Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 01/10/2026
  • Dottorato di ricerca e dimissioni dal servizio per assunzione presso altra Pubblica Amministrazione: effetti sull’obbligo di restituzione delle somme percepite...
  • Domanda

    Un docente di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in aspettativa straordinaria per dottorato di ricerca senza borsa, chiede, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1066 del 10 gennaio 2024, se le sue eventuali dimissioni dall'insegnamento (entro i due anni dal conseguimento del dottorato) per un impiego presso l'Università di xxxx comporterebbero la restituzione delle somme percepite durante il dottorato di ricerca.

    Tale pronuncia affronta specificamente il caso del dipendente che lascia l’amministrazione di provenienza per assumere servizio presso un’altra pubblica amministrazione. La Corte afferma che l’obbligo di restituzione delle somme percepite durante il congedo sorge soltanto qualora, nei due anni successivi al conseguimento del dottorato, il dipendente cessi volontariamente ogni rapporto di lavoro con qualsiasi amministrazione pubblica. Al contrario una sentenza meno recente (n. 2422/2013) identificava la pubblica amministrazione come l'amministrazione di appartenenza.

    "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

    E' compito della scuola dover dare conferma di questo?

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!