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    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Gestione delle assenze prolungate di alunna atleta nella scuola secondaria di I grado: computo ai fini della validità dell’anno scolastico...
  • Dal quesito di evince che l'alunna svolge attività agonistiche a livello nazionale. E' corretto sostenere che il DM 43/2023 (misure di personalizzazione per atleti di alto livello) si riferisce a studenti del secondo ciclo di istruzione. E' pur vero che, in linea generale, le indicazioni ministeriali puntano a favorire lo svolgimento di attività sportive anche per ragazzi e ragazze di più "piccoli" come età anagrafica. La questione si pone quindi sotto un duplice aspetto: - quello formale, legato alla necessità di applicare il DL 123/2023 in termini di prevenzione dell’elusione scolastica e di sanzioni ad essa collegate e al riconoscimento della validità dell'anno scolastico - quello sostanziale, legato alla necessità di favorire la collaborazione e la corresponsabilità educativa con la famiglia e la responsabilizzazione dell’alunna. Per quanto concerne il primo punto, lo stesso DL 123/2023 fa riferimento a segnalazioni conseguenti ad assenze non adeguatamente giustificate; è perciò compito del Collegio stabilire una precisa regolamentazione sulle fattispecie ammissibili, sulle modalità di giustificazione e sulle eventuali deroghe rispetto anche alla validità dell'anno scolastico. In linea di massima, potrebbe non essere opportuno assumere posizioni di "chiusura" nei confronti di minori in obbligo di istruzione, fatta salva la necessità di rispetto puntuale del regolamento. Per quanto concerne il secondo punto, è necessario mettere in campi tutti gli interventi atti a tentare di "ricostruire" un rapporto di reciproca collaborazione con la famiglia, che al momento pare "indifferente" alle sollecitazioni. Si osserva, a tal proposito, che l'alunna dovrebbe essere ben conosciuta dalla scuola e dai docenti, essendo all'ultimo anno del primo ciclo di istruzione. In sintesi, il verificarsi nei primi due mesi dell’anno scolastico di ben 24 assenze costituisce senza dubbio un elemento da non sottovalutare, ma non considerare non solo da un punto di vista procedurale. Si ritiene che la situazione vada affrontata in primis cercando di ricucire il rapporto di corresponsabilità educativa con la famiglia, ma anche, e soprattutto, con opportune strategie educative che comportino il diretto coinvolgimento della minore in un processo di analisi delle ragioni che hanno portato ad un così alto tasso di assenteismo (che potrebbero non essere legate solo all’attività sportiva) e di costruzione di un percorso di riallineamento e recupero (nel quesito non si fa cenno alla situazione dei livelli di apprendimento dell’alunna). Dal punto di vista formale e regolamentare, potrebbe essere riesaminata la valutazione delle assenze legate a periodi di assenze continuative, legate ad eventi sportivi “importanti” e adeguatamente documentati. Nel caso la situazione non dovesse migliorare, si ricorrerà alla procedura di segnalazione citata nel quesito, che comunque prevede l’eventuale coinvolgimento del Comune e dei servizi sociali nell’ottica esclusiva della tutela del minore.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Video pubblicati sui social da uno studente maggiorenne con contenuti offensivi verso docenti e scuola: come procedere?
  • Dal quesito risulta che il video è pubblico sicché si può prescindere dal tema, in astratto rilevante, dell’utilizzabilità della lettera anonima ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare. Peraltro, gli artt. 240 e 333 c.p.p. riguardano esclusivamente la materia penale e, allo stato, nessuna norma di legge vieta che l'esercizio del potere disciplinare possa essere innescato da una notizia di infrazione acquisita mediante una comunicazione anonima. E’ comunque opportuno che il video sia acquisito in via autonoma. Il problema si posta quindi sulla punibilità disciplinare della condotta, oggettivamente offensiva, che, come riferito, si è verificata fuori dal tempo e dallo spazio scolastico. La redazione ha sempre sostenuto la rilevanza disciplinare delle condotte extrascolastiche a condizione che esse siano comunque offensive degli appartenenti alla comunità scolastica: detto collegamento soggettivo è fondamentale in quanto contribuisce a delimitare, con criteri di ragionevolezza, i confini dell’intervento punitivo della scuola. Tale orientamento ha trovato progressivamente conferma negli interventi legislativi in tema di prevenzione e contenimento dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo che, tra le altre cose, hanno rafforzato la missione educativa delle istituzioni scolastiche. Dal punto di vista procedurale, comunque, è pur sempre necessario che qualunque atto di contestazione dell’illecito sia riferito a un’infrazione prevista dal regolamento di disciplina, se del caso anche in combinato disposto con lo Statuto. Non sarebbe in tal senso sufficiente a fondare la sanzione il mero richiamo allo Statuto, posto che il D.P.R. n.249/1998 e le successive modificazioni rappresenta solo la cornice nell’ambito della quale ciascuna istituzione è chiamata a declinare diritti, doveri, infrazioni e relative sanzioni.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Gestione delle richieste di accesso a relazioni psicologiche trasmesse alla Procura minorile: obblighi della scuola e protezione dei dati sensibili...
  • La questione sollevata nel quesito è molto delicata in quanto coinvolge, trasversalmente alla legge in materia di accesso, la tutela della riservatezza della minore (potenzialmente vittima di una condotta penalmente rilevante), il segreto professionale della psicologa che ha redatto la relazione riservata, nonché lo svolgimento delle indagini da parte della competente autorità giudiziaria. In questa prospettiva, si premette che qualunque soluzione presenta profili di opinabilità e margini di rischio in termini di sviluppi contenziosi. Nella consapevolezza che la giurisprudenza non è univoca e che i precedenti sono sempre condizionati dalle circostanze del caso concreto, si osserva quanto segue. Giova anzitutto riflettere sulla natura della relazione confezionata dalla psicologa: essa non è un atto amministrativo ordinario, ma un documento redatto per segnalare fatti potenzialmente penalmente rilevanti, raccolti nell’ambito di una relazione fiduciaria con la minore, inviato alla Procura minorile e ai servizi sociali. La redazione non conosce l’atto di conferimento dell’incarico alla professionista, né i termini che regolano l’accesso al servizio da parte degli studenti. Tuttavia, si presume che i colloqui intercorsi tra studenti e psicologa abbiano natura confidenziale, altro non fosse che per le norme deontologiche che governano l’esercizio di tale professione. In questa prospettiva, l’istanza di accesso presentata dal legale appare ad un tempo potenzialmente lesiva sia della privacy della minore (in questo specifico in conflitto di interessi con il nucleo genitoriale) e del segreto professionale. Peraltro, a quanto consta, l’istanza di accesso appare esplorativa, non evidenziando particolari e qualificate esigenze difensive che, in ipotesi, l’art.24, comma 7, potrebbe far considerare prevalenti sulla tutela della riservatezza. Invero, non sono indicati gli estremi di un procedimento giudiziale che riguardi direttamente il richiedente né un nesso di indispensabilità della conoscenza del documento in questione ai fini difensivi. Si osservi che la relazione potrebbe anche inquadrarsi negli atti che il Ministero dell’Istruzione, con D.M. n.60/1996, aveva sottratto all’accesso: si veda, in particolare l’art.2 del predetto decreto. Sotto altro concorrente profilo, la relazione in questione è stata trasmessa all’autorità giudiziaria per finalità investigative o di tutela del minore. Si deve dunque ritenere che il documento sia divenuto parte del fascicolo giudiziario e, pertanto, sottratto alla disponibilità dell’amministrazione scolastica. Sennonché, dal punto di vista strettamente processuale, la relazione non sembra integrare pacificamente un atto d’indagine coperto dal segreto istruttorio ai sensi dell’art.329 c.p.p. Ciò in quanto non si tratta di un atto formato dalla Procura, bensì di una mera segnalazione. Tale circostanza, quindi, legittimerebbe, a certe condizioni l’esercizio del diritto di accesso: “La pendenza del procedimento penale, inoltre, non osta, ex sé, all’accoglimento del presente gravame, in relazione alla fattispecie ex art.329 c.p.p, atteso che l’istanza ostensiva si riferisce ad atti latu sensu amministrativi formati da organi diversi dal PM ovvero dalla polizia giudiziaria (cfr., in tal senso, quam multis, Tar Roma, 12/02/2025, n.3087; Tar Napoli, 07/11/2022, n.6906)” (Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 20513 del 2025: si rileva però che nel caso scrutinato dal TAR Lazio il soggetto richiedente aveva comprovato la sussistenza di un concreto interesse difensivo ai sensi dell’art.24, comma 7, della legge n.241/1990). Le considerazioni che precedono, quindi, visto lo stadio iniziale delle indagini e l’opportunità di non pregiudicarle, tenuto conto dell’assenza di una concreta esigenza defensionale, fanno propendere per l’opportunità di non concedere l’accesso. Per venire a una conclusione, in considerazione della posta in gioco, si suggerisce di interloquire preventivamente con l’autorità giudiziaria che è stata investita del caso. Nelle more, la soluzione preferibile appare rappresentata da un atto soprassessorio, con il quale, in buona sostanza, si differisce la trattazione dell’istanza, rappresentando che, allo stato, l’Istituto non può rilasciare né confermare l’esistenza di eventuali relazioni o comunicazioni trasmesse all’Autorità giudiziaria, trattandosi di documenti che, ove esistenti, rientrerebbero nella disponibilità esclusiva dell’Autorità procedente. Tale soluzione appare la più tutelante delle indagini e della riservatezza della ragazza e finalizzata a consentire all’autorità giudiziaria di assumere le proprie determinazioni. In seconda battuta, laddove le richieste fossero reiterate, la redazione ritiene comunque preferibile per la scuola affrontare il contenzioso in materia di accesso a seguito di un provvedimento di rigetto motivato nei termini sopra suggeriti.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Come gestire l'assenza di una docente dovuta a un incidente sul percorso casa-scuola?
  • La scelta del mezzo di trasporto utilizzato per recarsi al lavoro è di natura strettamente soggettiva e rientra nella sfera di autonomia del dipendente. Essa non investe quella di competenza del datore di lavoro e non può costituire motivo legittimo di opposizione o giustificazione del ritardo. Nel caso in esame, non può essere invocata la cosiddetta "causa di forza maggiore" per fatti straordinari e imprevedibili (cfr. ad esempio, Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 965 del 28 febbraio 1997), soprattutto se nella giornata interessata il servizio scolastico si è svolto regolarmente e non sono intervenuti eventi naturali o antropici che abbiano determinato la chiusura dell'Istituzione scolastica per disposizione delle Autorità competenti. Non trova, pertanto, applicazione l'articolo 1256 del Codice Civile (Impossibilità sopravvenuta) che prevede l'estinzione dell'obbligazione solo quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore. Infatti, il suddetto articolo afferma che “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”. La dipendente, pertanto, è tenuta a giustificare formalmente l'assenza ricorrendo a uno degli istituti contrattualmente previsti. In via esemplificativa: • permessi brevi ex articolo 16 del CCNL 2007 (per tutte le categorie di personale). • permessi retribuiti per motivi personali o familiari ex articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 (applicabile al personale con contratto a tempo indeterminato). Per il personale docente con contratto a tempo determinato (fino al 30 giugno o 31 agosto), i permessi per motivi personali (retribuiti) sono disciplinati dall'articolo 35, comma 12, del CCNL 2019/2021. Per i docenti con supplenza breve e saltuaria, l'articolo 35, comma 12, del CCNL 2019/2021 prevede la fruizione dei permessi per motivi personali non retribuiti.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Studente che compie 14 anni ad agosto: ammissibilità all’iscrizione al primo anno di liceo quadriennale per l’a.s. 2026-2027...
  • La nota per le iscrizioni pubblicata annualmente prevede puntuali indicazioni per l'iscrizione ai percorsi quadriennali. In particolare, nella nota riferita all'anno in corso (nota prot. 47577 del 26 novembre 2024), si prevede che: ...È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2025,purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21 gennaio 2019... Si ritiene che anche la nota per le iscrizioni all'anno scolastico 2026 2027 conterrà le stesse prescrizioni (slittate di un anno naturalmente) Pertanto, fatta salva la necessità di verifica i contenuti nella "nuova" nota ormai di prossima applicazione, non si ritiene possibile l'iscrizione dell'alunno di cui al quesito, essendo nato dopo il 30 aprile 2003.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Assenza temporanea del Dirigente Scolastico: può il vicario impartire direttive al DSGA?
  • La direttiva in questione non è stata emessa dal primo collaboratore (la funzione vicariale è stata eliminata da tempo) ma dal dirigente scolastico, unica figura titolata ad emanare direttive al personale. Lo si deduce dalla direttiva stessa che è intestata al dirigente scolastico. Il fatto che sia stata firmata dal primo collaboratore dipende dalla temporanea assenza del dirigente e dalla probabile necessità di non attendere il suo rientro. Quindi il collaboratore ha firmato la nota “per” il dirigente scolastico, cioè su suo mandato e sulla probabile base di una delega di firma. Va ricordato che la delega di firma non trasferisce la rappresentanza legale del delegante al delegato, si limita ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa nel caso in cui il dirigente non sia in grado di garantire la sua presenza e rappresenta anche uno strumento utile a snellire il lavoro e a dare risposte alle esigenze della comunità scolastica in modo tempestivo. Il DSGA è pertanto tenuto ad ottemperare alla direttiva in quanto emanata a nome del dirigente scolastico.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Ricostruzione di carriera: valutabilità del servizio pre-ruolo prestato con due contratti diversi nello stesso anno scolastico...
  • L’art. 14 della legge 124/1999 prevede testualmente: “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Nel caso rappresentato, poiché il docente ha effettuato dei giorni di assenza in entrambi i periodi di servizio l’anno scolastico in questione non può essere riconosciuto perché non è stato prestato ininterrottamente. Non sussiste, inoltre, neanche l’altra condizione prevista dalla normativa sopra indicata (180 giorni di servizio).

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Realizzazione di materiali didattici autoprodotti con fondi regionali: come inserirli nelle adozioni dei libri di testo, definire i costi e tutelare la proprietà intellettuale...
  • La realizzazione di materiali didattici autoprodotti da parte della scuola si inserisce in un contesto normativo che favorisce l'adozione di strumenti alternativi e l'elaborazione di materiale didattico digitale da parte delle scuole stesse a partire dall’entrata in vigore del D.L. n. 104/2013, convertito con modificazioni in legge n. 128/2013. Secondo l’art. 6, c. 1 di detta legge, il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. Il collegio dei docenti può, cioè, scegliere tra l’adozione dei libri di testo e strumenti diversi ed alternativi: ciò però deve avvenire nel limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso ed entro il termine ordinariamente prescritto. Non solo. Il D.L. n. 104/2013 ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 15 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 in base al quale: “Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica'.” Muovendo da questa disposizione, alcune scuole hanno dato vita a una “idea” ricondotta nell’alveo delle Avanguardie educative di Indire con la denominazione “Integrazione CDD/Libri di testo”, le cui linee guida sono disponibili al link: https://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/5253.pdf. Dalla loro lettura emerge che la cornice normativa sopra richiamata ha dato vita a tre diverse interpretazioni (e attuazioni): l’adozione di libri di testo autoprodotti dai docenti; l’adozione di risorse didattiche digitali prodotte da docenti e studenti; l’autoproduzione di contenuti digitali integrativi ovvero la produzione di contenuti didattici digitali da affiancare ai libri di testo. Si consiglia, dunque, di prendere visione delle linee guida indicate al fine di trarne utili spunti sulla condivisione dell’”idea” all’interno della scuola e sulle possibili ricadute in ordine all’apprendimento degli studenti. Fatta questa premessa, si risponde di seguito ai quesiti formulati. 1) È possibile adottare materiali autoprodotti in luogo dei libri di testo. Il collegio dei docenti può deliberare tanto l’adozione dei libri di testo quanto di strumenti alternativi. Questa possibilità non deriva soltanto dalle disposizioni normative sopra richiamate ma costituisce soprattutto il portato dell'autonomia didattica riconosciuta alle istituzioni scolastiche. Non necessita, dunque, di essere inserita in un progetto di sperimentazione. L'iter generale per l'adozione di strumenti alternativi è il seguente: - coerenza con il PTOF. Le scelte metodologiche e didattiche che conducono all'adozione di strumenti alternativi devono essere espresse nel PTOF o in occasione del suo aggiornamento. Sarà dunque cura dell’istituzione scolastica inserire uno specifico riferimento a tale aspetto nella sottosezione “Aspetti generali” della sezione “L’offerta formativa”; - delibera del collegio docenti. Entro il termine previsto annualmente (solitamente non oltre la seconda decade di maggio), il collegio docenti delibera l’adozione degli strumenti alternativi, su proposta dei consigli di interclasse/classe e in coerenza con le scelte metodologiche e didattiche espresse nel PTOF; - nuove adozioni. Una nuova adozione di strumenti alternativi è consentita solo per le classi iniziali di un ciclo (ad esempio, classi prime e quarte della scuola primaria, prime della secondaria di primo grado, prime e terze/quinte della secondaria di secondo grado per specifiche discipline). Non è consentito cambiare l'adozione, passando da libro di testo a strumento alternativo o viceversa, nel corso del triennio o del biennio successivo alla prima adozione. - comunicazione. L’adozione degli strumenti alternativi deve essere comunicata tramite la piattaforma online (www.adozioniaie.it) entro la scadenza fissata, specificando che la scuola si avvale di strumenti alternativi ai libri di testo. 2) L'adozione di libri di testo o strumenti alternativi deve comunque rispettare il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. La delibera di adozione è soggetta a controllo contabile limitatamente alla verifica del rispetto del relativo tetto. Tuttavia, se la scuola sceglie la strada di elaborare materiale didattico digitale (come previsto dall'art. 15, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008), l'obiettivo è potenziare la disponibilità a costi contenuti. Per questa specifica tipologia di materiale, la sperimentazione avviata nel triennio a decorrere dall’a.s. 2014/2015 implicava che l'opera didattica elaborata dalla scuola dovesse essere registrata con una licenza che ne consentisse la condivisione e la distribuzione gratuite. Benché la “sperimentazione” non sia stata rinnovata, la formulazione della legge, sviluppata nell’idea “Integrazione CDD/Libri di testo” all’interno delle “Avanguardie educative”, è chiara nell’indicare la strada della gratuità. Infatti, il materiale autoprodotto dovrebbe consistere di contenuti digitali a cui gli studenti dovrebbero accedere tramite dispositivi personali, ovvero tablet. Nelle scuole che hanno adottato l’idea, alle famiglie viene richiesto l’acquisto di detti dispositivi e il relativo costo viene computato nel tetto di spesa stabilito per i libri di testo. Del resto, se anche la scuola in questione sostiene dei costi per l’autoproduzione dei materiali, come detto nel quesito essa si avvale di apposito finanziamento a tal fine: dunque riversarli sulle famiglie non sarebbe corretto. 3) Per i materiali didattici digitali elaborati dagli istituti scolastici, le norme prevedono un adempimento specifico relativo ai diritti d’autore: • licenza obbligatoria. L'opera didattica deve essere registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite; • supervisione. L'elaborazione è affidata a un docente supervisore che ne garantisce la qualità scientifica e didattica, anche avvalendosi di altri docenti e collaborando con gli studenti. Le scuole che hanno aderito all’idea “Integrazione CDD/Libri di testo” paiono tuttora dare applicazione al disposto dell’art. 15, comma 2-bis del D.L. n. 112/2008. Ed effettivamente, pare inapplicabile – nel caso di specie – l’art. 36 D.I. n. 129/2018 che regola il diritto d’autore “sulle opere dell’ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali” demandandolo all’istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Infatti, nella fattispecie, non si tratta di dar vita a un’opera dell’ingegno nell’effettuazione di una attività istituzionale della scuola ma di dirigere una attività della scuola al precipuo scopo di dar vita a un’opera dell’ingegno. In altri termini, l’art. 36 citato non sembra “tarato” sull’ipotesi dei materiali autoprodotti; al caso specifico non si può dunque che applicare, per analogia, il suddetto art. 15, comma 2-bis del D.L. n. 112/2008. 4) Si raccomanda, ancora una volta, di prendere visione delle linee guida disponibili sul sito di INDIRE e di prestare particolare attenzione al formato e all’accessibilità dei materiali digitali. Essi devono essere prodotti in coerenza con l'obiettivo di interazione efficace con le moderne tecnologie digitali e multimediali, preferibilmente con software open source.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Gestione dei contratti su ore eccedenti per i docenti impegnati in attività alternative all'IRC: obbligo di proroga o cessazione a fine lezioni?
  • Per rispondere al quesito, occorre fare riferimento alla circolare del Ministero dell’Economia n. 26482 del 7/03/2011 che ha stabilito le modalità di pagamento dei docenti impegnati nelle attività alternative all’IRC attraverso i ruoli di spesa fissa con appositi capitoli di bilancio. Per quanto riguarda la durata dei relativi contratti, nei casi in cui non è possibile utilizzare docenti di ruolo parzialmente a disposizione, gli stessi sono stipulati entro il termine massimo del 30/06 di ciascun anno. A tal proposito si cita la nota n. 87 del 7/06/2012 del Ministero dell’Economia secondo cui: “La nota prot. n. 26482 del 7 marzo 2011 della RGS – IGOP, allegata al messaggio n. 34/2011 del 14 marzo 2011, con cui sono state fornite indicazioni relative al pagamento al personale docente della Scuola delle ore alternative all’insegnamento della religione cattolica, prevedeva la gestione cartacea di tale tipologia di contratti fino a quando non fossero disponibili le necessarie implementazioni per la gestione automatizzata. A decorrere dalla rata di luglio 2012, si è provveduto ad implementare le funzioni SPTweb in modo da assicurare l’individuazione in banca dati di tali contratti e l’applicazione degli opportuni controlli operativi per la loro gestione. In particolare, SPT ha recepito le seguenti caratteristiche operative, in base a quanto indicato dal MIUR: - possono essere titolari di contratto per ore alternative sia i docenti di ruolo che i docenti a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità; - i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico; - nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino a un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.” Tenendo presente che il termine massimo di detti contratti, come anticipato, è fissato al 30 giugno di ciascun anno, si osserva quanto segue. Se i docenti interni nominati per lo studio assistito sono a tempo determinato e con diritto al completamento, il contratto può avere scadenza 8/06/2026 e non già 30/06 per effetto del disposto dell’art. 13, c. 21 dell’O.M. n. 88/2024. Esso consente a quei docenti il completamento dell’orario d’obbligo con qualsiasi tipologia di contratto a tempo determinato purché vi sia omogeneità nella prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento. Dunque, essi non hanno diritto a un contratto con scadenza al 30/06. Del resto, quanto affermato nel quesito – circa la non necessarietà della prestazione oltre il termine delle lezioni – è ragionevole. Se invece - come sostenuto nel quesito - sono stati stipulati contratti per ore eccedenti l’orario di cattedra, questi devono necessariamente indicare, quale termine finale, il 30/06 posto che il personale di ruolo a tempo pieno può accettare solo spezzoni orari con scadenza al 30/06 o al 31/08, mentre non potrebbe concorrere all’assegnazione di uno spezzone orario con scadenza diversa. Dunque, in questo caso, i docenti possono esigere che il contratto abbia scadenza 30/06.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Riduzione oraria per alunni con disabilità: requisiti di richiesta, formalizzazione nel PEI e gestione delle assenze...
  • Secondo il D.I.182/2020 e il suo correttivo D.I. 153/2023 non è sufficiente la sola richiesta della famiglia. Una riduzione strutturale dell'orario incide sul diritto all'istruzione dell'alunno con disabilità e deve essere giustificata da motivi di salute o terapeutici. Occorre sottolineare che la sezione 9 (e in prospettiva la Sezione 11 per l'anno successivo) del PEI prevedono di specificare l’organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato), infatti, prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l’organizzazione generale del progetto di inclusione e l’utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente: dell’alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell’assistente all’autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell’assistenza igienica di base. Nello stesso prospetto in base all’art. 13 c. 2 dei DD.II. 182/2020 e 153/2023 sono altresì indicate le seguenti specifiche: a. se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni; b. la presenza dell’insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali; ecc…. A tale scopo la famiglia deve presentare una documentazione rilasciata dal medico specialista che attesti la necessità di una frequenza ridotta. Le motivazioni possono includere la necessità di terapie riabilitative in orario scolastico, l'affaticabilità patologica o specifiche condizioni cliniche. La richiesta e la documentazione devono essere analizzate dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo). È il GLO che, all'interno del PEI, formalizza la riduzione oraria come misura necessaria per il benessere dell'alunno. Nel nuovo modello nazionale di PEI, questa decisione va esplicitata chiaramente specificando che la frequenza ridotta è dovuta a esigenze di salute. Per quanto riguarda le assenze bisogna distinguere tra la gestione amministrativa del registro e quella giuridica della validità dell'anno. Se nel PEI è stabilito che l'orario scolastico dell'alunno è ridotto, le ore in cui l'alunno non è a scuola non devono essere conteggiate come assenze. Si tratta di un orario personalizzato: l'alunno non è "assente", poiché per lui l'attività didattica in quelle ore non è prevista. Ai fini della validità dell'anno scolastico (D.Lgs. 62/2017), il requisito della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale va calcolato sul nuovo monte ore personalizzato (ridotto) e non su quello della classe. Pertanto, la riduzione oraria formalizzata non pregiudica la validità dell'anno, purché l'alunno venga valutato in base agli obiettivi del suo PEI.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Servizio dei fotocopiatori: possiamo rinnovare con affidamento diretto per un terzo quinquennio o va applicato il principio di rotazione?
  • Il comma sesto dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023 è certamente applicabile, e dunque sarebbe sufficiente a superare l’applicazione del principio di rotazione. Problema differente è l’obbligo di applicare le convenzioni Consip, previsto dall’art. 1 comma 449 L. 296/2006 e precisamente indicato nel Quaderno n. 1 a pagina 41 dell’edizione febbraio 2024: come noto, se un servizio che si intende affidare è oggetto di una convenzione Consip attiva, occorre in prima battuta verificare l’esistenza di convenzioni Consip. In sostanza, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento: a) le Istituzioni scolastiche, in primo luogo, ricorrono alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva oppure, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali (in quest’ultimo caso, l’Istituzione dovrà adottare un provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015), le Istituzioni scolastiche: b.1) ricorrono, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell’art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019 (“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.”); b.2) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (b.1), nel rispetto del Codice, possono scegliere se ricorrere, alternativamente: (i) al Me.PA.21; (ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a reti già esistenti; (iii) a procedure di affidamento in via autonoma. In questi termini, per affidare direttamente occorrerà adottare il provvedimento motivato di cui alla L. 208/2015, verificando le caratteristiche essenziali della convenzione attuale (Apparecchiature multifunzione in noleggio 3, attiva fino a settembre 2026, codice 2729) e motivando sul fatto che il servizio in esame oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali elencate nel rispettivo decreto ministeriale. La procedura è in vigore dal 2015, e dunque non dovrebbe presentare problemi applicativi. Superato tale aspetto procedurale, la rotazione non sarà un problema.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Iscrizione in una scuola privata di uno studente non in regola con obbligo scolastico: documentazione necessaria...
  • In primis, è necessario verificare lo stato giuridico della scuola alla quale la famiglia vuole iscrivere il minore. Se trattasi di scuola paritaria, non vi sono adempimenti specifici da svolgere, se non quello di acquisire la disponibilità del posto nella scuola di destinazione (il nulla in questo caso non è soggetto a discrezionalità). Se trattasi di scuola privata non paritaria, la situazione è diversa. Infatti, tali scuole sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale. Pertanto, gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico (nel caso del secondo ciclo tale esame deve svolgersi alla fine del biennio) oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria. Se trattasi, infine, di una scuola non iscritta negli elenchi regionali delle scuole paritarie o non paritarie, la situazione va equiparata a quella dell’istruzione parentale; pertanto, acquisita la comunicazione della famiglia, lo studente va inserito nell’elenco di coloro che fruiscono dell’istruzione parentale e deve sostenere l’esame di idoneità alla fine di ciascun anno scolastico. Va altresì ricordato che anche la frequenza ad un’istituzione formativa accreditata dalla Regione per lo svolgimenti dei percorsi di IeFp permette l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Fruizione del congedo biennale in modalità frazionata: possibilità per il dipendente di interrompere il servizio tra i periodi con malattia certificata...
  • Preliminarmente, si rammenta che il congedo straordinario (biennale), previsto e disciplinato dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, è un periodo di assenza dal lavoro retribuito con specifica indennità, concesso ai lavoratori dipendenti che assistono familiari in situazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. Come specificato dalla Funzione Pubblica con la Circolare n. 1 del 2012 (di cui si consiglia l'attenta lettura), tale tipologia di congedo “è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore)”. Poiché tutte le assenze dal lavoro sono, di norma, autorizzate su istanza di parte, si ritiene non sindacabile l’eventuale necessità del dipendente di assentarsi per malattia tra un periodo di congedo e l'altro. In tale evenienza, è implicito che il dipendente dichiari di trovarsi in uno stato di salute che non gli consente di riprendere servizio. Si ricorda che il datore di lavoro può richiedere l'accertamento sanitario tramite la visita medica di controllo (VMC) per via telematica all'INPS. Per un approfondimento sulle modalità di fruizione frazionata del congedo biennale intervallato da altre tipologie di assenza senza ripresa del servizio, si suggerisce la lettura della Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2012 sopra richiamata e del Parere della Funzione Pubblica n. 66814 dell'08/10/2021.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Ripartizione dei seggi del CdI tra liste e ordini di scuola: criteri di attribuzione per garantire la rappresentanza della scuola dell’Infanzia...
  • Prima questione L’ipotesi presentata nel quesito (“attribuire prioritariamente i tre seggi ai docenti più votati dei rispettivi ordini di scuola”) non ha fondamento normativo per gli istituti comprensivi. Infatti, l’O.M. 215/1991, all’art. 44, comma 8 e seguenti introduce tale procedura solo per le scuole secondarie di secondo grado. Se ne riporta il testo. “8. Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.* 9. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.* 10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista” non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.* 11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.* Seconda questione. Nel caso in cui la docente della scuola dell’infanzia, candidata nella lista n. 2, rinunci alla nomina di consigliere di istituto, seguendo il criterio seguito dalla commissione elettorale sarà nominata la seconda candidata dell’infanzia della stessa lista, anche se non ha conseguito alcun voto di preferenza. Ciò in applicazione di quanto previsto nell’O.M. 215/1991, art. 44 comma 7, ultimo periodo: “In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza”.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Congedo matrimoniale: spetta se il docente ha sposato il compagno qualche giorno prima di morire?
  • L'art. 15, comma 3 del CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale docente e ATA il diritto di fruire di un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo. Il permesso è fruibile da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. Tale diritto, previsto dall'art. 15 cit. per il personale a tempo indeterminato, spetta anche al personale docente e ATA a tempo determinato, entro i limiti della durata del rapporto di lavoro (art. 35, comma 9 CCNL 18/01/2024). Gli stessi diritti spettano anche alle parti delle unioni civili, come disposto dall'art. 18 CCNL 18/01/2024. Il diritto sorge, in base alle norme suddette, sette giorni prima della prevista celebrazione del matrimonio e si estingue decorsi due mesi dalla medesima data. La dolorosa circostanza della scomparsa del coniuge, o della parte dell'unione civile, appare pertanto ininfluente ai fini della fruizione del diritto, una volta che la celebrazione sia effettivamente avvenuta. La risposta al quesito, pertanto, è affermativa.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Ricostruzione di carriera: i servizi prestati su posto di sostegno senza titolo di specializzazione sono riconosciuti?
  • In applicazione dell’art. 7 della legge 124/1999, quando si procede alla valutazione dei servizi non di ruolo da una data successiva al 01/06/1999, si valutano anche i servizi prestati su posto di sostegno senza titolo di specializzazione.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Docenti assenti per incarico elettorale: modalità di gestione del riposo compensativo e sostituzioni in classe...
  • Le assenze che non possono dar luogo a sostituzione o che incontrano limitazioni sotto tale profilo sono espressamente indicate. Ne sono esempio le disposizioni contrattuali sulle ferie del personale (assenze sostituibili solo senza oneri per lo Stato: cfr. art. 13, c. 9 del CCNL comparto scuola 2007) e quelle sulla sostituzione dei docenti assegnati a posto di potenziamento (cfr. art. 13, c. 15 dell’O.M. n. 88/2024: “I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 43, comma 11, del CCNL 2019/2021 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10 e 16 del presente articolo.”) Orbene, in applicazione dell’art. 119, cc. 1 e 2 del D.P.R. n. 361/1957, il dipendente che svolge la funzione di presidente di seggio ha “diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni” e “I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”. Ciò implica, in virtù dell’art. 35 D.P.R. n. 3/1957, che egli abbia diritto al riposo compensativo. Quest’ultima disposizione normativa dice infatti: “L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione.” Circa la sostituibilità del personale docente che si assenta per svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, non solo le richiamate fonti nulla dispongono – aprendo così la strada alla possibilità di sostituzione – ma inoltre la C.M. n. 160 del 14/06/1990 afferma espressamente: “Si chiarisce, con l’occasione, che durante i suddetti giorni di assenza e di riposo i docenti di ruolo e non di ruolo possono essere sostituiti, qualora nei giorni in questione abbiano obblighi di insegnamento e non vi sia altro personale a disposizione, mediante l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di supplenze brevi o temporanee […]”.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Aggressione tra alunni nel cortile scolastico dopo l’uscita: inquadramento come infortunio, responsabilità del docente e adempimenti del DS...
  • Dal punto di vista normativo (art.2048 c.c.) e giurisprudenziale (orientamento costante della Cassazione) l’evento descritto è anche un infortunio e chiama in causa una possibile culpa in vigilando dell’amministrazione scolastica. L’affermazione della responsabilità della scuola e, quindi, anche di quella personale del docente dell’ultima ora dipende dalle circostanze del caso concreto, che nel quesito sono descritte solo in termini generici. Ciò che si può dire è che sia configurabile una “presunzione di responsabilità”, che onera la scuola (e i suoi operatori) di offrire la prova liberatoria in un eventuale giudizio. L’acquisizione di una relazione scritta sull’accaduto è quindi certamente opportuna. Si raccomanda infine di attivare le coperture assicurative in vista del più che probabile seguito risarcitorio.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Richiesta di attivazione del percorso quadriennale 4+2 negli IT: è sufficiente l'invio della candidatura da parte del DS?
  • Sia la norma primaria (DL 127/2025), sia il recente decreto ministeriale 221/2025 non prevedono di dover allegare eventuali delibere degli organi collegiali all'atto della presentazione del progetto all'USR. Dopo l'approvazione del progetto per l'attivazione del percorso quadriennale, sarà poi necessario inserire l'adattamento del curricolo (per le classi degli indirizzi della filiera) nel PTOF e nel modello di iscrizione.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • RLS non presente e RSU indisponibili: modalità legittime di convocazione dell’assemblea dei lavoratori...
  • La procedura che porta all’individuazione del RLS d’istituto ha natura endosindacale, il dirigente scolastico non ha competenze in merito e quindi è opportuno che non intervenga nella questione, che è di stretta competenza della RSU. Il dirigente scolastico è tenuto semplicemente a prendere atto delle decisioni della RSU e a trasmettere il nominativo della persona designata a ricoprire la carica di RLS all’INAIL. In assenza di una designazione interna, la RSU deve organizzare una consultazione di tutto il personale dell’istituto e procedere ad una elezione a scrutinio segreto. In assenza di questo passaggio, di cui resta responsabile esclusivamente la RSU, la figura del RLS non sarà istituita (come e successo e continua a succedere in alcuni istituti). In questo caso è consigliabile che il dirigente scolastico conservi agli atti la documentazione che attesti il fatto che le RSU non hanno designato o eletto il RLS. Per quanto riguarda le fonti normative va ricordato che la designazione del RLS trova come principale riferimento il D.lgs. 81/2008. In particolare vanno considerati l’art. 47, per quanto riguarda la procedura da seguire per individuare il rappresentante e l’art. 50, che provvede a definirne il ruolo e i compiti. A livello contrattuale sopravvive l’art. 73 del CCNL di comparto 2007, che comunque è stato sovrascritto dalla norma di legge. L’art. 47, comma 4, per quanto riguarda la designazione del RLS, stabilisce quanto segue: “Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.”. Si parla quindi, inequivocabilmente, di elezioni. L’art. 73 del CCNL di comparto 2007, su questo aspetto ancora vigente, prevedeva invece che: “Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.”. L’unico elemento che accomuna le due norme è comunque il diritto dei lavoratori del singolo istituto di essere interpellati, in quali forme è una decisione che spetta alla RSU. Al dirigente scolastico resta esclusivamente il ruolo di favorire dal punto di vista organizzativo la consultazione del personale scolastico, nelle forme che la RSU riterrà più opportune. Ogni altro tipo di intervento potrebbe essere interpretato come una indebita interferenza.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Compatibilità tra incarico ATA in corso e accettazione di supplenza breve su profilo docente...
  • Gentile utente, la circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n. 157048/2025 nelle disposizioni relative al personale ata prevede che: "L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio. " In base alle suddette norme, l'opzione tra supplenze su diversi profili professionali è possibile a due condizioni, la prima che si tratti di altra supplenza su altro profilo di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e non di una supplenza breve e la seconda che tale opzione intervenga prima della presa di servizio nella prima supplenza. Nel caso sottoposto l'aspirante docente non può lasciare la supplenza annuale, senza incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento delle supplenze del personale ata D.M. 430\2000 che al comma 1 lettera A) indica: 1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo; 2) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso." La candidata quindi può accettare una supplenza breve come docente, abbandonando quella di collaboratore scolastico con la conseguenza che non potrà accettare supplenze come personale ata nè per l'anno in corso nè per l'anno successivo.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Studente del quinto anno non ammesso all'Esame di Stato: l'anno successivo deve ripagare la tassa?
  • La tassa di esame è correlata proprio allo svolgimento dello stesso. In linea generale, una tassa rappresenta un tributo che un soggetto, tipicamente privato, è tenuto a versare a un ente pubblico in cambio di un servizio specifico o della fornitura di un bene determinato. Si ritiene, quindi, che lo studente di cui al quesito non debba reiterare il pagamento non avendo sostenuto l'esame nell'anno precedente.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Richiesta di trasferimento per incompatibilità ambientale da parte di docente: come procedere?
  • Si premette che il dirigente scolastico è chiamato ad adottare ogni misura idonea a tutelare il buon andamento del servizio e ad intervenire in tutte le situazioni che possano costituire un rischio per la funzionalità dell'istituto e incidere sul diritto all’apprendimento degli alunni. In particolare, per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi, essa rientra tra le competenze esclusive del dirigente, come stabilito dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. Tale potere deve essere esercitato in conformità ai criteri adottati dal consiglio d’istituto e alle proposte formulate dal collegio dei docenti (cfr. artt. 7, c. 2, lettera b) e 10, comma 4, D.Lgs. n. 297/1994). In una simile cornice, lo spostamento di un docente nel corso dell’anno scolastico rappresenta una procedura eccezionale, poiché gli adattamenti dei team di classe vengono operati, di norma, all’inizio dell’anno scolastico stesso e l’assegnazione viene mantenuta al fine di garantire la dovuta continuità nella erogazione del servizio. Tuttavia, la richiesta formulata dalla docente nel caso di specie si fonda sulla potenziale compromissione della sua imparzialità e sul rischio di fraintendimenti di ogni intervento della stessa nei confronti del figlio della querelata, a cominciare dalla valutazione degli apprendimenti. Tale preoccupazione trova riscontro nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (adottato con D.P.R. n. 62/2013), secondo cui il dipendente deve agire imparzialmente e astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi. L'art. 7, in particolare, menziona l'obbligo di astensione in caso di grave inimicizia con soggetti nei cui confronti possono dispiegare effetti le decisioni assunte dal pubblico dipendente o in caso di “gravi ragioni di convenienza”, situazione che ovviamente potrebbe prodursi anche nel caso di specie. Non si tratta, cioè, di applicare le disposizioni normative sull’incompatibilità ambientale di cui agli artt. 468 e 469 del D.Lgs. n. 297/1994 che riguardano la incompatibilità “di permanenza nella scuola o nella sede”. Con tutta evidenza, infatti, qui si tratta solo di un potenziale conflitto di interessi e di una minaccia all’immagine di imparzialità dell’Amministrazione che coinvolgono la relazione della docente con una sola famiglia. Tuttavia, in virtù del dovere del dirigente scolastico di evitare il persistere di una situazione che possa nuocere al corretto svolgimento delle funzioni e all’immagine di imparzialità dell’Amministrazione, nonché al fine di tutelare l'interesse della minore, si rende necessario procedere allo spostamento richiesto, solo dopo l’acquisizione di elementi tesi a ridurne l'incidenza sul contesto scolastico. In altri termini, spetta al dirigente scolastico valutare: 1. le conseguenze che l'eventuale spostamento di classe produrrebbe sulla programmazione delle attività didattiche e sull’utilizzo dell’organico dell’autonomia, al fine di non creare scompensi ad altre attività già avviate; 2. l'opportunità di condividere previamente la decisione con lo staff, i coordinatori delle classi interessate e altre figure di sistema, per assicurare la massima condivisione attorno alla decisione finale e prevenire contraccolpi polemici soprattutto da parte di chi verrebbe chiamato a sostituire la docente nella classe a lei originariamente assegnata. La nuova assegnazione della docente deve, cioè, essere subordinata alla costruzione delle condizioni affinché essa avvenga nella massima condivisione.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Rinnovo concessione di vendita e distribuzione di merende: possibilità di affidamento all’operatore uscente dopo esito negativo di manifestazioni di interesse?
  • In tema di concessioni di servizi, non esistono ipotesi di affidamento diretto. Si applica l’art. 187 D.Lgs. 36/2023, che prevede sempre una procedura negoziata a dieci operatori, ove esistenti. Se, come sembra, l’intenzione è quella di consentire anche all’operatore uscente di partecipare, occorre pubblicare una nuova manifestazione di interesse in linea con la digitalizzazione delle gare pubbliche avviata a dicembre 2023 da ANAC e applicare il comma quinto dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023, che consente di non applicare la rotazione “quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”. Sarà pertanto necessario eliminare ogni limite alla partecipazione, incluso quello sulla distanza. L’alternativa della stazione appaltante qualificata è possibile anche sotto soglia ai sensi del comma 6-bis dell’art. 62 D.Lgs. 36/2023 ma, trattandosi non di un obbligo (come accade sopra soglia) ma di una facoltà, sembra necessario consultare prima i revisori dei conti per farsi approvare la spesa sugli incentivi tecnici da corrispondere alla stazione appaltante qualificata. La procedura è indicata alle pagine 36 e seguenti dell’edizione attuale del Quaderno n. 2.

    Data di pubblicazione: 09/12/2025

  • Come gestire i colloqui scolastici quando i genitori sono separati e si presentano con nuovi partner: indicazioni per docenti e scuola...
  • Il quadro normativo di riferimento è offerto dall’art.30 Costituzione che sancisce il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e dagli artt. 316 e 317 c.c. che disciplinano la responsabilità genitoriale. L’art.316 c.c. stabilisce che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo, e che "i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione". Particolarmente rilevante è il comma 5, secondo cui "il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio". L'art.317 chiarisce che "la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio". Al di là delle questioni di maggiore interesse per i figli (che esigono l’accordo di entrambi), ciascun genitore è legittimato ad esercitare le proprie prerogative individualmente, senza necessità di acquisire il preventivo consenso dell’altro e senza che quest’ultimo possa esercitare un diritto di veto. Ciò si verifica anche con specifico riferimento alle attività che non implicano alcuna determinazione volitiva (nessuna decisione viene presa in concreto) quali, ad esempio, l’assunzione di informazioni circa il rendimento scolastico e la partecipazione ai colloqui con i docenti. E’ dunque pacifico che ciascuno dei genitori può esercitare in autonomia e individualmente il proprio diritto informativo. Ad avviso della redazione, tale diritto (“a fruizione disgiunta”) può essere esercitato anche per il tramite di un delegato di fiducia del singolo genitore. L’altro genitore, che dispone della medesima prerogativa, così come è legittimato a individuare uno o più delegati, allo stesso modo non ha titolo per limitare il diritto dell’altro e men che meno può esigere dalla scuola di intervenire in tale materia. Solo il Giudice potrà, se del caso, adottare provvedimenti che limitino l’esercizio della responsabilità genitoriale. Si deve quindi concludere che le docenti non avevano alcun titolo per escludere la persona che accompagnava il padre, che, in quanto legale rappresentante del minore, ne ha legittimato la presenza. Parimenti la richiesta della madre è inesigibile e, pertanto, la stessa dovrà essere rinviata al Giudice, unica autorità che può decidere sull’argomento. Per completezza, si osserva che la nota ministeriale menzionata dalla genitrice non supporta affatto le sue pretese, che appaiono frutto di una propria personale e infondata interpretazione.

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