
Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Trattamento economico: rimborso spese vive
In base all'art. 1, comma 81 della Legge 207/2024: "I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Il comma 82 stabilisce inoltre che: "Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Si chiede di conoscere se oltre all'Irap tali somme vanno assoggettate anche ai contributi previdenziali e assistenziali in considerazione di quanto disposto con la Circolare INPS n. 6 del 16/01/2014 avente ad oggetto “Retribuzioni imponibili ai fini contributivi - Gestione Dipendenti Pubblici: categorie reddituali – imponibili nelle aspettative senza assegni – imponibili ai fini della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – maggiorazioni e tetti retributivi – conguaglio contributivo annuo” che al punto 4. precisa “In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese anche non documentabili eventualmente sostenute dal dipendente sempre in occasione di dette trasferte o missioni, se superano l’importo giornaliero di € 15,49 elevati a € 25,82 per le trasferte all’estero”.
In merito è intervenuta la Cassazione Sezione Lavoro che con Ordinanza n. 15053 del 5 giugno 2025 i cui contenuti sono sintetizzati nella seguente nota redazionale :
“Rimborsi spese e contributi INPS: esenzione solo con nota analitica - La Cassazione chiarisce i requisiti per l'esclusione dei rimborsi non documentabili dalla base imponibile previdenziale.
L'ordinanza di Cassazione n 15053 2025 richiama all’attenzione la necessità di una documentazione accurata e trasparente delle spese dei dipendenti che, per loro natura, non sono accompagnate da giustificativi (come mance, piccoli acquisti, spese minute). La mera indicazione di un importo globale non è sufficiente a evitare l'inclusione delle somme nella base di retribuzione imponibile per i contributi INPS o i premi INAIL.
Di seguito il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
1) Il caso: rimborso spese non documentabili:
Con ordinanza n. 15053 pubblicata il 5 giugno 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dall’INPS e dall’INAIL contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva annullato un avviso di addebito INPS e dichiarato illegittima la variazione del tasso INAIL applicato a un’azienda. Oggetto del contendere era la natura di alcune somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso per spese non documentabili sostenute durante trasferte di lavoro, e la loro inclusione o meno nella retribuzione imponibile ai fini contributivi.
La Corte d’Appello aveva interpretato l’art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) in senso favorevole al datore di lavoro, sostenendo che i rimborsi spese non documentabili potessero essere esclusi dalla base imponibile anche senza una descrizione analitica, entro i limiti giornalieri previsti dalla norma (originariamente Lire 30.000 per l’Italia, Lire 50.000 per l’estero).
Tuttavia, INPS e INAIL hanno impugnato la decisione, sostenendo la necessità di una specifica descrizione analitica delle spese anche quando non sia richiesto un documento giustificativo.
2) Il principio di diritto ribadito dalla Corte
La Cassazione ha accolto i ricorsi degli enti previdenziali, confermando un principio interpretativo rigoroso dell’art. 51, comma 5 TUIR.
Secondo la Suprema Corte, per beneficiare dell’esclusione dei rimborsi spese non documentabili dalla base imponibile previdenziale, non è sufficiente che queste rientrino nei limiti giornalieri fissati dalla norma. È invece necessario che tali rimborsi siano “analitici”, ovvero dettagliati e specificati nella loro natura, anche se non accompagnati da ricevute.
La Corte ha ricordato che la norma distingue due regimi diversi:
1. forfettario, nella prima parte del comma 5, in cui si indicano soglie di esenzione generalizzate per le indennità di trasferta;
2. analitico, nella seconda parte, che prevede l’esenzione solo per le spese effettivamente sostenute, anche se non documentabili, a patto che siano descritte puntualmente.
In particolare, si legge nell’ordinanza che la clausola “in caso di rimborso analitico delle spese...” informa tutto il periodo normativo successivo. Pertanto, l’esenzione contributiva prevista per rimborsi non documentabili si applica solo se il datore di lavoro fornisce un elenco analitico delle spese, indicando almeno la tipologia della spesa sostenuta. Questo consente un controllo formale e sostanziale sull’effettività della spesa e sul rispetto del tetto massimo giornaliero.
In tal senso le spese per vitto, alloggio… sostenute nel territorio dello Stato in occasione di visite e viaggi di istruzione, richieste a rimborso da parte dei docenti dietro dichiarazione documentata dai relativi scontrini posso definirsi “analitiche” e “dettagliate” ancorché non tracciabili.
In caso contrario, l’assoggettamento a ritenute previdenziali dei rimborsi spese creerebbe un aggravio non indifferente dei costi per la Scuola, non in linea con i principi della razionalizzazione della spesa pubblica.
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