
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni: genitori separati
Rapporti scuola/famiglia: colloqui con docenti e Dirigente
Gentilissimi, si chiede un parere in merito al seguente caso.
In un istituto comprensivo, in presenza di genitori separati entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, uno dei due genitori ha partecipato ad un colloquio con i docenti portando con sé una persona di fiducia, da lei autorizzata.
Successivamente l’altro genitore, tramite legale, ha contestato la legittimità della presenza del terzo, sostenendo che, in forza del principio di bigenitorialità e della tutela della riservatezza della minore, la scuola avrebbe dovuto consentire l’accesso al colloquio esclusivamente ai genitori, ovvero a terzi soltanto se muniti di delega scritta e congiunta di entrambi.
Si chiede pertanto:
1. se, in assenza di specifici provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che regolino i rapporti scuola–famiglia o limitino l’esercizio della responsabilità genitoriale, la partecipazione di un terzo ad un colloquio scolastico, su iniziativa di uno solo dei genitori, sia da ritenersi giuridicamente illegittima;
2. se esista un fondamento normativo che imponga alla scuola di acquisire preventivamente il consenso di entrambi i genitori per consentire ad un genitore di farsi accompagnare da una persona di fiducia ad un colloquio con i docenti;
3. se la presenza di un terzo, autorizzata da uno dei genitori legittimati, possa configurare una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali imputabile all’istituzione scolastica;
4. se l’eventuale disciplina della partecipazione di terzi ai colloqui rientri nella discrezionalità organizzativa dell’istituzione scolastica (regolamento d’istituto), piuttosto che in un obbligo giuridico derivante dal principio di bigenitorialità.
Si chiede, infine, di chiarire quale sia la corretta condotta dell’istituzione scolastica per evitare indebite interferenze nel conflitto genitoriale e come rispondere all'avvocato.
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