Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 23/03/2026
  • Gestione dei viaggi scolastici con alunno disabile grave: responsabilità del DS e criteri di scelta del docente accompagnatore...
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/salute: alunni disabili Stage/viaggi/uscite didattiche (Italia): accompagnatori

    Domanda

    Oggetto: Procedura di individuazione dei docenti accompagnatori in presenza di alunno con disabilità grave (xxxxxx) – Coordinamento tra criteri del Consiglio di Istituto, Contrattazione Integrativa e consenso della famiglia.

    Si richiede parere in merito alla legittimità dell'operato della Dirigenza scolastica nell'individuazione dei docenti accompagnatori per il viaggio di istruzione delle classi quinte, a fronte di una contestazione sollevata dal Consiglio di Classe.
    Premessa e Contesto Operativo:
    Per l'organizzazione del viaggio in oggetto, la Dirigente Scolastica ha proceduto alla nomina degli accompagnatori applicando i criteri definiti dal Consiglio di Istituto:
    1. docente della classe, a tempo indeterminato, di materia strettamente attinente al contenuto didattico dell’attività;
    2. docente della classe, a tempo determinato, di materia strettamente attinente al contenuto didattico dell’attività;
    3. docente della classe, a tempo indeterminato, di materia non attinente al contenuto didattico dell’attività;
    4. docente della classe, a tempo determinato, di materia non attinente al contenuto didattico dell’attività;
    5. docente non di classe, a tempo indeterminato;
    6. docente non di classe, a tempo determinato;
    7. a parità di condizioni l’individuazione avverrà tramite sorteggio;
    e, specificamente per la copertura del posto di sostegno, i criteri della Contrattazione Integrativa d'Istituto
    1. Docenti di sostegno che potrebbero risultare liberi
    2. Docenti del consiglio di classe, che conoscono il caso
    3. Docenti a disposizione

    Il Caso Specifico:
    In una delle classi coinvolte è presente un alunno con disabilità riconducibile allo xxxxx xxxxx (ex Art. 3 comma 3, L. 104/92). A seguito della mancata disponibilità dell'insegnante di sostegno titolare della classe, la Dirigente ha individuato come sostituto un docente di sostegno dell'organico di istituto (seguendo il punto 1 dei criteri di contrattazione: 'docenti di sostegno che potrebbero risultare liberi').
    Si precisa che tale scelta è stata operata in pieno accordo con la famiglia dell'alunno, la quale si è dichiarata esplicitamente favorevole alla presenza di un docente specializzato, pur se non appartenente al Consiglio di Classe, ritenendo tale figura tecnicamente più idonea a garantire la sicurezza e l'inclusione del figlio in un contesto non strutturato.

    Termini della Contestazione:
    Il Consiglio di Classe contesta tale procedura, asserendo che la precedenza assoluta spettasse a un docente curricolare della classe (in base al punto 1 dei criteri del Consiglio di Istituto), il quale avrebbe dovuto cumulare le funzioni di accompagnatore del gruppo classe e di supporto all'alunno con disabilità.

    Quesito:
    Si chiede di chiarire se la procedura seguita dalla Dirigente sia corretta, considerando che:
    - la Contrattazione Integrativa prevede una specifica gerarchia per la sostituzione del sostegno, finalizzata a garantire competenza tecnica;
    - la gravità della patologia (xxxx) impone alla scuola misure di vigilanza e assistenza rinforzate per prevenire rischi di incolumità (culpa in vigilando);
    - la volontà della famiglia, convergente con la scelta dell'amministrazione, rafforza il principio di personalizzazione del supporto.
    Nello specifico: la necessità di una figura specialistica (sostegno) individuata tramite i criteri della contrattazione può considerarsi prevalente rispetto alla graduatoria generale dei docenti curricolari stabilita dal Consiglio di Istituto?

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