Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 23/09/2026
  • Aspirante ATA irreperibile al telefono dopo la disponibilità: come procedere per la supplenza?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: supplenze

    Domanda

    Oggetto: Convocazione supplenza ATA – aspirante disponibile ma non reperibile telefonicamente.
    Per il conferimento di una supplenza di Assistente Amministrativo, l’Istituzione scolastica procede mediante convocazione multipla tramite SIDI/PEC, chiedendo agli aspiranti di manifestare entro un termine indicato la propria disponibilità all’accettazione dell’incarico. La pec viene trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con indicato l'ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio. Nella convocazione viene inoltre precisato che la scuola comunicherà l’individuazione entro le ore 14:00 del giorno successivo a chi in posizione utile.
    Un aspirante ha regolarmente risposto alla convocazione entro il termine, manifestando la propria disponibilità. Al momento dell’assegnazione della supplenza è risultato in posizione utile; tuttavia, la scuola non è riuscita a contattarlo telefonicamente al numero indicato dall’interessato presente in piattaforma (sembra sia cambiato successivamente ma non aggiornato in piattaforma) e ha pertanto proceduto allo scorrimento della graduatoria.
    Si chiede se, avendo l’aspirante già manifestato formalmente e tempestivamente la propria disponibilità tramite risposta alla convocazione, il mancato contatto telefonico possa essere considerato rinuncia e legittimare lo scorrimento della graduatoria, anche nel caso in cui il numero telefonico comunicato dall’interessato risulti errato o non raggiungibile.
    Si chiede, in particolare, se in tale situazione la scuola sia invece tenuta a comunicare formalmente all’aspirante, tramite PEC/PEO, che è risultato destinatario della proposta di supplenza e ad assegnargli un termine per l’accettazione e/o la presa di servizio, prima di poter procedere allo scorrimento della graduatoria.
    Si richiede infine di precisare quali siano gli adempimenti minimi a carico dell’Istituzione scolastica per poter considerare legittimamente rinunciatario un aspirante che abbia già risposto positivamente alla convocazione, e se l’eventuale erroneità del recapito telefonico indicato dall’aspirante possa incidere sulla validità della disponibilità già manifestata per iscritto.

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