Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 10/07/2026
  • Un parere sull'accesso difensivo agli atti nell'ambito di un procedimento disciplinare e sul bilanciamento con il diritto alla protezione dei dati personali...
  • Area Tematica: Relazioni sindacali, contenzioso
    Argomenti: Accesso atti: indagini e investigazioni difensive

    Domanda

    Con la presente si richiede un parere relativo alla seguente faccenda: a seguito di un esposto del legale di un gruppo di genitori, è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un insegnante. Il legale dell'insegnante, destinatario del procedimento, ha richiesto, tramite accesso agli atti (forse non corretto in questa situazione, trattandosi di accesso difensivo), la visione dell'esposto e di una sua integrazione, nonché dei resoconti dei colloqui ricognitivi effettuati dal dirigente scolastico, nei confronti di persone a conoscenza dei fatti. In virtù di tale accesso, il dirigente ha informato la controparte della richiesta di accesso: la risposta è stata una richiesta di cancellare i dati, compresi i nomi, dei genitori denuncianti nonché quelli degli alunni e ogni riferimento a situazioni sanitarie, di cui peraltro il docente interessato era già a conoscenza per ragioni di servizio. Si precisa che tali dati sanitari, e dunque supersensibili, erano funzionali al procedimento stesso, olte che già noti al docente. Vagliata la richiesta, il dirigente ha deciso di oscurare solo alcuni dati personali, il riferimento esplicito e inequivocabile a patologie, ritenendo che la difesa avesse il diritto di essere messa a conoscenza di ogni accusa formulata. Successivamente il procedimento è stato chiuso.
    Mesi dopo, il legale delle famiglie chiede, a suo dire perché non era stato informato della decisione, l'ostensione dell'atto con cui il dirigente ha scelto di oscurare o non oscurare alcune informazioni, come da loro richiesto, nonché di tutti i documenti mostrati all'oggetto del procedimento. Pertanto si richiedono una serie di informazioni: 1) il diritto alla privacy vige comunque immutato o anche i dati supersensibili possono essere trasmessi nel caso di diritto alla difesa, se questi vi sono funzionali (e comunque già noti)? 2) esiste per il dirigente un obbligo di redigere un atto formale con la scelta effettuata, in merito a cosa oscurare e cosa mostrare, e di trasmetterlo alla controparte prima di procedere all'ostensione dei documenti (ciò non produrrebbe un possibile stallo?); 3) c'è stato un errore nel trattare l'accesso agli atti per ragioni difensive alla stregua di qualsiasi accesso agli atti, avendo la difesa il diritto di conoscere l'intero plico, senza che la controparte dovesse essere informata? E, in tal caso, come è stato fatto, era possibile procedere alla trasmissione delle informazioni alla difesa, senza informare nuovamente i genitori esponenti, per il tramite del loro legale? Infine si richiede se sia corretto il diniego al nuovo accesso agli atti da parte del legale dei genitori, per visionare quanto mostrato alla difesa, essendo i genitori solo esponenti nel procedimento disciplinare e quindi soggetti terzi, non aventi titolo a conoscere la corrispondenza tra amministrazione e dipendente soggetto a procedimento? O esiste un diritto legittimo da parte dei genitori di sapere se sia stata violata la loro privacy e, pertanto, occorre mostrare tali documenti? Secondo una sentenza sembrerebbe che l'esponente abbia solo diritto a conoscere se sia stato istruito e concluso un procedimento (solo dopo la sua conclusione, peraltro) e non di conoscere la corrispondenza tra amministrazione e dipendente. Si resta in attesa di un cortese riscontro.

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