
Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Trattamento economico: recupero somme/prestazioni erroneamente corrisposte
Un docente di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in aspettativa straordinaria per dottorato di ricerca senza borsa, chiede, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1066 del 10 gennaio 2024, se le sue eventuali dimissioni dall'insegnamento (entro i due anni dal conseguimento del dottorato) per un impiego presso l'Università di xxxx comporterebbero la restituzione delle somme percepite durante il dottorato di ricerca.
Tale pronuncia affronta specificamente il caso del dipendente che lascia l’amministrazione di provenienza per assumere servizio presso un’altra pubblica amministrazione. La Corte afferma che l’obbligo di restituzione delle somme percepite durante il congedo sorge soltanto qualora, nei due anni successivi al conseguimento del dottorato, il dipendente cessi volontariamente ogni rapporto di lavoro con qualsiasi amministrazione pubblica. Al contrario una sentenza meno recente (n. 2422/2013) identificava la pubblica amministrazione come l'amministrazione di appartenenza.
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E' compito della scuola dover dare conferma di questo?
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