
Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: supplenze
Questa Istituzione scolastica deve procedere al conferimento, mediante graduatoria di istituto, di una supplenza temporanea fino al 9 giugno 2027, per complessive 18 ore settimanali sulla classe di concorso AM12. La prima aspirante nella graduatoria di istituto risulta già destinataria di un incarico di 9 ore settimanali conferito da GPS e potrebbe pertanto far valere il diritto al completamento dell’orario. Al riguardo, l’art. 14, comma 19, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 dispone testualmente: «L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero, attraverso le procedure di cui all’articolo 12 o al presente articolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, tramite altre supplenze a orario non intero, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria delle relative prestazioni di servizio.» La nota MIM prot. n. 11814 del 6 maggio 2026, recante le istruzioni operative in materia di supplenze per l’a.s. 2026/2027, all’art. 3 nel richiamare la predetta disposizione, distingue due modalità di gestione e, con riferimento alle supplenze brevi e saltuarie conferite mediante graduatorie di istituto, stabilisce: «qualora avvenga tramite conferimento di uno spezzone orario con supplenza breve e saltuaria, sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, il completamento è conseguibile anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria delle relative prestazioni di servizio (art. 14, c. 19, dell’Ordinanza ministeriale).» Alla luce della formulazione delle due disposizioni sopra richiamate, si chiede di chiarire se la possibilità di “frazionamento orario delle relative disponibilità”, prevista dall’art. 14, comma 19, dell’O.M. n. 27/2026 e richiamata dalla nota ministeriale del 6 maggio 2026, sia applicabile anche qualora la disponibilità originaria sia costituita da una cattedra intera di 18 ore, ovvero se debba intendersi riferita esclusivamente a disponibilità già costituite come spezzoni orari.
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