Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 16/03/2026
  • Riduzione oraria per una dipendente beneficiaria di L. 104/1992 art. 3, comma 3: limiti, durata e compatibilità...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Permessi/congedi/aspettative: L. 104 per il lavoratore disabile

    Domanda

    Un’assistente amministrativa in servizio presso questo Istituto a tempo indeterminato con orario settimanale di 36 ore ha fatto richiesta di riduzione oraria di 2 ore, essendo beneficiaria di Legge 104/92 art. 3, comma 3, per se stessa, facendo riferimento al caso previsto dal comma 6 dell’art. 33 della medesima Legge.
    Questa Amministrazione per non incorrere in danno erariale chiede se sia concedibile al dipendente una riduzione di orario senza un tetto massimo di ore e senza un limite temporale.
    Tale riduzione giornaliera di orario equiparata ai riposi per allattamento di cui all’art. 39, comma 1, D.lgs 151/2001, sembra entrare in conflitto con gli Istituti giuridici che prevedono invece un tetto orario massimo ed un termine fissato:
    - riduzione orario per allattamento fino ad un anno di vita del bambino;
    - art. 42, comma 1, D. lgs 151/2001 e art. 33, comma 2, Legge 104/92 - 2 ore al giorno retribuite nei primi 3 anni di vita del bambino disabile;
    - assenza dal lavoro per motivi di salute fino a un massimo di 18 mesi in un triennio, con diritto alla
    conservazione del posto e alla retribuzione in misura diversa in relazione al tempo previsto dal contratto;
    - permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3, medesima Legge 104/92 – 3 giorni o in alternativa 18 ore.

    Si chiede pertanto se sia concedibile quanto richiesto dall’assistente amministrativa e se possa essere chiarito un limite orario e di durata temporale del permesso retribuito.

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