Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 08/05/2026
  • Ferie dei docenti a t.d. su spezzone: quali giorni vanno imputati dopo il termine delle lezioni?
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale: ferie

    Domanda

    Gentilissimi,
    sono un dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo della provincia di xxx e mi rivolgo alla vostra testata per un chiarimento su una questione che ritengo di interesse generale per le segreterie scolastiche e per i dirigenti, in quanto investe un'area di incertezza applicativa tutt'altro che infrequente.
    La questione riguarda il trattamento delle ferie spettanti ai docenti a tempo determinato titolari di uno spezzone orario.
    L'art. 35 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e l'art. 39, comma 11, del CCNL 2007 non lasciano dubbi sull'equiparazione del contratto su spezzone orario al regime di part-time verticale, con conseguente maturazione delle ferie in proporzione ai giorni di effettivo servizio. Fin qui la fattispecie è sufficientemente chiara.
    Il punto di incertezza che sottopongo alla vostra attenzione riguarda il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine delle attività didattiche.
    In tale periodo il docente a t.d. su spezzone:
    — non è formalmente impegnato in ore di insegnamento curricolari, dunque non è soggetto alla presenza a scuola nei giorni precedentemente impegnati per tali attività durante il corso dell'anno scolastico;
    — è tuttavia potenzialmente chiamato a svolgere attività di sostituzione dei colleghi assenti durante le operazioni d'esame, in quanto il contratto non è ancora cessato;
    — è quindi — almeno in linea teorica — a disposizione dell'istituzione scolastica per tutta la durata del periodo.

    Il quesito è il seguente: nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine delle attività didattiche, il docente a t.d. su spezzone orario — stante la sua piena disponibilità per eventuali sostituzioni durante le operazioni d'esame — è tenuto a fruire delle ferie in tutti i giorni della settimana, e non soltanto in quelli in cui era ordinariamente in servizio con lo spezzone? In altri termini, ai sensi della normativa sulla monetizzazione delle ferie non fruite (DPCM 20 luglio 2012, n. 140, e circolare RGS n. 8/2015), tale periodo va trattato come un periodo di servizio a tempo pieno, con conseguente obbligo di fruizione giornaliera delle ferie maturate su base settimanale intera, oppure rimane ferma la logica del part-time verticale, limitando l'obbligo di fruizione ai soli giorni di originaria prestazione?

    La questione assume ulteriore rilievo alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16715, secondo cui il docente a tempo determinato che non ha fruito delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità in caso di mancata fruizione. Tale principio, ove applicato al caso di specie, potrebbe imporre all'istituzione scolastica di individuare con precisione quali giorni debbano essere computati a titolo di ferie nel periodo post-lezioni, con conseguente onere di comunicazione formale al docente: ma su quali giorni, esattamente, dovrebbe cadere tale invito?

    La risposta alla questione ha evidenti ricadute pratiche sull'eventuale monetizzazione delle ferie non fruite alla cessazione del contratto.

    Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, porgo cordiali saluti.

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