Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 13/04/2026
  • Gestione delle assenze del docente specialista di educazione motoria: competenze dei docenti di posto comune e di sostegno...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale/docenti: incarichi

    Domanda

    L’art. 1 (cc. 329, 330, 331) della Legge 234/2021 assegna, dall’anno scolastico 2023-2024, l’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinte di scuola primaria al docente specialista. La norma specifica le lauree magistrali per poter accedere alle procedure concorsuali abilitanti (LM-67, LM-68, LM-47). Si richiede pertanto, recita la norma, “idoneo titolo di studio e iscrizione ala correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.
    Lo scrivente non trova riferimenti certi sulla possibilità che insegnanti su posto comune possano, in caso di temporanea assenza del docente specialista, condurre le classi (quarte o quinte) in palestra ed effettuare attività motoria. Non risultano né divieti né autorizzazioni in tal senso.
    Per motivi prudenziali di sicurezza e in attesa di riferimenti certi (in analogia con quanto accade nella scuola secondaria), si è proceduto ad invitare i docenti su posto comune e di sostegno, se sprovvisti di titolo di studio idoneo, a non accompagnare le classi quarte e quinte in palestra per insegnare educazione motoria (anche se solo occasionalmente). Si chiede cortese parere a riguardo. Si ringrazia anticipatamente.

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