Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 22/10/2026
  • Trattenimento in servizio del personale ATA al raggiungimento dei limiti di età in assenza del requisito contributivo minimo per la pensione: obblighi e possibilità di proroga
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale: risoluzione rapporto e pensioni

    Domanda

    Si richiede orientamento operativo per il caso di un assistente tecnico in servizio presso questa scuola, con la seguente situazione anagrafica e previdenziale:
    • Data di nascita: xx/xx/1959 (raggiungimento dei 67 anni a settembre 2026);
    • Contribuzione attuale: 10 anni complessivi;
    • Primo contributo versato: Anno 1993 (Regime previdenziale Misto).
    Non trattandosi di un "contributivo puro" (post-1996), il dipendente non può accedere alla pensione a 71 anni con 5 anni di contributi. Inoltre, non rientra nelle deroghe Amato (requisito minimo di 15 anni entro il 1992). Il suo minimo pensionabile è quindi fissato inderogabilmente a 20 anni di contributi.
    Per raggiungere tale soglia mancano 10 anni di servizio, che comporterebbero la permanenza al lavoro fino all'anno 2036, ossia fino all'età di 77 anni.
    Si chiede:
    Alla luce della giurisprudenza costituzionale che tutela il diritto alla pensione minima e supera il limite rigido dei 70 anni per il trattenimento, l’Amministrazione Scolastica è tenuta ad autorizzare la permanenza in servizio del dipendente ATA fino al raggiungimento dei 20 anni di contributi (fino a 77 anni d'età), oppure l'eccessiva distanza dal requisito contributivo legittima la risoluzione del rapporto per limiti di età lasciando il lavoratore senza trattamento pensionistico immediato? In subordine è possibile, a richiesta, concedere un trattenimento per un periodo più breve, ad esempio fino ai 69 anni.
    Si ringrazia per il riscontro.

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