
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Organi collegiali: collegio dei docenti
Si chiede se in base all'autonomia scolastica (DPR 275/99) e all'art 4, comma 6 del DPR 122/2009 (Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti e delle studentesse che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione) è ipotizzabile sospendere il giudizio di un alunno con numero molto elevato di insufficienze (sette-otto) con delibera del Consiglio di Classe di deroga dei criteri approvati dal Collegio Docenti (non ammissione con 4 o più insufficienze);
La motivazione, eccezionale, è che si tratta di un alunno di classe terza superiore molto positivo e con un bellissimo curricolo scolastico che purtroppo, per documentati e gravi motivi medici, non può frequentare le lezioni (né studiare in autonomia) da gennaio a metà maggio; in questo modo gli si darebbe l'opportunità di studiare in autonomia (con eventuali corsi di recupero estivi organizzati dall'IS) e ottenere la promozione in sede di integrazione dello scrutinio finale (agosto 2026). Grazie
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