Data di pubblicazione: 13/05/2026
Si premette che, in base all’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, “1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.” Alla luce di una simile disposizione, con riferimento al quesito formulato si osserva che la disposizione normativa non pone alcun limite alla scelta del collegio dei docenti che, dunque, può ben cadere sul collaboratore del dirigente scolastico. Né si pone, in concreto, alcun conflitto di interesse tra la funzione da lui esercitata e la sua partecipazione al comitato di valutazione, in qualità di componente. Si ricorda infatti che il conflitto di interesse, in base agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, sussiste quando il dipendente è chiamato ad assumere decisioni in contrasto con “interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici” (cfr. in particolare, il citato art. 6, ultimo comma). Del resto, là dove concretamente può porsi un conflitto di interessi tra quello perseguito dall’amministrazione e quello personale, ovvero nella ipotesi di valutazione del servizio del personale docente ex art. 448 D.Lgs. n. 297/1994, è lo stesso art. 11, c. 5 del medesimo D.Lgs. n. 297/1994 a ribadire l’obbligo di astensione con riferimento a qualsiasi docente faccia parte del comitato: “Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. […]” In altri termini: - l'art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994 stabilisce che il comitato di valutazione sia composto, tra gli altri, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto. La norma non pone alcun limite o incompatibilità specifica riguardo alla funzione di collaboratore del dirigente. Egli mantiene dunque il diritto di elettorato passivo per altre cariche interne, a meno di espliciti divieti che qui non sussistono; - il semplice fatto di ricoprire il ruolo di collaboratore del dirigente non fa sorgere di per sé un conflitto di interesse, poiché la partecipazione al comitato è volta a perseguire l'interesse generale della comunità scolastica e non un vantaggio privato; - la normativa, d’altronde, prevede già dei meccanismi per garantire l'imparzialità durante le operazioni di valutazione. Nel caso in cui il comitato debba valutare il servizio di un docente che ne sia componente, l'interessato non partecipa ai lavori e il consiglio di istituto provvede a individuare un sostituto. In conclusione, la scelta del collegio dei docenti può legittimamente ricadere sul primo collaboratore, fermo restando l'obbligo di astensione qualora si verifichino le specifiche condizioni di conflitto di interessi previste dal codice di comportamento (D.P.R. n. 62/2013) o la necessità di valutare il servizio del collaboratore stesso.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
L'articolo 17, comma 9 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 prevede quanto segue: "In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione". Tale norma è applicabile anche al personale con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, comma 11 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024. Pertanto, l'assenza di un docente per ricovero ospedaliero non rientra nel periodo di comporto solo se tale ricovero (anche in day hospital) è dovuto a grave patologia; qualora tale circostanza non sia attestata dalla certificazione medica, il ricovero va compreso integralmente nel comporto. Conclusivamente il periodo di ricovero e di successiva convalescenza ( non correlato ad una grave patologia) rilevano ai fini del periodo di comporto. Come abbiamo rilevato in precedenti risposte in argomento, ultimamente viene citata, a sostegno della tesi contraria, la sentenza della Cassazione n. 15845 del 2024 che però concerne un dipendente cui si applicava il CCNL Carta Industria. Nella motivazione della Sentenza si legge infatti che la norma contrattuale collettiva invocata esclude dal comporto, tra le altre “le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital”. Più specificamente nel caso di specie si verteva sull'applicazione del CCNL Carta Industria che testualmente prevede quanto segue "Nel computo dei limiti della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate: a) le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital; b) le terapie salvavita; c) i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni". Per contro, per quanto concerne il personale scolastico, l'art. 17 del CCNL 2007 non prevede alcuna disposizione specifica e quindi il periodo di ricovero e post ricovero (cui secondo l'interpretazione dell'ARAN è equiparabile il day hospital ed il day surgery) nonchè l'accesso al Pronto Soccorso rilevano ai fini del superamento del periodo di comporto non essendo previsto in merito alcun trattamento di favore come, invece, avviene per le assenze per grave patologia.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
La situazione illustrata nel quesito trova risposta nel nuovo D.I. 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020 e nelle Linee guida allegate. L’art. 10 bis del D.I. 153/2023 e a pagina 41 e 42 delle Linee Guida è evidenziato quanto segue: “La procedura con la quale alcune famiglie chiedono il passaggio solo nell’ultimo anno” da PEI differenziato a PEI semplificato, “con esiti spesso paradossali e con frequente insorgenza di contenzioso, è una grave criticità e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche. Infatti, è del tutto evidente che sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI semplificato significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell’ultimo anno. Un raggiungimento che non può avvenire nell’arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario”. Purtuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario secondo quanto previsto dal c.1 dell’art. 10 bis del D.I. 153/2023: “Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: a. superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; b. senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza”. Le prove integrative son volte ad accertare che lo studente possieda le competenze minime necessarie per accedere alla classe quarta con un percorso valido per il diploma. Queste prove vanno svolte, di norma, entro la fine dell'anno scolastico in corso o, eccezionalmente, all'inizio del successivo (quindi all'inizio della quarta). Ovviamente, nella scuola secondaria di secondo grado, in base al principio di autodeterminazione degli studenti, occorre coinvolgere lo studente con disabilità nel caso in cui la sua condizione psicofisica e cognitiva glielo possa consentire alle riunioni del GLOI. Pertanto sarà parte attiva nella progettazione del suo percorso curricolare, secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 4 del D.I. 182/2020 e del D.I.153/2023. Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), valutando i progressi dello studente nel terzo anno, può proporre il passaggio al percorso ordinario (con prove equipollenti). Questa valutazione deve basarsi su riscontri oggettivi che dimostrino come l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione tale da poter affrontare gli obiettivi minimi previsti dal piano di studi ministeriale. Fatta questa premessa, resta il nodo credito scolastico che non viene affrontato in modo diretto dalla normativa vigente. Nel caso in cui il consiglio di classe deliberi a maggioranza il passaggio al percorso “semplificato” o globalmente corrispondente vuol dire che ha gli elementi per poter definire il percorso di studi personalizzato utile al conseguimento del titolo di studio. Poiché il passaggio al semplificato avviene al quarto anno, stando a quanto previsto dall’O.M. 54/2026 per gli esami di Maturità all’art. 24 c. 10 l’attribuzione del credito scolastico al terzo e al quarto anno svolti con un PEI differenziato prevede quanto segue: “Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di maturità, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11”. Tale affermazione indica che i voti che sono stati espressi nel percorso differenziato nel terzo e quarto anno concorrono alla definizione del credito scolastico Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione finale sull'attribuzione del credito scolastico spetta al consiglio di classe, che ha la responsabilità di valutare il singolo caso e di adottare una decisione motivata e coerente con i principi dell'inclusione. Infatti, è necessario valorizzare il percorso di studi dello studente nel suo complesso, tenendo conto sia degli apprendimenti acquisiti nel percorso differenziato (anche se non direttamente riconducibili ai programmi ministeriali) sia di quelli del percorso semplificato, sia dei risultati delle prove integrative. Inoltre, occorre verificare la consapevolezza delle scelte da affrontare da parte del ragazzo, il GLO è la sede in cui si verbalizzerà che lo studente è consapevole delle difficoltà del nuovo percorso (frequenza costante, esami integrativi, prove equipollenti). Questo verbale è la miglior tutela per la scuola contro futuri ricorsi. Infine, il consiglio di classe dovrebbe avere già tutti gli elementi per valutare il percorso di studi seguito dallo studente e capire se sia in grado oppure no di sostenere gli esami integrativi e verificare se ha svolto tutte le ore di FSL previste per il percorso curricolare e affrontare in futuro gli esami di maturità. Se lo studente supererà le prove, frequenta il 4° e 5° anno con obiettivi globalmente corrispondenti e utilizzerà ove necessario prove equipollenti (Art. 10, comma 2, lettera b), all'Esame di Stato se conseguirà il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non vi sarà alcuna menzione del PEI semplificato sul certificato finale. Come previsto dalle Linee Guida, il GLO deve redigere il nuovo PEI in coerenza con questa scelta, monitorando strettamente che la semplificazione (obiettivi globalmente corrispondenti) sia realmente accessibile allo studente, per non rischiare una ripetenza che, nel percorso ordinario, ha un peso diverso.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
La questione posta non può trovare risposta positiva per una ragione pregiudiziale e dirimente che attiene alla stessa natura giuridica del provvedimento di cui si chiede la modifica. Infatti, il decreto di interdizione post-partum non è un atto di competenza dell’istituzione scolastica ma un provvedimento emanato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi degli articoli 7 e 17 del D.lgs. n. 151/2001 a seguito di un procedimento attivato su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, fondato sulla valutazione delle condizioni lavorative e sull'accertamento dell'impossibilità di adibire la docente a mansioni alternative. L'istituto dell'autotutela amministrativa di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/1990 è per definizione un potere di secondo grado che spetta esclusivamente all'autorità che ha adottato il provvedimento. Pertanto, l’istituzione scolastica, essendo mera destinataria dell'atto, è del tutto priva di titolo giuridico per intervenire su di esso e peraltro è altamente dubbio che siamo in presenza di un procedimento amministrativo in senso stretto. Qualsiasi sua iniziativa unilaterale volta a modificare, rettificare o revocare il decreto sarebbe priva di base normativa e pertanto giuridicamente nulla. Va peraltro ricordato che l'articolo 17, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 qualifica espressamente i provvedimenti di interdizione come definitivi, attributo che ne rafforza ulteriormente la stabilità e ne circoscrive la modificabilità anche da parte dello stesso INL ai soli casi in cui ricorrano i presupposti tassativi previsti dalla legge. Anche a voler prescindere dal difetto di competenza appena illustrato, l'autotutela risulterebbe nel caso di specie priva di qualsiasi utilità giuridica e pratica. Di norma l'autotutela amministrativa ha senso nella misura in cui miri a rimuovere un provvedimento illegittimo o inopportuno che stia producendo effetti pregiudizievoli per qualcuno. Nel caso in esame occorre chiedersi quale diritto si intenderebbe tutelare e nell'interesse di chi. La risposta è che non vi è alcun interesse giuridicamente rilevante da proteggere attraverso la modifica del decreto. La lavoratrice madre era e rimane pienamente tutelata dal provvedimento vigente che le ha garantito la copertura giuridica ed economica per l'intero periodo di interdizione, incluso il periodo di sospensione delle attività didattiche durante le festività natalizie. Non si configura alcun danno per la docente la quale, come peraltro riconosce espressamente lo stesso quesito, non ha subito alcun pregiudizio economico, trattandosi di personale a tempo indeterminato il cui trattamento stipendiale non ha conosciuto variazioni. Né si configura un danno per l'amministrazione scolastica, atteso che per il periodo di sospensione delle attività didattica non era stato nominato alcun supplente, con la conseguenza che nessuna spesa aggiuntiva è stata generata dall'estensione del decreto oltre il 20 dicembre 2024. In sostanza, il decreto ha prodotto ed esaurisce i propri effetti esclusivamente a vantaggio della lavoratrice, senza arrecare pregiudizio alcuno all'istituzione scolastica. Difetta pertanto in radice la “causa” dell'autotutela poiché non vi è alcun effetto pregiudizievole da rimuovere né alcun interesse pubblico o privato che la modifica del provvedimento potrebbe utilmente soddisfare.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
Qualora il numero di giorni di lezione effettive durante l’anno scolastico diventi inferiore ai duecento (necessari ai sensi del D.Lgs. 297/1994 art. 74 comma 3 per la validità dell’anno scolastico) a causa di chiusura della scuola o sospensione delle lezioni per cause di forza maggiore (es. utilizzo locali per operazioni elettorali, chiusura della scuola per eventi atmosferici particolarmente avversi), ciò non incide sulla validità dell’anno scolastico. Ne consegue che non è necessario che il consiglio di istituto, modificando il calendario scolastico a suo tempo stabilito, deliberi corrispondenti giorni di recupero. Tuttavia, laddove si ravvisi la necessita di un recupero totale o parziale ai fini del completo svolgimento della programmazione o per acquisire i necessari elementi di valutazione, è possibile che il consiglio di istituto assuma le deliberazione di un recupero (totale o parziale) dei giorni si scuola "perduti" Quanto sopra trova riferimento normativo in una circolare ministeriale (C.M. 1000/2012) di cui si riporta di seguito il passo che qui interessa. “Può tuttavia accadere , come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole. Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare, a norma dell'art. 5 del DPR 275/99 "in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa", la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati. In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l'esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall'altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.”, Alla luce di quanto sopra, “stricto iure” sarebbe stato necessario o quanto meno opportuno che la delibera del consiglio di istituto fosse fondata (proprio per il riferimento all’art. 5 del DPR 275/1999) su una proposta del collegio riguardo alla necessità/opportunità di un recupero (totale o parziale) dei giorni di chiusura o di sospensione forzate di singoli plessi , più colpiti da tali eventi , al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti o di acquisire adeguati elementi di valutazione degli alunni. Nella situazione, tuttavia, si può sostenere nell’interlocuzione con i rappresentanti sindacali che il giorno di recupero è stato comunque deliberato sulla base di una programmazione dei docenti , la cui attuazione è stata considerata rilevante ai fini del conseguimento, da parte degli alunni, di migliori conoscenze e competenze. Circa poi la differenziazione del calendario fra plessi, le istituzioni scolastiche, nell’ambito della delibera regionale e nei limiti della normativa sull’autonomia scolastica, possono adattare il calendario alle esigenze del Piano dell’Offerta Formativa e alla diversa organizzazione dei plessi (orari settimanali diversi, plessi con settimana corta o lunga, date diverse per il Patrono, ecc.). Ciò può giustificare una differenziazione del calendario tra plessi dello stesso Istituto purché le scelte siano motivate e documentate. - Quindi non è di per sé illegittimo che il Consiglio d’Istituto modifichi il calendario soltanto per i plessi che, a seguito di interruzioni esterne, non raggiungono il minimo di lezioni/monte ore. Riguardo alle ragioni sindacali (uniformità di trattamento dei lavoratori) le OO.SS sono legittimate a sollevare osservazioni se le modifiche incidono sulle condizioni di lavoro del personale (giorni effettivi di servizio, turnazioni, indennità, straordinario, mobilità temporanea su plessi diversi). È quindi opportuno valutare gli effetti pratici della variazione sul personale e gestirli con trasparenza. - Tuttavia la differenziazione del calendario giustificata da esigenze didattiche e/o oggettive organizzative (es. plessi sede di seggio, ordinanze ricorrenti) non configura automaticamente un trattamento discriminatorio. - 2
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
Il quesito contiene diverse domande, cui si risponde nell’ordine nel quale sono poste: - si può procedere tramite RDO evoluta, meglio se divisa in lotti; - non è del tutto chiaro cosa si inteda per “agenzie di viaggio qualificate”: se si intende porre dei requisiti speciali ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. 36/2023, si può fare motivando; - si potrà valutare tramite OEPV in linea con il D.L. 127/2025; - l’invito degli operatori alla RDO potrà avvenire tramite le modalità indicate dal Quaderno n. 1 – edizione febbraio 2024 – alle pagine 60 e 61. Per quanto si tratti delle modalità previste per l’attività di valore superiore all’affidamento diretto, allo stato – dopo la digitalizzazione integrale degli appalti – appaiono le più consone a reperire gli operatori da invitare; - la composizione della commissione dovrà essere in linea con quanto disposto alle pagine 102 e 103 del Quaderno n. 1. Sappiamo bene che la competenza tecnica in ordine ai requisiti di sicurezza non è frequentemente disponibile all’interno delle scuole, ma il D.L. in esame ha disposto un obbligo cui non sembra possibile sottrarsi. Il dato più confortante in ordine a tale argomento viene proprio dal Quaderno, che così dispone: “non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea”.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
Nel caso di specie una dipendente ha usufruito dell'aspettativa ex art. 70 CCNL 2024 sino al 30 giugno 2026 per svolgere altra attività sempre di personale ATA. Il quesito inerisce, quindi, a quanti permessi per motivi personali spettano nel periodo 1 luglio/31 agosto di rientro nella scuola di titolarità come dipendente ATA di ruolo. Su detta questione non risultano indicazioni ufficiali da parte delle Amministrazioni competenti. L’accettazione dell’incarico ex art. 70 CCNL 2024 comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato (nel caso di specie dipendente a t.d. sino al 30 giugno 2026). A parte le indicazioni sul rinvio delle ferie presenti in alcuni Orientamenti ARAN, nessuna disposizione specifica è prevista per la gestione degli istituti contrattuali al rientro in servizio nella sede di titolarità. Ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2024 il personale ATA a tempo indeterminato, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. L’art. 35 del CCNL 2024 prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari). Il dipendente di cui al quesito, al rientro in servizio al 1° luglio nella scuola di titolarità riacquista il suo status di dipendente a tempo indeterminato; l'ammettere che il dipendente dal 1° luglio possa fruire di tutte le 18 ore per motivi personali di cui all'art. 67 comporterebbe, in sostanza, che durante un A.S. il dipendente medesimo fruisca in modo pieno di tutti gli istituti contrattuali previsti sia per il personale di ruolo che per quello a t.d. il che, a nostro avviso, rappresenterebbe una differenziazione di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti. Tenuto altresì conto che alla luce del nuovo art 35 del CCNL 2024 il dipendente a t.d. al 30 giugno ha diritto alle 18 ore retribuite si ritiene che ne caso di specie in totale al dipendente di cui al quesito spettino in totale 18 ore per l’intero anno scolastico. Pertanto, a nostro avviso, la dipendente, nel periodo compreso tra il 01/07/2026 e il 31/08/2026 (fase di rientro nel ruolo di titolarità), può fruire del monte ore totale previsto per i permessi per motivi personali e familiari (18 ore annue), qualora non ne abbia usufruito durante l'incarico a tempo determinato.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
La questione è regolata essenzialmente dal Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004), dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018), dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dalle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, pubblicate dal GPDP ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs. 101/2018. La documentazione conservata nell’archivio storico scolastico costituisce, a tutti gli effetti, documentazione archivistica pubblica, soggetta alla disciplina del Codice dei beni culturali, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. 42/2004 ed è, pertanto, sottoposta agli obblighi di conservazione, alle regole archivistiche pubblicistiche, alle disposizioni sulla consultabilità dei documenti storici. Ne consegue che il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione archivistica storica non deve essere valutato esclusivamente secondo la disciplina generale del GDPR, ma anche alla luce della normativa speciale in materia di archivi storici e ricerca storica. Il GDPR riconosce espressamente la legittimità dei trattamenti effettuati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse e per scopi di ricerca storica ai sensi dell’art. 89 GDPR, nel quadro delle attività di conservazione e valorizzazione culturale disciplinate dal d.lgs. 42/2004. L’art. 89 GDPR stabilisce infatti che il trattamento per finalità di archiviazione nel pubblico interesse e per scopi di ricerca storica è ammesso purché siano previste garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, nel rispetto di specifiche garanzie e limiti. La norma centrale è rappresentata dall’art. 122 del d.lgs. 42/2004, rubricato “Consultabilità dei documenti conservati negli archivi”. Tale disposizione stabilisce che “I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili.” La norma introduce, altresì, limitazioni temporali esclusivamente per determinate categorie di dati: • 40 anni per dati idonei a rivelare provvedimenti di natura penale, nonché dati sensibili; • 70 anni per dati idonei a rivelare stato di salute, vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Nel caso in esame la documentazione risale agli anni 1933-1950, pertanto risultano ampiamente decorsi sia il termine quarantennale sia quello settantennale. Ne consegue che la documentazione storica in questione deve ritenersi, in linea generale, liberamente consultabile ai sensi della disciplina archivistica speciale. L’art. 122 d.lgs. 42/2004 disciplina la consultazione archivistica dei documenti storici ma non introduce un generale diritto alla libera diffusione indiscriminata dei dati personali in essi contenuti. Occorre infatti coordinare la disciplina archivistica con il Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016 e con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018). L’art. 99 del d.lgs. 196/2003 stabilisce che “Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici […] è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.” L’art. 101, comma 2, del medesimo d.lgs. stabilisce che “I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati tenendo conto della loro natura, e i dati personali diffusi possono essere utilizzati soltanto per gli scopi perseguiti.” Ai sensi dell’art. 2-quater del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 20, comma 4, d.lgs. 101/2018, il rispetto delle Regole deontologiche costituisce condizione essenziale di liceità e correttezza per trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o ricerca storica, con particolare riferimento all’art. 11 secondo cui “La diffusione di dati personali da parte dell’utente è consentita se pertinente e indispensabile alla ricerca e se gli stessi dati non ledono la dignità, la riservatezza o l’identità personale delle persone interessate.” Le Regole deontologiche precisano inoltre che non è sufficiente il generico interesse storico del documento nella sua interezza in quanto la valutazione di pertinenza e indispensabilità deve essere effettuata con riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti. Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, devono ritenersi giuridicamente ammissibili l’esposizione in mostra, la valorizzazione culturale, la pubblicazione in cataloghi o materiali celebrativi, la consultazione pubblica della documentazione storica scolastica riferita agli anni 1933-1950, anche in presenza di nominativi degli studenti, votazioni, esiti scolastici, indicazione delle classi, registrazioni ordinarie dell’attività scolastica. Infatti, tali elementi costituiscono contenuto tipico della documentazione conservata nell’archivio storico scolastico. Il decorso dei termini di legge rende la documentazione liberamente consultabile e l’identificazione storica dei soggetti può risultare pertinente rispetto alla finalità di ricostruzione della memoria storica dell’istituzione scolastica. Diversamente, devono ritenersi non diffondibili, ovvero da oscurare o escludere, i dati non pertinenti rispetto alla finalità storico-culturale, eccedenti, suscettibili di ledere dignità, identità personale o riservatezza. A titolo esemplificativo, annotazioni sanitarie analitiche, riferimenti a patologie, informazioni sulla vita sessuale, indicazioni relative a situazioni familiari riservate, annotazioni discriminatorie, giudizi morali o disciplinari umilianti, dati manifestamente eccedenti rispetto alla finalità celebrativa e storica. L’obbligo di minimizzazione continua infatti a trovare applicazione anche nell’ambito dei trattamenti storici, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR. Occorre inoltre evidenziare che la mostra fisica temporanea, l’esposizione locale contestualizzata, la consultazione archivistica controllata, presentano un impatto significativamente diverso rispetto alla pubblicazione online, alla diffusione massiva digitale, tramite siti web e mediante indicizzazione attraverso motori di ricerca. La pubblicazione telematica determina una diffusione potenzialmente universale, permanente, decontestualizzata e indicizzabile mediante motori di ricerca. Pertanto, nel caso di pubblicazione online, il vaglio di pertinenza e indispensabilità deve essere particolarmente rigoroso, valutando con maggiore severità l’effettiva necessità di pubblicare integralmente documenti nominativi privilegiando, con riferimento al principio di minimizzazione, estratti, riproduzioni parziali, eventuale oscuramento dei dati non indispensabili. In conclusione, alla luce della normativa richiamata, si ritiene che: 1. La documentazione archivistica storica scolastica riferita agli anni 1933-1950, conservata nell’archivio storico dell’istituzione scolastica, sia in linea generale liberamente consultabile ai sensi dell’art. 122 d.lgs. 42/2004. 2. Non sussista un obbligo generalizzato di anonimizzazione integrale di pagelle, registri o altri documenti storici scolastici. 3. La diffusione dei documenti nell’ambito di mostre, iniziative celebrative, pubblicazioni culturali o attività di valorizzazione storica sia giuridicamente ammissibile ove la stessa risulti pertinente, non eccedente e funzionalmente connessa a finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca storica o valorizzazione culturale. 4. Resta tuttavia obbligatorio il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità e minimizzazione, dell’art. 101 d.lgs. 196/2003, dell’art. 89 GDPR, delle Regole deontologiche emanate dal Garante. 5. Devono pertanto essere esclusi, oscurati o non diffusi i dati personali eccedenti, non pertinenti o suscettibili di arrecare pregiudizio alla dignità, all’identità personale o alla riservatezza degli interessati o dei relativi nuclei familiari. 6. Nel caso di diffusione digitale e pubblicazione online, deve essere applicato un criterio di selezione particolarmente rigoroso, tenuto conto della natura potenzialmente permanente, generalizzata e indicizzabile della diffusione telematica.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
La questione posta nel quesito non si presta ad una semplice risposta, in quanto l’affermazione di fondo riportata nelle norme e nelle indicazioni amministrative “scelgono le famiglie” spesso è contraddetta da decisioni che spesso sono assunte unilateralmente dagli istituti, a volte su pressioni del collegio docenti, mettendo le famiglie di fronte ad un fatto compiuto. La norma di riferimento è il DPR 89/2009, secondo il quale, per quanto riguarda la scuola secondario di primo grado (art. 5), le famiglie dovrebbero avere la facoltà di scegliere tra un modello orario settimanale di 30 ore e un modello di 36 ore (estensibili fino a 40). La Nota ministeriale 8069 del 18.12,2025, relativa alle iscrizioni all’anno scol. 2026/27, al Paragrafo 1.1 riporta: “Il modello di iscrizione riporta tutte le possibili articolazioni dell’orario settimanale, previste dall’art.4 del D.P.R. n. 89/2009 e dal D.I. n.176/2022, in quanto la scelta del tempo scuola viene esercitata dalle famiglie. Per fornire un’adeguata informazione alle famiglie le istituzioni scolastiche, nella personalizzazione del modello, possono aggiungere una nota informativa.”. La stessa logica vale per la scelta tra settimana lunga e settimana corta. In questo caso non esiste una norma di riferimento, ma è di tutta evidenza che una scelta di tale rilevanza non può essere adottata senza un ampio e preventivo consenso delle famiglie. Italiascuola ha più volte consigliato, in casi analoghi, di pensare ad un cambio di modulo settimanale solo successivamente all’effettuazione di un corretto e trasparente sondaggio tra tutte le famiglie interessate e previo il raggiungimento del consenso di una maggioranza qualificata di almeno il 70-75% delle famiglie interpellate. I problemi nascono nel momento in cui i genitori avvertono di non essere determinanti nelle scelte operate dalla scuola, a volte di non essere neanche interpellati e che le decisioni vengono prese in altre sedi e non dopo un’attenta valutazione delle loro aspettative e delle loro esigenze. Per quanto riguarda le prospettive relative al prossimo anno scolastico e alla sopravvivenza di una classe tersa ad orario di sei giorni, è consigliabile procedere con estrema cautela. Occorre partire dal principio, applicato per consuetudine, secondo il quale ad ogni classe che opta per un modello orario dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di concludere il ciclo scolastico con lo stesso modello orario. Questo vale malgrado le difficoltà organizzative che la convivenza di modelli orari diversi necessariamente comporta. Un provvedimento unilaterale (assunto da chi? Il consiglio d’istituto o il dirigente scolastico) in presenza di una esplicita assegnazione di responsabilità alle famiglie avrebbe seri limiti di legittimità. La decisione sarebbe esposta ad un evidente rischio di ricorso amministrativo e ad un possibile annullamento. Per evitare questo rischio si potrebbero riunire in assemblea le famiglie della classe terza e verificare la loro disponibilità ad accettare, se non all’unanimità a stragrande maggioranza, il cambio di modulo orario; il tutto andrebbe registrato in un dettagliato verbale, da ostendere in giudizio in caso di eventuale impugnazione. Al di là del fatto particolare, in sede di iscrizioni alla classe prima potrebbe ripresentarsi in futuro un problema analogo, qualora un gruppo consistente di famiglie dovesse optare per un particolare tempo scolastico e per la settimana lunga. La nota ministeriale, cui si è accennato all’inizio, consente di personalizzare il modello di iscrizione, in modo illustrare le caratteristiche del modello orario che si propone alle famiglie, Questo sarebbe un modo trasparente di mettere le famiglie al corrente del tipo di offerta formativa che la scuola ha elaborato e propone alla sua utenza. Occorre mettere nel conto la possibilità che non tutte le famiglie condividano il modello e quindi, se il territorio lo consente, si indirizzino verso altri istituti scolastici. Questo è possibile e costituirebbe comunque la conferma che la scelta ultima spetta alle famiglie. Le assemblee e gli incontri tipo open day che precedono le iscrizioni alle nuove classi prime assumono quindi una particolare rilevanza; è in queste occasioni che la scuola e le famiglie si confrontano e individuano le soluzioni che risultano poi più condivise.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
No, non sussiste alcun obbligo di manifestazione di interesse: l’affidamento in esame è sotto soglia comunitaria (216.000), ma è anche sotto la soglia dell’affidamento diretto (140.000), segmento per il quale la normativa prevede la facoltatività del ricorso ai preventivi. Il Quaderno n. 1, a pagina 57 dell’edizione vigente, pone l’obbligo dell’indagine di mercato preventiva, che tuttavia contraddice la lettera dell’art. 50, comma primo, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e l’Allegato II.1 al Codice, che prevede l’indagine di mercato solo al di sopra degli affidamenti diretti (art. 1, primo comma: “Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.”). In questo senso, nulla cambia dopo l’introduzione della nuova funzionalità su MePA: la digitalizzazione delle manifestazioni di interesse ha solo – finalmente, va detto – reso disponibile la possibilità di non passare da manifestazioni “fuori MePA” come si fa invece da molti anni.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
In relazione al quesito posto si ritiene che non esiste alcuna possibilità di recupero del sabato (giorno non lavorativo per articolazione su cinque giorni dell'orario lavorativo) nel caso in cui detta giornata coincida con un giorno festivo (come per l'appunto è la giornata del 25 aprile). Il nostro assunto si basa su una applicazione analogica dell’interpretazione giurisprudenziale in caso di coincidenza della domenica con un giorno festivo. Infatti, allorchè una festività coincida con una domenica o un altra giornata in cui non vi era attività lavorativa (come il sabato nel caso di specie), si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2008, ha affermato che i dipendenti pubblici non hanno diritto ad alcuna indennità specifica nell'ipotesi in cui una festività nazionale coincida con la domenica. Infatti, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 224, della legge n. 266/2005, nella parte in cui prevede che tra le disposizioni non applicabili dall'art. 69, comma 1, secondo periodo, del D.L.vo n. 165/2001, sia compreso l'art. 5, comma 3, della legge n. 260/1949, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90/1954, in materia di retribuzione delle festività civili nazionali che cadono di domenica. Tale norma, infatti, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore in considerazione delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e non si pone in contrasto con la Costituzione. Successivamente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11 del 4 gennaio 2016 ha affermato che l’art. 1, comma 224, Legge n. 266 del 2005, nell’escludere l’applicabilità ai lavoratori pubblici della norma recante la previsione del diritto ad una retribuzione aggiuntiva nel caso in cui le festività ricorrano di domenica, all’indomani della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, non contrasta con i principi della “parità delle armi” e della certezza del diritto ex art. 6 CEDU (Cfr. anche CASS. 12/1/2016 n. 328). Quindi, non spetta al personale ATA un “credito orario” perché la festività del 25 aprile, essendo ricaduta in giorno non lavorativo (sabato nell’articolazione su cinque giorni), non dà diritto alla fruizione della festività né al relativo compenso o recupero.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
Quesito su sanzione del rimprovero verbale a collaboratore scolastico e relativo procedimento a seguito della recente Ordinanza di Cassazione Civile...
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
Relativamente alle modalità di utilizzo del congedo previsto dall'art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001 cosi come riscritto nell’art. 4, co. 1, lettera b) del D.Lgs 18 luglio 2011 n. 119 , in caso di part-time verticale e, per quello che concerne la riparametrazione il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 0036667 del 12 settembre 2012 ha fornito alcuni chiarimenti come per l'appunto nel caso di specie. Ad avviso della Funzione Pubblica: - in caso di part-time verticale la durata del congedo straordinario deve essere riproporzionata. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera in regime di part-time, la cui durata è fissata in precedenza; - nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente; - le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa. Al riguardo, analogo criterio è contenuto sempre dalla Funzione Pubblica anche nella circolare n. 1 del 3/02/2012. L'ARAN, proprio per il comparto scuola con l'O.A. CIRS92 dell'8 febbraio 2022, che si riporta in calce, richiamando la stessa citata circolare n. 1/2012, ha ribadito che nel caso di part-time verticale il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part time. “O.A. 8 febbraio 2022 CIRS92 Come debbano essere conteggiati i giorni di assenza per congedo biennale frazionato di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151 del 2001 e all’art. 4, comma 2, Legge n. 53 del 2000 in caso di un collaboratore scolastico in part-time verticale che svolga servizio dal lunedì al giovedì? E’ corretto contare tutto il periodo richiesto o i soli giorni di effettivo servizio, ossia il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì? L’art. 58, comma 11, seconda alinea del CCNL Scuola del 29/11/2007, in materia di rapporto di lavoro part-time espressamente dispone che “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”. In particolare, con riguardo al congedo biennale, analogo criterio è contenuto nella circolare n. 1 del 3/02/2012 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che “il congedo è fruito anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni) è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo è presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi. Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente abbia un rapporto di lavoro part time con l’amministrazione. Nel caso di part time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part time”. Pertanto, in riferimento al quesito posto, alla luce degli orientamenti dell'ARAN e della Funzione Pubblica, in caso di fruizione di congedo straordinario da parte di dipendente in part time, si applica il principio del riproporzionamento secondo le modalità sopra esposte. Fino all'entrata in vigore del Decreto 119/2011, permessi e congedo straordinario erano considerati due benefici con la medesima finalità per i quali il Legislatore non aveva previsto la possibilità di contemporanea fruizione. Il Decreto 119/2011, però, ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'articolo 42 del Decreto 151/2001, prevedendo che "per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. La Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 , circolare che detta le indicazioni per una univoca e corretta gestione delle modifiche di cui al citato D.lgs. 119/2011, alla lettera b) per tutto il comparto del pubblico impiego scuola compresa ( stessa interpretazione INPS circolare 32/2012 per il settore privato), ha modificato una precedente indicazione e, nel merito della cumulabilità nello stesso mese dei due diversi benefici, ha precisato quanto di seguito evidenziato. " Il D.L.vo n. 119 del 2011 ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'art. 42 in esame, rivedendo all'attuale comma 5 bis che “i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto.”. A seguito della modifica, i genitori possono fruire delle predette agevolazioni (permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La conclusione vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell'arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., D.Lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale. Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell'ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992. A fronte di alcune richieste di chiarimento in proposito, si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all'art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è previsto un riproporzionamento"( cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 24/2012 del 1° agosto 2012, prot. n. 37/0014188). La stessa INPS nel messaggio 3114 del 07/08/2018, aveva già precisato che:” Si precisa che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici”. Quindi, come specificato per altre analoghe risposte, i tre giorni di permesso mensile previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92, possono essere fruiti nello stesso mese insieme al congedo straordinario previsto dall’art. 42 co.5 del D.L.gs 151/2001 e, non c’ è nessuna incompatibilità tra queste due tipologie di assenza. Ciò premesso si osserva che il giorno 04/05/2026 in cui la collaboratrice risulta assente con permesso giornaliero ex L.104/92 non costituisce "ripresa effettiva" del servizio ai sensi della prassi citata (Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare 3/2/2012 n.1 e orientamenti ARAN). La circolare interpreta il congedo biennale come frazionabile "a giorni interi, ma non ad ore" e precisa che perché giorni festivi, sabati e domeniche non siano computati fra le giornate di congedo frazionato è necessario che, al termine della frazione, si verifichi la ripresa dell'attività lavorativa. Il permesso retribuito L.104, essendo diverso dalla ripresa effettiva del servizio o dalla malattia, non interrompe il periodo di congedo precedentemente usufruito. Pertanto, l’assenza del 04/05/2026, trattandosi di permesso giornaliero L.104, secondo la prassi citata non interrompe il congedo biennale già in corso; di conseguenza il periodo di congedo sarà computato includendo le giornate del sabato e della domenica in presenza delle condizioni sopra riportate ( le festività, le domeniche e le giornate del sabato nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa”. La supplente ha diritto alla proroga poiché l'assenza del titolare si configura come continuativa o come successione di frazioni di congedo senza effettiva ripresa del servizio. Nella circolare annuale sulle supplenze, nella parte comune a personale ATA e docente viene precisato che “ Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
Si danno alcuni casi di alunni/e stranieri/e che, in una scuola del primo ciclo, cessano la frequenza poiché la famiglia, senza preavviso, decide di trasferirsi...
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
Come affermato in numerosi quesiti presenti in banca dati, un dipendente può interrompere, previa espressa istanza, la fruizione del congedo biennale nei seguenti specifici casi: a) decesso del familiare b) ricovero a tempo pieno (cfr Funzione Pubblica circolare n. 1 del 2012) c) malattia dell'interessato o maternità (cfr. circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001; INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. b); informativa n. 22 del 25 ottobre 2002). Si riporta un estratto della Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001 “ Punto 7. Compatibilità del congedo straordinario con altri permessi Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il "congedo straordinario", di altri eventi che di per sè potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. In caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario, interruzione che può comportare o meno, secondo le regole consuete, l’erogazione di indennità a carico dell’INPS; in tal caso la possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova domanda (v. par. 4). A proposito della indennizzabilità o meno dell’evento di malattia o di maternità che consente l’interruzione del congedo straordinario si sottolinea in particolare che, considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni (6) dall’inizio della sospensione (in linea di massima coincidente, come è noto, con l’ultima prestazione lavorativa).” Tutto ciò premesso, si ritiene che, nei casi di cui al quesito, la docente non possa chiedere l’interruzione del congedo biennale.
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Data di pubblicazione: 13/05/2026
Il quesito tocca da vicino la delicata e complessa questione della “gerarchia” tra gli organi collegiali della scuola. In alcuni istituti si opera impropriamente sulla base della convinzione che il vero organo d’indirizzo politico di un istituto debba essere il collegio docenti e non il consiglio d’istituto, che dovrebbe limitarsi a ratificare le decisioni già assunte dal plenum dei docenti. La norma non dice questo. Il D.lgs. 297/1994, ancora in vigore nella parte non abrogata, stabilisce all’art. 7, comma 2, lettera a), che il collegio docenti: “ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.”. L’organo ha dunque una natura esplicitamente tecnica e professionale, quale appunto si addice ad un organo composto esclusivamente da appartenenti alla professione docente. Il successivo art. 10, comma 1, dello stesso decreto afferma che: “Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.”. Si tratta quindi di un organo di indirizzo politico, giustificato anche dalla sua composizione che vede la compresenza delle varie componenti: del personale docente, del personale ATA e dei rappresentanti delle famiglie degli alunni (e per gli istituti di 2° grado anche dei rappresentanti degli studenti). Qualora su questa distinzione rimangano dei dubbi, risulterà utile fare riferimento anche al DPR 275/1999, art. 3, laddove si è provveduto a ridisegnare il ruolo degli organi in questione in relazione alla fondamentale procedura di adozione del Piano triennale dell’offerta formativa. Si dichiara, infatti, che “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa,” (comma 1); che: “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.” (comma 4); che: “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori” (comma 5). Quindi, non solo l’adozione del PTOF non è una questione privata del collegio docenti, ma pima di arrivare alla sua approvazione, che spetta al consiglio d’istituto, deve passare per una fase di consultazione e di confronto che interessa le famiglie e i soggetti che operano nel territorio. Venendo ora al contenuto specifico del quesito, va fatto presente che il consiglio d’istituto non deve interessarsi al compenso specifico di un docente responsabile di un progetto, ma ha tutto il diritto, prima di approvare il PTOF e il conseguente Programma annuale, di valutare i progetti che saranno finanziati con il bilancio dell’istituto e giudicarne il rapporto tra gli obiettivi e le risorse che saranno impegnate. Questo vale ancor di più qualora nel finanziamento dei progetti concorrano anche i contributi volontari delle famiglie. Non è infatti un caso che il Decreto interministeriale 129/2018 prescriva, all’art. 5, comma 7, che la Relazione illustrativa che accompagna il Programma annuale: “evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali.“. La richiesta pervenuta da parte dei consiglieri d’istituto di avere accesso ad una comprensione più completa dei progetti che sono chiamati ad approvare nell’ambito del PTOF è quindi del tutto legittima e va soddisfatta. Non sarà necessario (né corretto...) entrare nel merito dei singoli compensi al personale della scuola, ma sarà utile chiarire per ogni progetto: obiettivi, arco temporale di riferimento, fonti di finanziamento, risorse per attrezzature e materiali, risorse per tutto il personale impegnato nell’attività, secondo la stessa logica con cui dovrà essere redatta la Scheda finanziaria di ogni progetto (prevista anch’essa dall’art. 5, comma 5. del Decreto 129/2018), che il DSGA provvederà ad aggiornare nel tempo.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
Le istruzioni per la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, per il personale scolastico, sono contenute nella nota RGS n. 72696 del 4 settembre 2013. Esse mantengono la loro validità, salvo che per quanto riguarda l'obbligo generale, da parte del datore di lavoro, di mettere il dipendente in condizione di poter fruire delle ferie e avvertirlo che, in caso di mancata fruizione, le stesse non potranno essere monetizzate (Cass., n. 16715/2024 con specifico riferimento all’invito al personale docente di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni). Dette istruzioni, preliminarmente, ricordano quanto previsto dalle seguenti disposizioni di legge: - articolo 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che stabilisce l'obbligo di far fruire ai dipendenti delle ferie spettanti e il correlato divieto di monetizzazione, con previsione di responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti, in caso di violazione. La norma non si applica al personale scolastico supplente breve, al 30 giugno o fino al termine delle lezioni, ma solo limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie; - articolo 1, commi 54-55-56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare, il comma 55 modifica l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 nel senso sopra citato e il comma 56 rende tali disposizioni inderogabili dai contratti collettivi. La Dichiarazione Congiunta n. 2 al CCNL 2024 prevede che” In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”. In conclusione, alla luce della normativa richiamata, le ferie non godute da personale ATA con contratto fino al 30 giugno non si monetizzano ordinariamente: la scuola deve attivare la pianificazione e l'invito formale alla fruizione con l’avvertimento che, in mancanza di domanda formale, queste andranno perse e non si potrà dar luogo alla monetizzazione. Questa resta possibile solo in quei casi eccezionali, sopra descritti, di oggettiva impossibilità alla fruizione; fuori di tali casi, la monetizzazione comporta responsabilità erariale e disciplinare del dirigente scolastico. Nel caso di specie, quindi, stante che la mancata fruizione è dipesa da causa oggettiva ( interdizione per maternità) spetta la relativa monetizzazione. In sostanza l’interdizione per gravidanza a rischio non interrompe il diritto alla maturazione delle ferie; tuttavia se la dipendente non potrà fruirle prima della scadenza contrattuale, vanno pagate in sostituzione. Se, come indicato, dal 1° luglio 2026 l’interessata sarà coperta da indennità di maternità “fuori nomina” (prestazione riconosciuta anche in assenza di rapporto di lavoro quando l’interdizione è motivata da gravi complicanze della gravidanza), tale indennità è gestita separatamente (MEF/NoiPA) e non sostituisce la liquidazione delle ferie residue spettanti – e non godute per motivi oggettivi - al termine del contratto. Per quanto concerne l’operatività sul SIDI, si rappresenta che le FAQ 23 e 41 - Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola supplenze annuali o fino al termine delle attività (https://www.info-scuole.it/doc/2019/retribuzioni/mpi_nota_2178_2019-FAQ%20CoopApp%20Supplenze%20Annuali%20270820.pdf ) forniscono le seguenti indicazioni: FAQ 23 – “… Pagamento di ferie non godute (Prospetto R-2 solo per contratto N11 e N23 docenti, oppure C-1 nel caso di risoluzione anticipata)..” FAQ 41- “A conclusione del rapporto di lavoro, a seconda delle tipologie di contratto ed esclusivamente nei casi e nella misura previsti dalla specifica normativa, per i soli docenti è possibile comunicare eventuali i giorni di ferie da liquidare tramite prospetto R-2 o in caso di risoluzione anticipata del contratto C -1 se necessario. Per il personale ATA le ferie da liquidare possono essere indicate solo in caso di risoluzione anticipata del contratto (C-1)”. Nel caso in trattazione, trattandosi di personale ATA, ma non ricorrendo l’ipotesi della risoluzione anticipata, sarà necessario predisporre “manualmente” il decreto, inviandolo per PEC alla Ragioneria, in quanto il sistema SIDI non gestisce il tipo di liquidazione in esame.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
L'assegnazione delle risorse per la Formazione Scuola Lavoro (FSL, ex PCTO e Alternanza Scuola Lavoro) non è compresa fra quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il FMOF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa), ma fra quelle che compongono le assegnazioni al Programma annuale. Nella nota MIM prot. n. 9110 del 30 settembre 2025, tali risorse sono indicate separatamente: - nella sezione I, sono indicate le integrazioni al Programma annuale 2025 (quello in corso al momento della nota) per il periodo settembre-dicembre 2025 (c.d. "quattro dodicesimi"), in relazione al Funzionamento amministrativo-didattico, il compenso per i Revisori dei conti, la Formazione Scuola Lavoro è l'orientamento. Tutte queste risorse, che sono erogate tramite l'istituto bancario cassiere e confluiscono nel Programma annuale della scuola, sono assegnate "Lordo Stato"; - nella sezione II, sono indicate le medesime risorse di cui alla sezione I, riferite però al Programma annuale 2026 (quello successivo al momento della nota) per il periodo gennaio-agosto 2026 (c.d. "otto dodicesimi"). Anche queste assegnazioni sono tutte al "Lordo Stato"; - infine, nella sezione III, sono indicate le risorse del FMOF. Tali risorse, tuttavia, non sono erogate tramite l'istituto cassiere ma sono assegnate sul POS della scuola. Pertanto, esse non vanno iscritte nel Programma annuale e sono tutte valorizzate "Lordo Dipendente". La nota citata, sotto questo aspetto, è del tutto analoga alle note degli ultimi anni. Le assegnazioni per le attività di FSL, pertanto, sono tutte "Lordo Stato". Si ritiene opportuno osservare che la distinzione fra "Lordo Stato" e "Lordo Dipendente" rileva solo per la quota relativa al pagamento del personale; le risorse FSL, infatti, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di beni e servizi, occorrenti per lo svolgimento delle medesime attività. Al riguardo, si ricorda che è oggetto di contrattazione unicamente la quota di dette risorse eventualmente destinata alla retribuzione del personale, come previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera c3) del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" stipulato il 23 dicembre 2025.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
Ad una collaboratrice scolastica è stata comminata la sanzione del rimprovero verbale per condotta non conforme a principi di correttezza nei confronti di terzi...
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
La questione sollevata tocca tre piani distinti che conviene tenere separati: la legittimità della registrazione, la possibilità di utilizzarla e la (eventuale) responsabilità penale dei docenti. Per quanto riguarda la legittimità della registrazione effettuata dal Dirigente al fine di esser più preciso nella verbalizzazione la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che chi partecipa a una conversazione può registrarla senza il consenso degli altri presenti, perché non si tratta di intercettazione ma di documentazione di un fatto a cui si assiste. Dirimente è appunto essere presente (diversamente ci tratterebbe di intercettazione ambientale, illecita tranne che per disposizione dell’Autorità Giudiziaria). Attenzione però alla distinzione tra liceità della registrazione e liceità del suo utilizzo: la registrazione può essere legittimamente prodotta in giudizio o usata per finalità difensive (anche disciplinari proprie), mentre la diffusione a terzi estranei comporta profili di responsabilità previsti dal GDPR (anche la voce di una persona è un DATO PERSONALE) e dall'art. 167 del Codice Privacy per trattamento di dati illecito. Per gli usi come quello che ne sta facendo il dirigente (memoria personale per la verbalizzazione, eventuale tutela in sede legale) si resta nel perimetro lecito. Sulla responsabilità penale dei "bugiardi", per usare l’espressione del quesito, occorre essere realisti: la strada penale è in salita, per ragioni tecniche. La diffamazione (art. 595 c.p.) richiede che l'offesa sia comunicata a più persone IN ASSENZA della persona offesa. Le contestazioni rese durante la seduta del Collegio sono avvenute alla presenza del Dirigente, quindi non integrano diffamazione. La fattispecie potrebbe configurarsi solo se quegli stessi docenti avessero ripetuto la falsa accusa di scorretta verbalizzazione fuori dalla seduta - in sala docenti, con genitori, in chat di gruppo, in comunicazioni scritte indirizzate ad altri - sempre che si dimostri il dolo, cioè la consapevolezza della falsità (e la registrazione, su questo punto, sarebbe utilissima). Il diverso reato di ingiuria, consistente nell'offesa rivolta a persona presente (al Dirigente, durante la seduta) è stata depenalizzata dal D. Lgs. 7/2016. Resta dunque la possibilità di chiedere il risarcimento del danno (da quantificarsi) davanti al giudice civile, se l'offesa alla reputazione professionale è stata significativa. La calunnia (art. 368 c.p.) scatta solo se i colleghi presentassero una formale denuncia/querela alle autorità (o un esposto formale alla Pubblica Amministrazione) accusando il Dirigente di un reato che sanno non aver commesso - ad esempio, falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), poiché il verbale del Collegio è atto pubblico. Finché la contestazione resta nell'ambito della discussione collegiale, non c'è calunnia. Infine il falso in dichiarazione: se in un esposto scritto al Dirigente o all’UAT o all'USR i colleghi affermassero in modo circostanziato e consapevole il falso, si potrebbe valutare anche l'art. 483 c.p., ma con onere probatorio rilevante. Ciò che conviene fare in concreto, più che la via penale (incerta, lunga, costosa), potrebbe essere più efficace una strada procedimentale e probatoria: Nella prossima seduta il Dirigente può: - prevedere espressamente un punto all’O.d.G. dedicato all’ emendamento al verbale della seduta XX; - durante la trattazione, mettere a verbale che il Dirigente dispone di registrazione integrale della seduta contestata, ai fini di essere preciso nella verbalizzazione (specificando che si tratta di pratica lecita, se finalizzata a tale scopo); - comunicare che la registrazione dimostra la corretta verbalizzazione del seguente passaggio: «…» (il Dirigente leggerà o proietterà una trascrizione pedissequa di quelle che erano state le sue effettive parole, riportando anche il minutaggio di inizio e termine del brano); - aggiungere che, limitatamente alla sola propria elocuzione (non necessitando di consenso di terzi), è disponibile a farla ascoltare a un soggetto terzo o a depositarla presso la Dirigenza; - chiedere di conseguenza di voler emendare il Verbale, magari preavvisando che chi era assente alla seduta de quo è invitato a valutare di astenersi, non potendo in scienza e coscienza esprimersi sugli accadimenti di quel giorno (non solo sulle dichiarazioni contestate). Spesso questa sola dichiarazione fa cadere le contestazioni pretestuose. Se la maggioranza persiste, può chiedere che il dissenso e la motivazione (con riferimento alla registrazione) siano messi a verbale, e valutare successivamente con un legale di fiducia un'azione civile per risarcimento a carico di chi ha persistito nell’attribuirle dichiarazioni spregiative non rese (“siete ignoranti”). In tale ipotesi la registrazione è pacificamente utilizzabile come prova. Una nota di realismo: è anche possibile che il Collegio non intenda davvero accusare il Dirigente di falso, ma che stia facendo un'operazione politica per "ammorbidire" o "indurire" a posteriori le parole del Dirigente. Riconoscere la natura del conflitto aiuta a calibrare la risposta, e i toni da usare.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
La recentissima circolare sugli organici per l’anno scolastico (cfr. nota prot. 10164 del 17 aprile 2026), riprendendo le disposizioni già emanate nell’anno precedente, in merito all’assegnazione dei posti per la classe di concorso A-23, prevede quanto segue: …Ai fini dell’assegnazione dei posti – calcolati di norma nella misura di una unità per ciascuna delle classi di seguito indicate - devono essere prese in considerazione, per ogni Istituzione scolastica, tutte le classi aventi un numero di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe, ovvero considerando le medesime classi a partire da quelle della scuola primaria fino a giungere a quelle della scuola secondaria di secondo grado… La Direzione dei servizi informativi mette a disposizione degli Uffici territoriali i dati relativi agli studenti stranieri iscritti per ogni istituzione scolastica, come elemento di base per l’assegnazione di tali posti. Per quanto concerne la possibile azione delle singole istituzioni scolastiche, è opportuno inviare una dettagliata relazione all’Ufficio organici dell’UAT competente, che illustri i fabbisogni in relazione alla oggettiva situazione, in modo che l’Ufficio stesso possa provvedere all’assegnazione in modo adeguato, sempre nel rispetto del contingente complessivo di tali posti ad esso assegnato. Procedura operativa consigliata 1) Rilevazione dati e valutazione iniziale - Raccogliere e documentare i dati: numero complessivo degli alunni, numero e percentuale degli alunni stranieri, numero di alunni "appena arrivati" (newly arrived) e le loro competenze linguistiche certificate o rilevate (valutazione iniziale, livelli A1/A2 ecc.). - Redigere schede di prima accoglienza/valutazione linguistica per ciascun alunno interessato. 2) Delibere e supporto interno - Convocare il Collegio dei docenti per evidenziare il bisogno didattico e predisporre un progetto/programma di intervento L2 (obiettivi, ore, tipologia di intervento: individuale, di piccolo gruppo, accoglienza ecc.) Se ritenuto necessario, coinvolgere il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) per la definizione degli interventi e delle priorità. 3) Redazione della richiesta formale all’Ufficio Scolastico - Destinatario: Ufficio Scolastico Regionale / Ambito Territoriale competente per la provincia. - Contenuto minimo della richiesta: • indicazione dell’istituto (denominazione, codice meccanografico). • tipologia di personale richiesto: docente specializzato in italiano L2 (classe di concorso A23 o abilitazione equivalente), specificando se si richiede tempo pieno o part-time e la durata (ad es. a tempo determinato per l’anno scolastico); • motivazione dettagliata: percentuale e numero di alunni stranieri, numero di "nuovi arrivati" e livello linguistico (es. percentuale >=20% e alunni con competenze inferiori al livello A2); descrizione delle difficoltà organizzative e didattiche che ne derivano; • progetto didattico allegato (delibera del Collegio, schede di valutazione iniziale, piano degli interventi L2, orario e classi coinvolte).
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
Sono un dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo della provincia di xxx e mi rivolgo alla vostra testata per un chiarimento su una questione che ritengo...
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
Circa il primo quesito, occorre evidenziare che la normativa non prevede un "tetto differenziato" solo per chi si avvale dell'IRC; il tetto di spesa ex D.M. n. 51/2026 si riferisce all'intera dotazione libraria necessaria per l'anno di corso e comprende, dunque, anche il libro di testo di IRC. Per quanto riguarda poi la possibilità di indicare come “consigliato” detto testo, ciò è possibile alle condizioni abituali: ovvero deve avere carattere di approfondimento o monografico. Al di fuori di questa ipotesi, l’indicazione come “consigliato” è illegittima. Inoltre, venendo all’ultima domanda, relativa agli strumenti alternativi ai libri di testo si osserva quanto segue. Per inquadrare correttamente la tematica, occorre prendere le mosse dall’art. 6, c. 1, Legge n. 128/2013, secondo cui il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. Il collegio dei docenti può, cioè, scegliere tra l’adozione dei libri di testo e strumenti diversi ed alternativi: ciò però deve avvenire nel limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso ed entro il termine ordinariamente prescritto, fissato per quest’anno scolastico all’8 giugno 2026 dalla nota MIM prot. n. 97152 del 31/03/2026. Conferma questa possibilità, da ultimo, anche la nota già citata perché afferma che “Le istituzioni scolastiche che hanno deciso motivatamente di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma [www.adozioniaie.it] specificando che si avvalgono di strumenti alternativi”. Non è necessario, in particolare, alcun progetto di sperimentazione per l’adozione di tali strumenti. E questo perché, alla luce della normativa citata e, ancor prima, del d.P.R. n. 275/1999, la possibilità del collegio dei docenti di deliberarne l’adozione deriva dall’autonomia didattica riconosciuta alle Istituzioni scolastiche e incontra, sotto questo profilo, il solo limite – già menzionato – della coerenza con il piano (triennale) dell’offerta formativa. In base all’art. 4, comma 5, del citato decreto, “La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative”. Del resto, le disposizioni relative ai progetti di sperimentazione che spesso si citano a proposito dell’adozione degli strumenti alternativi (gli artt. 276, 277 e 278 T.U. Istruzione) sono state abrogate dall’art. 17 dello stesso d.P.R. n. 275/1999. Sulle caratteristiche che detti strumenti devono possedere nulla è stabilito: ovviamente perché – lo si ribadisce – essi vengono adottati in coerenza con le scelte didattiche e metodologiche fatte proprie dal PTOF e demandate all’autonomia didattica delle scuole. Riassumendo, il procedimento per l’adozione degli strumenti alternativi si snoda come segue: 1. nel PTOF o in occasione del suo aggiornamento, gli organi collegiali esprimono le scelte metodologiche e didattiche che aprono la strada alla scelta di strumenti alternativi. Si consiglia pertanto – contestualmente all’adozione di detti strumenti – di verificare la coerenza con le previsioni del PTOF e di provvedere all’eventuale allineamento tra le scelte effettuate nel piano e l’adozione degli strumenti alternativi; 2. entro il termine annualmente previsto, il collegio docenti, su proposta dei consigli di interclasse e dei consigli di classe, delibera l’adozione degli strumenti alternativi. Sulla loro tipologia e sulle loro caratteristiche, è appunto il collegio docenti ad operare, su proposta dei consigli di interclasse e di classe, le opportune valutazioni; 3. se quella degli strumenti alternativi ai libri di testo si configura come nuova adozione, essa può essere operata, come avviene di regola, solo per le classi prime nella scuola secondaria di primo grado. Ne sono escluse le altre classi; 4. l’adozione degli strumenti alternativi viene comunicata sulla piattaforma per la comunicazione dei dati adozionali entro il termine individuato dalla nota annuale. Come detto, essi possono assumere forme diverse, sulla base delle previsioni del PTOF e in coerenza con esse. Oltre ai materiali autoprodotti, si possono valorizzare a tale scopo le risorse digitali presenti all’interno della scuola, la biblioteca scolastica, gli abbonamenti a riviste e quotidiani o a biblioteche digitali. Si ricorda peraltro che dal 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria eroga contributi alle scuole che sottoscrivono abbonamenti come quelli citati: https://informazioneeditoria.gov.it/it/misure-di-sostegno-alleditoria/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/. Se si opta invece per i materiali autoprodotti, può capitare che essi contengano al loro interno opere di terzi. Nel caso, occorre interrogarsi circa l’applicazione della normativa che regola il diritto d’autore (legge n. 633/1941) e le sue eventuali ricadute. Infatti, la finalità didattica dell’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore non è irrilevante sotto il profilo della legittimità dell’uso stesso; tuttavia, da sola non è sufficiente a consentire la loro libera utilizzazione. Secondo l’art. 2575 del Codice civile e l’art. 1 della legge n. 633/1941 sono oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Detto diritto si sostanzia in un diritto morale, che si estrinseca a sua volta in alcune facoltà, quali il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, il diritto di inedito e il diritto di ritirarla dal commercio per gravi ragioni morali (cfr. artt. 20, 142 e 143 della legge n. 633/1941); e in un diritto patrimoniale che è il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla medesima legge sul diritto d’autore (cfr. art. 12, comma 2, della legge già citata). La titolarità di questi diritti rappresenta un incentivo economico alla creazione e diffusione delle opere dell’ingegno, fondamentale per promuovere a sua volta la diffusione della cultura. L’autore può esercitare così, ad esempio, il diritto di pubblicazione, il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera, il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, il diritto di comunicazione al pubblico, il diritto di distribuzione (cfr. artt. 12-18 e 61 della legge n. 633/1941). Tutto ciò implica che, in linea generale e salve le eccezioni di cui si darà conto, per l’utilizzo di materiali soggetti alla tutela del diritto d’autore è necessario acquisire il consenso espresso e corrispondere un compenso all’avente diritto. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno e? stabilita in tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25 legge n. 633/1941). Tale termine è indipendente dal fatto che i diritti vengano esercitati o meno. Alla scadenza, l’opera diviene di pubblico dominio e, nel rispetto dei limiti imposti dalla tutela dei diritti morali dell’autore, può essere liberamente utilizzata. Si tratta adesso di vedere come si atteggia il diritto d’autore nel caso della realizzazione di materiali didattici. Se il docente utilizza opere preesistenti (qualunque forma esse abbiano, digitale o non), incorporandole in tutto o in parte nei propri materiali didattici, è necessario che verifichi se le opere sono protette dal diritto d’autore oppure no. In caso positivo, si deve procurare non solo di citarne l’autore, ma anche di richiedere il consenso e corrispondere eventualmente un compenso, prima di procedere a qualunque forma di utilizzazione o distribuzione di detti materiali. Non si dà luogo a richiesta di consenso e alla eventuale corresponsione del compenso non solo nel caso in cui l’opera sia stata creata integralmente (ad esempio, dispense di testo ed immagini) dallo stesso docente, ma anche nei casi di libera utilizzazione e di pubblico dominio, che ricorre ad esempio – come detto – quando è decorso il termine della protezione legale. Tra i casi di libero utilizzo – ovvero senza il consenso e la corresponsione di un compenso – di opere o parti di opere protette dal diritto d'autore viene in considerazione, in primo luogo, quanto stabilito dall'art.70 della legge n. 633/1941, il cui comma 1 dispone: "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali". Il successivo comma 3 precisa che "il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta". Questa disposizione stabilisce pertanto che, nell'ambito della didattica, è consentito il libero utilizzo di opere protette dal diritto d'autore purché: • vengano utilizzati solo riassunti, brani o parti di esse (in assenza di precise indicazioni normative sui limiti cui attenersi, è opportuno circoscrivere l’utilizzo a quanto strettamente necessario a fini didattici); • tale utilizzo avvenga per finalità illustrative e non commerciali; • il riassunto, la riproduzione o la citazione siano sempre accompagnati dalla menzione dell’autore, del titolo dell’opera, dell’editore e, se del caso, del traduttore. Il comma 1-bis dell’art. 70, introdotto nel 2008, dispone poi con specifico riferimento alle immagini: "è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma". Ad oggi, il decreto ministeriale non è ancora intervenuto; tuttavia, dalla disposizione citata si evince che, a fini didattici e senza scopo di lucro, è altresì consentita la libera pubblicazione in internet, senza previo consenso dell’autore e a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate. Al di fuori di questi limiti e a meno che le immagini in questione non debbano intendersi di pubblico dominio nel senso sopra detto, la tutela del diritto d’autore si riespande. Si consiglia dunque di utilizzare, nelle lezioni online, immagini a bassa risoluzione o degradate, oppure di accedere ai contenuti coperti da licenze Creative Commons, utilizzandoli ovviamente nei limiti segnati di volta in volta da quelle medesime licenze d'uso (e quindi scartando i materiali la cui licenza prevede “non opere derivate”, che non possono essere usati per creare un altro contenuto, posto che la lezione, per l’appunto, lo sarebbe).
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
In merito all'adozione dei libri di testo per la scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2026/2027, le tipologie di testi e i relativi tetti di spesa sono disciplinati dal D.M. n. 51 del 26 marzo 2026 e dalle istruzioni operative ministeriali. Le norme vigenti prevedono tre tipologie di testi (definite dall'allegato al D.M. n. 781/2013): • tipologia A: versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; • tipologia B (modalità mista): testi realizzati in versione cartacea e digitale accompagnati da contenuti digitali integrativi; • tipologia C (modalità digitale): testi realizzati esclusivamente in versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. I tetti di spesa per l'anno 2026/2027 sono stati adeguati al tasso di inflazione programmata dell'1,5%. Secondo quanto stabilito dal D.M. n. 51/2026 e dalla nota ministeriale, prot. n. 97152 del 31/03/2026: 1. adozione di libri di tipologia B e C: se in una classe sono adottati libri sia di tipologia B che di tipologia C, il tetto di spesa da considerare è quello ridotto del 10%. La riduzione del 30% si applica infatti solo se tutti i testi adottati per la classe sono di tipologia C (esclusivamente digitali). Infatti, la riduzione del 10% si applica sia se i libri adottati sono tutti di tipologia B sia nel caso di una combinazione di B e C, poiché la condizione minima (presenza di digitale/misto per tutta la dotazione) è soddisfatta; 2. adozione di libri di tipologia A e B: alla luce di quanto sopra riportato, se sono presenti testi di tipologia A (che non presentano la combinazione mista o digitale richiesta per lo sconto sui tetti), la riduzione del 10% non può essere applicata alla dotazione libraria della classe. In definitiva, poiché il tetto di spesa è unitariamente inteso, non è ammesso frazionare la riduzione applicando percentuali diverse su porzioni della dotazione (ad esempio, -10% su una parte e -30% su un’altra della medesima dotazione). La riduzione, se applicabile, va calcolata sull’intero importo riferito alla classe, operando nella misura prevista e solo quando ricorre la condizione unica prevista dalla norma. Si consiglia infine di verificare la classificazione (A, B, C) di ciascun testo adottato e di riportarla nella delibera degli organi collegiali: anche in vista dei successivi controlli dei revisori dei conti, è importante documentare la tipologia dei singoli testi e il calcolo del tetto.
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Data di pubblicazione: 12/05/2026
L’art. 18 della legge 183 del 2010 nell'attuale testo normativo così prevede: "1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Le attività professionali o imprenditoriali presuppongono il possesso della partita iva e quindi si ritiene che la suddetta aspettativa non possa essere richiesta nel caso di specie che concerne una proposta di assunzione come ricercatore a tempo indeterminato. Pertanto, riteniamo che sia corretto richiedere l’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL 2007 ai sensi del quale il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.”? In merito ai presupposti richiesti, ricordiamo che la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro anche per superare un periodo di prova. Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “un anno scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche l’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. Inoltre, l’aspettativa potrà essere richiesta fino al superamento del periodo di prova presso l’ENEA perché una volta consolidato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la suddetta Agenzia questo diventa incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scuola. Conclusivamente, la finalità dichiarata è superare il periodo di prova in un rapporto subordinato presso ENEA, la soluzione operativamente più corretta è presentare istanza di aspettativa ex art. 18, comma 3 del CCNL per l’anno scolastico 2026/2027 (specificando lo scopo: superamento periodo di prova presso ENEA) e allegando la documentazione utile: proposta di assunzione, data di presa servizio prevista, tipologia di rapporto, estremi della comunicazione dell’ENEA. - Se il rapporto con ENEA è invece assimilabile a una attività professionale autonoma o imprenditoriale (es. collaborazione autonoma, avvio d’impresa, partita IVA), - ma non sembra essere questo il caso - si potrebbe valutare l’istanza ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 183/2010: tale opzione offre durate più ampie (ai sensi della normativa aggiornata fino a 36 mesi e con possibilità di rinnovo, secondo i chiarimenti richiamati), ma la concessione è soggetta a valutazione dell’amministrazione in relazione alle esigenze organizzative e alla documentazione prodotta. Se la docente passa il periodo di prova e il rapporto con ENEA si consolida in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si realizzerà una situazione di cumulo di impieghi pubblici incompatibili: in tali casi la normativa sul divieto di cumulo determina la cessazione del rapporto precedente con l’istituzione scolastica Pertanto, la stabilizzazione presso ENEA comporterà conseguenze automatiche sul rapporto di lavoro come docente della scuola. Si rileva che l'art. 65 del DPR 3 del 1957 prevede che: "Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. ...... L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego". L’ENEA è un ente pubblico di ricerca. L'art. 65 t.u. imp. civ. St. (DPR 10 gennaio 1957, n. 3), nel porre il divieto esplicito di cumulo di pubblici impieghi, predispone un meccanismo automatico che richiede solo un'attività ricognitiva da parte dell'amministrazione, in base al quale meccanismo l'assunzione di un nuovo impiego da parte dell'impiegato determina di diritto la cessazione di quello precedente, sul presupposto che il dipendente, accettando il secondo rapporto, abbia inteso dismettere il primo con la cessazione di diritto del precedente rapporto a seguito dell'assunzione del nuovo, il legislatore vuole garantire che il pubblico dipendente presti la propria attività a favore di un solo datore di lavoro pubblico (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 14/10/2004, n. 6667).
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