Data di pubblicazione: 01/10/2026
L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3. Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con l'ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica n. 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Nel Documento è precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonchè che si pongano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Ricordiamo che già la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto. Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. Pertanto i requisiti per autorizzare un incarico sono: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego; - la necessità che l’attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio. La carica in questione è compatibile - e quindi potrà essere concessa l'autorizzazione - se connotata da temporaneità e saltuarietà della prestazione, secondo quanto sopra precisato. ( in tal senso si potranno chiedere chiarimenti sulle modalità di effettuazione dell'incarico). Non si applica infatti la previsione dell'incompatibilità assoluta prevista per le cariche in società con scopo di lucro ( cfr. l'art. 60 sopra citato). Infatti, le società sportive dilettantistiche (SSD) rappresentano una speciale categoria di società di capitali (srl o soc. coop.), caratterizzate dall’assenza del fine di lucro e che esercitano, infatti, attività sportiva dilettantistica. Tra l’altro la carica è gratuita e ìnel caso di incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate non è neanche richiesta l’autorizzazione preventiva (art. 53, comma 6, lett. d del D.Lgs. n. 165 del 2001). Ad ogni modo (anche per le attività per le quali non deve essere richiesta l’autorizzazione) non deve mai esserci la sussistenza di conflitto di interessi (es. attività della associazione con alunni delle classi del docente). In tal senso ricordiamo anche l'art. 5 del DPR 62/2013 ai sensi del quale "Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati".
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Nel caso di specie il docente non ha potuto fruire delle ferie maturate in quanto assente per gravi patologie. Per quanto concerne la traslazione delle ferie, l'art. 13, comma 10, del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2024, prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. Il CCNL 2024 non ha introdotto ulteriori disposizioni in materia. L'ARAN, con l'O.A. SCU_085 del 2015, ha precisato altresì che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia (come nel caso di specie), potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Da ultimo l'ARAN, con l'Orientamento applicativo 11 aprile 2023 CIRS109, ha ribadito che il diritto alle ferie costituisce un diritto irrinunciabile per il lavoratore, qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate per una causa indipendente dalla sua volontà, le stesse potranno essere fruite anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL 2007. Pertanto, il docente non aveva perso la possibilità di fruire delle ferie maturate potendo il recupero avvenire, nei casi come quello di cui al quesito, anche oltre i termini ordinari di traslazione. In caso di risoluzione del rapporto per inidoneità deve essere disposto, inoltre, anche il pagamento delle ferie eventualmente non godute ( cfr. Dichiarazione Congiunta n. 2 CCNL 2024). Tutto ciò premesso, si ritiene che il conteggio delle ferie non godute deve comprendere tutti gli anni scolastici e cioè 2023/24 - 2024/25 e il 2025/26 fino al 04/08/2026 (ultimo giorno di servizio).
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Nel caso di specie la docente sta svolgendo attività di studi e ricerca presso una Università ma non risulta essere destinataria di un contratto di ricercatore a t.d. o di ricerca e quindi non può richiedere le aspettative previste dagli artt. 22 e 24 della legge n. 240 del 2010. Avendo già usufruito di 12 mesi di aspettativa per motivi di studio ( art. 18 comma 2 del CCNL 2007 che rinvia agli artt. 69 e 70 del DPR 3/1957), e non essendoci stato un rientro in servizio attivo superiore a sei mesi, può chiedere comunque la proroga di sei mesi della suddetta aspettativa. L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’art. 18, comma 2, prevede che ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. In sintesi: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art.70.1, Dpr 3/57); b) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art. 70.2, Dpr 3/57); c) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art. 70.3, Dpr 3/57). Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia/studio non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Infine, si rileva che l’art. 70 citato prevede che “per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione (ora il riferimento è ovviamente al DS) può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti (quindi anche il limite dei dodici mesi consecutivi) e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”. Infine, in alternativa, se la collaborazione con l’Università è formalizzata in una collaborazione, potrebbe chiedere l’aspettativa di cui all’art. 23 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi del quale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. In caso di soggetti pubblici non c’è un limite di durata dell’aspettativa mentre in caso di soggetti privati la durata dell’aspettativa è quinquennale con possibile di rinnovo per un totale di una durata massima decennale.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Se l’attività di perito assicurativo è svolta in forma libero professionale, con partita iva, potrà essere concessa l’autorizzazione con le precisazioni che seguono. L'elenco ufficiale dei periti assicurativi in Italia è il Ruolo dei periti assicurativi, gestito direttamente da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.). Attraverso il Ruolo dei Periti Assicurativi, Consap detiene i dati delle persone fisiche abilitate a svolgere l'attività professionale volta all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Ai sensi del comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs n. 297 del 1994, al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruoli e docenti supplenti, nè tra personale a tempo pieno e a tempo parziale) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ovviamente l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva. La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Si rileva, inoltre, che i redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui al comma 14 dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale, il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico. Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate e chiunque svolga una delle professioni non regolamentate in questione contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Nessun rilievo viene dato dalla normativa alla connessione tra attività professionale e disciplina insegnata a scuola. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020, n. 105). La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello (cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021, n. 1013). Pertanto, in via di principio si può svolgere la libera professione anche senza essere iscritti ad un albo e si tratterà di libera professione non regolamentata ai sensi della Legge 4 del 2013 e, ai fini dell'autorizzazione si rinvia a quanto detto sopra. In tal senso per completezza il docente dovrà dichiarare che trattasi di libera professione esercitata ai sensi della Legge n. 4/2013 e che è comunque iscritto al ruolo dei perito. Nel caso di specie, inoltre, ci sarà anche l’iscrizione alla Camera di Commercio non va a qualificare l’attività come commerciale (e quindi vietata) ma si tratta esclusivamente (come precisato dalle stesse Camere di Commercio) del Ruolo dei Periti e degli Esperti che include le persone fisiche che operano in settori non disciplinati per legge da altri albi professionali. Ha funzione di pubblicità conoscitiva, rivolta cioè a rendere note le persone ritenute idonee ad effettuare perizie in determinate categorie merceologiche. L'iscrizione nel Ruolo ha lo scopo di far conoscere i soggetti che sono stati ritenuti idonei ad esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico e ad effettuare perizie per determinate categorie merceologiche, con esclusione di quelle attività per le quali sussistono Albi regolati da apposite disposizioni. L'iscrizione non è condizione necessaria affinché un perito possa esercitare la propria attività professionale. Pertanto, nel caso di specie il DS potrà autorizzare l’esercizio delle libera professione ferme restando le valutazioni di cui sopra.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
L’art. 17, comma 1, del CCNL 2007 (non modificato dal CCNL 2024) prevede che il dipendente a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. L'art. 35 del CCNL 2024 al comma 3 prevede che il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Il comma 4 prevede che fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Analoga previsione era contenuta nell’art. 19 del CCNL 2007 successivamente abrogato dal citato art. 35 del nuovo e vigente CCNL. Pertanto, i riferimenti temporali per il periodo di comporto sono del tutto differenti tra personale a t.i. e personale a t.d.: rispettivamente, per il personale di ruolo, diciotto mesi calcolati sommando alle assenze dovute all’ultimo periodo morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente e, per il personale a t.d. al 30 giugno o al 31 agosto, un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Tutto ciò premesso, in riferimento al quesito posto, si ritiene che in caso di dipendente a t.d. al 30 giugno o al 31 agosto il calcolo vada fanno a triennio scolastico (cioè le assenze nei tre anni scolastici compreso – a nostro avviso - anche quello in essere) e non a ritroso di tre (solari) anni dall’ultimo episodio morboso. Quindi per il personale a t.d. il riferimento è ad un triennio scolastico e per calcolare se un dipendente assente ora per malattia si devono prendere a riferimento le assenze di tre anni scolastici es. A.S. 2024/2025; A.S. 2025/2026; A.S. 2026/2027 in corso. In caso di superamento del comporto (9 mesi in un triennio scolastico) si dovrà procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione della specifica disciplina dell'art. 35 sopra richiamato.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
La materia della incompatibilità dei pubblici dipendenti è regolata, in via generale, dall’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001, il quale, al primo comma, prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con l'ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". E’ stato precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, le seguenti ipotesi che però non rappresentano il caso di cui al quesito: a) l’assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall’art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l’assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Inoltre, l' attività di cui al quesito non rientra tra quelle previste dal comma 6 dell'art. 53 citato per le quali la normativa non prevede l'autorizzazione preventiva. Nelle Linee Guida citate viene altresì precisato che sono vietati gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell’attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro. Per quanto concerne il lavoro intermittente (cioè la tipologia lavorativa proposta al dipendente - contratto a chiamata), la disciplina di riferimento è oggi contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2015. L'art. 1 del Decreto citato prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 13 il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16. Trattasi quindi di un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza. È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato. Pertanto, il contratto di lavoro intermittente, è un contratto di lavoro subordinato con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro. Ne consegue, a nostro avviso, che detta tipologia contrattuale è incompatibile con lo status di dipendente pubblico a meno che non si tratti di dipendente in part time o con spezzone orario non superiore al 50% dell'orario del titolare. La Cassazione civile, con la Sentenza del 30/11/2017, n. 28797, ha precisato che l'instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente, è senz'altro riconducibile all'assunzione di impiego alle dipendenze di terzi e non può certo assumere alcun rilievo che le prestazioni, rese a titolo oneroso, non siano state di fatto retribuite per l'inadempimento del datore. Precisa la Corte nella motivazione "La gratuità dell'incarico, che può eventualmente escludere la incompatibilità, è ravvisabile solo in presenza di prestazioni rese affectionis vel benevolentiae causa, ossia per una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, e non va confusa con la mancata riscossione da parte del dipendente delle somme allo stesso dovute in forza di pattuizioni contrattuali, sottoscritte in violazione dell'obbligo di esclusività". Tutto ciò premesso, a nostro avviso, trattandosi di dipendente a t.d. a tempo pieno si ritiene che l'attività in questione (contratto di lavoro intermittente) è incompatibile con lo status di dipendente pubblico. Inoltre, un contratto di lavoro per tutti i week end, con durata prolungata (es. mesi) non potrebbe definirsi temporaneo ed occasionale e quindi, a maggior ragione, a nostro avviso, sussiste incompatibilità nel caso di specie.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Il caso prospettato pone la scuola di fronte alla necessità di contemperare due esigenze entrambe rilevanti: da un lato il pieno diritto dello studente con disabilità alla frequenza dell'intero tempo scuola previsto per la classe, dall'altro il dovere dell'istituzione scolastica di garantire condizioni effettive di sicurezza e di tutela per lo studente stesso, per i compagni e per il personale. Occorre partire da un principio consolidato sia sul piano normativo sia giurisprudenziale: lo studente con disabilità ha diritto a frequentare l'intero orario scolastico previsto per la classe di appartenenza. Le sentenze della Corte Costituzionale n. 80/2010 e n. 275/2016 hanno chiarito che le esigenze organizzative o i limiti di bilancio non possono comprimere il nucleo essenziale del diritto all'istruzione e all'inclusione. Ne consegue che la scuola non può ridurre unilateralmente l'orario di frequenza dell'alunno per il solo fatto che le ore di sostegno o quelle di assistenza all'autonomia e alla comunicazione risultino inferiori al monte ore complessivo della classe. Nel caso descritto, la presenza di 18 ore di sostegno e di 12 ore di assistenza specialistica determina una copertura di 30 moduli rispetto ai 36 previsti. Tale circostanza, tuttavia, non significa automaticamente che nelle restanti ore l'alunno non possa permanere a scuola. La normativa inclusiva vigente attribuisce infatti a tutti i docenti del consiglio di classe la responsabilità educativa e didattica nei confronti dello studente con disabilità. Il docente di sostegno non è l'unico responsabile del processo inclusivo e l'assenza temporanea della sua presenza non può di per sé giustificare una limitazione del diritto alla frequenza. Ciò premesso, il quesito evidenzia una situazione particolare poiché viene rappresentato che lo studente difficilmente possa rimanere in classe senza un supporto individualizzato costante, anche per ragioni di sicurezza. Se tale circostanza trova riscontro nella documentazione sanitaria, nelle osservazioni educative e nelle valutazioni condivise dal GLO, la scuola ha il dovere di documentarla puntualmente. Non è sufficiente un'affermazione generica circa la necessità di assistenza continua; occorre invece descrivere in modo concreto e circostanziato le situazioni di rischio, gli episodi eventualmente verificatisi, i momenti della giornata particolarmente critici e le ragioni per cui le risorse assegnate risultano insufficienti rispetto ai bisogni rilevati. La prima iniziativa da assumere è quindi la convocazione urgente del GLO. In tale sede dovranno essere riesaminati il PEI, il profilo di funzionamento e l'effettivo fabbisogno di sostegno didattico e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Il verbale dovrà riportare con precisione le motivazioni pedagogiche, educative e organizzative che rendono necessaria una copertura maggiore rispetto a quella attualmente assegnata. Contestualmente, il dirigente scolastico dovrà attivarsi formalmente nei confronti di tutti i soggetti competenti. Da un lato sarà necessario segnalare all'Amministrazione scolastica la necessità di un eventuale adeguamento delle risorse di sostegno; dall'altro occorrerà richiedere all'ente locale la verifica e l'eventuale incremento delle ore di assistenza specialistica. È importante che tali richieste siano formulate per iscritto, corredate dalla documentazione del GLO e trasmesse tempestivamente, in modo da dimostrare l'attivazione diligente della scuola. Nel frattempo l'istituzione scolastica dovrà adottare tutte le misure organizzative ragionevolmente praticabili. Ciò significa programmare le ore di sostegno e di assistenza nei momenti di maggiore criticità, valorizzare la corresponsabilità dei docenti curricolari, utilizzare modalità di didattica inclusiva e predisporre eventuali accorgimenti organizzativi idonei a favorire la partecipazione dello studente. Tali misure, tuttavia, non possono essere considerate sostitutive delle risorse specialistiche necessarie qualora il GLO abbia accertato un fabbisogno superiore. Nei rapporti con la famiglia la scuola dovrebbe mantenere una posizione molto chiara. Occorre riconoscere esplicitamente il diritto dello studente alla frequenza dell'intero orario scolastico e rappresentare le iniziative già intraprese per ottenere le risorse necessarie. Allo stesso tempo bisogna evidenziare che l'istituzione scolastica ha l'obbligo di garantire condizioni di sicurezza adeguate e che ogni valutazione viene effettuata esclusivamente nell'interesse dello studente e nel rispetto delle indicazioni formulate dagli organismi competenti. In conclusione, la scuola non può imporre una riduzione dell'orario di frequenza per sopperire alla carenza di ore di sostegno o di assistenza. Deve invece garantire la frequenza piena, attivare immediatamente il GLO, documentare rigorosamente gli eventuali profili di rischio, richiedere formalmente l'incremento delle risorse agli enti competenti e adottare tutte le misure organizzative possibili. Solo eventuali soluzioni temporanee e condivise con la famiglia, adeguatamente verbalizzate e giustificate da esigenze eccezionali e contingenti di tutela dell'incolumità, possono essere prese in considerazione nelle more dell'intervento degli enti responsabili. Inoltre, il dirigente scolastico dovrà verificare l'eventuale disponibilità di risorse professionali interne all'istituzione scolastica, comprese quelle riconducibili all'organico dell'autonomia, al fine di adottare ogni misura organizzativa ragionevolmente praticabile a favore dell'inclusione dello studente. Potranno altresì essere valutate forme di collaborazione professionale tra docenti di sostegno assegnati ad altri studenti con disabilità presenti nella medesima classe o nel medesimo plesso, ferma restando la prioritaria tutela dei diritti degli alunni ai quali tali docenti risultano formalmente assegnati e nel rispetto delle deliberazioni assunte in sede di GLO e delle effettive esigenze educative rilevate. In conclusione, la scuola non può utilizzare la carenza di ore di sostegno o di assistenza specialistica come motivo sufficiente per ridurre unilateralmente il tempo scuola dello studente. Essa è tenuta ad attivare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, a partire dalla convocazione del GLO, dalla puntuale verifica dei bisogni dell'alunno, dall'adozione delle migliori misure organizzative possibili e dalla tempestiva richiesta delle risorse necessarie agli enti competenti. Qualora emergano particolari criticità connesse alla sicurezza o al benessere dello studente, tali circostanze dovranno essere oggetto di un'attenta valutazione multidisciplinare e di una puntuale verbalizzazione in sede di GLO, evitando soluzioni meramente organizzative non supportate da adeguata istruttoria. In tali situazioni la scuola dovrà operare in stretto raccordo con la famiglia e con i servizi competenti, ricercando soluzioni proporzionate, temporanee e costantemente monitorate, nelle more dell'eventuale adeguamento delle risorse richieste. Ogni decisione dovrà pertanto essere assunta caso per caso, sulla base della documentazione disponibile, delle risultanze del GLO e del superiore interesse dello studente, garantendo il contemperamento tra diritto all'istruzione, inclusione scolastica e tutela dell'incolumità di tutti i soggetti coinvolti.
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
1. Premessa Il quesito riguarda la possibilità per l’Istituzione scolastica di richiedere a un’assistente amministrativa l’utilizzo di SPID o CIE per l’accesso alle funzioni di segreteria della piattaforma Nuvola, escludendo l’utilizzo di credenziali costituite da nome utente e password, nonché le eventuali conseguenze del rifiuto della dipendente di utilizzare le modalità di accesso individuate dall’Amministrazione. Per completezza, occorre preliminarmente distinguere tale fattispecie da quella relativa all’accesso al Registro elettronico di docenti, alunni e famiglie per il quale la modalità di accesso mediante SPID o CIE discende direttamente dalla norma. Per quest’ultimo, infatti, l’art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 51, comma 8, della L. n. 182/2025, stabilisce espressamente che «ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE)». Non risulta invece una disposizione speciale equivalente che imponga direttamente l’utilizzo di SPID o CIE per ogni dipendente ATA quando usa gestionali della scuola per pratiche amministrative. La questione deve quindi essere esaminata sotto il diverso profilo della legittimità della scelta organizzativa dell’Amministrazione, della sicurezza dei sistemi informativi, della certezza dell’identificazione degli operatori e dell’organizzazione dei relativi flussi documentali. In tale quadro non assume rilievo, ai fini della presente valutazione, la circostanza che altri sistemi informativi utilizzati dalle istituzioni scolastiche possano prevedere differenti modalità di autenticazione. Dunque, per i gestionali di segreteria, non sussiste un generale divieto di utilizzo delle credenziali nominative. Ciò posto, l’assenza di una disposizione normativa speciale che imponga direttamente SPID o CIE per le funzioni gestionali interne di Nuvola non impedisce all’Istituzione scolastica di individuare tali strumenti quali modalità di identificazione e autenticazione degli operatori abilitati. SPID e CIE non costituiscono semplicemente credenziali di accesso, ma strumenti di identità digitale nei quali l’identità della persona fisica è previamente verificata secondo procedure e livelli di garanzia definiti dalla normativa e dalle relative regole tecniche. Il loro utilizzo consente pertanto all’Amministrazione di adottare un sistema di autenticazione forte, idoneo ad assicurare un elevato grado di certezza circa l’identità del soggetto che accede al sistema e una più robusta riconducibilità delle operazioni compiute all’utente autorizzato. Sotto il profilo della sicurezza, l’adozione di SPID o CIE può inoltre costituire una misura tecnica e organizzativa adeguata ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla natura dei dati trattati, alle funzioni disponibili attraverso l’applicativo e alla necessità di garantire che l’accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati. Ciò non equivale ad affermare che le credenziali costituite da nome utente e password siano, in quanto tali, vietate dalla normativa o necessariamente inadeguate. La valutazione dei rischi può concorrere alla scelta delle misure di sicurezza e giustificare l’adozione di modalità di autenticazione più robuste, ma non costituisce la fonte di un generale divieto di utilizzo delle credenziali tradizionali. Ciò che rileva, ai fini del quesito, è dunque la possibilità per l’Amministrazione di individuare, per determinate funzioni, modalità di identificazione e autenticazione idonee a garantire la sicurezza degli accessi e la certa riconducibilità delle operazioni agli utenti autorizzati. La scelta deve inoltre trovare coerente collocazione nell’organizzazione del sistema di gestione documentale dell’Istituzione scolastica. Le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedono l’adozione del Manuale di gestione documentale, nel quale sono descritti, tra l’altro, il sistema di gestione dei documenti informatici, gli strumenti utilizzati, i flussi di lavorazione interni all’Amministrazione e le relative misure di sicurezza. Con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche, la nota MIM prot. n. 3868 del 10 dicembre 2021 ha fornito le indicazioni per l’attuazione di tale disciplina e un modello di Manuale per la gestione dei flussi documentali. Qualora Nuvola sia utilizzato per la gestione di flussi documentali dell’Istituzione scolastica, l’applicativo e le relative modalità operative e di accesso dovranno trovare coerente collocazione nell’organizzazione documentale descritta nel Manuale. L’individuazione di SPID o CIE quale modalità di autenticazione non trae dal Manuale il proprio fondamento normativo, ma costituisce, ove legittimamente adottata, una componente dell’organizzazione documentale e delle misure di sicurezza definite dall’Amministrazione e, in quanto tale, una modalità operativa cui il personale in servizio è tenuto ad attenersi. Quindi, ricapitolando, nel campo dei gestionali di segreteria, non abbiamo la norma specifica che abbiamo visto più sopra per il registro elettronico, in relazione a CIE e SPID, ma la scuola può comunque decidere, nell'ambito delle proprie politiche di sicurezza, di estendere l'utilizzo di queste credenziali oltre il registro elettronico. L’Istituzione dovrà quindi verificare la coerenza del Manuale di gestione vigente con l’organizzazione effettivamente adottata e, ove necessario, provvedere al suo aggiornamento. La mera preferenza individuale, espressa da un dipendente, per un diverso sistema di autenticazione non costituisce, di per sé, ragione idonea a sottrarre il dipendente alle modalità operative legittimamente stabilite dall’Amministrazione, né determina un diritto a ottenere il rilascio o il mantenimento di credenziali applicative alternative. Nel caso prospettato assume inoltre specifico rilievo la circostanza che l’Istituto disponga per la dipendente di postazione di lavoro, connettività e lettore per l’utilizzo della CIE. L’accesso alle funzioni assegnate può pertanto essere effettuato senza richiedere l’utilizzo di dispositivi personali della lavoratrice, escludendo sotto tale profilo la necessità di predisporre una diversa modalità di autenticazione. Deve pertanto ritenersi legittimo che l’Istituzione scolastica individui, nell'ambito delle proprie politiche di sicurezza, SPID o CIE quali modalità di accesso alle funzioni gestionali di Nuvola, purché tale scelta sia coerentemente inserita nell’organizzazione dei propri sistemi informativi e documentali e siano assicurati al dipendente gli strumenti necessari per utilizzarla. L’Istituto può, conseguentemente, escludere per tali funzioni l’accesso mediante nome utente e password. Tale conclusione non discende da un generale divieto normativo delle credenziali tradizionali né dalla sola valutazione dei rischi, ma dalla legittima individuazione, da parte dell’Amministrazione, della modalità di identificazione e autenticazione da utilizzare per l’accesso alle proprie funzioni gestionali. La valutazione dei rischi concorre a tale scelta sotto il profilo della sicurezza e dell’adeguatezza delle misure adottate. 3. Rilevanza disciplinare dell’eventuale rifiuto e individuazione dell’organo competente Sotto il profilo disciplinare occorre distinguere la scelta personale della dipendente di non utilizzare SPID o CIE dalle conseguenze che tale scelta può produrre nell’ambito del rapporto di lavoro. Il rilievo disciplinare non attiene, infatti, al rifiuto in sé di utilizzare uno specifico strumento di identità digitale, ma all’eventuale inosservanza delle legittime disposizioni organizzative impartite dall’Amministrazione e al conseguente mancato svolgimento delle attività di servizio assegnate. A tal fine, l’Istituzione scolastica dovrà preliminarmente verificare che la modalità di accesso prescritta sia stata legittimamente individuata e formalmente disciplinata, che trovi coerente riscontro nei propri atti organizzativi e nel Manuale di gestione documentale, che la dipendente ne sia stata adeguatamente informata e che disponga degli strumenti necessari per utilizzarla. In presenza di tali condizioni, il Dirigente scolastico potrà impartire alla dipendente un formale ordine di servizio, richiedendo l’utilizzo della modalità di accesso individuata dall’Amministrazione per lo svolgimento delle attività assegnate. Qualora, in assenza di impedimenti oggettivi, la dipendente persista nel rifiuto e ciò determini l’inosservanza della disposizione impartita o il mancato svolgimento delle attività lavorative assegnate, la condotta potrà assumere rilievo disciplinare (competenza a nostro parere del DS almeno come prima infrazione).
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
La legittimità dello svolgimento a distanza della programmazione didattica settimanale della scuola primaria non dipende dalla sua collocazione nell'orario di servizio anziché nel monte ore delle attività funzionali all'insegnamento. Dipende piuttosto dalla fonte contrattuale che ne consente la prestazione con modalità diverse dalla presenza. Occorre pertanto tenere distinti due piani: la natura sostanziale dell'attività e la modalità con cui essa può essere resa. Quanto al primo piano, non vi è dubbio che le due ore di programmazione nella scuola primaria costituiscano quota dell'orario di servizio in senso proprio. Esse sono infatti quantificate nell'ambito delle ventiquattro ore d'obbligo settimanali ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del CCNL comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021, e restano estranee alle attività funzionali di cui al successivo articolo 44, comma 3, il cui monte ore è distinto e separato. Quanto alla modalità, è la stessa fonte contrattuale a sciogliere la questione: l'articolo 44, comma 6, richiama espressamente la programmazione didattica accanto alle attività funzionali di cui al comma 3 ai soli fini dello svolgimento a distanza. Il richiamo non ne muta la natura di attività di servizio, ma ne consente in via generale la prestazione a distanza, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Istituto che la norma contrattuale individua quale sede e presupposto. La base giuridica della richiesta dei docenti va dunque rinvenuta direttamente nel contratto e non nella Nota ministeriale n. 3803/2026 richiamata nel quesito. Quest'ultima ha ad oggetto la partecipazione a distanza agli organi collegiali, anche con carattere deliberativo, mentre la programmazione didattica non è un organo collegiale né ha natura deliberativa. La Nota e il relativo Allegato tecnico assumono tuttavia rilievo decisivo sotto un diverso profilo, quello della qualificazione giuridica della prestazione. L'orientamento applicativo ARAN CIRS120 del 12 giugno 2024 riconduce lo svolgimento a distanza delle attività di cui all'articolo 44, comma 6, all'una o all'altra delle due modalità disciplinate dal Titolo III del CCNL. La prima è il lavoro agile, privo di vincoli di luogo e di orario; la seconda è il lavoro da remoto, caratterizzato da un preciso vincolo di orario. Alla stregua di tale distinzione, la programmazione didattica, che si svolge in un giorno e in una fascia oraria predeterminati e con carattere necessariamente collegiale in «incontri collegiali dei docenti interessati», sembrerebbe doversi ricondurre al lavoro da remoto. Ne discenderebbe l'obbligo di verificare l'idoneità della postazione domestica in fase di avvio e, successivamente, con cadenza almeno semestrale. La Nota n. 3803/2026 ha però qualificato espressamente come lavoro agile la partecipazione a distanza alle attività di cui all'articolo 44, comma 3, lettere a) e b), che presentano i medesimi caratteri oggettivi di vincolo orario e collegialità. Non sussistendo alcuna ragione strutturale per trattare diversamente fattispecie omogenee, si ritiene che anche la programmazione didattica svolta a distanza possa ricondursi al lavoro agile, pur restando attività di servizio e non attività funzionale né deliberativa. La soluzione prospettata dai docenti, fondata sull'alternanza settimanale tra incontri in presenza e incontri a distanza, è pertanto legittima, a condizione che l'istituzione scolastica vi dia attuazione con gli strumenti e gli adempimenti propri dell'istituto. Sul piano regolamentare, occorrerà in ogni caso un apposito intervento del Consiglio d'Istituto. Esso potrà consistere in un addendum dedicato alla sola programmazione didattica, qualora non si intenda estendere la modalità a distanza alle attività di cui all'articolo 44, comma 3. Tale estensione non è infatti un effetto necessario della disciplina della programmazione e resta rimessa alla discrezionalità organizzativa del dirigente scolastico, cui compete decidere se avvalersi della modalità a distanza per lo svolgimento degli organi collegiali. Ove invece il dirigente intenda avvalersene anche per le sedute deliberative e non deliberative, appare preferibile un unico corpo organico che disciplini criteri generali e modalità attuative comuni a tutte le occasioni ricorrenti di svolgimento a distanza nel corso dell'anno scolastico. Alla disciplina regolamentare si affiancano gli adempimenti propri del lavoro agile. Il primo è la sottoscrizione dell'accordo individuale con ciascun docente interessato, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n. 81/2017. Il secondo è la consegna al dipendente e al RLS di un'informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione in modalità agile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del D.lgs. n. 81/2008, introdotto dalla legge n. 34/2026. Il terzo è la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro che per le pubbliche amministrazioni va effettuata entro il giorno 20 del mese successivo all'effettivo inizio della prestazione, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510/1996. Sotto il profilo sindacale, i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto sono materia di confronto a livello di istituzione scolastica, come da articolo 11, comma 9, lettera b), punto b5), del CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025. Non rileva invece la contrattazione integrativa sui criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto, né quella sui casi di estensione del numero delle giornate di prestazione in tali modalità di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), punto c11). Si tratta infatti di materie che presuppongono una selezione tra richiedenti, esigenza propria del personale ATA. Per la programmazione didattica tale necessità non si pone in quanto essa ha natura necessariamente collegiale e la modalità agile va pertanto consentita, alle medesime condizioni, a tutti i docenti tenuti a parteciparvi.
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
Per rispondere al quesito sulla necessità o meno di ripetere l'anno di formazione e prova per un docente ITP già di ruolo immesso su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, occorre guardare al combinato disposto della Nota MIM prot. n. 95371 dell'11 dicembre 2025 con la disciplina della mobilità professionale di cui al CCNI Mobilità 2025-2028. La Nota ministeriale n. 95371 dell'11 dicembre 2025 definisce in modo puntuale i soggetti tenuti e quelli esonerati dall'anno di formazione e prova: - la regola generale è quella dell’esonero dal periodo di prova per i docenti che abbiano già svolto e superato positivamente l'anno di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune che di sostegno; - l’eccezione espressa riguarda la scuola secondaria di II grado. La Nota citata stabilisce un'eccezione specifica, prevedendo che il periodo di formazione e prova sia obbligatoriamente dovuto per i docenti della scuola secondaria di secondo grado immessi in ruolo su classi di concorso della Tabella A provenienti dalle classi di concorso della Tabella B (ITP). Il posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado non costituisce una classe di concorso a sé stante, ma una tipologia di posto articolata all'interno dei due distinti ruoli presenti nel secondo grado: 1. il ruolo dei docenti laureati (Tabella A); 2. il ruolo dei docenti diplomati/ITP (Tabella B). Orbene, l'art. 4, comma 3 del CCNI Mobilità 2025-2028 chiarisce che la richiesta del personale diplomato ITP di passare nei ruoli del personale insegnante laureato (anche su posto di sostegno) configura a tutti gli effetti un passaggio di ruolo verso il ruolo dei laureati. L'obbligo di svolgere l'anno di formazione e prova dipende dunque dalla natura specifica del passaggio di ruolo ottenuto dal docente ITP. Se il docente ITP ha ottenuto il passaggio di ruolo transitando dal ruolo dei diplomati/ITP (Tabella B) al ruolo dei docenti laureati su posto di sostegno (Tabella A), si applica integralmente l’eccezione prevista dalla Nota MIM prot. n. 95371/2025. In questo caso, trattandosi di un passaggio dal ruolo ITP al ruolo dei laureati, il periodo di formazione e prova è dovuto. Se il docente ITP ha ottenuto il posto di sostegno all'interno del ruolo dei diplomati (sostegno ITP/Tabella B), non si verifica alcun transito verso il ruolo dei laureati. Di conseguenza, avendo il docente già superato il periodo di prova nello stesso grado di istruzione e nel medesimo ruolo diplomati/ITP, si applica la regola generale e l'anno di formazione e prova non deve essere ripetuto.
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
Docente priva di SPID/CIE e mancato accesso al Registro elettronico: obblighi del docente, comunicazioni istituzionali e possibile utilizzo del registro cartaceo...
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
L'ultima Ordinanza emanata dal Ministro dell'Istruzione risale al 2021 (OM n. 248 del 6 agosto 2021) L'articolo 8 di tale Ordinanza così recita: .....La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica sede d'esame o da un suo delegato.... Non vi sono dubbi pertanto della possibilità per il Dirigente scolastico di nominare un delegato che possa fungere da presidente. Altra questione è la possibilità di svolgere contemporaneamente la funzione dei Presidente e quella di Commissario. Come di norma in tutte le commissioni di valutazione, ed in particolare di quelle per l'abilitazione alle libere professioni, è necessario assicurare il collegio perfetto (4 docenti più il Presidente). Si ritiene, pertanto, che il Dirigente scolastico possa delegare la funzione ad un docente che non faccia già parte della Commissione.
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
Il personale assunto a tempo determinato con un orario di lavoro settimanale inferiore a quello contrattualmente previsto è considerato come il personale in part-time verticale. Per quanto concerne l’utilizzò dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della legge 104/92, per il in caso di part-time verticale, la Cassazione, con le Sentenze n. 4069 del 20 febbraio 2018 e n. 22925 del 29 settembre 2017, ha affermato che i tre giorni di permesso non si riproporzionano in caso di part-time superiore al 50%. Ad avviso della Suprema Corte appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992. L’ARAN, con l’O.A. CFC34 del 25 novembre 2019, ha affermato che l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017, ribadito anche nella sentenza n. 4069 del 20/02/2018, in tema di permessi ex Legge n. 104/1992, per l’autorevolezza della fonte rappresenti un indirizzo applicativo concreto e fattuale. Fermo restando, quindi, il generale obbligo di riproporzionamento nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, in considerazione della natura di strumento di politica socio-assistenziale del permesso riconosciuto per l’assistenza alla persona con grave disabilità, a parere della Suprema Corte non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex art. 33 della Legge n. 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto in part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time. L’INPS, con la Circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito alle formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa part-time superiore al 50%. L’INPS, ha chiarito che le formule, indicate nel messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, devono essere riviste alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione che, come detto sopra, ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro. Pertanto: - in caso di part-time di tipo orizzontale, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati; - con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, si procede con il riproporzionamento e rimangono valide le disposizioni fornite con il messaggio n. 3114/2018 (formule che vengono ribadite anche con la circolare n. 45/2021); - per i dipendenti in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile; - il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore (possibile per il personale ATA ai sensi dell’art. 68 del CCNL 2024). Tutto ciò premesso, in riferimento al quesito si ritiene quanto segue. 1) Quante giornate o ore di permesso sono spettanti mensilmente? Come redazione, abbiamo sempre osservato che come per il caso specifico i 3 giorni di permesso devono essere proporzionati al numero dei giorni di lavoro. Il calcolo basato sui giorni settimanali di lavoro ordinario (cinque) è il seguente:1 giorno di lavoro settimanale: 5 giorni (settimana lavorativa ridotta) = x: 3 (giorni di permesso mensili) uguale 0,60 giorni che arrotondato come da circolare INPS citata 45/2001 (il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore) a nostro parere è pari a 1 giorno. Se, invece, l‘interessato sceglie di fruire i tre gironi in ore, come da indicazioni INPS per il settore privato, in questo caso, il calcolo dovrebbe essere il seguente, 6 (ore di lavoro settimanali): 36 ore settimanali ordinarie= x : 18 (totale delle ore previste per CCNL per il permesso a ore), il risultato è uguale a 3 ore su 18 da suddividere nel mese.
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
Nel congedo biennale L.104/92 la priorità gerarchica stabilita è inderogabile? Ovvero Si applica solo tra i conviventi della persona disabile, oppure l'ordine prioritario...
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
L’art. 33, comma 3, legge 104/92 relativo all’assistenza prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro (è stata quindi eliminata la figura del referente unico) Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Pertanto, sino al secondo grado di parentale o affinità trattasi di soggetti legittimati in via prioritaria e non è necessaria alcuna rinuncia da parte degli altri soggetti titolari del diritto né la sussistenza in capo a questi di condizioni ostative. La norma, quindi, va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo alle citate condizioni (circolare FP 1/2012 al punto 4, circolare INPS 32/2011). Nel caso specifico i suoceri sono affini di primo grado quindi inclusi nella platea dei familiari avente diritto al cumulo dei tre giorni mensili di permesso. Sempre la stessa Funzione Pubblica già nella circolare 13/2010, al punto 3, in merito al cumulo aveva precisato che, è chiaro che una tutela più adeguata nei confronti del disabile è realizzabile, almeno in astratto, quando questi può contare sull'opera di assistenza di una persona che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva; infatti, un'attività prestata nei confronti di più famigliari può risultare non soddisfacente. È, inoltre, evidente che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo stesso lavoratore crea notevole disagio all'attività amministrativa per la possibilità di assenze frequenti e protratte del lavoratore stesso. Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente, limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall'altro non è possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre giorni mensili. La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente ha l'onere di dichiarare all'atto della presentazione della domanda, non può che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di responsabilità del lavoratore interessato, considerato il loro carattere assolutamente relativo e la difficoltà di un eventuale accertamento. In merito poi, alla platea dei familiari avente diritto, la stessa Funzione Pubblica già nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non lavoratori e/o lavoratori autonomi). In tale ottica si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481:”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”. In conclusione, il beneficio in questione non è subordinato alla presenza di altri familiari in grado di assistere il familiare disabile. Quindi, in risposta al quesito, la domanda del collaboratore scolastico a tempo determinato non può essere rifiutata. A nostro parere, in generale, non è nemmeno necessario che gli altri avente diritto, gli altri familiari, la moglie e gli altri figli, alcuni dei quali hanno un lavoro autonomo e altri sono dipendenti privati, presentino una loro dichiarazione giustificativa di non essere disponibili ad assistere il familiare. Queste condizioni oggettive sono sostituite dalla precisa e circostanziata dichiarazione personale presentata dallo stesso collaboratore scolastico in applicazione del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 con la quale se ne assume la piena responsabilità.
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
Per comprendere la portata degli obblighi di servizio del docente in part-time, occorre combinare le disposizioni del CCNL di comparto, le disposizioni ministeriali e l'orientamento della Corte di Cassazione. Il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, all’art. 44, comma 3, stabilisce: - per gli impegni di cui alla lettera a) (riunioni del collegio dei docenti, programmazione/verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie) un limite fino a 40 ore annue; - per gli impegni di cui alla lettera b) (consigli di classe, di interclasse, di intersezione e GLO) un monte fino a ulteriori 40 ore annue. L’ordinanza ministeriale n. 446/1997, all’art. 7, comma 7, disciplina specificamente la quantificazione delle ore per il personale in part-time stabilendo che "le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. [...] Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42 comma 3, lett. b) [ora art. 44, c. 3, lett. b)], il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito". Infine la Corte di cassazione, con ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019, ha affermato la netta distinzione tra le due tipologie di attività collegiali: 1. per le attività di cui alla lettera a) (collegio dei docenti e informativa famiglie), il docente in part-time è tenuto a partecipare alle medesime condizioni e senza alcuna riduzione proporzionale rispetto ai docenti a tempo pieno, in ragione della natura unitaria e non scindibile dell'apporto al collegio; 2. per le attività di cui alla lettera b) (consigli di intersezione/interclasse/classe e GLO), si applica pienamente il principio di proporzionalità in base all'orario di insegnamento svolto. Per determinare l'impegno orario dovuto dalla docente, come già sostenuto in precedenti pareri presenti in banca dati, occorre distinguere tra il tetto massimo individuale assoluto e la programmazione effettiva d'istituto: 1. il tetto massimo individuale è pari a 20 ore. In base all'art. 7, comma 7 dell'O.M. n. 446/1997, il limite delle 40 ore previsto dal CCNL, art. 44, comma 3, lettera b), va riproporzionato alla quota di part-time (50%), determinando per la docente un tetto massimo insuperabile pari a 20 ore annue; 2. l'impegno effettivo in relazione al piano annuale delle attività. Il piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti definisce il carico orario effettivo di riunioni programmato per i docenti della scuola. Se esso prevede per i docenti dell'infanzia a tempo pieno un totale di 18 ore per le attività della citata lettera b), richiedere alla docente in part-time di effettuare 18 ore (ossia la totalità delle ore deliberate per il tempo pieno) significherebbe annullare del tutto l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'O.M. n. 446/97 e confermato dalla Cassazione. Il concetto di "tetto", in altri termini, rappresenta la soglia massima non valicabile, ma l'impegno concreto dovuto si calcola riproporzionando al 50% le ore che la scuola ha effettivamente programmato nel piano delle attività per i docenti a tempo pieno della scuola dell'infanzia. Ciò significa che il calcolo corretto dell'impegno dovuto dalla docente per le riunioni di cui all’art. 44, comma 3, lettera b) del CCNL 2019-2021 va rapportato alle ore previste nello specifico piano delle attività dell'istituto per i docenti dell'infanzia (ovvero il 50% delle ore deliberate per il tempo pieno, pari a 9 ore), fermo restando che in nessun caso la programmazione individuale della docente per tali attività avrebbe potuto superare il tetto massimo assoluto di 20 ore annue. Per venire alla pretesa della docente di ottenere la retribuzione di "ore in eccedenza" o arretrati per i tre anni scolastici precedenti, occorre sottolineare subito che essa appare priva di fondamento giuridico ed economico, per le seguenti motivazioni. Innanzitutto non risulta superato il tetto massimo contrattuale (20 ore annue). Pertanto, la dipendente non ha mai prestato servizio oltre il limite massimo fissato dall'art. 7, comma 7 dell'O.M. n. 446/1997. Inoltre, le ore funzionali svolte all'interno del tetto potenziale di 20 ore non costituiscono automaticamente "lavoro straordinario" o "ore eccedenti" retribuibili con il Fondo di Istituto in assenza di preventivo provvedimento autorizzativo del dirigente. Del resto, la docente ha svolto le attività negli anni passati in adempimento del piano delle attività e delle disposizioni organizzative adottate dal dirigente, senza aver attivato tempestive impugnative o contestazioni formali prima dello svolgimento delle riunioni. Se lo facesse adesso, si concreterebbe una palese violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che avrebbero richiesto la segnalazione tempestiva della questione al dirigente e la rideterminazione proporzionale degli impegni cui la docente era tenuta. La richiesta di arretrati va pertanto rigettata: la docente non ha mai travalicato il limite massimo di 20 ore annue previsto dalla legge e dal contratto per la sua quota di part-time, né sussiste alcun provvedimento dirigenziale che abbia autorizzato la remunerazione di ore aggiuntive a carico del FIS.
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
Le Linee guida del MIUR e del Ministero della Salute prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 dispongono all’art. 4 che “la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)”, prevedendo all’art. 3 che “la somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; - la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; - i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; - gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno. Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti”. Il Protocollo di intesa tra MIUR-Ufficio scolastico per il Lazio e Regione Lazio “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico” (Reg. Cron. 21036 del 5 febbraio 2018) dispone all’art. 2 che “i farmaci a scuola devono essere somministrati soltanto su richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sostenuta da prescrizione del Medico curante, in caso di assoluta necessità della somministrazione durante l’orario scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione” e prescrive che la richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno (Allegato 1) “è sempre accompagnata dalla prescrizione del Medico curante” (Allegato 2). L’individuazione del cosiddetto medico di famiglia, medico di medicina generale o medico curante, è esito della libera scelta operata dal cittadino nell’ambito del Sistema sanitario nazionale. Ai sensi dell’art. 19, c. 2, della L. 833/1978 “ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari” e l’art. 25, c. 3, dispone che “l'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino”. Un medico, pertanto, può assumere la funzione di medico curante del proprio figlio e, nel caso specifico, sottoscrivere l’Allegato 2 del Protocollo di intesa tra MIUR-Ufficio scolastico per il Lazio e Regione Lazio “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico” (Reg. Cron. 21036 del 5 febbraio 2018). Non ci sembra che esistano elementi giuridici per escludere il genitore medico che in scienza e coscienza firmi il documento.
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Data di pubblicazione: 29/09/2026
Sulla base della Nota MIM n. 11814 del 06/05/2026 che detta le istruzioni operative per l'anno scolastico 2026/2027 nonché dei principi generali che regolano l'attribuzione delle ore di attività alternativa all'IRC, si forniscono di seguito le risposte ai quesiti formulati. Per le attività alternative (formative e didattiche o di assistenza allo studio), la nota MIM annuale sulle supplenze (prot. n. 11814 del 06/05/2026) prevede un ordine di priorità specifico con il ricorso a: 1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola. Questo non coincide con l’organico di potenziamento dal momento che il MIM, con la nota annuale relativa agli organici (per l’a.s. 2026/2027 si tratta della nota prot. n. 10164 del 16/04/2026), afferma: “Le attività di potenziamento introdotte dalla legge n. 107 del 2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica”; 2. docenti supplenti già in servizio disponibili per il completamento dell'orario d'obbligo; 3. docenti (di ruolo o non di ruolo) che abbiano dichiarato la propria disponibilità a prestare ore eccedenti; 4. stipula di contratti a tempo determinato con personale appositamente assunto. L'organico di potenziamento, in definitiva, essendo parte integrante dell'organico dell'autonomia destinato all'intera platea scolastica, non può essere "distratto" per coprire un servizio che è rivolto esclusivamente a una parte degli studenti (quelli non avvalentisi dell'IRC). Con l’espressione “personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola” ci si riferisce perciò a docenti che sono già titolari di un contratto (sia esso a tempo indeterminato o a tempo determinato, ad esempio su cattedra intera o spezzone) e che, all'interno del proprio orario di servizio contrattualizzato, devono prestare delle ore non destinate all'insegnamento frontale (ore "a disposizione"). Non sono tali, lo si ribadisce, le ore destinate alle attività di potenziamento introdotte dalla legge n. 107/2015 poiché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi comuni a tutti gli alunni, declinati nel comma 7 della medesima legge. Di conseguenza, proprio come le attività curriculari, esse "devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica" (cfr. la già citata Nota MIM prot. n. 10164 del 16/04/2026 sugli organici). In altri termini, il docente assegnato a una cattedra di potenziamento non può erogare l’attività alternativa all’interno dell’orario obbligatorio pari, nella scuola secondaria, a 18 ore. Le ore di attività alternativa possono essergli assegnate solo come eccedenti, su base volontaria e nel rispetto dell’ordine di priorità da ultimo sancito dalla Nota MIM sulle supplenze del 6 maggio scorso. Infine, si osserva che le circolari ministeriali intervenute in materia (C.M. nn. 129, 130, 131 del 1986 e C.M. n. 316/1987) stabiliscono che dette attività debbano consistere in percorsi formativi e didattici non curricolari, volti ad esempio all'approfondimento dei valori fondamentali della vita, della convivenza civile, dei diritti umani e della cittadinanza. Impartire l’insegnamento di una disciplina curricolare (come la storia dell'arte), all’interno delle attività alternative, creerebbe una disparità di trattamento per gli studenti non avvalentesi, imponendo loro un carico disciplinare o una valutazione curricolare differenziata rispetto ai compagni. Il collegio dei docenti ha pertanto errato quando ha deliberato che le attività alternative dovessero consistere nell’insegnamento della "materia curricolare Storia dell'arte", ma avrebbe dovuto assumere a riferimento un progetto didattico-formativo ad hoc. Si suggerisce, in conclusione, di: - riconvocare il suddetto organo collegiale per modificare, in autotutela, la delibera illegittimamente assunta; - individuare il docente cui assegnare le ore di attività alternativa tra coloro che hanno l’abilitazione per impartire discipline coerenti con il progetto didattico-formativo deliberato, seguendo l’ordine di priorità delineato dalla Nota MIM n. 11814 del 06/05/2026.
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Data di pubblicazione: 29/09/2026
Gentile utente, l’indicazione data dall’UST è corretta, poiché le supplenze con termine fino al 30/06 sono attribuite per coprire posti disponibili in organico fino alla fine dell’anno scolastico, cioè fino al 31/08. Gli assistenti amministrativi sono in aspettativa dal proprio ruolo, avendo ottenuto un incarico di docenza fino al 30\6, ai sensi dell’art. 70 del CCNL di comparto. La sostituzione per i due assistenti è disposta dopo il trentesimo giorno di assenza, come supplenza temporanea. Il regolamento delle supplenze del personale ata D.M. 430\2000 all’art. 1 comma 1 distingue tra le varie tipologie di supplenza, prevendo che: “Nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilita' di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con: a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico; c) supplenze temporanee, per ogni altra necessita' di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine: a) per le supplenze annuali il 31 agosto; b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita'didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attivita' didattiche; c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.” Nel caso sottoposto la supplenza temporanea deve essere attribuita fino alla fine delle lezioni, a partire dal trentesimo giorno di assenza,. Infatti il divieto di sostituzione per gli assistenti ammnistrativi inizialmente previsto dall’art. 1 comma 332 della legge 190/2014 è stato parzialmente derogato dalla successiva legge finanziaria n. 205/2017 art. 1, comma 602, come precisato anche nella circolare annuale sulle supplenze n. 11814/2026. Tale legge ha introdotto la condizione dell’inizio delal suppelnza dal trentesimo giorno di assenza.
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Data di pubblicazione: 29/09/2026
L'autorizzazione all'uscita autonoma, rilasciata ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 148/2017 convertito in L. 172/2017, non è in alcun modo estensibile al termine di visite guidate, uscite didattiche o viaggi di istruzione che prevedano rientri in orari o luoghi difformi da quelli ordinari, rendendo inderogabile l'acquisizione di un'autorizzazione specifica per ogni singola attività extracurricolare. La norma in esame introduce un'esimente alla culpa in vigilando sancita dall'art. 2048 del Codice Civile, sollevando l'amministrazione e il personale da responsabilità, e, avendo natura eccezionale, è soggetta a stretta interpretazione letterale ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi. Il legislatore ha infatti vincolato la validità della liberatoria a due parametri inderogabili, ovvero l'uscita esclusiva "dai locali scolastici" e "al termine dell'orario delle lezioni", presupposti spaziali e temporali che un'attività fuori sede altera radicalmente, esponendo l'alunno a variabili ambientali non valutabili ex ante. Coerentemente la Nota MIUR n. 2379/2017 subordina l'efficacia dell'autorizzazione alla valutazione genitoriale dello "specifico contesto", che nel caso di un viaggio d'istruzione differisce da quello ordinario e richiede necessariamente un consenso ad hoc. Sotto il profilo delle responsabilità, l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti accompagnatori, richiamato anche dalla C.M. n. 291/1992, ha natura di obbligazione di risultato e la giurisprudenza di legittimità, tra cui la sentenza della Cassazione Civile n. 3074/1999, conferma che tale obbligo permane senza soluzione di continuità fino all'effettivo trasferimento della responsabilità tramite riconsegna ai genitori, a persona delegata, o allontanamento autonomo specificamente autorizzato. Affidarsi a una liberatoria generica per un rientro in orari o luoghi non consueti espone l'istituzione a sicura responsabilità. Per contemperare l'autonomia didattica e organizzativa prevista dall'art. 4 del DPR 275/1999 con l'incolumità degli studenti, la scuola deve prevedere che il modulo di adesione alla singola uscita indichi esplicitamente data, luogo dell'attività, luogo ed orari di partenza e rientro, integrando una specifica sezione in cui la famiglia autorizza il rientro autonomo calibrato esclusivamente su quel particolare evento.
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Data di pubblicazione: 29/09/2026
Per evitare situazioni del genere di solito si approfitta delle assemblee di dicembre o di gennaio, in vista delle nuove iscrizioni alla scuola primaria, per orientare i genitori verso modelli orari che soddisfino, per quanto possibile, le loro esigenze ma, al tempo stesso, non creino alle scuole problemi organizzativi di difficile gestione. Nella situazione presentata nel quesito le famiglie hanno operato scelte divergenti, ottenendo che le loro richieste non confluissero verso soluzioni orarie unitarie. Sulla base di tali scelte il dirigente scolastico ha inviato le sue richieste di organico classi e di organico docenti e ATA all’USP, che ha assegnato all’istituto un certo numero di classi a settimana corta e un certo numero di classi a settimana lunga. È difficile ad anno scolastico iniziato modificare questa situazione, tanto più che le classi iniziate ad orario ordinario, e non a tempo pieno, dovrebbero mantenere lo stesso modello orario per l’intero ciclo di cinque anni. È molto probabile che i genitori che non hanno sottoscritto la petizione si appellino a questo principio e che siano anche disposti ad impugnare una eventuale delibera del consiglio d’istituto che imponga a tutte le classi la settimana corta. Si raccomanda pertanto di non prendere decisioni affrettate e di non modificare l’organizzazione oraria per il corrente anno scolastico, adottata nel rispetto degli esiti delle iscrizioni per il corrente anno e per gli anni scolastici precedenti; in sede di ricorso questo aspetto sarebbe sicuramente preso in considerazione. Modificare l’orario settimanale costringerebbe a mettere mano all’organico del personale, a dover giustificare e contrattare ogni eventuale modifica con l’USP e, forse, ad andare incontro ad una pronuncia della giustizia amministrativa. Il tempo a disposizione può servire per predisporre un’indagine accurata circa i desiderata dei genitori in funzione del prossimo anno scolastico. L’indagine potrebbe coinvolgere anche i genitori degli alunni dell’ultimo anno delle attuali scuole dell’infanzia che dovessero convergere sull’istituto e le famiglie delle attuali classi a settimana lunga. Sarebbe utile ricorrere ad un questionario nel quale si analizzino correttamente pro e contro dei due modelli. È opportuno che l’iniziativa veda la partecipazione attiva dei membri del consiglio d’istituto, soprattutto dei rappresentanti dei genitori, sia per la definizione della maggioranza qualificata necessaria ad adottare la settimana corta (non meno del 70 o 75%, soprattutto in presenza di una minoranza agguerrita), sia per analizzare le risposte delle famiglie, tramite la riconsegna del questionario con la scelta selezionata, e validarne l’esito in un senso o nell’altro (dandone informazione alle famiglie coinvolte). In questo modo e dando alla consultazione la massima trasparenza sarà possibile adottare in forma generalizzata il modello della settimana corta anche in presenza di genitori contrari, ma alla condizione che siano una esigua minoranza e che agli stessi sia comunque riconosciuto il diritto di trasferire i figli in altro istituto. Questo lasso di tempo sarà utile al consiglio d’istituto per predisporre l’indagine conoscitiva nei minimi particolari (che possono risultare essenziali in caso di contenzioso); al collegio docenti per esprimere un parere sulla questione, soprattutto di natura pedagogico-didattica (anche in vista dell’eventuale modifica del PTOF); al dirigente scolastico per coinvolgere l’amministrazione comunale per gli aspetti relativi ai servizi di supporto (ad es. il trasporto scolastico). Al momento è consigliabile comunicare agli autori della petizione che la loro richiesta non può essere accolta ad anno scolastico iniziato, ma che sarà valutata dal consiglio d’istituto e sottoposta al parere delle famiglie interessate in vista del prossimo anno scolastico.
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Data di pubblicazione: 29/09/2026
Un collaboratore scolastico nel corso di comunicazioni via PEC all'Istituto scolastico da me diretto, in relazione a presunti torti ricevuti in relazione alla corresponsione...
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Data di pubblicazione: 29/09/2026
Il Collegio docenti ha deliberato, su proposta del sottoscritto DS in accordo con la RSU, di approvare la formazione di una Commissione che coadiuvi il sottoscritto...
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Data di pubblicazione: 29/09/2026
Gentile utente, le procedure d interpello per la stipula di contratti a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche sono previste nell’ambito del reclutamento del personale della scuola in caso di esaurimento delle graduatorie ufficiali provinciali e di istituto per coprire posti ancora disponibili. Gli interpelli sono disciplinati dall’art. 14 comma 22 dell’O.M. 27\2026 e dalla circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n. 11814 a punto. L’art. 14 al comma 22 prevede che per gli interpelli gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 15. La circolare sulle supplenze n. 11814 al punto 3.2 precisa che” non possono partecipare alle procedure di interpello coloro che: “ • sono già in possesso di un contratto a tempo determinato; • sono già stati individuati quali destinatari di una supplenza e, nelle more della presa di servizio, non risultano ancora in possesso del relativo contratto; • a coloro che sono stati assunti a tempo determinato sui posti comuni della scuola secondaria sulla base delle procedure di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 del 2023, n. 3059 del 2024 o n. 2939 del 2025, cui hanno preso parte senza essere in possesso dell’abilitazione; • ai destinatari dei contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo di cui all’articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111; • ai destinatari delle conferme su posto di sostegno di cui all’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale. In ogni caso, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei Dirigenti Scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.” I candidati che partecipano agli interpelli quindi devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione delle supplenze ,come gli aspiranti delle graduatorie ufficiali. I requisiti specifici si riferiscono ai titoli di accesso alle varie classi di concorso e posti di insegnamento, mentre i requisiti generali sono indicati nell’art 6 e sono quelli utili per l’accesso al pubblico impiego le situazioni ostative per l’attribuzione dei rapporti d lavoro. Tra queste condizioni ostative non è compreso il personale dimissionario da un ruolo precedente, mentre è preclusa la partecipazione ai dipendenti destituiti o dispensati dal servizio per non aver superato il periodo di prova, licenziati per giusta causa o giustificato motivo, decaduti , temporaneamente inabilitati o interdetti. Nel caso sottoposto la candidata se non si trova in nessuna delle condizioni ostative indicate nell’art. 6 e non è stata precedentemente destinataria di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo, può essere individuata tramite interpello per stipulare un contratto di supplenza. Comunque la scuola, prima della stipula dl contratto dovrà richiedere alla candidata le dichiarazioni necessarie per il controllo dei requisiti e anche quelle relative alle dimissioni rassegnate. Nel caso sottoposto si distingue la situazione precedente di dipendente di ruolo da quella attuale di aspirante a contratti non di ruolo e pertanto nel caso in specifico è necessario che la candidata possieda i requisiti per l’accesso alle supplenze anche tramite interpello, che non presuppone alcun tipo di reintegro e quindi è indipendente dalla situazione precedente di personale di ruolo.
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Data di pubblicazione: 29/09/2026
Gentile utente, il diritto al completamento dell’orario (cioè all’assegnazione di ulteriori ore per portare il rapporto fino all’orario obbligatorio di servizio ore) sussiste solo se, al momento della precedente scelta/accettazione dell’incarico part-time, al candidato non era offerta la possibilità di stipulare un contratto a tempo pieno per lo stesso profilo. Se, come indicato nel quesito al momento della scelta in prima fascia presso l’UST erano disponibili anche posti a 36 ore e il collaboratore ha volontariamente scelto e accettato il posto di 18 ore, non ha titolo al completamento successivo. L’articolo 4 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (regolamento supplenze personale ATA) prevede la disciplina del completamento d’orario per gli spezzoni part?time e la possibilità di conseguire il completamento mediante più rapporti di lavoro nel rispetto di criteri quali il numero massimo di scuole e la facile raggiungibilità. La circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n.11814\2026 , richiamando l’art. 4 del regolamento , precisa che è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero solo se, al momento della convocazione per lo spezzone, non vi fosse disponibilità per posto intero; il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Quindi sia in caso di completamento che in caso di opzione per posto intero, il candidato può accettare l’orario a tempo pieno solo se nella precedente convocazione non vi erano disponibilità di posti ad orario completo. Nel caso sottoposto quindi il collaboratore non può richiedere il completamento di orario, né può optare per il posto intero e la scuola deve conferire la supplenza di 36 ore ad altro aspirante nella graduatoria di istituto.
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