivata dal fatto che il conferimento dell’incarico di Medico del lavoro include, generalmente, una serie di attività volte a tutelare l’ambiente di lavoro: azioni mediche di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, predisposizione di misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, formazione e informazione dei lavoratori, collaborazione con il RSPP ecc. Di conseguenza, l’ANAC conclude che l'incarico di medico competente vada conferito a un operatore economico, tramite appalto di servizi. Nulla esclude però che l’incarico possa essere affidato ad un medico libero professionista con contratto di prestazione d’opera. Per quanto riguarda, invece, l'incarico di RPD, il Quaderno n. 3 del MIM recante "istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali" individua due possibilità: a) incarico a personale interno all'istituzione scolastica; b) appalto di servizi. Anche in questo caso, il MIM, ricordando la delibera ANAC n. 421/2020, ha chiarito che l’affidamento esterno del servizio di protezione dei dati personali (incarico di RPD o DPO) si configura in termini di appalto di servizi, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del contraente nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). Relativamente alla possibilità di nomina di un RPD interno, benché sia consentita dalle istruzioni ministeriali, riteniamo che sia opportuno valutarne attentamente la fattibilità. Nelle FAQ del Garante per la protezione di dati personali sull'applicazione del GDPR, infatti, si osserva che tale Regolamento (articolo 38, paragrafo 3) fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. In particolare, occorre assicurare che il RPD "non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti". Come chiarito nelle Linee guida dello stesso Garante, "il RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli [...] non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati". In altre parole, come osservato già nel 2016 dal Gruppo di lavoro Art. 29, che riunisce i Garanti della privacy europei, "l’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza [...] un RPD non può rivestire, all’interno dell’organizzazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali [...] possono sussistere situazioni di conflitto all’interno dell’organizzazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento [...] anche rispetto a posizioni gerarchicamente inferiori se queste ultime comportano la determinazione di finalità o mezzi del trattamento". A nostro parere, pertanto, non è opportuno nominare un RPD interno, stante quanto detto sopra in merito all'effettiva autonomia del dipendente individuato nello svolgere la funzione di RPD.

    Data di pubblicazione: 16/04/2026

  • Accesso agli atti in presenza di segnalazione ai servizi sociali: il caso di una studentessa minorenne con genitori separati...
  • In via preliminare, appare opportuno chiarire che la scuola non è sede di accertamento di responsabilità familiari, né può fungere da strumento di acquisizione probatoria su impulso di una parte (o del suo legale) in conflitti tra genitori. In questa prospettiva, il coinvolgimento delle docenti dovrebbe essere ricondotto entro i limiti delle loro funzioni istituzionali che consistono nell’osservazione educativa, nella tutela del minore in ambito scolastico e nella segnalazione di eventuali anomalie riscontrate, in collaborazione con la dirigenza, alle autorità competenti. In sostanza, è necessario presidiare la neutralità dell’amministrazione rispetto ai conflitti genitoriali avendo cura di evitare di divenire, proprio malgrado, sede di raccolta di dichiarazioni funzionali a strategie processuali. Invero, va rimarcato che il legale della madre, qualora fosse in possesso di elementi tali da ipotizzare condotte violente da parte del padre, deve rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e non certo alle maestre. Tali considerazioni sono svolte, ovviamente, nell’interesse della scuola e dei suoi operatori, ad evitare un coinvolgimento diretto degli stessi in ambito giudiziario dai risvolti imprevedibili. Fatta questa doverosa premessa, si rammenta che il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'art. 22, comma 1, lett. b) definisce come "interessati" i soggetti che abbiano "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". In materia di rapporti familiari, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche se separati e in regime di affido condiviso, sono titolari di un diritto qualificato ad accedere alla documentazione scolastica dei figli. Come chiarito dal TAR Lazio Roma, sentenza n. 6849/2018, "i genitori di alunni minori, ancorché separati e non affidatari, sono titolari di un interesse qualificato, giuridicamente rilevante e più ampio dell'interesse a ricorrere in sede giurisdizionale, ad ottenere visione ed estrazione di copia degli atti relativi al percorso scolastico dei figli". Tale diritto trova fondamento nella responsabilità genitoriale stessa: l'art. 316 c.c. stabilisce che entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, mentre l'art. 337-ter c.c. prevede che in caso di separazione "la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo". Il TAR Veneto, con sentenza n. 2074/2025 ,ha recentemente ribadito che "i genitori esercenti la responsabilità genitoriale su minore sono titolari di un interesse qualificato, concreto e attuale all'acquisizione dei documenti scolastici riguardanti il figlio, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241 del 1990". Tutto ciò premesso, in via generale e astratta, non sussiste dubbio alcuno circa il diritto di ciascuno dei genitori di conoscere atti e documenti che riguardano i propri figli: l’esistenza di un conflitto all’interno della coppia non costituisce un ostacolo all’esercizio del diritto di accesso; né la situazione di conflittualità fa assumere ai genitori la posizione di controinteressati in relazione all’accesso chiesto da entrambi individualmente. Ciò in quanto essi condividono la titolarità della rappresentanza legale della minore e sono altresì investiti di un incomprimibile diritto dovere alla funzione educativa. A questo punto la questione si sposta, piuttosto, sul piano della natura del documento: la relazione ai servizi sociali. A tal riguardo, un indirizzo giurisprudenziale ha osservato che le relazioni dei Servizi Sociali, come pure ogni altro documento formato dagli stessi operatori al fine di adempiere il mandato dell’Autorità Giudiziaria, sono assimilabili ad atti giudiziari e/o processuali, per i quali non è configurabile il diritto di accesso (Cons. Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 388; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 7 dicembre 2022, n. 834; TAR Emilia Romagna, Parma, 10 novembre 2020, n. 198; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 agosto 2015, n. 10677 e, recentemente TAR Veneto sentenza n. 1157 del 2025). Il Consiglio di Stato, Sez. V, 14 dicembre 2021, n. 8342, ha chiarito che tali relazioni sono sottratte alla disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, osservando che esse non possono essere considerate alla stregua di documenti amministrativi perché sono formate su impulso dell’Autorità giudiziaria ed entrano nel relativo procedimento per essere disponibili nei modi e nei limiti che quel procedimento prevede. Tuttavia, si deve rilevare che il predetto orientamento si è consolidato con riferimento alle relazioni predisposte dai servizi sociali su mandato dell’Autorità Giudiziaria, il che non sembra ricorrere nel caso di specie, che, invece, riguarda le relazioni formate di propria iniziativa dalla scuola e la cui esistenza è stata peraltro comunicata dalla scuola stessa ai genitori. Sembra pertanto che, in questo caso, le relazioni siano atti amministrativi scolastici formati nell'esercizio dell'autonoma attività dell'istituzione scolastica, sia pure in adempimento dell'obbligo di segnalazione previsto dalla normativa sulla protezione dei minori. Non si tratta di relazioni redatte su incarico dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che le relazioni sono suscettibili di accesso e che il diniego appare difficilmente difendibile in caso di contenzioso. Potrebbe valutarsi un oscuramento parziale delle predette relazioni, ma tale azione esige l’esistenza di validi e gravi motivi di tutela della minore, motivi che dovrebbero essere esplicitati nella motivazione che sorregge l’accesso parziale. Nella consapevolezza della delicatezza della questione, che presuppone anche la piena conoscenza dei fatti specifici che la redazione non possiede, la soluzione che appare preferibile consiste nell’accoglimento delle istanze di accesso.

    Data di pubblicazione: 16/04/2026

  • Effetti economici della sospensione disciplinare nel personale ATA...
  • L’art. 500 del D.Lgs. 297/1994 dispone che: 1. nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia; 2. la concessione dell’assegno alimentare è disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione. In via preliminare, deve osservarsi che tale disposizione è collocata nell’ambito della normativa disciplinare del personale docente (artt. 492–501 del Testo Unico), senza che vi sia alcun espresso richiamo alla sua applicabilità al personale ATA. Al contrario, l’art. 604 del medesimo Testo Unico stabilisce che, per quanto non previsto, al personale della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, disposizione che conferma l’assenza di un’estensione automatica delle norme dettate per il personale docente ad altre categorie. Inoltre, la disciplina del rapporto di lavoro del personale ATA — e segnatamente quella disciplinare — è stata integralmente contrattualizzata, con conseguente superamento delle previgenti disposizioni legislative incompatibili, anche alla luce del processo di privatizzazione del pubblico impiego di cui al D.Lgs. 165/2001. Già tali rilievi conducono ad escludere l’applicabilità dell’art. 500 al personale ATA. Tuttavia, vi è un ulteriore e dirimente profilo. L’assegno alimentare previsto dall’art. 500 non è riferibile alla sospensione disciplinare, bensì alla diversa ipotesi della sospensione cautelare dal servizio, che ha natura non sanzionatoria. Nel sistema normativo vigente, infatti, la sospensione disciplinare comporta la perdita integrale del trattamento economico. In tal senso depone, per il personale docente, l’art. 497 del Testo Unico, che, con riferimento alla sospensione fino a trenta giorni, stabilisce espressamente la “perdita del trattamento economico ordinario”. In termini coerenti, anche la disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato — di cui al citato D.Lgs. n. 165/2001 — configura la sospensione disciplinare come sanzione comportante la privazione della retribuzione. Sul piano contrattuale, il medesimo principio è ribadito dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019–2021, il cui codice disciplinare (art. 25, comma 6) prevede che la sospensione dal servizio fino a tre mesi comporta la privazione della retribuzione. Ne consegue che l’assegno alimentare di cui all’art. 500 costituisce una misura eccezionale, riferibile esclusivamente alle ipotesi di sospensione cautelare, e non può essere esteso alla sospensione disciplinare, pena una inammissibile elusione della funzione afflittiva propria della sanzione.

    Data di pubblicazione: 16/04/2026

  • Amministratore di sistema e di rete nelle istituzioni scolastiche: compiti e modalità di affidamento dell’incarico...
  • Dovendo procedere alla pubblicazione di un avviso interno per reclutamento di personale destinatario di incarico di amministratore di sistema e di rete...

    Data di pubblicazione: 16/04/2026

  • Docenti e permessi Legge 104/92: chiarimenti sull’utilizzo delle ore di servizio e sui limiti di fruizione...
  • Preliminarmente si ricorda che vanno tenuti distinti i permessi per assistenza a familiare ( art. 33 comma 3 L. 104/1992 ) dai permessi che il dipendente con disabilità grave richiedere per se stesso (art. 33 comma 6 L. 104 del 1992). Il citato comma 6 dell’art. 33 prevede che il dipendente in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. Vengono previste quindi due distinte modalità di fruizione dei relativi permessi: a) i tre giorni di permesso retribuito riferiti alla giornata lavorativa intera, che sono quelli previsti dall'art. 33 comma 3 per assistenza; b) la fruizione in forma oraria giornaliera. Per il personale che lavora con un orario di lavoro inferiori a 6 ore, spetterà 1 ora di permesso al giorno, mentre, per le giornate pari o superiori a 6 ore sono previste 2 ore giornaliere. - Pertanto, se in una certa giornata la docente è in servizio soltanto per due ore (8:30–10:30), il diritto alla fruizione oraria ordinaria riconosciuta dalla prassi è di 1 ora di permesso per quella giornata. - In alternativa la docente può utilizzare per le due ore di lavoro di quel giorno, uno dei tre giorni di permesso (giornata intera) richiamti al punto b), in tal caso quel giorno è considerato giornata lavorativa intera e il permesso copre l’intera prestazione, indipendentemente dal numero di ore effettivamente svolte in quella giornata. Quindi, per quanto concerne i permessi per se stesso (art. 33 comma 6) in caso di fruizione di permesso orario non c’è alcun limite mensile ma come detto sopra giornaliero ( 1 o 2 ore a seconda dell’orario di servizio). Per quanto concerne invece i 3 giorni di permesso per assistenza ( art. 33 comma 3) per i docenti non è possibile frazionare in ore i suddetti tre giorni di permesso mensile perchè non esplicitamente previsto nel CCNL vigente. La possibilità di frazionare in ore i tre giorni per assistenza è prevista nel CCNL art. 68 commi 1-2-3, solo per il personale ATA con un limite massimo di 18 ore mensili.

    Data di pubblicazione: 16/04/2026

  • Graduatorie interne e accesso agli atti: obblighi della scuola e tutela dei controinteressati...
  • Sulla base della normativa vigente (Legge 241/90 e DPR 184/2006) e delle procedure per le graduatorie interne d'istituto (CCNI Mobilità 2025/28), La richiesta della docente è corretta e ammissibile. Sebbene la graduatoria sia provvisoria, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è garantito a chiunque abbia un "interesse diretto, concreto e attuale" correlato a una situazione giuridicamente tutelata. Si osserva che la pubblicazione della graduatoria, anche se provvisoria, avvia i termini per eventuali reclami e verifiche, rendendo l'interesse del docente immediatamente attuale per garantire la corretta formazione dell'atto definitivo. In base alla definizione di controinteressato resa dall’art.22 L. 241/90 e al disposto dell’art.3 del DPR 184/2006, la notifica al controinteressato va trasmessa ogni volta in cui l'amministrazione, individua soggetti che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza (come l'altro docente di cui si richiede la documentazione), è tenuta a dare comunicazione agli stessi. Il controinteressato ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare un'eventuale opposizione motivata alla richiesta di accesso. La richiesta di accesso inoltre non può essere negata con la sola motivazione che le docenti siano attualmente le prime in graduatoria. L'interesse infatti non è limitato alla sola condizione di "perdente posto" imminente, ma riguarda la verifica della correttezza della propria posizione e di quella altrui in un atto che produce effetti giuridici sulla stabilità del posto di lavoro. Tanto più se si considera che un errore nel punteggio, se non corretto, potrebbe avere ripercussioni future (es. contrazioni d'organico negli anni successivi o mobilità d'ufficio). Pertanto, la finalità di "verificare la correttezza del punteggio" è considerata una motivazione valida e sufficiente. Relativamente alle modalità di notifica al docente controinteressato si osserva che in mancanza di PEC del docente, l'invio tramite PEO (posta elettronica ordinaria) istituzionale della scuola con richiesta di conferma di ricezione è una prassi comune, ma per avere valore legale certo in caso di contenzioso, si suggerisce l'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica a mano con firma per ricevuta. La comunicazione allegata va però integrata. Sarà infatti necessario indicare nell’avviso al controinteressato gli estremi del soggetto richiedente (nome e cognome della docente che ha presentato l'istanza) affinché il controinteressato stesso possa valutare l'eventuale opposizione. Inoltre, sebbene non sia obbligatorio allegare l'intera istanza, è però necessario riportarne l'oggetto e il contenuto essenziale, oltre ai riferimenti normativi pertinenti come la Legge 241/1990 e il DPR 184/2006. Va precisato tuttavia che l'eventuale opposizione del controinteressato non è vincolante per l'Amministrazione valuta i motivi addotti e, sulla base del bilanciamento tra bisogno di conoscenza del richiedente e tutela della riservatezza, decide se concedere l'accesso, eventualmente con oscuramenti di dati non pertinenti.

    Data di pubblicazione: 15/04/2026

  • Permessi Legge 104 per i docenti: computo delle ore in caso di servizio giornaliero ridotto...
  • In premessa è utile chiarie che i permessi previsti dall’art.33 della legge 104/92 non vanno confusi. Il comma 3 è riferito ai canonici tre giorni di permesso per assistenza al familiare disabile con connotazione di gravità mentre, il comma 6, invece, è riferito ai permessi per il lavoratore disabile con connotazione di gravità per sé stesso. Il lavoratore disabile per sé stesso può usufruire alternativamente (in genere un mese per un altro) dei tre giorni di permesso retribuito (art. 33. comma 3) oppure, di ore di permesso orario giornaliero. Al riguardo, la scelta della prima o della seconda soluzione è un atto unilaterale del lavoratore, per il quale il Dirigente non ha nessun poter discrezionale. Per consolidata giurisprudenza e regola, la scelta in ore è equiparata al riposo per allattamento (circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002, circolare INPS n. 139 del 2002, prot.16866 del 28/06/2007 e 3114 del 07/08/2018) e, come tale, è prevista analoga distribuzione: - due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, - un’ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore. In genere, la scelta dell'interessato, lavoratore dipendente sia con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (in riferimento al rapporto contrattuale in essere), è proprio quella della riduzione oraria giornaliera. Anche la scelta di poter usufruire in ore i 3 giorni di permesso mensile per assistenza al familiare è sempre un atto unilaterale ma, solo per il personale ATA, con esclusione dei docenti, il CCNL all’art. 68 commi 1-2-3 riconosce la possibilità di poterli frazionare in ore con l limite massimo è di 18 ore mensili su un orario dei 36 ore settimanali. Per quanto chiarito e in risposta al quesito, è facoltà della docente richiedere la riduzione oraria di lavoro giornaliera per applicazione del comma 6 dell’att. 33 della legge 104/92, opzione in generale richiesta dagli interessati e, in questo caso non è previsto nessun limite massimo. Quindi, volendo fare un esempio, 1 ora al giorno di permesso, per un orario inferiore alle 6 ore, per 5 giorni alla settimana, sarebbero 5 ore moltiplicato 4 settimane sarebbero 20 ore. Viceversa, il personale docente è escluso per contratto dalla possibilità di poter frazionare in ore i canonici tre giorni mensili per assistenza al familiare (art. 33, comma 3).

    Data di pubblicazione: 15/04/2026

  • Compatibilità dell'attività extra-istituzionale di lavoro sportivo per un docente a tempo pieno: valutazione di un Co.Co.Co...
  • Con la presente si sottopone un quesito riguardante la compatibilità di un’attività extra-istituzionale richiesta da una docente in servizio presso questo Istituto...

    Data di pubblicazione: 15/04/2026

  • Accertamento del credito ferie e straordinari del personale ATA in assenza di rilevazioni attendibili...
  • Preliminarmente, si ritiene che sia necessario provvedere, qualora ciò non sia già avvenuto, a regolarizzare il sistema di rilevazione presenze, introducendo sistemi di marcatura elettronica (badge, marcatempo). Occorre, inoltre, adottare procedure scritte per l'autorizzazione del lavoro straordinario, da parte del dirigente o - secondo quanto previsto nella relativa direttiva - del DSGA. Per quanto riguarda le ferie, si consiglia di predisporre piani che prevedano, salva l'effettiva presenza di esigenze di servizio, la loro integrale fruizione nell'anno scolastico, in modo da azzerare o comunque fortemente ridurre le ferie non godute da recuperare nell'anno scolastico successivo. Data la riferita situazione pregressa, si consiglia inoltre di istruire il personale sulle nuove procedure e richiedere rendicontazioni periodiche (mensili/trimestrali) delle presenze e degli eventuali recuperi. Ciò premesso, al fine di accertare il diritto del dipendente di recuperare ferie non godute o di fruire di permessi a recupero di prestazioni straordinarie, occorre precisare che la disciplina dell'onere della prova va così distinta: - per quanto riguarda le ferie, la prova della loro fruizione incombe sul datore di lavoro (Cass., ordinanza n. 16603 del 14 giugno 2024). È dovere di quest'ultimo, infatti, dimostrare di aver messo il dipendente in condizioni di fruire delle ferie e tenere ordinati i registri delle presenze; se ciò in passato non è avvenuto, si tratta di un inadempimento che lo stesso datore di lavoro non può far ricadere sul dipendente. Ciò, come appare ovvio, indipendentemente da chi, pro-tempore, sia dirigente dell'istituzione scolastica; - nel diverso caso della fruizione di permessi a recupero di prestazioni svolte oltre l'orario d'obbligo, al contrario delle ferie, l'onere della prova, ovvero dimostrare di aver compiuto attività aggiuntive da recuperare, spetta al lavoratore (Trib. Bari, sentenza n. 6295 del 27 aprile 2010; Cass., ordinanza n. 30739 del 29 novembre 2024). La Cassazione, in particolare, ha affermato che: "In tema di lavoro straordinario, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il relativo compenso grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice". In mancanza di tale prova, il recupero deve pertanto essere negato dal datore di lavoro. Da quanto sopra, appare dunque che, se la ricostruzione delle presenze del pregresso anno scolastico si presenta difficoltosa e il dirigente non riesce a reperire la prova della fruizione delle ferie che il dipendente dichiara di non aver goduto, il loro recupero debba essere concesse. Al contrario, non appare dovuta la concessione di permessi a recupero di attività oltre l'orario d'obbligo, delle quali non consti la prova della relativa prestazione. Si osserva, comunque, che l'amministrazione, per esigenze di servizio, può sempre negare i permessi a recupero, optando per il loro pagamento come ore di straordinario - ove ciò sia possibile, in relazione alle risorse disponibili e in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. Si ritiene, prima di prendere alcuna decisione, che il dirigente debba fare ogni sforzo per cercare di ricostruire quanto accaduto in passato, consultando note di servizio, richieste di ferie precedenti, firme su modulistica e quant'altro sia possibile reperire, nonché eventuali dichiarazioni testimoniali da parte di colleghi, che possano confermare turni, sostituzioni e, in generale, attività svolte oltre l’orario. Utile anche un controllo nell'anagrafe del personale. In conclusione, nel caso in cui gli accertamenti di cui sopra siano infruttuosi: - nel caso della richiesta di ferie non godute, si ritiene che esse vadano concesse, se l'amministrazione non è in grado di dimostrarne l'avvenuta fruizione; - nel caso della richiesta di permessi a recupero, si ritiene che tale recupero debba essere negato, ove non risulti agli atti della scuola l'effettiva prestazione di attività oltre l'orario d'obbligo non ancora recuperate. Ove tale prova sia reperita, in alternativa al recupero, l'amministrazione, valutate le esigenze di servizio, potrà anche - ove possibile - procedere alla liquidazione del lavoro straordinario prestato.

    Data di pubblicazione: 15/04/2026

  • Simulazione di riprese video in classe a fini educativi: profili disciplinari e rilevanza del comportamento del docente...
  • Gentili, sono un Dirigente Scolastico a cui il genitore di un alunno di una classe xxxx primaria, di particolare difficile gestione sia l'alunno che la classe, ha presentato...

    Data di pubblicazione: 15/04/2026

  • Benefici della Legge 104/1992 per il docente disabile: riduzione oraria e modalità di fruizione dei permessi...
  • La docente che beneficia della L. 104/1992 (art. 3, comma 3) per sé, in quanto persona con disabilità in situazione di gravità, ha diritto, ai sensi dell’art. 33 co. 6 della L. 104/92, a scegliere tra due modalità di agevolazione: i permessi orari giornalieri (comma 2) oppure i permessi in giornate intere (tre giorni al mese, comma 3). Le due modalità sono alternative e, in genere, non cumulabili nello stesso mese (art. 33, commi 2, 3 e 6; circolare Funzione Pubblica n. 8/2008). Quindi, in risposta al quesito, se la docente presta quotidianamente un orario di servizio inferiore a 6 ore al giorno, ha diritto a 1 ora di permesso retribuito per ciascuna giornata lavorativa in cui è in servizio, viceversa se ha un orario di lavoro pari o superiore a 6 ore avrà diritoo a due ore. La richiesta di «riduzione oraria di servizio giornaliero (1 ora)» è legittima e va concessa, salvo diversa scelta dell’interessata. - Le ore di permesso sono rapportate all’orario effettivamente prestato in ciascuna giornata: non si calcolano su un monte teorico e, se non fruite, si perdono e, non possono esere cumulate in una unica giornata. La singola giornata di permesso alternativa al permesso orario, come evidenziato, rientra a tutti gli effetti nel computo dei tre giorni di permesso mensile stabiliti dall'art. 33 comma 3 della stessa legge 104/92.

    Data di pubblicazione: 14/04/2026

  • Congedo parentale e sospensione delle attività: computo dei giorni festivi e di chiusura...
  • Un docente chiede congedo parentale dall'08/04/2026 al 22/04/2026 e dal 27/04/2026 al 30/04/2026. Giovedì 23 aprile la scuola sarà chiusa...

    Data di pubblicazione: 14/04/2026

  • Congedo biennale per assistenza alla nonna: prevale la gradazione o la convivenza?
  • Gentile Utente, in merito alla richiesta di questo congedo, come per altre analoghe risposte, in premessa una breve sintesi delle attuali condizioni soggettive e oggettive. Il congedo straordinario biennale di cui al quesito, per assistere un familiare, persona con disabilità grave è disciplinato dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. La giurisprudenza amministrativa, la circolare della Funzione Pubblica e le indicazioni INPS richiamano un ordine di priorità e condizioni inderogabili (convivenza; mancanza, decesso o patologie invalidanti degli aventi diritto di grado superiore). Per legge, questo preciso e inderogabile ordine di priorità è così suddiviso: 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Nel caso specifico la richiesta del congedo è riferita alla nonna che, nel grado di parentela in linea retta ai sensi dell’art. 75 del codice civile è di secondo grado e, nella scala dei familiari avente diritto è al quinto posto. La richiesta del congedo è subordinata alle seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare la nonna, è soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 oggi, ai sensi degli art. 3-4 del D.lgs. 62/2024, definita persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni c) Essere conviventi. Unica eccezione i genitori per i figli e, non viceversa. Al riguardo, la nuova formulazione dell'art. 42 prevede che il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, tuttora attuale alla quale si fa riferimento, ha fornito per il comparto del pubblico impiego le indicazioni operative comuni per tutte le amministrazioni, scuola compresa. Di questa circolare, in calce, sono evidenziati sinteticamente alcuni punti fondamentali e, in particolare come precisato prima, le relative eccezioni a scalare per gli altri soggetti individuati dalla norma: mancanza, decesso, patologie invalidanti. Per quello che concerne il concetto della convivenza la citata circolare precisa che:” Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000). Mentre, per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, invece, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Non è considerato come eccezione avere superato i 65 anni di età. • La stessa circolare, per quello che concerne l'inderogabilità dei soggetti avente diritto, a fronte di alcune richieste di parere sul punto, evidenzia che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile e, fra questi requisiti, come precisato, uno dei requisiti essenziali è essere conviventi. • L’INPS, dopo l’abrogazione per legge del Referente Unico (D.Lgs n. 105/2022) con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità. Al riguardo, l’Ente rileva che è possibile autorizzare sia la fruizione del già menzionato congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni. Ciò precisato in risposta al quesito si ritiene che, la domanda può essere accettata solo se l’interessato al congedo è l’unico convivente con la nonna, condizione che deve essere verificata dalla scuola prima dell’assenza dal servizio e confermata dallo stato di famiglia allegato alla domanda. In caso contrario, invece, in merito al figlio invalido al 70% unico possibile avente diritto prima dell’interessato in ordine di priorità, se convivente, è necessario allegare al decreto una certificazione medica che attesti una grave patologia riconosciuta ai sensi del citato DM278/2000. La situazione degli altri due figli non conviventi , viceversa, non compromette la richiesta del congedo.

    Data di pubblicazione: 14/04/2026

  • Requisito contributivo e limite anagrafico: condizioni per la permanenza in servizio di un docente...
  • In relazione all’istanza di trattenimento in servizio del docente in oggetto, nonché alle osservazioni formulate dal difensore dello stesso, si rappresenta quanto segue. L’art. 509 del D.Lgs. 297/1994 e l’art. 24, comma 4, del D.L. 201/2011 (Legge Fornero) fissano il limite massimo ordinamentale per la permanenza in servizio a 67 anni di età, elevabili per l’adeguamento alla speranza di vita. L’art. 1, comma 257, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) consente invece la permanenza in servizio solo a chi non abbia ancora maturato il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata e necessiti di raggiungere il minimo contributivo utile. Pertanto il trattenimento in servizio è finalizzato esclusivamente al conseguimento dei requisiti minimi contributivi (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996). Anche la circolare del Dipartimento della Funziona Pubblica n. 2/2015 recita testualmente: "Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall’articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all’istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all’articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012. Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l’importo della pensione non risulterà inferiore all’importo soglia di 1,5 volte l’assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011)". Nel caso specifico se il docente, considerata la somma delle anzianità contributive non raggiunge il totale di 20 anni, non può essere trattenuto in servizio. Resta ferma, in via meramente teorica, la diversa ipotesi prevista dall’ordinamento previdenziale per i soggetti privi di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996, per i quali è consentito l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del settantunesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva. Alla luce di quanto sopra, il provvedimento adottato dall’Amministrazione risulta conforme al quadro normativo vigente. Cordiali saluti

    Data di pubblicazione: 14/04/2026

  • Accesso ai dati personali, da parte di un ex studente, a distanza di anni: che fare se l'accesso è esercitato ai sensi del GDPR...
  • Come si legge nel quesito, la richiesta dell’ex alunno è stata prodotta come esercizio del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In tal caso non è necessario che l’istante dimostri un “interesse qualificato” come nell’accesso documentale ex L. 241/1990: il diritto è dell’interessato. Secondo il nostro parere, l'ex alunno, in linea generale, ha ragione nel merito: la Corte di Giustizia UE (Sentenza C-434/16, caso Nowak), ha affermato che le risposte a un esame e i commenti dell'esaminatore costituiscono dati personali. Il caso di specie dà luogo a un classico conflitto tra il diritto di accesso ai dati personali (disciplinato dal GDPR), che si configura come diritto assoluto e non necessita di specifica motivazione, e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.), volto a salvaguardare l'efficienza e la funzionalità degli uffici. Infatti, l'art. 12, par. 5 del GDPR disciplina le eccezioni all'obbligo di riscontro del titolare del trattamento: “Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta”. L'onere di dimostrare il carattere infondato o eccessivo della richiesta ricade interamente sul titolare del trattamento. In linea di principio, la ricerca di un documento cartaceo in un archivio storico (14 anni fa circa), se non digitalizzato e difficilmente reperibile, può rientrare in questa casistica. A conferma di quanto asserito, si citano i seguenti riferimenti normativi: 1. Giurisprudenza e Pareri del Garante Premesso che il "Diritto alla Privacy" non è assoluto (Corte di Giustizia UE), nella già citata sentenza C-434/16 (Nowak), la Corte ha chiarito che l'accesso deve essere garantito, ma ha anche aperto alla possibilità di limitazioni basate sulla tutela degli interessi della PA, se il recupero dei dati comporta un onere amministrativo irragionevole. 2. Sentenza Consiglio di Stato ad. plenaria n.10/2025 Sebbene riferita all'accesso civico generalizzato (FOIA), il principio espresso dal Consiglio di Stato è spesso applicato per analogia: la PA può rifiutare l'accesso se la richiesta costringe l'amministrazione a un'attività di elaborazione o ricerca massiva che pregiudica il regolare svolgimento delle funzioni ordinarie. 3. Linee Guida del Garante Privacy (Provv. n. 521/2018) Il Garante ha spesso ribadito che il diritto di accesso ai dati personali riguarda i "dati" e non necessariamente il "documento integrale". Se l'estrazione del dato (il contenuto del tema) richiede la ricerca fisica di un fascicolo in un archivio remoto o disorganizzato, la scuola può eccepire che la richiesta è eccessiva ai sensi dell'art. 12.5 GDPR. Nella fattispecie in esame si ritiene, pertanto, che il diniego necessiti di una robusta motivazione in quanto gli atti degli esami di Stato (adesso Esami di maturità), inseriti in appositi plichi, sono (o dovrebbero essere) facilmente rintracciabili in qualsiasi archivio esistente. Inoltre, tali atti (amministrativi) sono soggetti ad un particole regime di conservazione. La questione è regolata, oltre che dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.), dalle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall’AgID con Determinazione n. 407/2020 del 9 settembre 2020 e in seguito aggiornate con Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021. Nello specifico, per le Istituzioni scolastiche, sulla scorta delle citate Linee Guida AgID, è intervenuta la Nota interministeriale n. 3868 del 10.12.2021 sulla gestione documentale, emanata congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archivi che, in collaborazione con AgID, hanno ridefinito il modello di gestione documentale delle Istituzioni scolastiche per la corretta produzione e gestione dei documenti amministrativi. In particolare, nell’Allegato n. 4 (Massimario di conservazione e scarto per le Istituzioni scolastiche), pag. 11, per la tipologia documentaria “Elaborati delle prove scritte, grafiche per gli esami di Stato” (ID IV.10.2) sono previsti i seguenti tempi di conservazione: “ILLIMITATI nel plico dell’esame”. In conclusione, sebbene l’art. 12, par. 5 del GDPR consenta al Titolare del trattamento di respingere istanze “eccessive”, si suggerisce di dare seguito alla richiesta dell’ex studente, formulata con riferimento al GDPR, in quanto espressione di un diritto soggettivo pienamente tutelato. Peraltro, il recupero del fascicolo relativo agli Esami di Stato dell'anno scolastico xxxx/xxxx, ancorché risalente nel tempo, non appare configurarsi quale onere sproporzionato per l'Amministrazione, considerato l'obbligo di conservazione illimitata gravante sui verbali e sugli atti d'esame (plichi). Al fine di agevolare la ricerca di quanto richiesto, è sufficiente che l’istante fornisca dettagli più precisi (es. classe, sezione, commissione d'esame esatta). Per l’apertura del plico si consiglia di procedere in analogia a quanto previsto dall’art. 31 dell’O.M. n. 54/2026 per l’accesso agli atti ex Legge n. 241/90: “In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo”. Infine, si giudica utile citare, a titolo informativo e a conferma della pluralità di regimi giuridici applicabili all'ostensione degli atti scolastici, la recente sentenza n. 755/2025 del TAR Liguria. Tale pronunciamento asserisce il diritto di uno studente di esperire l'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) per ottenere copia del proprio elaborato della prima prova dell'Esame di Stato. Il Collegio ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione scolastica, ribadendo che tale tipologia di accesso prescinde dalla titolarità di un interesse qualificato, mirando a garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni pubbliche.

    Data di pubblicazione: 14/04/2026

  • Ricostruzione di carriera: valutazione del servizio prestato ininterrottamente su sedi diverse...
  • Innanzi tutto occorre precisare che diversa è la situazione e, quindi, la risposta al quesito posto a seconda della decorrenza della nomina in ruolo del docente. Vediamo le due diverse situazioni: 1) Se il docente è stato immesso in ruolo sino all’anno scolastico 2022/2023 l’anno scolastico 2016/2017 è valutabile ad anno intero ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che prevede infatti che il servizio non di ruolo sia valutato come anno scolastico intero se è prestato per almeno 180 giorni oppure se è continuativo dal 1° febbraio fino alla chiusura degli scrutini. Per far si che il SIDI valuti l’anno scolastico è necessario inserirlo come un solo periodo dal 11/01/2017 al 14/06/2017 crocettando la voce scrutini anche se il servizio è stato prestato in scuole diverse; 2) Se, invece, il docente è stato immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024 in poi il servizio si valuta per i peridi effettivamente prestati in applicazione del D.L 69/2023, convertito nella legge 103/2023.

    Data di pubblicazione: 14/04/2026

  • Docente autorizzato ad altro incarico: chi effettua l’inserimento in Anagrafe delle prestazioni?
  • Il caso in esame configura una fattispecie di collaborazione plurima (art. 35 del CCNL 2007, comparto Scuola, tuttora vigente in quanto non novellato dai successivi CCNL). Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), nonché in conformità alle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica e alle delibere ANAC, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare al sistema PerlaPA i dati relativi agli incarichi conferiti ai propri dipendenti o a dipendenti di altre amministrazioni. Si riportano di seguito i principali adempimenti in materia di incarichi extra-istituzionali, così come disciplinati dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: • entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, il soggetto che ha erogato il compenso comunica all'Amministrazione di appartenenza dell’incaricato l'ammontare del suddetto compenso (comma 11); • “Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto” (comma 12); • “Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11” (comma 13). Dalla norma sopra citata si deduce che la Scuola A (di titolarità/servizio) deve comunicare all'Anagrafe delle Prestazioni l'incarico autorizzato, mentre la Scuola B (conferente) ha l'onere di comunicare alla Scuola A il compenso effettivamente corrisposto al dipendente. Esemplificazione procedurale Qualora la Scuola B (Amministrazione conferente) attribuisca l’incarico e provveda alla relativa liquidazione in favore di un dipendente in servizio presso la Scuola A (Amministrazione di appartenenza), si conferma la correttezza della seguente procedura: • La Scuola B (conferente/erogante del compenso) procede alla comunicazione prevista nei confronti dell’amministrazione di appartenenza del dipendente (Scuola A), ai sensi del comma 11; • La Scuola A (amministrazione di appartenenza), che ha autorizzato la prestazione, rimane responsabile delle comunicazioni di competenza verso il Dipartimento della Funzione Pubblica circa gli incarichi autorizzati (ai sensi del comma 12) e dell’eventuale rendiconto complessivo dei compensi per i propri dipendenti (comma 13), secondo la tempistica e le modalità previste dalla normativa. La corretta gestione della procedura richiede un coordinamento costante tra le due istituzioni scolastiche. Si rammenta che l'inosservanza dei termini di comunicazione in PerlaPA può comportare sanzioni amministrative a carico del dirigente e l'impossibilità per il dipendente di percepire il compenso (art. 53, comma 15, D.Lgs. 165/2001).

    Data di pubblicazione: 14/04/2026

  • Studente ultrasedicenne con frequenza scolastica incompleta: possibilità di istruzione parentale...
  • Il caso riguarda uno studente ultrasedicenne, iscritto ancora in 1° classe (Sec. II grado), il quale non ha completato dieci anni di frequenza scolastica perché per ragioni di salute...

    Data di pubblicazione: 13/04/2026

  • Manifestazione di interesse per incarico di RSPP e assenza del criterio di territorialità: valutazione delle opzioni procedurali...
  • Abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse, atta a "superare" il principio di rotazione sull'incarico triennale RSPP uscente, con affidamento...

    Data di pubblicazione: 13/04/2026

  • Procedimento disciplinare studenti: è obbligatoria l’audizione in consiglio di classe o è immaginabile che il DS ascolti in via riservata il ragazzo, riportando poi gli esiti in consiglio?
  • In tema di procedimento disciplinare per studenti vorrei sapere se è necessario - per la correttezza della procedura - che lo studente sia ascoltato per la propria difesa...

    Data di pubblicazione: 13/04/2026

  • Supplenza breve: effetti delle ferie della titolare sulla decorrenza del contratto...
  • Nel caso prospettato la supplente ha diritto alla conferma del contratto a partire dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione cioè dal giorno 8/04 e non alla proroga durante i periodi di sospensione. Infatti la docente titolare ha sospeso il proprio periodo di congedo, rientrando in servizio con la richiesta delle ferie , riprendendo poi il congedo parentale dopo il rientro dalla sospensione. Pertanto in tal caso si applica la norma contenuta nell'art. 13, comma 12, dell'O.M. 88/2024, per il biennio 2024/2026 che prevede: "Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni."

    Data di pubblicazione: 13/04/2026

  • Spese di missione del personale docente: rimborsabilità dell’imposta di soggiorno alla luce della normativa vigente...
  • Occorre premettere che i docenti inviati in trasferta per attività istituzionali o come accompagnatori nei viaggi di istruzione/visite guidate, sono da considerarsi in servizio esterno a tutti gli effetti con il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Detta normativa, applicabile in generale ai trattamenti di missione e relativi rimborsi spese , risulta essere la seguente: - D.I. 23/03/2011 - D.L. 31/05/2010, n. 78 - Legge 266/05 - Legge 836/73 - DPR 395/88 e ss.mm.ii. Alla luce della normativa vigente, l’esclusione dal rimborso prevista nell’originaria disposizione del R.D.L. 24/11/1938, n. 1926 (che prevedeva una generale esenzione per "impiegati e salariati dello Stato") è ampiamente superata dalle più recenti norme che disciplinano l’imposta di soggiorno che i Comuni possano istituire, regolamentare e applicare. Tale tributo, soppresso dall’art. 10 del DL. 66/1989 convertito con legge 144/1989, è stato reintrodotto e disciplinato dal Decreto legislativo n. 23/2011: la sua applicazione dipende dalla deliberazione degli enti locali e dai relativi regolamenti comunali. La norma (art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), infatti, ripristinando l'imposta di soggiorno, ha delegato ai Comuni la definizione di esenzioni specifiche tramite regolamento. La maggior parte dei regolamenti comunali prevedono esenzioni per: minori (fino a 18 anni), portatori di handicap (legge 104/92) con accompagnatore, malati e soggetti che assistono i degenti ricoverati, forze dell'ordine e residenti. Per quanto riguarda, in particolare, la rimborsabilità della tassa di soggiorno, puntuale riferimento è rinvenibile nel “ Regolamento Interno concernerete le trasferte ed il rimborso delle spese di missioni all’interno e all’estero”( https://www.mim.gov.it/documents/20182/7414469/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000068.27-07-2023.pdf/1d296abf-8eeb-514a-c122-db8f1aa6dc98?version=1.0&t=1693392937870 ), adottato in data 27/07/2023, con decreto n. 68, dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dove, all’art. 8, comma 12, è indicato che “Si fa presente che l’onere relativo alla tassa di soggiorno potrà essere anticipato dal soggetto inviato in missione, che potrà chiederne successivamente il rimborso all’Amministrazione.” Pertanto, è opinione di chi scrive che, nel caso in cui il regolamento del comune dove il dipendente viene inviato in missione non preveda specifiche esenzioni per il personale scolastico, la tassa di soggiorno pagata all’albergo in cui il dipendente pernotta sia rimborsabile, sempre che sia indicata in fattura - o altro documento fiscale - e quindi giustificata. Dunque, in base a quanto sopra esposto, si ritiene che i docenti inviati in missione sul territorio nazionale abbiano titolo ad essere rimborsati per la spesa della tassa di soggiorno - sostenuta e documentata- nel caso in cui il regolamento comunale non preveda particolari esenzioni per il personale della scuola. Concludiamo aggiungendo che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, vengono, di norma, disciplinate da apposito Regolamento, deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, nel quale il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle varie disposizioni, può stabilire opportuni criteri per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori. Segnaliamo che tale esclusione non viene più riportata nel testo Bergantini edizione 2025.

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