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    Data di pubblicazione: 28/04/2026

  • Richiesta di congedo biennale: valutazione della posizione del cognato non convivente...
  • Per legge, il congedo in oggetto disciplinato nell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001, considerato le successive modifiche e ultima in ordine di tempo la legge 105/2022, articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2 può essere usufruito da tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo rideterminato che determinato in costanza di un contratto di lavoro. La stessa legge stabilisce un preciso e inderogabile ordine di priorità. 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Per entrambi i soggetti individuati al momento della richiesta del congedo devono essere soddisfatte le seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare, è soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92. b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni c) Essere conviventi, stessa residenza. Unica eccezione i genitori per i figli e, non viceversa. In merito al concetto di convivenza il familiare, lavoratore dipendente e l’assistito, familiare avente diritto abbiano devono avere la stessa residenza, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento). Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Non è possibile richiedere la dimora temporanea nello stesso comune. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000). Sempre in merito alla convivenza lo stesso comma 5 dell’art. 42 precisa che: Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, alla quale si fa riferimento per un eventuale approfondimento, ha fornito per il comparto del pubblico impiego le indicazioni operative comuni per tutte le amministrazioni, scuola compresa. Di questa circolare, in calce, si ritiene utile evidenziare sinteticamente alcuni punti fondamentali e, in particolare, considerata la stessa residenza come chiarito nel quesito, le relative eccezioni a scalare per gli altri soggetti individuati dalla norma: mancanza, decesso, patologie invalidanti. Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Non è considerato come eccezione avere superato i 65 anni di età. La stessa circolare, per quello che concerne l'inderogabilità dei soggetti avente diritto, a fronte di alcune richieste di parere sul punto, evidenzia che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile. Per quanto precisato in risposta al quesito si ritiene che: a) La condizione della moglie (sorella) convivente che dovrà subire un intervento chirurgico non rientra fra le condizioni previste e, come precisato, solo un certificato medico che attesti una patologia invalidante può essere considerato valido b) Mentre la figura del figlio non convivente non è considerata ai fini del congedo Quindi, la domanda non può essere accettata . Si ricorda, altresì, che questo congedo è soggetto al visto ai sensi del DLGS 123/2011 della competente Ragioneria Territoriale dello Stato. La scuola prima dell’invio è tenuta a verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata a corredo di qualsiasi istanza, la legge fissa un termine massimo di 30 giorni dalla data della domanda.

    Data di pubblicazione: 28/04/2026

  • Adesione allo sciopero e incidenza sul monte ferie di docenti e ATA...
  • Lo sciopero, essendo astensione volontaria e collettiva dal lavoro con conseguente sospensione della prestazione e della retribuzione, non è considerato servizio effettivamente prestato ai fini della maturazione delle ferie. Pertanto le giornate di sciopero non retribuite non concorrono alla maturazione del periodo annuale di ferie e possono essere tenute in conto dal datore di lavoro ai fini della decurtazione delle ferie maturate o del loro frazionamento, salvo che clausole collettive o aziendali dispongano diversamente in favore del lavoratore: situazione quest'ultima che non si riscontra nei contratti collettivi. E infatti l a Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 15/02/1985, n.1315) ha affermato che il periodo di assenza per sciopero, dato il venir meno della prestazione e della corrispondente retribuzione, non è utile ai fini del conseguimento del diritto alle ferie annuali retribuite, salvo diversa previsione collettiva favorevole al lavoratore. E la Ragioneria Territoriale dello Stato (cfr. Circolare prot. n. 76680 del 29/6/2011, MEF, Ufficio di Torino) si è espressa nella stessa linea, escludendo l’utilità delle giornate di sciopero ai fini della maturazione delle ferie. - Contrattazione e normativa di settore: eventuali disposizioni contrattuali collettive (CCNL, contratti integrativi, CCNI) possono prevedere regole specifiche. In assenza di clausole favorevoli, si applica il principio sopra richiamato. Si segnala che alcune ipotesi e bozze contrattuali precedenti hanno previsto disciplina ad hoc, ma eventuali modifiche devono risultare espressamente richiamate nel CCNL applicabili Quanto sopra significa nella pratica per le Istituzioni scolastiche 1) Decurtazione delle ferie: le giornate di sciopero non retribuite non sono utili ai fini della maturazione del limite annuo di ferie; pertanto, nel conteggio delle ferie maturate su base annua o proporzionale al servizio prestato, il periodo corrispondente alle giornate di sciopero viene normalmente escluso dalla base di calcolo. Questo è il motivo per cui gestionali (Spaggiari, Nuvola, ecc.) applicano la decurtazione. 2) Festività soppresse e personale a tempo determinato: analogamente, la maturazione delle festività soppresse e delle ferie per il personale a tempo determinato è proporzionale al servizio effettivamente prestato; le giornate di sciopero, non essendo servizio, incidono sulla misura proporzionale. In conclusione, le organizzazioni sindacali possono contestare la decurtazione sostenendo principi di tutela del diritto di sciopero; tuttavia la giurisprudenza e le istruzioni amministrative citate supportano la legittimità della decurtazione, salvo diversa ed esplicita previsione contrattuale favorevole che non si riscontra nelle previsioni del CCNL vigente.

    Data di pubblicazione: 28/04/2026

  • ruizione dei permessi 104 in assenza di evidenze di viaggio: come procedere?
  • In premessa alcuni chiarimenti. Il comma 3 bis dello stesso art. 33 precisa: “ Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito”. Relativamente al concetto di distanza, la Funzione Pubblica con la circolare 1/2012 per tutto il comparo del pubblico impiego, scuola compresa, ha fornito specifiche indicazioni per una corretta gestione di questi permessi. Indicazioni comuni anche per il settore privato da parte dell’INPS, circolare n. 32 del 6/03/2012 e n. 100 del 24/07/2012. Entrambi, hanno preso in considerazione la documentazione circa il raggiungimento del luogo di residenza della persona in situazione di disabilità grave per l’utilizzo dei giorni di permesso, in particolare, precisando quanto segue. La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e della persona in situazione di disabilità grave. Il presupposto per l'applicazione della norma è pertanto quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati. Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l'assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia, come visto, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento e per eventuale movimento in loco, scontrino parlante della farmacia), la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione di riferimento, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l'idonea documentazione. Al riguardo, è evidente che l’onere della prova è in capo al dipendente. Si precisa che, nell'ambito del pubblico impiego, scuola compresa, il personale in servizio non ha più l'obbligo di risiedere nel luogo dove presta servizio (cfr. articolo 82 del CCNL/1995). Le finalità perseguite con la istituzione del vincolo di residenza sono soddisfatte con la fissazione della stabile dimora nel comune ove è ubicata la sede di servizio. Conclusivamente, fermo restando che la scuola avrebbe dovuto chiedere le attestazioni per tutti i permessi già richiesti, occorre far rispettare la previsione normativa e quindi chiedere le pezze giustificative. Quindi se agli atti risulta che le due residenze sono distanti e, la distanza è superiore a 150 KM, il lavoratore ha l’obbligo di presentare alla segreteria della stessa istituzione scolastica la relativa documentazione. In difetto è possibile proporre al lavoratore, a titolo conciliativo, la conversione in ferie - o ad altro istituto - delle giornate per le quali non potrà fornire documentazione.

    Data di pubblicazione: 28/04/2026

  • Assenze per malattia e passaggio da TD a TI: il conteggio del comporto si azzera?
  • L’art. 17, comma 1, del CCNL 2007 (non modificato dai successivi CCNL) prevede che il dipendente a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Per quanto concerne il personale a t.d. l’art. 19, comma 3, del CCNL 2007, ed ora art. 35 CCNL 2024 (che però ha confermato la medesima previsione) prevedono che il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Pertanto, i riferimenti temporali per il periodo di comporto sono del tutto differenti tra personale a t.i. e personale a t.d.: rispettivamente diciotto mesi calcolati sommando alle assenze dovute all’ultimo periodo morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente e periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Alla stessa stregua diversi sono i regimi di trattamento economico durante la malattia. Per il personale di ruolo il comma 8 del citato art. 17 prevede che il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. Per il personale a t.d. i commi 3 e 4 dell'art. 19 del CCNL 2007 prevedevano che il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Il comma 10 prevede che nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Analoghe previsioni sono state mantenute dal vigente art. 35 CCNL 2024. Richiamato il quadro normativo di riferimento, pur mancando sul punto interpretazioni ufficiali da parte delle Amministrazioni competenti, riteniamo che, stante la diversità della disciplina inerente al periodo di comporto (e del trattamento retributivo) a seconda della tipologia di personale, ai fini delle assenze che sono effettuate come dipendente di ruolo non rilevano le precedenti assenze che si erano verificate durante il servizio come personale non di ruolo. Pertanto, in riferimento alla situazione di cui al quesito, riteniamo che ai fini dell'attuale calcolo del trattamento economico spettante e del periodo di comporto non siano da conteggiare anche le assenze per malattia effettuate durante i contratti a tempo determinato.

    Data di pubblicazione: 28/04/2026

  • Fruizione dei permessi L. 104: possibilità di cumulo tra posizione personale e assistenza al familiare...
  • In linea di principio il cumulo dei permessi previsti dall’art. 33 della L. 104/1992 è consentito: il lavoratore può fruire nello stesso mese dei 3 giorni per sé (se riconosciuto disabile in situazione di gravità) e, nello stesso mese, dei 3 giorni per ogni singolo familiare con disabilità grave che assiste, fino ai limiti e nei termini previsti dalla normativa. Pertanto, nel caso descritto, è possibile, in astratto, usufruire di 3 giorni per sé + 3 giorni per il figlio + 3 giorni per il coniuge (totale 9 giorni mensili), a condizione che per ciascuno dei benefici ricorrano i requisiti di legge. Quindi in risposta al quesito, le domande non posson essere rifutate, di seguito le condizioni e requisiti principali 1) Requisiti soggettivi delle persone assistite e del richiedente - Ciascuna delle persone per le quali si chiede il permesso deve essere riconosciuta in situazione di disabilità grave secondo la disciplina vigente; il richiedente deve possedere il rapporto di parentela/affinità previsto dalla normativa (coniuge e figlio rientrano fra i soggetti ammessi). Nesuna delle successive modifiche hanno circoscritto ambiti di applicazione ma lasciano ferma la possibilità di assistere più disabili fino ai limiti previsti dalla legge. 2) Cumulabilità - La normativa e le circolari di settore (Funzione Pubblica n.13/2010, circolari INPS n.90/2007; n.155/2010; n.100/2012; n.39/2023) ) non escludono la cumulabilità: il medesimo lavoratore può fruire dei permessi per più persone disabili, nonché della propria eventuale fruizione se è anch’egli disabile grave. Va tuttavia valutata, con responsabilità del lavoratore, la reale necessità dell’assistenza cumulativa e l’impatto organizza­tivo per l’amministrazione. 3) Esclusività dell’assistenza e presenza di altri familiari - Non è richiesta una esclusività assoluta dell’assistenza né l’assenza di altri familiari che, in astratto, possano coadiuvare; la giurisprudenza e le circolari richiamate escludono che la mera presenza di altri familiari costituisca automaticamente ostacolo al beneficio. Tuttavia la situazione fattuale (chi concretamente presta assistenza, frequenza e modalità) deve risultare congrua e coerente nella dichiarazione del dipendente.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Colloqui con specialisti nella scuola primaria: rientrano nella programmazione o nella funzione docente?
  • La risposta al quesito dipende ovviamente dal contenuto specifico dei singoli incontri e dalle loro ricadute. Tuttavia, in via generale e di regola, gli incontri del team docenti con lo psicologo scolastico, con gli assistenti sociali o con specialisti incaricati dalla singola famiglia sono riconducibili alla programmazione didattica nella misura in cui risultano strumentali all’acquisizione di dati ed elementi necessari per calibrare l’attività dei docenti nei confronti di singoli alunni o di gruppi di alunni. E poiché nella scuola primaria, come noto, “Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni” (art. 43, c. 5 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021), detti incontri non possono che ricondurvisi. Del resto, essi esitano con frequenza in definizione di interventi in classe, progettazioni condivise, restituzioni ai genitori, valutazioni elaborate collegialmente, che è proprio ciò che la programmazione dei docenti della scuola primaria si prefigge di conseguire. Infine, si sconsiglia di regolare la questione in contrattazione dal momento che la quest’ultima può avere ad oggetto le sole materie indicate dall’art. 11, comma 4, lettera c) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2022-2024, tra le quali essa non risulta annoverata. Si tenga presente che la giurisprudenza ha ribadito a più riprese il principio secondo cui la contrattazione integrativa non può esorbitare le materie a essa affidate dalla contrattazione collettiva nazionale che costituisce limite invalicabile (cfr. da ultimo Cassazione, sentenza n. 24807/2023).

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Supplenza su posto con inidoneità parziale: quali mansioni spettano al sostituto?
  • Premesso che, in caso di assenza per malattia del collaboratore scolastico titolare, l'Istituzione Scolastica è legittimata a nominare un supplente secondo le ordinarie modalità di sostituzione del personale previste dalla normativa vigente (Cfr. la nota ministeriale n. 157048 del 9 luglio 2025). In merito alla gestione della supplenza, si precisa quanto segue: • Natura della limitazione: la certificazione di inidoneità parziale (rilasciata a seguito di visita medico-collegiale) costituisce una condizione soggettiva riferibile esclusivamente al singolo lavoratore titolare. Essa definisce le mansioni compatibili con lo stato di salute di quest'ultimo e non si estende oggettivamente al posto o alla funzione. • Mansioni del supplente: il supplente, pertanto, non è vincolato alle limitazioni personali del titolare sostituito. Egli può essere adibito alla pienezza delle mansioni previste dal profilo professionale di collaboratore scolastico (accoglienza, vigilanza, pulizia dei locali, ecc.), come declinato nel CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19/21, non novellato da quello 22/24. • Organizzazione del servizio: mentre l'utilizzazione del dipendente con inidoneità relativa deve essere organizzata in funzioni parziali o specifiche — in coerenza con le prescrizioni del verbale medico ad esito della visita collegiale — il supplente, in assenza di specifiche condizioni soggettive documentate e da accertare, garantisce il ripristino dell'ordinaria operatività del servizio. In conclusione, il supplente deve essere assegnato alle mansioni ordinarie del profilo, fatte salve eventuali esigenze documentate proprie dello stesso (es. certificazioni mediche personali) o specifiche necessità organizzative formalizzate dalla Dirigenza scolastica. Ciò avviene nel rispetto del Piano delle Attività del personale ATA, il quale può essere modificato anche nel corso dell’anno scolastico, ad esempio a seguito di una nuova Direttiva di massima del Dirigente Scolastico emanata ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Nullaosta per cambio scuola in corso d’anno: è necessario motivare la richiesta?
  • La norma che era alla base della necessità di provvedere per legge al rilascio del nulla osta al trasferimento è stata in effetti abrogata dalla Legge 56/2025. Per la verità, già dalla diffusa giurisprudenza e dalla prassi amministrativa si ricava che il nulla osta per trasferimento non era considerato un provvedimento discrezionale di merito, ma un atto dovuto: la scuola di provenienza rilascia la documentazione richiesta indicando eventuali elementi significativi a carico dell’alunno (provvedimenti disciplinari, posizione economica rispetto ai contributi/tasse scolastiche, ecc.). Ciò non toglie che la procedura per il trasferimento di iscrizione debba essere curato con particolare attenzione, sia per verificare l'adempimento dell'obbligo di istruzione (per il minori ricadenti in tale situazione, ma non è questo il caso), sia per consentire alla scuola di destinazione di disporre di tutti gli elementi necessari per la prosecuzione del percorso. In estrema sintesi, in caso di richiesta di trasferimento, la scuola di attuale frequenza deve: - verificare ed acquisire la disponibilità di posto nella scuola di destinazione, in una classe dello stesso indirizzo; - trasmettere l'intero fascicolo della studentessa, allegando tutti i documenti relativi al pregresso percorso scolastico, i programmi svolti e le valutazioni dell'anno in corso; è importante, altresì, che sia compreso un quadro riepilogativo del numero delle assenze e di eventuali giustificazioni delle stesse. Pur nella consapevolezza che tali passaggi sono a volte finalizzati a prevenire o evitare esiti negativi nelle procedure di scrutinio finale, non vi sono margini di discrezionalità nel rilascio di tale documentazione; sarà poi la scuola paritaria ad assumersi la responsabilità di valutare sia il profitto sia la validità dell'anno scolastico in relazione al monte ore minimo di presenze.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Infortunio di uno studente durante l'attività di Scienze Motorie: un parere sulla diffida inviata dalla famiglia...
  • In relazione all’infortunio occorso a uno studente in data xx aprile u.s. durante l’attività di Scienze Motorie in palestra, per il quale è pervenuta formale diffida da parte della famiglia...

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Personale docente part time inidoneo e utilizzazione negli uffici: quale regime per assenze e ferie?
  • Le modalità di utilizzazione del personale docente, dichiarato inidoneo relativamente alle proprie mansioni ma utilizzabile in altri compiti, sono disciplinate dallo specifico CCNI stipulato il 25 giugno 2008. L'orario di lavoro, la disciplina del rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono tutti argomenti trattati dall'articolo 8 di tale CCNI. Il comma 1 di detto articolo 8 fissa in 36 ore settimanali l'orario di servizio settimanale del personale docente utilizzato in altri compiti. La ratio di tale disposizione va ricercata nel fatto che l'orario di servizio dei docenti non si esaurisce nelle 18 (o 24, o 25 a seconda del grado scolastico) ore settimanali di insegnamento, ma ricomprende varie attività funzionali, alcune delle quali quantificate (come la partecipazione agli organi collegiali), altre non quantificate (scrutini, esami, preparazione delle lezioni, rapporti individuali con le famiglie ecc.). Convenzionalmente, tutte queste attività sono così rapportate a 36 ore, ovvero quelle previste per la generalità dei dipendenti pubblici e che comprendono tutti gli impegni lavorativi del dipendente. Nel caso di cui al quesito, avendo il docente inidoneo un contratto a tempo parziale, correttamente l'orario di servizio è stato rapportato a 18 ore settimanali. Ciò premesso, è sempre l'articolo 8, comma 1 del CCNI citato a prevedere che "L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007". Essendo il docente inidoneo utilizzato negli uffici di segreteria, i criteri per la concessione di ferie, permessi ecc. saranno i medesimi del restante personale degli stessi uffici. Pertanto, si dovranno utilizzare le norme del CCNL applicabili al personale ATA. Analogamente, durante la sospensione delle attività didattiche, il docente inidoneo dovrà seguire l'orario dell'ufficio al quale è assegnato, prestando regolarmente servizio e potendo naturalmente, a richiesta, usufruire di ferie o altra tipologia di permessi. Osserviamo che, essendo applicabili le norme relative al personale ATA, è possibile la concessione delle ferie anche durante il periodo delle attività didattiche.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Permessi L. 104/1992 non riconosciuti dall’INPS: recupero economico e possibile imputazione ad altre tipologie di assenza...
  • Un docente ha usufruito di n. 30 giorni di permessi ai sensi della Legge 104/1992, nelle more dell’emissione del decreto da parte dell’INPS. Successivamente, a seguito...

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Cambio di genere riconosciuto con sentenza: criteri per la corretta compilazione del diploma...
  • La rettifica dell’attribuzione di sesso viene disposta con sentenza del tribunale e, in base alla legge n. 164/1982 (art. 5), le attestazioni di stato civile devono essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome. Il Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento 15 novembre 2012) ha stabilito che, in caso di rettifica di attribuzione di sesso, i diplomi e le certificazioni devono essere ristampati con i nuovi dati anagrafici senza riportare elementi che rivelino la rettificazione o il nome originario; il diploma originario non deve essere modificato ma annullato e sostituito. Quanto sopra si applica alle Istituzioni scolastiche, che devono altresì osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR e normativa nazionale). Documentazione da richiedere all’interessato - Richiesta scritta dell’interessato (o dell’esercente la responsabilità genitoriale, se minore), con indicazione esplicita della volontà di ottenere il diploma con i nuovi dati anagrafici. - Copia autentica o copia della sentenza di rettifica del sesso, passata in giudicato. - Documento d’identità o estratto degli atti di stato civile dal quale risultino i nuovi dati anagrafici (nuovo nome e nuovo sesso), se già aggiornati. - Se il diploma originale è già stato consegnato all’interessato, è opportuno acquisirne la restituzione; in mancanza, la scuola annoterà comunque l’annullamento nei registri. Procedura operativa che la scuola deve seguire 1) Acquisizione documenti: ricevere e protocollare la richiesta corredata di copia della sentenza e del documento che attesta i nuovi dati anagrafici. 2) Verifica formale: controllare che la sentenza sia passata in giudicato e che la documentazione consenta di identificare i nuovi dati anagrafici. 3) Richiesta del nuovo modello di diploma: inoltrare tempestivamente la richiesta all’Ufficio Scolastico competente (USR/USP secondo le procedure vigenti) per l’assegnazione di un nuovo numero/modello di diploma in bianco, senza specificare la motivazione della sostituzione. 4) Annullamento del diploma originario: il diploma originario non va modificato. Va invece richiesta alla scuola ove è depositato di volerlo restituire per l’annullamento. 5) Emissione del nuovo diploma: compilare e rilasciare il nuovo diploma con i soli dati anagrafici aggiornati (nuovo nome e nuovo sesso), senza alcuna menzione della rettifica né del nome anteriore. 6) Conservazione degli atti: conservare, nei fascicoli riservati e secondo le norme sulla conservazione degli atti, la documentazione originaria (compresa la sentenza e l’eventuale vecchio diploma) come obbligo di legge, curando che tali documenti non siano divulgati né riportino annotazioni visibili che rivelino la rettificazione. Annotazioni sulla privacy e sulla forma dei documenti - Non va inserita nei documenti scolastici (diploma, certificati rilasciati, ricevute) alcuna indicazione che possa rivelare la precedente attribuzione di sesso o il nome originario. - In sede di archivio interno la scuola deve garantire la riservatezza dei documenti che riportano i dati originari e limitarne l’accesso al personale strettamente necessario. Conclusione La procedura corretta è quindi annullare il diploma originario (senza alcuna indicazione della motivazione), richiedere/ottenere il nuovo modello e rilasciare un diploma nuovo che riporti esclusivamente i nuovi dati anagrafici. Tutte le operazioni devono essere svolte nel rispetto della riservatezza e delle disposizioni sul trattamento dei dati personali (con riferimento al provvedimento del Garante del 15/11/2012 e alla legge n. 164/1982).

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Mancata pulizia delle aule per sciopero: è ammesso lo straordinario il giorno seguente?
  • Osserviamo, innanzitutto, che il principio, che il testo del quesito considera scontato, dell'impossibilità di effettuare sostituzioni il giorno dello sciopero, non è del tutto corretto e va meglio precisato. L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, non vieta in modo assoluto la sostituzione dei lavoratori in sciopero. L'articolo 10, comma 5 di tale Accordo, infatti, prevede che "I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti nazionali di lavoro". Tale disposizione, pur non consentendo di assumere supplenti per sostituire il personale in sciopero, non vieta al dirigente di organizzare diversamente il servizio avvalendosi del personale a disposizione che non aderisce allo sciopero; tali misure organizzative, tuttavia, non devono costituire una coartazione dei diritto di sciopero (Cass., ordinanza n. 29740 dell'11 novembre 2025). Questa ordinanza, resa a proposito di un servizio pubblico e che conferma un orientamento ormai consolidato della Cassazione, consente dunque margini di manovra al datore di lavoro, al fine di assicurare la continuità e l’efficacia dei servizi offerti alla collettività. Il dirigente, pertanto, adottando il giorno dello sciopero una diversa organizzazione del servizio, può far svolgere al personale a disposizione, non scioperante, anche i compiti che avrebbero dovuto svolgere i lavoratori in sciopero. Ciò non può essere considerato condotta antisindacale, purché, però, tali misure organizzative non prevedano, nello stesso giorno dello sciopero, prestazioni straordinarie oltre il normale orario di lavoro, che sarebbero illegittime in quanto equiparabili, concettualmente, all'assunzione di altro personale. Inoltre, si consiglia di evitare di modificare in modo sostanziale le mansioni di ciascun dipendente non scioperante, rispettando altresì il luogo abituale di servizio, nei limiti del possibile e salva la necessità di garantire la necessaria vigilanza sui minori. L'obiettivo dello sciopero, in altre parole, è quello di impedire lo svolgimento del servizio o, almeno, causare dei disservizi; il datore di lavoro, dal canto suo, ha però il diritto di cercare di limitarne gli effetti. All'opposto, se il numero di scioperanti fosse tale da non consentirne l'erogazione in condizioni di sicurezza, il dirigente a nostro parere dovrebbe sospendere il servizio. Ciò premesso, qualora nonostante le misure organizzative adottate si siano manifestati dei disservizi e alcune aule non siano state pulite, appare evidente che il dirigente debba disporre, nel giorno successivo e prima dell'orario di ingresso della scolaresca, altre misure organizzative atte a garantire l'igiene dei locali scolastici. Ciò può anche essere realizzato mediante richiesta di lavoro straordinario eccedente il normale orario di lavoro, ma soltanto se la prestazione sia su base volontaria. Lo straordinario, infatti, non può mai essere imposto come misura "punitiva" delle prestazioni non rese per effetto dello sciopero. Occorre, cioè, che la richiesta sia formulata correttamente (volontaria, motivata, non discriminatoria e non ritorsiva) e fondata non sull'esigenza di recuperare il servizio non prestato per sciopero, ma al fine di garantire l'erogazione del servizio nelle necessarie condizioni di igiene dei locali. Si ritiene che tale modo di procedere non faccia emergere possibili profili di condotta antisindacale. Il lavoro eccedente l'orario d'obbligo dovrà poi essere retribuito a norma del CCNL o compensato con la concessione di corrispondenti recuperi. In alternativa, in mancanza di disponibilità volontaria, il dirigente può rimodulare attività e orari all’interno dell’orario normale del personale, senza eccedere nell’orario previsto per la giornata. In altre parole, il dirigente può, avvertendo in anticipo i lavoratori (anche il giorno prima), modificare l'orario di servizio del personale, riorganizzandolo in modo da rendere possibile la pulizia dei locali. Solo nel caso in cui nessuna misura organizzativa fosse idonea allo scopo, il dirigente, previo avviso alle famiglie, potrebbe posticipare l'ingresso degli alunni. Si consiglia di adottare tale provvedimento, che non sarebbe certamene gradito dalle famiglie perché vissuto come un "prolungamento" degli effetti dello sciopero, solo come "extrema ratio", dopo aver esplorato e scartato ognuna delle altre possibilità. In conclusione, si ritiene che la richiesta di disponibilità a svolgere un’ora di straordinario il giorno dopo lo sciopero sia legittima, purché siano rispettate le condizioni indicate: volontarietà, motivazione adeguata (assicurare l'igiene dei locali) e retribuzione/compensazione secondo CCNL. Si ritiene, infine, che i provvedimenti da adottare debbano essere discussi dal dirigente insieme al DSGA, competendo a tale figura professionale il coordinamento dei servizi generali e l'organizzazione dell'attività del personale ATA, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente scolastico (art. 55, comma 4 CCNL 18/01/2024).

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Esame di Stato: nel documento del 15 maggio vanno riportati tutti i programmi delle materie?
  • L'articolo 10 dell'OM 54/2026, che si riporta di seguito, ripropone il testo inserito nelle precedenti ordinanze: ... Entro il 15 maggio 2026 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, co. 1, del d.lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame... Si ritiene, pertanto, che, in coerenza con l'articolo 17, comma 1 del decreto 62/2017, il cui testo non è stato oggetto di modifiche, la Commissione debba disporre degli elementi valutativi relativi all'intero percorso svolto (contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi) e non alle sole discipline oggetto del colloquio.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • PNRR e compensi a esperti esterni: è possibile liquidare senza fattura in caso di chiusura della partita IVA?
  • La questione prospettata presenta profili di criticità sia sotto il profilo civilistico-contrattuale, sia sotto quello fiscale, con implicazioni dirette sulla rendicontazione PNRR, poiché, in un contesto di finanza agevolata e di rigoroso controllo come quello del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la coerenza formale dei documenti di spesa è un requisito non negoziabile. Data la delicatezza della questione, andiamo ad analizzare per punti i motivi per cui la richiesta dell'esperto risulta non accoglibile e le corrette modalità per procedere. 1. Profili Fiscali relativi all’IVA Il passaggio dalla fattura (P.IVA) alla ricevuta di lavoro autonomo occasionale (ritenuta d'acconto) non è una scelta discrezionale del professionista, ma dipende dalla natura dell'attività svolta. Pertanto: • Se l'esperto ha svolto la prestazione nell'ambito della propria attività professionale (per la quale aveva la Partita IVA aperta al momento dell'incarico e dello svolgimento delle ore), tale prestazione è fiscalmente attratta nel reddito di lavoro autonomo professionale. • Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 232/E del 2009 e Circolare n. 11/E del 2007), l'attività professionale non si considera cessata finché non siano stati incassati tutti i compensi relativi a prestazioni effettuate e non siano state ancora emesse le relative fatture. In sostanza, la Partita IVA non dovrebbe essere chiusa prima di aver fatturato l'ultimo compenso derivante da incarichi professionali in corso (o conclusi ma non fatturati). • Se l'esperto emettesse una ricevuta di prestazione occasionale per un'attività che, per natura e modalità, è stata inquadrato e contrattualizzato come professionale, l'Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificare il compenso, sanzionando l'esperto per omessa fatturazione e l'Istituto per irregolarità nella documentazione di spesa. 2. Vincolo Contrattuale e Natura dell'Incarico Il contratto stipulato tra l'Istituto e l'esperto è la "lex speciali " che governa il rapporto (Art. 1372 c.c.). Da ciò discende che: • La clausola di remunerazione avente la dicitura "dietro fatturazione" non è un mero dettaglio procedurale, ma definisce la natura fiscale del prestatore d'opera al momento del conferimento dell'incarico. • Inoltre, se l'esperto è stato selezionato tramite un avviso pubblico rivolto a professionisti o basato su un curriculum che presupponeva l'esercizio di una libera professione abituale, il mutamento della modalità di liquidazione (da fattura a ricevuta per prestazione occasionale) configura una variazione sostanziale delle condizioni di affidamento. 3. Impatto sulla Rendicontazione PNRR Questo è l'aspetto più delicato per l'Istituzione Scolastica. La rendicontazione PNRR segue regole di "audit trail" (pista di controllo) estremamente rigide, in particolare per i seguenti profili: • Tracciabilità e Fatturazione Elettronica: La piattaforma Futura si basa sull'acquisizione automatica o manuale delle Fatture Elettroniche (FatturaPA) tramite lo SDI (Sistema di Interscambio). Il caricamento manuale in piattaforma di una “ricevuta" cartacea - o di un semplice documento con ritenuta d'acconto - per un soggetto che nel contratto era qualificato come professionista creerebbe un'incoerenza documentale. • Ammissibilità della Spesa: In fase di verifica, l’Unità di Missione potrebbe eccepire che la spesa non è conforme al contratto originario. Se il contratto prevedeva "fatturazione", la mancanza del documento elettronico potrebbe portare alla dichiarazione di non ammissibilità della spesa, con conseguente revoca del finanziamento per quella specifica voce di costo. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’esperto sia tenuto all’emissione della fattura elettronica, coerentemente con quanto sottoscritto nel contratto e con la normativa fiscale vigente. Tanto premesso, ci permettiamo di suggerire all’istituto le seguenti azioni: a. Comunicare formalmente all'esperto che non è possibile accogliere la richiesta di liquidazione tramite ricevuta, in quanto il contratto sottoscritto prevede esplicitamente la modalità di fatturazione e le procedure di rendicontazione PNRR non consentono deroghe alla forma documentale prevista. b. Invitare l'esperto a non procedere alla chiusura della Partita IVA (o a riaprirla/rettificare la chiusura se già avvenuta) fino all'emissione dell'ultimo documento fiscale verso l'Istituto. L'esperto può emettere la fattura anche se ha intenzione di cessare l'attività subito dopo; l'importante è che il documento fiscale ricomprenda correttamente la prestazione professionale svolta. In conclusione, considerata la severità dei controlli PNRR, riteniamo che l'Istituto debba esigere l'emissione della fattura come previsto dal contratto, in quanto soggetto non tenuto a farsi carico delle complicazioni fiscali personali dell'esperto (l’imminente chiusura della partita IVA), bensì avente l'obbligo di agire in conformità con il contratto stipulato e con le stringenti regole di rendicontazione del PNRR.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Docente di strumento musicale: è possibile dare lezioni private agli alunni dello stesso istituto?
  • La questione posta dal quesito non concerne direttamente l'autorizzazione alla libera professione, per la quale si rinvia alla disciplina generale sulle incompatibilità e sugli incarichi extraistituzionali per i dipendenti pubblici (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e disposizioni correlate). Nella fattispecie in esame, il riferimento normativo è invece da rintracciare nell’art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994, di cui si riportano integralmente i seguenti commi: 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. Dalle disposizioni sopra citate si deduce una fattispecie di incompatibilità assoluta: il personale docente non può, in alcun caso, impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il Dirigente Scolastico non può, pertanto, autorizzare un docente di scuola secondaria di I grado a impartire lezioni private a studenti iscritti a plessi dello stesso Istituto Comprensivo presso cui presta servizio. In tale circostanza, il Dirigente Scolastico è tenuto a negare l’autorizzazione mediante provvedimento motivato. Qualora, invece, gli alunni siano esterni all’Istituto, l'autorizzazione può essere valutata e, se concessa, deve restare subordinata alle condizioni previste dal citato art. 508 e alla disciplina generale sulle incompatibilità sopra richiamata.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Compensi a esperti in regime forfettario senza ritenuta e omissione di versamenti: come regolarizzare la posizione fiscale della scuola...
  • Come detto in recedenti risposte, l'art. 1 comma 67 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) stabilisce che i compensi percepiti dai contribuenti in regime forfetario non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte dei sostituti d'imposta. Per avvalersene, il contribuente deve rilasciare un'apposita dichiarazione al committente e indicare in fattura la non applicazione della ritenuta. l regime forfettario è un regime fiscale per le imprese e i professionisti di minori dimensioni. Si tratta della c.d. “flat tax” per le partite IVA che prevede agevolazioni fiscali e contributive, a patto di rispettare i requisiti di accesso e permanenza nel regime. La Legge n. 190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015, ha introdotto, il regime fiscale forfettario. Tale regime è stato modificato dalla Legge n. 145/2018, dal D.L. n 124/2019, dalla Legge n. 197/2022 (per quanto riguarda i requisiti di accesso e di permanenza nel regime) e, in ultimo, dalla Legge n. 203/2024. Si tratta, in buona sostanza, di un regime fiscale naturale per imprenditori e liberi professionisti con tassazione sostitutiva degli effetti dell’IRPEF, dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. La norma prevede, a carico del professionista, l’ applicazione di una tassazione agevolata (flat tax) ad aliquota del 5% o del 15% - fino ad 85.000 euro di ricavi - che è sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il soggetto che adotta tale regime è inoltre tenuto a riportare in fattura la dicitura “Regime Forfetario” oppure “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii”, ciò al fine di informare il cliente/Amministrazione che si avvale di questo particolare regime fiscale che non prevede l’applicazione dell’IRPEF in fattura (e, di norma, neanche l’applicazione dell’IVA). Trattasi, quindi, di un particolare regime fiscale riservato ai liberi professionisti, dotati di partita IVA, che emettono fattura (elettronica) verso i committenti. Nel testo del quesito, tuttavia, si parla di “notula”; documento fiscale tipico dei lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA. A questo punto si profilano due diverse ipotesi: 1. Se il termine “notula” è stato utilizzato impropriamente in quanto gli esperti esterni, in realtà, hanno emesso regolare fattura elettronica senza applicazione dell’IRPEF e dell’IVA (apponendo la dicitura sopra citata), in questo caso il documento fiscale è corretto. Resta inteso che l’Istituto deve comunque richiedere idonea dichiarazione del prestatore che indichi la qualifica fiscale (lavoratore autonomo dotato di partita IVA) e il regime cui aderisce, con il relativo riferimento normativo (Regime forfetario ex L. 190/2014), che costituisce titolo giuridico per la non soggettività alle imposte (IRPEF e IVA). 2. Di contro, qualora gli esperti esterni abbiano realmente rilasciato una notula e non una fattura elettronica, deve essere prioritariamente richiesta apposita dichiarazione che indichi la qualifica fiscale dei prestatori (lavoratore autonomo con o senza partita IVA) e, laddove possessori di partita IVA, l’eventuale regime cui aderiscono, con il relativo riferimento normativo, che costituisce il titolo giuridico della non soggettività alle imposte (IRPEF e IVA). Verificata l’esatta posizione fiscale dell’esperto: a. Rifiutare la notula ed esigere l’emissione di fattura elettronica, se trattasi di lavoratore autonomo con partita IVA in Regime Forfetario b. Nel caso in cui risultasse dalla dichiarazione che l’esperto esterno è un lavoratore autonomo occasionale (privo di partita IVA), la notula è il documento che correttamente questi può emettere. Tuttavia, nel caso di specie, le notule prive di ritenute d’acconto IRPEF, riportanti la dicitura “Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”, devono essere rifiutate e deve esserne richiesta la rettifica e riemissione (con applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF), in quanto la disciplina di cui alla L. 190/2014 e ss.mm..ii. si applica esclusivamente ai liberi professionisti dotati di partita IVA e non anche ai lavoratori autonomi occasionali. Per quanto concerne l’omesso versamento delle ritenute d’acconto IRPEF (20%), siamo del seguente avviso: - La scuola, in quanto sostituto d’imposta, è tenuta (sempre e comunque) a operare e versare le ritenute alla fonte quando la prestazione è soggetta. In caso di omissione, è necessario quindi regolarizzare il versamento delle ritenute operate e non versate. - È possibile procedere con il ravvedimento operoso per sanare l’omissione, salvo che sia già stata notificata all’Istituto una contestazione o accertamento relativo a tali ritenute, oppure siano in corso accessi, ispezioni o verifiche formali che riguardino il tributo e il periodo interessato. In tali ipotesi (che, in ogni caso, riteniamo doversi escludere) il ravvedimento non è ammesso per il periodo oggetto di controllo. - Il ravvedimento è applicabile anche dopo 9 mesi dall’omissione, purché non sussistano le cause ostative sopra indicate. La sanzione sarà ridotta in misura prevista dalla disciplina del ravvedimento; vanno aggiunti gli interessi legali, ex art. 1284 c.c., dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino alla data dell’effettivo versamento (formula per il calcolo degli interessi al tasso legale annuo = Imposta da versare x tasso legale d’interesse x giorni di ritardo/36500) - Come si legge sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Ritardati o omessi versamenti” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/accertamenti/ravvedimento-operoso/come-regolarizzare-versimpo ), entro un anno dall'omissione (o dall'errore) è esperibile il cd. “ravvedimento lungo” che, a partire dal 1° settembre 2024, prevede una sanzione pari a 1/8 del 25% (3,12%) dell’imposta dovuta (nel nostro caso (€ 400*25%)/8 = 12,50 €). Nella medesima sezione è presente anche la tabella contenente la misura, pro tempore, del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • GPS e supplenze multiple: gestione delle assenze e diritto alla titolarità dell’incarico...
  • Risposta operativa e giuridica: 1) Principio decisivo: continuità didattica ed effettiva prestazione di servizio - Ai fini della proroga del contratto fino agli scrutini/valutazioni finali e del mantenimento della nomina, sicuramente è rilevante la continuità didattica assicurata dal supplente che ha realmente prestato servizio nella classe. Come richiamato dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi (cfr. richiamo all’art. 37 del CCNL come nelle risposte simili), il supplente che ha effettivamente svolto le lezioni nelle classi ha titolo al mantenimento in servizio per scrutini ed esami, sussistendo anche la durata dell'assenza della titolare di 150 giorni prima del 30/4 - la supplente B è stata solamente nominata ma non ha mai effettivamente preso servizio (presa di servizio differita e assenza per astensione obbligatoria ), certamente non sussiste la continuità didattica da parte sua , tuttavia ai sensi dell’art. 34 del CCNL attualmente vigente l’astensione obbligatori è considerata servizio effettivo ai fini del contratto e della sua proroga. Pertanto la docente B ha diritto ad essere nominata e alla proroga del contratto dopo il 30/04. 2) Conseguenza per il caso concreto - La supplente C, che ha effettivamente prestato servizio nelle classi, ha diritto a essere mantenuta in servizio per le operazioni di scrutinio e valutazione finale (proroga/estensione del contratto fino al termine delle operazioni di competenza), ai sensi dei principi citati. - La supplente B ha diritto al contratto, alla proroga e a rimanere a disposizione per altre supplenze dopo il giorno 8/05, come la docente titolare.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Diploma con anagrafica aggiornata: validità del seriale e attribuzione della firma...
  • Prima questione (validità del duplicato) La presenza di un seriale/anno di stampa diverso non invalida la pergamena e non pregiudica la legittimità del diploma. Il numero di serie e l'indicazione dell'anno stampigliata sul supporto cartaceo sono riferimenti relativi al lotto/anno di stampa dell'Istituto Poligrafico e non modificano il contenuto sostanziale del titolo. La pergamena deve riportare l'anno scolastico di conseguimento e gli altri dati anagrafici aggiornati; la presenza di un seriale relativo a un anno successivo non invalida né riduce il valore giuridico o probatorio del diploma rilasciato quale duplicato/ristampa dall'Ufficio Territoriale competente. Il documento è, dunque, legittimo se rilasciato dall'Ufficio Territoriale e perfezionato dalla scuola in coerenza con la normativa vigente. Non inserire sulla pergamena indicazioni che rivelino la motivazione della ristampa o il nome originario, in ottemperanza alle prescrizioni del Garante e alla normativa sulla protezione dei dati personali. Si suggerisce di richiedere sempre per iscritto all’Ufficio Scolastico Territoriale la conferma del ritiro/nuovo invio e conservarne copia. Normativa di riferimento essenziale: - Legge n.164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso): le attestazioni di stato civile e i documenti devono riportare i nuovi dati senza menzione del nome o del sesso originario. - Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2012: prescrive che la ristampa di diplomi non contenga elementi idonei a rivelare la rettifica di attribuzione di sesso né il nome originario. - DPR n.396/2000 (art.106): estratti e certificazioni devono rispettare le annotazioni e rettifiche degli atti. Seconda questione (sottoscrizione del diploma) A norma dell’art. 199, comma 6, D.Lgs. n. 297 del 1994 “ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 187” che dispone quanto segue: - Comma 1: “I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice”. - Comma 5: “Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici”. La firma del diploma è, pertanto, attribuita al Presidente della Commissione d’Esame. Tuttavia, i diplomi possono essere sottoscritti dal dirigente scolastico pro tempore in servizio presso l’istituzione scolastica alla data di effettiva sottoscrizione se gli stessi risultano indisponibili prima del termine di chiusura della sessione d’esame. Tale disposizione è stata confermata anche dalla recente O.M. n. 54/2026 che all’art. 28, comma 9 afferma: “I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell’attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all’esame di maturità, nonché dei diplomi e dell’allegato Curriculum della studentessa e dello studente; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell’attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d’esame.” In caso di ristampa o duplicato disposti dall'Ufficio Scolastico Territoriale, la procedura amministrativa (conforme alla Circolare MIUR n. 51 prot. 4437 dell’11/06/2010 e alle prassi consolidate) prevede che la sottoscrizione sia comunque apposta dal Dirigente Scolastico pro tempore, in qualità di delegato del Presidente di Commissione. Pertanto, il Dirigente Scolastico può perfezionare e sottoscrivere la pergamena utilizzando la formula "Per il Presidente della Commissione — Il Dirigente Scolastico delegato [Nome e Cognome]", a condizione che sia acquisita agli atti la documentazione amministrativa che giustifichi l’operazione. In assenza di una delega specifica, si prospettano le seguenti due soluzioni: 1. Richiesta di delega al Presidente: qualora non risulti agli atti una delega individuale antecedente agli esami, è possibile richiedere al Presidente della Commissione il rilascio di un'apposita delega motivata. Tale atto conserva la propria validità anche nei confronti di eventuali dirigenti subentranti. 2. Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale: in caso di impossibilità oggettiva nel reperire il Presidente, occorre richiedere all’Ufficio Scolastico Territoriale — che ha disposto il ritiro e l’emissione del nuovo esemplare — l'autorizzazione espressa affinché il Dirigente Scolastico pro tempore possa procedere alla sottoscrizione del diploma. Si raccomanda, in ogni caso, di acquisire agli atti della scuola tutta la documentazione a supporto dell’operazione, a garanzia della legittimità del titolo rilasciato.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Insegnante di religione e nomine da GPS: si applica il limite dei tre anni?
  • 1) Limite dei "3 anni": non esiste una regola generale che impedisca ai docenti (anche ai docenti di religione) di accettare annualmente incarichi da GPS per un numero indefinito di anni, per altri posti o classi di concorso. ai sensi dell’art. 47 del CCNL di comparto scuola. Tuttavia la norma contrattuale prevede il limite dei tre anni per la conservazione della titolarità, superato il quale il docente di ruolo perde la titolarità e deve essere assegnato ad altra sede in fase di mobilità dei docenti, secondo le norme sulla mobilità che nel caso degli insegnanti di religione sono disciplinate dall’O.M. 44/2026. 2) Docenti di religione e "titolarità" della Curia - La titolarità conferita dalla Curia attiene all'idoneità ecclesiastica ad insegnare la religione cattolica: se la Curia comunica di di aver rimosso tale idoneità, la docente non può più essere impiegata per l'insegnamento dell'IRC in quanto priva dell'autorizzazione ecclesiastica richiesta per quel servizio. Se invece l’insegnante può essere trasferito ad altra sede di intesa con la Curia può conservare lo status di insegnante di religione su altra sede. Indicazioni operative per la scuola nel caso la docente accetti una nuova nomina annuale a settembre 1. Verifica preliminare della documentazione - Richiedere alla docente copia della comunicazione ricevuta dalla Curia e una dichiarazione scritta sul suo stato di titolarità. Conservare i documenti nel fascicolo personale. - Verificare che la docente abbia i requisiti civili/professionali richiesti per il posto comune (abilitazione/titoli e posizione utile nelle GPS/ graduatorie utilizzate per la nomina). La nomina da GPS è legittima solo se la procedura amministrativa che ha portato alla proposta è correttamente svolta e la docente risulta effettivamente inclusa nella graduatoria utilizzata.

    Data di pubblicazione: 27/04/2026

  • Collaboratore scolastico e uso della lavapavimenti: attività ordinaria o diritto all’intensificazione?
  • Secondo la declaratoria di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 del 18 Gennaio 2024, i collaboratori scolastici eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. Tra le varie attività elencate va citata la “pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze”. Tale pulizia può essere realizzata anche attraverso l’ausilio di mezzi che permettono di facilitare l’esecuzione di tali compiti, di ridurre il carico lavorativo (in termini di sforzo) e i tempi ordinari di pulizia. Tra gli strumenti in uso presso le scuole va annoverata la macchina lavapavimenti. Ciò premesso, venendo al quesito, l'utilizzo della macchina lavapavimenti per pulire l'androne rientra generalmente tra le attività ordinarie di pulizia previste dal mansionario del Collaboratore Scolastico (CCNL Comparto Istruzione e Ricerca), a meno che non si tratti di condizioni eccezionali. I collaboratori scolastici hanno il compito di pulire quotidianamente i locali e gli spazi di pertinenza, inclusi gli atri/androni. L'utilizzo di mezzi meccanici (come la lavapavimenti) è incluso nelle mansioni di pulizia degli stabili. Si può parlare di intensificazione (o ore aggiuntive/straordinari) solo se il lavoro viene richiesto per situazioni emergenziali o straordinarie, o per sostituire un collega assente, andando a incrementare il carico di lavoro abituale, salvo quanto previsto dalla contrattazione interna di istituto.

    Data di pubblicazione: 24/04/2026

  • Contenimento dei costi dei libri di testo: un parere sulla proposta di adozione di eserciziari di matematica...
  • I docenti di matematica della nostra scuola secondaria di primo grado hanno proposto per le classi prime l’adozione di un eserciziario dal costo contenuto...

    Data di pubblicazione: 24/04/2026

  • Concessione d’uso dei locali scolastici a un team di psicologi per attività professionale: dubbi di legittimità e di opportunità...
  • Alcune psicologhe di un'associazione avrebbero intenzione di chiedere all'Istituzione Scolastica, a titolo di libere professioniste, uno spazio idoneo allo svolgimento...

    Data di pubblicazione: 24/04/2026

  • Docente immessa in ruolo dopo il 31 agosto: quando svolgere l’anno di formazione e prova?
  • Partiamo dall’ultimo quesito, quello relativo ai titoli per l’insegnamento della lingua inglese. Gli stessi sono attualmente elencati sia nella nota 1 dell’articolo 9 del CCNI mobilità 2025-2028, sia nell’articolo 13, comma 17 dell’O.M. n. 88/2024. Alla luce di tali disposizioni, i titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese nella primaria includono: 1. superamento del concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; idoneità all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria nell’ambito dei concorsi ordinari; 2. attestato di frequenza di corsi di formazione linguistico-metodologici autorizzati dal Ministero; 3. laurea in Scienze della formazione primaria o Laurea in Lingue straniere valida per la scuola secondaria; 4. certificato del Ministero degli affari esteri per almeno 5 anni di servizio all'estero nell'area linguistica inglese. Dunque, in vista dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria non è necessaria una idoneità specifica all’esito del concorso essendo sufficiente il possesso di almeno uno dei titoli sopra richiamati, alcuni dei quali – per l’appunto – prescindono dallo svolgimento di prove di lingua o dal conseguimento di specifiche idoneità nell’ambito di procedure concorsuali. Per quanto riguarda poi lo svolgimento del periodo di prova, si osserva quanto segue specificando fin d’ora che non si è presa visione dell’Avviso di cui trattasi nel quesito poiché non allegato. Il periodo di prova del personale docente è regolato dai cc. 116-120 dell’art. 1 della legge n. 107/2015 e, per quanto compatibili con essi, dagli artt. 437-440 del D.Lgs. n. 297/1994 nonché, infine, dal D.M. n. 226/2022. Annualmente, poi, il MIM pubblica una nota con importanti puntualizzazioni: si tratta, con riferimento all’anno scolastico 2025/2026, della nota prot. n. 95371 dell’11/12/2025. Ovviamente, al periodo di prova si applica infine – oltre al complesso delle disposizioni richiamate – la clausola relativa contenuta nel contratto individuale sottoscritto dalla docente e dal dirigente scolastico. Dunque, a meno che nella clausola riferita al patto di prova non si faccia espresso richiamo alla individuazione – che contiene prescrizioni contrastanti con la nota annuale – appare evidente che il periodo di prova resti disciplinato, oltreché dal regolamento pattizio, dal complesso delle disposizioni sopra indicate e comunque da quanto richiamato all’interno di quella clausola. Si ritiene, in altri termini, che il generico rinvio alla individuazione del docente contenuto nel contratto non sia sufficiente a “scavalcare” puntuali prescrizioni di legge e indicazioni ministeriali, quali quelle sopra citate, a meno che – lo si ribadisce – l’atto di individuazione della docente non sia oggetto di espresso richiamo all’interno del contratto individuale con riferimento al periodo di prova. Conclusivamente si concorda con l’Ufficio di Ambito territoriale sul fatto che la docente debba svolgere il periodo di prova nel corso di questo anno scolastico, in virtù della indicazione – contenuta nella nota annuale MIM – secondo cui: “sono tenuti al periodo di formazione e prova: […] I docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.”

    Data di pubblicazione: 23/04/2026

  • Rientro anticipato di un docente dall'aspettativa per altra attività lavorativa: valutazioni e presupposti...
  • Il rientro anticipato del titolare, ad avviso di chi scrive, è possibile solo se dovuto a cause oggettive, che fanno venire meno i presupposti dell'assenza in essere, e non anche quando è riconducibile ad una mera volontà del dipendente. Ad esempio, il classico esempio di legittimo rientro anticipato del titolare si verifica quando, nel congedo straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, vi è il decesso del familiare in disabilità grave cui il dipendente presta assistenza. Altra fattispecie di rientro anticipato "necessitato" è quando il dipendente pubblico in congedo cessa o viene escluso dal dottorato; infatti, in questa ipotesi, ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità (cfr CM n.120 del 2002 - CM n. 15 del 2011). L’aspettativa per motivi di lavoro è disciplinata dall’art. 18, comma 3, del CCNL/2007 ai sensi del quale il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o soggetto privato. L’ARAN, con l’Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ribadito che l’aspettativa in questione: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo (come nel caso di specie) ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Sul rientro anticipato del dipendente in aspettativa per motivi di lavoro nulla viene specificato mentre sull'aspettativa per personali o di famiglia (art. 18, comma 1) l'ARAN, con l'O.A. del 24 febbraio 2021 CIRS43, ha ribadito che l’interruzione dell’aspettativa per motivi di famiglia non è regolata né dall’art. 18, comma 1, del CCNL Scuola del 29/11/2007, né dal D.P.R. n. 3/1957, il quale prevede unicamente la possibilità di revoca ad opera del dirigente scolastico. In una recente risposta a quesito abbiamo fornito parere negativo sulla richiesta di interruzione di un'aspettativa per motivi di famiglia da parte di una dipendente poiché il compagno che voleva assistere stava meglio di quanto inizialmente previsto. Siamo stati più di apertura nel caso in cui un'aspettativa era stata richiesta per assistere il marito che era poi deceduto, proprio perchè era venuto meno il presupposto oggettivo - ed unico - per cui era stata chiesta l'aspettativa. Nel caso specifico, e pur ribadendo quanto detto in premessa, si ritiene che sulla base di quanto meramente affermato dal docente, non si è in presenza di un motivo oggettivo tale da interrompere l'aspettativa non retribuita in essere. Infatti, il suddetto rientro viene imputato al mancato superamento del periodo di prova presso la Ditta B diversa da quella indicata in fase istruttoria della quale aveva trasmesso promessa di assunzione) con evidente alterazione del presupposto istruttorio. Conclusivamente, il Dirigente deve valutare la documentazione e le motivazioni addotte dal docente, nonché a chiedere chiarimenti sulla discrepanza tra Ditta A e Ditta B. Il mancato preavviso o la variazione del datore di lavoro non costituiscono automaticamente motivo di diniego del rientro: la decisione dipenderà dalla verifica degli elementi fattuali (cessazione effettiva del rapporto esterno, correttezza delle dichiarazioni rese all’atto della richiesta di aspettativa,). In definitiva, fermo restando che è legittimo che il DS chieda chiarimenti anche alla luce di quanto era stato presentato in fase di domanda e autorizzazione dell’aspettativa, si ritiene che allo stato attuale non si sia in presenza di un rientro “necessitato” anche in considerazione del fatto che non si potrebbe procedere con la risoluzione del contratto del supplente stante.

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