Data di pubblicazione: 26/05/2026
Il testo del quesito presenta alcuni aspetti che vanno chiariti. Non si comprende, infatti, come un alunno frequentante una scuola secondaria di primo grado possa poi partecipare agli esami finali del secondo ciclo (esami di maturità) senza aver acquisito il diploma di “terza media”. Quindi, se ci si riferisce all’ammissione agli esami finali del primo ciclo, il candidato, che dopo il ritiro ha assunto la qualifica giuridica di privatista, non deve sostenere l’esame preliminare (che nel primo ciclo non esiste), ma svolge le prove di esame finale nel rispetto delle procedure previste dal DM 741/2017. Se ci si riferisce all’esame finale del secondo ciclo, tale alunno non può sostenerlo non avendo acquisito il diploma conclusivo del primo ciclo.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
La fattispecie descritta integra una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il GDPR impone che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (art. 5, par. 1, lett. a); per i soggetti pubblici, la loro comunicazione a terzi è ammessa solo in presenza di un’espressa base giuridica costituita da norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 6, parr. 1, 2 e 3, GDPR; art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice Privacy). Un aspetto che occorre chiarire subito, perché i genitori potrebbero sollevarlo, è il seguente: il fatto che la bacheca del registro elettronico non sia uno spazio pubblicamente accessibile non è sufficiente a escludere la violazione. Il Garante ha chiarito in modo costante che la conoscibilità di dati personali da parte di soggetti non appartenenti alla cerchia dei destinatari legittimi integra il concetto di «comunicazione» ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 4, lettera a), del Codice. Lo ha ribadito nel provvedimento n. 583 del 9 ottobre 2025, relativo a un caso sostanzialmente sovrapponibile a quello in esame: «la pubblicazione dei messaggi in questione sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque tale da determinare una diffusione di dati personali, la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta, comunque in favore di un novero determinato o determinabile di soggetti essendo tale area accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe dell’interessato [...] dando luogo ad una comunicazione di dati personali del figlio della reclamante e di altri alunni» (Garante, provv. n. 583/2025). Il medesimo provvedimento richiama il principio per cui il diritto-dovere di informare le famiglie sulla vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori ed è necessario evitare di rendere identificabili, in comunicazioni non rivolte a destinatari specifici, alunni coinvolti in vicende disciplinari o in situazioni particolarmente delicate (Garante, Vademecum «La scuola a prova di privacy», ed. 2023). Sul piano della responsabilità va rimarcato un punto essenziale ovvero che la violazione commessa dalla docente, ancorché per mero errore materiale, è imputata all’Istituto in quanto titolare del trattamento. Il provvedimento n. 583/2025 richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 aprile 2024 (C-741/21) secondo cui: «un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità» (CGUE, C-741/21, richiamata in Garante, provv. n. 583/2025). L’Istituto è quindi esposto alle conseguenze della violazione indipendentemente dall’involontarietà dell’errore. Ciò non significa che la condotta individuale della docente sia irrilevante ma, al contrario, essa incide in modo determinante sulla graduazione della risposta disciplinare e sulla valutazione dell’Autorità di controllo. Prima di qualunque altro atto, il dirigente deve consultare il DPO dell’Istituto. Non si tratta di una facoltà discrezionale: l’articolo 38, paragrafo 1, GDPR impone al titolare del trattamento di coinvolgere tale figura in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati. Il DPO dovrà intervenire su quattro fronti: valutare il rischio ai fini dell’eventuale notifica al Garante ex articolo 33 GDPR; curare la compilazione del Registro delle violazioni ex articolo 33, paragrafo 5, GDPR; definire le misure correttive organizzative; supportare la predisposizione della risposta ai genitori nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 13 e 14 GDPR. La documentazione scritta di questo coinvolgimento – posta elettronica o verbali – costituisce prova di diligenza che, in caso di istruttoria, assume rilievo significativo. Il primo nodo che dirigente e DPO dovranno sciogliere è se sussista l’obbligo di notifica al Garante entro 72 ore ai sensi dell’articolo 33 GDPR, che scatta solo quando la violazione sia suscettibile di comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Nel caso in esame depongono verso una valutazione di rischio basso i seguenti elementi: la nota non contiene categorie particolari di dati; la visibilità è durata circa due ore; non risultano prove di download né di ulteriore diffusione; i destinatari involontari sono limitati ai genitori di una singola classe. La decisione spetta al DPO che la documenterà in modo motivato. Ciò che è invece in ogni caso obbligatorio è l’annotazione della violazione nel Registro delle violazioni ex articolo 33, paragrafo 5, GDPR, con descrizione delle circostanze, degli effetti e delle misure adottate, adempimento che il Garante valorizza positivamente. Non è invece dovuta la comunicazione agli interessati ex articolo 34 GDPR che presuppone un rischio elevato, soglia che non appare raggiunta nel caso di specie. Il colloquio con i genitori già pianificato assolve peraltro di fatto a una funzione analoga sul piano relazionale. La convocazione dei genitori è la prima mossa concreta. Il colloquio dovrà essere condotto con fermezza nel riconoscimento della violazione e chiarezza sulle misure adottate, senza cedere a una narrazione eccessivamente punitiva nei confronti della docente che non troverebbe corrispondenza nella gravità oggettiva del fatto. In quella sede si suggerisce che il dirigente riconosca formalmente l’accaduto e illustri le misure già adottate: rimozione della nota, annotazione nel Registro delle violazioni, avvio delle verifiche interne, revisione delle procedure operative per il personale. Dovrà poi rispondere alla richiesta di informazioni sul tempo di permanenza (circa due ore) e sugli accessi: a tal fine è opportuno richiedere tempestivamente al gestore del registro elettronico i log di visualizzazione, avvertendo che questi dati potrebbero non essere più disponibili o comportare costi di recupero, e documentare l’esito. Occorrerà inoltre precisare che non risultano prove di download o di condivisione al di fuori della bacheca e offrire le scuse formali dell’Istituto e, se la docente lo desidera, anche le sue. Quanto alla richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti della docente, il dirigente dovrà informare i genitori di avere avviato le verifiche interne di competenza, senza aggiungere dettagli. Infatti, il procedimento disciplinare resta nella sfera della valutazione dirigenziale e non costituisce un diritto soggettivo dei genitori a una determinata sanzione. Quanto all’eventuale ricorso al Garante, i genitori vi hanno ovviamente facoltà, ma la posizione dell’istituto non appare grave. Il Garante ha qualificato fattispecie analoghe come «violazione minore», infliggendo il solo ammonimento. Nel provvedimento n. 115/2025, riguardante la pubblicazione di un Piano Educativo Individualizzato contenente dati sanitari di un alunno con disabilità, il Garante ha concluso: «le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come ‘violazione minore’, ai sensi dell’art. 83, par. 2, del cons. 148 del Regolamento [...] Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento» (Garante, provv. n. 115/2025). Nel caso in esame i dati esposti sono di natura non particolare/sensibile, l’esposizione è durata circa due ore e la docente ha tenuto un comportamento spontaneamente collaborativo: elementi che depongono verso la medesima qualificazione mite, a condizione che l’istituto dimostri di aver adottato le misure correttive appropriate. Sul piano disciplinare, la condotta della docente configura una violazione degli obblighi di servizio connessi al corretto utilizzo degli strumenti informatici e alla tutela della riservatezza. La violazione è tuttavia attenuata da circostanze concrete che il dirigente dovrebbe tenere in adeguata considerazione. L’errore, infatti, è stato commesso in una situazione di evidente stress, immediatamente dopo un episodio in cui l’alunno aveva colpito fisicamente la docente. Tale contesto è giuridicamente rilevante ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo e della proporzionalità della risposta. Del resto, la docente non aveva alcun interesse a rendere pubblica quella comunicazione. Si è trattato di un errore materiale nella gestione del flag di visibilità, del tutto analogo a quello descritto nel provvedimento n. 115/2025: «la docente, per mero errore materiale, inserendo all’interno del Registro Elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore, fleggava non solo il nome dell’alunno interessato, ma anche la classe, di conseguenza il PEI, contrariamente alle intenzioni della docente, risultava visibile a tutti i genitori» (Garante, provv. n. 115/2025). A ciò si aggiunge che la docente si è presentata spontaneamente il giorno successivo, ha ammesso l’errore senza riserve e si è dichiarata disponibile a scusarsi con i genitori: un comportamento di trasparenza e resipiscenza che il dirigente dovrebbe valorizzare, in linea con il principio di proporzionalità che governa l’azione disciplinare. A parere della redazione, sulla base delle informazioni inserite nel quesito, la risposta proporzionata è l’apertura formale della contestazione di addebito con successiva archiviazione motivata, fondata sull’assenza di dolo, sull’assenza di colpa grave, sulla situazione di stress oggettivamente documentata e sulla resipiscenza spontanea. Procedere senza alcun atto formale, al contrario, potrebbe esporre il dirigente a una censura per omissione qualora la vicenda avesse ulteriori sviluppi. L’archiviazione motivata ci sembra dunque la soluzione tecnicamente più corretta: documenta che l’istituto ha valutato con serietà la violazione e ha concluso, in modo motivato, che non vi sono i presupposti per una sanzione. Indipendentemente dall’esito del procedimento disciplinare, il Dirigente, in raccordo con il DPO, dovrà adottare misure correttive coerenti con quanto fatto dagli istituti coinvolti nei provvedimenti citati: - revisione delle istruzioni operative per tutto il personale docente sull’utilizzo del registro elettronico, con particolare riguardo alle impostazioni di visibilità di documenti e comunicazioni; - formazione specifica sul trattamento dei dati personali, da documentare con attestati o verbali, con attenzione al personale supplente e temporaneo; - aggiornamento del Registro dei trattamenti per recepire le modifiche alle modalità operative. Nel provvedimento n. 115/2025 il Garante ha valorizzato positivamente il fatto che la dirigente avesse «rivisto e modificato la modulistica e la modalità di condivisione [...] con le famiglie coinvolte» e avesse «programmato di reiterare la formazione sul trattamento dei dati personali». Intervenire su questi aspetti prima di una eventuale istruttoria è un segnale di serietà organizzativa che il Garante ha dimostrati di sapere cogliere.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Nel caso sottoposto, a meno che ad inizio riunione il dirigente non abbia affidato l’incarico di segretario verbalizzante ad uno dei docenti presenti, il verbale sarà redatto e firmato dal dirigente stesso. Infatti, il verbale redatto dal dirigente, in quanto atto di certificazione redatto da un pubblico ufficiale, deve essere sottoscritto dal verbalizzante, cioè dal dirigente scolastico o da chi ufficialmente ha assunto la funzione di verbalizzante. Questa sottoscrizione è quella essenziale per la validità del documento. Se la riunione avesse avuto natura di organo collegiale formalmente costituito (es. consiglio di classe, consiglio di istituto, commissione), la prassi e la giurisprudenza indicano la firma del presidente dell’organo e del segretario verbalizzante come sottoscrizioni tipiche richieste. La firma dei docenti e dei genitori o degli altri presenti non è, di per sé, necessaria per la validità del verbale. Il Dirigente firma, infatti, come pubblico ufficiale. Veniamo agli aspetti di opportunità. In un caso come quello prospettato, è comunque consigliabile raccogliere anche le altre firme quale presa visione del contenuto. Infatti, far firmare i partecipanti: - attesta che hanno preso visione del contenuto; - riduce il rischio di contestazioni successive; - consente di raccogliere eventuali precisazioni o osservazioni da apporre in calce al verbale. Se un partecipante rifiuta di firmare, va annotata nel verbale la sua mancata sottoscrizione e, su richiesta, si può aggiungere in calce la precisazione che il soggetto intende inserire (o la sua opposizione rispetto al contenuto). Per rendere il verbale pienamente utilizzabile è opportuno indicare sempre: luogo, data, ora, elenco dei partecipanti (con qualifica) e l’oggetto della riunione. Nelle ipotesi delicate come casi di presunto bullismo, è buona prassi evitare trascrizioni inutilmente dettagliate di frasi offensive non pertinenti: documentare i fatti ritenuti rilevanti e le determinazioni assunte. Quanto sopra è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di verbali e certificazioni: la sottoscrizione del verbalizzante è essenziale per l’attestazione dei fatti; la sottoscrizione degli altri presenti ha funzione attestativa, ma non condiziona la validità dell’atto.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
La soglia è sempre 140.000, ma al di sotto di essa la scuola può muoversi anche senza stazione appaltante qualificata. La soglia di 140.000 euro per le concessioni di servizi è individuata da una norma diversa da quella che fissa la soglia di interesse comunitario: - l’art. 14 D.Lgs. 36/2023 individua la soglia di interesse comunitario oggetto della nota MIM del 7 novembre 2025, anticipata dal comunicato ANAC del 5 novembre: per le Istituzioni Scolastiche, oggi la soglia (diversa da quella per l’affidamento diretto, che resta a 140.000 euro) è di euro 216.000; - l’art. 5, comma 5 dell’Allegato II.4 allo stesso D.Lgs. 36/2023, modificato dall’art. 88 del cd. Correttivo (D.Lgs. 209/2024), così recita: “Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi”. Ne deriva che nessuna lettura della normativa autorizza a pensare che la soglia di 216.000 euro si applichi anche alle concessioni di servizi ai fini della qualificazione. Segnaliamo, per completezza, che il comma 6-bis dell’art. 62 D.Lgs. 36/2023 così dispone: “Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1”. Le difficoltà legate all’applicazione concreta della modulistica del cd. Quaderno MIM n. 2 (in particolare, l’integrale digitalizzazione prevista dagli artt. 1 e 17 del disciplinare) hanno indotto alcune scuole ad esplorare la possibilità di applicare il citato comma 6-bis, ma sul punto – trattandosi di attività non obbligata ma facoltativa ed essendo possibile una violazione delle disposizioni dell’art. 43 comma terzo D.I. 129/2018 – consigliamo sempre di sentire prima i revisori.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
In una situazione di eccedenza dei tetti di spesa oltre il limite consentito, il dirigente scolastico deve agire con estrema cautela per bilanciare i propri doveri di vigilanza sul rispetto dei tetti medesimi con le prerogative degli organi collegiali. Occorre premettere che il dirigente non può portare all’attenzione del collegio docenti, affinché le deliberino, delle proposte illegittime per violazione di legge (come lo è una proposta dei consigli di classe che non osservi il tetto di spesa, con ciò inadempiendo il disposto dell’art. 6 della legge n. 128/2013, di conversione del decreto-legge n. 104/2013). In un simile caso, non può cioè rimettere al collegio – sic et simpliciter – la scelta sull’accoglimento o meno delle proposte presentate dai consigli di classe. Il dirigente, infatti, deve: o rinviare nuovamente ai consigli di classe chiedendo la formulazione di una proposta legittima o condurre il collegio a discostarsi dalle proposte ricevute, facendolo pervenire – sotto la sua guida – a una delibera pienamente conforme al disposto normativo. Il dirigente non può modificare unilateralmente le proposte di adozione ma può dirigere il collegio, facendo uso della sua leadership, verso l’assunzione di una delibera legittima, “smussando” ed eliminando i profili di illegittimità. È pertanto assolutamente possibile e anzi necessario riconvocare il collegio dei docenti. Sebbene le adozioni debbano essere deliberate entro la seconda decade di maggio, infatti, il termine perentorio per la comunicazione dei dati all'AIE è fissato all'8 giugno 2026. Una simile finestra temporale permette di effettuare una riconvocazione a distanza di pochi giorni per rettificare delibere altrimenti illegittime o per assumere delibere pienamente conformi al dettato normativo. Per gestire l'impasse, il dirigente deve pertanto effettuare questi passaggi: - in sede di collegio dei docenti, comunica che le proposte che superano il tetto di spesa oltre il limite massimo del 20% sono illegittime e non possono essere sottoposte a votazione; - se opta per la riconvocazione dei dipartimenti e dei consigli di classe, invita i coordinatori dei primi e dei secondi a rimodulare le proposte entro un termine breve, suggerendo di: 1. valutare l'adozione di testi in modalità digitale (Tipo C), che permettono una riduzione del tetto del 30% (contro il 10% della modalità mista Tipo B); 2. considerare l'uso di strumenti didattici alternativi al libro di testo, se coerenti con il PTOF; - una volta che le proposte siano rientrate nel limite del 20% di sforamento, deve guidare il collegio dei docenti a motivarlo adeguatamente nella delibera. Tale delibera dovrà poi essere inviata al consiglio di istituto per l'approvazione.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Quando si rende necessaria la sostituzione di un docente nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, trova applicazione l’art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017, in base al quale “I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica”. Nulla si dice circa la durata della sostituzione che è pertanto ragionevole ritenere correlata – come accade solitamente – alla sola durata dell’assenza. Né l’assenza alla riunione preliminare della commissione impone di sostituire il docente per l’intera durata degli esami: una volta terminato l’impedimento, egli riprenderà servizio svolgendo gli esami per la loro durata residua. Occorrerà, comunque, aver cura di acquisire agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità che i commissari rilasciano nel corso di detta riunione. Si precisa inoltre che: - alla luce della disposizione citata, la commissione e le sottocommissioni operano come collegi perfetti; - la sostituzione deve avvenire con “docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”, senza richiedere che il sostituto appartenga necessariamente al segmento di istruzione della scuola secondaria di primo grado. Ciò significa che il Presidente della commissione dovrà disporre la sostituzione del docente assente ricorrendo nell’ordine, all’interno dell’istituzione scolastica: 1. a docente che impartisce la medesima disciplina; 2. in subordine, a docente che ha l’abilitazione per impartire detto insegnamento; 3. solo in assenza di personale dotato dei requisiti fin qui illustrati, a docente che ha il titolo di studio per farlo, a prescindere – lo si ribadisce – dal segmento di istruzione in cui presta servizio. Se la sostituzione riguarda l’intera durata dell’esame, si può procedere alla sostituzione mediante docente che – nel rispetto delle priorità sopra indicate – fa già parte della commissione. Se la sostituzione riguarda solo parte dell’esame, invece, proprio in ossequio al principio della collegialità perfetta, il docente dovrà essere sostituito con un esterno alla commissione. Premesso tutto questo, il Presidente deve sempre disporre la sostituzione del docente con altro in servizio nell’istituzione scolastica, seguendo l’ordine di priorità indicato, senza poter far ricorso a una nomina da graduatoria di istituto. Per il docente individuato, l’incarico è del resto obbligatorio e non può essere rifiutato, alla luce non soltanto del disposto dell’art. 4, c. 7 del D.M. n. 741/2017 ma anche di quanto statuito dall’art. 44, c. 3, lettera c) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: […] c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”, senza che rilevi il monte ore impegnato in detti adempimenti.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
In premessa, si sottolinea che Il Consiglio d’Istituto può determinare criteri e limiti per l’utilizzo di locali appartenenti all’istituzione scolastica, ma non può legittimamente esercitare un divieto assoluto di accesso a un’altra istituzione scolastica che ha formale titolarità o un atto di assegnazione dei locali, né sostituirsi all’ente proprietario (Comune) circa la gestione della titolarità degli spazi. - L’ente proprietario è quello chiamato a provvedere alla fornitura di locali idonei e alla loro manutenzione/realizzazione di opere strutturali; le questioni organizzative e di sicurezza vanno regolate con una convenzione tra le istituzioni scolastiche e l’ente locale. A tal proposito, si sottolinea che le Linee guida del 2015 confermano che i compiti e le funzioni di cui all’articolo 3 della Legge 23/1996 (norme sull’edilizia scolastica) sono svolti dai rispettivi Comuni presso i quali sono collocati la sede centrale e i punti di erogazione del servizio dei CPIA Quindi, se il CPIA è titolare di un atto di assegnazione o di una convenzione che riconosce l’uso degli spazi, quella titolarità prevale rispetto a decisioni interne del CdI che si risolvano in un divieto totale di accesso. In caso di conflitto, la competenza a decidere sull’assegnazione/uso definitivo è soprattutto dell’ente proprietario (Comune) e dell’Amministrazione scolastica territoriale. Si consiglia, quindi, di verificare la documentazione in possesso, con particolare riferimento ai seguenti passaggi: 1) Accertare la documentazione formale che regola l’utilizzo dei locali: atto di assegnazione rilasciato dal Comune, convenzione sottoscritta (se esistente), delibere precedenti del Consiglio d’Istituto e provvedimenti dell’Ufficio Scolastico. 2) Verificare il codice meccanografico e l’intestazione della sede nei registri amministrativi (per chiarire la titolarità formale). 3) Verificare il contenuto delle eventuali convenzioni precedentemente predisposte ai sensi della normativa vigente. Effettuata tale verifica, è necessario richiedere al Comune la convocazione di un incontro formale tra i due Dirigenti scolastici e il rappresentante dell’ente proprietario, per raccogliere informazioni su tempi e modalità dell’intervento edilizio e concordare soluzioni provvisorie in attesa del completamento dei lavori. Quindi, sarà necessario stipulare una convenzione transitoria volta a disciplinare formalmente: - le aule e gli spazi effettivamente assegnati al CPIA; - le modalità di accesso e le regole per ingressi/uscite separati o scaglionati; - la responsabilità per la vigilanza e per la sicurezza degli studenti e del personale (con riferimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); - la fornitura e manutenzione degli impianti e degli interventi strutturali, indicando l’ente responsabile (Comune) per le opere murarie richieste; - la documentazione tecnica (DVR, piani di emergenza/evacuazione, certificazioni di impiantistica e agibilità) che il soggetto ospitante dovrà consegnare al CPIA; - le modalità di pulizia e fornitura di DPI/attrezzature ove necessario; - la durata della convenzione e le procedure per la revisione e la risoluzione delle controversie. Si sottolinea l’importanza della verifica dei rischi “interferenziali” da formalizzare in un apposito DUVRI, in cui inserire anche un piano di emergenza congiunto Sarebbe necessario anche acquisite anche agli atti del CPIA copia delle certificazioni di agibilità e degli esiti di verifiche impianti delle aree che andrà ad occupare. Se il Comune non interviene o il Consiglio d’Istituto persiste nel diniego, si consiglia di trasmettere una diffida formale (con richiesta di intervento) al sindaco e per conoscenza al Consiglio d’Istituto e all’Ufficio Scolastico Regionale, documentando la titolarità del CPIA e la necessità di garantire il diritto all’istruzione degli adulti. Se la situazione non si risolve, il Dirigente del CPIA può valutare ulteriori azioni amministrative (es. ricorso agli ordinari rimedi amministrativi).
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Nel mese di maggio la famiglia di una studentessa frequentante l’ultimo anno di xxx ha trasmesso alla scuola una certificazione clinica relativa a disturbi xxxxx chiedendo...
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Si sottopone alla Vostra attenzione la seguente situazione al fine di acquisire un parere giuridico-amministrativo in merito alla correttezza dell’operato...
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
La corretta gestione dei rapporti con il personale presuppone una chiara distinzione tra l'ordinaria attività di direzione e controllo spettante al dirigente scolastico e l'esercizio del potere disciplinare. Il dirigente scolastico, quale responsabile della gestione dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, ha il potere-dovere di acquisire informazioni e richiedere chiarimenti al personale su fatti, situazioni o criticità riguardanti il servizio. Si tratta di un'attività conoscitiva e organizzativa che si svolge al di fuori di qualsiasi procedimento disciplinare e che non richiede particolari formalità. Occorre tuttavia evitare che tale attività si trasformi surrettiziamente in un procedimento disciplinare. Qualora dai chiarimenti acquisiti emergano elementi suscettibili di rilievo disciplinare, l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio dovrà necessariamente passare attraverso la preventiva contestazione formale degli addebiti, nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e, per il personale ATA, delle disposizioni contrattuali applicabili. Nell'ambito di tali colloqui informali non sussiste alcun diritto del dipendente a pretendere la presenza di persone di propria fiducia. Parimenti, il dirigente scolastico può legittimamente farsi assistere dal DSGA, da un collaboratore o da altro dipendente dell'amministrazione quando ciò risponda a esigenze organizzative, istruttorie o di verbalizzazione. Tali soggetti non assumono la veste di "testimoni" in senso tecnico, ma partecipano all'incontro nell'esercizio delle proprie funzioni e restano vincolati ai doveri di riservatezza connessi all'ufficio ricoperto. Per quanto concerne il procedimento disciplinare, una volta notificata la contestazione degli addebiti, il lavoratore ha diritto di prendere visione degli atti istruttori, di presentare memorie difensive e di chiedere di essere sentito personalmente. In sede di audizione egli può altresì farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o alla quale conferisce mandato, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Anche durante l'audizione disciplinare il dirigente può essere affiancato dal DSGA, da un collaboratore o da altro soggetto dell'amministrazione la cui presenza sia funzionale allo svolgimento del procedimento. È anzi opportuno che nel verbale siano indicati tutti i presenti, specificandone la qualifica e il ruolo, al fine di garantire la piena tracciabilità dell'attività procedimentale ed evitare successive contestazioni. L'audizione disciplinare non costituisce un processo e non è soggetta alle regole proprie dell'istruzione testimoniale prevista dal codice di procedura civile o penale. Ne consegue che il lavoratore non ha diritto a interrogare direttamente i soggetti che hanno presentato segnalazioni o reso dichiarazioni, né può pretendere che il dirigente proceda all'assunzione formale delle prove secondo modalità processuali. Il dipendente può tuttavia indicare persone in grado di riferire circostanze utili alla propria difesa e chiedere che vengano sentite. La valutazione circa l'opportunità di acquisire tali dichiarazioni rientra nei poteri istruttori del dirigente procedente, il quale è tenuto ad apprezzarne la pertinenza e la rilevanza rispetto ai fatti contestati. Sebbene non sussista un obbligo di ammettere ogni richiesta istruttoria formulata dall'incolpato, appare opportuno che eventuali richieste manifestamente rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti siano adeguatamente considerate nell'ambito dell'istruttoria, al fine di assicurare la completezza dell'accertamento e il pieno rispetto del diritto di difesa. In conclusione, il dirigente scolastico può legittimamente avvalersi della presenza del DSGA o di un collaboratore sia negli ordinari colloqui di servizio sia durante l'audizione disciplinare. Il dipendente non dispone di un corrispondente diritto a farsi assistere da persone di propria fiducia al di fuori delle forme espressamente previste dalla legge per il procedimento disciplinare, né può pretendere l'assunzione di prove testimoniali secondo le regole proprie del processo. Rimane tuttavia ferma la necessità che l'istruttoria disciplinare sia condotta secondo criteri di completezza, imparzialità e ragionevolezza, nel rispetto delle garanzie difensive riconosciute al lavoratore.
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Data di pubblicazione: 26/05/2026
Si premette che la redazione non conosce la vicenda alla quale si riferisce il quesito. In astratto, si conferma che la registrazione audio di una conversazione alla quale si partecipa personalmente è lecita e pienamente utilizzabile come prova in giudizio, sia nel processo penale sia in quello civile, quando è finalizzata all'esercizio del diritto di difesa. Non occorre il consenso dell'interlocutore, né vi è violazione della privacy che possa fondatamente opporsi. Questo principio è consolidato da oltre vent'anni nella giurisprudenza di legittimità. Il punto di riferimento è la sentenza delle Sezioni Unite penali n. 36747/2003 richiamata costantemente da tutta la giurisprudenza successiva. Il principio affermato è che la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti effettuata da un soggetto che vi partecipa — anche se eseguita clandestinamente, cioè all'insaputa dell'altro — non costituisce intercettazione, bensì una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico. L'autore della registrazione può disporne legittimamente anche a fini di prova nel processo. Tra i molti precedenti successivi si richiama l’ordinanza della Cassazione civile, sez. I - 16/09/2024, n. 24797, secondo cui il trattamento di dati personali raccolti mediante una registrazione audio effettuata all’insaputa degli interlocutori e, pertanto, senza il loro consenso, nell’ambito di una riunione di lavoro, quando funzionale all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, prescinde dal consenso della parte interessata e non può considerarsi illecito a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento. Secondo tale pronuncia, il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma comprende tutte le attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata. In conclusione: • chiunque si trovi a fronteggiare un'accusa infondata può lecitamente registrare, anche all'insaputa dell'interlocutore, una conversazione alla quale partecipa personalmente, al fine di precostituirsi una prova difensiva; • la registrazione così ottenuta è utilizzabile tanto in un eventuale procedimento penale (come documento ex art. 234 c.p.p.) quanto in sede civile (come riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c.); • l'interesse alla riservatezza cede rispetto al diritto di difesa e, a monte, il trattamento per finalità esclusivamente personali esula dall'ambito applicativo della normativa sul trattamento dei dati personali; • è essenziale che la registrazione venga utilizzata unicamente nel contesto difensivo e non venga diffusa al di fuori del procedimento.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Si risponde di seguito ai quesiti formulati. Innanzitutto, è possibile che un docente, compreso l’insegnante di religione cattolica, venga incaricato dal dirigente scolastico di svolgere compiti organizzativi tra cui la presidenza del consiglio di classe, ex articolo 25, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, purché tale incarico sia conferito con atto formale del dirigente stesso. Operativamente: ogni delega di tal fatta deve risultare per iscritto, essere allegata al verbale di scrutinio e specificare i compiti assegnati, in modo da garantire chiarezza di competenze e responsabilità. Si ricorda per inciso che il dirigente può essere sostituito nella presidenza del consiglio di classe o da docente che ne fa parte, previa apposita delega, oppure da docente esterno all’organo collegiale solo in caso di assenza dal servizio del dirigente stesso. Ciò in virtù del fatto che la composizione del consiglio di classe – come di qualsiasi organo amministrativo – è tassativamente determinata dalla legge (nel caso specifico, dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 297/1994): pertanto, la partecipazione di un “esterno”, investito dell’apposita delega del dirigente, è consentita solo se quest’ultimo, che è tenuto a presiederlo, non è presente in servizio. Per quanto riguarda la possibilità che il docente di IRC impartisca l’insegnamento dell’educazione civica, si osserva poi quanto segue. Occorre prendere le mosse dall’articolo 2, commi 3 e seguenti della legge n. 92/2019: “3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. 4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. 5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. 6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.” Ciò significa che: - l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è connotato dalla contitolarità, ovvero dal fatto che deve essere affidato, nel primo ciclo di istruzione, a più docenti della classe o del consiglio di classe individuati alla luce del curricolo di istituto. Nel secondo ciclo di istruzione, per contro, è affidato in prima battuta al docente delle discipline giuridiche ed economiche. Sul punto, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate con D.M. n. 183/2024 precisano: “Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, se disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia. In caso contrario, in analogia a quanto previsto per il primo ciclo, l’insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti del consiglio di classe. In ogni caso, anche laddove la titolarità dell’insegnamento venga attribuita a un insegnante di materie giuridiche ed economiche, gli obiettivi di apprendimento vanno perseguiti attraverso la più ampia collaborazione tra tutti i docenti, valorizzando la trasversalità del curricolo. Ciò non preclude a tutte le altre discipline la possibilità di contribuire all’insegnamento dell’educazione civica […]”; - come meglio precisato nelle citate Linee guida, “ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno”; - ogni docente cui è affidato l’insegnamento trasversale dell’educazione civica concorre alla sua valutazione; - anche l’insegnamento della religione cattolica, al pari delle altre discipline, può in astratto concorrere, per gli alunni che si avvalgono dell’IRC, a comporre il curricolo dell’educazione civica. Tuttavia, ciò deve avvenire in condizioni di parità con gli studenti che non si avvalgono dell’IRC. In altri termini, poiché l’educazione civica è insegnamento curricolare che si svolge in orario scolastico e che ha una autonoma valutazione, non si può imporre a detti studenti la frequenza delle ore di IRC in cui si impartiscono contenuti afferenti al curricolo di educazione civica. Dato che l'insegnamento avviene trasversalmente durante le ore di lezione, l'apporto dell'insegnante di religione si realizza tipicamente durante la propria ora di lezione. Gli alunni che non si avvalgono dell'IRC, non essendo presenti in aula in quel momento, non ricevono l'insegnamento dell'educazione civica da quello specifico docente. Parimenti, risulta escluso che il docente di IRC impartisca l’insegnamento dell’educazione civica a chi non se ne avvale e può scegliere, nell’ora corrispondente, di fruire di attività alternative/studio individuale (con o senza assistenza di un docente)/uscita da scuola. Questi ultimi dovrebbero dunque ricevere il relativo insegnamento nell’ambito delle attività alternative. Perché ciò si realizzi è tuttavia necessario che: - l’istituzione scolastica abbia adottato un curricolo in cui determinati obiettivi di apprendimento dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica debbano essere conseguiti attraverso l’IRC/le attività alternative; - tutti gli studenti all’interno di una medesima classe fruiscano alternativamente o dell’IRC o delle attività alternative. Infatti, poiché – lo si ribadisce – l’educazione civica è insegnamento curricolare, non risulta possibile differenziarne il curricolo e la valutazione all’interno della medesima classe.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Occorre premettere che il caso in esame si colloca all'intersezione di due distinte discipline contrattuali: quella relativa all'orario di servizio del personale docente e quella attinente agli obblighi di partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale. L'articolo 44 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 disciplina le attività funzionali all'insegnamento, stabilendo al comma 1 che esse comprendono «tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi». Il comma 3, lettera a), qualifica espressamente la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti come attività obbligatoria di carattere collegiale, quantificata nel limite massimo di 40 ore annue. Tale limite costituisce un tetto, non già una soglia minima: l'obbligo di partecipazione permane per tutte le sedute convocate nell'ambito di detto monte ore, indipendentemente dalla gravosità della prestazione lavorativa svolta nella medesima giornata. L'articolo 28, comma 4, del CCNL 29/11/2007 – oggi confluito nell'impianto del CCNL 2019-2021 – prevede che le attività funzionali all'insegnamento a carattere collegiale siano programmate nel Piano Annuale delle Attività comunicato al Collegio medesimo ad inizio anno scolastico. Le convocazioni ivi previste assumono carattere di obbligatorietà, con la conseguenza che la partecipazione non è rimessa alla discrezionalità del singolo docente, bensì costituisce un adempimento doveroso scaturente dal rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. La circostanza che il docente abbia coperto, per esigenze di servizio, un turno continuativo di otto ore non costituisce, di per sé, causa di giustificazione dell'assenza alla seduta collegiale pomeridiana. Sul punto, occorre osservare quanto segue: - il CCNL non prevede alcuna esenzione automatica dagli obblighi collegiali in ragione della prestazione di ore eccedenti nella medesima giornata; - la stanchezza o il disagio fisico derivante dal turno prolungato non integrano una fattispecie di esonero normativamente tipizzata; - l'unica via percorribile per assentarsi legittimamente sarebbe stata la richiesta, preventiva o comunque tempestiva, di un permesso breve ai sensi dell'articolo 16 del CCNL 29/11/2007, subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio da parte del dirigente scolastico, con obbligo di recupero entro due mesi in attività fungibili. In assenza di tale richiesta e della relativa concessione da parte del dirigente l'assenza alla seduta del Collegio dei docenti deve essere qualificata come assenza ingiustificata. La decurtazione economica conseguente all'assenza ingiustificata non può riferirsi all'intera giornata lavorativa, bensì esclusivamente alle ore per le quali la seduta collegiale era stata convocata. Il provvedimento di decurtazione va poi trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti di competenza, con indicazione delle ore di assenza ingiustificata riferite alla sola seduta collegiale. Pertanto, venendo a sintesi, il docente che abbia prestato un turno continuativo per sostituzione di collega assente non è per ciò solo esonerato dall'obbligo di partecipare al collegio dei docenti convocato nel pomeriggio del medesimo giorno. La legittima astensione avrebbe richiesto una formale richiesta di permesso breve, preventivamente autorizzata dal dirigente. In difetto, il DS è tenuto ad adottare il provvedimento di assenza ingiustificata, a disporre la corrispondente decurtazione retributiva e, ricorrendone i presupposti, ad avviare il procedimento disciplinare secondo le forme previste dalla normativa contrattuale e legislativa vigente
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
La questione sottoposta all’attenzione della redazione attiene alla spettanza, in capo al docente di scuola dell'infanzia, del recupero compensativo delle ore prestate in anticipo rispetto all'orario standard di ingresso in servizio in ragione dello svolgimento di attività progettuali. Nel silenzio del quesito circa la natura retributiva di tali prestazioni e considerato il contesto descritto – attività e progetti di natura specifica, estranei alla ordinaria programmazione didattica – si assume come ipotesi di lavoro che le ore in questione siano remunerate attraverso il FIS, configurandosi pertanto come prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo, compensate in via accessoria nell'ambito della contrattazione integrativa di istituto. Su tale presupposto, la risposta al quesito è negativa: il docente non ha diritto al recupero compensativo delle ore prestate per le ragioni di seguito esposte. L'articolo 43, comma 5, del CCNL comparto “Istruzione e ricerca” 2019-2021 stabilisce che l'attività di insegnamento nella scuola dell'infanzia si svolge in 25 ore settimanali, distribuite su non meno di cinque giornate. Tale monte orario costituisce il perimetro dell'obbligo contrattuale ordinario del docente, entro il quale si esaurisce la prestazione dovuta a fronte della retribuzione tabellare. Il comma 4 del medesimo articolo disciplina le attività funzionali all'insegnamento, prevedendo che gli obblighi di lavoro del personale docente siano articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento, il cui svolgimento è pianificato dal dirigente scolastico nel Piano Annuale delle Attività, comunicato dal dirigente al collegio dei docenti. Il comma 12, invece, introduce la categoria distinta del potenziamento dell'offerta formativa che comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal PTOF, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici. La norma dispone espressamente che tali attività siano retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario ordinario di insegnamento. Il combinato disposto di tali norme delinea con chiarezza una tripartizione degli obblighi del docente: - orario ordinario di insegnamento (25 ore settimanali); - attività funzionali all'insegnamento, rientranti nell'obbligo contrattuale; - attività aggiuntive eccedenti, remunerate separatamente attraverso il FIS. Queste ultime attività rientrano nella categoria delle prestazioni aggiuntive volontarie, disciplinate dalla contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'articolo 22 del suddetto CCNL che individua tra le materie di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica proprio i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di retribuzione accessoria. Tali attività si caratterizzano per i seguenti elementi qualificanti: - sono eccedenti rispetto all'orario d'obbligo ordinario; - hanno natura volontaria, richiedendo la disponibilità del docente; • sono preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico; • trovano la loro integrale contropartita economica nel compenso accessorio riconosciuto a valere sul FIS, definito in sede di contrattazione integrativa di istituto. Il primo e più immediato ostacolo al riconoscimento del recupero compensativo risiede nel principio di unicità della contropartita: una prestazione lavorativa non può essere compensata due volte, né in forma economica né in forma di riposo compensativo senza che tale duplicazione trovi esplicito fondamento normativo o contrattuale. Le ore prestate anticipatamente nell'ambito di attività progettuali remunerate dal FIS trovano la propria satisfattiva ed esclusiva contropartita nel compenso accessorio riconosciuto. Non residua, pertanto, alcun credito orario in favore del docente suscettibile di essere recuperato sull'orario ordinario di servizio. Diversamente ragionando, si perverrebbe alla inammissibile conclusione che il docente percepisca un compenso per la prestazione aggiuntiva e, contestualmente, riduca il proprio orario ordinario mediante il recupero delle medesime ore, con evidente e ingiustificato vantaggio duplicativo. Anche a voler prescindere dal profilo della remunerazione, sussiste un ulteriore e autonomo ostacolo di natura strutturale vale a dire il principio di fungibilità delle prestazioni secondo il quale il recupero compensativo è ammissibile esclusivamente tra prestazioni della medesima natura giuridica e contrattuale. Infatti, l'istituto del recupero opera, per sua natura, all'interno del medesimo regime contrattuale: un'assenza o un ritardo sull'orario ordinario si compensa nell'ambito dell'orario ordinario; un'ora di attività funzionale non prestata si recupera nell'ambito delle attività funzionali. Non è viceversa giuridicamente possibile né contrattualmente previsto compensare ore appartenenti a regimi distinti e eterogenei quali sono l'orario ordinario di servizio e le attività aggiuntive progettuali. Le due tipologie di prestazione si collocano su piani contrattuali non intercambiabili: l'orario ordinario è disciplinato, come sopra riportato, dall'articolo 43 del CCNL ed è corrisposto mediante retribuzione tabellare; le attività aggiuntive sono disciplinate dalla contrattazione integrativa di istituto ed è corrisposto mediante retribuzione accessoria a valere sul FIS. Operare una compensazione tra le due categorie significherebbe alterare surrettiziamente l'equilibrio contrattuale definito dalle parti in sede di negoziazione, in assenza di qualsiasi previsione normativa che lo consenta.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di servizi, in particolare quelli relativi alla sorveglianza sanitaria e alle visite del medico competente, la determinazione delle prestazioni è per sua natura legata a variabili non sempre rigorosamente prevedibili (es. turnover del personale, visite straordinarie richieste dai lavoratori, visite di rientro da malattia). Nel caso in esame, il superamento del numero di visite inizialmente stimate ha determinato uno scostamento tra l'importo contrattuale originario (riflesso nel CIG iniziale) e l'importo effettivo delle prestazioni erogate. Tale scostamento, tuttavia, non può essere sanato con la sola correzione del CIG, ma richiede l'attivazione dell’istituto della modifica contrattuale, previsto dalla norma. La problematica esposta nel quesito potrebbe quindi trovare risposta nell’ art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), comma 1 lett c), del D.Lgs 36/2023 che prevede la possibilità di modificare un contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui occorra procedere con “[…] varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante” (come appunto parrebbe nel caso in trattazione) . Come detto in precedenti risposte, l’art. 120, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ha riscritto la disciplina relativa alla modifica del contratto già prevista nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. A tal proposito, va sottolineato che, in riferimento alla questione delle modifiche o varianti “sostanziali”, la direttiva 2014/24/UE (che ha riformato il settore degli appalti pubblici nei settori ordinari), utilizza una terminologia piuttosto generica consentendo le modifiche che non alterano “la natura generale del contratto”. In tal senso, l’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) ha ridefinito le ipotesi per cui è possibile modificare un contratto pubblico d’appalto durante la sua esecuzione, stabilendone le modalità ed i limiti. In base al successivo comma 3, i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previsto dal citato comma 1, senza necessità di una nuova procedura - a condizione che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto “e l’operazione economica sottesa” possano ritenersi inalterate - se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14 (ndr. soglie comunitarie); b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche. A seguire, il comma 8 dispone che il contratto possa essere modificato secondo le previsioni di cui all’articolo 9 del Codice il quale, a sua volta, prevede che, nell’ambito delle risorse individuate, la rinegoziazione si limiti al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. L’eventuale modifica, comunque, deve rispettare le clausole di rinegoziazione previste nel contratto stesso. Qualora il contratto non preveda clausole di rinegoziazione, la parte interessata (nel nostro caso la Scuola) deve avanzare tempestivamente una richiesta di rinegoziazione al fornitore. Il RUP, entro un termine massimo di tre mesi, è tenuto a provvedere alla formulazione di una proposta per un nuovo accordo. Tanto premesso, per dare concreta risposta al quesito, riteniamo possibile la modifica del contratto stipulato “senza una nuova procedura di affidamento” - ai sensi ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/23 co. 1 lett. c) - formalizzando al medico competente una richiesta di rinegoziazione (che, nel nostro caso, riguarderebbe la l’aumento del numero di visite rispetto a quanto inizialmente previsto nella trattativa) e, a seguire, la proposta per un nuovo accordo. Come detto, la proposta non dovrà alterare la struttura del contratto e l’operazione economica correlata, ovvero la modifica non dovrà comportare il superamento dei valori indicati al citato comma 3 (ipotesi che potrebbe non riguardare il nostro caso). Una volta sottoscritto (da ambo le parti) l’accordo di rinegoziazione, tale atto diventerà parte integrante e sostanziale del contratto iniziale. Tale sequenza documentale giustificherà la differenza e consentirà l'allineamento degli importi inizialmente previsti/contrattualizzati con la somma che poi sarà fatturata. Per quanto concerne la conseguente modifica dei CIG per della Trattativa MEPA, si rappresenta che la procedura varia a seconda del tipo di scheda ANAC utilizzata per la fase di affidamento: AD5 per appalti inferiori ai 5000 euro, ovvero AD3 per appalti pari o superiori a 5000 euro. Nel caso di affidamento diretto inferiore ai 5000 euro (scheda AD5), l’iter è il seguente: - nel cruscotto del portale AcquistinretePa accedere alla sezione “I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto” - Individuare la trattativa MEPA di interesse e rientravi con la funzione di RUP - Accedere all’ANACForm e selezionare “Scelta Scheda ANAC” - Appare, in un banner grigio, la scheda ANAC (AD5) del CIG acquisito che risulta nello stato di “Trasmessa”. Cliccandovi sopra si attiva nuovamente il soprastante menu a tendina per la selezione della tipologia di scheda di interesse - Selezionare quindi la scheda CM2 “Scheda di comunicazione modifica dati della procedura per appalti sotto i 5K euro” e compilare i campi obbligatori con le informazioni per la modifica. Tale modifica è analogamente prevista nel caso in cui il CIG (< 5000 euro) sia stato acquisito attraverso la PCP. - Una volta confermata la scheda di modifica, trasmettere il flusso informativo alla PCP attraverso la funzione “Comunica con PCP”. Nel caso di affidamento diretto pari o superiore ai 5000 euro (scheda AD3), occorre procedere come segue: - nel cruscotto del portale AcquistinretePa accedere alla sezione “I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto” - Individuare la Trattativa MEPA di interesse e rientravi con la funzione di RUP - Accedere all’ANACForm e selezionare “Scelta Scheda ANAC” - Appare, in un banner grigio, la scheda ANAC (AD3) del CIG acquisito che risulta nello stato di “Trasmessa”. Cliccandovi sopra si attiva nuovamente il soprastante menu a tendina per la selezione della tipologia di scheda di interesse. - Prima selezionare la Scheda SC1 – Sottoscrizione del contratto – e compilare detta scheda con i dati richiesti e, quindi, salvare - Una volta confermata la scheda di sottoscrizione del contratto, trasmettere il flusso informativo alla PCP attraverso la funzione “Comunica con PCP”. - Una volta che anche la scheda SC1 risulterà nello stato di “Trasmessa”, cliccandovi sopra si attiva nuovamente il soprastante menu a tendina per la selezione della tipologia di scheda di interesse - Selezionare quindi la scheda la Scheda M2- Modifica contrattuale sottosoglia, generale e settoriale., compilare detta scheda con i dati richiesti, l’importo esatto dell’affidamento e quindi salvare. - Una volta confermata la scheda di modifica contrattuale, trasmettere il flusso informativo alla PCP attraverso la funzione “Comunica con PCP”.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Nel quesito che si riscontra non è stata precisata la decorrenza della nomina in ruolo per concorso ma è stata indicata solo la data della conferma in ruolo dal 01/09/2023. Ad ogni buon conto si precisa quanto segue: 1) Qualora la decorrenza della seconda nomina abbia decorrenza dal 01/09/2022 con conferma in ruolo dal 01/09/2023, l’operato del SIDI che valuta il servizio non di ruolo secondo quanto previsto dall’art. 485 del Decreto legislativo 297/1994 è corretto, in quanto la nuova normativa si applica al personale immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024; 2) Contrariamente se il docente è stato immesso in ruolo dal 01/09/2023, con conferma in ruolo dal 01/09/2023 (in quanto ritenuto valido l’anno di formazione e di prova svolto a seguito della nomina con riserva) il servizio dovrebbe essere riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici per i periodi effettivamente prestato così come previsto dalla legge 103/2023. E’, infine, opportuno precisare che in tutti i casi che la nomina con riserva deve essere stata annullata per rinuncia, come pare essere nella situazione rappresentata.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Si deve sempre premettere che, dal punto di vista dell'istituzione scolastica, la questione non dovrebbe essere risolta in astratto, ma mediante l'esame del titolo giudiziale. In particolare, su impulso del genitore affidatario (che è onerato di prospettare eventuali limitazioni delle prerogative dell’altro), occorre verificare se il provvedimento dell’autorità giudiziaria preveda limitazioni specifiche ai poteri dell'altro genitore e se sia stata disposta una compressione o una decadenza, anche parziale, della responsabilità genitoriale. Ciò premesso, in linea di principio, anche quando il giudice dispone un affidamento esclusivo o un affidamento "rafforzato" ad un genitore, non è detto che l'altro perda la responsabilità genitoriale. L'art. 337-quater c.c. prevede infatti che il genitore affidatario eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle decisioni ordinarie, mentre l'altro conserva il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio e mantiene, salvo diversa disposizione del giudice, la titolarità della responsabilità genitoriale. In tale situazione, il ritiro da scuola e l'individuazione di una persona delegata al ritiro tendono normalmente ad essere qualificati come atti di ordinaria gestione della quotidianità del minore. Pertanto, in assenza di specifiche limitazioni contenute nel provvedimento giudiziale, vi sono argomenti per ritenere che il genitore conservi la facoltà di autorizzare una persona di fiducia al ritiro del figlio nei periodi in cui il minore si trovi legittimamente sotto la sua responsabilità. Sotto il profilo civilistico, una cosa è il potere decisionale sull'istruzione e sull'educazione, altra cosa è la gestione materiale dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore. Se il Tribunale attribuisce ad un genitore il potere esclusivo di assumere decisioni in materia scolastica, normalmente si riferisce a scelte quali l’iscrizione ad una scuola; il cambio di istituto; la scelta dell'indirizzo di studi; il sostegno didattico; ecc. Diversa è la questione del ritiro del minore all'uscita. Se il genitore non affidatario conserva il diritto di frequentazione e i tempi di permanenza con il figlio stabiliti dal giudice, appare difficile sostenere che non possa presentarsi personalmente a scuola per prenderlo o, in alternativa, incaricare una persona di fiducia di farlo al suo posto. In effetti, il potere di delegare un terzo al ritiro sembra più collegato all'esercizio del diritto-dovere di cura del minore durante il periodo di permanenza con quel genitore che non ad una decisione sull'istruzione o sull’educazione. Infine, nell’interpretazione dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, si ritiene che debba tendenzialmente escludersi l’applicazione di criteri analogici o estensivi.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Come è noto, il personale docente non dispone di appositi permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, riservati dall'articolo 69 del CCNL 18/01/2024 al solo personale ATA. Per le stesse esigenze, il personale docente, ove non fruisca di altri permessi (motivi personali, permessi brevi ecc.) può fruire di un giorno di assenza per malattia (articolo 55-septies, comma 5-ter d.lgs. 165/2001). Dall'imputazione a malattia, con la conseguenza dell'assenza per l'intera giornata, seguono gli effetti consueti, sia per quanto riguarda il periodo di comporto, sia per quanto riguarda il trattamento economico spettante, compresa la decurtazione del compenso accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia. L'articolo 71, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008, infatti, non prevede alcuna eccezione nei casi in l'assenza per malattia sia dovuta a visite ed esami specialistici. Il successivo comma 4, tuttavia, lascia alla contrattazione collettiva la definizione dei termini e delle modalità di fruizione di permessi orari. Ciò non è però avvenuto, come sopra ricordato, per il personale docente ma solo per il personale ATA. La vigente disciplina di cui all'articolo 69 CCNL dei permessi concessi al personale ATA fornisce una conferma della nostra posizione. Infatti, da una parte il comma 3, lettera b) di tale articolo esclude l'applicazione della ritenuta per detti permessi; dall'altra, però, il successivo comma 6 prevede invece proprio la decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza, qualora i permessi orari siano fruiti per l'intera giornata. Il comma 4, inoltre, prevede che ogni sei ore di permesso si computi un giorno nel periodo di comporto. Le clausole del CCNL, definendo le modalità di fruizione dei permessi spettanti al personale ATA, hanno pertanto dovuto adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 71 D.L. 112/2008, essendo queste norme imperative non derogabili ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Il CCNL ha quindi potuto prevedere l'esenzione dalla trattenuta del compenso accessorio solo se l'assenza non sia per l'intera giornata; in caso contrario, la trattenuta va effettuata e il CCNL non potrebbe derogarvi. In conclusione, l'assenza per malattia derivante dall'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici comporta sempre l'applicazione, al personale docente, della ritenuta di cui all'articolo 71, comma 1 D.L. 112/2008. Restano ferme solo le eccezioni previste per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Il Collegio docenti ha deliberato a settembre il piano delle attività. Da una verifica che sto effettuando, è evidente che diversi docenti non hanno dato seguito...
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
I docenti di religione cattolica a tempo determinato sulla base di una specifica normativa (art.53 ultimo comma della legge 312/1980 e dell’art. 3 commi 6 e 7 del D.P.R. 399/1988) qualora maturino i requisiti previsti (almeno un quadriennio di incarichi, possesso di uno dei titoli di studio previsti dal D.P.R. 751/1985 e/o D.P.R. 175/2012 ed abbiano l’orario previsto) hanno diritto alla valutazione dei servizi secondo la normativa prevista per i docenti a tempo indeterminato. Dal momento che la legge 103/2023 ha modificato l’art. 485 del decreto legislativo 297/1994 nella parte relativa alla misura del riconoscimento dei servizi, si ritiene che la nuova modalità di valutazione sia applicabile ogni qualvolta e per tutto il personale per il quale si procede alla valutazione dei servizi. Tanto premesso si ritiene che anche per i docenti di religione a tempo determinato, al momento che maturino il diritto alla valutazione dei servizi, sia applicabile la legge 103/2023 con il riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici di tutto il servizio effettivamente prestato come docente di religione a tempo determinato e con uno dei prescritti titoli di studio.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Alla luce della normativa vigente e delle indicazioni contenute nella circolare MIM del 25 settembre 2025 prot. n. 205851, non emerge un obbligo di rientro in servizio dei collaboratori scolastici almeno quattro mesi prima della cessazione dal servizio prevista per il 01.09.2026, al solo fine di evitare eventuali richieste di indennità sostitutiva del preavviso. Infatti, i dipendenti: - risultano attualmente in congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001; - hanno già ottenuto da parte dell’INPS il riconoscimento positivo rispettivamente dell’APE Sociale e della pensione anticipata per lavoratori precoci; - cessano dal servizio nell’ambito di una procedura disciplinata da normativa speciale. La citata circolare ministeriale, nel paragrafo dedicato ad “APE sociale – pensione anticipata lavoratori precoci”, prevede espressamente che il personale interessato, una volta ottenuto il riconoscimento INPS, possa presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 31 agosto 2026, senza introdurre alcun obbligo di preventiva ripresa del servizio. Quanto agli adempimenti dell'Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico dovrà prendere atto della cessazione dal servizio con decorrenza 01.09.2026; disporre contestualmente la cessazione del congedo straordinario al 31.08.2026, quale effetto automatico della cessazione del rapporto di lavoro. Può risultare opportuno specificare nel relativo decreto che: “Il congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 cessa automaticamente in data 31.08.2026 per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 01.09.2026.”
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Quando si rende necessaria la sostituzione di un docente nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, trova applicazione l’art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017, in base al quale “I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica”. Nulla si dice circa la durata della sostituzione che è pertanto ragionevole ritenere correlata – come accade solitamente – alla sola durata dell’assenza. Né l’assenza alla riunione preliminare della commissione impone di sostituire il docente per l’intera durata degli esami: una volta terminato l’impedimento, egli riprenderà servizio svolgendo gli esami per la loro durata residua. Occorrerà, comunque, aver cura di acquisire agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità che i commissari rilasciano nel corso di detta riunione. Si precisa inoltre che: - alla luce della disposizione citata, la commissione e le sottocommissioni operano come collegi perfetti; - la sostituzione deve avvenire con “docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”, senza richiedere che il sostituto appartenga necessariamente al segmento di istruzione della scuola secondaria di primo grado. Ciò significa che il Presidente della commissione dovrà disporre la sostituzione del docente assente ricorrendo nell’ordine, all’interno dell’istituzione scolastica: 1. a docente che impartisce la medesima disciplina; 2. in subordine, a docente che ha l’abilitazione per impartire detto insegnamento; 3. solo in assenza di personale dotato dei requisiti fin qui illustrati, a docente che ha il titolo di studio per farlo, a prescindere – lo si ribadisce – dal segmento di istruzione in cui presta servizio. Se la sostituzione riguarda l’intera durata dell’esame, si può procedere alla sostituzione mediante docente che – nel rispetto delle priorità sopra indicate – fa già parte della commissione. Se la sostituzione riguarda solo parte dell’esame, invece, proprio in ossequio al principio della collegialità perfetta, il docente dovrà essere sostituito con un esterno alla commissione. Premesso tutto questo, il Presidente deve sempre disporre la sostituzione del docente con altro in servizio nell’istituzione scolastica, seguendo l’ordine di priorità indicato, senza poter far ricorso a una nomina da graduatoria di istituto. Per il docente individuato, l’incarico è del resto obbligatorio e non può essere rifiutato, alla luce non soltanto del disposto dell’art. 4, c. 7 del D.M. n. 741/2017 ma anche di quanto statuito dall’art. 44, c. 3, lettera c) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: […] c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”, senza che rilevi il monte ore impegnato in detti adempimenti. L’assenza alla riunione della commissione o la mancata partecipazione ai lavori delle sottocommissioni da parte del sostituto sarà dunque passibile di procedimento disciplinare. Riassumendo, nel caso di specie: - se la docente sarà assente già dalla riunione preliminare e per tutta la durata dell’esame, sarà sostituita dal collega che impartisce la medesima disciplina anche se già impegnato nello svolgimento dell’esame; - se la docente sarà assente solo per parte della durata dell’esame (non importa, in tal caso, se già a partire dalla riunione preliminare della Commissione o in un momento successivo), è necessario – per quanto sopra riportato – sostituirla con personale in servizio non impegnato nello svolgimento dell’esame nel rispetto dei criteri di priorità sopra delineati.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Si presume che il quesito faccia riferimento al caso di un docente dichiarato inidoneo in modo permanente e assoluto, ovvero per il quale non sia possibile l'utilizzazione in altri compiti. L'articolo 17, comma 4, del CCNL 29/11/2007, prevede quanto segue: "Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso". Tale clausola contrattuale, pertanto, prevede espressamente, nei casi in cui il personale scolastico sia dichiarato inidoneo in modo permanente e assoluto, il diritto del dipendente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso. Tuttavia, la Corte di cassazione, con sentenza n. 9556 del 12 aprile 2021, ha apparentemente espresso un diverso orientamento, del quale la stessa ARAN ha dato notizia sul proprio sito. Secondo tale sentenza, infatti, non è dovuta al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di scioglimento automatico del rapporto per inidoneità permanente assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa per ragioni di salute. La Cassazione, nel motivare tale sentenza, ha osservato che "diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa, la sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato allo svolgimento dell’attività lavorativa, configura un caso di impossibilità assoluta della prestazione per il venir meno della causa del contratto, sicché la risoluzione del rapporto è oggettivamente vincolata, perché consegue al fatto in sé dell’inidoneità fisica allo svolgimento del lavoro, e quindi non occorre alcuna manifestazione di volontà da parte del datore, né il rispetto del termine di preavviso, di modo che non è dovuta la relativa indennità sostitutiva". A nostro parere, tale Sentenza non può però essere applicata nel caso di cui al presente quesito, essendo riferita alla particolare interpretazione di una clausola del CCNL 2002-2005 del comparto "Agenzie fiscali" che non si rinviene nei CCNL applicabili al personale scolastico. Inoltre, sempre l'ARAN, con il recentissimo orientamento interpretativo n. 37319 del 12 maggio 2026, è nuovamente tornata a sostenere la legittimità della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità assoluta e permanente. Tale orientamento è relativo al comparto delle Funzioni centrali e si fonda su una particolare clausola del relativo CCNL, che è stato modificato rendendolo, di fatto, analogo alla clausola prevista dal CCNL Scuola del 29/11/2007 sopra citata. In conclusione, si ritiene che al personale scolastico, il cui contratto di lavoro sia stato risolto per inidoneità assoluta e permanente a svolgere alcun proficuo lavoro, vada corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. Al medesimo personale spetta, inoltre, la monetizzazione delle eventuali ferie non godute (Dichiarazione congiunta n. 2 in calce all'articolo 38 del CCNL 18/01/2024), nonché la liquidazione del TFS/TFR maturato e, ove spettante, il trattamento di quiescenza.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
Si ritiene che il dirigente scolastico abbia operato correttamente, oltre che prudentemente, quando ha inibito l’utilizzo del cortile quale area in cui far svolgere la ricreazione agli studenti. Il cortile, infatti, non risulta essere area assegnata all’istituzione scolastica e far svolgere la ricreazione agli studenti in un’area non di pertinenza della scuola espone l’istituzione scolastica a oggettivi rischi, considerato che non si ritiene che possa essere considerata attiva la copertura assicurativa, indipendentemente dagli accorgimenti organizzativi che possono essere, comunque, disposti per assicurare il livello più alto di sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/2008 e della Legge 23/1996. Si consiglia di interloquire con l’ente locale proprietario dell’edificio scolastico al fine di valutare la possibilità di includere anche il cortile, debitamente delimitato, nelle pertinenze dell’istituzione scolastica e, quindi, di rivedere il contratto esistente tra l’ente locale e il privato proprietario sia degli spazi assegnati alla scuola sia del cortile. Questo al fine di rendere l’utilizzo di tutti gli spazi coerente con le previsioni della L. 23/1996, del D. lgs. 81/2008 e dell’art. 39 del D.I. 129/2018 e, conseguentemente, gestibili le connesse responsabilità incombenti sul dirigente scolastico.
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Data di pubblicazione: 25/05/2026
La fattispecie prospettata configura un’elevata criticità sul piano della culpa in vigilando, con specifico riferimento al principio della continuità e della contemporaneità della vigilanza sugli alunni. Ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile, il personale docente è gravato da una presunzione di responsabilità per i danni cagionati dagli studenti nel tempo in cui sono sottoposti alla sua vigilanza, obbligo che permane immutato per l'intera durata dell'uscita didattica o del viaggio di istruzione. Ne consegue che l'attribuzione della responsabilità esclusiva in capo a un unico docente, a fronte di una frammentazione della classe in molteplici gruppi dislocati in spazi non coesistenti o all'esterno del padiglione, risulti giuridicamente insostenibile, poiché l'istituzione scolastica ha il dovere di approntare misure organizzative idonee a prevenire situazioni di oggettiva impossibilità di controllo. Sotto il profilo regolamentare, si ritiene opportuno e preferibile procedere a un'integrazione strutturale del Regolamento d'Istituto, specificamente nella sezione dedicata ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, in luogo della redazione di un regolamento ad hoc. Tale opzione garantisce maggiore trasparenza ed evita la frammentazione derivante da disposizioni per singoli eventi. L'integrazione dovrà statuire l'obbligo di rimodulare il rapporto numerico tra docenti e studenti in presenza di manifestazioni complesse, prevedendo che la scomposizione della classe in più nuclei funzionali sia subordinata alla contestuale assegnazione di un numero congruo di accompagnatori, fatte salve le specifiche deroghe per gli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, qualora debitamente previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In merito all'esistenza di modelli predefiniti, si precisa che non sussiste un format ministeriale vincolante, in virtù dell'autonomia organizzativa e regolamentare riconosciuta alle istituzioni scolastiche. Un'efficace integrazione del testo regolamentare deve tuttavia recare elementi essenziali quali la tipizzazione degli eventi espositivi complessi, la ridefinizione dei rapporti di vigilanza in base al numero di sottogruppi e l'estensione del Patto di Corresponsabilità per l'autorizzazione preventiva da parte delle famiglie. Il testo dovrà inoltre disciplinare i protocolli di sicurezza interni, quali la mappatura dei docenti nelle diverse aree, la determinazione di punti di raccolta a cadenza oraria e l'uso dei dispositivi di comunicazione mobile, sancendo altresì il divieto assoluto di spostamento verso le aree perimetrali esterne in assenza di presidio diretto da parte del personale preposto.
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