
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Accesso atti: valutazioni/registri/elaborati/altri atti alunni
Oggetto: Richiesta parere su istanza di accesso agli atti presentata da genitore di ex alunno ormai trasferito ad altra scuola
Si sottopone alla S.V. richiesta di parere in merito a un’istanza di accesso agli atti presentata dalla famiglia di un alunno frequentante la classe quarta primaria presso questo Istituto e trasferito ad aprile presso altra istituzione scolastica.
L’istanza richiede l’ostensione e/o estrazione di copia di tutta la documentazione riferita all’alunno, con formulazione estremamente ampia e comprensiva, senza specificare nemmeno a quali periodi si riferiscano gli atti richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- fascicolo personale dell’alunno;
- note disciplinari;
- annotazioni relative all’alunno contenute nei registri personali dei docenti;
- eventuali provvedimenti disciplinari;
- verbali dei consigli di interclasse nella parte riguardante l’alunno;
- relazioni redatte da docenti, Dirigente scolastico o altro personale scolastico;
- eventuali comunicazioni provenienti da soggetti esterni o dirette dalla scuola verso l'esterno riguardanti l’alunno;
- documentazione valutativa (scrutini, schede di valutazione, giudizi, verifiche/compiti in classe);
eventuali PEI, PDP o altra documentazione educativa/didattica;
- “ogni altro atto o documento comunque riferito all’alunno”.
La motivazione dichiarata nell’istanza è la seguente: “diritto allo studio e corretta partecipazione alla vita scolastica del figlio”.
Si chiede parere in ordine ai seguenti profili:
Sussistenza del requisito dell’interesse concreto e attuale
Se la motivazione addotta possa ritenersi sufficiente a integrare i presupposti dell’accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, considerato che:
- l’alunno non frequenta più questo Istituto;
- la motivazione appare formulata in termini generici, senza specifico collegamento con una posizione giuridicamente tutelata concreta e attuale;
- il riferimento al “diritto allo studio” e alla “partecipazione alla vita scolastica” sembra riferirsi a un rapporto scolastico ormai cessato presso questa amministrazione.
Genericità e indeterminatezza della richiesta
Se l’istanza, così formulata, possa essere considerata inammissibile o comunque non accoglibile per eccessiva genericità/esploratività, non essendo individuati:
specifici documenti;
periodi temporali di riferimento;
eventi o procedimenti determinati cui la documentazione richiesta si riferisca.
Limiti all’ostensione per tipologia documentale
Se possano essere ostesi tutti i documenti quali:
- registri personali dei docenti;
- verbali collegiali;
- relazioni interne;
- annotazioni informali;
- comunicazioni di terzi;
tenuto conto della possibile presenza di:
- dati personali di terzi;
- valutazioni interne riservate;
- appunti o atti interni non aventi autonoma rilevanza documentale;
- dati particolari eventualmente soggetti a specifica tutela privacy.
Modalità procedimentali corrette
Se, prima di assumere determinazioni sull’istanza, sia opportuno o necessario:
richiedere integrazione/chiarimento dell’istanza ai fini della precisa individuazione degli atti richiesti;
circoscrivere l’accesso ai soli documenti amministrativi ostensibili;
valutare eventuale accesso parziale con oscuramento dei dati non ostensibili.
Qualificazione giuridica dell’istanza
Se la richiesta debba essere trattata come:
accesso documentale ex L. 241/1990, come esplicitato nella richiesta;
accesso ai dati personali ex normativa privacy;
o diversa forma di accesso,
con conseguenti differenti presupposti e limiti applicabili.
Si chiede, pertanto, indicazione circa la corretta gestione della richiesta e la legittimità di un eventuale rigetto totale o parziale della medesima.
Si ringrazia anticipatamente, segnalando l'urgenza
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