Data di pubblicazione: 03/07/2026
Gentile redazione, alcuni studenti del nostro xxxx xxxx sono stati individuati per far parte di una giuria scolastica chiamata a valutare delle opere di narrativa...
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
Il problema sollevato riguarda l’utilizzo a fini promozionali, da parte di un soggetto privato, di un’immagine che collega la comunicazione commerciale alla scuola senza alcuna previa autorizzazione da parte della stessa. Nel caso di specie, tuttavia, detta immagine è un simbolo per l’intera comunità di riferimento, richiamando immediatamente l’idea di una scuola secondaria di secondo grado e l’idea di offrire dei mazzi di fiori a chi si diploma. In altri termini, nella comunicazione commerciale in questione non viene in considerazione la scuola di per sé ma la potenza simbolica della sua immagine, così radicata nella storia della comunità di riferimento. In particolare, al di là del tag apposto alla pagina social dell’istituto, non vengono utilizzati né il logo né il nome della istituzione scolastica per finalità commerciali; ci si limita a far comparire l’immagine della scuola per l’effetto simbolico ed evocativo che le è proprio. È pur vero che il post è associato a un'attività di vendita; tuttavia, nel post non si rinvia ad alcuna collaborazione formalizzata con l’istituto e, dunque, non si crea alcuna lesione all’immagine o alla reputazione della scuola. Alla luce di tali dati, della diffusione e della durata limitate della comunicazione commerciale – circoscritta a livello locale e per il periodo di svolgimento degli esami di maturità – si sconsiglia di fare alcunché, non rilevandosi una violazione del diritto all’immagine della istituzione scolastica.
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
Si deve partire dal presupposto che l’atto unilaterale serve a sbloccare una trattativa sindacale che non riesce ad individuare una via di accordo tra le parti ma, al tempo stesso è da considerare un provvedimento “provvisorio”, che non chiude la procedura contrattuale, che deve proseguire entro i termini dell’anno scolastico e perseguire l’eventuale ricerca di un accordo possibile. È quanto prevede l’art. 8, comma 7, del CCNL di comparto 2022/24, il quale recita: “Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9 (clausole di raffreddamento), l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. L’amministrazione prosegue comunque le trattative convocando nuovamente la delegazione sindacale al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.”. A quanto riportato va aggiunto anche il riferimento al successivo art. 11, comma 7, del CCNL, dove si specifica che l’art. 8, comma 7, è applicabile soltanto alle materie di contrattazione integrativa d’istituto contraddistinte dalle lettere c2, c3 e c4, cioè alle materie che riguardano l’attribuzione del salario accessorio, attraverso l’attribuzione al personale scolastico delle risorse del Fondo MOF. Il testo contrattuale pone, quindi, delle condizioni e dei vincoli che è necessario tenere presenti: - L’atto unilaterale può essere adottato dal dirigente scolastico soltanto in relazione alle tre materie di contrattazione contrassegnate dalle lettere c2, c3, c4. Queste materie possono essere contrattate annualmente (anche in relazione agli stanziamenti annuali del Fondo MOF), mentre le restanti materie di contrattazione, previste dall’art. 11, comma 4, lettere c) del CCNL, che hanno valore normativo, hanno una vigenza triennale. - L’atto unilaterale deve essere adeguatamente motivato e argomentato, al fine di dimostrare che la sua adozione serve ad evitare un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, inoltre occorre che sia corredato di una motivazione scritta che ricostruisca il percorso negoziale e l’impossibilità di definire un accordo. Non va infatti ignorato che l’atto sarà oggetto di monitoraggio da parte di un Osservatorio a composizione paritetica costituito presso l’ARAN. - L’atto unilaterale, unitamente all’articolato contrattuale e alle due relazioni accompagnatorie (previste dall’art. 8, comma 11, del CCNL), deve essere inviato ai revisori dei conti per la conseguente certificazione. - Nel frattempo, e anche in presenza di una certificazione positiva, il dirigente scolastico è tenuto a convocare periodicamente la parte sindacale, al fine di verificare se si siano create le condizioni per un possibile accordo. Nel caso di esito positivo della trattativa si procederà alla sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto integrativo d’istituto e si invierà il tutto ai revisori dei conti, con la specifica che l’Ipotesi annulla e sostituisce il precedente invio con atto unilaterale. Nel caso in cui l’accordo risultasse impossibile ai 31 agosto il dirigente scolastico è autorizzato a procedere alla liquidazione (tramite MEF e cedolino unico) dei compensi previsti nella bozza di contratto adottata con atto unilaterale. - Si ricorda che sia l’atto unilaterale che l’eventuale accordo successivo tra le parti dovranno essere resi pubblici secondo gli obblighi di trasparenza dell’istituto. Pertanto l’iter dell’atto unilaterale non è da considerare un percorso irreversibile. Il dirigente scolastico può riaprire la trattativa anche dopo aver acquisito il parere di legittimità sull’atto unilaterale. I suoi effetti giuridici diventeranno esecutivi soltanto nel caso in cui gli incontri tra le parti, successivi alla adozione dell’atto si riveleranno infruttuosi ai fini del raggiungimento di un accordo. Al contrario, un eventuale accordo, anche se successivo all’adozione dell’atto unilaterale, annullerà gli effetti dell’atto e li sostituirà con i nuovi termini del contratto sottoscritto e stipulato dalle parti.
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
L'articolo 2109 del Codice civile, rubricato "Periodo di riposo" prevede quanto segue: "Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie". Il principio civilistico appare dunque chiaro: la durata delle ferie alle quali ogni lavoratore ha diritto è stabilita dalla legge e dalle "norme corporative" (oggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro), ma il periodo di fruizione è fissato dal datore di lavoro, che deve anche preventivamente comunicarlo al lavoratore, affinché questi sia effettivamente messo in condizione di poter fruire delle ferie. Non spetta al lavoratore, dunque, stabilire quando potrà fruire delle ferie cui ha diritto, ma è esattamente il contrario. Il CCNL del comparto Scuola, stipulato il 29 novembre 2007, disciplina all'articolo 13 le modalità di fruizione delle ferie, in conformità col principio civilistico sopra richiamato. In particolare tale articolo, dopo aver determinato la durata delle ferie spettanti a ciascun lavoratore, prevede ai commi 10 e 11 che: "10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto." Oltre al Codice civile, pertanto, anche le clausole contrattuali qui riportate affermano che spetta al datore di lavoro (e non al lavoratore) fissare i "turni prestabiliti", ovvero il periodo in cui il personale potrà fruire delle ferie spettanti. Alla luce delle disposizioni di legge e contrattuali, il dipendente non ha dunque alcun diritto di rinviare la fruizione delle ferie, anche solo in parte, all'anno scolastico successivo; ciò può avvenire in due casi: - qualora l'amministrazione rilevi la presenza di particolari esigenze di servizio, fermo restando il diritto a 15 giorni di ferie consecutivi estivi; - qualora, per motivate esigenze di carattere personale e di malattia, il dipendente non sia riuscito a fruire delle ferie spettanti entro il 31 agosto. In tali casi, il recupero avviene "di norma" entro il successivo mese di aprile, ma tale termine può essere superato qualora vi sia stata impossibilità di recuperare le ferie per particolari motivi quali, come nel caso concreto, un lungo periodo di malattia. Circa la previsione del rinvio delle ferie per motivate esigenze di carattere personale, si ritiene che esse siano rimesse alla valutazione del datore di lavoro, che deve bilanciarle con le esigenze di servizio. In altre parole, a nostro parere tale clausola contrattuale non può essere estesa fino al punto di consentire al dipendente di rinviare le ferie all'anno successivo a semplice richiesta, perché ciò sarebbe in contraddizione col principio che spetta al datore di lavoro stabilire quando le ferie possono essere fruite. Principio che, a ben vedere, appare un'applicazione del potere di organizzazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 165/2001, il cui secondo comma prevede che i dirigenti gestiscano il personale con gli stessi poteri del privato datore di lavoro. Spetta pertanto all'amministrazione, a nostro parere, organizzare la fruizione delle ferie spettanti al personale in modo che ciò sia compatibile con le esigenze di efficienza e di efficacia del servizio, con l'unico vero vincolo rappresentato dal diritto, da parte dei dipendenti, di un periodo di ferie di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo estivo (dal 1° luglio al 31 agosto). In conclusione, spetta al dirigente, sentito il DSGA, determinare il periodo nel quale i dipendenti possono fruire sia delle ferie residue relative agli anni precedenti, sia di quelle spettanti per l'anno scolastico corrente. I dipendenti, dal canto loro, sono tenuti a presentare la domanda di fruire le ferie nei periodi assegnati, potendo il dirigente assegnargliele d'ufficio, come extrema ratio, qualora tale domanda non sia presentata.
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
Dirigo un istituto diffuso, articolato su xx plessi in x comuni diversi e necessariamente la figura del referente di plesso è molto importante nella gestione del personale...
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Data di pubblicazione: 03/07/2026
Quando si rende necessaria la sostituzione di un docente nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, trova applicazione l’art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017, richiamato nel quesito, in base al quale “I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica”. Nulla si dice circa la durata della sostituzione che è pertanto ragionevole ritenere correlata – come accade solitamente – alla sola durata dell’assenza. Si precisa inoltre che: - alla luce della disposizione citata, la commissione e le sottocommissioni operano come collegi perfetti; - la sostituzione deve avvenire con “docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”, senza richiedere che il sostituto appartenga necessariamente al segmento di istruzione della scuola secondaria di primo grado. Ciò significa che il Presidente della commissione dovrà disporre la sostituzione del docente assente ricorrendo nell’ordine, all’interno dell’istituzione scolastica: 1. a docente che impartisce la medesima disciplina; 2. in subordine, a docente che ha l’abilitazione per impartire detto insegnamento; 3. solo in assenza di personale dotato dei requisiti fin qui illustrati, a docente che ha il titolo di studio per farlo, a prescindere – lo si ribadisce – dal segmento di istruzione in cui presta servizio. Se la sostituzione riguarda l’intera durata dell’esame, si può procedere alla sostituzione mediante docente che – nel rispetto delle priorità sopra indicate – fa già parte della commissione. Se la sostituzione riguarda solo parte dell’esame, invece, proprio in ossequio al principio della collegialità perfetta, il docente dovrà essere sostituito con un esterno alla commissione. Premesso tutto questo, il Presidente deve sempre disporre la sostituzione del docente con altro in servizio nell’istituzione scolastica, seguendo l’ordine di priorità indicato, senza poter far ricorso a una nomina da graduatoria di istituto. Per il docente individuato, l’incarico è del resto obbligatorio e non può essere rifiutato, alla luce non soltanto del disposto dell’art. 4, c. 7 del D.M. n. 741/2017 ma anche di quanto statuito dall’art. 44, c. 3, lettera c) del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, secondo cui “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: […] c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”, senza che rilevi il monte ore impegnato in detti adempimenti. Tanto premesso: - la docente titolare può rientrare a pieno titolo nella commissione per lo svolgimento dei colloqui e per le operazioni di scrutinio finale, previa acquisizione agli atti della sua dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità; - il rientro della docente in commissione risulta giustificato non solo alla luce della normativa sopra specificata ma anche in considerazione del fatto che la regola vuole la commissione formata dai docenti assegnati alle classi terze (art. 4, comma 2 del D.M. n. 741/2017); - non esistono specifiche indicazioni ministeriali a questo riguardo (note, circolari ecc.) ma le conclusioni cui si è pervenuti risultano confermate anche dal confronto con la disciplina dell’esame di maturità (cfr. O.M. n. 54/2026) là dove si stabilisce espressamente che: “4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2026, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. 5. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta. 6. Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso. 7. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame” (art. 13, cc. 4-7).
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
La sospensione del giudizio, come disciplinata dal D.M. n. 80/2007 e dalla successiva O.M. n. 92/2007, adottata dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale in coerenza con i criteri stabiliti nel PTOF presuppone due condizioni: lo studente non ha raggiunto pienamente gli obiettivi formativi in una o più discipline per essere ammesso alla classe successiva, ma tali carenze sono recuperabili, anche mediante specifici interventi di recupero individuati dal consiglio di classe stesso, nel periodo che intercorre tra la data dello scrutinio finale e quella della verifica finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi al fine dell’ammissione alla classe successiva. In questa prospettiva, a parere di chi scrive, risulta quanto meno contraddittorio con quanto previsto dal D.M. n. 80/2007 e dalla successiva O.M. n. 92/2007 che la verifica del cosiddetto ‘debito’ formativo presupponga l’assegnazione di tutti i contenuti disciplinari, mentre appare del tutto logico che la verifica sia lo strumento attraverso il quale il consiglio di classe accerta l’acquisita padronanza da parte dello studente di quei contenuti necessari per l’ammissione alla classe successiva non ancora sedimentati nel momento dello scrutinio di giugno. Del resto, pretendere o auspicare che lo studente colmi in poche settimane le lacune accumulate durante nove mesi di attività didattico-formative risulterebbe quanto meno irrealistico se non illogico. Qualora, infatti, lo studente non sia in possesso di nessuna conoscenza e per questo debba recuperare tutti i contenuti disciplinari dell’intero anno scolastico, tale condizione renderebbe più fondata la delibera di non ammissione alla classe successiva rispetto a quella di sospensione del giudizio, che presuppone, invece, la realistica fiducia che il consiglio di classe nutre sulla possibilità dello studente di recuperare effettivamente. Si ritiene che proprio il PTOF sia il documento nel quale l’istituzione scolastica debba esplicitare, oltre ai criteri per la delibera di sospensione del giudizio (ad es. il numero di discipline con votazione insufficiente e livelli di apprendimento segnalati dalle votazioni stesse), anche l’individuazione delle carenze recuperabili che non potranno riguardare tutte le conoscenze disciplinari relative alla programmazione dell’intero anno scolastico, la mancanza delle quali giustificherebbe la non ammissione dello studente alla classe successiva, ma dovranno riguardare i contenuti disciplinari fondamentali la cui padronanza da parte dello studente autorizza il consiglio di classe a deliberare l’ammissione dello studente stesso alla classe successiva.
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
Distinguiamo la problematica attuale dall’eventuale azione o reazione futura, ricomprendendo nell’una e nell’altra anche tutto il pregresso in termini di profluvio di richieste alla scuola, e relative ricadute sul servizio. PROBLEMATICA ATTUALE: l’accesso civico generalizzato al Piano delle attività dei due anni precedenti è l’esercizio di un diritto che, a differenza dell’accesso documentale ex L. 241/1990, “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” e non richiede motivazione: chiunque può accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria. L’amministrazione non può sindacare né la legittimazione né le ragioni dell’istante, a pena di soccombenza nel ricorso gerarchico (avanti il DG dell’USR, in veste di RPCT - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) o nel ricorso giurisdizionale (TAR). Il fatto che l’ex-docente non abbia motivato l’istanza è irrilevante perché l’assenza di motivazione è un carattere strutturale dell’istituto (art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013). Negare “perché non motivata” esporrebbe il provvedimento a sicuro annullamento. Tale motivo va perciò escluso. Anche l’argomentazione del documento “non più disponibile” è da maneggiare con estrema prudenza. Il Piano annuale delle attività è un atto formale, predisposto dal Dirigente in raccordo con il Collegio dei docenti e soggetto agli obblighi di conservazione, per cui qualificarlo come mero “documento di lavoro” aggiornato di anno in anno non lo sottrae a tali obblighi. Per annualità così recenti, inoltre, l’affermazione che il documento non sia più disponibile è poco plausibile e, se resa senza riscontro, rischia di far apparire pretestuoso il diniego. La via corretta è verificare in protocollo e in archivio; se il documento esiste, deciderne l’ostensibilità (con i limiti di cui diremo sotto) o negarlo per abuso (entro i margini che diremo); se davvero non esiste in alcuna versione, dichiararlo veritieramente come “non detenuto”. Va però assolutamente evitata la formula sospensiva “potrebbe non essere più disponibile”, debole e rischiosa: invita al ricorso… (l’ex-docente, già molestatore compulsivo con centinaia di istanze e richieste, se come dice il quesito “ha ora scoperto l’istituto dell’accesso civico generalizzato”, verosimilmente avrà scoperto anche il facile ricorso al RPCT). SE SI DECIDE PER L’OSTENSIONE del Piano delle attività, i limiti da osservare sono i seguenti: - se nel documento si individuano controinteressati, occorre prima comunicare loro la richiesta in modo che entro dieci giorni possano presentare motivata opposizione (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 33/2013, procedura “parallela” a quella dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 per l’accesso documentale); questo comporta dei costi per l’Amministrazione che, a parere di chi scrive, andrebbero equiparati ai rimborsi previsti per la riproduzione fisica degli atti, poiché diversamente chiunque potrebbe “imporre” spese esose ad ogni P.A. invisa; - se il Piano delle attività contiene nominativi o dati del personale, va valutato l’oscuramento dei dati personali non necessari alla conoscibilità (art. 5-bis, comma 2, lettera a, D. Lgs. n. 33/2013). SE SI DECIDE PER IL DINIEGO del documento richiesto, l’unico motivo in grado di reggere ai ricorsi gerarchico e/o giurisdizionale è l’abuso del diritto e il carattere massivo e seriale delle richieste. È infatti stata riconosciuta legittima la negazione dell’accesso quando l’istanza si inserisce in una serie di richieste massive, plurime, ravvicinate e riconducibili a un unico centro di interesse, tali da tradursi in un carico sproporzionato e da pregiudicare il buon andamento dell’amministrazione (situazione che sembra proprio ricorrere nella vicenda che vi coinvolge). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 ha individuato come «possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche […], contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi». Tale indirizzo è stato costantemente confermato dal Giudice amministrativo (fra le più recenti: Consiglio di Stato, sez. V, n. 3159/2026; sez. III, n. 7973/2025; sez. IV, n. 7675/2025). Nel caso specifico abbiamo un unico soggetto, centinaia di istanze ravvicinate, fondate su istituti diversi, con effetto di paralisi del servizio – situazione che corrisponde con precisione al paradigma censurato dal Giudice amministrativo. Su tale base il diniego, anche di questa singola istanza, è difendibile, proprio in quanto l’istanza si colloca all’interno della serie massiva e seriale. Tuttavia il diniego, perché sia solido, deve rispettare alcune cautele decisive: - che il provvedimento sia ESPRESSO, in quanto nell’accesso civico generalizzato non esiste, a differenza dell’accesso documentale ex L. 241/10990, il silenzio-diniego; - che sia TEMPESTIVO, cioè che intervenga entro 30 giorni dall’acquisizione dell’istanza (art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 33/2013), a pena di un vizio destinato a decretarne la soccombenza al riesame del RPCT o avanti il Giudice; - soprattutto che sia AMPIAMENTE MOTIVATO, inquadrandolo – ancorché riferito alla specifica istanza di accesso al Piano delle attività – in un “arazzo” in cui si dia conto, con dati oggettivi, del numero complessivo delle richieste, della loro concentrazione temporale, della riconducibilità a un unico centro di interesse, della sproporzione del carico lavorativo complessivo e dell’eventuale intento emulativo. Siccome la motivazione è fondamentale, si segnala che un ulteriore motivo potrebbe essere “un interesse conoscitivo disallineato dalle finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato, quali sono l’informazione e la formazione dell’opinione pubblica, il controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali, la verifica dell’impiego delle risorse pubbliche e la promozione della partecipazione democratica” (così il già citato Consiglio di Stato, sezione V, 23 aprile 2026, n. 3159 - Pres. Caringella, Est. Fasano, documento di cui – sul punto - si consiglia la lettura diretta). Questo motivo può essere utilmente aggiunto alla motivazione principale del rigetto qualora dalla attuale istanza e dal complesso delle precedenti emerga con evidenza che l’interesse sotteso agli accessi sia principalmente di natura individuale e privatistica, avulso dall’afflato pubblicistico sotteso all’istituto dell’accesso civico generalizzato. In parallelo all’adozione del provvedimento di rigetto, si giudica opportuno un coinvolgimento preventivo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT, che nella scuola coincide col direttore generale dell’USR), perché è a tale soggetto che l’ex-docente può chiedere entro venti giorni il riesame del provvedimento di diniego. Poiché i precedenti del docente sono noti all’Ufficio regionale, sia in termini di carriera scolastica sia in termini di segnalazioni ed istanze seriali, un raccordo può assicurare la Dirigente rispetto alla decisione sul riesame. Se poi l’istante dovesse ricorrere al Giudice amministrativo – cosa che per altro non pare in concreto molto probabile, dati i costi - il provvedimento potrà reggere a maggior ragione a quel vaglio se, oltre alle motivazioni in esso espresse, potrà poggiare anche sull’avvallo di prima istanza da parte del RPCT. = = = Sul diverso quesito circa la PROMOZIONE DI UNA CAUSA PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO vi è da osservare che: - l’interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) è reato procedibile d’ufficio: non si propone una “causa”, ma si presenta una denuncia o un esposto alla Procura della Repubblica, che valuta l’esercizio dell’azione penale. È inoltre reato di evento, che richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità del servizio considerato nel suo complesso, non di una singola prestazione o di un disagio lavorativo; - la Corte di Cassazione (sez. VI, n. 25296/2021) ha affermato che l’esercizio legittimo del diritto di accesso, anche con plurime e insistenti richieste, non integra l’art. 340 c.p. in assenza di due elementi: la prova del nesso di causalità tra le richieste e il turbamento dell’attività dell’ufficio, e il dolo - anche eventuale - di strumentalizzare l’accesso per turbare il funzionamento del servizio. La Corte distingue espressamente il turbamento psicologico degli impiegati, che non basta, dall’oggettivo turbamento della regolarità del servizio, che invece è necessario. Ne deriva che, sui soli fatti descritti, una denuncia ex art. 340 c.p. ha bassa probabilità di tradursi nell’esercizio dell’azione penale: lo stress dell’ufficio, per quanto reale e non sostenibile, è proprio l’elemento ritenuto insufficiente dalla Suprema Corte. A tutela di POSIZIONI PERSONALI, a seconda del contenuto delle comunicazioni e PEC precedenti, potrebbero in astratto venire in rilievo fattispecie penali più centrate dell’art. 340 c.p.: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), realizzabili anche con strumenti telematici come la PEC, ove la reiterazione cagioni un perdurante e grave stato d’ansia o di timore; la calunnia (art. 368 c.p.), se gli esposti incolpano di reati persone sapute innocenti; la diffamazione (art. 595 c.p.), per comunicazioni offensive dirette a una pluralità di destinatari. La configurabilità di tali reati dipende dal contenuto concreto delle comunicazioni e va verificata caso per caso, ed inoltre l’azionabilità penale non è d’ufficio ma mediante querela individuale dei singoli offesi, ed ha come termini decadenziale tre mesi dalla conoscenza del fatto. Per quanto riguarda l’Istituto scolastico, in termini di rapporto costi-benefici, pare decisamente preferibile la via amministrativa sopra indicata per la gestione dell’istanza attualmente pendente, eventualmente da ripercorrere per prossime, prevedibili iniziative dell’ex-docente, con questi accorgimenti organizzativi: - Documentare in modo sistematico tutte le comunicazioni ricevute e i relativi riscontri, con ricevute di accettazione e consegna e un registro di date e orari, a comprova della persistenza e della reiterazione; - Gestire il flusso con dinieghi espressi e motivati per le istanze di accesso e, per le sole comunicazioni di identico contenuto, con risposte standard o cumulative; coinvolgere stabilmente l’RPCT. - Richiedere eventualmente un parere o una consulenza all’Avvocatura dello Stato sull’intera vicenda, funzione propria dell’Avvocatura nei confronti delle amministrazioni statali. In subordine, e se le predette azioni organizzative ed amministrative non esplicano un effetto deterrente, la Dirigente può: - in qualità di legale rappresentante dell’istituto, valutare un esposto circostanziato alla Procura e/o alle forze dell’ordine che ad essa devono riferire, nel quale sia descritto il quadro complessivo (volume, serialità, offensività, eventuale intento emulativo), lasciando all’autorità la qualificazione giuridica dei fatti; - sul piano personale della Dirigente, valutare di proporre querela mirata per le condotte che integrino reati specifici, ben individuati nel contenuto e nella modalità delle istanze e dei quali risulti la persona offesa, con eventuale richiesta di patrocinio dell’Avvocatura ex art. 44 del R.D. n. 1611/1933, qualora ricorra piena coincidenza tra la posizione della Dirigente medesima e quella dell'Amministrazione, secondo la procedura descritta dalla Circolare MIM n. 326/2023.
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
Il dirigente scolastico è un membro di diritto del consiglio di istituto ma, salvo eventuali adempimenti previsti nel regolamento di istituto (es. relazione sui vari o alcuni punti all’ordine del giorno), non ha particolari attribuzioni o prerogative rispetto agli altri consiglieri. Conseguentemente, posto che in caso di impossibilità o di decisione personale di non partecipare alla riunione, può rilasciare formale delega a uno dei collaboratori istituzionali ex art. 25 , comma 5, del D. Lgs. 165/2001, qualora non partecipi alla riunione e non conferisca la delega di cui sopra, la riunione del consiglio, nella sussistenza del “quorum strutturale”, si svolge regolarmente. E, in quanto regolare, può deliberare su tutti i punti all’ordine del giorno, a meno che il consiglio, in considerazione dello specifico contributo che il dirigente può portare all’esame di uno o più argomenti , deliberi di soprassedere alle relative delibere rimandando le relative decisioni alla seduta successiva.
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
Un Istituto Scolastico Statale, può stipulare una convenzione per la fornitura di servizi di connettività non applicando il codice degli appalti, essendo sia il fornitore...
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
Una risposta approfondita è possibile solo dopo l’analisi del contratto, ma – dando per scontato che nulla si dica sul punto in qualunque atto di gara o scrittura contrattuale – il concessionario non ha diritto di trattenere il canone concessorio. Parimenti, è illegittimo lo slittamento del canone, che corrisponde di fatto ad un danno erariale per il pari importo e costituisce un possibile motivo di lamentela per altre imprese, che potrebbero sostenere che avrebbero potuto essere solvibili oppure che avrebbero partecipato all’affidamento alle condizioni modificate in corso di causa. Non ci sono soluzioni mediane: se il canone risulta dal contratto, costituisce un credito erariale che l’Istituto è tenuto ad esigere. Se il sollecito non porta risultati, occorrerà avvisare l’Avvocatura di Stato per procedere tramite decreto ingiuntivo, valutando al contempo la risoluzione del contratto per inadempimento e segnalazione all’ANAC per grave illecito professionale (anche la risoluzione dipende dal testo contrattuale, ed è per esempio prevista dallo schema di contratto del Quaderno n. 2).
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Data di pubblicazione: 02/07/2026
La norma principale che stabilisce la competenza della manutenzione degli edifici scolastici in capo agli enti locali proprietari è l'articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 ("Norme per l'edilizia scolastica") che dispone al primo comma quanto segue: “In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.” Di rilevanza per le istituzioni scolastiche è anche l’articolo 39 del D.I. n. 129/2018 che si cita integralmente: “1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso. 3. Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni. 4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.” Ulteriori norme di riferimento: 1. D.Lgs. n. 81/2008, artt. 18, comma 3, e 64: dal combinato disposto di tali disposizioni si evince che, sebbene il Dirigente Scolastico rivesta la qualifica di datore di lavoro, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessari a garantire la sicurezza dei luoghi restano a carico esclusivo dell'Ente locale (Comune o Provincia/Città Metropolitana) proprietario dell'immobile. 2. D.Lgs. n. 297/1994, art. 85: la disposizione ribadisce le competenze e i relativi oneri di manutenzione posti a carico di Comuni e Province in materia di edilizia scolastica, confermando il dovere di tali enti di fornire e mantenere i locali idonei all'uso scolastico. 3. D.Lgs. n. 112/1998, art. 139: la norma disciplina il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione dallo Stato agli Enti locali, confermando e consolidando le competenze gestionali e di supporto organizzativo attribuite a Comuni e Province. In base alle norme sopra richiamate, la cura e gli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria degli alberi spettano all’ente proprietario, poiché questi ultimi — in linea con quanto dichiarato nel quesito — rientrano tra le pertinenze della scuola. Pertanto, il Libero Consorzio è tenuto a provvedere alle verifiche di stabilità e agli eventuali interventi di messa in sicurezza. Accertata tramite planimetrie e documenti la titolarità delle aree interessate, il Dirigente Scolastico deve inviare al Libero Consorzio una segnalazione formale (via PEC) dettagliata — completa di ubicazione, descrizione della problematica, documentazione fotografica e riferimenti normativi — richiedendo un sopralluogo urgente e la redazione di una relazione tecnica, sottoscritta da personale qualificato (es. agronomo o arboricoltore), che includa la valutazione di stabilità, gli interventi necessari e le relative tempistiche. In presenza di un rischio concreto e imminente, la scuola è tenuta ad adottare tempestive misure di salvaguardia (quali la limitazione o l'interdizione dell'area, la deviazione dei percorsi o la sospensione delle attività esterne), coordinandosi con il Rspp e aggiornando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per registrare i provvedimenti temporanei assunti. Al fine di dimostrare la diligenza dell’Istituto, è necessario conservare tutta la documentazione (comunicazioni, verbali tecnici, fotografie e solleciti). In caso di mancato riscontro o intervento da parte dell’ente proprietario, si consiglia di procedere con formali solleciti via PEC. Solo in casi eccezionali e di effettivo pericolo imminente è possibile valutare un intervento indifferibile da parte della scuola a tutela dell’incolumità della comunità scolastica. In conclusione, si ritiene legittimo e doveroso richiedere al Libero Consorzio le verifiche e gli interventi necessari. La procedura sopra indicata assicura la tracciabilità degli atti, la tutela della sicurezza e il corretto inquadramento delle responsabilità; al contempo, protegge l’Istituto dimostrandone la diligenza e l’adozione di tutte le misure previste a salvaguardia di alunni, personale e utenza. Si raccomanda, pertanto, di coinvolgere direttamente il proprio RSPP e di osservare le disposizioni di cui all'art. 39 del D.I. 129/2018, unitamente alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
L'utilizzo da parte di un docente dell’elaborato di un alunno minore per finalità estranee a quelle istituzionali della scuola (collaborazioni universitarie, pubblicazioni su riviste o corsi di formazione) presenta diversi profili di criticità sia sotto il profilo della tutela del diritto d’autore sia sotto il profilo della protezione dei dati personali. Partendo dal diritto d'autore si osserva quanto segue. Secondo la normativa vigente, il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche (curricolari e non) spetta all'istituzione scolastica. L’art. 36 del D.I. n. 129/2018 prevede infatti: "1. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente. 3. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto. 4. Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività. 5. All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori". Alla luce di quanto fin qui illustrato: - all'alunno è riconosciuto il diritto morale alla paternità dell'opera. Se questa viene sfruttata, deve essere riconosciuto all’alunno il diritto a vedersene riconoscere autore; - il diritto patrimoniale d’autore è invece intestato all’istituzione scolastica nei limiti precisati e non già né al singolo studente né al singolo docente che decide di sfruttare quanto prodotto dal primo. In particolare, sebbene competa all’alunno il diritto morale alla paternità dell’opera, il diritto d’autore e, con esso, il diritto allo sfruttamento economico dell’opera sono intestati all’istituzione scolastica per espresso e inderogabile disposto normativo. Ciò significa che qualsiasi forma di utilizzazione economica o sfruttamento dell'opera (come la pubblicazione in una rivista) deve essere deliberata dal consiglio d'istituto; - poiché il diritto allo sfruttamento economico è dell'istituto, il docente non può disporre "personalmente" del tema per collaborazioni esterne senza una preventiva, formale cessione da parte della scuola alla luce della citata delibera del consiglio. Oltre a detta cessione, il docente deve inoltre acquisire il consenso della famiglia dell’alunno minore in vista dell’utilizzo del tema al di fuori delle finalità istituzionali della scuola, garantendo così che la stessa eserciti il diritto morale d’autore, in vece del figlio e sia posta al contempo in condizione di tutelare il diritto alla privacy dello stesso. Il docente, in altre parole, deve fornirle un’informativa chiara e completa (finalità dell’utilizzo, soggetti destinatari, modalità di diffusione, diritto di revoca del consenso) e richiederle il consenso scritto agli specifici usi esterni indicati (collaborazione con università, pubblicazione su rivista, uso in corsi di formazione). Nel modulo di consenso deve cioè indicarsi esplicitamente: a) finalità (es. pubblicazione su rivista X; uso in corso di formazione Y; utilizzo a fini di ricerca universitaria); b) modalità (anonimizzazione, citazione o meno dell’autore, estratti interi o parziali); c) durata e limiti territoriali della diffusione; d) diritto di revoca; e) identificazione del titolare del trattamento che, nel caso di specie, è il docente medesimo. Tutto ciò si rende necessario dal momento che, sebbene il testo sia privo di riferimenti diretti, la narrazione di un "percorso personalizzato" legato alla disabilità tocca categorie particolari di dati (dati relativi alla salute). Trattandosi di un minore, il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Anche se l'immagine o il nome non compaiono, la diffusione della storia personale di un minore per fini di ricerca o formazione da parte di un privato – come è nel caso d specie il docente – richiede che la famiglia sia stata preventivamente informata sulle caratteristiche essenziali del trattamento e vi abbia espressamente consentito. Parimenti, la raccolta o l'utilizzo di informazioni personali per attività di ricerca effettuate da soggetti esterni (come un'università) è consentita solo se gli studenti (o i genitori, se minori) sono stati preventivamente informati e lasciati liberi di non aderire. Anche se il docente è parte del sistema scolastico, l'attività descritta (collaborazione personale con l'università) esula dalle finalità istituzionali ordinarie della scuola e richiede, dunque, l’adesione volontaria della famiglia. In sintesi: senza aver informato la famiglia e ottenuto il suo consenso formale nei termini sopra specificati, così come in assenza di una cessione del diritto allo sfruttamento economico del diritto d’autore da parte della scuola, l'utilizzo del tema per scopi personali del docente, estranei alle finalità istituzionali dell’istituto, è sconsigliato, in quanto violerebbe i diritti di proprietà dell'istituto e le norme sulla tutela della privacy dei minori.
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
La normativa sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo (D.lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017) non contiene disposizioni esplicite sulla comunicazione all'alunno dei voti delle prove scritte nel corso del colloquio, né sulla presa visione degli elaborati. Il silenzio normativo consente tuttavia di individuare un quadro di riferimento articolato, che distingue tra due piani distinti: quello formativo e quello amministrativo. In assenza di un divieto normativo espresso, la sottocommissione può legittimamente prevedere la discussione delle prove scritte nell'ambito del colloquio, con finalità di approfondimento e sviluppo delle tematiche affrontate negli elaborati. Tale possibilità si inscrive nelle finalità formative proprie del colloquio stesso e non contrasta con alcuna disposizione del D.M. n. 741/2017. Ove la sottocommissione scelga di adottare questa prassi, è necessario garantire uniformità di trattamento tra tutti i candidati, assicurando la medesima procedura a ciascuno di essi. Nel medesimo contesto, può essere comunicata all'alunno la valutazione attribuita alle prove scritte e può essere resa visibile la griglia di valutazione utilizzata dalla sottocommissione. Anche su questo punto non sussiste alcun divieto normativo. Qualora l'alunno ne faccia esplicita richiesta, la comunicazione del voto è peraltro dovuta: le prove scritte e i voti attribuiti sono atti amministrativi riferiti direttamente all'interessato, rispetto ai quali l'alunno - o i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale in sua vece – vanta un pieno diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679. La presa visione degli elaborati nell'ambito del colloquio, con finalità formative, non va confusa con la procedura amministrativa di accesso ai documenti amministrativi disciplinata dalla Legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, di quest’ultimo, l'esame diretto dei documenti avviene mediante visione degli stessi, mentre il rilascio di copia costituisce una modalità distinta e ulteriore, subordinata ad apposita istanza motivata. La presa visione degli elaborati nel corso del colloquio, ove praticata con finalità di approfondimento formativo, si colloca pertanto su un piano diverso rispetto all'accesso formale, pur condividendo con esso la garanzia di fondo del diritto dell'interessato a conoscere i propri atti. Infine, riguardo alla prassi di non comunicare i voti «per mantenere un margine di azione», se dobbiamo stare agli aspetti puramente formali, è evidente che essa è priva di qualsiasi fondamento normativo ed è strutturalmente incompatibile con il meccanismo di calcolo del voto finale previsto dall'articolo 8 del D.M. n. 741/2017 che determina il voto finale come media aritmetica del voto di ammissione e dei voti attribuiti a ciascuna prova. I voti delle prove scritte, una volta attribuiti dalla sottocommissione, sono cristallizzati e non modificabili in funzione dell'andamento del colloquio poiché l'unica variabile residua è data dal voto del colloquio stesso. La riserva dei voti degli scritti non produce quindi alcun «margine di azione» giuridicamente riconoscibile e contrasta con i principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990. Nel silenzio della normativa generale, la scuola può esercitare la propria autonomia organizzativa disciplinando nel regolamento interno le modalità di presa visione degli elaborati e di comunicazione delle valutazioni nel corso della sessione d'esame, nel rispetto delle fonti normative e regolamentari sovraordinate. Tale previsione regolamentare non è necessaria per legittimare la prassi, peraltro già consentita in assenza di divieti normativi, ma è opportuna al fine di garantire uniformità di trattamento tra i candidati e certezza procedurale per la sottocommissione.
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
L'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede, al comma 1, che il certificato di malattia possa essere rilasciato, per i dipendenti pubblici, esclusivamente "da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale", qualora l'assenza sia superiore a dieci giorni o dopo il secondo evento nell'anno. Resta fermo, in entrambi i casi, l'obbligo di trasmissione telematica del certificato. Tuttavia, tale disposizione si riferisce alle assenze derivanti da stati patologici e non relative a visite ed esami specialistici, per le quali si applica il diverso disposto di cui al comma 5-ter dello stesso articolo: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". La disposizione di cui al detto comma 5-ter, a differenza di quella di cui al comma 1, non pone alcun limite al numero di volte per le quali un'assenza per visite ed esami specialistici sia giustificabile mediante l'attestazione di un medico privato. Pertanto, il personale docente può giustificare le assenze per visite ecc. ogni volta che occorre e senza la presenza di limiti, presentando un certificato, anche cartaceo, rilasciato da un medico privato.
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
Ho fatto una contestazione di addebito ad un docente, ma ho utilizzato solo i verbali di audizione delle rappresentanti con i genitori, più un verbale di un alunno...
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
La giurisprudenza amministrativa ha tenuto su questo aspetto una costante linea interpretativa, negando ripetutamente l'accesso agli elaborati, ai registri e ai giudizi di studenti terzi e chiarendo che il rapporto valutativo tra docente e studente non equivale a una procedura concorsuale pubblica, rendendo del tutto irrilevante ai fini difensivi il confronto tra le valutazioni attribuite a diversi alunni. Infatti, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente, ovvero dell’incompleta maturazione personale. Ne consegue che non può essere postulato un vizio di disparità di trattamento in senso proprio rispetto ai compagni di classe o agli altri alunni dei medesimi docenti, atteso che siffatta censura è prospettabile solamente in presenza di situazioni identiche, circostanza non configurabile in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente (Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 236; Cons. Stato, Sez. I, 21 novembre 2013, n. 3566). In particolare, il giudice amministrativo ha osservato che: “[…] le valutazioni scolastiche devono essere informate a garantire un’efficace formazione dei giovani, tale per cui la non ammissione alla classe superiore non può essere interpretata come soccombenza rispetto ad altri soggetti, ma come necessità che il soggetto “respinto” rafforzi le proprie cognizioni di base, per poter poi affrontare più proficuamente l’ulteriore corso degli studi. Ciò rende necessariamente “debole” il sindacato giurisdizionale, in modo inversamente proporzionale al riconoscimento di un’ampia discrezionalità tecnica al Consiglio di classe, che è l’organo collegiale mediante il quale si esprime la sensibilità e l’esperienza del personale docente” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4663). Peraltro la richiesta di accesso estesa agli atti riguardanti i registri dei docenti, anche di altre classi e atti valutativi di altri compagni, sia di classe che della scuola, sfocia, in un controllo generalizzato dell’attività del corpo docente (Tar Reggio Calabria, 22 dicembre 2000, n. 2314), non realmente funzionale all’interesse perseguito dalla richiedente, aspetto che la normativa sull’accesso alla documentazione amministrativa reputa inammissibile (art. 24 comma 3, L.241/90). Tale affermazione consegue non tanto a un dato quantitativo, cioè all’ingente numero di atti richiesti, quanto al particolare ambito nel quale gli atti si sono formati. Vieppiù, se si considera che: “Per quanto la scuola sia sempre più caratterizzata da valutazioni c.d. di tipo oggettivo e sia andata assumendo connotati di competitività, la funzione dei docenti, nella sua essenzialità, non è diretta alla selezione dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, come accade nei procedimenti concorsuali per i quali potrebbe, dunque, ipotizzarsi un vizio di disparità di trattamento (così Cons. St., VI, 28 ottobre 2010, n. 7650; Tar Toscana, 6 dicembre 2004, n. 6266), bensì alla formazione culturale e umana degli alunni e alla verifica dei risultati da ognuno di essi singolarmente conseguiti nell’arco di un lungo e quotidiano percorso di crescita” (TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 372 del 05/06/2013). La crescita scolastica, e con essa il rendimento e la valutazione, è un fatto individuale, complesso e articolato, che non può soffrire di “ingiustizie” legate al differente percorso altrui, dato non comparabile mediante la conoscenza di meri documenti. Pertanto, è confermato “l'interesse dell'alunno a comprendere il proprio percorso, ma va aggiunto che: “[…] la conoscenza di atti di altri soggetti, in particolare dei compiti in classe svolti dai compagni […], involgerebbe questioni legate alla riservatezza di questi” (così già Cons. St., VI, 19 luglio 1994, n. 1343 e poi Tar Catanzaro, 30 novembre 1998, n. 1079; Tar Basilicata, 12 giugno 1996, n. 124; Tar Catania, 18 settembre 1995, n. 2122; Tar Latina, 28 settembre 1994, n. 837). La richiesta di acquisire le verifiche e i registri di altri studenti deve ritenersi illegittima poiché lesiva della riservatezza dei terzi e priva di quel nesso di stretta pertinenza richiesto dalla Legge 241/90. Di conseguenza, non risulta necessario procedere alla notifica ai controinteressati per le parti manifestamente inammissibili, in quanto l'amministrazione è tenuta a rigettare tali pretese. E' vero che esistono anche pronunce di senso contrario, ma sono nettamente minoritarie per ora, dal punto di vista numerico e quindi riteniamo di non aderire a questo filone minoritario, che peraltro non condividiamo. Per una tutela efficace della studentessa, sarà concesso il pieno accesso a tutti gli atti che la riguardano direttamente, quali le sue verifiche, i verbali degli scrutini, le griglie di valutazione approvate dal Collegio dei Docenti e i criteri di attribuzione dei voti. Tali documenti costituiscono infatti l'unico parametro idoneo a verificare la legittimità dell'iter valutativo e l'eventuale presenza di vizi come l'eccesso di potere o il difetto di motivazione.
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
Preliminarmente, occorre distinguere tra la comunicazione di dati personali comuni e quella di dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La disciplina applicabile, infatti, non è identica e le condizioni di liceità della comunicazione risultano differenti. Per quanto concerne i dati personali comuni (quali, ad esempio, nome e cognome dell’alunno, classe frequentata, dati anagrafici, frequenza scolastica o altre informazioni amministrative prive della natura di dati particolari), la comunicazione tra pubbliche amministrazioni trova fondamento nell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR e nell’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. La comunicazione è pertanto legittima quando risulti assolutamente indispensabile per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite al Comune. In tal caso, verificata la sussistenza della finalità istituzionale e rispettati i principi di liceità, necessità, pertinenza e minimizzazione previsti dal GDPR, la scuola può procedere alla comunicazione. Completamente diversa è la disciplina applicabile alla comunicazione di dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR, quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi allo stato di salute, alla disabilità, alle diete speciali o a situazioni di particolare fragilità sociale. In tali ipotesi, la sola circostanza che il Comune agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali non è decisamente sufficiente a legittimare la comunicazione. Quest'ultima richiede infatti una specifica base giuridica (vale a dire una chiara norma esistente) che ne preveda espressamente la possibilità, individuando le categorie di dati trattabili e le operazioni consentite, nel rispetto dell'art. 9 del GDPR, dell'art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 e delle disposizioni di settore applicabili. Sulla questione assume particolare rilievo il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. In particolare, le schede n. 4 ("Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico") e n. 5 ("Attività educativa, didattica e formativa") prevedono espressamente, tra le operazioni di trattamento effettuate dalle istituzioni scolastiche, anche la comunicazione di dati agli Enti Locali per la fornitura dei servizi di rispettiva competenza ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, precisando che essa può avvenire esclusivamente nei limiti dei dati indispensabili all'erogazione del servizio. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i servizi di supporto organizzativo all'inclusione scolastica, gli interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica, nonché le attività connesse alla vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Tanto premesso, occorre rilevare che nella prassi le richieste dei Comuni sono frequentemente formulate mediante semplici comunicazioni generiche. Invero, affinché l’istituzione scolastica possa adempiere agli obblighi di accountability previsti dall’art. 5 del GDPR, la richiesta dovrebbe consentire all'istituzione scolastica di individuare con chiarezza il servizio pubblico cui i dati sono destinati, la finalità della comunicazione, le categorie di dati richieste e la loro effettiva indispensabilità rispetto allo svolgimento del servizio. La richiesta, inoltre, deve consentire di individuare l'ufficio comunale procedente e il procedimento amministrativo cui la comunicazione dei dati è funzionale, così da permettere all'istituzione scolastica di verificare la riconducibilità della richiesta all'esercizio di funzioni istituzionali. Qualora tali elementi non emergano, la scuola può legittimamente richiedere un’integrazione della richiesta prima di procedere alla comunicazione. In definitiva, la liceità della comunicazione tra scuola ed Ente Locale non dipende dall'esistenza di un consenso degli interessati né dalla stipula di specifici accordi tra amministrazioni, bensì dalla riconducibilità della richiesta all'esercizio di una funzione istituzionale prevista dall'ordinamento e dal rispetto dei principi di necessità, pertinenza, minimizzazione e indispensabilità dei dati oggetto della comunicazione. In caso di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, non è sufficiente ricondurre la comunicazione all'esercizio delle funzioni istituzionali, essendo richiesta una specifica base giuridica che ne preveda espressamente la possibilità e che individui le categorie di dati trattabili e le operazioni consentite.
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
Alcuni alunni di una seconda classe del nostro istituto hanno subito un provvedimento disciplinare per aver compiuto un'azione illecita nei confronti di un compagno di classe...
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
L'ufficio "a spazi aperti" (open space) è una modalità di organizzazione delle postazioni dei dipendenti largamente adottata negli ambienti di lavoro. Come tutte le soluzioni organizzative, anche questa presenta vantaggi e svantaggi. A favore, si possono citare i seguenti aspetti: - ottimizzazione degli ambienti. L'open space, infatti, garantisce risparmi di spazio, consentendo - come nel caso di cui al presente quesito - di non dover sottrarre spazi ad altre attività come quelle didattiche; - facilitazione dello scambio di informazioni fra i dipendenti e incremento della loro collaborazione. Per contro, l'open space è spesso negativamente apprezzato proprio dai lavoratori, che in genere lamentano: - eccessivo rumore di fondo e difficoltà a concentrarsi sul proprio lavoro; - illuminazione carente e difficile mantenimento della temperatura ambientale, aspetto che può anche suscitare conflitti fra i colleghi. Il bilanciamento fra aspetti positivi e negativi dell'organizzazione di un open space è rimesso all'apprezzamento del datore di lavoro, essendo nel pubblico impiego gli aspetti organizzativi riservati all'amministrazione (e quindi, nelle scuole, al dirigente scolastico) per il principio generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 165/2001. Ciò premesso, rispondiamo ai quattro quesiti posti, nell'ordine: 1. Il lavoro agile non si attiva a richiesta del lavoratore. Gli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81, recepiti dagli articoli 11 e seguenti del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca" sottoscritto il 18 gennaio 2024, prevedono che tale modalità di lavoro si attivi mediante accordo delle due parti coinvolte, ovvero l'amministrazione (rappresentata, nelle scuole, dal dirigente scolastico) e il lavoratore. In mancanza di tale accordo, il lavoro agile non può essere attivato e, pertanto, se il dirigente ritiene tale modalità di lavoro non confacente alle esigenze del proprio ufficio, può legittimamente non prevederla. Ciò è la diretta conseguenza del potere di organizzazione attribuito dalla legge ai dirigenti, che come previsto dall'articolo 5, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 assumono tutte le determinazioni organizzative con gli stessi poteri del privato datore di lavoro. 2. Da quanto sopra segue che non esiste alcun diritto soggettivo dei dipendenti a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Tale diritto, infatti, è esistito nel nostro ordinamento solo durante il periodo emergenziale seguito alla pandemia da COVID-19, limitatamente ai lavoratori c.d. "fragili"; cessata la fase di emergenza, tale diritto è venuto meno. Si ritiene comunque opportuno citare due documenti significativi: - direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 dicembre 2023. Tale direttiva, pur riconoscendo che col superamento della disciplina emergenziale il diritto al lavoro agile è cessato e che ciò ha determinato il "criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza", evidenzia "la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando" al criterio suddetto. La circolare, tuttavia, non impone alcun obbligo ai dirigenti, limitandosi a ricordare che "nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà, pertanto, il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie"; - recentemente, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha approvato la raccomandazione n. 4 del 29 maggio 2026, dedicata all’applicazione del lavoro agile quale accomodamento ragionevole nei confronti dei dipendenti pubblici con disabilità. Secondo l’Autorità, prima di negare l’accesso al lavoro agile nei confronti di lavoratori con disabilità, l’amministrazione deve dimostrare di avere verificato tutte le soluzioni ragionevolmente praticabili. volte a "garantire alla persona con disabilità il pieno esercizio del diritto al lavoro in condizioni di uguaglianza, dignità, continuità professionale e pari opportunità". In entrambi i casi, comunque, i documenti citati prendono atto che la decisione di attivare il lavoro agile è in capo al datore di lavoro; tuttavia, entrambi raccomandano di tenere conto di situazioni personali e familiari di particolare gravità, in modo da non precludere pregiudizialmente l'accesso al lavoro agile nei confronti di lavoratori in particolari condizioni. Pur confermando che non esiste alcun diritto soggettivo al lavoro agile, in sostanza, si raccomanda l'utilizzo del buon senso, nei casi in cui - ovviamente - sia possibile un'organizzazione del lavoro che consenta anche la modalità agile. 3. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, appare evidente che il disagio (presunto) lamentato dai lavoratori per l'organizzazione del lavoro in open space sia del tutto insufficiente a imporre all'amministrazione l'attivazione della modalità agile di prestazione del lavoro. Sia la direttiva governativa sia la raccomandazione del Garante, infatti, prendono in considerazione - senza peraltro introdurre diritti soggettivi dei lavoratori, ma solo inviti a considerare determinate circostanze - solo condizioni oggettive e particolarmente gravi del lavoratore e non le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, che da questo punto di vista appaiono decisamente irrilevanti. Ricordiamo, inoltre, che proprio a causa della riserva di legge quanto alle misure organizzative adottate dai dirigenti, il CCNL prevede che siano oggetto di contrattazione integrativa unicamente "i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile" (articolo 11, comma 4, lettera c11 CCNL 23/12/2025), mentre sono soltanto oggetto di confronto "i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile" (articolo 11, comma 9, lettera b5 CCNL). La decisione di attivare il lavoro agile, pertanto, è rimessa al dirigente scolastico, sia pure previo confronto con le rappresentanze sindacali; solo nel caso in cui il dirigente intenda attivare tale modalità di prestazione del lavoro, dovrà allora contrattarne i relativi criteri di priorità, 4. L'organizzazione dell'open space, come per qualunque ambiente di lavoro, richiede una specifica valutazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), da effettuarsi dal parte del dirigente scolastico avvalendosi della collaborazione del Responsabile SPP e del Medico competente, sentito anche il RLS. In particolare, rimettendo alle competenze tecniche delle figure professionali citate le valutazioni in concreto, si ritiene che debbano essere considerati molteplici aspetti, quali la ventilazione e la qualità dell'aria, il clima dei locali, il suono e l'ambiente acustico, la luce esterna e l'illuminazione artificiale, l'adeguatezza dello spazio complessivo, l'eventuale necessità di pareti divisorie fra le varie postazioni nonché di ogni altra misura tecnica, anche in relazione all'esigenza di prevenire lo stress lavoro-correlato. In conclusione, non esiste alcun diritto soggettivo dei lavoratori di pretendere di svolgere il proprio lavoro in modalità agile, tanto a più a causa della particolare organizzazione dell'ambiente di lavoro; ciò non toglie, tuttavia, che tale particolare organizzazione sia attuata previa attenta valutazione dei rischi e con l'obbligo di adottare tutte le soluzioni tecniche ritenute necessarie. La questione posta, in definitiva, attiene alla normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e non alla modalità di prestazione del lavoro.
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
L’art. 17, comma 9, del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Il CCNL Scuola non opera un elenco delle gravi patologie rilevanti ai fini dell'art. 17, comma 9. Sono necessarie, quindi, sia una certificazione a monte che riconosca al dipendente una grave patologia (rilasciata dalla ASL o dalla struttura ospedaliera) sia una successiva certificazione (redatta o dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie) dalla quale risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all’art. 17, comma 9 citato, la certificazione medica deve specificare che si tratta di “grave patologia” ed il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti (l'assenza, infatti, gode del beneficio contrattuale di cui all'art. 17, comma 9, anche per le conseguenze - certificate - delle terapie invalidanti cui il dipendente si sottopone con riferimento alla grave patologia di cui è affetto). Sempre con riferimento alla certificazione medica che deve essere presentata all'Amministrazione/scuola, relativamente alle assenze per gravi patologie, l'USR Lombardia con la Nota n. 12207 del 12/09/2012 aveva precisato che, ai fini della sussistenza dell'assenza in questione, dovessero essere valutati contestualmente due requisiti essenziali: - che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da struttura convenzionata; - che per fronteggiare la grave patologia da cui è affetto l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione gravi patologie, la valutazione della gravità non può essere rimessa all’amministrazione, ed in particolare al dirigente scolastico, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria. Risulta necessario, dunque, che il dipendente interessato fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza che attesti la sussistenza della grave patologia. Tale certificazione non è però sufficiente a consentire automaticamente la fruizione dell’agevolazione contrattualmente prevista. La norma, infatti, fa riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare. Ha fornito altresì chiarimenti l'ARAN con l'O.A. SCU064 del 21/06/2012 con il quale è stato osservato che l’art. 17, comma 9 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, e di conseguenza dalla decurtazione di cui al sopra citato decreto, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre un'adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Allo stato attuale, per quanto concerne la relativa certificazione, ricordiamo che l'INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013 (quindi successiva alle precedenti Note sopra citate) ha comunicato le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC così come modificate dal decreto ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012. Sono stati introdotti nuovi campi nel certificato telematico; tra questi quello che consente la segnalazione dell'esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta. Quindi, in via generale, se il medico curante, nel compilare il certificato telematico, ha barrato il riquadro relativo alla patologia grave che richiede terapia salvavita, detto certificato è sufficiente ai sensi dell’art. 17, comma 9, fermo restando che, per completezza, come detto sopra, la scuola deve avere agli atti la certificazione dell'ASL o di altra struttura ospedaliera relativa alla attestazione della grave patologia. Per completezza di risposta si precisa che, a livello territoriale ci possono essere prassi diverse e, come appreso durante i nostri corsi di formazione, in alcune realtà la certificazione medica di attestazione della grave patologia è rilasciata dalla competente ASL di appartenenza in persona del medico curante o di specialista che opera presso gli ambulatori ASL. L'Orientamento ARAN 11 aprile 2023 CIRS113B ricorda che il comma 9 del citato art. 17 esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Ai fini del beneficio vanno, quindi, ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente. Inoltre, secondo una giurisprudenza rigorosa (cfr Corte Appello Milano n. 724 del 23 maggio 2019) al fine di escludere dal computo delle assenze i giorni in cui il lavoratore deve sottoporsi a cure salvavita, non è sufficiente certificare la sussistenza di una grave patologia e la necessità di tale tipologia di cure, ma anche che tali cure siano state effettivamente somministrate e in che giornate. Tuttavia, trattasi di posizione isolata e quindi non la riteniamo applicabile in modo generalizzato. Ad ogni modo non è obbligatorio esibire un verbale di commissione per invalidità civile o una certificazione di disabilità per beneficiare dell’art. 17, comma 9; ciò che conta è la documentazione rilasciata dalla ASL o da struttura ospedaliera competente che attesti la “grave patologia” e la necessità di terapie con effetti invalidanti. In alcune situazioni tali riconoscimenti (invalidità civile, handicap) possono concorrere a fornire prova della patologia, ma non sono in sé sempre necessari ( disabilità, invalidità, grave patologia sono infatti fattispecie distinte) se esistono adeguate certificazioni rilasciate da strutture competenti come detto sopra. In caso di ricovero ospedaliero o day-hospital, la certificazione di ricovero/degenza rilasciata dalla struttura è sufficiente a giustificare l’assenza per i giorni di ricovero/day-hospital; ovviamente dovrà essere attestato che il ricovero/day hospital si riferisce ad una grave patologia.
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
Si deve premettere che il servizio reso dalla redazione non ha natura di consulenza giuridica diretta alla tutela di vicende personali e, pertanto, non può sostituirsi all'apprezzamento della vicenda che solo un legale di fiducia può effettuare. Ciò detto, si svolgono le seguenti considerazioni. 1. La vicenda riguarda la pubblicazione, da parte di un'organizzazione sindacale e la successiva diffusione mediante social network da parte di un collaboratore scolastico, di un comunicato concernente una controversia di lavoro nella quale viene indicato nominativamente il Dirigente scolastico dell'istituto interessato. Secondo quanto rappresentato, il comunicato è stato pubblicato all'interno di un gruppo Facebook ad accesso pubblico composto da oltre 74.000 iscritti, generando numerosi commenti (58 al momento della segnalazione, con 39 inoltri), alcuni dei quali contenenti giudizi fortemente critici nei confronti del dirigente. Sin d'ora si rileva la mancanza del testo integrale della sentenza richiamata nel comunicato, il cui contenuto appare, per molti aspetti, decisivo. 2. In relazione alla tutela dei dati personali, il nominativo del dirigente costituisce certamente un dato personale ai sensi del GDPR. Tuttavia, occorre considerare che: • il soggetto interessato riveste una funzione pubblica; • il fatto narrato riguarda l'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali; • la pubblicazione si inserisce nel contesto della divulgazione di una vicenda giudiziaria avente rilevanza pubblica. L'art. 137, comma 3, del Codice Privacy dispone che, in caso di diffusione dei dati per finalità di manifestazione del pensiero, restano fermi «i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». La norma aggiunge che possono essere trattati i dati personali «relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico». Ne consegue che la mera indicazione del nominativo del dirigente, in assenza di elementi eccedenti o estranei rispetto alla vicenda narrata, non appare idonea a configurare una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, in quanto riconducibile all'esercizio del diritto di informazione e di critica. Diversa conclusione potrebbe prospettarsi soltanto qualora la pubblicazione risultasse finalizzata esclusivamente a un'indebita esposizione personale del dirigente, eccedendo le esigenze informative connesse alla vicenda; sennonché, allo stato, non si rinvengono elementi idonei a supportare tale ipotesi. 3. Circa il diritto di critica sindacale, si osserva che il comunicato in esame non costituisce esercizio del diritto di cronaca giudiziaria — che è tendenzialmente fredda rappresentazione di fatti — bensì esercizio del diritto di critica sindacale, che si esprime attraverso giudizi valutativi. La distinzione è essenziale, perché ne discendono limiti e presupposti diversi. La Cass. pen., Sez. V, n. 14402 del 2024 ha affermato, con una pronuncia di particolare interesse, ha affermato che: «il tratto caratteristico del diritto di critica, quale diretta manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste nel fatto che esso si manifesta attraverso giudizi e valutazioni. In ciò la differenza rispetto al diritto di cronaca (che dei fatti è - tendenzialmente - fredda rappresentazione): espressione di un giudizio, il diritto di critica; rappresentazione di fatti, il diritto di cronaca. Ebbene, il giudizio, in quanto tale, è fondato su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e dei comportamenti (Sez. 5, n. 6493 del 16/04/1993, Pandolfo), rispetto al quale non si può prospettare un profilo di veridicità o meno dello stesso, ontologicamente incompatibile con la natura valutativa dell'affermazione (che, non essendo espressione di "discrezionalità tecnica", è in sé sganciata da criteri oggettivi di riferimento). Gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza delle espressioni utilizzate, dovendosi considerare superati tali limiti solo ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato, trasmodando, in questo caso, la "valutazione" in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, non funzionale all'esercizio degli interessi sindacali. È pur vero che esiste sempre un fatto (esso stesso oggetto di valutazione), ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso da esso e, a differenza di questo, non può esse sindacato in termini di veridicità. Pretendere di sindacare anche il giudizio (e non solo il fatto) in termini di veridicità, com'è stato lucidamente osservato (Sez. 5, n. 17784 del 07/03/2022, Guidi, Rv. 283252), significherebbe sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, imponendo, surrettiziamente, un criterio di "normalizzazione" delle idee, conformandole ad un criterio predeterminato di giudizio. Laddove la concreta possibilità delle diverse idee di esprimersi (e circolare) diviene un indice fondamentale per misurare il grado di democraticità di un sistema politico (art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950)». Il giudizio valutativo, per sua natura, non può dunque essere sindacato in termini di veridicità, essendo tale sindacato ontologicamente incompatibile con la natura valutativa dell'affermazione. Gli unici limiti sono pertanto costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza delle espressioni utilizzate. Tale impostazione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza successiva. Da tali principi discende che l'eventuale verifica sul contenuto della sentenza non è funzionale a sindacare la verità del giudizio critico espresso dal sindacato, ma a verificare che il nucleo fattuale posto a fondamento della critica non sia del tutto inventato o travisato — ipotesi nella quale, per pacifica giurisprudenza, la scriminante dell'art. 51 c.p. verrebbe meno per difetto del necessario riscontro fattuale. Nel caso di specie, il tema trattato — la gestione dei rapporti di lavoro all'interno di un'istituzione scolastica e l'esito di un giudizio promosso da un dipendente — presenta un evidente interesse pubblico, sia sotto il profilo della corretta gestione dell'amministrazione scolastica sia sotto quello della tutela dei lavoratori. Quanto alla continenza, il linguaggio impiegato nel comunicato, per quanto emerge dalla documentazione trasmessa, appare prevalentemente istituzionale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la continenza formale non impone l'utilizzo di un linguaggio «grigio e anodino» ma consente il ricorso a espressioni sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica (Cass. pen., Sez. V, n. 35791 del 2018). Il limite è superato solo quando le espressioni «trasmodano in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, non funzionale all'esercizio degli interessi sindacali» (Cass. pen., Sez. V, n. 14402 del 2024, cit.). Alla luce di tali coordinate, il linguaggio del comunicato in esame — per quanto emerge — appare rientrare nei limiti della continenza formale. Il profilo maggiormente delicato concerne invece il riscontro fattuale del giudizio critico: soltanto attraverso l'esame della sentenza sarà possibile verificare se il comunicato si limiti a esprimere una valutazione critica fondata su un nucleo fattuale effettivamente emerso dal giudizio, oppure attribuisca al Dirigente condotte o responsabilità che il Tribunale non abbia in realtà affermato. Come anticipato, tale verifica assume carattere decisivo ai fini della valutazione della liceità della pubblicazione. 4. Quanto ai profili diffamatori, si rileva che l'art. 595, comma 3, c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa l'offesa all'altrui reputazione «recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità». La pubblicazione su un gruppo Facebook con oltre 74.000 iscritti integra pacificamente l'aggravante del mezzo di pubblicità, con conseguente perseguibilità d'ufficio. Sulla base della documentazione disponibile, il comunicato sindacale non utilizza espressioni intrinsecamente ingiuriose. L'eventuale carattere diffamatorio potrebbe derivare: • dalla non corrispondenza tra quanto affermato nel comunicato e quanto realmente statuito nella sentenza; • dall'attribuzione personale al Dirigente di condotte illecite che costituiscano esclusivamente oggetto della prospettazione difensiva della parte vittoriosa. In altri termini, l'eventuale lesione della reputazione non dipenderebbe tanto dalla divulgazione della notizia dell'esito del giudizio quanto dalla possibile alterazione del contenuto della decisione giudiziaria. Per tale ragione, allo stato, non appare possibile formulare un giudizio definitivo circa la configurabilità dell'illecito diffamatorio. Si soggiunge che la pubblicazione è avvenuta all'interno di un gruppo Facebook pubblico caratterizzato da un numero estremamente elevato di aderenti e da una potenziale amplificazione del contenuto mediante condivisioni e commenti. La circostanza non rende di per sé illecita la pubblicazione originaria, ma costituisce elemento rilevante nella valutazione dell'intensità dell'eventuale lesione della reputazione, anche ai fini della quantificazione del danno risarcibile. 5. Particolare attenzione meritano i commenti successivamente pubblicati dagli utenti. Dalla documentazione allegata emergono espressioni che sembrano trascendere la mera critica all'operato amministrativo, assumendo contenuto direttamente denigratorio nei confronti del Dirigente scolastico. Tali commenti costituiscono autonome manifestazioni del pensiero imputabili ai rispettivi autori, e non determinano automaticamente una responsabilità dell'organizzazione sindacale o del soggetto che ha condiviso il comunicato. Tuttavia, la giurisprudenza ha delineato criteri più precisi. Il Trib. pen. Pescara, con sentenza n. 778 del 2022 ha ritenuto che l'amministratore di una pagina Facebook risponde a titolo di concorso quando, venuto a conoscenza dei contenuti diffamatori, non li rimuove tempestivamente, e che l'apposizione del «mi piace» costituisce manifestazione di adesione e prova della conoscenza. Ne consegue che, qualora fosse dimostrato che l'organizzazione sindacale o il soggetto che ha condiviso il comunicato abbiano consapevolmente alimentato, rilanciato o mantenuto — anche mediante omessa rimozione — una campagna di delegittimazione personale, potrebbero prospettarsi profili di responsabilità concorsuale (in sede penale) o aquiliana ex art. 2043 c.c. (in sede civile). Anche tale valutazione richiede tuttavia un accertamento in concreto delle modalità di gestione della pagina e delle singole interazioni, con particolare riguardo all'eventuale interazione dell'autore del post con i commenti offensivi (like, risposte, condivisioni). Alla luce degli elementi attualmente disponibili, non appare possibile affermare che la pubblicazione del comunicato integri, di per sé, una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali o un illecito diffamatorio. La divulgazione del nominativo del Dirigente scolastico si colloca infatti nell'ambito della comunicazione relativa a una vicenda concernente l'esercizio delle sue funzioni pubbliche e, in linea di principio, risulta suscettibile di essere ricondotta nell'alveo del diritto di critica sindacale, governato dai limiti della rilevanza sociale dell'argomento e della continenza espressiva. Permangono tuttavia profili che richiedono ulteriori approfondimenti, e in particolare la verifica della piena corrispondenza tra il contenuto del comunicato e quanto effettivamente statuito dal Tribunale. L'eventuale difformità tra tali contenuti — in particolare se il nucleo fattuale della critica risultasse privo di riscontro nella decisione giudiziaria — potrebbe incidere significativamente sulla valutazione della liceità della pubblicazione e sull'eventuale configurabilità di una lesione della reputazione del Dirigente scolastico. Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa appare quindi opportuno: 1. acquisire copia integrale della sentenza, al fine di verificare la corrispondenza tra il provvedimento giudiziario e il contenuto del comunicato sindacale, con particolare attenzione a stabilire se il Tribunale abbia effettivamente affermato — o anche solo adombrato — responsabilità riconducibili alla condotta personale del Dirigente; 2. cristallizzare la prova della diffusione, mediante acquisizione degli screenshot completi del post, di tutte le condivisioni e dei commenti, inclusi quelli successivi alla data odierna, documentando altresì eventuali interazioni dell'autore del post (like, risposte) con i commenti denigratori; 3. valutare l'invio di una diffida all'organizzazione sindacale e all'autore della pubblicazione, qualora emergano inesattezze fattuali, chiedendo la rettifica del comunicato ovvero la rimozione delle parti non corrispondenti al contenuto della decisione giudiziaria; 4. richiedere la rimozione dei commenti manifestamente offensivi, rivolgendosi agli autori degli stessi e agli amministratori della pagina o del gruppo, segnalando il carattere illecito dei contenuti; 5. valutare, in subordine, un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora emergano profili di violazione del principio di essenzialità o di minimizzazione (ad esempio, se la sentenza non dovesse contenere alcun riferimento nominativo al dirigente e l'indicazione del nome risultasse quindi ultronea rispetto alla finalità informativa); 6. valutare, solo in presenza di un effettivo travisamento della sentenza o di una campagna denigratoria, la proposizione di un'azione civile per il risarcimento dei danni e, ricorrendone i presupposti, la presentazione di querela per diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., avuto riguardo alla diffusione mediante mezzo idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone.
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Data di pubblicazione: 01/07/2026
Nel caso di specie trattasi di titolare di Partita IVA per attività professionale. Ciò premesso si osserva che un assistente amministrativo di ruolo a tempo pieno non può aprire e svolgere, compatibilmente con il servizio, una Partita IVA riconducibile a un’attività di natura commerciale o imprenditoriale. Tale situazione è assolutamente incompatibile con il rapporto di pubblico impiego e non può essere autorizzata dal Dirigente scolastico. Inoltre, anche se la Partita IVA fosse riferibile a una libera professione, il personale ATA a tempo pieno non rientra nella deroga prevista per i dipendenti part-time. Riportiamo la normativa di riferimento. L’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e segg. del DPR n. 3/1957, che vietano ai lavoratori pubblici l’esercizio di attività commerciali ed industriali, l’esercizio di professioni, l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. L’art. 60 del DPR n. 3 citato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Deve, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale anche il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni). Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro. La titolarità di una ditta individuale o l’esercizio di attività commerciale rientra nella fattispecie vietata. Inoltre, la legge n. 662/1996 prevede una deroga per lo svolgimento di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici che abbiano rapporto di lavoro part time non superiore al 50%: tale deroga non si applica ai dipendenti a tempo pieno come nel caso di specie. Questi i passaggi operativi: 1) Chiedere alla dipendente informazioni precise sul tipo di attività: codice ATECO della Partita IVA, eventuale iscrizione alla Camera di Commercio (impresa/ditta individuale) o iscrizione alla Gestione Separata INPS (lavoro autonomo/libera professione). Questi elementi determinano se si tratta di attività imprenditoriale/commerciale o di libera professione. 2) Se l’attività è commerciale/imprenditoriale: è incompatibile con il rapporto a tempo pieno e non può essere autorizzata. 3) Se l’attività è mera libera professione: anche in questo caso, trattandosi di dipendente a tempo pieno, non è possibile concedere autorizzazione; la deroga opera solo per part-time con prestazione non superiore al 50%. Conclusivamente, per un’Assistente amministrativa di ruolo la possibilità di autorizzazione all’esercizio della libera professione sussiste solo se trattasi di dipendente in part-time con prestazione non superiore al 50%. Ciò premesso si risponde ai quesiti posti: Un Assistente Amministrativo neo immesso in ruolo può accettare al momento della scelta della sede un contratto a tempo pieno 36 ore settimanali mantenendo attiva la Partita IVA per attività compatibile con il profilo e non in conflitto con l’orario di servizio, senza incorrere in incompatibilità con l’assunzione a tempo indeterminato? La partita IVA non può essere attiva al momento della sottoscrizione del contratto a t.i. La cessazione della Partita IVA deve avvenire prima della presa di servizio entro la stipula del contratto se questo è a tempo pieno. Si ricorda, inoltre, che la scadenza del 16 marzo 2026, non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato); infatti, per i nuovi assunti è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico. La domanda di part-time per neo immesso in ruolo va presentata all’Ufficio d’Ambito per il tramite della scuola ove prende servizio; si suggerisce di seguire le indicazioni operative dell’AT di riferimento. In sostanza se all’atto dell’immissione in ruolo viene accordato il part time non superiore al 50%, la titolarità della partita iva non è incompatibile con la suddetta immissione.
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Data di pubblicazione: 30/06/2026
La nota allegata al quesito, prot. n. 50106 dell’8 maggio 2026, deve essere letta assieme alla precedente, prot. n. 14736 del 17 marzo 2023 cui la prima rinvia. In base a quanto in esse stabilito, la competenza ad emettere il decreto di liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria ricade sull'istituzione scolastica che ha in carico l'esecuzione della sentenza. Sebbene le note citate non specifichino esplicitamente il caso del personale trasferito, l'analisi della procedura e della documentazione necessaria alla liquidazione degli interessi suggerisce che la competenza appartenga alla scuola che ha emanato il primo decreto (quello della sorte capitale), per le seguenti ragioni: - continuità della procedura. La nota del 2023, nell’intestare alle istituzioni scolastiche la competenza ad adottare il provvedimento di determinazione degli interessi e/o di rivalutazione monetaria, afferma: “Il provvedimento di determinazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, unitamente a tutta la documentazione relativa, dovrà essere trasmesso alla RTS, che provvederà all’emissione dell’ordinativo di pagamento La pratica dovrà contenere i seguenti documenti: copia della sentenza attributiva del diritto; il precedente decreto emesso dal Dirigente Scolastico ed inviato alla RTS, con cui è stata liquidata la sorte capitale; copia del tabulato rilasciato dalla RTS comprovante l’avvenuto pagamento della sorte, con l’indicazione del giorno, mese ed anno di pagamento della quota capitale; tabella con il calcolo degli interessi legali e/o rivalutazione firmato dal DSGA e dal dirigente scolastico; dichiarazione liberatoria dell’avente diritto di non aver percepito somme al medesimo titolo, con l’indicazione degli elementi necessari all’emissione dell’ordinativo di pagamento (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo, modalità di pagamento).” Dunque, la pratica di liquidazione degli interessi deve obbligatoriamente contenere il "precedente decreto emesso dal Dirigente Scolastico ed inviato alla RTS, con cui è stata autorizzata la liquidazione della sorte capitale". Poiché tale atto è stato emesso dalla scuola di precedente titolarità, quest'ultima possiede già parte dei dati necessari per dare seguito alla liquidazione degli accessori del credito; - interlocuzione con la RTS. Per procedere al calcolo, la scuola deve richiedere alla RTS il tabulato comprovante l’avvenuto pagamento della sorte capitale, indicando data e dettagli del versamento già effettuato. La scuola che ha già istruito la pratica è l'interlocutore naturale della RTS per tale verifica; - responsabilità dell'esecuzione. Spetta all'ufficio presso cui è avvenuta la notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto disporre l'esecuzione del pagamento. Una volta che una scuola ha iniziato l'esecuzione emettendo il decreto per la quota capitale, essa rimane responsabile del completamento dell'obbligazione pecuniaria, inclusi gli interessi legali. In conclusione, essendo il decreto degli interessi un atto accessorio e strettamente dipendente dal precedente decreto di liquidazione della sorte capitale, la competenza dovrebbe rimanere in capo all'istituto che ha originariamente gestito l'esecuzione della sentenza. Si è consapevoli, tuttavia, che spesso gli Uffici scolastici regionali e quelli di Ambito gravano la scuola di servizio di adempimenti riconnessi all’esecuzione di sentenze, anche se ne ha già conosciuto altra scuola (quella di precedente titolarità), sulla base – evidentemente – della possibilità di diretta interlocuzione con il lavoratore o con la lavoratrice in caso di contenzioso o di dubbi applicativi. Poiché in materia non vi è un chiaro disposto normativo da applicare, il margine di azione per eventuali disposizioni di servizio da parte dell’USR o dell’Ufficio di Ambito territoriale in direzione diversa da quella indicata è ampio e non censurabile in punto di legittimità proprio per l’assenza di riferimenti giuridici certi. Per questo, come suggerito anche nella nota dello scorso 8 maggio, qualora persistessero dubbi su specifici casi di personale trasferito si consiglia di rivolgersi al proprio Ambito Territoriale per ricevere indicazioni operative puntuali circa la corretta esecuzione delle pronunce giurisdizionali.
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Data di pubblicazione: 30/06/2026
Vorrei una informazione in merito alla seguente tematica: l'utilizzo di ore curricolari in orario extra-curricolare pomeridiano. E' prassi consolidata, nella scuola secondaria di primo grado...
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