Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 14/04/2026
  • Requisito contributivo e limite anagrafico: condizioni per la permanenza in servizio di un docente...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale: risoluzione rapporto e pensioni

    Domanda

    Un mio docente ha già raggiunto l'età pensionabile ma non il numero di anni di servizio necessari (20 anni) per essergli riconosciuta il minimo della pensione. Il suo avvocato richiede che venga mantenuto in servizio poiché, a suo avviso, il co. 3 dell'art. 509 del d.Lgs 297 (CIT. "Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.") va interpretato a favore della possibilità in mantenimento in servizio nonostante al settantesimo anno di età il professore avrà accumulato solo 18 anni di servizio. Inoltre l'avvocato afferma che: A conferma ulteriore della illegittimità del provvedimento adottato in data 24.02.2026, si rileva che:
    ... sulla interpretazione del citato art. 509 in data 03.07.2025 la Corte di Cassazione, IV Sezione Civile, ha emesso ordinanza interlocutoria, nel procedimento n. 4546/2025, rimettendo alla Corte Costituzionale il seguente quesito:
    “La Corte visto l’art. 23 della legge n.87 del 1953, rimette alla Corte Costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.509, comma 3, d.lgs n. 297 del 1994, per la violazione dell’art.38 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, nella parte ove, nel disporre che -il personale, che al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima- stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare e comunque, non oltre il settantesimo anno di età, e non invece – e comunque, non oltre il settantesimo anni di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n.78 del 2010, conv. con modif. dalla legge 122/2010.”

    Nonostante ciò, la mia interpretazione è, di contro, che il prof. potrebbe essere mantenuto in servizio solo se sono presenti due requisiti del succitato co. 3: raggiungere almeno 20 anni di servizio non superando l'età anagrafica corrispondente a 70 anni.

    Resto in attesa del Vostro autorevole parere e porgo Distinti saluti

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