Data di pubblicazione: 12/10/2026
Il comma 14 dell’art. 26 della legge 448 del 23/12/1998 (legge finanziaria 1999) prevede la possibilità per i docenti a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (c.d. anno sabbatico) della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni compreso il primo decennio. Più specificamente la norma prevede che "I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali". Detta aspettativa non può essere oggetto di frazionamento così che l'avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico esaurisce il diritto dell'interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell'arco del decennio in considerazione (cfr. C.M. 28 marzo 2000, n. 96 prot. n. 48760 di trasmissione della nota n. 7574 del 6 marzo 2000). Più specificamente la C.M. n. 96 del 28/03/2000 (che ha trasmesso la Nota nota n. 7574 del 6 marzo 2000) ha chiarito che: a) la richiesta è sottratta all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione; b) tale aspettativa non può essere oggetto di frazionamento, sicché la fruizione di un periodo inferiore esaurisce il diritto. Ciò premesso, in riferimento al caso sottoposto, si ritiene che il docente che abbia richiesto aspettativa per anno sabbatico non possa rientrare in servizio prima della scadenza del termine del periodo richiesto. A tal proposito, infatti, l’Aran ha fornito diversi orientamenti applicativi sull'aspettativa per motivi di famiglia o personali. Nel primo orientamento SCU 039 infatti si precisa che: “Si ritiene utile rilevare che l’aspettativa per motivi di famiglia o personali, prevista dall’art. 18, comma 1 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/57, i quali nulla dispongono sulla interruzione di tale aspettativa ma solo sulla revoca della stessa ad opera del dirigente scolastico per ragioni di servizio.” ( cfr da ultimo in senso conforme ARAN O.A. del 24 febbraio 2021 CIRS43) Nel secondo orientamento SCU 025 è inoltre precisato che “L’art. 18 del CCNL 29-11-2007, contratto vigente per il comparto scuola, nel trattare dell’aspettativa di famiglia non ha alcuna previsione né alcun divieto sulla possibilità di interruzione per alcun motivo di detto istituto. Detta interruzione si deve però ritenere possibile, se per causa di malattia per l’ipotesi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che tale situazione genera impossibilità di assolvere a doveri lavorativi e a svolgere prestazioni specifiche non giustificabile con l’aspettativa per motivi di famiglia.” I pareri Aran citati concernono l'aspettativa per motivi di famiglia ma riteniamo che possano essere applicati anche al caso di specie in via di interpretazione analogica, atteso che la normativa sopra citata nulla prevede in merito alla interruzione dell'anno sabbatico con rientro anticipato in servizio. Ad ogni modo la normativa sul c.d. anno sabbatico è specifica e prevede che tale aspettativa – della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni - non può essere oggetto di frazionamento, sicché la fruizione di un periodo inferiore esaurisce il diritto. Ciò premesso riteniamo che: -la richiesta di sospensione dell'aspettativa per anno sabbatico a causa di gravi patologie (con conseguente conversione del titolo in congedo per malattia/gravi patologie) esaurisce definitivamente il periodo di fruizione dell'anno sabbatico nel decennio di riferimento se detta assenza per malattia copre l’intero anno scolastico precedentemente richiesto a titolo di aspettativa ( si ricorda, infatti, che l’anno scolastico è il periodo massimo di riferimento) -ad ogni modo, se al al termine del periodo di malattia per gravi patologie, residuano ancora mesi relativi all’anno scolastico per il quale era stata richiesta l’aspettativa in questione, si ritiene che il docente possa riprendere e fruire del periodo residuo dell'anno sabbatico originariamente richiesto a titolo di aspettativa per anno sabbatico.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
Per inquadrare la questione occorre partire dalla natura della disponibilità. Una cattedra di diciotto ore è un posto intero che, se vacante e disponibile entro il 31 dicembre, va coperto con una supplenza annuale fino al 31 agosto; se soltanto di fatto disponibile, con una supplenza fino al termine delle attività didattiche (articolo 2, comma 6, lettere a) e b), dell'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27). La sequenza delle procedure è fissata dall'articolo 2, comma 7, dell'Ordinanza. Prima vengono le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, le graduatorie provinciali per le supplenze, dalle quali l'individuazione è operata dall'Ufficio scolastico territoriale. Esaurite queste, si utilizzano le graduatorie di istituto e, in caso di loro esaurimento, quelle degli altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità, sino all'intera provincia (articolo 14, comma 18). Solo da ultimo si ricorre agli avvisi di interpello (articolo 14, comma 22). Ciò premesso, la ripartizione della cattedra in ore aggiuntive non è consentita. L'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, declinato dall'articolo 2, comma 5, dell'Ordinanza, riguarda soltanto le ore di insegnamento «pari o inferiori a sei ore settimanali che non concorrono a costituire cattedra». Si tratta di uno strumento pensato per i residui orari non aggregabili, non per la copertura di posti interi. Né il dirigente potrebbe frazionare la cattedra in segmenti di sei ore per ricondurla a quel regime. L'operazione sarebbe elusiva della ratio della norma e contraria alla logica dell'Ordinanza che ammette il frazionamento delle disponibilità solo in ipotesi circoscritte. Per il completamento d'orario dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, anche quando si attinge alle graduatorie di istituto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali, le disponibilità si utilizzano «senza frazionare» (articolo 12, comma 12). L'articolo 14, comma 19, consente il frazionamento orario soltanto come modalità di completamento d'orario del supplente titolare di una supplenza a orario non intero, «salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe». Nessuna delle due disposizioni autorizza a scomporre una cattedra intera per distribuirla tra più docenti. Escluse le soluzioni interne, la copertura va ricercata all'esterno. Poiché gli interpelli, compreso quello a diffusione nazionale, sono già andati deserti, ripeterli negli stessi termini non servirebbe: l'unica leva ancora disponibile è l'ampliamento dei requisiti di accesso. Prima di procedere conviene però documentare che i presupposti degli interpelli già pubblicati erano integri, così da mettere al riparo l'intera procedura. Il nuovo avviso dovrà estendere la platea rispetto a quelli andati deserti. L'articolo 14, comma 22, dell'Ordinanza rivolge l'interpello ai docenti forniti di abilitazione e, in subordine, del titolo di studio. La nota n. 11814/2026, al punto 3.2, numero 2, precisa che il titolo di studio richiesto in subordine è quello che dà accesso alla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Aggiunge che, qualora la scuola valuti, in ulteriore subordine, di prendere in considerazione anche candidati non in possesso dei titoli di studio previsti, l'avviso deve esplicitare ulteriori criteri di priorità. Se gli avvisi precedenti si fermavano ad abilitati e possessori del titolo di accesso, il margine ancora utilizzabile è questo in cui si collocano i titoli affini e i laureandi. Il D.P.R. n. 19/2016 e il D.M. n. 259/2017 individuano i titoli di accesso alle classi di concorso, non i titoli affini: l'affinità del titolo è un criterio che la scuola definisce nell'avviso. L'avviso potrà dunque graduare i candidati privi del titolo di accesso dando priorità, nell'ordine, ai laureati in discipline affini, agli iscritti a corsi di laurea coerenti con un numero minimo di crediti nei settori disciplinari della classe di concorso e a chi ha già prestato servizio nella disciplina.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
Il dirigente scolastico può senz’altro nominare un primo e un secondo collaboratore e il fondamento normativo di tale prerogativa è plurimo e strutturalmente robusto. Il punto di partenza è l’articolo 25, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce al dirigente scolastico il potere di delegare proprie funzioni a docenti da lui individuati, senza fissare alcun limite quantitativo. La norma inquadra il dirigente scolastico come organo di gestione dell’istituzione scolastica, titolare di una responsabilità gestionale che si esercita, anche e necessariamente, attraverso lo strumento datoriale della delega. Il potere di avvalersi di collaboratori è dunque una prerogativa dirigenziale di rango legislativo, non una facoltà contrattualmente attribuita o comprimibile. In questa cornice, l’attribuzione delle qualifiche “primo collaboratore” e “secondo collaboratore” non costituisce la creazione di figure giuridiche autonome, ma la formalizzazione organizzativa di un ordine di priorità nella struttura delegatoria dell’istituzione: chi è nominato “primo” sarà il soggetto al quale, in caso di assenza o impedimento del dirigente, spetterà in via preferenziale la delega alla firma degli atti di ordinaria amministrazione; chi è nominato “secondo” è destinato a subentrare in caso di contestuale assenza di entrambi. Tale articolazione è espressione diretta del potere organizzativo del dirigente, non richiede alcuna copertura contrattuale e non è soggetta a limitazioni di numero. A questo fondamento originario si è sovrapposta, con la Legge 13 luglio 2015, n. 107, una disciplina ulteriore. L’articolo 1, comma 83, prevede che il dirigente scolastico possa individuare fino al 10% dei docenti dell’organico dell’autonomia – computato sulla somma dell’organico di diritto e dell’organico del potenziamento – dai quali “farsi coadiuvare” in attività di supporto organizzativo e didattico. Tale previsione non ha introdotto una categoria giuridica autonoma di “coadiutori” distinta da quella dei delegati di cui all’articolo 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001. Infatti, la funzione di coadiutore e quella di delegato possono tranquillamente coesistere nella stessa persona e l’istituto del comma 83 va letto come la naturale evoluzione e la codificazione legislativa del potere già riconosciuto dall’articolo 25, comma 5, ampliandone la portata esplicita nel quadro dell’organico dell’autonomia. Il comma 83 consente quindi al dirigente di strutturare un vero e proprio staff dirigenziale, all’interno del quale primo e secondo collaboratore trovano collocazione del tutto naturale. La questione del limite numerico di due unità, previsto dall’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL 29 novembre 2007, si colloca su un piano diverso e non interferisce con il potere di nomina e delega. Tale clausola contrattuale disciplina, in modo specifico e limitato, la voce di spesa accessoria destinata a remunerare i docenti collaboratori a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Tuttavia, essa non limita il numero dei docenti ai quali il dirigente può conferire deleghe o funzioni di collaborazione, ma circoscrive il numero di quanti, tra questi, possano percepire il relativo compenso accessorio a valere su quella specifica risorsa contrattuale. Si tratta, in altri termini, di un tetto retributivo di fonte contrattuale, non di un tetto organizzativo di fonte legislativa.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
Il congedo biennale previsto dall'art. 42, comma 5, del DLgs 151/2001 è fruibile non solo in una unica soluzione ma, anche in modo frazionato (a mesi e a giorni interi, ma non ad ore). Al riguardo, la Funzione Pubblica per tutto il comparto del pubblico impiego scuola compresa, nella circolare n. 1 del 2012 precisa quanto segue: “Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni),è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi". La Nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, fornisce una serie di esempi e modalità di computo del congedo; la nota si riferisce al congedo parentale ma può applicarsi in via analogica anche al calcolo del congedo biennale in caso di assenze cicliche. Nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale ( ma analoghe considerazioni valgono per il congedo biennale) nel seguente modo: 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale Sabato e domenica 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo Sabato e domenica 3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo Sabato e domenica 4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse). Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto. Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo: dal martedì al giovedì = congedo parentale venerdì = ferie sabato e domenica lunedì= ferie dal martedì a giovedì = congedo parentale. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì). A chiarimento di quanto sopra esposto l'INPS fornisce ancora due possibili casi: Caso 1 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = ripresa del lavoro Caso 2 da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = congedo parentale venerdì = ripresa del lavoro Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa). Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale. I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto. Fino all'entrata in vigore del Decreto 119/2011, permessi e congedo straordinario erano considerati due benefici con la medesima finalità per i quali il Legislatore non aveva previsto la possibilità di contemporanea fruizione. Il Decreto 119/2011, però, ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'articolo 42 del Decreto 151/2001, prevedendo che "per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. La Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, circolare che detta le indicazioni per una univoca e corretta gestione delle modifiche di cui al citato D.lgs. 119/2011, alla lettera b) per tutto il comparto del pubblico impiego scuola compresa (stessa interpretazione INPS circolare 32/2012 per il settore privato), ha modificato una precedente indicazione e, nel merito della cumulabilità nello stesso mese dei due diversi benefici, ha precisato quanto di seguito evidenziato. "Il D.Lgs. n. 119 del 2011 ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'art. 42 in esame, rivedendo all'attuale comma 5 bis che “i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto.”. A seguito della modifica, i genitori possono fruire delle predette agevolazioni (permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La stessa INPS nel messaggio 3114 del 07/08/2018, aveva già precisato che:” Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici”. Ciò premesso, nel caso di specie, si ritiene quanto segue. Venerdì 18/09: assenza per malattia/ Lunedì 21/09: Permesso 104: sabato e domenica compresi tra assenze diverse e quindi neutri ai dini delle assenze Venerdì 25/09: Permesso 104 / Lunedì 28/09: Permesso 104: i permessi in esame si configurano – nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno - come diritto a tre giorni lavorativi di permesso al mese. Ne consegue che i giorni festivi o non lavorativi intercorrenti tra le giornate di permesso richiesto non vengono computati come giorni di permesso. (Orientamento ARAN 11 aprile 2023 n. 31348) Da martedì 29/09 a giovedì 01/10: congedo biennale legge 104/Venerdì 02/10: assenza per malattia/ Da lunedì 5/10 a giovedì 08/10: congedo biennale legge 104: sabato e domenica saranno imputati a congedo ( tale nostro assunto si basa sull’ applicazione analogica dell’Orientamento ARAN CIRS46 24 febbraio 2021 che ha precisato che nell’ipotesi, ad esempio, che il lavoratore o la lavoratrice richiedano 4 giorni di congedo parentale (lunedì –giovedì), 1 giorno di ferie (venerdì) e successivamente altri 4 giorni di congedo parentale (lunedì – giovedì), il sabato e la domenica ricadenti nei due periodi di congedo, non essendo gli stessi intervallati dal ritorno al lavoro, sono considerati congedo e conteggiati nell’ambito) Venerdì 09/10: Permesso 104/ Lunedì 12/10: Permesso 104: per i motivi suesposti le giornate del sabato e della domenica saranno neutri ai fini delle assenze.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
La dichiarazione dei servizi, a sensi dell’art. 145 del D.P.R. 1092 DEL 1973, è l’atto con cui il personale della scuola neo immesso in ruolo comunica tutti i servizi di ruolo e non di ruolo svolti in precedenza presso lo Stato o altri enti pubblici, inclusi, e dovrebbe essere presentata ad ogni immissione in ruolo. Qualora la prima dichiarazione dei servizi sia stata resa in “istanze in line” ed il SIDI non consenta una nuova dichiarazione dei servizi la prima dichiarazione può essere integrata con l’indicazione dei servizi di ruolo cartacea. Nel caso di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria l’interessato dovrà presentare una nuova domanda di ricostruzione della carriera perché il servizio precedente sarà valutato tutto, compreso quello di ruolo nella scuola primaria, come servizio non di ruolo
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
Qualora, in ragione delle specifiche condizioni di funzionamento dell'alunno con disabilità, emerga la necessità di prevedere una frequenza scolastica ridotta, modulata o diversamente articolata rispetto all'ordinario orario di frequenza, l'istituzione scolastica è tenuta ad operare nel rispetto della normativa in materia di inclusione scolastica, avendo quale riferimento prioritario il diritto all'istruzione, alla partecipazione e all'inclusione dell'alunno. Ai sensi della Legge n. 104/1992, del D.Lgs. n. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 96/2019, e del D.I. n. 182/2020, come modificato dal D.I. n. 153/2023, le decisioni concernenti l'organizzazione del percorso educativo e didattico dell'alunno devono essere assunte nell'ambito del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO), con il coinvolgimento delle diverse componenti previste dalla normativa. Nel caso rappresentato, tuttavia, emerge una circostanza peculiare: l'alunno, pur essendo destinatario di interventi di sostegno sulla base della documentazione sanitaria disponibile, non risulta attualmente seguito da uno specialista di riferimento né da servizi sanitari che possano partecipare ai lavori del GLO o formulare specifiche indicazioni cliniche circa una eventuale riduzione dell'orario scolastico. In tale situazione, appare opportuno distinguere tra una riduzione dell'orario formalmente deliberata dal GLO e una frequenza di fatto parziale determinata dalle concrete condizioni dell'alunno e dalle decisioni assunte dalla famiglia. In assenza di una presa in carico specialistica attiva e di una formale indicazione sanitaria che supporti una frequenza ridotta, la scuola dovrebbe evitare di configurare nel PEI una riduzione dell'orario scolastico come misura stabilita o autorizzata dal GLO. Più correttamente, il GLO potrà prendere atto che, allo stato attuale, l'alunno frequenta effettivamente la scuola per un numero limitato di ore giornaliere, circostanza che risulta collegata alle difficoltà comportamentali, alle problematiche relative alla regolazione del sonno rappresentate dalla famiglia e alle osservazioni effettuate dai docenti nell'ambiente scolastico. Nel verbale del GLO potrebbe pertanto essere opportunamente riportato che la frequenza scolastica completa continua a rappresentare l'obiettivo prioritario da perseguire nell'interesse dell'alunno e che la ridotta permanenza a scuola costituisce una situazione di fatto, oggetto di monitoraggio costante e di periodica rivalutazione, anche in vista di una futura presa in carico da parte dei competenti servizi sanitari e socioassistenziali. Nel PEI potrebbe essere inserita una formulazione del seguente tenore: "Il GLO prende atto che, allo stato attuale, la frequenza effettiva dell'alunno risulta inferiore all'orario scolastico ordinario in ragione delle condizioni di funzionamento osservate e delle difficoltà rappresentate dalla famiglia. La situazione sarà costantemente monitorata e periodicamente rivalutata. Costituisce obiettivo prioritario del progetto educativo il progressivo ampliamento dei tempi di permanenza scolastica, compatibilmente con l'evoluzione delle condizioni dell'alunno e con l'eventuale attivazione della presa in carico sanitaria e sociale." Tale impostazione consente alla scuola di documentare correttamente la situazione senza attribuirle la natura di una riduzione dell'orario formalmente deliberata in assenza dei presupposti che normalmente la giustificano. Particolare rilievo assume inoltre la necessità di documentare puntualmente tutte le iniziative assunte dall'istituzione scolastica per favorire la presa in carico dell'alunno da parte dei servizi competenti. A tal fine, appare opportuno conservare agli atti: • le convocazioni del GLO trasmesse ai servizi sanitari territoriali; • le eventuali richieste di intervento rivolte all'UMEE o ad altri servizi specialistici; • le segnalazioni effettuate ai servizi sociali; • le risposte ricevute dagli enti coinvolti; • le osservazioni pedagogiche e didattiche predisposte dai docenti; • la documentazione relativa agli incontri con la famiglia. Nel verbale del GLO potrebbe essere altresì riportato che il dirigente scolastico, o chi ne fa le veci, provvederà a reiterare le richieste di coinvolgimento dei servizi territorialmente competenti, al fine di favorire la definizione di un progetto educativo e assistenziale maggiormente integrato. Resta fermo che l'assenza di una presa in carico specialistica non può determinare una compressione del diritto all'istruzione dell'alunno. Per tale motivo la frequenza scolastica non può essere subordinata esclusivamente alla presenza del docente di sostegno o di altre figure professionali di supporto, né eventuali carenze organizzative possono giustificare limitazioni all'accesso al servizio scolastico. Per quanto riguarda la valutazione, trova applicazione l'art. 11 del D.Lgs. n. 62/2017, secondo il quale la valutazione degli alunni con disabilità è riferita agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato. La valutazione dovrà pertanto essere effettuata dal Consiglio di classe con riferimento al percorso effettivamente svolto dall'alunno e agli obiettivi personalizzati previsti dal PEI. Anche i docenti delle discipline nelle quali la presenza dell'alunno sia particolarmente limitata partecipano alla valutazione collegiale, sulla base delle osservazioni disponibili, delle evidenze raccolte nel tempo, delle attività interdisciplinari svolte e della documentazione predisposta dai docenti. Nel PEI potrà essere opportunamente specificato che: "La valutazione delle diverse discipline è riferita agli obiettivi personalizzati individuati nel PEI e alle attività effettivamente realizzate durante i periodi di presenza scolastica dell'alunno." In presenza di una situazione debitamente documentata e monitorata dal GLO, la ridotta frequenza non può essere considerata automaticamente motivo di esclusione dalla valutazione né costituire, di per sé sola, presupposto per la non ammissione alla classe successiva. In conclusione, nel caso prospettato, l'assenza di uno specialista di riferimento rende problematico formalizzare una vera e propria riduzione dell'orario di frequenza secondo le modalità ordinariamente contemplate dal D.I. n. 153/2023. Pertanto, la soluzione maggiormente prudente appare quella di prendere atto della frequenza effettiva praticata dalla famiglia, documentarne le ragioni nel verbale del GLO e nel PEI, evitare di configurarla come una riduzione dell'orario formalmente autorizzata dalla scuola, continuare a perseguire il progressivo ampliamento della partecipazione scolastica e mantenere costante il raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti, documentando ogni iniziativa intrapresa dall'istituzione scolastica.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
In merito al quesito posto si ritiene che può essere conferita la supplenza ad un’ aspirante che già ha un rapporto di lavoro con datore di lavoro privato (indipendentemente dalle ore lavorative presso il datore di lavoro privato) solo se si tratta di spezzone orario non superiore alla metà dell’orario ordinario di servizio del titolare (la metà dell’orario del titolare rappresenta quindi il massimo delle ore accettabili). Il presupposto è che la supplenza sia conferita proprio per sei ore e non sia quindi una pretesa di frazionamento da parte dell’aspirente. Precisiamo meglio. La materia dell'incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola del 29 novembre 2007. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Pertanto, un temperamento “soggettivo” del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all’art. 1, comma 56 e seguenti viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero- professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto lavorativo viene legislativamente consentito, con la conseguenza che, per i dipendenti in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle contenute in leggi o regolamenti che vietano l’iscrizione in albi professionali, risultano inapplicabili. Infatti, riteniamo che la normativa suesposta per il personale in part time sia applicabile anche al personale titolare di spezzone orario. Detto personale è, in sostanza, titolare di un contratto con orario inferiore a quello ordinario; ne consegue che il suo rapporto di lavoro, ai fini del regime delle incompatibilità, è equiparabile ad un part time. Nel caso di specie, trattandosi contratto a t.d. di 6 ore settimanali (quindi non superiore al 50%), si ritiene applicabile il regime più favorevole per i dipendenti in part time; pertanto, il contratto di lavoro presso il datore di lavoro privato è compatibile con la supplenza fermo restando che non deve arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività di Istituto. Conclusivamente, a nostro avviso, un lavoratore dipendente nel privato può accettare una supplenza di 6 ore settimanali, a condizione che venga assicurata la compatibilità oraria e l’assenza di conflitto di interessi.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
Nel caso di specie la docente rimane dipendente dell’Amministrazione scolastica nella quale è collocata in aspettativa retribuita per frequentare il dottorato di ricerca ai sensi dell’art. 2 della legge 476 del 1984. Pertanto, la gestione giuridica ed economica rimane della scuola di titolarità. Durante l'aspettativa per motivi di famiglia (cfr. art. 18, comma 1 del CCNL 2007) il dipendente non può svolgere attività incompatibile stante il generale principio (cfr da ultimo Cassazione - Sez. Lavoro - Ord. 9 marzo 2020, n. 6637) ai sensi del quale l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto il regime di aspettativa non esclude la persistenza del rapporto di lavoro pubblico, nè l'applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53. Infatti, l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma di cui al citato art. 53 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire. I suddetti principi possono essere applicati analogicamente anche al dipendente in congedo per dottorato. Pertanto, la docente se vuole svolgere un'attività extraistituzionale - anche se si trova in dottorato - dovrà fare apposita richiesta di autorizzazione al DS della scuola di titolarità ( che ha concesso precedentemente il congedo) che ne dovrà valutare la compatibilità in via generale con lo status di dipendente pubblico (quindi incarico autorizzabile se occasionale, temporaneo e non in conflitto di interessi - cfr. Linee Guida Funzione Pubblica del 2013 sulle incompatibilità). Occorrerebbe analizzare la tipologia di incarico proposto dall’Università ma, in linea di principio, ricordiamo che l’attività di docenza rientra tra le fattispecie per le quali non è richiesta l’autorizzazione preventiva ( art. 53 comma 6 lett. fbis del D.Lgs. n. 165 del 2001). Ovviamente poi eventuali questioni di incompatibilità dell'attività di docenza dell’Università con la frequenza del dottorato non sono di competenza della scuola.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
La collaborazione dell’istituzione scolastica con una associazione sportiva è senz’altro possibile se ricondotta alla necessità dell’istituzione scolastica stessa di realizzare un’attività didattico-formativa compresa nel curricolo di istituto e, quindi, prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa. A tal fine l’istituzione scolastica è nella condizione di sottoscrivere convenzioni e accordi, come detto, finalizzati alla realizzazione dell’offerta formativa, anche con il coinvolgimento del personale scolastico (sia docente, sia ATA), sia in orario ordinario, sia in orario pomeridiano. Nel caso specifico pare che a sollecitare l’istituzione scolastica sia soprattutto un’esigenza dell’associazione sportiva a organizzare con le studentesse dell’istituzione scolastica stessa una squadra che possa partecipare al campionato “non studentesco”. Si ritiene che l’istituzione scolastica debba definire previamente se l’attività proposta possa rientrare nella costruzione del curricolo di istituto e, qualora decida di comprendere nell’offerta formativa anche l’attività di volley svolta in orario pomeridiano, di selezionare, seguendo le procedure previste dalla norma, l’associazione sportiva che si ritiene indispensabile per la realizzazione dell’attività stessa, fermo restando che poi le studentesse coinvolte sono del tutto libere di decidere di partecipare al campionato “non studentesco” con l’associazione sportiva che intenda selezionarle per la formazione della propria squadra. Diversamente è sempre possibile per l’associazione sportiva chiedere all’ente proprietario dell’edificio scolastico l’utilizzo degli impianti sportivi per realizzare le proprie attività, che potranno essere estese anche agli studenti iscritti presso l’istituzione scolastica, e formare con i partecipanti che si rendessero disponibili la squadra con cui partecipare alle competizioni sportive di interesse.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
In giurisprudenza (cfr Cassazione civile sez. lav., 17/02/2016, n. 3065) è stato precisato che la fruizione dei permessi non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo - questa - una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro. Ciò premesso, per quanto concerne l’aspettativa per motivi personali. L'art. 18 del CCNL 2007 prevede, al primo comma, che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’art. 18, comma 2, prevede che ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. In sintesi: a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art.70.1, Dpr 3/57); b) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art. 70.2, Dpr 3/57); c) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art. 70.3, Dpr 3/57). Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-70 del DPR n. 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia/studio non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Infine, si rileva che l’art. 70 citato prevede che “per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione (ora il riferimento è ovviamente al DS) può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti (quindi anche il limite dei dodici mesi consecutivi) e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi”. In sostanza, alla luce di quanto detto sopra è possibile prendere periodi frazionati di aspettativa all'interno del limite massimo di due anni e mezzo in un quinquennio e tenendo conto che il periodo massimo di fruizione continuativa è di dodici mesi calcolato come sopra esposto. Quindi, è possibile richiedere l'aspettativa in modo frazionato per più di due periodi all'interno del limite massimo dei 12 mesi continuativi (ad esempio: 5 gg, poi un mese, poi altri 3 mesi, il tutto anche intervallato da periodi di servizio attivo o in assenza per altri motivi, ad esempio malattia); l'importante è che il limite continuativo di dodici mesi non venga superato fermo restando poi il limite complessivo di due anni e mezzo nel quinquennio. In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia/studio non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo. Tutto ciò premesso, in riferimento ai quesiti posti si ritiene quanto segue Possono le docenti continuare a chiedere questi permessi non essendo mai effettivamente in servizio? Si, si rinvia alla giurisprudenza richiamata in premessa. Può la Dirigente chiedere che l'aspettativa venga chiesta continuativa di sei mesi senza interromperla con i 3 giorni di permesso legge 104? Se il riferimento è agli ulteriori sei mesi previsti dall’art. 70 citato la norma prevede che per motivi di particolare gravità il DS può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti (quindi anche il limite dei dodici mesi consecutivi) e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi; trattandosi di un ulteriore periodo straordinario in deroga ai limiti previsti dalla norma si ritiene che la richiesta inerente a detto periodo debba essere continuativa. Precisiamo meglio: la norma non prevede che la durata debba essere necessariamente sei mesi in quanto prevede “ non superiore” a sei mesi; ma, a nostro avviso, la ratio della norma è che questo periodo viene utilizzato quando sono stati superati i limiti ordinari e quindi si ritiene che la richiesta di detto periodo debba essere continuativa e non interrotta da altre assenze.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
L’art. 41 comma 6 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede che il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Allorché in sede di visita la Commissione Medica o il medico competente (come nel caso di specie) non pervenga al normale giudizio del riconoscimento dell’inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non le è precluso il potere di esprimere giudizi più limitati, come ad esempio sulla durata dell’infermità: in questi casi trattasi di malattia (inidoneità) temporanea da cui scaturisce l’obbligo per il d.s. di collocare, con apposito provvedimento, il dipendente interessato in malattia di ufficio a meno che non si tratti di inidoneità temporanea ma relativa ed il dipendente presenti istanza di utilizzazione in altri compiti. ( ma nel caso di specie il dipendente ha espressamente rifiutato ogni modifica delle mansioni) Tale periodo di assenza è valutato, quale assenza per malattia, sia ai fini della retribuzione che in merito al superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art. 17 del CCNL 2007, non essendo stata prevista dal legislatore alcuna esclusione dal suddetto computo e dalla decurtazione della retribuzione, come invece ha fatto in altre occasioni (es. assenza per gravi patologie ai sensi dell’art. 17, comma 9, del CCNL 2007). L'assenza per malattia di ufficio si fonda sul giudizio del medico competente (come nel caso di specie) e non è quindi necessario un ulteriore certificato da parte del medico curante della dipendente. Tra l’altro nel caso di specie del tutto correttamente la scuola ha anche chiesto la visita collegiale ai sensi del DPR 171 del 2011 e quindi poi il relativo verbale sostituirà il precedente giudizio nelle more formulato dal MC.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
La gestione dei rifiuti all'interno delle istituzioni scolastiche è un tema delicato che incrocia la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e la tutela ambientale (Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006). Nelle scuole, i rifiuti "tossici e nocivi" (oggi definiti tecnicamente Rifiuti Pericolosi) si generano principalmente nei laboratori di chimica, fisica e biologia, ma anche nelle officine degli istituti tecnici o nella manutenzione ordinaria (toner, pile, neon). Come detto in precedenti risposte, il RENTRI, acronimo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è il nuovo sistema per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti in Italia. Entrato in vigore il 15 giugno 2023 con il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 - “Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” - il RENTRI sostituisce il precedente SISTRI, cercando di migliorare la tracciabilità e la gestione dei rifiuti attraverso una piattaforma completamente digitalizzata. Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è quindi un sistema obbligatorio per una vasta gamma di operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi. Con l’introduzione del Decreto Legislativo 213/2022 e il successivo Decreto del 4 aprile 2023 n. 59, sono stati definiti nel dettaglio i Soggetti Obbligati a iscriversi al RENTRI. Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), il Parlamento ha ridefinito il perimetro dei Soggetti Obbligati all’iscrizione al RENTRI, escludendo dall’obbligo di accreditamento e dal pagamento del canone annuo alcune categorie. Occorre comunque precisare che, in base al comunicato presente sul portale https://supporto.rentri.gov.it, gli enti del settore Istruzione e Ricerca sono soggetti all'iscrizione RENTRI, secondo le scadenze del D.M. 59/2023 (in base al numero di dipendenti), se producono rifiuti pericolosi. Se producono solo rifiuti non pericolosi, sono esonerati dall'iscrizione, ma devono comunque utilizzare il nuovo FIR cartaceo vidimato digitalmente dal 13 febbraio 2025. Se producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 20223, n. 59 in formato cartaceo. Tanto premesso, riteniamo che la distinzione prospettata nel quesito sia giuridicamente corretta in quanto fondata sulla definizione stessa di rifiuto fornita dall'art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 152/2006, secondo cui è rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”. Pertanto: • Prodotti chimici ancora utilizzabili: I reagenti, gli acidi e le basi ancora integri, correttamente conservati, muniti di etichettatura conforme e destinati a essere effettivamente impiegati nelle attività didattiche o di laboratorio mantengono la qualifica giuridica di prodotti chimici (o materie prime/preparati), e non costituiscono rifiuti. • Rifiuti chimici pericolosi: I prodotti scaduti, alterati, deteriorati, contaminati, privi di etichetta o non più identificabili, oppure quei beni dei quali l'istituto decida (o abbia l'obbligo di sicurezza) di disfarsi, assumono automaticamente la qualifica di rifiuti speciali pericolosi (generalmente associati al codice CER 16 05 06* per le sostanze chimiche di laboratorio pericolose). Ne deriva che la semplice detenzione di sostanze chimiche integre e destinate all’uso non comportava, nell’immediato, l’obbligo di iscrizione al RENTRI come operatore alla data del 13 febbraio 2026, poiché, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, un bene diventa giuridicamente un "rifiuto" solo quando il detentore abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene. Di conseguenza, l'obbligo di iscrizione al portale ufficiale come produttore di rifiuti pericolosi sorge esclusivamente nel momento in cui una sostanza perde la sua natura di "prodotto" (perché scaduta, deteriorata o non più identificabile) e viene formalmente classificata come rifiuto pericoloso. Forniamo, di seguito, l’analisi puntuale dei quesiti posti. 1. Distinzione giuridica tra Prodotti e Rifiuti Come detto, l’interpretazione data è corretta ed è pienamente conforme alla normativa ambientale: • Prodotti chimici utilizzabili: Gli acidi, le basi e i reagenti ancora idonei all'uso e che l'istituto intende impiegare nelle future attività didattiche mantengono la qualifica giuridica di "prodotti". La loro mera custodia non genera adempimenti legati alla gestione dei rifiuti. • Sostanze deteriorate, scadute o ignote: I composti chimici non più identificabili, deteriorati, alterati o per i quali sussiste l'obbligo o l'intenzione di smaltimento assumono la qualifica di rifiuto pericoloso. In base alle proprietà intrinseche delle sostanze (es. tossicità, corrosività), tali rifiuti andranno classificati con il relativo codice EER asteriscato (che contraddistingue i rifiuti pericolosi). 2. Momento in cui sorge l'obbligo di iscrizione al RENTRI L’obbligo di iscrizione al RENTRI nella categoria dei produttori di rifiuti pericolosi (come operatore) non è legato alla mera presenza dei prodotti nel laboratorio, ma alla produzione effettiva del rifiuto. Infatti, la sola detenzione di prodotti chimici integri e utilizzabili all'interno di un laboratorio scolastico non fa sorgere immediatamente la qualifica di produttore di rifiuti. • Finché i prodotti restano conservati a scuola come "reagenti da laboratorio", l'istituto non è un produttore di rifiuti pericolosi. • L'obbligo di iscrizione scatta formalmente solo nel momento in cui l'istituto effettua l'operazione di classificazione che trasforma i prodotti inutilizzabili in rifiuti (ad esempio tramite la redazione di un inventario di scarto e la contestuale annotazione sul registro dei di carico scarico), dando inizio al cosiddetto deposito temporaneo. 3. Procedura di variazione sul portale RENTRI per gli enti già registrati Avendo già effettuato la registrazione entro i termini come “Produttori di rifiuti non iscritti” (procedura necessaria per vidimare i FIR cartacei a partire da febbraio 2025), nel momento in cui saranno identificati ufficialmente i rifiuti pericolosi non occorrerà avviare una nuova iscrizione. Basterà accedere all'area riservata del portale ufficiale RENTRI ed effettuare una pratica di variazione. Il sistema guidato permetterà di aggiornare l'anagrafica dell'operatore e dell'unità locale, modificando la categoria per includere il profilo di produttore di rifiuti pericolosi. Tale variazione richiederà il pagamento del contributo annuale (che varia in base al numero di dipendenti) e dei previsti diritti di segreteria (pari a 10 € in misura fissa). 4. Valutazione della situazione alla data del 13 febbraio 2026 Il quadro, per quanto riguarda la scadenza del 13 febbraio 2026, varia a seconda del momento in cui avviene la classificazione del rifiuto: • Se alla data del 13 febbraio 2026 i prodotti NON erano ancora stati identificati e ufficialmente dichiarati come rifiuti, l'istituto si trovava in una posizione regolare. La formale identificazione come scarto avviene "oggi" e l'obbligo normativo si attiva di conseguenza solo adesso, parallelamente alla variazione della posizione sul portale RENTRI. • Se a quella data i prodotti erano GIÀ formalmente identificati come non più utilizzabili e destinati allo smaltimento (quindi giuridicamente considerati rifiuti pericolosi a quella data), in linea puramente teorica, la mancata iscrizione entro il termine del 13 febbraio 2026 per chi deteneva già flussi attivi di rifiuti pericolosi configura un’irregolarità, soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria. Tuttavia, si evidenzia che il Decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025, convertito in Legge 26/2026) ha introdotto un regime di moratoria che ha sospeso l'applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati e ha prorogato l'utilizzo sussidiario del FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026. Di conseguenza, se l'Istituto procede tempestivamente a regolarizzare la propria posizione effettuando la variazione sul portale prima di compire qualsiasi movimentazione o smaltimento, l'impatto di un eventuale ritardo formale risulterà azzerato o ridotto ai minimi termini.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
Come già detto in precedenti risposte, il D.lgs. 36/2023 non entra nel merito delle regole di utilizzo della carta di credito da parte delle Istituzioni Scolastiche, regole che restano molto rigide e imperniate sull’art. 19 D.I. 129/2018, il cui fulcro è la facoltà di utilizzarla quando “non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie”. L'articolo, tra l’altro, menziona espressamente, tra gli ambiti di applicazione, l'organizzazione di viaggi di istruzione, scambi e stage in Italia e all'estero. Resta comunque il fatto che l’utilizzo della carta di credito può, a nostro avviso, confliggere con la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, prevista dal D.Lgs. 36/2023 Per rispondere compiutamente al quesito, rammentiamo che il D.I. 129/2018, ha fornito una puntuale disciplina per l’utilizzo delle carte di credito intestate al Dirigente scolastico e ad altro personale da lui designato in rappresentanza dell’istituzione scolastica. Spetta al Dirigente scolastico la valutazione dell’opportunità di utilizzo della carta di credito rispetto alla procedura ordinaria di esecuzione dei pagamenti tramite ordinativo informatico, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. In ogni caso, l’art. 19, comma 3, pone l’assoluto divieto di utilizzare la carta per prelevare denaro contante. L’attivazione della carta di credito è una facoltà per le istituzioni scolastiche. Qualora si voglia dotare la scuola di questo strumento, deve essere disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dalla scuola e dall’istituto cassiere presso il quale è aperto il conto corrente bancario dell’istituzione, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.I. 129/2018. Gli schemi di convenzione di cassa forniti dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 forniscono criteri per le spese del servizio di attivazione, gestione e ricarica delle carte di credito, da tenere in considerazione per il bando di gara inerente l’acquisizione del servizio. L’istituto bancario andrà ad agganciare il plafond della carta all’aggregato di spesa o agli aggregati di spesa indicati dalla scuola titolare, riferiti a “Attività” e “Progetti” del modello A del Programma Annuale. In tal modo i pagamenti effettuati andranno a valere direttamente sul pertinente aggregato di spesa, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Sarà cura del DSGA, entro 5 giorni dal pagamento, effettuare il riscontro contabile con gli estratti conto e regolarizzare la spesa con relativo mandato di pagamento. L’importanza che assume la gestione della carta di credito richiede, a parere di chi scrive, l’adozione da parte del dirigente scolastico di un apposito regolamento interno di istituto. I passaggi specifici da disciplinare sono: • Modalità e tempistiche di delega all’utilizzo; • Specifica dettagliata delle spese eseguibili con carta di credito; • Modalità e tempistiche di consegna della documentazione di spesa e delle successive operazioni contabili; • Indicazione dell’aggregato di spesa in cui confluiranno le uscite; • Procedura di gestione e possesso della carta e procedura in caso di suo smarrimento. Il Dirigente scolastico in sede di predisposizione del Programma annuale propone quindi, in collaborazione con il Direttore dei SS.GG.AA., il limite dell’assegnazione che deve essere disposta per l’intero esercizio finanziario; limite che non può essere successivamente modificato (la variazione prevista per il fondo economale non è prevista per il limite del pagamento con carta di credito). La proposta dirigenziale deve essere riportata nella relazione illustrativa al Programma annuale dichiarandone le motivazioni. Sulla quantificazione del limite non ci sono prescrizioni e, pertanto, la proposta del Dirigente è lasciata alla sua discrezionalità, che ovviamente dovrà tener conto dell’entità complessiva delle risorse finanziarie nella disponibilità dell’Istituto. Tanto premesso, in base al quadro normativo vigente, l’operazione prospettata può considerarsi giuridicamente corretta e legittima, ma a condizione che vengano rispettate le seguenti vincolanti garanzie procedurali: 1) Provvedimento motivato del Dirigente Scolastico: Prima di ogni transazione online, il Dirigente Scolastico deve emanare un proprio provvedimento/disposto motivato in cui esplicita: • La finalità didattica (delibera degli Organi Collegiali/PTOF). • La motivazione della convenienza economica (risparmio conseguito rispetto alle offerte dell'agenzia o di mercato) e l'impossibilità di utilizzare i canali di pagamento ordinari. • L'importo massimo autorizzato per l'acquisto. • CIG (Codice Identificativo Gara) e Tracciabilità (L. 136/2010): A tal proposito occorre ricordare che, in via generale, è necessario osservare gli obblighi di tracciabilità e di acquisizione del CIG per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, nei settori ordinari e speciali, di qualsiasi importo, secondo quanto riportato nella Delibera ANAC n. 585 del 19/12/2023 (che ha aggiornato la precedente determina n. 4/2011 individuando ulteriori ipotesi per le quali è necessaria l’acquisizione del CIG), e attraverso gli strumenti di interoperabilità con la BDNCP previsti dalla Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023 (Piattaforme digitali certificate/MEPA). Ciò vale anche per i contratti di appalto con le compagnie aeree (Italiane, UE o Extra-UE) affidatarie dei servizi di volo e con soggetti privati per l’alloggio di studenti e/o docenti. 2) Intestazione e Riscontro Contabile: • La carta di credito deve essere intestata all'Istituzione Scolastica (titolare è il DS o il DSGA autorizzato). • Tutti i biglietti e le prenotazioni devono riportare le ricevute/fatture intestate all'Istituzione Scolastica con relativo codice fiscale. • Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.I. 129/2018, il DSGA deve provvedere al riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dell'estratto conto della carta. 3) Rispetto degli obblighi di contabilità: il pagamento deve essere riconducibile a un aggregato di spesa del Programma annuale e rientrare nei limiti di bilancio; la scuola deve avere apposita convenzione con l’istituto cassiere (come previsto dal D.I. 129/2018 e dagli schemi di convenzione forniti dal Ministero) e il plafond deve essere agganciato all’aggregato di spesa indicato. 4) Documentazione fiscale e compliance IVA/split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972): le spese devono essere correttamente documentate (ricevute, documenti fiscali o fatture semplificate) in modo da gestire correttamente i profili IVA. Per i fornitori esteri o piattaforme che rilasciano solo ricevuta/ticket fiscale, la scuola dovrà gestire la spesa associandola alla corretta aliquota/esenzione IVA secondo la contabilità d'istituto. 5) Presenza di regolamento interno approvato che disciplini: titolarità e deleghe, limiti di spesa per singola operazione e per esercizio, spese ammissibili (es. voli, alloggi per progetti deliberati), modalità di riconsegna della documentazione, procedura in caso di smarrimento. Ferme restando le condizioni di legittimità sopra indicate, concludiamo esprimendo le perplessità, già accennate in apertura, in relazione all’utilizzo della carta di credito in quanto, a nostro avviso, non solo difficilmente conciliabile con le previsioni del codice contratti sulla digitalizzazione degli appalti e con le norme sulla tracciabilità e l’acquisizione del CIG, ma anche per la presenza di ulteriori profili di specifica criticità: - Pagamenti anticipati: la prassi commerciale di prenotazione online spesso richiede il pagamento anticipato. Ciò confligge con il principio generale per cui le Pubbliche Amministrazioni (PA) possono disporre il pagamento del saldo solo dopo l'erogazione del servizio, la verifica della sua corretta esecuzione e l’acquisizione di tutti i documenti giustificativi e della relativa fattura (le cosiddette fasi di liquidazione e pagamento previste dagli artt. 16 e 17 del DI 129/2018). - Un altro aspetto tecnico-operativo fondamentale da considerare riguarda il Regolamento UE / Codice del Consumo sui pacchetti turistici: • Quando una scuola si rivolge a un'agenzia di viaggi, l'agenzia assume la veste giuridica di organizzatore di pacchetto turistico, facendosi carico delle relative garanzie (assicurazioni, assistenza in loco, riprotezione in caso di cancellazione volo, fallimento vettori, ecc.). • Acquistando direttamente "a pezzi" (solo volo e solo alloggio), la scuola assume direttamente la gestione del rischio organizzativo. Sarebbe quindi necessario e indispensabile verificare che l'istituto disponga o stipuli idonee polizze assicurative integrative (infortuni, responsabilità civile, annullamento viaggio e assistenza medico-bagaglio) a tutela degli studenti e dei docenti accompagnatori.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
Un docente dichiarato in inidoneità assoluta temporanea non si reca, senza giustificato motivo, alla prevista visita di revisione presso la competente CMV. IL DS non può riammetterlo in servizio, ma deve notificargli ufficialmente che, se entro 5 gg non produrrà elementi giustificativi validi, avvierà la sospensione cautelare. E' corretto? Nei 5 gg, qual è lo stato giuridico del dipendente? Ed è corretto, per garantire la copertura della classe, prorogare la supplenza? In riferimento al quesito posto ove trattasi di inidoneità temporanea ed assoluta vanno distinte due situazioni: lo status del dipendente e la rilevanza del comportamento osservato dallo stesso. In merito al primo aspetto, se è scaduto il giudizio di inidoneità temporanea, nonostante la previsione di una visita di revisione, il dipendente dovrebbe rientrare in servizio proprio perché non c’è più la copertura del giudizio della CMV. Si potrebbe ragionare in modo diverso in presenza di questi due elementi: - Nel verbale si fa riferimento al fatto che il giudizio di inidoneità rimane fino alla visita di revisione - In mancanza della precisazione di cui sopra la scuola può chiedere alla Commissione se, stante la mancata presentazione alla visita, il precedente giudizio è prorogato in forma amministrativa sino alla effettuazione della visita. In presenza dei suddetti presupposti il dipendente continuerà ad essere assente altrimenti, formalmente ( a meno che non si assenti ad altro titolo) dovrà rientrare in servizio. Per quanto concerne la sospensione cautelare si osserva quanto segue. L'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi: …..omissis…. c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione e' preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni puo' presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione e' disposta con atto motivato e comunicata all'interessato. Quindi la scuola potrebbe anche motivare l’urgenza e procedere con sospensione cautelare senza attendere i 5 giorni. Infine, per quanto concerne il supplente, la proroga, ai sensi delle vigenti disposizioni, è possibile solo se non vi è soluzione di continuità nell’assenza del titolare.
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Data di pubblicazione: 12/10/2026
In premessa si precisa che il personale a tempo determinato, considerato il suo contratto di lavoro a termine, per quello che concerne i permessi per assistenza previsti dalla legge 104/92 art. 33 comma 3 ha gli stessi diritti del personale a tempo indeterminato. L’art. 33 comma 3 relativo ai della legge 104/92 relativo all’assistenza prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. (è stata quindi eliminata la figura del referente unico). Il rapporto genitori figlio nel grado di parentela ai sensi dell’art.75 del codice civile è di primo grado quindi, l’interessato rientra a pieno titolo fra i soggetti che possono utilizzare i previsti permessi. In merito poi, alla platea dei familiari avente diritto, la stessa Funzione Pubblica già nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non lavoratori e/o lavoratori autonomi). In tale ottica si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481:”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”. In conclusione, il beneficio in questione non è subordinato alla presenza di altri familiari in grado di assistere il familiare disabile. Quindi, in risposta al quesito come da analoghe risposte per casi simili, la domanda del docente a tempo determinato non può essere rifiutata. In generale, non è nemmeno necessario che gli altri familiari avente diritto, nel caso specifico il coniuge convivente e non lavoratore di anni 75, presentino una giustificazione di non poter assistere il familiare e, sempre per il caso specifico una certificazione del medico curante nella quale dichiarare che per le patologie non può assistere la persona con disabilità. Questa certificazione andrebbe presentata solo per i famigliari parenti e affini fino al terzo grado. Al riguardo, le eventuali specifiche condizioni oggettive della famiglia sono sostituite dalla circostanziata dichiarazione sostitutiva di certificazione personale presentata dallo stesso docente in applicazione del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 con la quale se ne assume la piena responsabilità.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Come anticipato nel quesito, la nota MIM prot. n. 11814 del 06/05/2026 che detta le istruzioni operative per l'anno scolastico 2026/2027 ha stabilito che, in tutti i casi in cui si dia luogo alla individuazione di docenti per lo svolgimento delle attività alternative, “la durata del contratto dovrà essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”. La suddetta novità è stata già recepita dal “MANUALE UTENTE Ed. 3 Rev.44/25-08-2026 Gestione rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa” disponibile sulla dashboard della piattaforma SIDI, p. 265, là dove si legge che in relazione alla: “Data termine della supplenza, obbligatoria nel formato gg/mm/aaaa la funzionalità controlla che : • sia maggiore o uguale alla data inizio; • sia minore della data termine supplenza già presente; • sia minore o uguale del 30/06 dell’anno scolastico di fatto del servizio per i servizi N11, N23, N25 e N33 per personale DOC, ATA e PED; […]”. Si tenga presente che il codice SIDI N23 individua il “servizio a temporanea fino al termine delle attività didattiche attività alternative all’IRC” mentre il codice SIDI N25 il “servizio per ore aggiuntive attività alternative all’IRC”, reso dal personale docente oltre il proprio orario d’obbligo. Le due tipologie di incarico sono equiparate, all'interno del Manuale e ciò significa che per entrambe dovrebbe essere possibile inserire quale termine quello delle lezioni, termine di riferimento per le supplenze non annuali a copertura delle disponibilità esistenti all'interno della scuola. Si suggerisce di verificare che anche il gestionale di segreteria sia allineato alla novità soprariportata. Infine, si sconsiglia ovviamente la soluzione prospettata dall’assistenza SIDI dal momento che sarebbe foriera di contenziosi, il cui esito non può al momento prevedersi con certezza.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Una studentessa che frequenta il terzo anno del liceo delle scienze umane risulta ripetente ma ha anticipato un anno alla scuola primaria e attualmente...
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
In premessa si precisa che il personale a tempo determinato, considerato il suo contratto di lavoro a termine e come nel caso specifico con un numero di ore ridotto rispetto a quello ordinario, per quello che concerne i permessi per assistenza previsti dalla legge 104/92 art. 33 comma 3 ha gli stessi diritti del personale a tempo indeterminato. In merio al cumulo dei permessi è utile chiarire che per legge e in relazione alle vigenti disposizioni, la possibilità di cumulare i permessi previsti dall’art.33 co. 3 della legge 104/92 per più familiari, soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità (riconoscimento dell’art.3 co.3 della legge), non è preclusa. Nel merito, l’art. 6 del D.lgs. n. 119 del 2011 correttivo dello stesso art. 33 comma 3 della legge (permessi per assistenza al familiare), restringe la platea dei legittimati alla fruizione dei permessi. Infatti, la nuova condizione aggiunta al comma 3 dell'art. 33 della legge precisa: “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”. La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per l'assistenza nell'ambito del secondo grado di parentela o affinità (circolare FP 1/2012 al punto 4, circolare INPS 32/2011). Nel caso specifico, nel grado di parentela stabilito dal codice civile artt.74-75-78, i familiari indicati nel quesito, sono da considerare: a) la nonna in linea retta di 2^ grado c) mentre, la zia in linea collaterale di 3 grado. Per quanto chiarito in risposta al quesito ritiene che: l’interessato può fruire dei permessi per la nonna oppure può fruire dei permessi per la zia (eccezione del comma 3) ma, non può cumulare gli stessi, considerato che la zia nella platea dei soggetti avente diritto è nel terzo grado. Questo grado di parentela, per legge, è escluso dalla platea dei soggetti avente diritto nel cumulo dei benefici. Quindi, la domanda dell’interessato relativa al cumulo dei permessi nonna e zia, va rifiutata e/o modificata, a sua scelta dovrà richiedere i permessi o per la nonna o per la zia.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
La scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica è prevista dal Concordato del 1984 e dalle norme di esecuzione emanate con DPR n. 751/1985. L’amministrazione, ogni anno, detta istruzioni per esercitare tale facoltà, confermate – per il corrente anno scolastico – dalla nota MIM sulle iscrizioni (prot. n. 100847 del 17 dicembre 2025), secondo cui: “Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: ? attività didattiche e formative; ? attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; - libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); - non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica”. Dalle circolari ministeriali emanate nel corso degli anni (cfr. nn. 129 e 130/1986) e, in particolare dalla circolare n. 316/1987, si evince che spetta alle istituzioni scolastiche raccogliere tempestivamente le scelte formulate dalle famiglie ed organizzare le attività in base ad esse, assicurando il pieno esercizio delle diverse opzioni sopra indicate. Come sostiene la circolare ministeriale n. 316/1987 citata, “Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici. […] Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica. L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti. Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola”. La stessa circolare, con riferimento alle “modalità di utilizzazione del personale”, prosegue: “Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della "par condicio".” Dalle considerazioni che precedono si evince che: - le “attività alternative” si articolano in attività didattiche e formative; attività di studio/ricerca individuale con o senza l’assistenza del personale docente; non frequenza della scuola nelle ore di IRC; - gli alunni hanno pari diritto di scegliere tra tutte le opzioni previste; - lo studio individuale con l’assistenza del personale docente non si esaurisce in una mera vigilanza ma implica un’ “attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti”; - a detta attività deve dunque essere destinato personale docente appositamente individuato al pari di quanto avviene per le attività didattiche e formative. Per quanto attiene la valutazione, essa è tuttora regolata dal già citato articolo 2, comma 7 del D.Lgs. n. 62/2017, in base al quale “la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”. Si ritiene tuttavia che, mentre una simile valutazione possa essere operata in relazione alle attività didattiche e formative, non altrettanto possa dirsi per lo studio assistito, in cui il docente offre contributi formativi su stimolo degli studenti e in cui pertanto non si instaura una relazione di insegnamento-apprendimento. Esso non dà luogo ad attività valutativa da parte dei docenti coinvolti che, di conseguenza, non prendono parte né al consiglio di classe convocato per lo scrutinio intermedio e finale né alla commissione di esame. Infatti, l’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 62/2017 afferma che partecipano alla valutazione “I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica” relativamente ai soli alunne e alunni “che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.” Ma, come detto, l’assistenza allo studio individuale non instaura una relazione di insegnamento-apprendimento. La mancata partecipazione ai consigli di classe ex art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 62/2017 segna l’esclusione dei docenti che prestano assistenza allo studio individuale anche dalla commissione d’esame (cfr. art. 4, comma 2 del D.M. n. 741/2017: “2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.) Consta infine che, qualche anno orsono, l’allora MIUR aveva pubblicato, al link https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio_faq_5.shtml, una faq del seguente tenore: “Ecco come risponde il MIUR ad una domanda precisa. “76. Nel documento di valutazione, tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state previste due ipotesi tra di loro alternative: scelta dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. Ma ciò è riduttivo e non corrisponde alla possibilità di scelta ulteriore di cui le famiglie hanno diritto: attività di studio individuale con o senza assistenza di personale docente oppure uscita da scuola. Non è discriminante per chi si avvale delle due ultime ipotesi? La sede per esercitare il diritto di ulteriore alternativa all’insegnamento della religione cattolica (uscita da scuola e studio individuale) è quella delle iscrizioni; la sede per mettere in atto tale diritto è l’attività didattica svolta settimanalmente. In quelle due sedi e in quei momenti si realizza il pieno diritto degli alunni e il rispetto della libertà di coscienza. Il documento di valutazione non attiene a quel momento di scelta già esercitata, ma si limita a raccogliere gli esiti degli apprendimenti conseguiti relativamente alla religione cattolica o alle attività didattiche e formative alternative. Lo studio individuale e l’uscita da scuola non offrono contenuti di apprendimento valutabili; e non può quindi essere valutato quel che non c’è.” Ai consigli di classe, quando non convocati per la valutazione, partecipano invece: infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 297/1994 individua i componenti di detti organi collegiali in tutti i docenti di ogni singola classe, senza operare alcuna distinzione ulteriore. E di sicuro, se anche non instaurano una relazione di insegnamento-apprendimento, i docenti che assistono gli studenti sono assegnati a un gruppo di alunni di una determinata classe: del resto, la loro partecipazione ai consigli e alla programmazione educativo-didattica consente loro di offrire contributi agli studenti in maniera più consapevole e di collaborare così alla realizzazione di quella programmazione.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto la docente titolare ha diritto alle 5 ore di allattamento come previsto dall’art. 39 del DLGS 151/2001 e se presta servizio su 5 giorni, il diritto è a 5 ore settimanali di riposo, una al giorno. La regola generale prevista dal CCNL di comparto sull’applicazione del contratto part time e anche dalle norme per il completamento di orario dei supplenti è di garantire l’unicità dell’insegnamento nelle classi, per evitare che nella stessa classe si alternino contemporaneamente due insegnanti per la stessa materia. Quindi, per evitare la frammentazione, la riduzione va attuata esonerando intere classi. Quando l’esonero per intere classi supera il numero teorico di ore di riposo (ad es. si arriva a 6 o 7 ore), ciò è ammissibile e va considerato prassi corretta: il supplente va infatti nominato per le ore intere delle classi assegnate, non per quote orarie giornaliere frazionate nella stessa classe. - Come soluzione operativa ordinaria, al fine di evitare di frazionare l’insegnamento nello stesso gruppo/classe, il Dirigente scolastico: 1) individua una o più classi da esonerare che sommino ad almeno 5 ore settimanali; 2) attribuisce alla titolare, se necessario, ore “a disposizione” (o un’ora residua) per ricondurre l’orario a blocchi indivisi; 3) nomina il supplente per le ore effettive e intere delle classi esonerate. Applicazione ai casi specifici - Docente A (18 ore: 3,4,4,4,3): non esiste una combinazione che dia esattamente 5 ore senza frazionare le classi. Soluzioni pratiche possibili: esonerare due classi da 3 ore (tot. 6 ore) oppure una classe da 4 ore e una da 3 ore (tot. 7 ore). In entrambi i casi il supplente sarà nominato per 6 o 7 ore (a seconda della scelta), mentre alla titolare potrà essere riconosciuta, se utile per l’equilibrio dell’orario, un’ora “a disposizione”. - Docente B (19 ore: 3,3,3,3,3,4): analogamente, per raggiungere almeno 5 ore si può esonerare ad esempio due classi da 3 ore (tot. 6) oppure la classe da 4 ore più una da 3 (tot. 7). Il supplente va nominato per l’intero monte ore delle classi esonerate. - Il contratto di supplenza deve indicare espressamente: motivo (allattamento ai sensi art. 39 D.Lgs. 151/2001), le classi/discipline oggetto della supplenza, il monte ore settimanale (corrispondente alle ore intere delle classi assunte), il periodo e la decorrenza, l’orario settimanale e la retribuzione corrispondente. - Le ore di riposo riconosciute alla titolare vanno computate come ore lavorative ai fini della retribuzione e della contribuzione (comma 2 art. 39). Pertanto il trattamento economico del supplente deve essere calcolato sulle ore effettivamente conferite in contratto. - È prassi corretta che il supplente sia nominato per l’intero blocco orario delle classi esonerate: ciò non costituisce danno erariale se la scelta è motivata con il criterio di evitare il frazionamento dei blocchi orario delle cattedre.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Gentile utente, ai sensi della disciplina sul congedo parentale, il lavoratore può richiedere periodi di astensione frazionati: se la domanda indica con chiarezza i giovedì da occupare, l’assenza si considera predeterminata e programmata. - Le norme in materia di supplenze per il personale della scuola di cui alla circolare ministeriale n. 11814/2026 prevedono che, quando il titolare si assenta in modo continuativo rispetto all’orario che svolge nella singola scuola, il dirigente può mantenere in servizio un unico supplente per le ore/giorni interessati per l’intero periodo indicato nella domanda. Il supplente in tal caso sarebbe nominato in sostituzione per uno spezzone di ore rispetto all’orario di lavoro del titolare e si garantirebbe la continuità del servizio, evitando di nominare un sostituto per ogni giorno di assenza, senza peraltro poter garantire al proroga dello stesso. E' importante che nel contratto del supplente si indichino le date iniziali e finali della supplenza e il numero di ore di sostituzione.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Gentile utente, nel caso sottoposto, dalla lettura della diffida allegata al quesito inviata dall’aspirante che dichiara di essere stata lesa nel suo diritto alla stipula del contratto di supplenza, si evidenzia che non sarebbero state rispettate le procedure previste dall’art. 14 dell’O.M. 27\2026 per la convocazione dei candidati ai fini dell’assegnazione della supplenza. Infatti la norma citata prevede l’utilizzo obbligatorio della piattaforma informatica messa a disposizione dal SIDI e in caso di comunicazione multipla a più candidati l’indicazione dell’ordine di graduatoria in cui ciascuno è collocato, nonchè di tutti i dati relativi alla supplenza. In caso di errore materiale nelle convocazioni la scuola può procedere in autotutela alla rettifica della stessa, indicando puntualmente i motivi dell’errore , se trattasi di errore tecnico o materiale e nel caso di inserimento di nuovi candidati indicando la posizione degli stessi nella graduatoria pubblicata all’albo, nonché l’eventuale diritto al completamento dello spezzone orario già attribuito. In ogni caso era necessario emettere un formale provvedimento di rettifica in autotutela e non il semplice inserimento di nuovi nominativi nella convocazione, come riportato nell’atto di diffida. Il dirigente pertanto, per rispondere alla diffida e giustificare il comportamento dell’istituzione scolastica nelle convocazioni successive, deve acquisire dall ‘ufficio di segreteria una relazione puntale sui fatti ed emettere un decreto che espliciti i vari passaggi e contenga le motivazioni che hanno indotto all’inserimento di nuovi candidati , con la puntuale indicazione delle loro posizioni in graduatoria . Se la docente individuata e contrattualizzata non fosse l’avente diritto per ordine di graduatoria, in presenza di controinteressata che sia stata effettivamente lesa nel suo diritto al contratto, la scuola dovrebbe procedere all’annullamento del contratto del supplente erroneamente individuato, con decreto motivato (annullamento dell'individuazione e successivo annullamento del contratto). In tal caso, il supplente erroneamente nominato ha diritto alla retribuzione e al riconoscimento del servizio reso per errore imputabile non a se stesso ma all’amministrazione . Tale soluzione rappresenta il male minore per ristabilire il diritto alla nomina e il provvedimento in autotutela è corretto quando quello iniziale sia viziato per illegittimità. Tale decisione non esclude un contenzioso da parte del docente cui è annullato il contratto, ma l’interesse pubblico alla regolarizzazione della procedura di nomina può indebolire l’eventuale ricorso. Per quanto riguarda l’accesso agli atti, ai sensi della disciplina sul diritto di accesso (legge n. 241/1990) e del DPR n. 184/2006, sono da considerare controinteressati quei soggetti che, dall’ostensione dei documenti richiesti, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. In sostanza, nel caso concreto, la docente assunta (la “sig.ra Giallo”), ed altri che sono eventualmente in posizione più favorevole rispetto a chi fa l'istanza di accesso. La scuola, prima di rilasciare copia integrale, dovrà valutare i dati sensibili o non pertinenti e oscurare quelli non necessari. Noi, spesso, suggeriamo di non aggravare troppo il procedimento, con notifiche ai controinteressati che sono stanzialmente inutili rispetto al "peso" dei dati richiesti e al numero dei controinteressati. In sostanza, se una persona sta dietro in graduatoria ma ritiene di essere stata scavalcata illegittimamente, fermo restando il discorso della selezione dei dati strettamente necessari, ha comunque il diritto di visionare gli atti di chi la precede. La giurisprudenza sul punto ricorda che l’accesso strumentale al diritto di difesa prevale sui dati comuni del terzo quando è indispensabile .
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
In merito alla procedura da adottare in caso di trasformazione del semiesonero in esonero totale della docente titolare a decorrere dal 01/01/2027, non è corretto conferire una nuova supplenza sull'intera cattedra di 18 ore. Infatti, l’art. 14, comma 11 dell’O.M. n. 27/2026 stabilisce che, ove a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro senza soluzione di continuità — anche a seguito di prolungamento del medesimo o mutamento del titolo giuridico dell'assenza —, la supplenza temporanea è prorogata nei confronti del medesimo supplente già in servizio al fine di garantire la continuità didattica (“Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”) Ciò significa che il supplente attualmente in servizio ha diritto alla proroga del contratto a tempo determinato per le 9 ore, a decorrere dal 1° gennaio 2027. Per quanto riguarda le 9 ore residue, invece, trattandosi di una disponibilità oraria che si verifica a decorrere dal 1° gennaio 2027 – quindi dopo la data limite del 31 dicembre – troverà applicazione l’art. 2, comma 6, lettera c) dell’O.M. n. 27/2026, con individuazione del supplente da parte del dirigente scolastico attingendo alla graduatoria di istituto. Dette ore saranno assegnate nel rispetto del comma 19 dell’art. 14 citato, secondo cui: “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero, attraverso le procedure di cui all’articolo 12 o al presente articolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, tramite altre supplenze a orario non intero, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria delle relative prestazioni di servizio.” Alla luce di tale disposizione, le restanti 9 ore potranno essere assegnate per completamento al supplente già in servizio solo compatibilmente alla sua posizione in graduatoria. In altri termini, il diritto al completamento del personale interno non è motivo sufficiente per evitare una convocazione dalla graduatoria di istituto.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
Gentile utente, le supplenze stipulate tramite la procedura di interpello, che si applica in casi di esaurimento delle GPS e graduatorie di istituto, sono soggette agli stessi vincoli e sanzioni previsti per le supplenze dalle suddette graduatorie. Tale indicazione è contenuta nell’art. 14 comma 22 dell’O.M. 27\2026 e nella circolare annuale sulle supplenze.11814\2026 . I vincoli e le sanzioni relativi alla mancata prosecuzione del rapporto di lavoro sono disciplinati dall’art 15 dell’O.M. 27\2026 che per le supplenze temporanee stipulate da graduatorie di istituto di cui all’art. 2 comma 6 lettera c) prevede che: “b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 3. Il personale in servizio su una supplenza di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. In base alle suddette norme, nel caso sottoposto la docente può lasciare una supplenza breve da interpello di cui all’art. 2 comma 6 lettera c) per accettare altra supplenza da interpello diversa dalla prima perchè di durata fino al 30/06 e quindi della tipologia di supplenze di cui all’art. 2 comma 6 lettera b), come previsto dall’eccezione posta nell’art. 15 sopra citato.
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Data di pubblicazione: 09/10/2026
L'indicazione che esclude dal novero dei docenti incaricati delle attività alternative coloro che prestano già servizio nella classe degli alunni interessati è stata recentemente riaffermata. Non si tratta di un mero criterio di opportunità derogabile, ma di un vincolo esplicitamente recepito e confermato dalle indicazioni ministeriali più recenti. La Nota MIM prot. n. 11814 del 06/05/2026, al punto 3.7, stabilisce espressamente, circa l’attribuzione delle ore di attività alternativa, che “in tutti i casi sopra prospettati, l’incarico dovrà essere assegnato ai docenti che non prestino già servizio sulla classe”. Tale prescrizione conferma la ratio originaria enunciata nella C.M. n. 316/1987, volta ad assicurare per tutti gli studenti, avvalentisi e non avvalentisi, il rispetto del principio della par condicio. Dunque, un docente di ruolo così come a tempo determinato non può svolgere l'attività alternativa per gli alunni della propria classe, neppure per completare l'orario di cattedra o come ore eccedenti l’orario d’obbligo. Qualora all'interno dell'istituzione scolastica non vi sia un numero sufficiente di docenti disponibili per dette attività, l’istituzione scolastica non può derogare al vincolo assegnando le ore a un docente della classe. Essa sarà invece tenuta a seguire la sequenza operativa prevista dalla Nota MIM prot. n. 11814/2026, secondo cui, in caso di totale indisponibilità di personale interno idoneo, occorre ricorrere alla stipula di un contratto a tempo determinato con personale appositamente assunto tramite scorrimento delle graduatorie di istituto.
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