
Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Gestione dei beni: discarico e dismissione
Nel nostro istituto scolastico, Liceo Classico, è presente un laboratorio di chimica che non viene utilizzato da diversi anni. Per tale ragione, fino ad oggi non si è resa necessaria una gestione ordinaria né lo smaltimento di rifiuti derivanti dalle attività di laboratorio.
Entro il termine del 13 febbraio 2026 abbiamo provveduto alla registrazione sul portale RENTRI e, allo stato attuale, l’istituto risulta inserito nella categoria “Produttori di rifiuti non iscritti”.
In previsione di un possibile rinnovo e riutilizzo del laboratorio, sono stati recentemente rinvenuti alcuni quantitativi di prodotti chimici, tra cui acidi, basi e altri reagenti, attualmente conservati in un armadio chiuso a chiave.
A questo proposito, chiediamo se è necessario distinguere tra:
• prodotti chimici ancora utilizzabili e destinati a essere utilizzati, che, in quanto tali, non dovrebbero essere automaticamente qualificati come rifiuti;
• prodotti chimici scaduti, deteriorati, non più identificabili, non più utilizzabili o dei quali l’istituto intenda disfarsi, che potrebbero invece assumere la qualifica di rifiuti e, in relazione alle loro caratteristiche, di rifiuti pericolosi.
La normativa definisce infatti come “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. Pertanto, chiediamo cortesemente di confermare se la semplice presenza, presso l’istituto, di acidi, basi e reagenti ancora qualificabili come prodotti e non destinati allo smaltimento comportasse, alla data del 13 febbraio 2026, l’obbligo di “iscrizione” al RENTRI nella categoria dei produttori di rifiuti pericolosi (operatore), cioè se quei prodotti, alla data del 13 febbraio 2026, avessero già assunto giuridicamente la qualifica di rifiuti pericolosi oppure fossero ancora prodotti chimici detenuti presso il laboratorio.
In particolare, chiediamo di sapere se l’obbligo di iscrizione come produttore di rifiuti pericolosi sorga solamente nel momento in cui uno o più dei suddetti prodotti vengono qualificati come rifiuti pericolosi, in quanto non più utilizzabili o comunque destinati a essere smaltiti, oppure se la loro mera detenzione presso il laboratorio scolastico fosse già sufficiente a determinare tale obbligo.
Qualora alcuni dei prodotti rinvenuti debbano essere qualificati come rifiuti pericolosi, chiediamo inoltre se, considerato che l’istituto è già registrato al RENTRI nella categoria “Produttori di rifiuti non iscritti”, sia sufficiente procedere a una "variazione" della posizione esistente, effettuando l’iscrizione come produttore di rifiuti pericolosi (operatore), oppure se sia necessario adottare una diversa procedura.
Chiediamo infine un chiarimento relativamente alla situazione alla data del 13 febbraio 2026. Qualora a tale data fossero presenti presso l’istituto prodotti chimici successivamente individuati come non più utilizzabili e quindi destinati a essere smaltiti, vorremmo sapere se l’eventuale mancata iscrizione, entro tale data, come produttore di rifiuti pericolosi possa configurare un’irregolarità.
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