Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 18/09/2026
  • Supplenza ATA e rettifica della convocazione: effetti della precedente manifestazione di disponibilità e legittimità dello scorrimento della graduatoria...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: graduatorie

    Domanda

    Spett.le ItaliaScuola,

    In data xx settembre 2026 l’Istituto ha inviato una convocazione agli aspiranti inseriti nella graduatoria di III fascia per il conferimento di due supplenze di Assistente Amministrativo.

    A causa di un errore materiale, nella convocazione erano state indicate date errate sia relativamente al termine per la comunicazione della disponibilità sia relativamente alla presa di servizio: in particolare, pur trattandosi di una convocazione dell’xx settembre 2026, erano state erroneamente riportate date riferite all’anno 2025.

    Alla prima convocazione l’aspirante 1, collocato in graduatoria immediatamente prima dell’aspirante 2, aveva tempestivamente manifestato la propria disponibilità all’accettazione della supplenza.

    Accortosi dell’errore, l’Istituto ha inviato successivamente una seconda comunicazione recante espressamente nell’oggetto/intestazione la dicitura “RETTIFICA CONVOCAZIONE PROT. N. XXXX dell’xx/09/2026”, correggendo le date e indicando un nuovo termine entro il quale gli aspiranti avrebbero dovuto rispondere. Nella rettifica era altresì riportata la formula secondo cui la mancata risposta sarebbe stata interpretata come rinuncia.

    L'aspirante 1 non ha risposto alla comunicazione di rettifica, ritenendo, come successivamente dichiarato, che la disponibilità già manifestata fosse ancora valida.

    L’Istituto ha invece considerato la mancata risposta alla rettifica quale rinuncia ed ha proceduto allo scorrimento della graduatoria, individuando quale destinatario della supplenza il candidato immediatamente successivo.

    L'aspirante 1 ha ora formalmente contestato via PEC la procedura, sostenendo che la seconda comunicazione costituisse una mera rettifica della prima e che, in assenza di un espresso annullamento della precedente convocazione o di una richiesta inequivoca di rinnovo della disponibilità, la propria precedente accettazione dovesse continuare a produrre effetti. Ha inoltre presentato istanza di accesso agli atti e chiesto il riesame della procedura in autotutela.

    Si chiede pertanto:

    se, alla luce della formulazione delle due comunicazioni, la disponibilità manifestata dal candidato in occasione della prima convocazione debba ritenersi ancora valida anche dopo l’invio della rettifica;

    se la clausola contenuta nella seconda comunicazione secondo cui “una mancata risposta sarà interpretata come rinuncia” possa essere considerata sufficiente a determinare la rinuncia anche dell’aspirante che aveva già espresso positivamente la propria disponibilità alla precedente convocazione;

    se la qualificazione della seconda comunicazione come “rettifica” e non come annullamento e nuova convocazione incida sulla validità delle manifestazioni di disponibilità già acquisite;

    se l’eventuale errore procedurale dell’Istituto determini il diritto del candidato collocato in posizione migliore ad ottenere la supplenza;

    quali provvedimenti debba eventualmente assumere il Dirigente scolastico in autotutela qualora, nel frattempo, il candidato successivo sia già stato individuato, abbia sottoscritto il contratto e abbia assunto servizio;

    in particolare, se sia possibile o doveroso risolvere/revocare il contratto già stipulato con il candidato successivo ovvero se debba essere tutelato l’affidamento di quest’ultimo;

    quale sia, infine, la procedura amministrativa più corretta da seguire prima di riscontrare definitivamente la contestazione dell’aspirante.

    Ringrazio anticipatamente per il parere.

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