Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 30/09/2026
  • Docente che non vuole usare né SPID, né CIE per accedere al registro elettronico: profili giuridici e di responsabilità...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Atti e documenti scolastici: autenticazione

    Domanda

    Oggetto: Quesito – Docente priva di SPID/CIE e mancato accesso al Registro elettronico: obblighi del docente, comunicazioni istituzionali e possibile utilizzo del registro cartaceo

    Si sottopone alla Vostra attenzione la seguente situazione, al fine di acquisire un parere in merito alle corrette modalità operative che il Dirigente scolastico è tenuto ad adottare.

    A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 51, comma 8, della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, che ha modificato l’art. 7, comma 31, del D.L. 95/2012 prevedendo che ai registri online si acceda tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), questo Istituto ha emanato una specifica circolare con la quale è stato disposto, per il corrente anno scolastico, l’accesso al Registro elettronico esclusivamente mediante SPID o CIE. La disposizione appare coerente con il nuovo quadro normativo, che stabilisce espressamente l’accesso ai registri online tramite tali strumenti di identità digitale.

    Si è tuttavia verificato il caso di una docente che dichiara di non essere in possesso né di SPID né di CIE e manifesta la volontà di non dotarsi di alcuna identità digitale.

    La docente, conseguentemente, non accede al Registro elettronico e, in particolare:

    non procede alla compilazione e alla firma del registro elettronico;
    non consulta le comunicazioni pubblicate nella Bacheca del Registro elettronico;
    non prende quindi visione attraverso tale canale delle comunicazioni e delle disposizioni rivolte al personale;
    sostiene che l’assenza di SPID/CIE impedirebbe di fatto l’utilizzo del Registro elettronico e richiede, di conseguenza, una modalità alternativa.
    Si precisa che nell'anno scolastico corrente si è inviata circolare dispositiva sulle modalità di accesso al registro esclusivamente tramite SPID o CIE e sul valore di notifica delle comunicazioni inviate sulla bacheca del Registro.
    Si precisa che nell’anno scolastico precedente, al fine di garantire comunque la documentazione dell’attività didattica e consentire alla docente di adempiere ai propri obblighi professionali, l’Istituto aveva individuato una soluzione organizzativa consistente nella compilazione e sottoscrizione di un registro cartaceo.

    Alla luce della nuova disciplina, si chiede cortesemente di chiarire:

    Se il docente della scuola statale sia obbligato ad accedere al Registro elettronico mediante SPID o CIE, qualora l’Istituzione scolastica abbia stabilito tale modalità in attuazione dell’art. 51, comma 8, della Legge n. 182/2025.
    Se la mera scelta personale del docente di non dotarsi di SPID o CIE possa costituire una legittima motivazione per non accedere al Registro elettronico, considerato che tale mancato accesso determina l’impossibilità di effettuare le registrazioni, gli adempimenti e le sottoscrizioni richieste attraverso il sistema.
    In particolare, si chiede di chiarire quali siano gli obblighi del Dirigente scolastico qualora il docente, pur formalmente invitato a utilizzare il Registro elettronico secondo le modalità previste dalla circolare di Istituto, continui a rifiutare l’accesso per scelta personale.
    Se, in tale situazione, il Dirigente possa legittimamente disporre o concordare una modalità alternativa di registrazione cartacea, prevedendo la compilazione e la firma quotidiana di un registro cartaceo da parte della docente, oppure se tale soluzione debba ritenersi non più praticabile alla luce della normativa vigente.
    Nel caso in cui il registro cartaceo sia astrattamente utilizzabile come soluzione alternativa, si chiede di precisare quali requisiti dovrebbe possedere tale documentazione ai fini della validità della registrazione delle attività didattiche, delle presenze degli alunni, delle valutazioni e degli altri adempimenti connessi al registro elettronico.
    Si chiede inoltre come debba essere gestita la mancata consultazione della Bacheca del Registro elettronico. In particolare, qualora la Bacheca costituisca il canale ufficiale individuato dall’Istituzione scolastica per le comunicazioni al personale, è sufficiente che la scuola renda disponibili le comunicazioni attraverso tale canale, oppure il Dirigente deve necessariamente garantire anche un diverso mezzo di comunicazione individuale nei confronti del docente che non accede al Registro?
    Infine, si chiede di chiarire se, in assenza di una soluzione alternativa formalmente prevista dalla normativa, il rifiuto del docente di dotarsi di SPID/CIE e conseguentemente di utilizzare il Registro elettronico possa determinare profili di responsabilità disciplinare, organizzativa o professionale, e quali siano le corrette modalità con cui il Dirigente dovrebbe procedere per contestare e gestire tale situazione.


    Si chiede pertanto un parere specifico sulle modalità operative che il Dirigente scolastico può e deve adottare nel caso concreto, con particolare riferimento alla praticabilità,

    Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di un cortese riscontro

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