IS

Casi & Pareri

Ricerca:
Nel titolo Nel sommario
Nella domanda Nella risposta
Area tematica:
Data:
dal
al
Regione:
Argomenti:
(Tenere premuto CTRL durante la selezione per effettuare una scelta multipla)
Riferimenti normativi:
Gli argomenti più ricercati

    Ultime novità

    Data
    Pertinenza
    [1-25] di 43512

    Data di pubblicazione: 25/09/2026

  • Docente in congedo parentale destinatario di completamento orario: effetti sulla presa di servizio...
  • Gentile utente, la normativa relativa alle supplenze di cui all’O.M. 27/2026 ha disposto delle modifiche sulla gestione degli spezzoni orario da parte gli uffici territoriali e delle scuole, prevedendo diverse fasi di gestione, alcune prima dell’avvio dell’anno scolastico e altre successivamente al primo settembre, alcune di competenza degli uffici e altre di competenza delle scuole. Con la circolare n.16054/2026 sono stati forniti chiarimenti sulle varie fasi, indicando con precisione gli interventi per l’aggregazione degli spezzoni orario e il completamento con i docenti in servizio o con candidati dalla graduatorie. Dopo l’attribuzione di ore eccedenti da parte delle scuole ai docenti in servizio a tempo indeterminato nelle fasi di aggregazione degli spezzoni fino al termine dell’anno scolastico , successivamente al primo settembre, in caso di spezzoni residui sono previste alcune operazioni da parte delle scuole descritte nella fase 5 della circolare secondo il seguente ordine di priorità: “ 1. Attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine: a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento; b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo; c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo; 2. Attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto; Il caso sottoposto riguarda proprio la fase 5 e l’attribuzione dello spezzone di 2 ore al docente in servizio in possesso dell’abilitazione nella classe A055 per completamento di orario. Anche se nell’attribuzione dello spezzone di completamento si stipula un contratto diverso da quello principale, il supplente che sta già usufruendo del congedo parentale non necessita della presa di servizio. E’ possibile quindi il differimento dell’assunzione, come indicato nelle disposizioni comuni della circolare sulle supplenze n. 11814/2026 con effetti giuridici del contratto e nel frattempo la nomina del supplente.

    Data di pubblicazione: 25/09/2026

  • Personale ATA in part-time verticale e richieste di congedo parentale: modalità di computo delle giornate non lavorative...
  • Gentile utente, in linea con altre analoghe risposte in merito al calcolo del congedo parentale per il personale in part-time di seguito il nostro parere. Premesso che il CCNL di comparto vigente così come gli altri, nulla prevede per quanto concerne le assenze per congedo parentale dei dipendenti in part time. Gli unici chiarimenti possiamo recepirli da alcuni orientamenti ARAN. La stessa Agenzia, per altri Comparti (cfr. M24 -M19 del 24/05/2011 comparto Ministeri), ma possono essere accettati anche per la scuola, precisa che "il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi (vedi art. 23, comma 11, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 del Comparto Ministeri)." Elemento comune a tutti questi istituti è la modalità con cui essi vengono conteggiati, ossia facendo riferimento ai giorni di calendario e non ai giorni lavorativi rientranti nel periodo richiesto. Di conseguenza, in caso di part-time verticale, il periodo massimo concedibile non viene riproporzionato e i permessi sono computati con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo pieno. Da ultimo l’ARAN, con l’O.A. 13 aprile 2021 CIRS79, per quanto concerne l’esatto computo del periodo di congedo parentale chiesto da un dipendente a tempo determinato in regime di part time verticale, ha ribadito che il calcolo di tale periodo di assenza deve effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto. Premesso che non ci sono precise regole contrattuali per il personale del comparto scuola, alla luce degli Orientamenti ARAN sopra citati, in caso di part-time verticale, il periodo massimo concedibile non viene riproporzionato e il congedo parentale è computato con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo pieno. Pertanto, secondo questi orientamenti le assenze dovute a congedo parentale si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l’ultimo giorno lavorativo precedente l’effettivo rientro in servizio. Infatti, come detto nelle nostre ultime risposte in argomento, dal momento che non viene previsto il riproporzionamento, teoricamente il dipendente dovrebbe essere considerato in congedo per tutta la durata del periodo richiesto e ciò vale per tutti i periodi di congedo parentale indipendentemente se indennizzati o meno. Per evitare ciò le domande di assenza del dipendente dovrebbero e possono essere riferite solo alle giornate in cui ha servizio a scuola e non per un intero periodo temporale. Pertanto, in riferimento al caso di specie, a nostro avviso, (ed al netto di diverse indicazioni da parte della RTS competente) se la dipendente ha presentato singole richieste di assenza a titolo di congedo parentale per le sole giornate in cui avrebbe avuto servizio sarà considerata assente - a titolo di congedo - solo per le suddette giornate del venerdì e del sabato, giorni in cui dovrebbe prestare la sua attività di lavoro, in caso contrario se ha presentato una unica domanda dal giorno x del mese x al giorno y del mese y sarà considerata assente - a titolo di congedo – per l’intero periodo in cui avrebbe avuto servizio a scuola e, come d’altronde è conteggiato nella procedura SIDI.

    Data di pubblicazione: 25/09/2026

  • Alunno con disabilità in istruzione parentale: obblighi della scuola, PEI, programmazione didattica ed esame di idoneità...
  • I genitori di un alunno che frequenterà la classe prima di scuola secondaria di primo grado nel corrente anno scolastico, chiedono di attivare l'istruzione parentale...

    Data di pubblicazione: 25/09/2026

  • Comunicazioni via PEC da parte di un dipendente contenenti espressioni offensive nei confronti della DSGA: rilevanza ai fini disciplinari...
  • Si premette che il parere si basa sui soli stralci riportati nel quesito. Per la prima PEC, le espressioni riportate, considerate da sole, difficilmente reggerebbero un procedimento disciplinare. Dire che la DSGA «non applica alcun criterio di meritocrazia» e che il Dirigente tollera una condotta «riconducibile al mobbing», con annuncio di una possibile denuncia, è una critica dura, ma riferita a scelte organizzative e al proprio rapporto di lavoro, espressa senza insulti. La giurisprudenza del lavoro la considera, di regola, esercizio lecito del diritto di critica. Il lavoratore può criticare il datore di lavoro e i superiori, al limite anche in modo aspro. La Corte di Cassazione fissa tre limiti: la continenza formale (linguaggio misurato, senza ESPRESSIONI VOLGARI O INFAMANTI, che nel caso sembrano non esserci), la continenza sostanziale (i fatti affermati devono essere veri, o almeno RITENUTI VERI IN BUONA FEDE) e la pertinenza (la critica deve riguardare UN INTERESSE MERITEVOLE, come certamente lo sono le condizioni di lavoro). Secondo una pronuncia del 2025, una frase supera il limite solo se contiene «epiteti volgari, disonorevoli o infamanti» o non ha alcun nesso con il dissenso espresso. Applicato al caso, il rimprovero di assenza di criteri nella distribuzione dei piani di lavoro è pertinente, perché riguarda proprio l’organizzazione del servizio ATA, e – per quanto si evince dal quesito - è formulato senza insulti. L’accusa di mobbing e l’annuncio di una denuncia sono espressione del diritto di agire in giudizio: la Cassazione esclude la rilevanza disciplinare della denuncia del lavoratore contro il datore, salvo che egli sappia che i fatti sono falsi o dia pubblicità all’accusa. Le PEC successive sui presunti illeciti dei colleghi sono, in linea di principio, segnalazioni che il Dirigente ha il dovere di verificare perché il quadro cambierebbe se il testo integrale - non noto a questa redazione - contenesse epiteti offensivi, fatti che il dipendente sa essere falsi, oppure una diffusione del contenuto a terzi estranei. Segnalare al Dirigente comportamenti scorretti di altri dipendenti non è, in sé, un illecito: la giurisprudenza valorizza la critica diretta a sollecitare il potere organizzativo del datore. Il Dirigente è tenuto a verificare quanto segnalato, perché l’omessa attivazione dell’azione disciplinare quando i fatti sono conosciuti e risultano a rilevanza disciplinare è a sua volta sanzionabile. Ovviamente la rilevanza disciplinare sorgerebbe solo se il collaboratore riferisse fatti che sa inesistenti, a fini emulativi, o se diffondesse le accuse oltre i canali interni. Il divieto di inviare messaggi di posta elettronica «oltraggiosi» è normato dall’art. 11-bis, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), ma va interpretato nel senso che «oltraggioso» indica un’offesa grave e gratuita. Nel contratto collettivo 2019-21 (art. 25), il comma 3, lettera b), punisce il personale ATA con sanzioni dal rimprovero alla multa di quattro ore la «condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti». Il comma 4, lettera g), prevede la sospensione fino a dieci giorni per comportamenti aggressivi, ostili o denigratori che assumono «forme di violenza morale», oppure minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori verso altri dipendenti. Quest’ultima ipotesi richiede un livello di gravità che, allo stato, non emerge. Se un’infrazione dovesse risultare, la collocazione più sostenibile sarebbe il comma 3, lettera b). In conclusione, per la prima PEC si suggerisce di non avviare, allo stato, un procedimento disciplinare. È preferibile rispondere per iscritto e nel merito sulla ripartizione del FIS, richiamando i criteri definiti in contrattazione integrativa e nel Piano delle attività, e invitare il collaboratore a mantenere nelle comunicazioni un tono rispettoso verso la DSGA e gli altri colleghi. Per le segnalazioni sui colleghi, conviene chiedere per iscritto i fatti specifici (date, circostanze, persone presenti) e compiere le verifiche, documentandole. Per altre PEC, se il testo integrale o le comunicazioni future contenessero offese personali, asserzione di fatti consapevolmente falsi o la diffusione a terzi, si potrà contestare l’addebito entro trenta giorni, riportando testualmente le frasi e ipotizzando il comma 3, lettera b), dell’art. 25 del contratto. La DSGA, quale persona direttamente offesa, può valutare autonomamente, con un proprio legale, eventuali iniziative a tutela della propria reputazione.

    Data di pubblicazione: 25/09/2026

  • Informazione successiva e compensi accessori: un parere sulla comunicazione dei dati relativi alle ore eccedenti...
  • Sulla questione relativa all’informazione alla parte sindacale sui compensi al personale scolastico si è sviluppato nel corso dell’ultimo decennio un copioso contenzioso, che è andato assestandosi nel tempo su una consolidata posizione della giurisprudenza secondo la quale l’informazione poteva essere data nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali e dell’impossibilità di consentire alle organizzazioni sindacali una indiscriminata azione di controllo sull’amministrazione pubblica. Nel tempo si sono succedute varie pronunce della magistratura, di cui si riportano le più salienti: - Sentenze del 30.08.2021, n. 6098 del Consiglio di Stato; - Sentenza del 09.08.2022, n. 7064 del Consiglio di Stato; - Sentenza del 02.11.2022, n. 9453 del Consiglio di Stato. Per completezza dell’informazione è opportuno aggiungere che anche il Garante per la privacy si è pronunciato in senso analogo con le Note n. 49472 del 28 dicembre 2020 e n. 1038 del 12 gennaio 2021. A fronte di tali risultanze anche il CCNL di comparto si è dovuto adeguare, una prima volta con il CCNL 2019/21 (art. 30, comma 10, lettera b3) e una seconda volta con il CCNL 2022/24 (art. 11, comma 10, lettera b3). Quest’ultimo dichiara che sono oggetto d’informazione alla parte sindacale a livello di istituzione scolastica: “i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) del CCNL 18/01/2024 precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.” Avendo chiara la posizione giurisprudenziale e il parere del Garante per la privacy, l’articolo contrattuale impone alla parte pubblica di dare l’informazione relativamente: - all’aggregato “risorse per compensare n. x ore eccedenti d’insegnamento” (infatti l’articolo parla di “importo” e non di “importi”) sotto forma di budget complessivo utilizzato e liquidato; - al numero complessivo dei docenti che hanno svolto ore eccedenti e hanno ricevuto il compenso spettante. Soltanto in questo modo è possibile fornire l’informazione alla parte sindacale, cioè in forma aggregata e garantendo l’anonimato dei percettori del compenso. La richiesta di avere l’informazione riferita ai singoli docenti, anche se in forma anonima, è da considerare ultronea rispetto a quanto previsto dal CCNL, pertanto non può essere accolta. È sufficiente rispondere ai richiedenti che l’informazione è stata fornita nel rispetto del CCNL di comparto, delle sentenze del Consiglio di Stato e del parere del Garante per la privacy. Resta fermo, come detto in altre risposte, che rimane aperto il tema dell'accesso agli atti ex Legge 241/90, nel senso che non si può escludere che, in una situazione diversa, l'interessato, nell'istanza di accesso, evidenzi un interesse particolare, legato ad una particolare situazione, che porti il DS a concedere l'accesso ad alcune informazioni.

    Data di pubblicazione: 25/09/2026

  • Istruzione parentale: poteri e adempimenti del DS in presenza di pregresse assenze e situazioni di inadempienza...
  • Come correttamente indicato nel quesito, il dirigente scolastico non deve rilasciare autorizzazioni per la fruizione dell'istruzione parentale, ma prenderne atto, verificando la coerenza e la completezza della documentazione presentata. La verifica dell'adempimento dell'obbligo di istruzione è affidata, in questo caso, al controllo dello svolgimento e del superamento degli esami di idoneità, condizione che, nel caso prospettato dal quesito, si è effettivamente concretizzata nel passaggio dalla seconda alla terza classe. Tale procedura è stata specificatamente confermata dalle recenti Linee guida sull'istruzione parentale, emanate nel dicembre 2025. Non si ritiene, pertanto, che la scuola (ed in particolare il dirigente scolastico) disponga di strumenti ulteriori di controllo, tenuto conto anche del fatto che il caso era già stato posto all'attenzione del Comune e dei Servizi sociali. L'alunno, quindi, dovrà sostenere gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione alla fine del corrente anno scolastico, in qualità di candidato privatista, previo regolare svolgimento delle prove INVALSI nella "finestra temporale" prevista. A tal proposito, le Linee guida sull’istruzione parentale così prevedono: …….Entro il 20 marzo dell’anno di riferimento i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, che può essere anche diversa rispetto a quella prescelta come scuola vigilante. Requisito di ammissione all’esame di Stato è la partecipazione alle prove nazionali standardizzate predisposte da INVALSI, che si svolgono entro il mese di aprile presso l’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta come sede d’esame…… Si pone, piuttosto, la questione dell'iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, che dovrà essere oggetto di regolare istanza o di comunicazione concernente la volontà di usufruire dell'istruzione parentale nei tempi che saranno previsti dalla circolare annuale di prossima pubblicazione. A questo proposito, la circolare iscrizioni così recita: .......I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso istituzioni formative regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti...... Si sottolinea, quindi, la necessità di provvedere agli adempimenti sopra indicati, al fine di vigilare correttamente sull'assolvimento dell'obbligo nel successivo ciclo scolastico.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Compatibilità tra attività professionali: un docente a tempo pieno può svolgere l’attività di amministratore di condominio?
  • La legge 28 luglio 2026, n. 137, recante «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed è entrata in vigore il 16 agosto 2026. Trattasi di legge delega e tra i principi che il Governo dovrà rispettare nella riscrittura dell’ordinamento professionale l’articolo 2, comma 1, lettera p), numero 2.7, indica espressamente tra le attività compatibili con la professione forense «la carica di amministratore di condominio di edifici». Ad ogni modo con il parere n. 23/2013 il CNF ha escluso che l’attività di amministratore di condominio configuri un’ipotesi di incompatibilità ex art. 18 della Legge 247/2012. Con il più recente parere n. 36/2019 il CNF ha ribadito di avere già escluso (con parere n. 36 del 2017) “che l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla legge n. 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)”. Al contempo, afferma il Consiglio, “la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6”. Per cui, ha concluso il Cnf, “il contenuto del parere n. 23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, deve essere mantenuto fermo”. la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6. Il CNF ha concluso confermando la compatibilità fra l’attività di amministratore e la professione di avvocato. In merito alla questione della compatibilità dipendente pubblico/ amministratore di condominio il T.A.R. Lazio Sezione Seconda Ter - con la Sentenza 26/08/2019, n. 10599, ha affermato che la natura occasionale e saltuaria dell’attività di amministrazione di condomini svolta da un dipendente pubblico non influisce sulla necessità dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza che è specificamente prescritta dall'art. 53 D.Lgs. n. 165/01, in quanto viene in rilievo un’attività non rientrante nei compiti e doveri d’ufficio. In argomento si ricorda che la Circolare n. 6 del 1997 della Funzione Pubblica ha precisato che è esclusa dal divieto di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001,ferma restando la necessità dell’autorizzazione, l’attività di amministratore di condominio se svolta per la cura dei propri interessi. Anche nelle Linee Guida della Funzione Pubblica del 2013 viene ribadito che sono escluse dal divieto assoluto di incompatibilità, ferma restando la necessità dell’autorizzazione, alcune attività tra cui "....d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola". Pertanto, l’attività di amministratore di condominio non è incompatibile solo quando l'impegno riguarda la cura dei propri interessi. Se svolta invece in forma professionale deve svolta sotto forma di libera professione come nel caso di specie. Quindi il docente, a nostro avviso, dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio della libera professione come appunto avvenuto nel caso di specie. Conclusivamente, si può concedere l'autorizzazione ad un docente a tempo pieno , avvocato, di fare l'amministratore di condominio stante che, sotto il profilo della professione di avvocato, permane esclusivamente il divieto per il docente di patrocinare cause contro l'Amministrazione di appartenenza ( cfr. Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 08/05/2025 n° 12204).

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • MEPA o CONSIP: quale delle due è tecnicamente una centrale di committenza?
  • Il solo MEPA (e non anche CONSIP) può essere definito una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 6 lett. c) sul quale l'Istituzione Scolastica...

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Richiesta di trasferimento in corso d’anno: tempi e competenze delle scuole per il rilascio del nulla osta e l’accoglienza dell'alunna...
  • Il quadro normativo vigente non attribuisce al rilascio del nulla osta un rilievo che possa impedire o comunque creare difficoltà procedurali all’esercizio del diritto allo studio. In merito a ciò, la circolare iscrizioni (per quest’anno vedi nota prot. 100847 del 17 dicembre 2025) ne fa cenno nel paragrafo dedicato appunto al trasferimento delle iscrizioni, che così prevede: …… Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore….. …… In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione…… La formulazione dei passaggi sopra riportati induce quindi ad evincere che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell’istituto ricevente, previa verifica della disponibilità di posto, “obbliga” il dirigente scolastico dell’istituto di provenienza a rilasciare il nulla osta, appunto per rendere effettiva la libertà di scelta dell’indirizzo di studi per la tutela del minore. La procedura, quindi, è affidata alla leale collaborazione tra le due istituzioni scolastiche e non si ritiene che l’Istituto di provenienza possa esercitare un potere discrezionale sulle successive fasi. Per quanto concerne lo svolgimento e la calendarizzazione degli esami integrativi, la recentissima ordinanza sugli esami integrativi (cfr OM n. 163 del 7 agosto 2026) non prevede specifiche indicazioni, tranne che confermare la necessità di concludere le operazioni entro la data di inizio delle lezioni, confermando la norma già in vigore. La nota di accompagnamento (prot. n 161740 del’11 settembre 2026) si limita a prevedere una presa d’atto da parte del dirigente scolastico della scuola di provenienza: …… In caso di accoglimento delle richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione, il dirigente scolastico dell’istituzione scolastica di provenienza provvede alla tempestiva presa d’atto della stessa…… Tanto premesso, si consiglia di segnalare il caso all’ufficio scolastico regionale, comunicando che l’Istituto provvederà a svolgere gli esami integrativi “a stretto giro”, applicando una deroga di carattere straordinario per le tutela del minore e la garanzia del diritto allo studio, fatto salvo diverso parere dell’Amministrazione.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Collaboratore scolastico con due contratti privati: compatibilità con una supplenza a 15 ore settimanali...
  • Gentile utente, il regime dell’incompatibilità con altri rapporti di lavoro sia pubblici che privati è disciplinato dall’art. 53 del DLGS 165/2001 che però al comma 6 esclude dalle incompatibilità i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. L’art. 61 del CCNL 2021 attualmente vigente prevede per il personale ata al comma 6 che: “L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 3 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.” In base alle norme citate, il dipendente titolare di due contratti presso due aziende private per un totale di 18 ore settimanali può accettare un contratto part time come collaboratore scolastico per altrettante 18 ore, in relazione alla norma generale prevista dall’O.M. 446/1997 per il personale di ruolo della scuola che prevede che il contratto a tempo parziale sia attribuito per un numero di ore settimanali almeno del 50% . Il personale a tempo determinato è equiparato a quello di ruolo nella circolare annuale sulle supplenze n. 111814/2026 per le disposizioni relative al part time e pertanto anche per quest’ultimo vige il limite minimo orario del 50%. Nel caso sottoposto il dipendente ata può accettare 18 ore di supplenza e non 15 , compatibili con i contratti nelle aziende per i quali non vi è alcun limite di numero.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Part-time nella supplenza breve: diritto al completamento dell’orario per il personale ATA...
  • Gentile utente, il completamento di orario è un diritto del personale che non ha potuto scegliere un posto intero in assenza di disponibilità al momento della convocazione per le supplenze. La circolare annuale sulle supplenze della scuola n. 11814/2026 nella parte dedicata al personale ata prevede che: “L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.” L’art. 4 del regolamento citato nella circolare precisa che: “1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.” In entrambe le norme si sottolinea come il diritto al completamento sussista per il candidato che, pur volendo accettare un posto intero, non abbia potuto farlo e abbia dovuto invece accettare uno spezzone per orario inferiore. Diversamente la scelta di un rapporto a tempo parziale, che è prevista sia per il personale con contratto a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato e ribadita anche nella stessa circolare sulle supplenze, è conseguente alla volontà del dipendente di non prestare servizio ad orario completo. Pertanto l’aspirante che ha optato per uno spezzone, pur in presenza di posti interi, non ha più diritto al completamento di orario nelle successive convocazioni, né alla scelta successiva di un posto intero, come specificato nelle norme.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Docente a t.d. con part-time di 14 ore: compatibilità con la partecipazione a una società tra professionisti (STP)
  • Una docente a t.d. in part time di 14 ore settimanali, ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio della libera professione. Svolge la sua attività in uno studio di...

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Richiesta generica di autorizzazione alla libera professione: quali integrazioni può chiedere il dirigente?
  • La normativa di riferimento sulla possibilità per i docenti di svolgere la libera professione è rappresentata dal comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Detta norma prevede che al personale docente anche a tempo pieno, sia di ruolo che a t.d., è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. L'esercizio della libera professione presuppone l'apertura della partita iva. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508, comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ai fini della autorizzazione il dirigente deve valutare che l’esercizio della libera professione: 1. non sia di pregiudizio alla funzione docente; 2. sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio; La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale - regolamentato da apposita normativa - il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico ( es. avvocato, ingegnere, architetto etc). Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Ad ogni modo chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Quindi, a partire dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata (ad esempio quelle relative alla ristorazione, alla musica etc) dovrà indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura «Professionista di cui alla legge n. 4/2013». Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR ora MIM). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012, n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020, n. 105 confermata anche in sede di appello). Quindi, (cfr anche Tribunale Modena - Sezione Lavoro - Sentenza 29/05/2020) il personale docente è obbligato a richiedere l’autorizzazione all'esercizio della libera professione con cadenza annuale, stante la specificità, anche oraria, dell’attività di insegnamento e dell’organizzazione scolastica, che si rinnova in forme e orari diversi all’inizio di ogni anno scolastico. La ratio di detto orientamento giurisprudenziale si fonda sul principio che l’amministrazione deve essere portata a conoscenza della persistenza dell’incarico, in modo da poter compiere la verifica di compatibilità in relazione alle nuove condizioni didattiche e all’orario di insegnamento e di servizio. Non sono ammissibili rinnovi taciti, posto che la normativa richiede una previa autorizzazione del direttore dirigente scolastico, incompatibile con l’emanazione di un provvedimento in forma tacita. Nè il pregresso svolgimento, ad opera del medesimo dipendente, di incarichi similari e la comunicazione degli emolumenti percepiti negli anni pregressi al datore di lavoro sono idonei a fondare il ragionevole affidamento che la necessaria autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza sia stata concessa, sicché essa va, comunque, nuovamente richiesta. Inoltre, il docente deve presentare la richiesta anche in caso di assenza dal servizio giustificata dai vari istituti del rapporto di lavoro. Si precisa che se non vi è partita iva non si è in presenza di attività professionale ( che presuppone come detto sopra la partita iva) bensì di una mera attività occasionale. Non è possibile quindi una attività professionale occasionale. Infatti, l'esercizio di una attività di lavoro autonomo svolta in forma professionale presuppone il possesso della partita iva senza iscrizione alla Camera di commercio che, invece, connoterebbe l’attività come commerciale e quindi vietata ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165 del 2001 che rinvia agli artt. 60 e 61 del DPR 3/1957 In mancanza di partita iva non si è in presenza di un esercizio di libera professione e quindi il dipendente dovrà precisare la tipologia di incarichi; in tal senso ricordiamo che, in applicazione della normativa sulle incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, gli incarichi extraistituzionali possono essere svolti previa autorizzazione solo se occasionali, non abituali, temporanei e non in conflitto di interessi con l'attività ordinaria a scuola. A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". E’ stato precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Pertanto, in linea generale, se trattasi di attività occasionale (si ribadisce che l’attività è o professionale con partita iva o occasionale) la scuola ai fini della autorizzazione deve verificare i presupposti di cui sopra. Nel caso di specie non è ben chiara la richiesta della docente. Infatti afferma che “ Con entrambe le realtà di cui sopra potrei svolgere delle prestazioni occasionali” e nella richiesta di autorizzazione chiede “di poter effettuare attività libero professionali extrascolastiche e/o prestazioni professionali occasionali”. Si ritiene quindi che la scuola debba richiedere precisazioni in merito alla richiesta e segnatamente se trattasi di attività occasionale o di libera professione in modo tale da poterne valutare l’accoglimento secondo quanto sopra esposto.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Docente a tempo parziale: può svolgere attività di fotografo come impresa individuale artigiana?
  • Nel caso di specie, trattandosi di impresa individuale con iscrizione nel registro delle imprese, siamo nell’ambito dell’attività commerciale/imprenditoriale e non della libera professione. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici, anche a tempo determinato, la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività imprenditoriale; deve, inoltre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali. Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro. È, quindi, incompatibile con lo status di pubblico dipendente l'assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro, che possono essere svolte soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (Corte Conti Liguria Sent. 22/10/2015, n. 83). Invece, il divieto in questione di cui all'art. 53 citato non pone limiti alla partecipazione di un pubblico dipendente in società commerciali in qualità di mero socio di capitale. Esso esclude, invece, come detto sopra, che egli possa ricoprire cariche sociali, compiere atti di amministrazione nella società, trattare o concludere affari in nome della stessa. In giurisprudenza (cfr Corte di Cassazione, sez. lav., Sent. 26/11/2012, n. 20857) è stato affermato che l'impiegato della Pubblica Amministrazione non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione, senza alcun riferimento ad attività retribuita, onde il divieto deve ritenersi assoluto, a prescindere dalla sussistenza o meno di una remunerazione, ovvero di una continuità della prestazione lavorativa diversa da quella espletata alle dipendenze della P.A.. La Corte dei Conti, con la Sentenza n. 9 del 7 maggio 2019, ha affermato che per un dipendente pubblico a tempo indeterminato è assolutamente vietata l’attività di amministratore unico di una società di capitali, in quanto carica sociale palesemente e testualmente vietata e non autorizzabile ex art. 60, d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall’art. 53, co.1, D.Lgs. n.165 del 2001 (che, nel caso di specie, tra l’altro, era stata svolta non in modo occasionale ma sistematico). La giurisprudenza della Corte dei Conti è molto rigida in materia Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. Sussistendo un divieto assoluto di legge, l'attività non è neanche autorizzabile dall' amministrazione di appartenenza. ( Corte Conti Umbria n. 60 del 2022). La Corte dei Conti della Sardegna, con la Sentenza n. 130/2024, ha ribadito i suesposti principi. Il Consiglio di Stato ha affermato che non vale ad escludere la situazione d'incompatibilità di un pubblico dipendente, che eserciti un'attività imprenditoriale, il fatto che egli eserciti regolarmente il suo lavoro, in quanto la norma d'incompatibilità mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente stesso, ai fini di un miglior rendimento nei confronti della p.a. datrice di lavoro (cfr. Consiglio Stato sez. V sent. 13 gennaio 1999, n. 24). Il titolare della ditta individuale è l’unico responsabile dell’attività ed è esposto al rischio d’impresa. Infatti, egli risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata). Come già rilevato in precedenti risposte, a nostro avviso, le ditte individuali rientrano nella definizione di operatori economici, per cui la ditta individuale risulta impresa e non lavoratore autonomo. In giurisprudenza è stato altresì affermato: - Consiglio di Stato sez. VI, 24/09/1993, n.629: rientra tra le ipotesi di incompatibilità con il pubblico impiego previste dall'art. 60 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 la titolarità di un'impresa artigiana. - T.A.R., Lazio sez. I, 20/05/1987, n.1085: nell'ampia locuzione adoperata dall'art. 60 t.u.imp.civ.st. (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) in tema d'incompatibilità (commercio, industria e professione) deve intendersi inclusa anche l'attività lavorativa svolta in qualità di artigiano. Come già rilevato in precedenti risposte in argomento, a nostro avviso, la titolarità di un'attività commerciale resterebbe vietata anche nel caso si trattasse di part time non superiore al 50% ( o spezzone orario come in caso di personale a t.d.). A queste conclusioni era giunto anche l'USR Emilia-Romagna nella Nota 2456 del 9 febbraio 2007. Nel Parere citato viene precisato che la titolarità di una attività commerciale resta assolutamente vietata all’intera categoria dei dipendenti, così come risulta vietata, per la medesima categoria, la possibilità di accettare cariche in società costituite a fine di lucro. Il citato art. 53, al comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il comma 56 dell'art. 1 della Legge n. 662 del 1996 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Ai sensi del successivo comma 58, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Il CCNL Scuola all'art. 39, comma 9, del CCNL 2007 (non modificato sul punto dal CCNL 2024) prevede che al personale docente in part time interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto. Dall'analisi della normativa di cui alla Legge n. 662 del 1996 e delle disposizioni del CCNL si evince che il riferimento è alla attività di lavoro autonomo o subordinato. Conclusivamente, abbiamo in precedenza ritenuto che vi fosse incompatibilità tra status di dipendente pubblico (seppur in part time non superiore al 50%) e l'attività commerciale o di amministratore di società. Per completezza si deve però rilevare che, come appreso anche durante i nostri corsi di formazione, da parte di alcuni Uffici Scolastici vi è negli ultimi tempi una interpretazione più estensiva sulla questione di cui al quesito (compatibilità o meno della attività commerciale in caso di dipendente con part time non superiore al 50%) Ad esempio l'USR Piemonte con la Nota 12437 del 26 agosto 2022 ha ribadito la regola dell’incompatibilità assoluta con riferimento al personale scolastico, sia a tempo pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, è posta dall’art. 508, comma 10, d.lgs 297/1994 (Testo unico Istruzione) rispetto all’esercizio di attività commerciali, industriali e professionali ovvero svolte alle dipendenze di soggetti privati o, ancora, comportanti l’accettazione di cariche in società costituite a scopo di lucro. ( in senso analogo cfr la Nota operativa USR Sicilia n. 21198 del 31 agosto 2020) Le Linee Guida della Funzione Pubblica del 2013 così precisano: "Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitualità e professionalità] e b) [conflitto di interessi]. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi]. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell’orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b). Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito. a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ. 1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003)". Pertanto, il dipendente se a tempo pieno (o con part time superiore al 50%) non può esercitare attività commerciale mentre in caso di part time non superiore al 50%, i recenti orientamenti di cui abbiamo detto sopra ammettono la possibilità di autorizzazione. In tal senso si muove anche la recente giurisprudenza. Ad esempio (cfr Cassazione civile sez. lav., 18/07/2022, n.22497 seppur con riferimento ad un dipendente di un ente locale) ha affermato che i dipendenti pubblici con un part time non superiore al 50% possono instaurare rapporti con altri enti anche in assenza di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione di appartenenza. Nella motivazione si richiama Cass., Sez. L, n. 28757 del 7 novembre 2019, "In tema di pubblico impiego privatizzato, alla stregua della disciplina di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 (applicabile "ratione temporis"), D.P.C.M. n. 117 del 1989, art. 6, comma 2, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 58-bis, si deve escludere che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento possano essere implicitamente autorizzati, in via generale, allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita, in quanto la normativa in esame consente una deroga al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time solo quando il lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento" (per lo sviluppo giurisprudenziale in materia, cfr. Cass., Sez. L, n. 8642 del 12 aprile 2010)". Conclusivamente, nel caso di specie, al netto di eventuali indicazioni specifiche da parte dell'USR di riferimento, riteniamo che l'attività in questione possa essere autorizzata dal DS stante se trattasi di docente con part time non superiore al 50% fermo restando che la suddetta attività non dovrà interferire con gli obblighi di servizio ordinari del dipendente e non dovranno sussistere situazioni di conflitto di interesse neanche a livello potenziale.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Ricerca di sponsor per attività e progetti scolastici: manifestazione di interesse o contatto diretto delle aziende?
  • Per rispondere, attingiamo alle indicazioni contenute nel Quaderno MIM n. 4, ormai da anni in attesa di finalizzazione ma comunque rilevante: la possibilità di ricorrere alla sponsorizzazione è pienamente coerente con entrambe le finalità indicate nel quesito. Il contratto di sponsorizzazione consente infatti all’Istituzione scolastica di acquisire risorse ulteriori, perseguendo interessi pubblici, realizzando economie e migliorando i servizi, purché siano escluse situazioni di conflitto di interessi tra attività pubblica e privata. Le iniziative prospettate rientrano, peraltro, proprio tra quelle che il Quaderno considera suscettibili di sponsorizzazione: manifestazioni culturali e artistiche, laboratori, fornitura di materiale e di attrezzature tecnico-specialistiche, iniziative a sostegno degli alunni svantaggiati o con disabilità e acquisto di materiali destinati all’ampliamento dell’offerta formativa. Pertanto, sia il materiale destinato ai convegni sia la realizzazione o l’allestimento dell’aula multisensoriale possono essere oggetto di sponsorizzazione. Occorre anzitutto stabilire quale forma di sponsorizzazione si intenda ricercare. Si ha sponsorizzazione “pura” quando l’impresa mette a disposizione un contributo economico; sponsorizzazione “tecnica” quando lo sponsor realizza direttamente, a propria cura e spese, lavori, servizi o forniture; sponsorizzazione “mista” quando le due modalità sono combinate. Nel caso delle cartelline, penne o attrezzature per l’aula multisensoriale, qualora siano direttamente fornite dallo sponsor, si sarebbe quindi in presenza di una sponsorizzazione tecnica. Prima di avviare la ricerca, il Consiglio d’Istituto deve aver determinato i criteri e i limiti entro i quali il Dirigente scolastico può svolgere l’attività negoziale relativa alle sponsorizzazioni. Nella scelta deve inoltre essere accordata preferenza ai soggetti che abbiano dimostrato attenzione e sensibilità verso i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza; sono invece esclusi gli accordi con soggetti le cui finalità o attività siano, anche di fatto, incompatibili con la funzione educativa e culturale della scuola. Quanto alle modalità concrete di ricerca, il Quaderno orienta chiaramente verso la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse, tanto da fornire in appendice uno specifico format di avviso, accompagnato dal modello di dichiarazione sostitutiva, dallo schema di contratto e dal modello di proposta di sponsorizzazione. Non sembra pertanto il caso di impostare la procedura principalmente sul contatto nominativo, di volta in volta, con singole aziende. La distinzione fondamentale riguarda il valore della sponsorizzazione. Per i contratti superiori a € 40.000,00, l’art. 134, comma 4, come riportato dal Quaderno, impone la preventiva pubblicazione sul sito dell’Istituzione, per almeno trenta giorni, di un avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi. Scaduto il termine, il contratto può essere negoziato nel rispetto dell’imparzialità e della parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Sotto € 40.000,00 il Quaderno evidenzia l’assenza di un vero obbligo di gara; tuttavia, il medesimo Quaderno riconduce la sponsorizzazione ai contratti gratuiti che possono attribuire un vantaggio economico indiretto allo sponsor e richiama i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. In termini operativi, il Quaderno traduce espressamente tali principi nella pubblicazione di un avviso da parte dell’Istituzione scolastica. L’avviso dovrebbe quindi individuare preventivamente l’iniziativa da sponsorizzare, la tipologia di sponsorizzazione richiesta, il valore stimato, le prestazioni richieste allo sponsor e quelle offerte dalla scuola in termini di ritorno pubblicitario, i requisiti dei partecipanti, la durata del rapporto, la documentazione da presentare e soprattutto i criteri di valutazione delle proposte. Il Quaderno configura infatti una procedura semplificata e informale, ma non una scelta arbitraria dello sponsor. Quanto all’idea di costituire un elenco permanente degli sponsor, il Quaderno non individua questo strumento come modalità ordinaria di gestione delle sponsorizzazioni, né introduce un principio di rotazione analogo a quello previsto per determinati affidamenti di contratti pubblici. Non vi è dunque, nel documento ministeriale, l’esigenza di alternare gli sponsor secondo una rotazione predeterminata. Il presidio indicato dal MIM è diverso: pubblicità della ricerca, possibilità per tutti gli interessati di presentare una proposta, predeterminazione dei criteri e trattamento imparziale delle proposte ricevute. Per questo, tra le due soluzioni prospettate nel quesito, appare maggiormente aderente al modello del Quaderno quella di procedere mediante avviso pubblico di ricerca di sponsorizzazioni, riferito alle concrete esigenze dell’Istituto, anziché mediante contatti selettivi con singole imprese o mediante la costituzione di un albo soggetto a rotazione. Nulla impedisce che un’impresa presenti autonomamente una proposta di sponsorizzazione: per le sponsorizzazioni superiori a € 40.000,00, anche la proposta spontanea viene però resa pubblica per trenta giorni, così da consentire l'eventuale manifestazione di interesse di altri operatori. In concreto, la soluzione passa quindi dal far approvare dal Consiglio d’Istituto i criteri generali e, successivamente, pubblicare uno o più avvisi relativi alle esigenze effettivamente individuate — ad esempio un avviso per il sostegno ai convegni e uno per l’aula multisensoriale. È una soluzione semplice, trasparente e soprattutto perfettamente corrispondente all’iter operativo delineato dal MIM, per quanto ancora in fase embrionale.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Docente su due scuole e congedo parentale: può essere fruito nei giorni di servizio presso la sede più lontana?
  • In giurisprudenza è stato più volte affermato che, il congedo parentale è configurabile come un diritto potestativo, caratterizzato da un comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà da parte del datore di lavoro, al quale è lasciato solo un diritto di verifica delle modalità dell’esercizio di tale diritto (Cassazione Civile, sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010, n.17984). In tal senso poi, anche il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 13 dell’11 aprile 2016, ha precisato che il diritto alla fruizione del congedo va qualificato in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. 16 giugno 2008, n. 16207). Pertanto, nel caso di specie, la scuola non può negare il congedo dovendo limitarsi a verificare la spettanza dei periodi richiesti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151 del 2001 e dell’art. 34 del CCNL 2024. Trattandosi di dipendente con spezzone orario si applicheranno le indicazioni per il personale in part time verticale. Il CCNL nulla prevede per quanto concerne le assenze per congedo parentale dei dipendenti in part time. In diversi Orientamenti per altri Comparti (cfr. M24 -M19 del 24/05/2011 comparto Ministeri), l’ARAN precisa che "il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi (vedi art. 23, comma 11, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 del Comparto Ministeri)." Elemento comune a tutti questi istituti è la modalità con cui essi vengono conteggiati, ossia facendo riferimento ai giorni di calendario e non ai giorni lavorativi rientranti nel periodo richiesto. Di conseguenza, in caso di part-time verticale, il periodo massimo concedibile non viene riproporzionato e i permessi sono computati con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo pieno. Da ultimo l’ARAN, con l’O.A. 13 aprile 2021 CIRS79, per quanto concerne l’esatto computo del periodo di congedo parentale chiesto da un dipendente a tempo determinato in regime di part time verticale, ha ribadito che il calcolo di tale periodo di assenza deve effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto. Premesso che non ci sono precise regole contrattuali per il personale del comparto scuola, alla luce degli Orientamenti ARAN sopra citati, in caso di part-time verticale, il periodo massimo concedibile non viene riproporzionato e il congedo parentale è computato con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo pieno. Pertanto, secondo questi orientamenti le assenze dovute a congedo parentale si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l’ultimo giorno lavorativo precedente l’effettivo rientro in servizio. Infatti, come detto nelle nostre ultime risposte in argomento, dal momento che non viene previsto il riproporzionamento, teoricamente il dipendente dovrebbe essere considerato in congedo per tutta la durata del periodo richiesto e ciò vale per tutti i periodi di congedo parentale indipendentemente se indennizzati o meno. Per evitare ciò le domande di assenza del dipendente dovrebbero e possono essere riferite solo alle giornate in cui ha servizio a scuola e non per un intero periodo temporale.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Supplenza docente e ditta individuale: può essere conferito l’incarico a 18 ore settimanali?
  • Nel caso di specie, trattandosi di impresa individuale con presumibile iscrizione nel registro delle imprese, siamo nell’ambito dell’attività commerciale/imprenditoriale e non della libera professione. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici, anche a tempo determinato, la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività imprenditoriale; deve, inoltre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali. Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro. È, quindi, incompatibile con lo status di pubblico dipendente l'assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro, che possono essere svolte soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (Corte Conti Liguria Sent. 22/10/2015, n. 83). Invece, il divieto in questione di cui all'art. 53 citato non pone limiti alla partecipazione di un pubblico dipendente in società commerciali in qualità di mero socio di capitale. Esso esclude, invece, come detto sopra, che egli possa ricoprire cariche sociali, compiere atti di amministrazione nella società, trattare o concludere affari in nome della stessa. In giurisprudenza (cfr Corte di Cassazione, sez. lav., Sent. 26/11/2012, n. 20857) è stato affermato che l'impiegato della Pubblica Amministrazione non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione, senza alcun riferimento ad attività retribuita, onde il divieto deve ritenersi assoluto, a prescindere dalla sussistenza o meno di una remunerazione, ovvero di una continuità della prestazione lavorativa diversa da quella espletata alle dipendenze della P.A.. La Corte dei Conti, con la Sentenza n. 9 del 7 maggio 2019, ha affermato che per un dipendente pubblico a tempo indeterminato è assolutamente vietata l’attività di amministratore unico di una società di capitali, in quanto carica sociale palesemente e testualmente vietata e non autorizzabile ex art. 60, d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall’art. 53, co.1, D.Lgs. n.165 del 2001 (che, nel caso di specie, tra l’altro, era stata svolta non in modo occasionale ma sistematico). La giurisprudenza della Corte dei Conti è molto rigida in materia Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. Sussistendo un divieto assoluto di legge, l'attività non è neanche autorizzabile dall' amministrazione di appartenenza (Corte Conti Umbria n. 60 del 2022). La Corte dei Conti della Sardegna, con la Sentenza n. 130/2024, ha ribadito i suesposti principi. Il Consiglio di Stato ha affermato che non vale ad escludere la situazione d'incompatibilità di un pubblico dipendente, che eserciti un'attività imprenditoriale, il fatto che egli eserciti regolarmente il suo lavoro, in quanto la norma d'incompatibilità mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente stesso, ai fini di un miglior rendimento nei confronti della p.a. datrice di lavoro (cfr. Consiglio Stato sez. V sent. 13 gennaio 1999, n. 24). Il titolare della ditta individuale è l’unico responsabile dell’attività ed è esposto al rischio d’impresa. Infatti, egli risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata). Come già rilevato in precedenti risposte, a nostro avviso, le ditte individuali rientrano nella definizione di operatori economici, per cui la ditta individuale risulta impresa e non lavoratore autonomo. In giurisprudenza è stato altresì affermato: - Consiglio di Stato sez. VI, 24/09/1993, n.629: rientra tra le ipotesi di incompatibilità con il pubblico impiego previste dall'art. 60 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 la titolarità di un'impresa artigiana. - T.A.R., Lazio sez. I, 20/05/1987, n.1085: nell'ampia locuzione adoperata dall'art. 60 t.u.imp.civ.st. (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) in tema d'incompatibilità (commercio, industria e professione) deve intendersi inclusa anche l'attività lavorativa svolta in qualità di artigiano. Ciò premesso, si ritiene che non possa essere conferita una supplenza a tempo pieno (18/18) a un soggetto titolare di partita iva per ditta individuale e che quindi esercita attività commerciale e imprenditoriale.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Supplenza ATA e diritto al completamento: l’aspirante può accettare solo una parte dell’orario disponibile?
  • Gentile utente, in risposta al quesito posto si precisa : 1) il completamento di orario è un diritto del personale ata , ai sensi del CCNL di comparto e del regolamento delle supplenze D.M. 430/2000. La circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola n. 11814/2026 nella parte dedicata al personale ata prevede che: “L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. “ 2) Per quanto riguarda l’orario di completamento nella normativa non è prescritta alcuna condizione relativa al numero di ore, in quanto l’art. 4 comma 1 dispone che “ L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.” In tale articolo è sancito il diritto al completamento, fino al massimo dell’orario settimanale cioè 36 ore, non superando tale limite, ma non vi è la condizione del minimo di ore da accettare per completamento. Mentre nella scelta del rapporto a tempo parziale quindi vi è un minimo di ore che il personale può accettare che non può essere inferiore al 50% dell’orario settimanale obbligatorio, cioè 18 ore su 36, nel completamento di orario non si indica alcuna condizione sull’orario minimo e pertanto si ritiene che l’aspirante collaboratore possa accettare anche 14 ore settimanali, per la compatibilità con l’orario giornaliero che lo stesso già presta nell’altra istituzione scolastica. Quanto sopra in base alle disposizioni della circolare sulle supplenze, che prevede anche la possibilità per il collaboratore di accettare il posto intero, a condizione che al momento della convocazione per lo spezzone di 18 ore non vi fosse stata disponibilità di un posto intero.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Viaggio studio all’estero organizzato dalla scuola e pagamento diretto all’agenzia: legittimità della procedura e riparto delle responsabilità...
  • La procedura descritta non appare una soluzione giuridicamente corretta né prudente per un’attività che, nei fatti, è organizzata e fatta propria dall’istituzione scolastica. Il pagamento diretto delle quote dalle famiglie all’agenzia non è, da solo, sufficiente a trasformare il soggiorno in un rapporto meramente privatistico estraneo alla scuola, quando ricorrono contemporaneamente elementi quali l’inserimento nel PTOF, la destinazione agli alunni dell’istituto, lo svolgimento anche in tempo-scuola, la scelta di un’agenzia incaricata della gestione e, soprattutto, l’impiego di docenti della scuola quali accompagnatori. Anzi, abbiamo già risposto a quesiti praticamente sovrapponibili, sul presupposto che un acquisto effettuato nell’interesse del servizio scolastico non possa essere fatto uscire dalla gestione pubblicistica della scuola; il precedente richiama proprio, quale esempio dei rischi prodotti dalla rinuncia ai controlli della scuola, l’eventualità che le famiglie acquistino una copertura assicurativa insufficiente. La criticità, quindi, non è semplicemente contabile. È soprattutto il rischio che la scuola mantenga la sostanza dell’organizzazione e le relative responsabilità, ma rinunci agli strumenti di controllo propri della stazione appaltante: selezione dell’operatore, verifica dei requisiti, CIG e tracciabilità, disciplina contrattuale, controlli sull’esecuzione, assicurazioni, sicurezza dei trasporti, gestione degli inadempimenti e dei rimborsi, ecc.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Supplenza temporanea e assenza del titolare fino al 30 giugno: quale termine per il contratto?
  • Gentile utente, nel caso sottoposto i docenti di scuola primaria assenti per aspettativa fin al 30/06 dovranno essere sostituiti con supplenti brevi e temporanei fino all’8 giugno, cioè al termine delle lezioni. L’O.M. 27/2026 all’art. 2 comma 6 distingue tra le varie tipologie di supplenza prevede che: 6. Qualora non sia stato possibile assicurare la copertura delle disponibilità attraverso l’impiego di personale docente con contratto a tempo indeterminato secondo quanto previsto dai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali sino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. La durata dell’assenza delle docenti in aspettativa non è per tutto l’anno scolastico e quindi non possono essere attribuite supplenze fino al termine delle attività didattiche , cioè fino al 30/06, ma supplenze temporanee di cui al punto c) dell’ordinanza , fino alla fine delle lezioni, ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Assistente tecnico a tempo determinato: può essere rifiutata la richiesta di part-time per esigenze di servizio?
  • La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per il personale scolastico, può essere concessa solo in presenza di posti disponibili nel contingente massimo autorizzabile ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'O.M. n. 446/1997, pari al 25% dell'organico. Tale valutazione va fatta a livello provinciale e occorre pertanto attenersi a eventuali comunicazioni dell'USP, circa le classi di concorso e i profili professionali del personale ATA per i quali vi sia capienza. In mancanza di comunicazioni da parte dell'USP, deve ritenersi che la trasformazione sia astrattamente concedibile; il dirigente scolastico, tuttavia, può rifiutarla, se ciò impatta negativamente sul regolare funzionamento didattico della scuola. L'articolo 1, comma 58 della legge n. 662/1996, infatti, come modificato dall'articolo 73, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008, prevede quanto segue: - la trasformazione "può" essere concessa dall'amministrazione; - l'amministrazione può negare la trasformazione, qualora essa "comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa". Si precisa che i provvedimenti di accoglimento o di diniego delle istanze di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale sono atti datoriali e non amministrativi. La motivazione del diniego, pertanto, può rappresentare genericamente motivi organizzativi, senza addentrarsi in particolari. In conclusione, il dirigente scolastico non è tenuto ad accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro e può comunicare al dipendente il diniego per questioni organizzative di funzionamento didattico.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Docente e aspettativa: può essere concesso un ulteriore anno dopo cinque mesi e mezzo di assenza?
  • L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’art. 18, comma 2, prevede che ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. In sintesi: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art.70.1, Dpr 3/57); b) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art. 70.2, Dpr 3/57); c) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art. 70.3, Dpr 3/57). Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia/studio non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Infine, si rileva che l’art. 70 citato prevede che “per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione (ora il riferimento è ovviamente al DS) può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti (quindi anche il limite dei dodici mesi consecutivi) e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”. In sostanza, alla luce di quanto detto sopra è possibile prendere periodi frazionati di aspettativa all'interno del limite massimo di due anni e mezzo in un quinquennio e tenendo conto che il periodo massimo di fruizione continuativa è di dodici mesi calcolato come sopra esposto. Quindi, è possibile richiedere l'aspettativa in modo frazionato per più di due periodi all'interno del limite massimo dei 12 mesi continuativi (ad esempio: 5 gg, poi un mese, poi altri 3 mesi, il tutto anche intervallato da periodi di servizio attivo o in assenza per altri motivi, ad esempio malattia); l'importante è che il limite continuativo di dodici mesi non venga superato fermo restando poi il limite complessivo di due anni e mezzo nel quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia/studio non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Sul concetto di servizio attivo offre utili chiarimenti la circolare del Ministero Difesa 8 luglio 2015 n. 45501 che si riporta in integrale nella parte che qui può interessare "Si ritiene che possano rientrare nel “servizio attivo” (dicitura utilizzata dalla norma contrattuale) anche le assenze (diverse dalla malattia e dalle aspettative) retribuite e che comportano la maturazione dell’anzianità di servizio. Dunque, nella nozione di “servizio attivo” possono rientrare le ferie, i cosiddetti “recuperi delle festività soppresse” (L. 937 del 1977), i giorni di assenza per terapia salvavita, i permessi sindacali retribuiti (quindi anche i permessi retribuiti per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), il distacco sindacale, l’interdizione dal lavoro, i congedi di maternità e paternità, i congedi parentali, i congedi per malattia del bambino, i riposi giornalieri (quindi anche i permessi giornalieri) previsti dal D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, i permessi ex legge 104/1992. Non appare invece riconducibile a “servizio attivo” il congedo di cui all’art. 42, 5° comma, D.Lgs. 151/2001 (che è indennizzato, utile ai fini previdenziali, ma non è computato nell'anzianità di servizio). La malattia non può essere considerata “servizio attivo” (ARAN, orientamento applicativo RAL 1157)". L'ARAN, con l'O.A. RAL_1157 27 giugno 2012 in merito al fatto se i periodi di malattia, successivi al rientro in servizio, siano da considerare esclusi dal “servizio attivo”, ha precisato che la malattia è equiparata al servizio ma non è "servizio attivo e conseguentemente, essa non può essere valutata come servizio attivo". Nel caso di specie questa la situazione: aspettativa dal 07/01/2026 al 14/03/2026 e dal 15/03/2026 al 18/06/2026 per un totale di 5 mesi e mezzo. Successivamente è rientrato a lavoro ( trovandoci a settembre 2026 non vi è stato un rientro in servizio attivo a sei mesi) Chiede adesso un periodo di aspettativa pari ad un anno continuativo. Ciò premesso, a nostro avviso, può richiedere sei mesi e mezzo di aspettativa per arrivare al totale dei dodici. Una volta fruiti i sei mesi e mezzo il docente ha due alternative: - Rientrare in servizio attivo per più di sei mesi e richiedere nuova aspettativa ( nel limite dei due anni e mezzo in un quinquennio) - Chiedere che l’ulteriore periodo di aspettativa richiesto ulteriore ai sei mesi e mezzo di cui ha diritto venga imputata agli ulteriori sei mesi per motivi di particolare gravità di cui abbiamo detto sopra.

    Data di pubblicazione: 24/09/2026

  • Assenza improvvisa del docente nella scuola dell’infanzia: come garantire la continuità del servizio e la sicurezza degli alunni?
  • Gentile utente, nella situazione sottoposta, in caso di assenza improvvisa de personale in una delle due sezioni di scuola dell’infanzia è necessario prima di tutto garantire, prima ancora ilservizio scolastico, e la sicurezza degli alunni, trattandosi di alunni minori che non possono essere gestiti in classi accorpate. Pertanto è possibile derogare con provvedimento motivato al divieto di nomina del supplente dal 1 giorno di assenza posto dalla legge 190/2014 art. 1 comma 333. Inoltre nell’O.M. 27/2026 di aggiornamento delle graduatorie è previsto nell’art. 11 comma 5 che: “Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di due circoli didattici e cinque istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.” La scuola quindi, in caso di urgenza per la copertura del posto può attivare delle procedure rapide di convocazione dei candidati che nelle graduatorie hanno espresso la volontà di accettare supplenze anche per pochi giorni. Per quanto riguarda gli interpelli, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto e dell’elenco dei candidati che accettano supplenze fino a 10 giorni, si può ricorrere agli interpelli previsti dall’art. 14, comma 22, dell’O.M. 27/2026 e dalla circolare annuale sulle supplenze n. 11814/2026. In particolare quest’ultima al punto 3.2 relativo alla suddetta procedura di interpello precisa che: “Per quanto attiene gli avvisi di interpello da utilizzare per l’immediata individuazione del supplente in caso di assenza del titolare fino a dieci giorni nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, i dirigenti scolastici potranno attivare preventivamente le procedure di interpello, senza l’indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio. Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.” La scuola quindi può ricorrere ad interpelli preventivi di urgenza pubblicati all’inizio dell’anno, per le emergenze cui attingere con procedure rapide. In caso di inderogabile necessità, sarà possibile utilizzare gli esiti di questa forma di interpello per assicurare la presenza di un docente nelle more dello svolgimento delle operazioni amministrative necessarie per attribuire le supplenze di cui al citato articolo 11, comma 5, dell'ordinanza, che comunque vanno immediatamente attivate. Quanto all'uso della risorsa dell'organico di potenziamento della primaria, come detto in altre risposte, una lettura rigida delle norme (ultima formulazione del comma 85 della legge 107) sembrerebbe non consentirlo. Tuttavia, sempre in altre risposte, abbiamo prospettato la possibilità di una lettura estensiva che ricomprenda anche la scuola dell'infanzia, dove le esigenze di tutela dell'incolumità degli alunni sono pari - se non addirittura superiori - a quelle che si riscontrano con gli alunni con disabilità e con quelli frequentanti la scuola primaria. Per questo motivo, si può provare a percorrere la strada indicata nel quesito, subordinandola però tassativamente all'approvazione di specifici progetti di continuità verticale che possano prevedere anche la presenza dei docenti della scuola primaria all'infanzia.

    Data di pubblicazione: 23/09/2026

  • Alunna straniera non ammessa per mancata frequenza: criteri per l’inserimento nella classe di destinazione...
  • L’ammissione alla frequenza di alunni stranieri è regolamentata dall’art. 45 del DPR 394/99, che prevede di inserire gli alunni in obbligo di istruzione nella classe corrispondente all’età anagrafica a meno che il collego dei docenti non deliberi l’ammissione ad altra classe tenendo conto del curriculum degli studi pregresso e di eventuali prove di verifica sul livello di competenze effettuate presso la scuola. Il caso prospettato nel quesito è però particolare, perché, da quanto si evince, non si tratta di un’alunna proveniente da altro sistema scolastico, ma di minore che ha seguito parte del percorso scolastico in Italia interrompendolo senza motivazioni documentabili. Posto che la finalità principale del sistema scolastico del nostro Paese è quello di garantire il diritto allo studio e di favorire il successo formativo, si ritiene che la scuola, acquisito il fascicolo integrale dalla scuola di provenienza, debba comunque svolgere prove di verifica concernenti il raggiungimento dei risultati di apprendimento e proprio dall’esito di tali prove stabilire la classe di inserimento, con apposita delibera del Collegio dei docenti. Si consiglia, comunque, di monitorare con attenzione e continuità la frequenza scolastica e di segnalare il caso al Sindaco del comune di residenza la situazione in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal DL 123/2023 (es. più di 15 gg di assenze ingiustificate in un trimestre).

    Data di pubblicazione: 23/09/2026

  • Permessi per mandato politico e sostituzione del docente: limiti e condizioni per la nomina del supplente...
  • Gentile utente, nel caso sottoposto è possibile nominare il supplente in base alle assenze programmate per l’espletamento della carica politica, anche se non superiori a 15 giorni. Il D.lgs. 267/2000 (art. 79 e commi successivi) disciplina i permessi per mandato elettorale/amministrativo e richiede documentazione dell’ente e programmazione; Il CCNL comparto scuola 2006\2009 all’art 38 tuttora vigente disciplina la programmazione trimestrale/mensile delle assenze per mandato e le regole per la nomina di supplenti: in particolare il comma 3 consente la nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, in ogni caso, fino al massimo di un mese, prorogabile se necessario e non sia possibile provvedere con altro personale in soprannumero o a disposizione; il comma 4 disciplina l’utilizzo del titolare nei periodi non impegnati per esigenze della scuola; La piu recente ordinanza ministeriale di aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali e di istituto ,OM n.27\2026, art.13, comma 11 prevede la possibilità di “proroga” della supplenza quando si verifica continuità dell’assenza . Nel caso sottoposto , pur non essendosi verificata un’assenza ininterrotta superiore a 15 giorni , la nomina del supplente è consentita quando le assenze programmate producono un nocumento alla continuità didattica delle classi o degli insegnamenti cui il docente è assegnato e non sia possibile garantire la copertura con risorse interne o soprannumerarie. Se le ore di lezione tenute in una scuola non sono mai erogate dal titolare a causa dei permessi, si realizza una situazione di fatto di continuità dell’assenza su quegli insegnamenti, che giustifica l’individuazione di una supplenza stabile e quindi la proroga della supplenza al medesimo supplente in caso di successione delle assenze. Per quanto riguarda la competenza alla nomina del supplente, questa è a carico della scuola B se le assenze si verificano sempre in quella sede, poiché la disposizione di cui all’art. 14 comma 13 dell’O.M. 27\2026 prevede che “per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ivi comprese le aggregazioni di cui all’articolo 2, comma 3, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.”

    [1-25] di 43512

    Eventi
    in presenza

    Tutti gli appuntamenti

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!