
Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomenti:
Scuola digitale: registri elettronici
Oggetto: Dematerializzazione delle autorizzazioni dei genitori tramite Registro Elettronico con accesso SPID/CIE: valore legale della firma.
Gentili Esperti,
La digitalizzazione dei moduli cartacei che inviamo ai genitori, quali ad esempio le autorizzazioni all'uscita autonoma, le deleghe al ritiro del minore, ecc…, comporterebbe un notevole risparmio di carta e tempo, oltre a una maggiore puntualità nelle consegne, grazie a un semplice "click" di conferma sul Registro Elettronico (RE).
A differenza del passato, l'accesso al Registro Elettronico da parte dei genitori avviene oggi esclusivamente tramite SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica). Siamo a conoscenza che l'art. 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) attribuisce validità legale alle istanze e alle dichiarazioni presentate alle PA qualora l'autore sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale.
Alla luce di ciò, si pongono i seguenti quesiti:
1. Valore legale della conferma: Dal punto di vista legale, l'autorizzazione fornita dal genitore tramite l'opzione "conferma" all'interno del Registro Elettronico, previo accesso con SPID/CIE, è considerata pienamente accettabile e valida per questo tipo di istanze?
2. Natura della firma elettronica: L'accesso obbligatorio tramite SPID/CIE (che garantisce l'identità certa del titolare e il controllo esclusivo delle credenziali) ha l'effetto di trasformare quella che sarebbe una "firma elettronica semplice" (FES) in una "Firma Elettronica Avanzata" (FEA) o equivalente, soddisfacendo così il requisito della forma scritta ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)?
3. Tutela da disconoscimenti e uso improprio: Nonostante l'uso dello SPID, sussiste sempre il rischio concreto che alcuni genitori cedano i propri dispositivi o codici di accesso ai figli (in particolare nella scuola secondaria), i quali potrebbero autorizzare uscite o giustificare assenze all'insaputa dei tutor. In caso di infortunio dell'alunno o di contestazione da parte della famiglia, la tracciabilità dell'accesso SPID offre una tutela giuridica sufficiente per l'Istituto, il Dirigente e il personale scolastico, o permangono profili di vulnerabilità rispetto alla firma autografa?
Infine, si pone la medesima domanda per la firma autografa dei docenti su varie comunicazioni trasmesse dalla scuola: se l'accesso dei docenti al registro avviene anch'esso con modalità qualificate, un "click" di conferma sul RE è giuridicamente sufficiente a sostituire la firma?
Si ringrazia per il prezioso orientamento.
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