
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: permessi brevi e per motivi personali
La presente per richiedere un parere in merito alla corretta gestione dei permessi per motivi personali e familiari (art. 67 CCNL 2019/2021) per una collaboratrice scolastica con contratto a tempo indeterminato . Nello specifico la dipendente in questione ha accettato, ai sensi dell’art. 70 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18/01/2024, un incarico di Assistente Amministrativa a tempo determinato con decorrenza 12/09/2025 e termine il 30/06/2026. Dal 01/07/2026, la stessa rientrerà in servizio presso la scuola di titolarità nel profilo di appartenenza (Collaboratore Scolastico) per completare l'anno scolastico fino al 31/08/2026. Si chiede se la dipendente, nel periodo compreso tra il 01/07/2026 e il 31/08/2026 (fase di rientro nel ruolo di titolarità), possa legalmente fruire del monte ore totale previsto per i permessi per motivi personali e familiari (18 ore annue), qualora non ne abbia usufruito durante l'incarico a tempo determinato. Si chiede di chiarire se tali permessi debbano essere riproporzionati in base ai mesi di effettivo servizio prestato nel profilo di collaboratrice scolastica (ovvero per i soli mesi di luglio e agosto).Se, invece, trattandosi di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (seppur sospeso per l'accettazione di altro incarico all'interno dello stesso comparto), il diritto alle 18 ore annue rimanga integro e non frazionabile, a prescindere dal mutamento temporaneo di profilo professionale. Si resta in attesa di un cortese riscontro, certi che il Vostro parere possa contribuire alla corretta applicazione delle norme contrattuali vigenti e alla garanzia dei diritti del lavoratore.
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