
Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomenti:
Organizzazione/inizio/termine attività: orario settimanale
Alla luce del D.Lgs. 297/1994 e dell’art. 4, comma 2, lett. b) del D.P.R. 275/1999, un Istituto superiore adotta, su proposta del Collegio docenti e successiva delibera del Consiglio di Istituto, una riduzione dell’unità oraria delle lezioni, per ragioni didattiche e quindi con obbligo di recupero, a 52 minuti.
Tale delibera prevede che la riduzione venga recuperata attraverso le seguenti modalità, per garantire sia il completamento dell’orario di servizio dei docenti sia il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del curricolo di studi degli studenti:
- attività didattiche curricolari erogate alla classe in ambienti esterni all’Istituto che superano il normale orario giornaliero (uscite didattiche, viaggi di istruzione, etc.);
- sportelli di recupero pomeridiano in orario extracurricolare, rivolti in particolare agli studenti con fragilità;
- progetti di approfondimento pomeridiano in orario extracurricolare, a partecipazione volontaria da parte degli studenti;
- attività didattiche in compresenza tra più docenti, in orario curricolare o extracurricolare, per consentire lo sviluppo di competenze e conoscenze multi e interdisciplinari e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali;
- sostituzione di docenti assenti, garantendo in questo modo la prosecuzione delle attività didattiche in orario curricolare nelle classi che altrimenti risulterebbero scoperte.
Dal punto di vista giuridico, rappresentano tutte modalità valide per il recupero o quali risultano meno solide dal punto di vista della legislazione scolastica e della giurisprudenza in materia? Potrebbero essere oggetto di qualche contestazione? Qual è l’orientamento, in merito, del MIM, degli Uffici Scolastici Regionali e del TAR?
Vi ringrazio per l’attenzione
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