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    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Assistente amministrativo part-time e lavoro all’estero: compatibilità tra i due rapporti di lavoro...
  • La risposta è affermativa in quanto trattasi di dipendente a t.d. con contratto su spezzone orario ( equiparabile al part time) non superiore al 50%. Il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Pertanto, un temperamento “soggettivo” del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all’art. 1, comma 56 e seguenti viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero- professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto lavorativo viene legislativamente consentito, con la conseguenza che, per i dipendenti in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle contenute in leggi o regolamenti che vietano l’iscrizione in albi professionali, risultano inapplicabili. Per quanto concerne i dipendenti della Scuola detta disposizioni il CCNL 2007 all'art. 58, comma 9 per il Personale ATA ed all'art. 39, comma 9 con riferimento ai docenti (detti articoli non sono stati modificati dal CCNL 2024). Ai sensi dell’art. 58, comma 9, al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni. In senso più estensivo si muove anche la recente giurisprudenza. Ad esempio (cfr Cassazione civile sez. lav., 18/07/2022, n. 22497 seppur con riferimento ad un dipendente di un ente locale) ha affermato che i dipendenti pubblici con un part time non superiore al 50% possono instaurare rapporti con altri enti anche in assenza di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione di appartenenza. Nella motivazione si richiama Cass., Sez. L, n. 28757 del 7 novembre 2019, "In tema di pubblico impiego privatizzato, alla stregua della disciplina di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 (applicabile "ratione temporis"), D.P.C.M. n. 117 del 1989, art. 6, comma 2, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 58-bis, si deve escludere che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento possano essere implicitamente autorizzati, in via generale, allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita, in quanto la normativa in esame consente una deroga al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time solo quando il lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento" (per lo sviluppo giurisprudenziale in materia, cfr. Cass., Sez. L, n. 8642 del 12 aprile 2010)".

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Aspettativa per motivi di famiglia e interruzione con le ferie: si può concedere un nuovo periodo?
  • Un docente a tempo indeterminato ha chiesto nell'arco del 20xx e del 20xx alcuni spezzoni di aspettativa per motivi personali e familiari non retribuita ex artt. 69...

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Docente con partita IVA e attività artistica occasionale: è necessaria l’autorizzazione?
  • La materia della incompatibilità del personale scolastico è regolata dall’art. 53 del D.Lgs.30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 non modificate dai successivi CCNL. La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all’art. 508 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.L.vo 165 del 2001). Nel caso di specie la docente con contratto a tempo indeterminato è titolare di partita IVA con denominazione "altre attività professionali non classificate altrove" in ambito artistico e quindi trattasi di autorizzazione inerente all’esercizio della libera professione. Ai sensi del comma 15 dell’art. 508 citato, al personale docente ( senza distinzione tra docenti di ruoli e docenti supplenti, nè tra personale a tempo pieno e a tempo parziale) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. I presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 508 comma 15 citato sono quindi: a) esercizio di una libera professione; b) l’autorizzazione del dirigente scolastico. Ovviamente l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva ( senza iscrizione alla Camera di commercio che andrebbe a qualificare l’attività come imprenditoriale e quindi assolutamente incompatibile). La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del codice civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. Si rileva, inoltre, che i redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui al comma 14 dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è richiesto l'iscrizione ad un albo professionale. Infatti, le cosiddette "attività riservate" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle leggi e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Quando si iscrive a un albo professionale, il libero professionista diventa "professionista protetto" o appartenente al sistema ordinistico. Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate e chiunque svolga una delle professioni non regolamentate in questione contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l’indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013". Nessun rilievo viene dato dalla normativa alla connessione tra attività professionale e disciplina insegnata a scuola. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, d.lg. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente. (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020 n° 105) La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello ( cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n° 1013). Pertanto: - l'attività di cui al quesito può, in linea generale, essere svolta sotto forma di libera professione. Nel richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione tuttavia, la docente dovrà precisare che si tratta per l’appunto di attività libero professionale esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013 (non risulta ancora l'esistenza di un albo nel caso di specie) con possesso di partita iva ( l'esercizio della libera professione presuppone il possesso della partita iva come nel caso di specie). Alla stessa stregua dovrà dichiarare che non vi è iscrizione alla Camera di commercio il che inquadrerebbe l'attività come commerciale e quindi vietata. Una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione, con la specifica che trattasi di attività esercitata ai sensi della Legge 4 del 2013, il dirigente potrà concedere la suddetta autorizzazione richiesta previa valutazione dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994.

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Incarico di lavoro autonomo a dipendente pubblico nell’ambito del PNRR (DM 19): trattamento fiscale, previdenziale e documentazione contabile...
  • Riprendendo precedenti risposte ad analoghi quesiti, reputiamo occorra partire dall’esame della posizione dell’esperto in quanto appartenente ad altra Amministrazione (Ente locale). Anche il Quaderno n. 3 del MIM - “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali” – nella versione aggiornata di giugno 2025, dedica un apposito capitolo agli “incarichi a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti esterni” (cap. 3.3). Per quanto concerne l’incarico al personale di altre PA , il capitolo 3.3 del Quaderno MIM indica quanto segue: “Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono attribuire Incarichi a dipendenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati.” Le indicazioni contenute nel Quaderno n. 3 assimilano quindi, limitatamente all’iter di individuazione, gli incarichi a dipendenti di altre PA a quelli conferiti a soggetti estranei (privati), restando fermo, comunque, il fatto che, per svolgere un incarico presso altra Amministrazione, il dipendente pubblico deve preventivamente ottenere l'autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza, come previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 165/2001, fatte salve particolari fattispecie per cui non è necessaria l'autorizzazione preventiva (come, ad esempio, la “partecipazione a convegni e seminari” ex art. 53 comma 6 lett. c) e le “attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica” ex art. 53 comma 6 lett. f-bis). Il paragrafo 3 del Quaderno prevede che la scuola dovrà stipulare un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 in caso di ricorso a personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione oppure al personale esterno. Tanto premesso, trattandosi - nel caso in esame - di un dipendente di un'altra Pubblica Amministrazione (Ente Locale) privo di partita IVA e provvisto della prescritta autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il rapporto contrattuale si inquadra giuridicamente e fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c. e art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR). La liquidazione dovrà pertanto ricalcare fedelmente tale inquadramento giuridico e il compenso pattuito, trattandosi di reddito di lavoro autonomo occasionale, sarà soggetto all’applicazione delle sole ritenute IRPEF in acconto del 20%, ai sensi della normativa vigente, da versarsi congiuntamente all’IRAP a carico dello Stato, secondo le modalità consuete (F24EP), con successivo rilascio di una CU ordinaria. Forniamo quindi elementi di maggior dettaglio in ordine alle domande poste nel quesito, precisando quanto segue: 1. Trattamento Fiscale e Previdenziale • Ritenuta IRPEF: Dal punto di vista fiscale il compenso va trattato come “reddito diverso” (ex art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR , DPR 917/1986) con applicazione della ritenuta in acconto del 20% ( fatta salva la possibilità per il collaboratore di richiedere una aliquota maggiore). Pertanto, sull'importo lordo contrattuale (definito "lordo percipiente" o "lordo dipendente") la scuola dovrà applicare la ritenuta d'acconto del 20%. • IRAP (8,5%): È un'imposta a carico esclusivo dell'Amministrazione scolastica e non deve essere sottratta dal compenso spettante all'esperto. Poiché l'incarico PNRR prevede un "importo orario omnicomprensivo" (ovvero il costo totale a carico del progetto, o "lordo Stato"), per calcolare il compenso lordo da erogare all'esperto (su cui calcolare il 20% di ritenuta) è necessario prima scorporare l'IRAP (Es. Importo lordo Stato / 1,085 = Importo lordo percipiente). • Trattamento previdenziale (INPS): Trattandosi di prestazione occasionale, i compensi sono del tutto esenti da contribuzione previdenziale fino alla soglia limite di € 5.000,00 lordi annui. Sotto tale cifra non vi è alcun obbligo di iscrizione o versamento alla Gestione Separata INPS. Infatti, come detto in precedenti risposte, l’art. 44, c. 2, D.L. 269/2003 (L. 326/2003) ha disposto l’iscrizione alla Gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche per i collaboratori occasionali di cui all’articolo 2222 c.c. quando i redditi fiscalmente imponibili sono superiori a 5.000 euro nell’anno solare, prevedendo per i percipienti le stesse regole applicabili ai collaboratori coordinati e continuativi, sia nelle modalità di iscrizione alla Gestione separata (modalità telematica) sia nella modalità di calcolo e ripartizione del contributo (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente). Nel calcolare tale limite il collaboratore deve tenere conto dei compensi percepiti nell’anno da parte di tutti i committenti con i quali il soggetto intrattiene rapporti di lavoro autonomo di tipo occasionale. Quindi, il DL 269/2003 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 numero 326) prevede espressamente - all’articolo 44 “Disposizioni varie in materia previdenziale” - che l’iscrizione alla Gestione Separata riguardi coloro che esercitano ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, nel momento in cui il reddito annuo derivante da detta attività “sia superiore ad euro 5.000”. Di conseguenza, l’obbligo per il lavoratore autonomo occasionale di: • iscriversi alla Gestione Separata Inps; • versare i contributi alla suddetta Gestione Separata; sorge soltanto nel momento in cui l’interessato realizza un reddito annuo fiscalmente imponibile eccedente i 5 mila euro, anche per effetto di prestazioni rese a beneficio di più committenti. I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione Separata. 2. Dichiarazioni di Soglia Siamo dell’avviso che l'acquisizione della dichiarazione sia obbligatoria. Pertanto, prima di procedere alla liquidazione, la scuola dovrebbe richiedere all'esperto una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex DPR 445/2000) che attesti esplicitamente che, cumulando il compenso in liquidazione con eventuali altri redditi percepiti nell'anno solare in corso per lavoro autonomo occasionale, non viene superata la soglia di € 5.000,00 lordi. Qualora l'esperto dovesse superare tale limite, scatterebbe, come detto, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, con applicazione dell'aliquota contributiva (per 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico della scuola) esclusivamente sulla quota eccedente i € 5.000,00. 3. Documentazione di Pagamento Per la corresponsione del compenso, l'esperto (privo di partita IVA) non può emettere fattura, ma è tenuto presentare una Nota di addebito analogica (o Notula/Ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale). La notula dovrebbe contenere: • Dati anagrafici e codice fiscale dell'esperto, estremi conto corrente (IBAN bancario o postale) per il bonifico. • Riferimento all'incarico svolto e al Progetto (es. "Percorsi di mentoring PNRR, DM 19") • Dicitura di esenzione IVA: "Compenso per prestazione di lavoro autonomo occasionale ex art. 67, c.1, lett. l, DPR 917/1986 (TUIR), fuori campo applicazione IVA ex art. 5 DPR 633/1972". • Dettaglio degli importi: Compenso lordo, trattenuta IRPEF del 20%, e l'importo Netto da liquidare. • Marca da bollo da € 2,00: Obbligatoria se l'importo lordo supera € 77,47. La data della marca da bollo deve essere antecedente o contestuale a quella di emissione della notula. Il costo della marca è, per norma, a carico dell'esperto (che applica il contrassegno telematico originale sul documento).

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Compatibilità tra insegnamento e contratto Co.Co.Co. con società sportiva: disciplina e requisiti...
  • Con la pubblicazione nella G.U. del 4/9/2023 del decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 sono state apportate numerose modifiche alla disciplina del lavoro sportivo ivi compresa la questione della compatibilità dei dipendenti pubblici. Più specificamente il decreto, entrato in vigore il 5 settembre 2023, ha dettato disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Il nuovo art. 25 del decreto 28/02/2021 - n. 36 disciplina la figura del lavoratore sportivo E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile (come nel caso di specie). Il nuovo comma 6 dell'art. 25 prevede che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'articolo da ultimo citato prevede che le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis , e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. L'art. 25 al comma 6 contempla anche la diversa fattispecie in cui sia prevista una retribuzione per l'attività sportiva prestata ( come nel caso di specie) disponendo che qualora l'attività dei dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui sopra, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter (trattamento pensionistico) e all'articolo 36, comma 6 (I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Pertanto, se l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientra nell’ambito del lavoro sportivo e si prevede il versamento di un corrispettivo, superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza da rilasciare o da rigettare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con meccanismo di silenzio-assenso. Il Decreto 10 novembre 2023 "Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 20/12/2023. Il citato decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni: a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate; b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a TEMPO PIENO, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera PREVALENTE l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente. La scuola dovrà quindi chiedere specifiche al dipendente su come verrà svolta l'attività al fine di valutare se ci sono i presupposti per concedere l’autorizzazione secondo quanto sopra esposto. ( nella bozza di contratto allegata non vi è alcun riferimento all’impegno settimanale richiesto al collaboratore) Tuttavia è fondamentale verificare se viene superata o meno la somma di 5000 euro all’anno a titolo di corrispettivo. Infatti, si rileva che l'art. articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, ha aggiunto la lettera f-ter) al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi della quale per le prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, non è necessaria l'autorizzazione preventiva ma è sufficiente la comunicazione preventiva. In via informale il docente ha comunicato che il compenso mensile previsto dal contratto sarebbe di € 1.000,00 circa, da corrispondersi in dieci rate mensili a decorrere da settembre a giugno 2027. (totale circa 10.000 euro ) Se il compenso di cui sopra non è tutto relativo ad un anno solare ( sicuramente ciò vale per il 2026 ove in virtù del contratto allegato dovrebbe percepire circa 4000 euro da settembre a dicembre), e quindi se il dipendente precisa che anche con ulteriori ed eventuali collaborazioni sportive non supera l’importo complessivo di 5000 euro annui , l’incarico è compatibile, non serve l’autorizzazione preventiva ma il docente si dovrà limitare ad una comunicazione preventiva. Se invece, ciò soprattutto per il 2027, il contratto prevede un compenso annuo superiore a 5000 euro i requisiti per procedere con l’autorizzazione sono quelli sopra esposti.

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Iscrizione al corso diurno di un ex studente maggiorenne ritiratosi dalla scuola: obblighi dell’istituto e possibilità di accesso al CPIA...
  • Un ex studente, non ammesso alla quinta al termine dell'a.s. 24/25 e poi ritiratosi nel settembre 2025, chiede ora di tornare a frequentare la classe quarta...

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Studente con disabilità e passaggio di corso: esami integrativi, programmazione differenziata e successivo accesso all’Esame di Stato...
  • La situazione illustrata nel quesito trova risposta nel nuovo D.I. 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020 e nelle Linee guida allegate (art. 10 bis del D.I. 153/2023 e a pagina 41 e 42 delle Linee Guida). Esaminiamo il primo punto del quesito, ossia l'iscrizione diretta al terzo anno possa perfezionarsi senza la necessità di far sostenere allo studente esami integrativi di recupero per le discipline d'indirizzo non impartite nel biennio liceale, con particolare riferimento ai laboratori pratici, qualora l'alunno mantenga la programmazione differenziata Qualora lo studente prosegua con percorso differenziato (Percorso C), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 62/2017 e dell'art. 10 del D.I. 182/2020 come modificato dal D.I. 153/2023, il passaggio all'Istituto Professionale può perfezionarsi senza la preventiva effettuazione di esami integrativi finalizzati all'accertamento dei programmi disciplinari dell'indirizzo di destinazione, poiché tali prove sono funzionali al conseguimento del titolo di studio e non alla prosecuzione di un percorso differenziato. Trattandosi di un percorso differenziato, la programmazione non è vincolata al raggiungimento degli standard curricolari nazionali né al recupero retroattivo delle discipline o dei laboratori dell'indirizzo Enogastronomico non frequentati nel biennio liceale. Il Consiglio di Classe e il GLO rimoduleranno gli obiettivi educativi e didattici all'interno del nuovo PEI, commisurandoli alle capacità e al profilo di funzionamento dell'alunno. Pertanto, il Consiglio di Classe non somministra prove integrative abilitanti o vincolanti per l'accesso. Svolge unicamente prove osservative iniziali e attività di accoglienza volte a rilevare le competenze di partenza, le abilità pratiche residue e gli interessi dello studente, al fine di strutturare le attività didattiche e laboratoriali all'interno del PEI di ingresso. Per ciò che attiene all’applicazione dell'articolo 10-bis introdotto dal Decreto Interministeriale 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020, ossia se il Consiglio di Classe possa deliberare tale cambio di percorso senza il previo svolgimento di prove integrative la risposta si evidenzia nella lettura dell’articolo stesso: “Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: a. superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; b. senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza”. Le prove integrative son volte ad accertare che lo studente possieda le competenze essenziali necessarie per accedere alla classe terza con un percorso valido per il diploma. Ovviamente, nella scuola secondaria di secondo grado, in base al principio di autodeterminazione degli studenti, occorre coinvolgere lo studente con disabilità nel caso in cui la sua condizione psicofisica e cognitiva glielo possa consentire alle riunioni del GLOI. Pertanto sarà parte attiva nella progettazione del suo percorso curricolare, secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 4 del D.I. 182/2020 e del D.I.153/2023. Il GLO esprime una valutazione tecnico-pedagogica e formula proposte in ordine alla progettazione del percorso educativo; la decisione sulla tipologia di programmazione e sul sistema di valutazione compete tuttavia al Consiglio di Classe. Questa valutazione deve basarsi su riscontri oggettivi che dimostrino come l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione tale da poter affrontare gli obiettivi globalmente corrispondenti previsti dal piano di studi ministeriale. Nel caso in cui il consiglio di classe deliberi a maggioranza il passaggio al percorso “semplificato” o globalmente corrispondente vuol dire che ha gli elementi per poter definire il percorso di studi personalizzato utile al conseguimento del titolo di studio. L'eventuale assenza di competenze laboratoriali relative al biennio dell'Istituto Professionale non determina automaticamente l'obbligo di sostenere prove integrative, ove il Consiglio di Classe abbia espresso parere favorevole al rientro nel percorso personalizzato ai sensi dell'art. 10-bis. Resta tuttavia opportuno verificare il possesso delle competenze ritenute essenziali per la frequenza proficua del triennio Vi è però un aspetto che non va sottovalutato per la frequenza dei laboratori al professionale. Occorre fare riferimento alle C.M. 400/1991 e C.M. 181/1993, entrambe specificano l'iter procedurale per l'iscrizione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale, disciplinano le modalità di accertamento sanitario dell'idoneità alla frequenza rilasciato dalle Unità Sanitarie Locali (ASL), chiariscono il vincolo delle certificazioni per la scuola secondaria di secondo grado: in presenza di parere sanitario negativo definitivo da parte della ASL, non è consentita l'iscrizione ad specifici percorsi (tecnici, professionali e artistici) o allo svolgimento delle attività nei singoli laboratori tecnico - professionali. Inoltre, occorre verificare la consapevolezza delle scelte da affrontare da parte del ragazzo, il GLO è la sede in cui si verbalizzerà che lo studente è consapevole delle difficoltà del nuovo percorso (frequenza costante, esami integrativi, prove equipollenti). A parere dello scrivente, è consigliabile, qualora si intenda portare lo studente verso il percorso con valore legale (diploma), che le ore e le competenze laboratoriali non svolte nel biennio liceale siano in qualche modo svolte attraverso una programmazione del CdC con moduli integrativi di laboratorio, stage formativi dedicati o attività pratiche aggiuntive per integrare le competenze che si ritengono irrinunciabili. Una volta fatto questo percorso compensativo, il CdC registrerà le attività svolte e verbalizzerà in sede del primo consiglio di classe utile il raggiungimento delle competenze richieste all’uscita dal biennio di un istituto professionale. La normativa non prevede un monte ore minimo di laboratorio del biennio da recuperare ai fini dell'ammissione all'Esame di Maturità. Ciò che rileva è che, al momento della valutazione finale del quinto anno, lo studente abbia raggiunto gli obiettivi previsti dal PEI con valore equivalente al percorso personalizzato finalizzato al conseguimento del diploma e soddisfi i requisiti generali di ammissione previsti dalla normativa vigente. Per concludere si ricorda che è opportuno seguire questa procedura operativa: Convocazione del GLO per la revisione del PEI e la formalizzazione della proposta di percorso. Acquisizione del consenso formale (o mancata opposizione) della famiglia per la programmazione differenziata; in caso di diniego della famiglia, lo studente deve essere valutato secondo il percorso ordinario/equipollente. Delibera formale del CdC a verbale su: tipologia di percorso assegnato, eventuali crediti/debiti e piano di recupero o integrazione laboratoriale. È fondamentale informare la famiglia in modo chiaro e formale sulle conseguenze della scelta (mantenimento della programmazione differenziata o passaggio a percorso finalizzato al diploma): l’eventuale scelta iniziale di proseguire in differenziata non impedisce cambiamenti successivi, ma questi sono disciplinati dalla normativa e dalla valutazione del CdC.

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Assenza prolungata del DSGA: quali soluzioni per evitare il blocco dell’attività amministrativa?
  • Concordiamo pienamente con le preoccupazioni esposte nel quesito: la situazione descritta integra un vero e proprio stato di paralisi amministrativo-contabile della scuola, aggravato dal rischio concreto di danno erariale per gli interessi moratori dovuti ai fornitori. Siamo dell’avviso che possa esistere una soluzione formale, posta interamente in capo al Dirigente Scolastico, il quale dovrebbe esercitare i propri poteri datoriali e di gestione del servizio, per superare sia il blocco dell'Ambito Territoriale sia i rifiuti e le assenze “strategiche” degli Assistenti Amministrativi. Riteniamo che per sbloccare la situazione occorra agire contemporaneamente su fronti: interno e sovraordinato (AT/USR). 1) Secondo l'Art. 57, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 18.01.2024, per le assenze superiori a 15 giorni (o comunque tali da compromettere il corretto funzionamento della scuola), il Dirigente Scolastico conferisce un incarico temporaneo di sostituzione del DSGA a personale interno. L’incarico è conferito d'ufficio e non è rifiutabile. Infatti, con l'orientamento applicativo CIRS133, l’ARAN ha chiarito che: • l'incarico temporaneo conferito dal DS all'Assistente Amministrativo interno non può essere rifiutato/rinunciato dal dipendente individuato. • Il DS dovrebbe procedere assegnando l'incarico prioritariamente agli AA con seconda posizione economica, poi a quelli con prima posizione economica e infine agli altri Assistenti in servizio. “L’ordine di scelta appena indicato, in ogni caso, non rappresenta un obbligo per il DS, il quale potrebbe ritenere che seppure siano presenti assistenti amministrativi in possesso [..] posizione economica, vi siano in servizio altri assistenti amministrativi in possesso di maggiori capacità e competenze necessarie per la sostituzione del DSGA.” • Il Dirigente deve emettere un provvedimento formale di conferimento d'ufficio dell'incarico, notificandolo all'interessato. Ne consegue, a nostro avviso, che il rifiuto ingiustificato - o il ricorso sistematico a congedi in concomitanza con l'ordine di servizio – può costituire comportamento valutabile sotto il profilo della responsabilità disciplinare. Tanto premesso, sotto il profilo operativo si consiglia al Dirigente di procedere come segue: • Emanare tempestivamente un decreto di conferimento d'ufficio delle funzioni di DSGA all'AA individuato secondo la graduatoria o i criteri interni stabiliti, specificando la natura obbligatoria e non rinunciabile dell'incarico. • Attivare immediate visite fiscali ad ogni presentazione di nuovo certificato medico da parte dell’ AA o del DSGA e, qualora emergano profili di anomalia nelle assenze comunicate e/o negli esiti delle visite di controllo, attivare le previste misure disciplinari per accertare la legittimità dei congedi e la sussistenza di un eventuale abuso del diritto o condotta elusiva dei doveri d'ufficio. 2) Siamo dell’avviso che l'interpretazione dell'AT (che nega la reggenza “perché non ci sono i tre mesi di congedo continuativi”) sia puramente formalistica e non tenga conto della continuità sostanziale dell'assenza (da marzo a oggi) che sta producendo una vera e propria paralisi amministrativo-contabile per l'istituzione scolastica. Infatti, anche se le assenze del DSGA sono frazionate (15 gg, 20 gg, ecc.), la continuità dell'assenza (per oltre 5 mesi complessivi) configura una scopertura strutturale di fatto che potrebbe anche comportare una potenziale interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.). Ci permettiamo quindi di suggerire i seguenti passaggi operativi: • Il DS dovrebbe inviare una formale comunicazione di massima urgenza all'AT, segnalando la totale paralisi dei pagamenti, le diffide dei fornitori e il conseguente rischio di danno erariale (con eventuale ipotesi di interruzione di pubblico servizio). Nella nota andrebbe evidenziato che la frammentazione strategica dei certificati non cancella l'effetto interruttivo sul servizio e che l'Istituto, pertanto, si trova nell'oggettiva impossibilità di garantire le funzioni direttive con il solo personale interno. Nella comunicazione il Dirigente dovrebbe contestualmente ribadire e reiterare la richiesta di assegnazione di un DSGA reggente ad interim, ai sensi dell'Art. 57, comma 3 del CCNL (assegnazione da parte dell’AT), affinché l'Ambito Territoriale, tenuto conto della grave situazione, adotti, in via straordinaria e motivata, un provvedimento di nomina ad interim che consenta all’Istituto la prosecuzione del servizio scolastico. • Riteniamo inoltre necessaria una ulteriore formale segnalazione all'AT, comunicando che l’Istituto non risponde di eventuali aggravi di spesa derivanti da interessi moratori, anche causati dalla mancata concessione di una reggenza a fronte di un'assenza che di fatto perdura da mesi.

    Data di pubblicazione: 04/09/2026

  • Passaggio dal congedo straordinario ad un periodo di aspettativa non retribuita: è necessaria la ripresa del servizio?
  • In via generale non è necessaria la previa ripresa del servizio tra la fruizione di due tipologie di assenza. In giurisprudenza, seppur con riferimento ai permessi L. 104/1992 (cfr Cassazione civile sez. lav., 17/02/2016, n. 3065) è stato precisato che la fruizione dei permessi non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo - questa - una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro. In definitiva, dopo un periodo di assenza per aspettativa per congedo biennale il dipendente può assentarsi ad altro titolo (es. aspettativa non retribuita per motivi di famiglia), senza previa ripresa del servizio a meno che detta condizione non sia stabilita dalla legge o dal CCNL (ma nulla viene previsto in merito). Resta fermo che dovrà essere rispettato il termine di preavviso per la presentazione della domanda relativa alla nuova assenza per aspettativa per famiglia. ( 30 giorni cfr art. 69 DPR 3/1957 richiamato dall’art. 18 del CCNL 2007)

    Data di pubblicazione: 03/09/2026

  • Prime considerazioni critiche sui tempi della maturità 2026/2027...
  • Poiché l’OM 106 del 10/06/2026 stabilisce che la prima prova dell’esame di maturità si svolgerà mercoledì 16/06/2027, si ritiene che le Commissioni...

    Data di pubblicazione: 03/09/2026

  • Accesso documentale agli atti dello scrutinio: limiti alla conoscibilità dei dati relativi agli altri alunni...
  • Preliminarmente va chiarito che a fronte di una richiesta di accesso agli atti soddisfatta, anche solo parzialmente, non è possibile proporre un sollecito successivo all’Amministrazione affinché riveda gli esiti della procedura conclusa. In ogni caso la famiglia ha diritto di ricevere in ostensione l'estratto del verbale relativo alla posizione della propria figlia, comprensivo delle discussioni, motivazioni e votazioni espresse dal Consiglio di Classe sul suo conto. Non va invece fornita, e deve quindi essere oscurata, la parte di verbalizzazione riguardante le discussioni individuali sugli altri studenti. L’orientamento operativo del Dirigente Scolastico rappresentato nel quesito appare corretto: le proposte di voto formulate dai singoli docenti rientrano nel diritto di accesso. La proposta di voto del docente rappresenta infatti l'atto presupposto della deliberazione finale dell'organo collegiale. Trattandosi di un atto istruttorio diretto a formare la valutazione dell'alunna, la famiglia ha diritto di visionarlo per verificare la linearità del percorso valutativo. Con riguardo alla richiesta di copia del tabellone generale dei voti, esso può essere osteso solo totalmente oscurato, sia nei nomi sia nei voti degli altri studenti, lasciando in chiaro esclusivamente la riga corrispondente alla figlia degli istanti. Tale approdo è confortato dalla giurisprudenza prevalente e dalle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, che nel vademecum “La scuola a prova di privacy” ricorda che: "I voti riportati nelle singole discipline dall’alunno sono riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali, il singolo studente o la propria famiglia ". Il tabellone di classe, dunque, non è un documento accessibile nella sua interezza, specie considerando che la valutazione scolastica è un atto individuale e che la legittimità della bocciatura o del giudizio di un alunno si misura sulla sua preparazione e sul suo percorso non per confronto con il rendimento degli altri compagni. Peraltro, l'accesso è consentito solo per gli atti necessari a curare o difendere i propri interessi giuridici: i dati valutativi degli altri studenti non sono ritenuti utili né necessari a tal fine. A ciò si aggiunge che il termine di 5 giorni, perentoriamente fissato dalla famiglia, non ha alcun valore vincolante per l'Istituzione Scolastica. I termini dell'azione amministrativa per l'accesso agli atti sono definiti dalla Legge n. 241/1990 (30 giorni). L'amministrazione risponde nei tempi propri del procedimento amministrativo di accesso e non in base a tempistiche definite dal richiedente.

    Data di pubblicazione: 03/09/2026

  • Calendario scolastico e numero dei giorni di lezione: competenze regionali e autonomia dell’Istituzione scolastica...
  • La Delibera della Regione Sicilia (D.A. 1396 del 1/4/2026), che fissa un numero complessivo di giorni di attività didattica (nel caso specifico 206 giorni), vincola le istituzioni scolastiche: la scuola non può unilateralmente ridurre il numero complessivo di giorni stabilito dalla Regione. L’autonomia scolastica, come richiamato all'art. 4 della predetta delibera, consente adattamenti del calendario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 275/1999, esclusivamente in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa (POF) e nel rispetto delle funzioni di competenza regionale (D.Lgs. 112/1998). Rimane comunque fermo l’obbligo di rispettare, ai fini della validità dell’anno scolastico, il minimo di 200 giorni di lezione previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. 297/1994) e il monte orario annuale previsto per i singoli percorsi di studio. da quanto sopra consegue : 1) Impossibilità di ridurre il totale regionale: se la Delibera regionale dispone 206 giorni, l’istituzione scolastica deve rispettare il numero complessivo di giornate (o l’equivalente monte ore annuale) indicato dalla Regione; non può deliberare la soppressione “tout court” di giorni con conseguente riduzione del numero complessivo previsto. I sei giorni, eccedenti il numero di giorni (200) richiesti dall'art. 74 comma 3 del D. Lgs. 297/1994 per la validità dell'anno scolastico, possono essere utilizzati per attività didattiche (diverse dalle lezioni ordinarie) previste nel PTOF dell'istituto. Quindi per un "facere" diverso dalle lezioni ordinarie, ma non per un "non facere" 2) Adattamenti ammessi: la scuola può modulare l’articolazione temporale delle attività (anticipi, posticipi, intervalli, attività pomeridiane, recuperi, ecc.) purché tali adattamenti siano giustificati dal POF e garantiscano il raggiungimento del numero di giorni/monte ore stabilito dalla Regione. I giorni oltre i 200 previsti a livello nazionale costituiscono tipicamente la quota destinata ad ulteriori interventi didattici ed educativi e fanno parte integrante del calendario regionale. 3) Recuperi/compensazioni: qualora il Consiglio d’Istituto deliberi la sospensione di lezioni in alcuni giorni (es. “ponti”), deve prevedere misure di recupero che consentano di mantenere il numero complessivo di giorni/ore fissato dalla Regione (o, almeno, il monte ore annuale previsto). Il recupero può essere effettuato attraverso attività in orario pomeridiano o in giornate del sabato se la scuola adotta l'orario su cinque giorni settimanali. 5) Obblighi del personale: se le attività deliberate determinano una riduzione delle ore/giornate effettive di insegnamento rispetto al monte ore/servizio annuale previsto, devono essere previste azioni di recupero anche per il computo dell’impegno professionale del personale, per evitare conseguenze giuridico-amministrative (irregolarità nelle prestazioni e potenziali rilievi amministrativi). In conclusione, pertanto. L’Istituzione Scolastica non ha il potere di ridurre il numero complessivo di giornate stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale (206 giorni nel caso prospettato). Può invece operare adattamenti giustificati dal POF, purché tali adattamenti non determinino una riduzione del monte complessivo di attività didattica stabilito dalla Regione e rispettino il minimo nazionale di 200 giorni e il monte ore dei singoli percorsi di studio. In pratica, ogni giorno di chiusura deliberato deve essere compensato con misure di recupero documentate che consentano il raggiungimento del numero/monte ore previsto a livello regionale.

    Data di pubblicazione: 03/09/2026

  • Studente in percorso FSL con necessità di farmaco salvavita: obblighi, responsabilità e copertura assicurativa tra scuola e struttura ospitante...
  • Si sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito al fine di acquisire un parere in merito alla corretta gestione giuridica, organizzativa e assicurativa di uno studente...

    Data di pubblicazione: 02/09/2026

  • Contrattazione integrativa di istituto: chiarimenti sui criteri di attribuzione delle ore aggiuntive ai docenti...
  • Le materie di contrattazione integrativa d’istituto sono definite nell’art. 11, comma 4, del CCNL di comparto 2022/24. Al loro interno non compare la voce “criteri per l’assegnazione di ore aggiuntive al personale docente”, quindi non può essere considerato legittimo l’inserimento della questione nel contratto integrativo d’istituto, anche se c’è l’accordo tra le parti. Inoltre l’essere titolare del diritto di usufruire di permessi attribuito dalla legge 104/1992 non può essere motivo di penalizzazione nell’eventuale attribuzione di ore d’insegnamento aggiuntive. L’assegnazione di ore aggiuntive d’insegnamento deve essere coerente con le indicazioni contenute nell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, che ha definito i nuovi criteri per la gestione degli spezzoni orari. A questa ha fatto seguito la Nota 11814 del 6 maggio 2026, contenente le istruzioni operative. Mentre prima la gestione dei residui orari era affidata agli UST, ora la procedura è trasferita alle singole istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di privilegiare i docenti interni di ruolo in organico, dei quali deve essere preventivamente accertata la disponibilità ad accettare ore residue. Il criterio generale è dunque quello di seguire un preciso ordine gerarchico: prima vengono i docenti di ruolo interni, poi i docenti forniti di titolo di studio, ma solo nel caso in cui non ci siano più docenti di ruolo disponibili. L’UST può intervenire, ma soltanto in terza battuta, qualora non vi siano risorse interne all’istituto disponibili. La disponibilità dei soli docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ad accettare ore aggiuntive, sempre nel limite delle 24 ore settimanali, doveva essere accertata entro il 15 luglio scorso. Nei cinque giorni successivi il quadro delle disponibilità doveva essere trasmesso dagli istituti all’UST. Appare chiaro che l’obiettivo del Ministero sia quello di superare l’eterogeneità e la precarietà dei precedenti completamenti di cattedra gestiti direttamente dagli UST sulla base delle sole convenienze orarie. Il criterio è dunque quello di valorizzare i docenti di ruolo interni, forniti di abilitazione o di specializzazione, e di dare alle ore aggiuntive una solidità organizzativa che prima non avevano. In questo nuovo sistema non vi è dunque spazio per altri criteri da stabilire in contrattazione integrativa. Si tratta, al contrario, di attenersi alle novità già introdotte in sede normativa e amministrativa, e per altro già concordate con le organizzazioni sindacali di comparto, ma in sede nazionale.

    Data di pubblicazione: 02/09/2026

  • Riunioni degli organi collegiali a distanza: corretta qualificazione dell’attività e disciplina mediante il Regolamento d’Istituto...
  • Il CCNL 18/01/2024, all’art. 44, comma 6, già prevedeva la possibilità, con Regolamento d’Istituto, di disciplinare lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione...

    Data di pubblicazione: 02/09/2026

  • Esame di Stato non superato: chiarimenti sulle modalità di nuova ammissione alla sessione successiva...
  • L'esito negativo dell'esame di maturità e quindi il mancato conseguimento del titolo finale vengono determinati a seguito della deliberazione della commissione d'esame che tiene conto del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti in esito al percorso di studi svolto, prendendo in esame sia il credito scolastico pregresso che l'esito delle prove di esame . Pertanto, come per ogni altra deliberazione non positiva di consigli di classe o commissioni, la "bocciatura" all'esame implica la necessità di ripetere il quinto anno, di essere nuovamente scrutinato per l'ammissione all'esame e, in caso di ammissione, di sostenere tutte le prove previste dalla vigente normativa. In alternativa, in caso di mancata frequenza alle lezioni, lo studente potrebbe presentare richiesta di essere ammesso all'esame in qualità di candidato esterno, ma ciò richiederebbe comunque il superamento dell'esame preliminare previsto dall'articolo 14 del D.Lgs 62/2017 (a tal proposito vedi pure l'articolo 5 dell'OM 54/2026), concernente i contenuti di tutte le discipline dell'ultimo anno.

    Data di pubblicazione: 02/09/2026

  • Studentessa già iscritta e successivamente ritirata: conseguimento dell’idoneità presso altra scuola e richiesta di iscrizione alla classe quinta...
  • Studentessa che in passato aveva frequentato il nostro liceo e si era ritirata, ora chiede di essere iscritta alla classe quinta. La studentessa ha frequentato...

    Data di pubblicazione: 01/09/2026

  • Permessi Legge 104/1992 e fruizione frazionata a ore e a giorni: criteri di calcolo per il personale docente...
  • In merito alla fruizione dei permessi per assistenza ad un familiare disabile con connotazione di gravità previsti dal comma 3, dell’art. 33 la legge non fissa nessuna regola e, li considera a giorni indipendentemente dall’orario di lavoro. Nel settore privato, già da tempo, l'INPS che gestisce questi permessi per conto del datore di lavoro, aveva e ha previsto la possibilità che i tre giorni mensili possono essere utilizzati anche in maniera frazionata oraria. Diversa le modalità nel pubblico impiego dove questa possibilità è stata demandata alla singola contrattazione collettiva nazionale di categoria, quale ad esempio, era ed è recepita e nei contratti del personale ministeriale, enti locali etc. . Per il comparto scuola, il CCNL vigente sottoscritto in data 18.01.2024 per il solo personale ATA all’ art. 68 commi 1-2-3 ha ripreso e confermato il precedente art. 32 CCNL 2016-2018 e precisa quanto segue. “1.I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. 3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso”. Le 18 ore sono rapportate alle 36 ore di lavoro settimanale. Conclusivamente, il CCNL ha riconosciuto questa possibilità di frazionare i tre giorni in ore per il solo personale ATA e, non anche per il personale docente, che quindi è escluso. Questa è la posizione che abbiamo espresso tradizionalmente in tutti i nostri pareri. Quindi, in previsione del ripetersi della situazione durante il prossimo anno scolastico, possiamo solo ribadire l’esigenza da parte della scuola di far rispettare le specifiche clausole contrattuali dalle quali è stato escluso tutto la categoria del personale docente.

    Data di pubblicazione: 01/09/2026

  • Permessi L. 104/1992 per una dipendente in part-time verticale: quantificazione dei giorni e delle ore spettanti...
  • Per quanto concerne l’utilizzo dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge 104/92, in caso di part-time verticale, la Cassazione, con le Sentenze n. 4069 del 20 febbraio 2018 e n. 22925 del 29 settembre 2017, ha affermato che i tre giorni di permesso non si riproporzionano in caso di part-time superiore al 50%. Ad avviso della Suprema Corte appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992. L’ARAN, con l’O.A. CFC34 del 25 novembre 2019, ha affermato che l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017, ribadito anche nella sentenza n. 4069 del 20/02/2018, in tema di permessi ex Legge n. 104/1992, per l’autorevolezza della fonte rappresenti un indirizzo applicativo concreto e fattuale. Fermo restando, quindi, il generale obbligo di riproporzionamento nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, in considerazione della natura di strumento di politica socio-assistenziale del permesso riconosciuto per l’assistenza alla persona con grave disabilità, a parere della Suprema Corte non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex art. 33 della Legge n. 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto in part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time. L’INPS, con la Circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito alle formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa part-time superiore al 50%. La stessa ARAN con l’O.A. 15 giugno 2021 CIRS84, ha così ulteriormente precisato “Ad un docente con un rapporto di lavoro part-time verticale che presta l’attività lavorativa per 9 ore su 18, è ancora applicabile il riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/92, ciò anche a seguito di alcune sentenze intervenute in materia? Nel merito, appare utile riportare un estratto dell’orientamento applicativo del comparto scuola, pubblicato nella Raccolta sistematica relativa ai permessi: “[…] Nel caso invece di part-time verticale, il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. A tale riguardo possono essere consultate le seguenti circolari: Circolare 34 del 10 luglio 2000 dell’INPDAP (punto 8); Circolare 133 del 17 luglio 2000 dell’INPS in cui al punto 3.2 Circolare 100 del 24 luglio 2012 dell’INPS in cui al punto 4, lett. a). In proposito, occorre anche precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità: 1. per tutti i giorni lavorativi, ma solo in alcuni mesi dell’anno; 2. soltanto per alcune settimane del mese o per alcuni giorni della settimana. Conseguentemente, nel caso in cui il contratto di part-time sia riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 1, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa”. Tale orientamento applicativo trae origine, oltre che dall’interpretazione delle norme contrattuali, anche dalle indicazioni fornite dagli Enti e Dipartimenti Pubblici deputati all’interpretazione delle norme di legge. Nel caso de quo, in particolare, si richiama il messaggio INPS n. 3144 del 7/08/2018 da cui si evince un possibile e lecito riproporzionamento del numero complessivo dei giorni mensili ex lege 104 del lavoratore part-time “riproporzionato in ragione della ridotta entità della sua prestazione lavorativa”. Inoltre, sempre in materia di riproporzionamento delle assenze e dei permessi nei confronti dei lavoratori in regime di part-time verticale, va ricordata la pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta con sentenza n. 22925 depositata il 29 settembre 2017, in tema di permessi ex Legge n. 104/1992, la quale, per l’autorevolezza della fonte, rappresenta un indirizzo applicativo concreto e fattuale non in contraddizione con il principio generale espresso nella clausola contrattuale in oggetto di cui, anzi, condivide la logica. Tale sentenza ha affermato che “Il criterio che può ragionevolmente desumersi da tali indicazioni è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto part-time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto”. Tutto quanto sopra considerato, si ritiene che nel caso prospettato - qualora la prestazione resa in part-time verticale sia pari al 50% di quella a tempo pieno - i tre giorni di permesso di cui alla Legge n. 104/1992 siano soggetti a riproporzionamento. Ciò premesso, nel caso di specie part time verticale 15 ore su 3 giorni ( 5 ore al giorno) per una settimana lavorativa su cinque giorni attivi dal lunedì al venerdì a nostro parere i tre giorni non possono essere riproporzionati. La citata giurisprudenza della Cassazione e richiamata anche nel parere ARAN fa specifico riferimento a un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario. Per quello poi che concerne la possibilità di poter frazionare in ore i tre giorni prevista, per il solo personale ATA, l’art. 68 commi 1-2-3 che ha ripreso e confermato il precedente art. 32 CCNL 2016-2018, prevede espressamente che i tre giorni previsti dall’art. 33, comma 3, possano essere utilizzati ad ore entro un limite mensile massimo di 18 ore mensili. Al riguardo poiché il limite delle 18 ore è calcolato come 3 giorni × 6 ore medie giornaliere teoriche, a nostro parere, se nel mese l’interessato vuole usufruire del permesso in modo misto per un giorno si tolgono 6 ore. In tal senso si è pronunciata anche l'ARAN con alcuni Orientamenti Applicativi ( cfr  O.A. ARAN 15 giugno 2021 CIRS86).

    Data di pubblicazione: 01/09/2026

  • Vincitore PNRR3 già docente part-time: è possibile il mantenimento del lavoro privato con la nuova immissione in ruolo?
  • Un docente di ruolo con contratto part-time 50% e con lavoro subordinato privato part-time 50%, ha vinto il concorso PNRR3 e sarà immesso in ruolo su nuova provincia...

    Data di pubblicazione: 01/09/2026

  • Congedo parentale dei genitori: nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2026 e periodi spettanti al padre...
  • In premessa un breve riepilogo. L’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU), aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni. Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. La durata massima complessiva del congedo parentale per la i genitori è fissata in 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo (anche frazionati). La madre ha diritto a un massimo di 6 mesi di congedo parentale. Il padre ha diritto a un massimo di 6 mesi individuali, elevabili a 7 mesi se ne fruisce per almeno 3 mesi complessivi. Questo mese aggiuntivo porta anche il totale di coppia da 10 a 11 mesi. I genitori soli (in caso di morte, grave infermità o abbandono dell’altro genitore, o affidamento esclusivo) hanno diritto a un massimo di 11 mesi di congedo, di cui 9 indennizzabili. Per ogni nuovo figlio nato o adottato i contatori ripartono da zero: i mesi già usati per il primo figlio non intaccano quelli disponibili per il secondo. Mentre per quello che concerne il relativo trattamento economico: • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore; • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore; • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi. Le diverse leggi di bilancio dal 2023 ad oggi 2026 hanno modificato la relativa indennità e hanno previsto una indennità all’80% per i primi tre mesi di congedo rispetto alla normale indennità al 30%. L’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore. Nl caso in oggetto poiché il minore è nato nel 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione. Come precisato nella circolare INPS numero 95 del 26-05-2025 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale. Nel comparto scuola deve essere ulteriormente precisato che nell’ambito del periodo indennizzabile al 30 %, il CCNL vigente comparto scuola all’art. 34 co. 3 ( ex art- 12 comma CCNL 2007), in merito ai tre mesi non trasferibili della madre o del padre se sono i primi 30 gg di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, stabilisce un miglior beneficio economico e riconosce che sono interamente retribuiti. Nel merito la Funzione Pubblica, nel parere prot. 20810 del 27/03/2023, chiarisce che, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dipendenti pubblici, l’indennità all’80% per la durata massima di un mese è già interessata da una deroga migliorativa da parte della contrattazione collettiva. Considerando quindi che l’indennità maggiorata all’80 per cento della retribuzione riguarda esclusivamente i 30 giorni di congedo parentale, tale misura non si applica al personale delle pubbliche amministrazioni in quanto riferita al medesimo periodo per il quale il relativo contratto nazionale di comparto già riconosce la misura del 100%. Quindi in risposta al quesito, poiché la madre ha già usufruito di 6 mesi d congedo ( 3 mesi di diritto e 3 mesi in alternativa al padre) e, di tutti i relativi benefici contrattuali e previsti dalle relative leggi di bilancio, il padre può ancora usufruire dei suoi tre mesi di congedo parentale di diritto con una indennità al 30 % a prescindere dalla situazione reddituale. In totale madre e padre raggiungono i 9 mesi per i quali è prevista la relativa indennità. Il padre potrà prendere comunque massimo 5 mesi di congedo parentale per arrivare alla somma complessiva di 11 mesi tra i genitori ( cfr art 32 TU 151/2001); nell'ambito dei mesi che può richiedere può usufruire quindi  anche dei rimanenti due mesi che non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

    Data di pubblicazione: 01/09/2026

  • Candidata diplomata che richiede copia degli atti dell’Esame di Stato: quali documenti possono essere rilasciati e con quali modalità?
  • La richiesta presentata dalla candidata è pienamente legittima, se regolarmente sottoscritta e accompagnata da un documento di identità, e può essere accolta nella sua totalità, salvo l’oscuramento dei dati degli altri candidati. Se infatti gli atti d’esame richiesti in copia contenessero, come probabile, anche dati riferiti ad altri candidati o informazioni che riguardano terzi, il dirigente deve tutelarne la riservatezza, garantendo accesso solo alle parti che riguardano la richiedente o procedere all’oscuramento delle parti riferibili a terzi. Se la documentazione richiesta è esclusivamente quella relativa alla candidata, in genere non sussistono ostacoli all’ostensione. Va precisato che la giurisprudenza amministrativa e l'orientamento costante della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi stabiliscono infatti che il partecipante a un procedimento valutativo o concorsuale possiede un interesse diretto, concreto e attuale alla visione e all'estrazione di copia di tutti gli atti che lo riguardano e che hanno concorso alla formazione del giudizio finale, compresi i verbali della Commissione d'esame, le schede di valutazione individuali e collegiali e gli elaborati prodotti (compresi eventuali elaborati "fisici" o pratici realizzati durante le prove dalla studentessa). La motivazione offerta dalla studentessa, volta a verificare la legittimità e la correttezza del procedimento valutativo a tutela della propria posizione giuridica, costituisce idonea e sufficiente causale e la norma non richiede che l'istante debba preannunciare un ricorso giurisdizionale per accedere alla documentazione. L’assenza della dirigente scolastica a scuola durante lo svolgimento degli esami, dovuta all'incarico di Presidente di Commissione presso un altro istituto, non assume in questo frangente alcuna rilevanza, poiché il Dirigente Scolastico agisce in veste di legale rappresentante dell’Istituto e di detentore della documentazione depositata agli atti dell'Istituto e non è tenuto né legittimato a fornire giustificazioni, spiegazioni di merito o motivazioni sulle dinamiche interne della Commissione, trattandosi questa di un organo autonomo e perfetto le cui ragioni e valutazioni risultano già interamente cristallizzate nei verbali redatti. Le modalità operative di riscontro prevedono pertanto che il Dirigente scolastico gestisca il procedimento di accesso in base all’art.31 dell’OM 56/2026 che quest’anno ha regolamentato le procedure connesse agli esami di maturità, procedendo all’apertura del plico e all’estrazione dei documenti richiesti. Il Dirigente scolastico pertanto potrà adottare un formale provvedimento di accoglimento dell'istanza, invitando l'interessata a prendere visione degli atti ovvero a riceverne copia, subordinatamente al rimborso dei costi materiali di riproduzione, mediante l'oscuramento dei soli dati personali di terzi, qualora presenti nei verbali, fermo restando l'accesso integrale a tutte le parti relative alle prove e alle valutazioni della candidata stessa.

    Data di pubblicazione: 01/09/2026

  • Personale ATA a tempo determinato: è possibile irrogare una sanzione disciplinare dopo la scadenza del contratto, quando il dipendente verrà riassunto?
  • Nell’a.s. in corso un assistente amministrativo ha preso servizio presso questo Istituto effettuando la presa di servizio e presentando, senza soluzione di continuità...

    Data di pubblicazione: 01/09/2026

  • Collocamento in quiescenza di un dipentente incaricato nei progetti PN 21-27: continuità dell’incarico e gestione delle attività residue...
  • Nel merito del quesito formulato, relativo alla prosecuzione degli incarichi di supporto amministrativo e gestionale a valere sui progetti finanziati dal PN "Scuola e Competenze" 21-27 per il personale collocato in quiescenza dal 1° settembre 2026, il quadro normativo e le Istruzioni Operative dell'Autorità di Gestione (AdG) pongono stringenti vincoli che è necessario analizzare per ciascuna delle opzioni prospettate. 1) Incarico come personale interno dopo il collocamento in quiescenza Dal 1° settembre 2026 la dipendente perde lo status giuridico di personale interno dell'Istituzione Scolastica, assumendo la veste di lavoratore autonomo estraneo all’Amministrazione. Detto mutamente di status confligge, a nostro avviso, con la possibilità di prosecuzione per le seguenti ragioni: • I sistemi di gestione e monitoraggio dei fondi strutturali registrano le ore lavorate dal personale interno incrociandole con la presenza in servizio ordinario e le relative tabelle retributive di ruolo. Un soggetto in quiescenza non ha più una posizione contributiva/stipendiale attiva nell'istituto né può rendere prestazioni come "personale interno" a valere sulle voci di costo dedicate ai dipendenti della scuola. • Gli incarichi per il supporto organizzativo/amministrativo nei progetti finanziati dal PN "Scuola e Competenze" 21-27 presuppongono la qualifica di dipendente interni in servizio per l'intero arco temporale dello svolgimento della prestazione, in quanto conferiti per compiti rientranti nelle ordinarie mansioni del personale Amministrativo, ancorché svolti al di fuori del normale orario di lavoro. Il divieto di assegnare incarichi a personale estraneo per compiti rientranti nelle ordinarie mansioni del personale in servizio è sancito dalle seguenti disposizioni: o Art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 – “[…]Il ricorso ai contratti di cui al presente comma (ndr. lavoro autonomo) per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti […]“ o Art. 43, comma 3, del DI 129/2018 – “È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.” Tanto premesso, riteniamo che l’AA in quiescenza dal primo settembre prossimo decada automaticamente dall’incarico all’atto della cessazione, assumendo lo status di personale esterno/estraneo all’Istituzione Scolastica (come di fatto e di diritto si configura il personale in pensione). Siamo pertanto dell’avviso che, avendo l’istituto a suo tempo emanato un avviso rivolto al personale interno, non sia possibile far proseguire l’incarico conferito al personale cessato (candidatosi quando ancora era in servizio, quindi in qualità di interno e come tale incaricato) oltre la scadenza del rapporto di servizio. Infatti, la prosecuzione delle attività nell'ambito dei progetti PN Scuola e Competenze 21-27 dovrebbe comportare la trasformazione dell’incarico in un contratto di prestazione d'opera (atto che, tuttavia, caratterizza il rapporto con soggetti estranei all’amministrazione) per attività lavorative che, come detto, rientrano nei compiti del personale interno in servizio attivo. 2) Conversione dell'incarico in contratto da "Esperto Esterno" in deroga alle procedure selettive originarie • Fermo restando il sopra citato divieto (trattandosi di mansioni ordinarie del personale Amministrativo) si rappresenta inoltre che la conversione "automatica" o diretta dell'incarico da interno a esterno senza una nuova procedura comparativa si scontrerebbe con una duplice barriera normativa: A. Divieto di affidamento diretto/prosecuzione senza avviso Il principio della concorrenza e della trasparenza nell'accesso agli incarichi conferiti dalle PP.AA. (art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001) impedisce di convertire o prorogare contratti attribuiti in virtù della qualità di "personale interno" trasformandoli in contratti di lavoro autonomo/collaborazione a favore del medesimo soggetto diventato esterno, senza espletare una selezione pubblica. Infatti, nel caso di mancato esperimento di una procedura comparativa ai sensi dell'art.7 comma 6 bis d.lgs. n. 165/2001, sarebbe illegittimo l’incarico eventualmente conferito “intuitu personae”, vale a dire in via diretta (quale si configurerebbe la prosecuzione dell’incarico della dipendente in quiescenza), e il Dirigente che lo ha conferito avrebbe l'onere di risarcire l'erario pubblico per il danno subito. (Corte Conti reg., Lazio, sez. giurisd., 22/10/2013, n. 703). B. Vincolo posto dall'art. 5 del D.L. 95/2012 (cd. "Decreto Spending Review") Occorre prestare massima attenzione ai vincoli sui soggetti collocati in quiescenza: o l conferimento di un contratto a un pensionato della Pubblica Amministrazione per svolgere le medesime mansioni del profilo ricoperto in servizio è generalmente vietato dalle norme vigenti sul ricambio generazionale, ponendosi in diretto contrasto con l'Articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012). In tal senso, la Corte dei Conti ha più volte confermato che le Pubbliche Amministrazioni non possono contrattualizzare personale in quiescenza per adibirlo alle stesse attività operative, ordinarie o di responsabilità svolte in precedenza (ex multis le recenti pronunce Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia – Deliberazione n. 172/2024/PAR, Corte dei Conti, Sez. Controllo Lazio – Deliberazione n. 80/2024/PAR, Corte dei Conti, Sez. Controllo Molise – Deliberazione n. 34/2025). Sono comunque previste alcune eccezioni, tra cui l’attività di formazione e affiancamento. Infatti, la Corte dei Conti (cfr. deliberazioni Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, del 22 maggio 2024, n. 80 e Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023) ha ripetutamente affermato che sono ammessi gli incarichi retribuiti di "formazione operativa" o "primo affiancamento" dei neoassunti. Tale attività deve comunque limitarsi alla trasmissione dell'esperienza e della memoria storica dell'ufficio, senza trasformarsi in consulenza specialistica o assumere valenza operativa e gestionale. Quindi, ai fini della legittimità del conferimento diretto dell'incarico alla dipendente in pensione, si ritiene che l'unica strada percorribile sia quella di ricondurre la sua collaborazione all’interno di un Progetto di formazione sui servizi di segreteria. Progetto che, tuttavia, andrebbe finanziato con risorse proprie dell’Istituto, in quanto non imputabile ai fondi dei progetti PN "Scuola e Competenze" 21-27 per le ragioni sopra illustrate. L'incarico dovrebbe essere formalizzato come prestazione d'opera occasionale presumendosi una attività non sistematica e continuativa. Nella Scheda di Progetto dovrebbero essere indicati: argomenti trattati, numero ore di formazione, elenco partecipanti, firme di presenza e modalità di svolgimento, oltre all'indicazione della fonte di finanziamento che dovrebbe essere ricondotta ad apposite risorse per la formazione o a fondi non vincolati presenti nel Programma Annuale della Scuola. Pertanto, per giustificare l'incarico dell'affidamento diretto in deroga all'art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dovrebbe essere ben strutturata una apposita attività formativa rivolta al personale di segreteria, ferme restando le osservazioni di cui sopra. Non c'è uno standard di ore che rende possibile l'affidamento diretto; la legittimità dell'affidamento - e soprattutto la mancanza di procedura selettiva - dovrebbero essere giustificati dalla specificità dell'attività formativa, dal livello di specializzazione maturato dall’Assistente in pensione e dalla necessità di trasmissione dell'esperienza e della memoria storica dell'ufficio. In chiusura si ribadisce che, ai sensi delle disposizioni sopra citate, riteniamo comunque non possibile la prosecuzione/rinnovo dell’attuale incarico - o la sua trasformazione in contratto di prestazione d’opera - per le attività operative di supporto amministrativo e gestionale dei progetti PN "Scuola e Competenze" 21-27.

    Data di pubblicazione: 01/09/2026

  • Aspettativa ex art. 70 CCNL 18/01/2024: modalità di gestione su SIDI e trasmissione alla RTS...
  • Il problema segnalato deriva da un tipico "conflitto" di flussi informatici tra SIDI e NoiPA, generato (probabilmente) da un erroneo intervento manuale effettuato della RTS. L’Istituto, a nostro avviso, ha operato correttamente seguendo l’iter previsto, ma, nel caso specifico dell'incarico ex art. 70 (precedente art. 59), il decreto di aspettativa non andava trattato manualmente dalla RTS per l'applicazione. Infatti, quando un dipendente di ruolo accetta una supplenza ex art. 70 del CCNL 18/01/2024, il pagamento del nuovo contratto (in questo caso come Assistente Amministrativo) viene gestito tramite un automatismo informatico di cooperazione applicativa tra SIDI e NoiPA. Il dipendente mantiene la stessa "partita stipendiale", che viene solo temporaneamente variata nel profilo e nell'importo stipendiale tabellare. Riteniamo pertanto che, con l’invio del decreto, la RTS (forse per mero fraintendimento della tipologia di assenza) abbia proceduto, come di consueto, alla registrazione manuale dell'aspettativa su NoiPA. Tuttavia, per la fattispecio in questione, tale intervento manuale non va effettuato in quanto produce l’effetto di "sospendere" la partita di spesa del dipendente. Di conseguenza, quando l'Istituto di servizio ha inserito il contratto di supplenza su SIDI per inviarlo al MEF, il sistema NoiPA lo ha bloccato (con probabile errore di "partita chiusa/sospesa" o simile), impedendo di fatto l'emissione dei cedolini e degli emolumenti per il nuovo incarico. Visto che la collaboratrice intende rinnovare la richiesta di aspettativa art. 70 per il prossimo anno scolastico, siamo dell’avviso che la Scuola di titolarità debba operare nel seguente modo: 1. Inserire, l'assenza utilizzando il codice P054 (Assenza per accettazione incarico art. 70 CCNL 18/01/24). 2. Emettere il decreto di aspettativa da trasmettere alla Ragioneria Territoriale dello Stato unitamente ad una lettera di trasmissione contenente precise indicazioni circa la tipologia di assenza e l’avvenuto inserimento della stessa a sistema per l’applicazione e gestione in cooperazione applicativa tra SIDI e NoiPA. 3. Sarà cura poi dell'Istituto in cui la dipendente presterà servizio (Scuola di destinazione) inserire su SIDI il contratto a tempo determinato (es. N11 o N02). In tal modo (ovvero senza l’intervento manuale della RTS), il sistema SIDI trasmetterà automaticamente i dati contrattuali a NoiPA che, leggendo la presenza del codice P054 a sistema, applicherà in automatico la sospensione dello stipendio da Collaboratore Scolastico e attiverà contestualmente il pagamento del nuovo contratto da Assistente Amministrativo sulla medesima partita stipendiale, senza generare alcun blocco.

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