Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 14/10/2026
  • Docente in interdizione anticipata: compatibilità con l’esercizio della professione forense...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale/docenti: incompatibilità

    Domanda

    Con riferimento alla vostra risposta a quesito già formulato, pubblicato il 22/10/2020, relativo alla possibilità di autorizzare una docente, attualmente in interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 151/2001, all'esercizio della libera professione di avvocato, si chiede un ulteriore chiarimento.

    Nel parere reso viene richiamata la circolare INPS n. 109/2018 a sostegno del principio secondo cui, per le libere professioniste, la corresponsione dell'indennità di maternità può prescindere dall'effettiva astensione dall'attività professionale.

    Si rileva, tuttavia, che la medesima circolare, al paragrafo 2.4, con specifico riferimento ai periodi di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro, precisa che permane l'obbligo di astensione dal lavoro durante tali periodi.

    Nel caso concreto non si tratta di ordinario congedo di maternità, ma di interdizione anticipata per gravi complicanze della gestazione, disposta dall'autorità sanitaria competente.

    Alla luce di tale specificazione, si chiede:

    1. se si confermi comunque che il Dirigente scolastico possa autorizzare l'effettivo esercizio della professione forense durante il periodo di interdizione anticipata ex art. 17 D.Lgs. 151/2001;

    2. se, prima del rilascio dell'autorizzazione ex art. 508, comma 15, D.Lgs. 297/1994, il Dirigente scolastico possa o debba richiedere all'interessata un'attestazione dell'autorità sanitaria competente circa la compatibilità dell'attività libero-professionale con le condizioni che hanno determinato l'interdizione, oppure se tale richiesta debba ritenersi estranea alle competenze del Dirigente scolastico.

    Si chiede, in particolare, di precisare se l'interdizione anticipata debba essere riferita esclusivamente al rapporto di lavoro dipendente per il quale è stata disposta oppure se assuma rilievo anche rispetto all'esercizio contestuale di un'attività libero-professionale.

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