
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: incompatibilità
Il quesito riguarda un collaboratore scolastico di ruolo con contratto a tempo pieno (36 ore).
L’Amministrazione è venuta a conoscenza (tramite canali social e sito web dedicato) che il dipendente svolge un'attività canora che difficilmente può essere inquadrata come attività occasionale. Nello specifico, il portale web riporta:
- xxxxxx;
- xxxxx;
- xxxxxxxxxx;
- xxxxxx;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Non risulta alcuna richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale, né la scuola ha certezza che tale attività sia svolta a titolo gratuito o come mera espressione artistica occasionale.
Si richiede di poter far chiarezza sui seguenti punti:
- L'attività descritta (xxxxxxxxxxx) può essere configurata come "libera espressione dell'ingegno e dell'arte" (esentata da autorizzazione ai sensi dell'Art. 53, comma 6, lett. a del D.Lgs. 165/2001) o presenta i tratti dell'attività professionale/commerciale? Qual è il confine tra il diletto artistico e l'attività incompatibile con il pubblico impiego?
- Alla luce del contratto a tempo pieno (36 ore), tale attività doveva essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico? La natura potenzialmente lucrativa dell'attività (xxxxxxxxxxx) fa venir meno il regime di libera attività?
Quali sanzioni sono prospettabili? Quali attività deve porre in essere il Dirigente Scolastico per tutelare l'Amministrazione (es. avvio procedimento disciplinare, ... )? Esiste un rischio di omissione per il Dirigente qualora non procedesse tempestivamente?
Quali sono le modalità più idonee per l'acquisizione probatoria delle prove digitali (screenshot, date eventi, sito internet) prima che le stesse possano essere rimosse dal web.
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