
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale: ferie
Fruizione delle ferie ATA di ruolo in aspettativa ex art. 59 CCNL per supplenza docente – effetti della sentenza Cassazione n. 16715/2024 e sentenza n. 4649/2023 del 3 agosto 2023 del Tribunale Ordinario di Torino
Un’assistente amministrativa di ruolo a tempo indeterminato ha accettato, con decorrenza 01/09/2025, una supplenza da GPS come docente di sostegno nella scuola primaria fino al 30/06/2026, chiedendo contestualmente l’aspettativa per altro incarico nel comparto scuola ai sensi dell’ex art. 59 del CCNL 29/11/2007, nella stessa istituzione scolastica di titolarità .
Al momento del passaggio da ATA a docente, la dipendente presentava:
- n. 10 giorni di ferie residue non fruite per esigenze di servizio;
- circa n. 100 ore di straordinario da recuperare.
Nel corso dell’anno scolastico, l’istituzione ha trasmesso ai docenti a tempo determinato l’informativa sull’obbligo di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione 17 giugno 2024, n. 16715, informativa regolarmente firmata per presa visione dalla dipendente.
Nonostante ciò, durante i periodi di sospensione delle lezioni la docente non ha fruito delle ferie e ha comunicato formalmente che non avrebbe richiesto ferie nel corso dell’anno scolastico, dichiarando di voler fruire integralmente delle ferie maturate al rientro nella sede di titolarità come personale ATA, per recupero psico-fisico dal 01/07/2026.
A supporto di tale posizione, la dipendente richiama l’ordinanza n. 4649/2023 del 3 agosto 2023 del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro, che ha riconosciuto il diritto del personale ATA di ruolo, in aspettativa ex art. 59 CCNL, a fruire (o monetizzare) al rientro nella sede di titolarità delle ferie maturate durante la supplenza come docente con contratto fino al 30 giugno 2026.
Si rappresenta inoltre che la dipendente ha informalmente manifestato l’intenzione, allo stato altamente probabile, ad accettare un nuovo incarico come docente a tempo determinato a partire dal 01/09/2026.
Tale circostanza comporterebbe, in concreto, l’impossibilità di individuare un periodo certo per la fruizione delle ferie maturate.
Considerato che:
- l’ordinanza del Tribunale di Torino è antecedente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16715/2024;
- la Cassazione ha affermato il principio dell’obbligo di fruizione delle ferie per i docenti a tempo determinato nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- non risultano, allo stato, indicazioni contrattuali o ministeriali che disciplinino espressamente il caso del personale ATA di ruolo in aspettativa ex art. 59 CCNL;
si chiede quale comportamento debba adottare l’istituzione scolastica:
- se debba ritenersi prevalente l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione n. 16715/2024, con conseguente obbligo di fruizione delle ferie durante la supplenza e perdita del diritto a fruirne al rientro come ATA;
- oppure se continui ad applicarsi, per il personale ATA di ruolo in aspettativa ex art. 59 CCNL, l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Tribunale di Torino, con riconoscimento del diritto a fruire delle ferie maturate durante la supplenza al rientro nella sede di titolarità .
Si chiede inoltre se, in caso di mancata fruizione delle ferie durante la supplenza, possano configurarsi profili di responsabilità in capo all’amministrazione.
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterĂ l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!