Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 02/11/2026
  • Errata contabilizzazione dei periodi di astensione obbligatoria e congedo parentale: modalità di rettifica...
  • Domanda

    PREMESSO CHE:

    Presso questo Istituto ha prestato servizio la sig.ra XXX nel profilo di Collaboratrice Scolastica (CS) durante l'anno scolastico 2025/2026;

    La dipendente è stata destinataria di una serie di contratti di supplenza breve e saltuaria, tutti consecutivi e senza soluzione di continuità, a decorrere dal 07/10/2025 e fino al 18/06/2026, in sostituzione di una titolare assente;

    In costanza di rapporto di lavoro, la collaboratrice scolastica ha fruito di periodi di astensione per maternità correlati a un evento parto avvenuto in data 06/09/2025, a fronte di una data presunta del parto (DPP) inizialmente fissata per il 18/09/2025;

    RILEVATO CHE:

    A causa di un mero errore materiale nell'istruttoria della pratica, non è stata debitamente considerata la data presunta del parto ai fini del computo del post-partum in caso di parto prematuro, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 151/2001;

    Di conseguenza, sono state inserite a sistema SIDI (Variazioni di Stato Giuridico) e trasmesse a NoiPA le seguenti assenze, rivelatesi errate nella loro decorrenza temporale:

    Astensione obbligatoria: dal 07/10/2025 al 05/12/2025

    Congedo parentale al 100% (art. 12 CCNL Comparto Scuola): dal 06/12/2025 al 05/01/2026

    Congedo parentale all’80% (L. Bilancio): dal 06/01/2026 al 07/03/2026

    Congedo parentale al 30%: dal 08/03/2026 al 07/06/2026

    CONSIDERATO CHE:

    In base alla normativa vigente in materia di tutela della maternità (D.lgs. 151/2001) e agli orientamenti applicativi ARAN, in caso di parto prematuro i giorni antecedenti il parto non goduti devono essere sommati al periodo di congedo post-partum, garantendo la durata complessiva di 5 mesi di astensione obbligatoria calcolati dalla data presunta (scadenza naturale al 18/02/2026);

    Alla luce del ricalcolo corretto, i periodi di spettanza giuridica ed economica della dipendente avrebbero dovuto essere così ripartiti:

    Astensione Obbligatoria: dal 07/10/2025 al 18/02/2026

    Congedo Parentale al 100% (30 gg): dal 19/02/2026 al 20/03/2026

    Congedo Parentale all'80% (fino a 60 gg): dal 21/03/2026 al 20/05/2026

    Congedo Parentale al 30%: dal 21/05/2026 al 07/06/2026

    L'erroneo inserimento ha comportato una ingiusta decurtazione stipendiale nei confronti della lavoratrice (la quale ha percepito l'indennità all'80% e al 30% in periodi in cui aveva invece diritto rispettivamente al 100% della maternità obbligatoria e alle percentuali maggiorate del congedo parentale);

    TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CHIEDE:

    Di voler confermare la correttezza del quadro di ricalcolo sopra esposto, volto alla tutela dei diritti retributivi e contributivi della lavoratrice madre.

    Di fornire precise istruzioni operative qualora l'inserimento retroattivo delle variazioni su SIDI dovesse generare blocchi applicativi o scarti nel flusso verso NoiPA, atteso che i contratti brevi afferiscono a un anno scolastico già concluso e i relativi capitoli di spesa del Cedolino Unico risultano chiusi.

    Se sia necessario procedere a una segnalazione manuale a NoiPA tramite modello cartaceo di variazione o all'apertura di uno specifico ticket di assistenza per garantire l'emissione del conguaglio a credito spettante alla dipendente.

    Si resta in attesa di un sollecito riscontro, stante l'urgenza di sanare la posizione amministrativa e contabile.

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