
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: congedi parentali (astensione facoltativa)
PREMESSO CHE:
Presso questo Istituto ha prestato servizio la sig.ra XXX nel profilo di Collaboratrice Scolastica (CS) durante l'anno scolastico 2025/2026;
La dipendente è stata destinataria di una serie di contratti di supplenza breve e saltuaria, tutti consecutivi e senza soluzione di continuità, a decorrere dal 07/10/2025 e fino al 18/06/2026, in sostituzione di una titolare assente;
In costanza di rapporto di lavoro, la collaboratrice scolastica ha fruito di periodi di astensione per maternità correlati a un evento parto avvenuto in data 06/09/2025, a fronte di una data presunta del parto (DPP) inizialmente fissata per il 18/09/2025;
RILEVATO CHE:
A causa di un mero errore materiale nell'istruttoria della pratica, non è stata debitamente considerata la data presunta del parto ai fini del computo del post-partum in caso di parto prematuro, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 151/2001;
Di conseguenza, sono state inserite a sistema SIDI (Variazioni di Stato Giuridico) e trasmesse a NoiPA le seguenti assenze, rivelatesi errate nella loro decorrenza temporale:
Astensione obbligatoria: dal 07/10/2025 al 05/12/2025
Congedo parentale al 100% (art. 12 CCNL Comparto Scuola): dal 06/12/2025 al 05/01/2026
Congedo parentale all’80% (L. Bilancio): dal 06/01/2026 al 07/03/2026
Congedo parentale al 30%: dal 08/03/2026 al 07/06/2026
CONSIDERATO CHE:
In base alla normativa vigente in materia di tutela della maternità (D.lgs. 151/2001) e agli orientamenti applicativi ARAN, in caso di parto prematuro i giorni antecedenti il parto non goduti devono essere sommati al periodo di congedo post-partum, garantendo la durata complessiva di 5 mesi di astensione obbligatoria calcolati dalla data presunta (scadenza naturale al 18/02/2026);
Alla luce del ricalcolo corretto, i periodi di spettanza giuridica ed economica della dipendente avrebbero dovuto essere così ripartiti:
Astensione Obbligatoria: dal 07/10/2025 al 18/02/2026
Congedo Parentale al 100% (30 gg): dal 19/02/2026 al 20/03/2026
Congedo Parentale all'80% (fino a 60 gg): dal 21/03/2026 al 20/05/2026
Congedo Parentale al 30%: dal 21/05/2026 al 07/06/2026
L'erroneo inserimento ha comportato una ingiusta decurtazione stipendiale nei confronti della lavoratrice (la quale ha percepito l'indennità all'80% e al 30% in periodi in cui aveva invece diritto rispettivamente al 100% della maternità obbligatoria e alle percentuali maggiorate del congedo parentale);
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CHIEDE:
Di voler confermare la correttezza del quadro di ricalcolo sopra esposto, volto alla tutela dei diritti retributivi e contributivi della lavoratrice madre.
Di fornire precise istruzioni operative qualora l'inserimento retroattivo delle variazioni su SIDI dovesse generare blocchi applicativi o scarti nel flusso verso NoiPA, atteso che i contratti brevi afferiscono a un anno scolastico già concluso e i relativi capitoli di spesa del Cedolino Unico risultano chiusi.
Se sia necessario procedere a una segnalazione manuale a NoiPA tramite modello cartaceo di variazione o all'apertura di uno specifico ticket di assistenza per garantire l'emissione del conguaglio a credito spettante alla dipendente.
Si resta in attesa di un sollecito riscontro, stante l'urgenza di sanare la posizione amministrativa e contabile.
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