
Area Tematica: Sicurezza
Argomenti:
Sicurezza sul lavoro: formazione
Si chiede cortesemente un parere circa il mancato aggiornamento quinquennale della formazione sulla sicurezza del lavoratore.
Nel mio istituto sono presenti diversi docenti che hanno svolto il percorso di formazione o l'ultimo aggiornamento circa 6/7 anni fa. Il RSPP sostiene che, trascorsi cinque anni senza aggiornamento valido, il lavoratore debba ripetere integralmente formazione specifica.
La RSU e il RLS, invece, ritengono sufficiente lo svolgimento delle 6 ore di aggiornamento previste dalla normativa, al fine di regolarizzare la posizione del lavoratore.
L'oggetto del contendere non riguarda tanto la differenza quantitativa (6 ore contro 8 ore), quanto piuttosto la modalità di erogazione della formazione: nel caso dell’aggiornamento, infatti, è generalmente ammessa anche la modalità asincrona (FAD), mentre la formazione specifica richiede modalità sincrona.
Non essendo stato possibile individuare un riferimento normativo esplicito in merito alla decadenza della formazione in caso di mancato aggiornamento entro il quinquennio (nell’Accordo Stato-Regioni 2025 si fa riferimento esclusivamente alla validità decennale delle “certificazioni abilitanti” di RSPP/ASPP, anche in assenza di aggiornamento entro i termini), si chiede un chiarimento interpretativo, anche alla luce della normativa vigente e della prassi applicativa, in ordine alle corrette modalità di regolarizzazione della posizione dei lavoratori inadempienti.
Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione e si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.
Cordiali saluti.
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