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    Data di pubblicazione: 30/01/2026

  • Possibilità di sostituzione del DSGA con un assistente amministrativo tramite collaborazione plurima...
  • La sostituzione del DSGA è regolata dall’articolo 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 del 18/01/2024. Tale articolo distingue due periodi di sostituzione, fino a tre mesi e oltre i citati 3 mesi. Infatti il comma 1 prevede che a fronte di un’assenza del DSGA titolare per per un periodo superiore a 15 giorni e fino a tre mesi continuativi, incluse proroghe, il Dirigente Scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica ed inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Il Dirigente Scolastico, può derogare al comma 1 in caso di assenze inferiori a 15 giorni, qualora ritenga che l’assenza sia tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa. Il comma 2 detta il relativo trattamento economico, statuendo: Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio. Qualora, però, nella vigenza dell’incarico triennale di cui al comma 5 dell’art. 55 (Incarichi di Elevata Qualificazione), il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, la competenza al conferimento dell’incarico passa al Responsabile dell’Ufficio relativo all’Ambito Territoriale, il quale: a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali); b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA. Ai commi 4 e 5 troviamo il trattamento economico spettante: Al personale che, ai sensi del comma 3, lett. a) viene conferito un incarico temporaneo di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di 74 cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. b), lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell’indennità di direzione relativa all’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di detta istituzione. Per quanto sopra premesso, la scuola non può derogare a tali disposizioni, provvedendo con una collaborazione plurima (a cui si può ricorrere eventualmente solo per fornire un servizio di formazione, anche periodica, al sostituto).

    Data di pubblicazione: 30/01/2026

  • Possibilità di sospensione del congedo biennale per assistenza L. 104 in caso di malattia del dipendente...
  • Come affermato in numerosi quesiti presenti in banca dati, un dipendente può interrompere, previa espressa istanza, la fruizione del congedo biennale nei seguenti specifici casi: a) decesso del familiare b) ricovero a tempo pieno (cfr Funzione Pubblica circolare n. 1 del 2012) c) malattia dell'interessato o maternità (cfr. circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001; INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. b); informativa n. 22 del 25 ottobre 2002). Si riporta un estratto della Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001 la quale, secondo il nostro parere, risulta applicabile per analogia anche ai dipendenti pubblici. La sospensione del congedo per malattia del richiedente discende, infatti, dall’insorgenza di una temporanea impossibilità oggettiva di prestare la necessaria cura, assistenza e sostegno al familiare con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992). “Punto 7. Compatibilità del congedo straordinario con altri permessi Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il "congedo straordinario", di altri eventi che di per sè potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. In caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario, interruzione che può comportare o meno, secondo le regole consuete, l’erogazione di indennità a carico dell’INPS; in tal caso la possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova domanda (v. par. 4). A proposito della indennizzabilità o meno dell’evento di malattia o di maternità che consente l’interruzione del congedo straordinario si sottolinea in particolare che, considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni (6) dall’inizio della sospensione (in linea di massima coincidente, come è noto, con l’ultima prestazione lavorativa).” Tutto ciò premesso, si conferma la possibilità di interrompere il congedo straordinario per sopravvenuta malattia del dipendente, entro i limiti definiti dalla citata circolare INPS. Nello specifico, l’interruzione del congedo per malattia del dipendente è ammessa solo se l'evento morboso insorge entro 60 giorni dall’inizio della sospensione dall'attività lavorativa; l’interruzione, invece, per maternità è consentita anche qualora siano trascorsi più di 60 giorni dalla decorrenza del congedo straordinario.

    Data di pubblicazione: 30/01/2026

  • Assenza ingiustificata dal servizio della docente di sostegno e svolgimento di attività funzionali non autorizzate: che fare?
  • Nel caso di specie, la strada da perseguire è quella della trattenuta stipendiale e non già quella del recupero delle ore non prestate per le ragioni di seguito esposte. La docente non ha svolto le ore di insegnamento previste, “sostituendole” autonomamente e illegittimamente con attività funzionali dovute, quali sono quelle relative alla stesura di un verbale e alla redazione del PEI. La prima è attività di documentazione e la seconda di progettazione, entrambe riconducibili al disposto dell’art. 44, c. 1 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 (“L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”) In altri termini, in sostituzione delle ore di insegnamento non prestate la docente ha svolto attività funzionali, infungibili con le prime (cfr. orientamento applicativo ARAN 22 marzo 2022 CIRS97) e comunque dovute, cioè non utili all’assolvimento dell’obbligo di erogare il numero di ore settimanali di insegnamento previste per il corrispondente ordine di scuola dall’art. 43, c. 5 del citato CCNL (25 per la scuola dell’infanzia, 22 per la scuola primaria e 18 per la scuola secondaria). A fronte di un simile quadro, la trattenuta stipendiale è l’unica strada da percorrere, unitamente alla irrogazione della sanzione disciplinare, dal momento che, proprio alla luce del suddetto art. 43, c. 5, il lavoratore ha l’obbligo di prestare un determinato numero di ore settimanali di insegnamento. Ciò significa, per converso, che le ore non erogate nel corso di una settimana non possono essere recuperate in quella o in quelle successive, se non a fronte di specifiche disposizioni in tal senso: è il caso del recupero dei permessi brevi di cui all’art. 16 del CCNL comparto scuola 2007 e della flessibilità didattica e organizzativa di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 che può spingersi fino all’articolazione plurisettimanale dell’orario dei docenti. Al di fuori di queste due ipotesi, non è previsto il “recupero” delle ore non prestate al di là della stessa settimana in cui dovevano essere erogate. Ed è per tale motivo che, nella fattispecie, il dirigente deve procedere a operare la trattenuta stipendiale.

    Data di pubblicazione: 29/01/2026

  • Profili di sicurezza e responsabilità nell’organizzazione di eventi scolastici aperti ai familiari degli alunni, con la partecipazione delle autorità del territorio...
  • L’istituto Comprensivo di cui sono dirigente “pro tempore” ha acquisito la buona pratica di organizzare, in occasione di inizio, fine anno scolastico e festività...

    Data di pubblicazione: 29/01/2026

  • Poteri del dirigente scolastico nella concessione dei permessi per motivi personali o familiari: ambito della discrezionalità e casi di diniego...
  • Preliminarmente, si rammenta che il dirigente scolastico è tenuto ad agire sempre entro il perimetro tracciato dalle norme e dalle prerogative dirigenziali, operando un prudente bilanciamento tra il soddisfacimento dei diritti del personale e la tutela del diritto all’istruzione, garantendo la continuità del servizio. Sotto il profilo normativo, infatti, la gestione del personale rientra nelle competenze esclusive del Dirigente (D.Lgs. 165/01, art. 25, commi 2 e 4; art. 5, comma 2). Tale funzione è esercitata in collaborazione con il Funzionario di Elevata Qualificazione (ex DSGA) per quanto concerne il personale ATA, il quale opera sulla base delle disposizioni fornite nella Direttiva di Massima. La normativa vigente prevede il diritto del personale alla fruizione di permessi per motivi personali o familiari (retribuiti e non retribuiti), documentabili anche tramite autocertificazione. La disciplina è così articolata: • Personale docente: 3 giorni per anno scolastico (art. 15, comma 2 CCNL 2007 per il personale a tempo indeterminato e art. 35, commi 12 e 13 CCNL 19-21 per quello a tempo determinato). • Personale ATA: può fruire di permessi analoghi, ma con quantificazione oraria (art. 67, CCNL 19-21 e art. 35, commi 12 e 13 CCNL 19-21 per il personale a tempo determinato). La normativa contrattuale esclude l'utilizzo di motivazioni generiche per la richiesta di permessi personali o familiari. Il dipendente ha l'onere di specificare la causa della richiesta, anche in caso di ricorso all'autocertificazione. Quest'ultima deve riportare le medesime informazioni puntuali che risulterebbero dalla documentazione probatoria, garantendo la trasparenza sulla sussistenza del motivo addotto. La recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024) ha ribadito che "[la disciplina di cui all'articolo 15, comma 2 CCNL, estensibile ovviamente anche ai permessi di cui all’art. 35, comma 12 del CCNL 19-21, è formulata] in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione. [...] [Deve trattarsi] pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze […]”. Coerentemente con l'orientamento della Cassazione, il dipendente deve, dunque, specificare adeguatamente il motivo della richiesta, superando formulazioni generiche. Tale obbligo permette al Dirigente Scolastico di esercitare il proprio dovere di bilanciamento tra le esigenze personali del richiedente e la continuità del servizio pubblico. La richiesta di documentazione o autocertificazione risulterebbe, altrimenti, priva di funzione normativa. Alla luce del quadro normativo esposto, emerge con evidenza che un eventuale provvedimento di diniego da parte del Dirigente Scolastico debba essere puntualmente motivato. Tale motivazione deve dare atto dell'avvenuto bilanciamento tra il soddisfacimento dei diritti del personale e la preminente tutela del diritto all’istruzione. Non è possibile tipizzare a priori le fattispecie in cui il diniego possa ritenersi legittimo, in quanto la valutazione di merito spetta esclusivamente al Dirigente che valuta l'effettiva compromissione dell’offerta formativa, tale da giustificare la compressione del diritto del dipendente. Inoltre, il dirigente dovrà tener conto di plurimi fattori: le motivazioni addotte, l’eventuale cumulo di richieste per la medesima giornata, l’impossibilità di garantire la vigilanza, ecc. Il motivo citato nel quesito a titolo esemplificativo (docente in servizio su classi terminali) non appare, se isolato, sufficientemente solido da sostenere un diniego. Ciò anche in considerazione del fatto che il numero di permessi retribuiti è limitato a sole tre giornate per anno scolastico, rendendo l'impatto sul servizio fisiologicamente circoscritto. Al fine di garantire trasparenza e uniformità d'azione, si suggerisce l’emanazione, all'inizio di ogni anno scolastico, di una circolare interna organizzativa. Tale atto dovrà fornire indicazioni puntuali sulle modalità di fruizione delle diverse tipologie di assenza, in stretta coerenza con il CCNL di comparto e la normativa di settore vigente.

    Data di pubblicazione: 29/01/2026

  • Procedimento disciplinare a carico degli alunni: valore e limiti del voto dei rappresentanti dei genitori...
  • La presenza dei rappresentanti dei genitori ai consigli di Classe “straordinari”, convocati per decidere su questioni disciplinari è ormai indiscussa, essendo peraltro stata ribadita anche dalla nota ministeriale del 31 luglio 2008 Prot.3602/P0, tuttora valido riferimento interpretativo, nonostante la recente novella del DPR 249/1998. Ivi infatti si indica che: “[…]con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga”. Peraltro l’art.6 del TU scuola precisa che : “Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.” Va da sé che in tutte le altre sedute il consiglio di classe opera in composizione completa, con la componente elettiva. Ciò posto, il voto di ciascuna componente non ha un peso differenziato in base alla condizione soggettiva dei membri: è cioè personale e uguale. L’unica eccezione viene espressamente indicata dal legislatore all’art.37 3^ comma TU Scuola, per cui: “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”. Non esistono altre deroghe al principio di uguaglianza dei voti.

    Data di pubblicazione: 29/01/2026

  • Registro elettronico: esiste una reale possibilità di modifica diretta delle attestazioni da parte del dirigente scolastico?
  • Un DS può modificare quanto riportato dal docente sul registro elettronico?...

    Data di pubblicazione: 29/01/2026

  • Richiesta di inserimento a verbale di osservazioni inviate via email da un componente assente del Consiglio d’Istituto...
  • Sulla redazione del verbale non si riscontrano disposizioni normative: i riferimenti sono i consolidati orientamenti giurisprudenziali e le elaborazioni dottrinali. Il verbale di una seduta degli organi collegiali ha una funzione storico- documentale; in quanto tale deve riportare, in efficace sintesi secondo un fondato orientamento giurisprudenziale, l’esatto svolgimento della seduta, ovvero l’insieme dei fatti interessanti la riunione, l ’andamento della discussione e – soprattutto - con precisione le delibere assunte. Se un consigliere è assente nella seduta non può pretendere tout court che sue osservazioni, inviate per e- mail, siano messe a verbale, pubblicate e messe agli atti del consiglio, perché è il Presidente che governa i lavori. Se il presidente, nel corso della seduta, ritenendole pertinenti ai fini delle decisioni da assumere in base all'ordine del giorno, cita le osservazioni pervenute da uno o più consigliere/i assente/i alla riunione e decide, opportunamente col consenso dei presenti, di leggere o riassumere gli scritti del/i consigliere/i assente/i, questo “fatto”, in quanto accadimento della seduta, dovrà essere riportato nel verbale. Pertanto, in questi caso, sia che il presidente legga integralmente le osservazioni dell’assente, sia che le riferisca sinteticamente, di ciò si darà conto nella redazione del verbale e la comunicazione pervenuta sarà inserita tra gli atti documentali allegati al verbale della riunione.

    Data di pubblicazione: 29/01/2026

  • Formazione in servizio del personale docente: riparto di competenze tra Collegio dei docenti e dirigente scolastico ai sensi dell’art. 44 CCNL...
  • L’ambiguità del parere fornito da ARAN non fa altro che replicare l’ambiguità del quadro normativo scaturente dalle disposizioni normative e pattizie. Infatti, è ben noto che all’art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che intesta al solo dirigente (scolastico) i poteri di gestione delle risorse umane (““Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, […]”) fa da contraltare l’articolo 43, c. 4 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7”. Alla luce del contrasto esistente tra il D.Lgs. n. 165/2001, da un lato, e la disposizione di origine pattizia, dall’altra, si è sostenuto in precedenti pareri che il piano annuale delle attività debba essere presentato ed illustrato dal dirigente scolastico in collegio docenti, mettendo lo stesso in condizione di formulare eventuali suggerimenti e proposte. Si è inoltre costantemente affermato che simili prassi, operando un bilanciamento tra i poteri dell’organo monocratico e quelli dell’organo collegiale, sono corrette nella misura in cui consentono di ricercare e perseguire la massima condivisione delle scelte di carattere organizzativo, senza tuttavia abdicare alle prerogative dirigenziali. In questa stessa prospettiva deve essere letta e risolta l’antinomia tra il medesimo art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e il potere del collegio dei docenti di programmare annualmente le attività di formazione nel PTOF (art. 44, c. 4 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021). Infatti il collegio è sicuramente chiamato a definire temi e ambiti della formazione, in coerenza con il PTOF e gli altri documenti strategici della scuola, mentre la individuazione del monte ore relativo spetta al dirigente scolastico nell’ambito di quei poteri di gestione delle risorse umane, in virtù dei quali gli è intestata pure la competenza alla determinazione degli ulteriori contenuti del piano annuale delle attività. Come detto in precedenza, tuttavia, si ritiene che detto piano nella sua interezza – e dunque anche per la parte relativa al monte ore di attività formative – debba essere discusso con il collegio, aprendo spazi di interlocuzione e dialogo con l’organo collegiale volti a raccogliere proposte e suggerimenti al riguardo.

    Data di pubblicazione: 29/01/2026

  • Compensi per docenti interni, scuole viciniori ed esperti esterni nei progetti finanziati da enti terzi: criteri di legittimità e modalità di calcolo...
  • La questione sollevata mette in evidenza alcune criticità che si presentano nella gestione amministrativa dei progetti PTOF, soprattutto quando il budget dei finanziatori esterni (Regioni, Fondazioni, Comuni) non collima rispetto ai vincoli retributivi previsti dal CCNL . Per quanto riguarda il personale interno e il personale con contratto di collaborazione plurima (ex art. 35 e 57 CCNL del 29 novembre 2007), non è possibile derogare al ribasso rispetto agli importi previsti dalle tabelle previste dal CCNL, in quanto il rapporto di lavoro dipendente contrattualizzato impone che le ore di attività aggiuntive debbano essere retribuite secondo le misure definite dalla contrattazione collettiva (vedi TAB E1.6 CCNL 18.01.2024). Infatti, secondo l'Articolo 2113 del Codice Civile, “le rinunce e le transazioni (ndr. accordi) che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi […] non sono valide”. Inoltre, l’art. 1418 c.c., prevede che “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative […]”. In buona sostanza, in base al combinato disposto degli articoli 1418 e 2113 c.c., ogni accordo/incarico individuale che preveda un compenso inferiore alle tabelle contrattuali è nullo perché contrario alle disposizioni inderogabili contenute nel CCNL . Occorre poi aggiungere che, nel caso di incarichi per corsi di formazione rivolti al personale della PA si applicano i compensi stabiliti dal DI 326/1995 (ben più elevati rispetto agli importi stabiliti dal CCNL). Per quanto poi concerne il personale esperto esterno (lavoratore autonomo), Il D.I. 129/2019 rimanda alla competenza del Consiglio di Istituto le deliberazioni circa «criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, […] dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti» (art. 45 comma 2 lett. h). Inoltre, l’art. 44, comma 4 , prevede che “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.» È imprescindibile quindi l’adozione di un regolamento che definisca i confini (procedure, criteri di scelta, limite minimo/massimo compensi, ecc.) entro i quali il Dirigente scolastico può svolgere tale attività negoziale. Per quanto riguarda la definizione degli importi da corrispondere, occorre tenere innanzi tutto presente il dispositivo dell’art. 2233 del c.c., il quale precisa che la misura del compenso di liberi professionisti deve, in ogni caso, «essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro del professionista». Un importante punto di riferimento può rinvenirsi nel vigente CCNL scuola, la cui tabella E1.6, per attività di docenza e funzionali, può essere adottata anche per gli esperti esterni, pur non costituendo limite massimo dei compensi lordi erogabili, laddove la professionalità richiesta sia tale da giustificare il pagamento di somme superiori a quelle stabilite per il personale scolastico. Ulteriori parametri di riferimento possono essere le tariffe regolamentate dagli enti erogatori dei contributi utilizzati per l’attività degli esterni (vedi ad esempio le disposizioni Regionali concernenti i progetti FSE-POR), quelle indicate nella Circolare n° 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (https://www.tuttocamere.it/files/egov/2008_2_Circ_PCM.pdf) , quelle definite da specifici ordini professionali, nonché quelle previste per i progetti finanziati con fondi comunitari (PON/FSE/PNRR). Nel regolamento di Istituto devono essere quindi determinati gli importi minimi e massimi da corrispondere ai collaboratori esterni ( che devono essere comunque adeguati “all’importanza dell’opera e al decoro del professionista»), tenendo conto del tipo di attività previsto, dell’impegno e competenze professionali richieste e delle disponibilità finanziarie programmate. Per quanto sopra illustrato, concludiamo con una ulteriore precisazione: nel caso in cui il finanziamento ricevuto sia incapiente rispetto alle ore di attività inizialmente progettate, riteniamo non sia possibile indicare negli avvisi (e nei conseguenti incarichi): - importi inferiori a quelli previsti dal CCNL per il personale interno/collaborazione plurima; - tariffe orarie inferiori a quelle deliberate nel regolamento di Istituto per gli esperti esterni lavoratori autonomi. In detta ipotesi, occorrerà quindi adottare, a nostro avviso, una delle seguenti soluzioni: - diminuire il numero di ore di attività (pur rispettando gli obiettivi progettuali) in rapporto al budget/costi orari stabiliti (da CCNL o Regolamento di Istituto); - Integrare il finanziamento ricevuto, con risorse proprie dell’Istituzione Scolastica , fino alla concorrenza delle ore progettate, calcolate in base ai costi orari previsti dal CCNL o dal Regolamento di Istituto.

    Data di pubblicazione: 29/01/2026

  • Docente a t.d. e permessi studio per TFA sostegno: compatibilità tra tirocinio, orario di servizio e continuità didattica...
  • Con nota prot. n. 49267 del 27/10/2025, l’USR Lazio, all’esito del confronto con le organizzazioni sindacali, ha confermato anche per l’anno 2026 le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA., valido per il triennio 2022-2024 e per l’anno 2025. Nel caso di specie, viene in considerazione l’art. 10 del suddetto CIR secondo cui: “6. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro/orari di servizio che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre, tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. […] . 8. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi: - per la frequenza dei corsi e l'effettuazione dell'eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso; 9. la fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata. a) Permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio b) Permessi giornalieri - utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio. […] 11. Il personale titolare dei permessi produce a richiesta del Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione. 12. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente scolastico la propria assenza, comunque, con almeno cinque giorni di anticipo.” Da ciò si evince che: - la docente ha diritto a un orario che agevoli la frequenza del corso e anche del previsto tirocinio; - la stessa ha l’obbligo di produrre, a richiesta del dirigente scolastico, un prospetto mensile delle assenze onde consentire allo stesso di organizzare le eventuali sostituzioni e, comunque, di comunicare la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo. Si fa presente a questo riguardo che anche l’obbligo di sostituire il docente assente nella scuola secondaria con personale dell’organico dell’autonomia nei primi dieci giorni può essere superato in caso di “motivate esigenze didattiche”, come stabilito dal comma 85 della legge n. 107/2015, dopo la modifica apportata dalla legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e che il divieto di sostituzione fin dal primo giorno può essere derogato in tutti gli ordini di scuola ai sensi dell’art. 13, c. 14 dell’O.M. n. 88/2024 in vista della tutela e della garanzia dell’offerta formativa e del rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi. Dunque, la scuola ha adempiuto all’obbligo che su di lei incombeva, ovvero quello di strutturare un orario per la docente che agevolasse la sua frequenza al corso. La docente, invece, non ha messo in grado la scuola di gestire al meglio la sua assenza (esigenza che pure traspare dalle disposizioni del CIR sopra riportate), collocando il tirocinio – che pure può essere concordato con l’istituzione scolastica ospitante – proprio nelle ore che erano state faticosamente ritagliate per consentirle l’esercizio del diritto allo studio con la minore compressione possibile delle necessità del servizio. Da parte della docente si può dunque parlare di “abuso” del proprio diritto, contrario ai principi di buona fede e correttezza che innervano il rapporto di lavoro. Se dunque l’istituzione valuta di non riuscire a sostituire con continuità la docente (neppure alla luce delle disposizioni sopra richiamate), può richiederle di concordare una diversa articolazione del tirocinio con l’istituzione scolastica ospitante o di motivare circa l’impossibilità di traslare l’attività in questione in altro giorno o orario. Occorre tuttavia tenere conto che, se la scuola si spingesse fino a negare la possibilità di fruire dei permessi per diritto allo studio il venerdì, un eventuale contenzioso dinanzi al giudice del lavoro potrebbe avere un esito incerto: infatti, i permessi vengono meramente “comunicati” dal beneficiario al dirigente scolastico e l’unico motivo che pare sorreggere un loro diniego è l’assenza dei presupposti legittimanti (ovvero la destinazione dei permessi a una delle attività consentite: frequenza del corso o del tirocinio e, nei limiti massimi di 18 ore, per attività propedeutiche alle prove di verifica in itinere e finali). In definitiva, pur trovandosi di fronte a un “abuso” del diritto, data l’incertezza dell’esito di un eventuale contenzioso, si suggerisce di interloquire con la docente nei termini anzidetti e solo se l’assenza del venerdì non può essere coperta con continuità.

    Data di pubblicazione: 29/01/2026

  • Congedo per donne vittime di violenza: requisiti della certificazione ex art. 17 CCNL 2019/21...
  • I congedi per le donne vittime di violenza sono disciplinati dall’art. 17 del CCNL 19/21 che ha abrogato l’art. 18 del CCNL 19/04/2018. Il CCNL 2022/24 non è intervenuto sulla materia. Per dirimere la questione, si riportano i seguenti commi del suddetto articolo 17: • Comma 1: “La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato”. • Comma 2: “Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo”. • Comma 5: “La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo”. • Comma 9: “Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e il personale docente e di ricerca dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera”. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince che il requisito essenziale per l'accesso al congedo indennizzato è la certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione. Tali percorsi devono essere certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio (art. 5-bis, D.L. 93/2013, convertito con modificazioni dalla L. 119/2013). Si conferma, pertanto, che l’unico requisito richiesto per usufruire del diritto di astenersi dal lavoro per le donne vittime di violenza è la certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione, nei termini di cui sopra.

    Data di pubblicazione: 29/01/2026

  • Dichiarazione di inabilità e continuità della supplenza: proroga del contratto o nuova nomina fino al termine delle lezioni?
  • Come è noto, l’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, oltre a disciplinare l’aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali per le supplenze, definisce le procedure di conferimento delle supplenze per il biennio 2024/2025 – 2025/2026, sostituendo per previsione normativa il previgente Regolamento per le supplenze di cui al decreto ministeriale n. 131 del 2007. In particolare, l’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza individua le diverse tipologie di supplenza per il personale docente, secondo i seguenti parametri: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessita? diversa dai casi precedenti. Prima di disporre qualsivoglia supplenza, è necessario inquadrare la fattispecie in uno dei casi sopra elencati. Nel caso prospettato, par di capire che originariamente la supplenza fosse stata disposta per sostituire un docente assente dal 27/11/25 al 31/01/26 (o a una data anteriore, rispetto alla quale l’assenza si è poi prolungata): si tratta dunque di una supplenza rientrante nella fattispecie c). La situazione muta il 19/01/26, quando interviene il giudizio di inabilità, che rende vacante il posto in questione, mutando la natura giuridica della disponibilità. Tuttavia, va evidenziato che, trattandosi di un posto che si è reso vacante dopo il 31/12 dell’anno scolastico di riferimento, la supplenza da disporre NON può rientrare né nella tipologia a) né nella tipologia b) e, conseguentemente, appartiene alla tipologia c), cioè alla medesima tipologia della supplenza già in essere. Dunque, alla mutata natura giuridica della disponibilità non corrisponde un mutamento della tipologia di supplenza. Si ritiene pertanto che sia applicabile la previsione contenuta nell’articolo 13, comma 11, della medesima ordinanza, che prospetta la proroga della supplenza nei confronti del medesimo supplente. In questo caso, la supplenza sarà disposta – a norma dell’articolo 2, comma 9, lettera c), dell’ordinanza – sino all’ultimo giorno di permanenza delle esigenze di servizio, vale a dire sino all’ultimo giorno di lezione. Va evidenziato che la situazione descritta sarebbe stata gestita diversamente in vigenza del Regolamento per le supplenze di cui al DM 131/07, per ragioni che non è qui il caso di approfondire.

    Data di pubblicazione: 28/01/2026

  • Didattica digitale integrata per alunni assenti per motivi di salute: quale soluzione si può percorrere?
  • Spett. Italiascuola desidero porre un quesito legato alla possibilità di erogare la DDI in un Istituto secondario superiore. Espongo il caso...

    Data di pubblicazione: 28/01/2026

  • Gestione del personale ATA in caso di allerta meteo con ordinanza di sola sospensione delle attività didattiche...
  • In merito alle tre misure proposte da una organizzazione sindacale della scuola si osserva quanto segue. Prima misura Le istituzioni scolastiche sono sedi di attività amministrativa e di attività didattica. Con l’ordinanza di sospensione delle lezioni il sindaco impone che sia sospesa per uno o più giorni l’attività didattica. Di conseguenza i docenti, in riferimento al sinallagma del rapporto di lavoro (retribuzione vs. prestazione lavorativa) e all’art. 1256 primo comma del c.c (“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”), sono esonerati dall’obbligazione dell’insegnamento e quindi non sono tenuti a recarsi a scuola per un servizio che è stato sospeso per disposizione della competente autorità. Ma, se le lezioni sono sospese, l’ufficio scolastico, in quanto sede di attività amministrativa, deve rimanere aperto; ne deriva che, se una parte del personale amministrativo può in tale evenienza prestare, in forza di una disposizione del contratto di istituto, servizio in “smart working”, una o più unità devono essere presenti in ufficio. E per l’apertura dell’ufficio sarà necessario che un paio di collaboratori siano presenti a scuola. Il restante personale (dsga e assistenti amministrativi non in “smart”, dirigente scolastico e collaboratori non presenti in istituto) potrà utilizzare istituti contrattuali (ferie, riposi compensativi ecc). Seconda misura Come detto sopra, per assicurare l’attività amministrativa della scuola, è necessario che un paio di collaboratori siano in servizio per aprire i locali, esercitare la dovuta sorveglianza e provvedere alla pulizia. Ciò in ragione della permanenza dell’attività amministrativa nell’istituto; non essendo sospesa l’attività amministrativa, devono col loro servizio assicurarne la possibilità di svolgimento. Terza misura Circa la "la chiusura" della scuola, questa può essere disposta, oltreché dal sindaco, dal prefetto o dalle autorità della protezione civile. Una norma del D.Lgs. 297/1994, l’art. 396 comma 2 lettera l, assegna al dirigente scolastico “l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola”. Dal che si deduce che, ricorrendo tali casi, nell’inerzia delle competenti autorità o nell’impossibilità di un loro tempestivo intervento, il dirigente scolastico può, anzi deve, assumere con congrua motivazione il provvedimento di chiusura, dandone ovviamente comunicazione al sindaco. Ma è appena il caso di segnalare l'assoluta eccezionalità della situazione (es. garantire la salvaguardia e l'incolumità delle persone in situazioni di evidente pericolo). Detto questo, veniamo all’ultima situazione di cui al quesito. Come detto sopra, per il giorno per il quale il sindaco ha disposto la “sospensione delle lezioni”, deve essere assicurato, sia pure in forma ridotta, il servizio di segreteria: quindi il dsga, in ottemperanza alle direttive del dirigente, provvederà, secondo il piano delle attività, a disporre la presenza in servizio di alcune unità di personale: ove poi questi siano impossibilitati a raggiungere la sede (impraticabilità delle strade, mancanza di trasporti, malattia sopraggiunta, ecc), determinando la mancata apertura della stessa, al dirigente non potrà essere imputata la interruzione di servizio. In conclusione si ritiene utile ricordare, comunque, che l’art. 139 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 112/1998, avente oggetto “trasferimenti alle province e comuni”, assegna in via ordinaria al comune “la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti” e non già la chiusura della scuola, che è provvedimento avente carattere di eccezionalità.

    Data di pubblicazione: 28/01/2026

  • Ci arriva una comunicazione INPS che evidenzia un nostro errore nella gestione del TFR di un dipendente transitato dagli enti locali...
  • Oggetto: trattamento di fine servizio TFS Assistente amministrativo - continuità del rapporto di lavoro per incarico a tempo determinato per mansioni...

    Data di pubblicazione: 28/01/2026

  • Scuole dell’infanzia a sezione unica nei piccoli comuni: possibilità di accoglimento di “piccoli gruppi” di bambini tra i 2 e i 3 anni...
  • La Circolare Ministeriale 15 gennaio 2009, n. 4 relativa alle "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico 2009/2010", nel fornire indicazioni specifiche per la scuola dell’infanzia, al paragrafo 1.2 riportava che «Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini – di norma non più di tre – di età compresa tra i due e i tre anni. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.» Il 16 luglio del 2009 entrava in vigore il DPR 20 marzo 2009, n. 89 recante la «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.» L’articolo 2, comma 6 del decreto disponeva che «Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.» La norma, dunque, riprendeva quanto reso possibile dalla citata Circolare demandando all’annuale decreto interministeriale relativo alla costituzione dell’organico la definizione della consistenza dei gruppi di bambini tra i due e i tre anni da coinvolgere nelle sezioni. La successiva Circolare Ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2010/2011, la n. 101 del 30 dicembre 2010, sarebbe stata l’ultima a riportare nuovamente il passaggio su tale facoltà. Infatti, con sentenza 9 - 21 marzo 2011, n. 92 (in G.U. 1ª s.s. 23 marzo 2011, n. 13), la Corte costituzionale annullava i commi 4 e 6 dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009, dichiarando «che non spettava allo Stato disciplinare l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall'art. 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 […]» L’esito di tale sentenza veniva opportunamente riportato nella Circolare Ministeriale n. 110 del 29 novembre 2011 relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013. Nella parte finale del paragrafo 1. a), dedicato per l’appunto alla scuola dell’infanzia, veniva così affermato: «Si ricorda, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale n.92 del 9 marzo 2011 ha annullato il comma 6 dell’art. 2 del D.P.R. n.89/2009, dichiarando non essere di competenza della Stato la composizione delle sezioni della scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia.» Da allora, dunque, la facoltà richiamata nel quesito non ha più avuto luogo. Anche le successive circolari ministeriali n. 96 del 17 dicembre 2012 (iscrizioni per l’anno scolastico 2013/2014), n. 28 del 10 gennaio 2014 (iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015) e n. 51 del 18 dicembre 2014 (iscrizioni per l’anno scolastico 2015-2016) hanno continuato a citare la sentenza evidenziando il venir meno della possibilità di iscrivere bambini di età compresa tra i due e i tre anni di età nelle scuole dell’infanzia situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni.

    Data di pubblicazione: 28/01/2026

  • Formazione obbligatoria di 40 ore annue nella PA (Direttiva Zangrillo): ambito di applicazione nelle scuole e soggetti destinatari...
  • La cosiddetta “Direttiva Zangrillo” del 14 gennaio 2025 afferma un obbligo generalizzato di formazione continua per i dipendenti pubblici pari ad almeno 40 ore annue. Perché tale obbligo sia effettivo, occorre che esso trovi risonanza e legittimazione all’interno del CCNL di comparto (per il personale scolastico) e di area (per il dirigente scolastico) o quantomeno in una delle disposizioni normative a detto personale applicabili. Infatti, la Direttiva è un atto amministrativo generale, privo di cogenza normativa che, pertanto, non può prevalere sulle previsioni dei CCNL cui primariamente spetta la disciplina del rapporto di lavoro (cfr. art. 40, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001) né ha la valenza di una delle fonti cui pure l’art. 2, c. 2 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 intesta la competenza a regolare detto rapporto. In altri termini, poiché né nel CCNL di comparto né nel CCNL di area né in alcuna delle leggi applicabili al personale scolastico si rinvengono disposizioni che lo obbligano a formarsi su temi attinenti lo sviluppo professionale per almeno 40 ore annue, il contenuto della Direttiva citata non può intendersi ad esso applicabile né per esso prescrittivo. Infatti, circa il personale ATA vale il disposto dell’art. 36, c. 3 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021che addirittura pare subordinare l’effettività della sua formazione alla presenza di appositi finanziamenti; per il personale docente, poi, l’art. 44, c. 4 del CCNL citato individua come obbligatoria la sola formazione programmata dal collegio dei docenti nell’ambito del PTOF e fino a concorrenza delle 40 ore+40 ore, con ciò escludendo decisamente che possa sussistere un obbligo (quantomeno generalizzato) dei docenti di formarsi per almeno 40 ore annue. Infine, per quanto riguarda il dirigente scolastico l’art. 20, cc. 2 e 5 del CCNL area istruzione e ricerca 2019-2021 assume la sua formazione quale obbligo (semmai) per l’amministrazione, mentre il dirigente – ai sensi del comma 8 dell’articolo citato – “può […] partecipare, senza oneri finanziari per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono”. Dunque, neppure in questo caso il CCNL stabilisce un obbligo formativo.

    Data di pubblicazione: 27/01/2026

  • Affidamento dei viaggi di istruzione ad agenzia esterna: corretta procedura alla luce della normativa vigente...
  • Il quesito copre uno spettro di ipotesi troppo ampio: per tentare di restringere le possibili risposte, si darà per scontato di parlare del caso di un istituto comprensivo il cui valore totale degli affidamenti non supera la cifra di 140.000 euro all’anno. In casi come questo, il problema è l’affidamento del servizio di trasporto su gomma, normalmente utilizzato per le cc.dd. uscite didattiche. Sul punto, l’art. 5 D.L. 127/2025 ha introdotto una modifica radicale delle modalità di affidamento, rendendo necessaria l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, dunque, più complesso considerare legittimo l’affidamento diretto. Nei primi mesi di applicazione della norma, pochissime scuole si sono risolte a procedere tramite procedure comparative (le uniche nelle quali sia possibile ragionare in termini di offerta economicamente più vantaggiosa), risolvendosi invece ad utilizzare una delle seguenti metodiche: - esclusione dell’applicazione della normativa sopravvenuta: siamo a conoscenza della tesi per la quale l’art. 5 D.L. 127/2025 non sarebbe applicabile sotto soglia, ma non possiamo dire di essere del tutto d’accordo. La potenziale ricaduta assicurativa ci preoccupa, nel caso in cui la compagnia dovesse contestare alla scuola di non avere selezionato l’operatore applicando la normativa sulla sicurezza; - autocertificazione dell’operatore economico: non riteniamo sia possibile, per l’impresa, dichiarare genericamente di avere i requisiti di cui al D.L. 127/2025, visto che la norma non si occupa di definire una soglia minima di sufficienza, ma si limita ad indagare quali siano i settori di riferimento (sicurezza, disabilità, capacità tecnica del conducente); - affidamento del compito di selezione all’agenzia di viaggi: non riteniamo parimenti possibile affidare il compito della selezione ad un’agenzia di viaggi, trattandosi di una probabile esternalizzazione di una funzione pubblica vietata ai sensi dell’art. 43 comma terzo D.I. 129/2018, e ciò a prescindere dal pagamento. Nonostante i tentativi di eludere l’applicazione dell’art. 5, riteniamo che al momento la normativa sia in vigore e quindi imponga la redazione di un capitolato da presentare alle imprese. La redazione di un possibile capitolato per l’affidamento ai sensi dell’art. 5 D.L. 127/2025 come convertito in legge risente di molti fattori, molti dei quali direttamente dipendenti dalla formulazione di una norma che, anche a qualche mese dalla sua pubblicazione, non convince quanto a tassatività ed ambito oggettivo di applicazione. In ogni caso, una possibile ripartizione dei 70 punti dell’offerta economica può essere la seguente: 1. Sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto (20 punti in tutto) - AEBS (Advanced Emergency Braking System) - LDW (Lane Departure Warning) - ACC (Adaptive Cruise Control) 2. Sistemi e dispositivi per accessibilità e disabilità (20 punti in tutto) - Disponibilità del mezzo con dispositivo richiesto nel preavviso massimo di 48/72 ore 3. Competenze tecniche dei conducenti (20 punti in tutto) - BLS pediatrico - Corsi guida sicura 4. Varie (10 punti in tutto) - Possesso certificazione di qualità - Anzianità del parco mezzi, con punteggio diverso per mezzi di proprietà o altrimenti disponibili - Pregresse esperienze - Mezzi sostitutivi e tempistica - Piani di pulizia e sanificazione - Massimale assicurativo superiore a 10 milioni di euro per sinistro Non siamo in grado di assicurare la compatibilità del capitolato con l’intero mercato, per via di naturali e inevitabili differenze - anche locali - nella nomenclatura e nella disponibilità degli elementi, in particolare laddove si faccia ricorso a società consortili o a forme più o meno legittime di avvalimento e/o subappalto: si suggerisce pertanto di utilizzare lo strumento dell’art. 77 D.Lgs. 36/2023 per sondare gli operatori economici prima di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In difetto di tale sondaggio preventivo, ogni proposta di capitolato può risultare del tutto inefficiente: anche di tale aspetto avrebbe dovuto tenere conto la norma, entrata in vigore all'improvviso con lo strumento del Decreto Legge in luogo di una più accurata misurazione della strumentazione a disposizione degli operatori.

    Data di pubblicazione: 27/01/2026

  • Scambio linguistico all'estero e uso di mezzi di trasporto individuati dalla scuola partner: limiti e responsabilità del DS...
  • L'articolo 5 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 ha apportato alcune modificazioni all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici. In particolare, la novella legislativa ha ricompreso i contratti, relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito degli affidamenti il cui criterio di aggiudicazione deve essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo così che tali affidamenti possano essere aggiudicati al prezzo più basso. Inoltre, gli elementi qualitativi dell'offerta devono valorizzare, sulla base di criteri oggettivi, la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti. Tali disposizioni, tuttavia, sono applicabili per gli affidamenti in base al Codice dei contratti e non possono essere validi per gli affidamenti di istituti stranieri, i quali devono essere conclusi secondo le disposizioni in vigore nel relativo Paese. Benché l'articolo 13, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 preveda l'adozione, da parte del MAECI e sentita l'ANAC, di un Regolamento che disciplini "le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero", tale disposizione si riferisce comunque a stazioni appaltanti italiane e non straniere. Tale Regolamento, ovvero il D.M. del MAECI 2 novembre 2017, n. 192, modificato dal D.M. 17 gennaio 2024, n. 32 in conformità al d.lgs. 36/2023, disciplina, infatti, le procedure di affidamento delle "sedi estere", intendendo per queste ultime "ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche" (articolo 1, comma 2, lettera f) del D.M. 192/2017). In conclusione, la scuola straniera non ha alcun obbligo di rispettare la normativa italiana ed è sufficiente che rispetti la normativa vigente nel proprio Paese. Ciò appare sufficiente anche per la tutela assicurativa; tuttavia, si ritiene opportuno che il dirigente scolastico - se ciò (come solitamente accade) non è già previsto dall'accordo di scambio internazionale - chieda alla scuola straniera di impegnarsi al rispetto delle normative di sicurezza previste dalla normativa locale applicabile.

    Data di pubblicazione: 27/01/2026

  • Concorso letterario organizzato da una scuola: criteri e modalità corrette di liquidazione dei premi alle classi vincitrici...
  • L'Istituto ha indetto, nell'ambito delle attività di gestione di una biblioteca interna a un proprio plesso e di concerto con il relativo comitato...

    Data di pubblicazione: 27/01/2026

  • Passaggio a nuovo ruolo su posto comune a seguito di concorso: adempimenti relativi all’anno di formazione e prova...
  • In base alla disciplina vigente circa il periodo di prova del personale docente come interpretata dalla Nota ministeriale prot. n. 95371 dell’11 dicembre 2025 nonché alla legge n. 186/2003, la docente di ruolo per l'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nella scuola primaria che ottiene il ruolo su posto comune nel medesimo grado a seguito di concorso non deve ripetere l’anno di formazione e prova. La Nota ministeriale prot. n. 95371 del 11 dicembre 2025 elenca i casi di esenzione dal periodo di formazione e prova. In particolare: - specifica che non devono svolgere il periodo di prova i docenti che abbiano già svolto positivamente il percorso nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune che di sostegno; - precisa che sono esentati coloro che hanno concluso positivamente la prova a seguito di una nomina in ruolo e vengono successivamente immessi in ruolo nel medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva (come, in questo caso, il superamento di un nuovo concorso per posto comune). Del resto, la Nota in questione riferisce la disciplina dell'immissione in ruolo e del relativo percorso di prova anche ai docenti di religione cattolica, là dove afferma “che sono tenuti al periodo di formazione e prova: • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato - ivi inclusi i docenti di religione cattolica (I.R.C.) - a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo; […]”. Né potrebbe essere altrimenti: infatti, l’art. 1, comma 2 della legge n. 186/2003 stabilisce: “Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.” Ciò significa che ai docenti che impartiscono l’insegnamento della religione cattolica si applicano le medesime disposizioni previste per i docenti di posto comune, salva contraria indicazione delle leggi e dei contratti collettivi. Indicazione contraria che, per quanto attiene il periodo di prova, non è stata fornita. Si ribadisce pertanto quanto affermato in apertura, ovvero l’esclusione della docente in oggetto dall’obbligo di ripetizione del suddetto periodo.

    Data di pubblicazione: 27/01/2026

  • Criteri di scelta della procedura per forniture eterogenee finanziate con fondi PNRR/FESR...
  • La questione sollevata è centrale nella gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, specialmente nell'ambito di progetti complessi come i laboratori innovativi professionalizzanti del PN FESR 21-27. Assiste, in assenza di una norma specifica che regoli l’acquisto "combinato" di beni (parte in convenzione e parte fuori convenzione), la consolidata giurisprudenza e gli orientamenti dell'ANAC che suggeriscono di muoversi secondo criteri di funzionalità economica e rispetto dell'obbligo di centralizzazione. Poiché il Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) e la normativa speciale sulla spending review (L. 296/2006) non offrono una soluzione univoca in caso di "acquisti misti", occorre, a nostro avviso, leggere - in “combinato disposto” - le norme sul divieto di frazionamento artificioso e la disciplina sull’obbligo di approvvigionamento mediante convenzioni Consip, delineando due scenari principali che, a seconda della natura dei beni e degli obbiettivi prefissati, definiscano la prassi da seguire. La regola generale prevede, in primis, che se i beni sono funzionalmente separabili, l'istituzione è tenuta a procedere in modo distinto. Infatti l'orientamento suggerito dalle linee guida ANAC è proprio quello dell'estrapolazione, poichè: • L'obbligo di ricorrere alle Convenzioni Consip (per le categorie merceologiche definite, come PC, notebook, tablet, multifunzione, ecc.) è un precetto imperativo. Se i beni sono funzionalmente separabili, non vi è ragione per sottrarli dall’acquisto in convenzione. • Estrapolare i beni in convenzione non costituisce un "frazionamento artificioso" (vietato dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023), poiché l'obiettivo non è eludere le soglie di gara, ma adempiere a un obbligo di legge (l'uso delle Convenzioni ex art. 1, comma 449, L. 296/2006). Infatti, come giustamente osservato nel quesito, il divieto di frazionamento (art. 14 del D.Lgs. 36/2023) nasce per impedire l’aggiramento delle soglie comunitarie, evitando così procedure più trasparenti, ma anche più complesse. Al contrario, separare beni per acquistarli in Convenzione è un atto di compliance normativa (rispetto dalla legge) per massimizzare il risparmio tramite la centralizzazione degli acquisti • Tale procedura, inoltre, mette al riparo da rilievi sulla responsabilità erariale (danno per acquisto a prezzi superiori a quelli Consip). Tuttavia, la scelta procedurale dipende anche dalla natura della fornitura, ovvero se i beni da acquistare sono collegati da una inscindibilità tecnica e funzionale. Per comprendere in maniera approfondita il significato di “frazionamento artificioso” occorre, a nostro avviso, esaminare anche le disposizioni di cui all’art. 14, comma 10 lett. a) e comma 11, laddove si enuncia che “quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti […] In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti, con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I (ndr. Contratti sotto soglia), quando l’importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi”. Il successivo art. 58 (Suddivisione in lotti) dispone poi, al comma 1, che “Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”. Sull’argomento, si era già espresso anche il TAR Abruzzo (sez. I 30/4/2019 n. 231) richiamando i concetti di omogeneità e diversità dei servizi o delle forniture che possono giustificare – o meno – la suddivisione in lotti di un appalto. Nel corso del tempo, l’evoluzione giurisprudenziale e le indicazioni dell’ANAC hanno anche consolidato il principio che l'appalto deve essere considerato unitario quando gli acquisti sono funzionalmente e oggettivamente collegati e destinati a soddisfare la stessa esigenza unitaria dell'Amministrazione. In particolare, l’ANAC, nel Parere in funzione consultiva n. 40 del 6 settembre 2023, partendo dal quadro giuridico definito dagli articoli 14 e 58 del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023), ha concluso affermando che la stazione appaltante, pur essendo libera di frazionare l’appalto nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario e che pertanto “tali forniture possono formare oggetto di affidamento mediante lotti separati, ove rispondenti alle caratteristiche di autonomia e funzionalità sopra indicate, fermo restando l’obbligo di considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 sopra richiamato”. Tecnicamente un appalto è considerato unitario quando sussistono i seguenti elementi, che agiscono congiuntamente: 1. Connessione Funzionale e Oggettiva: I beni o servizi acquistati, pur potendo essere diversi nella loro tipologia sono destinati a operare insieme o a concorrere al raggiungimento di un risultato finale indivisibile. 2. Stessa Esigenza Unitaria: Gli acquisti sono finalizzati a soddisfare la medesima esigenza economica e tecnica dell'Amministrazione, legata a un progetto specifico e finanziato (vedi FESR “laboratori innovativi”, finanziato dal Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027). Entrando quindi nel merito specifico del caso in trattazione, rileva osservare che: - Gli acquisti previsti dal FESR “laboratori innovativi” sono espressamente volti a realizzare il medesimo progetto, finanziato Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, attraverso l'attivazione e la piena operatività dei laboratori stessi. - La finalità è unica (l'allestimento dei laboratori), rendendo gli acquisti non autonomi, ma componenti essenziali di un progetto unitario. - Il fatto che i beni da acquistare siano “eterogenei” e che, pertanto, possano appartenere a diverse categorie merceologiche (CPV differenti) non è, a nostro avviso, sufficiente a giustificare affidamenti separati, se l'obiettivo progettuale e funzionale è unico. - Suddividere l'acquisto in affidamenti distinti, quando sono parte dello stesso progetto, verrebbe quasi certamente interpretato come frazionamento artificioso per eludere l'applicazione della corretta procedura Concludendo, dall’esegesi del quadro normativa e giurisprudenziale sopra rappresentato, delle specifiche esigenze e del valore dell’appalto, riteniamo che siano prefigurabili due diversi scenari, ovvero che, nello specifico: 1. l’Istituto debba prioritariamente procedere mediante Ordine Diretto (ODA) sulle Convenzione Consip attive, se contenenti beni idonei alle necessità dell’Istituto (es. monitor touch, PC standard, armadi, ecc.) e non ricorrano gli stringenti presupposti dell’Unicità funzionale che motivino e giustifichino la deroga alle convenzioni Consip stesse. Per tutti i restanti beni specifici non presenti in convenzione, l’istituto potrà procedere: • Mediante unica trattativa diretta MEPA , laddove il valore dell’affidamento (detratto l’acquisto dei prodotti in Convenzione) sia inferiore ai 140000 euro (IVA esclusa) e l’intera fornitura contenga attrezzature (omogenee) acquistabili dal medesimo Operatore Economico individuato. • mediante unica RDO evoluta sul MePA, suddivisa in lotti prestazionali e preceduta da manifestazione di interesse, nel caso in cui il valore dell’affidamento (detratto l’importo dei prodotti in Convenzione) sia superiore ai 140000 euro (IVA esclusa) e la fornitura contenga attrezzature (eterogenee) reperibili da diversi Operatori Economici. • mediante unica RDO evoluta sul MePA, suddivisa in lotti prestazionali e preceduta da manifestazione di interesse, anche nel caso in cui il valore dell’affidamento (detratto l’importo dei prodotti in Convenzione) sia inferiore ai 140000 euro (IVA esclusa), ma la fornitura contenga attrezzature (eterogenee) reperibili da diversi Operatori Economici. Ricorrendo tali ipotesi, nella decisone per le diverse procedura da adottare, sarà opportuno dare atto che per la restante parte dei beni necessari al progetto si è proceduto (o si procederà) tramite Convenzione Consip. In buona sostanza, la soluzione di servirsi prioritariamente delle Convenzioni Consip (ove attive, idonee al soddisfacimento dei bisogni dell’Istituto e non ricorrendo le condizioni di Unicità Funzionale sopra descritte) è altamente consigliata perché dimostra che la scuola ha verificato meticolosamente la disponibilità in Consip per ogni singolo bene. L'importante è che la somma dei due acquisti (Consip + MePA) rimanga coerente con il Quadro Economico approvato nel progetto e che le procedure siano avviate in tempi compatibili con le scadenze del Programma Nazionale. 2. Di contro, riteniamo che occorra procedere con un'unica gara (RdO su MePA) - suddivisa in lotti prestazionali -, se è dimostrabile l’"Unicità funzionale” (per la deroga alle convenzioni Consip) in presenza delle seguenti condizioni: • Complementarità Tecnica: Il laboratorio è un sistema complesso dove i beni in convenzione (es. un PC) devono interfacciarsi con attrezzature specifiche e il fornitore deve garantire l'interoperabilità e il funzionamento globale. • Caratteristiche tecniche superiori: I beni in Convenzione sono di fascia "office" e non soddisfano i requisiti didattici/tecnici avanzati previsti dal progetto FESR. • Unicità del Collaudo: È necessario che il collaudo venga svolto sull'intero sistema/laboratorio e un unico fornitore risponda di eventuali vizi. • Garanzia e Assistenza: La frammentazione dei fornitori comprometterebbe la manutenzione o la validità delle garanzie del sistema nel suo complesso. In tal caso occorre inserire nella Decisione a contrarre la motivazione tecnica, in maniera analitica e rigorosa, che esponga dettagliatamente e dimostri le ragioni per cui non è possibile (o è economicamente svantaggioso) separare gli acquisti. Inoltre, qualora le caratteristiche tecniche dei beni in Convenzione non soddisfino le esigenze del progetto FESR (che spesso richiede prestazioni superiori allo standard Consip), sarà necessario fare una stampa dei parametri tecnici dei prodotti della convenzione attiva e allegare un verbale (predisposto da apposita commissione tecnica) che attesti la non idoneità dei beni in convenzione con quelli necessari al progetto. Ricordiamo altresì che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) pone grande enfasi sul Principio del Risultato (Art. 1) e sulla Fiducia (Art. 2). Pertanto, laddove la stazione appaltante (Scuola) ritenga che l'acquisto separato dei beni in Convenzione pregiudichi la realizzazione del laboratorio nel suo complesso (il "risultato" correlato al principio dell’Unicità funzionale), può procedere all'acquisto unitario fuori Convenzione, a patto di: • Effettuare una comparazione dei prezzi (i prezzi Consip restano comunque il "benchmark" di riferimento). • Motivare espressamente perché la Convenzione attiva non soddisfa l'esigenza dell'Istituzione Scolastica. Conseguentemente, ricorrendo l’ipotesi dell’ Unicità funzionale, siamo dell’avviso che la strada corretta sia quella di procedere con l'affidamento complessivo della fornitura (chiaramente superiore ad € 140.000 IVA esclusa) utilizzando la procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1 lett. e), suddivisa in lotti prestazionali (es. lotto 1 – attrezzature informatiche, lotto 2 – software, lotto 3 – macchinari per officine. ecc), in base alle previsioni di cui all’art. 14, comma 10 lett. a) e comma 11, e dell’art. 58 del Codice. - Detta procedura dovrebbe essere preceduta da un avviso per la manifestazione di interesse aperto a tutti i fornitori iscritti al MEPA. - Considerata la suddivisione in lotti, sul MEPA sarà necessario predisporre una RDO evoluta che, a differenza della RDO semplice, consente tale suddivisione nelle procedure negoziate senza bando. Quanto suggerito per evitare contestazioni sul frazionamento della fornitura (vedi nota MIM prot. 206159 del 26/11/2025); contestazioni che, da informazioni ricevute, risultano essere già state sollevate dall’Unità di Missione in sede di controllo dei rendiconti di precedenti PON/FESR.

    Data di pubblicazione: 27/01/2026

  • Presa di servizio e decorrenza giuridico-economica del contratto dopo il conseguimento dell’abilitazione...
  • Gentile utente, il DL n. 45/2025, nel prevedere che anche per l’a.s. 2025/26 le immissioni in ruolo possano completarsi entro il 31/12, ha introdotto una novità riguardante i vincitori di concorso, illustrata e integrata dalle annuali istruzioni operative sulle immissioni in ruolo. Stando alla predetta novità e alle indicazioni ministeriali, i vincitori non abilitati dei concorsi PNRR scuola secondaria: •rientranti nelle assunzioni entro il31/08, sono assunti a tempo determinato oppure a tempo indeterminato e avviati all’anno di prova, se all’atto dell’assunzione risultino in possesso dell’abilitazione; •rientranti nelle assunzioni entro il 31/12, sono assunti a tempo determinato e poi (nello stesso a.s. 25/26) a tempo indeterminato (e avviati all’anno di prova) se conseguono l’abilitazione entro il 31/12/2025. In tal caso, l’assunzione in ruolo decorre dalla data dell’abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell’anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nel medesimo a.s. 2025/2026. In sostanza, si dà la possibilità a chi si abilita in tempo utile di essere assunto direttamente in ruolo e svolgere l’anno di prova nel primo anno di assunzione. Le istruzioni operative Allegato A al decreto n. 137\2025 relativo alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025 \2026 al punto B15 precisano: “B. 15.1 Coloro che hanno partecipato alle procedure concorsuali di cui al punto B.15 in quanto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 4, all’articolo 18-bis, comma 1, e all’articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo e risultano in possesso della specifica abilitazione all’atto della sottoscrizione del contratto, stipulano un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025 ed economica dalla presa di servizio, a decorrere dalla quale svolgono l’anno di prova. B.15.2 I vincitori dei concorsi di cui all’articolo 4, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto legge n. 255 del 2001 che conseguono l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell’anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell’anno scolastico 2025/2026. Stante le disposizioni citate, si ritiene che nel caso sottoposto l’assunzione a tempo indeterminato della docente deve avvenire dopo il conseguimento dell’abilitazione ed essere accompagnata da una nuova presa di servizio, come richiesto dalla Ragioneria, poiché da essa decorrono gli effetti del nuovo contratto che è diverso da quello stipulato in data 1\09\2025 che era a tempo determinato. La presa di servizio, con tutti gli adempimenti che conseguono rappresenta non un mero atto formale ma il perfezionamento del contratto, tanto è che da essa decorre anche lo svolgimento dell’anno d formazione e prova che le norme hanno previsto possa iniziare anche in corso d’anno unitamente alla decorrenza economica del contratto. Se la dipendente era in altra regione al momento del conseguimento dell’abilitazione si sarà trovata nelle condizioni ostative che permettono il differimento della presa di servizio per il contratto a tempo indeterminato . La presa di servizio potrà essere stabilita dalla data in cui la dipendente è rientrata in servizio dopo l’abilitazione, dopo il differimento della stessa.

    Data di pubblicazione: 27/01/2026

  • Qualificazione dell’assenza per malattia dopo un permesso personale fruito durante la convalescenza post-ricovero...
  • La Funzione Pubblica, con parere n. 53/2008, ha ricordato che ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/08, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo “il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore”. Ad avviso della Funzione Pubblica, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero. Il CCNL Scuola 2007 all’art. 17, comma 8, (non modificato dal CCNL 2024) prevede che al dipendente a tempo indeterminato spetta "l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo”. Pertanto, riteniamo in via analogica che anche per il personale della scuola (il parere riguardava il CCNL Ministeri), relativamente al trattamento economico di chi si trovi in stato di convalescenza post ricovero ospedaliero, debba prevalere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL 2007, senza la decurtazione degli accessori previsti dall'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008. Il periodo di ricovero e post ricovero rileva però ai fini del superamento del periodo di comporto non essendo previsto in merito alcun trattamento di favore (come, invece, avviene per le assenze per grave patologia). Per quanto concerne la relativa certificazione si rileva che se il certificato è rilasciato direttamente dalla Struttura Pubblica Ospedaliera è sufficiente la suddetta certificazione rilasciata dall’ospedale contenente la prognosi correlata alla convalescenza post-ricovero. Trattasi infatti di struttura sanitaria pubblica ai sensi dell’art. 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001. Ad ogni modo, se la certificazione non è rilasciata direttamente dall'Ospedale, il medico nella certificazione può ricondurre espressamente l’assenza al precedente ricovero ospedaliero, per consentire alla scuola di conoscere la tipologia dell’assenza e di non applicare le decurtazione economiche previste dall’art. 71 comma 1 del decreto 112/2008. Pertanto, anche il medico convenzionato con il SSN può ricondurre un periodo di assenza per malattia alla convalescenza post ricovero come per l'appunto risulta aver fatto nel caso di specie. Se i certificati del medico curante attestano un periodo di assenza protratta riconducibile a convalescenza post ricovero, si ritiene che per detto periodo si applichi il trattamento più favorevole di cui sopra. Tuttavia, nel caso di specie l’assenza per malattia è stata interrotta con un giorno di permesso per motivi personali per fare un concorso; pertanto, il docente deve presentare nuova certificazione medica e se questa non riconduce l’assenza a convalescenza post ricovero si tratterà di malattia ordinaria.

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