Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 12/03/2026
  • Candidati esterni che superano solo parte delle prove del preliminare: effetti sul riconoscimento dell’idoneità alle classi del secondo ciclo...
  • Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: candidati esterni

    Domanda

    Sono dirigente scolastico di un istituto tecnico e mi trovo ad affrontare alcuni casi di candidati esterni agli esami di Stato per i quali sorgono dubbi interpretativi sul rapporto tra "esame preliminare" e "esami di idoneità".

    Come noto:

    - l’art. 14 del D.Lgs. 62/2017 prevede che i candidati esterni sostengano un esame preliminare sulle discipline degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle dell’ultimo anno;
    - l’Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato n. 67 del 2025 (relativa all’a.s. 2024/2025, richiamata quale ultimo riferimento normativo disponibile in attesa della pubblicazione della nuova ordinanza) stabilisce che:
    a) l’esame preliminare possa riguardare più anni di corso;
    b) in caso di non ammissione all’esame di Stato il consiglio di classe possa "riconoscere l’idoneità all’ultima classe o a una delle classi precedenti" (art. 5, comma 13);
    c) il D.M. 218/2025, disciplinando gli esami di idoneità, stabilisce all’art. 5, comma 2 che, qualora l’esame di idoneità riguardi due anni di corso, l’istituzione scolastica deve darne comunicazione all’Ufficio scolastico regionale, che provvede alla nomina di un presidente esterno.

    Alla luce di tali disposizioni, si pone il seguente dubbio interpretativo.

    Nel caso di un candidato esterno che sostenga l’esame preliminare su più annualità (ad esempio secondo, terzo, quarto e quinto anno) e che superi le prove relative ad alcune annualità (ad es. secondo, terzo e quarto) , ma non consegua il punteggio minimo in tutte le discipline necessarie per l’ammissione all’esame di Stato relative al quinto anno, il consiglio di classe può, ai sensi dell’art. 5, comma 13 dell’OM, riconoscere l’idoneità a una classe precedente (ad esempio alla classe quinta).

    Si chiede pertanto:

    1. Se, qualora dal preliminare derivi il riconoscimento di idoneità che di fatto corrisponde alla verifica di più annualità di corso, debbano comunque applicarsi le disposizioni del D.M. 218/2025 relative alla segnalazione all’USR e alla nomina del presidente esterno;
    2. Oppure se, trattandosi di esito interno della procedura di esame preliminare disciplinata dal D.Lgs. 62/2017 e dall’OM sugli esami di Stato, tale riconoscimento di idoneità non rientri nell’ambito applicativo del D.M. 218/2025.

    Ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di un cortese chiarimento.

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