Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 06/07/2026
  • Il trattamento economico spettante al docente di religione cattolica incaricato annuale in sede di primo inquadramento per posizioni stipendiali...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale/docenti: compensi Personale/docenti: docente di religione

    Domanda

    Si sottopone all’attenzione di codesto consulente il seguente quesito, concernente il corretto trattamento economico da applicare a un docente di religione cattolica incaricato annuale nella scuola dell’infanzia, all'atto del primo inquadramento economico da incaricato annuale "stabilizzato".

    Il docente, inizialmente privo dei requisiti per la ricostruzione di carriera/progressione economica, ha beneficiato degli aumenti biennali del 2,50% previsti dall’art. 53, comma 5, della legge n. 312/1980, calcolati sullo stipendio iniziale.

    Successivamente, avendo maturato il quadriennio di servizio e l’orario di cattedra, il docente ha presentato domanda di inquadramento economico per posizioni stipendiali, con collocazione nella fascia iniziale 0-8.

    Poiché tale fascia, nell’attuale struttura tabellare, coincide sostanzialmente con lo stipendio iniziale, si chiede di chiarire se l’aumento biennale del 2,50% già in godimento debba cessare/essere assorbito al momento dell’inquadramento, in quanto trattamento alternativo e provvisorio rispetto alla progressione per posizioni stipendiali, oppure se debba essere conservato.

    In particolare, si chiede di precisare se l’eventuale conservazione possa avvenire sotto forma di assegno ad personam, ovvero se tale istituto sia riferibile esclusivamente alla diversa ipotesi dell’immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 1-ter della legge n. 27/2006.

    Si chiede, altresì, di chiarire se la previsione contenuta nella C.M. n. 2 del 3 gennaio 2001, relativa al riassorbimento degli aumenti biennali con il passaggio alla posizione stipendiale successiva, sia applicabile anche al primo accesso al sistema delle posizioni stipendiali, oppure solo al caso del docente già in progressione che perda e successivamente riacquisti i requisiti di orario.

    Si resta, pertanto, in attesa di indicazioni sul corretto trattamento da riportare nel decreto di inquadramento, con specificazione dell’eventuale base normativa.

    Cordiali saluti.

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