Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 09/10/2026
  • Fruizione dei riposi giornalieri per allattamento da parte del personale docente con orario articolato su cinque giorni settimanali...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Permessi/congedi/aspettative: permessi per allattamento

    Domanda

    Quesito sulla fruizione delle ore di allattamento – riposi giornalieri ex art. 39 D.Lgs. 151/2001 – personale docente.

    L’Istituto articola l’attività didattica su sei giorni settimanali. Le due docenti interessate prestano tuttavia servizio su cinque giorni, usufruendo ordinariamente di un giorno libero settimanale.
    Le rispettive cattedre sono così costituite:
    – docente A: cattedra di 18 ore settimanali;
    – docente B: cattedra istituzionale di 19 ore settimanali, non costituita da 18 ore più un’ora eccedente.
    Considerato che l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 prevede, quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore, un periodo di riposo giornaliero della durata di un’ora, si ritiene che, essendo l’orario delle docenti articolato su cinque effettive giornate lavorative, il beneficio debba essere quantificato in n. 5 ore settimanali, e non in 6, non maturando alcun riposo nella giornata libera.
    Il comma 2 dello stesso art. 39 stabilisce, inoltre, che i periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
    La questione operativa nasce dalla particolare composizione delle cattedre.

    La docente A ha assegnate:
    – 2B Linguistico: 3 ore;
    – 3B Linguistico: 4 ore;
    – 4B Linguistico: 4 ore;
    – 5B Linguistico: 4 ore;
    – 2A Turismo: 3 ore;
    per complessive 18 ore.

    La docente B ha assegnate:
    – 1A Turismo: 3 ore;
    – 3A Turismo: 3 ore;
    – 4A Turismo: 3 ore;
    – 5A Turismo: 3 ore;
    – 3A SIA: 3 ore;
    – 4F Linguistico: 4 ore;
    per complessive 19 ore.

    Poiché gli insegnamenti sono costituiti da blocchi di 3 o 4 ore per classe, l’individuazione di esattamente 5 ore da affidare al supplente comporterebbe inevitabilmente la frammentazione dell’insegnamento della medesima disciplina nella stessa classe tra docente titolare e supplente.

    Si chiede, in particolare, conferma della soluzione amministrativamente e contabilmente più corretta anche ai fini della stipula del contratto di supplenza e di eventuali controlli successivi.
    Cordiali saluti

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