
Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: per svolgere attività artistiche o sportive
Si sottopone il seguente quesito relativo alla posizione di un docente di strumento musicale dell’indirizzo musicale in servizio presso un istituto comprensivo.
Il docente ha già usufruito, nel corrente anno scolastico, di congedo straordinario per attività artistiche e sportive nei giorni xx e xx gennaio 2026.
Successivamente lo stesso ha presentato ulteriore richiesta di fruizione del medesimo congedo nei seguenti periodi:
- dal xx marzo al x aprile 2026 (8 giorni);
- dal x aprile al xx aprile 2026 (23 giorni).
Si rappresenta inoltre che, nel medesimo anno scolastico, il docente ha usufruito di periodi di aspettativa non retribuita per motivi artistici, nei mesi di ottobre 2025, novembre 2025 e febbraio 2026 per un totale complessivo di 41 giorni di aspettativa.
Si evidenzia inoltre che tra i due periodi richiesti di congedo straordinario ricade il periodo delle vacanze pasquali, circostanza che determinerebbe una interruzione del congedo stesso, modalità che non appare pienamente coerente con la natura dell’istituto, generalmente connesso allo svolgimento continuativo dell’attività artistica.
Alla luce di quanto sopra esposto, e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di attività libero-professionali, nonché della normativa contrattuale vigente relativa alle aspettative e ai congedi del personale docente, si chiede di conoscere:
- se sia possibile concedere ulteriori periodi di congedo straordinario per attività artistiche e sportive nei termini richiesti dal docente, tenuto conto dei periodi di aspettativa già fruiti nel corrente anno scolastico per motivi artistici;
- se la reiterata fruizione di aspettativa e congedo per attività artistiche possa configurare una situazione di interferenza con il regolare svolgimento dell’attività di insegnamento;
- se, alla luce di tale situazione, debba essere rivalutata o eventualmente revocata l’autorizzazione allo svolgimento della libera professione, qualora l’attività artistica esterna risulti di fatto prevalente o tale da ostacolare il regolare esercizio della funzione docente;
- se sia legittima la richiesta di suddivisione del congedo con interruzione nel periodo delle vacanze pasquali, ovvero se il congedo debba essere considerato come periodo continuativo.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
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