
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: L. 104 fruiti da soggetti diversi dal disabile o dai suoi genitori
Si chiede un parere in ordine alla possibilità di riconoscere ad un assistente amministrativo la fruizione dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992, art. 33, per assistenza nei confronti del secondo marito della madre, riconosciuto soggetto con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della medesima legge, residente in Regione diversa rispetto a quella di servizio del dipendente.
Nello specifico, il dipendente dichiara che:
- la madre dell’assistito non è in grado di prestare assistenza in via esclusiva, pur non essendo ultrasessantacinquenne;
- non risultano altri figli o familiari che prestino assistenza al soggetto disabile;
- il rapporto tra il dipendente e il soggetto assistito è quello di affine di primo grado.
Si richiede pertanto di conoscere:
- se, alla luce della normativa vigente e degli orientamenti applicativi, sussistano i presupposti per il riconoscimento dei permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 104/1992;
- se la diversa residenza dell’assistito rispetto alla sede di servizio del dipendente comporti particolari limitazioni o obblighi documentali;
- quale regime giuridico ed economico debba essere applicato nel caso di richiesta di fruizione del congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, con particolare riferimento:
- all’ordine di priorità dei soggetti legittimati;
- alla necessità di dimostrare l’impossibilità della madre convivente a prestare assistenza;
- agli eventuali requisiti di convivenza o dimora temporanea;
- alla compatibilità della fattispecie con il rapporto di affinità esistente.
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