
Area Tematica: Dirigenti scolastici
Argomenti:
Personale: procedimenti disciplinari
Salve, sono la DS di un xxxx, e l'argomento è il procedimento disciplinare.
Ho dei dubbi, derivanti da versioni discordanti ascoltate in differenti occasioni di consulenze/corsi di formazione /studio personale.
Avrei bisogno di chiarimenti dati dalla normativa esplicita (quindi non cosa sia più "conveniente" fare, ma cosa è corretto dal punto di vista giuridico) :
1) Quando la scrivente DS avvia un procedimento disciplinare e redige la contestazione di addebito, è necessario citare la L. 241/90 (in quanto comunicazione di avvio di un procedimento) ?
2) Nella contestazione di addebito bisogna citare la normativa che la scrivente ha valutato essere stata violata o è corretto menzionare solo il fatto/comportamento che viene contestato, senza la motivazione della contestazione?
3) Se una docente che ha da me ricevuto l'autorizzazione a praticare xxxxx pubblica su un social network, con un nickname ma col volto chiaramente riconoscibile, un video in cui indossa solo xxxxx e ha movenze sessualmente esplicite, può avere ragione (giuridica, non certo di opportunità) nel rispondermi che il concetto di "decoro" e "sessualmente esplicito" sono una mia opinione personale? E che il fatto di aver pubblicato con nickname e senza citare la scuola non giustifichino il mio procedimento disciplinare? Tali circostanze sono state da me scoperte e verificate in prima persona, senza che io abbia ricevuto una segnalazione scritta (ho colto in prima persona il vociferare anonimo nel quartiere, segno che il video è stato visto e condiviso). E' necessaria una segnalazione scritta da parte dell'utenza per dare avvio al mio procedimento?
Attendo riscontro e ringrazio
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