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    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Voto di comportamento e assenze: è legittimo escludere il 10 nel caso di superamento di una soglia fissata dal Collegio docenti?
  • Spett.le Italiascuola desidero sottoporre alla Vs cortese attenzione il seguente quesito. In occasione degli ultimi scrutini finali, in una classe xxxx di scuola secondaria...

    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Possibilità di destinare le ore a disposizione del docente a progetti pomeridiani di recupero e potenziamento...
  • L’orario della scuola secondaria di primo grado è stabilito dagli ordinamenti (DPR 89/2009). L’art. 5, comma 1, stabilisce che: “L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.”. E' previsto, dunque, un monte-ore di 1023 ore, che distribuite su 33 settimane vengono articolate in 30 ore settimanali. Oltre a questo, ricorrendo alcuni requisiti relativi alle strutture e all’organico, gli istituti possono adottare un orario a tempo prolungato (da 36 fino a 40 ore settimanali). L’art. 5 non pone alcuna regola circa l’articolazione del monte-ore in orario antimeridiano o pomeridiano. È il DPR 275/1999 che attribuisce agli istituti scolastici la facoltà di organizzare l’orario scolastico in termini di autonomia organizzativa e didattica. L’art. 4, comma 2, infatti prevede che: “Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”. L’articolo prosegue entrando nel merito delle diverse forme di flessibilità adottabili- L’art. 5 completa il quadro prevedendo la possibilità di applicare la flessibilità anche alla gestione dei docenti e all’orario delle attività didattiche. A completamento del quadro può essere utile aggiungere il riferimento all’art. 43, comma 7, del CCNL di comparto 2029/21, dove si dice: “qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni.”. Tutto ciò premesso, e chiarito che le scuole godono di ampi spazi di flessibilità, è possibile rispondere che le proposte formulate nel quesito sono da considerare legittime, con le seguenti precisazioni: - Il modello organizzativo del curricolo adotta ogni forma possibile di flessibilità sulla base delle opzioni che rendano più facili le condizioni di apprendimento. In altre parole la flessibilità, comprese le ore pomeridiane, va adottata a vantaggio degli alunni e non del personale scolastico. - La riduzione dell’unità oraria di insegnamento va adottata come forma di flessibilità se ritenuta didatticamente utile agli alunni e non solo perché permette di uscire prima. Il recupero dei cinque minuti è obbligatorio per i docenti e per gli alunni, in quanto parte del monte-ore obbligatorio stabilito dall’art. 5 del DPR 89/2009. - Il modello orario curricolare, con tutte le forme di flessibilità adottate, va inserito nel PTOF quale elemento qualificante dell’offerta formativa dell’istituto, in modo che le famiglie comprendano senza difficoltà il modo in cui l’istituto intende utilizzare l’autonomia attribuitagli per legge. - È possibile che organizzando attività pomeridiane si ponga il problema del pasto degli alunni e dei docenti. Il quesito non accenna a questo aspetto, ma sarà pur necessario provveder in tempo a risolvere la questione, prima che si creino dissensi con le famiglie. Per quanto riguarda l’ultimo quesito è possibile rispondere che è possibile spostare in orario pomeridiano altre ore curricolari. Trattandosi comunque di curricolo la frequenza degli alunni non potrà essere opzionale. È possibile organizzare attività di recupero e di potenziamento, ma tutto ciò che rientra nelle trenta ore settimanali del curricolo (compreso il recupero delle riduzioni orarie) è subordinato al rispetto del monte-ore annuale e all’obbligo di frequenza. Quindi, il computo totale delle ore deve essere tale, a fine anno, da aver coinvolto equamente tutti gli alunni in modo da rispettare il monte orario obbligatorio. Qualora le attività di recupero e potenziamento vengano organizzate in orario extracurricolare sarà possibile introdurre il criterio dell'opzionalità e della selettività.

    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Convenzione tra Comune e scuola per l'apertura anticipata del cortile scolastico: ripartizione delle responsabilità...
  • Il quesito investe tre distinti piani: la fattibilità giuridica della convenzione proposta dal Comune, la distribuzione della responsabilità tra ente locale e dirigente scolastico e la modulabilità temporale dell'accordo. L'analisi non può tuttavia prescindere da un dato ordinamentale preliminare che ne condiziona l'intera impostazione. Il cortile di accesso, in quanto pertinenza dell'edificio scolastico, appartiene al patrimonio indisponibile dell'ente locale con destinazione a uso scolastico, ai sensi degli articoli 86 e 87 del D.lgs. n. 297/1994. Ne consegue che il Comune non ha il potere di modificarne la destinazione, nemmeno attraverso la dichiarazione di "suolo pubblico" per una determinata fascia oraria, e che tale limite non è disponibile per nessuna delle parti, neppure di comune accordo. In una fattispecie analoga in cui il Sindaco aveva tentato di intervenire attraverso ordinanza contingibile e urgente il TAR Veneto (sentenza n. 5160/2002) ha chiarito che in presenza di una condizione di pericolo stabile non sono ammissibili provvedimenti “extra ordinem”, ma misure altrettanto stabili da ricercare nell'ambito dei poteri ordinari delle amministrazioni competenti, nel rispetto delle rispettive attribuzioni. A maggior ragione non è ammissibile che il Comune intervenga sulle pertinenze scolastiche attraverso una convenzione che ne alteri la destinazione d'uso. Ma anche volendo prescindere da questo limite, la convenzione non raggiungerebbe il risultato auspicato sul piano della responsabilità. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità ha costruito nel tempo un orientamento del tutto consolidato. Il punto di partenza è la sentenza della Corte di Cass. n. 1623/1994 secondo cui ogni volta che l'amministrazione tollera che il minore entri anche solo di fatto nella sua area, quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico, come il cortile lasciato aperto in momenti non occupati da attività scolastica, se ne assume la responsabilità, anche per fatti avvenuti al di fuori dell'orario di lezione. Tale principio è stato poi applicato con specifico riferimento al cortile pre-ingresso dalla Cassazione (sentenza n. 22752/2013) che ha ritenuto responsabile la scuola e il Ministero per non aver organizzato un servizio di vigilanza sui bambini che sostavano nel cortile antistante dopo l'apertura del cancello in attesa di entrare in classe, precisando che tra le pertinenze scolastiche rientra il cortile del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stanziamento degli alunni prima di entrarvi. Sempre la Cassazione, con sentenza n. 14701/2016, ha ulteriormente chiarito che la responsabilità della scuola ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro si trovano legittimamente nell'ambito della scuola, con il dovere di organizzare la vigilanza sia in relazione all'uso degli spazi comuni durante l'entrata e l'uscita, sia sul controllo dei materiali in uso. Da ultimo, la Corte di Cassazione civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 21255/2022, ha ribadito che tale dovere di organizzare la vigilanza mediante l'adozione delle opportune cautele preventive sussiste sin dall'ingresso degli alunni nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici. Ne discende con assoluta chiarezza che il semplice fatto di aprire i cancelli alle 7.30, indipendentemente da qualsiasi accordo convenzionale con il Comune, determina in capo alla scuola l'assunzione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni che vi accedono. Una convenzione non può trasferire questa responsabilità al Sindaco, perché essa sorge per effetto della situazione di fatto e non del titolo formale di disponibilità dello spazio. Il fondamento civilistico è duplice: da una parte l'articolo 2048 c.c. che pone una presunzione di culpa in vigilando a carico degli insegnanti e, per estensione organizzativa, del dirigente; dall’altra, l'articolo 2043 c.c., in combinato con l'articolo 25 del D.lgs. n. 165/2001, che pone in capo al dirigente la responsabilità gestionale dell'istituzione, ivi compresa la sicurezza degli ambienti. Va aggiunto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 297/1994, spetta al Consiglio di Istituto deliberare le modalità di vigilanza degli alunni durante l'ingresso e l'uscita. Ne discende che qualsiasi modifica alle modalità di accesso non potrebbe dunque essere disposta dal dirigente da solo né concordata con il Comune senza il previo intervento deliberativo dell'organo collegiale competente. Quanto alla modulabilità temporale, la domanda se sia possibile escludere il cortile dalle pertinenze scolastiche solo nella fascia 7.30-8.00 non ha risposta affermativa praticabile. Il vincolo di destinazione non è suscettibile di modulazione temporale per via convenzionale: sottrarre formalmente il cortile alle pertinenze scolastiche richiederebbe un procedimento di variazione della destinazione d'uso che non è nella disponibilità delle parti. L'unica soluzione che compone in modo giuridicamente corretto le esigenze del Comune è l'attivazione di un servizio di pre-scuola, di competenza dell'ente locale ai sensi degli articoli 128 e 132 del D.lgs. n. 112/1998, dell'articolo 13 del D.lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 328/2000. Il servizio può essere svolto con la necessaria adesione volontaria dei collaboratori scolastici, opportunamente incentivati con oneri a carico del Comune che ne finanzia il servizio e ne assume la responsabilità organizzativa; i collaboratori esercitano la sorveglianza nella fascia anticipata in forza di uno specifico incarico retribuito; la scuola partecipa all'accordo senza assumere oneri aggiuntivi non coperti dall'ente locale. In questo modo la responsabilità è correttamente allocata in capo a chi esercita in concreto la sorveglianza e il Comune consegue l'obiettivo di sgravare la viabilità esterna senza produrre un'indebita traslazione di responsabilità sul dirigente scolastico. A parere della redazione il dirigente è pertanto legittimato – e si direbbe tenuto – a rappresentare al Comune queste criticità per iscritto, declinando la proposta convenzionale e indicando nel servizio di pre-scuola la via corretta per affrontare il problema.

    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Congedo straordinario per assistenza a familiare con disabilità grave: rilevanza della presenza di un fratello convivente pensionato...
  • Il congedo in oggetto è un congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con disabilità grave (riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3).Questo congedo piò essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti, siano essi del settore privato che del comparto del pubblico impiego, sia con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che con un contratto di lavoro a tempo determinato nel limite della vigenza del contratto, siano essi con un rapporto di lavoro a tempo pieno o in part-time. Per legge, per poter usufruire del congedo è condizione inderogabile il rispetto dell’ordine di priorità: 1. Coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto, conviventi 2. Padre o madre, anche adottivi o affidatari 3. Figlio/a convivente 4. Fratello o sorella convivente 5. Altri parenti o affini entro il terzo grado conviventi Le condizioni per le quali è possibile la degradazione in favore del legittimato successivo sono tassative e ricorrono esclusivamente in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto avente priorità a fruire del beneficio. Come si rileva, tranne che per i genitori è richiesta la convivenza con il familiare disabile, sia come stessa residenza (cfr. Circolare n. 3884 del 18/02/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, come dimora temporanea (applicazione dell’art. 32 del DPR n. 223/1989). È altresì possibile, instaurare la convivenza dopo la presentazione della domanda, purché entro l'inizio del congedo (Corte Costituzionale sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018). Il congedo non può essere fruito durante il ricovero a tempo pieno del familiare, può essere richiesto a giorni a mesi o per intero anno. La norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il famigliare lavoratore che provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili. Si segnala per eventuali approfondimenti la circolare della Funzione Pubblica 1/2012 Le Amministrazioni pubbliche, scuola compresa, così come per la gestione per il settore privato da parte dell’INPS, prima dell’assenza dal servizio, sono tenute a verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata a corredo di qualsiasi istanza presentata, procedendo alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ricevute, in conformità degli artt. 71 e 72 del DPR n.445/2000, in genere, in particolare, se trattasi la prima domanda presentata dall’interessato al congedo. Al riguardo la stessa legge fissa un termine massimo di 30 giorni per la verifica di questo specifico diritto a sostegno e per l’assistenza al familiare disabile con connotazione di gravità. In merito alle motivazioni di cui al quesito, la legge non preclude la possibilità di escludere il suddetto diritto al lavoratore dipendente se in famiglia è presente un familiare pensionato. Questa specifica condizione, infatti, e avvalorata dal fatto che il congedo, “cosiddetto straordinario” è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave. Quindi, a parità di diritto nelle linea dei familiari avente diritto del figlio per il genitore, il diritto può essere riconosciuto al Collaboratore Scolastico, figlio convivente della persona con disabilità grave.

    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Possibilità di prorogare un contratto di assistente amministrativo per un numero di ore inferiore a quello autorizzato...
  • Le proroghe dei contratti del personale ata dopo la fine dell'anno scolastico sono autorizzate per esigenze particolari delle istituzioni scolastiche, sulla base dell'art. 1 comma 7 del regolamento delle supplenze D.M. 430\2000 tuttora vigente e della circolare n. 8586\2009, entrambe richiamate ogni anno con altrettante note ministeriali . L'ultima nota è la n. 12049 \2026 nella quale è specificate che ai sensi delle norme sopra citate le scuole possono richiedere l'autorizzazione a prorogare i contratti all'USR competente per territorio, indicando i motivi che giustifichino tali proroghe . In generale sono richieste proroghe dei contratti originari per l'orario di servizio ad essi relativo, non è fornita alcuna precisazione su l'eventuale riduzione dell'orario di tali contratti. Pertanto nel caso sottoposto se l'assistente amministrativo accetta la proroga soltanto per la metà dell'orario del suo precedente contratto e la scuola ha necessità di avere comunque la disponibilità anche ad orario ridotto d tale dipendente, potrà far presente la situazione all'USR , richiedendo l'autorizzazione per al proroga di sole 18 ore , in relazione alle esigenze del periodo

    Data di pubblicazione: 26/06/2026

  • Graduatorie ATA, errori di compilazione dell’istanza e valutazione del servizio di ruolo: quali margini per il soccorso istruttorio?
  • Gentile redazione, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un quesito abbastanza urgente, relativo alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche...

    Data di pubblicazione: 25/06/2026

  • Definizione dei criteri di selezione negli avvisi per incarichi interni ed esterni: quali competenze degli organi collegiali?
  • La questione posta si inscrive nel più ampio perimetro dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, rendendo necessario chiarire preliminarmente quale sia il riparto di competenze tra gli organi della scuola, poiché una sua errata ricostruzione, frequente nella prassi, genera atti deliberativi viziati o, all'opposto, una indebita concentrazione di potere discrezionale in capo al solo dirigente scolastico. La competenza del Consiglio di Istituto in materia è definita dall'articolo 10, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994 e, con specifico riferimento all'attività negoziale, dall'articolo 45, comma 2, lettera h), del D.I. n. 129/2018 che attribuisce all'organo la determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. Si tratta di una competenza di indirizzo e non di gestione in quanto il Consiglio non può e non deve scendere al livello di dettaglio delle singole procedure, pena la violazione del riparto funzionale tra organo collegiale di governo e organo monocratico di gestione, così come delineato dal D.lgs. n. 165/2001 e confermato, per le istituzioni scolastiche, dal DPR n. 275/1999. Ne consegue che la tabella di valutazione dei titoli, con l'indicazione delle voci di punteggio e dei relativi pesi, non può essere oggetto di deliberazione consiliare, in quanto dipende strutturalmente dal tipo di incarico che si intende conferire e dal profilo professionale ricercato. A titolo di esempio, ciò che è pertinente e proporzionato per la selezione di un esperto in didattica inclusiva non lo è necessariamente per quella di un formatore in materia di sicurezza sul lavoro, con la conseguenza che fissare in via generale e astratta tali tabelle significherebbe irrigidire indebitamente l'azione amministrativa ed esporla a censure per sproporzione o incoerenza rispetto all'oggetto del singolo incarico. Ciò che invece compete al Consiglio è la fissazione di principi generali di cornice – l'obbligo di pertinenza dei requisiti di accesso rispetto all'oggetto dell'incarico, il criterio di proporzionalità nella definizione dei titoli valutabili, l'indicazione delle macro-categorie di elementi suscettibili di valutazione quali titoli di studio, esperienze professionali e certificazioni specifiche – i quali, ove deliberati, costituiscono un vincolo per il dirigente che conserva piena discrezionalità tecnica nella loro declinazione concreta per ciascuna procedura, ma entro un perimetro predeterminato e pubblicamente conoscibile. La definizione puntuale dei requisiti di accesso e delle griglie di valutazione rientra infatti nella competenza gestionale del dirigente scolastico, ai sensi degli articoli 25 del D.lgs. n. 165/2001 e 3 del DPR n. 275/1999, fermi restando i principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. La prassi di definire i criteri avviso per avviso non è dunque di per sé illegittima, a condizione che ciascun avviso rechi una motivazione coerente e verificabile delle scelte operate e che i criteri adottati siano resi pubblici prima della valutazione dei candidati; il rischio che essa genera non è quello della illegittimità strutturale, bensì quello della vulnerabilità procedimentale, poiché in assenza di un atto di indirizzo generale del Consiglio ogni singola procedura è più esposta a contestazioni per disparità di trattamento o per costruzione dell'avviso in modo orientato verso un determinato candidato. Quanto alla distinzione per tipologia di destinatario, per gli incarichi al personale interno il fondamento normativo si rinviene nel CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 e nel D.lgs. n. 297/1994 e non vi è alcuna norma che imponga una delibera collegiale per la definizione dei criteri di ogni singola selezione, sebbene sia buona prassi richiamare nell'avviso i principi generali eventualmente fissati dal Consiglio. Per gli incarichi a esperti esterni, invece, il riferimento normativo cardine è l'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 – qualificato dal Quaderno MIM n. 3 (aggiornamento aprile 2025) come norma cardine della disciplina generale in materia di incarichi individuali – che esige, tra l'altro, che durata, oggetto e compenso siano preventivamente determinati e che la prestazione sia di natura altamente qualificata, imponendo altresì il previo accertamento dell'oggettiva impossibilità di fare fronte al fabbisogno con le risorse interne, in ossequio al principio di autosufficienza organizzativa ribadito anche dall'articolo 43, comma 3, del D.I. n. 129/2018, con la conseguenza che la predeterminazione dei criteri di selezione si configura non come esigenza di mera buona prassi, bensì come presupposto di legittimità della procedura, la cui definizione puntuale rimane nella sfera gestionale del dirigente, che li declina avviso per avviso nel rispetto dei principi generali fissati dal Consiglio di Istituto.

    Data di pubblicazione: 25/06/2026

  • In caso di giudizio sospeso la scuola può comunicare tutti i voti a giugno o solo dopo lo scrutinio di agosto?
  • Si chiede come l'Istituzione scolastica secondaria di secondo grado debba comportarsi in merito agli aspetti comunicativi dei giudizi sospesi agli scrutini di giugno...

    Data di pubblicazione: 25/06/2026

  • Tetti di spesa dei libri di testo e adozioni in continuità: come gestire gli sforamenti nelle classi successive?
  • La questione sollevata coinvolge un nodo critico della normativa in tema di adozione dei libri di testo: la contraddizione normativa tra l'obbligo di confermare i testi per continuità e il minore importo dei tetti di spesa nelle classi intermedie (come la classe seconda della scuola secondaria di primo e secondo grado). Sebbene la verifica della somma dei tetti di spesa nel triennio si ponga nell’alveo della finalità perseguita dalla legge (ovvero il contenimento della spesa complessiva per le famiglie), essa non trova alcun fondamento normativo dal momento che: - il D.M. n. 51/2026 stabilisce i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria in relazione a ciascun anno di corso; - i controlli dei revisori dei conti e degli Uffici scolastici regionali vengono effettuati esclusivamente alla luce dei tetti stabiliti dal D.M. e dunque su base annuale e per singola classe. Pertanto, un risparmio nella classe prima non può legittimamente "compensare" uno sforamento nella classe seconda. Come poter operare in una simile situazione? Ovviamente, oltre alla adozione, quanto più possibile estesa, di testi unici nella classe prima, il dirigente scolastico può ricorrere al meccanismo di flessibilità previsto dal D.M. n. 51/2026, utilizzando la possibilità di incremento del tetto di spesa del 20%. In tal caso, è necessario che il collegio dei docenti motivi espressamente lo sforamento con l'impossibilità di rispettare il tetto ridotto della classe seconda a causa dei testi già adottati in prima. Lo sforamento deve essere parimenti approvato con apposita delibera del consiglio di istituto. Si suggerisce, inoltre, come fatto in altri pareri, di valutare l’adozione degli strumenti alternativi ai libri di testo, sollecitando i docenti – in coerenza con il PTOF – a vagliare la possibilità di utilizzo di risorse digitali presenti all’interno della scuola, della biblioteca scolastica, di abbonamenti a riviste e quotidiani o a biblioteche digitali. Si ricorda peraltro che dal 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria eroga contributi alle scuole che sottoscrivono abbonamenti come quelli citati: https://informazioneeditoria.gov.it/it/misure-di-sostegno-alleditoria/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/.

    Data di pubblicazione: 25/06/2026

  • Affidamento dell’incarico di Medico Competente: corretta qualificazione giuridica e modalità di remunerazione...
  • A parere di chi scrive, l’impostazione prospettata dall’Istituzione scolastica non appare pienamente condivisibile nella parte in cui tende a ricondurre l’intero affidamento triennale del servizio di Medico Competente nell’ambito degli incarichi individuali di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con conseguente esclusione dell’applicazione del D.Lgs. n. 36/2023. La natura sanitaria e intellettuale della prestazione non è, da sola, sufficiente a escludere la qualificazione in termini di appalto di servizi. Il criterio distintivo va ricercato soprattutto nella natura del fabbisogno dell’amministrazione: l’incarico ex art. 7, comma 6, presuppone una prestazione altamente qualificata, ma anche temporanea, specifica e non destinata a soddisfare un bisogno stabile e ricorrente; ANAC, con riferimento agli incarichi professionali nelle scuole, ha chiarito che quando l’esigenza è duratura e strutturale l’affidamento assume natura di appalto di servizi e richiede il CIG (atto del Presidente del 18 marzo 2026). Nel caso in esame, l’affidamento triennale del Medico Competente riguarda un obbligo ordinario e programmabile dell’Istituzione scolastica, connesso alla sorveglianza sanitaria del personale e degli studenti equiparati ai lavoratori nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. La durata triennale, il carattere ricorrente delle visite e la predeterminazione di un quadro economico complessivo depongono quindi per la qualificazione come servizio sanitario/professionale da affidare secondo il Codice dei contratti pubblici, sia pure con procedura semplificata sotto soglia. Ciò non impedisce di strutturare il contratto in modo unitario e flessibile. È corretta, in linea di principio, la previsione di una componente a corpo/forfait per le attività ordinarie e di una componente a misura, con prezzi unitari “a visita” o “ad accertamento”, per prestazioni non predeterminabili nel numero. Tuttavia, entrambe le componenti devono concorrere alla determinazione del valore stimato complessivo dell’affidamento, evitando qualsiasi frazionamento artificioso. Gli accertamenti strumentali o specialistici possono essere ricompresi nell’oggetto unitario del servizio quando siano funzionalmente collegati al protocollo sanitario e al giudizio di idoneità; l’art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 consente infatti al Medico Competente di operare anche come libero professionista e di avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di specialisti, con oneri a carico del datore di lavoro. Poiché il valore complessivo stimato è inferiore a € 140.000, la scuola può procedere mediante affidamento diretto di servizi ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, previa adeguata motivazione, verifica dell’esperienza professionale, congruità del compenso, rispetto del principio di rotazione e acquisizione delle dichiarazioni/requisiti necessari. La circostanza che la prestazione sia intellettuale non esclude l’utilizzo dell’affidamento diretto, considerato che il Codice ammette l’affidamento diretto dei servizi sotto € 140.000. Quanto agli strumenti telematici, se l’affidamento viene correttamente qualificato come appalto di servizi, sopra la soglia di € 5.000 resta applicabile l’obbligo di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto/negoziazione, quali MePA o altra piattaforma di approvvigionamento digitale certificata; il MIT ha chiarito che l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 resta vigente e che l’uso di una PAD certificata può essere considerato equivalente agli strumenti previsti. Non appare invece coerente la soluzione di richiedere un CIG come “contratto escluso / sola tracciabilità” qualora l’affidamento venga qualificato ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001. Le FAQ ANAC sulla tracciabilità distinguono infatti tra contratti esclusi dal Codice, per i quali la tracciabilità può comunque applicarsi, e incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, che rientrano tra le fattispecie escluse dall’obbligo di richiesta del CIG. Pertanto, la linea più prudente è la seguente: affidamento unitario del servizio di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, con acquisizione del CIG ordinario tramite piattaforma certificata, valorizzando nel quadro economico sia la quota fissa sia la quota variabile stimata per l’intero triennio. La liquidazione a consuntivo delle prestazioni variabili è ammissibile, purché siano indicati prezzi unitari, fabbisogno stimato, importo massimo contrattuale e modalità di rendicontazione. In conclusione, si può condividere l’esigenza di mantenere unitario l’affidamento e di prevedere una remunerazione mista, fissa e variabile; non si ritiene invece corretto escludere il Codice dei contratti pubblici invocando l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, stante il carattere triennale, ricorrente e strutturale del servizio richiesto.

    Data di pubblicazione: 25/06/2026

  • Comitato di valutazione e valorizzazione del merito: validità dei criteri adottati in assenza del componente esterno USR...
  • Gentile Italiascuola, con riferimento alla valorizzazione del merito del personale docente, nella scuola presso la quale ho assunto servizio dal 1° settembre 2025 è emerso...

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Personale ATA in part-time verticale su cinque giorni: come si determinano ferie e festività soppresse?
  • Il testo integrale del comma 11 dell'articolo 58 del CCNL del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, è il seguente: "I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa". Tale clausola contrattuale distingue nettamente: - i dipendenti a tempo parziale orizzontale, ai quali sono riconosciuti gli stessi giorni di ferie e di festività soppresse previsti per i dipendenti a tempo pieno; - i dipendenti a tempo parziale verticale, ai quali tali giorni sono riconosciuti in proporzione ai giorni di lavoro; - la retribuzione, che per tutti i lavoratori a tempo parziale - indipendentemente dalla sua articolazione, orizzontale o verticale - è commisurata alla durata della prestazione, ovvero - in caso di articolazione settimanale, come nel caso in questione - in base al numero di ore settimanali lavorate rispetto alle 36 ore previste per i dipendenti a tempo pieno. Pertanto, alla dipendente con orario di 30 ore settimanali su 36 e in servizio cinque giorni settimanali su sei spettano trenta trentaseiesimi di stipendio e cinque sesti di giorni di ferie e di festività soppresse, rispetto a quelli spettanti ai dipendenti a tempo pieno. Osserviamo che in questo caso trenta trentaseiesimi e cinque sesti sono frazioni equivalenti (si tratta però di una coincidenza). Le doglianze della dipendente appaiono irrilevanti. Il fatto che il part time sia autorizzato nell'ambito del contingente provinciale non ha evidentemente alcuna importanza; circa l'asserita penalizzazione, derivante dal fatto che alla riduzione dello stipendio si aggiunge la riduzione delle ferie, se ne rileva l'insussistenza. Prendiamo ad esempio, infatti, due lavoratori entrambi a tempo parziale con orario 30/36, uno però con part time orizzontale e l'altro con part time verticale. Entrambi percepiscono lo stesso stipendio; se però si riconoscessero a entrambi gli stessi giorni di ferie, si creerebbe una palese disparità di trattamento, in quanto a fronte di una prestazione lavorativa diversa - il primo dipendente lavora sei giorni su sei e il secondo cinque giorni su sei - si fruirebbe delle stesse giornate di riposo. In altre parole, il part time orizzontale e quello verticale, anche se prestati per lo stesso numero di ore settimanali, non sono del tutto equivalenti; le ore prestate sono identiche e ciò giustifica l'attribuzione della medesima retribuzione, ma i giorni settimanali di lavoro sono diversi e ciò giustifica la corrispondente riduzione delle ferie. In conclusione, si ritiene necessario che l'istituzione scolastica applichi alle ferie e alle festività soppresse la riduzione prevista dal CCNL.

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Un Presidente di Commissione d’esame di Stato in quiescenza chiede di poter disporre di un riferimento normativo o di una comunicazione ufficiale dalla quale risulti che, ai fini del calcolo dell’indennità di trasferta, in assenza di una sede di servizio, il punto di riferimento non è esclusivamente la residenza, ma anche la sede dell’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale competente per l’istituzione scolastica presso cui è stato conferito l’incarico. Dove si può trovare la normativa o le disposizioni che disciplinano tale fattispecie?
  • Con la nota ministeriale prot.n. 7054 del 2.07.2007 sono state fornite le seguenti precisazioni relativamente agli adempimenti correlati alla corretta applicazione della normativa sull'indennità di trasferta da corrispondere a Commissari e Presidenti relativamente agli Esami di Stato: 1. La quota del compenso forfetario riferito alla trasferta spettante ai componenti le commissioni è determinata in base ai tempi di percorrenza fra la sede di servizio o di residenza e la sede di esame. 2. Devono essere prese in considerazione esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di residenza dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportate sui tabulati elaborati dal Sistema informativo. 3. Non devono essere prese in considerazione eventuali dichiarazioni di variazioni di sede di servizio o di residenza intervenute successivamente. 4. In caso di nomina di personale non in servizio o estraneo all'Amministrazione vanno prese a riferimento, come sede di servizio, la sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale di appartenenza dell'Istituzione scolastica, ovvero la sede di residenza dell'interessato. Fra la sede di servizio e la sede di residenza, va presa in considerazione, in termini di percorrenza, quella più vicina alla sede d'esame. .......OMISSIS...... Dal contenuto della nota, per il caso di specie, si evince che per il personale estraneo all'Amministrazione, deve essere considerata non solo la sede di residenza ma anche la sede dell'Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale di riferimento rispetto alla scuola sede d'esame. Tra le due viene presa in considerazione quella più vicina alla sede d'esame, in termini di percorrenza.

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Fruizione dei permessi studio del personale scolastico: sono ammesse frazioni orarie?
  • La concessione dei permessi per il diritto allo studio è disciplinata dall'articolo 37 del CCNL del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024, con rinvio, per quanto riguarda i criteri per la loro fruizione, al livello regionale di contrattazione integrativa. Per la regione Veneto, il CIR vigente, valido per gli anni solari 2025, 2026 e 2027, è stato stipulato il 27 agosto 2024. L’art. 10 del CIR prevede che i permessi retribuiti possono essere goduti esclusivamente per la frequenza dei corsi di cui all’articolo 4 e per sostenere i relativi tirocini e/o esami. Le lezioni, i tirocini e gli esami devono svolgersi in orario di servizio. I permessi si estendono al tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni, dei tirocini e degli esami. In caso di frequenza di corsi serali, i permessi sono quindi concessi solo nel caso in cui l’orario di svolgimento delle lezioni coincida con l’orario di servizio. In caso di lezioni on line, i permessi sono concessi solo se le lezioni si svolgano in modalità sincrona durante l’orario di lavoro. A tal fine, i beneficiari devono produrre documentazione attestante che le lezioni si svolgeranno con tale modalità e dichiarare, nei termini e nei modi previsti dal successivo articolo 11, di aver partecipato alla lezione on line. I permessi sono concessi nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, considerando per anno quello solare. Nel caso del personale a tempo determinato con nomina di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), i permessi sono concessi in proporzione alla durata del contratto (100 ore nel primo caso e 75 nel secondo). Pertanto, a nostro avviso, nessuna previsione del CIR esclude che i permessi possano essere fruiti anche per frazioni di ore purchè secondo le modalità e finalità previste dall’art. 10 sopra citato.

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Il divieto di fumo nelle scuole opera anche al di fuori dell'orario scolastico (ad esempio, quando gli spazi sono usati da un'associazione)?
  • Si richiede un parere volto a chiarire l'ambito temporale di applicazione del divieto di fumo all'interno dei locali e delle pertinenze degli istituti...

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Riduzione dell'unità oraria a 55 minuti: quali attività possono essere computate ai fini del recupero del monte ore degli studenti?
  • La scuola (Secondaria II Grado) attiva riduzione della unità oraria a 55 minuti. Chiedo se possono considerarsi utili come attività di recupero orario...

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Dimissioni volontarie senza preavviso nel personale ATA: conseguenze e cautele per il dirigente scolastico...
  • Il MIM stabilisce annualmente il termine entro il quale il personale scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può presentare o ritirare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio. Come previsto dall’art. 1 del DPR n. 351 del 28/4/1998 e dall’art. 510 del D.Lgs. n. 297/94, è possibile, per i dipendenti del comparto scuola, presentare domanda di dimissioni volontarie con decorrenza, però, dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo. Tuttavia, alla luce della privatizzazione del pubblico impiego le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio che causa la risoluzione del rapporto di lavoro a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di accettarle o meno. E rileva soltanto la data in cui lo stesso ne sia venuto a conoscenza (si veda la sentenza Cassazione n. 3267 del 2009). In giurisprudenza (cfr Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2007, n. 20787) è stato affermato che nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro nonché dalle norme sul pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. La Corte dei conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - con la Delibera n. 1 del 19 febbraio 2018 ha altresì affermato che possono essere accettate le dimissioni del personale anche se presentate oltre i termini previsti dal DM annuale sulle cessazioni. Da ultimo (cfr. Corte di Cassazione - Lavoro - Sentenza 28/05/2021, n. 14993) è stato affermato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, essendo il cd. rapporto di pubblico impiego privatizzato regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione. La giurisprudenza da ultimo citata, a volte non viene applicata da alcuni Uffici d’Ambito che, in caso di dimissioni con valenza immediata – o comunque oltre il termine fissato dal D.M. annuale- richiamano ancora la fattispecie di assenza ingiustificata con conseguente rilevanza di licenziamento disciplinare o di decadenza. Proprio alla luce della privatizzazione del pubblico impiego, anche nel caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro derivi dalla volontà del dipendente è necessario prevedere un termine di preavviso. In questo periodo, il rapporto di lavoro continua, quindi il dipendente lavora, con la permanenza delle reciproche obbligazioni delle parti. In merito all'eventuale mancato rispetto del preavviso (per la durata si rinvia all'art. 23 CCNL 2007 non modificato dal CCNL 2024) si rappresenta quanto segue. In via generale si osserva che la parte che non rispetta i termini di preavviso deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso stesso. Sempre in via generale la non osservanza delle norme sul preavviso può essere fonte di responsabilità patrimoniale per i dirigenti preposti agli uffici del personale, sia nel caso di recesso da parte dell’amministrazione, comportante l’esborso della relativa indennità sostitutiva, sia nel caso di dimissioni del dipendente, qualora si ometta di introitare la predetta indennità. Pertanto, in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, il recedente deve riconoscere alla controparte un'indennità sostitutiva. Ad ogni modo va precisato che il periodo di preavviso, anche per giurisprudenza pacifica, deve essere un periodo di effettivo lavoro ed è pertanto incompatibile con qualsiasi sospensione della prestazione lavorativa (ferie, malattia, infortunio, permessi, aspettativa). I periodi di malattia, infortunio, permessi e congedi interrompono il periodo di preavviso laddove questo sia iniziato o ne rinviano la decorrenza. Quindi, in caso di mancato rispetto del preavviso, la scuola dovrebbe recuperare il preavviso non effettuato. Si è usato il condizionale perchè appare complessa e scivolosa la questione del recupero del preavviso nei confronti del dipendente. La redazione è consapevole dell’esistenza di pareri favorevoli espressi in materia da alcuni uffici scolastici. Al riguardo devono svolgersi le seguenti precisazioni. L’art. 2118 c.c. prevede, in termini generali, che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Sennonché, nel caso di specie la risoluzione del rapporto è avvenuta non in seguito a un atto di recesso di natura costitutiva, bensì in ragione di dimissioni che hanno comunque effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza. Inoltre, l’art. 23 del CCNL del 2007 sopra citato, nel fissare i termini e gli importi del preavviso, circoscrive la sua portata applicativa ai casi previsti dal medesimo contratto collettivo. Le considerazioni che precedono inducono la redazione a dubitare della legittimità della richiesta del preavviso nei confronti del lavoratore, fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte dell'USR/AT. Pertanto, a nostro avviso, la scuola dovrà disporre l’accettazione (meglio: la presa d'atto) delle dimissioni (presentate al DS e non tramite portale) dandone comunicazione all’interessato e, contestualmente, all’ufficio Scolastico Territoriale per la liberazione del posto e alla RTS per la cessazione, a decorrere da detta data, della corresponsione degli emolumenti e per la chiusura della partita di spesa fissa. E’ però utile interloquire preliminarmente con l’Ufficio d’Ambito in quanto, come detto sopra, alcuni Uffici Scolastici in caso di dimissioni con valenza immediata – o comunque oltre il termine fissato dal D.M. annuale- ritengono si applichi la fattispecie di assenza ingiustificata con conseguente rilevanza di licenziamento disciplinare o di decadenza. Al netto di quanto da ultimo detto, l’istituzione scolastica deve: • prendere atto delle dimissioni, comunicando il relativo provvedimento al dipendente dimissionario (atto che però non è necessario ai fini dell’efficacia delle dimissioni); • trasmettere gli atti all’Ambito Territoriale di riferimento; • inserire tramite apposita funzionalità sul SIDI la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente dimissionario; • eseguire formale comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Dopo 2 anni e 6 mesi di aspettativa per motivi personali è possibile ottenere un anno di aspettativa per diversa attività lavorativa?
  • L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Il secondo comma del citato articolo prevede che, ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Ai sensi del terzo comma il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Pertanto, l'art. 18 in questione disciplina tre diverse tipologie di aspettative con la precisazione che il dottorato di ricerca è disciplinato da una normativa specifica (legge n. 476 del 1984 riformata dalla legge 448 del 2011). Come detto sopra, l’art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. In sintesi: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art. 70.1, Dpr 3/57); b) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art. 70.2, Dpr 3/57); c) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art. 70.3, Dpr 3/57). Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Infine, si rileva che l’art. 70 citato prevede che “per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione (ora il riferimento è ovviamente al DS) può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”. In sostanza, alla luce di quanto detto sopra è possibile prendere periodi frazionati di aspettativa all'interno del limite massimo di due anni e mezzo in un quinquennio e tenendo conto che il periodo massimo di fruizione continuativa è di dodici mesi calcolato come sopra esposto. Quindi, è possibile richiedere l'aspettativa in modo frazionato per più di due periodi all'interno del limite massimo dei 12 mesi continuativi (ad esempio: 5 gg, poi un mese, poi altri 3 mesi, il tutto anche intervallato da periodi di servizio attivo o in assenza per altri motivi, ad esempio malattia); l'importante è che il limite continuativo di dodici mesi non venga superato fermo restando poi il limite complessivo di due anni e mezzo nel quinquennio. L'art. 26 della Legge n. 448/1998, al comma 14, prevede che i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali (c.d. anno sabbatico). Trattasi quindi di assenza disciplinata da apposita e specifica normativa. Detta aspettativa non può essere oggetto di frazionamento così che l'avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico esaurisce il diritto dell'interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell'arco del decennio in considerazione (cfr. C.M. 28 marzo 2000 n. 96 prot. n. 48760 di trasmissione della nota n. 7574 del 6 marzo 2000). L'art. 18, comma 3, del CCNL/2007 prevede che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro anche per superare un periodo di prova. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Quindi, l’aspettativa per altra attività lavorativa non può riguardare 2 anni scolastici. Conclusivamente, in merito al quesito posto, si rileva che l'aspettativa per motivi di lavoro di cui al comma 3 dell'art. 18 NON fa cumulo ai fini dei periodi usufruibili a titolo di aspettativa per motivi di famiglia e quindi la dipendente di cui al quesito ha diritto a fruire dell'aspettativa in questione dal 01/09/2026 al 31/08/2027. Successivamente, può chiedere di assentarsi per anno sabbatico non essendo necessario rientrare effettivamente in servizio stante che la normativa non richiede espressamente (tra aspettativa per motivi di lavoro e anno sabbatico) il rientro effettivo a lavoro.

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Come si calcolano le festività soppresse quando il servizio non copre 12 mesi completi?
  • L'art. 14 del CCNL 2007 prevede che a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo, di cui sopra, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. Le festività soppresse maturano proporzionalmente al servizio prestato. Infatti il CCNL prevede esclusivamente che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato (art. 35 CCNL 2024); tuttavia per prassi consolidata anche le festività soppresse vengono calcolate proporzionalmente al servizio. Le festività maturano 1 ogni 3 mesi di servizio (4/12). In caso di festività maturate con risultanza finale decimale, ai fini delle giornate di effettivo godimento si ritiene che il calcolo deve essere arrotondato non essendo possibile considerare la frazione come giorno intero: es. 3,91 arrotondato a 4. Nel caso di specie trattandosi di supplenza annuale con decorrenza dall’11 settembre si ritiene che spettini 4 giornate di festività. 365: 4= 355: X X= 3,89 Questo perchè ferie e festività soppresse devono essere goduti a giorni interi (e non in modalità oraria). Pertanto, a nostro avviso, ogniqualvolta il risultato è superiore alla metà si arrotonda all’intero (es. 2,66 si arrotonda a 3) mentre se inferiore si arrotonda per difetto (es. 0,22 a 0). Se il risultato è la metà della frazione (0,50; 1,50) per prassi si arrotonda per difetto (soluzione per la quale noi propendiamo e già ribadita in precedenti risposte). Conclusivamente, a nostro avviso, il dipendente che ha maturato n. 3,89 giorni di festività soppresse, ha diritto alla fruizione di quattro giorni di festività (arrotondamento per eccesso). Non vi sono indicazioni specifiche ma, in caso di risultanze decimali, trattandosi di istituto da fruire a giornata (come per ferie o festività), deve operare necessariamente il meccanismo dell'arrotondamento (che è sia per eccesso che per difetto).

    Data di pubblicazione: 24/06/2026

  • Dipendente ATA ricoverato per programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza: assenza per malattia o aspettativa?
  • L’INPS, con la recentissima Circolare numero 65 del 16-06-2026, ha fornito indicazioni per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia (per il settore privato ma le indicazioni hanno valenza generale con la differenza che nel pubblico impiego l’INPS non corrisponde il trattamento economico durante l’assenza per malattia che rimane a carico dell’Amministrazione) nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital, permanenza presso Centri di Salute Mentale (CSM), permanenza in strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali, permanenza in strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB), permanenza in comunità terapeutiche per dipendenze patologiche e permanenza presso centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA). Viene precisato che le comunità terapeutiche e le strutture accreditate, secondo quanto previsto dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentano un presidio fondamentale per la cura e la riabilitazione dalle dipendenze patologiche (droghe, abuso di alcol, gioco d’azzardo e nuove dipendenze). Esse offrono servizi a carattere residenziale, con permanenza diurna e notturna, o semiresidenziale, limitata alla sola permanenza diurna. L’accesso in tali strutture avviene, di norma, a seguito di valutazione e certificazione di tossicodipendenza o di alcol-dipendenza rilasciata dai Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) del SSN, sebbene in casi specifici siano ammessi invii privati. La presenza di équipe multidisciplinari (medici, psicologi, operatori sanitari, assistenti sociali, educatori, tecnici della riabilitazione) e la tipologia di servizi erogati determinano la natura sanitaria o socio-educativa della struttura e, conseguentemente, una differente trattazione ai fini della tutela previdenziale. Pertanto, superando l’interpretazione fornita con la circolare n. 136/2003 (cfr. il par. 9), l’INPS ritiene che la permanenza presso le strutture che garantiscono assistenza sanitaria è assimilabile al ricovero ospedaliero. Il trattamento economico del ricovero è disciplinato dall’art. 17 co. 8 del CCNL 2007 e si ricorda che il ricovero fa cumulo ai fini del periodo di comporto. L'articolo 17, comma 9 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 prevede quanto segue: "In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione". Pertanto, l'assenza di un dipendente per ricovero ospedaliero non rientra nel periodo di comporto solo se tale ricovero (anche in day hospital) è dovuto a grave patologia; qualora tale circostanza non sia attestata dalla certificazione medica, il ricovero va compreso integralmente nel comporto. Conclusivamente il periodo di ricovero e di successiva convalescenza ( non correlato ad una grave patologia) rilevano ai fini del periodo di comporto. Come abbiamo rilevato in precedenti risposte in argomento, ultimamente viene citata, a sostegno della tesi contraria, la sentenza della Cassazione n. 15845 del 2024 che però concerne un dipendente cui si applicava il CCNL Carta Industria. Nella motivazione della Sentenza si legge infatti che la norma contrattuale collettiva invocata esclude dal comporto, tra le altre “le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital”. Più specificamente nel caso di specie si verteva sull'applicazione del CCNL Carta Industria che testualmente prevede quanto segue "Nel computo dei limiti della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate: a) le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital; b) le terapie salvavita; c) i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni". Per contro, per quanto concerne il personale scolastico, l'art. 17 del CCNL 2007 non prevede alcuna disposizione specifica e quindi il periodo di ricovero e post ricovero (cui secondo l'interpretazione dell'ARAN è equiparabile il day hospital ed il day surgery) nonchè l'accesso al Pronto Soccorso rilevano ai fini del superamento del periodo di comporto non essendo previsto in merito alcun trattamento di favore come, invece, avviene per le assenze per grave patologia.

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Docente in anno di prova infortunato: è possibile sostenere a distanza il colloquio e la lezione simulata?
  • Un docente in anno di prova, assunto con contratto a T.D. finalizzato al ruolo, subisce un infortunio negli ultimi mesi di scuola dopo aver maturato tutti i requisiti...

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Sessione suppletiva Esame di Stato conclusivo del primo ciclo: problematiche organizzative e composizione della commissione...
  • La questione si articola su due piani distinti che è opportuno tenere separati per poi ricomporli in una soluzione operativa coerente: il fondamento, i limiti temporali e le modalità procedurali della sessione suppletiva, ivi compreso il supporto documentale necessario per attivarla; la condizione contrattuale del personale docente, sia quello con rapporto di lavoro a tempo determinato scaduto, sia quello con rapporto a tempo indeterminato in regime di ferie. Con riguardo al primo piano, il quadro normativo di riferimento è definito dal combinato disposto di tre fonti. L'articolo 8, comma 10, del D.lgs. n. 62/2017 pone l'obbligo in capo alla commissione di prevedere una sessione suppletiva per gli alunni assenti a una o più prove per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe. L'articolo 11 del D.M. n. 741/2017 ne fissa i termini: la sessione suppletiva «si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.» La Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017, nel paragrafo dedicato alla riunione preliminare e al calendario delle operazioni, specifica che «tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico», confermando che esso corrisponde al 31 agosto. Ne consegue che tale data non è una scelta amministrativa facoltativa ma corrisponde esattamente al limite temporale massimo consentito dall'ordinamento per i casi eccezionali. La ratio protettiva sottesa alla norma e il principio del superiore interesse del minore – ricavabile dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con la Legge n. 176/1991 – depongono nel senso di aderire alla richiesta della famiglia, ove tempestiva e adeguatamente documentata. Sul piano procedurale, la data della sessione suppletiva è deliberata dalla commissione d'esame, cui spetta in via generale la definizione del calendario delle operazioni ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 741/2017. Il dirigente scolastico, nella sua funzione di Presidente, convoca la commissione affinché, acquisita la documentazione prodotta dalla famiglia, deliberi il calendario delle prove suppletive. A tal fine è sufficiente che la famiglia produca una tempestiva e formale richiesta scritta con indicazione della data presunta di rientro, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46-47 D.P.R. n. 445/2000) che attesti la necessità del viaggio e l'impossibilità di posticiparlo ed eventualmente da un'attestazione sanitaria limitata alla necessità dell'assistenza alla madre, senza richiedere il dettaglio diagnostico che costituisce dato appartenente a categorie particolari ex articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679 e non è necessario allo scopo. Questi elementi integrano già la nozione di «idonea certificazione» richiesta dalla Nota n. 1865/2017 e fondano la valutazione di gravità del motivo che la commissione è chiamata a compiere, nel rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del medesimo Regolamento. È quindi opportuno notificare alla famiglia con congruo anticipo le date deliberate dalla commissione. Sul piano organizzativo, la citata Nota n. 1865/2017 stabilisce, nel paragrafo relativo alle sedi d'esame e alle commissioni, che «i lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti» e che «eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.» Dalla norma discende che la presenza di tutti i componenti è requisito di validità delle operazioni e che le sostituzioni avvengono attraverso la designazione presidenziale di docenti in servizio nell'istituto. Non è richiesto che siano titolari del medesimo posto, bensì che siano in servizio nell'istituzione scolastica al momento delle operazioni. La soluzione organizzativa va quindi ricercata interamente all'interno delle risorse umane disponibili nell'istituto alla data del 31 agosto, con una ricognizione sistematica che si articola su più livelli. Il primo livello è quello dei docenti a tempo indeterminato della secondaria di primo grado già in servizio nell'istituto e non impegnati in altre commissioni: per gli otto docenti di sostegno già sostituibili per questa via, la designazione presidenziale è lo strumento diretto, senza necessità di ulteriori adempimenti. Il secondo livello attinge alla più ampia platea dei docenti in servizio nell'istituto comprensivo. La Nota n. 1865/2017 fa riferimento ai «docenti in servizio presso l'istituzione scolastica» senza limitare tale categoria ai soli docenti del medesimo ordine o titolari del medesimo posto, il che in un istituto comprensivo consente di attingere a un bacino assai più ampio. Possono pertanto essere designati in sostituzione, con provvedimento formale del Presidente: - i docenti di scuola secondaria di primo grado titolari di altre discipline, non impegnati nelle operazioni d'esame, che siano in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno; - i docenti di scuola primaria e della scuola dell'infanzia titolari di posto di sostegno, vale a dire che svolgano stabilmente la funzione di docente di sostegno nei rispettivi organici, in quanto la titolarità del posto attesta già di per sé il possesso della specializzazione e la familiarità con le funzioni valutative connesse all'inclusione; - i docenti di scuola primaria e della scuola dell'infanzia che, pur non essendo titolari di posto di sostegno, siano in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Tutte queste categorie, se in servizio nell'istituto alla data del 31 agosto, rientrano pienamente nella fattispecie prevista dalla Nota n. 1865/2017 e possono essere legittimamente chiamate a integrare la commissione plenaria per le operazioni di ratifica. Circa la posizione dei docenti a tempo indeterminato che hanno richiesto ferie fino al 31 agosto, la Nota n. 1865/2017 stabilisce che «i lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti»: da tale requisito discende che la partecipazione alla sessione suppletiva costituisce obbligo per i docenti contrattualmente in servizio alla data delle prove. Il 31 agosto non è pertanto una giornata nella quale le ferie sono fruibili, né per i docenti della sottocommissione né per i componenti della commissione plenaria chiamati alla ratifica. La norma contrattuale vigente – art 1 comma 54 Legge 228/2012 richiamato dalla Dichiarazione Congiunta n. 2 al CCNL 2024 – esclude espressamente dalla fruibilità feriale estiva i giorni destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative. Ne consegue che il dirigente scolastico non autorizza le ferie per quella giornata e può formalmente non accogliere le richieste già presentate per il 31 agosto, motivando il diniego con il richiamo al requisito di presenza e alla calendarizzazione della sessione suppletiva. La circolare già inoltrata con l'invito a richiedere ferie fino al 30 agosto è del tutto coerente con questo quadro e costituisce un atto preventivo e corretto, preferibile all'atto formale di diniego anche sul piano del consenso. Tale impostazione, praticata prima che le ferie siano in godimento, ha il vantaggio di non attivare il meccanismo del richiamo in servizio che presuppone ferie già iniziate e comporta l'obbligo di rimborso delle spese documentate di viaggio di andata e ritorno e del periodo di ferie non goduto, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, CCNL scuola 2007.

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Esame di Stato del primo ciclo in sessione suppletiva: è necessaria la riconvocazione della commissione plenaria?
  • Gentile utente, in base alla disciplina applicabile, per la somministrazione di prove in sessione suppletiva a favore di una studentessa ricoverata in ospedale non è necessario convocare l’intera commissione in seduta plenaria, purché le prove siano state predisposte nella riunione preliminare. Per il resto degli adempimenti, è sufficiente l’intervento della sottocommissione o, se esigenze particolari lo richiedono, di componenti della sottocommissione appositamente individuati. L’intera commissione in seduta plenaria sarà poi necessaria per la determinazione del voto finale (collegio perfetto). Riferimenti normativi: - Il Decreto Ministeriale n. 741/2017 prevede espressamente che gli alunni ricoverati nel periodo d’esame possano sostenere le prove in sessione suppletiva o, in alternativa, in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza (art. 15, commi riferiti ai casi di ricovero). Il medesimo decreto disciplina anche la possibilità dello svolgimento tramite modalità telematiche sincrone alla presenza di componenti della sottocommissione nei casi di particolare gravità. - In sede di riunione preliminare la commissione organizza l’attività delle sottocommissioni (art. 5 e segg.), perciò modalità operative e turni possono essere gestiti dalla sottocommissione stessa in relazione al candidato interessato. Indicazioni operative pratiche 1) Acquisire certificazione medica aggiornata che attesti l’impossibilità a sostenere le prove in sessione ordinaria e la necessità del ricovero o delle modalità alternative (domicilio/ospedale/telematico). 2) Il Dirigente scolastico, accertato che on sede di preliminare siano state scelte le terne/tracce delle prove per la sessione suppletiva, convoca i componenti della sottocommissione o i componenti delegati per l’espletamento delle prove in sede ospedaliera o in sessione suppletiva; in questo caso non è richiesta la riconvocazione plenaria per la sola somministrazione delle prove a quel candidato. Nel caso invece in cui non siano state previste in sede di preliminare le prove suppletive, è necessario convocare la commissione per la scelta delle terne/tracce per le prove scritte. 3) Se si opta per lo svolgimento in ospedale, la sottocommissione si reca sul luogo indicato; se si utilizza la modalità telematica sincrona (nei casi di particolare gravità) devono essere presenti i componenti della sottocommissione appositamente individuati e garantita la regolarità delle operazioni (identificazione, verbalizzazione, registrazione degli eventuali atti richiesti). 4) La correzione e valutazione delle prove scritte deve essere effettuata collegialmente dalla sottocommissione; la successiva verbalizzazione e la proposta di voto vengono annotate nei relativi verbali. La sottocommissione procede quindi con la determinazione della proposta di voto finale. 5) La ratifica in sede di commissione plenaria (collegio perfetto) è necessaria per la determinazione del voto finale. 6) Conservare accuratamente la documentazione (verbali, certificazione sanitaria, comunicazioni alle famiglie, convocazioni formali) per garantire la tracciabilità e la regolarità dell’operazione.

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Educazione motoria nelle classi quinte: è possibile mantenere il modello a 30 ore per esigenze organizzative e territoriali?
  • A seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il Decreto interministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022 ha stabilito: “In attuazione dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a partire dall’a.s. 2022/23, per le classi quinte, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali” (art. 1, c. 1). La nota MI prot. n. 2116 del 09/09/2022 ha inoltre affermato a tale riguardo: “Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di cui trattasi è introdotto per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza.” Orbene, anche alla luce del prosieguo della nota (“Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa”) si comprende che l’ora o le ore (obbligatorie) di educazione motoria si aggiungono alle attività obbligatorie, tranne che nel tempo pieno, là dove essere vengono “incorporate” nelle 40 ore. Il tempo scuola adottato dall’istituzione scolastica in questione si compone di 27 ore (di attività obbligatorie) alle quali se ne aggiungono tre, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 4 D.P.R. n. 89/2009 e dall’art. 7, cc. 1-3, D.Lgs. n. 59/2004 cui il primo decreto rinvia, mentre la mensa non fa parte delle attività obbligatorie, tanto che il comma 3 dell’art. 7 citato esclude il tempo a ciò dedicato dal tempo scuola. Che le attività obbligatorie siano pari a 27 ore settimanali lo si deduce anche dalla nota annuale sugli organici, prot. n. 10164 del 16/04/2026, secondo cui – come noto – “la scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato D.P.R. n. 89/2009 e dall'art. 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, ricordando che l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali.” L’istituzione scolastica, in altri termini, deve aggiungere le ore di educazione motoria alle 27 di attività obbligatorie, senza tener conto del tempo dedicato alla mensa e potendo benissimo rimodulare internamente l’offerta formativa facoltativa e opzionale (le 3 ore in più). In altri termini, se l’Ambito territoriale ha assegnato due ore di educazione motoria per la classe a 30 ore, si ritiene corretto mantenere il tempo scuola a 30 ore poiché alle attività obbligatorie basterà sommare le due (altrettanto obbligatorie) di educazione motoria e mantenere l’ora residua per il laboratorio o la mensa. Ovviamente, tale rimodulazione interna alle 30 ore deve essere deliberata dai competenti organi collegiali (collegio dei docenti e consiglio di istituto) per l’inserimento nel PTOF e non può essere imposta con unilaterale determinazione del dirigente scolastico. Se questo genererà soprannumerarietà, è difficile a dirsi e può soltanto evincersi all’esito di una interlocuzione con l’Ambito territoriale. A rigore, dal quadro normativo si evince che la compresenza del docente curricolare e del docente di educazione motoria può essere possibile solo nel tempo pieno. Dunque, le ore in sovrannumero confluirebbero nell’organico dell’autonomia e dovrebbero trovare impiego in base alla delibera del collegio dei docenti (cfr. art. 43, cc. 5 e 11 CCNL comparto “istruzione e ricerca” 2019-2021). È per questo, a parere di chi scrive, che le note del MIM – anche quella sopracitata, relativa agli organici per l’anno scolastico 2026/2027 – riaffermano che le ore di educazione motoria si aggiungono a quelle ordinamentali sia nel tempo a 24 ore che in quello a 27 e “fino a 30 ore”, dal momento che non deve aversi compresenza tra il docente di educazione motoria e quello curricolare. Da quanto fin qui detto e alla luce dei paletti imposti dagli orari degli scuolabus e dalle esigenze delle famiglie, si conclude che: - le ore di educazione motoria possono essere svolte all’interno delle 30 ore nei termini illustrati; - è tuttavia necessario, prima ancora che un passaggio con gli organi collegiali per la rimodulazione del curricolo, anche un confronto con l’Ambito territoriale; - nel caso in cui il tempo scuola debba essere portato a 32 ore, le soluzioni praticabili per ovviare alle criticità individuate sono soltanto due: a) lo svolgimento delle lezioni su sei giorni anziché su cinque. Ciò consentirebbe di mantenere inalterati i due rientri pomeridiani e di distribuire il carico orario sui restanti quattro giorni. Peraltro, è pur vero che il servizio scuolabus potrebbe non essere effettuato il sabato ma in quel giorno potrebbe risultare più agevole per i genitori accompagnare e riprendere i figli a scuola; b) l’utilizzo della flessibilità organizzativa prevista dall’art. 5, c. 3, D.P.R. n. 275/1999 secondo cui “L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.” Ciò potrebbe ad esempio comportare la modulazione dell’orario su base plurisettimanale, garantendo per due settimane l’orario usuale (30 ore su cinque giorni con due rientri) e per due settimane un orario pari a 34 ore. Quest’ultimo orario potrebbe, a sua volta, essere organizzato su sei giorni e non su cinque con rientri invariati. I disagi di una modifica all’orario consueto verrebbero così ridotti poiché si produrrebbero solo ogni due settimane.

    Data di pubblicazione: 23/06/2026

  • Verifica delle vaccinazioni obbligatorie del personale: la scuola è tenuta a conservare la documentazione?
  • Si ritiene indispensabile che la Dirigente scolastica comunichi formalmente all’ASL che l’obbligo vaccinale per il personale scolastico non rientra tra gli adempimenti a carico del Dirigente scolastico/datore di lavoro, in considerazione del fatto che le certificazioni vaccinali del personale dipendente non rientrano tra i documenti che il Dirigente scolastico è tenuto a possedere o esibire. La normativa di riferimento (Legge 31/07/2017 n. 119) ha introdotto e regolamentato l’obbligo di alcune vaccinazioni esclusivamente per gli alunni, prevedendo procedure di verifica dello stato vaccinale e sanzioni in caso di inadempienza, ma non pone in capo al Dirigente Scolastico l'onere di raccogliere e detenere i certificati vaccinali del personale dipendente. Anche in situazioni particolari, come nel caso specifico dell’Emergenza Sanitaria del COVID-19, le eventuali procedure di verifica dell'obbligo vaccinale (che era stato introdotto per tutto il personale nel 2021) avvenivano digitalmente attraverso la piattaforma SIDI e non comportavano, di regola, la custodia di documentazione cartacea presso gli archivi scolastici. Si osserva, altresì, che il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede, anche negli Istituti Scolastici, il coinvolgimento del Medico Competente nella valutazione del rischio e nell’utilizzo della Sorveglianza Sanitaria come misura di prevenzione. Il Medico Competente, in merito alla sorveglianza sanitaria, esprime esclusivamente un giudizio di idoneità alla mansione sulla base dei rischi a cui il lavoratore è soggetto e sullo stato di salute del dipendente visitato, trasmettendone copia al Dirigente Scolastico ed al lavoratore stesso. I casi particolari in cui il medico competente è tenuto a prendere in considerazione lo stato vaccinale del lavoratore sono marginali e correlati a specifiche mansioni ed attività lavorative, come, ad esempio, nel caso dei lavoratori addetti alle aziende agrarie degli Istituti Tecnico-Agrari, ai quali, a seconda della mansione svolta e del protocollo sanitario previsto per le visite, può essere richiesto il dosaggio degli anticorpi del Tetano. In base alle disposizioni e ai pareri del Garante per la protezione dei dati personali il Dirigente Scolastico è tenuto al rispetto del Codice Privacy e non ha titolo per richiedere, trattare e conservare documenti specifici sullo stato vaccinale del personale. Si osserva, pertanto, che il Dirigente scolastico può far notare all’ASL che, per eventuali verifiche riguardanti la sorveglianza sanitaria o profili epidemiologici specifici per i lavoratori, l'ASL stessa è l'Ente titolare dei dati e degli elenchi vaccinali, suggerendo che le richieste siano eventualmente gestite tramite i canali istituzionali dell'Azienda Sanitaria Locale.

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