
Area Tematica: Disabilità e integrazione
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: L. 104 fruiti da soggetti diversi dal disabile o dai suoi genitori
La Circolare 8/2008 del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, all'art. 2.2. "Permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità", riporta:
"Per quanto riguarda le tipologie e la fruizione dei permessi in questione, si ritiene opportuno precisare quanto segue. L’art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 dell’articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo. Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese. Le due modalità di fruizione sono alternative (comma 6 dell’art. 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese... Il trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato dal d.l. n. 112 del 2008. Si chiarisce quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di:
– tre giorni interi di permesso (a prescindere dall’orario della giornata)
– o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese)."
Si chiede se, alla luce degli aggiornamenti normativi e contrattuali intervenuti, ai dipendenti (docenti e personale ATA) che usufruiscono dei benefici della L.104/92 art. 3 c. 3 sia ancora possibile concedere due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese, quindi illimitatamente, in alternativa ai 3 giorni interi di permesso.
Grazie per l'attenzione.
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