
Area Tematica: Sicurezza
Argomenti:
Privacy
Si chiede un quesito in merito alla possibilità di inserire nel Regolamento d’Istituto una disposizione relativa al divieto di registrazione audio e/o video degli incontri e dei colloqui tra scuola e famiglia da parte delle famiglie o di altri utenti.
La richiesta nasce dal fatto che tali registrazioni vengono talvolta successivamente utilizzate e diffuse a soggetti terzi, compresi legali, con possibili ripercussioni sul clima di collaborazione e fiducia che dovrebbe caratterizzare il rapporto scuola-famiglia.
In particolare, si chiede se sia giuridicamente possibile prevedere nel Regolamento d’Istituto che gli incontri scuola-famiglia non possano essere registrati senza preventiva autorizzazione della scuola e dei partecipanti, eventualmente prevedendo, quale forma alternativa di tutela e trasparenza, la possibilità per le famiglie di richiedere la redazione contestuale di un verbale o di una sintesi scritta dell’incontro.
Si è a conoscenza dell’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la registrazione di una conversazione da parte di uno dei partecipanti risulta, in determinate circostanze, lecita. Si chiede pertanto se una specifica previsione inserita nel Regolamento d’Istituto possa comunque disciplinare tali comportamenti all’interno dell’istituzione scolastica e quali siano i limiti di efficacia di una simile disposizione.
Per completezza vi inoltro articolo che vorrei aggiungere nel Regolamento:
Art. ___ : Riservatezza dei colloqui scuola-famiglia
I colloqui e gli incontri tra il personale scolastico e le famiglie si svolgono in un contesto di reciproca fiducia, collaborazione e riservatezza.
Al fine di tutelare la serenità del confronto educativo, la privacy dei soggetti coinvolti e la corretta gestione dei dati personali, non è consentita l’effettuazione e la diffusione di registrazioni audio, video o fotografie degli incontri scuola-famiglia senza il preventivo consenso espresso di tutti i partecipanti e dell’Istituto.
È in ogni caso vietata la diffusione, pubblicazione o trasmissione a terzi, tramite social network, applicazioni di messaggistica o altri mezzi, di contenuti audio, video o immagini relativi ai colloqui o agli ambienti scolastici, in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy e tutela dei dati personali.
Qualora la famiglia ritenga opportuno conservare traccia formale di quanto emerso durante il colloquio, potrà richiedere la redazione di un verbale o di una sintesi scritta dell’incontro, che sarà predisposta dall’Istituto contestualmente o successivamente all’incontro stesso.
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