Data di pubblicazione: 01/10/2026
Ad avviso della redazione, nel caso prospettato non appare giuridicamente sostenibile l’avvio, da parte del Dirigente scolastico, di un procedimento disciplinare nei confronti dell’assistente amministrativo il cui rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Istituto sia cessato il 31 agosto 2025 e non sia stato successivamente rinnovato. Assume rilievo, anzitutto, l’art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui «la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio». La disposizione depone, a maggior ragione, nel senso dell’impossibilità di instaurare ex novo, dopo la cessazione del rapporto, un procedimento destinato all’applicazione di una sanzione conservativa. Nel caso in esame, peraltro, il problema si pone anche sotto il profilo della competenza disciplinare. Ai sensi dell’art. 55-bis, comma 9-quater, del d.lgs. n. 165/2001, per il personale ATA il Dirigente scolastico è competente per le infrazioni per le quali sia prevista una sanzione fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni; per le infrazioni punibili più gravemente, la competenza appartiene invece all’Ufficio per i procedimenti disciplinari. Ne consegue che, qualora l’interessato abbia successivamente instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra istituzione scolastica, l’eventuale competenza disciplinare datoriale non potrebbe comunque ritenersi radicata in capo al Dirigente dell’Istituto presso il quale il precedente rapporto è ormai cessato, ma, nei limiti della competenza attribuita al dirigente scolastico dall’art. 55-bis, comma 9-quater, in capo al Dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale il dipendente presta attualmente servizio; per le infrazioni eccedenti tale competenza, resterebbe competente l’Ufficio per i procedimenti disciplinari. L’Istituto presso il quale i fatti si sono verificati potrebbe, pertanto, trasmettere una circostanziata segnalazione al Dirigente scolastico dell’istituzione presso la quale l’interessato risulti attualmente in servizio, affinché questi valuti, anche ai fini dell’eventuale trasmissione all’UPD, la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare. Rimarrebbe, in ogni caso, da verificare il distinto e non secondario profilo della tempestività dell’azione, avuto riguardo al tempo trascorso dalla commissione dei fatti e al momento in cui l’Amministrazione ne ha acquisito una conoscenza sufficientemente completa.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
La questione richiede preliminarmente di distinguere tra gli atti che attengono alla gestione ordinaria e quotidiana del minore e le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione ed educazione. In via generale, l’art. 316 c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di separazione, l’art. 337-ter c.c. prevede, a sua volta, che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative, tra l’altro, all’istruzione e all’educazione siano assunte di comune accordo, mentre, per le questioni di ordinaria amministrazione, può essere previsto l’esercizio separato della responsabilità genitoriale. La distinzione trova ulteriore fondamento nell’art. 320 c.c., secondo cui gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. In caso di affidamento esclusivo, l’art. 337-quater c.c. attribuisce, salvo diversa disposizione del giudice, l’esercizio della responsabilità genitoriale al genitore affidatario, ferma restando la necessità dell’accordo di entrambi sulle decisioni di maggiore interesse, salvo che il giudice abbia diversamente disposto. La Nota MIUR prot. n. 5336 del 2 settembre 2015, nel richiamare tali principi, suggerisce, laddove per le pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, di inserire nella modulistica una dichiarazione con la quale il genitore sottoscrittore attesti, sotto la propria responsabilità, di avere effettuato la scelta o la richiesta nel rispetto delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. 1. Genitori non separati La delega ad un soggetto maggiorenne per il ritiro del minore all’uscita da scuola appare normalmente riconducibile alla gestione quotidiana del figlio e non ad una decisione di maggiore interesse relativa all’istruzione o all’educazione. Non sembra pertanto necessario imporre, in ogni caso, la sottoscrizione materiale di entrambi i genitori. La scuola può comunque prevedere che la delega sia sottoscritta da entrambi oppure, quando sia sottoscritta da uno soltanto, che il firmatario dichiari sotto la propria responsabilità di avere agito nel rispetto delle disposizioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, secondo il modello indicato dalla Nota MIUR n. 5336/2015. La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 costituisce uno strumento idoneo a documentare fatti e circostanze di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza. Essa non può, tuttavia, essere utilizzata per sostituire un consenso effettivamente mancante quando tale consenso sia giuridicamente necessario, né per superare l’espresso dissenso dell’altro genitore già portato a conoscenza della scuola. 2. Genitori separati con affidamento condiviso Anche in questa ipotesi occorre partire dalla natura dell’atto. La mera individuazione della persona incaricata di prendere materialmente in consegna il minore all’uscita da scuola appare, di regola, un atto di gestione quotidiana, piuttosto che una scelta di indirizzo relativa alla sua istruzione o educazione. La più recente giurisprudenza distingue, infatti, le decisioni di maggiore interesse dalle decisioni ordinarie, qualificando queste ultime come decisioni di gestione della vita quotidiana o di mera attuazione delle scelte di indirizzo già compiute. Ne consegue che non è necessario subordinare sistematicamente la delega conferita da un genitore alla controfirma dell’altro. Ciascun genitore, infatti, può autonomamente riprendere in consegna il minore senza preventivi assensi dell’altro. Tale attività può essere effettuata personalmente oppure mediante delegato, senza che sia configurabile un diritto di veto dell’altro genitore circa la scelta del delegato stesso. La soluzione è particolarmente chiara quando il provvedimento giudiziale stabilisca tempi determinati di permanenza del minore presso ciascun genitore: durante il periodo nel quale il minore si trova legittimamente affidato alla cura di uno di essi, appare ragionevole riconoscere a quel genitore la possibilità di provvedere personalmente al ritiro o di incaricare a tal fine una persona di propria fiducia, salvo naturalmente che il provvedimento giudiziale contenga specifiche limitazioni. Non sembra, tuttavia, che l'indicazione giudiziale di specifici giorni costituisca un requisito indispensabile perché possa essere conferita una delega. Occorre piuttosto verificare il contenuto del provvedimento sull'affidamento e accertare se esso contenga limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di presa in consegna del minore. Resta fermo che, qualora alla scuola pervengano indicazioni espressamente contrastanti dei due genitori sul soggetto autorizzato al ritiro, l’istituzione scolastica non può assumere il compito di risolvere il conflitto familiare. Sarà opportuno acquisire il provvedimento giudiziale e attenersi alle sue prescrizioni, invitando, ove necessario, i genitori a comporre il contrasto nelle sedi competenti. 3. Affidamento esclusivo In caso di affidamento esclusivo occorre anzitutto esaminare il provvedimento dell’autorità giudiziaria, non essendo sufficiente la mera qualificazione formale dell’affidamento. Ai sensi dell’art. 337-quater c.c., infatti, il genitore affidatario esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, salvo diversa disposizione del giudice; le decisioni di maggiore interesse devono tuttavia essere assunte da entrambi, salvo che il provvedimento giudiziale disponga diversamente. Il genitore non affidatario conserva, comunque, il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio. Ciò premesso, si osserva che, in linea di principio, l’affidamento esclusivo non comporta, di per sé, l’estromissione del genitore non affidatario dalla vita del figlio. Il genitore non affidatario potrà prendere in consegna il minore nei tempi e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento giudiziale, salvo che il medesimo provvedimento disponga limitazioni ulteriori. In tale ipotesi, la scuola deve esaminare il provvedimento giudiziale e attenersi alle eventuali prescrizioni specifiche in esso contenute, purché formalmente comunicate all’istituto. In assenza di divieti, limitazioni o particolari modalità di consegna espressamente risultanti dal provvedimento, la scuola può procedere alla consegna del minore al genitore che si presenti, previa verifica della sua identità e della sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale. Non è ragionevole né esigibile che la scuola verifichi quotidianamente se il ritiro effettuato da uno dei genitori sia conforme, sotto il profilo temporale, agli accordi di separazione o al calendario di frequentazione stabilito dal giudice. La scuola non è chiamata a controllare l’attuazione dei rapporti di frequentazione né a risolvere eventuali contrasti tra i genitori. Qualora uno dei genitori ritenga che l’altro abbia violato gli accordi o il provvedimento giudiziale, spetta al genitore interessato rivolgersi all’autorità giudiziaria competente per ottenere i provvedimenti di attuazione o le altre misure previste dall’ordinamento. Resta fermo che, ove la scuola riceva un provvedimento giudiziale contenente uno specifico divieto di consegna, una limitazione dei rapporti o particolari modalità di ritiro e riconsegna, essa è tenuta a rispettarne il contenuto. Diverso è il diritto del genitore non affidatario di ricevere le informazioni scolastiche rilevanti e di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio, che la scuola deve comunque salvaguardare secondo le indicazioni della Nota MIUR n. 5336/2015. Resta naturalmente fermo quanto eventualmente stabilito in modo specifico dal provvedimento giudiziale. 4. Autorizzazioni relative ad attività scolastiche ed extrascolastiche Le conclusioni raggiunte per le deleghe al ritiro non possono essere automaticamente estese a tutte le altre autorizzazioni. Occorre valutare la natura dell’attività. Le autorizzazioni meramente attuative di attività ordinarie già comprese nella programmazione scolastica possono, in linea di principio, essere ricondotte alla gestione ordinaria. Diversamente, quando l’autorizzazione riguardi una scelta idonea a incidere in modo significativo sull’istruzione, sull’educazione, sulla salute o sulla sicurezza del minore, trova applicazione il principio del consenso di entrambi i genitori. Particolare prudenza è pertanto opportuna per viaggi di istruzione, attività comportanti pernottamenti, trasferimenti significativi, attività con peculiari profili di rischio o comunque iniziative che, per caratteristiche e durata, trascendano la normale gestione della vita scolastica. Per le attività già comprese nella programmazione scolastica e non caratterizzate da profili particolari di rischio, durata o onerosità, la scuola può acquisire la sottoscrizione di un genitore, accompagnata dalla dichiarazione prevista dalla Nota MIUR n. 5336/2015. Per viaggi con pernottamento, attività plurigiornaliere, iniziative con costi rilevanti o peculiari profili di rischio, è invece opportuno predisporre una procedura più rigorosa, informando entrambi i genitori e acquisendo, ove possibile, entrambe le sottoscrizioni. In presenza di dissenso espresso e documentato, la scuola deve attenersi al provvedimento giudiziale e non può utilizzare la dichiarazione unilaterale per neutralizzare il dissenso. Occorre inoltre tenere distinta da tali autorizzazioni l’ipotesi dell’uscita autonoma del minore infraquattordicenne disciplinata dall’art. 19-bis del D.L. n. 148/2017. In questo caso la legge attribuisce all’autorizzazione genitoriale uno specifico effetto di esonero del personale scolastico dall’obbligo di vigilanza. In presenza di espresso dissenso di uno dei genitori, l’autorizzazione non può pertanto considerarsi perfezionata fino alla composizione del contrasto. Inoltre, l’autorizzazione ordinaria all’uscita autonoma dalla scuola non dovrebbe essere automaticamente estesa al termine di visite didattiche o viaggi di istruzione conclusi in luoghi o orari differenti: per tali situazioni è opportuno acquisire una specifica autorizzazione. In conclusione, può suggerirsi all’istituzione scolastica di predisporre una modulistica uniforme fondata sui seguenti criteri: 1. per le deleghe ordinarie al ritiro, generalmente ammettere la firma di un solo genitore, se del caso accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla responsabilità genitoriale, salva l’esistenza di specifiche limitazioni giudiziali o di un dissenso dell’altro genitore noto alla scuola; 2. in caso di separazione o affidamento, verificare sempre eventuali provvedimenti giudiziali comunicati alla scuola, senza presumere limitazioni non espressamente previste; 3. in presenza di un contrasto espresso e documentato, la scuola non deve risolvere autonomamente il conflitto né attribuire in via generale prevalenza alla volontà dell’uno o dell’altro genitore. Deve applicare il provvedimento giudiziale vigente e, ove il provvedimento non consenta di individuare una soluzione certa, adottare una condotta prudenziale, verificare se il dissenso riguarda una semplice delega ordinaria e informando i genitori della necessità di definire il contrasto nelle sedi competenti; 4. per le autorizzazioni scolastiche, distinguere le attività di ordinaria gestione dalle decisioni di maggiore interesse, richiedendo per queste ultime il consenso di entrambi, salva la possibilità della dichiarazione prevista dalla Nota MIUR n. 5336/2015 quando non consti alcun dissenso. Tale impostazione consente di salvaguardare, da un lato, il principio di bigenitorialità e, dall’altro, di evitare che la scuola sia chiamata a risolvere conflitti sull’esercizio della responsabilità genitoriale che competono esclusivamente ai genitori e, in caso di disaccordo, all’autorità giudiziaria.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
- La figura del “coordinatore di classe” non ha una disciplina normativa autonoma; non è prevista dalle disposizioni sugli organi collegiali (D. Lgs. 297/1994) . Consiste in una designazione di prassi o di organigramma d’istituto e, se prevista in modo strutturato, va inserita nel POF (cfr. D.P.R. 275/1999, art. 3) e gestita anche in sede di contrattazione d’istituto quando all’incarico è collegato un compenso. La funzione di segretario del consiglio trova invece previsione all’art. 5 del D. Lgs. 297/1994; è attribuita dal dirigente scolastico a uno dei docenti membri del consiglio. In via di diritto non esiste incompatibilità tra le due figure. Tuttavia, considerato che generalmente il dirigente, per tutte le riunioni dei consiglio di classe alle quali non partecipa, delega formalmente alla presidenza il docente coordinatore, in questa situazione si verrebbe a determinare una coincidenza in capo alla stessa persona della funzione del coordinatore e del segretario, coincidenza non ammissibile in quanto il verbale, redatto dal segretario, deve esser controfirmato per autentica dal presidente della riunione: pertanto le due figure devono essere distinte. In questa situazione si potrebbe ovviare all’impedimento di cui sopra, per le riunioni in cui il coordinatore presiede il consiglio, con la attribuzione a un collega di classe della funzione di segretario, ma è evidente che questa è una soluzione piuttosto farraginosa che induce a sconsigliare il conferimento, da parte del dirigente, dei due incarichi a un unico docente.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Come già detto in precedenti risposte, per norma tutti i compensi, a qualsiasi titolo spettanti a personale interno impegnato in attività aggiuntive, devono essere assoggettati alla completa contribuzione previdenziale e assistenziale sia a carico Stato che a carico dipendente. La circostanza che il docente in questione (in precedenza individuato mediante procedura ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e quindi incaricato attraverso stipula di contratto di lavoro autonomo occasionale) attualmente risulti dipendente dell’Amministrazione scolastica rileva ai fini del pagamento del compenso stesso, in quanto tale spettanza, pur originatasi dalla situazione giuridica dell’interessato quando lo stesso non era ancora in attività di servizio come dipendente dell’Amministrazione, deve essere riconsiderata alla luce della situazione giuridica all'atto del pagamento (personale dipendente dell’Amministrazione), secondo il cd. principio di cassa ex articolo 51 del Tuir. Pertanto, siamo dell’avviso che la scuola debba calcolare il dovuto sulla base dell'attuale status del docente (interno all'Amministrazione), provvedendo quindi ad applicare l’intera contribuzione previdenziale/ assistenziale (Inpdap lavoratore, F.C., Irap, Inpdap Stato) ed erariale IRPEF per redditi di lavoro dipendente. Riteniamo inoltre opportuna la redazione di un addendum al contratto originario che giustifichi e documenti la mutazione dell’inquadramento del docente ai fini delle modalità del pagamento.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3. Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con l'ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica n. 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Nel Documento è precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonchè che si pongano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Ricordiamo che già la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto. Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. Pertanto i requisiti per autorizzare un incarico sono: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego; - la necessità che l’attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio. La carica in questione è compatibile - e quindi potrà essere concessa l'autorizzazione - se connotata da temporaneità e saltuarietà della prestazione, secondo quanto sopra precisato. ( in tal senso si potranno chiedere chiarimenti sulle modalità di effettuazione dell'incarico). Non si applica infatti la previsione dell'incompatibilità assoluta prevista per le cariche in società con scopo di lucro ( cfr. l'art. 60 sopra citato). Infatti, le società sportive dilettantistiche (SSD) rappresentano una speciale categoria di società di capitali (srl o soc. coop.), caratterizzate dall’assenza del fine di lucro e che esercitano, infatti, attività sportiva dilettantistica. Tra l’altro la carica è gratuita e ìnel caso di incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate non è neanche richiesta l’autorizzazione preventiva (art. 53, comma 6, lett. d del D.Lgs. n. 165 del 2001). Ad ogni modo (anche per le attività per le quali non deve essere richiesta l’autorizzazione) non deve mai esserci la sussistenza di conflitto di interessi (es. attività della associazione con alunni delle classi del docente). In tal senso ricordiamo anche l'art. 5 del DPR 62/2013 ai sensi del quale "Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati".
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
L'inserimento di 12 ore di formazione all'interno del monte delle 40+40 ore, di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 44 del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, è pienamente legittimo. Il CCNL citato disciplina infatti la fattispecie ne: - l'art. 44, comma 4. L'art. 44, comma 4, del CCNL stabilisce espressamente che, fermo restando il fatto che le ore di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 sono prioritariamente destinate alle riunioni collegiali (fino a 40 ore per i collegi dei docenti e fino a 40 ore per i consigli di classe/interclasse/intersezione e GLO), le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nel limite del monte ore annuo delle 40+40, alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti all'interno del PTOF; - l’art. 36, comma 7, secondo cui “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.” Perché l'imputazione delle ore di formazione al monte ore annuo delle 40+40 sia corretta e ne consegua la obbligatorietà delle attività formative per il personale docente, occorre che siano rispettate le seguenti condizioni, tutte presenti nel caso rappresentato: - programmazione e delibera collegiale. La formazione deve essere programmata dal collegio dei docenti e inserita nel PTOF. Nel caso di specie, l’organo collegiale ha formalmente deliberato l'adesione al percorso formativo PNRR sugli "snodi formativi IA"; - esistenza di ore non utilizzate. La destinazione alla formazione riguarda le ore del monte 40+40 che non vengono assorbite dalle riunioni collegiali necessarie nel corso dell'anno scolastico; - mancato superamento del tetto massimo. Poiché le 12 ore rientrano nei limiti della quota oraria non utilizzata e non determinano un superamento del tetto massimo complessivo (di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 44 citato), l'operazione non crea alcun esubero orario e non genera la necessità di stanziare risorse del MOF per la erogazione di compensi accessori al personale docente impegnato nelle attività formative in questione. Riassumendo: - trattandosi di attività formativa deliberata dal collegio dei docenti e svolta all'interno delle 40+40 ore funzionali all'insegnamento, la frequenza rientra tra gli obblighi di servizio del docente e non richiede compensi aggiuntivi; - ai sensi dell'art. 36, comma 7 del CCNL 2019-2021, soltanto le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle rientranti nell'art. 44, comma 4, devono essere retribuite con appositi compensi (anche forfettari) a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF). Poiché nel caso di specie la formazione rientra entro il monte ore massimo previsto, l'attività resta compresa nel novero delle attività funzionali dovute. In sintesi, la delibera del collegio dei docenti che destina le ore non utilizzate delle attività collegiali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 44 al percorso formativo PNRR rispetta appieno il dettato contrattuale.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Nel caso di specie il docente non ha potuto fruire delle ferie maturate in quanto assente per gravi patologie. Per quanto concerne la traslazione delle ferie, l'art. 13, comma 10, del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2024, prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. Il CCNL 2024 non ha introdotto ulteriori disposizioni in materia. L'ARAN, con l'O.A. SCU_085 del 2015, ha precisato altresì che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia (come nel caso di specie), potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Da ultimo l'ARAN, con l'Orientamento applicativo 11 aprile 2023 CIRS109, ha ribadito che il diritto alle ferie costituisce un diritto irrinunciabile per il lavoratore, qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate per una causa indipendente dalla sua volontà, le stesse potranno essere fruite anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL 2007. Pertanto, il docente non aveva perso la possibilità di fruire delle ferie maturate potendo il recupero avvenire, nei casi come quello di cui al quesito, anche oltre i termini ordinari di traslazione. In caso di risoluzione del rapporto per inidoneità deve essere disposto, inoltre, anche il pagamento delle ferie eventualmente non godute ( cfr. Dichiarazione Congiunta n. 2 CCNL 2024). Tutto ciò premesso, si ritiene che il conteggio delle ferie non godute deve comprendere tutti gli anni scolastici e cioè 2023/24 - 2024/25 e il 2025/26 fino al 04/08/2026 (ultimo giorno di servizio).
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Linea di massima i genitori nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale possono validamente autorizzare l'uscita autonoma del minore di quattordici anni avvalendosi di una dichiarazione sostitutiva redatta in forma libera ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, non potendo la scuola esigere a pena di irricevibilità l'utilizzo esclusivo del modello approvato dal Consiglio di Istituto. Sebbene l'art.10 del D.Lgs. 297/1994 e l'autonomia sancita dal D.P.R. 275/1999 consentano all'istituzione scolastica di predisporre modulistica standardizzata per ragioni di efficienza e uniformità, il fondamentale principio di divieto di aggravamento del procedimento, sancito dall'articolo 1, comma 2, della L.241/1990, impedisce alla Pubblica Amministrazione di rigettare un'istanza sostanzialmente idonea solo per difformità estetiche o per il mancato utilizzo di un prestampato. Conseguentemente, il Dirigente Scolastico, nell'esercizio dei propri poteri è tenuto ad accogliere la dichiarazione del genitore, purché essa contenga gli elementi essenziali richiesti dalla normativa per operare il valido esonero dalla responsabilità per colpa in vigilando. A tal fine, l'articolo 19-bis del D.L. 148/2017, convertito con Legge 172/2017, esige inderogabilmente che l'autorizzazione all'uscita autonoma scaturisca da un'espressa valutazione, da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, dell'età del minore, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, elementi che, unitamente alle generalità dell'alunno, al tracciato di uscita (es. uso dello scuolabus) e alla copia del documento d'identità del dichiarante, costituiscono il contenuto minimo essenziale dell'atto. Qualora la dichiarazione libera del genitore risulti priva di tali specifiche e irrinunciabili assunzioni di responsabilità, la medesima non è idonea a produrre l'effetto esonerativo a favore del personale scolastico. In questo caso il Dirigente Scolastico non deve tuttavia opporre un diniego definitivo e immotivato, ma deve attivare l'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 241/1990, invitando formalmente il dichiarante a regolarizzare o integrare l'atto con gli elementi mancanti. Nelle more di tale formale integrazione, a tutela dell'incolumità dell'alunno e per prevenire in toto i profili di responsabilità civile ex articolo 2048 del Codice Civile, l'efficacia dell'autorizzazione resta sospesa e l'uscita autonoma non può essere consentita, dovendo il minore continuare a essere affidato, al termine delle lezioni, esclusivamente a un genitore o a un soggetto maggiorenne formalmente delegato.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
L’art. 2 della legge 476 del 1984 prevede che qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. La Corte di Cassazione, con la Sentenza 10/01/2024, n. 1066, ha affermato che il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, non è tenuto alla restituzione delle somme percepite nell'ipotesi di dimissioni dall'amministrazione pubblica di provenienza nei due anni successivi al conseguimento del dottorato, poiché la modifica apportata dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 119 del 2011 all'art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984 - con cui è stabilita la ripetizione di dette somme ove cessi il rapporto di lavoro o di impiego con "qualsiasi" amministrazione pubblica - assume valenza esplicativa di un significato già insito nella norma originaria, ratione temporis applicabile, la quale, deponendo nel senso che l'obbligo di restituzione era ricondotto all'ipotesi di dimissioni dall'amministrazione tout court, senza alcuna precisazione, evidenziava la voluntas legis di "trattenere" nel settore pubblico risorse qualificate, anche se in amministrazione differente da quella originaria, con l'effetto di collegare l'obbligo di restituzione solo all'ipotesi in cui l'interessato intendesse "disperdere" l'investimento pubblico passando al settore privato. E’ stata confermata la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva ritenuto non condivisibile la decisione di primo grado di non riconoscere il diritto di un dipendente pubblico a ricevere gli importi rivendicati sul rilievo che il lavoratore, dopo il dottorato di ricerca, si era dimesso dall'incarico già ricoperto di segretario comunale per aver vinto il concorso per ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza; l'assunto del giudice di prima istanza, infatti, riposava sulla convinzione che il dipendente avrebbe comunque dovuto restituire gli importi che gli fossero stati corrisposti, come previsto dalla norma applicabile ratione temporis, che, per l'appunto, prevedeva la restituzione delle somme percepite nell'ipotesi di dimissione dall'amministrazione pubblica di provenienza nei due anni successivi al conseguimento del dottorato. Tale interpretazione, ad avviso dei giudici d'appello, non è corretta in quanto la ratio della norma, nella lettura ritraibile anche in base alla sentenza n. 201 del 1995 della Corte costituzionale - secondo cui gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono titolari di un rapporto di pubblico impiego, senza distinzione alcuna quanto all'amministrazione di appartenenza - è quello di finanziare il dottorato di ricerca con soldi della P.A. attraverso un investimento che rimanga a vantaggio dell'attività pubblica complessiva, senza alcuna distinzione fra amministrazione di provenienza ed altra amministrazione presso cui l'interessato sia eventualmente transitato in esito al dottorato. Infatti, la norma non specificava espressamente con quale amministrazione dovesse cessare il rapporto per comportare l'obbligo di restituzione, sicché la stessa lettera della legge deponeva nel senso di richiedere che il soggetto cessasse di appartenere alla pubblica amministrazione in senso generale e non già alla specifica amministrazione di appartenenza. Del resto, la norma di cui all'art. 5 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che aveva aggiunto alla precedente versione della disposizione l'avverbio "qualsiasi", lungi dall'avere carattere innovativo, si era limitata a chiarire definitivamente che la restituzione delle somme era disposta solo per il caso di cessazione del rapporto con "qualsiasi" amministrazione, in chiave meramente interpretativa ed esplicativa dell'unica lettura della norma rispetto alle altre possibili. Tra l’altro la stessa CM 15 del 2011, pur antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 119 del 2011 aveva così precisato “ In merito si ritiene dover precisare che dopo attenta valutazione del contenuto della norma di riferimento si è convenuto che il termine “amministrazione pubblica” deve essere riferito alla pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l’Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell’ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione).” Pertanto, nel caso di specie, le dimissioni dall'insegnamento (entro i due anni dal conseguimento del dottorato) per un impiego presso l'Università di Bologna ( quindi sempre Amministrazione Pubblica), non comportano, a nostro avviso, la restituzione delle somme percepite durante il dottorato di ricerca. La scuola si deve limitare a prendere atto delle dimissioni ed a procedere con gli adempimenti di competenza che andiamo a riepilogare: - prendere atto delle dimissioni, comunicando il relativo provvedimento al dipendente dimissionario (atto che però non è necessario ai fini dell’efficacia delle dimissioni); - trasmettere gli atti all’Ambito Territoriale di riferimento; - inserire tramite apposita funzionalità sul SIDI la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente dimissionario; - eseguire formale comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Nel caso di specie la docente sta svolgendo attività di studi e ricerca presso una Università ma non risulta essere destinataria di un contratto di ricercatore a t.d. o di ricerca e quindi non può richiedere le aspettative previste dagli artt. 22 e 24 della legge n. 240 del 2010. Avendo già usufruito di 12 mesi di aspettativa per motivi di studio ( art. 18 comma 2 del CCNL 2007 che rinvia agli artt. 69 e 70 del DPR 3/1957), e non essendoci stato un rientro in servizio attivo superiore a sei mesi, può chiedere comunque la proroga di sei mesi della suddetta aspettativa. L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’art. 18, comma 2, prevede che ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. In sintesi: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art.70.1, Dpr 3/57); b) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art. 70.2, Dpr 3/57); c) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art. 70.3, Dpr 3/57). Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia/studio non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Infine, si rileva che l’art. 70 citato prevede che “per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione (ora il riferimento è ovviamente al DS) può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti (quindi anche il limite dei dodici mesi consecutivi) e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”. Infine, in alternativa, se la collaborazione con l’Università è formalizzata in una collaborazione, potrebbe chiedere l’aspettativa di cui all’art. 23 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi del quale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. In caso di soggetti pubblici non c’è un limite di durata dell’aspettativa mentre in caso di soggetti privati la durata dell’aspettativa è quinquennale con possibile di rinnovo per un totale di una durata massima decennale.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
La questione è molto complessa anche alla luce delle recenti indicazioni delle RTS (es. RTS Firenze Nota 9 settembre 2026) con cui viene precisato quanto segue “A tal fine si richiama integralmente la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 12689 del 27.09.2023 in risposta ad una richiesta di parere ex ante circa l’ipotetica equipollenza di corso di dottorato estero con il corso di dottorato italiano per fruire di benefici economici, che si allega alla presente. In particolare si richiama il seguente enunciato della citata nota: “In generale, vale la pena sottolineare che nessuna equipollenza ex ante è attuabile da nessuna autorità italiana, su nessun titolo (tranne i casi di presenza di accordi bilaterali in tal senso tra Stati o, in caso di dottorati, attraverso il dottorato in co-tutela, nel qual caso la presenza di un ateneo italiano nella co-tutela rende superfluo ogni riconoscimento)....“. Pertanto, al fine di evitare casi di concessione da parte delle Istituzioni scolastiche del congedo straordinario per motivi di studio per la frequenza di dottorati di ricerca all’estero in mancanza dei necessari presupposti, si auspica vivamente che la citata nota venga debitamente diffusa alle istituzioni scolastiche della Provincia. Si ricorda infine che la concessione dell’Istituto del congedo straordinario per motivi di studio in mancanza dei necessari presupposti comporta, in caso di mantenimento da parte del pubblico dipendente del trattamento in godimento, azioni di recupero di somme indebitamente erogate di notevole entità oltre ad essere fonte di possibile danno erariale per il dirigente scolastico”. La posizione delle RTS riprendono quelle del MUR. Sulla pagina del Ministero dell’Università e della Ricerca si legge quanto segue. “Titoli accademici esteri Il processo di riconoscimento I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne il riconoscimento. Esso comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici. In tal senso, si devono attivare due diversi procedimenti regolati da norme differenti. Tali norme segnano una precisa scansione del processo amministrativo da avviare e dei documenti da presentare: il giudizio di riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo (articolo 5 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea) la dichiarazione di riconoscimento accademico (la vecchia Equipollenza) è un’analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l’atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea). Il riconoscimento accademico (equipollenza): procedimento amministrativo Il riconoscimento accademico (l’equipollenza) dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale i singoli Atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che si deve inoltrare domanda. Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge. Le autorità accademiche competenti possono: riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Ateneo. La procedura di valutazione si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza; riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano. Il riconoscimento finalizzato (equivalenza) : procedimento amministrativo Il riconoscimento finalizzato (equivalenza) dei titoli di studio esteri è contenuto in un provvedimento (rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse ), in ordine a determinate casistiche previste dall’articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 189 del 2009 e dall‘articolo 12 Legge 29 del 2006 (gli ultimi due riferimenti normativi riguardano, il primo, la procedura di riconoscimento di titoli acquisiti nei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, il secondo, la procedura di valutazione della corrispondenza di titoli e certificazioni comunitarie acquisiti nell’ Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica). Gestori di pubblici servizi Anche i gestori di pubblici servizi devono rivolgersi al Ministero per le proprie procedure ove siano previste valutazioni di titoli esteri come requisiti essenziali o accessori. Richiesta di parere ex-ante circa l’ipotetica equipollenza di un titolo di dottore di ricerca estero non conseguito con il titolo di dottore di ricerca italiano per fruire di medesimi benefici economici (aspettativa con o senza assegni o congedo retribuito, ai sensi dell’art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476). Si comunica che non risulta sussistente, in capo al Ministero dell’università e della ricerca, la competenza ex lege, riferibile all’obbligo di pronunciarsi ex ante su equipollenze tra titoli esteri di dottore di ricerca, non conseguiti, con titoli italiani, onde farne scaturire gli stessi effetti legali. Tale obbligo non risulta previsto né dalla normativa italiana né dalle vigenti normative eurounionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio e di qualifiche professionali conseguiti all’estero. In materia di frequenze di corsi di studio esteri, compresi i corsi di dottorato di ricerca, in ogni Paese sussistono diverse forme di tutele riguardanti lo studente lavoratore, cui gli iscritti potranno fare riferimento. Si informa, pertanto, che le relative istanze da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, ove pervenute, saranno considerate non ricevibili. Si comunica, inoltre, che la novella dell’art. 38, co. 3.2.,* del d.lgs. n. 165/2001, entrata in vigore il 1° marzo 2022, ha tacitamente abrogato l’art. 74 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382 primo periodo di cui si riporta il testo: “Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane. L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale”. Per cui, il Ministero dell’università e della ricerca non provvede all’equipollenza tra titoli esteri di dottore di ricerca, ove conseguiti e titoli italiani di dottore di ricerca. Si rinvia, ove di interesse, per il personale scolastico, a quanto disposto dall’art. 453 “incarichi e borse di studio” del D.Lvo n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. *3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego”. In sostanza, secondo quanto sopra riportato, è stata devoluta alle Università ed istituti AFAM la competenza ai riconoscimenti accademici (vecchie equipollenze) dei titoli di dottorato di ricerca conseguiti all’estero (solo a conseguimento del titolo), peraltro solo ai “riconoscimenti indiretti. Si muove in senso contrario la giurisprudenza. E’ stato dichiarato illegittimo il silenzio del MUR sulla valutazione ex ante di riconoscimento per equivalenza del corso di studi inglese (cfr. T.A.R. VENETO - Sezione Quarta - Sentenza 26/02/2024, n. 357). Il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in ordine all’istanza con la quale un istituto di istruzione superiore, ai fini del riconoscimento dell’aspettativa retribuita ai sensi dell’art. 2 L. 476/1984, chiedeva la valutazione ex ante di riconoscimento per equivalenza del corso di studi inglese, cui era stata ammessa una docente dell’istituto, quale Dottorato di ricerca post lauream corrispondente al terzo ciclo dell’istruzione universitaria italiana. Così si legge nella motivazione: "... -che è illegittima la condotta del MUR, il quale, a fronte della vicenda esposta, non ha ancora concluso il procedimento in parola mercé l’adozione di un provvedimento espresso in punto di valutazione ex ante del riconoscimento per equivalenza del corso di studi cui è stata ammessa la ricorrente, ai fini del riconoscimento dell’aspettativa retribuita ai sensi dell’art. 2 della L. n. 476/1984; - che l’inerzia del MUR integra la violazione dell’obbligo sancito dall’art.2, comma 1, l. n. 241/1990 (“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”); RITENUTO conclusivamente: - che il ricorso debba essere accolto con la declaratoria dell’obbligo del MUR di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente decisione, prevedendosi sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia del Ministero alla scadenza del termine appena indicato, la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Dirigente della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in servizio facente capo alla medesima Direzione, che dovrà provvedervi nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni....". Il Tribunale di Gorizia, con la Sentenza 20/06/2024 n° 88, ha affermato che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha non solo il “potere” di formulare la valutazione ex ante - requisito ancora necessario per la fruizione dell'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca all’estero - ma anche ha il “dovere” di procedervi. E’ pertanto illegittimo l’atto con il quale il M.U.R. si è indebitamente sottratto all’esercizio di questo potere-dovere, esprimendosi solo in termini perplessi e dubitativi. Una lettura dell’art.2 della legge n.476/1984 circoscritta alla possibilità di concedere il congedo retribuito per i soli dottorati conseguiti in Italia deve intendersi discriminatoria. Ciò premesso, in via generale, come già osservato in precedenti risposte, soprattutto alla luce della posizione espressa dalle RTS ( non sappiamo se nel caso di specie sia pronunciata la RTS di riferimento), previa interlocuzione con l’USR/AT di riferimento, anche in ottica di eventuale contenzioso, si potrebbe aver cura di inserire nel provvedimento di concessione del congedo per dottorato di ricerca retribuito una clausola con cui si specifica che, in caso di mancato riconoscimento a titolo conseguito o in caso di mancato conseguimento del titolo, il dipendente dovrà procedere con la restituzione delle somme corrisposte durante il congedo. Infine si ricorda che ( cfr. CM 15 del 2011) la concessione del congedo segue la durata del corso ( senza distinzione tra dottorato estero o in Italia).
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
In riferimento al quesito posto si rileva la completezza e correttezza del provvedimento di assegnazione. Soprattutto è stato importante richiamare il rispetto delle prescrizioni del MC, i pregressi inadempimenti della dipendente ed il futuro sdoppiamento del plesso. E’ ben motivato il provvedimento nella parte in cui dice “ RITENUTO, infine, che la mancata assegnazione al plesso richiesto derivi dalla complessiva valutazione delle esigenze organizzative dell'istituzione scolastica, delle caratteristiche delle sedi, delle prescrizioni del Medico Competente e delle pregresse criticità documentate nello svolgimento del servizio presso il medesimo plesso”. Ciò premesso l’art. 64 del CCNL 2024 prevede che l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.). I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal d.lgs. n. 151 del 2001, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale. Pertanto, non rientrando la dipendente in situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal d.lgs. n. 151 del 2001, la stessa non un diritto potestativo all’assegnazione di un orario flessibile in quanto la sua richiesta dovrà essere valutata compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Gli avvisi per il reclutamento degli esperti nei percorsi del Piano Estate distinguono, di regola, il personale in servizio presso l'istituzione scolastica cui spetta la precedenza, dai soggetti esterni. Questi ultimi possono essere individuati solo in via subordinata, secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001. Occorre quindi chiarire quale sia la posizione giuridica del docente che, pur restando titolare presso la scuola, sia stato esonerato dal servizio per svolgere l'incarico di tutor coordinatore presso un centro universitario abilitante. Da questo inquadramento dipendono la sua collocazione nelle procedure selettive, la possibilità stessa di conferirgli l'incarico e il regime autorizzatorio eventualmente applicabile. Il riferimento normativo più specifico è l'articolo 3, comma 5, del D.I. 28 dicembre 2023, n. 256, adottato in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7, del D.lgs. n. 59/2017. La norma stabilisce che «l'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa». Si tratta di una formula ampia. Nella sua lettura più piana, preclude, finché dura l'incarico universitario, qualsiasi utilizzazione del docente diversa da quella per cui l'esonero è stato disposto. Vi rientrerebbe anche l'incarico di esperto nei moduli del Piano Estate che è un incarico aggiuntivo conferito e retribuito dall'istituzione scolastica. Allo stesso esito conduce un argomento sistematico. Con l'esonero, il docente assume nei confronti della scuola di titolarità la veste di "esterno". Le sue prestazioni sono integralmente dedicate al centro universitario, e il docente non è nella disponibilità funzionale dell'istituzione. Non può quindi concorrere agli incarichi riservati al personale in servizio. Lo conferma l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto. La norma ha dovuto precisare che resta in capo alla scuola di titolarità la «gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi». Una simile precisazione sarebbe superflua se il rapporto funzionale con la scuola restasse intatto. Il legislatore conserva invece in capo all'istituzione la sola titolarità amministrativa del rapporto, il che dimostra che il rapporto funzionale è sospeso. Esclusa la qualifica di interno, resta da verificare se il docente possa partecipare come esperto esterno. In tal caso l'incarico si configurerebbe come attività extraistituzionale, soggetta all'articolo 53, comma 10, del D.lgs. n. 165/2001. L'autorizzazione va richiesta all'amministrazione di appartenenza, dal soggetto che intende conferire l'incarico oppure dal dipendente e l'amministrazione deve pronunciarsi entro trenta giorni. Per chi presta servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, come il docente esonerato che opera presso l'università, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni, e il termine sale a quarantacinque giorni. Si prescinde dall'intesa se l'amministrazione di servizio non si pronuncia entro dieci giorni. Decorso il termine, l'autorizzazione si intende accordata per gli incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche e negata negli altri casi. Nella fattispecie, la scuola sarebbe al tempo stesso soggetto conferente e amministrazione di appartenenza. Dovrebbe comunque acquisire l'intesa dell'università che costituisce la sede naturale per verificare la compatibilità dell'ulteriore impegno con le funzioni di tutor coordinatore. Il procedimento autorizzatorio, compreso il meccanismo del silenzio-assenso, presuppone però che l'attività sia in astratto consentita. Non può quindi superare un'incompatibilità stabilita da una norma speciale. Se l'articolo 3, comma 5, del D.I. n. 256/2023 viene inteso nella sua portata ampia, l'incarico non è autorizzabile. Il percorso dell'articolo 53 acquisterebbe rilievo solo aderendo a una lettura restrittiva che limiti il divieto alle forme di utilizzazione del personale in senso proprio, escludendo le prestazioni occasionali rese come esperto. Ne consegue che, a parere della redazione, il dirigente scolastico non può ammettere il docente in posizione di esonero alla procedura come esperto interno, né riconoscergli la precedenza riservata al personale in servizio. Quanto alla partecipazione come esperto esterno, la formulazione dell'articolo 3, comma 5, del D.I. n. 256/2023 induce a ritenere, in via prudenziale, che l'incarico non debba essere conferito finché dura l'esonero.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Se l’attività di perito assicurativo è svolta in forma libero professionale, con partita iva, potrà essere concessa l’autorizzazione con le precisazioni che seguono. L'elenco ufficiale dei periti assicurativi in Italia è il Ruolo dei periti assicurativi, gestito direttamente da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.). Attraverso il Ruolo dei Periti Assicurativi, Consap detiene i dati delle persone fisiche abilitate a svolgere l'attività professionale volta all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Ai sensi del comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs n. 297 del 1994, al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruoli e docenti supplenti, nè tra personale a tempo pieno e a tempo parziale) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ovviamente l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva. La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Si rileva, inoltre, che i redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui al comma 14 dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale, il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico. Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate e chiunque svolga una delle professioni non regolamentate in questione contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Nessun rilievo viene dato dalla normativa alla connessione tra attività professionale e disciplina insegnata a scuola. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, D.Lgs. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020, n. 105). La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello (cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021, n. 1013). Pertanto, in via di principio si può svolgere la libera professione anche senza essere iscritti ad un albo e si tratterà di libera professione non regolamentata ai sensi della Legge 4 del 2013 e, ai fini dell'autorizzazione si rinvia a quanto detto sopra. In tal senso per completezza il docente dovrà dichiarare che trattasi di libera professione esercitata ai sensi della Legge n. 4/2013 e che è comunque iscritto al ruolo dei perito. Nel caso di specie, inoltre, ci sarà anche l’iscrizione alla Camera di Commercio non va a qualificare l’attività come commerciale (e quindi vietata) ma si tratta esclusivamente (come precisato dalle stesse Camere di Commercio) del Ruolo dei Periti e degli Esperti che include le persone fisiche che operano in settori non disciplinati per legge da altri albi professionali. Ha funzione di pubblicità conoscitiva, rivolta cioè a rendere note le persone ritenute idonee ad effettuare perizie in determinate categorie merceologiche. L'iscrizione nel Ruolo ha lo scopo di far conoscere i soggetti che sono stati ritenuti idonei ad esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico e ad effettuare perizie per determinate categorie merceologiche, con esclusione di quelle attività per le quali sussistono Albi regolati da apposite disposizioni. L'iscrizione non è condizione necessaria affinché un perito possa esercitare la propria attività professionale. Pertanto, nel caso di specie il DS potrà autorizzare l’esercizio delle libera professione ferme restando le valutazioni di cui sopra.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Come già affermato in altri pareri, si ritiene che, nella individuazione dei docenti incaricati delle attività alternative, debba attualmente applicarsi la Nota MIM prot. n. 11814 del 06/05/2026 (in particolare il par. 3.7 "Disposizioni particolari per gli insegnanti di religione cattolica e per l'attività alternativa all'IRC") e non più le note MEF che, a partire dal 2011, sono intervenute in materia. Infatti, mentre la prima contiene, più in generale, le istruzioni operative per procedere alla individuazione dei docenti ogniqualvolta si renda necessario, le note MEF avevano ad oggetto, nello specifico, le modalità di pagamento delle ore di attività alternativa. Ciò emerge chiaramente, ad esempio, dalla Nota MEF prot. n. 26482 del 7 marzo 2011, intitolata, per l’appunto, “Pagamento attività alternative all'insegnamento della religione cattolica”. In altri termini, alla individuazione dei docenti non possono che applicarsi delle disposizioni appositamente dettate a tal fine, mentre quanto contenuto nelle note MEF rimane tuttora valido per i pagamenti relativi. Ciò significa che l'ordine di priorità da seguire per l'assegnazione delle ore di attività alternativa o studio assistito è il seguente: 1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola: docenti già di ruolo o a tempo determinato che abbiano, nell'ambito del proprio orario contrattuale, ore non impegnate in insegnamenti curricolari. Non è possibile utilizzare i docenti dell'organico di potenziamento (L. n. 107/2015), poiché le loro ore sono destinate a progetti per la totalità della comunità scolastica e non possono essere distratte per attività rivolte solo a una parte di studenti; 2. docenti a tempo determinato con diritto al completamento dell’orario d’obbligo: personale supplente già titolare di contratto a orario non intero con cui si stipula un contratto a completamento dell'orario d'obbligo; 3. solo per la scuola secondaria, docenti ad orario completo (18 ore) disponibili a effettuare ore eccedenti: personale (sia di ruolo che a tempo determinato) che ha già raggiunto l'orario d'obbligo e che presta disponibilità per ore aggiuntive (fino al massimo di 24 ore settimanali); 4. stipula di nuovi contratti a tempo determinato (in via residuale): reclutamento da graduatorie d'istituto.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
L’art. 17, comma 1, del CCNL 2007 (non modificato dal CCNL 2024) prevede che il dipendente a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. L'art. 35 del CCNL 2024 al comma 3 prevede che il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Il comma 4 prevede che fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Analoga previsione era contenuta nell’art. 19 del CCNL 2007 successivamente abrogato dal citato art. 35 del nuovo e vigente CCNL. Pertanto, i riferimenti temporali per il periodo di comporto sono del tutto differenti tra personale a t.i. e personale a t.d.: rispettivamente, per il personale di ruolo, diciotto mesi calcolati sommando alle assenze dovute all’ultimo periodo morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente e, per il personale a t.d. al 30 giugno o al 31 agosto, un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Tutto ciò premesso, in riferimento al quesito posto, si ritiene che in caso di dipendente a t.d. al 30 giugno o al 31 agosto il calcolo vada fanno a triennio scolastico (cioè le assenze nei tre anni scolastici compreso – a nostro avviso - anche quello in essere) e non a ritroso di tre (solari) anni dall’ultimo episodio morboso. Quindi per il personale a t.d. il riferimento è ad un triennio scolastico e per calcolare se un dipendente assente ora per malattia si devono prendere a riferimento le assenze di tre anni scolastici es. A.S. 2024/2025; A.S. 2025/2026; A.S. 2026/2027 in corso. In caso di superamento del comporto (9 mesi in un triennio scolastico) si dovrà procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione della specifica disciplina dell'art. 35 sopra richiamato.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
In premessa un breve riepilogo. L’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU), aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni (come spiega il messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026). Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. La durata massima complessiva del congedo parentale per la i genitori è fissata in 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo (anche frazionati). La madre ha diritto a un massimo di 6 mesi di congedo parentale. Il padre ha diritto a un massimo di 6 mesi individuali, elevabili a 7 mesi se ne fruisce per almeno 3 mesi complessivi. Questo mese aggiuntivo porta anche il totale di coppia da 10 a 11 mesi. I genitori soli (in caso di morte, grave infermità o abbandono dell’altro genitore, o affidamento esclusivo) hanno diritto a un massimo di 11 mesi di congedo, di cui 9 indennizzabili. Per ogni nuovo figlio nato o adottato i contatori ripartono da zero: i mesi già usati per il primo figlio non intaccano quelli disponibili per il secondo. Mentre per quello che concerne il relativo trattamento economico: • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore; • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore; • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi. Le diverse leggi di bilancio dal 2023 ad oggi 2026 hanno modificato la relativa indennità e hanno previsto una indennità all’80% per i primi tre mesi di congedo rispetto alla normale indennità al 30%. L’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore. Nl caso in oggetto poiché il minore è nato nel 2026, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione. Come precisato nella circolare INPS numero 95 del 26-05-2025 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale. Nel comparto scuola deve essere ulteriormente precisato che nell’ambito del periodo indennizzabile al 30 %, il CCNL vigente comparto scuola all’art. 34 co. 3 ( ex art- 12 comma CCNL 2007), in merito ai tre mesi non trasferibili della madre o del padre se sono i primi 30 gg di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, stabilisce un miglior beneficio economico e riconosce che sono interamente retribuiti. Nel merito la Funzione Pubblica, nel parere prot. 20810 del 27/03/2023, chiarisce che, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dipendenti pubblici, l’indennità all’80% per la durata massima di un mese è già interessata da una deroga migliorativa da parte della contrattazione collettiva. Considerando quindi che l’indennità maggiorata all’80 per cento della retribuzione riguarda esclusivamente i 30 giorni di congedo parentale, tale misura non si applica al personale delle pubbliche amministrazioni in quanto riferita al medesimo periodo per il quale il relativo contratto nazionale di comparto già riconosce la misura del 100%. Quindi in risposta al quesito per figli nati nel 2026: a) Retribuzione primo mese al 100% per CCNL fino a 14 anni cumulativamente madre e/o padre b) Secondo e terzo mese all’80 % per legge di bilancio fino a 6 anni per coppia c) I restanti mesi per un limite cumulativo di 9 mesi tra i due genitori per figlio, con una indennità al 30% d) Gli ulteriori 2 mesi fino a 11 mesi se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi continuativi o frazionati al 30% se il richiedente si trova nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U..
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
In un plesso staccato di scuola dell'infanzia sono presenti soltanto due sezioni, ciascuna composta da circa 22 bambini. In caso di assenza giornaliera e improvvisa...
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Alla luce della Nota MIM prot. n. 95371 dell’11/12/2025 “Oggetto: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’anno scolastico 2025-2026” e al netto di eventuali successivi chiarimenti del MIM stesso, circa i quesiti formulati si osserva quanto segue. Poiché, nel caso di specie, si è verificato un passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, la docente è tenuta allo svolgimento del periodo di formazione e prova. E, ai sensi dell'art. 438, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, «durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita». Tuttavia, sia la classe di concorso AS2A (Lingua e cultura straniera: Francese) sia la tipologia di posto ADSS (Sostegno) appartengono alla scuola secondaria di secondo grado. Questo implica, ai sensi del D.M. 226/2022 e delle relative note ministeriali, che il servizio prestato su posto di sostegno nel medesimo grado di istruzione sia pienamente valido ai fini del superamento del periodo di formazione e prova per il posto comune/classe di concorso di immissione in ruolo. Infatti, secondo la Nota MIM dell’11/12/2025 sussiste una equivalenza tra il servizio prestato sul sostegno e quello su posto comune e viceversa, purché effettuato nello stesso grado di istruzione (in questo caso, la scuola secondaria di secondo grado). In base a essa, infatti, non sono tenuti a ripetere il periodo di formazione e prova coloro “che abbiano già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune sia su posto di sostegno, ivi compresi i diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva che, a seguito di provvedimento giurisdizionale negativo, abbiano avuto la risoluzione del contratto di lavoro successivamente al positivo superamento dell'anno e del periodo di prova e che, poi, siano stati riassunti in ruolo a qualunque titolo nello stesso grado di scuola. […]” Ciò stabilisce – come si è detto – una sostanziale fungibilità tra il periodo di prova su posto comune e quello di sostegno, purché svolto nello stesso ordine e grado di scuola. Del resto, come recita l’art. 2, comma 3 del D.M. n. 226/2022, “Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.” E, nel caso di specie, non vi è alcuna disposizione normativa o pattizia che escluda espressamente il docente utilizzato dal novero di coloro che sono tenuti al periodo di prova. Vista, comunque, la delicatezza del caso – in cui l’amministrazione ha tutto l’interesse a far svolgere il periodo di prova il prima possibile, onde non perpetuare nel tempo un vincolo contrattuale costituito precariamente – si suggerisce di acquisire anche l’orientamento dell’USR in materia e, ancora prima, di interloquire con la scuola polo per la formazione dei neoassunti che può aver già trattato casi simili. In caso di esito positivo di dette interlocuzioni sulla possibilità di svolgere il percorso di formazione e prova su ADSS, la gestione della procedura interna alla scuola deve adeguarsi al servizio effettivamente prestato. Pertanto, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 226/2022 e delle indicazioni ministeriali, il tutor accogliente deve appartenere alla medesima classe di concorso/tipologia di posto o area disciplinare e operare preferibilmente nello stesso plesso. Il dirigente scolastico dovrà nominare un docente tutor specializzato sul sostegno (ADSS) della scuola secondaria di secondo grado. Le 12 ore di osservazione in classe tra tutor e docente in prova (art. 9 D.M. 226/2022) dovranno svolgersi sulle attività didattiche e di sostegno che la docente realizza concretamente nella classe assegnata su posto ADSS. Tutta la documentazione del portfolio professionale, la relazione del dirigente scolastico, l'istruttoria del tutor e le schede di osservazione (Allegato A) verteranno sulle competenze didattiche e inclusive esercitate sul posto di sostegno ADSS. Il provvedimento motivato emesso dal dirigente scolastico al termine del percorso con esito positivo (art. 14 del D.M. 226/2022) deve indicare la conferma in ruolo sulla classe di concorso di titolarità giuridica: AS2A (Lingua e cultura straniera: Francese per la scuola secondaria di II grado). L'utilizzazione annuale su ADSS rappresenta una sede di servizio temporanea e non altera la titolarità di ruolo conseguita dalla docente a seguito della procedura di mobilità professionale. Nel preambolo e nelle motivazioni del provvedimento di conferma in ruolo verrà specificato che il periodo di formazione e prova è stato completato e valutato positivamente in posizione di utilizzazione sul posto di sostegno ADSS nel medesimo grado di istruzione.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Nel caso di specie trattasi di part time superiore al 50% e quindi si applica in toto la normativa sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici. Con la pubblicazione nella G.U. del 4/9/2023 del decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 sono state apportate numerose modifiche alla disciplina del lavoro sportivo ivi compresa la questione della compatibilità dei dipendenti pubblici. Più specificamente il decreto, entrato in vigore il 5 settembre 2023, ha dettato disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Il nuovo art. 25 del decreto 28/02/2021 - n. 36 disciplina la figura del lavoratore sportivo E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile (come nel caso di specie). Il nuovo comma 6 dell'art. 25 prevede che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'articolo da ultimo citato prevede che le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis , e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. L'art. 25 al comma 6 contempla anche la diversa fattispecie in cui sia prevista una retribuzione per l'attività sportiva prestata ( come nel caso di specie) disponendo che qualora l'attività dei dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui sopra, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter (trattamento pensionistico) e all'articolo 36, comma 6 (I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Pertanto, se l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientra nell’ambito del lavoro sportivo e si prevede il versamento di un corrispettivo, superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza da rilasciare o da rigettare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con meccanismo di silenzio-assenso. Il Decreto 10 novembre 2023 "Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 20/12/2023. Il citato decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni: a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate; b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a TEMPO PIENO, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera PREVALENTE l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente. La scuola dovrà quindi chiedere specifiche al dipendente su come verrà svolta l'attività al fine di valutare se ci sono i presupposti per concedere l’autorizzazione secondo quanto sopra esposto. ( nella bozza di contratto allegata non vi è alcun riferimento all’impegno settimanale richiesto al collaboratore) Tuttavia è fondamentale verificare se viene superata o meno la somma di 5000 euro all’anno a titolo di corrispettivo. Infatti, si rileva che l'art. articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, ha aggiunto la lettera f-ter) al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi della quale per le prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, non è necessaria l'autorizzazione preventiva ma è sufficiente la comunicazione preventiva. Conclusivamente la scuola dovrà chiedere che il docente specifichi l’impegno settimanale ed il compenso: - Se il compenso non supera i 5000 euro ad anno solare non è necessaria l'autorizzazione preventiva ma è sufficiente la comunicazione preventiva; - Se il compenso supera detto importo le condizioni per l’autorizzazione sono quelle richiamate nel DM 10 novembre 2023 sopra riportato.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Il caso prospettato pone la scuola di fronte alla necessità di contemperare due esigenze entrambe rilevanti: da un lato il pieno diritto dello studente con disabilità alla frequenza dell'intero tempo scuola previsto per la classe, dall'altro il dovere dell'istituzione scolastica di garantire condizioni effettive di sicurezza e di tutela per lo studente stesso, per i compagni e per il personale. Occorre partire da un principio consolidato sia sul piano normativo sia giurisprudenziale: lo studente con disabilità ha diritto a frequentare l'intero orario scolastico previsto per la classe di appartenenza. Le sentenze della Corte Costituzionale n. 80/2010 e n. 275/2016 hanno chiarito che le esigenze organizzative o i limiti di bilancio non possono comprimere il nucleo essenziale del diritto all'istruzione e all'inclusione. Ne consegue che la scuola non può ridurre unilateralmente l'orario di frequenza dell'alunno per il solo fatto che le ore di sostegno o quelle di assistenza all'autonomia e alla comunicazione risultino inferiori al monte ore complessivo della classe. Nel caso descritto, la presenza di 18 ore di sostegno e di 12 ore di assistenza specialistica determina una copertura di 30 moduli rispetto ai 36 previsti. Tale circostanza, tuttavia, non significa automaticamente che nelle restanti ore l'alunno non possa permanere a scuola. La normativa inclusiva vigente attribuisce infatti a tutti i docenti del consiglio di classe la responsabilità educativa e didattica nei confronti dello studente con disabilità. Il docente di sostegno non è l'unico responsabile del processo inclusivo e l'assenza temporanea della sua presenza non può di per sé giustificare una limitazione del diritto alla frequenza. Ciò premesso, il quesito evidenzia una situazione particolare poiché viene rappresentato che lo studente difficilmente possa rimanere in classe senza un supporto individualizzato costante, anche per ragioni di sicurezza. Se tale circostanza trova riscontro nella documentazione sanitaria, nelle osservazioni educative e nelle valutazioni condivise dal GLO, la scuola ha il dovere di documentarla puntualmente. Non è sufficiente un'affermazione generica circa la necessità di assistenza continua; occorre invece descrivere in modo concreto e circostanziato le situazioni di rischio, gli episodi eventualmente verificatisi, i momenti della giornata particolarmente critici e le ragioni per cui le risorse assegnate risultano insufficienti rispetto ai bisogni rilevati. La prima iniziativa da assumere è quindi la convocazione urgente del GLO. In tale sede dovranno essere riesaminati il PEI, il profilo di funzionamento e l'effettivo fabbisogno di sostegno didattico e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Il verbale dovrà riportare con precisione le motivazioni pedagogiche, educative e organizzative che rendono necessaria una copertura maggiore rispetto a quella attualmente assegnata. Contestualmente, il dirigente scolastico dovrà attivarsi formalmente nei confronti di tutti i soggetti competenti. Da un lato sarà necessario segnalare all'Amministrazione scolastica la necessità di un eventuale adeguamento delle risorse di sostegno; dall'altro occorrerà richiedere all'ente locale la verifica e l'eventuale incremento delle ore di assistenza specialistica. È importante che tali richieste siano formulate per iscritto, corredate dalla documentazione del GLO e trasmesse tempestivamente, in modo da dimostrare l'attivazione diligente della scuola. Nel frattempo l'istituzione scolastica dovrà adottare tutte le misure organizzative ragionevolmente praticabili. Ciò significa programmare le ore di sostegno e di assistenza nei momenti di maggiore criticità, valorizzare la corresponsabilità dei docenti curricolari, utilizzare modalità di didattica inclusiva e predisporre eventuali accorgimenti organizzativi idonei a favorire la partecipazione dello studente. Tali misure, tuttavia, non possono essere considerate sostitutive delle risorse specialistiche necessarie qualora il GLO abbia accertato un fabbisogno superiore. Nei rapporti con la famiglia la scuola dovrebbe mantenere una posizione molto chiara. Occorre riconoscere esplicitamente il diritto dello studente alla frequenza dell'intero orario scolastico e rappresentare le iniziative già intraprese per ottenere le risorse necessarie. Allo stesso tempo bisogna evidenziare che l'istituzione scolastica ha l'obbligo di garantire condizioni di sicurezza adeguate e che ogni valutazione viene effettuata esclusivamente nell'interesse dello studente e nel rispetto delle indicazioni formulate dagli organismi competenti. In conclusione, la scuola non può imporre una riduzione dell'orario di frequenza per sopperire alla carenza di ore di sostegno o di assistenza. Deve invece garantire la frequenza piena, attivare immediatamente il GLO, documentare rigorosamente gli eventuali profili di rischio, richiedere formalmente l'incremento delle risorse agli enti competenti e adottare tutte le misure organizzative possibili. Solo eventuali soluzioni temporanee e condivise con la famiglia, adeguatamente verbalizzate e giustificate da esigenze eccezionali e contingenti di tutela dell'incolumità, possono essere prese in considerazione nelle more dell'intervento degli enti responsabili. Inoltre, il dirigente scolastico dovrà verificare l'eventuale disponibilità di risorse professionali interne all'istituzione scolastica, comprese quelle riconducibili all'organico dell'autonomia, al fine di adottare ogni misura organizzativa ragionevolmente praticabile a favore dell'inclusione dello studente. Potranno altresì essere valutate forme di collaborazione professionale tra docenti di sostegno assegnati ad altri studenti con disabilità presenti nella medesima classe o nel medesimo plesso, ferma restando la prioritaria tutela dei diritti degli alunni ai quali tali docenti risultano formalmente assegnati e nel rispetto delle deliberazioni assunte in sede di GLO e delle effettive esigenze educative rilevate. In conclusione, la scuola non può utilizzare la carenza di ore di sostegno o di assistenza specialistica come motivo sufficiente per ridurre unilateralmente il tempo scuola dello studente. Essa è tenuta ad attivare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, a partire dalla convocazione del GLO, dalla puntuale verifica dei bisogni dell'alunno, dall'adozione delle migliori misure organizzative possibili e dalla tempestiva richiesta delle risorse necessarie agli enti competenti. Qualora emergano particolari criticità connesse alla sicurezza o al benessere dello studente, tali circostanze dovranno essere oggetto di un'attenta valutazione multidisciplinare e di una puntuale verbalizzazione in sede di GLO, evitando soluzioni meramente organizzative non supportate da adeguata istruttoria. In tali situazioni la scuola dovrà operare in stretto raccordo con la famiglia e con i servizi competenti, ricercando soluzioni proporzionate, temporanee e costantemente monitorate, nelle more dell'eventuale adeguamento delle risorse richieste. Ogni decisione dovrà pertanto essere assunta caso per caso, sulla base della documentazione disponibile, delle risultanze del GLO e del superiore interesse dello studente, garantendo il contemperamento tra diritto all'istruzione, inclusione scolastica e tutela dell'incolumità di tutti i soggetti coinvolti.
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
Questa Istituzione scolastica deve procedere al conferimento, mediante graduatoria di istituto, di una supplenza temporanea fino al 9 giugno 2027, per complessive 18 ore...
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Data di pubblicazione: 01/10/2026
La materia della incompatibilità dei pubblici dipendenti è regolata, in via generale, dall’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001, il quale, al primo comma, prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con l'ulteriore precisazione che l’attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Più in generale la normativa prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni: - la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico; - il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. Ricordiamo, inoltre, che a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". E’ stato precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, le seguenti ipotesi che però non rappresentano il caso di cui al quesito: a) l’assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall’art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l’assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. Inoltre, l' attività di cui al quesito non rientra tra quelle previste dal comma 6 dell'art. 53 citato per le quali la normativa non prevede l'autorizzazione preventiva. Nelle Linee Guida citate viene altresì precisato che sono vietati gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell’attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro. Per quanto concerne il lavoro intermittente (cioè la tipologia lavorativa proposta al dipendente - contratto a chiamata), la disciplina di riferimento è oggi contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2015. L'art. 1 del Decreto citato prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 13 il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16. Trattasi quindi di un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza. È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato. Pertanto, il contratto di lavoro intermittente, è un contratto di lavoro subordinato con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro. Ne consegue, a nostro avviso, che detta tipologia contrattuale è incompatibile con lo status di dipendente pubblico a meno che non si tratti di dipendente in part time o con spezzone orario non superiore al 50% dell'orario del titolare. La Cassazione civile, con la Sentenza del 30/11/2017, n. 28797, ha precisato che l'instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente, è senz'altro riconducibile all'assunzione di impiego alle dipendenze di terzi e non può certo assumere alcun rilievo che le prestazioni, rese a titolo oneroso, non siano state di fatto retribuite per l'inadempimento del datore. Precisa la Corte nella motivazione "La gratuità dell'incarico, che può eventualmente escludere la incompatibilità, è ravvisabile solo in presenza di prestazioni rese affectionis vel benevolentiae causa, ossia per una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, e non va confusa con la mancata riscossione da parte del dipendente delle somme allo stesso dovute in forza di pattuizioni contrattuali, sottoscritte in violazione dell'obbligo di esclusività". Tutto ciò premesso, a nostro avviso, trattandosi di dipendente a t.d. a tempo pieno si ritiene che l'attività in questione (contratto di lavoro intermittente) è incompatibile con lo status di dipendente pubblico. Inoltre, un contratto di lavoro per tutti i week end, con durata prolungata (es. mesi) non potrebbe definirsi temporaneo ed occasionale e quindi, a maggior ragione, a nostro avviso, sussiste incompatibilità nel caso di specie.
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
1. Premessa Il quesito riguarda la possibilità per l’Istituzione scolastica di richiedere a un’assistente amministrativa l’utilizzo di SPID o CIE per l’accesso alle funzioni di segreteria della piattaforma Nuvola, escludendo l’utilizzo di credenziali costituite da nome utente e password, nonché le eventuali conseguenze del rifiuto della dipendente di utilizzare le modalità di accesso individuate dall’Amministrazione. Per completezza, occorre preliminarmente distinguere tale fattispecie da quella relativa all’accesso al Registro elettronico di docenti, alunni e famiglie per il quale la modalità di accesso mediante SPID o CIE discende direttamente dalla norma. Per quest’ultimo, infatti, l’art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 51, comma 8, della L. n. 182/2025, stabilisce espressamente che «ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE)». Non risulta invece una disposizione speciale equivalente che imponga direttamente l’utilizzo di SPID o CIE per ogni dipendente ATA quando usa gestionali della scuola per pratiche amministrative. La questione deve quindi essere esaminata sotto il diverso profilo della legittimità della scelta organizzativa dell’Amministrazione, della sicurezza dei sistemi informativi, della certezza dell’identificazione degli operatori e dell’organizzazione dei relativi flussi documentali. In tale quadro non assume rilievo, ai fini della presente valutazione, la circostanza che altri sistemi informativi utilizzati dalle istituzioni scolastiche possano prevedere differenti modalità di autenticazione. Dunque, per i gestionali di segreteria, non sussiste un generale divieto di utilizzo delle credenziali nominative. Ciò posto, l’assenza di una disposizione normativa speciale che imponga direttamente SPID o CIE per le funzioni gestionali interne di Nuvola non impedisce all’Istituzione scolastica di individuare tali strumenti quali modalità di identificazione e autenticazione degli operatori abilitati. SPID e CIE non costituiscono semplicemente credenziali di accesso, ma strumenti di identità digitale nei quali l’identità della persona fisica è previamente verificata secondo procedure e livelli di garanzia definiti dalla normativa e dalle relative regole tecniche. Il loro utilizzo consente pertanto all’Amministrazione di adottare un sistema di autenticazione forte, idoneo ad assicurare un elevato grado di certezza circa l’identità del soggetto che accede al sistema e una più robusta riconducibilità delle operazioni compiute all’utente autorizzato. Sotto il profilo della sicurezza, l’adozione di SPID o CIE può inoltre costituire una misura tecnica e organizzativa adeguata ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla natura dei dati trattati, alle funzioni disponibili attraverso l’applicativo e alla necessità di garantire che l’accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati. Ciò non equivale ad affermare che le credenziali costituite da nome utente e password siano, in quanto tali, vietate dalla normativa o necessariamente inadeguate. La valutazione dei rischi può concorrere alla scelta delle misure di sicurezza e giustificare l’adozione di modalità di autenticazione più robuste, ma non costituisce la fonte di un generale divieto di utilizzo delle credenziali tradizionali. Ciò che rileva, ai fini del quesito, è dunque la possibilità per l’Amministrazione di individuare, per determinate funzioni, modalità di identificazione e autenticazione idonee a garantire la sicurezza degli accessi e la certa riconducibilità delle operazioni agli utenti autorizzati. La scelta deve inoltre trovare coerente collocazione nell’organizzazione del sistema di gestione documentale dell’Istituzione scolastica. Le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedono l’adozione del Manuale di gestione documentale, nel quale sono descritti, tra l’altro, il sistema di gestione dei documenti informatici, gli strumenti utilizzati, i flussi di lavorazione interni all’Amministrazione e le relative misure di sicurezza. Con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche, la nota MIM prot. n. 3868 del 10 dicembre 2021 ha fornito le indicazioni per l’attuazione di tale disciplina e un modello di Manuale per la gestione dei flussi documentali. Qualora Nuvola sia utilizzato per la gestione di flussi documentali dell’Istituzione scolastica, l’applicativo e le relative modalità operative e di accesso dovranno trovare coerente collocazione nell’organizzazione documentale descritta nel Manuale. L’individuazione di SPID o CIE quale modalità di autenticazione non trae dal Manuale il proprio fondamento normativo, ma costituisce, ove legittimamente adottata, una componente dell’organizzazione documentale e delle misure di sicurezza definite dall’Amministrazione e, in quanto tale, una modalità operativa cui il personale in servizio è tenuto ad attenersi. Quindi, ricapitolando, nel campo dei gestionali di segreteria, non abbiamo la norma specifica che abbiamo visto più sopra per il registro elettronico, in relazione a CIE e SPID, ma la scuola può comunque decidere, nell'ambito delle proprie politiche di sicurezza, di estendere l'utilizzo di queste credenziali oltre il registro elettronico. L’Istituzione dovrà quindi verificare la coerenza del Manuale di gestione vigente con l’organizzazione effettivamente adottata e, ove necessario, provvedere al suo aggiornamento. La mera preferenza individuale, espressa da un dipendente, per un diverso sistema di autenticazione non costituisce, di per sé, ragione idonea a sottrarre il dipendente alle modalità operative legittimamente stabilite dall’Amministrazione, né determina un diritto a ottenere il rilascio o il mantenimento di credenziali applicative alternative. Nel caso prospettato assume inoltre specifico rilievo la circostanza che l’Istituto disponga per la dipendente di postazione di lavoro, connettività e lettore per l’utilizzo della CIE. L’accesso alle funzioni assegnate può pertanto essere effettuato senza richiedere l’utilizzo di dispositivi personali della lavoratrice, escludendo sotto tale profilo la necessità di predisporre una diversa modalità di autenticazione. Deve pertanto ritenersi legittimo che l’Istituzione scolastica individui, nell'ambito delle proprie politiche di sicurezza, SPID o CIE quali modalità di accesso alle funzioni gestionali di Nuvola, purché tale scelta sia coerentemente inserita nell’organizzazione dei propri sistemi informativi e documentali e siano assicurati al dipendente gli strumenti necessari per utilizzarla. L’Istituto può, conseguentemente, escludere per tali funzioni l’accesso mediante nome utente e password. Tale conclusione non discende da un generale divieto normativo delle credenziali tradizionali né dalla sola valutazione dei rischi, ma dalla legittima individuazione, da parte dell’Amministrazione, della modalità di identificazione e autenticazione da utilizzare per l’accesso alle proprie funzioni gestionali. La valutazione dei rischi concorre a tale scelta sotto il profilo della sicurezza e dell’adeguatezza delle misure adottate. 3. Rilevanza disciplinare dell’eventuale rifiuto e individuazione dell’organo competente Sotto il profilo disciplinare occorre distinguere la scelta personale della dipendente di non utilizzare SPID o CIE dalle conseguenze che tale scelta può produrre nell’ambito del rapporto di lavoro. Il rilievo disciplinare non attiene, infatti, al rifiuto in sé di utilizzare uno specifico strumento di identità digitale, ma all’eventuale inosservanza delle legittime disposizioni organizzative impartite dall’Amministrazione e al conseguente mancato svolgimento delle attività di servizio assegnate. A tal fine, l’Istituzione scolastica dovrà preliminarmente verificare che la modalità di accesso prescritta sia stata legittimamente individuata e formalmente disciplinata, che trovi coerente riscontro nei propri atti organizzativi e nel Manuale di gestione documentale, che la dipendente ne sia stata adeguatamente informata e che disponga degli strumenti necessari per utilizzarla. In presenza di tali condizioni, il Dirigente scolastico potrà impartire alla dipendente un formale ordine di servizio, richiedendo l’utilizzo della modalità di accesso individuata dall’Amministrazione per lo svolgimento delle attività assegnate. Qualora, in assenza di impedimenti oggettivi, la dipendente persista nel rifiuto e ciò determini l’inosservanza della disposizione impartita o il mancato svolgimento delle attività lavorative assegnate, la condotta potrà assumere rilievo disciplinare (competenza a nostro parere del DS almeno come prima infrazione).
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Data di pubblicazione: 30/09/2026
La legittimità dello svolgimento a distanza della programmazione didattica settimanale della scuola primaria non dipende dalla sua collocazione nell'orario di servizio anziché nel monte ore delle attività funzionali all'insegnamento. Dipende piuttosto dalla fonte contrattuale che ne consente la prestazione con modalità diverse dalla presenza. Occorre pertanto tenere distinti due piani: la natura sostanziale dell'attività e la modalità con cui essa può essere resa. Quanto al primo piano, non vi è dubbio che le due ore di programmazione nella scuola primaria costituiscano quota dell'orario di servizio in senso proprio. Esse sono infatti quantificate nell'ambito delle ventiquattro ore d'obbligo settimanali ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del CCNL comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021, e restano estranee alle attività funzionali di cui al successivo articolo 44, comma 3, il cui monte ore è distinto e separato. Quanto alla modalità, è la stessa fonte contrattuale a sciogliere la questione: l'articolo 44, comma 6, richiama espressamente la programmazione didattica accanto alle attività funzionali di cui al comma 3 ai soli fini dello svolgimento a distanza. Il richiamo non ne muta la natura di attività di servizio, ma ne consente in via generale la prestazione a distanza, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Istituto che la norma contrattuale individua quale sede e presupposto. La base giuridica della richiesta dei docenti va dunque rinvenuta direttamente nel contratto e non nella Nota ministeriale n. 3803/2026 richiamata nel quesito. Quest'ultima ha ad oggetto la partecipazione a distanza agli organi collegiali, anche con carattere deliberativo, mentre la programmazione didattica non è un organo collegiale né ha natura deliberativa. La Nota e il relativo Allegato tecnico assumono tuttavia rilievo decisivo sotto un diverso profilo, quello della qualificazione giuridica della prestazione. L'orientamento applicativo ARAN CIRS120 del 12 giugno 2024 riconduce lo svolgimento a distanza delle attività di cui all'articolo 44, comma 6, all'una o all'altra delle due modalità disciplinate dal Titolo III del CCNL. La prima è il lavoro agile, privo di vincoli di luogo e di orario; la seconda è il lavoro da remoto, caratterizzato da un preciso vincolo di orario. Alla stregua di tale distinzione, la programmazione didattica, che si svolge in un giorno e in una fascia oraria predeterminati e con carattere necessariamente collegiale in «incontri collegiali dei docenti interessati», sembrerebbe doversi ricondurre al lavoro da remoto. Ne discenderebbe l'obbligo di verificare l'idoneità della postazione domestica in fase di avvio e, successivamente, con cadenza almeno semestrale. La Nota n. 3803/2026 ha però qualificato espressamente come lavoro agile la partecipazione a distanza alle attività di cui all'articolo 44, comma 3, lettere a) e b), che presentano i medesimi caratteri oggettivi di vincolo orario e collegialità. Non sussistendo alcuna ragione strutturale per trattare diversamente fattispecie omogenee, si ritiene che anche la programmazione didattica svolta a distanza possa ricondursi al lavoro agile, pur restando attività di servizio e non attività funzionale né deliberativa. La soluzione prospettata dai docenti, fondata sull'alternanza settimanale tra incontri in presenza e incontri a distanza, è pertanto legittima, a condizione che l'istituzione scolastica vi dia attuazione con gli strumenti e gli adempimenti propri dell'istituto. Sul piano regolamentare, occorrerà in ogni caso un apposito intervento del Consiglio d'Istituto. Esso potrà consistere in un addendum dedicato alla sola programmazione didattica, qualora non si intenda estendere la modalità a distanza alle attività di cui all'articolo 44, comma 3. Tale estensione non è infatti un effetto necessario della disciplina della programmazione e resta rimessa alla discrezionalità organizzativa del dirigente scolastico, cui compete decidere se avvalersi della modalità a distanza per lo svolgimento degli organi collegiali. Ove invece il dirigente intenda avvalersene anche per le sedute deliberative e non deliberative, appare preferibile un unico corpo organico che disciplini criteri generali e modalità attuative comuni a tutte le occasioni ricorrenti di svolgimento a distanza nel corso dell'anno scolastico. Alla disciplina regolamentare si affiancano gli adempimenti propri del lavoro agile. Il primo è la sottoscrizione dell'accordo individuale con ciascun docente interessato, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n. 81/2017. Il secondo è la consegna al dipendente e al RLS di un'informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione in modalità agile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del D.lgs. n. 81/2008, introdotto dalla legge n. 34/2026. Il terzo è la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro che per le pubbliche amministrazioni va effettuata entro il giorno 20 del mese successivo all'effettivo inizio della prestazione, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510/1996. Sotto il profilo sindacale, i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto sono materia di confronto a livello di istituzione scolastica, come da articolo 11, comma 9, lettera b), punto b5), del CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025. Non rileva invece la contrattazione integrativa sui criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto, né quella sui casi di estensione del numero delle giornate di prestazione in tali modalità di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), punto c11). Si tratta infatti di materie che presuppongono una selezione tra richiedenti, esigenza propria del personale ATA. Per la programmazione didattica tale necessità non si pone in quanto essa ha natura necessariamente collegiale e la modalità agile va pertanto consentita, alle medesime condizioni, a tutti i docenti tenuti a parteciparvi.
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