Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 23/04/2026
  • Causa di servizio e visite fiscali: quale normativa applicare dopo il 2011?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/assenze: visite fiscali e reperibilità

    Domanda

    La scrivente Istituzione scolastica chiede un parere in merito alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di obbligo di reperibilità per visite fiscali. Un dipendente (personale ATA) in servizio presso questa Istituzione scolastica risulta titolare di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella B del D.P.R. n. 834/1981, con provvedimento adottato anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-Legge 201/2011, relativa a eventi verificatisi in epoca antecedente.
    Il dipendente sostiene che, in ragione del riconoscimento della causa di servizio in epoca antecedente alla riforma del 2011 nonché dell’applicazione del regime di cui al D.P.R. 1092/1973, debba ritenersi esonerato dall’obbligo di reperibilità durante le assenze per malattia e che pertanto, nel suo caso, non si applica la normativa vigente (DPCM 206/2017) che prevede l’esonero dalla reperibilità esclusivamente per i lavoratori cui sia stata riconosciuta una causa di servizio che abbia determinato l’ascrivibilità della menomazione, unica o plurima, alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.
    Al riguardo, si osserva che la normativa richiamata dal dipendente, in particolare l’art. 6 del Decreto-Legge 201/2011, disciplina esclusivamente istituti di natura economico-previdenziale (equo indennizzo e pensione privilegiata), i quali risultano effettivamente salvaguardati per eventi antecedenti alla riforma del 2011 ma non prevede l’integrale applicazione del regime giuridico previgente di cui al D.P.R. 1092/1973, incluso l’esonero dalle visite fiscali.
    Ciò premesso, si chiede se:
    1. l’esonero dall’obbligo di reperibilità sia applicabile in presenza di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio anteriormente al 2011, indipendentemente dalla categoria di ascrizione; nel caso specifico, il dipendente ha diritto all’esonero dalle visite fiscali durante la malattia per il fatto che il riconoscimento della sua malattia come causa di servizio ascritta alla tabella B è avvenuto prima del 2008?
    oppure
    2. l’esonero debba ritenersi applicabile esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente, e in particolare per infermità ascritte alle prime tre categorie della tabella A, con conseguente esclusione delle infermità ascritte alla tabella B, a prescindere dalla data di riconoscimento.
    Grazie

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!