Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 26/02/2026
  • Studente esterno con titoli professionali e idoneità a indirizzi diversi: possibilità di sostenere esami integrativi...
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: esami di idoneità Alunni: esami integrativi

    Domanda

    Sono una Dirigente di un Liceo.

    Un ragazzo esterno alla scuola vorrebbe sostenere gli esami integrativi/di idoneità alla classe terza delle scienze umane opzione economico sociale il prossimo anno. Egli è in possesso di una qualifica professionale triennale di operatore di vendita e un'idoneità alla classe quinta di un istituto professionale dei servizi alla sanità e all'assistenza sociale (entrambe conseguite presso diverse scuole paritarie). Ha 18 anni.

    Di per sè il DM 218 art 4 afferma "Ai sensi dell’art. 192, comma 4, D.Lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale" , ma Il DL 127/2025 convertito nella Legge 164/2025, però, all'art. 1, comma 3, afferma
    "A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo".

    Chiedo cortesemente:
    1) Può sostenere gli esami integrativi per la classe terza Liceo essendo già in possesso di una qualifica professionale? Oppure li potrà sostenere per la classe quarta ( faccio riferimento al DL 127/2025 convertito nella Legge 164/2025, se questi possono essere considerati gli esami integrativi)?
    2) Essendo in possesso di un'idoneità alla classe quinta di un istituto professionale (con indirizzo diverso rispetto alla qualifica) si potrebbero ritenere gli eventuali esami per l'accesso alla classe quinta LES di idoneità o integrativi?

    Grazie per la consueta attenzione e disponibilità

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