Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 14/07/2026
  • Esami di Stato un parere sull'individuazione della sede di destinazione e sul computo dei tempi di percorrenza ai fini dell'indennitĂ  di trasferta...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Trattamento economico: trasferta

    Domanda

    Con la presente chiediamo un parere sulla corretta interpretazione della disposizione “sede d’esame” contenuta nel D.I. 24 maggio 2007 ai fini della liquidazione dell’indennità di trasferta nei confronti di un docente nominato commissario esterno per lo svolgimento degli esami di stato.
    Il docente presta servizio in una scuola ubicata in un comune distante 27 minuti di treno da quello in cui deve svolgere gli esami e arrivato alla stazione cittadina piuttosto che utilizzare un bus urbano o il tram preferisce raggiungere l’indirizzo della scuola avvalendosi di un mezzo extraurbano impiagando circa 8 minuti. Somma i minuti di percorrenza del treno con quelli del bus e chiede di essere liquidato secondo la tariffa della fascia 31 – 60 minuti.
    Motiva la sua pretesa ritenendo che per “sede d’esame” deve essere considerato l’indirizzo della scuola e non il territorio in cui essa si trova (città o comune).
    A parere dello scrivente il ragionamento del docente sebbene persuasivo contrasta con la norma contenuta nel dispositivo dell’art.1 del decreto interministeriale del 24 maggio 2007 alla luce delle circolari ministeriali interpretative prot. 7054 del 2 luglio 2007 e prot. 7321 del 13 novembre 2012.
    Il decreto è solo in apparenza chiaro. La locuzione “sede d’esame” può essere riferita tanto al territorio su cui insiste l’istituto (comune o città) quanto al suo indirizzo specifico. Entrambi i significati non contrastano con quello letterale del dispositivo.
    L’interpretazione corretta è contenuta nella circolare prot. 7054 del 02/09/2026 in cui si legge che gli unici criteri da utilizzare per il calcolo della trasferta per il personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza sono quelli in essa specificati. L’utilizzo di diversi mezzi può essere considerato solo per quelle sedi raggiungibili attraverso la loro combinazione e aggiunge che quelli effettivamente impiegati e quelli urbani non assumono nessuna rilevanza.
    A questo punto è chiaro che la sede d’esame da considerare per il calcolo della distanza è il comune in cui si trova la scuola di destinazione e non l’indirizzo avendo avuto cura di escludere gli spostamenti urbani.
    Dello stesso tenore è la dottrina più accreditata secondo cui i tempi di percorrenza vanno computati dalla stazione di partenza a quella di arrivo e non vanno conteggiati i tempi di percorrenza per gli spostamenti nel territorio servito da mezzi urbani (Paladini – il Bergantini ed. 2026).
    A nostro avviso la richiesta del docente non può essere accolta e il compenso per la trasferta va determinato secondo l’importo previsto per la fascia di percorrenza 0-30 minuti.
    Si ringrazia per la risposta.

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