
Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: anno di prova
Premesso il riferimento al CCNL relativo al Comparto AFAM 2002/2005 , in particolare all'art. 12, comma 2 (modificato dal CCNL 2006/2009) che recita:
“ Il personale è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni, per realizzare, nell’ambito della P.A. l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.
Si chiede cortese parere circa la possibilitĂ di fruire della citata aspettativa per il docente di ruolo di Conservatorio che, vincitore di concorso in altro Conservatorio per lo stesso insegnamento, la richieda per superare il periodo di prova presso la nuova sede.
In particolare, risulta non espressamente ricavabile dalla lettera della norma se la fattispecie del superamento di un periodo di prova debba riferirsi a diversa attivitĂ lavorativa o debba intendersi in generale, quindi applicabile nel caso di stessa attivitĂ nello stesso comparto.
Si rammenta che anche per i docenti Afam vincitori di concorso ai sensi del DM 180/2023 vi è l'obbligo di rimanere nella prima istituzione di assegnazione a tempo indeterminato per cinque anni effettivi di servizio, prima di poter partecipare alle normali procedure di mobilità .
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