
Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: supplenze
A partire da quanto disposto dall'art. 40, comma 3, e dall’articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza", si richiede se, qualora nei sette giorni successivi al periodo di sospensione delle lezioni ricada una domenica non coperta da assenza, in quanto tra il sabato e il lunedì successivo cambia la tipologia di assenza e non è possibile estendere tali tipologie alla domenica, i sette giorni successivi siano comunque da considerare come continuativi.
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