Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 16/07/2026
  • Congedo straordinario per dottorato: spetta a chi ha già conseguito un precedente titolo senza aver mai fruito del beneficio?
  • Area Tematica: Scuola secondaria e corsi postsecondari
    Argomenti: Permessi/congedi/aspettative: studio, dottorato, assegni di ricerca

    Domanda

    Una docente ha portato a termine un dottorato di ricerca all'estero senza fruire del congedo per dottorato e sta già frequentando un secondo corso di dottorato (sempre all'estero). In vista della possibile immissione in ruolo o di una supplenza, vorrebbe accettare una nomina e chiedere poi al DS il congedo per dottorato. Stando alla punteggiatura della legge 476/84 art.2, questa docente ne avrebbe diritto in quanto la parte di frase tra le virgole -"né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico" - introduce una seconda casistica ma a valle della frase si dispone per tutti che non ne ha diritto chi ha già beneficiato "di detto congedo" (integralmente nel primo caso e parzialmente nel secondo). La frase, se mettiamo tra parentesi quanto è tra le virgole risulta infatti: "non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca (né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico) beneficiando di detto congedo." La spiegazione che ho letto nel vostro parere al quesito 74143 del 28/04/26 va in questa direzione in prima battuta: "Il congedo per dottorato è un beneficio legato alla frequenza di un corso di dottorato e la sua fruizione precedente, per almeno un anno accademico, ne preclude la ripetizione."
    Qui il focus è sulla fruizione che può essere solo una tantum, come pure parziale. Al termine del parere si legge però qualcosa di diverso: "In sintesi, la legislazione italiana, nello specifico la legge n. 476/1984 come modificata nel 2010, impedisce la fruizione del congedo straordinario per dottorato di ricerca se il pubblico dipendente ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca". Qui il focus non è sulla fruizione una tantum ma sul fatto di aver già conseguito un primo titolo di dottore.

    Quesito: chi si iscrive ad un dottorato ulteriore al primo ma chiede per la prima volta il congedo ha diritto a fruire del congedo? Cosa osta alla fruizione del congedo straordinario per dottorato: il fatto di averne fruito una volta (anche solo in parte) o tout court il fatto di avere già un dottorato di ricerca?
    Rispetto alla frase nel parere 74143 "la legge [...] impedisce la fruizione del congedo straordinario per dottorato di ricerca se il pubblico dipendente ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca": se l'intento fosse negare tout court il diritto di prendere il congedo per dottorati ulteriori al primo (anche se non si è fruito del congedo per il primo dottorato) non ci sarebbe la virgola prima di "beneficiando di detto congedo": "Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando di detto congedo".

    In attesa di lumi, saluto e ringrazio.

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