
Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Sicurezza sul lavoro: medico competente
Questa Istituzione Scolastica deve procedere all’affidamento triennale dell’incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
A seguito di un'indagine conoscitiva (manifestazione di interesse effettuata con formale richiamo alla disciplina del lavoro autonomo), ed al fine di garantire la massima ottimizzazione ed economicità delle risorse pubbliche, si è prospettata l'ipotesi di strutturare il quadro economico triennale secondo due distinte modalità di remunerazione:
1. Una quota fissa e omnicomprensiva a forfait pari a € 6.600,00 nel triennio per la sorveglianza sanitaria ordinaria del personale dipendente dell'Istituto (inclusi i docenti/assistenti tecnici e il personale addetto alla guida - autisti), atteso l'elevato e costante numero di lavoratori da sottoporre a controllo.
2. Una quota variabile parametrata a tariffe unitarie ("a visita"), stimata nel triennio sopra la soglia di € 5.000,00 e da liquidarsi esclusivamente a consuntivo, riservata alle visite mediche degli studenti equiparati ai lavoratori e agli accertamenti strumentali/tossicologici obbligatori per legge (drug test a cadenza semestrale per gli autisti ed elettrocardiogrammi per il personale dei laboratori di cucina). Tale scelta risponderebbe a criteri di flessibilità e risparmio per il bilancio della scuola, a fronte del progressivo calo demografico della popolazione studentesca che rende non conveniente un costo fisso a forfait per gli alunni.
Il valore complessivo del contratto è ampiamente inferiore ai 140.000,00 euro.
Sotto il profilo amministrativo, parrebbe configurabile la riconducibilità dell'intera procedura (comprendente entrambe le modalità di liquidazione del compenso) all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (Incarichi individuali di lavoro autonomo), valutando l'eventuale esclusione dell'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).
A supporto di tale possibile impostazione, si sottopone alla Vostra attenzione l'assoluta indivisibilità e la natura d'opera intellettuale della prestazione medica, la quale risponde a precisi e tassativi obblighi di legge che condizionano direttamente la continuità dei servizi e delle attività istituzionali:
• Obbligatorietà per gli studenti: Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, gli studenti sono equiparati ai lavoratori durante l'uso dei laboratori e nei percorsi PCTO. Le visite e il relativo giudizio di idoneità costituiscono un requisito vincolante per l'accesso alla didattica laboratoriale. La previsione di una tariffa unitaria a visita risponderebbe a una mera esigenza di quantificazione del compenso del professionista a fronte di prestazioni non predeterminate nel numero, senza mutare la natura intellettuale dell'atto medico.
• Obbligatorietà dei protocolli integrativi per i dipendenti: Ai sensi delle vigenti normative di settore (tra cui l'Intesa Stato-Regioni del 30/10/2007 per la sicurezza dei trasporti), gli accertamenti tossicologici semestrali per gli autisti e gli esami strumentali (ECG) per il personale dei laboratori di cucina non sono servizi commerciali isolati, ma accertamenti sanitari mirati integrati nel Protocollo Sanitario dell'Istituto. In assenza di tali riscontri clinici, il Medico Competente non può rilasciare il giudizio di idoneità ex art. 41 D.Lgs. 81/2008, determinando il blocco delle mansioni e la conseguente interruzione di servizi pubblici essenziali (quali il trasporto scolastico con scuolabus e le attività nei laboratori di cucina).
Da quanto sopra esposto, si ravviserebbero i presupposti affinché tali accertamenti e visite (eseguiti dal professionista direttamente o con propria strumentazione) non vengano configurati come un autonomo appalto di servizi commerciali a consumo soggetto agli obblighi di e-procurement (MePA) sopra i 5.000 euro, bensì come attività d'opera intellettuale e di responsabilità sanitaria del Medico Competente, scaturite dal medesimo e unitario incarico.
In merito agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) e per il corretto colloquio con il sistema SIOPE+, qualora l'atto sia correttamente inquadrabile sotto il 165/2001, l'orientamento di questa istituzione scolastica sarebbe quello di richiedere il relativo codice CIG sulla piattaforma ANAC (PCP) ricorrendo alla fattispecie specifica prevista per i "Contratti esclusi dall'applicazione del Codice / Sola Tracciabilità", valorizzando l'importo complessivo delle due quote stimato per l'intero triennio.
Tutto ciò premesso, si chiede parere in merito alla correttezza dell'inquadramento giuridico e della linea d'azione amministrativa sopra prospettate.
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