
Area Tematica: Dirigenti scolastici
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: L. 104 fruiti da soggetti diversi dal disabile o dai suoi genitori
Oggetto: Possibilità per un dirigente scolastico di fruire dei benefici della Legge 104/1992 per assistenza alla suocera convivente/non convivente
Sono un dirigente scolastico e desidererei sottoporre il seguente quesito.
Mia suocera, di anni 76, è affetta da gravi patologie ed è stata riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Alla stessa è stato inoltre riconosciuto l’assegno di accompagnamento.
La signora vive con il marito, di anni 84, anch’egli anziano e con difficoltà a provvedere in modo continuativo all’assistenza. Nello stato di famiglia risulta inoltre uno dei tre figli (di circa 50 anni), il quale tuttavia non è nelle condizioni di occuparsi stabilmente della madre in quanto separato, con due figli a carico, e impegnato per l’intera giornata per motivi lavorativi. Gli altri due figli, per ragioni personali e lavorative, non possono garantire l’assistenza necessaria.
In tale situazione, mi è stato chiesto di farmi carico dell’assistenza alla suocera.
Considerato il quadro sopra descritto, chiedo se, in qualità di genero della persona con disabilità grave, e in assenza di altri familiari che possano prestare assistenza continuativa ed adeguata, sia possibile per me fruire dei benefici previsti dalla Legge 104/1992 (permessi e/o eventuale congedo straordinario), anche per un periodo prolungato – ad esempio per un anno – al fine di garantire l’assistenza necessaria.
Chiedo inoltre se, nel caso di specie, rilevi la presenza anagrafica di uno dei figli nello stato di famiglia della persona assistita, pur in assenza di una concreta possibilità da parte sua di prestare assistenza.
Ringrazio anticipatamente per il chiarimento.
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