
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: supplenze
Si sottopone il seguente caso relativo a supplenze ATA.
Una collaboratrice scolastica titolare è assente per malattia fino al 03/04/2026.
Su tale assenza è stata nominata una supplente (A), a sua volta assente per congedo obbligatorio di maternità fino al 29/03/2026 e successivamente, senza soluzione di continuità, in congedo parentale dal 30/03/2026 al 03/04/2026.
Sulla supplente (A) è stata nominata una supplente (B), con contratto in essere fino al 03/04/2026.
La domanda è la seguente: nella circolare ministeriale O.M. n. 157048 del 09/07/2025 PUNTO 5 Disposizioni Comuni c'è scritto: " ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente "già in servizio", a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto" .... quel GIA' IN SERVIZIO vuol dire EFFETTIVAMENTE in servizio? Ad un corso di aggiornamento c'è stato detto che se l'ultimo giorno di servizio il supplente A è assente per qualsiasi motivo (ad eccezione dell'interdizione o della maternità obbligatoria) la proroga può NON essere fatta. In questo caso è possibile prorogare il contratto solo al supplente B?
In attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
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