Data di pubblicazione: 28/07/2026
Sintesi della questione e quadro normativo - I docenti di sostegno sono docenti contitolari della classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione degli alunni della classe, con riferimento alla disciplina contenuta nel DPR n. 122/2009 e alle Linee guida MIUR per l’integrazione (2009). Le Linee guida precisano che gli insegnanti di sostegno «dispongono di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari» e partecipano alle valutazioni. Principi generali - Partecipare alle operazioni di valutazione non equivale automaticamente al diritto incondizionato di accedere ai registri personali di tutti i docenti per visionare, in tempo reale e senza vincoli, ogni singola votazione attribuita da ciascun collega a ciascun alunno. La contitolarità comporta il diritto/dovere di conoscere i livelli e l’andamento degli alunni (in particolare dello studente con disabilità a lui assegnato), formulare osservazioni e partecipare alle decisioni collegiali, ma non sottrae al docente titolare della materia la responsabilità della registrazione delle proprie prove e della valutazione finale della materia. - L’accesso ai dati di valutazione deve rispettare i principi di necessità, pertinenza e minimizzazione del trattamento previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e normativa nazionale). Non è corretto «assegnare» la voce “sostegno” a tutti gli alunni come semplice workaround tecnico se tale scelta determina trattamenti di dati non necessari o eccedenti rispetto alle finalità didattiche e organizzative. Cosa il docente di sostegno può legittimamente ottenere - Accesso completo e sistematico alle valutazioni di tutte le discipline esclusivamente per lo studente con disabilità di sua pertinenza: il docente di sostegno deve poter verificare le prove e i risultati riferiti allo studente che segue, e inserire osservazioni e valutazioni connesse al proprio intervento, in coerenza con quanto previsto dal PEI e dalla normativa di riferimento. - Accesso alle informazioni della classe ritenute indispensabili per svolgere la funzione di contitolarità, quali: elenco degli alunni, presenze/assenze, ingressi ritardati/uscite anticipate, annotazioni disciplinari rilevanti, medie generali di alunni e classe (se forniti dal gestionale) e sintesi dell’andamento didattico generale. Le Linee guida MIUR 2009 giustificano la visione del registro recante i nomi degli alunni. Cosa non è corretto concedere in automatico - Accesso diretto, illimitato e non motivato al registro personale di ogni docente della classe, con possibilità di consultare tutte le singole votazioni attribuite dai colleghi a tutti gli alunni. Ciò trasformerebbe il docente di sostegno in un osservatore generalizzato dei registri individuali senza una specifica necessità funzionale e contrasterebbe con i principi di minimizzazione dei dati. Modalità operative consigliate per il Dirigente Scolastico e per l’ufficio ICT 1) Valutazione caso per caso: il DS valuta e documenta la richiesta del docente di sostegno alla luce del PEI, delle effettive esigenze didattiche e della contitolarità. Se emergono esigenze specifiche relative alla funzione inclusiva (es. gestione di attività integrative, verifiche calibrate, monitoraggio specifico), il DS può autorizzare accessi mirati. 2) Configurazione dei permessi sul gestionale: evitare soluzioni “tout court” (assegnare il ruolo “sostegno” a tutti gli alunni). Invece, configurare profili con privilegi mirati: ad esempio visualizzazione sistema della scheda completa per lo studente assegnato; visualizzazione del prospetto voti di classe in modalità sintetica (medie, andamento, presenza/assenza, note) senza accesso al registro personale dei singoli docenti; possibilità di inserire osservazioni o valutazioni riportate come contributi del docente di sostegno, da integrare dal docente titolare. 3) Motivazione e tracciatura: ogni autorizzazione va motivata per iscritto (verbale o nota del DS) e registrata (log degli accessi). Conservare la documentazione che giustifica la necessità dell’accesso (es. riferimento al PEI, deliberazione del consiglio di classe, nota del DS). 4) Coinvolgimento del RPD/DPO e informativa al personale: il Responsabile della protezione dei dati (se presente) o il referente privacy della scuola deve essere consultato per valutare l’impatto e le misure tecniche-organizzative. Aggiornare l’informativa interna sul trattamento dei dati e formare il personale sull’uso corretto del gestionale. 5) Regolamento d’Istituto: prevedere norme interne chiare sull’accesso al registro elettronico (ruoli, permessi, procedure di richiesta) e sul coordinamento tra docente titolare e docente di sostegno nelle operazioni di valutazione. Suggerimento pratico per la gestione del conflitto - Se il docente insiste, il DS convoca un incontro collegiale (consiglio di classe o incontro specifico con i docenti interessati) per definire le modalità operative condivise (chi vede cosa, quando, e come le osservazioni del sostegno confluiscono nella valutazione della disciplina), quindi formalizza la decisione per iscritto. Conclusione sintetica - Il docente di sostegno ha pieno diritto di partecipare alle operazioni di valutazione e di consultare tutte le informazioni necessarie per seguire lo studente con disabilità e svolgere la propria funzione di contitolarità. Tuttavia, non ha un diritto automatico e illimitato di accedere ai registri personali di ciascun docente per visionare tutte le singole votazioni di tutti gli alunni; dalla contitolarità non deriva automaticamente un diritto ad accedere in modo generalizzato, permanente e privo di limitazioni a tutte le annotazioni valutative contenute nei registri personali dei docenti. La scuola può quindi disciplinare i profili di accesso al registro elettronico secondo criteri di necessità e proporzionalità, purché sia comunque garantito al docente di sostegno l'esercizio effettivo delle proprie funzioni didattiche, valutative e inclusive.
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Data di pubblicazione: 28/07/2026
Un'assistente alla persona (nominata sempre da asl come operatore tecnico) ora in pensione chiede di continuare a prestare servizio a titolo gratuito in un istituto comprensivo....
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Data di pubblicazione: 28/07/2026
Prima di affrontare la questione della corretta procedura è forse opportuno soffermarsi sul valore delle diverse delibere che concorrono a definire il quadro delle assegnazioni del personale docente e ATA ai plessi scolastici e alle classi (per i soli docenti). L’assegnazione rientra nella esclusiva competenza del dirigente scolastico in quanto decisione che afferisce all’ambito organizzativo/gestionale (D.lgs. 165/2001, art. 5, comma 2). Quindi l‘assegnazione discende giuridicamente da un provvedimento datoriale, subordinato al solo obbligo di fornire l’informazione (e, a richiesta, l’eventuale confronto) alla parte sindacale. Se non c’è il provvedimento non c’è assegnazione e non c’è possibilità di sua impugnazione di fronte al giudice del lavoro. Considerando, comunque, la frequente contraddittorietà delle norme scolastiche, nello svolgersi della procedura il dirigente scolastico deve tenere conto anche di altri elementi che non dipendono dalla sua volontà, ma che comunque deve acquisire ed è tenuto a valutare: - I criteri di assegnazione del personale ai plessi e alle classi, che rientrano nella competenza deliberativa del consiglio d’istituto (D.lgs. 297/1994, art. 10, comma 4) - Il parere sulla procedura delle assegnazioni “tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto”, rientrante nella competenza deliberativa del collegio docenti (D.lgs. 297/1994, art. 7, comma 2, lettera b) - I criteri concordati in sede di contrattazione integrativa d’istituto per quanto riguarda l’eventuale trasferimento di unità di personale docente e non docente in plessi scolastici collocati in comuni diversi da quello sul quale insiste la sede centrale dell’istituto (CCNI sulla mobilità 2025/28, art. 3, comma 5) Da quanto sinteticamente riportato appare sufficientemente chiaro che le delibere dei due organi collegiali sono legati da una specifica consequenzialità. Il collegio docenti nell’esprimere il suo parere deve tenere conto dei criteri del consiglio d’istituto, la cui adozione deve necessariamente precedere l’espressione del parere. A ciò va aggiunta una seconda considerazione circa il diverso valore giuridico delle due delibere collegiali. La definizione dei criteri assume un valore giuridico decisamente superiore al parere del collegio docenti, che ha un valore di livello consultivo. I criteri sono deliberati dall’organo politico dell’istituto, con il parere anche della componente dei genitori, il parere è espresso da un organo tecnico e dovrebbe limitarsi alle indicazioni che afferiscono all’area pedagogico-didattica, non certo alle questioni personali. La possibilità che le parti si invertano e che il collegio docenti tenda a trasformarsi in organo d’indirizzo appartiene ad una patologia gestionale diffusa in alcuni istituti, che andrebbe ricondotta ad una corretta distribuzione dei compiti e delle responsabilità. Il CCNI sulla mobilità ha introdotto un obbligo contrattuale a livello d’istituto quando si tratti di spostare il personale in plessi scolastici collocati in comuni diversi da quello sul quale insiste la sede centrale dell’istituto. La mobilità del personale scolastico non rientra tra le materie devolute alla contrattazione integrativa d’istituto, individuate all’art. 11, comma 4, lettera c), del CCNL di comparto 2022/24; ma si è fatto comunque in modo di aggirare l’ostacolo e di concedere al sindacato un ulteriore spazio contrattuale. Per le assegnazioni a plessi ubicati in comune diverso da quello della sede centrale deve comunque rimanere ferma l’applicazione delle previsioni contrattuali nazionali inerenti alla mobilità, qualora le fattispecie rientrino nelle ipotesi previste dal contratto (ad es. costituzione di cattedre orario con completamento esterno); in tali casi la contrattazione integrativa d’Istituto disciplina i criteri da applicare. Occorre comunque vigilare affinché i criteri decisi in contrattazione non si discostino dalle previsioni contrattuali di livello nazionale e soprattutto non interferiscano nell’ambito deliberativo che compete al consiglio d’istituto. Spetta dunque al dirigente scolastico vigilare affinché ogni decisione, collegiale o contrattuale, venga assunta all’interno del proprio ambito di competenza, bloccando ogni tentativo di sconfinamento, Sul piano giuridico è opportuno tenere presente che il dirigente è tenuto a giustificare i suoi atti con precisi riferimenti ai criteri deliberati dal consiglio d’istituto (e che il dirigente avrà precedentemente fatto oggetto di una sua proposta in sede di Giunta esecutiva. È in questa sede che sarà possibile scegliere tra criteri oggettivi (continuità, anzianità di servizio, di solito difesi ad oltranza dai collegi docenti), che semplificano le cose ma non consentono di intervenire nelle situazioni critiche, e criteri soggettivi che tengano conto delle conflittualità latenti o palesi, delle incompatibilità tra colleghi, della necessità di promuovere, dove necessario, la collegialità, ecc. Se, invece, il dirigente scolastico ritenesse di doversi discostare dal parere del collegio docenti potrà farlo alla condizione che il suo atto contenga una adeguata giustificazione della sua decisione, tale da resistere ad un eventuale ricorso. Si consiglia pertanto di ripetere le deliberazioni degli organi collegiali nei tempi previsti dalle norme, di approfittare dell’occasione per verificare che la procedura assegni ad ogni soggetto il ruolo spettante, di valutare la qualità dei criteri in adozione ai fini di una efficace e virtuosa distribuzione del personale sia docente che non docente nelle classi e nei plessi. È possibile dunque concludere che: - È corretto procedere al riesame in autotutela ed è legittimo re-iscrivere all'OdG del prossimo consiglio di Istituto la delibera dei criteri generali e, solo successivamente, sottoporre al collegio dei docenti la formulazione delle relative proposte. - Nelle convocazioni dei due organi collegiali è necessario esplicitare la motivazione del reinserimento all'OdG (per regolarizzazione del vizio procedurale) nel rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.
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Data di pubblicazione: 28/07/2026
Durante l'aspettativa per motivi di famiglia (cfr. art. 18, comma 1 del CCNL 2007) il dipendente non può svolgere attività incompatibile stante il generale principio (cfr Cassazione - Sez. Lavoro - Ord. 9 marzo 2020, n. 6637) ai sensi del quale l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto il regime di aspettativa non esclude la persistenza del rapporto di lavoro pubblico, nè l'applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53. Infatti, l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma di cui al citato art. 53 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire. Detti principi possono essere applicati in via analogica anche ad altre forme di aspettativa non retribuita. Pertanto, un docente se vuole svolgere un'attività extraistituzionale - anche se si trova in aspettativa - dovrà fare apposita richiesta di autorizzazione al DS che ne dovrà valutare la compatibilità in via generale con lo status di dipendente pubblico (quindi incarico autorizzabile se occasionale, temporaneo e non in conflitto di interessi - cfr. Linee Guida Funzione Pubblica del 2013 sulle incompatibilità). Nel caso di specie si tratterebbe di attività lavorativa come dipendente presso l'esercizio del proprio coniuge ( ristorante), all'estero e quindi, a nostro avviso, sussiste una incompatibilità con conseguente impossibilità di rilasciare l’autorizzazione. Ad ogni modo la docente potrebbe richiedere l’aspettativa per svolgere altra attività lavorativa ai sensi dell’art. 18 co. 3 CCNL 2007 ai sensi del quale il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro. Non vi è alcuna preclusione in merito al datore di lavoro (pubblico o privato) presso cui dovrà essere svolta l'attività lavorativa o superato il periodo di prova. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata.
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Data di pubblicazione: 28/07/2026
La risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità permanente assoluta dei dipendenti pubblici è disciplinata dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171: "Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente [...] l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso". Quindi, il dirigente scolastico, acquisito il verbale della CMV, qualora esso attesti l’inidoneità fisica permanente e assoluta al servizio deve predisporre il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità e il provvedimento di liquidazione dell’indennità di preavviso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007. Deve essere disposto, inoltre, anche il pagamento delle ferie eventualmente non godute, liquidabili in base a quanto previsto dalle circolari richiamate nella Dichiarazione congiunta n. 2 in calce all'articolo 38 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" del 18 gennaio 2024. Nel provvedimento di risoluzione dovrà essere indicato, nelle premesse, l'esatta dicitura contenuta nel verbale della commissione che, per l'appunto, costituisce la causa della risoluzione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione, essi decorrono, a nostro parere, dalla data di emanazione del relativo provvedimento del dirigente scolastico e non dalla data del verbale di inidoneità o della sua notifica. Ciò in quanto il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, in questi casi, assume carattere costitutivo, come confermato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 5252 del 4 ottobre 2002. Inoltre, la Corte di cassazione, con Sentenza n. 18196 del 29 luglio 2013, ha stabilito, sia pure incidentalmente, che gli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro decorrono sempre dalla data di comunicazione del provvedimento al lavoratore e non dalla data dell'accertamento medico dell'inidoneità al servizio.
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Data di pubblicazione: 28/07/2026
Come noto, il comma 1 dell'art. 19-bis del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, è rubricato “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” e stabilisce che: “I genitori […] dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”. Detta disposizione – come abbiamo sostenuto in precedenti pareri – non è soggetta ad interpretazioni estensive, fissando il momento dell’uscita autonoma, previa autorizzazione, soltanto al termine delle lezioni. Nelle condizioni descritte nel quesito, dunque, anche se il consiglio di istituto deliberasse la riduzione oraria per taluni studenti, essa segnerebbe – per l’appunto – una uscita anticipata per gli stessi e non sposterebbe il termine delle lezioni, che resterebbe fissato all’orario indicato nel PTOF. E ciò significa che una autorizzazione all’uscita autonoma rilasciata dai genitori, seppure alla luce della delibera consiliare, non esonererebbe la scuola dalla responsabilità per la vigilanza sui minori a essa affidati. Per di più, la soluzione proposta si espone a più censure: - sotto il profilo ordinamentale, l'autorizzazione permanente ad un'uscita anticipata con riferimento a tutto l'anno andrebbe ad erodere il monte ore curricolare obbligatorio ed appare in tale senso del tutto sconsigliabile; - l’art, 43, c. 8 del CCNL e le circolari ministeriali citate fanno riferimento alla riduzione delle lezioni per la generalità degli studenti e non introducono come regola la possibilità di differenziare l’orario delle lezioni per singoli studenti o gruppi di studenti; - la perdita sistematica di minuti di lezione potrebbe incidere sugli apprendimenti e sulle eventuali possibilità di recupero degli studenti coinvolti e necessiterebbe, dunque – ove mai la si ritenesse possibile – di essere accompagnata da misure volte a compensare detta perdita.
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Data di pubblicazione: 28/07/2026
In una scuola secondaria di secondo grado, in sede di scrutinio finale differito, svolto a luglio a seguito di recupero delle carenze, il Consiglio di classe decide di modificare...
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Data di pubblicazione: 27/07/2026
Abbiamo aderito all’Accordo Quadro CONSIP ID2919 per l'organizzazione di stage linguistici a.s. 2026/2027. Un’Agenzia ha accettato l’ordinativo...
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Data di pubblicazione: 27/07/2026
A settembre la scuola organizzerà una giornata di formazione obbligatoria per i docenti interni, presso la sede di un'università locale: è possibile prevedere...
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Data di pubblicazione: 27/07/2026
Siamo dell’avviso che l'attribuzione dell'incarico di supporto tecnico-operativo e specialistico al DSGA possa avvenire tramite individuazione diretta, senza la necessità di esperire una procedura selettiva o comparativa interna, e che, anche per i finanziamenti FSE+ della programmazione PN 21/27 (piano estate, formazione docenti, mobilità all'estero), possa essere adottata la stessa linea interpretativa già consolidata per le misure PNRR. Riteniamo infatti che il principio espresso nella Nota MIM prot. 21092 del 20 febbraio 2023 (FAQ n. 11 relativa al DM 170/2022) sia applicabile estensivamente anche alla gestione del PN 21/27 e, in generale, alle linee di finanziamento comunitarie e ai progetti PTOF. Le ragioni principali per cui non è richiesta la procedura comparativa per il DSGA si basa su alcuni principi cardine: • Competenza istituzionale ex lege: Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e del D.I. 129/2018, il DSGA ha la direzione dei servizi generali e amministrativo-contabili. Le attività di supporto specialistico al RUP/DS rientrano quindi nelle sue funzioni naturali di coordinamento e consulenza tecnico-amministrativa. • Unicità della figura istituzionale: Il DSGA è un profilo unico all'interno dell'istituzione scolastica, vertice dei servizi amministrativi e contabili. Non avrebbe senso logico, né giuridico, attivare una procedura di valutazione comparativa (bando interno) per attività di supporto gestionale, amministrativo e tecnico-operativo al RUP, poiché non esistono all'interno della scuola altre figure speculari con cui effettuare un confronto paritetico. • Orientamenti e FAQ ministeriali PNRR: Come detto, le istruzioni operative e le successive FAQ riguardanti i progetti PNRR hanno confermato che gli incarichi aggiuntivi di coordinamento, direzione e supporto specialistico organizzativo/tecnico, attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA “in ragione del loro specifico ruolo”, possono avvenire per conferimento diretto, con provvedimento motivato del DS. Anche in caso di incarico diretto, restano fermi i vincoli tassativi imposti dall'articolo 53 del D.lgs. 165/2001 (ribaditi anche dalle istruzioni operative del PNRR), ovvero: • Le attività di supporto tecnico-operativo specialistico devono essere prestate tassativamente al di fuori dell'orario di lavoro ordinario del DSGA. • Le prestazioni devono eccedere i normali compiti d'ufficio (già remunerati con l'indennità di direzione e le indennità parte variabile) e devono essere strettamente connesse, essenziali e mirate al raggiungimento degli obiettivi del PN 21/27. Per formalizzare correttamente l'incarico diretto al DSGA, il Decreto Dirigenziale, a nostro avviso, deve specificare: 1. Il richiamo normativo e autorizzativo: Indicare il codice del progetto PN 21/27, il codice CUP e la nota ministeriale di autorizzazione del finanziamento. 2. Le motivazioni dell'affidamento diretto Richiamare l’unicità del ruolo nell'istituto e le competenze specifiche in materia amministrativo-contabile. 3. L'oggetto della prestazione: Specificare che le mansioni riguardano attività di supporto specialistico al RUP svolte in orario aggiuntivo rispetto ai compiti ordinari. 4. Il monte ore e il compenso: Indicare le ore previste e il compenso orario lordo dipendente stabilito dalle tabelle del CCNL di comparto vigenti per le ore eccedenti/aggiuntive. 5. Assenza di conflitto di interessi: Acquisire (e citare) la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi. Resta inteso che, qualora l'istituto dovesse conferire incarichi di supporto operativo o di assistenza tecnica ad altre figure ATA (es. Assistenti Amministrativi o Assistenti Tecnici) o a personale Docente, in quel caso è obbligatorio l'Avviso Pubblico Interno con relativa griglia di valutazione dei titoli, in quanto esistono più dipendenti potenzialmente interessati.
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Data di pubblicazione: 27/07/2026
Con la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), il legislatore è intervenuto sull’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introducendo il nuovo comma 1-ter (recentemente modificato dalla L. 88/2026), destinato a incidere in modo selettivo sulla posizione degli esercenti arti e professioni che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La disposizione si inserisce nel più ampio quadro degli strumenti di rafforzamento della riscossione coattiva, perseguendo l’obiettivo di anticipare e semplificare il soddisfacimento del credito erariale attraverso l’intercettazione dei compensi professionali maturati verso enti pubblici. L’efficacia della norma è espressamente differita ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026. Recentemente è intervenuta la L. 88/2026 modificando il comma 1-ter nel seguente modo: In particolare la norma così dispone: 725. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:: a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito». Il nuovo comma 1-ter segna quindi una netta discontinuità rispetto all’impianto precedente. Per i soli professionisti, e per i soli pagamenti legati alla Pubblica amministrazione di importo anche inferiore a 5000 euro netti. infatti, la verifica ex articolo 48-bis diviene: • rafforzata, in quanto rileva qualsiasi debito scaduto, anche di entità minima; • automatica negli effetti, poiché conduce direttamente al pagamento in favore dell’agente della riscossione. La Legge n. 199/2025, con il nuovo comma 1-ter (come modificato dalla L.88/26), estende quindi la verifica ai pagamenti di qualsiasi importo, anche inferiore a 5.000 euro, ma esclusivamente per i compensi dovuti agli esercenti arti e professioni per attività professionale (art. 54 TUIR, D.P.R. 917/1986). La pubblica amministrazione, una volta accertata l’esistenza di carichi pendenti, non è più chiamata a sospendere il pagamento, ma deve destinare le somme dovute prioritariamente all’estinzione del debito iscritto a ruolo, nei limiti della capienza del credito professionale. Solo l’eventuale residuo viene corrisposto al professionista. Come detto, la norma si applica agli "esercenti arti e professioni" in relazione alle somme che costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR. Pertanto: · Poiché l'art. 54 del TUIR disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in modo abituale (si veda la definizione data dall’Art. 53 del TUIR), i soggetti interessati sono generalmente titolari di partita IVA. · La verifica è quindi legata alla natura professionale della prestazione resa alla Pubblica Amministrazione. Se il compenso è inquadrabile come reddito da lavoro autonomo professionale (e non, ad esempio, come lavoro autonomo occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR), la verifica scatta obbligatoriamente. · Dal 15 giugno 2026, in base alle disposizioni di cui comma 1-ter dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, sui compensi professionali (redditi di lavoro autonomo abituale ex art. 54 TUIR, che, di norma, presuppongono il possesso di partita IVA) la scuola sia tenuta a verificare l'inadempienza per tutti i pagamenti di qualunque ammontare (anche sotto la soglia dei 5.000 euro netti precedentemente prevista). · Non occorra effettuare la verifica per i compensi da lavoro autonomo occasionale (come per il caso in trattazione), ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, in quanto non espressamente indicati dal comma 1-ter dell'art. 48-bis del DPR 602/1973. A detti compensi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 48-bis, ovvero la verifica scatta per pagamenti eventualmente superiori ai 5000 euro netti.
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Data di pubblicazione: 27/07/2026
Alla luce delle informazioni fornite, si ritiene che la scuola abbia agito correttamente nel non far svolgere l'anno di formazione e prova alla docente in questione. Le motivazioni alla base di una simile affermazione sono le seguenti: - esonero per medesimo grado di istruzione. Secondo quanto precisato nella nota MIM prot. n. 95371 dell’11/12/2025, non devono svolgere il periodo di prova i docenti che abbiano già svolto positivamente tale percorso nello stesso grado di nuova immissione in ruolo; - immissione in ruolo da diversa procedura selettiva. La medesima nota specifica esplicitamente che sono esonerati dal periodo di prova coloro che, avendo già concluso positivamente l'anno di formazione e prova per una precedente immissione in ruolo, siano successivamente immessi in ruolo su una classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva (come nel caso del concorso D.D. 2575/2023). In sintesi, il superamento del periodo di formazione e prova è legato al grado di istruzione e non alla singola classe di concorso all'interno del medesimo grado (fatta eccezione per il passaggio da Tabella B a Tabella A nella scuola secondaria di secondo grado, che qui non sembra sussistere). Pertanto, avendo la docente già superato tale periodo nella scuola secondaria di secondo grado, la conferma in ruolo nel nuovo profilo avviene senza necessità di ripetere il percorso formativo e di prova.
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Data di pubblicazione: 27/07/2026
L'articolo 13, comma 11 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 prevede quanto segue: "Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto". Anche il personale con incarico di DSGA appartiene al personale A.T.A. e, pertanto, anche a tale figura professionale devono essere garantiti almeno 15 giorni lavorativi di ferie nel periodo indicato dalla clausola contrattuale citata (1° luglio - 31 agosto), che va coordinata con quanto stabilito dal precedente comma 10 del medesimo articolo: "In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA". Anche tale clausola è applicabile al DSGA, salvo che per il parere richiesto allo stesso, ovviamente non necessario. Alla luce delle clausole contrattuali citate, pertanto, appare lecito posticipare l'inizio previsto delle ferie del DSGA per motivi di servizio, purché siano comunque assicurati almeno 15 giorni lavorativi di ferie nel periodo estivo e fermo restando il diritto al recupero delle ferie non godute nell'anno scolastico successivo, di norma entro il mese di aprile. La risposta al quesito è dunque affermativa, ma riteniamo opportuno osservare che il dirigente scolastico, invece di rinviare la fruizione delle ferie del DSGA, potrebbe risolvere la problematica descritta - assenza temporanea del DSGA - avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1 del CCNL del 18 gennaio 2024: "Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica ed inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L’incarico di cui al presente comma non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe". Il dirigente scolastico può dunque far fronte all'assenza del DSGA, semplicemente nominando in sua sostituzione un assistente amministrativo. Tale sostituzione può avvenire non solo per periodi di assenza superiori a 15 giorni, ma in ogni caso in cui vi sia il rischio di "compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica" (al limite, anche per un solo giorno). L'incarico di sostituzione del DSGA non può essere rifiutato dall'assistente amministrativo individuato dal dirigente, come affermato anche dall'ARAN con l'orientamento interpretativo CIRS 133 del 27/02/2025. Solo se l'assenza è continuativa e superiore a 3 mesi, subentra allora, per l'individuazione del sostituto DSGA, la competenza dell'Ambito territoriale (articolo 57, comma 3 CCNL 18/01/2024). Rimettendo al dirigente scolastico la valutazione se, nel caso concreto, sia preferibile posticipare le ferie del DSGA o nominare in sua assenza un assistente amministrativo che lo sostituisca, osserviamo che la seconda soluzione appare a nostro parere preferibile, perché la possibilità di sostituzione del DSGA indebolisce la necessità del rinvio delle ferie di tale figura professionale per motivi di servizio. Essa, inoltre, rappresenta l'unica strada percorribile, qualora l'assenza per malattia del titolare di incarico di DSGA dovesse prolungarsi.
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Data di pubblicazione: 24/07/2026
Si chiede se, stante l'organizzazione dell'orario scolastico e del personale di segreteria su 6 giorni settimanali, il dirigente scolastico possa organizzare...
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Data di pubblicazione: 24/07/2026
In merito al primo quesito “È possibile concedere l’aspettativa per motivi di famiglia/personali ai sensi dell’art. 18 c. 1 del CCNL 2007 senza soluzione di continuità dopo un periodo di aspettativa per altro lavoro ai sensi dell’art. 18 c. 3 CCNL 2007?” si ritiene che ciò sia possibile non essendo necessario rientrare effettivamente in servizio stante che la normativa non richiede espressamente tra aspettativa per motivi di lavoro e aspettativa per motivi di famiglia/personali il rientro effettivo a lavoro. Ciò premesso, durante l'aspettativa per motivi di famiglia (cfr. art. 18, comma 1 del CCNL 2007) il dipendente non può svolgere attività incompatibile stante il generale principio (cfr da ultimo Cassazione - Sez. Lavoro - Ord. 9 marzo 2020, n. 6637) ai sensi del quale l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto il regime di aspettativa non esclude la persistenza del rapporto di lavoro pubblico, nè l'applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53. Infatti, l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma di cui al citato art. 53 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire. Nel caso di specie però non trattasi di incarico conferito da terzi per i quali valutare se sussiste o meno incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì di richiesta di svolgimento di libera professione ai sensi del comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Detta norma prevede che al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e a t.d.; nè tra docenti a tempo pieno e docenti in part time) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Quindi, le attività libero professionali (anche quelle non regolamentate di cui alla L. 4/2013) possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno, purché: 1. non siano di pregiudizio alla funzione docente; 2. siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio; 3. siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico (ovviamente, si deve trattare di attività rientranti effettivamente nel concetto di libera professione). Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR ora MIM). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012, n. 3163). In ordine allo specifico quesito, se cioè possa essere autorizzato l'esercizio della libera professione ad un docente in aspettativa per motivi di famiglia o per mandato politico, non se ne ravvisa l’incompatibilità e il dirigente può autorizzarlo ai sensi dell'art. 53/7 del D.Lgs. 165/2001. Infatti, l’autorizzazione del dirigente, ai sensi dell’art. 508 del T.U. 297/1994, inerisce all’esercizio della libera professione secondo i tempi e le modalità che il libero professionista deciderà di osservare stante, per l’appunto, che trattasi di prestazioni di lavoro autonomo e non eterodirette. Pertanto, una volta che il dirigente ha concesso l’autorizzazione, a nostro avviso nessun controllo deve essere effettuato in merito alle concrete modalità di esercizio della libera professione. Nè, a tal fine, rileva la circostanza che il docente è assente aspettativa. Infatti durante il periodo di aspettativa di cui all'art. 18 del CCNL/2007 il docente non è svincolato dagli obblighi inerenti il suo status, ad eccezione della prestazione del servizio. Tuttavia, svolgere la libera professione in tale contingenza è possibile proprio perché il docente non è tenuto a un orario di insegnamento e di servizio, condizione inderogabile, insieme all'autorizzazione del dirigente, per svolgerla legittimamente senza pregiudizio alla sua funzione. Pertanto, in ordine allo specifico quesito, se cioè possa essere autorizzato l'esercizio della libera professione ad una docente in aspettativa, non se ne ravvisa l’incompatibilità, purché l’interessato possa svolgere i compiti connessi con le esigenze personali alla base della aspettativa, ma ciò, tuttavia, non è sindacabile dalla scuola.
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Data di pubblicazione: 24/07/2026
Una collaboratrice scolastica è stata giudicata "non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies...
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Data di pubblicazione: 23/07/2026
Presso il Comune è arrivata la richiesta di attivare il servizio di trasporto scolastico per un alunno residente con certificazione di disabilità e iscritto...
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Data di pubblicazione: 23/07/2026
Il decreto (o decisione) di avvio della procedura selettiva non è un semplice adempimento formale introdotto dal PNRR, bensì un atto presupposto cardine del procedimento amministrativo. Esso trova il suo fondamento in norme di rango primario e regolamentare che vincolano l'azione di qualsiasi Pubblica Amministrazione, scuole comprese. Facciamo subito chiarezza: il decreto di avvio della procedura selettiva è assolutamente necessario e obbligatorio, non solo per il PNRR, ma anche per il Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, per il POC “Per la Scuola” e per i progetti Erasmus+. Infatti, anche se l'affidamento di incarichi individuali a esperti (personale interno o esterno) ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 non è disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici (che si applica ad appalti di servizi e forniture), la scuola è pur sempre una Pubblica Amministrazione. Pertanto, qualsiasi procedura che comporti una selezione e un impegno di spesa deve poggiare su basi giuridiche precise: • Il principio di autovincolo e imparzialità (Art. 97 della Costituzione): Una PA non può pubblicare un bando di selezione (che è un atto a rilevanza esterna) senza che un provvedimento formale a monte ne abbia stabilito le regole, i criteri di valutazione e i requisiti. Il decreto di avvio è l'atto con cui l'amministrazione "si vincola" a rispettare le regole del bando che andrà a pubblicare. • La Legge n. 241/1990 (Procedimento amministrativo): Detta legge impone che ogni procedimento amministrativo sia formalmente avviato, motivato e che venga individuato un Responsabile del Procedimento (RUP). Nel decreto di avvio, il Dirigente Scolastico assume formalmente la direzione del procedimento o nomina il RUP. • I poteri gestionali del Dirigente Scolastico (Art. 25 D.Lgs. 165/2001 e D.I. 129/2018): Il Dirigente Scolastico è l'unico soggetto che ha la rappresentanza legale dell'istituto e il potere di firma e di spesa. Prima di emanare un avviso (soprattutto se contenente impegni di natura economica), il Dirigente deve decretare formalmente l'avvio della procedura e attestare che vi sia copertura finanziaria. • L'attestazione dei presupposti di legittimità (Art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001): La norma vieta di contrattualizzare esperti esterni se prima non si è verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno (la cosiddetta ricognizione interna). Nel decreto di avvio, il Dirigente dichiara formalmente la necessità dell'incarico, la coerenza con il progetto e avvia la fase di ricerca interna (o dichiara l'esito negativo della stessa prima di passare all'esterno). Data l’importanza della questione posta, reputiamo necessario approfondire e aggiungere ulteriori precisazioni concernenti i fondamenti normativi su cui poggia il "Decreto di Avvio". Come sopra accennato, nel diritto amministrativo, la Pubblica Amministrazione non può agire per “vie di fatto” o avviare selezioni pubbliche senza una formale manifestazione di volontà del soggetto che ne ha la rappresentanza legale (il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro e organo di gestione). Il decreto di avvio risponde quindi a quattro pilastri normativi fondamentali che traggono origine dal superiore art. 97 Cost. 1. Il Principio di Autolimitazione e Trasparenza (Legge n. 241/1990) In base agli articoli 1 e 12 della Legge 241/1990, la PA deve predeterminare e rendere pubblici i criteri e le modalità a cui si atterrà nel concedere vantaggi economici o nel selezionare soggetti. Il decreto di avvio è l'atto con cui il Dirigente Scolastico fissa preventivamente le regole (requisiti di accesso, criteri di attribuzione dei punteggi, commissioni giudicatrici) prima che la procedura venga esternata con il bando e che giungano le candidature. Ciò previene qualsiasi sospetto di parzialità o di "criteri ad hoc". 2. La Disciplina del Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001) L'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce i presupposti tassativi per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione. Prima di pubblicare un avviso (anche solo interno), l'amministrazione deve attestare formalmente nel decreto di avvio: a) La rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente (coerenza con il progetto finanziato). b) L'inesistenza o l'insufficienza di risorse interne disponibili a svolgere quella specifica mansione (nel caso di avvisi rivolti all'esterno). c) La durata, l'oggetto e il massimale del compenso previsto. 3. Il Regolamento di Contabilità delle Scuole (D.I. n. 129/2018) In base agli articoli 44 e 45 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale e gestionale della scuola. Il decreto di avvio rappresenta l'equivalente della determina a contrarre prevista dal Codice dei Contratti Pubblici. Con tale atto, il DS certifica che la spesa trova copertura finanziaria nei fondi del progetto e che l'iniziativa è coerente con il Programma Annuale e con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 4. L'Obbligo del Codice Unico di Progetto (Legge n. 3/2003) L'articolo 11, comma 2-bis della Legge 3/2003 dispone la nullità assoluta degli atti amministrativi che autorizzano il finanziamento o l'esecuzione di investimenti pubblici in assenza del relativo CUP. Il decreto di avvio è l'atto in cui il CUP viene formalmente associato alla specifica procedura di selezione del personale. Dall’esegesi del quadro normativo sopra rappresentato, si evince quindi, a parere degli scriventi, che l'obbligatorietà del decreto di avvio si estende a tutti i programmi citati nel quesito, poiché la natura giuridica dell'Istituzione Scolastica (Pubblica Amministrazione) e le regole della contabilità pubblica non variano al variare del fondo di finanziamento. Pertanto, che si tratti di PNRR, del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) del Programma Nazionale, dei fondi complementari del POC o delle sovvenzioni Erasmus+ gestite dall'Agenzia Nazionale INDIRE, la scuola è tenuta ad agire sempre in osservanza delle norme che regolano il funzionamento delle PA. Si ricorda inoltre che tutti i programmi finanziati con fondi europei sono soggetti a regole di rendicontazione e audit (pista di controllo) estremamente rigide. In sede di controllo, i verificatori di primo e secondo livello (revisori dei conti, verificatori dell’Autorità di Gestione o della Commissione Europea) seguono una checklist cronologica standard e, qualora dovesse mancare l'atto formale di indizione (il decreto di avvio) propedeutico alla pubblicazione dell’avviso, potrebbe essere rilevata una irregolarità procedurale con possibili conseguenze sull’ammissibilità della spesa.
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Data di pubblicazione: 23/07/2026
Le posizioni economiche attribuite recentemente al personale ATA decorrono retroattivamente dal 01/09/2024. Ciò comporta il dubbio se sia possibile liquidare i compensi per gli incarichi specifici attribuiti al personale ATA per l'anno scolastico 2025/26, nonché se sia necessario recuperare quanto corrisposto per incarichi specifici eventualmente svolti dal medesimo personale nell'anno scolastico 2024/25. A nostro parere, la questione va risolta con riferimento alla situazione giuridica vigente al momento dei pagamenti. Quelli per l'anno scolastico 2024/25, in particolare, sono stati disposti in un'epoca in cui il riconoscimento della posizione economica non era ancora avvenuto; riteniamo, pertanto, che non si debba procedere al recupero di quanto corrisposto, a meno che in proposito non pervengano specifiche e diverse istruzioni ministeriali. Per quanto riguarda, invece, i pagamenti ancora da disporre per l'anno scolastico 2025/26, riteniamo che non sia possibile non tenere conto della posizione economica, ormai riconosciuta. Il pagamento degli incarichi specifici al personale ATA titolare di tale posizione economica, pertanto, potrà avvenire, a nostro parere, solo nei limiti di seguito descritti. Al riguardo, osserviamo che non appare corretto ritenere che la titolarità della posizione economica impedisca, in ogni caso, il pagamento degli incarichi specifici. L’articolo 54, comma 4 del CCNL 18/01/2024, infatti, prevede una specifica eccezione a favore del personale con qualifica di collaboratore scolastico, destinatario di particolari incarichi specifici. Ne riportiamo il testo: “Tra le risorse destinate al conferimento di incarichi di cui al comma 2 rientrano quelle di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) del CCNL 19/04/2018. Esse saranno finalizzate in particolare per l’Area dei Collaboratori per remunerare gli incarichi correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell’infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso. Lo specifico incarico di cui al presente comma è retribuito con un’indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere. In tale sede è possibile prevedere che per il personale titolare di posizione economica l’indennità correlata all’incarico di cui al presente comma sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento. […]”. Il CCNI 29/09/2025 sulla ripartizione del FMOF per l'anno scolastico 2025/26, all’articolo 5, distingue, conseguentemente, gli incarichi specifici per così dire “generici” da quelli di cui alla clausola del CCNL sopra riportata. In sintesi: - per gli incarichi specifici, generalmente considerati, non ne è possibile la retribuzione a favore del personale ATA, in possesso della posizione economica; - per gli incarichi specifici ai collaboratori scolastici per l'assistenza agli alunni con disabilità e per il primo soccorso, invece, ne è possibile la retribuzione per la parte dell’incarico specifico che, ai sensi della contrattazione di istituto, superi eventualmente i 700 euro lordi della retribuzione di riferimento per la posizione economica. L'articolo del CCNI prevede che il valore di questa tipologia di incarichi specifici sia determinato in sede di contrattazione integrativa di istituto, sulla base dei seguenti criteri: numerosità degli alunni assistiti con disabilità; numerosità degli alunni dell'infanzia assistiti; attività di primo soccorso. Ad esempio si può stabilire, in sede di contrattazione integrativa di istituto, che gli incarichi ai collaboratori scolastici, per l'assistenza agli alunni con disabilità e per il primo soccorso, siano retribuiti con un importo pari a 1000 euro per incarico. In tal caso, a ciascun collaboratore scolastico beneficiario della posizione economica, destinatario di tale particolare tipologia di incarico specifico, si potrebbero liquidare 300 euro, ovvero la differenza fra il valore dell'incarico specifico (1000 euro) e quello della posizione economica (700 euro). In conclusione, a nostro parere: - quanto corrisposto per compensi per incarichi specifici, relativamente all'anno scolastico 2024/25, non deve essere oggetto di recupero (a meno che non pervengano diverse indicazioni ministeriali); - per l'anno scolastico 2025/26 (e, a ben vedere, anche per i successivi, fino a quando non sia modificata la clausola del CCNL) gli incarichi specifici potranno essere retribuiti solo se conferiti ai collaboratori scolastici per l'assistenza agli alunni con disabilità o per il primo soccorso, limitatamente alla parte eventualmente eccedente il valore di 700 euro lordi.
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Data di pubblicazione: 23/07/2026
Una docente immessa in ruolo come docente scuola dell’infanzia ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di I grado. Il SIDI ha applicato...
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Data di pubblicazione: 22/07/2026
La materia della incompatibilità del personale scolastico è regolata dall’art. 53 del D.Lgs.30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 non modificate dai successivi CCNL. La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all’art. 508 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.L.vo 165 del 2001). Ai sensi del comma 15 dell’art. 508 citato, al personale docente ( senza distinzione tra docenti di ruoli e docenti supplenti, nè tra personale a tempo pieno e a tempo parziale) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ovviamente l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva. La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Si rileva, inoltre, che i redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui al comma 14 dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale, il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico. Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate e chiunque svolga una delle professioni non regolamentate in questione contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Nel caso di specie però l’iscrizione all’Ordine dei Biologi nella Sez.A conferisce il titolo giuridico a svolgere la professione di biologo di cui all’Art. 3 della Legge 396/67 (individua l’oggetto della professione di biologo) tra cui quella del nutrizionista. Per svolgere la professione di Biologo nutrizionista è, quindi, obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez.A. Nessun rilievo viene dato dalla normativa alla connessione tra attività professionale e disciplina insegnata a scuola. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, d.lg. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente. (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020 n° 105) La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello ( cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n° 1013). Pertanto, nel caso di specie, l’autorizzazione all’esercizio della libera professione potrà essere concessa in presenza dei presupposti sopra richiamati. Infine, si rileva che la suddetta autorizzazione non va inserita nell’Anagrafe delle Prestazioni. Circa le esclusioni da tale obbligo, la Circolare MIUR 24 luglio 2002, n. 497 riguardante l’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti e dei consulenti esterni, in combinato disposto con l’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, ne elenca i casi al paragrafo 5.1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, punti 12, 13 e 14, del D.lgs. n. 80/1998 e della Circolare 29 maggio 1998, n. 5/1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.F.P., punto 1), lettere a. e c., gli importi percepiti dai dipendenti pubblici per incarichi sia compresi che non compresi nei compiti e doveri d'ufficio vanno comunicati annualmente, con le seguenti esclusioni: A- esclusioni oggettive, elencate nella Circolare n. 5/1998, punto 1), lettera c. e punto 2), comma 7; a- diritti d'autore; b- compensi per attività di insegnamento; c- redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, ove consentita, e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale; d- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; e- utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; f- partecipazione a convegni e seminari g- prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate; h- prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; i- compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. B- esclusioni soggettive, elencate nella Circolare 29 maggio 1998, n. 5/1998, punto 2), comma 6 che riguardano: - i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno; - i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito; - i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. ( fattispecie applicabile al caso di cui al quesito)
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Data di pubblicazione: 22/07/2026
Si chiede un parere in merito alla seguente situazione di seguito esplicata: una nostra dipendente ossia una collaboratrice scolastica il giorno dell'audizione...
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Data di pubblicazione: 22/07/2026
In merito al quesito posto si rileva che non esiste l'aspettativa specifica per motivi di salute. L'assenza per malattia è disciplinata dall'art. 17 del CCNL 2007. E' invece prevista l'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o personali. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CCNL 29 novembre 2007 l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'art. 69 sopra citato prevede che l'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio (il riferimento è ora al Dirigente Scolastico); l'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta. Pertanto, alla luce della normativa sopra esposta, il dipendente che aspiri ad ottenere l'aspettativa deve presentare al Dirigente apposita domanda scritta documentata e motivata. Infatti, come si desume dagli articoli citati sopra il Dirigente Scolastico ha la facoltà di negare e di revocare l'aspettativa una volta concessa, per esigenze di servizio, nonché di ritardarne l'accoglimento della richiesta e persino di ridurne la durata, ma l'amministrazione deve comunque motivare l'eventuale provvedimento di diniego o di revoca. In giurisprudenza è stato precisato che l'istituto dell'aspettativa per motivi di famiglia è finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali e transitorie (dunque, imprevedibili e congiunturali) e non può essere utilizzato per contrastare situazioni permanenti e destinate a protrarsi per anni (TAR Lazio 7 luglio 2006, n. 5504). Quindi il suddetto istituto, in quanto diretto a soddisfare esigenze personali del dipendente attraverso l'interruzione delle prestazioni del servizio, è subordinato alle esigenze generali dell'amministrazione, nonché a quelle specifiche di servizio; pertanto, l'impiegato non ha un diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa, ma soltanto un interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell'amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio (Consiglio Stato sez. IV Sent. 11 marzo 1993, n. 275). E' stato altresì precisato che seppure l’art. 69 DPR 10 gennaio 1957 n. 3 prevede che l’aspettativa per motivi di famiglia possa essere negata solo in presenza di specifiche esigenze di servizio, il dipendente istante è tenuto a prospettare le esigenze familiari da soddisfare, al fine del suo ottenimento (cfr. Consiglio Stato sez. V – Sent. 29 gennaio 2003 n. 444). Più specificamente la Sentenza sopra citata ha affermato che "è pur vero che nella disposizione invocata si fa riferimento alla valutazione delle esigenze di servizio per consentire all’Amministrazione di negare, ridurre o ritardare l’aspettativa richiesta, ma ciò presuppone comunque che vengano prospettate (ed eventualmente documentate) da parte del dipendente serie esigenze familiari da soddisfare, come si desume dal fatto che la menzionata disposizione richiede al riguardo innanzitutto la presentazione di "motivata domanda". Il dipendente dovrà quindi motivare la richiesta esplicitando le condizioni personali, familiari e di studio. Non è previsto nella norma l’obbligo di documentazione ma come si evince dalla giurisprudenza sopra richiamata il dipendente non solo ha l’obbligo di evidenziare le esigenze familiari e personali a fondamento della istanza (non possono essere quindi addotte eccezioni di privacy) ma dette esigenze dovranno essere motivate e giustificate o con autocertificazione o con idonea documentazione. Per motivi personali e familiari si intendono tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n. 1415). L’ARAN, con l’Orientamento RAL_1454_dell’8/8/2012 (ma applicabile analogicamente anche al Comparto Scuola) ha precisato che, ai fini della concessione dell’aspettativa, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’Amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro. Ribadendo la giurisprudenza sopra citata, l’ARAN ha confermato che la concessione dell’aspettativa per motivi personali non rappresenta comunque un diritto per il dipendente, ma la sua concessione dipendeva da una valutazione della amministrazione sulla sua ricaduta sulle esigenze organizzative e funzionali da soddisfare. Quindi, anche se non è chiamato a valutare l’effettiva sussistenza o gravità dei motivi addotti a sostegno della domanda di aspettativa, tuttavia, l’ente non è per ciò stesso obbligato a concedere sempre ed in ogni caso l’aspettativa richiesta. Questa, infatti, non può andare a detrimento dell’organizzazione e della operatività degli uffici. Pertanto, la fruizione dell’aspettativa può essere legittimamente rifiutata quando l’assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio, sulla base dell’autonoma valutazione fatta dal datore di lavoro pubblico di tutti gli interessi concretamente coinvolti nel caso specifico. Inoltre, proprio perché a tutela del suo interesse organizzativo, all’ente sono riconosciuti ampi margini di discrezionalità della concessione dell’aspettativa con riferimento sia all’ “an” sia al “quantum”. Pertanto, l’ente potrebbe anche (ma con un provvedimento ben motivato): a) concedere l’aspettativa per una durata inferiore a quella richiesta; b) differire nel tempo l’accoglimento della stessa ricerca; c) eventualmente disporre anche la revoca dell’aspettativa già concessa. Tutto ciò premesso, stante la formulazione generica ed onnicomprensiva dell'aspettativa in questione, si ritiene che l'aspettativa non retribuita per motivi personali e/o familiari possa essere richiesta anche per motivi di salute propri o di un familiare La richiesta però, come detto sopra, deve essere documentata (es. certificazione medica) Infine, il dipendente deve indicare con precisione il periodo di aspettativa (inizio, durata, fine). In merito si ricorda che, ai sensi della normativa suesposta ( artt. 69 e 70 del DPR 3/1957), alla cui lettura integrale si rinvia l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità, se fruita invece, a periodi frazionati non può superare in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi).
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Data di pubblicazione: 22/07/2026
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Data di pubblicazione: 22/07/2026
Preliminarmente si precisa che lo studente maggiorenne personalmente o i suoi genitori, su sua delega, hanno pieno diritto di chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e di avanzare un reclamo o un'istanza di riesame in merito alle valutazioni attribuite e all’esito dell’esame di maturità, qualificando l’interesse all’accesso di cui sono portatori. Sul punto l’ordinanza annuale sugli esami di maturità — OM 54/2026 — all’art. 31, comma 1, secondo periodo, precisa le modalità operative cui il dirigente scolastico deve attenersi, per cui: «In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo». Tuttavia, oltre all’adempimento delle procedure puramente ostensive, il Dirigente Scolastico non ha alcuna competenza in ordine alla revisione delle procedure valutative, né ha il potere di riconvocare la Commissione d'esame e, tantomeno, di sostituirsi ad essa per riesaminare le prove o modificare i voti attribuiti al candidato. La competenza esclusiva in materia di valutazione degli esami di maturità appartiene infatti alla sola Commissione esaminatrice. Pertanto, la procedura corretta da seguire prevede che il Dirigente Scolastico trasmetta immediatamente l'istanza di revisione al Presidente della Commissione per le determinazioni di sua competenza e ne informi contestualmente per conoscenza l'Ufficio Scolastico Regionale (USR), vista la potenziale apertura di un contenzioso. Parallelamente, il Dirigente garantirà, nei modi ricordati, l'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990, consentendo la visione e l'estrazione di copia dei verbali e degli elaborati ed assicurando nel frattempo la rigorosa e intatta custodia dei plichi. Qualora il Presidente della Commissione ritenesse motivata l'istanza, potrà formalmente richiedere, per il tramite del Dirigente scolastico, la riconvocazione della Commissione per l'eventuale riesame, la quale dovrà essere disposta con decreto del Direttore Generale dell’USR o, su sua delega, del Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale (UAT) provinciale di riferimento. In ogni caso, la Pubblica Amministrazione non è in alcun modo obbligata a revisionare gli atti in autotutela: gli esiti e i verbali della commissione d’esame diventano definitivi una volta pubblicati e concluse le procedure di rito, per cui, contro il giudizio finale, il candidato potrà eventualmente adire il Giudice Amministrativo (TAR) mediante ricorso giurisdizionale, oppure proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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