
Area Tematica: Alunni
Argomenti:
Alunni: genitori separati
Si richiede un parere in merito alla gestione delle deleghe per l’uscita dei minori dagli Istituti del primo ciclo, ai sensi degli articoli 316, 317, 337-ter, 337, quater, della legge 54/2006, della Nota MIUR 5336/2015, dell’art. 7 c. 31 DL 95/2012 e di ulteriore ed eventuale normativa vigente.
1. In caso di genitori non separati la delega deve essere firmata da entrambi oppure si può ricorrere alla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)?
2. In caso di genitori con affidamento condiviso, ognuno dei due genitori può scegliere i delegati senza ricorrere alla controfirma dell’altro genitore? In particolare, ciò può avvenire solamente se a ciascun genitore la sentenza giudiziale ha assegnato specifici giorni per l’affidamento?
3. In caso di genitore con affidamento esclusivo, l’altro genitore non deve controfirmare le deleghe, ma va avvisato?
Ciò che vale per le deleghe, vale anche per altre autorizzazioni allo svolgimento delle attività extracurricolari (progetti, uscite sul territorio, uscite fuori dal territorio per una o più giornate?
Si ringrazia anticipatamente per la consulenza.
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